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ADOTTIAMO IL TERRITORIO: IL GEOSITO DI TORRE TALAO A SCALEA Giuseppe Andrea Cosentino, architetto. Via Lauro n°94 Scalea. Mail [email protected] Cell. 3356590362 Pag. 1 IL GEOSITO DELLO SCOGLIO DI TORRE TALAO A SCALEA: UNA RISORSA DA SALVAGUARDARE E VALORIZZARE. Foto 1. Rocca di Torre Talao meta ‘900 Foto 2. Reperti musteriani di Torre Talao DESCRIZIONE GEOLOGICA, NATURALISTICA, ARCHEOLOGICA E PAESAGGISTICA DEL GEOSITO (A cura dell’arch. Giuseppe Andrea Cosentino) pag.2 DESCRIZIONE DEL DEGRADO. ANALISI DOCUMENTI PROGETTO PORTO TURISTICO (Associazione Scalea 2020) pag. 4 (A cura degli arch.tti Carmela Cotrone, Sergio Cotrobe, Giuseppe Andrea Cosentino) DESCRIZIONE DEL GRADO DI INTERESSE pag.13 (A cura dell’arch. Giuseppe Andrea Cosentino) RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI pag. 14 (A cura dell’arch. Giuseppe Andrea Cosentino) COMMENTI ED ANNOTAZIONI AGGIUNTIVE pag. 15 (A cura dell’arch. Giuseppe Andrea Cosentino) RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NEL RICORSO N° 445/12 pag 16 (presentato da Italia Nostra Onlus, Avv. Marcello Nardi al Tribunale Amministrativo di Catanzaro che ha sospeso l’ietr amministrativo e rinviato la discussione sui contenuti del ricorso a Maggio 2013)

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IL GEOSITO DELLO SCOGLIO DI TORRE TALAO A SCALEA: UNA RISORSA DA SALVAGUARDARE

E VALORIZZARE.

Foto 1. Rocca di Torre Talao meta ‘900 Foto 2. Reperti musteriani di Torre Talao

DESCRIZIONE GEOLOGICA, NATURALISTICA,

ARCHEOLOGICA E PAESAGGISTICA DEL GEOSITO

(A cura dell’arch. Giuseppe Andrea Cosentino) pag.2

DESCRIZIONE DEL DEGRADO. ANALISI DOCUMENTI

PROGETTO PORTO TURISTICO (Associazione Scalea 2020) pag. 4

(A cura degli arch.tti Carmela Cotrone, Sergio Cotrobe, Giuseppe Andrea Cosentino)

DESCRIZIONE DEL GRADO DI INTERESSE pag.13

(A cura dell’arch. Giuseppe Andrea Cosentino)

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI pag. 14

(A cura dell’arch. Giuseppe Andrea Cosentino)

COMMENTI ED ANNOTAZIONI AGGIUNTIVE pag. 15

(A cura dell’arch. Giuseppe Andrea Cosentino)

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NEL RICORSO N° 445/12 pag 16

(presentato da Italia Nostra Onlus, Avv. Marcello Nardi al Tribunale

Amministrativo di Catanzaro che ha sospeso l’ietr amministrativo e

rinviato la discussione sui contenuti del ricorso a Maggio 2013)

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DESCRIZIONE GEOLOGICA, NATURALISTICA, ARCHEOLOGICA E PAESAGGISTICA DEL GEOSITO

(Arch. Giuseppe Andrea Cosentino)

Lo Scoglio di Torre Talao è un rilievo carbonatico alto circa 25 m, caratterizzato dalla presenza di grotte e piccole

cavità naturali, poste a pochi metri sul livello del mare, nelle quali sono stati rinvenuti abbondanti resti di faune e

industrie musteriane. Il rilievo ha una forma ellittica orientata Nordest-Sudovest, (con asse NE-SO di circa 250 m. ed

asse NO-SE di circa 100 m), e quota massima di circa 25 m. s.l.m. La collina è attualmente circondata da una piana

sabbiosa di costituzione recente che, secondo Blanc e Cardini (1958-61), si dovrebbe essere costruita nel corso della

seconda metà del secolo scorso. Molto probabilmente gli eventi glaciali del Pleistocene hanno disegnato la morfologia

attuale del rilievo calcareo e ne hanno determinato le alterne connessioni con la costa interna. Sui fianchi della collina si

aprono diverse altre cavità più o meno grandi e profonde, attualmente con riempimento scarso o assente. L’analisi

geologica preliminare ha permesso di individuare tre fasce di litodomi poste a diverse altezze sul livello del mare: 5-6

m, 7-8,5 m, 18-19 m. (geologo Paolo Mozzi). Per cercare di definire le attuali consistenze e possibilità di studio offerte

dal deposito, è stato effettuato un intervento di scavo esplorativo nell’area. Il saggio 1 ha permesso di mettere in luce, ad

una profondità di 2,20 metri dal piano campagna (16,35 m), la superficie di un suolo bruno-rossastro cementato ricco di

resti fossili animali. Il saggio 2, localizzato nell’area dei vecchi scavi Mochi e Topa, ha permesso di mettere in luce un

grosso blocco di crollo delle pareti e della volta, poggiato su una spessa stalagmite, che copre, un deposito bruno-

rossastro debolmente cementato ricco di ossa e industria; sulla stalagmite rimangono ancora lembi di un altro deposito

simile, interposto fra la stalagmite e il crollo. Circa ad 1,5 m. ad est di questo blocco, in un piccolo saggio di un metro di

lato, è stato individuato un livello nerastro ricco di carboni e ossa combuste contenenti abbondanti resti faunistici ed

industria; queste evidenze indicano che sono ancora in posto parti consistenti di deposito antropico, il cui scavo ed

analisi permetterebbe di avanzare nuovi contributi allo studio delle comunità musteriane del versante tirrenico della

Calabria. Nel settore nord-est del sito di torre Talao è presente un deposito pluristratificato costituito da alternanza

classiche ( limi, sabbie, ghiaie, brecce più o meno cementate) contenenti resti fossili faunistici ed industria musteriana.

Molto probabilmente questo deposito si era accumulato all’interno e nell’area prospiciente di una grotta, della quale

attualmente rimangono solo le pareti perimetrali; la volta è stata erosa nel corso degli eventi geotettonici quaternari.

Detta grotta si apriva sul versante nordorientale del rilievo calcareo, attualmente in corrispondenza di un terrazzamento

artificiale di fattura recente, a quota 15-17 m. s.l.m.

Lo Scoglio di Torre Talao si presenta dunque come un'area che rappresenta in modo esemplare eventi geologici,

geomorfologici e regionali. La storia, lo sviluppo e i rapporti geologici dello Scoglio, rivestono la funzione di modello

per un'ampia fascia di territorio ma anche a livello globale. Lo Scoglio di Torre Talao è dunque di eccezionale

importanza primariamente in base al contesto scientifico e culturale in quanto in grado di fornire un contributo

indispensabile alla comprensione della storia geologica della nostra regione ma esso riveste grande interesse anche in

relazione al paesaggio, alla biodiversità , all'educazione, alla ricreazione, così come per motivi economici.

Da un punto di vista geomorfologico Lo Scoglio di Torre Talao si descrive come piccola unità spaziale,

geograficamente omogenea ovvero come parte del paesaggio con caratteri e struttura relativamente uniformi e quindi

riconoscibile e accessibile, spazialmente limitato e chiaramente distinguibile dalle zone circostanti in relazione a

caratteri e processi geologici e morfologici definiti. In tale contesto, il rilievo si pone come "biotopo" per la

pianificazione territoriale e la protezione della natura ( G. Poli, 1999) e come un "geomorfosito" ovvero come forma

del paesaggio con particolari e significativi attributi geomorfologici, che la qualificano come componente del

patrimonio culturale del nostro territorio.( M. Panizza, 2001, 2004)

Il complesso musteriano dello Scoglio di Torre Talao, inoltre, definito come "...forse il più importante della Calabria

vera e propria" ha segnato l'inizio delle ricerche sul Paleolitico calabrese che iniziano a partire dalla fine del 1800. I

risultati di questo lungo interessamento però si sono tradotti nella distruzione di parte dei depositi e nella mancanza di

informazioni utilizzabili sulle industrie, che rimangono sostanzialmente inedite. Sin dal 1912 il Mochi si interessò del

sito e vi intraprese nel 1914 il primo ed unico scavo condotto con metodi scientifici e che permise allo stesso di

associare una industria musteriana dai caratteri evoluti con una fauna di tipo caldo.(A. Mochi, L'industria del Paleolitico

e la fauna del Quaternario in Italia in "Archivio Antrop. Etnol.",XII,1911, pag.416. id......). Un sopralluogo condotto nel

1957 da A.C. Blanc e L. Cardini accertò che il sito conservava ancora un'ampia porzione di deposito archeologico dello

spessore di 10 m. sovrapposto ad un lembo di spiaggia marina. In base ai tratti ricavati dalle indicazioni relative alla

tecnica di scheggiatura che è per lo più di tipo non levallois, l'industria parrebbe definibile come un Musteriano

chanrentiano di tipo "La Quina". Le informazioni riguardanti la fauna sono più consistenti; vi compaiono:

elefante,rinoceronte,ippopotamo, bue primigenio, bisonte, cavallo, orso, cinghiale, cervo, daino, capriolo, leone, e iena

delle caverne, confermando il tipo di fauna "calda" o almeno di ambiente che è stato tradizionalmente attribuito a questo

complesso temperato. Tutti i reperti ritrovati sono attualmente conservati nei musei archeologici di Reggio Calabria e di

Lamezia Terme.

