7/27/2019 ALLEGATO 5 Bozza Di Delibera Adesione
1/11
1
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
Adesione alla societ mista Acquedotti S.c.p.A.per la gestione in
concessione del servizio idrico integrato comunale.
CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale ha l'esigenza di
organizzare il servizio idrico integrato in maniera organica onde superare i
gravi problemi attualmente esistenti, sia in ordine alla gestione
tecnica/manutentiva che a quella finanziaria, del servizio idrico e fognario, al
fine di renderlo tecnicamente pi efficace ed omogeneo e, nel contempo, pi
economico;
CONSIDERATO che per effetto del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 venivano, in
gran parte, abrogate le disposizioni della legge 36/94 e sostituite dal titolo II
del citato decreto legislativo che, allart. 147, disciplinava lorganizzazione del
servizio idrico integrato, sulla base di ambiti territoriali ottimali, da definirsi, a
livello locale, da ciascuna regione territorialmente competente;
CONSIDERATO che ai sensi dellart. 148 del citato T.U. dellambiente il
servizio idrico integrato veniva trasferito alle Autorit dAmbito, introdotta
dalla suddetta disposizione normativa, che, ai sensi del successivo art. 150,
avrebbe dovuto operare la scelta della forma gestionale, tra quelle previste
dallart. 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
CONSIDERATO che lart. 23 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, inserito
dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, che abrogava, per
incompatibilit, il regime di cui allart. 113, comma 5, del D. Lgs. 267/2000,
prevedeva che laffidamento dei servizi pubblici locali dovesse avvenire, in via
ordinaria, a favore di imprenditori o societ, in qualunque forma costituite,
individuate mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica o con
7/27/2019 ALLEGATO 5 Bozza Di Delibera Adesione
2/11
2
affidamento diretto in favore di societ mista, pubblico privata, il cui socio
fosse stato selezionato tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica, nel
rispetto dei principi comunitari e delle modalit di affidamento dei contratti
pubblici;
CONSIDERATO, inoltre, che a seguito di referendum popolare abrogativo
della citata disposizione normativa, lart. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113
ne ha disposto labrogazione a decorrere dal giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta
il 20 luglio 2011;
CONSIDERATO che leffetto abrogativo determina, come ha avuto modo di
chiarire la sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2011 che ha ammesso ilreferendum abrogativo, lapplicazione immediata, nellordinamento italiano,
della normativa comunitaria relativa alle regole concorrenziali minime in
materia di gare ad evidenza pubblica per laffidamento della gestione dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica, con impossibilit di
reviviscenza della disciplina previgente alla norma successivamente abrogata
per effetto del referendum;
CONSIDERATO che, di recente, il legislatore nazionale, con lart. 4 del D.L.
138/2011, convertito dallart. 1, comma 1 della L. 14 settembre 2011, n. 148,
intervenuto ai fini di regolamentare la materia per colmare gli effetti del
referendum abrogativo, ha disciplinato la gestione dei servizi pubblici locali,
escludendo, tuttavia, dalla propria disciplina, il Servizio Idrico Integrato;
CONSIDERATO, inoltre, che, nel frattempo, le Autorit dAmbito previste
dallart. 148 del T.U. dellambiente sono state soppresse dallart. 1, comma 1-
quinquies del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dallart.
1, L.26 marzo 2010, n. 42, che ha aggiunto il comma 186-bis allart. 2 della L.
