All’attenzione del magnifico rettore dell’Università degli Studi di Salerno dott. Raimondo Pasquino
La manifestazione di oggi, giovedì 17 novembre 2011, non vuole essere solo fine a se stessa inserita in un giorno di
mobilitazione e di commemorazione della giornata mondiale dello studente; siamo convinti che il nostro impegno nell’affermare
le nostre istanze e il continuo coltivare il dibattito politico, per avere un confronto costante con la realtà, sia importante, ma
siamo consapevoli che è altrettanto importante avere fini concreti volti al miglioramento del sistema universitario e alla costante
tutela dei diritti degli studenti.
E’ in questo contesto più ampio che inseriamo questa giornata per noi particolare, per dare uno scopo a questa manifestazione,
che viene a cadere proprio in un delicato momento di transizione politica-economica del nostro Paese. Scopo che esplicitiamo in
questo documento, con il quale vogliamo esporre le nostre richieste elaborate proprio in seguito al contesto di quanto accaduto
in questi giorni e dopo l’ennesima condotta di “disinvestimento” della politica nei confronti dell’istruzione e della cultura, settore
sempre più abbandonato a se stesso, privato del valore socio-strutturale di rilancio e di innovazione del sistema-Paese.
“Ripartiamo da qui” è lo slogan di apertura della manifestazione di oggi, ed è proprio da qui, partendo dalle motivazioni di
apertura di questo documento, che presentiamo le nostre istanze.
Quanto segue, vuol essere un contenuto di presentazione delle nostre richieste di cui agli Allegati A, B, B1 e C al presente
documento, cui rimandiamo l’auspicata sottoscrizione, per ogni singolo allegato, del magnifico Rettore.
Allegato A: Mantenimento tetto massimo sulla contribuzione studentesca del 20% dell’FFO
Allegato B: Presa di posizione delle istituzioni universitarie a tutela del diritto allo studio
Allegato B1: Revisione dello strumento del prestito d’onore
Allegato C: Proposte degli studenti per il miglioramento e il rinnovamento del sistema strutturale universitario.
Allegato A Mantenimento tetto massimo sulla contribuzione studentesca del 20% dell’FFO
Chiediamo che il tetto massimo sulla contribuzione studentesca del 20% dell’FFO, la cui eliminazione è stata
preannunciata nella lettera di intenti del Governo dimissionario all’UE, venga mantenuto alla percentuale
sopracitata.
Crediamo fermamente che l’aumento del tetto massimo di contribuzione studentesca possa provocare una disparità sociale ed
essere un ostacolo al libero accesso ai saperi (1).
La richiesta sopra proposta, viene da noi presentata nella piena consapevolezza dei principi di autonomia e di responsabilità di
cui gode l’Università degli Studi di Salerno in quanto pubblica amministrazione di cui alle norme vigenti del sistema giuridico
italiano. (2)
(1) Art. 3 comma 2 della Costituzione : “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” Art. 34 della Costituzione “La
scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli,
anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con
borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
(2) art. 33 della Costituzione “Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti
autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”
art. 117 comma 3 della Costituzione “Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con
l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento
della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.”
art. 1 commi 2, 3, 4 dello Statuto dell’Università degli Studi di Salerno: 2. L'Università è un'istituzione avente personalità
giuridica di diritto pubblico, che promuove ed
organizza l'istruzione superiore e la ricerca scientifica, nel rispetto della libertà di insegnamento e diAllegato A - Pagina 2 di
3
ricerca.
3. L'Università è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.
4. Il presente Statuto è espressione fondamentale della autonomia dell'Università, secondo i principi dell'art. 33 della
Costituzione, così come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario, e ne disciplina il
funzionamento. art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168 – G.U. 11 maggio 1989, n. 108 – Autonomia
dell’università. comma 1 - “Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della
Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi
con propri statuti e regolamenti.” comma 5 - Le università, in osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, provvedono
all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i
connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.
art. 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168 – G.U. 11 maggio 1989, n. 108 - Autonomia finanziaria e contabile delle
università. - “1. Le entrate delle università sono costituite da:
a) trasferimenti dello Stato;
b) contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente;
c) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio,
atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.
2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università e alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio sono iscritti in tre
distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero relativi:
a) alle spese per il personale dovute in base a disposizioni di carattere generale;b) ai contributi per il funzionamento, ivi
comprese le spese per investimento e per l'edilizia
universitaria;
c) ai contributi per la ricerca scientifica universitaria.
