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____________________________________________________________________________________ Dott.ssa Cieri - Ottobre 2003 - PANORAMICA SUGLI ADEMPIMENTI FISCALI NEL FALLIMENTO 3$125$0,&$68*/,$’(03,0(17, 3$125$0,&$68*/,$’(03,0(17, ),6&$/,1(/)$//,0(172 ),6&$/,1(/)$//,0(172 Obiettivo: Obiettivo: Analizzare gli adempimenti fiscali relativi alle procedure Analizzare gli adempimenti fiscali relativi alle procedure fallimentari fallimentari

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3$125$0,&$�68*/,�$'(03,0(17,�3$125$0,&$�68*/,�$'(03,0(17,�),6&$/,�1(/�)$//,0(172),6&$/,�1(/�)$//,0(172

Obiettivo:Obiettivo:

Analizzare gli adempimenti fiscali relativi alle procedure Analizzare gli adempimenti fiscali relativi alle procedure fallimentari fallimentari

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4XDGUR�GHOOH�LPSRVWH4XDGUR�GHOOH�LPSRVWH

�,03267(�68,�5('',7,Apertura della procedura

In corso di proceduraChiusura della procedura

Il curatore quale sostituto d’impostaIRAP

�,03267$�68/�9$/25(�$**,8172Adempimenti relativi ad operazioni ante fallimento

Adempimenti successivi alla dichiarazione di fallimento

�,03267$�',�5(*,6752

�,03267(�(�7$66(�/2&$/,Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

Tassa occupazione spazi ed aree pubblicheImposta sulle pubblicità e pubbliche affissioni

Tassa di concessione amministrativa

�,03267$�&2081$/(�68*/,�,002%,/,��,&,�

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D.P.R.n. 917/86 art. 1251. Nei casi di fallimento (....) il reddito d’impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e

la dichiarazione di fallimento ( ....) e’ determinato in base al bilancio redatto dal curatore. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il detto reddito concorre a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci relativo al periodo d'imposta in corso alla data del fallimento.

2. Il reddito d'impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se vi e' stato esercizio provvisorio, e' costituito dalla differenza tra il residuo attivo ed il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti.

3. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al secondo comma e' diminuita dei corrispettivi delle cessioni dei beni personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento ed e' aumentata dei debiti personali dell'imprenditore o dei soci pagati dal curatore. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al netto dell'imposta locale sui redditi, e' imputato all'imprenditore ai familiari partecipanti all'impresa o ai soci nel periodo d'imposta in cui si e' chiuso il procedimento; se questo si chiude in perdita si applica l'art. 8. Per i redditi relativi a beni non compresi nel fallimento a norma dell'art. 46 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, restano fermi, in ciascun periodo d'imposta, gli obblighi tributari dell'imprenditore e dei soci.

