Al Rettore Pasquino 17 Novembre

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All’attenzione del magnifico rettore dell’Università degli Studi di Salerno dott. Raimondo Pasquino La manifestazione di oggi, giovedì 17 novembre 2011, non vuole essere solo fine a se stessa inserita in un giorno di mobilitazione e di commemorazione della giornata mondiale dello studente; siamo convinti che il nostro impegno nell’affermare le nostre istanze e il continuo coltivare il dibattito politico, per avere un confronto costante con la realtà, sia importante, ma siamo consapevoli che è altrettanto importante avere fini concreti volti al miglioramento del sistema universitario e alla costante tutela dei diritti degli studenti. E’ in questo contesto più ampio che inseriamo questa giornata per noi particolare, per dare uno scopo a questa manifestazione, che viene a cadere proprio in un delicato momento di transizione politica-economica del nostro Paese. Scopo che esplicitiamo in questo documento, con il quale vogliamo esporre le nostre richieste elaborate proprio in seguito al contesto di quanto accaduto in questi giorni e dopo l’ennesima condotta di “disinvestimento” della politica nei confronti dell’istruzione e della cultura , settore sempre più abbandonato a se stesso, privato del valore socio-strutturale di rilancio e di innovazione del sistema-Paese. Ripartiamo da qui” è lo slogan di apertura della manifestazione di oggi, ed è proprio da qui, partendo dalle motivazioni di apertura di questo documento, che presentiamo le nostre istanze. Quanto segue, vuol essere un contenuto di presentazione delle nostre richieste di cui agli Allegati A, B, B1 e C al presente documento, cui rimandiamo l’auspicata sottoscrizione, per ogni singolo allegato, del magnifico Rettore. Allegato A: Mantenimento tetto massimo sulla contribuzione studentesca del 20% dell’FFO Allegato B: Presa di posizione delle istituzioni universitarie a tutela del diritto allo studio Allegato B1: Revisione dello strumento del prestito d’onore Allegato C: Proposte degli studenti per il miglioramento e il rinnovamento del sistema strutturale universitario.

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documento consegnato al rettore dell'università di salerno riguardante il prestito d'nore e il diritto allo studio, l'eliminazione del tetto del 20% sulle tasse studentesche, statuto dei diritti e referendum universitario

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Page 1: Al Rettore Pasquino 17 Novembre

All’attenzione del magnifico rettore dell’Università degli Studi di Salerno dott. Raimondo Pasquino

La manifestazione di oggi, giovedì 17 novembre 2011, non vuole essere solo fine a se stessa inserita in un giorno di

mobilitazione e di commemorazione della giornata mondiale dello studente; siamo convinti che il nostro impegno nell’affermare

le nostre istanze e il continuo coltivare il dibattito politico, per avere un confronto costante con la realtà, sia importante, ma

siamo consapevoli che è altrettanto importante avere fini concreti volti al miglioramento del sistema universitario e alla costante

tutela dei diritti degli studenti.

E’ in questo contesto più ampio che inseriamo questa giornata per noi particolare, per dare uno scopo a questa manifestazione,

che viene a cadere proprio in un delicato momento di transizione politica-economica del nostro Paese. Scopo che esplicitiamo in

questo documento, con il quale vogliamo esporre le nostre richieste elaborate proprio in seguito al contesto di quanto accaduto

in questi giorni e dopo l’ennesima condotta di “disinvestimento” della politica nei confronti dell’istruzione e della cultura, settore

sempre più abbandonato a se stesso, privato del valore socio-strutturale di rilancio e di innovazione del sistema-Paese.

“Ripartiamo da qui” è lo slogan di apertura della manifestazione di oggi, ed è proprio da qui, partendo dalle motivazioni di

apertura di questo documento, che presentiamo le nostre istanze.

Quanto segue, vuol essere un contenuto di presentazione delle nostre richieste di cui agli Allegati A, B, B1 e C al presente

documento, cui rimandiamo l’auspicata sottoscrizione, per ogni singolo allegato, del magnifico Rettore.

