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ADEMPIMENTI STATUTARI, FISCALI E DI RENDICONTAZIONE PER ONLUS e ODV AVIS REGIONALE CALABRIA ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CATANZARO SOVERATO 23 NOVEMBRE 2013 1

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ADEMPIMENTI STATUTARI, FISCALI E DI RENDICONTAZIONE PER ONLUS e ODV

AVIS REGIONALE CALABRIA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CATANZARO

SOVERATO 23 NOVEMBRE 2013

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NORMATIVA CIVILISTICA

Libro I – Titolo II del Codice Civile

Capo II: DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI Artt. 14 - 35

Capo III: DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E DEI COMITATI

Artt. 36 - 42

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NORMATIVA FISCALE – TUIR (DPR 917/1986) - DISPOSIZIONI GENERALI

TUIR DPR 917/1986: ARTT. 143 – 150

ART 143: Determinazione del reddito complessivoART 144: Determinazione dei redditiART 145: Regime forfetario enti non profitART 146: Oneri deducibiliART 147: Detrazioni d’impostaART 148: Enti di tipo associativoART 149: Perdita qualifica di ente non profitART 150: ONLUS

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NORMATIVA FISCALE – TUIR (DPR 917/1986) - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 143 - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO

• Non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 CC rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

• Reddito complessivo determinato in base all’art. 8 (RICAVI – COSTI).

• Non concorrono al reddito:– I contributi da Amministrazioni pubbliche;– Raccolte pubbliche effettuate occasionalmente.

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NORMATIVA FISCALE – TUIR (DPR 917/1986) - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 2195 CODICE CIVILESono soggetti all'obbligo dell' iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1. un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2. un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3. un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;

4. un' attività bancaria o assicurativa;5. altre attività ausiliarie delle precedenti.

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ART. 144 – DETERMINAZIONE DEI REDDITI

• Obbligo di contabilità separata per l’attività commerciale;

• Regole per l’individuazione dei beni afferenti l’impresa come per le imprese (Art. 65 c. 1 e 3bis DPR 917/86);

• Disciplina dei costi promiscui (in base al rapporto tra ricavi commerciali e ricavi totali);

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ART. 145 – REGIME FORFETARIO ENTI NON PROFIT(VEDASI ART. 18 DPR 600/1972):

– Prestazioni di servizi: coeff. 15% sino a Euro 15,493,71;– Prestazioni di servizi: coeff. 25% sino a Euro 309,874,14

– Altre attività: coeff. 10% sino a Euro 25,822,85;– Altre attività: coeff. 15% sino a Euro 516,456,90

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ART. 146 – ONERI DEDUCIBILISono deducibili gli oneri indicati all’art. 10, c. 1, lett. a), f) e g) DPR 917/1986:• Oneri sui redditi degli immobili;• Somme corrisposte ai dipendenti;• Donazioni a ONG ex art. 28 L. 49/87 non superiori al 2% del reddito

dichiarato.

ART. 147 – DETRAZIONI D’IMPOSTA• SI APPLICANO LE DERTAZIONI D’IMPOSTA AL 19% dell’Art. 15 c. 1 lett. A),

g), h), h-bis), i), i-bis), i-quater) e i-octies) del DPR 917/1986.

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ART. 148 – ENTI DI TIPO ASSOCIATIVOSono previste agevolazioni fiscali a condizione che lo Statuto preveda le seguenti clausole:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita‘ analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita‘ associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

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ART. 148 – ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e semprechè le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. 10

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ART. 148 – ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO

Per le ODV devono invece essere rispettate le disposizioni previste all’art. 3, Comma 3, della Legge quadro sul volontariato (L. 266/1991):

Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti:• L'assenza di fini di lucro;• La democraticita' della struttura;• L'elettivita‘ e la gratuita' delle cariche associative nonche' la gratuita' delle prestazioni

fornite dagli aderenti;• I criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti;• Devono essere altresi‘ stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono

risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonche' le modalita' di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

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Per le ONLUS devono essere rispettate le previsioni di cui al D.Lgs 460/1997 Art. 4 quinques:

a) Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

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Per le ONLUS devono essere rispettate le previsioni di cui al D.Lgs 460/1997 Art. 4 quinques:

e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa.