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,PSRVWH�VXL�UHGGLWL���,PSRVWH�VXL�UHGGLWL���IRQWL�QRUPDWLYHIRQWL�QRUPDWLYH���'�3�5�����������DUW����'�3�5�����������DUW�����D.P.R. 435/2001 art. 5All’art. 5 del D.P.R. 322/98 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: ��� LQ FDVR��GL��OLTXLGD]LRQH GL���VRFLHWj��R��HQWL���VRJJHWWL�DOOLPSRVWD VXO UHGGLWR GHOOH SHUVRQH JLXULGLFKH� GL VRFLHWj��R��DVVRFLD]LRQL��GL��FXL DOODUW� ���GHO��WHVWR�XQLFR GHOOH LPSRVWH VXL UHGGLWL� DSSURYDWR FRQ GHFUHWR GHO 3UHVLGHQWH GHOOD��5HSXEEOLFD ����GLFHPEUH�������Q�������H�GL�LPSUHVH�LQGLYLGXDOL��LO�OLTXLGDWRUH�R LQ PDQFDQ]D� LO UDSSUHVHQWDQWH OHJDOH� SUHVHQWD�VHFRQGR��OH��GLVSRVL]LRQL��GHOODUW� ����OD GLFKLDUD]LRQH UHODWLYD��DO��SHULRGR FRPSUHVR��WUD��OLQL]LR��GHO�SHULRGR GLPSRVWD H OD GDWD LQ FXL KD HIIHWWR OD GHOLEHUD]LRQH GL PHVVD LQ OLTXLGD]LRQH��HQWUR��OXOWLPR�JLRUQR GHO VHWWLPR PHVH VXFFHVVLYR D WDOH GDWD� SHU LO WUDPLWH GL XQD EDQFD��R XQ XIILFLR SRVWDOH� RYYHUR�HQWUR OXOWLPR JLRUQR GHO GHFLPR PHVH VXFFHVVLYR LQ YLD WHOHPDWLFD� /R VWHVVR OLTXLGDWRUH��SUHVHQWD OD�GLFKLDUD]LRQH UHODWLYD DO ULVXOWDWR ILQDOH GHOOH RSHUD]LRQL GL OLTXLGD]LRQH HQWUR VHWWH PHVL VXFFHVVLYL�DOOD FKLXVXUD GHOOD OLTXLGD]LRQH VWHVVD R DO GHSRVLWR GHO ELODQFLR ILQDOH� VH SUHVFULWWR� SHU LO WUDPLWH GL�XQD EDQFD R GL XQ XIILFLR SRVWDOH RYYHUR HQWUR��OXOWLPR��JLRUQR��GHO��GHFLPR PHVH VXFFHVVLYR���LQ YLD�WHOHPDWLFD��b) il comma 2 e’ abrogato;c) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: ��� QHL���FDVL��GL���IDOOLPHQWR���R��GL���OLTXLGD]LRQH���FRDWWD�DPPLQLVWUDWLYD� OH GLFKLDUD]LRQL GL FXL DO FRPPD � VRQR��SUHVHQWDWH���DQFKH VH��VL��WUDWWD��GL��LPSUHVH�LQGLYLGXDOL� GDO FXUDWRUH R GDO FRPPLVVDULR OLTXLGDWRUH� LQ YLD WHOHPDWLFD� DYYDOHQGRVL��GHO��VHUYL]LR�WHOHPDWLFR (QWUDWHO� GLUHWWDPHQWH R WUDPLWH L VRJJHWWL LQFDULFDWL GL FXL DOODUW� � FRPPD �� HQWUR OXOWLPR�JLRUQR GHO GHFLPR PHVH VXFFHVVLYR D TXHOOR� ULVSHWWLYDPHQWH GHOOD QRPLQD��GHO FXUDWRUH H GHO�FRPPLVVDULR OLTXLGDWRUH� H GHOOD FKLXVXUD GHO IDOOLPHQWR H GHOOD OLTXLGD]LRQH� OH GLFKLDUD]LRQL GL FXL DO�FRPPD � VRQR SUHVHQWDWH� FRQ OH PHGHVLPH PRGDOLWj� HVFOXVLYDPHQWH DL ILQL GHOOLPSRVWD UHJLRQDOH�VXOOH�DWWLYLWj�SURGXWWLYH�H�VROWDQWR�VH�YL�H�VWDWR�HVHUFL]LR�SURYYLVRULR��

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,PSRVWH�VXL�UHGGLWL���,PSRVWH�VXL�UHGGLWL���IRQWL�QRUPDWLYHIRQWL�QRUPDWLYH�FLUFRODUH����(�$JHQ]LD�(QWUDWH�FLUFRODUH����(�$JHQ]LD�(QWUDWH��La circolare 26/E delle Entrate costituisce una indicazione degli adempimenti fiscali da porre in essere da parte dei curatori fallimentari. Si pone l’attenzione sulla GHWHUPLQD]LRQH GHOOD EDVH LPSRQLELOH in caso di apertura della procedura concorsuale e quindi sul residuo attivo che ne emerge. Il reddito relativo al periodo che va dalla apertura alla chiusura della procedura e’uguale alla differenza tra il residuo attivo ed il patrimonio netto presente all’inizio del fallimento secondo valori fiscalmente riconosciuti.Occorre considerare che il SDWULPRQLR QHWWR LQL]LDOH VL DVVXPH XJXDOH D ]HUR anche in presenza di passivo che supera l’attivo. La definizione di residuo attivo dato dalla circolare, invece si riferisce semplicemente al valore restituito al fallito. Si può'quindi sostenere che LO UHVLGXR DWWLYR RJJHWWR GL WDVVD]LRQH e'quello che viene dato alla fine del fallimento una volta che siano pagate tutte le passività' iscritte nella procedura.Rimane pero'il dubbio se possa parlarsi di residuo attivo e quindi soggetto a tassazione nel caso in cui non avvenga il pagamento dei crediti ammessi al passivo perch' ad esempio, estinti.La circolare nulla specifica in merito, riferendosi così'solo alla chiusura della procedura senza che il curatore abbia posto in essere attivita'di vendita di beni o pagamento di debiti e chiarendo che in questo caso non si e' in presenza di residuo bensi' si ha una mera restituzione di beni al titolare.Nel documento vengono altresi'ribaditi altri punti importanti per la determinazione dei residuo attivo: non si portano in diminuzione di questo le rinunce dei creditori inseriti nell'elenco del fallimento; in caso di restituzione dei beni all'imprenditore, questi vengono valutati secondo il valore normale come avviene per l'estromissione di beni di impresa.Altra precisazione attiene al fatto che LO IDOOLWR ULPDQH VHPSUH FRQWULEXHQWH e che gli adempimenti del curatore sono limitati alla presentazione dei quadri di Unico relativi alla determinazione del reddito precedente l'apertura del fallimento. Rimane pero' ferma la liquidazione del tributo ad opera del fallito.

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A norma dell’art. 18, comma 4, del DPR n. 42 del 1988, il curatore, contemporaneamente alla presentazione delle dichiarazioni iniziale e finale, deve consegnarne o spedirne copia all’imprenditore persona fisica, ai familiari partecipanti all’impresa o a ciascuno dei soci di società di persone, ai fini dell'inclusione del reddito o della perdita che ne risulta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui ha avuto inizio o si è chiusa la procedura. Infatti, ai sensi del comma 3, dell'art. 125 del TUIR, il reddito della procedura concorsuale è imputato all'imprenditore nel periodo d'imposta in cui si è chiuso il procedimento. Al riguardo, occorre considerare che il nuovo e più ampio termine di dieci mesi entro cui devono essere presentate le dichiarazioni da parte del curatore potrebbe scadere anche successivamente a quello entro il quale i soggetti falliti sono obbligati a presentare la propria dichiarazione dei redditi, che, come detto, deve includere il reddito o la perdita comunicata dal curatore. In tali casi, sarà opportuno che il curatore comunichi tale reddito o perdita non contemporaneamente alla presentazione delle dichiarazioni, come prescritto dall'art. 18, comma 4, del DPR n. 42 del 1988, ma anche prima di tale momento, per consentire al fallito di liquidare le imposte complessivamente dovute per il periodo d'imposta e presentare la relativa dichiarazione dei redditi.Pur in considerazione della improbabilità'del caso, occorre infine considerare la possibilità che il reddito di periodo dia un risultato positivo e che quindi sia determinabile un reddito imponibile e si rendano dovute una o più'imposte. In tal caso, il curatore si farà cura di calcolare le imposte dovute, indicandole in dichiarazione senza provvedere al pagamento delle stesse. Le imposte suddette potranno essere recuperate in sede concorsuale, in quanto riferite al periodo antecedente la dichiarazione di fallimento, né potrà essere opposta al curatore alcuna inadempienza per l'omesso versamento delle imposte medesime.La dichiarazione deve essere redatta utilizzando i modelli ufficiali per la denuncia dei redditi approvati, utilizzando i quadri relativi al reddito d'impresa.Si precisa inoltre che per i periodi che si chiudono antecedentemente al 31.12 vanno utilizzati i modelli approvati nel corso dello stesso anno. A seguito del decreto del Tribunale che dichiara chiuso il fallimento, il curatore deve procede alla dichiarazione finale entro i termini sopra indicati____________________________________________________________________________________