Allegato A: Mantenimento tetto massimo sulla contribuzione studentesca del 20% dell’FFO

Allegato B: Presa di posizione delle istituzioni universitarie a tutela del diritto allo studio

Allegato B1: Revisione dello strumento del prestito d’onore

Allegato C: Proposte degli studenti per il miglioramento e il rinnovamento del sistema strutturale universitario.

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Allegato A Mantenimento tetto massimo sulla contribuzione studentesca del 20% dell’FFO

Chiediamo che il tetto massimo sulla contribuzione studentesca del 20% dell’FFO, la cui eliminazione è stata

preannunciata nella lettera di intenti del Governo dimissionario all’UE, venga mantenuto alla percentuale

sopracitata.

Crediamo fermamente che l’aumento del tetto massimo di contribuzione studentesca possa provocare una disparità sociale ed

essere un ostacolo al libero accesso ai saperi (1).

La richiesta sopra proposta, viene da noi presentata nella piena consapevolezza dei principi di autonomia e di responsabilità di

cui gode l’Università degli Studi di Salerno in quanto pubblica amministrazione di cui alle norme vigenti del sistema giuridico

italiano. (2)

(1) Art. 3 comma 2 della Costituzione : “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,

limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” Art. 34 della Costituzione “La

scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli,

anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con

borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

(2) art. 33 della Costituzione “Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti

autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”

art. 117 comma 3 della Costituzione “Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con

l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle

istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca

scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento

sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento

della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa;

armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni

culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a

carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle

Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.”

art. 1 commi 2, 3, 4 dello Statuto dell’Università degli Studi di Salerno: 2. L'Università è un'istituzione avente personalità

giuridica di diritto pubblico, che promuove ed

organizza l'istruzione superiore e la ricerca scientifica, nel rispetto della libertà di insegnamento e diAllegato A - Pagina 2 di

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ricerca.

3. L'Università è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

4. Il presente Statuto è espressione fondamentale della autonomia dell'Università, secondo i principi dell'art. 33 della

Costituzione, così come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario, e ne disciplina il

funzionamento. art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168 – G.U. 11 maggio 1989, n. 108 – Autonomia

dell’università. comma 1 - “Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della

Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi

con propri statuti e regolamenti.” comma 5 - Le università, in osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, provvedono

all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i

connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.

art. 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168 – G.U. 11 maggio 1989, n. 108 - Autonomia finanziaria e contabile delle

università. - “1. Le entrate delle università sono costituite da:

a) trasferimenti dello Stato;

b) contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente;

c) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio,

atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.

2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università e alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio sono iscritti in tre

distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero relativi:

a) alle spese per il personale dovute in base a disposizioni di carattere generale;b) ai contributi per il funzionamento, ivi

comprese le spese per investimento e per l'edilizia

universitaria;

c) ai contributi per la ricerca scientifica universitaria.

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3. Le somme non impegnate da ciascuna università nel corso dell'esercizio finanziario vanno ad incrementare le disponibilità

dell'esercizio successivo, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti nelle lettere a), b) e c) del comma 2.

4. Gli statuti indicano le strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa.

5. Le università possono contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento. In tal caso il relativo onere complessivo di

ammortamento annuo non può comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti a ciascuna università trasferiti ai sensi

della lettera b) del comma 2.

6. Per consentire l'analisi della spesa finale e il consolidamento dei conti del settore pubblico allargato il Ministro dell'università e

della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, fissa i criteri per la

omogenea redazione dei conti consuntivi delle università.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono adottare un regolamento di ateneo per

l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti

pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi princípi.

8. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse

responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nella erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario

del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le

forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'università, nonché dei singoli centri di spesa, e

l'amministrazione del patrimonio.

9. Il regolamento è emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentiti il senato

accademico, le facoltà e i dipartimenti ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero. Il controllo del Ministero è esercitato

nelle forme di cui all'articolo 6, comma 9.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della

Corte dei conti esclusivamente i provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale. Tali

provvedimenti sono immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte

della Corte dei conti. Dalla stessa data la gestione finanziaria delle università è soggetta, sulla base di consuntivi annuali, al

controllo successivo della Corte stessa. La Corte dei conti riferisce al Parlamento con un'unica relazione annuale.

