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STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 1 AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Regione LAZIO - Sezione di ROMA RICORSO A FAVORE E PER: COGNOME NOME 1 AIMONE LAURA C.F. MNALRA52A51G826G 2 AMOIA ANTONIA 3 ARACE TERESA 4 ARTUSIO MARIA CRISTINA 5 AUDINO PAOLA RITA 6 BELTRAMO ROSANNA 7 BENEDETTI TIZIANA 8 BESENZON ROSELLA 9 BIASON GIORGIO 10 BOLLASSA GIUSEPPINA 11 BONANSONE ENNIO 12 BOTTERO CARLA 13 BRUZZANITI BRUNO 14 BUO SILVIO 15 CANUTO CARLA PATRIZIA 16 CARLETTI MARIA MARGHERITA 17 CAROLA FILOMENA 18 CARRA' MARIA GRAZIA 19 CHIARELLI ANNA MARIA 20 CHIEROTTI MARIA DONATA 21 CIAIRANO NILLA 22 CONCETTI ANGELA 23 CONTARINO CONCETTA 24 CORGIAT MECIO MARINA 25 CUCATTO MARIATERESA 26 DE SANSO MARIA ANGELA 27 FIORI ANNA LIDIA 28 FONTANA LILIA 29 FRANCO RENATA 30 GATTI MARIA GRAZIA 31 GIAMPAOLO ROSARIA CARMELA 32 GISONNI TERESA 33 GOSETTO LUISELLA MARIA

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Avv. Domenico Naso

Salita di San Nicola da Tolentino 1/b

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il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24

1

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Regione LAZIO - Sezione di ROMA

