Alcuni punti fermi sul piano normativo, culturale ed educativo a.s. 2010-11 Marialuce Bongiovanni.

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SINO AL 1989 : La tendenza integrazionista La tendenza integrazionista orientata all’assimilazione dei diversi ha portato ad esprimere l’interculturalità nella scuola essenzialmente attraverso misure compensative; le norme sono finalizzate al solo tema dell’inserimento dell’alunno straniero nelle classi. DAL 1990 IN POI: le tematiche interculturali le tematiche interculturali vengono recepite in senso più ampio ed estese anche agli autoctoni, indifferentemente dalla presenza di alunni stranieri in classe; è il momento di scelte di educazione interculturale

Percorso della normativa scolastica in materia

Circolare ministeriale del 26 luglio 1990, n. 205, La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione interculturale; Circolare ministeriale del 2 marzo 1994, n. 73, Dialogo interculturale e convivenza democratica: l’impegno progettuale della scuola ; Legge n. 40/98 art. 36

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Due termini vengono confusi e utilizzati come

sinonimi: interculturale e interculturale e multiculturalemulticulturale. ..

Il termine multiculturale descrive una situazione Il termine multiculturale descrive una situazione di fatto, indica una realtà in cui sono presenti di fatto, indica una realtà in cui sono presenti individui e gruppi di etnie e culture diverseindividui e gruppi di etnie e culture diverse.

Il termine interculturale ha invece carattere dinamico ed evidenzia le relazioni e i processi

che si stabiliscono tra soggetti o gruppi appartenenti a culture o etnie diverse.

distinzione di ordine concettuale e terminologico proposta dal Consiglio d'Europa nel testo programmatico

del 1989 (Conseil de l'Europe, L'education Interculturelle.

Concept, context et programme, Strasbourg 1989)

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Chi sono gli alunni stranieri? … sono gli alunni “non nativi” che non parlano

l’italiano come madre lingua, ma che hanno l’italiano come lingua di socializzazione secondaria e di

scolarizzazione. cioè cioè

•i bambini e ragazzi Sinti e Rom •i bambini e ragazzi appartenenti a varie minoranze linguistiche presenti in Italia, •i figli di immigrati nati in Italia (la seconda e terza generazione), •i bambini e ragazzi stranieri che si uniscono ai genitori di adozione, •i figli di immigrati arrivati in Italia con i genitori o per ricongiungimento familiare, •i ragazzi stranieri che hanno lasciato il loro paese per ragioni diverse.

Per la normativa ufficiale: 'alunni stranieri' sono solo quelli appartenenti agli ultimi due gruppi!!!

Tuttavia TUTTI hanno bisogno di un supporto linguistico diverso da chi l’italiano lo parla in famiglia e con il gruppo dei pari quotidianamente e sin dall’infanzia

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Oltre ogni definizione …“Ad ogni individuo spettano tutti i

diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza

distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di

opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.” (Dichiarazione

Universale Diritti Umani 1948, art. 2)

”Gli Stati parte si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella

presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla

loro giurisdizione, senza distinzione di razza, di colore, di sesso,di lingua, di religione, di opinione pubblica o altra

del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro

origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla

loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza” (Convenzione

diritti dell’infanzia 1989, art. 2 )

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La scelta dell’educazione interculturale

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L’inserimento scolastico e l’accoglienza

E’ la stessa normativa a richiedere di accogliere ed accogliere ed inserireinserire gli alunni non italofoni dando loro pari pari opportunitàopportunità, ribadendo non solo il diritto alla scuola per tutti, ma l´obbligo all´inserimento scolastico dei minori non italofoni presenti nel territorio

art. 36, c.3 e 4 -

Legge n.40/98

Istruzione degli

stranieri.

Educazione

Interculturale

(..) La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tal fine promuove e favorisce iniziative volte all´accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d´origine e alla realizzazione di attività

interculturali comuni.(…) Le iniziative e le attività di cui al comma 3

sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione

con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei

Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

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L’inserimento scolastico e l’accoglienzaL’inserimento scolastico dipende molto dalla qualità

dell’accoglienza di ciascun istituto scolastico.

art.45 del D.P.R. n.394 del 31/8/99

Ogni scuola definisce …

principi, indicazioni e criteri, riguardanti le modalità di iscrizione

e di inserimento degli alunni immigrati.