3. Le somme non impegnate da ciascuna università nel corso dell'esercizio finanziario vanno ad incrementare le disponibilità
dell'esercizio successivo, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti nelle lettere a), b) e c) del comma 2.
4. Gli statuti indicano le strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa.
5. Le università possono contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento. In tal caso il relativo onere complessivo di
ammortamento annuo non può comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti a ciascuna università trasferiti ai sensi
della lettera b) del comma 2.
6. Per consentire l'analisi della spesa finale e il consolidamento dei conti del settore pubblico allargato il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, fissa i criteri per la
omogenea redazione dei conti consuntivi delle università.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono adottare un regolamento di ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti
pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi princípi.
8. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse
responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nella erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario
del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le
forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'università, nonché dei singoli centri di spesa, e
l'amministrazione del patrimonio.
9. Il regolamento è emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentiti il senato
accademico, le facoltà e i dipartimenti ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero. Il controllo del Ministero è esercitato
nelle forme di cui all'articolo 6, comma 9.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della
Corte dei conti esclusivamente i provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale. Tali
provvedimenti sono immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte
della Corte dei conti. Dalla stessa data la gestione finanziaria delle università è soggetta, sulla base di consuntivi annuali, al
controllo successivo della Corte stessa. La Corte dei conti riferisce al Parlamento con un'unica relazione annuale.
11. Fino alla emanazione del regolamento di cui al comma 7, per ciascuna università continuano ad applicarsi le norme ed i
regolamenti vigenti in materia. Per ciascuna università, con l'emanazione del regolamento di ateneo.”
Per le ragioni di cui sopra, ci rivolgiamo al Rettore in carica - dott. Raimondo Pasquino, riconoscendogli il ruolo
di rappresentante legale e sovraintendente di tutte le attività dell’Università degli Studi di Salerno, in cui
esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento – di cui all’art. 2 comma 1 lettera b) della legge n. 240 del
2010, all’art. 22 dello Statuto dell’Università di Salerno aggiornato al D.R. 3 agosto 2010, n. 2414 (in G.U.R.I., S.G., n. 190 del
16.08.2010) – chiedendogli di prendere ufficialmente atto della nostra istanza, sottoscrivendo il presente
Allegato, impegnandosi in tal modo a portare la nostra richiesta all’analisi degli organi d’Ateneo competenti e
chiedere a questi di renderla operativa a tutti gli effetti con emanazione di apposito decreto rettorale.
Fisciano (SA) – Università degli Studi di Salerno lì 17/11/2011
Firma
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(Rettore – prof. Raimondo Pasquino)
Allegato B Presa di posizione delle istituzioni universitarie a tutela del diritto allo studio.
In base ai principi di autonomia e di responsabilità dell’Università degli Studi di Salerno sancita dalla normativa
vigente in Italia di cui all’Allegato A, chiediamo che l’Università degli Studi di Salerno dedichi il massimo
impegno per il rispetto e la tutela dei diritti allo studio riconosciutici per legge e Costituzione dallo Stato. (1)
Nell’esercizio della tutela ai diritti allo studio la normativa italiana vigente prevede principi di autonomia e competenze rispetto
all’attività di Governo e dello stesso Ministro dell’Istruzione, principi di cui godono rispettivamente Regione, Azienda regionale
per il DIritto allo Studio Universitario – ADISU e la stessa Università. (2)
Nella consapevolezza che l’Università dispone dei requisiti amministrativi di cui sopra, nonché della possibilità di
assumere la piena autonomia nella gestione dei fondi per le borse di studio ove previsto dalla legge (3), ci rivolgiamo al
Rettore in carica - dott. Raimondo Pasquino, riconoscendogli il ruolo di rappresentante legale e sovraintendente
di tutte le attività dell’Università degli Studi di Salerno, in cui esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di
coordinamento – di cui all’art. 2 comma 1 lettera b) della legge n. 240 del 2010, all’art. 22 dello Statuto dell’Università di
Salerno aggiornato al D.R. 3 agosto 2010, n. 2414 (in G.U.R.I., S.G., n. 190 del 16.08.2010) – chiedendogli di prendere
ufficialmente atto della nostra istanza, sottoscrivendo il presente Allegato, impegnandosi in tal modo a portare
la nostra richiesta all’analisi degli organi d’Ateneo competenti, all’ente territoriale per il diritto allo studio –
ADISU e alla Regione, con i quali concordare un provvedimento con cui poter coprire tutte le borse di studio che
ad oggi risultano scoperte per il 69% risultando 1933 su 2816 gli studenti che non hanno beneficiato della
somma che erano idonei a ricevere.