RICORSO

A FAVORE E PER: COGNOME NOME

1 AIMONE LAURA C.F. MNALRA52A51G826G

2 AMOIA ANTONIA

3 ARACE TERESA

4 ARTUSIO MARIA CRISTINA

5 AUDINO PAOLA RITA

6 BELTRAMO ROSANNA

7 BENEDETTI TIZIANA

8 BESENZON ROSELLA

9 BIASON GIORGIO

10 BOLLASSA GIUSEPPINA

11 BONANSONE ENNIO

12 BOTTERO CARLA

13 BRUZZANITI BRUNO

14 BUO SILVIO

15 CANUTO CARLA PATRIZIA

16 CARLETTI MARIA MARGHERITA

17 CAROLA FILOMENA

18 CARRA' MARIA GRAZIA

19 CHIARELLI ANNA MARIA

20 CHIEROTTI MARIA DONATA

21 CIAIRANO NILLA

22 CONCETTI ANGELA

23 CONTARINO CONCETTA

24 CORGIAT MECIO MARINA

25 CUCATTO MARIATERESA

26 DE SANSO MARIA ANGELA

27 FIORI ANNA LIDIA

28 FONTANA LILIA

29 FRANCO RENATA

30 GATTI MARIA GRAZIA

31 GIAMPAOLO ROSARIA CARMELA

32 GISONNI TERESA

33 GOSETTO LUISELLA MARIA

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2

34 GRUA MARIA TERESA

35 GUIDI MARIA RESI

36 LECHIARA MARIA

37 MASI ANNA MARIA

38 MINIOTTI BRUNA

39 MIOLA ROSA

40 MORO LUCIANA

41 OLIVETTI LOREDANA

42 OLMO SILVANA

43 PAGLIARULO CARMINE

44 PARISI GAETANO

45 PENT SERGIO

46 PERRONE MARIA BEATRICE

47 PIOVANO DOMENICA

48 PIOVANO PIERA

49 PORCEDDU PAOLA

50 RIBET CATERINA

51 RINALDI MAURIZIO

52 RONCO LUCIA

53 RUIU SIMONA

54 SANTELLA MARIA CARMINA

55 SANTINELLI LELIA

56 SERRA ALDA

57 SILECI GIUSEPPA

58 SINERCHIA RIPALTA

59 SOLERO MARIANGELA

60 SPINOGLIO ANNA

61 TABASSO REMO

62 TOMASI LAURA MARIA MADDALENA

63 VAIRO FRANCA

64 VECCHIO CARLA

65 VERNETTI MARIA PIA

66 VERRI SILVANO

67 VIALE SILVANA

68 VIANO MARGHERITA

69 ALBANESE ALBERTO VITTORIO

70 CHIOFALO PASQUALINA

71 MIRIMIN NATALIA

72 MONSERRATI ROSANNA

73 PITROLA CALOGERA

74 PRUDENTE VITO

75 SCIACCA MARIA

76 SCIMONE VINCENZA

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3

77 AUDO GIANOTTI GRAZIA ANNA

78 BERTALMIO GIOVANNA

79 BORELLO CLAUDIO

80 COSCARELLI CARMELO

81 DE MARCO ALFREDO

82 DI PALMA STELLA

83 GHIA ENZO

84 GRECO ANGELO DOMENICO

85 LACANNA ANGELINA

86 LO VETERE ELUCCIO FRANCESCO

87 NIGRO MARIA

88 ZANETTO PATRIZIA

89 CARROZZINI ANGELO

90 MONDINO STEFANIA

91 ALBARELLO MARIA CARLA

92 APPENDINO VANNA

93 BIANCOTTI MARIA GRAZIA

94 BODIGLIO GIOVANNA

95 BROCHIERO PAOLA MARIA LUISA

96 DI CARLO PATRIZIA

97 EYDALLIN SERAFINA

98 FRAGOMENO RITA

99 MARCHISIO SAVINA

100 MARTINO MARIELLA

101 MINELLI GABRIELE

102 PIANTA' DANIELA MARIA GIUSEPPINA

103 REPETTO TIZIANA

104 RIELLI MARIA ANTONIA

105 ROBERTO PAOLA

106 SAVANT LEVET SECONDINA

107 TORRETTA OLIVIA MARIA CARLA

108 VERGNANO ADA

109 VIANCINO MARIA LODOVICA

110 CARRINO ALBA MARIA

111 RUFFINO VALERIA

112 GOLZIO GIOVANNA AIDA

113 IAVARONE ANNA MARIA

114 MANGIAFICO MARIA

115 MURDOCCA LEONARDO

116 PETRONE IDA

117 SACCOTELLI VITO

118 SONNATI CLAUDIA MARCELLA

119 TOSO CECILIA

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4

120 BORGIS TIZIANA

121 GALLO MARIO

122 CIAMEI ANNA

123 FOBINI DANIELA

124 MARINARO MARIANNA

125 COLONNA MARIA SAVERIA

126 RICALDONE TIZIANA

127 ZENNARO DALIA

128 GIANELLA GINA

129 GIORZA MARIA

130 D'ANGELO SILVANA

131 VITTONE DANILO

132 SCOTTI ALESSANDRA

133 APRILE CARLA

134 ARATA MARIA ANGELA

135 BELLORA MARIA CARLA

136 BISIO MATALINO

137 CANAVESE CATERINA

138 CATACCHIO DONATELLA

139 DAGNINO GRAZIELLA

140 GHISIGLIERI LILIANA

141 LANZONE MASSIMO

142 LUCCARDI BARBARA

143 MAMMOLITI ORAZIO

144 MANGIONE MARIA CLARA

145 PADERI CLAUDINE

146 SCARABINO ANTONIO

147 LANDONI ROSELLA

148 BIANCO LIANA

149 BORDIGNON EGLE

150 GARINO MARISA

151 GIANOTTI CLAUDIO

152 LAIO MARIA RITA

153 LEONE COSIMO DAMIANO

154 MATTURRO ANTONIO

155 ROSSI MARIA FLORINDA

156 ROTA PATRIZIA

157 RAVIOLA LORENZA

158 OLIVERO CARLA

159 RINALDI ANNA

160 SOLA TIZIANA

161 CORAGLIA GIOVANNA

162 GROSSI ROSANNA

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163 MINA GIACOMO

164 DEGIOVANNI ROSANNA

165 PASCHETTA PIERINA

166 DEMARCO GIOVANNI

167 MEDANA ANGELO

168 PATROSSO MARIA LUISA

169 TALAMO PATRIZIA

170 VITALE ROSOLINO

171 GARINO ELISA

172 TADI UMBERTO

173 DEMICHELIS PIA

174 FRANCANO AURORA

175 MARROCU TERESA

176 DONETTI RICCARDO

177 MASTRANGELO ANTONIO

178 ROBECCHI MARIA GIUSEPPINA

179 CORTESE GIUSEPPINA

180 ANZINI SERGIO

181 BINDA DILVA

182 LALICATA SILVANA

183 PAGANO ALFONSINA

184 BADINO MARIA ROSA

185 BIRAGHI ASSUNTA

186 DEL DUCA MARIA GERARDA

187 GALLI ENRICO

188 MAROCCO ILEANA

189 SAVINO MARIA

190 VIDINI MARIA ENRICA

191 BROCCHIERI GIOVANNI

192 CURLO FRANCESCA

193 FUCA' GIUSEPPA

194 MILINI TIZIANA

195 BRESSANI GAETANA

196 SPADINI MARINELLA

197 BASSANETTI GIUSEPPINA TERESA MARIA

198 LAMPARELLI SILVANA

199 MONTALBANO MONICA

200 SCOINO LUCILLA

201 SICCARDO ORNELLA

202 BOTTINI NADIA

203 DE LUCIA LUIGI

204 MILANI MARIA ENRICA

205 BALDASSARRE GIOVANNI

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206 BERTOCCHI SERGIO

207 MANENTI GIUSEPPE

208 MAYER IOLE

209 VIOLA VALERIA

210 ALESSANDRELLO LUCIA ANTONIA

211 AZZOLARI SERGIO LUIGI

212 BIDDIRI DOLORES

213 BOBBO MARIAGRAZIA

214 BORGHI LAURA

215 BUCOLO CONCETTA

216 CALVI GIOVANNA

217 CANOSA FILOMENA

218 CAPPILLI QUINTINA ANTONIA

219 CATANIA VINCENZA

220 CATTONI GRAZIELLA

221 CAVIGLIONE FLAVIA GIULIA

222 CELONA ANGELINA

223 CERRUTI PAOLA

224 CIOCCA CARMELA

225 CIULLA GIUSEPPA

226 COGLIATI MARIA EMMA

227 CUGINI VALERIA

228 CUNIAL SILVANA

229 DE ALIPRANDINI GIOVANNA PAOLA MARIA

230 DE BIASI ROSE MARIE

231 DELL'ACQUA MARIA ROSA

232 DELL'APUZZO ANTONIETTA

233 DEMICHELE TIZIANA

234 DISTEFANO ANTONIO

235 FAROTTI FABIO

236 FONTANA MARIA LUISA

237 FRAITA GIACOMO

238 FRANCHI TIZIANA

239 FRESTA MARIA ROSA

240 GARAVAGLIA CARLA

241 GUGLIELMONE GIUSEPPE

242 LAZZERINI GABRIELLA

243 LEROSE FRANCESCA

244 LORENZANI PAOLA

245 MAGNA DETTO CALCATERRA MARIA GRAZIA

246 MALDIFASSI GIUSEPPE ENRICO

247 MARI MICHELA MARIA RACHELE

248 MARINI LAZZARINA

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7

249 MASNARI MATILDE RITA

250 MAURI CLAUDIO

251 MODENESI FLAVIA GIULIA

252 MONTANO GISELLA

253 MORABITO LUCIA

254 ORIOLO LIVIA ANTONIETTA

255 PALADINI MICHELA MARIA RACHELE

256 PALEARI FABIO ANGELO

257 PARISI PASQUALE

258 PERA PAOLA ROSSANA

259 PIERSANTE MARIA GRAZIA

260 PORRETTA MARIA TERESA

261 RIZZARDI GIUSEPPE

262 ROSSETTI PAOLA MARIA LUISA

263 SANTORO MARIA PASANA

264 SCRIMA ANNA

265 SESTAGALLI FRANCA

266 SGAMBELLONE ROSAMARIA

267 SGUERA MARIA ANTONIETTA

268 SPERA GIOVANNA

269 STIMOLO MARIA ROSA

270 VENUTO ROSA GIUSEPPA

271 VIGANO' GABRIELLA

272 VISICCHIO SALVATORE

273 MASTROPASQUA FRANCESCA

274 DE IORIO MARCELLA

275 CATTANEO ADRIANA

276 OMODEO ZOLINI MARISA

277 PRINCIPE FRANCESCA LEOPOLDA

278 FARISEO GIUSEPPE

279 MARCHESE CALUDIO

280 RAMPINI ANNA MARIA

281 CARCANO CASALI PAOLA

282 RE MARIA

283 BENSI ELENA

284 LAMPUGNANI MARIA CRISTINA

285 INVERNIZZI VALENTINA

286 BONIZZONI DARIO

287 CASTAGNA FRANCESCO

288 INVERNIZZI ANNA MARIA

289 BELLO' SILVANA

290 GARIBOLDI ANGELA MARIA

291 BERGOMI VIRGINIA

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8

292 BIANCHI GIOVANNA

293 PETTONI GIULIA

294 VIGANO' MARIA

295 GALEAZZI TARINO IMPERIALE ANNA LUISA

296 BRUNI ROSANNA

297 MUFFA ALDO

298 BASORA LORENA

299 CONTRINO CARMELA

300 ORFANO PATRIZIO

301 VILLANI MARA

302 MAZZA LAURA

303 CAMERINI ROBERTO

304 BOCCHIOLA MARIO ARTURO

305 RE EUGENIA

306 TIENGO LAURA

307 ROVATI DANILO

308 BERIA SILVIO

309 MANCA SERGIO

310 CONCINA CATERINA

311 ANDREOLI SILVANA

312 POGGI GIOVANNI MARIA

313 DE MARTINO CECILIA

314 DAMNOTTI FULVIA

315 ALDEGHI LIVIA

316 ANDREANI DANIELA

317 BONONI NEVIANA

318 CAPELLA VALERIA

319 DAL MONTE MARIA GRAZIA

320 GIANROSSI MARCELLA

321 GRANDI FRANCA

322 MARCESINI MILVIA

323 PAGLIANA ANGELA

324 POLI ANNA MARIA

325 TAMBERI MARIO

326 VANDERBOSSCHE FRANCOISE SOLANGE

327 ISOLA FRANCO

328 SENATORE ALESSANDRO

329 ALBAVERA ELIDE

330 ANDRACCO MILVA

331 BERIO GABRIELLA

332 BOTTASSO BRUNA

333 BUTI MARIA LAURA

334 CAI BRUNA MARIA

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9

335 CIRIMELE ANGELO

336 FIMMANO' ROSA

337 GANDOLFO ROSARIA

338 MARGAROLI MARIA CARLA

339 MONTALDO MIRELLA

340 NOVARO ELIANA

341 OTTONELLI BRUNA

342 PISTARINO GIANNA

343 PIZZORNO LUIGIA MARIA

344 REPACI STELLA

345 COSTANZO GIOVANNI

346 ROBA MARIA NICOLETTA

347 TRICARICO VITO

348 ARZIGOGOLO GIUSEPPE

349 BACIGALUPO MARIA TERESA

350 BANCALARI IVANA CRISTIN

351 BASSO CHIARA MADALENA

352 BERRETTI ROBERTA

353 BIGGIO MAURA

354 BRIGATI ELLIDA

355 BRUZZO GIANNA

356 CAMERIERE WANDA

357 CARNEVALE RENATA MARIA

358 CORRADINO CARLO

359 GIANARDI ARMANDO

360 GIOVANNINI FRANCESCO

361 MALASPINA MIRCO

362 MORELLI ASSUNTA

363 SALA MARIET ELISA

364 SCHENONE MARIA ANGELA

365 TOSATTI IVANA CRISTIN

366 VALLE ANTONIETTA

367 ZERBO PAOLA

368 CONTI LAURA MARIA

369 BIASUTTI PIERINO

370 BUIANI DORIS

371 CANCELLI FAUSTINA

372 CENGARLE GIOIELLA

373 DEGLI ZOTTI GRAZIELLA

374 DEL MORO INES

375 DEOTTO BRUNINO

376 FERINO NATALINO

377 FRANZIL DANIELA

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378 GALLETTI EBE

379 GASPARINI PALMIRA

380 GUARDIANI MARIA ANGELA

381 GUION SANDRO

382 IVANCICH MAURIZIO

383 MANCINI TIZIANA

384 MOROSO MARIA LORENA

385 PINATTO LUIGI

386 PISTOLATO FRANCESCO

387 ROVATTI ANNA MARIA

388 TODON LUCIANA

389 TORELLA LUCIO

390 VERDICHIZZI CRISTINA

391 VITALE MARIA PIA

392 ZANOR LUCIA

393 NACCARI GIUSEPPE

394 LUSNIG GERMANO

395 DONDA SILVA RENATA

396 BALDUCCI ANNA

397 FABBRI CARLO

398 ZUDDAS GIOVANNA

399 MILLINI ANNA MARIA

400 FARINA GIOVANNI

401 AGNOLETTO SERENA

402 BARUCCHELLO ANGELA

403 CARANDINA MARA

404 CICILIATI MARIA LAURETTA

405 DAL BELLO NADIA

406 MOLON ADELE RITA

407 MASSARI ANTONELLA

408 MORETTO PIETRO

409 PRENDIN ERNESTO

410 PREVIATO RENZO

411 ROMANINI LAURA

412 TOFFANO DANIELA

413 VERONESE LOREDANO

414 ZANIN GRAZIANO

415 ZATTA GUIDO

416 COBIANCHI EMILIA

417 GENTILOTTI MARIA ENRICA

418 LUNGI GIANCARLO

419 PESCATORI MARIA

420 BIACCA SILVANA

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421 BALESTRAZZI DANIELA

422 PAINI CARLO

423 PAVESI LILIANA

424 SARTORI ALIDA

425 BENINI VITTORIO

426 ARRIGONI MARIA PIA

427 ROSSETTI FRANCA

428 VERGAGLIA VALERIA

429 MAGNANI DORIETTA

430 BENEDETTI GIANCARLO

431 RAVAIOLI ROMANO

432 MORELLI LORIS

433 POMA ANNA SERENA

434 NANNI TINA

435 MASIOLI EDO

436 BORSARI CAROLINA

437 GIRARDELLO FRANCESCO

438 GIRIOLO LUCIA

439 GOBBI CARLA

440 GRANZAROLO DONATELLA

441 GUION FRANCESCO

442 MARENGHI IVA

443 MARCHETTI RAFFAELLA

444 MARCHIORO FLAVIA

445 GUARIENTO BRUNO

446 MAZZUCATO DINA

447 MIGLIETTA ROBERTINA

448 MIGLIORATO MARIA LISA

449 MILANESI COSTANZA

450 PIANI ANNA

451 PIOVAN VALENTINO

452 PIRONDINI LORIS

453 PRELAZ PATRIZIA

454 PREZIOSI ANNA MARIA

455 PUCA ROSA MARIA

456 RIGONI VIVIANA

457 RIZZO ALESSANDRA

458 AGOSTINI GIOVANNA

459 BACATIN ERMINIA

460 BASSANESE MARIELLA

461 BENATO ANTONIO

462 BERTOLDERO LUCIANA

463 BENTIVOGLI EVANS

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464 BORGATO ROMEO

465 BOLZONELLA GIAMPAOLO

466 CENO ANNA

467 BORGHETTO MAURIZIO

468 DE DIVITIIS STEFANIA

469 DALLA PRIA ANTONIA

470 FEFFIN VITTORIO

471 FERRACINI CLAUDIO

472 FERRO GUIDO LUCIO

473 FIN NICOLETTA

474 FRASSETTO ELISABETTA

475 GIOACHIN LJDA

476 TOGNIN FABRIZIO

477 GARBIN LAURA

478 GIORDANO PAOLA

479 RUZZANTE VICTOR

480 SARTORI EZIO

481 SANDRIN ROMEO

482 SCARPARO ROBERTO

483 SCQUIZZATO VANNA

484 SORGATO MARIA CRISTINA

485 STELLA MARIA

486 TURATO SILVANA

487 URSO GIUSEPPINA

488 VISENTINI CLAUDIA

489 VISENTIN GIOVANNA

490 VOLTAN NILOLINA

491 GALANTE MORENA

492 CARISTI ANTONIO

493 VIANELLO GABRIELLA

494 AGOSTINI GUIDO

495 ALVINO NICOLA

496 ANDREOLLA FIORELLO

497 BELLOTTO UMBERTO

498 BERNO MARIA PIA

499 BETTAREL GIANCARLO

500 BOLZON GIOVANNA

501 BOZZOLA MARIA LUISA

502 CARLON GIANNINO

503 CASAGRANDE ANNA

504 CASTELLAN GABRIELE

505 CESELIN MARIA TERESA

506 CIBIN ALESSANDRA

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13

507 CODISPOTI MARIA TERESA

508 CONFORTI WANDA

509 DA ROS IDO

510 DE CONTI GIAMPAOLO

511 DELLA GIUSTINA NADIA

512 FAVARO RUGGERO

513 FERRARI DANIELA

514 FLORIAN FEDORA

515 FRANCHINA ANGELA MARIA

516 GIUFFRIDA GIUSEPPE

517 GRECO ANNA CLARA

518 IANNITELLI ANTONIO

519 LORENZON NADIA

520 MARCHETTO ELENA

521 MARTINELLO LAURA

522 MOROSIN GIUSEPPE

523 NEGRINI ALIS CARLA

524 PASQUALETTI LIDIA

525 PAVAN ANTONIO

526 PELLIZZARI PLINIO

527 PESCOLLDERUNGG JOLANDA

528 PIAZZA NADIA

529 POLO NORA

530 POZZEBON DUILIO

531 PROIETTO CLAUDIA

532 RUSSO SEBASTIANO

533 SARTORI ALBERTO

534 SERAFIN SILVANA

535 SERENA MADDALENA

536 SOLIGO GIULIANA

537 SPINA PAOLA

538 SPINELLI ANNA MARIA

539 TOFFOL ROBERTO

540 TUNDO RAFFAELLA

541 TURA ANNA

542 VACCARI FRANCESCO

543 VACCARO DOMENICO

544 VISENTIN AMEDEO

545 VISENTIN MARIA

546 ZANABONI MAURO

547 ZANIN MARIA

548 SACCO ZIRIO RENATO

549 CASARIN EROS

STUDIO LEGALE NASO & PARTNER

Avv. Domenico Naso

Salita di San Nicola da Tolentino 1/b

00187 Roma

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14

550 MANTI SANTI

551 RAINATO REMIGIO

552 CITRON MAURIZIA

553 FILIPPUCCI CLAUDIO

554 BORSOI GIANNA

555 VIANELLO ANNA MARIA

556 CIANCHI SANDRA

557 CALABRO' ANGELA

558 ARCELLA ROBERTA

559 CHECCHINATO MARIA GRAZIA

560 GIAMBELLUCA GIOACCHINA

561 MUNEROTTO FIORENZA

562 ROMA VALDEMIRO

563 BATTISTELLA MARIA

564 CAPIOTTO ALIDA

565 CASTUCCI ADDOLORATA

566 MINETTO LUCIA

567 CANTONI ANNA MARIA

568 TOSO VALLI

569 CADAMURO ROBERTO

570 BASANA PATRIZIA

571 VECCIA GIUSEPPINA

572 BRUNI CARLA

573 TOMASELLO ELENA

574 VERDE CIRO

575 PAVANATO RENZA

576 TUMMINIA SALVATORE

577 FREGONESE GABRIELLA

578 DI SALVIA LUCIA

579 FREATO FIORENZA

