Aggiornata la comunicazione dei dati delle liquidazioni ... · 11, 18 e 19 del medesimo articolo),...
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Ai gentili clienti
Loro sedi
Aggiornata la comunicazione dei dati
delle liquidazioni periodiche
(Provv. Agenzia delle Entrate 21.3.2018 n. 62214)
Con provv. Agenzia delle Entrate 21.3.2018 n. 62214 è stata approvata una nuova versione del modello
di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, delle relative istruzioni, nonché delle specifiche
tecniche. Nel quadro VP sono state inserite: i) la casella "Operazioni straordinarie" (rigo VP1) che
deve essere barrata dal soggetto avente causa in caso di trasferimento del credito IVA maturato dal
soggetto dante causa; ii) la casella "Metodo" (rigo VP13) da compilare con il codice relativo al metodo
utilizzato per la determinazione dell'acconto IVA. il nuovo modello deve essere utilizzato a decorrere
dalle comunicazioni relative alle liquidazioni periodiche dei mesi di gennaio/febbraio e marzo 2018
(primo trimestre 2018), da presentare entro il 31.5.2018. Diversamente, la precedente versione del
modello potrà ancora essere utilizzata, nella particolare ipotesi in cui la correzione non sia stata
effettuata nell’ambito della dichiarazione annuale IVA, fino al prossimo 30.4.2018 (ovvero sino alla
data di presentazione della dichiarazione annuale), al fine di correggere eventuali errori /omissioni
commessi in occasione delle liquidazioni del 2017. Tale comportamento è conforme con quanto precisato
nella nuova versione delle istruzioni al modello, con le quali è stato chiarito ulteriormente quanto indicato
dalla ris. Agenzia delle Entrate 28.7.2017 n. 104 circa la possibilità di correggere errori od omissioni,
mediante la presentazione di una comunicazione delle liquidazioni sostitutiva della precedente, prima
della presentazione della dichiarazione annuale IVA.
L’art. 4, co. 2, del D.L. 22.10.2016, n. 193 ha introdotto l’art. 21-bis del D.L. 31.5.2010, n.
78, stabilendo, a decorrere dall’1.1.2017, l’obbligo di comunicare telematicamente, su
base trimestrale, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA effettuate
ai sensi dell’art. 1, co. 1 e 1-bis, del D.P.R. 23.3.1998, n. 100, nonché degli artt. 73, co. 1,
lett. e), e 74, co. 4, del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Sono tenuti all’adempimento in esame tutti i soggetti passivi IVA che effettuano le
liquidazioni periodiche IVA con cadenza mensile, ovvero trimestrale in presenza dei
Premessa
Ambito soggettivo
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presupposti per esercitare la relativa opzione. In particolare, sono obbligati alla
presentazione della comunicazione, ai sensi dell’art. 21-bis, co. 1, del D.L. 78/2010, i
soggetti passivi IVA:
gli esercenti attività d’impresa (art. 4 del D.P.R. 633/1972);
gli esercenti arti e professioni (art. 5 del D.P.R. 633/1972).
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA
COMUNICAZIONE
Le società di persone, le società di capitali e gli enti stabiliti in Italia;
Gli imprenditori individuali residenti in Italia;
Gli artisti e professionisti residenti in Italia;
Le stabili organizzazioni in Italia di società estere;
I soggetti esteri che svolgono attività in Italia mediante un rappresentante fiscale
nominato ai sensi dell’art. 17, co. 3, del D.P.R. 633/1972;
I soggetti esteri che svolgono attività in Italia mediante la propria identificazione
diretta ai sensi dell’art. 35-ter, del D.P.R. 633/1972.
Sono esonerati, invece, dalla presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni
periodiche, ai sensi dell’art. 21-bis, co. 3, del DL 78/2010, i soggetti passivi IVA:
non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA;
SOGGETTI NON OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
Soggetti passivi IVA che, per il periodo d’imposta, abbiano registrato esclusivamente
operazioni esenti ex art. 10 del D.P.R. 633/1972;
I soggetti passivi IVA che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di
fatturazione e di registrazione di cui all’art. 36-bis del D.P.R. 633/1972, abbiano
effettuato soltanto operazioni esenti (1).
