STUDIO LEGALE NASO & PARTNER
Avv. Domenico Naso
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
00187 Roma
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Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL
il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24
1
AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Regione LAZIO - Sezione di ROMA
RICORSO
A FAVORE E PER: COGNOME NOME
1 AIMONE LAURA C.F. MNALRA52A51G826G
2 AMOIA ANTONIA
3 ARACE TERESA
4 ARTUSIO MARIA CRISTINA
5 AUDINO PAOLA RITA
6 BELTRAMO ROSANNA
7 BENEDETTI TIZIANA
8 BESENZON ROSELLA
9 BIASON GIORGIO
10 BOLLASSA GIUSEPPINA
11 BONANSONE ENNIO
12 BOTTERO CARLA
13 BRUZZANITI BRUNO
14 BUO SILVIO
15 CANUTO CARLA PATRIZIA
16 CARLETTI MARIA MARGHERITA
17 CAROLA FILOMENA
18 CARRA' MARIA GRAZIA
19 CHIARELLI ANNA MARIA
20 CHIEROTTI MARIA DONATA
21 CIAIRANO NILLA
22 CONCETTI ANGELA
23 CONTARINO CONCETTA
24 CORGIAT MECIO MARINA
25 CUCATTO MARIATERESA
26 DE SANSO MARIA ANGELA
27 FIORI ANNA LIDIA
28 FONTANA LILIA
29 FRANCO RENATA
30 GATTI MARIA GRAZIA
31 GIAMPAOLO ROSARIA CARMELA
32 GISONNI TERESA
33 GOSETTO LUISELLA MARIA
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2
34 GRUA MARIA TERESA
35 GUIDI MARIA RESI
36 LECHIARA MARIA
37 MASI ANNA MARIA
38 MINIOTTI BRUNA
39 MIOLA ROSA
40 MORO LUCIANA
41 OLIVETTI LOREDANA
42 OLMO SILVANA
43 PAGLIARULO CARMINE
44 PARISI GAETANO
45 PENT SERGIO
46 PERRONE MARIA BEATRICE
47 PIOVANO DOMENICA
48 PIOVANO PIERA
49 PORCEDDU PAOLA
50 RIBET CATERINA
51 RINALDI MAURIZIO
52 RONCO LUCIA
53 RUIU SIMONA
54 SANTELLA MARIA CARMINA
55 SANTINELLI LELIA
56 SERRA ALDA
57 SILECI GIUSEPPA
58 SINERCHIA RIPALTA
59 SOLERO MARIANGELA
60 SPINOGLIO ANNA
61 TABASSO REMO
62 TOMASI LAURA MARIA MADDALENA
63 VAIRO FRANCA
64 VECCHIO CARLA
65 VERNETTI MARIA PIA
66 VERRI SILVANO
67 VIALE SILVANA
68 VIANO MARGHERITA
69 ALBANESE ALBERTO VITTORIO
70 CHIOFALO PASQUALINA
71 MIRIMIN NATALIA
72 MONSERRATI ROSANNA
73 PITROLA CALOGERA
74 PRUDENTE VITO
75 SCIACCA MARIA
76 SCIMONE VINCENZA
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3
77 AUDO GIANOTTI GRAZIA ANNA
78 BERTALMIO GIOVANNA
79 BORELLO CLAUDIO
80 COSCARELLI CARMELO
81 DE MARCO ALFREDO
82 DI PALMA STELLA
83 GHIA ENZO
84 GRECO ANGELO DOMENICO
85 LACANNA ANGELINA
86 LO VETERE ELUCCIO FRANCESCO
87 NIGRO MARIA
88 ZANETTO PATRIZIA
89 CARROZZINI ANGELO
90 MONDINO STEFANIA
91 ALBARELLO MARIA CARLA
92 APPENDINO VANNA
93 BIANCOTTI MARIA GRAZIA
94 BODIGLIO GIOVANNA
95 BROCHIERO PAOLA MARIA LUISA
96 DI CARLO PATRIZIA
97 EYDALLIN SERAFINA
98 FRAGOMENO RITA
99 MARCHISIO SAVINA
100 MARTINO MARIELLA
101 MINELLI GABRIELE
102 PIANTA' DANIELA MARIA GIUSEPPINA
103 REPETTO TIZIANA
104 RIELLI MARIA ANTONIA
105 ROBERTO PAOLA
106 SAVANT LEVET SECONDINA
107 TORRETTA OLIVIA MARIA CARLA
108 VERGNANO ADA
109 VIANCINO MARIA LODOVICA
110 CARRINO ALBA MARIA
111 RUFFINO VALERIA
112 GOLZIO GIOVANNA AIDA
113 IAVARONE ANNA MARIA
114 MANGIAFICO MARIA
115 MURDOCCA LEONARDO
116 PETRONE IDA
117 SACCOTELLI VITO
118 SONNATI CLAUDIA MARCELLA
119 TOSO CECILIA
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4
120 BORGIS TIZIANA
121 GALLO MARIO
122 CIAMEI ANNA
123 FOBINI DANIELA
124 MARINARO MARIANNA
125 COLONNA MARIA SAVERIA
126 RICALDONE TIZIANA
127 ZENNARO DALIA
128 GIANELLA GINA
129 GIORZA MARIA
130 D'ANGELO SILVANA
131 VITTONE DANILO
132 SCOTTI ALESSANDRA
133 APRILE CARLA
134 ARATA MARIA ANGELA
135 BELLORA MARIA CARLA
136 BISIO MATALINO
137 CANAVESE CATERINA
138 CATACCHIO DONATELLA
139 DAGNINO GRAZIELLA
140 GHISIGLIERI LILIANA
141 LANZONE MASSIMO
142 LUCCARDI BARBARA
143 MAMMOLITI ORAZIO
144 MANGIONE MARIA CLARA
145 PADERI CLAUDINE
146 SCARABINO ANTONIO
147 LANDONI ROSELLA
148 BIANCO LIANA
149 BORDIGNON EGLE
150 GARINO MARISA
151 GIANOTTI CLAUDIO
152 LAIO MARIA RITA
153 LEONE COSIMO DAMIANO
154 MATTURRO ANTONIO
155 ROSSI MARIA FLORINDA
156 ROTA PATRIZIA
157 RAVIOLA LORENZA
158 OLIVERO CARLA
159 RINALDI ANNA
160 SOLA TIZIANA
161 CORAGLIA GIOVANNA
162 GROSSI ROSANNA
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5
163 MINA GIACOMO
164 DEGIOVANNI ROSANNA
165 PASCHETTA PIERINA
166 DEMARCO GIOVANNI
167 MEDANA ANGELO
168 PATROSSO MARIA LUISA
169 TALAMO PATRIZIA
170 VITALE ROSOLINO
171 GARINO ELISA
172 TADI UMBERTO
173 DEMICHELIS PIA
174 FRANCANO AURORA
175 MARROCU TERESA
176 DONETTI RICCARDO
177 MASTRANGELO ANTONIO
178 ROBECCHI MARIA GIUSEPPINA
179 CORTESE GIUSEPPINA
180 ANZINI SERGIO
181 BINDA DILVA
182 LALICATA SILVANA
183 PAGANO ALFONSINA
184 BADINO MARIA ROSA
185 BIRAGHI ASSUNTA
186 DEL DUCA MARIA GERARDA
187 GALLI ENRICO
188 MAROCCO ILEANA
189 SAVINO MARIA
190 VIDINI MARIA ENRICA
191 BROCCHIERI GIOVANNI
192 CURLO FRANCESCA
193 FUCA' GIUSEPPA
194 MILINI TIZIANA
195 BRESSANI GAETANA
196 SPADINI MARINELLA
197 BASSANETTI GIUSEPPINA TERESA MARIA
198 LAMPARELLI SILVANA
199 MONTALBANO MONICA
200 SCOINO LUCILLA
201 SICCARDO ORNELLA
202 BOTTINI NADIA
203 DE LUCIA LUIGI
204 MILANI MARIA ENRICA
205 BALDASSARRE GIOVANNI
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6
206 BERTOCCHI SERGIO
207 MANENTI GIUSEPPE
208 MAYER IOLE
209 VIOLA VALERIA
210 ALESSANDRELLO LUCIA ANTONIA
211 AZZOLARI SERGIO LUIGI
212 BIDDIRI DOLORES
213 BOBBO MARIAGRAZIA
214 BORGHI LAURA
215 BUCOLO CONCETTA
216 CALVI GIOVANNA
217 CANOSA FILOMENA
218 CAPPILLI QUINTINA ANTONIA
219 CATANIA VINCENZA
220 CATTONI GRAZIELLA
221 CAVIGLIONE FLAVIA GIULIA
222 CELONA ANGELINA
223 CERRUTI PAOLA
224 CIOCCA CARMELA
225 CIULLA GIUSEPPA
226 COGLIATI MARIA EMMA
227 CUGINI VALERIA
228 CUNIAL SILVANA
229 DE ALIPRANDINI GIOVANNA PAOLA MARIA
230 DE BIASI ROSE MARIE
231 DELL'ACQUA MARIA ROSA
232 DELL'APUZZO ANTONIETTA
233 DEMICHELE TIZIANA
234 DISTEFANO ANTONIO
235 FAROTTI FABIO
236 FONTANA MARIA LUISA
237 FRAITA GIACOMO
238 FRANCHI TIZIANA
239 FRESTA MARIA ROSA
240 GARAVAGLIA CARLA
241 GUGLIELMONE GIUSEPPE
242 LAZZERINI GABRIELLA
243 LEROSE FRANCESCA
244 LORENZANI PAOLA
245 MAGNA DETTO CALCATERRA MARIA GRAZIA
246 MALDIFASSI GIUSEPPE ENRICO
247 MARI MICHELA MARIA RACHELE
248 MARINI LAZZARINA
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7
249 MASNARI MATILDE RITA
250 MAURI CLAUDIO
251 MODENESI FLAVIA GIULIA
252 MONTANO GISELLA
253 MORABITO LUCIA
254 ORIOLO LIVIA ANTONIETTA
255 PALADINI MICHELA MARIA RACHELE
256 PALEARI FABIO ANGELO
257 PARISI PASQUALE
258 PERA PAOLA ROSSANA
259 PIERSANTE MARIA GRAZIA
260 PORRETTA MARIA TERESA
261 RIZZARDI GIUSEPPE
262 ROSSETTI PAOLA MARIA LUISA
263 SANTORO MARIA PASANA
264 SCRIMA ANNA
265 SESTAGALLI FRANCA
266 SGAMBELLONE ROSAMARIA
267 SGUERA MARIA ANTONIETTA
268 SPERA GIOVANNA
269 STIMOLO MARIA ROSA
270 VENUTO ROSA GIUSEPPA
271 VIGANO' GABRIELLA
272 VISICCHIO SALVATORE
273 MASTROPASQUA FRANCESCA
274 DE IORIO MARCELLA
275 CATTANEO ADRIANA
276 OMODEO ZOLINI MARISA
277 PRINCIPE FRANCESCA LEOPOLDA
278 FARISEO GIUSEPPE
279 MARCHESE CALUDIO
280 RAMPINI ANNA MARIA
281 CARCANO CASALI PAOLA
282 RE MARIA
283 BENSI ELENA
284 LAMPUGNANI MARIA CRISTINA
285 INVERNIZZI VALENTINA
286 BONIZZONI DARIO
287 CASTAGNA FRANCESCO
288 INVERNIZZI ANNA MARIA
289 BELLO' SILVANA
290 GARIBOLDI ANGELA MARIA
291 BERGOMI VIRGINIA
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8
292 BIANCHI GIOVANNA
293 PETTONI GIULIA
294 VIGANO' MARIA
295 GALEAZZI TARINO IMPERIALE ANNA LUISA
296 BRUNI ROSANNA
297 MUFFA ALDO
298 BASORA LORENA
299 CONTRINO CARMELA
300 ORFANO PATRIZIO
301 VILLANI MARA
302 MAZZA LAURA
303 CAMERINI ROBERTO
304 BOCCHIOLA MARIO ARTURO
305 RE EUGENIA
306 TIENGO LAURA
307 ROVATI DANILO
308 BERIA SILVIO
309 MANCA SERGIO
310 CONCINA CATERINA
311 ANDREOLI SILVANA
312 POGGI GIOVANNI MARIA
313 DE MARTINO CECILIA
314 DAMNOTTI FULVIA
315 ALDEGHI LIVIA
316 ANDREANI DANIELA
317 BONONI NEVIANA
318 CAPELLA VALERIA
319 DAL MONTE MARIA GRAZIA
320 GIANROSSI MARCELLA
321 GRANDI FRANCA
322 MARCESINI MILVIA
323 PAGLIANA ANGELA
324 POLI ANNA MARIA
325 TAMBERI MARIO
326 VANDERBOSSCHE FRANCOISE SOLANGE
327 ISOLA FRANCO
328 SENATORE ALESSANDRO
329 ALBAVERA ELIDE
330 ANDRACCO MILVA
331 BERIO GABRIELLA
332 BOTTASSO BRUNA
333 BUTI MARIA LAURA
334 CAI BRUNA MARIA
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9
335 CIRIMELE ANGELO
336 FIMMANO' ROSA
337 GANDOLFO ROSARIA
338 MARGAROLI MARIA CARLA
339 MONTALDO MIRELLA
340 NOVARO ELIANA
341 OTTONELLI BRUNA
342 PISTARINO GIANNA
343 PIZZORNO LUIGIA MARIA
344 REPACI STELLA
345 COSTANZO GIOVANNI
346 ROBA MARIA NICOLETTA
347 TRICARICO VITO
348 ARZIGOGOLO GIUSEPPE
349 BACIGALUPO MARIA TERESA
350 BANCALARI IVANA CRISTIN
351 BASSO CHIARA MADALENA
352 BERRETTI ROBERTA
353 BIGGIO MAURA
354 BRIGATI ELLIDA
355 BRUZZO GIANNA
356 CAMERIERE WANDA
357 CARNEVALE RENATA MARIA
358 CORRADINO CARLO
359 GIANARDI ARMANDO
360 GIOVANNINI FRANCESCO
361 MALASPINA MIRCO
362 MORELLI ASSUNTA
363 SALA MARIET ELISA
364 SCHENONE MARIA ANGELA
365 TOSATTI IVANA CRISTIN
366 VALLE ANTONIETTA
367 ZERBO PAOLA
368 CONTI LAURA MARIA
369 BIASUTTI PIERINO
370 BUIANI DORIS
371 CANCELLI FAUSTINA
372 CENGARLE GIOIELLA
373 DEGLI ZOTTI GRAZIELLA
374 DEL MORO INES
375 DEOTTO BRUNINO
376 FERINO NATALINO
377 FRANZIL DANIELA
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10
378 GALLETTI EBE
379 GASPARINI PALMIRA
380 GUARDIANI MARIA ANGELA
381 GUION SANDRO
382 IVANCICH MAURIZIO
383 MANCINI TIZIANA
384 MOROSO MARIA LORENA
385 PINATTO LUIGI
386 PISTOLATO FRANCESCO
387 ROVATTI ANNA MARIA
388 TODON LUCIANA
389 TORELLA LUCIO
390 VERDICHIZZI CRISTINA
391 VITALE MARIA PIA
392 ZANOR LUCIA
393 NACCARI GIUSEPPE
394 LUSNIG GERMANO
395 DONDA SILVA RENATA
396 BALDUCCI ANNA
397 FABBRI CARLO
398 ZUDDAS GIOVANNA
399 MILLINI ANNA MARIA
400 FARINA GIOVANNI
401 AGNOLETTO SERENA
402 BARUCCHELLO ANGELA
403 CARANDINA MARA
404 CICILIATI MARIA LAURETTA
405 DAL BELLO NADIA
406 MOLON ADELE RITA
407 MASSARI ANTONELLA
408 MORETTO PIETRO
409 PRENDIN ERNESTO
410 PREVIATO RENZO
411 ROMANINI LAURA
412 TOFFANO DANIELA
413 VERONESE LOREDANO
414 ZANIN GRAZIANO
415 ZATTA GUIDO
416 COBIANCHI EMILIA
417 GENTILOTTI MARIA ENRICA
418 LUNGI GIANCARLO
419 PESCATORI MARIA
420 BIACCA SILVANA
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11
421 BALESTRAZZI DANIELA
422 PAINI CARLO
423 PAVESI LILIANA
424 SARTORI ALIDA
425 BENINI VITTORIO
426 ARRIGONI MARIA PIA
427 ROSSETTI FRANCA
428 VERGAGLIA VALERIA
429 MAGNANI DORIETTA
430 BENEDETTI GIANCARLO
431 RAVAIOLI ROMANO
432 MORELLI LORIS
433 POMA ANNA SERENA
434 NANNI TINA
435 MASIOLI EDO
436 BORSARI CAROLINA
437 GIRARDELLO FRANCESCO
438 GIRIOLO LUCIA
439 GOBBI CARLA
440 GRANZAROLO DONATELLA
441 GUION FRANCESCO
442 MARENGHI IVA
443 MARCHETTI RAFFAELLA
444 MARCHIORO FLAVIA
445 GUARIENTO BRUNO
446 MAZZUCATO DINA
447 MIGLIETTA ROBERTINA
448 MIGLIORATO MARIA LISA
449 MILANESI COSTANZA
450 PIANI ANNA
451 PIOVAN VALENTINO
452 PIRONDINI LORIS
453 PRELAZ PATRIZIA
454 PREZIOSI ANNA MARIA
455 PUCA ROSA MARIA
456 RIGONI VIVIANA
457 RIZZO ALESSANDRA
458 AGOSTINI GIOVANNA
459 BACATIN ERMINIA
460 BASSANESE MARIELLA
461 BENATO ANTONIO
462 BERTOLDERO LUCIANA