580 SANTORO MARIA

581 COBELLO LUCIA

582 CASA LUISA

583 SCOLARI ELISABETTA

584 ZONIN MARIA CARLA

585 DALLA BARBA ROSA

586 GIRARDIN MATILDE

587 BENETTI MAURIZIO

588 CROCCO LUIGIA EMILIA CATERINA

589 OTERI MARCO GIUSEPPE

590 FRANZINA DIANA

591 SCANNAGATTA IMELDA MARIA

592 DALLE NOGARE GIUSEPPE

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15

593 MENEGHETTI DANILO

594 ZAUPA GIOVANNI

595 FACCIN GILIOLA

596 TERZO GIOVANNI

597 GIORDANI MARISTELLA

598 GORMAGGIO MARIA STELLA

599 VALENTE GORETTA

600 CARRARO LUCIANO

601 MASCOTTO ANGELO

602 BALIELLO CORRADO

603 STELLA ELSA

604 BICEGO MARIA ROSA

605 VANZO GIOVANNI BATTISTA

606 SCORTEGAGNA SUSANNA

607 DALLA VECCHIA MARIA TERESA

608 CALIFANO SILVANA

609 FIORASO GIOVANNI

610 BORDIN LUCIA

611 GENGARLE ANNAMARIA

612 XAUSA DANIELA

613 POLLONIATO MARIA ANTONIA

614 MAGLIARETTA LEOPOLDO

615 PORNARO ALDA

616 CHIARIZIA GIOVANNA

617 DE VICARI ELISABETTA

618 DE MONTIS ANGELA

619 VILLGRATER MARIA

620 AGOSTINI LORENZA

621 BELTRAMI ELVIRA

622 BERTOLDI CLAUDIO GIUSEPPE

623 BEZZI ROSANNA

624 BOMBASARO MARIA GRAZIA

625 BOSCHI PATRIZIA

626 CAMPANELLI IDA

627 CELLA ROBERTA

628 CHIARANI PATRIZIA

629 CIBIN ANNA

630 COPPI CLAUDIO

631 CORAZZOLA ARMANO

632 CORRADINI ANNA

633 DE CARLI GIOVANNA

634 DELUCCA GIAMPIETRO

635 FERRARI FLORA

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16

636 FORTI WALTER

637 FURLANI CLAUDIA

638 GAZZI TATIANA

639 GILMOZZI FLAVIA

640 LOMBARDOZZI BIANCAMARIA

641 MAZZURANA ARTURO

642 MICARELLI PRIMO

643 MICHELONI WALTER

644 MINUZ SANDRA

645 MORATELLI DIEGO

646 MOZZI COSTANZA

647 NAVE NADIA

648 ORADINI GIUSEPPE

649 PETROTTI SILVANA

650 PETROCELLI GIUSEPPINA

651 PIVA GIUSEPPE

652 POLDI ALLAI AUGUSTA

653 ROAT LORENZA

654 SCALZO CARLO

655 VIOLA IVO

656 VISINTAINER SILVIO

657 ZANON LICIA

658 VISANI GIOVANNA

659 BARUZZI ELVIRA

660 BELLETTI NADIA

661 FARINA EDI

662 GRAZIANI LUISA

663 LAURENTI MARIA LUISA

664 VALENTINI GIUSEPPINA

665 ZOLI TARCISIO

666 BUCCI ESTER

667 CIANI LAURA

668 PEDNA VALERIA

669 BALELLI MIRELLA

670 BELOSI GIOVANNA

671 BOSCHI ADELE

672 BOTTI MAURIZIA

673 CAMORANI GIULIANA

674 COMANDINI IRIDE

675 D'ATRI PATRIZIA

676 FOSCHI ANNA

677 FURLANI MARILISA

678 MINARDI CLAUDIO

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17

679 ORIOLI ERNESTA

680 PERRONE ANNA

681 ROMAGNOLI ALESSANDRA

682 SEVERI ANNA MARIA

683 TESTI LEANDRA

684 VERNOCCHI MARIA

685 NOSTRI RITA

686 BOSSI PATRIZIA

687 DEPAOLA FRANCESCO

688 STABELLINI TERESITA

689 TASINI LUIGI

690 BUSSOLARI ANGELA

691 BASSI BIANCA

692 MUSCO ELEONORA

693 PALUMBO FIORELLA

694 ARDUINI ELENA

695 FIORINI ANNA

696 CARLESCHI MARIA

697 GOFFREDO GIUSEPPE FERNANDO

698 BALASSINI MIRIAM

699 CAMOZZI NATALINA

700 MARABESE GABRIELLA

701 MILANI MARCO

702 TARGA ANDREA

703 TERZI ANGELA

704 VISENTINI ROSETTA

705 GHERARDI GRAZIANA

706 ZAMPETTI ANNAMARIA

707 LUPPI LUCIANA

708 MONARI PIERANGELA

709 DESIDERIO ATTILIO

710 GIBELLINI BRUNELLA

711 CASSANELLI LIVIANA

712 SALA FRANCA

713 NERI GIULIANA

714 BRATTINI MAURO

715 MORETTI MAURO

716 PALLONI MARIA PIA

717 TARTUFOLI ANNA

718 BRACALENTI ANTONIA

719 FRASCARELLI LUCIANO

720 MALACCARI RENZO

721 MARRESE ALFREDO

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18

722 MARUCCI GIOVANNI

723 NEPA DIANA

724 SCROFANO ROSETTA

725 CIRILLI MAURIZIA

726 COMPAGNUCCI SANDRO

727 AMBROSINI ANNA MARIA

728 AMICUCCI ADRIANA

729 ANTONELLI MARINA

730 BALDI ROMUALDA

731 BANO FILIPPO

732 BIANCINI MARIA GIUSEPPINA

733 BRIGIDI ALDUINA

734 CARLINI ANNA

735 CATOZZI NADIA

736 CECCARANI ROBERTO

737 CRINELLA CATERINA

738 DE LAURETIS MARISA

739 DI PASQUALE MARIA PIA

740 DI ROSA LEONARDO

741 DUCA MARINA

742 GIAMPIERI MARIA PAOLA

743 GRILLI RENATO

744 GRILLI ROSSANO

745 GUIZZARDI GIOVANNA

746 IMPIGLIA GIULIANA

747 MANTOVANI MARIELLA

748 MARCELLINI MAURO

749 MARCORELLI GISA MARIA

750 MENGONI DANIELA

751 MENGONI MARIELLA

752 MICOZZI ADRIANO

753 MONTI CELESTINA

754 PERINI LAURETTA

755 PERNAFINI PATRIZIA

756 PETRACCINI ROSANNA

757 POLENTA SUSETTA

758 QUADRINI RICCARDO

759 QUATTRINI DARIO

760 RAMAZZOTTI MARIA TERESA

761 RE FIORELLA

762 ROCCHEGGIANI LAURA

763 SALLUSTRO VALERIA FRANCA

764 SBARBATI FRANCESCA

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19

765 SERVIZI PATRIZIA

766 SILVI FRANCO

767 STEFANELLI DINO

768 TONDELLI VALERIANO

769 VAGNI RITA

770 ZOPPI BREGA BRUNA

771 BERZOLARI MARIA ROSARIA

772 FIORINI IVAN

773 BABBONI CONSALVO

774 SOLDATI FRANCA

775 UGUCCIONI PIER PAOLO

776 PETTINACCI LUCIANO

777 BUFALINI FABRIZIA

778 DE LUCA PAOLINO

779 AZZARA ALBERTO

780 CASCIAROLI LUCIANA

781 ACCIARRI GIULIANA

782 COCCHIERI MARIA ELVIRA

783 LATINI ASSUNTA

784 BAGALINI LAURA

785 DI BUO' GABRIELE

786 VALORI ISA

787 MODENA SIMONETTA

788 ULISSI MARA

789 CATALDI DOMENICA

790 BARBIZZI PAOLA

791 DI MISCIO ANNA MARIA

792 MONTI PAOLA EMILIA

793 VALOROSI LIANA

794 CHIOVINI RITA

795 BENFAREMO MARIA OFELIA

796 ARMATA MARIA ANTONIETTA

797 LORI VINCENZA

798 DE ANGELIS LORENZA

799 CRESCENZI GASPARE

800 CATA' STEFANO

801 SCHIAVONE ANGELA

802 BRUNI MARIA GIUSEPPINA

803 PACETTI ANGELA

804 STROPPA LUCIANA

805 CAMBORATA MARA

806 CORSINI COSETTA

807 GHISELLI ANNA MARIA

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20

808 SARAGA MARIA PATRIZIA

809 GUAZZOLINI ROSA

810 SCOPA GUALTIERO

811 MEGA ANGELO

812 DE CAROLIS ANTONIO

813 CAMMAROTA ERNESTO

814 OSSO EDDI

815 ORLANDO ANGELO

816 DI STEFANO ANNA MARIA

817 COLANTONI ANGELA MORENA

818 BRUNI GIOVANNA

819 ROMANELLI LUIGI

820 DE DOMINICIS ANNA RITA

821 COSENZA GABRIELLA

822 COSENZA MARISA

823 DE FABRITIIS NATALIA

824 LAMONA ANNITA

825 DI GIOSIA ERNESTO

826 SCASSA ANNA MARIA

827 MASSI DANILO

828 AQUILANI SANDRA

829 BOCCABELLA ANITA

830 CIULLI VIRGINIO

831 CLEOFE GIUSEPPE

832 DE AMICIS AGAPITO

833 DI PROFIO CONCETTA

834 LOLLI ANTONIO CIPRIANO

835 NARDIS GIOVANNI

836 PACE SANDRO

837 PETITO GIUSEPPINA

838 PONTESILLI SILVIA

839 ROVINI RACHELE

840 SIMBOLI RAFFAELLA

841 ZAZZA MARIA TERESA

842 SALUCCI ANGELA

843 TOMASSETTI GIUSEPPINA

844 GIOIA IRENE

845 PILERI LAURA

846 QUERCETTI DINO

847 POLIDORI CLARA

848 LANCIA MARIA LUISA

849 FRANCESCHINI MARIA TERESA

850 LEOMPORRA ANNA PAOLA

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21

851 TARTAGLIONE CLAUDIA

852 PANFILO ANNA RITA

853 PACIFICO LOREDANA

854 MOSTARDA LUCIANA

855 CECCHETTIN VIVIANA

856 DE AMICIS ANNAMARIA

857 CERRONI ELINA

858 MILLEFIORINI DANIELA

859 POLIDORI ROSALBA

860 SCHIFANI ITALIA

861 ACOCELLA MICHELANGELO

862 AGNENI GISELLA

863 ALLIBRIO MARIA GABRIELLA

864 ANDOLFI ANNA RITA

865 ANNULLI GIUSEPPE

866 ARMEZZANI LUCIANA

867 BALLONI GIANCARLO

868 BERNI VINCENZA

869 BONAVENTURA ANTONIA

870 BRUTI GIANCARLO

871 BRUZZICHES PIETRO

872 CAPOBIANCHI MARIA

873 CARABELLI LOREDANA

874 CENTOLANI ANNA MARIA

875 CILLI LORENZO

876 COTARELLA CARLA

877 DE LIBERALI ANNA MARIA

878 DI MEO GIULIANA

879 D'ORAZIO ANGELA

880 FABRIANI ROSA ELISA

881 GRASSI SILVANA

882 LANNAIOLI MARCELLA

883 LORETI ENRICA

884 MACCHIONI FRANCA

885 MANCINI LUCIANA

886 MANTRICI DONATELLA

887 NOBILI ANTONIA

888 OLIVIERI GIUSEPPA

889 PIERI GIUSEPPE

890 PROIETTI TERESA

891 PROSPERI PATRIZIA

892 RAVAROTTO RITA

893 SPIGARELLI PIERA

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22

894 TONIELLI LUIGIA

895 D'APPOLLONIO ANNA

896 PANZARELLA MARIA RITA

897 POLPETTA DANIELA

898 PERNA MARIA GRAZIA

899 DE FALCO MARIANO

900 MARRAS MARIANTONIA

901 D'AGUANNO LIVIO

902 MATTEI GABRIELLA

903 PURROMUTO MARIA GIUSEPPA ANTONINA

904 ANGELINI FLAVIA

905 PELLEGRINI ELENA

906 ADORNATO GIUSEPPE

907 SEBASTIANI MARIA

908 FOTI CARLA

909 CAPRIO NAZARIO

910 PAGLICI LUCIANO

911 ROMBOLA' CONCETTA

912 FEDERICO DONATELLA

913 PATERNO' CARLA

914 CORSETTI GILDA

915 CECCHINI MARIA

916 POMANTE PIERO

917 MARIOTII MARIA

918 PELLERUCCI ANGELA

919 GIANGREGORIO SIMONETTA

920 BONIFAZI GIULIANA

921 MESCHINI MAURIZIO

922 SILANI MARIA TERESA

923 FONTICOLI MARIA CRISTINA

924 BRUGNETTINI ROSANNA

925 PETETTA MAURO

926 ALTOBELLI MARIA GABRIELLA

927 RANUCCI MARTA ADRIANA

928 PRANTEDA TERESA

929 REVERSI ANNA MARIA

930 CHIODI GIULIANA

931 FRANZA GIOVANNI CARLO

932 SALVATORE NUNZIATA

933 DENTE GIUSEPPE

934 SAVERIANO TITO

935 NARDELLA SANDRA

936 CESILE LETIZIA

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23

937 PISOTTA FRANCESCO

938 TRECCA FRANCESCA

939 DE CATA MICHELE

940 GAMBIOLI COSTANTINO

941 TOSCANO ANNA MARIA ELISA

942 SABBATINI MARIALUISA

943 CELLA GABRIELLA

944 TROVATO RITA

945 SORIANI DOMENICO

946 RONCI CARLA

947 RUSO ANNA MARIA

948 CICALA AGATINA

949 DI PIETRO BERARDINO

950 PETRILLI ERNESTO

951 FULCERI LIDIA

952 PALLANTE ANNARITA

953 QUATTROCCHI OLGA

954 FILOCAMO LAURA

955 COLAPIETRO MARGHERITA

956 PROCACCIANTI ROLANDO

957 MAURI ERNA

958 CRACOLICI ANTONIETTA MARIA

959 CHIECO ANGELO RAFFAELE

960 CARDIA LUISA

961 GIOMBI SUSANNA

962 PORCARO ROSSELLA

963 PIERMARIA STEFANIA

964 ORAZI PATRIZIA

965 BONAVITA RINA

966 ZEPPILLI EUFRASIA

967 CARDINI GIOVANNA FRANCESCA

968 CUCCU MARIO

969 RUSSO ROSALBA

970 DI GIOSAFFATTE GABRIELLA

971 CECCHI LUCIANO

972 ANDREINI EMMA

973 BALDARI MARINA

974 GILIBERTI ANTONIO

975 PARZIALE LINA

976 PISANO MARIA ASSUNTA

977 QUAGLIANO CARMELINA

978 COPPARI GIUSEPPA

979 LAPETINA MARIA NUNZIA

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24

980 CAPOZZI PATRIZIA

981 LANNO GIULIA

982 D'ALESSIO MIRELLA

983 AMBROSI ANTONELLA

984 TOZZI PATRICIA LAURA

985 SENESE ROSANNA

986 D'ARCANGELO ENZA

987 IACOPINO MARIA GIULIA

988 PALLOTTA CARMELA

989 D'ERRICO ANTONIO POMPEO ETTORE

990 SCIUTO CONCETTA MARIA

991 LANCIA BERNARDA

992 ATTURA MARIA TERESA

993 BOVE MICHELE

994 CALAMI AGATA

995 CANTIELLO CONCETTA

996 CAPUTO ELENA

997 CARBONETTI ELIANA0

998 DE SANTIS GABRIELLA

999 D'ITRI GIULIANA

1000 FABI LIA

1001 FANTI EMILIA

1002 FIORILLO ELISABETTA

1003 GIANNITELLI VINCENZA ANTONIA

1004 LAURENZA LUCIA

1005 LUPPINO ANTONIETTA

1006 MARIANI PATRIZIA

1007 MINOTTI PAOLA

1008 ONORATO FILOMENA

1009 PANICI PATRIZIA

1010 PINCHERA STEFANIA

1011 RIDOLFI LORENZA

1012 SPARAPANO ANGELA

1013 BRAGAZZI SILVANA

1014 FOCCOLI ELIANA

1015 FOTI SAVERIO

1016 MARIOTTI MARIA BARBARA

1017 MECCHERI NEVA

1018 NEGRI FIORELLA

1019 VIOLA ANNA

1020 ZOLESI ELISA

1021 BAZZOLI FABRIZIA

1022 BERTOLI STEFANIA

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25

1023 CONTI GIOIA

1024 ROGAI ANTONIO

1025 SALVINI EMANUELA

1026 GRANDI LAURA

1027 ROSSI LICENA

1028 FARAONI RENATA

1029 PIERI CARLA

1030 CECCATELLI GIOVANNA

1031 BELLI SIMONETTA

1032 MAGGIORELLI RITA

1033 BASSI GIANNI

1034 GUERRINI PATRIZIA

1035 LUSSU ANGELA

1036 MARETTI IVANDA

1037 SCUFFI ELEONORA

1038 BARAGLI FRANCA

1039 BONGINI ATTILIO

1040 BRIZZI DONATELLA

1041 BULLETTI GIANCARLO

1042 CASTELLANI MARGHERITA

1043 CELLI EMANUELA

1044 CONTI LEONTINA

1045 FARINA SILVANO

1046 ESEMPLARI LAURA

1047 GIAMBONI VALERIANA

1048 MARINI MARINELLA

1049 MONTUSCHI GIANCARLO

1050 NATALIZI BALDI ALBA

1051 PACINI VANDA

1052 PERUZZI ANNA

1053 ROSSI CARLA

1054 ROSSI MARIA TERESA

1055 SBRAGI PAOLA

1056 SISI IOLANDA

1057 TACCHINI GIUSEPPINA

1058 TASSINARI DONATELLA

1059 TORELLI MIRELLA

1060 VERDELLI DANIELA

1061 MONACELLI SILVIA

1062 TATASCIORE ANNA MARIA

1063 DI MEO DINA

1064 SABATINI LUCIANO

1065 D'AGRESTA CLAUDIO

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26

1066 PAVONE TINA

1067 COLELLA ANGELO

1068 FEBBO DINO

1069 MISCIA ROSSELLA

1070 DI FELICIANTONIO ZOPITO

1071 IOVACCHINI GIOVANNI

1072 LA SAPONARA CARLA

1073 DE NICOLA LIBERATA

1074 TUNDO ADELE

1075 GENTILE RITA

1076 BOTTONE LEOPOLDINA LUCIANA

1077 CARLUCCI NICOLA

1078 CORBI GIANCARLA

1079 D'ERCOLE MAURO

1080 D'ONOFRIO MARIELLA

1081 DE ANGELIS FRANCESCA

1082 DI FRANCESCO ROSANNA

1083 DI MENNO DI BUCCHIANICO ANTONIO

1084 FIORE MARIA TERESA

1085 LUCA ANTONINO

1086 MEZZODI' ROSANNA

1087 MORETTA ROSA

1088 MORETTI NICOLA

1089 SCICA FRANCESCA

1090 SPAGNOLI MARIA ROSA

1091 AGRESTI LOREDANA

1092 CIERI TERESA

1093 DE TITTA SINA

1094 IANUARIO ELVIRA

1095 RAMUNDO NATALINA

1096 GERMINALE CESANA

1097 FANTOZZI ADORINA

1098 CATALDO LUCIANA

1099 PALAZZO ELENA

1100 DI FRANGIA RINA

1101 MADDALENA ROBERTO

1102 POTENA PASQUALINO

1103 MINISCALCO ELENA

1104 MILONE RITA

1105 COIA CARMELINA

1106 VERRECCHIA LILIA

1107 D'AMATO GIOVANNI

1108 DI BARI ANGELA MARIA

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27

1109 SISTO GIOVANNI

1110 DOGANIERI PASQUALINO

1111 NERI ANGELA

1112 CIAMBELLI LUCIANA

1113 GIUDIZIO ELDA

1114 BARACCHINI ANTONELLA

1115 CROCIONI GIUSEPPINA

1116 MARRONI ANDREINA

1117 ROSCINI GIUSEPPE

1118 DE PETRO GIUSEPPINA

1119 ROSSI DANIELA

1120 IACARELLA GIANNI

1121 PANARI NOVELLA

1122 MINCIONI ROSSELLA

1123 MOSCIONI CATERINA

1124 ANGELONI LAMBERTO

1125 VAGNETTI ANNA MARIA

1126 FERRETTI GABRIELLA

1127 ROMOLI ENRICA

1128 NEGOZIO LELLO

1129 VISCONTI ROBERTO

1130 FANTINI FRANCESCO

1131 MONCELSI SARA

1132 FRATINI ANNA RITA

1133 FORBICIONI TONELLO

1134 INNOCENTI MORENA

1135 MELE MARGHERITA ROSA

1136 ALEMANNO LIBERATO ANTONIO

1137 ARNESANO GABRIELE

1138 BRANCA LICIA ASSUNTA

1139 CAGGIULA GIOVANNI

1140 CAROLI CATERINA

1141 CASTELLUCCIO PAOLA

1142 CENTONZE ANNARITA MARINA

1143 CORVAGLIA SALVATORE

1144 CORVINO ANNA EUFEMIA

1145 D'ARIENZO DANIELA

1146 DE GIORGI MARIA MICHELINA

1147 DE GIORGI RAFFAELE

1148 DELL'ERBA MARIA GIOVANNA

1149 DELOS FRANCESCO

1150 DE LUCA MARIA LUISA

1151 GIORDANO MARIANNUNZIATA

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00187 Roma

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28

