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D.P.R. 917/86 (TUIR)

entrato in vigore il 1° gennaio 1988modificato recentemente

dal D.Lgs 12/12/2003 n. 344

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Fonte normativa

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1. persone fisiche residenti in Italia; la base imponibile è costituita dalla totalità dei redditi prodotti nel periodo d’imposta;

2. persone fisiche non residenti, limitatamente ai redditi prodotti nello Stato

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Soggetti passivi IRPEF

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1. società di capitali, società cooperative, enti pubblici e privati residenti in Italia; la base imponibile è costituita da tutti i redditi prodotti

2. soggetti non residenti limitatamente al reddito prodotto nel nostro Stato

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Soggetti passivi IRES

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• lavoro dipendente e assimilati

• lavoro autonomo e assimilati

• fondiari (di terreni e di fabbricati)

• di impresa

• di capitali

• diversi

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Tipologie di redditi

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Sono redditi d’impresa quelli derivanti dall’esercizio di imprese commerciali

(articolo 55 del TUIR)

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Redditi di impresa

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Rientra nel concetto di “impresa commerciale”:• l’esercizio per professione abituale, anche se

non esclusiva, delle attività di cui all’art. 2195 del codice civile organizzate in forma d’impresa (tipicamente commerciali a norma del codice civile) e non

• l’attività di allevamento e trasformazione di prodotti agricoli organizzate o meno in forma d’impresa

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Redditi d’impresa

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Sono inoltre redditi d’impresa:• i redditi delle attività agricole e da

qualunque altra fonte derivino, conseguiti dalle società di capitali e di persone

• redditi derivanti da attività di prestazioni di servizi diversi da quelli di cui all’art. 2195, purché organizzate in forma d’impresa

• redditi derivanti dallo sfruttamento di cave, ecc…

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Redditi d’impresa

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Una volta determinato, il reddito d’impresa viene indicato nella dichiarazione modello UNICO nei quadri:

• RG se il soggetto è in contabilità semplificata

• RF se il soggetto è in contabilità ordinaria

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Redditi d’impresa

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• contabilità semplificata: imprese produttive di servizi con ricavi non superiori ad euro 309.874; imprese esercenti attività diverse dalle prestazioni di servizi (industria, commercio) con ricavi non superiori ad euro 516.457.Per la determinazione del limite si considerano i ricavi di competenza dell’esercizio

• contabilità ordinaria: persone fisiche e società di persone che superano i limiti sopra citati e tutte le società di capitali

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Redditi d’impresa

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In base all’articolo 83 TUIR:

il reddito d’impresa si determina partendo dal risultato economico di bilancio dell’esercizio, apportando variazioni in aumento e variazioni in diminuzione conseguenti all’applicazione della normativa fiscale (TUIR e non solo)

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Redditi d’impresa

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Variazioni in aumentoVariazioni in aumento

Sono costituite da costi o quote di costi:

• iscritti nel Conto Economico ma che non sono deducibili fiscalmente

• che quindi devono essere portati in aumento del risultato di bilancio per determinare il reddito fiscale

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Redditi d’impresa

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Variazioni in diminuzione

Sono costituite • da ricavi e proventi non tassabili in via definitiva (es:

tassazione del solo 5% dei dividendi percepiti) o temporanea (es: plusvalenza) iscritti nel C.E.

• da componenti negativi rinviati da precedenti esercizi (es: eccedenza del 5% delle spese di manutenzione)

Devono quindi essere portate in diminuzione del risultato di bilancio per determinare il reddito fiscale

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Redditi d’impresa

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Il passaggio dal risultato civilistico a quello fiscale avviene in modo extracontabilemodo extracontabile

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Redditi d’impresa

REDDITO DI IMPRESA

SITUAZIONE CONTABILE

SCRITTURE DI ASSESTAMENTO

SCRITTURE DI CHIUSURA

RISULTATO ANTE IMPOSTE

VARIAZIONI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE

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• il quadro del Mod. UNICO SC previsto per la dichiarazione annuale nel quale si procede ad esporre le variazioni fiscali è denominato RF

• poiché il dato di partenza da indicare in questo quadro è l’utile o perdita d’esercizio al netto delle imposte, è necessario indicare fra le variazioni in aumento le imposte IRES e IRAP

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Dichiarazione dei redditi

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Il reddito d’impresa, anche conosciuto come reddito fiscale, non

necessariamente coincide con il reddito imponibile, ossia con quella grandezza sulla quale applicare l’aliquota prevista

(dal 2004 pari al 33%) per il calcolo dell’imposta dovuta

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Dichiarazione dei redditi

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• Reddito imponibileReddito imponibile: Reddito d’impresa al netto delle perdite pregresse

• La determinazione del reddito imponibile è indicata nel quadro RN del modello per la dichiarazione annuale

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Dichiarazione dei redditi

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Da cosa scaturisce la diversità di determinazione del reddito civilistico rispetto a quello fiscale?

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Criteri fiscali e civilistici

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I principi che stanno alla base della determinazione del reddito civilistico sono contenuti nel Codice Civile

In particolare l’art. 2423 attribuisce al bilancio la finalità di fornire una rappresentazione chiara, veritiera e corretta.

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Criteri fiscali e civilistici

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L’obiettivo è quello di soddisfare le esigenze informative di una pluralità di soggetti esterni ed interni alla società e di tutelare i terzi (creditori, soci)

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Criteri fiscali e civilistici

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Il legislatore civilistico adotta il principio Il legislatore civilistico adotta il principio della della prudenzaprudenza (art. 2423 bis c.c.) (art. 2423 bis c.c.)Questo comporta l’imputazione dei costi e delle perdite presunte e l’obbligo di non considerare i ricavi non ancora realizzati alla data di chiusura dell’esercizio

Dalla prudenza discendono ulteriori principi:• competenza economica• continuazione dell’attività d’impresa• costanza dei criteri di valutazione

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Criteri fiscali e civilistici

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I principi che stanno alla base della determinazione del reddito d’impresa sono

invece contenuti nel TUIR

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Criteri fiscali e civilistici

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Principi di ordine generalePrincipi di ordine generale

Stabiliti dall’articolo 109 TUIR

relativamente ai

componenti negativi e positivi

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Principi di ordine generalePrincipi di ordine generaleL’obiettivo del legislatore fiscale é quello di:

• determinare in modo esatto e certo la capacità contributiva dei singoli soggetti, limitando le valutazioni soggettive sulle diverse componenti reddituali

• massimizzare il prelievo fiscale

La normativa fiscale determina pertanto i valori minimi, relativamente ai componenti positivi di reddito ed i valori massimi per i componenti negativi dello stesso

Il legislatore fiscale adotta il principio della Il legislatore fiscale adotta il principio della certezzacertezza

e della e della determinabilità oggettivadeterminabilità oggettiva

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Principi generali di determinazione del reddito Principi generali di determinazione del reddito d’impresa:d’impresa:

• Competenza• Deroghe al principio di competenza.

La normativa fiscale prevede espressamente alcune ipotesi di imputazione al reddito d’impresa facendo riferimento al criterio di cassa, cioè alla manifestazione finanziaria del componente di reddito (es: compensi spettanti agli amministratori, contributi ad associazioni sindacali e di categoria)

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La competenza viene inoltre ad essere derogata se non vi è certezza e determinabilità oggettiva

• Certezza e determinabilità oggettiva: un costo sostenuto ed un ricavo conseguito sono rilevanti fiscalmente quando si verificano i presupposti previsti dalla normativa fiscale. Devono risultare inoltre da documentazione sottostante che consenta il riscontro della quantificazione

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Criteri fiscali e civilistici

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Principio di inerenza: affinché un costo sia interamente deducibile nell’esercizio è necessario che si riferisca ad attività o beni da cui derivano componenti positivi che concorrono a formare il reddito; in altri termini, deve sussistere una relazione di causa-effetto tra i componenti negativi e le attività o i beni da cui derivano componenti positivi tassati

Imputazione a C.E.

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Criteri fiscali e civilistici

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Criteri fiscali e civilistici

Continuità dei valori: l’art. 110, comma 6 TUIR dispone che in caso di mutamento dei criteri di valutazione adottati ne venga data comunicazione all’Agenzia delle Entrate

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Oltre al quadro RF, a partire dall’anno d’imposta 2004, è stato aggiunto il quadro

EC, ossia il prospetto riepilogativo introdotto con la riforma del TUIR (D. Lgs.

344/2003) art. 109

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Criteri fiscali e civilistici

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Articolo 109 TUIRArticolo 109 TUIR

nell’ottica di eliminare le interferenze fiscali dal bilancio prevede la possibilità per gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, rettifiche di valore (svalutazione crediti) ed altri accantonamenti di poter usufruire del maggiore valore fiscale (pur se non imputato a C.E.) rispetto a quello civilistico apportando una variazione in diminuzione e riportando nel suddetto prospetto EC i valori civilistici e fiscali

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Interferenze fiscali

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Obbligo di dichiarazioneObbligo di dichiarazione

I soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili devono presentare la

dichiarazione anche in mancanza di reddito

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Dichiarazione dei redditi

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La dichiarazione deve essere redatta a pena di nullità su stampati conformi ai

modelli approvati ogni anno con provvedimento amministrativo da

pubblicarsi in G.U. entro il 15 febbraio

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Dichiarazione dei redditi

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Termini di presentazioneTermini di presentazione

I soggetti IRES sono tenuti alla presentazione della dichiarazione con trasmissione telematica entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (se l’esercizio coincide con l’anno solare entro il 31 ottobre).

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Dichiarazione dei redditi

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L’invio all’Agenzia delle Entrate può essere attuato:

• direttamente. previa richiesta del proprio codice segreto seguendo le istruzioni contenute nel sito della stessa

• tramite intermediario abilitato (questi deve rilasciare una dichiarazione comprovante l’assunzione dell’impegno all’invio telematico ed una volta trasmesso il Mod. Unico, la comunicazione di avvenuta ricezione della dichiarazione da parte dell’Agenzia

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Dichiarazione dei redditi

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I versamenti delle imposte.sul reddito e dell’IRAP sono articolati:

– il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio: primo acconto relativo alle imposte del periodo in corso (determinato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente) e saldo determinato sulla base della dichiarazione per il periodo d’imposta appena concluso;

– l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio: secondo acconto relativo alle imposte del periodo in corso (determinato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente).

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Versamenti

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I pagamenti delle somme dovute a titolo di acconto e di saldo possono essere rateizzati in rate mensili di uguale importo.

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Versamenti

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Esistenze iniziali di materie prime 3.250,00 Acquisto materie prime 177.000,00

Spese telefoniche 2.000,00 Compensi agli amministratori 30.000,00

Compensi ai sindaci 11.000,00 Attrezzatura minuta (Beni < 516,46) 3.500,00

Quota ammortamento Impianti e macchinari 2.500,00 Quota ammortamento Costi impianto e ampliamento 1.200,00

Svalutazione crediti 2.500,00 Acquisti materiali di consumo 16.400,00

Canoni di locazione 13.500,00 Spese di rappresentanza 2.100,00

Salari e stipendi 111.500,00 Quota T.F.R. 8.259,26 Contributi INPS 9.912,74 Contributi INAIL 5.800,00 Interessi passivi su c/c 9.500,00 Manutenzioni e riparazioni 3.250,00

Oneri bancari 1.700,00 Assicurazioni 4.092,00

Quota ammortamento Attrezzatura minuta 700,00 Totale componenti negativi 419.664,00

Ricavi vendita 405.000,00 Rimanenze finali di materie prime 6.000,00

Sopravvenienze attive 1.000,00 Arrotondamenti attivi 23,00 Interessi attivi bancari 2.520,00 Plusvalenze ordinarie 3.000,00

Proventi vari 1.000,00 Totale componenti positivi 418.543,00

Perdita d'esercizio 1.121,00

Situazione contabile economica al 31/12/n

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L’art. 108 comma 2 TUIR stabilisce che “le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi”.

La determinazione della deducibilità fiscale di tali spese risulta dai seguenti calcoli:

Spese sostenute nell’esercizio: 2.100,00Spese deducibili fiscalmente [1/3]: 700,00

Spese deducibili fiscalmente nell’esercizio n: 140,00

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La variazione in aumento è così ottenuta:

variazione fiscale in aumento pari ai 2/3 di euro 2.100,00 [1.400,00]

variazione fiscale in aumento pari ai 4/5 del costo deducibile, ossia di euro 700,00 [560,00]

Nel rigo RF27 viene quindi indicata una variazione in aumento pari a euro 1.960,00.

Nei quattro periodi d’imposta successivi, avremo una variazione fiscale annua in diminuzione, pari a euro 140,00 [1/5 delle spese di rappresentanza deducibili], da indicare nel rigo RF46.

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L’art. 95 comma 5 TUIR stabilisce che i compensi spettanti agli amministratori sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti.

Supponendo che la società abbia effettivamente corrisposto compensi agli amministratori per euro 18.000, avremo:

Costo imputato a C.E.

Variazione fiscale

in aumento da indicare nel rigo RF18

30.000,00 12.000,00

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L’art. 106 comma 1, TUIR stabilisce che “le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del valore nominale dei medesimi. La deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio”.

Supponiamo che:- la massa creditizia commerciale al 31/12/n sia pari a euro 350.000;- il fondo svalutazione crediti accantonato sia pari a euro 17.000.

Il primo limite fiscale dello 0,50% è pari a euro 1.750, mentre il 5% del valore nominale dei crediti è pari a euro 17.500.

Il costo deducibile fiscalmente è quindi solo di euro 500. Nel rigo RF29 verrà indicata una variazione in aumento di euro 2.000.

