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Prot. n0003579/\ con iglio Reqionale della Campania i /ii’2 Il •-4 i .t ,t I Signor Presidente delta Giunta Regionale della Campania Via S. Lucia, ‘i, 81 N A P O L I Ai Presidenti della 11, 1. III, IV. V. VI, VII e VIII Commissione Consiliare Permanente Ai Consiglieri Regionali Alla Direzione Generale Presidenza, Studi Legali e Legislativi SEDI Oggetto: Disegno di legge “Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinanientale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)” Testo a seguito dello stralcio di alcune disposizioni effettuato ai sensi dell’art. 113, comma 2, del Regolamento Interno. Reg. Gen. n. 505 bis Ad iniziativa della G, R. Presidente Caldoro Assessore Gaetano Giancane Depositato in data 17 febbraio 2013 VISTO l’articolo 9 del Regolamento interno IL PRESIDENTE A 5 S E G N A il provvedimento in oggetto a: LI Commissione Consiliare Permanente per l’esame; I. III, IV, V. VT, VII e Vili Commissione Consiliare Permanente per il parere. Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento. ,- / / IL PRESIDENTE -

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Prot. n0003579/\

con iglio Reqionale della Campania

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I Signor Presidente delta GiuntaRegionale della CampaniaVia S. Lucia, ‘i, 81N A P O L I

Ai Presidenti della 11, 1. III, IV. V. VI, VII e VIIICommissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza, StudiLegali e Legislativi

SEDI

Oggetto: Disegno di legge “Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché dicarattere ordinanientale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)” —Testo a seguito dello stralcio di alcune disposizioni effettuato ai sensi dell’art. 113, comma 2,del Regolamento Interno. Reg. Gen. n. 505 bis

Ad iniziativa della G, R. — Presidente Caldoro Assessore Gaetano GiancaneDepositato in data 17 febbraio 2013

VISTO l’articolo 9 del Regolamento interno

IL PRESIDENTE

A 5 S E G N A

il provvedimento in oggetto a:LI Commissione Consiliare Permanente per l’esame;I. III, IV, V. VT, VII e Vili Commissione Consiliare Permanente per il parere.Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento. ,-

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/ IL PRESIDENTE

- -

Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Oipartìmerita:Vicariato della D,G. Seqretciria di Giunta

0cl Oipart. Qirezione G. Unità OD.096 30/12/201:) 92 (3 0

Oggetto:

At I Gmm I itt bijH L 7/DO2 mm L) L. cuII;ao J( t)t rJ1j

Dichiarazione di conformità della copia cartaceaH presente documento, ai sensi del ru. dpr 445/2000 e successive modificazioni e copiaLonforme cartacea del provvedimento onginale in formato cettronico. firmato elettronicamente.concervato n banca dati Iella Regione Campania.

Estremi e/eflronici del documento:Duummito Pritnìr OTCd i31Ai347178AA$O/’iF2HC27flDF tC277l 7

jiro ‘r 1flCUAEFFAcE288iU.B%E3U242O3CC

Imjato nr, 2 ;3 I m0A2B6J868cO3265AF35E02727 )2332FtC27

Frnte’pzto Àlfqaio Es:34e2F.t2F(9528) i;3.nEAc5l3F IAO3CiCBBE

Uiberziore N>

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Presidente Caidoro StefanoAssessore Giancane Gaetano

Uipartm. Direzione U.

o13

Regione CampaniaGIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL

PR ()C E 550 VE R B A E E(}jgettOIrt. I I Lo?nma I (cii.

re!rona/e 21)14.h—bis Li?. 7/2002 c .jptni.ij,: D.LL. colle’iit tu/a IL’’qL di tt:hiIita

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APa stregua d]il struitora moipiuta aila Oirezioiie 4eii ‘i )ele n suitanze e degli alti tu tt de iiiinlì ti

nelle remesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli eett di )eqqe, manchi dell’espressahchiarazione di reqotarta della stessa re sa dal Oirettore a mezzo di sottoscrizione della presenteVIS l’O I 4jtut IcUa eioile, cd n p neIire 1i amuoli , L ci) e ci:

Li ecee nate () iprile 7(ui7, 7 mi ed in partienlwe:I I) t, i 1U iOc niìLah) li i Io, Lii ,c di il incioL ui i i cuinnia I iett. hhis, detLi R. 7 7dn1, come noditicaio iiIirt, I, ectiiina 7. eitcia i, teLi

I c mieto 1)1 1c liii. 4. coinma I his, della LR 7;1(%d, come iii 41 cIto ltll’,nt. 1, coiiìma i 7, teucra e). Iclii 11 n

ivlLk) ) I , i. 5:

OSI lWR.i’Oi il ( )1L,iiU iLei4)Iì liv il dai i 7P1 i i Tpr(n. ito on iLci il Uil invio c li un nzi in i o uon iL

per I inno I) 1 4 e piuriennale per gli mni 7() 1 4. 7() 1 5 e t 31 o in attesa di promuleazione:b. ai cnsi del e ilatu ;irt. i 1 eciuma I his, il disertno di tenue tinanziana non puo contenere norme di carattere

ordinamcntale oppure crgalnzzaIorlo. ne di natura localistica o inicroseitoriale:e. che a Iett. bhis del comma I dell ‘art, I I prevede che cii eventuali diseni di lecce col lecati si

pr4cdin)Lr1tt di ni ìlL la i) h) di prcscnt lrc il ( ci1 12110 cion liv vntro il n1vv di vnn no (1111)110 ov 11k) dipo zuani inoi,vncv pci in itcri i Lh4. i1coirono il i lagiunelmvnto dccli ohiviti i

programmazione ti nanziana m’egionale. anche attraverso interventi dt carattere rdinamucntale,lrgamtzatorio, oppure di ri lancio e s il uppo dell’economia recionale:

R I 1 ‘ t I O, pirt in to di polvr ippro in.. il) lato mi _no di Lv OI lv, mio il li in ini iii I iv t( llv pLi

l’inno J() 1 3, che h irrna parte mmltegr:Iflte e sostanziale del presente provvedi mento, ai tini della successi atrasmissione e sottoposizione al (4 insigl io regionale:

ACQU IS[I’I i pareri tavorevoli resi dall’ LI licio 1,egmsiati i) COI) note nrnt. un. I 33 IX,P( i\H, i I e3O4il iDCP(\Bì1 1:cQIJIsITO I parere d:ill’Ldcio Vili hollinatura leso ccii nota protu. 7)I I D(fl iABil t’[VIiL

PROPOF, e la CIUNf. a Volo U[UhlltiYlC

) E L I H E Rper i motivi precedentemente f’orniulati e che s’intendono gui riportati integralmente:

1. di approvare il disegno di Ieege : “Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia rezionale buche dicarattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale O 14)”:

.. di inoltrare al Consiglio Regionale per il semiuito di competenza.

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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA[)ELi[EERA/iONE n

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icETTO

lrt. I i, Ciìmifla l le/I, b-his LI?. 7/2002 e sxantn.ii.: L),d, L. colle,’c,Io ulla legge di 1iihi!iIa’

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Ir’iìde,;ie (ti/duri; Ste/iuwt sewrt’ (,ia,lctne (ji1iuiw

I)u,i. 1iposiIu I ti/CtlaI)r, Roti1i lirtuto

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\r DQZ;OiE 0/12/2013 F)PEE L EEECUZIONE 4 DA 15,02/2014SEGUENEI OIPARTHUENFI E DREZON 3ENEF1ALI

/)//d cf’:! dfft:O.I prESeflt doctirnenio, 01 cflSI izi LU. Llpr 34o/2000 Uccuvz InodItIcaLi

zirtacea dci Jii IItvditI in banca dati iella Rzuioiie Uampania.

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Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale :ionchii (li carattereordinamentale e organinativo (collegato alta legge di stabilirà regionale 2014)

ll l’OLi) IRIIANCK) E SVII.t l’PC) IWIUrcoNoMl\ RIXIONAI.EIn, i

Pu’amenIi i alle impreseI. In attuazione della direttiva europea del 16 febbraio 2011 ti. 201 U7IUE (l.oua COllin) i

ritardi di pagamento nel le transazioni commerciali) e in osservanza del decreto legislativo 1) ottobre

2002. n. 23 I (.ttuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento

nelle transazioni commercialb. entro sessanta giorni dall’entrata in vigore delle presente legge, la

Giunta regionale individua con proprio provvedimento i termini di pagamento a Ilivore delle

imprese nell’ambito delle transazioni commerciali con la Regione.

‘Ira. 2l’mecelgare 4, spesa .vufirndi aggiaaniivlI. Per accelerare la spesa dei fondi comunitari e nazionali, la Giunta regionale, entro

novanta giorni dall’entrata in vigore delle presente legge. ne ridetinisee le procedure

ammini%tntive, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento e dei principi di

semplificazione e di quelli generali sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi

individuati dall’articolo 2 della legge IS agosto 1900. n. 241 ‘rrasparenza atti amministrativi).

.14. 3l’rncedimerni amminLvtrcstiw in inateriti ambientaleI. Nel rispetto dei principi generali sui termini di conclusione dei procedimenti

amministrativi individuati dall’articolo 2 della legge n. 241 dcl 1990. entro novanta giorni

dall’entrata in vigore delle presente legge. la Giunta regionale ridefinisce con proprio

provvedimento i termini dei procedimenti amministrativi di tutela ambientale di competenza della

Regione. con particolare riferimento alle procedure di valutazione ed autorizzazione.

.•Irt. 4C campania Semplice

I. Per il perseguimento della semplificazione amministrativa e della qualità della

regolazione, la Regione t’àvorisce la consultazione di cittadini e imprese. La Giunta regionale

definisce con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge. le tecniche e le modalità di consultazione che intende utilizzare, anche

mediante la creazione di un sito internet dedicato. All’attuazione del presente comma si provvede

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.2. La Regione sollecita, attraverso le consultazioni di cui al comma I, osservazioni e

proposte miglioratve da parte di cittadini e imprese su specifiche normative e prederiniti settori di

tttività, al fine di verificare i costi di confi;rmità e gli oneri infbrmativi delle norme e delle

procedure amministrative di competenza regionale, con particolare rilirimento all’iscrizione ad albi,

utili. cuu’.In i’ cldnL.hi comunque denominati.1• lniro n’w.tnt:l giorni dal termine delle cowwlta,ioni. la ( iiuulta adotta i atece’;sariinterventi iii semplificazione. esplicitmdo iii caso contrario le ragioni che inducono a tenere in vitale nonne e a mmitenerc inunutata la disciplina.

.\rt. ii (kant pur lU .sviliq’pss dcl lervilarin n’gir’ssnle e per il vnsldgan alle imprese e all ‘neriqia:inneI: Per assicurare Io a iluppo del territorio regionale e il sostegno alle imprese eall’occupazione, la Regione, in :trrnonia con la normativa nazionale e comunitaria, disciplina con

apposito regolamento i criteri e le modalità operative per la realizzazione di opere inYmstrutturalipubbliche di interesse collettivo e di interventi di riqualilicazione urbana attraversa l’apporta dicapitali privati.

.1si. 6.Iceelerazinne della cleìni:inne di prøceditnenti agewlativiI. In considerazione della particolare gravità della crisi economica internazionale enazionale. che ha colpito anche il sistema produttivo regionale campano, le imprese beneticiariedelle agevolazioni attuate a valere sulle risorse delle misure 1.7, 1.10. 1.12, 2.2. 3.17. I.2, -1.5, 5.2,n.3 e tt5 del POli Campania 2000-2006 non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dalcalcolo degli indicatori utilizzati per la Ibrmazione delle graduatorie. Sono fatti salvi iprovvedimenti amministrativi già adottati.

Art. 7Modifiche alla frwj,’e regionale 6 maggio 20(3. n. iI. Dopo il comma 110 dell’articolo I della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della RegioneCampania e Legge finanziaria regionale 2013). è inserito il seguente:“110 l’li Ai tini dell’ammissione ai crediti di imposta. i beneficiari possono fornire

certiticazione rilasciata dalla Camera di Commercio competente per territorio in luogodella visura camerale, purché quest’ultima sia comunque prodotta prima dellaconclusione del procedimento.”.

rÌTOLO nINTERVENTI DI CARAfl’ERE ORDINAMENTALE E ORGANIZZAlVOCAPO I

Diritto allo studio universitario

SEZIONE IPrincipi generali

Art. 8Finalità e destinatari

I e ti vod.sii del pi-cure apo -ipiinauo Ii nt veuli per la concreta diz,aìione, tu

tnito duttile dcl dirtito -dIo -,indìo riversitario. in iltu’iune iceli irticoli L della

t ustituzione e o ci mitd dei principi dei decreto Hslativ o dcl 2) mario Ul . i. oS Revisioiie

IcHa nornittivI li principio tr milena di linitto allo simidio e vi ri/zazione dei cIei iìversiiaii

tiluente niconuciumti, il mttuatiomie Iella ictcea previsti lallaiticulo 5. umnia . lettere a I,

eeendo periodo. e U. Iella Iege So dicembre .1010. mi 2mL e secondo i principi e criteri Jiretti i

ibiliti al cuinnia 3, lettera 13, e il cuinma (, delta normativa statale e recionale di attuazione, dello

‘tatutL) lei la Reiune ( mp:inia nonché nel rispetto dci I velli essenziali dei le prestazioni

concernenti i diritti civili e sciali detiniti i livello nazionale, di cui all’articolo 117 Iella

Costituzione..1 I Reion. a Luntu mii i du1i biutivi pm)ti d uI i proLr imm i/bnL n i/mn ulc . iL!Zion de

e iei imiti degli sianziamenti dì lii lancio regionale, attua un sistema organico di strutture, servizi e

I’cne6ci al line di rimuovere cii ostacoli di ordine economico e sociale e che consentano ai capaci e

meritevoli, anche se priv i di mezzi, di raggiungere i eradi più alti degli studi. nel rispetto del

pluralismo itituzionale e iii tretta collaborazione con le istituzioni accademiche operanti sul

territorio campano i i cui il ruolo delle autonomie universitarie è innuadrato in un sistema regionale

a rete e in cui le di’ ersità dei biso ni rappresentano una risorsa tesa a rattrzare il coordinamento e

le sinergie.- Sono destinatari del presente capo tutti gli studenti:a) iscritti ai corsi di studio delle Istituzmni universitarie che rilasciano titoli aventi

valore legale e ch hanno sede nel la Regione Campania:h) iscritti ai corsi di studio delle istituzioni di alta cultura, di cui alla legge 2 I dicembreI )O0, n. 508 i Rihrma delle .-\ccadernie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza.

dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie

artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pare2giati L che hanno

ede nella Regione Campania:e) gli ,tudenti stranieri, gli apolidi e i nit’ugiati politici ai sensi dell’articolo 3, comma -4,

del decreto legislativo n. 6% del 201 2. dcl decreto legislativo dei 25 luglio I N%, o, 286Pesto unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sul la

condizione dello stran ero). del relativo regolamento di attuazione del 31 agosto Io

3 Per gli studenti delle Università telernatiche o assimilate anche riconosciute sono garantiti

esclusivamente ì servizi di int’ormazione e orientamento al lavoro, promozione culturale, ricreativo

e della attività sportive e ser izio banche dati per la promozione del diritto allo studio universitario.

Art. 9i DISURC

La Regione, avente i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e vigilanza sugli

interventi per il diritto allo studio universitario, in coniormità a quanto previsto dal decreto

legislativo n. 68 del 21)1 2, aI [inc di attuare le tinalità di cui all’articolo 8 coniugandole con le

esigenze di economicità, etflcienza. ed erficacia nella gestione dei servizi e benetici, istituisce

l’azienda unica per il diritto allo studio universitario della Regione Campania (ADISURC), quale

azienda strumentale della Regione, con sede legale e amministrativa in Napoli, che sì avvale di sedi

operative per l’erogazione dei servizi nelle province in cui hanno sede legale le istituzioni

universitarie di cui all’articolo 3, comma 3. lettera a).2. L’ADISU RC r dotata di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e cestionale e di

proprio personale. il suo rminziunamentn. comprese le articolazioni territoriali. sono disciplinate.

Itre che dal presente capo, dallo statuto dil ‘ \ DISIJ RC approvato dal t’unsigl io li

‘nministraz1ore.Sono organi Icil’\DISLRC:

H) ( t’o li \ iiooiiiie. f Ft ti coi t LI\:e) Li) nswta lned iiversic. doa si poiJ) il )iretrorc :crile:si il (‘llego dei rev1ori t;ihiiLI Ps. slente hi li r:icpresent:in/a legale dcli’ \l)IStIIU’, cUiVoc;1 e presiede il ( I\

iss,a1e I sline I giorno, assicura esecuzione delle delihere del (d1\ e vigila sull’ ndamcnto

li i tion. in d it i ili nii LO! i In i o di tu eni i li o sssit i idoir i i pru 5 LdimLnti di

et unpetenza dcl t dA che non hanno contenuto di c:irattere eenerale, suttoponenduli al lo stesso per

la ratitica nella prima seduta ora le snccessìva I Presidente nominato con decreto dcl Presidente

della ( ìiunta esmiì:iie, d’ intesa con i omitato di coordinamento regionale delle I iniversit.

campane Cl Rì e presiede la ( RI i enti potere dì convuca/tone del la stessU, In caso di assenza o

inpedimento. il Presidente è sostituito dal Vice Presidente,Il (‘dA e nt mtnnto con decreto del Presidente del la ( ruota regionale ed è composto da:

a) I Presidente di cui li comma i lett, a);li) in i i nprLsLnt inte de li i Re ;ione ( irnr’ mii e letto d il ( on igl io i e gion Ile ti usi

del la legge regionale 7 agosto I )6. n. I 7 (Nuove norme per la discipl ma del le

nomine e del le desinazionì di competenza del la Regione Campania) con oto

lli5 itUtOe) il Presidente del (‘omitato di (‘oordinan,ento Regionale del le i ]niversità dclii

C.inipania o suo delegato:d ) lite r:trpresentartti leei studenti designati a seguito di elezioni uniche regionali.

rganizzare dalle t nivcrsità campane. a sul t’ragio nniversale diretto e a scrutinio

scereto tra tutti gli studenti di cui all’articolo l, comma 3, lettera a), che hanno

ottenuto il maggior numero di preferenze personali con una ripailzione degli elettori

nei due collegi elettorali. mo relativo alle Università con sede legale ricompresa

nella provincia di Napoli e uno relativo alle i niversità con sede legale ricompresa

neile altre province. (il i studenti eletti sono i primi dei collegi di Napoli e del le altre

province clic hanno ottenuto il maggior numero di pret’erenze personali.

o, I componenti del i’J,\ restano in carica tre anni e comunque Lino alla nomina del nuovo. li

componente di cui al coinma 5, lettera h i. è in possesso del titolo di studio della laurea magistrale o

tiolo equipollente, nonché di specitici requisiti di protessionalità e di competenza maturati

nell’ambito dell’amministrazione pubblica.7. Putti i componenti del CdA clic, a vario titolo, assumono la carica successivamente

all’ iniziale costituzione dell’organo rimangono in carica tino alla naturale scadenza del periodo per

il quale il CelA stato nominato.Il Presidente della Giunta regionale costituisce il Cd anche se sono stati designati o eletti

almeno due dei componenti previsti al comma 5. lettere h), e> e d), oltre al Presidente.Al Presidente del C’dA è corrisposto un assegno mensile pari al 25 per cento dell’indennità

spettante ai Consiglieri regionali. I componenti del C’dA percepiscono un gettone di presenza pari ad

euro 30 per Ogni riunione consiliare cui partecipano, t’atta eccezione per il rappresentante di cui al

comma 5. lettera ci, laddove già percepisce gettoni di presenza dal CUR. Al Presidente e ai

componenti del CdA è comunque corrisposto un rimborso per le spese di viaggio sostenute per il

raggiungimento della sede di svolgimento del C’dA, secondo quanto dettato dalla normativa prevista

per i dirigenti (iella Regione Campania.lo. li CdA esercita le t’unzioni di direzione politieoarnministrativa dell’ADISURC’ e vigila sulla

rispondenza delle attività agli obiettivi programmati e agi i indirizzi stabiliti dalla Regione, li C’dA.

o nartieo lare:a) eleege il Vice Presidente, nella prIma seduta e a crutinio segreto, tra i ;uoi

componenti:5) aporos a IO statuto dell’ A [3 IS ti RC’, il Si lancio di Orevisione con le relative s irazion e

i I endiconro generale e un rendiconto sociale del IC prt prie attt ta. nonché i piani di

sia iLi imuisli e it iiennili di oii Puinita tiPi rsiuuìJe i;l Indici/si;tinljjì l,d li Inoite. a 1 uta dei ucrvisi. ‘indi ti concoio rcl:iavi

Ill’;lsscnna,ie di crviti e dei indici, olunenii per Il sestiune e diinitione dci ;er iìi di cui tIlarticolo Il. il reoiaiucnt di l n/iincnto della1

. I ceeolsmcnto 1cl ocr itale con tiessa p mia or!anica, cumprensiva lei‘rìi pro1isili all interno di ciascuna qualitica, ctwrelata alla qualita e iintita

dei crv ti e henelci e lfetti’v ,iniente crogati sulla base dei dati statistici disp nibil i

Id direttive e i criteri relativ alla estione dell ‘attiv id contrattuale, I ‘acquisizione eliicna/ione dei heni immobili, prev ia autorizzazione del la (dtinia rceionale;

) de tin isce le modalità di partecipazione ad attività consorziare per iniziative. mn/tonicompili comuni ll’\Dls( ;Rcd) ct ihera la nomina del Direttore teneraleci rititica i provvedimenti di cui il comma 4.I Il (‘dA à reeolarrnente costituito con la p esenza della niaemtiorania dei componenti. Salvo

itialmto previsto al comma I . esso delibera a maggioranza dei presenti, su proposta del Presidente

e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente.I 2. Le tunzioni di segretario del CJA sono svolte dal Direttore ecncrale, il quale redige i erbali

delle sedute. Gli atti del i ‘dA sono pubblici.I 3. lI Cd:\ si riunisce ogniqualvolta il Presidente ne ravvisa a necessità o quando almeno tre

consiglieri ne tdnno espressa richiesta scritta. le deliberazioni concernenti il regolamento e le

relative modi tiche dello stesso sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta, le

onvnca/ioni del (dA contenenti I ‘ordine del giorno sono ett’ettuate per iscritto o a mezzo posia

elettronica certiticala, di cui si dotano i singoli Consiglieri, almeno sette giorni prima della riunione

o in caso di uruenza. con ventiquattro ore di preavv so. I componenti del Cd1\ non prendono parte

al le deliberazioni i ti cui si trattano questioni che li riguardano personalmente o che riguardano loro

parenti e alfini entro il quarto grado. Alle riunioni del CdA non prendono parte soggetti estranei alla

nseria trattata o esterm all’A DISURC, salva speci tica autorizzazione del CdA stesso che ne dà atto

nel verbale di riunione, indicando il soegetto proponente la partecipazione nonché la specificai noti vazione.I t In casi di persistenti inadempienze o di reiterate violazioni di disposizioni normative.

oppure di dimissioni della maggioranza dei componenti. il Cd,\ è sciolto con decreto del Presidente

della Giunta regionale, previa contòrme deliberazione della Giunta regionale. Con il medesimo

provvedimento è nominato un Commissario per la gestione straordinaria dell’ ADISURC che resta

in carica fino alla ricostituzione del Cd1\, che ha luogo entro sei mesi dal decreto di scioglimento.