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Dal punto di vista operativo, in base a quanto riportato dall’art. 125 T.U

LO�FXUDWRUH�determina il residuo attivo della procedura;Calcola la differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto iniziale;Nel caso che il residuo attivo sia maggiore del patrimonio netto iniziale, tale differenza costituisce reddito imponibile ai fini IRPEG o IRPEF, ed il curatore deve provvedere al relativo versamento dell’imposta entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione solo se si tratta di reddito soggetto ad IRPEG, mentre nulla dovrà versare nel caso di soggetto passivo IRPEF.Nel caso che la differenza sia negativa e' sufficiente procedere alla trasmissione della dichiarazione.Il curatore deve procedere alla trasmissione della dichiarazione finale alle stesse persone e negli stessi termini della dichiarazione iniziale.

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SOCIETÀ' DI CAPITALI

RESIDUO ATTIVO - PATRIMONIO INIZIALE=REDDITO PROCEDURA (RP) SE RP > 0 (IRPEG) SE RP <= 0 (nessuna imposta)

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IMPRENDITORE INDIVIDUALE

RESIDUO ATTIVO - PATRIMONIO INIZIALE = RP LORDO

(RP LORDO) +(DEBITI PERSONALI PAGATI DALLA PROCEDURA)

- (CORRISPETTIVI DELLA CESSIONE DI BENI PERSONALI DELL’IMPRENDITORE)

= RP NETTO (RPN)

SE RPN > 0 (nessuna imposta) - se RPN <= 0 (nessuna imposta)

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SOCIETÀ' DI PERSONE

RESIDUO ATTIVO - PATRIMONIO INIZIALE = RP LORDO (RP LORDO) + (DEBITI PERSONALI DEI SOCI PAGATI DALLA PROCEDURA) - (CORRISPETTIVI DELLA CESSIONE DI BENI PERSONALI DEI SOCI) = RP NETTO (SE RPN > 0 (nessuna imposta) - SE RPN <= 0 (nessuna imposta)

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Il curatore non e’sostituto d’imposta, non deve quindi effettuare ritenute ne rilasciare certificazioni previste dal DPR 600/72. La conclusione non e’ altro che un corollario di un orientamento della giurisprudenza, che ha costantemente escluso il curatore dal novero dei soggetti tenuti agli obblighi dei sostituti, malgrado le istruzioni al modello riportano i curatori tra i soggetti obbligati alla redazione dello stesso. Come chiarito anche dalla sentenza del 14 settembre 1991 n.9606 prima sezione civile, l’opinione ministeriale tendente a un’applicazione analogica, estendendo gli adempimenti dell’imprenditore al curatore non può essere condivisa, in quanto contrastante con il principio della tassatività' degli obblighi tributari e delle sanzioni.

L'unico dubbio potrebbe sorgere nel caso di esercizio provvisorio come in effetti ha ipotizzato la stessa Corte di cassazione con la sentenza del 13 gennaio 1996 n. 237; Chi rilascia i modelli di certificazione delle ritenute e i CUD? il curatore non di certo, e non solo per i motivi illustrati: nella sua veste di pubblico ufficiale non può certificare l'operato del fallito, anzi spesso non dispone neppure dei dati. L'unico soggetto tenuto a questi adempimenti e il fallito: l'obbligo infatti non viene meno con la dichiarazione di fallimento.

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/,03267$�5(*,21$/(�68//(�$77,9,7¬�/,03267$�5(*,21$/(�68//(�$77,9,7¬�352'877,9(��,5$3�352'877,9(��,5$3�

Con D.Lgs 15/12/1997 n.446 attuativo dell’art. 3, comma 143, della legge delega 23/12/96 n.662 e’ stata introdotta l’IRAP.

Tra i soggetti passivi indicati nell’art. 3 del D.Lgs non e’ espressamente indicato il fallimento, ma certamente vi rientra in relazione alla situazione di soggettività'passiva in cui versava l'impresa prima del fallimento. Infatti il comma 6 dell'art.19 D.Lgs 446/97 prevede gli adempimenti in termini di dichiarazione IRAP nei casi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, fusione, scissione e trasformazione.