1152 GIURGOLA GIANFRANCO

1153 IMPALEA ANNA MARIA

1154 LEONE RITA

1155 LICCI VINCENZA MARIA

1156 MADARO MARCELLO

1157 MAGGIORE SANTO

1158 MANNO MARIA ROSARIA

1159 MASTRIA DONATA ADDOLORATA

1160 NAPOLITANO RITA

1161 NUZZO GIUSEPPE

1162 ACCHILUPO RENATO

1163 PERRONE DOMENICA

1164 PERROTTA ASSUNTA

1165 PEZZUTO ROSALBA

1166 RAMPINO ANNA

1167 REHO MARGHERITA

1168 ROLLO ROSA ANNA

1169 RUCCO ROSARIA LORENA

1170 RUSSO GIACOMINA IMMACOLATA

1171 SCARCIGLIA ELIO

1172 SCIACOVELLI GIACOMO

1173 TARANTINI ELENA

1174 TRANE ANNA RITA

1175 TUNDO MASSIMO

1176 VETRUGNO COSIMO

1177 BIANCO GENOVEFFA

1178 PALMISANO ANNA

1179 EPISCOPO MARIA GABRIELLA

1180 BENAGIANO ENZA MARIA

1181 BORGIA ROCCO

1182 CAPOZZI GIUDITTA

1183 CARAPEZZA FULVIO

1184 DIDONNA MARIA

1185 FRANCESE DOMENICO

1186 GIANNINI GRAZIA

1187 GIULIANO GRAZIA

1188 GLIONNA ANTONIO

1189 GRIMALDI ANNA

1190 IACOBONE LUCA

1191 INCHINGOLI DOMENICO

1192 LAGONIGRO NUNZIO

1193 LARUCCIA SANTA

1194 MISCIOSCIA ROSA

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29

1195 MITOLO ANTONIA

1196 PEPE ANNA TERESA

1197 PERULLI ANNA ROSA

1198 SCIACOVELLI MARIA

1199 STRIPPOLI ROSA

1200 TAVERNINI PAOLA

1201 VITRANI ANTONIA

1202 SIMONE MARIA GIUSEPPA

1203 CARAMIA ANTONIO

1204 CALO' GABRIELLA

1205 CERVELLERA ANNA RITA

1206 CASTRONUOVO ISABELLA

1207 GAGLIONE COTRINA

1208 IAIA RITA

1209 SPINELLI CARMELA

1210 DELL'AGLIO ANTONIA

1211 DEVICIENTI MARIA TERESA

1212 AGRUSTA GRAZIA

1213 BLASI MARIA FIORELLA

1214 CAPOGROSSO COSIMO

1215 CONIGLIO CARMELA

1216 DE BIASI SIMEONE

1217 DE PADOVA ANTONIO DOMENICO

1218 DI SOMMA COSIMO

1219 FERRIGNO CHIARA

1220 LUPO LUCIA

1221 MALERBA VINCENZA

1222 MANELLI CAMILLA

1223 MORISCO ALESSANDRA

1224 POLI ELISABETTA

1225 POLIGNANO ANNA MARIA

1226 PULITO ALFONSO

1227 QUARTA ROSARIA

1228 ROBERTI FRANCA

1229 ROMANO GIUSEPPINA

1230 SUMA ANGELA

1231 TRIPALDI MARIA

1232 RICCI MARIA CARMELA

1233 CAVALLO ROSARIA

1234 GAITO VITTORIA

1235 MASTROLILLI RAFFAELLA

1236 LOLATTE MICHELE CELESTINO

1237 COLOTTI ADRIANA SABINA

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30

1238 DEL NOBILE CIRO

1239 LACCETTI LUIGIA

1240 MALERBA CECILIA

1241 QUITADAMO MARIA

1242 RUGGIERO MARIA

1243 SAPONARO LETIZIA

1244 SARACINO BONIFACIO

1245 TOMAIUOLO MICHELE PASQUALE

1246 TROTTA LUCIA

1247 ABRAMO MOBILIA

1248 AUGIMERI RICCARDO

1249 BOTTARI MATTEO

1250 CARBONA GIOVANNA

1251 CATROGIOVANNI MASSIMILIANA

1252 COSTA DOMENICO NAZZARENO

1253 CUMIA BENEDETTA

1254 EMANUELE ROSALIA

1255 FINANZE ANTONIO

1256 LO PIPARO ANGELO

1257 LO PRESTI GIANFRANCO

1258 MAGGIORE GIOVANNA

1259 MAZZEO SEBASTIANO

1260 STRACUZZI GIOACCHINO ALFREDO

1261 FELICI GIUSEPPE

1262 PITTALA' MIRELLA AUSILIA

1263 RIITANO ANGELA RITA

1264 SICILIA CARMELO

1265 CRAVOTTA GABRIELLA

1266 DELL'AERA ANTONIA

1267 ALBERGO GIUSEPPE

1268 GARRETTA MARIA

1269 GUSMANO ANTONINO

1270 VITALE ANNA MARIA

1271 CARDACI ANGELO

1272 MARSIGLIONE GIROLAMO

1273 L'EPISCOPO MARIA

1274 PILOTTA ALFREDO

1275 CALCARA CARMELA GRAZIA

1276 LO GIUDICE ANTONIA

1277 SAVA' SARINA

1278 PROVITINA ENRICO

1279 ARTIMAGNELLA PIERA ANTONIA

1280 FARO SANTA

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31

1281 TAVELLA ANGELO CATENO

1282 BARRESI GIOVANNA ANTONIA ADELE

1283 RUSSO NUNZIATO

1284 RESTIVO MARIA GILDA

1285 SAVA' GIOVANNINO

1286 LONGO SALVATORE

1287 OLIVIERI CONCETTA

1288 AMATO VINCENZO

1289 FAZIO ANTONIA

1290 GUASTELLA MARIA ROSA

1291 GIUNTA ANTONINO

1292 BILELLA GIUSEPPA

1293 GALLEA ALFONSO

1294 VITA CARMELO

1295 BORGO CALOGERA

1296 ORLANDO ANGELA

1297 FEDERICO FILOMENA

1298 MONACO BALDASSARE

1299 FERRO FRANCESCO

1300 VICARI MARIA CAROLINA

1301 LEO CALOGERA

1302 MONTANA INNOCENZA

1303 SAMMARTINO FRANCESCO

1304 ALONGI ELEONORA

1305 CAMPISI ANTONINO

1306 MARULLO GAETANA

1307 BELLUCCIA ALFONSO

1308 ARONICA CALOGERA

1309 MIRABILE ANTONIETTA

1310 FARRUGGIA SALVATORE

1311 CUTAIA ANGELO

1312 DIONISIO FLORA

1313 CATARELLA NAZARENA

1314 RIFIORITO MARIANNA

1315 BERNARDI SUSANNA

1316 PANTALEO ANTONINO

1317 VALLONE CONCETTA MARIA

1318 MANCUSO BENEDETTA

1319 PIAZZA TOMMASA ANNA MARIA

1320 GUARCELLO ANGELINA

1321 VELLA ANTONINO

1322 GRIMAUDO MARIA GABRIELLA

1323 ACCARDO FILIPPO

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32

1324 FRAZZITTA CATERINA MIRELLA

1325 ASARO ANDREA

1326 GIURATO MARIA RITA

1327 LAUDICINA GIACOMO

1328 ACCARDO VINCENZA ANNA

1329 NAPOLI ROSARIA

1330 GIOIA NICOLO'

1331 CROCO GIUSEPPE

1332 MARINESI MARIA PIA

1333 ZUMMO EMANUELA

1334 DI VITA BALDASSARE

1335 COSTANZO PINA FRANCA

1336 PALERMO ANNA MARIA

1337 GARGANO MARGHERITA

1338 INGOGLIA FILIPPO

1339 GIACALONE FRANCESCO

1340 SCUDERI ANNA MARIA

1341 BERTUGLIA GIOVANNA

1342 POLLINA MARIA ANTONIA

1343 GRAFFEO ORSOLA

1344 LICARI VINCENZA

1345 OCCHIPINTI BARTOLOMEO

1346 ROSSI ANNA

1347 MICELI BENEDETTO

1348 BONGIORNO ROSANNA

1349 DADO EMILIA FRANCA

1350 SPANO' FRANCESCO PAOLO

1351 LUCCHESE ANTONIETTA

1352 MAJELLI NICOLO'

1353 ANTERO ANTONINO

1354 SAVONA FILIPPA

1355 MANGIARACINA ANGELA

1356 PECUNIA GIUSEPPE

1357 RUSSO GIACOMO

1358 MILLOCCA MARIA ANTONELLA

1359 TAMBURELLO SALVATORE

1360 VARIA FRANCESCA

1361 ZARZANA GASPARE

1362 MISTRETTA PIETRO

1363 MISTRETTA MARIA FRANCESCA

1364 D'INCERTO SPINA GIUSEPPE

1365 DI STEFANO ROSANNA

1366 CLEMENTI FRANCECA

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33

1367 MASTRANTONIO LORENZA

1368 BARONE VINCENZO

1369 CARACCI ANTONINO

1370 GERVASI DI TRAPANI VINCENZA

1371 SPADA VITO

1372 CURATOLO SILVIA

1373 MAROTTA NICOLINA

1374 MARINO GRAZIA

1375 NICOLOSI MARIA GIOVANNA

1376 TUMMARELLO UMBERTO

1377 MODICA ROSA MARIA FRANCESCA

1378 GALLO GIOVANNA

1379 BARBERA FRANCESCA

1380 CALDERONE VITA

1381 DI BELLA ANTONINO

1382 ASTA ANNA MARIA

1383 PARISI LUIGIA

1384 PULIZZI ANTONIA

1385 RALLO BARTOLOMEA

1386 GENNARO GAETANO

1387 CALLARI MARIA

1388 GAMBINO SALVATORE

1389 MANNINO GASPARE

1390 ARCERI LUIGI NICOLO'

1391 ADORNO MARIA

1392 CINQUEGRANI GIULIANO

1393 DE CASTRO LETIZIA

1394 FOLLONE LIDIA

1395 GRASSO ROSARIA

1396 LA ROCCA FRANCESCO

1397 LOMBARDO IDA

1398 MAGGIO ALESSIO

1399 NASELLI ANDREA

1400 SANTANGELO ANGELA LILIANA

1401 VENEZIANO ANTONINO

1402 SUDANO MARIA

1403 CAMPO CLARA

1404 NOLASCO ASSUNTA

1405 RAPPAZZO LETTERIO

1406 CIRMENA MARIA

1407 AMODIO ANNA MARIA

1408 ANZALONE CROCETTA

1409 BARBERA PIETRO

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34

1410 CLERICI EMANUELA

1411 CURTO ANNA

1412 FIORINO CARMELA ROSARIA

1413 INCARBONE GAETANO

1414 LUPO VINCENZA

1415 MEDICO ISIDORO

1416 PROGNO ANNA

1417 RIGGI MARIA CONCETTA

1418 RIGGI RENATO

1419 APRILE ROSA MARIA

1420 AMOROSO GAETANO

1421 ANASTASI GAETANA

1422 BONTEMPO SALVATORE

1423 CAPONERA ROCCO

1424 CARUSO MARIA

1425 DELL'ACQUA GIOVANNA

1426 DISTEFANO SANTI

1427 GRASSO VINCENZO

1428 IANDIORIO LIVIA

1429 LONGO FRANCESCA

1430 MANISCALCO ANTONINA

1431 PAPOTTO VINCENZO

1432 PIRRONE GRAZIA MARIA

1433 PLATANIA ANNA

1434 PRIVITERA SERAFINA

1435 SALAMANCA ROSANNA

1436 SBIRZIOLA NUNZIATA

1437 SCUDERI SANTA

1438 TOMARCHIO MARIA

1439 VALENTI LIDIA

1440 VASTA GRAZIA SILVANA

1441 SOTERA DOMENICO

1442 COLUCCIO GAETANO

1443 CORSARO GIUSEPPA

1444 DALBON CONCETTA

1445 FIACCAVENTO RITA

1446 GALASSO FRANCESCO

1447 PALAZZO TERESA GRAZIA ROSARIA

1448 RAITI DOMENICO

1449 SALEMI GIUSEPPA MARIA

1450 COSSU MARIA CARLA

1451 ATZORI TERENZIO

1452 PILLOSU MARIA GIUSEPPA

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35

1453 SANNA PIERO

1454 COSSU LINA

1455 SERRA GIUSEPPE GIOVANNI LUIGI

1456 MURGIA MARIA

1457 LEDDA BERNARDINO

1458 SANNA GIUSEPPINA

1459 ANTOLINI VERDINA CESARINA ANGELA

1460 FERRAI ANNA MARIA

1461 FIRINU MARIA TERESA

1462 MELONI GIOVANNA

1463 STATZU GIOVANNI

1464 ARGIOLAS PIER PAOLO

1465 PINNA LIVIO

1466 PORCHEDDA ANGELA

1467 OBINU ANTONIA

1468 PIRA ELISABETTA

1469 OLIA ROSALBA

1470 DI SCETTA CECILIA

1471 MARRAS GIOVANNI

1472 ECCA PIETRINA

1473 CHERGIA ALESSANDRO

1474 ALFANO FELICIA

1475 ATZORI GIUSEPPINA

1476 SOLINAS CICITA

1477 TODDE MARINELLA

1478 ATZENI MARIA GRAZIA

1479 BRUNO LORENZO MARIO VINCENZO

1480 NONNE ANNA RITA

1481 PIREDDA GIULIANA

1482 FRASCONI ROSA

1483 BUA GIACOMO

1484 RONDELLO GIOVANNI

1485 MELIS ANNA LISA

1486 DI BLASI ROSA

1487 POGGI GIOVANNA

1488 ARA MARIA STELLA

1489 GRECO ROBERTA

1490 SPEZZIGO AGNESE

1491 TORTU GIOVANNI GIACINTO

1492 PES MARGHERITA

1493 SECHI GRAZIA

1494 SODDU SANDRO

1495 PEDONI LUISANNA MARINA

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36

1496 BANDU ELENA

1497 CARDIA ANTONIETTA

1498 ARMANI ANNA RITA

1499 SIDDI SANDRA

1500 MEREU NERIO GIANNI

1501 ATZENI MAURO

1502 MAMBERTI PATRIZIA

1503 MURGIA GIUSEPPE

1504 ATZENI GIORGIO

1505 TUVERI EUGENIO

1506 BOI MARCO

1507 ATZENI LUCIANA

1508 DURZU RITA

1509 PINNA SALVATORE

1510 SERRELI ANTONIO

1511 SECCI GRECA

1512 VARGIU GIANNA

1513 PISCEDDA GIOVANNA

1514 PUNTILLO GRAZIA

1515 AUSILIO ANNAMARIA

1516 BERNARDI ROSALBA

1517 CAFARO ANNA

1518 CASUCCIO NICOLINA

1519 D'ARENA MARIA

1520 DE LEONARDIS SANTINA

1521 FERRENTINO GIUSEPPINA

1522 FOTI ROSANNA

1523 FROIO ROSA

1524 GALLO ANNA

1525 GAROFALO GIUSEPPINA

1526 GIANNATTASIO GIUSEPPE

1527 GIORLEO ALDO

1528 IANNONE ANNA

1529 IANNONE RAFFAELE

1530 LANDI SALVATORE

1531 MARZOCCHI ANTONIO

1532 MAURO EMILIA

1533 MEMOLI MARIO

1534 NIGRO MARIA

1535 PACIELLO TERESA

1536 PASTORE ROSA

1537 PETROCELLI ANTONIO

1538 RESCINITI SABATO

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37

1539 SCORZELLI ALDA

1540 SERRA GIUSEPPA

1541 SPADUZZI DOMENICO

1542 STASSANO LIBERATO

1543 STEFANI MARIA TERESA

1544 VECCHI TERESA

1545 ADINOLFI GIUSEPPE

1546 CANTELMI AGNESE

1547 CUOMO CARLO

1548 DI SIPIO ROSA

1549 ESPOSITO GIOVANNA

1550 MONACO ANGELA

1551 MORRONE ALFONSO

1552 SARNICOLA MARIA CRISTINA

1553 VITALE RITA

1554 VOLPE SILVANA

1555 ESPOSITO MARIA EMILIA

1556 MANSI CONCETTA

1557 RUTIGLIANO GIUSEPPE

1558 ADINOLFI MARIA

1559 APOLITO CAROLINA

1560 AVALLONE SALVATORE

1561 BOTTI VANDA

1562 CARDILLO ROSA

1563 CENTANNI MARIA

1564 DELLA ROCCA FILOMENA

1565 ELIA ANGELO

1566 FORTE GIUSEPPE

1567 MARI ROSANNA

1568 MONDELLI ANGELINA

1569 NASTASI IDA

1570 ORLANDO MARGHERITA

1571 SANTARSIERE VINCENZO

1572 VASATURO MARISA

1573 VISCIDI PASQUALE

1574 FIERRO GIOVANNA

1575 GIORDANO PIERINO

1576 TROTTA ANTONIO

1577 DESTRO LAURA

1578 FUCENTESE GRAZIA

1579 LANDI FELICE

1580 ALBERICO ANGELO

1581 APRILE VINCENZO

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38

1582 AURIGEMMA VITTORIA

1583 BELLOTTI ULTIMINA

1584 BORRELLI ANIELLO

1585 CAMPANILE ANGELA

1586 CARCERO CATERINA MARIA CARMELA

1587 CONTE GUIDO

1588 CONTENTI CAMILLO

1589 D'ONOFRIO GABRIELLA

1590 DELLA VALLE ANNA CONCETTA

1591 DI FONZO EMILIO

1592 FABRIZIO GIOVANNA

1593 FERRANTE GIUSEPPINA

1594 LASCO PASQUALINA

1595 LETIZIA ANNA MARIA

1596 LIQUORI COLANTUONO GIUSEPPINA

1597 MARTUCCI ANGELO

1598 MORRA GIOVANNI

1599 NERO RAFFAELE

1600 PUCA ANTIMO

1601 RENNELLA STANISLAO

1602 SALZILLO RAFFAELA

1603 STABILE MARCELLO

1604 TERRACCIANO FRANCESCO

1605 TESTA ERMELINDA

1606 VERDUCCI BRIGIDA MARIA TERESA

1607 ZINI MADDALENA

1608 GRANESE SILVANO

1609 LOFFREDO GRAZIA

1610 BELLISARIO CONCETTA

1611 BIANCO FRANCA

1612 ALDORASI LILIANA

1613 SOLOMITA ADA

1614 IANDOLO GIUSEPPE

1615 SBORDONO MARIA

1616 MANGANIELLO GIOVANNA

1617 FAMIGLIETTI PASQUALINA

1618 NIGRO ANGELINA

1619 SERVILLO LUIGIA

1620 PANSARDI DOMENICA

1621 PLASMATI TOMMASO

1622 COLOSIMO CARMELA

1623 GUARNA ANGELA

1624 MORACA ARTURO

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39

1625 DE LUCA NICOLINA

1626 ARCORACE GIUSEPPE

1627 CHIARELLA SALVATORE

1628 ROTIROTI MARIA TERESA

1629 FROIO MARIA CARLA

1630 CORICA SUSANNA

1631 PROCOPIO ANNA

1632 RAMUNDO AURELIA FRANCA

1633 FAZIO ANNA

1634 CINQUE LUCIANA

1635 LONGO MARIATERESA

1636 ESPOSITO GIANFRANCO

1637 DE GENNARO CARMINE

1638 FURNO RAFFAELE

1639 CAVAIUOLO GERARDO GENNARO

1640 MASTRANGELI TOMMASO

1641 ABETE GIUSEPPA

1642 AMORINO AURELIANA

1643 ANNIBALE VANDA

1644 ANTONIOLI ROSA

1645 BARONE ANNA

1646 BUTTARAZZI VANNA

1647 BOSONE PASQUALE

1648 CAPOCELLI LUISA

1649 CAPUTO PAOLA

1650 CAIAZZO LUIGI

1651 CESARANO ANTONIO

1652 DE BIASE GIULIA

1653 DE MARTINO CARMELA

1654 D'ONOFRIO ANTONIETTA

1655 DE SIMONE ANNA MARIA

1656 ELIA PASQUALINA

1657 FLORIO EMANUELA

1658 FORTE ANTONIETTA

1659 GALLO MARIA MICHELA

1660 GELTRUDE DOMENICO

1661 GRAZIANO CHIARA

1662 GRECO ELISABETTA

1663 LAMA VANNA

1664 LA MARCA GIUSEPPINA

1665 LA PORTA RITA

1666 LIGUORI ELISABETTA

1667 MARRONE BARBATO

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40

1668 MASTROCINQUE DANIELA

1669 MASULA ELENA

1670 MAZZONE GIOVANNA

1671 MAURO VINCENZO

1672 MOCCIA GAETANO

1673 MELUCCI MARIA

1674 NOTARO ANNA

1675 PAOLELLA CHIARA

1676 PARAGGIO BICE

1677 POLLIO PATRIZIA

1678 ROCCHI CIMMINO VIRGINIA

1679 ROSSI ROSA

1680 RUOCCO ROSANNA

1681 SCUOTTO GABRIELLA

1682 SILVESTRI FRANCESCO

1683 SOMMA ANNA

1684 TEDESCO ROSARIO

1685 TERRACCIANO ANNA MARIA

1686 VACCA ANNAMARIA

1687 VARRIALE LUIGI

1688 VENTRE MARIA LUIGIA

1689 VENTRICE SILVANA

1690 VERDE FELICE

1691 RUSSO RUBENS

1692 ZAPPA ROSA

1693 ZILIANI ELENA

1694 CECE GIOVANNA

1695 PIRILLO MARIA CATERINA

1696 COLAO ROSANNA

1697 SARCONE ATTILIO

1698 AIELLO GIUSEPPINA

1699 PARRILLO VITTORIA

1700 SPINELLI GRAZIA GIUSEPPA

1701 BASILE VITTORIA

1702 CAVALIERE FORTUNATA

1703 CHIMENTI MARIA

1704 CILIGOT LUIGIA

1705 CIMINO CATERINA

1706 CIRILLO DOMENICO

1707 COLACINO MIMMO

1708 CRUDELE RITA

1709 FAZZOLARI MARIA

1710 FIGOLI MARIA