I soggetti passivi IVA che hanno aderito al regime fiscale agevolato per gli autonomi
(c.d. regime forfetario), di cui all’art. 1, co. 54-89, della L. 23.12.2014, n. 190 o che
hanno aderito al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in
mobilità (c.d. contribuenti minimi) di cui all’art. 27, co. 1 e 2, del D.L. 6.7.2011, n. 98.
1 L’esonero non ricorre qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili – ancorché riferite ad
attività gestite con contabilità separata – ovvero siano state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, co. 2,
del D.L. 30.8.1993, n. 331), eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 del D.P.R. 633/1972 ovvero effettuati acquisti
per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento
puro, rottami, ecc.).
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I produttori agricoli esonerati dagli adempimenti di cui all’art. 34, co. 6, del D.P.R.
633/1972;
Gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività
indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 640, esonerati dagli
adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, co. 6, del D.P.R. 633/1972, che non hanno
optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
Le imprese individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda e che non
esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;
I soggetti passivi IVA che si avvalgono del c.d. “rappresentante fiscale leggero”
(art. 44, co. 3, secondo periodo, del D.L. 331/1993), avendo effettuato nell’anno
d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza
obbligo di pagamento dell’imposta;
I soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni della
L. 16.12.1991, n. 398 (ad esempio, le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti
assimilati), esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti
nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito
comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le
modalità previste dall’art. 74-quinquies del D.P.R. 633/1972 per l’assolvimento degli
adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed
elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti
in Italia o in un altro Stato membro (sistema del “Mini one stop shop”, in sigla
“MOSS”).
non obbligati all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA, purché, nel corso
dell’anno, non vengano meno le suddette condizioni di esonero.
SOGGETTI NON OBBLIGATI ALL’EFFETTUAZIONE DELLE
LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
I soggetti che, nel corso del periodo d’imposta, hanno effettuato esclusivamente
operazioni esenti ex art. 10 del D.P.R. 633/1972 (tranne quelle indicate nel co. 1 ai n.
11, 18 e 19 del medesimo articolo), se hanno optato per la dispensa da adempimenti ex
art. 36-bis del D.P.R. 633/1972;
I soggetti che hanno aderito al regime fiscale agevolato per gli autonomi (c.d. regime
forfetario), di cui all’art. 1, co. 54-89, della L. 190/2014 o che hanno aderito al regime
di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. contribuenti
minimi), di cui all’art. 27, co. 1 e 2, del DL 98/2011;
I produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all’art. 34, co. 6, del
D.P.R. 633/1972.
Termini di presentazione
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La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche deve essere presentata entro
l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, fatta eccezione
per quella relativa al secondo trimestre da effettuarsi entro il 16.9 (2), senza che ciò
comporti alcuna modifica ai termini ordinariamente previsti per la liquidazione e il
versamento dell’IVA (mensili o trimestrali).
Conseguentemente, i soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta:
1. mensilmente, con riferimento alle liquidazioni periodiche relative al 2017 e
annualità successive, dovranno presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni
periodiche entro le scadenze sotto indicate.
Liquidazioni IVA mensili Scadenza primo anno Scadenza anni successivi
Gennaio
31.5.2017 (3)
31.5 Febbraio
Marzo
Aprile
18.9.2017
16.9 Maggio
Giugno
Luglio
30.11.2017
30.11 Agosto
Settembre
Ottobre
28.2.2018
28.2 dell’anno successivo
Novembre
Dicembre
2. trimestralmente, con riferimento alle liquidazioni periodiche relative al 2017 e
annualità successive, dovranno presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni
periodiche entro le scadenze sotto indicate.