La prima parte del comma 6 sopra citato rinvia agli art. 10 e 11 del DPR 600/73 e quindi richiama tutti gli adempimenti previsti per le imposte sui redditi, ne consegue l'obbligo per il curatore di dichiarare entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo la nomina, il periodo prefallimentare, che va dall'inizio del periodo d'imposta alla data di fallimento.L'imposta che ne deriva e'un credito concorsuale. Il fallimento con esercizio provvisorio e'soggetto passivo IRAP limitatamente al valore della produzione netta realizzata nella fase dell'esercizio provvisorio; fallimento senza esercizio provvisorio non e' soggetto passivo ai fini IRAP.

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D.P.R. 633/72, art. 74-bis:

1. Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento (.....), gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreche’ i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore (...) entro quattro mesi dalla nomina.

2. Per le operazioni effettuate successivamente all’apertura del fallimento (...) gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se e’ stato disposto l’esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore (...) Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli art. 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili.

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,03267$�68/�9$/25(�$**,8172,03267$�68/�9$/25(�$**,8172All.art. 8 del D.P.R. 322/88 sono apportate le seguenti modifiche:a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:���6DOYR TXDQWR SUHYLVWR UHODWLYDPHQWH DOOD GLFKLDUD]LRQH��XQLILFDWD� LO��FRQWULEXHQWH��SUHVHQWD���VHFRQGR��OH�GLVSRVL]LRQL GL FXL DOODUW� �� WUD LO � IHEEUDLR H LO �� OXJOLR RYYHUR� LQ FDVR GL SUHVHQWD]LRQH LQ YLD WHOHPDWLFD� HQWUR�LO �� RWWREUH GL FLDVFXQ DQQR� OD GLFKLDUD]LRQH��UHODWLYD��DOOLPSRVWD��VXO��YDORUH��DJJLXQWR��GRYXWD���SHU ODQQR�VRODUH SUHFHGHQWH� UHGDWWD LQ FRQIRUPLWj DO PRGHOOR DSSURYDWR HQWUR LO �� JHQQDLR GHOODQQR LQ FXL H XWLOL]]DWR�FRQ�SURYYHGLPHQWR�DPPLQLVWUDWLYR�GD�SXEEOLFDUH�QHOOD�*D]]HWWD�8IILFLDOH�������b) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:���,Q FDVR GL IDOOLPHQWR ��������OD��GL FKLDUD]LRQH��UHODWLYD��DOOLPSRVWD��GRYXWD��SHU��ODQQR��VRODUH��SUHFHGHQWH��VHPSUHFKq L UHODWLYL WHUPLQL GL SUHVHQWD]LRQH QRQ VLDQR DQFRUD VFDGXWL� H SUHVHQWDWD GDL FXUDWRUL ����� FRQ OH�PRGDOLWj H L WHUPLQL RUGLQDUL GL FXL DO FRPPD ���RYYHUR��HQWUR��TXDWWUR��PHVL��GDOOD��QRPLQD��VH��TXHVWXOWLPR�WHUPLQH VFDGH VXFFHVVLYDPHQWH DO WHUPLQH RUGLQDULR� &RQ OH��PHGHVLPH��PRGDOLWj��H��QHL WHUPLQL��RUGLQDUL����L�FXUDWRUL ����� SUHVHQWDQR OD GLFKLDUD]LRQH SHU OH RSHUD]LRQL UHJLVWUDWH��QHOOD��SDUWH��GHOODQQR��VRODUH��DQWHULRUH�DOOD GLFKLDUD]LRQH GL IDOOLPHQWR ����� H DQFKH SUHVHQWDWD� HQWUR TXDWWUR PHVL GDOOD QRPLQD� DSSRVLWD GLFKLDUD]LRQH�DO FRPSHWHQWH XIILFLR GHOO$JHQ]LD GHOOH HQWUDWH DL ILQL GHOOHYHQWXDOH��LQVLQXD]LRQH��DO��SDVVLYR GHOOD SURFHGXUD�FRQFRUVXDOH��

L’art. 74 bis D.P.R. 633/72 e successive modificazioni, disciplina gli adempimenti del curatore fallimentare in materia di imposta sul valore aggiunto assoggettando ad iva le cessioni di beni e prestazioni di servizi relative all’esercizio dell’impresa fallita, con esclusione, quindi, dei beni personali dell’imprenditore individuale o dei soci illimitatamente responsabili.____________________________________________________________________________________Dott.ssa Cieri - Ottobre 2003 - PANORAMICA SUGLI ADEMPIMENTI FISCALI NEL FALLIMENTO

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2%%/,*2�',�)$7785$=,21(Entro quattro mesi dalla nomina il curatore deve provvedere all’emissione delle fatture relative alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate prima della dichiarazione di fallimento. Tale obbligo sussiste a condizione che non siano scaduti i termini previsti per l’emissione della fattura.

A tale proposito l’art.6 D.P.R. n.633/72 precisa:le cessioni dei beni immobili si considerano effettuate al momento della stipula dell’atto di vendita;le cessioni di beni mobili si considerano effettuate al momento della consegna o spedizione;le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo L’art. 21 del D.P.R. 633/72 indica due diversi termini per l’emissione della fattura:il primo prevede l’emissione della fattura nel momento di effettuazione dell’operazione a norma dell’art. 6;il secondo riguarda le cessioni di beni mobili la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto; in tal caso, la fattura può'essere emessa entro il 15° giorno del mese solare successivo al quello in cui ha avuto luogo la consegna o spedizione.

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2%%/,*2�',�)$7785$=,21(���VHJXH�In base a quanto sopra, si può'concludere che il curatore, in questa fase della procedura, non si troverà' mai nelle condizioni di dover emettere fattura per cessioni di beni immobili, per i quali il termine per l'emissione e'già scaduto; mentre per le per cessioni di beni effettuate con l'utilizzo del documento di trasporto, sarà tenuto ad emettere la fattura limitatamente ai documenti di trasporto emessi nel mese in cui e' stato dichiarato il fallimento ed in quello precedente.

Per le prestazioni di servizi vale quanto detto per gli immobili, fermo restando che qualora sussistano prestazioni effettuate nel periodo antecedente il fallimento e non riscosse, la fattura dovra' essere emessa dal curatore al momento della riscossione che, essendo successiva all'inizio della procedura, rientrerà'nelle modalità e nei termini di fatturazione applicabili nel corso della stessa

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2%%/,*2�',�5(*,675$=,21(Entro quattro mesi dalla nomina il curatore deve registrare le operazioni effettuate dal fallito prima della dichiarazione di fallimento. Tale obbligo sussiste qualora le registrazioni non siano state effettuate dal fallito e non siano ancora scaduti i termini di registrazione.

I termini sono:per le fatture emesse (art.23): 15 giorni dalla data di emissione, salvo il caso di fattura differita, la cui registrazione può'essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo alla consegna o spedizione;per i corrispettivi (art. 24): in caso di rilascio di scontrino o ricevuta fiscale possibilità' di unica registrazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di registrazione. Per le altre operazioni (non soggette a certificazione), l'annotazione deve essere eseguita con riferimento al giorno in cui le operazioni sono state effettuate, entro il giorno non festivo successivo;per le fatture ricevute (art.25); dopo il ricevimento e prima della liquidazione e/o dichiarazione annuale nella quale e'esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque mai oltre il secondo anno di imposta successivo.

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2%%/,*2�',�5(*,675$=,21(���VHJXH�Il curatore, potrebbe pertanto trovarsi nella condizione di dover registrare corrispettivi relativi al mese in corso e a quello precedente la data del fallimento, registrare fatture emesse nei 15 giorni precedenti la dichiarazione di fallimento, registrare fatture differite emesse nel mese in corso e in quello precedente la procedura concorsuale.Il curatore deve registrare anche le fatture relative al periodo antecedente la dichiarazione di fallimento e da lui emesse ai sensi dell’art. 74 bis, come già sopra specificato, affinché vengano inserite nella dichiarazione relativa al periodo antecedente al fallimento.Per le fatture di acquisto la registrazione dovra'essere effettuata relativamente a quelle la cui data di emissione o la data, documentalmente dimostrabile, di ricevimento sia compresa tra l'inizio del mese precedente e la data di fallimento.Le suddette registrazioni possono essere effettuate sui registri della ditta fallita.