23 dicembre 2009, n. 191;
CONSIDERATO che in attesa che venga ridefinito il quadro normativo in
materia di modalit di gestione del Servizio Idrico Integrato si rende
indispensabile avviare ogni utile iniziativa al fine di superare le attuali e urgenti
difficolt, anche di natura economica, nella gestione di detti pubblici servizi;
CONSIDERATO che il Comune di Orta di Atella, per l'espletamento degli
analoghi servizi, ha selezionato, tramite gara concorsuale ad evidenza pubblica,
7/27/2019 ALLEGATO 5 Bozza Di Delibera Adesione
3/11
3
nel rispetto delle norme comunitarie, un socio privato, con cui ha costituto una
societ consortile mista, a prevalente capitale pubblico, denominata
"Acquedotti S.c.p.A.", avente, tra l'altro, ad oggetto la gestione del ciclo
integrato delle acque nell'ambito del territorio della Regione Campania, nonch
lavori di adeguamento funzionale, normativo e di ristrutturazione degli stessi e
la manutenzione e gestione di impianti fognari, collettamento e depurazione
delle acque reflue, approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile;
CONSIDERATO che l'art. 5 dello statuto della suddetta societ prevede la
possibilit di ammissione alla societ, quali nuovi soci, di altri comuni o enti
pubblici;
CONSIDERATO che alla suddetta societ hanno successivamente aderitodiverse altre amministrazioni comunali, in linea con le citate previsioni
statutarie, senza alcuna opposizione da parte dellEnte dAmbito, in
considerazione della perdurante mancata individuazione del Gestore del
Servizio Idrico Integrato, che avrebbe dovuto subentrare alle gestioni esistenti,
fatta salva diversa previsione legislativa;
CONSIDERATO che l'assemblea della suddetta societ ha gi approvato gli
indirizzi programmatici previsti dalla relazione dell'Amministratore Delegato,
che prevede l'ampliamento dell'originaria partecipazione societaria ad altri
comuni, come era gi stato previsto al momento della costituzione della
societ;
CONSIDERATO che la facolt di partecipazione di Enti locali ad una societ
per azioni a prevalente capitale pubblico costituita per la gestione di un
pubblico servizio locale, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o
all'ambito territoriale del servizio, perfettamente in linea con le direttive
comunitarie di settore, purch, ovviamente, la scelta del socio privato sia
avvenuta con procedura ad evidenza pubblica assoggettata alle forme
pubblicitarie previste dalla normativa comunitaria;
CONSIDERATO infatti che in materia di affidamento di servizi pubblici
locali le forme di partenariato pubblico-privato sono state ritenute pienamente
compatibili con le direttive comunitarie dalla Risoluzione del Parlamento
europeo n. 2006/2043 (INI) del 26 ottobre 2006, dalla Commissione europea
7/27/2019 ALLEGATO 5 Bozza Di Delibera Adesione
4/11
4
nella Comunicazione del 5 febbraio 2008, nonch dalla Corte di Giustizia (cfr.,
per tutte, Corte di Giustizia, causa C-196/08, sentenza 15 ottobre 2009) ;
CONSIDERATO che in linea con i suddetti Organi comunitari, lAdunanza
Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1/2008, ha ritenuto pienamente
legittimo laffidamento diretto del servizio ad una societ mista, pubblico-
privata, qualora la selezione del socio privato sia avvenuta mediante procedura
ad evidenza pubblica nel rispetto delle forme di pubblicit previste dalla
disciplina comunitaria;
VISTOlart. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007 e ss.mm.ii.;
RILEVATO che la suddetta normativa distingue fra societ aventi per oggetto
attivit di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per ilperseguimento delle finalit istituzionali dellEnte Locale, per le quali sussiste
il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione e quelle
che producono servizi di interesse generale per le quali sempre ammessa
la partecipazione, purch si muovano nellambito dei livelli di competenza
dellente;
CONSIDERATO in particolare che lassunzione di partecipazioni in societ
da parte degli Enti Locali presuppone la funzionalizzazione dellattivit di
carattere imprenditoriale di tale societ alla cura di interessi generali
giuridicamente qualificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici;
CONSIDERATO che ai fini dellindividuazione delle finalit istituzionali e
delle competenze degli Enti Locali occorre, in primo luogo, far riferimento alle
seguenti fonti del diritto:
a) Costituzione della Repubblica (nel testo revisionato dalla Legge
Costituzionale n. 3 del 18.10.2001):
- art. 114 I Comuni . Sono enti autonomi con propri statuti, poteri e
funzioni secondo principi fissati dalla Costituzione;
- art. 118 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne lesercizio unitario siano conferite a Provincie, Citt
Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiariet,
differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Citt
Metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;
7/27/2019 ALLEGATO 5 Bozza Di Delibera Adesione
5/11
5
b) Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali (D. Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii.):
- art. 13 Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la
popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei
servizi alla persona e alla comunit, dellassetto ed utilizzazione del territorio e
dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad
altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;
RAVVISATO che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali in
materia di partecipazione dell'Ente Locale a societ di capitali, ai sensi dellart.