Liquidazioni IVA
trimestrali Scadenza primo anno
Scadenza anni successivi
I trimestre 31.5.2017 (4) 31.5
2 Il termine di presentazione della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è posticipato al primo giorno
feriale successivo, qualora l’ordinario termine cada di sabato o in un giorno festivo. 3 Il D.P.C.M. 22.5.2017 ha disposto il differimento dal 31.5.2017 al 12.6.2017 del termine entro il quale effettuare la
comunicazione relativa al I° trimestre 2017. 4 Si veda la nota precedente.
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II trimestre 18.9.2017 16.9
III trimestre 30.11.2017 30.11
IV trimestre 28.2.2018 28.2 dell’anno successivo
La trasmissione tempestiva della comunicazione in esame è comprovata dalla ricevuta di
avvenuta presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate, resa disponibile al
contribuente:
nel proprio Cassetto fiscale;
nella sezione “Consultazione” dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e
Corrispettivi”.
Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini di legge, ma
scartate dal servizio telematico, a condizione che siano ritrasmesse entro i 5 giorni
successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il
motivo dello scarto. Qualora il soggetto passivo IVA, entro il termine di presentazione,
abbia presentato più comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce quelle
precedenti.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate (FAQ n. 14 del 26.5.2017), il sistema telematico
accoglie eventuali comunicazioni trasmesse dopo la prima, anche oltre il termine di
scadenza ordinario, per correggere errori od omissioni; anche in questo caso la
comunicazione successiva sostituisce quella precedente.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 58793/2017 ha approvato e
pubblicato la prima versione del modello della comunicazione dei dati delle liquidazioni
IVA periodiche, fornendo altresì le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche
per la trasmissione dello stesso. Con il recente provv. Agenzia delle Entrate 21.3.2018 n.
62214 è stata approvata, invece, una nuova versione del modello di comunicazione
delle liquidazioni periodiche IVA, delle relative istruzioni, nonché delle specifiche
tecniche, che sostituisce quanto in precedenza approvato con il provvedimento 27.3.2017.
Analogamente alla precedente versione, il nuovo modello – che deve essere presentato
esclusivamente in via telematica - è formato dai seguenti documenti:
Struttura e contenuto del
modello
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un frontespizio, nel quale devono essere indicati i dati identificativi essenziali del
soggetto passivo (nonché i dati del dichiarante, qualora diverso da quest’ultimo);
un modulo comprendente il solo quadro VP, composto dai righi da VP1 a VP14, in
cui il soggetto passivo IVA deve indicare i dati attraverso i quali è possibile determinare
l’IVA da versare o quella a credito per il periodo interessato.
Con riferimento al frontespizio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche
non si riscontra alcuna novità. Infatti, analogamente al precedente, il frontespizio si
compone di due facciate:
la prima riportante l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.
13 del DLgs. 30.6.2003, n. 196;
la seconda richiedente l’esposizione delle seguenti informazioni:
il codice fiscale del soggetto passivo IVA cui si riferisce la Comunicazione;
alcuni dati generali;
la firma del modello;
l’impegno alla presentazione telematica.
Le novità più importanti si riscontrano, invece, con riferimento al quadro VP, all’interno
del quale sono state inserite due nuove caselle:
Il frontespizio
Quadro VP
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la casella "Operazioni straordinarie" (rigo VP1) che deve essere barrata dal soggetto
avente causa in caso di trasferimento del credito IVA maturato dal soggetto dante
causa;
la casella "Metodo" (rigo VP13)
Come precisato nelle istruzioni di compilazione del suddetto modello:
la casella 5 “operazioni straordinarie” del rigo VP1, deve essere barrata in presenza
di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (ad
esempio, fusione, scissione, cessione d’azienda, conferimento d’azienda, ecc.) nel caso
in cui l’avente causa riporti, a rigo VP8 “Credito periodo precedente” della propria
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comunicazione, il credito maturato dal soggetto dante causa nell’ultima
liquidazione periodica;
La nuova casella va barrata altresì nel caso in cui il soggetto avente causa riporti, a rigo
VP9 “Credito anno precedente”, una quota o l’intero ammontare del credito risultante
dalla dichiarazione annuale IVA del soggetto dante causa relativa all’anno precedente
quello indicato nel Frontespizio, ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell’operazione
straordinaria.
la casella 1 “Acconto dovuto” del rigo VP13 è utilizzabile per indicare il codice (1,
2, 3 o 4) relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto IVA.