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2%%/,*2�',�',&+,$5$=,21(Entro il termine ordinario ( nel caso in cui i termini per tale adempimento non siano scaduti a tale data) il curatore deve provvedere:

1) alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A.relativa all’esercizio precedente a quello in cui e’ avvenuta la dichiarazione di fallimento redatta su modello approvato.

Tale dichiarazione comprenderà'le operazioni registrate fino al 31.12.dell'anno antecedente l'apertura della procedura.Dal risultato di detta dichiarazione si potranno verificare due situazione:la dichiarazione evidenzia un credito: in tale ipotesi lo stesso dovra'essere riportato nella successiva dichiarazione da redigersi con il mod. 74 bis;la dichiarazione evidenzia un debito: in tal caso il c uratore presenterà la dichiarazione senza effettuare il relativo versamento, sarà'cura dell'Ufficio recuperare l'importo in sede concorsuale.

2) alla presentazione della dichiarazione iva relativa al periodo compreso tra l'inizio dell'anno in cui viene dichiarato il fallimento e la data della sentenza su apposito modello 74 bis da consegnare al competente ufficio IVA ai fini dell'eventuale insinuazione.La dichiarazione su modello 74 bis non essendo assimilabile alla dichiarazione annuale ai sensi dell'art. 28, non costituisce titolo per la richiesta di rimborso.

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'(181&,$�',�9$5,$=,21(Entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di fallimento il curatore, presenta all’ufficio IVA denuncia di variazione con i dati di esso curatore la data di variazione e il depositario delle scritture contabili.

Si evidenzia una sentenza della Commissione Tributaria Centrale (sez. I decisione 2 maggio 1994 n. 1359 secondo la quale il curatore non e’ tenuto alla dichiarazione relativa alla variazione del rappresentante non essendo egli contribuente ne rappresentante del fallito.

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)$7785$=,21(Il curatore, ai sensi dell’art.74 bis 2 comma e’ obbligato ad emettere fattura entro 30 giorni dall’effettuazione dell’operazione indipendentemente dalla natura della stessa.Le fatture, vanno numerate progressivamente.

9(1',7$�%(1,�02%,/,In curatore nella vendita di beni mobili provvederà'ad emettere fattura. Se la vendita riguarda beni personali del fallito o dei soci illimitatamente responsabili, i beni ceduti dal curatore non saranno assoggettati ad IVA e sarà sufficiente emettere una semplice ricevuta.

9(1',7$�%(1,�,002%,/,Se il fallito e'persona fisica e i beni rientrano nella sfera personale, la vendita sarà assoggettata ad imposta di registro ed il curatore non dovra'emettere alcun documento. Se il bene e'relativo all'azienda fallita il curatore, accertato il versamento dell'intero importo provvederà ad emettere fattura.

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5(*,675$=,21(Le fatture attive e passive relative al periodo fallimentare vanno registrate dal curatore che proverà' a versare l' IVA scaturente dalla liquidazione periodica.

',&+,$5$=,21(�$118$/(Il curatore deve presentare la dichiarazione annuale relativa alle operazioni effettuate nell'anno solare precedente, se i termini non sono scaduti, senza particolari indicazioni.La dichiarazione annuale successiva all'apertura del fallimento, comprende sia i dati antecedenti il fallimento, già evidenziati nel modello 74/bis, sia i dati relativi al periodo che va dall'apertura della procedura fallimentare al 31.12. E'previsto per tale adempimento la compilazione di un unico modello composta da due moduli al fine di tener distinti i due momenti.

(6(5&,=,2�35299,625,2Nel caso venga autorizzato l'esercizio provvisorio, gli adempimenti rimangono quelli già specificati.

