X legislatura DDL nr.3192 DI LEGGE d'iniziativa dei deputati CIAFFI, STRUMENDO, CARDETTI, ERMELLI...

25
SENATO DELLA REPUBBLICA X LEGISLATURA N. 3192 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei deputati CIAFFI, STRUMENDO, CARDETTI, ERMELLI CUPELLI, CARlA, CERUTI, BATTISTUZZI, LABRIOLA, BARBIERI, GITTI, SODDU, FERRARA, ZAMPIERI, BALESTRACCI, BARBERA, BERTOLI, CHIRIANO, CIOCCI Carlo Alberto, D'ONO- FRIO, FORLEO, FRASSON, GEl, LA GANGA, MASTRANTUONO, MATTARELLA, MAZZUCONI, NOVELLI, PACETTI, RIGGIO, VEC- CHIARELLI, FRANCHI, PAZZAGLIA e BERSELLI (v. Stampato Camera n. 5349) approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e in tern i) della Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1992 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alIa Presidenza il 27 gennaio 1992 Ordinamento dei segretari comunali e provinciali TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900) (Enti locali ~ Pubblico impiego)

Transcript of X legislatura DDL nr.3192 DI LEGGE d'iniziativa dei deputati CIAFFI, STRUMENDO, CARDETTI, ERMELLI...

Page 1: X legislatura DDL nr.3192 DI LEGGE d'iniziativa dei deputati CIAFFI, STRUMENDO, CARDETTI, ERMELLI CUPELLI, CARlA, CERUTI, BATTISTUZZI, LABRIOLA, BARBIERI, GITTI,SODDU,FERRARA,ZAMPIERI,BALESTRACCI,

SENATO DELLA REPUBBLICAX LEGISLATURA

N. 3192

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati CIAFFI, STRUMENDO, CARDETTI,ERMELLI CUPELLI, CARlA, CERUTI, BATTISTUZZI, LABRIOLA,BARBIERI, GITTI, SODDU, FERRARA, ZAMPIERI, BALESTRACCI,BARBERA, BERTOLI, CHIRIANO, CIOCCI Carlo Alberto, D'ONO-FRIO, FORLEO, FRASSON, GEl, LA GANGA, MASTRANTUONO,MATTARELLA, MAZZUCONI, NOVELLI, PACETTI, RIGGIO, VEC-

CHIARELLI, FRANCHI, PAZZAGLIA e BERSELLI

(v. Stampato Camera n. 5349)

approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, dellaPresidenza del Consiglio e in tern i) della Camera dei deputati nella seduta

del 24 gennaio 1992

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alIa Presidenzail 27 gennaio 1992

Ordinamento dei segretari comunali e provinciali

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900) (Enti locali ~ Pubblico impiego)

Page 2: X legislatura DDL nr.3192 DI LEGGE d'iniziativa dei deputati CIAFFI, STRUMENDO, CARDETTI, ERMELLI CUPELLI, CARlA, CERUTI, BATTISTUZZI, LABRIOLA, BARBIERI, GITTI,SODDU,FERRARA,ZAMPIERI,BALESTRACCI,

Atti parlamentari ~ 2 ~ Senato della Repubblica ~ 3192

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(II segretario del comune e della provincia)

1. I comuni e Ie province hanno unsegretario titolare, funzionario statale alservizio dell'ente per i compiti previsti dallalegge 8 giugno 1990, n. 142, nonche dallealtre leggi, iscritto in apposito albo naziona~Ie, territorialmente articolato.

Art. 2.

(Funzioni)

1. II segretario, al fine di perseguire gliobiettivi ed i programmi dell'amministra-zione e nel rispetto delle direttive delsindaco 0 del presidente della giuntaprovinciale, svolge funzioni di collabora-zione, consulenza propositiva, coordina-mento, direzione complessiva, vigilanza egaranzia per assicurare il buon andamentodell'ente presso cui presta servizio e con~correre all'imparzialita dell'azioneamministrativa.

2. II segretario partecipa con funzioniconsultive, referenti e di assistenza aIleriunioni degli organi collegiali dell'ente ene cura la verbalizzazione.

3. Ai segretari, in relazione aIle attribu~zioni di funzioni previste dalla legge 8giugno 1990, n.142, e dalle norme sulladirigenza statale, nonche da altre normelegislative, statutarie e regolamentari, com~pete:

a) la responsabilita della fase istrutto-ria dell'attivita amministrativa dell'ente;

b) promuovere l'attuazione dei provve-dimenti comunque adottati dagli organidell' ente;

c) il potere di direzione e di organizza-zione in materia di gare, procedure d'appal-to, concorsi;

Page 3: X legislatura DDL nr.3192 DI LEGGE d'iniziativa dei deputati CIAFFI, STRUMENDO, CARDETTI, ERMELLI CUPELLI, CARlA, CERUTI, BATTISTUZZI, LABRIOLA, BARBIERI, GITTI,SODDU,FERRARA,ZAMPIERI,BALESTRACCI,

Atti parlamentari ~ 3 ~ Senato della Repubblica ~ 3192

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

d) la potesta di rogare contratti edautenticare scritture private ed atti unilate~rali nei quali l'ente e parte, ha interesse 0 edestinatario, stipulati dai soggetti individua~ti dallo statuto dell'ente;

e) la funzione certificativa, Ie iniziativeatte ad assicurare la pubblicita e Ia visionedegli atti e dei provvedimenti, nonche Ieinformazioni sull'attivita dell'ente ed ilmiglior utilizzo dei servizi nell'interesse delcittadino;

f) I'adozione degli atti e dei provvedi~menti a rilevanza esterna che non sianoriservati agli organi dell'ente 0 al personaledirigente;

g) l'esercizio del potere disciplinare.

4. II segretario svolge funzioni di sovrain~tendenza e coordinamento ai fini dell arealizzazione degli obiettivi dell'ente e perl'esercizio dell'attivita di direzione nel ri~spetto delle attribuzioni e delle responsabi~lita dei dirigenti e dei funzionari responsa~bili dei servizi; a tal fine si avvale dellastruttura dei servizi e del personale dell'en~te.

5. In coerenza con gli obiettivi, i pro~grammi e Ie direttive di cui al comma 1, ilsegretario adotta provvedimenti di organiz~zazione e di attuazione dei predetti pro~grammi e direttive. L'istruttoria delle deli~berazioni si conclude con il parere.

Art. 3.

(Albo nazionale)

1. E istituito presso il Ministero dell'in~terno l'albo nazionale dei segretari comu~nali e provinciali nel quale sono iscritti inapposite sezioni, in base aIle classificazioniindicate nelle tabelle A e B allegate allapresente legge, distintamente per qualificae per classe, i segretari comunali e provin~ciali in servizio, nonche gli idonei all'eser~cizio delle funzioni di segretario ed a quelledi segretario generale.

2. La classificazione degli enti locali dicui aIle citate tabelle A e B ha effetto solorelativamente aIle norme recate dalla pre~sente legge.

