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Value4breakfast
Agevolazioni per le nuove assunzioni
Studio Corno ha organizzato nel mese di marzo un incontro di approfondimento “Va-
lue4breakfast” sul ricambio generazionale dei lavoratori in azienda.
Gli incontri Value4breakfast sono dei momenti di confronto tra imprenditori e i consulenti
fiscali e del lavoro sulle novità normative che riguardano le imprese. Queste occasioni di
dialogo non sono solo per i clienti, ma sono rivolte anche a professionisti, manager e ad-
detti alle tematiche proposte ai vari livelli decisionali.
La legge prevede delle iniziative per favorire il ricambio generazionale dei lavoratori in
azienda. Studio Corno permette alle aziende di conoscere e sfruttare tutte le opportunità
previste dalla legge per una efficiente gestione del personale.
Di seguito, pubblichiamo la prima parte dell’incontro riguardante le agevolazioni per le
nuove assunzioni.
Agevolazioni per inserire i giovani nel mondo del lavoro
Vengono confermati per il 2019 i seguenti incentivi:
✓ Il bonus giovani, rivolto a chi assume under 30 dal 2019 al primo impiego, che pre-
vede uno sgravio contributivo del 50% sui contributi. L’esonero è totale per i da-
tori di lavoro privati che assumono studenti che hanno svolto in azienda attività di
alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato;
✓ L’incentivo NEET per l’assunzione di giovani che hanno aderito al Programma “Ga-
ranzia Giovani”;
✓ Il bonus Sud per le imprese situate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Ca-
labria, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna con uno sconto pari al 100% dei contributi
dovuti all’INPS;
✓ Gli sgravi contributivi per l’assunzione di donne, di over 50 e di lavoratori in CIGS.
Nel 2019 debuttano nuovi incentivi all’occupazione. Si tratta di bonus contributivi per l’as-
sunzione di:
✓ Bonus giovani eccellenze
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✓ Il bonus per l’assunzione di giovani under 35 al primo impiego (50% della contri-
buzione a carico delle aziende);
✓ Gli sgravi contributivi per l’assunzione di disoccupati beneficiari del reddito di cit-
tadinanza.
Il diritto di fruizione degli incentivi è subordinato a delle condizioni. Di seguito le condi-
zioni previste dalla legge:
1. Al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge
296/2006, ossia:
• Adempimento degli obblighi contributivi;
• Osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, fermi
restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazio-
nali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti,
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti,
da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, ovvero:
• L’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo
preesistente;
• L’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabi-
lito dalla legge o dal contratto collettivo;
• L’incentivo non spetta se, presso il datore di lavoro o presso l’utilizzatore
con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro con-
nesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assun-
zione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posse-
duto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da
quelle interessate dalla sospensione (articolo 31, comma 1, lettera c);
• L’incentivo non spetta se, l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei
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mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenzia-
mento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume,
sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero
della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (articolo 31,
comma 1, lettera d);
• L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’in-
staurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione
produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo com-
preso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comu-
nicazione (articolo 31, comma 3).
Per quando riguarda le assunzioni in attuazione di un obbligo preesistente, con conse-
guente esclusione dai benefici, possiamo ipotizzare a titolo esemplificativo:
• L’articolo 15 della legge n. 264 del 29 aprile 1949, in forza del quale spetta un di-
ritto di precedenza nelle assunzioni in favore dell’ex-dipendente a tempo indeter-
minato, che sia stato oggetto – negli ultimi sei mesi – di licenziamento per ridu-
zione di personale
• L’articolo 24 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, in forza del quale
spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in fa-
vore del dipendente a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ul-
timi dodici mesi e che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato
presso la stessa azienda ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a
sei mesi; per i lavoratori stagionali il medesimo articolo dispone inoltre il diritto di
precedenza a favore del lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività
stagionali rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di la-
voro per le medesime attività stagionali;
• L’articolo 47, comma 6, della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, in materia di tra-
sferimenti di azienda, in forza del quale, in favore dei lavoratori che non passano
immediatamente alle dipendenze di colui al quale è trasferita un’azienda (o
un suo ramo) in crisi, spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo
determinato e indeterminato) effettuate entro un anno dalla data del trasferimento
ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi.