Nel XVI° secolo sullo scoglio di Talao fu costruita una torre. Essa faceva parte del sistema difensivo costiero contro le

incursioni dei turchi voluto da Carlo V°, Imperatore di Spagna. Il sistema di difesa, che comprendeva 337 torri una in

vista dell'altra, fu suggerito al monarca ed avviato da Don Pedro de Toledo, Viceré del regno di Napoli. L'ordine per la

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costruzione della Torre venne emesso nel 1563 dal suo successore, Don Parafan de Ribera d'Alcalà: Torre Talao venne

costruita sopra lo stesso isolotto vicino alla costa ed ogni cittadino dovette contribuire alla sua edificazione o con una

somma in denaro o con la prestazione gratuita secondo le proprie capacità. Verso la fine del sec. XVII° Torre Talao

venne privata dai suoi cannoni mentre l'isola originaria, causa fenomeni di interramento, fu completamente aggregata

alla terra ferma.

Inoltre, nell’area marina prospicente la Rocca non sono da escludersi le presenze di praterie di Posidonia (Specie

Prioritaria inserita nella Direttiva Habitat 92/43/CE). Nessuno studio è stato eseguito a tutt’oggi e sembra non siano

state fatte campagne di accertamento visivo diretto nell'unità fisiografica da Grotta della Pecora a Punta Cirella. I

fondali sabbiosi con profondità inferiori ai 20 metri caratteristici della costa in esame lasciano però presupporre che non

si possa escludere la presenza di tali praterie.

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DESCRIZIONE DEL RISCHIO DI DEGRADO

Si riporta un documento redatto dal Comitato “Scalea 2020” che si oppone attualmente ad una operazione di

messa definitiva in degrado del geosito “Scoglio di Torre Talao” per ivi realizzarvi un Porto Turistico:

(Architetti Carmela Cotrone, Sergio Cotrone e Giuseppe Andrea Cosentino)

SUL PROGETTO DEL PORTO TURISTICO DI SCALEA (CS)

INTORNO AL SITO DI TORRE TALAO

Il 3 febbraio 2012 è stato notificato il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avente ad oggetto la Valutazione

di Impatto Ambientale (di seguito VIA) emessa con decreto Decreto del Dirigente Generale della Regione Calabria n.

10303 del 23 agosto 2011 pubblicato il 14 ottobre 2011 nel supplemento straordinario n. 6 al B.U.R.C. n. 18 dell' 1 ottobre

2011 inerente la realizzazione di un porto turistico a Scalea (CS) in località Torre Talao;

A nostro parere il nucleo VIA ha approvato un progetto con delle carenze così macroscopiche che urge provvedere con

immediatezza alle azioni di sospensione o revoca del Decreto VIA in autotutela.

Per brevità espositiva, delle tante carenze esposte nel ricorso, ne evidenzieremo alcune delle più macroscopiche. Per il

resto si rinvia a quanto scritto nel ricorso, che si allega alla presente e che è stato notificato alla ditta concessionaria CEM

spa, al Comune di Scalea e alla Regione Calabria.

I due progetti e la V.I.A.

Il Consiglio Comunale del Comune di Scalea con la delibera del 26.02.03 approvava la proposta per la costruzione di un

porticciolo turistico della capienza di 320 posti barca intorno alla rocca di Torre Talao (Tav.1) che avrebbe trasformato il

sito in un isolotto circondato dalla struttura portuale. Per tale ipotesi di progetto erano già stati predisposti, da parte del

Prof. Ing. Paolo De Girolamo (emerito professore universitario esperto in progettazioni marittime), tra gli altri, lo Studio

matematico di Impatto Ambientale delle opere a mare sulla dinamica costiera.

Con contratto del 03/06/08 il Comune di Scalea affidava all'ATI CEM Spa la concessione di redigere il progetto

definitivo. La società provvedeva ad adempiere al suo obbligo ma il progetto originario veniva completamente stravolto. Si

passava da un porticciolo per 320 posti barca con tipologia “a moli convergenti” (progetto approvato nel 2003 – De

Girolamo) ad un mega porto per 510 posti barca con tipologia “a bacino” (progetto CEM approvato nel 2008). Di guisa che

al 2008 esistevano 2 progetti notevolmente differenti: il preliminare (2003) e il definitivo (2008). (Tav. 2 confronto

progetti: De Girolamo-ATI CEM)

Tav. 1 - Porto turistico (320 posti barca) – Prof. P. De Girolamo

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Tav. 2 – Confronto progetti: De Girolamo (320 posti barca) – ATI CEM (510 posti barca)

L’11 settembre 2009 il Comune di Scalea trasmette al Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria la

richiesta di compatibilità ambientale utilizzando lo studio del Prof. Ing. P. De Girolamo (progetto preliminare

porticciolo 320 posti barca) a supporto del progetto definitivo di 510 posti barca. Tale operazione è insensata in quanto

il Prof. De Girolamo il suo studio lo aveva elaborato per il progetto preliminare e non per il definitivo. Pertanto, il

progetto definitivo per la realizzazione del porto approda al Nucleo VIA della Regione Calabria in assenza del dato per

valutare il più importante degli impatti ambientali afferente alla costruzione del porto: l' impatto del porto sulla costa

Il Nucleo VIA, inoltre, prescrive che si debbano effettuare le prove in vasca del modello fisico. Era opportuno, anzi

doveroso, che tale esperimento, come peraltro prescritto nel 2003 dal Genio Civile Opere Marittime sul progetto

preliminare, si effettuasse prima di chiedere il parere di VIA alla Regione, ovvero dopo la redazione dello studio

matematico ad esso afferente.

Di fronte a tale prescrizione era logico aspettarsi che il Comune di Scalea si adoperasse in tal senso. O che lo facesse la

stessa ATI CEM Spa alla quale, contrattualmente era stato affidato il compito di “a) redigere la progettazione definitiva

del Porto di Scalea …) ad attivarsi in proprio per ottenere tutti i pareri, permessi, concessioni, nulla osta, ed

autorizzazioni comunque denominate, necessari alla realizzazione delle opere, in base alla normativa vigente in

materia; d) ad espletare le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto;”

Succede, invece, che la ATI CEM, per come già detto, nel redigere il progetto definitivo, non solo stravolge il progetto

preliminare originario (da 320 a 510 posti barca – da “moli convergenti” a struttura “a bacino”), ma non si preoccupa

minimamente della prova in vasca, nonostante fosse stata già prescritta. (“la fase dei successivi affinamenti del

progetto venga supportata da un adeguato modello fisico”).

1) Il sito

Il sito dove dovrebbe costruirsi il porto è uno dei più importanti in Calabria dal punto di vista archeologico e

paleontologico. Le grotte di Torre Talao esistenti ai piedi della rocca costituiscono, infatti, il più importante complesso

musteriano della regione ed è quello che ha segnato l'inizio delle ricerche sul Paleolitico Calabrese ad inizio secolo.

Intorno alla torre esiste un vincolo di inedificabilità assoluta per un raggio almeno di 50 metri.

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Legge 23/1990: (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 24 novembre 1993, n. 12 e 17

marzo 1997, n. 6)

“Art. 6 (Componenti territoriali assoggettate a misure minime salvaguardia)

1. Fatti salvi i maggiori vincoli statali e fino all'adozione di uno strumento di pianificazione regionale avente i

contenuti e le caratteristiche di cui al comma I dell'art. 1, alle seguenti componenti territoriali si applicano le misure

di salvaguardia di cui al successivo art. 7:

……………………………………..

f) le zone di interesse archeologico, individuate a norma della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e quelle di cui siano

individuati i reperti, nonché una fascia di protezione di 10 metri dal loro perimetro esterno per le zone A e B, di metri

lineari 50 per le zone C ed F, di metri lineari 100 per le altre zone;

……………………………………………………….

h) le torri costiere, i castelli e le cinte murarie di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3, ed allo elenco

allegato alla presente legge sotto la lett. a), nonché una fascia di protezione di 10 metri dal loro perimetro esterno

per le zone A e B, di metri lineari 50 per le zone C ed F, di metri lineari 100 per le altre zone; “

Foto 1. Rocca di Torre Talao meta ‘900 Foto 2. Reperti musteriani d i Torre Talao

Riferendoci all’art 3 della stessa legge che recita al primo comma: “1. Gli strumenti di pianificazione regionale di cui

al 1 comma dell'art. 2 sono prevalenti nei confronti di qualsiasi precedente strumento di pianificazione del medesimo

livello.” Sembra opportuno rilevare che i modi, i termini e le norme che hanno ispirato la programmazione di tale

intervento non tengano alcun conto delle misure di salvaguardia di cui sopra in quanto l’area su cui dovrebbe sorgere

il porto circoscrive l’area interessata al rispetto delle misure di salvaguardia di cui sopra non esistendo alcuno

strumento di pianificazione regionale di cui al 1 comma dell’art.2. Non è un caso, comunque che il progetto è stato

sottoposto dalla Competente Soprintendenza all'attenzione di esperti in materia, i quali hanno dettato delle importanti

prescrizioni. Nella VIA, infatti, si prevedeva: “siano attuate tutte le misure di salvaguardia (sic!), conservazione e

valorizzazione del complesso archeologico “Torre Talao” così come riportato negli elaborati progettuali, nella

relazione paesaggistica e nello studio di impatto ambientale ed in particolare, a tal riguardo, dovranno essere accolte e

sviluppate nel progetto esecutivo, tutte le indicazioni contenute nelle relazioni archeologiche (del Dott. Tagliacozzo) e

geologica (del Dott. Gisotti) parte integrante del parere reso dalla soprintendenza per i Beni Archeologici della