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'(181&,$�',�&(66$=,21(Il curatore entro 30 giorni dal decreto di chiusura del fallimento deve presentare la dichiarazione di cessazione al competente ufficio IVA.

Nel caso che antecedentemente alla chiusura della procedura siano state ultimate tutte le operazione rilevanti ai fini IVA il curatore può procedere alla cessazione anche prima della chiusura del fallimento

',&+,$5$=,21(�),1$/(Entro il termine annuale il curatore deve presentare la dichiarazione relativa al periodo che va dal 1 gennaio alla data di chiusura di fallimento.

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Page 24: adempimenti_fiscali_curatore

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L’imposta di registro nel fallimento e’ regolata dal D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.

Alcuni atti nel fallimento sono soggetti all’imposta di registro tra questi si evidenziano:

Vendita di beni mobili personali e complessi aziendali o rami di azienda;Vendita di beni mobili registrati;Piano di riparto.

Per quanto riguarda la registrazione del piano di riparto, si può'considerare ormai consolidato l'orientamento sul comportamento da seguire. L'amministrazione finanziaria ha precisato (C.M. n.58 del 30 luglio 1990) che:

in linea generale non e'necessario registrare il piano di riparto esecutivo, anche se modificato purche' non vi siano transazioni in ordine a contestazioni da parte di creditori per l'ammissione allo stato passivoqualora, invece, il decreto di esecutività'del piano di riparto definisca anche controversie sorte tra i creditori e gli organi della procedura occorre provvedere alla sua registrazione

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Il fallimento implica la definizione di tutti i rapporti dell’impresa fallita con le amministrazioni locali.

Il curatore deve attivarsi affinché, dopo la dichiarazione di fallimento non continuino a maturare, impropriamente, diritti alla riscossione di tributi da parte di unita' locali.

Il curatore provvederà a verificare, la posizione dell'impresa fallita in merito a:

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (speciali, tossici, nocivi)Tassa occupazione spazi e aree pubbliche (Passi carrabili a servizio di immobili e aziende acquisite all’attivo della procedura, passi carrabili a servizio di terzi ove si trovano beni della procedura, tutti gli altri passi carrabili)Imposta pubblicità'e pubbliche affissioni (installazioni fisse poste in essere dall'azienda fallita)Autorizzazioni amministrative

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Page 26: adempimenti_fiscali_curatore

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Nessun obbligo e’ posto a carico del curatore per il periodo antecedente la vendita dei beni immobili.

Conseguentemente alla vendita si determinano in capo al curatore:obbligo di dichiarazione per l’intero periodo intercorrente tra la data di fallimento e la data di vendita:obbligo di versamento dell’imposta per l’intero periodo.

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo e’ stato incassato. Entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione.

Il curatore dovra’ quindi individuare: il periodo di possesso dell’immobile, l’aliquota determinata per ogni anno secondo le determinazioni del comune ove e’ ubicato l’immobile, il reddito catastale definito, ai fini del calcolo, per ogni anno, l’imposta calcolata per ogni anno.

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Page 27: adempimenti_fiscali_curatore

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PERIODO DI RIFERIMENTO DICHIARAZIONE DOVUTA TERMINE

Precedente alla dichiarazione del fallimento

Imposte dirette no

Precedente alla dichiarazione del fallimento

Irap No

inizio periodo - data fallimento Imposte dirette Si Ultimo giorno del decimo mese successivo alla nomina

inizio periodo - data fallimento Irap Si Ultimo giorno del decimo mese successivo alla nomina

Periodo fallimentare Imposte dirette Si Ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura

Periodo fallimentare Irap Soltanto in caso di esercizio provvisorio

Ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura

Anno solare precedente alla dichiarazione

IVA Si, se non e’ scaduto il termine alla data della nomina o se non e’ stata presentata dal fallito

Ordinario o quattro mesi dalla nomina se scade successivamente al precedente

Anno solare in corso alla data di fallimento

IVA Si Ordinario - relativa a due specifici periodi

1° gennaio - data fallimento IVA Si Quattro mesi dalla nomina direttamente all'ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate

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