Per quanto concerne gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva si
citano, ad esempio, le disposizioni collettive applicabili in caso di cambio appalto di
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servizi, in forza delle quali l’azienda che subentra ad un’altra è obbligata ad assumere i di-
pendenti della precedente azienda (cfr., al riguardo, contratto collettivo multiservizi).
Tabella delle agevolazioni per i giovani a confronto
Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti dell’azienda e dei giovani per poter usufruire dei bonus
per le assunzioni.
Bonus under 30
I requisiti del lavoratore sono:
• Età anagrafica inferiore a 30 anni;
• Che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro
datore di lavoro, salvo eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro da-
tore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
Ai fini dell’assenza di occupazione a tempo indeterminato, costituiscono causa ostativa
esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato.
I requisiti per il datore di lavoro:
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Lo sgravio spetta ai datori di lavoro privato nel caso di stipula di contratti di lavoro a
tempo indeterminato e in caso di conversione dei contratti determinati a contratti a
tempo indeterminato.
Le agevolazioni spettano anche nell’ ipotesi in cui al termine di un contratto di apprendi-
stato professionalizzante, il rapporto prosegue in un normale rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
In tale caso, tuttavia, l’agevolazione spetterà per 12 mesi e non per 36 ed inoltre avrà de-
correnza dal mese successivo a quello in cui termineranno le agevolazioni previste dall’art.
47, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2015 che consentono il mantenimento della contribuzione
degli apprendisti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del pe-
riodo di apprendistato.
Il beneficio, previsto per un massimo di trentasei mesi, consiste nell’esonero dal versa-
mento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione
dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparame-
trato ed applicato su base mensile. Sul piano operativo questo comporta che il limite di 3
mila euro annui diventa di 250 euro mensili e costituisce il plafond massimo di agevola-
zione utilizzabile nel mese di calcolo dei contributi.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia un part-time, l’incentivo va riparametrato per la
quota di Part-Time.
Bonus under 35
L’articolo 1 bis del D.L. n. 87/2018, prevede per il biennio 2019 e 2020 un’agevolazione
contributiva analoga a quella prevista dalla legge di Bilancio 2018. Si tratta dunque
dell’esonero parziale nella misura del 50%, dal versamento dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti
dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
La durata è di 36 mesi ed è previsto un massimale pari a 3.000 euro su base annua, ripa-
rametrato e applicato su base mensile.
I requisiti per il datore di lavoro:
L’accesso è riservato ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato sog-
getti che alla data di assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non
siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
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Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato
svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato.
Per l’avvio dell’incentivo e le modalità di fruizione è prevista l’adozione attraverso un de-
creto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con Ministro dell'econo-
mia e delle finanze. Tale provvedimento, peraltro, avrebbe dovuto già essere emanato en-
tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 96/2018 di conversione del
decreto legge n. 87/2018.
L’ incentivo, a differenza dell’esonero previsto dalla legge di Bilancio 2018, non prevede né
la condizione dell’assenza di licenziamenti economici nei sei mesi precedenti di lavoratori
nella medesima unità produttiva, né l’ipotesi di decadenza nel caso di licenziamenti nei sei
mesi successivi.
Neet
L’Anpal, con il decreto n. 581 del 28 dicembre 2018, ha provveduto alla proroga dell’Incen-
tivo Occupazione NEET. La dotazione finanziaria dell’Incentivo Occupazione NEET e incre-
mentata di ulteriori 60 milioni di euro a carico del Programma Operativo Nazionale “Ini-
ziativa Occupazione Giovani” (PON IOG).
L’acronimo «Neet» indica persone «Not in education, employment or training», cioè gio-
vani che contemporaneamente non sono inseriti in un percorso scolastico o formativo e
non sono impegnati in un’attività lavorativa. Si tratta di ragazzi tra i 15 ed i 29 anni.
