Affidamento Condiviso Proposta Di Legge 5257 (Biancofiore PDL)

download Affidamento Condiviso Proposta Di Legge 5257 (Biancofiore PDL)

of 16

Transcript of Affidamento Condiviso Proposta Di Legge 5257 (Biancofiore PDL)

  • 7/31/2019 Affidamento Condiviso Proposta Di Legge 5257 (Biancofiore PDL)

    1/16

    CAMERA DEI DEPUTATIN. 5257

    PROPOSTA DI LEGGE

    diniziativa del deputato BIANCOFIORE

    Modifiche al codice civile, al codice di procedura civile e alla legge8 febbraio 2006, n. 54, in materia di affidamento condiviso dei figli

    Presentata il 5 giugno 2012

    ONOREVOLI COLLEGHI ! La presente pro-posta di legge nasce dietro sollecitazionedella societ civile, spinta dal permaneredello stato di malessere della famigliaseparata da collegare alle modalit diapplicazione della legge n. 54 del 2006, esi fonda sullosservazione della relativa

    giurisprudenza nellarco di oltre sei annidalla sua introduzione, documentata daindagini nei tribunali condotte dallasso-ciazione nazionale Crescere Insieme, chedopo avere partecipato alla stesura dellalegge ne ha monitorato le disfunzioni ap-plicative ed elaborato i correttivi (M. Ma-glietta, Laffidamento condiviso. Come ,come sar , F. Angeli, 2010; e Affidocondiviso: una revisione necessaria per ab-battere le resistenze , Editoriale in Guidaal Diritto Famiglia e Minori, (10) 2010,

    pagine 7-9). Il testo, dunque, pur ac-cogliendo istanze gi segnalate al Parla-mento da altri progetti di legge, tiene

    conto dei pi recenti orientamenti delladottrina e, in particolare, dei risultatidellindagine conoscitiva disposta dallaCommissione Giustizia del Senato dellaRepubblica nel 2011, dedicando partico-lare attenzione alle richieste ivi presentatedallassociazione per la promozione so-

    ciale Figli x i Figli (audizione del 26luglio 2011), composta da figli di genitoriseparati ormai adulti, che si muovono perpreservare da inutili aggiuntive sofferenzei bambini che oggi vivono la medesimaesperienza, portando la propria testimo-nianza.

    Com noto, a dispetto del costanteavanzare nel mondo occidentale del prin-cipio della bigenitorialit, in Italia solomolto faticosamente, con un lavoro diquattro legislature, si riusciti a far pas-

    sare come forma privilegiata laffidamentocondiviso. Allo stesso modo la sua con-creta applicazione incontra sensibili osta-

    Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

  • 7/31/2019 Affidamento Condiviso Proposta Di Legge 5257 (Biancofiore PDL)

    2/16

    coli essenzialmente a causa di resistenzeculturali degli operatori del diritto, peral-

    tro favorite per alcuni aspetti dalla for-mulazione attuale del testo, che nelliter diapprovazione ha sofferto di gravi manipo-lazioni, che lo hanno in parte privatodellesplicita e inequivocabile prescrittivit.

    Una prescrittivit resa necessaria dallavera rivoluzione della scala delle priorit,che laffidamento condiviso ha ribaltatorispetto ai criteri adottati per decenni neitribunali italiani, nei quali laffidamento aun solo genitore era considerato come laforma da privilegiare, perch pi adatta a

    limitare i danni che i figli subiscono dallaseparazione dei genitori: adatta, in parti-colare, al contenimento della conflittualit,una delle principali condizioni per realiz-zare davvero l interesse del minore . Unconcetto che i fautori dellaffidamentocondiviso hanno recisamente contestatoritenendo, al contrario, che fosse propriolaffidamento esclusivo a non poter esserestabilito quando il conflitto acceso, poi-ch crea una grave discriminazione traparti in disaccordo, giungendo a prevedereche le decisioni del quotidiano siano as-sunte dal genitore affidatario anchequando i figli si trovano presso laltro:nulla di pi provocatorio e intrinseca-mente adatto a creare rancori, anche dovenon ve ne fossero. Tuttavia, tale radicatopregiudizio ha comportato a suo tempolostracismo della giurisprudenza nei con-fronti delle forme bigenitoriali di affida-mento (congiunto, alternato), per cui illegislatore del 2006 ha intelligentemente

    provveduto a spazzare via il preconcettosecondo il quale se non c collaborazione necessario ricorrere allaffidamentoesclusivo, introducendo la possibilit di unesercizio separato della potest per ledecisioni ordinarie, che elimina ognipreoccupazione proprio per i casi di ele-

    vata conflittualit.Tuttavia, il lungo periodo trascorso

    dalla sua introduzione ha dimostrato unasordit alla riforma largamente prevalenteda parte degli addetti ai lavori, quanto

    meno per ci riguarda gli aspetti sostan-ziali dei provvedimenti, non potendosi cer-tamente lutenza accontentare di un cam-

    biamento puramente nominalistico, quan-danche disposto.

    Infatti, dal momento in cui entrata invigore la nuova normativa si assistito alproliferare di sentenze in cui, soprattuttoinizialmente, laffidamento condiviso ve-niva illegittimamente negato per motivinon direttamente attribuibili al soggetto daescludere, ma esterni a dispetto diquanto stabilito dallarticolo 155-bis,primo comma, del codice civile come lareciproca conflittualit, let dei figli o ladistanza tra le abitazioni.