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1711 FLOTTA DIANA

1712 GIARDINO SERAFINA TERESA

1713 LUCENTE ANNA

1714 MARTINO ROSETTA

1715 MENZANO GIUSEPPINA

1716 POERIO SALVATORE

1717 RIZZO VITTORIA ANGELA

1718 ROMANO MARTINO PIETRO

1719 SCERRA FLORA LEOPOLDA

1720 SQUILLACE ALDO

1721 STRUMBO FRANCESCHINA

1722 TAVERNITI LUCIA MARIA

1723 TURSI ROSINA

1724 VISCOME ANTONIETTA

1725 CAPALBO ELSILIA

1726 SPROVIERO FILOMENA

1727 STRATI MARIA

1728 DE BIASI MARIO

1729 GULLI' MARIA CONCETTA

1730 FIDANZA ANTONIETTA

1731 ARCIDIACO ANTONIETTA

1732 MARCIANO' GIUSEPPE LUCIO

1733 GENOVESE VINCENZA

1734 CARE' MARIA NUNZIATA

1735 BARILLA' GIUSEPPA

1736 SURACE GIOVANNI

1737 SICILIANO ISABELLA

1738 SURFARO EZIO

1739 FEDELE CARMELA

1740 DI BLASI RITA

1741 TOSCANO NATALE

1742 MUSOLINO CATERINA

1743 GUERRERA ROSA

1744 BARRECA ANTONIETTA

1745 CALABRO' MARIA FRANCESCA

1746 CANDIDO MARIA

1747 RUSSO MARIA

1748 PERISSINOTTI ANGELA

1749 LASCO CANDIDA TEODORA

1750 CARA ANGELA MARIA

1751 ROSACE ANTONIA

1752 GELONESI MARIA

1753 AIELLO LIBERATA MARIA

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1754 BONANNO RENATO

1755 BRUSCO MARIA RITA

1756 CADAVERO GIUSEPPE

1757 CAMARCA CANDIDA

1758 CECI LAURA

1759 CORTESE GILDA

1760 DE CHIRICO ARCANGELA

1761 DE PASQUALE CANDIDO

1762 GIORDANO AMALIA DANIELA

1763 GRAVINA SERGIO

1764 LAURITO GIUSEPPE

1765 LIGUORI DOMENICO

1766 LUCIBELLO ANNA

1767 NAPOLITANO MARIA FEDERICA

1768 PORTELLA FRANCESCO

1769 PORTO STEFANIA

1770 RIBECCO LINA

1771 ROMITI ROBERTA

1772 SCARPELLI GLORIA

1773 TRICARICO LAURA

1774 VELTRI ANNA MARIA

1775 VOLPE MARIA

1776 GRECO MARIA CECILIA

1777 PONTORIERO GIUSEPPE

1778 BORELLO MICHELE

1779 CAMILLO' ROSARIA FRANCA

1780 RUSSO ANTONINO

1781 STAGNO VIRGINIA MARCELLA

1782 IANNELLO ADRIANA ALBA

1783 MAZZITELLI ROSA

1784 GIURLANDA FILIPPO

1785 VIGNA LUCIANA ANTONIETTA

1786 DELEO MICHELINA

1787 LOPREIATO MARIA TERESA

1788 ARCELLA MARIA CRISTINA

1789 ALBINO FRANCESCO

1790 CARULLO GIUSEPPE

1791 ZUNGRI PASQUALE

tutti elettivamente domiciliati in Roma Salita di San Nicola Da Tolentino 1/b presso lo Studio

dell’avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) che li rappresentata e difende giusta

procura rilasciata ed in calce al presente atto - e che dichiara di voler ricevere la notifica di atti e

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comunicazioni a mezzo fax al numero 06/42005658 e/o a mezzo posta certificata:

[email protected];

- RICORRENTI

CONTRO:

1) MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DE LLA RICERCA

SCIENTIFICA, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in V.le di

Trastevere n.76/a 00153 - Roma, dom.to per legge presso l’Avvocatura dello

Stato in Roma, Via dei Portoghesi n.12

2) INPS – Gestione ex INPDAP, in persona del Suo legale rappresentante pro-

tempore e con sede legale in Roma Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma

3) Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica in

persona del Suo Ministro p.t. con sede in Roma ed elettivamente domiciliato

presso presso l’Avvocatura dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n.12

OGGETTO Annullamento, previa sospensiva:

- D. M. n. 22 del 12 marzo 2012 a firma del Ministro del M.I.U.R.;

- Circolare n. 23 del 12 marzo 2012 a firma del D.G. del M.I.U.R.;

- Nota 16 marzo 2012, protocollo n.1888 Cessazione e trattenimento in servizio del

personale delle Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale anno accademico

2012/2013;

- circolari Inps – gestione ex Inpdap - nn. 35 e 37 del 14 marzo 2012 ;

- per quanto occorra la circolare Funzione Pubblica n. 2 dell’8 marzo 2012,

pubblicata in data 09 marzo 2012;

- nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali esplicanti una

diretta efficacia lesiva nei confronti dei ricorrenti, ed infine per l’annullamento di tutti

gli atti di diniego comunicati ai diversi ricorrenti in relazione alla domanda di

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collocamento in quiescenza alla data del 01 settembre 2012, in relazione alle

specifiche peculiarità del comporto scuola, così come meglio articolato e dedotto con

il presente ricorso;

^^^^^

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Con gli atti impugnati di cui in epigrafe, le convenute amministrazioni hanno

impartito istruzioni interpretative ed operative in materia di cessazione dal servizio

e di trattamento di quiescenza del personale della scuola ai sensi della nuova

normativa pensionistica contenuta nell’art. 24 del D.L. n.201 del 6 dicembre

2011,convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011, con particolare riferimento

ai limiti massimi per la permanenza in servizio nelle Pubbliche Amministrazioni.

Al riguardo, l’articolo 24 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in

legge n. 214/2011, ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico,

facendo salvo il diritto all’applicazione della previgente normativa per il personale che

ne abbia maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2011.

Detta riforma generale produce effetti dal 1° genna io 2012.

La conseguenza è che nulla cambia rispetto al passato per chi ha raggiunto i

requisiti al 31.12.2011.

Pertanto, i requisiti necessari per l’accesso al trattamento di pensione di

anzianità sono di 60 anni di età e 36 anni di contribuzione o 61 anni di età e 35 di

contribuzione, o ancora – sic et simpliciter - per anzianità contributiva di 40 anni

indipendentemente dall’età, purché maturati entro il 31 dicembre 2011.

I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini

e 61 anni di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione, se posseduti

entro la data del 31 dicembre 2011.

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Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che

inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data sono 60 di età e 35 di

contribuzione.

In particolare, poi, la convenuta amministrazione scolastica con l’emanazione

del D.M. n. 22 del 12 marzo 2012, ha in primo luogo stabilito che il termine ultimo

per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo,

tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per

compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di

trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli

effetti, dal 1° settembre 2012, nonché per la event uale revoca di tali domande, è

fissato al 30 marzo 2012.

Ha, altresì, chiarito che lo stesso termine si intende applicato anche nei

confronti del personale che desideri cessare anticipatamente rispetto alla data finale

indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio e a quello che, non avendo

raggiunto il limite di età o di servizio, voglia chiedere la trasformazione del rapporto

di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di

pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la funzione

pubblica.

Nel contempo, però, ha disciplinato che l’accertamento del diritto al

trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti dovrà essere effettuato

entro le scadenze previste dalla circolare di indicazioni operative che segue il

presente decreto.

Ebbene, con circolare ministeriale n. 23 del 12 marzo 2012, il MIUR ha

emanato le seguenti indicazioni operative.

E’ stato affermato che secondo le indicazioni contenute nella circolare del

Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’8 marzo 2012 , anch’essa ivi

impugnata, per quanto occorra, anche nello specifico comparto scuola solo coloro

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che hanno maturato i requisiti di cui sopra, entro il 31 dicembre 2011,

rimangono soggetti al regime previgente per l’accesso e per la decorrenza del

trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità.

Tuttavia, sin d’ora, si ritiene opportuno sottolineare che la richiamata circolare

del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’8 marzo 2012 contenente

indicazioni interpretative per un’omogenea applicazione della nuova disciplina in

materia di trattamenti pensionistici e condivisa nei contenuti con il Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’INPS –

gestione ex INPDAP –; per quanto concerne lo specifico COMPARTO SCUOLA si è

limitata, testualmente, a chiarire quanto segue: 6. Personale del comparto scuola:

per il personale direttivo, docente ed amministrativo del comparto scuola, rimane

ferma la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione

all’inizio dell’anno scolastico per le esigenze del servizio e specifiche indicazioni

saranno fornite dalla competente Direzione del Ministero dell’istruzione,

dell’università e della ricerca.

Ora, per ciò che concerne il personale docente, educativo ed A.t.a. (assistente

tecnico amministrativo) ricorrente che ha maturato nel corso dell’anno scolastico

2011/2012 i requisiti per accedere al trattamento pensionistico di anzianità, a fronte

delle diramate disposizioni interpretative ed operative delle nuova normativa

pensionistica fornite dalla competente Direzione del Ministero dell’istruzione,

dell’università e della ricerca ivi impugnate, con particolare riferimento ai limiti

massimi per la permanenza in servizio nelle Pubbliche Amministrazioni, si vedono di

fatto negato il diritto al trattamento pensionistico con decorrenza dal 31.8.2012, unica

data utile per il collocamento a riposo nel comparto scuola.

Nell’impugnata circolare ministeriale n. 23 del 12 marzo 2012, a firma del D.G.

del competente MIUR, infatti, si afferma quanto segue: “Ne consegue che per il

personale che, alla data del 31 dicembre 2011, ha maturato i requisiti per

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l’accesso al pensionamento vigenti prima del DL n. 201 del 2011 (sia per età, sia per

anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per somma dei

requisiti di età e anzianità contributiva – cd. “quota”), continuano a valere le

condizioni legittimanti al trattamento precedenti e non può trovare applicazione la

nuova disciplina, che esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei dipendenti

“che a decorrere dal 1/1/2012 maturano i requisiti per il pensionamento” (combinato

disposto dei commi 5 e 6). Pertanto, nell’anno 2012 o negli anni successivi dovranno

essere collocati a riposo al compimento dei 65 anni (salvo trattenimento in

servizio) quei dipendenti che nell’anno (solare) 2011 erano già in possesso della

massima anzianità contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per

la pensione”.

Pertanto, per il personale ricorrente che non rientra nelle fattispecie sopra

descritte, ovvero che ha maturato i requisiti per il pensionamento nel corso dell’anno

scolastico 2011/2012 (1° settembre 2011 – 31 agosto 2012), quindi, fino alla data del

31.08.2012; se ciò è avvenuto nell’anno 2012, le regole sono così modificate:

- per la pensione di vecchiaia l’età è di 66 anni , sia per gli uomini che per le donne,

con almeno 20 anni di anzianità contributiva .

- La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà aversi solo al

compimento di 41 anni e un mese di anzianità contributiva per le donne, e 42 anni e

un mese per gli uomini.

Sin da ora, pertanto, si evidenzia il carattere palesemente discriminatorio e

contraddittorio delle disposizione contenute nella C.M. n. 23 del 12 marzo 2012 Prot.

n. AOODGPER. 1814, emanata in forza del DM n. 22 del 12 marzo 2012, in quanto

contrarie alla ratio della L. 214/2011, nonché agli stessi artt. 2, 3, 38 e 97 della

Costituzione.

Si ritiene, infatti, che in forza dei fatti suesposti e delle seguenti motivazioni di

diritto, risulti di tutta evidenza l’illegittimità delle disposizioni regolamentari impugnate,

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sotto anche il profilo dei principi costituzionali espressi dagli art. 2; 3; 38; e 97 della

Costituzione relativamente ad una palese disparità di trattamento, violazione del

diritto al pensionamento nel pubblico impiego in condizioni di eguaglianza, e al non

corretto funzionamento della macchina amministrativa sottoposta ai rigidi principi di

legalità, buon andamento ed imparzialità del suo agire che deve tradursi

essenzialmente nei criteri di efficienza, efficacia ed economicità cui deve oggi

attenersi l’amministrazione nell’espletamento delle funzioni attribuitegli dal

legislatore, e tenuto conto dei raggiungimento di un diritto quesito all’interno dell’anno

scolastico 2011/2012, come si avrà modo di meglio dedurre all’interno del ricorso.

ELEMENTI DI DIRITTO

- Sussiste la legittimazione dei ricorrenti ad impugnare i disposti regolamentari in

oggetto, con richiesta di preliminare sospensiva dell’efficacia e definitiva declaratoria

d’annullamento, in quanto gli stessi incidono direttamente e lesivamente sulla loro

posizione giuridica di legittimi aspiranti al pensionamento, avendo tutti i requisiti

richiesti per il pensionamento (raggiungimento della c.d. quota 96 ovvero i 40 anni di

contribuzione) secondo la previgente normativa ante D.L. n.201 del 6 dicembre

2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011, di cui attualmente

vengono privati e per la conseguente violazione di un diritto soggettivo quesito e del

principio del legittimo affidamento;

- E' noto a parte ricorrente, difatti, che l'interesse ad agire ex art. 100 Cod. proc. civ.

deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità e deve consistere in

un’utilità pratica che il ricorrente può ottenere con la pronuncia che si chiede. Tale

utilità, come ha chiarito la giurisprudenza (Cons. Stato, IV Sez., 20 giugno 1989 n.