delibera del Collegio dei docenti

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L’inserimento scolastico e l’accoglienzaPrepararsi ad accogliere un alunno straniero non significa preoccuparsi solo per lui, ma cercare di rispondere alle esigenze di tutti. L´attenzione alla diversità nel suo significato più ampio insegna ad accogliere tutte le diversità nello stesso modo e con la stessa considerazione. La diversità è una categoria generale, di significato pedagogico, oltre che sociale e culturale, che impegna l´intera scuola al rispetto delle biografie personali, alla valorizzazione dei talenti, alla presa in considerazione dei bagagli di esperienza e di conoscenza degli alunni; è una potenziale risorsa per l´innovazione, visto che dà vita a nuove esperienze e significati culturali. La spinta al cambiamento non deriva solamente da riflessioni pedagogiche, ma scaturisce da dinamiche reali, pressanti e coinvolgenti: la scuola viene chiamata a misurarsi con culture differenti, con atteggiamenti nuovi, con interazioni non sperimentate prima, con sistemi diversi di valori. Prepararsi ad accogliere un alunno straniero non significa preoccuparsi solo per lui, ma cercare di rispondere alle esigenze di tutti. L´attenzione alla diversità nel suo significato più ampio insegna ad accogliere tutte le diversità nello stesso modo e con la stessa considerazione. La diversità è una categoria generale, di significato pedagogico, oltre che sociale e culturale, che impegna l´intera scuola al rispetto delle biografie personali, alla valorizzazione dei talenti, alla presa in considerazione dei bagagli di esperienza e di conoscenza degli alunni; è una potenziale risorsa per l´innovazione, visto che dà vita a nuove esperienze e significati culturali. La spinta al cambiamento non deriva solamente da riflessioni pedagogiche, ma scaturisce da dinamiche reali, pressanti e coinvolgenti: la scuola viene chiamata a misurarsi con culture differenti, con atteggiamenti nuovi, con interazioni non sperimentate prima, con sistemi diversi di valori. Prepararsi ad accogliere un alunno straniero non significa preoccuparsi solo per lui, ma cercare di rispondere alle esigenze di tutti. L´attenzione alla diversità nel suo significato più ampio insegna ad accogliere tutte le diversità nello stesso modo e con la stessa considerazione. La diversità è una categoria generale, di significato pedagogico, oltre che sociale e culturale, che impegna l´intera scuola al rispetto delle biografie personali, alla valorizzazione dei talenti, alla presa in considerazione dei bagagli di esperienza e di conoscenza degli alunni; è una potenziale risorsa per l´innovazione, visto che dà vita a nuove esperienze e significati culturali. La spinta al cambiamento non deriva solamente da riflessioni pedagogiche, ma scaturisce da dinamiche reali, pressanti e coinvolgenti: la scuola viene chiamata a misurarsi con culture differenti, con atteggiamenti nuovi, con interazioni non sperimentate prima, con sistemi diversi di valori.

motivazioni di carattere

pedagogico e socio-

relazionale

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L’inserimento scolastico e l’accoglienza

La diversità La diversità è una categoria generale, di è una categoria generale, di significato pedagogico, oltre che sociale e significato pedagogico, oltre che sociale e culturale, che impegna l´intera scuola al rispetto culturale, che impegna l´intera scuola al rispetto delle biografie personali, alla valorizzazione dei delle biografie personali, alla valorizzazione dei talenti, alla presa in considerazione dei bagagli di talenti, alla presa in considerazione dei bagagli di esperienza e di conoscenza degli alunni; è una esperienza e di conoscenza degli alunni; è una potenziale risorsa per l´innovazione, visto che dà potenziale risorsa per l´innovazione, visto che dà vita a nuove esperienze e significati culturali.vita a nuove esperienze e significati culturali.

motivazioni

di carattere

pedagogico

e socio-

relazionale

motivazioni

di carattere

pedagogico

e socio-

relazionale

• progettualità adeguata per un´accoglienza efficace e competente

• dispositivi e percorsi non rigidi e burocratici, ma flessibili ed operativi, pronti ad essere attivati per far fronte a tutte le necessità

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L’inserimento scolastico e l’accoglienza

Protocollo d’Accoglienza …

… documento che definisce , oltre le modalità di iscrizione e inserimento degli alunni non italofoni, anche compiti e ruoli degli operatori, le diverse fasi dell’accoglienza e delle attività di supporto / facilitazione per l’apprendimento della lingua italiana.

Per accogliere è necessario, infatti, seguire procedure di inserimento non casuali o improvvisate, promuovere dispositivi per l’accoglienza, e infine, avere strumenti

informativi e documenti in varie lingue.

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Il Protocollo d’accoglienza formalizza …… il rapporto dell’alunno e della sua famiglia

con la realtà scolastica!

4 ambiti distinti: 4 ambiti distinti:

• amministrativo-burocratico (l'iscrizione)

• comunicativo-relazionale (prima conoscenza)

• educativo-didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, educazione interculturale,

insegnamento dell'italiano seconda lingua)

• sociale (rapporti e collaborazioni con il territorio).

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Il Protocollo “tipo” esplicita …

1.1.modalità di iscrizione e documenti e certificati modalità di iscrizione e documenti e certificati necessarinecessari

2. criteri e modalità di assegnazione alla classe di 2. criteri e modalità di assegnazione alla classe di frequenzafrequenza

3. materiali per l’osservazione e la valutazione 3. materiali per l’osservazione e la valutazione iniziale iniziale

4. materiali informativi a disposizione delle 4. materiali informativi a disposizione delle famigliefamiglie

5. modalità di approccio e conoscenza della 5. modalità di approccio e conoscenza della famigliafamiglia

6. risorse umane esterne e interne disponibili per la 6. risorse umane esterne e interne disponibili per la costruzione del percorso educativo e didatticocostruzione del percorso educativo e didattico

7. rapporti scuola - enti locali - organizzazioni sul 7. rapporti scuola - enti locali - organizzazioni sul territorio territorio

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Procedure per l’iscrizione …[1] art. 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144; art. 2 della Legge n. 53/2003; art.1 del D. L.vo 15 aprile 2005, n. 76 ; art. 38 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99

… non sono diverse da quelle previste per gli studenti italiani; la normativa inoltre prevede

casistiche e particolarità casistiche e particolarità volte a facilitare l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione degli studenti non italofoni.

L’obbligo d’istruzione, infatti, interessa anche i minori stranieri indipendentemente dalla

regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia.

  art. 68 Legge n. 144/1999;

art. 38 D.L.vo n. 286/ 1998;

art. 45 del D.P.R. n. 394/99;

art. 2 Legge n. 53/2003;

art. 1 D. L.vo n. 76/2005;

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Oltre l’iscrizione …L´iscrizione rappresenta il primo momento di un percorso d´accoglienza per l´alunno non italofono e per la sua famiglia; essa non può essere avulsa dal contesto culturale e normativo generale , quello che trova nella Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia il punto di riferimento principe e per questo è più corretto parlare di accoglienza e integrazione anche per coloro che nelle scuole sono preposti a questa procedura!!!

