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ADEMPIMENTI DEI COMANDANTI DI CORPO NEI CASI DI REATI MILITARI E DI REATI COMUNI IN AMBITO MILITARE (a cura del prof. Antonio INTELISANO Procuratore militare della Repubblica Roma.Ed.1995) SOMMARIO 1) Il concetto giuridico di responsabilità: plurime partizioni e cenni classificatori. 2) Gli adempimenti dei Comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle Forze Armate in relazione a reati comuni e militari. Gli atti di polizia giudiziaria militare. 3) L'arresto, obbligatorio o facoltativo, previsto per reati comuni o militari. Il fermo d'indiziato di delitto. 4) La richiesta di procedimento da parte del Comandante di corpo o d' altro ente superiore. Elenco dei reati militari perseguibili a richiesta. 5) Formulari. 1.Il concetto giuridico di responsabilità è strettamente compenetrato nel concetto di diritto, ossia l'insieme delle norme obbligatorie che regola la civile convivenza e che, in relazione alle complesse esigenze della realtà sociale, tendono a moltiplicarsi. Il termine "responsabilità" spesso, nel linguaggio comune, é adoperato per indicare un canone organizzatorio che, propriamente, è la "competenza", cioè la porzione di attribuzione nell'esercizio di una pubblica potestà. In senso tecnico giuridico, invece, la responsabilità è la soggezione agli effetti reattivi dell'ordinamento giuridico connessa con l'inadempimento di un dovere di fare o di astenersi da una certa attività. Pur avendo un comune fondamento etico, il concetto di responsabilità è, pertanto, suscettibile di plurime qualificazioni, secondo le varie branche del diritto cui la condotta antidoverosa inferisce: civile, penale, amministrativa (quest'ultima distinta in disciplinare e patrimoniale). I principi e i criteri dei vari tipi di responsabilità non sono comuni né tanto meno intercambiabili, anche se spesso una sola azione o omissione da’ luogo a responsabilità a diverso titolo. La responsabilità civile , secondo una schematica classificazione, può essere di carattere contrattuale (per inadempimento totale o parziale di una prestazione dovuta) o per fatto illecito (allorché dolosamente o colposamente si cagiona ad altri un danno ingiusto, con conseguente obbligo di risarcimento). La responsabilità penale è caratterizzata dalla natura della conseguenza derivante dalla violazione di norme proibite dallo Stato (fatti costituenti reato), consistente nella privazione o 1

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ADEMPIMENTI DEI COMANDANTI DI CORPO NEI CASI DI REATI MILITARI E DI

REATI COMUNI IN AMBITO MILITARE

(a cura del prof. Antonio INTELISANO Procuratore militare della Repubblica Roma.Ed.1995)

SOMMARIO

1) Il concetto giuridico di responsabilità: plurime partizioni e cenni classificatori. 2) Gli adempimenti dei Comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle Forze Armate

in relazione a reati comuni e militari. Gli atti di polizia giudiziaria militare.

3) L'arresto, obbligatorio o facoltativo, previsto per reati comuni o militari. Il fermo d'indiziato di delitto.

4) La richiesta di procedimento da parte del Comandante di corpo o d' altro ente superiore. Elenco dei reati militari perseguibili a richiesta.

5) Formulari.

1.Il concetto giuridico di responsabilità è strettamente compenetrato nel concetto di diritto, ossia l'insieme delle norme obbligatorie che regola la civile convivenza e che, in relazione alle complesse esigenze della realtà sociale, tendono a moltiplicarsi. Il termine "responsabilità" spesso, nel linguaggio comune, é adoperato per indicare un canone organizzatorio che, propriamente, è la "competenza", cioè la porzione di attribuzione nell'esercizio di una pubblica potestà. In senso tecnico giuridico, invece, la responsabilità è la soggezione agli effetti reattivi dell'ordinamento giuridico connessa con l'inadempimento di un dovere di fare o di astenersi da una certa attività. Pur avendo un comune fondamento etico, il concetto di responsabilità è, pertanto, suscettibile di plurime qualificazioni, secondo le varie branche del diritto cui la condotta antidoverosa inferisce: civile, penale, amministrativa (quest'ultima distinta in disciplinare e patrimoniale). I principi e i criteri dei vari tipi di responsabilità non sono comuni né tanto meno intercambiabili, anche se spesso una sola azione o omissione da’ luogo a responsabilità a diverso titolo.

La responsabilità civile, secondo una schematica classificazione, può essere di carattere contrattuale (per inadempimento totale o parziale di una prestazione dovuta) o per fatto illecito (allorché dolosamente o colposamente si cagiona ad altri un danno ingiusto, con conseguente obbligo di risarcimento).

La responsabilità penale è caratterizzata dalla natura della conseguenza derivante dalla violazione di norme proibite dallo Stato (fatti costituenti reato), consistente nella privazione o

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diminuzione di un bene individuale (segnatamente la libertà personale). Tale tipo di responsabilità inferisce pertanto a quel gruppo di norme giuridiche con le quali sono proibiti o imposti determinati comportamenti umani in modo indiretto, nel senso che l'inosservanza dei precetti comporta applicazione di sanzioni differenziate per specie e modalità.

Il diritto penale fondamentale è contenuto nel codice penale, che comprende in forma organica i principi di base e le disposizioni generali che valgono anche per le altre leggi penali, salvo che in queste non sia altrimenti stabilito. Il diritto penale complementare è costituito dalle norme penali che si riscontrano nelle leggi speciali, cioè che si applicano soltanto a una classe o a una categoria di persone per la loro qualità o per la speciale condizione giuridica in cui si trovano (cioè nel caso del codice penale militare di pace e in quello di guerra). Indipendentemente dalla collocazione "topografica" delle varie disposizioni (esistono, per esempio, reati previsti nel codice civile), occorre fare riferimento alla natura delle norme. Il procedimento per l'accertamento della responsabilità penale e per l'inflizione delle relative sanzioni è previsto da un gruppo di norme contenute nel codice di procedura penale: quello vigente dal 24 ottobre 1989 s’ispira a principi del tutto nuovo rispetto a quello precedente, emanato nel 1930.