Nell’ambito delle t’unzioni di vigilanza di cui all’articolo li) la Giunta regionale nomina un

Commissario adacta per l’adozione di specitici atti per i quali è stata accertata t’inerzia del CdA a

provvedere nei termini assegnati. In caso di dimissioni, decadenza o revoca, per qualunque causa, i

componenti del Cd1\ sono sostituiti con atto dell’organismo di cui erano espressione.15. la CRU ha tìinzioni di indirizzo e orientamento, è nominata con decreto del Presidente della

iunta regionale ed è composta da:a) il Presidente di cui al comma 3 lett. a);h) tanti rappresentanti della Regione Campania quante sono le Università presenti sul

territorio regionale di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), eletti dal Consiglioregionale, ai sensi della legge regionale ti. 17 del 1996. con voto limitato:

e) tanti rappresentanti dell’Università di rit’erimento quante sono le Università presentisul territorio regionale di cui all’articolo 8, comma i, lettera a), desienati dalsingolo Rettore:

I) tanti rappresentanti degli studenti dell’ Università di riferimento quante sono leUniversità presenti sul territorio regionale di cui all ‘articolo 8. comma 3. lettera a,eletti in concomitanza delle elezioni del le rappresentanze studentesche del le ;ineoleIsuiversita.

( i‘ Is duri in L IrIL i tr u li i r opresLnt liti OL/I i rmidnt, l d ou

tiill i iriet perdono H nattin di udeiite I ritto ) utea InpilU, iiittiti4) ì: IO t Icitte e tltito dal plinio dei noti eletti della te;s.i ltaa e itrale nella

era stato eletto I a i Ri colee enuenti oinpItì:i) eeprmie narere Iitorio unii tamente al piani di cn il uinta ) eltera Leentra eitt i Lortii lilla s Itiesia di parte leI (d\ e e de orre I ermine senza lae iii i/tune del parere. il (d\ procede &lipendeiniente dallo Ntcsso

h) ht dintto di tsss e controllo (lei locali destinati ai servizi di al1oo,io e ristorazione;cstitt

ontca IP ramìza/ione. la qual ii1 e la Cestione dci servizi eroeatj e la rispondenzaagi i tandard indicati nel la carta dei ervizi, egnalando eentuali disscrv ui eiriunendo al ( d1\ soluzioni utul i in arado di miigliornre la qtiaIii dei serviti resi

e proposte e e ognalauioni sono inserite ohhlatoriaincnte dal Cd/\ nel primourd inc del giorno utile.T, la paltecipaziofle dei membri alle riunioni della CRU e a titolo onoritico. La CRLi si

riunisce ad ìnsmndacahile niudizio del Presidente. fatta eccezione per i casi di uruenza espressamente

notivati o SU espressa richiesta di aln,eno dodici membri della stessa. ;\ Ile riunioni del la ( R lipartecipa con voto consultivo e con l’unzioni di segretario verhalìi.zante il Direttore generale o dasuo delegato. il Lunz tonamento del la ( RI e le modalità di accesso di cui al comma I 3, lettera Li t,

sono disciptinati da apposito regolamento adottato dal CdA,I I.’ incarico di Direttore nenerale, tranne nel caso di cui al comma 3 dell’articolo 1(3, econtento dal i’d\ sulla base di morivate e comprovate esperienze e capacità dirigenziali a uncandidato, selezionato a seguito di avviso pubblico, in possesso del diploma di laurea e di specitici e

documentati requisiti. attestanii qualitìcate attiviuì. prelènihilmente nell’ambito del diritto allo studiounìversitario. di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o società pubblicheo private, con esperienza diniizenziale almeno qiinucnnìle. 1 ‘ucarico di Direttore generale, ilrinnovo e il trattamento giuridico ed economico sono definiti con contratto di diritto privato. Ilcompenso spettante e raggualiato alla re trìhuiione del Direttore generale della (ìiunta odel l’equivalente struttura apicale, comprese le indennità di t’unzione e di risultato. Il rapporto dilavoro dcl Direttore generale è a tempo pieno. Se l’incarico è conferito a un dirigente in serviziopresso amministrazioni pubbliche, questi e posto in aspettativa senza assegni per la duratadell’ ncarico stesso. con il riconosc nento dell’anzianìtà di servizio.1’). Il Direttore ,‘enerale si occupa delta gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresal’adozione di tutti li atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno mediante autonomi

poteri di spesa. di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. il Direttoregenerale è esclusivamente e personalmente responsabile della gestione e dei risultati, partecipa convoto consultivo e con tìtnzioni di segretario verbalizzante alle riunioni della CRU che puòrlcrnandare a un suo delegato. Il 1)irettore generale tormula le proposte degli atti di competenza delCdA, dirige il personale e sovrintende ai funzionamento degli uffici e dei servizi.20. L’incarico di Direttore generale ha durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per lastessa durata e non puo trovarsi in una delle cause di incompatibilità di cui al decreto legislativo Xaprile 2013, 39 tDisposizioni in materia di incont’eribilità e incompatibilità di incarichi presso lepubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo I.commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, ti. 190).21, Il Direttore generate è destituito dall’incarico nel caso di gravi• •inadempimenti o di graviviolazioni di leggi e quando il risultato della gestione è in contrasto con le direttive e gli obiettividefiniti dal CdA. Il provvedimento è adottato dal C’dA. previa contestazione degli addebiti econcessione di un termine per le deduzioni,2. li Direttore generale si avvale, per il raggiungimento degli obiettivi aztendali, di responsabiliamministrativi territoriali, tino per oeni provincia dove hanno le sedi legali e Lniversita, presentiml territorio reg’ionale. e di responsabili di unità organizzative, uno per ogni attivita amministrati va

centratizzata, le cui fanti mi. niodalità di nomina e relativi compensi sono disciplinati dal01 irvt to L’ tepwv 1r tmii ( i H i i n rio Llfa mgmiz’ iti l po

diparument.tle.23. Per quanto non espressamente previsto dai cuinnhi da IS .t 22. si applica il decreto legislativo

• k) marzo 2001. ti. 165 (Nonne eiwrali sull’ordinamento dcl lavoro alle dipendenze. delle.imministnwioni pubbliche). nonché la disciplina re1zionale e statale in materia di personale.! 1, Il Collegio dci revisori contabili, d’ora in poi “( ‘ollegio”. composto da tre membri elflttiviun membro supplente scelti tra protWsionisti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui aldecreto legislativo 27 uennaio I 92, a. 38, i Attuazione della direttiva n. 8412531CEE relativaall’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), eletti dal(‘nnsiglio regionale in contbrmità a quanto previsto dalla legge regionale n. li dcl I 996 e nominaticon decreto del Presidente del Consiglio regionale. I revisori rimangono in carica per la stessadurata del anche se nominati successivamente alla data iniziale di insediamento.25. lI Collegio esamina tutti i provvedimenti amministrativi emanati dagli organi‘lell’ADISIJRC sotto il profilo della legittimità contabile e amministrativa. Il Direttore generaletrasmette al Collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione, gli atti di cui al primo periodo. IlCollegio ha facoltà di acquisire tutta la documentazione relativa ai provvedimenti in corso di esamee si esprime su ognuno di essi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Le osservazioni dclCollegio sospendono l’esecutività dell’atto amministrativo cui esse si riferiscono. L’organo che haemanato il provvedimento lo conferma entro quindici giorni dalla data in cui sono pervenute leosservazioni. In caso contrario, gli ciVetti giuridici dell’atto, osservato dal Collegio, cessanoautomaticamente decorso il termine sopraindicato. Se il Collegio ritiene, nonostante la conferma. diribadire le osservazioni iniziali, trasmette l’atto osservato alla Giunta regionale per i provvedimentiche questa ritiene di adottare nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo sancito dallo Statutodella Regione Campania e dall’articolo IO. Al Presidente e ai componenti effettivi del Collegio ècorrisposto esclusivamente l’onorario specifico di cui al combinato disposto degli articoli 37 e 38dcl Decreto ministeriale 2 settembre 2010, n. 169 (Regolamento recante la disciplina degli onorari,delle indennita’ e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottoricommerciatisti e degli esperti contabili) e non si applicano le maggiorazioni di cui all’articolo 38,comma 2. del decreto del Presidente della Repubblica IO ottobre 1994. n. 645 (Regolamento recantela disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioniprofessionali dci dottori commercialisti). Al Presidente dcl Collegio non si applica la maggiorazionedel compenso prevista dall’articolo 37, comma 5, dcl decreto del Presidente della Repubblica n. 645del. 1994. lI Presidente e gli altri componenti del Collegio, oltre quanto stabilito dal presentecomma, non percepiscono altri compensi o indennità, comunque denominati, in ragionc della caricae dell’attività svolta e non può essere riconosciuto loro alcun rimborso spese.

Art. lOCompiti della &gione

I. La Regione Campania:a) coordina l’attività per il diritto allo studio universitario al fine di assicurare il più elevatolivello di omogeneità nella qualità e nella quantità dei servizi, resi in ambito regionale;b) raccorda le modalità di accesso ai servizi del sistema regionale;c) stabilisce standard comuni di qualità dei servizi abitativi e di ristorazione;d) semplifica e migliora le procedure per la partecipazione ai concorsi per l’assegnazione dicontributi e benefici:

e sviluppa, in collaborazione con le Università, le azioni per agevolare l’inserimento nelinondo del lavoro dei diplomati e laureati;i’) raccorda la gestione in ambito regionale con le attività di pari contenuto svolte pressoiltre regioni;

‘1) %.)vritlIcIkle vigil.t .iIìiiith.. Si %id coiiipatihilittt ili struntenti ed ningeneitit di

acquisiz.inne e trattamento ilei dati propri dci 4istemi inlhrnmatici tlelI’Al)ISIJRC e delle

I Jnivcrsità;li) attiva un iktema di mnrntonggm della vita univenitaria degli qtuclcnti. nonche della

cltìcienn ed cificacia dei serviti e dei benefici. otferti a sostegno dcl diritto aigli studi

universitari, niediante l’i’aituiione di un sistema inlhnnativo e statistico, avvalendosi dei

dati tòrniti dalla stessa ALMSIJRC e dalle strutture pubbliche operanti sul territorio. da

assumere a supporto della programmazione degli interventi:i) promuove e realizza, anche in collaborazione con l’ADISURC, con le Università di

riferimento e con le istituzioni pubbliche interessate, convegni, seminari, ricerche e indagini

demoscopiche riguardanti il diritto allo studio universitario:j) cura la circolarità delle intònnazioni disponibili con apposito bollettino;

k) verifica i risultati complessivi della gestione;lj stipula con li istituti cli credito apposite convenzioni per disciplinare le modalità di

concessione dei prestiti d’onore.2. Sono soggette all’approvazione della Giunta regionale, che vi provvede entro novanta giorni

dal ricevimento, le deliberazioni dell’ADISURC concernenti:a) il bilancio di previsione con allegato il piano di attività annuale:h) l’assestamento e le variazioni del bilancio di previsione;e) il rendiconto generale;d) le determinazioni relative alla pianta organica.

3. l.a Giunta regionale, nell’esercizio delle proprie Iiinzioni cli vigilanza, richiede

l’acquisizione di atti e documenti e dispone veritiche e ispezioni. avvalendosi anche dell’ausilio e

della collaborazione delle strutture amministrative regionali competenti. per accertare il regolare

funzionamento dell’ADISURC provvedendo, nei termini di legge consentiti e previa diffida al

competente organo dell’ADISURC. al compimento dl atti dovuti con la nomina di un Commissario

ad creta, se ne è rifiutato o ritardato l’adempimento. In tal caso, la Giunta può adottare anche misure

idonee nei confronti dei responsabili dell’ADISURC, su proposta dell’assessore regionale con

delega al diritto allo studio universitario.I. Al fine di assicurare l’attuazione degli interventi di cui al comma I, lettere». g.). IO, i) t 1), é

ktituito un apposito Fondo nella stato di previsione del bilancio regionale. cui sono destinate quota

parte delle risorse, per un ammontare non superiore al 2 per cento, disponibili per l’anno finanziario

di riferimento sul corrispondente appostamento di bilancio previste per il diritto allo studio

universitario.5. La Regione provvede a stipulare convenzioni con le Università che intendono gestire

direttamente interventi in materia di diritto allo studio universitario, di durata non intèriore ai

cinque anni, di volta in volta rinnovabile per eguale periodo, con il. coordinamento dell’ADISURC.

6. La Regione favorisce la collaborazione e le intese tra ADISURC e Università o con enti

pubblici e privati in materia di sostegno al diritto allo studio. agevolando convenzioni e accordi tesi

ad attivare servizi comuni, anche inter-universitari. programmati in apposita conferenza di servizi.

Aat 11tipologia citi servizi — controllo — sanzioniI. il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 8 trova attuazione attraverso i seguenti

servizi e benefici. comprensivi di quelli erogati agli studenti in possesso di specifici requisiti di

reddito e merito, disciplinati con apposito regolamento:a) borse di studio;h) servizio abitativo:e) prestiti d’onore:l) servizio di ristorazione:

ei zo h umazane ed uenti ciaot er’ io di lccv)la/lune dcl risporto pubblico:) r’ozio di prunozione cui mrale. ucreativo, nuitiinedtale e dclle attiviid port{se6) crv,io di Isistenza s:uiitarii:d terveiti o hvore delle tscc dt ntcnìa in eondi,ione dìsabii:titò pwt urne e ecivizio di l’anche dati per prom’vione diritto allo ,tudio:LI ogni altm ers izio atto a reali,zarc i diritto allo studio uiii ersitario in piantocompaubile c ii la normativa pre’ ista dal decreto leì4iSlatiVi) n (S del 201 2, nonché dal lidisciplina ittuativa e con la programmazione regionale di cui all articolo Ii: A [)lSt RC può realizzare programmi comuni con li enti locali al fine di coorUinare le

irtiV iti a Lavare degli o denti con i ;crv izi comunali e provinciali indirizzati alla generalita dellapopolazione giovanile, I a convenzione che disciplina tale collaborazione prevede gli oneri a caricoli ciascuna parte. termo restando che l’A l)ISIJRC può oìstenerc esclusivamente gli oneri relativ

al te proprie finali ti istituzionaliL \ DISIi RC stabilisce, con apposita carta dei servizi, gli standard qualitativi e i di

in igloramento della qualità dei servizi. La carta dei servizi individua gli strumenti di tuteladell’ utente. vincula I’ A DISI RC. prevede cli indennizzi da erogare agli utenti in caso

iadempienza, nonché gli tandard qual itativ i minimi di cui alla programmazione regionale.LADISURC esercita la t’unzione di accertamento e controllo sulla veridicità delle domandeer l’accesso ai servi/i, direttamente e d’intesa con le strutture dell’amministrazione Finanziaria edelle articolazioni territoriali del la Guardia di Finanza con cui sanno stipulati protocol li di intesa,anche per le1Tttuazione delle verifiche di cui all’articolo IO. comma 2 dcl decreto legislativ o a. 68dcl 2012.5 Coloro Lhe, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statafi e regionali.presentano dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al Fine di ti’uire degli interventie dei serve’i del presente capo, sono soggetti a una sanzione amministrativa consistente nelgairiento di una somma d’importo doppio rispetto a quella percepita in denaro o serviziluanu ticabi li, come individuati dalla proerammazione regionale, e perdono il diritto a ottenere altre

erogazioiìi per rnita la durata del corso degli studi, salva in ocni caso l’applicazione del le normepenaI i per i t’atti costituenti reato. del caso di mancata restituzione, l’:\[)ÌSU RC provvede adavviare ogni azione giudiziaria utile per il recupero Forzoso delle somme e gli studenti sono tenuti al

pagamento degli interessi legali e inoratori, che maturano a Lar data dalla scadenza fissatadall’ADISURC per la restituzione, oltre le spese, diritti ed onorari liquidati dall’autorità giudiziaria.

Art. 12Jncompatihiita e tnLsure sul personale

I. Il Presidente o il componente del CdA o della CRI], nonché il Presidente o il componentedel Collegio dei revisori contabili non possono trovarsi nelle cause di incompatibilità dispostedalla normativa nazionale e regionale vigenti itt materia.2. Il CdA entro tre mesi dalla prima seduta consiliare trasmette alla Giunta regionale perl’approvazione, la proposta di prima pianta organica del personale, nel rispetto del sistemadelle relazioni sindacali e delle procedure previste per la mobilità. Sino alla predettaapprovazione, la dotazione organica dell’ADISURC é costituita dalla somma delle dotazioniorganiche delle pregresse AÀDISU di cui alla leg,e regionale n. 21 del 2002.I personale dell’ \DIS [RC si applicano o stato giuridico, il trattamento economico liattività, prev idenza e quiescenza previsti per il personale di ruolo della Giunta regionale, lenorme dei contratti collettivi I i lavoro e i principi contenuti nei contratti decentratiophcano immediatamente il personale dell’ ADISLRC. mediante atti deliberativi del (Sd\,che iutisriìz a a stipula dei relativi contratti decentrati. L’A DlS [RC può avv alersi. nei limiti

numerici e LunzLnali delle proprie piante organiche l’ i tini di cui ml presente capo. di

j’eisOhiatle delle I niversità di riferimcnti. prov’.etlenclo al rimborso .dll !niversità stessa tleelioneri rebti’. i al suddetto personale messo a tlisposieione. L’Università utiliija personale‘iell’.WISI IRC. quando la gestione di alcuni interventi à affidata :dl’Ilniversità aessa. cheprovvede i rimborsare l’ADISURC degli oneri relativi al Per4imale II1cS%i) a disposizione.Attraverso idonee intese ixss.nic essere avviate procedure di mobilità del personale fra leaziende, li enti locali, gli enti dipendenti lclla Regione e la Regione stessa, nel rispetto dellaqualilìca di provenienza e della posizione economica in godimento, nonchà del consenso delpersonale sottoposto alle procedure di mobilità se il trasferimento interesso tino destinazione inambito provinciale.

4. Il regolamento leI personale, con annessa pianta organica, ò approvato dal (‘dA entrocentocinquanta giorni dalla prima seduta 1db stesso e dalla Giunta regionale entro novantagiorni dalla rkeeione della deliberazione del CdA. In caso di mancata approvazione da partedel CdA entro il termine di cui al presente comma, la Giunta regionale provvede alla nominadi un commissario ad acm; mentre in caso di mancata approvazione da parte della Giunta, neltermine di cui al presente comma, il regolamento del personale con annessa pianta organica siintendono approvati, I concorsi pubblici per la copertura dei posti rimasti vacanti in piantaorganica, sono indetti e svolti dall’ADISURC. previa atitorizzazione della Giunta regionale.con le limitazioni di nomina di cui all’articolo 9. comma 20. Le commissioni di concorso sonopresiedute dal Direubre generale o da un dirigente all’uopo nominato dal CdA e sonocomposte da esperti interni o esterni secondo le modalità stabilite dal regolamento delpersonale. di esse non tianno parte i componenti del C’dA.