L´iscrizione rappresenta il primo momento di un percorso d´accoglienza per l´alunno non italofono e per la sua famiglia e non può essere avulsa dal contesto culturale e normativo generale …

Il personale degli Uffici di Segreteria di una scuola spesso rappresenta il primo contatto dell’alunno non italofono e della sua famiglia con il sistema scolastico italiano; per questa ragione, tale contatto dovrebbe avvenire all’interno di una più generale procedura di accoglienza della scuola al fine di consentire al personale amministrativo la raccolta di una serie di informazioni di merito sull’alunno che consentano di adottare decisioni adeguate sia sulla classe in cui deve essere inserito sia sui percorsi di facilitazione che dovrebbero essere attivati.

… il personale degli Uffici di Segreteria di una scuola

spesso rappresenta il primo primo contatto contatto dell’alunno non

italofono e della sua famiglia con il sistema scolastico

italiano

… tale contatto dovrebbe avvenire all’interno di una più generale procedura di accoglienza della

scuola al fine di consentire al personale amministrativo la raccolta di una serie di

informazioni di merito sull’alunno che consentano di adottare decisioni adeguate sia sulla classe in cui deve essere inserito sia sui

percorsi di facilitazione che dovrebbero essere attivati.

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Gli uffici di segreteria, non hanno solo compiti burocratici …L´iscrizione rappresenta il primo momento di un percorso d´accoglienza per l´alunno non italofono e per la sua famiglia; essa non può essere avulsa dal contesto culturale e normativo generale , quello che trova nella Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia il punto di riferimento principe e per questo è più corretto parlare di accoglienza e integrazione anche per coloro che nelle scuole sono preposti a questa procedura!!!

… durante la fase di iscrizione del minore non italofono, svolgono anche attività propedeutiche alle future fasi dell’integrazione.

Il personale degli Uffici di Segreteria di una scuola spesso rappresenta il primo contatto dell’alunno non italofono e della sua famiglia con il sistema scolastico italiano; per questa ragione, tale contatto dovrebbe avvenire all’interno di una più generale procedura di accoglienza della scuola al fine di consentire al personale amministrativo la raccolta di una serie di informazioni di merito sull’alunno che consentano di adottare decisioni adeguate sia sulla classe in cui deve essere inserito sia sui percorsi di facilitazione che dovrebbero essere attivati.

… tra il personale di segreteria è importante individuare una persona

incaricata del ricevimento delle iscrizioni degli alunni stranieri, anche al fine di

affinare progressivamente abilità comunicative e relazionali per l

´interazione con cittadini stranieri. La fase dell’iscrizione, prevede anche la raccolta di informazioni e

documentazione relativa:

•alla precedente scolarità (se esistente), •alle eventuali certificazioni sanitarie (vaccinazioni), •alla condizione anagrafica (eventuale documento di riconoscimento alunno, domicilio); •alla dichiarazione dell’opzione di avvalersi o meno della religione cattolica

Sarebbe bene che il personale ATA istruito per la prima accoglienza del minore fornisse ai genitori stranieri materiale in più lingue per una prima informazione sul sistema scolastico italiano. La consegna di documentazione bilingue o in lingua d´origine propone un volto disponibile della scuola, così come l´esposizione di avvisi e indicazioni nelle bacheche e sui muri e le porte della scuola. È anche possibile l´intervento di mediatori linguistici, ove ritenuto necessario.

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Dopo la segreteria …

… Il primo incontro dei genitori stranieri, di carattere inevitabilmente amministrativo, è bene che si concluda con la

programmazione di un incontro fra i genitori e il nuovo alunno con …

il Dirigente Scolastico cui compete, fra l´altro, attuare "interventi specifici per promuovere il diritto d´apprendimento e il successo scolastico degli studenti appartenenti all´istituzione scolastica", svolgendo quindi la funzione di vero e proprio garante del diritto all´apprendimento nei confronti delle famiglie straniere.

i docenti referenti della Commissione intercultura della scuola cui spettano

compiti decisionali, progettuali e gestionali nell´ambito dell´educazione interculturale e

dell´accoglienza degli alunni immigrati. Le attività di tali commissioni si rendono di

fatto indispensabili in quanto di supporto al Collegio Docenti che – ai sensi dell’ art. 45 del DPR n. 394 del 31/8/99 - ha numerosi compiti deliberativi e di proposta in merito

all´inserimento nelle classi degli alunni stranieri. L´istituzione formale di un gruppo

di lavoro come articolazione del collegio docenti oltre che essere funzionale a una

più adeguata accoglienza segnala l´impegno della scuola in questo campo ed

evidenzia l´assunzione collegiale di responsabilità, mandando un chiaro

messaggio anche all´esterno.

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Il diritto – dovere al’istruzione e alla formazione consente alle scuole …

… di accettare le iscrizioni in qualsiasi momento dell’anno scolastico.

… di consentire l’iscrizione agli alunni stranieri anche se privi di documentazione

La scuola deve quindi procedere all’iscrizione sulla base delle dichiarazioni dei genitori per ciò che

riguarda la scolarità pregressa e senza pregiudizio del conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio che ,ove non vi siano accertamenti negativi

sull’identità dichiarata dell’alunno, saranno rilasciati con i dati identificativi acquisiti al momento

dell’iscrizione (C. M. 23 marzo 2000, n. 87 Prot.

2941/B/1/A).

L’iscrizione scolastica con riserva degli anzidetti minori non costituisce un requisito per la

regolarizzazione della presenza nel territorio italiano, né per il minore, né per i genitori

(C.M. 12 gennaio 1994, n.5; art. 45 del D.P.R. n. 394/99.)