463 BENTIVOGLI EVANS
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12
464 BORGATO ROMEO
465 BOLZONELLA GIAMPAOLO
466 CENO ANNA
467 BORGHETTO MAURIZIO
468 DE DIVITIIS STEFANIA
469 DALLA PRIA ANTONIA
470 FEFFIN VITTORIO
471 FERRACINI CLAUDIO
472 FERRO GUIDO LUCIO
473 FIN NICOLETTA
474 FRASSETTO ELISABETTA
475 GIOACHIN LJDA
476 TOGNIN FABRIZIO
477 GARBIN LAURA
478 GIORDANO PAOLA
479 RUZZANTE VICTOR
480 SARTORI EZIO
481 SANDRIN ROMEO
482 SCARPARO ROBERTO
483 SCQUIZZATO VANNA
484 SORGATO MARIA CRISTINA
485 STELLA MARIA
486 TURATO SILVANA
487 URSO GIUSEPPINA
488 VISENTINI CLAUDIA
489 VISENTIN GIOVANNA
490 VOLTAN NILOLINA
491 GALANTE MORENA
492 CARISTI ANTONIO
493 VIANELLO GABRIELLA
494 AGOSTINI GUIDO
495 ALVINO NICOLA
496 ANDREOLLA FIORELLO
497 BELLOTTO UMBERTO
498 BERNO MARIA PIA
499 BETTAREL GIANCARLO
500 BOLZON GIOVANNA
501 BOZZOLA MARIA LUISA
502 CARLON GIANNINO
503 CASAGRANDE ANNA
504 CASTELLAN GABRIELE
505 CESELIN MARIA TERESA
506 CIBIN ALESSANDRA
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13
507 CODISPOTI MARIA TERESA
508 CONFORTI WANDA
509 DA ROS IDO
510 DE CONTI GIAMPAOLO
511 DELLA GIUSTINA NADIA
512 FAVARO RUGGERO
513 FERRARI DANIELA
514 FLORIAN FEDORA
515 FRANCHINA ANGELA MARIA
516 GIUFFRIDA GIUSEPPE
517 GRECO ANNA CLARA
518 IANNITELLI ANTONIO
519 LORENZON NADIA
520 MARCHETTO ELENA
521 MARTINELLO LAURA
522 MOROSIN GIUSEPPE
523 NEGRINI ALIS CARLA
524 PASQUALETTI LIDIA
525 PAVAN ANTONIO
526 PELLIZZARI PLINIO
527 PESCOLLDERUNGG JOLANDA
528 PIAZZA NADIA
529 POLO NORA
530 POZZEBON DUILIO
531 PROIETTO CLAUDIA
532 RUSSO SEBASTIANO
533 SARTORI ALBERTO
534 SERAFIN SILVANA
535 SERENA MADDALENA
536 SOLIGO GIULIANA
537 SPINA PAOLA
538 SPINELLI ANNA MARIA
539 TOFFOL ROBERTO
540 TUNDO RAFFAELLA
541 TURA ANNA
542 VACCARI FRANCESCO
543 VACCARO DOMENICO
544 VISENTIN AMEDEO
545 VISENTIN MARIA
546 ZANABONI MAURO
547 ZANIN MARIA
548 SACCO ZIRIO RENATO
549 CASARIN EROS
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14
550 MANTI SANTI
551 RAINATO REMIGIO
552 CITRON MAURIZIA
553 FILIPPUCCI CLAUDIO
554 BORSOI GIANNA
555 VIANELLO ANNA MARIA
556 CIANCHI SANDRA
557 CALABRO' ANGELA
558 ARCELLA ROBERTA
559 CHECCHINATO MARIA GRAZIA
560 GIAMBELLUCA GIOACCHINA
561 MUNEROTTO FIORENZA
562 ROMA VALDEMIRO
563 BATTISTELLA MARIA
564 CAPIOTTO ALIDA
565 CASTUCCI ADDOLORATA
566 MINETTO LUCIA
567 CANTONI ANNA MARIA
568 TOSO VALLI
569 CADAMURO ROBERTO
570 BASANA PATRIZIA
571 VECCIA GIUSEPPINA
572 BRUNI CARLA
573 TOMASELLO ELENA
574 VERDE CIRO
575 PAVANATO RENZA
576 TUMMINIA SALVATORE
577 FREGONESE GABRIELLA
578 DI SALVIA LUCIA
579 FREATO FIORENZA
580 SANTORO MARIA
581 COBELLO LUCIA
582 CASA LUISA
583 SCOLARI ELISABETTA
584 ZONIN MARIA CARLA
585 DALLA BARBA ROSA
586 GIRARDIN MATILDE
587 BENETTI MAURIZIO
588 CROCCO LUIGIA EMILIA CATERINA
589 OTERI MARCO GIUSEPPE
590 FRANZINA DIANA
591 SCANNAGATTA IMELDA MARIA
592 DALLE NOGARE GIUSEPPE
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15
593 MENEGHETTI DANILO
594 ZAUPA GIOVANNI
595 FACCIN GILIOLA
596 TERZO GIOVANNI
597 GIORDANI MARISTELLA
598 GORMAGGIO MARIA STELLA
599 VALENTE GORETTA
600 CARRARO LUCIANO
601 MASCOTTO ANGELO
602 BALIELLO CORRADO
603 STELLA ELSA
604 BICEGO MARIA ROSA
605 VANZO GIOVANNI BATTISTA
606 SCORTEGAGNA SUSANNA
607 DALLA VECCHIA MARIA TERESA
608 CALIFANO SILVANA
609 FIORASO GIOVANNI
610 BORDIN LUCIA
611 GENGARLE ANNAMARIA
612 XAUSA DANIELA
613 POLLONIATO MARIA ANTONIA
614 MAGLIARETTA LEOPOLDO
615 PORNARO ALDA
616 CHIARIZIA GIOVANNA
617 DE VICARI ELISABETTA
618 DE MONTIS ANGELA
619 VILLGRATER MARIA
620 AGOSTINI LORENZA
621 BELTRAMI ELVIRA
622 BERTOLDI CLAUDIO GIUSEPPE
623 BEZZI ROSANNA
624 BOMBASARO MARIA GRAZIA
625 BOSCHI PATRIZIA
626 CAMPANELLI IDA
627 CELLA ROBERTA
628 CHIARANI PATRIZIA
629 CIBIN ANNA
630 COPPI CLAUDIO
631 CORAZZOLA ARMANO
632 CORRADINI ANNA
633 DE CARLI GIOVANNA
634 DELUCCA GIAMPIETRO
635 FERRARI FLORA
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16
636 FORTI WALTER
637 FURLANI CLAUDIA
638 GAZZI TATIANA
639 GILMOZZI FLAVIA
640 LOMBARDOZZI BIANCAMARIA
641 MAZZURANA ARTURO
642 MICARELLI PRIMO
643 MICHELONI WALTER
644 MINUZ SANDRA
645 MORATELLI DIEGO
646 MOZZI COSTANZA
647 NAVE NADIA
648 ORADINI GIUSEPPE
649 PETROTTI SILVANA
650 PETROCELLI GIUSEPPINA
651 PIVA GIUSEPPE
652 POLDI ALLAI AUGUSTA
653 ROAT LORENZA
654 SCALZO CARLO
655 VIOLA IVO
656 VISINTAINER SILVIO
657 ZANON LICIA
658 VISANI GIOVANNA
659 BARUZZI ELVIRA
660 BELLETTI NADIA
661 FARINA EDI
662 GRAZIANI LUISA
663 LAURENTI MARIA LUISA
664 VALENTINI GIUSEPPINA
665 ZOLI TARCISIO
666 BUCCI ESTER
667 CIANI LAURA
668 PEDNA VALERIA
669 BALELLI MIRELLA
670 BELOSI GIOVANNA
671 BOSCHI ADELE
672 BOTTI MAURIZIA
673 CAMORANI GIULIANA
674 COMANDINI IRIDE
675 D'ATRI PATRIZIA
676 FOSCHI ANNA
677 FURLANI MARILISA
678 MINARDI CLAUDIO
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679 ORIOLI ERNESTA
680 PERRONE ANNA
681 ROMAGNOLI ALESSANDRA
682 SEVERI ANNA MARIA
683 TESTI LEANDRA
684 VERNOCCHI MARIA
685 NOSTRI RITA
686 BOSSI PATRIZIA
687 DEPAOLA FRANCESCO
688 STABELLINI TERESITA
689 TASINI LUIGI
690 BUSSOLARI ANGELA
691 BASSI BIANCA
692 MUSCO ELEONORA
693 PALUMBO FIORELLA
694 ARDUINI ELENA
695 FIORINI ANNA
696 CARLESCHI MARIA
697 GOFFREDO GIUSEPPE FERNANDO
698 BALASSINI MIRIAM
699 CAMOZZI NATALINA
700 MARABESE GABRIELLA
701 MILANI MARCO
702 TARGA ANDREA
703 TERZI ANGELA
704 VISENTINI ROSETTA
705 GHERARDI GRAZIANA
706 ZAMPETTI ANNAMARIA
707 LUPPI LUCIANA
708 MONARI PIERANGELA
709 DESIDERIO ATTILIO
710 GIBELLINI BRUNELLA
711 CASSANELLI LIVIANA
712 SALA FRANCA
713 NERI GIULIANA
714 BRATTINI MAURO
715 MORETTI MAURO
716 PALLONI MARIA PIA
717 TARTUFOLI ANNA
718 BRACALENTI ANTONIA
719 FRASCARELLI LUCIANO
720 MALACCARI RENZO
721 MARRESE ALFREDO
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18
722 MARUCCI GIOVANNI
723 NEPA DIANA
724 SCROFANO ROSETTA
725 CIRILLI MAURIZIA
726 COMPAGNUCCI SANDRO
727 AMBROSINI ANNA MARIA
728 AMICUCCI ADRIANA
729 ANTONELLI MARINA
730 BALDI ROMUALDA
731 BANO FILIPPO
732 BIANCINI MARIA GIUSEPPINA
733 BRIGIDI ALDUINA
734 CARLINI ANNA
735 CATOZZI NADIA
736 CECCARANI ROBERTO
737 CRINELLA CATERINA
738 DE LAURETIS MARISA
739 DI PASQUALE MARIA PIA
740 DI ROSA LEONARDO
741 DUCA MARINA
742 GIAMPIERI MARIA PAOLA
743 GRILLI RENATO
744 GRILLI ROSSANO
745 GUIZZARDI GIOVANNA
746 IMPIGLIA GIULIANA
747 MANTOVANI MARIELLA
748 MARCELLINI MAURO
749 MARCORELLI GISA MARIA
750 MENGONI DANIELA
751 MENGONI MARIELLA
752 MICOZZI ADRIANO
753 MONTI CELESTINA
754 PERINI LAURETTA
755 PERNAFINI PATRIZIA
756 PETRACCINI ROSANNA
757 POLENTA SUSETTA
758 QUADRINI RICCARDO
759 QUATTRINI DARIO
760 RAMAZZOTTI MARIA TERESA
761 RE FIORELLA
762 ROCCHEGGIANI LAURA
763 SALLUSTRO VALERIA FRANCA
764 SBARBATI FRANCESCA
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19
765 SERVIZI PATRIZIA
766 SILVI FRANCO
767 STEFANELLI DINO
768 TONDELLI VALERIANO
769 VAGNI RITA
770 ZOPPI BREGA BRUNA
771 BERZOLARI MARIA ROSARIA
772 FIORINI IVAN
773 BABBONI CONSALVO
774 SOLDATI FRANCA
775 UGUCCIONI PIER PAOLO
776 PETTINACCI LUCIANO
777 BUFALINI FABRIZIA
778 DE LUCA PAOLINO
779 AZZARA ALBERTO
780 CASCIAROLI LUCIANA
781 ACCIARRI GIULIANA
782 COCCHIERI MARIA ELVIRA
783 LATINI ASSUNTA
784 BAGALINI LAURA
785 DI BUO' GABRIELE
786 VALORI ISA
787 MODENA SIMONETTA
788 ULISSI MARA
789 CATALDI DOMENICA
790 BARBIZZI PAOLA
791 DI MISCIO ANNA MARIA
792 MONTI PAOLA EMILIA
793 VALOROSI LIANA
794 CHIOVINI RITA
795 BENFAREMO MARIA OFELIA
796 ARMATA MARIA ANTONIETTA
797 LORI VINCENZA
798 DE ANGELIS LORENZA
799 CRESCENZI GASPARE
800 CATA' STEFANO
801 SCHIAVONE ANGELA
802 BRUNI MARIA GIUSEPPINA
803 PACETTI ANGELA
804 STROPPA LUCIANA
805 CAMBORATA MARA
806 CORSINI COSETTA
807 GHISELLI ANNA MARIA
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20
808 SARAGA MARIA PATRIZIA
809 GUAZZOLINI ROSA
810 SCOPA GUALTIERO
811 MEGA ANGELO
812 DE CAROLIS ANTONIO
813 CAMMAROTA ERNESTO
814 OSSO EDDI
815 ORLANDO ANGELO
816 DI STEFANO ANNA MARIA
817 COLANTONI ANGELA MORENA
818 BRUNI GIOVANNA
819 ROMANELLI LUIGI
820 DE DOMINICIS ANNA RITA
821 COSENZA GABRIELLA
822 COSENZA MARISA
823 DE FABRITIIS NATALIA
824 LAMONA ANNITA
825 DI GIOSIA ERNESTO
826 SCASSA ANNA MARIA
827 MASSI DANILO
828 AQUILANI SANDRA
829 BOCCABELLA ANITA
830 CIULLI VIRGINIO
831 CLEOFE GIUSEPPE
832 DE AMICIS AGAPITO
833 DI PROFIO CONCETTA
834 LOLLI ANTONIO CIPRIANO
835 NARDIS GIOVANNI
836 PACE SANDRO
837 PETITO GIUSEPPINA
838 PONTESILLI SILVIA
839 ROVINI RACHELE
840 SIMBOLI RAFFAELLA
841 ZAZZA MARIA TERESA
842 SALUCCI ANGELA
843 TOMASSETTI GIUSEPPINA
844 GIOIA IRENE
845 PILERI LAURA
846 QUERCETTI DINO
847 POLIDORI CLARA
848 LANCIA MARIA LUISA
849 FRANCESCHINI MARIA TERESA
850 LEOMPORRA ANNA PAOLA
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21
851 TARTAGLIONE CLAUDIA
852 PANFILO ANNA RITA
853 PACIFICO LOREDANA
854 MOSTARDA LUCIANA
855 CECCHETTIN VIVIANA
856 DE AMICIS ANNAMARIA
857 CERRONI ELINA
858 MILLEFIORINI DANIELA
859 POLIDORI ROSALBA
860 SCHIFANI ITALIA
861 ACOCELLA MICHELANGELO
862 AGNENI GISELLA
863 ALLIBRIO MARIA GABRIELLA
864 ANDOLFI ANNA RITA
865 ANNULLI GIUSEPPE
866 ARMEZZANI LUCIANA
867 BALLONI GIANCARLO
868 BERNI VINCENZA
869 BONAVENTURA ANTONIA
870 BRUTI GIANCARLO
871 BRUZZICHES PIETRO
872 CAPOBIANCHI MARIA
873 CARABELLI LOREDANA
874 CENTOLANI ANNA MARIA
875 CILLI LORENZO
876 COTARELLA CARLA
877 DE LIBERALI ANNA MARIA
878 DI MEO GIULIANA
879 D'ORAZIO ANGELA
880 FABRIANI ROSA ELISA
881 GRASSI SILVANA
882 LANNAIOLI MARCELLA
883 LORETI ENRICA
884 MACCHIONI FRANCA
885 MANCINI LUCIANA
886 MANTRICI DONATELLA
887 NOBILI ANTONIA
888 OLIVIERI GIUSEPPA
889 PIERI GIUSEPPE
890 PROIETTI TERESA
891 PROSPERI PATRIZIA
892 RAVAROTTO RITA
893 SPIGARELLI PIERA
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894 TONIELLI LUIGIA
895 D'APPOLLONIO ANNA
896 PANZARELLA MARIA RITA
897 POLPETTA DANIELA
898 PERNA MARIA GRAZIA
899 DE FALCO MARIANO
900 MARRAS MARIANTONIA
901 D'AGUANNO LIVIO
902 MATTEI GABRIELLA
903 PURROMUTO MARIA GIUSEPPA ANTONINA
904 ANGELINI FLAVIA
905 PELLEGRINI ELENA
906 ADORNATO GIUSEPPE
907 SEBASTIANI MARIA
908 FOTI CARLA
909 CAPRIO NAZARIO
910 PAGLICI LUCIANO
911 ROMBOLA' CONCETTA
912 FEDERICO DONATELLA
913 PATERNO' CARLA
914 CORSETTI GILDA
915 CECCHINI MARIA
916 POMANTE PIERO
917 MARIOTII MARIA
918 PELLERUCCI ANGELA
919 GIANGREGORIO SIMONETTA
920 BONIFAZI GIULIANA
921 MESCHINI MAURIZIO
922 SILANI MARIA TERESA
923 FONTICOLI MARIA CRISTINA
924 BRUGNETTINI ROSANNA
925 PETETTA MAURO
926 ALTOBELLI MARIA GABRIELLA
927 RANUCCI MARTA ADRIANA
928 PRANTEDA TERESA
929 REVERSI ANNA MARIA
930 CHIODI GIULIANA
931 FRANZA GIOVANNI CARLO
932 SALVATORE NUNZIATA
933 DENTE GIUSEPPE
934 SAVERIANO TITO
935 NARDELLA SANDRA
936 CESILE LETIZIA
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23
937 PISOTTA FRANCESCO
938 TRECCA FRANCESCA
939 DE CATA MICHELE
940 GAMBIOLI COSTANTINO
941 TOSCANO ANNA MARIA ELISA
942 SABBATINI MARIALUISA
943 CELLA GABRIELLA