ArtliPairlmnnfq. pnigranrniazione e bilancia

I. l:ADISURC dispone dei seguenti mezzi patrimoniuli e finanziari:a) beni mobili e immobili acquisiti a titolo di proprietà o in uso;li) tinanziamento annuo della Regione. nella misura determinata dalla legge diapprovazione del bilancio regionale. sulla base dei criteri stabiliti dalla programmazioneannuale di cui ai coinmi 6. 7 e 8;e) rendite, interessi e l’rotti dei propri beni patrimoniali;d) proventi dei servizi forniti ed introiti provenienti a qualsiasi titolo dalla gestione delproprio patrimonio nonché proventi derivanti dall’alienazione del patrimonio stesso;e) lasciti, donazioni ccl erogazioni liberali;1) finanziamenti e contributi concessi a qualsiasi titolo dall’Unione Europea, dallo Stato, daaltri soggetti pubblici o privati;g, i beni mobili ed immobili di proprietà della Regione, già destinati all’attuazione deldiritto allo studio universitario.2. 1 diritti, gli oneri e gli adempimenti demandati alla Regione dall’articolo 21 della legge n.

390 del 1991 e dal decreto legislativo n. 68 del 2012, nonché della disciplina attuativa, sonoattribuiti all’ADISURC.3. Per la realizzazione degli interventi in favore del diritto allo studio universitario, la Giuntaregionale concede in comodato all’ ADISURC altri beni immobili.4. Nell’ambito della propria attività l’ADISURC può proporre alla Giunta regionale unamigliore utilizzazione dei beni di cui al comma I mediante operazioni di pro/tel flnancing opermute al fine di vaborizzare gli stessi e offrire migliori opportunità agli studenti.5. L’esercizio finanziario dell’ADISCRC coincide con l’anno solare. Il bilancio di previsionedell’ADISURC. predisposto secondo le norme di cui alla legge regionale 31) aprile 21H12. n. 7(Ordinamento contabile della regione Campania articolo 34. comma I. decreto legislativo 28 marzo2001» e del decreto legislativo 28 marzo 2000, a. 76 (Principi fondamentali e norme dicoordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell’articoli) I.

L della 5 wtu, O°9. i. 5llX), e lottato dal ( d\ entro il 15 t[hre dcii’ nino

1-ececlente i annuo cui turi cc, cd nittato cura dcl Presidente lclia ( mnta iunaic,LI 00 li i iiT1iiiI uI’ ti LI I LU i k c R ii fl ilL i LI )ud 0 LO

uil imcntc III I li 1 luci id1 i lc’on O i iic nilo ncrU. ici \1 )l’1 R irc li ni ioosi In I laltia di cm il.i inane i niiIe i, / lei Ui)7 e iduuato dai (‘dA entro il ciese di d,hraio

uno ‘cSSi\ O .1 Ciii O [utet’iSC Ol C ullproVatL) ututarnente al rendi nto neneruin

della R !Ione. I I endiconto ocia le di ciii ai articolo 0, comina I 9, lettera bì, redatto secondo

principali standard nazionali,O, I a iiunta reionale, pres io pere espresso dal la Commissione consil itre permanente

competente per materia, appros a entro I mese di naggio la programmazione annuale degli

interventi per i! bruto al Io ricilio universitario I parere della (fommissione s intende acquisao

trascorsi trenta iomi dal la l’ormale richiesta.7. I a programmazione annuale r olamenta i servizi di cui Il I ‘articolo Il e contiene la carta

dei servizi in cui sono deflniti gli standard gLialitativi nitmmi di servizi ai quali l’ADIStRCci intòrma. A tali indicazioni sono vincolate anche le I niversItà che stipulano conenzioni ai sensi

dell’articolo li), coinma 5,5, la Giunta regionale assegna all’ \l)IS( RC e il le I Jnivcrsità convenzionale le risorse

tinanziarie per le spese di 7estione e per le spese di investimento, secondo quanto previsto nel piano

in n mi le.O, Sono attivati, in attuazione del le leggi 5 agosto i 078, n. 157 Norme per l’edilizia

residenziale), I 7 tdbhraio I 092. ui. 1 70 i Norme per l’edilizia residenziale pubblica), dal decreto—eec ) ottohrt. )9 a o’ il )ispo’o/coni pcr i 1clcr izione dcgl i investimenti otegno

dell’occupazione e per la sempliflcazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con

moditicazioni. in legge 4 dicembre i 993, n. 493 e del decreto legislativo n. 6 deI 2012. nell’ambito

degli interventi renionali di edilizia residenziale pubbhca prngrammi pluriennali relati i alle

‘sigenze abitative degli studenti, nei termini previsti dall’articolo I. comma 8, della lege ri .338 dcl

0G(), riservando a tale scopo una quota percentuale di t’inanziamenti disponibili.1 0. li Iliano pluruennale i approvato dalla Giunta reeionale.

I Per I ‘ainrn inistrazione del patrimonio e la contabilità del le ADISU RC si applica la

normativa stata le e regionale vigente in materia.

Art. /JI)ispo.vi:umi trfhcuorie

La tassa renionale istituita con legge 28 dicembre 1995, ci. 539 (Misure di razionalizzazione

della tinanza pubblica), per l’incremento delle disponibilità Onanziarie tinalizzate all’erogazione di

borse di studio e dei prestiti d’onore agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, costituiscetributo proprio della Regione Campania.2. Per l’iscrizione ai corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute degliistituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale e che hanno sedelegale nella Regione Campania, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 1.Pale disposizione si applica anche agli studenti degli istituti superiori di grado universitario di cui

alla legge 21 dicembre I 999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademianazionale di danza. dell’.\eeadernia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrieartistiche, dei Conservatori di musica e deL’Ii Istituti musicali pareggiati). destinatari degli interventiregionali del diritto al o studio universitario.I.’ importo .n ha tassa di cui ai ccmrna I regolamentato econdo quanto previstodall’articolo I 5. comma t. del decreto legislativo i. 68 del 201 1. La ripartizione in tre fasce dellatassa, li sensi del ecreto egislati vo a 5 dcl 20 12, viene attuata a secuiw del lattiv azione di untavolo tecnico tra gli I i tini del la Regione e tutte IC 1 niversità. La partecipazione al tavolo a ttIugratuiti), I a tassa di eut al mnia i 5 c rrisOosta Jael i studenti mediante s ersamento aI la tesorer!:t

‘Iella Regione U.liflftIflia il) ttti’ttiiica .iUItIiiiH1C i3)tfl) il Icnnine di scaden’a presisto per leinitnatricnlazioni e le iscrizioni ai corsi di tudi.t: è rimborsata ai bencliciari deuli interveilti niin

destinati alla teneralità Lktli %tudenti in :itttttzinhlC dal decreto legislativo vi. 6$ dcl 1012, nonchédclIa disciplina atmativa. la tassa è rimborsata ;igli ;tudenti risultati idonei stelle uraduatorieformulate daIl’.\DISIiRC s’cr l’ottenimento dci benutìci relativi alle borse dì studio.I. ta tasti prevista dall’articolo I ‘Nt cometia I. del Regio decreto 3) agosto lø3. n. Li’)!

(:\pprt)vaiione del testo unico delle leggi sull’ istruzione superiore). a carico di coloro checonseguono I ‘abilitazione all’esercizio professionale, provvisti di titolo in quanto accademica,

conseguito in una Università avente sede in Regione Campania, costituisce tributo proprio dellaRegione Campania. a nonna dell’articolo I 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio1977, si. 6)6 (Attuazione italIa delega di cui all’art I della leage 22 luglio 1975. vi. 382). perl’incremento delle risorse tinalizzate agli interventi del diritto allo studio universitario.i: ammontare della tassa è di curo 104.5. I a tassa di cui al comma 4 corrisposta dagli interessati con versamento su apposito contocorrente postale intestato alla Regione Campania l)ipartimento — Risorse linanziarie, umane estrumentali con la causale ‘Tassa (contributo) a favore della Regione Campania per l’abilitazione

all’esercizio di attività professionale”. Il pagamento della tassa è dimostrato all’atto della consegnadel titolo di abilitazione oppure, per le professioni per le quali non si dà luogo al rilascio del titolo,all’atto dell’ iscrizione nell’albo o nel molo professionale.6. I proventi delle tasse di cui ai commi I e 4 sono iscritti nel bilancia regionale.All’accertamento, liquidazione e riscossione, all’applicazione dello sanzioni, alla decadenza airimborsi e ai ricorsi amministrativi, relativi ai tributi di cui ai commi I e 4, si applicano le normepreviste alla legge regionale I 9 gennaio 1984, n. 3 tDisciplina delle tasse sulle concessioniregionali).

Art. 15.Vnrmaj’ìnan:iark,

I. \gli oneri di cui al presente capo si provvede, per il corrente esercizio finanziario con lerisorse di cui alla missione 4. programma 4. Per gli anni successivi si provvede con la legge dibilancio.2. L’ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalle misure di razionalizzazione previste dalpresente Capo rispetto alle previsioni iscritte nel bilaneio dell’esercizio in corso e in quellosuccessivo sono utilizzati, dopo il loro accertamento, per i servizi per il diritto allo studiouniversitario.

Art. 16Norme transitorie efinali

I. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’assessoreregionale delegato al diritto allo studio universitario, la Giunta regionale delibera le modalità perl’attuazione dei compiti di cui all’articolo 9, comma I.2. Entro il 15 settembre 2014, il Consiglio regionale elegge il componente del CdA di cuiall’articolo 9 comma 5 lettera b) e i rappresentanti della CRI! di cui all’articolo 9, comma 15. letterab).3. Entro il 30 settembre 20 14, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto nomina imembri del Cd, e della CRU. Entro il 31 ottobre 2014 ed esclusivamente per la prima nomina, ilPresidente della Giutna regionale, su proposta dell’assessore regionale delegato al diritto allo studiouniversitario e d’intesa con il Cd.. con proprio decreto nomina il Direttore generale per il primomandato, rispettando i requisiti pro&ssionali richiesti dall’articolo 9, comma 18. Se non wno statieletti i due rappresentanti degli studenti di cui all’articolo 9. comma 5. lettera d), entro la data del Jo

ticinhrc 20! t. I ( L\ cIii imente per a prima nmiina in tttem kllIonc 3mippreentanti 3mIi klenhi, 3 eoinpostu da due ttidenti ognuno ,a moto dalle ippresentauze

ti t3n. Ji. IL L mno ltuuitu I ti u giur numLrn li ti i ‘i ti ni t mp mi Iccundo ml swna oropuizionile relativo al l’ultimo elezione dcl t NS( i t( usmelio Naiionaìe le’li

I rsioum> ;o L:gum elettorale, IV Distretto,I CJA cotro I I marzo 201 5 Ipprova tutti i regolamenti di sua competenza.Entro il 3 i nano 20 15, I Cd1\ approvo il piano delle attivita e ml lj lancio di pnev sione per‘anno 21)15 in linea con zli indirizzi dello proerammnatione regionale.6. I no ml 31) giugno 21)1 5, 1’ ADISL RC per l’espletamento dei propri compiti utilzza,

mediante I istituto del l’avvalimnento. le strutture e il personale delle prcnrcsse AA1)ISI7. Per I ezcrciz io 20 1 5. oneri derivanti dal la costituzione dell’A DISU RC gravano in egualemisura sul bilancio delle sette AAI)ISLI, e sono sostenuti sul bilancio di previsione dcllAl)ISUateneo Lederico Il, qtmale soggetto anticiparario. Le sette AADISU autorizzano le proprie spese, tinoal termine del conmmissaniamnento, attraverso il bilancio 2014 per i &lodicesimi corrispondenti.

I)aIli costituzione del CJA. le sette AADISIJ svolgono solo attività di ordinariaamministrazione e gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione sono adottati solo se autorizzati dalCd\. L’atto sHntende autorizzato se, trascorsi venti giorni dalla sua comunicazione all’ADISU RC,il CJA del la stessa non si esprime negativamente.0. il Presidente. il CJA. il Collegio dei revisori dei conti e gli organismi o nuclei di valutazionedelle sette AADISU. cessano dai loro incarichi con effetto immediato dalla data di pubblicazionedella presente lemzge, enza diritto ad alcuna tbrma di indennizzo, e ai loro posto sono nominati, condecreto del Presmdente della Giunta regionale, sette commissari straordinari, uno per ogni ADISU,che si coordinano tra loro al line di compiere tutti gli atti necessari per consentire e garantire ilregolare passaggio all’AD[StJRC, avviando inoltre un processo di unificazione dei servizi e degliinterventi istituzionali tra le diverse aziende. Ai commissari straordinari è corrisposta unicamentel’indennità di Presidente del CdA e cessano dall’incarico nei sei mesi successivi alla loro nomina,,stlvo evenwali proroghe.IO. Ciascun Commissario groordinario provvede alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi,Iella consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare e dei rapporti di lavoro in essere.

I I Con cifetto immediato dalla data di pubblicazione della presente legge sono revocati, senzadiritto ad alcuna tòrma di indennizzo. tutti gli incarichi dirigenziali esterni di ciascuna \DlSU. fattaeccezione per i direttori amministrativi di ciascuna ADISU che restano in carica tino al termine delcommissariarnento. Questi ultimi garantiscono il supporto tecnico amministrativo ai commissari e all)irettore generale per avviare ogni idoneo intervento che consenta il passaggio ali’ADISURC e larealizzazione di una sinergia delle azioni tra le diverse aziende, garantendo al contempo lacontinuità delle attività isntuzionah.11. lI Collegio dei revisori dei conti deH’A[)ISURC è nominato, esclusivamente per la primavolta, con decreto del Presidente della Giunta regionale. All’atto della cessazione dei collegi deirevisori delle AAI)ISU di cui ai comma 0, il collegio deli’ADISURC certifica l’atto di ricognizionedei commissari straordinari rcendo una relazione dove risultano le attività e le passività.compiendo tutti gli atti necessari per il passaggio aIl’ADISURC e svolge tutte le funzioni dei collegidei revisori dei conti delle AAD1SU soppressi. Le entrate che derivano dalla realizzazione delleattività sono introitate dalla Regione.13. Nel periodo successivo alla pubblicazione della presente legge e tino aI 30giugno2015 nonvi 3 possibilità di cumulo di compensi da parte dei soggetti sopra indicati, se gli stessi svolgonoruoli diversi nella fase di transizione.4. L’ADISU RC subentra con decorrenza dal l luglio 2015, in tutti i rapporti giuridici attivi epassivi delle pregresse AADISC.IS -\ila data di entrata in vigore della presente legge. i rappresentanti degli studenti della (‘RC

di cui al l’articolo 0, mamma l 5. lettera dì. per la prima nom mia sono eletti on apposita indizioneelettorale dei singoli atenei.

1€). Il personale a tempo indeterminato iscritto nei ruoli delle AAI)lSlS lra.sterìto od ruoli

Iell’.I)lSURC mantenendo Li positione giuridica ed economica in qodiincnto allatLo Jcl

tras1riiucnto a decorrere dal I” luglio 201 5.I 7. I .a lege regionale ti. i dcl 2002 . abrogata.

(:Aro Il.\Itri interventi

SEZIONEServizi istkuzionali. generali e di gestione

Aat. IS.fndliflche legge regionale 3 novembre 1993. n. 3MI. L’articolo 9 della legge regionale 3 novembre 1993, o. 38 (Disciplina dei beni regionali) ò

cosi modificato:a) al comma 2. dopo le parole “offerte segrete in aumento” sono aggiunte le seguenti: “.

oppure. anche in deroga all’articolo 25. legge regionale 6 dicembre 2000, n. IS(Disposizioni di finanza regionale), mediante le procedure previste dal protocollo diintesa che la Giunta regionale è autori7zata a sottoscrivere con la Cassa depositi eprestiti Investimenti SGR S.p.A.;b) il conima 3 è sostituito dal seguente:“3. L’alienazione mediante asta pubblica avviene a norma degli articoli 11.12 e 13.”.

An. 19LiUlE s.rLI. Gli utili pregressi realizzati dalla società in house SAUIE s.r.l., attualmente accantonati per

prescrizione statutaria e volontà assembleare in un apposito fondo di bilancio denominato tondo

valorizzazione beni cx Colosimo”. potranno essere direttamente utilizzati dalla società medesima,

esclusivamente a scopo di investimenti finalizzati al miglioramento della redditività dei beni

facenti parte del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’cz Patronato Regina Margherita,

Istituto P. Colosimo pro ciechi di Napoli.

:\rt 2!/ìano li I1(rli:I;u),,? delle lree lei cfein(Iflu) m1ri!!i,m)

La Giunta regionale, entita lautoriLì marittima e acquisito il parere dei sindaci dei comuniinteressati e delle associazioni regionali di categoria più rappresentative nel settore turisticobalneare, delibera entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente leege il regolamento diadozione dei Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUAD) con tinalità turistico—ricreative di ciii all’articolo 6 del decreto leizge 5 ottobre I 93. mi. 400 (Disposizioni per ladeterminazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, conmoditìcazioni, dalla legge 4 dicembre 1993. n. 494, e lo trasmette al Consiglio per l’approvazioneai sensi dell’articolo 56 dello Statuto regionale. I comuni costieri competenti per territorio, nellapredisposizione dei propri piani ittuativi di utilizzazione PAD) e nell’esercizio delle tùnzionigestorie sul demanio marittimo non portuale. sono tenuti a conformarsi alle norme regolamentaristabilite dalla Regione con il PU1\D,

SEZIONE EIFutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

\rt. 22.fudi/cti alla legge ivgumiile 15 glugflo 2OU7 n, 6

Dopo il comma 4 deI articolo I delLi legge regionale 15 aiugno 2007, a. 6 DiscipLinadagli ater enti r gionai i di promozione dello ‘pettacaio e nerito il seguente;1» s coin m ssìone completa la pres ita alutazione antro novanta gornm dal 5cC\ mento

Iella len, ionc da nte dci e tpetcnti il3ei delhi dunta eeiale. irascorso tale

erio, ii ttiei . ionaii prvvcdono illaitrih,ione dell’intero carihuto di

‘artcoh . aunma (, lettera e>, nicamente con 6 hcrimentn ti criteri antitntiv

SEZIONE IVlirismo

\rt. 2!odifìche (111 ‘cìrUco/u / de/la legge ret(nn(1k I O ìnaklo O I 2. a / OAl lira olo I del la leege reuional I (I maegio 201 2. o. I O Disposizioni in materia di impianti

halneari sono alltiortate le seguenti modi licazonia) al comma I e parole “comunque Pno aI 31 dicernhre 2>) I 3’’ sono sostituite dal le seguenti

‘comunque lino al 3! dicembre 2() 1 5” dopo le parole “in mori di anni I 2” sono negiunte le

egucnti “accompanati da un maegiorenne’’;h dopo il comma 4 sono aggiunto i seguenti commi:“5. Ai sensi deil’art. 34 quater del decreto legge 18 ottobre 20! 2, o. I 79 (Ulteriori misure

urgenti per la crescita del Paese convertito con moditcazioni dalla legge I 7 dicembre 2012. o.

22 I si intendono quali imprese turistico balneari le attività classiticate alle lettere h), e). d) ed

e, del comma I dell’articolo 1 . del decreto legge 5 ottobre 1 993, o. 300 (Disposizioni per la

determinazione dei canoni relativi i concessioni demaniali marittime) convertito con

moditicazioni dalla legge 3 dicembre I 993, t’i. 493.6. La Giunta regionale, ai sensi dell’art, 33 quater del DL 179/2012 convertito con

inoditicazioni dalla legge 221/201 2. con proprio provvedimento da adottarsi entro 90 giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge. tssa gli indirizzi per lo svolgimento delle

attività accessorie degli stabilimenti balneari.7. Lermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e di visitabilità previste per

gli impianti di baineazione dall’articolo 23 della legge 5 t’ebbraio 1992. ti. 104 (Legge quadro

per l’assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate). in applicazione del

decreto del Ministro dei Lavori pubblici 11 giugno 1989. o, 236. di attuazione della legge O

sennaio 1989. o. I 3. gli stabilimenti balneari e imprese turistico balneari e e attività connesse

assicurano che tua percentuale minima del 5 per cento delle strutture autorizzate cahine.

strutture utili al le attività accessorie e per servizi, depositi. spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio,

aree giochi per bambini, ecc. consCnta l’uso agevole anche da parte di ersone su sedia a

O !ote.’,

!oIiJidw odo iee i iomiio /(; /,?,ir() I ¶)N6, o. I!

i L un iI I O in uzo i o I tloi i di clin i Llk. 00 ittpro t’essionali turistiche) sono apportate le euenti modi ticaziuni

i) la rubrica del articolo i sostituita dal la seguente: Idenchi recì mal i delle attivitàpro tessionali i un stiche’b al primo. al terzo e il quarto eomrria del Particolo i la parola ‘‘Albi’’ d sostttwta dal laseguerne: “Elenchi”:e) il econdo comma delLarticoloi sopprCSSoi) al terzo comma dell’articolo 3 dopo le parole ‘del la presente legge” sono aizgiunte lescuenti: ‘‘oppure, per le ittivila di cui alla lettera 1) dell’articolo 2, vi sia ilrtconoscimento presso la Camera di Commercio cumpetente per territorio”cI la lettera h del primo comma dell’articolo 5 soppressa;t) la lettera e) del primo comma del l’articolo 6 soppressa;il secondo comma dell’articolo Il I abrogato;li) l’articolo li NoStltUtO dal seguente:

“Art. I i Sanzioni amministrative.L’esercizio delle prot’essioni turistiche disciplinate dalla presente ie’ge senza laprescritta abilitazione soggetta alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 adcuro I 0.000,00. L’esercizio da palle dei soggetti di cui all’articolo 2 lettere a) e e),dietro compenso. di attività estranee alle protssioni di guida e accompagnatore nei..ont’ronti dei turisti soggetto alla sanzione amministrativa da curo I 000,0() ad euroo000,00.