    E non meglio sono andate le cose sul

    piano dei contenuti, dovendosi assistereallo smantellamento in sede applicativadei pilastri portanti della riforma, benchdiritti della personalit attribuiti ai figli e,pertanto, indisponibili. A partire da quel-lequilibrio nella presenza dei genitori( rapporto equilibrato e continuativo ) edalla necessaria partecipazione di en-trambi non solo agli obblighi economici,ma alluso concreto e diretto di tali risorsea vantaggio dei figli, espresso dallesplicitoriconoscimento del loro diritto a riceverecura, educazione e istruzione da en-trambi i genitori.

    stata, infatti, introdotta la figura del genitore collocatario , di origine esclu-sivamente giurisprudenziale, che trascorrecon i figli un tempo largamente prevalente,resta comunque e sempre nella casa fa-miliare a prescindere dal titolo di pro-priet e gestisce i figli praticamente a suadiscrezione. In sostanza, sono stati ripro-dotti nella prassi la figura e il ruolo del

    genitore affidatario , lasciando allaltroil vecchio, insufficiente, diritto di visita .E che le cose stiano cos sul piano dellaconcretezza lo si vede ancora meglio con-siderando la soluzione pressoch univer-salmente adottata per quanto riguarda gliaspetti economici, che negano quella chedoveva semplicemente costituire lestrinse-cazione del fondamentale diritto dei figlialla cura . In altre parole i genitori,entrambi affidatari, avrebbero dovuto es-sere entrambi impegnati a fornire perso-

    nalmente al figlio i beni e i servizi che gliabbisognano, nellambito di una normalequotidianit, non delle situazioni eccezio-

    Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 5257

    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

  • 7/31/2019 Affidamento Condiviso Proposta Di Legge 5257 (Biancofiore PDL)

    3/16

    nali. Viceversa, compiti di cura non siassegnano mai al genitore non colloca-

    tario , ma gli si chiede di passare deldenaro allaltro perch gestisca ogni ne-cessit. In questo modo, oltre tutto, sonostati ignorati gli aspetti pi importantidella forma diretta del mantenimento,quelli relazionali: come loccasione per fargodere al figlio la gratificante sensazioneche entrambi i genitori hanno su di luiuno sguardo attento e premuroso; chenessuno di essi esonerato dal raccoglierele sue esigenze della vita quotidiana; chenon obbligato a rinunciare al proprio

    tempo libero del fine settimana, che pre-ferisce ovviamente trascorrere con i coe-tanei, perch altrimenti perde del tutto ilcontatto con uno dei genitori. Insomma, ilsenso del messaggio del legislatore era contutta evidenza quello di una permanenzadel figlio in una condizione il pi possibile

    vicina alla normalit del vissuto prece-dente. Ma ci non stato assolutamenteinteso e si preferito sacrificare i suoidiritti (e ovviamente il suo interesse) pri-

    vilegiando quello degli adulti (rectius, deicattivi genitori), i quali sono ben felici dichiudere ogni loro rapporto, guadagnandoi padri assenti una pressoch totale indi-pendenza dalla vita precedente e le madriegocentriche la possibilit di gestire i figlie il relativo contributo economico in totaleautonomia. Anche perch, comunque,quando al genitore non collocatario vienechiesto di trasferire del denaro che sa diavere prodotto con la propria fatica e che destinato alle esigenze dei figli allex

    partner, magari convivente con altri, senzadelega e senza rendiconto, non stupisceche la sua classica reazione sia quella dicercare di sottrarsi al pagamento, con ilrisultato di unaltissima percentuale diinadempienze e una crescita esponenzialedella conflittualit, a danno essenzial-mente della prole.

    Tutto ci, dunque, attesta che dei prin-cpi della riforma del 2006 non si salvatopraticamente nulla.

    N c da sperare che le citate de-

    vianze restino confinate al periodo ini-ziale di applicazione della legge, che siauna questione di tempo o che si possa

    avverare un cambiamento culturale e chequindi basti attendere. Purtroppo neppure

    questo si sta verificando. Ad esempio perquanto attiene alla conflittualit una sen-tenza alla Corte di cassazione del 2008, lan. 16593, aveva chiarito che non pu es-sere utilizzata per negare laffidamentocondiviso. Ma recentemente, nella sen-tenza della Suprema Corte n. 11062 del 19maggio 2011, (I sezione civile), si sostieneche la decisione censurata (ovvero averenegato laffidamento condiviso) si fonda(...) sulla verifica di una estrema e tesaconflittualit preclusiva della tendenzialit

    collaborativa tra le figure genitoriali ne-cessaria ad assicurare le basi minimali diuna cogestione responsabile delle scelteinerenti la vita quotidiana dei figli . E nondiversamente si argomenta nella sentenzan. 18867 del 15 settembre 2011, sempredovuta alla I sezione civile ( avuto ri-guardo al suo superiore e prevalente in-teresse nonch allincapacit dei genitoridi evitare conflitti tra di loro in funzionedi tale interesse, fosse allo stato impensa-bile disporre laffidamento condiviso ).

    La stessa cosa si verificata per laforma diretta del mantenimento. Se lasentenza n. 23411 del 2009 della Corte diCassazione ne riconosce la priorit ( las-segno per il figlio pu essere disposto insubordine, essendo preminente il principiodel mantenimento diretto da parte di cia-scun genitore ), si capovolge il giudiziodella stessa Corte espresso nella sentenzan. 22502 del 2010, ove si sostiene che ladifferenza nei tempi della frequentazione

    sufficiente a determinare la necessit diun assegno. Viceversa, ovvio che non ladifferenza dei tempi della frequentazionea determinare lesigenza di un assegno, maal pi di essa si tiene conto nel caso in cuiper altri motivi lassegno si sia reso indi-spensabile. La ragione evidente: il geni-tore che passa pi tempo con il figliopotrebbe essere il pi abbiente, a taceredella possibilit di compensazione me-diante lassegnazione di opportuni capitolidi spesa. Ancora pi bizzarro il ragiona-

    mento sviluppato dalla sentenza n. 785 del2012 della medesima Corte, la quale, dopoavere sostenuto per laffidamento condi-

    Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 5257

    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

  • 7/31/2019 Affidamento Condiviso Proposta Di Legge 5257 (Biancofiore PDL)

    4/16

    viso che non solo affidamento adentrambi, ma fondato sul pieno consenso

    di gestione, sulla condivisione , nel casospecifico ad elevata conflittualit e inassenza di collaborazione, anzich conclu-dere, caso mai, che non avrebbe dovutodisporsi laffidamento condiviso, non locontesta, ma ne rifiuta uno dei suoi picaratterizzanti aspetti, il mantenimentoper capitoli di spesa, proprio la forma chenon prevede interazioni tra i genitori.