424), non deve necessariamente essere considerata come immediata utilità finale del

provvedimento richiesto, ben potendo consistere anche in una semplice utilità

strumentale, quale il fatto che la disposizione regolamentare controversa venga

rimessa in discussione. Infatti, l'interesse a ricorrere sussiste non solo quando

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l'annullamento dell'atto lesivo è di per sé idoneo a realizzare l'interesse diretto ed

immediato del singolo, ma anche quando detto annullamento comporti per

l'Amministrazione l'obbligo di riesaminare la situazione e di adottare altri

provvedimenti eventualmente idonei a garantire ad un determinato soggetto un

risultato favorevole, nonché un’equa comparazione delle differenziate posizioni

d’interesse a tutela di una specifica categoria di soggetti (Cons. Stato, VI Sez., 18

luglio 1995 n. 754, in questa Rassegna 1995, I, 1110).

- Anche con riserva di ulteriore, successiva e rituale impugnazione anche dei

provvedimenti motivati di diniego successivamente notificati, ai ricorrenti relativi alle

domande di pensionamento presentate ovvero degli atti di diffida notificati.

MOTIVI

• CONTRASTO DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE N. 23 DEL 12 MARZO

2012 (D.M. n.22 del 12 marzo 2012) CON GLI ARTT. 2; 3; 3 8; e 97 DELLA

COSTITUZIONE.

• VIOLAZIONE E FALSA INTERPRETAZIONE DELL’ ART. 24 DEL D.L.

N.201 DEL 6 DICEMBRE 2011,CONVERTITO CON L. N. 214 DEL 22

DICEMBRE 2011.

• VIOLAZIONE E FALSA INTERPRETAZIONE DELL’ART. 1 COMM A 1 DEL

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 351 DEL 1998;

dell’ART. 59, COMMA 9, DELLA LEGGE N. 449 DEL 1997; dell’ART. 1,

COMMA 2, LETTERA A), E COMMA 5 LETTERA D), DELLA LE GGE N. 247

DEL 2007; dell’ART. 12, COMMA 1, LETTERA C), E COMM A 2, LETTERA C),

DELLA LEGGE N. 122 DEL 2010; dell’ART. 1, COMMA 21, DELLA LEGGE N.

148 DEL 2011.

• CONTRASTO CON LE INDICAZIONI OPERATIVE CIRCA I REQU ISITI DI

ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO ESPRESSI NELLA

PRECEDENTE CIRCOLARE N. 100 DEL 29.12.2010 (DECRETO

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MINISTERIALE N. 99 DEL 28 DICEMBRE 2010) Cessazioni dal servizio –

trattamento di quiescenza – indicazioni operative – DISPARITA’ DI

TRATTAMENTO.

• ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ CON LE

PRECEDENTI E VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA.

• ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO FRA CASI

IDENTICI.

SVIAMENTO E TRAVISAMENTO DI POTERE.

• ILLOGICITA’ E IRRAGIONEVOLEZZA DEL COMPORTAMENTO

DELL’AMMINISTRAZIONE.

• TOTALE CARENZA DI MOTIVAZIONE.

• VIOLAZIONE DIRITTI QUESITI.

• VIOLAZIONE PRINCIPIO LEGITTIMO AFFIDAMENTO:

Al fine di delineare il quadro normativo che interessa la controversia in esame,

in primo luogo si richiamano le norme primarie applicabili al comparto scuola in

materia di cessazione dal servizio.

Il comma 1 dell'articolo 1, del decreto del Presid ente della Repubblica n.

351 del 1998 , vincola la cessazione dal servizio nel comparto scuola all'inizio

dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata

presentata; pertanto in detto comparto, al fine di garantire la continuità didattica, la

finestra di uscita è costituita da un solo giorno (il 1^ settembre ovvero per i

Conservatori la data del 01 novembre) per ogni anno.

In virtù di tale disposizione - che non ha subito modifiche, nonostante i reiterati

interventi in materia previdenziale approvati negli ultimi anni – i ricorrenti hanno

iniziato l'anno scolastico 2011/2012, con il vincolo e la consapevolezza giuridica di

concluderlo sulla base di un diritto quesito (e, a differenza di tutti gli altri lavoratori, di

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non poter cessare dal servizio prima del 1^ settembre 2012) indipendentemente dalle

modifiche intervenute in materia di trattamenti pensionistici.

All'avvio dell'anno scolastico 2011/12 (1^ settembre 2011) era infatti vigente il

sistema delle cosiddette “quote”, date dalla somma dell'età anagrafica e dall'anzianità

contributiva (legge 23 agosto 2004, n. 243, così come modificata dalla legge 24

dicembre 2007, n, 247), con la possibilità già nei mesi di ottobre e novembre del

2011, di poter presentare domanda di collocamento a riposo e di dimissioni ai sensi

del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998, finalizzata al

trattamento di quiescenza ai sensi della legge n. 247 del 2007.

Pertanto, la successiva modifica introdotta dall'articolo 24 del decreto-legge n.

201 del 2011, che dispone in materia di trattamenti pensionistici numerose modifiche

(cosiddetta riforma Fornero) tra le quali, ad esempio, un incremento dei requisiti

anagrafici per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato (commi 6, 7 e 9) e

l'innalzamento dei requisiti di anzianità contributiva (comma 10, che abolisce il

pensionamento anticipato con il sistema delle cosiddette “quote”), NON POTEVA E

NON DOVEVA trovare applicazione per il personale della scuola, al quale va

applicato un periodo temporale diverso rispetto all’anno solare, essendo vincolati in

realtà, e per espressa e previgente disposizione normativa, alla durata dell’anno

scolastico.

Ove non venisse applicato E RISPETTATO il suddetto criterio, generale e

generalizzato in tutte le riforme pensionistiche che si sono succedute nel tempo, i

ricorrenti si vedrebbero privati di un diritto quesito al collocamento in quiescenza sulla

base della normativa pensionistica applicabile al momento dell’inizio dell’anno

scolastico 2011/2012.

Il “comparto scuola”, in virtù della specificità espressa anche nel richiamato

decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998, ha sempre goduto di

apposita normativa in ordine al trattamento pensionistico: ci si riferisce, in particolare,

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all'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997; all'articolo 1, comma 2, lettera

a), e comma 5 lettera d), della legge n. 247 del 2007; all'articolo 12, comma 1, lettera

c), e comma 2, lettera c), della legge n. 122 del 2010; e finanche all'articolo 1,

comma 21, della legge n. 148 del 2011.

Anche con riferimento all’art. 1, comma 21 DL 13 agosto 2011, n. 138, l’unico

effetto è stato quello di posticipare dal 1° gennai o 2012, e con riferimento ai soggetti

che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, -

articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, - nell'anno scolastico

successivo.

Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al

trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio

dell'anno scolastico e/o accademico dell'anno successivo, con decorrenza dalla

stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del

requisito entro il 31 dicembre dell'anno.

Che la norma di salvaguardia del diritto all’applicazione della previgente

normativa, di cui all’art. 24 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, sia inapplicabile al

personale scolastico almeno per quanto concerne le diramate disposizioni

interpretative ed operative del limite temporale dell’anno scolastico 2011/2012, è di

tutta evidenza.

Difatti per quanto riguarda il comparto scuola la data 31.12.2011, stabilita dalla

riforma Fornero per l’accesso alla pensione con le norme ad essa previgenti, non può

trovare alcuna debita applicazione.

I lavoratori della scuola che maturavano i requisiti entro questa data avevano

già potuto richiedere (e ottenere) la pensione “a quota 96 o a 40 anni di

contribuzione, sulla base dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449”,

nonché in forza della Circolare n. 100 del 29 dicembre 2010 (D.M. n. 99 del 28

dicembre 2010 – cessazioni dal servizio – trattamento di quiescenza – indicazioni

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operative) avente ad oggetto la maturazione dei requisiti pensionistici nel corso

dell’anno scolastico 2010/2011.

Con specifico riferimento a tale norma per l’accesso alla pensione con le

norme previgenti, la ratio con la quale la c.d. “riforma Fornero” ha inteso applicare

tale norma è stata proprio quella di salvaguardare il pensionamento, secondo la

normativa preesistente, per l’anno solare (per il personale del pubblico impiego

legato al dato temporale dell’anno solare) in corso al momento della entrata in vigore

della nuova normativa.

In mancanza di tale volontà il D. L. n 201 del 6 dicembre 2011 avrebbe

stabilito l’entrata in vigore delle nuove norme, secondo prassi, a partire dalla data di

pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Pertanto, stante l’acclarata specificità del comparto della s cuola , per il

quale la cessazione dal servizio è subordinata al completamento dell’anno scolastico

entro il quale si maturano i requisiti per la pensione, si deve obbligatoriamente e

legittimamente ritenere che la salvaguardia delle norme pensionistiche previgenti,

circoscritta per le altre categorie di lavoratori del pubblico impiego all’anno solare in

corso alla data di entrata in vigore del D. L. 201/2011, per i lavoratori della scuola

deve intendersi circoscritta all’anno scolastico in corso alla suddetta data.

Se ne desume che, nello spirito della suddetta norma del D. L. 201/2011

convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011, il personale della scuola ha

diritto ad andare in pensione con le norme vigenti prima del suddetto D.L..

È evidente, infatti, che se l’art. 24, c. 3 della legge n. 214 del 22 dicembre

2011 ha fatto salvo il diritto ad andare in pensione con le vecchie regole per il

dipendente pubblico che aveva maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento

vigenti nell’anno d’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (sia per

età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per

somma dei requisiti di anzianità contributiva ed età – cosiddetta quota), al fine di non

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toccare diritti quesiti, la data scelta del 31 dicembre 2011 non può essere presa in

considerazione per il personale della scuola che aveva iniziato il suo servizio il 1°

settembre 2011 con la consapevolezza di terminarlo al 1° settembre 2012, ritenendo

che fosse l’ultimo anno contributivo da pagare fino al 31 agosto 2012, prima di

andare a riposo.

Non è, quindi, un caso se tutta la legislazione previgente, pur modificando in

pejus i criteri di pensionamento dei lavoratori pubblici e privati, ha sempre permesso

al personale della scuola una finestra speciale per maturare i diritti per andare in

pensione dal 1 settembre successivo, facendo riferimento ai contributi da versare fino

al 31 agosto successivo, indipendentemente dall’età anagrafica da maturare anche

al 31 dicembre seguente (art. 509, d.lgs. 297/1994; art. 59, c. 9, L. 449/1997; art. 1,

c. 6, lettera c, L. 243/2004 come modificata dal comma 3, art. 2, L. 247/2007; art. 1,

c. 21 L. 148/2011).

Né può essere previsto il differimento del pensionamento al 1 settembre 2013

per il personale della scuola - donne - che matura il requisito di 57 di età e 35 di

contributi a partire dal 1 gennaio 2012, per una presunta applicazione dell’art. 1, c.

21 della L. 148/2011, che è stato disapplicato dall’art. 24, commi 5 della legge n. 214

del 22 dicembre 2011 per il restante personale che matura i nuovi requisiti nel 2012.

Tra i vizi di legittimità degli atti regolamentari impugnati, pertanto, si evidenzia

un palese eccesso di potere per assoluta illogicità e irrazionalità, ingiustizia

manifesta, errata valutazione dei presupposti, difetto di motivazione, omessa

ponderazione di interessi rilevanti, sviamento, contraddittorietà intrinseca ed

estrinseca, derivante dalla diversa lettura fornita, in particolare dal competente

M.I.U.R., nonché in parte anche dalla D.P.F. e dall’I.N.P.S. – gestione ex INPDAP -

di una norma evidentemente tributaria introdotta dal legislatore (Disposizioni urgenti

per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. Capo IV. Riduzioni di

spesa. Pensioni) laddove riconosce illegittimamente e lesivamente come perentoria,

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anche per il personale della scuola, la data del 31 dicembre 2011 per andare in

pensione con le c.d. vecchie regole.

Con riferimento al giudizio di legittimità in merito alle disposizioni contenute

negli atti regolamentari impugnati, seppur è noto che quest’ultima viene sottratta al

controllo di costituzionalità che è previsto unicamente per le leggi e le altre fonti

primarie ad esse equiparate, i ricorrenti, tuttavia, evidenziandone la natura

sostanziale di atto formalmente amministrativo capace di ledere situazioni di diritto

soggettivo e di interesse legittimo, chiedono che venga ammessa la tutela

giurisdizionale dinanzi al competente Tribunale adito, con conseguente richiesta di

declaratoria costitutiva d’annullamento.

I regolamenti e le circolari, difatti, contengono solitamente disposizioni generali

ed astratte, che spesso non sono di per sé idonee ad incidere direttamente sulle

situazioni soggettive dei privati.

Nel caso di specie, però, il disposto impugnato specifica e rende attuabile le

previsioni ipotetiche in essa contenute, in particolare con riferimento alla posizione

lavorativa ad oggi ricoperta dagli odierni ricorrenti che possiedono regolarmente i

requisiti richiesti per il trattamento pensionistico avendo maturato i requisiti

anagrafici e contributivi nell’anno scolastico 2011/2012.

Si ribadisce, infatti, che trattasi di personale della scuola che aveva iniziato il

suo servizio il 1° settembre 2011, ritenendo che fo sse l’ultimo anno contributivo da

pagare fino al 31 agosto 2012, prima di andare a riposo, come previsto dalla

normativa vigente prima dell’entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ai fini

del DIRITTO all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia

ed anzianità.

Di contro, si trovano nella condizione di veder negato il loro diritto quesito, per

aver maturato tali requisiti alla data del 31.08.2012, ovvero secondo le peculiarità

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previste per il computo di termini ai fini pensionistici nel loro specifico settore

lavorativo.

Tale atto, pertanto, è idoneo a determinare la lesione concreta dell’interesse

individuale dei ricorrenti.

Tra i motivi principali del presente ricorso, pertanto, i ricorrenti sollevano

dinanzi all’Ill.mo TAR adito un palese contrasto delle disposizioni interpretative ed

operative emanate dalle convenute amministrazioni relativamente agli artt. 2, 3, 38 e

97 Cost.

Tali disposizioni, infatti, in primo luogo introducono una limitazione altamente

discriminatoria nei confronti dei suddetti lavoratori del comparto scuola, che da

sempre dispongono di un’unica finestra di uscita fissata al 31.08.2012, rispetto agli

altri settori del pubblico impiego che, in forza delle medesime disposizioni contenute

nella stessa legge di riforma pensionistica, hanno invece ottenuto il riconoscimento

del DIRITTO all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia

ed anzianità secondo la previgente normativa ed hanno viste tutelate e rispettate le

loro posizioni in precedenza considerate, secondo il criterio di maturazione dei

requisiti entro l’anno solare (appunto 31.12) che viene applicato in tutti gli altri

comparti del settore pubblico.

Tuttavia il comma 1 dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica

n. 351 del 1998, come già detto, vincola la cessazione dal servizio nel comparto

scuola solo all'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la

domanda di pensionamento è stata presentata, ciò al fine di garantire la continuità

didattica.

Pertanto in detto comparto la finestra di uscita è costituita da un solo giorno (il

1 settembre) per ogni anno.

Il comparto scuola, in virtù della specificità espressa nel richiamato decreto del

Presidente della Repubblica n. 351 del 1998, ha sempre goduto di apposita

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normativa in ordine al trattamento pensionistico: ci si riferisce, in particolare,

all'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997; all'articolo 1, comma 2, lettera

a), e comma 5 lettera d), della legge n. 247 del 2007; all'articolo 12, comma 1, lettera

c), e comma 2, lettera c), della legge n. 122 del 2010; e finanche all'articolo 1,

comma 21, della legge n. 148 del 2011.

Si aggiunga, quindi, che nel contempo le disposizioni impugnate contrastano

apertamente con le norme primarie sopra richiamate ed implicitamente riconosciute

pienamente valide ed efficaci “ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del

trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità” dallo stesso art. 24 comma 3

del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011,convertito con L. n. 214 del 22 dicembre

2011: “Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di eta' e di

anzianita' contributiva, previsti dalla normativa vigente , prima della data di

entrata in vigore del presente decreto , ai fini del diritto all'accesso e alla

decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il

diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa .”

È un principio cardine del nostro ordinamento, altresì riconosciuto e affermato

dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, quello che non consente ad un

regolamento di esecuzione di dettare disposizioni in contrasto con quelle, di carattere

superiore e prevalente, contenute per la stessa materia in un provvedimento

legislativo, a meno che in questo non via sia una espressa previsione di deroga,

circostanza di fatto inesistente nel caso di specie.

