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N.7 18 febbraio 2016 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl CIRCOLARI PER I CLIENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE : DICHIARAZIONE ANNUALE IVA ADEMPIMENTO E CHECK LIST Dichiarazione annuale IVA le novità dell'anno d'imposta 2015 La dichiarazione annuale IVA può essere presentata: - in forma autonoma, dal 1 febbraio al 30 settembre 2016 (sganciata dal Modello Unico) - in forma unificata, cioè allegata al modello Unico/2016 entro il 30 settembre 2016 Con la dichiarazione IVA è possibile sanare/rettificare le eventuali inesattezze commesse in sede di compilazione della comunicazione dati IVA. di Antonio Gigliotti DA SAPERE Modello IVA base: chi lo può utilizzare? Con il modello IVA base, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti una versione semplificata del modello di dichiarazione IVA annuale, riservata a quanti, nel corso del 2015, hanno determinato l’imposta secondo le “regole generali” previste dalla disciplina IVA. AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA Fisco - Bonus famiglia: modalità di erogazione Lavoro – Omessi versamenti di contributi previdenziali Impresa – Contributi in conto capitale Scadenze dal 18 febbraio al 3 marzo 2016

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N.7 18 febbraio

2016

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

CIRCOLARI PER I CLIENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE

:

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

ADEMPIMENTO E CHECK LIST

Dichiarazione annuale IVA le novità dell'anno d'imposta 2015

La dichiarazione annuale IVA può essere presentata:

- in forma autonoma, dal 1 febbraio al 30 settembre 2016 (sganciata dal Modello Unico)

- in forma unificata, cioè allegata al modello Unico/2016 entro il 30 settembre 2016

Con la dichiarazione IVA è possibile sanare/rettificare le eventuali inesattezze commesse in sede di compilazione della comunicazione dati IVA.

di Antonio Gigliotti

DA SAPERE

Modello IVA base: chi lo può utilizzare?

Con il modello IVA base, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti una versione semplificata del modello di dichiarazione IVA annuale, riservata a quanti, nel corso del 2015, hanno determinato l’imposta secondo le “regole generali” previste dalla disciplina IVA.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Bonus famiglia: modalità di erogazione

Lavoro – Omessi versamenti di contributi previdenziali

Impresa – Contributi in conto capitale

Scadenze dal 18 febbraio al 3 marzo 2016

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ADEMPIMENTI

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

LE NOVITA' DELL'ANNO D'IMPOSTA 2015

di Antonio Gigliotti

La dichiarazione annuale IVA può essere presentata:

in forma autonoma, dal 1 febbraio al 30 settembre 2016 (sganciata dal Modello Unico)

in forma unificata, cioè allegata al modello Unico/2016 entro il 30 settembre 2016

SE LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA E' TRASMESSA ENTRO IL 29 FEBBRAIO 2016, ESSA

SOSTITUISCE LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DATI IVA.

Con la dichiarazione IVA è possibile sanare/rettificare le eventuali inesattezze commesse in sede

di compilazione della comunicazione dati IVA.

La Legge di stabilità per l'anno 2015, L. 190/2014 ha introdotto alcune novità relative all'ambito

IVA che verranno analizzate brevemente in tale sede e che sono state recepite nella modulistica

da utilizzare relativamente all'anno d'imposta 2015.

Il Dlgs 158/2015 ha modificato i minimi edittali delle sanzioni amministrative in caso di omesso o

insufficiente versamento. Ciò ha portato ad una modifica in termini di ravvedimento operoso.

Infatti dal 1 gennaio 2016 è possibile sanare anche gli omessi o carenti versamenti IVA, anche non onorati

nell'anno d'imposta 2015, con l'applicazione delle seguenti sanzioni ed interessi:

Misura della riduzione della sanzione Limiti temporali

LE VIOLAZIONI COMMESSE E SANATAE ENTRO I PTIMI 90 GIORNI DALA SCADENZA ULTIMA

SCONTANO UN MINIMO EDITTALE DI RIFERIMENTO PARI AL 15% IN LUOGO DEL 30%

ORIGINARIO COME DA MODIFICHE INTRODOTTE DAL DLGS 158/2015.