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ART. 149 – PERDITA DI QUALIFICA DI ENTE NON PROFIT

a) Prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli ammortamenti;

b) Prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto all’attività istituzionale;

c) Prevalenza dei redditi da attività commerciale rispetto alle entrate istituzionali (incluse le quote associative);

d) Prevalenza delle componenti negative inerenti l’attività commerciale rispetto alle restanti spese.

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ART. 150 ONLUS

1. Non considerate commerciali le attività con finalità di solidarietà sociale;

2. I proventi delle attività direttamente connesse non concorrono al reddito imponibile

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OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE

• LINEE GUIDA E SCHEMI PER LA REDAZIONE BILANCI DI ESERCIZIO DEGLI ENTI NON PROFITART. 3, CO. I, LETT. A) D.P.C.M. 21 MARZO 2001 N.329

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OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE

ATTO DI INDIRIZZO AGENZIA PER LE ONLUS• ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a)

del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329LINEE GUIDA E SCHEMI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI DI ESERCIZIO DEGLI ENTI NON PROFIT

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OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE

AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

• LINEE GUIDA E SCHEMI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELLE IMPRESE SOCIALI

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OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE

PRINCIPI CONTABILI PER GLI ENTI NON PROFIT

PRINCIPIO N. 1 QUADRO SISTEMATICO PER LA PREPARAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DEGLI ENTI NON PROFIT

Maggio 2011

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OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE

ODV - ADEMPIMENTI CONTABILI RIEPILOGO SCRITTURE CONTABILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI (INCLUSE LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO EX L. 266/1991)

• ART. 20 DPR 600/73

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OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONEENTI NON COMMERCIALI CON SOLO ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

- Nessun obbligo contabile ad eccezione della predisposizione di un rendiconto annuale economico e finanziario (4 mesi)

ENTI NON COMMERCIALI CON SOLO ATTIVITA’ ISTITUZIONALE E RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI

- Predisposizione del rendiconto annuale economico e finanziario;

- Redazione di un apposito e separato rendiconto delle

entrate e delle spese per ciascun evento -

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE E COMMERCIALE Si applicano gli artt. 14, 15, 16 e 18 del DPR 600/73

Art. 14 - Libro giornale- Libro inventari- Libri IVA- Scritture ausiliarie (es.: sistema della partita doppia,

mastrini contabili, ecc..)- Scritture ausiliarie di magazzino

Art. 15 - Inventario- Bilancio (forma libera)

Art. 16 - Registro beni ammortizzabili

Art. 18 Art. 20

Contabilità semplificata: se attività commerciale inferiore a 309.874 € (per servizi) o 516.457 € (cessione di beni) Contabilità super semplificata: solo libri IVA se ricavi inferiori a 15.494 € (servizi) o 25.823 € (beni) Possono essere tenuti solo libri IVA, paga e matricola

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OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE

ONLUS - ADEMPIMENTI CONTABILI

RIEPILOGO SCRITTURE CONTABILI DELLE ONLUS (L. 460/1997)

• ART. 20 bis DPR 600/73

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OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONEATTIVITA’ COMPLESSIVA (IN PRESENZA O MENO DI ATTIVITA’ CONNESSA) Comma 1 a) Art. 20 bis comma 3

- Redazione (4 mesi) di una situazione patrimoniale, economica e finanziaria annuale con distinzione tra attività istituzionale e connessa

- Sistema di scritture cronologiche e sistematiche (si

considera sempre assolto se si tengono i libri giornale ed inventari)

- Se attività complessiva inferiore a 51.646 €: può

essere adottato un rendiconto contabile analogo a quello per gli enti non profit in caso di raccolta pubblica di fondi ex art. 20 DPR 600/73

PER L’ATTIVITA’ DIRETTAMENTE CONNESSA Comma 1 b)

Si applicano gli artt. 14, 15, 16 e 18 del DPR 600/73

Art. 14 - Libro giornale- Libro inventari- Libri IVA- Scritture ausiliarie (es.: sistema della partita doppia,

mastrini contabili, ecc..)- Scritture ausiliarie di magazzino

Art. 15 - Inventario

Art. 16 - Registro beni ammortizzabili

Art. 18 Art. 20 bis comma 1 b)

Contabilità semplificata: se attività commerciale è inferiore a 309.874 € (per servizi) o 516.457 € (cessione di beni) Contabilità super semplificata: solo libri IVA se ricavi inferiori a 15.494 € (servizi) o 25.823 € (beni) Possono essere tenuti solo libri IVA, paga e matricola