(1) Art. 3 comma 2 della Costituzione : “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” Art. 34 della Costituzione “La
scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli,
anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con
borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso
(2) art. 3 comma 2 della legge 2 dicembre 1991 n. 390 – Le regioni attivano gli interventi volti a rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari.
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comma 3 – Le università organizzano i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo
e proficuo lo studio universitario. 4. Le regioni, le università, nonché gli enti ed istituzioni aventi comunque
competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto agli studi universitari collaborano tra loro per il
raggiungimento delle finalità della presente legge. A tale scopo stipulano accordi e convenzioni per la realizzazione di specifiche
attività. art. 8 della legge 2 dicembre 1991 n. 390 - Le regioni determinano la quota dei fondi destinati agli
interventi per il diritto agli studi universitari, da devolvere annualmente all'erogazione di borse di studio per gli studenti
iscritti ai corsi di diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 4 e secondo le procedure
selettive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c). Le regioni possono anche trasferire i predetti fondi alle università,
affinché queste provvedano ad erogare le borse art. 9 dellalegge 2 dicembre 1991 n. 390 - Le regioni promuovono
incontri periodici per uniformare gli interventi. 2. Agli incontri partecipa un rappresentante designato da ciascun comitato
regionale di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e, per le regioni in cui sia presente una sola università, il
rettore o un suo delegato art. 25 della legge legge 2 dicembre 1991 n. 390 - Le regioni conformano la propria legislazione
alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore. In particolare, costituiscono per ogni
università un apposito organismo di gestione, dotato diautonomia amministrativa e gestionale, il cui consiglio di
amministrazione è composto da un ugual numero di rappresentanti della regione e dell'università. Nelle città sedi di più
università, o dove sia comunque opportuno per una maggiore razionalità ed efficienza della gestione, la legislazione regionale
può prevedere e disciplinare l'aggregazione volontaria delle università al fine della costituzione di unico organismo di gestione.
La regione non può designare personale universitario quale proprio rappresentante. Metà dei rappresentanti dell'università sono
designati dagli studenti. Il presidente è nominato dalla regione d'intesa con l'università. Le regioni possono altresì affidare
mediante convenzione la gestione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari alle università, le
quali a tal fine provvedono con apposite norme dei rispettivi statuti. Gli organismi di gestione possono avvalersi, sulla
base di apposite convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, di servizi resi da enti, da soggetti individuali o da
associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle università.
(3) art. 10 del DPCM 30 aprile 1997 - 1. Le università possono concedere con oneri a carico del proprio bilancio, ai
sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 15, borse di studio destinate a coprire i costi di mantenimento
agli studi degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, attingendo in via prioritaria alle graduatorie degli
idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalle regioni ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 8.
2. Gli importi di tali borse sono determinati applicando le stesse norme vigenti per quelle concesse dalle regioni. 3. Le università
possono concedere, con oneri a carico del proprio bilancio, altre
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borse di studio con specifiche e diverse finalità rispetto a quelle indicate al comma 1, nonchè borse di studio istituite e promosse
da altri enti e soggetti pubblici e privati. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1.
Fisciano (SA) – Università degli Studi di Salerno lì 17/11/2011
Firma
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(Rettore – prof. Raimondo Pasquino)
Allegato B1 Revisione dello strumento del prestito d’onore
In base ai principi di autonomia e di responsabilità dell’Università degli Studi di Salerno sancita dalla normativa
vigente in Italia di cui all’Allegato A, chiediamo che l’Università degli Studi di Salerno dedichi il massimo
impegno per il rispetto e la tutela dei diritti allo studio riconosciutici per legge e Costituzione dallo Stato. (1)
L’introduzione del prestito d’onore come strumento di rimozione di ostacoli per il libero accesso ai saperi, costituisce in realtà,
data le modalità in cui si esplica secondo la legge italiana (2) uno strumento di indebitamento per le giovani generazioni ancor
prima di entrare a far parte del mondo del lavoro.