1% giornaliero

Entro 14 giorni dalla data della violazione

1/10 del minimo

(minimo = 15%)

Pari al 1,5%

Entro 30 giorni dalla data della sua

commissione

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1/9 del minimo

(minimo = 15%)

Pari al 1,67%

Entro il 90° giorno successivo al termine per

la presentazione della dichiarazione, ovvero,

quando non è prevista dichiarazione

periodica, entro 90 giorni dall’omissione

LE VIOLAZIONI COMMESSE E SANATE OLTRE I 90 GIORNI

SEGUONO LE VECCHIE REGOLE, RIMASTE IMMUTATE

1/7 del minimo

(minimo = 30%)

Pari al 4,28%

Entro il termine presentazione della

dichiarazione relativa anno successivo

a quello nel corso del quale è stata commessa

la violazione ovvero, se non è

prevista dichiarazione periodica, entro 2

anni dall’omissione o dall’errore

1/6 del minimo

(minimo = 30%)

Pari al 5%

Oltre il termine per la presentazione

dichiarazione relativa all’anno successivo

a quello nel corso del quale è stata commessa

la violazione ovvero, se non è

prevista dichiarazione periodica, oltre 2

anni dall’omissione o dall’errore

1/5 del minimo

(minimo = 30%)

Pari al 6%

Se la regolarizzazione avviene dopo la

constatazione della violazione nel PVC

DA SEGNALARE ANCHE LA MODIFICA DELLA MISURA DEGLI INTERESSI DOVUTI AI FINI DELLA

REGOLARIZZAIONE AMEZZO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO. INFATTI A FAR DATA DALL'1

GENNAIO 2016, LA MISURA DEGLI INTERESSI PASSA DALLO 0,2% ALLO 0,1%.

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Le novità dell'anno d'imposta 2015 –Dichiarazione 2016

Nella tabella che segue vengono evidenziate le novità intervenute sul modello a seguito delle nuove

disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità per l'anno 2015.

RIGO/QUADRO DELLA

DICHIARAZIONE IVA

NOVITÀ

VE35

Nel rigo VE35 sono stati inseriti i campi 8 e 9, relativi rispettivamente

alle nuove ipotesi di cui all’art. 17, comma 6,

lett. a-ter) (operazioni del comparto edile e settori connessi)

lett. d-bis), d-ter) e d-quater) (operazioni del settore

energetico);

VE38

Il nuovo rigo riguarda le operazioni effettuate nei confronti di Enti

pubblici con l’applicazione dello “split payment” di cui all’art. 17-ter

del D.P.R. 633/72.

VF15

Il rigo ha solo subito la seguente ridenominazione “acquisti da soggetti

che si sono avvalsi di regimi agevolativi”, ciò al fine di contemplare sia

il regime agevolativo per l'imprenditoria giovanile ed i lavoratori in

mobilità (L. 98/2001) sia il nuovo regime forfetario introdotto dalla

L. 190/2014.

VF15

Al rigo VF35, come ridenominato poco sopra, è stato aggiunto il campo

2, nel quale è necessario indicare gli acquisti effettuati da soggetti

forfetari ex art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2015.

VJ17 e VJ18

I righi sono stati introdotti per indicare l’IVA dovuta in relazione

all’applicazione del reverse charge ai sensi delle nuove ipotesi della

fattispecie di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), d-bis), d-ter, e d-

quater) del D.P.R. 633/72.

lett. a-ter) (operazioni del comparto edile e settori connessi)

lett. d-bis), d-ter) e d-quater) (operazioni del settore

energetico)

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VJ19 Il rigo è dedicato agli Enti pubblici, titolari di partita IVA, i quali

devono indicare gli acquisti con applicazione dello “split payment”.