944 TROVATO RITA
945 SORIANI DOMENICO
946 RONCI CARLA
947 RUSO ANNA MARIA
948 CICALA AGATINA
949 DI PIETRO BERARDINO
950 PETRILLI ERNESTO
951 FULCERI LIDIA
952 PALLANTE ANNARITA
953 QUATTROCCHI OLGA
954 FILOCAMO LAURA
955 COLAPIETRO MARGHERITA
956 PROCACCIANTI ROLANDO
957 MAURI ERNA
958 CRACOLICI ANTONIETTA MARIA
959 CHIECO ANGELO RAFFAELE
960 CARDIA LUISA
961 GIOMBI SUSANNA
962 PORCARO ROSSELLA
963 PIERMARIA STEFANIA
964 ORAZI PATRIZIA
965 BONAVITA RINA
966 ZEPPILLI EUFRASIA
967 CARDINI GIOVANNA FRANCESCA
968 CUCCU MARIO
969 RUSSO ROSALBA
970 DI GIOSAFFATTE GABRIELLA
971 CECCHI LUCIANO
972 ANDREINI EMMA
973 BALDARI MARINA
974 GILIBERTI ANTONIO
975 PARZIALE LINA
976 PISANO MARIA ASSUNTA
977 QUAGLIANO CARMELINA
978 COPPARI GIUSEPPA
979 LAPETINA MARIA NUNZIA
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24
980 CAPOZZI PATRIZIA
981 LANNO GIULIA
982 D'ALESSIO MIRELLA
983 AMBROSI ANTONELLA
984 TOZZI PATRICIA LAURA
985 SENESE ROSANNA
986 D'ARCANGELO ENZA
987 IACOPINO MARIA GIULIA
988 PALLOTTA CARMELA
989 D'ERRICO ANTONIO POMPEO ETTORE
990 SCIUTO CONCETTA MARIA
991 LANCIA BERNARDA
992 ATTURA MARIA TERESA
993 BOVE MICHELE
994 CALAMI AGATA
995 CANTIELLO CONCETTA
996 CAPUTO ELENA
997 CARBONETTI ELIANA0
998 DE SANTIS GABRIELLA
999 D'ITRI GIULIANA
1000 FABI LIA
1001 FANTI EMILIA
1002 FIORILLO ELISABETTA
1003 GIANNITELLI VINCENZA ANTONIA
1004 LAURENZA LUCIA
1005 LUPPINO ANTONIETTA
1006 MARIANI PATRIZIA
1007 MINOTTI PAOLA
1008 ONORATO FILOMENA
1009 PANICI PATRIZIA
1010 PINCHERA STEFANIA
1011 RIDOLFI LORENZA
1012 SPARAPANO ANGELA
1013 BRAGAZZI SILVANA
1014 FOCCOLI ELIANA
1015 FOTI SAVERIO
1016 MARIOTTI MARIA BARBARA
1017 MECCHERI NEVA
1018 NEGRI FIORELLA
1019 VIOLA ANNA
1020 ZOLESI ELISA
1021 BAZZOLI FABRIZIA
1022 BERTOLI STEFANIA
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1023 CONTI GIOIA
1024 ROGAI ANTONIO
1025 SALVINI EMANUELA
1026 GRANDI LAURA
1027 ROSSI LICENA
1028 FARAONI RENATA
1029 PIERI CARLA
1030 CECCATELLI GIOVANNA
1031 BELLI SIMONETTA
1032 MAGGIORELLI RITA
1033 BASSI GIANNI
1034 GUERRINI PATRIZIA
1035 LUSSU ANGELA
1036 MARETTI IVANDA
1037 SCUFFI ELEONORA
1038 BARAGLI FRANCA
1039 BONGINI ATTILIO
1040 BRIZZI DONATELLA
1041 BULLETTI GIANCARLO
1042 CASTELLANI MARGHERITA
1043 CELLI EMANUELA
1044 CONTI LEONTINA
1045 FARINA SILVANO
1046 ESEMPLARI LAURA
1047 GIAMBONI VALERIANA
1048 MARINI MARINELLA
1049 MONTUSCHI GIANCARLO
1050 NATALIZI BALDI ALBA
1051 PACINI VANDA
1052 PERUZZI ANNA
1053 ROSSI CARLA
1054 ROSSI MARIA TERESA
1055 SBRAGI PAOLA
1056 SISI IOLANDA
1057 TACCHINI GIUSEPPINA
1058 TASSINARI DONATELLA
1059 TORELLI MIRELLA
1060 VERDELLI DANIELA
1061 MONACELLI SILVIA
1062 TATASCIORE ANNA MARIA
1063 DI MEO DINA
1064 SABATINI LUCIANO
1065 D'AGRESTA CLAUDIO
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26
1066 PAVONE TINA
1067 COLELLA ANGELO
1068 FEBBO DINO
1069 MISCIA ROSSELLA
1070 DI FELICIANTONIO ZOPITO
1071 IOVACCHINI GIOVANNI
1072 LA SAPONARA CARLA
1073 DE NICOLA LIBERATA
1074 TUNDO ADELE
1075 GENTILE RITA
1076 BOTTONE LEOPOLDINA LUCIANA
1077 CARLUCCI NICOLA
1078 CORBI GIANCARLA
1079 D'ERCOLE MAURO
1080 D'ONOFRIO MARIELLA
1081 DE ANGELIS FRANCESCA
1082 DI FRANCESCO ROSANNA
1083 DI MENNO DI BUCCHIANICO ANTONIO
1084 FIORE MARIA TERESA
1085 LUCA ANTONINO
1086 MEZZODI' ROSANNA
1087 MORETTA ROSA
1088 MORETTI NICOLA
1089 SCICA FRANCESCA
1090 SPAGNOLI MARIA ROSA
1091 AGRESTI LOREDANA
1092 CIERI TERESA
1093 DE TITTA SINA
1094 IANUARIO ELVIRA
1095 RAMUNDO NATALINA
1096 GERMINALE CESANA
1097 FANTOZZI ADORINA
1098 CATALDO LUCIANA
1099 PALAZZO ELENA
1100 DI FRANGIA RINA
1101 MADDALENA ROBERTO
1102 POTENA PASQUALINO
1103 MINISCALCO ELENA
1104 MILONE RITA
1105 COIA CARMELINA
1106 VERRECCHIA LILIA
1107 D'AMATO GIOVANNI
1108 DI BARI ANGELA MARIA
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27
1109 SISTO GIOVANNI
1110 DOGANIERI PASQUALINO
1111 NERI ANGELA
1112 CIAMBELLI LUCIANA
1113 GIUDIZIO ELDA
1114 BARACCHINI ANTONELLA
1115 CROCIONI GIUSEPPINA
1116 MARRONI ANDREINA
1117 ROSCINI GIUSEPPE
1118 DE PETRO GIUSEPPINA
1119 ROSSI DANIELA
1120 IACARELLA GIANNI
1121 PANARI NOVELLA
1122 MINCIONI ROSSELLA
1123 MOSCIONI CATERINA
1124 ANGELONI LAMBERTO
1125 VAGNETTI ANNA MARIA
1126 FERRETTI GABRIELLA
1127 ROMOLI ENRICA
1128 NEGOZIO LELLO
1129 VISCONTI ROBERTO
1130 FANTINI FRANCESCO
1131 MONCELSI SARA
1132 FRATINI ANNA RITA
1133 FORBICIONI TONELLO
1134 INNOCENTI MORENA
1135 MELE MARGHERITA ROSA
1136 ALEMANNO LIBERATO ANTONIO
1137 ARNESANO GABRIELE
1138 BRANCA LICIA ASSUNTA
1139 CAGGIULA GIOVANNI
1140 CAROLI CATERINA
1141 CASTELLUCCIO PAOLA
1142 CENTONZE ANNARITA MARINA
1143 CORVAGLIA SALVATORE
1144 CORVINO ANNA EUFEMIA
1145 D'ARIENZO DANIELA
1146 DE GIORGI MARIA MICHELINA
1147 DE GIORGI RAFFAELE
1148 DELL'ERBA MARIA GIOVANNA
1149 DELOS FRANCESCO
1150 DE LUCA MARIA LUISA
1151 GIORDANO MARIANNUNZIATA
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Avv. Domenico Naso
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
00187 Roma
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28
1152 GIURGOLA GIANFRANCO
1153 IMPALEA ANNA MARIA
1154 LEONE RITA
1155 LICCI VINCENZA MARIA
1156 MADARO MARCELLO
1157 MAGGIORE SANTO
1158 MANNO MARIA ROSARIA
1159 MASTRIA DONATA ADDOLORATA
1160 NAPOLITANO RITA
1161 NUZZO GIUSEPPE
1162 ACCHILUPO RENATO
1163 PERRONE DOMENICA
1164 PERROTTA ASSUNTA
1165 PEZZUTO ROSALBA
1166 RAMPINO ANNA
1167 REHO MARGHERITA
1168 ROLLO ROSA ANNA
1169 RUCCO ROSARIA LORENA
1170 RUSSO GIACOMINA IMMACOLATA
1171 SCARCIGLIA ELIO
1172 SCIACOVELLI GIACOMO
1173 TARANTINI ELENA
1174 TRANE ANNA RITA
1175 TUNDO MASSIMO
1176 VETRUGNO COSIMO
1177 BIANCO GENOVEFFA
1178 PALMISANO ANNA
1179 EPISCOPO MARIA GABRIELLA
1180 BENAGIANO ENZA MARIA
1181 BORGIA ROCCO
1182 CAPOZZI GIUDITTA
1183 CARAPEZZA FULVIO
1184 DIDONNA MARIA
1185 FRANCESE DOMENICO
1186 GIANNINI GRAZIA
1187 GIULIANO GRAZIA
1188 GLIONNA ANTONIO
1189 GRIMALDI ANNA
1190 IACOBONE LUCA
1191 INCHINGOLI DOMENICO
1192 LAGONIGRO NUNZIO
1193 LARUCCIA SANTA
1194 MISCIOSCIA ROSA
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29
1195 MITOLO ANTONIA
1196 PEPE ANNA TERESA
1197 PERULLI ANNA ROSA
1198 SCIACOVELLI MARIA
1199 STRIPPOLI ROSA
1200 TAVERNINI PAOLA
1201 VITRANI ANTONIA
1202 SIMONE MARIA GIUSEPPA
1203 CARAMIA ANTONIO
1204 CALO' GABRIELLA
1205 CERVELLERA ANNA RITA
1206 CASTRONUOVO ISABELLA
1207 GAGLIONE COTRINA
1208 IAIA RITA
1209 SPINELLI CARMELA
1210 DELL'AGLIO ANTONIA
1211 DEVICIENTI MARIA TERESA
1212 AGRUSTA GRAZIA
1213 BLASI MARIA FIORELLA
1214 CAPOGROSSO COSIMO
1215 CONIGLIO CARMELA
1216 DE BIASI SIMEONE
1217 DE PADOVA ANTONIO DOMENICO
1218 DI SOMMA COSIMO
1219 FERRIGNO CHIARA
1220 LUPO LUCIA
1221 MALERBA VINCENZA
1222 MANELLI CAMILLA
1223 MORISCO ALESSANDRA
1224 POLI ELISABETTA
1225 POLIGNANO ANNA MARIA
1226 PULITO ALFONSO
1227 QUARTA ROSARIA
1228 ROBERTI FRANCA
1229 ROMANO GIUSEPPINA
1230 SUMA ANGELA
1231 TRIPALDI MARIA
1232 RICCI MARIA CARMELA
1233 CAVALLO ROSARIA
1234 GAITO VITTORIA
1235 MASTROLILLI RAFFAELLA
1236 LOLATTE MICHELE CELESTINO
1237 COLOTTI ADRIANA SABINA
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30
1238 DEL NOBILE CIRO
1239 LACCETTI LUIGIA
1240 MALERBA CECILIA
1241 QUITADAMO MARIA
1242 RUGGIERO MARIA
1243 SAPONARO LETIZIA
1244 SARACINO BONIFACIO
1245 TOMAIUOLO MICHELE PASQUALE
1246 TROTTA LUCIA
1247 ABRAMO MOBILIA
1248 AUGIMERI RICCARDO
1249 BOTTARI MATTEO
1250 CARBONA GIOVANNA
1251 CATROGIOVANNI MASSIMILIANA
1252 COSTA DOMENICO NAZZARENO
1253 CUMIA BENEDETTA
1254 EMANUELE ROSALIA
1255 FINANZE ANTONIO
1256 LO PIPARO ANGELO
1257 LO PRESTI GIANFRANCO
1258 MAGGIORE GIOVANNA
1259 MAZZEO SEBASTIANO
1260 STRACUZZI GIOACCHINO ALFREDO
1261 FELICI GIUSEPPE
1262 PITTALA' MIRELLA AUSILIA
1263 RIITANO ANGELA RITA
1264 SICILIA CARMELO
1265 CRAVOTTA GABRIELLA
1266 DELL'AERA ANTONIA
1267 ALBERGO GIUSEPPE
1268 GARRETTA MARIA
1269 GUSMANO ANTONINO
1270 VITALE ANNA MARIA
1271 CARDACI ANGELO
1272 MARSIGLIONE GIROLAMO
1273 L'EPISCOPO MARIA
1274 PILOTTA ALFREDO
1275 CALCARA CARMELA GRAZIA
1276 LO GIUDICE ANTONIA
1277 SAVA' SARINA
1278 PROVITINA ENRICO
1279 ARTIMAGNELLA PIERA ANTONIA
1280 FARO SANTA
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31
1281 TAVELLA ANGELO CATENO
1282 BARRESI GIOVANNA ANTONIA ADELE
1283 RUSSO NUNZIATO
1284 RESTIVO MARIA GILDA
1285 SAVA' GIOVANNINO
1286 LONGO SALVATORE
1287 OLIVIERI CONCETTA
1288 AMATO VINCENZO
1289 FAZIO ANTONIA
1290 GUASTELLA MARIA ROSA
1291 GIUNTA ANTONINO
1292 BILELLA GIUSEPPA
1293 GALLEA ALFONSO
1294 VITA CARMELO
1295 BORGO CALOGERA
1296 ORLANDO ANGELA
1297 FEDERICO FILOMENA
1298 MONACO BALDASSARE
1299 FERRO FRANCESCO
1300 VICARI MARIA CAROLINA
1301 LEO CALOGERA
1302 MONTANA INNOCENZA
1303 SAMMARTINO FRANCESCO
1304 ALONGI ELEONORA
1305 CAMPISI ANTONINO
1306 MARULLO GAETANA
1307 BELLUCCIA ALFONSO
1308 ARONICA CALOGERA
1309 MIRABILE ANTONIETTA
1310 FARRUGGIA SALVATORE
1311 CUTAIA ANGELO
1312 DIONISIO FLORA
1313 CATARELLA NAZARENA
1314 RIFIORITO MARIANNA
1315 BERNARDI SUSANNA
1316 PANTALEO ANTONINO
1317 VALLONE CONCETTA MARIA
1318 MANCUSO BENEDETTA
1319 PIAZZA TOMMASA ANNA MARIA
1320 GUARCELLO ANGELINA
1321 VELLA ANTONINO
1322 GRIMAUDO MARIA GABRIELLA
1323 ACCARDO FILIPPO
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32
1324 FRAZZITTA CATERINA MIRELLA
1325 ASARO ANDREA
1326 GIURATO MARIA RITA
1327 LAUDICINA GIACOMO
1328 ACCARDO VINCENZA ANNA
1329 NAPOLI ROSARIA
1330 GIOIA NICOLO'
1331 CROCO GIUSEPPE
1332 MARINESI MARIA PIA
1333 ZUMMO EMANUELA
1334 DI VITA BALDASSARE
1335 COSTANZO PINA FRANCA
1336 PALERMO ANNA MARIA
1337 GARGANO MARGHERITA
1338 INGOGLIA FILIPPO
1339 GIACALONE FRANCESCO
1340 SCUDERI ANNA MARIA
1341 BERTUGLIA GIOVANNA
1342 POLLINA MARIA ANTONIA
1343 GRAFFEO ORSOLA
1344 LICARI VINCENZA
1345 OCCHIPINTI BARTOLOMEO
1346 ROSSI ANNA
1347 MICELI BENEDETTO
1348 BONGIORNO ROSANNA
1349 DADO EMILIA FRANCA
1350 SPANO' FRANCESCO PAOLO
1351 LUCCHESE ANTONIETTA
1352 MAJELLI NICOLO'
1353 ANTERO ANTONINO
1354 SAVONA FILIPPA
1355 MANGIARACINA ANGELA
1356 PECUNIA GIUSEPPE
1357 RUSSO GIACOMO
1358 MILLOCCA MARIA ANTONELLA
1359 TAMBURELLO SALVATORE
1360 VARIA FRANCESCA
1361 ZARZANA GASPARE
1362 MISTRETTA PIETRO
1363 MISTRETTA MARIA FRANCESCA
1364 D'INCERTO SPINA GIUSEPPE
1365 DI STEFANO ROSANNA
1366 CLEMENTI FRANCECA
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33
1367 MASTRANTONIO LORENZA
1368 BARONE VINCENZO
1369 CARACCI ANTONINO
1370 GERVASI DI TRAPANI VINCENZA
1371 SPADA VITO
1372 CURATOLO SILVIA
1373 MAROTTA NICOLINA
1374 MARINO GRAZIA
1375 NICOLOSI MARIA GIOVANNA
1376 TUMMARELLO UMBERTO
1377 MODICA ROSA MARIA FRANCESCA
1378 GALLO GIOVANNA
1379 BARBERA FRANCESCA
1380 CALDERONE VITA
1381 DI BELLA ANTONINO
1382 ASTA ANNA MARIA
1383 PARISI LUIGIA
1384 PULIZZI ANTONIA
1385 RALLO BARTOLOMEA
1386 GENNARO GAETANO
1387 CALLARI MARIA
1388 GAMBINO SALVATORE
1389 MANNINO GASPARE
1390 ARCERI LUIGI NICOLO'
1391 ADORNO MARIA
1392 CINQUEGRANI GIULIANO
1393 DE CASTRO LETIZIA
1394 FOLLONE LIDIA