Il divieto comprende attività di carattere commerciale. di concorrenza alle agenzie disaggio. di procacciamento diretto o indiretto di clienti a t’avore di alberghi, impresedi trasporto si ngo le o associate, imprese commerciali, artigiane, industriali e simili.Il cotnportanlento irriguardoso nei contronti dei turisti I soegetto alla sanzioneamministrativa da euro 500.00 ad euro 5000,1)0.Le imprese turistiche che si avvalgano delle prestazioni di soggetti privi della prescrittaabilitazione all’esercizio delle professioni turistiche di cui alla presente legge, sonosoggette alla sanzione amministrativa da curo I .000,00 ad euro 5.000,00,L’accertamento delle int’razioni e l’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolocompete al la Regione con e modalità indicate all’articolo 12.”.

\ut. ‘/ )o i te ,‘et(Le/iI /1 is i:hn,c le/le \!r,,flhIrc #tenzte i//’e# iride e uil aro i (menul.’q)eriura. 1 ristcriincnk) e e ntodihclìc ruardatiti Peserei/il) di tutte le tipolocie di

iiultuic uvc [1 iu.hc ono sieeecttl iii i scan il i/tunc ccitihc it i di inizio itti iii (St I \) ilnsi dcli’ irt. i ) lei la leage i. 2 I dci I ‘)QO da pre:entarsl al lo sportello unico per la ittiv ita

produtti’ e ( ‘t ‘\ l> dl C(HflUflC competente per territorio ‘,ii modulo c iiìtorine al la uoduiisticapredisposta di concerto con la struttura reeionale competente e resa disponibile anche in v ae tematica2. lI J rasmc’tte ri a telematica aeli EP I’ competenti per territorio e :ilhi struttura

recionate competente a segnahizione certi ticara di inizio itti iG..3 i,’ a ‘v io e eserci/to dell attivit/1 sono soegette ai rispetto delhi discipi ma vigente in materiali urbanistica e ediliiia. di igiene e slnita, di ambiente, di pubblica sicurezza. di prevenzioneneendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro.L La classificazione delle strutture ricettive alberghicre da uno a cinque stelle effettuata dal

comune competente per territorio sulla base de requisiti allegati alla legge regionale 15 nOrZOI O4, ti. IS (Nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alhert.thiere ed all’ariaaperta) ed ha i Iiditi quinquennale che decorre dalla data del provvedimento di accoglirnento delc oiilune,5. La classi iieazione delle strutture ricettive all’aria aperta da uno a quattro stelle per i

carnpeegi, da due a quattro stelle per i s illaggi turistici e con una stella per le mini aree di sosta eeffettuata dal comune competente sulla base dei requisiti elencati nelle tabelle allegate alla leoge‘egionale 26 marzo I ‘)93, i. l3 i DIscì[lrnu Lidi complessi turistico ricettivi all’aria aperta) ed havalidità quinquennale che decorre dalla data del provvedimento di accoglimento del comune.6. il titolare di una struttura riccitiva di cui ai commi 3 e 5 dichiara al comune competente per

territorio la e iasst tica/lone speltante al la propria struttura redatta su modulo cont’orrne allanodulistica regionale per l’avvio dell ‘attività, per la modifica della classificazione in seguito a

mutamenti dei requisiti e per il rinnovo della classificazione almeno trenta giorni prima della5cadenza della classiticazione in corso.7. L’assegnazione della denominazione aggiuntiva lusso agli alberghi classificati con 5 stelleavviene attraverso la presentazione della dichiarazione da parte del titolare di una struttura ricettivasulla base (lei criteri ;tabiiti dalla Giunta regionale con rrono provvedimento da adottarsi entronovanta riorni dalla pubblicazione della presente legge.8. Il comune, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di classificazione,procede alle verifiche accogliendola o respingendola. con proprio provvedimento, per mancanzadei requisiti previsti. Decorso tale termine il silenzio del comune equivale al provvedimento diaccoglimento., i dati aeeiomati sulla classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta

sono inviati dai comuni agli EPT competenti per territorio. Entro il 30 novembre di ciascun anno icomuni trasmettono l’elenco delle strutture ricettive classificate alla struttura regionale competente.lO. Le strutture ricettive espongono all’esterno e in maniera visibile il segno distintivo della

e assi ficazione assegnata.il. EI comune uo procedere in ogni momento anche d’utticio o su motivata richiesta della

Regione a una verifica dei requisiti e provvedere ai declassamento oppure all’attribuzione di unaclassificazione superiore in coerenza con l’effettivo possesso dei requisiti.12. La Reione in caso di inadempienza o in presenza di reclami, sentito il comune competente.procede all’ tcc ertamento dei requisiti rimettendo al comune 1 ‘es entuale pros vedimento di nuovae lassificazione.. La mancata eresentazione da parte dei titolare dc1 la struttura ricetti’. a del la dichiarazione di

a! enmììa o c ìpoa da pnte del n:itnte a ;nsinnc leIl ttvita linu :dl’:ecerinena1eda luovi ClaSsfUcltkIIe,I \ i’ ìp I il j’I lIflO flIT1 i dJl IITkOt ‘) 1L1’ I ‘. I I I 1k

i. 5 eI 1&)54 e parole la Ire U i TUO )i)it Ofl1) aitinte dajle pini le la aiim mUletiIO JjuciIiIiL

15. \l prImo LiiiliiÌkI dell’articolo 1llt leO4e r ionale iL 15 deI I)3 dopo T pleesercitata dai coni Uil soini LUiun1e le parole “e dalla iio,I o. \ la leie rei!unale 26 marzo I )3, o l)iscipl ma del clampiessi turi Stie riCcttiv i

all’aria .iperta OflO portate le s4tletIti rnnditicazinm:a al prin ‘eriLlo del aumma 2 dell’articolo parole: :Jii ;iutoflhiOZlOne 50110tjtuit dal le sectnenti: ‘id pertuia’:

b) al terzo per od, del e )mma 2 dell’articolo I O IC parole: ‘e suggettaanreventi vaatitori//azione : nunale con relati a comunica/ione’ ono sostituite dalle senuenti: 2comunicata’:e) ai luarto ieriudo del comma 2 dell’ rticolo I (i le imle: “l’autorizzazione si intendede caduta’ s, mn sostituite dalle seguenti: “l’Itti\ irà si intende detìnitiv;imcnte cessata’;Jj nell’al inea del comma 5’ dell’articolo iO le parole: Lautorizzazione all’esercizioiagiona1e non può essere rilasciata’’ sono sotituhte dalle seguenti: 1 ‘esercizio stagionaledell’attività non pun essere svolto”:e) la rubrica del articolo 13 2 sostituita dalla seeuente: ‘Sospensione o cessazionetell’attis r1’:

I) al eoinma I dell’articolo li le parole: ‘la revoca della autorizzazione’ sono sostitUitedal le seguenti: ‘la cessazione dell’attività”:al pnino periodo del comma I dell’articolo 13 le parole: ‘autorizzazione comucale” sonosostituite dalle sem2uenti: “segnalazione certiticata di inizio attività’’:[i ) al terzo perio lo del comma I del l’articolo 14 le parole: ‘‘1 ‘autorizzazione 2 rilasciata’;no sostituite dalle seguenti: “Tale attività può essere esercitata”:i il comma 2 dcl articolo I 4 le parole: “all ‘autorizzazione” sono sostituite dal le seguenti:dia segnalazione certiticata di inizio attività”:j 3 al primo periodo del comma i del l’articolo I 6 le parole: ‘‘approvato in sede diautorizzazione all’esercizio” sono sostituite dalle seguenti: “indicato nella segnalazionecertiticata di inizio attività’’;ki al secondo periodo del comma 1 del l’articolo 16 le parole: “revoca dell’autorizzazione’sono sostituite dalle seguenti: ‘cessazione dell’attività”;I) al eomrna I dell ‘articolo I 6 le parole •‘da uno a tre milioni di lire’’ sono sostituite dalleparole da mille a tremila euro’;ro) il comma 2 dell’articolo 16 abrogato;n) al comma 3 dell’articolo 16 la parola: “autorizzazione” t sostituita dalle seguenti:“sesenalazione certilicata di inizio attività” e le parole “da tre milioni a dieci milioni di lire”sono sotituite dalle parole “sia tremila a dieci mila curo”;o) al comma 4 dell’articolo 16 le parole: ‘autorizzazioni” e “autorizzazione” sono sostituiterispettivamente dalle seguenti: “attività di cui alla presente legge” e “attività”, e le parole“sospende le procedure relative alta classificazione e” sono soppresse;p3 al comma 1 dell’articolo 16 le parole ‘da lire 200.000 a lire 600.000” sono sostituite dallepirole “da euro cinquecento a curo millecinquecento”.I 7. Al eornma I dell’articolo 6 della legge regionate o. 5 del 2001 le parole: ‘l’autorizzazione di

nhiio dell’attività’ sotio suppresse.1 5. L’articolo. lO della Icege regionale n. 5 del 2001 2 sotiwito dal seguente:1 i) Sanzioni

I Chiunque esercita l’attività iì cui al I’ articolo I senza aver presentato regolaresegnalazione certi ricata di inizio ;ìltivitfl. [ermo restando quanto prev tO dall ‘art.i r li LIii 1241 L1 I )Ofl grto dii w/Ionv mm nnii ai’ i LI

ltt’14fl1c1)tfl della s ‘.nma da euro IS 5(1 .i curo 3130.2. I.’oinessa cisi’ine della tabella inalicante le Iaritt praticate. di cui all’articolo .comporta la santione amminisLrativa del pauamento della somma da curo I 55 a etmn .165.1. l.’;ipplieatii’iie di prtrni superiori a ‘juclli esposti comporta la anzione

amnministratiiat del pmtPmnettkt della somma da euro 258 a curo IO)).1. Il supenitiento (Iella capacità ricettiva consentita comporta la unzioneammrnislrattva del pagamento della somma da curo 258 a euro 1033.4. In ogni caso di recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate enei casi più gravi può precedersi alla sospensione dell’attività o all’interdizione dellastessa.”.

19. . Alla legge regionale 21 novembre 2001, o. Il il)isciplimia delle strutture riccuiveextralberghiere) sono apportate le seguenti modificazioni:a) al cummna I dell’articolo li le lxtrole: “sprovviste delrautorizzazione, o iii maniera

dittorme (la essa” sono sostituito dalle seguenti: “senza aver presentato regolaresegnalazione certilicata di inizio attività, 6rmo restando quanto previsto dall’articolo 19.comma 6. della legge n.241 del 1990.” e le parole “da lire s2.000.000 a lire

I 0.000.000=” sono sotituite dalle parole” da curo duemila ad euro diecimila”;in al eanma 2 dell’articolo IS le parole “da lire 300.000 a lire 900.000” sono sotituite dalleparole da euro trecento a euro novecento”;e) al eomma 3 dell’articolo 15 le parole “da lire 500.004) a lire 2.000.000” sono sotituitedalle parole ‘da euro cinquecento a curo duemila”;il) al comnma 4 dell’articolo 15 le parole “da lire 300.000 a lire 900.000” sono sotiwite dalleparole “da euro trecento a euro novecento”;e) al comma 5 dell’articolo IS le parole “da lire 500.4)00 a lire 2.000.000” sono sotituitedalle parole “da euro cinquecento a curo duemila”:I) al cornnia 6 dell’articolo IS le parole “di lire 100.000” “sono sotituite dalle parole” dicuro cento”;g) al cornina i dell’articolo 15 le parole “da lire 500.000 a lire 3.000.04)0” sono sotituite

dalle parole” da euro cinquecento a euro tremila”;hal comma 8 dell’articolo IS le parole: “e, quando la recidiva si riferisce alla gestionedilfonne dall’autorizzazione alla revoca della stessa” sono soppresse.20. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:a) gli articoli 4, comma 3, 1, 9, Il e li della legge regionale n. 15 del 1984;b) gli articoli 7, 8 e IS. commi da 6 a 20 della legge regionale n. 13 del 1993;c) gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 5 del 2001;d)gli articoli 9. I I e li della legge regionale n. 17 deI 2001

SEZIONE VAssetto del territorio ed edilizia abitativa

Art.28Norme per il recupero abilcuivo di snitolelti esistentiI. Il recupero abitativo dei sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della presentò leggeè ammesso alle condizioni di cui alla legge regionale 28 novembre 2000, n. IS (Norme per ilrecupero abitativo di sottotetti esistenti).

fc /,t,e?s ,/:,t / d /,tb,e 2(;), O. /‘)\IIa Uee r !lcnaie 25 licembre /(nP) ti. \lisure tirecuti per il rilancr imieo. per

Li riju iIca/kne lei ptrtiuomo istente, per la pre cnhione dcl rLschio ,isifl!Cc) e ocr il

;eìnptiaziuue siomin trativa) ;ono app rtate le se5uenti moditiche:i) \ I Lolurna lcI I’ articolo ( bfv le prole ‘‘del pr pri taio del tondo erie lo’’ onosst tu te dalle se cuenhi: “dell’imprenditore tur,colo” e dopo le parole “de/I ne/erniaaricnIa” e prima del punto soiio ie.iuntc le parole: ‘. (on1/)rev() \fl’l,ltlIrL’

ngrllurLs(/clft’, e/te non ‘/c(ci’?pilnIn() ,imeij c(/Ifa ‘n:tcne e cliC mn ( ,Piipor,Irn)

()flfftflØ (h) 1)0)10 1 ‘articolo 7 e inserito il scituente:‘\rt. 7 iis tRecupero dei complessi produttivi dismessi)I comuni e contenta la Incolta di autorizzare, con rilascio dei relativi

permessi a costruire, interventi tinalizzati al recupero ed la riutilizzo di complessiindustriali e prodtitti i dismessi da realizzarsi con ristrutturazioni elfenuate medianteabbattimento e ricostruzione di volumetrie edilizie preesistenti, sempre condestinazione ad aLti ità produttive, in apphcaiione dell ‘articolo 5. comma ). deldecreto legge i 3 maizgio 2011 ti. 70 (Semestre Uuropeo - Prime disposizioni urgentipLr I Lconomi i) con rtito in lc.uze 12 luitlio 2011 n I 062 Sono, quindi. autorizìahili. da parte dei competenti Uffici municipali. t’ermorestando il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplinadell ‘jttività edilizia e tenuto conto della programmazione urbanistica locale, ancheallo scopo di tu igliorare le potenzial i/i funzionali delle nuove strutture produttive, inparticolare, progetti che prevedono:a) il riconoscimento della possibilità di realizzare una volumetria aggiunti’a

rispetto a quella preesistente, come misura prerniale, in misura noti superiore al20 per cento, in base a quanto previsto dalla presente legge, e dalla vigentenormativa regionale:h) I nposizionamento oppure La delocal izzazione del le relative volumetrie siaid l’ambito dell’area coperta e/o scoperta rientrante nel la dispon ihi l ità dei

complesso immobiliare industriale oggetto dell’intervento di ristrutturazione,effettuato mediante abbattimento e ricostruzione di volumi edilizi preesistenti. Inalternativa i predetti interventi sono autoozzabili anche con eventuale possibilitàdi delocalizzazione delle nuove strutture edilizie se tale rorma di intervento siaprevista nella programmazione urbanistica locale, sia ritenuta utile ed opportunadal comune, e vi sia la disponibilità dell’area alternativa rispetto a quella dovesussistono le volumetrie preesistenti oggetto dell’intervento;e) eventuali modifiche di destinazione d’usò, purché si tratti di destinazioni traloro compatibili o complementari, e, comunque, rientranti nell’ambito delleattività produttive;d) eventuali modifiche progettualmente proposte allo scopo di migliorare lecondizioni per l’armonizzazione architettonica e flinzionale del nuovo complessoproduttivo da realizzare, mediante ristrutturazione, con abbatti mento ericostruzione, delle volumetrie preesistenti oggetto dell’intervento.

3. Gli interenti previsti al comma 2, per il recupero. mediante ristrutturazione,con abbattimento e ricostruzione di volumi edilizi preesistenti, ubicati nell’ambito dicomplessi industriali e produttivi dismessi, da etfcttuarsi in aree territoriali che sonosottoposte a vincoli derivanti da norme nazionali e reionali. ed in particolare, anchea vincoli di natura ,imhientaie e paesagmstica. sono autorizzabili da parte dei comunisubordinatamente all’acquisizione dei preventivi pareri Favorevoli da richiedersi aicompetenti emani an i in base i quanto previsto dalle vigenti norme che imponecnn

\ rt Oi(1IU 1i 1104)1(1 4l1JIL (L1(1P10 / tC /cc1iIi:iz ,e sa!c,?:s(1tc lodo/e

l) p4) il inni IL11 titiculo I dll lLtv i. ion ik. ti s dJ 201 L IiiSdfltO il 4UtiìtL53 bis, Ai procedimenti. iv v iati :6 sensi del decreto del \l in istro per le nt rastrutwre e itrasporti 26 mario OOX ( Programma di rituahticazione urbana per al ioogi a canonesosteni hile)ed ai sensi dcl decreto del Presidente dcl ConI iglio dei ministri 6 IncIto 200k)Piano nazionale d cdi izia ahitativ a) Finalizzati a Finanziare attiv it/i di nuovaediticazione. non si apphca la disciplina di cui al comma 153 a condizione che gli stessisi n’io 1 n’i ivvi Iii tnteriormLnte il) i d n’a di Lntrat i in ‘ i orc dL Il i rcion ik. ndl 2(31 3, e si concludano, con la sottoscrizione delle convenzioni tra i soegetti attuatori ea Regione. nel termine inderocabile di 6 mesi dall’entrata in vicore della presentedisposizione. Decorso tale termine i procedimenti non conclusi con la sottoscrizionedella suddetta convenzione sono archiviati in via detinitiva.’.

;\rt. 31fO4i1fft’he (11/a ICLt’C I’CttlOflale /3 ottobre 2O(,L’, a, /3

AI comma 6 dell’articolo ‘) della legge regionale I 3 ottobre 200w, o. I 3 (Piano TerritorialeRegionale) la parola ‘dodici” e sostituita dalla seguente trentasei”.

SE7lONl VISviluppo sostembile e tutela del territ000 e dell’ ambiente

\rt.foI/khe o//o !t’tC i’enale lI!fl!r) / //

\ la cee e re4iunale 7 ìiagio I )O(, Il Modi tiche cd intecrazioni al la Ierge remonale 23thhraio I 037, i, I i, concernente la delc,ta in materia di economia, hon i tica montana e difesa dcl‘nolo) sono apportate le SetUeflti modi ticazioni:i) \l sunina 3 dell ‘articolo I 3 sono soppresse le parole: “/a ,‘e// e,’e oI’ I canrna 4 dell ‘articolo I 3 sostimito dal seeuente:Il Retzularncntn di cui al comma 3 approvato dai rispetti vi enti proprietari, in attesa delrelativo inserimento nel Piano di assestarnento flrestaie di e ui all’ articolo I ‘) e risultacompatibile con il vigente Piano trestaIe generale,”;e) la lettera a) del comma I dell’articolo 4C’, dell’Allegato C (Pascolo nei terreni pascolivi )ostttuita dalla sem,tuente:

I) ‘‘i) Il pascolo tra i O() e ali 31)() metri può esercitarsi dal l otohre al l 5 rnaagio; al disopra deali 300 metri tino ad un massimo di sei mesi all’anno nel periodo detinito dalRerwlamento di cui al comma 3, adottato dagli enti prnr,rietari per a disciplina delpascolo miei boschi e dei pascoli di proprietà comunale.’.