Il contribuente è tenuto, infatti, a dare evidenza, nella dichiarazione annuale IVA (rigo
VH17 del modello IVA 2018), del metodo adottato ai fini della determinazione dell’acconto
Iva, utilizzando uno dei seguenti codici:
1” per il metodo storico;
“2” per il metodo previsionale;
“3” per il metodo analitico;
“4” per i soggetti che operano in particolari settori.
Importanti novità sono contenute nelle istruzioni allegate al suddetto modello, il cui
aggiornamento si è reso necessario al fine di recepire i chiarimenti resi dalla medesima
agenzia delle entrate nell’ambito delle FAQ disponibili sul proprio sito internet. In
particolare, le nuove istruzioni ricordano che:
non sussiste l’obbligo di invio della comunicazione in mancanza di dati da indicare,
per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, nel periodo di riferimento non sono state
effettuate operazioni, né attive né passive);
Aggiornamento delle istruzioni
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sussiste l’obbligo di invio della comunicazione nel caso in cui sia necessario il
riporto del credito del trimestre precedente;
la ricevuta di avvenuta trasmissione telematica della comunicazione è disponibile
nell’apposita Sezione dell’area autenticata del sito Internet dell’Agenzia delle
Entrate nonché nella Sezione “Consultazione” dell’area autenticata dell’interfaccia
web “Fatture e Corrispettivi”;
per le operazioni per cui l’IVA è dovuta dall’acquirente / committente (ad esempio,
acquisti intraUE di beni / operazioni di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72 se la relativa
imposta ha partecipato alla liquidazione periodica), ovvero da parte di soggetti operanti
in particolari attività di cui agli artt. 74, comma 1, lett. e), DPR n.633/72 (esercente
attività di trasporto / gestione autoparcheggio) e 74- ter, comma 8, DPR n. 633/72
(agenzie di viaggio) per le provvigioni da loro corrisposte, la stessa va ricompresa a
rigo VP4 quale IVA esigibile e quale IVA detratta a rigo VP5;
rigo VP5 va ricompreso il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore
in caso di passaggio dal regime speciale dell’agricoltura di cui all’art. 34, DPR n.
633/72 a quello ordinario.
Con riguardo alla regolarizzazione delle comunicazioni delle liquidazioni presentate per
il 2017 appare interessante una precisazione inserita nelle nuove istruzioni: è possibile
correggere errori od omissioni, mediante la presentazione di una comunicazione
sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA,
mentre dopo la correzione deve avvenire direttamente in dichiarazione annuale.
Quanto descritto chiarisce ulteriormente le indicazioni fornite dalla risoluzione n. 104/2017
in base alla quale l’obbligo di invio della comunicazione delle liquidazioni con i dati
corretti viene meno se la regolarizzazione è operata direttamente con la dichiarazione
annuale IVA o successivamente, tenuto conto che se le omissioni/irregolarità non sono
sanate con la dichiarazione annuale occorre presentare una dichiarazione integrativa ai fini
del ravvedimento.
Alla luce di quanto descritto, è utile analizzare la relazione esistente fra:
la comunicazione delle liquidazioni e
il quadro VH della dichiarazione annuale IVA 2018 per il 2017.
Regolarizzazione
delle comunicazioni
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Il quadro VH deve essere compilato solo se il soggetto passivo intende inviare, integrare
o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni e la
situazione non è già stata regolarizzata in precedenza mediante l’invio della
comunicazione corretta.
Il predetto quadro non deve essere compilato, invece, se non è necessario operare variazioni
alle comunicazioni già trasmesse oppure se i dati omessi, incompleti o errati relativi a
quest’ultime non rientrano fra quelli da indicare nel quadro VH.