1395 GRASSO ROSARIA
1396 LA ROCCA FRANCESCO
1397 LOMBARDO IDA
1398 MAGGIO ALESSIO
1399 NASELLI ANDREA
1400 SANTANGELO ANGELA LILIANA
1401 VENEZIANO ANTONINO
1402 SUDANO MARIA
1403 CAMPO CLARA
1404 NOLASCO ASSUNTA
1405 RAPPAZZO LETTERIO
1406 CIRMENA MARIA
1407 AMODIO ANNA MARIA
1408 ANZALONE CROCETTA
1409 BARBERA PIETRO
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34
1410 CLERICI EMANUELA
1411 CURTO ANNA
1412 FIORINO CARMELA ROSARIA
1413 INCARBONE GAETANO
1414 LUPO VINCENZA
1415 MEDICO ISIDORO
1416 PROGNO ANNA
1417 RIGGI MARIA CONCETTA
1418 RIGGI RENATO
1419 APRILE ROSA MARIA
1420 AMOROSO GAETANO
1421 ANASTASI GAETANA
1422 BONTEMPO SALVATORE
1423 CAPONERA ROCCO
1424 CARUSO MARIA
1425 DELL'ACQUA GIOVANNA
1426 DISTEFANO SANTI
1427 GRASSO VINCENZO
1428 IANDIORIO LIVIA
1429 LONGO FRANCESCA
1430 MANISCALCO ANTONINA
1431 PAPOTTO VINCENZO
1432 PIRRONE GRAZIA MARIA
1433 PLATANIA ANNA
1434 PRIVITERA SERAFINA
1435 SALAMANCA ROSANNA
1436 SBIRZIOLA NUNZIATA
1437 SCUDERI SANTA
1438 TOMARCHIO MARIA
1439 VALENTI LIDIA
1440 VASTA GRAZIA SILVANA
1441 SOTERA DOMENICO
1442 COLUCCIO GAETANO
1443 CORSARO GIUSEPPA
1444 DALBON CONCETTA
1445 FIACCAVENTO RITA
1446 GALASSO FRANCESCO
1447 PALAZZO TERESA GRAZIA ROSARIA
1448 RAITI DOMENICO
1449 SALEMI GIUSEPPA MARIA
1450 COSSU MARIA CARLA
1451 ATZORI TERENZIO
1452 PILLOSU MARIA GIUSEPPA
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35
1453 SANNA PIERO
1454 COSSU LINA
1455 SERRA GIUSEPPE GIOVANNI LUIGI
1456 MURGIA MARIA
1457 LEDDA BERNARDINO
1458 SANNA GIUSEPPINA
1459 ANTOLINI VERDINA CESARINA ANGELA
1460 FERRAI ANNA MARIA
1461 FIRINU MARIA TERESA
1462 MELONI GIOVANNA
1463 STATZU GIOVANNI
1464 ARGIOLAS PIER PAOLO
1465 PINNA LIVIO
1466 PORCHEDDA ANGELA
1467 OBINU ANTONIA
1468 PIRA ELISABETTA
1469 OLIA ROSALBA
1470 DI SCETTA CECILIA
1471 MARRAS GIOVANNI
1472 ECCA PIETRINA
1473 CHERGIA ALESSANDRO
1474 ALFANO FELICIA
1475 ATZORI GIUSEPPINA
1476 SOLINAS CICITA
1477 TODDE MARINELLA
1478 ATZENI MARIA GRAZIA
1479 BRUNO LORENZO MARIO VINCENZO
1480 NONNE ANNA RITA
1481 PIREDDA GIULIANA
1482 FRASCONI ROSA
1483 BUA GIACOMO
1484 RONDELLO GIOVANNI
1485 MELIS ANNA LISA
1486 DI BLASI ROSA
1487 POGGI GIOVANNA
1488 ARA MARIA STELLA
1489 GRECO ROBERTA
1490 SPEZZIGO AGNESE
1491 TORTU GIOVANNI GIACINTO
1492 PES MARGHERITA
1493 SECHI GRAZIA
1494 SODDU SANDRO
1495 PEDONI LUISANNA MARINA
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1496 BANDU ELENA
1497 CARDIA ANTONIETTA
1498 ARMANI ANNA RITA
1499 SIDDI SANDRA
1500 MEREU NERIO GIANNI
1501 ATZENI MAURO
1502 MAMBERTI PATRIZIA
1503 MURGIA GIUSEPPE
1504 ATZENI GIORGIO
1505 TUVERI EUGENIO
1506 BOI MARCO
1507 ATZENI LUCIANA
1508 DURZU RITA
1509 PINNA SALVATORE
1510 SERRELI ANTONIO
1511 SECCI GRECA
1512 VARGIU GIANNA
1513 PISCEDDA GIOVANNA
1514 PUNTILLO GRAZIA
1515 AUSILIO ANNAMARIA
1516 BERNARDI ROSALBA
1517 CAFARO ANNA
1518 CASUCCIO NICOLINA
1519 D'ARENA MARIA
1520 DE LEONARDIS SANTINA
1521 FERRENTINO GIUSEPPINA
1522 FOTI ROSANNA
1523 FROIO ROSA
1524 GALLO ANNA
1525 GAROFALO GIUSEPPINA
1526 GIANNATTASIO GIUSEPPE
1527 GIORLEO ALDO
1528 IANNONE ANNA
1529 IANNONE RAFFAELE
1530 LANDI SALVATORE
1531 MARZOCCHI ANTONIO
1532 MAURO EMILIA
1533 MEMOLI MARIO
1534 NIGRO MARIA
1535 PACIELLO TERESA
1536 PASTORE ROSA
1537 PETROCELLI ANTONIO
1538 RESCINITI SABATO
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1539 SCORZELLI ALDA
1540 SERRA GIUSEPPA
1541 SPADUZZI DOMENICO
1542 STASSANO LIBERATO
1543 STEFANI MARIA TERESA
1544 VECCHI TERESA
1545 ADINOLFI GIUSEPPE
1546 CANTELMI AGNESE
1547 CUOMO CARLO
1548 DI SIPIO ROSA
1549 ESPOSITO GIOVANNA
1550 MONACO ANGELA
1551 MORRONE ALFONSO
1552 SARNICOLA MARIA CRISTINA
1553 VITALE RITA
1554 VOLPE SILVANA
1555 ESPOSITO MARIA EMILIA
1556 MANSI CONCETTA
1557 RUTIGLIANO GIUSEPPE
1558 ADINOLFI MARIA
1559 APOLITO CAROLINA
1560 AVALLONE SALVATORE
1561 BOTTI VANDA
1562 CARDILLO ROSA
1563 CENTANNI MARIA
1564 DELLA ROCCA FILOMENA
1565 ELIA ANGELO
1566 FORTE GIUSEPPE
1567 MARI ROSANNA
1568 MONDELLI ANGELINA
1569 NASTASI IDA
1570 ORLANDO MARGHERITA
1571 SANTARSIERE VINCENZO
1572 VASATURO MARISA
1573 VISCIDI PASQUALE
1574 FIERRO GIOVANNA
1575 GIORDANO PIERINO
1576 TROTTA ANTONIO
1577 DESTRO LAURA
1578 FUCENTESE GRAZIA
1579 LANDI FELICE
1580 ALBERICO ANGELO
1581 APRILE VINCENZO
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38
1582 AURIGEMMA VITTORIA
1583 BELLOTTI ULTIMINA
1584 BORRELLI ANIELLO
1585 CAMPANILE ANGELA
1586 CARCERO CATERINA MARIA CARMELA
1587 CONTE GUIDO
1588 CONTENTI CAMILLO
1589 D'ONOFRIO GABRIELLA
1590 DELLA VALLE ANNA CONCETTA
1591 DI FONZO EMILIO
1592 FABRIZIO GIOVANNA
1593 FERRANTE GIUSEPPINA
1594 LASCO PASQUALINA
1595 LETIZIA ANNA MARIA
1596 LIQUORI COLANTUONO GIUSEPPINA
1597 MARTUCCI ANGELO
1598 MORRA GIOVANNI
1599 NERO RAFFAELE
1600 PUCA ANTIMO
1601 RENNELLA STANISLAO
1602 SALZILLO RAFFAELA
1603 STABILE MARCELLO
1604 TERRACCIANO FRANCESCO
1605 TESTA ERMELINDA
1606 VERDUCCI BRIGIDA MARIA TERESA
1607 ZINI MADDALENA
1608 GRANESE SILVANO
1609 LOFFREDO GRAZIA
1610 BELLISARIO CONCETTA
1611 BIANCO FRANCA
1612 ALDORASI LILIANA
1613 SOLOMITA ADA
1614 IANDOLO GIUSEPPE
1615 SBORDONO MARIA
1616 MANGANIELLO GIOVANNA
1617 FAMIGLIETTI PASQUALINA
1618 NIGRO ANGELINA
1619 SERVILLO LUIGIA
1620 PANSARDI DOMENICA
1621 PLASMATI TOMMASO
1622 COLOSIMO CARMELA
1623 GUARNA ANGELA
1624 MORACA ARTURO
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39
1625 DE LUCA NICOLINA
1626 ARCORACE GIUSEPPE
1627 CHIARELLA SALVATORE
1628 ROTIROTI MARIA TERESA
1629 FROIO MARIA CARLA
1630 CORICA SUSANNA
1631 PROCOPIO ANNA
1632 RAMUNDO AURELIA FRANCA
1633 FAZIO ANNA
1634 CINQUE LUCIANA
1635 LONGO MARIATERESA
1636 ESPOSITO GIANFRANCO
1637 DE GENNARO CARMINE
1638 FURNO RAFFAELE
1639 CAVAIUOLO GERARDO GENNARO
1640 MASTRANGELI TOMMASO
1641 ABETE GIUSEPPA
1642 AMORINO AURELIANA
1643 ANNIBALE VANDA
1644 ANTONIOLI ROSA
1645 BARONE ANNA
1646 BUTTARAZZI VANNA
1647 BOSONE PASQUALE
1648 CAPOCELLI LUISA
1649 CAPUTO PAOLA
1650 CAIAZZO LUIGI
1651 CESARANO ANTONIO
1652 DE BIASE GIULIA
1653 DE MARTINO CARMELA
1654 D'ONOFRIO ANTONIETTA
1655 DE SIMONE ANNA MARIA
1656 ELIA PASQUALINA
1657 FLORIO EMANUELA
1658 FORTE ANTONIETTA
1659 GALLO MARIA MICHELA
1660 GELTRUDE DOMENICO
1661 GRAZIANO CHIARA
1662 GRECO ELISABETTA
1663 LAMA VANNA
1664 LA MARCA GIUSEPPINA
1665 LA PORTA RITA
1666 LIGUORI ELISABETTA
1667 MARRONE BARBATO
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40
1668 MASTROCINQUE DANIELA
1669 MASULA ELENA
1670 MAZZONE GIOVANNA
1671 MAURO VINCENZO
1672 MOCCIA GAETANO
1673 MELUCCI MARIA
1674 NOTARO ANNA
1675 PAOLELLA CHIARA
1676 PARAGGIO BICE
1677 POLLIO PATRIZIA
1678 ROCCHI CIMMINO VIRGINIA
1679 ROSSI ROSA
1680 RUOCCO ROSANNA
1681 SCUOTTO GABRIELLA
1682 SILVESTRI FRANCESCO
1683 SOMMA ANNA
1684 TEDESCO ROSARIO
1685 TERRACCIANO ANNA MARIA
1686 VACCA ANNAMARIA
1687 VARRIALE LUIGI
1688 VENTRE MARIA LUIGIA
1689 VENTRICE SILVANA
1690 VERDE FELICE
1691 RUSSO RUBENS
1692 ZAPPA ROSA
1693 ZILIANI ELENA
1694 CECE GIOVANNA
1695 PIRILLO MARIA CATERINA
1696 COLAO ROSANNA
1697 SARCONE ATTILIO
1698 AIELLO GIUSEPPINA
1699 PARRILLO VITTORIA
1700 SPINELLI GRAZIA GIUSEPPA
1701 BASILE VITTORIA
1702 CAVALIERE FORTUNATA
1703 CHIMENTI MARIA
1704 CILIGOT LUIGIA
1705 CIMINO CATERINA
1706 CIRILLO DOMENICO
1707 COLACINO MIMMO
1708 CRUDELE RITA
1709 FAZZOLARI MARIA
1710 FIGOLI MARIA
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1711 FLOTTA DIANA
1712 GIARDINO SERAFINA TERESA
1713 LUCENTE ANNA
1714 MARTINO ROSETTA
1715 MENZANO GIUSEPPINA
1716 POERIO SALVATORE
1717 RIZZO VITTORIA ANGELA
1718 ROMANO MARTINO PIETRO
1719 SCERRA FLORA LEOPOLDA
1720 SQUILLACE ALDO
1721 STRUMBO FRANCESCHINA
1722 TAVERNITI LUCIA MARIA
1723 TURSI ROSINA
1724 VISCOME ANTONIETTA
1725 CAPALBO ELSILIA
1726 SPROVIERO FILOMENA
1727 STRATI MARIA
1728 DE BIASI MARIO
1729 GULLI' MARIA CONCETTA
1730 FIDANZA ANTONIETTA
1731 ARCIDIACO ANTONIETTA
1732 MARCIANO' GIUSEPPE LUCIO
1733 GENOVESE VINCENZA
1734 CARE' MARIA NUNZIATA
1735 BARILLA' GIUSEPPA
1736 SURACE GIOVANNI
1737 SICILIANO ISABELLA
1738 SURFARO EZIO
1739 FEDELE CARMELA
1740 DI BLASI RITA
1741 TOSCANO NATALE
1742 MUSOLINO CATERINA
1743 GUERRERA ROSA
1744 BARRECA ANTONIETTA
1745 CALABRO' MARIA FRANCESCA
1746 CANDIDO MARIA
1747 RUSSO MARIA
1748 PERISSINOTTI ANGELA
1749 LASCO CANDIDA TEODORA
1750 CARA ANGELA MARIA
1751 ROSACE ANTONIA
1752 GELONESI MARIA
1753 AIELLO LIBERATA MARIA
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1754 BONANNO RENATO
1755 BRUSCO MARIA RITA
1756 CADAVERO GIUSEPPE
1757 CAMARCA CANDIDA
1758 CECI LAURA
1759 CORTESE GILDA
1760 DE CHIRICO ARCANGELA
1761 DE PASQUALE CANDIDO
1762 GIORDANO AMALIA DANIELA
1763 GRAVINA SERGIO
1764 LAURITO GIUSEPPE
1765 LIGUORI DOMENICO
1766 LUCIBELLO ANNA
1767 NAPOLITANO MARIA FEDERICA
1768 PORTELLA FRANCESCO
1769 PORTO STEFANIA
1770 RIBECCO LINA
1771 ROMITI ROBERTA
1772 SCARPELLI GLORIA
1773 TRICARICO LAURA
1774 VELTRI ANNA MARIA
1775 VOLPE MARIA
1776 GRECO MARIA CECILIA
1777 PONTORIERO GIUSEPPE
1778 BORELLO MICHELE
1779 CAMILLO' ROSARIA FRANCA
1780 RUSSO ANTONINO
1781 STAGNO VIRGINIA MARCELLA
1782 IANNELLO ADRIANA ALBA
1783 MAZZITELLI ROSA
1784 GIURLANDA FILIPPO
1785 VIGNA LUCIANA ANTONIETTA
1786 DELEO MICHELINA
1787 LOPREIATO MARIA TERESA
1788 ARCELLA MARIA CRISTINA
1789 ALBINO FRANCESCO
1790 CARULLO GIUSEPPE
1791 ZUNGRI PASQUALE
tutti elettivamente domiciliati in Roma Salita di San Nicola Da Tolentino 1/b presso lo Studio
dell’avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) che li rappresentata e difende giusta
procura rilasciata ed in calce al presente atto - e che dichiara di voler ricevere la notifica di atti e
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comunicazioni a mezzo fax al numero 06/42005658 e/o a mezzo posta certificata:
- RICORRENTI
CONTRO:
1) MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DE LLA RICERCA
SCIENTIFICA, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in V.le di
Trastevere n.76/a 00153 - Roma, dom.to per legge presso l’Avvocatura dello
Stato in Roma, Via dei Portoghesi n.12
2) INPS – Gestione ex INPDAP, in persona del Suo legale rappresentante pro-
tempore e con sede legale in Roma Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma
3) Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica in
persona del Suo Ministro p.t. con sede in Roma ed elettivamente domiciliato
presso presso l’Avvocatura dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n.12
OGGETTO Annullamento, previa sospensiva:
- D. M. n. 22 del 12 marzo 2012 a firma del Ministro del M.I.U.R.;
- Circolare n. 23 del 12 marzo 2012 a firma del D.G. del M.I.U.R.;
- Nota 16 marzo 2012, protocollo n.1888 Cessazione e trattenimento in servizio del
personale delle Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale anno accademico
2012/2013;
- circolari Inps – gestione ex Inpdap - nn. 35 e 37 del 14 marzo 2012 ;
- per quanto occorra la circolare Funzione Pubblica n. 2 dell’8 marzo 2012,
