Aliprandi - Anacronismi del sistema SIAE - 11-04-13
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Transcript of Aliprandi - Anacronismi del sistema SIAE - 11-04-13
anacronismi del sistema SIAEburocrazie pre-digitali fuori tempo massimo
Simone Aliprandi
SAE Institute Milano – 11 aprile 2013
slides rilasciate sotto Licenza Creative Commons Attribution – Share Alike 3.0
0mi presento
fondatore e coordinatore delProgetto Copyleft-Italia.it (dal 2005)
avvocato, libero professionista (dal 2007)
attività di consulenza legale presso Array LegalNetwork (dal 2009) e Copyright-Italia.it (dal 2012)
dottore di ricerca in Società dell'informazione (dal 2012)
docente di Legal Issues presso SAE Italia (dal 2012)
redattore per Apogeonline.com dal (2012)e per Rockit.it (dal 2013)
autore di...
1scenario teorico
anacronismi
● innovazione o conservazione?
● il progresso fa paura?
digitale
● la rivoluzione digitale... frenata
● analogico vs digitale
● digitale vs pre-digitale
burocrazie
● “la burocrazia” su Google...
(link)
dalla prima pagina dei risultati(ricerca del 10/04/13)
● La burocrazia storico mostro (link)
● Squinzi: «La burocrazia è il freno dell'Italia» (link)
● La burocrazia che strangola i diritti (link)
● Terremoto: la burocrazia fa più danni del sisma (link)
● Così le lobby e la burocrazia stanno frenando le liberalizzazioni (link)
...
2premesse
che cos'è la SIAE
La SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) è l'unica “collecting society” presente in Italia.*
E' un ente pubblico economico a base associativa, preposto alla protezione e
all'esercizio dell'intermediazionedei diritti d'autore.
_______________
* l'unica in materia di diritti d'autore in senso stretto;ce ne sono altre nel campo dei diritti connessi.
che cosa fa la SIAE
agisce come ente intermediario tra il pubblico e i detentori dei diritti, occupandosi di:
● concedere licenze e autorizzazioni per lo sfruttamento economico di opere, per conto e nell'interesse degli aventi diritto;● percepire i proventi derivanti dalle licenze/autorizzazioni;● ripartire i proventi tra gli aventi diritto.
che cosa fa la SIAE - bis
Oltre a ciò può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere
dell'ingegno e può assumere, per conto dello stato, di enti pubblici o privati, servizi di accertamento e di percezione di tasse,
contributi, diritti.
la denominazione
● 1882: nasce a Milano come “Società degli Autori”● 1927: assume la denominazione attuale di “Società Italiana Autori ed Editori”● 1941: diventa “Ente Italiano Per Il Diritto D'Autore” (EIDA)● 1945: il d.lgs. 433/1945 le conferisce nuovamente la denominazione attuale
che cosa NON è la SIAE
che cosa NON è la SIAE
innanzitutto...non è il lupo cattivo
della storia
che cosa NON è la SIAE
non è un entedi polizia
(almeno... in lineadi principio)
fonte: http://zweilawyer.com/wp-content/uploads/2012/07/fac-siae3.jpg
anche se...
Provvede, in base a convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione, alla riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli, sugli intrattenimenti pubblici, sulle scommesse e sui concorsi pronostici, e di altri diritti.
Gli agenti SIAE hanno la possibilità (in convenzione con l'Agenzia delle Entrate) di effettuare controlli fiscali sulle attività di pubblico spettacolo e sulle associazioni sportive dilettantistiche.
La SIAE inoltre si occupa in convenzione con l'ENPALS anche dei controlli contributivi per i lavoratori dello spettacolo.
che cosa NON è la SIAE
...e nemmeno uno studio legale
le fonti normative
● [norma primaria] Legge sul diritto d'autore(L. 633/1941) (link) → in particolare artt. 180-185,ma anche artt. 58, 71septies, 71octies, 103, 152-154, 171bis, 171ter ● [norma secondaria] Statuto SIAE (link)(approvato con decreto del Pres. Cons. Min 9 nov. 2012 su proposta del Ministro beni e attività culturali edi concerto con il Ministro economia e finanze)● [norma secondaria] Regolamento Generale SIAE (link)
come usufruire dell'intermediazione SIAE
sono possibili due forme
● diventare associato → si può partecipare a tutti gli effetti alla vita dell'associazione; si deve versare una quota annuale● dare mandato per la gestione dei diritti su singole opere → la SIAE trattiene delle provvigioni sulle royalties raccolte
costi di adesione
● associato → € 129,59 all'atto dell'iscrizione+ € 151,81 quota annua(vedi tariffario autori completo)
● mandante → € 158,83 all'atto del conferimento mandato + € 60,50 di corrispettivo annuo + una provvigione trattenuta dalla SIAE sui proventi raccolti(vedi tariffario autori completo)
uffici
● sede centrale e dirigenza a Roma ● 13 sedi regionali (nei principali capoluoghi)● 34 filiali● circa 600 circoscrizioni mandatarie(con funzioni di sportello)
la problematica di fondo
se (digitale + interconnessione telematica)significa disintermediazione,che spazio ha in questo mondo
un ente la cui attivitàè proprio l'intermediazione?