VI

Il quadro in questione è di nuovissima introduzione. Esso è dedicato ai

fornitori degli esportatori che dovranno i quali dovranno in esso

inserire i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute in base a quanto

disposto dall’art. 20 del D.Lgs. n.175/2014.

Si ricorda, infatti che tali disposizione normativa ha invertito l'onere

della comunicazione telematica dei dati relativi alle lettere d'intento

ex art. 8, co.1, lett. c), DPR 633/72 dal ricevente (fornitore),

all'emittente (esportatore abituale). Nuovo compito del fornitore, che

qunid non ha più l'obbligo della comunicazione telematica, è quello di

indicare i dati relativi alla lettera d'intenti nel quadro VI.

VX4 In tale rigo deve essere indicata l’IVA relativa al meccanismo dello

“split payment”.

VO15 Il rigo è predisposto al fine di comunicare la revoca dell’applicazione

del regime dell’”Iva per cassa”;

VO33

In ambito di opzioni, è stato predisposto tale rigo riservato ai soggetti

che, pur avendo i requisiti, nel 2015 non hanno applicato il regime

forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015;

VO34

Il rigo è riservato ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato l’attività ed

hanno applicato il regime dei minimi di cui all’art. 27, commi 1 e 2,

D.L. n. 98/2011.

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CHECK LIST

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

Ditta / professionista

Sede legale/residenza 2014

Sede legale/residenza 2015

Data variazione

Codici attività 2012

(Ateco 2007)

N.B. Nel caso di apposizione del visto di conformità

serve anche riscontro con attività effettivamente

esercitata (C.M.57/E/09).

Regime contabile 2014

Regime contabile 2015

Periodicità liquidazioni 2015 mensile

trimestrale

trimestrale

speciale

annuale (NUOVI minimi,

EX MINIMI e nuove iniziative)

Periodicità liquidazioni 2015 mensile

trimestrale

trimestrale

speciale

Verifica limite volume d’affari effettuata

Risultato

quadro RX

(ammessa

presentazione

Iva autonoma

sia per Iva

saldo a credito

che a debito)

versamento

16/03 oppure (solo) se pres. con Unico

anche 16/06 16/07

in unica soluzione

rateizzato (n° rate …………)

riporto in compensazione credito per …………………

con scelta della non apposizione del visto/firma organo controllo

art.10 D.L. n.78/09, con modifiche D.L. 16/2012 (compensazione orizzontate libera fino

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ad €5.000; sopra, fino ad €15.000, compensazione orizzontale possibile solo dal 16 del

mese successivo alla presentazione; sopra solo compensazione Iva da Iva)

non superiore ad €15.000

visto/firma organo controllo, ma la compensazione orizzontale sopra €5.000 può

avvenire solo dal 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione

superiore ad €15.000 con apposizione

visto/firma organo controllo per poter compensare orizzontalmente la parte

eccedente €15.000

PRESENTAZIONE DICH. IVA A CREDITO

di usare eccedenza 5.000 in compensazione dal 16/03

febbraio e possibilità di compensare oltre i 5.000 solo dal 16 del mese successivo la

presentazione (oltre ai 15.000 a condizione che ci sia il visto/firma)

richiesta di rimborso per ………….…… tramite presentazione

IN CASO DI RICHIESTA RIMBORSO

verifica requisiti ………………………………..

Società di comodo nel 2013 2014 e 2015 e

operazioni rilevanti ai fini Iva inferiori ai ricavi

minimi nei tre anni

da espropriare) – SI VEDA RIGO VA15

Verifica compilazione quadro VO

necessaria

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ULTERIORI INFORMAZIONI

Il cliente tiene: unica contabilità Iva

contabilità separate per le seguenti attività:

unica serie di registri Iva (acquisti, vendite e/o corrispettivi)

i seguenti registri sezionali (indicare anche il motivo):

NOVITA’ Nuovo regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività

d’impresa, arti e professioni di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge

n. 190 del 2014

contribuenti che a partire dal 2015 intendono

avvalersi del nuovo regime forfetario (ex articolo 1,

commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n.