pubblicata in data 09 marzo 2012;
- nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali esplicanti una
diretta efficacia lesiva nei confronti dei ricorrenti, ed infine per l’annullamento di tutti
gli atti di diniego comunicati ai diversi ricorrenti in relazione alla domanda di
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collocamento in quiescenza alla data del 01 settembre 2012, in relazione alle
specifiche peculiarità del comporto scuola, così come meglio articolato e dedotto con
il presente ricorso;
^^^^^
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con gli atti impugnati di cui in epigrafe, le convenute amministrazioni hanno
impartito istruzioni interpretative ed operative in materia di cessazione dal servizio
e di trattamento di quiescenza del personale della scuola ai sensi della nuova
normativa pensionistica contenuta nell’art. 24 del D.L. n.201 del 6 dicembre
2011,convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011, con particolare riferimento
ai limiti massimi per la permanenza in servizio nelle Pubbliche Amministrazioni.
Al riguardo, l’articolo 24 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in
legge n. 214/2011, ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico,
facendo salvo il diritto all’applicazione della previgente normativa per il personale che
ne abbia maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2011.
Detta riforma generale produce effetti dal 1° genna io 2012.
La conseguenza è che nulla cambia rispetto al passato per chi ha raggiunto i
requisiti al 31.12.2011.
Pertanto, i requisiti necessari per l’accesso al trattamento di pensione di
anzianità sono di 60 anni di età e 36 anni di contribuzione o 61 anni di età e 35 di
contribuzione, o ancora – sic et simpliciter - per anzianità contributiva di 40 anni
indipendentemente dall’età, purché maturati entro il 31 dicembre 2011.
I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini
e 61 anni di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione, se posseduti
entro la data del 31 dicembre 2011.
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Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che
inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data sono 60 di età e 35 di
contribuzione.
In particolare, poi, la convenuta amministrazione scolastica con l’emanazione
del D.M. n. 22 del 12 marzo 2012, ha in primo luogo stabilito che il termine ultimo
per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo,
tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per
compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di
trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli
effetti, dal 1° settembre 2012, nonché per la event uale revoca di tali domande, è
fissato al 30 marzo 2012.
Ha, altresì, chiarito che lo stesso termine si intende applicato anche nei
confronti del personale che desideri cessare anticipatamente rispetto alla data finale
indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio e a quello che, non avendo
raggiunto il limite di età o di servizio, voglia chiedere la trasformazione del rapporto
di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di
pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la funzione
pubblica.
Nel contempo, però, ha disciplinato che l’accertamento del diritto al
trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti dovrà essere effettuato
entro le scadenze previste dalla circolare di indicazioni operative che segue il
presente decreto.
Ebbene, con circolare ministeriale n. 23 del 12 marzo 2012, il MIUR ha
emanato le seguenti indicazioni operative.
E’ stato affermato che secondo le indicazioni contenute nella circolare del
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’8 marzo 2012 , anch’essa ivi
impugnata, per quanto occorra, anche nello specifico comparto scuola solo coloro
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che hanno maturato i requisiti di cui sopra, entro il 31 dicembre 2011,
rimangono soggetti al regime previgente per l’accesso e per la decorrenza del
trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità.
Tuttavia, sin d’ora, si ritiene opportuno sottolineare che la richiamata circolare
del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’8 marzo 2012 contenente
indicazioni interpretative per un’omogenea applicazione della nuova disciplina in
materia di trattamenti pensionistici e condivisa nei contenuti con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’INPS –
gestione ex INPDAP –; per quanto concerne lo specifico COMPARTO SCUOLA si è
limitata, testualmente, a chiarire quanto segue: 6. Personale del comparto scuola:
per il personale direttivo, docente ed amministrativo del comparto scuola, rimane
ferma la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione
all’inizio dell’anno scolastico per le esigenze del servizio e specifiche indicazioni
saranno fornite dalla competente Direzione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
Ora, per ciò che concerne il personale docente, educativo ed A.t.a. (assistente
tecnico amministrativo) ricorrente che ha maturato nel corso dell’anno scolastico
2011/2012 i requisiti per accedere al trattamento pensionistico di anzianità, a fronte
delle diramate disposizioni interpretative ed operative delle nuova normativa
pensionistica fornite dalla competente Direzione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca ivi impugnate, con particolare riferimento ai limiti
massimi per la permanenza in servizio nelle Pubbliche Amministrazioni, si vedono di
fatto negato il diritto al trattamento pensionistico con decorrenza dal 31.8.2012, unica
data utile per il collocamento a riposo nel comparto scuola.
Nell’impugnata circolare ministeriale n. 23 del 12 marzo 2012, a firma del D.G.
del competente MIUR, infatti, si afferma quanto segue: “Ne consegue che per il
personale che, alla data del 31 dicembre 2011, ha maturato i requisiti per
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l’accesso al pensionamento vigenti prima del DL n. 201 del 2011 (sia per età, sia per
anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per somma dei
requisiti di età e anzianità contributiva – cd. “quota”), continuano a valere le
condizioni legittimanti al trattamento precedenti e non può trovare applicazione la
nuova disciplina, che esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei dipendenti
“che a decorrere dal 1/1/2012 maturano i requisiti per il pensionamento” (combinato
disposto dei commi 5 e 6). Pertanto, nell’anno 2012 o negli anni successivi dovranno
essere collocati a riposo al compimento dei 65 anni (salvo trattenimento in
servizio) quei dipendenti che nell’anno (solare) 2011 erano già in possesso della
massima anzianità contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per
la pensione”.
Pertanto, per il personale ricorrente che non rientra nelle fattispecie sopra
descritte, ovvero che ha maturato i requisiti per il pensionamento nel corso dell’anno
scolastico 2011/2012 (1° settembre 2011 – 31 agosto 2012), quindi, fino alla data del
31.08.2012; se ciò è avvenuto nell’anno 2012, le regole sono così modificate:
- per la pensione di vecchiaia l’età è di 66 anni , sia per gli uomini che per le donne,
con almeno 20 anni di anzianità contributiva .
- La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà aversi solo al
compimento di 41 anni e un mese di anzianità contributiva per le donne, e 42 anni e
un mese per gli uomini.
Sin da ora, pertanto, si evidenzia il carattere palesemente discriminatorio e
contraddittorio delle disposizione contenute nella C.M. n. 23 del 12 marzo 2012 Prot.
n. AOODGPER. 1814, emanata in forza del DM n. 22 del 12 marzo 2012, in quanto
contrarie alla ratio della L. 214/2011, nonché agli stessi artt. 2, 3, 38 e 97 della
Costituzione.
Si ritiene, infatti, che in forza dei fatti suesposti e delle seguenti motivazioni di
diritto, risulti di tutta evidenza l’illegittimità delle disposizioni regolamentari impugnate,
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sotto anche il profilo dei principi costituzionali espressi dagli art. 2; 3; 38; e 97 della
Costituzione relativamente ad una palese disparità di trattamento, violazione del
diritto al pensionamento nel pubblico impiego in condizioni di eguaglianza, e al non
corretto funzionamento della macchina amministrativa sottoposta ai rigidi principi di
legalità, buon andamento ed imparzialità del suo agire che deve tradursi
essenzialmente nei criteri di efficienza, efficacia ed economicità cui deve oggi
attenersi l’amministrazione nell’espletamento delle funzioni attribuitegli dal
legislatore, e tenuto conto dei raggiungimento di un diritto quesito all’interno dell’anno
scolastico 2011/2012, come si avrà modo di meglio dedurre all’interno del ricorso.
ELEMENTI DI DIRITTO
- Sussiste la legittimazione dei ricorrenti ad impugnare i disposti regolamentari in
oggetto, con richiesta di preliminare sospensiva dell’efficacia e definitiva declaratoria
d’annullamento, in quanto gli stessi incidono direttamente e lesivamente sulla loro
posizione giuridica di legittimi aspiranti al pensionamento, avendo tutti i requisiti
richiesti per il pensionamento (raggiungimento della c.d. quota 96 ovvero i 40 anni di
contribuzione) secondo la previgente normativa ante D.L. n.201 del 6 dicembre
2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011, di cui attualmente
vengono privati e per la conseguente violazione di un diritto soggettivo quesito e del
principio del legittimo affidamento;
- E' noto a parte ricorrente, difatti, che l'interesse ad agire ex art. 100 Cod. proc. civ.
deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità e deve consistere in
un’utilità pratica che il ricorrente può ottenere con la pronuncia che si chiede. Tale
utilità, come ha chiarito la giurisprudenza (Cons. Stato, IV Sez., 20 giugno 1989 n.
424), non deve necessariamente essere considerata come immediata utilità finale del
provvedimento richiesto, ben potendo consistere anche in una semplice utilità
strumentale, quale il fatto che la disposizione regolamentare controversa venga
rimessa in discussione. Infatti, l'interesse a ricorrere sussiste non solo quando
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l'annullamento dell'atto lesivo è di per sé idoneo a realizzare l'interesse diretto ed
immediato del singolo, ma anche quando detto annullamento comporti per
l'Amministrazione l'obbligo di riesaminare la situazione e di adottare altri
provvedimenti eventualmente idonei a garantire ad un determinato soggetto un
risultato favorevole, nonché un’equa comparazione delle differenziate posizioni
d’interesse a tutela di una specifica categoria di soggetti (Cons. Stato, VI Sez., 18
luglio 1995 n. 754, in questa Rassegna 1995, I, 1110).