\rt. 35l rq o mnft’ru/l e !c’I’tfl(l/l

l’cr snddistire a fondamentale esigenza di tutela dei principi di concorrenza e di nondiscriminazione tra le imprese, la procedura selettiva pi’ l’individuazione delle risorsetermominerali di cui alla leage regionale 29 luglio 2003, n. 3 (Disciplina della ricerca eduti I iLzazione del le acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e del le acque di sorgente.espletata in sede di rilascio del permesso di ricerca.2. Alla leage regionale 8 deI 200$ sono apportate le seguenti moditiche:a) dopo il comnma 3 dell’articolo 2 inserito ml seguente:“3 bis. L’utficio amministrativo regionale competente, al quale pervenuta istanza dirilascio di permesso di ricerca, provvede a dame adeguata pubblicità sul 13tJRC mediante unavviso pubblico in cui si rende nota l’intenzione di atTidare il permesso di ricerca attraversocriterio selettivo”:

h> al cornrna ( dell’articolo 4 dopo la parola “istanza” sono aggiunte le seguenti parole:“L’ut’ticio amministrativo regionale competente al quale pervenuta istanza provvede adarne adeguata pubblicità sul BURC.e) il numero I) lettera e) camma 3 dell’articolo 36 abrogato;i) il numero 2 lettera e) cumma 3 dell’artico lo 36 sostituto dal seguente:‘‘2) euro I 1)fl0,’)() per le attività che precedono lo sfruttamento iella risorsa mediantecamhiu termico ed utilizzo in piscina’;iopo I e animi I dell ‘articolo 33 2 inserito il seguente:“I ‘iv I.I mancata adoiione ‘del piano regionale di settore non di )tJCrtiO al o lascio oil nnos o 1el e concessioni. fa eni c,mso, entro centottanta ciorni dal la data llipnr)vmi::ne del oanu reaionaie ii a:ttore, iocuna concessione di cui ilfi presente

iaLa i eaWua, cIa ttc clLuliLLi ìpelite, uiia ‘i:C elc’Ut0 dclefl51t0 [ra OSUILW/e dci psuio e ina di stittamento’.I itro i or i t n i i i e 11 or suk k niuni \ inoI nio i 01 L!li.rte IltciI , e&tn.ma Id. IcHa Ice re ‘nale leI dOb. J ìdorie cvidcrira labileo cttj dinc.i

( inc per i ?,so io/fe icpw f’Ii/’/’iIciic

Ai cnsi lelì:trticuit, 15 del ogio decreto I dicembre P)33, n I 775 Isto unico delledisposizioni di Ieeie sul le acque e impianti elettrici i. le utenze di acqua pubblica sono sottoposte alpaaamento di un canone innuc e di un canone mimmo in relazione all ‘uso ed al quantitativo diiella )[iCesSa.

2 In sede di prima attuazione gli importi dei crni annui e dei canoni minimi reIati’ i il leutenie di acqua pubblica per ciascun uso sono stabi liti dal la Reatone con deliberazione di ( untaerzionale. (‘on a stessa deliberazione piro essere stabilito I importo della cauzione dovuto ai sensi

deH ‘articolo I I 1cl recio decreto 775 dcl I o)3 3(‘oj apposito provedimento della direzione regionale competente, gli importi unitari

del one annuo e dei canoni in in imi per I * di acqua pubblica sono atzriornati annualmentesulla baso dcl tasso di irillaziune proerammato,

Ait 37Ufl/CP’!Iflcflt() di /iIfllOfll dfl1 rinistruHw Il comuni

I a Regione riconosce le comunità montane come collettività presenti sul territorio.2. (di enti cli cui il la lecue regionale SI) settembre 2Oi)ì. n. 1 2 (Nuovo ordinamento edisciplina delle comunita montano). ;ono estuiti decorsi novanta oiorni dalla data di entrata invigore della presente legge e e [unzioni da esse esercitate sono trastrite ai comuni che le svolgonoin [rma anche associata ai sensi della vigente normativa statale, Con successivo provvedimentodella Giunta retionale sono individuati i criteri di riparto e di assegnazione delle risorse tinanziarie.umane e strumentali, connesse all’esercizio delle Iìmzioni trasfèrite.3. Entro i termini previsti dal eomrna i i consigli generali delle comunità montane approvano ilrendiconto di etestione comprendente il conto di bilancio e il conto del patrimonio al 31 dicembre2013 e i risultati e il bilancio della gestione. Alla data della estinzione prevista dal comma I gliorgani delle comunità montane decadono.4. Al [inc della detinizione e della estinzione delle attività e passività derivanti dai rapportigiuridici attivi e passivi di natura patrimoniale e di natura pubblicistica discendenti dallecompetenze amministrative gestite precedentemente dalle estinte comunità montane, il Presidentedella Giunta reL’ìonale nomina quattro commissari di liquidazione, I commissari di liquidazione siavvalgono delle strutture tecniche delle comunità montane secondo le t’unzioni e gli incarichi inessere alla data della loro estinzione, nonché delle strutture regionali, e terminano i propri lavorientro centottanta giorni dall’insediamento mediante l’adozione di un piano di liquidazione e diriparto da sottoporre, per l’approvazione, alla Giunta regionale. Gli atti adottati dai commissari diliquidazione sono esenti da ogni imposta o tassa regionale.5. I commissari di liquidazione hanno ISicoltà di alienare i beni delle estinte comunità montaneper il ripianarnento delle passività con priorità al pagamento dei contributi previdenziali e delleimposte e delle -pese per il persi male.6. Le opravvenenze attive e passive, accertate successivamente alla data di estinzione ieilecomunità montane smo recistrate nel a contabi I ità del le gestioni i iquidatorie unitamente si lesisu ranze degli s[ti epprovati dagli organi del e comunità montane ai sensi del comma 2

1. I cnnìrnisa,iri liqtiidatori. l..t iiti atti’ ilà Ii riknmcnto .ii pnciIn previsti tblI’t)nlii)aiiWfltl)deulI enti locali, hanno potere di accesso a Lutti gli atti della estinta comunità montana.• Il icr’mnaIe dipendente tbllc estinte comunità montane è ripartita fra i comuni a cui $0110conferite le Iìinziom amministrative ai sensi del conima I. In ogni caso, fermo il rispeLto dellenorme vigenti in materia, il predetto personale verrà assorbito cøn contratto di lavori) di naturaprivatistica.

9. l.a Regione promuove il raggiungimento di intese tra le associazioni regionalirappresentative degli enti locali e le onjanizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.l’romuove inoltre in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto delle norme regolatrici delrapporto di lavoro privatizzato con le pubbliche amministrazioni, la corresponsione cli incentivi alpensionamento.IO. Il personale trasferito dalle comunità montane estinte ad altro ente, secondo le disposizionidella presente legge, mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto deltrastèrimento. esclusivamente con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l’anzianità diservizio maturata.Il. la legge regionale 30 settembre 2008, si. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina dellecomunità montane) è abrogata dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore dellapresente legge.

Art 38Stad4flche alla legge regionale 29 luglIo I 9’)8 i;. 11)

I. L’articolo O della legge regionale del 29 luglio 1998. n. IO (Istituzione dell’Agenzia Regionaleler la Protezione Ambientale della Campania). t sostituto dal seguente:‘Art. 9 (Direttore generale)I .Per il contenimento e la razionalizzazione della spesa. le funzioni di direttore generalesono esercitate da un dirigente di ruolo della Giunta regionale o dell’Agenzia per laProtezione ambientale della Campania (ARPAC) o di altro Ente pubblico regionale.2.11 dirigente è individuato tra i dipendenti con qualifica dirigenziale in possesso di diplomadi laurea in materie giuridico-economiche vecchio ordinamento, laurea specialistiche (LS)cx D.M. o. 509/1999, laurea magistrale (LM) cx D.M. n. 270/2004), o titolo equipollentesecondo i decreti ministeriali del competente Ministro, nonché in possesso di comprovateesperienze in organizzazioni complesse del settore.3.L’incarico di direttore generale ha una durata variabile da tre a cinque anni.4.11 direttore generale ha la rappresentanza legale delI’ARPAC, ed esercita i poteri digestione e di direzione, tenuto conto degli indirizzi tbrmulati dal Co.R.1. di cui all’articolo 8.e degli altri compiti previsti dalla presente legge. Provvede, in particolare:a)

l’adozione del regolamento di cui all’articolo 13;b)Ila direzione, l’indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelleperitbriche:e)Ila predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo:d)‘approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutturecentrali:e)ll’assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelleperitiriche. nonché la verifica sul loro utilizzo:1’)

Hi eestione de tHni e del per iiale dell\R1\(

la enìca e lisicurazume dei livelli li aliG dei crvii, C/ioile eiflO. titrI U tpito -er i/IL) ettIVO. su tolte e ittR Il lo Jiruppi ii ro eev’

la reda/iLite e liu i ilia ( l’iuta e al ( nsilio della Regione di una relazione onualesull’attivita svolta e sui roodiati secuiti:

la stipula di contratti e convenzioni:

IIC cl zioni sindacali:

tutti gli altri atti necessari e obbligatori.5. In caso di decadenza, revoca, dimissioni o decesso del direttore generale di A RPAC, lasostituzione e etLttuata entro sessanta eiorn i dal la data di cessazione dal l’incarico,ti. Il direttore enerale, per l’espletamento delle tiinzioni di competenza, può av’ alcrsi di undirettore tecnico e di un direttore amministrativo da scegliere tra dirigenti di ruolo di;\RPAC con comprovata esperienza e titoli ed ai quali conkriscc l’incarico secondo leprncedure regolamentate dall’ Ente.7Al direttore generale t attribuito I trattamento normativ o di cui al CCN E dell Ente diprovenienza mentre quel lo economico pari al trattamento economico previsto per undirettore generale della Giunta regionale, La retribuzione di risultato lissata nella misuradcl 15 per cento della retribuzione di posizione. Al direttore tecnico ed al direttoremmminis’rativo deIlARR\C si applica il trattamento normativo ed econorneo previsto perun d ri cc te di Struttura complessa del mo o sanitario,8La Giunta regionale presenta al Consiglio recionale, entro sei mesi dalla pubblicazionedella presente lecce, un disegno di legge di riordino dell’ARPAC. che non comporti nuovi onaLgiorl oneri a carico del F3i lancio regionale, anche al Inc di armonizzarne le disposizionicon i provvedimenti normativi di o tirrna del le province.OSino all’adozione della legge di riordino di cui al comma 8 resta termo ileoinmissariurnento di AR R\C. di cui alla deliberazione di Giunta regionale dcl 9 dicembre201 ,n.5 21 (Lecce regionale 29 luglio I 998, n. IO Direttore generale \RPAC

-Determinazioni 3.”.

I O.

Art. 39Jnccnhvi 1/IL’ imprese curi procedura ìiegoziale

— Contratto di prog,’amma regionaleNei contratti di programma di cui all’articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2007, ti.12 tlncentivi alle imprese per l’attivazione de piano di azione per lo sviluppo econoanicoregionale) stipulati tra la Regione Campania e le imprese ammesse a finanziamento,l’incremento occupazionale previsto a regime per ciascuna impresa sarà il risultato delladitYerenza tra il valore medio mensile dei dipendenti dell’impresa occupati presso e Uflitproduttive igevolate dal contratto, rilevato nell’esercizio a regime e quello medio mensilerilevato nei dodici mesi precedenti la data di tirma del medesimo contratto.

SEZIONE VIIfrasporti e diritto alla mobilità

.rt.4l.‘vlòdi/ìche alla legge regionale 28 ‘nan. 2002, n. 3 e alire dispnxi:lonl in materia sii l’PiLa legge regionale 28 marzo 200, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi dimobilità della Regione Campania). è còsi modificata:a)

all’articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:I) al primo periodo del comma I, sono soppresse le parole”, e di intesa con il Consiglio

delle autonomie locali,” e la parola “massimi”;2) il secondo periodo dcl comma I è sostituito dal seguente: “Per i servizi aggiuntivi dicui all’articolo 5. comma 2, il livello tariffario da adottare per ogni titolo di viaggio èdemandato, previa intesa con la Regione, agli enti locali competenti per la stipulazionedei relativi contratti di servizio.”:3) al comma 3 la parola “regolamento” è sostituita dalla seguente: “provvedimento”:

li) i conimi 2. 3 e 4 dell’articolo 8 sono abrogati:c) l’articolo Il è abrogato;d) al comma 6 dell’articolo 27 sono soppresse le seguenti parole “, e come eventualecontributo al funzionamento delle agenzie territoriali, come dall’articolo 28.”;e) l’articolo 28 è abrogato;I’) all’articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:I)

I comma I le parole “e dagli enti locali con riferimento alle competenze di cui agliarticoli 6. 8. 9, lO” sono soppresse;2)commi 4 e 6 sono abrogati;g) al comma I dell’articolo 31 le parole “secondo le competenze loro attribuite” sono

sostituite dalle seguenti: “nell’ambito dei Comitati di indirizzo e monitoraggio dei servizidi TPL di cui al comma 90 dell’articolo I della legge regionale n. 5 del 2013”;h) dopo l’articolo 31 è inserito il seguente:“Art. 31-bis Verifica regolarità e qualità servizi di TPLI. La Regione e gli enti locali interessati nell’ambito dei Comitati di indirizzo e di

monitoraugio di cui al comma ‘)O dell’articolo I della legge regionale n. 5 dcl 2013. cori

il supptaito li \( \\l. a ‘rai tuo a ailania ad citautiano animlli par I Inci1tdclla r ul,iiita e uali1a dci .er\iti di misporto pubblico.2. \!Io no li :1 Paituna i dan/a di aui al comma ‘tto tcuioti ‘raio atLicIidL attìdar:iric dati e iiitorniaiioiii tecnoc000iflici, anche nct mie i ezioin a

aritie. i iii luaziuiie lei dati e delle iiidrmizu’ni, iivmlie t Ilc nitalita e leitertTnii relati’, i il le pczioiii ed alle critiche oni lisciplinati ciii .ittu Il ( ìluiiti

le ioua l,,Le imprese tr smettono, mi sensi dell’articolo I. comma 31)1. nuin3r() 7. dclii leuce

dci 24 dicembre 21)1 2 i. 288 (I cage di StahiIita, per v ia telematica, all’ ( )sserv itorio

nazionale Nulle politiche del I PI di cui all ‘articolo coirima 30. del la lcere i. 214dcl 21)1)7. alla Reciune e ali’ i dati economici e [rasportistici richiesti ri pettandole scadenze previste.

Alle aziende che non rlNpondono nei termini alle richieste di in t)rmiziini e di dati oche t’unIscono in tormnazioni o dati non ventieri o inesatti o incompleti. prev ia di fida etissazione li un conruo termine, la Regione, sentiti i Comitati di indirizzo e dinonuol u,io di cui uI nticolo I comm i dclla L_c mcgion ll 1 a Il J) Isospende. in tutto o in parte. in relazione alla grav lEi dell’ inadempimento, I’ crotzazionedei currispetti i per tutta la durata dell’ inadempimento, secondo le modalità. e i termi n

disciplinati con atto di Giunta recionale, oegetto di recepirnento nei contratti di servi/io.5 I a Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di trasporti,disciplina la costituzione del nucleo ispettivo regionale per la verifica degli standard dietticienza, qualità e regoliìrita di esercizio contenuti nei contratti di servizio sottoscrittidalle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale e locale, componenti del nuc co

ispettivo sono individuati tra il personale regionale e di altri Enti pubblici iii possesso diadeguata esperienza e protessionalità.6. Gli oneri economici per lo svolgimento delle attività. di cui al comma 5 nonché per lavigilanza ed il controllo dei servizi di [‘PL trovano copertura nei singoli programmi dellaMissione Il) del Bi lancio Regionale. Dall’attuazione della presente disposizione nonderivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale,”

i) il comma $ dell ‘articolo 32 è abrogato;j) al secondo periodo del comma I dell’articolo 38 la parola ‘regolamento’ è sostituitadalla seguente: ‘provvedimento”;k) all’articolo 39 sono apportate te seguenti modificazioni:

I)I comma 2 è sostituito dal seguente:“2. L’autorizzazione è rilasciata, nel rispetto del regolamento di cui al comma 3, aseguito di presentazione di apposita istanza, su richiesta delle imprese di trasporto inpossesso dci requisiti di idoneità morale e professionale e di quelli previsti dallanormativa nazionale vigente per l’esercizio di servizi di trasporto di linea e non dilinea,:2)I comma 5 dopo le parole ‘sono stabilite’’ sono aggiunte le seguenti: ‘la durata,’’;3)I Necondo periodo del comma 3 è soppresso.

I) l’articolo 3() è sostituito dal seguente:‘Art. 40 Luiiti’o/lo C OlfrliOflI il cU1’IC) degli utenti dei VeP1flZ1 di trasporto pubblico

(iii utenti dei Nervi/i del trasporto pubblico regionale e locale in qualsiasi modalità.esercitati sono tenuti a munirsi di valido titolo di viagio, a convalidarfo all’iniziodcl v iaegio n contbrmità. alle apposite prescrizione previste dal gestore, aa uservirlo per 1 ncta del percorso nonché id esubirlo, su richiesta, tgl i agentitccertat ri,

2 Per i ;itoli si 1ei c unei a tariit’aziune elettronica nonche per i tit:li d

ente ;dHluiì diil.i tne. a cnivilid:t Jee ecre itUiWi,;rnnLì ilie p6ie rci,’om Nre’ se daii.i tone, iche in sc. noie liiU LflI>) UNO li tie//i li rtsportu utihì,ati.tn rvntl/:i dell ‘hhlien piev oio al ;muna mpoit:t per r:isr*u tuinimentu Ha oPti or nana i cuisa templice:6 IL Nil)/iOflC ìinn1inistrtLua j)aui a cento ite I uporto del nolo diV:iCLiO li corsa semplice oltre le spese di notilicazione.[ 1 insc an/ti dell’hl,li previsto dal comnmi per trasporti extraurhanmsk)npor!a:I pacamento della tan tii rdinmria calcolata dal ctipolinea di imtena peril percorso cia ci tettuato e clic, dicli maratamente, I ‘ maegiatore mtendeancora e t ftatuare;

h a sanzione mmm inRtrativa pari a cento ltc la mari t ordinaria di rsaemnplmce di cui alla lettera a). oltre la spesa di noti licazione.5 [e animon di cui tu commi 3 e 4 si applicano anche quando Intente, titolare diil,honamento personale cartaceo o elettronico non sia mi erado d esihirlo al lagenteiccertatore, a mnenì di quanto previsto al comma 6,6. e [utente presenta il documento di viarrgio entro i successivi cinque giorni. purcheI documento non risulta regolarizzato successivamente al [accertamento del laiolatione, o applica una sanzione fissa pecuniaria di importo pari a 6 euro,7. \l la v olazione derd i abbI iglii di cui al comma 2 si applica una sanzione pecuniarianel la rnmsura fissa di importo pari a 6 euro.

. Per le violazioni previste ai commi e 4 è ammesso il pagamento in misura ridotta diuna somma pan alla terza parte della sanzione, oltre alle spese del procedimcno.entro il termine di sessanta giorni dal la contestazione immediata o, se questa non s iè stata, dalla motiticaziene degli estremi della violazione. tiile somma è ridotta delrenta per cento 3e il paeamento è etT’èttuato entro cinque giorni dalla contestazione

o dal la noti [icazmone.I ;‘ro enti del le ‘an/ioni amnmimmistrati’ e pecuniarie sono introitati dal le \ziendeeerccnii ervizm di trasporto pubblico e sono i scritti nei bilanci di esercizio comeproventi del trai[ieo. con obbligo di rendicontazione separola rispetto a quella deiproventi ordinari. L’azienda esercente è tenuta a conservare per almeno tre anni ladocumentazione probatoria.

10. Il personale incaricato dalle aziende di trasporto, con qualitica di agente di poliziaamministrativa attribuita dalla Regione secondo quanto previsto al comma Ilaccerta e contesta ogni violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria inmateria di trasporto pubblico locale.Il. La Regione attribuisce la qualitica di a ente di polizia amministrativa al personaledi cui al cumma IO in possesso dei seguenti requisiti:a) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e nonessere stato sottoposto a misura di prevenzione, come da dichiarazioneostitutiva redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000. n.345 (Testo Unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia di documentazione amministrativa);b) godere dei diritti civili e politici;

e) aver t’requentato con esito favorevole, un corso di idoneit di cui alcomma 12.12. 1 corsi di Joneit, con esame [male, sono organizzati mnLialrnente dalle aziende di

trasporto. con le mnodalmtì tahi lite con apposito provvedimento della ( liuntaregionale. Dcl l’tatuaziune del a presente disposizione non derjvtmo nuovi e mnagiorineri i carico del bilancio recionale.I ìt rcon iL i e i i ii ni Ìiti nr r mnmiz i ne r

ci I a olmo I 1.un mi in mn o nc di mii il a i I X 1JI i O ) LI I )tal resp isahilc Iel1o’icnda di uscpui to.