L’incentivo e riconosciuto anche per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre
2019, nei limiti delle disponibilita finanziarie, pari a 160 milioni.
L’assunzione deve riguardare una sede di lavoro ubicata in tutto il territorio nazionale, con
la sola esclusione della provincia di Bolzano, con una delle seguenti tipologie contrattuali:
• A tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
• Apprendistato professionalizzante;
• Anche part-time.
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale posta a carico del datore di lavoro, con
l’esclusione dei premi INAIL, per 12 mesi entro un tetto massimo pari a 8.060 euro annui,
riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
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L’ importo di euro 8.060 dev’essere applicato su base mensile per dodici mensilità e frui-
bile, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020. La soglia massima di eso-
nero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari
a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso
del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro
(€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regola-
mento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis – o, in
alternativa, oltre tali limiti, alle condizioni previste dall’articolo 7 del citato decreto diret-
toriale, che qui si riportano:
• L’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla
media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti l’assunzione;
Per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo
quando, in aggiunta al requisito dell’incremento occupazionale, venga rispettato uno dei
seguenti requisiti:
• il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai
sensi del D.M. 17 ottobre 2017;
• il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo
grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
• il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni
e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
• il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di dispa-
rità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in
tutti i settori economici dello Stato ovvero sia assunto in settori economici in cui
sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, ai sensi
del decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di
concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze 10 novembre 2017, n. 335, di at-
tuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014.
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Bonus giovani eccellenze
L’agevolazione non spetta ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti all'as-
sunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo
ovvero a licenziamenti collettivi nelle stesse unità produttive in cui si intende procedere
alle assunzioni o trasformazioni agevolate.
E’ altresì prevista un’ipotesi di decadenza qualora il datore di lavoro proceda al licenzia-
mento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con il bonus oc-
cupazionale giovani eccellenze o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e
inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con la predetta agevolazione.
L’ipotesi di decadenza opera qualora il licenziamento venga effettuato nei ventiquattro
mesi successivi all’assunzione agevolata e determina la revoca dell’agevolazione nonché il
recupero dello sgravio già fruito precedentemente.
Qualora il giovane venga assunto con le agevolazioni, ma lo sgravio non sia stato fruito in-
teramente, una eventuale assunzione da parte di un successivo datore di lavoro nel pe-
riodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 potrà consentire la fruizione
per il periodo residuo utile.
La fruizione dello sgravio è subordinata alla pubblicazione di una apposita circolare
INPS nella quale saranno stabilite le modalità di fruizione dell'esonero.
Agevolazioni per i percettori di NASPI
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I datori di lavoro che, assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono
della NASpI (ASpI) - è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavora-
tore, un contributo mensile pari al 20% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata
corrisposta al lavoratore.
Reddito di cittadinanza
Legge 30 dicembre 2018 n° 145 Comma 255 – Legge di bilancio.
Il reddito di cittadinanza è una misura contro la povertà, la disuguaglianza, e l’esclusione
sociale a garanzia del diritto al lavoro, nonché del diritto all’informazione, all’istruzione,
alla formazione ed alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno e l’inserimento so-
ciale dei soggetti esposti al rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
Il reddito di cittadinanza, verrà erogato tramite una card e funzionerà come una integra-
zione al reddito fino a 780 euro.