    Resta il fatto tecnicamente di granderilievo che nellarco di sei mesi sonostate esperite numerose audizioni in ma-

    teria, che hanno visto confermare lanticacontrapposizione. Da una parte la societcivile, la famiglia separata al completo diogni sua componente a sostenere i progettidi riforma; dallaltra gli operatori del di-ritto per la verit con alcune importanti

    voci di segno contrario schierati adifendere la formulazione attuale, anchese tenacemente avversata per dodici anni,ma che ha dato prova in sede di applica-zione di essere aggirabile. In una fasedelliter parlamentare destinata a una sin-tesi finale prima del voto, appare oppor-tuno, se non doveroso, che un progetto dilegge che viene presentato in tal puntotenga conto del lavoro gi eseguito dallaCommissione Giustizia del Senato dellaRepubblica e tracci una sintesi dei con-tributi offerti dalle audizioni, in modo dapoter riformulare il testo fruendo del lorocontenuto.

    Da parte, dunque, dei contrari alnuovo intervento, sono state espresse va-

    rie preoccupazioni che tuttavia non ap-paiono coerenti con i progetti di legge indiscussione. Ad esempio, stata censu-rata la doppia residenza dei figli, conimpossibilit di individuare medici escuole di riferimento e caos anagrafico(ma previsto il doppio domicilio); de-precata la divisione del tempo dei figliminori in misura uguale presso ciascungenitore, senza alcuna distinzione delletdei figli stessi e senza alcuna considera-zione delle loro esigenze di vita (ma la

    pariteticit prevista nelle responsabilite nei doveri di cura, non nel 50 percento dei tempi); giudicato improponibile

    il mantenimento diretto perch con essoverrebbe imposta per legge una formale

    e presunta parit economica dei genitorisenza alcun riferimento alla diversitdelle loro condizioni reddituali e patri-moniali in concreto, avvantaggiando in talmodo ingiustificatamente il genitore eco-nomicamente pi forte (ma di questonon c traccia nelle proposte, che man-tengono la proporzione tra oneri e ri-sorse individuali); affermato, che il pas-saggio preliminare informativo sulle po-tenzialit della mediazione familiarecomporta la penalizzazione da parte delgiudice del genitore che non abbia volutoeffettuare il percorso (ma non previstaalcuna relazione da parte del centro, percui il giudice non ha alcuna nozione dichi eventualmente non abbia aderito),fino a lamentare reiteratamente lelimi-nazione della possibilit di disporre in-dagini per individuare la capacit reddi-tuale dei genitori (una soppressione,

    viceversa, non prevista). Ci che, invece, emerso chiaramente dalle voci contrarie

    stata lostilit al modello stesso dellaf-fidamento bigenitoriale scelto dal le-gislatore nel 2006 e gi approvato dalParlamento in nome dellinteresse delminore. Ne fornisce una chiara prova ladifesa a oltranza della distinzione deigenitori in collocatario e non collo-catario che la norma non prevede, madi cui stata deprecata labolizione . Inpratica, una gestione bilanciata e com-partecipata e una frequentazione equili-brata (ovvero i diritti riconosciuti al mi-nore dal primo comma dellarticolo 155del codice civile), sono state respintedefinendole affidamento alternato , chesarebbe stato bocciato dagli psicologi .Tuttavia nessuno studio longitudinale,scientificamente attendibile, che attestiquesti presunti danni stato citato.

    Sullaltro fronte, anzitutto le reali aspi-razioni dei figli di genitori separati (ovveroil loro interesse ) sono state espressedallassociazione che li rappresenta ( Figli

    x i Figli ), che le ha cos riassunte: Con-dividiamo tutti i contenuti sostanziali deiprogetti di legge in esame e tra questi, in

    Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 5257

    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

  • 7/31/2019 Affidamento Condiviso Proposta Di Legge 5257 (Biancofiore PDL)

    5/16

    particolare, consideriamo del tutto irri-nunciabile che:

    a) si permetta ai figli di avere davveroun rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, cancellando lastravagante figura (in un sistema che si

    vuol definire bigenitoriale) del genitorecollocatario, e ammettendo di conseguenzauna frequentazione mediamente bilan-ciata, con pari opportunit per i figli dirapportarci con luno e laltro genitore, eil doppio riferimento abitativo attraversola doppia domiciliazione;

    b) si attribuiscano compiti di cura aentrambi i genitori, disponendo che en-trambi debbano preoccuparsi delle neces-sit dei figli, ciascuno per la propria parte,e provvedere personalmente ad esse attra-

    verso il mantenimento diretto;

    c) si promuova efficacemente la me-diazione familiare, per aiutare i genitori acostruire accordi, disponendo lobbligo diuna preventiva informazione su di essaprima di adire le vie legali, quando glianimi sono meno esacerbati ed massimala probabilit di successo.

    Questi sono gli aspetti sui quali nelleaspirazioni dei figli di genitori separatinon si possono fare sconti .