 

“Gli alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità

devono essere iscritti ugualmente, seppur con riserva, poiché la posizione di

irregolarità non influisce sull’esercizio di un diritto-dovere riconosciuto. I minori stranieri

infatti hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della

posizione in ordine al loro soggiorno” ( 1° comma art. 45 DPR n°

394/99).

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Cosa fare in presenza di alunni irregolari?

… Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le norme previste dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione

dei minori.

Ogni minore straniero non accompagnato deve essere segnalato dall’autorità che lo rintraccia sul territorio nazionale:

• alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, a eccezione del caso in cui il minore sia accolto da un parente entro il quarto grado idoneo a provvedervi;• al Giudice Tutelare, per l’apertura della tutela;• al Comitato per i minori stranieri, a meno che non sia stata presentata domanda di asilo.

La scuola non ha l’obbligo di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che stanno frequentando la scuola e, quindi, esercitano un diritto riconosciuto dalla legge …

… la scuola deve segnalare all’autorità pubblica competente per le procedure di accoglienza e affido, ovvero di rimpatrio

assistito gli eventuali casi di minori abbandonati o privi di genitori o di altri

adulti legalmente responsabili della loro tutela (art. 32

del D. L . vo. n. 286/98).

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Assegnazione della classe agli alunni stranieriAssegnazione della classe agli alunni stranieri

Ad oggi il criterio generale per l’assegnazione della classe è quello di inserire l´alunno nella classe di corrispondenza all´età anagrafica (art. 45 del D.P.R.

394/99).

L’inserimento degli alunni stranieri tuttavia può seguire procedure diverse da quelle abitualmente usate con quelli nati

in Italia. In casi del genere, tuttavia, è necessario valutare

accuratamente le conoscenze e le competenze già acquisite nella lingua materna o in altre lingue di scolarizzazione e predisporre una programmazione individuale adeguata.

Scelta pedagogicaScelta pedagogica … … … … non penalizzare in alcun modo l’alunno, iscrivendolo a una classe inferiore a quella corrispondente alla sua età anagrafica, qualora la competenza iniziale in italiano dovesse risultare scarsa o nulla; il divario di età causa gravi problemi a livello motivazionale e relazionale, spesso causa di insuccesso e abbandono scolastico. Ragioni psicologiche e relazionali inducono infatti a ritenere anche che l´inserimento scolastico sia più proficuo se avviene in un gruppo di coetanei con i quali l´alunno straniero può instaurare rapporti più significativi e "alla pari".

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Assegnazione della classe agli alunni stranieriAssegnazione della classe agli alunni stranieri

" (…) Slittamenti di un anno su classe inferiore vanno ponderati con molta attenzione in

relazione ai benefici che potrebbero apportare e sentita la famiglia. Scelte diverse andranno

valutate caso per caso dalle istituzioni scolastiche. Per un pieno inserimento è

necessario che l´alunno trascorra tutto il tempo scuola nel gruppo classe, fatta eccezione per

progetti didattici specifici, ad esempio l´apprendimento della lingua italiana, previsti

dal piano di studio personalizzato. L´immersione, in un contesto di seconda lingua

parlata da adulti e compagni, facilita l´apprendimento del linguaggio funzionale".Linee Guida MIUR , febbraio 2006

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Assegnazione della classe agli alunni stranieriAssegnazione della classe agli alunni stranieri

Di norma, l´alunno viene assegnato alla classe successiva a quella frequentata nel paese d´origine.

Un eventuale iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto all´età anagrafica deve essere deliberata dal Collegio Docenti tenendo conto :• dell´ordinamento degli studi del Paese di provenienza,• dell´accertamento di competenze e abilità, del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza,• del corso di studi eventualmente seguito dall´alunno nel Paese di provenienza• del titolo di studio eventualmente posseduto dall´alunno".

La decisione, caso per caso, deve quindi tener conto dell´effettiva storia scolastica dell´alunno, attraverso un

confronto con gli ordinamenti scolastici e curricoli dei paesi di provenienza.

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Distribuzione degli alunni stranieri nelle classiDistribuzione degli alunni stranieri nelle classi

Linee Guida MIUR , febbraio 2006

Al fine della determinazione della classe d´iscrizione e per l´elaborazione di un percorso formativo personalizzato, è opportuno che gli insegnanti referenti valutino la situazione con gli insegnanti di classe, tenendo presente anche la composizione della classe, per numero di alunni, la presenza di altri alunni stranieri, le caratteristiche del gruppo – classe, ecc.

L’orientamento più diffuso infatti è di favorire l’eterogeneità delle cittadinanze nella composizione delle classi, piuttosto che formare classi omogenee per provenienza territoriale o religiosa degli stranieri ((art. 7 del D.P.R. 275/1999).

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Iscrizione alunni stranieri Iscrizione alunni stranieri con limitate competenze in italiano

La C.M. 205/90 contiene indicazioni esplicite sull’iscrizione di alunni con limitate competenze in

italiano:

“[…] sono stati formulati quesiti sull'opportunità di iscrivere gli alunni, di cui si accerti un

insufficiente livello di conoscenza della lingua italiana, a classe inferiore a quella cui aspirano

in base agli studi pregressi, ricorrendo alla possibilità di "sottoporre l'aspirante ad un

esperimento nelle materie e prove da stabilirsi" (prevista dall'art. 14 del R.D. 4 maggio 1925, n.

653). Al riguardo si rileva che le prove, soprattutto per quanto concerne il livello di conoscenza della lingua italiana, risultano

opportune, piuttosto che in funzione selettiva, ai fini della programmazione mirata delle attività

didattiche.”