11. Fino alla emanazione del regolamento di cui al comma 7, per ciascuna università continuano ad applicarsi le norme ed i

regolamenti vigenti in materia. Per ciascuna università, con l'emanazione del regolamento di ateneo.”

Per le ragioni di cui sopra, ci rivolgiamo al Rettore in carica - dott. Raimondo Pasquino, riconoscendogli il ruolo

di rappresentante legale e sovraintendente di tutte le attività dell’Università degli Studi di Salerno, in cui

esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento – di cui all’art. 2 comma 1 lettera b) della legge n. 240 del

2010, all’art. 22 dello Statuto dell’Università di Salerno aggiornato al D.R. 3 agosto 2010, n. 2414 (in G.U.R.I., S.G., n. 190 del

16.08.2010) – chiedendogli di prendere ufficialmente atto della nostra istanza, sottoscrivendo il presente

Allegato, impegnandosi in tal modo a portare la nostra richiesta all’analisi degli organi d’Ateneo competenti e

chiedere a questi di renderla operativa a tutti gli effetti con emanazione di apposito decreto rettorale.

Fisciano (SA) – Università degli Studi di Salerno lì 17/11/2011

Firma

________________________________

(Rettore – prof. Raimondo Pasquino)

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Allegato B Presa di posizione delle istituzioni universitarie a tutela del diritto allo studio.

In base ai principi di autonomia e di responsabilità dell’Università degli Studi di Salerno sancita dalla normativa

vigente in Italia di cui all’Allegato A, chiediamo che l’Università degli Studi di Salerno dedichi il massimo

impegno per il rispetto e la tutela dei diritti allo studio riconosciutici per legge e Costituzione dallo Stato. (1)

Nell’esercizio della tutela ai diritti allo studio la normativa italiana vigente prevede principi di autonomia e competenze rispetto

all’attività di Governo e dello stesso Ministro dell’Istruzione, principi di cui godono rispettivamente Regione, Azienda regionale

per il DIritto allo Studio Universitario – ADISU e la stessa Università. (2)

Nella consapevolezza che l’Università dispone dei requisiti amministrativi di cui sopra, nonché della possibilità di

assumere la piena autonomia nella gestione dei fondi per le borse di studio ove previsto dalla legge (3), ci rivolgiamo al

Rettore in carica - dott. Raimondo Pasquino, riconoscendogli il ruolo di rappresentante legale e sovraintendente

di tutte le attività dell’Università degli Studi di Salerno, in cui esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di

coordinamento – di cui all’art. 2 comma 1 lettera b) della legge n. 240 del 2010, all’art. 22 dello Statuto dell’Università di

Salerno aggiornato al D.R. 3 agosto 2010, n. 2414 (in G.U.R.I., S.G., n. 190 del 16.08.2010) – chiedendogli di prendere

ufficialmente atto della nostra istanza, sottoscrivendo il presente Allegato, impegnandosi in tal modo a portare

la nostra richiesta all’analisi degli organi d’Ateneo competenti, all’ente territoriale per il diritto allo studio –

ADISU e alla Regione, con i quali concordare un provvedimento con cui poter coprire tutte le borse di studio che

ad oggi risultano scoperte per il 69% risultando 1933 su 2816 gli studenti che non hanno beneficiato della

somma che erano idonei a ricevere.

(1) Art. 3 comma 2 della Costituzione : “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,

limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” Art. 34 della Costituzione “La

scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli,

anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con

borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso

(2) art. 3 comma 2 della legge 2 dicembre 1991 n. 390 – Le regioni attivano gli interventi volti a rimuovere gli

ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari.

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comma 3 – Le università organizzano i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo

e proficuo lo studio universitario. 4. Le regioni, le università, nonché gli enti ed istituzioni aventi comunque

competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto agli studi universitari collaborano tra loro per il

raggiungimento delle finalità della presente legge. A tale scopo stipulano accordi e convenzioni per la realizzazione di specifiche

attività. art. 8 della legge 2 dicembre 1991 n. 390 - Le regioni determinano la quota dei fondi destinati agli

interventi per il diritto agli studi universitari, da devolvere annualmente all'erogazione di borse di studio per gli studenti

iscritti ai corsi di diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 4 e secondo le procedure