NalLnulhito del ir porto 1 hh)io i iioiuie e aie, o owdn k:i nc/i nei LediI LO im mc i li 1iltli i L.ioic kure, iii utmi’ i cstori dci c1 I/i titrasporto rubbl’co posaliio aIhdar e attivita li mmtrollo, wevenhiunc.:ntCsiniie e i lamento. Sii) i ‘osservanza leI le lisposizion i per la e uiv iol:iz nne e prevista una sanzione amministrativa, mclie a puardie particolari.iurate a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di igi lanzaprivati, in uninati ed autorizzati secondo le moda) là pre sto dalle vigenti Iepgi inmateria J ubhlict sicurezza.(i, Le Aziende esercenti il ser izio di trasporto pubblico trasmettono alla Regione entroI 3 I mario di mni nino, te risultanze dogi i accertamenti compiuti nell ‘anni:,rccedente. nonch. i I rapporto, espresso in valore percentuale, tra i controllictYettuati sui inetti di trasporto cd km effettivamente percorsi ed inoltre unarelazione su tutti gli eventi che hanno comportato I intervento del le forze di poI zia.1 7. iL Litto obbligo alle Aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico di In[orrnare ipropri utenti sul le sanzioni amministrative previste e sulle moda) ità di pagamento.1 3. La legge regionale I 3 agosto I ‘NS,n. I). abrogata.”;

al l’articolo 4 I . ongono apportate le seruentimodi tiche:I al comma 2 te parole “ai sensi dell ‘articolo 3, comma ,“ e le parole incui confluiscono le risorse trasferite dalla Regione, oltre a risorseproprie.’ sono soppresse;

2) dopo il comma 2 inserito il mguente:‘2 bis Agli oneri relativi alle attività di manutenzione straordinaria, mobilitàsostenibile. I l’SC e controllo e sanzioni. di cui agli articoli 15. 16. 41) e 42, siprovvede con risorse pari al 3 per cento degli stanziarnenti di cui ai singoliprogrammi del la in issione I (I del Fu lancio regionale di pre isione.I )all’aituazinne del le disposizioni del presente comma non derivano nuovi oilaegiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.”:l’articolo 42 é sostituito dal seguente:“Ait. 32 ITSC

-— lntelligent Transport System della CampaniaI. Per assicurare la realizzazione di un sistema integrato d’infrastrutwretecnologiche applicato a tutti i comparti della mobilità della Regione, trasportocollettivo, trasporto individuale e trasporto merci, e a tutte le modalità ditrasporto su gomma. ferro e mare, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge I 8ottobre 2() 12, ti. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese),convertito, con modificazioni, dalla legge 1 7 dicembre 2012. ti. 221, nonchédel decreto I febbraio 2013 del Ministero delle lnfrastrutture e dei Frasporti(Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ff5) in Italia), la RegioneCampania, con il supporto tecnico dell’ Agenzia Campana per la MobilitàSostenibile (ACAM) . realizza il progetto lntelligent ‘rransport System dellaCampania, denominato in seguito ITSC, che prevede la realizzazione delleseguenti attività:a) sistema di monitoraggio delle rione delle aziende che erogano servitidi TPL;h) sistema di monitoraggio delle tione delle aziende che trasportanonere i pericolose (progetto liti ssc);u sistema di monitoraggio del trasporto veiculare su strada;i) sistema di luigliettaziune elettronico, basato su ieenolos’ie coi tesseremart card a contatto

. li prussiimtà capace di racciare i totte e

comp’ncflti lii ..‘StJiflcflhi) dd II)L)li) viaQgi;It.Ire:c) sisicina di inlsrrnatia’ne al pubblico distribuito Liltre che pressi’ le areeed i tneìiì di trasporto aìiche attraeno canali di coinimicazione .tautltrdcd innosativi;i) ,stema di sccuritv rivolti) aIl’uLcnta ed ili operatori;g) integratitme dci sistemi centrali allocati pressi’ gli altri enti

competenti iii ambito regionale:li) intermodalità e internperabilitL anche mediante il ricorso ad appositeprocedure di certifleazione, al fine di assicurare che i sistemi e i processicommerciali che li sottendono dispongano della capacità di condivisionedi inthrniazioni e dati.2. Per conseguire l’efficienza, la razionalinazione e l’economicità cli

impiego dell’ITSC, la Regione cura li) svolgimento delle seguenti attivitàprioritarie:

a) sviluppo e implementazione della piattaforma telematica regionaleMuoveni in Campania”. per una più ampia fruizione da parte dell’utenzaed un significativo incremento delle sue funzionalità:li) elabora,’ione e utilizzo di modelli di riferimento e di standard tecniciper la progettazione dell’ITSC, per conseguire l’intemperabilità e lacoerenza dell’ ITSC con gli analoghi sistemi in ambito nazionale:e) introduzione di un modello di classificazione delle strade anche in

base alle tecnologie e ai servizi lTh presenti o previsti:d) realizzazione di un sistema di monitoraggio per valutare i beneficiottenuti dalle diverse utenze in ragione dell’utilizzo delle applicazionirrsc:e) integrazione applicativa delle piattaforme afferenti al trasporto delle

merci, con particolare riferimento alla piattaforma UlISSE (Unifiedl.ogistic lnfrastructure l’or Safety and Security ). in modo da evitaresovrapposizioni e conflitti tra sistemi e promuovere l’interoperabilità e lacooperazione tra le stesse:I) utilizzo dei sistemi satellitari EGNOS e GALILEO per i servizi .linavigazione satellitare di supporto al trasporto delle persone e delle merci,in linea con il Piano d’azione relativo alle applicazioni del sistema globaledi radionavigazione via satellite (GNSS) redatto dalla CommissioneEuropea;g) sviluppo, nell’ambito del Centro regionale integrato per la sicurezza

stradale tCRISS). di un sistema di trasmissione delle chiamate diemergenza da veicoli (e-calI).3. Gli enti proprietari ed i gestori di infrastrutture, di aree di sosta e di

servizio e di nodi logistici sul territorio regionale. si dotano cli una banca ciadrelativa all’infrastruttura e al servizio di propria competenza, da tenetecostantemente aggiornata.4. Per le informazioni di traffico, al line di assicurare la disponibilità diintbnnazioni gratuite di base, la Regione Campania. attraverso la piattaformatelematica Muoversi in Campania rende disponibili sul web i dati di trafficodisponibili in tempo reale sulla rete infrastrurturale stradale di interesseregionale. Previa convenzione d’uso, chiunque può avvalersi di detteintòrmazioni per garantire la massima diffusione delle comunicazioni a titoloaratuito nei confronti dei cittadini.5. (ili enti proprietari delle strade e concessionari, i gestori di nodi logistici.

i gestori di aree di parchegio. i gestori di aree di sosta e di servizio e letiziende di trasporto pubblico locale sono tenuti a trasferire alla Regione le

inlbrmationi li ciii ;iIl’:irtieolo i cnnitna ‘) dcl .lecreio I lùbhnio 10(1 del?.linì%Lcro delle lnlhistnitttwe e LICI [rasporii. cøn le modalità previste.”.l)all’attuusione delle di%positi%’ni dell’articolo 41 della legge regionale 28 marta 2002. mi. .t

come modificata dalla presente le;ge non derivano nuovi o mn;mugiori oneri a carico ilella (intintainibblica regionale. Ai relativi t’neri si pronede con te risorse tinanziarle disponibili a legislazionevigente, nei limiti dei relativi stanemmenti iscritti in bilancia.3. All’articolo li Iclla legge regionale Il agosto 2005 (l)ispositioni per la lbrmazione delbilancia annuale e pluriennale leIla Regione Campania Legge finanziaria regionale 1005) sonoapportato le seguenti moditicazioni:

a) al comma I la parola “linicocampania” à sostituita dalla seguente “integrato”;h) i commi 2 e i sono abrogati.4. Il comma dell’articolo 4 della legge regionale I’) gennaio 2001, a. I (Disposizioni per latrmazione del bilancia annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziariaregionale 2007) è abrogato.3. Alla legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilanciaannuale 2013 e pluriennale 2013-2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale

2013) sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 83 dell’articolo I la parola “regolamento” è sostituita dalla seguente“provvedimento”:I’) dopo il comma 90 è inserito il seguente:‘Q() bis Le province e i comuni capoluogo. in sintonia con i compiti di coordinamento deiComitati di indirizzo e di monitoraggio di cui al comma 90, proseguano nella gestione deicontratti di servizio fino al subentro di nuovi soggetti atildatari e comunque non oltre il 31dicembre2014.”.

rt. 12L)i.spoxi:itnsi per ,;nflict’Inri c’,itegorve di veicoli

I. I ‘veicoli, individuati dall’articolo 3. comma 2. della legge 21 novembre 20(N). mi. 142(Misure in materia lisca(e), accedono ai henetici fiscali dell’articolo 63, comma 4 della legge342 del 2000. a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione.purché muniti di apposito certificato rilasciato da Automobil Club Storico Italiano (MI) o daAssociazione Italiana Automotaveicoli Classici (MAC). recante gli estremi idcntiticativi delveicolo iscritto mieI registro dei predetti enti.2. I motoveicoli, individuati dall’articolo 63, comma 2, della legge 342 del 2000, accedono aibenefici fiscali dell’articolo 63. comma 4 della legge 342 del 2000, a decorrere dall’anno in cuisi compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché muniti di apposito certificatorilasciato dalla Federazione Motociclistica Italiana (FM I) o inseriti nell’elenco dei motoveicolidi interesse storico redatto annualmente dalla medesima.

SEZIONE VIIIDiritti sociali, politiche sociali e famiglia

An. 43C’entri socio-educativi semiresidenziali

I. I soggetti erogatori di servizi denominati S’Centri socio-educativi 4emiresidenziali”. giàautorizzati ai sensi dell’articolo 25 del regolamento regionale 18 dicembre 2006. a. 6 (Seniziresidenziali e semniresideneiali per anziani, persone diversamente abili e minori) e tiaalinati a

l:tvarire l’eserciuio del diritto all’istrtwione e alla tbrmazione attraverso l’inteurazitine delle attività1)rni:gi%e e 4C0l:L%tiche con scniui e prcstazintti sociali cd cdticatise. ,issunnuio la dcliiiiuioiie li“Centri diurni poliftinzionali per minori0,di cui all’allegato A del regolamento di attuazione dellaleqge regionale 23 .‘(t(1hfl 2007. a. Il (lezge per la dienità e la cittadinaswa sociale. \ttuuzione‘Iella leiige * ntivc,nhre 2000, a. 32*), emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23novembre 201W. n. 16. Detti centri sono provvisoriamente autorizzati ad una capacità ricettiva di1 50 unità .4alv,) quanto previsto dal regolamento di attuazione della legge per la dignità e lacittadinanza sociale e sua successive modifiche e integrazioni.

SEZIONE IXTutela della salute

Art44.1o,14ìchu all ‘uriicvila 18 h. ilella legge regionale 3 novembre 1994, a. 32

I. Al comma I dell’articolo IS l’Lt della legge regionale 3 novembre I 994, n. 32 (Decretolegislativo 30 dicembre 1992. n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Serviziosanitario regionale), le parole “. ovvero della gestione commissarial delle aziende sanitarie, “sonosoppresse e. dopo le parole la Regione”. sono inserite le seguenti: ‘. salva la possibilità del rinnovoicr una sola volta del direttore generale uscente in possesso dei requisiti professionali previsti dalpresente comma,”.2. Al comma 3 dell’articolo IS bis della legge regionale n. 32 del 1994 sono aggiunte. in fine.le seguenti parole: Le procedure di cui al presente comma non si applicano in caso di rinnovodell’incarico del Direttore generale uscente.”,3. : commi 4. 5 e 6 dell’articolo IS bis della legge re3ionale n. 32 del 1994 sono sostituiti daiseguenti:

3. Per il conferimento dell’incarico di ciascun direttore generale di azienda o istituto delservizio sanitario regionale, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto nomina.senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la commissione incaricata dieffettuare le valutazioni di cui al comma 3, composta da:a) un dirigente designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

(AGENAS):b) un dirigente appartenente all’avvocatura regionale;c) un esperto designato dal Consiglio Superiore di Sanità;d; due esperti designati dalla Conferenza dei rettori delle università degli studi

della Campania, tra docenti ordin4ri di diritto, economia aziendale, economia emanagement, garantendo la presenza di entrambe le discipline giuridiche edeconomiche.

5. I componenti previsti alle lettere a), c) e d) del comma 4, sono nominati nell’ambito ditre distinte rose di esperti, composte ciascuna da cinque candidati, designati dalle rispettiveistituzioni scientifiche indipendenti competenti.

6. Le designazioni di cui al comma 5 hanno validità triennale.”.4. Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6 bis. Alla Commissione di cui al comma 46 demandata, inoltre, la valutazione di idoneitàdegli aspiranti all’inserimento nell’elenco regionale degli idonei alla nomina di direttoregenerale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale di cui al comma I,nonché la tbrmulazione in ordine alfabetico dell’elenco medesimo, da sottoporre allasuccessiva approvazione della Giunta regionale. La predetta valutazione è effettuata, a penadi decadenza, entro e non oltre sessanta giorni dalla nomina.”.

‘1/IONE \‘‘. iIiqpii cvn. nnieit : ;n1re1iti% 11:1

.\tt. 4b’cufwiw alla k.tgc trgbIflflk n t’ataggata 21113. IL 5

\I ninma Il I) delFarLicolo I della legge Igkniale

1

miwgio 201 t a. 5 (I.e’;gc iiiuntiariaregionale 21)1 4 inno aggiunta in line le seuuenti parole: 1 a regolarità cui;trihutiv:t. eertifieata dal:lj,cuinentt) uflieL) di regolaritat ccntrilwtiva (1)1)1W). à posseduta :il inomentri della parwcipaeionead avvisi si bandi regionali. ancorebe 1:1 stessa vemza prodotta successiv.unente e comunque prima!cIl ct’IIee%%iflflC dei benetici..

.rt. Li,i lnd,/whe ittita legge nqionu1e 31) frgtiea 2t,li. e. .Y

I. l.c lettere d cd e) leI comma O dell’articolo IS. della legge regionale 30 luglio 2013. a. 5Nm’rrne per la qualilicazioite e l’.unmnodcrflamento del sistema distributivo dci carbumntii. sono«,stituite dalle sequemiti“d) la presenta nel tratto di .trnda, prospiciente l’impianto. di un semmialimro. di un incrocio. diuna curva odi un dosso:e l’impedimento totale o pariiale tIi visuale riguardo ai beni ‘li interesse storico.irchitettonico ed ambientale, a causa delle stwtturc dell’impianto:”.

LIONE Xl

\aricoìtura. politiche roalimentafl e pesca

\it. [X/,Ofl11 !‘17t?1!!t icge 3 )Pi (!Ht’!t.’ 0/(i, o 13

I’ i1iitft. i ppl 1/loiL dJL Iipoiinni i il iO’ ion di prLvKtL Lrreali,’zajione deli liapianU crr,eoli lunzimali allo voluiinento delle uuvOÌ :n4rlCuIe e cui

p05111001 di attuazIone In) prcvite dal ‘enOiamefltI) c inale ( dicembre 201 3. o. 5Lol;tmento li a[tuaLIone delle nonne per I. eclinaiione di Impianti serricoli Panzionali allooppo delle attiv it aerìeoie I. per inno 20 I -E in via transitoria, il termine indicato dal c mma I

jl otm,olo I dcll i Leg ,Iuri tl. dl 12 on1h1L 100 i I tRolan,ijiuuie Lgli liopi inti-arricoli) 2 lissato il i) ameno 2014.

SEZIONE XIIEncrL’ia e diversitìcazione delle t’orni ermeritetiche

Art. 5()\orn,e /1 rii/Jnr:wfleii(o del/ti ide elettrica i’egionale

Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale autorizzatedalla Regione ai sensi dellarticolo I 2 dcl decreto lezislativo 2’) dicembre 2003, n. 3X7 (Attuazionedella direttiva 200 l/77!CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da tòntienereetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricit. unitamente agli impianti di produzionedi energia elettrica alimentati da tònti rinnovabili, una volta che l’autorizzazione unica sia statavolturata per tali opere di connessione in Ilavore del gestore della rete elettrica nazionale, siapplicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale.2. Io :iccordo con l’amministrazione provinciale di Benevento la Reeione (arnpania riconosceal la ricual i ticazione eneraetica del a diaa li (ampolattaro alore di obiettivo arotegico [unzionaleal perseguimenr) delle tinal ta proeramniariche di eolitica energetica recionale e pr v ne le.reordInate a curantire lo o tuppo dell’ area mediante I’ cpprovvteionamento la no riuìo chi i ei regoluzi ne dei ; i rema e ttrico

SFZK)NI XIIII )isposicioni tinati

Ari, SIlhrngu:ions

I . Il comma I I dell’articolo 31 della legge regionale le1 19 geniiaii) 2007, li. I (l)ispfl’4;zioniper la fl,nnazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania e Legge linanziariaregionale 2007). à abrogato.2. lI comma li) dell’articolo 2 della legge regionale dcl 19 gennaio 200’). n. I (Disposizioni perla tirmazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Canipania - leggi: finanziariaregionale 200’». è abrogato.3. lI comma 33 dell’articolo 52 della legge regionale del 27 gennaio 2012. n. I (Disposizioniper la Ihrrnazionc del hil:mcio annuale 2012 e pluriennale 2012 — 2014 .lella Regione Campania -

legge fina.ieiariacqiunale 2012), è abrogato.4. 1 commi(43 6 183 dell’an icolo I della legge regionale b maggio 2013. vi 5 (legge finanziariaregionale 2013), 4diio abrogati.

Art. 32EnirrUa DPI l’lj(flDW

I. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettinoli fticiale della Regione Campania.

REGIONE CAMPANIARELAZIONE ILLUSTRTIVAAL DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALEinterventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché dicarattere ordinamei tale e organizzativo(cUegato illa legge di stabilita regionale 2014)

TITOLo1{lLNCtO 1 SVILUPPO flLL’ECOOM1A REGIO4ALE

Art, Iragamenti alle impreseLa disposizione è volta a detinire un Lermine certo per i pagamenti disposti a favore delle imprese, all’esito

Iella ricognizione dei procedimenti di competenza regionale.

Art. 2L’rocedure di spesa su fondi aggiuntiviLa disposizione intende accelerare te procedure di spesa sui fondi aggiuntivi comunitari e nazionali (FESR,

j:5, PAC, FSC FSR). A tal fine è posto un termine alla Giunta (60 gg.) per la ridefinizione delle procedureamministrative di spesa,

Art. 3Procedimenti amministrativi in materia ambientaleLa previsione mira alla semplificazione e alla riduzione dei termini dei procedimenti di tutela ambientale di

competenza della Regione. A tal fine la Giunta regionale ridetinisce i termini dei procedimentiamministrativi, con particolare riferimento alle procedure di valutazione e autorizzazione.

Art. 4Campania SempliceAl flne di perseguire la “qualità della normazione” la disposizione in esame intende realizzare un sito

internet denominato ‘Campania Semplice’, quale strumento di consultazione di cittadini e imprese attraversoil quale sollecitare osservazioni e proposte migliorative su specifiche norrnative e definiti settori di attività, inparticolar s’odo al fine di verificare i costi di conformità e gli oneri informativi delle norme e delle procedure:amm inistrailve di competenza regionale.Obiettivo finale della consultazione è l’adozione da parte della Giunta, con delibera dei necessari interventi diabrogazione e semplificazione esplicitando in caso contrario le ragioni che inducono a mantenere immutatala disciplina.

Art. 5Misure per lo sviluppo del territorio regionale e per il sostegno alle imprese e all’occupazioneLa Regione, allo scopo di consentire lo sviluppo del settore imprenditoriale regionale e per assicurare ilsostegno alle imprese che operano nel territorio regionale e favorire l’occupazione in Campania, definisce inarmonia con la normativa nazionale e comunitaria i criteri e le modalità operative per la realizzazione diopere infrastrutturali pubbliche di interesse collettivo e di interventi di riqualificazione urbana attraversol’apporto di capitali privati.A tale scopo la Giunta regionale predispone entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presentelegge un regolamento che ne disciplina gli aspetti principali.La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativiL’articolo 29, comma I, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del paese)convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo I, comma 1, della Legge 7 agosto 2012, n. 134, haapportato modifiche sostanziali al rispetto degli obblighi derivanti dagli indicatori utilizzati per la formazionedelle graduatorie, con particolare riferimento alle Leggi 488/1992 e 215/1992.Si ritiene, che tale agevolazione, possa essere applicata anche alle ditte che hanno beneficiato degli aiutidella cx Misura 1.10 del POR Campania 2000/2006 — bandi “a gestione regionale” - “POI — aiuti de minimisper le imprese delle micro filiere turismo ambientale” e “P 02 - aiuti de minimis per le imprese delle microtiliere dell’artigianato tradizionale”.L’applicazione della disposizione anche alle ditte agevolate, che in questa area sentono ancora di più lacronica recessione dei momento, potrebbe contribuire alle consistenti spese gestionali derivanti dai

mantenimento degli impegni che hanno concorso alla determinazione del punteggio di merito e (hconseguenza alla iinanziahilit del progetto.Fale proposta non comporta aggravio di spesa a carico del Bilancia della Regione Campania.