42 del d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che lasociet Acquedotti S.c.p.A. opera nel settore esclusivodel ciclo integrato delle acque, cui partecipano altre Amministrazioni Comunali
ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale;
CONSIDERATO che ladesione a tale societ da parte di questa
amministrazione consentir di ottimizzare il servizio, conseguendo anche
vantaggi di ordine economico, liberandosi di costi gestionali che verranno
affrontati dalla societ consortile che, per effetto dellaffidamento dei servizi,
andr a riconoscere anche un aggio a favore di questa amministrazione;
DATO ATTO che la societ Acquedotti S.c.p.A. secondo quanto sopraindicato
svolge attivit di produzione di servizi di interesse generale inerenti il
perseguimento delle finalit istituzionali dellente e che sussistono i
presupposti di cui al comma 27 dellart. 3 della L. n. 244/07 e ss.mm.ii. per la
legittima assunzione di partecipazioni societarie nella suddetta societ;
RILEVATO altres che lart. 14, comma 32, del DL 31 maggio 2010, n. 78
convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successivamente modificato dalla Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e dal DL 29
dicembre 2010, n. 225 convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio
2011, n. 10 lascia salvo quanto previsto dallart. 3, commi 27, 28 e 29, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
CONSIDERATO che questa Amministrazione comunale rileva l'opportunit
di aderire allasociet Acquedotti S.c.p.A., onde estendere al territorio comunale
di questo comune la gestione e l'espletamento dei servizi di pubblica utilit di
cui attributaria la suddetta societ, secondo lo schema di Convenzione,
7/27/2019 ALLEGATO 5 Bozza Di Delibera Adesione
6/11
6
Regolamento di fornitura dei servizi e Carta dei servizi, che allegati alla
presente deliberazione ne diventano parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che il Comune diOrta di Atella gi in sede di gara per la
scelta del partner privato minoritario, ha richiesto ed ottenuto dichiarazione
sostitutiva, resa dal legale rappresentante, con la quale il partner privato si
impegna ad uniformarsi, con il Comune stesso, alle determinazioni che saranno
assunte dallAmbito Territoriale Ottimale di riferimento, allorquando si avr la
piena attuazione della legge 36/94 e cio quando sar definitivamente operativo
il soggetto gestore dellintero ambito territoriale ottimale di riferimento;
CONSIDERATO che a questa amministrazione stata proposta la cessione da
parte del comune di Orta di Atella di una quota del pacchetto azionario da essoposseduto, pari al 4% della quota di partecipazione della societ Acquedotti
S.c.p.A., al suo valore nominale;
VISTO lo Statuto dellasociet Acquedotti S.c.p.A;
CONSIDERATO che occorre altres disciplinare, in apposito patto di
sindacato azionario, le modalit di esercizio del diritto di voto dei soci
pubblici;
CONSIDERATO che il patto di sindacato azionario esistente tra gli attuali
soci della citata societ prevede che ciascuno dei soci pubblici abbia diritto a
nominare un componente del Consiglio di Amministrazione;
CONSIDERATO che lart. 1, comma 729 della legge 27 dicembre 2006 (
legge finanziaria 2007) ha disposto che nelle societ miste partecipate dagli
Enti locali il numero massimo dei componenti del Consiglio di
Amministrazione designati dai soci pubblici non pu essere superiore a cinque;
CONSIDERATO che, conseguentemente, il numero dei componenti del
C.d.A. della Acquedotti S.c.p.A. stato ridotto da 13 a 9, di cui:
a) 5 di nomina dei soci pubblici, tra cui stato individuato il Presidentedel C.D.A.;
b) 4 di nomina del socio privato, tra i quali stato individuatolAmministratore Delegato;
CONSIDERATO, quindi, che ciascuno degli attuali soci pubblici ha in seno al
Consiglio di Amministrazione un Consigliere di propria designazione;
7/27/2019 ALLEGATO 5 Bozza Di Delibera Adesione
7/11
7
CONSIDERATO che con lingresso di nuovi soci pubblici non potr essere
rispettata la facolt dei medesimi, di avere un Consigliere di propria
designazione nel C.d.A., essendo gi stata raggiunta la soglia massima del