selettive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c). Le regioni possono anche trasferire i predetti fondi alle università,

affinché queste provvedano ad erogare le borse art. 9 dellalegge 2 dicembre 1991 n. 390 - Le regioni promuovono

incontri periodici per uniformare gli interventi. 2. Agli incontri partecipa un rappresentante designato da ciascun comitato

regionale di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e, per le regioni in cui sia presente una sola università, il

rettore o un suo delegato art. 25 della legge legge 2 dicembre 1991 n. 390 - Le regioni conformano la propria legislazione

alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore. In particolare, costituiscono per ogni

università un apposito organismo di gestione, dotato diautonomia amministrativa e gestionale, il cui consiglio di

amministrazione è composto da un ugual numero di rappresentanti della regione e dell'università. Nelle città sedi di più

università, o dove sia comunque opportuno per una maggiore razionalità ed efficienza della gestione, la legislazione regionale

può prevedere e disciplinare l'aggregazione volontaria delle università al fine della costituzione di unico organismo di gestione.

La regione non può designare personale universitario quale proprio rappresentante. Metà dei rappresentanti dell'università sono

designati dagli studenti. Il presidente è nominato dalla regione d'intesa con l'università. Le regioni possono altresì affidare

mediante convenzione la gestione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari alle università, le

quali a tal fine provvedono con apposite norme dei rispettivi statuti. Gli organismi di gestione possono avvalersi, sulla

base di apposite convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, di servizi resi da enti, da soggetti individuali o da

associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle università.

(3) art. 10 del DPCM 30 aprile 1997 - 1. Le università possono concedere con oneri a carico del proprio bilancio, ai

sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 15, borse di studio destinate a coprire i costi di mantenimento

agli studi degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, attingendo in via prioritaria alle graduatorie degli

idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalle regioni ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 8.

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2. Gli importi di tali borse sono determinati applicando le stesse norme vigenti per quelle concesse dalle regioni. 3. Le università

possono concedere, con oneri a carico del proprio bilancio, altre

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borse di studio con specifiche e diverse finalità rispetto a quelle indicate al comma 1, nonchè borse di studio istituite e promosse

da altri enti e soggetti pubblici e privati. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1.

Fisciano (SA) – Università degli Studi di Salerno lì 17/11/2011

Firma

____________________________________

(Rettore – prof. Raimondo Pasquino)

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Allegato B1 Revisione dello strumento del prestito d’onore

In base ai principi di autonomia e di responsabilità dell’Università degli Studi di Salerno sancita dalla normativa

vigente in Italia di cui all’Allegato A, chiediamo che l’Università degli Studi di Salerno dedichi il massimo

impegno per il rispetto e la tutela dei diritti allo studio riconosciutici per legge e Costituzione dallo Stato. (1)

L’introduzione del prestito d’onore come strumento di rimozione di ostacoli per il libero accesso ai saperi, costituisce in realtà,

data le modalità in cui si esplica secondo la legge italiana (2) uno strumento di indebitamento per le giovani generazioni ancor

prima di entrare a far parte del mondo del lavoro.

Nell’esercizio della tutela ai diritti allo studio la normativa italiana vigente prevede principi di autonomia e competenze rispetto

all’attività di Governo e dello stesso Ministro dell’Istruzione, principi di cui godono rispettivamente Regione, Azienda regionale

per il DIritto allo Studio Universitario – ADISU e la stessa Università. (3)

Nella consapevolezza che l’Università dispone dei requisiti amministrativi di cui sopra, nonché della possibilità di

assumere la piena autonomia nella gestione dei fondi per le borse di studio ove previsto dalla legge (4), ci rivolgiamo al

Rettore in carica - dott. Raimondo Pasquino, riconoscendogli il ruolo di rappresentante legale e sovraintendente

di tutte le attività dell’Università degli Studi di Salerno, in cui esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di

coordinamento – di cui all’art. 2 comma 1 lettera b) della legge n. 240 del 2010, all’art. 22 dello Statuto dell’Università di

Salerno aggiornato al D.R. 3 agosto 2010, n. 2414 (in G.U.R.I., S.G., n. 190 del 16.08.2010) – chiedendogli di prendere

ufficialmente atto della nostra istanza, sottoscrivendo il presente Allegato, impegnandosi in tal modo a portare

la nostra richiesta all’analisi degli organi d’Ateneo competenti, all’ente territoriale per il diritto allo studio –

ADISU e alla Regione, con i quali concordare la ufficiale e definitiva destituzione del prestito d’onore,

convogliando i fondi ad esso destinati per incrementare le borse di studio al fine di potenziare ulteriormente gli

strumenti di tutela del diritto allo studio, evitando indebitamenti da parte degli stessi studenti meritevoli di tali

diritti costituzionali.