Requisiti
• Residenti in Italia da almeno 10 anni alla data della domanda;
• ISEE inferiore a 9.360 euro;
• Patrimonio immobiliare diverso dalla prima casa di abitazione fino ai 30.000 euro;
• Patrimonio mobiliare come da ISEE non superiore a 6.000, accresciuto di 2.000
euro per ogni componente successivo al primo, incrementato di ulteriori 1.000
euro per ogni figlio, i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro
5.000 euro per ogni componente con disabilità;
• Un valore del reddito familiare inferiore alla soglia di euro 6.000, moltiplicato per
uno specifico coefficiente indicato dal decreto stesso e collegato alla numerosità
del nucleo familiare. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 qualora il
nucleo risieda in un’abitazione in locazione. La norma prevede, inoltre, alcune spe-
cifiche di computo del reddito familiare ai fini ISEE, applicabili esclusivamente ai
fini del rdc;
• Nessun componente del nucleo familiare dev’essere intestatario di autoveicoli im-
matricolati la prima volta nei 6 mesi precedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di
cilindrata superiori a 1.600 c.C. Nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250
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c.C. Immatricolati la prima volta nei due anni precedenti, fatti salvi veicoli per cui è
prevista l’agevolazione in favore di persone con disabilità;
• Nessun componente dev’essere proprietario di navi ed imbarcazioni da diporto;
• Non spetta in caso di dimissioni o chi è in carcere o istituti di cura.
Come funziona
Il beneficiario del reddito di cittadinanza stipula un doppio patto sia formativo, sia lavo-
rativo che impegna tutti i maggiorenni del nucleo familiare, non già occupati e non fre-
quentanti un regolare corso di studi o formazione.
Nei 30 giorni successivi al riconoscimento del beneficio, infatti, ci sarà la convocazione
da parte dei servizi per l’impiego e la valutazione dei bisogni del nucleo familiare, indivi-
duando i componenti tenuti, oltre al richiedente, a rispettare tutta una serie di obblighi per
il reinserimento del mondo del lavoro;
Il percettore del reddito infatti dovrà collaborare a svolgere ricerca attiva del lavoro,
consultare periodicamente l’apposita piattaforma digitale, accettare di essere avviato a
corsi di formazione, e colloqui psicoattitudinali.
Il ciclo di vita della prestazione è di 18 mesi rinnovabile di ulteriori 18 mesi, previa
sospensione dell’erogazione per un mese, durante i quali al cittadino, verranno proposte 3
offerte lavorative congrue, di cui almeno una dovrà essere accettata.
Agevolazioni per le imprese
L’importo non sarà superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità.
In caso di rinnovo l’importo è concesso in misura fissa di 5 mensilità.
L’importo massimo di beneficio mensile non può comunque eccedere l’ammontare totale
dei contributi previdenziali a carico del lavoratore e del datore di lavoro delle mensilità
incentivate.
Tale importo è incrementato di una mensilità in caso di assunzione di donne e di soggetti
svantaggiati.
Il lavoratore assunto non dev’essere licenziato, nei primi 24 mesi per motivi ogget-
tivi. E’ ammissibile il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (nel
caso di licenziamento il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito,
maggiorato degli interessi).
Il datore di lavoro, contestualmente all’assunzione stipula, ove necessario, un patto di for-
mazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione
professionale.
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Le agevolazioni sono applicabili a condizione che il datore sia in possesso del DURC.
Le agevolazioni sono applicabili a condizione che si realizzi un incremento occupazionale
netto nel numero dei dipendenti, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indetermi-
nato.
Ad esempio:
Marco assume Luca nella sua azienda. Luca è single e vive in affitto, quindi prende 780€ al
mese di RdC. Fino a quel momento Luca aveva già ricevuto 2 mensilità di RdC. Marco potrà
dunque avere un enorme sgravio contributivo per la sua azienda, pari a: (18-2) x 780 euro
= 12.480 euro.
Agevolazioni per le donne
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Bonus Sud
Soggetti privi di impiego regolarmente retribuito: vedasi la circ. ML 34/2013 e il De-
creto ministeriale del 17 ottobre 2017 ai sensi dei quali sono considerati “non regolar-
mente retribuiti” i rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi, le attività di
lavoro autonomo dalle quali derivi un reddito annuo inferiore a € 4.800 in caso di lavoro
autonomo ovvero € 8.000 per co.co.co. L'accertamento del requisito non richiede la previa
registrazione al centro per l'impiego, ma per il datore di lavoro è opportuno acquisire una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
Zone svantaggiate: trattasi delle regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei
fondi strutturali dell’UE per le quali vedasi la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale
2014-2020 approvata dalla Commissione Europea con decisione del 16.09.2014.