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Diverse situazioni di inserimentoDiverse situazioni di inserimento

l´alunno neo-arrivato non ha mai frequentato la scuola nel paese di origine e ha 6/7 anni: l´inserimento avviene in prima elementare;

l´alunno neo-arrivato presenta una corrispondenza fra età e classe frequentata nel paese d´origine, documentata dai certificati scolastici (qualunque sia la lingua di scolarità): l´inserimento avviene nella classe successiva a quella frequentata nel paese di origine;

l´alunno neo-arrivato presenta una discrepanza fra età e livello di scolarità (pre-adolescenti poco o affatto scolarizzati, situazioni di analfabetismo e sottoscolarizzazione...). Si tratta in questo caso di prevedere un inserimento che tenga conto dell´età ma che garantisca al tempo stesso il recupero dei livelli di alfabetizzazione, attraverso:

• momenti di insegnamento individualizzato• frequenza intensiva di laboratorio di italiano Lingua 2• sostegno extrascolastico

l´alunno neo-arrivato in situazioni di sottoscolarizzazione ha già compiuto 15 anni; è opportuna l’iscrizione nella prima classe della scuola secondaria di 2° grado con convenzione per la frequenza di moduli nei C T P, che prevedono il recupero della licenza di scuola media e appositi corsi di alfabetizzazione.

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Iscrizioni sec. di 2°grado senza titolo di scuola sec. di 1°grado

Il decreto legislativo numero 226/2005, relativo al secondo ciclo, all´articolo 1, comma 12, introduce nell´ordinamento italiano l´obbligo del conseguimento del titolo di scuola secondaria di primo grado ai fini della prosecuzione del percorso formativo nel secondo ciclo:

«Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell´esame di

Stato conclusivo del primo ciclo d´istruzione».Le Istituzioni scolastiche pertanto dovranno realizzare percorsi

idonei all´acquisizione di tale titolo …

«Nell´ambito della programmazione regionale e nel rispetto del quadro normativo delle singole regioni, le scuole secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi territoriali previsti dalle regioni stesse, iniziative di orientamento e azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche ad integrazione con altri sistemi».

D. leg.vo n 76/2005 art. 4, c 2

ConvenzioConvenzioni con i ni con i CTP !!!CTP !!!

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La tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero

Permesso di

soggiorno

I minori stranieri, anche se entrati clandestinamente in Italia, sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ove è peraltro affermato che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto prioritariamente in conto il “superiore interesse del minore”.

Si ricorda che il permesso di soggiorno viene rilasciato direttamente al minore straniero che abbia compiuto il 14° anno d’età, in caso contrario ad uno dei due genitori. L’art. 31, comma due del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico sull’Immigrazione, dispone che al minore straniero, iscritto sul titolo di soggiorno del genitore (carta o permesso di soggiorno) oppure dello straniero affidatario, al compimento dei quattordici anni sia rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino alla maggiore età, oppure una carta di soggiorno se il minore era iscritto sulla carta di soggiorno di uno dei genitori. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il dirigente scolastico accetterà la ricevuta della Questura attestante la richiesta

Interesse

superiore

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Permesso di soggiorno e diritto di accesso a scuola del minore straniero

Reato di immigrazione clandestina

Tra le innovazioni introdotte dalla legge 94/2009"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", fondamentale è quella all’art. 6 comma 2 del TU immigrazione d.lgs. 286/98, nella parte in cui stabilisce l’obbligo per lo straniero di esibire il permesso di soggiorno quando chiede alla Pubblica amministrazione “licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.

Lo stesso testo introduce anche il reato di immigrazione clandestina e con esso l’obbligo a carico dei pubblici ufficiali, e di denunciare la persona che commette tale reato. L'articolo 21 del testo contempla il reato di "ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato". I clandestini non rischiano l'arresto, ma si vedranno infliggere un'ammenda dai 5 mila ai 10mila euro, con espulsione immediata. La norma quindi rende obbligatorio, per ogni pubblico ufficiale, denunciare i clandestini all'autorità giudiziaria.

Si ricorda che il pubblico ufficiale che non denuncia un reato di cui sia venuto a conoscenza, è penalmente perseguibile, di “omissione di denuncia” (Codice Penale - Art. 361 “Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale”).

NOVITA’

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Permesso di soggiorno e deroga per l’accesso a scuola del minore straniero

Non sono tenuti all’obbligo di denuncia i medici e i presidi per i quali è stata prevista un'apposita deroga nel rispetto sia del dettato costituzionale italiano (Art. 34 La scuola è aperta a tutti Costituzione della Repubblica Italiana) sia della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 (Art.28 Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione).

La deroga è contenuta nel comma 22, lett. g dell'articolo 1 ( che modifica l'articolo 6,

comma 2, del d.lgs. n.286/1998 ) della L.15 luglio 2009 n. 94 "Disposizioni in materia di

sicurezza pubblica“ laddove fornisce indicazioni in materia di anagrafe e stato

civile.

" Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere

temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per

quelli attinenti alle prestazioni scolastiche prestazioni scolastiche obbligatorieobbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di

cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri

provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati".

In base a tale deroga, la scuola non è quindi tenuta a richiedere i documenti relativi al permesso di soggiorno

dei propri studenti e, di conseguenza, non esiste l’obbligo di denuncia del reato di clandestinità perché non tenuti a

sapere se lo studente è clandestino o meno.

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Le prestazioni scolastiche obbligatorie

Nel concetto di “prestazioni

scolastiche obbligatorie” rientrano non solo l’accesso alla scuolanon solo l’accesso alla scuola,

ma anche tutte quelle misure, diverse dalla mera iscrizione, che

rendono effettivo il diritto alla studio del minore, anche straniero.