    N i figli sono restati soli in questo tipodi richieste. Lassociazione LaDDeS FamilyFVG (libera associazione delle donne divor-ziate e separate) ha dichiarato al Senatodella Repubblica: (...) possiamo elencarecon assoluta convinzione ci che massima-mente sarebbe utile alla famiglia separata e soprattutto ai figli ovvero che:

    non si creino tra i genitori divisionifittizie di importanza e di ruolo distin-guendo il genitore collocatario dal noncollocatario, circostanza che spinge inmassimo grado al conflitto;

    esista una pariteticit tra i genitorida intendersi come pari assunzione didoveri nei confronti dei figli e pari obbligo

    di sacrificare tempo, risorse e ambizionipersonali per dedicarsi alla loro educa-zione e cura;

    al fine di soddisfare gli obblighi di cuisopra, ci siano tempi di frequentazione

    non rigidamente basati su una divisione al50 per cento, ma tali da consentire losvolgimento delle suddette funzioni, orga-nizzati il pi possibile flessibilmente ecompatibilmente con pi generali e ogget-tive condizioni, come la distanza tra leabitazioni e let dei figli, e ovviamente talida rispettare il gi affermato diritto deiminori ad un rapporto equilibrato e con-tinuativo con ciascuno dei genitori. Inaltre parole, non parit nel breve periodo,ma il rispetto di pari opportunit, cos da

    poter constatare che facendo la media sutempi lunghi il principio dellequilibrio stato osservato;

    i figli possano sentirsi a casa propriasia dalla madre che dal padre, e quindi undoppio domicilio;

    entrambi i genitori si occupino con-cretamente di loro e provvedano ai lorobisogni, e quindi il mantenimento diretto;

    la coppia sia portata a conoscenzadellesistenza di uno strumento altamente

    efficace nel supportare la ricerca di ac-cordi, e quindi lobbligatoriet dellinfor-mazione sulla mediazione familiare.

    Su questi essenziali punti LaDDeS Fa-mily intenzionata a fornire il massimosostegno ai progetti in esame . E, a com-pletamento del proprio intervento, ha al-legato un comunicato stampa dellassocia-zione Donneuropee Federcasalinghe (del 5marzo 2011), dove si legge: La Federca-salinghe, rammentato il diritto della

    donna, anche se madre, a una concilia-zione dei tempi di vita che garantiscapari opportunit rispetto alluomo in qual-siasi tipo di attivit lavorativa e sociale,cosa impossibile se si continua ad attri-buirle in misura prevalente fatiche e do-

    veri nella cura dei figli, auspica che idisegni di legge 957 e 2454, che rendonoineludibile il diritto del minore ad avereeffettivamente un rapporto equilibrato econtinuativo con entrambi i genitori, in-

    vestiti entrambi di identiche responsabilit

    e gravati in pari misura dei sacrifici ne-cessari allaccudimento dei figli, ricevanorapida approvazione .

    Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 5257

    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

  • 7/31/2019 Affidamento Condiviso Proposta Di Legge 5257 (Biancofiore PDL)

    6/16

    Resta il fatto che, chiarite le posizionidei due schieramenti la famiglia sepa-

    rata e i professionisti della separazione e specificato che nessuno studio scientificodimostra la pericolosit di un vero doppioaffidamento, resta da verificare se esiste laprova contraria. E su questo punto, al dil dellampia documentazione fornita (adesempio W. V. Fabricius, Listening toChildren of Divorce in Family Relations,2003, 52, 385-396; M. K. Pruett, R. Eblinge G. M. Insabella, Critical aspects ofparenting plans for young children: Inte-rjecting data into the debate about overni-

    ghts , in Family Court Review, 42 (1),2004, pagine 39-59; A. Sarkadi, R. Kri-stiansson, F. Oberklaid e S. Bremberg, Fathers involvement and childrens deve-lopmental outcomes: a systematic review oflongitudinal studies in Acta Pediatrica 97,2008, pagine 152-158), un parere terzoindubbiamente autorevole tanto pi inquanto proveniente da un contesto italiano pu considerarsi quello espresso dalConsiglio nazionale dellordine degli psi-cologi, secondo il quale: Data quindi latotale inidoneit al fine della salute deifigli di un modello che preveda che un sologenitore (quello collocatario o prevalente)sia il permanente punto di riferimento deifigli, provvedendo a ogni loro necessit eassumendo ogni decisione e compito dicura, mentre laltro si limita ad erogargliil denaro avendo con i figli solo sporadicicontatti, in linea generale, le modifiche deldisegno di legge 2454 non fanno altro chepromuovere la possibilit che il principio

    della bi-genitorialit (nucleo allevante) nonresti mero principio, ma si inserisca nelletrame della vita quotidiana come applica-zione rigorosa del principio stesso, tale damantenere il processo evolutivo quale processo , appunto, e non fatto , ciotale da mantenere sempre aperta la pos-sibilit che su questo processo, incerto nelsuo incedere, si possa inserire non sola-mente un genitore, ma il nucleo allevante,cio ci che mantiene un assetto di ter-ziet .

    Daltra parte, se le istanze devono es-sere ascoltate e le conclusioni devonoessere accolte, certamente rappresentative

    dellinteresse dei minori non possono es-sere che quelle espresse dallassociazione

    Figli x i Figli , che ancora citiamo: chiaro che noi figli desideriamo equilibrioe armonia nei rapporti tra noi e i nostrigenitori e quindi siamo favorevoli a unmodello autenticamente bigenitoriale. Ed altrettanto chiaro che la discriminazione,la subordinazione di un genitore allaltro,creano il malcontento e la lite e quindi adaltri soggetti pu piacere e convenire ilmodello monogenitoriale. Ma tra questedue incompatibili posizioni e aspirazionichiediamo che il Senato scelga, evitando di

    prendere un pezzetto delluna e dellal-tra .