Inerisce al rapporto di sovraordinazione di una fonte ad un'altra l'idoneità

dell'atto maggiore a determinare l'abrogazione delle norme di minor forza (oltre che

di quelle di pari rango) che racchiudano precetti incompatibili. Per converso, ogni

ordinamento non può non prevedere altresì un meccanismo invalidante delle norme

di rango inferiore che sopraggiungano ed urtino contro precetti priori dell'ordinamento

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medesimo. Per l'atto avente forza di legge il meccanismo, nel nostro ordinamento, è

dato dall'invalidazione a seguito di pronuncia di incostituzionalità.

Nel caso di specie, per gli atti normativi in oggetto, attesa la loro immediata e

attuale capacità lesiva dei diritti e degli interessi legittimi degli odierni ricorrenti, si

ritiene d’obbligo procedere alla loro rituale impugnazione giacché per i successivi atti

e provvedimenti amministrativi che saranno emanati in applicazione del suddetto

regolamento nella parte de quo, il giudice amministrativo non potrebbe esimersi

dall'applicazione di un regolamento di cui, in mancanza di una rituale impugnazione,

si deve presumere la legittimità.

Pertanto, tornando al merito della questione, poiché all’art. 24 comma 3 del

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre

201, non viene in alcun modo prevista né delegata all’amministrazione convenuta

l’esclusione e/o limitazione delle succitate norme speciali relative al comparto scuola

che impongono al proprio personale di accedere al pensionamento esclusivamente

in coerenza con il calendario scolastico (essendo, anzi, tali norme implicitamente

contenute nell’espresso richiamo generale alla previgente normativa in materia

pensionistica, senza alcuna esplicita esclusione e/o limitazione per il caso di specie);

preesistendo, quindi, tali norme agli odierni atti amministrativi a contenuto normativo,

questi devono essere considerati non idonei, a causa della maggiore forza della

norma primaria, ad innovare sulle statuizioni da essa recate.

Si evidenzia, inoltre, che nelle precedenti riforme previdenziali era sempre

presente uno speciale articolo dedicato al comparto scuola ed alla sua specificità, sia

per l’ingresso che per la cessazione dal servizio, rispetto al personale della Pubblica

amministrazione mentre nell’art. 24 più volte citato è assente ogni riferimento a

questo settore che ha sempre goduto di una specificità particolare.

Tuttavia, come già sopra evidenziato, pur in assenza di espresso criterio di

differenziazione e specificità del comparto scuola nell’art. 24 ut supra, il

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Dipartimento della Funzione Pubblica con la Circola re n. 2 dell’8 marzo 2012

contenente indicazioni interpretative per un’omogenea applicazione della nuova

disciplina in materia di trattamenti pensionistici, ha avuto modo di ribadire e

specificare al punto 6. che per il “Personale del comparto scuola” : rimane ferma

la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione

all’inizio dell’anno scolastico per le esigenze del servizio e specifiche indicazioni

saranno fornite dalla competente Direzione del Ministero dell’istruzione,

dell’università e della ricerca.

Affermando ciò, pertanto, si ritiene che non possa rinvenirsi alcun esplicito

riconoscimento di automatica applicazione del termine al 31.12.2011, per la

maturazione dei requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima del d.l. n. 201

del 2011, anche nei confronti del comparto scuola.

Proprio per l’impossibilità di pensionamento prima della conclusione dell’anno

scolastico, imposta normativamente e ribadita dal Dipartimento della Funzione

Pubblica, alla quale è sempre corrisposta la modulazione di diritti e doveri di servizio

e pensionistici in base a tale particolare cadenza temporale specifica del comparto

scuola.

Pertanto, sia da un punto di vista giuridico che logico/fattuale, vi è

l’impossibilità di applicare una scansione temporale annuale (solare) a una categoria

la cui normativa era, è e sarà applicata, anche in futuro, in base alla scansione

temporale legata all’ anno scolastico.

Appare, altresì, evidente che tale regolamentazione spesso derogatoria in

base alla peculiarità del comparto scuola, non può valere sempre tranne che nella

dovuta applicazione della norma di salvaguardia delle vecchie norme pensionistiche

nei confronti degli odierni ricorrenti.

A tal proposito, inoltre, si ritiene altresì opportuno richiamare la recentissima

Sentenza n. 283/2011 della Corte Costituzionale in tema di disposizioni urgenti per

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lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della

finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Tra i principi espressi con la suddetta sentenza, i Giudici di Palazzo della

Consulta ricordano che le leggi riservano al comparto scuola, nell’ambito del pubblico

impiego, un trattamento non necessariamente omogeneo rispetto alle altre categorie

di dipendenti pubblici: “ciò in quanto la normativa di tale comparto present a

talune specificità legate, in particolare, all’esig enza di garantire il rispetto

dell’ordinamento didattico e la continuità dell’ins egnamento, tali da rendere

necessaria una regolamentazione derogatoria di quel la vigente per altri

comparti dell’impiego alle dipendenze di pubbliche amministrazioni .”

Pertanto, atteso il suddetto principio generale, da applicarsi sia per l’ingresso

che per la cessazione dal servizio del personale della scuola, come nel caso di

specie, la convenuta Amministrazione scolastica nel dar seguito ed attuazione alle

disposizioni contenute al punto 6) della Circolare n. 2 dell’8 marzo 2012, emanata

dalla D.P.F. al fine di fornire specifiche indicazioni riguardo i limiti massimi per la

permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni - ferma la vigenza degli

specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione all’inizio dell’anno

scolastico per le esigenze del servizio - doveva tenere necessariamente conto di tali

esigenze e ragioni organizzative differenziate, mediante una diversa disciplina

regolamentare per quanto attiene alla maturazione del diritto e al raggiungimento dei

requisiti richiesti sulla base della normativa pensionistica applicabile al proprio

personale in relazione all’inizio dell’anno scolastico 2011/2012.

Normativa, si ricorda, fatta salva dallo stesso art. 24 del D.L. n.201 del 6

dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011 in questione.

In tal modo - senza violare i principi che informano il processo amministrativo

e sulla falsariga di quanto avviene per gli atti di normazione primaria per mezzo del

sindacato di costituzionalità - al giudice amministrativo è consentito, anche in

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mancanza di richiesta delle parti, sindacare gli atti di normazione secondaria al fine di

stabilire se essi abbiano attitudine, in generale, ad innovare l'ordinamento e, in

concreto, a fornire la regola di giudizio per risolvere la questione controversa.

Sul punto, in particolare, si riporta un passo della motivazione della sent. n. 59

del '99 del Consiglio di Stato: "In presenza di un conflitto fra fonte primaria ed atto di

normazione secondaria che disciplini successivamente la medesima fattispecie in

maniera contrastante con la prima, la norma di rango secondario, anche se non

impugnata, deve considerarsi recessiva e quindi inapplicabile come regola di

giudizio” (C.f.r. Cons. Stato, sez. V, 19 settembre 1995, n.1332; Cons. Stato, sez. IV,

29 febbraio 1996 n. 222; Cons. Amm. Sic., 2 marzo 1996, n. 75 e 26 ottobre 1996, n.

366; Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 1999, n. 59).

Da ciò ne discende che in assenza di espliciti divieti, deroghe e/o limitazioni, la

ratio dell’art. 24 comma 3 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con

L. n. 214 del 22 dicembre 201, ben può rinvenirsi nella volontà di consentire il

rispetto della peculiarità e, quindi, della normativa speciale previgente in materia di

trattamento pensionistico relativa al comparto scuola, anche avendo espressamente

indicato come data di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva

quella del 31 dicembre 2011, applicabile in tutti gli altri casi.

La stessa ratio, infatti, si ritiene palesemente, anche se succintamente,

espressa al punto 6) della Circolare n. 2 dell’8 marzo 2012, emanata dalla D.P.F.,

contenente indicazioni interpretative per l’applicazione della nuova disciplina in

materia di trattamenti pensionistici nel comparto scuola, demandata alla competente

Direzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per le

“specifiche ” indicazioni.

Appare evidente, pertanto, il fatto che nei confronti degli odierni ricorrenti è

stata adottata una palese quanto ingiusta disparità di trattamento rispetto ad altri

lavoratori del comparto pubblico e privato.

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Disparità concretizzatasi nel non aver considerato: “talune specificità legate,

in particolare, all’esigenza di garantire il rispetto dell’ordinamento didattico e la

continuità dell’insegnamento, tali da rendere necessaria una regolamentazione

derogatoria di quella vigente per altri comparti de ll’impiego alle dipendenze di

pubbliche amministrazioni.”: come sottolineato dalla Corte Costituzionale.

La quale disparità, oltre a non trovare giustificazione alcuna sotto il profilo del

perseguimento del primario interesse pubblico, ha come fondamento disposizioni che

contrastano apertamente sia con le previgenti norme primarie e speciali in materia,

giusto richiamo ad esse effettuato dallo stesso art. 24 comma 3 del D.L. n. 201 del

6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 201, sia con i

principi costituzionali espressi dagli artt. 2, 3, 38 e 97 Cost., sia con le precedenti

disposizioni regolamentari emanate.

A tal ultimo proposito, appare sufficiente porre a diretta comparazione e

relativa attenzione dell’adito Tribunale Amministrativo le disposizioni contenute nella

Circolare ministeriale n. 100 del 29-12-2010 (D.M. n. 99 del 28 dicembre 2010)

con quelle della Circolare Ministeriale n. 23 del 12 marzo 2012 (D.M . n. 22 del 12

marzo 2012) , ivi impugnata.

Entrambe le Circolari dirette a fornire indicazioni operative per la cessazione

dal servizio e il trattamento di quiescenza: la prima, tuttavia, con riferimento all’anno

scolastico 2010/2011 e la seconda al corrente anno scolastico 2011/2012.

Ebbene, l’adito Tribunale potrà agevolmente riscontrare, per tabulas, come

l’Amministrazione scolastica pur disciplinando due diverse fattispecie temporali si sia

limitata a sostituire nel testo regolamentare solo un “purché” (per l’a.s. 2011/2012) ad

un “ancorché” (per l’a.s. 2010/2011) prima di fissare, in entrambi i casi, la medesima

data al 31.12.2011, per la maturazione dei requisiti necessari per l’accesso al

trattamento pensionistico, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente prima del

D.L. n. 201/2011 convertito in L. 214/2011.

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Alla luce di quanto sopra, a maggior ragione appare ancor più evidente come

l'Amministrazione convenuta abbia, ad oggi, disposto in maniera del tutto arbitraria

nonché in aperto contrasto con i principi generali espressi dalla legislazione di

riferimento, una illegittima ripartizione in termini per la maturazione dei requisiti di

servizio necessari per l’accesso al trattamento pensionistico, con riferimento all’a.s.

2010/2011 rispetto all’a.s. 2011/2012, tra soggetti appartenenti alla medesima

categoria lavorativa.

Tutto ciò, con conseguente violazione dei diritti soggettivi e delle legittime

aspettative degli odierni ricorrenti - di poter esercitare un diritto già quesito - a cui

viene del tutto negata la possibilità di conseguire il diritto al trattamento di quiescenza

secondo la normativa applicabile e vigente alla data d’inizio dell’anno scolastico

2011/2012; così come di fatto è avvenuto, invece, a favore dei propri colleghi che

hanno maturato detti requisiti nell’anno scolastico 2010/2011 (con slittamento dei

requisiti contributivi fino alla data del 31.12.2011, anziché a quella del 31.08.2011), in

forza della medesima normativa.

Per le suesposte motivazioni, il dettato dell’impugnata Circolare n. 23 del 12

marzo (D.M. n.22/2012) si risolve in un trattamento particolare nei confronti di alcuni

soggetti in assenza di "giustificati motivi" .

Situazione di converso gravemente lesiva – e discriminatoria – nei confronti

dei ricorrenti che, pur essendo in possesso dei medesimi requisiti di legge, di servizio

e contributivi, non possono usufruire della previgente normativa che doveva ad essi

essere legittimamente applicabile al fine di essere collocati a riposo, ex art. 24

stesso.

Rileva maggiormente, pertanto, l’obbligo per la convenuta amministrazione di

assicurare le legittime aspettative degli odierni ricorrenti scaturenti da un diritto

quesito in forza di un servizio già maturato e/o certamente maturabile alla

conclusione dell’anno scolastico 2011/2012.

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Basti considerare che tra tutte le riforme pensionistiche intervenute negli anni

fino ad oggi, questa sarebbe la prima a dettare come criterio temporale un limite di

maturazione dei requisiti necessari al pensionamento, nel comparto scuola, volto a

“spezzare” in due l’anno scolastico lavorativo di riferimento. Per altro, poi,

mantenendo comunque fermo l’obbligo anche per chi avesse maturato i requisiti

entro la data del 31.12.2011, di dover comunque prestare servizio fino a quella del

31.08.2012.

La convenuta amministrazione, inoltre, nell’emanazione dei provvedimenti

impugnati non ha fornito alcuna “ragione di interesse pubblico” atta a giustificare la

palese disparità di trattamento sopra evidenziata e perpetrata a danno dei ricorrenti

in aperto contrasto con le peculiari, e a tutt’oggi vigenti, norme speciali relative al

comparto scuola, tenuto conto per altro che le specifiche normative di riduzione della

spesa hanno di fatto “riorganizzato e ridimensionato” tutta la rete scolastica facendo

emergere un dato di forte riduzione del personale della scuola con situazioni di forte

esubero del persona nelle diversi classi di concorso.

Come già in precedenza lamentato, difatti, si è limitata ad un sommario

richiamo alle nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. Richiamo

viziato da palese eccesso e sviamento di potere per violazione e/o falsa applicazione

di legge e delle indicazioni interpretative fornite dal Dipartimento della Funzione

Pubblica.

Ciò posto appare evidente l’illegittimità del modus procedendi tenuto

dall’amministrazione resistente, la quale a fronte dell’obbligo di garantire l’imparzialità

e parità di trattamento nel fornire specifiche indicazioni per il trattamento

pensionistico al personale del comparto scuola, ferma la vigenza ed esigenza di

specifici termini per la cessazione dal servizio già stabiliti in relazione all’inizio

dell’anno scolastico 2011/2012; con la norma impugnata in esame, contrariamente

ad una congrua e razionale valutazione dell'attività di servizio pregressa e da

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svolgersi acquisita dai ricorrenti, volta ad accertare correttamente il possesso e la

maturazione dei requisiti necessari per il conseguimento del trattamento di

quiescenza, in maniera del tutto irragionevole e contrastante con i principi di rango

costituzionale e normativo più volte richiamati nel ricorso, ha negato il diritto degli

odierni ricorrenti di poter con piena efficacia “andare in pensione” al termine dell’anno

scolastico 2011/2012.

Pertanto, si evidenzia come le norme regolamentari in questione siano viziate

d’indubbia illegittimità, anche di tipo costituzionale, nonché contraddittoriamente

contrastanti con le stesse primarie disposizioni normative in forza delle quali sono

state emanate, proprio a causa della totale mancanza di motivazione di diritto a suo

sostegno; in ciò determinando, in concreto, un palese sviamento di potere da parte

delle Amministrazioni convenute, rispetto anche ai primari obiettivi d’interesse

pubblico sottesi alla riforma pensionistica che ha fatto in maniera ampia e

generale salvi i requisiti maturati e diritti quesi ti in forza della previgente

normativa .

A tal riguardo, è noto agli odierni ricorrenti che il controllo giurisdizionale

sull’attività amministrativa avviene considerando in particolare gli aspetti pertinenti la

legittimità del suo agire, mentre, tranne che nelle materie devolute alla giurisdizione

amministrativa in via esclusiva, non può sindacare sulle valutazioni di merito circa

l’idoneità o la convenienza di adottare un determinato atto da parte della P.A. per il

perseguimento dell’interesse pubblico. Al contempo, però, si evidenzia che

nell’esercizio dei suoi insindacabili poteri discrezionali e nell’adozione delle scelte

che ne costituiscono espressione, l’amministrazione convenuta è tenuta al rispetto

dei criteri giuridici che governano l’agire amministrativo. Quest’ultima, pertanto, nel

caso di specie avrebbe dovuto primariamente attenersi ad un ossequioso rispetto

della Carta Costituzionale, in mancanza del quale decade la vis giuridica di qualsiasi

fonte normativa, inoltre, avrebbe dovuto rispettare le norme primarie che

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disciplinavano l’adozione e la regolamentazione degli impugnati atti amministrativi di

natura normativa diretti alla realizzazione di uno scopo prefissato e desumibile da

una corretta interpretazione della norma stessa (contenuta nella c.d. ''manovra salva

Italia'', varata con Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (coordinato con la Legge

di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, recante ''Disposizioni urgenti per la

crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici''), ed infine avrebbe dovuto

garantire la massima trasparenza ed imparzialità nella loro applicazione,

perseguendo l’obiettivo della massima efficienza, efficacia ed economicità (cd.

principio generale di “buon andamento” nell’amministrazione della res publica).