La responsabilità amministrativa in senso stretto si differenzia dalla responsabilità civile ordinaria solo perché i soggetti ad essa sottoposti sono legati alla Pubblica Amministrazione da un rapporto di servizio. Essa è conseguente ad un danno erariale, sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti, a differenza dell'illecito civile semplice di competenza della magistratura ordinaria. Dinanzi alla Corte dei conti si risponde altresì per la responsabilità contabile, connessa con la gestione finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici, alla quale sono soggetti anche tutti coloro che hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro e sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato. La responsabilità disciplinare scaturisce, in generale, dall'inosservanza delle regole derivanti dall'appartenenza ad una determinata istituzione e, nell'ordinamento militare, assume un'intensità maggiore che in qualunque altro settore della Pubblica Amministrazione, in relazione alle peculiari esigenze delle Forze Armate.In particolare essa consegue ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti militari o conseguenti all'emanazione di un ordine. Le "sanzioni di stato", così chiamate perché sono previste nelle leggi concernenti lo stato giuridico delle varie categorie di militari, hanno un'incidenza maggiore e comprendono anche effetti di natura amministrativa connesse con sentenze di condanna penale. Le "sanzioni di corpo" nonché le regole procedurali connesse sono previste nel vigente Regolamento di disciplina. 2.Delineato tale quadro d'insieme, ci soffermeremo, in particolare, sulla responsabilità penale e sugli adempimenti previsti per i superiori gerarchici. In ambiente militare accadono fatti costituenti reati comuni o reati militari. Il sistema normativo attuale presenta contraddizioni ed illogicità (per vicende legislative che non è possibile sintetizzare in questa sede) sì che occorre procedere con metodo formale Per semplicità espositiva, alla distinzione si perviene enucleando i reati militari, che si concretano in qualunque violazione della legge penale militare (c.p.m.p., art. 3 della legge 9.12.1941, n. 1383, che prevede la collusione in contrabbando del militare della Guardia di Finanza; art. 8 della legge 15.12.1972, n. 772, modificata con legge 24.12.1974, n. 695, relativo al reato di rifiuto, per motivi di coscienza, del servizio militare di leva. Del servizio militare non armato e del servizio civile sostitutivo. I fatti non previsti dalle norme sopra

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richiamate, ma dal codice penale o da altre leggi, sono reati comuni. Può, in concreto, accadere (concorso apparente di norme coesistenti) che uno stesso fatto sia previsto dalla legge penale comune e dal c-p.m.p.: in tal caso, per il principio di specialità (art. 15 c.p.) si applica la norma speciale, cioè quella compresa nel c.p.m.p., ricorrendone i presupposti. La distinzione non è meramente teorica, ma comporta adempimenti differenziati da parte dei superiori militari. Il principio della perseguibilità d'ufficio in materia penale, con le eccezioni relative alla querela e alla richiesta di procedimento, comporta l'obbligo, per il pubblico ufficiale e per l'incaricato di un pubblico servizio, di denunciare, senza ritardo, al P.M. o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, la notizia di un reato perseguibile d'ufficio, appresa nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio (art. 331 nuovo c.p.p.). Chi sono i pubblici ufficiali? Sono dipendenti dello Stato o di enti pubblici e le persone che esercitano permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o per retribuzione, volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria. E le persone incaricate di un pubblico servizio? Sono gli impiegati dello Stato o di altro ente pubblico i quali prestano permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, un pubblico servizio. "Nelle indicate categorie rientrano, pertanto, gli ufficiali e sottufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, la ronda militare la sentinella, ecc. A fronte di reati comuni, gli adempimenti dei superiori militari si estrinsecano, quindi, nella denuncia. Diverso e più incisivo è invece, l'ambito di legittimazione e dei connessi poteri o doveri in presenza di reati militari, da parte dei comandanti di corpo, di distaccamento e di posto delle Forze Armate, i quali, ai sensi dell'art. 301 c.p.m.p., esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare. Occorre allora chiarire, preliminarmente, che cos'è, in generale, la polizia giudiziaria. Secondo l'art.55 del nuovo c.p.p., la polizia giudiziaria ha l'obbligo, anche di propria iniziativa, di prendere notizia dei reati, d’ impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, di ricercarne gli autori, di compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. Referente principale della polizia giudiziaria è l'ufficio del pubblico ministero. La legge distingue, per quanto attiene alla legittimazione, tra ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, con differenziati poteri. La nozione di ufficiale di polizia giudiziaria, quindi, comprende, ma è più ampia di quella di pubblico ufficiale. Per i reati militari soggetti alla giurisdizione militare, l'art. 301 c.p.m.p. (in linea con quanto previsto dall'ari 57, e, 3, del nuovo c.p.p.) estende ai comandanti di corpo, di distaccamento o di posto l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, stabilendo un ordine di precedenze. La nozione di "Corpo" si ricava dall'art. 22 del Reg. disc. "Distaccamento" è unità minore (rispetto al corpo), separata permanentemente o temporaneamente dalla sede del comando di corpo dal quale dipende. "Posto" è il luogo determinato, isolato e distanziato dalla sede del comando da cui dipende, dove un certo numero di militari è stato assegnato per l'espletamento di un compito di servizio (posto di guardia di un deposito di munizioni, posto di blocco ecc.). Ne consegue che il comandante del posto (anche se sottufficiale, graduato o soldato) esercita, per legge, le funzioni di polizia giudiziaria militare. E' da segnalare, per completezza, il disposto dell'art. 36 e. 4, del Reg. disc.: ogni militare, richiestone anche verbalmente da appartenenti alla polizia giudiziaria, deve prestare loro il proprio concorso.

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Avuta notizia della commissione di un reato militare (nell'ambito del generale compito di informarsi o perché è stata presentata denuncia da parte di un militare o a seguito di relazione di servizio compilata da un dipendente), è fatto obbligo al comandante di corpo (o di distaccamento o di posto) riferire per iscritto senza ritardo al P.M, gli elementi essenziali raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute e trasmettendo la relativa comunicazione. Tale adempimento (che sostituisce il rapporto giudiziario previsto dal vecchio c.p.p.) comprende anche, quando è possibile, le generalità e quanto altro valga all'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (v. schema n.l). Se vi è urgenza, la comunicazione della notizia del reato è data immediatamente anche in forma orale. In ogni caso deve essere indicato il giorno e l'ora in cui è stata acquisita la notizia del reato. La violazione degli obblighi d' informativa costituisce il reato di omessa denuncia aggravata (art. 361, e.2, e 363 c.p.) L'obbligo della comunicazione ha il fine di consentire al P.M. di assumere tempestivamente la direzione delle indagini nonché di far decorrere il termine delle indagini preliminari. Esso sorge anche nel caso in cui sia conosciuta la notizia, ma non ancora l'autore del reato. Non si ha, invece, quando si è in presenza di un generico sospetto di reato e nelle ipotesi in cui sono necessari accertamenti volti a definire la rilevanza penalistica di informazioni apprese. Fino a quando il P.M. non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini, le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare raccolgono ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. Esse, in particolare, procedono: a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi; b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti; c) al compimento di atti d'iniziativa che formeranno oggetto di specifica descrizione nel prosieguo di questo scritto. Dopo l'intervento del P.M. la polizia giudiziaria eseguirà gli atti ad essa specificatamente delegati, fra i quali non possono essere compresi l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini e i confronti con la medesima (riservati esclusivamente al magistrato). Nell'ambito degli atti d'iniziativa sopra richiamati assumono rilievo: 1) Notizie e indicazioni ai fini della immediata prosecuzione delle indagini, assunte dalla polizia giudiziaria sul luogo e subito dopo il fatto, rese dall'indagato. Di tali elementi non è possibile la verbalizzazione o, genericamente, documentazione ne’ tantomeno l'utilizzazione dal punto di vista processuale quando l'indagato non è assistito da difensore. Gli elementi suddetti servono, pertanto, solo al prosieguo dell'attività investigativa 2) Dichiarazioni spontanee rese dall'indagato in base ad una determinazione volitiva autonoma e non provocata dagli inquirenti. Sono ricevute dalla polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore, ma di esse non è consentita, di norma, l'utilizzazione agli effetti del giudizio. La documentazione dell'atto é trasmessa al P.M. 3) Sommarie informazioni assunte dall'indagato. N'è consentita l'assunzione in verbale purché alla presenza del difensore. Non sono ammesse nei casi di persone in stato d'arresto o fermo. L'atto consente una utilizzabilità processuale maggiore rispetto a quelli indicati nei nn. I e 2, ma comporta adempimenti formali che richiedono pregressa dose di professionalità specifica. 4) Sommarie informazioni assunte da persone diverse dall'indagato (potenziali testimoni), utili ai

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fini delle indagini. Non presentano particolari adempimenti formali. La documentazione è mediante annotazione o verbale in forma riassuntiva; essa è trasmessa al P.M..(*)

(*)L'annotazione costituisce documentazione del tutto informale, destinata a servire da ausilio esclusivamente investigativo. Il verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese e del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l'indicazione della descrizione di quanto fatto o costatato e di quanto è avvenuto alla presenza del verbalizzante, nonché le dichiarazioni ricevute. Per ogni dichiarazione e indicalo se essa e stata resa spontaneamente o previa domanda. Se la dichiarazione e stata dettata dal dichiarante o, se questi si è avvalso dell'autorizzazione a consultare noie scritte, ne o falla menzione. II verbale deve essere sottoscritto alla fine di ogni foglio da chi lo ha redatto e dagli intervenuti: se questi ultimi non possono o non vogliono sottoscrivere ne è fatta menzione.

5)Perquisizione personale o locale. E' eseguita nella flagranza di un reato militare quando le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo e che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini. Delle operazioni compiute deve essere redatto verbale che deve essere trasmesso al P.M. entro le 48 ore successive per la convalida. Data la vasta giurisdizione militare è consigliabile dare comunque immediata notizia per le vie brevi, ad operazioni effettuate, al P.M.. 6) Acquisizione di plichi o di corrispondenza. Di norma quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, chi esercita le funzioni di polizia giudiziaria militare li trasmette intatti al P.M. militare per l'eventuale sequestro. Tuttavia se si ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all'assicurazione di fonti di prova, che potrebbero andare disperse a causa del ritardo, il comandante di corpo (di distaccamento o di posto) informa con il mezzo più rapido il suddetto P.M., il quale può autorizzare l'apertura immediata. 7) Accertamenti vigenti sui luoghi e sulle cose. Sequestro. Rientra tra gli atti di iniziativa della polizia giudiziaria curare che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose, quando ciò sia necessario ai fini delle investigazioni, non venga mutato prima dell'intervento del P.M.. In caso di pericolo di dispersione o di modificazione, si può procedere direttamente ai necessari accertamenti e rilievi nonché al sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti. Il verbale di sequestro è trasmesso, non oltre le 48 ore, al P.M. per la convalida mediante decreto. II sequestro perde efficacia se entro le ulteriori 48 ore non è convalidato. 3. Una generale riconsiderazione s'impone in materia di misure restrittive e limitative della libertà personale. Secondo l'articolo 13 della Costituzione, la libertà personale è inviolabile e non è ammessa forma alcuna di detenzione, d’ispezione o di perquisizione personale, ne’ qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla.legge. Tuttavia, in casi eccezionali di necessità e di urgenza, indicati tassativamente, possono essere adottati provvedimenti provvisori da autorità diverse dal giudice, che devono essere, però, comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non

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li convalida nelle successive quarantotto ore, s’intendono revocati e privi di ogni effetto. Tale norma-base ha ricevuto un'articolata disciplina attuativa dal nuovo codice di procedura penale, con connotazioni più garantiste rispetto all'abrogato codice del 1930 e delle successive modificazioni via via ad esso apportate. Ma anche rispetto alla disciplina comune, inefficace dal 24 ottobre 1989, il codice penale militare di pace, presentava in materia marcati tratti differenziali rimessi all'esame della Corte costituzionale. Secondo l'art. 308. primo comma, c.p.m.p., le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare "devono procedere o far procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un reato militare, punibile con pena detentiva o con pena più grave".Tale norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 503 del 26 ottobre, pubblicata il 15 novembre 1989, perché in stridente ed inconciliabile contrasto con i principi generali in materia di restrizioni della libertà personale, ricavabili dall'art. 13 della Costituzione giudiziaria militare in materia di detenzione, trova nel dettato costituzionale, come sole eccezioni consentite, i casi di necessità e di urgenza, oggetto di tassativa previsione legislativa. A fronte di tale quadro di riferimento, l'art. 308 c.p.m.p. presentava una sfera derogatoria talmente ampia da collocarsi agli antipodi di ciò che s'intende per eccezionalità, tanto da tradursi, immotivatamente, in criterio assoluto e onnicomprensivo. Con il venire meno della disposizione, alla determinazione dei casi di arresto in flagranza per reati militari soccorrono gli articoli 380 e 381 del nuovo codice di procedura penale, applicabili in virtù del rinvio generale sopra indicato (art. 261 c.p.m.p.), che disciplina le ipotesi in cui l'adozione dei suddetti provvedimenti provvisori, da parte della polizia giudiziaria è, rispettivamente, obbligatoria o facoltativa. La nozione di "flagranza" è data dall'articolo 382 c.p.p.: è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere un reato (flagranza in senso proprio) o chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima (casi di quasi flagranza). Nei reati permanenti (ad esempio, quelli d'assenza dal servizio), lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza. L'arresto obbligatorio configura un tipico potere-dovere per le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria, comune e/o militare, e si fonda sulla necessità di provvedere alle esigenze di difesa sociale per i reati che sono compresi nella tipologia dell'articolo 380 c.p.p.. L'arresto è stabilito per reato non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a venti anni, nonché per altri delitti tassativamente indicati nella disposizione citata. E' da aggiungere che quando ricorre una di tali ipotesi, ai sensi dell'art. 383 c.p.p. (facoltà d'arresto da parte dei privati), ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, purché non si tratti di reati soggetti a condizioni di punibilità e/o procedibilità, come la querela o la richiesta di procedimento. La persona che ha eseguito l'arresto deve, senza ritardo, consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria, la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia. L'arresto facoltativo in flagranza di reati comuni ricorre nei casi previsti dall'articolo 381 c.p.p,: reato non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Si prescinde da tali limiti di pena per i reati indicati nel secondo comma della disposizione (peculato mediante profitto dell'errore altrui, corruzione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, lesione personale, furto ecc.), quando ricorre la necessità di interrompere l'attività criminosa. Ma in tutti i casi sopra indicati, con

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riferimento sia alle pene edittali sia alla tipologia considerata, occorre anche l'esistenza di precisi presupposti: la gravità del/atto o la pericolosità del soggetto. A fattor comune dell'arresto obbligatorio e di quello facoltativo si applica il secondo comma dell'articolo 308 c.p.m.p., non investito dalla declaratoria d'illegittimità costituzionale sopra indicata: occorre compilare processo verbale dell'eseguito arresto e porre l'arrestato immediatamente a disposizione del procuratore militare della Repubblica, custodendolo, preferibilmente, in luogo militare. E’ da segnalare, inoltre, che l'applicazione dell'articolo 383 c.p.p. (facoltà d’arresto da parte dei privati) si rivela utile soprattutto nei casi di gravi reati comuni commessi in ambito militare, rispetto ai quali i comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle Forze armate non sono legittimati alle funzioni di polizia giudiziaria (tranne, ovviamente, che si tratti d'ufficiali, sottufficiali o graduati dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, ecc.). Altro provvedimento provvisorio, che può essere eseguito dalla polizia giudiziaria, è costituito dal "fermo di indiziato di delitto", previsto dall'articolo 384 c.p.p.. Esso può ritenersi applicabile anche per i reati militari per il venir meno dell'articolo 309 c.p.m.p. (che vietava l'arresto fuori dai casi di flagranza e poneva il divieto del fermo), a seguito della declaratoria di illegittimità della disposizione, da parte della Corte costituzionale, con la sentenza n.74 del 19 marzo 1985. Secondo l'indicata disposizione comune, prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiati e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni, ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sopravvengano specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato stia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero. L'arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima. ovvero in presenza di una causa di non punibilità (es. legittima difesa, uso legittimo delle armi, stato di necessità). Se risulta evidente che l'arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se non interviene la convalida entro 96 ore, la liberazione è disposta, prima dell'intervento del P.M., dalla stessa persona che ha effettuato l'atto. Data l'estrema delicatezza della materia, è necessario mettersi in contatto per le vie brevi con la Procura militare competente per avere direttive in materia e, in caso di difficoltà, richiedere la consulenza dei Carabinieri. Mancano, infatti alto stato necessarie disposizioni di più preciso raccordo con le disposizioni comuni, sì che le anzidette misure restrittive devono applicarsi mediante operazioni di difficile ortopedia interpretativa. E stato sottoposto all'esame del Parlamento un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 novembre del 1988, concernente la delega legislativa al Governo per l'emanazione del nuovo codice penale militare di pace. Due "direttive", previste in tale progetto, attengono specificatamente alla parte procedurale: una riguarda l'uniformità del processo penale militare al processo penale comune nelle parti in cui la specialità dell'ordinamento o della materia non suggerisca l'opportunità di una diversa disciplina; l'altra propone il riesame delle disposizioni concernenti la polizia giudiziaria militare, prevedendo la possibilità di istituire sezioni di polizia giudiziaria militare, in modo da sollevare i comandanti di corpo dalle funzioni predette. Ma, com'è evidente, tutto ciò concerne il futuro:

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oggi si applica l'art. 301 c.p.m.p., che comporta gli adempimenti sopra indicati. 4. A fronte del principio secondo il quale la perseguibilità dei reati, comuni o militari, è obbligatoria, mediante l'esercizio dell'azione penale, si collocano una serie di istituti derogatori, che costituiscono condizioni di punibilità e/o di procedibilità: la querela, la richiesta di procedimento, l'istanza della persona offesa, l'autorizzazione a procedere. Tali atti non possono essere confusi con la comunicazione di reato e con la denuncia ad opera di un pubblico ufficiale o di un privato, che costituiscono mere manifestazioni di conoscenza. Nell'ambito della legge penale militare assume particolare rilievo la richiesta di procedimento, prevista dall'ari 260 c.p.m.p., mentre non trovano espressa previsione la querela e l'istanza della persona offesa, ritenute estranee allo speciale sistema. La titolarità per la proposizione della richiesta è duplice: il Ministro da cui il militare dipende per reati militari espressamente indicati (ad esempio quelli commessi in territorio estero, al di fuori dei casi di occupazione, soggiorno o transito delle Forze armate dello Stato); il comandante di corpo o di altro ente superiore per i reati di danneggi aumento di edifìci militari e di distruzione o deterioramento di cose mobili militari e per tutti gli altri reati militari per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi (ad es. allontanamento illecito, omessa presentazione in servizio, lesioni personali lievi, ecc.). In tali casi il comandante di corpo (con esclusione del comandante di distaccamento o di posto) ha la facoltà discrezionale (ma discrezionalità non equivale a capriccio o arbitrio) di limitare nell'ambito disciplinare la repressione difatti aventi modesta lesività. La pena che deve essere considerata ai fìni dell'applicazione dell'istituto è quella edittale, senza tener conto dell'aumento o della diminuzione derivanti da circostanze aggravanti o attenuanti, salvo che, per effetto della circostanza, 1a pena sia determinata dalla legge in modo autonomo. La richiesta deve essere presentata per iscritto e sottoscritta (pertanto non è valida se proposta a mezzo fonogramma) entro un mese dalla commissione del fatto di reato o dalla data in cui il comandante ne è venuto a conoscenza. Essa è irrevocabile e si estende a tutti coloro che hanno commesso il reato. Anche nel caso in cui non si ritiene di presentare richiesta, sussiste l'obbligo della comunicazione di reato. Non sono previste formule precise ed inderogabili, purché risulti palese la volontà di chiedere l'instaurazione di un procedimento penale per un fatto, anziché perseguirlo solo in via disciplinare. E sufficiente scrivere: "Avvalendomi della facoltà prevista dall'ari. 260 c.p.m.p-, chiedo (o non chiedo) che si proceda penalmente a carico di... per il reato di... e per tutti i reati militari ravvisabili nel fatto e perseguibili a richiesta”.

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ELENCO DEI REATI MILITARI PERSEGUIBILI A RICHIESTA

DEL MINISTRO DA CUI IL MILITARE DIPENDE (art. 260, c.l, c.p.in.p,)

art. 18: reati militari commessi in territorio estero, al di fuori dei casi di occupazione, di soggiorno o transito delle Forze armate dello Stato;

art. 94: comunicazione all'estero di notizie non segrete ne riservate;

art. 103: atti ostili del comandante contro uno Stato estero;

art. 104: eccesso colposo di atti ostili del comandante contro uno stato estero;

art. 105: perdita o cattura di nave o aeromobile;

art. 106: perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile;

art. 107: investimento, incaglio o avaria di una nave o di un aeromobile;

art. 108: investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile;

art. 109: agevolazione colposa di alcuno dei fatti previsti dagli articoli 105 e 107;

art. 110: omesso uso di mezzi per limitare il danno, in caso d'incendio o di altro sinistro;

art. 111 : abbandono o cessione del comando in circostanze di pericolo;

art 112: violazione del dovere del comandante di essere l'ultimo ad abbandonare la nave, l'aeromobile o il posto, in caso di pericolo.

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ELENCO DEI REATI MILITARI PERSEGUIBILI A RICHIESTA DEL COMANDANTE DI

CORPO (art. 260, c.2, c.p.m.p.)

Reati contro il servizio militare

art. 123: . omessa presentazione in servizio;

art. 125,c.3: inosservanza di istruzioni ricevute;

art. 139,c.l e 3: ubriachezza in servizio;

art. 147: allontanamento illecito,

art. 151,c.3: . mancanza alla chiamata a scopo di istruzione;

art. 161,c1 . :procurata inabilità o simulata infermità al fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare;

art. 165: . distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare;

art. 170 … fatti colposi, nei casi previsti dagli art. 168 (danneggi amento di edifici militari) e 169 (distruzione o deterioramento di cose mobili militari);

art. 166: acquisto o ritenzione di effetti di vestiario;

art. 71,n.2 circostanze attenuanti in relazione all'entità del danno; nei casi previsti dagli art. 168 (danneggi amento di edifici militari) e 169 (distruzione o deterioramento di,

cose mobili militari).

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Reati contro la disciplina militare

art. 175, e.5, ……. parte 1 a: ammutinamento, quando il colpevole cede alla prima intimazione art. 184: ……. raccolta di sottoscrizione per rimostranza o protesta. Adunanza di militari; art. 185: …… rilascio arbitrario di attestati e dichiarazioni;

art. 204, c.l e 2: ..... sfida; accettazione; duello.

Reati speciali contro 'V Amministrazione militare contro la fede pubblica,

contro la persona e contro il patrimonio

art. 221 : . …… usurpazione di decorazioni o distintivi militari; art.222 …… percosse; art.223…………………….lesione personale art.226 ……. ingiuria art.227 …… . diffamazione art.229, c.l e 2: ....... . minaccia; art.223, c.l, cc.1,2,3: .… furto d'uso o su cose di tenue valore; furto di oggetti di vestiario e di

equipaggiamento;

art.235, c.3: ….. . . appropriazione indebita; art.236, c.l e 2: ....... . appropriazione di cose smarrite o avute per errore o caso fortuito.

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Schema n. I

OGGETTO: Comunicazione di notizia (di reato militare).

Al Sig. Procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare di…………………

II sottoscritto.................................... (grado e qualifica)………………………….……….............

.............……................... (cognome e nome) .…………………..……..……….…...... in servizio

presso .................................……….............................………….............................................

COMUNICA

di aver acquisito (o ricevuto), alle ore ............. del giorno ............……………………………... la notizia di reato appresso specificata e al riguardo riferisce (1)… ………………………………………………………..

Comunica inoltre che, in relazione all'episodio criminoso, vengono svolte indagini nei confronti di (2)...................................................................................………………………………………………. (oppure

non sono stati raccolti elementi idonei alla individuazione dell'autore).

La persona offesa si identifica per (3): ..................................................………………………………………

Circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti potranno essere riferite dalle. seguenti persone (4): ......................................................................……………………………………………………......................

(oppure; non è stato finora possibile pervenire alla identificazione della persona.

offesa ne alla individuazione di persone in grado di riferire circostanze utili per la ricostruzione del fatto) (5) (6).

In allegato alla presente comunicazione, trasmette la documentazione relativa alle attività finora compiute. All.1 verbale di

All.2 verbale di ..........................................................................................

Il Comandante di Corpo

(di distaccamento di posto)

(1) Indicare gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi raccolti

(2)(3)(4) Indicare le generalità e quanto altro può valere alla identificazione e le modalità attraverso le quali si è pervenuti alta identificazione. (.9) Non è richiesta la qualificazione giuridica del fatto. C6) La comunicazione può contenere anche altre indicazioni (ad esempio, la nomina del difensore di fiducia o la designazione di quello di ufficio, la dichiarazione od elezione di domicilio.

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. Schema n.2

OGGETTO:Verbale di ricezione di denuncia orale di reato militare.

Il giorno .............. alle ore ................... negli Uffici .................................... avanti il

sottoscritto (grado) .............................. (cognome e nome) .....................................

esercente le funzioni di p.g. militare è presente il militare ...........................................

nato a ...................................................................... il .............................................

il quale denuncia che ................................................................................................

Letto, confermato e sottoscritto.

Il denunciante

II Comandante di Corpo .

(di distaccamento o di posto)

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Schema n.3

OGGETTO: Verbale di sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.

Il giorno...............................................alle ore..…….............………..davanti al

sottoscritto.....................(grado)................(cognome e nome)....……...............

............………....................................................................è comparso….................

il. suddetto..........................................è invitato a nominare un difensore di fiducia

e dichiara di nominarlo nella persona di .................................................................

.................................................................................………(1), presente all’atto(2).

E' quindi invitato a dichiarare od eleggere domicilio a norma dell'art.161 comma 1.

All'esito i sottoscritti Ufficiali di P.G. provvedono a richiedere le informazioni ritenute utili ai fini delle investigazioni e, in particolare (3)............................ ...........................

11 verbale, contestualmente redatto in n....... fogli, è riletto, confermato e sottoscritto

(4).

La persona sottoposta alle indagini II Comandante di Corpo

(di distaccamento o di posto)

------------------------------------

II difensore

-------------------------------

(1)

(2)

Se l'indagato dichiara di esserne privo o comunque in difetto di nomina, è designato un difensore di ufficio.

Ovvero: "al quale si è provveduto a dare tempestivo avviso mediante ....................................... alle ore ............. Il difensore non è stato reperito/o non è comparso. In sua vece è stato designalo dal Sig, Procuratore militare della Repubblica il ............................. ............................ ........................................ che presenzia all'alto".

(3) Occorre indicare se le dichiarazioni dell'indagato sono state rese spontaneamente o previa domanda, In tal caso è riprodotta anche la domanda. Occorre poi attestare se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante e se questi si è avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte.

(4) Dare atto delle richieste, osservazioni o riserve formulate dal difensore e disegni di approvazione o disapprovazione fatti durante il compimento dell'alto da chi è ad esso intervenuto.

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Schema n.4

OGGETTO: Verbale di perquisizione locale per ricerca di cose.

Il giorno .......................... ad ore .................... il sottoscritto ............…………….............. ...

................................................. (cognome e nome) .............………………..................da atto

che alle ore del ................................ (1) .......................…………….................................

collaborato da .....................................................…………….................... ha dato inizio alla

perquisizione del seguente luogo …………………………….……………………………….

.................................... (2) ............................……………............................................ e ciò in

quanto sussista fondato motivo di ritenere che in esso si trovassero cose o tracce pertinenti al reato e che le stesse potessero essere cancellate o disperse, poichè ……………………………………….(3) ……….……………………….

.………………..

Da atto che a (4) .....................…. ……………………………………………………………

hanno fatto presenti le ragioni dell'intervento rendendo la persona predetta edotta della facoltà di farsi rappresentare o assistere da un difensore di sua fiducia o da altra persona sempre di sua fiducia, senza che ciò potesse comportare ritardi nell'esecuzione dell'alto (5)............................................. (6).

Eseguite accurate ricerche nel luogo sopra indicato ............................ (7) ……………………

è stato rinvenuto ...................................................... (8)…………………………………….....

che è stato sottoposto a sequestro.

La perquisizione è stata conclusa alle ore ................... del.................... (9)…………………….

Di quanto sopra è stato formato il presente verbale che dal verbalizzante, unitamente a tutti gli intervenuti, viene riletto, confermato e sottoscritto e copia del quale viene consegnata al SÌg. ................................................ ............................... .....................

Il Comandante di Corpo

(di distaccamento o di posto)

( Note a pagina seguente )

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1) Specificare, a seconda dei casi:

a) nella flagranza del reato di ......................................... ................................ .....................…….

b) dovendosi procedere all'esecuzione dell'ordine n. ...................... emesso da....................…......

………………………………………………………………………..nei confronti di .

………………………………………………............................................... per il delitto di .

................................................................. previsto dall'alt. 380 c.p.p. e sussistendo i seguenti

particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione:. ........................................………………………………………………………..

e) dovendosi procedere al fermo di ............................…………….. ..................... quale indiziato

del delitto di..............................................……………........... e sussistendo i seguenti particolari

motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione:

(2) Indicare compiutamente il luogo dove è avvenuta la perquisizione nonché i motivi, se del mancato rispetto dei limiti temporali (ore 07.00-20.00) previsti dall'ari. 251 per le perquisizioni domiciliari.

(3) Indicare sinteticamente le ragioni che hanno motivato la perquisizione in quel luogo.

(4) Indicare le generalità complete della persona intervenuta e la qualifica che riveste rispetto al luogo ove avviene la perquisizione.

(5) Sarà specificato, a seconda dei casi:

a) avendone risposta negativa;

b) a seguito di che ha dichiarato di volersi far assistere o rappresentare da…………………. ………………… che ha provveduto ad avvisare a mezzo della perquisizione…………….. ............................................ e che è intervenuto nel corso ………………………………….

(6) Dopo le specificazioni indicale nella nota 5 ove, trattandosi di cosa determinata il, il verbalizzante:

abbia ritenuto di invitare la persona a consegnarla, si darà atto di ciò e dell'esito dell'invito:

se la cosa e consegnata non si procede a perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi egualmente per la completezza delle indagini (art. 248 col).

(7) In caso di esito negativo della perquisizione proseguire "nulla di quanto ricercato è stato rinvenuto".

(8) Indicare con la massima precisione il luogo nel quale la cosa è stata rinvenuta ed il modo in cui era eventualmente celata.

(9) Se il verbale non è stato redatto contestualmente, indicarne i motivi.

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Schema n.5 OGGETTO: Verbale di perquisizione locale per ricerca di persone. Il giorno.......................... alle ore .............................il sottoscritto ............………

(grado) ................................... (cognome e nome) ................................................

da atto che alle ore ............... del (1) ..................................................................

collaborato da ............................................................................................... ha dato

inizio alla perquisizione del seguente luogo ...............................................…............

......................... (2) ................................................................................. e ciò in

quanto sussisteva fondato motivo di ritenere che esso si trovasse .......................(3)

................................poiché (4)............................................................................…..

(Se il verbale non è stato redatto contestualmente al compimento dell'atto ne vanno indicati i motivi. 11 verbale seguirà, quindi, secondo lo schema del precedente. Nel caso di rintraccio della persona si darà atto del luogo e modo dell'eventuale ce-lamento e del suo avvenuto arresto o fermo).

(1) Valgono, a seconda dei casi, le indicazioni di cui alla nota I del modello di verbale di perquisizione locale per ricerca di cose. (2) Valgono le indicazioni di cui alla nota 2 de! modello di verbale di perquisizione locale per ricerca di cose. (3) Indicare, a seconda dei casi: a) la persona sottoposta alle indagini; b) la persona nei cui confronti doveva eseguirsi l'ordine che dispone la carcerazione;

e) la persona nei confronti della quale doveva procederai al fermo. (4) Valgono le indicazioni di cui alla nota 3 del modello di verbale di perquisizione locale per ricerca di cose.

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Schema n.6

OGGETTO: Verbale di perquisizione personale.

Il giorno .................alle ore ..............il sottoscritto………………….…………….. (qualifica) ................................... .........................(cognome e nome) ....................... da atto che alle ore ...………….............del 1).........,......................................... ha proceduto a perquisizione sulla persona di ................................................ nato a ...............………...............………….......... il…………...........................residente a......….................…………................

e ciò in quanto sussisteva fondato motivo di ritenere che sulla persona del predetto si trovassero occultate cose o tracce pertinenti al reato che potevano essere cancellate o disperse poiché (2)......................................……………..............................

..............................................................………………………………….…..............(3)

Danno atto che il .............................……….................................... è stato previamente

reso edotto della facoltà di farsi assistere da un difensore di sua fiducia o da altra persona sempre di sua fiducia, senza che ciò potesse comportare ritardi all'esecuzione dell'atto.......................................(4).

Eseguite ricerche sulla persona del ................................................................………....

..........(5) (6) è stato rinvenuto ...........................................................……….................

che è stato sottoposto a sequestro.

La perquisizione è stata conclusa alle ore............................. del........................…......

Di quanto sopra è stato formato il presente verbale che dai verbalizzanti, unitamente a tutti gli intervenuti, viene riletto confermato e sottoscritto e copia del quale viene consegnata al........................................................................(7).

Il Comandante di Corpo

(di distaccamento o di posto)

(1) Specificare, a seconda dei casi, le indicazioni di cui alla nota 1 del modello di verbale di perquisizione locale per ricerca dì cose-

(2) Indicare sinteticamente le ragioni che hanno motivato le perquisizioni su quella persona-

(3) Trattandosi di ricerca di cosa determinata ove l'Ufficiale abbia ritenuto facoltativamente di invitare la persona a consegnarla, si darà atto di ciò a questo punto e dell'esito dell'invito: se la cosa è consegnata non si procede a perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi ugualmente per la completezza delle indagini (art. 248 co.l).

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(4) Sarà specificato, a seconda dei casi:

a) avendone risposta negativa;

b) a seguito di che ha dichiarato di volersi far assistere da ...................................……………...... che,

avvisato, è (o non è) intervenuto nel corso della perquisizione (oppure: ha assistito alla perquisizione).

(5) In caso di esito negativo della perquisizione proseguire " nulla di quanto ricercato è stato rinvenuto".

(6) Indicare quando e dove rinvenuto.

(7) Se il verbale non è stato redatto contestualmente, indicarne i motivi in modo specifico.

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Schema n.7

OGGETTO: Verbale di sequestro

a carico di...................…………………………………................................... nato a ..............................il………………………………………………………….……..

Il giorno ............. ad ore ........... negli Uffici il sottoscritto………………………… collaborato da ......(qualifica) ................(cognome e nome) ............................in servizio presso ........................................… da atto che alle ore…………………...odierne in………………………………………..intervenuto a seguito della commissione del reato di .......................................................... ha proceduto al sequestro dei seguenti corpi del reato e delle seguenti cose pertinenti al medesimo reato ritenute necessario per l’accertamento dei fatti.......................................…………………………...........

Il sequestro è stato eseguito poiché :

1). il procuratore militare della Repubblica presso ...........………....................................………......

.già avvertito non poteva intervenire tempestivamente,

2). sussisteva il pericolo che le cose (le tracce o i luoghi del reato), si alterassero, si disperdessero o .comunque si modificassero in quanto ............………………………......……………...............

Si da atto che la persona a carico della quale il sequestro è stato operato, e che era presente, è stata resa edotta della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (1)........................................................................................................……..................

Alfine di assicurare le cose sottoposte a sequestro sono state adottate le cautele sotto descritte ............................................(e sono stati apposti n. .......... sigilli costituiti

da ........................................…………………………………………………………2).

Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale che dai verbalizzanti, mutamente a tutti gli intervenuti viene letto, confermato e sottoscritto e copia del quale viene consegnato a …………………………………………………….

Il Comandante dì Corpo

(di distaccamento o di posto)

(1) Sarà specificalo, a seconda dei casi

a) avendone risposta negativa;

b) a seguito di che ha dichiarato di volersi far assistere da ...........…......................……….....

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che ha provveduto ad avvisare a mezzo ....…………..………………. e che è intervenuto.

(2) Se viene nominato un custode si dirà:

"E" stato nominato custode il.....................................................................che ha dichiarato di accettare l'incarico e di assumere gli obblighi di legge. Il custode è stato reso edotto

dei doveri inerenti la custodia e in particolare dell'obbligo di conservare la cosa sequestrata con la dovuta diligenza, di impedire che venga in qualsiasi modo manomessa, di preservarla da ogni alterazione e tenerla a disposizione. dell'Autorità giudiziaria competente per ogni richiesta di questa.

E’ stato infine avvertilo delle pene comminate per la violazione dei doveri di custodia (art. 334 e 335 c.p.)".

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Schema n.8

OGGETTO: Verbale di .arresto in flagranza

a carico di ................................................. nato » ..........................………………….......... ......................................................................................... il ......…………………................. residente a via ................................................................ n……………………………......... Il sottoscritto Comandante di Corpo (di distaccamento o di posto) ..…….…..................... ...........(grado)................................................... (cognome e nome)................. riferisce che alle ore ..................... del .................... in ............................................. ha proceduto all'arresto della persona………….………….…. indicata in oggetto perché (1)...........……………………………………….………………. L'arrestato avvertito della relativa facoltà, ha dichiarato di nominare quale difensore di fiducia l'avv. ......................................................... del foro di.........……………………...................……... (oppure: di non essere in grado di nominare difensore di fiducia, dandosi atto che dal p.m. dott. ......................................................…………………….......………................ della procura della Repubblica presso..........................................………….…….................. è stato designato quale difensore di ufficio l'avv. .............................……………………………………….................. ). Con il consenso dell'arrestato è stata data notizia dell'arresto al Sig ..……………....................... ........................... residente a ................................. via ............................……………… ……….. n. ...................................... tel….....……………........................ familiare dell'arrestato in quanto suo ......................................... e ciò mediante comunicazione effettuata a mezzo…………….…. ...................……............... il giorno ....................................... ad ore ....………….………..... (2). Il verbalizzante attesta di aver dato notizia dell'arresto al procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare di ………………………………………………………………….…………. e di averne- informato il difensore avv. ....................................…......……………......................... rispettivamente con comunicazioni effettuate a mezzo ......................…………………..……….. alle ore ......................... ed alle ore ........................... del giorno ..………………...……..........(3). Il presente verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto.

(1) Devono essere enunciate le ragioni che limino determinato l'arresto mediante una succinta narrativa dalla quale devono risultare lo stato di flagranza e fili estremi del reato. In caso di arresto facoltativo, devono sempre essere indicate le ragioni della gravita del fatto o della pericolosità de! soggetto desunta dalla personalità dello stesso o dalle circostanze del fatto; nel caso di arresto facoltativo per i reali previsti dall'ari. 381 co.2 deve, inoltre, essere indicata la necessità di interrompere l'attività criminosa.

(2) In caso contrario verbalizzare; "su specifica richiesta l'arrestato ha dichiarato che non intende che del l'avvenuto arresto siano avvisati i suoi familiari".

(3) II verbale va trasmesso al p.m. (art. 386 co.3).

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Autonomamente o congiuntamente va trasmessa la documentazione relativa ad altra attività di p.g. eventualmente svolta.

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Schema n.9 OGGETTO: Verbale di fermo in indiziato di delitto

a carico di ............................................... nato a ……………..............……………….......... .il....................................................e residente a ...........……………...........………............ via ............................................... n............. giorno ... …................ alle ore ............... negli Uffici...................................... ..........

il sottoscritto Comandante dì Corpo (di distaccamento o di posto) ........……….................. (grado)..................................... (cognome e nome) ...................…................ riferisce che alle ore …………………del………………………..in...............…….......………………................ non avendo ancora il pubblico ministero assunto la direzione delle indagini (1), ha proceduto di propria iniziativa al fermo della persona indicata in oggetto. La misura è stata adottata per la sussistenza, nei confronti di detta persona di gravi indizi del delitto di (2)...............................................………………………….……………................................. consentiti…………………………………………………………………………………....... Sussisteva inoltre il fondato pericolo che l'indiziato si desse alla fuga (3) ed esso era desumibile da specifici elementi consistenti………………………………………………………………..... Il fermato, avvertito della relativa facoltà, ha dichiarato di nominare quale difensore di fiducia l'avv…………………………………………........... del foro di …………………………….. ............................................. (oppure: di non essere in grado di nominare difensore di……… fiducia, dandosi atto che dal p.m. dott. ......................................…………............................... della procura della Repubblica presso ................................................. è stato………………. designato quale difensore di ufficio l'avv…………………………….…………...................... ...................). Con il consenso del fermato è stata data notizia di fermo al Sig .…………........ ................................................................................ residente in via ........………….................. ..........................................................................……………. n. .......... tel........…………......... familiare del fermato in quanto suo .......................................................e ciò mediante………. comunicazione effettuata a mezzo ............................................................ il giorno…..……… ................................... ad ore (4) .………………………………………………………........... Il verbalizzante attesta di aver dato notizia del fermo al procuratore militare della Repubblica presso .............................................. e di averne informato il difensore avv.................................................…………............................ rispettivamente con comunicazioni effettuate a mezzo.........................................…………………. ed alle ore ........................del giorno .............. (5). il presente verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto.

(1) Lo schema di verbale è stato predisposto avendo riguardo all'ipotesi di fermo di cui all'art. 384 co.2. Se,

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invece, il fermo avviene al sensi dei eo.3, in luogo dell'inciso "non avendo ancora il pubblico ministero assunto la direzione delle indagini, dovrà riportarsi uno dei seguenti:

a) "non essendo stato possibile, per la situazione di urgenza appresso indicata, attendere il provvedimento de! p.m.";

b) "essendo stato individuato l'indiziato dopo l'assunzione della direzione delle indagini da parte de! p.m.

(2) Indicare gli estremi del delitto per il quale si procede al fermo-

(3) Quando il fermo avviene ai sensi dell'art. 384 co.3 in relazione ai pericolo di fuga (v. nota 1) deve essere data ragione degli specifici elementi sui quali si fonda non il pericolo di fuga (4) In caso verbalizzare "su specifica richiesta il fermato ha dichiarato che non intende che dello avvenuto fermo siano avvisati i suoi familiari".

(5) II verbale va trasmesso al p.m. (art. 386 co.3). Autonomamente o congiuntamente va trasmessa la documentazione relativa all'atra attività di p.g. eventualmente svolta.

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