Nell’esercizio della tutela ai diritti allo studio la normativa italiana vigente prevede principi di autonomia e competenze rispetto
all’attività di Governo e dello stesso Ministro dell’Istruzione, principi di cui godono rispettivamente Regione, Azienda regionale
per il DIritto allo Studio Universitario – ADISU e la stessa Università. (3)
Nella consapevolezza che l’Università dispone dei requisiti amministrativi di cui sopra, nonché della possibilità di
assumere la piena autonomia nella gestione dei fondi per le borse di studio ove previsto dalla legge (4), ci rivolgiamo al
Rettore in carica - dott. Raimondo Pasquino, riconoscendogli il ruolo di rappresentante legale e sovraintendente
di tutte le attività dell’Università degli Studi di Salerno, in cui esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di
coordinamento – di cui all’art. 2 comma 1 lettera b) della legge n. 240 del 2010, all’art. 22 dello Statuto dell’Università di
Salerno aggiornato al D.R. 3 agosto 2010, n. 2414 (in G.U.R.I., S.G., n. 190 del 16.08.2010) – chiedendogli di prendere
ufficialmente atto della nostra istanza, sottoscrivendo il presente Allegato, impegnandosi in tal modo a portare
la nostra richiesta all’analisi degli organi d’Ateneo competenti, all’ente territoriale per il diritto allo studio –
ADISU e alla Regione, con i quali concordare la ufficiale e definitiva destituzione del prestito d’onore,
convogliando i fondi ad esso destinati per incrementare le borse di studio al fine di potenziare ulteriormente gli
strumenti di tutela del diritto allo studio, evitando indebitamenti da parte degli stessi studenti meritevoli di tali
diritti costituzionali.
(1) Art. 3 comma 2 della Costituzione : “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” Art. 34 della Costituzione “La
scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli,
anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con
borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso
(2) art. 33 comma 27 della legge di stabilità – legge 12 novembre 2011 n. 183 La dotazione del Fondo di intervento integrativo
per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio
1992, n. 147, è incrementata di 150 milioni di euro per l’anno
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2012 art. 5 comma 6 lettera c) della legge 240 del 30 dicembre 2010 art. 16 comma 1 – Agli studenti in possesso dei requisiti di
merito e di reddito individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a),possono essere concessi dalle aziende ed istituti di
credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine
economico connesse alla frequenza degli studi.
(3) art. 3 comma 2 della legge 2 dicembre 1991 n. 390 – Le regioni attivano gli interventi volti a rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari. comma 3 – Le
università organizzano i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo
studio universitario. 4. Le regioni, le università, nonché gli enti ed istituzioni aventi comunque competenza nelle
materie connesse all'attuazione del diritto agli studi universitari collaborano tra loro per il raggiungimento delle
finalità della presente legge. A tale scopo stipulano accordi e convenzioni per la realizzazione di specifiche attività. art. 8
della legge 2 dicembre 1991 n. 390 - Le regioni determinano la quota dei fondi destinati agli interventi per il
diritto agli studi universitari, da devolvere annualmente all'erogazione di borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi di
diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 4 e secondo le procedure selettive di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera c). Le regioni possono anche trasferire i predetti fondi alle università, affinché queste
provvedano ad erogare le borse art. 9 della legge 2 dicembre 1991 n. 390 - Le regioni promuovono incontri periodici
per uniformare gli interventi. 2. Agli incontri partecipa un rappresentante designato da ciascun comitato regionale di cui
all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e, per le regioni in cui sia presente una sola università, il rettore o un suo
delegato art. 25 della legge legge 2 dicembre 1991 n. 390 - Le regioni conformano la propria legislazione alle norme della
presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore. In particolare, costituiscono per ogni università un
apposito organismo di gestione, dotato di autonomia amministrativa e gestionale, il cui consiglio di amministrazione è
composto da un ugual numero di rappresentanti della regione e dell'università. Nelle città sedi di più università, o dove sia
comunque opportuno per una maggiore razionalità ed efficienza della gestione, la legislazione regionale può prevedere e
disciplinare l'aggregazione volontaria delle università al fine della costituzione di unico organismo di gestione. La regione non
può designare personale universitario quale proprio rappresentante. Metà dei rappresentanti dell'università sono designati dagli
studenti. Il presidente è nominato dalla regione d'intesa con l'università. Le regioni possono altresì affidare mediante
convenzione la gestione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari alle università, le quali a tal
fine provvedono con apposite norme dei rispettivi statuti. Gli organismi di gestione possono
Allegato B1 - Pagina 3 di 3
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, di servizi resi da enti, da soggetti
individuali o da associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle università.
(4) art. 10 del DPCM 30 aprile 1997 - 1. Le università possono concedere con oneri a carico del proprio bilancio, ai
sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 15, borse di studio destinate a coprire i costi di mantenimento
agli studi degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, attingendo in via prioritaria alle graduatorie degli
idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalle regioni ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 8.
2. Gli importi di tali borse sono determinati applicando le stesse norme vigenti per quelle concesse dalle regioni. 3. Le università
possono concedere, con oneri a carico del proprio bilancio, altre borse di studio con specifiche e diverse finalità rispetto a quelle
indicate al comma 1, nonchè borse di studio istituite e promosse da altri enti e soggetti pubblici e privati. In tal caso si
applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1.
Fisciano (SA) – Università degli Studi di Salerno, lì 17/11/2011
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(Rettore – prof. Raimondo Pasquino)
Allegato C Proposte degli studenti per il miglioramento e il rinnovamento del sistema strutturale Universitario.
Come si è potuto evincere dalle assemblee pubbliche della Commissione Statuto, che hanno visto l’impegno anche degli
studenti, per quanto loro possibile, nel proporre tematiche di sviluppo sociale e a difesa dei diritti degli stessi e della comunità
universitaria tutta
CHIEDIAMO
Che siano approvati i seguenti punti già fatti pervenire in copia cartacea nelle suddette assemblee con la
Commissione Statuto:
a) STATUTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE
Per definire in maniera univoca la figura dello studente, salvaguardando i suoi diritti e i suoi doveri. Diritti inalienabili che
saranno sanciti da questo documento rendendo lo studente indipendente e tutelandolo, nella misura prevista, contro abusi e
soprusi che si possa trovare a dover affrontare all’interno del precorso Accademico e che possano arrecare danni o ritardi nel
perseguire il titolo di studio. Si riconosce, inoltre, allo studente pari dignità rispetto alle altre componenti della comunità
accademica.
Nella copia in forma cartacea consegnata al Magnifico Rettore nell’assemblea pubblica del giorno 09 Maggio tenutasi nella
facoltà di SS.MM.FF.NN., si possono trovare una serie di doveri che spettano agli studenti, così da rendere chiaro il quadro
generale in cui si posizionerà un individuo che voglia approcciarsi ai saperi e alle conoscenze universitarie.
b) REFERENDUM UNIVERSITARIO
Per dare uno strumento in più di democrazia e partecipazione alla vita sociale e dare la possibilità di manifestare perplessità
riguardo decisioni dall’alto che altrimenti sarebbero impositive, peccando di trasparenza e coinvolgimento della comunità
accademica che dovrà poi sopportarne il peso e le conseguenze.
Il Referendum Universitario, scritto da alcuni studenti su base di legge, prendendo come riferimento ilmodello giuridico del
Referendum Nazionale, è uno strumento di democrazia partecipata, che prevede la possibilità per tutte le componenti della
comunità accademica di esprimersi riguardo tematiche e direttive che li coinvolgano direttamente o indirettamente. Tale
strumento è da considerarsi, per sua concezione, solo “consultivo”, come si è tenuto a specificare al momento della consegna in
copia cartacea al Magnifico Rettore nell’assemblea pubblica della Commissione Statuto del giorno 17 Ottobre tenutasi
nell’Aula Magna. Allegato C - Pagina 2 di 2
Qualora si ritenga che vi siano imperfezioni di forma, errori di stampa o battitura, o imperfezioni di altra natura, i documenti
citati possono essere revisionati in alcune loro parti costituenti, ovviamente mantenendo inalterato il senso intrinseco ed i
contenuti dei suddetti e possono essere approvati solo previa consultazione dei soggetti che si sono impegnati nel
redigerli.
Ci rivolgiamo al Rettore in carica - dott. Raimondo Pasquino, riconoscendogli il ruolo di rappresentante legale e
sovraintendente di tutte le attività dell’Università degli Studi di Salerno, in cui esercita funzioni di indirizzo, di
iniziativa e di coordinamento – di cui all’art. 2 comma 1 lettera b) della legge n. 240 del 2010, all’art. 22 dello Statuto
dell’Università di Salerno aggiornato al D.R. 3 agosto 2010, n. 2414 (in G.U.R.I., S.G., n. 190 del 16.08.2010) – chiedendogli
di prendere ufficialmente atto della nostra istanza, sottoscrivendo il presente Allegato, impegnandosi in tal
modo a portare la nostra richiesta all’analisi degli organi d’Ateneo competenti e chiedere a questi di renderla
operativa a tutti gli effetti con emanazione di apposito decreto rettorale.
Fisciano (SA) – Università degli Studi di Salerno lì 17/11/2011
Firma
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