Calabria di Reggio Calabria.La relazione geologica del Dott. Gisotti del 2003, oltre a definire la rocca di Torre Talao

un “geosito” di rilevanza paesaggistica a rischio idrogeoligico, al punto E) prevede che: “Si ritiene necessario un

rilievo planoaltimetrico di dettaglio, ricavato anche da opportune indagini geofisiche, che definisca il perimetro

anche sepolto, non visibile, della Rocca, individuando cioè sia la roccia in posto (bedrock) che i sedimenti che la

coprono e la tamponano, allo scopo di poter meglio progettare interventi di tutela”. Indagini il cui scopo è di tutelare

anche quella porzione insabbiata della rocca da eventuali tagli e manomissioni. Nonostante fosse stato richiesto, detti

rilevamenti non sono stati effettuati; infatti, il rilievo planoaltimetrico, richiesto dal dott. Gisotti, non andava

ulteriormente prescritto con la VIA, bensì doveva far parte dei documenti che il Nucleo Via avrebbe dovuto esaminare

in anteprima. La sua assenza, comporta che non è dato capire quale sia l'esatta consistenza della Rocca. Attualmente,

alla base, essa è ricoperta da materiale che dovrà essere asportato e dragato e presenta un piano di campagna

sopraelevato di 4/5 metri rispetto al livello del mare.(Foto 3) Per realizzare il porto, il piano di campagna dovrà,

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ovviamente, essere abbassato e portato al di sotto del livello del mare di ulteriori 3 metri per un totale di 7/8 metri

circa di profondità dall’attuale livello. Ma in assenza dello studio planoaltimetrico non si sa quale sarà il reale

perimetro della Rocca denudata.

Foto 3. La Rocca e il perimetro del bacino portuale

L'archeologo Tagliacozzo (relazione archeologica 2003) si trova sulla stessa linea d'onda; infatti al punto 2 del suo

parere stabilisce: “è necessario prevedere, intorno all'intero perimetro dell'“isolotto”, una fascia di rispetto di 3/4 metri

(salvagente) che, opportunamente protetta con opere di sostegno, garantisca da un lato il contenimento del terreno e

dall'altro eviti l'ingresso dell'acqua verso le grotte”, ovviamente a protezione delle grotte paleolitiche. Analizzando la

sagoma della darsena del porto che, nel progetto cinge la rocca intorno al lato est, esiste il serio pericolo che tra il

perimetro della rocca e la darsena si vadano a creare dei corridoi troppo stretti o, nell'ipotesi peggiore, dei veri e propr i

punti di tangenza tali da renderne possibile la realizzazione soltanto attraverso tagli e manomissioni della roccia. (Tav.

3) Da quanto esposto, ed in particolar modo facendo riferimento a quanto è richiamato anche dalla Competente

Soprintendenza nel parere VIA (…….“siano attuate tutte le misure di salvaguardia (sic!)…..”), si evince che l’iter

dell’intervento non ha rispettato le norme previste dalla L.R. 23/90, del DL 42/2004, (art. 142, salvaguardia delle aree

tutelate per legge fino ad approvazione dei piani paesistici) ed anche della L.R. 19/2002, (art.58 comma 1, 2, 3,

salvaguardia e determinazioni fino alla data di adozione del QTR del Piano Paesistico Regionale, approvato solo il 20

Marzo 2012 con delibera di Giunta n°113).

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2002, n. 19 1

Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria.

(BUR n. 7 del 16 aprile 2002, supplemento straordinario n. 3)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 22 maggio 2002, n. 23, 26 giugno 2003, n. 8, 2

marzo 2005, n. 8, 24 novembre 2006, n. 14, 11 maggio 2007, n. 9, 21 agosto 2007, n. 21, 28 dicembre 2007 , n. 29, 13

giugno 2008, n. 15, 12 giugno 2009, n. 19, 13 luglio 2010, n. 15, 11 agosto 2010, n. 21, 10 agosto 2011, n. 33 e 10

febbraio 2012, n. 7)

1 Legge richiamata dagli articoli 63 e 92 della L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Vedi L.R. 17 agosto 2005, n. 13, art. 25.

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Art. 58

Misure di salvaguardia

1. A decorrere dalla data di adozione del QTR si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952,

n. 1902, e sue modificazioni ed integrazioni.

2. Sono nulli gli atti assunti in violazione delle misure di cui al primo comma.

3. Le misure di salvaguardia decadono con l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, a seguito

dell’approvazione del Piano Strutturale, alle prescrizioni del QTR delle sue varianti e comunque decorsi cinque anni

dalla loro entrata in vigore.

Tav. 3. Progetto definitivo: la rocca di Torre Talao nel bacino del porto

Eppure tali dati avrebbero dovuto essere verificati prima di emanare la VIA favorevole che così com’è stata concepita

non serve a nulla.

2) I canali consortili

Il nucleo VIA della Regione Calabria ha trattato con molta superficialità la questione relativa ai due canali consortili

(Tirello e Sallegrino) che lambiscono a sud e nord la base della rocca per poi sfociare a mare. O meglio, per essere

realistici, non li ha trattati per nulla. Eppure tra i documenti che il Comune di Scalea depositava in Regione per ottenere

la VIA, vi era il parere reso dall'ABR (Autorità di Bacino Regionale) datato 15/05/09 che faceva delle considerazioni

abbastanza importanti delle quali non si tiene minimamente conto. Tale documento, nell'affrontare il tema del rischio

d'inondazione detta esplicitamente: “Alla luce di quanto sopra riportato nella citata Tavola PAI -RI 78138 ...

analogamente a quanto previsto per il Canale Tirello, deve essere predisposta la deviazione del Canale Sallegrino

ipotizzando un percorso a monte dell'opera portuale in zona di sopraflutto”.

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Dall'analisi delle tavole progettuali definitive predisposte dalla CEM non risulta che si sia dato luogo a tali prescrizioni.

Anzi dagli elaborati progettuali il Sallegrino sparisce nel nulla. Come se non esistesse. E' da ritenere che tale torrente

vada a sfociare nella darsena. (Tav. 4)

Tav. 4. I canali consortili: Tirello e Sallegrino

Il problema dei due canali consortili di cui uno tombato alla foce (Tirello) e l’altro che scompare (Sallegrino) viene

trattato in modo alquanto superficiale allorquando nello S.I.A. (Studio di Impatto Ambientale) vengono analizzati i

vincoli PAI e i progettisti dichiarano che:

- l'area di progetto non rientra tra le aree pericolose;

- sono stati rilevati nel tempo danni di bassa entità;

- non sono presenti punti o zone di rischio;

- non è presente il rischio di erosione costiera del tratto di costa interessato dal progetto;

- l'area del Canale Tirello è stata classificata come zona di attenzione, la sistemazione della foce, con la conseguente

eliminazione degli attuali problemi di insabbiamento, migliorerebbe l'officiosità della foce”;

La questione dei due canali è troppo importante per essere liquidata con queste quattro righe.

Eppure la questione è importantissima. Si tratta del tema del rischio idrogeologico. Tema a cui è connessa la

salvaguardia delle vite umane. Le cronache degli ultimi decenni non fanno altro che raccontare di disastri avvenuti in

Calabria a causa del dissesto idrogeologico. Famoso è stato il caso Soverato, dopo che il canale Beltrame travolse un

campeggio autorizzato nelle prossimità della sua foce. Autorizzazione che si rilasciava sul presupposto che negli ultimi

secoli non si aveva memoria di episodi importanti.

Adesso si va a costruire un porto alla foce di ben due Torrenti. E la Regione che fa? Anziché usare la lente

d'ingrandimento, non si avvede neanche che la progettazione della deviazione del Sallegrino è stata totalmente

omessa. Ma si fida ciecamente da quanto sostenuto dalla ditta proponente secondo la quale dal punti di vista

idrogeologico è tutto a posto. C'è da chiedersi se qualcuno del Nucleo VIA si era accorto dell'esistenza del parere

dell'ABR ! (e dire che il Nucleo VIA era composto da ben 19 elementi !)

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3) Gli studi geologici

Soltanto dopo circa due anni dal deposito del progetto definitivo, il nucleo VIA della Regione chiede di integrare gli

studi geologici, le prove sismiche, stratigrafie e sondaggi.

Trattasi di un palese difetto di istruttoria, dovuto soprattutto alla disarticolata cronologia progettuale, in quanto, tali

studi sono stati depositati soltanto in data 17.05.2011 al Nucleo VIA della Regione Calabria, mentre il progetto

preliminare è stato elaborato nell’anno 2003 e il definitivo nel 2009 (!) molto tempo prima della richiesta di

integrazione da parte della commissione VIA;

Non è stata, quindi, rispettata la normativa (art. 25 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; art. 16 l. 11 febbraio 1994, n.