190)

Per compilazione

rigo VA14

NOTA BENE L’eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione di cui

all’articolo 1, comma 61, della legge n. 190 del 2014, deve essere compresa nel rigo VF56

riservato alle rettifiche della detrazione disciplinate dall’articolo 19-bis2.

Verifica presenza di operazioni straordinarie e/o variazioni anagrafiche

Nel corso del 2014 (oppure nel 2015, prima della presentazione della dichiarazione) sono

avvenute le seguenti operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti,

ecc.) e/o variazioni anagrafiche, per le quali è opportuno acquisire documentazione (atti

notarili, variazioni uffici amm.ne finanziaria, ecc.):

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Acquisizione documentazione

A seconda del livello di automazione dell’azienda e del tipo di report che il sistema gestionale

fornisce, acquisire:

tabulato operazioni attive registrate nel corso del 2015

e/o registri Iva vendite e/o corrispettivi;

Per compilazione

quadro VE

tabulato operazioni passive registrate nel corso del

2015 e/o registri acquisti;

Per compilazione

quadro VF

dettaglio operazioni passive con applicazione del reverse

charge (acquisti intracomunitari, acquisti da non

residenti, importazioni con reverse charge, rottami, oro

industriale, subappalti edilizia, immobili strumentali,

ecc.), se dai tabulali o registri di cui sopra non sono già

evidenziate, con separato codice, tali casistiche;

Per compilazione

quadro VJ

e alcuni righi di dettaglio

del quadro VF

dettaglio importazioni registrate nel 2015, distinte per

aliquota se non sono già evidenziate, in modo

separato, nei tabulati e/o registri di cui sopra;

Per compilazione

quadro VF24 c.3 e 4

dettaglio acquisti di beni da San Marino, se non sono già

evidenziati in modo separato nei tabulati e/o registri di

cui sopra;

Per compilazione

quadro VF24 c.5 o 6

dettaglio operazioni effettuate nei confronti di

condomìni (senza ritenuta), se non sono già

Per compilazione

Rigo VA13

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evidenziate in modo separato nei tabulati e/o registri

di cui sopra;

dettaglio operazioni attive non soggette ad

adempimenti Iva in quanto ricadenti nel regime

monofase di cui all’art.74 (es.: tabacchi, schede

telefoniche, eccetera), nel caso di soggetto con pro-

rata, se non sono già evidenziate nei tabulati e/o

registri di cui sopra;

Per compilazione

VF34 (casella 6)

idem per altri eventuali regimi speciali. Per compilazione:

quadro VF sez. 3-A e 3-B

(per regime speciale

agricolo)

Acquisire inoltre:

copia fatture di cessione beni ammortizzabili se tali

operazioni non risultano già evidenziate nei tabulati di

cui sopra;

Per determinazione volume

d’affari (quadro VE)

copia liquidazioni periodiche effettuate, se non

riportate nei registri Iva;

Per compilazione

quadro VH

copia modelli F24 per versamenti effettuati (compresi

eventuali ravvedimenti operosi già effettuati);

Per compilazione

quadro VL

copia modelli F24 immatricolazioni (per rivenditori di

veicoli oggetto di acquisto intracomunitario)

Per compilazione

quadro VH sez. II e VL

copia modelli F24 per utilizzo in compensazione del

credito Iva anno precedente;

Per compilazione

quadro VL

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copia modello F24 per eventuale adeguamento ai

parametri per l’anno 2014 (codice tributo 6493) ed

importo maggiori corrispettivi;

Per compilazione

VA11

copia modello F24 per eventuale adeguamento agli

studi di settore per l’anno 2014 (cod. tributo 6494) ed

importo maggiori corrispettivi (da fornire dopo

l’eventuale avvenuto versamento);

Non va più in dichiarazione

Iva, ma andrà indicato in

Unico

copia dichiarazione annuale (modello Unico) dello

scorso anno (se lo studio non ne è già in possesso);

Per esatto riporto crediti,

verifica presenza pro-rata

anni precedenti, …

copia mastri contabili del conto erario conto Iva e

Erario c/crediti in compensazione, se attivato.