    Pertanto, la presente proposta di leggeprende atto della totale incompatibilit trai modelli mono e bigenitoriale e, allostesso tempo, dellinopportunit di man-tenere lattuale ambiguo e contraddittorioassetto, che opta per la soluzione bigeni-toriale nella forma e per quella monoge-nitoriale nella sostanza, creando cos lepremesse per un contenzioso infinito trachi vuole farsi forte di un aspetto e chiconta sullaltro.

    Constatata, dunque, limpossibilit diuna mediazione tecnica o politica e nellaconvinzione che sarebbe comunque con-troproducente tentare soluzioni ibride, siopta per una soluzione concretamente eintegralmente bigenitoriale, quella richie-sta dai figli di genitori separati, la veraparte debole delle separazioni e la meglioinformata sulle vie da prendere.

    Passando ad unanalisi puntuale del-

    larticolato, ci si limita ad illustrare gliaspetti che rappresentano delle novit ri-spetto ai testi che il Senato della Repub-blica ha gi preso in considerazione e chepertanto non necessitano di ulteriori com-menti.

    Larticolo 1, con la modifica del primocomma dellarticolo 155 del codice civile,intende dare soluzione alla diatriba sulla cancellazione del riferimento allinteressedel minore . In realt tutta la legge n. 54del 2006 mirata alla tutela di tale

    interesse, in un modo talmente pregnanteda elevarne i contenuti principali a diritto.Il malvezzo interpretativo che, come visto,

    Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 5257

    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

  • 7/31/2019 Affidamento Condiviso Proposta Di Legge 5257 (Biancofiore PDL)

    7/16

    ne seguito ha inteso legittimare la ne-gazione di tali diritti, al di fuori delle

    previsioni dellarticolo 155-bis del codicecivile, in nome dei suo interesse , valu-tato dal giudice con potere discrezionaleassoluto. La modifica ricollega il riferi-mento allinteresse del minore al primocomma, dove del resto era prima dellariforma del 2006, eliminando lambiguitderivante dalla collocazione al secondocomma.

    Al medesimo primo comma si elimi-nano, inoltre, con la nuova formulazione,altri due motivi di polemica. Si esplicita

    che la pariteticit riguarda le responsabi-lit genitoriali e i doveri di cura e noni tempi della frequentazione e si speci-fica che il ricorso al giudice da parte degliascendenti non previsto allinterno dellaseparazione coniugale, ma con procedi-mento a parte.

    Al secondo comma novellato si chiedeal giudice di entrare nel merito delle causedel conflitto, rammentando che la formuladi rito a causa dellelevata conflittualit impossibile applicare laffidamento con-diviso e quindi i figli vengono affidatiesclusivamente a (...) non consente, diper s, di individuare un genitore piidoneo dellaltro. Il criterio manca. Distin-guere tra i genitori corretto solo inpresenza di un aggredito e di un aggres-sore e, quindi, occorre indagare; in situa-zioni diverse, ovvero nel caso di mutuaintolleranza e di uguale incivilt o siutilizza al massimo la separazione dellecompetenze (esercizio separato della po-

    test), ovvero, se ci non sufficiente, siprocede con laffidamento a terzi. Inoltre,si fa chiarezza sul malinteso doppio do-micilio, da molti commentatori confusocon la doppia residenza. Infine, si separail concetto di interesse da quello, pi forte,di diritto, prevenendo la tentazione di unaimpropria utilizzazione.

    Allarticolo 2, che modifica larticolo155-bis del codice civile, disciplinando icasi in cui si pu (e si deve) stabilire unaffidamento esclusivo, stata introdotta

    una specificazione che tiene conto deisempre pi frequenti e pesanti episodi dimaltrattamenti in famiglia. Si ritenuto

    opportuno sanzionare con lesclusione dal-laffidamento chi si reso colpevole di

    ripetute violenze fisiche e psichiche. Cisoprattutto a tutela della donna, semprepi spesso sottoposta ad aggressioni, so-

    vente tollerate solo per un inevitabile le-game con laltro genitore, anchesso affi-datario. Allo stesso modo si interviene apunire chi, con sottili manovre e conquotidiana opera di denigrazione, induceun figlio a rifiutare i contatti con laltrogenitore, nonch chi si prefigge di raggiun-gere il medesimo risultato, ovvero elimi-nare del tutto laltro genitore dalla vita del

    figlio, denunciandolo per reati infamantimai commessi. pacifico che la normasar applicabile solo previa dimostrazionedella sussistenza dellazione da censurare,ovvero dopo accurate indagini. di par-ticolare interesse, in merito al problemadel rifiuto, analizzare brevemente le varieposizioni assunte e la corrispondente giu-risprudenza. Una corrente di pensiero so-stiene che al minore va riconosciuta fa-colt di rifiutare, ad libitum, i contatti conun genitore. Qualcuno aggiunge una giu-stificazione di ci, ma una tesi minori-taria: perch da quel genitore potrebbeavere sino abusi e negargli tale diritto loesporrebbe a continuare a subirli. Maquanto spesso il figlio viene manipolato equanto spesso stato abusato ? A prescin-dere dal fatto che non esistono automa-tismi, ma che tutto deve essere seriamenteindagato.