109; art. 93 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) che invece prevede l’onere degli studi geologici già al momento

della progettazione definitiva;

Va precisato, che il minimo necessario per ritenere valido uno studio, finalizzato alla realizzazione di opere portuali,

dovrebbe estendere i monitoraggi almeno per 4 stagioni (un anno), anche se purtroppo spesso ciò viene disatteso per

esigenze dettate da problemi di ordine temporale e/o economico, etc, etc. Solitamente, tali studi sono da effettuarsi

assolutamente all’ unisono con le scelte progettuali preliminari. Superata questa fase, gli stessi studi servono a poco,

e non contribuiscono affatto al corretto dimensionamento delle opere.

E INOLTRE

4) Gli scavi

Riguardo al materiale oggetto di escavo per la realizzazione del bacino intorno alla rocca (circa 70.000 metri cubi

indicati –stimati circa 90.000), la VIA autorizza l’utilizzato per riempimenti in area portuale e l’eventuale parte

eccedente per il ripascimento degli arenili esistenti. Quindi si ipotizzano zone soggette ad erosione. Si richiede di

sapere come e dove si prevede di riversare le decine di migliaia di metri cubi di sabbia e materiale misto provenienti

dagli sbancamenti e nelle more dove si intende depositarli.

6) Ricircolo delle acque interne al bacino

E’ previsto un impianto di ricircolo delle acque interne al bacino per evitare alghe e mucillagini il che dal punto di

vista dell’inquinamento è alquanto preoccupante sia nel caso di regolare funzionamento che in assenza dell’impianto

(l’acqua del porto verrebbe ad inquinare il mare circostante con conseguenti pregiudizi per la balneazione).

7) Collegamenti viari I progettisti dichiarano che i collegamenti terrestri costituiscono un “punto dolente” in quanto tutta la viabilità del

Comune di Scalea ruota attorno alla ss 18 con frequenti problemi di congestione soprattutto nei mesi estivi. La CEM

titolare del progetto definitivo rimanda la soluzione al futuro raddoppio della ss. 18 di cui, però, non si sa nulla. Si

richiede di conoscere le soluzioni progettuali, in fase di cantiere e successivamente in assenza di raddoppio della SS

18.

8) La torre di controllo in mezzo al mare

Il progetto prevede un edificio alto circa 17 metri (torre di controllo) costruito al centro della diga foranea posta in

mezzo al mare a 200 metri dalla spiaggia, pari a un fabbricato di circa 5 piani e il decreto VIA approva il progetto

dichiarando che l’impatto sul paesaggio è nullo.

Ciò fa ipotizzare che non sia stato sottoposto all’ attanzione della commissione V.I.A. alcuno studio virtuale

(Rendering) che chiarisse il reale impatto dell’edificio sul paesaggio (centro storico, rocca di torre talao, quinta

collinare, ecc.) per chi osserva dal mare.

9) La diga foranea

Il Genio Civile Opere Marittime per la realizzazione della mantellata della diga foranea prescrive l’utilizzo di massi

naturali lapidei (5-10 t.) provenienti dalle cave e di effettuare indagini preventive delle cave idonee che assicurino la

fornitura di materiale lapideo.

Nel progetto definitivo, invece, la mantellata è prevista con blocchi artificiali in calcestruzzo (tetrapodi).

10) I parcheggi I posti-auto previsti dal progetto sono 208, essi risultano notevolmente inferiori agli standard urbanistici i quali

indicano per ogni posto barca circa 0,7_0,8 posti auto. Il progetto che prevede 510 posti auto e strutture commerciali

e ricettive dovrebbe essere dotato, quindi, del doppio dei posti auto, ma la disponibilità di aree evidentemente non lo

consente. Pertanto nel progetto definitivo oltre il 50% delle aree parcheggio sono state previste sulla spiaggia al

limite del bagnasciuga.

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Ovviamente, l’insufficienza di parcheggi determinerà il maggiore carico di traffico e parcheggi nelle zone limitrofe,

che di per sé risultano già insufficienti alle esigenze della popolazione turistica presente nei periodi estivi.

11) Il ritorno economico ed occupazionale Secondo lo studio di fattibilità socio-economico della CEM i 510 posti barca previsti a Scalea determinerebbero un

incremento di ca 60-80 posti lavoro: un dato ricavato da un indicatore teorico che calcola 1 addetto diretto ogni 6-8

barche.

Dispiace notare che non si fa cenno al fatto che questi posti lavoro non sono automaticamente determinati dalla

quantità di posti barca costruiti (offerta), ma da quanti posti barca saranno effettivamente utilizzati (domanda), né si

fa cenno alla relazione fra posti di lavoro e tipologie di barche che si servono del porto: una cosa è ospitare gli yacht

e motoscafi d’alto mare, con certo tipo di guardiania, servizi tecnici, domanda di manifatture specializzate,

assistenza turistica, un’altra è ospitare tipologie più modeste di barche e motoscafi, come quelle che già ora fanno

parte della “flotta” locale; una cosa è entrare nel network del turismo diportistico internazionale, un’altra è la

costruzione di un parcheggio di natanti per il rimessaggio invernale.

La domanda di posti barca, con la ricchezza economica che ne consegue, va, come si dice, contestualizzata, nel

tempo e nello spazio. Un confronto utile è il porto di Cetraro: 500 posti barca provenienti all’80% dal cosentino,

occupato per la stragrande maggioranza da barche che non superano i 9 metri, con un numero di addetti che non

supera le 10 unità ed un solo rivenditore di attrezzature e ricambi nautici.

Si richiede uno studio di fattibilità economica effettivo ed attendibile riguardo al reale numero di occupati diretti e

indotti dalla gestione del porto, supportato da dati macro e micro economico e valutato anche in rapporto

all’economia persa in quel tratto per la riduzione dei servizi di balneazione

CONCLUSIONI

Per come è stata concepita la VIA, volendo realizzare il progetto, si arriva a dei risultati paradossali. Recita l'art. 26,

comma 4, del TUA che la VIA “sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,

nulla osta, e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio

dell'opera o dell'impianto”

Se la VIA coordina tutte le autorizzazioni e i pareri deve, giocoforza, far combaciare tutti i pezzi. Tra i pezzi da

incastrare vi è il predetto parere dell'ABR e una prescrizione dettata dalla Regione stessa. Quella che prevede la

prova in vasca. E' stato già detto che tale prescrizione in realtà è illegittima; ma fintanto che l'atto oggi impugnato

non verrà annullato (e si spera che tale ipotesi si verifichi al più presto) la ditta proponente è legittimata ad andare

avanti. Ed ecco la domanda: come è possibile procedere alla prova in vasca se il progetto è monco? Com’è possibile

eseguire le prove in vasca del progetto definitivo di un porto quando lo studio matematico riguarda il progetto

preliminare in cui le opere a mare sono di tipologia dimensioni completamente diverse? La prova in vasca, come già

detto, riproduce in scala lo stato dei luoghi per collocarvi l'opera progettata. Ma se manca un pezzo importante del

progetto, e cioè la deviazione del canale Sallegrino, che senso ha effettuare la prova in vasca? Ovviamente nessuno.

Perché, ammesso che, non si sa in quale futuro, la ditta proponente incaricherà una ditta specializzata ad effettuare

una prova in vasca sul progetto definitivo monco, verrà partorito un risultato inattendibile.

E un atto così congegnato non può che essere illegittimo.

La Regione Calabria, avendo inventato il modello “VIA a due tranches” e quello di “VIA con riserva” ha contribuito

notevolmente a dare una accelerata alla prosecuzione dei lavori per dare vita alla realizzazione del porto. Esiste il

serio pericolo (visto che la Pubblica Amministrazione ha dimostrato, durante tutto l'iter procedimentale di essere a

dir poco “distratta”) che, di distrazione in distrazione, a breve si cantierizzi il sito su cui costruire il porto. Infatti non

è da escludere che il Comune di Scalea, che finora è stato capace di far approvare un progetto che fa acqua da tutte

le parti, forte di possedere una VIA in tasca, dia il via libera definitivo per la realizzazione dell'opera.

Il progetto, come si è visto, si può considerare ancora in una fase iniziale. Mancano, infatti:

a) lo studio matematico sulla dinamica delle coste del progetto definitivo;

b) non si conosce l'esatta consistenza e misura del perimetro insabbiato della rocca di Torre Talao e se sia

possibile realizzare il bacino intorno ad essa senza intervenire con la demolizione delle rocce insabbiate;

c) manca la previsione progettuale della deviazione del canale consortile Sallegrino;

d) manca la prova in vasca;

e) non esistono gli elaborati richiesti dall'Autorità di Bacino Regionale sulla tombature dei canali. Non si sa

neanche se, colmate tutte le lacune, il progetto sia realizzabili;

f) non si sa come e dove saranno riversare le decine di migliaia di metri cubi di sabbia e materiale misto

provenienti dagli sbancamenti e nelle more dove si intende depositarli.

g) E’ previsto un impianto meccanizzato di ricircolo delle acque interne al bacino per evitare alghe e mucillagini,

il che dal punto di vista dell’inquinamento è alquanto preoccupante sia nel caso di regolare funzionamento che

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in assenza dell’impianto (l’acqua del porto verrebbe ad inquinare il mare circostante con conseguenti

pregiudizi per la balneazione).

h) Il progetto prevede un edificio alto circa 17 metri (torre di controllo) costruito al centro della diga foranea posta

in mezzo al mare a 200 metri dalla spiaggia, pari a un fabbricato di circa 5 piani. Non si capisce come il

decreto VIA approvi il progetto di detto edificio dichiarando che “l’impatto sul paesaggio è nullo”.