L’esenzione dall’obbligo di esibizione del permesso di

soggiorno – di cui all’art. 6, co. 2 TU 286/98 – riguarda pertanto tutto ciò che ruota intorno al

sistema scolastico e che rende effettivo l’esercizio del diritto allo

studio!

“I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti

all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le

disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione,di

accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica”. (art. 38,

c. 1 del TU 286/98 a tutt’oggi vigente )

Conseguentemente, l’Istituzione scolastica, così come gli Enti

locali, sono tenuti ad erogare ai minori stranieri tutte le

prestazioni afferenti il diritto allo studio previste per i minori

italiani e non potranno pretendere l’esibizione del titolo di soggiorno non solo dai minori

stranieri ma neppure dai genitori. Infine, nella formula “prestazioni scolastiche obbligatorie” si deve

contemplare anche l'obbligo di formazione sino ai 18 anni.

Qual è il significato - corretto e conforme ai principi

costituzionali, internazionali e normativi - di

“prestazioni scolastiche obbligatorie” per le quali si

esclude l’obbligo di esibizione del titolo di

soggiorno?

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Il diritto/dovere all’istruzione

Ne risulta pertanto che …

… l’obbligo scolastico e quello formativo (art. 68 legge n. 144/1999) vengono concettualmente ricondotti al diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere che si realizza "[...]nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative (…), anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute”.

( Art.1 c.3 Legge delega n. 53/2003).

“… il sistema educativo di istruzione e di formazione si

articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo

che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria

di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il

sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della

formazione professionale”

(art. 2, c. 1 Legge delega n. 53/2003).

Le norme che nel corso dell’ultimo decennio hanno ridefinito il diritto/dovere all’istruzione hanno , nello stesso tempo, ridefinito il “sistema educativo di istruzione e di formazione”, che parte dalla scuola dell’infanzia e termina con la scuola secondaria di 2° grado o con la formazione professionale.

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Il diritto/dovere nelle secondarie di 2° grado

Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione si assolve pertanto nei percorsi di istruzione e formazione

professionale (Capo III del D. legislativo n. 226/2005)

L'adempimento dell'obbligo di istruzione e' finalizzato al

conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una

qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di

età (D.M. n. 139/2007)

.

Il secondo ciclo del sistema educativo è costituito dal

sistema dell'istruzione

secondaria superiore e dal

sistema dell'istruzione e

formazione professionale

(art. 1 d.lgs. 226/2005 attuativo della citata

legge 53/03 e modificato con legge

n.7/2007).

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Il diritto/dovere nelle secondarie di 2° grado

Per la realizzazione piena di tale diritto/dovere all’istruzione, la legge di riforma contiene anche elementi idonei allo sviluppo delle potenzialità di tutti gli allievi attraverso la

personalizzazione dei piani di studiopersonalizzazione dei piani di studio per la costruzione di percorsi educativi e didattici appropriati a ciascuno studente.

In quest’ottica, le istituzioni scolastiche e i docenti hanno l’impegno di progettare le “Unità di apprendimento”,

caratterizzate da obiettivi formativi adatti e significativi per ogni allievo, tese alla trasformazione delle capacità personali

in competenze e organizzate in base ad una flessibilità organizzativa che va dagli interventi sul gruppo classe a quelli

realizzati per gruppi di livello, di compito o elettivi.

L’insieme delle “Unità di apprendimento” dà origine al “Piano di studio personalizzato”, che è a disposizione delle famiglie e rappresenta una preziosa documentazione da cui attingere per

la compilazione del Portfolio.).

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I minori non italofoni nelle secondarie di 2° grado

L’istruzione è un diritto/dovere anche per i minori non italofoni, configurabile come un onere/obbligo a carico dei onere/obbligo a carico dei

genitori e /o di altre figure istituzionali, la cui genitori e /o di altre figure istituzionali, la cui inosservanza può essere sanzionata inosservanza può essere sanzionata

(731 c.p. e art. 331 c.p.p.).

Secondo la legge di riforma dell’ordinamento scolastico:

“La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti, ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma,

della Costituzione (…) “

(art.1 c.6 della Legge n. 53/2003)

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Il permesso di soggiorno e il reato di abuso d’ufficio

La richiesta del permesso di soggiorno al minore straniero che accede alla scuola, con indicazione, in caso di assenza, della condizione di illegalità - del minore

straniero e/o del/dei genitore/i - potrebbe configurare il reato di abuso d’ufficioreato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), in quanto

proveniente da un’attività accertativa (la verifica della regolarità di soggiorno del minore e/o dei genitori) non

richiesta (art. 6, co. 2 TU 286/98) in contrasto con il diritto del minore straniero all’istruzione, potendo egli essere costretto, in conseguenza della segnalazione, ad

interrompere il ciclo di istruzione o di formazione.

!!!!!!

La segnalazione dello stato di illegalità di soggiorno del minore straniero o del suo genitore assoggetterebbe il primo al

rischio di allontanamento dal territorio nazionale e dunque la negazione del suo diritto alla scolarizzazione e alla formazione, in

violazione dei • precetti costituzionali

(art. 34 Cost. : “La scuola è aperta a tutti”) • precetti internazionali

(art. 28 Conv. di New York del 1989, ratif con legge 176/91) • art. 6, co. 2 e art. 38 del TU d.lgs. 286/98 e s.m.

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Il quadro normativo italiano si inserisce nel contesto normativo dell’Unione europea; questo, a sua volta, va a collocarsi nell’ambito del diritto internazionale.