    Comunque, sulla questione del ricono-scimento ai figli di separati di questa

    opzione la Suprema Corte si pronunciata(sentenza n. 317 del 1998) riconoscendo aun ragazzo di tredici anni di et il dirittodi abolire ogni contatto con il genitore nonaffidatario, bench assolutamente idoneo eal di sopra di qualsiasi critica. In sostanza,per pura antipatia. La tesi apparsaquanto meno bizzarra, per una quantit diragioni. Anzitutto risultato incompren-sibile perch la possibilit di rifiuto nonpotesse comprendere il genitore affidata-rio. In secondo luogo, sviluppando il ra-

    gionamento dei giudici, perch non potessecomprenderli entrambi, ad esempio in fa-

    vore di un affidamento a terzi. Inoltre,

    Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 5257

    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

  • 7/31/2019 Affidamento Condiviso Proposta Di Legge 5257 (Biancofiore PDL)

    8/16

    sotto il profilo del diritto, la tesi apparsain contraddizione con il principio di ugua-

    glianza. Perch ai figli di genitori nonseparati dovrebbe essere negata tale fa-colt ? Ovvero anche, ai sensi dellarticolo30 della Costituzione, leducazione elistruzione dei figli sono certamente do-

    veri dei genitori (entrambi) anche se se-parati, ma anche loro diritti (di entrambi).Quindi la previsione di un intervento san-zionatorio ove sia dimostrata una mani-polazione appare sia opportuna che legit-tima. Infine, una concreta ed esplicitacensura del dilagante malvezzo di avan-

    zare gratuite denunce per eliminare ilpartner apparsa assolutamente indispen-sabile, e forse ancora troppo blanda.

    La modifica apportata allarticolo 155-quater del codice civile affermando chelinteresse dei figli lassoluto ed esclusivocriterio guida per lassegnazione della casafamiliare apparsa indispensabile perporre rimedio a una tendenza gi mani-festata secondo la quale essendo tale in-teresse definito solo prioritario si avevafacolt di farlo scavalcare, discrezional-

    mente, da altri criteri, evidentemente adul-

    tocentrici, come linteresse del coniugedebole.

    Infine, con lulteriore modifica allostesso articolo 155-quater si ritenutoopportuno considerare una pi ampia ca-sistica. Ammettendo che la frequentazionesia in generale simmetrica, non c motivodi sottrarre la casa familiare al proprie-tario anche se questi attiva una nuovaconvivenza, dentro o fuori del matrimonio,perch comunque il figlio passerebbe circamet del tempo con il nuovo partner inunaltra casa. Se, invece, per un qualsiasimotivo, ad esempio di regolazione dei

    rapporti economici tra coniugi, si stabi-lito che la casa familiare sia assegnata alnon proprietario, se questi attiva unanuova convivenza data facolt al pro-prietario di richiederla, ovviamente dandouna diversa soluzione al problema iniziale,economico o daltra natura. Se, invece, lecircostanze (ad esempio il trasferimentodel proprietario in unaltra citt) hannodeterminato una frequentazione sbilan-ciata e lassegnazione della casa familiareal non proprietario, la nuova convivenza

    rester senza effetto.

    Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati 5257

    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

  • 7/31/2019 Affidamento Condiviso Proposta Di Legge 5257 (Biancofiore PDL)

    9/16

    PROPOSTA DI LEGGE__

    ART. 1.

    1. Allarticolo 155 del codice civile sonoapportate le seguenti modificazioni:

    a) il primo comma sostituito dalseguente:

    Anche in caso di separazione perso-

    nale dei genitori il figlio minore ha ildiritto, nel proprio esclusivo interesse mo-rale e materiale, di mantenere un rapportoequilibrato e continuativo con ciascuno diessi, di ricevere cura, educazione e istru-zione da entrambi, con paritetica assun-zione di responsabilit e di impegni e conpari opportunit per i figli, salvo i casi diimpossibilit materiale, e di conservarerapporti significativi con gli ascendenti econ i parenti di ciascun ramo genitorialeai quali data facolt di chiedere algiudice, con procedimento al di fuori delprocesso di separazione, di disciplinare ildiritto dei minori al rapporto con essi ;

    b) il secondo comma sostituito dalseguente:

    Per realizzare la finalit di cui alprimo comma, il giudice che pronuncia laseparazione personale dei coniugi disponeche i figli minori restino affidati ad en-trambi i genitori, salvo quanto stabilito

    allarticolo 155-bis. Let dei figli, la di-stanza tra le abitazioni dei genitori e iltenore dei loro rapporti non rilevano aifini del rispetto del diritto dei minoriallaffidamento condiviso, ma solo sullerelative modalit di attuazione. Il giudice

    valuta la natura del conflitto, distinguendola unilaterale aggressivit da quella reci-proca. Determina i tempi e le modalitdella presenza dei figli presso ciascungenitore, tenendo conto della capacit diciascuno di essi di rispettare la figura e il

    ruolo dellaltro, stabilendo dove avranno laresidenza anagrafica e fissandone il domi-cilio presso entrambi. Fissa altres la mi-

    Atti Parlamentari 9 Camera dei Deputati 5257

    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

  • 7/31/2019 Affidamento Condiviso Proposta Di Legge 5257 (Biancofiore PDL)

    10/16

    sura e il modo con cui ciascuno di essideve contribuire al mantenimento, alla

    cura, allistruzione e alleducazione deifigli. Prende atto degli accordi intervenutitra i genitori, se non contrari allinteressee ai diritti dei figli di cui al primo comma.Adotta ogni altro provvedimento relativoalla prole con esclusivo riferimento allin-teresse morale e materiale di essa ;

    c) al terzo comma:

    1) al primo periodo sono aggiunte,in fine, le seguenti parole: salvo quantodisposto dallarticolo 155-bis ;

    2) dopo il secondo periodo inse-rito il seguente: Il cambiamento di resi-denza dei figli costituisce decisione dimaggior interesse e richiede laccordo deigenitori ;

    d) il quarto comma sostituito dalseguente:

    Salvo accordi diversi delle parti, cia-scuno dei genitori provvede in forma di-

    retta e per capitoli di spesa al manteni-mento dei figli in misura proporzionalealle proprie risorse economiche. Le mo-dalit e i capitoli di spesa sono concordatidirettamente dai genitori; in caso di di-saccordo sono stabiliti dal giudice. Il costodei figli valutato tenendo conto:

    1) delle attuali esigenze del figlio;

    2) delle attuali risorse economichecomplessive dei genitori ;

    e) dopo il quarto comma sono inseritii seguenti commi:

    Quale contributo diretto il giudicevaluta anche la valenza economica deicompiti domestici e di cura assunti daciascun genitore.