i) Il Genio Civile Opere Marittime prescrive l’utilizzo di massi di cava per la mantellata esterna della diga

foranea, mentre nel progetto definitivo è prevista con blocchi artificiali in calcestruzzo (tetrapodi).

j) I posti-auto previsti dal progetto sono 208, mentre gli standard ne indicano quasi il doppio. La disponibilità di

aree evidentemente non lo consente quindi, nel progetto definitivo, oltre il 50% delle aree parcheggio sono state

previste sulla spiaggia al limite del bagnasciuga. Ovviamente, l’insufficienza di parcheggi determinerà il

maggiore carico di traffico e parcheggi nelle zone limitrofe, che di per sé risultano già insufficienti alle

esigenze della popolazione turistica presente nei periodi estivi.

k) Lo studio di fattibilità economica redatto dalla CEM è alquanto approssimativo riguardo al reale numero di

occupati diretti e indotti dalla gestione del porto. Si richiede un studio effettivo ed attendibile supportato da dati

macro e micro economico e valutato anche in rapporto all’economia persa in quel tratto per la riduzione dei

servizi di balneazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, e' opportuno che tutto si fermi al più presto perchè, continuando di questo passo,

la situazione diventerà ancora più ingarbugliata e pasticciata con il rischio che alle problematiche ancora esistenti si

diano soluzioni aberranti. In gioco vi sono interessi pubblici enormi, a cominciare dalla esigenza della tutela del sito

archeologico per finire alle questioni legate al rischio idrogeologico e paesaggistico a cui potrebbe incorrere il tratto

di spiaggia antistante il centro storico di Scalea noto per la sua peculiare destinazione balneare.

Consentire l'ulteriore prosieguo dell'iter potrebbe comportare la compromissione di tali interessi.

Scalea li,

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DESCRIZIONE DEL GRADO DI INTERESSE

La relazione del dott. Arturo Palma di Cesnola del Museo Civico del Monte Cetona (SI), componente del

comitato scientifico Atti della XXXVII Riunione scientifica di Preistoria e Protostoria della Calabria

(29 settembre del 2002) a cura dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze 2004,

pubblicati in “Nuove indagini a Torre Talao (Scalea, CS)., ha avuto il merito, in quella sede, di rendere

un quadro esaustivo della Storia delle ricerche e degli studi del giacimento di Torre Talao.

Tale quadro può essere così riassunto:

Nel 1879 Domenico Lovisato compie una breve escursione a Torre Talao, dove raccoglie alcuni manufatti

litici.

Nel 1891 Michele La Cava in una sua opera descrive la penisoletta della Torre ed accenna alla presenza in

essa di una breccia con resti fossili di grandi pachidermi e carnivori, associati a selci.

Nello stesso anno è da ricordare una escursione da parte di Vittorio Di Cicco.

Nel 1897 Giovanni Patroni esegue un saggio nel deposito della Grotta Nord-Ovest. In Base ai materiali, da

lui stesso scavati formula per primo un ipotesi coerente e afferma trattarsi di Musteriano.

Nel frattempo il proprietario del luogo, M.B. Del Giudice, eseguiva scavi del deposito preistorico,

raccogliendo faune e industrie.

Nel 1912 Aldobrandino Mochi viene informato delle ricerche in atto a Torre Talao e ne riceve alcuni

reperti.

Il Mochi non tarda a citare il sito di Scalea nel quadro del Musteriano italiano.

Nello stesso anno C.De Stefani pubblica un lavoro a carattere geologico nel quale accenna alla presenza a

Scalea di una fascia di litodomi.

Nel1914 tra il 6 e il 14 Agosto il Mochi, nell’ambito dell’attività del Comitato per le ricerche di

Paleontologia umana in Italia, conduce uno scavo a Torre Talao.

Nel 1928 Mochi torna a parlare di Scalea e ne pubblica alcuni reperti e R. Vaufrey, nel suo volume sul

Paleolitico italiano(1928), dedica un paragrafo al Musteriano di Scalea e ne presenta alcune figure.

Nel1932-33 Domenico Topa esegue scavi (purtroppo rovinosi) in vari punti del giacimento, area all’aperto

Est( quella esplorata dal Mochi nel 1914), area all’aperto Ovest, grotte Ovest e Nord Ovest (quest’ultima

detta grotta dei fossili), già oggetto di scavi da parte del La Cava e del Patroni. Le citate grotte Ovest e

Nord-Ovest furono praticamente svuotate dal Topa. Attualmente i fossili scavati da Domenico Topa si

trovano al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, ma anche dopo gli scavi eseguiti, Scalea

restò oggetto di interesse.

Nel 1937, Luigi Cardini visitò il giacimento e prospettò alla Presidenza I.I.P.U. la possibilità di eseguirvi

ulteriori scavi.

Vent’uno anni dopo, il Cardini, assieme ad A.C. Blanc, visitò nuovamente Torre Talao. In seguito alle

osservazioni dei due studiosi, lo spessore del deposito fu valutato attorno ai 10 metri e alla sua base venne

segnalata l’esistenza di una spiaggia tirreniana (1957). Furono progettati scavi, ma purtroppo non vennero

realizzati.

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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

1. G. Cremonesi, “Il Paleolitico in “Storia della Calabria antica”, Cangemi editore, 1987.

2. D.Topa, “ Le grotte ossifere di Cirella e di Scalea ed il Paleolitico in provincia di Cosenza (Campagna di

scavi 1932-33), Palmi 1933, pp. 5-53

3. A. Mochi,” L'industria del Paleolitico e la fauna del Quaternario in Italia” in "Archivio Antrop.

Etnol.",IXVII,1911, pag.416,. id......).

4. A. Mochi,” I sincronismi tra glaciazioni, faune e industrie quaternarie in Europa” in "Archivio Antrop.

Etnol.",XII,1927, pag.147, 148, 167. id......).

5. A.C. Blanc – L. Gardini, “Prospezione nei dintorni di Praia a Mare ed a Scalea (Cosenza)”, in “Quaternaria”,

V, 1958 -61, pp. 294 -295.

6. V. Fusco, “Stazioni del Paleolitico Medio in grotte costiere nel Golfo di Policastro”, in “Rivista di Scienze

Preistoriche”,XVI,1961, p. 1-3

7. Atti della XXXVII Riunione scientifica di Preistoria e Protostoria della Calabria (29 settembre del 2002)

a cura dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze 2004, pubblicati in “Nuove indagini a

Torre Talao (Scalea, CS). XXXVII Riunione Scientifica dell'IIPP, settembre-ottobre 2002, Scalea - Praia a

Mare (CS) (E. Cerilli, I. Fiore, A. Tagliacozzo)

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COMMENTI ED ANNOTAZIONI AGGIUNTIVE

Negli Atti dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali. Vol.

LXXXV, C1A0701010 (2007) Adunanza del 15 maggio 2006 riguardanti i depositi a vertebrati continentali del

Pleistocene della Calabria, a cura di Gabriella Mangano è possibile leggere:

“I risultati ottenuti dalle recenti dettagliate ricerche sulle faune a vertebrati continentali del Pleistocene della Sicilia

[1, 2, 3] hanno fatto sorgere la necessità di una maggiore conoscenza dei depositi analoghi della Calabria

meridionale, la cui documentazione paleontologica `e indispensabile per chiarire le modalità e i tempi di dispersione

nell’isola delle faune a vertebrati provenienti dal continente. In questa nota viene presentato un primo censimento dei

depositi a vertebrati continentali del Pleistocene della Calabria. Tale ricerca fa seguito a quelle gi`a realizzate per i

depositi del Pleistocene della Sicilia [4, 5]. Le località, elencate in ordine alfabetico e suddivise per provincia, sono

state riunite in tre gruppi, in base all’attribuzione cronologica dei depositi (Pleistocene medio, Pleistocene superiore,

Tardiglaciale); in un quarto gruppo, infine, sono riunite le località per le quali mancano precise indicazioni circa la

provenienza e/o la posizione stratigrafica dei resti. Per ciascun sito `e stata realizzata una scheda contenente una breve

descrizione del deposito, il tipo di ambiente di sedimentazione, l’elenco dei taxa, l’attuale collocazione dei resti e la

bibliografia consultata. Nello stilare l’elenco dei taxa si `e tenuto conto delle diverse attribuzioni tassonomiche operate

nel tempo dai vari autori e si `e scelto di utilizzare quelle più recenti, ponendo tra parentesi quelle più antiche insieme

ai relativi riferimenti bibliografici. Nel caso in cui la denominazione attuale del taxon sia cambiata, `e stata mantenuta

quella originale data dagli autori e si `e posta tra parentesi quadre quella corretta. La distribuzione dei depositi è

illustrata in Figura 1.

FIGURA 1. Distribuzione dei principali depositi a vertebrati continentali

del Pleistocene della Calabria:

1) Bacino del Mercure; 2) ContradaIannı; 3) Torre Nave; 4) Torre Talao; 5) Scoglio di S. Giovanni;

6)Castrolibero; 7) Mosorrofa; 8) Ravagnese; 9) S. Francesco - ContradaCorvo; 10) Contrada Morrocu;

11) Terreti; 12) Bovetto; 13) ContradaCondera - Spirito Santo; 14) Vibo Valentia; 15) Grotta della

Madonna;16) Praia a Mare; 17) Grotta del Romito. (Legenda: quadrato = depositi del Pleistocene medio;

cerchio nero = depositi del Pleistocene superiore;

triangolo = depositi del Tardiglaciale)

• Torre Talao

Situato nel comune di Scalea, Torre Talao `e un rilievo carbonatico alto circa 25 m,caratterizzato dalla presenza di

grotte e piccole cavità naturali, poste a pochi metri sul livello del mare, nelle quali sono stati rinvenuti abbondanti resti

di faune e industrie musteriane. I depositi, segnalati per la prima volta da Lovisato [22] e indagati a più riprese da vari

studiosi, non sempre con criteri scientifici, sono stati in parte danneggiati. I resti ossei attualmente conservati mancano

di indicazioni relative sia alla provenienza che alla

posizione stratigrafica.