Page 4: X legislatura DDL nr.3192 DI LEGGE d'iniziativa dei deputati CIAFFI, STRUMENDO, CARDETTI, ERMELLI CUPELLI, CARlA, CERUTI, BATTISTUZZI, LABRIOLA, BARBIERI, GITTI,SODDU,FERRARA,ZAMPIERI,BALESTRACCI,

Atti parlamentari ~ 4 ~ Senato della Repubblica ~ 3192

X LEGISLATURA ~ DISEGNI Dr LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI

3. Gli iscritti all'albo, distintamente perqualifica e per classe, sono articolati perregioni e per province, con esclusione delleprovince di Trento e di Bolzano.

Art. 4.

(Consiglio di amministrazione)

1. AlIa tenuta dell'albo ed all'eserciziodelle funzioni di indirizzo e di amministra-zione dei segretari e preposto un consigliodi amministrazione, articolato in un consi-glio centrale ed in consigli regionali e pro-vinciali.

2. II consiglio di amministrazione centralee l'organo di governo dei segretari; e prepo-sto, altresi, alIa gestione dell a Sezione auto-noma della Scuola superiore dell'Ammini-strazione dell'interno di cui all'articolo 8.

3. I consigli di amministrazione regionalie provinciali sono, nell'ambito delle rispet-tive competenze, gli organi di gestione deisegretari a livello regionale e provinciale.

4. I consigli di amministrazione duranoin carica quattro anni e sono dotati diappositi uffici e di personale, che puoessere scelto anche tra i segretari messi adisposizione dal Ministero dell'interno, neilimiti d'elle dotazioni organiche.

Art. 5.

(Composizione dei consigli diamministrazione)

1. II consiglio di amministrazione centra-le e composto dal Ministro dell'interno, 0da un suo delegato, che 10 presiede, e da:

a) due sindaci e un presidente digiunta provinciale designati rispettivamen-te dall' Associazione nazionale dei comuniitaliani (ANCI) e dalla Unione delle provin-ce d'Italia (UPI), 0 dalle loro sezioniterritoriali corrispondenti, tra coloro chericoprono la carica nell'ambito di riferi-mento;

b) tre segretari comunali 0 provincialieletti direttamente dai segretari in servizioiscritti all'albo, in ambito nazionale;

Page 5: X legislatura DDL nr.3192 DI LEGGE d'iniziativa dei deputati CIAFFI, STRUMENDO, CARDETTI, ERMELLI CUPELLI, CARlA, CERUTI, BATTISTUZZI, LABRIOLA, BARBIERI, GITTI,SODDU,FERRARA,ZAMPIERI,BALESTRACCI,

Atti parlamentari ~ 5 ~ Senato della Repubblica ~ 3192

X LEGISLATURA~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

c) tre dirigenti dell' Amministrazionecivile dell'interno.

2. 11 consiglio di amministrazione regio~nale e composto dal prefetto del capoluogodi regione, che 10 presiede, e da:

a) due sindaci e un presidente digiunta provinciale designati rispettivamen~te dall' ANCI e dall'UPI, 0 dalle loro sezioniterritoriali corrispondenti, tra coloro chericoprono la carica nell'ambito di riferi~mento;

b) tre segretari comunali 0 provincialieletti direttamente dai segretari in servizioiscritti all'albo, in ambito regionale;

c) due dirigenti designati dal prefettodel capoluogo di regione nell'ambito deidirigenti dell' Amministrazione civile del~l'interno.

3. 11 consiglio di amministrazione pro~vinciale e composto dal prefetto dellaprovincia, che 10 presiede, e da:

a) tre sindaci designati dall'ANCI, 0dalle relative sezioni territoriali, tra coloroche ricoprono la carica nell'ambito di rife~rimento;

b) tre segretari comunali 0 provincialieletti direttamente dai segretari in servizioiscritti all'albo, in ambito provinciale;

c) due dirigenti designati dal prefettodella provincia nell'ambito dei dirigentidell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 6.

(Competenze dei consiglidi amministrazione)

1. 11consiglio di amministrazione centra~Ie esercita Ie funzioni di indirizzo e diamministrazione generale dei segretari edin particolare:

a) cura la tenuta dell'albo, Ie iscrizioni,Ie cancellazioni e Ie sospensioni;

b) adotta i provvedimenti generali enecessari all'espletamento dei concorsi;

c) dispone il trasferimento di segretaricomunali e provinciali tra comuni dellastessa cIasse appartenenti a regioni diverse,secondo Ie disposizioni dell'articolo 15;

Page 6: X legislatura DDL nr.3192 DI LEGGE d'iniziativa dei deputati CIAFFI, STRUMENDO, CARDETTI, ERMELLI CUPELLI, CARlA, CERUTI, BATTISTUZZI, LABRIOLA, BARBIERI, GITTI,SODDU,FERRARA,ZAMPIERI,BALESTRACCI,

Atti parlamentari ~ 6 ~ Senato della Repubblica ~ 3192

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

d) accerta in seconda istanza la respon~sabilita disciplinare dei segretari comunalie provinciali ed adotta i provvedimenti con~seguenti;

e) emana regolamenti per 10 svolgi~mento dei concorsi, per i corsi di specializ~zazione, i trasferimenti, l'assegnazione degliincarichi di reggenza e di supplenza e perogni altro istituto previsto nella presentelegge ed in ogni altra materia per cui lapotesta regolamentare gli sia riconosciuta 0sia ammessa dalla legge, ivi compresicriteri e modalita per l'adozione di provve~dimenti urgenti;

f) determina il numero dei segretaricomunali che possono essere collocati inaspettativa per motivi sindacali con oneri acarico del fondo di cui all'articolo 42 dellalegge 8 giugno 1962, n. 604, e successivemodificazioni ed integrazioni;

g) puo disporre, con atto motivato,anticipazioni ai segretari, avvalendosi delfondo di cui all'articolo 42 dell a citata leggen. 604 del 1962, e successive modificazionied integrazioni, del trattamento economiconon corrisposto dagli enti per comprovataimpossibilita;

h) adotta un apposito regolamento perdisciplinare il proprio funzionamento equello dei consigli di amministrazione re~gionali e provinciali;

i) emana apposita disciplina concer~nente la assegnazione del segretario aIlesegreterie dei comuni che si siano associatinelle forme di legge per 10 svolgimentodelle funzioni di segreteria, alIa classe daattribuire ai comuni associati, ed ogni altroaspetto connesso alIa posizione ed al ruolodel segretario comunale.

2. Compete al consiglio di amministra~zione regionale:

a) l'organizzazione e la gestione deicorsi, dei seminari e delle giornate di studioper l'aggiornamento professionale, nell'am~bito dei programmi fissati dalla Sezioneautonoma per la formazione, iniziale epermanente, dei segretari comunali, pro~vinciali e delle comunita montane dellaScuola superiore deIl'Amministrazione del~l'interno, istituita dall'articolo 13~quater del

Page 7: X legislatura DDL nr.3192 DI LEGGE d'iniziativa dei deputati CIAFFI, STRUMENDO, CARDETTI, ERMELLI CUPELLI, CARlA, CERUTI, BATTISTUZZI, LABRIOLA, BARBIERI, GITTI,SODDU,FERRARA,ZAMPIERI,BALESTRACCI,

Atti parlamentari ~ 7 ~ Senato della Repubblica ~ 3192

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

decreto~legge 12 gennaio 1991, n. 6, con~vertito, con modificazioni, dalla legge 15marzo 1991, n. 80, e nei limiti delle disponi~bilita del fondo di cui all'articolo 42 dellacitata legge n.604 del 1962, e successivemodificazioni ed integrazioni;

b) il trasferimento dei segretari comu~nali e provinciali nell'ambito dell a regionesecondo i criteri, Ie modalita e Ie procedureprevisti dall'articolo 15;

c) l'attuazione delle procedure concor~suali per l'attribuzione delle sedi di segrete~ria di seconda classe, nell'ambito dei criterigenerali fissati dal consiglio di amministra~zione centrale;

d) l'adozione dei provvedimenti relati~vi all'amministrazione dei segretari provin~dali, per quanto non riservato al consigliodi amministrazione centrale;

e) la dichiarazione delle responsabilitadisciplinari dei segretari provinciali suproposta della apposita commissione didisciplina e l'adozione dei provvedimenticonseguenti;

f) la nomina della commissione didisciplina dei segretari provinciali.

3. Compete al consiglio di amministrazio~ne provinciale:

a) l'assegnazione ai segretari di primaiscrizione all'albo e ai segretari comunali inservizio delle sedi disponibili, da attribuiresecondo l'ordine di iscrizione e delle prefe~renze espresse dagli interessati e dalleamministrazioni comunali di destinazione;

b) il trasferimento dei segretari comu~nali tra comuni della stessa classe nel1'am~bito della provincia secondo i criteri, Iemodalita e Ie procedure previsti dall'artico~10 15, salvo quelli a richiesta dell'ente;

c) la dichiarazione delle responsabilitadisciplinari dei segretari comunali e l'ado~zione dei provvedimenti conseguenti, sullabase delle proposte della commissione didisciplina;

d) la nomina della commissione didisciplina dei segretari comunali; .

e) l'adozione dei provvedimenti perquanto altro attiene all'amministrazione deisegretari comunali e dell'albo in sedeprovindale, che non siano di competenza

Page 8: X legislatura DDL nr.3192 DI LEGGE d'iniziativa dei deputati CIAFFI, STRUMENDO, CARDETTI, ERMELLI CUPELLI, CARlA, CERUTI, BATTISTUZZI, LABRIOLA, BARBIERI, GITTI,SODDU,FERRARA,ZAMPIERI,BALESTRACCI,

Atti parlamentari ~ 8 ~ Senato della Repubblica ~ 3192

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

del consiglio di amministrazione centrale 0regionale.

Art. 7.

(Norme per l'elezione dei rappresentanti deisegretari nei consigli di amministrazione)

1. I rappresentanti dei segretari neiconsigli di amministrazione so no eletti daisegretari comunali e provinciali iscrittiall'albo, in servizio alIa data delle elezioni,con sistema proporzionale a scrutinio di li~sta.

2. Le liste dei candidati per il consiglio diamministrazione centrale possono esserepresentate da organizzazioni gia rappresen~tate nel consiglio centrale e da altreorganizzazioni 0 gruppi organizzati, previasottoscrizione da parte di almeno trecentoelettori in servizio in almeno sei regionicon un minimo di cinquanta per regione.

3. Nel rispetto dei criteri di cui ai commi1 e 2, con la deliberazione di cui al comma4 e disciplinata la presentazione delle listedei candidati per i consigli di amministra~zione provinciali e regionali.

4. Con deliberazione del consiglio diamministrazione centrale sono disciplinateIe modalita per 10 svolgimento delle elezio-ni e per la presentazione delle liste.

5. Per la prima elezione dei consigli diamministrazione Ie modalita per 10 svolgi~mento delle elezioni sono determinate dalMinistro dell'interno, con proprio decreto,sentite Ie organizzazioni sindacali di catego~ria maggiormente rappresentative a livellonazionale, nel rispetto dei criteri di cui alpresente articolo, da emanare entro sessan-ta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge.

Art. 8.

(Sezione autonoma della Scuola superioredell'Amministrazione dell'interno)

1. In attesa della riorganizzazione dellaScuola superiore della pubblica ammini-strazione, la Sezione autonoma per laformazione, iniziale e permanente, dei

Page 9: X legislatura DDL nr.3192 DI LEGGE d'iniziativa dei deputati CIAFFI, STRUMENDO, CARDETTI, ERMELLI CUPELLI, CARlA, CERUTI, BATTISTUZZI, LABRIOLA, BARBIERI, GITTI,SODDU,FERRARA,ZAMPIERI,BALESTRACCI,

Atti parlamentari ~ 9 ~ Senato della Repubblica ~ 3192

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

segretari comunali, provinciali e delle co~munita montane della Scuola superioredell' Amministrazione dell'interno, di cuiall'articolo 13~quater del decreto~legge 12gennaio 1991, n. 6, convertito, con modifi~cazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80,disciplina e cura la formazione, il perfezio~namento e l'aggiornamento dei segretaricomunali e provinciali.

2. Con delibera del consiglio di ammini~strazione centrale, approvata con decretodel Ministro dell'interno, entro tre mesidalla data di entrata in vigore della presentelegge, sara adottato apposito regolamentoper disciplinare il funzionamento dellaSezione autonoma secondo i seguenti prin~cipi:

a) la Sezione autonoma verra gestitadal consiglio di amministrazione centraleintegrato, a tali fini, dal direttore dell aScuola superiore dell'Amministrazione del~l'interno, ed avra una struttura fissa noncheattrezzature e personale per il suo autono~mo funzionamento;

b) nel rispetto degli indirizzi fissati dalconsiglio di amministrazione centrale, laprogrammazione didattica, i piani di studioper i corsi di formazione e perfezionamen~to, di cui alIa presente legge, i criteri, Iemodalita ed i tempi delle prove d'esame, icriteri per l'aggiornamento e l'approvazio~ne delle relative proposte sono demandatiad un comitato tecnico~scientifico compo~sto da professori universitari di ruolo,nonche da segretari anche in quiescenza,da dirigenti dell' Amministrazione civile del~l'interno ed altri dirigenti statali di compro~vata esperienza e professionalita, in materiadi organizzazione e funzionamento dellapubblica amministrazione con particolareriferimento aIle autonomie locali; il regola~mento potra prevedere, nel rispetto deiprincipi di cui al presente comma, l'attribu~zione al comitato di ulteriori compiti e fun~zioni;

c) oltre ai docenti incaricati per l'inse~gnamento di discipline professionali, laSezione autonoma avra un corpo docentestabile per l'insegnamento delle disciplinedi base; l'attribuzione degli incarichi diinsegnamento e riservata ai professori uni~

Page 10: X legislatura DDL nr.3192 DI LEGGE d'iniziativa dei deputati CIAFFI, STRUMENDO, CARDETTI, ERMELLI CUPELLI, CARlA, CERUTI, BATTISTUZZI, LABRIOLA, BARBIERI, GITTI,SODDU,FERRARA,ZAMPIERI,BALESTRACCI,

Atti parlamentari ~ 10 ~ Senato della Repubblica ~ 3192

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

versitari di ruolo, ai segretari generalicomunali e provinciali, anche in quiescen~za, ai dirigenti dell'Amministrazione civiledell'interno, ai dirigenti statali ed agliesperti nelle medesime discipline estraneiall'amministrazione pubblica;

d) l'attivita didattica formativa, di per~fezionamento e di aggiornamento prevede~ra anche il necessario scambio di esperien~za con i settori dell'imprenditorialita pub~blica e privata, nazionale ed internazionale,sara svolta in collaborazione con la Scuolasuperiore della pubblica amministrazione,con Ie universita, con Ie autonomie locali,con gli organi comunitari e potra prevedereforme di convenzionamento con enti edorganismi per l'aggiornamento del perso~nale.

3. II numero dei componenti del comita~to tecnico~scientifico, di cui alIa lettera b)del comma 2, sara determinato dal regola~mento previsto dallo stesso comma 2. IIpresidente del comitato tecnico~scientificoe scelto tra i suoi componenti e nominatocon decreto del Ministro dell'interno.

4. II direttore della Sezione autonoma enominato con deliberazione del consigliodi amministrazione centrale approvata condecreto del Ministro dell'interno e potraessere scelto tra i segretari generali diclasse prima in servizio od in quiescenza.

5. Le attivita ed il funzionamento dellaScuola sono finanziati con il fondo di cuiall'articolo 42 della legge 8 giugno 1962,n. 604, e successive modificazioni ed inte~grazioni, in relazione a quanto previstodall'articolo 15~bis del decreto~legge 28dicembre 1989, n. 415, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,n. 38.

Art. 9.

(Accesso in carriera)

1. Alla carriera di segretario comunale eprovinciale si accede mediante corso trien~nale di formazione e reclutamento a carat~tere teorico~pratico, svolto dalla Sezioneautonoma della Scuola superiore dell' Am~

Page 11: X legislatura DDL nr.3192 DI LEGGE d'iniziativa dei deputati CIAFFI, STRUMENDO, CARDETTI, ERMELLI CUPELLI, CARlA, CERUTI, BATTISTUZZI, LABRIOLA, BARBIERI, GITTI,SODDU,FERRARA,ZAMPIERI,BALESTRACCI,

Atti parlamentari ~ 11 ~ Senato della Repubblica ~ 3192

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

ministrazione dell'interno di cui all'articolo8 e comprensivo di almeno nove mesi ditirocinio presso comuni e province.

2. Al corso di formazione, di cuial comma 1, si accede mediante concorsopubblico per titoli ed esami, banditoannualmente, al quale possono partecipa~re esclusivamente i candidati in possessodi diploma di laurea in giurisprudenza,scienze politiche 0 economia e commer~cio, di eta non superiore a ventinoveanni.

3. Conseguono l'ammissione al corso diformazione i candidati collocati nell'ordinedella graduatoria, nellimite dei posti che siprevede saranno vacanti a qualsiasi titoloalIa data di conclusione del corso maggio~rata del 50 per cento.

4. II regolamento di cui al comma 2dell'articolo 8 disciplina i casi di esclusionedal corso stesso per il mancato superamen~to delle prove annuali, nonche l'iscrizionein apposito elenco degli idonei, secondol'ordine della graduatoria formulata conriferimento alIa votazione finale consegui~ta, al termine dell'esame di fine corso daeffettuarsi mediante prova scritta e collo~quio.

5. II consiglio di amministrazione centra~Ie, secondo l'ordine della graduatoria, pre~via iscrizione all'albo, assegna gli idonei aduna delle sezioni provinciali nei limiti e conriferimento aIle sedi disponibili e nel rispet~to, ove possibile, delle preferenze indicatedagli interessati.

6. Ai partecipanti al corso puo esserecorrisposta una borsa di studio non supe~riore al 60 per cento del trattamentoeconomico di grado iniziale in relazioneaIle disponibilita del fondo di cui all'artico~10 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, esuccessive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

(Attribuzione delle sedidi segreteria generale)

1. Alla segreteria generale si accedemediante concorso per titoli per singole se~di.

Page 12: X legislatura DDL nr.3192 DI LEGGE d'iniziativa dei deputati CIAFFI, STRUMENDO, CARDETTI, ERMELLI CUPELLI, CARlA, CERUTI, BATTISTUZZI, LABRIOLA, BARBIERI, GITTI,SODDU,FERRARA,ZAMPIERI,BALESTRACCI,

Atti parlamentari ~ 12 ~ Senato della Repubblica ~ 3192

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

2. Al concorso per l'attribuzione di sedi disegreteria generale di seconda classe posso~no partecipare coloro i quali abbianoconseguito l'idoneita di cui al comma 1deIl'articolo 11.

3. II consiglio di amministrazione regio~nale assegna Ie singole sedi a concorsosecondo la graduatoria di merito.

4. II consiglio di amministrazione centra~Ie stabilisce il punteggio minimo per titoli,necessario per partecipare a concorsi aIlesedi di segreteria generale con popolazioneoltre i 10.000 abitanti.

5. Ai concorsi per l'attribuzione di sedi disegreteria generale con popolazione oltre i65.000 abitanti possono partecipare coloroi quali abbiano conseguito l'idoneita di cuial comma 2 deIl'articolo 11.

6. II consiglio di amministrazione centra~Ie stabilisce il punteggio minimo per titolinecessario per partecipare ai concorsi aIlesedi di segreteria generale con popolazioneoltre i 250.000 abitanti, nonche queIlo perpartecipare ai concorsi aIle sedi di segrete~ria generale per Ie citta metropolitane.

Art. 11.

(Idoneita a segretario generale)

1. L'idoneita a segretario generaIe persedi con popolazione superiore a 3.000abitanti si consegue dopo avere superato isingoli esami previsti dal piano di studi delcorso di speciaIizzazione, da concludersicon Ia presentazione e discussione deIla tesiassegnata.

2. Con Ie stesse modalita di cui al comma1 si consegue l'idoneita a segretario genera~Ie per sedi con popoIazione superiore a65.000 abitanti.

3. II conseguimento deIl'idoneita com~porta l'iscrizione neIle rispettive sezionideIl'aIbo.

4. I corsi di specializzazione verrannodisciplinati daI regoIamento di cui aI com~ma 2 dell'articolo 8 e sono finanziati aisensi del comma 5 deIlo stesso articolo 8.

5. Al corso di specializzazione, di cui aI.comma 1, sono ammessi i segretari comu~nali in servizio da almeno tre anni, nonche i

Page 13: X legislatura DDL nr.3192 DI LEGGE d'iniziativa dei deputati CIAFFI, STRUMENDO, CARDETTI, ERMELLI CUPELLI, CARlA, CERUTI, BATTISTUZZI, LABRIOLA, BARBIERI, GITTI,SODDU,FERRARA,ZAMPIERI,BALESTRACCI,

Atti parlamentari ~ 13 ~ Senato della Repubblica ~ 3192

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI . DOCUMENTI

vice segretari titolari comunali e provincia~li ai quali spetti l'effettiva sostituzione delsegretario, in servizio effettivo nella funzio~ne da almeno cinque anni e con qualificadirigenziale.

6. Sono aItresi ammessi, nei limiti di cuiai commi 7 e 8, previa selezione per titoliculturali e professionali, pubblici dipenden-ti con almeno nove anni di effettivo servizionell'area direttiva con qualifica non inferio~re all'ottava, professori universitari di ruoloe ricercatori universitari confermati, dotto-ri di ricerca e liberi professionisti iscritti daalmeno cinque anni ad un albo professiona~Ie per l'iscrizione nel quale sia richiesto ilpossesso di uno dei diplomi di laurea di cuiall'articolo 9, comma 2, dirigenti di impre-se pubbliche e private con almeno cinqueanni di servizio nelle funzioni.

7. I soggetti di cui ai commi precedentidebbono essere, comunque, in possesso diuno dei diplomi di laurea previsti perl'accesso alIa carriera di segretario comu~nale e provinciale.

8. II consiglio di amministrazione centra-le stabilisce il numero massimo delleiscrizioni al corso di specializzazione per isoggetti di cui al comma 6, nel limitemassimo del 20 per cento delle sedi disegreteria generale che si prevedono dispo-nibili al 31 dicembre dell'anno di riferi-mento.

9. Al corso di specializzazione per ilconseguimento dell'idoneita, di cui al com~ma 2, sono ammessi i segretari generali inservizio da almeno due anni ed in possessodel punteggio minimo di cui al comma 4dell'articolo 10 nonche i vice segretarititolari comunali e provinciali ai qualispetta l'effettiva sostituzione del segretario,in servizio effettivo nella funzione da nonmeno di otto anni, dei quali almeno cinquein comuni con popolazione superiore a65.000 abitanti ovvero in provincia.

Art. 12.

(C oncorsi)

1. II consiglio di amministrazione centra-le stabilisce, con il regolamento di cui alla

Page 14: X legislatura DDL nr.3192 DI LEGGE d'iniziativa dei deputati CIAFFI, STRUMENDO, CARDETTI, ERMELLI CUPELLI, CARlA, CERUTI, BATTISTUZZI, LABRIOLA, BARBIERI, GITTI,SODDU,FERRARA,ZAMPIERI,BALESTRACCI,

Atti parlamentari ~ 14 ~ Senato della Repubblica ~ 3192

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

lettera e) del comma 1 dell'articolo 6, Iemodalita, i termini ed i criteri per l'espleta~mento dei concorsi per l'assegnazione deisegretari titolari delle sedi, anche tenendoconto delle vacanze che si prevede possanoverificarsi entro l'anno, in maniera tale chedi norma aIle sedi debba essere assegnato iltitolare al verificarsi della vacanza stessa.

2. In tutte Ie ipotesi in cui sia necessarioprocedere alIa definizione dei criteri divalutazione dei titoli per la formazione digraduatorie, la competenza spetta al consi~glio di amministrazione centrale che listabilisce in via preventiva e generale.

3. I titoli che concorrono alIa formazionedella graduatoria sono quelli di anzianita,servizio, cultura e merito definiti con criteriobiettivi che privilegino la professionalita.

4. I titoli dovranno tenere particolarmenteconto, tra l'altro, delle valutazioni riportatenell' esame finale del corso di formazione ereclutamento nonche in quello di specializza~zione nonche nel servizio prestato.

5. La commissione giudicatrice dei con~corsi a sedi di segretario generale diseconda e prima classe e nominata condelibera del consiglio di amministrazionecentrale ed e composta:

a) da un dirigente generale del Mini~stero dell'interno designato dal Ministro,che la presiede;

b) dal sindaco del comune 0 dal presi~dente della giunta provinciale cui il concor~so si riferisce;

c) da un professore universitario dimolo in materie giuridiche, scelto dalcomune 0 dalla provincia cui il concorso siriferisce;

d) da un segretario comunale 0 provin~ciale di qualifica superiore, 0 corrisponden-te, designato dalle organizzazioni di catego~ria maggiormente rappresentative a livellonazionale.

6. Per i concorsi la cui competenza eattribuita ai consigli di amministrazioneregionali, il componente di cui alIa letteraa) del comma 5 e designato dal prefetto delcapoluogo di regione tra i dirigenti dell'Am~ministrazione civile dell'interno in servizionella regione.

Page 15: X legislatura DDL nr.3192 DI LEGGE d'iniziativa dei deputati CIAFFI, STRUMENDO, CARDETTI, ERMELLI CUPELLI, CARlA, CERUTI, BATTISTUZZI, LABRIOLA, BARBIERI, GITTI,SODDU,FERRARA,ZAMPIERI,BALESTRACCI,

Atti parlamentari ~ 15 ~ Senato della Repubblica ~ 3192

X LEGISLATURA ~ DlSEGNI Dl LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

7. Le funzioni di segretario delle commis~sioni sono esercitate da un funzionariodell'ufficio del consiglio di amministrazio~ne centrale 0 regionale.

8. La commissione si intende regolar~mente costituita con la presenza dellamaggioranza assoluta dei componenti, ivicompreso il presidente.

9. La commissione giudicatrice per ilconcorso pubblico per titoli ed esami di cuiall'articolo 9, comma 2, e composta da unprefetto, che la presiede, da un rappresen~tante delle autonomie locali, designatodall' ANCI, e da un segretario comunale 0provinciale designato dalle associazioni dicategoria maggiormente rappresentative alivello nazionale.

Art. 13.

(Reggenze e supplenze)

1. Gli incarichi di reggenza 0 supplenzasono attribuiti dal consiglio di amministra~zione centrale e dai consigli di amministra~zione regionali e provinciali secondo Ierispettive competenze.

2. La sostituzione da parte dei vicesegretari che hanno per statuto Ie funzionivicarie e disposta con Ie modalita di cui alcomma 1 per i per: odi superiori ad un me~se.

3. Gli incarichi di reggenza non possonoavere durata superiore a quattro mesi.

4. Nei casi di urgenza gli incarichi direggenza e supplenza possono essere confe-riti dal presidente del consiglio di ammini~strazione regionale 0 dal presidente delconsiglio di amministrazione provinciale,salvo ratifica del consiglio nella primaseduta utile.

Art. 14.

(Responsabilita dei segretari)

1. Ferma restando la responsabilita pena-Ie, civile, amministrativo~contabile e disci-plinare prevista per tutti gli impiegati civilidello Stato, i segretari comunali e provin~

Page 16: X legislatura DDL nr.3192 DI LEGGE d'iniziativa dei deputati CIAFFI, STRUMENDO, CARDETTI, ERMELLI CUPELLI, CARlA, CERUTI, BATTISTUZZI, LABRIOLA, BARBIERI, GITTI,SODDU,FERRARA,ZAMPIERI,BALESTRACCI,

Atti parlamentari ~ 16 ~ Senato della Repubblica ~ 3192

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

ciali sono responsabili nei confronti del-l'ente del risultato dell'attivita svolta dagliuffici cui sono preposti e della gestionedelle risorse ad essi demandate.

2. L'inosservanza degli indirizzi generalidell'azione amministrativa emanati daicompetenti organi politico-istituzionali del-l'ente, dei termini e delle altre norme diprocedimento previsti da leggi, dallo statu-to 0 da regolamenti, nonche la mancata 0l'incompleta realizzazione degli obiettiviprogrammati, devono essere accertate te-nendo conto anche delle condizioni orga-nizzative ed ambientali, tempestivamentesegnalate, oltre che della disponibilita dipersonale e di mezzi.

3. 11risultato ritenuto negativo e comuni-cato al segretario con atto formale delsindaco 0 del presidente della giunta pro-vinciale. Deve essere in ogni caso assicura-to il diritto di controdeduzione, documenta-Ie 0 anche orale, del segretario a giustifica-zione del risultato della gestione. 11sindacoo il presidente della giunta provinciale,qualora non intendano accogliere Ie con-trodeduzioni del segretario, possono rinvia-re la questione al consiglio dell'ente.

4. 11 risultato negativo della gestione,accertato dal consiglio dell'ente, in sedutasegreta, viene segnalato ai consigli diamministrazione, ai fini del giudizio di cuiall'articolo 18.

Art. 15.

(Mobilita)

1. 11trasferimento dei segretari comunalie provinciali a sede della stessa classe e diregione diversa puo essere disposto condeliberazione del consiglio di amministra-zione centrale, su richiesta degli stessisegretari 0 degli enti in relazione a docu-mentate esigenze delle amministrazioni,sentiti i segretari interessati.

2. Al trasferimento dei segretari comunalie provinciali a sedi delle corrispondenticlassi, nell'ambito della stessa regione edella stessa provincia, provvedono rispetti-vamente i consigli di amministrazione re-gionali e provinciali.

Page 17: X legislatura DDL nr.3192 DI LEGGE d'iniziativa dei deputati CIAFFI, STRUMENDO, CARDETTI, ERMELLI CUPELLI, CARlA, CERUTI, BATTISTUZZI, LABRIOLA, BARBIERI, GITTI,SODDU,FERRARA,ZAMPIERI,BALESTRACCI,

Atti parlamentari ~ 17 ~ Senato della Repubblica ~ 3192

X LEGISLATURA ~ DlSEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI

3. Fatte salve Ie previsioni di cui aicommi 1 e 2, con apposito regolamentodeliberato dal consiglio di amministrazionecentrale, saranno disciplinati i trasferimentinell'ambito dell a medesima classe, per Iesedi di classe iniziale, nel rispetto deiseguenti principi: per istanza degli interes~sati, per attuazione dei trasferimenti primadell'espletamento dei concorsi 0 attribuzio-ne della sede ai vincitori 0, in presenza dipili istanze, per graduatorie automaticheper soli titoli formulate sui dati acquisiti al~l'albo.

4. Su richiesta dell'interessato 0 deiconsigli di amministrazione provinciali 0regionali, i segretari, con delibera delconsiglio di amministrazione centrale, pos~sono essere comandati, in posti di qualificae trattamento economico equivalente ecomunque senza aggravio di spesa perl'ente destinatario, presso il Ministero del~l'interno nonche altro Ministero od ammi~nistrazione statale 0 locale che ne facciarichiesta lasciando vacante la sede.

5. Dopo cinque anni dalla data di entratain vigore della presente legge, e decorsidieci anni di servizio presso 10 stesso ente,il segretario viene iscritto in apposite listedi mobilita per essere trasferito in altrasede, di pari classe, tenendo conto dellesedi disponibili nonche delle richieste del~l'interessato e dell'ente.

6. Nei primi tre anni di servizio in undeterminato comune

°provincia, il segreta-

rio non puo chiedere il trasferimento, neper mobilita ne per concorso, a menD chenon vi sia il consenso dell'ente presso cuipresta servizio.

Art. 16.

(Nomina e revoca)

1. La nomina del segretario quale titolaredella sede, sia per prima assegnazione, siaper concorso, sia per trasferimento, eeffettuata dal consiglio di amministrazionecompetente.

2. Per gravi e comprovati motivi diimpedimento fisico nonche per gravi epersistenti motivi di incompatibilita,

°per

Page 18: X legislatura DDL nr.3192 DI LEGGE d'iniziativa dei deputati CIAFFI, STRUMENDO, CARDETTI, ERMELLI CUPELLI, CARlA, CERUTI, BATTISTUZZI, LABRIOLA, BARBIERI, GITTI,SODDU,FERRARA,ZAMPIERI,BALESTRACCI,

Atti parlamentari ~ 18 ~ Senato della Repubblica ~ 3192

X LEGISLATURA ~ DISEGNI tlI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

gravi e ripetute violazioni e inadempienzeai doveri d'ufficio, con delibera della giuntadell'ente, puo essere richiesta la revoca delsegretario al consiglio di amministrazionecompetente.

3. II consiglio di amministrazione compe~tente decide sulla richiesta, sentito il segre~tario interessato, entro sessanta giorni,indicando nel provvedimento Ie misureconseguenti alIa eventuale revoca ondeassicurare all'ente la continuita di assolvi~mento della funzione ed al segretario altroincarico 0 altra sede.

4. Ai segretari comunali e attribuitoil trattamento economico di dirigentedello Stato con provvedimento del consi~glio di amministrazione centrale, sullabase delle tabelle A e B allegate alIapresente legge.

5. L'indennita di funzione stabilita per idirigenti dello Stato sara attribuita nelrispetto del seguenti principi:

a) l'indennita di funzione dei segretarie commisurata all'importanza della sede ede determinata con riferimento anche alnumero degli abitanti delle sedi prescin~dendo dalle classi;

b) l'indennita di funzione e stabilitacon decreto del Presidente del Consigliodei ministri, di concerto con i Ministridell'interno, per la funzione pubblica e deltesoro, d'intesa con l'ANCI e l'UPI, suproposta deliberata dal consiglio di ammi~nistrazione centrale.

6. Ai segretari in serVlZlO presso laprovincia sono attribuite la qualifica ed iltrattamento economico non inferiori aquelli del segretario del comune capoluo~go.

7. Al segretario deve in ogni caso essereassicurato un trattamento economico noninferiore alIa massima retribuzione corri~sposta dall'ente anche mediante assegno adpersonam riassorbibile.

8. II trattamento economico dei segretarie a carico degli enti presso i quali prestanoservizio.

9. I futuri provvedimenti legislativi con iquali sara disciplinata l'indennita di funzio~ne dei dirigenti statali dovranno comunque

Page 19: X legislatura DDL nr.3192 DI LEGGE d'iniziativa dei deputati CIAFFI, STRUMENDO, CARDETTI, ERMELLI CUPELLI, CARlA, CERUTI, BATTISTUZZI, LABRIOLA, BARBIERI, GITTI,SODDU,FERRARA,ZAMPIERI,BALESTRACCI,

Atti parlamentari ~ 19 ~ Senato della Repubblica ~ 3192

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI

confermare Ie attuali norme che fissanotetti stipendiali dei segretari comunali.

Art. 17.

(Composizione della commissionedi disciplina)

1. La commissione di disciplina de\segretari comunali ha sede presso la prefet-tura ed e composta da:

a) un magistrato in quiescenza, desi-gnato dal presidente del tribunale, che lapresiede;

b) un sindaco designato dall'ANCI;c) un segretario comunale.

2. La commissione di disciplina deisegretari provinciali ha sede presso Iaprefettura del capoluogo di regione ed ecomposta da:

a) un magistrato in quiescenza, desi-gnato dal presidente del tribunale delcapoluogo di regione, che la presiede;

b) un presidente di giunta provinciale,designato dall'UPI della regione;

c) un segretario provinciale.

3. All'inizio di ciascun anno I'ANCI el'UPI segnalano rispettivamente al consigliodi amministrazione provinciale 0 regionaledue sindaci e due presidenti di giuntaprovinciale per la nomina a componentieffettivi e supplenti delle commissioni di di-sciplina.

4. 11 segretario comunale e provinciale,sia effettivo che suppIente, e eIetto con Iestesse modalita previste per i rappresentan-ti di cui all'articolo 5 e dura in caricaquanto il consiglio di amministrazione.

5. Le commissioni di disciplina durano incarica quattro anni e si rinnovano con iconsigli di amministrazione.

Art. 18.

(Valutazioni)

1. La vaIutazione dell'attivita dei segretaricomunali e provinciali e effettuata annual-

Page 20: X legislatura DDL nr.3192 DI LEGGE d'iniziativa dei deputati CIAFFI, STRUMENDO, CARDETTI, ERMELLI CUPELLI, CARlA, CERUTI, BATTISTUZZI, LABRIOLA, BARBIERI, GITTI,SODDU,FERRARA,ZAMPIERI,BALESTRACCI,

Atti parlamentari ~ 20 ~ Senato della Repubblica ~ 3192

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI

mente dal consiglio di ammmlstrazionecompetente sulla base di distinti sommarirapporti sull'attivita redatti dal sindaco 0dal presidente della giunta provinciale e dalsegretario.

2. Avverso la valutazione del consiglio diamministrazione e ammesso ricorso alconsiglio di amministrazione centrale.

3. I criteri, Ie procedure, gli schemi diredazione, la presentazione del rapportosull'attivita e quanto altro occorre all'appli-cazione del presente articolo verrannodeterminati con apposito regolamento delconsiglio di amministrazione centrale.

4. Dalla data di entrata in vigore delIapresente legge sono abolite per i segretaricomunali e provinciali Ie note di qualifica.

Art. 19.

(Disposizioni in materia di dirittidi segreteria)

1. Sugli atti di cui alIa lettera d) delcomma 3 delI'articolo 2, rogati ed autenti-cati dal segretario comunale e provinciale,si applicano i diritti di segreteria nellamisura stabilita dalla legge.

2. I diritti di segreteria sono dovutiall'ente, secondo quanto previsto dal com-ma 3, per tutti gli atti volti, comunque, adisciplinare un rapporto tra comune 0provincia ed un soggetto pubblico 0 priva-to, applicando, ove non ricorrano anchealtre ipotesi, Ie percentuali per valorepreviste dalla normativa vigente.

3. Restano confermati Ie misure ed icriteri di riparto previsti dalla normativavigente alIa data di entrata in vigore delIapresente legge, salvo Ie percentuali del 90per cento e del 10 per cento di cuiall'articolo 27, comma 8, del decreto-Iegge28 febbraio 1983, n. 55, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n.131, che vengono rispettivamente modifica-te in 80 per cento e 20 per cento.

4. I maggiori oneri sostenuti dagli entilocali per l'adeguamento del trattamentoeconomico da corrispondere, ai sensi dellapresente legge, ai segretari comunali eprovinciali, che non siano coperti dai

Page 21: X legislatura DDL nr.3192 DI LEGGE d'iniziativa dei deputati CIAFFI, STRUMENDO, CARDETTI, ERMELLI CUPELLI, CARlA, CERUTI, BATTISTUZZI, LABRIOLA, BARBIERI, GITTI,SODDU,FERRARA,ZAMPIERI,BALESTRACCI,

Atti parlamentari ~ 21 ~ Senato della Repubblica ~ 3192

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI

proventi derivanti agli enti dalI'aumentodei diritti di segreteria sono rimborsatiannualmente dal Ministero delI'interno,secondo modalita da stabilirsi con decretodel Ministro delI'interno, di concerto con ilMinistro del tesoro. Le disponibilita delfondo di cui alI'articolo 42 dell a legge 8giugno 1962, n. 604, e successive modifica~zioni ed integrazioni, sono prioritariamentedestinate ai predetti rimborsi.

Art. 20.

(Testo unico)

1. II Governo e autorizzato ad emanare,entro dodici mesi dalIa data di entrata invigore delIa presente legge, un testa unicodelle disposizioni relative ai segretari co~munali e provinciali. Per la redazione delsuddetto testo unico il Governo si avvaledel consiglio di amministrazione centraledi cui alI'articolo 4.

2. Ferme restando Ie determinazioni chein materia verranno assunte in sede diredazione del testo unico di cui al comma1, restano assegnate alIa classe superiore Iesedi cui, alIa data di entrata in vigore delIapresente legge, risulta assegnato un segreta~rio di classe superiore.

3. Per quanta non espressamente stabilitodalIa presente legge, ai segretari comunali eprovinciali si applicano Ie norme relativealIa dirigenza delIo Stato.

4. II testa unico di cui al comma 1 eemanato con decreto del Presidente delIaRepubblica, previa deliberazione del Consi~glio dei ministri, su proposta del MinistrodelI'interno, sentito il parere del Consigliodi Stato.

Art. 21.

(Divieto di incarichi)

1. I segretari comunali e provinciali nonpossono ricoprire incarichi direttivi odesecutivi nei partiti politici fino al livelIodelIa provincia in cui e compreso l'entepresso cui prestano servizio.

Page 22: X legislatura DDL nr.3192 DI LEGGE d'iniziativa dei deputati CIAFFI, STRUMENDO, CARDETTI, ERMELLI CUPELLI, CARlA, CERUTI, BATTISTUZZI, LABRIOLA, BARBIERI, GITTI,SODDU,FERRARA,ZAMPIERI,BALESTRACCI,

Atti parlamentari ~ 22 ~ Senato della Repllbblica ~ 3192

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZlONI -DOCUMENTI

Art. 22.

(Norme transitorie)

1. Sino all'espletamento dei corsi diformazione e reclutamento previsti dallapresente legge, l'ammissione in carrieraper la copertura delle sedi vacanti di gradoiniziale e disposta in favore dei vincitori deicon corsi in via di espletamento e delconcorso di cui al comma 2.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, con decreto delMinistro dell'interno, sara bandito appositoconcorso per titoli e colloquio riservato aivice segretari che abbiano l'effettiva sostitu-zione del segretario nonche agli altri pub-blici dipendenti appartenenti a qualifichedell'ex carriera direttiva che abbiano alme-no cinque anni nella qualifica stessa. Per lapartecipazione al concorso e richiesto iltitolo di studio per l'accesso in carriera.

3. Dalla data di entrata in vigore dellapresente legge e sino all'attuazione deicorsi di specializzazione, i concorsi pertitoli ed esami aIle sedi di segreteriagenerale di classe seconda gia espletatiso no utilizzati ai fini del conferimentodell'idoneita prevista dall'articolo II, com-ma 1.

4. All'attribuzione delle sedi si provvedecon Ie modalita fissate dall'articolo 15.

5. Nella prima applicazione della presen-te legge, Ie idoneita gia conseguite alIasoppressa qualifica di segretario capo diprima classe, nonche quelle conseguite aiconcorsi di segretario generale di secondaclasse, sono, a tutti gli effetti, parificate aquelle previste dall'articolo 11, comma 1.

6. I segretari, i quali siano in servizio alIadata di entrata in vigore della presentelegge con la soppressa qualifica di segreta-rio capo e siano titolari di segreterie dicomuni assegnati in base alIa tabella Aallegata alIa presente legge alIa classeseconda, conservano transitoriamente latitolarita della sede fino a quando nonconseguano, mediante specifico corso di-sciplinato con decreto del Ministro dell'in-terno, l'idoneita a segretario generale diseconda classe. Da tale data, con provvedi-mento del consiglio di amministrazione

Page 23: X legislatura DDL nr.3192 DI LEGGE d'iniziativa dei deputati CIAFFI, STRUMENDO, CARDETTI, ERMELLI CUPELLI, CARlA, CERUTI, BATTISTUZZI, LABRIOLA, BARBIERI, GITTI,SODDU,FERRARA,ZAMPIERI,BALESTRACCI,

Atti parlamentari ~ 23 ~ Senato della Repubblica ~ 3192

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

centrale, conseguono la nomina alla qualifi~ca di -segretario generale di seconda classee conservano la titolarita della sede. Allostesso corso sonG ammessi i segretari che,alla data di entrata in vigore della presentelegge, prestino servizio da quattro anni e seimesi nei comuni sino a 3.000 abitanti. IIconseguimento dell'idoneita comporta l'at~tribuzione della qualifica di segretario ge~nerale di seconda classe ed il relativotrattamento economico subordinatamentealla dichiarazione di accettazione del trasfe~rimento in una delle sedi vacanti di classeseconda.

7. I segretari comunali, idonei nei prece~denti concorsi a posti della soppressaqualifica di segretario capo di prima classee a posti di segretario generale di secondaclasse, in servizio alIa data di entrata invigore della presente legge, conseguono,alla stessa data, con delibera del consigliodi amministrazione centrale, la nomina allaqualifica di segretario generale di secondaclasse. Conseguono, altresi, la qualifica edil trattamento economico gli idonei titolaridi comuni fino a 3.000 abitanti subordinata~mente alla dichiarazione di cui al com~ma 6.

8. Conseguono l'iscrizione nella sezionedegli idonei all' esercizio delle funzioni disegretario di prima classe i segretari inservizio alla data di entrata in vigore dellapresente legge con la qualifica di segretariogenerale di classe prima B, nonche quellicon la qualifica di segretario generale diseconda classe al conseguimento dell'anzia~nita di cui all'articolo 11, primo comma,lettera b), del decreto del Presidente dellaRepubblica 23 giugno 1972, n. 749.

9. I segretari comunali che siano titolaritransitori alla data di entrata in vigore dellapresente legge conservano la titolarita tran~sitoria della sede sino a quando nonacquisiscono i requisiti per la nomina qualititolari della sede medesima ai sensi dell'ar~ticolo 11 del decreto del Presidente dellaRepubblica 23 giugno 1972, n. 749, ovverodelle disposizioni della presente legge.

10. In attesa della costituzione dei nuoviconsigli di amministrazione di cui all'arti~colo 4 Ie competenze degli stessi vengono

Page 24: X legislatura DDL nr.3192 DI LEGGE d'iniziativa dei deputati CIAFFI, STRUMENDO, CARDETTI, ERMELLI CUPELLI, CARlA, CERUTI, BATTISTUZZI, LABRIOLA, BARBIERI, GITTI,SODDU,FERRARA,ZAMPIERI,BALESTRACCI,

Atti parlamentari ~ 24 ~ Senato della Repubblica ~ 3192

X LEGISLATURA~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI

esercitate, dalIa data di entrata in vigoredella presente legge, dagli attuali consiglicentrali di amministrazione e dai consigliprovinciali di amministrazione. Questi ulti~mi provvedono altresi, d'intesa con laSezione autonoma per la formazione, inizia~Ie e permanente, dei segretari comunali,provinciali e delle comunita montane dellaScuola superiore dell' Amministrazione del~l'interno di cui all'articolo 8, in attesa dellacostituzione dei consigli di amministrazio~ne regionali, all'organizzazione e gestionedei corsi, dei seminari e delle giornate distudio per l'aggiornamento professionale.

11. Per it primo triennio dalla data dientrata in vigore della presente legge econsentito ai segretari in servizio otten ere iltrasferimento presso altre pubbliche ammi~nistrazioni, mantenendo ad esaurimentoqualifica e trattamento economico in godi~mento. I trasferimenti hanno luogo sullabase di una graduatoria formulata dalconsiglio di amministrazione centrale conriferimento alIa disponibilita dei posti eprevio parere favorevole del consiglio diamministrazione dell'amministrazione 0dell'ente ricevente.

Page 25: X legislatura DDL nr.3192 DI LEGGE d'iniziativa dei deputati CIAFFI, STRUMENDO, CARDETTI, ERMELLI CUPELLI, CARlA, CERUTI, BATTISTUZZI, LABRIOLA, BARBIERI, GITTI,SODDU,FERRARA,ZAMPIERI,BALESTRACCI,

Atti parlamentari ~ 25 ~ Senato della Repubblica ~ 3192

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

TABELLA A

(Articolo 3, comma 1)

CLASSE DEI COMUNI E QUALIFICHE DEI SEGRETARI COMUNALI

COMUNIClasse/popolazione

QUALIFICA DELSEGRETARIO

Classe II A

oltre 250.000 abitanti

Classe liB

da 65.000 a 250.000 abitanti

Classe II

da 3.000 a 65.000 abitanti

Classe III

sino a 3.000 abltanti

Segretano comunale generale di classe II A

Dirigente generale dl Hvello C

Segretario comunale generale di classe liB

Dirigente superiore

Segretario comunale generale di II classe

Primo dlrigente

Segretario comunale

Trattamento economico pari al 95 per cento dlquello della classe superiore

TABELLA B

(Articolo 3, comma 1)

CLASSE DELLE PROVINCEE QUALIFICHE DEI SEGRETARI PROVINCIALI

PROVINCEClasse/popolazione

QUALIFICA DELSEGRETARIO

Classe II A

Cltta metropolitane e provmce IIcui capoluogo abbia pili di250.000 abitanti

Classe liB

Tutte Ie altre province

Segretario provinciale generale di classe II A

Dingente generale di livello C

Segretario provinciale generale di classe liB

Dlrigente superiore