Art. ‘7Modifiche alla legge regionale 6 maggio 2013, o. 5L’emendamento prevede per i beneilciari di nuovi crediti di imposta la possibilità di fornire unacertiticazione rilasciata dalla Camera di commercio competente in luogo della visura camerate, purchéprodotta prima della conclusione del procedimento.

TITOLO 11lTERVENTI Dl CARATTERE ORDINAMENTALE E ORGANIZZATIVOCAPO (

Diritto alto studio universitario

Artt. 8—16Diritto allo studio universitarioil presente Capo giunge all’esame dell’Assemblea Consiliare in un contesto mutato rispetto all’epoca della sua

approvazione in Giunta risalente a due anni.Infatti il Collegato dà attuazione alla politica di “austerity” avviata dal Consiglio della Regione Campania

con la L.R. 4/2011 che prevede la riduzione dei CdA a massimo 5 componenti, la riduzione dei gettoni di

partecipazione a massimo 30€ a seduta e la gratuità per la Consulta Regione-Università.Oggi ci troviamo innanzi ad un aumento della tassa regionale, a carico di tutti gli studenti, da 62€ (la piùbassa d’italia) a 140 €, a seguito del DLgs. 68/2012 che ha imposto l’unificazione a livello nazionale delle

tasse per il DSU. Nonostante questo aumento di introiti, la Regione si trova nell’impossibilità materiale di

rimborsare la tassa di 140€ a tutti gli studati idonei per i vincoli imposti dal patto di stabilità, determinando

naftrilmente un criticità paradossale nei confronti della platea studentesca che oltre al danno dell’aumento

(iella tassa patisce la beffa del mancato o ritardato rimborso della stessa.Si aggunga poi il fondato timore che il recente scandalo della Regione Lazio, possa estendersi anche alle

altre Regioni, relativo al mancato controllo sulle dichiarazione ISEE di pertinenza delle singole Adisu (che

nella loro autonomia operano con modalità diverse).Pertanto oggi più che mai è necessario un intervento tirtalizzato a realizzare un sistema virtuoso in grado di

garantire concretamente agli studenti “bisognosi e meritevoli” i servizi previsti non solo ‘sulla carta” ma

anche nella realtà (es. garantire il pagamento delle borse a tutti gli idonei, i sistemi di trasporto, ecc.).Giova ricordare che il diritto allo studio universitario è il complesso di norme che regolano gli interventi per

assicurare agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, la possibilità di accedere ai gradi più alti degli

studi, nei rispetto degli articoli 3 e 34 della Costituzione.La Regione Campania, in attuazione del Titolo V della Costituzione, che ha ricondotto, alla competenza

esclusiva delle Regioni le politiche per il diritto allo studio universitario, con il presente Capo ha adeguato

l’assetto organizzativo dell’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario a criteri di uniformità e

snellimento delle procedure. individuando parametri di economicità così come realizzato positivamente da

altre Regioni (Edisu Piemonte; Adisu Puglia: DSU Toscana; Emilia Romagna; Laziodisu; Adisu Umbria),Talchè la Giunta, tenuto conto dell’esperienza della legge regionale 3 settembre 2002, n.21 ed in linea con il

processo generale di riorganizzazione amministrativa regionale volto alla razionalizzazione dei servizi e deiridefinisce l’impianto organizzativo del sistema di sostegno alla realizzazione del diritto allo studio

universitario.Si è approvato così in Giunta il disegno di legge, giusta delibera n3680 del 6/12J2011, per la costituzione

dell’Azienda Unica Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ADISURC), che si conferma Azienda

strumentale della Regione, dotata di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale e di

proprio personale, vedi art.4 del disegno di legge, riuniticando le sette aziende in un’unica al servizio delle

sette università.L’ADISURC va a sostituire la pregressa organizzazione regolamentata dalla L.R. 2 1/2002 che prevedevasette Aziende, tante quante le Università presenti nella Regione Campania, di cui: quattro a Napoli (Federico

Il, Orientale, Panhenope, Suor Orsola Benincasa), una a Caserta (SUN), una a Benevento (Sannio) ed una a

Salerno (Salerno).

Giova ricordare che allo stato attuale ogni ALienda, di cui alla LR, 21/2002, avente propria autonomiaestiona1e ed amministrativa costituita dai seguenti organi: Presidente, Consiglio di Amministrazione (trerappresentanti della Regione Campania di nomina del Consiglio regionale, vedi LR, 21 deI 6/1212011 che haelevato i consiglieri da due a tre, un rappresentante dell Università., due rappresentanti degli studenti),Collegio di lvisori Conti Costituito da tre componenti di nomina del Consiglio regionale), DirettoreAmministrativo, Nucleo di ValutazioneiOlV (costituitO da 3 componenti) per un totale di riovantflttQcomponenti.Il presente Capo al fine di realizzare una più organica definizione dell’assetto delle funzioni e dei poteri dell’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario, volendo garantire una tutela unitaria del diritto allo studiouniversitario, propone la seguente organizzazione: un Presidente, un Consiglio di Amministrazione(costituito da un rappresentante della Regione Campania di nomina del Consiglio regionale, unrappresentante dell’Università, due rappresentanti degli studenti), Consulta Regione-Università (costituita dasette rappresentanti della Regione Campania di nomina del Consiglio regionale, sette rappresentantidell’Università, sette rappresentanti degli studenti), Collegio di Revisori Conti (costituito da tre componenti),Direttore Generale, Organismo indipendente di valutazione (costituito da tre componenti). Altresì’ al fine diassicurare una gestione adeguata alle diverse realtà territoriali sul territorio regionale si prevedono quattroResponsabili Amministrativi TerritorialL li tutto per un totale di trentaquattro componenti.L’ADISURC, con sede legale a Napoli avrà comunque sedi operative per l’erogazione dei servizi nelleprovince in cui hanno le sedi legali le Università (Caserta. [3enevento. Salernoì al fine di non perdere ilcontatto diretto con la popolazione studentesca presente sull’intero territorio regionale.Una indubbia assoluta novità è la concertazione con gli enti locali al fine di coordinare le attività a favoredegli studenti con i servizi comunali e provinciali indirizzati alla generalità della popolazione giovanile.Con questo intervento la Regione ha avviato una nuova fase per il Diritto allo Studio Universitario, basato daun lato sullo sviluppo delle politiche regionali di sostegno agli studi superiori ed ai relativi servizi, dall’altrol’interazione con i soggetti coinvolti attraverso una maggiore partecipazione delle Università e degli studenti.li presente Capo intende garantire I’ uniformità degli interventi e delle modalità operative, prestando lamassima attenzione ai servizi che allo stato attuale sono stati ridimensionati e tristemente annullati (es.contributo ai trasporti, attività culturali, premi laurea, ecc.). Altresì, per garantire l’effettiva erogazione deiservizi agli studenti capaci e meritevoli al fine di debellare il ditThso fenomeno di dichiarazioni mendaci daaarte degli studenti, ha regolamentato un sistema di verifiche e controlli con l’ausilio delle articolazioniterritoriali della Guardia di Finanza e con l’applicazione di sanzioni amministrative.

CAPO TIAltri interventi

SEZIONE IServizi istituzionali, generali e di gestione

ArL 18Modifiche legge regionale 3 novembre 1993, a. 38L’articolo si propone di consentire il ricorso a procedure semplificate per la dismissione del patrimonio

immobiliare disponibile, ordinariamente disciplinata dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 38(Disciplina dei beni regionali) e dall’articolo 25, legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 (Disposizioni difinanza regionale), mediante il ricorso alla sottoscrizione di un protocollo di intesa con la cassa depositi eprestiti che, in caso di infruttuoso esito degli incanti, acquisterà in suo nome e per suo conto gli immobili.

rt, 19(SALJIE .r.L)La disposizione si pone come obiettivo quello di valorizzare e rendere utili economicamente i beni facenti

parte del patrimonio immobiliare detrex Patronato Regina Margherita, Istituto “P. Colosimo” pro ciechi diNapoli. Tali beni utilmente ristrutturati possono rappresentare sicuramente fonte di reddito ben superiore allasituazione attuale; si tratta in sintesi di porre la società in house SALiTE nelle condizioni di procederedirettamente all’utilizzo del tòndo indicato anche se unicamente per i tini istituzionali chiaramente previstinel suo Statuto costitutivo.

Art, 21Piano dl utilizzazione delle aree dei demanio marittimoL’articoLo 6, comrna 3, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 300 (Disposizioni per la determinazione deicanoni relativi a concessioni demaniali marittime) ha introdotto lo strumento del “piano di utilizzazione dellearee del demanio marittimo” con finalità turistiche e ricreative (cx art. 59 dei decreto del Presidente dellaRepubblica 24 luglio 1977, o. 616), da predisporre ad opera delle Regioni, sentita L’autorità marittima, dopoaver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoriaappartenenti alle organizzazioni sindacali pii rappresentative nel settore turistico dei concessionari demanialimarittimi.La Regione Campania, pertanto, nel predisporre il proprio Piano di utilizzazione delle aree del demaniomarittimo (cd. PUAD, ha inteso fornire ai Comuni costieri indirizzi nella redazione ed approvazione deglistrumenti comunali di disciplina delle attività turistiche svolgentisi sul demanio marittimo da essiamministrato.il cd. tèderalismo amministrativo, introdotto con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 112 e 30 marzo L999,o. 96, ha apportato una rilevante riduzione delle competenze amministrative statali in favore di entiterritoriali e locali.Il quadro è mutato ancor più radicalmente con la nota riforma del Titolo V della Costituzione, che haridefinito le competenze legisfative, regolamentari ed amministrative tra Stato e Regioni.Attualmente il demanio marittimo è amministrato da più soggetti pubblici: alcune ipotesi residuali vedonoancora protagonista le amministrazioni statali (Capitanerie di Porto e Autorità portuali; cfr art. 105, d.lgs. n.112/1998; I. 28 gennaio 1994. o. 84); la gran parte delle aree demaniali marittime e del prospiciente mareterritoriale è invece oggetto di gestione regionale o comunale.In Regione Campania, in particolare, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e del combinato dispostonormativo di cui all’articolo 105 dcl d.lgs. n. 112/1998 e dell’articolo 42 dei digs. n. 96/1999, nonchédell’articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88 e dell’articolo 6 della legge Regione Campania 28 marzo2002, n. 3, le competenze in materia di porti di rilevanza economica regionale ed interregionale sono in capoalla Regione Campania, mentre le funzioni gestorie sul demanio marittimo non portuale sono esercitate daiComuni costieri competenti per territorio.La Giunta regionale della Campania, con delibere n. 3744 del 14 luglio 2000 ad oggetto “Attuazione d. lgs.30,3.1999 n. 96 in materia di concessioni demaniali marittime” e n. 1971 dell’I I maggio 2001 ad oggetto“Assetto normativo e indirizzi operativi per l’esercizio delle funzioni in materia di concessioni demanialimarittime di cui ai Decreti Legisiativi n. 112/98 e o. 96/99. Con allegato”, ha pertanto preso atto del mutatoassetto di competenze ed ha trasmesso i fascicoli relativi alle concessioni demaniali marittime non portuali aiComuni costieri competenti per territorio.Cori le citate deiìbere o. 3734/2000 e o. 1971/2001 la Giunta regionale, nell’ambito dei propri poteri dicoordinamento e controllo, si è peraltro riservata di approvare, previa acquisizione dei pareri dei Sindaci, ilpiano di utilizzo delle spiagge di cui all’art. 6 dei DL 400/1993 (previsione da ultimo confermata condeliberazìone o. 395 del 23 marzo 2006).

SEZIONE EITutela e valortzzaiione dei beni e delle attività culturali

22Modifica alla legge regIonale (5 giugno 2007, o. 6La disposizione, in un’ottica di sempliticazione e riduzione dei tempi di erogazione, si rende necessaria al

fine di assegnare, scaduto il termine indicato per la valutazione qualitativa delle iniziative, il contributo

secondo i criteri quantitativi di cui alParticolo 8, cornma 6, lettera c).

SEZIONE IIIPolitiche giovanili, sport e tempo libero

SEZIONE IVTurismo

Art. 24Modifica alla legge regionale 10 maggio 2012, o. 10La disposizione va nella direzione della liberalizzazione degli orari delle attività commerciali, attuando, di

Parto, il novellato articolo Il, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge Comunitaria 2010), il

quale demanda “alle regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli

stabilimenti balneari, quali l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti

musicali e danzanti”. La modifica si prefigge l’obiettivo, considerata la crisi economica e il conseguente calo

della clientela, di favorire gli imprenditori del settore turistico-balneare liberalizzando gli orari per le attività

accessorie favorendone l’incremento.In considerazione che il settore turistico-balneare è sempre più rivolto a soddisfare le esigenze di una

clientela locale ed internazionale pretenziosa, in attesa della redazione del P.U.A.D. e considerata la grave

crisi ed incertezza economica, la presente modifica si prefigge di consentire un adeguato sviluppo del

turismo balneare salvaguardando l’offerta turistica della nostra fascia costiera.

Art. 25Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1986, n. 11Le disposizioni previste nel presente articolo aventi carattere di “manutenzione normativa” della legge in

rubrica (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche), si ritengono necessarie per diverse

motivazioni come di seguito specificato:- quanto previsto dal comma 1, lettere a, b) e e) si rende necessario per sostituire o eliminare il riferimento

ad “albi” e tàr quindi ritèrimento ad “elenchi” aventi natura meramente ricognitiva, in quanto esula dai limiti

della competenza legislativa concorrente delle regioni l’istituzione di nuovi o diversi albi (rispetto a quelli

istituiti con tegi dello Stato) per l’esercizio di attività professionali come precisato dalla Corte costituzionale

con la sentenza n. 271/2009;- al comma I, lettera d) si prevede per lo svolgimento dell’attività d’interprete turistico il riconoscimento

presso la Camera di Commercio competente per territorio;

al comma I, lettera e) sì prevede la soppressione del rappresentante sindacale nelle commissioni d’esame a

tutela per le professioni turistiche a tutela della terzietà e imparzialità della commissione nonché della

necessità di assicurare la più ampia partecipazione degli interessati in linea con rapertura del mercato alla

concorrenza (art, I , dIgs 59/2010 in attuazione della direttiva 2006/123/CE).al comma I, lettera 1) si propone di eliminare il requisito dell’idoneità tisica all’esercizio della professione,

aon essendoci in materia vincolo di normativa statale, in un’ottica di semplificazione dei procedimenti di

competenza regionale;il comma I, lettera ) dispone labrogazione del comma 2 dell’art, Il ch prevede l’incompatibilità delle

“attività professionali’ con qualsiasi altra attività lavorativa svolta alle dipendenze della Pubblica

Amministrazione o presso enti pubblici e privati, prescrizione di incompatibilità parzialmente superata dalla

legge 23 dicembre 1996, n. 662, Ltddove, all’art. I, commi 56 e seguenti, viene consentito ai dipendenti

pubblici con prestazione di lavoro part-time non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno di svolgere

attività Iiberoprofessionale ed attività di lavoro subordinato o autonomo, per cui la necessità

delPabrogazione;il comma 1, lettera h) prevede la sostituzione dell’articolo 13 avente ad oggetto la revoca e la sospensione

della licenza, essendo l’esercizio delle professioni turistiche subordinato alla sola abilitazione per tutti i

cittadini dell’UE ai sensi dell’art 3 della legge 6 agosto 2013, ri. 97 (cd. “Legge europea 2013”), la licenza si

configura come regime autorizzatorio vietato dalle norme comunitarie; tali disposizioni previste dalla lettera

h) introducono, in particolare, sanzioni attinenti la prescritta abilitazione all’esercizio delle professioni

turistiche.

Art. 27Disposizioni in materia dl classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all’aria apertaAlla luce delle norme statali di semplificazione dell’apertura e trasferimento delle attività economiche si

rende necessario l’adeguamento della normativa regionale in materia di strutture turistiche ricettive.

Le disposizioni in materia di classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta hanno lo

scopo di innovare e semplificare le procedure di classificazione da parte dei titolari delle attività

introducendo l’autocertiticazione in luogo delle autorizzazioni comunali previste dalle leggi regionali n.l5

del 1984 e n.13 del 1993. Anche l’assegnazione della denominazione lusso prevede l’autocertificazione da

parte del titolare e per la fissazione di adeguati e circostanziati criteri si rimanda all’adozione di un

provvedimento della Giunta Regionale.A ftonte della introduzione dell’autocertificazione si modificano altresì alcune parti della normativa citata

in materia di vigilanza e di sanzioni confermando la funzione dei comuni ma prevedendo la possibilità di

interventi regionali in casi di inadempienza o in presenza di reclami.

SEZIONE VAssetto del territorio ed edilizia abitativa

Art. 28Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistentiLa disposizione in oggetto mira al recupero dei sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della presente

legge. E’ ammesso alle condizioni di cui alla legge regionale 15/2000.

Art. 29Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 19Comma I, lettera a),La vigente legge regionale o. 19/2009 e s.m,i., rappresenta una opportunità per il rilancio dell’economia

regionale e per l’occupazione, ancorché non abbia raggiunto quei risultati tanto auspicati.La limitata chiarezza di alcune disposizioni riormative e la mancanza di un’adeguata politica attuativa da

parte dei comuni, hanno determinato una consistente battuta d’arresto. anche se negli ultimi anni siano state

presentate numerose proposte di intervento ancora in attesa di istruttoria e di maggiori interventi Icgislativi achiarimento delP attuale articolato normativa.Lemendamento proposto con iobiettivo di introdurre alcune speciticazioni a supporto dell’attività degliutflci comunali, in rado da rendere più agevole l’azione di rilascio dei titoli abilitativi,Comma i, lettera b).La disposizione del secondo comma è volta a promuovere e agevolare la riqualiticazione, il recupero ed ilriutilizzo dl complessi industriali e produttivi dismessi in attuazione del comma 9, delrarticolo 5 del Di. 13-520ll o. 70 (Semestre Europeo Prime disposizioni urgenti per reconomia), convertito in legge, conmodificazioni, dalPart I, comma I. L. 12luglio2011, o, 106.

Art. iìLtività dl nuova edificazione per l’edilIzIa residenziale soclalNelle more dell’adozione di una disciplina regionale organica sul contenimento dell’uso dei suolo ai tiniedificativi il cornma 153 si prefigge l’obiettivo di disincentivare, quanta meno per l’ediliziaconvenzionata/agevolata, la costruzione di alloggi su aree ‘vergini” privilegianda i recupero di immobili.La proposta di emendamento reca la disciplina transitoria necessaria per una chiara applicazione della normain oggetto, anche a quei procedimenti ancora in itinere, avviati sulla base di specifici stanziamenti statali peri quali non si sia ancora pervenuti al provvedimento definitivo di ammissione al finanziamento.Pertanto per ripristinare un quadro di chiarezza legislativa è necessaria esplicitare che tali procedimenti siconcludono sulla base della disciplina precedente.11 regime transitorio parte dalla data del 22 maggio 2013 corrispondente all’entrata in vigore della leggeregionale 5/2013 e si sostanzia in un arco di tempo congruo per le finalità fin qui rappresentate.

Art 31Modifiche afla legge regionale 13 ottobre 200$, o. 13Vi sono stati comuni virtuosi che hanno approvato il Piana Urbanistico Comunale (P.U.C.) primadell’approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) L’articolo 9, cornma 6della leggo n. l3/200a ha previsto che tali comuni adeguino il PUC entra dodici mesi dalravvenutaapprovazione del PTCR In caso di mancato adeguamento del PUC entro tale termine si attivano i poterisostitutivi ai sensi della legge regionale n.16/2004, articolo 39, comma I.Al fine di evitare di penalizzare proprio i Comuni che si sono dotati del PUC ma che non sono riusciti acompletare l’adeguamento del Piano entro il termine di dodici mesi, è stato richiesto dalla Provincia diCaserta di adeguare tale termine in modo analogo a quanto effettuato per i Comuni che non hanno ancoraprovveduto ad approvare i PUC in sostituzione dei vigenti piani, li termine previsto nella modifica legislativasu riportata è pari a treritasei mesi.

SEZiONE VISviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Ari, 331odll1che :ilb legge regionale 7 maggIo 1996, n. 11Li previsione si rende necessaria per rendere più duttile e flessibile l’esercizio del pascolo sui terreni diproprietà comunale nelle aree interne e di alta collina del territorio campano, che sempre più sono esposte alrischio dello spopolamento e della desertiticazione, fenomeno dannoso non solo per limpoverimento deltessuto sociale in tali aree, ma anche per gli impatti potenzialmente pericolosi sugli equilibri idrogeologici esul fenomeno degli incendi boschivi.La disposizione, inoltre, facilita anche l’attuazione di alcune Misure del PSR Campania, in particolare dellaMisura 213 “Pagamenti agroambientali”, per la quale sono pendenti diversi contenziosi presso il TACampania, a causa di talune discrasie presenti tra il bando della Misura stessa e il previgente articolato dellaLRn. 11i96.