Per verifica quadratura

contabile con risultato

dichiarazione annuale.

Richiedere al cliente:

suddivisione degli acquisti e importazioni registrate nel

2014 fra beni ammortizzabili, beni strumentali non

ammortizzabili, beni destinati alla rivendita, altri

acquisti, se i tabulati/registri di cui sopra non

forniscono in modo adeguato tali informazioni

Per compilazione

VF

al fine della compilazione del quadro VT, è necessario

chiedere la suddivisione di tutte le operazioni attive

imponibili (e non di quelle non imponibili o esenti) fra

operazioni effettuate nei confronti di operatori (clienti

con partita Iva) e quelle effettuate nei confronti di

consumatori finali (privati).

Per compilazione quadro VT

N.B. Per le operazioni nei

confronti di consumatori

privati è obbligatoria anche

la suddivisione per regione.

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Si rilevano le seguenti problematiche/violazioni:

errata applicazione del regime di detrazione Iva da parte dell’azienda nelle seguenti

situazioni:

errata applicazione istituto del plafond (il plafond è stato “scaricato” considerando gli

utilizzi in base alle operazioni passive registrate e non, invece, a quelle effettuate);

omessi/ritardati versamenti:

altre violazioni:

Dichiarazione con credito in compensazione superiore ad € 15.000

Necessita apposizione:

del visto di conformità di un professionista abilitato ed iscritto all’elenco DRE che assume

il diretto controllo e la responsabilità delle scritture contabili tenute direttamente dal

contribuente (C.M. 57/E/09 par.6) e che predispone la dichiarazione annuale Iva e la

trasmette telematicamente;

del visto di conformità da parte del Responsabile di un CAF Imprese (RAF), che assume il

diretto controllo e la responsabilità delle scritture contabili tenute direttamente dal

contribuente (C.M. 57/E/09, par. 6), con la precisazione che l’assistenza fiscale dei CAF e

esclusa per le imprese soggette all’Ires: tenute alla nomina del collegio sindacale; alle

quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore;

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firma dal parte dell’organo preposto al controllo contabile di cui all’art. 2409-bis del

c.c. (società di capitali, nei casi previsti).

Nei casi di cui sopra, il professionista o RAF o l’organo di controllo dovranno effettuare i controlli

formali previsti dalla C.M. n. 57/E/09, redigere un’apposita check list e conservare copia della

documentazione controllata.

Note

Incaricato dello studio/professionista Responsabile/incaricato dell’azienda

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DA SAPERE

MODELLO IVA BASE: CHI LO PUÒ UTILIZZARE?

Di Federico Gavioli - tratto da “IPSOA – Il Quotidiano”

Con il modello IVA base, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti una

versione semplificata del modello di dichiarazione IVA annuale, riservata a quanti, nel

corso del 2015, hanno determinato l’imposta secondo le regole generali previste dalla

disciplina IVA.

Il modello non può essere invece utilizzato dai soggetti non residenti che hanno istituito

nel territorio dello Stato una stabile organizzazione ovvero che si avvalgono dell’istituto

della rappresentanza fiscale o dell’identificazione diretta, dalle SGR che gestiscono fondi

immobiliari chiusi, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a

presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti IVA sottoposti a procedura

concorsuale, dalle società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell’IVA

di gruppo.