numero dei Componenti prevista dalla sopra richiamata disposizione
normativa;
CONSIDERATO che gli attuali soci pubblici non intendono rinunciare alla
prerogativa di designazione di un proprio componente in seno al C.d.A.;
CONSIDERATO che comunque interesse di questa Amministrazione
aderire alla societ Acquedotti S.c.p.A., ma alla precisa condizione di poter
esprimere le proprie posizioni su tutti gli argomenti su cui, di volta in volta,
verr convocato il C.d.A.;CONSIDERATO che si intende, quindi, subordinare ladesione alla suddetta
societ alla modifica del suo attuale Statuto prevedendo listituzione di un
Comitato Tecnico Scientifico costituito da Componenti nominati dai soci
pubblici che non siano rappresentati in C.d.A.;
CONSIDERATO che il patto di sindacato azionario esistente tra gli attuali
soci della citata societ prevede che ciascuno dei soci pubblici abbia diritto a
nominare un componente del Consiglio di Amministrazione;
CONSIDERATO che comunque interesse di questa Amministrazione
comunale aderire allasociet Acquedotti S.c.p.A., ma alla precisa condizione di
poter esprimere le proprie posizioni su tutti gli argomenti su cui, di volta in
volta, verr convocato il C.d.A.;
CONSIDERATO che si intende, quindi, subordinare ladesione alla suddetta
societ alla modifica del suo attuale Statuto prevedendo listituzione di un
Comitato Tecnico Scientifico costituito da Componenti nominati dai soci
pubblici che non siano rappresentati in C.d.A.;
CONSIDERATO che al suddetto Comitato va attribuito parere consultivo,
obbligatorio, ma non vincolante per il Consiglio, su tutte le questioni sulle
quali sia stato convocato il C.d.A. ed il relativo parere va trasmesso,
preventivamente alle riunioni del C.d.A., al Presidente del medesimo, perch
possa tenerne conto ai fini delle proprie decisioni;
7/27/2019 ALLEGATO 5 Bozza Di Delibera Adesione
8/11
8
CONSIDERATO che per effetto di tale adesione le attivit di gestione del
servizio idrico, attualmente espletate da questa Amministrazione, verranno
trasferite allasociet Acquedotti S.c.p.A.;
CONSIDERATO, quindi, che il personale attualmente adibito a mansioni
inerenti le attivit relative allespletamento del suddetto servizio, rientrante
nellorganico della societ Quarto Multiservizi S.p.A., integralmente
partecipata da questa Amministrazione comunale, costituito dalle seguenti
unit:
..
transiter alle dipendenze dellasociet Acquedotti S.c.p.A. ai sensi dellart. 2112 c.c.,
nel rispetto delle procedure di informazione e di consultazione di cui allart. 47,
commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
VISTO lavviso pubblico pubblicato nelle forme previste dallart.34, comma 20 del
D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012, ancorch tale disposizione normativa
non trovi specifica applicazione, considerato che ladesione alla societ Acquedotti
ScpA non determina laffidamento del servizio a terzi, ma una modalit di
espletamento diretto, tramite la societ mista di cui questa Amministrazione comunale
diverr socia per effetto della cessione di quota da parte del Comune di orta di Atella,
essendo stata la fase ad evidenza pubblica finalizzata alla scelta del socio industriale
gi, a suo tempo, effettuata in fase di costituzione della societ;
CONSIDERATOche tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTI:
il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
lo Statuto Comunale;
la normativa sopra richiamata;
VISTI i pareri di regolarit tecnica e contabile espressi dai rispettvi
responsabili dellEnte, ai sensi dellart. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., allegati alla presente deliberazione come parte
integrante e sostanziale;
7/27/2019 ALLEGATO 5 Bozza Di Delibera Adesione
9/11
7/27/2019 ALLEGATO 5 Bozza Di Delibera Adesione
10/11
10
un Consigliere: Comune di Orta di Atella, Comune di Acerra, Comune di Melito,
Comune di Grumo Nevano, Comune di Qualiano ed il Consigliere nominato dal
Comune di Orta di Atella dovr rivestire la carica di Presidente del C.d.A.;
Tutto ci premesso, al fine di garantire il pi regolare e trasparente regolamento
d'interessi, le parti in epigrafe costituite stabiliscono quanto appresso.