(1) Art. 3 comma 2 della Costituzione : “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,

limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” Art. 34 della Costituzione “La

scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli,

anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con

borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso

(2) art. 33 comma 27 della legge di stabilità – legge 12 novembre 2011 n. 183 La dotazione del Fondo di intervento integrativo

per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio

1992, n. 147, è incrementata di 150 milioni di euro per l’anno

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2012 art. 5 comma 6 lettera c) della legge 240 del 30 dicembre 2010 art. 16 comma 1 – Agli studenti in possesso dei requisiti di

merito e di reddito individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a),possono essere concessi dalle aziende ed istituti di

credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine

economico connesse alla frequenza degli studi.

(3) art. 3 comma 2 della legge 2 dicembre 1991 n. 390 – Le regioni attivano gli interventi volti a rimuovere gli

ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari. comma 3 – Le

università organizzano i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo

studio universitario. 4. Le regioni, le università, nonché gli enti ed istituzioni aventi comunque competenza nelle

materie connesse all'attuazione del diritto agli studi universitari collaborano tra loro per il raggiungimento delle

finalità della presente legge. A tale scopo stipulano accordi e convenzioni per la realizzazione di specifiche attività. art. 8

della legge 2 dicembre 1991 n. 390 - Le regioni determinano la quota dei fondi destinati agli interventi per il

diritto agli studi universitari, da devolvere annualmente all'erogazione di borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi di

diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 4 e secondo le procedure selettive di cui

all'articolo 7, comma 1, lettera c). Le regioni possono anche trasferire i predetti fondi alle università, affinché queste

provvedano ad erogare le borse art. 9 della legge 2 dicembre 1991 n. 390 - Le regioni promuovono incontri periodici

per uniformare gli interventi. 2. Agli incontri partecipa un rappresentante designato da ciascun comitato regionale di cui

all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e, per le regioni in cui sia presente una sola università, il rettore o un suo

delegato art. 25 della legge legge 2 dicembre 1991 n. 390 - Le regioni conformano la propria legislazione alle norme della

presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore. In particolare, costituiscono per ogni università un

apposito organismo di gestione, dotato di autonomia amministrativa e gestionale, il cui consiglio di amministrazione è

composto da un ugual numero di rappresentanti della regione e dell'università. Nelle città sedi di più università, o dove sia

comunque opportuno per una maggiore razionalità ed efficienza della gestione, la legislazione regionale può prevedere e

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disciplinare l'aggregazione volontaria delle università al fine della costituzione di unico organismo di gestione. La regione non

può designare personale universitario quale proprio rappresentante. Metà dei rappresentanti dell'università sono designati dagli

studenti. Il presidente è nominato dalla regione d'intesa con l'università. Le regioni possono altresì affidare mediante

convenzione la gestione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari alle università, le quali a tal

fine provvedono con apposite norme dei rispettivi statuti. Gli organismi di gestione possono

Allegato B1 - Pagina 3 di 3

avvalersi, sulla base di apposite convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, di servizi resi da enti, da soggetti

individuali o da associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle università.

(4) art. 10 del DPCM 30 aprile 1997 - 1. Le università possono concedere con oneri a carico del proprio bilancio, ai

sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 15, borse di studio destinate a coprire i costi di mantenimento

agli studi degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, attingendo in via prioritaria alle graduatorie degli

idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalle regioni ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 8.

2. Gli importi di tali borse sono determinati applicando le stesse norme vigenti per quelle concesse dalle regioni. 3. Le università

possono concedere, con oneri a carico del proprio bilancio, altre borse di studio con specifiche e diverse finalità rispetto a quelle

indicate al comma 1, nonchè borse di studio istituite e promosse da altri enti e soggetti pubblici e privati. In tal caso si

applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1.