Fauna: Testudo graeca [recte Testudo (s.l.) sp.], Felis leo var. spelaea [recte Panthera

leo spelaea], Hyaena crocuta var. spelaea [recte Crocuta crocuta spelaea], Ursus spelaeus,

Elephas antiquus, Equus caballus, Rhinoceros merckii [recte Stephanorhinus kirchbergensis],

Sus scrofa, Hippopotamus amphibius (= H. pentlandi [18]), Cervus elaphus, Cervus

dama [recte Dama dama], Bos taurus var. primigenius [recte Bos primigenius], Bison

priscus.

Ambiente: grotta.

Collocazione: Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; Museo Archeologico

di Lamezia Terme (CZ).

Bibliografia: [15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25].

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ALLEGATO N°2 TRIBUNALE

AMMINISTRATIVO REGIONALE

DELLA CALABRIA

SEDE DI CATANZARO

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NEL RICORSO N° 445/12

SEZ. I - UD. del 14/09/12

Italia Nostra Onlus, costituita con atto ricevuto da Notaio Carlo Capo del distretto di Roma, Rep. n. 85868, Racc. 33867,

del 29/10/1955, C.F. 80078410588, avente sede in Roma alla Via Liegi 33, in persona del legale rappresentante e

Presidente p.t. Sig.ra Alessandra Mottola Molfino, nata a Roma il 24 aprile 1939 nominata, conformemente a quanto

prevede lo statuto, dal Consiglio Direttivo con verbale del 20 settembre 2009 rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello

Nardi presso il cui studio in Cosenza al C.so Luigi Fera 190 elegge domicilio giusto mandato a margine dell'atto di

costituzione ex art. 10 DPR 1199/71 e 48 cpa

CONTRO

Comune di Scalea, in persona del Sindaco in carica p.t. con sede alla Via Plinio il Vecchio 1;

CONTRO

C.E.M. Spa, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla Via S. Lucia 143;

E NEI CONFRONTI

Regione Calabria, Dipartimento Politiche dell'Ambiente, in persona del Dirigente p.t., sito in Catanzaro al V.le Isonzo n.

414;

Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., in Catanzaro alla Via Sensales n. 20

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PREMESSA

Successivamente alla trasposizione del ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, la CEM SpA depositava, in

data 04/06/12, il verbale della seduta conclusiva della conferenza dei servizi del 03/01/12 con cui si approvava il

progetto definitivo dei lavori di realizzazione del porto turistico (doc. 1) di cui la odierna ricorrente apprendeva

l'esistenza in virtù di detto deposito.

Tale nuovo documento, conclusivo dell'iter procedimentale, impone la redazione di motivi aggiunti e, pertanto, in

aggiunta, anche a conferma, integrazione e ratifica dei motivi di impugnazione dei motivi già formulati e di quanto già

esposto si chiede sia annullato, unitamente agli altri atti preparatori, presupposti e connessi e conseguenziali, ancorché

ancora sconosciuti, anche in ragione delle seguenti considerazioni di diritto e degli ulteriori motivi

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 ter, comma 2, L. 241/90. …Violazione e falsa applicazione degli

artt. 3, 4, 5, 6 e 7 del DPR 509/97.

Tutto l'iter che ha condotto alla autorizzazione finale risulta essere affetto da gravi irregolarità che di seguito si

elencheranno.

L'art. 14 ter, comma 2, L. 241/90 stabilisce:

La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche

per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data.

Tale articolo, di portata generale, non fa altro che esplicitare il concetto secondo cui in seno alla conferenza dei servizi

devono partecipare tutte le amministrazioni che devono emettere un parere o rilasciare una autorizzazione richiesta

dalla legge

Alla previsione di carattere generale, si aggiungono le norme specifiche contenute nel DPR 509/97 il quale detta la

disciplina dell'iter amministrativo finalizzato ad autorizzare la costruzione del porto. In particolare, l'art. 3 prevede:

“Domanda di concessione.

1. Chiunque intenda occupare zone del demanio marittimo ... deve presentare domanda al capo del

compartimento marittimo competente per territorio, dandone comunicazione al comune.

2. La domanda ... deve essere corredata da un progetto preliminare”.

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L'art. 4 detta: “Il capo del compartimento, entro venti giorni dalla ricezione della domanda, ne ordina la pubblicazione

mediante affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto”

L'art. 5, a sua volta prevede:

“1. Esperita la pubblicazione, le istanze pervenute, corredate della relativa documentazione, sono trasmesse a cura

dell'autorità marittima, entro trenta giorni, al sindaco del comune interessato.

2. I progetti preliminari sono sottoposti all'esame di una conferenza di servizi promossa dal sindaco entro

trenta giorni dalla ricezione delle istanze

3. Le domande, complete degli allegati, sono inviate agli enti invitati alla conferenza almeno novanta giorni

prima della data di convocazione, al fine di consentire ai medesimi l'espletamento delle procedure necessarie

alla compiuta e definitiva espressione delle rispettive competenze”.

L'art. 6 stabilisce:

“1. Entro quindici giorni dalla valutazione di ammissibilità del progetto preliminare, il sindaco invita il

richiedente alla presentazione del progetto definitivo,

3. Alla conferenza di servizi ... promossi dal sindaco partecipano, per la formalizzazione dei provvedimenti di

rispettiva competenza, ove non definitivamente formalizzati nel corso dell'esame del progetto preliminare, le

amministrazioni di cui all'articolo 5, comma 2”.

L'art. 7, infine, prevede:

“Entro trenta giorni dall'esito favorevole della conferenza di servizi o dell'accordo di programma di cui all'articolo 6,

l'autorità competente rilascia al richiedente la concessione demaniale marittima mediante atto pubblico”.

L'iter amministrativo delineato è molto semplice e ben descritto e può essere può tracciato, in maniera molto sintetica,

nel seguente schema. Il tutto inizia con la domanda di concessione, da corredare con il progetto preliminare, da

inoltrare all'Agenzia del Demanio e da pubblicare presso l'albo pretorio del comune competente. Successivamente

tutto l'incartamento passa al comune il quale deve avviare la conferenza dei servizi preliminare invitando tutti gli enti

preposti, affinchè valutino il progetto preliminare. Terminata la conferenza preliminare e sulla scorta delle relative

risultanze, il comune invita il richiedente ad elaborare il progetto definitivo, il quale dovrà essere vagliato in una nuova

conferenza dei servizi alla quale saranno invitati gli stessi enti partecipanti alla conferenza preliminare. A questo punto

si inseriscono le norme del TUA (Testo Unico Ambientale) il quale prevede che il progetto definitivo debba passare per

il vaglio del nucleo di Valutazione di Impatto Ambientale. Terminata quest'ultima fase (che consta di un sub

procedimento autonomo) si procede alla approvazione del progetto e al rilascio della relativa concessione.

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Ma, a ben guardare, il procedimento si dipanava secondo uno schema ben diverso.

Intanto l'iter iniziava senza rispettare l'art. 3 del detto DPR. Infatti non veniva formalizzata nessuna domanda di

concessione demaniale da depositare presso la competente Agenzia del Demanio. Tale adempimento verrà svolto con

molto ritardo e successivamente alla approvazione del progetto preliminare.

La conferenza preliminare, poi, veniva convocata senza che vi partecipassero tutti gli enti preposti

- In primis si evidenzia la vicenda legata alla Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria di

Roccelletta di Borgia (CZ).

Con nota del 14/05/09 (doc. 2) la Soprintendenza di Cosenza rilevava : “In riferimento alla Conferenza dei Servizi

riguardante l'argomento in oggetto, quest'Ufficio ha riscontrato che l'intervento in programma comprende la

competenza di più Soprintendenze. Pertanto, in applicazione del DPR del 26/11/2007 n. 233, art. 17 lett. n, a presenziare

ai lavori della conferenza è legittimata la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria, (non

riscontrata negli enti in indirizzo) con sede in Roccelletta di Borgia (CZ) alla Via Scylletion n. 1”.

Quanto evidenziato dalla Soprintendenza di Cosenza corrisponde al vero. Infatti il DPR 233/07 all'art. 17 lett. n

stabilisce: “Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici coordinano l'attività delle strutture periferiche del

Ministero di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e), e f), presenti nel territorio regionale. Il direttore regionale,

in particolare: n) esprime il parere di competenza del Ministero anche in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in

ambito regionale, che riguardano le competenze di più soprintendenze di settore”.

E' chiaro, a questo punto, che alla conferenza dei servizi, e fin dall'inizio, doveva partecipare la direzione regionale.

Quest'ultima, in realtà, è stata chiamata ad esprimersi solo in data 24 giugno 2009, ma non più sul progetto

preliminare, per come prevede la legge, bensì su quello definitivo. Un invito tardivo non può sanare la grave omissione

in cui è incorso il Comune di Scalea per non avere invitato l'ente fin alla prima seduta del 2003. Infatti la Direzione

Regionale doveva esprimersi sul progetto preliminare e non su quello definitivo che, tra l'altro, in palese violazione di

legge, era completamente differente.