QUADRO NORMATIVO SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO

A livello internazionale : A livello internazionale : a) Convenzione del 1976 (Nizza) sul riconoscimento degli studi, diplomi e gradi dell’Istruzione Superiore negli Stati Arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mediterraneo, ratificata in Italia legge n. 965 /1980; b) Convenzione del 1997 ( Lisbona) sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea , ratificata con legge n. 148 /2002,

A livello dell’Unione europea : A livello dell’Unione europea : a) direttiva 89/48/CEE del Consiglio,

con oggetto il riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore di

una durata minima di tre anni; b) direttiva 92/51/CEE del Consiglio

del 18 giugno 1992, che integra la precedente.

Normativa italiana:Normativa italiana:• Decreto legislativo 286/98 e il suo

Regolamento di attuazione (D.P.R 394/99)

• Accordi bilaterali stipulati tra l’Italia e singoli paesi esteri per il

reciproco riconoscimento dei titoli di studio.

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La dichiarazione di valore

Uno studente straniero che intende avere un riconoscimento della propria scolarità pregressa per

proseguire gli studi nel sistema scolastico italiano necessita della

Dichiarazione di eguaglianza di valore e di Dichiarazione di eguaglianza di valore e di efficacia (equipollenza) del titolo di studio efficacia (equipollenza) del titolo di studio

conseguito non in Italia conseguito non in Italia

attestato redatto dalle Rappresentanze Italiane (autorità consolari) competenti sul territorio in cui il

titolo è stato conseguito. Qualora il richiedente si trovi già in Italia può

richiederlo tramite la propria Ambasciata o scrivendo direttamente al Consolato italiano.

Se è cittadino italiano può richiederlo tramite il Ministero degli Affari Esteri.

La Dichiarazione di valore attesta sia la validità del titolo sia  la durata degli studi effettuati per

conseguirlo.

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Marialuce Bongiovanni

Incontro di formazione per il C.D.I Le Ali di Ferrara

Legalizzazione delle firme sui documentiLegalizzazione delle firme sui documenti

La presentazione di documenti redatti all'estero e relativi agli studi seguiti da studenti che,

provenendo da paesi esteri, chiedono l'iscrizione a scuole della Repubblica, pone il problema problema

della legalizzazione delle firmedella legalizzazione delle firme apposte su tali atti e quella della traduzione degli attitraduzione degli atti stessi.

Circolari:Circolari:

• 21 ottobre 1968 della Presidenza Consiglio dei Ministri21 ottobre 1968 della Presidenza Consiglio dei Ministri

• 14 gennaio 1981, n. 14 della Presidenza del Consiglio dei 14 gennaio 1981, n. 14 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministri

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La legalizzazione dei documenti (certificati, atti, ecc) provenienti dai Paesi di origine è fondamentale in quanto

non è possibilenon è possibile procedere alla cosiddetta autocertificazioneautocertificazione..

E’ possibile autocertificareautocertificare?

Sebbene l’autocertificazione sia riconosciuta in via generale dalla legge italiana per semplificare l’attività amministrativa, l’art. 2, comma primo, del regolamento di attuazione (d.p.r.

394/99) ha posto dei limiti precisi stabilendo che un cittadino un cittadino straniero può straniero può – – alle stesse condizioni di un cittadino alle stesse condizioni di un cittadino

italiano italiano –– autocertificare determinate circostanze, autocertificare determinate circostanze, ma a condizione che siano già ufficialmente note e acquisite condizione che siano già ufficialmente note e acquisite

presso un ufficio pubblico italiano competente presso un ufficio pubblico italiano competente

( esempio la nascita di un bimbo nato in Italia)( esempio la nascita di un bimbo nato in Italia)

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“ (…) gli stati, fatti, e qualità personaligli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1 sono documentatisono documentati, salvo che le Convenzioni

internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato

estero, corredati di traduzione in lingua italiana, autenticata estero, corredati di traduzione in lingua italiana, autenticata dall’autorità consolare italiana,dall’autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità

all’originale, dopo aver avvisato l’interessato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge

italiana ”

(comma 2 dell’art. 2 del d.p.r. 394/99)(comma 2 dell’art. 2 del d.p.r. 394/99)

In altre parole …In altre parole …

ciò che non è autocertificabile dovrà essere certificato mediante documenti che devono essere documenti che devono essere

legalizzatilegalizzati,

quindi non è possibile far valere direttamente in Italia un certificato (anche se munito di traduzione asseverata da un

interprete iscritto all’apposito ruolo del tribunale) che non sia stato preventivamente legalizzato presso il consolato italiano

del Paese di provenienza.

Per tutti gli altri casi …Per tutti gli altri casi …

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… procedura lunga e complessa!!!Per attribuire validità ad un certificato

straniero, la legge italiana prevede che esso deve:

1.essere preventivamente tradotto da un interprete accreditato dal consolato italiano

2.successivamente controllato dall’autorità consolare italiana, allo scopo di verificare che il documento sia stato formalizzato nel rispetto della legislazione del Paese di origine, ovvero che sia stato rilasciato da parte dell’ufficio competente di quel paese.

Una strada alternativa: le rappresentanze consolari in Italia

La legalizzazione …

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Una strada alternativa: le rappresentanze consolari in Italia

Un certificato può essere rilasciato anche dal Consolato Consolato del paese straniero operante in Italia,

che é, per definizione, il terminale amministrativo di tutti gli uffici del paese di

origine.

Normalmente le rappresentanze consolari in Italia non rilasciano i certificati direttamente a richiesta degli interessati, ma richiedono dei

certificati provenienti dal loro paese di origine (senza traduzione o legalizzazione) da esibire alla rappresentanza consolare stessa, che poi rilascia dei propri certificati corrispondenti e

direttamente tradotti in italiano e quindi legalizzati.

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Il certificato straniero può essere munito di una formula direttamente apposta dalle autorità del

paese d’origine, la cosiddetta apostille (in italiano postilla). Questa possibilità è data solo ai cittadini

provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici

stranieri.