Si sottolinea, pertanto, come la precisa scelta di merito effettuata dalla

convenuta amministrazione, pur rientrando, in parte, nella sfera del potere

discrezionale ad essa riconosciuto, doveva comunque essere tale da garantire il

raggiungimento dello specifico scopo per cui il Legislatore gli ha attribuito determinati

poteri, tra i quali, quello normativo di natura regolamentare e quello provvedimentale.

Per i motivi sopra esposti, ne discende quale ulteriore vizio d’illegittimità un

eccesso di potere adottato dalla convenuta amministrazione scolastica nell’accertare

la maturazione del requisito idoneo al pensionamento con decorrenza 01/09/2012,

anziché secondo le disposizioni normative vigenti alla data del 01/09/2011 di avvio

dell’anno scolastico - fatte salve dall’art. 24 comma 3 più volte citato - per il tramite

delle istruzioni operative emanate e contenute nella C.M. nr. 23 del 12.03.2012 e

nella successiva circolare nr. 4854 del 16/03/2012 in materia di cessazioni dal

servizio e accesso al trattamento di quiescenza in favore del personale docente,

educativo ed ATA con decorrenza 01/09/2012. Scelta che risulta, in concreto,

talmente inopportuna da impedire la realizzazione delle finalità perseguite dalla

norma attributiva del potere.

All’uopo, ci sia consentito richiamare la motivazione di una storica decisione

- n. 171 del 27 aprile 1937, Cons. St., Sez. VI - tra le prime ad introdurre un chiaro

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esempio di sviamento di potere per violazione dello spirito della legge, con la quale si

è affermato che: “Concorre alla dimostrazione del vizio dell’atto un risultato concreto

del provvedimento, eventualmente, in contrasto con norme di carattere generale,

allorché la disposizione applicata abbia carattere di eccezione o comunque di deroga

a quelle norme ed i normali presupposti di deroga manchino, ciò può valere a

confermare il travisamento e l’elusione sostanziale della legge. E’, infine, da

osservare che lo sviamento di potere, come è ben noto, può verificarsi non solo

quando lo scopo dell’applicazione della norma sia addirittura illecito, ma anche

quando lo scopo stesso, pur essendo lecito o anche lodevole, sia però diverso da

quello che la norma si prefiggeva. Può così accadere che un provvedimento amm/vo,

pur determinato da ragioni di pubblico interesse, risulti viziato di eccesso di potere,

solo perché il motivo di pubblico interesse che lo ha provocato è diverso da quello

che la norma, in base al quale è stato adottato, effettivamente si proponeva. ”

Tra le figure sintomatiche dell’eccesso di potere, infatti, oltre a quella

dell’ingiustizia manifesta, rilevano quelle dell’adeguatezza, della proporzionalità e

della ragionevolezza, quali strumenti di controllo dell’agire amministrativo. Nelle più

recenti pronunzie giurisprudenziali del Consiglio di Stato (da ultimo, Cons. St., Sez.

VI, 1 febbraio 1999, n.99, in Foro amminis., 1999, 375), il principio di ragionevolezza

è divenuto canone di giudizio della logicità interna della scelta operata

dall’amministrazione, ed il principio consiste nella verifica della congruità del sacrificio

imposto ai destinatari dell’atto con l’obiettivo voluto dalla Legge, mediante una

valutazione circa la convenienza e l’opportunità di adottare una determinata scelta.

In questo senso, anche la giurisprudenza amministrativa più autorevole ha già

chiarito che la posizione soggettiva del pubblico dipendente, mentre è di semplice

aspettativa nel corso del rapporto, “assume la consistenza di un vero e proprio diritto

soggettivo nel momento in cui l’interessato matura i requisiti necessari per esser

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collocato a riposo, a domanda o di ufficio” (Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 1987, n.

140, in Foro Ammm.vo 1987, p.159).

Nel nostro caso, tutti i ricorrenti avrebbero pacificamente maturato i requisiti

per aver diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e/o anzianità al termine

dell’anno scolastico 2011/2012. Secondo, appunto, la normativa previgente al D.L. 6

dicembre 2011, n. 20, come è dimostrato anche dal fatto che tutti potevano

presentare domanda di pensionamento prima dell’emanazione delle istruzioni

interpretative ed operative impugnate.

Conseguentemente, trattandosi di diritto soggettivo già maturato, le convenute

Amministrazioni non potevano, e non possono, introdurre successive disposizioni

volte ad annullare, vanificare od anche soltanto a modificare tale diritto.

E si noti che, sempre in materia pensionistica, anche la Corte Costituzionale

pacificamente tutela non soltanto le posizioni di diritto soggettivo, ma anche le

posizioni di aspettativa, quando queste siano, ormai, divenute prossime alla

maturazione del diritto.

Ed ancora più rilevante risulta il richiamo alla disciplina fondamentale dell’art.

6 CEDU, direttamente applicabile anche all’interno del territorio nazionale, la quale

vieta allo Stato di dettare disposizioni che vanno retroattivamente ad incidere sulla

posizione delle parti, soprattutto quando queste disposizioni vengono dettate a

favore stesso degli organi dello Stato che le emanano.

Ed infatti, il nuovo regime pensionistico, entrato in vigore il 22 dicembre 2011,

di fatto e secondo l’interpretazione operativa fornita dalle convenute amministrazioni,

non consente ai ricorrenti di poter andare in pensione sulla base della disciplina

previgente, ma introduce ulteriore requisito (maturazione dei requisiti alla data del

31.12.2011) incidendo, in questo modo, su situazioni ormai già definite ed entrate a

far parte del loro patrimonio individuale in forza della previgente normativa speciale

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relativa al comparto scuola, ignorando completamente le circostanze peculiari e

normative del suddetto comparto.

QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE, IN RELAZIO NE

ALL'ARTICOLO 3, 42, 43, 53, 97 DELLA COSTITUZIONE, dell’art. 24, c. 3 della

Legge 214/2011 e dell’art. 1, c. 21 della Legge 148 /2011:

In subordine, si ritiene doveroso rimettere la corrente questione alla Consulta per la

non manifestamente infondata questione d’illegittimità costituzionale dell’art. 24, c. 3

della legge 214/2011 e dell’art. 1, c. 21 della L. 148/2011 per violazione degli articoli

3, 42, 43, 53, 97 (violazione del principio d’uguaglianza, della parità di trattamento, di

ragionevolezza legislativa, dell’universalità, uniformità e perequazione

dell’imposizione, del giusto procedimento e del buon andamento) o una sua lettura

costituzionalmente orientata.

Diverse, d’altronde, sono le ordinanze della Consulta che tutelano situazioni

sostanziali fondate su leggi precedenti di fronte all’irragionevole intervento del

legislatore (nn. 416/1999, 393/2000, 327/2001, 446/2002, 264/2005, 282/2005).

A fronte di tale interpretazione ed applicazione operativa della norma nei

confronti del personale della scuola, infatti, i ricorrenti verrebbero privati di un

trattamento economico acquisito sotto la sfera di diritto soggettivo, considerato che

avevano iniziato l’anno di servizio (anno scolastico 2011/2012) come l’ultimo della

loro carriera, alterando così la durata del rapporto di lavoro e la stabilità anche

economica su cui si fondano aspettative, progettualità e investimenti.

Nel differire la pensione, la norma in questione tradirebbe, altresì, il patto

siglato dallo Stato-datore di lavoro con il cittadino-lavoratore dipendente che esige la

giusta remunerazione di una vita di lavoro.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il fumus boni juris della richiesta di sospensiva per i provvedimenti impugnati

rileva dai motivi suesposti. Si ritiene, infatti, che le premesse in fatto, la richiamata

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giurisprudenza in materia e le osservazioni svolte in diritto circa le ripetute violazioni

a norme legislative, costituzionali e regolamentari poste in essere nel caso in esame,

dimostrano ampiamente la sussistenza di un elevato grado di probabilità che il

ricorso sia accolto nella successiva fase di merito.

Se si attendesse la pronuncia di merito, riguardo alla quale questa istanza

cautelare svolge funzione strumentale, la stessa resterebbe pregiudicata dal tempo

necessario per ottenerla, data l'attualità, l'irreparabilità e la gravità del danno per i

ricorrenti che gli deriva dalla conseguente efficacia dei provvedimenti impugnati.

In quanto, gli stessi incidono direttamente e lesivamente sulla loro posizione

giuridica di legittimi aspiranti al trattamento di quiescenza secondo la previgente

normativa ante D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del

22 dicembre 2011. Vero è, per tutte l’esposte ragioni in fatto e diritto, che i ricorrenti

hanno iniziato l'anno scolastico 2011/2012, con il vincolo e la consapevolezza

giuridica di concluderlo sulla base di un diritto quesito (e, a differenza di tutti gli altri

lavoratori, di non poter cessare dal servizio prima del 1^ settembre 2012)

indipendentemente dalle successive modifiche intervenute in materia di trattamenti

pensionistici.

Requisiti concretamente maturato attesa la piena e ribadita vigenza degli

specifici termini di cessazione dal servizio per l’a.s. 2011/2012, di cui attualmente

vengono privati a causa delle disposizioni impugnate, motivo per cui si chiede la

sospensione cautelare dell’efficacia dell’illegittima apposizione del termine al

31.12.2011 anche nel comparto scuola.

Pertanto, la mancata regolamentazione del suddetto termine al 31.08.2012

(e/o 31.12.2012 sempre secondo la previgente normativa) giustamente derogatoria

di quella vigente per altri comparti dell’impiego alle dipendenze di pubbliche

amministrazioni e privato, che doveva essere effettuata dalla competente Direzione

del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca in base agli specifici termini

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di cessazione dal servizio dei suoi dipendenti, odierni ricorrenti, si pone quale grave

ed irreparabile danno delle loro legittime aspettative in termini di collocamento a

riposo con conseguente violazione di un diritto soggettivo dei ricorrenti acquisito in

relazione all’inizio dell’anno scolastico 2011/2012.

Tenuto, altresì, conto che con l’esecuzione dell’illegittimo provvedimento

impugnato si avrebbe come ulteriore conseguenza la consolidazione di situazioni il

cui ribaltamento, poi, sconvolgerebbe l’assetto organizzativo dell’amministrazione.

*******

Con riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito delle

controdeduzioni e del deposito da parte della convenuta amministrazione di tutti gli

atti del procedimento.

Con ulteriore riserva, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della

sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati, di proporre motivi

aggiunti al presente ricorso a seguito dell’emanazione nei confronti dei ricorrenti di

connessi e conseguenti provvedimenti amministrativi in applicazione del disposto

impugnato.

Per i suesposti motivi, e con specifica riserva di più ampiamente argomentare

e dedurre, i ricorrenti, come rappresentati e difesi

CONCLUDONO

perché l'On. TAR adito voglia, in relazione ai vizi di legittimità fin qui enunciati

e respinte tutte le contrarie eccezioni e deduzioni, così decidere:

IN VIA CAUTELARE , con ordinanza emessa in Camera di Consiglio anche inaudita

altera parte:

- ordinare la sospensione, ovvero sospendere, l’efficacia dei provvedimenti impugnati

nella parte in cui, relativamente al comparto scuola, fissa al 31.12.2011 la data ultima

di maturazione dei requisiti necessari per il collocamento in quiescenza secondo la

normativa vigente prima del D.L. 201/2011, convertito con modifiche nella Legge

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n.214/2011 e s.m.i., in quanto i ricorrenti si vedrebbero privati di un diritto quesito al

collocamento in quiescenza sulla base della normativa pensionistica a loro

applicabile al momento dell’inizio dell’anno scolastico 2011/2012 (01 settembre

2011), antecedente al suddetto D.L. convertito in legge che ha introdotto nuova

disciplina in materia pensionistica, Ordinando alle amministrazione convenute di

conformare il loro operato sulla base della specificità del settore scolastico indicando

il termine entro il quale riconoscere il diritto al pensionamento alla data di conclusione

dell’anno scolastico e non a quello dell’anno solare così come erroneamente ed

illegittimamente indicato negli atti impugnati, nonché per quanto occorra Ordinare al

M.I.U.R. la riapertura dei termini di presentazione delle domande di quiescenza

attraverso la procedura “on-line”.

IN VIA PRINCIPALE: annullare e/o riformare, in quanto direttamente lesive della

posizione giuridica sostanziale dei ricorrenti, le indicazioni operative contenute nella

circolare ministeriale n. 23 del 12 marzo 2012 (D.M. n. 22 del 12 marzo 2012) con cui

il MIUR ha disposto che solo coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31

dicembre 2011, anziché e legittimamente entro il 31.08.2012 e/o 31.12.2012,

rimangono soggetti al regime previgente al D.L. 201/2011, convertito con modifiche

nella Legge n.214/2011 e s.m.i. per l’accesso e per la decorrenza del trattamento

pensionistico di vecchiaia e di anzianità; nonché ogni altro atto e/o provvedimento ad

esse connesso e consequenziale, con il conseguente riconoscimento del diritto dei

ricorrenti ad essere collocati in quiescenza sulla base delle disposizioni dettate dalla

normativa previgente per maturazione dei requisiti necessari e dalla stessa previsti,

entro la data del 31.08.2012 e/o 31.12.2012, con le decorrenze indicate nelle

rispettive domande di pensionamento.

IN VIA SUBORDINATA : accertare e dichiarare la rilevanza e non manifesta

infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, c. 3 della legge

214/2011 e dell’art. 1, c. 21 della L. 148/2011 e s.m.i., laddove ha stabilito ovvero

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venisse interpretata e applicata anche per il comparto scuola la data del 31.12.2011,

per la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi ai fini del diritto

all’applicazione della previgente normativa pensionistica, prospettata nella parte in

diritto, per contrasto con gli artt. 3, 42, 43, 53, 97 della Costituzione.

Conseguentemente questo Ecc.mo Tar adito vorrà:

- trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale con ordinanza motivata circa la

rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale;

- sospendere il processo in attesa della decisione della Corte Costituzionale.

Emettere ogni ulteriore utile statuizione, secondo legge e giustizia, a tutela

della posizione giuridica sostanziale dei ricorrenti così come dedotta in giudizio.

Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre spese generali,

IVA e CNPA come per legge da distrarre a favore dell’avvocato costituto.

Con riserva di impugnare tutti gli atti ad oggi non conosciuti qualora

emergesse un comportamento illegittimo da parte dell’amministrazione resistente ed

ogni atto presupposto, connesso e consequenziale in merito alla posizione del

ricorrente.

IN VIA ISTRUTTORIA:

si chiede:

che codesto Giudice acquisisca ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 104/2010 i

documenti e gli atti richiamati in parte narrativa e/o quanto altro ritenga necessario,

secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile,

eventualmente disponendo anche l’ispezione ai sensi dell’articolo 118 dello stesso

codice, nonché ogni altra documentazione utile all’accertamento del pregiudizio

patito dai ricorrenti;

Disporre ai sensi dell’art. 64 del d.lgs. n. 104/2010, anche d'ufficio, l'acquisizione di

informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità delle

amministrazioni resistenti;

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Si depositano i seguenti atti e documenti:

1) copia dei provvedimenti impugnati

2) istanza di fissazione udienza per la trattazione del merito

3) Normativa richiamata

Si andrà a produrre tutta la ulteriore documentazione indicata in atti di cui

all’indice del fascicolo di parte.

Ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. modif. dichiara

che per la vertenza è dovuto un contributo unificato di Euro 300,00 trattandosi di

pubblico impiego.

Roma, 7 maggio 2012.

Avv. Domenico NASO