- Anche con riserva di ulteriore, successiva e rituale impugnazione anche dei
provvedimenti motivati di diniego successivamente notificati, ai ricorrenti relativi alle
domande di pensionamento presentate ovvero degli atti di diffida notificati.
MOTIVI
• CONTRASTO DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE N. 23 DEL 12 MARZO
2012 (D.M. n.22 del 12 marzo 2012) CON GLI ARTT. 2; 3; 3 8; e 97 DELLA
COSTITUZIONE.
• VIOLAZIONE E FALSA INTERPRETAZIONE DELL’ ART. 24 DEL D.L.
N.201 DEL 6 DICEMBRE 2011,CONVERTITO CON L. N. 214 DEL 22
DICEMBRE 2011.
• VIOLAZIONE E FALSA INTERPRETAZIONE DELL’ART. 1 COMM A 1 DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 351 DEL 1998;
dell’ART. 59, COMMA 9, DELLA LEGGE N. 449 DEL 1997; dell’ART. 1,
COMMA 2, LETTERA A), E COMMA 5 LETTERA D), DELLA LE GGE N. 247
DEL 2007; dell’ART. 12, COMMA 1, LETTERA C), E COMM A 2, LETTERA C),
DELLA LEGGE N. 122 DEL 2010; dell’ART. 1, COMMA 21, DELLA LEGGE N.
148 DEL 2011.
• CONTRASTO CON LE INDICAZIONI OPERATIVE CIRCA I REQU ISITI DI
ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO ESPRESSI NELLA
PRECEDENTE CIRCOLARE N. 100 DEL 29.12.2010 (DECRETO
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MINISTERIALE N. 99 DEL 28 DICEMBRE 2010) Cessazioni dal servizio –
trattamento di quiescenza – indicazioni operative – DISPARITA’ DI
TRATTAMENTO.
• ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ CON LE
PRECEDENTI E VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA.
• ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO FRA CASI
IDENTICI.
SVIAMENTO E TRAVISAMENTO DI POTERE.
• ILLOGICITA’ E IRRAGIONEVOLEZZA DEL COMPORTAMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE.
• TOTALE CARENZA DI MOTIVAZIONE.
• VIOLAZIONE DIRITTI QUESITI.
• VIOLAZIONE PRINCIPIO LEGITTIMO AFFIDAMENTO:
Al fine di delineare il quadro normativo che interessa la controversia in esame,
in primo luogo si richiamano le norme primarie applicabili al comparto scuola in
materia di cessazione dal servizio.
Il comma 1 dell'articolo 1, del decreto del Presid ente della Repubblica n.
351 del 1998 , vincola la cessazione dal servizio nel comparto scuola all'inizio
dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata
presentata; pertanto in detto comparto, al fine di garantire la continuità didattica, la
finestra di uscita è costituita da un solo giorno (il 1^ settembre ovvero per i
Conservatori la data del 01 novembre) per ogni anno.
In virtù di tale disposizione - che non ha subito modifiche, nonostante i reiterati
interventi in materia previdenziale approvati negli ultimi anni – i ricorrenti hanno
iniziato l'anno scolastico 2011/2012, con il vincolo e la consapevolezza giuridica di
concluderlo sulla base di un diritto quesito (e, a differenza di tutti gli altri lavoratori, di
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non poter cessare dal servizio prima del 1^ settembre 2012) indipendentemente dalle
modifiche intervenute in materia di trattamenti pensionistici.
All'avvio dell'anno scolastico 2011/12 (1^ settembre 2011) era infatti vigente il
sistema delle cosiddette “quote”, date dalla somma dell'età anagrafica e dall'anzianità
contributiva (legge 23 agosto 2004, n. 243, così come modificata dalla legge 24
dicembre 2007, n, 247), con la possibilità già nei mesi di ottobre e novembre del
2011, di poter presentare domanda di collocamento a riposo e di dimissioni ai sensi
del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998, finalizzata al
trattamento di quiescenza ai sensi della legge n. 247 del 2007.
Pertanto, la successiva modifica introdotta dall'articolo 24 del decreto-legge n.
201 del 2011, che dispone in materia di trattamenti pensionistici numerose modifiche
(cosiddetta riforma Fornero) tra le quali, ad esempio, un incremento dei requisiti
anagrafici per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato (commi 6, 7 e 9) e
l'innalzamento dei requisiti di anzianità contributiva (comma 10, che abolisce il
pensionamento anticipato con il sistema delle cosiddette “quote”), NON POTEVA E
NON DOVEVA trovare applicazione per il personale della scuola, al quale va
applicato un periodo temporale diverso rispetto all’anno solare, essendo vincolati in
realtà, e per espressa e previgente disposizione normativa, alla durata dell’anno
scolastico.
Ove non venisse applicato E RISPETTATO il suddetto criterio, generale e
generalizzato in tutte le riforme pensionistiche che si sono succedute nel tempo, i
ricorrenti si vedrebbero privati di un diritto quesito al collocamento in quiescenza sulla
base della normativa pensionistica applicabile al momento dell’inizio dell’anno
scolastico 2011/2012.
Il “comparto scuola”, in virtù della specificità espressa anche nel richiamato
decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998, ha sempre goduto di
apposita normativa in ordine al trattamento pensionistico: ci si riferisce, in particolare,
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all'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997; all'articolo 1, comma 2, lettera
a), e comma 5 lettera d), della legge n. 247 del 2007; all'articolo 12, comma 1, lettera
c), e comma 2, lettera c), della legge n. 122 del 2010; e finanche all'articolo 1,
comma 21, della legge n. 148 del 2011.
Anche con riferimento all’art. 1, comma 21 DL 13 agosto 2011, n. 138, l’unico
effetto è stato quello di posticipare dal 1° gennai o 2012, e con riferimento ai soggetti
che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, -
articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, - nell'anno scolastico
successivo.
Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al
trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio
dell'anno scolastico e/o accademico dell'anno successivo, con decorrenza dalla
stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del
requisito entro il 31 dicembre dell'anno.
Che la norma di salvaguardia del diritto all’applicazione della previgente
normativa, di cui all’art. 24 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, sia inapplicabile al
personale scolastico almeno per quanto concerne le diramate disposizioni
interpretative ed operative del limite temporale dell’anno scolastico 2011/2012, è di
tutta evidenza.
Difatti per quanto riguarda il comparto scuola la data 31.12.2011, stabilita dalla
riforma Fornero per l’accesso alla pensione con le norme ad essa previgenti, non può
trovare alcuna debita applicazione.
I lavoratori della scuola che maturavano i requisiti entro questa data avevano
già potuto richiedere (e ottenere) la pensione “a quota 96 o a 40 anni di
contribuzione, sulla base dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449”,
nonché in forza della Circolare n. 100 del 29 dicembre 2010 (D.M. n. 99 del 28
dicembre 2010 – cessazioni dal servizio – trattamento di quiescenza – indicazioni
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operative) avente ad oggetto la maturazione dei requisiti pensionistici nel corso
dell’anno scolastico 2010/2011.
Con specifico riferimento a tale norma per l’accesso alla pensione con le
norme previgenti, la ratio con la quale la c.d. “riforma Fornero” ha inteso applicare
tale norma è stata proprio quella di salvaguardare il pensionamento, secondo la
normativa preesistente, per l’anno solare (per il personale del pubblico impiego
legato al dato temporale dell’anno solare) in corso al momento della entrata in vigore
della nuova normativa.
In mancanza di tale volontà il D. L. n 201 del 6 dicembre 2011 avrebbe
stabilito l’entrata in vigore delle nuove norme, secondo prassi, a partire dalla data di
pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, stante l’acclarata specificità del comparto della s cuola , per il
quale la cessazione dal servizio è subordinata al completamento dell’anno scolastico
entro il quale si maturano i requisiti per la pensione, si deve obbligatoriamente e
legittimamente ritenere che la salvaguardia delle norme pensionistiche previgenti,
circoscritta per le altre categorie di lavoratori del pubblico impiego all’anno solare in
corso alla data di entrata in vigore del D. L. 201/2011, per i lavoratori della scuola
deve intendersi circoscritta all’anno scolastico in corso alla suddetta data.
Se ne desume che, nello spirito della suddetta norma del D. L. 201/2011
convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011, il personale della scuola ha
diritto ad andare in pensione con le norme vigenti prima del suddetto D.L..
È evidente, infatti, che se l’art. 24, c. 3 della legge n. 214 del 22 dicembre
2011 ha fatto salvo il diritto ad andare in pensione con le vecchie regole per il
dipendente pubblico che aveva maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento
vigenti nell’anno d’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (sia per
età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per
somma dei requisiti di anzianità contributiva ed età – cosiddetta quota), al fine di non
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toccare diritti quesiti, la data scelta del 31 dicembre 2011 non può essere presa in
considerazione per il personale della scuola che aveva iniziato il suo servizio il 1°
settembre 2011 con la consapevolezza di terminarlo al 1° settembre 2012, ritenendo
che fosse l’ultimo anno contributivo da pagare fino al 31 agosto 2012, prima di
andare a riposo.
Non è, quindi, un caso se tutta la legislazione previgente, pur modificando in
pejus i criteri di pensionamento dei lavoratori pubblici e privati, ha sempre permesso
al personale della scuola una finestra speciale per maturare i diritti per andare in
pensione dal 1 settembre successivo, facendo riferimento ai contributi da versare fino
al 31 agosto successivo, indipendentemente dall’età anagrafica da maturare anche
al 31 dicembre seguente (art. 509, d.lgs. 297/1994; art. 59, c. 9, L. 449/1997; art. 1,
c. 6, lettera c, L. 243/2004 come modificata dal comma 3, art. 2, L. 247/2007; art. 1,
c. 21 L. 148/2011).
Né può essere previsto il differimento del pensionamento al 1 settembre 2013
per il personale della scuola - donne - che matura il requisito di 57 di età e 35 di
contributi a partire dal 1 gennaio 2012, per una presunta applicazione dell’art. 1, c.
21 della L. 148/2011, che è stato disapplicato dall’art. 24, commi 5 della legge n. 214
del 22 dicembre 2011 per il restante personale che matura i nuovi requisiti nel 2012.
Tra i vizi di legittimità degli atti regolamentari impugnati, pertanto, si evidenzia
un palese eccesso di potere per assoluta illogicità e irrazionalità, ingiustizia
manifesta, errata valutazione dei presupposti, difetto di motivazione, omessa
ponderazione di interessi rilevanti, sviamento, contraddittorietà intrinseca ed
estrinseca, derivante dalla diversa lettura fornita, in particolare dal competente
M.I.U.R., nonché in parte anche dalla D.P.F. e dall’I.N.P.S. – gestione ex INPDAP -
di una norma evidentemente tributaria introdotta dal legislatore (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. Capo IV. Riduzioni di
spesa. Pensioni) laddove riconosce illegittimamente e lesivamente come perentoria,
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anche per il personale della scuola, la data del 31 dicembre 2011 per andare in
pensione con le c.d. vecchie regole.
Con riferimento al giudizio di legittimità in merito alle disposizioni contenute
negli atti regolamentari impugnati, seppur è noto che quest’ultima viene sottratta al
controllo di costituzionalità che è previsto unicamente per le leggi e le altre fonti
primarie ad esse equiparate, i ricorrenti, tuttavia, evidenziandone la natura
sostanziale di atto formalmente amministrativo capace di ledere situazioni di diritto
soggettivo e di interesse legittimo, chiedono che venga ammessa la tutela
giurisdizionale dinanzi al competente Tribunale adito, con conseguente richiesta di
declaratoria costitutiva d’annullamento.
I regolamenti e le circolari, difatti, contengono solitamente disposizioni generali
ed astratte, che spesso non sono di per sé idonee ad incidere direttamente sulle
situazioni soggettive dei privati.
Nel caso di specie, però, il disposto impugnato specifica e rende attuabile le
previsioni ipotetiche in essa contenute, in particolare con riferimento alla posizione
lavorativa ad oggi ricoperta dagli odierni ricorrenti che possiedono regolarmente i
requisiti richiesti per il trattamento pensionistico avendo maturato i requisiti
anagrafici e contributivi nell’anno scolastico 2011/2012.
Si ribadisce, infatti, che trattasi di personale della scuola che aveva iniziato il
suo servizio il 1° settembre 2011, ritenendo che fo sse l’ultimo anno contributivo da
pagare fino al 31 agosto 2012, prima di andare a riposo, come previsto dalla
normativa vigente prima dell’entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ai fini
del DIRITTO all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia
ed anzianità.
Di contro, si trovano nella condizione di veder negato il loro diritto quesito, per
aver maturato tali requisiti alla data del 31.08.2012, ovvero secondo le peculiarità
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previste per il computo di termini ai fini pensionistici nel loro specifico settore
lavorativo.
Tale atto, pertanto, è idoneo a determinare la lesione concreta dell’interesse
individuale dei ricorrenti.
Tra i motivi principali del presente ricorso, pertanto, i ricorrenti sollevano
dinanzi all’Ill.mo TAR adito un palese contrasto delle disposizioni interpretative ed
operative emanate dalle convenute amministrazioni relativamente agli artt. 2, 3, 38 e
97 Cost.
Tali disposizioni, infatti, in primo luogo introducono una limitazione altamente
discriminatoria nei confronti dei suddetti lavoratori del comparto scuola, che da
sempre dispongono di un’unica finestra di uscita fissata al 31.08.2012, rispetto agli
altri settori del pubblico impiego che, in forza delle medesime disposizioni contenute
nella stessa legge di riforma pensionistica, hanno invece ottenuto il riconoscimento
del DIRITTO all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia
ed anzianità secondo la previgente normativa ed hanno viste tutelate e rispettate le
loro posizioni in precedenza considerate, secondo il criterio di maturazione dei
requisiti entro l’anno solare (appunto 31.12) che viene applicato in tutti gli altri
comparti del settore pubblico.
Tuttavia il comma 1 dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 351 del 1998, come già detto, vincola la cessazione dal servizio nel comparto
scuola solo all'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la
domanda di pensionamento è stata presentata, ciò al fine di garantire la continuità
didattica.
Pertanto in detto comparto la finestra di uscita è costituita da un solo giorno (il
1 settembre) per ogni anno.
Il comparto scuola, in virtù della specificità espressa nel richiamato decreto del
Presidente della Repubblica n. 351 del 1998, ha sempre goduto di apposita
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normativa in ordine al trattamento pensionistico: ci si riferisce, in particolare,
all'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997; all'articolo 1, comma 2, lettera
a), e comma 5 lettera d), della legge n. 247 del 2007; all'articolo 12, comma 1, lettera
c), e comma 2, lettera c), della legge n. 122 del 2010; e finanche all'articolo 1,
comma 21, della legge n. 148 del 2011.
Si aggiunga, quindi, che nel contempo le disposizioni impugnate contrastano
apertamente con le norme primarie sopra richiamate ed implicitamente riconosciute
pienamente valide ed efficaci “ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del
trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità” dallo stesso art. 24 comma 3
del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011,convertito con L. n. 214 del 22 dicembre
2011: “Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di eta' e di
anzianita' contributiva, previsti dalla normativa vigente , prima della data di
entrata in vigore del presente decreto , ai fini del diritto all'accesso e alla
decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il
diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa .”
È un principio cardine del nostro ordinamento, altresì riconosciuto e affermato
dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, quello che non consente ad un
regolamento di esecuzione di dettare disposizioni in contrasto con quelle, di carattere
superiore e prevalente, contenute per la stessa materia in un provvedimento
legislativo, a meno che in questo non via sia una espressa previsione di deroga,
circostanza di fatto inesistente nel caso di specie.