ENTI DI VOLONTARIATO L. 266/91(ONLUS DI DIRITTO) Art. 20 bis comma 4

Possono sempre tenere il rendiconto di cui all’art. 20 DPR 600/73

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FUND RAISING

OPERAZIONI DI FUND RAISING AMMESSE PER ONLUS E ODV SENZA INCORRERE NEGLI OBBLIGHI DI EFFETTUAZIONE DI ATTIVIA’ COMMERCIALE:

1. 5 X 1.0002. PIU’ DAI MENO VERSI3. ATTIVITA’ MARGINALI4. RACCOLTE OCCASIONALI DI FONDI5. ATTIVITA’ CONNESSE6. EROGAZIONI LIBERALI ART. 100 TUIR (DPR 917/1986)

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FUND RAISING - 5‰• OBBLIGO DI RENDICONTO

Tutti i soggetti che abbiano percepito quote del “5‰ dell’Irpef” ai sensi delle leggi e dei successivi atti normativi sono tenuti ad assolvere all’obbligo di predisporre distinti rendiconti per ciascuna delle annualità di riferimento (rendiconto della quota del “5‰ dell’Irpef” per l’anno 2008, per l’anno 009,…).

• FAC SIMILE DI MODELLO DI RENDICONTO predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e disponibile su:– www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/CinquePerMille/;– www.agenziaentrate.gov.it>no profit>5 per mille;– www.forumterzosettore.it.

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FUND RAISING - 5‰

• Fermo restando l’obbligo per tutti i soggetti beneficiari di redigere il rendiconto, quelli che abbiano percepito: per l’anno 2008 un importo pari o superiore ad €

15.000,00 per gli anni successivi un importo pari o

superiore ad € 20.000,00

sono tenuti a trasmettere il resoconto e la documentazione da allegare al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali

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FUND RAISING - 5‰Anno finanziario

IMPORTO PERCEPITO €

1. Risorse umane (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale)

2. Costi di funzionamento(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc…)

3. Acquisto beni e servizi(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni all’ente; affitto locali per eventi; ecc…)

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

  €

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale

  €

TOTALE SPESE €

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FUND RAISING - 5‰

• Solo nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia redatto il bilancio di esercizio secondo le “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” fornite dall’Agenzia per le Onlus l’obbligo di predisporre il rendiconto è assolto con la compilazione dello stesso bilancio di esercizio, che deve essere corredato dalla delibera di approvazione dell’organo di amministrazione.

• Nel bilancio di esercizio, comunque, dovrà risultare in modo chiaro ed inequivocabile la destinazione della quota del “5‰ dell’Irpef” percepita, eventualmente anche per mezzo di una relazione che descriva nel dettaglio le attività svolte ed i costi sostenuti.

N.B.: in considerazione del fatto che la riscossione della devoluzione del “5‰ dell’Irpef” puòcadere in prossimità della chiusura della gestione sociale e che, pertanto, il bilancio di eserciziopuò non rendere conto dell’utilizzo dell’intero ammontare della quota percepita, l’obbligo èassolto integrando il documento contabile in questione con il bilancio di esercizio dell’annosuccessivo.

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FUND RAISING - 5‰

SanzioniAi sensi dell’articolo 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008 i contributi erogati sono oggetto di recupero, tra gli altri casi, quando:

• le somme erogate non siano state oggetto di rendiconto nei termini prescritti;

• i soggetti tenuti ad inviare il rendiconto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non abbiano provveduto nei termini prescritti;

• a seguito di controlli l'ente beneficiario non sia risultato in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio;

• gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore ad € 15.000 per l’anno

• finanziario 2008 ed inferiore ad € 20.000,00 per le annualità successive non ottemperino alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, l’eventuale relazione illustrativa o l’ulteriore documentazione richiesta;

• in caso di dichiarazioni mendaci.

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FUND RAISING – PIU’ DAI MENO MENO VERSI

PIU’ DAI MENO VERSI:– ART. 14 D.L. 35/2005 (Convertito con L. 14/05/2005 n. 80) – C.M. N. 39/E 19 agosto 2005

• OggettoSomme di denaro e beni in natura

• Limite deducibilitàMinor ammontare tra:10% del reddito complessivamente dichiarato dal soggetto erogatoreEuro 70.000 annui

• Rimane ferma la possibilità, per i titolari di reddito di impresa, di applicare il vecchio limite del 2% sul reddito (art. 100, comma 2, DPR 917/1986 – TUIR)

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FUND RAISING – PIU’ DAI MENO MENO VERSI

• Erogazioni liberali in naturaConsiderate al valore normale, ovvero con riferimento al prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari (art. 9, comma 3, DPR 917/1986 – TUIR)

• Soggetti erogatori

Persone fisicheEnti soggetti all’IRES (individuati dall’art.73, DPR 917/1986 – TUIR)

• Soggetti beneficiari

ONLUS ex. Art. 10, comma 1, D. Lgs. 460/1997, ivi comprese:ONLUS “di diritto” ex comma 8, Art. 10ONLUS “parziali” ex comma 9, Art. 10

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FUND RAISING – PIU’ DAI MENO MENO VERSI

Adempimenti contabili• Per i soggetti beneficiari– Tenuta di scritture contabili atte a rappresentare con

completezza e analiticità le operazioni poste in essere (applicazione dell’art. 14 DPR 600/1973) a prescindere dalla loro natura giuridica e dalle loro dimensioni reddituali

– Redazione di un documento che rappresenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio (consigliata anche una Relazione sulla gestione)

– Rilascio di apposita ricevuta dell’erogazione liberale– Restano fermi gli ulteriori obblighi contabili a carico delle

ONLUS

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FUND RAISING – PIU’ DAI MENO MENO VERSI

• Per i soggetti erogatori– Erogazioni in contanti da effettuarsi tramite banca,

ufficio postale e/o altri sistemi di pagamento (come previsti dall’art. 24, D. Lgs 241/1997) ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari o circolari (si applicano anche per le erogazioni di cui all’art. 100, DPR 917/1986 – TUIR)

– Onere di verifica dell’adempimento degli obblighi contabili da parte del beneficiario

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FUND RAISING – PIU’ DAI MENO MENO VERSI

SANZIONI• Non deducibilità delle erogazioni

• Responsabilità solidale tra l’ente erogante e quello beneficiario ed i suoi amministratori

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FUND RAISING – ATTIVITA’ MARGINALI

ATTIVITA’ MARGINALI• Art. 8 della Legge 266/1991 e CM n. 3 del 25 febbraio 1992 • DM 25 maggio 1995 • CM n. 3 del 25 febbraio 1995 • Art. 8 della Legge 266/1991 comma 4

Stabilisce che i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (oggi Ires) e dell'imposta locale sui redditi (oggi Irap), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato.

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FUND RAISING – ATTIVITA’ MARGINALI

D.M. 25 maggio 1995 Ha stabilito che si considerano attività commerciali e produttive marginali le seguenti attività:

a. attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;

b. attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

c. cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

d. attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

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FUND RAISING – ATTIVITA’ MARGINALI

e. attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

e che queste attività devono essere svolte:a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di

volontariato iscritta nei Registri di cui all'art. 6 della Legge n. 266 del 1991;b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di

concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa;

c) non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni (es.: introiti da convenzioni con enti pubblici per la raccolta del sangue).

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FUND RAISING – ATTIVITA’ MARGINALI

CM n. 3 del 25 febbraio 1995L’Amministrazione finanziaria con C.M. n. 3 del 25/02/1995 ha precisato che le condizioni generali per fruire di questa agevolazione sono:

• Iscrizione al Registro generale del Volontariato di cui all’art. 6 della Legge 266/1991;

• La dimostrazione che i proventi derivanti dall’attività marginale siano utilizzati totalmente per l’attività istituzionale dell’organizzazione di volontariato.

• La dimostrazione dell’impiego istituzionale di questi proventi può essere fornita mediante presentazione di un bilancio corredato da una relazione sull’impiego dei proventi dell’attività commerciale svolta.