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La mancata convocazione della Direzione Regionale ab origine, comporta, la nullità dell'iter amministrativo concluso

con l'atto impugnato.

In ogni caso si rileva che il parere della suddetta Direzione non è stato mai reso.

- Discorso analogo vale, per come già detto, per l'Agenzia del Demanio.

E' stato evidenziato che tutto l'iter doveva iniziare con la presentazione della domanda di concessione alla Agenzia del

Demanio. Questo adempimento non solo non è stato ottemperato, ma la suddetta Agenzia non veniva neanche invitata

a partecipare alla conferenza dei servizi del 2003 convocata per esaminare il progetto preliminare. Il Comune di Scalea

si preoccupa di rimediare all'errore solo nel 2009, quando l'iter aveva già superato la fase dell'approvazione del

progetto preliminare e si invitava l'Agenzia del Demanio ad esprimersi sul differente progetto definitivo.

Chiarificatrice appare la nota dell'Agenzia del Demanio del 20/12/11, prot. 22973 (doc. 3) inviata al Comune di Scalea

con cui si spiegavano le motivazioni per le quali non poteva essere espresso il parere per la seduta conclusiva della

conferenza dei servizi del 03/01/12. Si riportano i passi decisivi in modo testuale:

“quest'Ufficio non è stato posto nelle condizioni di esprimere un adeguato parere in ordine al progetto di cui sopra, in

quanto non risultano inviatigli atti endoprocedimentali all'approvazione del progetto definitivo.

Va prima di tutto evidenziato che non risulta inviata alla scrivente Filiale l'istanza della società concessionaria (Marina di

Talao spa) corredata di progetto preliminare che la stessa società doveva presentare al capo del compartimento

marittimo competente per territorio. Tale adempimento è previsto a carico del Sindaco di Codesto Comune ex art. 5

comma 3 del DPR 509/97.

Non è stato inviato il progetto preliminare della realizzanda opera, che doveva obbligatoriamente essere trasmesso in

virtù dell'art. 14 bis comma 2 L. 241/90 e soprattutto degli artt. 3 comma 2 e 5 comma 2 lettera f) del DPR 509/97 che

impongono l'invio del progetto preliminare allo scrivente Ufficio.

V'è da precisare, inoltre, che le presentazioni delle domande di concessione ex art. 3 commi 2 e 5 del DPR 509/97 e le

loro pubblicazioni devono avvenire obbligatoriamente in maniera antecedente alla presentazione del progetto definitivo

e non successivamente.

Pertanto, con la presente comunicazione, in virtù del mancato invio dei documenti e chiarimenti integrativi concernenti

il progetto in disamina, questa filiale chiede se la procedura di cui al DPR 509/97 sia stata totalmente rispettata ed

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applicata, atteso che la stessa non ha potuto esprimere il proprio parere vincolante in ordine al progetto preliminare

di cui al citato art. 5 del DPR 509/97.

Al fine di sapere quanto sopra si chiedono il rinvio della data di convocazione di cui in oggetto, affinchè la scrivente

Filiale possa esaminare esaustivamente il progetto definitivo ed esprimere motivato ed idoneo parere al riguardo,

nonché l'invio della documentazione di sopra specificata e di cui alle predette note (in particolar modo il progetto

preliminare).

I dubbi e le perplessità espresse dall'Agenzia del Demanio si condividono pienamente. E lo scempio della normativa che

regola l'iter per addivenire ad una autorizzazione di un porto è di tale portata, che si può ragionevolmente supporre che

il Comune di Scalea, con cognizione di causa, non ha mai voluto mandare il progetto preliminare all'Agenzia del

Demanio che lo chiedeva sin dal 2009. Infatti, se lo avesse fatto recapitare, l'Agenzia del Demanio avrebbe rilevato la

totale difformità tra progetto preliminare e progetto definitivo. E sarebbe stata costretta a non rilasciare la concessione

demaniale. Il Comune di Scalea ha preferito tirare dritto, non curante di nulla, pur di chiudere il procedimento per

consentire la costruzione del porto.

Si evidenzia che l'Agenzia del Demanio non a mai espresso un parare. Manca, di conseguenza, e non potrà essere mai

rilasciata la concessione demaniale di cui all'art. 7 de DPR 509/97.

- Si evidenzia, ancora, che alle Conferenze dei servizi non è stato mai invitato il competente Ufficio del Territorio del

Ministero delle Finanze ai sensi e per gli effetti della L. 509/97, art. 5, comma 2 lett. f ai sensi del quale “I progetti

preliminari sono sottoposti all'esame di una conferenza di servizi promossa dal sindaco entro trenta giorni dalla

ricezione delle istanze, alla quale sono chiamati a partecipare: f) l'ufficio del territorio del Ministero delle finanze, per gli

aspetti dominicali”. La legge 509/97 detta la disciplina specifica per condurre il procedimento in materia di

approvazione di progetti di porti. Pertanto, la mancata partecipazione del suddetto ente rende ab origine nullo il

procedimento amministrativo.

Per come è facilmente rilevabile, la conduzione dell'iter amministrativo e della conferenza dei servizi, si di discostava

palesemente dal normale iter delineato dalla legge. Le violazioni delle norme specificate in detto motivo di ricorso sono

talmente vistose e rilevanti tali da invalidare l'intero procedimento fin dal suo nascere.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 ter, comma 6 bis, della L. 241/90.

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Violazione e falsa applicazione dell'art. 97, comma 1, della Costituzione per mancata conduzione dell'azione della

P.A. secondo il criterio del “buon andamento”.

Eccesso di potere per abnormità dell'azione amministrativa e per gravi carenze di elementi imprescindibili.

Se la conduzione della conferenza dei servizi nasceva con dei vizi di fondo, gravi perplessità si nutrono anche nei

confronti ai criteri con cui è stata chiusa.

La conferenza, infatti, terminava nonostante la mancanza dei pareri dei seguenti enti:

1) Provincia di Cosenza;

2) Direzione Regionale della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici;

3) Regione Calabria Dipartimento Lavori Pubblici, ex Ufficio del Genio Civile di Cosenza;

4) Agenzia del Demanio;

5)Ufficio delle Dogane di Catanzaro;

6) Regione Calabria, Dipartimanto n. 8 -Urbanistica e Governo del Territorio.

L'art. 14 ter, comma 6 bis, della L. 241/90 stabilisce che, una volta terminato l'iter: “valutate le specifiche risultanze

della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata

di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di

assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare

ma risultate assenti, alla predetta conferenza”.

Non è dato capire, pertanto, come sia stato possibile chiudere la conferenza considerato che i pareri non sono stati resi

non per inerzia delle amministrazioni invitate, bensì perchè non si erano creati i presuposti di legge affinchè tali enti

potessero esprimersi.

Infatti la Provincia di Cosenza non rendeva il parere per l'assenza del parere della Soprintendenza competente.

La Direzione Regionale della Soprintendenza non rendeva il parere perchè non era stata invitata alla conferenza dei

servizi per esaminare il progetto preliminare.

Il Genio Civile di Cosenza non rendeva il parere perchè mancavano i calcoli esecutivi ai sensi della L. 64/74.

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L'Agenzia del Demanio non rendeva il parere perchè non era stata invitata a rendere il parere sul progetto preliminare e

perchè era stato stravolto il procedimento previsto dal DPR 509/97.

L'Ufficio delle Dogane di Catanzaro non è stato mai invitato a partecipare alla Conferenza dei Servizi.

La Regione Calabria, Dipartimanto n. 8 -Urbanistica e Governo del Territorio non rendeva il parere poiché era stato

violato il DPR 509/97 ai sensi del quale era necessario prima procedere con la domanda di concessione demaniale per

poi seguire con l'esame del progetto preliminare.

Si precisa che tutti questi fatti si evincono dalla lettura del verbale oggi impugnato di cui al doc 1.

Il responsabile del procedimento, considerato che gli enti in questione non esprimevano il parere per cause da

addebitare sia al responsabile del procedimento stesso che alla CEM, non doveva chiudere la conferenza in senso

favorevole.

La conferenza dei servizi, inoltre, si chiudeva con l'approvazione del progetto definitivo in assenza di tutti gli elementi

che erano stati prescritti dai vari enti durante tutto l'iter amministrativo. Si citano le carenze più gravi.

Per come già detto nel ricorso introduttivo del giudizio, l'Autorità di Bacino della Regione Calabria, con parere del

15/05/09 (doc. 12 a) del ricorso principale) stabiliva: “deve essere predisposta la deviazione del canale Sallegrino

ipotizzando un percorso a monte dell'opera portuale in zona di sopraflutto”.

Sempre l'Autorità di Bacino imponeva, ancora, la predisposizione di studi idrologici idraulici relativi al canale Sallegrino

e al canale Tirello. Oltre a tutta un'altra serie di elaborati grafici. Di quanto suddetto non esiste traccia.

E ancora.

Sia l'Ufficio del Genio Civile di Reggio Calabria che il nucleo VIA, al fine di verificare l'impatto del porto sulla costa,

prescrivevano le prove in vasca. Tale esperimento non è stato effettuato.