    Ove necessario al fine di realizzare ilprincipio di proporzionalit di cui alquarto comma, il giudice pu stabilire lacorresponsione di un assegno perequativoperiodico. Lassegno automaticamente

    adeguato agli indici ISTAT, in difetto dialtro parametro indicato dalle parti o dalgiudice.

    Atti Parlamentari 10 Camera dei Deputati 5257

    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

  • 7/31/2019 Affidamento Condiviso Proposta Di Legge 5257 (Biancofiore PDL)

    11/16

    Qualora sia provato che un genitore venuto meno al dovere di provvedere alle

    necessit del figlio nella forma diretta perla parte di sua spettanza, il giudice sta-bilisce, a domanda, che provveda medianteassegno da versare allaltro genitore ;

    f) al quinto comma, le parole: Las-segno automaticamente sono sostituitedalle seguenti: Leventuale assegno pere-quativo automaticamente .

    ART. 2.

    1. Allarticolo 155-bis del codice civilesono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il primo comma sostituito dalseguente:

    Il giudice pu escludere un genitoredallaffidamento, con provvedimento mo-tivato, qualora ritenga che da quel geni-tore, se affidatario, possa venire pregiudi-zio al minore. La comprovata e perdu-

    rante violenza, sia fisica che psicologica,nei confronti dei figli e, in particolare, lamanipolazione di essi mirata al rifiutodellaltro genitore o al suo allontanamento,comportano lesclusione dallaffidamento.Le denunce per le quali sia provata lafalsit, mosse al medesimo scopo, compor-tano altres lesclusione dallaffidamento,ove non ricorrano gli estremi per unasanzione pi grave. In ogni caso il giudicepu, per gravi motivi, ordinare che laprole sia collocata presso una terza per-sona o, nellimpossibilit, in una comunitdi tipo familiare ;

    b) sono aggiunti, in fine, i seguenticommi;

    Il genitore cui sono affidati i figli halesercizio esclusivo della potest su di essi;egli deve attenersi alle condizioni deter-minate dal giudice. Le decisioni di maggiorinteresse per i figli sono adottate congiun-tamente da entrambi i coniugi. Il coniuge

    cui i figli non sono affidati ha il diritto eil dovere di vigilare sulle loro istruzione ededucazione e pu ricorrere al giudice

    Atti Parlamentari 11 Camera dei Deputati 5257

    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

  • 7/31/2019 Affidamento Condiviso Proposta Di Legge 5257 (Biancofiore PDL)

    12/16

    quando ritenga che siano state assuntedecisioni pregiudizievoli al loro interesse.

    Le norme sul mantenimento dei figli dicui al quinto comma dellarticolo 155 siapplicano a prescindere dal tipo di affi-damento e la posizione fiscale dei genitori la stessa ;

    c) la rubrica sostituita dalla se-guente: Esclusione di un genitore dallaf-fidamento e disciplina dellaffidamentoesclusivo .

    ART. 3.

    1. Allarticolo 155-quater del codicecivile sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

    a) al primo comma:

    1) la parola: prioritariamente sostituita dalla seguente: esclusiva-mente ;

    2) le parole: Il diritto al godi-mento della casa familiare viene meno nelcaso che lassegnatario non abiti o cessi diabitare stabilmente nella casa familiare oconviva more uxorio o contragga nuovomatrimonio sono sostituite dalle se-guenti: Nel caso in cui lassegnatariodella casa familiare, che non ne sia lesclu-sivo proprietario, contragga nuovo matri-monio o conviva moro uxorio, se i tempi

    della frequentazione sono simili, la suaassegnazione in godimento, a tutela del-linteresse dei figli a conservare intatto illuogo di crescita, viene revocata e il giu-dice dispone, a domanda, secondo i criteriordinari. Se lassegnatario non proprieta-rio non abita o cessa di abitare stabil-mente nella casa familiare il diritto al suogodimento viene meno in ogni caso e lacasa torna nella disponibilit del proprie-tario ;

    b) al secondo comma, le parole: lal-tro coniuge sono sostituite dalle seguenti: ciascuno di essi .

    Atti Parlamentari 12 Camera dei Deputati 5257

    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

  • 7/31/2019 Affidamento Condiviso Proposta Di Legge 5257 (Biancofiore PDL)

    13/16

    ART. 4.

    1. Allarticolo 155-quinquies del codicecivile sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

    a) il primo comma sostituito dalseguente:

    Dellassegno perequativo eventual-mente stabilito per il mantenimento delfiglio, o delle somme eventualmente ver-sate dai genitori in favore del figlio qualecontribuzione per il suo mantenimento,

    titolare questultimo quando diventa mag-giorenne; il figlio maggiorenne altrestenuto a collaborare con i genitori e acontribuire alle spese familiari finch con-

    vivente. Ove il genitore obbligato si rendainadempiente, in caso di inerzia del figlio legittimato ad agire anche laltro geni-tore ;

    b) dopo il primo comma inserito ilseguente:

    Nel caso in cui un figlio sia gimaggiorenne al momento della separa-zione personale dei genitori, ma non an-cora autosufficiente economicamente, puessere chiesta lapplicazione del quintocomma dellarticolo 155 da uno qualsiasidei genitori o dal figlio .