3principali anacronismi
3.1i cosiddetti “bollini”
il famoso “bollino”
Tra le attività istituzionali della SIAE vi è quella di rilasciare gli appositi contrassegni (bollini) da
apporre sui supporti.
L'art. 181 bis della legge 633/1941 rende obbligatoria l'apposizione del bollino “su tutti i supporti contenenti opere dell'ingegno e che siano destinati ad essere posti comunque in
commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro.”
il famoso “bollino”
Puntata #5 di “Chiedilo all'avvocato” @ Rockit.it (link)
Devo apporre il bollino sui cd anche se i diritti d'autore dei brani non sono gestiti dalla SIAE?
Il contrassegno SIAE (anche detto “bollino”) ha poco a che fare con la tutela e gestione dei diritti d'autore delle opere contenute nel supporto. Si tratta più che altro di un sistema di controllo sull'originalità del supporto; in altre parole, la presenza del bollino su un supporto segnala al pubblico che quel CD o DVD proviene regolarmente dal suo produttore.
il famoso “bollino”
Puntata #11 di “Chiedilo all'avvocato” @ Rockit.it (link)
Il bollino è obbligatorio anche su copie distribuite a titolo gratuito.Non a caso esistono due tipi di bollini: quelli per copie destinate alla vendita (che costano 0,0310 euro cad.) e quelli per copie omaggio (che costano 0,0181 euro cad.).
L'unico caso di esonero dall'applicazione del bollino è quello dei supporti che contengano solo software (senza altri contenuti multimediali), a condizione che il produttore dei supporti abbia preventivamente compilato e consegnato alla Siae un apposito documento ("Dichiarazione Identificativa Sostitutiva").
il famoso “bollino”
La SIAE cura il servizio di contrassegno libri, che consiste nel rilasciare ai richiedenti i bollini adesivi da apporre sui frontespizi dei volumi pubblicati a stampa.L’obbligo di far contrassegnare gli esemplari dell’opera spetta all’editore ed il contrassegno è apposto, tramite la SIAE, dalle associazioni sindacali interessate.L’autore può, tuttavia, provvedere direttamente, apponendo la propria firma su ciascun esemplare dell'opera.Il bollino SIAE da apporre sui libri non va, però, confuso con il bollino destinato ai supporti.La finalità del bollino librario va ricondotta nell’ambito del contratto di edizione (art. 123 LDA) stipulato tra editore ed autore a difesa della parte contrattualmente più debole, ed è quella di far conoscere all’autore il numero di copie stampate dall’editore. [fonte: sito SIAE]
il bollino per i libri
...e ce n'è ancora un altro!
[musica da suspense]
...e ce n'è ancora un altro!
fonte: http://aliprandi.blogspot.it/2008/02/de-bollinorum-absurditate-aneddoto.html
3.2il deposito. anzi, i depositi
Il deposito è, assieme al bollino, il temasu cui circolano maggiori
leggende metropolitane ed equivoci.
Innanzitutto bisogna tenere presente chesi parla di “deposito” in due sensi
1) il deposito a scopo probatorio
2) il deposito a scopo di gestione dei diritti
SONO DUE COSE DIVERSE ! !
il deposito SIAE
Propriamente detto “Deposito di opere inedite”, è una formalità prevista dall'art. 103 LDA per chiunque voglia ottenere una prova
di paternità della propria opera inedita.
Per utilità degli interessati la SIAE ha istituito il servizio di deposito delle opere inedite, di cui può fruire anche chi non sia associato alla Società ed i
cittadini stranieri. Attraverso tale servizio, chi deposita ottiene una prova dell’esistenza
dell’opera con data certa, che è quella del suo deposito alla SIAE. (fonte: sito SIAE)
deposito a scopo probatorio
è un servizio offerto in modalità “pre-digitale”
Il richiedente deve trasmettere quanto segue:- la domanda, compilata e sottoscritta sull’apposito modulo (mod. 350), reperibile presso la Sezione OLAF e/o in tutti i punti periferici della SIAE in capoluogo di provincia;- una copia dell’opera inedita, firmata in originale e per esteso con nome e cognome anagrafici (escludendo gli pseudonimi) da tutti gli autori e da eventuali altri aventi diritto su ogni facciata scritta di ciascun foglio, compreso il frontespizio riportante il titolo. Se l’opera è riprodotta, anziché su carta, su un supporto tipo videocassetta, nastro magnetico, floppy disk, cassetta o CD audio, CD-ROM, DVD, ecc., la firma per esteso di tutti gli autori e degli eventuali altri aventi diritto dovrà essere apposta - insieme al titolo - su una etichetta adesiva applicata direttamente sul supporto;- una copia della ricevuta di pagamento.
(fonte: sito SIAE)
questo servizio da qualche mese è offertoin modalità parzialmente digitale
si veda la sezione “Servizi online” del sito SIAE
e soprattuttonon si capisce la sua attuale utilità,dato che adesso esistono vari sistemi
di firma digitale e marcatura temporale
E' il deposito effettuato da coloro che intendono affidare alla SIAE la gestione
dei diritti sulle proprie opere, siano essi associati o mandanti.
Il termine “deposito” è improprio (e genera la confusione di cui sopra); bisognerebbe dire
“dichiarazione”. Infatti si tratta dell'atto con cui associati e mandanti dichiarano quali sono le
opere che affidano alla gestione SIAE.
(vedi apposita sezione del sito SIAE)
“deposito” a scopo di gestione dei diritti
Per avviare il rapporto con SIAE (sia in forma di mandato sia in forma di associazione) è
necessaria la dichiarazione di almeno un'opera,da fare mediante l'apposito bollettino, insieme
ad un esemplare dello spartito edall'eventuale testo. [...]
Il fac-simile del bollettino [che disponibile sul sito! ndr] non può essere utilizzato al posto dell'originale, che può essere richiesto agli Uffici periferici della SIAE o agli Uffici della
Direzione Generale.
(fonte: sito SIAE)
fac-simile vietato!
3.3il programma musicale
(cosiddetto “borderò”)
Art. 51, co. 1, del Regolamento per l’esecuzione della l. 633/1941 (approvato con R.D. 1369/1942)
Chi dirige l’esecuzione di opere musicali di qualsiasi natura ha l’obbligo anche ai fini del controllo sulle esecuzioni di opere soggette al pagamento del diritto demaniale di redigere per iscritto, prima della esecuzione o immediatamente dopo, il programma di tutte le opere o dei brani staccati di opere musicali o delle brevi composizioni effettivamente eseguite o rappresentate e di consegnarlo o di trasmetterlo all’ufficio incaricato dell’esazione del diritto o a persona da tale ufficio incaricata, al più tardi entro il giorno successivo allo spettacolo o trattenimento.
dal 1942 con furore
La Sezione Musica utilizza tre modelli di Programma Musicale:● Modello 107/OR (colore rosso) - esecuzioni dal vivo, con ballo, di complessi orchestrali o singoli esecutori; concertini; pianobar; concerti di musica leggera, pop ed esecuzioni simili.● Modello 107/SM (colore verde) - esecuzioni musicali con strumento meccanico (juke boxes - radio - riproduttori fonografici o digitali con o senza amplificazione ecc.).● Modello 107/C (colore blu) - per i concerti di musica classica, jazz, di danza e per le musiche di scena in spettacoli teatrali.
(fonte: sito SIAE)
moduli rigorosamente cartacei!
3.4incompatibilità tra
gestione SIAE e applicazione di licenze
Creative Commons(off topic)
Art. 24 del Regolamento generale SIAE
Per effetto della protezione assunta dalla Società è vietato all’Associato, quanto al territorio ed ai diritti per i quali la Società ha competenza in relazione al mandato esclusivo conferitole, di:a) rilasciare direttamente permessi di utilizzazione, anche se a titolo gratuito;b) percepire direttamente, in tutto o in parte, i compensi previsti dalla Società in corrispettivo delle utilizzazioni consentite o avvenute, oppure di rinunziarvi, oppure di ridurne l’ammontare.
tutta colpa di un articolo
Art. 2, comma 3, del Regolamento generale SIAE
L’associazione comporta l’obbligo di dichiarare tempestivamente tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione sulle quali l’Associato abbia o acquisti diritti.
anzi, di due articoli
Art. 2, comma 3, del Regolamento generale SIAE
L’associazione comporta l’obbligo di dichiarare tempestivamente tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione sulle quali l’Associato abbia o acquisti diritti.
anzi, di due articoli
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