Con provvedimento n. 7772 del 15 gennaio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli

di dichiarazione IVA 2016 concernenti l’anno 2015, con le relative istruzioni, da presentare

nell’anno 2016 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Anche quest’anno è stata resa disponibile la versione semplificata del modello di dichiarazione

annuale: il modello di dichiarazione annuale IVA BASE/2016, concernente l’anno d’imposta

2015, è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2016 e può essere

utilizzato, in alternativa a tale modello, dai contribuenti:

tenuti a comprendere la dichiarazione annuale IVA nel modello UNICO 2016;

che presentano la dichiarazione IVA in via autonoma.

Il modello IVA BASE/2016 può essere utilizzato dai soggetti IVA, sia persone fisiche sia soggetti

diversi dalle persone fisiche, che nel corso dell’anno:

hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le

regole generali previste dalla disciplina IVA e, pertanto, non hanno applicato gli

specifici criteri dettati dai regimi speciali IVA quali, ad esempio, quelli previsti dall’art.

34, D.P.R. n. 633/1972 per gli agricoltori, o dall’art. 74-ter per le agenzie di viaggio;

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hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è

stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all’art. 34-bis del

decreto IVA;

non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni ed acquisti intracomunitari,

cessioni all’esportazione ed importazioni, eccetera);

non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta

avvalendosi dell’istituto del plafond (art. 2, comma 2, legge n. 28 del 1997);

non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali

soggettive.

Il modello di dichiarazione IVA BASE è costituito:

dal frontespizio, che deve essere utilizzato esclusivamente se la dichiarazione IVA viene

presentata in via autonoma (in caso di presentazione della dichiarazione unificata deve

essere utilizzato il frontespizio del modello UNICO 2016)

da un modulo, composto dai quadri VA, VB, VE, VF, VJ, VI, VH, VL, VT e VX.

Le modalità ed i termini per la presentazione del modello IVA BASE/2016 sono le stesse

previste per la presentazione del modello di dichiarazione annuale IVA/2016 (sia in via

autonoma che in forma unificata).

Modalità di versamento

I contribuenti possono versare l’imposta dovuta in un’unica soluzione ovvero rateizzare.

Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine

previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono

essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed, in ogni caso, l’ultima

rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo

0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata

dell’0,66% e cosi via.

Se il soggetto presenta la dichiarazione unificata il versamento può essere differito alla

scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base a detta dichiarazione

unificata, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di

mese successivo al 16 marzo, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17,

D.P.R. n. 435/2001.

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Riassumendo, se il soggetto presenta la dichiarazione IVA autonoma, può:

versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo;

rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

Se il soggetto, invece, presenta la dichiarazione IVA all’interno della dichiarazione unificata,

può:

versare in unica soluzione entro il 16 marzo;

versare in unica soluzione entro la scadenza del modello UNICO con la maggiorazione dello

0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;

rateizzare dal 16 marzo, con la maggiorazione dello 0,33% mensile dell’importo di ogni

rata successiva alla prima;

rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello UNICO,

maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese

successivi al 16 marzo e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata

successiva alla prima.

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NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO Canone RAI: niente controlli anni precedenti

Il corretto pagamento del canone RAI a partire dal 2016 non costituisce un’autodenuncia

o un’ammissione del debito, che l’Agenzia delle Entrate potrà utilizzare per pretendere

la riscossione degli anni arretrati.

Relativamente all’operatività della presunzione di possesso ai fini dell’accertamento di

annualità precedenti al 2016, tale presunzione opera solo a partire dal 2016 e non può

quindi essere utilizzata per eventuali azioni di controllo relative a periodi precedenti,

fatte salve le azioni di recupero già intraprese sulla base della normativa in vigore

anteriormente alla Legge di stabilità per il 2016.

Camera dei Deputati, interrogazione 11 febbraio 2016, n. 5-07743

Note di variazione IVA da procedure concorsuali

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto che - con riferimento alle procedure concorsuali che

avranno avvio dal 1° gennaio 2017 - il cedente/prestatore avrà diritto di emettere le note

di variazione già a partire dalla data in cui il cessionario/committente viene assoggettato

ad una procedura concorsuale, senza dover attendere la conclusione della stessa.