    ART. 5.

    1. Allarticolo 155-sexies del codice ci-vile sono apportate le seguenti modifica-zioni:

    a) al primo comma sono aggiunte, infine, le seguenti parole: e prende inconsiderazione la sua opinione, tenendoconto dellet e del grado di maturit. Ilgiudice pu disporre che il minore siasentito con audizione protetta, in locali aci idonei, anche fuori dellufficio giudi-ziario, e che la medesima, oltre che ver-balizzata, sia registrata con mezzi audio-

    visivi ;

    b) il secondo comma abrogato.

    Atti Parlamentari 13 Camera dei Deputati 5257

    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

  • 7/31/2019 Affidamento Condiviso Proposta Di Legge 5257 (Biancofiore PDL)

    14/16

    ART. 6.

    1. Al secondo comma dellarticolo 45del codice civile sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: ovvero di entrambi selaffidamento condiviso .

    ART. 7.

    1. Il secondo comma dellarticolo 317-bis del codice civile sostituito dal se-guente:

    Se il riconoscimento fatto da en-trambi i genitori, lesercizio della potestspetta congiuntamente a entrambi qualorasiano conviventi. Si applicano le disposi-zioni dellarticolo 316. Se i genitori nonconvivono lesercizio della potest rego-lato secondo quanto disposto dagli articolida 155 a 155-sexies, anche in assenza diprovvedimenti del giudice .

    ART. 8.

    1. Dopo larticolo 706 del codice diprocedura civile inserito il seguente:

    ART. 706-bis. (Mediazione familiare). In tutti i casi di disaccordo nella fase dielaborazione di un affidamento condivisole parti hanno lobbligo, prima di adire ilgiudice e salvi i casi di assoluta urgenza odi grave e imminente pregiudizio per iminori, di acquisire informazioni sulle

    potenzialit di un eventuale percorso dimediazione familiare, rivolgendosi a uncentro pubblico o privato, i cui operatoriabbiano formazione specifica e apparten-gano ad albi nazionali specifici pubblici oprivati registrati nellapposito elenco delConsiglio nazionale delleconomia e dellavoro.

    Ove lintervento, che pu essere inter-rotto in qualsiasi momento, si concludapositivamente, le parti presentano al pre-sidente del tribunale il testo dellaccordo

    raggiunto. Gli aspetti economici della se-parazione possono far parte del docu-mento finale, anche se concordati al di

    Atti Parlamentari 14 Camera dei Deputati 5257

    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

  • 7/31/2019 Affidamento Condiviso Proposta Di Legge 5257 (Biancofiore PDL)

    15/16

    fuori del centro di cui al primo comma. Incaso di insuccesso le parti possono rivol-

    gersi al giudice, ai sensi dellarticolo 706.In ogni caso la parte ricorrente deveallegare al ricorso la certificazione dellac-quisizione di informazioni presso il centrodi cui al primo comma o la concordedichiarazione in tale senso; analogo ob-bligo incombe sulla parte resistente.

    In caso di contrasti insorti successiva-mente, in ogni stato e grado del giudizio oanche dopo la sua conclusione, il giudicesegnala alle parti lopportunit di rivol-gersi a un centro di mediazione familiare

    di cui al primo comma. Se la segnalazionetrova il consenso delle parti, il giudicerinvia la causa ad altra data in attesadellespletamento dellattivit di media-zione .

    ART. 9.

    1. Il quarto comma dellarticolo 708 delcodice di procedura civile sostituito dalseguente:

    Contro i provvedimenti di cui al terzocomma si pu proporre reclamo davanti altribunale, in composizione collegiale, neltermine e nelle forme di cui allarticolo669-terdecies .

    ART. 10.

    1. Allarticolo 709 del codice di proce-dura civile aggiunto, in fine, il seguentecomma:

    Avverso i provvedimenti nellinteressedella prole e dei coniugi emessi dal giudiceistruttore ammissibile il reclamo davantial tribunale, in composizione collegiale, aisensi dellarticolo 669-terdecies .

    ART. 11.

    1. Al secondo comma dellarticolo 709-ter del codice di procedura civile sono

    apportate le seguenti modificazioni:a) lalinea sostituito dal seguente:

    A seguito del ricorso, il giudice convoca

    Atti Parlamentari 15 Camera dei Deputati 5257

    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

  • 7/31/2019 Affidamento Condiviso Proposta Di Legge 5257 (Biancofiore PDL)

    16/16

    le parti e adotta i provvedimenti oppor-tuni. In caso di gravi inadempienze o di

    atti che comunque arrechino pregiudizioal minore od ostacolino il corretto svolgi-mento delle modalit dellaffidamento, ilgiudice emette prioritariamente provvedi-menti di ripristino, restituzione o compen-sazione. In particolare, nel caso in cui unodei genitori, anche se affidatario esclusivo,trasferisca la prole senza il consensoscritto dellaltro genitore in luogo tale dainterferire con le regole dellaffidamento, ilgiudice dispone il rientro immediato deifigli e il risarcimento di ogni conseguente

    danno, valutando tale comportamento aifini dellaffidamento e delle sue modalitdi attuazione. Il giudice, inoltre, pu mo-dificare i provvedimenti in vigore e pu,anche congiuntamente:

    b) il numero 1) abrogato.

    ART. 12.

    1. Al comma 2 dellarticolo 4 della legge

    8 febbraio 2006, n. 54, aggiunto, in fine,il seguente periodo: La competenza attribuita in ogni caso al tribunale ordi-nario .

    1,00

    *16PDL0061170**16PDL0061170*

    Atti Parlamentari 16 Camera dei Deputati 5257

    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI