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Adempimenti e obblighi Il lavoro degli stranieri in Italia: le principali novità Maurizio Cicciù - Consulente del lavoro Leda Silvestri - Dottore commercialista Jasmine Vazinzadeh - Avvocato La mobilità internazionale dei lavoratori è, nel tem- po, divenuta una realtà con la quale le principali aziende in Italia si interfacciano quotidianamente. Sempre di più, però, anche aziende di media gran- dezza si trovano ad affrontare tematiche legate agli aspetti amministrativi, fiscali previdenziali e di immigration per lavoratori stranieri in Italia o per i propri dipendenti da inviare allestero. Dopo aver fornito alcuni concetti chiave che pos- sono fungere da prima guida per valutare gli adempimenti e gli obblighi in Italia, approfondire- mo alcune novità che interessano i cittadini stra- nieri che intendano trasferirsi nel nostro Paese. Adempimenti di natura fiscale Il regime impositivo italiano si applica ai sogget- ti passivi dimposta (compresi gli stranieri in Ita- lia) in modo differente a seconda che si qualifi- chino come fiscalmente residenti o non fiscal- mente residenti (1). In particolare, la legislazione tributaria italiana, analogamente alla quasi totalità delle altre legi- slazioni fiscali più evolute, ricollega al possesso della residenza fiscale (intesa come atti formali, quali liscrizione nelle anagrafi della popolazione residente, e sostanziali, quali la residenza o il do- micilio civilistici) limposizione dei redditi ovun- que prodotti (sulla base del c.d. worldwide prin- ciple) e stabilisce per i non residenti limposi- zione su base territoriale, vale a dire limitatamen- te ai redditi prodotti nel territorio dello Stato. Pertanto, al fine di individuare la corretta disci- plina fiscale applicabile ai redditi di un contri- buente che si trasferisce dallestero, è importante stabilire se egli, per effetto del trasferimento, sia fiscalmente residente in Italia ovvero allestero. Più nel dettaglio, il soggetto che si qualifica co- me fiscalmente residente in Italia è assoggettato ad imposta sui redditi ovunque prodotti (secondo il principio della tassazione su base mondiale), al contrario il soggetto non fiscalmente residente in Italia viene assoggettato a imposta in Italia solo sui redditi di fonte italiana. Secondo la normativa domestica, ai sensi dellar- ticolo 2, comma 2, Testo unico delle imposte sui redditi (di seguito Tuir), si considerano residenti in Italia ai fini fiscali, le persone che per la mag- gior parte del periodo dimposta soddisfano al- meno una delle seguenti condizioni: 1) siano iscritte all Anagrafe della popolazione residente; 2) abbiano in Italia il proprio domicilio ai sensi del Codice civile; 3) abbiano in Italia la residenza ai sensi del Co- dice civile. Il primo è un requisito formale, che prescinde dalleffettiva presenza fisica in Italia. Rappresen- ta una presunzione assoluta di legge dalla quale consegue la residenza fiscale in Italia. Il secondo requisito è il domicilio, inteso come centro degli interessi vitali del contribuente, ov- vero il luogo in cui i legami economici ed affetti- (1) Esiste, in realtà, una terza figura di soggetti definiti co- munemente non residenti Schumacker. Tale categoria gode di uno specifico trattamento fiscale per il quale, pur essendo assoggettata ad imposizione solo sui redditi di fonte italiana, al rispettarsi di determinati requisiti, vede lapplicazione al pro- prio reddito di deduzioni e detrazioni che sarebbero garantite solo ai contribuenti considerati come fiscalmente residenti in Italia. Tali requisiti sono: 1) essere residenti in uno stato Ue o in uno Stato See che assicuri un adeguato scambio di informazioni; 2) produzione di almeno il 75% del reddito complessivo in Italia; 3) non godimento godere nello Stato di residenza di analo- ghe agevolazioni fiscali. Approfondimenti 162 Diritto & Pratica del Lavoro 3/2017 Eufranio Massi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

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Adempimenti e obblighi

Il lavoro degli stranieri in Italia:le principali novitàMaurizio Cicciù - Consulente del lavoroLeda Silvestri - Dottore commercialistaJasmine Vazinzadeh - Avvocato

La mobilità internazionale dei lavoratori è, nel tem-po, divenuta una realtà con la quale le principaliaziende in Italia si interfacciano quotidianamente.Sempre di più, però, anche aziende di media gran-dezza si trovano ad affrontare tematiche legateagli aspetti amministrativi, fiscali previdenziali edi immigration per lavoratori stranieri in Italia oper i propri dipendenti da inviare all’estero.Dopo aver fornito alcuni concetti chiave che pos-sono fungere da prima guida per valutare gliadempimenti e gli obblighi in Italia, approfondire-mo alcune novità che interessano i cittadini stra-nieri che intendano trasferirsi nel nostro Paese.

Adempimenti di natura fiscale

Il regime impositivo italiano si applica ai sogget-ti passivi d’imposta (compresi gli stranieri in Ita-lia) in modo differente a seconda che si qualifi-chino come fiscalmente residenti o non fiscal-mente residenti (1).In particolare, la legislazione tributaria italiana,analogamente alla quasi totalità delle altre legi-slazioni fiscali più evolute, ricollega al possessodella residenza fiscale (intesa come atti formali,quali l’iscrizione nelle anagrafi della popolazioneresidente, e sostanziali, quali la residenza o il do-micilio civilistici) l’imposizione dei redditi ovun-que prodotti (sulla base del c.d. “worldwide prin-ciple”) e stabilisce per i non residenti l’imposi-zione su base territoriale, vale a dire limitatamen-te ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Pertanto, al fine di individuare la corretta disci-plina fiscale applicabile ai redditi di un contri-buente che si trasferisce dall’estero, è importantestabilire se egli, per effetto del trasferimento, siafiscalmente residente in Italia ovvero all’estero.Più nel dettaglio, il soggetto che si qualifica co-me fiscalmente residente in Italia è assoggettatoad imposta sui redditi ovunque prodotti (secondoil principio della tassazione su base mondiale), alcontrario il soggetto non fiscalmente residente inItalia viene assoggettato a imposta in Italia solosui redditi di fonte italiana.Secondo la normativa domestica, ai sensi dell’ar-ticolo 2, comma 2, Testo unico delle imposte suiredditi (di seguito Tuir), si considerano residentiin Italia ai fini fiscali, le persone che per la mag-gior parte del periodo d’imposta soddisfano al-meno una delle seguenti condizioni:1) siano iscritte all’Anagrafe della popolazioneresidente;2) abbiano in Italia il proprio domicilio ai sensidel Codice civile;3) abbiano in Italia la residenza ai sensi del Co-dice civile.Il primo è un requisito formale, che prescindedall’effettiva presenza fisica in Italia. Rappresen-ta una presunzione assoluta di legge dalla qualeconsegue la residenza fiscale in Italia.Il secondo requisito è il domicilio, inteso comecentro degli interessi vitali del contribuente, ov-vero il luogo in cui i legami economici ed affetti-

(1) Esiste, in realtà, una terza figura di soggetti definiti co-munemente “non residenti Schumacker”. Tale categoria godedi uno specifico trattamento fiscale per il quale, pur essendoassoggettata ad imposizione solo sui redditi di fonte italiana, alrispettarsi di determinati requisiti, vede l’applicazione al pro-prio reddito di deduzioni e detrazioni che sarebbero garantitesolo ai contribuenti considerati come fiscalmente residenti inItalia.

Tali requisiti sono:1) essere residenti in uno stato Ue o in uno Stato See che

assicuri un adeguato scambio di informazioni;2) produzione di almeno il 75% del reddito complessivo in

Italia;3) non godimento godere nello Stato di residenza di analo-

ghe agevolazioni fiscali.

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vi del dipendente sono più stretti. Sotto questoprofilo è particolarmente rilevante se il dipenden-te sia sposato o abbia dei figli, e, nel caso, sequesti lo seguano durante il suo soggiorno in Ita-lia.L’ultimo requisito riguarda la “residenza”, defini-ta dall’art. 43, Codice civile, come il luogo in cuila persona ha la dimora abituale, rappresentatodalla permanenza fisica da parte di un soggettoin un determinato luogo e dalla volontà dellostesso di dimorarvi.Tali elementi sono accomunati da un requisitotemporale, rintracciabile nella locuzione “per lamaggior parte del periodo d’imposta”, vale a di-re che il perdurare delle suddette condizioni, do-vrà avvenire per almeno 183 giorni nel corso del-l’anno solare (184 nel caso di anno bisestile). Èimportante sottolineare che tale periodo di 183giorni, potrà anche essere non continuativo, te-nendo quindi presente il numero complessivo deigiorni durante l’anno.Dal rispetto anche di una sola delle condizionisopra menzionate, deriva immediatamente laqualifica di residente fiscale in Italia, secondo lanormativa domestica.Al contrario per qualificarsi come non residentefiscale in Italia è necessario che per la maggiorparte del periodo d’imposta non sia verificata al-cuna delle tre condizioni appena elencate.

Adempimenti di natura previdenziale

Relativamente agli obblighi di natura previdenzia-le in caso di attività transnazionale, vige il princi-pio generale della territorialità dell’obbligo contri-butivo, in base al quale la legislazione applicabileal rapporto di lavoro è quella del Paese in cui vie-ne prestata l’attività lavorativa e l’obbligo contri-butivo deve essere adempiuto in conformità aquanto stabilito dalla legge di tale Paese.Tuttavia, a questo principio generale, sono previ-ste delle eccezioni disciplinate in ambito comuni-tario dal Regolamento Ue 883/2004. In ambitoextra europeo alcune eccezioni al principio diterritorialità sono previste da accordi bilaterali inmateria di sicurezza sociale.L’art. 12, Regolamento Ue prevede che “la per-sona che esercita un’attività subordinata in unoStato membro per conto di un datore di lavoroche vi esercita abitualmente le sue attività ed èda questo distaccata, per svolgervi un lavoro per

suo conto, in un altro Stato membro rimane sog-getta alla legislazione del primo Stato membro acondizione che la durata prevedibile di tale lavo-ro non superi i ventiquattro mesi e che essa nonsia inviata in sostituzione di un’altra persona”.In ipotesi di attività lavorativa in Italia, è possibi-le restare assoggettati alla legislazione del Paesedi origine e, pertanto, contribuire nel Paese stes-so a condizione che si verifichino le condizioniappena descritte. Ai sensi dell’art. 12, tale possi-bilità è concessa per un periodo che non può pe-rò superare 24 mesi. In caso di proroga, comeprevisto dall’art. 16, Regolamento stesso, saràpossibile ottenere l’esonero del lavoratore dal si-stema di sicurezza sociale del Paese di destina-zione, tramite accordi tra le autorità competentidei Paesi coinvolti per un ulteriore periodo chenormalmente non supera i 3 anni, per un totale di5.Il lavoratore straniero in Italia che rientri nellacategoria del “distaccato” ai sensi del Regola-mento Ue 883/2004, deve quindi attivarsi per ri-chiedere un certificato di copertura previdenziale(Modella A1) presso le autorità del Paese di pro-venienza.I diversi accordi in materia di previdenza socialestipulati dall’Italia con Paesi extra Ue disciplina-no in maniera diversa la fattispecie del distacco,ma hanno in comune con il Regolamento883/2004 la conseguenza dell’applicazione dellalegislazione del Paese di origine, con limiti didurata differenti.Una figura particolare è quella del lavoratore su-bordinato Multi-State, ovvero quel lavoratore chepresta la propria attività in due o più stati mem-bri dell’Ue, ed in tal caso andrà verificata la legi-slazione applicabile ai sensi del Regolamento465/2012 , che modi f ica i l Regolamento883/2004.I criteri guida per tale identificazione sono la re-sidenza del lavoratore, la sede del (o dei) datoredi lavoro e la quantità di attività prestata nei di-versi Paesi.Infine, nel caso in cui il lavoratore straniero ab-bia superato temporalmente i periodi previsti daidiversi accordi per il mantenimento della legisla-zione del Paese di origine o sia assunto in Italia,sarà assoggettato al sistema previdenziale italia-no, alle stesse condizioni di un qualsiasi cittadinoitaliano.

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Adempimenti di immigration

Gli adempimenti necessari per poter soggiornaree svolgere regolarmente un’attività lavorativa inItalia variano a seconda che il Paese di cittadi-nanza del lavoratore straniero sia appartenente omeno all’Unione europea.Partendo dalla prima ipotesi, l’art. 45, Tfue(Trattato sul funzionamento dell’Unione europea)delinea il quadro dei principi regolatori fonda-mentali in tema di libera circolazione dei lavora-tori comunitari. In particolare, la disposizione inesame stabilisce che la libertà di circolazione deilavoratori all’interno dell’Unione implica “[…]l’abolizione di qualsiasi discriminazione fondatasulla nazionalità, tra i lavoratori degli Statimembri, per quanto riguarda l’impiego, la retri-buzione e le altre condizioni di lavoro […]” (2).La libertà così assicurata, “[…] fatte salve le li-mitazioni giustificate da motivi di ordine pubbli-co, pubblica sicurezza e sanità pubblica […]”,garantisce - per espresso disposto dell’art. 45,par. 3, Tfue, il diritto dei lavoratori, cittadini del-l’Unione, di:a) rispondere ad offerte di lavoro effettive;b) spostarsi liberamente […] nel territorio degliStati membri dell’Unione;c) prendere dimora in uno qualunque di essi alfine di svolgervi un’attività di lavoro conforme-mente alle disposizioni legislative, regolamentarie amministrative che disciplinano l’occupazionedei lavoratori nazionali;d) rimanere, sia pure a certe condizioni, nel ter-ritorio di uno Stato membro dopo avervi occupa-to un impiego”.Nell’ambito della libera circolazione delle perso-ne, gli adempimenti ai quali sono tenuti i cittadi-ni comunitari variano in base alla durata del sog-giorno.In particolare, mentre al cittadino che intendesoggiornare sul territorio nazionale per un perio-do inferiore ai tre mesi è richiesto solo il posses-so di un valido documento di riconoscimento, “ilcittadino dell’Unione ha diritto di soggiornarenel territorio nazionale per un periodo superiorea tre mesi quando:

a) è lavoratore subordinato o autonomo nelloStato;b) dispone per sé stesso e per i propri familiaridi risorse economiche sufficienti, per non diven-tare un onere a carico dell’assistenza socialedello Stato durante il periodo di soggiorno, e diun’assicurazione sanitaria o di altro titolo ido-neo comunque denominato che copra tutti i ri-schi nel territorio nazionale;c) è iscritto presso un istituto pubblico o privatoriconosciuto per seguirvi come attività principaleun corso di studi o di formazione professionale edispone, per sé stesso e per i propri familiari, dirisorse economiche sufficienti, per non diventareun onere a carico dell’assistenza sociale delloStato durante il suo periodo di soggiorno, da at-testare attraverso una dichiarazione o con altraidonea documentazione, e di un’assicurazionesanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti irischi nel territorio nazionale;d) è familiare, come definito dall’articolo 2, cheaccompagna o raggiunge un cittadino dell’Unio-ne che ha diritto di soggiornare ai sensi dellelettere a), b) o c)” (3).Inoltre, i cittadini comunitari che intendono sog-giornare in Italia per più di 90 giorni sono tenutiad iscriversi nelle liste dell’anagrafe della popo-lazione residente tenute presso gli Uffici comu-nali del luogo in cui si intende stabilire la propriaresidenza.Tale strumento ha quale scopo quello di monito-rare la regolarità della permanenza sul territoriodello Stato del cittadino comunitario e dei fami-liari durante il periodo di permanenza in Ita-lia (4).Al contrario, i cittadini di Paesi non appartenentiall’Ue possono lavorare in Italia solo a frontedell’ottenimento dei relativi permessi.In particolare, salvo casi specifici (5), l’ingressonel territorio italiano per motivi di lavoro subor-dinato (anche stagionale) e di lavoro autonomo ècondizionato al rispetto dei flussi annualmentestabiliti dal Ministero del lavoro e delle politichesociali attraverso il c.d. Decreto Flussi.Volendo partire dal lavoratore subordinato, il da-tore di lavoro italiano o straniero regolarmente

(2) Art. 45, par. 2, Tfue.(3) Art. 7, D.Lgs. n. 30/2007.(4)Expatriates. Mobilità internazionale dei lavoratori. Ed. Ip-

soa 2015. Maurizio Cicciù, Claudia Giambanco, Paolo Santa-relli.

(5) Previsti dagli artt. 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater, T.U.I.,D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Per approfondimenti sul tema sirimanda a Expatriates. Mobilità internazionale dei lavoratori. Ed.Ipsoa 2015. Maurizio Cicciù, Claudia Giambanco, Paolo Santa-relli.

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soggiornante in Italia che intenda instaurare inItalia un rapporto di lavoro subordinato a tempodeterminato o indeterminato con uno stranieroresidente all’estero deve presentare, previa verifi-ca (presso il centro per l’impiego competente)della indisponibilità di un lavoratore presente sulterritorio nazionale, la richiesta del Nulla Osta allavoro corredata dalla documentazione di suppor-to necessaria. Lo Sportello unico dell’immigra-zione, nel complessivo termine di 60 giorni dallapresentazione della richiesta, sentito il Questore,rilascia il Nulla Osta nel rispetto delle quote diingresso disponibili trasmettendone telematica-mente la documentazione agli uffici consolari diresidenza del lavoratore. Il Nulla Osta ha validitàper un periodo non superiore a sei mesi, entro iquali il lavoratore dovrà richiedere il Visto di in-gresso per motivi di lavoro subordinato pressogli uffici consolari del Paese di residenza. Otte-nuto il Visto, entro 8 giorni dall’ingresso in Ita-lia, lo straniero si reca presso lo Sportello Unicoper l’Immigrazione che ha rilasciato il NullaOsta per firmare il Contratto di soggiorno e, persoggiorni non inferiori ad un anno, il relativoAccordo integrazione (6).Oltre alla forma di assunzione nominativa, il da-tore di lavoro che non abbia una conoscenza di-retta dello straniero può fare una richiesta nume-rica di uno o più lavoratori stranieri che aspiranoa lavorare in Italia, preventivamente iscritti (7)nelle liste degli stranieri presso l’Autorità conso-lare italiana nel Paese di origine.La chiamata numerica non viene quasi mai utiliz-zata, se non per il lavoro stagionale la cui disci-plina (per la quale si rimanda al punto B) del pa-ragrafo successivo) ha subito notevoli e recentimodifiche ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 2016, n.203 che ha modificato l’art. 5, comma 3-ter equasi interamente l’art. 24, T.U.I.Per quanto riguarda, invece, i lavoratori autono-mi, l’art. 26, T.U.I. impone forti limitazioni perl’ingresso di tale categoria prevedendo, in primoluogo, un limite generale secondo il quale il cit-tadino straniero non può richiedere di essereautorizzato all’ingresso nel territorio della Re-pubblica qualora l’esercizio di una determinataattività sia riservato ai cittadini italiani o a quelli

di uno Stato membro dell’Unione europea, comead esempio accade per la professione del notaio.Inoltre, è previsto il più generale limite agli in-gressi stabilito annualmente attraverso lo stru-mento delle quote (c.d. Decreto Flussi).Ferme tali due limitazioni, il cittadino stranieroche voglia esercitare un’attività di lavoro autono-mo deve rispettare anche i seguenti requisiti:• dimostrare di disporre di un’idonea sistemazio-ne alloggiativa e di un reddito annuo, provenien-te da fonti lecite, di importo superiore al livellominimo previsto dalla legge per l’esenzione dallapartecipazione alla spesa sanitaria;• essere in possesso dei requisiti previsti dallalegge italiana per l’esercizio della singola attivi-tà, compresi, ove richiesti, i requisiti per l’iscri-zione in albi e registri;• essere in possesso di una attestazione dell’Au-torità competente, non anteriore a tre mesi, chedichiari che non sussistono motivi ostativi al rila-scio dell’autorizzazione o della licenza previstaper l’esercizio dell’attività che lo straniero inten-de svolgere;• dimostrare di disporre di risorse adeguate perl’esercizio dell’attività che intende intraprenderein Italia.La rappresentanza diplomatico/consolare, accer-tato il possesso dei requisiti su esposti ed acqui-sito il Nulla Osta del Ministro degli affari esteri,del Ministro dell’interno e del Ministro eventual-mente competente in relazione all’attività che lostraniero intende svolgere in Italia, rilascia il Vi-sto di ingresso per lavoro autonomo, con espres-sa indicazione dell’attività cui il Visto si riferisce(fatti salvi i limiti numerici stabiliti dal DecretoFlussi). Sarà poi la Questura territorialmentecompetente a rilasciare il permesso di soggiorno.

Le importanti novità legislative del 2016

Gli adempimenti e la disciplina applicabili ai la-voratori stranieri in Italia hanno subito importantimodifiche e integrazioni nel 2016. Le principalisono di seguito descritte.

A - Comunicazione preventiva di distaccotransnazionaleNel corso del 2016 l’istituto del distacco è statooggetto di importanti modifiche legislative. Nello

(6) Si tratta di un accordo con lo Stato italiano con il qualeil cittadino straniero si impegna a conoscere la lingua italiana

e la cultura civica e civile in Italia.(7) Ai sensi dell’art. 21, c. 5, T.U.I.

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specifico, il 22 luglio scorso è entrato in vigore ilD.Lgs. n. 136/2016, che ridefinisce le regole ap-plicabili ai lavoratori, dipendenti di aziende stra-niere, che lavorano in Italia in virtù di un distac-co o di un contratto di somministrazione, abolen-do e sostituendo il precedente D.Lgs. n. 72/2000.Obiettivo della riforma è quello di migliorare latutela dei lavoratori in distacco transnazionale al-l’interno dei Paesi della Ue. Si tratta di disposi-zioni che hanno lo scopo di rinforzare le tuteledel lavoratore in mobilità internazionale e di pre-venire forme elusive accentuando i controlli at-traverso organi di vigilanza in stretto raccordocon il Paese di provenienza.Il Decreto pur parlando di distacco, utilizza unanozione più ampia rispetto a quella richiamatadal legislatore nazionale (8) in quanto includequelle ipotesi nelle quali un lavoratore occupatoin uno Stato membro, viene inviato a svolgere lapropria attività presso un’altra impresa, anche ap-partenente allo stesso gruppo, in un altro Paesedell’Ue. Di conseguenza la dizione comprende,oltre il distacco “puro”, sia la somministrazioneche l’appalto, con l’ovvia esplicitazione che, du-rante il distacco, continui a sussistere il rapportodi lavoro con il datore distaccante.In particolare, il Decreto si applica:“1. Alle imprese stabilite in un altro Stato mem-bro che, nell’ambito di una prestazione di servi-zi, distaccano in Italia uno o più lavoratori dicui all’articolo 2, comma 1, lettera d), in favoredi un’altra impresa, anche appartenente allostesso gruppo, o di un’altra unità produttiva o diun altro destinatario, a condizione che durante ilperiodo del distacco, continui a esistere un rap-porto di lavoro con il lavoratore distaccato.2. Alle agenzie di somministrazione di lavorostabilite in un altro Stato membro che distaccanolavoratori presso un’impresa utilizzatrice aventela propria sede o un’unità produttiva in Italia.3. […]4. Nel settore del trasporto su strada, alle ipotesidi cabotaggio di cui al capo III, Regolamento(Ce) 1072/2009 del 21 ottobre 2009 e al capo V,Regolamento (Ce) 1073/2009 del 21 ottobre2009” (9).

Anche se la norma si riferisce specificamente aidistacchi all’interno dell’Unione europea, alcuneregole dovranno essere applicate a tutte le azien-de che distaccano lavoratori in Italia, indipenden-temente dal fatto di avere la sede legale all’inter-no dell’Ue.I punti focali della nuova diposizione legislativa,sono i seguenti:• comunicazione preventiva di distacco transna-zionale;• applicazione da parte dell’impresa distaccantedelle medesime condizioni di lavoro e di occupa-zione previste per i lavoratori che effettuano pre-stazioni lavorative subordinate analoghe nel luo-go in cui si svolge il distacco;• obbligo di conservazione della documentazio-ne. Nello specifico, durante il periodo del distac-co e fino a 2 anni dalla sua cessazione, l’impresadistaccante ha l’obbligo di conservare, predispo-nendone copia in lingua italiana, i seguenti docu-menti:1) il contratto di lavoro o altro documento conte-nente le seguenti informazioni:• l’identità delle parti;• il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo dilavoro fisso o predominante, l’indicazione che illavoratore è occupato in luoghi diversi, nonchéla sede o il domicilio del datore di lavoro;• la data di inizio del rapporto di lavoro;• la durata del rapporto di lavoro, precisando sesi tratta di rapporto di lavoro a tempo determina-to o indeterminato;• la durata del periodo di prova se previsto;• l’inquadramento, il livello e la qualifica attri-buiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o ladescrizione sommaria del lavoro;- l’importo iniziale della retribuzione e i relativielementi costitutivi, con l’indicazione del periododi pagamento;- la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il la-voratore o le modalità di determinazione e difruizione delle ferie;- l’orario di lavoro;- i termini del preavviso in caso di recesso;2) i prospetti paga;

(8) L’art. 30, D.Lgs. n. 276/2003 afferma che il distacco siorigina quando un datore di lavoro (distaccante), per soddisfa-re un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più la-voratori (distaccati) a disposizione di un altro soggetto (distac-catario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.

Nel distacco, dunque, si assiste ad una temporanea dissocia-zione soggettiva tra il titolare del rapporto di lavoro, il distac-cante e l’utilizzatore della prestazione, il distaccatario.

(9) D.Lgs. n. 136/2016, articolo 1.

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3) i prospetti che indicano l’inizio, la fine e ladurata dell’orario di lavoro giornaliero;4) la documentazione comprovante il pagamentodelle retribuzioni o i documenti equivalenti;5) la comunicazione pubblica di instaurazionedel rapporto di lavoro o documentazione equiva-lente;6) il certificato relativo alla legislazione di sicu-rezza sociale applicabile (10).Nel caso di mancato ottemperamento degli obbli-ghi su citati, è prevista una sanzione amministra-tiva da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore inte-ressato. Ad ogni modo le sanzioni non possonoessere superiori a 150.000 euro.Ulteriore importante novità è l’introduzione dellafigura dei “referenti” . Stando al D.Lgs. n.136/2016, è infatti previsto che l’impresa distac-cante ha, inoltre, l’obbligo di designare:• un referente, elettivamente domiciliato in Italia,incaricato di inviare e ricevere atti e documenti.In difetto, la sede dell’impresa distaccante siconsidera il luogo dove ha sede legale o risiedeil destinatario della prestazione di servizi;• un referente, per tutto il periodo del distacco,con poteri di rappresentanza per tenere i rapporticon le parti sociali interessate a promuovere lanegoziazione collettiva di secondo livello conobbligo di rendersi disponibile in caso di richie-sta motivata delle parti sociali (11).La violazione degli obblighi di nomina dei refe-renti è punita con la sanzione amministrativa da2.000 a 6.000 euro.Viene, inoltre, creato presso il Ministero del la-voro, un osservatorio con compiti di monitorag-gio sul distacco dei lavoratori finalizzato a garan-tire una migliore diffusione tra imprese e lavora-tori delle informazioni sulle condizioni di lavoroe di occupazione.Con riferimento alla “comunicazione preventivadi distacco transnazionale”, il Decreto ministe-riale del 10 agosto 2016 (12), ha definito le mo-dalità secondo le quali il prestatore di servi-zi (13), entro le ore ventiquattro del giorno prece-dente l’inizio del distacco, deve inviare una co-municazione al Ministero del lavoro e delle poli-tiche sociali adottando il Modello “Uni distacco

Ue” (14) reso disponibile ai prestatori di servizisul sito del Ministero del lavoro e delle politichesociali (www.lavoro.gov.it).In caso di indisponibilità del sistema telematico,va trasmessa una “Comunicazione preventiva po-sticipata”, entro le ore 24 del giorno successivoa quello di ripristino del pieno funzionamentodel sistema.La comunicazione può essere annullata entro leore ventiquattro del giorno precedente l’iniziodel primo periodo di distacco. Per annullamentosi intende la cancellazione di uno o più dati “es-senziali” (codice identificativo e Stato di stabili-mento; codice fiscale dell’azienda distaccataria;codice identificativo del lavoratore, Stato di na-scita e cittadinanza del lavoratore).In presenza di variazioni, è invece obbligo delprestatore di servizi comunicare tale variazioneentro cinque giorni dalla data del verificarsi del-l’evento modificativo. La stessa deve essere tra-smessa per comunicare che alcuni dati “non es-senziali” già inseriti in una comunicazione pre-ventiva di distacco sono stati modificati (data diinizio, di fine e durata del distacco; luogo disvolgimento della prestazione di servizi; tipolo-gia dei servizi - codice Ateco; generalità e domi-cilio eletto del referente per la ricezione degli at-ti; generalità del referente con poteri di rappre-sentanza nei confronti delle Parti sociali; numerodel provvedimento di autorizzazione all’eserciziodell’attività di somministrazione).I dati contenuti nel Modello “Uni distacco Ue”sono resi accessibili all’Ispettorato nazionale dellavoro, all’Istituto nazionale di previdenza socia-le, all’Istituto nazionale per le assicurazioni e in-fortuni sul lavoro con le modalità previste dalCodice per l’amministrazione digitale.Posto che il Decreto entrerà in vigore il sessante-simo giorno successivo alla pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, do-vrà essere applicato a partire dal 26 dicembre2016.Tale disposizione aggiunge un adempimento incapo al prestatore in vista del distacco di lavora-tori in Italia senza distinguere la fattispecie sulla

(10) Articolo 10, comma 3, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136.(11) Articolo 10, comma 4, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136.(12) Pubblicato sulla G.U. n. 252 del 27 ottobre 2016.(13) Sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso Decreto,

per prestatore di servizi si intende l’impresa stabilita in un altro

Stato membro o in uno Stato terzo ovvero un’agenzia di som-ministrazione di lavoro stabilita in un altro Stato membro cheintendono distaccare lavoratori in Italia.

(14) Vedi allegato A).

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base del fatto che si tratti in un cittadino Ue o ex-tra Ue.Tuttavia, per quanto riguarda i cittadini extra Ue,la tempistica prevista dal Decreto in materia, vacoordinata con la data della firma del Contrattodi soggiorno, momento a partire dal quale il la-voratore può iniziare a prestare la sua attività la-vorativa in Italia.In particolare, una volta che il cittadino extra Ueentra in Italia, sulla base del Visto per motivi dilavoro rilasciato dal Consolato italiano nel Paesedi residenza, ha otto giorni di tempo per firmareil Contratto di Soggiorno presso lo Sportello uni-co dell’immigrazione e richiedere il permesso disoggiorno.Solo a partire da tale giorno l’interessato potràintraprendere la propria attività lavorativa in Ita-lia.A tal proposito, sorge spontanea una considera-zione. Posto che il buon esito della firma delContratto di Soggiorno può declamarsi solo nelmomento in cui il documento è stato effettiva-mente firmato dinnanzi all’Autorità competente(si pensi ad un malfunzionamento dei terminali,la richiesta di integrazione di un documento nondisponibile, sciopero degli addetti, ecc.), la co-municazione non potrà essere effettuata entro leore 24 del giorno precedente. Ciò comporterà unprocrastinarsi della data di inizio del distacco deicittadini extra Ue di almeno un giorno in quanto,affinché lo straniero possa intraprendere l’attivitàlavorativa in Italia, bisognerà attendere non solola firma del Contratto di Soggiorno, ma anche ri-spettare il termine previsto per la Comunicazionepreventiva di distacco transnazionale.

B - Regime agevolato degli ImpatriatiNon si può parlare di lavoratori stranieri in Italiasenza accennare alle novità introdotte sul “regimespeciale per lavoratori Impatriati” dal D.Lgs. n.147 del 14 settembre 2015 (Decreto internazio-nalizzazione). Tale regime prevede, previo rispet-to di determinate condizioni, un abbattimento del30% del reddito di lavoro dipendente imponibileprodotto nel territorio dello Stato italiano.Più specificatamente, l’articolo 16 del su citatoDecreto, prevede che: “il reddito di lavoro dipen-dente prodotto in Italia da lavoratori che trasfe-riscono la residenza nel territorio dello Stato ai

sensi dell’articolo 2 del testo unico delle impostesui redditi Tuir, concorre alla formazione delreddito complessivo limitatamente al 70% delsuo ammontare”.Il regime ha un’applicazione temporanea di dura-ta pari a 5 anni. In particolare, il Decreto prevedeche le disposizioni in oggetto si applicano a de-correre dal periodo d’imposta in cui è avvenutoil trasferimento della residenza nel territorio del-lo Stato e per i quattro periodi successivi. Al finedi poter usufruire di tale regime agevolato, il De-creto specifica le condizioni che devono tassati-vamente essere rispettate:• i lavoratori che intendono usufruire di tale regi-me non devono essere stati fiscalmente residentiin Italia nei cinque periodi d’imposta precedentiil trasferimento e si impegnano a rimanere in Ita-lia per almeno due anni;• l’attività lavorativa è svolta presso un’impresaresidente nel territorio dello Stato in forza di unrapporto di lavoro instaurato con questa o consocietà che direttamente o indirettamente control-lano la medesima impresa, ne sono controllate osono controllate dalla stessa società che controllal’impresa;• l’attività lavorativa è prestata prevalentementenel territorio italiano;• i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sonoin possesso dei requisiti di elevata qualificazioneo specializzazione.Per la definizione di tali requisiti di qualifica especializzazione, il Decreto rimanda espressa-mente ai Decreti legislativi 28 giugno 2012, n.108, e 6 novembre 2007, n. 206:a) lavoratori in possesso del titolo di istruzionesuperiore rilasciato da autorità competente nelPaese dove è stato conseguito che attesti il com-pletamento di un percorso di istruzione superioredi durata almeno triennale e della relativa quali-fica professionale superiore, come rientrante neilivelli 1, 2 e 3 della classificazione Istat delleprofessioni CP 2011 e successive modificazioni,attestata dal paese di provenienza e riconosciutain Italia (15);b) cittadini degli Stati membri dell’Unione euro-pea che vogliano esercitare sul territorio nazio-nale, quali lavoratori subordinati o autonomi,compresi i liberi professionisti, una professioneregolamentata in base a qualifiche professionali

(15) D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 108.

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conseguite in uno Stato membro dell’Unione eu-ropea e che, nello Stato d’origine, li abilita all’e-sercizio di detta professione (16).Il Decreto non esaurisce qui i soggetti destinataridel regime, garantendo le medesime agevolazio-ni, in seguito al provvedimento dell’Agenzia del-le entrate n. 46244 /2016 del 29 marzo 2016, a:“a) i cittadini dell’Unione europea, in possessodi un titolo di laurea, che hanno risieduto conti-nuativamente per almeno ventiquattro mesi inItalia e che, sebbene residenti nel loro Paesed’origine, hanno svolto continuativamente un’at-tività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo odi impresa fuori di tale Paese e dell’Italia negliultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengonoassunti o avviano un’attività di impresa o di la-voro autonomo in Italia e trasferiscono il propriodomicilio, nonché la propria residenza, in Italiaentro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio del-l’attività;b) i cittadini dell’Unione europea, che hanno ri-sieduto continuativamente per almeno ventiquat-tro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel lo-ro Paese d’origine, hanno svolto continuativa-mente un’attività di studio fuori di tale Paese edell’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più,conseguendo un titolo di laurea o una specializ-zazione post lauream, i quali vengono assunti oavviano un’attività di impresa o di lavoro auto-nomo in Italia e trasferiscono il proprio domici-lio, nonché la propria residenza in Italia entrotre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attivi-tà” (17).L’agevolazione non può essere cumulata con gliincentivi per il rientro in Italia di ricercatori resi-denti all’estero e in ogni caso il beneficio si per-de se la residenza in Italia non è mantenuta dallavoratore per almeno due anni. In tale ipotesi siprovvede al recupero dei benefici già fruiti, conapplicazione delle relative sanzioni e interessi.È interessante il coinvolgimento del datore di la-voro quale sostituto d’imposta nell’applicazionedell’agevolazione e dell’assoggettamento a rite-nute solo del 70% del reddito, previo eserciziodell’opzione da parte del lavoratore.Tale esercizio avviene mediante richiesta scrittache il lavoratore presenta al datore di lavoro conla quale dichiara:

- le generalità (nome, cognome e data di nascita);- il codice fiscale;- l’indicazione della attuale residenza in Italia ri-sultante dal certificato di residenza ovvero dalladomanda di iscrizione nell’anagrafe della popola-zione residente in Italia;- l’impegno a comunicare tempestivamente l’av-venuta iscrizione nell’anagrafe della popolazioneresidente, nonché ogni variazione della residenzao del domicilio prima del decorso di cinque annidalla data della prima fruizione del beneficio, ri-levante per l’applicazione del beneficio medesi-mo da parte del datore di lavoro.Uno spunto interessante, che non ha ancora tro-vato conferme o smentite ufficiali, è la possibileapplicazione del regime degli impatriati agli am-ministratori.Il tenore della norma recita infatti che: “il redditodi lavoro dipendente prodotto in Italia da lavora-tori che trasferiscono la residenza nel territoriodello Stato ai sensi dell’articolo 2, Testo unicodelle imposte sui redditi, Tuir, concorre alla for-mazione del reddito complessivo limitatamente al70% del suo ammontare”.Il reddito prodotto in Italia dagli amministratorisi qualifica, invece, come assimilato a quello dalavoro dipendente, quindi l’agevolazione non ri-sulta immediatamente applicabile a meno diun’apertura esplicita da parte dell’Agenzia delleentrate.La legge di stabilità 2017 approvata il 7 dicem-bre (18) prevede all’articolo 1, comma 150 l’in-tenzione di estendere l’ambito applicativo e lamisura delle agevolazioni, di carattere tempora-neo, che spettano ai lavoratori altamente qualifi-cati o specializzati che rientrano in Italia secondol’articolo 16, D.Lgs. n. 147/2015.Più in dettaglio, il comma 150, lettera a), n. 1modifica il comma 1, articolo 16, al fine di am-mettere alla detassazione parziale anche i redditidi lavoro autonomo.Con le modifiche di cui al n. 2, lettera a) vieneinoltre innalzato dal trenta al 50% l’ammontaredi reddito esente da Irpef.La lettera b), comma 1 - introducendo il comma1-bis all’articolo 16 - chiarisce che, ai fini del-l’accesso alle agevolazioni, non si applicano ailavoratori autonomi alcune condizioni attualmen-

(16) D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206.(17) Legge 30 dicembre 2010, n. 238, art. 2, comma 1.

(18) Il testo della legge di stabilità 2017 non è stato ancorapubblicato al momento in cui si scrive.

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te previste dalla legge per l’accesso all’agevola-zione (di cui al comma 1, lettere b) e d), articolo16), e cioè:• che l’attività lavorativa sia svolta in forza di unrapporto di lavoro instaurato con un’impresa re-sidente;• che i lavoratori rivestano specifici ruoli direttivio siano in possesso di requisiti di elevata qualifi-cazione o specializzazione definiti dalle normesecondarie.Il comma 151 dell’articolo 1 stabilisce la decor-renza delle norme così introdotte.In particolare, le norme che ampliano l’ammon-tare del reddito detassato e le norme che estendo-no le agevolazioni ai cittadini extra Ue (comma150, lettera a), n. 2 e lettera c) si applicano a de-correre dal periodo d’imposta in corso al 1° gen-naio 2017.Si prevede inoltre che l’innalzamento al 50%della quota di reddito esente da Irpef (comma 3,lettera a), n. 2) si applichi, per i periodi d’impo-sta dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipen-denti che nell’anno 2016 hanno trasferito la resi-denza nel territorio dello Stato (ai sensi dell’arti-colo 2, Testo unico delle imposte sui redditi,Tuir, di cui al D.P.R. n. 917/1986), e ai soggettiche, nel medesimo anno 2016 hanno esercitatol’opzione ai sensi del comma 4, articolo 16,D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

C - Impiego di lavoratori extracomunitaristagionali

La procedura per l’assunzione dei lavoratori su-bordinati stagionali è rivolta a coloro che inten-dono lavorare in Italia solo per alcuni periodidell’anno nei settori agricolo e turistico/alber-ghiero.La normativa in materia è stata recentementemodificata dal D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 203 inattuazione della direttiva 2014/36/Ue sulle condi-zioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini diPaesi terzi per motivi di impiego in qualità di la-voratori stagionali.Obiettivi principali della direttiva sono da un latoquello di consentire ai datori di lavoro di soddi-sfare la necessità di manodopera stagionale e dal-l’altro di garantire che i lavoratori stagionali stra-nieri non vengano impropriamente utilizzati.In base alla nuova disciplina, il datore di lavoroo le associazioni di categoria per conto dei loroassociati, che intendono instaurare in Italia un

rapporto di lavoro subordinato a carattere stagio-nale con uno straniero, devono presentare richie-sta nominativa allo Sportello unico per l’immi-grazione della provincia di residenza.Lo Sportello unico per l’immigrazione rilascia ilNulla Osta al lavoro stagionale, anche plurienna-le, per la durata corrispondente a quella del lavo-ro stagionale richiesto, entro venti giorni dalladata di ricezione della richiesta del datore di la-voro. Nella riformulazione dell’art. 24, T.U.I.viene soppressa la parte della procedura volta averificare l’eventuale disponibilità di lavoratorigià presenti sul territorio nazionale a ricoprirel’impiego stagionale offerto.Qualora lo Sportello unico per l’immigrazione,decorsi i venti giorni, non comunichi al datore dilavoro il proprio diniego, la richiesta si intendeautomaticamente accolta al decorrere delle se-guenti condizioni:a) la richiesta riguarda uno straniero già autoriz-zato almeno una volta nei cinque anni precedentia prestare lavoro stagionale presso lo stesso dato-re di lavoro richiedente;b) il lavoratore è stato regolarmente assunto daldatore di lavoro e ha rispettato le condizioni indi-cate nel precedente permesso di soggiorno.Il Nulla Osta al lavoro stagionale autorizza losvolgimento di attività lavorativa sul territorionazionale fino ad un massimo di nove mesi in unperiodo di dodici mesi e si intende prorogato (e,di conseguenza, il permesso di soggiorno può es-sere rinnovato), in caso di nuova opportunità dilavoro stagionale offerta dallo stesso o da altrodatore di lavoro fino alla scadenza del nuovorapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, illavoratore non sarà tenuto a rientrare nello Statodi provenienza per il rilascio di un ulteriore Vistoda parte dell’autorità consolare.Nell’ottica di favorire una stabile occupazione, illegislatore prevede un diritto di precedenza per ilrientro nel territorio in favore del lavoratore sta-gionale considerato diligente. In particolare, il la-voratore stagionale, già ammesso a lavorare inItalia almeno una volta nei cinque anni preceden-ti, ove abbia rispettato le condizioni indicate nelpermesso di soggiorno e sia rientrato nello Statodi provenienza alla scadenza del medesimo, hadiritto di precedenza per il rientro per ragioni dilavoro stagionale anche alle dipendenze di un di-verso datore di lavoro, a svantaggio di coloro

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che non hanno mai fatto regolare ingresso in Ita-lia per motivi di lavoro.Tale diritto di precedenza è stato esteso sulla ba-se della nuova disciplina. In particolare, mentrenel testo antecedente alla modifica normativa siriconosceva tale diritto al lavoratore esclusiva-mente nei confronti dei cittadini del suo stessoPaese, nel testo novellato tale diritto viene, inve-ce, esercitato nei confronti di tutti coloro che nonabbiano mai fatto ingresso in Italia per motivi dilavoro, a prescindere dalla loro nazionalità.Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare at-tività lavorativa sul territorio nazionale per alme-no tre mesi, al quale è offerto un contratto di la-voro subordinato a tempo determinato o indeter-minato, può chiedere allo Sportello unico perl’immigrazione la conversione del permesso disoggiorno in lavoro subordinato.Sulla base della nuova disciplina per ottenere unpermesso di soggiorno pluriennale per lavoro sta-gionale sarà sufficiente dimostrare di aver svoltolavoro stagionale in Italia almeno una volta neicinque anni precedenti.In particolare, allo straniero che dimostri di esse-re venuto in Italia almeno una volta nei cinqueanni precedenti per prestare lavoro stagionale èrilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi,un permesso pluriennale fino a tre annualità, conindicazione del periodo di validità per ciascunanno. Il predetto permesso di soggiorno è revo-

cato se lo straniero non si presenta all’ufficio difrontiera estera al termine della validità annualee alla data prevista dal Visto di ingresso per ilrientro nel territorio nazionale.Sulla base del Nulla Osta triennale al lavoro sta-gionale, i visti di ingresso per le annualità suc-cessive alla prima sono concessi dall’autoritàconsolare, previa esibizione della proposta dicontratto di soggiorno per lavoro stagionale, tra-smessa al lavoratore interessato dal datore di la-voro, che provvede a trasmetterne copia alloSportello unico immigrazione competente. Il rila-scio dei Nulla Osta pluriennali avviene nei limitidelle quote di ingresso per lavoro stagionale.Entro otto giorni dalla data di ingresso nel terri-torio nazionale, il lavoratore straniero si recapresso lo Sportello unico immigrazione per sotto-scrivere il contratto di soggiorno per lavoro.Infine, sulla base della nuova disciplina, il siste-ma sanzionatorio viene equiparato a quello previ-sto dall’art. 22, T.U.I. per i rapporti di lavoronon stagionali: anche il lavoratore stagionale,qualora ricorrano le ipotesi di particolare sfrutta-mento lavorativo, potrà accedere alle garanziepreviste per il lavoratore non stagionale che de-nunci la condizione di particolare sfruttamento ecooperi nel relativo procedimento penale (tra lequali è prevista anche la possibilità di ottenereun permesso di soggiorno per motivi umanitari).

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