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FUND RAISING – ATTIVITA’ MARGINALI

Sanzioni• Vedasi quanto previsto per la raccolta

occasionale di fondi

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FUND RAISING – RACCOLTA OCASIONALE DI FONDI

RACCOLTA OCCASIONALE DI FONDIArt. 143 c. 3 del DPR 917/1986 (TUIR); CM n. 59/E del 31 ottobre 2007

Art. 143 del DPR 917/1986 (TUIR)Al c. 3 stabilisce che non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 73:

a. i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

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FUND RAISING – RACCOLTA OCASIONALE DI FONDI

La Circolare Ministeriale n. 59/E ha precisato quanto segue:• la raccolta di fondi deve essere occasionale ed in concomitanza con

ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; • i beni ceduti in occasione della raccolta occasionale di fondi devono

essere di modico valore;• per ogni evento va redatto entro 4 mesi un apposito rendiconto

comprensivo di relazione illustrata (art. 20 DPR 600/73);• la relazione illustrata deve indicare gli ammontari raccolti per singolo

versamento e le somme destinate per singolo progetto;• la maggior parte dei fondi raccolti deve essere destinata a finanziare i

progetti per i quali si effettua la raccolta;• va posta attenzione all’assorbimento delle spese amministrative ed ai

costi imputati all’attività di raccolta;• l’attività di controllo spetta all’Agenzia per le Onlus.

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FUND RAISING – RACCOLTA OCASIONALE DI FONDI

Sanzioni (Circolare Ministeriale n. 59/E) • la principale é quella che sancisce la perdita di

qualifica di ente non commerciale/Onlus.

Sanzioni/conseguenze collegate alla perdita della qualifica di ente non commerciale

• obbligo di devoluzione del patrimonio (procedura di cui all’art. 10 comma 1 lettera f) D.Lgs 460/97);

• inadempienze relative al mancato assolvimento della Comunicazione EAS di cui all’art. 30 DL 185/2008;

• sanzioni pecuniarie per la fruizione dei benefici fiscali in assenza dei prescritti requisiti (da Euro 1.033,00 a Euro 6.197,00);

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FUND RAISING – RACCOLTA OCASIONALE DI FONDI

ULTERIORI SANZIONI

• sanzioni pecuniarie per lo svolgimento di attivita’ diverse da quelle consentite (da Euro 1.033,00 a Euro 6.197,00);

• distribuzione di utili in forma indiretta (da euro 1.033,00 a Euro 6.197,00);

• non applicazione delle agevolazioni in materia di Imposta di Bollo, di Registro, Tassa di CC.GG.; Imposta sugli Intrattenimenti;

• perdita del Contributo del cinque per mille.

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FUND RAISING – ATTIVITA’ CONNESSED.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997 (Legge istitutiva delle Onlus)

Le attività connesse delle Onlus non rappresentano vere e proprie attività di fund raising in quanto spesso sono attività necessarie alla realizzazione dell’attività istituzionale dell’ente non profit. Tuttavia grazie alla normativa fiscale agevolata possono rappresentare, in alcuni casi, vere e proprie opportunità di autofinanziamento.

Art. 10 comma 5 D. Lgs 460/1997 • Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività

statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

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FUND RAISING – ATTIVITA’ CONNESSE

• L'esercizio delle attività connesse é consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell'organizzazione.

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FUND RAISING – ATTIVITA’ CONNESSE

Art. 10 comma 1 D. Lgs 460/1997Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:1) assistenza sociale e socio-sanitaria;2) assistenza sanitaria;3) beneficenza;4) istruzione;5) formazione;

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FUND RAISING – ATTIVITA’ CONNESSE• 6) sport dilettantistico;• 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse

artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

• 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

• 9) promozione della cultura e dell'arte;• 10) tutela dei diritti civili;• 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale

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FUND RAISING – TABELLA EROGAZIONE LIBERALI

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) Art. 100, comma 2, lett. a, f, g, h, i, l, m, n, o, o bis

Deducibilità dal reddito di impresa dichiarato nella misura massima di Euro 2.065,83 o del 2% del reddito di impresa dichiarato.

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FUND RAISING

SPONSORIZZAZIONI• SONO SEMPRE CONSIDERATE ATTIVITA’

COMMERCIALISponsorizzazione contratto atipico ex art. 1322 codice civile - avente natura patrimoniale (ex art. 1174 codice civile). Basta che ci sia connessione tra evento non profit e marchio dell’impresa sponsorizzata.

• OBBLIGANO AGLI OBBLIGHI DELLE IMPRESE• R.M. 88/E del 11 luglio 2005 • R.M. 356/E del 14 novembre 2002• R.M 113/E del 14 luglio2000