Si deve considerare che:
nel quadro VP della comunicazione delle liquidazioni è presente una ricostruzione
dettagliata degli importi che concorrono alla determinazione dell’IVA da versare
o a credito risultante dalla liquidazione periodica, mentre nel quadro VH è indicato solo
quest’ultimo ammontare, oltre a quello dell’acconto IVA dovuto;
gli importi indicati nei righi da VP4 a VP13 della comunicazione delle liquidazioni
concorrono, tuttavia, alla determinazione del risultato finale della liquidazione
periodica. Di conseguenza, i dati omessi, incompleti o errati relativi ai predetti righi
comportano, generalmente, un’errata determinazione dell’ammontare indicato nel rigo
VP14.
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La compilazione del quadro VH permette principalmente di inviare, integrare o
correggere i dati dell’IVA da versare o a credito risultanti dalle liquidazioni periodiche
eseguite.
Considerato che il quadro VH contiene anche ulteriori dati, alcuni dei quali (ammontare
dell’acconto IVA dovuto e casella “Subfornitori” per il 2017) sembrano trovare diretta
corrispondenza nei righi della comunicazione delle liquidazioni, si ritiene possibile
compilare il quadro in esame anche per regolarizzare questi dati, pur in presenza di un
importo corretto dell’IVA da versare o a credito risultante dalle comunicazioni delle
liquidazioni trasmesse.
Qualora il soggetto passivo compili il quadro VH, tuttavia, è tenuto a riportare tutti i dati
richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione. Anziché
compilare detto quadro, pertanto, nella situazione descritta potrebbe risultare più agevole
procedere a regolarizzare solo i dati della comunicazione delle liquidazioni interessata
trasmettendone una con i dati prima omessi, incompleti o errati.
Il quadro VH non deve essere compilato se i dati omessi, incompleti o errati non
rientrano fra quelli da indicare nello stesso. Si ritiene che tale situazione riguardi,
principalmente, i dati della comunicazione delle liquidazioni relativi:
ai righi VP2 e VP3 , in quanto il totale delle operazioni attive e passive (al netto
dell’IVA) non è indicato nel quadro VH e questi dati non concorrono alla
determinazione dell’IVA da versare o a credito risultante dalla liquidazione periodica.
Si pensi, per esempio, al mancato computo dei dati riguardanti l’effettuazione di
un’operazione esente o non imponibile IVA, la quale concorre al totale delle operazioni
attive, ma non comporta l’insorgenza di un’imposta esigibile;
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ai righi da VP4 a VP12, nel caso particolare in cui omissioni, incompletezze o errori
riguardanti questi dati non diano luogo a una variazione dell’IVA da versare o a credito
risultante dalla liquidazione periodica.
Si pensi, a titolo esemplificativo, al mancato computo di un’operazione passiva soggetta
al meccanismo dell’inversione contabile. In questo caso, l’omissione incide per lo stesso
ammontare sull’IVA esigibile e sull’IVA detratta (ipotizzando l’assenza di limiti all’esercizio
del diritto alla detrazione) lasciando inalterato l’ammontare dell’IVA da versare o a
credito relativo alla liquidazione periodica interessata.
Il modello aggiornato della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche deve
essere utilizzato a decorrere dalle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche
IVA relative al primo trimestre 2018, da presentare entro il 31.5.2018.
Sul proprio sito Internet l’Agenzia specifica altresì che il “vecchio” modello “può essere
utilizzato fino al 30 aprile 2018 per correggere eventuali errori od omissioni relativi alle
comunicazioni del 2017”, sempreché la correzione di eventuali errori non sia stata
effettuata nel frattempo direttamente nel modello dichiarativo IVA.
Restiamo a vs disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti.
Csa International Consulting Srl
Dott.ssa Antonella Tarsia Morisco
Milano, 17 aprile 2018
Decorrenza del nuovo modello