Fisciano (SA) – Università degli Studi di Salerno, lì 17/11/2011

Firma

________________________________

(Rettore – prof. Raimondo Pasquino)

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Allegato C Proposte degli studenti per il miglioramento e il rinnovamento del sistema strutturale Universitario.

Come si è potuto evincere dalle assemblee pubbliche della Commissione Statuto, che hanno visto l’impegno anche degli

studenti, per quanto loro possibile, nel proporre tematiche di sviluppo sociale e a difesa dei diritti degli stessi e della comunità

universitaria tutta

CHIEDIAMO

Che siano approvati i seguenti punti già fatti pervenire in copia cartacea nelle suddette assemblee con la

Commissione Statuto:

a) STATUTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

Per definire in maniera univoca la figura dello studente, salvaguardando i suoi diritti e i suoi doveri. Diritti inalienabili che

saranno sanciti da questo documento rendendo lo studente indipendente e tutelandolo, nella misura prevista, contro abusi e

soprusi che si possa trovare a dover affrontare all’interno del precorso Accademico e che possano arrecare danni o ritardi nel

perseguire il titolo di studio. Si riconosce, inoltre, allo studente pari dignità rispetto alle altre componenti della comunità

accademica.

Nella copia in forma cartacea consegnata al Magnifico Rettore nell’assemblea pubblica del giorno 09 Maggio tenutasi nella

facoltà di SS.MM.FF.NN., si possono trovare una serie di doveri che spettano agli studenti, così da rendere chiaro il quadro

generale in cui si posizionerà un individuo che voglia approcciarsi ai saperi e alle conoscenze universitarie.

b) REFERENDUM UNIVERSITARIO

Per dare uno strumento in più di democrazia e partecipazione alla vita sociale e dare la possibilità di manifestare perplessità

riguardo decisioni dall’alto che altrimenti sarebbero impositive, peccando di trasparenza e coinvolgimento della comunità

accademica che dovrà poi sopportarne il peso e le conseguenze.

Il Referendum Universitario, scritto da alcuni studenti su base di legge, prendendo come riferimento ilmodello giuridico del

Referendum Nazionale, è uno strumento di democrazia partecipata, che prevede la possibilità per tutte le componenti della

comunità accademica di esprimersi riguardo tematiche e direttive che li coinvolgano direttamente o indirettamente. Tale

strumento è da considerarsi, per sua concezione, solo “consultivo”, come si è tenuto a specificare al momento della consegna in

copia cartacea al Magnifico Rettore nell’assemblea pubblica della Commissione Statuto del giorno 17 Ottobre tenutasi

nell’Aula Magna. Allegato C - Pagina 2 di 2

Qualora si ritenga che vi siano imperfezioni di forma, errori di stampa o battitura, o imperfezioni di altra natura, i documenti

citati possono essere revisionati in alcune loro parti costituenti, ovviamente mantenendo inalterato il senso intrinseco ed i

contenuti dei suddetti e possono essere approvati solo previa consultazione dei soggetti che si sono impegnati nel

redigerli.

Ci rivolgiamo al Rettore in carica - dott. Raimondo Pasquino, riconoscendogli il ruolo di rappresentante legale e

sovraintendente di tutte le attività dell’Università degli Studi di Salerno, in cui esercita funzioni di indirizzo, di

iniziativa e di coordinamento – di cui all’art. 2 comma 1 lettera b) della legge n. 240 del 2010, all’art. 22 dello Statuto

dell’Università di Salerno aggiornato al D.R. 3 agosto 2010, n. 2414 (in G.U.R.I., S.G., n. 190 del 16.08.2010) – chiedendogli

di prendere ufficialmente atto della nostra istanza, sottoscrivendo il presente Allegato, impegnandosi in tal

modo a portare la nostra richiesta all’analisi degli organi d’Ateneo competenti e chiedere a questi di renderla

operativa a tutti gli effetti con emanazione di apposito decreto rettorale.

Fisciano (SA) – Università degli Studi di Salerno lì 17/11/2011

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