Si tratta di una specifica annotazione che deve essere fatta sull’originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato, da parte di una autorità nazionale identificata

dalla legge di ratifica del Trattato stesso (che in sostanza si sostituisce all’autorità consolare straniera nella verifica del

documento).

L’ apostilleL’ apostille

Consente di evitare le dispendiose e lunghe Consente di evitare le dispendiose e lunghe procedure di legalizzazioneprocedure di legalizzazione

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L’ L’ apostilleapostille sostituisce la legalizzazionesostituisce la legalizzazione presso l’ambasciata …presso l’ambasciata …

… … quindi una persona proveniente da un Paese che ha aderito alla quindi una persona proveniente da un Paese che ha aderito alla Convenzione Convenzione non ha bisogno non ha bisogno di recarsi presso il consolato italiano di recarsi presso il consolato italiano e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso l’autorità interna e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso l’autorità interna di quello Stato, indicata per ciascun Paese nell’atto di adesione alla di quello Stato, indicata per ciascun Paese nell’atto di adesione alla

Convenzione stessa (normalmente si tratta del Ministero degli Convenzione stessa (normalmente si tratta del Ministero degli esteri) per ottenere l’annotazione della cosiddetta esteri) per ottenere l’annotazione della cosiddetta apostilleapostille sul sul

certificato.certificato.

Così perfezionato, quel documento deve essere riconosciuto in Così perfezionato, quel documento deve essere riconosciuto in Italia, perché anche l’Italia ha ratificato la Convenzione e quindi in Italia, perché anche l’Italia ha ratificato la Convenzione e quindi in base alla legge italiana quel documento deve essere ritenuto valido, base alla legge italiana quel documento deve essere ritenuto valido, anche se redatto nella lingua di un diverso Paese (al punto che, nel anche se redatto nella lingua di un diverso Paese (al punto che, nel

caso il certificato non sia redatto in forma plurilingue, dovrebbe caso il certificato non sia redatto in forma plurilingue, dovrebbe essere sufficiente una normale traduzione che si può ottenere anche essere sufficiente una normale traduzione che si può ottenere anche

in Italia per farlo valere di fronte alle autorità italiane).in Italia per farlo valere di fronte alle autorità italiane).

L’ apostille sostituisce la L’ apostille sostituisce la legalizzazionelegalizzazione

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I

Paesi che hanno ratificato la Convenzione Aja 1961:

Argentina; Armenia; Australia; Antigua e Barbuda; Bahamas; Barbados; Bielorussia; Bosnia Erzegovina; Botswana; Belize; Brunei ; Cipro; Croazia; El Salvador; Federazione Russa; Figi; Giappone; Israele; Italia; Jugoslavia; Lettonia; Liberia; Lituania; Lesotho; Macedonia; Mauritius; Malati; Malta; Messico; Niue; Panama; Repubblica Ceca; Romania; San Christopher e Nevis; San Marino; Seychelles; Slovenia; Swaziland; Suriname; Stati Uniti d’America; Sud Africa; Svizzera; Tonga; Turchia; Ucraina; Ungheria; Venezuela.

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I

La valutazione

La valutazione degli alunni stranieri, e in particolare dei neo-arrivati, pone diversi problemi, dalle modalità di valutazione a

quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento. La normativa

non fornisce indicazioni specifiche.

Accanto alla funzione certificativa funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa funzione regolativa in grado di consentire,un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento.

L´articolo 4 del DPR numero 275/1999DPR numero 275/1999, relativo all´autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri individuare le modalità e i criteri

di valutazione degli alunnidi valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino «nel rispetto della normativa nazionale».

.

Dal 1977 ad oggi Dal 1977 ad oggi … cambia l’approccio alla cambia l’approccio alla valutazionevalutazione

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I

L´autonomia didattica e la valutazione

articolo 45 c 4 del DPR n.394 /1999 :

«il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei necessario adattamento dei programmi di insegnamentoprogrammi di insegnamento...»

… ne consegue anche un adattamento della valutazione, in considerazione degli orientamenti generali su questo tema che sottolineano fortemente l´attenzione ai percorsi personali degli alunni.

Nell´attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni.

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L’impianto pedagogico della Legge 53 del 2003

Il nuovo assetto ordinamentale ed educativo esplicitato dalle «Indicazioni

Nazionali per i piani di studio personalizzati» insieme alle finalità del

«Profilo educativo dello studente» costituiscono il nuovo impianto pedagogico,

didattico ed organizzativo della scuola italiana, basato sulla Legge 53/03, articolo 3, relativi in particolare alla valutazione.

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I

Gli elementi della valutazione

Questo contesto privilegia la valutazione valutazione formativa formativa rispetto a quella «certificativa». Diventa quindi fondamentale la conoscenza del percorso dell´alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l´impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate.

Il consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri – per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare – deve conoscere, per quanto possibile,

• la storia scolastica precedente, • gli esiti raggiunti,

• le caratteristiche delle scuole frequentate, • le abilità e le competenze essenziali acquisite.

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I

La previsione di sviluppo degli alunni

Nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all´altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell´alunno. Ogni valutazione - iniziale, in itinere, finale – non può che essere strettamente collegata al percorso di apprendimento proposto agli alunni e quello predisposto per gli alunni stranieri neo-arrivati è necessariamente personalizzato e sostenuto da interventi specifici per l´apprendimento della lingua italiana. Certamente egli potrà raggiungere risultati in tempi diversi rispetto ai compagni di classe. Ed anche i suoi risultati dovranno inscriversi in una fascia di essenzialità e di accettabilità.

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