Inerisce al rapporto di sovraordinazione di una fonte ad un'altra l'idoneità
dell'atto maggiore a determinare l'abrogazione delle norme di minor forza (oltre che
di quelle di pari rango) che racchiudano precetti incompatibili. Per converso, ogni
ordinamento non può non prevedere altresì un meccanismo invalidante delle norme
di rango inferiore che sopraggiungano ed urtino contro precetti priori dell'ordinamento
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medesimo. Per l'atto avente forza di legge il meccanismo, nel nostro ordinamento, è
dato dall'invalidazione a seguito di pronuncia di incostituzionalità.
Nel caso di specie, per gli atti normativi in oggetto, attesa la loro immediata e
attuale capacità lesiva dei diritti e degli interessi legittimi degli odierni ricorrenti, si
ritiene d’obbligo procedere alla loro rituale impugnazione giacché per i successivi atti
e provvedimenti amministrativi che saranno emanati in applicazione del suddetto
regolamento nella parte de quo, il giudice amministrativo non potrebbe esimersi
dall'applicazione di un regolamento di cui, in mancanza di una rituale impugnazione,
si deve presumere la legittimità.
Pertanto, tornando al merito della questione, poiché all’art. 24 comma 3 del
D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre
201, non viene in alcun modo prevista né delegata all’amministrazione convenuta
l’esclusione e/o limitazione delle succitate norme speciali relative al comparto scuola
che impongono al proprio personale di accedere al pensionamento esclusivamente
in coerenza con il calendario scolastico (essendo, anzi, tali norme implicitamente
contenute nell’espresso richiamo generale alla previgente normativa in materia
pensionistica, senza alcuna esplicita esclusione e/o limitazione per il caso di specie);
preesistendo, quindi, tali norme agli odierni atti amministrativi a contenuto normativo,
questi devono essere considerati non idonei, a causa della maggiore forza della
norma primaria, ad innovare sulle statuizioni da essa recate.
Si evidenzia, inoltre, che nelle precedenti riforme previdenziali era sempre
presente uno speciale articolo dedicato al comparto scuola ed alla sua specificità, sia
per l’ingresso che per la cessazione dal servizio, rispetto al personale della Pubblica
amministrazione mentre nell’art. 24 più volte citato è assente ogni riferimento a
questo settore che ha sempre goduto di una specificità particolare.
Tuttavia, come già sopra evidenziato, pur in assenza di espresso criterio di
differenziazione e specificità del comparto scuola nell’art. 24 ut supra, il
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Dipartimento della Funzione Pubblica con la Circola re n. 2 dell’8 marzo 2012
contenente indicazioni interpretative per un’omogenea applicazione della nuova
disciplina in materia di trattamenti pensionistici, ha avuto modo di ribadire e
specificare al punto 6. che per il “Personale del comparto scuola” : rimane ferma
la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione
all’inizio dell’anno scolastico per le esigenze del servizio e specifiche indicazioni
saranno fornite dalla competente Direzione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
Affermando ciò, pertanto, si ritiene che non possa rinvenirsi alcun esplicito
riconoscimento di automatica applicazione del termine al 31.12.2011, per la
maturazione dei requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima del d.l. n. 201
del 2011, anche nei confronti del comparto scuola.
Proprio per l’impossibilità di pensionamento prima della conclusione dell’anno
scolastico, imposta normativamente e ribadita dal Dipartimento della Funzione
Pubblica, alla quale è sempre corrisposta la modulazione di diritti e doveri di servizio
e pensionistici in base a tale particolare cadenza temporale specifica del comparto
scuola.
Pertanto, sia da un punto di vista giuridico che logico/fattuale, vi è
l’impossibilità di applicare una scansione temporale annuale (solare) a una categoria
la cui normativa era, è e sarà applicata, anche in futuro, in base alla scansione
temporale legata all’ anno scolastico.
Appare, altresì, evidente che tale regolamentazione spesso derogatoria in
base alla peculiarità del comparto scuola, non può valere sempre tranne che nella
dovuta applicazione della norma di salvaguardia delle vecchie norme pensionistiche
nei confronti degli odierni ricorrenti.
A tal proposito, inoltre, si ritiene altresì opportuno richiamare la recentissima
Sentenza n. 283/2011 della Corte Costituzionale in tema di disposizioni urgenti per
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lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria.
Tra i principi espressi con la suddetta sentenza, i Giudici di Palazzo della
Consulta ricordano che le leggi riservano al comparto scuola, nell’ambito del pubblico
impiego, un trattamento non necessariamente omogeneo rispetto alle altre categorie
di dipendenti pubblici: “ciò in quanto la normativa di tale comparto present a
talune specificità legate, in particolare, all’esig enza di garantire il rispetto
dell’ordinamento didattico e la continuità dell’ins egnamento, tali da rendere
necessaria una regolamentazione derogatoria di quel la vigente per altri
comparti dell’impiego alle dipendenze di pubbliche amministrazioni .”
Pertanto, atteso il suddetto principio generale, da applicarsi sia per l’ingresso
che per la cessazione dal servizio del personale della scuola, come nel caso di
specie, la convenuta Amministrazione scolastica nel dar seguito ed attuazione alle
disposizioni contenute al punto 6) della Circolare n. 2 dell’8 marzo 2012, emanata
dalla D.P.F. al fine di fornire specifiche indicazioni riguardo i limiti massimi per la
permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni - ferma la vigenza degli
specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione all’inizio dell’anno
scolastico per le esigenze del servizio - doveva tenere necessariamente conto di tali
esigenze e ragioni organizzative differenziate, mediante una diversa disciplina
regolamentare per quanto attiene alla maturazione del diritto e al raggiungimento dei
requisiti richiesti sulla base della normativa pensionistica applicabile al proprio
personale in relazione all’inizio dell’anno scolastico 2011/2012.
Normativa, si ricorda, fatta salva dallo stesso art. 24 del D.L. n.201 del 6
dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011 in questione.
In tal modo - senza violare i principi che informano il processo amministrativo
e sulla falsariga di quanto avviene per gli atti di normazione primaria per mezzo del
sindacato di costituzionalità - al giudice amministrativo è consentito, anche in
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mancanza di richiesta delle parti, sindacare gli atti di normazione secondaria al fine di
stabilire se essi abbiano attitudine, in generale, ad innovare l'ordinamento e, in
concreto, a fornire la regola di giudizio per risolvere la questione controversa.
Sul punto, in particolare, si riporta un passo della motivazione della sent. n. 59
del '99 del Consiglio di Stato: "In presenza di un conflitto fra fonte primaria ed atto di
normazione secondaria che disciplini successivamente la medesima fattispecie in
maniera contrastante con la prima, la norma di rango secondario, anche se non
impugnata, deve considerarsi recessiva e quindi inapplicabile come regola di
giudizio” (C.f.r. Cons. Stato, sez. V, 19 settembre 1995, n.1332; Cons. Stato, sez. IV,
29 febbraio 1996 n. 222; Cons. Amm. Sic., 2 marzo 1996, n. 75 e 26 ottobre 1996, n.
366; Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 1999, n. 59).
Da ciò ne discende che in assenza di espliciti divieti, deroghe e/o limitazioni, la
ratio dell’art. 24 comma 3 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con
L. n. 214 del 22 dicembre 201, ben può rinvenirsi nella volontà di consentire il
rispetto della peculiarità e, quindi, della normativa speciale previgente in materia di
trattamento pensionistico relativa al comparto scuola, anche avendo espressamente
indicato come data di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva
quella del 31 dicembre 2011, applicabile in tutti gli altri casi.
La stessa ratio, infatti, si ritiene palesemente, anche se succintamente,
espressa al punto 6) della Circolare n. 2 dell’8 marzo 2012, emanata dalla D.P.F.,
contenente indicazioni interpretative per l’applicazione della nuova disciplina in
materia di trattamenti pensionistici nel comparto scuola, demandata alla competente
Direzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per le
“specifiche ” indicazioni.
Appare evidente, pertanto, il fatto che nei confronti degli odierni ricorrenti è
stata adottata una palese quanto ingiusta disparità di trattamento rispetto ad altri
lavoratori del comparto pubblico e privato.
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Disparità concretizzatasi nel non aver considerato: “talune specificità legate,
in particolare, all’esigenza di garantire il rispetto dell’ordinamento didattico e la
continuità dell’insegnamento, tali da rendere necessaria una regolamentazione
derogatoria di quella vigente per altri comparti de ll’impiego alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni.”: come sottolineato dalla Corte Costituzionale.
La quale disparità, oltre a non trovare giustificazione alcuna sotto il profilo del
perseguimento del primario interesse pubblico, ha come fondamento disposizioni che
contrastano apertamente sia con le previgenti norme primarie e speciali in materia,
giusto richiamo ad esse effettuato dallo stesso art. 24 comma 3 del D.L. n. 201 del
6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 201, sia con i
principi costituzionali espressi dagli artt. 2, 3, 38 e 97 Cost., sia con le precedenti
disposizioni regolamentari emanate.
A tal ultimo proposito, appare sufficiente porre a diretta comparazione e
relativa attenzione dell’adito Tribunale Amministrativo le disposizioni contenute nella
Circolare ministeriale n. 100 del 29-12-2010 (D.M. n. 99 del 28 dicembre 2010)
con quelle della Circolare Ministeriale n. 23 del 12 marzo 2012 (D.M . n. 22 del 12
marzo 2012) , ivi impugnata.
Entrambe le Circolari dirette a fornire indicazioni operative per la cessazione
dal servizio e il trattamento di quiescenza: la prima, tuttavia, con riferimento all’anno
scolastico 2010/2011 e la seconda al corrente anno scolastico 2011/2012.
Ebbene, l’adito Tribunale potrà agevolmente riscontrare, per tabulas, come
l’Amministrazione scolastica pur disciplinando due diverse fattispecie temporali si sia
limitata a sostituire nel testo regolamentare solo un “purché” (per l’a.s. 2011/2012) ad
un “ancorché” (per l’a.s. 2010/2011) prima di fissare, in entrambi i casi, la medesima
data al 31.12.2011, per la maturazione dei requisiti necessari per l’accesso al
trattamento pensionistico, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente prima del
D.L. n. 201/2011 convertito in L. 214/2011.
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Alla luce di quanto sopra, a maggior ragione appare ancor più evidente come
l'Amministrazione convenuta abbia, ad oggi, disposto in maniera del tutto arbitraria
nonché in aperto contrasto con i principi generali espressi dalla legislazione di
riferimento, una illegittima ripartizione in termini per la maturazione dei requisiti di
servizio necessari per l’accesso al trattamento pensionistico, con riferimento all’a.s.
2010/2011 rispetto all’a.s. 2011/2012, tra soggetti appartenenti alla medesima
categoria lavorativa.
Tutto ciò, con conseguente violazione dei diritti soggettivi e delle legittime
aspettative degli odierni ricorrenti - di poter esercitare un diritto già quesito - a cui
viene del tutto negata la possibilità di conseguire il diritto al trattamento di quiescenza
secondo la normativa applicabile e vigente alla data d’inizio dell’anno scolastico
2011/2012; così come di fatto è avvenuto, invece, a favore dei propri colleghi che
hanno maturato detti requisiti nell’anno scolastico 2010/2011 (con slittamento dei
requisiti contributivi fino alla data del 31.12.2011, anziché a quella del 31.08.2011), in
forza della medesima normativa.
Per le suesposte motivazioni, il dettato dell’impugnata Circolare n. 23 del 12
marzo (D.M. n.22/2012) si risolve in un trattamento particolare nei confronti di alcuni
soggetti in assenza di "giustificati motivi" .
Situazione di converso gravemente lesiva – e discriminatoria – nei confronti
dei ricorrenti che, pur essendo in possesso dei medesimi requisiti di legge, di servizio
e contributivi, non possono usufruire della previgente normativa che doveva ad essi
essere legittimamente applicabile al fine di essere collocati a riposo, ex art. 24
stesso.
Rileva maggiormente, pertanto, l’obbligo per la convenuta amministrazione di
assicurare le legittime aspettative degli odierni ricorrenti scaturenti da un diritto
quesito in forza di un servizio già maturato e/o certamente maturabile alla
conclusione dell’anno scolastico 2011/2012.
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Basti considerare che tra tutte le riforme pensionistiche intervenute negli anni
fino ad oggi, questa sarebbe la prima a dettare come criterio temporale un limite di
maturazione dei requisiti necessari al pensionamento, nel comparto scuola, volto a
“spezzare” in due l’anno scolastico lavorativo di riferimento. Per altro, poi,
mantenendo comunque fermo l’obbligo anche per chi avesse maturato i requisiti
entro la data del 31.12.2011, di dover comunque prestare servizio fino a quella del
31.08.2012.
La convenuta amministrazione, inoltre, nell’emanazione dei provvedimenti
impugnati non ha fornito alcuna “ragione di interesse pubblico” atta a giustificare la
palese disparità di trattamento sopra evidenziata e perpetrata a danno dei ricorrenti
in aperto contrasto con le peculiari, e a tutt’oggi vigenti, norme speciali relative al
comparto scuola, tenuto conto per altro che le specifiche normative di riduzione della
spesa hanno di fatto “riorganizzato e ridimensionato” tutta la rete scolastica facendo
emergere un dato di forte riduzione del personale della scuola con situazioni di forte
esubero del persona nelle diversi classi di concorso.
Come già in precedenza lamentato, difatti, si è limitata ad un sommario
richiamo alle nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. Richiamo
viziato da palese eccesso e sviamento di potere per violazione e/o falsa applicazione
di legge e delle indicazioni interpretative fornite dal Dipartimento della Funzione
Pubblica.
Ciò posto appare evidente l’illegittimità del modus procedendi tenuto
dall’amministrazione resistente, la quale a fronte dell’obbligo di garantire l’imparzialità
e parità di trattamento nel fornire specifiche indicazioni per il trattamento
pensionistico al personale del comparto scuola, ferma la vigenza ed esigenza di
specifici termini per la cessazione dal servizio già stabiliti in relazione all’inizio
dell’anno scolastico 2011/2012; con la norma impugnata in esame, contrariamente
ad una congrua e razionale valutazione dell'attività di servizio pregressa e da
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svolgersi acquisita dai ricorrenti, volta ad accertare correttamente il possesso e la
maturazione dei requisiti necessari per il conseguimento del trattamento di
quiescenza, in maniera del tutto irragionevole e contrastante con i principi di rango
costituzionale e normativo più volte richiamati nel ricorso, ha negato il diritto degli
odierni ricorrenti di poter con piena efficacia “andare in pensione” al termine dell’anno
scolastico 2011/2012.
Pertanto, si evidenzia come le norme regolamentari in questione siano viziate
d’indubbia illegittimità, anche di tipo costituzionale, nonché contraddittoriamente
contrastanti con le stesse primarie disposizioni normative in forza delle quali sono
state emanate, proprio a causa della totale mancanza di motivazione di diritto a suo
sostegno; in ciò determinando, in concreto, un palese sviamento di potere da parte
delle Amministrazioni convenute, rispetto anche ai primari obiettivi d’interesse
pubblico sottesi alla riforma pensionistica che ha fatto in maniera ampia e
generale salvi i requisiti maturati e diritti quesi ti in forza della previgente
normativa .
A tal riguardo, è noto agli odierni ricorrenti che il controllo giurisdizionale
sull’attività amministrativa avviene considerando in particolare gli aspetti pertinenti la
legittimità del suo agire, mentre, tranne che nelle materie devolute alla giurisdizione
amministrativa in via esclusiva, non può sindacare sulle valutazioni di merito circa
l’idoneità o la convenienza di adottare un determinato atto da parte della P.A. per il
perseguimento dell’interesse pubblico. Al contempo, però, si evidenzia che
nell’esercizio dei suoi insindacabili poteri discrezionali e nell’adozione delle scelte
che ne costituiscono espressione, l’amministrazione convenuta è tenuta al rispetto
dei criteri giuridici che governano l’agire amministrativo. Quest’ultima, pertanto, nel
caso di specie avrebbe dovuto primariamente attenersi ad un ossequioso rispetto
della Carta Costituzionale, in mancanza del quale decade la vis giuridica di qualsiasi
fonte normativa, inoltre, avrebbe dovuto rispettare le norme primarie che
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disciplinavano l’adozione e la regolamentazione degli impugnati atti amministrativi di
natura normativa diretti alla realizzazione di uno scopo prefissato e desumibile da
una corretta interpretazione della norma stessa (contenuta nella c.d. ''manovra salva
Italia'', varata con Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (coordinato con la Legge
di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, recante ''Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici''), ed infine avrebbe dovuto
garantire la massima trasparenza ed imparzialità nella loro applicazione,
perseguendo l’obiettivo della massima efficienza, efficacia ed economicità (cd.
principio generale di “buon andamento” nell’amministrazione della res publica).
Si sottolinea, pertanto, come la precisa scelta di merito effettuata dalla
convenuta amministrazione, pur rientrando, in parte, nella sfera del potere
discrezionale ad essa riconosciuto, doveva comunque essere tale da garantire il
raggiungimento dello specifico scopo per cui il Legislatore gli ha attribuito determinati
poteri, tra i quali, quello normativo di natura regolamentare e quello provvedimentale.
Per i motivi sopra esposti, ne discende quale ulteriore vizio d’illegittimità un
eccesso di potere adottato dalla convenuta amministrazione scolastica nell’accertare
la maturazione del requisito idoneo al pensionamento con decorrenza 01/09/2012,
anziché secondo le disposizioni normative vigenti alla data del 01/09/2011 di avvio
dell’anno scolastico - fatte salve dall’art. 24 comma 3 più volte citato - per il tramite
delle istruzioni operative emanate e contenute nella C.M. nr. 23 del 12.03.2012 e
nella successiva circolare nr. 4854 del 16/03/2012 in materia di cessazioni dal
servizio e accesso al trattamento di quiescenza in favore del personale docente,
educativo ed ATA con decorrenza 01/09/2012. Scelta che risulta, in concreto,
talmente inopportuna da impedire la realizzazione delle finalità perseguite dalla
norma attributiva del potere.
All’uopo, ci sia consentito richiamare la motivazione di una storica decisione
- n. 171 del 27 aprile 1937, Cons. St., Sez. VI - tra le prime ad introdurre un chiaro
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esempio di sviamento di potere per violazione dello spirito della legge, con la quale si
è affermato che: “Concorre alla dimostrazione del vizio dell’atto un risultato concreto
del provvedimento, eventualmente, in contrasto con norme di carattere generale,
allorché la disposizione applicata abbia carattere di eccezione o comunque di deroga
a quelle norme ed i normali presupposti di deroga manchino, ciò può valere a
confermare il travisamento e l’elusione sostanziale della legge. E’, infine, da
osservare che lo sviamento di potere, come è ben noto, può verificarsi non solo
quando lo scopo dell’applicazione della norma sia addirittura illecito, ma anche
quando lo scopo stesso, pur essendo lecito o anche lodevole, sia però diverso da
quello che la norma si prefiggeva. Può così accadere che un provvedimento amm/vo,
pur determinato da ragioni di pubblico interesse, risulti viziato di eccesso di potere,
solo perché il motivo di pubblico interesse che lo ha provocato è diverso da quello
che la norma, in base al quale è stato adottato, effettivamente si proponeva. ”
Tra le figure sintomatiche dell’eccesso di potere, infatti, oltre a quella
dell’ingiustizia manifesta, rilevano quelle dell’adeguatezza, della proporzionalità e
della ragionevolezza, quali strumenti di controllo dell’agire amministrativo. Nelle più
recenti pronunzie giurisprudenziali del Consiglio di Stato (da ultimo, Cons. St., Sez.
VI, 1 febbraio 1999, n.99, in Foro amminis., 1999, 375), il principio di ragionevolezza
è divenuto canone di giudizio della logicità interna della scelta operata
dall’amministrazione, ed il principio consiste nella verifica della congruità del sacrificio
imposto ai destinatari dell’atto con l’obiettivo voluto dalla Legge, mediante una
valutazione circa la convenienza e l’opportunità di adottare una determinata scelta.
In questo senso, anche la giurisprudenza amministrativa più autorevole ha già
chiarito che la posizione soggettiva del pubblico dipendente, mentre è di semplice
aspettativa nel corso del rapporto, “assume la consistenza di un vero e proprio diritto
soggettivo nel momento in cui l’interessato matura i requisiti necessari per esser
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collocato a riposo, a domanda o di ufficio” (Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 1987, n.
140, in Foro Ammm.vo 1987, p.159).
Nel nostro caso, tutti i ricorrenti avrebbero pacificamente maturato i requisiti
per aver diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e/o anzianità al termine
dell’anno scolastico 2011/2012. Secondo, appunto, la normativa previgente al D.L. 6
dicembre 2011, n. 20, come è dimostrato anche dal fatto che tutti potevano
presentare domanda di pensionamento prima dell’emanazione delle istruzioni
interpretative ed operative impugnate.
Conseguentemente, trattandosi di diritto soggettivo già maturato, le convenute
Amministrazioni non potevano, e non possono, introdurre successive disposizioni
volte ad annullare, vanificare od anche soltanto a modificare tale diritto.
E si noti che, sempre in materia pensionistica, anche la Corte Costituzionale
pacificamente tutela non soltanto le posizioni di diritto soggettivo, ma anche le
posizioni di aspettativa, quando queste siano, ormai, divenute prossime alla
maturazione del diritto.
Ed ancora più rilevante risulta il richiamo alla disciplina fondamentale dell’art.
6 CEDU, direttamente applicabile anche all’interno del territorio nazionale, la quale
vieta allo Stato di dettare disposizioni che vanno retroattivamente ad incidere sulla
posizione delle parti, soprattutto quando queste disposizioni vengono dettate a
favore stesso degli organi dello Stato che le emanano.
Ed infatti, il nuovo regime pensionistico, entrato in vigore il 22 dicembre 2011,
di fatto e secondo l’interpretazione operativa fornita dalle convenute amministrazioni,
non consente ai ricorrenti di poter andare in pensione sulla base della disciplina
previgente, ma introduce ulteriore requisito (maturazione dei requisiti alla data del
31.12.2011) incidendo, in questo modo, su situazioni ormai già definite ed entrate a
far parte del loro patrimonio individuale in forza della previgente normativa speciale
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relativa al comparto scuola, ignorando completamente le circostanze peculiari e
normative del suddetto comparto.
QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE, IN RELAZIO NE
ALL'ARTICOLO 3, 42, 43, 53, 97 DELLA COSTITUZIONE, dell’art. 24, c. 3 della
Legge 214/2011 e dell’art. 1, c. 21 della Legge 148 /2011:
In subordine, si ritiene doveroso rimettere la corrente questione alla Consulta per la
non manifestamente infondata questione d’illegittimità costituzionale dell’art. 24, c. 3
della legge 214/2011 e dell’art. 1, c. 21 della L. 148/2011 per violazione degli articoli
3, 42, 43, 53, 97 (violazione del principio d’uguaglianza, della parità di trattamento, di
ragionevolezza legislativa, dell’universalità, uniformità e perequazione
dell’imposizione, del giusto procedimento e del buon andamento) o una sua lettura
costituzionalmente orientata.
Diverse, d’altronde, sono le ordinanze della Consulta che tutelano situazioni
sostanziali fondate su leggi precedenti di fronte all’irragionevole intervento del
legislatore (nn. 416/1999, 393/2000, 327/2001, 446/2002, 264/2005, 282/2005).
A fronte di tale interpretazione ed applicazione operativa della norma nei
confronti del personale della scuola, infatti, i ricorrenti verrebbero privati di un
trattamento economico acquisito sotto la sfera di diritto soggettivo, considerato che
avevano iniziato l’anno di servizio (anno scolastico 2011/2012) come l’ultimo della
loro carriera, alterando così la durata del rapporto di lavoro e la stabilità anche
economica su cui si fondano aspettative, progettualità e investimenti.
Nel differire la pensione, la norma in questione tradirebbe, altresì, il patto
siglato dallo Stato-datore di lavoro con il cittadino-lavoratore dipendente che esige la
giusta remunerazione di una vita di lavoro.
ISTANZA DI SOSPENSIONE
Il fumus boni juris della richiesta di sospensiva per i provvedimenti impugnati
rileva dai motivi suesposti. Si ritiene, infatti, che le premesse in fatto, la richiamata
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giurisprudenza in materia e le osservazioni svolte in diritto circa le ripetute violazioni
a norme legislative, costituzionali e regolamentari poste in essere nel caso in esame,
dimostrano ampiamente la sussistenza di un elevato grado di probabilità che il
ricorso sia accolto nella successiva fase di merito.
Se si attendesse la pronuncia di merito, riguardo alla quale questa istanza
cautelare svolge funzione strumentale, la stessa resterebbe pregiudicata dal tempo
necessario per ottenerla, data l'attualità, l'irreparabilità e la gravità del danno per i
ricorrenti che gli deriva dalla conseguente efficacia dei provvedimenti impugnati.
In quanto, gli stessi incidono direttamente e lesivamente sulla loro posizione
giuridica di legittimi aspiranti al trattamento di quiescenza secondo la previgente
normativa ante D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del
22 dicembre 2011. Vero è, per tutte l’esposte ragioni in fatto e diritto, che i ricorrenti
hanno iniziato l'anno scolastico 2011/2012, con il vincolo e la consapevolezza
giuridica di concluderlo sulla base di un diritto quesito (e, a differenza di tutti gli altri
lavoratori, di non poter cessare dal servizio prima del 1^ settembre 2012)
indipendentemente dalle successive modifiche intervenute in materia di trattamenti
pensionistici.
Requisiti concretamente maturato attesa la piena e ribadita vigenza degli
specifici termini di cessazione dal servizio per l’a.s. 2011/2012, di cui attualmente
vengono privati a causa delle disposizioni impugnate, motivo per cui si chiede la
sospensione cautelare dell’efficacia dell’illegittima apposizione del termine al
31.12.2011 anche nel comparto scuola.
Pertanto, la mancata regolamentazione del suddetto termine al 31.08.2012
(e/o 31.12.2012 sempre secondo la previgente normativa) giustamente derogatoria
di quella vigente per altri comparti dell’impiego alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni e privato, che doveva essere effettuata dalla competente Direzione
del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca in base agli specifici termini
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di cessazione dal servizio dei suoi dipendenti, odierni ricorrenti, si pone quale grave
ed irreparabile danno delle loro legittime aspettative in termini di collocamento a
riposo con conseguente violazione di un diritto soggettivo dei ricorrenti acquisito in
relazione all’inizio dell’anno scolastico 2011/2012.
Tenuto, altresì, conto che con l’esecuzione dell’illegittimo provvedimento
impugnato si avrebbe come ulteriore conseguenza la consolidazione di situazioni il
cui ribaltamento, poi, sconvolgerebbe l’assetto organizzativo dell’amministrazione.
*******
Con riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito delle
controdeduzioni e del deposito da parte della convenuta amministrazione di tutti gli
atti del procedimento.
Con ulteriore riserva, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della
sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati, di proporre motivi
aggiunti al presente ricorso a seguito dell’emanazione nei confronti dei ricorrenti di
connessi e conseguenti provvedimenti amministrativi in applicazione del disposto
impugnato.
Per i suesposti motivi, e con specifica riserva di più ampiamente argomentare
e dedurre, i ricorrenti, come rappresentati e difesi
CONCLUDONO
perché l'On. TAR adito voglia, in relazione ai vizi di legittimità fin qui enunciati
e respinte tutte le contrarie eccezioni e deduzioni, così decidere:
IN VIA CAUTELARE , con ordinanza emessa in Camera di Consiglio anche inaudita
altera parte:
- ordinare la sospensione, ovvero sospendere, l’efficacia dei provvedimenti impugnati
nella parte in cui, relativamente al comparto scuola, fissa al 31.12.2011 la data ultima
di maturazione dei requisiti necessari per il collocamento in quiescenza secondo la
normativa vigente prima del D.L. 201/2011, convertito con modifiche nella Legge
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n.214/2011 e s.m.i., in quanto i ricorrenti si vedrebbero privati di un diritto quesito al
collocamento in quiescenza sulla base della normativa pensionistica a loro
applicabile al momento dell’inizio dell’anno scolastico 2011/2012 (01 settembre
2011), antecedente al suddetto D.L. convertito in legge che ha introdotto nuova
disciplina in materia pensionistica, Ordinando alle amministrazione convenute di
conformare il loro operato sulla base della specificità del settore scolastico indicando
il termine entro il quale riconoscere il diritto al pensionamento alla data di conclusione
dell’anno scolastico e non a quello dell’anno solare così come erroneamente ed
illegittimamente indicato negli atti impugnati, nonché per quanto occorra Ordinare al
M.I.U.R. la riapertura dei termini di presentazione delle domande di quiescenza
attraverso la procedura “on-line”.
IN VIA PRINCIPALE: annullare e/o riformare, in quanto direttamente lesive della
posizione giuridica sostanziale dei ricorrenti, le indicazioni operative contenute nella
circolare ministeriale n. 23 del 12 marzo 2012 (D.M. n. 22 del 12 marzo 2012) con cui
il MIUR ha disposto che solo coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31
dicembre 2011, anziché e legittimamente entro il 31.08.2012 e/o 31.12.2012,
rimangono soggetti al regime previgente al D.L. 201/2011, convertito con modifiche
nella Legge n.214/2011 e s.m.i. per l’accesso e per la decorrenza del trattamento
pensionistico di vecchiaia e di anzianità; nonché ogni altro atto e/o provvedimento ad
esse connesso e consequenziale, con il conseguente riconoscimento del diritto dei
ricorrenti ad essere collocati in quiescenza sulla base delle disposizioni dettate dalla
normativa previgente per maturazione dei requisiti necessari e dalla stessa previsti,
entro la data del 31.08.2012 e/o 31.12.2012, con le decorrenze indicate nelle
rispettive domande di pensionamento.
IN VIA SUBORDINATA : accertare e dichiarare la rilevanza e non manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, c. 3 della legge
214/2011 e dell’art. 1, c. 21 della L. 148/2011 e s.m.i., laddove ha stabilito ovvero
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venisse interpretata e applicata anche per il comparto scuola la data del 31.12.2011,
per la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi ai fini del diritto
all’applicazione della previgente normativa pensionistica, prospettata nella parte in
diritto, per contrasto con gli artt. 3, 42, 43, 53, 97 della Costituzione.
Conseguentemente questo Ecc.mo Tar adito vorrà:
- trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale con ordinanza motivata circa la
rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale;
- sospendere il processo in attesa della decisione della Corte Costituzionale.
Emettere ogni ulteriore utile statuizione, secondo legge e giustizia, a tutela
della posizione giuridica sostanziale dei ricorrenti così come dedotta in giudizio.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre spese generali,
IVA e CNPA come per legge da distrarre a favore dell’avvocato costituto.
Con riserva di impugnare tutti gli atti ad oggi non conosciuti qualora
emergesse un comportamento illegittimo da parte dell’amministrazione resistente ed
ogni atto presupposto, connesso e consequenziale in merito alla posizione del
ricorrente.
IN VIA ISTRUTTORIA:
si chiede:
che codesto Giudice acquisisca ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 104/2010 i
documenti e gli atti richiamati in parte narrativa e/o quanto altro ritenga necessario,
secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile,
eventualmente disponendo anche l’ispezione ai sensi dell’articolo 118 dello stesso
codice, nonché ogni altra documentazione utile all’accertamento del pregiudizio
patito dai ricorrenti;
Disporre ai sensi dell’art. 64 del d.lgs. n. 104/2010, anche d'ufficio, l'acquisizione di
informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità delle
amministrazioni resistenti;
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Si depositano i seguenti atti e documenti:
1) copia dei provvedimenti impugnati
2) istanza di fissazione udienza per la trattazione del merito
3) Normativa richiamata
Si andrà a produrre tutta la ulteriore documentazione indicata in atti di cui
all’indice del fascicolo di parte.
Ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. modif. dichiara
che per la vertenza è dovuto un contributo unificato di Euro 300,00 trattandosi di
pubblico impiego.
Roma, 7 maggio 2012.
Avv. Domenico NASO
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