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L’articolo 102 comma 6 TUIR stabilisce che “le spese di manutenzione e riparazione che dal bilancio non risultino imputate a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni ammortizzabili, quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili”.

Supponendo che l’importo dei beni ammortizzabili al 01/01/n sia pari a euro 45.000, il costo relativo alle manutenzioni e riparazioni deducibile fiscalmente è pari a euro 2.250, per cui si ha:

Costo manutenzioni e riparazioni imputato a C.E.

Costo deducibile fiscalmente Variazione fiscale in aumento

da indicare nel rigo RF28

3.250,00 2.250,00 1.000,00

La parte eccedente (euro 1.000) è deducibile in 5 anni in quote costanti.

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La società ha ceduto (in data 31/12/n) al prezzo di euro 7.000,00 un bene strumentale acquistato nell’anno n-4.L’articolo 86, comma 4 TUIR, prevede la possibilità di assoggettare ad imposizione la plusvalenza derivante da cessione a titolo oneroso di un bene patrimoniale in due diversi modi:• per intero nell’esercizio in cui è realizzata;• in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Nel caso in questione, essendo il bene strumentale posseduto da più di tre anni, è ammessa la rateizzazione della plusvalenza.

  31/12/n-4 31/12/n-3 31/12/n-2 31/12/n-1

Costo storico 18.000,00      

Quota di ammortamento 1.800,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Fondo ammortamento 1.800,00 5.400,00 9.000,00 12.600,00

Valore residuo 16.200,00 12.600,00 9.000,00 5.400,00

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Il valore residuo del bene ceduto è quindi pari a euro 5.400,00. Essendo stato il prezzo di vendita pari a euro 7.000,00, l’operazione origina una plusvalenza di euro 1.600,00 (7.000,00 – 5.400,00).

Fiscalmente avremo: • una variazione in aumento di euro 320 (1/5 di 1.600) da indicare nel rigo RF10• una variazione in diminuzione pari a euro 1.600 da indicare nel rigo RF37.

Nei successivi quattro anni, la plusvalenza originerà una variazione in aumento pari a euro 320,00 (1/5 di 1.600,00) sempre da indicare nel rigo RF10.

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Nel corso dell’esercizio n la società ha acquistato beni di costo unitario inferiore a euro 516,46, per complessivi euro 3.500.

Civilisticamente il costo di tali beni partecipa al reddito d’esercizio mediante la quota di ammortamento.

Fiscalmente il costo di tali beni è interamente deducibile nell’esercizio.

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Carico fiscale Ires

Reddito di bilancio [perdita]: -1.121,00

Componenti negativi indicati nel quadro EC -2.800,00

   

Variazioni fiscali in aumento:  

Spese di rappresentanza 1.960,00

Compenso amministratori 12.000,00

Svalutazione crediti 2.000,00

Manutenzioni e riparazioni 1.000,00

Plusvalenza 320,00

Variazioni fiscali in diminuzione:  

Plusvalenza 1.600,00

Reddito fiscale imponibile Ires: 11.759,00

Ires dell'esercizio n (33%) 3.880,47

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L’Ires di euro 3.880,47 rappresenta il costo per l’anno n.

Il saldo da versare entro il 20/06 (o entro il 20/07 con una maggiorazione dello 0,40%) è dato dall’importo indicato nel rigo RN21.

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Insieme al saldo relativo all’anno n (euro 1.380) deve essere versato anche l’acconto per l’anno n+1, pari al 99% dell’importo indicato nel rigo RN16.

Nel caso proposto, l’acconto complessivo è di euro 3.841 e va versato:

- entro il 20/06 per il 40% pari a euro 1.521 - entro il 30/11 per il 60% pari a euro 2.282

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Carico fiscale Irap

Reddito fiscale imponibile Ires: 11.759,00

   

Variazioni in aumento  

Costi indeducibili del personale:  

Salari e stipendi a dipendenti 111.500,00

Trattamento di fine rapporto 8.259,26

Contributi INPS dipendenti 9.912,74

   

Altri costi indeducibili:  

Interessi passivi su c/c 9.500,00

Oneri bancari 1.700,00

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La deduzione di euro 7.500,00 è applicabile in quanto la base imponibile non supera euro 180.759,91: l’ulteriore deduzione rapportata al numero di addetti e orientata ad agevolare le imprese che occupano personale dipendente, non è applicabile in quanto gli elementi positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione sono superiori a euro 400.000,00.

Si noti che ai fini Irap i costi del personale sono stati considerati interamente relativi a dipendenti.

Per quanto riguarda la rilevazione contabile del carico fiscale, si ipotizza che la società abbia versato acconti Ires per euro 1.700,00 e acconti Irap per euro 6.000,00.