Pertanto non si riesce a comprendere come il RUP potesse chiudere il procedimento con esito favorevole in assenza di

elementi così importanti. Tali carenze, per come ampiamente spiegato nel ricorso principale, vanno già ad inficiare la

VIA. Pertanto chiudere il procedimento in questo modo si appalesa come un comportamento abnorme e fuori da ogni

logica giuridica.

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3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 bis, comma 5 e comma 6, L. 241/90 e dell'art. 5, comma 5, del DPR

509/97.

Tale motivo di impugnazione contiene delle argomentazione che sono state già affrontate nel corpo delle deduzioni che

precedono. Pertanto lo scopo di ribadirle in modo più specifico e puntuale è quello di rimarcare la grave violazione

procedurale.

Stabilisce il comma 5 dell'art. 14 bis della L. 241/90:

“Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate

il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di

conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo

giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori

pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto

preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”.

Per come già detto, progetto preliminare e progetto definitivo non centrano l'uno con l'altro. Si tratta di due entità

talmente differenti che anche il Prof. De Girolamo (autore del progetto preliminare) si determinava ad inviare una

missiva al Comune di Scalea del 03/03/12 (doc. 4) con cui prendeva le distanze per l'uso che era stato effettuato dei

suoi studi e progetti.

Poiché l'opera in esame rientra tra quelle indicate nel comma 2 del medesimo articolo (opere pubbliche e di interesse

pubblico e opere affidate ex l. 190/94), in applicazione del comma 5, pertanto, l'operazione di stravolgimento del

progetto preliminare si appalesa del tutto illegittima. Infatti tale dettato normativo è chiaro nel vincolare la redazione

del progetto definitivo sulla base delle migliorie da effettuare al progetto preliminare ed emerse in sede di conferenza

dei servizi preliminare.

Ciò è confermato anche dall'art. 14 bis, comma 2, della L. 241/90 a mente del quale:

“Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime

sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le

intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati,

richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale,

paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità,

si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte.

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Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della

realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e

gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso”.

Se ce ne fosse bisogno, il concetto è ulteriormente confermato anche dall'art. 5, comma 5, DPR 509 /97 a mente del

quale: “La conferenza di servizi può disporre, per una sola volta, adeguamenti dei progetti preliminari a motivate

prescrizioni, al fine di consentirne la concreta comparabilità”.

La violazione di tale normativa, pertanto, rende invalido e nullo l'iter che ha condotto all'approvazione del progetto

definitivo.

4) Violazione e falsa applicazione degli artt.1, 6 e 7 della L.R. Cal. n. 23/1990.

L'autorizzazione finale per la costruzione del porto non ha per nulla tenuto conto di quanto prescritto dalla suddetta

legge regionale. Stabilisce l'art. 6:

“Componenti territoriali assoggettate a misure minime di salvaguardia.

1. Fatti salvi i maggiori vincoli statali e fino all'adozione di uno strumento di pianificazione regionale avente i contenuti e

le caratteristiche di cui al comma 1 dell'articolo 1, alle seguenti componenti territoriali si applicano le misure di

salvaguardia di cui al successivo articolo 7”

Le misure di salvaguardia dettate dal successivo art. 7 sono le seguenti:

“Misure minime di salvaguardia.

1. Nelle componenti territoriali di cui all'articolo 6 sono ammessi esclusivamente:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo;

b) gli interventi di manutenzione, conservazione, consolidamento e ripristino ambientale, che non alterino l'assetto

idrogeologico ed ambientale;

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c) gli interventi di realizzazione di sentieri e di percorsi di accesso e di altri servizi minimi complementari, finalizzata alla

fruizione turistica naturalistica culturale, purché non comportino tagli di alberi, opere di scavo e di riporto di terra, ed

altre opere che possano alterare l'assetto idrogeologico ed ambientale;”

Le componenti territoriali su cui si applicano le misure minime di salvaguardia sono dettate dall'art. 6. E quelle che

interessano la fattispecie odierna sono indicate dal comma 1 lett. a, f, g, h che si riportano integralmente:

a) i territori costieri ricadenti in una fascia compresa tra la linea di battigia e la linea di quota di 150 metri sul

livello del mare, in ogni caso di larghezza non inferiore a metri 300 e non superiore a metri 700;

f) le zone di interesse archeologico, individuate a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e quelle di cui

siano individuati i reperti, nonché una fascia di protezione di 10 metri dal loro perimetro esterno per le zone A

e B, di metri lineari 50 per le zone C ed F, di metri lineari 100 per le altre zone;

g) gli insediamenti urbani storici inclusi in elenchi approvati con deliberazione della Giunta regionale;

h) le torri costiere, i castelli e le cinte murarie di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3, ed all'elenco

allegato alla presente legge sotto la lettera a), nonché una fascia di protezione di 10 metri dal loro perimetro

esterno per le zone A e B, di metri lineari 50 per le zone C ed F, di metri lineari 100 per le altre zone;

E' palese che il luogo dove dovrà essere collocato il porto è assolutamente inidoneo per la sua costruzione. Infatti siamo

in presenza di una zona classificabile sulla scorta delle tre lettere su menzionate. Gli unici interventi consentiti,

pertanto, sono rappresentati, sostanzialmente da opere di manutenzione e restauro. Anzi, le lett. f) e h) prevedono una

fascia di protezione che va da un minimo di 10 a un massimo di 100 metri lineari. Pertanto, pur volendo applicare la

fascia minima di protezione, la costruzione del porto non può realizzarsi.

Si evidenzia che la pianificazione regionale di cui all'art. 1 non è stata ancora approntata. Stabilisce l'art. 1:

“La pianificazione di competenza regionale provvede a dettare prescrizioni volte alla tutela:

a) dell'identità culturale del territorio regionale, delle caratteristiche essenziali intrinseche delle componenti

territoriali di cui è riconoscibile l'interesse per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche,

geomorfologiche, paleontologiche, storico archeologiche, storico artistiche, storico testimoniali ed

etnologiche;

b) dell'integrità fisica del territorio regionale, in considerazione di specifiche caratteristiche geologiche o

idrogeologiche, nonché in funzione della salvaguardia dagli effetti dei fenomeni sismici, della prevenzione

dagli inquinamenti e della difesa dagli stessi, della preservazione delle risorse primarie”.

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Pertanto, fin quando non verrà emanato l'atto di pianificazione regionale, è impensabile poter intervenire e costruire il

porto di Scalea, il cui progetto si pone in netto contrasto con la normativa regionale richiamata.

L'art. 7 comma 3, infine, prevede a sua volta:

“Le misure minime di cui al presente articolo sono immediatamente prevalenti sugli strumenti di pianificazione

urbanistica regionale e sub regionale vigenti e costituiscono indirizzo per gli strumenti urbanistici in corso di

formazione”.

Il fatto che il Comune di Scalea si dotava di un PSC cucito su misura per il progetto definitivo, alla luce del menzionato

art. 7, non può dare legittimità al progetto. Infatti il PSC veniva approvato senza tenere conto della suddetta normativa.

In virtù, quindi, della prevalenza delle misure di salvaguardia sugli strumenti urbanistici, il PSC non potrà assumere

valenza sanante sulle violazioni perpetrate nei confronti della L.R. Cal. n. 23 del 1990.

Si insiste, pertanto, nei motivi esposti nel ricorso principale e in quelli sopra evidenziati e per l'accoglimento delle

CONCLUSIONI come sotto integrate, emendate e specificate:

Voglia l'on. Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria di Catanzaro, in accoglimento del ricorso introduttivo e

dei relativi motivi aggiunti dichiarare l' annullamento del Decreto del Dirigente Generale della Regione Calabria n.

10303 del 23 agosto 2011 e del verbale della seduta conclusiva della conferenza dei servizi del 03/01/12 con cui si

approvava il progetto definitivo dei lavori di realizzazione del porto turistico, unitamente agli altri atti preparatori,

presupposti e connessi e conseguenziali, ancorché ancora sconosciuti Con vittoria di spese e competenze di lite da

liquidarsi in favore dello Stato in virtù del decreto di ammissione al gratuito patrocinio.

Ma preliminarmente si chiede anche a codesto TAR, alla stessa stregua di come era stato richiesto tramite il ricorso

introduttivo, l’emissione di provvedimento cautelare di

SOSPENSIVA

degli effetti degli atti impugnati.

Si riporta tutto quanto già evidenziato nel ricorso principale e si evidenzia, ancora e ulteriormente, che tutto l'iter

risulta viziato ab origine e che nel corso del procedimento sono stati commessi dei gravi errori ai quali non si potrà più

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porre rimedio. Pertanto non si può prospettare che l'azzeramento di tutto quanto finora sia stato posto in essere e far

ripartire l'iter secondo quanto previsto dalla normativa.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si produce:

1) verbale della seduta conclusiva della conferenza dei servizi del 03/01/12;

2) nota del 14/05/09 della Soprintendenza per i beni Culturale e Paesaggistico di Cosenza;

3) nota dell'Agenzia del Demanio del 20/12/11, prot. 22973;

4) missiva del Prof. Ing. Paolo De Girolamo del 03/03/12.

Si produce, infine, copia del decreto di ammissione al gratuito patrocinio n. 23/12 del 20/06/12.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che lo stesso no né dovuto giusta ammissione al gratuito

patrocinio.

Si dichiara che gli eventuali avvisi di cancelleria potranno effettuarsi al seguente indirizzo di posta elettronica

certificata: [email protected] oppure al presente numero di fax: 0984/394606.

Cosenza, lì 07/08/12 Avv. Marcello Nardi