Art. 1
La premessa patto e costituisce parte integrante e sostanziale della presente
scrittura privata.
Art. 2
Resta fin d'ora convenuto fra le parti che i sottoscrittori della presente si impegnano avotare in assemblea, in relazione alla designazione dei componenti del C.d.A. da
nominarsi dai soci pubblici, in modo tale da assicurare che ciascuno dei seguenti soci
pubblici abbia diritto alla designazione di un Consigliere: Comune di Orta di Atella,
Comune di Acerra, Comune di Melito, Comune di Grumo Nevano, Comune di
Qualiano ed il Consigliere nominato dal Comune di Orta di Atella dovr rivestire la
carica di Presidente del C.d.A., in considerazione della qualit di socio promotore
della societ Acquedotti S.c.p.A.
Art. 3
I sottoscrittori della presente si impegnano inoltre alla modifica dellattuale Statuto
sociale prevedendo listituzione di un Comitato Tecnico Scientifico costituito da
Componenti nominati dai soci pubblici che non siano rappresentati in C.d.A..
Alsuddetto Comitato va attribuito parere consultivo, obbligatorio, ma non vincolante
per il Consiglio, su tutte le questioni sulle quali sia stato convocato il C.d.A. ed il
relativo parere va trasmesso, preventivamente alle riunioni del C.d.A., al Presidente
del medesimo, perch possa tenerne conto ai fini delle proprie decisioni.
Art. 4
In caso di insorgenza di controversie in relazione all'esecuzione ed interpretazione
della presente scrittura privata, le parti stabiliscono di deferire la loro soluzione ad
un collegio di tre arbitri di cui due nominati da ciascuna delle parti e il terzo
d'accordo tra le stesse o, in caso contrario dal Presidente del Tribunale di Napoli.
Tali arbitri decideranno come arbitri rituali, secondo diritto, attenendosi alle
disposizioni del codice di rito. Sede del Collegio arbitrale sar Napoli..
7/27/2019 ALLEGATO 5 Bozza Di Delibera Adesione
11/11
11
5. DI APPROVARE lo schema di Convenzione, il Regolamento di
fornitura e la Carta dei servizi , oggetto di conferimento alla societ
Acquedotti S.c.p.A. della concessione, in esclusiva su tutto il terrritorio
comunale, del pubblico servizio di acqua potabile ed acque reflue per uso
domestico, artigianale, commerciale, industriale ed agricolo, con la riscossione
dei relativi canoni, il tutto per una durata di anni 20 (venti anni), ancora
residuali dallavvio della prima gestione nel comune di Orta di Atella, che
allegati al presente provvedimento ne diventano parte integrante e sostanziale;
6. DI SALVAGUARDARE il livello occupazione attualmente esistente nella
societ Quarto Multiservizi S.p.A utilizzato nelle funzione del servizio idrico;
7.DI PRENDERE ATTO che il partner privato si impegna ad uniformarsi,
alle determinazioni che saranno assunte dallAmbito Territoriale Ottimale di
riferimento, allorquando si avr la piena attuazione della legge 36/94 e cio
quando sar definitivamente operativo il soggetto gestore dellintero ambito
territoriale ottimale di riferimento;
8. DI PRENDERE ATTO dello Statuto di detta societ che allegato alla
presente deliberazione ne diventa parte integrante e sostanziale e dirinunciare
fin d'ora ad avvalersi della possibilit dell'esercizio del diritto di prelazione
previsto dal terzo comma dell'art.6 dello Statuto societario;
9. DI CONFERIRE al funzionario responsabile del________________, ai
sensi dell'art. 107 del T.U. 267/2000, i poteri necessari per stipulare gli atti
attuativi della presente delibera;
10. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Corte dei Conti
Sezione Regionale di controllo per la Campania, in ottemperanza allarticolo 3,
comma 28, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ss.mm.ii.
Top Related