Art. 35Acque minerali e termaliPer soddisfare la fondamentale esigenza di tutela dei principi di concorrenza e di non discriminazione tra le

imprese, si prevede che la procedura selettiva per l’individuazione delle risorse terrnominerali è espletata insede di rilascio del permesso di ricerca.Inoltre benché I’art. 38 della legge regionale 8/2008 preveda l’adozione del piano delle acque, ad oggi nonesiste regolamentazione in merito. Tale situazione ha portato, di fatto, alla sospensione delle concessioniminerarie apportando, oltre al contenzioso, gravi danni alle aziende. Le disposizioni propostepermetterebbero di dare certezza ai titoli concessori, con le conseguenze positive per il prosieguo delle

attività.Con tali modifiche, inoltre, si tende a sanare una situazione di disparità tra le aziende termali che pagano icontributi ai comuni in proporzione al fatturato, e gli alberghi con sola piscina termale, per i quali, viceversa,è previsto sempre un contributo di € 2.000,00.

Art. 36Canone per l’uso delle acque pubblicheCon il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L, 15 marzo 1997, n. 59) lo Statoconferisce alle Regioni (ari. 89) tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica

(ftinzioni rese attuative a far data dall’l/1/2001 con DPCM 12 ottobre 2000), in particolare, conferisce la

funzione di determinazione dei canoni di concessione del demanio idrico (art. 89, comma i, lettera i)) e

dispone l’acquisizione a favore delle Regioni medesime dei proventi ricavati (ari. 86, comma 2).Considerata l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, o. 152 (Norme in materia ambientale)

che abroga la legge 36/1994, la quale stabilìva l’aggiornamento annuale dei canoni di derivazioni di acqua

nonché i canoni minimi per i singoli usi, in base al tasso di inflazione programmata, ed in attesa di

un’organica disciplina legislativa regionale in materia di demanio idrico, l’articolo proposto appare necessario

per determinare gli importi dei canoni demaniali e dei canoni minimi per l’uso di acqua pubblica dovuti alla

Regione Campania.

Ari. 37Conferimento di funzioni amministrative ai comuniLa Regione, ai tini di semplificazione amministrativa e contenimento della spesa pubblica, persegue

l’obiettivo di procedere al riassetto dei livelli di governo del sistema delle autonomie locali.Nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, si tende a valorizzareil ruolo del comune come primo destinatario delle funzioni e primo referente nell’erogazione dei servizi

amministrativi ai cittadini. Tra gli obiettivi quello di risparmiare più risorse possibili nei costi di gestione perliberame per la cura del territorio, i servizi alla persona e il sostegno alle imprese.Pertanto le comunità montane costituite ai sensi della legge regionale 12/2008 sono estinte decorsi novantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le funzioni da esse esercitate sono conferite aicomuni che le svolgono in forma anche associata tra loro.

Ai fine di deinir ittivtt e IC passività denvanti dai rapporti iuridici attivi e passivi di naturapatrimoniale discendenti dalla gestione delle estinte comunità montane, il Presidente della Giunta nominaquattro commissari liq uidatori,ti personale delle cx comunità montane mantiene la posizione giuridica ed economica la godimento all’attolei trasferimento ai comuni.ii dispone labrogazione della legge regionale l2J20O.

rt. 33Modifiche alla legge regionale 29 luglIo 199$, a. LO

Con il presente articolo si ridefiniscono compiti, attribuzioni, durata dell’incarico, trattamento economico enormativo del direttore generale dcIrARPAC (Agenzia per la Protezione ambientale della Campania), il cuiincarico viene ad cssere contento tal Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessoreall’ambiente e scelto, ispirandosi a criteri di contenirnento e razionalizzazione della spesa, tra i dirigenti atempo indeterminato del ruolo della Giunta regionale, dell’ARPAC medesima o di altro Ente pubblicoregionale, non economico.Al cornma 2, infine, si prescrive alla Giunta regionale di presentare al Consiglio un disegno di legge diriordino deIi’ARPAC,

Art. 39Incentivi alle imprese con procedura negoziale — Contratto dl programma regionale

La disposizione chiarisce le modalità con le quali si determina l’incremento occupazionale a regime delleunità produttive delle imprese agevolate dai contratti di programma regionale di cui alla legge rejonaleI 2/2007, Obiettivo della norma ò quello di evitare le notevoli incertezze sul piano operativo attualmenteesistenti.

SEZIO{E VIITrasporti e diritto alla mobilità

Art. 31Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2002, a. 3

e altre disposizioni in materia dl TPLLe disposizioni del comma I dell’articolo modificano la normativa vigente in materia di trasporto pubblicolocale (LR 3/2002) come di seguito specificato:comma i, lettere a) punti I, 2 e 3, b). d), e) punti I e 2, L) e a) punto I - tali proposte emendative sonotinalizzate all’armonizzaziorie della legge regionale nJ/2002 con la successiva legge regionale n. 5/2013la quale ha designato la Regione quale Ente di Governo del bacino unico regionale ottimale del Trasportopubblico locale (TPL). In particolare:

al punto I della lettera a) eliminando la parola “massimi” i Comitati di Indirizzo del TPL potrannodecidere concordemente sulle tariffe;al punto 2 della lettera a la modi tica specifica come viene definito il livello tariffario nel caso dei serviziaggiuntivi;il punto 2 delta lettera e> la proposta di abrogazione del comma 6 dell’articolo 30 si prefiggel’armonizzazione della legge regionale il3!2002 alle atwalì norme di settore nazionali e comunitarie;ccrnma I, lettera s) - l’introduzione dell’articolo 3 I-bis finalizzato ad armonizzare la normativa regionalealla normativa statale di settore che impone un adeguamento del monitoraggio e del controllo

JelI’csercwo dei servizi di FIN. al tine di trasferire i dati all’Osservatorio Nazionale. Obiettivi sono timiglioramento del controllo sui contratti di servizio e quindi la riduzione degli sprechi, nonché lafornitura di un miglior servizio ai cittadini, da cui l’introduzione del nucleo degli ispettori regionali;

comma I, lettera i) li proposta uinalizzata a semplificare la procedura attraverso la quale si definisce icontenuto minimo standard della carta dci ;ervìzi, ai tine di perseguire il miglioramento qualitativo delservizio ai cittadini;

comma i. lettera I) punti I, 2 e 3 il combinato delle modifiche si pretitzge di migliorare e chiarire laprocedura per la richiesta e la autorizzazione dei servizi di trasporto pubblico autorizzati;

comma i, lettera in) - con la sostituzione dell’articolo 40 si ridetThiscono le modalità di esercizio delcontrollo e l’applicazione delle sanzioni a carico degli utenti del servizio di trasporto pubblico,attribuendo e definendo i requisiti del personale incaricato ad accertare e contestare le violazioni (agentidi polizia ammìnistrativa). Di conseguenza viene abrogata la L 13 agosto 1998, n. 13 (Sanzioniamministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o per irregolarità di titolo di viaggio erelative norme di applicazione);comma I, lettera n), punto 2 si stabilisce la quota parte degli stanziamenti destinati alla mobilitàsostnibile, alla manutenzione straordinaria, al funzionamento dell’ITSC e all’esercizio dell’attività dicontrollo ed irrogazione delle sanzioni all’utenza,comma i, lettera o) — la sostituzione dell’articolo 42 intende realizzare un sistema integrato di in&astrutturetecnologiche “!ntelligent Transport System” (ITSC) a supporto di tutti i compatti della mobilità regionale(collettiva, individuale e trasporto merci) e per tutte le modalità di trasporto (gomma, ferro e mare),Attività che prevede la realizzazione di sistemi di:inonitoraggio del trasporto veicolare su strada e delle flotte aziendali (con particolare attenzione aquelle che trasportano merci pericolose);- higìiettazione elettronica integrata;- informazione al pubblico attraverso canali di comunicazione standard e innovativi (qual’è lapiattaforma telematica “Muoversi in Campania”;- sistemi di security rivolti sia all’utenza che agli operatori.Le modifiche previste al comma 2, intendono attualizzare la legge regionale 15/2005 con l’introduzione dellabigliettazione elettronica e il nuovo sistema tariffario.Le modifiche previste ai corumi 3 e 4 perseguono finalità di semplificare delle procedure e di manutenzionenormativa.

Art. 42Disposizioni per particolari categorie dl veicoliLa disposizione prevede che gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico,

individuati dall’articolo 63 comma 2 della legge 21 novembre 2000, ti. 342 possano accedere ai beneficifiscali previsti dalla normativa statale. La norma ripropone quanto previsto dalla richiamata normativastatale, limitandosi a riconoscere anche l’Associazione Italiana Automotoveicoli Classici (AIAC) qualesoggetto competente a rilasciare apposito certificato.Tale disposizione non comporta aggravio di spesa a carico del Bilancio della Regione Campania.

SEZIONE VIIIDiritti sociali, politiche sociali e famiglia

Art. 43Centri socio-educativi semiresidenzialiI centri diurni potifunzionali per minori rappresentano un servizio articolato in spazi multivalenti che si

collocano nella rete dei servizi sociali territoriali con lo scopo di offrire possibilità di aggregazione al fine diprevenire situazioni di disagio attraverso proposte di socializzazione tra minori e identificazione con figureadulte significative.La disposizione si rende necessaria per consentire, provvisoriamente, a detti centri di ospitare almeno 150unità salvo quanto previsto dal regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. Il (Leggeper la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328).

SEZIONE IXTutela della salute

rt, 34Moditiche all’articolo 13 bis della legge regIonale 3 novembre 1994, a. 32

L’articolo in esame oltre a modificare il comma dell’articolo 13 bis della legge LR 32/1994 (Decretoegislativo 30 dicembre ‘)2, ti. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del “ervizio sanitarioregionale), laddove prevede il rinnovo del Direttore generale per una sola volta purché in possesso deirequisiti previsti dal medesimo comma 1, cd a modificare i[comma 3 prevedendo la non applicazione delleprocedure previste in caso di rinnovo dell’incarico al Direttore generale uscente, sostituisce i commi 3, 5 e 6ed in particolareal comrna 4 modifica la composizione della commissione incaricata di effettuare le valutazioni per lanomina di Direttori Generali;

al comma 5 definisce la procedura di nomina degli esperti “esterni” all’amministrazione regionale;- al comma 6 stabilisce la durata triennale delle nomine.Infine è agiunto il comma 6-bis con il quale si demanda alla commissione la valutazione di idoneità degliaspiranti all’elenco regionale degli idonei alla nomina di direttori generali nonché la formulazione dell’elencomedesimo da sottoporre a successiva approvazione della Giunta regionale.

SEZIONE XSviluppo economico e competitlvità

Art. 45Modifiche alla legge regIonale 6 maggio 2013, o. 5La disposizione sì ritiene necessaria al fine di attestare la regolarità contributiva, certificata dal documentounico di regolarità contributiva (DURC), al momento della partecipazione ad avvisi o bandi regionali anchese prodotta successivamente ma sempre e comunque prima della concessione dei benefici.

Art. 36Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2013, a. 8

La disposizione si propone di riformulare talune previsioni della legge regionale 30 luglio 2013, ti. 3 (Normeper la qualificazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti) che pongono divieti dilocalizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti, al fine di superare difficoltà interpretativerelative alla loro applicazione.

SEZIONE XIAgricoltu.ra, politiche agroalimeatari e pesca

Art. .48Proroga termine legge 22 novembre 2010, o. 13

Premesso che le Leggi regionali 24 marzo 1995. n. 8, 21 marzo 1996, ti.. 7, 22 novembre 2010. ti. 13, 18dicembre 2012,n. 33, 6 maggio 2013, ti.. 5) disciplinano le “Norme per la realizzazione di impianti serricolifunzionali allo sviluppo delle attività agricole”:con deliberadi GR. ti. 335 del 08.08 2013 è stato approvato il ‘Regolamento di attuazione nelle norme per larealizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole’ (burc ti. 52 del 30 settembre2013) il predetto Regolamento 6 dicembre 2013 ti. 3 è stato pubblicato sul BURC ti 70 del 09 dicembre2013.per lo svolgimento delle proprie attività di coltivazione e per poter accedere alle misure di aiutopubblico previste dalla programmazione 2013 -2020 è necessario, da parte delle aziende, possedere i titoli

abilitativì richiesti, tra cui la concessione/autoriazione/permesso a costruire e/o la regolarizzazione deglirnpianti semcoli esistentiConsiderato che:I. la fase di concertazione e di condivisione, cui hanno partecipato e Organizzazioni professionali agricole,li Ordini e i Col legì irotèssionali, l’Anci, i Cnsorzi di bonitica d Dipartimento di Idraulicaldl’Università degli studi di Napoli Federico Il, nonchd l’iter amministrativo di approvazione e dipubblicazione del Regolamento. si sono protratti oltre i tempi previsti.2. che la leige tinanziaria regionale 6maggio 2013, a, 5 all’art 96 prevede al 3! dicembre 2013 il termineultimo per la regolarizzazione degli impianti serricoliRitenuto che, dati i tempi ristretti, occorra una proroga del predetto termine aI 30 giugno 2013, per consentirela corretta applicazione del Regolamento.Ritenuto, inoltre, che al tine di favorire la corretta applicazione della norma, occorra integrare l’articolo Idella leige a. 13 del 22 novembre 2010 nel senso che le amministrazioni comunali accertati i requisitisoggettivi, di cui alla legge regionale 24 marzo 1995, a.. 8. autorizzano la regolarizzazione degli impiantiserricoli preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 13/2010, anche in assenza del rispetto deiparametri funzionali di cui agli articoli 3 e 6 della legge 8/95 e della legge 7/96,

SEZIONE XIIEnergia e diversificazione delle fonti energetiche

Art. 50Norme di rafforzamento della rete elettrica regionaleLe disposizioni dell’articolo in oggetto sono necessarie entrambe a rafforzare la rete elettrica regionale.Infatti, il primo comma consente un più rapido passaggio delle opere di connessione alla rete elettrica aigestore ed il secondo pone un obiettivo strategico rispetto alla necessità di bilanciare i picchi produttivi delleFER non controllabili con fonti rinnovabili e produzione controllabile.

SEZIONE XIVDisposizioni finali

Art. 51brogazioni

Commi 1,2clli complesso monumentale e paesaggistico denominato Real Sito di Carditello, situato nel territorio delComune di San Tammaro, è ogetto di procedura esecutiva mmobiliare innanzi al Tribunale di Santa 1aha

Capua Vatere (n. 573/2003). Li Regione Campania, con diverse disposizioni di Icege rgionale, ha

a manifestato la volontà di tutelare il bene e preservarne la relativa destinazione a finalità pubbliche, anche con

L’acquisizione al proprio patrimonio.Lo stato della procedura innanzi al Giudice dellcsecuzione ha visto, successivamente, manifestare il concreto

interesse al sito anche da parte del Ministero dci lieni Culturali (efr. nota MOAC UDCM GA1N ETTO

(3023116 23/12J20l3) ragion per cui, attesi anche gli oneri iniziali cdi gestione che si accompagnerebbero

all’eserciìo del diritto di prelazione che potrebbe essere esercitato in base all’articolo 62 , comma , del

decreto legislativo 32/2004, e tenuto conto del fatto che il Comune di San fammaro non intende esercitare il

diritto di prelazione, la Giunta regionale con Deliberazione n. 622 del 2013, ha rinunciato ad esercitare il

diritto di prelazione sul sito, favorendone in tal modo l’acquisizione all’amministrazione dello Stato.

La stessa deliberazione ti, 622 deI 2013 ha conferito mandato al Direttore generale delle Risorse Strumentali

di procedere alPelaborazione di un disegno di legge per l’abrogazione delle previsioni legislative regionali

difformi dal disposto deliberativo.Pertanto la modilica normativa proposta si rende necessaria per dare esecuzione alle previsioni contenute

nella Deliberazione.Gomma 4La disposizione dell’art, 1, Co. 43, della legge finanziaria regionale 2013, detta una norma transitoria in sede

di prima attuazione dell’art. ISbis della legge regionale 32/1994, come modificato dalla medesima Lt.

5/2013, che — anche a seguito delle ulteriori modifiche al richiamato art, I 8.bis * perde ogni ulteriore utilità e

può essere abrogata.La disposizione dell’ari 1, Co. 133, della legge finanziaria regionale 2013 attribuisce alla Giunta e al

Consiglio regionale il diritto di procedere ad una revisione dei prezzi contrattuali per l’acquisto di beni e

ervizi, in modo da comparare gli stessi alle singole voci di costo applicate in base ai parametri prezzo

iuaiità utilizzati da CONSIR Il Governo ha impugnato questa previsione lamentando che, cosl disponendo,

la Regione Campania differisce alla data di scadenza dei contratti in essere l’adeguamento dei prezzi, in

violazione con l’effetto di automatica inserzione nei contratti in essere dell’immediato diritto di recesso della

PA contraente, introdotto dal DL 95/20 12 sulla cd. Spending Review (art. I, comma 13). Una volta chiarita

la diretta applicabilità dell’inserzione automatica della clausola sul diritto di recesso anche nei contratti

stipulati dalle PA regionali la disposizione è diventata inutile e può essere abrogata.

Art. 52Intrata in vigore

Disposizione tecnica ai sensi dell’articolo 55, comma 2 dello statuto.

REGIONE CivIPANIA

RELAZIONE TECNICO FIN1NZIARI1AL I)1SEGN() 1)1 LEGGE

AD LìIZ1ATiVA I)ELLA GIUNTA REGIONALE

interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché dicarattere ordinainentale e organizzativo

(collegato alla legge di stabilità regionale 2013)

ca Lione leCfliCf) — Hnan,ii ria

rtt. 8I6Diritto allo studio universitarioI hirticulo 15 Norma tinanziaria’ dpone quanto seaue:!g/i ,ori li :ai il vrcstr1e capo o provvci /e. per l eiarcate esercizio /LFiaflzÉurio fl le iore /i iila

,nisviune 4rezra,n,nu 4. Per gli uiai rceccsicì I con la l r’e li tiene/o.[ttii trspctrmi <jerlvon(i cieli jn(rre/uzowe del prt’seme ecipo cono reinVestui nei servizi er il (i/tiffo e/lt)liutO) universitario,

Copertura finanziaria in bilanciaI capitolo ha sutliciente dotazione linanziaria per il corrente esercizio,Rìduzione della spesaLa prLsente proposta comporta un s notcvole riduzione dci costi da imputue al drastico taglio dcgli orzani di

si va ds 7 orwni di ..,c. nane id I d illa dimmuz1ongjlljn orto dei 1ettoni,,,Lnresenz pcr i

Lunsiglkri di tmrnmtstiazionc 151 1 idi€lfl00idE3000j pcrtanto la prcvista riduzionc dei soli costisfttge e pari td oltre uro 800 q9.Q mnuiAltresì vi saranno benefici anche r’ la cestione risorse umane in quanto con la legge è prevista unariorganizzazione delle strutture esistenti al fine sIi migliorare la distribuzione delle stesse, recuperandol’efficienza interna e dall’altro valorizzande tutte le risorse umane disponibili mediante un impiego ragionatoe radicato sul territorio con l’eliminazione dì duplicazioni e sovrapposizioni funzionali.Inoltre la rimodulazione del modello organizzativo faciliterà in maniera uniforme l’introduzione di nuove epiù moderne prassi aziendali nonché di efficienti strumenti di monitoraggio e controllo che nella nuovastruttura conscntir agli organi dcll’ADISURC di essere informati con tempestività e precisione sullepertòrmance operative, economiche e finanziarie dell’ intera struttura.Particolare attenzione sarà prestata anche nlIa gestione del patrimonio immobiliare dell’cDlSURClindividuazione di infrastrutture territoriali uniche (su base provinciale) al fine di ottenere un tangibilerecupero di efficacia tra l’utilizzo degli immobili di proprietà ed i fitti passivi sostenuti oggi dalle Adisuanche con un’immediata riduzione degli oneri di manutenzione e sorveglianza (es. accorpamento locali delleattuali 4 Adisu presenti nella provincia dt Napoli).Infine le sinergie delia fusione delle attuali 7 Adisu nell’ADISURC comporteranno notevoli risparmìeconomici determinati:

dalla centralizzazione degli acquisti (aumento del potere d’acquisto verso i fornitori di beni e servizie gestione unica delle gare):— dallo “sharing’ nell’utilizzo dei beni strumentali e di tutti i beni facenti parte del patrimoniomobiliare dell’ADISURC riducendo la quantità di acquisiti per l’azienda;dalla concentrazione dell’attività di comunicazione e divulgazione (es. riduzione spesa di gestioneinformatica da 7 siti web a I solo sito).Pertanto la prevista riduzione complessiva di spesa tra costi di gestione e tra altre forme di economie è

stimata in oltre L000.000,0O di curo annui rispetto al pregresso modello organizzativo delle sette Adisu.