Presupposto per l’emissione della nota di variazione non sarà l’esito dell’insinuazione allo

stato passivo del debitore, bensì l’avvio della procedura concorsuale.

Con riferimento, invece, agli istituti dell’amministrazione straordinaria, degli accordi di

ristrutturazione e dei piani attestati di risanamento, accomunati dal fatto che tendono

al risanamento, Assonime rileva che le conseguenze di tali procedure per il recupero dei

crediti potrebbero essere varie:

a) la remissione in tutto o in parte di alcuni crediti;

b) la loro dilazione o la rinegoziazione del tasso di interesse;

c) la conversione dei crediti in azioni o quote di partecipazione nell’impresa del debitore.

Assonime, circ. 10 febbraio 2016, n. 5

Bonus famiglia: modalità di erogazione

La Legge di Stabilità 2015 ha istituito un bonus rivolto ai nuclei familiari con almeno

quattro figli minori in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore

ISEE non superiore a 8.500 euro annui. L’agevolazione è fissata per un importo pari a

500 euro per nucleo familiare erogato dall’INPS.

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18 febbraio 2016

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Ai fini del riconoscimento del beneficio, non è prevista ulteriore domanda

dell’interessato rispetto a quella già presentata ai fini della concessione dell’assegno per i

tre figli minori. L’agevolazione, in particolare, sarà riconosciuta direttamente dall’INPS al

momento dell'erogazione dell'assegno per i tre figli minori mediante verifica della

presenza nel Sistema informativo ISEE di una corrispondente DSU.

D.P.C.M. 24 dicembre 2015 (G.U. 12 febbraio 2016, n. 35)

LAVORO Riordino degli ammortizzatori sociali

Chiarimenti operativi in merito alle nuove disposizioni assunte dai recenti provvedimenti

normativi di riordino degli ammortizzatori sociali.

Per quanto riguarda l’abrogazione ed i termini di efficacia dei contratti di solidarietà

difensivi di tipo “B”:

1) i contratti di solidarietà stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 saranno

applicati per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti;

2) i contratti di solidarietà stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 saranno applicati

comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di

accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva.

Min. Lavoro, circ. 12 febbraio 2016, n. 8

Min. Lavoro, nota 11 febbraio 2016, n. 40/3223

Convenzione INPS e CAF: proroga ISEE

Approvata la proroga della convenzione tra INPS ed i CAF per l’attività relativa alla

certificazione ISEE, sino alla compiuta definizione di una convenzione quadro e,

comunque, non oltre il 31 marzo 2016. Attraverso il “Portale delle convenzioni”, sarà

possibile procedere alla stampa personalizzata dell’atto, soggetto all’imposta di bollo di

euro 16,00 (sedici/00).

INPS, messaggio 11 febbraio 2016, n. 630

Liberi professionisti: oneri di ricongiunzione

Gli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi

professionisti, relativi alle domande presentate nel corso del corrente anno 2016, possono

essere versati ratealmente senza applicazione di interessi, visto il valore negativo del

tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai

e impiegati accertato dall'ISTAT.

INPS, circ. 11 febbraio 2016, n. 29

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18 febbraio 2016

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Omessi versamenti di contributi previdenziali: soglie di punibilità

Non è più perseguibile penalmente chi non versa i contributi previdenziali se l'omissione

non supera la soglia di 10.000 euro annui. Al di sotto di tale soglia, l’omissione è punita

soltanto con una sanzione amministrativa pecuniaria, che va da un minimo di 10.000 euro

ad un massimo di 50.000 euro. La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro esamina le

novità introdotte dal D.Lgs. n. 8/2016 entrato in vigore il 6 febbraio 2016.

Fondazione Studi consulenti lavoro, circ. 10 febbraio 2016, n. 5

CIGS: termini di decadenza e conguaglio

Per i trattamenti di integrazioni salariali straordinarie già autorizzati il cui periodo di

integrazione salariale si conclude prima della data di entrata in vigore del D.Lgs 148/2015,

i sei mesi di decadenza decorrono dalla data di entrata in vigore dello stesso, mentre per

i decreti emanati prima dell’entrata in vigore del Decreto, il cui periodo concesso risulta

concluso prima della data di entrata in vigore della riforma, le aziende potranno

conguagliare le integrazioni salariali anticipate ai lavoratori entro il 24 marzo 2016.

INPS, messaggio 10 febbraio 2016, n. 589

Lavoratori esteri: istruzioni regolarizzazione

L’INPS, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che determina per

l’anno 2016 le retribuzioni convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei

contributi dovuti a favore dei lavoratori operanti all’estero (decreto 25 gennaio 2016),

spiega alle aziende come procedere alle regolarizzazioni contributive.

INPS, circ.9 febbraio 2016, n. 23

Apprendisti nel computo media occupazionale

A decorrere dalla mensilità di febbraio 2016, la procedura Uniemens inserirà gli

apprendisti nel computo della media occupazionale di più quindici dipendenti nel

semestre precedente per i soggetti che risultano già iscritti al Fondo di solidarietà

residuale. I datori di lavoro che, nel mese di gennaio 2016, sono risultati destinatari

dell’obbligo di contribuzione al Fondo di integrazione salariale potranno regolarizzare il

versamento del contributo ordinario dovuto entro maggio 2016.

INPS, messaggio 8 febbraio 2016, n. 548

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18 febbraio 2016

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Depenalizzazione: doppio regime sanzionatorio

Il Ministero del lavoro ha fornito i primi chiarimenti in merito ai profili applicativi della

depenalizzazione dei reati in materia di lavoro e previdenza di cui al D.Lgs. n. 8/2016. In

particolare, la circolare distingue due regimi applicativi delle nuove sanzioni

amministrative che sostituiscono le multe e le ammende: il regime ordinario per gli illeciti

commessi dal 6 febbraio 2016 e il regime intertemporale per le violazioni commesse

anteriormente.

Min. Lavoro, circ. 5 febbraio 2016, n. 6

IMPRESA Contributi in conto capitale: restituzione

Le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale beneficiarie di contributi

pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi,

delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato non appartenente

all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento,

decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale

ricevuti. Ciò a partire dai contributi elargiti dal 1° gennaio 2014.

Min. Sviluppo, Direttiva 25 novembre 2015 (G.U. 10 febbraio 2016, n. 33)

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18 febbraio 2016

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AGENDA

Scadenze dal 18 febbraio al 3 marzo 2016

____________________________________________________________________________________________________

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e

previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno

festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito

dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se

posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line,

sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA OGGETTO VERIFICA

FEBBRAIO 2016

Giovedì 25 Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie

per operatori con obbligo mensile

Domenica 28 Richiesta INPS regime agevolato nuovi minimi

Lunedì 29 Adempimenti di fine mese

Certificazione utili corrisposti

Comunicazione annuale dati IVA

Comunicazione periodica intermediari finanziari

Consegna ai lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di redditi

assimilati a quelli di lavoro dipendente delle certificazioni uniche (CU)

Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni per le

ritenute d'acconto operate

Consegna delle certificazioni dei redditi diversi di natura finanziaria

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Presentazione degli elenchi Intra 12

Presentazione della dichiarazione Unico 2015 da parte delle società con

periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

Termine presentazione denuncia contratti di affitto di fondi rustici

Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi agli interessi passivi

per contratti di mutuo

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18 febbraio 2016

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Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai contratti

assicurativi e ai premi assicurativi

Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai contributi

previdenziali

Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a spese per

ristrutturazioni e risparmio energetico

Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a spese universitarie

e spese funebri

Trasmissione telematica delle forniture di documenti fiscali

Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP

MARZO 2016

Martedì 1 Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e

dell'IVA mensile/trimestrale

Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro