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I ACCORDO TERRITORIALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, n. 431, E DEL DECRETO MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 30 DICEMBRE 2002 Fra le seguenti organizzazioni: Confedilizia - APE - Torino in persona del Presidente provinciale avv. Erasmo Besostri Grimaldi UPPI in persona del Presidente Provinciale avv. Piera Bessi UNIONCASA in persona del Presidente Provinciale arch. Claudio Marinari CONFAPPI in persona del Presidente geom. Antonio Maria Dattilo ASPPI in persona del Presidente Salvatore Mammoliti APPC in persona del Presidente geom. Silvio D’Aloisio ANPE (FEDERPROPRIETÀ) in persona del Presidente Provinciale avv. Rosaria Ferrara E SUNIA in persona del Segretario Generale Andrea Parvopasso SICET in persona del Segretario Generale Giovanni Baratta UNIAT in persona del Segretario Generale Flavio Lughezzani ANIAT - CONIA in persona del Presidente Provinciale geom. Mario Rubini E CON L'INTERVENTO FONDAZIONE PIER GIORGIO FALCIOLA in persona del delegato dott. Marta da Bellonio e con l’intervento

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I

ACCORDO TERRITORIALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE

9 DICEMBRE 1998, n. 431,

E DEL DECRETO MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

30 DICEMBRE 2002

Fra le seguenti organizzazioni:

Confedilizia - APE - Torino in persona del Presidente provinciale avv.

Erasmo Besostri Grimaldi

UPPI in persona del Presidente Provinciale avv. Piera Bessi

UNIONCASA in persona del Presidente Provinciale arch. Claudio Marinari

CONFAPPI in persona del Presidente geom. Antonio Maria Dattilo

ASPPI in persona del Presidente Salvatore Mammoliti

APPC in persona del Presidente geom. Silvio D’Aloisio

ANPE (FEDERPROPRIETÀ) in persona del Presidente Provinciale avv.

Rosaria Ferrara

E

SUNIA in persona del Segretario Generale Andrea Parvopasso

SICET in persona del Segretario Generale Giovanni Baratta

UNIAT in persona del Segretario Generale Flavio Lughezzani

ANIAT - CONIA in persona del Presidente Provinciale geom. Mario Rubini

E CON L'INTERVENTO

FONDAZIONE PIER GIORGIO FALCIOLA in persona del delegato dott.

Marta da Bellonio

e con l’intervento

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II

- per la parte relativa ai contratti di locazione

di natura transitoria afferenti agli studenti universitari -

Ente Regionale per il diritto allo studio universitario via Madama Cristina n.

83 - Torino

* * * * *

L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe

è costituito dai territori-amministrativi del Comune di Torino.

Constatata la rituale convocazione da parte del Comune di Torino di tutte le

Associazioni, organizzazioni ed enti operativi sul Territorio;

Accertate le informazioni concernenti le delimitazioni delle microzone

catastali.

Esaminate ed acquisite le indicazioni di cui al DM 30 dicembre 2002 si

conviene e stipula quanto infra.

CAPITOLO I

CONTRATTI AGEVOLATI

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III

(ART. 2, COMMA 3, L. 431/98 E ART. 1 D.M. 30-12-2002)

* * * * *

A) CIRCA LE AREE:

A-1) Si individuano le seguenti aree:

- area 1 Centro

- area 2 Semicentro

- area 3 Periferia

- area 4 Collinare

aventi caratteristiche omogenee (per valori di mercato; dotazione

infrastrutturali; trasporti pubblici; verde pubblico; servizi scolastici e sanitari;

attrezzature commerciali eccetera; tipi edilizi, come meglio e delimitate in

elaborato cartografico a colori che si allega come parte integrante del

presente (allegato 1).

A-2) All’interno delle suddette aree omogenee si ravvisa la necessità

e l’opportunità di evidenziare zone di particolare pregio o degrado;

- nell’area 1 Centro

sono di pregio le microzone:

1.1p; 2.1p; 3.1p; 4.1p; 5.1p; 6.1p;

sono di degrado le microzone:

1.1d;

- nell’area 2 Semicentro

sono di pregio le microzone:

1.2p; 2.2p; 3.2p;

- nell’area 3 Periferia

sono di degrado le microzone:

1.3d;

- nell’area 4 Collinare

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IV

sono di pregio le microzone:

1.4p; 2.4p.

B) CIRCA I VALORI DEL CANONE:

B-1) Convengono di determinare (con riferimento agli stessi criteri di

individuazione delle aree omogenee) per ognuna delle suddette aree come

individuate in cartografia i valori minimi e massimi del canone, espressi in

euro mensili per ogni metro quadro utile, come da tabelle riepilogative (con

relative sub-fasce per ogni area) che si allegano come parte integrante del

presente.

Tali valori sono stati determinati, anche fatte - per quanto possa occorrere -

le opportune valutazioni in merito:

- alle attuali condizioni locali del mercato degli affitti;

- ai canoni di locazioni in generale correnti su piazza;

- alla complessità e difficoltà di individuare in concreto marcate differenze

tra le specifiche aree individuate, stante una certa omogeneità su piazza dei

valori locativi;

- alle agevolazioni fiscali, come ad oggi specificamente esistenti (a favore del

locatore e del conduttore, ciascuno per quanto di sua competenza),

introdotte da tale normativa per le parti contrattuali private che intendano

ricorrere alla contrattazione del «secondo canale» (previsto dall’art. 2,

comma 3 legge 431/98);

- al fatto che pare opportuno, nello spirito della riforma individuare per ogni

area le relative sub-fasce di oscillazione dei valori individuando elementi

oggettivi di riferimento.

B-2) Convengono che il canone di locazione, come definito dalle

parti private contrattuali ai sensi del presente accordo, venga aggiornato

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V

ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall’ISTAT,

dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

verificatisi nell’anno precedente; l’aggiornamento decorrerà a seguito di

richiesta con lettera raccomandata.

B-3) Convengono di determinare detti valori minimi e

massimi del canone, esprimendoli in Euro a mese per ogni metro quadro

utile, stante l’assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza.

C) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE:

C-1) Si ritiene opportuno definire convenzionalmente, per

quanto occorrere possa il concetto di metro quadro utile; ciò per un

avvertita e diffusa esigenza di chiarezza delle future parti contrattuali private.

A tal fine le parti hanno concordato di calcolare al 100% i metri relativi alle

abitazioni; all’80% i metri relativi ai box; al 25% cantine, soffitte, balconi e

terrazze.

Misurazioni nette da muri.

C-2) Si reputa oltremodo opportuno invitare le parti private

contrattuali ad indicare espressamente in contratto la misura dei metri quadri

utili attribuiti all’unità immobiliare oggetto del singolo contratto nonché il

valore applicato per singolo metro quadro utile: ciò al fine di chiarezza

amministrativa e di prevenzione di possibile contenzioso. Una variazione

della superficie utile dell’unità immobiliare difforme in più o in meno del 4%

di quelle indicate in contratto, non darà diritto alla modifica del canone

annuo convenuto.

D) CIRCA LA DURATA CONTRATTUALE E GLI AUMENTI DI CANONE

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VI

D-1) Ove le singole parti contraenti concordassero una durata

contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui

all’allegato 2, potranno subire, nei valori minimi e massimi, un aumento a

valere per l’intera durata contrattuale come da valori della tabella all. 2. Con

esclusione zona pregio.

E) - CIRCA LE RIPARAZIONI

E-1) Convengono di prevedere, in materia di riparazioni ordinarie e

straordinarie ed oneri accessori, l’applicazione di una tabella allegato G al

D.M. 20 dicembre 2002.

F) CIRCA IL CONTRATTO TIPO:

F-1) I contratti di locazione verranno stipulati esclusivamente

utilizzando il contratto tipo previsto ed allegato al D.M. 30 dicembre 2002

(allegati A - C - E).

CAPITOLO II

CONTRATTI PER GLI USI TRANSITORI ABITATIVI

(ART. 5, COMMA 1, L. 431/98 E ART. 2 D.M. 30-12-2002)

* * * * *

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VII

A) Circa le esigenze dei proprietari e dei conduttori per fattispecie da

individuarsi nella contrattazione territoriale:

A-1) Individuano, anche considerate esigenze, usi, consuetudini

locali, le particolari esigenze (delle quali - si specifica - è sufficiente la

sussistenza di una delle sottoindicate esigenze in capo anche ad una sola

delle parti contraenti) come dal seguente elenco delle varie fattispecie.

A-2) Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro diciotto mesi

l’immobile:

- Trasferimento temporaneo della sede di lavoro

- Matrimonio e/o convivenza

- Matrimonio dei figli

- Separazione propria o dei figli

- Rientro dall’estero

- Attesa di concessione edilizia o autorizzazione da parte del Comune per la

ristrutturazione o demolizione dell’immobile o ampliamento con alloggio

attiguo

- Intende destinare l’immobile ad uso abitativo commerciale, artigianale o

professionale proprio, ad uso del coniuge, dei genitori, dei figli, dei

parenti fino al secondo grado, indicando l’esatta motivazione all’atto della

stipula contrattuale.

A-3) Quando l’inquilino ha esigenza di un contratto transitorio per

motivi di:

- Trasferimento momentaneo della sede di lavoro

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VIII

- Contratto di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello di

residenza

- Assegnazione alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o

presso privati di un alloggio che si rende disponibile entro diciotto mesi

dimostrato con compromesso regolarmente registrato

- Vicinanza momentanea a parenti bisognosi

- Uso seconda casa con permanenza della residenza nella prima casa nello

stesso comune o in comune confinante, con certificazione contrattuale, o

rogito notarile

- Per esigenze di ricerca e di studio

A-4) Convengono che il contratto tipo definito a livello locale debba

prevedere una specifica clausola che individui l’esigenza transitoria del

locatore o del conduttore i quali dovranno confermare il verificarsi della

stessa, tramite lettera raccomandata da inviarsi avanti la scadenza nel termine

stabilito nel contratto e che qualora il locatore non adempia a questo onere

contrattuale oppure siano venute meno le cause della transitorietà, il

contratto tipo deve prevedere la riconduzione della durata a quella prevista

all’articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero in caso

di mancato utilizzo dell’immobile rilasciato un risarcimento pari a 36

mensilità.

A-5) Si danno atto che l’esigenza transitoria del conduttore debba

essere provata con apposita ed idonea documentazione da allegare al

contratto.

B) CIRCA IL CONTRATTO TIPO

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IX

B-1) Il contratto tipo, rispettivamente per le proprietà individuali e per

le proprietà di cui all’art. 1 comma 5 e 6 del D.M. 30.12.2002 sono quelli

facenti parte dell’allegato C del decreto stesso.

C) CIRCA LE AREE

C-1) Si richiamano integralmente le aree del capitolo I, come da

allegato 1.

D) CIRCA I VALORI DEL CANONE

D-1) Si richiama integralmente quanto previsto al capitolo I (allegato

2), con i valori minimi e massimi previsti per ogni area con relative sub-

fasce.

D-2) Convengono di determinare detti valori minimi e massimi del

canone, esprimendoli in euro ad anno per ogni metro quadro utile, stante

l’assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza. Il valore sarà

aumentato del 15% qualora l’immobile abbia ammobiliato almeno la cucina

e la camera da letto.

E) CIRCA LE RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

E-1) Per gli oneri accessori le parti fanno riferimento all’art. 4 del

D.M. 30 dicembre 2002 ed allegati.

F) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE

F-1) Si richiama integralmente quanto esposto al capitolo primo.

CAPITOLO III

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X

CONTRATTI PER SODDISFARE ESIGENZE

ABITATIVE DI STUDENTI UNIVERSITARI

(ART. 5, COMMI 2 e 3, L. 431/98 - D.M. 30-12-2002)

* * * * *

A) CIRCA IL CONTRATTO TIPO

A-1) Il contratto tipo è quello previsto dall’art. 3 del D.M. 20

dicembre 2002 ed allegati.

B) CIRCA LE AREE

B-1) Si richiamano integralmente le aree del capitolo I, come da

allegato 1.

C) CIRCA I VALORI DEL CANONE

C-1) Si richiama integralmente quanto previsto al capitolo I (allegato

3), con i valori minimi e massimi previsti per ogni area con relative sub-

fasce. Il valore è calcolato senza mobilio.

C-2) Convengono di determinare detti valori minimi e massimi del

canone, esprimendoli in euro a mese per ogni metro quadro utile, stante

l’assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza.

D) CIRCA LE RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

D-1) Per gli oneri accessori le parti fanno riferimento all’art. 4 del

D.M. 30 dicembre 2002 ed allegati.

E) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE

E-1) Si richiama integralmente quanto esposto al capitolo I.

REVISIONE ACCORDO

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XI

Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito

dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento di

Convenzione nazionale e potrà, di comune intesa, formare oggetto di

revisione allorché il Comune deliberi aliquote ICI specifiche per i locatori

che lochino sulla base del presente Accordo o siano modificate le

agevolazioni fiscali di cui all’art. 8 della L. 431/98 o intervengono consistenti

variazioni delle condizioni di mercato locale dei canoni di locazione o

quando lo si ritenga necessario.

REVISIONE CANONI

Le Associazioni firmatarie il presente accordo territoriale convengono che

nel caso di sensibile variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale

rispetto a quella in atto al momento della firma del presente accordo su

iniziativa anche di una delle parti le stesse si convocheranno per discutere i

parametri utili per la definizione dei canoni dei nuovi contratti di locazione e

di quelli già firmati, al momento del loro rinnovo trascorsi i tre anni di durata

previsti dalla legge.

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI

Le Associazioni potranno sottoscrivere certificazioni di congruità (vedi

allegato 4).

COMUNICAZIONE ICI

Si rammenta l’obbligo previsto dal regolamento Comunale ICI di presentare

la comunicazione di cui all’allegato (allegato 6).

Si allegano, come parte integrante del presente accordo territoriale:

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XII

1) cartografia con individuazione delle aree omogenee

2) tabella riepilogativa (per ogni area) dei valori minimi e massimi di canoni,

espressi in euro per ogni metro quadrato utile

3) tabella per contratti per soddisfare esigenze abitative per studenti

universitari

4) certificazione di congruità

5) D.M. 30 dicembre 2002 e relativi allegati

6) modello da inviare alla divisione servizi Tributari al Comune di Torino

All. 2

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XIII

TABELLA VALORI MINIMI e MASSIMI DEL CANONE DI LOCAZIONE

ESPRESSI IN EURO MENSILI AL METRO QUADRATO UTILE particolari dotazioni dell’unità immobiliare

1. presenza di 1 autorimessa singola o, posto auto coperto 2. presenza di 1 cantina o, sottotetto o, soffitta 3. presenza di impianto di riscaldamento 4. presenza di ascensore per le unità oltre il 2° piano (3° fuori terra) 5. presenza di area verde di pertinenza ai condomini 6. presenza di posto auto scoperto 7. presenza di impianto di condizionamento 8. presenza di doppi servizi 9. presenza di allacciamento alla rete gas 10. presenza di porta blindata 11. presenza di doppi vetri 12. presenza all’interno dell’alloggio del bagno completo CONTRATTO 3 + 2

PRESENZA DI ALMENO

6 ELEMENTI

PRESENZA DI ALMENO

5 ELEMENTI

PRESENZA DA

0 A 4 ELEMENTI 1 sub 2 sub 3 sub

Zona 1 - CENTRO 6,20 - 4,13 5,42 - 3,10 4,39 - 2,58 Zona 2 - SEMICENTRO 5,30 - 3,53 4,71 - 3,94 4,13 - 2,36 Zona 3 - PERIFERIA 4,53 - 3,32 3,93 - 2,71 3,32 - 2,12 Zona 4 - COLLINARE 6,20 - 4,13 5,10 - 3,10 4,13 - 2,58 CONTRATTO 4 + 2 Zona 1 - CENTRO 6,32 - 4,21 5,53 - 3,16 4,48 - 2,63 Zona 2 - SEMICENTRO 5,39 - 3,60 4,79 - 2,99 4,20 - 2,40 Zona 3 - PERIFERIA 4,60 - 3,38 4,00 - 2,76 3,38 - 2,16 Zona 4 - COLLINARE 6,32 - 4,21 5,53 - 3,16 4,48 - 2,63 CONTRATTO 5 + 2 Zona 1 - CENTRO 6,45 - 4,30 5,64 - 3,22 4,57 - 2,68 Zona 2 - SEMICENTRO 5,49 - 3,66 4,87 - 3,04 4,27 - 2,44 Zona 3 - PERIFERIA 4,68 - 3,44 4,07 - 2,81 3,44 - 2,19 Zona 4 - COLLINARE 6,45 - 4,30 5,64 - 3,22 4,57 - 2,68 CONTRATTO 6 + 2 Zona 1 - CENTRO 6,57 - 4,38 5,747 - 3,29 4,65 - 2,73 Zona 2 - SEMICENTRO 5,58 - 3,72 4,96 - 3,10 4,34 - 2,48 Zona 3 - PERIFERIA 4,76 - 3,49 4,13 - 2,85 3,49 - 2,23 Zona 4 - COLLINARE 6,57 - 4,38 5,74 - 3,29 4,65 - 2,73 PREGIO - DEGRADO (NO SUB FASCE) PREGIO 8,00 - 5,00 DEGRADO 2,62 - 1,83

%

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XIV

ULTERIORI NORME RELATIVE ALLA TABELLA

VALORI MINIMI e MASSIMI DEL CANONE DI LOCAZIONE

Nelle zone di pregio qualora l’unità immobiliare non abbia servizio interno, il canone di locazione viene calcolato coi criteri generali relativi all’area in cui insiste l’immobile. Per le sole zone 2 (semi-centro) e, 3 (periferia), per gli alloggi con metratura come definita dall’accordo fino a 41 metri quadrati, sarà applicata una maggiorazione convenzionale del 30% e , per gli alloggi con metri superiore ai 41 metri quadrati e, fino a 51 metri quadrati, sarà applicata una maggiorazione del 25%, per gli alloggi con una metratura superiore a 51 metri quadrati e fino a 67 quadrati, sarà applicata una maggiorazione convenzionale del 20%. Tale maggiorazione deve essere considerata ai fini della determinazione della superficie convenzionale. Per gli alloggi di categoria A/2 e costruiti (fine lavori) successivamente all’1 gennaio 1993 si procede al passaggio nella fascia successiva e, se già inseriti nella prima fascia (1 sub) i valori locativi al metro quadrato potranno essere maggiorati del 5%. Si conviene che per le sole zone 2 (semicentro) e 3 (periferia) in presenza di particolari situazioni, i valori locativi potranno subire un ulteriore correttivo di aumento o in diminuzione pari al 5% valore definito dalle tre fasce. Tale correttivo dovrà essere motivato sul contratto e sottoscritto da una commissione di conciliazione composta almeno da un rappresentante dell’Associazione degli inquilini e da un rappresentate dell’Associazione dei proprietari. Il canone risultante non potrà essere in ogni caso né inferiore al valore minimo né superiore al valore massimo della fascia di oscillazione.

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XV

All. 3

TABELLA VALORI MINIMI E MASSIMI DEL CANONE DI LOCAZIONE ESPRESSI IN EURO MENSILI AL METRO QUADRATO UTILE

PER CONTRATTI DIRETTI A SODDISFARE ESIGENZE ABITATIVE DI STUDENTI UNIVERSITARI

(ex art. 5 commi 2 e 3 legge 431/98 e D.M. 30-12-2002) PARTICOLARI DOTAZIONI DELL’UNITÀ IMMOBILIARE

GRUPPO A GRUPPO B

1. Disponibilità di almeno 14/18 mq. a studente abitante (indice di vivibilità)

1. Presenza di doppi servizi oltre i 100 mq.

2. Possibilità di collegamento diretto alla sede universitaria con mezzi pubblici

2. Presenza di impianto di riscaldamento autonomo

3. Disponibilità di una camera singola per studente

3. Presenza di ascensore oltre il 2^ piano (terzo fuori terra)

4. Ubicazione dell’alloggio in prossimità della sede universitaria (3 Km di raggio)

4. Presenza di spazi commerciali adiacenti all’appartamento

PRESENZA DI

ALMENO 3 ELEMENTI DEL

GRUPPO A E DI ALMENO 2 ELEMENTI DEL

GRUPPO B

PRESENZA DI ALMENO

2 ELEMENTI DEL GRUPPO A

E DI ALMENO 1 ELEMENTO DEL

GRUPPO B

PRESENZA DI ALEMENO

1 ELMENTO DEL GRUPPO A

E DI ALMENO 1 ELEMENTO DEL

GRUPPO B zone 1 sub 2 sub 3 sub

CENTRO 6,20 - 4,13 5,42 - 3,10 4,39 - 2,58 SEMICENTRO 5,30 - 3,53 4,71 - 3,94 4,13 - 2,36 PERIFERIA 4,53 - 3,32 3,93 - 2,71 3,32 - 2,12 COLLINA 6,20 - 4,13 5,10 - 3,10 4,13 - 2,58

Qualora l’unità immobiliare non abbia il servizio sanitario interno, il canone di locazione viene calcolato secondo la terza sub fascia Per le unità abitative completamente ammobiliate il canone relativo alle fasce di competenza verrà aumentato del 20% Per le zone 2 (semi-periferia) e 3 (periferia): per gli alloggi con metratura come definita dall’accordo fino a 41 mq. sarà applicata una maggiorazione convenzionale del 30% e, per gli alloggi con metratura superiore ai 41 mq. e fino a 51 mq. sarà applicata una maggiorazione convenzionale del 25%. Per gli alloggi con metratura superiore a 51 mq. e fino a 67 mq. la maggiorazione convenzionale sarà del 20%. Tale maggiorazione deve essere considerata ai fini della determinazione della superficie convenzionale. Per gli alloggi di categoria A/2, costruiti successivamente all’1 gennaio 1993 si procede al passaggio nella fascia successiva e, se già inseriti nella prima fascia, i valori per mq. verranno maggiorati del 5%.

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ALL. 1 • AREA OMOGENEA 1 – "CENTRO": corso Principe Eugenio, corso Valdocco, via Santa Chiara, via delle Orfane, piazza Emanuele Filiberto, via Bellezia, via Egidi, via Porta Palatina, corso Regina Margherita, corso San Maurizio (civici pari), via Rossini, via Verdi, via Virginio, via Po, piazza Vittorio Veneto (civici dispari), via Bava, Ponte Vittorio Veneto, corso Moncalieri, Ponte Umberto I, corso Vittorio Emanuele II, via Ormea, via Lombroso, via Sant’Anselmo, corso Marconi, largo Marconi (lato corso Vittorio Emanuele II), via Nizza, via Assietta, via Sacchi, via Jonio, corso De Nicola, corso Mediterraneo, corso Einaudi, via Peano, via d’Ovidio, corso Duca degli Abruzzi, corso Montevecchio, corso Castelfidardo, corso Bolzano, via Bertola, via Santarosa, corso Inghilterra, piazza Statuto. • AREA OMOGENEA 2 – SEMICENTRO" PORZIONE A (zona est): corso Regio Parco, via Buscaglioni, lungo Dora Siena, lungo Dora Voghera, Parco suor Giovanna Michelotti, (lungo Dora Riparia/confluenza con il fiume Po), (sponde del fiume Po), corso Casale, piazza Coriolano, vai Agudio, piazza Pasini, corso San Maurizio (civici pari), via Bava, piazza Vittorio Veneto (civici dispari), via po, via Virginio, via Verdi, via Rossini, via Denina, lungo Dora Savona; PORZIONE B (zona ovest): strada Vicinale antica di Collegno, via Servais, corso Appio Claudio, corso Svizzera, via Fabrizi, via Fiano, via Balme, corso Tassoni, via Cibrario, piazza Statuto, corso Inghilterra, via Santarosa, via Bertola, corso Bolzano, via Grattoni, corso Vittorio Emanuele II, corso Castelfidardo, corso Montevecchio, corso Duca degli Abruzzi, via d’Ovidio, via Peano, corso Einaudi, corso Mediterraneo, corso De Nicola, via Jonio, via Sacchi, via Assietta, via Nizza, largo Marconi (lato corso Vittorio Emanuele II), corso Marconi, via Sant’Anselmo, via Lombroso, via Ormea, Ponte Umberto I, corso Moncalieri, corso Sicilia, Ponte Balbis, (sponde del fiume Po), confine comunale sud/Comune di Moncalieri, via Villa, via Passo Buole, via Canelli, via Farigliano, via Nizza, via Baiardi, via Bizzozzero, via Demonte, via Alassio, via Rapallo, corso Unione Sovietica, via De Cristofori, via Tunisi, via Pizzorno, corso Corsica, via Bossoli, via PioVII, via Vigliani, via Formiggini, via Barbera, piazza Caio Mario, corso Tazzoli, via Frattini, via nallino, via Demargherita, via Pinchia, via Biscarra, via Induno, confine comunale ovest/Comune di Grugliasco, strada Vicinale antica di Grugliasco, strada Vicinale della Pronda, confine comunale ovest/Comune di Collegno.

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• AREA OMOGENEA 3 – "CORONA" PORZIONE A (zona nord): confine comunale ovest/Comune di Collegno, strada di Druento, confine comunale ovest/Comune di Venaria Reale, confine comunale nord/Comune di Borgaro, confine comunale nord/Comune di Caselle, confine comunale est/Comune di Settimo, confine comunale est/Comune di San Mauro, (sponde del torrente Dora Riparia/confluenza con il fiume Po), lungo Dora Voghera, lungo Dora Siena, via Buscaglioni, corso Regio Parco, lungo Dora Savona, via Denina, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via Porta Palatina, via Egidi, via Santa Chiara, via Bellezia, piazza Emanuele Filiberto, corso Valdocco, corso Principe Eugenio, via Cibrario, corso Tassoni, via Balme, via Fiano, via Fabrizi, corso Svizzera, corso Appio Claudio, via Servais, via Berruti, strada Vicinale antica di Collegno; PORZIONE B (zona sud): strada Comunale del Portone, confine comunale ovest/Comune di Grugliasco, corso Tazzoli, via Induno, via Biscarra, via Pinchia, via Demargherita, via Nallino, via Frattini, corso Unione Sovietica, piazzale Caio Mario, via Barbera, via Formiggini, via Pio VII, via Bossoli, corso Corsica, via Pizzorno, via Tunisi, via De Cristofori, via Rapallo, via Alassio, via Demonte, via Bizzozzero, via Nizza, via Farigliano, via Canelli, via Passo Buole, via Villa, confine comunale sud/Comune di Nichelino, confine comunale sud/Comune di Beinasco, confine comunale ovest/Comune di Orbassano, confine comunale ovest/Comune di Grugliasco • AREA OMOGENEA 4 – "COLLINA": confine comunale est/Comune di Baldissero, confine comunale est/Comune di Pino Torinese, confine comunale est/Comune di Pecetto, confine comunale sud/Comune di Moncalieri, (sponde del fiume Po), Ponte Balbis, corso Sicilia, corso Moncalieri, Parco suor Giovanna Michelotti, piazza Pasini, via Agudio, piazza Coriolano, corso Casale.

AREE DI PREGIO E DI DEGRADO

• AREA DI PREGIO 1.1 p: da via Monte di Pietà ang. via XX Settembre a via Monte di pietà ang. via Viotti; da via Viotti ang. via Monte di Pietà a via Viotti ang. piazza Castello; da piazza Castello ang. via Viotti a piazza Castello ang. via Roma; da via Roma ang. piazza Castello a via Roma ang. via Battisti; da via Battisti ang. via Roma a via Battisti ang. via Bogino; da via Bogino ang. via Battisti a via Bogino ang. via Principe Amedeo; da via Principe Amedeo ang. via Bogino a via Principe Amedeo ang. via Accademia delle Scienze; da via Accademia delle Scienze ang. via Principe Amedeo a via Accademia delle Scienze ang. via Maria Vittoria; da via Maria Vittoria ang. via Accademia della Scienze a via Maria Vittoria ang. via Lagrange; da via Lagrange ang. via Maria Vittoria a via Lagrange ang. via Gramsci; da via Gramsci ang. via Lagrange a via Gramsci ang. via XX Settembre; da via

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XX Settembre ang. via Gramsci a via XX Settembre ang. via Monte di Pietà. • AREA DI PREGIO 2.1 p: da via Cernaia ang. via Avogadro a via Cernaia ang. via Botero; da via Botero ang. via Cernaia a via Botero ang. via Bertola; da via Bertola ang. via Botero a via Bertola ang. via San Franceso d’Assisi; da via San Francesco d’Assisi ang. via Bertola a via San Francesco d’Assisi ang. via Monte di Pietà; da via Monte di Pietà ang. via San Francesco d’Assisi a via Monte di Pietà ang. via dei Mercanti; da via dei Mercanti ang. via Monte di Pietà a via dei Mercanti ang. via Barbaroux; da via Barbaroux ang. via dei Mercanti a via Barbaroux ang. via Micca; da via Micca ang. via Barbaroux a via Micca ang. via Viotti; da via Viotti ang. via Micca a via Viotti ang. via Monte di Pietà; da via Monte di Pietà ang. via Viotti a via Monte di Pietà ang. via XX Settembre; da via XX Settembre ang. via Monte di Pietà a via XX Settembre ang. via Bertola; da via Bertola ang. via XX Settembre a via Bertola ang. San Tommaso; da via San Tommaso ang. via Bertola a via San Tommaso ang. via Santa Teresa; da via Santa Teresa ang. via San Tommaso a via Santa Teresa ang. via San Francesco d’Assisi; da via San Francesco d’Assisi ang. via Santa Teresa a via San Francesco d’Assisi ang. via dell’Arcivescovado; da via dell’Arcivescovado ang. via San Francesco d’Assisi a via dell’Arcivescovado ang. via don Minzoni; da via don Minzoni ang. via dell’Arcivescovado a via don Minzoni ang. corso Matteotti; da corso Matteotti ang. via don Minzoni a corso Matteotti ang. via Parini; da via Parini ang. corso Matteotti a via Parini ang. corso Vittorio Emanuele II; da corso Vittorio Emanuele II ang. via Parini a corso Vittorio Eamnuele II ang. via Avogadro; da via Avogadro ang. corso Vittorio Emanuele II a via Avogadro ang. corso Matteotti; da corso Matteotti ang. via Avogadro a corso Matteotti ang. via Papacino; da via Papacino ang. corso Matteotti a via Papacino ang. via Promis; da via Promis ang. via Papacino a via Promis ang. via Avogadro; da via Avogadro ang. via Promis a via Avogadro ang. via Cernaia. • AREA DI PREGIO 3.1 p: da via XX Settembre ang. via Micca a via XX Settembre ang. corso Regina Margherita; da corso Regina Margherita ang. via XX Settembre a corso Regina Margherita ang. corso San Maurizio; da corso San Maurizio ang. corso Regina Margherita a corso San Maurizio ang. via Rossini; da via Rossini ang. corso San Maurizio a via Rossini ang. via Verdi; da via Verdi ang. via Rossini a via Verdi ang. via Virginio; da via Virginio ang. via Verdi a via Virginio ang. via Po; da via Po ang. via Virginio a via Po ang. via Carlo Alberto; da via Carlo Alberto ang. via Po a via Carlo Alberto ang. via Battisti; da via Battisti ang. via Carlo Alberto a via Battisti ang. via Roma; da via Roma ang. via Battisti a via Roma ang. via piazza Castello; da piazza Castello ang. via Roma a piazza Castello ang. via Barbaroux; da via Barbaroux ang. piazza Castello a via Barbaroux ang. via XX Settembre.

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• AREA DI PREGIO 4.1 p: da piazza Vittorio Veneto ang. via Po a piazza Vittorio Veneto ang. via Bava; da via Bava ang. piazza Vittorio Veneto a via Bava ang. corso San Maurizio; da corso San Maurizio ang. via Bava a corso San Maurizio ang. lungo Po Cadorna; da lungo Po Cadorna ang. corso San Maurizio a corso Casale ang. via Santarosa; da corso Casale ang. via Santarosa a piazza Gran Madre di Dio; da piazza Gran Madre di Dio ang. corso Casale a piazza Gran Madre di Dio ang. corso Moncalieri; da corso Moncalieri ang. piazza Gran Madre di Dio a corso Moncalieri ang. Ponte Umberto I; da Ponte Umberto I ang. corso Moncalieri a ponte Umberto I ang. corso Cairoli; da corso Vittorio Emanuele II ang. corso Cairoli a corso Vittorio Emanuele II ang. via della Rocca; da via della Rocca ang. corso Vittorio Emanuele II a via della Rocca ang. via Mazzini; da via Mazzini ang. via della Rocca a via Mazzini ang. via San Massimo; da via San Massimo ang. via Mazzini a via San Massimo ang. via Giolitti; da via Giolitti ang. via San Massimo a via Giolitti ang. via Plana; da via Plana ang. via Giolitti a via Plana ang. piazza Vittorio Veneto; da piazza Vittorio Veneto ang. via Plana a piazza Vittorio Veneto ang. via Po. • AREA DI PREGIO 5.1 p: da corso Vittorio Emanuele II ang. corso Duca degli Abruzzi a corso Vittorio Emanuele II ang. corso Re Umberto I; da corso Re umberto I ang. corso Vittorio Emanuele II a corso Re Umberto I ang. corso Stati Uniti; da corso Stati Uniti ang. corso Re umberto I a corso Stati Uniti ang. corso Duca degli Abruzzi; da corso Duca degli Abruzzi ang. corso Stati uniti a corso Duca degli Abruzzi ang. corso Vittorio Emanuele II. • AREA DI PREGIO 6.1 p: da corso Montevecchio ang. corso Duca degli Abruzzi a corso Montevecchio ang. corso Galileo Ferraris; da corso Galileo Ferraris ang. corso Montevecchio a corso Galileo Ferraris ang. corso Trento; da corso Trento ang. corso Galileo Ferraris a corso Trento ang. corso Arimondi; da corso Arimondi ang. corso Trento a corso Arimondi ang. corso Duca degli Abruzzi; da corso Duca degli Abruzzi ang. corso Arimondi a corso Duca degli Abruzzi ang. corso Montevecchio. • AREA DI PREGIO 1.2 p: da via Cibrario ang. corso Tassoni a via Cibrario ang. corso Principe Oddone; da corso Principe Oddone ang. via Cibrario a corso corso Inghilterra ang. corso Francia; da corso Inghilterra ang. corso Francia a corso Inghilterra ang. via Cavalli; da via Cavalli ang. corso Inghilterra a via Cavalli ang. via Principi d’Acaja; da via Principi d’Acaja ang. via Cavalli a via Principi d’Acaja ang. corso Vittorio Emanuele II; da corso Vittorio Emanuele II ang. via Principi d’Acaja a corso Vittorio Emanuele II ang. corso Tassoni; da corso Tassoni ang. corso Vittorio Emanuele II a corso Tassoni ang. via Cibrario.

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• AREA DI PREGIO 2.2 p: da corso Vittorio Emanuele II ang. via Ormea a corso Vittorio Emanuele II ang. Ponte Umberto I; da Ponte Umberto I ang. corso Vittorio Emanuele II a Ponte Umberto I ang. corso Moncalieri; da corso Moncalieri ang. Ponte Umberto I a corso Moncalieri ang. piazza Gran Madre di Dio; da piazza Gran Madre di Dio ang. corso Moncalieri a corso Moncalieri ang. Ponte Balbis; da Ponte Balbis ang. corso Moncalieri a Ponte Balbis ang. corso Massimo d’Azeglio; da corso Bramante ang. corso Massimo d’Azeglio a corso Bramante ang. via Foà: da via Foà ang. corso Bramante a via Foà ang. via Tiziano; da via Tiziano ang. via Foà a via Tiziano ang. via Ormea; da via Ormea ang. via Tiziano a via Ormea ang. via Petitti; da via Petitti ang. via Ormea a via Petitti ang. via Giuria; da via Giuria ang. via Petitti a via Giuria ang. via Caluso; da via Caluso ang. via Giuria a via Caluso ang. via Ormea; da via Ormea ang. via Caluso a via Ormea ang. corso Vittorio Emanuele II. • AREA DI PREGIO 3.2 p: da via Garessio ang. via Genova a via Garessio ang. lungo Unità d’Italia; da lungo Unità d’Italia ang. via Garessio a lungo Unità d’Italia ang. corso Unità d’Italia; da corso unità d’Italia ang. lungo Unità d’Italia a corso Moncalieri-sponda destra del fiume Po; da corso Moncalieri-sponda destra del fiume Po a corso Moncalieri-confine comunale sud (Comune di Moncalieri); corso Moncalieri-confine comunale sud (Comune di Moncalieri) a corso Maroncelli ang. corso Unità d’Italia; da corso Maroncelli ang. corso Unità d’Italia a corso Maroncelli ang. via Genova; da via Genova ang. corso Maroncelli a via Genova ang. via Garessio. • AREA DI PREGIO 1.4 p: da corso Casale ang. piazza Borromini a piazza Borromini ang. via Castelnuovo; da via Castelnuovo ang. piazza Borromini a via Castelnuovo ang. via Cinzano; da via Cinzano ang. via Castelnuovo a via Cinzano ang. corso Gabetti; da corso Gabetti ang. via Cinzano a corso Gabetti ang. via Moncalvo; da via Moncalvo ang. corso Gabetti a via Moncalvo ang. via Figlie dei Militari; da via Figlie dei Militari ang. via Moncalvo a via Figlie dei Militari ang. via Luisa del Carretto; da via Luisa del Carretto ang. via Figlie dei Militari a via Luisa del Carretto ang. strada del Cantello Inferiore; da strada del Cantello Inferiore ang. via Luisa del Carretto a strada del Cantello Inferiore ang. a corso Picco; da corso Picco ang. strada del Cantello Inferiore a corso Picco ang. piazzale Villa della Regina; da piazzale Villa della Regina ang. corso Picco a piazzale Villa della Regina ang. corso Lanza; da corso Lanza ang. piazzale Villa della Regina a corso Lanza ang. viale Curreno; da viale Curreno ang. corso Lanza a viale Curreno ang. strada Consortile dell’Osepdale San Vito; da strada Consortile dell’Ospedale San Vito ang. viale Curreno a strada Consortile dell’Ospedale San Vito ang. corso Lanza; da corso Lanza ang. strada Consortile dell’Ospedale San Vito a corso lanza ang. corso Moncalieri; da corso Moncalieri ang. corso Lanza a corso Moncalieri ang. lungo Po Sardegna; da lungo po Sardegna ang. corso Moncalieri a corso Moncalieri ang. piazza Gran Madre di Dio; da piazza Gran Madre di Dio ang. corso

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Moncalieri a piazza Gran Madre di Dio ang. corso Casale; da corso Casale ang. piazza Gran Madre di Dio a Parco suor Giovanna Michelotti; Parco suor Giovanna Michelotti (sponda destra del fiume Po) fino al Ponte Regina Margherita; da Parco suor Giovanna Michelotti ang. Ponte Regina Margherita a corso Casale ang. corso Gabetti; da corso Gabetti ang. corso Casale a corso Gabetti ang. piaza Borromini. • AREA DI PREGIO 2.4 p: corso Casale, Confine Comunale est (Comune di Baldissero), Confine Comunale est (Comune di Pino Torinese), Confine Comunale est (Comune di Pecetto), Confine Comunale sud (Comune di Moncalieri), corso Moncalieri, strada San Vito, viale Curreno, corso Lanza, corso Picco, strada del Cantello Inferiore, via Figli dei Militari, via Moncalvo, corso Gabetti, piazza Gozzano, via Vignale, via Casalborgone, corso Sella, strada Consortile del Lauro, via Lomellina, strada Tonello, corso Kossuth, corso Chieri, corso Casale, piazza delle Bande Nere, piazza Modena, strada Comunale del Cimitero di Sassi, via Agudio, piazza Coriolano. • AREA DI DEGRADO 1.1 d: da Sottopassaggio Stazione FF.SS. "Porta Nuova" ang. via Sacchi a Sottopassaggio Stazione FF.SS. "Porta Nuova" ang. via Nizza; da via Nizza ang. Sottopassaggio Stazione FF.SS. "Porta Nuova" a via Niza ang. via San Pio V; da via San Pio V ang. via Nizza a via San Pio V ang. via Saluzzo; da via Saluzzo ang. via San Pio V a via Saluzzo ang. corso Marconi; da corso Marconi ang. via Saluzo a corso Marconi ang. largo Marconi; da largo Marconi ang. corso Marconi a largo Marconi ang. via Nizza; da via Niza ang. largo Marconi a via Niza ang. Sottopassaggio Stazione FF.SS. "Porta Nuova". • AREA DI DEGRADO 1.3 d: da corso Principe Oddone ang. corso Principe Eugenio a corso Principe Oddone ang. via Maria Ausiliatrice; da via Maria Ausiliatrice ang. corso Principe Oddone a via Maria Ausiliatrice ang. via Cigna; da via Cigna ang. via Maria Ausiliatrice a via Cigna ang. via Cottolengo; da via Cottolengo ang. via Cigna a via Cottolengo ang. via San Pietro in Vincoli; da via San Pietro in Vincoli ang. via Cottolengo a via San Pietro in Vincoli ang. via Cirio; da via Cirio ang. via San Pietro in Vincoli a via Cirio ang. via del Fortino; da via del Fortino ang. via Cirio a via del Fortino ang. lungo Dora Napoli; da lungo Dora Napoli ang. via del Fortino a lungo Dora Napoli ang. Ponte Mosca; da Ponte Mosca ang. lungo Dora Napoli a Ponte Mosca ang. lungo Dora Agrigento; da lungo Dora Agrigento ang. corso Giulio Cesare a corso Giulio Cesare ang. via Noè; da via Noè ang. corso Giulio Cesare a via Noè ang. via Priocca; da via Priocca ang. via Noè a via Priocca ang. via Pisano; da via Pisano ang. via Priocca a via Pisano ang. corso XI Febbraio; da corso XI Febbraio ang. via Pisano a corso XI Febbraio ang. corso Regina Margherita; da corso Regina Marherita ang. corso XI Febbraio a corso Regina Margherita ang. via Porta Palatina; da via Porta Palatina ang. corso Regina Margherita a via Porta Palatina ang. via Egidi; da via Egidi ang, via Porta Palatina a via Egidi ang. via dlla Basilica; da

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via della Basilica ang. via Egidi a via della Basilica ang. via Milano; da via Milano ang. via della Basilica a via Milano ang. via Santa Chiara; da via Santa Chiara ang. via Milano a via Santa Chiara ang. via Bellezia; da via Bellezia ang. via Santa Chiara a via Bellezia ang. piazza Emanuele Filiberto; da piazza Emanuele Filiberto ang. via Bellezia a piazza Emanuele Filiberto ang. via delle Orfane; da via delle Orfane ang. piazza Emanuele Filiberto a via delle Orfane ang. via Giulio; da via Giulio ang. via delle Orfane a via Giulio ang. corso Valdocco; da corso Valdocco ang. via Giulio a corso Valdocco ang. corso Principe Eugenio; da corso Principe Eugenio ang. corso Valdocco a corso Principe Eugenio ang. corso Principe Oddone.

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1. Presenza di n. 1 autorimessa singola o, posto auto coperto 2. Presenza di n. 1 cantina o, sottotetto o, soffitta. 3. Presenza di impianto di riscaldamento . 4. Presenza di ascensore per le unità oltre il 2^ piano (3^ fuori terra) 5. Presenza di area verde di pertinenza ai condomini. 6. Presenza di posto auto scoperto. 7. Presenza di impianto di condizionamento 8. Presenza di doppi servizi. 9. Presenza di allacciamento alla rete gas10. Presenza di porta blindata11. Presenza di doppi vetri12. Presenza all'interno dell'alloggio del bagno completo.

CONTRATTO 3 + 2PRESENZA DI PRESENZA DI PRESENZA

ALMENO ALMENO DA 6 ELEMENTI 5 ELEMENTI 0 a 4 ELEMENTI

1. Sub 2. Sub 3. SubZona 1 CENTRO 6,20 - 4,13 5,42 - 3,10 4.39 - 2,58Zona 2 SEMICENTRO 5,30 - 3,53 4,71 - 2,94 4,13 - 2,36Zona 3 PERIFERIA 4,53 - 3,32 3,93 -2,71 3,32 - 2,12Zona 4 COLLINARE 6,20 - 4,13 5,16 - 3,10 4,13 - 2,58

CONTRATTO 4 + 2

Zona 1 CENTRO 6,32- 4,21 5,53 - 3,16 4.48 - 2,63Zona 2 SEMICENTRO 5,39 - 3,60 4,79 - 2,99 4,20 - 2,40Zona 3 PERIFERIA 4,61 - 3,38 4,00 - 2,76 3,38 - 2,15Zona 4 COLLINARE 6,32- 4,21 5,26 - 3,16 4,21 - 2,63

CONTRATTO 5 + 2

Zona 1 CENTRO 6,45 - 4,30 5,64- 3,22 4.57 - 2,68Zona 2 SEMICENTRO 5,49 - 3,66 4,87 - 3,04 4,27 - 2,44Zona.3 PERIFERIA 4,68 - 3,44 4,07 - 2,81 3.44 - 2,19Zona 4 COLLINARE 6,45- 4,30 5,37 - 3,22 4,30- 2,68

CONTRATTO 6 + 2

Zona 1 CENTRO 6,57- 4,38 5,75- 3,29 4.66- 2,73Zona 2 SEMICENTRO 5,58 - 3,72 4,96 - 3,10 4,34 - 2,48Zona 3 PERIFERIA 4,76 - 3,49 4,13 - 2,85 3,49 - 2,23Zona 4 COLLINARE 6,57 - 4,38 5,47 - 3,29 4,38 - 2,73

PREGIO - DEGRADO ( NO SUB FASCE)

PREGIO 8,00 - 5,00DEGRADO 2,62 - 1,83

XIII %

TABELLA VALORI MINIMI E MASSIMI DEL CANONE DI LOCAZIONE ESPRESSI IN EURO MENSILI AL METRO QUADRATO UTILE

particolari dotazioni dell'unità immobiliare

ALL. 2

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GRUPPO "A" 1. Presenza di doppi servizi oltre i 100 metri quadrati Possibilità di collegamento diretto alla

sede Univeristaria con mezzi pubblici

2. Disponibilità di almeno 14 - 18 metri quadrati a stu- Presenza impianto di riscaldamentodente abitante autonomo

3. Disponibiulità di una camera singola per studente Impianto di ascensore oltre 2^ piano(3^ fuori terra)

4. Ubicazione dell'alloggio in prossimità della sede uni- Presenza di spazi commerciali adia-versitaria cui è iscritto lo studente ( 3 Km. di raggio) centi all'appartamento

Presenza di Presenza di Presenza di almeno 3 elementi almeno 2 elementi almeno 1 elementi

del gruppo "A" del gruppo "A" del gruppo "A"e, di almeno 2 e, di almeno 1 e, di almeno 1del gruppo "B" del gruppo "B" del gruppo "B"

1. Sub 2. Sub 3. Sub1 CENTRO 6,20 - 4,13 5,42 - 3,10 4.39 - 2,582 SEMICENTRO 5,30 - 3,53 4,71 - 2,94 4,13 - 2,363 PERIFERIA 4,53 - 3,32 3,93 -2,71 3,32 - 2,124 COLLINARE 6,20 - 4,13 5,16 - 3,10 4,13 - 2,58

Qualora l'unità immobiliare non abbia servizio sanitario interno, il canone di locazione viene calcolato secondo la terza sub fascia

Per le unità abitatite completamente ammobiliate il canone relativo alle fascie di competenza verrà aumentato del 20%.

Per le zone 2 (semi-periferia) e, 3 (periferia), per gli alloggi con metratura come definita dall'accordo fino a 41 metri quadrati, sarà applicata una maggiorazione convenzionale del 30% e, per gli alloggi con metratura superiore ai 41 metri quadrati e, fino ai 51 metri quadrati, sarà applicata una maggiorazione convenzionale del 25%, per gli alloggi con metratura superiore ai 51 metri quadrati e, fino ai 67 metri quadrati, sarà applicata una maggiorazio- ne convenzionale del 20%.

Per gli alloggi di categoria A/2, costruiti successivamente all'1/01/1993 si procede al passaggio nella fascia successiva e, se già inseriti nella prima fascia i valori al metro quadrato verranno maggiorati del 5%.

GRUPPO "B"

ALL. 3

TABELLA VALORI MINIMI E MASSIMI DEL CANONE DI LOCAZIONE ESPRESSI IN EURO MENSILI AL METRO QUADRATO UTILE PER STUDENTI UNIVERSITARI

elementi in dotazione dell'unità immobiliareART. 5 commi 2 e 3 Legge 431/98

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ALL. 4

CERTIFICAZIONE DI APPLICAZIONE DEI PARAMETRI DI CUI ALL’ACCORDO TERRITORIALE

In riferimento al contratto di locazione stipulato in data__________________________ tra il locatore___________________________________________________________ e il conduttore___________________________________________________secondo quanto previsto dall’accordo territoriale firmato a Torino in data_______________ che richiamava la legge 431 del 9 dicembre 1998 e il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2002. L’Associazione della proprietà _________________________________________________ e l’Associazione sindacale dell’inquilinato_________________________________________ Dichiarano che il canone di locazione pattuito rientra – secondo le dichiarazioni delle parti - nei parametri previsti dall’accordo territoriale depositato presso il Comune in data ________ ___________________ IL LOCATORE IL CONDUTTORE ASSOCIAZIONE PROPRIETA’ SINDACATO INQUILINI DATA__________________

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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DECRETO 30 dicembre 2002 Criteri generali per la realizzazione gli Accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione agevolati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della stessa legge. IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;

Vista la Convenzione nazionale in data 8 febbraio 1999, sottoscritta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della richiamata legge;

Visto il decreto interministeriale lavori pubblici-finanze del 5 marzo 1999, pubblicato sulla G.U. del 22 marzo 1999, serie generale, n. 67 con il quale sono stati definiti, sulla base dei contenuti della citata Convenzione nazionale, criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Visto in particolare l’articolo 4, comma 1 della citata legge 431/98, così come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 8 gennaio 2002, n. 2 che stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti convochi, ogni tre anni, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale al fine di aggiornare la richiamata Convenzione nazionale che individua i criteri generali da assumere a riferimento per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale tra le stesse associazioni ai fini della determinazione dei canoni di locazione;

Vista la nota ministeriale in data 15 gennaio 2002, con la quale ai sensi del richiamato articolo 4, comma 1, della legge n. 431/98, si è proceduto a convocare le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale al fine di aggiornare la citata Convenzione nazionale;

Considerato che alla scadenza del termine previsto dall’articolo 4, comma 2, della menzionata legge n. 431/98, tra tutte le parti convocate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non è stato raggiunto accordo formale unico;

Considerato che ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della medesima legge 431/98, in mancanza di un unico accordo tra le parti, i criteri per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell’immobile e ad altri parametri oggettivi, nonché alle modalità per garantire particolare esigenze delle parti, debbono essere indicati in apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da emanare sulla base degli orientamenti prevalenti espressi dalle organizzazioni sindacali degli inquilini dei proprietari;

Visti i distinti accordi presentati il primo, in data 6 settembre 2002, dalle organizzazioni sindacali Sunia, Sicet, Uniat, Unione inquilini, Ania, Feder.Casa, Anpe-Federproprietà, Asppi, Confappi, Uppi - al quale ha successivamente aderito l’associazione Assocasa - ed il secondo, in data 9 settembre 2002, dalle organizzazioni Confedilizia, Appc, Unioncasa, Conia;

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Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, lettera c); Visto il decreto in data 12 ottobre 2001 con il quale il Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti ha delegato l’On.le Ugo Giovanni Martinat all’esercizio anche delle competenze nelle aree del Dipartimento per le opere pubbliche e per l’edilizia;

Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98 ; Decreta : Art. 1 Criteri per la determinazione dei canoni di locazione agevolati nella contrattazione territoriale

1. Gli Accordi territoriali, in conformità delle finalità indicate all’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione all’interno delle quali, secondo le caratteristiche dell’edificio e dell'unità immobiliare, è concordato, tra le parti, il canone per i singoli contratti.

2. A seguito delle convocazioni avviate dai comuni, singolarmente o in forma associata, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale, al fine della realizzazione degli Accordi di cui al comma 1, dopo aver acquisito le informazioni concernenti le delimitazioni - ove effettuate - delle microzone del territorio comunale definite ai sensi del Dpr 23 marzo 1998, n. 138, individuano, anche avvalendosi della banca dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del territorio, insiemi di aree aventi caratteristiche omogenee per: - valori di mercato; - dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali, ecc.); - tipologie edilizie, tenendo conto delle categorie e classi catastali. All'interno delle aree omogenee individuate ai sensi del presente comma, possono essere evidenziate zone di particolare pregio o di particolare degrado.

3. Per ogni area od eventuale zona, gli Accordi locali, con riferimento agli stessi criteri di individuazione delle aree omogenee, prevedono un valore minimo ed un valore massimo del canone.

4. Nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali, assistite - a loro richiesta - dalle rispettive organizzazioni sindacali, tengono conto dei seguenti elementi: - tipologia dell'alloggio; - stato manutentivo dell'alloggio e dell'intero stabile; - pertinenze dell'alloggio (posto auto, box, cantina, ecc.); - presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi interni, ecc.); - dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o centralizzato, condizionamento d'aria, ecc.); - eventuale dotazione di mobilio.

5. Per le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi le proprietà individuate negli Accordi territoriali e, comunque, quelle caratterizzate dall’attribuzione, in capo ad un medesimo soggetto, di più di cento unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale) i canoni sono definiti, all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appositi Accordi integrativi fra la proprietà interessata e organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori partecipanti al tavolo di confronto per il rinnovo della Convenzione

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nazionale o comunque firmatarie degli Accordi territoriali relativi. Tali Accordi integrativi, da stipularsi per zone territoriali da individuarsi dalle associazioni sindacali predette, possono prevedere speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori nonché la possibilità di derogare dalla tabella oneri accessori (allegato G).

6. Per gli enti previdenziali pubblici, si procede, in analogia a quanto indicato al comma 5, tenuta presente la vigente normativa. I canoni relativi a tale comparto sono determinati in base alle aree e/o zone omogenee nonché agli elementi individuati negli Accordi territoriali.

7. Alla sottoscrizione degli Accordi integrativi di cui ai commi 5 e 6, possono partecipare imprese o associazioni di imprese di datori di lavoro in relazione alla locazione di alloggi destinati al soddisfacimento di esigenze abitative di lavoratori non residenti e di immigrati comunitari o extracomunitari. I contratti, da stipulare con i diretti fruitori, sono regolati dall’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

8. Gli Accordi territoriali possono stabilire, per durate contrattuali superiori a quella minima fissata dalla legge, misure di aumento dei valori (minimo e massimo) delle fasce di oscillazione dei canoni definiti per aree omogenee nonché particolari forme di garanzia.

9. Gli Accordi in sede locale possono prevedere l’aggiornamento del canone in misura contrattata e comunque non superiore al 75% della variazione Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.

10. E’ nella attribuzione esclusiva del proprietario dell’immobile, la facoltà di concedere il diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita dell’immobile con le modalità previste dagli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

11. Sono approvati i tipi di contratto, rispettivamente per le proprietà individuali (allegato A) e per le proprietà di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo (allegato B).

12. I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di contratto di cui al precedente comma.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia agli Accordi territoriali sottoscritti nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, che a quelli sottoscritti negli altri comuni.

14. Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni sindacali. Art. 2

Criteri per definire i canoni dei contratti di locazione di natura transitoria e durata degli stessi 1. I contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9

dicembre 1998, n. 431, hanno durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi. Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e/o dei conduttori per fattispecie - con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa - da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative.

2. I canoni di locazione dei contratti di natura transitoria relativi ad immobili ricadenti nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, nei comuni con esse confinanti e negli altri comuni capoluogo di provincia, sono definiti dalle parti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le aree omogenee, come individuate dall'articolo 1. Gli Accordi territoriali relativi a questo tipo di contratti possono prevedere variazioni, fino ad un massimo del 20 per cento, dei valori minimi e massimi anzidetti per tenere conto, anche per specifiche zone, di particolari esigenze locali. In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui

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all’articolo 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431. 3. Per le proprietà di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, si procede - per i comuni di cui al

comma 2 del presente articolo - mediante Accordi integrativi, stipulati fra i soggetti e con le modalità indicate nell’articolo 1 medesimo.

4. I contratti di cui al presente articolo devono prevedere una specifica clausola che individui l’esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore - da provare quest’ultima con apposita documentazione da allegare al contratto - i quali dovranno confermare il permanere della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto.

5. I contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di contratto di cui al comma 6, ovvero nel caso le esigenze di transitorietà vengano meno.

6. Sono approvati i tipi di contratto, rispettivamente per le proprietà individuali (allegato C) e per le proprietà di cui all'articolo 1, commi 5 e 6 (allegato D).

7. I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati utilizzando esclusivamente i tipi di contratto di cui al precedente comma.

8. Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni sindacali. Art. 3

Criteri per definire i canoni dei contratti di locazione per studenti universitari e durata degli stessi

1. Nei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati e di specializzazione nonché nei comuni limitrofi e qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di perfezionamento ovvero di specializzazione in un comune diverso da quello di residenza, possono essere stipulati contratti per studenti universitari di durata - precisata negli allegati tipi di contratto - da sei mesi a tre anni (rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore). Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari o dalle aziende per il diritto allo studio.

2. I canoni di locazione sono definiti in appositi Accordi locali sulla base dei valori per aree omogenee ed eventuali zone stabiliti negli Accordi territoriali di cui all'articolo 1.

3. Per le proprietà di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, si procede mediante Accordi integrativi, stipulati fra i soggetti e con le modalità indicate nel medesimo articolo 1.

4. Sono approvati i tipi di contratto, rispettivamente per le proprietà individuali (allegato E) e per le proprietà di cui all'articolo 1, commi 5 e 6 (allegato F).

5. I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati utilizzando esclusivamente i tipi di contratto di cui al precedente comma.

6. Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni sindacali.

Art. 4 Tabella degli oneri accessori

1. Per i contratti di locazione di cui agli articoli 1, 2 e 3 è adottata la Tabella degli oneri accessori allegata al presente decreto (allegato G). Per le voci non considerate nella citata Tabella si rinvia alle leggi vigenti e agli usi locali.

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Art. 5 Agevolazioni fiscali

1. Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto, nonché ai contratti di cui agli articoli 1, comma 3, e 5, comma 2, della medesima legge n. 431 del 1998, si applica la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi.

2. Il reddito imponibile dei fabbricati locati, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ulteriormente ridotto del 30 per cento, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si intende usufruire della agevolazione siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso fabbricato. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 431/98, i tipi di contratto di cui all’articolo 4-bis della stessa legge si intendono utilizzati ove le pattuizioni negli stessi previste siano state tutte integralmente accettate da entrambe le parti contraenti ed integrate quando richiesto.

3. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino all'eventuale aggiornamento periodico eseguito ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, la base imponibile per la determinazione dell'imposta di registro è assunta nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito.

4. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 10 della citata legge n. 431 del 1998 e dall'articolo 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera h) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3 e 4, commi 2 e 3, della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

a) Euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) Euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non Euro 30.987,41.

Art. 6 Commissioni di conciliazione

1. Per ogni controversia che sorga in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contratti di cui al presente decreto nonché in ordine all'esatta applicazione degli Accordi territoriali e/o integrativi, ciascuna parte può richiedere, prima di adire l'Autorità giudiziaria, che si pronunci una Commissione di conciliazione stragiudiziale che deve decidere non oltre sessanta giorni dalla data della richiesta.

2. E' altresì nella facoltà di ciascuna parte ricorrere alla Commissione di conciliazione affinché attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli Accordi di riferimento.

3. In caso di variazione dell’imposizione fiscale gravante sull’unità immobiliare locata, in più o in meno, rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata può adire la Commissione di cui al presente articolo, la quale determina, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone da corrispondere.

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4. La richiesta di decisione della Commissione, costituita con le modalità indicate negli allegati tipi di contratto, non comporta oneri a carico della parte richiedente.

Art. 7 Decorrenza dell'obbligatorietà dei tipi di contratto

1. L'adozione dei tipi di contratto allegati diviene obbligatoria, negli ambiti territoriali interessati, a partire dalla sottoscrizione, sulla base dei criteri indicati nel presente decreto, degli Accordi territoriali da parte delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.

2. In mancanza di sottoscrizione degli Accordi in sede locale, i contratti vengono stipulati sulla base degli Accordi territoriali e integrativi previgenti, fino all’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Art. 8

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 2002 IL VICEMINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Ugo Martinat

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Giulio Tremonti

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DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI – Corso Vittorio Emanuele II n. 8 – 10123 TORINO COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 9 BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ICI DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI PREVISTE DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1323/24 DEL 17/03/2003 E DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2027/13 DEL 25/03/2003. Il/la sottoscritto/a Cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica

Codice fiscale

Domicilio fiscale o sede legale (comune, via e numero civico) in qualità di proprietario/usufruttuario dichiara sotto la propria responsabilità che le unità immobiliari di seguito elencate sono: CODICE

ALIQUOTACASISTICA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTA

(per mille) DETRAZIONE

(in Euro) B

PERTINENZA DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE 5,25 120,00*

D

UNITA’ IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA’ O USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI RESIDENTI IN ISTITUTO DI RICOVERO O SANITARIO A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI UTILIZZATA E UNA PERTINENZA (Regolamento ICI art. 4, comma 2, lettera c)

5,25 120,00*

L

UNITA’ IMMOBILIARE CONCESSA DAL PROPRIETARIO IN USO GRATUITO A PARENTI FINO AL 2° GRADO O AD AFFINI DI 1° GRADO A CONDIZIONE CHE GLI STESSI LA OCCUPINO A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE E VI RISIEDANO ANAGRAFICAMENTE E UNA PERTINENZA (Regolamento ICI art. 4 comma 2, lettera d)

5,25 120,00*

M

UNITA’ IMMOBILIARE COSTITUITA DA DUE O PIU’ UNITA’ IMMOBILIARI CONTIGUE, OCCUPATA A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE DALLO STESSO CONTRIBUENTE A CONDIZIONE CHE SIA STATA PRESENTATA RICHIESTA DI FUSIONE ALL’U.T.E. E UNA PERTINENZA (Regolamento ICI art. 4, comma 2, lettera e)

5,25 120,00*

F

UNITA’ IMMOBILIARE COSTITUENTE L’UNICA PROPRIETA’ IMMOBILIARE, DELLA QUALE IL PROPRIETARIO NON PUO’ ENTRARE IN POSSESSO PUR AVENDO INTIMATO LO SFRATTO (DOPO ALMENO TRE ACCESSI) E UNA PERTINENZA (Regolamento ICI art. 4, comma 2, lettera f)

5,25 120,00*

G

UNITA’ IMMOBILIARE CHE RISULTA NON OCCUPATA E PER LA QUALE NON RISULTA ESSERE STATO REGISTRATO CONTRATTO DI LOCAZIONE DA ALMENO DUE ANNI (L. 431/98 art. 2, comma 4)

9 -------

N

UNITA’ IMMOBILIARE CONCESSA IN LOCAZIONE A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE ALLE CONDIZIONI STABILITE DALL’ACCORDO TERRITORIALE DEL 14/07/99 ex L. 431/98 art. 2, comma 3 (L. 431/98 art. 2, comma 4) SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO(Reg.ICI art. 4 bis)

1,5 -------

*Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, può usufruire della detrazione pari a euro 120,00 solo una volta e per una sola unità immobiliare, ad eccezione dell'A.T.C. per gli immobili destinati ad uso abitativo a residenti in Torino, del C.I.T. per gli immobili assegnati dall'A.T.C. a titolo di abitazione principale a residenti in Torino e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa per gli immobili adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari. Barrare con X la casella corrispondente al codice aliquota che interessa

N. Ordine Sezione Foglio Numero Subalterno Codice Aliquota

B

D

F

G

L

M

N

N. Ordine Sezione Foglio Numero Subalterno Codice Aliquota

B

D

F

G

L

M

N

Il soggetto passivo d’imposta dichiara inoltre: - di essere a conoscenza, per la tutela del trattamento dei dati personali, che i dati raccolti nella presente dichiarazione e quelli eventualmente allegati sono acquisiti e utilizzati, anche attraverso strumenti automatici informatizzati, per i fini istituzionali del Comune di Torino, nel pieno rispetto della Legge n. 675/1996 (Tutela della Privacy) e delle normative inerent i l’imposta comunale sugli immobili; - di aver ricevuto le informazioni previste dall’art. 10 della Legge n. 675/1996 e successive modificazioni in relazione al trattamento dei dati riportati nella presente dichiarazione. Torino, lì FIRMA Modello n°______ di ______

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Accordo per il territorio del Comune di Genova

in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n.431 e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

CAPO I – CONTRATTI AGEVOLATI(art.2 comma 3, L. 431/98 e art. 3 D.M. 30.12.2002)

Le organizzazioni della proprietà edilizia:

A.P.E. - CONFEDILIZIA della provincia di Genova con sede in Genova - Via XX Settembre 41/5° piano. A.P.P.C. Associazione Piccoli Proprietari Case con sede in Genova P.zza Dante 8/5.A.S.P.P.I. Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari con sede in Genova - Via alla Porta degli Archi 12/13U.P.P.I. Unione Piccoli Proprietari Immobiliari con sede in GenovaVia XX Settembre 19/14

e le organizzazioni dei conduttori :

An.I.A.G. Associazione Inquilini Associati di Genova e Provincia con sede in Genova - Via Roccatagliata Ceccardi 2/5E , aderente C.O.N.I.A.S.I.C.E.T. Sindacato Inquilini Casa eTerritorio con sede in Genova P.zza Campetto 10S.U.N.I.A. Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari con sede in Genova - Galleria Mazzini 7/16.U.N.I.A.T. Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio con sede in Genova - P.zza Colombo 4.

C O N V E N G O N O

1) DI ADOTTARE integralmente la zonizzazione prevista nello “stradario della zonizzazione” redatto dal Comune di Genova e pubblicato sulla rivista “Genova”,n.8 dell’anno 1979, conl’ eccezione delle zone che hanno successivamente a tale data formato oggetto di nuova edificazione, di ricostruzione e/o ristrutturazione urbanistica. Gli immobili ubicati in tali zone saranno collocati nell’area omogenea avente caratteristiche più elevate nel territorio della circoscrizione comunale di appartenenza dell’immobile.Per quanto concerne il centro storico, nel quale sono stati eseguiti e sono in corso interventi di ristrutturazione urbanistica che influiscono sulle dotazioni infrastrutturali, sulle tipologie edilizie e quindi sul carattere di pregio o di degrado della zona stessa, la zonizzazione di cui al precedente paragrafo troverà applicazione fino a quando, con accordo integrativo sottoscritto delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, verranno apportate le eventuali opportune modifiche.

2) DI INDIVIDUARE N.60 AREE , aventi le caratteristiche di cui all’art. 1, comma 1, del D.M. 30.12.2002 per quanto riguarda le dotazioni infrastrutturali, i tipi edilizi ed i conseguenti valori di mercato, come richiesto dal decreto interministeriale 30.12.2002, evidenziando le zone di particolare pregio e quelle di particolare degrado.

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3) DI DETERMINARE per ognuna delle suddette aree e zone i valori minimi e massimi del canone ( fascia di oscillazione) esprimendoli in euro per ogni metro quadrato utile, stante l’assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza , come da tabella riepilogativa che si allega al presente accordo per formarne parte integrante ed essenziale.

4) DI DEFINIRE convenzionalmente il concetto di “metro quadro utile” così come definito nelle “Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi R, P, T)” allegate al D. P. R. 138 del 23. 03. 1998 ( G.U. 108 12.05.1998). Nel calcolo della superficie utile effettiva è ammesso uno scarto di tolleranza del 5% (cinque per cento) per eccesso o per difetto, senza che ciò possa comportare revisioni o variazioni di canone.

Si precisa che:- per gli alloggi la cui superficie utile risulti inferiore a mq. 45, detta superficie si intenderà incrementata del 20% fino al limite massimo di mq. 49,- per gli immobili la cui superficie utile risulti compresa tra mq. 45 e mq. 60, detta superficie si intenderà incrementata del 10% fino al limite massimo di mq. 60,- per gli alloggi la cui superficie utile risulti superiore a mq. 110, la superficie eccedente i mq. 110 si intenderà ridotta del 20%.

5) DI INDIVIDUARE, all’interno di ciascuna delle fasce di oscillazione di cui al precedente punto 3, tre sottofasce all’interno di una delle quali si andrà a collocare l’immobile oggetto del contratto sulla base del numero degli elementi presenti nell’immobile e del numero di quelli caratterizzanti la sottofascia corrispondente.La sottofascia inferiore coprirà il 25% del valore dell’intera fascia di oscillazione a partire dal suo valore minimo;La sottofascia superiore coprirà il 25% del valore dell’intera fascia di oscillazione a partire dal suo valore massimo;La sottofascia intermedia coprirà il restante 50 % del valore dell’intera fascia di oscillazione e si collocherà tra la sottofascia inferiore e quella superiore.Ai fini di una corretta individuazione del canone di locazione, troveranno collocazione :a) nella sottofascia inferiore le unità immobiliari abitative aventi non più di due degli elementi caratteristici della tabella che segue.b) nella sottofascia intermedia le unità immobiliari abitative aventi da tre a sette degli elementi caratteristici della tabella che segue, di cui almeno due devono essere quelli indicati ai punti 1, 2 e 4 della tabella stessa.c) nella sottofascia superiore le unità immobiliari abitative aventi almeno otto delle caratteristiche della tabella che segue.

TABELLA degli elementi caratteristici di riferimentodelle unità immobiliari abitative.

1. Impianto di ascensore (la caratteristica si intende comunque presente per le unità immobiliare ubicate non oltre il primo piano);

2. impianto di riscaldamento centralizzato o autonomo a piastre radianti;

3. impianto di condizionamento;

4. servizio igienico con doccia o vasca da bagno;

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5. poggiolo (con profondità minima di mq. 0.80) o terrazzo o giardino pertinenziale (con superficie di almeno mq. 10);

6. doppi servizi igienici;

7. doppi vetri ad almeno il 90% delle finestre e/o porta blindata;

8. cantina e/o soffitta;

9. servizio di portineria;

10. area verde di uso comune di superficie almeno pari al triplo della superficie coperta dell’immobile principale in cui è situato l’appartamento oggetto della locazione;

11. uno o più impianti sportivi di uso comune;

12. spazio scoperto condominiale per posteggi di uso comune (in numero pari ad almeno il 50% delle unità immobiliari del condominio);

13. box pertinenziale e/o posto auto esclusivo;

14. edificio ultimato da non oltre 10 anni;

15. edificio oggetto di integrale ristrutturazione, come definita dalla legge 457/78 - art. 31 lettera c, ultimata da non oltre 10 anni;

16. intervento di manutenzione straordinaria del fabbricato secondo la definizione della legge 457/78 - art. 31 lettera b, ultimato da non oltre 5 anni;

17. ristrutturazione interna ultimata da non oltre 5 anni (come definita dallalegge 457/78 - art. 31 lettera b);

18. esposizione a levante/mezzogiorno o mezzogiorno/ponente di almeno la metà dei vani, esclusi i servizi;

19. vista mare da almeno due finestre.

Quando l’alloggio sia sufficientemente arredato, il valore del canone a mq/anno risultante dalla collocazione in una delle tre sottofasce potrà essere aumentato fino ad un massimo del 12%.Per sufficientemente arredato si intende l’alloggio fornito in tutti i vani di mobilio efficiente, funzionante ed in particolare: - la cucina deve essere dotata di adeguati mobili contenitori, tavolo, sedie e stoviglie, frigorifero, fornelli e lavatrice;- le camere devono essere fornite di armadio e letti completi di materassi;- tutti gli ambienti devono essere dotati di adeguati apparecchi di illuminazione.Per gli alloggi locati con contratto universitario (art.5 legge 431/98) si aggiungono i seguenti elementi: ogni camera deve essere dotata almeno di tavolo e sedia supplementari.

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Sulla base della presenza nell’immobile degli elementi caratterizzanti ogni singola sottofascia le parti contraenti, assistite - a loro richiesta - dalle rispettive organizzazioni sindacali, individueranno la collocazione dell’immobile oggetto del contratto nella sottofascia di competenza. Conseguentemente, le stesse parti contraenti concorderanno liberamente il relativo canone entro il limite massimo della sottofascia di competenza e minimo assoluto di fascia, tenendo conto di quanto previsto dall’art.1, comma 4 del d.m. 30 dicembre 2002.

6) DI PREVEDERE che le parti contrattuali private, possano stabilire durate contrattuali superiori a quella minima fissata dalla legge (in tre anni, ex art.5 legge 431/98). A tal fine si reputa opportuno prevedere che le parti contrattuali private possano stabilire la durata iniziale del contratto, oltrechè in anni tre (durata ordinaria prevista ex art. 2 comma 5 della legge 431/98), anche in anni 4, anni 5, anni 6. Ciò fermo restando che - in ogni caso - la proroga (eventuale) prevista ex art.2 comma 5 della legge 431/98 sarà sempre solo di due anni.In tal caso i valori minimi e massimi (espressi in euro a metro quadrato ) delle fasce di oscillazione dei canoni di locazione (tabella 1) saranno aumentati del 2% (due per cento) per ogni anno di ulteriore durata del contratto, fino ad un massimo del 6% (sei per cento). Per durate contrattuali superiori ad anni quattro non saranno dovuti gli interessi sul deposito cauzionale.

7) DI PREVEDERE, in materia di oneri accessori, l’applicazione della “tabella oneri accessori” allegato G al D.M. 30.12.2002, nonché di quanto previsto dal tipo di contratto allegato A allo stesso D.M. In materia di riparazioni ordinarie e straordinarie, per quanto non contemplato nella tabella di cui sopra, si fa riferimento agli “Usi di piazza” vigenti, della provincia di Genova.

8) DI PREVEDERE che ciascuna parte possa adire, in qualsiasi momento, per ogni controversia che dovesse insorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione di ogni contratto stipulato in base al presente accordo, nonché in ordine alla esatta applicazione del presente accordo stesso, anche a riguardo del canone, la Commissione di conciliazione stragiudiziale di cui all’art.6 del D.M. 30.12.2002 . In caso di variazione, in più o in meno, dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire la Commissione suddetta. la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione.

CAPO II - CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI(art. 5 comma 1, L. 431/98 e art. 2 D.M. 30.12.2002)

Ai fini dell’art. 2, comma 2 del D.M.30.12.2002 le organizzazioni stipulanti convengono che nella conclusione di contratti transitori ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 431/98 le parti contraenti definiranno il canone effettivo all’interno dei valori minimo e massimo stabiliti con riferimento alle tre sottofasce di oscillazione previste per i contratti di cui all’art. 2 comma 3 della legge 431/98 come disciplinate dalle clausole del Capo I del presente accordo, clausole da aversi per integralmente qui richiamate.Si conviene che, in base al disposto di cui all’art.2, comma 2 del D.M.30.12.2002, i valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per aree omogenee ai fini della definizione dei canoni di locazione dei contratti di natura transitoria, possano essere

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aumentati del 10 per cento.Qualora si tratti di unità immobiliare arredata e venga quindi applicato l’aumento del 12 per cento previsto per tale ipotesi dal presente accordo, i valori minimi e massimi potranno formare oggetto di aumento cumulativo non superiore al 16 per cento complessivo.Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori.

A) FATTISPECIE DI ESIGENZE TRANSITORIE DELLA PARTE LOCATRICE.

1. Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per uno dei seguenti motivi:- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;- matrimonio dei figli;- rientro dall’estero;- destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore;- destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell’alloggio di servizio.

2. Qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

B) FATTISPECIE DI ESIGENZE TRANSITORIE DELLA PARTE CONDUTTRICE .

1. Quando il conduttore ha una delle seguenti esigenze:- contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un comune diverso da quello di residenza;- previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro;- trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;- necessità di cure o assistenza a familiari in comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso;- acquisto di un’abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi;- ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l’abitazione del conduttore;- campagna elettorale.

2. Qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una sola delle suindicate esigenze, in capo anche ad una sola delle parti contraenti.Si conviene e si dà atto che l’esigenza transitoria del conduttore deve essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto.

CAPO III CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI(ART. 5, COMMI 2 E 8, L. 431/98 e art. 3 D.M 30.12.2002)

Le organizzazioni sopraindicate si riservano di depositare in Comune di Genova la parte di

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accordo riguardante i contratti del Capo III, non appena lo stesso sarà intervenuto con la partecipazione delle aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore.

CAPO IV IMMOBILI VINCOLATI AI SENSI DELLA LEGGE 01.06.1939 N. 1089 O INCLUSI NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (art. 1, comma 2, lettera

a), L. 431/98)

Per gli immobili in epigrafe, nel caso in cui formino oggetto di contratto ex articolo 2, comma 3, le relative sottofasce di oscillazione dei canoni subiranno nei valori minimo e massimo un aumento del trenta per cento, a valere per l’intera durata contrattuale.

Le ORGANIZZAZIONI che hanno promosso, concordato e sottoscritto il presente accordo, anche al fine di garantire la conformità del canone di locazione all’accordo stesso, si danno reciprocamente atto della loro disponibilità a prestare la propria assistenza alle rispettive parti in occasione della contrattazione e della stesura dei singoli contratti di locazione, ed alla compilazione, in quella sede, per ogni futura evenienza, di una scheda tecnica comprensiva degli elementi posti a base per la definizione, tra le parti, del canone effettivo conforme al disposto del decreto interministeriale del 30 dicembre 2002.Le organizzazioni firmatarie del presente accordo si impegnano, inoltre, a non sottoscrivere, durante la sua vigenza, accordi territoriali diversi dallo stesso.Redatto e sottoscritto in tre originali, dei quali :- uno per le organizzazioni dei proprietari ;- uno per i sindacati dei conduttori ;- uno da depositare in Comune di Genova, Ufficio protocollo, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 9.12.1998, n. 431, per la cui operazione vengono delegati ………. ……………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………Allegata costituente parte integrante ed essenziale del presente accordo :

1) TABELLA Canone per locazione di appartamenti di abitazione.

Genova, ……………………………………………………………

LE ORGANIZZAZIONI :

A.P.E. - CONFEDILIZIA (A. Viziano) …..................................................................

A.P.P.C. (M. Evangelisti) ………………………………………………………………………………….

A.S.P.P.I. (M. Casagrande) …………………………………………………………………………………

U.P.P.I. (N. Marino) ……………………………………………………………………………..

An.I.A.G. (G. Avanzolini) .......................................................................

S.I.C.E.T. ( S. Salvetti) ........................................................................

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S.U.N.I.A. (G. Margutti) ........................................................................

U.N.I.A.T. (M. Ilari) ......................................................................

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ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI SAVONAin attuazione della legge 9 dicembre 1998 n° 431 e del decreto 30 dicembre 2002 del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

PREMESSE

in data 30 dicembre 2002 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro delle Finanze, ha emanato il decreto contenente i criteri generali per la definizione dei canoni di locazione da determinare nell’ambito degli Accordi locali previsti dall’art. 2, comma 3, legge n. 431/98;

ai sensi dell’art. 2, comma 3 della succitata Legge, il Comune di Savona ha convocato le Associazioni sindacali dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative, allo scopo di promuovere la definizione dell’Accordo locale da applicarsi nel territorio della Città di Savona;

nell’Accordo locale, acquisite le opportune informazioni concernenti sia la delimitazione delle microzone censuarie relative al DPR 138/98 sia quelle relative ai valori correnti di mercato e quant’altro necessario ad individuare le zone urbane omogenee nonché le relative sottozone in cui suddividere il territorio del Comune di Savona, si è stabilita per ciascuna di dette zone urbane omogenee una fascia di oscillazione del canone di locazione, con valori minimi e massimi, all’interno della quale le Parti possono concordare il canone;

i valori minimi e massimi del canone di locazione, riferiti a ciascuna zona urbana omogenea ed indicati nell’Accordo locale, devono altresì costituire, nell’ambito del territorio del Comune di Savona, secondo il disposto degli artt. 2 e 3 del D.M. 30 dicembre 2002, i limiti di riferimento per la determinazione dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo anche per i contratti di natura transitoria e per studenti universitari, previsti dall’art. 5 della legge 9 dicembre 1998 n. 431;

le Parti contrattuali private, assistite a Loro richiesta dalle rispettive organizzazioni sindacali, tenendo conto degli elementi di differenziazione previsti all’art.1 comma 4 del D.M. 30 dicembre 2002, possono applicare, nel caso di contratti agevolati, solamente il canone come espresso in sede di Accordo, fatta salva l’applicazione degli elementi correttivi di cui al citato comma 4;

secondo il disposto degli artt. 1 c. 12, 2 c. 7 e 3 c. 5, D.M. 30 dicembre 2002, i contratti di locazione realizzati in base all’Accordo locale, anche per conformità del contratto ai fini dell’applicazione delle norme di agevolazione fiscale (ove prevista) di cui all’art. 2 comma 4 e all’art. 8 comma 1 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, devono essere stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di contratto stabiliti dal decreto stesso e allegati al presente Accordo;

ai sensi dell’art. 2 comma 4 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 per promuovere la realizzazione dell’Accordo locale il Comune ha facoltà di deliberare aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che, in regime convenzionato, concedono in locazione per abitazione principale immobili

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alle condizioni definite dall’Accordo locale stesso;

Tutto ciò premesso, il giorno nove il mese luglio l’anno 2003 in Savona, nella sede del COMUNE, alla presenza dell’Assessore al Bilancio e Finanza Alessandro NOFRONI

tra le Associazioni sindacali territoriali dei conduttori

S.U.N.I.A. ( Carmelo LAURIA Segretario Provinciale )

S.I.C.E.T. ( Giampiero MINETTI Segretario Provinciale )

U.N.I.A.T. ( Franco ADDIS Segretario Provinciale )

e le Associazioni della proprietà edilizia

A.P.E. ( Cesare MAGNANO Presidente Provinciale )

A.P.P.C. ( Cristina BIASI Segretario Provinciale )

A.S.P.P.I. ( Franco LI CAUSI Presidente Provinciale )

U.P.P.I. ( Franco FENOGLIO Presidente Provinciale )

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. PREMESSE - Le premesse sono parte integrante del presente Accordo

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE CONVENZIONE - I criteri e le modalità per la determinazione del canone di locazione e il tipo di contratto stabiliti dal presente Accordo per ciascuno dei regimi pattizi previsti dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 2 comma 3 e art. 5 si applicano esclusivamente agli immobili locati ad uso abitativo situati nel territorio del Comune di Savona.

3. PRECISAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI CONTRATTI - Ai sensi degli art. 2 comma 3 e art. 5 della legge 431/98, le Parti private, per stipulare i contratti di locazione ivi previsti, dovranno utilizzare esclusivamente i metodi di calcolo del canone di seguito illustrati, oltrechè la modulistica contrattuale stabilita e qui allegata. Considerato che l’Ufficio Tributi del Comune di Savona per concedere la riduzione dell’ICI richiede copia del contratto per la verifica del calcolo, le Parti contraenti integrano le clausole dei tipi di contratto con l’indicazione dei parametri utilizzati per la determinazione del canone (Zona, Sottozona o Tipologia, Elementi Differenziatori, Subfascia,).

4. AUMENTO DEL CANONE - Quale unica variazione consentita, il canone potrà essere aggiornato annualmente nella misura massima del 75% della variazione annuale dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nei dodici mesi precedenti al mese di decorrenza del contratto.

5. MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DELLE “ZONE URBANE OMOGENEE” - Le “zone urbane omogenee” e le relative sottozone, come disposto dall’art. 1 comma

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2 del D.M. 5 marzo 1999, sono state individuate sulla base della valutazione di diversi parametri, tra i quali: le condizioni economiche del mercato locativo libero, la presenza di infrastrutture e la vivibilità della zona (parcheggi, aree verdi, stato generale delle costruzioni, ubicazione dell’immobile, ecc.), il tutto senza obbligatoria coincidenza con le microzone di omogeneità elaborate ai fini catastali sulla base del DPR 138/98. Sono state individuate venticinque fra sottozone e tipologie, comprese in dieci zone omogenee primarie.

5.A VALORE CORRENTE DI MERCATO DEI CANONI DI LOCAZIONE - Nell’ambito di ogni zona omogenea suddivisa nelle relative sottozone, valutati i valori minimi e massimi dei canoni locativi di mercato, è stato individuato il valore medio di mercato al 31/12/2002 in Euro/mq. mese, per un “appartamento standard” stimato di 80 mq.

5.B SOTTOZONE E VALORI DEI CANONI DI LOCAZIONE CONVENZIONATI - Il valore corrente di locazione per ogni sottozona è stato determinato per convenzione, ottenendo fasce di oscillazione che prevedono un canone minimo e massimo in Euro/mq. mese come da tabella riepilogativa allegata.

5.C ELEMENTI DIFFERENZIATORI - Per l’inserimento dell’unità immobiliare nelle subfasce di cui al punto 5.B si terrà conto dei seguenti elementi:

1) SERVIZI IGIENICI (almeno wc., lavabo, vasca o doccia) INTERNI O VERANDATI2) RISCALDAMENTO CENTRALE O AUTONOMO3) ASCENSORE OLTRE IL 2° PIANO O ALLOGGIO ENTRO IL 2° PIANO4) PREVALENZA DI DOPPIE FINESTRE O DOPPI VETRI5) DOPPI SERVIZI6) IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO7) IMPIANTI PER PRODUZIONE DI ENERGIA ALTERNATIVA8) IMPIANTO ANTIFURTO9) PORTA BLINDATA10) PORTINERIA11) AREA VERDE CONDOMINIALE DI ALMENO 50 MQ.12) VISTA APERTA SU PIAZZA, GIARDINI O PANORAMICA13) RESTAURO INTERNO RISCONTRABILE DA NON OLTRE 5 ANNI14) RESTAURO ESTERNO RISCONTRABILE DA NON OLTRE 10 ANNIL’unità immobiliare è inserita nella subfascia A quando sono presenti fino a due elementi, è inserita nella subfascia B quando sono presenti da tre a cinque elementi, è inserita nella subfascia C quando sono presenti oltre cinque elementi.L'unità immobiliare priva del requisito di cui al punto 1 è comunque inserita nella subfascia A.L’immobile costruito dopo il 1985 o completamente ristrutturato ai sensi dell’art. 31 lettera D legge 457/78 fruisce di un incremento del 25%

NOTA : quando l’alloggio sia completamente arredato con mobilio efficiente ed elettrodomestici funzionanti, i valori potranno aumentare fino al 30%. In caso di arredo parziale la percentuale sarà proporzionalmente ridotta con accordo tra le parti.

5.D TOTALE DEI METRI QUADRATI LOCATI (Mq. CONVENZIONALI) - Al fine di ottenere la superficie di calcolo dell’immobile locato quale valore di conteggio per il calcolo del canone, è necessario sommare alla superficie effettiva calpestabile dell’appartamento i mq. dei seguenti accessori così calcolati:

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- balconi e poggioli : 50% di quella effettiva- cantine e soffitte : 50% “ “- posti auto scoperti : 1/3 “ “- posti auto coperti : 2/3 “ “- box auto singoli : 3/3 “ “- giardini privati : 15% “ “ con un limite massimo di 15 mq.

Alla superficie effettiva calpestabile si applicano i seguenti correttivi:

- fino a 50 mq. aumento del 20% con limite di 55 mq.;- tra 50,1 mq. e 70 mq. aumento del 10% con limite di 70 mq.- oltre 100 mq. riduzione del 50% della parte eccedente i 100 mq.

5.E VALORE DELLA LOCAZIONE MENSILE CONVENZIONATA - Il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare è determinato dalle parti all’interno delle subfasce individuate sulla base degli elementi oggettivi di cui al punto 5.C, moltiplicando i valori al mq. per la superficie calcolata come al punto 5.D.

6. CONTRATTI TRANSITORI E PER STUDENTI UNIVERSITARI - Fermo il fatto che la determinazione del canone deve avvenire con l’uso delle procedure illustrate al precedente punto 5.E e con l’utilizzo esclusivo dei tipi di contratto stabiliti e allegati al presente Accordo, i contratti transitori e per studenti universitari, ai sensi del D.M.30 dicembre 2002, art. 2 e art. 3, saranno possibili solamente in presenza delle seguenti condizioni:

6.A CONDIZIONI CONCORDATE PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO TRANSITORIO ORDINARIO :

1) Durata da uno a diciotto mesi.2) Quando il locatore abbia l’esigenza di adibire l’immobile ad abitazione propria, dei figli, dei genitori o dei parenti (fino al 2° grado in linea diretta o collaterale) per i motivi, obbligatoriamente indicati sul contratto di:- Previsioni di trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro dei soggetti sopraelencati- Previsioni di matrimonio dei soggetti sopraelencati- Pratiche di separazione o divorzio in corso- Previsioni di necessità di assistenza, prevedibile nei tempi successivi alla data di stipula del contratto, nei casi in cui l’immobile possa avvicinare la parte avente necessità alla parte dante assistenza o viceversa- Previsioni documentate di vendita dell’immobile: mandato a vendere conferito ad una agenzia od offerte di vendita pubblicate su giornali o compromessi o lettere di intenti con scadenza definita- Qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.3) Quando il conduttore abbia l’esigenza di abitare l’immobile per motivi di:- Trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro - Pratiche di separazione o divorzio in corso;- Assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica o acquisto, entro 18 mesi, di abitazione in cooperativa o da privati: in quest’ultimo caso sarà necessaria autodichiarazione in merito resa ai sensi di legge e saranno autorizzate le verifiche del caso da parte locatrice; - Vicinanza a congiunti con necessità di assistenza , prevedibile nei tempi successivi alla data di stipula del contratto, nei casi in cui l’immobile possa avvicinare la parte avente necessità alla parte dante assistenza o viceversa;

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- Qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Si specifica che per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle Parti contraenti, così come previsto dall’art. 2 comma 4 del d.m. 30 Dicembre 2002.

6.B ACCORDI SPECIFICI SUI CONTRATTI TRANSITORI :

1) Il contratto sarà ricondotto alle forme previste dall’art. 2 comma 1, legge 431/98 (durata quattro più quattro anni) , quando:- prima della scadenza contrattuale il locatore non effettui la comunicazione prevista dall’art. 2 comma 4 del D.M. 30 dicembre 2002 (conferma delle motivazioni della transitorietà)- si riscontrino non sussistere i motivi di transitorietà dichiarati nel contratto, ai sensi del D.M. 30 dicembre 2002 art. 2 comma 5.2) Sarà invece facoltà del locatore rinnovare il contratto in condizioni di transitorietà, concordando ex novo la successiva scadenza contrattuale, al persistere delle motivazioni di transitorietà indicate nel contratto ed in presenza di regolare comunicazione inviata alla parte conduttrice.6.C CONDIZIONI CONCORDATE PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE TRANSITORIA PER STUDENTI UNIVERSITARI

1) Utilizzo esclusivo di tale formula per conduttori iscritti ad un corso di laurea nell’ Università di Savona, se residenti in un comune diverso: da dimostrare tramite idonea certificazione;2) Durata del contratto da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni, con la possibilità di sottoscrizione da parte di più conduttori, ma con divieto di sublocazione, con possibilità e non obbligo di rinnovo alla scadenza;3) Subentro nel contratto consentito a discrezione della parte locatrice che dovrà essere preventivamente informata del fatto, a pena di decadenza del/dei nuovi nominativi.

7. TABELLA DI RIPARTIZIONE DEGLI ONERI ACCESSORI - Per tutti i contratti di cui al presente Accordo locale, in relazione alla ripartizione fra locatore e conduttore degli oneri accessori, si fa riferimento espressamente alla “Tabella Oneri Accessori” (allegato G al D.M. 30 Dicembre 2002) e per quanto non contemplato in essa, all’accordo sottoscritto dalle OO. SS. depositato in data 9 luglio 2003 presso la C.C.I.A.A. di Savona nel registro degli usi e consuetudini locali di cui all’art. 1 delle preleggi del Codice Civile.

8. COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE - Ognuna delle Parti potrà attivare una procedura di accertamento contrattuale della conformità del canone all’Accordo locale, valendosi delle rispettive Associazioni, anche nel corso della locazione. Per consentire detta procedura di accertamento ciascuna parte potrà adire, per ogni controversia che dovesse sorgere in merito: - alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto;- alla esatta applicazione dell’Accordo locale anche a riguardo del canone di locazione;- a variazioni dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto;ad una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale formata come previsto dal D.M. 30 Dicembre 2002 e dai tipi di contratto ad esso allegati.

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POSSIBILITA’ DEROGATORIA - Il livello minimo di cui alle subfascie A B e C può essere eccezionalmente ridotto su iniziativa del locatore in presenza di situazioni obiettivamente particolari per motivi umanitari, familiari o altri di specifica rilevanza. In tal caso è necessaria apposita approvazione delle Parti, ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile

10. VERIFICA DELL’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO - Le Parti firmatarie del presente Accordo si riuniranno nel mese di maggio di ogni anno a partire dal 2004 per la verifica congiunta dell’applicazione e degli effetti del presente Accordo, in particolare per le necessarie decisioni inerenti l’adeguamento delle fasce di oscillazione dei canoni previsti al punto 6B. Resta inteso che ognuna delle Associazioni ha facoltà di convocare le altre a tale scopo.

11. ALLEGATI - Sono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:A CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVOB CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO TRANSITORIOC CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO TRANSITORIO PER STUDENTID TABELLA ONERI ACCESSORI (allegato G al D.M. 30.12.2002)E CARTOGRAFIA SUDDIVISIONE ZONEF TABELLA VALORIZZAZIONE ZONE

Per A.P.E. ( Cesare MAGNANO ) Per S.U.N.I.A. (Carmelo LAURIA )

Per A.P.P.C. ( Cristina BIASI ) Per S.I.C.E.T. ( Giampiero MINETTI )

Per A.S.P.P.I. ( Franco LI CAUSI ) Per U.N.I.A.T. ( Franco ADDIS )

Per U.P.P.I. ( Franco FENOGLIO )

DICHIARAZIONI A VERBALE

L’ A.P.E. si astiene dal sottoscrivere la clausola n° 9

L’ U.P.P.I. si astiene dal sottoscrivere le clausole 6A. e 6B.

Per A.P.E. ( Cesare MAGNANO ) Per U.P.P.I. ( Franco FENOGLIO )

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Tabella valorizzazione zoneCOMUNE DI SAVONA

[ valori in Euro/ mq / mese ]

SOTTOZONA O TIPOLOGIA

ZONA SUBFASCIA A SUBFASCIA B SUBFASCIA C

1 CENTRO STORICO VECCHIO E FATISCENTE 1,71 - 1,89 1,90 - 2,13 2,14 - 2,32

VECCHIO RESTAURATO 2,61 - 2,88 2,89 - 3,25 3,26 - 3,53

RISTRUTTURATO RICOSTRUITO NUOVO 3,73 - 4,13 4,14 - 4,65 4,66 - 5,05

2 CENTRO CITTA’ CENTRALE 4,37 - 4,83 4,84 - 5,44 5,45 - 5,91

INTERMEDIO 3,53 - 3,89 3,90 - 4,39 4,40 - 4,77

FRONTE MARE 4,43 - 4,90 4,91 - 5,53 5,54 - 5,99

3 VILLETTA VALLORIA VILLETTA E VALLORIA 4,08 - 4,51 4,52 - 5,09 5,10 - 5,52

VIA TURATI 3,19 - 3,53 3,54 - 3,98 3,99 - 4,32

4 LA RUSCA VECCHIO ANTE 1945 3,15 - 3,48 3,49 - 3,93 3,94 - 4,26

NUOVO POST 1945 3,96 - 4,38 4,39 - 4,94 4,95 - 5,36

5 VILLAPIANA VIA MIGNONE VECCHIO ANTE 1945 2,91 - 3,22 3,23 - 3,63 3,64 - 3,94

NUOVO POST 1945 3,43 - 3,79 3,80 - 4,28 4,29 - 4,64

6 LAVAGNOLA S.BERNARDO VECCHIO E FATISCENTE 1,71 - 1,89 1,90 - 2,13 2,14 - 2,32

SANTUARIO MONTEMORO VECCHIO ANTE 1945 2,76 - 3,06 3,07 - 3,45 3,46 - 3,74

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CIANTAGALLETTO MARMORASSI S.NAZARIO

RISTRUTTURATO O NUOVO POST 1945 3,26 - 3,61 3,62 - 4,07 4,08 - 4,42

7 OLTRELETIMBRO S.RITA VECCHIO ANTE 1945 3,28 - 3,65 3,66 - 4,15 4,16 - 4,51

NUOVO POST 1945 4,23 - 4,68 4,69 - 5,28 5,29 - 5,73

8 MONGRIFONESAVONA PONENTE VECCHIO ANTE 1945 3,28 - 3,65 3,66 - 4,15 4,16 - 4,51

NUOVO POST 1945 4,23 - 4,68 4,69 - 5,28 5,29 - 5,73

9 FORNACI VECCHIO ANTE 1945 3,07 - 3,40 3,41 - 3,84 3,85 - 4,16

FRONTE MARE 4,43 - 4,90 4,91 - 5,53 5,54 - 5,99

NO FRONTE MARE 3,79 - 4,19 4,20 - 4,73 4,74 - 5,13

10 LEGINO ZINOLA VECCHIO ANTE 1945 2,33 - 2,58 2,59 - 2,91 2,92 - 3,16

NUOVO POST 1945 3,53 - 3,89 3,90 - 4,39 4,40 - 4,77

FRONTE MARE 3,96 - 4,37 4,38 - 4,93 4,94 - 5,49

NOTE:

VECCHIO E FATISCENTE: immobile che dal 1945 non abbia mai subito interventi di manutenzione straordinaria interna o esterna.

● VECCHIO RESTAURATO: immobile che dopo il 1945 abbia subito interventi di restauro o di manutenzione straordinaria interna o esterna.

● NUOVO, RICOSTRUITO, RISTRUTTURATO: immobile costruito, ricostruito o ristrutturato dopo il 1945.

Resta inteso che ove l’edificio sia attraversato dal confine di zona, ha rilevanza quella ove si affaccia il prospetto principale o la maggior parte delle finestre dell’appartamento.

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Accordo. territo rialg per i ,r:ontr atti úi losazione aeanone conoordato

del Comune di Lrtm ezia Terme(L. 9 DICEMTIRE 1998 N. 431)

ln attua;lione :

/a* // J cr .Z

delle lnfrastrutture e dei Trasporti"

della Legge 9 Dicembre 1998 n.431;del Decreto del 30 dicembre 2002 del Ministeroconcerto con il Ministero delle Finanze:della deliberazione del CIpE del l3 novembre 2003;

--/;

di

I

JTRA

orsanizzazioni derlra wrprietà ediliz ia: ,-r'iASPPI - associazione sindacale piccoli proprietari irnmobiliari - rtella provincia di Catanzaro, in

persona del legale rappresertante pro tenrporel

UPPI - UrLione Piccoli Proprietari Immobiliari delkr provincia di Cosenza, in persona del legalerappresentante pro tempore, con delega nazionale Upl:,I a trattare p,;r la provincia di Catanzaro:

E

Organizzazioni degll i inq uilini :

SUNIA - Sindacato Unitario Nazionale Inquilini : Assegnat a::i, federazione regionale dellacallabria, in persona del legale rappresentanto pro tempclre;

SICET - Sindacato Inquilini Casa e Territorio, fede razione provinciale di Cafanzaro, in personadel legale rappresentante pro tempore;

ANIA - ,\ssociazione nazionale inquilini ed assegnatari, fed,erazione provinciale di Cataruaro,in persona del legale rappresentante pro tempore;

SI CONVIENE E SI S:IIPUL,IT QUANTO SEGUE

ART. l

NORME GENE]RALI

PARTE PRIIIA

Le parti riproclucono in allegato al presente Accordo Teritoriale, tutr:e le norme contrattuali definitedalla Legge 431198, dai Contratti Tipo elaborati dalla Convenzione Nazionale del 06-09-2002 erecepiti dal Dt:creto Ministeriale del 30-12-2002, dalle norme ancoril in vigore della Legge 39217g,dai Regolamenti Edilizi dei Comuni e dalla Normativa rer la sicure::za degli impianti aegti alloggi,di cui alla Legge 46190.

PARTE SECOI{DA

Deterqrinazione delle Fas_ce del Canorre

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L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe e costiìuito oatterritorio amrninistrativo del comune_di LameziaTer,m :.

r) - CRTTER :IANONI DI LOCAZIONE.

Per il Comurre di Lamezia Terme

Ai sensi e con le finalità di cui all'art. 2, comma 3 L. ,!3llgl,le parti, come sopra costituite, hannoindividuato nel territorio del comune di Lamezia Terme tre aree ,ri""ii ,rii,reristiche omogeneeper valori di mercato, dotazioni infrastrutturali, tipologii: edilizie, di seguito denominate:

ZONAA. ZONA B. ZONA C. vÀ- ZONA A : Centro Storico - ex Comune

allegata;- ZONA B| jNICASTRO Centro - C.so

planimetr.ia allegata;

Nicastro, via Torre, via S. Teodoro - vedi planimetria

G. Nicotera, via rx Settembre, via piave _ vedi

ZONA Ci NICASTRo semi-centro - via delle \iittorie, via dr:gli Itali, via dei Bizantini sinoall'incrocio, verso Sud, con via Foderaro - rredi pla;rrimetria allegita;

ZONA D : NICASTRO periferia - fine via del P':ogresso, finr: via dei Bizantini, loc. Scinà,Bella - vedi planimetria allegata;

ZoNAE:SAMBIASECentroStorico_Cafaldo,lr4eraglia_vediplanimetriaa1|egata;

ZONA F : SAMBIASE Centro - via E. di Sapri, viir Marconi,P.zzaFiorentino, via delle Terme- vedi plarrimetria allegata;

ZONA G : SAMBIASE periferia - Caronte, bivio Bagni, Bucolia, Acquadauzano, Gabellavedi planirnetria allegata;

ZONA H : S. EUFEMIA Centro - vedi planimetria allegata;

ZONA I : S. EUFEMIA periferia - Sant'Eufemia Vr:tere, Bosco,\matello, San Pietro Lametino- vedi planimetria allegata.

Per le zone onlogenee come sopra individuate vengono di seguito Jefinite e riportate le fasce dioscillazione dei canoni per valori al mq/mensili.

variazione Istal.

II canone di locazione di ogni singola unità immobitiare è detenninato dalle parti all'internodella fascia di oscillazione e sulla base degli elementi oggettivi di cui alle tabelle sotto meglioriportate.

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione. recante altresì - comeformalmente sii conviene - le modalità di aggi,crnamerLto del canone nella

II) MOpALITA'pER IL CALCOLO DEL CANONE" CONCORD,AT0:I metri quadrati delle unità immobiliari (c.d, superficie convenzionale) sono datiseguenti elementi:

a) I'intera: superfi cie calpestabile;b) il50% della superficie delle autorimesse singolec) 1120% della superficie del posto macchina in auttrimesse di uso comune;

col presente Accordomisura del 75% della

dalla somma dei

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d) 112:i% della superficie di baíconi, Lenaz,ze,ci,ntine ed altri u...rrori simiti;e) il l!;% della superficie scopega di pèrtinenza"dell'immobile in godimento esclusivo delcondultore;

f) la superficie di cui alla lettera a) avrà una tolle 'ran za per ecoesso o per difett o det 5o/o.La superficie dei vani con altezzamedia inferiore am 1,70 è conteggi ata al l1oh.Per gli alloggi con superficie interna compresa tra 47 mq. e 70 mq., la superficie può essereaumentata del15% e comunque non oltre i 70 mq.Per gli alloggi con superficie interna pari e/o inferiore a 4.6 mq.,la superficie puo essereaumeillata del20% e comunque fino ad un masrimo di 50 mq.

la Corte Costituzionale n'236 del1g16119g7.

III) INCREIWENTI E DIMINUZIONI NEL CALC(fLO DEL CANONE CONCORDATO:l' Le parti concordano che, limitatamente ai rirmovi contrathrali, gli incrementi riferiti alle

superhci degli alloggi sino a 46 mq. non si app icheranno pe:r i nuclei familiari e/o le coppie,anche di fatto (registrate all'anagrafe del Comune o da quelto di provenienza come famigliaanagrafica legata da vincoli affettivi debitamente certificata dallo stato di famiglia), il cuireddito familiare non sia superiore a €.12.'.:95,00 (limite di decaden za d,ella RegioneCalabtia per gli alloggi ERP), da calcolarsi in trase all'art. 21 ,I" comma della legge 457/7g.

2. Il valore unitario al mq. delle fasce di oscillazjone potrà essere ridotto sino ad un massimodel15% per gli alloggi la cui superficie sia pari o superiore zLi 120 mq..

3' Ove ltl singole parti contraenti concordino una Jurata contrattuale superiore ad anni quattro,la fascia di oscillazione dei canoni di cui all'allegato, relativa al Comune e alle zone ove èubicato l'immobile, potrà subire nei valori m.nimo e masrsimo un aumento del 3% per icontra.tti di durata superiore di quattro anni.

4. Per le unità immobiliari completamente arredqte con mobilio efficiente e non degradato econ elettrodomestici completamente linzionanti, i valori delle fasce di oscillazionepotranno aumentare fino ad un massimo del 1.i%. memtre nessun incremento sarà dovutoper mobilio incompleto o inefficiente.

FASCIA DI osc[LAZIoNE PER IL coMUNE dri Lamezia Terme

l*

É\'

Fi' scia minima Fascia media Fascia massima

mq/mensile mq/mensile mq/mensile

1,5-2,00 2,00-3,00 3.00-3,402,5-3,00 3,00-4,00 4,00-4,59

2,5-3,00 3,00-3,90 3,90-4,202,00-2,50 2,50-3,00 3,00-3,50r,5-2,00 2,00-2,50 2,50_3,002,50-2,70 2,70-3,00 3,00-3.401,20-1,90 I,g0- 2,20 2,20-2,90

2,50-2,90 2,90-3,90 3,90-4,401,80-2,00 2,00-2,50 2,50-2,90

Al fine di individuare la specifica fascia di oscillazione di riferimen:o, per determinare il canone dilocazione da applicare nei singoli casi, le parti convenglno sulla definizione di alloggio "normale,',che come tale si colloca nella fascia di oscillazione "n: edia", ogni unità abitativa che sia dotata diallacciamento alla rete idrica, di erogazione di gas (anche tramite dt:posito rispondente alle vigentinormative di sicurezza), di allacciamento alla rete fog rante, di idoneo impianto di riscaldamento

ZONAr\ZONA ]]ZONA CZONA I)ZONA I]ZONA IìZONA G

ZONA I{ZONA I

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singolo, di uno stato di manuterzione generale :rormale e comunqu. c.i requisiti pr.u;rtlf,all'allegata tabella I che potrà far olcillare'il carronp all'inte;mo della fascia in rapporto aglielementi richiamati.L'alloggio di tipo "norm{tle", come sopra definito, pctrà collocarsi all'intemo della fascia massimain presenza di almeno 8 parametri tra quelli di seguito indicati.L'alloggio cti tipo "sufftciente" di cui alla tabella I si colloca nella fascia di oscillazione media.mentre l'alloggio di tipo "scadente", nella fascia di os;illazione ..rrLinima,,.

La determinazione del canone effettivamente applicarile, all'interno delle singole fasce - minima,media' massima - è determinata dalle parti le quali potranno farsi assistere nella contrattazione dalleorganizzazio,ni sindacali di categoria se richiesta anchr: da una sola parte.Per la definizione del canone ed all'interno della fasr;ia di oscillazione, si terrà altresì conto dellostato di manutenzione dell'alloggio e dello stabile, della tipolol;ia, dei servizi utilizzabili qualimezzi di trasporto, scuole, etc., e di ogni elementc che lo carufteúzzi tra quelli comunementepresenti nel mercato immobiliare: esposizione. rifiniture, e stato de13li infissi, etc..Il canone in<lividuato sarà diminui i al20"/" per alloggi situati al piano

;\, ò.rd u'urlurro ur una percentuale pari al 20"/o per alloggi situati al pianoseminterratro - abitabile , e del 10oÀper quelliposti oltre ilterzopiano senza ascensore; mentre pergli alloggi situati al piano attico panoramico, il canorre sarà !4prgnentato del l0Zo.

Aggiornamento ISTAT - Il canone potrà essere aggiomato annurúmente in misura non superioreal75% della variazione Istat; I'adeguamento decorrerÈ dal mese successivo a quello in cui ne vienefatta richiesteL.

Parametri dr ararilsrr-l ur nrenmento p€r II calcolo del canone crlncordatolqLla determinazione del canone si tiene conto dei ses-lenti oarametri

Cantina;Tenazza o balcone:

Porta blin

Giardino ad uso esclusivo con hcie di 80 o oltre;

o satelli

Palazzinanon ore a entl aStrutture di superamento di

ART.2

CONTRATTI PER USO ] RANSITOFI.IO(Art. 5, commo 1, Legge 13l/95)

II

i,*-)

iL'Jt

',"0

.1 i\

Klt'{\u

Area verde di pertinenza:

Impianto di condizionamento:ianto sportivo di pertinenza:

Stabile ultimato o completamente ristrutturatoSistema di sicurezza o sistema di allarme:Cucina atritabile con finestra:Videocitofono:Antenna c:,entralizzata o imLinea telefonica e ADSRiscaldamento autonomo:

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Questi contratti conispondenti alle normative dettate dallaNazionale (,\llegato c), non sòno ammessi ai benefioi fiscalisotfo elencale e nei comuni firmatari der prèsente A.cordo.l

Legge 431/98 e dalla Convenzionee sono possibili solo alÌe conclizioni

di cui ropra è necessaria e sufficiente la sussistenzadelle suindicate esigrlnze.

FD*,uru' minima I (uno) mese - massima 1g (diciotto) merii;fcanoni: come daAccordo Territoriale per i carroni concord,ati

SLa transitorietà del contratto può essere motLvata rispettivamente e separatamente sia daesige;nze del locatore che del conduttore indiv duate alì'attc della stipula del contratto comesegue:

Particolari esigenze dei Iocatori

Quando il Pr:oprietario ha necessità di adibire I'immrlbile, entro 1g mesi, ad uso proprio o di unparente, per rnotivi di:

. traslbrimento temporale della sede di lavoro;

. matrimonio dei figli;

. rientro dall'estero.

Particolari esigenze dei conduttori

Quando f inquilino ha necessità transitoria per motivi di:

fnecessità di vicinanza momentanea a parenti

ffiequenza a corsi di studio inferiori ai 6 (sei)

i

I.r',..1

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bisognosi di c*re;n resi, debitamente comprovata.

Si precisa inoltre che per la stipula dei contrattiin capo ad una sola delle parti contraenti di una

Validità contratti

I Contratti sono validi solo se stipulati secondo i Model i Ministerialidel 30.12.2002 (Allegato C).

ART.3DIRITTI SINDA CALI

Premessa

L'introduzione del metodo concertato e della contrat.azione tra l: parti sociali, apre un nuovocapitolo rispetto alle recenti relazioni sindacali. Ferma rimanendo la distinzione tra piòcola e grandeproprietà, si conviene tuttavia di dotarsi di una disciplina comune ,3 unitaria per l'intero urriu.rrodell'inquilinat,o e di una carta dei diritti sindacali. Resta inteso che la Grande Pìoprietà si configurain quei Locatori che detengono oltre 15 alloggi, anche sr: in Comuni rliversi.

Riunione

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Le Otganiz:zazioni Sindacali degli Inquilini possono effettuare riunioni in ambienti idonei che Japroprietà potrà mettere a disposizíone.

Delega sindacale

Laddove è possibile e comunque nei Grandi Enti, pub llici e privati, la proprietà prowederà allatrattenuta mensile dei contributi sindacali per i condurtori che ne frrcciano richiesta mediante ladelega sottoscritta dal Conduttore e inoltrata al Proprir:tario dallo slesso, o per tramitel' or ganizzaz:i one S indacal e all a quale l' inquilino aàeri sce.

Gestione contrattuale

Ferma rimanendo la possibilità di Locatoriorganizzazioni firmatarie della presente Intesareciproca contestuale assistenza delle parti. perservizio del l.ocatore e del Conduttore

e Oonduttori, di richiedere l,assistenza delleCorLtrattuale, queste ultime si impegnano allala gestione contr:attuale è prevista una quota di

ART.4

t.*--Ì'

ìì.COMMISSIONE DI CO NCILIAZIONE

Le parti fininatarie del presente Accordo Territoriale si dotano di una ,,Commissione,, per larisoluzione delle controversie sui canoni, sulla classifi,:azione degli immobili, sugli oneri accessori,sulla ripartizione delle spese e sui diritti contrattuali e sindacali. Il ricorso awerrà dopo un primotentativo esElrito in sede sindacale tra le parti (inquil no e proprietario) che saranno rappresentateognuna dalla propria sigla di apparten enza. Tale Comrnissione terrir conto anche di quanto previstonel Protocollo d'Intesa tra Confedllizia e Sunia - Si<;et - Uniat -- siglato in Roma il 20 maggio1999.

l. Locatorji e Conduttori, assistiti dalle rispettive Alrsociazioni firmatarie dell'Intesa Territoriale-potranno attivare una procedura di accertamentc contrattuale e di verifica della congruità econform,ità del canone alle parti normative degli rLccordi locali e ai fini della compatibilità conle misure di agevolazioni fiscali previste al comlna 4, dell'art.2 e comma 1 dell'art. 8 dellaLegge 431198.

2. Tale accrertamento potrà essere fatto presso la crmmissione dicostituitre presso il comune di Lamezia Term,), che si daràdisciplinLa, entro tre mesi dalla data del presente a< cordo.

3 - Se il tentativo di conciliazione darà esito positil o si procederà alla stipula di un Verbale diintesa conclusiva, il quale costituirà parte integrante del Contratto di Locazione.

4' Il ricorso alla Commissione di Conciliazione Corrunale, o il rnancato accordo, non annull ano,--,-il diritto delle parti sociali di promuovere ricorso z.lla Magistralura Ordinaria. 1\. ,., 7,-ì-:t'r \,/

Art.s í \r'Osservatorio Locale sulla c rndizione abitativa \=-{t i

Le Organizziazioni Sindacali, firmatarie del presente accordo, si danno attodell'opporturnità d'istituire un osservatorio locale sulla condizione abitativa.Detto osservatorio, una volta acquisita la disporribilità del (lomune di Lamezia Terme,si riunirà nei locali che il Comune metterà a dis;losizione.Il Comitato rJ'Indirizzo e controllo dovrà essere composto dillle OrganizzazioniSindacali degli inquilini e della proprietà firmatari del preserrte accordo.L'attivazione dell'osservatorio locale dovrà €ss€r,1 finalizzatcL alla realizzazione delleseguenti funzioni: banca dati sul sistema abitativo, flussi dbfferta e domanda diabitazioni , ricognizione e organizzazione delle ccnoscenze sulla condizione abitativanel territorio,, banca dati e monitoraggio dei prezzi, sia rispertto all'offerta a canone ,"concordato'n sia rispetto all'offerta a canone "libero". l/Art.6 /lq

DISPOSIZIONI FIIIALI 1 ry,/

Conciliazione Stragiud rziale,un proprio regolamento di

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Il presente hccordo entra in ,rigor" con la firma di tulti i soggetti interessati e ammessi dalla Legge'431198 e d:al momento del sua "deposito presso ta càsa ae,t comune di Lamezja"Terme.La sua valiclità è di 3.(tre) anni, a partire dal dèposi:o presso là Sede comunale sopra indicata. Ilpresente Acr:ordo Territoriale, potrà formare oggetto di revisione anche prima della scade nza, percomprovati motivi di una delle Parti determinati rla improwirie variazioni o modifiche dellecondizioni di mercalo -locale degli affitti e/o solraggiunti interventi modificativi in camponormativo e delle politiche fiscali.

Qualunque Variazione o modifica non potrà comunq:e ar,rzenire con atto unilaterale di una delleparti contraenti ma, con il metodo della proposta e dt:lla concerta:rione tra tutte le parti sociali edIstituzionali firmatarie del presente Accordà Territoliale .L'Accordo mantiene comunque la suavalidità sino al raggiungimento di un'eventuale nuovo Accordo Ten.itoriale.

Letto, approvato e sottoscritto in Lamezia Temre in dala 24 Febbraic 2015

{v

Catanzaro

A'S'P.P.I' - Arssociazione Sindacale Biccoli pr.Q[#utf nmobiliari della provincia di CataruaroL-i-.erri,

ffiffiryiu{,Tlt{n t W, 12- gijgolaloîioro,,ÍIií1,?ll,t##I.,;

S.U.N.I.A. - isindacato Unitario Nazionale Inquilini e l. - Fe'derazione Regio4ale Calabria.

CatanzaroS.I.C.E.T. - Iiindacato Inquilinilasa{.

\4,rffìi-nf-C è\z1one pro vinpiale di

it:d$i*J/SA,N.I.A. - l\ssociazione nazionale inquilini e assegfratari

At,vW^ li'M'!/'t^(/V

Alla Presenz:a di: 'f, {r.ttA ti a;Tll in rappresÈntanza del Comune di Lxnezia Terme

convenuto e l;tipulato tra le Parti Sociali. assicurandone la Pubblicaziong, all'Albo Pretorio delComune.

()

Lamezia Terme

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TABELL,\ 1

ge TICAZIONE pEGLr ALLOGGT

Alloggio Normale*

-i\\ìi\\

SBuona conseryazione, intendendo I'alloggio di nuova costruzione o ristrutturazione al.venutaentro 30 anni:

$riscaldamento singolo:Kservizi igienici coLpteti (doccia e/o vasca daK

Alloggio Srufficiente*

Conservazione media;costruzione o ristrutturazione effettuata oltre il 30o annolriscaldamento centrali zzato e I o singolo ;

servizi igienici. incompleti;

Alloggio Sr:adente *

Conservazione scadente dello stabile e dell'alloggio;costruzione o ristrutturazione integrale effettuata oltre il 50o anno;risc'aldamento centrali zzato e/ o singolo;servizi igienici incompleti, con solo lavabo e WC;mobilia insufficiente:

'ichiamati

bagno, bidet ecc..);

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ACCORDO TERRITORIALEDEL COMUNE DI LA SPEZIA

In attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto 30dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (Gazzetta Ufficiale n.85 del 11/04/2003 Suppl.Ordinario n.59)

premesso

Che in attuazione dell'art.2 comma 3 della L.431/98 e del d. m. 30/12/2002 si intende addivenire alla stipula di un accordo territoriale per la definizione del contratto agevolato relativo alle locazioni di immobili ad uso abitativo a canone agevolato; con validità fino a sottoscrizione di un nuovo accordo ed impegno a ritrovarsi a cadenza annuale. Che il Comune della Spezia stabilirà in delibera che l’aliquota e/o la detrazione ICI di favore, per i contratti agevolati, è subordinata alla presentazione di una attestazione che certifichi la congruità del canone e il rispetto di ogni normativa afferente ai contratti qui disciplinati, rilasciata dalla Commissione di Conciliazione di cui al presente accordo.

Fra le seguenti organizzazioni:

SUNIA,SICET,UNIAT,SAI,UI,e

CONFEDILIZIA,UPPI,APPC,

si conviene e stipula quanto segue:

CONTRATTI AGEVOLATI(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1, D.M. 30.12.2002)

L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune della Spezia.

Il territorio del Comune della Spezia, tenuto presente quanto disposto dall'art. 1, c. 2, del D.M. 30.12.2002, viene suddiviso in cinque aree omogenee definite microzone, come da ALLEGATO A, corrispondenti a tutto il territorio soggetto all’amministrazione del Comune della Spezia come da disegno n 5064 cat 1/d del 09/03/1999 tav.1b I confini tra le aree omogenee si intendono tracciati sulla linea di mezzeria delle strade.Per le aree omogenee, come sopra individuate, vengono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da ALLEGATO B.

La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall’art. 13 della legge 27 luglio 1978 n. 392, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.

Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di cui all’allegato B e sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat per le famiglie di operai ed impiegati.

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Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni per il primo periodo, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’allegato B subiranno, nei valori minimi e massimi,un aumento del 2% per i contratti di durata di quattro anni;del 8% per i contratti di durata di cinque anni ed oltre , a valere per l’intera durata contrattuale ivi compreso anche l’ulteriore periodo di due anni successivo al primo di durata di 4,5 o oltre anni.

Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98, e per gli alloggi compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cui all'allegato B subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento fino al 30 per cento, a valere per l'intera durata contrattuale.

Gli accordi integrativi per le grandi proprietà (compagnie assicurative,enti privatizzati o soggetti giuridici o fisici detentori di oltre 100 unità immobiliari destinati ad uso abitativo ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale) hanno validità se stipulati fra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori che hanno sottoscritto l’accordo territoriale ex DM 30/12/2002 Gazzetta Ufficiale 85 dello11/04 /2003 S. O. n°59.

Spese condominiali: per la ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore le parti faranno riferimento alla tabella ALLEGATO C Resta in ogni caso inteso che per quanto non espressamente previsto si fa riferimento agli articoli 9 e 10 della legge 392/78 e agli usi locali.

TIPO DI CONTRATTOi contratti di locazione di cui al comma 3 dell’art. 2 della legge 431/98 dovranno essere stipulati sulla base del tipo di contratto ALLEGATO D ed ALLEGATO E di cui al D.M. 30.12.2002 Gazzetta Ufficiale 85 dell’ 11/04 /2003 S. O. n°59 indicati come allegato a e b nel suddetto D.M.

CONTRATTI TRANSITORI(art. 5, comma 1, L. 431/98, e art. 2, D.M. 30.12.2002)

L'ambito di applicazione dell'accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune della Spezia.

Ai fini dell'art 2, c. 2, D.M. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione del Comune della Spezia(allegato B ) incrementati fino ad un massimo del 10%,tale incremento potrà raggiungere il 15% per gli alloggi ubicati nella microzona 1 subzona 1.

La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall’art. 13 della legge 27 luglio 1978 n. 392, con una tolleranza del 5% in più o in meno.

Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento delle esigenze, rispettivamente, di proprietari e conduttori.

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Fattispecie di esigenze dei proprietari

1. Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per uno dei seguenti motivi:° trasferimento temporaneo della sede di lavoro;° matrimonio dei figli;° rientro dall'estero;° destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei parenti entro il secondo grado, per ragioni di studio, intese anche come esigenza di frequenza di corsi di approfondimento, specializzazione o altro;° destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio;

2. qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Fattispecie di esigenze dei conduttori

1. Quando il conduttore ha una delle seguenti esigenze:° contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un Comune diverso da quello di residenza;° previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro;° trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;° necessità di cure o assistenza a familiari in Comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso;° acquisto di un'abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi;° ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore;° campagna elettorale;

2. qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto.

Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

Tipo di contratto

I contratti di locazione di cui sall’art 5 comma 2 della legge 431 del 9/12/98 dovranno essere stipulati sulla base del tipo di contratto allegato F e G di cui al D:M: 30/12/2002 g.u 85 del 11/4/2003 s.o 59 indicate come allegati C e D nello stesso decreto.

Il presente Accordo è stato depositato presso la Segreteria Generale del Comune della Spezia in data …………………………………………..

Commissione di conciliazioneCiascuna parte può rivolgersi per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione dei contratti sottoscritti in base al presente Accordo

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Territoriale,prima di adire l’Autorità giudiziaria,anche a riguardo del canone,alla commissione di conciliazione composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale sulla base delle designazioni,rispettivamente del locatore e del conduttore ed un terzo che svolge funzioni di presidente sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.La Commissione determinerà la propria decisione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di richiesta.E’ altresì nella facoltà di ciascuna parte ricorrere alla Commissione di conciliazione affinché attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli Accordi di riferimento.

Durata dell’Accordo: il presente accordo territoriale ha validità di tre anni a decorrere dal deposito presso il Comune della Spezia. Le Organizzazioni Sindacali firmatarie stabiliscono sin d’ora che il presente accordo potrà essere oggetto di riesame, modifica, integrazione annualmente. Nel caso in cui non si verifichi l’incontro di cui al precedente capoverso le fascie di oscillazione di cui all’allegato B,a decorrere dal secondo anno verranno aggiornate nella misura del 100% della variazione assoluta accertata dall’Istat per le famiglie di operai impiegati.

Letto,confermato e sottoscritto

Dalle organizzazioni stipulanti:Associazioni proprietari di casa:

CONFEDILIZIA(Renato Oldoini)………..…………………………………………….…

UPPI(Norberto Baggiani)…………………………………………………………………

APPC(Flavio Maccione)…………………………………………………………..………

Sindacati Inquilini

SUNIA(Franco Bravo)……………………………………………………………………….

SICET(Mario Ricco)....................................................................................................

UNIAT(Simone Russi).................................................................................................

SAI(Romina Corrodano)..............................................................................................

UI(Walter Zilioli)….......................................................................................................

La Spezia 10 giugno 2003

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Allegato B

FASCE DI OSCILLAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

Euro a mq.convenzionale Minimo

Euro a mq.convenzionale Massimo

MICROZONA 1 3,56 6,74

MICROZONA 2 2,46 5,66

MICROZONA 3 1,92 5,12

MICROZONA 4 1,66 4,86

MICROZONA 5 2,18 5,40

Nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali, assistite - a loro richiesta - dalle rispettive organizzazioni sindacali, tengono conto dei seguenti elementi:

● tipologia dell'alloggio;● stato manutentivo dell'alloggio e dell'intero stabile;● pertinenze dell'alloggio (posto auto, box, cantina, ecc.);● presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi interni,ecc.);● dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o centralizzato,

condizionamento d'aria, ecc.);● eventuale dotazione di mobilio.

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Allegato C

TABELLA ONERI ACCESSORI

RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE

AMMINISTRAZIONE

Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile C

Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali L

ASCENSORE

Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni C

Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti L

Adeguamento alle nuove disposizioni di legge L

Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione C

Ispezioni e collaudi C

AUTOCLAVE

Installazione e sostituzione integrale dell’impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.) L

Manutenzione ordinaria C

Imposte e tasse di impianto L

Forza motrice C

Ricarico pressione del serbatoio C

Ispezioni, collaudi e lettura contatori C

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIALI

Installazione e sostituzione dell’impianto comune di illuminazione L

Manutenzione ordinaria dell’impianto comune di illuminazione C

Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme L

Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme C

Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni L

Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni C

Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili L

Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili C

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA

Installazione e sostituzione degli impianti L

Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti L

Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario C

Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale C

Lettura dei contatori C

Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua C

IMPIANTI SPORTIVI

Installazione e manutenzione straordinaria L

Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.) C

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Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa) C

IMPIANTO ANTINCENDIO

Installazione e sostituzione dell’impianto L

Acquisti degli estintori L

Manutenzione ordinaria C

Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi C

IMPIANTO TELEVISIVO

Installazione, sostituzione o potenziamento dell’impianto televisivo centralizzato L

Manutenzione ordinaria dell’impianto televisivo centralizzato C

PARTI COMUNI

Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico L

Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico C

Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari L

Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari C

Manutenzione straordinaria della rete di fognatura L

Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti C

Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere L

Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni C

Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni C

Installazione e sostituzione di serrature L

Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati C

Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo L

Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo

C

PARTI INTERNE ALL’APPARTAMENTO LOCATO

Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti L

Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti C

Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamentoe sanitario C

Rifacimento di chiavi e serrature C

Tinteggiatura di pareti C

Sostituzione di vetri C

Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo e dell’impianto citofonico e videocitofonico C

Verniciatura di opere in legno e metallo C

Manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento L

PORTIERATO

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Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributiprevidenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima,premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.

L 10%C 90%

Materiale per le pulizie C

Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l. L 10%C 90%

Manutenzione ordinaria della guardiola L 10%C 90%

Manutenzione straordinaria della guardiola L

PULIZIA

Spese per l’assunzione dell’addetto L

Trattamento economico dell’addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi,ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.

C

Spese per il conferimento dell’appalto a ditta L

Spese per le pulizie appaltate a ditta C

Materiale per le pulizie C

Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia L

Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia C

Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie C

Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti C

Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva C

Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori L

Sacchi per la preraccolta dei rifiuti C

SGOMBERO NEVE

Spese relative al servizio, compresi i materiali d’uso C

LEGENDA

L = locatoreC = conduttore

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COMUNE DI LECCO ACCORDO PER CONTRATTI LOCAZIONE USO ABITATIVO TRA SINDACATI INQUILINI E ASSOCIAZIONI PROPRIETA' EDILIZIA Riportiamo di seguito il testo dell'accordo siglato in data odierna tra i Sindacati Inquilini e le associazioni della Proprietà Edilizia in collaborazione con ANACI e FIAIP ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI LECCO del 24 Luglio 2003, in attuazione della L. 9 Dicembre 1998 n. 431 e del D.M. 30 Dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze Fra le seguenti Organizzazioni della proprietà: • A.L.P.E. (Associazione Lecchese della Proprietà Edilizia), nella persona del Presidente Dr. Riva Francesco; • A.S.P.P.I. (Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari), nella persona del Sig.. Bergamaschi Enzo, Presidente; e si seguenti Sindacati degli inquilini: • S.U.N.I.A. (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari), nella persona del Segretario provinciale Sig. Emanuele Giacomo; • S.I.C.E.T. (Sindacato Inquilini Casa e Territorio), nella persona del Segretario provinciale Sig. Panzeri Giuseppe; • U.N.I.A.T. (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio), nella persona del Segretario provinciale Sig. Orlando Carmelo; si conviene e stipula quanto segue: CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO (art. 2, comma 3, l. 431/'98 e art. 1 D.M. 30.12.2002) – 1) Ambito di applicazione dell'Accordo, relativamente ai contratti in epigrafe, é costituito dai territori amministrativi del Comune di Lecco. Le parti stipuleranno questi contratti di locazione secondo il tipo di contratto allegato A) al D.M. 30.12.2002 . – 2) Acquisite le opportune informazioni, anche con riferimento alla delimitazione delle microzone catastali, il territorio comunale viene suddiviso in "zone omogenee", specificati al punto 9) seguente, definite dall'annessa planimetria e dall’elenco particolareggiato delle vie cittadine (rispettivamente Allegati 1 e 2). I valori di oscillazione del canone di locazione degli immobili siti nelle “zone omogenee” individuate, espressi in Euro annui per mq. utile, sono stabilite nello stesso punto 9) . Il canone di locazione delle singole unità immobiliari è determinato dalle parti contraenti assistite, se richiesto, dalle rispettive Organizzazioni sindacali, all’interno delle fasce di oscillazione suddette e secondo i criteri e le modalità illustrati ai punti seguenti. – 3) Per quanto riguarda le pertinenze dell'abitazione, i canoni di locazione, espressi in Euro a mq., saranno calcolati in percentuale rispetto al canone al mq della parte abitativa secondo la seguente tabella: ELEMENTI ACCESSORI % SUL CANONE DELLA PARTE ABITATIVA ELEM. ACCESSORI % SUL CANONE DELLA PARTE ABITATIVA Balconi e terrazze 25,00% Cantina e solaio 25,00% Autorimessa o posto auto coperto 50% Spazio verde di proprietà o ad uso sclusivo 10,00% Posto auto esterno 25,00% - 4) Ai fini della valutazione, i mq utili di ciascuna unità immobiliare sono computati considerando unicamente la superficie come prevista dal DPR. 138/98, calcolata con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno. Qualora la superficie effettiva dell'abitazione sia inferiore a mq. 60 , la stessa potrà essere aumentata del 25 % ed il computo finale non potra' superare i mq. 60. Qualora la superficie, come sopra specificata, sia superiore a mq.120, la stessa potrà essere ridotta del 20% ed il computo finale non potrà essere inferiore a mq. 120. – 5) Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, il contratto potrà prevedere un aumento progressivo del canone pari al 2% ogni anno, calcolato sul canone dell'anno precedente, ovviamente comprensivo degli aggiornamenti ISTAT.

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– 6) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) L. 431/98 e per gli alloggi compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cui al punto 7) subiranno nei valori minimo e massimo un aumento del 20% a valere per l'intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente. – 7) Il canone di locazione, come definito dalle parti contraenti in applicazione del presente accordo, è aggiornato automaticamente ogni anno in misura pari al 75% della variazione dei prezzi al consumo per operai e impiegati, come accertata dall’ISTAT assumendo quale base l'indice del secondo mese antecedente la data di decorrenza del contratto. – 8) Per quanto attiene la ripartizione degli oneri accessori tra locatore e conduttore, varrà la tabella contenuta nel D.M. 30.12.2002. Resta in ogni caso confermato quanto previsto agli artt. 9 e 10 della L. 392/1978. - 9) Per il Comune interessato e quindi per le 3 zone omogenee vengono individuate tre fasce di oscillazione dei canoni di locazione, definite: Prima fascia - zona CENTRO - da un minimo di Euro 48,00 annui per metro quadrato ad un massimo di Euro 88,00 per metro quadrato; Seconda fascia - zona INTERMEDIA - da un minimo di Euro 34,00 annui per metro quadrato ad un massimo di Euro 73,00 annui per metro quadrato. Terza fascia - zona PERIFERICA - da un minimo di Euro 18,00 annui per metro quadrato ad un massimo di Euro 61,00 annui per metro quadrato. FASCE DI OSCILLAZIONE ZONE URBANE OMOGENEE SUBFASCIA 1 min - max (euro) SUBFASCIA 2 min - max (euro) SUBFASCIA 3 min - max (euro) Zona 1 - Centro 48,00 - 59,00 55,00 - 72,00 73,00 - 88,00 Zona 2 - Intermedia 34,00 - 44,00 46,00 - 60,00 58,00 - 73,00 Zona 3 – Periferia 18,00 - 33,00 35,00 - 50,00 46,00 - 61,00 Ciascuna fascia di oscillazione, individuata per ciascuna zona urbana omogenea, è suddivisa in 3 subfasce, con un valore minimo e massimo di riferimento; ognuna di tali subfasce è caratterizzata dalla presenza di uno o più elementi oggettivi, come sotto specificato. Le parti contraenti assistite, ove richiesto, dalle rispettive Organizzazioni sindacali, individuano la collocazione dell'immobile locando nella fascia di pertinenza, sulla base degli elementi oggettivi che caratterizzano con le modalità specificate lo stesso immobile, e concordano l'importo del canone effettivo, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 1, D.M. 30.12.2002 . A) ELEMENTI ESSENZIALI 1. bagno interno completo di almeno tre elementi (tazza, lavabo, vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica; 2. impianto fisso di riscaldamento; 3. impianti tecnologici essenziali e funzionanti compreso un impianto di distribuzione di acqua calda; 4. cucina o angolo di cottura; B) ELEMENTI DI PREGIO 1. cucina abitabile con almeno una finestra; 2. presenza di ascensore oltre il secondo piano; 3. cantina o soffitta; 4. costruzione ultimata o completamente ristrutturata da non più di 30 anni, risultante dalla data indicata nel certificato di abitabilità o, in mancanza, nella dichiarazione di fine lavori depositata in Comune; 5. terrazzi o balconi; 6. impianto di riscaldamento con caldaia singola o centralizzato con regolazione autonoma e produzione di acqua calda; 7. posto auto o autorimessa; 8. doppi servizi di cui almeno uno completo.

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C) ELEMENTI OPZIONALI 1. dotazione di doppi servizi bagno interni completi di tutti gli elementi; 2. autorimessa o posto auto coperto o esclusivo ; 3. costruzione ultimata, o completamente ristrutturata, da non più di 20 anni, risultante dalla data indicata nel certificato di abitabilità o in mancanza nella dichiarazione di fine dei lavori depositata in Comune; 4. verde condominiale o spazio per il gioco infantile; 5. prossimità dell'abitazione a servizi importanti (linee di trasporto pubblico, strutture scolastiche ecc.); 6. impianto di climatizzazione e/o pavimenti e pareti insonorizzati; 7. porte blindate e/o serramenti con doppi vetri; 8. terrazzi di più di 20 mq. o altre superfici in uso esclusivo; 9. lontananza da fonti di inquinamento; 10. verde esclusivo. CRITERI DI ACCESSO ALLE SUB-FASCE L'assenza anche di uno solo degli elementi essenziali comporta la collocazione dell'unità abitativa nella sub-fascia 1. La presenza di tutti gli elementi essenziali comporta la collocazione dell'unità abitativa nella sub-fascia 2. La presenza di almeno 8 tra elementi di pregio e opzionali, di cui almeno 2 opzionali, o la classificazione nelle categorie catastali A1 o A7, comportano la collocazione nella subfascia 3. La collocazione tra il minimo e il massimo all'interno delle singole subfasce, avviene in relazione alle caratteristiche dell'immobile e al suo stato manutentivo. 2) CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI (art. 5, comma 1, l. 431/'98 e art. 2 D.M. 30.12.2002) Sono stabiliti i seguenti criteri per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo con carattere transitorio. L’ambito di applicazione dell'Accordo, relativamente ai contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Lecco. Le parti stipuleranno questi contratti di locazione secondo il tipo di contratto allegato C) al D.M. 30.12.2002. Ai fini dell'art. 2 D.M. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuali in epigrafe sarà definito dalle parti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati, per le zone o gli interi territori del Comune di Lecco. Per quanto attiene la ripartizione degli oneri accessori tra locatore e conduttore, varrà quanto già detto al punto 8) del presente accordo. Nei contratti in epigrafe, se relativi ad unità immobiliari compiutamente ammobiliate, i canoni minimi e massimi di cui alla tabella del punto 9) del presente accordo potranno essere aumentati del 25%. Per detti contratti vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di esigenze dei proprietari e dei conduttori. Fattis pecie di esigenze dei proprietari: 1) quando il proprietario ha esigenza di adibire l'immobile entro i diciotto mesi ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge o dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado e per gli altri seguenti motivi: - trasferimento temporaneo della sede di lavoro; - sfratto dall’abitazione principale; - matrimonio dei figli o dei parenti in linea retta entro il terzo grado. - separazione o divorzio; - rientro dall’estero; - destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore; - destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell’alloggio di servizio; - attesa di autorizzazione dal Comune per il richiesto cambio di destinazione d’uso dell’immobile; - attesa di concessione edilizia o autorizzazione da parte del Genio Civile per la ristrutturazione, demolizione dell’immobile o ampliamento dell’alloggio attiguo; 2) quando il locatore, persona giuridica, società o Ente pubblico, o comunque con finalità pubbliche, sociali mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto, o sportive, intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità;

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3) qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto. Fattispecie di esigenze dei conduttori: 1) quando il conduttore ha esigenza di: – trasferimento temporaneo della sede di lavoro; – contratto di lavoro a tempo determinato in Comune diverso da quello di residenza; – assegnazione di alloggio E.R.P. oppure acquisto in Cooperativa o da privati di alloggio che renda disponibile entro i 18 mesi, dimostrato con compromesso regolarmente registrato; – separazione o divorzio; – vicinanza temporanea a parenti bisognosi di assistenza; – l'avere una seconda casa con permanenza della residenza nella prima casa dello stesso Comune; 2) qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto. Si specifica che, per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo, è sufficiente la sussistenza di una della suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti. L’esigenza transitoria del conduttore o del locatore deve essere, da entrambe le parti, dichiarata nel contratto ed il conduttore dovrà anche documentarla in allegato; Il verificarsi della stessa deve essere confermato dal locatore, per mezzo di lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine stabilito. La durata dei contratti di natura transitoria non potrà essere inferiore a 1 mese e superiore a 18 mesi. 3) CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI (art. 5, commi 2 e 3, l. 431/'98 e art. 3 D.M. 30.12.2002) Sono stabiliti i seguenti criteri generali per la stipula di contratti di locazione finalizzati a soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari fuori sede. L'ambito di applicazione dell'Accordo, relativamente ai contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Lecco sede di corso universitario distaccato/corsi universitari distaccati nonché dei Comuni limitrofi. In questo ultimo ambito i canoni base, minimi e massimi, saranno quelli stabiliti per l'accordo del territorio della Provincia di Lecco. Per quanto attiene la ripartizione degli oneri accessori tra locatore e conduttore, varrà quanto già detto al punto 8) del presente accordo. Le parti stipuleranno questi contratti di locazione secondo il tipo di contratto, allegato E al D.M. 30.12.2002. Questo tipo di contratto è utilizzabile dai soli studenti universitari iscritti a corsi universitari tenuti nel Comune di Lecco e residenti in altro Comune. Il contratto può essere sottoscritto dal singolo studente, da gruppi di studenti o dagli Enti per il diritto allo studio. Il canone di locazione è determinato dalle parti private entro le fasce di oscillazione e con le modalità seguenti: – I valori di oscillazione del canone di locazione degli immobili siti nelle “zone omogenee” individuate, espressi in Euro annui per mq utile, sono stabilite nello stesso punto 9) della presente intesa sui contratti agevolati. – Il canone di locazione delle singole unità immobiliari è determinato dalle parti contraenti, assistite se richiesto dalle rispettive Organizzazioni Sindacali, all’interno delle fasce di oscillazione suddette e secondo i criteri e le modalità illustrate al punto 9) di cui sopra. – Il canone di locazione, come definito dalle parti contraenti in applicazione del presente accordo, è aggiornato automaticamente ogni anno in misura pari al 75% della variazione dei prezzi al consumo per operai e impiegati, come accertata dall’ISTAT assumendo quale base l'indice del secondo mese antecedente la data di decorrenza del contratto. Nei contratti in epigrafe, se relativi ad unità immobiliari compiutamente ammobiliate, i canoni minimi e massimi di cui alla tabella del punto 9) del presente accordo potranno essere aumentati del 25%. Per gli immobili di cui all'art.1, comma 2, lett. a), della L. 431/98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l'immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento del 20 per cento, a valere per l'intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente. IN CONCLUSIONE

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9) Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo si rendono fin d'ora disponibili ad assistere le parti nelle trattative precontrattuali per la definizione delle condizioni qui di seguito elencate del contratto, ivi compresa la determinazione del canone. 10) Il presente accordo ha durata di 3 anni, a partire dalla data di deposito presso il Comune di Lecco. Le parti convengono che esso sarà oggetto di revisione, aggiornamento o integrazione anche prima della sua scadenza in caso di variazione annua (per tale intendendosi la variazione verificatasi per ogni annualità di vigenza del presente accordo) dell’indice ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, superiore al 4%, nonché in caso di rilevanti variazioni nel mercato locale e in qualsivoglia altro caso le parti stipulanti lo reputino necessario. 11) Le organizzazioni firmatarie provvedono al deposito presso il Comune di Lecco della copia originale del presente accordo con tutti gli allegati che ne costituiscono parte integrante. Questo anche a garanzia per l'applicazione delle agevolazioni per l'I.C.I., nel rispetto della norma che verrà stabilita dal Comune di Lecco. Letto, confermato e sottoscritto in data 24 Luglio 2003 dalle organizzazioni stipulanti: per le Organizzazioni di proprietari: • A.L.P.E. (Associazione Lecchese della Proprietà Edilizia), nella persona del Presidente Dr. Riva Francesco ....................................................... • A.S.P.P.I. (Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari), nella persona del Presidente Sig. Bergamaschi Enzo ....................................................... e per i Sindacati degli inquilini: S.U.N.I.A. (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari), nella persona del Segretario provinciale Sig. Emanuele Giacomo ....................................................... • S.I.C.E.T. (Sindacato Inquilini Casa e Territorio), nella persona del Segretario provinciale Sig. Panzeri Giuseppe ....................................................... • U.N.I.A.T. (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio), nella persona del Segretario provinciale Sig. Orlando Carmelo ....................................................... A l l e g a t o n. 2 ELENCO DELLE VIE DI LECCO, (Per le fasce della tabella al punto 9) : FASCIA DI CENTRO Zona 1 Lecco Centro: Lungo Lario Cadorna, Via Spirola (fino a Via Calvi), Via Calvi, Via Belvedere (fino a Via Spirola), Via Malpensata, Via N. Bixio, Via Manara, Via Sirtori, Via Tarelli, Via Nava, P.zza Stoppani, Lungo Lario C. Battisti, P.zza Cermenati, Via Canonica, Vicolo Grandi, Vicolo del Torchio, Via S. Nicolò, Via Mascari, Via Ongania, Via Resinelli, Via Bovara, Largo Montenero, Via Grassi, Via Volta, P.zza Lega Lombarda (P.zza Stazione), P.za Diaz, Via Cavour, Via Sassi, Via Cattaneo, P.zza XX Settembre, Via Anghileri, Via del Pozzo, Vicolo Airoldi, P.za S. Marta, Via Cairoli, Via M. D'Oggiono, Viale Dante, Via Roma, Vicolo S. Giacomo, P.zza Garibaldi, P.zza Mazzini, Via N.Sauro, L.go Europa, P.zza Affari, Via Grossi, Via Cornelio, Lungo Lario Isonzo, P.zza Manzoni, Via Costituzione, Via Aspromonte, Via Caprera, Via Trieste, Via Bezzecca, Via Adda, Via Lazzaretto, Via S. Francesco, Via L. da Vinci, Via Nullo, Via Raffaello, Via Cantù, Via A. Visconti, Via G. Amendola (fino al ponte della ferrovia), Via dell'Isola (fino Via Varese), C. so Martiri (fino Via Varese), Via Previati (fino a ponte della ferrovia), Via Como, Via Pizzi, Via Appiani, Via Ghislanzoni (fino al ponte della ferrovia), Via Digione, Via Porta, Via Ferriera, Via XI Febbraio (da L.go Galeotto a Via Cantarelli), via Balicco. FASCIA SEMI-PERIFERIA Zona Viale Turati - Castello - S. Stefano - S. Giovanni Lungo Lario Piave, Via Abbadia, Via Caviate, Via Montespluga, Via Stelvio, Via S. Stefano, Via Predazzo, P.zza Cappuccini, Via V. Veneto, Via Trento, Via Pola, Via Aquileia, Via Grado, Via Capodistria, Via Spirola (da Via Calvi), Via Sondrio, Via D'Annunzio, V.le Turati, Via Belvedere (da Via Spirola), Via Bicocca, Via Zanella, Via Monti, Via

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Petrarca, Via Catullo, Via Virgilio, Via T. Tasso, Via Ariosto, Via Boccaccio, Via Ca' Rossa, Via D'Azeglio, Via Leopardi, Via De Gasperi, Via A. Moro, Via Gen. dalla Chiesa, Via Bersaglio, Via Montebello, Via Ronco Inf., Via Milazzo, Via Pasubio, Via Calatafìmi, Via ai Pini, P.zza XXV Aprile, Via Gorizia, Via Oslavia, V.le Adamello, Via Plinio, Via Linneo, Via Mentana, C. so Matteotti (fino a Viale Tonale), Via Cimitero, Via Zara, Via Vercelloni, Via F.lli Bandiera, Via Del Seminario, Via Salerno, Via Anzio, Via Cassino,Via Gerenzone, Via Pozzoli, Via Mons. Moneta, Via Colombo, Via Concordia, Via Monterotondo, Via Calandra, Via al Maglio, Via alle Fucine, Via Col di Lana, Via Montanara, Via Curtatone, Via Volturno, Via Pastrengo, Via Legnano, Via Palestro, Via Papa Giovanni XXIII, Via Fiumicella, P.zza Dell'Oro, Via Mons. Fogazzaro, Via Cellini, Via XI Febbraio (fino a Via Cantarelli), Via Don Pozzi, Via Ticozzi, Via Pascoli, Via F.lli Rosselli, Via Lunga, Via Solferino, Via Cantarelli (fino a Via XI Febbraio), Via G. Tubi, Via Cortisella. Zona Caleotto – Acquate - Germanedo - Belledo L.go Caleotto, Via Ponte Alimasco, Via Mattei, Via Foscolo, Via Lusciana, Via Montegrappa, C.so Promessi Sposi, Via Azzeccagarbugli, Via Cabagaglio, Via Filzi, Via Lamarmora, Via Goito, Via Toti, Via Don Ferrante, Via G. di Vittorio, Via Tagliamento, Via Redipuglia, Via Gradisca, Via Dalmazia, P.zza V Alpini, Via Magenta, Via Montelungo, Via Belfiore (fino a Via dell'Eremo), Via dell'Eremo, Via Roccolo, Via Gilardi, Via Achille Grandi, Via Consonni, Via Risorgimento, Via Tonio da Belledo, Via B. Angelico, Via Giotto, Via Masaccio, Via Turbada, Via Giusti, Via dei Riccioli, Via Valle del Pieno, Via Besonda Inferiore, Via Rivolta, Via Baracca, Via T. Speri, Via Marconi. Zona Pescarenico - Belledo: Via Fiandra, Via Caduti Lecchesi a Fossoli, Via Mons. Polvara, Via Maroncelli, Via Besonda Superiore, Via Galdino, Via della Pergola (fino a Via Igualada), Via Bronzetti, Via Rosmini, Via Balbo, Via G. B. Vico, Via Borromeo, Via Beccaria, Via Fra' Fazio, P.zza P. Cristoforo, Via Ghislanzoni e Via Previati (dal ponte della ferrovia), Via Bassi, C.so Martiri (da Via Varese), C.so Carlo Alberto (fino a Via Buozzi), Via Maggiore, Via Pescatori, P.zza Era, Via del Barcaiolo, Via del Guado, Via Corti, Via Stalle, Via Fossato, P.za Pesce, Via Donatori di sangue, Via Battello, P.za Bione. FASCIA PERIFERIA Gli immobili situati nelle vie esterne alla fascia intermedia.

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ACCORDO TERRITORIALE DEL COMUNE DI LODI

In attuazione della legge 9 dic. 1998 n.431 e del D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2002 pubblicato sul sup. Ord. n. 59 alla G. U. n. 85 dell'11 aprile 2003 Accordo recepito dalla Giunta Comunale, con deliberazione n. 34 del 10 febbraio 2004.

Visto

Il Decreto Ministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2002, emanato secondo il disposto dell’art. 4, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431, contenente i criteri generali per la definizione dei canoni di locazione da determinare nell’ambito degli Accordi locali previsti dall’art. 2, comma 3 della stessa L. 431/98, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge.

La legge del 9 dicembre 1998 n. 431, sulla "disciplina delle locazione e del rilascio degli immobili ad uso abitativo". Il DPR del 23 marzo 1998 n. 138 "regolamento per la revisione delle zone censuarie e delle tariffe d'estimo in esecuzione alla Legge 662/96".

Premesso

che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431, il Comune di LODI ha convocato le Associazioni sindacali dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative, allo scopo di promuovere la definizione dell’Accordo locale da applicarsi nel territorio della città di Lodi;

che il decreto Ministeriale del 30 dicembre 2002 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato sul Sup. Ord. n. 59 alla G.U. n. 85 dell'11 aprile 2003 prevede:

a)La suddivisione del territorio comunale in microzone omogenee ai sensi del DPR 138/98;

b)che in tali zone omogenee devono essere determinate fascie di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali stabilire il canone di locazione effettivo per i contratti cui all'art. 2 comma 3 e all'art. 5 commi 1 e 2 della Legge 431/98;

c)che i limiti diriferimento delle fascie di oscillazione devono costituire limite di riferimento per i contratti convenzionati a cui l'art. 2 comma 3 e anche per i contratti di tipo transitorio e per studenti a cui l'art. 5 commi 1 e 2 della legge 431/98;

d) che i canoni di riferimento per gli immobili di proprieta delle imprese di assicurazione, degli enti privatizzati e di soggetti - persone fisiche o giuridiche – detentori di grandi patrimoni immobiliari, nonché degli enti previdenziali pubblici, devono essere definiti, nelle fascie di oscillazione dell'accordo locale, anche in base ad accordi integrativi fra la proprietà stessa e le Organizzazioni firmatarie l'accordo locale.

e) che i contratti di locazione realizzati in base all’Accordo locale, anche per la conformità del contratto ai fini dell’applicazione delle norme di agevolazione fiscale (ove prevista) di cui

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all’art. 2, comma 4, e all’art. 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, devono essere stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di contratto previsti dal D.M. 30 dicembre 2002;

che ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, per promuovere la realizzazione dell’Accordo locale, il Comune ha facoltà di deliberare aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dall’Accordo locale stesso;. Il Comune si impegna a mantenere invariate le aliquote ICI stabilite alla firma del presente accordo per tutta la durata prevista dai contratti di locazione.

Tutto ciò premesso, l'anno 2004, il giorno 09 del mese di febbraio, in Lodi nella sede del Municipio

Fra le seguenti organizzazioni, sindacali: SICET , SUNIA, e UNIAT e della proprietà: ALPE

-CONFEDILIZIA, APPC, CONFAPPI e alla presenza dell’assessore al Patrimonio del Comune di Lodi, Avv. Gianluigi Bonifati, viene convenuto e stipulato il seguente accordo, al fine di dare attuazione all’art. 2 comma 3, all'art. 5 comma 1 e 2 della legge 431/98, per la definizione dei contratti tipo, a canone concordato, relativi alle locazioni di immobili ad uso

abitativo. Viene concordato lo stralcio della tipologia dei contratti per studenti universitari ad un successivo accordo.

Art. 1.Validità dell'accordo.

Il presente accordo ha valore in tutto il territorio del comune di LODI ed è valido per la durata di

tre anni a decorrere dalla data di stipula o comunque fino al rinnovo della Convenzione nazionale e del successivo decreto ministeriale. Il presente accordo potrà essere rivisto anche prima della sua scadenza qualora:

• il Comune deliberi diverse aliquote ici per l’affitto contrattato, di cui alla presente intesa; • siano modificate le normative fiscali previste dall’art.8 della legge 431/98; • siano intervenute consistenti variazioni nelle condizioni di mercato locale degli affitti.

Art. 2. Zone omogenee.

Il comune di LODI è stato suddiviso in zone omogenee come risulta dalla mappa cui all’allegato

A.

Art. 3. Fascie di oscillazione.

I valori di oscillazione del canone di locazione degli immobili siti nelle zone omogenee sono stabiliti dall’allegato B al presente accordo. I valori indicati in tale allegato saranno automaticamente aggiornati ogni anno in base all’indice ISTAT (indice F.O.I.) Il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare è determinato, all’interno delle fasce di oscillazione, con i criteri e con il metodo desunto dallo schema contenuto dall’allegato C al presente accordo.

Art: 4. Durata del contratto

I contratti avranno durata non inferiore a tre anni e si rinnoveranno automaticamente in assenza di disdetta motivata ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 431/98, di ulteriore due anni; Qualora i contratti siano di una durata non inferiore a sei anni, che si rinnoveranno automaticamente in assenza di disdetta motivata ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 431/98 di altri 2 anni, potranno

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essere utilizzati i limiti di oscillazione della fascie, definite nella tabella a cui all'allegato B, per questo tipo di durata.

Art. 5. Superfice convenzionale.

La determinazione della superficie convenzionale alla quale applicare i valori al mq. della tabella a cui all'allegato B, è stabilita secondo le modalità di cui agli allegati B e C del Dpr 23 marzo 1998, n. 138, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno. La determinazione della superficie convenzionale dell’autorimessa (box) ad uso esclusivo non dovrà superare il 75% della superficie reale calpestabile dello stesso; La determinazione della superficie convenzionale del posto auto ad uso esclusivo non dovrà superare il 30% della superficie reale calpestabile dello stesso; Quando l’alloggio sia completamente arredato, con mobilio efficiente ed elettrodomestici funzionanti, i valori delle sub-fasce cui all'allegato B potranno aumentare fino ad un massimo: del 10%

Art. 6. Tipo di contratto.

Le parti stipuleranno i contratti di locazione ad uso abitativo utilizzando i tipi di contratto

allegati al D.M. 30 dicembre 2002.

Art. 7. Oneri acessori.

Per i contratti di locazione regolati dal presente accordo è adottata la Tabella degli oneri accessori allegata al D.M. 30 Dicembre 2002 che qui si allega sotto l’allegato G

Art. 8. Riparazioni Straordinarie

Quando sull’immobile locato vengano eseguite riparazioni ai sensi dell’art. 23 della legge 392/78, al locatore è concesso di aumentare il canone di locazione, nella misura previsto dall’art. stesso della legge.

Art. 9. Verbale di consegna e riconsegna.

Qualora le oparti contraenti utilizzino un verbale di consegna si fa riferimento all’allegato E

che conterrà anche la descrizione degli arredi, in caso della loro presenza, la stessa procedura sarà seguita al rilascio dell’immobile;

Art. 10. Commissione di conciliazione stragiudiziale.

La commissione di conciliazione sarà regolata in base al disposto dell’art. 6 del D.M. 30

Dicembre 2002.

Art. 11. Aggiornamento del canone di locazione.

E' facoltà delle parti prevedere che il canone di locazione possa essere aggiornato annualmente nella misura massima del 75% della variazione annuale dell’indice dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati (indice F.O.I.) verificatasi nell’anno contrattuale precedente quello di decorrenza dell’aggiornamento.

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Art. 12. Prelazione.

E’ facoltà del locatore concedere la prelazione sull'acquisto dell'immobile locato da esercitarsi secondo l'art.li 38 e 39 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.

E’ facoltà del locatore concedere la prelazione sul riaffitto del'immobile al termine della locazione, da esercitarsi secondo l'art. 40 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 13. Deposito cauzionale.

E' facoltà delle parti determinare un deposito cauzionale fruttifero di interessi legali non imputabile in conto affitti e a garanzia di eventuali danni sull'immobile non superiore alle tre mensilità del canone determinato.

Art. 14. Contratti convenzionati (art. 2 comma 3 L.e 431/98 e art. 1 D.M. 11/04/2003)

Il tipo di contratto per il Comune di Lodi è stabilito dall'allegato H del presente accordo.

Art. 15. Contratti transitori (art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2 D.M. 11/04/2003 ).

Il tipo di contratto per il Comune di Lodi è stabilito dall'allegato F del presente accordo

Le associazioni firmatarie del presente accordo individuano, ai sensi del D.M. 30 dicembre 2002 i seguenti criteri generali per la definizione dei canoni di locazione per gli usi transitori:

La durata delle locazioni transitorie non potrà essere inferiore ad un mese e superiore a 18; Transitorietà dovuta alle esigenze dei proprietari

Quando il proprietario ha esigenza di adibire, entro i sei mesi successivi la scadenza contrattuale, l'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per uno dei seguenti motivi:

a)trasferimento temporaneo della sede di lavoro;

b)matrimonio dei figli;

c)rientro dall'estero;

d)destinazione dell'immobile ad abitazione propria, del coniuge o dei figli , per ragioni di studio, intese anche come esigenza di frequenza di corsi di approfondimento, specializzazione o altro;

e) destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio;

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Transitorietà dovuta alle esigenze dei conduttori

Quando il conduttore ha una delle seguenti esigenze:

a)contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un Comune diverso da quello di residenza;

b)previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro;

c)trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;

d)necessità di cure o assistenza a familiari in Comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso;

e)acquisto di un'abitazione o assegnazione di alloggio erp che si renda disponibile entro diciotto mesi;

f)ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore;

Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti

E’ fatto obbligo al locatore di confermare, a mezzo di raccomandata inviata 90 giorni prima della scadenza contrattuale, il motivo che ha dato origine alla transitorietà, salvo contratti di durata uguale o inferiore alle tre mensilità. In caso di mancata comunicazione il contratto sarà ricondotto alla durata prevista dall’art. 2 comma 1 della legge 431/98. Nel caso in cui il locatore, ove la motivazione della transitorietà sia allo stesso attribuita, abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la transitorieta, il conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito. I canoni di locazione sono quelli individuati dalle fasce di oscillazione di cui all’allegato B al presente accordo con le modalità di cui all’allegato C.

Art. 16.Assistenza Organizzazioni

Le parti contrattuali possone essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni sindacali

Art. 17. Allegati La presente intesa comprende gli allegati: A: planimetria della città di Lodi. Suddivisione del territorio in zone urbane omogenee; B: valori di oscillazione del canone di locazione degli immobili; C: criteri per la classificazione degli immobili in fasce omogenee; E: verbali di consegna e rilascio immobili; F: modello di contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria; G: tabella ripartizione oneri accessori H: modello di contratto di locazione ad uso abitativo a canone concordato.

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I : Protocollo d’Intesa.

Firmato

ALPE- CONFEDILIZIA .......................................................................................................................

APPC .....................................................................................................................................................

CONFAPPI ............................................................................................................................................

SUNIA ...................................................................................................................................................

SICET ....................................................................................................................................................

UNIAT ...................................................................................................................................................

COMUNE DI LODI ..............................................................................................................................

Lodi,09 febbraio 2004

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ACCORDO TERITORIALE TRA IL COMUNE DI LODI, ALPE (CONFEDILIZIA), APPC, SUNIA, SICeT, UNIAT DELLA PROVINCIA DI LODI

SUDDIVISIONE TERRITORIALE

Città di Lodi

Centro Storico: Zona n. 1 Zona Intermedia: Zona n. 2 Città bassa, Zona Laghi, Zona Vigili del Fuoco, Zona Fanfani, Zona Braila Zona Residenziale Periferica: Zona n. 3 Zona S. Fereolo, Zona Albarola, Zona Faustina, Zona S. Bernardo Periferia: Zona n. 4 Zona S. Grato, Zona Torretta, Zona Campo Marte, Zona Revellino Zona Agricola: Zona n. 5

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PREZZI AL MQ CANONI PER AFFITTI CANALE AGEVOLATO Superficie unità immobiliare inferiore ai 60 MQ CENTRO STORICO (Zona n. 1)

Durata contratto anni 3+2 Durata contratto anni 6+2

3 FASCIA

2 FASCIA

1 FASCIA

Prezzo minimo

€/mq. 40.34

€/mq. 56.24

€/mq. 67.61

Prezzo massimo

€/mq. 55.67

€/mq. 67.03

€/mq. 76.69

Prezzo minimo

€/mq. 44.37

€/mq. 61.87

€/mq. 74.37

Prezzo massimo

€/mq. 61.24

€/mq. 78.67

€/mq. 89.95

INTERMEDIA (Zona n. 2)

Durata contratto anni 3+2 Durata contratto anni 6+2

3 FASCIA

2 FASCIA

1 FASCIA

Prezzo minimo

€/mq. 38.06

€/mq. 49.42

€/mq. 59.65

Prezzo massimo

€/mq. 48.86

€/mq. 59.08

€/mq. 67.03

Prezzo minimo

€/mq. 41.87

€/mq. 54.37

€/mq. 65.62

Prezzo massimo

€/mq. 53.30

€/mq. 70.96

€/mq. 79.80

PERIFERICA RESIDENZIALE (Zona n. 3)

Durata contratto anni 3+2 Durata contratto anni 6+2

3 FASCIA

2 FASCIA

1 FASCIA

Prezzo minimo

€/mq. 35.22

€/mq. 43.75

€/mq. 57.38

Prezzo massimo

€/mq. 43.18

€/mq. 56.82

€/mq. 62.49

Prezzo minimo

€/mq. 41.87

€/mq. 54.37

€/mq. 65.62

Prezzo massimo

€/mq. 53.30

€/mq. 70.96

€/mq. 79.80

TERZIARIO PERIFERICA E AGRICOLA (Zone n. 4 e n. 5)

Durata contratto anni 3+2 Durata contratto anni 6+2

3 FASCIA

2 FASCIA

1 FASCIA

Prezzo minimo

€/mq. 27.27

€/mq. 36.36

€/mq. 47.16

Prezzo massimo

€/mq. 35.79

€/mq. 46.59

€/mq. 54.54

Prezzo minimo

€/mq. 30.00

€/mq. 39.99

€/mq. 51.87

Prezzo massimo

€/mq. 44.16

€/mq. 63.78

€/mq. 71.15

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PREZZI AL MQ CANONI PER AFFITTI CANALE AGEVOLATO Superficie dell’unità immobiliare tra i 61 e i 100 MQ CENTRO STORICO (Zona n. 1)

Durata contratto anni 3+2 Durata contratto anni 6+2

3 FASCIA

2 FASCIA

1 FASCIA

Prezzo minimo

€/mq. 37.50

€/mq. 46.01

€/mq. 57.38

Prezzo massimo

€/mq. 45.45

€/mq. 56.82

€/mq. 67.03

Prezzo minimo

€/mq. 41.25

€/mq. 50.61

€/mq. 63.11

Prezzo massimo

€/mq. 50.00

€/mq. 62.50

€/mq. 73.74

INTERMEDIA (Zona n. 2)

Durata contratto anni 3+2 Durata contratto anni 6+2

3 FASCIA

2 FASCIA

1 FASCIA

Prezzo minimo

€/mq. 36.93

€/mq. 43.75

€/mq. 54.54

Prezzo massimo

€/mq. 43.18

€/mq. 53.97

€/mq. 62.49

Prezzo minimo

€/mq. 40.62

€/mq. 48.12

€/mq. 59.99

Prezzo massimo

€/mq. 47.10

€/mq. 58.87

€/mq. 68.17

PERIFERICA RESIDENZIALE (Zona n. 3)

Durata contratto anni 3+2 Durata contratto anni 6+2

3 FASCIA

2 FASCIA

1 FASCIA

Prezzo minimo

€/mq. 30.11

€/mq. 38.06

€/mq. 49.42

Prezzo massimo

€/mq. 37.50

€/mq. 48.86

€/mq. 59.65

Prezzo minimo

€/mq. 33.12

€/mq. 41.87

€/mq. 54.37

Prezzo massimo

€/mq. 41.25

€/mq. 53.75

€/mq. 65.62

TERZIARIO PERIFERICA E AGRICOLA Zone n. 4 e n. 5)

Durata contratto anni 3+2 Durata contratto anni 6+2

3 FASCIA

2 FASCIA

1 FASCIA

Prezzo minimo

€/mq. 25.56

€/mq. 34.65

€/mq. 43.18

Prezzo massimo

€/mq. 34.09

€/mq. 42.60

€/mq. 51.13

Prezzo minimo

€/mq. 28.12

€/mq. 38.12

€/mq. 47.49

Prezzo massimo

€/mq. 37.50

€/mq. 46.86

€/mq. 56.24

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PREZZI AL MQ CANONI PER AFFITTI CANALE AGEVOLATO Superficie dell’unità immobiliare superiore ai 100 MQ CENTRO STORICO (Zona n. 1)

Durata contratto anni 3+2 Durata contratto anni 6+2

3 FASCIA

2 FASCIA

1 FASCIA

Prezzo minimo

€/mq. 35.22

€/mq. 43.75

€/mq. 51.70

Prezzo massimo

€/mq. 43.18

€/mq. 51.13

€/mq. 59.65

Prezzo minimo

€/mq. 38.74

€/mq. 48.12

€/mq. 56.87

Prezzo massimo

€/mq. 47.49

€/mq. 56.24

€/mq. 65.62

INTERMEDIA (Zona n. 2)

Durata contratto anni 3+2 Durata contratto anni 6+2

3 FASCIA

2 FASCIA

1 FASCIA

Prezzo minimo

€/mq. 32.38

€/mq. 40.90

€/mq. 48.86

Prezzo massimo

€/mq. 40.34

€/mq. 48.29

€/mq. 56.82

Prezzo minimo

€/mq. 35.62

€/mq. 44.99

€/mq. 53.75

Prezzo massimo

€/mq. 44.00

€/mq. 52.68

€/mq. 61.98

PERIFERICA RESIDENZIALE (Zona n. 3)

Durata contratto anni 3+2 Durata contratto anni 6+2

3 FASCIA

2 FASCIA

1 FASCIA

Prezzo minimo

€/mq. 28.40

€/mq. 38.06

€/mq. 46.59

Prezzo massimo

€/mq. 37.50

€/mq. 46.01

€/mq. 53.97

Prezzo minimo

€/mq. 31.24

€/mq. 41.87

€/mq. 51.24

Prezzo massimo

€/mq. 41.25

€/mq. 50.61

€/mq. 59.36

TERZIARIO PERIFERICA E AGRICOLA (Zone n. 4 e n. 5)

Durata contratto anni 3+2 Durata contratto anni 6+2

3 FASCIA

2 FASCIA

1 FASCIA

Prezzo minimo

€/mq. 24.43

€/mq. 31.25

€/mq. 38.63

Prezzo massimo

€/mq. 30.68

€/mq. 38.06

€/mq. 46.59

Prezzo minimo

€/mq. 26.87

€/mq. 34.38

€/mq. 42.50

Prezzo massimo

€/mq. 33.75

€/mq. 41.87

€/mq. 51.24

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CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI IN CLASSI OMOGENEE Allegato C all’accordo territoriale del Comune di Lodi

ELEMENTI NECESSARI PER INDIVIDUARE UN ALLOGGIO DI CLASSE 1°: • Categoria catastale A/2 • Doppi servizi • Autorimessa singola o posto auto riservato • Cantina o ripostiglio • Ascensore (se l’alloggio è collocato oltre il 3° piano) • Riscaldamento autonomo o centralizzato • Anno di costruzione o integrale ristrutturazione inferiore a 10 anni ELEMENTI NECESSARI PER INDIVIDUARE UN ALLOGGIO DI CLASSE 2°: • Categoria catastale A/3 • Servizi completi di tutti gli elementi • Posto auto riservato • Cantina o ripostiglio • Riscaldamento autonomo o centralizzato • Cucina abitabile per alloggi di tipo B e C • Impianti tecnologici essenziali (Citofono, antenna TV, ecc.) • Ascensore (se l’alloggio è collocato oltre il 3° piano) ELEMENTI CHE DETERMINANO L’INSERIMENTO AUTOMATICO IN CLASSE 3°: • Categoria catastale A/4 • Servizi in cui non ci siano tutti gli elementi • Assenza di impianti tecnologici essenziali • Assenza di posto auto riservato Il valore da prendere in considerazione come base di calcolo del prezzo al mq, è determinato dalla trattativa delle parti, assistite – a loro richiesta – dalle rispettive Organizzazioni Sindacali, tenuto conto dei criteri indicati dall’art. 1, comma 4, DM 5 marzo 1999. Per la collocazione dell’unità immobiliare nella prima sub-fascia, si conviene che nella stessa vengano inquadrati gli alloggi che presentino tutti gli elementi individuati. Per la collocazione dell’unità immobiliare nella seconda sub-fascia, si conviene che nella stessa vengano inquadrati gli alloggi che presentino tutti gli elementi individuati ad eccezione del posto auto riservato. CALCOLO SUPERFICIE UNITÀ LOCATA: • E' assunta per il calcolo della metratura dell'alloggio la superficie calpestabile; le superfici relative a: cantina, solaio, terrazza, balconi, giardino si calcolano applicando la percentuale indicata dal DPR 23 marzo 1998 n.138

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1

VERBALE DI CONSEGNA IMMOBILE ( allegato E all’accordo territoriale del Comune di LODI)

UBICAZIONE dell’immobile

.…………………………………………………………………………………………………

STATO MANUTENTIVO DELL’ALLOGGIO NEI VARI ELEMENTI

PAVIMENTI E PARETI Eventuali osservazioni: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… SERRAMENTI, RINGHIERE, BALCONI O VERANDE Eventuali osservazioni: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… RIVESTIMENTI CUCINA E BAGNO Eventuali osservazioni: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… SANITARI E RUBINETTERIA Eventuali osservazioni: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… IMPIANTO ELETTRICO Esiste dichiarazione di messa a norma SI/NO Eventuali osservazioni ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO Eventuali osservazioni: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ....................…………………………………………………………………………………… CALDAIA SINGOLA E SCALDACQUA Esiste libretto di manutenzione SI/NO Esistono le aperture di sicurezza contro le fughe di gas. SI/ NO Eventuali osservazioni: ………………………………………………………………………………………………… .....................................................................................……………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ANTENNA DI RICEZIONE TV CITOFONO E VIDEOCITOFONO Eventuali osservazioni: …………………………………………………………………………………………………

STATO MANUTENTIVO PERTINENZE

AUTORIMESSA E PORTONE D’ACCESSO

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2

Eventuali osservazioni: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… RUSTICI O CANTINE Eventuali osservazioni: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… CONSEGNA CHIAVI Vengono consegnate al conduttore n. ....... esemplari di ciascuna chiave delle seguenti serrature: ......... ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

Il locatore

...............................................................

Il conduttore

..............................................................

VERBALE DI RILASCIO IMMOBILE

Eventuali osservazioni: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Vengono restituite al locatore n. ....... esemplari di ciascuna chiave delle seguenti serrature: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

Il locatore

..................................................................

Il conduttore

..............................................................................

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1

Allegato

F Contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria

(ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431) (Allegato F all'accordo territoriale del Comune di LODI.)

Il/La sig./soc. (1) ..................................................................................................................

di seguito denominato/a locatore. (assistito/a da (3)………………………………………………………………………………... in persona di…………………………………………………………………………………….)

Concede in locazione

al/alla sig. (1) …………………………………………………………………………………... di seguito denominato/a conduttore……………………………………………………………… identificato/a mediante (2) ………………………………………………………………………. (assistito/a da (3)………………………………………………………………………………... in persona di ……………………………………………………………………………………) che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in......................................

via …………………………… n. civico………… piano ………… scala …….. int. ………. composto di n. ……… vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.: indicare quali) ……………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………. non ammobiliato/ammobiliato come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti.

TABELLE MILLESIMALI

Proprietà ( ) riscaldamento( ) acqua ( ) altre( ).

COMUNICAZIONE ex art. 8, 3° comma, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333(convertito dalla L. 8 agosto 1992, n.359). CODICE FISCALE del locatore ……………………………….. ......................................

ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'UNITA' IMMOBILIARE ……………………………………………………………………………......................................... ………………………………………………………………………………………………….......... DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI

……………………………………….................................................................................................. …………………………………………………………………………..............................................

CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA ………………………………………………………………………….............................................. …………………………………………………………………………………………………..........

La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:

1. Il contratto è stipulato per la durata di mesi …………… (4) dal……….. al …………….. allorché, fatto salvo quanto previsto dal punto 2), cesserà senza bisogno di disdetta alcuna, e il locatore nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, del 11 aprile 2003 e dall'art……………. dell'accordo territoriale del comune di ...................... depositato presso lo stesso comune.

il conduttore/locatore dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto:

.............................................................. ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………...................... 2) il locatore, ove la transitorietà dipenda da sue esigenze, ha l'onere di confermare il verificarsi dell'evento e

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2

della dichiarazione che ha giustificato la stipula del presente contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata A/R da inviarsi al conduttore nel termine di giorni 90 prima della scadenza del contratto. In caso di mancato invio della lettera ovvero di venir meno delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto si intende ricondotto alla durata prevista dall'art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998. In ogni caso ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza e non lo adibisca, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, agli usi espressamente dichiarati nel contratto il conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.

3) Ove la transitorietà dipenda da esigenze del conduttore ,ai sensi di quanto previsto dall’articolo ................ dell’Accordo territoriale del Comune di .................., dell’immobile , le parti concordano che la presente locazione abbia natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l’esigenza di abitare l’immobile per un periodo non eccedente i ....... mesi per il seguente motivo: ...................................... ..................................................................................... che documenta allegando al presente contratto .............................................................................................................................................................................

4) nel caso previsto dall'art. 2, il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 3 prima. In ogni caso il conduttore è tenuto a corrispondere il canone per tutto il periodo di preavviso. Le spese inerenti la tassa di registrazione del recesso sono a carico del conduttore.

5) l'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi. Per la successione del contratto, si applica l'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392 nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 1988, n. 404; 6) il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

7) il canone annuo di locazione é stabilito in euro ……………………….(..............................) secondo i criteri e le indicazioni previste dall’accordo territoriale del comune di ..................... di cui al punto ............., che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario ovvero ............................................... in n. ......... rate mensili uguali anticipate di Euro..................(......................) ciascuna, scadenti il ..........................

8) il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad due mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

9) il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola – ragione.

10) il conduttore dichiara di aver visitato l'unita immobiliare locatagli e di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. E' in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato

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dell'immobile, ai sensi dell'art. 1590 del codice civile di quanto segue:

…………………………………………….. ……………………………………………….....................…..

ovvero come da allegato Verbale di Consegna; 11) il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

12) il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatti indipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

13) a garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro …………… (............……….). pari a ………….. mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia …………………………………………………………………………..................... …………………………………………………………………………………………………......................

14) per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della "Tabella oneri accessori" allegata all'accordo di cui al punto 1). In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese - in quanto esistenti - relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito saranno a carico del conduttore nella misura del 90 per cento. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire - in sede di consuntivo - entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali. In una col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

15) il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulla delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condòmini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

16) il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore - in caso di inosservanza - autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve eccezioni di legge.

17) nel caso in cui il locatore intendesse vendere la casa locata il conduttore dovrà consentire la visita all'unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l'esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità: …………………………………………………...........................................……….

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18) il locatore concede/o non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita dell'immobile locato da esercitarsi secondo gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

19) le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che hanno prestato assistenza per la stipula del presente contratto.

20) a tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

21) qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.

22) il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675).

23) per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla Convenzione Nazionale di cui art. 4, comma 1, della legge n. 431/1998, al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 431/1998 del 11 aprile 2003, all'accordo di cui al punto 1), alle disposizioni del codice civile, della legge 27 luglio 1978, n. 392, della legge 9 dicembre1998, n. 431, e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.

24) le parti di comune accordo potranno adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente contratto la Commissione di Conciliazione stragiudiziale paritetica istituita ai sensi dell'accordo territoriale per il Comune di...................... di cui al punto.....

25) altre pattuizioni ……………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………. Letto, approvato e sottoscritto

……………………, li ………………………..

Il locatore

……………………………………………………..

Il conduttore

…………………………………………………..

A mente dell'art. 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) 7), 8), 10), 11), 12), 13), 15), 16), 20), 21), 22) e 25).

Il locatore

……………………………………………………..

Il conduttore

……………………………………………….

Sottoscrivono in segno della prestata assistenza

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NOTE

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita Iva, numero iscrizione Tribunale nonché nome, cognome e data di nascita del legale rappresentante. (2) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'Autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'Autorità di P.S., ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 286/1998. (3) Assistenza facoltativa. (4) La durata minima è di mesi uno e quella massima é di mesi diciotto.

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TABELLA ONERI ACCESSORI (allegato G all’accordo territoriale del Comune di Lodi)

RIPARTIZIONE SPESE CONDOMINIALI FRA LOCATORE E CONDUTTORE

AMMINISTRAZIONE Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile C Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali L ASCENSORE Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni C Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti L Adeguamento alle nuove disposizioni di legge L Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione C Tasse annuali per rinnovo licenza d’esercizio L Ispezioni e collaudi C AUTOCLAVE Installazione e sostituzione integrale dell’impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.) L Manutenzione ordinaria C Imposte e tasse di impianto L Forza motrice C Ricarico pressione del serbatoio C Ispezioni, collaudi e lettura contatori C IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIALI Installazione e sostituzione dell’impianto comune di illuminazione L Manutenzione ordinaria dell’impianto comune di illuminazione C Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme L Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme C Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni L Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni C Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili L Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili C

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IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA Installazione e sostituzione degli impianti L Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti L Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario C Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale C Lettura dei contatori C Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua C IMPIANTI SPORTIVI Installazione e manutenzione straordinaria L Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.) C Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa) C IMPIANTO ANTINCENDIO Installazione e sostituzione dell’impianto L Acquisti degli estintori L Manutenzione ordinaria C Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi C IMPIANTO TELEVISIVO Installazione, sostituzione o potenziamento dell’impianto televisivo centralizzato L Manutenzione ordinaria dell’impianto televisivo centralizzato C PARTI COMUNI Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico L Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico C Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari L Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari C Manutenzione straordinaria della rete di fognatura L Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione de condotti e pozzetti C Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere L Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni C Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni C Installazione e sostituzione di serrature L Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati C Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo L Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo C

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PARTI INTERNE ALL’APPARTAMENTO LOCATO Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti L Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti C Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario C Rifacimento di chiavi e serrature C Tinteggiatura di pareti C Sostituzione di vetri C Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo e dell’impianto citofonico e videocitofonico C Verniciatura di opere in legno e metallo C Manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento L PORTIERATO Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.. L 10% C 90% Materiale per le pulizie C Eventuale alloggio del portiere (pari all’indennità sostitutiva prevista nel c.c.n.l).L.10 % C 90% Manutenzione ordinaria della guardiola L 10 % C 90% Manutenzione straordinaria della guardiola L PULIZIA Spese per l’assunzione dell’addetto L Trattamento economico dell’addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. C Spese per il conferimento dell’appalto a ditta L Spese per le pulizie appaltate a ditta C Materiale per le pulizie C Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia L Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia C Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie C Disinfezione di bidoni e contenitori di rifiuti C Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva C Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori L Sacchi per la preraccolta dei rifiuti C SGOMBERO NEVE Spese relative al servizio, compresi i materiali d’uso C L: Locatore; C: Conduttore. Per le voci non concordate nella presente tabella si rinvia alle norme di legge vigenti e agli usi locali.

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Allegato H

Contratto di locazione ad uso abitativo

(ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431) (allegato H dell'accordo territoriale del Comune di LODI)

Il/la Sig./Soc. (1)………………………………………………………………………………... di seguito denominato/a locatore………………………………………………………………… (assistito/a da (3) ………………………………………………………………………………. in persona di…………………………………………………………………………………….)

Concede in locazione ad uso abitativo al/alla Sig. (1) …………………………………………………………………………………. di seguito denominato/a conduttore…………………………………………………………….. identificato/a mediante (2) ……………………………………………………………………… (assistito/a da (3)……………………………………………………………………………….. in persona di ……………………………………………………………………………………) che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in via……………………………. n. civico ………… piano ……. scala …… int. …… composto di n. ………… vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.: indicare quali) ……………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………. non ammobiliato/ammobiliato come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti.

TABELLE MILLESIMALI

Proprietà (...........) riscaldamento (.................) acqua (......................) altre (.....................) COMUNICAZIONE ex art. 8, 3° comma, D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito dalla L. 8 agosto 1992, n. 359). Codice fiscale del locatore …………………………..................................

ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'UNITA' IMMOBILIARE …………………………………………………………………………………….............................. ………………………………………………………………………………………………….......... DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI

…… …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………......... CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA …………………………………………………………………………………………………........

.........................................................................................................................................................

La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:

1) il contratto è stipulato per la durata di anni ………………(4) dal ………..al…………… e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto é prorogato di diritto di due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'art. 3 della legge 431/1998, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto é rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.

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2) Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima. In ogni caso il conduttore è tenuto a corrispondere il canone per tutto il periodo di preavviso. Le spese inerenti la tassa di registrazione del recesso sono a carico del conduttore.

3) L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi. Per la successione del contratto si applica l'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 1988, n. 404. Per lo scioglimento in caso di alienazione si applica quanto previsto dall’art. 7 L. 392/78.

4) il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'accordo definito tra ………………. e depositato in data ……………………. presso il comune di ……………….. è convenuto in euro …………………(.........................), che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario ovvero ………………………..in n. …………………….rate eguali anticipate di euro …………......(…………….......) ciascuna, scadenti il …………………………. Tale canone é stato determinato dalle parti sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri e parametri: secondo quanto stabilito dall'art. ……… nonché in base alle indicazioni di cui agli allegati .................... dell'accordo: ………………………….. in attuazione della L 431/98 e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato 11 aprile 2003. Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata che comunque non potrà superare il 75% della variazione dell'indice F.O.I. (Famiglie Operai Impiegati) dell'Istat.

5) il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad due mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 55 della legge 27 luglio 1978, n 392.

6) il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola – ragione.

7) il conduttore dichiara di aver visitato la casa locatagli e di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. E' in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'art. 1590 codice civile di quanto segue:

……………………………………………………………………………………………................................ …………………………………………………………………………………………………........................ ovvero come da allegato verbale di consegna.

8) il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

9) il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

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10) a garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro …………(…..............………..) pari a …… mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito, nel termine massimo di 30 giorni dal termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. ALTRE FORME DI GARANZIA ...................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………….....................….

11) per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della "Tabella oneri accessori" allegata all'accordo di cui al punto 4). In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese - in quanto esistenti - relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito, saranno a carico del conduttore nella misura del novanta per cento. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire - in sede di consuntivo - entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali. In una col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

12) il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulla delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condòmini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

13) il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore - in caso di inosservanza - autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve e eccezioni di legge.

14) nel caso in cui il locatore intendesse vendere l'unità immobiliare locata il conduttore dovrà consentire la visita all'unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l'esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità:

………………………………………………... ………………………………………………..................... ………………………………………………………………………………………………….....................

15) il locatore concede/o non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita dell'immobile locato da esercitarsi secondo gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

16) il locatore concede/o non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di nuova locazione, alla scadenza del contratto, da esercitarsi secondo l'art. 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

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17) le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che abbiano prestato assistenza per la stipula del presente contratto.

18) a tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

19) qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.

20) il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675).

21) per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla Convenzione Nazionale di cui art. 4, comma 1, della legge n. 431/1998, al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 431/1998 del 11 aprile 2003, all'accordo di cui al punto 4), alle disposizioni del codice civile, della legge 27 luglio 1978, n. 392, della legge 9 dicembre1998, n. 431, e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.

22) le parti di comune accordo potranno adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente contratto la Commissione di Conciliazione stragiudiziale paritetica istituita ai sensi dell'accordo territoriale per il Comune di...................... di cui al punto.....

23) altre pattuizioni

.................................................……………………………………………………………………………... ……………………………….....................…………………………………………………………………. Letto, approvato e sottoscritto

…………………., li ………………….

Il locatore

…………………………………………………

Il conduttore

………………………………………………

A mente dell'art. 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 7) 9), 10), 11), 12), 15), 20), 21) e 23).

Il locatore

…………………………………………………

Il conduttore

………………………………………………

Sottoscrivono in segno della prestata assistenza

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NOTE

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita Iva, numero iscrizione Tribunale nonché nome, cognome e data di nascita del legale rappresentante. (2) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'Autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'Autorità di P.S., ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 286/1998. (3) Assistenza facoltativa. (4) La durata minima è di anni tre.

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PROTOCOLLO D’INTESA Allegato I

PREMESSO che in data 20 luglio 1999, è stato sottoscritto dalle Associazioni sindacali dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative l’Accordo locale per la Città di Lodi ai sensi dell’art.2 comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del D.M. 5 marzo; che a seguito di numerosi incontri tra le parti contraenti si è convenuta l’opportunità di procedere alla revisione dell’Accordo siglato in data 20 luglio 1999 predisponendo il nuovo testo, di cui il presente Protocollo d’Intesa è allegato quale parte integrante e sostanziale dello stesso; che la piena attuazione della riforma delle locazioni e dello stesso Accordo locale è ritenuto necessario dalle firmatarie del presente protocollo sviluppare un’azione organica sul mercato delle locazioni, sia rispetto al monitoraggio dei prezzi e dell’offerta, sia rispetto all’assistenza abitativa nei confronti dei settori di domanda in difficoltà; che ai sensi dell’art.2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, per promuovere sul mercato dell’affitto privato la più larga diffusione del regime pattizio c.d. *convenzionato, il Comune ha facoltà di deliberare aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dell’accordo locale; che per l’applicazione delle parti del presente protocollo in cui si prevede l’adozione di atti e l’assunzione di oneri da parte del Comune si rende necessario l’approvazione degli organi comunali competenti; l’anno 2004, il giorno 09 febbraio, in Lodi nella sede del Comune

TRA Le Associazioni sindacali dei conduttori: SUNIA., con sede legale in Lodi, Via Volturno, 15 rappresentata dal segretario generale Francesco Castellotti ; SICeT., con sede legale in Lodi, Via Gaffurio, 22 rappresenta dal segretario Giuseppe Rossi; UNIAT., con sede legale in Lodi, Via G. Mazzini, rappresentata dal Sig. Maragliulo Bruno; le Associazioni sindacali della proprietà Edilizia: ALPE.-CONFEDILIZIA-, con sede legale in Lodi, P.zza della Vittoria 11, rappresentata dal presidente Mario D'Angelo APPC., con sede legale in Cornegliano Laudense (LO),Via Roma, 10 rappresentata dal Presidente Marco Sechi CONFAPPI con sede legale in Lodi Via S. Bassiano, 19 rappresentata dal presidente Amedeo Boccardi

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E il COMUNE DI LODI rappresentato dall’Assessore, Avv. Gianluigi Bonifati

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 1. ISTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO LOCALE DELLA CONDIZIONE ABITATIVA Presso l’assessorato al Patrimonio del Comune di Lodi, entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, verrà istituito l’ Osservatorio locale della condizione abitativa. L’attività dell’Osservatorio locale è finalizzata all’espletamento delle funzioni ed al raggiungimento degli obiettivi che, seppur in sintesi, sono di seguito elencati: a) raccolta, tenuta e controllo dei contratti di locazione ammessi alla detrazione ICI; b) organizzazione della banca dati sul sistema abitativo: flussi d’offerta e domanda di abitazione,

ricognizione ed analisi delle conoscenze sulla condizione abitativa nel territorio lodigiano, anche in relazione alle problematiche abitative connesse ai flussi migratori;

c) banca dati e monitoraggio dei prezzi, sia rispetto ai comparti d’offerta a prezzo “concordato o convenzionato” che ai settori d’offerta a prezzo “libero”, per come rilevati dalla Camera di Commercio di Lodi;

d) raccolta dati e analisi delle condizioni economiche - sociali e dell’incidenza canone/reddito delle famiglie in affitto allo scopo di garantire il necessario supporto informativo per la scelta delle modalità di intervento più efficaci del fondo sociale e più in generale delle scelte di politica abitativa da sottoporre alla Pubblica Amministrazione;

e) studio e predisposizione del contratto-tipo di locazione di natura transitoria per le esigenze abitative degli studenti universitari;

f) confronto sulle problematiche connesse con l’erogazione del Fondo Sostegno Affitto (FSA). L’Osservatorio sarà composto da rappresentanti del Comune e da rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali degli inquilini e delle associazioni della proprietà immobiliare più rappresentative a livello locale. Per l’espletamento delle proprie funzioni l’Osservatorio potrà avvalersi della collaborazione del Servizio Patrimonio del Comune di Lodi, che dovrà anche garantire le necessarie funzioni di supporto e di segreteria . Ai componenti dell’ Osservatorio locale della condizione abitativa sarà riconosciuto un gettone di presenza commisurato a quello previsto per le Commissioni Consiliari operanti nel Comune di Lodi. 2. MISURE A SOSTEGNO DEL REGIME LOCATIZIO “CONVENZIONATO” - ALIQUOTA ICI AGEVOLATA - Il Comune di Lodi si impegna a sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale il provvedimento che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, legge 9 dicembre 1998 n.431, consenta l’applicazione dell’aliquota agevolata dell’ICI nei confronti dei contribuenti proprietari che concedano immobili in locazione a titolo di abitazione principale secondo la modularità come di seguito specificata: § 2 %0, per contratti di locazione che avranno durata non inferiore ad anni 3+2; § 0,5%0 per contratti di locazione che avranno durata non inferiore ad anni 6+2.

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Per l’ottenimento dell’ aliquota ICI agevolata nei termini come sopra riportati, il proprietario dovrà depositare copia del contratto di locazione regolarmente registrato presso il servizio tributario del Comune di Lodi, che provvederà ad inviarne copia all’Osservatorio. Le parti convengono infine che, per quanto riguarda i contratti di locazione in corso, stipulati ai sensi dell’Accordo Locale siglato in data 20 luglio 1999, nei confronti dei contribuenti proprietari venga applicata l’aliquota ICI agevolata, pari al 2%0 , con decorrenza 2004 sino alla scadenza contrattualmente prevista e ciò in quanto il Ministero delle Finanze, Ufficio federalismo, ha segnalato l’irregolarità della detrazione d’imposta sino ad ora praticata. 4. DISPOSIZIONI FINALI Gli impegni dell’Amministrazione Comunale contenuti nel presente Protocollo d’Intesa saranno mantenuti solo in costanza di vigenza degli accordi locali oggi sottoscritti fra le Parti. L’eventuale interpretazione autentica in ordine alla corretta applicazione dell’Accordo Locale è demandata all’Osservatorio locale della condizione abitativa di cui al punto 1) del presente Protocollo d’Intesa. Le Associazioni sindacali dei conduttori e le Associazioni sindacali della proprietà edilizia si impegnano a sottoscrivere analoghi accordi anche negli altri comuni della Provincia di Lodi.

L.C.S.

p. il Comune di Lodi: L’Assessore Avv. Gianluigi Bonifati………………………………. p. Le Associazioni Sindacali dei Conduttori, i Segretari Federazione Prov. di Lodi SUNIA SICeT UNIAT ..................... ............................ ......................... p. Le Associazioni dei Proprietari Immobiliari ALPE CONFAPPI APPC CONFEDILIZIA …....................... ………………… …………………… ………………..…

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ACCORDO TERRITORIALE MANTOVA In attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431, del D.M. del Ministro dei Lavori Pubblici del 5 marzo1999 e del decreto del Minis tero delle infrastrutture e dei trasporti del 30.12.2002 Fra le seguenti organizzazioni, sindacali – SUNIA – SICET e UNIAT e della proprietà UPPI – APE e ANPE – FEDERPROPRIETA’ e alla presenza del Sig. ……………....................... nella sua qualità di …………………………………… del Comune di Mantova. Viene convenuto e stipulato il seguente accordo, al fine di dare attuazione all’art.2, comma 3 della legge 431/98, per la definizione dei contratti tipo, a canone concordato, relativi alle locazioni di immobili ad uso abitativo siti nel territorio del Comune di Mantova: il presente accordo ha valore in tutto il territorio del Comune Mantova, che è stato suddiviso in micro-zone come risultano dall’allegato A ; I valori di oscillazione del canone di locazione degli immobili siti nelle zone omogenee è stabilito dall’allegato A alla presente intesa; Il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare è determinato, all’interno delle fasce di oscillazione, con i criteri e con il metodo desunto dallo schema contenuto nell’allegato B; L’incremento ISTAT annuale non potrà superare il 75% della variazione assoluta accertata e pubblicata; I contratti avranno durata minima di tre anni e si rinnoveranno automaticamente, in mancanza di disdetta, di ulteriori tre anni. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta la salva la facoltà di disdetta da parte del locatore a sensi dell’art. 3 primo comma - legge 431/98. Potranno essere stipulati contratti di locazione di durata superiore a tre anni. In questo caso per i contratti di durata di anni 4 potrà essere applicata una maggiorazione del 2% rispetto ai valori delle fasce di cui all’allegato A; per i contratti di durata di anni 5 la maggiorazione potrà essere del 4% e per quelli di durata di anni 6 la maggiorazione potrà essere del 6%; Il deposito cauzionale, di importo non superiore a tre mensilità del canone pattuito, non sarà produttivo di interessi legali, salvo che la durata contrattuale minima sia superiore ad anni quattro (ferma la proroga del contratto per due anni). Nel caso di durata contrattuale minima superiore ad anni quattro saranno dovuti gli interessi legali maturati per l’intero periodo locativo al tasso legale vigente. Le parti concordano di ritenere ammissibili forme alternative di garanzia, purchè di importo non superiore, quali la fideiussione bancaria o assicurativa o la consegna di libretto bancario o postale al portatore. In questo caso verranno corrisposti gli interessi maturai sul libretto. Le parti stipuleranno i contratti di locazione secondo il contratto di cui all’allegato 1 che è definito sulla base del modello contenuto nel D.M. 30.12.2002 e degli ulteriori articoli aggiunti dalle parti, contraenti la presente intesa, in ragione degli usi locali; Per quanto riguarda gli oneri accessori fra locatore e conduttore si conviene di stabilire le ripartizioni sulla base delle indicazioni dell’allegato 5) che fa da riferimento contrattuale alle singole pattuizioni che espressamente lo richiamano – è inoltre inteso che qualora nel predetto allegato 5) non vi siano riferimenti specifici valgono i riferimenti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 392/78; Il compenso dell’amministratore viene ripartito al 50% tra locatore e conduttore. Le spese di redazione, registrazione e bollo (anche delle eventuali quietanze) sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali; In caso di vendita dell’immobile si concorda in linea di principio che la prelazione al conduttore non sia concessa, salvo che le parti stipulino espressamente il contrario e ciò risulti dal contratto. Al conduttore viene consentita la facoltà di recesso per qualsiasi motivo da esercitarsi con preavviso di mesi sei da comunicarsi con raccomandata a.r., purché sia decorso almeno un semestre al momento dell’invio della raccomandata. Il recesso per gravi motivi è consentito in qualsiasi momento con preavviso di mesi sei da comunicarsi con raccomandata a.r.. Alla stipula dei singoli contratti di locazione l’immobile verrà consegnato dietro compilazione di un apposito verbale di cui si allega uno schema denominato allegato 4 che conterrà anche la

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descrizione degli arredi, in caso della loro presenza; la stessa procedura sarà seguita al rilascio dell’immobile; Contratti ad uso transitorio : Le associazioni firmatarie della presente intesa individuano, ai sensi del D.M. 30.12.2002 i seguenti criteri generali per la definizione dei canoni di locazione per gli usi transitori: Il contratto tipo per il Comune di Mantova è stabilito nell’allegato … al presente accordo; La durata delle locazioni transitorie non potrà essere inferiore ad un mese e superiore a 18; La transitorietà del contratto viene individuata a seguito di: per il proprietario: necessità di adibire l’abitazione locata, nel periodo massimo di 18 mesi, ad abitazione propria, dei figli e/o dei genitori; trasferimento temporaneo della sede di lavoro; matrimonio dei figli o rientro dall’estero; per l’inquilino: trasferimento temporaneo della sede di lavoro; contratto di lavoro a tempo determinato in luogo diverso da quello di residenza; previsione di assegnazione di alloggio di ERP o acquisto di un alloggio che si renderà disponibile entro i 18 mesi; momentanea vicinanza a propri parenti bisognosi; ristrutturazione dell’abitazione propria; separazione o divorzio; comprovati motivi di studio non riferiti ad un corso di laurea; Il proprietario o l’inquilino che ha necessità di stipulare contratti transitori deve allegare l’apposita documentazione al contratto e nel contempo deve dichiararne il motivo. E’ fatto obbligo al locatore di confermare, a mezzo di raccomandata, il motivo che ha dato origine alla transitorietà prima della scadenza del contratto stesso. In caso di mancata comunicazione il contratto sarà ricondotto alla durata prevista dall’art. 2 comma 1 della legge 431/98. I canoni di locazione sono quelli individuati dalle fasce di oscillazione di cui all’allegato A alla presente intesa con le modalità di cui all’allegato B. Le parti concordano di ritenere ammissibile il rinnovo del contratto transitorio purché venga documentato con particolare rigore il permanere della necessità per il proprietario o per il conduttore. E’ consentito l’utilizzo di tale tipo di contratto per l’uso “foresteria”. Contratti per studenti Universitari: Ai sensi del D.M. 30.12.2002 è possibile stipulare contratti di locazione per studenti universitari fuori sede. Tale tipologia contrattuale è utilizzabile unicamente dagli studenti universitari, che risiedono normalmente in altro comune, iscritti a corsi di laurea tenuti da istituti universitari che operino sul territorio del Comune di Mantova; tale condizione deve essere specificata nel contratto; Allo scopo devono essere allegati, al contratto tipo di cui al presente accordo contrassegnato con il n. …., le dichiarazioni dell’Istituto Universitario attestanti l’iscrizione e la frequenza dei corsi universitari; La durata del contratto va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni ed il contratto può essere sottoscritto da un singolo o da gruppi di studenti, oppure da agenzie per il diritto allo studio; I canoni di locazione sono quelli individuati dalle fasce di oscillazione di cui all’allegato A alla presente intesa con le modalità di cui all’allegato B. Il presente accordo territoriale ha durata di tre anni a partire dal deposito dello stesso presso il Comune ed ha validità per tutto il territorio del Comune di Mantova; Il presente accordo potrà essere rivisto anche prima della sua scadenza qualora: il Comune deliberi nuove aliquote ICI per la locazione contrattato, di cui alla presente intesa; siano modificate le normative fiscali previste dall’art.8 della legge 431/98; siano intervenute consistenti variazioni nelle condizioni di mercato locale degli affitti.

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I valori di cui alle fasce di oscillazione, di cui al punto 2), sono rivalutati annualmente nella misura del 75% della variazione ISTAT. La presente intesa comprende gli allegati ….. Mantova, 22 dicembre 2003

per l’UPPI per il SUNIA Per il Comune di Mantova per l’APE per il SICET per l’ANPE - FEDERPROPRIETÀ per l'UNIAT

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Oggi dieci luglio 2003 nella sede dell’A.P.P.E.-Confedilizia di Bergamo in via G. Paglia n. 5tra l’Associazione Provinciale della Proprietà Edilizia (A.P.P.E.) di Bergamo aderente a Confedilizia - rappresentata dal suo Presidente Avv. Francesco Salvi, l’Associazione Sindacale dei Piccoli Proprietari Immobiliari della provincia di Bergamo, rappresentata dal suo Presidente Avv. Orazio Curtò, l’Associazione Piccoli Proprietari Casa rappresentata dalla dr.sa Trabucchi Marica (per delega Castellano Gladys) ed i Sindacati degli inquilini di Bergamo SUNIA, SICET e UNIAT e rappresentati rispettivamente da Fabio Chiassi, Giacomo Cumini e Duilio Magno,

in conformità ed attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

constatato che ad oggi le delimitazioni delle “microzone censuarie” - insiemi di aree aventi caratteristiche omogenee per valori di mercato, dotazioni infrastrutturali e tipi edilizi - non sono state oggetto di apposita delibera e quindi non ufficialmente adottate;

ritenuto di utilizzare le suddette delimitazioni, come risultanti in minuta del Comune di Bergamo e qui allegate e denominate ALLEGATO 1 e ALLEGATO 1 BIS, per individuare le diverse aree omogenee al fine di determinare i canoni di locazione con le loro fasce di oscillazione, per la contrattazione territoriale di cui alla L. 431/98 art. 2 c. 3 (e se richiamate per le altre tipologie);

consultata la banca dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del territorio;

rilevato che i contratti di cui ai successivi punti A) e C), oggetto del presente accordo, sono agevolati fiscalmente nell’applicazione delle imposte dirette sui redditi (ulteriore riduzione del 30% della base imponibile –con dichiarazione perciò del 59,5% del canone percepito, anziché dell’85% previsto ordinariamente) e nell’imposta di registro (base imponibile ridotta al 70% del canone annuo su cui calcolare l’imposta del 2%);

ritenuto di dover sollecitare al Comune ogni agevolazione e provvedimento utile (riduzione dell’ICI e/o quella di altre imposte comunali specifiche, e/o ad attivare un fondo di garanzia per il pagamento dei canoni, degli oneri accessori e di ogni altra obbligazione onerosa, compresi gli eventuali danni causati all’immobile, per i contratti di locazione agevolati) per favorire lo sviluppo della locazione ed il monitoraggio degli andamenti di mercato, anche attraverso l’osservatorio regionale di cui alla L. 431/98 e al DM 30.12.2002;

ritenuto di articolare l’accordo in quattro parti. A per i contratti ad uso di civile abitazione, B per i contratti ad uso transitorio abitativo, C per contratti rivolti a soddisfare esigenze abitative di studenti di corsi universitari fuori sede e D per previsioni finali;

si stipula il seguente

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ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI BERGAMO

le premesse formano parte integrante e sostanziale di ogni successiva parte dell’accordo;

si individuano ed approvano le seguenti aree omogenee, fasce e sub-fasce di oscillazione dei canoni nonché i relativi valori minimi e massimi:

- Quanto ad A):

AREE OMOGENEE (*), FASCE E SUB-FASCE DI OSCILLAZIONE DEI CANONI E CRITERI PER CONTRATTI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE (Art. 2 comma 3 l.

431/98) IN BERGAMO

(*) Area 1 Valore Minimo fascia € 39,00 - Valore Massimo fascia € 98,00(col. arancione)

(Zona indicativa: Papa Giovanni, Stazione, Quarenghi (in parte), Scotti, Tasso, Ghislandi)

sub-fascia 1 sub-fascia 2 sub-fascia 3

39,00-51,65 51,66-80,00 80,01-98,00

(*) Area 2 Valore Minimo fascia € 39,00 - Valore Massimo fascia € 108,00(col. verde)

(Zona indicativa: Città alta e colli, XXIV Maggio, Vittorio Emanuele, Verdi, Pignolo)

sub-fascia 1 sub-fascia 2 sub-fascia 3

39,00-51,65 51,66-95,00 95,01-108,00

(*) Area 3 Valore Minimo fascia € 35,00 - Valore Massimo fascia € 83,00(col. rosa)

(Zona indicativa: Stadio, Baioni- Valtesse, Monterosso, e parte di Corridoni e S. Caterina)

sub-fascia 1 sub-fascia 2 sub-fascia 3

35,00-46,00 46,01-73,00 73,01-83,00

(*) Area 4 Valore Minimo fascia € 35,00 - Valore Massimo fascia € 78,00 (col. giallo)

(Zona indicativa: Longuelo -Loreto - Broseta (in parte)S. Bernardino, Moroni, S. Giovanni Bosco, Promessi Sposi, Borgo Palazzo (in parte), Redona)

sub-fascia 1 sub-fascia 2 sub-fascia 3

35,00-46,00 46,01-68,00 68,01-78,00

(*) Area 5 Valore Minimo fascia € 30,00 - Valore Massimo fascia € 70,00 (col. azzurro)

(Zona indicativa: Sud della città limitrofa a Treviolo, Lallio, Azzano S. Paolo, Orio al Serio)

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sub-fascia 1 sub-fascia 2 sub-fascia 3

30,00-40,00 40,01-63,00 63,01-70,00

° valori espressi in Euro annui al mqper la definizione della superficie computabile vedere il punto (**)

V A R I A Z I O N I E AGGIORNAMENTO DEI VALORI DELLE FASCE E SUB-FASCEV1) – ai fini della stipula di nuovi contratti i valori minimi e massimi delle precitate fasce e sub-fasce di oscillazione di ciascuna zona e area saranno aggiornati annualmente (ogni primo luglio) nella misura della variazione dell'indice istat, preso a riferimento il mese di marzo.V2) – qualora le parti convengano durate contrattuali superiore alla minima ordinaria di 3 anni (art. 2 c. 5 l. 431/98) i valori minimi e massimi delle fasce e sub-fasce saranno aumentate del:4% per una durata di 4 anni6% per una durata di 5 anni8% per una durata di 6 anni e oltreV3) - per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), l. 431/98, e per gli alloggi completamente arredati, le fasce di oscillazione precedentemente definite subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 10%. Tale aumento sarà cumulabile con quelli delle fattispecie di cui ai punti v2) e v4), ove ricorrenti, oltre a valere sull’ aggiornamento di cui al punto v1).V4) - per gli immobili con superficie inferiore a mq 52 le fasce di oscillazione precedentemente definite saranno, nei valori minimo e massimo, aumentate del 20%, mentre quelli con superficie compresa fra mq 52,01 e mq 64,00 l’aumento anzidetto sarà del 10%. tale aumento sarà cumulabile con quelli delle fattispecie di variazioni di cui ai punti precedenti, ove ricorrenti.

(*) Per l’esatta individuazione delle aree omogenee (individuate per numeri e colori) e delle vie in esse comprese si fa espresso riferimento alla cartografia (ALLEGATO 1), che è per tutto conforme a quella utilizzata per l’individuazione in minuta delle microzone catastali (che però come detto in premessa ad oggi non sono ancora state oggetto di apposita delibera e quindi ufficialmente adottate, anche se effettuate in minuta dal Comune) ed al relativo elenco per vie e numeri civici (ALLEGATO 1 BIS); precisando che per alcune vie e n° civici si è attribuita microzona in quanto ad oggi sforniti, segnalando l’attribuzione con il simbolo §.

(**) La superficie dell’unità immobiliare locata, espressa in mq, sarà calcolata secondo le modalità di cui agli allegati B e C del dpr 23 marzo 1998, n. 138 (di seguito riportato in stralcio) con l’esclusione delle superfici derivanti dall’applicazione del punto 1 dell’allegato C nella parte che prevede il computo dei muri perimetrali esterni e in comunione, delle superfici di rimesse di veicoli (che entrano nel computo per il 70% della superficie totale) e del 50% della superficie dei posti auto coperti o scoperti (che entrano nel computo per il 50% della superficie totale).La tolleranza del conteggio delle superfici è pari al cinque per cento in più o in meno.STRALCIO DEGLI ALLEGATI B e C DEL DPR DEL 23/03/98 N. 138Allegato B QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIEUnità immobiliari ordinarie. Gruppo R (Unità immobiliari a destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati a funzioni complementari).R/1 - Abitazioni in fabbricati residenziali e promiscui.R/2 - Abitazioni in villino e in villa.R/3 - Abitazioni tipiche dei luoghi.R/4 - Posti auto coperti, posti auto scoperti su aree private, locali per rimesse di veicoli

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Allegato C NORME TECNICHE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE CATASTALE DELLE UNITA' IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA (GRUPPI R, P, T) Criteri generali.1- Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm (parte del presente articolo è stato derogato nell’accordo territoriale, vedasi (**)).2-La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale.3-La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.4-La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata al metro quadrato (l’arrotondamento verrà fatto con l’ordinario criterio). Criteri per i gruppi "R" e "P". (il gruppo “P” non è una categoria che interessa l’accordo territoriale)1-Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi R e P, la superficie catastale è data dalla somma: a) della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;b) della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura: del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a ) del 25 per cento qualora non comunicanti;

c) della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, computata nella misura: del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a ); del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota eccedente qualora non comunicanti.Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P la superficie di queste pertinenze è computata nella misura del 10 per cento; d ) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare computata nella misura del 10 per cento, fino alla superficie definita nella lettera a ), e del 2 per cento per superfici eccedenti detto limite. Per parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono pertinenze di unità immobiliari di categoria R/2, la relativa superficie è da computare, con il criterio sopra indicato, solo per la quota eccedente il quintuplo della superficie catastale di cui alla lettera a ). Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P dette pertinenze non sono computate. 2. La superficie dei vani accessori a servizio diretto delle unità immobiliari di categoria R/4 è computata nella misura del 50 per cento.3. Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalità dei precedenti commi, entrano nel computo della superficie catastale fino ad un massimo pari alla metà della superficie dei vani di cui alla lettera a ) del comma 1.

A solo fine esemplificativo per i casi più comuni e al fine di consentire una rapida consultazione (non esaustiva) il calcolo delle superfici può essere il seguente (i riferimenti precisi sono dati dagli allegati C e D DPR 138/98):a)- intera superficie dei locali abitativi (nonché taverne, mansarde e sottotetti muniti di abitabilità e comunicanti con i precedenti locali) e con esclusione dei soli muri perimetrali

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esterni e in comunione;b) - 70% della superficie dei box e autorimesse ( locali per rimesse di veicoli);c) - 50% della superficie di posti auto privati coperti o scoperti;d) - 50% della superficie di soffitte, cantine e simili (compresi taverne, mansarde sottotetti sprovvisti di abitabilità, comunicanti o no), qualora comunicanti con i locali di cui alla precedente lettera a );d bis) – 25% della superficie degli elementi lettera d, qualora non comunicanti con i locali di cui alla precedente lettera a );e) – 30% della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva fino a metri quadrati 25 (10% per la quota eccedente), se comunicanti con i locali di cui alla lettera a ); e bis) – 15% della superficie degli elementi lettera e, di pertinenza esclusiva, fino a metri quadrati 25 (5% per la quota eccedente) qualora non comunicanti;f) - 10% della superficie dell'area scoperta di pertinenza esclusiva fino alla superficie definita nella lettera a ), e del 2 per cento per superfici eccedenti;

Criteri per la individuazione dei valori minimi e massimi al fine della determinazione dei canoni di locazione.

All’interno delle aree urbane nelle quali è situata l’unità immobiliare è individuata la fascia di oscillazione del canone, con l’indicazione di un valore minimo e di un valore massimo, espresso in €/mq annuo. Ciascuna area è poi suddivisa in tre sub-fasce, all’interno delle quali le parti contrattuali individueranno e converranno il canone di locazione del caso, posizionandosi correttamente nell’area nella quale si trova l’unità immobiliare, e tenendo conto delle caratteristiche oggettive dell’unità immobiliare e della presenza o assenza di pertinenze a servizio esclusivo dell’unità immobiliare (autorimesse o posti auto, cantine, solai, giardino), di aree comuni fruibili, degli impianti e di altre dotazioni proprie dell’unità immobiliare o del fabbricato.

Al fine della corretta scelta e collocazione nella sub-fascia, in corrispondenza alle caratteristiche delle unità immobiliari, le parti dovranno constatare il verificarsi delle condizioni indicate nel seguente prospetto:

SUB-FASCIA 3 SUB-FASCIA 2 SUB-FASCIA 1

Unità immobiliari con particolari dotazioni

Unità immobiliari con medie dotazioni

Unità immobiliari con dotazioni elementari

Caratterizzata da almeno UNDICI dei seguenti

elementi di riferimento di cui sette (contraddistinti con il

simbolo X) sono obbligatori e quattro sono opzionali

Caratterizzata da almeno SETTE dei seguenti

elementi di riferimento di cui cinque (contraddistinti

con il simbolo X) sono obbligatori e due sono

opzionali

Caratterizzata dalla presenza di elementi

inferiori ai minimi necessari per collocarsi nella sub-

fascia 2

Presenza di una autorimessa singola o posto auto coperto

o scopertoX

Presenza di una autorimessa singola o posto

auto coperto o scoperto

Presenza di una autorimessa singola o posto

auto coperto o scoperto

Presenza di cortile comune Presenza di cortile comune Presenza di cortile comune

Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta X

Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta X

Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta

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Presenza di impianto di acqua corrente, allacciamento alla

rete del gas ed impianti elettrici efficienti X

Presenza di impianto di acqua corrente,

allacciamento alla rete del gas ed impianti elettrici

efficienti X

Presenza di impianto di acqua corrente,

allacciamento alla rete del gas ed impianti elettrici

efficienti

Presenza di impianto di riscaldamento autonomo o

centralizzato (indispensabile solo nel caso non sia presente

la caratteristica immediatamente sottostante)(X)

Presenza di impianto di riscaldamento autonomo o

centralizzato X

Presenza di impianto di riscaldamento autonomo o

centralizzato

Presenza di impianto di riscaldamento autonomo o con termoregolazioni o di

condizionamentoX

Presenza di impianto di riscaldamento autonomo o con termoregolazioni o di

condizionamento

Presenza di impianto di riscaldamento autonomo o con termoregolazioni o di

condizionamento

Presenza di ascensore in fabbricato con almeno tre piani fuori terra per unità immobiliari poste oltre il

secondo piano (escludendosi dal conteggio il piano terreno

e rialzato)X

Presenza di ascensore in fabbricato con almeno tre piani fuori terra per unità immobiliari poste oltre il

secondo piano (escludendosi dal conteggio il piano terreno e rialzato)X

Presenza di ascensore in fabbricato con almeno tre piani fuori terra per unità immobiliari poste oltre il

secondo piano (escludendosi dal conteggio il piano terreno e rialzato)

Presenza di area verde di pertinenza o condominiale, oppure di aree attrezzate X

Presenza di area verde di pertinenza o condominiale, oppure di aree attrezzate

Presenza di area verde di pertinenza o condominiale, oppure di aree attrezzate

Presenza di impianti o strutture per accesso ai

disabili

Presenza di impianti o strutture per accesso ai

disabili

Presenza di impianti o strutture per accesso ai

disabili

Presenza di un ulteriore posto auto o box

Presenza di un ulteriore posto auto o box

Presenza di un ulteriore posto auto o box

Presenza di impianti sportivi di pertinenza dell’immobile

Presenza di impianti sportivi di pertinenza

dell’immobile

Presenza di impianti sportivi di pertinenza

dell’immobile

Presenza di dotazione di mobilio

Presenza di dotazione di mobilio

Presenza di dotazione di mobilio

Presenza di bagno completoX Presenza di bagno completoX

Presenza di bagno completo

Presenza di doppi servizi Presenza di doppi servizi Presenza di doppi servizi

Presenza di porta blindata Presenza di porta blindata Presenza di porta blindata

Presenza di doppi vetri Presenza di doppi vetri Presenza di doppi vetri

Presenza di servizio di portineria od impianto di

videocitofono

Presenza di servizio di portineria od impianto di

videocitofono

Presenza di servizio di portineria od impianto di

videocitofono

Presenza di balconi e/o terrazze di almeno 8 mq.

Presenza di balconi e/o terrazze di almeno 8 mq.

Presenza di balconi e/o terrazze di almeno 8 mq.

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Unità ultimata o completamente ristrutturata

negli ultimi 10 anni

Unità ultimata o completamente

ristrutturata negli ultimi 10 anni

Unità ultimata o completamente

ristrutturata negli ultimi 10 anni

Presenza di antenna centralizzata o altro idoneo

impianto di rice-trasmissione

Presenza di antenna centralizzata o altro idoneo

impianto di rice-trasmissione

Presenza di antenna centralizzata o altro idoneo

impianto di rice-trasmissione

Vicinanza ai servizi essenziali Vicinanza ai servizi essenziali

Vicinanza ai servizi essenziali

Annotazioni particolari

Per la subfascia 2 in caso di unità immobiliari situate ad un piano entro il secondo (escluso dal conteggio il piano terreno e rialzato), anche non inserite in fabbricati con almeno tre piani fuori terra (escludendosi dal conteggio il piano terreno e rialzato), non dovrà considerarsi l’elemento relativo alla presenza dell’ascensore e, pertanto, gli elementi totali necessari per inserirsi nella subfascia risultano in totale sei di cui quattro obbligatori.

Per la sub-fascia 2 l’elemento “cantina” (o soffitta o sottotetto) ritenuto indispensabile (evidenziato dal simbolo x) può essere sostituito da altri due elementi opzionali.

Per la subfascia 3 in caso di unità immobiliari situate ad un piano entro il secondo (escluso dal conteggio il piano terreno e rialzato), anche non inserite in fabbricati con almeno tre piani fuori terra (escludendosi dal conteggio il piano terreno e rialzato), non dovrà considerarsi l’elemento relativo alla presenza dell’ascensore e, pertanto, gli elementi totali necessari per inserirsi nella fascia risultano in totale dieci di cui sei obbligatori.

Per la sub-fascia 3 i seguenti elementi indispensabili: cantina (o soffitta o sottotetto), verde, (evidenziati dal simbolo X) possono essere sostituiti da un altro elemento opzionale per ogni elemento indispensabile mancante, mentre box/posto auto e impianto di riscaldamento autonomo o con termoregolazioni o di condizionamento (evidenziati dal simbolo X), possono essere sostituiti solo da due elementi opzionali.

Per le unità immobiliari restaurate site nei borghi storici, in Città Alta, o rientranti nel territorio del Parco dei Colli, o comunque condotte a condizioni simili a quelle restaurate (in ciò ricompresi anche il rifacimento di tutti gli impianti ed i servizi) gli elementi indispensabili dell’autorimessa o posto auto, o dell’ascensore, o del verde possono essere sostituiti da altrettanti opzionali.

Note: I valori minimo e massimo per ogni area, fascia e sub-fascia (tenute presenti le condizioni di mercato ed i canoni attuali) sono molto ampi in quanto esistono e vengono considerate rilevanti diversità e varietà per: tipologia dei fabbricati, anno di costruzione e/o ristrutturazione, stato di manutenzione, livelli di piano, posizionamento ed esposizione, pertinenze asservite ai fabbricati e/o alle singole unità immobiliari la cui presenza o mancanza sono importanti, dotazioni di servizi tecnici, l’entità delle superfici

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delle singole unità immobiliari, presenza (o assenza) parziale o totale di arredamento, situazioni particolari dal punto di vista socio-urbanistico.Le parti contraenti definiranno e converranno il canone di locazione posizionandosi correttamente nell’area in cui si trova l’unità immobiliare e dovranno tener ben presente le caratteristiche oggettive (e la loro qualità) dell’unità immobiliare (e il suo stato di manutenzione e di conservazione), la presenza o assenza (maggiore o minore canone al mq) di pertinenze a servizio esclusivo dell’unità immobiliare (autorimesse o posti auto, cantine, solai, giardino, ecc.), di aree comuni fruibili, degli impianti e di altre dotazioni proprie dell’unità immobiliare o del fabbricato (e la loro qualità) e delle presenti note (oltre alle caratteristiche che posizionano l’unità immobiliare nella specifica sub-fascia);

Le parti contraenti, potranno collocarsi, all’interno della stessa zona cui l’immobile appartiene per ubicazione, in una sub-fascia con valori inferiori, superando l’applicazione rigorosa del prospetto, ricordando che anche il valore minimo della sub-fascia 1 non può essere valicato.

Contratti di locazione Visto i tipi di contratti allegati al D.M. 30/12/02, le parti, avvalendosi dell’assistenza eventuale delle Organizzazioni di Categoria firmatarie dell’accordo, dovranno stipulare contratti di locazione conformi ai predetti tipi.

Aggiornamento del canone Il canone di locazione, come definito dalle parti contrattuali [che terranno presente anche delle variazioni ed aggiornamenti di cui ai punti V1), V2), V3), V4)], sarà aggiornato ogni anno nella misura del 75% della variazione accertata dall’I.S.T.A.T. per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell’anno precedente, calcolata con il metodo della variazione assoluta; tale aggiornamento potrà essere applicato anche senza bisogno di richiesta raccomandata.

Ripartizione oneri accessori Locatore e conduttore faranno riferimento all’art. 4 del Decreto Ministeriale 30/12/2002 e alla tabella di ripartizione ad esso allegata e denominata Allegato G.

Deposito cauzionale Qualora locatore ed conduttore convengano una durata contrattuale superiore ad anni quattro il deposito cauzionale non sarà produttivo di interessi.

- Quanto a B):

FATTISPECIE, AREE OMOGENEE E FASCE DI OSCILLAZIONE DEI CANONI PER CONTRATTI TRANSITORI AD USO ABITATIVO (Art. 5 comma 1 L. 431/98) IN

BERGAMO

La legge 431/98 ed il D.M. 30/12/2002 assentono per i contratti di natura transitoria una durata minima di 1 mese ed una durata massima di 18 mesi.

Tale tipologia contrattuale vuole solo ed unicamente soddisfare particolari esigenze o dei locatori, o dei conduttori; queste fattispecie risultano individuate, da parte delle Organizzazioni di categoria, proprio in sede di accordo territoriale e vengono di seguito espresse.

Nel contratto per gli usi transitori le parti dovranno esporre l’esigenza transitoria, del locatore e/o del conduttore, e l’esigenza del locatore dovrà essere successivamente

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confermata nel verificarsi, tramite lettera raccomandata da inviarsi avanti la scadenza e nel termine stabilito nel del contratto (si consiglia di inserire 20 gg.; qualora le parti non compilassero lo spazio libero appositamente prestabilito nel contratto si intenderà come apposto il termine di 20 gg. predetto).

L’esigenza transitoria del conduttore deve essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto.

Il tipo di contratto che le parti possono stipulare è quello allegato al D.M. 30/12/2002.

Qualora il locatore non adempia all’ onere contrattuale di conferma dell’esigenza dichiarata senza giustificato motivo, oppure siano venute meno per sua volontà o colpa le cause della transitorietà, oppure il locatore, che abbia riacquistato la disponibilità dell’immobile, non adibisca, entro sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la predetta disponibilità, l’unità immobiliare agli usi o non inizi gli interventi espressamente dichiarati, il contratto tipo prevede per espressa previsione di legge la riconduzione della durata prevista all’art. 2, comma 1, legge 431/98 (anni 4 più altri anni 4 di rinnovo automatico a meno delle motivazioni di cui all’art. 3 legge 431/98), oppure il risarcimento al conduttore di 36 mensilità in caso di mancato utilizzo dell’immobile rilasciato.

In caso di riconduzione del contratto all’art. 2, comma 1, legge 431/98 per fatto del locatore, il conduttore ha facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento comunicando il recesso al locatore con almeno 3 mesi di preavviso a mezzo di lettera raccomandata a.r..

I contratti di locazione ad uso abitativo transitorio stipulati in base ai criteri qui stabiliti ed a quelli dettati dalla legge 431/98 e dal D.M. 30/12/2002, devono essere redatti esclusivamente in conformità al tipo di contratto allegato al predetto decreto ministeriale.Le organizzazioni firmatarie del presente accordo per il territorio comunale di Bergamo individuano le seguenti fattispecie di esigenze di transitorietà, riferite anche ad una sola delle parti contraenti:

Fattispecie di esigenze dei locatori

a1) Quando il locatore intenda destinare l’unità immobiliare ad uso abitativo, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il 2° grado

diretto;a2) Quando il locatore persona giuridica o società intenda destinare l’immobile a propria

sede principale o decentrata;a3) Quando il locatore, che è ente, o associazione, o cooperativa con finalità pubbliche o sociali, mutualistiche, assistenziali, culturali o di culto, di cooperazione, intenda destinare

l’immobile a propria sede principale o decentrata o per le finalità istituzionali;a4) Quando è in corso divisione di beni per separazione tra coniugi, o in caso di

successione o scioglimento di società e l’unità immobiliare ne è direttamente interessata, oppure sia in atto procedura di fallimento oppure sia in atto procedura di esecuzione

immobiliare;a5) Quando il locatore abbia presentato domanda e sia in attesa di concessioni-

autorizzazioni edilizie per gli interventi di cui all’art. 29 comma 1 lettera C della legge 392/78 per l’unità immobiliare;

a6) Per qualsiasi altra esigenza del locatore o dei soggetti indicati nel punto a1) collegata ad un evento certo e data prefissata ed espressamente indicata in contratto.

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Fattispecie di esigenze dei conduttori

b1) Trasferimento temporaneo della sede di lavoro;b2) Quando il conduttore ha motivi temporanei di lavoro nella provincia di Bergamo;b3) Quando il conduttore è assegnatario di alloggio di edilizia pubblica, oppure ha acquistato in cooperativa, o presso privati un alloggio, oppure in caso di ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l’abitazione del conduttore;b4) Necessità di vicinanza temporanea a parenti bisognosi di cure e/o di assistenza connesse a patologie invalidanti, oppure parenti ricoverati presso strutture sanitarie, oppure non autosufficienti anche temporaneamente (con salvezza delle norme sulla privacy);b5) Qualsiasi altra esigenza abitativa specifica del conduttore collegata ad un evento certo e data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo ad una sola delle parti contraenti.

I canoni di locazione per uso abitativo transitorio devono essere determinati in base alle aree omogenee, fasce e sub-fasce di oscillazione dei canoni di locazione e alle variazioni e aggiornamento delle stesse così come previsti, prospetto, criteri (tenute presenti le note tranne quelle relative alla durata) formulati per i contratti ad uso di civile abitazione ex art. 2 c. 3 L. 431/98 di cui al punto A) cui si fa espresso richiamo. Le fasce di oscillazione,eventualmente incrementate delle variazioni, V1, V2, V3 e V4 sono maggiorate del 5%, ciò in considerazione dell’importanza strategica di Bergamo nell’economia lombarda e delle esigenze di mobilità lavorativa.

Vengono pertanto richiamati tutti i punti, tabelle ed indicazioni precedentemente esposti nel punto A) ad eccezione di quelli riguardanti la durata, l’aggiornamento del canone (che è rimesso all’eventuale volontà delle parti contraenti) ed il modello cui attenersi per redigere il contratto.

- Quanto a C):

AREE OMOGENEE E FASCE DI OSCILLAZIONE DEI CANONI IN BERGAMO PER SODDISFARE ESIGENZE ABITATIVE DI STUDENTI DI CORSI UNIVERSITARI

FUORI SEDE (Art. 5 commi 2 e 3 l. 431/98)

Il D.M. 30/12/2002 (in attuazione di quanto previsto dalla legge 431/98) prevede, nei comuni sede di università (e in quelli limitrofi), o di corsi universitari distaccati e di specializzazione, qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea, di perfezionamento o di specializzazione in un comune diverso da quello di residenza, la possibilità di stipulare contratti abitativi per studenti universitari fuori sede una durata minima di 6 mesi ed una durata massima di 3 anni.

Pertanto gli studenti universitari devono avere residenza in Comune diverso da quello di studio e in questo caso da quello di Bergamo. Tale condizione deve essere specificata nel contratto.

Il contratto può esser sottoscritto dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari

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fuori sede, o dalle aziende per il diritto allo studio. In caso siano più d’uno i conduttori è garantito il diritto al recesso parziale allo (agli) studente-conduttore che vuole risolvere l’impegno; in tale ipotesi nulla muterà nella sostanza del contratto e tutti gli obblighi ricadranno sui restanti conduttori.

I contratti di locazione di cui trattasi devono essere redatti esclusivamente in conformità ai tipi contrattuali contenuti nel precitato decreto ministeriale.

I canoni di locazione dei contratti per esigenze abitative di studenti di corsi universitari fuori sede devono essere determinati in base alle aree omogenee, fasce e sub-fasce di oscillazione dei canoni e alle variazioni e aggiornamenti delle stesse così come previsti, prospetto, criteri (tenute presenti le note tranne quelle relative alla durata) formulati per i contratti ad uso di civile abitazione ex art. 2 c. 3 L. 431/98 di cui al punto A) cui si fa espresso richiamo. Le fasce di oscillazione,eventualmente incrementate delle variazioni, V1, V2, V3 e V4 sono maggiorate del 5%.

Aggiornamento del canone Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione Istat.

Vengono pertanto richiamati tutti i punti, tabelle ed indicazioni precedentemente esposti nel punto A) ad eccezione di quelli riguardanti la durata dei contratti di locazione ed il modello cui attenersi per redigere il contratto, e richiamando espressamente anche l’aggiornamento del canone di locazione.

- Quanto a D):

PREVISIONI FINALI

Le Organizzazioni firmatarie del presente accordo si impegnano a non sottoscrivere, durante la vigenza del presente, accordi territoriali diversi dal presente e/o con Organizzazioni diverse dalle firmatarie e si impegnano a ritrovarsi ogni 12 mesi, per verificare l’attualità degli accordi stessi ed l’adozione di quanto previsto da parte dei cittadini; qualora si ravvedesse l’opportunità di modificare gli accordi le Organizzazioni firmatarie si impegnano a favorire il raggiungimento di nuovi accordi unitari.Le Organizzazioni firmatarie provvederanno al deposito, presso il comune di Bergamo, del presente accordo territoriale redatto in 6 originali con i rispettivi allegati, costituenti parte integrante; esso consta di 9 pagine e gli allegati di ulteriori 90 (ALLEGATO 1 di 1 pagina e ALLEGATO 1 BIS di 89 pagine, per un totale di pagine 99.

Bergamo li, 10 luglio 2003

A.P.P.E.-CONFEDILIZIA Bergamo(Associazione Provinciale della Proprietà Edilizia)S.U.N.I.A. BergamoASPPI - Bergamo (Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari)S.I.C.E.T. BergamoAPPC – Bergamo (Associazione Piccoli Proprietari Casa) U.N.I.A.T. Bergamo

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BIELLA-ACCORDO

ACCORDO TERRITORIALE Previsto dall’art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431,

ed in attuazione degli artt. 1,2,3 del decreto del 05.03.1999 del Ministro dei Lavori Pubblici, relativo all’intero territorio del COMUNE DI BIELLA

Siglato da:

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLA PROPRIETA’ EDILIZIA (CONFEDILIZIA) ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI DI IMMOBILI (ASPPI) SINDACATO UNITARIO INQUILINI ASSEGNATARI (SUNIA) SINDACATO INQUILINI CASA E TERRITORIO (SICET)

ACCORDO TERRITORIALE

Previsto dall’art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, ed in attuazione degli artt. 1, 2, 3 del decreto del 05.03.1999 del Ministro dei Lavori Pubblici, relativo all’intero territorio del

COMUNE DI BIELLA

Tra le seguenti Organizzazioni

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLA PROPRIETA EDILIZIA (CONFEDILIZIA), rappresentata dal Geom. Edoardo Ansermino,

ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI DI IMMOBILI (ASPPI), rappresentata dal Sig. Angelo Nardi,

SINDACATO UNITARIO INQUILINI ASSEGNATARI (SUNIA), rappresentato dal Sig. Luigi Scandalitta,

SINDACATO INQUILINI CASA E TERRITORIO (SICET), rappresentato dal Sig. Sergio Crosa,

si conviene e si stipula quanto segue

PREMESSE

- Il presente accordo è valido per la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula o quanto comunque fino al rinnovo della convenzione nazionale e del successivo decreto ministeriale, come stabilito all’art. 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431. Alla predetta scadenza e fino alla stipula di un nuovo accordo o, in caso di mancata stipula, fino all’emanazione del decreto sostitutivo previsto dall’art. 4, comma 3,1. cit., continuerà ad applicarsi il presente Accordo.

- Le Organizzazione stipulanti ritengono che sia stata determinante ai fini della conclusione del presente accordo la disponibilità dichiarata dal Comune di Biella di ridurre l’ICI dal sei al quattro per mille per i proprietari che concederanno in locazione propri immobili con contratti stipulati ai sensi del presente Accordo.

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- Il presente accordo territoriale può comunque formare oggetto di revisione, aggiornamento, integrazione, a richiesta di una qualsiasi delle parti, in modo totale o parziale, in seguito ad intervenute variazioni:

- Delle normative (anche fiscali) di riferimento;

- Della misura dell’ICI così come risulta dall’impegno del Comune di Biella di cui al precedente punto 2;

- Delle condizioni del mercato locale degli affitti;

- Nell’elenco dei Comuni per i quali di applicano le agevolazioni Irpef ed imposta di registro, interessanti il Comune di Biella;

- Conseguenti alla futura definizione delle microzone censuarie.

Le organizzazioni firmatarie del presente provvederanno al deposito, presso il Comune interessato, del presente accordo territoriale con i sottodescritti allegati, costituenti parte integrane dell’Accordo.

Le presenti premesse formano parte integrante dell’Accordo.

CONTRATTI AGEVOLATI

(art. 2, comma 3, L431/98 e art. 1 D.M. 5.3.99)

Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431, applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE. Le Organizzazione stipulanti, preso atto che non si è ancora provveduto da parte della pubblica amministrazione, ad individuare le microzone censuarie previste dal D.P.R. 23.3.1998, n. 138, convengono ad individuare sul territorio comunale tre zone, così definite:

Zona A — Centro storico

Zona B — Residenziale

Zona C — Periferia e frazioni

Le delimitazioni delle zone risultano dalla mappa della Città di Biella allegata al presente accordo (Allegato A).

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE FASCE DI VALORI. Ai fini della determinazione dei valori minimi e massimi, oltre alla suddivisione del territorio comunale in zone, le Organizzazione stipulanti convengono di determinarne gli importi sulla base della presenza in ogni singolo immobile oggetto di locazione di determinate caratteristiche, da individuarsi all’atto della stipula del contratto dalle parti private.

Tali elementi sono i seguenti:

Elenco A:

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- Presenza di servizi igienici completi interni all’alloggio;

- Presenza di impianto di riscaldamento;

- Presenza di impianto elettrico a norma di legge;

Elenco B:

- Presenza di cantina o ripostiglio o sottotetto accessibile;

- Presenza di cortile e/o area verde comune;

- Presenza nell’edificio di ascensore qualora l’alloggio sia posto oltre il secondo piano (terzo fuori terra);

- Allacciamento alla rete del gas;

- Dotazione degli infissi esterni di doppi vetri;

- Dotazione di posto auto scoperto;

- Dotazione di autorimessa singola o posto auto coperto;

- Dotazione di autorimessa doppia;

- Presenza di doppi servizi igienici in alloggio di superficie convenzionale superiore a mq 90;

- Presenza di impianto di riscaldamento autonomo.

Le dotazioni dell’elenco A sono considerate dalle Organizzazioni stipulanti essenziali per garantire l’esigenza abitativa dell’alloggio, per cui la mancanza anche di uno solo dei tre elementi comporta la qualificazione di degrado all’alloggio ed i valori dei canoni saranno determinati in relazione alla fascia più bassa (fascia 4 degrado) di determinazione, indipendentemente dalla presenza di dotazioni dell’elenco B.

Qualora invece l’alloggio presenti tutte le dotazioni dell’elenco A, saranno prese in considerazione delle parti private le dotazioni di tipo dell’elenco B, con le seguenti avvertenze:

- Volendosi con la condizione di cui al punto 3 dell’elenco B garantire facilità di accesso ad ogni abitazione a persone anziane o disabili, la condizione sarà considerata presente se l’alloggio è posto ad un piano inferiore al quarto fuori terra;

- La condizione posta al punto 8, se esistente, si cumula con quella al punto 7, così che l’autorimessa doppia venga data una valenza doppia rispetto a quella singola;

- Nella verifica dell’esistenza della condizione di cui al punto 9, questa sarà considerata esistente sempre se l’alloggio è di dimensione inferiore a quella prevista; la superficie è calcolata con gli stessi criteri infra definiti per quella convenzionale, ma si terrà conto soltanto della superficie effettivamente destinata ad abitazione e con esclusione, dunque, di terrazzi, balconi, cantine, solai, autorimesse, aree esterne ad ogni altro accessorio esterno all’alloggio.

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In relazione al numero di elementi del gruppo B presenti nell’alloggio, vengono definite le seguenti fasce di valori dei canoni:

fascia 1 alta se risultano verificate oltre 6 caratteristiche;

fascia 2 media se sono verificate non meno di 4 e fino a 6 caratteristiche;

fascia 3 bassa se sono verificate fino a 3 delle caratteristiche descritte.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE. I valori minimo e massimo del canone di locazione di ogni alloggio sarà determinato dalla seguente tabella, indicati in prezzo al mq per mese:

Zona A Zona B Zona C

Centro Storico Residenziale Periferica

Fascia 1 alta 7500 — 10000 8000 — 11000 7000 — 9000

Fascia 2 media 6000 — 8000 6300 — 8500 5500 — 7400

Fascia 3 bassa 4500 — 6500 4500 — 6500 4300 — 5800

Fascia 4 degrado 2500 — 4300 2500 — 4300 2500 — 4000

DETERMINAZIONE DEL CANONE ALL’INTERNO DELLE FASCE. La determinazione del canone effettivo di ciascun alloggio all’interno della rispettiva fascia di oscillazione, individuata come sopra, è lasciata alla libera contrattazione delle parti private, le quali potranno prendere in considerazione fattori oggettivi quali la vetustà dell’immobile, lo stato manutentivo dell’alloggio e del fabbricato, la presenza di servizi, ecc., nonché elementi di carattere soggettivo, quali la veduta, la vicinanza a verde pubblico, la comodità ai mezzi di trasporto, la vicinanza al posto di lavoro, ecc..

DEFINIZIONE DELLA SUPERFICIE CONVENZIONALE. La superficie dell’immobile per la definizione del canone contrattuale sarà determinata come segue:

1. La superficie dell’alloggio viene considerata al 100% se la superficie dell’alloggio è inferiore a 60 ma, la stessa sarà aumentata del 10%, sino alla superficie massima di 60 mq;

2. Balconi, terrazze, cantine, soffitte al 25%; 3. L’autorimessa o il posto coperto al 50%; 4. Il posto auto scoperto al 20%; 5. Cortili, giardini, orti in uso esclusivo al 15%.

La superficie dei locali chiusi si considerano al netto dei muri perimetrali.

Le Organizzazioni stipulanti invitano le parti private contrattuali ad indicare espressamente in contratto la misura della superficie convenzionale attribuita all’unità immobiliare oggetto del singolo contratto nonché il valore applicato per singolo metro quadro; ciò al fine di chiarezza amministrativa e di prevenzione di possibile contenzioso.

In ogni caso, la difformità in piò o in meno tra la superficie indicata in contratto e quella effettiva non darà luogo a revisione del canone se la differenza non sarà maggiore il 5%

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della superficie effettiva.

ADEGUAMENTO DEL CANONE NEL CORSO DEL CONTRATTO. Il canone di locazione sarà annualmente adeguato nella misura del 75% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai pubblicato dall’ISTAT.

L’adeguamento darà riferito al periodo annuale scadente nel mese precedente a quello di adeguamento e potrà essere previsto senza necessità di preventiva richiesta da parte del locatore.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISANAMENTO, RISTRUTTURAZIONE. Gli interventi operati da locatore sull’immobile locato, conferiscono allo stesso il diritto di operare un aumento annuo del canone pari all’interesse al tasso legale sulla somma per tale intervento. L’aumento decorrerà dal termine dei lavori.

Tale aumento non opererà nel caso in cui i lavori eseguiti siano tali da modificare la superficie e/o la composizione dell’immobile locato, così che il canone di locazione possa subire ed effettivamente subisca un aumento. Qualora il locatore rinunciasse a questo aumento, avrà diritto comunque a richiedere quello di cui al capoverso precedente.

Per definire il concetto di intervento di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione, le Organizzazioni stipulanti fanno riferimento al punto 3.4 della circolare del Ministero delle Finanze 57/E del 24 febbraio 1998 (Categorie di intervento edilizio).

ONERI ACCESSORI. Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti il presente Accordo approvano l’allegato Tabella (Allegato B).

ALLOGGI AMMOBILIATI. Quando l’alloggio sia completamente arredato, con mobilio efficiente ed elettrodomestici funzionanti, i valori minimi e massimi dei canoni di cui alla tabella di cui sopra, sono aumentati sino al 35%.

CONTRATTO TIPO. Per le locazioni da stipulare in applicazione dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 le parti private potranno valersi esclusivamente del "Contratto tipo" allegato al presente Accordo (Allegato C).

Allo scopo di prevenire l’insorgenza di contenzioso, od eventualmente favorirne il superamento, circa la corretta interpretazione e applicazione del presente accordo, le Organizzazioni stipulanti s’impegnano a promuovere presso i propri associati e a sviluppare, se richiesto dalle parti contraenti, la fase di contrattazione preventiva per la stipula dei contratti di locazione e hanno deciso di prevedere nel contratto tipo la seguente clausola:

"ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all’esatta applicazione dell’Accordo locale, anche riguardo del canone di locazione, una Commissione di conciliazione stragiudiziale formata, quanto a due componenti — scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo, sulla base della designazioni rispettivamente del locatore e del conduttore, - e, quanto a un terzo, che svolgerà eventualmente funzioni di presidente, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. In caso di variazioni in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una

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Commissione stragiudiziale di conciliazione, composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione."

II. CONTRATTI TRANSITORI

(art. 5, comma 1, L 431/98 e art. 2 D.M. 5.3.99)

Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n. 431, applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.

ESIGENZE DI TRANSITORIETA’ DEL RAPPORTO.

Per il locatore, quando abbia l’esigenza:

- per i motivi previsti dalla legge 431/98, art. 3, comma primo, lettere a), b), d), e) e g);

- di trasferimento temporaneo della sede di lavoro;

- di matrimonio, separazione o divorzio;

- di vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza.

Per il conduttore, quando abbia l’esigenza di abitare in proprio o far abitare dai propri figli l’immobile per motivi:

- di studio, inteso anche come esigenze di frequenza di corsi temporanei di approfondimento, specializzazione o altro;

- di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza, inteso anche come attività di formazione e avviamento professionale anche se non retribuito, ovvero di trasferimento temporaneo della sede di lavoro;

- di assegnazione di alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o presso privati di un alloggio che si rende disponibile entro diciotto mesi, dimostrato con contratto preliminare regolarmente registrato;

- di separazione o divorzio;

- di salute e/o di cura;

- di vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza.

Si precisa che:

l’esigenza transitoria del conduttore deve essere provata, a sua cura e spese, con apposita ed idonea documentazione da allegare al contratto;

per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

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DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE. Il canone di locazione nei contratti stipulati ai sensi dell’art. 5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n. 431 è determinato dalle parti private applicando i criteri e le modalità previste al capo I del presente Accordo per i contratti di cui art. 2, comma 3, L 431/98, operando sui valori minimi e massimi stabiliti nella relativa tabella per le diverse zone e fasce un aumento del 5%.

FACOLTA’ DI RECESSO DEL CONDUTTORE. Il conduttore potrà recedere dal contratto prima della scadenza stabilita nello stesso solo per gravi motivi. In tal caso, dovrà comunicare al locatore la disdetta, specificandone espressamente i motivi. I termini per la disdetta sono di mesi uno per contratto di durata inferiore a sei mesi e di mesi due per quelli di durata superiore.

CONTRATTO TIPO. Per le locazioni da stipulare in applicazione dell’art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, le parti potranno valersi esclusivamente del "Contratto tipo" allegato al presente accordo (allegato D).

Allo scopo di prevenire l’insorgenza di contenzioso, od eventualmente favorirne il superamento, circa la corretta interpretazione e applicazione del presente Accordo, le Organizzazioni stipulanti s’impegnano a promuovere presso i propri associati e a sviluppare, se richiesto dalle pareti contraenti, la fase di contrattazione preventiva per la stipula dei contratti di locazione e hanno deciso di prevedere nel contratto tipo la clausola, già riportata nella prima parte del presente accordo, concernente la facoltà per le parti di rivolgersi ad una Commissione di conciliazione stragiudiziale.

Allegati:

1. mappa della città di Biella con individuazione e delimitazione delle zone 2. tabella di ripartizione degli oneri accessori 3. contratto tipo per le locazioni agevolate 4. contratto tipo le locazioni transitorie

letto, approvato e sottoscritto in Biella, addì 12 novembre 1999

Tabella di ripartizione degli oneri accessori

AMMINISTRAZIONE

Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile C

Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali L

ASCENSORE

Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni C

Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti L

Adeguamento alle nuove disposizioni di legge L

Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione C

Tasse annuali per rinnovo licenza d’esercizio L

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Ispezioni e collaudi C

AUTOCLAVE

· Installazione e sostituzione integrale dell’impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico, ecc.) L

· Manutenzione ordinaria C

· Imposte e tasse di impianto L

· Forza motrice C

· Ricarico pressione del serbatoio C

· Ispezioni, collaudi e lettura contatori C

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIALI

Installazione e sostituzione dell’impianto comune di illuminazione L Manutenzione ordinaria dell’impianto comune di illuminazione C Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme L Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme C Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni L Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni C Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili L Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili

C

SGOMBERO NEVE

Spese relative al servizio, compreso i materiali d’uso C

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA

· Installazione e sostituzione degli impianti L

· Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti L

· Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario C

· Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale C

· Lettura dei contatori C

· Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua C

IMPIANTI SPORTIVI

Installazione e manutenzione straordinaria L Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari, ecc.) C

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Consumo di acqua per pulizia e depurazione, acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa) C

IMPIANTO ANTINCENDIO

Installazione e sostituzione dell’impianto L Acquisti degli estintori L Manutenzione ordinaria C Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi C

IMPIANTO TELEVISIVO

Installazione, sostituzione o potenziamento dell’impianto televisivo centralizzato L Manutenzione ordinaria dell’impianto televisivo centralizzato C

PARTI COMUNI

Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico L Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico C Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari L Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari C Manutenzione straordinaria della rete di fognatura L Manutenzione ordinaria della rete di fognatura,compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti C Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere L Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni C Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni C Installazione e sostituzione di serrature L Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati C Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo L Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori,zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo C

PARTI INTERNE DELL’APPARTAMENTO LOCATO

Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti L Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti C Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario C Rifacimento di chiavi e serrature C Tinteggiatura pareti C Sostituzione di vetri C Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità del cavo e dell’impianto citofonico e videocitofonico C Verniciatura di opere in legno e metallo C Manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento L

PORTIERATO

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Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.

§ L 10% C90%

Materiale per le pulizie C Eventuale alloggio del portiere (pari all’indennità sostitutiva prevista nel c.c.n.l.) L 10% C90% Manutenzione straordinaria della guardiola L

PULIZIA

Spese per l’assunzione dell’addetto L Trattamento economico dell’addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. C Spese per il conferimento dell’appalto a ditta L Spese per le pulizie appaltate a ditta C Materiale per le pulizie C Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia L Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia C Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie C Disinfezione dei bidoni e contenitori di rifiuti C Tassa rifiuti o tassa sostitutiva C Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori L Sacchi per la preraccolta dei rifiuti C

Per le voci non concordate nella presente tabella si rinvia alle norme di legge vigenti e agli usi locali

LEGENDA: L = Locatore — C = Conduttore

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ACCORDO TERRITORIALEin attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431 edel decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze

GEBIETSABKOMMENin Durchführung des Gesetzes 9. Dezember1998 N. 431 und des Dekretes 30. Dezember2002 des Ministers für Infrastrukturen undTransportwesen in Einklang mit dem Ministerfür Wirtschaft und Finanzen

* * * * * *

Fra le seguenti organizzazioni: Zwischen folgenden Organisationen:

• CONFEDILIZIA - Associazione della ProprietàEdilizia della provincia autonoma di Bolzano, inpersona del Presidente pro tempore rag. ErichGritsch;

• CONFEDILIZIA - Verband der Gebäudein-haber der Autonomen Provinz Bozen, in derPerson des Präsidenten pro tempore Rag.Erich Gritsch;

• SICET, SUNIA, UNIAT - Centro Casa Bolzano,in persona del Presidente pro tempore dott.Michele Buonerba;

• SICET, SUNIA, UNIAT - SüdtirolerMieterschutz Bozen, in der Person desPräsidenten pro tempore Dr. MicheleBuonerba;

si conviene quanto segue, per il territorio ammini-strativo del Comune di Bolzano:

wird für das Verwaltungsgebiet derGemeinde Bozen folgendes vereinbart:

* * * * * *

CAPITOLO I KAPITEL I

CONTRATTI DI LOCAZIONE ABITATIVAAGEVOLATI

(art. 2, comma 3, della legge 431/98 e art. 1 delD.M. 30.12.2002)

BEGÜNSTIGTEWOHNUNGSMIETVERTRÄGE

(Art. 2, Absatz 3, des Gesetzes 431/98 und Art.1 des M.D. 30.12.2002)

1) L'ambito di applicazione del presente accordo,relativamente ai contratti in epigrafe, è costituitodagli immobili abitativi siti nel territorioamministrativo del Comune di Bolzano.

1) Der Anwendungsbereich der vorliegendenVereinbarung, bezüglich der in der Über-schrift genannten Verträge, besteht aus denWohngebäuden, welche sich im Verwal-tungsgebiet der Gemeinde Bozen befinden.

2) Il territorio del Comune di Bolzano vienesuddiviso in aree omogenee, contraddistinte dalladizione "Area 1", "Area 2" e "Area 3", la cuiindividuazione e delimitazione risultanodall'elaborato cartografico, che si allega comeparte integrante del presente accordo (allegato 1).

2) Das Gebiet der Gemeinde Bozen wird inhomogene Zonen eingeteilt, welche als "Zone1", "Zone 2" und "Zone 3" bezeichnetwerden, deren Bestimmung und Abgrenzungin dem kartographischen Materialaufscheinen, welches als integrierenderBestandteil des vorliegenden Abkommensbeigelegt wird (Anlage 1).

Si precisa che si è inteso, ad evitare lacomplessità di un eccessivo frazionamento delterritorio comunale, prescindere daconsiderazioni attinenti l'individuazione dielementi di omogeneità molto particolareggiati edall'individuazione di zone di particolare pregio odegrado, privilegiando, invece, criteri di

Es wird klargestellt, dass man, um dieKomplexität einer übertriebenen Unterteilungdes Gemeindegebietes zu vermeiden, bestrebtwar, von Überlegungen bezüglich derFestlegung von sehr genauenHomogenitätselementen und von Zonen vonbesonderem Vorzug oder Nachteil abzusehen.

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generalizzazione e riservando, quindi, ad unamaggiore ampiezza delle fasce di oscillazione delcanone, tra il minimo e il massimo, la possibilitàper i contraenti di trovare un accordo rispondentealle concrete caratteristiche dello specificoimmobile da locarsi.

Man hat hingegen allgemeine Kriterienbevorzugt und durch eine größere Breite desSchwankungsbereichs des Mietzinseszwischen dem Minimum und dem Maximum,den Vertragpartnern die Möglichkeitvorbehalten, eine Vereinbarung zu treffen,welche den konkreten Eigenschaften derjeweils zu vermietenden Immobilieentspricht.

3) a) Per ogni singola area, così come individuatanell'allegato 1, vengono definiti i valori, minimoe massimo, delle fasce di oscillazione dei canoni,così come risultano dal prospetto di cuiall’allegato 2; i valori sono espressi in Euro, adanno, per metro quadro utile.

Si precisa che, per ogni area, sono stateindividuate tre fasce di oscillazione dei valori,che prevedono limiti minimi e massimi delcanone, differenziati in base alla maggiore ominore presenza nello specifico immobile, dipertinenze, dotazioni e comfort; a tale scopo éstato concordemente individuato il seguente,tassativo, elenco di elementi oggettivi:

3) a) Für jede einzelne Zone, wie in Anlage 1festgelegt, werden die Werte, Minimum undMaximum, der Schwankungsbereiche desMietzinses bestimmt, wie sie in der Anlage 2angeführt sind. Die Werte sind in Euro proJahr je nutzbarem Quadratmeter ausgedrückt.Es wird klargestellt, dass für jede Zone dreiSchwankungsbereiche der Werte festgelegtworden sind, welche die Mindest- undHöchstgrenzen des Mietzinses aufgrund desgrößeren oder geringeren Vorhandenseinsvon Zubehör, Ausstattung und Komfort derbetreffenden Immobilie vorsehen. Zu diesemZweck ist einvernehmlich folgende,bindende, Auflistung von objektivenElementen erstellt worden:

• posto macchina in comune; • gemeinschaftlicher Autoabstellplatz;• autorimessa o posto macchina esclusivo; • Garage oder eigener Autoabstellplatz;• cortile non adibito a parcheggio e/o giardino; • Garten und/oder Hof, welcher nicht als Park-

platz verwendet wird;• soffitta o cantina; • Dachboden oder Keller;• balcone o terrazza; • Balkon oder Terrasse;• balcone o terrazza: se la superficie é di almeno 10

mq vale come ulteriore elemento;• Balkon oder Terrasse: mit einer Fläche von

mindestens 10 m² als zusätzliches Element zubewerten;

• riscaldamento centrale o autonomo; • Zentralheizung oder autonome Heizung;• ascensore; • Aufzug;• cucina abitabile con una superficie di almeno 10

mq;• Wohnküche mit einer Fläche von mindestens

10 m²;• area verde esclusiva; • eigene Grünfläche;• ulteriore autorimessa e/o ulteriore posto

macchina esclusivo;• zusätzliche Garage und/oder zusätzlicher

eigener Autostellplatz;• doppi servizi; • zweites Bad/WC;• collegamento antenna TV centralizzata; • Anschluss an zentrale TV Antenne;• condizionamento d'aria; • Klimaanlage;• immobile con meno di 9 unità per scala; • Immobilien mit weniger als 9 Einheiten pro

Stiege;• finestre con vetri isolanti; • schall- und wärmedämmende Fenster;• porta blindata e/o antifurto. • gepanzerte Tür und/oder Alarmanlage.

Le parti contraenti individueranno la collocazionedell'immobile da affittare nella fascia di suacompetenza, sulla base dell'esistenza,nell'immobile stesso, dei su indicati elementi,secondo il seguente criterio: se sono presenti finoa 5 elementi, l'immobile sarà collocato nella

Die Vertragsparteien werden aufgrund der inder Immobilie vorhandenen, wie obenangeführten Elemente die Einordnung der zuvermietenden Wohnung in den zuständigenSchwankungsbereich wie folgt bestimmen:wenn bis zu 5 Elemente vorhanden sind, ist

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prima fascia; se sono presenti da 6 a 10 elementi,esso sarà collocato nella seconda fascia; se sonopresenti più di 10 elementi, esso sarà collocatonella terza fascia.

die Immobilie in dem 1. Bereich einzuor-dnen; wenn zwischen 6 und 10 Elementenvorhanden sind, ist sie in den 2. Bereicheinzuordnen; wenn mehr als 10 Elementevorhanden sind, ist sie in dem 3. Bereicheinzuordnen.

Si precisa, che si è ritenuto di determinare i valoriminimi in misura contenuta, onde evitare diescludere dalle agevolazioni, con conseguentepenalizzazione di entrambe le parti, contrattirelativi ad immobili degradati o comunqueaffittati a canoni particolarmente moderati.

Es wird klargestellt, dass man die Minimal-werte niedrig gehalten hat, um zu vermeiden,dass Verträge, welche für Immobilien inschlechtem Zustand oder zu einem besondersmäßigen Mietzins abgeschlossen werden,nicht von den Begünstigungenauszuschließen und folglich beide Parteien zubenachteiligen.

b) Si conviene, che i valori minimi e massimidelle fasce di oscillazione si intendonoautomaticamente soggetti, a decorrere dal 1°gennaio di ogni anno, ad aggiornamento in basealla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi alconsumo, verificatasi nell’anno precedente.

b) Es wird vereinbart, dass die Minimal- undMaximalwerte der Schwankungsbereicheautomatisch, mit Beginn am 1. Januar jedenJahres, der Veränderung zum Vorjahr desvom ISTAT festgelegten Indexes derVerbraucherpreise angepasst werden.

c) Saranno le parti contrattuali private, nella lorolibera discrezionalità, eventualmente assistitedalle rispettive associazioni, che, se richieste, siadopereranno per agevolare il raggiungimento diun accordo, a definire in concreto il canoneeffettivo, situandolo tra il minimo e il massimodella fascia di oscillazione di sua pertinenza, inconsiderazione delle agevolazioni, dellamaggiore o minore presenza di elementi di cui alpunto a), nonché in considerazione di ogniulteriore elemento, anche di carattere soggettivo,quali (a puro titolo esemplificativo): tipologiadell'alloggio; stato di manutenzione dell'alloggioe dell'intero stabile; data di costruzione o dieventuale ristrutturazione; zona di degrado o dipregio; affaccio su via trafficata o meno;comodità di trasporti; ecc.

c) Die beiden privaten Vertragsparteienwerden nach eigenem Gutdünken deneffektiven Mietzins festlegen, eventuell mitdem Beistand der jeweiligen Interessen-verbände, welche auf Anfrage behilflich seinwerden eine Vereinbarung zu erreichen,indem sie ihn zwischen dem Minimum unddem Maximum des anzuwendendenSchwankungsbereichs einordnen unterBerücksichtigung der Begünstigungen undder höheren oder geringeren Anzahl derElemente gemäß Punkt a), sowie unterBeachtung jedes weiteren, auch subjektivenElementes, wie (nur als Beispiel angeführt):Art der Wohnung; Erhaltungszustand derWohnung und des gesamten Gebäudes;Baujahr oder Datum einer eventuellenSanierung; Zone mit besonderem Nachteiloder Vorzug; Ausrichtung auf verkehrsreicheStraße oder nicht; angenehmeTransportmöglichkeiten; usw.

d) Si conviene che il canone definito dalle partivenga aggiornato ogni anno in misura pari al 75%della variazione accertata dall'ISTAT, dell'indicedei prezzi al consumo per le famiglie di operai edimpiegati, verificatasi nell'anno precedente.

d) Es wird vereinbart, dass der von denParteien festgelegte Mietzins jährlich imAusmaß von 75 % der Veränderung zumVorjahr des vom ISTAT festgelegten Indexesder Verbraucherpreise für Familien vonArbeitern und Angestellten angepasst wird.

4) a) Si conviene, che la superficie dell’unitàimmobiliare locata venga, dalle parti contraenti,calcolata secondo le modalità di seguito indicate:

4) a) Es wird vereinbart, dass die Fläche dervermieteten Immobilieneinheit von denVertragsparteien gemäß folgendenModalitäten definiert wird:

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• per l'appartamento si considera la superficieinterna (cioè escludendo soltanto i muri esterni odi confine con altro alloggio, ma comprendendo,quindi, tramezze interne, nicchie, soglie,soppalchi ecc.);

• für die Wohnung wird die Innenflächeberücksichtigt (also ausgeschlossen nur dieAußenmauern oder die Grenzmauern zuanderen Wohnungen, jedoch inbegriffeninterne Trennwände, Nischen, Stufen,Zwischenböden, usw.);

• la superficie dei garage va considerata al 75%; • die Fläche der Garagen wird zu 75 %berücksichtigt;

• quella dei posti auto esclusivi al 30%; • die der exklusiven Autostellplätze zu 30 %;• quella del verde esclusivo al 15%; • die der exklusiven Grünflächen zu 15 %;• quella di balconi e terrazze al 30%; • die der Balkone und Terrassen zu 30 %;• quella di cantine e soffitte al 25%. • die der Keller und Dachböden zu 25 %.

b) Si conviene una percentuale di maggiorazioneo diminuzione dei valori minimo e massimo dellefasce di oscillazione, in relazione a ridotta oelevata superficie dell'alloggio, per rispondereall'evidente maggiore o minore valoreproporzionale del canone per unità di dimensioniprogressivamente calanti o rispettivamentecrescenti, secondo il seguente schema, nel qualesi considera solo la specifica superficie internadell'alloggio come sopra indicata:

b) Es wird ein Prozentsatz für die Anhebungoder Senkung des Minimal- undMaximalwertes des Schwankungsbereichs inBezug auf kleine oder große Flächen derWohnung vereinbart, um dem effektivverhältnismäßig höheren oder geringerenWert des Mietzinses für progressiv kleinerebeziehungsweise größere EinheitenRechnung zu tragen und zwar nachfolgendem Schema, bei welchemausschließlich die Innenfläche der Wohnung,berücksichtigt wird:

• superficie fino a 40 mq: + 25% • Fläche bis zu 40 m²: + 25 %• superficie tra 40 e 55 mq: + 20% • Fläche zwischen 40 und 55 m²: + 20 %• superficie tra 55 e 70 mq: + 15% • Fläche zwischen 45 und 70 m²: + 15 %• superficie tra 120 e 150 mq: - 5% • Fläche zwischen 120 und 150 m²: - 5 %• superficie maggiore di 150 mq: - 10% • Fläche über 150 70 m²: - 10 %

c) Si conviene che non si dia luogo a revisionedel canone, se, tra la superficie reale e quellaconsiderata per la determinazione dei valoriminimi e massimi del canone, vi sia unadifferenza, in più o in meno, che non superi il10%.

c) Es wird vereinbart, dass der Mietzins nichtverändert wird, wenn zwischen der effektivenFläche und der zur Bestimmung der Minimal-und Maximalwerte herangezogenen Flächeeine negative oder positive Differenz besteht,die 10 % nicht übersteigt.

5) Qualora le parti concordino una duratacontrattuale superiore al minimo legale di treanni, si conviene che i valori minimi e massimidelle fasce di oscillazione, vengano aumentati, avalere per l'intera durata contrattuale ed eventualeproroga biennale legale, del 2% per ogni annooltre la durata minima.

5) Falls die Parteien eine längere Vertragsdauervereinbaren als das gesetzliche Minimum vondrei Jahren, so wird festgelegt, dass dieMinimal- und Maximalwerte der Schwan-kungsbereiche für die gesamte Vertragsdauerund die eventuelle zweijährige gesetzlicheVerlängerung um jeweils 2 % je zusätzlichemJahr erhöht wird.

6) Qualora l'appartamento locato sia parzialmenteammobiliato, i valori minimi e massimi dellefasce saranno aumentati fino ad un massimo del10% - qualora l'appartamento locato siacompletamente ammobiliato, i valori minimi emassimi delle fasce saranno aumentati fino ad unmassimo del 20%.

6) Falls die Wohnung teilmöbliert ist, werdendie Minimal- und der Maximalwerte derSchwankungsbereiche bis zu höchstens 10 %erhöht - falls sie vollständig möbliert ist,werden die Minimal- und Maximalwerte derSchwankungsbereiche um bis zu höchstens20 % erhöht.

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7) Le diverse percentuali di variazione dei valoriminimi e massimi delle fasce relative allasuperficie, alla durata e al mobilio sonocumulabili tra loro.

7) Die verschiedenen prozentuellen Veränderun-gen der Minimal- und Maximalwerte derSchwankungsbereiche bezüglich Fläche,Dauer und Einrichtung sind untereinanderkumulierbar.

8) Per quanto attiene alla ripartizione degli oneriaccessori tra locatore ed inquilino, si conviene diosservare la tabella allegata (allegato G) al D.M.30.12.2002, oppure la stessa tabella in linguatedesca, allegato 3 del presente accordo.

8) Bezüglich der Aufteilung der Nebenspesenzwischen Vermieter und Mieter wird verein-bart, die dem M.D. 30.12.2002 anliegendeTabelle (Anlage G), oder dieselbe Tabelle indeutscher Sprache, Anlage 3 desvorliegenden Abkommens, einzuhalten.

Si precisa che negli usi locali è invalsa laconsuetudine di ripartire il compensodell’amministratore e le spese di amministrazioneal 50% tra proprietario ed inquilino.

Es wird festgestellt, dass in den örtlichenGebräuchen die Gepflogenheit vorherrscht,die Vergütung an den Verwalter und dieVerwaltungsspesen zu 50 % zwischen demEigentümer und dem Mieter aufzuteilen.

9) Come previsto dal D.M. 30.12.2002 le partistipuleranno il contratto individuale di locazione,utilizzando il tipo di contratto allegato A al citatoD.M. oppure lo stesso tipo di contratto in linguatedesca, allegato 4 del presente accordo.

9) Wie vom M.D. 30.12.2002 vorgesehen,schließen die Parteien den Mietvertrag unterVerwendung der dem obgenannten M.D.anliegenden Standardvorlage (Anlage A) oderdesselben Standartvertrages in deutscherSprache, Anlage 4 des vorliegendenAbkommens, ab.

* * * * * *

CAPITOLO II KAPITEL II

CONTRATTI DI LOCAZIONE ABITATIVA DINATURA TRANSITORIA

(art. 5, comma 1, della legge 431/98 e art. 2 delD.M. 30.12.2002)

WOHNUNGSMIETVERTRÄGE FÜRÜBERGANGSZEIT

(Art. 5, Absatz 1, des Gesetzes 431/98 und Art.2 des M.D. 30.12.2002)

Per i contratti in epigrafe, relativi ad immobiliabitativi siti nel territorio amministrativo del Comunedi Bolzano, le organizzazioni firmatarie ricordano tral'altro:

Für die in der Überschrift genanntenVerträge bezüglich Wohneinheiten imVerwaltungsgebiet der Gemeinde Bozen,erinnern die unterzeichnendenOrganisationen unter anderem:

• che non trovano applicazione le agevolazionifiscali di cui all'art. 8, comma 1, della Legge431/98;

• dass die Steuerbegünstigungen gemäß Art. 8,Absatz 1, des Gesetzes 431/98 keineAnwendung finden;

• che le locazioni aventi esclusivamente finalitàturistiche non sono soggette alla disciplina inquestione;

• dass die Vermietung für ausschließlichtouristische Zwecke nicht unter dieseBestimmungen fällt;

• che, ai sensi dell'art. 2, n. 1, del D.M. 30.12.2002,i contratti possono avere una durata non inferioread un mese e non superiore a diciotto mesi; einfine,

• dass die Verträge, im Sinne von Art. 2, N. 1,des M.D. vom 30.12.2002, eine Dauer vonnicht weniger als einen Monat und nicht mehrals achtzehn Monate haben können; undschließlich,

• che, ai sensi dell'art. 2, n. 2, del D.M. 30.12.2002,i canoni devono essere stabiliti nei limiti minimie massimi previsti per i contratti agevolati,eventualmente maggiorati fino ad un 20%.

• dass die Mietzinse, im Sinne von Art. 2, N. 2,des M.D. vom 30.12.2002, zwischen denMinimal- und Maximalwerten derbegünstigten Verträge, eventuell um bis zu 20% erhöht, festgelegt werden müssen.

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1) Per i contratti in epigrafe, le organizzazionifirmatarie del presente accordo, convengono dirichiamare integralmente quanto previsto alcapitolo I, numeri: 1), 2), 3), 4), 6), 7) e 8).

1) Die unterzeichnenden Organisationen dervorliegenden Vereinbarung sind übereinge-kommen, für die in der Überschrift genanntenVerträge die Inhalte folgender Nummern vonKapitel I vollständig zu übernehmen: 1), 2),3), 4), 6), 7) und 8).

2) Le organizzazioni firmatarie convengono che ilimiti minimi e massimi delle fasce dioscillazione di cui al Capitolo I, n. 3) sonoaumentati del 20% come da prospetto di cuiall’allegato 2.

2) Die unterzeichnenden Organisationenvereinbaren, dass die Minimal- undMaximalwerte der Schwankungsbereichegemäß Kapitel I, N. 3) entsprechend derAuflistung Anlage 2 um 20 % erhöht sind.

3) Le organizzazioni firmatarie convengono diindividuare le esigenze transitorie rispettivamentedel locatore e del conduttore, nelle seguentifattispecie, con la precisazione che è sufficientela sussistenza di una di esse, in capo anche ad unasola delle parti contraenti:

3) Die unterzeichnenden Organisationenbestimmen einvernehmlich die Voraussetzun-gen für einen Übergangsvertrag für denVermieter und für den Mieter wie folgt, mitdem ausdrücklichen Hinweis, dass es ausre-icht, wenn eine der Voraussetzungen auchnur bei einer der Vertragsparteien besteht:

per il locatore; quando egli preveda il verificarsi,entro 18 mesi, di una delle seguenti circostanze:

für den Vermieter, wenn er voraussieht, dass sicheiner der folgenden Umstände innerhalb 18Monaten ereignet:

a) le ipotesi previste dall'art. 3 legge 431/98 allelettere a), b), e);

a) die im Art. 3, Gesetz 431/98 unter denBuchstaben a), b) und e) vorgesehenen Fälle;

b) quando il locatore intende vendere l'immobile; b) wenn der Vermieter beabsichtigt dieImmobilie zu verkaufen;

c) qualsiasi altra esigenza specifica del locatore osuoi familiari, collegata ad un evento certo, adata prefissata, che sia espressamente indicata incontratto;

c) jegliches weitere spezifische Bedürfnis desVermieters oder seiner Angehörigen, das miteinem sicheren Ereignis mit festgelegtemDatum zusammenhängt, wenn dieses aus-drücklich im Vertrag angeführt wird;

per il conduttore: für den Mieter:a) trasferimento temporaneo della sede di lavoro o,

comunque, legato ad esigenze temporanee dilavoro, formazione o avviamento professionale;

a) zeitlich begrenzte Verlegung desArbeitssitzes oder jedenfalls verbunden mitzeitlich begrenzten Erfordernissen für Arbeitoder berufliche Aus- und Fortbildung;

b) esigenze di studio, inteso anche come frequenzadi corsi temporanei di istruzione, formazione,specializzazione od altro;

b) Erfordernisse für Studium, verstanden auchals Teilnahme an befristeten Kursen für Aus-und Fortbildung, Spezialisierung undanderes;

c) separazione o divorzio; c) Trennung oder Scheidung;d) assegnazione di alloggio di edilizia pubblica, o

acquisto in cooperativa o da privati, di unalloggio che si renda disponibile entro 18 mesi,dimostrato con attestazione o preliminare;

d) Zuweisung einer Wohnung des öffentlichenWohnbaues oder Kauf in einerGenossenschaft oder von Privaten, wenn dieWohnung innerhalb von 18 Monatenverfügbar wird und dies durch eineBescheinigung oder einen Vorvertragbewiesen wird;

e) qualsiasi altra esigenza specifica del conduttoredocumentabile e/o collegata ad un evento certoprevisto entro 18 mesi.

e) jegliches weitere Erfordernis des Mieters,wenn dieses belegbar und/oder mit eineminnerhalb 18 Monaten vorgesehenen sicheren

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Ereignis verbunden ist.

4) Come previsto dal D.M. 30.12.2002 le partistipuleranno il contratto individuale di locazione,utilizzando il tipo di contratto allegato C al citatoD.M. oppure lo stesso tipo di contratto in linguatedesca, allegato 5 del presente accordo.

4) Wie vom M.D. 30.12.2002 vorgesehen,schließen die Parteien den Mietvertrag unterVerwendung der dem obgenannten M.D.anliegenden Standardvorlage (Anlage C) oderdesselben Standartvertrages in deutscherSprache, Anlage 5 des vorliegendenAbkommens, ab.

* * * * * *

CAPITOLO III KAPITEL III

CONTRATTI DI LOCAZIONE ABITATIVAPER STUDENTI UNIVERSITARI

(art. 5, comma 2 e 3, della legge 431/98 e art. 3 delD.M. 30.12.2002)

WOHNUNGSMIETVERTRÄGE FÜRUNIVERSITÄTSSTUDENTEN

(Art. 5, Absatz 2 und 3, des Gesetzes 431/98und Art. 3 des M.D. 30.12.2002)

Per i contratti in epigrafe, relativi ad immobiliabitativi siti nel territorio amministrativo del Comunedi Bolzano, le organizzazioni firmatarie del presenteaccordo, ricordano, tra l'altro, che la durata non puòessere inferiore a mesi sei e superiore a mesi trentaseie che trovano applicazione le agevolazioni fiscali dicui all'art. 8 della legge 431/98.

Für die in der Überschrift angeführten Verträgebezüglich Wohnungen im Verwaltungsgebiet derGemeinde Bozen, erinnern die dieses Abkommenunterzeichnenden Organisationen unter anderemdaran, dass die Dauer nicht weiniger als sechsMonate und nicht mehr als sechsunddreißigMonate betragen kann und dass dieSteuerbegünstigungen laut Art. 8 des Gesetzes431/98, Anwendung finden.

1) Per i contratti in epigrafe, le organizzazionifirmatarie del presente accordo, convengono dirichiamare integralmente quanto previsto alcapitolo I, numeri: 1), 2), 3), 4), 6), 7) e 8).

1) Die unterzeichnenden Organisationen dervorliegenden Vereinbarung sind übereinge-kommen, für die in der Überschrift genanntenVerträge die Inhalte folgender Nummern vonKapitel I vollständig zu übernehmen: 1), 2),3), 4), 6), 7) und 8).

2) Le organizzazioni firmatarie convengono che peri predetti contratti i limiti minimi e massimi dellefasce di oscillazione di cui al Capitolo I, n. 3)sono aumentati del 20% come da prospetto di cuiall’allegato 2.

2) Die unterzeichnenden Organisationenvereinbaren, dass für die genannten Verträgedie Minimal- und Maximalwerte derSchwankungsbereiche gemäß Kapitel I, N. 3)entsprechend der Auflistung Anlage 2 um 20% erhöht sind.

3) Si conviene che, ove le singole parti contraenticoncordino una durata contrattuale superiore amesi 6, il valore massimo della fascia dioscillazione in questione, venga aumentato del 2% per ogni ulteriore semestre, a valere per l'interadurata contrattuale.

3) Falls die Parteien eine Dauer von mehr alssechs Monaten vereinbaren, wirdübereingekommen, dass der Maximalwert desSchwankungsbereiches für jedes weitereSemester und für die gesamte Dauer desVertrages um 2 % erhöht wird.

4) Come previsto dal D.M. 30.12.02, le partistipuleranno il contratto individuale di locazione,utilizzando il tipo di contratto allegato E al citatoD.M. oppure lo stesso tipo di contratto in linguatedesca allegato 6 del presente accordo.

4) Wie vom M.D. 30.12.2002 vorgesehen,schließen die Parteien den Mietvertrag unterVerwendung der dem obgenannten M.D.anliegenden Standardvorlage (Anlage E),oder desselben Standartvertrages in deutscher

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Sprache, Anlage 6 des vorliegendenAbkommens, ab.

* * * * * *

CAPITOLO IV KAPITEL IV

Le organizzazioni firmatarie convengono che ilpresente accordo possa, di comune intesa, formareoggetto di revisione, aggiornamento, integrazione, siain caso di modifica del D.M. 30.12.02, sia quando ciòapparirà opportuno alle organizzazioni stesse, permutate condizioni del mercato, della normativa edelle specifiche agevolazioni, nonchédell'imposizione fiscale.

Die unterzeichnenden Parteien vereinbaren, dassdas vorliegende Abkommen in gegenseitigemEinvernehmen jederzeit überarbeitet, abgeändertoder ergänzt werden kann, wenn das M.D.30.12.2002 abgeändert werden sollte oder fallsdies den Organisationen aufgrund veränderterBedingungen des Marktes, der Rechtsvorschriftenund der spezifischen Steuerbegünstigungen sowieder Besteuerung zweckdienlich erscheint.

Le organizzazioni firmatarie si impegnano a prestareassistenza alla stipulazione dei contratti ai sensi delpresente accordo ed eventualmente a controfirmare icontratti stessi.

Die unterzeichnenden Organisationen verpflichtensich, Beistand bei der Abfassung der Mietverträgeim Sinne des vorliegenden Abkommens zu leistenund eventuell genannte Verträgegegenzuzeichnen.

Le organizzazioni firmatarie si impegnano inoltre diistituire a richiesta la Commissione di Conciliazionedi cui all’art. 6 del D.M. 30.12.2002, in particolareanche ai fini dell’attestazione della rispondenza delcontenuto economico e normativo dei contratti alpresente accordo.

Die unterzeichnenden Organisationen verpflichtensich außerdem, auf Antrag dieSchlichtungskommission gemäß Art. 6 des M.D.30.12.2002 einzuführen, vor allem auch um dieÜbereinstimmung des ökonomischen undnormativen Inhaltes der Verträge mit demvorliegenden Abkommens zu bescheinigen.

Le organizzazioni firmatarie del presente accordo siimpegnano a non sottoscrivere altri accordi territorialidiversi dal presente.

Die unterzeichnenden Organisationen verpflichtensich, keine anderen Gebietsabkommen, die sichvom gegenwärtigen unterscheiden, zu unterschrei-ben.

Il presente accordo verrà depositato presso lasegreteria del Comune di Bolzano.

Das vorliegende Gebietsabkommen wird imSekretariat der Gemeinde Bozen hinterlegt.

Allegati: Anlagen;1) Planimetria del territorio comunale di Bolzano

con individuazione delle aree;1) Lageplan der Stadt Bozen mit

Kennzeichnung der Zonen;2) Prospetto delle fasce di oscillazione del canone; 2) Auflistung der Schwankungsbereiche des

Mietzinses;3) Tabella di ripartizione degli oneri accessori in

lingua tedesca;3) Aufteilungstabelle der Nebenspesen in

deutscher Sprache;4) Tipo di contratto per locazione abitativa

agevolata in lingua tedesca;4) Standardvertrag für begünstigte

Wohnungsvermietung in deutscher Sprache;5) Tipo di contratto per locazione abitativa di natura

transitoria in lingua tedesca;5) Standardvertrag für Wohnungsvermietung für

Übergangszeit in deutscher Sprache;6) Tipo di contratto per locazione abitativa per

studenti universitari in lingua tedesca.6) Standardvertrag für Wohnungsvermietung für

Universitätsstudenten in deutscher Sprache.

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Il presente accordo sostituisce ed annulla ilprecedente accordo territoriale dell’8 luglio 1999.Esso entra in vigore con la data della sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto in data 30 maggio2003 dalle organizzazioni stipulanti l’accordo:

Dieses Abkommen ersetzt und annulliert dasvorherige Gebietsabkommen vom 8. Juli 1999. Estritt mit dem Datum der Unterschrift in Kraft.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet am 30. Mai2003 von den das Abkommen abschließendenOrganisationen:

CONFEDILIZIA - Associazione della ProprietàEdilizia della provincia autonoma di Bolzano

...............................................................................…..

CONFEDILIZIA - Verband der Gebäudeinhaberder autonomen Provinz Bozen

..............................................................................

SICET-SUNIA-UNIAT - Centro Casa Bolzano

......................................................................................

SICET-SUNIA-UNIAT - Südtiroler MieterschutzBozen................................................................………….

A questo Accordo hanno aderito le seguentiorganizzazioni:

Diesem Abkommen haben sich folgendeOrganisationen angeschlossen:

......................................................................…............

......................................................................…............

......................................................................…............

......................................................................…............

......................................................................…............

......................................................................…............

......................................................................….....

......................................................................….....

......................................................................….....

......................................................................….....

......................................................................….....

......................................................................….....

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ACCORDO TERRITORIALE 13 MAGGIO 2003COMUNE DI BRESCIA

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431E DEL DECRETO MINISTERIALE 30/12/02 “Criteri generali per la realizzazione

degli Accordi”

Fra le seguenti organizzazioni della proprietà:

La Confedilizia nella persona del presidente della Associazione provinciale della proprietà edilizia dott. Ivo Amendolagine;

L'Uppi, nella persona del presidente della sezione provinciale bresciana Carlo Manenti;

L'Asppi nella persona del segretario provinciale avv. Mario Moneghini;●

La Unioncasa nella persona del segretario provinciale avv. Marco Bormioli;●

L’Appc rappresentata dal vice Presidente provinciale dott. Vincenzo Vecchio;

Ed i seguenti sindacati degli inquilini:

● Il Sunia nella persona del segretario provinciale Adriano Papa;● Il Sicet nella persona del segretario provinciale Santo Zorzi;● L'Uniat nella persona del segretario provinciale Pierangelo Bennati;● La Conia nella persona del rappresentante provinciale Renato Grassini;

premesso

Che in attuazione dell'art.2 comma 3 della L.431/98 e del d. m. 30/12/2002 si intende addivenire alla stipula di un accordo territoriale per la definizione del contratto agevolato relativo alle locazioni di immobili ad uso abitativo a canone agevolato; con validità fino a sottoscrizione di un nuovo accordo ed impegno a ritrovarsi a cadenza semestrale. Che verrà sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Sindaco di Brescia e le Associazioni sopra citate, che prevede il riconoscimento di una detrazione ICI per i proprietari che concedono in locazione gli immobili sulla base del canale convenzionato, ai sensi dell'art.2 comma 3 L.431198, e del presente accordo territoriale.Che il Comune di Brescia stabilirà in delibera che l’aliquota e/o la detrazione ICI di favore, per i contratti agevolati, è subordinata alla presentazione di una attestazione che certifichi la congruità del canone e il rispetto di ogni normativa afferente ai contratti qui disciplinati, rilasciata dalle Associazioni che sottoscrivono il presente accordo.Che è istituita presso le associazioni sottoscrittrici il presente accordo la lista dei delegati delle medesime, quali membri per le commissioni di conciliazione previste dal d. m. 30/12/2002. Le medesime si impegnano a redigere il regolamento applicativo della sopra chiamata commissione.

CONTRATTI AGEVOLATI(art. 2, comma 3 L. 431/98 e art. 1 d.m. 5/3/99)

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1. L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Brescia. Il territorio del Comune di Brescia, acquisite le informazioní concernenti la delimitazione delle microzone catastali e i dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare, viene suddiviso in "zone omogenee" come da allegato A, ove saranno evidenziate altresì zone di particolare pregio e di particolare degrado, nonché l'elenco dettagliato delle vie di Brescia (all.A 1). Per il Comune interessato e per le zone omogenee, nonché quelle di particolare pregio o di particolare degrado, come individuate nell'allegato A, vengono definite le fasce di oscillazione dei canoni nello stesso allegato A. Le parti sopra richiamate confermano con il Comune di Brescia l’attività degli organismi finalizzati alla pianificazione della politica della casa nel territorio bresciano, o secondo le indicazioni che l'Osservatorio regionale previsto nella L.431/98 e nel D.M. 30 dicembre 2002 verranno emanate.

2. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo gli allegati A B C D E F del D.M. 30/12/02. Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni che stipulano il presente Accordo si impegnano a redigere e ad allegare all'accordo stesso, un documento di ripartizione degli oneri accessori fra locatore ed inquilino con riferimento agli usi locali e all’art.4 decreto 30/12/02.

3. Contratti con durata superiore ai tre anni avranno le seguenti variazioni delle fasce di oscillazione:Per i contratti con durata di quattro anni la fascia di oscillazione di cui alla tabella "A" sarà maggiorata del 2,5 %.Per i contratti con durata di cinque anni la fascia di oscillazione di cui alla tabella "A" sarà maggiorata del 5 %.Per i contratti con durata di sei anni la fascia di oscillazione di cui alla tabella "A" sarà maggiorata del 7,5 %.Per i contratti con durata superiore al sei anni la fascia di oscillazione di cui alla tabella "A" sarà maggiorata del 10 %.

4. Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. A), L. 431/98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l'immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento del 10 %, (o concordato di volta in volta tra le parti) a valere per l'intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.

5. Le parti concordano che nella valutazione delle unità immobiliari in applicazione di quanto disposto dal D.M. 30 dicembre 2002, ove si indica la superficie valutata in mq. utile si deve intendere in "mq. utile" il mq. commerciale, secondo la definizione allegata al presente Accordo, rilasciata dal Collegio dei costruttori della provincia di Brescia, ove saranno anche indicate le modalità di valutazione del mq. commerciale delle pertinenze e delle parti annesse; si dovrà invece intendere applicazione di usi locali la valutazione usualmente richiamata "a corpo" senza riferimento alle singole superfici. La valutazione "a corpo" è riservata in ogni caso per le unità immobiliari al di sotto dei 65 mq., con la precisazione di seguito espressa: la superficie da considerare per la determinazione del canone convenzionato (da calcolare sulla base del mq. utile/commerciale) è da maggiorare del 20%, quando essa risulta fino a mq. 60; ed è da maggiorare del 10% quando risulta compresa fra mq. 61 e mq. 65.

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In materia di oneri accessori le parti faranno riferimento alla redazione di un documento di ripartizione degli stessi, secondo l'impegno di cui al punto 2.Resta comunque inteso che, per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento agli articoli della Legge 392/78 ancora in vigore, al Codice civile e al d. m. 30/12/02.

GLI USI TRANSITORI

Le Associazioni firmatarie individuano i criteri generali per la definizione dei canoni di locazione (allegati A e B dell'Accordo territoriale) e del contratto tipo (Allegati C e D del D.M. 30/12/02) per gli usi transitori.Il presente Accordo prevede che la durata della locazione non può essere inferiore ad un mese ed essere superiore a diciotto mesi.La transitorietà del contratto è individuata nel seguente modo.Esigenze del proprietario:quando ha necessità di adibire entro i 18 mesi l'immobile ad abitazione propria, dei figli, dei genitori, per motivi:

● Trasferimento temporaneo della sede di lavoro● Matrimonio● Separazione e/o divorzio● Ristrutturazione o demolizione o ampliamento dell’immobile● Rientro dall'estero o da altro Comune

Per l'inquilino le seguenti necessità, a causa di:

Trasferimento temporaneo della sede di lavoro●

Contratto di lavoro a T. D. in comune diverso da quello di residenza●

Incarico professionale a termine o su commessa●

Separazione o divorzio●

Assegnazione di alloggio o acquisto di alloggio che si rende disponibile entro 18 mesi

Vicinanza momentanea a parenti bisognosi●

Cure mediche e/o riabilitazione.

Il proprietario o l'inquilino che hanno necessità di stipulare un contratto transitorio devono provare la necessità di transitorietà allegando l'apposita documentazione al contratto. Inoltre la parte che manifesta la necessità transitoria deve dichiarare il motivo della stessa.E' fatto obbligo al proprietario di confermare, a mezzo raccomandata a. r., prima della scadenza del contratto, il motivo che ha dato origine alla transitorietà.In caso di mancata comunicazione, ovvero nel caso siano venute meno le esigenze di

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transitorietà poste dal proprietario, il contratto sarà ricondotto alla durata prevista dall'art.2 com. 1 legge 9 dicembre 1998.I canoni di locazione sono individuati all’interno delle fasce di oscillazione massimo/minimo stabilite per l’affitto concordato dal presente Accordo, con possibilità di variazione fino ad un massimo del 10%. TALE VARIAZIONE NON SI CALCOLA IN CASO DI U. I. AMMOBILIATA, IN QUANTO GIA’ ASSOGGETTATA A MAGGIORAZIONE DEL 20%.

CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI

Ai sensi dell’art.3 del D.M. 30/12/02 è possibile stipulare contratti di locazione per studenti universitari fuori sede.Si dispone che tale tipologia contrattuale è utilizzabile dai soli studenti universitari iscritti a corsi di laurea, di perfezionamento e/o di specializzazione nel Comune di Brescia, comune diverso da quello di residenza; tale condizione deve essere specificata nel contratto.A questo scopo devono essere allegate al tipo di contratto adottato (Allegati E e F del D.M. 30/12/02) le dichiarazioni dell’Istituto universitario attestanti l’iscrizione e la frequenza di corsi universitari.La durata contrattuale va da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni ed il contratto può essere sottoscritto dal singolo studente, o da gruppi di studenti, o dalle agenzie per il diritto allo studio.Il canone di locazione applicabile ai contratti per studenti fuori sede è determinato utilizzando i valori di oscillazione massimo/minimo per zone omogenee, individuati nel presente Accordo territoriale.

ELENCO ALLEGATI dell’Accordo territoriale di Brescia:

Allegato A (zone omogenee comprensive di stradario, valori del canone convenzionato, fascia di oscillazione).

Allegato A/1 (identificazione delle vie nelle zone omogenee, zone di degrado e di pregio).

Allegato B (elementi/criteri per l’utilizzo della fascia di oscillazione e regolamento della Commissione di Conciliazione).

Allegato C (identificazione del mq. utile/mq. commerciale).●

Protocollo d’Intesa con il Comune di Brescia.

I contratti di locazione possono essere stipulati utilizzando esclusivamente i contratti tipo richiamati nell’Accordo territoriale, e precisamente quelli allegati al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2002, che saranno depositati presso il Comune di Brescia e presso le Associazioni firmatarie, unitamente all’Accordo sottoscritto.

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Brescia, lì 13 maggio 2003.

Per Associazioni della Proprietà:

Per Associazioni dei Conduttori:

ALLEGATO “A”

(Vedi documento a parte - clicca qui per scaricarlo).

ALLEGATO “B”

Nell’Accordo territoriale di Brescia, all’interno della fascia di oscillazione del canale agevolato, le parti individuano fino a tre subfascie, ciascuna delle quali sarà caratterizzata da uno o più elementi scelti dalle suddette parti sociali tra i seguenti: riscaldamento, ascensore (per le UU. 11. oltre il terzo piano), posto auto, autorimessa, cantina, soffitta, acqua diretta e tipologia del fabbricato così come oggettivamente definita nell'accordo in questione, in relazione alle condizioni di tempo e di luogo, con gli stessi criteri di certezza, inequivocità e oggettività degli elementi sopra precisati.Le parti contraenti individuano la collocazione dell'immobile oggetto del contratto nella subfascia di competenza sulla base della presenza nell'immobile stesso degli elementi caratterizzanti ogni singola subfascia, conseguentemente concordando il relativo canone tenendo conto di quanto previsto dall'art. 1 del d. m. 30 dicembre 2003 e, in particolare, dello stato manutentivo dell'alloggio e dell'intero stabile nonché della presenza di spazi comuni.

(Criteri per l'utilizzo della fascia di oscillazione - All. A)1) Il valore massimo si applica con la presenza contemporanea di tutti gli elementi sotto elencati:

° presenza di impianto di riscaldamento (autonomo o centralizzato)° ascensore (per edifici sup. a tre piani f. t.)° presenza di box oppure posto auto° presenza di cantina o soffitta° presenza di giardino privato e/o condominiale° l’immobile è stato ultimato o ristrutturato o avuto manutenzione ordinaria costante negli ultimi 10 anni

2) Elementi per determinare, nell'ambito della fascia di oscillazione concordata, valori del canone intermedi applicabili a stabili e/o U. I. di civile abitazione:(barrare le situazioni esistenti)

° Mancanza di box o posto auto° Assenza di cantina o soffitta° Assenza di giardino privato o condom.° Mancanza di ascensore (per edifici sup. a tre piani f. t.)° Per determinare lo stato manutentivo dell'alloggio e dello stabile (vedi verbale di

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consegna):Data di costruzione .........Data ultima manutenzione .........Data ultima ristrutturazione ........

3) Elementi per determinare, nell'ambito della fascia di oscillazione concordata, valori del canone minimi:(barrare le situazioni esistenti)

° Stabili ed alloggi la cui ristrutturazione sia antecedente agli ultimi 30 anni o durante lo stesso periodo non sia avvenuta manutenzione° Mancanza di impianto di riscaldamento (autonomo o centraliz.)° Assenza di box o posto auto, cantina o soffitta° Assenza di acqua corrente° Assenza di bagno e servizi igienici

4) Nelle zone degradate e prive di dotazioni infrastrutturali è prevista una ulteriore diminuzione fino ad un massimo del 30%.

ALLEGATO “C”(modalità di valutazione in mq. Utile/commerciale)

Misura commerciale in uso a Brescia:

Filo esterno fabbricatoMezzeria muri divisori tra appartamenti e tra appartamenti e vano scalaBalconi 25% superficieTerrazze 25% superficieSolaio esclusivo fruibile 25% superficieGiardino e/o cortile esclusivo fino a mq.10 compreso; superiore 10% superficieCantinale, meno di mq.4 compreso; superiore 25% superficiePosto auto esclusivo 25% superficieBox 50% superficie

(L’immobile completamente arredato consente una maggiorazione dei valori indicati nell’allegato “A” fino ad un massimo del 20%, non cumulabile con la maggiorazione del 10% per i transitori).

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REGISTRATO IL 17 SETTEMBRE 2003Prot. 27650

ACCORDO TERRITORIALEPER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI TREVISO

in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

Fra le seguenti organizzazioni:

A.P.E. Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Treviso – Confedilizia, in persona del Presidente Ing. Agostino Rossi;UPPI in persona del Presidente Dott. Renato Vasini;ASPPI in persona del Presidente Avv. Andrea Gatto;SUNIA in persona del Delegato Provinciale Sig. Luciano Bellotto;SICET in persona del Delegato Provinciale Sig. Antonio Ceron;UNIAT in persona del Delegato Provinciale Sig. Vincenzo Rosso, si conviene e stipula quanto segue.

CONTRATTI AGEVOLATI(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 DM 30/12/2002)

L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituto dal territorio amministrativo del Comune di Treviso.

Il territorio del Comune di Mogliano Veneto, tenuto presente quanto disposto dall’art. 1, comma 2, del DM 30/12/2002, acquisite le informazioni concernenti la delimitazione delle microzone catastali e considerata l’estensione delle zone urbanizzate nella realtà locale, viene suddiviso in tre zone omogenee come da allegato A: Zona A – Evidenziata con colore rosso delimitata dalla cerchia muraria (Centrale Pregiata); Zona B - evidenziata con colore giallo (Semicentrale); Zona C (Periferica), corrispondente a tutto il rimanente territorio soggetto all’amministrazione del Comune di Treviso Veneto. Non vengono individuate zone di degrado o fabbricati degradati in quanto – per la determinazione del relativo canone – le parti contraenti terranno conto degli elementi caratterizzati ciascuna unità immobiliare.

Si precisa che, ove il confine di zona sia delimitato da una strada, tutti gli immobili con numero civico su detta strada rientreranno nella zona superiore.

Per le zone omogenee, come sopra individuate, vengono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da allegato B (valore mq. annuo).

La superficie dell’unità immobiliare concessa in locazione (più oltre indicata come “superficie utile complessiva”) è data dalla somma dei seguenti elementi:

a) l’intera superficie dell’unità abitativa;b) il 50% della superficie dell’autorimessa; il 100% per l’autorimessa in centro storico;c) il 25% del posto macchina in garage comune;d) il 25% della superficie di balconi, terrazze o portici, cantine, soffitte, lavanderie;e) il 15% della superficie scoperta in suo esclusivo (con incidenza del 50% della superficie

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massima dell’alloggio), compresa quella relativa al auto esclusivo su area scoperta.

Le superfici di cui alle lett.re a), b) e d), si misurano al netto de muri perimetrali e di quelli interni.

Alla superficie di cui alla lett.re a) si applicano i seguenti coefficienti:

a) 1,40 per l’unità abitativa di superficie fino a mq. 40;b) 1,30 per l’unità abitativa di superficie compresa fra mq. 40,01 e mq. 50;c) 1,20 per l’unità abitativa di superficie compresa fra mq. 50,01 e mq. 60;d) 1,10 per l’unità abitativa di superficie compresa fra mq. 60,01 e mq. 70;e) 1,00 per l’unità abitativa di superficie compresa fra mq. 70,01 e mq. 110;f) per l’unità abitativa di superficie superiore a mq. 110 andrà calcolata una riduzione del 15% della superficie eccedente i mq. 110.

I metri quadrati utili dell’unità immobiliare sono calcolati sulla base della sua superficie convenzionale con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.

Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all’interno delle fasce di oscillazione di cui all’allegato B, tenuto conto del numero degli elementi caratterizzanti presenti nell’unità immobiliare, nonché dell’anno in costruzione, di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria che abbia comportato tutti i seguenti interventi: rifacimento impianti elettrico, termico ed idraulico, sostituzione pavimenti e serramenti. Il tutto come da allegato B.

Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.

Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui allegato B subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del due per cento per i contratti di durata di quattro anni, del quattro per cento per i contratti durata di cinque anni e del sei per cento per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l’intera durata contrattuale.

Per gli immobili arredati i valori minimi e massimi come sopra specificati, potranno essere aumentati de 20% (venti per cento). Detto incremento sarà elevato al 25% (venticinque per cento) ove l’arredamento sia comprensivo degli elettrodomestici frigorifero, forno, piano cottura e lavatrice). L’incremento riferito all’arredo non si renderà peraltro applicabile ove l’arredamento non sia sufficiente alla vivibilità.

Per gli immobili di cui all’art. 1 comma 2, lett. a), L. 431/98 le fasce di oscillazione di cui all’allegato B subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del venticinque per cento, a valere per l’intera durata contrattale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui comma precedente, ove ricorrente.

CONTRATTI TRANSITORI(Art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2, DM 30/12/2002)

L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Treviso.

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Ai fini dell’art. 2, comma 2, DM 30/12/2002, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati, per le zone corrispondenti all’intero territorio del Comune di Treviso, incrementati ulteriormente del 10% (dieci per cento).

Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori.

Fattispecie di esigenze dei proprietari

1. Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per uno dei seguenti motivi: trasferimento temporaneo della sede d lavoro;matrimonio dei figli; rientro dall’estero; destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore;destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell’alloggio di servizio;

2. qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo e data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Fattispecie di esigenze dei conduttori

1. Quando il conduttore ha una delle seguenti esigenze:- contratto di lavoro a termine o a temo determinato in un Comune diverso da quello di residenza;- previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro; trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro; necessità di cure o assistenza a familiari in Comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso;- acquisto di un’abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi; ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l’abitazione del conduttore;- campagna elettorale;

2. qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto.

Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle su indicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/1998, e art. 3, DM 30/12/2002)

L’ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Treviso.

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Il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori mini e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati, per le zone corrispondenti all’intero territorio del Comune di Treviso, incrementati ulteriormente del 5% (cinque per cento).

Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) L. 431/98, le fasce di oscillazione come sopra determinate subiranno nei valori minimi e massimi,m un aumento del venticinque per cento a valere per l’intera durata contrattuale.

Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione Istat.

Revisione del presente accordoLe organizzazioni firmatarie del presente accordo si impegno, qualora lo ritenessero necessario, di rivedere annualmente i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione di ciascuna zona, ai fini della stipula di nuovi contratti.

Il presente Accordo verrà depositato presso la Segreteria generale del Comune di Treviso a cura dell’Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Treviso – Confedilizia.Letto, confermato e sottoscritto in data 31 luglio 2003 dalle Organizzazioni stipulanti:

A.P.E. Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Treviso – Confedilizia, in persona del Presidente Ing. Agostino Rossi;UPPI in persona del Presidente Dott. Renato Vasini;ASPPI in persona del Presidente Avv. Andrea Gatto;SUNIA in persona del Delegato Provinciale Sig. Luciano Bellotto;SICET in persona del Delegato Provinciale Sig. Antonio Ceron;UNIAT in persona del Delegato Provinciale Sig. Vincenzo Rosso, si conviene e stipula quanto segue.

Allegato B

Comune di TREVISO

I valori sono espressi in Euro per mq./annuo

ALLEGATO A 1^ Subfascia 2^ Subfascia 3^ Subfascia

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UNITA’ IMMOBILIARE DI

PARTICOLARI DOTAZIONI

Caratterizzata dalla presenza di almeno 7 dei seguenti elementi di riferimento

UNITA’ IMMOBILIAREDI

PARTICOLARI DOTAZIONI

Caratterizzata dalla presenza di almeno 5 dei seguenti elementi di riferimento

UNITA’ IMMOBILIAREDI

PARTICOLARI DOTAZIONI

Caratterizzata dalla presenza fino a 4 dei seguenti elementi di riferimento

1. impianto di riscaldamento completo di elementi radicanti e conforme alle vigenti norme di legge;

2. allacciamento alla rete gas;

3. unità immobiliare in edificio dotato di ascensore;

4. doppi servizi;

5. doppi vetri (vetrocamera o controfinestre;

6. portoncino d’ingresso blindato;

7. terrazza;

8. cantina, soffitta o sottotetto;

9. garage o posto auto in uso esclusivo;

10. area scoperta in uso

1. impianto di riscaldamento completo di elementi radicanti e conforme alle vigenti norme di legge;

2. allacciamento alla rete gas;

3. unità immobiliare in edificio dotato di ascensore;

4. doppi servizi;

5. doppi vetri (vetrocamera o controfinestre;

6. portoncino d’ingresso blindato;

7. terrazza;

8. cantina, soffitta o sottotetto;

9. garage o posto auto in uso esclusivo;

10. area scoperta in uso

1. impianto di riscaldamento completo di elementi radicanti e conforme alle vigenti norme di legge;

2. allacciamento alla rete gas;

3. unità immobiliare in edificio dotato di ascensore;

4. doppi servizi;

5. doppi vetri (vetrocamera o controfinestre;

6. portoncino d’ingresso blindato;

7. terrazza;

8. cantina, soffitta o sottotetto;

9. garage o posto auto in uso esclusivo;

10. area scoperta in uso

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ANNO DI COSTRUZIONE O

RISTRUTTURAZIONE (1)

esclusivo;11.

area a verde e/o cortile in uso comune (min. mq. 20 per unità).

12. fabbricato in edificio fino ad un massimo di 8 unità abitative.

esclusivo;11.

area a verde e/o cortile in uso comune (min. mq. 20 per unità).

12. fabbricato in edificio fino ad un massimo di 8 unità abitative.

esclusivo;11.

area a verde e/o cortile in uso comune (min. mq. 20 per unità).

12. fabbricato in edificio fino ad un massimo di 8 unità abitative.

ZONA A (Centrale pregiata)

Da 1.1.1991 in poi Da € 100,00 ad € 57,00

Da € 86,00 ad € 49,00 Da € 70,00 ad € 41,00

DA 1.1.1970 al 3112.1990 compresi

Da € 85,00 ad € 52,00 Da € 73,00 ad € 45,00 Da € 61,00 ad € 36,00

Fino al 31.12.1969 Da € 70,00 ad € 44,00 Da € 60,00 ad € 36,00 Da € 50,00 ad € 31,00

ZONA B(Semicentrale)

Da 1.1.1991 in poi Da € 80,00 ad € 46,00 Da € 69,00 ad € 40,00 Da € 57,00 ad € 36,00

Da 1.1.1970 al 31.12.1990 compresi

Da € 68,00 ad € 40,00 Da € 58,00 ad € 36,00 Da € 48,00 ad € 28,00

Fino al 31.12.1969 Da € 56,00 ad € 33,00 Da € 48,00 ad € 28,00 Da € 40,00 ad € 23,00

ZONA C(Periferica)

Da 1.1.1991 in poi Da € 65,00 ad € 38,00 Da € 57,00 ad € 33,00 Da € 50,00 ad € 28,00

Da 1.1.1970 al 31.12.1990 compresi

Da € 56,00 ad € 33,00 Da € 50,00 ad € 28,00 Da € 44,00 ad € 23,00

Fino al 31.12.1969 Da € 48,00 ad € 28,00 Da € 45,00 ad € 23,00 Da € 38,00 ad € 18,00

(1) Qualora sull’immobile oggetto della locazione siano stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria (rifacimento impianti elettrico, termico, ed idraulico, sostituzione pavimenti e serramenti), ai fini della vetustà andrà tenuto conto dell’anno di esecuzione di tali interventi, equiparandolo all’anno di costruzione o ristrutturazione.

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ACCORDO TERRITORIALE

PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASTI

in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto 30

dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nel supplemento

ordinario n.59, alla Gazzetta Ufficiale n.85, del 11 Aprile 2003.

Fra le seguenti Organizzazioni dei proprietari di casa:

- CONFEDILIZIA – APPE, in persona del Presidente Avv. Pier Paolo Bosso

- UPPI, in persona del Presidente di Sergio Calvo

- CONFAPPI, in persona del Presidente Avv. Mauro Bolla

- APPC, in persona del presidente Giorgio Mancini

e le seguenti Organizzazioni dei conduttori:

- SUNIA, in persona del Segretario, Avv. Roberta Giamello

- SICET, in persona del Segretario Renza Belletti

- UNIAT, in persona del Segretario Franco Nosenzo

si conviene e stipula quanto segue:

I ) CONTRATTI AGEVOLATI

(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1, D.M. 30.12.2002)

L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è

costituito dal territorio amministrativo del Comune di Asti.

Il territorio del Comune di Asti, tenuto presente quanto disposto dall’art.1, c.2,

del D.M. 30.12.2002, viene suddiviso in aree omogenee, come da allegato

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planimetrico A, ove non vengono evidenziate altresì zone di particolare pregio

e/o di particolare degrado.

I confini tra le aree omogenee e le zone s’intendono determinati, ad ogni

effetto, sulla base del numero di Foglio catastale; per ogni area omogenea

individuata viene allegata autonoma scheda ( allegati B/1, B/2, B/3, B/4, B/5, e

B premessa) riportante, tra l’altro, indicazione specifica dei numeri di Foglio

catastale identificativi degli immobili rientranti in tale area.

Per le aree omogenee, come sopra individuate, vengono definite le fasce di

oscillazione dei canoni come da suddetti allegati B/1, B/2, B/3, B/4, B/5 , e B

premessa.

La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti

determinata (ammettendosi a tal fine una tolleranza del CINQUE per cento in

più o in meno) computando i metri quadri utili di ogni unità immobiliare,

considerando unicamente la superficie di pavimento dell’unità immobiliare

abitativa, misurata al netto di murature (perimetrali, interne, divisorie, ecc...),

pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di

logge, e di balconi ed escluse pertinenze e parti comuni (che dovranno essere

prese in considerazione dalle parti contrattuali private nella definizione del

canone effettivo, al fine di collocare questo tra il valore minimo e il valore

massimo delle fasce di oscillazione previste dal presente accordo territoriale ).

Gli spazi per armadi a muro possono essere portati ad incremento della

superficie utile per non più del 2 % della superficie come sopra determinata.

Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà

determinato dalle parti all’interno delle fasce di oscillazione di cui agli allegati

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B/1, B/2, B/3, B/4, B/5 e B premessa, e sarà aggiornato annualmente nella

misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione

Istat.

Per le annualità (successive alla prima) dei contratti che siano stati stipulati in

base al presente accordo -ed unicamente durante la vigenza degli stessi

contratti-, e purché gli stessi rispettassero –al momento della stipula– i valori

massimi di fascia ivi previsti, detti valori massimi (delle fasce di oscillazione di

ciascuna zona) saranno da ritenersi in seguito aggiornati annualmente, nella

misura della variazione dell’indice Istat.

Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale

superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui agli allegati B/1,

B/2, B/3, B/4, B/5 e B premessa, subiranno, nei valori massimi, un aumento (a

valere per l’intera durata contrattuale) nella misura del:

- TRE per cento per i contratti di durata di quattro anni;

- SETTE per cento per i contratti di durata di cinque anni;

- DODICI per cento per i contratti di durata di sei o più anni.

Per gli immobili di cui all’art.1, comma 2, lett. a), L. 431/98, e per gli alloggi

compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cui agli allegati B/1, B/2,

B/3, B/4, B/5 e B premessa, subiranno, nel valore massimo, un aumento del

DIECI per cento, a valere per l’intera durata contrattuale. Tale aumento sarà

cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove

ricorrente.

* * * * * * *

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II ) CONTRATTI TRANSITORI

(art. 5, comma 1, L. 431/98, e art. 2, D.M. 30. 12. 2002)

L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe è

costituito dal territorio amministrativo del Comune di Asti.

Ai fini dell’art. 2, c. 2, D.M. 30.12.2002, le Organizzazioni stipulanti danno atto

che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti

contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di

oscillazione del Comune di Asti (richiamandosi integralmente, a tal fine, quanto

previsto in allegato planimetrico A e negli allegati B/1, B/2, B/3, B/4, B/5 e B

premessa) con valori massimi incrementati del DIECI per cento, considerata

l’importanza strategica del Comune di Asti con particolare riferimento al fatto

che si tratta di un capoluogo di provincia ed alle esigenze di mobilità sul

territorio.

Per gli immobili di cui all’art.1, comma 2, lett. a), L. 431/98, e per gli alloggi

compiutamente arredati, i valori massimi delle fasce di oscillazione subiranno

un ulteriore aumento del DIECI per cento, a valere per l’intera durata

contrattuale.

Per le annualità (successive alla prima) dei contratti che siano stati stipulati in

base al presente accordo -ed unicamente durante la vigenza degli stessi

contratti-, e purché gli stessi rispettassero –al momento della stipula– i valori

massimi di fascia ivi previsti, detti valori massimi (delle fasce di oscillazione di

ciascuna zona) saranno da ritenersi in seguito aggiornati annualmente, nella

misura della variazione dell’indice Istat.

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La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata

secondo quanto previsto al paragrafo I (contratti agevolati), ferma restando la

tolleranza del CINQUE per cento in più o in meno.

Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a

soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori.

Fattispecie di esigenze dei proprietari

1) Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l’immobile

ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per uno dei seguenti motivi:

- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;

- matrimonio dei figli;

- rientro dall’estero;

- destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio,

esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del

locatore;

- destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in

seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula

della locazione, che comporti il rilascio dell’alloggio di servizio;

2) qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a

data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Fattispecie di esigenze dei conduttori

1) Quando il conduttore ha una delle seguenti esigenze:

- contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un Comune diverso da

quello di residenza;

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- previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro;

- trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;

- necessità di cure o assistenza a familiari in comune diverso da quello di

residenza e non confinante con esso;

- acquisto di un’abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi;

- ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente

inutilizzabile l’abitazione del conduttore;

- campagna elettorale;

2) qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo

a data

prefissata ed espressamente indicata in contratto.

Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la

sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle

parti contraenti.

* * * * * * * III ) CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI

(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98, e art. 3, D.M. 31.12.2002)

L’ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in

epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Asti.

Per le aree del Comune di Asti, le fasce di oscillazione dei canoni di locazione

per i contratti in epigrafe sono individuate richiamandosi integralmente quanto

previsto a tal fine, in allegato planimetrico A e negli allegati B/1, B/2, B/3, B/4,

B/5 e B premessa, con valori massimi incrementati del DIECI per cento.

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Per gli immobili di cui all’art.1, comma 2, lett. a), L. 431/98, e per gli alloggi

compiutamente arredati, i valori massimi delle fasce di oscillazione subiranno

un ulteriore aumento del DIECI per cento, a valere per l’intera durata

contrattuale.

La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata

secondo quanto previsto al paragrafo I (contratti agevolati), ferma restando la

tolleranza del CINQUE per cento in più o in meno.

Per le annualità (successive alla prima) dei contratti che siano stati stipulati in

base al presente accordo -ed unicamente durante la vigenza degli stessi

contratti-, e purché gli stessi rispettassero –al momento della stipula– i valori

massimi di fascia ivi previsti, detti valori massimi (delle fasce di oscillazione di

ciascuna zona) saranno da ritenersi in seguito aggiornati annualmente, nella

misura della variazione dell’indice Istat.

Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione

Istat.

Il presente accordo verrà depositato presso la Segreteria generale del

Comune di Asti mediante consegna o invio tramite raccomandata a.r.

Allegati:

- A: elaborato planimetrico con individuazione geografica delle aree

omogenee del Comune di Asti.

- B: premessa valevole per gli elaborati B/1, B/2, B/3, B/4, B/5.

- B/1, B/2, B/3, B/4, B/5: schede delle aree omogenee individuate per il

Comune di Asti contenenti i valori di fascia.

Letto, confermato e sottoscritto

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Le Organizzazioni stipulanti:

Organizzazioni dei proprietari di casa:

- CONFEDILIZIA – APPE, in persona del Presidente Avv. Pier Paolo Bosso

- UPPI, in persona del Presidente di Sergio Calvo

- CONFAPPI, in persona del Presidente Avv. Mauro Bolla

- APPC, in persona del presidente Giorgio Mancini

Organizzazioni dei conduttori:

- SUNIA, in persona del Segretario, Avv. Roberta Giamello

- SICET, in persona del Segretario Renza Belletti

- UNIAT, in persona del Segretario Franco Nosenzo

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ALLEGATO B) PREMESSA VALEVOLE PER TUTTI GLI ALLEGATI:

B/1, B/2, B/3, B/4, B/5 I ) VARIAZIONI PER SUPERFICI IN METRI QUADRI UTILI: �� INFERIORI A 61 �� SUPERIORI A 100 ��SUPERFICI IN METRI QUADRI UTILI OLTRE A 100: i valori massimi sono ridotti del 10 % ��SUPERFICI IN METRI QUADRI UTILI OLTRE A 120: i valori massimi sono

ridotti del 15 % ��SUPERFICI IN METRI QUADRI UTILI OLTRE A 140: i valori massimi sono

ridotti del 20 % ��SUPERFICI IN METRI QUADRI UTILI INFERIORI A 61: i valori massimi

sono aumentati del 20 % ��SUPERFICI IN METRI QUADRI UTILI INFERIORI A 51: i valori massimi

sono aumentati del 30 % ��SUPERFICI IN METRI QUADRI UTILI INFERIORI A 41: i valori massimi

sono aumentati del 50 % II ) SCARTO DI TOLLERANZA Si conviene che, nel calcolo della superficie utile effettiva, sia ammesso uno scarto di tolleranza del 5 % (CINQUE per cento) per eccesso o per difetto senza che ciò comporti revisioni o variazioni di canone. In caso di locali mansardati\sottotetti ecc…, i metri quadri utili saranno riferiti unicamente a quella parte di locali che sia conforme ai requisiti previsti dalla vigente normativa “Legge Regione Piemonte” per il recupero dei sottotetti (o successive integrazioni e\o variazioni), e che sia considerabile “abitabile” agli effetti di tale normativa. III ) ANNO DI COSTRUZIONE FABBRICATO Dovrà far ufficialmente fede la data indicata nella dichiarazione di fine lavori depositata in Comune; la totale ristrutturazione sarà da equiparare a tutti gli effetti all’anno di costruzione (farà sempre fede la dichiarazione di fine lavori). Per aversi totale ristrutturazione occorre sussistano almeno i seguenti elementi: totale rifacimento impianti (elettrico, termico, idraulico), totale rifacimento pavimenti, serramenti (interni ed esterni), tetto, facciate (compresi balconi, terrazzi, ringhiere), e nel caso di immobili particolarmente antichi o con problemi alle strutture anche il consolidamento delle strutture orizzontali (solette o volte) e di quelle verticali (muri portanti).

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ALLEGATO B/1 TABELLA DEI VALORI MINIMI E MASSIMI DEL CANONE DI LOCAZIONE, CON VALORI ESPRESSI IN EURO AD ANNO A METRO QUADRO ( COME INDIVIDUATO NELL’ACCORDO TERRITORIALE ): - 1) AREA CENTRO STORICO area 1 “ Centro storico “ ( colore ARANCIONE in

planimetria, Foglio di mappa 77 );

ANNO DI COSTRUZIONE

UNITA’ IMMOBILIARE DI

PARTICOLARI DOTAZIONI * * * ( 3 STELLE )

Caratterizzata dalla presenza di almeno 10 dei seguenti elementi di riferimento: 1. Presenza di 1 autorimessa

singola o posto auto coperto; 2. Presenza di cortile comune; 3. Presenza di 1 cantina o

sottotetto o soffitta; 4. Presenza di impianto di

riscaldamento; 5. Comodità di salita

(necessaria la presenza di ascensore se unità oltre il 2° piano - 3° f.t.);

6. Presenza di area verde di pertinenza e\o condominiale;

7. Presenza di posto auto scoperto;

8. Presenza di ulteriore posto auto o box, oltre al 1°;

9. Presenza di impianto di condizionamento;

10. Presenza di impianti sportivi di pertinenza;

11. Presenza di dotazione di mobilio;

12. Presenza di doppi servizi; 13. Presenza di allacciamento

alla rete gas; 14. Presenza di porta blindata; 15. Presenza di doppi vetri. 16. Impianto citofono. 17. Impianto antifurto. 18. Impianto riscaldamento

individuale od a contabilizzazione individuale.

UNITA’ IMMOBILIARE DI MEDIE

DOTAZIONI * * ( 2 STELLE )

Caratterizzata dalla presenza di almeno 5 dei seguenti elementi di riferimento: 1. Presenza di 1 autorimessa

singola o posto auto coperto; 2. Presenza di cortile comune; 3. Presenza di 1 cantina o

sottotetto o soffitta; 4. Presenza di impianto di

riscaldamento; 5. Comodità di salita

(necessaria la presenza di ascensore se unità oltre il 2° piano - 3° f.t.);

6. Presenza di area verde di pertinenza e\o condominiale;

7. Presenza di posto auto scoperto;

8. Presenza di ulteriore posto auto o box, oltre al 1°;

9. Presenza di impianto di condizionamento;

10. Presenza di impianti sportivi di pertinenza;

11. Presenza di dotazione di mobilio;

12. Presenza di doppi servizi; 13. Presenza di allacciamento

alla rete gas; 14. Presenza di porta blindata; 15. Presenza di doppi vetri. 16. Impianto citofono. 17. Impianto antifurto. 18. Impianto riscaldamento

individuale od a contabilizzazione individuale.

UNITA’ IMMOBILIARE DI DOTAZIONI ESSENZIALI

* ( 1 STELLA ) Caratterizzata dalla presenza di fino a 4 dei seguenti elementi di riferimento: 1. Presenza di 1 autorimessa

singola o posto auto coperto; 2. Presenza di cortile comune; 3. Presenza di 1 cantina o

sottotetto o soffitta; 4. Presenza di impianto di

riscaldamento; 5. Comodità di salita

(necessaria la presenza di ascensore se unità oltre il 2° piano - 3° f.t.);

6. Presenza di area verde di pertinenza e\o condominiale;

7. Presenza di posto auto scoperto;

8. Presenza di ulteriore posto auto o box, oltre al 1°;

9. Presenza di impianto di condizionamento;

10. Presenza di impianti sportivi di pertinenza;

11. Presenza di dotazione di mobilio;

12. Presenza di doppi servizi; 13. Presenza di allacciamento

alla rete gas; 14. Presenza di porta blindata; 15. Presenza di doppi vetri. 16. Impianto citofono. 17. Impianto antifurto. 18. Impianto riscaldamento

individuale od a contabilizzazione individuale.

DA 01.01.’89 IN POI

41,00 / 68,00 33,00 / 66,00 26,00 / 64,00

DA 01.01.’55 A 31.12.’88 COMPRESI

33,00 / 64,00 29,00 / 62,00 24,00 / 60,00

FINO A 31.12.’54

26,00 / 62,00 24,00 / 60,00 21,00 / 58,00

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ALLEGATO B/2 TABELLA DEI VALORI MINIMI E MASSIMI DEL CANONE DI LOCAZIONE, CON VALORI ESPRESSI IN EURO AD ANNO A METRO QUADRO ( COME INDIVIDUATO NELL’ACCORDO TERRITORIALE ): - 2) AREA ZONA RESIDENZIALE DI MAGGIOR PREGIO area 2 “ Zona residenziale di maggior pregio “ ( colore GIALLO in planimetria, Fogli di mappa 22,24,51,52,78,79,80,81 )

ANNO DI COSTRUZIONE

UNITA’ IMMOBILIARE DI

PARTICOLARI DOTAZIONI * * * ( 3 STELLE )

Caratterizzata dalla presenza di almeno 10 dei seguenti elementi di riferimento: 1. Presenza di 1 autorimessa

singola o posto auto coperto; 2. Presenza di cortile comune; 3. Presenza di 1 cantina o

sottotetto o soffitta; 4. Presenza di impianto di

riscaldamento; 5. Comodità di salita

(necessaria la presenza di ascensore se unità oltre il 2° piano - 3° f.t.);

6. Presenza di area verde di pertinenza e\o condominiale;

7. Presenza di posto auto scoperto;

8. Presenza di ulteriore posto auto o box, oltre al 1°;

9. Presenza di impianto di condizionamento;

10. Presenza di impianti sportivi di pertinenza;

11. Presenza di dotazione di mobilio;

12. Presenza di doppi servizi; 13. Presenza di allacciamento

alla rete gas; 14. Presenza di porta blindata; 15. Presenza di doppi vetri. 16. Impianto citofono. 17. Impianto antifurto. 18. Impianto riscaldamento

individuale od a contabilizzazione individuale.

UNITA’ IMMOBILIARE DI MEDIE

DOTAZIONI * * ( 2 STELLE )

Caratterizzata dalla presenza di almeno 5 dei seguenti elementi di riferimento: 1. Presenza di 1 autorimessa

singola o posto auto coperto; 2. Presenza di cortile comune; 3. Presenza di 1 cantina o

sottotetto o soffitta; 4. Presenza di impianto di

riscaldamento; 5. Comodità di salita

(necessaria la presenza di ascensore se unità oltre il 2° piano - 3° f.t.);

6. Presenza di area verde di pertinenza e\o condominiale;

7. Presenza di posto auto scoperto;

8. Presenza di ulteriore posto auto o box, oltre al 1°;

9. Presenza di impianto di condizionamento;

10. Presenza di impianti sportivi di pertinenza;

11. Presenza di dotazione di mobilio;

12. Presenza di doppi servizi; 13. Presenza di allacciamento

alla rete gas; 14. Presenza di porta blindata; 15. Presenza di doppi vetri. 16. Impianto citofono. 17. Impianto antifurto. 18. Impianto riscaldamento

individuale od a contabilizzazione individuale.

UNITA’ IMMOBILIARE DI DOTAZIONI ESSENZIALI

* ( 1 STELLA ) Caratterizzata dalla presenza di fino a 4 dei seguenti elementi di riferimento: 1. Presenza di 1 autorimessa

singola o posto auto coperto; 2. Presenza di cortile comune; 3. Presenza di 1 cantina o

sottotetto o soffitta; 4. Presenza di impianto di

riscaldamento; 5. Comodità di salita

(necessaria la presenza di ascensore se unità oltre il 2° piano - 3° f.t.);

6. Presenza di area verde di pertinenza e\o condominiale;

7. Presenza di posto auto scoperto;

8. Presenza di ulteriore posto auto o box, oltre al 1°;

9. Presenza di impianto di condizionamento;

10. Presenza di impianti sportivi di pertinenza;

11. Presenza di dotazione di mobilio;

12. Presenza di doppi servizi; 13. Presenza di allacciamento

alla rete gas; 14. Presenza di porta blindata; 15. Presenza di doppi vetri. 16. Impianto citofono. 17. Impianto antifurto. 18. Impianto riscaldamento

individuale od a contabilizzazione individuale.

DA 01.01.’89 IN POI

41,00 / 68,00 38,00 / 65,00 36,00 / 63,00

DA 01.01.’55 A 31.12.’88 COMPRESI

38,00 / 65,00 36,00 / 63,00 33,00 / 61,00

FINO A 31.12.’54

36,00 / 63,00 33,00 / 61,00 31,00 / 59,00

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ALLEGATO B/3 TABELLA DEI VALORI MINIMI E MASSIMI DEL CANONE DI LOCAZIONE ESPRESSI IN LIRE AD ANNO A METRO QUADRO UTILE: - 3) AREA ZONE SEMIPERIFERICHE area 3 “ Zone semiperiferiche “ ( colore ROSA in

planimetria, Fogli di mappa 21,53,54,74,82,83,103,104,105,106.107);

ANNO DI COSTRUZIONE

UNITA’ IMMOBILIARE DI

PARTICOLARI DOTAZIONI * * * ( 3 STELLE )

Caratterizzata dalla presenza di almeno 10 dei seguenti elementi di riferimento: 1. Presenza di 1 autorimessa

singola o posto auto coperto; 2. Presenza di cortile comune; 3. Presenza di 1 cantina o

sottotetto o soffitta; 4. Presenza di impianto di

riscaldamento; 5. Comodità di salita

(necessaria la presenza di ascensore se unità oltre il 2° piano - 3° f.t.);

6. Presenza di area verde di pertinenza e\o condominiale;

7. Presenza di posto auto scoperto;

8. Presenza di ulteriore posto auto o box, oltre al 1°;

9. Presenza di impianto di condizionamento;

10. Presenza di impianti sportivi di pertinenza;

11. Presenza di dotazione di mobilio;

12. Presenza di doppi servizi; 13. Presenza di allacciamento

alla rete gas; 14. Presenza di porta blindata; 15. Presenza di doppi vetri. 16. Impianto citofono. 17. Impianto antifurto. 18. Impianto riscaldamento

individuale od a contabilizzazione individuale.

UNITA’ IMMOBILIARE DI MEDIE

DOTAZIONI * * ( 2 STELLE )

Caratterizzata dalla presenza di almeno 5 dei seguenti elementi di riferimento: 1. Presenza di 1 autorimessa

singola o posto auto coperto; 2. Presenza di cortile comune; 3. Presenza di 1 cantina o

sottotetto o soffitta; 4. Presenza di impianto di

riscaldamento; 5. Comodità di salita

(necessaria la presenza di ascensore se unità oltre il 2° piano - 3° f.t.);

6. Presenza di area verde di pertinenza e\o condominiale;

7. Presenza di posto auto scoperto;

8. Presenza di ulteriore posto auto o box, oltre al 1°;

9. Presenza di impianto di condizionamento;

10. Presenza di impianti sportivi di pertinenza;

11. Presenza di dotazione di mobilio;

12. Presenza di doppi servizi; 13. Presenza di allacciamento

alla rete gas; 14. Presenza di porta blindata; 15. Presenza di doppi vetri. 16. Impianto citofono. 17. Impianto antifurto. 18. Impianto riscaldamento

individuale od a contabilizzazione individuale.

UNITA’ IMMOBILIARE DI DOTAZIONI ESSENZIALI

* ( 1 STELLA ) Caratterizzata dalla presenza di fino a 4 dei seguenti elementi di riferimento: 1. Presenza di 1 autorimessa

singola o posto auto coperto; 2. Presenza di cortile comune; 3. Presenza di 1 cantina o

sottotetto o soffitta; 4. Presenza di impianto di

riscaldamento; 5. Comodità di salita

(necessaria la presenza di ascensore se unità oltre il 2° piano - 3° f.t.);

6. Presenza di area verde di pertinenza e\o condominiale;

7. Presenza di posto auto scoperto;

8. Presenza di ulteriore posto auto o box, oltre al 1°;

9. Presenza di impianto di condizionamento;

10. Presenza di impianti sportivi di pertinenza;

11. Presenza di dotazione di mobilio;

12. Presenza di doppi servizi; 13. Presenza di allacciamento

alla rete gas; 14. Presenza di porta blindata; 15. Presenza di doppi vetri. 16. Impianto citofono. 17. Impianto antifurto. 18. Impianto riscaldamento

individuale od a contabilizzazione individuale.

DA 01.01.’89 IN POI

36,00 / 62,00 33,00 / 59,00 30,00 / 56,00

DA 01.01.’55 A 31.12.’88 COMPRESI

33,00 / 59,00 29,00 / 56,00 27,00 / 53,00

FINO A 31.12.’54

27,00 / 56,00 25,00 / 53,00 22,00 / 51,00

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ALLEGATO B/4 TABELLA DEI VALORI MINIMI E MASSIMI DEL CANONE DI LOCAZIONE, CON VALORI ESPRESSI IN EURO AD ANNO A METRO QUADRO ( COME INDIVIDUATO NELL’ACCORDO TERRITORIALE ): - 4) AREA ZONE PERIFERICHE E FRAZIONALI area 4 “ Zona periferica e frazionale “ ( colore bianco in planimetria, Fogli di mappa: per esclusione, tutti quelli del comune di Asti non elencati espressamente nelle aree 1,2,3,5);

ANNO DI COSTRUZIONE

UNITA’ IMMOBILIARE DI

PARTICOLARI DOTAZIONI * * * ( 3 STELLE )

Caratterizzata dalla presenza di almeno 10 dei seguenti elementi di riferimento: 1. Presenza di 1 autorimessa

singola o posto auto coperto; 2. Presenza di cortile comune; 3. Presenza di 1 cantina o

sottotetto o soffitta; 4. Presenza di impianto di

riscaldamento; 5. Comodità di salita

(necessaria la presenza di ascensore se unità oltre il 2° piano - 3° f.t.);

6. Presenza di area verde di pertinenza e\o condominiale;

7. Presenza di posto auto scoperto;

8. Presenza di ulteriore posto auto o box, oltre al 1°;

9. Presenza di impianto di condizionamento;

10. Presenza di impianti sportivi di pertinenza;

11. Presenza di dotazione di mobilio;

12. Presenza di doppi servizi; 13. Presenza di allacciamento

alla rete gas; 14. Presenza di porta blindata; 15. Presenza di doppi vetri. 16. Impianto citofono. 17. Impianto antifurto. 18. Impianto riscaldamento

individuale od a contabilizzazione individuale.

UNITA’ IMMOBILIARE DI MEDIE

DOTAZIONI * * ( 2 STELLE )

Caratterizzata dalla presenza di almeno 5 dei seguenti elementi di riferimento: 1. Presenza di 1 autorimessa

singola o posto auto coperto; 2. Presenza di cortile comune; 3. Presenza di 1 cantina o

sottotetto o soffitta; 4. Presenza di impianto di

riscaldamento; 5. Comodità di salita

(necessaria la presenza di ascensore se unità oltre il 2° piano - 3° f.t.);

6. Presenza di area verde di pertinenza e\o condominiale;

7. Presenza di posto auto scoperto;

8. Presenza di ulteriore posto auto o box, oltre al 1°;

9. Presenza di impianto di condizionamento;

10. Presenza di impianti sportivi di pertinenza;

11. Presenza di dotazione di mobilio;

12. Presenza di doppi servizi; 13. Presenza di allacciamento

alla rete gas; 14. Presenza di porta blindata; 15. Presenza di doppi vetri. 16. Impianto citofono. 17. Impianto antifurto. 18. Impianto riscaldamento

individuale od a contabilizzazione individuale.

UNITA’ IMMOBILIARE DI DOTAZIONI ESSENZIALI

* ( 1 STELLA ) Caratterizzata dalla presenza di fino a 4 dei seguenti elementi di riferimento: 1. Presenza di 1 autorimessa

singola o posto auto coperto; 2. Presenza di cortile comune; 3. Presenza di 1 cantina o

sottotetto o soffitta; 4. Presenza di impianto di

riscaldamento; 5. Comodità di salita

(necessaria la presenza di ascensore se unità oltre il 2° piano - 3° f.t.);

6. Presenza di area verde di pertinenza e\o condominiale;

7. Presenza di posto auto scoperto;

8. Presenza di ulteriore posto auto o box, oltre al 1°;

9. Presenza di impianto di condizionamento;

10. Presenza di impianti sportivi di pertinenza;

11. Presenza di dotazione di mobilio;

12. Presenza di doppi servizi; 13. Presenza di allacciamento

alla rete gas; 14. Presenza di porta blindata; 15. Presenza di doppi vetri. 16. Impianto citofono. 17. Impianto antifurto. 18. Impianto riscaldamento

individuale od a contabilizzazione individuale.

DA 01.01.’89 IN POI

36,00 / 56,00 33,00 / 51,00 30,00 / 45,00

DA 01.01.’55 A 31.12.’88 COMPRESI

31,00 / 51,00 26,00 / 47,00 22,00 / 42,00

FINO A 31.12.’54

25,00 / 45,00 22,00 / 42,00 16,00 / 40.00

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ALLEGATO B/5 TABELLA DEI VALORI MINIMI E MASSIMI DEL CANONE DI LOCAZIONE, CON VALORI ESPRESSI IN EURO AD ANNO A METRO QUADRO ( COME INDIVIDUATO NELL’ACCORDO TERRITORIALE ): - 5) AREA ZONA RESIDENZIALE DI PREGIO DECENTRATA “LA GIARDINA” area 5 “ Zona residenziale di pregio decentrata La Giardina “ ( colore verde in planimetria, Foglio di mappa 3 (parte); si precisa che sono da ritenersi compresi nella presente area solo ed esclusivamente gli immobili rientranti nel piano di lottizzazione “La Giardina” );

ANNO DI COSTRUZIONE

UNITA’ IMMOBILIARE DI

PARTICOLARI DOTAZIONI * * * ( 3 STELLE )

Caratterizzata dalla presenza di almeno 10 dei seguenti elementi di riferimento: 1. Presenza di 1 autorimessa

singola o posto auto coperto; 2. Presenza di cortile comune; 3. Presenza di 1 cantina o

sottotetto o soffitta; 4. Presenza di impianto di

riscaldamento; 5. Comodità di salita

(necessaria la presenza di ascensore se unità oltre il 2° piano - 3° f.t.);

6. Presenza di area verde di pertinenza e\o condominiale;

7. Presenza di posto auto scoperto;

8. Presenza di ulteriore posto auto o box, oltre al 1°;

9. Presenza di impianto di condizionamento;

10. Presenza di impianti sportivi di pertinenza;

11. Presenza di dotazione di mobilio;

12. Presenza di doppi servizi; 13. Presenza di allacciamento

alla rete gas; 14. Presenza di porta blindata; 15. Presenza di doppi vetri. 16. Impianto citofono. 17. Impianto antifurto. 18. Impianto riscaldamento

individuale od a contabilizzazione individuale.

UNITA’ IMMOBILIARE DI MEDIE

DOTAZIONI * * ( 2 STELLE )

Caratterizzata dalla presenza di almeno 5 dei seguenti elementi di riferimento: 1. Presenza di 1 autorimessa

singola o posto auto coperto; 2. Presenza di cortile comune; 3. Presenza di 1 cantina o

sottotetto o soffitta; 4. Presenza di impianto di

riscaldamento; 5. Comodità di salita

(necessaria la presenza di ascensore se unità oltre il 2° piano - 3° f.t.);

6. Presenza di area verde di pertinenza e\o condominiale;

7. Presenza di posto auto scoperto;

8. Presenza di ulteriore posto auto o box, oltre al 1°;

9. Presenza di impianto di condizionamento;

10. Presenza di impianti sportivi di pertinenza;

11. Presenza di dotazione di mobilio;

12. Presenza di doppi servizi; 13. Presenza di allacciamento

alla rete gas; 14. Presenza di porta blindata; 15. Presenza di doppi vetri. 16. Impianto citofono. 17. Impianto antifurto. 18. Impianto riscaldamento

individuale od a contabilizzazione individuale.

UNITA’ IMMOBILIARE DI DOTAZIONI ESSENZIALI

* ( 1 STELLA ) Caratterizzata dalla presenza di fino a 4 dei seguenti elementi di riferimento: 1. Presenza di 1 autorimessa

singola o posto auto coperto; 2. Presenza di cortile comune; 3. Presenza di 1 cantina o

sottotetto o soffitta; 4. Presenza di impianto di

riscaldamento; 5. Comodità di salita

(necessaria la presenza di ascensore se unità oltre il 2° piano - 3° f.t.);

6. Presenza di area verde di pertinenza e\o condominiale;

7. Presenza di posto auto scoperto;

8. Presenza di ulteriore posto auto o box, oltre al 1°;

9. Presenza di impianto di condizionamento;

10. Presenza di impianti sportivi di pertinenza;

11. Presenza di dotazione di mobilio;

12. Presenza di doppi servizi; 13. Presenza di allacciamento

alla rete gas; 14. Presenza di porta blindata; 15. Presenza di doppi vetri. 16. Impianto citofono. 17. Impianto antifurto. 18. Impianto riscaldamento

individuale od a contabilizzazione individuale.

DA 01.01.’89 IN POI

46,00 / 73,00 43,00 / 65,00 41,00 / 62,00

DA 01.01.’55 A 31.12.’88 COMPRESI

43,00 / 67,00 41,00 / 62,00000 37,00 / 59,00

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ACCORDO PER IL TERRITORIODEL COMUNE DI BELLUNO

in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto 30dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Fra le seguenti organizzazioni:

APE - Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Belluno CONFEDILIZIA in persona del Presidente pro-tempore Diego Triches,A.P.P.C. - Associazione Piccoli Proprietari Case nella persona del Delegato signora Marilisa Michieletto,S.U.N.I.A. in persona del Delegato Provinciale signor Mario Basichetto,S.I.C.E.T. in persona del Delegato Provinciale signor dr. Mario Barone,U.N.I.A.T. in persona del Delegato Provinciale signor dr. Renzo Bristot,

si conviene e stipula quanto segue:

CONTRATTI AGEVOLATI(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1, D.M. 30.12.2002)

L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Belluno.

Il territorio del Comune di Belluno, tenuto presente quanto disposto dall'art. 1, c. 2, del D.M. 30.12.2002, viene suddiviso in cinque aree omogenee, come da allegato A, ove non sono evidenziate altresì aree di particolare pregio e/o di particolare degrado: Centro Storico, Semiperiferia, Periferia, Zona Agricola e Zona del Nevegal corrispondenti a tutto il territorio soggetto all’amministrazione del Comune di Belluno.

Per le aree omogenee, come sopra individuate, vengono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da allegato B.All’interno di ogni area avendo già fissato il canone massimo e minimo a metro quadrato/anno vengono determinate tre subfasce come da allegato B1, definite in relazione alla data di effettuazione degli interventi di ristrutturazione o completo restauro o manutenzione straordinaria dell’unità immobiliare locata.Nella subfascia 1 rientreranno gli immobili che sono stati oggetto di interventi di ristrutturazione o completo restauro o manutenzione straordinaria dal 1980 in poi riguardanti l’intera unità immobiliare locata, nella subfascia 2 rientreranno gli immobili che sono stati oggetto di interventi di ristrutturazione o completo restauro o manutenzione straordinaria dal 1960 al 1979 riguardanti l’intera unità immobiliare locata, nella subfascia 3 rientreranno gli immobili che non sono stati oggetto di interventi di ristrutturazione o completo restauro o manutenzione straordinaria riguardanti l’intera unità immobiliare locata nei periodi anzidetti.

I valori minimi e massimi delle fasce e delle subfasce di oscillazione di ciascuna area (allegato B e allegato B1) dovranno intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

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La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall’art. 13 della legge 27 luglio 1978 n. 392, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.

Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di cui all’allegato B e delle subfasce di cui all’allegato B1 e sarà aggiornato annualmente nella misura non superiore al 75% della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’allegato B subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 3 per cento per i contratti di durata di quattro anni, del 5 per cento per i contratti di durata di cinque anni e del 7 per cento per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l’intera durata contrattuale.

Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98, e per gli alloggi compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cui all'allegato B e le subfasce di cui all’allegato B1 subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento fino al 30 per cento, a valere per l'intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.

CONTRATTI TRANSITORI(art. 5, comma 1, L. 431/98, e art. 2, D.M. 30.12.2002)

L'ambito di applicazione dell'accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Belluno.

Ai fini dell'art 2, c. 2, D.M. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce e le subfasce di oscillazione del Comune di Belluno (allegato B e allegato B1); il canone così ottenuto (“canone base”) sarà incrementato ulteriormente del 20 per cento considerata l'importanza strategica del Comune di Belluno con particolare riferimento alla vocazione turistica del territorio. Inoltre se trattasi di alloggi compiutamente arredati il “canone base” verrà ulteriormente aumentato fino al 30 per cento.

La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall’art. 13 della legge 27 luglio 1978 n. 392, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.

Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento delle esigenze, rispettivamente, di proprietari e conduttori.

Fattispecie di esigenze dei proprietari

1. Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per uno dei seguenti motivi:

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° trasferimento temporaneo della sede di lavoro;° matrimonio dei figli;° rientro dall'estero;° destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei parenti entro il secondo grado, per ragioni di studio, intese anche come esigenza di frequenza di corsi di approfondimento, specializzazione o altro;° destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio;

2. qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Fattispecie di esigenze dei conduttori

1. Quando il conduttore ha una delle seguenti esigenze:° contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un Comune diverso da quello di residenza;° previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro;° trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;° necessità di cure o assistenza a familiari in Comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso;° acquisto di un'abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi;° ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore;° campagna elettorale;

2. qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto.

Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98, e art. 3, D.M. 31.12.2002)

L'ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Belluno.

Il canone dei contratti individuati in epigrafe per le aree del Comune di Belluno indicate nell'allegato A, sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce e le subfasce di oscillazione del comune di Belluno (allegato B e allegato B1); il canone così ottenuto (“canone base”) sarà incrementato del 30 per cento e, se trattasi di alloggi compiutamente arredati, il “canone base” verrà ulteriormente aumentato fino al 30 per cento.

La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall’art. 13 della legge 27 luglio 1978 n. 392, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.

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Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

ALLEGATO B

COMUNE DI BELLUNO

ZONA

FASCE DI OSCILLAZIONE

canone massimo annuo per mq. di superficie convenzionale

canone minimo annuo per mq. di superficie convenzionale

Zona Centro Storico da € 100,43 a € 50,21

Zona Semiperiferia da € 61,47 a € 28,45

Zona Periferia da € 54,64 a € 25,61

Zona Agricola da € 47,81 a € 22,77

Zona Nevegal da € 61,47 a € 28,45

ALLEGATO B1

COMUNE DI BELLUNO

ZONASUBFASCE DI OSCILLAZIONE

canone massimo annuo per mq.di superficie convenzionale

canone minimo annuo per mq. di superficie convenzionale

Zona Centro Storico

Subfascia 1 da € 100,43 a € 83,71

Subfascia 2 da € 83,71 a € 66,99

Subfascia 3 da € 66,99 a € 50,21

Zona Semiperiferia

Subfascia 1 da € 61,47 a € 51,22

Subfascia 2 da € 51,22 a € 39,84

Subfascia 3 da € 39,84 a € 28,45

Zona Periferia

Subfascia 1 da € 54,64 a € 48,38

Subfascia 2 da € 48,38 a € 39,84

Subfascia 3 da € 39,84 a € 25,61

Zona Agricola

Subfascia 1 da € 47,81 a € 42,68

Subfascia 2 da € 42,68 a € 34,15

Subfascia 3 da € 34,15 a € 22,77

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Zona Nevegal

Subfascia 1 da € 61,47 a € 51,22

Subfascia 2 da € 51,22 a € 39,84

Subfascia 3 da € 39,84 a € 28,45

Subfascia 1 Vi ricadono gli alloggi che sono stati oggetto di interventi di ristrutturazione o completo restauro o manutenzione straordinaria dal 1980 in poi riguardanti tutta l’unità immobiliare locata;

Subfascia 2 Vi ricadono gli alloggi che sono stati oggetto di interventi di ristrutturazione o completo restauro o manutenzione straordinaria dal 1960 al 1979 riguardanti tutta l’unità immobiliare locata;

Subfascia 3 Vi ricadono gli alloggi che non sono stati oggetto di interventi di ristrutturazione, completo restauro o manutenzione straordinaria riguardanti tutta l’unità immobiliare locata nei periodi anzidetti.

Il presente Accordo si compone di n° 8 pagine e verrà depositato presso la Segreteria generale del Comune di Belluno a cura dell'APE - Associazione della Proprietà Edilizia di Belluno - CONFEDILIZIA, mediante consegna o invio tramite raccomandata a.r.

APE - Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Belluno – CONFEDILIZIA in persona del Presidente pro-tempore Diego Triches,

A.P.P.C. Associazione Piccoli Proprietari Case nella persona del delegato signora Marilisa Michieletto,

S.U.N.I.A. in persona del Delegato provinciale signor Mario Basichetto,

S.I.C.E.T. in persona del Delegato provinciale signor dr. Mario Barone,

U.N.I.A.T. in persona del Delegato provinciale signor dr.Renzo Bristot,

Belluno, 14 marzo 2003

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ACCORDO TERRITORIALE PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI VARESE

in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n° 431, e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze Le Organizzazioni della Proprietà Edilizia : A.P.E. – CONFEDILIZIA U.P.P.I A.P.P.C. A.S.P.P.I. in persona dei signori :

• dott.ing. Giulio Castiglioni, presidente della A.P.E.-CONFEDILIZIA, Associazione della Proprietà Edilizia della provincia di Varese

• avv. Luciano Di Pardo, presidente dell’U.P.P.I., Unione Piccoli Proprietari Immobiliari • avv. Francesca Marra, delegata della A.P.P.C.,Associazione Piccoli Proprietari Case • dott. Franco Vallone, Presidente della A.S.P.P.I., Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari

Le Organizzazioni sindacali degli inquilini : S.U.N.I.A. S.I.C.eT. CO.N.I.A. ASSOCASA in persona dei signori :

• prof. Giuseppe Occhicone, segretario provinciale del S.U.N.I.A • geom. Ezio Mostoni, segretario provinciale del S.I.C.eT. • sig. Marino Gorini, segretario provinciale del C.O.N.I.A • rag. Gaetano Vitaliti, responsabile provinciale di ASSOCASA

convengono e stipulano quanto segue :

CONTRATTI AGEVOLATI (art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 30.12.2002)

Il presente accordo ha valore per tutto il territorio del Comune di Varese suddiviso in aree omogenee (allegato 1).

Le fasce di oscillazione dei canoni di locazione in ogni area omogenea sono definite nell’allegato 2. All’interno di ogni fascia sono stabilite delle subfasce applicando i criteri previsti nell’allegato 3.

Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’allegato B subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 5 per cento per i contratti di durata di quattro anni, del 6 per cento per i contratti di durata di cinque anni e del 7 per cento per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l’intera durata contrattuale.

La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall’art. 13 della legge 27 luglio 1978 n° 392 ad esclusione degli elementi di cui al 1° comma, lettere b) e c) che sono così sostituiti :

b) il cento per cento della superficie delle autorimesse singole c) l’ottanta per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune

Nel calcolo della superficie complessiva è ammessa una tolleranza del cinque per cento in più o in meno. Il canone annuo di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all’interno delle fasce di oscillazione di cui all’allegato 2 e sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione ISTAT.

Per gli alloggi compiutamente arredati il canone di locazione come sopra determinato potrà aumentare fino ad un massimo del 15%.

CONTRATTI DI NATURA TRANSITORIA

(art. 5, comma 1, L.431/98, e art. 2 D.M. 30/12/2002) L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal

territorio amministrativo del Comune di Varese. Ai fini dell’art. 2, c.2, D.M. 30/12/2002, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuali in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti, per le zone del Comune di Varese, individuate nell’allegato 1, all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per i contratti agevolati (allegati 2 e 3), incrementati del 10%.

La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità previste per i contratti agevolati.

Per gli alloggi compiutamente arredati il canone di locazione come sopra determinato potrà aumentare fino ad un massimo del 15%.

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Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie di esigenze transitorie rispettivamente del locatore e del conduttore.

Esigenze del locatore : • quando il locatore intenda destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale

proprio, del coniuge o dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado; • quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali,

mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto, intenda destinare l’immobile all’esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità;

• nel caso di qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto.

Esigenze del conduttore : da comprovarsi con apposita ed idonea documentazione da allegare al contratto : trasferimento temporaneo della sede di lavoro; contratto di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza; assegnazione o acquisto di alloggio, che si renda disponibile alla scadenza contrattuale, dimostrati con preliminare

regolarmente registrato; vicinanza momentanea a parenti bisognosi; nel caso di qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore documentata e/o collegata ad un evento certo a data

prefissata.

Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI

(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98, e art. 3 D.M. 30/12/2002)

L’ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Varese.

Le fasce di oscillazione dei canoni di locazione per i contratti in epigrafe sono definite, per le zone

del Comune di Varese individuate nell’allegato 1, all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per i contratti agevolati (allegati 2 e 3) incrementati del 10%.

La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità previste per i contratti agevolati.

Per gli alloggi compiutamente arredati il canone di locazione come sopra determinato potrà aumentare fino ad un massimo del 15%.

Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione ISTAT. TIPI DI CONTRATTO (art. 4-bis L. 431/98)

I contratti di locazione di cui al presente accordo territoriale sono stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di

contratto allegati al D.M. 30/12/2002, rispettivamente sotto le lettere A, C ed E. COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE (art. 6 D.M. 30/12/2002)

Per ogni controversia che sorga in merito all’interpretazione ed esecuzione dei contratti di cui al presente accordo territoriale, nonché in ordine all’esatta applicazione dell’accordo medesimo, ciascuna parte può richiedere, prima di adire l’Autorità giudiziaria, che si pronunci la Commissione di Conciliazione stragiudiziale di cui al D.M. 31/12/2002, art. 6. Il presente Accordo sarà depositato presso la Segreteria generale del Comune di Varese. Letto, confermato e sottoscritto in data dalle Organizzazioni stipulanti :

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Le Organizzazioni della Proprietà Edilizia : APE della provincia di Varese - Confedilizia

A.P.P.C

A.S.P.P.I.

U.P.P.I.

Le Organizzazioni sindacali degli inquilini : S.U.N.I.A.

S.I.C.E.T.

CO.N.I.A.

ASSOCASA

ALLEGATO “1”

Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.M. 30 dicembre 2002, Le Organizzazioni della Proprietà Edilizia e le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini firmatarie avendo acquisito le informazioni concernenti le delimitazioni delle microzone censuarie

concordano che :

il territorio del Comune di Varese è suddiviso nelle seguenti aree omogenee :

1. Zona centrale 2. Zona semi-centrale 3. Zona periferica

L’attribuzione dei singoli immobili alla zona di loro pertinenza è effettuata sulla base della zonizzazione approvata dal Comune di Varese con Delibera Consiglio Comunale n° 471 del 30/10/1978 ai fini dell’applicazione della legge 27/7/1978 n° 392, intendendosi accorpate la zona periferica con la zona agricola e la zona di particolare pregio con la zona centrale.

ALLEGATO “2”

Le Organizzazioni della Proprietà Edilizia e le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini firmatarie

definiscono

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i valori di riferimento minimo e massimo nelle fasce di oscillazione dei canoni di locazione per ciascuna zona urbana omogenea e, al loro interno, i valori minimi e massimi delle sub-fasce, come specificato nella seguente tabella :

Zone Urbane Omogenee

FASCIA DI OSCILLAZIONE

Minima Euro/mq annui

Sub fascia 3 Min/Max

Sub fascia 2 Min/Max

Sub fascia 1 Min/Max

Massima Euro/mq annui

Zona centrale

31,00

31,00/46,00

37,00/58,00

46,00/70,00

70,00

Zona semicentrale

25,00

25,00/40,00

31,00/52,00

40,00/61,00

61,00

Zona periferica

19,00

19,00/37,00

28,00/46,00

34,00/55,00

55,00

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI “VALORI DI RIFERIMENTO” MINIMO E MASSIMO DEI CANONI DI LOCAZIONE Nell’ambito di ogni “zona urbana omogenea” è definita la fascia di oscillazione con un valore limite minimo e un valore limite massimo del canone espresso in Euro/mq. anno. Ciascuna fascia di oscillazione, con il valore minimo e massimo di riferimento per zona urbana omogenea, è suddivisa in tre sub-fasce, i cui valori minimi e massimi del canone sono compresi nei limiti di fascia. Le sub-fasce di oscillazione, per ciascuna zona urbana omogenea, sono delimitate con riferimento alla sottospecificata composizione degli elementi oggettivi relativi all’immobile: ELEMENTI ESSENZIALI DI TIPO A

1. bagno interno completo di almeno tre elementi (tazza, lavabo, vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica;

2. impianto fisso di riscaldamento (centralizzato o autonomo); 3. impianti tecnologici essenziali e funzionanti : adduzione acqua potabile, impianto di distribuzione di acqua calda

predisposto all’allacciamento allo scalda-acqua, impianto elettrico. L’assenza anche di uno solo degli elementi sopra specificati comp orta la collocazione dell’unità abitativa nella sub-fascia 3. ELEMENTI ESSENZIALI DI TIPO B

1. cucina abitabile (escluso angolo cottura), con almeno una finestra; 2. unità immobiliare sita non oltre il terzo piano fuori terra o in uno stabile munito di ascensore 3. costruzione ultimata da non più di 30 anni, risultante dalla data indicata nel certificato di abitabilità o in

mancanza nella dichiarazione di fine lavori depositata in Comune. La presenza di tutti gli elementi di tipo A e di almeno 2 degli elementi di tipo B sopra specificati comporta la collocazione dell’unità abitativa nella sub-fascia 2. ELEMENTI ESSENZIALI DI TIPO C

1. dotazione di bagno interno completo di tutti gli elementi (tazza, lavabo, vasca da bagno o doccia) se l’unità abitativa è costituita da meno di tre vani principali (escluso la cucina) e di doppi servizi se l’unità abitativa è costituita da tre o più vani principali (escluso la cucina);

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2. autorimessa o posto auto coperto esclusivo o in comune; 3. costruzione ultimata da non più di 15 anni, risultante dalla data indicata nel certificato di abitabilità o in

mancanza nella dichiarazione di fine lavori depositata in Comune; 4. presenza di giardino privato e/o condominiale.

La presenza di tutti gli elementi di tipo A, di almeno due di tipo B e di almeno 3 di tipo C sopra specificati comporta la collocazione dell’unità abitativa nella sub-fascia 1.

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COMUNE DI VENEZIA

ACCORDO TERRITORIALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.431,

E DEL DECRETO MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 5 MARZO 1999

Fra le seguenti organizzazioni:

- CONFEDILIZIA - ASSOCIAZIONE PROPRIETA' EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA in persona del Presidente Rag. Luca Segalin

- U.P.P.I.- SINDACATO UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI in persona del Presidente Avv. Ruggero Sonnino

-A.S.P.P.I.- ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI persona dell'Amministratore Avv. Giorgio Chinellato

-S.U.N.I.A.- in persona del Segretario Generale Sig.ra Ivana De Rossi

-S.I.C.E.T.- in persona del Segretario Generale Sig. Luigino Marchesin

-U.N.I.A.T.- in persona del Segretario Generale Rag. Giorgio Bovo

E con l'intervento - per la parte relativa ai contratti di locazione di natura transitoria afferenti agli studenti universitari - anche della seguente organizzazione:

-E.S.U.- ENTE STUDIO UNIVERSITARIO in persona del Presidente Sig. Gianni Capalbo

si conviene e stipula quanto segue:

1) CONTRATTI AGEVOLATI

(Art. 2, comma 3, L. 431/98 e Art. 1 D.M. 5 Marzo 1999)

L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Venezia.

Il territorio del comune di Venezia, acquisite le informazioni concernenti la delimitazione delle microzone catastali, viene suddiviso in 5 (cinque) zone "omogenee" così come risulta dalla legenda riportata in planimetria di zonizzazione che viene allegata al presente Accordo sub A).

Nella "zona omogenea 1", che comprende la microzona di San Marco- Dorsoduro Est, viene individuata una zona di particolare pregio costituita dall'area che dalla planimetria allegata sub B) risulta individuata con tratteggio di colore rosso. Vengono altresì considerati inclusi in zona di particolare pregio :

- tutti gli immobili aventi affaccio sul Canal Grande;

- tutti gli immobili siti alle Zattere, nel tratto compreso tra Punta Dogana ed il pontile di San Basegio con affaccio sul Canale della Giudecca.

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Nella "zona omogenea 4" viene individuata una zona di particolare pregio costituita dall'area che nella planimetria allegata sub C) risulta individuata con tratteggio di colore rosso, in tale zona di particolare pregio si intendono altres' incluse le unità immobiliari site in edifici aventi accesso o affaccio su Via Felisati nel tratto evidenziato con contorno rosso sulla suddetta planimetria.

Nella "zona omogenea 5" sono considerate ubicate in zona di particolare pregio le unità immobiliari site in edifici aventi accesso o affaccio a : Favaro Veneto su Piazza Pastrello e a Marghera su Piazza Mercato e su Piazza Sant'Antonio.

Nella "zona omogenea 5" viene individuata una zona di particolare degrado costituita da parte della microzona 4 ( Terraferma- Area Industriale di Marghera) di cui alla planimetria allegate sub A); tale zona di particolare degrado viene individuata con contorno tratteggiato di colore bleu nello stralcio della citata planimetria costituenta l'allegato A), stralcio che viene allegato al presente Accordo sub A/1.

In ciascuna delle 5 zone omogenee gli immobili che vi sono ubicati vengono suddivisi in 3 (tre) subfasce, secondo quanto nel prosieguo precisato, e per ciascuna delle tre subfasce vengono fissati i valori minimi e massimi; tali valori, espressi in Lire al metro quadro anno, sono riportati negli allegati sub D/1, D/2, D/3, D/4, D/5.

Per le zone di particolare pregio sopra indicate i valori massimi di subfascia saranno così aumentati:

- del 30% (trenta per cento) per gli immobili ubicati nel centro storico di Venezia, con esclusione peraltro delle unità immobiliari site al piano terra di edifici soggetti al fenomeno dell'acqua alta nei quali non siano stati posti in opera elementi strutturali atti ad evitare i disagi provocati da tale fenomeno, delle unità immobiliari aventi altezza inferiore a metri 2,50 (due virgola cinquanta) e delle unità immobiliari ubicate al terzo piano o superiore site in edifici non serviti da ascensore, tale ultima esclusione non vale per le unità immobiliari agli ultimi piani con altana.

- del 20% (venti per cento) per gli immobili ubicati nelle "zone omogenee 4 e 5".

Per la zona di particolare degrado sopra indicata i valori massimi e minimi di subfascia si intendono ridotti del 15% (quindici per cento).

Si precisa che per gli alloggi ubicati in "zona omogenea 1" relativamente ai quali ricorra una delle seguaci peculiarità:

- altezza inferiore a metri 2,50 (due metri e cinquanta centimetri)

- ubicazione al piano terreno, qualora la quota del piano terreno sia al di sotto di metri 1,40 (un metro e quaranta centimetri) rispetto al livello medio mare e l'alloggio si trovi ubicato in edificio che non sia provvisto di elementi strutturali atti a portarlo al riparo dal rischio di acqua alta;

- ubicazione al terzo piano o superiore in edifici sprovvisti di ascensore;

i valori massimi e minimi di subfascia per la "zona omogenea 1", si intendono sostituiti dai valori minimi e massimi di subfascia previsti per la "zona omogenea 2".

La collocazione di ciascuna unità immobiliare nella subfascia di competenza avverrà in base ai criteri previsti dall'allegato (E).

Le parti contraenti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l'allegato tipo di contratto, allegato (F), recante altrsì- come presente accordo formalmente si conviene- le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75% (settantacinque per cento) della variazione ISTAT.

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Il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare è determinato dalle parti all'interno dei valori minimi e massimi previsti negli allegati da D/1 a D/5, tenendo ovviamente conto sia delle precisazioni riportate nel presente accordo, che di quanto previsto nell'allegato (E).

Per quanto attiene la ripartizione degli oneri accessori tra locatore e conduttore le organizzazioni stipulanti il seguente accordo approvano la tabella costituente l'allegato (G).

I metri quadrati utili di ciascuna unità immobiliare sono calcolati in base alla superficie calpestabile con una tolleranza del 5% (cinque per cento) in più o in meno.

Si precisa che le superfici accessorie verranno aggiunte alla superficie calpestabile -come sopra calcolata- in base ai seguenti criteri:

- la superficie delle autorimesse singole (box) ed i posti macchina coperti verrà computata:

- in ragione dell'85% (ottantacinque per cento), ove l'ubicazione sia nella microzona 3- Terraferma, con riferimento alla planimetria costituente l'allegato (A);

- in ragione del 60% (sessanta per cento), ove l'ubicazione sia nella microzona 2- Terraferma, con riferimento ala planimetria costituente l'allegato (A);

- in ragione del 40% (quaranta per cento), ove l'ubicazione sia nella microzona 1- Terraferma, con riferimento alla planimetria costituente l'allegato (A);

- per i posti macchina scoperti le percentuali sopra indicate vengono così modilficate:

- quella dell'85% viene ridotta del 50% (cinquanta per cento)

- quella del 60% viene ridotta al 30% (trenta per cento)

- quella del 40% viene ridotta al 25% (venticinque per cento)

- la superficie dei balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili verrà computata in ragione del 25% (venticinque per cento);

- la superficie coperta di pertinenza dell'immobile in uso esclusivo del conduttore verrà computata in ragione del 15% (quindici per cento) fatta esclusione per i posti macchina scoperti per i quali vale quanto sopra detto;

- la superficie delle aree a verde di pertinenza dell'edificio dove si trova ubicata l'unità immobiliare oggetto della locazione verrà computata in ragione del 10% (dieci per cento) nella misura corrispondente alla quota di pertinenza dell'unità immobiliare oggettto del contratto.

Si precisa che:

- per gli alloggi, la cui superficie convenzionale, come sopra determinata, risulti pari o infariore a metri quadri 45 (quarantacinque), detta superficie si intenderà incrementata del 20% (venti per cento) fino al limite massimo di 45 metri quadri:

- per gli alloggi, la cui superficie convenzionale, come sopra determinata, risulta compresa tra i 46 (quarantasei) metri quadri e 70 (settanta) metri quadri, detta superficie si intenderà incrementata del 10% (dieci per cento) fino al limite massimo di 70 metri quadri;

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- per gli alloggi, la cui superficie convenzionale, come sopra determinata, risulta superiore a metri quadri 110 (centodieci), la superficie eccedente i metri quadri 110 si intenderà ridotta del 10% (dieci per cento).

Il canone verrà quindi determinato moltiplicando il valore unitario per la superficie

convenzionale calcolata ai sensi quanto sopra.

Ove le singole parti contraenti concordino delle durate contrattuali superiori ai 3 (tre) anni, i valori minimi e massimi riportati negli allegati da D/! a D/5, integrati da quanto previsto nel presente accordo e nell'allegato (E), si intendono così incrementati:

- del 2% (due per cento) se la durata è di 4 (quattro) anni;

- del 4% (quattro per cento) se la durata è di 5 (cinque) anni;

- del 6% (sei per cento) se la durata è di 6 (sei) annio o superiore.

Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lettera (a) della legge 431/98 i valori massimi e minimi previsti negli allegati da D/1 a D/5, così come integrati da quanto previsto nel presente accordo e nell'allegato (E), si intendono incrementati del 15% (quindici per cento), tale incremento è cumulabile con tutti gli altri incrementi previsti dal presente accordo, fatta eccezione per gli incrementi previsti per gli immobili ubicati in zone considerate di particolare pregio.

Per gli immobili arredati i valori massimi e minimi risultanti dagli allegati da D/1 a D/5, integrati secondo quanto previsto dal presente accordo e nell'allegato (E), verranno ulteriormente aumentati derl 15% (quindici per cento). Detto incremento sarà elevato al 25% (venticinque per cento) ove l'arredamento sia completo ivi compresi gli elettrodomestici. L'incremento riferito all'arredamento non si intenderà peraltro aplicabile ove l'arredamento non sia sufficiente alla vivibilità.

2) CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI

(Art. 5, comma 1. Legge 431/98 e Art. 2 D.M. 5 Marzo 1999)

L'ambito di applicazione dell'accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Venezia.

Ai fini dell'art. 2, D.M. 5 Marzo 1999. le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuali in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati, secondo quanto previsto al punto 1) del presente accordo aumentati del 15% (quindici per cento).

Per i contratti in epigrafe - per i quali le organizzazioni stipulanti concordano l'applicazione della medesima tabella degli oneri accessori di cui su (G) - vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di esigenze dei proprietari e dei conduttori.

Fattispecie di esigenze dei proprietari:

1) quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti motivi:

- trasferimento temporaneo della sede di lavoro

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- matrimonio dei figli

- rientro dall'estero

- destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luoga diverso da quello di residenza del locatore

- destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'immobile

2) qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto

Fattispecie di esigenze dei conduttori:

1) quando il conduttore ha una esigenza transitoria collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto;

Si specifica che per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la susistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche a una sola delle parti contraenti. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l'allegato tipo di contratto (allegatoH).

I contratti ad uso turistico sono disciplinati dal Codice Civile.

3) CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI

(Art. 5, comma 2 e 3, L. 431/98 e Art. 3 D.M. 5 Marzo 1999)

L'ambito di applicazione dell'accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito del territorio amministrativo del Comune di Venezia sede di Università.

Le fasce di oscillazione del canone di locazione per i contratti in epigrafe sono costituite dalle fasce di oscillazione individuate per le zone omogenee del Comune di Venezia di cui al punto 1) del presente accordo integrato da quanto previsto dagli allegati A), A/1), B), C), D/1), D/2), D/3), D/4), D/5), E).

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l'allegato tipo di contratto (allegato I) recante altrsì- come col presente accordo formalmente si conviene- le modalità di aggiornamento del canone in misura del 75% (settantacinque per cento) delle variazioni Istat, ove il contratto abbia durata superiore a 12 (dodici) mesi.

Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori le organizzazioni stipulanti concordano l'applicazione della medesima tabella di cui sub G).

4) PATTUAZIONI DI CARATTERE GENERALE

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I valori minimi e massimi previsti dal presente accordo e dai suoi allegati si intendono annualmente assoggettati a revisione Istat i ragione del 75% (settantacinque per cento) con riferimentoall'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati del giugno 1999 in assenza di un nuovo accordo di cui infra, l'indicizzazione si applicherà peraltro unicamente ai nuovi contratti aventi decorrenza a partire dal 1° Luglio 2001.

Le parti si danno atto che dal presente accordo sono escluse le fattispecie previste dall'art. 1 comma 6 del D.M. 5 Marzo 1999 e che resta altresì fermo quanto previsto al comma 5 dell'art. 1 del succitato Decreto.

Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito dell'emanazione di un nuovo Decreto Ministeriale di recepimento di convenzione nazionale sostitutiva di quella sottoscritta l'8 Febbraio 1999 e porterà, di comune intesa, formare oggetto di revisione allorchè il Comune di Venezia deliberi aliquote I.C.I. diverse da quelle attualmente emesse per i locatori che lochino sulla base del presente accordo o siano modificate le agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 della L. 431/98 o intervengano consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale dei canoni di locazione.

Il presente accordo è aperto alle adesioni di tutte le altre Organizzazioni delle Proprietà e degli Inquilini maggiormente rappresentativa in sede locale.

Il presente accordo verrà depositato, a cura delle Organizzazioni firmatarie dello stesso, presso la segreteria generale del Comune di Venezia mediante consegna alla Segreteria Generale dello stesso, Ufficio Protocollo Generale, o invio alla medesima tramite raccomandata a.r.

Letto, confermato e sottoscritto, in data 20 Luglio 1999 dalle Organizzazioni stipulanti:

- CONFEDILIZIA - ASSOCIAZIONE DELLA PROPRIETA' EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA i persona del Presidente Rag Luca Segalin.

.....................................................................................................................................

- U.P.P.I. - SINDACATO UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI in persona del Presidente Avv. Ruggero Sonnino

.....................................................................................................................................

- A.S.P.P.I.- ASSOCIAIONE SINDACALE PICCOLI PRORPIETARI IMMOBILARI in persona dell'Amministratore Avv. Giorgio Chinellato

.....................................................................................................................................

- S.U.N.I.A - in persona del Segretario Generale Sig.ra Ivana De Rossi

.....................................................................................................................................

- U.N.I.A.T. - in persona del Segretario Generale Rag. Giorgio Bovo

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VERCELLI ACCORDO

ACCORDO TERRITORIALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431

E DEL DECRETO MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 5 MARZO 1999

Fra le seguenti organizzazioni:

Confedilizia – APE – in persona del Presidente regionale, delegato dal Presidente confederale, Avv. Pier Luigi Amerio

APPC in persona del Geom. Silvio D’Aloisio Consigliere Nazionale delegato dal Presidente Nazionale

e

SUNIA in persona del Segretario Generale Sig. Raffaele del Ciello

UNIAT in persona del Segretario Generale Sig. Cenzino Berdini

L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dai territori amministrativi del Comune di Vercelli.

Constatata la rituale convocazione da parte del Comune di Vercelli di tutte le Associazioni, organizzazioni ed enti operativi sul territorio.

Accertate le informazioni concernenti le delimitazioni delle microzone catastali.

Esaminate ed acquisite le indicazioni di cui al DM 5/3/99, si conviene e stipula quanto infra.

CAPITOLO I

1) CONTRATTI AGEVOLATI

(art. 2 comma 3, L. 431/98 e art. 1 DM 5/3/99)

A) A)

CIRCA LE AREE:

A-1) Si individuano le seguenti aree:

1. area 1 Centro

2. area 2 Semicentro

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3. area 3 Periferia

aventi caratterisitche omogenee:

per valori di mercato;

dotaizoni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali, ecc.);

tipi edilizia, come meglio delimitate in elaborato cartografico che si allega come parte integrante del presente (Allegato 1).

A-2) All’interno delle suddette aree omogenee non si ravvisa la necessità e l’opportunità di evidenziare zone di particolare pregio o degrado.

B) CIRCA I VALORI DEL CANONE

B-1) Convengono di determinare (con riferimento agli stessi criteri di individuazione delle aree omogenee) per ognuna delle suddette aree come individuate in cartografia allegata, i valori minimi e massimi del canone, espressi in lire annuali per ogni metro quadro utile, come da tabella riepilogativa (con relative sub-fasce per ogni area) che si allega come parte integrante al presente (Allegato 3).

Tali valori sono stati deteterminati, anche fate – per quanto occorrere possa – le opportune valutazioni in merito:

alle attuali condizioni locali del mercato degli affitti;

ai canoni di locazione in generale correnti su piazza;

alla complessità e difficoltà di individuare in concreto marcate differenze tra le specifiche aree individuate, stante una certa omogeneità, su piazza, dei valori locativi;

alle agevolazioni fiscali, come ad oggi specificamente esistenti (a favore del locatore e del conduttore, ciascuno per quanto di sua competenza), introdotte da tale normativa per le parti contrattuali private che intedano ricorrere alla contrattazione del “secondo canale” (previsto all’art. 2, comma 3, legge 431/98);

al fatto che pare opportuno, nello spirito della riforma, individuare per ogni area le relative sub-fasce di oscillazione dei valori individuando elementi oggetivi di riferimento.

B-2) Convengono che il canone di locazione, come definito dalle parti private contrattuali, ai sensi del presente accordo, venga aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento decorrerà a seguito di richiesta con lettera raccomandata.

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B-3) Convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli in lire annuali per ogni metro utile, stante l’assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza.

C) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE:

C-1) Si ritiene opportuno definire convenzionalmente, per quanto occorrere possa, il concetto di metro quadro utile; ciò per un’avvertita e diffusa esigenza di chiarezaz delle future parti contrattuali private. A tal fine le parti hanno concordato di calcolare al 100% i metri relativi alle abitazioni, al 80% i metri relativi ai box e al 25% i metri relativi alle cantine, soffitte, balconi e terrazzi. Misurazioni nette da muri.

C-2) Si reputa oltremodo opportuno invitare le parti private contrattuali ad indicare espressamente in contratto la msiura dei metri quadri utili attribuiti all’unità immobiliare oggeto del singolo contratto nonché il valore applicato per singolo metro quadro utile; ciò al fine di chiarezza amministrativa e di prevenzione di possibile condenzioso. Una variazione della superficie utile dell’unità immobiliare difforme in più o in meno del 4% di quella indicata in cotnratto, non darà diritto alla modifica del canone annuo convenuto.

D) CIRCA LA DURATA CONTRATTUALE E GLI AUMENTI DI CANONE:

D-1) Convengono di prevedere che le parti contrattuali private non possono stabilire durate contrattuali superiori a quella fissata dalla legge (in tre anni ex art. 5 legge 431/98).

E) CIRCA LE RIPARTIZIONI:

E-1) Convengono di prevedere, in materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori, l’applicazione di una tabella “Oneri accessori” che si allega come parte integrante del presente (Allegato 4). In ogni caso saranno interamente a carico del conduttore le spese – in quanto esistenti – relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua nonché dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrini nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito, saranno a carico del conduttore nella misura del 90%.

F) CIRCA IL CONTRATTO TIPO:

F-1) Convengono di definire il contratto tipo sulla base del modello allegato (precisamente allegato

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A) del DM 05/03/99 (Allegato 6).

CAPITOLO II

2) CONTRATTI PER GLI USI TRANSITORI ABITATIVI

(art. 5 comma 1, della Legge 431/98 e art. 2 DM 5/3/99)

Premesso:

che la legge 9 dicembre 1998 n. 431 (in particolare l’articolo 5), come attuata dal D.M. 05/03/99 (in particolare art. 2), pubblico in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 22/3/99 prevede:

1. che i contratti di locazione abitativi di natura transitoria, di cui all’art. 5 comma 1, della legge 9/12/98 n. 431, abbiano durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi;

2. 10.che tali contratti siano stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e dei conduttori per fattispecie da individuare nella contrattazione territoriale tra le Organizzazioni sindacali della proprietà e degli inquilini.

A) CIRCA LE ESIGENZE DEI PROPRIETARI E DEI CONDUTTORI PER FATTISPECIE DA INDIVIDUARSI NELLA CONTRATTAIZONE TERRITORIALE

A-1) Individuano, anche considerate esigenze, usi, consuetudini locali, le particolari esigenze (delle quali – si specifica – è sufficiente la sussistenza di una delle sottoindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti) come da seguente elenco delle varie fattispeci:

A-2) Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro diciotto mesi l’immobile:

· Trasferimento temporaneo della sede di lavoro;

· Matrimonio e/o convivenza;

· Matrimonio dei figli;

· Separazione propria o dei figli;

· Rientro dall’estero;

· Attesa di concessione edilizia o autorizzazione da parte del Comune per la ristrutturazione o demolizione dell’immobile o ampliamento con alloggio attiguo;

· Intende destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio,

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ad uso del coniuge, dei genitori, dei figli, dei parenti fino al secondo grado, indicando l’esatta motivazione all’atto della stipula contrattuale.

A-3) Quando l’inquilino ha esigenza di un contratto transitorio per motivi di:

· Trasferimento momentaneo della sede di lavoro;

· Contratto di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza;

· Assegnazione alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o presso privati di un alloggio che si rende disponibile entro diciotto mesi dimostrato con compromesso regolarmente registrato;

· Vicinanza momentanea a parenti bisognosi;

· Uso seconda casa con permanenza nella prima casa nello stesso comune o in comune confinante, con certificazione contrattuale, o rogito notarile;

· Per esigenze di ricerca e di studio.

A-4) convengono che il contratto tipo definito a livello locale debba prevedere una specifica clausola che individui l’esigenza transitoria del locatore o del conduttore, i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa, tramite lettera raccomandata da inviarsi avanti la scadenza del termine stabilito nel contratto e che qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale oppure siano venute meno le cause della transitorietà, il contratto tipo deve prevedere la riconduzione della durata a quella prevista dall’art. 2 comma 1, della legge 9/12/98 n. 431, ovvero in caso di mancato utilizzo dell’immobile rilasciato un risarcimento pari a 36 mensilità.

A-5) Si danno atto che l’esigenza transitoria del conduttore debba essere provata con apposita ed idonea documentazione da allegare al contratto.

B) CIRCA IL CONTRATTO TIPO:

B-1) Convengono di definire il contratto tipo, sulla base del modello allegato (precisamente allegato B) al DM 05/03/99 e comunque sulla base degli elementi e condizioni ugualmente previsti dal detto DM. Si allega il contratto tipo al presente (allegato 7). Nella parte descrittiva dovrà contenere tutti gli elementi e i riferimenti documentali e informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alle reciproche autorizzazioni ai sensi della legge 31/12/96 n. 675.

C)CIRCA LE AREE:

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C-1) Si richiamano integralmente le aree del capitolo 1 (allegato 1).

D) CIRCA I VALORI DEL CANONE:

D-1) Si richiama integralmente quanto previsto al capitolo 1 (allegato 3), con valori minimi e massimi previsti per ogni area con relative sub-fasce.

D-2) Convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli in lire ad anno per ogni metro quadro utile, stante l’assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza. Il valore sarà aumentato del 15% qualora l’immobile abbia ammobiliato almeno la cucina e la camera da letto.

E) CIRCA LE RIPARTIZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE:

E-1) Richiamano, in materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori, la tabella “Oneri accessori” che si allega come parte integrante del presente (Allegato 4). In ogni caso saranno interamente a carico del conduttore le spese – in quanto esistenti – relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alal fornitura dell’acqua nonché dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito, saranno a carico del conduttore nella misura del 90%.

F) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE:

F-1) Si richiama integralmente quanto esposto al Capitolo I.

LA COMMISSIONE CONCILIATIVA STRAGIUDIZIALE FACOLTATIVA

Convengono che ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all’esatta applicazione dell’Accordo territoriale più sopra citato, anche a riguardo del canone, una commissione stragiudiziale formata, quanto a due componenti – scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo di cui trattasi – sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore e, quanto a un terzo –che svolgerà eventualmente funzioni di presidente – sulla base della scelta dei due componenti come sopra designati ove gli stessi, di § comune accordo, ritengano di nominarlo. Tale commissione non esclude la normale competenza dell’autorità giudiziaria.

In caso di variazione annuale in misura superiore al 10% in diminuzione o in aumento dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto la parte interessata potrà adire una commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei

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modi sopraindicati, la quale determinerà nel termine di 90 giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale , ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione. La commissione, prima della decisione della nuova determinazione del canone, non può sospendere il pagamento del canone pattuito dalle parti.

La Commissione conciliatrice sarà regolata in via di massima come da alelgato (allegato 2).

ACCORDI CON ALTRI ENTI

Per le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici od individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, ecc. i canoni definiti, all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per aree omogenee come sopra indicate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appositi integrativi locali fra proprietà, assistita – a sua richiesta – dall’organizzazione sindacale dei proprietari dalla stessa prescelta, e le organizzazioni sindacali dei conduttori rappresentative dell’inquilinato, in ogni caso firmatari degli accordi nazionali e/o territoriali.

Per gli enti previdenziali pubblici si procede con accordi integrativi locali, anche in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 104/96; i canoni relativi a tale comparto sono determinati in base alle aree omogenee ed agli elementi individuati negli accordi locali. Gli accordi integrativi saranno conclusi tra la proprietà, assistita – a sua richiesta – dall’organizzazione sindacale dei proprietari dalla stessa prescelta, e a sua richiesta – dall’organizzazione sindacale dei proprietari dall stesa prescelta, e le organizzazioni sindacali dei conduttori rappresentative dell’inquilinato, in ogni caso firmatarie degli accordi nazionali e/o territoriali.

Gli accordi definiti n sede locale possono stabilire durate contrattuali superiori a quella minima fissata dalla legge. In questo caso gli accordi locali individuano le relative misure di aumento dei valori minimo e massimo delle fasce di oscillazione dei canoni definiti per aree omogenee.

Negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in lire per metro quadro utile o, eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste particolari clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ripartizione degli oneri accessori ed altro.

REVISIONE ACCORDO

Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento di convenzione nazionale sostitutiva di quella sottoscritta il 08/02/99 e potrà di comune intesa, formare oggetto di revisione allorché il Comune deliberi aliquote ICI specifiche per i locatori che lochino sulla base del presente Accordo o siano modificate le agevolazioni fiscali di cui all’art.

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8 della legge 431/98 o intervengano consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale dei canoni di locazione e quanto lo si ritenga necessario.

REVISIONE CANONI

Le Associazioni firmatarie il presente accordo territoriale convengono che nel caso di sensibile variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto a quelle in atto al momento della firma del presente accordo su iniziativa anche di una delle parti le stesse si convocheranno per discutere i parametri utili per la definizione dei canoni dei nuovi contratti di locazione e di quelli già firmati, al momento del loro rinnovo trascorsi i tre anni di durata previsti dalla legge.

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI

Le Associazioni potranno sottoscrivere certificazioni di congruità (vedi allegato 5).

SI ALLEGANO COME PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ACCORDO TERRITORIALE:

1. Cartografia con individuazione delle aree omogenee

2. Domanda di conciliazione

3. Tabella riepilogativa (per ogni area) dei valori miminimi e massimi dei canoni, espressi in lire annue per ogni metro quadro utile

4. Tabella ripartizione oneri accessori

5. Certificazione di congruità

6. Contratto tipo

7. Contratto tipo per contratti transitori

Allegato 2

DOMANDA DI CONCILIAZIONE

Il procedimento di conciliazione può essere attivato su richiesta di una delle parti, attraverso la propria Associazione.

L’istanza deve contenere le generalità delle parti, l’oggetto della controversia, una sommaria descrizione delle ragioni che l’hanno indotta, le domande della parte e copia del contratto di locazione in corso ed ogni altro eventuale documento ritentuo utile, nonché l’associazione di cui dovrà

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nominare un proprio rappresentante come componente la Commissione di conciliazione. L’istanza deve essere spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’altra parte. Quest’ultima, qualora sia disponibile ad accettare il tentativo di conciliazione dovrà far conoscere all’altra parte entro 10 giorni l’associazione da cui vuol farsi rappresentare. La prima riunione della commissione di conciliazione sarà convocata entro i 10 giorni successivi e le parti decideranno la sede che sarà, di norma, alternativamente presso le sedi delle associazioni della proprietà e dell’inquilinato firmatarie il presente accordo territoriale.

I rappresentanti delle Associazioni incaricati si riuniranno il giorno stabilito alla presenza delle parti. Esaminato il contenzioso aggiorneranno, se del caso, la seduta per l’esame di eventuali perizie e per le conclusioni.

Se il tentativo di conciliazione riesce, viene redatto un verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti che ha natura di scrittura privata. Del verbale di conciliazione è fornita copia alle parti.

Gli eventuali oneri fiscali per la registrazione, quanto prevista dalla legge, del verbale di conciliazione sono a carico di ciascuna delle parti in egual misura.

Allegato 3

PARTICOLARI DOTAZIONI DELL’ALLOGGIO 1. Presenza di autorimessa o posto macchina coperto 2. Presenza di cantina o soffitta 3. Presenza di impianto di acqua corrente 4. Presenza di impianto di riscaldamento 5. Ulteriore dotazione nel caso che l’impianto di riscaldamento si autonomo 6. Presenza di autorimessa o posto macchina coperto oltre il primo 7. Presenza di doppi servizi 8. Presenza di allacciamento alla rete del gas 9. Presenza di porta blindata 10. Comodità di salita (presenza di ascensore per unità oltre il secondo piano) 11. Presenza di area verde di pertinenza del condominio 12. Presenza di posto macchina scoperto

Presenza di almeno

6 elementi

Presenza di almeno

4 elementi

Presenza di non più di 3 elementi

CENTRO 110.000-92.000 92.000-70.000 70.000-53.000

SEMICENTRO 88.000-75.000 75.000-59.000 59.000-48.000 PERIFERIA 77.000-66.000 66.000-54.000 54.000-43.000

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Allegato 4

TABELLA ONERI ACCESSORI

RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE

AMMINSITRAZIONE Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile L Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali L Assicurazione dello stabile (parte globale fabbricato) e degli impianti al 100% e 50% della responsabilità civile L

Assicurazione dello stabile solo della parte responsabilità civile verso terzi 50% C Postali e telefoniche L Copisteria, fotocopie, cancelleria e postali, noleggio sala per riunione in caso di unico proprietario o copie documenti richiesti dagli inquilini C

Fotocopie, copisteria, cancelleria L Compenso amminsitratore 50% solo se indicato contrattualmente, diversamente interamente a carico della proprietà L

Compenso dell’amministratore 50% solo se indicato contrattualmente C Trasporti e vacazioni L ASCENSORE Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni C Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti L Adeguamento alle nuove disposizioni di legge L Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione C Tasse annuali per rinnovo licenza di esercizio L Ispezioni e collaudi C Manutenzione in abbonamento C Riparazione delle parti meccaniche ed elettriche per guasti, ivi comprese le riparazioni delle serrature e pulsantiere della cabina C

Sostituzione delle funi in conseguenza dell’uso nella misura del 50% L Sostituzione delle funi in conseguenza dell’uso nella misura del 50% C AUTOCLAVE Installazione e sostituzione integrale dell’impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico, ecc.) L

Manutenzione ordinaria C Imposte e tasse di impianto L Forza motrice C Ricarico pressione del serbatoio C Ispezioni, collaudi e lettura contatori C Riparazioni e piccole sostituzioni di parti che siano conseguenti all’uso C

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Manutenzione in abbonamento C IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIALI Installazione e sostituzione dell’impianto comune di illuminazione L Manutenzione ordinaria dell’impianto comune di illuminazione C Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria ed allarme L Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria ed allarme C Installazione e sostituzione di impianti speciali di allerma,e sicurezza e simili L Manutenzien ordinari adi impianti speciali di allarme, sicurezaz e simili C Riparazioni e piccole sostituzioni di parti in cosneguenza dell’uso: lampade, lampadine, interruttori, neon, starters, reattori, portalampade, ecc. C

Energia elettica secondo bollette Enel o ATENA C IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA

Installazione e sostituzione degli impianti L Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti L Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario C Pulizia annuale degli impiati e dei fitlri e messa a riposo stagionale C Lettura dei contatori C Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua C Riparazione e sostituzione delle parti accessorie in conseguenza dell’uso, ugelli, avvolgimento pompe e bruciatori, elettrodi, pompa bruciatore, ecc. Apparecchiatura elettrica bruciatore

C

Manutenzione straordinaria locale centrale termica L Ricarica estintori C Lavori di adeguamenti imposti da norme antincendio, antismog, ANCC, e regolamenti comunali L

Salario, indennità e contributi sociali al fuochista C Diritti VVFF L Assicurazioni infortuni fuochista C Pulizia caldaie, burciatori, canne fumarie, messa a riposo stagionale C Compenso amministrazione (riscaldamento, acqua calda) C Lettura contatori acqua calda C IMPIANTI SPORTIVI Installazione e manutenzione straordinaria L Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari, ecc.) C Consumo di acqua per pulizie e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es. terra rossa) C

IMPIANTO ANTINCENDIO Installazione e sostituzione dell’impianto L Acquisti degli estintori L Manutenzione ordinaria C Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi C IMPIANTO TELEVISIVO Installazione, sostituzione o potenziamento dell’impianto televisivo centralizzato L Manutenzione ordinaria dell’impianto televisivo centralizzato C

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PARTI COMUNI Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico L Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico C Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari L Manutenzione ordinaria di tetti e lastrici di fognatura L Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti C

Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere L Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni C Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni C Installazione e sostituzione di serrature L Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati C Installazione e sostituzione serrature L Mantuenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati C Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide ed altro materiale di arredo L

Manutenzione ordinaria di attrezazture quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide ed altro materiale di arredo C

Spurgo delle fosse biologiche e disotturazioni delle colonne di scarico e relativi pozzetti C Riparazione di tubazioni interne L Spurgo dei pozzi neri C Sostituzione e riparazione di marmi ringhiere e corrimano L Installazione e sostituzione inferriate, concellate, infissi, seminfissi, e vetrate L Riparazione di infissi e seminfissi in conseguenza dell’uso e vetri a seguito di rottura da parte degli inquilini C

Opere murarie di manutenzione delle murature e strutture dello stabile L Riparazione delle apparecchiature e della centralina di comanda per il funzionamento automatico di cancelli C

Riparazione di serrature e chiudiporte, eventuale sostituzione di chiavi C Impiato alberi, cespugli, piante fiorite nonché attrezzature occorrenti per la manutenzione del giardino L

Riparazione dell’impianto centralizzato TV per la ricezione dei programmi nazionali C Installazioni e riparazioni dell’impianto centralizzato TV per la ricezione dei programmi a colori, esteri e privati C

Targhette nominativi personali per casellari postali, pulsantiere citofono e porte C Servizio deblattizzazione e disinfestazione in genere, ivi compresa la disinfestazione dei contenitori e dei bidoni della spazzatura C

Sostituzione dei vetri dei balconi e delle parti comuni se causata per colpa di inquilini C Sostituzione alberi, cespugli, piante fiorite C Sostituzione piante ornamentali e fiori ingresso palazzo C Mano d’opera per il taglio dell’erba, potature, innaffiatura, acquisto concimi, riparazione attrezzi nonché manutenzione del giardino C

Canone in abbonamento per manutenzione e sostituzione piante e fiori ornamentali C Sostituzione e riparazione, per uso, di attrezzature e di parti mobili di arredo e di completamento dello stabile (cartelli indicatori, caselle postali, bacheche, plafoniere, bidoni per la spazzatura, trespoli, ecc.)

C

PARTI INTERNE ALL’APPARTAMENTO LOCATO Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti L

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Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti C Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario C Rifacimento di chiavi e serrature C Tinteggiatura di pareti C Sostituzione di vetri C Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo e dell’impianto citofonico e videocitofonico C

Verniciatura di opere in legno e metallo C Manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento L Riparazione della rubinetteria in conseguenza dell’uso, valvole termosifoni, termoconvettori, impianti a pavimento C

Riparazione e sostituzione delle cinghie, molle cordelle di attacco al rullo delle persiane avvolgibili C

Chiavi e serrature C Tappezzeria C PORTIERATO Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi ferie e indennità varie, anche locali, come da CCNL

L10%

C90% Materiale per le pulizie C

Eventuale alloggio del portiere (pari all’indennità sostitutiva prevista CCNL) L10%

C90%

Manutenzione ordinaria della guardiola L10%

C90% Manutenzione straordinaria della guardiola L Acquisto e manutenzione arredi della portineria che non siano di uso personale del portiere e della sua famiglia L

Polizza assicurativa contro gli infortuni nei casi di contratti d’opera per le pulizie C Alloggio del portiere, in mancanza dell’indennità sostitutiva L Riscaldamento, luce e acqua dell’alloggio del portiere C Portierato per la quota del 10% L Tenuta libri paga C Canone abbonamento telefono portineria C Divise estive ed invernali e tute da lavoro C Sgombero da materiale e rifiuti abbonamenti nei corridoi, cantine, soffitte e cortili C PULIZIA Spese per l’assunzione dell’addetto L Trattamento economico dell’addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da CCNL

C

Spese per il conferimento dell’appalto a ditta L Spese per le pulizie appaltate a ditta C Materiale per le pulizie C Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia L Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia C Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie C

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Allegato 5

CERTIFICAZIONE DI APPLICAZIONE DEI PRAMETRI DI CUI ALL’ACCORDO TERRITORIALE

In riferimento al contratto di locazione stipulato in data ....................................tra il locatore .................................. e il conduttore ........................................................secondo quanto previsto dall’accordo territoriale firmato a Vercelli, in data ............

Che richimava la legge 431 del 9/12/1998 e il Decreto del Ministro dei lavori pubblici del 05/03/1999.

L’associazione della proprietà .................................................. e l’associazione sindacale dell’inquilino .......................................... dichiarano che il canone di locazione pattuito rientra – secondo le dichiarazioni delle parti – nei parametri prevsiti sall’accordo territoriale depositato presso il comune in data ………………

IL LOCATORE IL CONDUTTORE

Disinfezione di bidoni e contenitori di rifiuti C Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva C Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori L Sacchi per la preraccolta dei rifiuti C Primo acquisto di trespoli, bidoni e contenitori per spazzatura L Salario o compenso addetto preraccolta rifiuti C Comunicazione alle PA dei metri quadrati degli alloggi L Contributi previdenziali e assicurativi addetto C Sacchi per preraccolta C Polizza assicurativa contro gli infortuni C Noleggio contenitori C Disotturazione pattumiere e loro disinfezione C SGOMBERO NEVE Spese relative al servizio, compresi i materiali d’uso C

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ASSOCIAZIONE PROPRIETA’ SINDACATO INQUILINI

DATA

Allegato 6

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

(ai sensi dell’art. 2 comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)

Il/l a Sig./soc. (1)

Di seguito denominato/a locatore

(assistito/a da (3)

in persona di

concede in locazione

al/alla Sig./Soc. (1)

di seguito denominato/a conduttore

identificato/a mediante (2)

(assistito/a da (3)

in persona di

che accetta, per sé e i suoi aventi causa, l’unità immobiliare posta in

via

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n. civico

piano

scala

int.

composto di n.

Vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. indicare quali)

Non ammobiliato/ammobiliato come da elenco a parte, sottoscritto da contraenti.

TABELLE MILLESIMALI

proprietà

riscaldamento

acqua

altre

Comunicazione ex art. 8, terzo comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (convertito dalla legge 8 Agosto 1992, n. 359).

Codice fiscale del locatore

Estremi catastali identificativi dell’unità immobiliare

Documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti

Certificato di collaudo e certificazione energetica

La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:

1) Il contratto è stipulato per la durata di anni (4)

dal

al

e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’art. 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui all’art. 3.

Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.

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In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione percepito.

2) Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 6 mesi prima.

3) L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi.

Per la successione del contratto si applica l’art. 6 della legge 27 luglio 1978 n. 392 nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 1988 n. 404.

4) Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall’accordo definito tra

e depositato in data

presso il Comune di Vercelli, è convenuto in £./Euro

che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario ovvero

in n.

rate eguali anticipate di £./Euro

ciascuna, scadenti il

tale canone è stato determinato dalle parti sulla base dell’applicazione dei seguenti criteri e parametri: secondo quanto stabilito dall’art.

dell’accordo

ovvero dell’articolo

del decreto Ministeriale dei lavori pubblici di concerto con il Ministero delle finanze di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 431/98

Nel caso in cui l’accordo territoriale di cui al presente punto lo preveda, il canone sarà, aggiornato annualmente nella misura contrattata che comunque non potrà seuperare il 75% della variazione ISTAT.

5) Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque né sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone) costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 55 della legge 27 luglio 1978 n. 392.

6) Il conduttore dovrà consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore

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nonché ai loro incaricati ove gli stessi né abbiano - motivandola – ragione.

7) Il conduttore dichiara di aver visitato la casa locatagli e di averla trovata adatta all’uso convenuto e – così – di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. E’ in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e di tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’immobile, ai sensi dell’art. 1590 del Codice civile di quanto segue ovvero come da allegato verbale di consegna.

8) Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o gli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

9) Il conduttore esonererà espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzione incolpevole dei servizi.

10) A garanzia delle obbligazioni tutte le assume con il presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto né rilascia, in caso, quietanza) una somma di £. /Euro

pari a

mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione.

Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

A forme di garanzia

11) Per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della “Tabella oneri accessori” allegata all’accordo di cui al punto 4).

In ogni caso interamente a carico del conduttore le spese – in quanto esistenti – relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua nonché dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito, saranno a carico del conduttore nella misura del 90 per cento.

Il pagamento di quanto sopra deve avvenire – in sede di consuntivo – entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificati delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali.

In una col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell’anno precedente.

12) Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle delibere di assemblea condominiale relativa alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di

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riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche dove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

13) Il conduttore – in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata – si obbliga a servirsi esclusivamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore – in caso di inosservanza – autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

14) Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l’unità immobiliare locata il conduttore dovrà consentire la visita all’unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l’esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità:

15) il locatore concede/o non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita dell’immobile locato da esercitarsi secondo gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

16) Il locatore concede/o non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di nuova locazione, alla scadenza del contratto, da esercitarsi secondo l’art. 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

17) Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.

Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che abbiano prestato assistenza per la stipula del presente contratto.

18) A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del comune ove è situato l’immobile locato.

19) Qualunque modifica al presente contratto non pum aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.

20) Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675).

21) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla convenzione nazionale di cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 431/98, al decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 431/98 del

all’accordo di cui al punto 4) (eventualmente al decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze di cui all’art. 4, comma 3, della legge n. 431/98, emanato il

alle disposizioni del Codice civile, della legge 27 luglio 1978, n. 392 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.

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22) Le parti di comune accordo potranno adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente contratto la Commissione di Conciliazione stragiudiziale paritetica istituita tra nell’ambito dell’accordo di cui al punto 4).

23) Altre pattuizione

Letto, approvato e sottoscritto

Vercelli, li

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

A mente dell’articolo 1342, secondo comma, del Codice Civile, le parti specificatamente approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 7), 9), 10), 11), 12), 15), 20), 21) e 23).

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

Sottoscrivono in segno della prestata assistenza

..........................................................

1) 1) Per le persone fisiche, riportare: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscali, partita IVA, numero iscrizione tribunale nonché nome, cognome e data di nascita del legale rappresentante.

2) 2) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all’autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell’art. 12 decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all’autorità di P.S., ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 286/1998.

3) 3) Assistenza facoltativa.

4) 4) La durata minima è di anni tre.

Allegato 7

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

DI NATURA TRANSITORIA

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(ai sensi dell’art. 5 comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)

Il/la Sig./Soc. (1)

Di seguito denominato/a locatore

(assistito/a da (3)

in persona di

concede in locazione

al/alla Sig./Soc. (1)

di seguito denominato/a conduttore

identificato/a mediante (2)

(assistito/a da (3)

in persona di

che accetta, per sé i suoi aventi causa, l’unità immobiliare posta in

Via

n. civico

piano

scala

int.

Composto di n.

Vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.: indicare quali)

Non ammobiliato/ammobiliato come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti.

TABELLE MILLESIMALI

Proprietà

Riscaldamento

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Acqua

Altre

Comunicazione ex art. 8, terzo comma, del decreto-legge 11 luglio 1992 n. 333 (convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359)

Codice fiscale del locatore

Estremi catastali identificativi dell’unità immobiliare

Documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti

Certificato di collaudo e certificazione energetica

La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:

5) 5) Il contratto è stipulato per la durata di mesi (4)

Dal

Al

Allorché, fatto salvo quanto previsto dal punto 2), cesserà senza bisogno di disdetta alcuna, e il locatore nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione nazionale firmata in data

, dall’art.

del decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, n.

del

dall’art.

dell’accordo tra

depositato il

presso il

Comune di Vercelli il

Dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto:

2) Il locatore ha l’onere di confermare il verificarsi dell’evento e della dichiarazione che ha giustificato la stipula del presente contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata a/r da inviarsi al conduttore nel termine di giorni prima della scadenza del contratto. In caso di mancato invio della lettera ovvero di venir meno delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto si intende ricondotto alla durata prevista dall’art. 2 comma 1, della legge 431/98.

In ogni caso ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla scadenza e non lo adibisca, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, agli usi espressamente dichiarati nel contratto il conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione

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alle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, della legge 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione percepito.

3) Ai sensi di quanto previsto dall’art.

dell’accordo di cui al punto 1) le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l’esigenza di abitare l’immobile per un periodo non eccedente i

mesi per il seguente motivo

che documenta allegando al presente contratto.

4) Nel caso previsto dall’art. 2, il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno prima.

5) L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi.

Per la successione del contratto, si applica l’art. 6 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 1988 n. 404.

6) 6) Il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

7) 7) Il canone annuo di locazione è stabilito in £. /Euro

, ovvero (per le 11 aree metropolitane, nei comuni con essi confinanti e nei comuni capoluogo di provincia), secondo quanto stabilito dall’accordo di cui al punto 1) è convenuto in £./Euro.

, che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario ovvero

in n.

rate eguali anticipate di £./Euro

ciascuna, scadenti il

tale canone è stato determinato dalle parti sulla base dell’applicazione dei seguenti criteri e parametri: secondo quanto stabilito dall’art.

dell’accordo di cui al punto 1),

ovvero dell’articolo

del decreto del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 431/98.

8) Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque né sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo

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quanto previsto dagli articoli 5 e 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

9) Il conduttore dovrà consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché incaricati ove gli stessi né abbiano – motivandola – ragione.

10) Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli e di averla trovata adatta all’uso convenuto e –così – di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. E’ in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e di tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’immobile, ai sensi dell’art. 1590 del Codice civile di quanto segue

ovvero come da allegato verbale di consegna.

11) Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

12) Il conduttore esonererà espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzione incolpevole dei servizi.

13) A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto né rilascia, in caso, quietanza) una somma di £./Euro

pari a

mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione.

Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Altre forme di garanzia

14) Per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della “Tabella oneri accessori” allegata all’accordo di cui al punto 1).

In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese – in quanto esistenti – relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua nonché dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito, saranno a carico del conduttore nella misura del 90 per cento.

Il pagamento di quanto sopra deve avvenire – in sede di consuntivo – entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettaute, anche tramite le organizzazioni sindacali.

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In una col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell’anno precedente.

15) Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle delibere di assemblea condominiale relativa alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche dove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

16) Il conduttore – in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata – si obbliga a servirsi esclusivamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore – in caso di inosservanza – autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a pese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

17) Nel caso in cui il locatore intendesse vendere la casa locata il conduttore dovrà consentire la visita all’unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l’esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità:

18) Il locatore concede/o non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita dell’immobile locato da esercitarsi secondo gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

19) Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.

Il conduttore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che abbiano prestato assistenza alla stipula del presente contratto.

20) A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domiciliazione nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga,presso l’ufficio di segreteria del comune ove è situato l’immobile locato.

21) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.

22) Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675).

23) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla alla convenzione nazionale ex art. 4, comma 1, della legge 431/98, del

al decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze di cui all’art. 4 comma 2, della legge n. 431/8 del

all’accordo di cui al punto 1) (eventualmente al decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze di cui all’art. 4 comma 3, della legge n. 431/98, emanato il

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, alle disposizioni del Codice civile, della legge 27 luglio 1978 n. 392 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.

24) Le parti di comune accordo potranno adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente contratto la Commissione di Conciliazione stragiudiziale paritetica istituita tra

nell’ambito dell’accordo di cui al punto 1)

25) Altre pattuizioni

Letto, approvato e sottoscritto

Vercelli, li

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

A mente dell’articolo 1342, secondo comma, del Codice Civile, le parti specificatamente approvano i patti di cui ai punti 1-2-3-4-5-7-8-10-11-12-13-15-16-20-21-22 e 25

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

Sottoscrivono in segno della prestata assistenza

....................................................

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero iscrizione tribunale nonché nome, cognome e data di nascita del legale rappresentante.

(2) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all’autorità di P.S. da parte del locatore, ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978 n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadini extracomunitario, deve essere data comunicazione all’autorità di P.S. ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 286/1998.

(3) assistenza facoltativa

(4) La durata minima è di mesi uno e quella massima è di mesi diciotto.

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ACCORDO TERRITORIALEPER IL COMUNE DI VERONA

ACCORDO VALIDO PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERONA, RELATIVO ALLE LOCAZIONI A CANONE AGEVOLATO, AI SENSI ART.2-III COMMA 3 DELLA LEGGE 431/98, NONCHE’ DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE TRANSITORI E DEI

CONTRATTI DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI AI SENSI DELL’ARTICOLO 5, COMMI 1, 2 E 3 DELLA STESSA LEGGE, ED AI SENSI DEL D.M.

30.12.2002 DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE.

FRA LE SEGUENTI ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

In rappresentanza della proprietà

A.P.E. – ASSOCIAZIONE DELLA PROPRIETA’ EDILIZIA DI VERONA aderente a CONFEDILIZIA

U.P.P.I. – UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI

In rappresentanza degli inquilini

S.U.N.I.A. – SINDACATO UNITARIO NAZIONALE INQUILINI E ASSEGNATARI●

S.I.C.E.T.- SINDACATO INQUILINI CONSULENZA CASA●

U.N.I.A.T. – UNIONE NAZIONALE INQUILINI

in persona dei rispettivi rappresentanti provinciali si conviene e stipula quanto segue.

CRITERI GENERALI

1. AREE OMOGENEE:Vista la determinazione in microzone del territorio del Comune di Verona, così come approvata dal Consiglio Comunale ai fini della Legge catastale, le Organizzazioni Sindacali della Proprietà e dei Conduttori concordano di recepire e far propria detta suddivisione in sei aree e omogenee del territorio comunale di Verona, tenuto conto dei valori di mercato degli immobili siti in ognuna di esse.Si precisa che, qualora un’ area omogenea sia delimitata da una via o strada, tutte le unità abitative site su un lato sono inserite nella corrispondente area e così pure, le unità abitative del lato opposto sono ricomprese nella area adiacente.

2. FASCE:per ognuna delle aree omogenne come sopra individuate, le Organizzazioni Sindacali della Proprietà e degli Inquilini hanno individuato i valori minimi e

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massimi, all’interno dei quali dovranno collocarsi i canoni dei singoli contratti di locazione, così come risultante dall’allegata Tabella A.

3. FASCE DI OSCILLAZIONE: per la determinazione del canone effettivo da applicare ai singoli contratti di locazione, i contraenti dovranno inoltre, per ognuna delle sei zone come sopra individuate, determinare la fascia di aoscillazione di appartenenza con conseguente applicazione del valore minimo e massimo relativo alla stessa, secondo i criteri dettati dall’allegata Tabella B.

4. AGGIORNAMENTO AREE OMOGENEE E FASCE DI OSCILLAZIONE:I valori minimi e massimi delle aree omogenee e delle fasce di oscillazione dovranno intendersi aggiornati annualmente nella misura della variazione degli indici I.S.T.A.T..

5. SUPERFICIE LOCATIVA:Si definisce metro quadro utile, con una tolleranza del 5% in più o in meno:a) la superficie calpestabile al netto dei muri perimetrali ed interni dei vani principali o di vani accessori a servizio diretto di quelli principali, quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;b) la superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine, verande e simili, sarà computata nella misura del:50% qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); oppure autorimesse e box.25% qualora non comunicanti; oppure posti auto.c) la superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura del:30% fino a mq. 25 e del 10% per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);del 15%, fino a mq. 25 e del 5% per la quota eccedente, qualora non comunicanti;d) la superficie dell’area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, sarà computata come segue:- 10% fino alla raggiunta superficie della abitazione complessivamente calpestabile al netto dei muri;- 2% per la restante superficie, eccedente il limite di cui sopra;

6. DETERMINAZIONE CANONE DI LOCAZIONEIl canone dei singoli contratti di locazione, sarà quindi determinato moltiplicando i metri quadri di superficie utile per il valore a metro quadro per mese concordato in relazione all’area omogenea ed alla fascia di oscillazione di appartenenza. Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque nella misura non superiore al 75% della variazione I.S.T.A.T.Per i soli immobili di superficie non superiore a 65 mq. effettivi il canone di locazione come sopra determinato, verrà automaticamente aumentato del 10%. Il canone di locazione così come determinato in base ai dettami del presente accordo, e a quanto stabilito al punto precedente, da applicarsi ai singoli contratti, per gli immobili di superficie non superiore a 65 mq. , potrà essere aumentato di un ulteriore 15%, laddove i contraenti riscontrino nell’immobile la presenza di due nuovi elementi di valorizzazione rispetto alla classificazione ottenuta con la tabella B allegata agli accordi locali (gli elementi sono contenuti nell’allegata tabella “C”). Il canone di locazione così come determinato in base ai dettami del presente accordo e a quanto stabilito ai 2 punti precedenti ,da applicarsi ai singoli contratti, per gli immobili di superficie non superiore a 65 mq., potrà essere aumentato di

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un ulteriore 13 % (complessivamente ulteriore 28%), laddove le parti firmatarie del contratto riscontrino nell’immobile la presenza complessiva di tre nuovi elementi di valorizzazione rispetto alla classificazione ottenuta con la tabella B allegata agli accordi locali (gli elementi sono contenuti nell’allegata tabella “C”). Il canone di locazione da applicarsi ai singoli contratti per gli immobili di superficie superiore a 65 mq., potrà essere aumentato del 10 % laddove i contraenti riscontrino nell’immobile la presenza di due nuovi elementi di valorizzazione rispetto alla classificazione ottenuta con la tabella “B” allegata agli accordi locali (gli elementi sono contenuti nell’allegata tabella “C”). Il canone di locazione da applicarsi ai singoli contratti per gli immobili di superficie superiore a 65 mq, potrà essere aumentato di un ulteriore 5 % (complessivamente ulteriore 15%) laddove i contraenti riscontrino nell’immobile la presenza complessiva di tre nuovi elementi di valorizzazione rispetto alla classificazione ottenuta con la tabella “B” allegata agli accordi locali (gli elementi sono contenuti nell’allegata tabella “C”). Eventuale dotazione di mobilio: il canone di locazione determinato con l’applicazione dei criteri di valutazione sopra indicati potrà essere aumentato da un minimo del 10% al massimo del 30%, e ciò a seconda del tipo e della completezza dell’arredamento.

7. ONERI ACCESSORI:Per la ripartizione degli oneri accessori tra locatore e conduttore le parti faranno riferimento alla tabella prevista dall’Art. 4 del DM 30-12-2002.Le spese relative all’amministratore condominiale in presenza di impianto termico centralizzato, ascensore ed altre analoghe caratteristiche sono da porsi a carico del conduttore.

8. TIPI DI CONTRATTO:I contratti di locazione agevolati, transitori e per studenti universitari saranno stipulati secondo lo schema e i modelli previsti dal decreto ministeriale 30.12.2002

CONTRATTI AGEVOLATI

I relativi canoni di locazione saranno determinati sulla base dei criteri ed elementi di cui ai punti 1 - 2 – 3 - 4 -5 – 6 del presente accordo.Per i contratti di durata superiore ai 3 anni, il canone di locazione come sopra determinato, sarà maggiorato della percentuale del 3% per ogni anno successivo al terzo.Nel caso di applicazione del presente accordo agli immobili di cui all’art. 1 , comma 2, lettera A, legge 431/98 (immobili storici vincolati) il canone di locazione come sopra determinato potrà essere aumentato del 30% . Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al paragrafo precedente, ove ricorrente.

CONTRATTI TRANSITORI

I relativi canoni di locazione saranno determinati sulla base dei criteri ed elementi di cui ai punti 1 - 2 – 3 - 4 -5 – 6 del presente accordo, maggiorati del 20%.

Le esigenze particolari, del locatore, in presenza delle quali il proprietario può stipulare un contratto ad uso transitorio, sono le seguenti:

a) Quando il proprietario ha l’esigenza di adibire entro 18 mesi l’immobile ad

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abitazione propria o dei figli o dei genitori per uno dei seguenti motivi:

trasferimento temporaneo della sede di lavoro;●

matrimonio dei figli;●

rientro dall’estero;●

destinazione dell’abitazione ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore;

destinazione dell’immobile ad abitazione propria, dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell’alloggio di servizio;

b) qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Le esigenze particolari, del conduttore, in presenza delle quali lo stesso può stipulare un contratto ad uso transitorio, sono le seguenti:

a) Quando il conduttore ha una delle seguenti esigenze:

contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un comune diverso da quello di residenza;

previsione di trasferimento per ragioni di lavoro;●

trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;●

necessità di cura o assistenza a familiari in un comune diverso da quello di residenza e non confinante con lo stesso;

acquisto di una abitazione che si renda disponibile entro 18 mesi;●

ristrutturazione od esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile la casa di abitazione del conduttore;

campagna elettorale;

b) qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo e data prefissata ed espressamente indicato in contratto.

Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti .

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CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI

I relativi canoni di locazione saranno determinati sulla base dei criteri ed elementi di cui ai punti 1 - 2 – 3 - 4 -5 – 6 del presente accordo, maggiorati del 20%.

Il presente accordo verrà depositato presso la Segreteria Generale del Comune di Verona.

PRESIDENTE A.P.E. Dott. Paolo Balestrieri _____________________

SEGRETARIO A.P.E. Avv. Piercarlo Pasti _____________________

PRESIDENTE U.P.P.I. Dott. Alessandro Isalberti _____________________

SEGRETARIO U.P.P.I. Dott. Gianluigi Soardi _____________________

SEGR.GEN. S.U.N.I.A. Ing. Alessandro Antoni _____________________

SEGR. S.U.N.I.A. Dr. Adriano Francescon _____________________

SEGR.GEN.U.N.I.T. Prof. Fernando Meneghelli _____________________

SEGR.GEN.S.I.C.E.T. Geom. Nicola Adami _____________________

ALLEGATO C

TABELLA DEGLI ELEMENTI ACCESSORI

I seguenti elementi di valorizzazione del fabbricato potranno essere presi in considerazione per l’applicazione degli aumenti percentuali del canone di locazione determinato dalle parti in ossequio a quanto disposto al punto “6” dell’accordo territoriale del comune di Verona, relativo alle locazioni a canone agevolato, ai sensi dell’art. 2 – comma 3, della legge 431 del 1998

1. pavimenti in parquet2. pavimenti in marmo pregiato o in cotto

1. doppie finestre

2. serramenti con vetrocamera isolanti

3. travi a vista

4. affreschi interni o esterni

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finiture di pregio6.

rapporto aero illuminativo superiore alla media7.

porta o serramenti blindati8.

impianto antifurto9.

serramenti interni di legno pregiato10.

impianto di idromassaggio11.

giardino piantumato e coltivato di superficie superiore a 30 mq12.

soffitti con altezza superiore a tre metri13.

vedute di particolare pregio14.

vicinanza dell’alloggio ad una fermata dell’autobus15.

vicinanza dell’alloggio a scuole o esercizi commerciali di vendita di beni di largo consumo

16. vicinanza dell’alloggio ad impianti o circoli sportivi o zone di verde o ricreative

17. rivestimento esterno del fabbricato in marmo o materiale pregiato

18.

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ACCORDO TERRITORIALE 2003

- COMUNE DI TRIESTE -

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431E DEL DECRETO MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 30 DICEMBRE 2002

Fra le seguenti organizzazioni:

CONFEDILIZIA – ASSOCIAZIONE PROPRIETA’ EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI TRIESTE in persona del proprio Presidente avv. Armando Fast

U.P.P.I. in persona del proprio Presidente avv. Manuela Marinelli●

CONFAPPI in persona del proprio Presidente Provinciale signor Filippo Caputo●

A.N.I.A. in persona del Segretario Regionale Sig. Claudio Vianello●

S.U.N.I.A. in persona del proprio Segretario Provinciale Sig. Giorgio Apostoli●

S.I.C.E.T. in persona del proprio Segretario Provinciale Sig. Giorgio Gortani●

U.N.I.A.T. in persona del proprio Segretario ..................●

ASSOCASA in persona del Segretario Provinciale signor Marino Tuzzi●

FEDERCASA in persona del proprio Segretario Provinciale dott. Fulvio Lunardise con l’intervento, per la parte relativa ai contratti di locazione di natura transitoria riguardanti gli studenti universitari, anche delle seguenti organizzazioni:

E.R.DI.S.U. in persona ........................

Premesso

che in attuazione dell’art. 2 comma 3 della L.431/98 e del d.m. 30/12/2002 si intende addivenire alla stipula di un accordo territoriale per la definizione del contratto agevolato relativo alle locazioni di immobili ad uso abitativo a canone agevolato; con validità fino a sottoscrizione di un nuovo accordo;che si auspica verrà sottoscritto un protocollo d’intesa tra il sindaco di Trieste e le Associazioni sopra citate, che preveda il riconoscimento di una detrazione ICI per i proprietari che concedano in locazione gli immobili sulla base del canale convenzionato, ai sensi dell’art. 2 comma 3 L. 431/1998 e del presente accordo territoriale;che il comune di Trieste potrà stabilire che l’aliquota e/o la detrazione ICI di favore, per i contratti agevolati, sia subordinata alla presentazione di una attestazione che certifichi la congruità del canone e il rispetto di ogni normativa afferente ai contratti qui disciplinati, rilasciata dalle Associazioni che sottoscrivono il presente accordo;che verrà istituita presso le associazioni sottoscrittrici il presente accordo la lista dei

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delegati delle medesime, quali membri per le commissioni di conciliazione previste dal d.m. 30/12/2002. Le medesime si impegnano a redigere il regolamento applicativo della sopra chiamata commissione.

1) CONTRATTI AGEVOLATI(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 31/12/2002)

L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Trieste.Il territorio del Comune di Trieste viene suddiviso in 4 (quattro) “zone omogenee” così come risulta dalle planimetrie di zonizzazione che sono allegate al presente accordo sub A.In tali planimetrie:

● la zona omogenea 1 risulta evidenziata con colore verde● la zona omogenea 2 risulta evidenziata con colore azzurro● la zona omogenea 3 risulta evidenziata con colore rosa● la zona omogenea 4 risulta evidenziata con colore avorio

A miglior chiarimento di quanto sopra detto si allega sub A il prospetto dove sono indicate le strade che delimitano le singole zone e le sub aree di particolare pregio o degrado.Per ciascuna delle quattro zone omogenee vengono individuate 3 (tre) subfasce di immobili e per ciascuna delle tre subfasce vengono fissati i valori minimi e massimi; tali valori, espressi in Euro al metro quadro/anno sono riportati nell’allegato sub B.Per le aree di particolare pregio ubicate nella zona omogenea 4, valgono i valori minimi e massimi di subfascia previsti per la zona omogenea 2.Per le aree particolarmente degradate ubicate nelle zone omogenee 1 e 2, valgono i valori minimi e massimi di subfascia previsti per la zona omogenea 3.La collocazione di ciascun’unità immobiliare nella subfascia di competenza avverrà in base ai criteri previsti nell’allegato C).

Le parti contraenti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo i moduli approvati dal D.M. 30/12/2002 pubblicato nel suppl. ord. N. 59 GU n. 85 del 11/04/2003. Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all’interno delle fasce di oscillazione di cui all’allegato B e sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione ISTAT-FOI.Per quanto attiene la ripartizione degli oneri accessori tra locatore e conduttore viene applicata, come previsto dal D.M. 31/12/2002, la tabella oneri accessori allegata allo stesso all. G.

I metri quadrati utili (si precisa che per superficie utile s’intende la superficie calpestabile) di ciascun’unità immobiliare sono calcolati sulla base della superficie convenzionale con una tolleranza del 5% (cinquepercento) in più o in meno.Si precisa che le superfici accessorie verranno aggiunte alla superficie principale – come sopra calcolata – in base ai seguenti criteri:

la superficie delle autorimesse singole (box) verrà computata in ragione del:

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100 % (centopercento) se ubicate in zona omogenea 1;●

70% (settantapercento) se ubicate in zona omogenea 2●

50% (cinquantapercento) se ubicate in zona omogenea 3 e 4;●

la superficie dei posti macchina coperti verrà computata in ragione del:●

80% (ottantapercento) se ubicati in zona omogenea 1;●

60% (sessantapercento) se ubicati in zona omogenea 2;●

40% (quarantapercento) se ubicati in zona omogenea 3 e 4;●

la superficie dei posti macchina scoperti verrà computata in ragione del:●

60% (sessantapercento) se ubicati in zona omogenea 1;●

40% (quarantapercento) se ubicati in zona omogenea 2;●

30% (trentapercento) se ubicati in zona omogenea 3 e 4;●

resta inteso che la superficie di box posti macchina coperti e posti macchina scoperti non deve essere inferiore a 8 (otto) mq.

la superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili verrà computata in ragione del 25% (venticinquepercento);

la superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in uso esclusivo del conduttore verrà computata in ragione del 15% (quindicipercento) fatta esclusione per la superficie dei posti macchina scoperti, calcolata come detto sopra;

la superficie delle aree a verde di pertinenza dell’edificio dove si trova ubicata l’unità immobiliare oggetto della locazione verrà computata in ragione del 10% (diecipercento) nella misura corrispondente alla quota di pertinenza dell’unità immobiliare oggetto del contratto.

Il canone verrà quindi determinato moltiplicando il valore unitario per la superficie convenzionale calcolata ai sensi di quanto sopra.Per gli alloggi di superficie inferiore a 60 (sessanta) mq. la superficie effettiva s’intende incrementata del 10% (diecipercento) fino al limite di 60 mq.Ove le singole parti contraenti concordino delle durate contrattuali superiori ai 3 (tre) anni, i valori minimi e massimi riportati nell’allegato B, integrati da quanto previsto nel presente accordo e nell’allegato C), s’intendono così incrementati per l’intera durata contrattuale:

● del 4% (quattropercento) se la durata è di 4 (quattro) anni;● del 7% (settepercento) se la durata è di 5 (cinque) anni;● del 8% (ottopercento) se la durata è di 6 (sei) anni.

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Per gli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile i valori minimi e massimi previsti nell’allegato B, s’intendono incrementati del 15 % (quindicipercento), tale incremento è cumulabile con tutti gli altri incrementi previsti dal presente accordo, fatta eccezione per gli incrementi previsti per gli immobili ubicati in zone considerate di particolare pregio.Per gli immobili arredati i valori minimi e massimi risultanti dall’allegato B, integrati secondo quanto previsto dal presente accordo e nell’allegato C), possono essere ulteriormente aumentati fino al 15 % (quindicipercento).

2) CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI(art. 5, comma 1, Legge 431/1998 e art. 2, comma 2 D.M. 30/12/2002)

L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Trieste.

Ai fini dell’art. 2, comma 2, D.M. 30/12/2002, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati secondo quanto previsto al punto 1) del presente accordo, incrementati fino al 10% (diecipercento), tale variazione non si calcola in caso di immobile ammobiliato, in quanto già assoggettato a maggiorazione del 15%.Per gli immobili arredati i valori minimi e massimi risultanti dall’allegato B, integrati secondo quanto previsto dal presente accordo e nell’allegato C), possono essere ulteriormente aumentati fino al 15 % (quindicipercento).

Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di esigenze dei proprietari e/o dei conduttori.

Fattispecie di esigenze dei proprietari:

quando il proprietario ha esigenza di adibire entro diciotto mesi l’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti motivi;

trasferimento temporaneo della sede di lavoro;●

matrimonio dei figli;●

separazione e/o divorzio;●

ristrutturazione o demolizione o ampliamento dell’immobile;●

rientro dall’estero o da altro Comune;●

destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore;

destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito

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alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell’alloggio di servizio;

qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Fattispecie di esigenze dei conduttori:

● trasferimento temporaneo della sede di lavoro;●

contratto di lavoro a T.D. in comune diverso da quello di residenza● incarico professionale a termine o su commessa● separazione o divorzio● assegnazione di alloggio o acquisto di alloggio che si rende disponibile entro 18

mesi● vicinanza momentanea a parenti bisognosi● cure mediche e/o riabilitative● quando il conduttore ha un esigenza transitoria collegata ad un evento certo a

data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Si specifica che per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti; la necessità che giustifica la transitorietà del contratto deve essere dichiarata e provata allegando opportuna documentazione al contratto.E’ fatto obbligo al proprietario di confermare, a mezzo raccomandata, prima della scadenza del contratto, il motivo che ha dato origine alla transitorietà.In caso di mancata comunicazione, ovvero nel caso siano venute meno le esigenze di transitorietà poste dal proprietario, il contratto sarà ricondotto alla durata prevista dall’art. 2 comma 1, Legge 9/12/1998 n. 431.

3) CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI(art. 5, comma 2 e 3, L: 431/98 e art. 3 D.M. 30/12/2002)

L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Trieste sede di Università.

Le fasce di oscillazione dei canoni di locazione per i contratti in epigrafe sono costituite dalle fasce individuate per le zone omogenee di cui agli allegati A – B e C

Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione ISTAT-FOI, ove il contratto abbia durata superiore ai 12 (dodici) mesi.

Come previsto dal Decreto Ministeriale di data 30/12/2002, possono essere stipulati i contratti utilizzando esclusivamente i tipi di contratto allegati al decreto stesso.Eventuali pattuizioni aggiuntive potranno essere inserite all’articolo titolato “varie”, al punto “altre clausole”.

PATTUIZIONI DI CARATTERE GENERALE

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Il presente Accordo verrà depositato presso la Segreteria generale del Comune di Trieste a cura dell’Associazione proprietà edilizia – Confedilizia, mediante consegna alla Segreteria generale dello stesso, Ufficio Protocollo Generale, o invio al medesimo tramite raccomandata A.R.

Letto, confermato e sottoscritto in data ............ dalle Organizzazioni stipulanti:

Confedilizia U.P.P.ICONFAPPIS.U.N.I.A.S.I.C.E.T.U.N.I.A.T.FEDERCASAASSOCASAA.N.I.A.E.R.Di.S.U.Associazione Studentesca Unione degli Universitari

● Allegato A: SUDDIVIZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRIESTE IN QUATTRO ZONE OMOGENEE

● Allegato B: tabella valori

● Allegato C: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUBFASCIA

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ALLEGATO A

SUDDIVIZIONE DEL TERRITORIODEL COMUNE DI TRIESTE

IN QUATTRO ZONE OMOGENEE

ai fini dell’applicazione dell’accordo territoriale relativo ai contratti di locazione agevolati ed in attuazione della Legge n. 431 del 09/12/01998 e del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 30 dicembre 2002

Leggenda:

Zona 1: evidenziata nell’elaborato grafico in colore verdeZona 2: evidenziata nell’elaborato grafico in colore azzurroZona 3: evidenziata nell’elaborato grafico in colore rosaZona 4: evidenziata nell’elaborato grafico in colore avorio

ZONA 1) campita COLOR VERDE

Comprende gran parte del centro cittadino identificabile orientativamente con la IV e V Circoscrizione (Città Nuova – Barriera Nuova, San Vito – Città Vecchia e Barriera Vecchia – San Giacomo).Confina a Sud ed a Est con la ZONA ROSA, partendo dal mare fino al viale XX Settembre (angolo via Margherita); il confine prosegue lungo il viale fino a largo Volontari Giuliani per poi continuare lungo le vie: Giulia, Marconi, Stoppani, San Francesco e Fabio Severo; qui, passando tra i civici 20 e 22, prosegue in modo irregolare attraverso l’abitato fino a via Tibullo; interseca via di Romagna, scende per la via di Scorcola e prosegue per via Virgilio, indi attraversa la scala Properzio e la “trenovia Trieste – Villa Opicina” in direzione di via del Panorama, scende per vicolo dei Gattorno, attraversa via Commerciale e addentrandosi tra glie edifici giunge al campo Bervedere, prosegue lungo le vie Udine, Monti, Gazzoletti, viale Miramare; all’altezza del civico 77 di viale Miramare (angolo salita della Madonna di Gretta)piega verso il mare comprendendo il molo Zero.Nella zona omogenea 1 vengono individuate 2 (due) aree particolarmente degradate costituite una, dalla zona posta tra le seguenti coerenze: Via Giulia - Via Piccolomini - Viale XX Settembre e Via Ireneo della Croce; l’altra tra Via G. De Coletti, Via del Lloyd, Via Schiapparelli e Viale Campi Elisi; tali aree sono individuate con colore rosa, ad eccezione di via Piccolomini n. 8 per il quale sono mantenuti i canoni della fascia verde.

ZONA 2) campita COLOR AZZURRO

Comprende una fascia del territorio identificabile indicativamente con la III Circoscrizione (Roiano – Gretta – Barcola e Cologna – Scorcola), che ad Ovest confina con il mare, a Sud – Ovest con la ZONA VERDE, a Sud – Est con la ZONA ROSA ed a Nord – Est con la ZONA GIALLA.Oltre a quest’area la suddetta zona comprende pure due micro – zone di territorio situate nell’abitato di Villa Opicina.La prima micro – zona è delimitata dalle vie Nazionale, Carsia Salici.La seconda è costituita dai numeri civici 40, 42, 44, 46/I, 48, 50 e 66 di via di Prosecco, 7 e 9 di via del Biancospino e dall’anagrafico 698 di Villa Opicina (cabina elettrica).Nella zona omogenea 2 vengono individuate 2 (due) aree particolarmente degradate

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costituite dalla zona di Roiano Vecchia e di Gretta Vecchia – tali aree nella planimetria allegata sono individuate con colore rosa

ZONA 3) compita COLOR ROSA

Coincide grosso modo con la superficie della V e VI Circoscrizione (Barriera Vecchia – San Giacomo e San Giovanni Chiadino – Rozzol) e parte della VII (Servola – Chiarbola, Valmaura – Borgo San Sergio).La parte Sud – Est coincide con il confine sopra descritto della ZONA GIALLA ed a Sud – Ovest con il mare.Il confine si addentra dal mare verso la via San Marco (escludendo la “Torre del Lloyd”), prosegue lungo la stessa per poi seguire le vie: Vespucci, Veronese e San Giacomo in Monte, fino a piazza Vico, via del Bosco, piazza Garibaldi, via Molino a Vento, via Petitti di Roreto, largo Pestalozzi; da qui interseca via Molino a Vento per poi arrivare in piazza Foraggi e proseguire per viale Ippodromo (comprendendo il quartiere fieristico), segue il tracciato di via delle Milizie e via Vidacovich (escludendo la caserma Beleno), interseca le vie d’Angeli e Sinico fino a via dell’Eremo, Scende seguendo il tracciato della stessa circa fino a via Fra Pace da Vedano; prosegue verso Nord fino a via dei Porta, segue il tracciato della stessa quasi fino a raggiungere la via Rossetti, indi piega verso Nord fino a via del Farneto, segue la stessa e nei pressi della scala San Luigi (orto botanico) piega verso via Pindemonte per scendere lungo la scala di via Margherita e proseguire per il viale XX Settembre; tra il civico 92 e 94 del viale , si dirige verso via Giulia per poi seguirla fino alla via San Cilino; corre lungo la via Verga comprendendo l’area dell’ex ospedale psichiatrico, attraversa la via Alfonso Valerio, la ferrovia Trieste – Campo Marzio e la strada Nuova per Opicina, prosegue verso nord fino a raggiungere il confine della ZONA GIALLA comprendendo “Le Beatitudini”.

ZONA 4) campita COLOR AVORIO

Comprende il territorio del Comune costituito dalle Circoscrizioni I e II (Altipiano Ovest ed Altipiano Est) assieme ad una parte delle Circoscrizioni VI e VII (San Giovanni – Chiadino Rozzol e Servola Chiarbola – Valmaura Borgo San Sergio) ad eccezione di due isole (parte della ZONA AZZURRA e che si sviluppano all’interno dell’abitato di Villa Opicina), come meglio e più dettagliatamente descritto di seguito.Partendo dal limite Comunale con Duino – Aurisina il confine segue quello delle Circoscrizioni 1 e 2 fino all’altezza delle cave di San Giovanni, per poi tagliare perpendicolarmente la Strada per Basovizza e la via Damiano Chiesa fino alla ferrovia, segue la stessa verso la stazione di Guardiella e continua fino all’intersezione con il Torrente Grande; da qui, comprendendo gli edifici di “Casa Serena”, segue lungo la via de Marchesetti fino all’incrocio con la via Forlanini, devia verso ovest comprendendo la Casa Cantoniera sita sulla S.S. 202 per poi seguire il tracciato della superstrada (grande viabilità) fino all’intersezione con via Alpi Giulie (zona Altura); segue poi il tracciato delle vie: Alpi Giulie, Brigata Casale, Flavia, Piazzale Cagni, vie Caboto ed Errera fino a giungere al mare; a Sud il confine coincide con quello tra il nostro Comune e quello di San Dorligo, a Nord – Est la ZONA GIALLA è delimitata dal confine di Stato e poi da quello di Monrupino e Sgonico.Nell’ambito della zona omogenea 4 vengono individuate 3 (tre) aree di particolare pregio costituite dalla Via Scala Santa e da due zone della Frazione di Opicina di cui una prospiciente la via Nazionale e l’altra la Via di Prosecco; tali aree nella planimetria allegata sono individuate con colore azzurro.

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ALLEGATO B

TABELLA VALORI

ZONA OMOGENEA 1

Subfascia 1 minimo Euro 41,00massimo Euro 61,00

Subfascia 2 minimo Euro 62,00massimo Euro 89,00

Subfascia 3 minimo Euro 90,00massimo Euro 98,00

ZONA OMOGENEA 2

Subfascia 1 minimo Euro 38,00massimo Euro 61,00

Subfascia 2 minimo Euro 62,00massimo Euro 81,00

Subfascia 3 minimo Euro 82,00massimo Euro 86,00

ZONA OMOGENEA 3

Subfascia 1 minimo Euro 34,00massimo Euro 55,00

Subfascia 2 minimo Euro 56,00massimo Euro 66,00

Subfascia 3 minimo Euro 67,00massimo Euro 75,00

ZONA OMOGENEA 4

Subfascia 1 minimo Euro 28,00massimo Euro 37,00

Subfascia 2 minimo Euro 38,00massimo Euro 49,00

Subfascia 3 minimo Euro 50,00massimo Euro 65,00

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ALLEGATO C

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUBFASCIA

Il posizionamento delle unità immobiliare oggetto dei singoli contratti di locazione in una delle tre subfasce previste nell’allegato B avviene tenendo conto dei seguenti elementi:

Elementi di tipo A

- impianto elettrico funzionante- impianto acqua corrente funzionante- allacciamento rete gas funzionante- bagno interno completo di tutti gli elementi (tazza, lavabo, vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica.

Elementi di tipo B

- locale cucina con almeno una finestra e con superficie non inferiore a 9 (nove) mq.- ascensore per unità abitative oltre il terzo piano fuori terra- impianti tecnologici, di esalazione e scarico conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti alla data di stipula del contratto- riscaldamento centralizzato o autonomo- limitatamente al lato Bora serramenti con doppi vetri o doppi serramenti o vetrocamera o isolamento termico

Elementi di tipo C

- doppio bagno di cui almeno uno completo di tutti gli elementi (tazza, lavabo, vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di aerazione meccanica- autorimessa o posto auto scoperto o posto auto coperto (esclusivo o in comune)- alloggio ubicato in edificio con meno di 10 unità immobiliari- impianto videocitofonico- area verde condominiale- porte d’ingresso blindate- doppi vetri su tutti i serramenti o doppi serramenti o vetrocamera o isolamento termico- terrazza o balcone- cantina o sottotetto o soffitta

Elementi di tipo D

- appartamenti di vetustà inferiore a 30 anni o ubicati in immobili di pregio edilizio ancorché non vincolati ai sensi della legge- terrazza superiore a 20 mq- edificio con portiere- affaccio esterno di pregio- altezze libere di piano superiori a 3,2 mt. su oltre 50% dell’alloggio- giardino privato o spazio esterno esclusivo- impianto di condizionamento- ulteriore posto auto in aggiunta al primo- appartamenti fatti oggetto negli ultimi 10 anni di intervento edilizio manutentivo per il

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quale è richiesta dichiarazione in Comune di Inizio Attività (D.I.A.)L’alloggio viene collocato nella subfascia 1 ove ricorra uno dei seguenti casi:- se manca anche uno solo degli elementi di cui sub A;- in ogni caso se di tipologia catastale A/4 – A/5;- se pur dotato di riscaldamento esso è realizzato con stufe nei singoli locali, comunque alimentate, fatta eccezione per gli immobili che hanno almeno quattro elementi di tipo B;- se pur avendo tutti gli elementi del tipo A ha meno di tre elementi del tipo B.

L’alloggio viene collocato nella subfascia 2 ove ricorra uno dei seguenti casi:- se ha tutti gli elementi del tipo A ed almeno tre elementi del tipo B;- se ha tutti gli elementi del tipo A, tre elementi del tipo B e meno di tre elementi del tipo C o D.

L’alloggio viene collocato nella subfascia 3:- se ha tutti gli elementi del tipo A, almeno tre elementi del tipo B e almeno tre elementi tra quelli di tipo C e di tipo D.In ogni caso non possono essere collocati in questa subfascia gli immobili se di tipologia catastale A/3 (di classe 1, 2, 3) e A/6.

Con riferimento alla tipologia catastale si intende fatte salve le situazioni reali certificate.

Per gli alloggi che hanno almeno quattro elementi di tipo D è applicabile il valore massimo della subfascia di appartenenza.

In caso di assenza di servizi igienici interni all’abitazione, il canone dell’unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sarà individuato all’interno di un oscillazione dal minimo della subfascia 1 della zona ove si trova ubicato l’alloggio ad una percentuale del 10% superiore a tale minimo.

In caso di mancato allacciamento alla rete fognaria o di altro sistema di smaltimento degli scariche consentito dalla vigente normativa, il canone dell’unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sarà individuato all’interno di un oscillazione dal minimo della subfascia 1 della zona ove si trova ubicato l’alloggio ad una percentuale del 10% superiore a tale minimo.

Locatore e conduttore concorderanno poi il relativo canone tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 1 del D.M. 30/12/2002, in particolare dello stato manutentivo dell’alloggio e dell’intero stabile.

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Provincia di GoriziaComune di Gorizia

Verbale di Accordo

Il giorno 4 novembre 2003 si riuniscono a Gorizia, presso la Sede Comunale, i rappresentanti delle Associazioni della Proprietà Edilizia e dei Sindacati degli inquilini della Provincia di Gorizia.

I suddetti rappresentanti consegnano all’Amministrazione Comunale l’accordo territoriale raggiunto, in attuazione della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e del Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2002.

L’Amministrazione Comunale prende atto dell’intesa, allegata al presente verbale.

Per conto dell’Amministrazione Comunale Per conto della Proprietà Edilizia

Per conto dei Sindacati degli Inquilini

Gorizia, 4 novembre 2003

ACCORDO TERRITORIALEPER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI GORIZIA

In attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Fra le seguenti organizzazioni:

Confedilizia – Associazione della proprietà edilizia della provincia di Gorizia in persona del Presidente pro-tempore Avv. Carlo del Torre

S.U.N.I.A. in persona del Delegato di Zona Sig. Sergio Donda●

S.I.C.E.T. in persona del Delegato di Zona Sig. Oliviero Pisaniello●

U.N.I.A.T. in persona del Delegato di Zona Sig. Ugo Previti●

U.P.P.I. Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, sede provinciale di Gorizia in persona del Presidente pro-tempore dott. Claudio Figar e con l’intervento – per la parte relativa ai contratti di locazione di natura transitoria afferenti agli studenti – anche delle seguenti organizzazioni:- EZRDISU, Ente Regionale per il diritto allo studio universitario in persona del

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direttore pro-tempore Dott. Norberto Tonini.

Contestata la rituale convocazione da parte del Comune di Gorizia di tutte le associazioni, organizzazioni ed enti operanti sul territorio;

Considerata la situazione del mercato delle locazioni immobiliari nel territorio del comune;

Considerata l’esigenza di far si che tutti i contratti di locazione siano stipulati nel rispetto rigoroso delle norme di legge vigenti e ciò a tutela sia degli interessi della proprietà che dell’inquilinato;

Considerata l’intenzione del comune di Gorizia di confermare e potenziare le agevolazioni in materia di I.C.I. ai proprietari locatori che utilizzano le forme di cui al presente accordo;

Considerando il protocollo d’intesa sottoscritto in data odierna tra le associazioni firmatarie del presente accordo ed il Comune di Gorizia finalizzato ad inserire nel regolamento comunale dell’imposta comunale sugli immobili una norma che subordini il godimento delle agevolazioni fiscali in materia di I.C.I. alla attestazione di rispondenza del contenuto economico del contratto all’accordo odierno da parte delle commissioni di conciliazione di cui all’art. 6 comma 2 del D.M. 30.12.2002.

Tutto ciò premesso e considerato si stipula quanto segue

1) CONTRATTI AGEVOLATI(Art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 30.12.2002)

L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Gorizia.Il territorio del Comune di Gorizia, tenuto presente quanto disposto dall’art. 1, c. 2, del D.M. 30.12.2002, considerata l’estensione delle zone urbanizzate e la realtà locale, viene suddiviso in due “zone omogenee”, di seguito denominate:“zona 1”, comprende tutto il territorio comunale posto sulla riva sinistra del fiume Isonzo;“zona 2”, comprendente tutto il territorio comunale posto sulla riva destra del fiume Isonzo.Per le zone omogenee vengono definite le seguenti fasce di oscillazione del canone di locazione:Per la zona 1:viene individuata una fascia di oscillazione definita da un minimo di € 1,30 per metro quadrato al mese ad un massimo di € 5,60 per metro quadrato mese;viene individuata una fascia di oscillazione dei canoni di locazione, definita da un minimo di € 1,50 per metro quadrato al mese ad un massimo di € 6,20 per metro quadrato al mese.Per la zona2:viene individuata una fascia di oscillazione dei canoni di locazione, definita da un minimo di € 1,00 per metro quadrato al mese ad un massimo di € 5,70 per metro quadrato al mese.Limitatamente agli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), tali fasce di oscillazione

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subiranno lo stesso aumento e con le stesse modalità di cui ai contratti sub 1).

Per gli immobili concessi in locazione compiutamente arredati le parti potranno concordare un aumento dei valori massimi di fascia tra il 15% ed il 30%; per compiutamente arredato deve intendersi un alloggi dotato della seguente mobilia, lavello, frigorifero, cucina a gas o elettrica, tavolo, armadio-dispensa, letto con comodino ed armadio o cassettiera – guardaroba. L’elenco dettagliato dovrà comunque costituire allegato al contratto di locazione e sottoscritto dalle parti.

Tutti predetti aumenti saranno cumulabili tra loro in caso di ricorrenza di più elementi.

Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di esigenze dei proprietari e dei conduttori.

Fattispecie di esigenze dei proprietari:

Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i 18 mesi l’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori o di parenti entro il quarto grado;

Trasferimento temporaneo della sede di lavoro;●

Matrimonio dei figli;●

Rientro dall’estero;●

Destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore;

Destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell’alloggio di servizio;

Qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto;

Fattispecie di esigenze dei conduttori:

Contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un Comune diverso da quello di residenza;

Previsione di trasferimento per ragioni di lavoro;●

Trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;●

Necessità di cure o assistenza a familiari in Comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso;

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Acquisto di un’abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi;●

Ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l’abitazione del conduttore;

Campagna elettorale;●

Esigenze di studio, inteso anche come esigenza di frequenza di corsi temporanei di approfondimento, specializzazione od altro;

Esigenze di lavoro, inteso anche come attività di formazione ed avviamento professionale anche se non retribuito;

Esigenze di salute, di famiglia, intesa anche come famiglia di fatto;●

Qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Le esigenze in capo al conduttore devono essere comunque documentate.

Si specifica inoltre che per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

3) CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98 e art. 3 D.M. 30.12.2002)

L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territori amministrativo del Comune di Gorizia, sede di corsi universitari distaccati e di corsi di diploma universitario e suddiviso in zone omogenee come specificato sub 1 del presente accordo.Le fasce di oscillazione dei canoni di locazione per i contratti in epigrafe sono definite sulla base delle fasce di oscillazione previste per le zone 1 e 2 in cui è suddiviso il territorio comunale di Gorizia, così come previste al punto 1 del presente accordo.Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a mesi sei, la fascia di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alla zona ove è situato l’immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento del dieci per cento per ogni ulteriore semestre di durata concordato, a valere per l’intera durata contrattuale.Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98, la fasce di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l’immobile subirà nei valori minimo e massimo un amento del trenta per cento, a valere per l’intera durata contrattuale.Per gli immobili concessi in locazione compiutamente arredata le parti potranno concordare un aumento dei valori massimi di fascia tra il 20% ed il 30%; compiutamente arredato deve intendersi un alloggio dota della seguente mobilia: lavello, frigorifero, cucina a gas o elettrica, tavolo, armadio-dispensa, letto con comodino ed armadio o cassettiera – guardaroba, tavolo/scrivania. L’elenco dettagliato dovrà comunque costituire allegato al contratto di locazione e sottoscritto dalle parti.Il livello massimo di fascia potrà essere aumentato nella misura massima del 10% per ogni vano non inferiore a mq nove, dotato di finestra, riscaldamento ed impianto elettrico, compreso nell’alloggio ulteriore alla cucina, bagno ed una stanza-soggiorno;

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sono esclusi comunque gli ingressi, i corridoi e le pertinenze dell’alloggio.Tutti i predetti aumenti saranno cumulabili tra loro in caso di ricorrenza di più elementi.Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo si rendono fin d’ora disponibili ad assistere le parti nelle trattative precontrattuali per la definizione del canone ed ad attivare la commissione per l’attestazione della rispondenza della parte economica del contratto alle condizioni del presente accordo.Il presente Accordo viene sottoscritto dai rappresentanti delle Organizzazioni in epigrafe indicate e viene depositato unitamente agli allegati presso il Comune di Gorizia.

Gorizia, 24.11.2004

Confedilizia – Associazione della proprietà edilizia della provincia di Gorizia in persona del Presidente pro-tempore Avv. Carlo del Torre

S.U.N.I.A. in persona del Delegato di Zona Sig. Sergio Donda●

S.I.C.E.T. in persona del Delegato di Zona Sig. Oliviero Pisaniello●

U.N.I.A.T. in persona del Delegato di Zona Sig. Ugo Previti●

U.P.P.I. Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, sede provinciale di Gorizia in persona del Presidente pro-tempore dott. Claudio Figar

EZRDISU, Ente Regionale per il diritto allo studio universitario in persona del direttore pro-tempore Dott. Norberto Tonini.

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ACCORDO TERRITORIALEPER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO

in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

Fra le seguenti organizzazioni:

CONFEDILIZIA in persona del dott. Michele Zaniboni;A.P.P.C. in persona della Sig.ra Luciana Naso;

U.P.P.I. in persona del rag. Livio Cozzio;S.U.N.I.A. in persona della dott.ssa Elisabetta Frizzera

S.I.C.E.T. nelle persone del prof. Lino Giannini e del Sig. Marco Vanzo;U.N.I.A.T. in persona del Sig. Raffaele Merlo,

si conviene e stipula quanto segue.

CONTRATTI AGEVOLATI(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1, D.M. 30.12.2002)

L'ambito d’applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di TRENTO.

Il territorio del Comune di TRENTO, tenuto presente quanto disposto dall’art. 1, c. 2, del D.M. 30.12.2002, viene suddiviso in aree omogenee, come da allegato A( pianta della

città) ove non sono evidenziate altresì zone di particolare pregio e/o di particolare degrado. Alle linee di confine delle singole zone, verrà applicata la zona di livello

superiore per entrambi i lati della strada. Qualora un edificio abbia due o più entrate appartenenti a differenti zone, s’applicheranno i valori relativi alla zona di livello

superiore.Per le aree omogenee e le zone, come sopra individuate, vengono definite le fasce

d’oscillazione dei canoni come da allegato B.Ad ogni scadenza annuale deI presente Accordo, le Organizzazioni sindacali firmatarie

valuteranno, congiuntamente, l’opportunità di aggiornare le fasce d’oscillazione dei canoni di cui all’allegato “B”.

La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall’art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con una tolleranza

del 5 (cinque) per cento in più o in meno. Il canone mensile di locazione d’ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle

parti all'interno delle fasce d’oscillazione di cui all'allegato B e sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della

variazione Istat. Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre

anni, le fasce d’oscillazione dei canoni di cui all'allegato B subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 2 per cento per i contratti di durata di quattro anni, del 4 per cento per i contratti di durata di cinque anni e del 6 per cento per i contratti di durata di

sei o più anni, a valere per l'intera durata contrattuale.Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98, le fasce d’oscillazione di cui

all'allegato B subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 15 per cento a valere per l'intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della

fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.

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CONTRATTI TRANSITORI (art. 5, comma 1, L. 431/98, e art. 2, D.M. 30.12.2002)

L'ambito d’applicazione dell'accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di TRENTO.

Ai fini dell'art. 2, c. 2, D.M. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce d’oscillazione del Comune di TRENTO (allegato B), incrementati fino al 10% e da valere per tutto il territorio comunale, ad

eccezione della parte di città denominata “centro storico” per la quale l’incremento potrà raggiungere il 15%. Contrariamente a quanto previsto nel precedente Accordo

territoriale, il mobilio dell’immobile viene valutato come elemento per l’individuazione della fascia.

La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall’art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con una tolleranza

del cinque per cento in più o in meno. Per i contratti in epigrafe vengono individuate, a titolo esemplificativo, le seguenti

fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori.Fattispecie d’esigenze dei proprietari

1. Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l'immobile ad

abitazione propria o dei figli o dei genitori per uno dei seguenti motivi:trasferimento temporaneo della sede di lavoro;

matrimonio dei figli;rientro dall'estero;

destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del

locatore;destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito

alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio;

2. qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto e suffragata, se possibile, da

idonea documentazione.

Fattispecie d’esigenze dei conduttori

1. Quando il conduttore ha una delle seguenti esigenze:

contratto di lavoro a termine, sia di natura subordinata che autonoma, in un Comune diverso da quello di residenza;

previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro;trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;

necessità di cure o assistenza a familiari in Comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso;

acquisto di un'abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi;ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile

l'abitazione del conduttore;

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campagna elettorale;2.

qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto e suffragata, se possibile,

da idonea documentazione.

Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98, e art. 3, D.M. 31.12.2002)

L'ambito d’applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di TRENTO.

Le fasce d’oscillazione dei canoni di locazione per i contratti in epigrafe sono individuate, per le zone e aree del Comune di TRENTO indicate nell’allegato A, come da allegato B,

incrementate del 25 per cento. Detto aumento è giustificato dall’immobile completamente arredato e corredato e dalla presenza di più conduttori.

La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall’art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con una tolleranza

del cinque per cento in più o in meno. Per gl’immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98, le fasce d’oscillazione come sopra determinate subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento ulteriore del 15

per cento a valere per l'intera durata contrattuale.Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione Istat.

Le Organizzazioni firmatarie s’impegnano a prestare assistenza, se richiesta, alla stipulazione dei contratti ai sensi del presente Accordo ed eventualmente a siglare i

contratti medesimi. S’impegnano inoltre ad istituire le Commissioni di conciliazione di cui all’art. 6 del D.M. 30.12.2002, in particolare anche ai fini dell’attestazione della

rispondenza del contenuto economico e normativo dei contratti, al presente Accordo.I presenti Accordi resteranno in vigore fino alla stipula di altri, a seguito dell’emanazione di un nuovo D.M. di recepimento della Convenzione nazionale sostitutiva delle precedenti.

Gli stessi verranno depositati presso la Segreteria generale del Comune di TRENTO, a cura delle Organizzazioni firmatarie, mediante consegna o invio tramite raccomandatat

a.r..

Allegati:

● Allegato: VALORI DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TRENTO

● Allegato B: ACCORDI TERRITORIALI D.M. 30.12.2002

Letto, confermato e sottoscritto in data 28 maggio 2003 dalle Organizzazioni stipulanti:

CONFEDILIZIA A.P.P.C. U.P.P.I.

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S.U.N.I.A. S.I.C.E.T. U.N.I.A.T.

A questo Accordo hanno aderito le seguenti organizzazioni:

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ACCORDI TERRITORIALI D.M. 30.12.2002

Allegato B

CANONI LOCATIVI MENSILI IN EURO PER METRO QUADRATO DI “SUPERFICIE CONVENZIONALE” RELATIVI AGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TRENTO

ZONE

A. CENTRO STORICO E PREGIO

MIN. 4,25 MAX. 6,92 VALORE MINIMO VALORE MASSIMO

1° FASCIA 6,33 6,92

2° FASCIA 5,33 6,25

3° FASCIA 4,25 5,00

B. INTERMEDIA

MIN. 3,25 MAX. 5,58 VALORE MINIMO VALORE MASSIMO

1° FASCIA 4,75 5,58

2° FASCIA 4,33 5,08

3° FASCIA 3,25 4,08

C. PERIFERICA

MIN. 2,92 MAX. 4,83 VALORE MINIMO VALORE MASSIMO

1° FASCIA 4,17 4,83

2° FASCIA 3,75 4,42

3° FASCIA 2,92 3,58

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ACCORDO APPLICABILE NEL COMUNE DI BOLOGNA

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,

DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZEIN DATA 30.12.2002

Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 3 della Legge 431/98 ed in attuazione Decreto Ministeriale 30.12.2002,

le Organizzazioni Sindacali provinciali degli inquilini

SUNIA, in persona del segretario territoriale p.t. SICET, in persona del segretario territoriale p.t. UNIAT, in persona del segretario territoriale p.t.ASSOCASA, in persona del segretario territoriale p.t., in persona del segretario territoriale p.t.

Le Organizzazioni Sindacali provinciali dei proprietari

APE - CONFEDILIZIA, in persona del Presidente provinciale p.t. Avv. Gualtiero FioriniASPPI, in persona del presidente provinciale p.t.APPC, in persona del presidente provinciale p.t., in persona del presidente provinciale p.t.

nonché

FONDAZIONE FALCIOLA, in persona del presidente p.t.COOP. NUOVO MONDO, in persona del presidente p.t., in persona del presidente p.t.

Premesso

1. che in data 29.07.1999 è stato stipulato il primo accordo territoriale relativo al comune di Bologna in attuazione alle previsioni della L.431/1998;

2. che in data 7.01.2002 le tabelle dei valori al metro quadrato sono state convertite in Euro;

3. che durante il periodo di validità della pregressa convenzione il comune di Bologna ha determinato un’aliquota ICI in misura pari a zero;

4. che le parti convenute riconoscono l’importanza delle decisioni dell’Amministrazione Comunale, ed intendono assicurare a loro volta il massimo impegno, per consentire la più elevata diffusione ed utilizzazione delle tipologie contrattuali oggetto del presente accordo;

5. che i firmatari del presente accordo, fatta eccezione per l’APE - Confedilizia

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(perché di opposto parere quanto al punto c), convengono: a) sulla necessità del mantenimento dei benefici fiscali relativi alle tipologie contrattuali oggetto del presente accordo, b) sull’importanza della continuità della operatività dello strumento del fondo sociale, c) sulla indispensabilità di un incremento dell’ERP, e si impegnano a dare continuità al perseguimento dei suddetti obiettivi;

6. che tenuto conto dell’esperienza maturata nel corso della vigenza del precedente accordo è possibile cercare di fornire alle parti contrattuali uno strumento maggiormente affinato ed il più possibile in linea con le aspettative della legge;

convengono e stipulano quanto segue

CAPO INORME GENERALI

1. METODO DI CALCOLO

Il canone viene determinato sulla base della moltiplicazione dei valori espressi in Euro per mq/anno, ricavati tra fasce di oscillazione predeterminate, per la superficie dell’unità immobiliare stessa.

I valori sono determinati in funzione dell’ubicazione, della composizione in n° di vani dell’appartamento e dei parametri dedotti dalle caratteristiche dell’unità immobiliare.

2. AREE OMOGENEE

Il presente accordo ha il valore per tutto il territorio del Comune di Bologna come suddiviso in aree omogenee di cui all’allegato A. I confini si intendono tracciati sulla linea di mezzeria delle varie strade, salvo diversa indicazione.

Il territorio comunale è suddiviso in tre distinte aree, evidenziate con differenti colori nella pianta della città allegata al presente accordo sotto la lettera A, così delimitate:

- prima zona (colore rosa), definita anche ZONA DI PREGIO, compresa tra il confine meridionale del territorio comunale e le seguenti vie:

Via Don Sturzo, Via Porrettana, Via Saragozza, Via Turati, Via Andrea Costa, Viale Pepoli, Via Saragozza, Via Collegio di Spagna, Via Barberia, Piazza Malpighi, Via Marconi (fino all’incrocio con Via Riva Reno),Via Riva Reno, Via De’ Falegnami, Via Righi, Via delle Moline, Via De’ Castagnoli, Largo Respighi, Via Petroni, Piazza Aldrovandi, Strada Maggiore, Viale Carducci, Via Murri, Via Wartema, Via Molinelli, Via Siepelunga.

- seconda zona (colore verde), definita anche ZONA A, compresa tra il confine della zona di pregio, il confine del territorio comunale ed i seguenti riferimenti:

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Canale Reno, Via Andrea Costa, Via Montefiorino, Via Tolmino, Viale Ghandi, Viale P. Nenni, Via Emilia Ponente, Via Saffi, Viale Silvani, Via Berti, Via Casarini, Via Parmeggiani, Viale Pietramellara, Viale Masini, Viale Berti Pichat, Via Ranzani, Ferrovia FER (ex Veneta, per Budrio, Massalombarda, etc.), Ferrovia FS (per Firenze, Roma).

- terza zona (colore azzurro), definita anche ZONA B, compresa tra la zona A ed il confine del territorio comunale.

All’interno di ogni singola zona sono individuate eventuali sottozone di maggiore o minore pregio, come da elenco allegato al presente accordo sotto la lettera B.

Si precisa che alle sottozone, indicate all’allegato B, quando definite zone degradate, si applicano le fasce relative all’area omogenea immediatamente inferiore, quando definite zone di pregio, si applicano le fasce relative all’area omogenea immediatamente superiore.

3. COMPOSIZIONE DELL’ALLOGGIO

Una volta individuata l’area omogenea di appartenenza dell’unità immobiliare, occorre valutare la composizione che si esprime in termine di vani utili.

La composizione da considerare è data dal numero dei vani abitabili (camere, soggiorno, studi, sala da pranzo, cucina abitabile), con esclusione, quindi, di cucinotto, bagno ed altri accessori.

4. PARAMETRI

La combinazione tra la localizzazione e la composizione in numero di vani dell’unità immobiliare consente di individuare tre distinte fasce di oscillazione.

L’individuazione della specifica fascia di oscillazione dei valori, cui avere riguardo per la determinazione del canone di locazione, è effettuata in relazione alla presenza dei parametri di seguito indicati (precisandosi che gli elementi si considerano solo se installati a spese del proprietario):

1. tipologia A/1-A/2-A/3-A/7-A/8-A/92. autorimessa singola3. posto auto esclusivo4. 1° e 2° piano o superiori con ascensore5. riscaldamento autonomo6. porta blindata, o cancello e doppi vetri7. condizionamento8. area verde condominiale9. doppio servizio10. area verde esclusiva11. cantina12. cortile con possibilità di parcheggio13. balcone o terrazza 14. costruzione post 1985

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Il canone effettivo verrà quindi individuato nell’ambito della:FASCIA MINIMA: quando sono presenti fino a tre parametri;FASCIA MEDIA: quando sono presenti da quattro a sei parametri;FASCIA MASSIMA: quando sono presenti oltre sei parametri.

5. SUPERFICIE DELL’ALLOGGIO

La superficie convenzionale da considerare è esclusivamente quella interna dell’unità immobiliare (con esclusione di balconi, terrazze ed altri accessori), determinata in espresso accordo tra le parti, ovvero, in caso di mancata determinazione congiunta, misurata sulla pianta catastale, o su altra eventualmente prodotta all’autorità amministrativa per pratiche edilizie, in ogni caso da muro a muro esclusi i muri esterni e compresi i tramezzi interni.

A tale fine i metri quadrati utili sono calcolati con una tolleranza, in più o in meno, del 5% esclusivamente come segue:

a) unità uso abitazione (escluso balconi, terrazze ed altri accessori) nella misura del 100%;b) autorimessa singola (se non locata con separato contratto, sia pure al medesimo conduttore) nella misura del 50%;c) posto auto esclusivo (se non locato con separato contratto, sia pure al medesimo conduttore) nella misura del 20%.

6. DETERMINAZIONE DEL CANONE

Il canone applicabile in sede di contratto andrà determinato utilizzando i valori della sub-fascia corrispondente alla zona, al numero di vani ed al numero di parametri rilevati nell’unità immobiliare; valori espressamente indicati nella tabella allegata al sub C.

All’interno di ciascuna sub-fascia saranno le parti, se del caso con l’assistenza delle organizzazioni sindacali ove una parte lo richieda, a definire in concreto il canone effettivo, prendendo in considerazione con equilibrio lo stato di manutenzione dell’unità immobiliare e del fabbricato, il numero dei parametri presenti, la tipologia dell’alloggio nonché ogni altro elemento di carattere anche più soggettivo (veduta, comodità ai mezzi di trasporto, etc.) che possa incidere sul valore dell’immobile.

Può essere applicato il valore massimo al metro quadrato utile della fascia massima soltanto quando l’appartamento presenta almeno 8 parametri e lo stato di manutenzione è ottimo.

Il canone potrà essere aggiornato annualmente in misura contrattata e comunque non superiore al 75% della variazione ISTAT. L’adeguamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta.

7. FATTISPECIE PARTICOLARI DI VARIAZIONE DEL CANONE

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Sono individuate le seguenti ipotesi nelle quali il canone, determinato come ai punti che precedono, potrà essere oggetto di ulteriore variazione in virtù di elementi da specificare espressamente in contratto.

Le percentuali sottoindicate dovranno essere sommate e poi applicate una volta soltanto sui valori della fascia di riferimento.

7.a IMMOBILE DI PREGIO

Per gli immobili di cui all’art.1, comma 2, lett. A) L. 431/98, nonché per quelli compresi nella cat. A/7, le fasce di oscillazione dei canoni di cui alle aree dov’è ubicato l’immobile subiranno nei valori minimo e massimo un aumento dell’otto per cento, a valere per l’intera durata contrattuale.

7.b IMMOBILE ARREDATO

Ove sia locato un appartamento ammobiliato a cura e spese della parte locatrice, le fasce di oscillazione dei canoni di cui alle aree dov’è ubicato l’immobile subiranno nei valori minimo e massimo un aumento fino al quindici per cento, a valere per l’intera durata contrattuale.

7.c MAGGIORE DURATA

Ove le parti contraenti pattuiscano espressamente una durata contrattuale maggiore di quella ordinaria triennale le fasce di oscillazione dei canoni di cui alle aree dov’è ubicato l’immobile subiranno nei valori minimo e massimo un aumento:del tre per cento se la durata contrattuale sarà di quattro anni;del sei per cento se la durata contrattuale sarà di cinque anni;del dieci per cento, se la durata contrattuale sarà di sei anni.Gli aumenti dovranno essere corrisposti per tutto il periodo contrattuale.

7.d DEPOSITO CAUZIONALE

Ove le parti contraenti pattuiscano espressamente di determinare l’importo del deposito cauzionale in misura pari ad una mensilità, le fasce di oscillazione dei canoni di cui alle aree dov’è ubicato l’immobile subiranno nei valori minimo e massimo un aumento del cinque per cento, a valere per l’intera durata contrattuale.

7.e PERIODO DI RECESSO

Ove le parti contraenti pattuiscano espressamente di riconoscere al conduttore la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di non superiore a tre mesi, le fasce di oscillazione dei canoni di cui alle aree dov’è ubicato l’immobile subiranno nei valori minimo e massimo un aumento del cinque per cento, a valere per l’intera durata contrattuale.

8. RIPARTIZIONE DEGLI ONERI ACCESSORI

In relazione alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore le parti

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stipulanti richiamano e accolgono quanto previsto nell’allegato al D.M. 31.12.2002.

Per quanto ivi non previsto, le parti fanno altresì riferimento e richiamano in ogni caso le norme vigenti, gli usi locali raccolti dalla CCIAA di Bologna (e segnatamente l’ultima edizione del 1990), nonché le tabelle concordate fra tutte o fra alcune delle organizzazioni stipulanti il presente Accordo.

CAPO IINORME SPECIALI

9. CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente il contratto tipo allegato al D.M. 30.12.2002, così come recepito nel presente accordo, provvedendo ad integrarlo con i dati delle parti e dell’immobile, e tenendo conto per la determinazione del canone di tutti gli elementi e le pattuizioni previsti al capo I del presente accordo ai punti 2, 3, 4, 5 e 7.

I contratti avranno la durata minima di cui al comma 5 dell’art.2, legge n.431/98.

10. CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI

In conformità con le previsioni del D.M. 30.12.2002 la durata della locazione non può essere inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi.

La transitorietà del contratto può essere motivata rispettivamente e separatamente sia da esigenze del locatore che del conduttore, individuate all’atto della stipula del contratto come segue:

ESIGENZE DI TRANSITORIETA’ DEL LOCATORE

Quando il locatore debba disporre dell’immobile per i seguenti motivi:

destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei parenti entro il secondo grado in linea retta che intendano contrarre matrimonio o iniziare una convivenza di fatto o, raggiunta la maggiore età ed autonomia economica, intendano lasciare l’abitazione della famiglia d’origine;

destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, o dei figli o dei parenti entro il secondo grado in linea retta che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, debbano rilasciare l’alloggio di servizio;

destinarlo all’esercizio dell’attività propria, del coniuge, del figlio o dei parenti entro il secondo grado a seguito del conseguimento di titolo abilitativo al lavoro e/o professione;

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destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei parenti entro il secondo grado, per ragioni di studio o di lavoro, esclusivamente per gli immobili in luogo diverso da quello di residenza del locatore;

eseguire interventi nell’unità immobiliare, per i quali ha fatto richiesta di concessione o autorizzazione edilizia, che siano incompatibili con l’occupazione dell’appartamento;

qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata, espressamente indicata nel contratto e documentata.

ESIGENZE DI TRANSITORIETA’ DEL CONDUTTORE

Quando il conduttore abbia la necessità di una abitazione per un periodo non superiore a 18 mesi, per i seguenti motivi:

● contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un comune diverso da quello di residenza;

● previsione di trasferimento per ragioni di lavoro;● trasferimento temporaneo della sede di lavoro;● necessità di cure o di assistenza per sé o a famigliari in luogo diverso dalla propria

residenza;● acquisto, assegnazione o locazione di una abitazione che si renda disponibile entro

il periodo di durata del contratto;● esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile la sua abitazione;● qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a

data prefissata, espressamente indicata nel contratto e documentata.

Le ragioni di transitorietà del conduttore dovranno essere specificatamente documentate. Si precisa, che per la stipula dei contratti di cui sopra è necessaria e sufficiente la sussistenza in capo ad una sola delle parti contraenti di una delle suindicate esigenze.

Nel caso in cui il contratto di locazione sia stato stipulato per esigenze di transitorietà del locatore, può essere prevista una penale a carico del conduttore non superiore al 50% della mensilità del canone, con decorrenza dal trentesimo giorno di scadenza del contratto, in caso di ritardo nel rilascio.

E’ fatto obbligo al locatore di confermare l’esigenza transitoria con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro un termine anteriore alla scadenza pari ad almeno tre mesi, ridotti a quindici giorni per contratti di durata fino a tre mesi.

Il deposito cauzionale non potrà essere superiore all’importo di una mensilità del canone per contratti sino a sei mesi, non superiore a due mensilità per contratti di durata fino a diciotto mesi.

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente il contratto tipo allegato al D.M. 30.12.2002, così come recepito nel presente accordo, provvedendo ad integrarlo con i dati delle parti e dell’immobile, indicando con precisione i motivi di transitorietà, e tenendo conto per la determinazione del canone di tutti gli elementi e le pattuizioni previsti al capo I del presente accordo ai punti 2, 3, 4, 5, e 7 (con esclusione dei punti 7.c, 7.d e 7.e).

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11. CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI

Tali contratti sono utilizzabili qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di perfezionamento, ovvero di specializzazione in un comune diverso da quello di residenza, hanno durata da sei a tre anni, possono essere sottoscritti o dal singolo o da gruppi di studenti.

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente il contratto tipo allegato al D.M. 30.12.2002, così come recepito nel presente accordo, provvedendo ad integrarlo con i dati delle parti e dell’immobile, e tenendo conto per la determinazione del canone di tutti gli elementi e le pattuizioni previsti al capo I del presente accordo ai punti 2, 3, 4, 5, e 7 (con esclusione del punto 7.c e con la riduzione del preavviso di cui al punto 7.e in misura non superiore ad un mese in luogo di tre).

Le Cooperative di locazione per studenti e gli enti non lucrativi operanti nel settore che offrano al locatore adeguate garanzie patrimoniali e svolgano attività complementari alla locazione in linea con il capitolato prestazionale e gli schemi contrattuali di cui all’allegato D, potranno stipulare con i proprietari contratti per sublocare posti letto a studenti universitari applicando un canone incrementato in misura non superiore al 40% del canone di acquisizione, frazionandolo per i singoli posti letto ricavabili.

12. GRANDI PROPRIETA’

Per gli enti previdenziali pubblici, le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi l’attribuzione, in capo ad un medesimo soggetto, della disponibilità di più di 30 unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale), i canoni sono definiti, all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appositi Accordi integrativi fra la proprietà interessata e le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente accordo.

In presenza della sottoscrizione di accordo integrativo, le parti potranno essere assistite nella stipulazione dei singoli contratti di locazione dalle associazioni sindacali da esse prescelte tra quelle che abbiano sottoscritto l’accordo integrativo stesso.

Tali Accordi integrativi, da stipularsi per zone territoriali da individuarsi dalle associazioni sindacali predette, possono prevedere speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori nonché la possibilità di derogare dalla tabella oneri accessori.

CAPO IIINORME FINALI

13. DURATA ED EFFICACIA

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Il presente accordo territoriale ha durata di tre anni a partire dal deposito dello stesso presso il Comune.

Il presente accordo potrà formare oggetto di revisione anche prima della sua naturale scadenza qualora:

il Comune deliberi nuove aliquote ICI per l’affitto contrattato di cui al presente accordo;

siano modificate le normative fiscali previste agli articoli 8 e 10, legge 431/98 e delle altre normative attualmente vigenti;

siano intervenute consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale degli affitti;

il CIPE individui una modifica dei Comuni considerati ad alta tensione abitativa;●

le parti contraenti lo ritengano comunque necessario o opportuno.

Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo si rendono fin d’ora disponibili ad assistere le parti nelle trattative precontrattuali per la definizione delle condizioni del contratto, ivi compresa la determinazione del canone.

Il presente accordo verrà depositato presso la Segreteria generale del Comune, unitamente ai seguenti allegati:

A. Pianta delle aree omogenee;B. Elenco delle zone degradate o di apprezzamento;C. Tabella delle tariffe;D. Capitolato prestazionale e schemi contrattuali.

Letto, confermato e sottoscritto in Bologna, in data 7 ottobre 2003.

Le organizzazioni firmatarie

APE-CONFEDILIZIA il Presidente Avv. Gualtiero Fiorini(sottoscrive per quanto di legge) _________________________

● Allegato B: zone di degrado e di pregio● Allegato C: tabella tariffe

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ALLEGATO "B"

Zone di degrado/ o di minor valore.

Via Fondazza ( fra Str. Maggiore e S. Petronio Vecchio) Via Miramonte

Via Orfeo (fra le Vie Rialto e degli Angeli). Via Mirasole

Via Sorbelli. Via Falcone

Via degli Angeli. Via Paglietta

Via Tovaglie Via Santa

Via del Fossato.

Via Santa Caterina.

Via Cà Selvatica.

Via Stradellaccio.

Via Senzanome.

Via Saragozza (tra Via S. Caterina e Via Frassinago).

V.lo della Neve

Galleria 2 Agosto

Via San Valentino. Via del Porto

Via Pietralata. Via Strazzacappe

Via Paradiso. Via Avesella

Via de' Coltellini. Via Pagliacorta

Via De Marchi Via Tanari Vecchia

Via Fontanina Via Polese

Via San Carlo

Via Centotrecento

Vie delle Moline

Via del Borgo S.Pietro (tra Vie delle Moline e Irnerio)

Via Petroni

Via Mascarella (tra V. Belle Arti e Irnerio)

Via Bertoloni (tra V. Belle Arti e Irnerio)

Via Bertiera

Via Oche

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Via Begatto Via S. Apollonia

Via Quadri Via dell'Unione

Via Broccaindosso Via Vinazzetti

V.lo Bolognetti Via Parisio

V.lo Borchetta Via Primodì

Via S.Leonardo

Zone di pregio/ o di maggior valore

Borgo MasiniZona “Arco Verde”Nuova edificazione “Via Larga”.

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ALLEGATO "C" - Tabella delle tariffe

> 6 elementi 4 / 6 elementi < 4 elementi

ZONA n. vani max min max min max min

valori al mq./anno valori al mq./anno valori al mq./anno

pregio mono 306.608 199.962 282.883 184.489 255.507 166.635

pregio 2 266.616 173.880 245.985 160.425 222.180 144.900

pregio 3 231.840 151.200 213.900 139.500 193.200 126.000

pregio 4 210.672 143.640 194.370 132.525 175.560 119.700

pregio 5 189.605 129.276 174.933 119.273 158.004 107.730

pregio Oltre 5 170.644 116.348 157.440 107.345 142.204 96.957

A mono 255.507 166.635 228.131 148.781 209.881 136.879

A 2 222.180 144.900 198.375 129.375 182.505 119.025

A 3 193.200 126.000 172.500 112.500 158.700 103.500

A 4 175.560 119.700 156.750 106.875 144.210 98.325

A 5 158.004 107.730 141.075 96.188 129.789 88.493

A oltre 5 142.204 96.957 126.968 86.569 116.810 79.643

B mono 219.006 142.830 200.756 130.928 182.505 119.025

B 2 190.440 124.200 174.570 113.850 158.700 103.500

B 3 165.600 108.000 151.800 99.000 138.000 90.000

B 4 150.480 102.600 137.940 94.050 125.400 85.500

B 5 135.432 92.340 124.146 84.645 112.860 76.950

B oltre 5 121.889 83.106 111.731 76.181 101.574 69.255

> 6 elementi 4 / 6 elementi < 4 elementi

ZONA n. vani max min max min max min

valori al mq./anno valori al mq./anno valori al mq./anno

pregio mono 158,00 103,00 146,00 95,00 132,00 86,00

pregio 2 138,00 90,00 127,00 83,00 115,00 75,00

pregio 3 120,00 78,00 110,00 72,00 100,00 65,00

pregio 4 109,00 74,00 100,00 68,00 91,00 62,00

pregio 5 98,00 67,00 90,00 62,00 82,00 56,00

pregio Oltre 5 88,00 60,00 81,00 55,00 73,00 50,00

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A mono 132,00 86,00 118,00 77,00 108,00 71,00

A 2 115,00 75,00 102,00 67,00 94,00 61,00

A 3 100,00 65,00 89,00 58,00 82,00 53,00

A 4 91,00 62,00 81,00 55,00 74,00 51,00

A 5 82,00 56,00 73,00 50,00 67,00 46,00

A oltre 5 73,00 50,00 66,00 45,00 60,00 41,00

B mono 113,00 74,00 104,00 68,00 94,00 61,00

B 2 98,00 64,00 90,00 59,00 82,00 53,00

B 3 86,00 56,00 78,00 51,00 71,00 46,00

B 4 78,00 53,00 71,00 49,00 65,00 44,00

B 5 70,00 48,00 64,00 44,00 58,00 40,00

B oltre 5 63,00 43,00 58,00 39,00 52,00 36,00

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ACCORDO APPLICABILE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAVENNA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431, DEL DECRETO MINISTERIALE DEI LL.PP. 05/03/1999 E DEL DECRETO MINISTERIALE 30/12/2002. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 comma 3 della legge 431/98 ed in attuazione della Convenzione nazionale sottoscritta l’8 febbraio 1999 e recepita nel Decreto del 05/03/1999 del Ministro dei LL.PP. di concerto con il Ministro delle Finanze (G.U. n.67 del 22/03/1999) e D.M.30/12/2002;

le Organizzazioni Sindacali della Proprietà A.P.P.E. – CONFEDILIZIA –RA in persona di LUCIANO SIBONI Presidente A.S.P.P.I.- RA- in persona di SERGIO BIANCHINI Presidente U.P.P.I.- RA- in persona di TIZIANO DOZZA Vice Presidente A.P.P.C.– RA- in persona di MARIA LUCIANA ROSSI Presidente

e le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini S.U.N.I.A.-RA- in persona di PIERO GORI Segretario S.I.C.E.T. –RA- in persona di GIANCARLO BORGHI Segretario U.N.I.A.T. –RA-in persona di IGNAZIO FAVARO Segretario

convengono e stipulano quanto segue: alle abitazioni situate fuori del centro storico ma dentro la seconda circonvallazione della città di Ravenna (come delimitato in rosso nella pianta topografica all’allegato 4), Marina di Ravenna e Punta Marina Terme, si applica un correttivo di allineamento pari ad una maggiorazione del 5% sui valori al mq previsti per la zona intermedia (vedi allegato 3). Le fasce di cui alla tabella-allegato 3, sono così determinate: fascia minima fino a 4 parametri; fascia media da 5 a 7 parametri; fascia massima da 8 e oltre parametri. Dal 1° agosto 2004 le quote degli allegati 1 e 3, verranno aggiornate dell’indicizzazione ISTAT di giugno 2004 nella misura del 75%, con arrotondamento ai 10 centesimi per difetto o per eccesso; e così gli anni successivi. La superficie convenzionale è calcolata con una tolleranza del 5%. Le superfici dell’immobile sono fornite dal locatore e vengono indicate nel contratto di locazione ai fini della determinazione del canone. Esse sono convenzionalmente così definite:

• 100% della superficie calpestabile dell’immobile; • 50% della superficie del garage; • 20% della superficie delle cantine, dei terrazzi e dei balconi con larghezza minima di ml. 1,50,

delle lavanderie, dei porticati, dei ripostigli e basso comodi, delle tavernette, dei sottotetti accessibili da scale fisse non destinati a servizi.

Se l’appartamento è arredato o parzialmente arredato ma con angolo cottura e lavatrice, si applica la maggiorazione del 15%. Il deposito cauzionale in denaro non potrà eccedere l’importo di una mensilità del canone ed è produttivo di interesse legale. Le parti possono inoltre prevedere il rilascio di una fideiussione bancaria e/o assicurativa a garanzia delle obbligazioni contrattuali tutte assunte dal conduttore. E’ consentita la facoltà al conduttore di recedere in qualsiasi momento dalla locazione previo avviso a mezzo raccomandata almeno due mesi prima.

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CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO Art.2 comma 3 legge 431/98, art.1 DM 05/03/1999 e art.1 DM 30/12/2002

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente l’allegato contratto tipo MODELLO A) per proprietà individuali, e MODELLO B) per proprietà assicurative, previdenziali, ecc...; recante altresì le modalità di designazione dei componenti la Commissione Conciliativa stragiudiziale facoltativa nonché, come per il presente Accordo formalmente si conviene, le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75% della variazione ISTAT. Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti il presente Accordo, approvano la Tabella di cui all’allegato 5.

CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI Art.5 comma 1 –Legge 431/98, Art.2 DM 05/03/99 e Art.2 DM 30/12/2002

Il presente accordo prevede che la durata della locazione non può essere inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi. La transitorietà del contratto può essere motivata sia da esigenze del locatore che del conduttore, individuate all’atto della stipula del contratto come segue: Esigenze di transitorietà del locatore:

1) destinarlo ad abitazione propria o dei figli o dei parenti entro il secondo grado che contraggano matrimonio o inizino una convivenza di fatto o, raggiunta la maggiore età ed autonomia economica, lascino l’abitazione della famiglia d’origine; 2) destinarlo ad abitazione propria o dei figli o dei parenti entro il secondo grado che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, debbano rilasciare l’alloggio di servizio; 3) destinarlo all’esercizio dell’attività propria, del coniuge, del figlio o dei parenti entro il secondo grado a seguito del conseguimento di titolo abilitativi al lavoro e/o professione; 4) destinarlo ad abitazione propria dei figli o dei parenti entro il secondo grado, per rientro dall’estero o da altre località in cui si risieda o ci si trasferisca temporaneamente, per comprovati motivi di lavoro o di studio, o per motivi di salute o per necessità di assistenza a parenti entro il secondo grado; 5) destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei parenti entro il secondo grado, per ragioni di studio o di lavoro, esclusivamente per gli immobili in luogo diverso da quello di residenza del locatore; 6) eseguire lavori di ristrutturazione, nell’unità immobiliare, per i quali ha fatto richiesta di concessione o autorizzazione edilizia o D.I.A.; 7) qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata, espressamente indicata nel contratto e documentata.

Esigenze di transitorietà del conduttore:

1) contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un comune diverso da quello di residenza; 2) previsione di trasferimento per ragioni di lavoro; 3) trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;

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4) necessità di cure o di assistenza a famigliari in luogo diverso dalla propria residenza; 5) acquisto di una abitazione che si renda disponibile entro 18 mesi; 6) ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile la sua abitazione; 7) seconda casa con residenza e permanenza effettiva nella prima casa, insieme al proprio nucleo famigliare esclusivamente per ragioni di svago, hobby, tempo libero; 8) campagna elettorale; 9) appartamenti destinati a soggiorni temporanei per motivi balneari-climatici-termali o per utilizzo saltuario (week-end) che non comportino assolutamente il cambio di residenza;

Le ragioni di transitorietà del conduttore dovranno essere adeguatamente documentate. Si specifica inoltre, che per la stipula dei contratti di cui sopra, è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo a solo una delle parti contraenti. E’ fatto obbligo al locatore di confermare l’esigenza transitoria con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro un termine anteriore alla scadenza pari ad almeno tre mesi, ridotti a quindici giorni per contratti di durata fino a tre mesi. Il conduttore ha diritto di recesso, per gravi motivi, con preavviso di un mese se la durata del contratto è inferiore a mesi sei e di tre mesi quando la durata è fino a diciotto mesi. Il deposito cauzionale non potrà essere superiore all’importo di una mensilità del canone per contratti fino a sei mesi, non superiore a due mensilità per contratti di durata fino a diciotto mesi. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente l’allegato contratto tipo MODELLO C) per proprietà individuali, e MODELLO D) per proprietà assicurative, previdenziali, ecc….; recante altresì le modalità di designazione dei componenti la Commissione Conciliativa stragiudiziale facoltativa. Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti il presente Accordo approvano la Tabella all’allegato 5.

CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI Art. 5 comma 2-Legge 431/98, art.3 DM 05/03/99 e Art.3 DM 30/12/2002

Tali contratti sono utilizzabili per studenti universitari in un comune diverso da quello di residenza; hanno durata da sei mesi a tre anni, possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti, anche organizzati in cooperative, o da aziende per il diritto allo studio. Le parti stipuleranno contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente l’allegato contratto tipo MODELLO E) per proprietà individuali, e MODELLO F) per proprietà assicurative, previdenziali, ecc…; recante altresì le modalità di designazione dei componenti la Commissione Conciliativa stragiudiziale facoltativa nonché, come per il presente Accordo formalmente si conviene, le modalità, di aggiornamento del canone nella misura del 75% della variazione ISTAT. Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti il presente Accordo approvano la Tabella all’allegato 5. Nel caso di locazione a più studenti è acconsentito dopo il primo anno, il recesso anche di un solo occupante e la sua sostituzione con altro studente. In questa ipotesi tutti gli obblighi di variazione sono a carico della parte conduttrice.

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ALLEGATI

(Zone omogenee) MICROZONA 1.a

• Centro storico MICROZONA 2.a

1. Prima fascia periferica capoluogo fino alla seconda circonvallazione compresa (vedi allegato 4) con maggiorazione valori 5%.

2. Seconda fascia periferica capoluogo oltre la linea di demarcazione (vedi allegato 4) 3. Marina di Ravenna – Punta Marina- maggiorazione valori 5%- 4. Marina Romea- Porto Corsini

MICROZONA 3.a 1. Casal Borsetti-Lido Adriano- Lido di Dante 2. Lido di Savio-Lido di Classe. 3. S. Bartolo - Madonna dell’Albero-Ponte Nuovo - Classe. 4. Porto Fuori - Castiglione di Ravenna - Piangipane - S. Alberto 5. Borgo Montone - S. P. in Vincoli - Mezzano - Fornace Zarattini.

MICROZONA 4.a • Zona Forese (residuale) e/o agricola

(Parametri per la determinazione delle fasce di oscillazione)

1) RISCALDAMENTO AUTONOMO O ARIA CONDIZIONATA 2) AUTORIMESSA (+50% mq) 3) POSTO AUTO INTERNO OD ESTERNO (+25% mq) 4) ASCENSORE 5) DOPPI SERVIZI PER LE UNITA’ DI SUPERFICIE SUPERIORE AI 75 MQ. 6) ACCESSORI: CANTINA (+20% mq) 7) “ SOTTOTETTO (con scala diretta + 20% mq) 8) “ BALCONE O BALCONI DI LARGHEZZA NON SUPERIORE A ML. 1,50 9) “ BALCONE O BALCONI (con almeno ml. 1,5 larghezza, + 20%mq) 10) “ TERRAZZO (con almeno ml. 1,5 larghezza, +20% mq) 11) “ APPARTAMENTO IN NORMALE STATO DI MANUTENZIONE 12) “ APPARTAMENTO UBICATO IN EDIFICIO CON NON PIU’ DI 4 UNITA’IMM. 13) “ PRESENZA DI VERDE O CORTILE COMUNE 14) “ VERDE, CORTILE E PORTICATO ESCLUSIVI (+10%mq) 15) “ PORTA BLINDATA 16) “ DOPPI VETRI

MINIMA quando sono presenti fino a 4 parametri

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MEDIA quando sono presenti da 5 a 7 parametri

MASSIMA quando sono presenti 8 parametri e oltre ARREDATO e/o PARZIALMENTE ARREDATO MA CON ANGOLO COTTURA E LAVATRICE +15% Dal 1-8-2004 queste quote verranno aggiornate dalla indicizzazione Istat di Giugno 2004 al 75% con arrotondamento ai 10 centesimi per difetto o per eccesso, e così gli anni successivi.Gli importi sono espressi in Euro.

(Canoni al mq utile per le fasce di oscillazione minima, media e massima)

CENTRO STORICO

Canone al MQ utile - mese rapportato a superficie in MQ Superficie MQ Fascia Minima Fascia Media Fascia

Massima Mono fino a 35 5,40 7,40 7,40 8,30 8,30 9,50 da 36 a 60 4,00 5,70 5,70 6,30 6,30 7,20 da 61 a 100 3,80 4,80 4,80 5,30 5,30 6,00 oltre 100 3.40 4.60 4.60 5.30 5.30 5.70

ZONA INTERMEDIA Canone al MQ utile - mese rapportato alla superficie in MQ

Superficie Fascia Minima Fascia Media Fascia

Massima sino a 35 4,90 7,00 7,00 7,90 7,90 8,80 da 36 a 60 3,70 5,30 5,30 6,00 6,00 6,90 da 61 a 100 3,20 4,00 4,00 4,60 4,60 5,50 oltre 131 3.10 3.80 3.80 4.30 4.30 5.00

PERIFERIA Canone al MQ utile - mese rapportato alla superficie in MQ

Superficie Fascia Minima Fascia Media Fascia

Massima sino a 35 4,60 6,30 6,30 7,10 7,10 8,80 da 36 a 60 3,80 5,30 5,30 6,10 6,00 6,90 da 61 a 100 3,00 3,90 3,90 4,50 4,60 5,50 oltre 131 2.90 3.70 3.70 4.20 4.30 5.00

ZONA FORESE - AGRICOLA Canone al MQ utile - mese rapportato alla superficie in MQ

Superficie Fascia Minima Fascia Media Fascia

Massima sino a 35 4,30 5,70 5,70 6,50 6,50 7,40 da36 a 60 3,30 4,70 4,70 5,50 5,50 6,30 da 61 a 100 2,70 3,90 3,90 4,10 4,10 4,90 oltre 131 2.50 3.70 3.70 3.90 3.90 4.70

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(Pianta topografica del comune di Ravenna recante la linea di demarcazione della prima)

(tabella oneri accessori) TABELLA ONERI ACCESSORI CONCORDATA E REGISTRATA IL 26/7/99 A ROMA Allegati contratti tipo A B C D E F

PROTOCOLLO D’INTESA

Le sottoscritte Associazioni Provinciali della Proprietà e dell’inquilinato, a latere dell’accordo stipulato a Ravenna il 1.9.2003 e depositato alla Casa Comunale il 4.9.2003, relativo agli accordi per la formazione dei contratti di locazione concordati, convengono quanto segue: -Le parti concordemente convengono di ripartire tutte le spese di formazione-registrazione-bollo dei contratti a perfetta metà fra le parti contraenti.

Firmato

ASPPI - UPPI - APPE/CONFEDILIZIA – APPC per la proprietà SUNIA – UNIAT per i conduttori

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ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI FORLI’del 23 ottobre 2003

In attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431, della legge 8 gennaio 2002 n. 2, e del Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002, pubblicato nel

supplemento n. 59, alla G. U. n. 85, del 11 aprile 2003.

Le Organizzazioni sindacali della Proprietà Edilizia

A.S.P.P.I. di Forlì-Cesena in persona di Sacchetti Luciana

in persona di __________________

le Organizzazioni sindacali degli Inquilini

S.U.N.I.A. di Forlì-Cesena in persona di Guardigli Miria

S.I.C.E.T. di Forlì-Cesena in persona di Casadei Oliviero

U.N.I.A.T. di Forlì in persona di Miserocchi Marialena

ASSOCASA di Forlì in persona di Missiroli Maria Vittoria

Nonché per le parti afferenti l’articolo1, commi 5, 6 e 7, del D.I. 30/12/02, per la parte integrativa relativa ai contratti di locazione di natura transitoria ordinaria ed a quella per gli studenti universitari - anche delle seguenti organizzazioni:

A.N.C.E. di Forlì-Cesena in persona di Mambelli Bruno

in persona di

in persona di

in persona di

in persona di

in persona di

Premesso che

In data 30 agosto 1999 e successiva interpretazione ed aggiornamento del 6 luglio 2000, è stato siglato il primo accordo territoriale con i modelli contrattuali definiti nell’accordo.

Le Associazioni della proprietà edilizia e quelle degli inquilini, ritengono necessario individuare condizioni contrattuali, da inserire nell’accordo territoriale di cui all’articolo 2, comma 3, ed articolo 5, commi 1, 2, 3, della L. 431/98, che tengano conto della specificità del mercato abitativo, di usi e consuetudini nell’area e, di trasferire negli appositi modelli contrattuali, le modifiche e puntualizzazioni utili a tale conseguimento,

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come prevede il D. I. 30/12/2002, e la legge 8 gennaio 2002, n. 2.

Che, il Comune di Forlì con apposito Protocollo sottoscritto anche con le parti qui rappresentate in data 15 luglio 2003, si è impegnato a determinare l’ICI pari a zero, con decorrenza dal 1 gennaio 2004, per i locatori che concederanno in affitto a canone agevolato (art.2, comma 3,) a nuclei familiari alloggi adibiti a prima abitazione, ed a studenti universitari (art. 5, comma 2), nonché a Società o Agenzie partecipate dal Comune di Forlì, e, per la gestione delle locazioni temporanee (art. 5, comma1), a lavoratori immigrati italiani e stranieri.

Le Associazioni sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini, riconoscono l’importanza delle decisioni dell’Amministrazione comunale di Forlì, oltre la volontà di partecipare in modo diretto alla definizione delle politiche abitative (vedi protocollo), anche attraverso un monitoraggio dei contratti di locazione (banca dati – osservatorio).

Le parti auspicano e si propongono altresì in particolare i seguenti obbiettivi:

favorire l’allargamento del mercato agli immobili sfitti e l’accesso a locazioni a canoni agevolati per le fasce sociali meno abbienti;

avviare a soluzione il problema degli sfratti per finita locazione, incentivando la trasformazione degli sfratti in nuovi contratti;

ricondurre alla legalità il mercato degli affitti laddove risulti sommerso e irregolare.

Si conviene e stipula quanto segue:

1) CONTRATTI AGEVOLATI(art. 2, comma 3, L. 431/'98, legge 2 / 2002, e, D.I. del 30/12/2002)

L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in oggetto è costituito dal territorio del Comune di Forlì.

Il territorio del Comune di Forlì, acquisite le informazioni concernenti le microzone catastali, viene suddiviso in “zone omogenee”, delimitate dai fogli catastali, come da allegato H.

Per le zone omogenee, come sopra individuate, vengono definite le fasce di oscillazione dei canoni, come da allegato I.

Le fasce di oscillazione per il calcolo del canone viene determinato sulla base della tabella di cui all’allegato I di valori espressi in €/mq./mese, ed alla presenza degli elementi di cui all’allegato L. Per facilitare la comprensione del meccanismo di individuazione e calcolo del canone di locazione, viene predisposto un apposito modulo, utile anche, per ottenere le agevolazioni ICI dal Comune di Forlì, denominato allegato N.

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All’interno di ciascuna sub-fascia saranno le parti a determinare in concreto, con l’eventuale assistenza delle rispettive organizzazioni, se richiesta, il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sulla base degli elementi oggettivi (trasformati in punti) di cui all’allegato L.

La superficie convenzionale da considerare è esclusivamente quella dell’unità immobiliare (con esclusione di balconi e terrazze) determinata sulla base della superficie interna, al netto dei soli muri perimetrali.A tal fine, i metri quadri utili sono calcolati con una tolleranza in più o in meno del 5%, come segue:

unità uso abitazione (esclusi balconi, terrazzi ed altri accessori) nella misura del 100%

veranda (con struttura di agibilità anche per la stagione invernale) nella misura del 50%

autorimessa singola .. .. .. .. .. nella misura del 50%●

posto auto coperto riservato e cantina .. .. .. nella misura del 20%

Il canone effettivo verrà quindi individuato nell’ambito dellaFASCIA MINIMA: quando sono presenti fino a 6 puntiFASCIA MEDIA: quando sono presenti da 7 a 11 puntiFASCIA MASSIMA: quando sono presenti da 12 punti in poi

In caso di assenza di impianto di riscaldamento, il canone dovrà essere determinato comunque all’interno della fascia MINIMA.

In caso di mancanza di ascensore oltre il terzo piano fuori terra, si porterà in detrazione un elemento fra quelli esistenti, utile al fine di individuare la fascia minima, media e massima, per la determinazione del canone.

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione (tipo-agevolato), secondo gli allegati tipo di contratto (allegato A), recanti altresì possibilità di Conciliazione così come concordata fra le parti, nonché tutte le pattuizioni ad integrazione che col presente accordo formalmente le parti convengono :a) la parte locatrice (proprietario) potrà fornire gli estremi od autocertificare la documentazione amministrativa e tecnica di sicurezza degli impianti e/o di eventuali certificati per collaudi;b) l’aggiornamento del canone di locazione pattuito, a richiesta scritta da parte locatrice sarà aggiornato nella misura del 75% dell’indice ISTAT per famiglie operai e impiegati, ad ogni inizio di anno di locazione successiva;c) diritto di prelazione ove concesso (vedi all. L) dalla parte locatrice alla parte conduttrice, ai sensi dell’articolo 40, legge 392/78 in caso di nuova locazione;d) assicurazione – il conduttore si obbliga a contrarre polizza di assicurazione a copertura del rischio da incendio e ricorso vicini, a proprie spese ma a beneficio diretto del locatore, di durata corrispondente a quella del rapporto e per l’importo che verrà da questi indicato e comunque non inferiore al valore di mercato dell’unità locata. E ciò sempre che l’immobile non sia già coperto da polizza globale fabbricati, in quanto, in tal caso, il

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conduttore sarà tenuto a corrispondere in via diretta o di rimborso, la quota proporzionale del relativo premio;e) deposito cauzionale ove richiesto, non potrà in alcun caso superare le 3 (tre) mensilità del canone, ed indipendentemente dalla durata del contratto, è produttivo degli interessi legali, fissati annualmente dall’autorità competente e da corrispondere al termine di ogni anno di locazione alla parte conduttrice;f) per i contratti di cui all’art. 2, comma 3, ove le parti concordino una durata contrattuale superiore ad anni 3, il canone così come risulta in base alla zona (all. H), agli elementi (all. L), per determinare la fascia (all. I), potrà essere aumentato del 2% per ogni anno eccedente, a valere per l’intera durata contrattuale;g) ripartizione degli oneri accessori, fra locatore e conduttore le parti stipulanti si richiamano allegato G, al D. I. del 30/12/2002, con le aggiunte pattuite;h) spese di bollo relative ai tipi di contratti di locazione, per uso e consuetudine (vedi precedente accordo del 30/08/1999) sono ripartite in parti uguali, così come previsto per quelle di imposta di registro;i) Commissione di conciliazione stragiudiziale facoltativa di cui all’art. 6 del D. I. del 30/12/2002, emanato ai sensi dell’art. 4, comma 2, L. 431/98, per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione dei vari tipi di contratti ciascuna parte potrà adire una Commissione di Conciliazione con sede presso (la Camera di Commercio ? o altra sede Istituzionale) formata da 2 (due) componenti scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale, sulla base, rispettivamente, delle designazioni del locatore e del conduttore, e, quanto al terzo – che svolgerà la funzione di presidente – sulla base della scelta dei due componenti come sopra designati, ove gli stessi, di comune accordo, ritengono di nominarlo.

la procedura di conciliazione si svolgerà con le seguenti modalità:

una prima fase di negoziazione si svolgerà tra le parti personalmente ed eventualmente assistite da un rappresentante delle rispettive organizzazioni sindacali;

una seconda di conciliazione si svolgerà fra le parti personalmente, assistite dalle rispettive organizzazioni sindacali, ma con l’intervento di uno o più terzi imparziali, nella veste di conciliatori.

Si deve intendere per conciliazione la procedura stragiudiziale con la quale un terzo imparziale, che non ha facoltà di imporre una soluzione alla controversia, aiuta le parti a raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente;

j) Definizione di appartamento “Ammobiliato”

Quando l’appartamento è dotato di mobili ed elettrodomestici (vedi allegato M), il canone di locazione potrà:

qualora sia dotato di arredamento “MINIMO” sufficiente alla vivibilità, il canone di riferimento potrà aumentare .. .. fino al 5%;

qualora sia dotato di arredamento “NORMALE” per una buona vivibilità, il canone

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di riferimento potrà aumentare fino al 10%;●

qualora sia dotato di arredamento “supplementare” per Studenti e/o Immigrati, il canone di riferimento potrà aumentare .. sino al 13%.

2) CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI(art. 5, comma 1, L. 431/'98 e art. 2 D.I. 30/12/2002)

L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in oggetto è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Forlì.Il presente Accordo prevede che la durata della locazione non può essere inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi.

Ai fini dell'art. 2, comma 2, D.I. 30/12/2002, le Organizzazioni stipulanti danno atto che, per il Comune di Forlì, in quanto inserito nell’elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa, il canone dei contratti individuali in oggetto sarà definito dalle parti contraenti, all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati.

Per i contratti in oggetto - per i quali le organizzazioni stipulanti concordano:

le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione transitoria secondo gli allegati (C) per le proprietà individuali;

recanti altresì possibilità di conciliazione così come concordata fra le parti;●

nonché tutte le pattuizioni ad integrazione che col presente accordo formalmente si convengono:a) sono automaticamente estese tutte le norme pattizie previste per i contratti di cui all’articolo 2, comma 3, della L: 431/98, in quanto applicabili;b) il recesso per gravi motivi da parte del conduttore potrà avvenire con un preavviso di 30 giorni, indipendentemente dalla durata del contratto.

la transitorietà può essere motivata rispettivamente e separatamente sia da esigenze del locatore che del conduttore, individuate e specificate all’atto della stipula del contratto come segue:

Esigenze di transitorietà del locatore, quando intenda disporre dell’immobile per:

1. Adibirlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei parenti entro il secondo grado in linea retta che intendano contrarre matrimonio o iniziare una convivenza di fatto o, raggiunta la maggiore età ed autonomia economica, intendano lasciare l’abitazione della famiglia d’origine, nonché per:· trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;· rientro dall’estero;· ragioni di studio o di lavoro, esclusivamente per gli immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore;· cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell’alloggio di servizio;

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2. Adibirlo ad esercizio dell’attività propria, del coniuge, del figlio o dei parenti entro il secondo grado a seguito del conseguimento del titolo abilitativo al lavoro e/o professione;

3. Eseguire interventi nell’unità immobiliare, per i quali abbia fatto richiesta di concessione o autorizzazione edilizia, che siano incompatibili con l’occupazione dell’appartamento.

4. Qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo ed espressamente indicata nel contratto, così come qualsiasi esigenza del locatore dovrà essere specificata o documentata nel contratto.

Esigenze di transitorietà del conduttore, quando ha:

1. Esigenza di una abitazione per un periodo non superiore ai diciotto mesi per:· contratto di lavoro a termine in un Comune diverso da quello di residenza;· previsione di trasferimento per ragioni di lavoro;· trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;· necessità di cure o assistenza a familiari in Comune diverso da quello di residenza;· acquisto, assegnazione o locazione di una abitazione che si renda disponibile entro il periodo di durata del contratto;· ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile la propria abitazione.

2. Qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo ed espressamente indicata nel contratto.Le ragioni di transitorietà del conduttore dovranno essere specificatamente documentate.

Nel caso che le ragioni di transitorietà del conduttore non abbiano più a sussistere nel corso della locazione, il contratto andrà ricondotto nell'ambito della previsione dell'art. 2, comma 1, della L. 431/98, per la durata, ed il canone ridefinito.

E’ fatto obbligo al locatore confermare l’esigenza transitoria con lettera raccomandata da inviarsi entro un termine anteriore alla scadenza pari ad almeno un mese, per ogni semestre, o frazione, di durata del contratto.

3) CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI(art. 5, comma 2 e 3, L. 431/'98 e art. 3 D.I. 30/12/2002)

Tali contratti sono utilizzabili per studenti iscritti ad un corso di studi universitari in un Comune diverso da quello di residenza (come pure per giovani partecipanti a programmi di scambio internazionale quali: Socrates - Erasmus, Tempus, Leonardo da Vinci e Servizio Volontario Europeo ovvero studenti di nazionalità estera iscritti o coinvolti in attività di scambio che vedono l’Università di Bologna partner promotore nell’ambito dei programmi comunitari sopracitati), hanno durata da sei mesi a tre anni, possono essere

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sottoscritti o dal singolo o da gruppi di studenti.Per i contratti in oggetto – per i quali le organizzazioni stipulanti concordano che:

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l'allegato contratto tipo (E);

Tali contratti potranno essere sottoscritti dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari o dalle Aziende per il diritto allo studio o Società similari;

recanti altresì possibilità di conciliazione così come concordata fra le parti;●

alle pattuizioni ad integrazione previste dal presente accordo si aggiungono automaticamente tutte le norme pattizie previste per i contratti di cui all’art. 2, comma 3, legge 431/98, in quanto applicabili.

L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in oggetto è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Forlì, i cui conduttori siano iscritti ad un corso o diploma di laurea fra le sedi distaccate dell’Università di Bologna.Le fasce di oscillazione per il calcolo dei canoni di locazione per i contratti in oggetto, sono costituite dalle fasce di oscillazione per le zone (all. H), con gli elementi (all. L), e le determinazioni € mq. (all. I) ed arredamento (mobilio all. M), individuate nel presente accordo relativo al Comune di Forlì.

ACCORDI INTEGRATIVI

Per i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari, destinate ad uso abitativo, sono da intendersi in capo ad un medesimo soggetto 100 a livello nazionale, oppure almeno 50 unità se ubicate nel territorio comunale di Forlì, nonché, Imprese od Associazioni di Imprese di Datori di lavoro, Fondazioni, Enti o Società per l’Affitto partecipate dal Comune di Forlì in relazione alla locazione di alloggi destinati al soddisfacimento di lavoratori in mobilità, di immigrati comunitari ed extra-comunitari, studenti universitari.Le parti firmatarie il presente accordo sono propense a sottoscrivere appositi Accordi Integrativi con le parti interessate.

CLAUSOLE FINALI

II presente Accordo Territoriale - nella sua triplice articolazione - resterà in vigore per la durata di tre anni, a partire dal deposito dello stesso presso il Comune di Forlì.

II presente accordo potrà formare oggetto di revisione anche prima della sua naturale scadenza qualora:

1. il Comune deliberi nuove aliquote ICI per l'affitto contrattato di cui al presente accordo;

2. siano modificate le normative fiscali previste agli articoli 8 e 10 legge 431/98 ed altre normative attualmente vigenti;

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siano intervenute consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale degli affitti;

4. il CIPE modifichi l’elenco dei Comuni considerati ad alta tensione abitativa o equiparati;

5. quando le parti lo ritengano necessario.

Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo si rendono fin d'ora disponibili ad assistere le parti nelle trattative pre-contrattuali per la definizione delle condizioni del contratto, ivi compresa la determinazione del canone.In caso di variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale in ragione del 10%, rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà chiedere l’intervento delle parti firmatarie dell’accordo, le quali entro 90 giorni, determineranno, il nuovo canone, da valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale proroga o fino a nuova locazione.Il presente Accordo sarà depositato dalle parti, presso la Segreteria generale del Comune di Forlì, mediante consegna di copia autentica, all’Ufficio Protocollo generale del Comune.

ELENCO ALLEGATI

Costituiscono parte integrante di questo Accordo i seguenti allegati:

All. A tipo di contratto agevolato - proprietà individuale;●

All. C tipo di contratto transitorio - proprietà individuale;●

All. E tipo di contratto per studenti universitari - proprietà individuale;●

All. G tabella per la ripartizione oneri accessori fra locatore e conduttore;●

All. H suddivisione Zone (Aree omogenee) del Comune di Forlì;●

All. I fasce di Oscillazione del Comune di Forlì;●

All. L elementi oggettivi per la determinazione del canone;●

All. M tabella per la definizione di “appartamento ammobiliato”;●

All. N modello per riepilogo determinazione ed autocertificazione del canone;●

PROTOCOLLO COMUNALE D’INTESA SULLE POLITICHE ABITATIVE per favorire l’applicazione dei contratti regolamentati a canone agevolato

● PROTOCOLLO INTEGRATIVO

Letto, confermato e sottoscritto in data ___ ottobre 2003 dalle organizzazioni stipulanti:

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le Organizzazioni sindacali della Proprietà Edilizia

A.S.P.P.I. di Forlì-Cesena in persona di

in persona di

le Organizzazioni sindacali degli Inquilini

S.U.N.I.A. Forlì-Cesena in persona di

S.I.C.E.T. Forlì-Cesena in persona di

U.N.I.A.T. Forlì in persona di

ASSOCASA Forlì in persona di

Nonché per le parti afferenti l’articolo 1, commi 5, 6 e 7, del D.I. del 30/12/2002, per la parte integrativa relativa ai contratti di locazione di natura transitoria ordinaria ed a quella per gli studenti universitari – anche le seguenti rappresentanze:

A.N.C.E. Forlì-Cesena in persona di

in persona di

in persona di

in persona di

in persona di

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ALLEGATO G)

TABELLA ONERI ACCESSORIRIPARTIZIONE SPESE TRA LOCATORE E CONDUTTORE

AMMINISTRAZIONE

Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile C

Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali L

Compenso Amministratore L

ASCENSORE

Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni C

Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti L

Adeguamento alle nuove disposizioni di legge L

Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione C

Ispezioni e collaudi C

AUTOCLAVE

Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico etc.)

L

Manutenzione ordinaria C

Imposte e tasse di impianto L

Forza motrice C

Ricarico pressione del serbatoio C

Ispezioni, collaudi e lettura contatori C

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIALI

Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione L

Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione C

Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme L

Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme C

Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni L

Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni C

Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili

L

Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili C

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA

Installazione e sostituzione degli impianti L

Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti L

Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario

C

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Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale C

Lettura dei contatori C

Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua

C

IMPIANTI SPORTIVI

Installazione e manutenzione straordinaria L

Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari etc.) C

Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa)

C

IMPIANTO ANTINCENDIO

Installazione e sostituzione dell'impianto L

Acquisti degli estintori L

Manutenzione ordinaria C

Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi C

IMPIANTO TELEVISIVO

Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto televisivo centralizzato

L

Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato C

PARTI COMUNI

Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico L

Manutenzione straordinaria di rilevante importo (vetustà) L

Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico C

Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari L

Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari C

Manutenzione straordinaria della rete di fognatura L

Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti

C

Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere L

Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni

C

Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni C

Installazione e sostituzione di serrature L

Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati

C

Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo

L

Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide è altro materiale di arredo

C

PARTI INTERNE ALL'APPARTAMENTO LOCATO

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Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti L

Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti C

Manutenzione ordinaria di infìssi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario

C

Rifacimento di chiavi e serrature C

Tinteggiatura di pareti C

Sostituzione di vetri C

Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo e dell'impianto citofonico e videocitofonico

C

Verniciatura di opere in legno e metallo C

Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento L

PORTIERATO

Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da C.c.n.l.

L10%

C90%

Materiale per le pulizie C

Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l. L10%

C90%

Manutenzione ordinaria della guardiola L10%

C90%

Manutenzione straordinaria della guardiola L

PULIZIA

Spese per l'assunzione dell'addetto L

Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.

C

Spese per il conferimento dell'appalto a ditta L

Spese per le pulizie appaltate a ditta C

Materiale per le pulizie C

Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia L

Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia C

Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie

C

Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti C

Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva C

Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori L

Sacchi per la preraccolta dei rifiuti C

SGOMBERO NEVE

Spese relative al servizio, compreso materiali d'uso C

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ALLEGATO H COMUNE DI FORLI'

SUDDIVISIONE IN ZONE FOGLIO DI MAPPA CATASTALE

PERIMETRO DI DELIMITAZIONE

ZONA A

RESIDENZIALEDI PREGIO

49; - 70, 71, 72; - 87; - 93; - 96, 97, 98; 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120; - 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151; - 171, 172, 173, 174, 175; - 183, 184, 185; - 196; - 198, 199, 200, 201; - 203, 204, 205, 206; - 215, 216, 217, 218, 219; - 221, 222, 223, 224, 25; - 228; - 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243; - 249, 250, 251, 252, 253; - 259, 260, 261, 220/b.

Agglomerati di Pieveacquedotto e Ospedaletto, Villanova e Cava,

Quattro, Vecchiazzano, San Martino in Strada e Grisignano,

Carpena, Ronco, oltre al perimetro delimitato da Via Campo degli Svizzeri, Via Ca' Rossa, V.le

Risorgimento, Via Decio Raggi.

ZONA B

CENTROSTORICO

ERESIDENZIALE

ORDINARIA

176, 177,178, 179, 180, 181, 182; - 202; - 220/a.

P.zza Porta Schiavonia, V.le Livio Salinatore, P.le Porta Ravaldino, Via Decio Raggi, Via Campo di

Marte, Via Antonio Gramsci, Viale Andrea Costa, V.le Della Libertà,

P.zza Martiri d'Ungheria, V.le Cristoforo Colombo, V.le Vittorio

Veneto, V.le Italia.

ZONA C

PERIFERICA

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69; - 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92; - 94, 95; - 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,

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110; - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139; - 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170; - 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195; - 197; - 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214; - 226, 227; - 229, 230, 231, 232; - 244, 245, 246, 247, 248; - 254, 255, 256, 257, 258; - 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294.

Frazioni di Villafranca, Roncadello, Durazzanino, Casemurate, Villa Selva, Magliano, San Lorenzo in Noceto, Villarovere, Villagrappa.

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ALLEGATO I

FORLI’ Residenziale di pregio ( Zona A )

Canone mensile in € per mq. di superficie utile (vedasi Accordo Terretoriale)

Superficie utileFascia minima Fascia media Fascia massima

Appartamento sino a 6 punti

Appartamento da 7 a 11 punti

Appartamento da 12 punti in poi

Sino a mq. 50 € 5,40 € 6,00 € 6,20 € 7,25 € 7,50 € 8,50

Da mq. 51 a 80 € 4,80 € 5,40 € 5,60 € 6,30 € 6,50 € 7,20

Da mq. 81 a 100 € 4,10 € 4,70 € 4,80 € 5,60 € 5,80 € 6,80

Da mq. 101 a 110 € 3,70 € 4,50 € 4,60 € 5,50 € 5,60 € 6,50

Da mq. 111 a 130 € 3,30 € 4,30 € 4,20 € 5,30 € 5,20 € 6,30

Da mq. 131 in poi € 2,90 € 4,10 € 4,10 € 5,10 € 4,80 € 6,10

FORLI’ Centro storico e Residenziale ordinario ( Zona B )

Canone mensile in € per mq. di superficie utile (vedasi Accordo Territoriale)

Superficie utileFascia minima Fascia media Fascia massima

Appartamento sino a 6 punti

Appartamento da 7 a 11 punti

Appartamento da 12 punti in poi

Sino a mq. 50 € 5,30 € 5,80 € 6,10 € 6,75 € 7,20 € 8,00

Da mq. 51 a 80 € 4,60 € 5,30 € 5,50 € 6,10 € 6,40 € 7,00

Da mq. 81 a 100 € 4,00 € 4,60 € 4,70 € 5,50 € 5,70 € 6,50

Da mq. 101 a 110 € 3,60 € 4,40 € 4,55 € 5,40 € 5,50 € 6,30

Da mq. 111 a 130 € 3,20 € 4,20 € 4,15 € 5,20 € 5,10 € 6,10

Da mq. 131 in poi € 2,80 € 4,00 € 3,75 € 5,00 € 4,70 € 5,90

FORLI’ Area periferica e fuori dal centro urbano ( ZONA C )

Canone mensile in € per mq. di superficie utile (vedasi Accordo Territoriale)

Superficie utileFascia minima Fascia media Fascia massima

Appartamento sino a 6 punti

Appartamento da 7 a 11 punti

Appartamento da 12 punti in poi

Sino a mq. 50 € 4,90 € 5,00 € 5,20 € 5,45 € 6,00 € 6,60

Da mq. 51 a 80 € 4,30 € 4,90 € 5,00 € 5,40 € 5,70 € 6,10

Da mq. 81 a 100 € 3,90 € 4,50 € 4,80 € 5,30 € 5,40 € 6,00

Da mq. 101 a 110 € 3,20 € 4,30 € 4,40 € 5,20 € 5,30 € 5,90

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Da mq. 111 a 130 € 2,80 € 4,10 € 4,00 € 5,00 € 4,90 € 5,70

Da mq. 131 in poi € 2,40 € 3,90 € 3,60 € 4,80 € 4,50 € 5,50

Gli scaglioni dei punti (ex-parametri) qualitativi dell’abitazione, i margini di oscillazione (fasce) sono utili al fine di individuare il prezzo mq. mensile del canone.

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ALLEGATO L

Elementi e valori di riferimento, per la determinazione di tre sub-fasce, all’interno delle fasce di oscillazione (mq.) e zona (ubicazione), utili al fine di dare valore alla qualità abitativa.

Tutte le servitù, gli impianti e le strutture dovranno essere a norma, già installati e fruibili, a cura del locatore

Descrizione e valore degli elementi (punti) pattuiti Valore – punti

Area verde e/o cortile comune, non veicolare, di almeno 15 mq. per unità abitativa 1

Terrazza o balcone di almeno 5 mq. 1

Edificio con non più di 6 unità abitative 1

Riscaldamento centralizzato con contabilizzazione del calore 1

Assenza di barriere architettoniche 1

Garage o posto auto coperto 1

Posto auto scoperto 1

Concessione del diritto di prelazione all’affitto 1

Antisismica 1

Dotazione di impianto di ricezione TV satellitare (oltre a quello tradizionale) 1

Doppi vetri (in tutti gli infissi dell’abitazione e non doppia finestra) 1

Impianto di Condizionamento 2

Riscaldamento autonomo 2

Doppi servizi 2

Dotazione di pannelli solari per il risparmio energetico 2

Porta Blindata 2

Appartamento in cui è stata eseguita una ristrutturazione generale, con nuova abitabilità, o costruito da meno di 7 anni 3

Appartamento nuovo 4

Penalizzazioni

● Assenza di impianto di riscaldamento = comunque fascia minima● Appartamento senza ascensore oltre il 3° piano fuori terra, comporta la

detrazione di 1 elemento fra quelli presenti

In base alle variazioni del peso degli elementi utili, per la determinazione delle fasce minima, media e massima, le parti decidono che:

a) per tutti i tipi di contratti : Allegati “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, del presente accordo del Comune di Forlì gli elementi, tradotti in punti per determinare la fascia per il calcolo è la seguente.

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● fino a 6 punti fascia minima● da 7 a 11 punti fascia media● da 12 in poi fascia massima

b) definizione di appartamento “Ammobiliato” (vedi allegato M)

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ALLEGATO M

Per la voce “ALLOGGIO ammobiliato”, si precisa quanto segue:

qualora sia dotato di un arredamento “MINIMO” sufficiente alla vivibilità, il canone risultante in base alla zona (all. H) e dagli elementi (all. L), può essere aumentato fino al 5%;

qualora sia dotato di arredamento “NORMALE” per una buona vivibilità, il canone risultante in base alla zona (all. H) e dagli elementi (all. L), può essere aumentato fino al 10%;

qualora sia dotato di arredamento “SUPPLEMENTARE” per contratti Transitori “Studenti universitari” e “Lavoratori in mobilità” (vedi nota) il canone risultante in base alla zona (all. H) e dagli elementi (all. L) può essere aumentato fino al 13%

Tutti gli elettrodomestici e gli impianti dovranno essere a norma (DPR 412/93, legge 46/90) ed installati o resi fruibili a cura del locatore.

Definizione di ARREDO MINIMOQuando l’alloggio ha un bagno completo di sanitari, di specchio, portasciugamani, tappettini, vasca o doccia, scaldabagno o altro modo per produrre acqua calda, porta carta igienica, aspiratore se trattasi di ambiente piccolo o senza finestra, munito di letti con materassi e guanciali, di tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, di armadi guardaroba, di cassettoni, di frigorifero, di stufe e di fornelli di cucina (a gas o elettrici), di lavatrice, di utensili di casa e di cucina con lavello, unitamente ad uno o più mobili idonei a contenerli.

Definizione di ARREDO NORMALEQuando l’alloggio viene consegnato munito (oltre a quelli per l’arredamento minimo) esempio: con poltrone e/o divano, TV e/o impianti annessi, Tende e suppellettili che migliorano l’accoglienza, lampadari, elettrodomestici per la cucina, ed altro.

Definizione di ARREDO SUPPLEMENTAREQuando l’alloggio viene consegnato munito (oltre a quello indicato come arredamento minimo e normale con:

La CUCINA completa di stura lavandini, scolapiatti, bidone per rifiuti, pensili e mobili sufficienti a contenere piatti (piani, fondi e da frutta), bicchieri, tazze per la colazione, tazzine da caffè, caffettiera, batteria di pentole, posate ed altri utensili da cucina (apri-bottiglie, coltelli), terrine, sotto pentole, scola pasta, grattugia, teglie da forno, forno a microonde, per cucinare congelatore, spremiagrumi, tostapane e spazi idonei per riporre la spesa.

Il BAGNO con vasca e/o doccia con superficie antiscivolo, bidone della biancheria tenda doccia o equivalente, armadietto, scopettino per il WC,

La CAMERA da LETTO deve essere completa di letto (con rete, materasso e cuscino

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e copri materasso e guanciali in buono stato e puliti), abatjour, scendiletto, armadio porta abiti con grucce, comodino, scrivania e relativa sedia, cestino, specchio, libreria o equivalente.

L’alloggio deve essere dotato altresì di aspirapolvere, ferro ed asse da stiro, stendipanni e mollette, quanto necessario per la pulizia (paletta, scope, stracci, ecc.).

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ALLEGATO N

Determinazione dei limiti abitativi ed elementi utili per individuare il canone di locazione agevolato

Legge 431/1998, art. 2, comma 3, legge 2/2002, D. I. 30/12/02 ed Accordo terr.le del ___________

DATI e MISURE

Locatore : Conduttore :

ZONA • A • B • C • foglio catastale ______ Cat A/__ Via __________________________ n. ______ CAP _________ Comune _________________

DETERMINAZIONE della FASCIA

* vedere Allegato L dell’Accordo territoriale del Comune di _______

Area verde-cortile di oltre 15 mq.

1 Posto auto scoperto 1 Porta blindata 2

Terrazza o balcone di oltre 5 mq.

1 Dotazione di impianto TV satell.

1 Dotazione di pann. Sol.

2

Edificio con non più di 6 unità

1 Diritto di prelazione all’affitto

1 Appart. Ristrutt. Gen.

3

Riscald. Centralizzato Contabilizz

1 Antisismica 1 Appartamento nuovo

4

Assenza barriere architettoniche

1 Riscaldamento autonomo 2

Doppi vetri 1 Impianto di condizionamento

2

Garage o posto auto coperto

1 Doppi servizi 2 S / ascensore oltre 3° p.

-1

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• ASSENZA di IMPIANTO di RISCALDAMENTO = comunque a fascia minima

Totale dei punti ______ FASCIA • minima • media • massima

Superficie interna (escluso muri perim)

__________ mq.

= _____________ mq.

Veranda (con agibilità invernale)

__________ mq.

x 50 % = _____________ mq.

Autorimessa singola __________ mq.

x 50% = _____________ mq.

Posto auto coperto riservato e Cantina

__________ mq.

x 20% = _____________ mq.

Totale _____________ mq.

Superficie fino a mq. 50, da 51 a 80, da 81 a 100, da 101 a 110, da 111 a 130, oltre 131 mq.

Euro mq. / mese

(in base a zona fascia e superficie)

Superficie tolleranza + / –

5%

Euro / mese possibile

Euro mese scelto

Euro annuo scelto

Minimo

Massimo

NOTE

Appartamento arredato sino a • minimo + 5 %, • normale + 10%, • supplementare + 13% Durata della locazione • 4 anni + 2% • 5 anni + 4% • 6 anni + 6% ___ anni + ___%.

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Aumenti in base alle note sopracitate _____________ € ________ al mese

Canone finale concordato fra le parti pari a € ________ mensili pari ad € ________ annui

Le parti dichiarano:

a) di aver preso visione, per quanto interessa, del testo integrale dell’Accordo territoriale;

b) che gli elementi sopra riportati sono stati forniti e corrispondono a verità

c) che concordano nell’individuazione del canone all’interno delle fasce di oscillazione desunte dalla compilazione delle precedenti tabelle

la parte locatrice la parte conduttrice

_______________________ ___________________________

Luogo e data _______________________

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COMUNE di FORLI’SERVIZIO POLITICHE di WELFARE

U. O. Politiche Abitative – Corso A. Diaz n. 21

PROTOCOLLO COMUNALE D’INTESA SULLE POLITICHE ABITATIVEper favorire l’applicazione dei contratti regolamentati a canone agevolato

SOTTOSCRITTO PRESSO IL COMUNE DI FORLI’TRA

Comune di ForlìAPE-ConfediliziaANCEASPPIAPUSICETUNIATSUNIAASSOCASASERINARARSTUDSocietà per l’affitto Soc. Consortile ArlAss. Univ. KoinèAss. Univ. GocceAss. Univ. CactusUnione degli UniversitariCGILCISLUILUGL

Le parti facendo riferimento alla seguente normativa:

legge n. 431/98, art. 2, comma 3° e art. 5, commi 1°, 2°, 3°●

accordi nazionali definiti nelle date del 06/09/02 e 09/09/02 dalle organizzazioni sindacali degli inquilini e dalle associazioni rappresentanti i proprietari immobiliari

Decreto Interministeriale del 30/12/2002, pubblicato nella G. U. n. 85, del 11/04/03, suppl. 59.

Premesso che

In base ai dati statistici appare un’oggettiva difficoltà nell’applicazione dei “Contratti regolamentati”, ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 431/98, rispetto alla percentuale dei “Contratti liberi”, conclusi nello stesso periodo di riferimento ed in particolare il raffronto dei dati con le altre province della Regione evidenzia che nell’anno 2001 la percentuale più bassa di applicazione si è registrata nel territorio di Forlì.

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Le parti intendono individuare soluzioni innovative di supporto al nuovo Accordo Territoriale, nell’intento di perseguire i sotto indicati obiettivi:

1. aumentare l’applicazione concreta dei modelli contrattuali previsti nell’Accordo Territoriale citato;

2. monitorare attraverso un Osservatorio l’efficacia delle soluzioni operative di seguito proposte e i riflessi dell’Accordo sul mercato locale delle locazioni private;

3. creare una rete informativa che coinvolgendo vari soggetti istituzionali e privati (Società o Associazioni) garantisca la correttezza e la divulgazione delle informazioni sul tema;

4. ricondurre alla legalità il mercato degli affitti laddove risulti sommerso ed irregolare.

Inoltre le parti,preso atto che tra gli elementi critici da considerare rispetto al vecchio accordo si registra l’omogeneità di definizione delle fasce di oscillazione dei canoni di locazione, convengono di operare una rimodulazione rispetto ai seguenti profili:

limiti minimi e massimi di definizione delle fasce di oscillazione dei canoni di locazione;

applicazione differenziate delle aliquote ICI per contratti regolamentati (agevolati) conclusi con le famiglie, per alloggi adibiti a prima abitazione;

applicazione delle stesse agevolazioni ICI per i contratti transitori conclusi con gli studenti universitari.

LE PARTI CONVENGONO

1) Osservatorio – Sistema informativo

di attivare strumenti di diffusione delle informazioni sulle condizioni e sulla normativa vigente per l’applicazione dei contratti regolamentati “agevolati” riferiti alle locazioni degli immobili ad uso abitativo, al fine di favorire la correttezza, la regolarità e la massima diffusione delle informazioni stesse. Si prevede un coinvolgimento delle Associazioni di categoria degli inquilini e dei proprietari immobiliari, dell’Ufficio URP dell’Università, di ARSTUD, di Serinar, dell’Unità Politiche Abitative del Comune di Forlì, della Società per l’Affitto Soc. Cons. Arl;

l’organizzazione, la gestione e l’implementazione del citato sistema informativo rientra nelle specifiche competenze di uno specifico Osservatorio sulle Politiche Abitative per il territorio comunale da costituirsi presso il Comune di Forlì – Unità Operativa Politiche Abitative con funzioni di raccolta ed analisi delle informazioni inerenti i bisogni abitativi e l’applicazione dell’Accordo Territoriale, oltreché di

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individuazione di soluzioni organizzative e gestionali innovative in funzione dei risultati delle ricerche effettuate;

l’Osservatorio può avvalersi della struttura e del personale già esistente presso Serinar, Società per l’Affitto e ARTUD ed altri soggetti che risultino essere punto di riferimento sul territorio per coloro che cercano soluzioni abitative.

2 Qualità Abitativa

Le parti ritengono che tra le caratteristiche dell’alloggio influenti per la collocazione nella fascia di riferimento per il calcolo del canone di locazione, debbano essere considerati i parametri “qualitativi” dell’abitare, ciò al fine di incentivare la diffusione anche di “buone prassi” nei progetti di costruzione o ristrutturazione degli immobili ad uso abitativo sul territorio comunale.

3 Incentivi

Al fine di favorire la conclusione dei contratti di locazione secondo gli schemi contrattuali previsti nell’Accordo, l’Amministrazione Comunale intende introdurre specifiche forme “incentivanti” quali:a) l’applicazione dell’aliquota ICI pari a zero a favore dei proprietari che affittino, con contratti regolamentati a famiglie art. 2, comma 3, L. 431/98, alloggi adibiti a prima abitazione con decorrenza da 01/01/04;b) l’applicazione dell’aliquota ICI pari a zero a favore dei proprietari che affittino con contratti regolamentati a studenti universitari, art. 5, comma 2, L. 431/98, sia direttamente, sia attraverso la Soc. Serinar, in quanto partecipata dal Comune di Forlì, dal 01/01/04;c) l’applicazione dell’aliquota ICI pari a zero a favore di proprietari che affittino, con contratti regolamentati art. 2, comma 3, L. 431/98, o art. 5, comma 1, L. 431/98, alloggi all’Agenzia Affitti del Comune di Forlì o alla Società per l’Affitto Soc. Cons. Arl di Forlì in quanto partecipata dal Comune, quali unità abitative destinate a soluzioni transitorie, dal 01/01/04;d) si conviene altresì sull’opportunità di attivare incentivi a decorrere dal 2004 a favore dei conduttori studenti universitari fuori sede, domiciliati in immobili con contratto regolamentato transitorio, da erogare individualmente, previa verifica della conformità del contenuto normativo ed economico del contratto alle disposizioni previste dall’Accordo Territoriale.

4 Auto-certificazione dei contratti concertati (regolati nell’Accordo Territoriale)

Per l’attivazione delle agevolazioni o delle incentivazioni a favore di coloro che concludono contratti concertati, si prevede di attivare controlli nel merito della regolarità volti ad accertare la rispondenza del contenuto normativo ed economico dello stesso a quanto previsto dall’Accordo Territoriale.La verifica si realizza attraverso la compilazione e sottoscrizione sia da parte del conduttore che del locatore dell’apposita scheda allegata ad ogni modello di contratto regolamentato-tipo, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

5 Domanda-Offerta di risorse abitative per utenza universitaria – Assistenza

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contrattuale

Le parti firmatarie del presente protocollo, associazioni dei proprietari e degli inquilini, forniranno assistenza contrattuale agli studenti universitari.Considerato che ARSTUD gestisce una banca dati funzionale all’incrocio della domanda/offerta di risorse abitative per studenti universitari, ritiene opportuno attivare forme di collaborazione con la stessa ed invio dell’utenza universitaria per un orientamento sul mercato degli affitti, anche in considerazione dei servizi di assistenza contrattuale gratuita alla stipula fornita agli studenti universitari.

Il presente protocollo ha la durata corrispondente al perido di validità dell’Accordo Territoriale, con verifica annuale.

Comune di Forlì Ass.re alle Politiche Sociali e Abitative Loretta BertozziAss.re alla Cultura ed Università Mauro Bacciocchi

Seguono i rappresentanti di tutte le Società partecipate dal Comune, quelle della proprietà e degli inquilini, ed in calce le OO. SS. confederali CGIL, CISL, UIL e UGL

Forlì, 15 luglio 2003

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PROTOCOLLO INTEGRATIVO

Premessa

Le Associazioni Sindacali della Proprietà edilizia, degli Inquilini e l’ANCE di Forlì-Cesena, firmatarie dell’Accordo territoriale per il Comune di Forlì del 21/10/2003, convengono altresì quanto segue:

a) di chiedere alla Provincia di Forlì-Cesena di far decollare l’Osservatorio sulle esigenze (bisogni) abitative, richiedendo a tutti i comuni del territorio provinciale entro il 31/12/2003, i loro programmi di riqualificazione o nuovi insediamenti edilizi, o la eventuale disponibilità di aree;

b) analizzare l’incidenza della domanda (fabbisogno locale) in rapporto all’esistente e le ipotesi proposte dalle singole Amministrazioni comunali per risolvere eventuali problemi;

c) portare al Tavolo di Concertazione i dati ricevuti, dopo averli elaborati per ambito territoriale (es. vallata del Savio, vallata del Bidente, ecc.), al fine di poter definire appositi accordi territoriali finalizzati al recupero e riqualificazione dell’esistente, oppure interesse per Associazioni di Datori di lavoro o di Imprese ANCE ed altri Enti o Associazioni pubbliche o privati.

Le parti interessate al rinnovo degli Accordi territoriali in tutti i Comuni della Provincia, in attesa di conoscere le singole realtà comunali (vedi richiesta dati per osservatorio), di verificare il mercato reale degli affitti Comune per Comune, s’impegnano a riconfermare anche nei restanti Accordi territoriali, quelle peculiarità sulla qualità abitativa presenti nell’Accordo per Forlì, per cui le unità immobiliari destinate ad uso abitativo, con locazione a termine (minimo 10 anni) o permanente, nonché ristrutturazione generale con nuova abitabilità, per quanto stabilito da leggi Nazionali e/o Regionali (da ultimo L.R. 21/01, DM 27/12/2001, e Delibera G.R. 26/05/03 n. 925), in favore dei lavoratori in mobilità e non, od altre categorie bisognose indicate nelle leggi e comunque finanziate potranno quindi essere all’interno della fascia massima prevista, visti gli standard abitativi elevati e comunque già prefissati comprensivi di dotazioni di qualità, pur nelle diverse discipline e vincoli previsti nei finanziamenti stessi.

Letto approvato e sottoscritto Forlì, martedì 21 ottobre 2003

ASPPI di FORLI’- CESENA Luciana Sacchetti

SUNIA di FORLI’- CESENA Miria GuardigliSICET di FORLI’- CESENA Oliviero Casadei

UNIAT di FORLI’ Marialena MiserocchiASSOCASA di FORLI’ Maria Vittoria Missiroli

ANCE di FORLI’- CESENA Bruno Mambelli

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Accordo Territoriale Comune di MASSA

In attuazione della Legge 09 Dicembre 1998 n° 431 e del Decreto Ministeriale 30 Dicembre 2002

Criteri generali per la realizzazione degli Accordi, depositato il 06 Ottobre 2003

Fra le seguenti Organizzazioni Sindacali della Proprietà:

● CONFEDILIZIA nella persona di: Dott. Giovanni VACCHELLI CASONI● U.P.P.I. nella persona di: Piero GERMELLI● A.S.P.P.I. nella persona di: Avv. Umberto MENCONI

Ed le seguenti Organizzazioni Sindacali degli Inquilini:

● S.U.N.I.A. nella persona di: Rag. Stefano FRESCHI – Enrico CASALI ● S.I.C.E.T. nella persona di: Rag. Francesco OSTROGOVICH● U.N.I.A.T. nella persona di: Giovanni LIGUTTI● UNIONE INQUILINI nella persona di: Ferdinando GHIRLANDA - Alessandro

MORACCHIOLI

PREMESSO

Che in attuazione dell'art.2 comma 3 della Legge 09 Dicembre 1998 n°431 e del D.M. 30/12/2002 si intende addivenire alla stipula di un accordo territoriale relativo alle locazioni di immobili ad uso abitativo a canone agevolato; con validità fino a sottoscrizione di un nuovo accordo nei tempi e nella modalità stabilite dalle disposizioni di legge in materia a livello nazionale. Che verrà sottoscritto un protocollo d'intesa tra il COMUNE di MASSA e le Associazioni sopra citate, che prevede la riduzione dell’ICI per i proprietari che concedono in locazione gli immobili sulla base del canale convenzionato, ai sensi dell'art.2 comma 3 Legge 09 Dicembre 1998 n°431, e del presente Accordo Territoriale e che il consiglio comunale dovrà approvare con proprio atto deliberativo; Che il Comune di MASSA stabilirà in delibera che l’aliquota e/o la detrazione ICI di favore, per i contratti agevolati, assistiti dalle Organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto il presente Accordo, non saranno soggetti a verifica da parte degli organi competenti comunali.Che è istituita presso le associazioni sottoscrittrici il presente accordo la lista dei delegati delle medesime, quali membri per le commissioni di conciliazione previste dal D.M. 30/12/2002. Le medesime si impegnano a redigere il regolamento applicativo della sopra chiamata commissione.

CONCORDANO QUANTO SEGUE:CAPITOLO 1

CONTRATTI AGEVOLATI (art. 2 comma 3 Legge 09 Dicembre 1998 n°431 e D.M. 30/12/2002)

Articolo 1L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di MASSA che viene suddiviso in "zone omogenee" come da allegato A1, ed in base ad esse, vengono definite le fasce di oscillazione dei

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canoni nello stesso allegato A1.Le parti sopra richiamate, e l’amministrazione del Comune di MASSA, confermano che le scelte inerenti alle politiche abitative siano adottate tenendo conto delle indicazioni contenute nel protocollo d’intesa stipulato con il L.O.D.E. dei Comuni della provincia di Massa e Carrara e dell'Osservatorio Regionale previsto dalla Legge 09 Dicembre 1998 n° 431 e dal D.M. 30 Dicembre 2002 .

Articolo 2Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo gli allegati: (A B C D E F) del D.M. 30/12/2002. Le Organizzazioni che stipulano il presente Accordo si impegnano a redigere e ad allegare all'accordo stesso, un documento di ripartizione degli oneri accessori (Allegato G) fra locatore ed inquilino con riferimento agli usi locali e all’art.4 del D.M. 30/12/2002.Articolo 3Il canone di locazione degli immobili è determinato, secondo le disposizioni contenute negli articoli successivi, in base ai seguenti elementi :a) Superficie convenzionale;b) Classificazione per caratteristiche;c) Maggiorazione per particolari categorie di immobili.

a) Superficie convenzionale.La superficie convenzionale dell’alloggio sulla quale viene determinato il canone di locazione, è data dalla somma dei seguenti elementi :

1. Intera superficie utile dell’unità immobiliare, o superficie utile maggiorata del 20% per le unità immobiliari completamente ristrutturate negli ultimi dieci anni, e che si trovano in edifici con vetustà di almeno quaranta anni. Detti edifici devono essere all’interno del centro storico o dei vecchi centri abitativi perimetrati secondo la cartografia del PRG del Comune di MASSA e definiti con le U.T.O.E.

2. 0,60 % della superficie utile delle autorimesse singole (garages);

3. 0,40% della superficie utile del posto macchina scoperto ad uso esclusivo;

4. 0,25 % della superficie dei balconi, cantine, terrazze ed altri accessori simili;

5. 0,15% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile ad uso esclusivo del conduttore;

6. 0,10% della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell’unità immobiliare;

7. Le unità immobiliari di superficie inferiore a MQ 50 ai fini della determinazione del Canone di Locazione Convenzionato si considerano di superficie convenzionale pari a MQ 50 a corpo. Tutte le unità immobiliari superiori a MQ 50 e inferiori a MQ 60 ai fini della determinazione del Canone Convenzionato si considerano di superficie convenzionale pari a MQ 60 a corpo.

b) Classificazione per caratteristicheGli elementi da considerare, per individuare il canone effettivo, tra il valore minimo ed il

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valore massimo delle fasce di oscillazione di cui al successivo articolo, sono i seguenti :1- tipologia dell’alloggio;2- stato di manutenzione dell’alloggio e dell’intero stabile;3- presenza di spazi comuni;4- dotazione di servizi tecnici.

L’unità immobiliare viene classificata in base alle proprie caratteristiche , di TIPO “A”, “B” e “C” di seguito indicate :

UNITA’ IMMOBILIARE DI “ TIPO A“

E’ classificato di tipo “A” l’immobile, che oltre alle caratteristiche di tipo “B”, di cui al successivo comma, presenta anche le seguenti :

- a) risanamento complessivo o ristrutturazione, accertabili, dell’unità immobiliare effettuati negli ultimi dieci anni, ai sensi dell’art. 31 lettera C e D della legge 457/98 e successive leggi Regionali e Regolamenti Comunali;- b) Immobile edificato negli ultimi dieci anni, esclusi quelli di edilizia convenzionata e sovvenzionata;- c) Presenza di sistema di condizionamento d’aria, di isolamento acustico, di risparmio energetico , propri dell’unità immobiliare;- d) Rifiniture di particolare pregio (infissi, pareti,pavimenti, accessori);- e) Dotazione di doppi servizi igienici , con secondo servizio dotato di almeno tre accessori;- f) Dotazione di spazi esterni ad uso esclusivo (terrazze, logge, giardino, cortile, ecc.) superiori al 30% della superficie utile dell’unità immobiliare della quale sono pertinenze, e comunque con superfici non inferiori a 20 metri quadri;- g) Dotazione di spazi per uso parcheggio con effettiva disponibilità, relativamente alle sole unità immobiliari poste nelle zone di cui alle lettere C) e D) art. 18 Legge 392/78;- h) Veduta dall’unità immobiliare di bellezze artistiche e paesaggistiche;Per la classificazione di alloggio di tipo “A” basta il possesso di una sola delle caratteristiche di cui ai commi a) e b) oppure almeno due delle altre o tre nel caso in cui fra queste ci siano comprese quelle di cui al comma h).

UNITA’ IMMOBILIARE DI “ TIPO B “

Si considera di tipo “B” l’alloggio dotato di :

- a) Impianto di riscaldamento completo di elementi radianti, efficiente e a norma e/o consentito dalle vigenti disposizione di legge, con dichiarazione di conformità;- b) Un servizio igienico dotato di vasca o doccia, lavandino con acqua corrente, bidè, water, con aerazione diretta o indiretta;- c) Impianto elettrico a norma e/o consentito dalle vigenti leggi con dichiarazione di conformità;- d) Impianto idrico con allacciamento alla rete o acquedotto comunale;- e) Ascensore per unità immobiliari poste oltre il terzo piano fuori terra, in immobile con tre piani fuori terra;- h) Ambienti con pavimenti, pareti e soffitti privi di umidità e sufficientemente areati ed illuminati;- i) Infissi ed affissi efficienti ed a perfetta tenuta nei confronti degli agenti atmosferici;

UNITA’ IMMOBILIARE DI “ TIPO C “

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E’ considerato di tipo “C” l’alloggio che non presenta almeno due delle caratteristiche indicate per quello di tipo “B”, con esclusione di quella al comma e) relativa all’ascensore.

c) Maggiorazione per particolari categorie di immobili.

Maggiorazione per durata del contratto superiore al minimo :

1. Contratti con durata superiore ai tre anni avranno le seguenti variazioni delle fasce di oscillazione:

2. Per i contratti con durata di quattro anni la fascia di oscillazione di cui alla tabella "A1" sarà maggiorata del 2,5 %.

3. Per i contratti con durata di cinque anni la fascia di oscillazione di cui alla tabella "A1" sarà maggiorata del 5 %.

4. Per i contratti con durata di sei anni la fascia di oscillazione di cui alla tabella "A1" sarà maggiorata del 7,5 %.

5. Per i contratti con durata superiore al sei anni la fascia di oscillazione di cui alla tabella "A1" sarà maggiorata del 10 %.

Articolo 4(Adeguamento I.S.T.A.T.)

Le parti concordano che il Canone di Locazione calcolato sulla base degli articoli precedenti sarà aggiornato annualmente in misura non inferiore al 75% alla variazione del costo della vita accertato dall’I.S.T.A.T. a partire dal termine del secondo anno di Locazione.

Articolo 5(Art. 23 Legge 392/78 Adeguamento Canone per lavori di straordinaria

manutenzione)

Le parti concordano che il Canone come pattuito verrà integrato con un aumento pari all’interesse legale del capitale impiegato nelle opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità che si rendono necessarie a partire dalla prima scadenza contrattuale.

Articolo 6(Tabella Oneri Accessori)

In materia di oneri accessori le parti faranno riferimento alla redazione di un documento di ripartizione degli stessi, secondo l'impegno di cui all’Allegato G.Resta comunque inteso che, per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento agli articoli della Legge 392/78 ancora in vigore, al Codice civile e al D.M. 30/12/2002

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CAPITOLO 2

CONTRATTI AD USO TRANSITORIO(art. 5 comma 1 Legge 09 Dicembre 1998 n°431 e D.M. 30/12/2002)

Le Associazioni firmatarie concordano che:

1. I criteri di valutazione del Canone per i Contratti ad Uso Transitorio sono gli stessi previsti dal CAPITOLO 1 del presente Accordo;

2. La transitorietà della Locazione non può essere inferiore ad un (1) mese e non essere superiore a diciotto (18) mesi;

3. La transitorietà del contratto è individuata nel seguente modo:

Esigenze del proprietario:

quando ha necessità di adibire entro i 18 mesi l'immobile ad abitazione propria, dei figli, dei genitori, per motivi:

● Trasferimento temporaneo della sede di lavoro;● Matrimonio;● Separazione e/o divorzio;● Ristrutturazione o demolizione o ampliamento dell’immobile;● Rientro dall'estero o da altro Comune.

Per l'Inquilino le seguenti necessità, a causa di:

Trasferimento temporaneo della sede di lavoro;●

Contratto di lavoro a T. D. in Comune diverso da quello di residenza;●

Incarico professionale a termine o su commessa;●

Separazione o divorzio;●

Assegnazione di alloggio o acquisto di alloggio che si rende disponibile entro 18 mesi;

Vicinanza momentanea a parenti bisognosi;●

Cure mediche e/o riabilitazione.

Il proprietario o l'inquilino che hanno necessità di stipulare un Contratto Transitorio devono provare la necessità di transitorietà allegando l'apposita

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documentazione al contratto. Inoltre la parte che manifesta la necessità transitoria deve dichiarare il motivo della stessa.

E' fatto obbligo al proprietario di confermare, a mezzo raccomandata A.R., prima della scadenza del contratto, il motivo che ha dato origine alla transitorietà.In caso di mancata comunicazione, ovvero nel caso siano venute meno le esigenze di transitorietà poste dal proprietario, il contratto sarà ricondotto alla durata prevista dall'art.2 comma 1 della Legge 09 Dicembre 1998 n° 431.

CAPITOLO 3CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI

(art. 5 comma 2 Legge 09 Dicembre 1998 n°431 e D.M. 30/12/2002)

Ai sensi dell’art.3 del D.M. 30/12/2002 è possibile stipulare contratti di locazione per studenti universitari fuori sede.Si dispone che tale tipologia contrattuale è utilizzabile dai soli studenti universitari iscritti a corsi di laurea, di perfezionamento e/o di specializzazione nel comune ove è ubicata la sede e l’attività scolastica, comune diverso da quello di residenza; tale condizione deve essere specificata nel contratto.A questo scopo devono essere allegate al tipo di contratto adottato (Allegati E e F del D.M. 30/12/2002) le dichiarazioni dell’Istituto universitario attestanti l’iscrizione e la frequenza di corsi universitari.La durata contrattuale va da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni ed il contratto può essere sottoscritto dal singolo studente, o da gruppi di studenti, o dalle agenzie per il diritto allo studio.Il canone di locazione applicabile ai contratti per studenti fuori sede è determinato utilizzando i valori di oscillazione massimo/minimo per zone omogenee, individuati nel presente Accordo Territoriale.

Elenco Allegati dell’Accordo Territoriale del COMUNE DI MASSA:

● Allegato A1 (Zone Omogenee, Valori del Canone Convenzionato, Fascia di Oscillazione).

● Allegati: A, B, C, D, E, F, G;● Protocollo d’Intesa con il L.O.D.E di Massa e Carrara..

I Contratti di Locazione possono essere stipulati utilizzando esclusivamente i contratti tipo richiamati nell’Accordo Territoriale, e precisamente quelli allegati al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 Dicembre 2002, che saranno depositati presso il Comune di MASSA e presso le Associazioni firmatarie, unitamente all’Accordo sottoscritto.

CARRARA, 22 Settembre 2003

ALLEGATO “ A1” Accordo Territoriale per i Comuni della Provincia di Massa e Carrara

DETERMINAZIONE DEI CANONI PER IL COMUNE DI MASSA

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Il canone di locazione degli immobili è determinato, secondo le disposizioni contenute nell’Accordo Territoriale per i Comuni aderenti al L.O.D.E. di Massa Carrara in base alla seguente zonizzazione e fasce di oscillazione:

a) Ubicazione del territorio “zonizzazione” COMUNE di MASSA:

Le zone suddette sono state individuate, ai sensi del DPR 23 marzo 1998 n. 138 “Articolazione del territorio in microzone”.ZONA 10.: Residenziale turistico balneare;ZONA 4 - 9.: Centro – Centro turistico balneare;ZONA 3 - 5 - 7.: Zona di connessione mare monti - Suburbana lato Montignoso - periferica lato Montignoso;ZONA 2 - 8.: Suburbana lato Carrara - Periferica lato Carrara; ZONA 1 - 6.: Montana - Industriale.

Fasce di Oscillazione.

TIPOLOGIA 10 4-9 3-5-7 2-8 1-6 A €. 8,10 €. 8,00 €. 7,50 €. 7,20 €. 6,90A €. 6,30 €.6,30 €.6,20 €.6,10 €.5,80 B €. 6,30 €.6,30 €.6,20 €. 6,10 €. 5,80B €. 4,20 €. 4,00 €. 4,00 €. 3,90 €. 3,60 C €. 4,20 €. 4,00 €. 4,00 €. 3,90 €. 3,60C €. 2,80 €. 1,90 €. 1,90 €. 1,90 €. 1,90

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Accordo Territoriale Comune di CARRARA

In attuazione della Legge 09 Dicembre 1998 n° 431 e del Decreto Ministeriale 30 Dicembre 2002

Criteri generali per la realizzazione degli Accordi, depositato il 01 Ottobre 2003

Fra le seguenti Organizzazioni Sindacali della Proprietà:

● CONFEDILIZIA nella persona di: Dott. Giovanni VACCHELLI CASONI● U.P.P.I. nella persona di: Piero GERMELLI● A.S.P.P.I. nella persona di: Avv. Umberto MENCONI

Ed le seguenti Organizzazioni Sindacali degli Inquilini:

● S.U.N.I.A. nella persona di: Rag. Stefano FRESCHI – Giuliano CARUSI● S.I.C.E.T. nella persona di: Rag. Francesco OSTROGOVICH● U.N.I.A.T. nella persona di: Giovanni LIGUTTI● UNIONE INQUILINI nella persona di: Ferdinando GHIRLANDA Alessandro

MORACCHIOLI

PREMESSO

Che in attuazione dell'art.2 comma 3 della Legge 09 Dicembre 1998 n°431 e del D.M. 30/12/2002 si intende addivenire alla stipula di un accordo territoriale relativo alle locazioni di immobili ad uso abitativo a canone agevolato; con validità fino a sottoscrizione di un nuovo accordo nei tempi e nella modalità stabilite dalle disposizioni di legge in materia a livello nazionale. Che verrà sottoscritto un protocollo d'intesa tra il COMUNE di CARRARA e le Associazioni sopra citate, che prevede la riduzione dell’ICI per i proprietari che concedono in locazione gli immobili sulla base del canale convenzionato, ai sensi dell'art.2 comma 3 Legge 09 Dicembre 1998 n°431, e del presente Accordo Territoriale e che il consiglio comunale dovrà approvare con proprio atto deliberativo; Che il Comune di CARRARA stabilirà in delibera che l’aliquota e/o la detrazione ICI di favore, per i contratti agevolati, assistiti dalle Organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto il presente Accordo, non saranno soggetti a verifica da parte degli organi competenti comunali.Che è istituita presso le associazioni sottoscrittrici il presente accordo la lista dei delegati delle medesime, quali membri per le commissioni di conciliazione previste dal D.M. 30/12/2002. Le medesime si impegnano a redigere il regolamento applicativo della sopra chiamata commissione.

CONCORDANO QUANTO SEGUE:CAPITOLO 1

CONTRATTI AGEVOLATI (art. 2 comma 3 Legge 09 Dicembre 1998 n°431 e D.M. 30/12/2002)

Articolo 1L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di CARRARA che viene suddiviso in "zone omogenee" come da allegato A1, ed in base ad esse, vengono definite le fasce di

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oscillazione dei canoni nello stesso allegato A1.Le parti sopra richiamate, e l’amministrazione del Comune di CARRARA, confermano che le scelte inerenti alle politiche abitative siano adottate tenendo conto delle indicazioni contenute nel protocollo d’intesa stipulato con il L.O.D.E. dei Comuni della provincia di Massa e Carrara e dell'Osservatorio Regionale previsto dalla Legge 09 Dicembre 1998 n° 431 e dal D.M. 30 Dicembre 2002 .

Articolo 2Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo gli allegati: (A B C D E F) del D.M. 30/12/2002. Le Organizzazioni che stipulano il presente Accordo si impegnano a redigere e ad allegare all'accordo stesso, un documento di ripartizione degli oneri accessori (Allegato G) fra locatore ed inquilino con riferimento agli usi locali e all’art.4 del D.M. 30/12/2002.

Articolo 3Il canone di locazione degli immobili è determinato, secondo le disposizioni contenute negli articoli successivi, in base ai seguenti elementi :a) Superficie convenzionale;b) Classificazione per caratteristiche;c) Maggiorazione per particolari categorie di immobili.

a) Superficie convenzionale.La superficie convenzionale dell’alloggio sulla quale viene determinato il canone di locazione, è data dalla somma dei seguenti elementi :

1. Intera superficie utile dell’unità immobiliare, o superficie utile maggiorata del 20% per le unità immobiliari completamente ristrutturate negli ultimi dieci anni, e che si trovano in edifici con vetustà di almeno quaranta anni. Detti edifici devono essere all’interno del centro storico o dei vecchi centri abitativi perimetrati secondo la cartografia del PRG del Comune di CARRARA e definiti con le U.T.O.E.

2. 0,60 % della superficie utile delle autorimesse singole (garages);

3. 0,40% della superficie utile del posto macchina scoperto ad uso esclusivo;

4. 0,25 % della superficie dei balconi, cantine, terrazze ed altri accessori simili;

5. 0,15% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile ad uso esclusivo del conduttore;

6. 0,10% della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell’unità immobiliare;

7. Le unità immobiliari di superficie inferiore a MQ 50 ai fini della determinazione del Canone di Locazione Convenzionato si considerano di superficie convenzionale pari a MQ 50 a corpo. Tutte le unità immobiliari superiori a MQ 50 e inferiori a MQ 60 ai fini della determinazione del Canone Convenzionato si considerano di superficie convenzionale pari a MQ 60 a corpo.

b) Classificazione per caratteristiche

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Gli elementi da considerare, per individuare il canone effettivo, tra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione di cui al successivo articolo, sono i seguenti :1- tipologia dell’alloggio;2- stato di manutenzione dell’alloggio e dell’intero stabile;3- presenza di spazi comuni;4- dotazione di servizi tecnici.

L’unità immobiliare viene classificata in base alle proprie caratteristiche , di TIPO “A”, “B” e “C” di seguito indicate :

UNITA’ IMMOBILIARE DI “ TIPO A“

E’ classificato di tipo “A” l’immobile, che oltre alle caratteristiche di tipo “B”, di cui al successivo comma, presenta anche le seguenti :

- a) risanamento complessivo o ristrutturazione, accertabili, dell’unità immobiliare effettuati negli ultimi dieci anni, ai sensi dell’art. 31 lettera C e D della legge 457/98 e successive leggi Regionali e Regolamenti Comunali;- b) Immobile edificato negli ultimi dieci anni, esclusi quelli di edilizia convenzionata e sovvenzionata;- c) Presenza di sistema di condizionamento d’aria, di isolamento acustico, di risparmio energetico , propri dell’unità immobiliare;- d) Rifiniture di particolare pregio (infissi, pareti,pavimenti, accessori);- e) Dotazione di doppi servizi igienici , con secondo servizio dotato di almeno tre accessori;- f) Dotazione di spazi esterni ad uso esclusivo (terrazze, logge, giardino, cortile, ecc.) superiori al 30% della superficie utile dell’unità immobiliare della quale sono pertinenze, e comunque con superfici non inferiori a 20 metri quadri;- g) Dotazione di spazi per uso parcheggio con effettiva disponibilità, relativamente alle sole unità immobiliari poste nelle zone di cui alle lettere C) e D) art. 18 Legge 392/78;- h) Veduta dall’unità immobiliare di bellezze artistiche e paesaggistiche;Per la classificazione di alloggio di tipo “A” basta il possesso di una sola delle caratteristiche di cui ai commi a) e b) oppure almeno due delle altre o tre nel caso in cui fra queste ci siano comprese quelle di cui al comma h).

UNITA’ IMMOBILIARE DI “ TIPO B “

Si considera di tipo “B” l’alloggio dotato di :

- a) Impianto di riscaldamento completo di elementi radianti, efficiente e a norma e/o consentito dalle vigenti disposizione di legge, con dichiarazione di conformità;- b) Un servizio igienico dotato di vasca o doccia, lavandino con acqua corrente, bidè, water, con aerazione diretta o indiretta;- c) Impianto elettrico a norma e/o consentito dalle vigenti leggi con dichiarazione di conformità;- d) Impianto idrico con allacciamento alla rete o acquedotto comunale;- e) Ascensore per unità immobiliari poste oltre il terzo piano fuori terra, in immobile con tre piani fuori terra;- h) Ambienti con pavimenti, pareti e soffitti privi di umidità e sufficientemente areati ed illuminati;- i) Infissi ed affissi efficienti ed a perfetta tenuta nei confronti degli agenti atmosferici;

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UNITA’ IMMOBILIARE DI “ TIPO C “

E’ considerato di tipo “C” l’alloggio che non presenta almeno due delle caratteristiche indicate per quello di tipo “B”, con esclusione di quella al comma e) relativa all’ascensore.

c) Maggiorazione per particolari categorie di immobili.

Maggiorazione per durata del contratto superiore al minimo :

1. Contratti con durata superiore ai tre anni avranno le seguenti variazioni delle fasce di oscillazione:

2. Per i contratti con durata di quattro anni la fascia di oscillazione di cui alla tabella "A1" sarà maggiorata del 2,5 %.

3. Per i contratti con durata di cinque anni la fascia di oscillazione di cui alla tabella "A1" sarà maggiorata del 5 %.

4. Per i contratti con durata di sei anni la fascia di oscillazione di cui alla tabella "A1" sarà maggiorata del 7,5 %.

5. Per i contratti con durata superiore al sei anni la fascia di oscillazione di cui alla tabella "A1" sarà maggiorata del 10 %.

Articolo 4(Adeguamento I.S.T.A.T.)

Le parti concordano che il Canone di Locazione calcolato sulla base degli articoli precedenti sarà aggiornato annualmente in misura non inferiore al 75% alla variazione del costo della vita accertato dall’I.S.T.A.T. a partire dal termine del secondo anno di Locazione.

Articolo 5(Art. 23 Legge 392/78 Adeguamento Canone per lavori di straordinaria

manutenzione)

Le parti concordano che il Canone come pattuito verrà integrato con un aumento pari all’interesse legale del capitale impiegato nelle opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità che si rendono necessarie a partire dalla prima scadenza contrattuale.

Articolo 6(Tabella Oneri Accessori)

In materia di oneri accessori le parti faranno riferimento alla redazione di un documento di ripartizione degli stessi, secondo l'impegno di cui all’Allegato G.Resta comunque inteso che, per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento

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agli articoli della Legge 392/78 ancora in vigore, al Codice civile e al D.M. 30/12/2002

CAPITOLO 2

CONTRATTI AD USO TRANSITORIO(art. 5 comma 1 Legge 09 Dicembre 1998 n°431 e D.M. 30/12/2002)

Le Associazioni firmatarie concordano che:

1. I criteri di valutazione del Canone per i Contratti ad Uso Transitorio sono gli stessi previsti dal CAPITOLO 1 del presente Accordo;

2. La transitorietà della Locazione non può essere inferiore ad un (1) mese e non essere superiore a diciotto (18) mesi;

3. La transitorietà del contratto è individuata nel seguente modo:

Esigenze del proprietario:

quando ha necessità di adibire entro i 18 mesi l'immobile ad abitazione propria, dei figli, dei genitori, per motivi:

● Trasferimento temporaneo della sede di lavoro;● Matrimonio;● Separazione e/o divorzio;● Ristrutturazione o demolizione o ampliamento dell’immobile;● Rientro dall'estero o da altro Comune.

Per l'Inquilino le seguenti necessità, a causa di:

● Trasferimento temporaneo della sede di lavoro;●

Contratto di lavoro a T. D. in Comune diverso da quello di residenza;●

Incarico professionale a termine o su commessa;●

Separazione o divorzio;●

Assegnazione di alloggio o acquisto di alloggio che si rende disponibile entro 18 mesi;

Vicinanza momentanea a parenti bisognosi;●

Cure mediche e/o riabilitazione.

Il proprietario o l'inquilino che hanno necessità di stipulare un Contratto

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Transitorio devono provare la necessità di transitorietà allegando l'apposita documentazione al contratto. Inoltre la parte che manifesta la necessità transitoria deve dichiarare il motivo della stessa.

E' fatto obbligo al proprietario di confermare, a mezzo raccomandata A.R., prima della scadenza del contratto, il motivo che ha dato origine alla transitorietà.In caso di mancata comunicazione, ovvero nel caso siano venute meno le esigenze di transitorietà poste dal proprietario, il contratto sarà ricondotto alla durata prevista dall'art.2 comma 1 della Legge 09 Dicembre 1998 n° 431.

CAPITOLO 3CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI

(art. 5 comma 2 Legge 09 Dicembre 1998 n°431 e D.M. 30/12/2002)

Ai sensi dell’art.3 del D.M. 30/12/2002 è possibile stipulare contratti di locazione per studenti universitari fuori sede.Si dispone che tale tipologia contrattuale è utilizzabile dai soli studenti universitari iscritti a corsi di laurea, di perfezionamento e/o di specializzazione nel comune ove è ubicata la sede e l’attività scolastica, comune diverso da quello di residenza; tale condizione deve essere specificata nel contratto.A questo scopo devono essere allegate al tipo di contratto adottato (Allegati E e F del D.M. 30/12/2002) le dichiarazioni dell’Istituto universitario attestanti l’iscrizione e la frequenza di corsi universitari.La durata contrattuale va da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni ed il contratto può essere sottoscritto dal singolo studente, o da gruppi di studenti, o dalle agenzie per il diritto allo studio.Il canone di locazione applicabile ai contratti per studenti fuori sede è determinato utilizzando i valori di oscillazione massimo/minimo per zone omogenee, individuati nel presente Accordo Territoriale.

Elenco Allegati dell’Accordo Territoriale del COMUNE DI CARRARA:

Allegato A1 (Zone Omogenee, Valori del Canone Convenzionato, Fascia di Oscillazione).

Allegati: A, B, C, D, E, F, G;●

Protocollo d’Intesa con il L.O.D.E di Massa e Carrara..

I Contratti di Locazione possono essere stipulati utilizzando esclusivamente i contratti tipo richiamati nell’Accordo Territoriale, e precisamente quelli allegati al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 Dicembre 2002, che saranno depositati presso il Comune di CARRARA e presso le Associazioni firmatarie, unitamente all’Accordo sottoscritto.

CARRARA, 22 Settembre 2003

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ALLEGATO “ A1” Accordo Territoriale per i Comuni della Provincia di Massa e Carrara

DETERMINAZIONE DEI CANONI PER IL COMUNE DI CARRARA

Il canone di locazione degli immobili è determinato, secondo le disposizioni contenute nell’Accordo Territoriale per i Comuni aderenti al L.O.D.E. di Massa Carrara in base alla seguente zonizzazione e fasce di oscillazione:

a) Ubicazione del territorio “zonizzazione” COMUNE di CARRARA:

Le zone suddette sono state individuate con atto deliberativo del Consiglio Comunale di Carrara n. 18 del 26 febbraio 1999, ai sensi del DPR 23 marzo 1998 n. 138 “Articolazione del territorio in microzone”.ZONA 1.: Marina di Carrara;ZONA 2.: Avenza, Fossola, Carrara e zone limitrofe;ZONA 3.: Zona Industriale, Avenza, Nazzano;ZONA 4.: Marasio, Monteverde, Fossone Alto;ZONA 5/6.: Paesi a Monte.

Fasce di Oscillazione.

TIPOLOGIA 1 2 3 4 5/6 A €. 8,10 €. 8,00 €. 7,50 €. 7,50 €. 7,00A €. 6,30 €.6,20 €.6,00 €.6,10 €.5,50 B €. 6,50 €.6,40 €.6,10 €. 6,50 €. 6,30B €. 4,30 €. 4,20 €. 4,00 €. 3,70 €. 3,80 C €. 4,30 €. 4,20 €. 4,00 €. 3,70 €. 3,80C €. 2,00 €. 1,90 €. 1,80 €. 1,80 €. 1,80

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1\ccordo per i l terr i tor io ó,_t t to

clel Comune di Catan:/.aro&. 9 DICEMBRE 1998 N 431)

In attuazione :

- della Legge 9 Dicemtrre 1998 n. 431;- del Decreto del 30 Jicembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di

concerto con il Minis:ero delle Finanze;- della deliberazione dt;l CIPE del 13 novembre 2003:

TRA

Oreanizzazioni della proprietà edili:ria:

ASPPI - associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari - della provincia di Catanzaro, inpersona del legale rappresentante pro tempore;

UPPI - Unione Piccoli Proprietari Immobiliari della provincia Ci Cosenz4 in persona del legalerappresentante pro tempore, con delega nazionale IIPPI a trattare per la provincia di Catanzaro;

E

Oreanizzazioni degli inquilini:

SIINIA - Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari, federazione regionale dellaCalabria, in persona del legale rappresentante pro tempore,

SICET - Sindacato Inquilini Casa e Territorio, federazione provinciale di Catanzaro, in personadel legale rapprese:ltante pro tempore.

SI CC)NVIENE E SI STIPT]LA QUAIITO SEGUE

ART. 1

NORME GEI\ERALI

PARTE PRIMA

Le parti riproducono in allegrito al presente Accordo Territoriale, últte le norme contrattuali definitedalla Legge 431/98, dai Corrtratti Tipo elaborati dalla Convenzione Nazionale del 06-09-2002 erecepiti dal Decreto Ministeriale del 30-12-2002, dalle norme ancora in vigore della Legge 392178,dai Regolamenti Edilizi dei (lomuni e dalla Normativa per la sicwezza degli impianti degli alloggi,di cui alla Legge 46190.

PARTE SECONIDA

,Determinazione delle Fasce del Canone

L'ambito di applicazione dr:lI'Accordo relativamente ai contra.tti in epigrafe e costituito dal

territorio amministrativo del Oomune di Catanzara.

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D . CRITERI PER LA DT]TBRMINAZIONE DEI CANONI ]DI LOCAZIONE.

Per il Comune di Catanzarr.o

Ai sensi e con le finalità di cui all'art. 2, comma 3 L. 431/98, le parti, come sopra costituite, hannoindividuato nel territorio dtf Comune di Cattnzaro tre aree a\,'enti cqrqtterístiche omogenee pervalori di mercato, dotazioni infrastrutn:rali, tipologie edilizie, di seguito denominate:

ZONA A. ZONA B. ZONI. C.

ZONA A . la zana cotnpresa tra il confine nord della città (pontegrande, ponte piccolo) e lalinea immaginaria che va alla stazione funicolare a valle, passa per il pànte soprastante iltolTente Fiumarella e c;he incrocia via Lucrezia della valle; il tutto racchiuso tra i torrentiFiumarella e Musofaro.Lazona A comprende, inoltre, viak: De Filippis e via Lucrezia d,ellaValle,aree limitrofe e tu:to il centro storico.euartrere catanzaro Lido.

ZONA B : tutta I'arr:a compresa nel costone ovest del territorio comunale e tra questiGagliano, Mater Domiri, S. Antonio di Gagliano, S. Elia.

'Iutta I'area compresa dal confine

Sud della zona A fino al centro commerciale Le Fornaci; Sala, S. Maria, viale Magna Grecia.La zana B comprende inoltre Germaneto, via Molè, viale Europa e Siano.

ZONA C : periferie e ccrntrade ed in particolare Barone, Cava., Ianò, Aranceto e Pistoia.

Per le zone omogenee com€ sopra individuate vengono di seguito definite e riportate le fasce dioscillazione dei canoni per valori al mq/annui.Le parti stipuleranno i conftafti individuali di locazione, recante altresì - come col presente Accordoformalmente si conviene - le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75% dellavariazione Istat.Il canone di locazione di o1;ni singola unità immobitiare è determinato dalle parti all'internodella fascia di oscillazione () sulla base desli elemenfi ogoeffiviriportate .

rr) MopArrTA' pER IL CALCOLO DEL CANONE CONCORDATO:I metri quadrati delle unità inmobiliari (c"d- wperficie convenzicnale) sono dati dalla somma deiseguenti elementi.

a) I'intera superficie calpestabile;

b) il 50% della superficje delle autorimesse singole;c) 1120% della superficie del posto macchina in autorimesse rli uso comune;d) il 25% della superficie di balconi, terîa'7e, cantine ed altri accessori simili;e) rl 15% della zuperficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo delconduttore;f; la superficie di cui alla lettera a) awà una tolleranza per ecoesso o per difetto del 5Yo.La superficie dei vani con altezza media inferiore a m 1,70 è conteggiata al llYo.Per gli alloggi con sup€:rficie interna compresa tra 47 mq. e 70 mq., la superficie può essereaumentata deI l5o/o e comunque non oltre i 70 mq.Per gli alloggi con zuperficie interna pari e/o inferiore a 4.6 mq., la zuperficie puo essereaumentata del2tr/o e cc,munque fino ad un massimo di 50 mq"I suddetti limiti tengono conto della Sentenza della Certe Cosrituzionale n" 236 del 18/6/1987

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IIr) INCREMENTI E.IDI]\{INUZIONI NEL CALCOLO DEL, CANONE CONCORDATO:r- Le parti concordanr) che, limitatamente ai rinnovi conhrattuali, gli incrementi riferiti alle

superfici degli allogl]i sino a 46 mq. non si applicheranno per i nuclei familiari e/o le coppie,anche di fatto (regis:rate all'anagrafe del Comune o da quLello di provenienza cnme famigliaanagrafica legata da vincoli affettivi debitamente certific;ata dallo stato di famiglia), il cuireddito familiare n,)n sia superiore a €.12.395,00 (linrite di decaderua della RegioneCalabria per gli alloS;gi ERP), da calcolarsi in base all'art. 2!,Io comma della legge 45717g.

2- Il valore unitario al mq. delle fasce di oscillazione potrà essere ridotto sino ad un massimodel15% per gli alloggi la cui superficie sia pari o superiore ai 120 mq..

3- Ove le singole parti tontraenti concordino una durata contraffuale superiore ad anni quattro,la fascia di oscillazi<lne dei canoni di cui all'allegato, relativa al Comune e alle zone ove èubicato l'immobile, potrà subire nei valori minimo e m.assimo un aumento del 30ó per icontratti di durata sulreriore di quafiro anni.

4- Per le unità immobiliari completamente arredate con mobilio efficiente e non degradato econ elettrodomestici completamente funzionanti, i valori delle fasce di oscillazionepotramo aumentare lino ad un massimo del l0%.

FASCIA DI OSCLLAZIONE PER IL COMLI!{E DI Caranzaro

Al fine di individuare la spec;ifica fascia di oscillazione di riferimento, per determinare il canone dilocazione da applicare nei singoli casi, le parti convengono sulla definizione di alloggio "normale",che come tale si colloca nelll fascia di oscillazione "media", ogni unità abitativa che sia dotata diallacciamento alla rete idrica di erogazione di gas (anche tramite deposito rispondente alle vigentinormative di sicurezza), di allacciamento alla rete fognante, di idoneo impianto di riscaldamentosingolo, di uno stato di manutenzione generale normale € ooÍruflQUe dei requisiti previstidall'allegata tabella 1 che potrà far oscillare il canone all'interno della fascia in rapporto aglielementi richiamati.

L'alloggio di tipo "normale", come sopra definito, potrà collocarsi all'interno della fascia massimain presenza di almeno 8 pararnetri tra quelli di seguito indicati.L'alloggio di tipo "sufficiente" di cui alla tabella 1 si colloca nella fascia di oscillazione media:mentre I'alloggio di tipo "sca{lente", nella fascia di oscillazione "m:inima".La determina'ione del canont: effettivamente applicabile, all'intenro delle singole fasce - minima,media, massima - è determinata dalle parti le quali potranno farsi aissistere nella contrattazione dalleorgantzzazioni sindacali di calegoria se richiesta anche da una sola parte.Per la definizione del canone ed all'interno della fascia di oscillaz:ione, si terrà altresi conto dellostato di manutenzione dell'allog$o e dello stabile, della tipolog;ia, dei servizi utilizzabili qualimezzi di trasporto, scuole, etc., e di ogni elemento che lo caratteruzi tra quelli comunementepresenti nel mercato immobiliare: esposizione, rifirriture, e stato deg;li infissi, etc..

F:rsciaminima

Fasciamedia

Fasciamassima

Zona A 25.0t1-3 5 00 35.0045.00 45.00 -55.00ZonaB 22.01)-24.0A24.00-35.0035.00-s0.00Zona C ot)-22.00 22.00-30.00 30.00-45.00

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Il canone individuato sarà 2AYo per alloggi situati al pianoseminterràto - abitabile , e del I0%o per quelli posti oltre il terzo piano senza asrensore; menue pergli alloggi siruati al piano attico panoramico. il canone sarà incrementato del 10yo.Il canone sarà incrementatc del 10% per gli immobili lungo vieL Bellavista limitatamente a quellicon vista panoramica sul golfo e per gli alloggi situati alla via lungomare del quartiere di CatanzaroLido-

Aggiornamento ISTAT - Il canone potrà essere aggiornato annualmente in misura non superioreal75% dellavariazione Ista;; I'adeguamento decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne vienefatta richiesta.

Per la determinazione del canone si t conto dei i e l elemen

ART. 2DIRITTI SINDACALI

Premessa

L'introduzione del metodo c;oncertato e della confrattaztone tra le parti sociali, apre un nuovocapitolo rispetto alle recenti r,:lazioni sindacali. Ferma rimanendo la distinzione tra piccola e grandeproprietà, si conviene tuftavia di dotarsi di una disciplina comune e unitaria per I'intero universodell'inquilinato e di una carta dei diritti sindacali. Resta inteso che la Grande Proprietà si configurain quei Locatori che detengonc oltre 15 alloggi, anche se in Comuni diversi.

Riunione

Le Arganizzazioni Sindacali degli Inquilini possono effettuare riunioni in ambienti idonei che laproprietà potrà mettere a disposizione.

Posto auto nato:2 Cortile d'uso storico o atfrezzato a verde:J Cantina:4 Tenazza obal5 Area verde di pertinenza:6 anto di condizionarnento:7 o vo di tm8 Doppi servizi;9 Porta blindata.1 0 Doppi vetri;1 I Giardino ad uso esclusivo con superficie di 80 mq. o oltre;t 2 Stabile ultimato o compìetamente ristrutturato negli ultimi l0 anni:l 3 Slstema di sicurezza o sistema di allarme;t 4 Cucina abitabile con fint:stra:1 5 Videocitofono:t 6 Antenna centralizzata o tmpianto satellitare;l 7 Linea telefonica e ADSL:l 8 Riscaldamento autonomrl:t 9 PalazÀna non superiore a quatlro piani. con un massimo di treraooartamenti a niano:20 Strutture di supelamento di barriere architettoniche

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Delega sindacale

Laddove è possibile e comrtnque nei Grandi Enti, pubblici e privilti, la proprietà prowederà allatrattenuta mensile dei contributi sindacali per i conduttori che ne facciano richiesta mediante ladelega sottoscrifta dal concluttore e inoltrata al Proprietario dallo stesso, o per tramitel' organizzazione Sindacare alla quale I inquilino aderisce.

Gestione contrattuale

Ferma rimanendo la possibilità di Locatoriorganuzazioni firmatarie rlella presente Intesareciproca contestuale assislenza delle parti. perservizio del Locatore e del Oonduttore

e Conduttori, di richiedere l,assistenza delleContrattuale, queste ultime si impegnano allala gestione co.ntrattuale è prevista unà quota di

Le parti firmatarie del presente Accordo Territoriale si dotano di una ,,Commissione,, per larisoluzione delle controversie sui canoni, sulla classificazione degli immobili, sugli oneri accessori,

sulla ripartizione delle spest: e sui diritti contraffirali e sindacali. Il ricorso awerrà dopo un primotentativo esperito in sede sindacale. Tale Commissione terrà conto anche di quanto previsio nelProtocollo d'Intesa tra confe,dilizia e Sunia - Sicet - uniat - siglato in Roma il20 maggio 1ggg.

1' Locatori e Conduttori, msistiti dalle rispettive Associazioni firmatarie dell'Intesa Territoriale,potranno attivare una Procedura di accertamento contrattuale e di verifica della congruità econformità del canone alle parti normative degli accordi loca.li e ai fini della compatibiità conle misure di agevolazicni fiscali previste al cómma 4, dell'art. 2 e comma I dell,art. g dellaLegge 431/98.

2' Tale accertamento potrà essere fatto presso la Commissione di Conciliazione Sragiudiziale,costituita presso il Conrune di Catanzaro, che si darà un proprio regolamento di disciplina,entro tre mesi dalla data del presente accordo.

3 Se il tentativo di conci,iazione darà esito positivo si procedierà alla stipula di un Verbale diintesa conclusiva, il quate costituirà parte integrante dei Contratto di Locazione.

4. Il ricorso alla Commissione di Conciliazione Comunale, o il mancato accordo, non annullanoil diritto delle parti socie.li di promuovere ricorso alla Magistrratura Ordinaria.

Ar t .4DISPOSruIONI FINALI

Il presente Accordo entra in vigore con la firma di tutti i soggetti interessati e ammessi dalla Legge43I/98 e dal momento clel sua deposito presso la Casa, del Comune di CatanzloLa zua validità è di 3 (tre) anni, a partire dal deposito presso la Íìede comunale sopra indicata. Ilpresente Accordo Teritoriale, potrà formare oggetto di revisione anche prima della scadenza, peîcomprovati motivi di una delle Parti determinati da improwise variazioni o modifiche dellecondizioni di mercato locale degli affitti e/o sopraggiunti inr;erventi modificativi in camponormativo e delle politiche fis:ali.

Qualunque variazione o modifica non potrà comunque awenire oon atto unilaterale di una delleparti contraenti ma, con il metodo della proposta e della concertazione tra tutte le Parti Sociali edIstituzionali firmatarie del presente Accordo Territoriale .L'Accordo mantiene comunque la suavalidità sino al raggiungimentrl di un'eventuale nuovo Accordo Tenritoriale.

Letto, approvato e sottoscritto in catanzaro, in data24 Luglio 2014

ART.3

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U F F.I - Unione Piccoli p

'A''lv

etafl della Provincia di Catanzar<>u.P.P.l.

sffiî#i"*u'rn?JqlGdrnz,-cd.sts2lm?,

tunolCSt

A. S.P.P.L - AssociazioneS.ndacalepiccoli proprietari immobitia ri della provincia di Catanzaro

A S P P I

S.U.N - Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari - Federazione Regionale Calabria

Asr imSùMePkdiho,l' ' tobilian*".xirdrcllorincial inrZarog Ílo ll Gullì, t9 - 8Et0r, \otonzarc

(.f.: 97074t90795www.arppa(atanzaro.com

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:1,-S.I.C.E,T. - Si

. : ì Iì l

\ i Iì i c L

Alla Presenza di:in rappresentartza del Comune di Catanzaro

convenuto e stipulato tra leComune.

Catanzar o, lì 24 Luglio 20 | 4

TABELLA 1

Alloggio Normale *

' Buona conservazione, inte:ndendo l'alloggio di nuova costruz:ione o ristrutturazione awenutaentro 30 anni:

. riscaldamentosingolo;

. servizi igienici completi (d,rccia e/o vasca da bagno, bidet ecc..);

Alloggio Sufficiente*

ffiConservazione media;fficostruzione o ristrutturazione effettuata oltre il 30o anno.ffi ri scal damento centr alizzato,

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ffi#Éservizi igienici incompleti,*Effi

Allogg_io Scadente *

conservazione scadente de lio stabile e dell'alloggio;costruzione o ristrutturazione intesrale effettuata oltre il 50o anrro:i scal dament o centr ahzzat c .

servizi igienici incompleti con solo lavabo e WC;obilia insufficiente:

*II Canone potrà oscillare in rapporto agli elementi richiamati

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Accordo Territoriale COMUNE DI CREMONA

In attuazione della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di

concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 30 dicembre 2002

Fra le seguenti organizzazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori:

• Unione Piccoli Proprietari Immobiliari – UPPI in persona del Presidente Avv. Luca Curatti

• APPE - Confedilizia in persona del Presidente Avv. Cesare Salvalaggio • APPC - Associazione Piccoli Proprietari Case in persona del Presidente Avv. Giulio

Franzini • Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari – SUNIA in persona del Segretario

Provinciale Avv. Cinzia Vaia • Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio – UNIAT in persona del Segretario

Provinciale geom. Ernesto Boccasasso In attuazione della legge 431 del 9 dicembre 1998 e del Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2002

SI DEFINISCE Il presente accordo territoriale come segue:

1. Il presente accordo ha valore per tutto il territorio del Comune di Cremona. 2. I contratti di locazione, a cui il presente accordo territoriale si riferisce, possono essere

stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di contratto allegati al Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2002, e precisamente: per i contratti di cui al comma 3 articolo 2 della legge 431/1998, il tipo di contratto “all. A” al citato D.M.; per i contratti di cui al comma 1 articolo 5 della legge 431/1998 (di natura transitoria) il tipo di contratto “all. B” al citato D.M.; per i contratti di cui al comma 2 articolo 5 della legge 431/1998 (studenti universitari) il tipo di contratto “all. C” al citato D.M..

3. Le fasce di oscillazione dei canoni di locazione, per insiemi d’aree omogenee (zone) così

come individuate nell’allegato “A” (cartografia e descrizione), sono definite nell’allegato “B”. La superficie utile dell’unità immobiliare è quella definita dai criteri generali di cui all’allegato “C” del D.P.R. n. 138 del 23 marzo 1998. E’ ammessa una tolleranza del 5%. La superficie del posto auto, coperto o scoperto, viene sommata alla superficie dell’abitazione secondo le seguenti percentuali: - 50% della superficie del posto auto coperto in uso esclusivo - 25% della superficie del posto auto scoperto ad uso esclusivo La superficie delle autorimesse private viene calcolata al 100% ed alla stessa si applica il canone corrispondente alla lettera B) della tabella.

4. Le parti potranno definire il canone effettivo purché compreso entro il valore minimo ed il valore massimo delle relative sub – fasce previste per la zona di competenza, come definite al precedente punto 3 e relativi allegati, tenendo conto dei parametri oggettivi e dei criteri valutativi di seguito indicati.

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Parametri oggettivi: - Impianto di riscaldamento o teleriscaldamento (autonomo o centralizzato) - Impianto fisso di condizionamento d’aria - Ascensore (per unità immobiliari poste al 3° piano o superiore) - Autorimessa e box auto (posto auto per il centro storico) - Cantine, soffitte, ripostigli (di uso elusivo) - Data di ultimazione dei lavori di costruzione, di ristrutturazione o di risanamento

conservativo inferiore a 10 anni - Doppi servizi - Area scoperta privata e/o condominiale almeno in parte attrezzata a verde (cortile in

centro storico di almeno 10 mq.) - Balcone o terrazzino - Terrazzo e/o balcone (superficie uguale o superiore a mq. 10) - Servizio di portineria o videocitofono - Immobile con meno di 9 unità immobiliari per scala - Finestre con vetri isolanti (doppi vetri) - Sistema di sicurezza (porta blindata e/o sistema antifurto e/o inferriate se al piano

terra) - Cucina abitabile con almeno una finestra - Vasca idromassaggio - Accesso e strutture per disabili - Impianto fotovoltaico

Le abitazioni che hanno fino a tre (due per il centro storico) dei parametri oggettivi sopra indicati si collocano nella su – fascia minima; Le abitazioni con quattro (tre per il centro storico) dei parametri oggettivi sopra indicati si collocano nella sub – fascia media; Le abitazioni con almeno sei (cinque per il centro storico) dei parametri oggettivi sopra indicati si collocano nella sub – fascia massima. La tabella di riferimento dei parametri oggettivi per collocare le abitazioni all’interno delle sub – fasce è pertanto la seguente:

SUB - FASCE PARAMETRI CENTRO STORICO PARAMETRI ALTRE ZONE

Minima 2 3 Media 3 4 Massima 5 6

Le parti contrattuali, utilizzando i parametri oggettivi, individuano la sub – fascia d’appartenenza dell’abitazione da locare e, tenendo conto dei criteri valutativi come definiti al comma 4, articolo 1, del decreto ministeriale del 30 marzo 2002, definiscono il canone effettivo, compreso tra i livelli minimo e massimo corrispondenti.

Criteri valutativi: - tipologia dell’alloggio - stato manutentivo dell’alloggio e dell’intero stabile - pertinenze alloggio (posto auto, box, cantine, soffitte, ecc.) - presenza spazi comuni (cortili, area verde, impianti sportivi interni, ecc.) - dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o centralizzato,

condizionamento d’aria, ecc.) - eventuale dotazione di mobilio

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Al fine della stipula di nuovi contratti i valori minimi e massimi delle precitate fasce e sub-fasce di oscillazione di ciascuna zona saranno aggiornati annualmente nella misura della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati riferita al mese di deposito del presente accordo. Gli immobili arredati in ogni loro vano abitabile potranno avere un incremento del canone di locazione nella misura massima del 10%. Qualora uno o più vani risultino privi degli arredi, la maggiorazione massima applicabile sarà del 8% fermo restando l’obbligo di arredo per cucina ed una camera da letto.

In merito a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 9, del decreto ministeriale del 30 marzo 2002, le parti potranno contrattualmente prevedere l’aggiornamento annuale del canone di locazione nella misura del 75% della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell’anno precedente.

A garanzia di tutti i patti contrattuali le parti potranno convenire, in sostituzione del deposito cauzionale comunque non superiore a tre mensilità, il rilascio, da parte del conduttore, di fideiussione bancaria o assicurativa.

Nella definizione del canone le parti potranno avvalersi dell’assistenza delle rispettive organizzazioni di categoria firmatarie del presente accordo.

5. I contratti di locazione ad uso abitativo, di cui all’articolo 2, comma 3 della legge 431/1998 e

articolo 1 del decreto Ministeriale 30 dicembre 2002 hanno durata non inferiore ad anni 3 /tre) con proroga di diritto di anni 2 ai sensi del comma 5 del predetto articolo. Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore ad anni tre, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’allegato “B” relative alle zone ove è ubicato l’immobile subiranno nei valori minimo e massimo un aumento pari:

• al 3% per i contratti di quattro anni; • al 5% per i contratti di cinque anni; • al 8% per i contratti di sei o più anni;

a valere per l’intera durata contrattuale.

6. I contratti ad uso abitativo di natura transitoria di cui all’articolo 5, comma 1, della legge

431/1998 e articolo 2 del decreto ministeriale del 30 marzo 2002 hanno durata non inferiore a mesi 1 (uno) e non superiore a mesi 18 (diciotto). Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e/o dei conduttori, di seguito individuate: Esigenze di natura transitoria del conduttore:

- Lavoro a tempo determinato (fuori dal comune di residenza) - Trasferimento momentaneo dalla sede di lavoro (fuori dal comune di

residenza) - Motivi di cura per salute personale (fuori dal comune di residenza) - Esigenza di assistere, in comune diverso da quello di residenza, un

famigliare malato grave, o portatore di handicap fisico o psichico, o comunque non autosufficiente

- Corsi di studio, professionali, d’aggiornamento, perfezionamento, diversi dalla fattispecie di cui al comma 2 dell’articolo 5 della legge 431/1998 e articolo 3 del decreto ministeriale del 30 marzo 2002 (fuori dal comune di residenza)

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- Di natura abitativa, diverso dalla necessità primaria, escluso l’uso vacanza (di cui all’articolo 1, comma 1, lettera C della legge 431/1998) e diverso dalle fattispecie sopra indicate

- Qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Esigenze di natura transitoria del locatore:

- Esigenza del locatore (persona fisica o giuridica) di destinare l’immobile da locare, a sé oppure ad un famigliare o ad un parente fino al 2° grado

- Trasferimento temporaneo della sede di lavoro (fuori dal comune di residenza)

- Interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione, di recupero e restauro conservativo nell’abitazione o nell’edificio, che non consentano la permanenza del conduttore nell’alloggio e per i quali è stata inoltrata richiesta di concessione, autorizzazione edilizia o DIA (denuncia di inizio attività)

- Qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Questi contratti devono prevedere una specifica clausola che individui l’esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore (da provare quest’ultima con apposita documentazione da allegare al contratto) i quali dovranno confermare il permanere della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto (articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale del 30 dicembre 2002) Le parti potranno definire il canone effettivo dei contratti di locazione di natura transitoria, purché compreso entro i valori minimo e massimo delle relative sub – fasce previsti per la zona di competenza, come definito ai precedenti punti 3 e 4 aumentato fino ad un massimo del 20%, e potranno avvalersi dell’assistenza delle organizzazioni di categoria firmatarie del presente accordo.

7. I contratti di locazione per studenti universitari di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 431/1998 e articolo 3 del decreto ministeriale del 30 dicembre 2002 hanno durata non inferiore a mesi 6 (sei) e non superiore a mesi 36 (trentasei). Tali contratti possono essere stipulati qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di perfezionamento, ovvero di specializzazione in un comune diverso da quello di residenza. I contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari o dalle aziende per il diritto allo studio. Le parti contraenti, potranno determinare il canone effettivo dei contratti di locazione per studenti universitari, purché compreso tra i valori minimo e massimo delle relative sub – face previsti per la zona di competenza, come definiti ai precedenti punti 3 e 4, con la eccezione seguente: qualora la durata del contratto non sia superiore a mesi nove i canoni mensili come sopra determinati potranno essere aumentati nella misura massima del 15%. Le parti potranno avvalersi dell’assistenza delle organizzazioni di categoria firmatarie del presente accordo.

8. In relazione alla ripartizione degli oneri accessori tra locatore e conduttore le parti stipulanti richiamano e accolgono quanto previsto nell’allegato “G” al decreto ministeriale del 30 dicembre 2002. Per quanto ivi non previsto, le Associazioni firmatarie del presente accordo si impegnano a far sì che, nei contratti stipulati con la loro assistenza, si concordi di rispettare la tabella di divisione delle spese allegata al precedente accordo territoriale depositato al Comune di Cremona il 8 ottobre 1999.

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9. Locatori e conduttori potranno avvalersi dell’assistenza delle rispettive Organizzazioni di categoria per una concreta e corretta applicazione del presente accordo territoriale.

10. Per i contratti di cui al presente accordo territoriale, le parti contraenti, all’atto della stipula

del contratto, potranno concordare altre pattuizioni a fronte di particolari condizioni, purché non in contrasto con le norme della legge 431/98, del D.M. 30 dicembre 2002 e del presente accordo.

11. Il presente accordo territoriale ha validità di tre anni dalla sua sottoscrizione e sarà

depositato presso il Comune di Cremona, in ogni caso esso resta in vigore sino alla stipula di un nuovo accordo.

Cremona 21 giugno 2010

Per UPPI _________________________________ Per APPE – Confedilizia _________________________________

Per APPC _________________________________

Per SUNIA _________________________________

Per UNIAT _________________________________

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Allegato “A” all’accordo territoriale per il Comune di Cremona ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 della legge 431/1998

Mappa delle zone omogenee, definite nel presente accordo per il Comune di Cremona, fra le organizzazioni sindacali, in applicazione della legge 431/98 e del Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2002. In considerazione dell’omegeneità del territorio cittadino e comunale, si individuano le quattro zone omogenee sotto specificate e meglio individuate nelle cartografie allegate. I confini tra le zone si intendono tracciati sulla linea di mezzeria delle varie strade. 1) Centro storico: l’area interna compresa tra le vie Cadore (civici pari), via Porta Po vecchia (civici pari), via Ruggero Manna (civici dispari), P.zza San Polo (lato centro), via Chiara Novella (civici dispari), via Garibotti (civici dispari), piazza Fiume (lato fra via Garibotti e via Zara), via Zara (civici pari), viale Trento Trieste (civici dispari), via Decia (tutti i civici), Piazza San Michele, via Tofane (civici dispari), via Gaspare Pedone (civici dispari). 2) Zona adiacente al centro storico: l’area interna compresa tra le vie Cadore (civici dispari), via Porta Po vecchia (civici dispari), via Ruggero Manna (civici pari), Piazza San Paolo (lato via Bissolati), via Chiara Novella (civici pari), via Garibotti (civici pari), via Zara (civici dispari), viale Trento Trieste (civici pari), via Tofane (civici pari), via Gaspare Pedone (civici dispari), via Ferragni (tutti i civici), via Argine Panizza (tutti i civici), via del Sale (tutti i civici), via Portinari del Po, Largo Moreni, via Eridano (sino alla ferrovia), lungo la ferrovia sino a via Ghinaglia, via Ghinaglia, Porta Milano (tutti i civici), via Dante (tutti i civici), Porta Venezia (tutti i civici), via Brescia sino al passaggio a livello), via Mantova (sino a via Pippia), via Pippia, via Cavo Coperto, Ghisleri (tutti i civici), via Ippocastani, via Giuseppina (sino al Cavo Cerca), lungo il Cavo Cerca sino a via Bosco, via Bosco (sino a via Argine Panizza). 3) Intermedia: l’area interna compresa tra le vie

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Allegato “B” all’accordo territoriale per il Comune di Cremona ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 della legge 431/1998

Fasce di oscillazione dei canoni di locazione, definite, nel presente accordo per il Comune di Cremona, fra le organizzazioni di categoria, in applicazione della legge 431/1998 e del Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2002. Premessa: nel definire i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione, riferiti alla città ed al Comune di Cremona, si è tenuto conto delle condizioni logistiche, urbanistiche e dell’edilizia abitativa.

1) al fine di facilitare l’individuazione dei valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione, si prendono a riferimento le abitazioni, suddividendole in tre tipologie dimensionali come segue:

• fino a 60,90 mq. • da 61mq. a 100 mq. • oltre i 100 mq.

2) la suddivisione di cui al punto 1 è frutto di una oggettiva valutazione rilevata da una attenta disamina delle richieste e delle offerte del mercato immobiliare cittadino.

3) Per ogni tipologia dimensionale si sono inoltre determinate tre sub – fasce d’oscillazione

del canone: minima – media – massima. Le sub – fasce di oscillazione sono state determinate tenendo conto dei parametri oggettivi di cui al punto 4 dell’accordo territoriale per il Comune di Cremona.

4) La tabella seguente riporta i minimi ed i massimi di oscillazione, delle fasce e sub – fasce,

divise per zone omogenee, come definite nell’allegato “A”, e le tipologie dimensionali di cui al precedente punto 1).

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Zona Sub fascia 1 Sub - fascia 2 Sub fascia 3 1 centro storico A fino a 60 mq. 3,90 - 4,90 4,50 - 6,00 5,00 - 7,50 da 61 mq. a 100 mq. 3,40 - 4,40 4,00 - 5,50 4,50 - 7,00 oltre 100 mq. 3,00 - 4,00 3,50 - 5,00 4,50 - 6,00 B 3,00 - 4,00 3,80 - 4,80 4,50 - 6,00 2 zone adiacenti centro A fino a 60 mq. 3,10 - 4,10 3,90 - 4,90 4,50 - 6,00 da 61 mq. a 100 mq. 3,00 - 4,00 3,50 - 4,50 4,30 - 5,50 oltre 100 mq. 2,70 - 3,70 3,40 - 4,40 4,20 - 5,30 B 2,70 - 3,70 3,50 - 4,50 4,20 - 5,20

3 Intermedia A fino a 60 mq. 2,70 - 3,70 3,40 - 4,40 4,20 - 5,20 da 61 mq. a 100 mq. 2,60 - 3,60 3,30 - 4,30 3,90 - 4,90 oltre 100 mq. 2,50 - 3,50 3,20 - 4,20 3,70 - 4,70 B 2,50 - 3,00 2,80 - 3,80 3,50 - 4,50

4 Zona periferica A fino a 60 mq. 2,50 - 3,50 3,20 - 4,20 4,00 - 5,00 da 61 mq. a 100 mq. 2,30 - 3,30 3,00 - 4,00 3,40 - 4,40 oltre 100 mq. 2,00 - 3,00 2,80 - 3,80 3,20 - 4,20 B 2,00 - 2,50 2,40 - 2,90 2,80 - 3,80

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ACCORDO TERRITORIALE DEL COMUNE DI PALERMO

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9/12/98 N° 431 E DEL DECRETO MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DEL 30/12/2002 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 3 della Legge 431/98 e del decreto del Ministero dei LL.PP. del 30/12/2002, di concerto con il Ministero delle Finanze si stipula il seguente accordo Tra Le Organizzazioni dei Proprietari A.S.P.P.I. Santi Migliorino A.P.P.C. Guido Messina CONFAPPI Domenico Fesi CONFEDILIZIA Aldo Alaimo UNIONCASA. Aurelio D’amico e le organizzazioni Sindacali degli inquilini S.U.N.I.A. Salvatore Gozzi S.I.C.E.T. Santo Ferro U.N.I.A.T. Girolamo Castrogiovanni A.N.I.A. Andrea Monteleone Art. 1 Il presente accordo ha valore per tutto il territorio del Comune di Palermo, suddiviso in 19 microzone, approvate con delibera n. 120 del 28/4/99. Art. 2 I valori d’oscillazione dei canoni di locazione per ogni unità immobiliare d’ogni zona omogenea di cui al punto 1) sono quelli previsti nell’allegato “A”. Art. 3 Il canone di locazione d’ogni singola unità immobiliare sita nel territorio Comunale, è determinato tenendo conto delle dotazioni dell’immobile secondo l’allegata tabella “B” suddivisa in tre fasce. Art. 4 La superficie da considerare per il computo del canone di locazione è determinata applicando i criteri stabiliti nell’allegato “C”. Art. 5 Alloggio totalmente ammobiliato: il canone di locazione determinato con l’applicazione dei criteri di valutazione sopraindicati potrà aumentare fino ad un massimo del 15% della sub-fascia di riferimento. Art. 6 I contratti avranno durata non inferiore a tre anni come previsto dall’art.2 comma 5 della legge n. 431/98. Art. 7 Le Organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, firmatarie del presente accordo, istituiscono, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 30/12/2002, una Commissione di Conciliazione e Congruità del canone disciplinata da apposito regolamento allegato “D”. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, escluse quelle fondate sulla morosità del conduttore, viene di volta in volta istituita una Commissione di conciliazione stragiudiziale, formata quanto a due componenti scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’accordo sulla base delle designazioni rispettivamente del locatore e del conduttore , quanto ad un terzo che svolgerà funzioni di Presidente sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengono nominarlo. Le parti comunque non potranno adire l’Autorità giudiziaria se prima non abbiano esperito il tentativo di conciliazione stragiudiziale. In caso di variazione dell’imposizione fiscale gravante sull’unità immobiliare locata, in più o in meno rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata può adire la Commissione di cui al presente articolo, la quale determina, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone da corrispondere.

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Art. 8 In materia d’oneri accessori le parti faranno riferimento all’allegato “E”. Resta comunque inteso, che per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento agli art. 9 – 10 della legge 392/78 ed alle norme del C.C. Art. 9 Contratti agevolati (art. 2 comma tre Legge 431/98 e art. 1 D.M. 30/12/02) Il tipo di contratto art. 2 comma 3 è definito sulla base del modello allegato al DM 30/12/02. Il canone sarà determinato applicando le modalità di cui ai precedenti art. 1,2,3,4,5 e 15 del presente accordo e potrà essere aggiornato annualmente, previa comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno in misura pari al 75% della variazione accertata dall’istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’impiegati ed operai relativi l’anno precedente. Art. 10 Contratti transitori ordinari (art. 5 comma uno Legge 431/98 e art. 2 D.M. 30/12/02) A) Il tipo di contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria, avente durata da uno a diciotto mesi, è definito sulla base del modulo allegato al DM 30/12/2002. La qualificazione dell’esigenza del locatore o del conduttore che giustifica la transitorietà del contratto, è individuata nel seguente modo: quando il proprietario ha necessità di adibire, entro 18 mesi l’immobile ad abitazione propria, dei figli, dei genitori, per motivi di:

• trasferimento temporaneo della sede di lavoro; • matrimonio; • matrimonio dei figli; • rientro dall’estero; • attesa di concessione edilizia o autorizzazione da parte del Comune per la ristrutturazione, demolizione

dell’immobile o ampliamento con alloggio attiguo. Quando l’inquilino ha necessità di un contratto transitorio a causa di:

• trasferimento temporaneo della sede di lavoro; • contratto di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza; • assegnazione d’alloggio d’edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o presso privati di un alloggio che si

rende disponibile entro 18 mesi, attestato con compromesso; • trasferimento temporaneo a Palermo per motivi documentati di salute del conduttore o dei propri familiari; • vicinanza momentanea a parenti bisognosi purché abbia la residenza in altro alloggio della stessa città per tutta

la durata del contratto transitorio. B) E’ data facoltà al conduttore di recedere anticipatamente dal contratto, per gravi motivi, con preavviso da concordare tra le parti. C) Il canone di locazione è determinato con i criteri di cui agli art. 1,2,3,4,5 e 15 del presente accordo. Art. 11 Contratti transitori per studenti universitari (art. 5 comma due e tre Legge 431/98 e art. 3 D.M. 30/12/02) A) Il canone di locazione dovrà essere stabilito applicando le modalità di cui ai precedenti art. 1,2,3,4 5 e 15 per la determinazione del valore effettivo. B) Il tipo di contratto per le locazioni stipulate in applicazione dell’art. 5 comma 2 della legge 431/98 è integralmente il modello indicato nel D.M. 30/12/2002. C) In caso di recesso da parte di uno o più conduttori firmatari, alla presenza di almeno uno degli iniziali conduttori, è ammesso il subentro d’altri studenti nel rapporto di locazione. Il subentro dovrà essere comunicato al locatore per iscritto da parte del conduttore/i iniziale e del conduttore subentrato, il quale dovrà dichiarare di accettare solidalmente e integralmente i patti contrattuali”. Il subentro è subordinato al parere del locatore che se non espresso entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione deve intendersi positivo. Art. 12 Osservatorio Locale sulla condizione abitativa Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, si danno atto dell’opportunità d’istituire un osservatorio locale della condizione abitativa. Detto osservatorio acquisitane la disponibilità dal Comune di Palermo si riunirà nei locali che lo stesso metterà a disposizione. Il Comitato d’Indirizzo e controllo dovrà essere composto dalle Organizzazioni Sindacali degli inquilini e della proprietà firmatari del presente accordo. L’attivazione dell’osservatorio locale dovrà essere finalizzata alla realizzazione delle seguenti funzioni: banca dati sul sistema abitativo, flussi d’offerta e domanda d’abitazioni; ricognizione e

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organizzazione delle conoscenze sulla condizione abitativa nel territorio; banca dati e monitoraggio dei prezzi, sia rispetto ai comparti d’offerta a prezzo “contrattato o convenzionato” che ai settori d’offerta a prezzo “libero”. Art. 13 Fondo Sociale e assistenza abitativa Le parti, considerata la rilevanza che riveste l’emergenza abitativa nel comune di Palermo, concordano sulla necessità di impegnare l’Amministrazione comunale affinché i criteri e le modalità d’erogazione dei contributi siano definite in relazione alle disposizioni del Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici, nonché sull’opportunità che al fondo sociale pervenga annualmente anche una dotazione finanziaria aggiuntiva del Comune di Palermo con criteri da definire in sede di trattativa e, successivamente, tenendo conto delle indicazioni fornite dall’Osservatorio Locale della condizione abitativa previsto dall’art. 11. Art.14 Grande Proprietà Per le compagnie assicurative, gli istituti di credito, gli enti privatizzati, le casse, Le Fondazioni, i soggetti privati, anche persone fisiche, detentori di patrimonio immobiliare superiore a 100 unità abitative anche se ubicato in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale, i canoni sono definiti ,all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le aree omogenee e le microzone come sopra individuate, dalla presente contrattazione in base ad appositi accordi integrativi, fra proprietà interessata, organizzazioni della proprietà edilizia e sindacali dei conduttori. Tali accordi integrativi possono prevedere speciali condizioni per particolari esigenze. Oltre alla grande proprietà prevista al primo comma del presente articolo sono da considerarsi grandi proprietà i soggetti che nel territorio del comune di Palermo detengano almeno 50 unità abitative, rimanendo possibile in questo caso stipulare accordi integrativi tra la proprietà interessata, organizzazioni della proprietà edilizia ed organizzazioni sindacali dell’inquilinato. Art. 15 In considerazione del particolare interesse esistente sulla rivalutazione dei centri storici, nonché per quei plessi di interesse storico e/o architettonico, anche al di fuori degli stessi, si conviene che per gli immobili totalmente ristrutturati il canone d’affitto può essere aumentato sino al 40%, le parti contraenti si danno reciprocamente atto che l’aumento sino al 40% è applicabile soltanto agli immobili di interesse storico e/o architettonico totalmente restaurati sia che essi siano ubicati all’interno o all’esterno del centro storico. DISPOSIZIONI FINALI Art. 16 Il presente accordo territoriale ha durata di tre anni dal deposito e rimane comunque valido sino al rinnovo dell’accordo stesso. Art. 17 Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito dell’emanazione di un nuovo Decreto Ministeriale di recepimento di Convenzione Nazionale sostitutiva di quella sottoscritta il 06/09/2002 e potrà, di comune intesa, formare oggetto di revisione allorché il Comune di Palermo deliberi nuove aliquote I.C.I specifiche per i locatori che diano in locazione sulla base del presente Accordo o siano modificate le agevolazioni fiscali di cui all’art. 8 della Legge 431/98 o intervengano consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale dei canoni di locazione. Il presente accordo sarà depositato presso la Segreteria Generale del Comune di Palermo Per le Organizzazioni della Proprietà: A.S.P.P.I. A.P.P.C. . CONFAPPI CONFEDILIZIA UNIONCASA Per le Organizzazioni degli Inquilini: S.U.N.I.A. S.I.C.E.T. U.N.I.A.T. A.N.I.A.

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Allegato “A” CANONE CONCORDATO AI SENSI DELL’art. 3 LEGGE 431/98 INDIVIDUATE ALL’INTERNO DELLE MICROZONE CENSUARIE Nel definire i valori di mercato locativo, avuto riguardo allo stato d’uso dell’immobile , le parti hanno inteso tenere conto anche delle dotazioni infrastrutturali all’interno delle zone e microzone così individuati: Trasporti pubblici; Verde pubblico; Servizi scolastici e sanitari; Attrezzature commerciali; Insediamenti sportivi, ecc.; Zone di particolare pregio o degrado; Pertanto i valori mensili minimi e massimi del Comune delle 19 microzone al mq sono:

Microzona valori in €

1 CENTRO STORICO - DANISINNI 2,21 3,62 2 ORETO – MONTEGRAPPA- GUADAGNA 2,49 3,62 3 CALATAFIMI – VILLATASCA 3,32 4,29 4 ALTARELLO – NOCE – BOCCADIFALCO –UDITORE – BAIDA - PASSO DI

RIGANO – BORGO NUOVO – CEP 2,76 4,39

5 MALFITANO – SERRADIFALCO – OLIVUZZA 3,32 4,54 6 LIBERTA’ – POLITEAMA – S. FRANCESCO CARELLA 4,42 6,71 7 PORTO – MONTALBO – AMMIRAGLIO RIZZO - ACQUASANTA 2,76 4,18 8 S.ERASMO – ROMAGNOLO - SPERONE 3,04 4,08 9 CROCE VERDE – CIACULLI – MONTE GRIFONE 1,66 3,62 10 CHIAVELLI – BONAGIA – FALSOMIELE – MOLARA - VILLAGRAZIA -

ROCCA 2,21 3,62

11 VILLABIANCA – SPERLINGA – SAMPOLO – SCIUTI – DE GASPERI 4,14 5,94 12 ARENELLA – VERGINE MARIA - FAVORITA 3,04 3,87 13 BANDITA – ACQUA DEI CORSARI 2,21 3,62 14 STRASBURGO – BELGIO – RESUTTANA- SAN LORENZO QUARTIERI 3,32 5,06 15 BELLOLAMPO – PIANO DELL’OCCHIO 1,93 3,62 16 CARDILLO – VILLA SCALEA 3,32 4,75 17 PALLAVICINO – S. FILIPPO NERI – FONDO PATTI – TRAPANI PESCIA 2,87 4,03 18 ADDAURA – MONDELLO - CASTELFORTE 4,70 6,71 19 SFERRACAVALLO – TOMMASO NATALE – PARTANNA MONDELLO 3,04 4,23

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Allegato “C” Determinazione di metroquadro utile Si conviene che i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione saranno espressi in Lire/mq. utile mensile. Il metroquadro utile viene definito secondo i seguenti criteri: A) la superficie calpestabile al netto dei muri perimetrali ed interni dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili; B) la superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura: del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera A); del 25 per cento, qualora non comunicanti; C) la superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura: del 30 per cento, fino a metriquadri 25, e 10 per cento la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera A); del 15 per cento, fino a metriquadri 25, e 5 per cento la quota eccedente qualora non comunicanti. D) la superficie dell’area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura del 10 per cento, fino alla superficie definita nella lettera A), e del 2 per cento per superfici eccedenti detto limite. Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalità dei punti precedenti entrano nel computo della superficie utile fino ad un massimo pari alla metà della superficie dei vani di cui alla lettera A). E) in caso di superficie inferiore ai 50 metriquadri la stessa viene moltiplicata per il coefficiente di 1,20

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Allegato “D” REGOLAMENTO COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE ART. 7 ACCORDO LOCALE CITTA’ DI ALTOFONTE ART. 1 La commissione di conciliazione stragiudiziale costituita su iniziativa delle parti contraenti, opererà con le modalità di seguito indicate ed ha lo scopo di definire le controversie inerenti alla conformità del contratto così come previsto dall’art. 7 nell’accordo locale o comunque insorte in ragione del rapporto di locazione, comprese quelle inerenti all’interpretazione del contratto, la suddivisione delle spese condominiali e la manutenzione ed in genere per le liti insorte a qualsiasi titolo, fra le parti del rapporto locativo. Il procedimento di conciliazione può essere attivato a richiesta di una delle parti attraverso la propria associazione. L’istanza, su apposito modulo, deve contenere: le generalità delle parti, l’oggetto della controversia, una sommaria descrizione delle ragioni addotte, copia del contratto e ogni altro documento ritenuto utile, e l’indicazione dell’associazione di cui intende avvalersi per l’assistenza nella conciliazione, per lo scopo dovrà nominare un proprio rappresentante come componente la commissione di conciliazione. L’istanza è depositata presso la segreteria della commissione. ART. 2 La Segreteria Presso le Organizzazioni firmatarie è istituita una segreteria per il coordinamento della conciliazione. La segreteria si occupa della comunicazione alle parti e alle organizzazioni designati per la nomina dei conciliatori, della convocazione della Commissione di Conciliazione. La segreteria provvede a rimettere copia del verbale di conciliazione alle parti interessate al procedimento. ART. 3 Procedura di Conciliazione A seguito dell’istanza di conciliazione notificata alla parte, la segreteria notifica all’altra l’inizio della procedura. Quest’ultima deve far conoscere entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione l’Associazione di cui intende valersi nella conciliazione. La prima riunione della commissione di conciliazione è convocata dalla segreteria entro i 20 giorni successivi. La Commissione si riunisce il giorno stabilito alla presenza delle parti, esamina il contenzioso, nel caso aggiornando la seduta per l’esame d’eventuali perizie e per le conclusioni. La Commissione redige un verbale di conciliazione del qual è fornita copia alle parti a cura della segreteria della stessa. ART. 4 Gli eventuali costi ed oneri fiscali per la registrazione, ove prevista dalla legge, sono a carico delle parti in eguale misura.

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Allegato E TABELLA ONERI ACCESSORI

RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE AMMINISTRAZIONE Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile C Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali L

ASCENSORE Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni C Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti L Adeguamento alle nuove disposizioni di legge L Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione C Tasse annuali per rinnovo licenza d'esercizio L Ispezioni e collaudi C

AUTOCLAVE Installazione e sostituzione integrale dell’impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.) L

Manutenzione ordinaria C Imposte e tasse di impianto L Forza motrice C Ricarico pressione del serbatoio C Ispezioni, collaudi e lettura contatori C

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIALI

Installazione e sostituzione dell’impianto comune di illuminazione L Manutenzione ordinaria dell’impianto comune di illuminazione C Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme L Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme C Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni L Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni C Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili L

Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili C IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA Installazione e sostituzione degli impianti L Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti L Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario C

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Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale C Lettura dei contatori C Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua C IMPIANTI SPORTIVI Installazione e manutenzione straordinaria L Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.) C Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa) C

IMPIANTO ANTINCENDIO Installazione e sostituzione dell’impianto L Acquisti degli estintori L Manutenzione ordinaria C Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi C

IMPIANTO TELEVISIVO Installazione, sostituzione o potenziamento dell’impianto televisivo centralizzato L

Manutenzione ordinaria dell’impianto televisivo centralizzato C PARTI COMUNI Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico L Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico C Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari L Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari C Manutenzione straordinaria della rete di fognatura L Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti C

Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere L Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni C

Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni C Installazione e sostituzione di serrature L Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati C

Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo

L

Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo

C

PARTI INTERNE ALL’APPARTAMENTO LOCATO

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Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti L Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti C Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario C

Rifacimento di chiavi e serrature C Tinteggiatura di pareti C Sostituzione di vetri C Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo e dell’impianto citofonico e videocitofonico C

Verniciatura di opere in legno e metallo C Manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento L PORTIERATO

Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.

L 10%

C 90%

Materiale per le pulizie C

Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l. L

10% C

90%

Manutenzione ordinaria della guardiola L

10% C

90% Manutenzione straordinaria della guardiola L

PULIZIA Spese per l’assunzione dell’addetto L Trattamento economico dell’addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.

C

Spese per il conferimento dell’appalto a ditta L Spese per le pulizie appaltate a ditta C Materiale per le pulizie C Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia L Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia C Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie C

Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti C Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva C Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori L Sacchi per la preraccolta dei rifiuti C

SGOMBERO NEVE

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Spese relative al servizio, compresi i materiali d’uso C

LEGENDA L = locatore C = conduttore

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COMUNE DI PARMA

ACCORDO APPLICABILE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PARMA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 E DEL DECRETO

MINISTERIALE DEI LL.PP. 05/03/1999

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2, comma 3 della Legge 431/98 ed in attuazione della Convenzione nazionale sottoscritta l'8 febbraio 1999 e recepita nel Decreto del 05/03/99 del Ministro dei LL.PP. di concerto con il ministro delle Finanze, (G.U. n° 67 del 22/03/99)

le Organizzazioni Sindacali della proprietà

....................in persona di......................

....................in persona di......................

....................in persona di......................

e

le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini

....................in persona di......................

....................in persona di......................

....................in persona di......................

....................in persona di......................

convengono e stipulano quanto segue:

Il presente accordo ha validità per tutto il territorio del Comune di Parma. Il territorio del Comune di Parma viene suddiviso in zone omogenee come da allegato n° 1.

Nella zona del centro storico sono evidenziate subzone di degrado alle quali si applicano i valori al metro quadrato della zona intermedia.

Il canone viene determinato sulla base di valori al metro quadrato calpestabile che variano a seconda dell'entità della superficie, tra un minimo ed un massimo, nell'ambito di tre subfasce di oscillazione.

La superficie da considerare, con una tolleranza del 5% in eccesso o in difetto, è esclusivamente quella utile dell’unità immobiliare (con esclusione di balconi, terrazze, e altri accessori ) a cui si aggiunge il 50% della superficie dell'autorimessa.

Le subfasce di oscillazione si applicano in base alla presenza di parametri di cui all'allegato 2 ed alla tabella di cui all’allegato 3.

All'interno di ciascuna subfascia di oscillazione le parti contrattano il canone liberamente, sulla base dello stato di manutenzione, dell'unita' immobiliare, del fabbricato, del numero dei parametri presenti e della tipologia dell’alloggio.

SUBFASCIA MINIMA: quando sono presenti fino a 3 parametri

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SUBFASCIA MEDIA: quando sono presenti da 4 a 6 parametri

SUBFASCIA MASSIMA: quando sono presenti da 7 a 9 parametri

Nell’unità immobiliare priva di servizi igienici e/o acqua potabile, il canoner non può essere superiore del10% del valore minimo delle subfasce minime, la presenza di qualsiasi altro parametro è, in tal caso, ininfluente.

Può essere applicato il valore massimo al metro quadrato utile della subfascia massima quando l'appartamento presenta tutti i parametri e lo stato di manutenzione e' ottimo.

Il canone come sopra determinato può essere maggiorato fino al 10% quando l'appartamento e' integralmente ammobiliato.

Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo si rendono fin d’ora disponibili ad assistere le parti nelle trattative precontrattuali per la definizione delle condizioni del contratto, ivi compresa la determinazione del canone.

CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

Art. 2 comma 3 legge 431/98 e art. 1 DM 05/03/99

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente l'allegato contratto tipo (modello A) recante altresì le modalità di designazione dei componenti la Commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa nonché — come per il presente Accordo formalmente si conviene — le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75% della variazione ISTAT. Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti il presente Accordo approvano l’allegata Tabella (allegato 4)

CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI

Art. 5 comma 1 - Legge 431/98 ed art. 2 DM 05/03/99

Il presente accordo prevede che la durata della locazione non può essere inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi.

La transitorietà del contratto può essere motivata sia da esigenze del locatore che del conduttore, individuate all’atto della stipula del contratto come segue:

esigenze di transitorietà del locatore

Quando il locatore abbia la necessita' di disporre dell'immobile entro diciotto mesi per i seguenti motivi:

1. destinarlo ad abitazione propria o dei figli o dei parenti entro il secondo grado che contraggano matrimonio o inizino una convivenza di fatto o, raggiunta la maggiore età ed autonomia economica, lascino l'abitazione della famiglia d'origine;

destinarlo ad abitazione propria o dei figli o dei parenti entro il secondo grado che. in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, debbano rilasciare l'alloggio di servizio; destinarlo all'esercizio dell'attività propria, del coniuge, del figlio o dei parenti entro il secondo grado a seguito del conseguimento di titolo abilitativo al lavoro e/o professione; destinarlo ad abitazione propria dei figli o dei parenti entro il 2° grado, per rientro dall'estero o da altre località in cui si risieda o ci si trasferisca, temporaneamente, per

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comprovati motivi di lavoro o di studio, o per motivi di salute o per necessità di assistenza a parenti entro il 2° grado; destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei parenti entro il 2° grado, per ragioni di studio o di lavoro, esclusivamente per gli immobili in luogo diverso da quello di residenza del locatore; eseguire lavori di ristrutturazione, nell’unità immobiliare, per i quali ha fatto richiesta di concessione o autorizzazione edilizia o D.I.A. Qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata, espressamente indicata nel contratto e documentate.

Esigenze di transitorietà del conduttore

Quando il conduttore abbia la necessità di una abitazione per un periodo non superiore a 18 mesi, per i seguenti motivi:

1. contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un comune diverso da quello di residenza;

previsione di trasferimento per ragioni di lavoro; trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro; necessità di cure o di assistenza a familiari in luogo diverso dalla propria residenza; acquisto di una abitazione che si renda disponibile entro 18 mesi: ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile la sua abitazione; seconda casa con residenza e permanenza effettiva nella prima casa, insieme al proprio nucleo famigliare, esclusivamente per ragioni di svago, hobby ,tempo libero; campagna elettorale.

Le ragioni di transitorietà del conduttore dovranno essere adeguatamente documentate. Si specifica, inoltre, che per la stipula dei contratti di cui sopra è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo a solo una delle parti contraenti.

E' fatto obbligo al locatore di confermare l'esigenza transitoria con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro un termine anteriore alla scadenza pari ad almeno tre mesi, ridotti a quindici giorni per contratti di durata fino a tre mesi.

Il conduttore ha diritto di recesso, per gravi motivi, con preavviso di un mese se la durata del contratto è inferiore a mesi sei e di tre mesi quando la durata è fino a diciotto mesi.

Il deposito cauzionale non potrà essere superiore all’importo di una mensilità del canone per contratti sino a sei mesi, non superiore a due mensilità per contratti di durata fino a diciotto mesi.

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente l'allegato contratto tipo (modello B) , recante altresì le modalità di designazione dei componenti la Commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti il presente Accordo approvano l’allegata Tabella (allegato 4)

CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI

Art. 5 comma 2 - Legge 431/98 ed art. 3 DM 05/03/99

Tali contratti sono utilizzabili per studenti universitari in un comune diverso da quello di residenza, hanno durata da sei mesi a tre anni, possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti, anche organizzati in cooperativa, o da aziende per il diritto allo studio

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Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente l'allegato contratto tipo (modello C), recante altresì le modalità di designazione dei componenti la Commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa nonché — come per il presente Accordo formalmente si conviene — le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75% della variazione ISTAT. Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti il presente Accordo approvano l’allegata Tabella (allegato 4)

ELENCO ALLEGATI

- ALLEGATO 1 (Zone omogenee, identificazione delle zone di degrado)

- ALLEGATO 2(Parametri per la determinazione delle fasce di oscillazione)

- ALLEGATO 3 (Canoni al mq utile per le fasce di oscillazione minima, media e massima)

- ALLEGATO 4 -TABELLA ONERI ACCESSORI

-.MODELLO A (Contratto di locazione ad uso abitativo)

- MODELLO B (Contratto transitorio ordinario)

- MODELLO C(Contratto transitorio per studenti universitari)

Parma, li' ..................................

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA PROPRIETA'

..................................................................

..................................................................

..................................................................

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEGLI INQUILINI

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

ALLEGATO 3

CENTRO STORICO CANONE AL MQ UTILE- MESE RAPPORTATO ALLA SUPERFICIE IN MQ

Superficie Fascia Minima

Fascia Media

Fascia Massima

sino a 40 6.500 8.000 8.000 9.500 9.500 11.500

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ALLEGATO 2

PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI OSCILLAZIONE

1) RISCALDAMENTO AUTONOMO e/o ARIA CONDIZIONATA

2) POSTO AUTO e/o AUTORIMESSA

3) ASCENSORE OLTRE IL SECONDO PIANO

4) DOPPI SERVIZI

5) ACCESSORI: CANTINA e/o SOLAIO

6) ACCESSORI: TERRAZZO e/o BALCONE

7) COSTRUZIONE e/o CONSISTENTE RISTRUTTURAZIONE DELL' IMMOBILE NELL’ ULTIMO DECENNIO

8) APPARTAMENTO UBICATO IN EDIFICIO CON NON PIU' DI 6 UNITA' IMMOBILIARI

da 41 a 60 6.000 7.500 7.500 9.000 9.000 10.500 da 61 a 100 5.500 7.000 7.000 8.500 8.500 9.500 da 100 a130 5.000 6.500 6.500 8.000 8.000 9.000 oltre 131 4.500 6.000 6.000 7.500 7.500 8.500 ZONA INTERMEDIA CANONE AL MQ UTILE- MESE RAPPORTATO ALLA SUPERFICIE IN MQ

Superficie Fascia Minima

Fascia Media

Fascia Massima

sino a 40 6.000 7.500 7.500 9.000 9.000 11.000 da 41 a 60 5.500 7.000 7.000 8.500 8.500 10.000 da 61 a 100 5.000 6.500 6.500 8.000 8.000 9.000 da 100 a130 4.500 6.000 6.000 7.500 7.500 8.500 oltre 131 4.500 6.000 6.000 7.000 7.000 8.000 PERIFERIA CANONE AL MQ UTILE- MESE RAPPORTATO ALLA SUPERFICIE IN MQ

Superficie Fascia Minima

Fascia Media

Fascia Massima

sino a 40 5.000 6.500 6.500 8.000 8.000 9.500 da 41 a 60 4.500 6.000 6.000 7.500 7.500 8.500 da 61 a 100 4.000 5.500 5.500 7.000 7.000 8.000 da 100 a130 4.000 5.000 5.000 6.500 6.500 7.500 oltre 131 3.500 4.500 4.500 6.000 6.000 7.000

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9) PRESENZA DI VERDE e/o CORTILE, QUEST' ULTIMO LIMITATAMENTE AL CENTRO STORICO

FASCIA MINIMA: quando sono presenti fino a 3 parametri

FASCIA MEDIA: quando sono presenti da 4 a 6 parametri

FASCIA MASSIMA: quando sono presenti da 7 a 9 parametri

Allegato 4

RIPARTIZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI

(Parti e servizi comuni dell'edificio)

Amministrative

Proprietario - depositi cauzionali per erogazione dei servizi comuni (illuminazione, forza motrice, gas, acqua, telefono, ecc.); - assicurazione dello stabile e degli impianti; - cancelleria, copisteria, postali, noleggio, sala riunioni; - tassa per occupazione del suolo pubblico e tributi in genere; - tassa per passo carraio; - compenso dell'amministratore. Inquilino - cancelleria, copisteria, postali, spesa di fotocopie dei documenti giustificativi richiesti, noleggio sala riunioni per assemblee straordinarie convocate per iniziativa dei conduttori.

Ascensore

Proprietario - installazione; - sostituzione integrale dell'impianto; - manutenzione straordinaria, compresa sostituzione motore, ammortizzatori, parti meccaniche, parti elettriche; - sostituzioni funi; - ispezioni e collaudi periodici; - lavori di adeguamento alle norme legislative e CEE; - rinnovo licenza di esercizio. Inquilino - manutenzione ordinaria in abbonamento con esclusione di riparazioni e sostituzioni di parti; - consumi forze motrice e illuminazione.

Autoclave

Proprietario - installazione e integrale rifacimento; - sostituzione componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico, ecc. ); - collaudi, imposta e tasse di impianto; - ispezioni e collaudi periodici eseguiti dagli enti preposti e relative tasse di concessione. Inquilino - consumi forza motrice;

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- manutenzione in abbonamento; - ricarica pressione del serbatoio; - consumo acqua potabile e calda; - depurazione e decalcificazione.

Cantine e loro spazi di disimpegno

Proprietario - installazione impianto elettrico e suo rifacimento; - installazione impianto idrico e suo, anche parziale, rifacimento; - installazione e sostituzione di gettoniere per erogazione dell'acqua. Inquilino - consumi di energia elettrica e acqua; - sostituzione lampadine; - pulizie e relativi materiali d'uso; - servizio di disinfestazione e derattizzazione; - servizio di disinfestazione, derattizzazione dei bidoni dell'immondizia; - manutenzione ordinaria della gettoniera;

Coperture e lastrici

Proprietario - rifacimento della struttura di copertura ivi compreso il manto; - rifacimento nei lastrici solari del manto impermeabilizzante e della sovrastante pavimentazione; - sostituzione grondaie, converse, bandinelle, para neve e pluviali; - rifacimento camini; - installazione parafulmini; - trattamento antitarlo. Inquilino - pulizia e sgombero neve nei lastrici agibili; - pulizia camini.

Corsie e rampe autorimesse

Proprietario - rifacimento delle pavimentazioni; - installazione di apparecchiature automatiche, e non automatiche, per il comando di elementi di chiusura e di radiocomando; - installazione e rifacimento di impianto elettrico di illuminazione ; - installazione di impianto idrico e suo, anche parziale, rifacimento; - installazione e sostituzione della segnaletica verticale. Realizzazione della segnaletica orizzontale;- sostituzione di elementi protettivi (guardrail, parapetti, cavedi, ecc.); - installazione e sostituzione dell'impianto antincendio, comprese le relative spese di collaudo; - ispezioni e collaudi periodici eseguiti dagli enti preposti e relative tasse di concessione. Inquilino - manutenzione ordinaria degli automatismi di chiusura e radiocomandi; - manutenzione ordinaria della segnaletica; - manutenzione ordinaria degli elementi protettivi (guardrail, parapetti, cavedi, ecc.); - consumi di energia elettrica e acqua; - pulizia corsie e rampe, compresi i relativi materiali d'uso; - sgombero neve; acquisto e spandimento sale.

Cortili e giardini

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Proprietario - installazione e sostituzione di recinzioni e di cancelli; costruzione di passi carrabili; - installazione e sostituzione di apparecchiature automatiche e non automatiche per il comando di elementi di chiusura e radiocomando; - esecuzione di pavimentazioni di cortili, marciapiedi e camminamenti in zone verdi eseguite con materiali di qualsiasi natura; - installazione e sostituzione di attrezzature per stendere la biancheria; - realizzazione di segnaletica per la delimitazione dei posti macchina all'aperto; - impianto arboreo ed erbaceo per le aree verdi; - acquisto attrezzature e macchine occorrenti per la manutenzione delle aree verdi; - installazione e sostituzione di impianto di irrigazione e di attrezzature sportive e ricreative (panchine, giochi per i ragazzi, ecc.); - installazione dell'impianto di illuminazione. Inquilino - manutenzione ordinaria dell'impianto di irrigazione e delle attrezzature sportive e ricreative; - manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione; sostituzione lampadine; - consumi di energia elettrica; - pulizia cortili e aree verdi; sgombero neve, compresi i relativi materiali d'uso.

Fognature e scarichi

Proprietario - allacciamento rete comunale; rifacimento e riparazione della rete fognante dal collettore urbano al fabbricato e all'interno del fabbricato stesso; installazione del sifone; - installazione e rifacimento delle colonne montanti e della rete di raccolta delle acque pluviali nelle aree cortilive, ivi compresi i pozzetti e sifoni; - installazione e sostituzione dell'impianto di sollevamento delle acque di rifiuto, compreso l'avvolgimento elettrico della pompa. Inquilino - pulizia e spurgo dei pozzetti a sifone; - spurgo delle reti fognarie e disotturazione delle colonne di scarico e relativi pozzetti; - disotturazione dei sifoni.

Impianto centralizzato T.V.

Proprietario - installazione e sostituzione di impianto centralizzato TV per la ricezione di programmi nazionali ed esteri; - sostituzione cavi, prese ed altri accessori; - sostituzione cavi, prese ed altri accessori per l'ampliamento. Inquilino - manutenzione ordinaria dell'impianto centralizzato TV per la ricezione di programmi nazionali ed esteri.

Impianti sportivi

Proprietario - installazione e manutenzione straordinaria. Inquilino - addetti (bagnini, pulitori, ecc.) - acqua (pulizia, depurazione), acquisto terra rossa, manutenzione ordinaria;

Pareti esterne

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Proprietario - restauro integrale della facciata: rifacimento di intonaci, tinteggiatura dei rivestimenti, dei basamenti, dei balconi, delle pensiline e di ogni altro motivo ornamentale; Inquilino -

Portierato

Proprietario - salario, tredicesima, ferie, accantonamento liquidazione, indennità supplementari come da vigente c.c.n.l. ed eventuali contratti integrativi provinciali, contributi previdenziali e assicurativi: 10%; - costo dell'alloggio in misura pari alla indennità sostitutiva prevista dal c.c.n.l.: 10%; - manutenzione straordinaria della guardiola. Inquilino - salario, tredicesima, ferie, accantonamento liquidazione, indennità supplementari come da vigente c.c.n.l. ed eventuali contratti integrativi provinciali, contributi previdenziali e assicurativi: 90%; - costo dell'alloggio in misura pari alla indennità sostitutiva prevista dal c.c.n.l.: 90%; - indennità come da c.c.n.l. ed accordi particolari: - annaffiamento aiuole, giardini, fiori e piante; - rotazione sacchi e/o bodoni della spazzatura e loro eventuale trasporto dal piano cantine al piano stradale; - conduzione di impianto di riscaldamento, condizionamento e acqua calda.

Pulizie e pre-raccolta rifiuti

Proprietario - acquisto attrezzature specifiche (lucidatrice, aspirapolvere, spazzole elettriche, scale, ecc.) - spese per il conferimento dell'appalto; - spese per l'assunzione della persona fisica; - polizza assicurativa contro gli infortuni in corso di contratto d'opera per il servizio; Inquilino - in caso di incarico conferito a impresa o società: 1) spese fatturate compresa Iva; 2) materiali di pulizia quando non compresi nel contratto; - in caso di incarico conferito a persona fisica: 1) salario, 13a mensilità, ferie, accantonamento per l'indennità di anzianità, contributi previdenziali ed assistenziali, e quant'altro previsto dalla normativa vigente; 2) manutenzione ordinaria delle attrezzature specifiche (lucidatrice, aspirapolvere, spazzole elettriche, scale, ecc.); 3) salario o compenso addetto pre-raccolta rifiuti; 4) contributi previdenziali e assicurativi addetto; 5) sacchi per pre-raccolta; 6) derattizzazione e disinfestazione in genere dei locali legati alla raccolta delle immondizie; 7) tassa rifiuti.

Riscaldamento, produzione di acqua calda e condizionamento

Proprietario - installazione e sostituzione dell'impianto di riscaldamento, di produzione di acqua calda e di condizionamento; - adeguamento dell'impianto di riscaldamento, di produzione di acqua calda e di condizionamento, alle leggi e ai regolamenti in materia di prevenzione incendi, contenimento dei consumi o altro; - sostituzione caldaia, bruciatore, cisterne e boiler; - installazione e sostituzione dell'impianto antincendio, comprese le relative spese di collaudo;

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acquisto estintori; - ispezioni e collaudi periodici eseguiti dagli enti preposti e relative tasse di concessione; - tassa Asl verifica impianto; - riparazione e ricostruzione del rivestimento refrattario; - Sostituzione del bollitore dell'acqua calda sino al 4û anno; - Sostituzione del bollitore dell'acqua calda dopo il 4û anno al 50 % Inquilino - ricarica estintori; - retribuzione degli addetti alla conduzione della caldaia, ivi compressi gli oneri assicurativi e previdenziali; - acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua; - pulizia dell'impianto per messa a riparo stagionale: caldaie, bruciatori, canne fumarie; - costi della fornitura del calore comprendente consumo combustibile, assistenza tecnica dell'impianto, forza motrice per il bruciatore, compenso fuochista; - manutenzione ordinaria depuratori acqua; - manutenzione ordinaria e pulizia filtri dell'impianto di condizionamento e di depurazione dell'acqua per l'impianto autonomo, manutenzione ordinaria di caldaia, bruciatore, tubazioni, radiatori, valvole e manopole. - Sostituzione del bollitore dell'acqua calda dopo il 4û anno al 50 %

Scala e altro

Proprietario - ricostruzione struttura portante della scala, dei gradini, e dei pavimenti dei pianerottoli; - fornitura e montaggio di armadietto per contatori (gas, luce, acqua); di contenitore per bidoni immondizie; di bacheca portatarghe; - fornitura e montaggio di casellari postali; - installazione dell'impianto eletrico: suoneria, comando tiro porta e cancelli, illuminazione vano scale, citofono, ecc. e sua sostituzione; - installazione di dispositivi automatici di chiusura (chiudiporta a braccio o a pavimento) con relative chiavi; - installazione e sostituzione dell'impianto antincendio comprese le relative spese di collaudo; acqusto astintori; - ispezioni e collaudi periodici eseguiti dagli enti preposti e relative tasse di concessione; - installazione di portalampada, plafoniere e lampadari; Inquilino - forniture di guide e zerbini; - manutenzione ordinaria dell'armadietto per contatori ( gas, luce e acqua ); del contenitore per bidoni dell'immondizia, di bacheche portatarghe; - manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico: suoneria, comando a tiro porta e cancelli, illuminazione vano scale, citofono, ivi compresi i relais, le elettroserrature e i temporizzatori; - sostituzione vetri degli infissi; - ricarica degli estintori; - sostituzione di lampadine e tubi al neon; - consumi energia elettrica.

Trattamento delle acque potabili

Proprietario - installazione di impianto di trattamento delle acque potabili (addolcimento, deferrizzazione, ecc.); Inquilino - manutenzione ordinaria dell'impianto di trattamento delle acque potabili; - consumo di sali, resine e forze motrici; - retribuzione dell'addetto alla conduzione dell'impianto.

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Vigilanza notturna

Proprietario Inquilino - se prevista a richiesta. (Manutenzione e gestione delle singole unità immobiliari)

Impianto elettrico

Proprietario - rifacimento integrale dell'impianto eletrico; - riparazione strordinaria dell'impianto elettrico; - interventi di aggiornamento e adeguamento alla legge. Inquilino - manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico e degli impianti di suoneria, timer luce, scala, citofono e video citofono.

Impianto idrico sanitario-gas

Proprietario - installazione e rifacimento dell'impianto idrico, sanitario e gas; - installazione e sostituzione dei contatori divisionali dell'acqua calda e fredda; - sostituzione dei sifoni. Inquilino - manutenzione ordinaria delle apparecchiature del bagno e della cucina; - pulizia dei contatori divisionali dell'acqua calda e fredda; - disotturazione di elementi di raccordo alle colonne montanti ("braghe").

Pareti soffitti pavimenti e rivestimenti

Proprietario - rifacimento di pavimenti e rivestimenti. Inquilino - tinteggiatura e verniciatura delle pareti e dei soffitti se volute dal conduttore nel corso del rapporto di locazione; - montaggio di carta da parati o materiali similari se voluto dal conduttore nel corso del rapporto di locazione.

Riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda (impianti autonomi)

Proprietario - installazione, rifacimento integrale degli impianti autonomi di riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda; - sostituzione di parti degli impianti (caldaia, pompa, bruciatore, condizionatore); - sostituzione e riparazione del bollitore di acqua calda. Inquilino - manutenzione ordinaria delle apparecchiature ce compongono gli impianti di riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda (caldaia, pompa, bruciatore, ecc.), avvolgimento pompa, gigleurs, sfiato elementi riscaldanti. ecc.; - pulizia del bruciatore, della caldaia, del bollitore, delle canne fumarie.

Serramenti e infissi

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Proprietario - sostituzione di porte, telai, finestre, serrande avvolgibili, persiane, scuri e tende di oscuramento; - riparazione delle serrande avvolgibili nei seguenti elementi: stecche, ganci, rullo; - riparazione delle porte, dei telai delle finestre, delle persiane, degli scuri e sostituzione di parti accessorie delle stesse per vetustà; - verniciatura di serramenti asterni: serrande avvolgibili, persiane, scuri e parapetti, balconi. Inquilino - manutenzione ordinaria delle cordelle di attacco al rullo, dei ganci, dei perni e delle molle nelle serrande avvolgibili; - manutenzione ordinaria delle porte, dei telai finestra, delle persiane, degli scuri; - verniciature di serramenti interni: porte e telai finestra se volute dal conduttore; - rifacimento chiavi e serrature.

Mod. A

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

(Ai sensi dell’art.2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431e art 1 DM 05/03/99)

L'anno il giorno del mese di in Parma tra i Sigg.ri

A) ..............................................................................cf ...................................................... nato a .......................... il ...................... residente in ............................................................, Via ........................................................, chiamato di seguito locatore

(Assistito da...................................................................................... di Parma con sede in ................................ in persona del legale rappresentante ..................................................)

B)................................................................................cf .................................................... nato a .......................... il ...................... residente in ............................................................, Via ........................................................, chiamato di seguito conduttore (assistito dal Sindacato ............................................................ di Parma, .............................. in persona del legale rappresentante ................................................

che accetta, per sé e i suoi aventi causa, l’unità immobiliare posta in via ...................................................... n. civico .......... piano ........ scala .......... int. ........ composto di n. .............. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.: indicare quali) ................................................................................................non ammobiliato/ammobiliato come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti.

Tabelle millesimali

proprietà ..................................

riscaldamento ..................................

acqua ..................................

altre ..................................

Estremi identificativi dell’unità immobiliare

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Documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti

Certificato di collaudo e certificazione energetica

si conviene e si stipula quanto segue

1. Il contratto è stipulato per la durata di anni tre dal ……………….. al …………………… e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui l’articolo 3 della legge 431/98, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui l’articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.

In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione percepito.

2. Il conduttore ha la facoltà di recedere dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima, ridotti a tre nel caso di gravi motivi.

L’immobile dovrà esser destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi: ................................................ .............................................................. Per la successione del contratto si applica l’art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392 nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 1988, n. 404.

Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall’accordo territoriale definito tra le OO.SS. della proprietà e dell’inquilinato depositato in data ……………… presso il Comune di Parma è convenuto in lire………………/euro ………………, che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario ovvero……………………………… in n. ………… rate eguali anticipate di lire…………………………………. ciascuna, scadenti il ………………………. Tale canone è stato determinato dalle parti sulla base dell’applicazione dei seguenti criteri:

ZONA ..............................................................

Metri quadrati ..............................................................

PARAMETRI n° ..............................................................

FASCIA ..............................................................

AMMOBILIATO ..............................................................

e così per £. al Metro quadrato utile-mese ..................................

Il canone potrà essere aggiornato annualmente, in misura non superiore al 75% della variazione

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annuale in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi rispetto al mese precedente quello di inizio del presente contratto.

Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento per qualunque causa, anche di una sola rata del canone ( nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari a una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 L. 27 luglio 1978, n. 392.

Il conduttore dovrà consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano — motivandola — ragione.

Il conduttore dichiara di aver visitato la casa locatagli e di averla trovata adatta all’uso convenuto e — così — di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente e le delibere dell’assemblea dei condomini. E’ in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’immobile , ai sensi dell’art. 1590 C.C. di quanto segue:........................................................................................................ .................................................................................................................................. .................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ovvero come da allegato verbale di consegna.

Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di lire ........................ / euro .................................................... pari a ...... mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione.

Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

In alternativa le parti potranno convenire altre forme di garanzia.

Per gli oneri accessori e la suddivisione delle spese di manutenzione, le parti applicheranno la "Tabella oneri accessori" di cui all’Allegato n° 4 dell’accordo territoriale 4. In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese, in quanto esistenti, relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonchè dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonchè alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito, saranno a carico del conduttore nella misura del 90%. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire — in sede di consuntivo — entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei

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criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali.

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condòmini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Il conduttore — in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata — si obbliga a servirsi esclusivamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore — in caso di inosservanza — autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Nel caso in cui il locatore intendesse vendere la casa locata il conduttore dovrà consentire la visita all’unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l’esclusione dei giorni festivi e comunque con il minor incomodo per il conduttore.

Il locatore concede/non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita dell’immobile locato da esercitarsi secondo gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Il locatore concede/non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di nuova locazione, alla scadenza del contratto, da esercitarsi secondo l’art. 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che abbiano prestato assistenza per la stipula del presente contratto, le tasse di bollo e l’imposta di registrazione la stesura, sono a carico delle parti contraenti nella misura del 50%. In caso di recesso da parte del conduttore, la relativa imposta di registro è a carico dello stesso.

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare , il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato, qualora non risulti più iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di Parma.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata, se non mediante atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675)

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla Convenzione Nazionale ex articolo 4, comma 1, della legge 431/98 del 08/02/1999, al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro delle Finanze del 05/03/99,all’accordo territoriale depositato presso il Comune di Parma il ..........., alle disposizioni del codice civile, della legge 27/7/1978 n° 392, della legge 9/12/1998 n° 431 e comunque alle norme vigenti ad agli usi locali.

Per ogni controversia, che dovesse sorgere in merito all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine alla esatta applicazione dell’accordo territoriale sopra citato, anche riguardo del canone, ciascuna parte potrà adire una commissione di Conciliazione stragiudiziale

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formata, quanto a due componenti - scelti fra appartenenti alle rispettive Organizzazioni firmatarie dell’accordo di cui trattasi - sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore e, quanto a un terzo - che svolgerà eventualmente funzioni di Presidente -, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo ritengano di nominarlo. In caso di variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire la commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di 90 giorni, il nuovo canone a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale o fino a nuova variazione.

La conclusione del presente contratto, fatto salvo l’esercizio del diritto di prelazione ove concesso, ovvero a termine dell’art 3 comma 1 legge 431/98, non comporta di per sé il trasferimento al locatario, con o senza corrispettivo, di quanto locato ( art 121, comma 4 lettera f dl 01/09/1993, n° 385).

letto, approvato e sottoscritto

Il locatore......................................................................................................

Il conduttore....................................................................................................

A mente dell’art. 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 10), 11), 12), 13), 16), 21), 22) e 23)

Il locatore....................................................................................................

Il conduttore..................................................................................................

per l’Associazione della Proprietà: ..........................................................

Per l’Associazione dei Conduttori ............................................................

Modello "B"

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA

(Ai sensi dell’art.2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431e art 2 DM 05/03/99)

L'anno il giorno del mese di in Parma tra i Sigg.ri

A) ..............................................................................cf ...................................................... nato a .......................... il ...................... residente in ............................................................, Via ........................................................, chiamato di seguito locatore

(Assistito da...................................................................................... di Parma con sede in ................................ in persona del legale rappresentante ..................................................)

B)................................................................................cf .................................................... nato a .......................... il ...................... residente in ............................................................, Via ........................................................, chiamato di seguito conduttore

(assistito dal Sindacato ............................................................ di Parma, .............................. in persona del legale rappresentante ................................................

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che accetta, per sé e i suoi aventi causa,

l’unità immobiliare posta in via ...................................................... n. civico .......... piano ........ scala .......... int. ........ composto di n. .............. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.: indicare quali) .................................... ...................................................... non ammobiliato/ammobiliato come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti.

Tabelle millesimali

proprietà ..................................

riscaldamento ..................................

acqua ..................................

altre ..................................

Estremi identificativi dell’unità immobiliare ......................................................................

Documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti

................................................................................................................................................

Certificato di collaudo e certificazione energetica ...................................... ..........................................................................................................

si conviene e si stipula quanto segue

1. Il contratto è stipulato per la durata di mesi ………………… dal ………………………………al……………………………………………. allorché, fatto salvo quanto previsto dal punto 2), cesserà senza bisogno di disdetta alcuna, e il locatore nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione Nazionale firmata in data 08/02/1999 dell’articolo 2 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici e di concerto con il Ministro delle finanze del 05/03/1999, dell’accordo territoriale tra OO.SS. della proprietà e dell’inquilinato depositato il …………presso il Comune di Parma dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto: .................................................................................... .................................................................................................................................... ............................................

� Il locatore ha l’onere di confermare il verificarsi dell’evento e della dichiarazione che ha giustificato la stipula del presente contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata A/R da inviarsi al conduttore nel termine di ............ prima della scadenza del contratto. In caso di mancato invio della lettera ovvero di venire meno delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto si intende ricondotto alla durata prevista dall’articolo 2, comma 1, della legge 431/98. In ogni caso ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla scadenza e non l’adibisca, nel termine dei sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, agli usi espressamente dichiarati nel contratto li conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui l’articolo 2, comma 1, della legge 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione percepito.

� Ai sensi di quanto previsto dall’accordo territoriale tra le OOSS della proprietà e dell’inquilinato depositato in data ……………… presso il Comune di Parma, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l’esigenza di abitare

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l’immobile per un periodo non eccedente i……. mesi per il seguente motivo ………………………………che documenta allegando al presente contratto …………………………………………………

� Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto, per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno prima. Nella ipotesi in cui il contratto venga ricondotto alla durata prevista dall’art 2 comma 1 della legge 431/98, il conduttore ha la facoltà di recedere dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima, ridotti a tre nel caso di gravi motivi.

� L’immobile dovrà esser destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi: ........................ ........................................................................ Per la successione del contratto si applica l’art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392 nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 1988, n. 404.

� Il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

� Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall’accordo definito tra le OOSS della proprietà e dell’inquilinato depositato in data ……………… presso il Comune di Parma è convenuto in lire………………/euro ………………, che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario ovvero……………………………… in n. ………… rate eguali anticipate di lire………………. ciascuna, scadenti il ………………………. Tale canone è stato determinato dalle parti sulla base dell’applicazione dei seguenti criteri:

ZONA ..............................................................

Metri quadrati ..............................................................

PARAMETRI n° ..............................................................

FASCIA ..............................................................

AMMOBILIATO ..............................................................

e così per £. al Metro quadrato utile-mese ..................................

� Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento per qualunque causa, anche di una sola rata del canone ( nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari a una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 L. 27 luglio 1978, n. 392.

� Il conduttore dovrà consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano — motivandola — ragione.

� Il conduttore dichiara di aver visitato la casa locatagli e di averla trovata adatta all’uso convenuto e — così — di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente e le delibere dell’assemblea dei condomini. E’ in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in

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relazione allo stato dell’immobile , ai sensi dell’art. 1590 C.C. di quanto segue:.................................................................................. ................................................ .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ................................................................................................................................................ ovvero come da allegato verbale di consegna.

� Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

� Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

� A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di lire ........................ / euro .............................. ...................... pari a una mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

In alternativa le parti potranno convenire altre forme di garanzia

� Per gli oneri accessori e la suddivisione delle spese di manutenzione, le parti applicheranno la "Tabella oneri accessori" di cui all’Allegato n° 4 dell’accordo territoriale 4. In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese, in quanto esistenti, relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonchè dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonchè alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito, saranno a carico del conduttore nella misura del 90%. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire — in sede di consuntivo — entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali.

� Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condòmini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

� Il conduttore — in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata — si obbliga a servirsi esclusivamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore — in caso di inosservanza — autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve eccezioni di legge.

� Nel caso in cui il locatore intendesse vendere la casa locata il conduttore dovrà consentire la visita all’unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l’esclusione dei giorni festivi e

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comunque con il minor incomodo per il conduttore.

� Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che abbiano prestato assistenza per la stipula del presente contratto, le tasse di bollo e l’imposta di registrazione sono a carico delle parti contraenti nella misura del 50%. In caso di recesso da parte del conduttore, la relativa imposta di registro è a carico dello stesso.

� A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare , il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.

� Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata, se non mediante atto scritto.

� Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675).

� Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla Convenzione Nazionale ex articolo 4, comma 1, della legge 431/98 del 08/02/1999, al decreto del ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze del 05/03/99,all’accordo territoriale depositato presso il Comune di Parma il ..........., alle disposizioni del codice civile, della legge 27/7/1978 n° 392, della legge 9/12/1998 n° 431 e comunque alle norme vigenti ad agli usi locali.

� Per ogni controversia, che dovesse sorgere in merito all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine alla esatta applicazione dell’accordo territoriale sopra citato, anche riguardo del canone, ciascuna parte potrà adire una commissione di Conciliazione stragiudiziale formata, quanto a due componenti - scelti fra appartenenti alle rispettive Organizzazioni firmatarie dell’accordo di cui trattasi - sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore e, quanto a un terzo - che svolgerà eventualmente funzioni di Presidente -, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo ritengano di nominarlo. In caso di variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire la commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di 90 giorni, il nuovo canone a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale o fino a nuova variazione.

� La conclusione del presente contratto, fatto salvo l’esercizio del diritto di prelazione ove concesso, ovvero a termine dell’art 3 comma 1 legge 431/98, non comporta di per sé il trasferimento al locatario, con o senza corrispettivo, di quanto locato ( art 121, comma 4 lettera f dl 01/09/1993, n° 385).

letto, approvato e sottoscritto

Il locatore................................................................................................

Il conduttore..............................................................................................

A mente dell’art. 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 15), 16), 20), 21), 22), 23) e 24).

Il locatore....................................................................................................

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Il conduttore..................................................................................................

per l’Associazione della Proprietà: ..........................................................

Per l’Associazione dei Conduttori ............................................................

Modello "C"

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA PER LE ESIGENZE ABITATIVE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

(Ai sensi dell’art.2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431e art 3 DM 05/03/99)

L'anno il giorno del mese di in Parma tra i Sigg.ri

A) ..............................................................................cf ...................................................... nato a .......................... il ...................... residente in ............................................................, Via ........................................................, chiamato di seguito locatore

(Assistito da...................................................................................... di Parma con sede in ................................ in persona del legale rappresentante ..................................................)

B)................................................................................cf .................................................... nato a .......................... il ...................... residente in ............................................................, Via ........................................................, chiamato di seguito conduttore

(assistito dal Sindacato ............................................................ di Parma, .............................. in persona del legale rappresentante ................................................

che accetta, per sé e i suoi aventi causa,

l’unità immobiliare posta in via ...................................................... n. civico .......... piano ........ scala .......... int. ........ composto di n. .............. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.: indicare quali) ...................................... .................................................... non ammobiliato/ammobiliato come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti.

Tabelle millesimali

proprietà ..................................

riscaldamento ..................................

acqua ..................................

altre ..................................

Estremi identificativi dell’unità immobiliare .................................................... ..................

Documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti

................................................................................................................................................

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Certificato di collaudo e certificazione energetica ................................ ................................................................................................................

si conviene e si stipula quanto segue

1. Il contratto è stipulato per la durata di mesi ………………………dal ………………………………al…………………………………………….

� Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.

� Ai sensi di quanto previsto dall’accordo territoriale di cui all’articolo 5, comma 3 legge 431/98 depositato presso il Comune di Parma in data…………………..le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore/i espressamente ha l’esigenza di abitare l’immobile per un periodo non eccedente i ……………….frequentando i corsi di studi di………….. presso l’Università di……………………………………………………………………………

� Il conduttore ha la facoltà di recedere dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima, ridotti a tre nel caso di gravi motivi. Tale facoltà è consentita ad uno o più dei conduttori firmatari e in tal caso, dal mese dell’intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione. In caso di recesso anticipato di uno dei conduttori, i rimanenti si impegnano ad informarne tempestivamente il Locatore ed a sottoporre l’eventuale subentrante alla approvazione dello stesso. Sarà condizione insuperabile per consentire il subentro, l’accettazione scritta delle clausole contenute nel presente contratto ed in particolare quelle relative alla scadenza ed all’ammontare dell’intero canone. Pertanto il contratto andrà a scadere il (salvo rinnovo) sia per gli attuali conduttori sia per tutti coloro che dovessero subentrare al loro posto. Sarà causa si risoluzione immediata del contratto il rilascio dell'appartamento da parte di tutti i firmatari del contratto stesso.

� L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso civile abitazione.

� Il conduttore non potrà sublocare, o dare in comodato in tutto o in parte in parte, l’unità immobiliare salvo quanto previsto nei casi e con le modalità concordate al precedente punto 4, pena la risoluzione di diritto del contratto.

� Secondo quanto stabilito dall’accordo di cui al punto 3) il canone è convenuto in lire………………/euro ………………, che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario ovvero……………………………… in n. ………… rate eguali anticipate di lire…………………………………. ciascuna, scadenti il ………………………. Tale canone è stato determinato dalle parti sulla base dell’applicazione dei seguenti criteri:

ZONA ..............................................................

Metri quadrati ..............................................................

PARAMETRI n° ..............................................................

FASCIA ..............................................................

AMMOBILIATO ..............................................................

e così per £. al Metro quadrato utile-mese ..................................

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� pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento per qualunque causa, anche di una sola rata del canone ( nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari a una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 L. 27 luglio 1978, n. 392.

� Il conduttore dovrà consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano — motivandola — ragione.

� Il conduttore dichiara di aver visitato la casa locatali e di averla trovata adatta all’uso convenuto e — così — di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. E’ in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’immobile , ai sensi dell’art. 1590 C.C. di quanto segue:.............................................................................. ...................................... .......................................................................................................................... .................................................................................. ovvero come da allegato Verbale di Consegna.

� Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

� Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

� A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di lire ........................ / euro ............................ ........................ pari a ...... mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

� . Per gli oneri accessori e la suddivisione delle spese di manutenzione, le parti applicheranno la "Tabella oneri accessori" di cui all’Allegato n° 4 dell’accordo territoriale 4. In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese, in quanto esistenti, relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonchè dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonchè alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito, saranno a carico del conduttore nella misura del 90%. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire — in sede di consuntivo — entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali.

� Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere

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relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condòmini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

� Il conduttore — in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata — si obbliga a servirsi esclusivamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore — in caso di inosservanza — autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve eccezioni di legge.

� Nel caso in cui il locatore intendesse vendere la casa locata il conduttore dovrà consentire la visita all’unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l’esclusione dei giorni festivi e comunque con il minor incomodo per il conduttore.

� Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che abbiano prestato assistenza per la stipula del presente contratto, le tasse di bollo e l’imposta di registrazione sono a carico delle parti contraenti nella misura del 50%. In caso di recesso da parte del conduttore, la relativa imposta di registro è a carico dello stesso.

� A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare , il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.

� Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e essere provata, se non mediante atto scritto.

� Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675).

� Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla Convenzione Nazionale ex articolo 4, comma 1, della legge 431/98 del 08/02/1999, al decreto del ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze del 05/03/99,all’accordo territoriale depositato presso il Comune di Parma il ..........., alle disposizioni del codice civile, della legge 27/7/1978 n° 392, della legge 9/12/1998 n° 431 e comunque alle norme vigenti ad agli usi locali.

� Per ogni controversia, che dovesse sorgere in merito all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine alla esatta applicazione dell’accordo territoriale sopra citato, anche riguardo del canone, ciascuna parte potrà adire una commissione di Conciliazione stragiudiziale formata, quanto a due componenti - scelti fra appartenenti alle rispettive Organizzazioni firmatarie dell’accordo di cui trattasi - sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore e, quanto a un terzo - che svolgerà eventualmente funzioni di Presidente -, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo ritengano di nominarlo. In caso di variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire la commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di 90 giorni, il nuovo canone a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale o fino a nuova variazione.

� La conclusione del presente contratto, fatto salvo l’esercizio del diritto di prelazione ove concesso, ovvero a termine dell’art 3 comma 1 legge 431/98, non comporta di per sé il trasferimento

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al locatario, con o senza corrispettivo, di quanto locato ( art 121, comma 4 lettera f dl 01/09/1993, n° 385).

letto, approvato e sottoscritto

Il locatore................................................................................................

Il conduttore..............................................................................................

A mente dell’art. 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 15), 16), 20), 21), 22), 23) e 24.

Il locatore....................................................................................................

Il conduttore..................................................................................................

per l’Associazione della Proprietà: ..........................................................

Per l’Associazione dei Conduttori ............................................................

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Accordo per il territorio del comune di Pescara

in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n° 431 e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze

Le Organizzazioni della proprietà edilizia e le Organizzazioni dei conduttori in calce indicate:

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo; Vista la convenzione nazionale in data 08.02.1999, sottoscritta ai sensi dell’art. 4, comma 1, della richiamata legge; Visto il D.M. 5 marzo 1999 con il quale sono stati definiti, sulla base della citata convenzione nazionale, criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge n. 431/98; Visto in particolare l’art. 4, comma 1, della citata legge 431/98, così come modificato dall’art.2, comma 1, lett. c), della legge 08.01.2002 n. 2 che stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti convohi, ogni tre anni, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale al fine di aggiornare la richiamata convenzione nazionale; Vista la convenzione nazionale stipulata in data 06.09.2002 in base agli artt. 4 e 4 bis, della legge 9 dicembre, n. 431 tra i Sindacati degli Inquilini SUNIA, SICET, UNIAT, Unione Inquilini, ANIA, Feder.Casa e il COORDINAMENTO PROPRIETARI IMMOBILIARI, ANPE–Federproprietà, ASPPI, CONFAPPI, UPPI, Assocasa, Visto il D.M. 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; Tenuto conto delle delimitazioni delle microzone censuarie, individuate dall’Ufficio del Territorio di Pescara ai sensi del DPR 138/98 ed approvate con delibera del Consiglio Comunale n.117 del 12.07.1999, all’interno dei quali si riscontra una sufficiente omogeneità delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei fabbricati ivi insistenti; Che in data 09.08.1999 veniva stipulato il primo accordo territoriale per il Comune di Bologna in attuazione delle previsioni di cui alla legge n. 431/1998 avente durata triennale; Che, tenuto conto dell’esperienza maturata nel corso della vigenza del precedente accordo, è possibile cercare di fornire alle parti contrattuali uno strumento maggiormente affinato ed il più possibile in linea con le aspettative della legge Tanto premesso, le organizzazioni così come in epigrafe indicate, stipulano e convengono quanto segue:

Capo I NORME GENERALI

1. PREMESSE: Le premesse sono parte integrante del presente Accordo

2. AMBITO DI APPLICAZIONE: I criteri e le modalità per la determinazione del canone di locazione e il contratto tipo stabiliti dal presente Accordo, per ciascuno dei regimi pattizi previsti dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 2 comma 4 e art. 5 si applicano esclusivamente agli immobili locati ad uso abitativo situati nel territorio del Comune di Pescara;

3. TERMINI DI VALIDITA’ DELL’ACCORDO LOCALE: Il presente Accordo è valido per la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula o comunque fino al rinnovo della Convenzione nazionale e del successivo decreto ministeriale, come stabilito all’art. 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431. Alla predetta scadenza e fino alla stipula di un nuovo Accordo o, in caso di mancata stipula, fino all’emanazione del decreto sostitutivo previsto dall’art. 4, comma 3, L. cit., continuerà ad applicarsi il presente Accordo. Per il rinnovo dell’Accordo locale si applicano le procedure previste all’art. 2, l. cit.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE OMOGENEE: Le parti, tenuto conto della individuazione dell’Ufficio del Territorio di Pescara, ai sensi del DPR 138/98 ed approvate con delibera del Consiglio Comunale n.117 del 12.07.1999, di numero 10 (dieci) microzone censuarie all’interno delle quali si riscontra una sufficiente omogeneità delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei fabbricati ivi insistenti e rilevato che le stesse possano essere ulteriormente raggruppate, per valori di mercato, dotazioni infrastrutturali e tipologie edilizie, individuano in quattro zone omogenee il territorio del Comune di Pescara all’interno delle quali ogni edificio sarà localizzato attraverso il foglio di mappa attribuito dall’Ufficio del competente catasto urbano, il tutto come di seguito indicato:

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• Zona omogenea 1 - “centrale”

Microzone censuarie Fogli di mappa

1 - 2 - 4 2-3-4-5-8-9-13-14-15-16-20-21-22-23-27(in parte)

• Indicativamente identificabile nel nucleo storico della città estesa alla parte nord (ex Castellamare) e comprendente : Lungomare Riviera - Lungomare Matteotti - Via Paolucci - Via Gobetti - Via N. Fabrizi - C.so V. Emanuele - Piazza Italia - Piazza Duca D’Aosta - C.so Umberto - Piazza Sacro Cuore - Piazza della Rinascita - Via L. Muzii - Viale R. Margherita - Piazza San Francesco - Piazza S. Caterina di Siena - Viale G. Bovio - Strada parco - Viale Kennedy - Piazza Duca degli Abruzzi; Via delle Fornaci (di confine) - Via Caravaggio (di confine),

• Zona omogenea 2 - “semicentrale”

Microzone censuarie Fogli di mappa

5 - 7 - 8 25-27(in parte)-29-26-28-32-37

• Indicativamente identificabile nel nucleo storico della città estesa alla parte sud (fortezza di Pescara) e comprendente: Lungaterno Sud - Piazza della Marina - Via Bardet - Via D’Avalos - Ponte Risorgimento - Ponte G. D’Annunzio - Via G. D’Annunzio - Via Marconi - Via A. Doria - Via Vespucci - Via Luisa D’Annunzio - Piazza Alessandrini - Piazza Le Laudi - Asse attrezzato; Viale Pindaro - Via Virgilio - Via Mazzarino - Via Pepe - Via Luisa D’Annunzio - Piazza Ovidio - Piazza San Luigi Gonzaga - Lungomare C. Colombo - Viale Primo Vere - Via Naz.le Adriatica Sud - Strada San Silvestro (di confine);

• Zona omogenea 3 - “Colli”

Microzone censuarie Fogli di mappa

3 - 9 - 10 7-11-12-18-19-1-6-10-17-35-36-42-43-44-45

• Indicativamente identificabile nelle aree collocate nelle zone collinari ex rurali o prevalentemente agricole e comprendente: Via Caravaggio (di confine) - Via Colle di Mezzo - Via di Sotto - Via Prati - Via Fonte Romana - Via del Circuito - Largo Madonna - Piazza Pierangeli - Via Ferrari (di confine); Via del Palazzo - Via Colle Scorrano - Via di Sotto - Via Valle Ferzetti - Via Caravaggio (di confine); Via Tirino - Via Colle Pizzuto - Via Colle Orlando - Circonvallazione - Strada comunale San Silvestro - Via Colle Pineta - Via Colle Renazzo - Via Colle San Donato - Strada San Silvestro — Via Nazionale Adriatica sud (di confine);

• Zona omogenea 4 - “periferica”

Microzone censuarie Fogli di mappa

- 6 - 24-30-31-33-34-38-39-40-41

• Indicativamente identificabile nella zona periferica ed industriale estesa lungo la sponda sud del fiume (Tiburtina Valeria) e comprendente: Asse attrezzato - Via Tiburtina - Via Tirino - Via Alento (di confine) - Via Stradonetto - Circonvallazione Ai fini delle ripartizione omogenea del territorio si è provveduto alla unificazione della zona portuale Nord con quella “centrale” mediante inserimento in quest’ultima anche dei fogli di mappa num.ri 22, 23 e quella parte del foglio 27 posta sulla sponda del fiume, ricompresi nella microzona num. 5 (“semicentrale”)

• Zona di particolare pregio: sono state individuate zone di particolare pregio quelle ricomprese tra Viale Primo Vere (l° tratto) Via O. Braga - Via Scarfoglio - Via L. D’Annunzio (ultimo tratto) - Via Via Modesto della Porta - Viale Figlia di Iorio - Via C. De Titta (di confine) Lungomare Matteotti (da via Balilla) - Piazza 1° Maggio - Piazza della Rinascita - Viale Riviera - Viale Regina Elena Viale Regina Margherita - Viale Kennedy - Strada Parco (di confine) - Via Solferino tratto lato mare (di confine).

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• Zona di degrado: Si è inteso non individuare zone di particolare degrado in quanto non esiste una particolare zona ben definibile in cui è concentrato il degrado del patrimonio immobiliare e di quello sociale. I1 fenomeno è piuttosto riconoscibile attraverso l’identificazione di alloggi di minor pregio all’interno di ogni singola zona.

Si conviene che ove singoli edifici vengano attraversati dalla linea di confine delle zone, l'edificio sarà incluso nella zona di maggior valore. I confini tra le aree omogenee e le zone s’intendono tracciati sulla linea di mezzeria delle varie strade

5. INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DI BASE PER LA VALUTAZIONE DEL CANONE DI RIFERIMENTO: Si è ritenuto, sulla base dei dati messi a disposizione dalle Associazioni e dalle Organizzazioni Professionali, di riferire il canone di locazione di ciascun alloggio al numero dei locali di cui lo stesso è costituito, ad eccezione delle unità immobiliari di superficie superiore ai 110 mq. ed alle unità unifamiliari per le quali si è preferito riferire il valore locativo alla superficie commerciale dell’alloggio (per la definizione di superficie commerciale vedi DPR 138/98). La cucina è esclusa dal computo dei locali, salvo il caso in cui non vi sia destinazione univoca dell’ambiente che la ospita (es. monolocale, cucina-soggiorno). Il box o posto auto è sono inclusi nel contratto di locazione, costituendo semplicemente un parametro per la determinazione della sub-fascia. Si sono pertanto individuate le seguenti tipologie:

• Abitazioni unifamiliari; • Unità immobiliari con superficie> 110 mq. • Unità di n. 4 vani + servizi 95 < superficie < 110 mq. • Unità di n. 3 vani + servizi 70 < superficie < 95 mq. • Unità di n. 2 vani + servizi 50 < superficie < 70 mq. • Unità monolocale + servizi superficie < 50 mq.

Sulla base delle suddette divisioni per tipologia sono stati individuati i valori minimo e massimo entro i quali è possibile individuare il canone convenzionale dell’unità immobiliare con relative fasce per ogni area come descritto nella tabella di seguito riportata:

SUB-FASCE DI VARIAZIONE PER SINGOLA ZONA

ZONA 1

TIPOLOGIA ABITAZIONE UNITÀ di MISURA SUB-FASCIA

abitazione unifamiliare € x mq 42,00 – 54,00 54,00 - 60,00 60,00 - 66,00

abitazione > 110 mq € x mq 42,00 – 48,00 48,00 -54,00 54,00 - 60,00

4 locali + servizi Canone annuale 4.800,00 – 5.400,00

5.400,00 – 6.600,00 6.600,00 – 7.200,00

3 locali + servizi " 3.600,00 – 4.200,00 4.200,00 – 5.400,00

5.400,00 – 6.000,00

2 locali + servizi " 3.000,00 – 3.600,00 3.600,00 – 4.200,00

4.200,00 – 4.800,00

monolocali " 3.000,00 – 3.600,00

3.600,00 – 4.200,00 4.200,00 – 4.800,00

ZONA 2

TIPOLOGIA ABITAZIONE

UNITA' di MISURA

SUB-FASCIA

abitazione unifamiliare € x mq 30,00 – 48,00 48,00 - 54,00 54,00 - 66,00

abitazione > 110 mq € x mq 30,00 – 48,00 48,00 - 54,00 54,00 - 60,00

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4 locali + servizi Canone annuale 4.200,00 – 4.800,00

4.800,00 – 6.000,00 6.000,00 – 6.600,00

3 locali + servizi " 3.600,00 – 4.200,00 4.200,00 – 5.400,00

5.400,00 – 6.000,00

2 locali + servizi " 3.000,00 – 3.600,00 3.600,00 – 4.800,00

4.800,00 – 5.400,00

monolocali " 3.000,00 – 3.600,00

3.600,00 – 4.200,00 4.200,00 – 4.800,00

ZONA 3

TIPOLOGIA ABITAZIONE

UNITÀ di MISURA SUB-FASCIA

abitazione unifamiliare € x mq 24,00 – 36,00 36,00 - 48,00 48,00 – 60,00

abitazione > 110 mq € x mq 24,00 – 36,00 36,00 - 42,00 42,00 - 54,00

4 locali + servizi Canone annuale 3.600,00 – 4.200,00 4.200,00 – 5.400,00

5.400,00 – 6.600,00

3 locali + servizi " 3.600,00 – 4.200,00

4.200,00 – 4.800,00 4.800,00 - 5.400,00

2 locali + servizi " 3.000,00 – 3.600,00

3.600,00 – 4.200,00

4.200,00 – 4.800,00

monolocali " 2.400,00 – 2.600,00 2.600,00 – 3.000,00

3.000,00 – 3.600,00

ZONA 4

TIPOLOGIA ABITAZIONE

UNITA' di MISURA SUB-FASCIA

abitazione unifamiliare € x mq 18,00 – 24,00 24,00 - 36,00 36,00 - 48,00

abitazione > 110 mq € x mq 18,00 - 24,00 24,00 - 36,00 36,00 - 48,00

4 locali + servizi Canone annuale 3.600,00 – 4.200,00 4.200,00 – 5.400,00 5.400,00 - 6.000,00

3 locali + servizi " 3.000,00 – 3.600,00 3.600,00 – 4.800,00 4.800,00 - 5.400,00

2 locali + servizi " 3.000,00 – 3.600,00

3.600,00 – 4.200,00 4.200,00 – 4.800,00

monolocali " 2.400,00 – 3.000,00 3.000,00 – 3.600,00

3.600,00 – 4.200,00

Tabella SEQ Tabella \* ARABIC 1

Tale valori sono stati determinati, anche fatte le opportune valutazioni in merito:

• alle attuali condizioni locali del mercato degli affitti; • ai canoni di locazioni in generale correnti su piazza; • alla complessità e difficoltà di individuare in concreto marcate differenze tra le specifiche aree

individuate, stante una certa omogeneità, su piazza, dei valori locativi;

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I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione di ciascuna zona e area dovranno intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura del 75% della variazione dell’indice Istat.

6. Individuazione dei criteri per la definizione dei “valori di riferimento” minimo e massimo dei canoni di locazione: In base a quanto disposto dall’art. 5, nell’ambito di ogni “zona urbana omogenea” è definita la fascia di oscillazione con un valore limite minimo e un valore limite massimo del canone espresso in euro/mq. annuo, ovvero a corpo in euro/anno. Ciascuna fascia di oscillazione, con il valore minimo e il valore massimo di riferimento per zona urbana omogenea, è suddivisa in tre sub-fasce, i cui valori minimi e massimi del canone sono compresi nei limiti di fascia. Le sub-fasce di oscillazione, per ciascuna zona urbana omogenea, sono delimitate con riferimento alla sotto specificata lista degli elementi oggettivi relativi all’immobile: Elementi di tipo A

Al bagno interno completo di tutti gli elementi (tazza, lavabo, vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di aerazione meccanica A2 impianti tecnologici essenziali e funzionanti: adduzione acqua potabile; impianto predisposto per l’installazione di uno scaldabagno che eroghi acqua calda in bagno; impianto elettrico; impianto gas

Elementi di tipo B

Bl cucina abitabile con almeno una finestra B2 ascensore per unità abitative situate al 2~ piano o piano superiore B3 stato di manutenzione e conservazione dell’unità immobiliare normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici, infissi, pavimenti, pareti e soffitti B4 impianti tecnologici, di esalazione e scarico conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti alla data di stipula del con fratto B5 riscaldamento centralizzato o autonomo

Elementi di tipo C

Cl doppio bagno di cui almeno uno completo di tutti gli elementi (tazza; lavabo; vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica C2 autorimessa o posto auto coperto (esclusivo o in comune) C3 giardino condominiale C4 stato di manutenzione e conservazione dell’unità immobiliare buono in tutti i suoi elementi costitutivi. impianti tecnologici propri dell’abitazione, infissi, pavimenti, pareti e soffitti C5 stato di manutenzione e conservazione dello stabile normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici comuni, facciate, coperture, scale e spazi comuni interni C6 porte blindate e doppi vetri

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C7 prossimità dell’abitazione all’insieme dei servizi: rete dei trasporti pubblici, esercizi commerciali e servizi sociali

Ai fini dell’individuazione delle sub-fasce di oscillazione deve verificarsi, per ciascuna di esse, la seguente composizione degli elementi oggettivi relativi all’immobile, come sopra specificati: sub-fascia 1: - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia: a) se manca uno solo degli elementi di tipo A o comunque se di tipologia catastale A/5; b) se, pur dotati di riscaldamento, esso è realizzato con stufe nei singoli locali, comunque alimentate, fatta eccezione per gli immobili che hanno almeno quattro elementi del tipo B; c) se hanno meno di tre elementi di tipo B, pur avendo tutti gli elementi di tipo A. sub-fascia 2: - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia: a) se hanno tutti gli elementi di tipo A e almeno tre elementi di tipo B; b) se hanno tutti gli elementi minimi di tipo A e B, richiesti per la subfascia 2, e meno di tre elementi di tipo C. sub-fascia 3: - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia se hanno tutti gli elementi di tipo A, almeno tre elementi di tipo B e tre elementi di tipo C ed in ogni caso non possono essere collocati in questa sub-fascia gli immobili se di tipologia catastale A/3 di classe 1, A/4 e A/6. Elementi di tipo D

Dl presenza di elementi accessori: balconi o terrazzo D2 presenza di elementi funzionali: cantina o soffitta D3 appartamenti con vetustà inferiore a 30 anni, tranne che si tratti di immobili di pregio edilizio, ancorché non vincolati ai sensi di legge D4 assenza di fonti specifiche di inquinamento ambientale ed acustico D5 affaccio esterno di pregio D6 giardino privato o spazio aperto esclusivo D7 posto auto scoperto D8 appartamenti fatti oggetto, negli ultimi 10 anni, d’intervento edilizio manutentivo per il quale è richiesta la dichiarazione in Comune di inizio attività (D.I.A.) ovvero Autorizzazione o Concessione Edilizia. D9 terrazza di superficie superiore a 20 mq Dl0 Impianto di climatizzazione.

La presenza di almeno cinque degli elementi di tipo D, sopra specificati, comporta la possibilità di applicare all’unità immobiliare il valore massimo del canone della sub-fascia di appartenenza.

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7. DEFINIZIONE DEL METRO QUADRO UTILE Si ritiene opportuno definire convenzionalmente il concetto di metro quadro utile; ciò per un’avvertita e diffusa esigenza di chiarezza delle future parti contrattuali private. A tal fine, si osserva che l’art. 1, comma 4, del D.M. 05.03.99 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 22.03.99) preveda che:

• le pertinenze dell’unità immobiliare (posto auto, box, cantina, ecc.); • la presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi, ecc.); • la dotazione dei vari servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o centralizzato,

condizionamento d’aria ecc.);

debbano essere prese in considerazione dalle parti contrattuali private nella definizione del canone effettivo, al fine di collocare questo tra il valore minimo e il valore massimo delle fasce di oscillazione. Considerato quanto sopra, e considerato quanto previsto agli art.li 7 e 18 del D.M. 3/10/1975, n. 9816 (pubblicato in G.U. n. 330 del 16/12/1975), salve successive definizioni ufficiali di riferimento, si conviene di computare i metri quadri utili di ogni unità immobiliare con le modalità di cui agli allegati B e C del dpr 23 marzo 1998, n. 138. La superficie dei balconi e dei terrazzi sarà considerata nella determinazione della superficie utile solo nella misura del 25% per quelli fino a trenta metri quadrati, l'ulteriore superficie sarà calcolata nella misura del 10%. Inoltre i metri quadrati utili dell'unità immobiliare sono calcolate sulla base della sua superficie convenzionale con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno. Le parti private contrattuali dovranno indicare espressamente in contratto la misura dei metri quadri utili attribuiti all'unità immobiliare oggetto del singolo contratto nonché il valore applicato per singolo metro quadro utile; ciò al fine di chiarezza amministrativa e di prevenzione di possibile contenzioso.

8. Variazioni del canone: Le parti convengono che il canone di locazione, come definito dalle parti private contrattuali ai sensi del presente accordo, venga aggiornato ogni anno in misura pari al 75 % della variazione accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatisi nell’anno precedente. L’aggiornamento decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata.

9. RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE – ONERI ACCESSORI In materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori, ai sensi dell’art. 4 D.M. 30.12.2002, le parti dispongono che per i contratti in oggetto si applica la tabella «oneri accessori» che si allega come parte integrante del presente sub num. 3 degli allegati (“allegato G”) Stabiliscono altresì che, allorché si eseguano sull’immobile importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l’efficienza in relazione all’uso a cui è adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante, il locatore può chiedere al conduttore che il canone risultante dall’applicazione dei parametri individuati nell’accordo territoriale venga integrato con un aumento non superiore all’interesse legale (c.c. 1284) sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. L’aumento decorre dalla data in cui sono ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro 30 giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.

10. DIRITTO DI PRELAZIONE Sarà facoltà del locatore concedere al conduttore il diritto di prelazione in caso di vendita dell’immobile con le modalità previste dagli art.li 38 e39 della legge n. 392/78.

11. IMMOBILE ARREDATO Per gli alloggi ammobiliati, con mobilio efficiente ed elettrodomestici funzionanti, il valore di canone effettivo individuato all'interno delle fasce potrà aumentare fino ad un massimo del 15 per cento. Si conviene di adottare quanto precede anche nei contratti "transitorio" e "transitorio per studenti". Tale aumento sarà cumulabile con altri previsti dal presente accordo, ove ricorrente

CAPO II NORME SPECIALI

CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO (art. 2, comma 3, L. n. 431/98)

12. IL CONTRATTO TIPO I contratti di locazione potranno essere stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di contratto previsti dall’art. 1, comma 11, del D.M. 30.12.2002, allegati A e B In ordine alla previsione dell’indicazione nel contratto, nella parte descrittiva, di tutti gli elementi e i

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riferimenti documentali e informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parti stipulanti convengono che, in mancanza della documentazione suddetta, il locatore dovrà allegare conforme dichiarazione sostitutiva per mezzo di atto sostitutivo di notorietà.

13. DURATA DEL CONTRATTO Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni indicate nella tab. 1) subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 5 per cento per i contratti di durata di quattro anni, del 6 per cento per i contratti di durata di cinque anni e del 7 per cento per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l’intera durata contrattuale.

Contratti per gli usi transitori abitativi (art. 5 comma 1, legge 431/98)

14. IL CONTRATTO TIPO I contratti di locazione potranno essere stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di contratto previsti dall’art. 2, comma 6, del D.M. 30.12.2002, allegati C e D. In ordine alla previsione dell’indicazione nel contratto, nella parte descrittiva, di tutti gli elementi e i riferimenti documentali e informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parti stipulanti convengono che, in mancanza della documentazione suddetta, il locatore dovrà allegare conforme dichiarazione sostitutiva per mezzo di atto notorio.

15. ESIGENZE DI TRANSITORIETÀ Le parti individuano, anche considerati, usi, consuetudini locali, ecc. le particolari esigenze (delle quali -si specifica- è sufficiente la sussistenza di una delle sottoindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti) come da seguente elenco delle varie fattispecie,

per i proprietari:

1. quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;

2. quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità;

3. quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori (il rilascio è condizionato dal possesso della concessione edilizia);

4. quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso (il rilascio è condizionato dal possesso della concessione edilizia);

5. per cambio di destinazione d'uso degli immobili; 6. per ristrutturazione con concessione edilizia già rilasciata; 7. quando si sia in attesa di vendita con preliminare già stipulato; 8. per matrimonio proprio o dei figli; 9. per separazione o divorzio; 10. per rientro dall'estero; 11. qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed

espressamente indicata nel contratto

e per i conduttori:

12. per trasferimento temporaneo della sede di lavoro; 13. per contratto di lavoro a tempo determinato in Comune diverso da quello di residenza; 14. per assegnazione di alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o presso privati di un

alloggio che si rende disponibile entro diciotto mesi, dimostrato con compromesso stipulato;

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15. per vicinanza momentanea a parenti bisognosi; 16. per separazione o divorzio; 17. per uso come seconda casa. 18. qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore documentabile e/o collegata ad un evento certo a data

prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Si conviene, in virtù di quanto stabilito dalla legge n. 431/98 e dal D.M. 30.12.02, che l’esigenza transitoria del conduttore debba essere provata con apposita ed idonea documentazione da allegare al contratto

16. PERMANENZA DELLE CONDIZIONI: le parti convengono che il contratto tipo definito a livello locale debba prevedere una specifica clausola che individui l’esigenza transitoria del locatore o del conduttore i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa, tramite lettera raccomandata da inviarsi avanti la scadenza nel termine stabilito nel contratto e che qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale oppure siano venute meno le cause della transitorietà, il contratto tipo deve prevedere la riconduzione della durata a quella prevista all’articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. In mancanza della documentazione suddetta il locatore dovrà allegare conforme dichiarazione sostitutiva per mezzo di atto notorio.

17. VALORE DEL CANONE Ai fini dell’art. 2, c. 2, D.M. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti si riportano integralmente a quanto convenuto al capo I, Parte Generale, e danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione del Comune di Pescara (tabella 1), incrementati del 20% considerata l’importanza strategica del Comune di Pescara con particolare riferimento al fatto che si tratta di un capoluogo di provincia. Contratti per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari (art. 5, commi 2 e 3 , legge 431/98)

18. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI Detti contratti potranno essere stipulati soltanto nel caso in cui il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di perfezionamento ovvero di specializzazione ed abbia la propria residenza al di fuori del Comune di Pescara. La durata potrà essere da sei mesi a tre anni (rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore). Tali contratti potranno essere sottoscritti dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari o dalle aziende per il diritto allo studio.

19. CIRCA IL CONTRATTO TIPO I contratti di locazione potranno essere stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di contratto previsti dall’art. 3, comma 4, del D.M. 30.12.2002, allegati E e F In ordine alla previsione dell’indicazione nel contratto, nella parte descrittiva, di tutti gli elementi e i riferimenti documentali e informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parti stipulanti convengono che, in mancanza della documentazione suddetta, il locatore dovrà allegare conforme dichiarazione sostitutiva per mezzo di atto notorio.

20. VALORE DEL CANONE Ai fini dell’art. 2, c. 2, D.M. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti si riportano integralmente a quanto convenuto al capitolo 1, punto2, e danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione del Comune di Pescara (tabella 1), incrementati del 30%.

CAPO III NORME COMUNI

21. Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo si impegnano a non sottoscrivere, durante la vigenza del medesimo, accordi territoriali diversi dal presente.

22. GRANDI PROPRIETA’ Per gli enti previdenziali pubblici, le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi l’attribuzione, in capo ad un medesimo soggetto, della disponibilità di più di 30 unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale), i canoni sono definiti, all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appositi Accordi integrativi fra la proprietà interessata e le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente accordo. In presenza della sottoscrizione di accordo integrativo, le parti potranno essere assistite nella stipulazione dei singoli contratti di locazione dalle associazioni sindacali da esse prescelte tra quelle che abbiano sottoscritto l’accordo integrativo stesso. Tali

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Accordi integrativi, da stipularsi per zone territoriali da individuarsi dalle associazioni sindacali predette, possono prevedere speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori nonché la possibilità di derogare dalla tabella oneri accessori.

23. COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE Ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione dei contratti di cui al presente accordo, nonché in ordine all'esatta applicazione dell'Accordo territoriale e/o integrativo, anche a riguardo del canone di locazione, una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale, formata, quanto a 2 componenti – scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'accordo di cui trattasi, sulla base delle designazioni rispettivamente del locatore e del conduttore, - e quanto a un terzo, che svolgerà le funzioni di Presidente, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati, ove gli stessi , di comune accordo, ritengano di nominarlo. Il parere della Commissione di Conciliazione è vincolante per le parti richiedenti. Le parti stipulanti si riservano di predisporre apposito regolamento per il funzionamento delle commissioni di conciliazione.

Il presente accordo si compone di complessive --11-- pagine

Pescara, lì ______

Si allegano, come parte integrante del presente accordo territoriale:

1. contratto di locazione ad uso abitativo (allegato A); 2. contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (allegato C); 3. contratto di locazione specifico per studenti (allegato C). 4. tabella di ripartizione degli oneri accessori (allegato 5);

Pescara, lì ______________

Leggono, confermano e sottoscrivono le Organizzazioni della Proprietà edilizia:

• U.P.P.I. (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari) - Via Grandi, 5 - Pescara - Tel. 085-4223960 f.to. Marini Paolo

• CONFEDILIZIA (Associazione Provinciale Proprietà Edilizia) - Via Italica, 75 - Pescara - Tel. 085-4514672 f.to Susanna Della Torre

• A.S.P.P.I. (Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari) - Galleria Muzii - Montesilvano - Tel____________ , Fax_________. f.to

E dei Conduttori

• S.U.N.I.A. (Sindacato Unitario Nazionale Inqulini Assegnatari) - Via B. Croce, 108 - Pescara – Tel. 085-45431 f.to Donato Cammarota

• U.N.I.A.T. (Unione Nazionale Inquilini Casa e Territorio) - Via Venezia, 28 - Pescara - Tel. 085-4224582. f.to _______________

• S.I.C.E.T. (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) - Corso Vittorio Emanuele, 50 - Pescara - Tel. 085/299114-08527302 f.to _______________

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ACCORDI TERRITORIALI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE secondo ART. 2 Commi 3,4,5 ; ART. 4 e ART. 5 LEGGE N. 431/1998 e secondo

ART. 1 e 2 LEGGE N. 2/2002 PER PRATO ED I COMUNI DELLA PROVINCIA

I Sindacati dei proprietari immobiliari ( UPPI , ASPPI , CONFEDILIZIA ) ed i Sindacati degli inquilini ( SUNIA, SICET, UNIAT, FEDERCASA ) della provincia di PRATO, in base alla Legge n. 431/1998 ed alla Legge n. 2/2002 nonché al collegato successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze emanato il 30 dicembre 2002

preso atto

che il Comune di PRATO ha individuato sul proprio territorio comunale n.6 (sei ) microzone omogenee, da tutti i sindacati in epigrafe citati riconosciute valide ed idonee anche per l’applicazione dei contratti tipo previsti all’art.2 , comma 3, ed all’art. 5 della Legge n. 431/ 1998 come successivamente modificata dalla Legge n. 2/ 2002 ;

che è necessario individuare per ogni singola zona i valori minimi e i massimi del canone da applicarsi ;

che all’interno di tutte le singole zone sono state individuate tre fasce di oscillazione, con valori minimi e massimi, ( A – B – C ) per l’applicazione in concreto dei canoni per le unità immobiliari ad uso abitativo alle stesse appartenenti, tenuto conto dei valori di mercato, delle dotazioni infrastrutturali, ( trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali , ecc. ) , tipologie edilizie esistenti.

che il decreto interministeriale MINISTERO INFRASTRUTTURE e TRASPORTI MINISTERO ECONOMIA e FINANZE , emanato in data 30 dicembre 2002 , ha dato precise indicazioni per la contrattazione territoriale che nel presente accordo vengono richiamate e rispettate .

ART. 1concordano

che per l’applicazione concreta del canone nelle singole fasce devono essere tenuti presenti, per le singole unità immobiliari abitative Cat. A/2,A/3,A/4,A/5,A/6 e A/7, lo stato manutentivo proprio e dell’intero stabile, le relative pertinenze ( posto auto, box, cantina, soffitta, terrazzi, giardino privato e spazi pertinenziali , ecc. ) nonché la seguente classificazione : Fascia “A”: è da intendersi di tale livello l’unità immobiliare dotata di standard di fruibilità superiore alla media che abbia comunque il riscaldamento singolo , i doppi servizi ( per unità immobiliari di superficie superiore a mq. 80 ), il posto auto assegnato o l’ autorimessa privata , l’ascensore ( per le unità immobiliari poste oltre due piani fuori terra ) , ed almeno n. 2 (due) dei requisiti sottoelencati : cantina, soffitta, area a verde o terrazzi non condominiali, impianti sportivi,

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portierato, videocitofono, addolcitore, antenna satellitare, mancanza di barriere architettoniche, elementi di isolamento termico, autoclave , portone blindato, finestre con vetri termici , condizionamento d’aria (minimo in un vano) ;

Fascia “B” : unità immobiliari in buono stato manutentivo, dotata di impianti e servizi condominiali adeguati, tali da rendere l’immobile conforme ad uno standard di fruibilità di livello medio; è da intendersi di tale livello l’unità immobiliare che abbia comunque impianto di riscaldamento e ascensore ( per le unità immobiliari poste oltre quattro piani fuori terra) ed almeno n. 3 (tre) dei requisiti sottoelencati: parcheggio condominiale, aree a verde o cortili condominiali, autoclave, terrazze o balconi, cantina, soffitta, lastrici solari di uso esclusivo a livello, stenditoio, lavanderia, locali condominiali per riunioni, mancanza di barriere architettoniche, elementi d’isolamento termico, impianti sportivi, portierato, videocitofono, addolcitore, antenna satellitare, portone blindato, finestre con vetri termici, condizionamento d’aria (minimo in un vano) ;

Fascia “C” : tutti gli altri immobili che non presentano i requisiti per le fasce A e B anche se di fruibilità inferiore alla media .

stabilisconoART. 2

Che i valori minimi e massimi per ogni singola zona siano i seguenti , suddivisi in tre fasce di oscillazione , alle quali comunque le parti private contraenti nei contratti di locazione possono derogare solo nei valori minimi in basso a favore del conduttore :

per la ZONA 1 ( min. 4,15 - max. 8,00 Euro ) Centro storico il canone di locazione sia mensilmente - per la fascia A tra EURO 6,80 e EURO 8,00 al mq.- per la fascia B tra EURO 5,30 e EURO 6,80 al mq.- per la fascia C tra EURO 4,15 e EURO 5,30 al mq.

per la ZONA 2 ( min. 4,10 - max. 8,50 Euro )Pietà, Giolica, Castellina, Filettole, Carteano, Canneto il canone di locazione sia mensilmente - per la fascia A tra EURO 7,00 e EURO 8,50 al mq.- per la fascia B tra EURO 5,50 e EURO 7,00 al mq.- per la fascia C tra EURO 4,10 e EURO 5,50 al mq.

per la ZONA 3 ( min. 4,20 - max. 7,70 Euro )S. Lucia, Coiano, Galceti, Villa Fiorita, Figline,Cerreto il canone di locazione sia mensilmente - per la fascia A tra EURO 6,50 e EURO 7,70 al mq.- per la fascia B tra EURO 5,40 e EURO 6,50 al mq.- per la fascia C tra EURO 4,20 e EURO 5,40 al mq.

per la ZONA 4 ( min. 4,20 - max. 8,40 Euro )adiacente il centro storico, repubblica, pedecollinare est il canone di locazione sia mensilmente - per la fascia A tra EURO 7,00 e EURO 8,40 al mq.- per la fascia B tra EURO 5,60 e EURO 7,00 al mq.- per la fascia C tra EURO 4,20 e EURO 5,60 al mq.

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per la ZONA 5 ( min. 4,20 - max. 7,50 Euro )Chiesanuova, Maliseti, S.Paolo,Galciana,Grignano, Mezzanail canone di locazione sia mensilmente - per la fascia A tra EURO 6,50 e EURO 7,50 al mq.- per la fascia B tra EURO 5,50 e EURO 6,50 al mq.- per la fascia C tra EURO 4,20 e EURO 5,50 al mq.

per la ZONA 6 ( min. 3,90 - max. 7,00 Euro ) Frazioni perifericheil canone di locazione sia mensilmente - per la fascia A tra EURO 6,00 e EURO 7,00 al mq.- per la fascia B tra EURO 4,90 e EURO 6,00 al mq.- per la fascia C tra EURO 3,90 e EURO 4,90 al mq.

ConfermanoART. 3

3. 1 che qualora le parti concordino per i nuovi contratti una durata contrattuale maggiore rispetto a quella prevista ex-lege, già con decorrenza immediata, il canone di locazione potrà essere maggiorato del 3 % ( tre per cento) per ogni anno di durata contrattuale ulteriore rispetto ai tre previsti per legge ;

3. 2 che per il calcolo della superficie di valutazione dell’unità immobiliare e degli accessori si applicheranno tutte le indicazioni previste nell’Allegato C ( norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria – Gruppi R, P, T ) del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138 ; A tal fine le parti private contraenti dovranno sottoscrivere un prospetto di calcolo della superficie dell’unità immobiliare e dei relativi accessori, contenente anche la determinazione del canone . Il modello di cui sopra potrà essere richiesto presso il Comune o presso i Sindacati firmatari del presente accordo .

3. 3 che per le unità immobiliari o singoli vani corredati di mobilio, ritenuto idoneo e di gradimento del conduttore , le parti private contraenti ne terranno conto ai fini della determinazione di una maggiorazione del canone locativo nell’ambito massimo della fascia di appartenenza ;

3. 4 che per i contratti ad uso transitorio (durata da 1 a 18 mesi) si applicano le fasce determinate con la maggiorazione del 5 % ( cinque per cento ) ;

3. 4 bis che per i contratti ad uso studenti universitari (durata da 6 a 36 mesi) si applicano le fasce determinate senza maggiorazione alcuna ;

3. 5 che in caso di variazione dell’imposizione fiscale gravante sull’unità immobiliare locata , in più o in meno , rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata può adire la Commissione di Conciliazione, la quale determina, nel termine perentorio di novanta giorni , il nuovo canone da corrispondere .

3. 6 che il presente accordo è estensibile a tutti i comuni della provincia di Prato per la parte normativa; per la parte economica verranno recepiti, mediante allegati, gli accordi che verranno raggiunti per i singoli comuni ;

3. 7 che per gli oneri accessori si farà riferimento all’allegato G di cui all’art. 4 del

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Decreto Interministeriale, fatte salve le previsioni di deroga di cui all’art. 1 punto 5 del predetto Decreto e di cui all’art. 8 del presente accordo territoriale ;

3. 8 che il presente accordo ha la durata di almeno tre anni a partire dal deposito dello stesso presso il comune di Prato, con possibilità comunque di revisione anticipata qualora le Organizzazioni sindacali firmatarie lo ritengano necessario ;

3.9 che il canone dei contratti concordati potrà essere aggiornato ogni anno nella misura massima del 75 % della variazione ISTAT ;

3.10 che per gli alloggi, la cui superficie determinata ai sensi del DPR 138/1998 Allegato C sia inferiore a 65 mq. , possono essere utilizzate le fasce immediatamente superiori a quelle di appartenenza ;

3.11 che per i contratti di nuova stipula o rinnovati a decorrere dal 1 GENNAIO 2005 i valori determinati nell’art. 2 del presente accordo verranno aumentati del 2 % (due per cento) e che per i contratti di nuova stipula o rinnovati a decorrere dal 1 LUGLIO 2006 i valori determinati nell’art. 2 del presente accordo verranno aumentati del 5 % (cinque per cento) e ciò fino al deposito dei nuovi accordi territoriali presso il Comune .

concordanoART. 4

che, fatto salvo il diritto a stipulare un nuovo contratto in base alla disciplina prevista dall’art. 2 comma 1° L.431/1998, per le Parti interessate a rinnovare i contratti di locazione, ancora soggetti al regime legale di cui alla L. 392/1978, in base all’art.2 comma 3 L.431/1998 , i nuovi canoni di locazione, determinati con l’applicazione dei criteri fissati nel presente accordo, saranno applicati come segue :

A) qualora la differenza tra il nuovo canone determinato con i parametri suelencati ed il canone pagato dal conduttore sia inferiore od uguale ad Euro 300,00 mensili , essa sarà pagata fino a copertura di Euro 150,00 mensili immediatamente ed il residuo in parti uguali, all’inizio del secondo e del terzo anno;

B) qualora la differenza tra il nuovo canone determinato con i parametri suelencati ed il canone pagato dal conduttore sia superiore ad Euro 300,00 mensili , le parti già fin da subito possono concordare un rinnovo contrattuale superiore ai tre anni ordinari, recuperando integralmente la differenza ed uniformandosi al pieno regime a partire dall’inizio del quarto o quinto anno a seconda della misura del recupero .

C) Contestualmente al raggiungimento del canone a regime, in base ai punti precedenti A) e B) , sullo stesso sarà applicato l’aggiornamento in base agli indici Istat in misura non superiore al 75 % in relazione alla variazione globale verificatasi dall’inizio locazione .

istituisconoART. 5

COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

Per ogni controversia che sorga in merito all’interpretazione ed esecuzione dei contratti

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nonché in ordine all’esatta applicazione degli Accordi territoriali e/o integrativi , ciascuna Parte può richiedere , prima di adire l’Autorità giudiziaria , che si pronunci una Commissione di conciliazione stragiudiziale che deve decidere non oltre sessanta giorni dalla data della richiesta . E ‘altresì nella facoltà di ciascuna Parte ricorrere alla Commissione di conciliazione affinché attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli accordi territoriali di riferimento . La Commissione Conciliativa Stragiudiziale è composta al massimo da 3 (TRE) membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale sulla base delle designazioni , rispettivamente , del locatore e del conduttore ed un terzo – che svolge funzioni di presidente- sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo . La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali .

ART. 6OSSERVATORIO TERRITORIALE DELLA CONDIZIONE ABITATIVA

Le Associazioni firmatarie del presente accordo ritengono utile affiancare agli accordi contrattuali territoriali depositati un ampio sistema informativo e per questo convengono che sia opportuno istituire un Osservatorio territoriale , che effettui la raccolta dei dati nonché il monitoraggio permanente della situazione abitativa locale .

CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEI CONTRATTI TRANSITORIART. 7

ESIGENZE CONDUTTORE : trasferimento temporaneo della sede di lavoro ; lavoratori che hanno vinto concorsi pubblici e sono ancora in prova ; lavoratori con contratto a tempo determinato che provengono da altre province ; conduttore che abbia un compromesso, un’assegnazione o un acquisto di alloggio che si renda disponibile entro i 18 mesi ;

ESIGENZE LOCATORE : ristrutturazione , demolizione o ampliamento dell’immobile ; necessità di utilizzare l’ immobile direttamente per sé o per il coniuge o per parenti entro il 3 (terzo) grado o per affini entro il 2 (secondo) grado .Il conduttore e/o il locatore devono provare l’esigenza di transitorietà con apposita documentazione da allegare al contratto . Le Parti contraenti possono avvalersi, per documentare altri casi non contemplati, della Commissione di Conciliazione che potrà recepire le motivazioni addotte e dare il nulla osta alla stipula .

DISPOSIZIONE FINALEART. 8

Sono parte integrante del presente accordo territoriale per la provincia di Prato , applicabile già dal 30 aprile 2003 data indicata dal D. I. del Ministero nfrastrutture e Trasporti e Ministero Economia e Finanze del 30 dicembre 2002 per la definizione degli accordi in sede locale , i contratti MODELLI A) C) E) per le proprietà individuali e MODELLI B) D) F) per le grandi proprietà nonché il MODELLO G) per oneri accessori tutti così come definiti dal Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2002 ed il MODELLO H per il calcolo e la determinazione del canone .In applicazione dell’art. 1 comma 2 della legge 8 gennaio 2002 n. 2 , oltre ai criteri per la misurazione delle superfici degli immobili già definiti nel presente accordo territoriale , i

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sindacati sottoscrittori concordano :che le spese di registro, in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione richiesta dal conduttore, saranno a totale suo carico ; che, non essendo considerate nel MODELLO G ) le voci specifiche : 1) compenso amministratore condominiale , 2) assicurazione globale fabbricato condominiale, 3) cancelleria - fotocopie - postali – telefoniche – convocazioni ed affitto locali per assemblee condominiali , le Organizzazioni sindacali firmatarie si impegnano ad affrontare ed a definire successivamente i criteri di ripartizione di dette spese , che faranno parte integrante del presente accordo territoriale con possibilità di estensione anche ai contratti di locazione immobiliare di altro tipo.

Prato , Li 31 Luglio 2003. Letto, approvato e sottoscritto.

U.P.P.I. – Prato CONFEDILIZIA –Prato ASPPI - Prato SUNIA – Prato UNIAT – Prato SICET- PratoFEDERCASA - Prato

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U . P . P . I . A l e s s a n d r i a Unione Piccoli Proprietari Immobiliai

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Tortona viale L.Einaudi, 15 Orario: Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Locazioni: accordo territoriale per gli affitti nel comune di Alessandria Postato da: Aldo Chiesa

Argomento Contratti In data 9 giugno 2003, nei locali della Amministrazione Comunale di Alessandria, alla presenza del Sindaco dott.sa Mara Scagni, si sono riunite le associazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, per approvare 'L'ACCORDO TERRITORIALE - per il territorio del Comune di Alessandria, in attuazione della L. 9/12/98 n. 431 e del D.M. 30/12/ 2002. ACCORDO TERRITORIALE SUGLI AFFITTI PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALESSANDRIA Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e D.M. 30 dic. 2002 L’accordo territoriale sottoscritto in data 9 giugno 2003 sostituisce quello del 1999 Esso regola: le modalità per il calcolo della superficie; la suddivisione delle aree omogenee del territorio del Comune di Alessandria; le fasce di oscillazione dei canoni. Superficie a base del calcolo: La superficie a base del calcolo si determina in base ai criteri ed alle modalità stabilite dall ’art. 13 della legge 292/78 ( legge dell ’equo canone) il quale recita: Superficie convenzionale. La superficie convenzionale è data dalla somma dei seguenti elementi: a) l’intera superficie dell ’unit à immobiliare; b) il 50 % della superficie delle autorimesse singole; c) il 20 % della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune; d) il 25 % della superficie dei balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili; e) il 15 % della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore;f) il 10 % della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell’unit à immobiliare. È detratto il 30 % della superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1,70. Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. L’elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a). Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti: a) 1,00 per l ’unità immobiliare di superficie superiore a metri quadrati 70; b) 1,10 per l’unit à immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70; c) 1,20 per l’unit à immobiliare inferiore a metri quadrati 46. I coefficienti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma non si applicano agli immobili il cui stato di conservazione e di manutenzione è scadente ai sensi dell’articolo 21. . Aree omogenee Sono state determinate 4 aree omogenee: AREA A1 – Centro storico Corso T. Borsalino – Spalto Gamondio – Spalto Marengo – Spalto rovereto – Lungo Tanaro Solferino Lungo Tanaro San Martino – Via Tiziano – Spalto Borgoglio Il canone annuo per mq. di superficie utile varia a seconda dell ’età dell’edificio: fino al 31/12/1962 da un minimo di € 20 ad un massimo di € 58 AREA A2 – Area intermedia Pista fino a corso Romita – Galimberti – Orti fino a Via Poligonia – Cristo Via Bonardi/via Vico – Zona fra Spalto Gamondio/Spalto Marengo/Via Don Orione/Via San Giovanni Bosco/via Massobrio. AREA A3 – Area Periferica Europa oltre Corso Romita – Villaggio Borsalino – Orti oltre Via Poligonia –Cristo fino a Cabanette – Borgo cittadella – Spinetta Marengo – Valle San Bartolomeo – Valmadonna. AREA A4 – Area Sobborghi Tutti i sobborghi ad eccezione di quelli ricompresi nell’Area Periferica (A3). I canoni unitari ( a mq. di superficie utile), espressi in Euro variano secondo le zone predefinite e secondo l ’età dell’alloggio del quale si deve determinare il canone

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ALLEGATO B – Fasce di oscillazione Dei canoni di locazione espressi in Euro per ogni mq. utile di superficie ___________________________________________________________________________________---------------------------Fabbbricati costruiti pima del 1 gennaio1963 Area 1---------------------Area 2 ---------------------- -Area 3 -----------------------Area 4 -------------------- Centro storico----------- Area Intermedia----------- Area Periferica----------- Sobborghi Da € 20,00 a € 58,00---Da € 28,00 a € 51,00--Da € 25,00 a € 48,00--Da € 20,00 a € 36,00 ___________________________________________________________________________________---------------------------Fabbricati costruiti dall ’1/1/63 al 31/12/990 Area 1---------------------Area 2 ---------------------- -Area 3 -----------------------Area 4 -------------------- Centro storico----------- Area Intermedia----------- Area Periferica----------- Sobborghi Da € 30,00- a € 60,00--Da € 35,00--a € 54,00-- Da € 28,00--a € 51,00-- Da € 25,00--a € 39,00 ___________________________________________________________________________________-------------------------- Fabbricati costruiti dopo il 31 dicembre 1990 Area 1---------------------Area 2 ---------------------- -Area 3 -----------------------Area 4 -------------------- Centro storico----------- Area Intermedia----------- Area Periferica----------- Sobborghi da €35,00--a € 65,00--da € 40,00--a € 57,00--da € 30,00--a € 54,00--da € 30,00--a €42,00 I valori sopra definiti varieranno in base alla superficie dell’immobile secondo la seguente ----------------------------------------------TABELLA C---------------------------------------------------------- Superfici in mq. utili oltre a mq--105-- I valori massimi di cui all ’allegato B sono ridotti del 10 % Superfici in mq. utili oltre a mq--125--I valori massimi di cui all ’allegato B sono ridotti del 15 % Superfici in mq. utili oltre a mq--145--I valori massimi di cui all állrgato B sono ridotti del 20 % Superfici in mq. utili Inferiori a mq 61 I valori massimi di cui all’allegato B sono aumentati del 20 % Superfici in mq.utili Inferiori a mq 51 I valori massimi di cui all’allegato B sono aumentati del 30 % Superfici in mq. utili Inferiori a mq 41 I valori massimi di cui all’allegato B sono aumentati de 50 % --------------------------------DETERMINAZIONE DEL CANONE CONTRATTUALE ---------------------------- Il canone di locazione sar à quello risultante dalla applicazione della superficie convenzionale, calcolata ai sensi dell’art. 13 (L. 392/78) ai valori minimi/ massimi indicati nella tabella B corretti con i coefficienti indicati nella tabella C applicata alla superficie di cui alla lettere a) dell ’art. 13. -----------------------------------AGEVOLAZIONI FISCALI -------------------------------------------------------i L’art. 5 del D. M. 30 dicembre 2002 concede le seguenti agevolazioni fiscali: a) Il reddito imponibile (85 % del canone di locazione) è ulteriormente ridotto del 30 %; b) La base imponibile per la determinazione dell ’imposta di registro è assunta nella misura del 70 % del corrispettivo annuo pattuito. Agli inquilini di unit à immobiliari adibite ad abitazione spetta una detrazione, rapportata al periodo dell’anno durane il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: a) Euro 495,80 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71; b) Euro 247,90 se il reddito complessivo supera € 15.593,71. Per usufruire delle predette detrazioni è necessario che, nella dichiarazione dei redditi relativa all ’anno in cui si intende usufruire delle agevolazioni, siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, l ’anno di presentazione della denuncia ai fini I.C.I. ed il comune ove è ubicato l ’immobile. Il Comune di Alessandria ha ridotto al 3 per mille l’Imposta Comunale sugli Immobili affittati secondo l’accordo territoriale. Per ottenere la riduzione è necessario presentare la richiesta di riduzione presso gli uffici comunali con allegata una copia del contratto registrato. Ai sensi del dodicesimo comma dell ’art. 1 del D.M. 30 dicembre 2002, i contratti di locazione devono essere stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di contratto allegati al decreto predetto. Il decreto 30 dicembre 2002, inoltre, definisce: a) le norme per la stipulazione dei contratti di natura transitoria e quelli per gli studenti universitari che dovranno essere stipulati utilizzando i contratti in esso allegati; b) la tabella degli oneri accessori; c) la facoltà di concedere al conduttore il diritto di prelazione, in caso di vendita, è riservata esclusivamente al proprietario dell’immobile. In questo caso vanno osservate le modalità previste dagli articoli 38 e 39 della L. 392/78.

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d) l’assistenza delle organizzazioni dei proprietari e degli inquilini è facoltativa. Note: l'ARTICOLO È STATO COMPLETATO IN DATA 7 LUGLIO 2003 Per maggiori chiarimenti i proprietari immobiliari possono rivolgersi alla sede dell ’U.P.P.I. di corso V. Marini, 12, in Alessandria.

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ACCORDO PER IL COMUNE DI ANCONATRA

UPPI

E SUNIA – SICET – UNIATUNIONE INQUILINI

PER LA STIPULA DEI CONTRATTI A CANONE CONTROLLATO(Art. 2 comma 3 Legge n. 431/98)

Visto l’art. 4 comma 1 della legge in oggetto, in merito alla fase di concertazione prevista tra le parti sociali della proprietà e degli inquilini, nonché la nuova Convenzione nazionale ed il successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2002, che stabiliscono i criteri per la stipula dei contratti a canone controllato, le Organizzazione Sindacali dei proprietari UPPI, e degli inquilini SUNIA, SICET, UNIAT, Unione Inquilini Territoriali convengono quanto segue:

A) RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2002, che recepisce la Convenzione di cui sopra, (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 59 alla G. U. n. 85 dell’aprile 2003 all’art. 1 prevede che:

“Gli accordi territoriali (…)a) stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione all’interno delle quali, secondo le caratteristiche dell’edificio e dell’unità immobiliare, è concordato tra le parti, il canone per i singoli contratti;b) individuano (…) insiemi di aree aventi caratteristiche omogenee per:c) VALORI DI MERCATO;d) DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI;e) TIPOLOGIE EDILIZIE, TENENDO CONTO DELLE CATEGORIE E CLASSI CATASTALI2.

Per la determinazione degli elementi di cui al punto precedente si conviene di fare riferimento alla “revisione generale delle zone censuarie e delle tariffe d’estimo (come stabilito dal DPR 23 marzo 1998, n. 138) affinché la determinazione dei limiti di oscillazione per le locazioni a canone controllato, abbia come principali riferimenti.

Sulla base dell’esperienza acquisita con l’applicazione del precedente Accordo del 1999, le parti concordano una rivalutazione dei valori minimi, medio e massimo relativamente alle zone, così come individuate al Punto 2.

Tali riferimenti quantitativa possono perciò considerarsi validi ed adeguati rispetto agli attuali valori immobiliari salvo la necessità di verifiche periodiche, da prevedersi almeno ogni 3 anni.Tali riferimenti quantitativi possono perciò considerarsi validi ed adeguati rispetto agli attuali valori immobiliari la necessità di verifiche periodiche, da prevedersi almeno ogni 3

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anni.

B) DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il raggiungimento di tali obiettivi richiede che:- il Comune di Ancona, nella sua piena autonomia amministrativa e compatibilmente con gli equilibri di bilancio provvederà ad una rimodulazione delle aliquote ICI per gli immobili affittati a canone controllato tramite il presente Accordo;f) si avvii, da parte dello stesso, un confronto periodico con le OO. SS. stipulati anche per una più adeguata valutazione dei canoni controllati;g) si faccia riferimento ai criteri di calcolo dei canoni per la stesura dei contratti tipo – depositati presso il comune – affinché le parti contraenti possano beneficiare delle previste riduzioni fiscali;h) il canone ottenuto mediante l’applicazione dei parametri sottoindicati è da ritenersi il valore massimo concordabile;In merito ai criteri per il calcolo dei canoni di le OO. SS. Convengono su alcuni margini correttivi ai limiti di oscillazione nel rapporto con gli attuali valori di mercato delle compravendite, elaborati dalle OO. SS. Stesse, sulla base delle rilevazioni fornite dall’Osservatorio del Catasto nell’ambito delle Zone e delle Aree Omogenee individuate e delimitate dall’Ufficio Tecnico del Comune di Ancona, di cui lo stesso fornirà dettagliato stradario.

2. Valori di mercato delle locazioni.

Zone del TerritorioComunale e relative Aree

Immobili non intensivi di nuova costr. (dopo il ’90)

Valore (Euro MQ/Annue)

PREGIO Minimo Medio Massimo

R9 - (Passetto – S. Margherita) 100,00 105,00 110,00

R10 (Pietralacroce) 90,00 95,00 100,00

CENTRO

R15 (Viale d. Vittoria – R. Adriatico) 100,00 105,00 110,00

R6 (C.so Garibaldi – C.so Matteotti) 95,00 100,00 105,00

R5 (Capodimente) 95,00 90,00 95,00

R3 (B.go Rodi) 85,00 90,00 95,00

INTERMEDIA-SEMI CENTRO

R14 (M. Residenza – P.za u. Bassi-Piano) 70,00 80,00 110,00

R8 (Palombare) 65,00 75,00 85,00

R11 (Pinocchio-Posatora) 75,00 85,00 95,00

Q3 70,00 80,00 90,00

R7 (Grazie-Tavernelle) 75,00 85,00 95,00

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PERIFERIA

R12 (Q1-Q2) 65,00 75,00 85,00

R13 (Torrette-Palombina-Collemarino

70,00 80,00 90,00

R10 (Varano-Angeli-Massigno) – Poggio Montacuto)

55,00 65,00 75,00

SUB URBANA

R2 (Aspio –Paterno-Casine-Gallignano-Ghettarello-Mad. Grazie-Montesicuro-Sappanico-T. di Barcaglione)

55,00 65,00 75,00

R4 (Candia) 60,00 70,00 80,00

3. superficie Convenzionale dell’alloggioi) Superficie calpestabile al netto dei muri perimetrali ed interni relativi ai vani principali ed accessori a servizio diretto di quelli principali.Computata nella misura del 100% * Per gli appartamenti di misura inferiore a 60 mq. O inferiori a 50 mq. calpestabili si applicherà una maggiorazione rispettivamente del 10% o del 20% senza superare comunque i 60 mq. o 50 mq;* * Per gli appartamenti di misura superiore a 110 mq. calpestabili, si applicherà una riduzione del 10% ma no al di sotto comunque dei 110 mq;b) superficie dei vani accessori a servizio indiretto (soffitte, cantine e simili):- Qualora siano comunicanti coni vani principali ed abbiano caratteristiche omogenee agli stessicomputata nella misura del 50%- qualora non siano comunicanti con i vani principali computata nella misura del 25%c) Superficie di balconi, terrazze e simili di pertinenza esclusiva:- qualora siano comunicanti con i vani principali computata nella misura del 25%- qualora no siano comunicanti con i vani principalicomputata nella misura del 10%d) Aree scoperte a verde in godimento esclusivo:- fino alla misura della superficie di cui al punto a)computata nella misura del 10%- oltre al misura della superficie di cui al punto a)computata nella misura del 2%e) Posto auto o garage ad uso esclusivocomputata nella misura del 50%f) Posto auto condominiale assegnatocomputata nella misura del 20%

4. Margine di oscillazione tra i valori Massimi e Minimi di Mercato (di cui al punto 2), attribuiti a ciascuna delle sei seguenti variabili:

a. Tipologia Catastale Valore attribuito

- Categoria A/2 – A/7 Valore Massimo _____________

Categoria A/3 Valore Medio _____________

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- Categoria A/4– A5 – A/6 Valore Minimo _____________

b. Dotazione di pertinenzeValutazione di incidenza(somma dei punti attribuiti alle pertinenze presenti nell’immobile)

Punti

- Garage 3

- Posto auto coperto 2

- Posto auto scoperto assegnato 1

- Cantina 1

- Soffitta praticabile 1

- Balconi o terrazzi 1

- Terrazza (sup. maggiore di 10 mq) 2

- Area a verde in godimento esclusivo 1

- Lavatoio o stenditoio o god. Escl. 1

Totale punti _____ Punti

Da 8 a 13 Punti Valore Massimo ___________

Da 4 a 7 punti Valore Medio _____________

Da 0 a 3 punti Valore Minimo _____________

c. Stato di manutenzione dell’immobile e degli impianti(i punti sottostanti vanno conteggiati se le condizioni sono considerabili normali o discrete, ma funzionanti; non vanno invece conteggiati se mediocri o scadenti, difettose o deteriorate).

Punti

- pavimenti 1

- pareti e soffitti 1

- infissi 1

- Impianto elettrico 2

- Imp. Idrico e serv. Ig. Sanit.princip. 2

- Servizio igienico senza finestra o 2° 1

- Impianto di riscaldamento 2

- Accessi, scale, ascensore 1

- Facciate, coperture e parti com. in gen. 1

Totale punti _____ Punti

Da 9 a 12 Punti Valore Massimo___________

Da 6 a 8 punti Valore Medio ______________

Da 0 a 5 punti Valore Minimo _____________

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d. Livello del Piano- attico con asc. E cop. A tetto, o piano interm. con ascensore Valore Massimo ____________

- Attico con cop a lastr. Solare,intermedio senza ascens, piano terra Valore Medio ______________

- Seminterrato Valore Minimo _____________

e. Dotazione di servizi

Punti

- Ascensore 1

- Riscaldamento aut. o contab. aut. 3

- Riscald. centralizzato 2

- Riscaldam. Privo di imp. 1

- Doppi vetri 1

- Doppi servizi 1

- Porta blindata 2

- Sistema di allarme 1

- Impianto di citofono 1

- Imp. di video-citof. 2

- Condizionamento aria 1

- Portineria 1

- Impianto TV 1

- Imp. antenna parabolica 1

Totale punti _____ Punti

Da 8 a 14 Punti Valore Massimo ____________

Da 5 a 7 punti Valore Medio ______________

Da 0 a 4 punti Valore Minimo _____________

F. Presenza di spazi comuni *

Punti

- cortili 1

- area verde 2

- stenditoio 1

- lastrici solari agibili 1

- Aree condominiali com. o ripost. 1

Totale punti _____ Punti

Da 4 a 6 Punti Valore Massimo ____________

Da 2 a 3 punti Valore Medio ______________

Da 0 a 1 punti Valore Minimo _____________

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* Questa sesta variabile no può essere presa in considerazione nel caso di fabbricati composti da appartamenti autonomi tra di loro (come gli alloggi singoli, con ingresso autonomo o a schiera).

5. Media dei valori attribuiti alle 6 variabili considerate = (a+b+c+d+e+f*) : 6 (ovvero : 5*) (____+____+____+___+______+_______) : 6 (ovvero :5*) = ____Correttivi relativi alla tipologia dell’immobile ed alle vetustà maggiori.a. alloggi collocati in immobili intensivi (oltre 4 alloggi nello stesso fabbricato)riduzione del Valore ricavato di -10%b. alloggi da considerarsi come villini (categoria A/7)incremento del Valore ricavato di +10%c. Vetustà relativa all’nano di costruzione o di completa ristrutturazione (o restauro, come documentabile da apposita concessione edilizia). - fino al 1955 (costruzioni in struttura portante senza intelaiatura in cemento armato)la riduzione prevista è del -10%;(qualora negli immobili costruiti prima del 1955 lo stato di manutenzione sia in condizione di degrado la riduzione prevista è del -20%;- dal 1955 al 1972 (struttura in cemento armato o mista, ma no sottoposta ai vincoli delle costruzioni antisismiche)la riduzione prevista è del – 8%dal 1973 al 1989 (costruzione in cemento armato antisismica)la riduzione prevista è del –4%;- dal 1990 in poi (alloggi di nuova costruzione)la riduzione prevista è del -0%;* In non corrispondenza tra i suddetti periodi (di costruzione) e le tipologie nelle caratteristiche di costruzione, queste ultime avranno la priorità nella scelta della percentuale di riduzione da considerarsi. *d. Carenza di elementi essenziali- assenza di servizi igienici interni all’abitazione la riduzione prevista è del - 15%- assenza di allacciamento alla rete la riduzione prevista è del - 6%fognaria- assenza di impianto fisso di la riduzione prevista è del - 12%riscaldamento- assenza di ascensore oltre il 2° paino la riduzione prevista è del - 3%-assenza di ascensore oltre il 4° piano la riduzione prevista è del - 10%

6. MobilioAlloggio ammobiliato incremento consentito fino al +25%

7. Per durate contrattuali superiori al previsto minimo di 3 anniGli importi dei canoni come sopra ricavati potranno essere incrementati di una delle seguenti percentuali:- per contratti della durata di 4 anni + 2 di eventuale prorogaincremento del + 3 %- per contratti della durata di 5 anni + 2 di eventuale prorogaincremento del + 5 %- per contratti della durata di 6 anni + 2 di eventuale prorogaincremento del + 7 %

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Per contratti stipulati con Studenti Universitari fuori sede, di durata superiore al minimo- Durata da 7 a 12 mesi incremento del + 5 %- Durata da 13 a 24 mesi incremento del + 8 %- Durata da 25 a 36 mesi incremento del + 10 %Per alloggi situati nell’ambito delle zone limitrofe alle sedi o sezioni universitarie (Centro, Semicentro, R/12 e R/13)Ulteriore incremento del + 10%8/b. Contratti di natura transitoriaIl contratto tipo di locazione ad uso abitativo di natura transitoria è definito sulla base del modulo allegato al D.M. del 30/12/2002.La qualificazione dell’esigenza del locatore e del conduttore che giustifica la transitorietà del contratto viene individuata nel seguente modo:a) Quando il proprietario ha necessità di adibire entro diciotto mesi l’immobile ad abitazione propria, dei figli, dei genitori o di altri familiari, per motivi di:- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;- matrimonio di un figlio o di altro famigliare;- rientro da altro comune di residenza o dall’estero;- attesa di autorizzazione dal comune per il richiesto cambio di destinazione d’uso dell’immobile;- attesa di concessione edilizia o autorizzazione da parte del Genio Civile per la ristrutturazione o demolizione dell’immobile o ampliamento con alloggio attiguo;- attesa della stipula di un contratto definitivo di vendita, con preliminare già stipulato e data della stipula entro 24 mesi.b) Quando l’inquilino ha necessità di un contratto transitorio a causa di:- - trasferimento temporaneo della sede di lavoro;- contratto di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza;- assegnazione di alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o presso privati di un alloggio che si rende disponibile entro diciotto mesi dimostrato con apposita dichiarazione dell’ente assegnatario o con compromesso regolarmente registrato,- vicinanza momentanea a parenti bisognosi,- uso seconda casa con permanenza della residenza della prima casa,- esigenze di studio o di formazione professionale, la cui durata massima e frequenza siano documentabili:Il Decreto stabilisce che l’inquilino e/o il proprietario che abbiano necessit9 di stipulare un contratto transitori debbano provare la necessità di transitorietà allegando l’apposita documentazione al contratto: Si prevede inoltre che nel contratto le parti che manifestano la necessità di transitorietà debbano dichiarare il motivo della stessa e, successivamente confermare il permanere della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto.“I contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista dall’articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di contratto di cui al comma 6, ovvero nel caso le esigenze di transitorietà vengano meno”:

9. Rapporto tra i canoni liberi di mercato sopra definiti ed i canoni controllati con diritto al beneficio delle agevolazioni fiscali.Dati i canoni medi di libero mercato, così come sopra ricavati. I canoni controllati per il Territorio comunale di Ancona dovranno attenersi entro la riduzione mina del 20%, rivedibile in funzione delle agevolazioni previste sulle aliquote ICI, ovvero di

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eventuali variazioni su altre agevolazioni fiscali.10.

Aggiornamento del canone di locazioneIl canone di locazione così ricavato e stabilito dalle parti per i singoli contratti di locazione potrà essere aggiornato richiesta del locatore –nella misura massima del 75% della variazione annua accertata dall’ISTAT (indice FOI) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi rispetto alla data di stipula del contratto stesso.I contratti già stipulati con riferimento al precedente Accordo Comunale del 6 agosto 1999 e tuttora in corso alla data di stipula del presente accordo potranno essere rinnovati, previa disdetta inviata almeno sei mesi prima, alla prima scadenza utile, con riferimento alla nuova valutazione dell’alloggio secondo i criteri stabiliti dal presente Accordo.

11. Tabella concordata per la Ripartizione delle spese e degli Oneri Accessori.Si concorda di integrare la Tabella oneri accessori – Ripartizione fra locatore e conduttore (Allegato G del DM 30 dicembre 2002) – con la Tabella già definita nel precedente Accordo

C) ASPETTI NORMATIVI PER LA GESTIONE DELLA LEGGE SUL TERRITORIO

1. Istituzione di una Commissione di Conciliazione stragiudiziale paritetica provinciale.Come previsto dall’articolo 6 del DM del 30 dicembre 2002, per i contratti di cui all’art. 2 comma 3 e all’art. 5 comma 1 e 2 legge n. 431/1998, dovrà essere costituita una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale Paritetica, ogni qualvolta le parti ne facciano richiesta.Alla Commissione potrà essere demandata la soluzione stragiudiziale delle controversie inerenti anche i contratti di locazione di cui all’art. 2 comma 1, legge n. 431/1998.I contratti tipo prevederanno la seguente clausola: “Ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all’esatta applicazione dell’Accordo Territoriale più sopra citato, anche a riguardo del canone, una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale formata: - quando due componenti – scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo di cui sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore;- quanto a un terzo – che svolgerà eventualmente funzioni di presidente – sulla base della scelta operata – dai due componenti come sopra designati ove gli stessi di comune accordo ritengano di nominarlo. In caso di variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al moment della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una Commissione Stragiudiziale di Conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione”.

2. Istituzione dell’Osservatorio locale della condizione abitativaCon sede presso l’Assessorato alla Casa del Comune di Ancona e finalizzato alla realizzazione delle seguenti funzioni:

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- raccolta e tenuta degli accordi locali e dei relativi Contratti-tipo e dei singoli contratti individuali stipulati tra le parti;- banca dati e monitoraggio dei canoni e mercato libero e di quelli a contratto conforme agli accordi collettivi:- banca dati sul sistema abitativo nell’ambito territoriale. Di tale Osservatorio debbono far parte le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini e della Proprietà Edilizia, oltre che degli Organismi Universitari;

3. Utilizzo del Fondo Sociale per il sostegno al pagamento dei canoni di affitto da destinare alle famiglie più disagiate – come previsto dall’art. 11 della legge 431/98 e dell’art. 36 della legge regionale n. 44/07 e dando la priorità, ai contratti stipulati a canone controllato.

4. Istituzione di Enti Bilaterali composti da Sindacati Inquilini e della Proprietà edilizia e da istituirsi con apposito regolamento:- senza finalità di lucro;- per l’erogazione di servizi agli iscritti;- con adesione facoltativa, anche con delega, tramite clausola contenuta nel contratto di locazione;- con eventuali quote di servizio.

5. Dichiarazione di Conformità del contratto agli Accordi Collettivi.La determinazione del Valore Effettivo del canone di locazione dovrà scaturire da una verifica in contraddittorio tra le parti contraenti, a loro richiesta – dalle rispettive Organizzazioni Sindacali firmatarie della Convenzione Nazionale, che ne attestino la conformità – secondo i criteri di cui al presente Accordo. Il Comune potrà verificare la conformità dei singoli contratti a quanto previsto dall’Accordo Territoriale depositato ed al relativo contratto-tipo. Tale verifica dovrà essere prevista in ogni caso se la stipula è avvenuta senza l’assistenza delle OO.SS. firmatarie del presente Accordo, avvalendosi a tale scopo anche dell’Osservatorio locale e vincolando il Comune –qualora si riscontrino difformità interpretative, o di valutazione, a ricondurre i singoli contratti ad una delle due forme previste dalla legge n. 431/98. Copia dei contratti stipulati con riferimento all’Accordo dovrà essere depositata presso l’Ufficio Tributi e Patrimonio del Comune. Le parti concordano di fare riferimento al presente Accordo anche per la stipula degli Accordi integrati con le grandi proprietà immobiliari, nonché per gli alloggi di proprietà privata che vengono locati con canoni vincolati da Enti Pubblici entro i parametri e con i criteri di valutazione previsti dallo stesso. Le OO.SS., che verificheranno la conformità all’Accordo sottoscritto e depositato dei singoli contratti, non risponderanno dei dati dichiarati dalle parti contraenti elencati su apposito Verbale di Consegna e di Conformità del canone, così come sottoscritto a parte dai contraenti. Per eventuali controversie interpretative circa lo stato di conservazione dell’immobile, le parti fanno riferimento al DM del 9/10/1978.

Depositato presso il Comune di Ancona il 09 – 10 –2003

Allegati Verbale di consegna e di Conformità del canone●

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Tabella della ripartizione spesse condominiali e oneri accessori;●

Contratti tipo modelli A B e C●

Contratti tipo per grandi proprietà●

Immobiliari con oltre 15 alloggi locati siti nel territorio comunale Mod. D, E, F,

10 OTTOBRE 2003-12-01

UPPISUNIA – SICET –UNIAT – UNIONE INQUILINI

P. COMUNE DI ANCONA

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COMUNE DI AOSTA

ACCORDO TERRITORIALE SULLE LOCAZIONI ABITATIVE DEL COMUNE DI AOSTA

STIPULATO TRA

Le seguenti organizzazioni

Confedilizia, Uppi, Appc, Unioncasa

e

Sunia, Sicet, Uniat, Savt casa, Unione Inquilini

A sensi e per quanto disposto dall’art. 2 comma 3 L. 431/98 ed in attuazione del Decreto Ministeriale n. 67 del 22/3/99 del ministro dei LL.PP. di concerto con il Ministro delle Finanze, le organizzazioni della proprietà e degli inquilini sopra indicate convengono e stipulano il seguente accordo:

1. Il presente accordo ha valore per tutto il territorio del Comune di Aosta così come suddiviso nelle zone omogenee di cui all’allegato A.

2. Si conviene di determinare per ognuna delle suddette aree i valori minimi e massimi del canone espressi in lire mensili per ogni metro quadro utile, inteso come superficie di calpestio al netto dei muri, come da tabelle riepilogative (con relative suba fasce che si allegano come parte integrante al presente accordo). Nella determinazione della superficie si calcola l’integrale superficie dell’immobile abitato, l’80% della superficie del box auto e/o del posto macchina e il 25% dei balconi, dei terrazzi, delle aree verdi esclusive della cantina e della soffitta. I valori sono stati determinati anche fatte, per quanto possa occorrere, le opportune valutazioni in merito:

� Alle attuali condizioni locali del mercato immobiliare;

� Alle agevolazioni fiscali, come oggi specificatamente esistenti a favore del locatore e del conduttore per coloro che intedono ricorrere alla contrattazione del cosidetto “secondo canale”;

� Il canone potrà stabilire una maggiorazione non superiore al 15% per alloggio adeguatamente ammobiliato (arredamento normale della cucina e della camera da letto).

3. Il canone di locazione, come definito in applicazione del presente accordo potrà essere aggiornato annualmente in misura non superiore al 75% della variazione dei prezzi al consumo per operai e impiegati, come accertati dall’Istat a decorrere dal mese successivo la data della richiesta. L’applicazione della presente clausola avverrà a partire dal terzo anno del contratto.

4. Ciascuna delle parti potrà adire per ogni controversia che dovesse insorgere in merito

Pagina 1 di 2Documento senza titolo

03/11/2003file://D:\Web\Asppi%20NET\ASPPI\TMPvs9onrujt.htm

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alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all’esatta applicazione del presente Accordo Territoriale, anche riguardo al canone, ad una Commissione di conciliazione stragiudiziale formata quanto a due componenti scelti fra appartenenti alle organizzazioni firmatarie del presente Accordo sulla base delle designazioni rispettivamente del conduttore e del locatore e quanto, ove ritenuto necessario, ad un terzo che svolgerà eventualmente funzioni di Presidente sulla base della scleta operata dagli altri due componenti, ove gli stessi di comune accordo ritengono di nominarlo. Tale commissione non esclude la normale competenza dell’Autorità Giudiziaria. In caso di variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire la Commissione stragiudiziale di conciliazione, la quale determinerà nel termine perentorio di 90 giorni il nuovo canone a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale o fino a nuova variazione.

5. Per i contratti di durata superiore a 3 anni i valori di oscillazione dei canoni di cui all’allegato B avranno le seguenti variazioni:

Durata di 4 anni maggiorazione del 2%

Durata di 5 anni maggiorazione del 3%

Durata superiore a 5 anni del 6%

6. In materia di oneri accessori le parti faranno riferimento all’allegato, tabella C di ripartizione delel spese tra le parti. Per quanto non compreso, si fa riferimento agli artt. 9 e 10 L. 392/78.

7. Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento di Convenzione nazionale sostitutiva di quella sottoscritta l’8/2/1999 e potrà, di comune intesa, formare oggetto di revisione allorché il Comune deliberi aliquote ICI specifiche per i locatori che lochino sulla base del presente accordo o siano modificate le agevolazioni fiscali di cui all’art. 8 della L. 431/98 o intervengano consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale dei canoni di locazione o quando lo si ritenga necessario.

Il presente Accordo verrà depositato presso la Segreteria generale di ogni Comune mediante consegna alle Segreterie generali degli stessi, Ufficio protocollo Generale o invio alle medesime tramite raccomandata ar.

Confedilizia, Uppi, Appc, Unioncasa

e

Sunia, Sicet, Uniat, Savt casa, Unione Inquilini

Aosta 22 novembre 1999

Pagina 2 di 2Documento senza titolo

03/11/2003file://D:\Web\Asppi%20NET\ASPPI\TMPvs9onrujt.htm

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ACCORDO TERRITORIALEPER IL

COMUNE DI ROMA

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTIDI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE IN DATA 30/12/2002

SOTTOSCRITTO IL 3/02/2004 DA

(Associazioni degli inquilini)ANIA

FEDER.CASASICETSUNIAUNIAT

UNIONE INQUILINI

E

(Associazioni della proprietà)APPCARPEASPPI

CONFAPPI UPPI

PREMESSA

Le Organizzazioni Sindacali Provinciali degli Inquilini, riunite in attuazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ritengono necessario esprimere la più profonda preoccupazione per il grave stato in cui versa il mercato delle locazioni nella città di Roma a causa, soprattutto, della grande sproporzione esistente tra la domanda (sempre presente) e l’offerta di alloggi, sia pubblici che privati (sempre più difficilmente reperibile).Le 00.SS. convengono che tale situazione è stata determinata da una serie di cause collegate tra loro, quali, ad esempio: il progressivo depauperamento dell’offerta in alloggi sia della E.R.P. che degli enti previdenziali pubblici, privati e privatizzati, oggetto in maniera, apparentemente, inarrestabile, di cartolarizzazioni, dismissioni, alienazioni; una incidenza fiscale pesante sul bene casa, formata da tributi statali e locali, che penalizza fortemente le rendite da affitto, anche nelle aree a forte tensione abitativa come Roma; la perdurante assenza di qualsiasi programma di costruzione di immobili, da destinare soltanto alla locazione, individuando, a tal fine, sia le aree utilizzabili da piano regolatore che quelle recuperabili, reperendo i finanziamenti corrispondenti e necessari; la divaricazione presente tra un mercato delle locazioni, sostanzialmente incontrollabile, e i redditi delle famiglie, soprattutto del ceto medio, contenuti al di sotto dei livelli di inflazione programmata; etc. etc..Appare evidente come il ruolo dei sindacati di categoria, chiamati istituzionalmente, dalla legge 431/98, a definire le modalità con le quali determinare i canoni di locazione, ai

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sensi dell’art. 2 comma 3 della citata legge, in assenza di interventi diretti a modificare la situazione esistente, attraverso programmi di gestione della emergenza abitativa, contestuali a programmi di costruzione, recupero e reperimento di immobili per la locazione, onde riequilibrare (almeno parzialmente) la sproporzione tra domanda ed offerta, non possa che essere un ruolo, decisamente, minimale rispetto alla capacità d’incidenza sul mercato immobiliare di Roma, in misura corrispondente alle necessità ed alle attese, dei cittadini romani.Le OO.SS. degli inquilini hanno, comunque, convenuto di assolvere in pieno al loro compito di rinnovare la convenzione territoriale per la città di Roma, assumendosi, senza incertezze, la responsabilità di ricercare (e trovare) gli equilibri praticabili in un contesto così estremamente complesso e difficoltoso, da non consentire positive aspettative per nessuna delle parti sindacali.Con altrettanta convinzione e fermezza, rivendicano, a pieno titolo, che, almeno, altrettanto senso di responsabilità mostrino le istituzioni ad ogni livello territoriale, nel porre in essere, senza ulteriori, ingiustificabili, indugi, ciascuno per il proprio settore d’intervento, gli strumenti fiscali (IRPEG, IRPEF,ICI) e programmatici in grado di dare prospettive reali alle migliaia di famiglie romane alla affannosa (in alcuni casi, disperata) ricerca di una abitazione dignitosa, ad un canone corretto e, innanzitutto, “possibile”.

ANIA ________________________________________FEDERCASA __________________________________SICET _______________________________________SUNIA _______________________________________UNIAT _______________________________________UNIONE INQUILINI _____________________________

ACCORDO TERRITORIALEPER IL

COMUNE DI ROMA

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTIDI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE IN DATA 30/12/2002

1. CONTRATTI AGEVOLATI(art. 2, comma 3, L. 431/98)

L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Roma.Il territorio del Comune viene suddiviso in 165 zone omogenee come da allegato A, individuate dalle Agenzie per il Territorio.Per le zone omogenee come sopra individuate, vengono definite e riportate nello stesso allegato le fasce di oscillazione dei canoni per valori al mq. mensile.Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo gli allegati contratti-tipo (allegati B e B1), recante altresì - come col presente Accordo formalmente si conviene - le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75% della variazione Istat.Il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare è determinato dalle parti all’interno della fascia di oscillazione di cui all’allegato A e sulla base degli elementi oggettivi di cui all’allegato D. Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra

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locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti il presente Accordo approvano la tabella come da allegato E.

I metri quadrati dell’unità immobiliari è data dalla somma dei seguenti elementi:a) l’intera superficie calpestabile;b) il 50% della superficie delle autorimesse singole;c) il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;d) il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;e) il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore;f) il 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesimale della unità immobiliare.g) la superficie di cui alla lettera a) avrà una tolleranza per eccesso o per difetto pari e sino ad un massimo del 5%.

La superficie dei vani con altezza inferiore a m. 1,70 è conteggiata al 70%.Per gli alloggi con superficie interna compresa tra 46 mq. e 70 mq. la superficie è aumentata del 15% fino ad un massimo di 70 mq..Per gli alloggi con superficie interna compresa inferiore a 46 mq. la superficie è aumentata del 20% fino ad un massimo di 50,6.

I suddetti limiti tengono conto della Sentenza della Corte Costituzionale n° 236 del 18/6/1987.

1. Le parti concordano che, limitatamente ai rinnovi contrattuali, gli incrementi riferiti alle superfici degli alloggi sino a 46 mq. non si applicheranno per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o due ultrasessantacinquenni, il cui reddito familiare non sia superiore a € 21.434,00 (limite di decadenza della Regione Lazio per gli alloggi ERP), da calcolarsi in base all’art. 21 comma primo della legge 457/78.

2. Il valore unitario al mq. delle fasce e delle subfasce di oscillazione potrà essere ridotto sino ad un massimo del 15% per gli alloggi la cui superficie sia pari o superiore ai 120 mq..

3. Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore ad anni tre, la fascia di oscillazione dei canoni di cui all’allegato A, relativa al Comune e alle zone ove è ubicato l’immobile, potrà subire nei valori minimo e massimo un aumento del 4% per i contratti di durata di quattro anni, del 6%, per i contratti di durata di cinque o sei anni, del 10% per i contratti superiori a sei anni, a valere per l’intera durata contrattuale.

Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett.a), L.43 1/98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l’immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento del 15% a valere per l’intera durata contrattuale.Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.Per le unità immobiliari completamente arredate con mobilio efficiente e non degradato, e con elettrodomestici completamente funzionanti, i valori delle subfasce potranno aumentare fino ad un massimo del 20%.

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CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)

L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti di cui al titolo, è costituito dal territorio del Comune di Roma.Le OO.SS. stipulanti si danno atto che il canone dei contratti individuali di tipo transitorio sarà definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati per le zone del Comune di Roma, con un incremento percentuale sino ad un massimo del 15%.Tale incremento non si applicherà per i contratti riferiti agli studenti universitari e/o equiparati.

Per i contratti in epigrafe- per i quali le Organizzazioni stipulanti concordano l'applicazione della medesima Tabella degli oneri accessori di cui sub I)- vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di esigenze dei proprietari e dei conduttori.

Fattispecie di esigenze dei proprietari:

1. Quando il proprietario ha esigenze di adibire entro i diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti motivi:a - trasferimento temporaneo della sede di lavoro;b - matrimonio dei figli;c - rientro dall'estero;d - destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore;e - destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio.

2. Qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Fattispecie di esigenze dei conduttori:

1. Quando il conduttore ha una esigenza transitoria collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.Si specifica che per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle su indicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l'allegato tipo di contratto (C e C1).

Letto, confermato e sottoscritto in data 3/02/2004 dalle Organizzazioni stipulanti:

ANIA ________________________________________FEDERCASA __________________________________

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SICET _______________________________________SUNIA _______________________________________UNIAT _______________________________________UNIONE INQUILINI _____________________________APPC _________________________________________ARPE _________________________________________ASPPI _________________________________________CONFAPPI _____________________________________ UPPI __________________________________________

Allegati:

● Allegato B, Proprietà individuale - Locazione abitativa agevolata● Allegato B1, Grande proprietà - Locazione abitativa agevolata● Allegato C, Proprietà individuale - Locazione abitativa di natura transitoria● Allegato C1, Grande proprietà - Locazione abitativa di natura transitoria● Allegato D, Tabella oneri accessori● Scheda agevolazione ICI● Scheda per la determinazione del canone concordato● Parametri

ALLEGATO D

Al fine di individuare la specifica fascia di oscillazione di riferimento, per determinare il canone di locazione da applicare nei singoli casi, le parti convengono sulla definizione di alloggio “normale”, che come tale si colloca nella fascia di oscillazione “media”, per ogni unità abitativa che sia dotata di allacciamento alla rete idrica, di erogazione di gas (anche tramite deposito rispondente alle vigenti normative di sicurezza), di allacciamento alla rete fognante, di idoneo impianto di riscaldamento, di uno stato di manutenzione generale normale.L’alloggio di tipo “normale”, come sopra definito, potrà collocarsi all’interno della fascia massima in presenza di almeno tre parametri tra quelli indicati nel presente allegato.La definizione del canone effettivamente applicabile, all’interno delle singole sub-fasce (minima, media, massima), sarà determinata tra le parti, con l’assistenza delle organizzazioni sindacali di categoria, se richiesta anche da una sola parte, in riferimento allo stato di manutenzione dell’alloggio e dello stabile, dalla tipologia, dai servizi utilizzabili quali mezzi di trasporto, scuole, etc., da ogni elemento che lo caratteri tra quelli comunemente presenti nel mercato immobiliare: esposizione, rifiniture, infissi, etc..Si conviene che la collocazione al valore massimo della fascia massima, potrà avvenire solo in presenza di almeno sei parametri tra quelli indicati nel presente allegato.Il canone individuato sarà diminuito di una percentuale pari al dieci per cento per alloggi situati al piano seminterrato, e per quelli posti oltre il terzo piano senza ascensore, mentre per gli alloggi situati al piano attico il canone sarà incrementato del 10%.Il canone potrà essere aggiornato annualmente in misura non superiore al 75% della variazione Istat. L’ adeguamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta.Per quanto riguarda la contrattazione integrativa con la grande proprietà immobiliare privata, e privatizzata, di cui al decreto Ministeriale citato, questa avverrà all’interno delle fasce di oscillazione, senza tenere conto dei parametri indicati nel presente allegato, essendo gli stessi riferiti esclusivamente alla piccola proprietà.La contrattazione per la grande proprietà farà riferimento alla fascia media di ogni zona,

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con variazioni in diminuzione o in aumento della stessa, in presenza di situazioni, accertate tra le parti, di degrado o di maggior pregio.

PARAMETRI

All’interno delle fasce di oscillazione del canale agevolato vengono individuate fino a tre sub fasce; per l’individuazione della subfascia massima si terrà conto dei seguenti elementi:

1. Posto auto2. Cortile d’uso comune, storico o attrezzato a verde;3. Cantina;4. Terrazza o balcone;5. Area verde di pertinenza;6. Impianto di condizionamento;7. Impianto sportivo di pertinenza;8. Doppi servizi;9. Porta blindata;

10. Doppi vetri;11. Giardino ad uso esclusivo con superficie di 80 mq. o oltre;12. Stabile o unità immobiliare ultimati o completamente ristrutturati negli ultimi 10

anni;13. Sistema di sicurezza o sistema di allarme;14. Cucina abitabile con finestra;15. Citofono o Videocitofono;16. Antenna centralizzata o impianto satellitare;17. Riscaldamento autonomo.18. Palazzina non superiore a quattro piani, con un massimo di tre appartamenti al

piano.19. Strutture di superamento di barriere architettoniche.

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ALLEGATO D

TABELLA ONERI ACCESSORI RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE

AMMINISTRAZIONE

Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile C

Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali L

ASCENSORE Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni C

Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti L

Adeguamento alle nuove disposizioni di legge L

Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione C

Tasse annuali per rinnovo licenza d'esercizio L

Ispezioni e collaudi C

AUTOCLAVE Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico etc.)

L

Manutenzione ordinaria C

Imposte e tasse di impianto L

Forza motrice C

Ricarico pressione del serbatoio C

Ispezioni, collaudi e lettura contatori C

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIALI Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione L

Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione C

Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme L

Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme C

Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni L

Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni C

Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili L

Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili C

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA Installazione e sostituzione degli impianti L

Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti L

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Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario C

Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale C

Lettura dei contatori C

Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua C

IMPIANTI SPORTIVI Installazione e manutenzione straordinaria L

Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari etc.) C

Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa) C

IMPIANTO ANTINCENDIO Installazione e sostituzione dell'impianto L

Acquisti degli estintori L

Manutenzione ordinaria C

Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi C

IMPIANTO TELEVISIVO Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto televisivo centralizzato L

Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato C

PARTI COMUNI Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico L

Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico C

Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari L

Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari C

Manutenzione straordinaria della rete di fognatura L

Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti C

Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere L

Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni C

Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni C

Installazione e sostituzione di serrature L

Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati C

Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo

L

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Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide è altro materiale di arredo

C

PARTI INTERNE ALL'APPARTAMENTO LOCATO Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti L

Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti C

Manutenzione ordinaria di infìssi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario C

Rifacimento di chiavi e serrature C

Tinteggiatura di pareti C

Sostituzione di vetri C

Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo e dell'impianto citofonico e videocitofonico C

Verniciatura di opere in legno e metallo C

Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento L

PORTIERATO Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da C.c.n.l.

L10% C90%

Materiale per le pulizie C

Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel C.c.n.l L10% C90%

Manutenzione ordinariadella guardiola L10% C90%

Manutenzione straordinaria della guardiola L

PULIZIA Spese per l'assunzione dell'addetto L

Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da C.c.n.l.

C

Spese per il conferimento dell'appalto a ditta L

Spese per le pulizie appaltate a ditta C

Materiale per le pulizie C

Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia L

Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia C

Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie C

Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti C

Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva C

Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori L

Sacchi per la preraccolta dei rifiuti C

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SGOMBERO NEVE Spese relative al servizio, compreso materiali d'uso C

Per le voci non considerate nella presente Tabella G), si rinvia alle norme di legge vigenti, agli usi locali nonché agli accordi locali e /o integrativi.

LEGENDAL = locatore C = conduttore

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CENTRO STORICO FASCIA OSCILLAZIONE

fascia massima

fascia media

fascia minima

SAN SABA (VIA S.SABA) 9,00 - 16,20 13,80 - 16,20

11,40 - 13,80

11,40 - 9,00

BORGO (VIA DELLE CONCILIAZIONE) 10,75 - 18,90 18,90 -

16,1913,50 - 16,19

13,50 - 10.75

CAMPITELLI (CAMPIDOGLIO) 10,75 - 18,90 18,90 - 16,19

13,50 - 16,19

13,50 - 10.75

CAMPO MARZIO (L.GO GOLDONI) 10,75 -22,50 18,59 - 22,50

14,67 - 18,59

14,67 - 10,75

CASTRO PRETORIO (P.ZZA INDIPENDENZA) 6,00 - 11,25 9,50 -

11,259,50 - 7,25

7,25 - 6,00

CELIO (VIA CELIMONTANA) 9,00 - 16,20 13,80 - 16,20

11,40 - 13,80

11,40 - 9,00

COLONNA (P.ZZA COLONNA) 10,75 - 22,50 18,59 - 22,50

14,67 - 18,59

14,67 - 10,75

DELLA VITTORIA 3 (PIAZZA MAZZINI) 9,00 - 15,75 13,50 -

15,7513,50 - 11,25

11,25 -9,00

ESQUILINO (PIAZZA VITTORIO) 6,00 - 11,25 9,50 -11,25

7,75 - 9,50

7,75 - 6,00

FLAMINIO (VIA RENI-VILLAGGIO OLIMPICO) 9,00 -15,75 13,50 -

15,7513,50 - 11,25

11,25 -9,00

LUDOVISI (VIA VENETO) 10,75 - 18,90 18,90 - 16,19

13,50 - 16,19

13,50 - 10.75

MONTI (VIA DEI SERPENTI) 9,00 - 16,20 13,80 - 16,20

11,40 - 13,80

11,40 - 9,00

PARIONE (PIAZZA NAVONA) 10,75 - 20,70 17,39 - 20,70

14,07 -17,39

14,07 - 10,75

PIGNA (VIA DEL PLEBISCITO) 10,75 -18,90 18,90 - 16,19

13,50 - 16,19

13,50 - 10.75

PONTE (VIA DI PANICO) 10,75 - 20,75 17,41 - 20,75

14,08 - 17,41

14,08 - 10,75

PRATI (VIALE GIULIO CESARE) 9,00 - 15,75 13,50 - 15,75

13,50 - 11,25

11,25 -9,00

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REGOLA (VIA GIULIA) 10,75 - 18,90 18,90 - 16,19

13,50 - 16,19

13,50 - 10.75

RIPA (AVENTINO-VIA DI S.SABINA) 10,75 - 18,90 18,90 -

16,1913,50 - 16,19

13,50 - 10.75

SALLUSTIANO (VIA Q.SELLA) 10,75 - 18,90 18,90 - 16,19

13,50 - 16,19

13,50 - 10.75

SANT'ANGELO (VIA TEATRO MARCELLO) 10,75 - 18,90 13,80 -

16,2011,40 - 13,80

11,40 - 10,75

SANT'EUSTACHIO (CORSO RINASCIMENTO) 10,75 - 20,70 17,39 -

20,7014,07 -17,39

14,07 - 10,75

TESTACCIO (S.MARIA LIBERATRICE) 9,00 - 16,20 13,80 -

16,2011,40 - 13,80

11,40 - 9,00

TRASTEVERE (V.LE TRASTEVERE-REG.COELI) 10,75 - 18,90 13,80 -

16,2011,40 - 13,80

11,40 - 10,75

TREVI (VIA SS.APOSTOLI) 10,75 - 22,50 18,59 - 22,50

14,67 - 18,59

14,67 - 10,75

TRIESTE 2 (CORSO TRIESTE) 9,00 - 17,10 14,40 -17,10

11,70 - 14,40

11,70 - 9,00

PERIFERIA

CENTOCELLE (VIA DEI CASTANI) 3,50 - 7,25 6,00 - 7,25

4,75 - 6,00

4,75 -3,50

DALMATA (v.LAURENTINA/V.DI VIGNA MURATA 5,25 - 9,50 8,09 -

9,506,67 - 8,09

6,67 - 5,25

VIA DELLA CECCHIGNOLA - G.R.A.)

ALESSANDRINO (QUARTICCIOLO) 3,50 - 7,25 6,00 - 7,25

4,75 - 6,00

4,75 -3,50

ANNUNZIATELLA (VIALE LONDRA) 6,00 - 11,00 9,34 - 11,00

7,67 - 9,34

7,67 - 6,00

APPIO CLAUDIO 1 (V.LE GIULIO AGRICOLA) 3,50 - 7,50 6,26 -

7,504,87 - 6,26

4,87 - 3,50

APPIO CLAUDIO 2 (STATUARIO) 3,25 - 7,25 5,91 -7,25

4,58 - 5,91

4,,58 - 3,25

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APPIO PIGNATELLI (QUARTO MIGLIO) 6,00 - 11,00 9,34 -

11,007,67 - 9,34

7,67 - 6,00

APPIO LATINO 2 (VIA LATINA) 5,25 - 9,35 7,99 - 9,35

6,62 - 7,99

6,62 - 5,25

ARDEATINO/OTTAVO COLLE (v.DEL SERAFICO) 6,00 - 11,00 9,34 -

11,007,67 - 9,34

7,67 - 6,00

COLLATINO (VIA COLLATINA/V.DEI FIORENTINI) 3,50 - 7,25 6,00 -

7,254,75 - 6,00

4,75 -3,50

DON BOSCO 1 (P.ZZA S.GIOVANNI BOSCO) 3,50 - 7,25 6,00 -

7,254,75 - 6,00

4,75 -3,50

DON BOSCO 2 (VIALE DEI ROMANISTI) 3,50 - 7,25 6,00 -

7,254,75 - 6,00

4,75 -3,50

E.U.R. (VIALE EUROPA) 6,00 - 12,00 10,00 - 12,00

8,00 - 10,00

8,00 - 6,00

FONTE MERAVIGLIOSA (VIA STEFANO GRADI) 5,25 - 9,50 8,09 -

9,506,67 - 8,09

6,67 - 5,25

GIANICOLENSE 3 (COLLI PORTUENSI) 5,25 - 9,50 8,09 -

9,506,67 - 8,09

6,67 - 5,25

GROTTAPERFETTA-ROMA 70 (VIA RIGAMONTI) 6,00 - 11,00 9,34 -

11,007,67 - 9,34

7,67 - 6,00

LABICANO 2 (GORDIANI) 3,50 - 7,25 6,00 - 7,25

4,75 - 6,00

4,75 -3,50

MONTAGNOLA (VIA PICO DELLA MIRANDOLA) 5,50 - 10,50 8,84 -

10,507,17 - 8,84

7,17 - 5,50

MONTESACRO (CONCA D'ORO-V.LE ADRIATICO) 4,50 - 9,00 7,50 -

9,006,00 - 7,50

6,00 - 4,50

OSTIENSE 1 (SAN PAOLO) 4,50 - 8,50 7,16 - 8,50

7,16 - 5,83

5,83 - 4,50

OSTIENSE 3 (VIA SILVIO D'AMICO) 5,25 - 9,35 7,99 -

9,356,62 - 7,99

6,62 - 5,25

PIETRALATA (V.MONTI TIBURTINI) 3,50 - 7,25 6,00 - 7,25

4,75 - 6,00

4,75 -3,50

PONTE MAMMOLO-REBIBBIA 3,50 - 7,25 6,00 - 7,25

4,75 - 6,00

4,75 -3,50

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PORTUENSE 2 (VILLA BONELLI) 5,25 - 9,50 8,09 - 9,50

6,67 - 8,09

6,67 - 5,25

PORTUENSE 3 (VIA DELLA MAGLIANA) 4,50 - 7,25 6,30 -

7,255,42 - 6,30

6,30 - 4,50

PRIMAVALLE (VIA BATTISTINI) 3,00 - 7,50 6,00 - 7,50

4,50 6,00

4,50 - 3,00

SAN BASILIO (VIA MONTEGIORGIO) 3,50 - 7,25 6,00 -

7,254,75 - 6,00

4,75 -3,50

SUB TOR DI QUINTO (VIA ORIOLO ROMANO) 7,50 - 11,50 10,16 -

11,5010,16 -

8,83 8,83 - 7,50

TALENTI (VIA UGO OJIETTI) 5,00 - 9,50 8,00 - 9,50

8,00 - 6,50

6,50 - 5,00

TINTORETTO (VIALE DEL TINTORETTO) 6,00 - 11,00 9,34 -

11,007,67 - 9,34

7,67 - 6,00

TOMBA DI NERONE (VIA SESTO MIGLIO) 4,50 - 9,00 7,50 -

9,006,00 - 7,50

6,00 - 4,50

SEMICENTRALE

TOR CARBONE (VICOLO DELL'ANNUNZIATELLA) 6,00 - 11,50 9,66 -

11,507,83 - 9,66

7,83 - 6,00

TOR DI QUINTO (CORSO FRANCIA) 7,50 - 12,00 10,50 -

12,0010,50 -

9,00 9,00 - 7,50

TOR MARANCIA-NAVIGATORI (VIA DI TORMARANCI 5,25 - 9,35 7,99 -

9,356,62 - 7,99

6,62 - 5,25

TRIONFALE 1 (VIA DELLA BALDUINA) 5,35 - 9,50 8,11 -

9,506,73 - 8,11

6,73 - 5,35

TUSCOLANO 3 (MANDRIONE) 3,75 - 6,50 5,59 - 6,50

4,67 - 5,59

4,67 - 3,75

TUSCOLANO 4 (QUADRARO) 3,75 - 7,00 5,91 - 7,00

4,83 - 5,91

4,83 - 3,75

VALMELAINA (TUFELLO) 4,00 - 7,20 6,14 - 7,20

6,14 - 5,07

5,07 - 4,00

APPIO LATINO 1 (PIAZZA TUSCOLO) 5,25 - 9,50 8,09 -

9,506,67 - 8,09

6,67 - 5,25

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AURELIO 1 (VIA DI BOCCEA) 4,00 - 6,50 5,66 - 6,50

4,83 - 5,66

4,83 - 4,00

AURELIO 2 (MONTI DI CRETA) 5,25 - 9,35 7,99 - 9,35

6,62 - 7,99

6,62 - 5,25

AURELIO 3 (PORTA CAVALLEGGERI) 5,25 - 9,35 7,99 -

9,356,62 - 7,99

6,62 - 5,25

BATTERIA NOMENTANA (VIA S.ANGELA MERICI) 5,25 - 10,80 8,95 -

10,807,10 - 8,95

7,10 - 5,25

BOLOGNA 1 (PIAZZA BOLOGNA) 5,55 - 11,00 9,19 - 11,00

7,37 - 9,19

7,37 - 5,55

BOLOGNA 2 (ZONA TRA V.CATANIA E V.LE IPPOC 5,55 - 11,00 9,19 -

11,007,37 - 9,19

7,37 - 5,55

DELLA VITTORIA 1 (CAMILLUCCIA) 7,50 - 12,60 10,90 -

12,609,20 - 10,90

9,20 - 7,50

DELLA VITTORIA 2 (FARNESINA) 7,50 - 11,70 10,30 - 11,70

10,30 - 8,90

8,90 - 7,50

GIANICOLENSE 1 (MONTEVERDE VECCHIO) 7,50 - 12,60 10,90 -

12,609,20 - 10,90

9,20 - 7,50

GIANICOLENSE 2 (MONTEVERDE NUOVO) 5,25 - 9,35 7,99 -

9,356,62 - 7,99

6,62 - 5,25

LANCIANI (PIAZZA ARMELLINI) 5,25 - 10,80 8,95 - 10,80

7,10 - 8,95

7,10 - 5,25

NOMENTANO-TORLONIA (VIA TORLONIA) 9,00 - 17,00 14,34 -

17,0014,34 - 11,67

11,67 - 9,00

OSTIENSE 2 (GARBATELLA) 5,25 - 9,35 7,99 - 9,35

6,62 - 7,99

6,62 - 5,25

PARIOLI (P.ZZA EUCLIDE- P.LE DELLE MUSE) 9,00 - 17,00 14,34 -

17,0014,34 - 11,67

11,67 - 9,00

PINCIANO (GIARDINO ZOOLOGICO) 9,00 - 17,00 14,34 -

17,0014,34 - 11,67

11,67 - 9,00

PORTUENSE 1 (P.ZZA ENRICO FERMI) 5,25 - 9,35 7,99 -

9,356,62 - 7,99

6,62 - 5,25

PRENESTINO-LABICANO 1 (PIGNETO) 3,75 - 7,20 6,05 -

7,206,05 - 4,90

4,90 - 3,75

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SALARIO (VIA SAVOIA) 9,00 - 17,00 14,34 - 17,00

14,34 - 11,67

11,67 - 9,00

TIBURTINO ( CASAL BERTONE) 3,75 - 7,20 6,05 - 7,20

6,05 - 4,90

4,90 - 3,75

SAN LORENZO 5,25 - 9,00 7,75 - 9,00

6,50 - 7,75

6,50 - 5,25

TRIESTE 1 (QUARTIERE AFRICANO) 5,25 - 9,90 8,35 -

9,906,80 - 8,35

6,80 - 5,25

TRIONFALE 2 (VIA MEDAGLIE D'ORO) 5,25 - 9,35 7,99 -

9,356,62 - 7,99

6,62 - 5,25

TRIONFALE 3 (VIA ANDREA DORIA) 5,35 - 9,00 7,79 -

9,006,57 - 7,79

6,57 - 5,35

TUSCOLANO 1 (VIA TARANTO) 5,25 - 9,00 7,75 - 9,00

6,50 - 7,75

6,50 -5,25

TUSCOLANO 2 (S.MARIA AUSILIATRICE) 5,25 - 9,00 7,75 -

9,006,50 - 7,75

6,50 -5,25

VILLAGGIO OLIMPICO (V.LE XVIII OLIMPIADE) 5,25 - 10,00 8,41 -

10,006,83 . 8,41

6,83 - 5,25

SUBURBANA

CASTEL FUSANO (LUNGOMARE) 3,75 - 7,20 6,05 - 7,20

4,90 - 6,05

4,90 - 3,75

TORRE MAURA (VIA DI TORRE SPACCATA) 3,50 - 7,20 5,96 -

7,204,73 - 5,96

4,73 - 3,50

ACILIA NORD 3,50 - 7,20 5,96 - 7,20

4,73 - 5,96

4,73 - 3,50

ACILIA SUD 3,50 - 7,20 5,96 - 7,20

4,73 - 5,96

4,73 - 3,50

ACQUA VERGINE 3,00 - 6,40 5,26 - 6,40

4,13 - 5,26

4,13 - 3,00

BORGHESIANA 3,00 - 6,40 5,26 - 6,40

4,13 - 5,26

4,13 - 3,00

CAPANNELLE (VIA LUCREZIA ROMANA) 3,00 - 6,40 5,26 -

6,404,13 - 5,26

4,13 - 3,00

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CASAL BOCCONE 3,75 - 7,20 6,05 - 7,20

4,90 - 6,05

4,90 - 3,75

CASAL MORENA (VIA CASALE DI GREGNA) 3,00 - 6,25 5,16 -

6,254,08 - 5,16

4,08 - 3,00

CASAL PALOCCO 5,25 - 9,00 7,75 - 9,00

6,50 - 7,75

6,50 -5,25

CASALOTTI (VIA COLZATE) 3,00 - 6,30 5,20 - 6,30

4,10 - 5,20

4,10 - 3,00

CASTEL DI DECIMA 3,75 - 7,20 6,05 - 7,20

4,90 - 6,05

4,90 - 3,75

CASTEL DI LEVA 3,75 - 7,20 6,05 - 7,20

4,90 - 6,05

4,90 - 3,75

CASTEL GIUBILEO (VIA CASTEL GIUBILEO) 3,75 - 7,20 6,05 -

7,204,90 - 6,05

4,90 - 3,75

CASTEL PORZIANO 3,75 - 7,20 6,05 - 7,20

4,90 - 6,05

4,90 - 3,75

CESANO 3,75 - 7,20 6,05 - 7,20

4,90 - 6,05

4,90 - 3,75

CITTA' D'EUROPA-TORRINO (VIA CITTA' D'EUROPA) 5,25 - 9,00 7,75 -

9,006,50 - 7,75

6,50 - 5,25

COLLE SALARIO (L.GO BORGO PACE) 3,75 - 7,20 6,05 -

7,204,90 - 6,05

4,90 - 3,75

COLLI DELLA SERPENTARA (VIA COLLI DELLA SE 4,00 - 7,50 6,34 -

7,005,17 - 6,34

5,17 - 4,00

DECIMA (VIA C.MONETA) 5,25 - 9,00 7,75 - 9,00

6,50 - 7,75

6,50 -5,25

DIVINO AMORE 3,75 - 7,20 6,05 - 7,20

4,90 - 6,05

4,90 - 3,75

FERRATELLA (VIA CESARE PAVESE) 6,00 - 11,00 9,34 -

11,007,67 - 9,34

7,67 - 6,00

FIDENE (PIAZZA DEI VOCAZIONISTI) 3,75 - 7,20 6,05 -

7,204,90 - 6,05

4,90 - 3,75

FONTE OSTIENSE (VIA IGNAZIO SILONE) 3,00 - 6,40 5,26 -

6,404,13 - 5,26

4,13 - 3,00

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GROTTAROSSA 3,75 - 7,20 6,05 - 7,20

4,90 - 6,05

4,90 - 3,75

LA GIUSTINIANA 3,75 - 7,20 6,05 - 7,20

4,90 - 6,05

4,90 - 3,75

LA STORTA 3,75 - 7,20 6,05 - 7,20

4,90 - 6,05

4,90 - 3,75

LABARO 3,75 - 7,20 6,05 - 7,20

4,90 - 6,05

4,90 - 3,75

LUNGHEZZA 3,00 - 6,40 5,26 - 6,40

4,13 - 5,26

4,13 - 3,00

LUNGHEZZA DI CASTEL VERDE 3,00 - 6,40 5,26 - 6,40

4,13 - 5,26

4,13 - 3,00

MARCIGLIANA 3,75- 7,20 6,05 - 7,20

4,90 - 6,05

4,90 - 3,75

MOSTACCIANO (VIA BEATA VERGINE DEL CARME 5,25 - 9,00 7,75 -

9,006,50 - 7,75

6,50 - 5,25

NUOVO SALARIO 1 (PIAZZA FILATTIERA-VIA VAGLI 4,50 - 9,45 7,80 -

9,456,15 - 7,80

6,15 - 4,50

NUOVO SALARIO 2 (VIA MONTE CERVIALTO) 4,00 - 9,00 7,34 -

9,005,67 - 7,34

5,67 - 4,00

NUOVO SALARIO 3 (VIA F.COCCO ORTU) 4,00 - 9,00 7,34 -

9,005,67 - 7,34

5,67 - 4,00

OSTIA ANTICA 3,75- 7,20 6,05 - 7,20

4,90 - 6,05

4,90 - 3,75

OSTIA LEVANTE 3,75- 7,20 6,05 - 7,20

4,90 - 6,05

4,90 - 3,75

OSTIA PONENTE 3,00 - 6,50 5,34 - 6,50

4,17 - 5,34

4,17 - 3,00

OTTAVIA 3,00 - 6,30 5,20 - 6,30

4,10 - 5,20

4,10 - 3,00

PAVONA 3,00 - 6,30 5,20 - 6,30

4,10 - 5,20

4,10 - 3,00

PIANA DEL SOLE 3,00 - 6,30 5,20 - 6,30

4,10 - 5,20

4,10 - 3,00

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PONTE GALERIA 3,00 - 6,30 5,20 - 6,30

4,10 - 5,20

4,10 - 3,00

PRIMA PORTA 3,75- 7,20 6,05 - 7,20

4,90 - 6,05

4,90 - 3,75

SAN VITTORINO CORCOLLE 3,00 - 6,30 5,20 - 6,30

4,10 - 5,20

4,10 - 3,00

SERPENTARA (VIALE LINA CAVALIERI) 4,25 - 9,00 7,41 -

9,005,83 - 7,41

5,83 - 4,25

SETTECAMINI 3,00 - 6,30 5,20 - 6,30

4,10 - 5,20

4,10 - 3,00

SUB AURELIO (VIA CORNELIA-VIA VAL CANNUTA) 5,25 - 9,35 7,99 -

9,356,62 - 7,99

6,62 - 5,25

SUB DELLA VITTORIA (VIA CORTINA D'AMPEZZO) 7,50 - 12,50 10,84 -

12,509,17 - 10,84

9,17 - 7,50

SUB GIANICOLENSE (VIA CASETTA MATTEI) 3,75- 7,20 6,05 -

7,204,90 - 6,05

4,90 - 3,75

SUB PORTUENSE (VIA DEL TRULLO) 3,50 - 7,00 5,84 -

7,004,67 - 5,84

4,67 - 3,50

SUB TRIONFALE (VIA CASALI DI TORREVECCHIA) 3,00 - 6,50 5,34 -

6,504,17 - 5,34

4,17 - 3,00

TOR CERVARA 3,75 - 7,20 6,05 - 7,20

4,90 - 6,05

4,90 - 3,75

TOR DE' CENCI 3,75- 7,20 6,05 - 7,20

4,90 - 6,05

4,90 - 3,75

TOR SAN GIOVANNI 3,75- 7,20 6,05 - 7,20

4,90 - 6,05

4,90 - 3,75

TOR SAPIENZA (VIA DI TOR SAPIENZA) 3,75- 7,20 6,05 -

7,204,90 - 6,05

4,90 - 3,75

TORRE ANGELA (VIA TESEO) 3,00 - 6,40 5,26 - 6,40

4,13 - 5,26

4,13 - 3,00

TORRE GAIA 3,25 - 6,50 5,41 - 6,50

4,33 - 5,41

4,33 - 3,25

TORRE SPACCATA (VIA DI TOR TRE TESTE) 3,00 - 7,25 5,84 -

7,254,42 - 5,84

4,42 - 3,00

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TORRENOVA (VIA EUGENIO FLORIANI) 3,00 - 6,30 5,20 -

6,304,10 - 5,20

4,10 - 3,00

TORRICOLA (VIA DI TORRICOLA) 3,00 - 6,30 5,20 - 6,30

4,10 - 5,20

4,10 - 3,00

TORRINO NORD (VIA DELLE COMETE) 5,25 - 9,00 7,75 -

9,006,50 - 7,75

6,50 -5,25

TORRINO SUD (VIA MAR DELLA CINA) 5,25 - 9,00 7,75 -

9,006,50 - 7,75

6,50 -5,25

TRIGORIA 3,75- 7,20 6,05 - 7,20

4,90 - 6,05

4,90 - 3,75

VALLERANO 3,75- 7,20 6,05 - 7,20

4,90 - 6,05

4,90 - 3,75

VIGNE NUOVE (VIA DELLE VIGNE NUOVE) 4,00 - 7,50 6,34 -

7,506,34 - 5,17

5,17 - 4,00

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COMUNE DI ROVIGO

ACCORDO TERRITORIALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N 431,

E DEL DECRETO MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 5/3/1999

Fra le seguenti organizzazioni:

CONFEDILIZIA — Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Rovigo in persona del Presidente pro-tempore Sig. Gianfranco Caselli,

SUNIA — in persona del Delegato provinciale Signor. Saccardin Alberto,

SICET — in persona del Delegato provinciale Sig. Amedeo Remoto,

UNIAT — in persona del Delegato provinciale Sig. Nando Devoti,

UPPI — in persona del Delegato provinciale Sig. Silvano Pigato,

ASPPI — in persona del Delegato provinciale Sig. Alessandro Boniolo,

CONIA — in persona del Delegato provinciale Sig. Toso Mauro

Constata la rituale convocazione da parte del Comune di Rovigo di tutte le associazioni organizzazioni operanti sul territorio, si conviene e stipula quanto infra.

CONTRATTI AGEVOLATI

(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 5/3/1999)

L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Rovigo.

Il territorio del Comune di Rovigo, acquisite le informazioni concernenti la delimitazione delle microzone catastali e considerata l’estensione delle zone urbanizzate nella realtà locale, nonchéla zonizzazione eseguita a suo tempo dal Comune per la determinazione dell’equo canone", viene suddiviso in 3 zone omogenee: Centro Storico allargato (corrispondnete alle zone individuate nella planimetria che viene allegata al presente atto sotto la lettera A), zona Periferica (corrispondente alla descrizione fattane nell’allegato "B"); zona Agricola — Insediamenti Produttivi (corrispondente alla descrizione fattane nell’allegato "C").

Per il Comune interessato e quindi per le 3 zone omogenee vengono individuate tre fasce di oscillazione dei canoni di locazione, definite:

1. per la zona Centro Storico da un minimo di annue £. 70.000 per metro quadrato ad un massimo di annue £. 130.000 per metro quadrato;

2. per la zona Periferica da un massimo di annue £. 60.000 per metro quadrato ad un massimo di annue £. 115.000 per metro quadrato.

3. per la zona Agricola — Insediamenti Produttivi da un minimo di annue £. 50.000 per metro quadrato ad un massimo di annue £. 100.000 per metro quadrato.

4. Nella definizione della metratura dell’alloggio va compresa tutta la superficie

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calpestabile di qualsiasi tipo, concessa in locazione, compresi gli accessori e pertinenze. Questi ultimi vengono così calcolati: garage al 50% posto auto esterno, cantine, terrazze al 25% spazio verde al 10% della superficie utile.

Vengono individuati i seguenti parametri caratteristici dell’alloggio destinati alla locazione:

presenza di autorimessa esclusiva; presenza di cortile o area a verde in comune; presenza di 1 cantina o sottotetto o soffitta; presenza di impianto di riscaldamento autonomo; comodità di salita (necessaria presenza di ascensore se unità oltre il 3° piano); presenza di area a verde di pertinenza esclusiva; presenza di posto auto scoperto o coperto; presenza di ulteriore posto auto coperto o box oltre al 1°; presenza di impianto di condizionamento; presenza di impianti ricreativi o sportivi nelle immediate vicinanze; presenza di doppi servizi; presenza di allacciamento alla rete gas; presenza di contatore luce elettrica autonomo; presenza di porta blindata o dispositivi antiintrusione; presenza di doppi vetri o vetrocamera; presenza di contatore acqua autonomo; unità abitativa in edificio sino ad un max di 10 unità o fino a tre piani fuori terra; fabbricato unifamiliare (singolo)

All’interno di ogni fascia avendo già fissato il canone massimo e minimo a metro quadrato/anno vengono determinate tre subfasce:

Centro Storico da £.110.001 mq./anno a £. 130.000 mq./anno;

da £. 90.001 mq./anno a £. 110.000 mq./anno;

da £. 70.000 mq./anno a £. 90.000 mq./anno;

Periferia da £.100.001 mq./anno a £. 115.000 mq./anno;

da £. 80.001 mq./anno a £. 100.000 mq./anno;

da £. 60.000mq./anno a £. 80.000 mq./anno;

Zona Agricola

e Ins. Produttivi: da £.85.001 mq./anno a £. 100.000 mq./anno;

da £. 70.001 mq./anno a £. 85.000 mq./anno;

da £. 50.000 mq./anno a £. 70.000 mq./anno;

Sulla base dei parametri caratteristici dell’alloggio, determinato lo scenario complessivo dei 18 elementi sopra elencati, viene concordato che con almeno 11 elementi presenti si ricadrà nella fascia, da 8 a 10 elementi presenti si cadrà nella seconda fascia e fino a 7

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elementi si ricadrà nella terza fascia.

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l’allegato tipo di contratto (allegato D), recante altresì le modalità di designazione dei componenti la Commissione Conciliativa Stragiudiziale facoltativa secondo quanto stabilito dal protocollo d’intesa Confedilizia-Sunia-Sicet-Uniat, nonché — come col presente Accordo formalmente si conviene — le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75 per cento della variazione ISTAT. Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti il presente Accordo approvano l’allegata Tabella (allegato E).

Per gli immobili di cui all’articolo 1 comma 2 lettera a), Legge n 431/98 le fasce di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l’immpobile subirà nei valori minimo e massimo un aumetno fino ad un massimo del 10 per cento, a valere per l’intera durata contrattuale.

Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo si intendono fin d’ora disponibili ad assistere le parti nelle trattative precontrattuali per la definizione delle condizioni del contratto, ivi compresa la determinazione del canone.

CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI

(Art. 5, comma 1, Legge 431/98 e art. 2 DM 5/3/1999)

L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Rovigo.

Ai fini dell’art. 2, comma 4, DM 5 marzo 1999, le Organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuali in epigrafe sarà definito dalle parti all’interno dei valroi minimi e massimi stabilit iper le fasce di oscilalzione dei contratti agevolati, per le zone corripondenti all’intero territorio del Comune di Rovigo.

Limitatamente agli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), tali fasce di oscillazione subiranno lo stesso aumento e con le stesse modalità di cui ai contratti sub. 1).

Per i contratti in epigrafe — per i quali le Organizzazioni stipulanti concordano l’applicazione della medesima Tabella degli Oneri accessori di cui sub. 1) — vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di esigenze dei proprietari e dei conduttori.

Fattispecie di esigenze dei proprietari:

quando il locatore ha necessità di adibire entro 18 mesi l’immobile ad abitazione propria, dei figli, dei genitori per motivi: trasferimento temporanea della sede di lavoro; matrimonio; matrimonio dei figli; rientro dall’estero; attesa di autorizzazione dal Comune per il richiesto cambio di destinazione d’uso dell’immobile; attesa di concessione edilizia o autorizzazione da parte del Genio Civile per la ristrutturazione demolizione dell’immobile con alloggio attiguo. qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento a data prefissata

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ed espressamente indicata nel contratto.

Fattispecie di esigenze dei conduttori:

quando il conduttore ha necessità di un contratto transitorioa causa di: trasferimento temporaneo della sede di lavoro; contratto di lavoro a tempo determinato in Comune diverso da quello di residenza; assegnaizone di alloggio ERP oppure acquisto in Cooperativa o presso privati di un alloggio che si rende disponibile entro 18 mesi, dimostrato con compromesso regolarmente registrato; vicinanza momentanea a parenti bisognosi; una seconda casa con permanenza della residenza nella prima casa dello stesso Comune. Qualsiasi altra esigenza specfica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Si specifica inoltre che per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l’allegato tipo di contratto (allegato F), recante altresì le modalità di designazione dei componenti la Commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa.

CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI

(art. 5 commi 3 e 2, L 431/98 e art. 3 DM 5.3.1999)

L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Rovigo sede di corsi universitari distaccati e di corsi di diploma universitario.

Le face di oscillazione dei canoni di locazione per i contratti in epigrafe definite sulla base delle fasce di oscillazione previste per la zona omogenea individuata nell’allegato "A" alla quale vengono aggiunte le zone dei quartieri S. Pio X e Tassina.

Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. C), L. 431/98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone è ubicato l’immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento fino ad un massimo del 10 per cento, a valere per l’intera durata contrattuale.

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l’allegato tipo di contratto (allegato G) recante le modalità di designazione dei componenti la Commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa secondo quanto stabilito dal Protocollo d’intesa Confedilizia-Sunia-Sicet-Uniat, nonché — come col presente Accordo formalmente si conviene — le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75 per cento della variazione Istat. Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori le organizzazioni stipulanti concordano l’applicazione della medesima Tabella di cui sub 1).

Il presente Accordo viene sottoscirtto dai rappresentanti delle organizzazioni in epigrafe indicate e viene depositato unitametne agli allegati presso il Comune di Rovigo.

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Rovigo lì 15 luglio 1999

CLAUSOLE:

Il presente Accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro accordo a seguito dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento di Convenzione nazionale sostitutiva di quella sottoscritta l’8 febbraio 1999 e potrà, di comune intesa, formare oggetto di revisione allorché il Comune deliberi aliquote Ici specifiche per i locatori che lochino sulla base del presente Accordo o siano modificate le agevolazioni fiscali di cui all’art. 8 della L. 431/98 o intervengano consistenti variaizoni delle condizioni di mercato locale dei canoni di locazione o quando lo si ritenga necessario.

In ogni caso le parti si incontreranno entro un anno dalla sottoscrizione del presente accordo per una verifica delle condizioni di applicabilità.

CONFEDILIZIA — Associzione della Proprietà Edilizia della Provincia di Rovigo in persona del Presidente pro-tempore Sig. Gianfranco Caselli,

SUNIA — in persona del Delegato provinciale Signor. Saccardin Alberto,

SICET — in persona del Delegato provinciale Sig. Amedeo Remoto,

UNIAT — in persona del Delegato provinciale Sig. Nando Devoti,

UPPI — in persona del Delegato provinciale Sig. Silvano Pigato,

ASPPI — in persona del Delegato provinciale Sig. Alessandro Boniolo,

CONIA — in persona del Delegato provinciale Sig. Toso Mauro

ALLEGATO A

ZONA "A" CENTRO STORICO allargato

da CIRCONVALLAZIONE OVEST

VIALE PORTA PO con VIA MATTIOLI, VIA CALVI, VIA F/LLI PILON

VIA MARCHIONI fino all’incrocio con

VIA FERMI e fino all’incrocio con TANGENZIALE EST

TANGENZIALE EST LIMITE CORSIA SUD e fino incrocio

VIALE TRE MARTIRI

VIA DE POLZER con VIA MAFFEI

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VIA BRAMANTE

VIALE PORTA ADIGE (direz. Rovigo) da

VIA BARUCHELLO (ex Macello) e con VIA GOLDONI (molini polesani)

VIALE MARCONI

VIA PETRARCA

CIRCONVALLAZIONE OVEST

ALLEGATO B

Zona "B" ZONA INTERMEDIA e ZONE EDIFICATE (quartieri)

da VIA ZUCCHERIFICIO verso

VIA CHIARUGI/VIA G. CFAMPO/ VIA BELLINI / VIA GALLANI

VIA ALBINONI / VIA W. FERRARI / VIA TOSCANINI/ VIA PERGOLESI

Comprese Vicolo e VIA FORLANINI fino alla VIA SGARZI / VIA ISTRIA

e da VIA PODGOTA a VIA VITTORIO VENETO / VIA NEVEGAL / VIA ROVERETO

VIA M. GRAPPA / VIA M. NERO / VIALE TRE MARTIRI (oltre la Tangenziale Zst sino al Bivio per Sarzano)

Ed inoltre i Centri Edificati delle Frazioni di Rovigo come da P.R.G. e tutto ciò che non è compreso nelle zone A e C

Con esclusione di BORSEA e ROVERDICRE’

ALLEGATO C

ZONA "C" ZONA PERIFERICA e ZONE DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI/PRODUTTIVI

oltre ai confini della ZONA INTERMEDIA si ha questa Zona:

fraz. di BORSEA (zona industriale)

fraz. di ROVEDICRE’ (zona produttiva "porcellaia")

e le aree verso la campagna sino ai confini del Comune di Rovigo esclusi i centri edificati

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elle frazioni di Rovigo risultanti dal PRG.

ALLEGATO E

ACCORDO PER LA DIVISIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI FRA LOCATORE E CONDUTTORE

PREMESSA

Le Segreterie dei Comitati Provinciali del SUNIA-ASPPI-APE-UPPI della Provincia di Rovigo con la collaborazione dell’AIACI Sezione Provinciale di Rovigo, al termine di una serie di incontri, tesi alla redazione dell’Accordo per la "suddivisione", tra locatore ed inquilino, delle spese accessorie negli stabili in Provincia di Rovigo e con riferimento alla nuova normativa prevista dalla Legge 27/7/1976 n 392 e con particolare riferimetno all’art. 9

HANNO STIPULATO

in uno spirito conciliativo volto a rimuovere le numerose controversie sul riparto di tali spese — un Accordo che, colmando per quanto possibile le lacune e le insufficienze delle leggi in materia, offre un dettagliato elenco, per una corretta ripartizone delle spese a carico di ciascuna delle parti in causa.

L’Accordo che segue — fornisce una articolazione molto vasta che, pur non comprendendo, probabilmente, tutti gli elementi strumentali della complessa produzione tecnica dei servizi moderni, mette a disposizione dell’inquilino e del proprietario un analitico riferimento entro il quale non sembra difficile identiifare, per analogia, le eventuali carenze della regolmanetazione qui prevista.

Resta da aggiungere e precisare che nel testo accluso, allorquando si fa riferimento ad eventuali miglioramenti ed addizioni da parte dell’inquilino, se preventivamente autorizzati dal proprietario, gli stessi, al cessare della locazione, restano acquisiti all’immobile senza corrispettivo, escludendone la rimozione a spese a carico dell’inquilino.

Si precisa altresì che, nella ipotesi di abitazioni di edifici in condominio, il rapporto economico è regolato unicamente fra proprietario ed inquilino, essendo escluso l’intervento dell’Amministratore del Condominio.

Viene costituita inoltre una Commissione paritetica — da articolare su scala provinciale — fra le Organizzazioni firmatarie ASPPI, SUNIA, UPPI, APE, (con rapporto tecnico dell’AIACI), allo scopo di dirimere in via bonaria, con il consenso delle parti, il contenzioso insorto od insorgente fra i proprietari e gli inquilini in riferimento alla applicazione ed interpretazione del presente Accordo.

ACCORDO PER LA SUDDIVISIONE, FRA LOCATORE (PROPRIETARIO)

E CONDUTTORE (INQUILINO), DELLE SPESE ACCESSORIE

NEGLI STABILI IN PROVINCIA DI ROVIGO

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Le Organizzazioni ASPPI, SUNIA, UPPI, APE, con la coordinazione dell’AIACI Sezione Provinciale di Rovigo

Il giorno 20 luglio 1987

Visto l’art. 9 della legge 27.07.1978 n 390

HANNO STIPULATO IL SEGUENTE ACCORDO

ART. 1 — PORTIERATO

A carico dei locatori:

manutenzione straordinaria della guardiola e dell’alloggio del portiere;

� acquisto e manutenzione arredi della portineria che non siano di uso personale del portiere e della sua famiglia;

� allogio del portiere, in mancanza l’indennità sostitutiva;

� portierato per la quota del 10%

A carico degli inquilini

portierato per la quota del 90% e così per le voci che seguono:

� salario, tredicesima, ferie, accantonamento indennità anzianità e licenziamento, indennità supplementari come da contratto nazionale del lavoro portieri ed eventuali contratti integrativi provinciali;

� contributi previdenziali ed assicurativi INPS, INAN, INAIL;

� polizza assicurativa contro gli infortuni nei casi di contratti d’opera per le pulizie;

� riscaldamento, luce ed acqua dell’alloggio del portiere;

� tenuta libri paga;

� canone abbonamento telefono portineria, per servizio condominiale;

� divise estive ed invernali e tute di lavoro.

ART. 2 — PULIZIE

A carico degli inquilini al 100%

salario del personale addetto alle pulizie di tutte le parti comuni (cantine, autorimesse, piano piloties, soffitte, cortili, passi carrai, androni, ecc.)

� materiali e detergenti per la pulizia delle parti comuni;

� sgombero da materiale e rifiuti abbandonati nei corridoi, cantine, soffitte e cortili;

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� mano d’opera, sale e/o sabbia per lo sgombero della neve.

ART. 3 — PRE-RACCOLTA RIFIUTI

A carico dei locatori:

primo acquisto di trespoli, bidoni e contenitori per spazzatura.

A carico degli inquilini:

salario o compenso addetto pre-raccolta dei rifiuti;

� contributi previdenziali ed assicurativi addetto;

� polizza assicurativa contro gli infortuni;

� sacchi pre-raccolta;

� noleggio conteniori;

� disotturazione pattumiere e loro disinfestazione.

ART. 4 IMPIANTO CENTRALE DI RISCALDAMENTO, IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA CORRENTE, CONDIZIONAMENTO

A carico dei locatori:

installazione impianto e sostituzione delle apparecchiature o parte di essa per vetustà o danno accidentale;

� apparecchiatura elettrica bruciatore;

� sostituzione di valvole e saracinesche, e riparazione alle tutbazioni della rete di distribuzione al 50%;

� lavori di adeguametno imposti da norme antincendio, antismog, ANCG, o regolametni comunali;

� acquisto estintori e loro sostituzione;

� diritti VVFF.

A carico degli inquilini

riparazione e sostituzione di parti accesori,e ugelli, avvolgimento e spedizione pompe e bruciatori, elettrodi, pompa bruciatore e circolazione ecc. al 50%;

� ricarica estintori;

� forza motrice;

� combustibili;

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� salario, indennità e contributi sociali al fuochista;

� sostituzione gas freon e aggiunte;

� pulizia caldaie, bruciatori, canne fumarie, messa a riposo stagionale;

� rivestimetno refrattario 50%

� consumo minimo esubero acqua calda.

ART. 5 — ASCENSORE

A carico dei locatori:

installazione dell’impianto;

� sostituzione motore;

� lavori di adeguamento prescritti da norme ENPI;

� visita periodica ENPI e tasse.

A carico degli inquilini:

forza motrice;

� manutenzione in abbonamento;

� riparazione delle parti meccaniche ed elettriche per guasti, ivi comprese le riparazioni delle serrature e pulsantiere della cabina, ammortizzatori o di tutte le parti meccaniche ed elettriche;

� sostituzione delle funi in misura del 50% ammortizzabile con spese gestione.

ART. 6 — AUTOCLAVE

A carico dei locatori:

istallazione e integrale rifacimento;

� sostituzione di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento, elettrico, ecc.);

� collaudo, imposte e tasse di impianto.

A carico degli inquilini

riparazione e sostituzione di parti avariate in conseguenza dell’uso (cuscinetti, paracqua, ecc.);

� consumi foza motrice;

� ricarica pressione serbatoio;

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� ispezioni e collaudi periodici eseguiti dagli Enti preposti e relative tasse di concessione.

ART. 7 — ACQUA POTABILE

A carico dei locatori:

canone A.A.M. per impianti antincendioi

A carico degli inquilini

consumo da bollette A.A.M. minimi ed eccedenze.

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ACCORDO TERRITORIALE PER LA LOCAZIONE Comune di Vicenza

in attuazione DELLA LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998 art. 2, comma 3, e art 5, e DEL DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 30/XII/2002 A sensi di quanto disposto dagli art. 2. comma 5 e art. 5 della Legge 431/98 ed in attuazione dell’accordo Nazionale sottoscritto dalle Organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori in data 8 febbraio 1999 e recepito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30/XII/2002 pubblicato nella G.U. n. 85 del 11/IV/2003, le seguenti Organizzazioni Sindacali degli inquilini: Omissis Stipulano e sottoscrivono il presente accordo territoriale che, a sensi del D.M. 30/XII/2003 di cui sopra, va ad integrare le clausole dei contratti tipo, allegati al testè citato provvedimento, a sensi rispettivamente dell'art. 15 dell'allegato A, locazione abitativa agevolata dell'art. 21 dell' allegato B, locazione abitativa agevolata dell'art.17 dell' allegato C, locazione abitativa di natura transitoria dell'art. 24 dell' allegato D, locazione abitativa di natura transitoria dell'art.16 dell' allegato E, locazione abitativa per studenti universitari dell'art.23 dell' allegato F, locazione abitativa per studenti universitari CONTRATTI AGEVOLATI (art. 2 comma 3. L. 431/98 e art.1 D.M. 30/XII/2002) 1) ZONE Il presente accordo ha valore per tutto il territorio del Comune di Vicenza. suddiviso nelle zone omogenee di seguito indicate riferite alla tavola, (Allegato A), predisposta dall’Ufficio Tecnico del Comune di Vicenza ed individuate come segue: Zona 1 Centro Storico: (ricompreso nella planimetria di zonizzazione con linea di colore verde, inteso come zona all’interno delle mura ed in riferimento al coefficiente 1.30 dello stradario approvato in data 30/1011978 dal Comune di Vicenza) fogli nn. 1,2.3,4,5,6,7. Zona 2 Intermedio A: (ricompreso nella planimetria di zonizzazione tra la linea rosa e la linea verde) ( San Marco, San Bortolo sino a Viale D’Alviano) foglio n. 73; (Viale Trento, Viale Mazzini, Viale Milano. San Felice sino a Cavalcavia Ferretto de Ferretti. zona Stazione) fogli nn. 64 e 46; ( Monte Berico,. Por:a Monte, Santa Caterina, San Silvestro. Viale Margherita) fogli nn. 33 e 34; (zona Stadio. Porta Padova. Borgo Casale sino all’incrocio con Cavalcavia e Via. Quadri) foglio n. 8; (Santa Lucia, zona Seminario. Borgo Scroffa sino inizio di Viale Trieste) foglio n. 81. -- — Zona 3 Intermedio B: ricompresa tra la linea rosa e azzurra anche se tratteggiata: fogli nn. 71 e __ 72 (Laghetto. oltre Viale D’Alviano); foglio n. 73 (Viale Trento, Santa Bertilla, Cattane, Vìale del Sole come da stradario); foglio n. 45 (San Lazzaro); foglio n. 48 (Ferrovieri sino inizio di Viale S. Agostino); foglio n. 49 (Riviera Berica sino alla Rotonda individuata come da stradario); fogli nn. 35, 36. 39 e 40 (Via Quadri sino a Ferrovia); foglio n. 82 (Viale Trieste sino all fine ed inizio di Via.Anconetta); fogli n. 77, 78 e 7 9 (San Pio X sino a zona Stanga esclusa); Zona 4 Periferia: (S. Agostino. Villaggio del Sole verso Biron, Campedello e Riviera Berica dopo~‘ la Rotonda, Stanga, Cà Balbi, Bertesina, Anconetta, Saviabona, Marosticana dopo fine quartiere Laghi) e tutte le zone esterne di confine identificate dai seguenti fogli: n.n. 49 Sant' Agostino, 38 e 54; fog1i nn. 50, 51, 52 e 53 Zona Industriale; parte S. Lazzaro fogli nn.43, 44, 47, 62, 58, 59, 60, 63, 61, 56, 55, 57, 70, 68, 67, 71, 72 come da stradario; 69, 66, 65, 74, 77 , 78, 75, 76, 80, 79, 83, 84, 85, 10, 86, 87, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 37, 20, 17, 18, 41, 42, 22, 19. 30, 27, 24, 25, 40,31, 28, 26, 29, 32. Per gli immobili siti nelle linee di confine e nei fogli contrassegnati con asterisco. dove sia dubbia la zona di competenza e nei casi sopra individuati si fa riferimento allo Stradario approvato dal Comune di Vicenza con delibera n. 163 dei 30/10/1968 compresa nell’allegato A, correlando i seguenti coefficienti alle corrispondenti zone così come segue: 1,30 Centro Storico, 1.20 Intermedio A, - 1.00 Intermedio B, - 0,85 Periferia. 2)FASCE I valori di oscillazione per ogni zona omogenea di cui al punto 1) all’interno dei quali dovranno collocarsi i canoni di locazione sono quelli concordati dalle Organizzazioni Sindacali ed indicati nelle tabelle A, B, C, D riportate nell’allegato 1. Le fasce sono individuate per territorio, riprendendo la ripartizione in zone, e per superficie delle abitazioni. L'aggiornamento dei valori delle tabelle avverrà il terzo anno di vigenza dell'accordo territoriale in misura del 50% dell'aggiornamento ISTAT relativo all'anno medesimo. 3)SUB FASCE Per la definizione ai sensi dell’art 1 comma 4 del succitato Decreto Ministeriale del 30/XII/2002 del canone effettivo collocato tra il valore minimo e massimo delle fasce di oscillazione, per ognuna delle quattro zone indicate ai punto 1) del presente Accordo Territoriale, sono state individuare tre sub fasce di oscillazione dei valori dei canoni di locazione (superiore, medio, inferiore) indicate nelle tabelle A, B, C, D di cui all'allegato 4)PARAMETR Per l’inserimento dell’unità abitativa nelle sub fasce dovrà essere utilizzato lo schema di parametrazione che individua gli elementi caratterizzanti propri dell’alloggio nell’allegato 2 5)ALLOGGI DEGRADATI Le abitazioni che presentino almeno due o più situazioni di seguito indicate sono considerate degradate: 1)Assenza di impianto di riscaldamento

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2)Assenza di bagni e servizi all'interno dell’abitazione 3)Presenza di muffe. infiltrazioni, umidità permanente per una superficie uguale o superiore a due terzi. In tal caso la suddetta abitazione non potrà rientrare tra gli alloggi da locare con contratto a canone concordato. 6)SUPERFICIE LOCATIVA Il valore unitario concordato delle parti sulla base degli elementi contenuti nei precedenti articoli dovrà essere applicato alla superficie convenzionale locativa dell'alloggio calcolata secondo i criteri ed il metodo già contenuto nell'art. 13 L. 392/78 7)ALLOGGI AMMOBILIATI Gli alloggi con mobilio, compresi gli elettrodomestici di uso comune in una famiglia media, arredati interamente potranno essere locati a canone incrementato del 15% rispetto quanto dovuto secondo l'intesa territoriale. Per le abitazioni semi arredate l'integrazione sarà del 8%. Una abitazione con più di due vani si intende semi arredata quando l'arredamento è completo almeno in cucina e in una camera. Ove il mobilio sia in cattivo stato di manutenzione le maggiorazioni saranno dimezzate. 8)DURATA I contratti di locazione a canone concertato di cui all’ art. 2 comma 3 e dell’art. 4 della L. 431/1998 e all'art. 1 comma 11 del D.M. 30/XII/2002 avranno durata minima di tre anni, come previsto dall'art. 2 comma 5 della L. 431/1998, e si rinnoveranno automaticamente in assenza di comunicazione di recesso ed in ogni caso secondo quanto disposto dall’art. 2 comma 5 della legge 431/98. 9)TIPO DI CONTRATTO I Contratti di locazione individuati dal 3° comma dell'art. 2 della L. 431/1998 dovranno essere stipulati utilizzando il contratto tipo A del D.M. 30/XII/2002, più volte citato, integrato con le norme stabilite nel presente accordo territoriale che disciplinano aspetti contrattuali non previsti dal D.M. di cui ora, dai contratti tipo ad esso allegati, dalle leggi 392/1978 e 431/1998, dal codice civile, dagli usi locali. Il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare viene determinato dalle parti all'interno dei valori minimi e massimi previsti ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e negli allegati 1A, 1B, 1C, 1D e 2 del presente accordo. Il canone potrà essere aggiornato nella misura del 75% dell’incremento ISTAT annuale del costo vita di famiglie di operai ed impiegati, a far data del secondo anno locativo e comunque dal mese successivo a quello della richiesta con raccomandata A.R.. 10)SPESE CONDOMINIALI La tabella “G” degli oneri accessori ,come allegata al D.M. 30/XII/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, verrà recepita tal quale nei contratti e non avrà alcuna modifica, eccetto gli eventuali usi e costumi locali propri come definiti dalla Camera di Commercio nell'apposito elenco. Si precisa che con manutenzione ordinaria a carico dell’inquilino si intendono gli interventi definiti dal codice civile a carico del conduttore. Resta inteso comunque che per quanto non espressamente previsto si fa riferimento agli artt. 9 e 10 della legge 392/78. 11)MOROSITÀ La morosità potrà essere addotta come motivo di risoluzione del contratto dopo un mese di mancato pagamento nell'arco dei dodici mesi. E' ammesso un ritardo fino a sessanta giorni per la consegna del deposito cauzionale o della fidejussione concordata, salvo sopravvenute difficoltà economiche del conduttore. In questo caso il mancato deposito o la mancata fidejussione entro un anno sono motivo di risoluzione del contratto. Per la disciplina dei casi di cessione, sublocazione, comodato, successione si rinvia all'art. 10 dell'allegato B al D.M. 30/XII/2002 più volte citato. 12)COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE Viene costituita la Commissione di Conciliazione delle vertenze fra proprietari ed inquilini che è recepita nei singoli contratti di locazione come istanza preliminare, anche per alleggerire l’intasamento giudiziario in materia di locazioni e oneri accessori. Il locatore ed il locatario si impegnano a richiedere anche disgiuntamente un incontro della Commissione di Conciliazione entro 30 giorni dall’insorgere della controversia avente per oggetto: a) l'interpretazione ed esecuzione del contratto di locazione b) l'applicazione dell'accordo territoriale, anche riguardo al canone c) la compravendita ed il riaffitto dell'immobile locato d) le condizioni di salubrità dell'immobile locato e) altre controversie che dovessero sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto di locazione; e per valutare le reciproche proposte di compravendita o rinnovo contrattuale. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo le risultanze della Commissione di Conciliazione non saranno in alcun modo vincolanti per le parti dato che la Commissione di Conciliazione ha competenze solo conciliative. La Commissione di Conciliazione stilerà un verbale secondo il modello di cui agli allegati 3A e 3B La Commissione di Conciliazione non ha competenze in materia di rilascio per morosità o per finita locazione. Ove sorgessero o sussistessero problemi di insalubrità dell'abitazione e/o di opere necessarie per conservare la destinazione e lo stato originari le parti del presente contratto di locazione adiranno, nei termini stabiliti dal primo capoverso, la Commissione ad oggetto che deciderà sulla base del verbale di cui all'allegato 4 La Commissione di conciliazione stragiudiziale è formata da due componenti scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie

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dell’Accordo di cui trattasi, sulla base delle designazioni rispettivamente del locatore e del conduttore, e, quanto al terzo che svolgerà il,compito di presidente, su scelta dei due componenti come sopra designati di comune accordo. In caso di variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire la Commissione stragiudiziale di conciliazione la quale determina, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone che avrà vigenza fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale o fino a nuova variazione. 13) CONTRATTI TRANSITORI I contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria dovranno essere stipulati sulla base del contratto tipo, allegato C, del D.M. 30/XII/2002. I contratti di natura transitoria potranno essere stipulati qualora in capo anche ad una sola delle parti contraenti sussista una delle seguenti fattispecie: Quando il proprietario ha esigenze di adibire entro 18 mesi l'immobile ad abitazione propria, dei figli, dei genitori, per motivi di: - trasferimento temporaneo della sede di lavoro - matrimonio - matrimonio dei figli - rientro dall’estero - attesa di autorizzazione dal comune per il richiesto cambio di destinazione di dell immobile - attesa di concessione edilizia o autorizzazione da parte del Genio Civile per ristrutturazione o demolizione dell’immobile o ampliamento con alloggio attiguo - attesa della stipula di un contratto definitivo di vendita con preliminare già stipulato e data della stipula definitiva entro 24 mesi. Quando l’inquilino ha esigenza di un contratto transitorio a causa di: - trasferimento temporaneo della sede di lavoro - contratto di lavoro a tempo determinato in Comune diverso da quello di residenza -assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica o acquisto in cooperativa o ristrutturazione di alloggio di proprietà presso privati, di un alloggio che si rende disponibile entro 18 mesi da dimostrarsi con contratto preliminare o compromesso, o di acquisto regolarmente registrato - vicinanza momentanea a parenti bisognosi in comuni diversi da quello di residenza - attesa di assegnazione di posto in casa di riposo 14) ACCORDI INTEGRATI VI PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI Le parti concordano di far precedere le proposte e la discussione sulla disciplina del contratti di locazione per gli studenti universitari da un confronto con l'associazione (o associazioni) degli studenti e con l'ente universitario competente. 15) DURATA DELL’ACCORDO Il presente Accordo Territoriale ha durata di tre anni a partire dal deposito dello stesso presso la Segreteria generale del Comune di Vicenza e si intenderà prorogato sino a nuova intesa. Il presente accordo potrà formare oggetto di revisione anche prima della sua naturale scadenza qualora siano modificate le normative fiscali previste dall’art. 8 della Legge 431/98 o qualora il Comune di Vicenza ritenga di applicare aliquote ICI diverse da quelle previste per i locatari che intendano affittare gli alloggi di proprietà ai sensi dell’art. 2 comma 3 L. 431/98 Il presente accordo territoriale, in copia originale sottoscritta da tutte le organizzazioni firmatarie e comprensivo di tutti gli allegati ,verrà depositato presso la Segreteria Generale del Comune di Vicenza. Le sottoscritte organizzazioni degli inquilini e dei proprietari fanno presente che in sede di discussione ed intesa sull'accordo territoriale è emersa la necessità di introdurre alcune modifiche alla delibera relativa alle disposizioni per il funzionamento della Commissione di Congruità al fine di garantire la completezza del suo ruolo di vigilanza sull'applicazione dell'accordo territoriale già prevista. In particolare si ritiene necessario, al fine di non vanificare quanto stabilito dalla suddetta delibera, di sollecitare il Comune di Vicenza di integrare l'art. 2 con la seguente frase: “Visterà i contratti di locazione stipulati senza l'assistenza delle organizzazioni firmatarie dell'Accordo Territoriale depositato presso il Segretario generale del comune di Vicenza in data . Questo adempimento è preliminare al controllo degli uffici del comune al fine della concessione delle facilitazioni fiscali. Le parti prendono atto della costituzione dell'Agenzia Comunale per la Locazione, dell'Osservatorio Casa e della Commissione di Congruità e si impegnano a promuovere la costituzione della Commissione di Conciliazione secondo quanto previsto dal D.M. 30/XII/2002. Il presente Accordo Territoriale è sottoscritto in data 12 FEB. 2004 dalle 00. SS. di seguito elencate e comprende gli Allegati UPPI Unione piccoli proprietari immobiliari della provincia di Vicenza in persona del Presidente avv. Carlo Morseletto ANPE Federproprietà di Vicenza in persona del Presidente dott Paola Scalco ASPPI in persona del Presidente avv Carlo Cappellari SUNIA in persona del Segretario Generale dott. Fulvio Rebesani SICET in persona del Segretario Generale Sig. Renato Lanaro UNIAT in Persona del Segretario Generale sig. Cinzia Cariolato FEDERCASA in persona del Segretario provinciale dott. Cristian Amoroso CONIAV in persona del Segretario provinciale sig. Giuseppe Losi.

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ALLEGATO A

LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA

TIPO DI CONTRATTO

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3 ) Il/La sig./soc. (1) ………………………………………………………………….. di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (2)……………………………………… in persona di …………………………...) concede in locazione al/ alla sig. (1) …………………………………….. di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (3)……………………………… (assistito/ a da (2) ……………………..in persona di ……………………………………. ), che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in ………………………… via ………………………. n. ……. piano …… scala …… int. ….. composta di n. ……. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti eleme nti accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti. TABELLE MILLESIMALI: proprietà ……………… riscaldamento ……………………… acqua

………………………. altre …………………………………………….………….. COMUNICAZIONE ex articolo 8,

3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:

a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare : ……………………….……...………

b) codice fiscale del locatore ………………………………………………………………….

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI: …………………………………………………………………………………………………... CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA: …………………………………………………………………………………………………... La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo1 (Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di ……………… anni (5), dal …………….. al ……………… , e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

Articolo 2

(Canone)

A. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo locale definito tra ………………………………………………… e depositato il …………. presso il Comune di ………………………………………. , è convenuto in euro ………………….. , che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero………………………….., in n. ……… rate eguali anticipate di euro ……………… ciascuna, alle seguenti date: ………………………………………………...(4) Nel caso in cui l'Accordo territoriale di cui al presente punto lo preveda, il canone viene aggiornato ogni anno nella misura contrattata del ……………, che comunque non può superare il 75% della variazione Istat. B. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n.

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431/1998, è convenuto in euro ………………………., importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero…………………………….., in n. ……… rate eguali anticipate di euro ……………………ciascuna, alle seguenti date ………………………………..…. (4) Nel caso in cui nel predetto decreto sia previsto, il canone è aggiornato annualmente nella misura contrattata del ……………,che comunque non può superare il 75% della variazione Istat. (6)

Articolo 3 (Deposito cauzionale)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro ……………………….. pari a ……..……. mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva - salvo che la durata contrattuale minima non sia superiore ad anni quattro, ferma la proroga del contratto per due anni - di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia: ……………………………………………………………………..… ………………………………………………………………………………………………. (4)

Articolo 4 (Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto emanato dal

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo

4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l’allegato A.

Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

Articolo 5 (Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

Articolo 6 (Pagamento, risoluzione e prelazione)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione alla quale viene /non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Articolo 7 (Uso)

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L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente

con lui conviventi ……………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………. .

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione, sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.

Articolo 8

(Recesso del conduttore) E' facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

Articolo 9 (Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto,

di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il

conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena

il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente,

accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le

deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti

che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue:………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… . ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)

Articolo 10 (Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro

destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 11 (Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei

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condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 12 (Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, del citato DPR.

Articolo 13

(Accesso) Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità: ……………………………………….………………. ……………………………………………………………………………………………… . (4)

Articolo 14 (Commissione di conciliazione)

La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

Articolo 15 (Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale. Altre clausole: ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. Letto, approvato e sottoscritto …………………………..., li, ……………….

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Il locatore ……………………………………

Il conduttore …………………………………

A mente dell'articolo 1342, secondo comma, codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente contratto. Il locatore …………………………………… Il conduttore …………………………………

NOTE (1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante. (2) L'assistenza è facoltativa. (3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98. (4) Cancellare la parte che non interessa. (5) La durata minima è di anni tre. (6) Cancellare la lettera A oppure B.

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ALLEGATO C

LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA

TIPO DI CONTRATTO (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)

Il/La sig./soc. (1) ………………………………………………………………….di seguito denominato/ a locatore (assistito/ a da (2)………………………………. in persona di…………………………) concede in locazione al/ alla sig. (1) …………………………………….. di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (3) ……………………………... (assistito/ a da (2) …………………………………..in persona di…………………………….), che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in …………………………. via ……………………. n. ……...piano …….scala …… int. ……..composta di n. ……vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.) ………………………. …………………………………………………………………………………………………... non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti. TABELLE MILLESIMALI: proprietà ………………. riscaldamento …………………….. acqua ………………… altre …………………………………………………………………... COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8

agosto 1992, n. 359:

a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: ……………………………………

b) codice fiscale del locatore………………………………………………………………….

documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti:

……………………………………………………………………………………………….….. CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA: ………………………………………………………………………………………………….. La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo 1 (Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di ………………mesi (5), dal …………. al ………………., allorché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2 cessa senza bisogno di alcuna disdetta.

Articolo 2 (Esigenza del locatore) (4)

Il locatore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 - di cui il presente tipo di contratto costituisce l’allegato C- e dall'Accordo tra ……………………………. depositato il …………….. presso il Comune di ……………………. , dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto: …………………………………………………..……………………………….. …………………………………………………………………………………………………... Il locatore ha l'onere di confermare il verificarsi di quanto ha giustificato la stipula del presente contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata da inviarsi al conduttore entro ………… giorni prima della scadenza del contratto. In caso di mancato invio della lettera oppure del venire meno delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto s'intende ricondotto alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98. In ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

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Articolo 3 (Esigenza del conduttore) (4)

Ai sensi di quanto previsto dall'Accordo tra ……………………………………………….…... ………….depositato il ………… presso il Comune di………………, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l’unità immobiliare per un periodo non eccedente i ………… mesi per il seguente motivo: …………………………………………………………….…,che documenta allegando al presente contratto ……………………………………………………………... …...

Articolo 4 (Canone)

A. Il canone di locazione è convenuto in euro …………………….………..….. , importo che conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero ……………………………………, in n. ……… rate eguali anticipate di euro ………………ciascuna, alle seguenti date: …………………………… ……………..(4)

B. Il canone di locazione (per le aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, nei comuni con essi confinanti e negli altri comuni capoluogo di provincia) è convenuto in euro …………………….….., importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero ……………….., in n. ……… rate eguali anticipate di euro ……………… ciascuna, alle seguenti date: …………………………………………(4).

C. Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro…………..…, che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero……………………, in n. …………… rate eguali anticipate di euro ………….. ciascuna, alle seguenti date: ……………………………………………………………. (4) (6)

Articolo 5

(Deposito cauzionale)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro ………………………….. pari a n. ……… mensilità del canone (7), non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia: ……………………………………………………………………..… ………………………………………………………………………………………………. (4)

Articolo 6 (Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98. Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

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Articolo 7

(Spese di bollo e registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

Articolo 8 (Pagamento, risoluzione e prelazione)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Articolo 9 (Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi: ……………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.

Articolo 10 (Recesso del conduttore)

Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno ……………………….. prima.

Articolo 11

(Consegna) Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue:…………………………………………………………………..……… ………………………………………………………………………………………………...… ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)

Articolo 12 (Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli

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da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 13 (Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 14 (Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, dello stesso.

Articolo 15 (Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l'unità immobiliare locata il conduttore deve consentire la visita all'unità immobiliare una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità: ………………………………... ………………………………………………………………………………………………..(4)

Articolo 16

(Commissione di conciliazione) La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

Articolo 17 (Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).

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Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale. Altre clausole …………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………… Letto, approvato e sottoscritto …………………………….., li ………………… Il locatore ……………………………………….. Il conduttore …………………………………….. A mente dell'articolo 1342, secondo comma, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente contratto. Il locatore ………………………………………... Il conduttore ……………………………………… NOTE (1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita Iva, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante. (2)L'assistenza è facoltativa. (3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98. (4) Cancellare la parte che non interessa. 5) La durata minima è di mesi uno e quella massima è di mesi diciotto. (6) Cancellare delle lettere A, B e C le due che non interessano. (7) massimo tre mensilità.

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Allegato G

TABELLA ONERI ACCESSORI RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE

AMMINISTRAZIONE

Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile C

Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali L

ASCENSORE

Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni C

Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti L

Adeguamento alle nuove disposizioni di legge L

Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione C Ispezioni e collaudi C

AUTOCLAVE

Installazione e sostituzione integrale dell’impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.) L Manutenzione ordinaria C

Imposte e tasse di impianto L

Forza motrice C

Ricarico pressione del serbatoio C

Ispezioni, collaudi e lettura contatori C

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIALI

Installazione e sostituzione dell’impianto comune di illuminazione L Manutenzione ordinaria dell’impianto comune di illuminazione C

Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme L

Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme C Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni L Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni C Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili L Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili C

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA,

ADDOLCIMENTO ACQUA

Installazione e sostituzione degli impianti L Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti L Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario C Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale C Lettura dei contatori C

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Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua C

IMPIANTI SPORTIVI

Installazione e manutenzione straordinaria L Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.) C Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa) C

IMPIANTO ANTINCENDIO Installazione e sostituzione dell’impianto L Acquisti degli estintori L Manutenzione ordinaria C Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi C

IMPIANTO TELEVISIVO

INSTALLAZIONE, SOSTITUZIONE O POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO TELEVISIVO CENTRALIZZATO

L

Manutenzione ordinaria dell’impianto televisivo centralizzato C

PARTI COMUNI

Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico L Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico C Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari L Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari C Manutenzione straordinaria della rete di fognatura L Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti C Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere L Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni C Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni C Installazione e sostituzione di serrature L Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati C Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, L armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli C segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo

PARTI INTERNE ALL’APPARTAMENTO LOCATO

SOSTITUZIONE INTEGRALE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI L

Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti C Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario C Rifacimento di chiavi e serrature C Tinteggiatura di pareti C Sostituzione di vetri C Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo e dell’impianto citofonico e videocitofonico C Verniciatura di opere in legno e metallo C Manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento L

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PORTIERATO

Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. L10% C90%

Materiale per le pulizie C

Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l. L10% C90%

Manutenzione ordinaria della guardiola L10% C90%

Manutenzione straordinaria della guardiola L

PULIZIA

Spese per l’assunzione dell’addettoL Trattamento economico dell’addetto, comp resi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. C Spese per il conferimento dell’appalto a ditta L Spese per le pulizie appaltate a ditta C Materiale per le pulizie C Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia L Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia C Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie C Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti C Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva C Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori L Sacchi per la preraccolta dei rifiuti C

SGOMBERO NEVE

Spese relative al servizio, compresi i materiali d’uso C

LEGENDA L = locatore C = conduttore

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ALLEGATO 2 PARAMETRI DI RIFERIMENTO ELEMENTI CARATTERIZZANTI 1. TIPOLOGIA EDILIZIA CLASSIFICAZIONE Casa singola, bifamiliare o a schiera superiore Unità su stabile fino a quindici alloggi medio Unita su stabile con più di quindici alloggi inferiore 2. TIPOLOGIA CATASTALE A/1 A/7 A/2 classi da 6 a 3 superiore A/2 classi 2, 1 e A/3 tutte le classi medio A/4 in poi inferiore 3. ANNO DI FABBRICAZIONE O INTEGRALE RISTRUTTURAZIONE O COMPLETO RESTAURO O MANUTENZIONE STRADINARIA CHE INTERESSI L’INTERA UNITÀ' ABITATVA PARAGONABILE AD UN COMPLETO RESTAURO Da zero a quindici anni superiore Da quindici a trenta anni medio Oltre a trenta anni inferiore 4. ACCESSORI IN DOTAZIONE a= Posto auto coperto o garage interno (*) b= posto auto scoperto oltre a quello inserito in metratura convenzionale (*) c= Doppi servizi, eccetto le abitazioni fino a 50 mq. d= Soffitta o cantina o terrazza e= giardino o scoperto ad uso comune Gli accessori segnati con asterisco (*) non sono richiesti per le abitazioni situate nella parte di centro storico delimitato come da allegato 5 NB. Questo elemento appartiene alla classe di livello SUPERIORE quando l'unità presenta almeno TRE accessori MEDIO quando l’unità presenta almeno DUE accessori INFERIORE quando L'UNITÀ presenta almeno UNO accessorio. 5.DOTAZIONI DI SERVIZI TECNICI 1) Impianto di riscaldamento autonomo 2) Impianto di raffreddamento o condizionamento 3) Ascensore da tre piani ed oltre 4) Parco giochi o verde attrezzato 5) Videocitofono N.B. Questo elemento appartiene alla classe di livello: SUPERIORE quando l'unità presenta almeno DUE dotazioni MEDIO quando l'unità presenta almeno UNA dotazione INFERIORE quando l'unità non ne presenta nessuna SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLA CLASSIFICAZIONE SUPERIORE MEDIO INFERIORE 1. TIPOLOGIA EDILIZIA…………………………………………………...............…………... 2. TIPOLOGIA CATASTALE…………………………………………………………………… 3. VETUSTA’…………………………………………………………………………………. 4. ACCESSORI IN DOTAZ:ONE…………………………………………………………………. 5. DOTAZONE SERVIZI TECNICI…………………………………………………………………….. CLASSIFICAZIONE GLOBALE…………………………………………………………………………………………… Rientrano nella sub-fascia superiore gli alloggi che presentano tre o più elementi di livello superiore Rientrano nella sub-fascia media gli alloggi che presentano da due a quattro elementi di livello medio Rientrano nella sub-fascia inferiore gli alloggi che presentano tre o più elementi di livello inferiore ALLEGATO 5 ZONA DEL CENTRO STORICO ESCLUSA DAL PARAMETRO N. 4 LETT. A DELL'ALLEGATO N. 2 (GARAGE INTERNO, POSTO AUTO COPERTO, POSTO AUTO SCOPERTO EXTRA METRATURA CONVENZIONALE) Il perimetro definito dalla linea di mezzeria delle seguenti vie: Contra' Mure Pallamaio, Piazza Castello, Piazzale del Mutilato, Contra' del quartiere, Contra' Mure S. Rocco, Porta S. Croce, Corso Fogazzaro, Contra' Pedemuro S. Biagio, Piazzetta S.

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Biagio, Via Apolloni, Contra' S. Corona, Corso Palladio, Ponte degli Angeli, fiume Bacchiglione fino all'altezza della passerella in ferro che congiunge viale Giuriolo con via N. Sauro; Viale Giuriolo, Contra' della Piarda, Contra' Mure S. Michele, Piazzola Gualdi, Contra' Porton del Luzzo, Piazzola S. Giuseppe, Contra' Ponte Furo

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Seguono gli allegati: ALLEGATO 1 A CALCOLO DELLE FASCE DI OSCILLAZIONE DEL CANONE (valori in €/mese fino a 120 mq) (valori al €/mq: oltre 120 mq) FASCIA DEL CENTRO STORICO SUBFASCE superfici delle abitazioni fino 50 mq 51-70 mq 71-100 mq 101-120 mq 121 - 140 mq e

oltre: €/mq MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX Inferiore 100 168 100 180 125 251 125 258 1,03 2,40 medio 169 306 181 360 252 504 259 525 2,41 5,14 superiore 307 375 361 421 505 630 526 659 5,15 6,52 ALLEGATO 1 B CALCOLO DELLE FASCE DI OSCILLAZIONE DEL CANONE (valori in€/mese fino a 120 mq) (valori in €/mq: oltre 120 mq) FASCIA INTERMEDIA A SUBFASCE superfici delle abitazioni fino 50 mq 51-70 mq 71-100 mq 101-120 mq 121 - 140 mq e

oltre: €/mq MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX Inferiore 100 160 100 170 125 228 125 243 1,03 2,21 medio 161 280 171 310 229 434 244 480 2,22 4,57 superiore 281 340 311 380 435 540 481 600 4,58 5,75 ALLEGATO 1 C CALCOLO DELLE FASCE DI OSCILLAZIONE DEL CANONE (valori in €/mese fino a 120 mq) (valori in €/mq oltre: 120 mq) FASCIA INTERMEDIA B SUBFASCE superfici delle abitazioni fino 50 mq 51-70 mq 71-100 mq 101-120 mq 121 - 140 mq e

oltre: €/mq MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX Inferiore 100 155 100 160 100 195 100 210 0,82 1,95 medio 156 265 161 280 196 385 211 430 1,96 4,27 superiore 266 320 281 345 386 480 431 540 4,28 5,37 ALLEGATO 1 D CALCOLO DELLE FASCE DI OSCILLAZI ONE DEL CANONE (valori in €/mese fino a 120 mq) (valori €/mq: oltre 120 mq) FASCIA PERIFER IA SUBFASCE superfici delle abitazioni fino 50 mq 51-70 mq 71-100 mq 101-120 mq 121 - 140 mq e

oltre: €/mq MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX Inferiore 100 140 100 150 100 182 100 197 0,83 1,88 medio 141 220 151 250 183 346 198 390 1,89 3,97 superiore 221 260 251 300 347 430 391 485 3,98 5,04

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TIPO DESCRIZIONE ZONA VIA ABRIANI P. ZONA 4 - PERIFERIA STRADA DELL' ACQUEDOTTO ROMANO ZONA 4 - PERIFERIA VIA ADENAUER KONRAD ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA ADIGE ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA ALBERI E. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA ALBINONI T. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA ALBRICCI A. ZONA 4 - PERIFERIA VIA ALEARDI A. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA ALFIERI V. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA ALIANI L. ZONA 3 - INTERMEDIO B STRADA DEGLI ALIDOSIO ZONA 4 - PERIFERIA VIA ALLEGRI G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA ALLENDE SALVATOR ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA ALPINO P. ZONA 3 - INTERMEDIO B STRADA AMBROSINI ZONA 4 - PERIFERIA VIA AMENDOLA G. ZONA 4 - PERIFERIA VIALE ANCONETTA ZONA 4 - PERIFERIA LEVA' DEGLI ANGELI ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA ANGUISSOLA S. ZONA 4 - PERIFERIA VIA ANTI S. ZONA 4 - PERIFERIA VIA ANTINORI O. ZONA 4 - PERIFERIA CONTRA' APOLLONI G. ZONA 1 - CENTRO STORICO PIAZZA ARACELI ZONA 2 - INTERMEDIO A STRADELLA ARACELI ZONA 2 - INTERMEDIO A VIALE ARACELI ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA ARIOSTO L. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA ARNALDI R. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA DELL' ARSENALE NUMERAZIONE PARI ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA DELL' ARSENALE NUMERAZIONE DISPARI ZONA 4 - PERIFERIA VIA DELL' ARTIGIANATO ZONA 4 - PERIFERIA VIA ARZIGNANO ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA ASIAGO ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA ASPROMONTE ZONA 3 - INTERMEDIO B VIALE ASTICHELLO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIALE BACCHIGLIONE ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA BACHELET V. ZONA 4 - PERIFERIA VIA BADEN POWELL ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BAINSIZZA ZONA 3 - INTERMEDIO B STRADA DEL BALSEGO ZONA 4 - PERIFERIA STRADELLA DELLA BANCA POPOLARE ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA BARACCA F. FINO AI CIVICI 89 E 120

COMPRESI ZONA 3 - INTERMEDIO B

VIA BARACCA F. TUTTO IL RESTO ZONA 4 - PERIFERIA VIA BARBARANO ZONA 4 - PERIFERIA VIA BARBARO E. ZONA 4 - PERIFERIA VIA BARBIERI G. ZONA 4 - PERIFERIA CONTRA' DELLE BARCHE ZONA 1 - CENTRO STORICO STRADELLA DELLE BARCHE ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA BARDELLA V. NUMERAZIONE PARI ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA BARDELLA V. NUMERAZIONE DISPARI: FINO

ALLO SBOCCO DI VIA GAIA ZONA 2 - INTERMEDIO A

VIA BARDELLA V. TUTTO IL RESTO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BARETTI G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA BASSANI F. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BASSANO ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA BASSI U. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BATTISTA DA VICENZA ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BATTISTI C. ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA BEATO BARTOLOMEO DA

BREGANZE ZONA 3 - INTERMEDIO B

VIA BECCARIETTE ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA BEDIN G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BEGGIATO F. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BELLAVITIS G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BELLI V. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BELLINI V. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BELLUZZI D. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA BELTRAME A. ZONA 4 - PERIFERIA VIA BENEDETTO MARCELLO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BERARDI F. ZONA 3 - INTERMEDIO B STRADA DELLE BEREGANE ZONA 4 - PERIFERIA BORGO BERGA ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA BERLENDIS F. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA BERNINA ZONA 4 - PERIFERIA

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VIA BEROALDI P. ZONA 4 - PERIFERIA STRADA DI BERTESINA NUMERAZIONE PARI: FINO

ALL'INCROCIO CON VIA DALLA SCOLA

ZONA 3 - INTERMEDIO B

STRADA DI BERTESINA TUTTO IL RESTO ZONA 4 - PERIFERIA STRADA DI BERTESINELLA ZONA 4 - PERIFERIA VIA BERTOLO G. M. ZONA 4 - PERIFERIA VIA BEVILACQUA A. ZONA 4 - PERIFERIA VIA BEZZECCA ZONA 3 - INTERMEDIO B PIAZZA DELLE BIADE ZONA 1 -CENTRO STORICO STRADA BIRON DI SOPRA ZONA 4 - PERIFERIA STRADA BIRON DI SOTTO ZONA 4 - PERIFERIA STRADA DI BISORTOLE ZONA 4 - PERIFERIA CORTE DEI BISSARI ZONA 1 -CENTRO STORICO VIA BIXIO N. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA BOCCACCIO G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA BOCCHERINI L. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BOFFALORA ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA BOITO A. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BOLDRINI N. ZONA 3 - INTERMEDIO B PIAZZALE BOLOGNA ZONA 1 -CENTRO STORICO VIA BONACOSSI B. ZONA 4 - PERIFERIA VIA BONAMICO L. ZONA 4 - PERIFERIA VIA BONATO M. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BONIOLI C. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BONOLLO G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA BONOMI I. ZONA 4 - PERIFERIA VIA BORELLA C. ZONA 3 - INTERMEDIO B STRADA DEL BORG. DI SAVIABONA ZONA 4 - PERIFERIA CONTRA' DEL BORGHETTO ZONA 2 - INTERMEDIO A STRADELLA DEL BORGHETTO ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA BORGO C. ZONA 4 - PERIFERIA VIA BORTOLAN D. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BOSCHETTI B. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BOSCHIERO R. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BOSELLI P. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BOTTEGO V. ZONA 4 - PERIFERIA VIA BRANDELLERO B. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA BRENNERO ZONA 4 - PERIFERIA VIA BRENTA ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BRESSAN B. ZONA 4 - PERIFERIA VIA BRIGATA FORLI' ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BRIGATA GRAN. DI

SARDEGNA FINO ALL'INCROCIO CON VIA DEL SOLE

ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BRIGATA GRAN. DI

SARDEGNA TUTTO IL RESTO ZONA 4 - PERIFERIA

VIA BRIGATA LIGURIA ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BRIGATA REGINA ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BRIGATA SASSARI ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BRIGATA TOSCANA ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BROCCHI G. ZONA 4 - PERIFERIA VIALE DEL BROTTON ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA BRUNIALTI A. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BTG. AOSTA ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BTG. EDOLO ZONA 4 - PERIFERIA VIA BTG. FELTRE ZONA 4 - PERIFERIA VIALE BTG. FRAMARIN ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA BTG. MONTE BALDO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BTG. MONTE BERICO ZONA 1 -CENTRO STORICO VIA BTG. MONTE SPLUGA ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BTG. MORBEGNO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BTG. SETTE COMUNI ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BTG. STELVIO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BTG. TIRANO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BTG. VAL CAMONICA ZONA 4 - PERIFERIA VIA BTG. VAL CHIESE ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BTG. VAL LEOGRA ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BTG. VALTELLINA ZONA 4 - PERIFERIA VIA BTG. VESTONE ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BTG. VICENZA ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BUONCONSIGLIO G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA BUOZZI B. ZONA 3 - INTERMEDIO B CONTRA' DEI BURCI ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA BUSA DELLA CONTESSA ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' BUSA SAN MICHELE ZONA 1 -CENTRO STORICO CONTRA' BUSATO G. ZONA 2 - INTERMEDIO A STRADA BUSINELLO ZONA 4 - PERIFERIA VIA CA' ALTE ZONA 3 - INTERMEDIO B

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STRADA DI CA' BALBI ZONA 4 - PERIFERIA STRADA DELLE CA' TOSATE ZONA 4 - PERIFERIA CONTRA' CABIANCA J. ZONA 1 -CENTRO STORICO VIA CABOTO S. ZONA 4 - PERIFERIA VIA CADAMOSTO A. ZONA 4 - PERIFERIA VIA CADIBONA ZONA 4 - PERIFERIA VIA CADORNA R. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA CAGNI U. ZONA 3 - INTERMEDIO B CONTRA' DELLA CAIMPENTA ZONA 4 - PERIFERIA VIA DEI CAIROLI ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA CALATAFIMI ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA CALDERARI O. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA CALVI P. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA DEI CAMALDOLESI ZONA 4 - PERIFERIA VIA CAMINER E. ZONA 4 - PERIFERIA VIALE CAMISANO ZONA 4 - PERIFERIA VIA CAMPIGLIA M. ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' CANNETI F. ZONA 1 -CENTRO STORICO CONTRA' DELLE CANOVE ZONA 1 -CENTRO STORICO CONTRA' DELLE CANOVE VECCHIE ZONA 1 -CENTRO STORICO VIA CANSIGLIO ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' CANTARANE NUMERAZIONE PARI ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' CANTARANE NUMERAZIONE DISPARI ZONA 1 -CENTRO STORICO VIA CANTORE A. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA CANTU' C. ZONA 2 - INTERMEDIO A STRADA DELLE CAPERSE ZONA 4 - PERIFERIA VIA CAPITANIO U. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA CAPPAROZZO G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA CAPPELLARI G. G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA CAPPELLO L. ZONA 3 - INTERMEDIO B STRADELLA DELLE CAPPUCCINE ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA DEI CAPPUCCINI ZONA 2 - INTERMEDIO A STRADELLA DEI CAPPUCCINI ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA CAPRAIA ZONA 4 - PERIFERIA VIA CAPRERA ZONA 4 - PERIFERIA VIA CAPRI ZONA 4 - PERIFERIA VIA DEI CAPULETI ZONA 4 - PERIFERIA VIALE CARDUCCI G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA CAREGARO NEGRIN A. ZONA 4 - PERIFERIA VIA CARIOLATO D. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA CARLI G. ZONA 4 - PERIFERIA CONTRA' CARPAGNON ZONA 1 -CENTRO STORICO STRADA DELLA CARPANEDA ZONA 4 - PERIFERIA VIA CARPIONI G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA DEL CARSO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA CARTA D. ZONA 3 - INTERMEDIO B PIAZZALE CASA NOSTRA ZONA 3 - INTERMEDIO B BORGO CASALE ZONA 2 - INTERMEDIO A STRADA DI CASALE ZONA 4 - PERIFERIA VIA CASALINI A. ZONA 4 - PERIFERIA VIA CASANOVA DI A. A. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA CASARSA ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA DELLE CASERMETTE NUMERAZIONE PARI ZONA 4 - PERIFERIA VIA DELLE CASERMETTE NUMERAZIONE DISPARI ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA DELLE CASONE ZONA 4 - PERIFERIA VIA CASSETTI G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA CASTELFIDARDO ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA CASTELLINI S. ZONA 2 - INTERMEDIO A PIAZZA DEL CASTELLO ZONA 1 -CENTRO STORICO VIA CATALANI A. ZONA 3 - INTERMEDIO B CONTRA' DELLA CATENA ZONA 1 -CENTRO STORICO STRADA DELLE CATTANE FINO ALL'INCROCIO CON VIA

DEL SOLE ZONA 3 - INTERMEDIO B

STRADA DELLE CATTANE TUTTO IL RESTO ZONA 4 - PERIFERIA VIA CATTANEO C. ZONA 2 - INTERMEDIO A STRADA DEL CAVALCAVIA ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA CAVALIERI DI VITT. VENETO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA CAVALLI L. ZONA 2 - INTERMEDIO A STRADA DELLA CAVEGGIARA ZONA 4 - PERIFERIA VIA CAVIGLIA E. ZONA 3 - INTERMEDIO B CONTRA' CAVOUR C. B. ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA CECCARINI G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA CECCHI A. ZONA 4 - PERIFERIA VIA CECCHIN G. ZONA 4 - PERIFERIA VIA CEDERLE G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA CEFALONIA ZONA 4 - PERIFERIA VIA CENGIO ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA DELLA CERAMICA ZONA 4 - PERIFERIA

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VIA CERATO D. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA CEREDA ZONA 4 - PERIFERIA VIA CERNAIA ZONA 2- INTERMEDIO A VIALE CESARE AUGUSTO ZONA 4 - PERIFERIA VIA CHECCOZZI G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA CHIARINI G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA CHIESA D. ZONA 3 - INTERMEDIO B STRADA DELLA CHIESA DI POLEGGE ZONA 4 - PERIFERIA VIA CHILESOTTI G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA DELLA CHIMICA ZONA 4 - PERIFERIA VIA CHIMINELLI L. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA CHINOTTO A. ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' DELLE CHIOARE ZONA 2 - INTERMEDIO A VIALE CIALDINI E. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA CILEA F. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA DEL CILENTO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA CIMAROSA D. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIALE DEL CIMITERO LATO SUD-OVEST (VERSO IL

CENTRO CITTA') ZONA 2 - INTERMEDIO A

VIALE DEL CIMITERO LATO NORD-EST (VERSO ANCONETTA)

ZONA 3 - INTERMEDIO B STRADA DEL CIMITERO DI POLEGGE ZONA 4 - PERIFERIA VIA CIMONE ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA CIPRO ZONA 4 - PERIFERIA VIA CIVRAN G. ZONA 4 - PERIFERIA VIA COCCHETTI B.A. ZONA 4 - PERIFERIA VIA COL D'ECHELE ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA COL DEL ROSSO NUMERI DISPARI ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA COL DEL ROSSO NUMERI PARI ZONA 2 - INTERMEDIO A STRADA DELLA COLOMBARETTA ZONA 4 - PERIFERIA VIA COLOMBO C. ZONA 4 - PERIFERIA STRADA DELLA COLTURA CAMISANA ZONA 4 - PERIFERIA STRADA COLTURA DEL TESINA ZONA 4 - PERIFERIA STRADA DELLA COMMENDA NUMERI PARI: FINO AL CIVICO

50 COMPRESO ZONA 4 - PERIFERIA

STRADA DELLA COMMENDA NUMERI PARI: DAL CIVICO 52 ALLA FINE

ZONA 3 - INTERMEDIO B STRADA DELLA COMMENDA NUMERI DISPARI: FINO AL

CIVICO 43 COMPRESO ZONA 4 - PERIFERIA

STRADA DELLA COMMENDA NUMERI DISPARI:DAL CIVICO 45 ALLA FINE

ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA DEL COMMERCIO ZONA 4 - PERIFERIA VIA CONFORTO DA COSTOZZA ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA CORBETTA G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA CORDELLINA L. ZONA 4 - PERIFERIA VIA CORDENONS P. ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA CORELLI A. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA CORMONS ZONA 3 - INTERMEDIO B CONTRA' CORNOLEO ZONA 1 - CENTRO STORICO CONTRA' CORPUS DOMINI ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA CORRADINI F. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA CORRIDONI F. ZONA 3 - INTERMEDIO B STRADA DI COSTABISSARA ZONA 4 - PERIFERIA VIA COSTALUNGA F. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA COSTANTINI G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA CRESOLE ZONA 4 - PERIFERIA VIA DELLA CRESOLELLA NUMERI PARI: FINO AL CIVICO

54 COMPRESO ZONA 3 - INTERMEDIO B

VIA DELLA CRESOLELLA NUMERI DISPARI ZONA 4 - PERIFERIA VIALE CRICOLI NUMERI PARI: FINO AL FIUME

ASTICHELLO ZONA 4 - PERIFERIA

VIALE CRICOLI NUMERI PARI:DAL FIUME ASTICHELLO ALLA FINE

ZONA 3 - INTERMEDIO B VIALE CRICOLI NUMERI DISPARI:FINO AL

FIUME ASTICHELLO ZONA 3 - INTERMEDIO B

VIALE CRICOLI NUMERI DISPARI:DAL FIUME ASTICHELLO ALL'INCROCIO CON VIA PFORZHEIM

ZONA 2 - INTERMEDIO A

VIALE CRICOLI NUMERI DISPARI: DALL'INCROCIO CON VIA PFORZHEIM ALLA FINE

ZONA 3 - INTERMEDIO B

GALLERIA CRISPI F. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIALE CRISPI F. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA CRISTOFFERI G. ZONA 4 - PERIFERIA VIA CROSARA A. ZONA 4 - PERIFERIA STRADA CUL DE OLA ZONA 4 - PERIFERIA VIA CURTATONE ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA D'ACQUISTO S. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIALE D'ALVIANO B. ZONA 2 - INTERMEDIO A

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VIA D'ANNUNZIO G. NUMERAZIONE PARI ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA D'ANNUNZIO G. NUMERAZIONE DISPARI ZONA 2 - INTERMEDIO A VIALE D'AZEGLIO M. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA DA PONTE L. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA DA PORTO L. ZONA 2 - INTERMEDIO A STRADA DAL MARTELLO ZONA 4 - PERIFERIA VIA DAL MOLIN T. ZONA 4 - PERIFERIA VIA DAL POZZO A. ZONA 4 - PERIFERIA VIA DAL VERME J. NUMERAZIONE DISPARI ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA DAL VERME J. NUMERAZIONE PARI: FINO

ALL'INCROCIO CON VIA MONZAMBANO

ZONA 3 - INTERMEDIO B

VIA DAL VERME J. NUMERAZIONE PARI: DALL0INCROCIO CON VIA MONZAMBANO ALLA FINE

ZONA 4 - PERIFERIA

VIA DALL'ACQUA A. ZONA 4 - PERIFERIA VIA DALLA CHIESA GEN. C. A. ZONA 4 - PERIFERIA VIA DALLA POZZA A. ZONA 4 - PERIFERIA VIALE DALLA SCOLA B. NUMERAZIONE PARI: FINO AL

CIVICO 128 COMPRESO ZONA 3 - INTERMEDIO B

VIA DALLA SCOLA B. NUMERAZIONE PARI: DAL CIVICO 130 ALLA FINE

ZONA 4 - PERIFERIA VIA DALLA SCOLA B. NUMERAZIONE DISPARI ZONA 3 - INTERMEDIO B VIALE DALMAZIA ZONA 1 - CENTRO STORICO VIALE DANDOLO E. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIALE DANTE ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA DE AMICIS E. ZONA 2 - INTERMEDIO A VICOLO DE CAMPESANI B. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA DE CONTI N. ZONA 4 - PERIFERIA VIA DE FAVERI S. ZONA 4 - PERIFERIA PIAZZALE DE GASPERI A. ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA DE MORI G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA DE MURI E. ZONA 4 - PERIFERIA VIA DE NICOLA E. ZONA 4 - PERIFERIA VIA DE' PIERI A. ZONA 3 - INTERMEDIO B CONTRA' DE' PROTI G. ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA DE SANCTIS F. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA DEL GRANDE N. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA DEL PRETE C. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA DELEDDA G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA DELLA ROBBIA L. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA DEPRETIS A. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA DI VELO G. E. NUMERAZIONE PARI ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA DI VELO G. E. NUMERAZIONE DISPARI ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA DIAN G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIALE DIAZ A. NUMERAZIONE PARI ZONA 3 - INTERMEDIO B VIALE DIAZ A. NUMERAZIONE DISPARI ZONA 4 - PERIFERIA VIALE DIECI GIUGNO FINO AI CIVICI 34 E 105

COMPRESI ZONA 2 - INTERMEDIO A

VIALE DIECI GIUGNO TUTTO IL RESTO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIALE DIECI MARTIRI ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA DIVISIONE FOLGORE ZONA 3 - INTERMEDIO B VIALE DIVISIONE JULIA NUMERAZIONE PARI: FINO AL

CIVICO 30 COMPRESO ZONA 3 - INTERMEDIO B

VIALE DIVISIONE JULIA NUMERAZIONE DISPARI: FINO A VIA STUPARICH

ZONA 3 - INTERMEDIO B VIALE DIVISIONE JULIA TUTTO IL RESTO ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' DO RODE ZONA 1 - CENTRO STORICO STRADA DOMENICONI ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA DON LORA D. ZONA 4 - PERIFERIA VIA DON MINZONI G. ZONA 4 - PERIFERIA VIA DON ZANON O. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA DONIZETTI G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA DELLE DUE FERRATE ZONA 3 - INTERMEDIO B PIAZZA DEL DUOMO ZONA 1 - CENTRO STORICO PIAZZETTA DEL DUOMO ZONA 1 - CENTRO STORICO STRADELLA DEL DUOMO ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA DURANDO G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA DELL' ECONOMIA ZONA 4 - PERIFERIA VIA DELL' EDILIZIA ZONA 4 - PERIFERIA VIA EDISON T. A. ZONA 4 - PERIFERIA VIA EINAUDI L. ZONA 4 - PERIFERIA VIA ELBA ZONA 4 - PERIFERIA VIA DELL' ELETTRONICA ZONA 4 - PERIFERIA VIALETTO ELSI F. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA EMANUELE FILIB. DI SAVOIA ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA EMERSON R. W. ZONA 4 - PERIFERIA VIA EMILIANI G. S. ZONA 4 - PERIFERIA

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PIAZZA DELLE ERBE ZONA 1 - CENTRO STORICO VIALE ERETENIO ZONA 1 - CENTRO STORICO VIALE EUROPA ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA F.LLI ALBANESE ZONA 2 - INTERMEDIO A VIALE F.LLI BANDIERA NUMERAZIONE PARI ZONA 2 - INTERMEDIO A VIALE F.LLI BANDIERA NUMERAZIONE DISPARI: FINO

AL FIUME ASTICHELLO ZONA 2 - INTERMEDIO A

VIALE F.LLI BANDIERA NUMERAZIONE DISPARI: DAL FIUME ASTICHELLO ALLA FINE

ZONA 3 - INTERMEDIO B

VIA F.LLI CALDONAZZO ZONA 4 - PERIFERIA VIA F.LLI CORONARO ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA F.LLI LEVIS ZONA 4 - PERIFERIA VIA F.LLI ROSSELLI ZONA 4 - PERIFERIA VIA F.LLI STUPARICH NUMERAZIONE PARI ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA F.LLI STUPARICH NUMERAZIONE DISPARI: FINO

AL CIVICO 17 COMPRESO ZONA 3 - INTERMEDIO B

VIA F.LLI STUPARICH NUMERAZIONE DISPARI: DAL CIVICO 19 ALLA FINE

ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA F.LLI WRIGHT ZONA 4 - PERIFERIA VIA DEL FABBRO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA FABIANI R. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA FABRIS L. M. ZONA 4 - PERIFERIA VIA FACCHINETTI G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA FACCIO L. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA FACCIOLI G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA FALZAREGO ZONA 4 - PERIFERIA VIA FANTONI G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA FARINI C. ZONA 3 - INTERMEDIO B CONTRA' DELLA FASCINA ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA FASOLO G. A. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA FERMI E. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA FERRARI G. ZONA 4 - PERIFERIA VIALE FERRARIN A. FINO AI CIVICI 63/A E 96

COMPRESI ZONA 2 - INTERMEDIO A

VIALE FERRARIN A. DAL CIVICO 65 AL CIVICO 79 COMPRESI

ZONA 3 - INTERMEDIO B VIALE FERRARIN A. TUTTO IL RESTO ZONA 4 - PERIFERIA VIA FERRAZZI G. ZONA 4 - PERIFERIA VIA FERRERI Z. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA FERRETO DE FERRETI ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA FESTARI G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA FILIPPI F. ZONA 2 - INTERMEDIO A STRADELLA DEI FILIPPINI ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA FILZI F. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA FINA E. ZONA 4 - PERIFERIA VIA FINCATO G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA FIORETTI F. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA FIRENZE ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA DELLA FISICA ZONA 4 - PERIFERIA VIALE FIUME NUMERAZIONE PARI ZONA 4 - PERIFERIA VIALE FIUME NUMERAZIONE DISPARI ZONA 3 - INTERMEDIO B CORSO FOGAZZARO A. FINO A CONTRA' PED. S.

BIAGIO E CONTRA' CANTARANE

ZONA 1 - CENTRO STORICO

CORSO FOGAZZARO A. TUTTO IL RESTO ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA FOGOLINO M. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA FONTANA G. ZONA 1 - CENTRO STORICO CONTRA' DELLE FONTANELLE ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA FORLANINI E. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA FORMENTON T. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA FORMICA D. ZONA 4 - PERIFERIA VIALE DELLE FORNACI ZONA 3 - INTERMEDIO B CONTRA' DEI FORTI DI S.FRANCESCO ZONA 2 - INTERMEDIO A STRADELLA FORTI IN CORSO PADOVA ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA FOSCARINA ZONA 4 - PERIFERIA VIA FOSCOLO U. ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' DELLA FOSSETTA ZONA 2 - INTERMEDIO A STRADELLA DELLA FOSSETTA ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA FRACANZAN A. ZONA 3 - INTERMEDIO B PIAZZALE FRACCON T. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA FRANCHETTI A. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA FRANCO C. ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' FRASCHE DEL GAMBERO ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA DEI FRASSINI ZONA 4 - PERIFERIA VIA FRESCOBALDI G. ZONA 3 - INTERMEDIO B LARGO FULTON R. ZONA 4 - PERIFERIA VIALE FUSINATO A. ZONA 2 - INTERMEDIO A

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VIALE FUSINIERI A. NUMERAZIOME PARI ZONA 2 - INTERMEDIO A VIALE FUSINIERI A. NUMERAZIONE DISPARI ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA GAETA ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA GAGLIARDOTTI G. ZONA 4 - PERIFERIA VIA GAIA L. NUMERAZIOME PARI ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA GAIA L. NUMERAZIONE DISPARI ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA GALILEI G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA GALIZZI B. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA GALVANI L. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA GAMBA B. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA GANDHI ZONA 3 - INTERMEDIO B CONTRA' GARIBALDI G. ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA GARIGLIANO ZONA 3 - INTERMEDIO B STRADELLA DEL GAROFOLINO ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA GARZADORI O. ZONA 4 - PERIFERIA VIA GASPARELLA G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA GASPARONI G. ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' DELLE GAZZOLLE ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA GENOVA ZONA 2 - INTERMEDIO A VIALE GENTILONI V. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA GESSI R. ZONA 4 - PERIFERIA VIA GHELLINI G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA GHIOTTO C. ZONA 4 - PERIFERIA VIA GIACOSA G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA GIARDINO G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA GIARETTA V. ZONA 4 - PERIFERIA VIA GIOBERTI V. ZONA 2 - INTERMEDIO A PIAZZETTA GIOIA ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA GIOLITTI G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA GIORDANO U. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIALE GIORGIONE ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA GIOTTO ZONA 4 - PERIFERIA VIA GIOVANNI DA PEDEMURO ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA GIROTTO A. ZONA 4 - PERIFERIA VIA GIULIETTI G. ZONA 4 - PERIFERIA VIA GIURIATO A. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIALE GIURIOLO A. ZONA 1 - CENTRO STORICO PIAZZALE GIUSTI G. LATO OVEST (VERSO

S.FELICIE) ZONA 2 - INTERMEDIO A

PIAZZALE GIUSTI G. LATO EST (VERSO P. CASTELLO)

ZONA 1 - CENTRO STORICO LARGO GOETHE V. ZONA 1 - CENTRO STORICO STRADA DI GOGNA FINO AI CIVICI 38 E 137

COMPRESI ZONA 2 - INTERMEDIO A

STRADA DI GOGNA DAI CIVICI 40 AL 130 COMPRESI E DAL 139 A VIA MANTOVANI

ZONA 3 - INTERMEDIO B

STRADA DI GOGNA TUTTO IL RESTO ZONA 4 - PERIFERIA VIA GOITO ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA GOLDONI C. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA GONZATI V. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA GORGONA ZONA 4 - PERIFERIA VIA GORIZIA ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA GOZZANO G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA GOZZI G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA GRAMSCI A. ZONA 4 - PERIFERIA STRADA DELLE GRANCARE ZONA 4 - PERIFERIA VIA GRANDESSO SILVESTRI O. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA GRANDI A. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA GRANEZZA ZONA 3 - INTERMEDIO B VIALE GRAPPA NUMERAZIONE DISPARI E

NUMERAZIONE PARI FINO A VIA PFORZHEIM

ZONA 2 - INTERMEDIO A

VIALE GRAPPA TUTTO IL RESTO ZONA 3 - INTERMEDIO B CONTRA' DELLE GRAZIE ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA GREGORI A. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA GROPPINO D. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA GROTTO A. ZONA 4 - PERIFERIA PIAZZOLA GUALDI CIVICI 1-1A-2-3-4-5 ZONA 2 - INTERMEDIO A PIAZZOLA GUALDI TUTTO IL RESTO ZONA 1 - CENTRO STORICO CONTRA' DEL GUANTO ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA GUICCIARDINI F. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA IMPERIALI G. B. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIALE DELL' INDUSTRIA ZONA 4 - PERIFERIA VIALE DELL' IPPODROMO ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA ISCHIA ZONA 4 - PERIFERIA STRADELLA DELL' ISOLA ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA ISOLE EGADI ZONA 4 - PERIFERIA

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CONTRA' ISONZO ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA ISTRIA ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA DEI LAGHI ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LAGO D'ISEO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LAGO D'ORTA ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LAGO DEL FUSARO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LAGO DEL MATESE ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LAGO DI ALBANO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LAGO DI ALLEGHE ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LAGO DI AURONZO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LAGO DI BOLSENA ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LAGO DI BRACCIANO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LAGO DI BRAIES ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LAGO DI CALDARO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LAGO DI CAREZZA ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LAGO DI COMO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LAGO DI DOBERDO' ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LAGO DI FOGLIANO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LAGO DI FONDI ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LAGO DI GARDA ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LAGO DI LEDRO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LAGO DI LESINA ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LAGO DI LEVICO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LAGO DI LUGANO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LAGO DI MASSACIUCCOLI ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LAGO DI MISURINA ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LAGO DI MOLVENO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LAGO DI NEMI ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LAGO DI PERGUSA ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LAGO DI PIEDILUCO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LAGO DI PUSIANO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LAGO DI RESIA ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LAGO DI TOBLINO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LAGO DI TOVEL ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LAGO DI VARANO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LAGO DI VIVERONE ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LAGO MAGGIORE NUMERAZIONE PARI ZONA 4 - PERIFERIA VIA LAGO MAGGIORE NUMERAZIONE DISPARI ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LAGO TRASIMENO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LAMARMORA A. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA LAMPEDUSA ZONA 4 - PERIFERIA CONTRA' LAMPERTICO F. ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA LANZA G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIALE DEL LAVORO ZONA 4 - PERIFERIA VIA LE SCALETTE ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA LEGIONE ANTONINI NUMERAZIONE PARI: FINO AL

CIVICO 148/A COMPRESO ZONA 2 - INTERMEDIO A

VIA LEGIONE ANTONINI DAL CIVICO 150 ALLA FINE ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LEGIONE ANTONINI NUMERAZIONE DISPARI ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LEGIONE GALLIENO ZONA 2 - INTERMEDIO A VIALE LEONARDO DA VINCI ZONA 4 - PERIFERIA VIA LEONCAVALLO R. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LEONI L. ZONA 4 - PERIFERIA VIA LEONICENO O. ZONA 4 - PERIFERIA VIA LEOPARDI G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA LINOSA ZONA 4 - PERIFERIA VIA LIOY P. ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA LIPARI ZONA 4 - PERIFERIA VIA LIVENZA ZONA 3 - INTERMEDIO B STRADA DI LOBBIA ZONA 4 - PERIFERIA CONTRA' LODI ZONA 2 - INTERMEDIO A STRADA DI LONGARA ZONA 4 - PERIFERIA VIA LONIGO ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA LORENZONI A. ZONA 3 - INTERMEDIO B STRADELLA LOSCHI ZONA 1 - CENTRO STORICO CORTE DEL LOTTO ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA LUINO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA LUSSEMBURGO ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA LUSSINO ZONA 4 - PERIFERIA VIA LUZZATTI L. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA MACCA' G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA MACCAGNINI C. ZONA 4 - PERIFERIA VIA MACHIAVELLI N. ZONA 2 - INTERMEDIO A STRADA DELLE MADDALENE ZONA 4 - PERIFERIA VIA MAFFEI F. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA MAGANZA G. FINO AI CIVICI 13 E 40

COMPRESI ZONA 2 - INTERMEDIO A

VIA MAGANZA G. TUTTO IL RESTO ZONA 3 - INTERMEDIO B

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VIA MAGELLANO F. ZONA 4 - PERIFERIA VIA MAGENTA ZONA 3 - INTERMEDIO B STRADA MAGLIO DI LAGHETTO ZONA 4 - PERIFERIA STRADA MAGLIO DI LOBBIA ZONA 4 - PERIFERIA VIA MAGRINI A. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA MAINARDI G. ZONA 4 - PERIFERIA VIA MALACARNE G. ZONA 4 - PERIFERIA VIA MALASPINA A. ZONA 4 - PERIFERIA VIA MALTA ZONA 4 - PERIFERIA VIA MALVEZZI L. ZONA 4 - PERIFERIA VIA MAMELI G. FINO A VIA TAZZOLI E AL

CIVICO 123 COMPRESO ZONA 2 - INTERMEDIO A

VIA MAMELI G. TUTTO IL RESTO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA MANARA L. ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' MANIN D. ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA MANTOVANI F. M. DAL CIVICO 53 AL CIVICO 81

COMPRESI ZONA 4 - PERIFERIA

VIA MANTOVANI F. M. TUTTO IL RESTO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIALE MANZONI A. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA MARANI A. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA MARASCA P. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA MARCHETTI L. F. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA MARCHI G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA MARCO AURELIO ZONA 4 - PERIFERIA VIA MARCO DA MONTEGALLO ZONA 4 - PERIFERIA PIAZZA MARCONI G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIALE MARGHERITA ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA MARIANI C. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA MARINALI O. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA MARIO A. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA MAROCCO C. ZONA 3 - INTERMEDIO B STRADA MAROSTICANA FINO A VIA LAGO MAGGIORE

E ALLA ROGGIA MAGLIO ZONA 3 - INTERMEDIO B

STRADA MAROSTICANA TUTTO IL RESTO ZONA 4 - PERIFERIA VIA MARSALA ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA MARTIRI DI BELFIORE ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA MARZARI G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA MASCAGNI P. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA MASINI A. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA MASOTTO U. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA MASSARIA A. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA MASSIGNAN L. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA MASTINI A. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA MATTEAZZI A. ZONA 4 - PERIFERIA PIAZZA MATTEOTTI G. ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA MATTEUCCI P. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA MAURISIO G. ZONA 4 - PERIFERIA VIALE MAZZINI G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA DELLA MECCANICA ZONA 4 - PERIFERIA VIA MEDAGLIE D'ORO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA MEDICI G. ZONA 2 - INTERMEDIO A STRADA DEL MEGIARO FINO ALLA LINEA

FERROVIARIA VE-MI ZONA 3 - INTERMEDIO B

STRADA DEL MEGIARO TUTTO IL RESTO ZONA 4 - PERIFERIA VIA MELDOLESI G. ZONA 4 - PERIFERIA VIA MELEGNANO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA MELETTE ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA MENEGHELLO V. ZONA 4 - PERIFERIA VIA MENTANA ZONA 2 - INTERMEDIO A VIALE DEL MERCATO NUOVO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA MESCHINELLI D. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA METASTASIO P. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA METAURO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA MIANI G. ZONA 4 - PERIFERIA VIA MIGLIORANZA G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIALE MILANO NUMERAZIONE PARI ZONA 2 - INTERMEDIO A VIALE MILANO NUMERAZIONE DISPARI ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA MILAZZO ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA DEI MILLE ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA MINCIO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA MINGHETTI M. ZONA 3 - INTERMEDIO B CONTRA' DELLA MISERICORDIA ZONA 2 - INTERMEDIO A VIALETTO MISTRORIGO F. M. ZONA 4 - PERIFERIA CORTE DEI MOLINI ZONA 2 - INTERMEDIO A STRADA DEI MOLINI FINO AL FIUME ASTICHELLO ZONA 3 - INTERMEDIO B STRADA DEI MOLINI TUTTO IL RESTO ZONA 4 - PERIFERIA VIA MOLLINO C. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA MOLON F. ZONA 3 - INTERMEDIO B

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VIA MONETA E.T. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA MONTAGNA B. ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA MONTALE E. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA MONTANARA ZONA 3 - INTERMEDIO B CONTRA' DEL MONTE ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA MONTE ASOLONE ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA MONTE CONI ZUGNA NUMERAZIONE PARI ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA MONTE CONI ZUGNA NUMERAZIONE DISPARI ZONA 3 - INTERMEDIO B STRADA MONTE DELLA CROCETTA ZONA 4 - PERIFERIA STRADA VIC. MONTE DELLA CROCETTA ZONA 4 - PERIFERIA STRADA MONTE GRANDE ZONA 4 - PERIFERIA VIA MONTE NERO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA MONTE NOVEGNO ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA MONTE PAU' ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA MONTE PRIA FORA' ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA MONTE SABOTINO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA MONTE SANTO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA MONTE SUELLO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA MONTE VERENA ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA MONTE VODICE ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA MONTE ZEBIO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA MONTE ZOVETTO ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA MONTEBELLO DELLA

BATTAGLIA ZONA 3 - INTERMEDIO B

VIA DEI MONTECCHI ZONA 3 - INTERMEDIO B CONTRA' MONTELLO ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA MONTEROTONDO ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA MONTEVERDI C. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA MONTI V. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA MONZAMBANO NUMERAZIONE PARI ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA MONZAMBANO NUMERAZIONE DISPARI ZONA 4 - PERIFERIA VIA MORA ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA MORELLATO P. ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' DELLE MORETTE ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA MORO A. ZONA 4 - PERIFERIA VIA MOROSINI E. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA MORSOLIN B. ZONA 3 - INTERMEDIO B CONTRA' MOTTON PUSTERLA ZONA 1 - CENTRO STORICO CONTRA' MOTTON SAN LORENZO ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA MOZZI A. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA MUGGIA ZONA 4 - PERIFERIA VIA MUGNA G. B. ZONA 3 - INTERMEDIO B STRADELLA DEI MUNARI ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA MUNARINI F. ZONA 4 - PERIFERIA CORTILE DEL MUNICIPIO ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA MURANO ZONA 4 - PERIFERIA CONTRA' MURE ARACELI ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' MURE CARMINI ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' MURE CORPUS DOMINI ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' MURE DELLA ROCCHETTA ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' MURE PALLAMAIO ZONA 1 - CENTRO STORICO CONTRA' MURE PORTA CASTELLO ZONA 1 - CENTRO STORICO CONTRA' MURE PORTA NOVA ZONA 1 - CENTRO STORICO CONTRA' MURE PORTA SANTA LUCIA ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' MURE SAN DOMENICO ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' MURE SAN MICHELE NUMERAZIONE PARI ZONA 1 - CENTRO STORICO CONTRA' MURE SAN MICHELE NUMERAZIONE DISPARI ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' MURE SAN ROCCO ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' MUSCHERIA ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA MUSOCCO G. ZONA 4 - PERIFERIA PIAZZALE DEL MUTILATO ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA MUTTONI F. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA NADO F. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA DEI NANI ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA NAPOLI ZONA 1 - CENTRO STORICO PIAZZALE NATALE BARAGIA ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA NATTA G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA NAVAROTTO A. ZONA 4 - PERIFERIA VIA NEGRI P. E. ZONA 3 - INTERMEDIO B CONTRA' NERVESA DELLA BATTAGLIA ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA NERVI P. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA NICOLO' VICENTINO ZONA 3 - INTERMEDIO B STRADONE DEI NICOLOSI ZONA 4 - PERIFERIA VIA NICOTERA G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA NIEVO G. ZONA 3 - INTERMEDIO B PIAZZA DEI NOBEL ZONA 3 - INTERMEDIO B STRADELLA DEI NODARI ZONA 1 - CENTRO STORICO PIAZZETTA NOSTRO TETTO ZONA 3 - INTERMEDIO B

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VIA NOVELLO F. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA NOVENTA ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA ODORICO DA PORDENONE ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA DEGLI ONTANI ZONA 4 - PERIFERIA VIA DELL' OPIFICIO ZONA 4 - PERIFERIA VIA OPPI U. ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' ORATORIO DEI PROTI ZONA 1 - CENTRO STORICO CONTRA' ORATORIO DEI SERVI ZONA 1 - CENTRO STORICO STRADELLA ORBI ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' OREFICE G. ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA DELL' OREFICERIA ZONA 4 - PERIFERIA VIA ORLANDO V. E. ZONA 4 - PERIFERIA VIALE ORTIGARA ZONA 2 - INTERMEDIO A STRADELLA DELL' OSPEDALE ZONA 2 - INTERMEDIO A STRADA DELL' OSPEDALETTO ZONA 4 - PERIFERIA VIA OZANAM A. F. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIALE DELLA PACE FINO AGLI INCROCI DELLE VIE

ROSSATO E CASERMETTE ZONA 3 - INTERMEDIO B

VIALE DELLA PACE TUTTO IL RESTO ZONA 4 - PERIFERIA VIA PACINOTTI A. ZONA 2 - INTERMEDIO A STRADA PADANA VERSO PADOVA ZONA 4 - PERIFERIA STRADA PADANA VERSO VERONA ZONA 4 - PERIFERIA CORSO PADOVA ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA PAGANI O. M. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA PAGANINI N. ZONA 3 - INTERMEDIO B STRADA DELLA PAGLIA ZONA 4 - PERIFERIA VIA PAGLIARINO G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA PAJELLO B. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA PALAZZOLO L. ZONA 4 - PERIFERIA VIA PALEMONE R. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA PALESTRO ZONA 2 - INTERMEDIO A CORSO PALLADIO A. ZONA 1 - CENTRO STORICO PIAZZETTA PALLADIO A. ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA PALLI N. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA PALMA IL GIOVANE J. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA PANIZZA B. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA PANTELLERIA ZONA 4 - PERIFERIA VIA PAPA A. ZONA 3 - INTERMEDIO B STRADA DEL PARADISO ZONA 4 - PERIFERIA VIA PARCO CITTA' ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA PARENZO ZONA 4 - PERIFERIA VIA PARINI G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA PARISOTTO L. ZONA 2 - INTERMEDIO A STRADA DELLA PAROLINA ZONA 4 - PERIFERIA VIA PASCOLI G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA PASI R. ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' PASINI ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA PASQUALIGO F. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA PASTRENGO ZONA 2 - INTERMEDIO A STRADA DEL PASUBIO ZONA 4 - PERIFERIA VIALE PECORI GIRALDI G. ZONA 3 - INTERMEDIO B CONTRA' PEDEMURO SAN BIAGIO NUMERI PARI: FINO A

PIAZZETTA S. BIAGIO ZONA 1 - CENTRO STORICO

CONTRA' PEDEMURO SAN BIAGIO NUMERAZIONE DISPARI ZONA 1 - CENTRO STORICO CONTRA' PEDEMURO SAN BIAGIO DA PIAZZETTA S. BIAGIO ALLA

FINE ZONA 2 - INTERMEDIO A

VIA PEDROLLO A. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA PELLEGRINI M. ZONA 4 - PERIFERIA VIA PELLICO S. ZONA 2 - INTERMEDIO A STRADA DELLA PELOSA ZONA 4 - PERIFERIA VIA PEPE G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA PERGOLESI G. B. ZONA 3 - INTERMEDIO B STRADA DELLA PERGOLETTA NUMERAZIONE PARI: FINO AL

CIVICO 230 CON ESCLUSIONE DEI CIVICI DAL 102 AL 122

ZONA 4 - PERIFERIA

STRADA DELLA PERGOLETTA DAL CIVICO 232 ALLA FINE, COMPRESI I CIVICI DA 102 AL 122

ZONA 3 - INTERMEDIO B

STRADA DELLA PERGOLETTA NUMERAZIONE DISPARI ZONA 4 - PERIFERIA STRADELLA DEI PERIN ZONA 4 - PERIFERIA VIA PEROZZI S. ZONA 4 - PERIFERIA VIA PERRUCCHETTI G. ZONA 3 - INTERMEDIO B CONTRA' PESCARIA ZONA 1 - CENTRO STORICO CONTRA' PESCHERIE VECCHIE ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA PESCHIERA ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA PETRARCA F. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA PFORZHEIM NUMERAZIONE PARI ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA PFORZHEIM NUMERAZIONE DISPARI ZONA 3 - INTERMEDIO B

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STRADA PIAN DELLE MADDALENE ZONA 4 - PERIFERIA CONTRA' PIANCOLI ZONA 1 - CENTRO STORICO STRADELLA PIANCOLI ZONA 1 - CENTRO STORICO CONTRA' DELLA PIARDA NUMERAZIONE PARI ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' DELLA PIARDA NUMERAZIONE DISPARI ZONA 1 - CENTRO STORICO CONTRA' PIAVE ZONA 1 - CENTRO STORICO CONTRA' PIAZZA DEL CASTELLO ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA PIAZZETTA G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA PICCOLI D. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA PICUTTI G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA PIGAFETTA A. ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA PINDEMONTE I. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA DEI PIOPPI ZONA 4 - PERIFERIA VIA PIOVENE C. ZONA 4 - PERIFERIA VIA PIRANDELLO L. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA PIRANO ZONA 4 - PERIFERIA VIA PISINO ZONA 4 - PERIFERIA VIA PITTARINI D. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA PITTONI G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA PIZZARDI B. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA PIZZOCARO A. ZONA 2 - INTERMEDIO A STRADA DEI PIZZOLATI ZONA 4 - PERIFERIA VIA PLONA G. ZONA 4 - PERIFERIA VIA POERIO C. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA POLA ZONA 4 - PERIFERIA STRADA DI POLEGGE ZONA 4 - PERIFERIA VIA POLETTO G. ZONA 4 - PERIFERIA STRADA DEL POLIGONO ZONA 3 - INTERMEDIO B VICOLO POLIZIANO A. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA POLO M. ZONA 4 - PERIFERIA VIA DELLA POLVERIERA ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA PONCHIELLI A. ZONA 3 - INTERMEDIO B STRADA PONTE DEI CARRI ZONA 4 - PERIFERIA STRADA PONTE DEL BO ZONA 4 - PERIFERIA STRADA PONTE DEL MARCHESE ZONA 4 - PERIFERIA VIA PONTE DEL QUARELO ZONA 4 - PERIFERIA CONTRA' PONTE DELLE BELE ZONA 1 - CENTRO STORICO CONTRA' PONTE FURO NUMERAZIONE PARI ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' PONTE FURO NUMERAZIONE DISPARI ZONA 1 - CENTRO STORICO CONTRA' PONTE NOVO ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' PONTE SAN MICHELE ZONA 1 - CENTRO STORICO CONTRA' PONTE SAN PAOLO ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA PONTEDERA G. ZONA 3 - INTERMEDIO B STRADA PONTI DI DEBBA ZONA 4 - PERIFERIA VIA PONZA ZONA 4 - PERIFERIA STRADA DELLA PORCIGLIA NUMERAZIONE PARI: FINO

ALL'INCROCIO CON VIA PERGOLETTA

ZONA 4 - PERIFERIA

STRADA DELLA PORCIGLIA NUMERAZIONE DISPARI: FINO AL CIVICO 125

ZONA 4 - PERIFERIA STRADA DELLA PORCIGLIA DAL CIVICO 135 ALLA FINE ZONA 3 - INTERMEDIO B STRADA DELLA PORCIGLIA DALL'INCROCIO DI VIA

PERGOLETTA AAL FINE ZONA 3 - INTERMEDIO B

VIA PORDOI ZONA 4 - PERIFERIA VIA PORRETTA ZONA 4 - PERIFERIA CONTRA' PORTA LUPIA ZONA 2 - INTERMEDIO A STRADELLA PORTA LUPIA ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' PORTA NOVA NUMERAZIONE PARI ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' PORTA NOVA NUMERAZIONE DISPARI ZONA 1 - CENTRO STORICO CONTRA' PORTA PADOVA ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' PORTA SANTA CROCE ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' PORTA SANTA LUCIA ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' PORTI ZONA 1 - CENTRO STORICO GALLERIA PORTI ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA PORTO GODI P. ZONA 3 - INTERMEDIO B CONTRA' PORTON DEL LUZZO NUMERAZIONE PARI ZONA 1 - CENTRO STORICO CONTRA' PORTON DEL LUZZO NUMERAZIONE DISPARI ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA PORTOROSE ZONA 4 - PERIFERIA STRADA POSTUMIA ZONA 4 - PERIFERIA CONTRA' POZZETTO ZONA 1 - CENTRO STORICO STRADELLA POZZETTO ZONA 1 - CENTRO STORICO GALLERIA DEL POZZO ROSSO ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA PRANDINA G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA PRATI G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA PREDIL ZONA 4 - PERIFERIA VIA PRESTINARI M. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA DELLA PRODUTTIVITA' ZONA 3 - INTERMEDIO B

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VIA DEL PROGRESSO ZONA 4 - PERIFERIA VIA PUCCINI G. ZONA 3 - INTERMEDIO B CONTRA' PUSTERLA FINO AL PONTE PUSTERLA ZONA 1 - CENTRO STORICO CONTRA' PUSTERLA TUTTO IL RESTO ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA QUADRI G. B. FINO A VIA FUSINIERI ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA QUADRI G. B. TUTTO IL RESTO ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA DEL QUADRILATERO ZONA 3 - INTERMEDIO B CONTRA' DEL QUARTIERE NUMERAZIONE PARI ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' DEL QUARTIERE NUMERAZIONE DISPARI ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA QUASIMODO S. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA QUATTRO NOVEMBRE ZONA 2 - INTERMEDIO A STRADA DI QUINTARELLO ZONA 4 - PERIFERIA VIA QUINTO RUBINI L. ZONA 3 - INTERMEDIO B STRADELLA DELLA RACCHETTA ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA RAFFAELLO SANZIO ZONA 4 - PERIFERIA VIA RAGAZZI DEL '99 ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA RAGUSA ZONA 4 - PERIFERIA VIA RANCAN L. ZONA 4 - PERIFERIA VIA RANDACCIO G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA RATTAZZI U. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA REGALAZZO A. ZONA 4 - PERIFERIA VIA REMONDINI G. ZONA 4 - PERIFERIA STRADELLA RETRONE ZONA 1 - CENTRO STORICO VICOLO CIECO RETRONE ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA REZZARA G. ZONA 3 - INTERMEDIO B CONTRA' RIALE ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA RICASOLI B. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA RIELLO ZONA 3 - INTERMEDIO B STRADA DELLE RISARE ZONA 4 - PERIFERIA VIA RISMONDO F. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIALE RISORGIMENTO NAZIONALE ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA RIVA G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIALE RIVIERA BERICA NUMERAZIONE PARI: FINO A

VIA DELLA ROTONDA ZONA 2 - INTERMEDIO A

VIALE RIVIERA BERICA NUMERAZIONE DISPARI: FINO A VIA DELLO STADIO

ZONA 2 - INTERMEDIO A VIALE RIVIERA BERICA TUTTO IL RESTO ZONA 4 - PERIFERIA VIA RIZZO L. ZONA 3 - INTERMEDIO B STRADA DEI ROCOLI ZONA 3 - INTERMEDIO B CORTE DEI RODA ZONA 3 - INTERMEDIO B VIALE RODOLFI F. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA ROLLE ZONA 4 - PERIFERIA VIALE ROMA ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA ROMPATO R. ZONA 4 - PERIFERIA VIA ROSMINI A. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA ROSSA G. ZONA 4 - PERIFERIA VIA ROSSATO A. NUMERAZIONE PARI ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA ROSSATO A. NUMERAZIONE DISPARI ZONA 4 - PERIFERIA VIA ROSSI A. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA ROSSINI G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA DELLA ROTONDA NUMERAZIONE PARI: FINO AL

CIVICO 62 ZONA 2 - INTERMEDIO A

VIA DELLA ROTONDA DAL CIVICO 66 ALLA FINE ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA DELLA ROTONDA DAL CIVICO 81 ALLA FINE ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA DELLA ROTONDA NUMERAZIONE DISPARI: FINO

AL CIVICO 79 ZONA 4 - PERIFERIA

STRADELLA DELLA ROTONDA ZONA 4 - PERIFERIA VIA ROVITO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA RUBICONE ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA RUMOR S. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA RUSPOLI B. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA SALE C. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA SALIN L. ZONA 4 - PERIFERIA VIA SALOMONE O. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA SALVEMINI G. ZONA 4 - PERIFERIA VIA SALVI G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA SAMOGGIA A. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA SAMONA' G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA SAN BASTIANO ZONA 2 - INTERMEDIO A STRADELLA SAN BENEDETTO ZONA 4 - PERIFERIA PIAZZA SAN BIAGIO LATO SUD ZONA 1 - CENTRO STORICO PIAZZA SAN BIAGIO LATO NORD ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' SAN BORTOLO ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA SAN CRISTOFORO ZONA 4 - PERIFERIA VIA SAN DESIDERIO ZONA 4 - PERIFERIA CONTRA' SAN DOMENICO ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' SAN FAUSTINO ZONA 1 - CENTRO STORICO CONTRA' SAN FRANCESCO ZONA 2 - INTERMEDIO A

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CONTRA' SAN FRANCESCO VECCHIO ZONA 1 - CENTRO STORICO CONTRA' SAN GAETANO THIENE ZONA 1 - CENTRO STORICO STRADELLA SAN GIACOMO ZONA 1 - CENTRO STORICO STRADA SAN GIOVANNI ZONA 4 - PERIFERIA PIAZZOLA SAN GIUSEPPE CIVICI DA 11 A 17 COMPRESI ZONA 2 - INTERMEDIO A PIAZZOLA SAN GIUSEPPE TUTTO IL RESTO ZONA 1 - CENTRO STORICO VIALE SAN LAZZARO ZONA 3 - INTERMEDIO B GALLERIA SAN LORENZO ZONA 1 - CENTRO STORICO PIAZZA SAN LORENZO ZONA 1 - CENTRO STORICO CONTRA' SAN MARCELLO ZONA 1 - CENTRO STORICO STRADELLA SAN MARCELLO ZONA 1 - CENTRO STORICO CONTRA' SAN MARCO ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA SAN MARTINO ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA SAN MURIALDO L. ZONA 3 - INTERMEDIO B PIAZZETTA SAN NICOLA ZONA 1 - CENTRO STORICO STRADELLA SAN NICOLA ZONA 1 - CENTRO STORICO CONTRA' SAN PAOLO ZONA 1 - CENTRO STORICO PIAZZETTA SAN PAOLO ZONA 1 - CENTRO STORICO CONTRA' SAN PIETRO ZONA 2 - INTERMEDIO A PIAZZA SAN PIETRO ZONA 2 - INTERMEDIO A STRADELLA SAN PIETRO ZONA 2 - INTERMEDIO A STRADA SAN PIETRO INTRIGOGNA ZONA 4 - PERIFERIA PIAZZA SAN PIO X ZONA 3 - INTERMEDIO B CONTRA' SAN ROCCO ZONA 2 - INTERMEDIO A STRADA DI SAN ROCCO ZONA 4 - PERIFERIA STRADA DI SAN ROMUALDO ZONA 4 - PERIFERIA CONTRA' SAN SILVESTRO ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' SAN TOMASO ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA SAN VITO ZONA 4 - PERIFERIA VIA SANDRI A. ZONA 3 - INTERMEDIO B STRADELLA DEI SANGIOVANNI ZONA 1 - CENTRO STORICO STRADELLA SANSIGOLI ZONA 2 - INTERMEDIO A VIALE SANT'AGOSTINO FINO AI CIVICI 130 E 149 ZONA 3 - INTERMEDIO B VIALE SANT'AGOSTINO TUTTO IL RESTO ZONA 4 - PERIFERIA CONTRA' SANT'AMBROGIO ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' SANT'ANDREA ZONA 2 - INTERMEDIO A STRADA SANT'ANTONINO FINO AI CIVICI 49 E 100

COMPRESI ZONA 3 - INTERMEDIO B

STRADA SANT'ANTONINO TUTTO IL RESTO ZONA 4 - PERIFERIA CONTRA' SANT'ANTONIO ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA SANT'ELIA A. ZONA 3 - INTERMEDIO B CONTRA' SANTA BARBARA ZONA 1 - CENTRO STORICO STRADELLA SANTA BARBARA ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA SANTA BERTILLA ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' SANTA CATERINA ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' SANTA CHIARA ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' SANTA CORONA ZONA 1 - CENTRO STORICO STRADELLA SANTA CORONA ZONA 1 - CENTRO STORICO BORGO SANTA LUCIA NUMERAZIONE PARI: FINO

ALL'INCROCIO CON VIA GAIA ZONA 2 - INTERMEDIO A

BORGO SANTA LUCIA DALL'INCROCIO CON VIA GAIA ALLA FINE

ZONA 3 - INTERMEDIO B BORGO SANTA LUCIA NUMERAZIONE DISPARI ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' SANTA MARIA NOVA ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' SANTO STEFANO ZONA 1 - CENTRO STORICO PIAZZETTA SANTO STEFANO ZONA 1 - CENTRO STORICO STRADELLA SANTO STEFANO ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA SARDEGNA ZONA 4 - PERIFERIA VIA SARPI FRA P. ZONA 2 - INTERMEDIO A STRADA DEI SARTORELLO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA SARTORI R. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA SASSO M. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA SAUDINO F. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA SAURO N. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA SAVI I. ZONA 2 - INTERMEDIO A STRADA DI SAVIABONA ZONA 4 - PERIFERIA VIA SCALCERLE P. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIALE DEGLI SCALIGERI ZONA 4 - PERIFERIA PIAZZA SCAMOZZI V. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA SCARAMUZZA S. ZONA 4 - PERIFERIA VIA SCARPA C. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA SCHIAVO A. ZONA 4 - PERIFERIA VIA SCHIO ZONA 2 - INTERMEDIO A VIALE DELLA SCIENZA ZONA 4 - PERIFERIA VIA SCOLARI G. ZONA 4 - PERIFERIA VIA SCORTEGAGNA F. O. ZONA 3 - INTERMEDIO B BORGO SCROFFA ZONA 2 - INTERMEDIO A STRADA SCUOLE DELL'ANCONETTA ZONA 4 - PERIFERIA

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VIA SEBENICO ZONA 4 - PERIFERIA VIALE SELLA Q. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA SERBELLONI G. ZONA 4 - PERIFERIA VIALE DELLA SERENISSIMA ZONA 4 - PERIFERIA STRADELLA DEI SERVI ZONA 1 - CENTRO STORICO STRADA DI SETTECA' ZONA 4 - PERIFERIA VIA SETTEMBRINI L. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA SICILIA ZONA 4 - PERIFERIA VIALE DELLA SIDERURGIA ZONA 4 - PERIFERIA PIAZZA DEI SIGNORI ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA SIMONETTI R. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA SIRTORI G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA SISEMOL ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA SMEREGLO N. ZONA 3 - INTERMEDIO B STRADELLA SOCCORSO SOCCORSETTO ZONA 2 - INTERMEDIO A VIALE DEL SOLE NUMERAZIONE PARI ZONA 4 - PERIFERIA VIALE DEL SOLE NUMERAZIONE DISPARI ZONA 3 - INTERMEDIO B VIALE DEL SOLE (RACCORDO N-E) ZONA 4 - PERIFERIA VIALE DEL SOLE (RACCORDO N-O) ZONA 4 - PERIFERIA VIA SOLFERINO ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA SORIO ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA SPALATO ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA SPERANZA G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA SPINELLI N. ZONA 4 - PERIFERIA CONTRA' SS. APOSTOLI ZONA 1 - CENTRO STORICO PIAZZETTA SS. APOSTOLI ZONA 1 - CENTRO STORICO STRADELLA SS. APOSTOLI ZONA 1 - CENTRO STORICO CORSO SS. FELICE E FORTUNATO NUMERAZIONE PARI: FINO A

PIAZZALE GIUSTI ZONA 1 - CENTRO STORICO

CORSO SS. FELICE E FORTUNATO DA PIAZZALE GIUSTI A VIA L. ANTONINI

ZONA 2 - INTERMEDIO A CORSO SS. FELICE E FORTUNATO DA VIA L. ANTONINI ALLA FINE ZONA 3 - INTERMEDIO B CORSO SS. FELICE E FORTUNATO NUMERAZIONE DISPARI: FINO

A VIALE MILANO ZONA 1 - CENTRO STORICO

CORSO SS. FELICE E FORTUNATO DA VIALE MILANO ALLA FINE ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA DELLO STADIO FINO AL SOTTOPASSO DELLA

FERROVIA VE-MI ZONA 2 - INTERMEDIO A

VIA DELLO STADIO DAL SOTTOPASSO DELLA FERROVIA VE-MI AL PONTE SUL BACCHIGLIONE

ZONA 4 - PERIFERIA

STRADELLA DEI STALLI ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA DELLA STANGA ZONA 4 - PERIFERIA PIAZZALE DELLA STAZIONE ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA STELVIO ZONA 4 - PERIFERIA VIA STRASBURGO ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA STROMBOLI ZONA 4 - PERIFERIA VIA STURZO L. ZONA 4 - PERIFERIA VIA TADIOTTO U. ZONA 4 - PERIFERIA VIA TAGLIAMENTO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA TARTINI G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA TARVISIO ZONA 4 - PERIFERIA VIA TASSO T. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA TAZZOLI E. NUMERAZIONE PARI ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA TAZZOLI E. NUMERAZIONE DISPARI ZONA 3 - INTERMEDIO B STRADELLA TEATRO OLIMPICO ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA TECCHIO S. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIALE DELLA TECNICA ZONA 4 - PERIFERIA STRADA DEI TEMPLARI ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA TERRAGNI G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA TESO A. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA TESTA F. ZONA 4 - PERIFERIA VIA THAON DI REVEL P. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA THIENE ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA TICINO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA TIEPOLO G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA TIMAVO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA TINTORETTO ZONA 3 - INTERMEDIO B PIAZZALE TIRO A SEGNO ZONA 2 - INTERMEDIO A GALLERIA TIZIANO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA TIZIANO VECELLIO ZONA 4 - PERIFERIA VIA TOALDO G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA TODESCHINI M. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA TOFFOLETTO G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA TOMMASEO N. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA TONIOLO G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA TORCELLO ZONA 4 - PERIFERIA VIALE TORINO ZONA 2 - INTERMEDIO A STRADA DEL TORMENO ZONA 4 - PERIFERIA

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VIA TORNIERI A. ZONA 3 - INTERMEDIO B CONTRA' DEI TORRETTI ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA TORRICELLI E. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA TORTOSA G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA TOTI E. ZONA 3 - INTERMEDIO B STRADELLA TRE SCALINI ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA TREBAZIO B. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA TRECCO G. B. ZONA 4 - PERIFERIA VIALE TRENTO FINO AI CIVICI 197 E 258

COMPRESI ZONA 2 - INTERMEDIO A

VIALE TRENTO TUTTO IL RESTO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA TREVISAN S. ZONA 4 - PERIFERIA VIALE TRIESTE FINO AGLI INCROCI CON LE

VIE DEL CIMITERO ED EGIDIO DI VELO

ZONA 2 - INTERMEDIO A

VIALE TRIESTE DAGLI INCROCI CON LE VIE DEL CIMITERO ED EGIDIO DI VELO, RISPETTIVAMENTE, FINO ALL'INCROCIO CON VIALE FIUME E ALLA FINE

ZONA 3 - INTERMEDIO B

VIALE TRISSINO G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA TURATI F. ZONA 4 - PERIFERIA VIA TURCATO A. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA TURRA A. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA ULPIO TRAIANO ZONA 4 - PERIFERIA VIA USODIMARE A. ZONA 4 - PERIFERIA VIA VACCARI G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA VAJENTI G. ZONA 4 - PERIFERIA VIA VAL CALCINO ZONA 4 - PERIFERIA STRADA VAL DI BUGANO ZONA 4 - PERIFERIA VIA VALBELLA ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA VALDAGNO ZONA 2 - INTERMEDIO A RACCORDO VALDASTICO ZONA 4 - PERIFERIA VIA DELLA VALDORSA ZONA 4 - PERIFERIA VIA VALEGGIO SUL MINCIO ZONA 2 - INTERMEDIO A STRADA DI VALLARSA ZONA 4 - PERIFERIA VIA VALLE A. G. ZONA 3 - INTERMEDIO B STRADA VALLE DI SAN LORENZO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA VALLES ZONA 4 - PERIFERIA STRADELLA VALMARANA ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' VALMERLARA ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA VANONI E. ZONA 4 - PERIFERIA VIA VARESE C. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA VASCO DA GAMA ZONA 4 - PERIFERIA VIA VECCHIA FERRIERA ZONA 4 - PERIFERIA VIALE VENEZIA NUMERAZIONE PARI ZONA 2 - INTERMEDIO A VIALE VENEZIA NUMERAZIONE DISPARI ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA VENIER S. ZONA 4 - PERIFERIA CONTRA' VENTI SETTEMBRE ZONA 2 - INTERMEDIO A PIAZZA VENTI SETTEMBRE ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA VENTIQUATTRO MAGGIO ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA VERCI G. ZONA 4 - PERIFERIA VIALE VERDI G. ZONA 1 - CENTRO STORICO VIALE VERONA ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA VERONESE P. ZONA 4 - PERIFERIA VIA VERRAZANO G. ZONA 4 - PERIFERIA CONTRA' VESCOVADO ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA VESPUCCI A. ZONA 4 - PERIFERIA VIA VICENTINI DEL GIGLIO C. ZONA 4 - PERIFERIA VIA VICO G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA VIGNA F. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA VIGOLO A. NUMERAZIONE PARI: DAL

CIVICO 2 AL 72 COMPRESI CON ESCLUSIONE DEI CIVICI 42, 44, 46 e 50

ZONA 2 - INTERMEDIO A

VIA VIGOLO A. NUMERAZIONE DISPARI: FINO AL CIVICO 53

ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA VIGOLO A. TUTTO IL RESTO ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA VILLA GLORI ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA VIOLA B. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA VISONA' G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA VITTORELLI J. ZONA 3 - INTERMEDIO B PIAZZALE DELLA VITTORIA ZONA 2 - INTERMEDIO A CONTRA' VITTORIO VENETO ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA VIVALDI A. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA VIVORIO A. ZONA 4 - PERIFERIA VIA VOLPATO G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA VOLTA A. ZONA 2 - INTERMEDIO A

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VIA VOLTURNO ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA VULCANO ZONA 4 - PERIFERIA VIA ZAGO O. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA ZAGURI P. M. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA ZALTRON F. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA ZAMBECCARI L. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA ZAMBONI SEGATO E. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA ZAMENHOF L.L. ZONA 4 - PERIFERIA VIA ZAMPIERI G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA ZANARDELLI G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA ZANCON G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA ZANDONAI R. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA ZANECCHIN G. ZONA 4 - PERIFERIA CONTRA' ZANELLA G. ZONA 1 - CENTRO STORICO VIA ZANELLATO G. ZONA 2 - INTERMEDIO A VIA ZARA ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA ZARDO G. ZONA 3 - INTERMEDIO B VIA ZIGGIOTTI G. ZONA 3 - INTERMEDIO B STRADELLA DEGLI ZOCCA ZONA 4 - PERIFERIA VIA ZORZI M. ZONA 4 - PERIFERIA VIA ZUCCATO E. ZONA 4 - PERIFERIA VIA ZUGLIANO G. ZONA 3 - INTERMEDIO B Data ultimo aggiornamento 26/03/2002

Aggiornato da comune di vicenza

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ACCORDO TERRITORIALE NEL COMUNE DI VITERBOIn attuazione della Legge 9 Dicembre 1998 n° 431, S.M.I.

e del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 dicembre 2002

depositato in data 3 giugno 2003

Fra le seguenti organizzazioni della proprietà:

CONFEDILIZIA nella persona di Antonio Mercanti;UPPI, nella persona di Sante Dino De Angelis;ASPPI, nella persona di Franco Signorelli;APPC nella persona di Fabio Coglitore.

ed i seguenti sindacati degli inquilini:

SICET, nella persona di Ugo Vizzini;SUNIA, nella persona di Albertario Mainella;UNIAT, nella persona di Francesco Biancucci.

Premessa

Le parti ritengono necessario individuare condizioni contrattuali, da inserirsi nell’Accordo Territoriale di cui all’art. 2, comma 3 della legge 431/98 e S.M.I., che tengano conto della specificità del mercato delle locazioni e nell’ambito dei principi stabiliti dalla legge, si propongono di favorire l’allargamento del mercato agli immobili attualmente sfitti e l’accesso alle locazioni ai settori sociali che attualmente ne sono esclusi, tramite l’utilizzo del fondo di cui all’articolo 11 della Legge 431/98.Le associazioni firmatarie confermano i seguenti strumenti a sostegno della contrattazione:

A - Agenzia per la locazione.L’Agenzia, composta da rappresentanti delle parti firmatarie e degli Enti Locali, dovrà avere lo scopo di promuovere le azioni atte a favorire l’accesso al mercato locativo privato, in particolare da parte di gruppi socialmente deboli, agevolando l’incontro tra domanda e l’offerta attraverso iniziative e organismi adeguati.

B – Commissione di conciliazione stragiudiziale.La commissione avrà le finalità ed i compiti indicati nell’allegato E facente parte integrante dello stesso Accordo.

Premesso inoltre:

che il Comune di Viterbo non ha proceduto all’individuazione delle microzone censuarie previste dal comma 2 art. 1 D.M. 22/03/99;

che, comunque, in attuazione dell’art. 2 comma 3 della L. 431/98 e dell’art. 1 D.M. 30.12.02 si intende addivenire alla stipula di un accordo territoriale per la

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individuazione dei criteri per la determinazione dei canoni agevolati relativi alle locazioni di immobili ad uso abitativo.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Il presente Accordo Territoriale, che sostituisce il precedente del 04.10.1999, decorre dalla data di deposito presso il Comune di Viterbo e potrà formare oggetto di revisione qualora:a) Sia modificata la Legge sulle locazioni ad uso abitativo o sia aggiornata la relativa Convenzione Nazionale prevista nel D.M. 30.12.02;b) Il Comune deliberi nuove aliquote ICI per l’affitto concordato di cui al presente accordo;c) siano modificate le normative fiscali previste all’articolo 8 della Legge 431/98;d) siano intervenute consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale degli affitti.

1) - CONTRATTI AGEVOLATI(art. 2 comma 3 Legge 431/98 e art. 1 D.M. 30.12.02)

1. L’ambito d’applicazione dell’Accordo, relativamente ai contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Viterbo. Le associazioni dei proprietari e degli inquilini, acquisite le informazioni necessarie alla delimitazione delle zone omogenee, confermano la precedente suddivisione del territorio di Viterbo in 6 fasce, come da allegato A.

2. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l’allegato tipo di contratto (allegato F del presente accordo). Riguardo alla ripartizione delle spese degli oneri accessori tra locatore e conduttore si prende a base la tabella allegato D.

3. I contratti con durata superiore ai tre anni possono avere le seguenti variazioni:- Per i contratti con durata di quattro anni la fascia di oscillazione di cui alla tabella “A” potrà essere maggiorata del 2%.- Per i contratti con durata di cinque anni la fascia di oscillazione di cui alla tabella “A” potrà essere maggiorata del 4%.- Per i contratti di durata di sei anni o superiore a sei anni la fascia di oscillazione di cui alla tabella “A” potrà essere maggiorata del 6%.

2) – CONTRATTI PER USI TRANSITORI(art. 5, comma 1, della legge 09.12.1998 n. 431 e D.M. 30.12.02 art. 2)

Le Associazioni firmatarie individuano i criteri generali per la definizione dei canoni di locazione (allegati A e B dell’accordo territoriale) e del tipo di contratto ( allegato G del presente accordo) per gli usi transitori. Il presente accordo prevede che la durata della locazione non può essere inferiore a 1 mese ed essere superiore a diciotto mesi.

La transitorietà del contratto è individuata nel seguente modo: A) Fattispecie di esigenze del locatore:

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Quando il proprietario ha intenzione di adibire entro i 18 mesi l’immobile ad abitazione propria, o dei figli, o dei genitori o dei parenti fino al secondo grado, per i seguenti motivi:

Trasferimento temporaneo della sede di lavoro.●

Per necessità personale dei figli. ●

Rientro dall’estero.●

Per abitazione propria o dei genitori.●

Qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata, espressamente indicata nel contratto.

B) Fattispecie di esigenze del conduttore:

Trasferimento temporaneo della sede di lavoro●

Attività lavorative a tempo determinato in Comune diverso da quello di residenza●

Assegnazione d’alloggio o acquisto che si rende disponibile entro 18 mesi ●

Vicinanza momentanea a parenti bisognosi.●

Qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore, collegata ad un evento certo a data prefissata, espressamente indicata nel contratto e debitamente documentata.

Per la stipulazione dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la transitorietà di una delle su indicate esigenze, in capo anche ad una sola delle parti contraenti.Il conduttore che ha intenzione di stipulare un contratto transitorio deve provare il motivo di transitorietà con apposita documentazione a richiesta.La parte che manifesta l’intenzione transitoria deve dichiarare, sul contratto, il motivo della stessa. E’ fatto obbligo al locatore e al conduttore di confermare, a mezzo raccomandata A.R., prima della scadenza del contratto, il motivo che ha dato origine alla transitorietà.In caso di mancata comunicazione, ovvero nel caso siano venute meno le esigenze di transitorietà poste dal locatore, il contratto sarà ricondotto alla durata prevista dell’art.2 comma 1, legge 431/98.I canoni di locazione applicabili ai contratti transitori sono determinati utilizzando i criteri individuati nel presente accordo territoriale.

3) - CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI(Art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)

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Ai sensi dell’art.3 del D.M. 30.12.2002 è possibile stipulare i contratti di locazione per studenti universitari fuori sede. Si dispone che tale tipologia contrattuale è utilizzabile dai soli studenti universitari iscritti a corsi di studio nel Comune di Viterbo, comune diverso da quello di residenza; tale condizione deve essere specificata nel contratto.A questo scopo possono essere allegate al tipo di contratto adottato (allegato H del presente accordo) le dichiarazioni dell’Istituto universitario attestanti l’iscrizione e la frequenza di corsi universitari.La durata contrattuale va da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni ed il contratto può essere sottoscritto dal singolo studente, o da gruppi di studenti.I canoni di locazione applicabili ai contratti per studenti fuori sede sono determinati utilizzando i criteri individuati nel presente accordo territoriale.

note

a) In merito alla documentazione amministrativa e tecnica per la sicurezza degli impianti, al certificato di collaudo e certificazione energetica, viene dalle Organizzazioni che sottoscrivono il presente accordo, riconosciuto sufficiente menzionare sul contratto che: “il locatore garantisce la rispondenza degli impianti alle norme di Legge vigenti e la regolarità urbanistica e statica della costruzione”. A richiesta del conduttore, deve essere prodotta apposita documentazione.b) In riferimento a quanto previsto dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 dicembre 2002, per le proprietà di cui all’articolo 1 commi 5 e 6 (Grandi Proprietà), si procederà mediante Accordi integrativi stipulati fra i soggetti e con le modalità indicate nel medesimo articolo 1.c) I contratti di locazione possono essere stipulati utilizzando esclusivamente i tipi di contratto richiamati ed allegati all’accordo territoriale, depositati presso il Comune di Viterbo unitamente all’accordo sottoscritto.d) Al presente accordo non viene allegata la planimetria del territorio in quanto resta valida la precedente gia depositata con l’accordo del 4.10.1999.

ELENCO ALLEGATI

Allegato A: Zone omogenee, valore del canone convenzionato, fascia di oscillazione.

Allegato B: Elementi / criteri per l’utilizzo della fascia di oscillazione.●

Allegato C: Identificazione del mq. convenzionale.●

Allegato D: Tabella ripartizione oneri accessori tra proprietario e inquilino.●

Allegato E: Regolamento per commissione di conciliazione stragiudiziale.●

Allegato F: Tipo di contratto agevolato.●

Allegato G: Tipo di contratto transitorio.●

Allegato H: Tipo di contratto transitorio per studenti universitari.

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Letto confermato e sottoscritto dalle organizzazioni stipulanti

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Allegato A – Zonizzazione Comune di Viterbo

Fascia A: individuata in planimetria con il colore Verde Riguarda tutte le abitazioni che si trovano dentro le mura castellane della Città di Viterbo

Max €/mq-anno 60,80 Min. €/mq-anno 27,00

Fascia B: individuata in planimetria con il colore CelesteRiguarda le zone che vanno dalla Strada S.S. Cassia Nord, all’altezza della Superstrada “ex Iperprimo” alla Cassia Sud, all’altezza della Cassia Sud delimitata da Viale Armando Diaz comprese le zone Occhi Bianchi, Pilastro, Salamaro e Carmine, girando in senso antiorario

Max €/mq-anno 48,00 Min. €/mq-anno 22,00

Fascia C: individuata in planimetria con il colore RosaRiguarda le zone che vanno dalla strada S.S. Cassia Nord, all’altezza della Superstrada “ex Iperprimo” in senso orario fino alla ferrovia Roma - Civita Castellana; comprende le zone di Villanova, Palazzina, Santa Barbara, Santa Lucia.

Max €/mq-anno 49,80 Min. €/mq-anno 24,00

Fascia D: individuata in planimetria con il colore Giallo Riguarda i quartieri Ellera, Paradiso, Cappuccini, Grotticella, Murialdo, Barco, La Pila, Mazzetta e Pietrare, delimitate a partire dalla ferrovia Roma Civita Castellana in senso orario, alla Cassia Sud delimitata da Viale Armando Diaz.

Max €/mq-anno 48,00 Min. €/mq-anno 30,00

Fascia E: individuata in Planimetria con il colore RossoRiguarda le zone di La Quercia, Bagnaia, San Martino al Cimino.

Max €/mq-anno 49,80 Min. €mq/anno 24,00

Fascia F: individuata in planimetria con il colore ArancioneRiguarda le zone di Monterazzano, Bullicame, Tobia, Carcarelle, Ponte di Cetti, Ponte San Martino, Le Farine, Grotte S.Stefano, Magugnano, Monte Calvello, Roccalvecce, Pratoleva, Fastello e Sant’Angelo di Roccalvecce.

Max €/mq-anno 38,80 Min. €/mq-anno 19,00

Tutte le abitazioni fuori delle fasce sopra indicate, s’intendono in zona agricola con valori equiparati alla fascia F.

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ALLEGATO B

Nell’accordo Territoriale di Viterbo, all’interno delle fasce che delimitano le zone omogenee, le parti, individuati il valore limite minimo e massimo del canone espresso in €/mq. anno, stabiliscono i criteri che concorrono alla determinazione del canone, quali:

Tipologia dell’alloggio;●

stato manutentivo dell’alloggio e dell’intero stabile;●

pertinenze dell’alloggio (posto auto, cantina, balconi, ecc);●

presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde);●

dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento);●

vetustà;●

alloggio ammobiliato – Quando l’alloggio sia completamente arredato, con mobilio efficiente ed elettrodomestici funzionanti, il canone di locazione potrà essere aumentato fino ad un massimo del 30%.

Criteri che concorrono alla determinazione del canone

Il valore massimo si applica con la presenza contemporanea degli elementi da 1 a 7 e di due su tre elementi indicati nei punti da 8 a 10 come da elenco di seguito riportato :

1. Impianto di riscaldamento autonomo;

2. Ascensore oltre il 2°piano;

3. Posto auto;

4. Ristrutturazione negli ultimi 10 anni;

5. Categoria catastale A/2;

6. Stato di manutenzione normale dell’appartamento e del fabbricato;

7. Vetustà da 5 a 10 anni;

8. Cantina o soffitta;

9. Balconi o terrazzi o portici;

10. Giardino condominiale;

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In mancanza degli elementi qui sotto riportati, defalcare la somma delle percentuali dal valore massimo.

B1 - Mancanza di impianto di riscaldamento da – 20% a - 7%;B2 - Mancanza di riscaldamento autonomo da – 6% a - 2%;B3 - Mancanza di ascensore oltre il 2°piano da – 10% a - 3%;B4 - Mancanza di posto auto da – 10% a - 3%;B5 - Mancanza di cantina o soffitta da – 5% a - 1%;B6 - Mancanza di balconi o terrazzi o portici da – 5% a - 1%;B7 - Mancanza di giardino privato e/o condominiale da – 3% a - 1%;B8 - Mancanza di ristrutturazione negli ultimi 10 anni da – 5% a - 1%;B9 - Tipologia catastale A/3 da – 3% a - 1%;B10- Tipologia catastale A/4 e A/5 da – 10% a - 2%;B11- Stato manutentivo carente dell’appartamento da – 6% a - 2%;B12 - Stato manutentivo carente del fabbricato da – 8% a - 1%;B13 - Vetustà 11-20 anni da – 3% a - 1%;B14 - Vetustà 21-30 anni da – 5% a - 2%;B15 - Vetustà oltre 30 anni da – 10% a - 3%;

In presenza degli elementi qui sotto riportati, il valore massimo va aumentato della somma delle seguenti percentuali:

C1 - Giardino privato + 2%C2 - Tipologia catastale A/7 + 5%C3 - Garage privato + 5%C4 - Vetustà da zero a 5 anni + 3%C5 - Presenza di doppi servizi + 3%

E’ consentito concordare un canone di locazione inferiore a quello determinato dall’applicazione dei sopra elencati parametri; in ogni caso il canone di locazione non potrà essere inferiore al valore minimo di cui all’allegato A.Per i contratti stipulati negli anni futuri, i canoni d’affitto convenzionali possono essere aumentati nella misura del 75% dell’indice Istat, maturato dalla data dell’Accordo Territoriale al momento della locazione.

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ALLEGATO C

Modalità di valutazione del Mq. convenzionale.

Viene stabilito di utilizzare, come unità di misura il mq. convenzionale che scaturisce dalla somma dei seguenti elementi:

1. La superficie netta dell’appartamento.

2. Il 50% della superficie dell’autorimessa singola.

3. Il 20% del posto auto.

4. Il 25% dei balconi, terrazze, cantine e simili.

5. Il 15% della superficie scoperta in uso esclusivo.

6. Il 10% della superficie a verde in quota condominiale.

Nel caso in cui la superficie netta dell’appartamento sia inferiore a 46 mq. verrà aumentata del 30% (max 52 mq.); se compresa tra 46,01 e 65 mq. verrà aumentata del 15% (max 65 mq.).

Se la superficie netta dell’appartamento è compresa tra 110 mq. e 120 mq. verrà diminuita del 10% (sino a 110 mq.); se compresa tra 120,01 mq. e 140 mq. verrà ridotta del 15% (sino a 120 mq.);oltre 140,01 mq. verrà ridotta del 20% (sino a 120 mq.).

Sono esclusi dal calcolo delle superfici, i vani con altezza inferiore a m. 1,70.

La superficie di cui al punto 5 (Sup. scoperta. ad uso esclusivo) può essere computata nella misura massima pari alla superficie netta dell’appartamento.

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ALLEGATO D)

TABELLA ONERI ACCESSORIRIPARTIZIONE SPESE TRA LOCATORE E CONDUTTORE

AMMINISTRAZIONE

Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile C

Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali L

ASCENSORE

Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni C

Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti L

Adeguamento alle nuove disposizioni di legge L

Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione C

Tasse annuali per rinnovo licenza d'esercizio L

Ispezioni e collaudi C

AUTOCLAVE

Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico etc.)

L

Manutenzione ordinaria C

Imposte e tasse di impianto L

Forza motrice C

Ricarico pressione del serbatoio C

Ispezioni, collaudi e lettura contatori C

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIALI

Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione L

Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione C

Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme C

Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni C

Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili

L

Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili C

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA

Installazione e sostituzione degli impianti L

Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti L

Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario

C

Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale C

Lettura dei contatori C

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Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua

C

IMPIANTI SPORTIVI

Installazione e manutenzione straordinaria L

Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari etc.) C

Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa)

C

IMPIANTO ANTINCENDIO

Installazione e sostituzione dell'impianto L

Acquisti degli estintori L

Manutenzione ordinaria C

Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi C

IMPIANTO TELEVISIVO

Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto televisivo centralizzato

L

Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato C

PARTI COMUNI

Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico L

Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico C

Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari L

Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari L

Manutenzione straordinaria della rete di fognatura L

Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti

C

Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere L

Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni

C

Installazione e sostituzione di serrature L

Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati

C

Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo

L

Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide è altro materiale di arredo

C

PARTI INTERNE ALL'APPARTAMENTO LOCATO

Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti L

Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti C

Manutenzione ordinaria di infìssi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario

C

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Rifacimento di chiavi e serrature C

Tinteggiatura di pareti C

Sostituzione di vetri C

Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo e dell'impianto citofonico e videocitofonico

C

Verniciatura di opere in legno e metallo C

Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento L

PORTIERATO

Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da C.c.n.l.

L10%

C90%

Materiale per le pulizie C

Eventuale alloggio portiere L10%

C90%

Manutenzione ordinaria della guardiola L10%

C90%

Manutenzione straordinaria della guardiola L

PULIZIA

Spese per l'assunzione dell'addetto L

Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali

C

Spese per il conferimento dell'appalto a ditta L

Spese per le pulizie appaltate a ditta C

Materiale per le pulizie C

Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia L

Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia C

Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie

C

Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti C

Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva C

Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori L

Sacchi per la preraccolta dei rifiuti C

SGOMBERO NEVE

Spese relative al servizio, compreso materiali d'uso C

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ALLEGATO E

Regolamento della Commissione di Conciliazione Stragiudiziale

REGOLAMENTO

Art. 1Su iniziativa delle Associazioni della proprietà edilizia e delle Organizzazioni Sindacali degli inquilini, è istituita nel Comune di Viterbo la Commissione di Conciliazione Stragiudiziale Paritetica, per le liti insorte a qualsiasi titolo fra le parti, nei rapporti di locazione disciplinate dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2 - comma 3, con le modalità e nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 2 FinalitàLa Commissione di Conciliazione ha lo scopo di definire le controversie inerenti la conformità del contratto all’Accordo locali di cui all’art. 2., comma 3, legge cit. o, comunque quelle insorte in ragione del rapporto di locazione, comprese quelle inerenti l’interpretazione del contratto, la suddivisione delle spese condominiali e la manutenzione, proposte da una delle parti, anche a mezzo delle Organizzazioni o Associazioni di rappresentanza.

Art.3La definizione di una controversia avanti alla Commissione di Conciliazione non ha natura di arbitrato. La Commissione di Conciliazione ha la funzione di favorire la formazione di un accordo che le parti sottoscriveranno, dichiarando di voler definire la controversia , anche riguardo al canone di locazione.

Art. 4 La Commissione di ConciliazioneIl tentativo di conciliazione viene esperito da una Commissione composta pariteticamente da due componenti delle Associazioni di rappresentanza firmatarie dell’accordo, uno per la proprietà e uno per l’inquilino, designate dalle parti che intendono definire la controversia.

Art. 5 La domanda di ConciliazioneIl procedimento di conciliazione può essere attivato su richiesta di una delle parti, anche attraverso la propria Organizzazione. L’istanza, su apposito modulo, deve contenere: a) le generalità delle parti; b) l’oggetto della controversia; c) una sommaria descrizione delle ragioni che l’hanno indotta; d) le domande della parte e copia del contratto di locazione in corso ed ogni altro eventuale documento ritenuto utile, e) l’Associazione di cui intende avvalersi per l’assistenza nel tentativo di conciliazione, che dovrà nominare un proprio rappresentante come componente la Commissione di Conciliazione. L’istanza deve essere inviata o depositata presso la Segreteria della Commissione.

Art. 6 la SegreteriaPresso il Comune in cui ha sede la Commissione di Conciliazione è istituita una segreteria che coordina lo svolgimento del procedimento e si occupa della comunicazione alle parti e Associazioni designate per la nomina dei conciliatori e della convocazione della Commissione di Conciliazione. La segreteria provvede a rimettere copia dei verbali di conciliazione alle parti interessate al procedimento.

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Art. 7 Procedura di conciliazioneA seguito dell’istanza di conciliazione presentata dalla parte, la segreteria notifica all’altro l’inizio della procedura. Quest’ultima deve far conoscere, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, la propria disponibilità ad accettare il tentativo di conciliazione e l’organizzazione di cui intende valersi per l’assistenza nel tentativo di conciliazione. La prima riunione della Commissione di Conciliazione sarà convocata dalla segreteria entro i 10 giorni successivi.La Commissione si riunisce il giorno stabilito alla presenza delle parti, esamina il contenzioso del caso, aggiornando la seduta per l’esame d’eventuali perizie o per le conclusioni.

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ACCORDO TERRITORIALE PER LA CITTA' DI NAPOLIai sensi dell'art. 2, comma 3°, Legge 9.12.98 n°431 e D.M 30/12/2002

Tra:

1. il Sunia (Sindacato Nazionale Inquilini ed Assegnatari) Federazione Provinciale di Napoli, con sede in Napoli, al Corso Umberto I, n° 329, in persona del Segretario Provinciale, Dott. Antonio Giordano, nato a Roccapiemonte il 29.12.1953; il SICET (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) della Provincia di Napoli, con sede in Napoli, alla Via Guantai Nuovi, 30, in persona del Segretario Provinciale, Sig. Ciro Grillo, nato a Torre Annunziata il 14/02/1946; l'UNIAT (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio) Federazione della Provincia di Napoli, con sede in Napoli, a Piazza Immacolatella, 5, in persona del Segretario Provinciale Sig. Carlo Sorrentino, nato a Castellammare di Stabia, il 4/01/1944; e l’ASSOCASA (Associazione Sindacale Nazionale Degli Inquilini e Degli Assegnatari per la Casa, l’Ambiente ed il Territorio) con sede in Napoli, Piazza Nazionale, 94 in persona del Commissario Provinciale Sig. Luigi Rispoli, nato a Napoli il 13/03/1960 da una parte, e

2. l'A.P.E. NAPOLI (Associazione della Proprietà Edilizia per la Provincia di Napoli - Confedilizia) con sede in Napoli, al Viale Gramsci, 17/B, in persona del Presidente, Avv. Prospero Pizzolla, nato a Napoli, il 7/09/1938; l'A.S.P.P.I. (Associazione Piccoli Proprietari Immobiliari) con sede in Napoli,alla via Toledo n° 368, in persona del Presidente Avv. Raffaello Lerro, nato a Napoli il 27.2.1950; l'A.P.P.C. (Associazione Piccoli Proprietari Case), con sede in Napoli alla Trav. Nuova Marina, n°8, in persona del Presidente Avv. Rocco Mastrangelo,nato a Foggia il 3.3.1956; e l’U.P.P.I (Unione Piccoli Proprietari Immobili), con sede in Napoli, alla Via Toledo, n° 156, in persona del Presidente l’Avv. Giacomo Carini, nato a S.Lucido (CS) il 28.08.1936, dall’altra parte

SI CONVIENE E SI STIPULA

il seguente Accordo Territoriale:

CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATI(Art.2,comma 3°, Legge 9.12.98 n° 431 e art.1 D.M. 30/12/2002)

Art. 1L'ambito di applicazione del presente “Accordo Territoriale”, per i contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Napoli.

Art. 2Il territorio comunale, ai fini della determinazione del valore dei canoni di locazione per i contratti stipulati ai sensi delle norme richiamate in epigrafe, è ripartito in nove aree omogenee (di cui una di particolare pregio, suddivisa in due compartimenti, ed una di particolare degrado) come individuate nell'Allegato A)del presente “Accordo Territoriale”.

Art. 3I <<valori di riferimento>>, minimo e massimo, dei canoni di locazione per le aree omogenee - come individuate all'art.2, Allegato A) - in cui è diviso il territorio

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amministrativo del Comune di Napoli, sono definiti nelle misure riportate nell'Allegato B) ed espressi in €/mq. annui.

Art. 4Per la determinazione del <<valore effettivo>> del canone di locazione sono individuate quattro fasce di oscillazione dei canoni e sono fissati gli elementi oggettivi caratterizzanti ogni singola fascia, come indicati nell'Allegato C) , parte prima.Le parti contrattuali, individuate - in base ai dati catastali del fabbricato (sezione, foglio e relativi allegati) - l'area urbana omogenea in cui è ubicato l'immobile, oggetto del rapporto locativo, e - in base agli elementi di caratterizzazione - la fascia di oscillazione in cui questo si colloca, concorderanno il canone, tra il valore minimo ed il valore massimo attribuiti alla fascia di competenza, con riferimento allo stato di conservazione dell'unità immobiliare e del fabbricato in cui essa è compresa, e alla superficie utile calcolata secondo i criteri indicati nell'Allegato C), parte seconda. Le parti contrattuali, per concordare il canone effettivo in deroga ai parametri prefissati nell'Allegato C), ma pur sempre nel rispetto dei valori minimi e massimi attribuiti all’area, devono sottoporre alla valutazione della “Commissione Stragiudiziale di Conciliazione” (di cui al successivo art. 6) l’intesa raggiunta affinché se ne attesti la sua rispondenza all’ “Accordo Territoriale”.

Art. 5Ai fini della previsione di cui al punto 5 dell'art. 1 del D.M. 30/12/2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.85 del 11/4/2003), per i contratti stipulati con Compagnie Assicurative, Enti Privatizzati, ovvero soggetti giuridici o individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, i canoni, definiti con le modalità di cui agli artt. 2, 3 e 4, ed agli Allegati A), B) e C) del presente “Accordo Territoriale”, potranno essere ridotti, d'intesa tra le parti sottoscrittrici dell'accordo integrativo, fino ad un massimo del 40% del valore concordato.

Art. 6Il "contratto tipo" (Allegato D per “le proprietà individuali” e Allegato D1 “per la grande proprietà”) - da utilizzarsi necessariamente per la istituzione dei rapporti locativi in epigrafe - è definito sulla base del modello allegato al D.M. 30/12/2002, con la sola modifica, nei modi seguenti, della clausola concernente la “commissione conciliatrice”:<<Ciascuna parte, per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonchè in ordine all'esatta applicazione dell’ “Accordo Territoriale”, anche con riguardo al canone, potrà adire la “Commissione Stragiudiziale di Conciliazione” composta da tre componenti, due scelti fra appartenenti alle rispettive Organizzazioni firmatarie dell’ “Accordo Territoriale” sulla base delle designazioni, rispettivamente del locatore e del conduttore, ed un terzo, che svolgerà eventualmente funzioni di Presidente, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo>>.In caso di variazione in più o in meno dell'imposizione fiscale gravante sull’unità immobiliare locata rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire la Commissione Stragiudiziale di Conciliazione di cui al punto precedente, la quale determinerà nel termine perentorio di 90 giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione.La richiesta di decisione della Commissione costituita con le modalità indicate negli allegati “tipo di contratto”, non comporterà oneri economici a carico della parte richiedente.

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CONTRATTI DI LOCAZIONE TRANSITORI ORDINARI(Art. 5, comma 1°, legge n° 431/98 ed art. 2 D.M. 30/12/2002)

Art. 7L'ambito di applicazione del presente “Accordo Territoriale”, per i contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Napoli.

Art. 8Con riferimento all'art. 2, D.M. 30/12/2002, il canone dei contratti di locazione <<transitori ordinari>> sarà concordato dai contraenti nell'ambito dei valori e dei criteri stabiliti dagli artt. 2, 3 e 4 e dagli Allegati A), B) e C) del presente “Accordo Territoriale”.

Art. 9La transitorietà del contratto di locazione è giustificata:a) per il locatorese persona fisica, dall'esigenza di destinare l'immobile ad uso abitativo, proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli, per uno dei seguenti motivi:- trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;- rilascio di immobile detenuto in locazione;- esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'immobile già posseduto o detenuto;- trasferimento o inizio di attività artigianale o professionale;- separazione personale;- divorzio e cause equiparate;- rientro dall’estero;se persona giuridica, (società, ente pubblico o ente con finalità pubblica, sociale, di culto, cooperativistica, mutualistica, assistenziale e culturale) dall'esigenza di destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le proprie finalità.b) per il conduttoredall'esigenza di abitare l'immobile per uno dei seguenti motivi:- studio, inteso come necessità di frequenza di corsi temporanei di approfondimento, di specializzazione, di ricerche o altro;- lavoro, riferito anche ad attività di formazione ed avviamento professionale, sebbene non retribuiti, contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un Comune diverso da quello di residenza;- salute e famiglia, ovvero necessità di assistenza a familiari in Comune diverso da quello di residenza;- acquisto di una abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi;- separazione personale ovvero divorzio e cause equiparate;- servizio civile;- sfratto esecutivo con possibilità di reperimento di altro alloggio nell'ambito temporale di diciotto mesi;- provvedimenti amministrativi, temporaneamente impeditivi dell'uso dell'alloggio di abituale residenza.- inutilizzabilità dell’abitazione del conduttore per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione.Per la stipula di un contratto <<transitorio ordinario>> sarà sufficiente l'individuazione di una sola delle predette specifiche esigenze, anche se riferite al solo locatore o conduttore, semprechè siano certificate da idonea documentazione.

Art. 10Il contratto di locazione <<transitorio ordinario>> dovrà essere stipulato necessariamente secondo il "contratto tipo", definito sulla base del modello allegato al D.M. 30/12/2002, che costituisce l'Allegato E) per “le proprietà individuali” e l’Allegato E1) per “la grande proprietà” del presente “Accordo Territoriale”.

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Il contratto tipo dovrà contenere anche la clausola, come definita all’ art. 6 del presente Accordo Territoriale, per la costituzione della “Commissione Stragiudiziale di Conciliazione”, che ciascuna parte potrà adire, nell’ ipotesi di controversie in merito all’interpretazione ed esecuzione del contratto di locazione, nonché in ordine all’esatta applicazione dell’ “Accordo Territoriale”.Ferma l’ipotesi di recesso legale per “gravi motivi” le parti potranno anche pattuire un’ipotesi di recesso convenzionale del conduttore dal contratto –dandosene preavviso a mezzo lettera raccomandata al locatore, almeno due mesi prima- allorquando si determinasse per il recedente il motivo costituente l’esigenza abitativa transitoria.

CONTRATTI DI LOCAZIONE TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI(art. 5, comma 2°, legge 9.12.98 n° 431 e art. 3 D.M. 30/12/2002)

Art. 11L'ambito di applicazione del presente “Accordo Territoriale”, per i contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Napoli, sede di Università, nonchè dai territori amministrativi dei Comuni limitrofi di Arzano, Casandrino, Casavatore, Casoria, Cercola, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Portici, Pozzuoli, Quarto, S. Giorgio a Cremano, S. Sebastiano al Vesuvio e Volla.

Art. 12Con riferimento all'art. 3, comma 4° del D.M. 30/12/2002, il canone dei contratti di locazione <<transitori per studenti universitari>> sarà definito dai contraenti, nell'ambito dei valori e dei criteri stabiliti dagli artt. 2, 3 e 4 e dagli Allegati A), B) e C) del presente “Accordo Territoriale”, per quanto concerne il Comune di Napoli, ovvero con le modalità previste dagli “Accordi Territoriali” che saranno stipulati per ciascuno dei <<Comuni Limitrofi >> di cui all'art. 11 che precede.

Art. 13Il contratto individuale di locazione <<transitorio per studenti universitari>> dovrà essere stipulato dai contraenti necessariamente secondo il "contratto tipo", definito sulla base del modello allegato al D.M. 30/12/2002, che costituisce l'Allegato F) per “la proprietà individuali” e l’Allegato F1) per “la grande proprietà” del presente “Accordo Territoriale”.Il contratto tipo dovrà contenere anche la clausola, come definita all’art. 6 del presente “Accordo Territoriale”, per la costituzione della “Commissione Stragiudiziale di Conciliazione”, che ciascuna parte potrà adire, nell’ipotesi di controversie in merito all’interpretazione ed esecuzione del contratto di locazione, nonché in ordine all’esatta applicazione dell’ “Accordo Territoriale”.Ferma l’ipotesi di recesso legale per “gravi motivi” le parti potranno anche pattuire un’ipotesi di recesso convenzionale del conduttore dal contratto –dandosene preavviso a mezzo lettera raccomandata al locatore, almeno due mesi prima- allorquando si determinasse per il recedente l’interruzione degli studi prima della data di scadenza della locazione.

Art. 14Per tutti i contratti previsti dal presente “Accordo Territoriale”:gli oneri accessori saranno ripartiti tra locatore e conduttore secondo il criterio indicato nella tabella ministeriale da richiamarsi nel contratto di locazione, che costituisce l'Allegato G) del presente “Accordo Territoriale”;il canone, all’inizio del secondo anno di durata contrattuale, e su richiesta del locatore, potrà essere aggiornato, anno per anno, in ragione del 75% della variazione in aumento, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed

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impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente.

Art. 15Il presente “Accordo Territoriale”, che avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data del suo deposito presso il Comune di Napoli, potrà formare oggetto, di intesa tra le parti, di revisione, anche prima della sua scadenza, nelle ipotesi in cui:a) siano deliberate dal Comune di Napoli specifiche aliquote ICI per gli immobili concessi in locazione con contratto stipulato in base al vigente “Accordo Territoriale”;b) siano modificate, con provvedimento legislativo, le agevolazioni fiscali previste dall'art. 8 della L. n° 431/98; c) siano intervenute consistenti variazioni delle condizioni di mercato dei canoni di locazione per le città di Napoli;d) sia ritenuto necessario dalle parti stipulanti procedere ad una modifica dell'Accordo stesso.L’ “Accordo Territoriale”, dopo la scadenza triennale, resterà comunque in vigore fino alla stipula di altro, a seguito dell'emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento di Convenzione Nazionale sostitutiva di quella vigente dal 11/4/2003.

Art. 16Il presente “Accordo” è composto di 4 pag., è suddiviso in 16 articoli con 10 allegati, contraddistinti dalle lettere A), B), C), D), D1), E), E1), F), F1) e G), che formano parti integranti dell' ”Accordo” stesso.

Napoli,

Le Associazioni della Proprietà Edilizia

Le Associazioni Sindacali dei Conduttori

A.P.E. Napoli Il Presidente

Avv.to Prospero Pizzolla

S.U.N.I.A.Il Segretario ProvincialeDott. Antonio Giordano

A.S.P.P.I. Il Presidente

Avv. Raffaello Lerro

S.I.C.E.T.Il Segretario Provinciale

Ciro Grillo

A.P.P.C.Il Presidente

Avv. Rocco Mastrangelo

U.N.I.A.T.Il Segretario Provinciale

Carlo Sorrentino

U.P.P.I. Il Presidente

Avv.Giacomo Carini

ASSOCASAIl Commissario Provinciale

Luigi Rispoli

Allegato A: SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI IN AREE OMOGENEE

Allegato B: VALORI DEI CANONI MINIMI E MASSIMI DETERMINATI PER LE AREE

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OMOGENEE IN CUI E' STATO SUDDIVISO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI.

Allegato C: VALORI DI OSCILLAZIONE DEI CANONI ALL'INTERNO DELLE FASCE

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ALLEGATO "A" SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI IN AREE OMOGENEE

Le aree omogenee si compongono delle parti del territorio riportate nelle sezioni e nei fogli catastali per ciascuna richiamati, ad eccezione della area 9 che si compone dei comparti di edifici già individuati ai fini della previsione di cui all' art. 18, ultimo comma della legge 27.7.78 n° 392

AREA 1

CHA/5;PIA/1;PIA/4;SCA/1;SCA/2.

AREA 2

AVV/1;BAR/1;BAR/2;BAR/3;BAR/4;BAR/5;BAR/7;BAR/8;BAR/9;BAR/10B;BAR/10C;BAR/10D;BAR/11;BAR/13;BAR/14;

CHA/1;CHA3;CHA/6;CHA/8;CHI/29B;PIA/2;PIA/3;PIA/5;PIA/9;PIA/11;PON/1;PON/2;PON/3;PON/4;PON/5;PON/6;PON/7;PON/8;PON/9;PON/10;PON/11;PON/12; PON/14;PON/15;SCA/3;SCA/4A;SCA/4B;SCA/5;SCA/6;SCA/7;SCA/8A;SCA/8B;SCA/8C;SCA/8D;SCA/8E;SCA/9;SCA/11;SCA/14;SCA/25;SEC/1;SEC/2;SEC/3;

SEC/6;SGO/6;SGO/7;SGO/8; SGO/9;SOC/2;SOC/8;SPI/1;SPI/2;SPI/3;SPI/5;SPI/7;SPI/8;SPI/9;STE/2;STE/3;VIC/8.

AREA 3

BAR/6;BAR/10A;BAR/12;CHA/2;CHA/4;CHA/7;CHA/9;CHA/10;CHA/11;CHI/1;CHI/2;CHI/4;CHI/22A;CHI/28A;CHI/28B;CHI/28C;CHI/28D;CHI/29A2;CHI/29C;CHI/41;MER/1;MER/2;MER/4;MER/5;MER/6;MER/9;MER/10;MER/12;PIA/6;PIA/7A;PIA/7B;PIA/7C;PIA/8;

PIA/10;PIA/12;PIA/13;PIA/14;PON/13;PON/16;PON/17;SCA/4C;SCA/4D;SCA/10; SCA/12;SCA/13;SCA15;SCA/16A;SCA/16B;SCA/16C;SCA/19D;SCA/21C;SCA/21D;SCA/22;SCA/23;SCA/24;SEC/4;SEC/5;SEC/7;SEC/8;SEC/9;SEC/10;SGO/1;SGO/2;SGO/3;SGO/4;SGO/5;

SOC/1;SOC/3;SOC/7; SPI/4;SPI/6;STE/4;STE/5;VIC/1;VIC/2;VIC/3A;VIC/5;VIC/6;VIC/11.

AREA 4

AVV/4;AVV/10;AVV/11;AVV/12;CHI/3;CHI/20;CHI/21;CHI/22;CHI/24B;CHI/26;CHI/28;CHI/33A;CHI/33C;CHI/39;CHI/225;

CHI/226;SCA/16D;SCA/19A;SCA/19B;SCA/19C;SCA/21B;SOC/6;SOC/9; STE/6;VIC/3B;VIC/3C;VIC/10;VIC/12.

AREA 5

AVV/2;AVV/3;AVV/5;AVV/6;AVV/7A;AVV/7B;AVV/9A;AVV/9B;CHI/5;CHI/6;CHI/7;CHI/8;CHI/9;CHI/34A;CHI/227MER/8;SCA/17;

SCA/18;SCA/20; SCA/21A;SLO/2;SOC/4;SOC/5;STE/1;

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VIC/4;VIC/13;VIC/14;VIC/15.

AREA 6

AVV/8;AVV/8A;AVV/8B;AVV/13;AVV/16;CHI/12;CHI/23;MER/3;MER/7;MER/11;MON/;MON/3;PEN/1;PEN/2;POR/1;SLO/1; VIC/7;VIC/9.

AREA 7

AVV/14;AVV/15;CHI/10;CHI/11;CHI/11A;CHI/13;CHI/14;CHI/15;CHI/16A;CHI/16B;CHI/17;CHI/18;CHI/19;CHI/24A;CHI/25;CHI/27;CHI/29A1;CHI/29D;CHI/29E;CHI/30;CHI/31;

HI/32;CHI/33B;CHI/33D;CHI/33E;CHI/34B;CHI/34C;CHI/34D;CHI/35A;CHI/35B;CHI/35C;CHI/35D;CHI/35E;CHI/36A;CHI/36B;

CHI/36C;CHI/36D;CHI/36E;CHI/36F;CHI/37;CHI/38;CHI/40;MON/2;MON/4;POR/2;POR/3;SFE/1;SFE/2;SFE/3;SFE/4;SFE/5;SGU/1;

SGU/2A;SGU/2B.

STRADE SEZIONE FOGLIO

- Piazza e Galleria Vanvitelli AVV. 15

- Via Scarlatti AVV. 14 e 15

- Via Cimarosa AVV. 14 e 15

- Piazza Fuga AVV. 15

- Via Sanfelice L. AVV. 15

- Via Toma G. AVV. 15

- Via Morghen . AVV. 15 e 16

- Via Mancini A. AVV. 15

- Via Michetti F.P. AVV. 15

- Via Donizetti G. AVV. 15

- Via Puccini G. AVV. 15

- Via Bernini G. AVV. 15

- Piazza Bernini AVV. 15

- Via Luca Giordano AVV. 14 e 15

- Via Enrico Alvino AVV. 15

- Via Merliani AVV. 15

- Via Solimena F. AVV. 15

- Via Stanzione M. AVV. 15

- Via Aniello Falcone AVV. 14 e 15

- Piazzetta Aniello Falcone AVV. 14

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- Via Kagoshima AVV. 14

- Via Ugo Ricci AVV. 14

– Viale Michelangelo AVV. 15 e 16

- Via Kerbaker AVV. 15 e 16

- Via Palizzi AVV. 5 e 12

- Via Palizzi CHI. 11A

- Via Bonito AVV. 16

- Via Cilea AVV. 13 e 6

AREA 8/B (particolare pregio in"AREA 7")

STRADE SEZIONE FOGLIO

- Via Mergellina CHI. 18

- Via Caracciolo CHI. 14-16A-18-19

- Via Partenope SFE. 3-4

- Via Nazario Sauro SFE. 4-5

- Via Posillipo CHI. 25-29E-30-35A-36A-36C-36D-36E-37

- Via Orazio CHI. 18-25-40

- Via Catullo CHI. 18-25

- Via Nevio CHI. 9-25

- Via Pacuvio CHI. 40

- Via Scipione Capece CHI. 25

- Via Petrarca CHI. 25-29E-30-35A-36A-36B-37

- Via Stazio CHI. 40

- Via Marechiaro CHI. 35C-35D-35E

- Via F. Russo CHI. 36D-36E-36F

- Via S. Di Giacomo CHI. 36C

- Via S. Strato CHI. 35A-35B-35C-35D

- Via V. Padula CHI. 33E-35A-CHI.35B

- Discesa Gaiola CHI. 34B-34D-35C-35E

- Via Morelli SFE. 33

- Piazza dei Martiri CHI. 16A

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- Piazza dei Martiri SFE. 3

- Via Calabritto CHI. 16A

- Via Calabritto SFE. 3

- Via Filangieri CHI. 16A-17

- Via dei Mille CHI. 15-16A-16B-17

- Piazza Vittoria CHI. 16A

- Piazza Vittoria SFE. 3

- Via Cesario Console SFE. 2-3-4

- Via Carducci CHI. 16B

- Via S.Pasquale CHI. 16B

- Via Vittoria Colonna CHI. 15-16A

- Via Crispi CHI. 13-14-15

- Via del Parco Margherita CHI. 15

- Parco Grifeo CHI. 11-11A

- Corso V. Emanuele CHI. 11-11A-38

- Riviera Di Chiaja CHI. 16A-14

- Via Manzoni CHI. 29D-33E-39D-35A-36b-33B

AREA 9

Comprende i comparti di edifici già individuati, ai fini della previsione di cui all' art. 18, ultimo comma, della legge 27.7.78 n° 392, con delibera del Consiglio Comunale di Napoli.

Le Associazioni della Proprietà Edilizia

Le Associazioni Sindacali dei Conduttori

A.P.E. Napoli Il Presidente

Avv.to Prospero Pizzolla

S.U.N.I.A.Il Segretario ProvincialeDott. Antonio Giordano

A.S.P.P.I. Il Presidente

Avv. Raffaello Lerro

S.I.C.E.T.Il Segretario Provinciale

Ciro Grillo

A.P.P.C.Il Presidente

Avv. Rocco Mastrangelo

U.N.I.A.T.Il Segretario Provinciale

Carlo Sorrentino

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U.P.P.I. Il Presidente

Avv.Giacomo Carini

ASSOCASAIl Commissario Provinciale

Luigi Rispoli

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Allegato "B"

VALORI DEI CANONI MINIMI E MASSIMI DETERMINATI PER LE AREE OMOGENEE IN CUI E' STATO SUDDIVISO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI

NAPOLI.

Individuatesi le nove <<aree omogenee>> come da Allegato A) e tenutosi conto dei valori correnti di mercato, i valori, minimi e massimi, del canone annuo €./mq., per ciascuna delle nove aree omogenee, sono definiti nelle misure seguenti:

Area 1 canone minimo €. 19,00 al mq.canone massimo €. 41,00 al mq.

Area 2 canone minimo €. 21,00 al mq.canone massimo €. 41,00 al mq.

Area 3 canone minimo €. 24,00 al mq.canone massimo €. 47,00 al mq.

Area 4 canone minimo €. 26,00 al mq.canone massimo €. 57,00 al mq.

Area 5 canone minimo €. 34,00 al mq.canone massimo €. 67,00 al mq.

Area 6 canone minimo €. 36,00 al mq.canone massimo €. 85,00 al mq.

Area 7 canone minimo €. 54,00 al mq.canone massimo €.101,00 al mq.

Area 8/A (particolare pregio in "AREA 6")canone minimo €. 52,00 al mq.canone massimo €. 98,00 al mq.

Area 8/B (particolare pregio in "AREA 7")canone minimo €. 83,00 al mq.canone massimo €.155,00 al mq.

I valori, minimi e massimi, del canone annuo €./mq. per gli immobili rientranti nell'area 9, particolare degrado, come individuata nell'allegato A), sono definiti, in relazione all'area di competenza, nelle misure seguenti:

Sub Area 2 - (zona di degrado in area 2)

canone minimo €. 19,00 al mq.

canone massimo €. 32,00 al mq.

Sub Area 3 - (zona di degrado in area 3)

canone minimo €. 22,00 al mq.

canone massimo €. 36,00 al mq.

Sub Area 4 - (zona di degrado in area 4)

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canone minimo €. 24,00 al mq.

canone massimo €. 41,00 al mq.

Sub Area 5 - (zona di degrado in area 5)

canone minimo €. 26,00 al mq.

canone massimo €. 45,00 al mq.

Sub Area 6 - (zona di degrado in area 6)

canone minimo €. 32,00 al mq.

canone massimo €. 50,00 al mq.

Sub Area 7 - (zona di degrado in area 7)

canone minimo €. 36,00 al mq.

canone massimo €. 57,00 al mq.

Del coefficiente di degrado per l’abbattimento del canone di cui ai precedenti punti non si tiene conto qualora l’immobile sia stato sottoposto a ristrutturazione integrale così come previsto dall’art. 31 della legge 457/78 lettere c, d, e,Per i contratti di durata maggiore a quella prevista dall’art.1 comma 8 del D.M.30.12.02 le parti potranno aumentare il canone (definito secondo i parametri di cui agli Allegati A), B) e C) in ragione del 2% per ogni anno di ulteriore durata, ma entro un limite massimo del 10% del valore iniziale.Per i contratti <<transitori>> di cui all’ art. 2 del D.M. 30.12.2002 ed in considerazione delle “condizioni socio economiche” del Comune di Napoli ed anche allo scopo di favorire la “mobilità sul territorio” le parti potranno incrementare il canone (definito secondo gli Allegati A), B), e C) nella misura del 10%.Per i soli contratti <<transitori ordinari>> e <<transitori per studenti universitari>>, come regolati rispettivamente dagli artt. 7, 8, 9 e 10 e dagli artt. 11, 12 e 13 del presente “Accordo Territoriale”, le parti potranno incrementare il canone iniziale, definito secondo le modalità previste nell’Accordo stesso, nella misura massima del 15% del suo valore, qualora l’immobile locato sia completamente arredato e sia allegato al contratto tipo l’elenco descrittivo dei beni concessi in uso.Per unità immobiliari, con superfici inferiori a mq. 75 (computate col criterio previsto dall’Allegato C) le parti potranno concordare un aumento del canone (definito mediante l’applicazione di criteri stabiliti negli allegati A e B) nella misura massima ricavata dalla differenza tra la superficie di 75mq e la superficie dell’alloggio, con un aumento quindi inversamente proporzionale alla dimensione dell’immobile; il tutto come dallo schema esemplificativo qui di seguito riportato:- da mq. 1 a mq. 35- aumento del 40 %- da mq.35 a mq. 36- aumento del 39 %- da mq.36 a mq. 37- aumento del 38 %- da mq.37 a mq. 38- aumento del 37 %- da mq.38 a mq. 39- aumento del 36 %- da mq.39 a mq. 40- aumento del 35 %- da mq.40 a mq. 41- aumento del 34 %- da mq.41 a mq. 42- aumento del 33 %- da mq.42 a mq. 43- aumento del 32 %- da mq.43 a mq. 44- aumento del 31 %- da mq.44 a mq. 45- aumento del 30 %e così di seguito fino ad 75mq.dove l’aumento percentuale sarà pari a zero.Per le unità immobiliari superiori a mq. 150, le parti potranno concordare una riduzione del valore del canone fino al 30%.Decorso il primo anno di durata della convenzione – e sempre che le Organizzazioni

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stipulanti non abbiano diversamente stabilito con apposito accordo integrativo da stipularsi entro il termine del 30 luglio di ciascun anno – i valori minimi e massimi definiti per ciascun area saranno aggiornati, anno per anno, nella misura massima del 75% della variazione di aumento, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi rispetto all’anno precedente, con riferimento alla data del 30 giugno, e potranno essere adottati per la stipula di nuovi contratti nell’anno di riferimento.

Le Associazioni della Proprietà Edilizia

Le Associazioni Sindacali dei Conduttori

A.P.E. Napoli Il Presidente

Avv.to Prospero Pizzolla

S.U.N.I.A.Il Segretario ProvincialeDott. Antonio Giordano

A.S.P.P.I. Il Presidente

Avv. Raffaello Lerro

S.I.C.E.T.Il Segretario Provinciale

Ciro Grillo

A.P.P.C.Il Presidente

Avv. Rocco Mastrangelo

U.N.I.A.T.Il Segretario Provinciale

Carlo Sorrentino

U.P.P.I. Il Presidente

Avv.Giacomo Carini

ASSOCASAIl Commissario Provinciale

Luigi Rispoli

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Allegato "C"

PARTE PRIMA

VALORI DI OSCILLAZIONE DEI CANONI ALL'INTERNO DELLE FASCE.

1^ Fascia

VALORE DI OSCILLAZIONE DEL CANONEdal 1% al 25% della banda di oscillazione minimo/massimo.

Caratteristiche oggettive per il posizionamento dell'unità immobiliare nella fascia:

1. Unità immobiliare sita in fabbricato di tipo popolare;2. Unità immobiliare in fabbricato privo di impianto di ascensore;3. Unità immobiliare priva di riscaldamento.

2^ Fascia

VALORE DI OSCILLAZIONE DEL CANONEdal 26% al 50% della banda di oscillazione minimo/massimo.

Caratteristiche oggettive per il posizionamento dell'unità immobiliare nella fascia:

1. Unità immobiliare sita in fabbricato di tipo economico;

2. Unità immobiliare sita oltre il 3° piano in fabbricato munito di impianto di ascensore (la caratteristica si intende comunque presente per le unità immobiliari ubicate non oltre il terzo piano, anche in assenza di ascensore);

3. Unità immobiliare munita di riscaldamento;

4. Unità immobiliare con balcone sporgente o terrazzo.

L'unità immobiliare deve presentare almeno due delle predette caratteristiche, di cui la prima è elemento determinante, mentre le altre sono alternative.

3^ Fascia

VALORE DI OSCILLAZIONE DEL CANONEdal 51% al 75% della banda di oscillazione minimo/massimo.

Caratteristiche oggettive per il posizionamento dell'unità immobiliare nella fascia:

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Unità immobiliare sita in fabbricato di tipo civile;2.

Unità immobiliare sita oltre il 3° piano in fabbricato munito di impianto di ascensore (anche in assenza di ascensore la caratteristica si intende comunque presente per le unità immobiliari ubicate non oltre il terzo piano);

3. Unità immobiliare munita di riscaldamento;

4. Unità immobiliare munita di doppi servizi.

5. Unità immobiliare sita in fabbricato dotato di aree e spazi liberi di uso comune

6. Unità immobiliare con balcone sporgente o terrazzo.

L'Unità immobiliare deve presentare almeno quattro delle predette caratteristiche, di cui la prima e la seconda sono elementi determinanti, mentre le altre sono alternative.

4^ Fascia

VALORE DI OSCILLAZIONE DEL CANONEdal 76% al 100% della banda di oscillazione minimo/massimo.

Caratteristiche oggettive per il posizionamento dell'unità immobiliare nella fascia:

1. Unità immobiliare sita in fabbricato di tipo civile;

2. Unità immobiliare sita oltre il 3° piano in fabbricato munito di impianto di ascensore (la caratteristica si intende comunque presente per le unità immobiliari ubicate non oltre il terzo piano, anche in assenza di ascensore);

3. Unità immobiliare munita di riscaldamento;

4. Unità immobiliare munita di doppi servizi;

5. Unità immobiliare sita in fabbricato dotato di aree e spazi liberi di uso comune;

6. Unità immobiliare dotata di posto auto di uso esclusivo o box auto;

7. Unità immobiliare con balcone sporgente o terrazzo.

L'unità immobiliare deve presentare almeno cinque delle predette caratteristiche, di cui la prima, la seconda e la terza sono elementi determinanti, mentre le altre sono alternative.

Per la determinazione del canone nell'ambito della fascia di riferimento, individuata in base agli elementi caratteristici dell'unità immobiliare, le parti in sede di contrattazione, anche con l'assistenza delle Organizzazioni contraenti, dovranno tenere conto dello stato

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di conservazione dell'unità immobiliare e del fabbricato, cosicchè dal valore più basso, legato alla condizione "scadente", perverranno ad un valore medio/basso, legato alla condizione "mediocre", ad un valore medio/alto, legato alla condizione "normale", e ad un valore massimo, legato alla condizione "ottimo, pronto all'uso".In ogni caso, per l'inserimento nella quarta fascia (dal 76% al 100%), le condizioni di conservazione dell'unità immobiliare e del fabbricato dovranno essere almeno "normali"; mentre, per l'ipotesi in cui non vi fossero tutte le caratteristiche richieste, il canone andrà concordato con riferimento alla fascia inferiore.Le tipologie dei fabbricati, dovendosi tenere conto delle loro caratteristiche costruttive e di rifiniture, vengono così definiti:

1. Fabbricato per abitazioni di tipo popolare: da riconoscersi ai fabbricati aventi caratteristiche costruttive e di rifiniture di modesto livello qualitativo, muniti di impianti tecnologici limitati a quelli indispensabili.

2. Fabbricato per abitazioni di tipo economico:da riconoscersi ai fabbricati aventi caratteristiche costruttive e di rifiniture del tipo economico, muniti di impianti tecnologici limitati a quelli indispensabili.

3. Fabbricato per abitazioni di tipo civile:da riconoscersi ai fabbricati muniti di caratteristiche costruttive e tecnologiche del tipo commerciale, nonchè con rifiniture adeguate alle locali richieste di mercato.

PARTE SECONDA

CALCOLO DELLA SUPERFICIE AI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE DEL CANONE.

Le superfici da considerarsi ai fini della quantificazione del canone –con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno- sono:

a) quella residenziale, calcolata in relazione alla superficie utile calpestabile;

b) quella non residenziale, calcolata nelle seguenti misure percentuali:

1. box auto 60% di quella utile calpestabile;2. balconi, terrazze, cantine 25% di quella utile calpestabile;3. posto auto coperto 50% di quella assegnata;4. posto auto scoperto 40% di quella assegnata; 5. superficie scoperta uso esclusivo 20% di quella destinata;6. superficie condominiale a verde 10% dei millesimi di proprietà.

Le Associazioni della Proprietà Edilizia

Le Associazioni Sindacali dei Conduttori

A.P.E. Napoli Il Presidente

Avv.to Prospero Pizzolla

S.U.N.I.A.Il Segretario ProvincialeDott. Antonio Giordano

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A.S.P.P.I. Il Presidente

Avv. Raffaello Lerro

S.I.C.E.T.Il Segretario Provinciale

Ciro Grillo

A.P.P.C.Il Presidente

Avv. Rocco Mastrangelo

U.N.I.A.T.Il Segretario Provinciale

Carlo Sorrentino

U.P.P.I. Il Presidente

Avv.Giacomo Carini

ASSOCASAIl Commissario Provinciale

Luigi Rispoli

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COMUNE DI PADOVA

Accordo territoriale per le locazioni nella città di Padova ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 5 della legge 431/98

depositato in data 14/07/1999 Prot. 2283

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 9 dicembre 1998, n 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" ed in attuazione dell'Accordo Nazionale sottoscritto dalle Organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori in data 8 febbraio '99 e recepito nel Decreto del Ministro dei LL. PP. di concerto con il Ministro delle Finanze del 5/03/99 pubblicato nella G. U. n. 67 del 22/03/1999, il Comune di Padova ha convocato in data 30 marzo 1999 le Organizzazioni Sindacali degli inquilini SUNIA - SICET - UNIAT - ASSOCASA - CONIA - ANIA - UNIONE INQUILINI e le Organizzazioni Sindacali della proprietà CONFEDILIZIA - UPPI - ASPPI - APPC - UNIONCASA - FEDERPROPRIETA' - CONFAPPI, i rappresentanti delle quali sottoscrivono il seguente accordo:

Zone: il presente accordo ha valore per tutto il territorio del Comune di Padova. Considerato che la delimitazione in microzone del territorio Comunale non è ancora né definita né deliberata dal Comune di Padova, le Organizzazioni Sindacali della proprietà e dei conduttori concordano, analizzati i valori del libero mercato, di suddividere il territorio del Comune di Padova in tre zone omogenee, definite Zone A, B e C, come evidenziate con bordo in grassetto nella pianta della città di Padova allegata sub A) al presente accordo. Si precisa che qualora una zona sia delimitata da una via o strada, tutte le unità abitative con il civico sulla medesima, saranno ricomprese nella zona superiore. Fasce: per ognuna delle zone come sopra determinate le Organizzazioni Sindacali hanno indicato i seguenti valori minimi e massimi, all’interno dei quali dovranno collocarsi i canoni:

Valori al mq./mese:

Valori al mq./anno:

Sub-fasce: per la definizione, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del succitato Decreto 5/03/99, del canone effettivo collocato tra il valore minimo e il valore massimo delle fasce di oscillazione, per ognuna delle tre zone indicate all’art. 1 del presente Accordo Territoriale sono state individuate tre sub-fasce di oscillazione dei valori dei canoni di locazione:

Valori delle sub-fasce al mq./mese:

Fascia Minimo Massimo Zona A 5.000 13.500 Zona B 4.500 11.500 Zona C 3.500 10.500

Fascia Minimo Massimo Zona A 60.000 162.000 Zona B 54.000 138.000 Zona C 42.000 126.000

Zone Sub-fascia 1 Sub-fascia 2 Sub-fascia 3

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Valori delle sub-fasce al mq./anno:

Per l’inserimento dell’unità abitativa nelle sub-fasce, dovranno essere tenuti in considerazione gli elementi caratterizzanti l’alloggio come individuati nell’allegato sub B).

Superficie locativa: il valore unitario concordato dalle parti sulla base degli elementi contenuti nei precedenti articoli, dovrà essere applicato alla superficie locativa dell’alloggio da intendersi come superficie interna all’alloggio al netto sia dei muri perimetrali che interni, aumentata del 60% della superficie netta dell’eventuale garage. Per gli alloggi di misura inferiore a mq. 37,50 la superficie locativa dovrà essere aumentata del 20%; per gli alloggi compresi tra mq. 37,51% e mq. 45, la superficie sarà equiparata a mq. 45.

Durata:

1. i contratti di locazione ad uso abitativo avranno, salvo diversi accordi, una durata di tre anni e si rinnoveranno di due anni come previsto dall’art. 2 commi 3 e 5 della legge 431/98. Nel caso in cui le parti contraenti concordino una durata superiore a tre anni, la fascia di oscillazione dei canoni relativa alla zona ove è ubicato l’alloggio subirà un aumento nei valori minimi e massimi pari al 2% in caso di durata del contratto pari a quattro anni; del 3% in caso di durata del contratto pari a cinque anni; del 4% in caso di durata del contratto pari a sei anni. In merito a tali aumenti sono fatti salvi diversi accordi integrativi locali da stipulare ai sensi dell’art.1 comma 5 del D.M. 5 marzo 1999;

2. i contratti di locazione per usi transitori avranno una durata compresa tra un mese e 18 mesi; 3. i contratti di locazione per studenti universitari avranno una durata compresa tra i sei mesi e i

tre anni.

Contratto tipo: i contratti di locazione di cui al comma 3 dell’art. 2 della legge 431/98 dovranno essere stipulati sulla base del contratto tipo allegato sub C).

Contratto tipo per uso transitorio: i contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria dovranno essere stipulati sulla base del contratto tipo allegato sub D). I relativi canoni di locazione saranno determinati sulla base dei criteri ed elementi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del presente accordo. I contratti ad uso transitorio possono essere stipulati qualora in capo anche ad una sola delle parti contraenti sussista una delle seguenti fattispecie:

per i proprietari:

Quando il locatore intenda successivamente destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale, professionale o di studio proprio , del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda successivamente

Minimo Massimo Minimo Massimo Minimo MassimoZona A 5.000 8.000 8.000 10.500 10.500 13.500Zona B 4.500 6.500 6.500 9.000 9.000 11.500Zona C 3.500 6.000 6.000 8.500 8.500 10.500

Zone Sub-fascia 1 Sub-fascia 2 Sub-fascia 3 Minimo Massimo Minimo Massimo Minimo MassimoZona A 60.000 96.000 96.000 126.000 126.000 162.000Zona B 54.000 78.000 78.000 108.000 108.000 138.000Zona C 42.000 72.000 72.000 102.000 102.000 126.000

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destinare l’immobile all’esercizio delle attività dirette a perseguire dette finalità; quando il locatore temporaneamente trasferisca la propria dimora in altro comune per motivi di lavoro, studio o salute;

per i conduttori:

per trasferimento temporaneo della sede di lavoro; in caso di contratto di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza; per motivi di studio non rientranti nell’ipotesi di cui all’art. 5 , comma 3 della L. 431/98; in caso di assegnazione di alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o da privati di un alloggio che sia disponibile entro 18 mesi ; tale condizione deve essere comprovata da preliminare registrato o da dichiarazione dell’ente proprietario.

Contratto tipo per studenti universitari: i contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative degli studenti universitari fuori sede, come previsto dal comma 2, art. 5, della legge 431/98, dovranno essere stipulati sulla base del contratto tipo allegato sub E). I relativi canoni di locazione saranno determinati sulla base dei criteri ed elementi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del presente accordo, con aumento dei valori minimi e massimi di cui ai punti 2) e 3) pari al 5% (cinque per cento).

· Spese condominiali: per la ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore le parti faranno riferimento alla tabella allegata sub F). Resta in ogni caso inteso che per quanto non espressamente previsto si fa riferimento agli articoli 9 e 10 della legge 392/78 e agli usi locali.

· Assistenza delle Organizzazioni Sindacali: in caso di disaccordo nella determinazione del canone di locazione, le parti possono essere assistite dalle rispettive Organizzazioni Sindacali le quali terranno anche conto dello stato manutentivo e dell'ubicazione dell’alloggio.

· Accordi integrativi con Enti previdenziali: le parti danno atto che dal presente accordo sono escluse le fattispecie previste dall’art. 1 comma 6 del D. M. 5 marzo ’99.

· Durata dell’Accordo: il presente accordo territoriale ha validità di tre anni a decorrere dal deposito presso il Comune di Padova. Le Organizzazioni Sindacali firmatarie stabiliscono sin d’ora che il presente accordo sarà oggetto di riesame, modifica, integrazione alla scadenza di un anno dal deposito del presente accordo, su iniziativa del Comune tramite l’Agenzia sociale per la locazione, e comunque entro 30 giorni dalla pubblicazione di provvedimenti normativi che prevedessero variazioni fiscali per i proprietari che locano aderendo al medesimo accordo.

Il presente Accordo territoriale e gli allegati A, B, C, D, E e F, sono sottoscritti in data 14 luglio 1999 dalle seguenti Organizzazioni Sindacali:

Le Organizzazioni Sindacali Le Organizzazioni Sindacali

della proprietà : dei conduttori:

f.to CONFEDILIZIA f.to SUNIA

Giorgio Paganini Michele Brombin

f.to UPPI f.to SICET

Maurizio Barbiero Massimo Peterlin

f.to ASPPI f.to UNIAT

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…………………….. Emanuele Spata

f.to APPC f.to ASSOCASA

…………………….. ……………………

f.to FEDERPROPRIETA’ f.to CONIA

…… Golia ….. Cantelli

f.to UNIONCASA f.to ANIA

…………………. ……………………….

f.to UNIONE INQUILINI

Cesare Ottolini

f.to ASS. STUDENTI UNIVERSITARI

Alberto Martino

Allegati all'Accordo territoriale della città di Padova

depositato al Settore Patrim. Partec. Lavoro in data 14/07/1999 Prot. 2283

Allegato A.

Mappa della città di Padova divisa in zone (in allestimento).

Allegato B.

Elementi caratterizzanti l'alloggio

1) Tipologia edilizia

2) Tipologia catastale

3) Vetustà

Classificazione Bassa Media AltaAlloggio singolo o in bifamiliare XUnità con accesso indipendente o su stabile con meno di 10 alloggi X

Unità su stabile con più di 10 alloggi X

Classificazione Bassa Media AltaA/7 tutte le classi e A/2 classe 6° e 5° XA/2 dalla classe 4° alla 1° e A/3 classe 6° e 5° X A/3 dalla classe 4° alla 1° e tutte le restanti categorie di tipo A X

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Come si deve considerare la vetustà:

La vetustà è da computarsi dalla data di ultimazione dei lavori anche nel caso di ristrutturazione completa dell'alloggio.

4) Accessori esclusivi in dotazione

Sono ritenuti accessori:

- posto auto interno e/o posto auto esterno (*); - area in uso esclusivo (*); - doppi servizi; - soffitta, cantina, ripostiglio(*); - terrazzo d'attico; - arredamento completo.

Nota: Gli elementi con asterisco non sono valutabili in caso di edificio in casa singola o bifamiliare in quanto elementi propri della tipologia.

5) Dotazione di servizi tecnici

Sono ritenuti servizi tecnici:

- ascensore; - impianto di riscaldamento autonomo; - impianto di raffrescamento o condizionamento; - parco giochi; - attrezzature sportive.

Schema riepilogativo delle classificazioni

La prevalenza degli elementi della classificazione bassa o media o alta determina la subfascia di appartenenza, rispettivamente 1, 2 o 3.

Classificazione Bassa Media AltaDa 0 a 15 anni XDa 15 a 30 anni X Oltre i 30 anni X

Classificazione Bassa Media AltaPresenza di più di 3 accessori XPresenza di 3 accessori X Presenza di meno di 3 accessori X

Classificazione Bassa Media AltaPresenza di 3 servizi XPresenza di 2 servizi X Presenza di 1 sevizio X

Classificazione Bassa Media Alta1) Tipologia edilizia 2) Tipologia catastale 3) Vetustà 4) Accessori esclusivi in dotazione 5) Dotazione di servizi tecnici totale

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Parità degli elementi di classificazione fra bassa e media: subfascia 1.

Parità degli elementi di classificazione fra bassa e alta: subfascia 2.

Parità degli elementi di classificazione fra alta e media: subfascia 3.

Allegato C.

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

(ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)

(……..)

Allegato D.

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI

NATURA TRANSITORIA

(ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)

(……..)

Allegato E.

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI NATURATRANSITORIA

PER LE ESIGENZE ABITATIVE DEGLI

STUDENTI UNIVERSITARI

(ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)

(……..)

Allegato F.

TABELLA ONERI ACCESSORI

CONCORDATA TRA LE ORGANIZZAZIONI

DELLA PROPRIETA’ E DEI CONDUTTORI

RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE

(……..)

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1

ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI COMO

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, n. 431, E DEL DECRETO MINISTRO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 30.12.02

1) CONTRATTI AGEVOLATI (art. 2, comma 3, l. 431/'98 e art. 1 d.m. 30.12.02)

1. L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di COMO.

2. Il territorio del Comune di COMO, acquisite le informazioni concernenti la delimitazione delle microzone catastali, viene suddiviso in sei “zone omogenee” secondo le Microzone catastali approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 22.02.99 n. 12. Per la piu’ facile individuazione dell’ubicazione dell’immobile all’interno delle microzone catastali, si rinvia al viario delle microzone, alla suddivisione per mappali delle microzone e alla planimetria generale delle microzone, già allegati all’Accordo Territoriale stipulato in data 16.11.99, rimanendo inteso che in caso di contrasto deve prevalere la suddivisione per mappali.

3. Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare è determinato dalle parti contraenti sulla base degli elementi oggettivi di classificazione dell’immobile di cui al prospetto allegato (all. 1) e all'interno delle fasce di oscillazione di cui al prospetto allegato (all. 2) valevole per gli immobili di superficie convenzionale complessiva inferiore o pari a 60 mq e di cui all’ulteriore prospetto allegato (all. 3) valevole per gli immobili di superficie convenzionale complessiva superiore a 60 mq.

4. I metri quadrati utili dell'unità immobiliare sono convenzionalmente calcolati sulla base della sua superficie calpestabile con computo dell'eventuale superficie locata dell’area verde ad uso esclusivo al 15%, di balconi, terrazze, cantine e posto auto al 25% e dell'autorimessa singola al 50% con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.

5. Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le singole parti contraenti applicheranno l'allegata tabella (all. 4).

6. Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore ad anni tre, le fasce di oscillazione dei canoni di cui agli allegati prospetti, subirà nei valori minimo e massimo un aumento del due per cento per i contratti di durata di quattro anni, del quattro per cento per i contratti di durata di cinque anni e del sei per cento per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l'intera durata contrattuale.

7. Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), l. 431/'98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui agli allegati prospetti, subiranno nei valori minimo e massimo un aumento del 10% per cento, a valere per l'intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.

8. Per gli appartamenti dotati di arredamento sufficiente alla vivibilità, le diverse fasce di oscillazione saranno aumentate nei valori minimi e massimi del 20% per gli immobili dotati di appartamenti con superficie calpestabile fino a 55 mq e del 15% per quelli con superficie calpestabile maggiore di 55 mq. Tale aumento sarà cumulabile con quello delle fattispecie di cui ai commi precedenti.

9. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l'allegato tipo di contratto, recante altresì –come con il presente Accordo formalmente si conviene- le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75% della variazione Istat (all. 5).

2) CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI (art. 5, comma 1, l. 431/'98 e art. 2 d.m. 30.12.02).

1. L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di COMO.

2. La durata delle locazioni transitorie non potrà essere inferiore ad un mese e superiore a 18. 3. Ai fini dell'art. 2, comma 2, d.m. 30.12.02, le organizzazioni stipulanti danno atto che per la classificazione

dell’immobile, per il calcolo della superficie convenzionale, per l’applicazione delle fasce di oscillazione del canone e per gli oneri accessori, si utilizzeranno i medesimi criteri di cui sopra (all. 1, all. 2 all. 3, all. 4).

4. Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), l. 431/'98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui agli allegati prospetti subiranno nei valori minimo e massimo un aumento del 10% per cento, a valere per l'intera durata contrattuale.

5. Per gli appartamenti dotati di arredamento sufficiente alla vivibilità, le diverse fasce di oscillazione saranno aumentate nei valori minimi e massimi del 20% per gli immobili dotati di appartamenti con superficie calpestabile fino a 55 mq e del 15% per quelli con superficie calpestabile maggiore di 55 mq. Tale aumento sarà cumulabile con quello delle fattispecie di cui ai commi precedenti.

6. Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di esigenze dei proprietari e dei conduttori.

7. Fattispecie di esigenze dei proprietari:

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• quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti motivi: trasferimento temporaneo della sede di lavoro; matrimonio dei figli; rientro dall'estero; destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore; destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazioni, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio;

• qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

8. Fattispecie di esigenze dei conduttori: • quando il conduttore ha esigenza di: contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un comune diverso

da quello di residenza; previsione di trasferimento per ragioni di lavoro; trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro; necessità di cure o assistenza a familiari in comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso; acquisto o assegnazione di una abitazione che si renda disponibile entro 18 mesi; ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore; campagna elettorale;

• qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

9. Si specifica che per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

10. Il conduttore che ha necessità di stipulare contratti transitori deve allegare l’apposita documentazione al contratto. Sia il locatore che il conduttore hanno l’obbligo di dichiarare il motivo della transitorietà. Il locatore ha l'onere - secondo quanto previsto all'art. 2, comma 4, del precitato d.m. 30.12.02 - di confermare il verificarsi dell'esigenza transitoria tramite lettera raccomandata da inviarsi all'altra parte nel termine di giorni 15 avanti la scadenza del contratto ovvero nel diverso termine espressamente convenuto dalla parti contraenti. Qualora il locatore non adempia al suo onere contrattuale senza giustificato motivo oppure siano venute meno per sua volontà o colpa le cause della transitorietà, il contratto viene ricondotto alla durata prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 431/'98. Il venir meno delle esigenze transitorie del conduttore, non potrà modificare la transitorieta’ e temporaneità del contratto.

11. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l'allegato tipo di contratto (all. 6). 3) CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI

(art. 5, commi 2 e 3, l. 431/'98 e art. 3 d.m. 30.12.02) 1. L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo

del Comune di COMO. 2. Tale tipologia contrattuale è utilizzabile unicamente dagli studenti iscritti ad un corso di laurea o di

perfezionamento ovvero di specializzazione in un comune diverso da quello di residenza purchè il corso di laurea o di perfezionamento ovvero di specializzazione siano tenuti sul territorio della Provincia di Como o sul territorio di Provincia confinante a quella di Como. Tale condizione deve essere specificata nel contratto.

3. La durata del contratto va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni ed il contratto può essere sottoscritto da un singolo o da gruppi di studenti, oppure da aziende per il diritto allo studio.

4. Ai fini dell'art. 3, comma 2, d.m. 30.12.02, le organizzazioni stipulanti danno atto che per la classificazione dell’immobile, per il calcolo della superficie convenzionale, per l’applicazione delle fasce di oscillazione del canone e per gli oneri accessori, si utilizzeranno i medesimi criteri di cui sopra (all. 1, all. 2 all. 3, all. 4).

5. Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), l. 431/'98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’allegato prospetto subirà nei valori minimo e massimo un aumento del 10% per cento, a valere per l'intera durata contrattuale.

6. Per gli appartamenti dotati di arredamento sufficiente alla vivibilità, le diverse fasce di oscillazione saranno aumentate nei valori minimi e massimi del 20% per gli immobili dotati di appartamenti con superficie calpestabile fino a 55 mq e del 15% per quelli con superficie calpestabile maggiore di 55 mq. Tale aumento sarà cumulabile con quello delle fattispecie di cui ai commi precedenti.

7. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l'allegato tipo di contratto, recante altresì –come con il presente Accordo formalmente si conviene- le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75% della variazione Istat (all. 7).

4) DISPOSIZIONI GENERALI 1. I prospetti con le diverse fasce di oscillazione qui convenuti saranno adeguati annualmente al costo della vita

applicando ad essi l’aumento ISTAT nella misura del 75% a partire dall’inizio del mese successivo a quello di stipula del presente Accordo e adottando come riferimento il terzo mese precedente la stipula.

2. Le Organizzazioni stipulanti si impegnano, ai soli fini di semplificare i conseguenti adempimenti delle parti private e senza nessun pregiudizio sulla immediata applicabilità della presente clausola in caso di mancata emanazione, a diffondere comunicato stampa congiunto sulle fasce di oscillazione rivalutate di anno in anno.

3. Il presente Accordo è valido per la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula o comunque fino all’emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento di Convenzione nazionale sostitutiva di quella

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sottoscritta l'8 febbraio 1999. Alla predetta scadenza e fino alla stipula di un nuovo Accordo, continuerà ad applicarsi il presente Accordo. In ogni caso, il presente Accordo, potrà, di comune intesa fra tutte le organizzazioni stipulanti, formare oggetto di revisione allorché vengano deliberate aliquote Ici specifiche per gli immobili locati sulla base del presente Accordo o sia modificato il regime fiscale per il locatori e/o per i conduttori o, comunque, quando lo si ritenga necessario.

4. Le parti contrattuali private potranno, a loro richiesta, farsi assistere nella stipula dei contratti di locazione di cui al presente accordo dalle rispettive Organizzazione Sindacali. Le Organizzazioni stipulanti si impegnano ad effettuare ogni opportuna attività di divulgazione del presente accordo e a favorire il buon funzionamento della Commissione di Conciliazione di cui all’art. 6 del D.M. 30.12.02.

Costituiscono parte integrante di questo Accordo i seguenti allegati: All. 1: Tabella degli elementi oggettivi di classificazione delll’immobile; All. 2: Tabella delle fasce di oscillazione del canone per immobili di superficie convenzionale complessiva inferiore o uguale a 60 mq.; All. 3: Tabella delle fasce di oscillazione del canone per immobili di superficie convenzionale complessiva superiore a 60 mq.; All. 4: Tabella per la ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore; All. 5: Tipo di contratto agevolato; All. 6: Tipo di contratto transitorio ordinario; All. 7: Tipo di contratto transitorio per studenti universitari;

Como, li’ 2 settembre 2003 Per i Locatori: A.P.E. -Associazione Proprietà Edilizia -CONFEDILIZIA Como-, con sede in Como, Via Diaz n. 91 (tel. 031-271900), il Presidente avv. Giovanni Raitè, i Consiglieri Delegati all’Accordo avv. Enrico Dell’Oca e avv. Claudio Bocchietti; A.C.P.E. -Associazione Comasca Proprieta’ Edilizia- FEDERPROPRIETA’ Como-, con sede in Como, Via Porta n. 10 (tel. 031-262248), il Presidente avv. Gianfranco Procopio, il Consigliere Delegato all’Accordo Geom. Piermaria Carrara; A.S.P.P.I. -Como, Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari-, con sede in Como, Via Dante n. 95 (tel. 031-301558), il Presidente avv. Roberto Dalla Bona; U.P.P.I.-Como, Unione Piccoli Proprietari Immobili-, con sede in Como, Via Giulini n. 10 (tel. 031-272048), in persona del Presidente avv. Silvio Zanetti; A.P.P.C. -Associazione Piccoli Proprietari di Casa-, con sede in Como, Via Odescalchi n. 30 (tel 031-271767), in persona del Presidente avv. Biagio Giancola. Per i Conduttori: SICET-Como -Sindacato Inquilini Case e Territorio-, con sede in Como, via Rezzonico n. 43 (tel. 031-296210), in persona del Segretario Territoriale sig. Dario Mascheroni; SUNIA-Como -Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari-, con sede in Como, via Grossi n. 4 (tel. 031-306963), in persona del Delegato all’Accordo sig.ra Katia Fratti; UNIAT-Como -Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio-, con sede in Como, via Torriani n. 27 (tel. 031- 273295), in persona del Segretario Territoriale sig. Roberto Burgio; C.O.N.I.A. -Confederazione Azionale Inqulini Associati-, con sede in Milano, via Santa Maria Segreta n. 7/9, in persona del Presidente Provinciale sig. Pompeo Baglioni. Per la UNIVERCOMO: il Presidente rag. Marco Citterio Sottoscrive per ricevuta di una copia dell’accordo il Sindaco del Comune di Como, dr. Stefano Bruni.

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All. 1 TABELLA DEGLI ELEMENTI OGGETTIVI DI CLASSIFICAZIONE DELL’IMMOBILE

Per l'individuazione delle fasce di osclillazione (fascia minima-fascia media-fascia massima) si tiene conto dei seguenti parametri, usufruibili dal conduttore: 1. autorimessa e/o posto auto coperto e/o posto auto scoperto; 2. sottotetto e/o soffitta e/o cantina in uso esclusivo; 3. impianto di riscaldamento con almeno una unità radiante per ogni locale; 4. impianto TV canalizzato; 5. serramenti e infissi a perfetta tenuta per gli agenti atmosferici; 6. ascensore; 7. doppi servizi; 8. area verde e/o cortile comune, di almeno mq. 30 complessivi usufruibili; 9. impianto di condizionamento; 10. impianto elettrico a norma di legge; 11. appartamento sito in immobile con non più di 6 unità; 12. terrazza e/o balcone; 13. impianto del gas. Fascia massima Si considera in “fascia massima” l’immobile che sia in ottimo stato di manutenzione locativa e che, inoltre, soddisfi i seguenti requisiti determinati in base alla misura dell’alloggio (escluse le pertinenze): 1. appartamento di oltre 100 mq. calpestabili:

a) piano terreno, piano primo, piano secondo o terzo piano: presenza di 5 parametri sui primi 7 e di 1 parametro da 8 a 13;

b) dal piano quarto in su: presenza di 6 parametri sui primi 7 e di 1 parametro da 8 a 13. 2. appartamento compreso tra 60 mq. e 100 mq. calpestabili:

a) piano terreno, piano primo, piano secondo o terzo piano: presenza di 4 parametri sui primi 7 e di 1 parametro da 8 a 13;

b) dal piano quarto in su: presenza di 5 parametri sui primi 7 e di 1 parametro da 8 a 13. 3. appartamento inferire a 60 mq. calpestabili:

a) piano terreno, piano primo, piano secondo o terzo piano: presenza di 3 parametri sui primi 7 e di 1 parametro da 8 a 13;

b) dal piano quarto in su: presenza di 4 parametri sui primi 7 e di 1 parametro da 8 a 13. Fascia media Si considera in “fascia media” l’immobile che sia in normale stato di manutenzione locativa e, inoltre, soddisfi i seguenti requisiti determinati in base alla misura dell’alloggio (escluse le pertinenze): 1. appartamento di oltre 100 mq. calpestabili:

a) piano terreno, piano primo, piano secondo o terzo piano: presenza di 8 parametri sui 13 indicati; b) dal piano quarto in su: presenza di 9 parametri sui 13 indicati.

2. appartamento compreso tra 60 mq. e 100 mq. calpestabili: a) piano terreno, piano primo, piano secondo o terzo piano: presenza di 7 parametri sui 13 indicati; b) dal piano quarto in su: presenza di 8 parametri sui 13 indicati.

3. appartamento inferire a 60 mq. calpestabili: a) piano terreno, piano primo, piano secondo o terzo piano: presenza di 6 parametri sui 13 indicati; b) dal piano quarto in su: presenza di 7 parametri sui 13 indicati.

Fascia minima Si considera in fascia minima l’immobile che non raggiunge i requisiti per essere classificato nella fascia media o nella fascia massima. In caso di assenza dei servizi igienici interni all'abitazione, si applicherà sempre la fascia minima e il canone sarà individuato all’interno di una oscillazione dal minimo della fascia ad una percentuale del 5% superiore a tale minimo.

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All. 2 CANONE MENSILE IN EURO PER 1 MQ

IMMOBILI DI SUPERFICIE CONVENZIONALE COMPLESSIVA

INFERIORE O UGUALE A 60 MQ

MICROZONA N.1

FASCIA MINIMA FASCIA MEDIA FASCIA MASSIMA

€ 3,38 – 4,45 € 4,75 – 6,83 € 7,10 – 9,45 MICROZONA N.2

FASCIA MINIMA FASCIA MEDIA FASCIA MASSIMA

€ 2,60 – 3,47 € 3,62 – 5,35 € 5,48 – 7,11 MICROZONA N.3

FASCIA MINIMA FASCIA MEDIA FASCIA MASSIMA

€ 2,02 – 2,60 € 2,67 – 3,56 € 3,78 – 4,88 MICROZONA N.4

FASCIA MINIMA FASCIA MEDIA FASCIA MASSIMA

€ 2,57 – 3,07 € 3,36 – 3,86 € 3,96 – 5,48 MICROZONA N.5

FASCIA MINIMA FASCIA MEDIA FASCIA MASSIMA

€ 2,60 – 3,47 € 3,62 – 5,35 € 5,48 – 7,11 MICROZONA N.6

FASCIA MINIMA FASCIA MEDIA FASCIA MASSIMA

€ 2,60 – 3,18 € 3,39 – 4,16 € 4,27 – 5,79

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All. 3 CANONE MENSILE IN EURO PER 1 MQ

IMMOBILI DI SUPERFICIE CONVENZIONALE COMPLESSIVA

SUPERIORE A 60 MQ

MICROZONA N.1

FASCIA MINIMA FASCIA MEDIA FASCIA MASSIMA € 3,35 – 4,41 € 4,71 – 6,77 € 6,98 – 9,29

MICROZONA N.2

FASCIA MINIMA FASCIA MEDIA FASCIA MASSIMA € 2,58 – 3,44 € 3,59 – 5,30 € 5,39 – 6,99

MICROZONA N.3

FASCIA MINIMA FASCIA MEDIA FASCIA MASSIMA € 2,01 – 2,58 € 2,65 – 3,53 € 3,71 – 4,79

MICROZONA N.4

FASCIA MINIMA FASCIA MEDIA FASCIA MASSIMA € 2,55 – 3,04 € 3,34 – 3,83 € 3,89 – 5,39

MICROZONA N.5

FASCIA MINIMA FASCIA MEDIA FASCIA MASSIMA € 2,58 – 3,44 € 3,59 – 5,30 € 5,39 – 6,99

MICROZONA N.6

FASCIA MINIMA FASCIA MEDIA FASCIA MASSIMA € 2,58 – 3,15 € 3,36 – 4,12 € 4,19 – 5,69

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All. 4 TABELLA ONERI ACCESSORI

RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE AMMINISTRAZIONE Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile C Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali L

ASCENSORE Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni C Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti L Adeguamento alle nuove disposizioni di legge L Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione C Ispezioni e collaudi C AUTOCLAVE Installazione e sostituzione integrale dell’impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.) L Manutenzione ordinaria C Imposte e tasse di impianto L Forza motrice C Ricarico pressione del serbatoio C Ispezioni, collaudi e lettura contatori C IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIALI Installazione e sostituzione dell’impianto comune di illuminazione L Manutenzione ordinaria dell’impianto comune di illuminazione C Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme L Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme C Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni L Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni C Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili L Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili C IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA Installazione e sostituzione degli impianti L Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti L Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario C Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale C Lettura dei contatori C Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua C IMPIANTI SPORTIVI Installazione e manutenzione straordinaria L Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.) C Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa) C IMPIANTO ANTINCENDIO Installazione e sostituzione dell’impianto L Acquisti degli estintori L

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Manutenzione ordinaria C Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi C IMPIANTO TELEVISIVO Installazione, sostituzione o potenziamento dell’impianto televisivo centralizzato L Manutenzione ordinaria dell’impianto televisivo centralizzato C PARTI COMUNI Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico L Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico C Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari L Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari C Manutenzione straordinaria della rete di fognatura L Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti C Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere L Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni C Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni C Installazione e sostituzione di serrature L Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati C Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, L armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli C segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo PARTI INTERNE ALL’APPARTAMENTO LOCATO Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti L Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti C Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario C Rifacimento di chiavi e serrature C Tinteggiatura di pareti C Sostituzione di vetri C Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo e dell’impianto citofonico e videocitofonico C Verniciatura di opere in legno e metallo C Manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento L PORTIERATO Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. L10% C90% Materiale per le pulizie C Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l. L10% C90% Manutenzione ordinaria della guardiola L10% C90% Manutenzione straordinaria della guardiola L PULIZIA Spese per l’assunzione dell’addetto L Trattamento economico dell’addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. C Spese per il conferimento dell’appalto a ditta L Spese per le pulizie appaltate a ditta C Materiale per le pulizie C Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia L Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia C

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Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie C Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti C Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva C Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori L Sacchi per la preraccolta dei rifiuti C

SGOMBERO NEVE Spese relative al servizio, compresi i materiali d’uso C

LEGENDA L = locatore C = conduttore

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All. 5 LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA

TIPO DI CONTRATTO (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)

Il/La sig./soc. (1) ………………………………………………………………….. di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (2)……………………………………… in persona di …………………………...) concede in locazione al/ alla sig. (1) …………………………………….. di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (3)……………………………… (assistito/ a da (2) ……………………..in persona di ……………………………………. ), che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in ………………………… via ………………………. n. ……. piano …… scala …… int. ….. composta di n. ……. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti. TABELLE MILLESIMALI: proprietà ……………… riscaldamento ……………………… acqua ………………………. altre …………………………………………….………….. COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359: a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare : ……………………….……...……… b) codice fiscale del locatore …………………………………………………………………. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI: …………………………………………………………………………………………………... CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA: …………………………………………………………………………………………………... La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo 1 (Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di ……………… anni (5), dal …………….. al ……………… , e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquis tato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

Articolo 2 (Canone)

A. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo locale definito tra ………………………………………………… e depositato il …………. presso il Comune di ………………………………………. , è convenuto in euro ………………….. , che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero………………………….., in n. ……… rate eguali anticipate di euro ……………… ciascuna, alle seguenti date: ………………………………………………...(4) Nel caso in cui l'Accordo territoriale di cui al presente punto lo preveda, il canone viene aggiornato ogni anno nella misura contrattata del ……………, che comunque non può superare il 75% della variazione Istat. B. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro ………………………., importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero…………………………….., in n. ……… rate eguali anticipate di euro ……………………ciascuna, alle seguenti date ………………………………..…. (4) Nel caso in cui nel predetto decreto sia previsto, il canone è aggiornato annualmente nella misura contrattata del ……………,che comunque non può superare il 75% della variazione Istat. (6)

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Articolo 3 (Deposito cauzionale)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro ……………………….. pari a ……..……. mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva - salvo che la durata contrattuale minima non sia superiore ad anni quattro, ferma la proroga del contratto per due anni - di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia: ……………………………………………………………………..… ………………………………………………………………………………………………. (4)

Articolo 4 (Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l’allegato A. Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

Articolo 5 (Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

Articolo 6 (Pagamento, risoluzione e prelazione)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione alla quale viene /non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Articolo 7 (Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi ……………………………………..… …………………………………………………………………………………………………. . Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione, sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.

Articolo 8 (Recesso del conduttore)

E' facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

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Articolo 9

(Consegna) Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue:………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… . ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)

Articolo 10 (Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 11 (Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 12 (Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, del citato DPR.

Articolo 13 (Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità: ……………………………………….………………. ……………………………………………………………………………………………… . (4)

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Articolo 14

(Commissione di conciliazione) La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

Articolo 15 (Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale. Altre clausole: ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. Letto, approvato e sottoscritto …………………………..., li ……………….

Il locatore ……………………………………

Il conduttore ………………………………… A mente dell'articolo 1342, secondo comma, codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente contratto. Il locatore …………………………………… Il conduttore ………………………………… NOTE (1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante. (2) L'assistenza è facoltativa. (3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98. (4) Cancellare la parte che non interessa. (5) La durata minima è di anni tre. (6) Cancellare la lettera A oppure B.

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All. 6 LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA

TIPO DI CONTRATTO (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)

Il/La sig./soc. (1) ………………………………………………………………….di seguito denominato/ a locatore (assistito/ a da (2)………………………………. in persona di…………………………) concede in locazione al/ alla sig. (1) …………………………………….. di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (3) ……………………………... (assistito/ a da (2) …………………………………..in persona di…………………………….), che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in …………………………. via ……………………. n. ……...piano …….scala …… int. ……..composta di n. ……vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.) ………………………. …………………………………………………………………………………………………... non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

TABELLE MILLESIMALI: proprietà ………………. riscaldamento …………………….. acqua ………………… altre …………………………………………………………………...

COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359: a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: …………………………………… b) codice fiscale del locatore…………………………………………………………………. documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti: ……………………………………………………………………………………………….….. CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA: ………………………………………………………………………………………………….. La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo 1 (Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di ………………mesi (5), dal …………. al ………………., allorché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2 cessa senza bisogno di alcuna disdetta.

Articolo 2 (Esigenza del locatore) (4)

Il locatore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 - di cui il presente tipo di contratto costituisce l’allegato C- e dall'Accordo tra ……………………………. depositato il …………….. presso il Comune di ……………………. , dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto: …………………………………………………..……………………………….. …………………………………………………………………………………………………... Il locatore ha l'onere di confermare il verificarsi di quanto ha giustificato la stipula del presente contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata da inviarsi al conduttore entro ………… giorni prima della scadenza del contratto. In caso di mancato invio della lettera oppure del venire meno delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto s'intende ricondotto alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98. In ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

Articolo 3 (Esigenza del conduttore) (4)

Ai sensi di quanto previsto dall'Accordo tra ……………………………………………….…...

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………….depositato il ………… presso il Comune di………………, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l’unità immobiliare per un periodo non eccedente i ………… mesi per il seguente motivo: …………………………………………………………….…,che documenta allegando al presente contratto ……………………………………………………………... …...

Articolo 4 (Canone)

A. Il canone di locazione è convenuto in euro …………………….………..….. , importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero ……………………………………, in n. ……… rate eguali anticipate di euro ………………ciascuna, alle seguenti date: …………………………… ……………..(4)

B. Il canone di locazione (per le aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, nei comuni con essi confinanti e negli altri comuni capoluogo di provincia) è convenuto in euro …………………….….., importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero ……………….., in n. ……… rate eguali anticipate di euro ……………… ciascuna, alle seguenti date: …………………………………………(4).

C. Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro…………..…, che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero……………………, in n. …………… rate eguali anticipate di euro ………….. ciascuna, alle seguenti date: ……………………………………………………………. (4) (6)

Articolo 5 (Deposito cauzionale)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro ………………………….. pari a n. ……… mensilità del canone (7), non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia: ……………………………………………………………………..… ………………………………………………………………………………………………. (4)

Articolo 6 (Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98. Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

Articolo 7

(Spese di bollo e registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.

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Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

Articolo 8 (Pagamento, risoluzione e prelazione)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Articolo 9 (Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi: ……………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.

Articolo 10 (Recesso del conduttore)

Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno ……………………….. prima.

Articolo 11 (Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue:…………………………………………………………………..……… ………………………………………………………………………………………………...… ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)

Articolo 12 (Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 13 (Assemblee)

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Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 14 (Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, dello stesso.

Articolo 15 (Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l'unità immobiliare locata il conduttore deve consentire la visita all'unità immobiliare una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità: ………………………………... ………………………………………………………………………………………………..(4)

Articolo 16 (Commissione di conciliazione)

La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

Articolo 17 (Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale. Altre clausole …………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………… Letto, approvato e sottoscritto …………………………….., li ………………… Il locatore ……………………………………….. Il conduttore ……………………………………..

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A mente dell'articolo 1342, secondo comma, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente contratto. Il locatore ………………………………………... Il conduttore ……………………………………… NOTE (1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita Iva, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante. (2)L'assistenza è facoltativa. (3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98. (4) Cancellare la parte che non interessa. 5) La durata minima è di mesi uno e quella massima è di mesi diciotto. (6) Cancellare delle lettere A, B e C le due che non interessano. (7) massimo tre mensilità.

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All. 7 LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI

TIPO DI CONTRATTO (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 2)

Il/La sig./ soc. (1) ……………………………………………………………….di seguito denominato/ a locatore (assistito/ a da (2)………………………………………………. in persona di …………………………... ) concede in locazione al/ alla sig. (1) …………………………………………… ai sig. ri (1)……………………………………………………………………………………………………………. di seguito denominato/ a/ i conduttore/ i, identificato/ a/ i mediante (3) …………………………… (assistito/a/ i da (2) …………………………..in persona di……………………………………), che accetta/ no, per sé e aventi causa, l'unità immobiliare posta in ……………………………………. via …………………………n. ……. piano ……. scala …… int. ……. composta di n. ……..vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti element i accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. ) ……………………………………... ………………………………………………………………………………………………………… non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti. TABELLE MILLESIMALI: proprietà …………………….. riscaldamento …………………….. acqua …………………………. altre ………………………………………………………………… COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359: a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare………………………….……...….………... b) codice fiscale del locatore…………………………………………………………………….……. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI: ………………………………………………………………………………………………………… CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA: ………………………………………………………………………………………………………… La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo 1 (Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di ……………. mesi (5), dal ……………………………..al …………………………… Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.

Articolo 2 (Natura transitoria)

Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra ……………………………….. depositato il ……………… presso il Comune di ………………………, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente i ………………….. frequentando il corso di studi di …………… presso l'Università di ………………………………

Articolo 3 (Canone)

Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo di cui all’articolo 2 è convenuto in euro ……………………………… , che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero ……………………….., in n. ………….. rate eguali anticipate di euro …………………………………………….ciascuna, alle seguenti date:…………………………………………………………….……… (4)

Articolo 4 (Deposito cauzionale)

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A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/ non versa (4) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro ………………….pari a ………………. mensilità del canone (6), non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia: ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………(4)

Articolo 5 (Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 e di cui il presente contratto costituisce l’allegato E. Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

Articolo 6 (Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

Articolo 7 (Pagamento, risoluzione e prelazione)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo55 della legge n. 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione alla quale viene/non viene (5) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Articolo 8 (Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 9 (Recesso del conduttore)

Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.

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Articolo 10 (Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue: ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)

Articolo 11 (Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 12 (Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 13 (Impianti)

Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, dello stesso DPR.

Articolo 14 (Accessi)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore deve consentire la visita all'unità immobiliare una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi ovvero con le seguenti modalità:………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………... (4)

Articolo 15 (Commissione di conciliazione)

La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di

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concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di intervento della Commis sione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

Articolo 16 (Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3. Altre clausole ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….... Letto, approvato e sottoscritto ………………………., li …………………... Il locatore …………………………………… Il conduttore ………………………………… A mente dell'articolo 1342, secondo comma, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del presente contratto. Il locatore …………………………………. Il conduttore ………………………………. NOTE (1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante. (2) L'assistenza è facoltativa. (3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98. (4) Cancellare la parte che non interessa. (5) La durata minima è di sei mesi e quella massima di trentasei mesi. (6) Massimo tre mensilità.

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ACCORDO TERRITORIALEPER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CROTONE

In attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

Fra le seguenti organizzazioni:Ape-Confedilizia in persona del presidente pro tempore, dott. Antonio D’EttorisSunia-Cgil in persona del segretario provinciale pro-tempore, Luigi PariseSicet-Cisl in persona del segretario provinciale pro-tempore, Gaetano AlosaUniat-Uil in persona del segretario provinciale pro- tempore, Domenico Tomaino

Si conviene e stipula quanto segue.

CONTRATTI AGEVOLATI(art. 2 comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 30.12.2002)

L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Crotone.Il territorio del Comune di Crotone, tenuto presente quanto disposto dall’art. 1, c. 2 del D.M. 30.12.2002, viene suddiviso in aree omogenee, come dal allegato A, ove non sono evidenziate altresì zone di particolare pregio e/o di particolare degrado.I confini tra le aree omogenee e le zone s’intendono tracciati sulla linea di mezzeria delle varie strade.Per le aree omogenee e le zone, come sopra individuate, vengono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da allegato B.I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione di ciascuna zona e area dovranno intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura della variazione dell’indice Istat.La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità di cui agli allegati B e C del dpr 23 marzo 1998, n. 138, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all’interno delle fasce di oscillazione di cui all’allegato B e sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’allegato B subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 5 per cento per i contratti di durata di quattro anni, del 6 per cento per i contratti di durata di cinque anni e del 7 per cento per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l’intera durata contrattuale.Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98, e per gli alloggi compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cui all’allegato B subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 30 per cento, a valere per l’intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.

CONTRATTI TRANSITORI

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(art. 5, comma 1, L. 431/98, e art. 2, D.M. 30.12.2002)

L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Crotone.Ai fini dell’art. 2, c. 2, D.M. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione del Comune di Crotone (allegato B), incrementati del 20% considerata l’importanza strategica del Comune di Crotone con particolare riferimento al fatto che si tratta di un capoluogo di provincia.La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità di cui agli allegati B e C del dpr 23 marzo 1998, n. 138, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori.

Fattispecie di esigenze dei proprietari

1. Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per uno dei seguenti motivi:trasferimento temporaneo della sede di lavoro;matrimonio dei figli;rientro dall’estero;destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per i immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore;destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell’alloggio di servizio;

2. qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Fattispecie di esigenze dei conduttori

1. Quando il conduttore ha una delle seguenti esigenze:contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un Comune diverso da quello di residenza;previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro;trasferimento temporaneo della sede di lavoro;necessità di cure o assistenza a familiari in comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso;acquisto di un’abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi;ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l’abitazione del conduttore;

2. qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a dataprefissata ed espressamente indicata in contratto.Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza

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di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

CONTRATTI STUDENTI UNIVERSITARI(art. 5, comma 1, L. 431/98, e art. 2, D.M. 30.12.2002)

L’ambito di applicazione, del presente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Crotone.Le fasce di oscillazione dei canoni di locazione per i contratti in epigrafe sono individuate, per le zone e aree del Comune di Crotone indicate nell’allegato A, come da allegato C.La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità di cui agli allegati B e C del dpr 23 marzo 1998 n. 138, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) L. 431/98, le fasce di oscillazione come sopra determinate subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 30 per cento a valere per l’intera durata contrattuale.Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione Istat.Il presente accordo verrà depositato presso la Segreteria generale del Comune di Crotone a cura dell’Ape-Confedilizia, mediante consegna o invio tramite raccomandata a.r..Letto, confermato e sottoscritto in data … dalle Organizzazioni stipulanti:

Associazione Proprietà EdiliziaSunia-CgilSicet-CislUniat-Uil

:: ALLEGATI ::

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Allegato b

Fasce di oscillazione dei canoni per zona

Zona 1

- Per gli appartamenti con superfici inferiore o uguale a 70 mqCanone mensile minimo € 125,00Canone mensile massimo € 430,00

- per gli appartamenti con superficie superiore a 70 mq e inferiore o uguale a 120 mqcanone mensile minimo € 155,00canone mensile massimo € 550,00

- per gli appartamenti con superficie superiore a 120 mqcanone mensile minimo € 1,8 x mqcanone mensile massimo € 4,6 x mq

Zona 2

- per gli appartamenti con superficie inferiore o uguale a 80 mqcanone mensile minimo € 125,00canone mensile massimo € 340,00

- per gli appartamenti con superficie superiore a 80 mqcanone mensile minimo € 1,5 x mqcanone mensile massimo € 4,3 x mq

Zona 3

- per gli appartamenti con superficie inferiore o uguale a 90 mqcanone mensile minimo € 100,00canone mensile massimo € 255,00

- per gli appartamenti con superficie superiore a 80 mqcanone mensile minimo € 1,3 x mqcanone mensile massimo € 2,9 x mq

Zona 4

- per gli appartamenti con superficie inferiore o uguale a 70 mqcanone mensile minimo € 129,00canone mensile massimo € 483,00

- per gli appartamenti con superficie superiore a 70 mq e inferiore o uguale a 120 mqcanone mensile minimo € 206,00canone mensile massimo € 568,00

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- per gli appartamenti con superficie superiore a 120 mqcanone mensile minimo € 1,5 x mqcanone mensile massimo € 4,3 x mq

Zona 5

- per gli appartamenti con superficie inferiore o uguale a 70 mqcanone mensile minimo € 129,00canone mensile massimo € 284,00

- per gli appartamenti con superficie superiore a 70 mq e inferiore o uguale a 120 mqcanone mensile minimo € 180,00canone mensile massimo € 455,00

- per gli appartamenti con superficie superiore a 120 mqcanone mensile minimo € 1,8 x mqcanone mensile massimo € 4,00 x mq

Zona 6

- per gli appartamenti con superficie inferiore o uguale a 150 mqcanone mensile minimo € 309,00canone mensile massimo € 1.136,00

- per gli appartamenti con superficie superiore a 150 mqcanone mensile minimo € 2,5 x mqcanone mensile massimo € 8,00 x mq

Zona 7Papanice e Capocolonna

Canone mensile minimo € 1,3 x mqCanone mensile massimo € 2,8 x mq

Zona 1

Comprende le seguenti vievia Tassone via Costituzione, viale Gramsci, via Colombo, vico I° Colombo, Vico II° Colombo, largo Colombo, traversa Colombo, discesa Bastione, via Verdogne, largo Verdogne, interna Verdone, esterna Verdogne tutte le traverse di Verdogne via Messina e tutte le sue traverse, vico Pompei, vico Largo ÊBagno, Vico Bagno, via s. Leonardo, discesa Castello, via Poggioreale, treaversa I° Poggioreale, via Reggio e le sue traverse, via Tellini, via Danieli, traversa I° Danieli, viaSculco, via Settino, via Scalfaro, via Paternostro, via Tedeschi, via Pantusa via Vecchia Carrara, via Borrelli, via Veneto, via Panella, via Roma e le sue traverse, via Firenze e le sue traverse, via Torino, via Cutro, via Nicoletta e le sue traverse, via Margherita, largo Covelli, via Spiaggia delle Forche e le sue traverse, via Ruffo e le sue traverse, Vaglio Cavaliere, via Cappuccini, via Marinella e le sue traverse, Via Pastificio e le sue traverse, via S. Antonio e le sue traverse, largo

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Acqua bona e le sue traverse, via Alighieri, via Foscolo, via Manzoni, via Parini, via XXV Aprile, via Carducci, Via Bologna, via Torino, via 1° maggio, via Veneto e le sue traverse, via IV Novembre, via Matteotti, via Manna, via S. francesco, via Libertà e le sue traverse, Borgata Giardini, via Lampedusa, via Silone, via Filippo via Pirandello, via Verga, via De Roberto, via Deledda, via Vettorini, via dei Greci, via dei Romani, via dei Bruzi, via dei Goti, via dei Normanni via degli Svevi, via degli Enotri via degli Japigi, via Stolci, via Ausoni, via Plaggi via degli Italici, via degli Agioini, via De Martino, via Repaci, via Gadda, via D’arrigo, via Morelli via Croce via Borsellino, via Filandrei, via Salvemini, via Paolini via De Benedetti,v ia Moravia via Lajolo, via Gentile, via Falcone, Via Cuoco, via Vico, via Fiore, via Saffo, via Tempo, via Nasside via Ipazia, via Marciano, piazza Montessori, via Alzano, via Morente,via Sezao, via Guttuso, piazza Beethoven, via Porti via dei Nittis, via Benassi, via Bocconi, via Mozart, via Scarlatti, via Beleni Via Vinci via Leoncavallo, via Cefaly via Lapiccola via Cimarosa via Cilea, via Pergolesi via Pisiello

Zona 2

Comprende le seguenti vieVia Discesa Fosso, vico Giunti, vico Ameno, chiuso Ameno, via Nettuno, P.zza s. Angelo, vico Enea, vico Ippia, vico Orfeo, vico II Fonte, via Candela, p.zza Pescheria, via Pescheria, vico Laino, vico Cavello, p.zza Timeo, vico Astilo, vico Caloiro, via Suriano, via Media, Vico Zurlo, vico Covelli, vico Francesco, vico Micelotta, via Cutetto, via Mensandro, via Ducarne, chiuso Montalcino, vico Mottola, vico Greci, via Demostene, Piazza S. Pietro, vico Cerrelli, vico Orfonotrofio, viua Lucifero, via Media sez. S. Pietro via Gerostene, via Concordia via Menelao, via Milone, via Pitagora, vico della Pace discesa Zeusi, via Arco Morelli, Piazza Albani,via Di Nola Molise, via Alemeone, vico Municipio, vico Cammariere, via Fratelli Bandiera, vico Cantafora, vico Purgatorio, via Archita, Piazza Villoroia, via Pizzicagnoli, via discesa Berlingeri,via Giano, vico Gallucci, via Peluso, via Ruicella, Piazza Immacolata, vico La Camera, discesa Soda Piazzetta Miscella via Cavour vico De Viglio via Filolao Piazza Veneranda via Aguilino, vico Vatrella, via Messina via Lucifero Cosentino, vico Cilone, via Breve, via Garibaldi, via Arcuri.

Zona3

Comprende le seguenti vie:via Buozzi e le sue traverse via di Vittorio partendo dall’incrocio di via Nicoletta, via Grandi e le sue traverse, via degli Arabi, via degli Aragonesi, via dei Bizantini, via dei Turchi, via degli Spagnoli, via Gullo, via Matrocchi, via degli Albanesi.

Zona 4

Comprende le seguenti vie:Corso Mazzini, via Don Minzoni, via Amatrunda, via Cordigliano, lottizzazione Samà tutta, viale Gramsci n. 2, 4a, 4c, 14, 20, 30, 40, Piazza Gramsci n. 11, 14, viale Colombo n. 11 via Interna, Marina, n. 19, via Poggioreale 98, via Venezia n. 92, 117, 123, 131, 139 via S. Croce n. 49 via Minniti n. 59, via Roma dal n. 128 al n. 172 (compresa la palazzina Campagna scala A e B) n. 117.

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COMUNE DI CUNEO

ACCORDO TERRITORIALE In attuazione della Legge 9 dicembre 1998 n. 431E

del Decreto Ministro dei Lavori Pubblici 5 marzo 1999

Fra le seguenti organizzazioni:

A.S.P.P.I. in persona del Presidente Rag. Teresio LAMBERTI

CONFEDILIZIA – A.P.E. – in persona del Presidente Avv. GianMaria DALMASSO

U.P.P.I. – in persona del Presidente Rag. Vincenzo VALENZA

e

SICET in persona del Segretario Rinaldo OLOCCO

SUNIA in persona del Segretario Simonetta BAUSANO

UNIATin persona del Segretario PierCarlo MALVOLTI

Constata la rituale convocazione da parte del Comune di Cuneo di tutte le Associazioni, organizzazioni ed enti operativi sul territorio;

accertate le informazioni concernenti le delimitazioni delle microzone catastali, esaminate ed acquisite le indicazioni di cui al DM 5/3/99.

Di conviene e stipula quanto segue:

CONTRATTI AGEVOLATI

(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 DM 5/3/99)

A) CIRCA LE AREE

Si individuano le seguenti aree:

� Via Roma

� Piazza Galimberti

� Microzona 2 + resto della microzona 1

� Piazza Europa e corso Nizza

� Corso Dante e corso Giolitti

� Microzona 4

Pagina 1 di 11Documento senza titolo

03/11/2003file://D:\Web\Asppi%20NET\ASPPI\TMP38zalnrxm8.htm

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� Microzone 7 e 9 (San Rocco Castagnaretta)

� Microzone 5 e 6 + resto microzona 3

� Microzona 8

� Madonna dell’Olmo – Borgo San Giuseppe

� Altre frazioni – zona agricola.

Aventi caratteristiche omogenee per valori di mercato, dotazioni infrastrutturali, trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali, tipi edilizi, come meglio delimitate in elaborato cartografico che si allega come parte integrante del presente (allegato 1).

B) CIRCA I VALORI DEL CANONE:

B1) convengono di determinare (con riferimento agli stessi criteri di individuazione delle aree omogenee) per ognuna delle suddette aree come individuate in cartografia i valori minimi e massimi del canone espressi inlire mensile per ogni metro quadro utile, come da tabelle riepilogative che si allegano come parte integrante del presente (alelgato 2). Tali valori sono stati determinati fatte le opportune valutazioni in merito:

� Alle attuali condizioni locali del mercato degli affitti;

� Ai canoni di locazione in generale esistenti su piazza;

� Alle agevolazioni fiscali ad oggi specificamente esistenti (a favore del locatore e del conduttore), introdotte da tale normativa per le parti contrattuali private che intendono ricorrere alla contrattazione del “secondo canale”;

B2) convengono che il canone di locazione, come definito dalle parti private contrattuali ai sensi del presente accordo, venga aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall’ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell’anno precedente: l’aggiornamento decorrerà a seguito di richiesta scritta.

B3) convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli in lire a mese per ogni metro quadro utile, stante l’assenza di diversi criteri negli usi locali su piazza. I suddetti valori minimi potranno essere variati utilizzando i parametri rettificativi (allegato 3), ed il canone così ottenuto potrà subire una oscillazione ulteriore in aumento o in diminuzione apri al 5% in considerazione di particolari elementi caratteristici dell’alloggio da valutarsi fra le parti.

Il canone risultante non potrà essere in ogni caso né inferiore al valore minimo, né superiore al valore massimo della fascia di oscillazione.

C) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE

C1) si ritiene opportuno definire convenzionalmente il concetto di metro quadro utile. A tal fine le parti hanno concordato di calcolare al 100% i metri relativi alle abitazioni (con le maggiorazioni già previste dall’art. 13, comma 5, della Legge 392/78 e successive modifiche ed integrazioni) al 50% i metri relativi alle autorimesse singole, al 20% i metri relativi al posto auto in autorimessa di uso comune, al 25% i metri relativi alle cantine, ai

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balconi e terrazze ed altri accessori, al 15% i metri relativi alla superficie adibita ad orto o cortile esclusivo. Le misurazioni si intendono al netto dei muri perimetrali.

C2) si reputa oltremodo opportuno invitare le parti private contrattuali ad indicare espressamente in contratto la misura dei metri quadri utili attribuiti all’unità immobiliare oggetto del singolo contratto, nonché il valore applicato per singolo metro quadro utile, ciò al fine di chiarezza amministrativa e di prevenzione di possibile contenzioso. Una variazione della superficie utile difforme inpiù o in meno del 5% di quelle indicate in contratto, non darà diritto alla modifica del canone annuo convenuto.

D) CIRCA LA DURATA CONTRATTUALE

D1) convengono di prevedere che le parti contrattuali private non possano stabilire durate contrattuali superiori a quella fissata dalla legge (ex art. 5 Legge 431/98)

E) CIRCA LE RIPARTIZIONI ONERI ACCESSORI

E1) convengono di prevedere, in materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori, l’applicazione degli accordi stipulati a Cuneo fra le organizzazioni della proprietà ed i Sindacati Inquilini, e le loro successive modifiche ed integrazioni. In ogni caso, sarà comunque applicabile l’art. 9 della L. 392/78.

F) CIRCA IL CONTRATTO-TIPO

F1) convengono di definire il contratto-tipo sulla base del modello allegato (precisamente allegato)

A del DM 05/03/1999.

LA COMMISSIONE CONCILIATIVA STRAGIUDIZIALE FACOLTATIVA

Convengono che ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere inmerito alla interpretaizone ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all’esatta applicazione dell’Accordo Territoriale sopra citato, anche a riguardo del canone, una Commissione di conciliazione stragiudiziale formata, quanto a due componenti, - scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo di cui trattasi – sulla base delel designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore e, quanto a unt erzo – che svolgerà eventualmente funzioni di presidente – sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati, ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. Tale commissione non esclude la normale competenza dell’Autorità Giudiziaria.

In caso di variazione in misura superiore al 5% in aumento o in diminuzione dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessaat potrà adire la Commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione.

REVISIONE DELL’ACCORDO

Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento della Convenzione Nazionale sostitutiva di quella sottoscritta l’8 febbraio 1999, e potrà, di comune intesa, formare oggetto di revisione

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allorché il Comune deliberi aliquote ICI specifiche per i locatori che lochino sulla base del presente accordo o siano modificate le agevolazioni fiscali di cui all’art. 8 della Legge 431/98 o intervengano consistenti variazioni delle condizioni del mercato locale delle locazioni o quando lo si ritenga necessario.

REVISIONE DEI CANONI

Le Associazioni firmatarie del presente accordo territoriale convengono che nel caso di variazione in misura superiore al 5% in aumento o in diminuzioe dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al moment odella firma del presente accordo, su iniziativa anche soltanto di una delle parti, le stessi si convocheranno per discutere i parametri utili per la definizione dei canoni dei nuovi contratti di locazione e di quelli già firmati al momento del loro rinnovo, trascorsi i tre anni di durata previsti dalla legge.

CERTIFICAZIOEN DEI PARAMETRI

Le Associazioni firmatarie del presente accordo territoriale potranno sottoscrivere certificazioni di congruità dei contratti di locazione, sia per quanto riguarda la fruizione dell’aliquota ridotta ICI, sia per il visto di conformità dei CAF relativamente agli sgravi fiscali IRPEF previsti dalla legge 431/98.

Si allegano, come parti integrante del presente accordo territoriale:

� Cartografia con individuazione delle aree omogenee;

� Tabella riepilogativa dei valori minimi e massimi dei canoni, espressi in lire mensili per ogni metro quadrato utile;

� Tabella dei parametri rettificativi

� Fac-simile domanda di conciliazione

� Accordi sulla ripartizione degli oneri accessori (valevoli per la provincia di cuneo)

� Certificazione di congruità

� Copia della direttiva di indirizzo da parte del Comune relativo all’abbattimento dell’ICI per i contratti di cui al presente accordo.

A. contratto-tipo

B. contratto-tipo per usi transitori

C. contratto-tipo per studenti universitari

Cuneo 30 settembre 1999

Per l’ASPPI

Per la CONFEDILIZIA

Per l’UPPI

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Per il SICET

Per il SUNIA

Per l’UNIAT

CONTRATTI AGEVOLATI PER SODDISFARE ESIGENZE ABITATIVE DI STUDENTI UNIVERSITARI

(art. 5 comma 2 e 3, L. 431/98)

premesso che

nei Comuni sede di Università o di corsi universitari distaccati, nonché nei Comuni limitrofi, gli accordi territoriali devono prevedere particolari contratti-tipo per soffisfare le esigenze abitative degli studenti universitari fuori sede e che tale tipologia contrattuale è utilizzata esclusivamente qualora l’inquilino sia iscritto ad un corso di laurea in un Comune diverso da quello di residenza (da specificare nel contratto)

A)

A) CIRCA IL CONTRATTO-TIPO

A-1) convengono (con riserva di sottoporre all’eventuale esame delle Aziende per il diritto allo studio, le Associazioni degli studenti, nonché le Cooperative ed enti non lucrativi oepranti nel settore, se richiesto dal Comune di Cuneo) di definire il contratto-tipo sulla base del del modello allegato (precisamente allegato C) al DM 05/03/99, e comuqneu sulla base degli elementi e condizioni egualmente previsti dal detto DM. Si allega il contratto-tipo al presente (allegato C).

Nella parte descrittiva dovrà contenere tutti gli elementi ed i riferimenti relativi alla iscrizione al corso universitario del conduttore.

B) CIRCA LE AREE

B-1) si richiamano integralmente le aree del capitolo 1, come da allegati 1 e 2.

C) CIRCA I VALORI DEL CANONE

C-1) si richiama integralmente quanto previsto al capitolo 1 (allegato 2) con i valori minimi e massimi previsti per ogni area.

C-2) convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli in lire al mese per ogni metro quadro utile, stante l’assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza. I suddetti valori minimi potranno essere variati utilizzando i parametri rettificativi (allegato 3), ed il canone così ottenuto potrà subire una oscillazione ulteriore in aumento o in diminuzione pari al 5%, in considerazione di particolari elementi caratteristici dell’alloggio da valutarsi fra le parti.

Il canone risultante non potrà essere in ogni caso essere né inferiore al valore minimo, né superiore al valore massimo della fascia di oscillazione.

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Il valore ottenuto sarà aumentato del 15% qualora l’immobile abbia i mobili e le suppellettili essenziali almeno in cucina e in camera da letto, e del 30% qualora l’immobile sia completamente arredato.

D) CIRCA LE RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

D-1) richiamano in materia di riparaizoni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori l’applicazione dell’art. 9 della legge 392/78 e degli accordi stipulati a Cuneo fra le Associazioni della Proprietà ed i Sindacati Inquilini e loro successive modificazioni ed integrazioni.

E) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE

E-1) si richiama integralmente quanto esposto al paragrafo 1

Cuneo, 30 settembre 1999

Per l’ASPPI

Per la CONFEDILIZIA-APE

Per UPPI

Per il SICET

Per il SUNIA

Per l’UNIAT

CONTRATTI AGEVOLATI PER GLI USI TRANSITORI ABITATIVI

(Art. 5 comma 1, L. 431/98 e art. 2 DM 5/3/99)

premesso che la Legge 431/98 prevede

- che i contratti di locazioneabitativi di natura transitoria abbiano durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi.

- Che tali contratti stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e dei conduttori da inviduarsi nelal contrattazione territoriale fra le organizzazioni sindacali della proprietà e degli inquilini.

A) CIRCA LE ESIGENZE DEI PROPRIETARI E DEI CONDUTTORI DA INDIVIDUARSI NELLA CONTRATTAZIONE TERRITORIALE

A-1) individuano, anche considerate esigenze, usi, consuetudini locali, le particolari, esigenze come da seguente elenco delle varie fattispecie:

A-2) quando il proprietario ha esigenza di adibire entro diciotto mesi l’immobile per:

� Trasferimento temporaneo della sede di lavoro

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� Matrimonio e/o convivenza

� Matrimonio e/o convivenza dei fligli

� Seprazione propria o dei figli

� Seprazione propria o dei figli

� Rientro dall’estero

� Necessità di vendita

� Attesa di concessione edilizia o autorizzazione da parte del Comune per la ristrutturazione o demolizione dell’immobile o ampliamento con alloggio attiguo

� Destinazione ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniugge, dei genitori, dei figli, dei parenti fino al secondo grado in linea retta, indicando l’esatta motivazione all’atto della stipula contrattuale.

A-3) quando l’inquilino ha esigenza di un contratto transitorio per motivi di:

� Trasferimento temporaneo della sede di lavoro

� Contratto di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza

� Assengazione di alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooeprativa o presso privati di un alloggio che si renda disponibile entro diciotto mesi (dimostrato con compromesso regolarmente registrato)

� Vicinanza momentanea a parenti bisognosi di assistenza

� Uso di seconda casa con permanenza della residenza nelal prima casa nello stesso comune o in comune confinante, con certificazione contrattuale o rogito notarile

� Esigenza di ricerca o di studio

A-4) convengono che il contratto-tipo definito a livello locale debba prevedere una specifica clausola che individua l’esigenza transitoria del locatore e del conduttore, i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto; qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale oppure siano venute meno le cause della transitorietà, il contratto-tipo dovrà prevedere la riconduzione della durata a quella prevista dall’art. 2, comma 1, della L. 9 /12/98 n. 431 ovvero in caso di mancato utilizzo dell’immobile rilasciato un risarcimento pari a trenstasei mensilità.

A-5) si danno atto che l’esigenza transitoria del conduttore debba essere comprovaa con apposita ed idonea documentazione da allegare al contratto

B) CIRCA IL CONTRATTO-TIPO B-1) convengono di definire il contratto-tipo sulla base del modello allegato (precisamente allegato B) al DM 05/03/99, e comuqneu sulla base degli elementi e condizoini egualemtne preivsiti dal detto DM. Si allega il contratto-tipo al presente accordo (allegato B)

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Nella parte descrittiva dovrà contenere tutti glielementi ed i riferimenti documentali ed informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche, anche inr elazione alla nromativa nazionale e comunitaria sulla sicurezza, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675

C) CIRCA LE AREE C-1) si richiamano integralmente le aree del capitolo 1, come da allegati 1 e2

D) CIRCA I VALORI DEL CANONE D-1) si richiama integralmente quanto previsto al capitolo 1 (allegato 2) con i valori minimi e massimi previsti per ogni area.

D-2) convengono di determinare detti valroi mini mi e massimi del canone, esprimendoli in lire al mese per ogni metro quadro utile, stante l’asenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza.

I suddetti valori minimi potranno essere variati utilizzando i parametri rettificativi (alelgato 3), ed il canone così ottenuto potrà subire una oscillazione ulteriore in aumento o in diminuzione pari al 5% in considerazione di particolari elementi caratteristici dell’alloggio da valutarsi fra le parti.

Il canone risultante non potrà essere in ogni caso essere inferiore al valore minimo, né superiore al valore massimo della fascia di oscillazione.

Il valore ottenuto sarà aumentato del 15% qualroa l’immobile abbia i mobili e le suppellettili essenziali almeno in cucina e i n camera da letto, e del 30% qualora l’immobile sia completamente arredato.

E) CIRCA LE RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

E-1) richimano in materia di riparaizoni ordinarie ed oneri accessori l’applicazione dell’art. 9 della L. 392/78 e degli accordi stipulati a Cuneo fra le Associazioni della Proprietà ed i Sindacati Inquilini e loro successive modificazioni ed integrazioni.

F) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE

F-1) si richiama integralmente quanto esposto al paragrafo 1.

Cuneo 30 settembre 1999

COMUNE DI CUNEO

SETTORE TRIBUTI

Allegato 7

COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA

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Oggetto: Accordi Territoriali relativi ai contratti di locazione agevolati ai sensi della Legge n. 431/98. Impegni dell’Amministrazione civica

In relazione agli incontri avuti con le rispettive rappresentanze sindacali degli inquilini e dei proprietari in cui si è preso atto della bozza degli accordi territoriali al fine della stipulazione dei contratti di locazione agevolati volti al contenimento della tensione abitativa nelle città assicurando un equo costo di locazione per i ceti medio-bassi, troppo “ricchi” per ottenere un alloggio di edilizia pubblica, ma allo stesso tempo troppo “poveri” per i prezzi del libero mercato;

Visto che per agevolare l’utilizzo di detto strumento la legge 431/98 dispone incentivi fiscali a favore dei proprietari di case, prevedendo altresì che l’Amministrazione Comunale possa prevedere in detti casi un’aliquota ICI agevolata per quegli immobili interessati dall’istituto fino al 2 per mille;

Viste le richieste provenienti da parte di tutte le rappresentanze sindacali rivolte all’Amministrazione di provvedere alla determinazione dell’aliquota ICI per l’anno 2000 pari al minimo assoluto previsto dalla legge citata;

Ritenuto che detto strumento in mano al Comune può permettere l’effettiva operatività di detti accordi contribuendo a elimianre fenomeni dannosi per la cittadinanza che sempre più spesso di trova costretta a trasferirsi nei centri limitrofi dove i costi per le abitazioni sono notevolmente inferiori pur continuando a fruire dei servizi del Comune capoluogo;

Considerato che tuttavia la fissazione dell’aliquota deve necessariamente essere adottata compatibilmente con gli equilibri di bilacio dell’Amministrazione e che pertanto una corretta valutazione potrà essere data solo in sede di stesura del citato strumento finanziario;

Che ciononostante si reputa opportuno dare il segnale richiesto alle rappresentanze sindacali intervenute al fine di permettere il varo di questo utile strumento di contrattazione delle locazioni ad usi abitativi;

Che, sentito il funzionario responsabile ICI Ezio ACTIS ALESINA, fin d’ora è possibile individuare in linea di massima un’aliquota ICI per gli immobili concessi in locazione secondo gli accordi territoriali ridotta del 50% o più rispetto l’attuale, definibile con precisione solo una volta appurato il fabbisogno finanziario necessario agli equilibri di bilancio,

SI CHIEDE ALLA ON.LE GIUNTA

Di esprimere il proprio parere ed impegno circa la proposta summenzionata, restando intesi che detto impegno dovrà comunque essere confermato in sede di approvazione del bilancio di previsione dell’organo competente alla decisione.

Allegato 4

DOMANDA DI CONCILIAZIONE

Il procedimento di conciliazione può essere attivato su richiesta di una delle parti attraverso la propria Associazione.

L’istanza deve contenere le generalità delle parti, l’oggetto della controversia, una

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sommaria descrizione delle ragioni che l’anno indotta, le domande delle parte e copia del contratto di locazione in corso ed ogni altro eventuale documento ritenuto utile, nonché l’Associazione di cui dovrà nominare un proprio rappresentante come componente la commissione di conciliazione.

L’istanza dovrà essere spedita tramite raccomandata RR all’altra parte. Quest’ultima, qualora sia possibile ad accettare il tentativo di conciliazione dovrà far conoscere all’altra parte entro 10 giorni l’Associazione da cui intende farsi rappresentare. La prima riunione della commissione di conciliazione sarà convocata entro i dieci giorni successivi e le parti decideranno la sede che sarà, di norma, alternativamente presso le sedi delle associazioni di proprietà e dell’inquilinato firmatarie il presente accordo territoriale.

I rappresentanti delle Associazioni incaricati si riuniranno il giorno stabilito alla presenza delle parti. Esaminato il contenzioso, aggiorneranno, se del caso, la seduta per l’esame di eventuali perizie e per le conclusioni.

Se il tentativo di conciliazione ha buon esito viene redatto un verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti che ha natura di scrittura privata. Del verbale di conciliazione è fornita copia alle parti.

Allegato 3

PARAMETRI RETTIFICATIVI

DA APPLICARSI PERCENTUALMENTE AL VALORE

DELLA FASCIA DI OSCILLAZIONE

* L’ALLOGGIO NUOVO O COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO ALLA DATA DI STIPULADEL CONTRATTO DA NON PIU’ DI 10 ANNI

(dalla data dell’abitabilità o dalla data della DIA in caso di interventi straordinari) VA AL MASSIMO DELLA FASCIA DI OSCILLAZIONE SENZA ULTERIORE APPLICAZIONE DEI PARAMETRI RETTIFICATIVI

AUTORIMESSA 15%POSTO AUTO 10%IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 10%RISCALDAMENTO AUTONOMO – ulteriore 15%SERVIZIO INTERNO COMPLETO DI LAVANDINO

WC BAGNO O DOCCIA 5%

DOPPI SERVIZI - ulteriori 10%DOPI VETRI 5%ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL GAS 5%CANTINA 10%SOLAIO 5%ASCENSORE DAL 2° PIANO F.T. 10%VERDE PRIVATO O COMUNE 5%RISCALDAMENTO ASSENTE -20%

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� per COMPLETA RISTRUTTURAZIONE si intende sostituzione o rifacimento di almeno: pavimenti – rivestimenti – infissi ed impianti tecnologici (purché il proprietario sia in possesso della DIA – dichirazione di inizio attività)

� ALLOGGIO COMPLETAMENTE ARREDATO (tutti i locali arredati provvisti delle suppellettili essenziali): canone parametrato maggiorato del 30%

ALLOGGIO PARZIALMENTE ARREDATO (almeno cucina e camera da letto arredate): canone parametrato maggiorato del 15%

Allegato 2

AREE E VALORI DEL CANONE

Espressi in lire/mq al mese

MINIMO MASSIMOFASCIA DI OSCILLAZIONE

Differenza framinimo e massimo

VIA ROMA L. 4.300 L. 6.850 2550PIAZZA GALIMBERTI L. 4.850 L. 7.700 2850MICROZONA 2 + RESTO MICROZONA 1 L. 3.600 L. 5.700 2100PIAZZA EUROPA E CORSO NIZZA L. 5.500 L. 8.750 3250CORSO DANTE E CORSO GIOLITTI L. 5.400 L. 8.550 3150MICROZONA 4 L. 6.650 L. 8.950 3300MICROZONE 7 E 9 (San Rocco castagnaretta) L. 4.750 L. 7.500 2750MICROZONE 5 E 6 + RESTO MICROZONA 3 L. 4.800 L. 7.600 2000MICROZONA 8 L. 4.400 L. 6.950 2550MADONNA DELL’OLMO – BORGO SAN GIUSEPPE L. 4.200 L. 6.650 2450

ALTRE FRAZIONI + ZONA AGRICOLA L. 4.000 L. 6.300 2300

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ACCORDO TERRITORIALE DEL COMUNE DI RAGUSAIN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9/12/1998 N° 431E DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 30.12.2002

Ai sensi di quanto disposto dall’Articolo 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 ed in attuazione dell’accordo nazionale presentato in data 6 settembre 2002 e recepito nel Decreto 30 dicembre 2002 del Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,

LE ORGANIZZAZIONI

SUNIA Rappresentata dal Segretario Giovanni Meli

UNIAT Rappresentata dal Segretario Giuseppe Corallo

SICET Rappresentata dal Segretario Emanuele Buongiorno

CONFEDILIZIA Rappresentata dal Presidente Dr. Gabriele Damanti

FEDERPROPRIETA’ Rappresentata dal Presidente Avv. Maria Grazia Crescione

convengono e stipulano il seguente accordo che riguarda i contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo posti nel territorio del Comune di Ragusa:

CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATILegge 9 dicembre 1998 n. 431 art 2 comma 3 e D.M. 20 dicembre 2002 art. 1

ARTICOLO 1

L’accordo ha valore per tutto il territorio del Comune di Ragusa, suddiviso in 15 Microzone approvate con delibera n.72 del 17.11.1999 dal Consiglio Comunale.Acquisite le informazioni concernenti la determinazione delle microzone di cui sopra e i dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare, si è proceduto alla determinazione del canone mensile e per metro quadrato utile.

ARTICOLO 2

Per ogni zona omogenea, di cui all’art.1, vengono definite le fasce di oscillazioni entro cui dovrà essere collocato il canone di locazione effettivo di ogni singola unità. Le fasce di oscillazioni sono riportate nell’ ALLEGATO “C”.

ARTICOLO 3

Le parti stipuleranno i contratti di locazione individuali esclusivamente secondo gli ALLEGATI A, B, C, D, E, F. del Decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.Per la ripartizione degli oneri accessori, le parti faranno applicazione dell’ALLEGATO “G” di cui al decreto 30 dicembre 2002 sopra specificato.

ARTICOLO 4

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I canoni relativi ai contratti di locazione di durata superiore ai tre anni avranno le seguenti maggiorazioni rispetto alle corrispondenti fasce di oscillazione di cui all’art. 2:

● quattro anni: 2,00 per cento;● cinque anni: 4 per cento;● sei anni: 6 per cento;● superiore a sei anni: 8 per cento.

ARTICOLO 5

Il canone di locazione, determinato mediante l’applicazione dei criteri di cui agli articoli precedenti e aventi per oggetto immobili completamente ammobiliati, potrà aumentare fino ad un massimo del 10 per cento rispetto a ciascuna fascia di riferimento.

ARTICOLO 6

Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. A, della legge 431/98, le fasce di oscillazioni dei canoni di cui all’ ALLEGATO “C” potranno subire nei valori minimi e massimi un aumento del 10 per cento. Tale aumento è cumulabile con quello della fattispecie di cui al precedente articolo 5.

ARTICOLO 7

I canoni di locazione, determinati mediante l’applicazione dei criteri di cui agli articoli precedenti, potranno essere aggiornati, dopo il primo anno e con cadenza annuale, nella misura non superiore al 75 per cento della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.

ARTICOLO 8

In caso di vendita dell’immobile locato, al proprietario dell’immobile è attribuita la facoltà di concedere il diritto di prelazione al conduttore, da esercitare con le modalità previste dagli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978 n. 392.

CONTRATTI DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art 5 comma 1 e D.M. 30 dicembre 2002 art 2

ARTICOLO 9

Il contratto tipo di locazione ad uso abitativo di natura transitoria non può avere una durata inferiore a un mese e superiore a diciotto mesi. La transitorietà del contratto è individuata nella sussistenza di una delle esigenze, come sotto specificate, in capo anche ad una sola delle parti contraenti: ESIGENZE DEL PROPRIETARIO:

● trasferimento temporaneo della sede di lavoro;● matrimonio;● separazione e/o divorzio;

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● Ristrutturazione o demolizione o ampliamento dell’immobile;● Rientro dall’estero o da altro comune.

ESIGENZE DELL’INQUILINO:

Trasferimento temporaneo della sede di lavoro;●

Contratto di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza;●

Incarico professionale a termine o su commessa;●

Separazione o divorzio;●

Assegnazione o acquisto di alloggio che si rende disponibile entro 18 mesi;●

Vicinanza momentanea a parenti bisognosi;●

Cure mediche e/o riabilitazione.

La transitorietà del contratto potrà essere motivata da qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore o del locatore collegata ad un evento a data certa ed espressamente indicata nel contratto.I motivi della transitorietà debbono essere dichiarati e provati con opportuna documentazione da allegare al contratto.E’ fatto obbligo al locatore di confermare, a mezzo raccomandata a.r. e prima della scadenza del contratto, il motivo che ha dato origine alla transitorietà.In caso di mancata comunicazione, ovvero nel caso siano venute meno le esigenze della transitorietà poste dal proprietario, il contratto sarà ricondotto alla durata prevista dall’art 2, comma 1 della legge 9 dicembre 1998.Il canone di locazione è individuato all’interno delle fasce di oscillazioni di cui all’ALLEGATO “C”, con la possibilità di variazione fino ad un massimo del 10 per cento, oltre all’aumento previsto per gli immobili totalmente ammobiliati

CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARILegge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 5 comma 2 e D.M. 30 dicembre 2002 art. 3

ARTICOLO 10

La tipologia contrattuale di cui al presente articolo è utilizzabile solo dagli studenti iscritti all’Università di Ragusa ma residenti in altri comuni. Tale condizione deve essere dichiarata nel contratto, al quale và pure allegata la dichiarazione dell’Istituto universitario attestante l’iscrizione al relativo corso.La durata contrattuale và da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni e il contratto può essere sottoscritto dal singolo studente, o da gruppi di studenti, o dalle agenzie per il diritto allo studio.Il canone di locazione dei contratti per studenti fuori sede è individuato all’interno delle fasce di oscillazioni di cui all’ALLEGATO “C”.

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ARTICOLO 11

Per ogni controversia che possa sorgere in merito all’interpretazione ed esecuzione dei contratti oggetto del presente Accordo, ciascuna parte può richiedere, prima di adire l’autorità giudiziaria, la pronunzia della Commissione di conciliazione stragiudiziale, di cui all’art 6 del Decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, meglio specificata nei tipi di contratto.Le eventuali variazioni dell’imposizione fiscale gravante sull’unità immobiliare locata, saranno oggetto di valutazione da parte del tavolo composto dalle organizzazioni firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO 12

Ove si rendesse necessario, le organizzazioni firmatarie del presente accordo individueranno le compagnie assicurative, gli enti privatizzati e i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari, intendendosi per tali quelle specificate dall’art. 1 comma 5 del decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Con tali soggetti potranno esser stipulati accordi integrativi.

ARTICOLO 13

Con i due unici enti previdenziali, INAIL e INPDAP, che nel territorio di Ragusa posseggono immobili che concedono in locazione, si potranno stipulare accordi integrativi, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1 commi 6 e 7 del decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

ARTICOLO 14

Ai contratti di locazione agevolati art 2 comma 3 legge 431/98, nonché ai contratti per studenti universitari art 5 comma 2 legge 431/98, si applicano le agevolazioni fiscale di cui all’articolo 2 comma 4 e articolo 8 della legge 431/98. Ai conduttori spetta una detrazione fiscale ai fini IRPEF, così come determinata dall’art. 5 comma 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le Organizzazioni firmatarie si impegnano a fare le dovute pressione, nei confronti dell’Amministrazione comunale di Ragusa, al fine di ottenere, nel rispetto dell’art 2, comma 4, della legge 431/98, una aliquota ICI più favorevole per i proprietari che concedono in locazione immobili alle condizioni definite dal presente Accordo. Parimenti proporranno, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio comunale, l’applicazione di una aliquota ICI maggiore limitatamente agli immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

ARTICOLO 15

Il presente accordo sarà depositato presso il comune di Ragusa.

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Ragusa, lì 09 dicembre 2003

Letto, confermato e sottoscritto

Per il SUNIA Giovanni Meli Firmato

Per l’UNIAT Giuseppe Corallo Firmato

Per il SICET Emanuele Bongiorno Firmato

Per la CONFEDILIZIA Dr. Gabriele Damanti Firmato

Per la FEDERPROPRIETÀ Avv. M. G. Criscione Firmato

ELENCO E ALLEGATI ALL’ACCORDO TERRITORIALE DI RAGUSA

● ALLEGATO “A” – MICROZONE CATASTALI;● ALLEGATO “B” - DETERMINAZIONE METRO QUADRATO UTILE; ● ALLEGATO “C” - CANONE CONCORDATO: a) Elementi di riferimento, b) Fasce di

oscillazioni;

I contratti di locazione possono essere stipulati utilizzando esclusivamente i “contratti tipo” allegati al Decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che saranno depositati presso il comune di Ragusa unitamente alla Tabella oneri accessori e all’Accordo territoriale sottoscritto.

IL PRESENTE ACCORDO E’ STATO DEPOSITATO PRESSO IL COMUNE DI RAGUSA IL 17 . 12 . 2003

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ALLEGATO “A” MICROZONE CATASTALI

Fogli Catastali n Microzone n° Fogli Catastali n° Microzone n°

da 1 a 19 8 o 14 da 107 a 111 8

20 e 21 14 112 e 113 6

da 22 a 27 8 o 14 da 114 a 123 8

28 14 124 12

da 29 a 33 8 o 14 da 125 a 140 8

34 5 o 14 141 e 142 7

35 8 o 14 da 143 a 151 8

36 e 37 14 152 12

38 8 o 14 da 153 a 170 8

39 e 40 5 o 14 171 e 172 7

da 41 a 46 8 o 14 da 173 a 179 8

da 47 a 49 5 o 14 180 12

50 e 51 4 o 14 da 181 a 225 8

52 14 226 11

53 4 o 14 227 e 228 8

da 54 a 60 8 o 14 229 9

da 61 a 63 4 o 14 da 230 a 237 8

da 64 a 67 2 o 14 238 e 239 9

68 1 o 14 da 240 a 249 8

69 e 70 2 o 14 da 250 a 253 9

da 71 a 80 8 o 14 254 e 255 8

81 e 82 3 o 14 da 256 a 259 10

83 2 o 14 260 e 261 9

da 84 a 92 8 o 14 262 10

93 e 94 6 o 14 263 9

da 95 a 97 3 o 14 264 8

da 98 a 100 2 o 14 265 1

101 8 da 267 a 270 1

102 e 103 8 o 13 o 15 da 271 a 276 10

da 104 a 106 8 o 15

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ALLEGATO “B” DETERMINAZIONE DI METRO QUADRATO UTILE

IL METRO QUADRATO UTILE VIENE DEFINITO SECONDO I SEGUENTI CRITERI:

A) la superficie calpestabile, al netto dei muri perimetrali ed interni, dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali, quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi, e simili;

B) la superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali autorimesse, cantine, soffitte, e simili, con altezza minima di metri 2,00, computata nella misura del 40 per cento;

C) la superficie di balconi, terrazze, e simili, di pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella seguente misura:· 30 per cento della superficie di cui alla superiore lettera A);· 10 per cento della quota eccedente detto limite;

D) la superficie dell’area scoperta o a questa ssimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella seguente misura:· 10 per cento fino alla superficie di cui alla lettera A);· 2 per cento per superfici eccedenti detto limite;

Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, definite con le modalità di cui ai superiori punti B), C), D), entrano nel computo della superficie utile fino ad un massimo pari al 50 per cento della superficie di cui alla lettera A);

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ALLEGATO “C” CANONE CONCORDATO AI SENSI

DELL’ART.2 LEGGE 431/98 PER OGNI SINGOLA MICROZONA

a) ELEMENTI DI RIFERIMENTO

1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto coperto

2 Presenza di cortile comune

3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta

4 Presenza di impianto di riscaldamento autonomo

5 Comodità di accesso: piano terra, I° piano, presenza di ascensore

6 Presenza di area verde di pertinenza

7 Presenza di posto auto scoperto

8 Presenza di altro posto auto o box

9 Presenza di impianto di condizionamento

10 Presenza di doppi servizi

11 Presenza d’allacciamento alla rete gas

12 Presenza di porta blindata

13 Presenza di doppi vetri o doppi infissi

14 Superficie di cui al punto A dell’All. I su unico livello

15 Alloggio non in condominio o con ingresso indipendente

16Buono stato manutentivo delle parti comuni in caso di alloggio in condominio o dell’esterno in caso di alloggio singolo (1)

17 Buono stato manutentivo dell’alloggio (1)

18Buona esposizione e ubicazione: almeno un affaccio a est con ampio spazio antistante e ingresso su strada larga almeno metri 8

(1) Per buono stato manutentivo deve intendersi la mancanza di difetti o ammaloramenti negli intonaci, nella tinteggiatura, nelle pavimentazioni, nei rivestimenti, negli infissi,negli impianti e nelle apparecchiature igienico-sanitarie

b) FASCE DI OSCILLAZIONI - VALORI ESPRESSI IN EURO PER MQ./MESE

MICROZONA FASCIA 1fino a 6 elementi

FASCIA 2da 7 a 12 elementi

FASCIA 3da 13 a 18 elementi

1 Da 1,12 a 1,64 Da 1,65 a 2,32 Da 2,33 a 2,85

2 Da 1,36 a 1,76 Da 1,77 a 2,29 Da 2,30 a 2,70

3 Da 1,30 a 1,67 Da 1,68 a 2,17 Da 2,18 a 2,55

4 Da 1,30 a 1,65 Da 1,66 a 2,11 Da 2,12 a 2.47

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5-6-7-9 Da 0,96 a 1,14 Da 1,15 a 1,38 Da 1,39 a 1,57

8 Da 1,30 a 1,56 Da 1,57 a 1,90 Da 1,91 a 2,17

10 Da 1,30 a 1,76 Da 1,77 a 2,38 Da 2,39 a 2,85

11 Da 1,12 a 1,25 Da 1,26 a 1,43 Da 1,44 a 1,57

12 Da 1,04 a 1,31 Da 1,32 a 1,67 Da 1,68 a 1,95

13 Da 0,64 a 1,10 Da 1,11 a 1,70 Da 1,71 a 2,17

14 Da 0,64 a 0,92 Da 0,93 a 1,28 Da 1,29 a 1,57

15 Da 1,12 a 1,25 Da 1,26 a 1,43 Da 1,44 a 1,57

Ai sensi dell’Articolo 6 dell’accordo territoriale, il canone di locazione dell’alloggio totalmente ammobiliato potrà aumentare fino ad un massimo del 10% della fascia di riferimento

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ACCORDO TERRITORIALEPER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI ENNA

In attuazione della legge 9 dicembre 1998,n.431 e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze

Fra le seguenti organizzazioni:

ASSOCIAZIONE PROPRIETA’ EDILIZIA – A.P.E. Organizzazione Provinciale della Confedilizia in persona del presidente geom.Salvatore Trapani;

SUNIA in persona del segretario provinciale sig. Luigi Scavuzzo●

SICET in persona del presidente provinciale sig. Prospero Cardaci●

UNIAT in persona del presidente provinciale geom. Paolo Fulco

Si conviene e si stipula quanto segue.

CONTRATTI AGEVOLATI( art.2,comma 3,L.431/98 e art.1,D.M. 30.12.2002)

L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune capoluogo di Enna.Il territorio del Comune di Enna , tenuto presente quanto disposto dall’art.1,c.2,del D.M. 30.12.2002,viene suddiviso in aree omogenee.Si assumono quali aree omogenee quelle di cui agli allegati cartografici richiamati dalla delibera del consiglio comunale de Enna n.322 del 06.11.1978 (allegato A) laddove sono identificate le seguenti zone :zona A agricola = zona agricolazona B edificata periferica = zona perifericazona C tra periferica e centro storico = zona centralezona D di pregio particolare = zona di particolare pregio zona E centro storico = zona centralezona F di degrado = zona di particolare degrado Considerando che le suddette zone non tengono conto delle trasformazioni edilizie e urbanistiche avvenute dal 1978 ad oggi – nelle more della definizione delle microzone del territorio comunale ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 – le zone sono così ulteriormente specificate :Fermo restando l’art. 1 della legge 9 dicembre 1998,n,431 ( ambito di applicazione) :

1. All’interno della zona A (zona agricola) si considerano ricadenti in zona edificata periferica (zona B) tutti i contratti di locazione degli immobili edificati a seguito:a) di localizzazione aree ai sensi dell’art. 51 legge 22.10.1971, n.865;b) di locazione aree per l’edilizia economica e popolare;c) di varianti al P.R.G.

2.

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Si considerano ricadenti in zone di particolare pregio (zona D) i contratti di locazione ricadenti nel raggio di un chilometro con epicentro la cittadella Universitaria aventi caratteristiche di particolare pregio

I confini tra le aree omogenee e le zone s’intendono tracciati sulla linea di mezzeria delle varie strade .Per le aree omogenee e le zone, come sopra individuate, vendono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da allegato B.I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione di ciascuna zona e area dovranno intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti , nella misura della variazione dell’indice Istat.La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall’art.13 della legge 27 luglio 1978,n,392,con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno. Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all’interno delle fasce di oscillazione di cui all’allegato B e sulla base degli elementi oggettivi di cui l’allegato C e sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’allegato B subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 5 per cento per i contratti di durata di quattro anni, del 6 per cento per i contratti di durata di cinque anni e del 7 per cento per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l’intera durata contrattuale.Per gli immobili di cui all’art.1 , comma 2 , lett.a), L.431/98 , e per gli alloggi completamente arredati , le fasce di oscillazione di cui all’allegato B subiranno , nei valori minimo e massimo , un aumento massimo del 15% per cento, a valere per l’intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente , ove ricorrente.

CONTRATTI TRANSITORI( art.5 ,comma 1, L.431/98, e art.2,D.M. 30.12.2002)

L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Enna.Ai fini dell’art.2,c.2,D.M. 30.12.2002,le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione del Comune di Enna ( allegato B) , incrementati del 20% considerata l’importanza strategica del Comune di Enna con particolare riferimento alla presenza dell’Area di sviluppo industriale (ASI) nella Valle del Dittaino e del Consorzio Universitario Ennese che si avvia ad essere il quarto polo universitario della Sicilia ubicato ad Enna Bassa. La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall’art.13 della legge 27 luglio 1978,n,392,con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno. Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori.

Fattispecie di esigenze dei proprietari

1. Quando i proprietario ha esigenza di adibire entri i diciotto mesi l’immobile ad

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abitazione proprie o dei figli o dei genitori per uno dei seguenti motivi:a) trasferimento temporaneo della sede di lavoro;b) matrimonio dei figli;c) rientro dall’estero;d) destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore;e) destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro , già nota al momento della stipula della locazione , che comporti il rilascio dell’alloggio di servizio;

2. qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Fattispecie di esigenze dei conduttori.

1. Quando il conduttore ha una delle seguenti esigenze:a) contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un Comune diverso da quello di residenza;b) previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro;c) trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;d) necessità di cure e assistenza a familiari in Comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso;e) acquisto di una abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi;f) ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l’abitazione del conduttore;g) campagna elettorale;

2. qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto.Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI( art,5,commi 2 e 3 , L.431/98, e art.3, D.M. 31.12.2002)

L’ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Enna.Le fasce di oscillazione dei canoni di locazione per i contratti in epigrafe sono individuate , per le zone e aree del Comune di Enna indicate nell’allegato A, come da allegato C.La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall’art.13 della legge 27 luglio 1978,n,392,con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.

Per gli immobili di cui all’art.1, comma 2 , lett.a), L.431/98, le fasce di oscillazione come sopra determinate subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 20 per cento a valere per l’intera durata contrattuale.Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione Istat.Il presente Accordo verrà depositato presso la Segreteria generale del Comune di Enna a cura :

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dell ’ ASSOCIAZIONE PROPRIETA’ EDILIZIA – A.P.E. Organizzazione Provinciale della Confedilizia in persona del presidente geom.Salvatore Trapani;

del SUNIA in persona del segretario provinciale sig. Luigi Scavuzzo●

del SICET in persona del presidente provinciale sig. Prospero Cardaci●

dell ’ UNIAT in persona del presidente provinciale geom. Paolo Fulcomediante consegna o invio tramite raccomandata a. r.

Letto, confermato e sottoscritto in data dalle Organizzazioni stipulanti:

per l ’ ASSOCIAZIONE PROPRIETA’ EDILIZIA – A.P.E. Organizzazione Provinciale della Confedilizia il presidente Salvatore Trapani_________________

per il SUNIA il segretario provinciale Luigi Scavuzzo______________________●

per il SICET il segretario provinciale Prospero Cardaci______________________●

per l ’ UNIAT il segretario provinciale Paolo Fulco_________________________

firmato dalle Organizzazioni il 12 giugno 2003 presso la sede della Confedilizia APE di Enna.

Accordo depositato presso la Segreteria del Comune di Ennain data 13.06.2003

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depositato in COMUNE di GROSSETO in data 5 giugno 2003 prot. N. 58132- Fra le sottoscritte organizzazioni della proprietà edilizia :

APC - CONFEDILIZIA in persona di LONDINI Dott. Lamberto ;

APPC - ASCOM in persona di SAMMARITANO Sig. Antonio

ASPPI in persona di GIUGGIOLI Geom. Velio ;

FEDERPROPRIETA’ in persona di COSTA Avv. Michele ;

UPPI in persona di PUGGIONI Avv. Monica ;

………………………. in persona di ……………………………………

………………………. in persona di ……………………………………

e dei conduttori :

CONIA in persona di VIAPIANO Sig. Ugo

SICET in persona di DIGIOIA Sig. Giancarlo

SUNIA in persona di SBRILLI Dott. H.C. Giovanni ;

UNIAT in persona di AQUILINO Sig. Vincenzo ;

UNIONE INQUILINI in persona di .non firmato…. ;

………………………. in persona di …………………………………………… ;

………………………. in persona di …………………………………………… ;

e con l’intervento

per la parte relativa ai contratti di locazione per studenti universitari (art. 5, comma 3, L.

431/98) anche delle seguenti organizzazioni:

……………………….. in persona di …………………………………………… ;

……………………….. in persona di …………………………………………… ;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI GROSSETO

In attuazione della legge 09.12.1998 n. 431 e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle

Infrastrutture di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sottoscritto in data 29 Maggio 2003

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2

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CONTRATTI AGEVOLATI

(ART. 2, comma 3 L. 431/98 e art. 1 D.M. 30.12.2002)

1.1 (Ambito di applicazione dell’Accordo) L’ambito di applicazione dell’Accordo,

relativamente ai contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del

Comune di Grosseto.

1.2 (Aree 0mogenee) Il territorio del Comune di Grosseto, tenuto conto di quanto disposto

dall’art. 1, comma 2, del D.M. 30.12.2002, viene suddiviso in n° 4 aree omogenee,

come da Allegato A/a.t., all’interno delle quali sono altresì evidenziate le seguenti 8

zone di particolare pregio (z.p.p.) costituite dal nuclei residenziali “Uliveto”, “Tiro a

segno”, “Verde Maremma”, “Cittadella”, “Poggione”, “Casalecci”, “Saracina”, e

dalle frazioni di “Marina" e "Principina” cosi come individuabili sulla base delle

singole planimetrie allegate al presente accordo (z.p.p/1 – z.p.p./9). Ai fini dei valori

locativi le sopra indicate z.p.p. sono equiparate alla zona omogenea A) e, quindi :

AREA OMOGENEA A): Centro Storico, Zona Intermedia e Zone di Pregio Uliveto,

Tiro a Segno, Verde Maremma, Cittadella, Poggione, Casalecci, Saracina, Marina e

Principina;

AREA OMOGENEA B): Periferia (escluse le z.p.p.);

AREA OMOGENEA C): Frazioni (escluse le z.p.p. )

AREA OMOGENEA D): Territorio Aperto

1.3 (Delimitazione della Aree Omogenee) Per quanto riguarda la delimitazione delle

diverse aree e/o zone di particolare pregio viene precisato che, salvo i casi

espressamente esclusi nei singoli allegati della z.p.p., dovranno ritenersi comprese in

ciascuna area o z.p.p., tutte le unità abitative “aventi accesso” da ambo i lati delle vie

che costituiscono il perimetro esterno dell’area e/o zona considerata. In ogni altro

caso, qualora dovessero sorgere dubbi circa l’individuazione dell’area omogenea in cui

deve ritenersi compreso l’immobile oggetto della locazione, si considererà valida

l’individuazione effettuata dalle parti contraenti, salvo il diritto di ciascuna dei esse di

adire la Commissione di Conciliazione Stragiudiziale di cui all’art. 6 del D.M.

30.12.2002 , entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di stipula del contratto,

per chiedere la conferma o meno della validità della scelta dalle stesse operata.

1.4 (Fasce e sub fasce di oscillazione dei canoni) Per ciascuna delle suddette aree

omogenee, vengono definite le fasce e le sub-fasce di oscillazione dei canoni come da

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All.to B/a.t. con la precisazione che per le zone di particolare pregio (z.p.p.)

sopraindicate verranno applicate le fasce e sub fasce previste per l’area omogenea A)

Centro Storico e Zona Intermedia. I valori minimi e massimi delle fasce e sub-fasce di oscillazione di ciascuna area o zona, dovranno essere

aggiornati annualmente, ai fini della stipulazione di nuovi contratti, nella misura della variazione

intervenuta dell’Indice ISTAT dei Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati, assumendo

sempre come indice base di riferimento

quello del penultimo mese antecedente a quello della sottoscrizione del presente Accordo.

1.5 (Tipo di contratto) In conformità di quanto previsto dall’art. 1, comma 12 del D.M.

30.12.2002, i contratti di locazione agevolati, sono stipulati esclusivamente utilizzando

i tipi di contratto di cui agli allegati A/d.m. (proprietà individuali) e B/d.m. (grandi

proprietà). così come precisato al comma 11 del citato art. 1.

1.6 (Definizione del canone effettivo) In conformità all’art. 1, comma 4 del D.M.

30.12.2002, il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare, tenuto

conto della superficie convenzionale di cui al successivo punto 1.7, è determinato dalle

parti all’interno delle fasce e sub fasce relative alle singole zone omogenee, sulla base

degli elementi oggettivi di cui all’All.to C/a.t.. e sarà aggiornato annualmente in

misura non superiore al 75% delle variazioni ISTAT.

Per tener conto dell’eventuale arredamento dell’unità locata, il canone come sopra

determinato potrà essere aumentato fino ad un massimo del 15% ; in caso di

arredamento completo e nuovo, l’aumento potrà arrivare fino al 20%.

Per gli immobili di cui all’Art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n° 431/98, il canone

di locazione, definibile in conformità di quanto sopra stabilito, potrà essere

ulteriormente maggiorato di un importo non superiore al 15%.

Il canone definito dalle parti, quale risultante dalla Scheda di Definizione del Canone

Effettivo (All.to E /a.t.), salvo le variazioni ed aggiornamenti espressamente previsti

dal presente Accordo, resterà valido per tutta la durata del contratto.

1.7 (Superficie convenzionale dell’immobile) La superficie convenzionale

dell’immobile, in base alla quale le parti contrattuali determineranno il canone

effettivo, è calcolata, come precisato nell’All.to D/a.t., con riferimento ai criteri

stabiliti dal D.P.R. del 23.03.1998 n° 138 (All.to C - Norme tecniche per la

determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione

ordinaria). Viene espressamente convenuto che la suddetta superficie potrà avere una

tolleranza in più o in meno del 5% rispetto a quella effettiva. In base agli attuali

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orientamenti del mercato, al Totale della Superficie Interna Utile, determinabile con le

suddette modalità (lettera B. dell’All.to D/a.t.), vengono applicati i seguenti

parametri correttivi in funzione dell'ampiezza dell'immobile:

Superficie Interna utile

Coefficiente correttivo

Limiti massimo(*) / minimo (**)

Fino a mq. 35 1,30 Mq. 42,10 (*) da 35,1 mq. a 46 mq. 1,20 Mq. 50,70 (*) da 46,1 mq. a 70 mq. 1,10 Mq. 70,00 (*)

da 70,1 mq. a 120 mq. 1,00 Mq. 120,00 da 120,1 mq. a 140 mq. 0,90 Mq. 120,00 (**)

Oltre 140 mq. 0,85 Mq. 140,00 (**)

1.8 (Durata del contratto) Ove le parti contraenti concordino una durata contrattuale

iniziale superiore a 3 anni (fermo restando il tacito rinnovo di anni 2), il canone base

effettivo, definibile ai sensi dei commi precedenti, potrà essere maggiorato del 3%, per

i contratti di durata di anni 4, del 4% per i contratti di durata di anni 5 e del 6% per i

contratti di durata di 6 o più anni, a valere per l’intera durata contrattuale. Tale

maggiorazione sarà cumulabile con quelle previste al precedente punto n° 1.6, ove

ricorrenti.

1.9 (Ripartizione oneri accessori) Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri

accessorifra locatore e conduttore, si farà riferimento alla Tabella (Allegato G/d.m.) di

cui all’art. 4 del D.M. 30.12.2002. Per le voci non considerate nella citata Tabella si

rinvia alle leggi vigenti ed agli usi locali.

2. CONTRATTI TRANSITORI

(art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2 D.M. 30.12.2002)

2.1 (Ambito di applicazione) L’ambito di applicazione dell’Accordo, relativamente ai

contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del comune di Grosseto.

2.2 (Definizione del canone effettivo) Ai fini dell’art 2, comma 2, del D.M.30.12.2002, le

organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuali in epigrafe

sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per

le fasce e sub-fasce di oscillazione per le varie aree omogenee e zone del Comune di

Grosseto (All.to B/a.t.), incrementati del 15% in considerazione della particolare

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importanza di una domanda specifica largamente influenzata, oltreché dalle attività

amministrative e terziarie proprie di ogni capoluogo provinciale, anche dalla presenza

di importanti basi militari, dell’aeroporto, dell’università e di una componente di

lavoro stagionale legata sia alle attività agricole che a quelle turistiche ed

agrituristiche. Tale maggiorazione sarà cumulabile con quelle previste al punto n° 1.6

del presente accordo, ove ricorrenti.

2.3 (Ripartizione oneri accessori) Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori

fra locatore e conduttore, si farà riferimento alla Tabella (Allegato G/d.m.) di cui

all’art. 4 del D.M. 30.12.2002. Per le voci non considerate nella citata Tabella si rinvia

elle leggi vigenti ed agli usi locali.

2.4 (Fattispecie delle esigenze dei proprietari e dei conduttori) Ai sensi dell’Art. 2,

comma 1, del D.M.30.12.2002, per i contratti in epigrafe vengono individuate le

seguenti fattispecie di esigenze particolari, rispettivamente, dei proprietari e dei

conduttori:

Fattispecie di esigenze dei proprietari locatori:

a) quando, entro il termine massimo di 18 mesi, il proprietario locatore preveda di

destinare l’immobile ad uso abitativo (anche turistico - stagionale), commerciale,

artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti

entro il secondo grado;

b) quando, sempre entro lo stesso termine, si preveda da parte del locatore una

qualunque altra sua esigenza specifica, collegata ad un evento certo a data prefissata

ed espressamente indicata nel contratto, compresa quella di vendere e/o locare a

terzi, anche per scopi turistici, l’immobile locato;

Fattispecie di esigenze dei conduttori:

a) quando, entro il termine massimo di 18 mesi, il conduttore sia in attesa della

disponibilità di altro immobile sia a titolo di proprietà che a qualsiasi altro titolo;

b) quando, entro lo stesso termine, il conduttore preveda il venir meno delle ragioni

della sua permanenza nell’immobile locato in base a qualsiasi altro evento certo

ed a data prefissata;

2.5 (Esigenze in capo ad una sola parte) Per la stipula dei contratti di cui al presente

articolo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad

una sola delle parti contraenti.

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2.6 (Tipo di contratto) I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati

utilizzando esclusivamente i tipi di contratto All.to C/d.m. (per le proprietà

individuali) e All.to D/d.m. (per le grandi proprietà di cui all’art. 1, commi 5 e 6, del

D.M. 30.12.2003).

3. CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI

(Art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98 ed Art. 3 D.M.30.12.2002)

3.1 (Ambito di applicazione) L’ambito di applicazione dell’Accordo, relativamente ai

contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Grosseto

quale sede di Corsi Universitari Distaccati della Università di Siena e/o di altre

Università.

3.2 (Definizione del canone effettivo) In conformità dell’art. 3, comma 2, del

D.M.30.12.2002, il canone dei contratti individuali in epigrafe sarà definito dalle parti

contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce e sub-fasce di

oscillazione per le aree omogenee del Comune di Grosseto (All.to B/a.t.), incrementati

del 10%.

3.3 (Immobili particolari) Per gli immobili di cui all’Art. 1, comma 2, lett. a) della L.

431/98, i valori minimi e massimi delle fasce e sub - fasce di oscillazione definibili ai

sensi del precedente punto 3.2 potranno essere ulteriormente aumentati fino al 15% a

valere per l’intera durata contrattuale. Tale maggiorazione sarà cumulabile con quelle

previste al punto n° 1.6 del presente accordo, ove ricorrenti.

3.4 (Tipo di contratto) I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati

utilizzando esclusivamente i tipi di contratto All.to E/d.m. (per le proprietà

individuali) e All.to F/d.m. (per le grandi proprietà di cui all’art. 1, commi 5 e 6, del

D.M. 30.12.2003).

3.5 (Ripartizione oneri accessori) Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori

fra locatore e conduttore, si farà riferimento alla Tabella (Allegato G/d.m.) di cui

all’art. 4 del D.M. 30.12.2002. Per le voci non considerate nella citata Tabella si rinvia

elle leggi vigenti ed agli usi locali.

*****

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LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN DATA 29.05.2003 DALLE

ORGANIZZAZIONI STIPULANTI: e quindi decorrente dal 29.05.2003 .Londini Dr. Mario........ ...APE Confedilizia ...

...........Giuggioli geom.Velio.... ........A.S.P.P.I. .......……......................

.............Costa Avv. Michele ...... .....Federproprietà....……................

................Puggioni Avv. Monica... .....UPPI....……................

............. Sammaritano Sig. Antonio . ..APPC - ASCOM....

A questo accordo hanno aderito le seguenti organizzazioni DEI CONDUTTORI

SBRILLI. DR. H.C.. GIOVANNI .............. S.U.N.I.A

DI GIOIA .Sig. Giancarlo ...................................S.I.CE.T. .

VIAPIANO Sig. Ugo CONIA

AQUILINO sig. Vincenzo UNIAT

........................................................... .............................….....................

DEPOSITATO ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI GROSSETO IN DATA 5.6.2003

PROT. 58132-

Note:

Nella indicazione degli allegati occorre distinguere fra:

allegati al D.M. 30.12.2002, che vengono contraddistinti da una lettera maiuscola e da / d.m.;

allegati all'Accordo Territoriale, che vengono contraddistinti e da una lettera maiuscola e

da / a. t.;

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IMMOBILI DI TIPO “A”

Sono di tipo A gli immobili che, oltre alle caratteristiche minime stabilite per quelli di tipo B, presentano anche una sola delle caratteristiche di cui ai seguenti nn. 1, 2 e 3, ovvero almeno tre di quelle indicate ai nn. da 4 a 14 seguenti.

1 Ultimazione (accertata in base a dichiarazione di ultimazione lavori) negli ultimi dieci anni antecedenti alla stipula del contratto di locazione.

2 Restauro e/o risanamento conservativo e/o ristrutturazione, con interventi edilizi accertabili in conformità dell’art. 31, 1° comma, lettere c) e d) della L. 5.8.1978 n° 457, negli ultimi dieci anni antecedenti alla stipula del contratto di locazione (All.to G/a.t.)

3 Rinnovamento sostanziale (accertabile anche in base a verbale di constatazione sottoscritto dalle parti) effettuato negli ultimi cinque anni antecedenti alla stipula del contratto di locazione, con interfeti di manutenzione straordinaria interessanti almenno 4 dei 14 punti indicati all’art. 2 della L.R.Toscana 21.05.1980 n° 59 (All.to H/a.t.)

4 Facciata del fabbricato completamente restaura negli ultimi 3 anni antecedenti il contratto di locazione 5 Situato in fabbricato con meno di sette unità abitative 6 Situato in fabbricato a schiera con un massimo di 2 appartamenti per ogni ingresso 7 Doppi servizi igienici, di cui uno corredato da non meno di tre apparecchi 8 Spazi esterni ad uso esclusivo (terrazze, logge, giardini e/o cortili) con superficie non inferiore al 20%

della superficie utile dell’immobile del quale sono pertinenza.

9 Impianto di condizionamento d’aria e/o impianto di riscaldamento autonomo a gas metano 10 Autorimessa o posto auto scoperto ad uso esclusivo (purché non determinante ai fini della Tipologia B) 11 Ulteriore posto auto ad uso esclusivo, anche scoperto, oltre il primo 12 Spazi ad uso parcheggio riservato, limitatamente all’area omogenea A (Centro e zona intermedia) 13 Porte blindata e/o sistema di allarme 14 Infissi esterni con doppi vetri o vetri-camera, o controfinestre in almeno la metà delle aperture.

IMMOBILI DI TIPO “B” Sono immobili di tipo B quelli che risultano dotati di almeno sei dei seguenti 11 elementi

1 Situato in fabbricati condominiali con meno di undici unità abitative 2 Situati in fabbricati a schiera con un massimo di quattro appartamenti per ogni ingresso 3 Dotati di impianto di riscaldamento completo, efficiente ed a norma e/o consentito dalla legge vigente. 4 Servizio igienico con finestra e/o areazione forzata, dotato di almeno quattro apparecchi sanitari 5 Impianto di acqua corrent 6 Impianto elettrico a norma e/o consentito dalle leggi vigenti 7 Impianto di ascensore e/o situati nei primi due piani al disopra del pianto terra 8 Spazi esterni ad uso esclusivo (terrazze, logge, giardini e/o cortili) per una superficie complessiva non

inferiore al 10% della superficie utile dell’immobile di cui sono pertinenza

9 Cantina e/o soffitta 10 Autorimessa o posto auto, anche scoperto, ad uso esclusivo 11 Corte e/o terrazzo ad uso condominiale

IMMOBILI DI TIPO “C” Sono classificati immobili di tipo C tutti gli altri immobili che, non risultando dotati di sufficienti caratteristiche, non possono rientrare fra quelli di tipo B.

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ALLEGATO: "D/a.t." DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE CONVENZIONALE DELL’IMMOBILE

Descrizione dell’unità immobiliare

nelle varie componenti MQ

Lordi (1)

Coeff. MQ

Conv.li

1/a (2)

Vani principali e vani accessori a servizio diretto di quelli principali, quali : bagni, ripostigli, ingressi corridoi e simili

............

1,00

............... 1/b (2)

Vani accessori a servizio indiretto di quelli principali (3): Cantine, soffitte e simili comunicanti con vani di cui a 1/a Cantine, soffitte e simili non comunicanti con vani 1/a

............. .............

0,50 0,25

.............. ..............

A) Totale Superficie Interna Convenzionale dell’Unità Immobiliare Detrazione per incidenza forfettaria muri (se compresi) (- ........... % ) (5) B) Totale Superficie Interna Utile C) Superficie Corretta in funzione dell’ampiezza ( x ................. ) (6)

.............

.............

.............

............. 1/c Pertinenze (3) Balconi, terrazze e simili, di pertinenza

esclusiva se comunicanti con i vani di cui al punto 1/a fino a 25 mq. per la quota eccedente i 25 mq.

se non comunicanti con i vani di cui al punto 1/a fino a 25 mq. per la quota eccedente i 25 mq.

.............

.............

.............

.............

0,30 0,10

0,15 0,05

..............

..............

..............

.............. 1/d Area scoperta di pertinenza esclusiva (3) :

fino alla superficie di cui al punto 1/a Col. 1 la superficie eccedente

Parchi, giardini, corti e simili in villini e ville - R/2 (4) superficie di cui al punto 1/a x 5 (non computabile) superficie eccedente: fino alla superf. di cui al punto 1/a ulteriore superficie eccedente

............ .............

……….. ............. .............

0,10 0,02

0,10 0,02

............. .............

..............

.............. 2 Autorimesse, posti auto coperti e scoperti su aree private ............. 0,50 ...............

D) Totale Superficie delle pertinenze .............. E) TOTALE SUPERFICIE CONVENZIONALE CONTRATTUALE (C + D) ................

NOTE 1 La superficie lorda dell'immobile e delle relative pertinenze è determinata sulla base dei criteri

stabiliti dal D.P.R. 23.03.1998 n° 138 - (Allegato C - Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliare a destinazione ordinaria) (All.to J);

2 La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza inferiore a m. 1,50, non entra nel computo della superficie catastale.

3 In base al disposto di cui al punto 3 dei Criteri per i gruppi “R” e “P” dell’Allegato C, “le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalità dei precedenti commi, entrano nel computo della superficie catastale fino ad un massimo pari alla metà della superficie dei vani di cui alla lettera a) del comma 1° “, cioè la superficie conv.le di cui al punto n° 1/a, terza colonna.

4 Immobili attualmente classificati in cat. A/7 e A/8 ; 5 Per il calcolo della superficie di cui alla lettera A) (se espressa in mq lordi) si opera una riduzione

del 15% per gli edifici con struttura in muratura e del 10% per quelli in cemento armato. 6 I parametri correttivi in funzione dell’ampiezza dell’immobile (punto 1.7 dell’Accordo), da

applicare al Totale Superficie Utile (B), sono: Fino a 35 mq: 1,30 (limite max. mq. 42,12); fra 35,1 e 46 mq 1,20 (limite max: mq. 50,70); fra 46,1 e 70 mq : 1,10 (limite max. mq. 70); fra 70,1 e 120 mq: 1,00; fra 120,1 e 140 mq : 0,90 (limite min. mq. 120); oltre 140 mq : 0,85 (limite min. mq. 140)

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Allegato "E" a.t. Norme Tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (Gruppi R,P,T)

(All.to C al D.P.R. 23.03. n° 138) Criteri generali

1) Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm., mentre i muri in comunione nella misura del 50 % fino ad uno spessore massimo di 25 cm.

2) La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m., non entra nel computo della superficie catastale.

3) La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari, sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero dei piani collegati.

4) La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata al mq. Criteri per i gruppi "R" e "P" (1)

1) Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi R e P, la superficie catastale è data dalla somma: a) della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali, quali

bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili; b) della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e

simili computata nella misura: del 50%, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); del 25 % qualora non comunicanti;

c) della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura: del 30%, fino a mq. 25, e del 10% per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani alla precedente lettera a); del 15%, fino a mq. 25 e del 5% per la quota eccedente, qualora non comunicanti. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P, la superficie di queste pertinenze è computata nella misura del 10%;

d) della superficie dell'area scoperta, o a questa assimilabile, che costituisce pertinenze esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura del 10%, fino alla superficie definita nella lettera a), e del 2% per superficie eccedenti detto limite. Per parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono pertinenze di unità immobiliari di categoria R/2, la relativa superficie è da computare, con il criterio sopra indicato, solo per la quota eccedente il quintuplo della superficie catastale di cui alla lettera a). Per le unità immobiliari appartenenti alla categorie del punto P, dette pertinenze non sono computate.

2) La superficie dei vani accessori a servizio diretto delle unità immobiliari di categoria R/4, è computata nella misura del 50%;

3) Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalità dei precedenti commi, entrano nel computo della superficie catastale fino ad un massimo pari alla metà della superficie dei vani di cui alla lettera a) del comma 1.

Criteri per il gruppo "T" (2) 1) Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo "T", la superficie catastale è data dalla

somma: a) della superficie dei locali aventi funzione principale nella specifica categoria e dei locali accessori a

servizio diretto di quelli principali; b) della superficie dei locali accessori a servizio indiretto dei locali principali computata nella misura:

del 50%, se comunicanti con i locali di cui alla precedente lettera a); del 25% se non comunicanti; c) della superficie dei balconi, terrazze e simili computata nella misura del 10%; d) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della

singola unità immobiliare, computata nella misura del 10%, ovvero, per le unità immobiliari di categoria "T/1", nella misura del 20%.

Per le unità immobiliari appartenenti alla categoria T/1, la superficie dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali di cui alla lettera a) del precedente comma 1, è computata nella misura del 50%. Note: (1) Gruppo "R": unità immobiliari a destinazione abitative di tipo privato e locali destinati a funzioni

complementari. Gruppo "P": unità immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo. (2) Gruppo "T": unità immobiliari a destinazione terziaria (negozi, magazzini, uffici, laboratori

artigianali, pensioni, palestre, autorimesse, stalle, scuderie e simili).

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Allegato "F" a.t. Definizione degli interventi edilizi

(Art. 31, L. 5.08.1978 n° 457)

Art. 31 (Definizione degli interventi) Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono così definiti: a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano opere di riparazione,

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, né consentano destinazione d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costituiti dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dell'esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi, l'eliminazione, la modificazione e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati, e della rete stradale.

Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 01.06.1939 n° 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico o storico) e 29.06.1939 n° 1497 (Norme sulla protezione delle bellezze naturali), e successive modificazioni ed integrazioni.

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Allegato “G” Testo dell’art. 2, Legge Regionale Toscana

del 21 Maggio 1980 n° 59 (Definizione degli interventi manutenzione straordinaria)

"Sono interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere quando siano eseguite con materiali, caratteri o colori diversi da quelli esistenti: " 1 Rifacimento di intonaci e coloriture esterne 2 rifacimento degli infissi esterni; 3 rifacimento della sistemazione esterna 4 Rifacimento dei pavimenti o rivestimenti interni ed esterni 5 Rifacimento del manto di copertura "In particolare sono considerati interventi di manutenzione straordinaria quelli sottoelencati, quando comportino esecuzione di opere murarie:" 6 Rifacimento od installazione 7 Rifacimento od installazione di impianti di riscaldamento o raffreddamento 8 Rifacimento od installazione di impianti di ascensore o montacarichi 9 Rifacimento od installazione di impianti di accumulazione o sollevamento idrico 10 Rifacimento di impianti igienico sanitari "Sono comunque considerati interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere: " 11 Installazione di impianti igienico - sanitari ricavati nell'ambito del volume dell'unità

immobiliare

12 Realizzazione di chiusure o di aperture interne che non modifichino lo schema distributivo

13 Consolidamento delle strutture di fondazione o di elevazione 14 Costruzione di vespai o scannafossi

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DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE

Appartamento di civile abitazione, non ammobiliato/ammobiliato come da elenco sottoscritto in separata sede, composto da n° ....... vani, oltre cucina e servizi, della superficie convenzionale di circa mq. ............ , sito in Grosseto (...........................................), Via/Piazza ............................................….., n° ....... , piano ..... , dotato dalle seguenti pertinenze : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................……………

DATI CATASTALI Foglio Particella Subalterno Z.C. Categoria Classe Consistenza Rendita

TABELLE MILLESIMALI

Proprietà Generale Riscaldamento Scala / Ascensore Pertinenze

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. I sottoscritti contraenti, sulla base degli elementi indicati nelle tabelle contenute nel presente prospetto, che vengono riconosciuti e riconfermati con la sottoscrizione del medesimo,

CONVENGONO E DEFINISCONO Il canone effettivo di locazione secondo il seguente conteggio :

AEREA OMOGENEA : ............... / TIPOLOGIA IMMOBILE : ........... SUPERFICIE CONVENZIONALE mq ..........

FASCIA DI OSCILLAZIONE : minimo € ................. massimo € .................

Canone Unitario Concordato

Superficie Convenzionale

Totale Canone Unità Immob.re

Maggiorazione per Arredo

Totale Canone Effettivo

Grosseto lì ................................ IL LOCATORE IL CONDUTTORE ................................................ ..................................................

All.to “H /a.t.”

SCHEDA DI DEFINIZIONE DEL CANONE EFFETTIVO (art. 1, 4° comma del D.M. I.T. 30.12.2002)

Accordo Territoriale per il Comune di Grosseto del 29 Maggio 2003

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DELIMITAZIONE DELLE AREE OMOGENEE DEL TERRITORIO COMUNALE DI GROSSETO (art. 1, 2° comma DM. I.T. del 30.12.2002)

AREA OMOGENEA “A” : CENTRO STORICO, ZONA INTERMEDIA

E ZONE DI PARTICOLARE PREGIO (1) L’area in questione, comprende sia il Centro Storico tradizionale, delimitato dalle Mura Medicee, che la Zona di espansione intermedia ed è delimitata, all’esterno, dalle seguenti vie di scorrimento elencate in senso orario : Via Monte Labro - Viale Europa - Via Andorra - Via Senese - Via Lago di Varano - Via Santerno - Viale Mascagni - P.zza Della Libertà - Via delle Brigate Partigiane - P.zza Risorgimento - Sotto Passaggio Ferroviario - Via Aurelia Antica fino a Via A. Del Sarto, Via A. Del Sarto - Viale della Repubblica - Viale Cimabue - Viale Telamonio - Viale G. Cesare - Viale Giusti - Viale Aurelia Nord fino all’incrocio con Via Monte Labro. Equiparate a questa area sono le zone di particolare pregio : Uliveto, Tiro a Segno, Verde Maremma, Cittadella, Poggione, Casalecci, Saracina, Marina - Principina.

AREA OMOGENEA “B” : PERIFERIA L’area è delimitata, all’interno, dal perimetro dell’area “A” e, all’esterno, dal perimetro dei Contesti Edificabili previsti dalla variante del Piano Regolatore Generale.

AREA OMOGENEA “C” : FRAZIONI ZONA C.1. “Alberese - Rispescia” ZONA C.2. “Braccagni - Montepescali” ZONA C.3. “Batignano - Roselle - Istia”

AREA OMOGENEA “D” : TERRITORIO APERTO L’area è costituita da tutto il territorio comunale esterno al perimetro dei Contesti Edificabili della variante del P.R.G. del Capoluogo e delle Frazioni.

Area "A" - Centro Storico, Zona Intermedia e Zone di Pregio (1) minimi massimi Tipologia / Sub fascia

€ € Tipo A / Superiore 4,54 7,44 Tipo B / Intermedia 3,41 5,58 Tipo C / Inferiore 2.28 4,34

Area "B" - Periferia minimi massimi Tipologia / Sub fascia

€ € Tipo A / Superiore 3,98 6,82 Tipo B / Intermedia 2,84 4,96 Tipo C / Inferiore 1,71 3,72

Area "C" - Frazioni Minimi massimi Tipologia / Sub fascia

€ € Tipo A / Superiore 3,98 6.19 Tipo B / Intermedia 2,84 4,96 Tipo C / Inferiore 1,71 3,72

Area "D" - Territorio Aperto minimi massimi Tipologia / Sub fascia

€ € Tipo A / Superiore 3,41 6,19 Tipo B / Intermedia 2,28 4,34 Tipo C / Inferiore 1,13 3,10

Nota: z.p.p.: Uliveto, Tirassegno, Verde Maremma, Cittadella, Poggione - Commendone, Casalecci, Saracina, Marina, Principina a Mare.

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Accordi territoriali decentrati ex art. 2, comma 3 legge 431/98

Ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è consentito alle partidi stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto,anche in relazione a quanto previsto dall’art. 5, comma 1 della predetta legge, ecomunque nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 del medesimo art.2.

Gli accordi territoriali, in conformità alle finalità indicate all’art. 2 comma 3 della legge431/98, stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione all’interno delle quali,secondo le caratteristiche dell’edificio e dell’unità immobiliare, è da concordare tra leparti il canone per i singoli contratti.

A tale scopo TRA

Le Associazioni della proprietà :

- UPPI (unione piccoli proprietari immobiliari) con sede in Reggio Calabria,rappresentata dal suo Presidente pro-tempore;

E Le Associazioni dell’inquilinato:

SUNIA – con sede in Reggio Calabria , in persona del suo legale rappresentantepro-tempore;

ANIA – con sede in Reggio Calabria, in persona del suo legale rappresentantepro-tempore;

- UNIAT– con sede in Reggio Calabria, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

1) – Criteri per la determinazione dei canoni di locazioneAi sensi e con le finalità di cui all’art.2, comma 3 Legge 431/98 le parti, come sopracostituite, hanno individuato nel territorio del Comune di Reggio Calabria, tre areeaventi caratteristiche omogenee per valori di mercato, dotazioni infrastrutturali,tipologie edilizie, denominate:

Zona centrale – Zona intermedia - Zona periferia

Zona Centrale: comprende l’ambito territoriale racchiuso tra il Palazzetto dello Sporta Nord, lo Stadio Comunale a Sud, la circonvallazione autostradale ad Est e la battigiadel mar Ionio ad Ovest;

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Zona Intermedia:tra il Palazzetto dello Sport e la frazione Gallico a Nord, lo Stadio Comunale e iltorrente Sant’Agata a Sud, la circonvallazione autostradale ad Est e la battigia del marIonio ad Ovest;

Tutto quanto non compreso nelle predette zone e’ da considerarsi zona periferica.

All’interno delle predette aree le parti sociali individuano un valore minimo ed unvalore massimo del canone di locazione, entro cui, i contraenti (locatore/conduttore)determinano il canone effettivo tenendo contro dei seguenti elementi, nel rispetto delvalore massimo. Detti valori saranno considerati nel rispetto del valore massimo.- tipologia dell’alloggio;- stato manutentivo dell’alloggio;- stato manutentivo dell’edificio;- dotazioni tecniche;- pertinenze dell’alloggio;- presenza di spazi comuni;- dotazione di mobilio.

Con riferimento al D.P.R. 138/98, si definisce metro quadro utile:

a) - la superficie calpestabile al netto dei muri perimetrali ed interni dei vani principali edi vani accessori a servizio diretto di quelli principali, quali bagni, ripostigli, ingressi,corridoi e simili.b) – la superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte,cantine, verande e simili, sarà computata nella misura:- 50% qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera A;- 25% qualora non comunicanti.c) – la superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva della singolaunità immobiliare, computata nella misura:- del 30% fino a mq. 25 e del 10% per la quota eccedente, qualora dette pertinenze

siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);- del 15%, fino a mq. 25 e del 5% per la quota eccedente, qualora non comunicanti.d) La superficie dell’area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenzaesclusiva della singola unità immobiliare, sarà computata come segue:- 10% fino alla raggiunta superficie della abitazione complessivamente calpestabile alnetto dei muri.- 2% per la restante superficie, eccedente il limite di cui sopra. - Per le abitazioni con superficie inferiore a mq. 60 si applicherà una maggiorazione

del 20% fino al limite di mq. 60.

Nella ZONA DI PERIFERIA il canone di locazione effettivo, come sopra definito, èdeterminato dai contraenti fra un valore minimo di € 1,29 per mq. mensile, ed unmassimo di € 2,58 per mq. mensile;

Nella ZONA INTERMEDIA il canone di locazione effettivo, è determinato daicontraenti fra un valore minimo di € 1,81 per mq. mensile, ed un massimo di € 3,62 permq. mensile;

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Nella ZONA CENTRALE il canone di locazione effettivo, è determinato daicontraenti fra un valore di € 2,58 per mq. mensile, e € 5,16 per mq. mensile.

Per la definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo ed il valoremassimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali, assistite - a loro richiesta- dallerispettive organizzazioni sindacali, tengono conto dei seguenti elementi. In ogni caso ilcanone di locazione non potrà eccedere il valore massimo individuato per ogni singolazona o microzona, fatta salva la variazione Istat intervenuta a far data 1° gennaio 2000-.

La determinazione del canone effettivo, ai sensi del comma 4 art. 1, D.M.L.P. del5/3/99 pubblicato sulla G.U. del 22/3/99 terra’ conto dei seguenti parametri:

1) TIPOLOGIA: nella determinazione del canone effettivo si applicherà il valoreminimo dell’appartamento se e’ categoria A/4; un valore medio se e’ categoriaA/3; il valore massimo se e’ categoria A/2 etc.

2) STATO MANUTENTIVO DELL’ ALLOGGIO: nella determinazione delcanone effettivo si applicherà il valore minimo se lo stato manutentivo e’“scadente”; un valore medio se lo stesso e’ “sufficiente”; il valore massimo seinvece e’ “pregevole”.

3) STATO MANUTENTIVO DELL’ EDIFICIO: nella determinazione del canoneeffettivo si applicherà il valore minimo se lo stato manutentivo e’ “scadente”;un valore medio se lo stesso e’ “sufficiente”; il valore massimo se invece e’“pregevole”.

4) DOTAZIONI TECNICHE (ascensore, riscaldamento e/o climatizzazione,dispositivi atti al superamento delle barriere architettoniche, antifurto,antiscasso, pannelli solari, predisposizione allaccio alla rete metanifera, etc.):nella valutazione del canone effettivo si applicherà il valore minimo in assenzadi elementi ; un valore medio in presenza di un elemento; il valore massimo inpresenza di più di un elemento.

5) PERTINENZE (cantina, box, terrazzo – esclusivo pro-quota, posto macchinascoperto, posto macchina coperto, etc.) : nella valutazione del canone effettivosi applicherà il valore minimo in assenza di elementi ; un valore medio inpresenza di un elemento; il valore massimo in presenza di più di un elemento.

6) PRESENZA DI SPAZI COMUNI (cortili condominiali, giardini condominiali,impianti sportivi, etc.): nella valutazione del canone effettivo si applicherà ilvalore minimo in assenza di elementi ; un valore medio in presenza di unelemento; il valore massimo in presenza di più di un elemento.

Il valore a metro quadro mensile sarà determinato dalla media dei valori deipredetti elementi da indicare anche nel contratto di locazione.

Eventuale dotazione mobilio: il canone di locazione determinato con l’applicazionedei criteri di valutazione sopra indicati potrà aumentare in ragione del 20%.

Per le compagnie assicurative, gli Enti privatizzati, i canoni sono definiti all’interno deivalori minimi e massimi come sopra indicati, in base ad appositi accordi integrativi frale Proprietà, assistita – a sua richiesta – delle organizzazioni Sindacali dei proprietaridella stessa prescelta e le Organizzazioni sindacali dei conduttori, rappresentativedell’inquilinato firmatarie degli accordi territoriali.

Per gli Enti Previdenziali Pubblici i canoni sono determinati in base alle aree omogeneeed agli elementi individuati nel presente accordo.

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E’ consentito stabilire durate contrattuali superiori a quelle minime fissate dalla legge,in questo caso, le parti individuano le relative misure di aumento dei valori minimo emassimo delle fasce di oscillazione dei canoni definiti per aree omogenee nella misuradel 15%.

Per le zone di particolare pregio e degrado, le parti individuano le relative misure diaumento e di diminuzione dei valori minimo e massimo delle fasce di oscillazione deicanoni definiti per aree omogenee nella misura del 10%.

Le parti, come sopra costituite, definiscono il contratto tipo, di cui il modello è allegatoalla presente convenzione ( Modello A) sulla base dei seguenti elementi: - Rinnovo tacito in assenza di disdetta;- Previsione, nel caso in cui il locatore abbia riacquistato l’alloggio a seguito di

legittimo esercizio della disdetta, ovvero non lo adibisca agli usi richiesti, di unrisarcimento pari a quanto previsto dalla legge;

- Facoltà di recesso da parte del conduttore previo preavviso di mesi sei;- Esclusione della sublocazione;- Modalità di consegna dell’alloggio con verbale, o comunque con descrizione

analitica dello stato di conservazione dell’immobile;- Produttività di interessi legali annuali sul deposito cauzionale non superiore a tre

mensilità;- Richiamo sugli oneri accessori ed alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge

392/78;- Aggiornamento ISTAT al 75% della variazione intervenuta;- Previsione di una Commissione Conciliativa Stragiudiziale facoltativa.

Il contratto, inoltre dovrà prevedere tutti gli elementi ed i riferimenti documentali edinformativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali ove esistenti, lo statodegli impianti e delle attrezzature tecnologiche, anche in relazione alle normative sullasicurezza nazionale e comunitaria, nonché la clausola che faccia riferimento allareciproca autorizzazione ai fini della normativa sulla privacy (legge 675/96) -

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E DEICONTRATTI TIPO, PER GLI USI TRANSITORI

Per soddisfare le esigenze di stipula di contratti transitori, da parte dei proprietari e deiconduttori, si conviene che essi abbiano una durata non inferiore ad un mese e nonsuperiore a diciotto mesi.

Il contratto –tipo deve provvedere una specifica clausola, che individui l’esigenzatransitoria del locatore e del conduttore, i quali, dovranno confermare il verificarsi dellastessa tramite lettera raccomandata, da inviarsi avanti la scadenza, nel termine stabilitonel contratto.

Qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale, oppure siano venute menole cause della transitorietà, il contratto tipo deve prevedere la riconduzione della durataa quella prevista dell’art. 2, comma 1 della legge 431/98.L’esigenza transitoria del conduttore deve essere provata con apposita dichiarazione, daallegare al contratto.

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Il canone di locazione dei contratti transitori è definito all’interno dei valori minimi emassimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le zone omogenee individuate dallapresente convenzione.

Le parti, come sopra costituite, definiscono il contatto – tipo, di cui il modello è allegatoalla presente convenzione territoriale (Mod b.) sulla base dei seguenti elementi econdizioni:- Durata minima di un mese e massima di diciotto mesi;- Dichiarazione del locatore e del conduttore che esplicitino l’esigenza della

transitorietà;- onere per il locatore di confermare alla prima scadenza del contratto i motivi di

transitorietà posti a base dello stesso;- Riconduzione del contratto all’art. 2, comma 1 della legge 431/98 in caso di

mancata conferma dei motivi, ovvero risarcimento pari a trentasei mensilità in casodi mancato utilizzo dell’immobile rilasciato;

- Dichiarazione delle transitorietà per soddisfare esigenze del conduttore, che lostesso deve allegare al contratto;

- Facoltà di recesso da parte del conduttore ( per gravi motivi);- Esclusione della sublocazione;- Previsione di prelazione a favore del conduttore, ove le parti lo concordino, di

prelazione a favore del conduttore in caso di vendita dell’immobile; - Modalità di consegna con verbale, o comunque con descrizione analitica dello stato

di conservazione dell’immobile;- Produttività di interessi legali annuali sul deposito cauzionale, che non superi le tre

mensilità;- Richiamo sugli oneri accessori ed alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge n.

392/78;- Previsione di una Commissione Conciliativa Stragiudiziale facoltativa;

Il contratto, inoltre dovrà prevedere tutti gli elementi ed i riferimenti documentali edinformativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali ove esistenti, lo statodegli impianti e delle attrezzature tecnologiche, anche in relazione alle normative sullasicurezza nazionale e comunitaria, nonché la clausola che faccia riferimento allareciproca autorizzazione ai fini della normativa sulla privacy (legge 675/96)

CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI E PER ICONTRATTI TIPO PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE

Per soddisfare le esigenze degli studenti universitari fuori sede, si conviene, che icontratti di locazione possano essere sottoscritti o sin dal singolo studente, o da gruppidi studenti universitari fuori sede, o dalle Aziende per il diritto allo Studio, qualoral’inquilino sia iscritto ad un corso di laurea in un comune diverso da quello di residenza( da specificare nel contratto).

I canoni di locazione, sono definiti sulla base della fasce di oscillazione per areeomogenee, stabilite negli accordi territoriali di cui al presente accordo.

Per ogni singolo contratto, si può inoltre tenere conto:- Della presenza del mobilio;- Di particolari clausole;- Delle eventuali modalità di rilascio;

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Le parti definiscono il contratto – tipo, il cui modello è allegato alla presenteconvenzione (Mod.C) sulla base dei seguenti elementi e condizioni:- Durata minima di sei mesi e massima di trentasei mesi;- Facoltà di recesso parziale per il conduttore;- Facoltà di recesso parziale per il conduttore in caso di pluralità di conduttori;- Esclusione della sublocazione;- Modalità di consegna con verbale, o comunque con descrizione analitica dello stato

di conservazione dell’immobile;- Produttività di interessi legali annuali sul deposito cauzionale, che non superi le tre

mensilità;- Richiamo sugli oneri accessori ed alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge n.

392/78;- Previsione di una Commissione Conciliativa Stragiudiziale facoltativa;

Il contratto, inoltre dovrà prevedere tutti gli elementi ed i riferimenti documentali edinformativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali ove esistenti, lo statodegli impianti e delle attrezzature tecnologiche, anche in relazione alle normative sullasicurezza nazionale e comunitaria, nonché la clausola che faccia riferimento allareciproca autorizzazione ai fini della normativa sulla privacy (legge 675/96)

La presente convenzione è sottoscritta

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Accordo Territoriale Comune di REGGIO EMILIA

in attuazione della legge n. 431 del 09.12.1998 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 30.12.2002 Reggio Emilia, 6 novembre 2003 Fra le seguenti organizzazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori:

• Associazione della Proprietà Edilizia - A.P.E., aderente alla Confedilizia – in persona del Presidente Avv. Prof. Giovanni Bertolani • Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari - A.S.P.P.I. in persona del Segreatrio Geom. Alessandro Ferrari. • Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari - S.U.N.I.A nella persona del Segretario Sig. Lino Foroni • Sindacato Italiano Casa e Territorio - S.I.C.E.T nella persona del Segretario Sig.ra Paola Zanni • Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio - U.N.I.A.T. nella persona del Segretario Sig. Giorgio Ferrari

In attuazione della Legge 431 del 9.12.1998 e del Decreto Ministeriale del 30.12.2002

SI DEFINISCE

il presente accordo territoriale come segue:

1) Il presente accordo ha valore per tutto il territorio del Comune di Reggio Emilia. 2) I contratti di locazione, a cui il presente accordo territoriale si riferisce, possono essere

stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di contratto allegati al D.M. del 30.12.2002, e precisamente: per i contratti di cui al comma 3 art. 2 L. 431/98, il tipo di contratto “all.A” al citato D.M.; per i contratti di cui al comma 1 art. 5 L. 431/98 (di natura transitoria) il tipo di contratto “all.B” al citato D.M. e per i contratti di cui al comma 2 art. 5 L. 431/98 (studenti universitari) il tipo di contratto “all.C” al citato D.M. .

3) Le fasce d’oscillazione dei canoni di locazione, per insiemi d’aree omogenee ( zone ) così

come individuate nell’allegato “A” (cartografia e descrizione),sono definite nell’allegato “B”. La superficie utile dell’unità immobiliare è quella definita dai criteri generali di cui all’allegato C del D.P.R. n. 138 del 23-03-1998 con esclusivo riferimento a quello dei vani principali abitativi, valutando quindi gli accessori (ad eccezioni dell’autorimessa e/o posto auto sotto disciplinati) solo per l’orientamento dell’unità immobiliare nella relativa fascia di oscillazione. La superficie dell’autorimessa e/o posto auto, coperto o scoperto, viene sommata alla superficie dell’abitazione secondo le seguenti percentuali: - Autorimessa privata 75% - Posto auto coperto in uso esclusivo 50% - Posto auto scoperto ad uso esclusivo 25%

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4) Le parti potranno definire il canone effettivo purché compreso entro il valore minimo e il valore massimo delle relative sub-fasce previste per la zona di competenza, come definite al precedente punto 3 e relativi allegati, tenendo conto dei parametri oggettivi di seguito indicati Parametri oggettivi :

- Impianto di riscaldamento (autonomo o centralizzato), - Impianto fisso di condizionamento d’aria, - Ascensore, - Autorimessa o box auto (posto auto per il Centro Storico), - Cantine e/o soffitte, - Data di ultimazione dei lavori di costruzione/di ristrutturazione/ di risanamento

conservativo inferiore a 10 anni, - Doppi servizi, - Area scoperta privata e/o condominiale almeno in parte attrezzata a verde

(cortile in Centro Storico di almeno 10 mq.); - Terrazzo e/o balcone.

nonché dei seguenti criteri valutativi così come definiti al c.4 articolo 1 del D.M. 30.12.2002. - Tipologia dell’alloggio; - Stato manutentivo dell’alloggio e dell’intero stabile; - Pertinenze alloggio (posto auto, box, cantina, ecc.) - Presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi interni, ecc.); - Dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o centralizzato,

condizionamento d’aria, ecc.); - Eventuale dotazione di mobilio;

Le abitazioni che hanno fino a tre (due per il Centro Storico) dei parametri oggettivi sopra indicati si collocano nella sub-fascia minima. Le abitazioni con quattro (tre per il Centro Storico) dei parametri oggettivi sopra indicati si collocano nella sub-fascia media. Le abitazioni con almeno sei (cinque per il Centro Storico) dei parametri oggettivi sopra indicati si collocano nella sub-fascia massima. La tabella di riferimento dei parametri oggettivi per collocare le abitazioni all’interno delle sub-fasce è pertanto la seguente:

SUB-FASCE Parametri Centro Storico Parametri Altre Zone Minima 2 3 Media 3 4 Massima 5 6

Le parti contrattuali, utilizzando i parametri oggettivi, individuano la sub-fascia d’appartenenza dell’abitazione da locare e, tenendo conto dei criteri valutativi, definiscono il canone effettivo, compreso tra i livelli minimo e massimo corrispondenti.

Gli immobili arredati in ogni loro vano abitabile potranno avere un incremento del canone di locazione nella misura massima del 20%. Qualora uno o più vani risultino privi degli arredi, la maggiorazione massima applicabile sarà del 15% fermo restando l’obbligo di arredo per cucina e una camera da letto. In merito a quanto stabilito dall’art.1 comma 9 del D.M del 30.12.2002 le parti potranno contrattualmente prevedere l’aggiornamento annuale del canone di locazione nella misura del

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75% della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell’anno precedente

A garanzia di tutti i patti contrattuali le parti potranno convenire, in sostituzione del deposito cauzionale, il rilascio, da parte del conduttore, di fidejussione bancaria o assicurativa di importo comunque non superiore a tre mensilità.

Nella definizione del canone le parti potranno avvalersi dell’assistenza delle rispettive organizzazioni di categoria firmatarie del presente accordo.

5) I contratti di locazione ad uso abitativo, di cui all’art, 2 c. 3 della legge 431/98 e art. 1 del

D.M. 30.12.2002 hanno durata non inferiore ad anni 3 (TRE). Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore ad anni TRE, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’allegato “B” relative alle zone ove è ubicato l’immobile subiranno nei valori minimo e massimo un aumento pari:

- al 3 % per i contratti di quattro anni, - al 5 % per i contratti di cinque anni, - al 8 % per i contratti di sei o più anni,

a valere per l’intera durata contrattuale.

Le Associazioni firmatarie del presente accordo si impegnano a far sì che, nei contratti stipulati con la loro assistenza, sia prevista e concessa al conduttore la facoltà di recesso anticipato dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, di almeno mesi 6 (SEI).

6) I Contratti ad uso abitativo di natura transitoria di cui all’art. 5 c. 1 legge 431/98 e art. 2

del D.M. 30.12.2002 hanno durata non inferiore a mesi 1 (UNO) e non superiore a mesi 18 (DICIOTTO). Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolare esigenze dei proprietari e/o dei conduttori, di seguito individuate:

Esigenze di natura transitoria dei conduttori:

a) lavoro a tempo determinato, (fuori dal comune di residenza), b) trasferimento temporaneo della sede di lavoro, (fuori dal comune di residenza), c) motivi di cura per salute personale, (fuori dal comune di residenza), d) esigenza di assistere, in comune diverso da quello di residenza, un famigliare malato grave, o

portatore di handicap fisico o psichico, o comunque non autosufficiente, e) corsi di studio, professionali, d’aggiornamento, perfezionamento, diversi dalla fattispecie di

cui al comma 2 dell’art.5 legge 431/98 e art.3 D.M. 30.12.02, (fuori dal comune di residenza), f) di natura abitativa, diverso dalla necessità primaria, escluso l’uso vacanze (di cui art. 1 comma

1 lettera C legge 431/98 ) e diverso dalle fattispecie sopra indicate, g) qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata

ed espressamente indicata nel contratto. Esigenze di natura transitoria dei locatori:

h) esigenza del locatore (persona fisica o giuridica) di destinare l’immobile da locare, a sé oppure ad un famigliare o ad un parente fino al 2° grado;

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i) trasferimento temporaneo della sede di lavoro (fuori dal comune di residenza), j) interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione, di recupero e restauro

conservativo nell’abitazione, che non consentano la permanenza del conduttore nell’alloggio e per i quali è stata inoltrata richiesta di concessione, autorizzazione edilizia o D.I.A. (Denuncia Inizio Attività Edilizia),

k) interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione, di recupero, nell’edificio, che non consentano la permanenza del conduttore nell’alloggio e per i quali è stata inoltrata richiesta di concessione, autorizzazione edilizia o D.I.A. (Denuncia Inizio Attività Edilizia).

l) qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto,

Questi contratti devono prevedere una specifica clausola che individui l’esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore (da provare quest’ultima con apposita documentazione da allegare al contratto) i quali dovranno confermare il permanere della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto (Articolo 2 comma 4 del D.M. 30.12.2002). Le parti potranno definire il canone effettivo dei contratti di locazione di natura transitoria, purché compreso entro i valori minimo e massimo delle relative sub-fasce previsti per la zona di competenza, come definiti ai precedenti punti 3 e 4 e potranno avvalersi dell’assistenza delle organizzazioni di categoria firmatarie del presente accordo.

7) I contratti di locazione per studenti universitari di cui all’art. 5 comma 2 della L. 431/98

e art. 3 del D.M. del 30.12.2002 hanno durata non inferiore a mesi 6 (SEI) e non superiore a mesi 36 (TRENTASEI). Tali contratti possono essere stipulati qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di perfezionamento, ovvero di specializzazione in un comune diverso da quello di residenza. I contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari o dalle aziende per il diritto allo studio. Le parti contraenti, potranno determinare il canone effettivo dei contratti di locazione per studenti universitari, purché compreso entro i valori minimo e massimo delle relative sub-fasce previsti per la zona di competenza, come definiti ai precedenti punti 3 e 4, con la eccezione seguente. Qualora la durata del contratto non sia superiore a mesi nove i canoni mensili come sopra determinati potranno essere aumentati nella misura massima del 15%. Le parti potranno avvalersi dell’assistenza delle organizzazioni di categoria firmatarie del presente accordo.

8) In relazione alla ripartizione degli oneri accessori tra locatore e conduttore le parti stipulanti

richiamano e accolgono quanto previsto nell’allegato “G” al D.M. del 30.12.2002. Per quanto ivi non previsto, le Associazioni firmatarie del presente accordo si impegnano a far sì che, nei contratti stipulati con la loro assistenza, si concordi di rispettare la tabella di divisione delle spese allegata al precedente Accordo Territoriale datato 6.10.1999 e depositato al Comune di Reggio Emilia l’11.10.1999.

9) Locatori e conduttori potranno avvalersi della assistenza delle rispettive Organizzazioni di

categoria firmatarie per una concreta e corretta applicazione del presente accordo territoriale. 10) Per i contratti di cui al presente accordo territoriale, le parti contraenti, all’atto della stipula del

contratto, potranno concordare altre pattuizioni a fronte di particolari condizioni, purché non in contrasto con le norme della legge 431/98, del D.M. 30.12.2002 e del presente accordo.

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11) Il presente accordo territoriale ha validità dalla sua sottoscrizione e sarà depositato presso il Comune di Reggio Emilia. Il presente accordo potrà formare oggetto di revisione qualora:

• il Comune deliberi nuove aliquote ICI per l’affitto contrattato di cui al presente accordo; • siano modificate le normative fiscali previste agli articoli 8 e 10 della legge 431/98 e delle

altre normative attualmente vigenti; • siano intervenute consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale degli affitti, • l’unanimità delle Organizzazioni di categoria stipulanti (S.U.N.I.A. - S.I.C.E.T. - U.N.I.A.T. -

A.P.E. - A.S.P.P.I.) lo ritengano comunque necessario o opportuno prescindendo dall’adesione prestata da altre Organizzazioni.

Le Organizzazioni di categoria firmatarie si impegnano a riconvocarsi annualmente per una verifica sull’applicabilità del presente accordo.

Per le Organizzazioni di categoria della Proprietà

A.P.E. A.S.P.P.I. Per le Organizzazioni di categoria degli Inquilini

S.I.C.E.T. S.U.N.I.A. U.N.I.A.T. Per adesione con espresso e irrevocabile riconoscimento della facoltà di cui al punto n.11.

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Allegato “A” all’accordo territoriale per il Comune di Reggio Emilia ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della Legge 431/98

Mappa delle zone omogenee, definite nel presente accordo per il Comune di Reggio Emilia, fra le organizzazioni sindacali, in applicazione della legge 431/98 e del DM del 30.12.2002. In considerazione dell’omogeneità del territorio cittadino e comunale, si individuano quattro zone omogenee quivi specificate, e meglio individuate nelle cartografie allegate. I confini tra le zone si intendono tracciati sulla linea di mezzeria della varie strade. Si definiscono: 1) Centro Storico, l’area interna perimetrata dai viali di circonvallazione dell’ ”esagono” (Viale Piave, Viale Isonzo, Viale Timavo e Viale dei Mille). 2) Centro edificato la zona delimitata dal Torrente Crostolo, Via XX Settembre, Via Cisalpina, linea ferroviaria Milano-Bologna sino alla Stazione (Piazza Marconi), Via Turri fino a Via Chiesi, Via Chiesi, Via Ruscelloni in linea retta fino a Via Paradisi, Via Ritorni, Via Emilia Ospizio fino a Viale del Partigiano, Viale del Partigiano, Via Martiri di Cervarolo fino a Via Benedetto Croce, Via Benedetto Croce fino a Via Settembrini, Via Settembrini fino alla prevista nuova Tangenziale fino a Via Lelio Basso, Via Lelio Basso fino a chiudersi con il Torrente Crostolo, 3) Prima Periferia la zona esterna al Centro Edificato e delimitata a nord dalla tangenziale Viale Martiri di Piazza Tien Anmen sino alla ferrovia MI-BO, ferrovia fino al Torrente Modolena, Torrente Modolena sino ai confini di Comune, confini di Comune sino al torrente Rodano, Torrente Rodano fino alla ferrovia MI-BO, ferrovia fino all’intersezione con Via del Partigiano, Via del Partigiano, Via dell’Areonautica fino a chiudersi con la tangenziale Viale Martiri di Piazza Tien Anmen. Ai fini della determinazione dei canoni si considera facente parte di questa zona anche il Centro abitato di Codemondo. 4) Periferia e Frazioni la restante zona del comune cittadino ad esclusione di quelle precedentemente individuate, zona di Codemondo compresa. Le cosiddette “case sparse” potranno avere un canone non superiore all’80% dei valori di questa zona.

**** Si considerano “case sparse” quelle poste all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato così come indicato dalla cartografia allegata alla variante generale del P.R.G. 1999 ex art.13 della Legge Regionale n. 47/78 e successive modifiche.

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ALLEGATO “B” all’accordo territoriale per il Comune di Reggio Emilia ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della Legge 431/98

Fasce d’oscillazione dei canoni di locazione, definite, nel presente accordo per il Comune di Reggio Emilia, fra le Organizzazioni di categoria, in applicazione della legge 431/98 e del DM. del 30.12.2002. Premessa. Nel definire i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione, riferiti alla città e al Comune di Reggio Emilia, si è tenuto conto delle condizioni logistiche, urbanistiche e della edilizia abitativa. 1) Al fine di facilitare l’individuazione dei valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione, si prendono a riferimento le abitazioni, suddividendole in quattro tipologie dimensionali come segue:

• abitazioni fino a 50 mq. • abitazioni da 51 a 75 mq. • abitazioni da 76 a 100 mq. • abitazioni oltre 100 mq.

2) La suddivisione di cui al punto 1 è frutto di una oggettiva valutazione rilevata da una attenta disamina delle richieste e delle offerte del mercato immobiliare cittadino. 3) Per ogni tipologia dimensionale si sono inoltre determinate tre sub-fasce d’oscillazione del canone: minima, media e massima. Le sub-fascie di oscillazione sono state determinate tenendo conto dei parametri oggettivi di cui al punto 4 dell’accordo territoriale per il Comune di Reggio Emilia. 4) Le parti contraenti nella determinazione del canone effettivo, entro i valori minimo e massimo della relativa sub-fascia, anche con l’assistenza delle organizzazioni sindacali, firmatarie del presente accordo, all’atto della stipula del contratto di locazione terranno conto degli elementi abitativi in base a quanto sopra specificato al punto 3 nonché al punto 4 dell’accordo territoriale per il comune di Reggio Emilia. 5) La tabella seguente riporta i minimi e i massimi di oscillazione, delle fasce e sub-fasce, divise per le zone e tipologie dimensionali come definite all’allegato A dell’accordo territoriale per il Comune di Reggio Emilia.

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COMUNE DI REGGIO EMILIA

TARIFFE €./MQ COMMERCIALE/MESE

SUPERFICIE SUB-FASCIA MINIMA SUB-FASCIA MEDIA SUB-FASCIA MASSIMA

ZONA : CENTRO STORICO

Fino a 50 mq 3,90 – 5,60 5,30 – 7,20 6,70 – 9,00 Da 51 a 75 mq 3,40 – 5,10 4,80 – 6,70 6,20 – 8,30

Da 76 a 100 mq 3,20 – 4,90 4,50 – 6,20 5,70 – 7,40 Oltre 100 mq 2,90 – 4,50 4,10 – 5,20 4,80 – 7,00

ZONA : CENTRO EDIFICATO

Fino a 50 mq 3,10 – 4,30 4,00 – 5,40 5,00 – 6,40 Da 51 a 75 mq 3,00 – 4,20 3,90 – 5,30 4,90 – 6,20

Da 76 a 100 mq 2,80 – 4,00 3,60 – 4,80 4,40 – 5,60 Oltre 100 mq 2,70 – 3,80 3,40 – 4,50 4,10 – 5,30

ZONA : PRIMA PERIFERIA

Fino a 50 mq 2,70 – 4,00 3,60 – 5,00 4,50 – 6,00 Da 51 a 75 mq 2,60 – 3,70 3,40 – 4,80 4,20 – 5,50

Da 76 a 100 mq 2,50 – 3,60 3,20 – 4,60 4,10 – 5,40 Oltre 100 mq 2,40 – 3,40 3,10 – 4,20 3,80 – 4,90

ZONA : PERIFERIA E FRAZIONI

Fino a 50 mq 2,50 – 3,70 3,30 – 4,70 4,20 – 5,60 Da 51 a 75 mq 2,40 – 3,60 3,20 – 4,50 4,00 – 5,40

Da 76 a 100 mq 2,30 – 3,50 3,10 – 4,30 3,90 – 5,20 Oltre 100 mq 2,20 – 3,30 2,90 – 4,00 3,60 – 4,60

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Accordo per il territorio del comune di Teramo

in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n° 431 e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze

Fra le seguenti organizzazioni:

SUNIA - Sindacato Provinciale Inquilini Assegnatari – Teramo, in persona del rappresentante locale Sig. Oriano Malatesta , via A. Pepe n. 39 - Teramo UNIAT – Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio, in persona del rappresentante locale Sig. Gabriele Di Emanuele SICET – Sindacato Inquilini Casa e Territorio, in persona del rappresentante locale Sig. Antonio Di Berardo CONIA - Sindacato Inquilini, in persona del presidente Regionale pro-tempore, sig. Alberto Tucceri Cimini – via E. Lopardi n.32 – L’Aquila. ANIA - Sindacato Inquilini in persona del presidente Regionale pro-tempore, Geom. Corrado Trippitelli, località San Giacomo, L’aquila. UPPI – Unione Piccoli Proprietari Immobiliari – Teramo, in persona del rappresentante locale Sig. Loris Di Bartolomeo CONFAPPI - Confederazione Piccoli Proprietari – Teramo in persona del rappresentante locale Sig. Gino Di Giuseppe ASSOCASA – Associazione Inquilini aderente all’Ugl, in persona del rappresentante locale dott. Giuseppe Mazza. APE - Confedilizia, Associazione Proprietà Edilizia Teramo, in persona del presidente pro-tempore, ing. Rocco Fantozzi, via De Albentiis n. 5 - Teramo

Si conviene e stipula quanto segue, relativamente alle tre tipologie di contratti e precisamente:

1. Contratti agevolati 2. Contratti transitori 3. Contratti per studenti universitari

CONTRATTI AGEVOLATI (art. 2, comma 3, L. 431 /98 e art. 1, D.M. 30.12.2002)

L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Teramo. Il territorio del Comune di Teramo, in base al disposto dell’art. 1, comma 2, del D.M. 30.12.2002, viene suddiviso in aree omogenee, come da allegati A e C, ove non sono evidenziate zone di particolare pregio e/o di particolare degrado,ma sono riportate tutte le zone dell’intero territorio comunale con la specifica nominativa della zona e del rispettivo foglio catastale (allegato A) e della planimetria generale del Comune con le definizioni numeriche corrispondenti delle zone a diversa colorazione (allegato C). I confini tra le aree omogenee e le zone s’intendono tracciati sulla linea di mezzeria delle varie strade e sono,normalmente, determinati dai singoli fogli catastali. L’intero territorio comunale è individuato con la planimetria generale che riporta con colorazioni diverse le varie zone, singolarmente numerate. Per le aree omogenee e le zone, come sopra individuate, vengono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da allegato B. I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione di ciascuna zona e area dovranno intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula dei nuovi contratti, nella misura della variazione dell’indice Istat. La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità di cui agli allegati “B” e “C” del DPR 23 marzo 1998, n° 138, con una nota tolleranza del 5 per cento in più o in meno. Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all’interno delle fasce di oscillazione di cui all’allegato B e sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.

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Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’allegato B subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 5 per cento per i contratti di durata di quattro anni, del 6 per cento per i contratti di durata di cinque anni e del 7 per cento per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l’intera durata contrattuale. Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98 e per gli alloggi compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cui all’allegato B subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 30 per cento, a valere per l’intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.

CONTRATTI TRANSITORI (art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2, D.M. 30.12.2002)

L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Teramo (allegati A e C). Ai fini dell’art. 2, comma 2, D.M. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione del Comune di Teramo (allegato B), incrementati del 20 per cento considerata l’importanza strategica del Comune di Teramo con particolar riferimento al fatto che si tratto di un capoluogo di provincia. La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità di cui agli allegati “B e C” del DPR 23 marzo 1998, n° 138, con una tolleranza del 5 per cento in più o in meno.

Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, dei proprietari e conduttori.

Fattispecie di esigenze dei proprietari:

1. Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per uno dei seguenti motivi:

• trasferimento temporaneo della sede di lavoro; • matrimonio dei figli; • rientro dall’estero; • destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per

immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore; • destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione

del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell’alloggio di servizio;

2. qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Fattispecie di esigenze dei conduttori:

1. Quando il conduttore ha una delle seguenti esigenza: • contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in Comune diverso da quello di residenza; • previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro; • trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro; • necessità di cure o assistenza ai familiari in Comune diverso da quello di residenza o non confinante

con esso; • acquisto di un’abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi; • ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l’abitazione del

conduttore; • campagna elettorale;

2. qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

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Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle indicate esigenze in campo anche ad una sola delle parti contraenti.

CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI (art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98 e art. 3, D.M. 31.12.2002)

L’ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Teramo. Le fasce di oscillazione dei canoni di locazione per singola zona, per i contratti in epigrafe, sono individuate nell’allegato B, mentre le zone e le aree del Comune di Teramo sono indicate negli allegati A e C. La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità di cui agli allegati “B e C” del DPR 23 marzo 1998, n° 138, con una tolleranza del 5 per cento in più o in meno. Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), L. 431/98, le fasce di oscillazione come sopra determinate subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 30 per cento a valere per l’intera durata contrattuale. Il canone, sarà aggiornato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione Istat.

Il presente Accordo, verrà depositato presso la Segreteria Generale del Comune di Teramo, a cura dell’Ape – Confedilizia Teramo, mediante consegna o invio tramite raccomandata a.r.

Letto, confermato e sottoscritto in data ……………… 2003 dalle Organizzazioni stipulanti:

a. per gli Inquilini Sunia – Sindacato Inquilini Sicet – Sindacato Inquilini Uniat – Conia – Sindacato Inquilini Ania – Sindacato Inquilini Assocasa –

b. per la Proprietà Uppi – Unione Piccoli Proprietari Confappi – Piccola Proprietà - Teramo Associazione Proprietà Edilizia Teramo – Confedilizia

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ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI TERNI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.431, E DEL DECRETO 30/12/2002 DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE. Fra le seguenti organizzazioni: rappresentanti della proprietà edilizia ASPPI nella persona del Presidente Avv. Mario Mobilio APE-CONFEDILIZIA nella persona del Presidente Avv. Andrea Messi APPC di Terni nella persona del Presidente Geom. Mario Giangiuli rappresentanti dei conduttori SUNIA - nella persona del Segretario Provinciale Rossano Iannoni; UNIAT — nelle persone del Segretario Regionale Osvaldo Baciucco e del Segretario Provinciale Siro Desantis. SICET - nella persona del Segretario Provinciale Paolo Bacocco. Si conviene e si stipula quanto segue: CONTRATTI AGEVOLATI 1. Locazioni ai sense dell'art. 2 comma 3, L. 431/98 1.1 MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONE NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI SITUATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TERNI, IN CONFORMITA’ AI CRITERI PREVISTI ALL’ART. 1 DEL D.M. 30/12/2002 1.2 DEFINIZIONE DEL TIPO DI CONTRATTO Il "Tipo di contratto” integrato dall’accordo territoriale locale per le locazioni stipulate in applicazione dell’art. 2, comma 3, della legge 431/98 è quello previsto " del D.M. 30/12/2002, indicato come "allegato A” Il sistema dei prezzi sul mercato dell’affitto e il sistema dei valori immobiliari per le nuove tariffe d’estimo che saranno definite con il rinnovamento del catasto, in corso di attuazione, potranno offrire, nel prossimo futuro, una base più solida per gli Accordi locali della legge 431/98. In attesa che questa riforma si compia, si dovrà inevitabilmente mettere capo ad un sistema dei prezzi di riferimento per i regimi di locazione. Allo stato il contenuto dell’accordo è il seguente. a) Individuazione delle zone urbane cui riferire i canoni di locazione Le zone urbane cui devono essere riferiti i canoni di locazione sono delimitate dalle microzone definite dal Comune ai fini della revisione generale degli estimi. b) Modalità per la definizione dei "valori di riferimento " minimo e massimo dei canoni di locazione Nell’ambito di ogni microzona è stato definito il valore min. e max. del canone espresso in €./mq. annuo. c) Determinazione del "valore effettivo" del canone di locazione Il canone di locazione per le abitazione situate in ciascuna microzona verrà determinato in misura effettiva all’atto della stipula del contratto. Lo stesso potrà essere aggiornato in base alle variazioni accertate dall’ISTAT per le famiglie di impiegati e operai, nella misura massima del 75%. Le fasce d’oscillazione previste dalla Tabella A saranno determinate in base ai criteri stabiliti dalla Tabella B. Alloggio ammobiliato — Il canone di locazione determinato con l’applicazione dei criteri di valutazione sopraindicati potrà aumentare fino ad un massimo del 30%.

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Per appartamento ammobiliato si intende quando la mobilia per consistenza e qualità è idonea all’uso convenuto. Superficie convenzionale alloggio — La superficie cui applicare il canone di locazione come sopra definito è: fino a 40 mq + 20% e comunque non superiore a 40 mq. da 41 mq a 70 mq +10% e comunque non superiore a 70 mq. da 71 mq a 90 mq 0% e comunque non superiore a 90 mq. da 91 mq a 100 mq -5% e comunque non inferiore a 91 mq. oltre100 mq -10% e comunque non inferiore 100 mq. La superficie dell’alloggio è quella calpestabile al netto dei muri perimetrali ed interni dei vani principali e degli accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili; La superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, viene computata nella misura : Del 50%, qualora comunicanti con i vani di cui al punto I.; Del 25% qualora non comunicanti; La superficie dei balconi, terrazze e simili , di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, viene computata nella misura: Del 15% fino a mq.25 se scoperti e del 10% per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui al punto I.; Del 30% fino a mq.25 se coperti e del 10% per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui al punto I.; Del 15% fino a mq. 25 e del 5% per la quota eccedente, qualora non comunicanti; Il box auto viene computato nella misura del 40% della superficie reale. La superficie dell’area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, viene computata nella misura del 10% fino alla superficie definita nel punto I., e del 2% per superfici eccedenti detto limite. Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalità dei punti precedenti, entrano nel computo della superficie utile fino ad un massimo pari alla metà della superficie dei vani di cui al punto I.; La superfice convenzionale dell’unità immobiliare potrà avere una tolleranza del 5% +/-. d) Accertamento della congruita’ del canone di locazione Ognuna delle parti potrà attivare una procedura di accertamento contrattuale o verifica della congruità e conformità del canone all’Accordo locale, valendosi delle rispettive Associazioni, anche nel corso della locazione. e) Durate contrattuali superiori a tre anni Qualora le parti contrattuali private abbiano stabilito una durata superiore a quella prevista ( tre anni), i valori massimi delle fasce di oscillazione dei canoni di locazione saranno aumentati del 4% per ogni anno superiore a tre, fino ad un massimo del 10%. CONTRATTI TRANSITORI 2. Locazioni ai sensi dell'art. 5 comma 1, L. 431/98 2.1 MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONE NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI SITUATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TERNI, IN CONFORMITA’ AI CRITERI PREVISTI ALL’ART. 2 DEL D.M. 30/12/2002 Il canone di locazione dovrà essere stabilito applicando le modalità di cui al precedente paragrafo 1.1 per la determinazione del valore effettivo.

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2.2 DEFINIZIONE DEL TIPO DI CONTRATTO Il " tipo di contratto" integrato dal’accordo territoriale locale per le locazioni stipulate in applicazione dell’art. 5, comma 1, della legge 431/98 è quello previsto " del D.M. 30/12/2002, indicato come "allegato C” Ai fini della qualificazione della esigenza del locatore e del conduttore che giustifica la transitorietà del contratto, sono individuate le condizioni seguenti. a) quando il locatore ha necessità di adibire l’immobile ad abitazione propria dei figli, dei genitori o di parenti fino al 2° grado per motivi di: - trasferimento temporaneo della sede di lavoro; - matrimonio dei figli; - rientro dall’estero. b) quando il conduttore ha necessità di abitare l’immobile per motivi di: - trasferimento temporaneo della sede di lavoro; - separazione o divorzio; - assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica o acquisto di abitazione in cooperativa o presso privati entro 18 mesi. CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI 3. locazioni ai sensi dell'art. 5 comma 2 e 3, L. 431/98 3.1 MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONE NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI SITUATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TERNI, IN CONFORMITA’ AI CRITERI PREVISTI ALL’ART. 3 DEL D.M. 30/12/2002 Il canone di locazione dovrà essere stabilito applicando le modalità di cui al precedente paragrafo 1.1 per la determinazione del valore effettivo. 3.2 DEFINIZIONE DEL TIPO DI CONTRATTO Il "tipo di contratto" integrato dall’accordo territoriale locale per le locazioni stipulate in applicazione dell’art. 5, comma 2 e 3, della legge 431/98 è quello indicato come "allegato E". Il subentro dovrà essere comunicato al locatore per iscritto da parte del conduttore/i iniziali e del conduttore subentrante, il quale dovrà dichiarare di accettare solidalmente ed integralmente i patti contrattuali. Indipendentemente dai gravi motivi è concesso al conduttore/i di recedere dal contratto dandone preavviso al locatore quando si verifichi prima della scadenza contrattuale l’interruzione degli studi o il cambio sede universitario. 4. Istituzione di una "Commissione di Conciliazione" Paritetica" Per ogni controversia che sorga in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contratti di cui al presente decreto nonche' in ordine all'esatta applicazione degli Accordi territoriali e /o integrativi, ciascuna parte puo' richiedere, prima di adire l'Autorita' giudiziaria, che si pronunci una Commissione di conciliazione stragiudiziale che deve decidere non oltre sessanta giorni dalla data della richiesta. E' altresi' nella facolta' di ciascuna parte ricorrere alla Commissione di conciliazione affinche' attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli Accordi di riferimento. In caso di variazione dell'imposizione fiscale gravante sull'unita' immobiliare locata, in piu' o in meno, rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata puo' adire la Commissione di cui al presente articolo, la quale determina, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone da corrispondere.

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La richiesta di decisione della Commissione, costituita con le modalita' indicate negli allegati tipi di contratto, non comporta oneri a carico della parte richiedente. 5. Accordi integrativi tra le parti Le parti contraenti integrano il contratto di locazione indicando la superficie totale convenzionale dell’alloggio e gli elementi previsti dalla tabella B come determinati dal presente accordo, la zona censuaria dove è ubicato l’immobile e le tabelle millesimali. Ubicazione in base alla tabella A Zona ___________________________________Microzona n° ___ Elementi presenti previsti dalla tabella B � presenza di posto auto o box ; � presenza di cantina; � presenza di ascensore con ingresso al piano terra, rialzato o primo piano; � presenza di terrazze con misura complessiva superiore a 8 mq; � presenza del secondo bagno; � lo stabile ha avuto manutenzione negli ultimi 10 anni (per manutenzione si intende anche l’adeguamento alla legge 626); � presenza di giardino o cortile anche condominiale; � opere a favore di portatori di handicap; � presenza di doppie finestre o vetri camera. Tabelle millesimali: di proprietà __________ di riscaldamento _____ di acqua ______ altro _______ Per tutti i contratti sottoscritti in base al presente accordo, la suddivisione delle spese per gli oneri accessori farà riferimento a quanto previsto dalla tabella Oneri Accessori allegata al decreto ministeriale 30 12 2002. DURATA DELL’ACCORDO. L’accordo ha validità fino al prossimo decreto ministeriale in attuazione della legge 431/98 art.4 comma 1. Letto, confermato e sottoscritto in data _________2003 dalle organizzazioni stipulanti: ASPPI ____________________________________ APE - CONFEDILIZIA ____________________________________

APPC ____________________________________ SUNIA ____________________________________ UNIAT ____________________________________ SICET ____________________________________

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ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI MODENA

(Firmato e depositato il 30 Gennaio 2004)

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431

E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,

DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE IN DATA 30.12.2002

Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 3 della Legge 431/98 ed in attuazione Decreto

Ministeriale 30.12.2002, le seguenti Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentati-ve a livello locale:

Organizzazioni degli inquilini

SICET , in persona del segretario territoriale – PIERO LUCIANO TORRI

SUNIA , in persona del segretario territoriale – ANGELO MORSELLI

UNIAT , in persona del segretario territoriale – ORESTE GAIBAZZI

Organizzazioni dei proprietari

APE , in persona del presidente provinciale GIORGIO PANTOLI

ASPPI , in persona del presidente provinciale LUIGI FANTI e segretario prov. GIORGIO

GUBERTINI

UPPI , in persona del presidente provinciale EUGENIO MISSERE e segretario prov.

LEPRAI FERNANDO

Premesso

1) Che in attuazione dell'art.2 comma 3 della L.431/98 e del d. m. 30/12/2002 si intende addivenire alla stipula di un accordo territoriale per la definizione del contratto agevolato

relativo alle locazioni di immobili ad uso abitativo a canone agevolato; con validità fino a sottoscrizione di un nuovo accordo ed impegno a ritrovarsi a cadenza semestrale.

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2) Che è istituita presso le associazioni sottoscrittrici il presente accordo la lista dei delega-ti delle medesime, quali membri per la commissione di conciliazione prevista dal d. m.

30/12/2002. Le medesime si impegnano a redigere il regolamento applicativo della so-

pra chiamata commissione 3) Che i firmatari del presente accordo, fatta eccezione per l’Ape Confedilizia perché di op-

posto parere quanto al punto C seguente, convengono: a) sulla necessità del mantenimento dei benefici fiscali relativi alle tipologie contrat-

tuali oggetto del presente accordo,

b) sull’importanza della continuità della operatività dello strumento del fondo socia-le,

c) sulla indispensabilità di un incremento dell’ERP, e si impegnano a dare continuità al perseguimento dei suddetti obiettivi;

convengono e stipulano quanto segue

CAPO I

NORME GENERALI

1. METODO DI CALCOLO DEL CANONE

I canoni a valere per i contratti uso abitativo, uso transitorio e uso transitorio universi-tario allegati al presente accordo, sono definiti come segue.

Il valore del canone è determinato fra il valore minimo e massimo della subfascia

d’oscillazione, in funzione dell’ubicazione dell’alloggio, della sua superficie, dei parametri oggettivi e soggettivi.

2. AREE OMOGENEE

Descrizione delle zone omogenee, individuate nel presente accordo per il Comune di Mo-

dena, fra le organizzazioni sindacali, in applicazione della legge 431/98 e del DM n. 67 del 05-03-99.

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1) In considerazione dell’omogeneità del territorio urbano e comunale, s’individuano tre zo-ne omogenee all’interno della città e una nel resto del territorio comunale detta delle Fra-

zioni.

La pianta delle zone omogenee è allegata al presente accordo come allegato “A”.

2) All’interno delle zone cittadine sono evidenziate alcune aree di maggiore pregio e definite ai punti seguenti.

a) Si definisce Zona Centro Storico, l’area interna perimetrata dalle seguenti strade, esclusi gli edifici posti direttamente sulle strade indicate nell’area di pregio della zona Semicentro:

Via Caduti in Guerra, Viale Martiri della Libertà,

Viale delle Rimembranze,

Viale Vittorio Veneto, Via Berengario,

Via Fontanelli, Viale Monte Kosica, dall’incrocio con via Fontanelli fino a Via Galvani,

Via Galvani, (entrambi i lati),

Piazza Dante, Viale Crispi, (entrambi i lati),

Piazzale N. Bruni,

a1) All’interno dell’area Centro Storico s’individuano alcune aree di maggiore pregio per u-

bicazione geografica, per tipologia architettonica e edilizia e per dotazione di servizi eco-nomici, culturali, commerciali. Le aree di maggiore pregio sono le seguenti:

- Via Emilia centro, entrambi i lati, - Corso Canalchiaro, entrambi i lati,

- Corso Canalgrande, entrambi i lati,

- Via Cavour, entrambi i lati, - Piazza Roma,

- Piazza Mazzini, - Piazza Grande,

- Corso Duomo, entrambi i lati,

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b) Zona Semicentrale. Le strade che delimitano la zona sono le seguenti, escluse quelle all’interno del Centro Storico:

Viale Caduti in Guerra, – Via N. Dell’Abate – via Mazzoni – ferrovia fino all’altezza della li-

nea ferroviaria provinciale – linea ferroviaria provinciale fino a via F.lli Rosselli – via Bra-mante – via Bernini – via Brunelleschi – viale Amendola da via Bramante a via Giardini –

viale Neruda fino a viale Italia – viale Italia – via Zucchi – viale Cialdini fino a viale Monte-cuccoli – viale Montecuccoli.

b1) All’interno della zona Semicentrale è classificata come area pregio, quella perimetrata dalle seguenti strade (compresi entrambi i lati):

Da viale Caduti in Guerra fino a Via Ricci – via Ricci fino a via Menotti – via Menotti da via Ricci alla via Emilia – viale Trento Trieste – viale Muratori da viale T. Trieste a via Giardini –

viale Tassoni – largo A. Moro – viale V. Veneto – viale delle Rimembranze – viale Martiri.

c) Zona Periferia. Questa zona è composta dagli abitati non compresi nelle zone Centro

Storico e Semicentro e direttamente collegati all’area urbana della città, escluse le frazioni.

All’interno della zona Periferia si classificano come aree di pregio le seguenti:

c1) “area ospedale policlinico”, perimetrata da Via Vignolese all’incrocio con la linea ferro-viaria provinciale fino a via Araldi – via Araldi – via Emilia Est da via Araldi alla linea ferro-

viaria provinciale. Per tutte le strade entrambi i lati. c2) “area Villaggio Giardino”. Perimetrata da via L. da Vinci – via d’Avia Sud – tang. S.

Quasimodo – via Formigina da via L. da Vinci fino alla tang. S. Quasimodo. Per tutte le

strade entrambi i lati. c3) Area perimetrata da Viale Amendola – Via F.lli Rosselli fino a via Panni – via Panni –

via Giardini da via Panni a viale Amendola. Per tutte le strade entrambi i lati, escluse le strade già indicate nella zona Semicentro.

c4) “Area Villaggio Zeta” perimetrata da tang. Neruda – via Formigina da tang. Neruda fino

a Stradello Marone – via Giardini da Stradello Marone a tang. Neruda. Per tutte le strade entrambi i lati, escluse le strade già indicate nella zona Semicentro.

d) Zona delle Frazioni. Sono compresi in questa zona gli abitati esterni all’area di sviluppo

urbano della città:

Marzaglia Tre Olmi Lesignana Cognento San Donnino Villanova Ganaceto Fossalta

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Cittanova Albareto San Damaso Vaciglio Portile Freto Paganine

3. SUPERFICIE DELL’ALLOGGIO

Nei singoli contratti le parti contraenti dichiarano a loro responsabilità la superficie dell’alloggio oggetto della locazione, calcolata ai sensi e per gli effetti del presente accordo.

In tutti i casi di attestazione di cui al punto 3 della premessa, le parti contraenti do-vranno dichiarare, sotto la loro responsabilità, la superficie dell’alloggio e gli estremi cata-

stali, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo.

la superficie dell’alloggio è data dalla dimensione di calpestio dell’appartamento, al netto delle pertinenze, degli spazi esterni e dei balconi e terrazzi. 4. TIPOLOGIE DIMENSIONALI

Al fine di facilitare l’individuazione dei valori minimi e massimi delle fasce d’oscillazione, si

prendono a riferimento le abitazioni, suddividendole in tre tipologie dimensionali come se-

gue: a) abitazioni fino a 50 mq,

b) abitazioni oltre 50 fino a 90 mq, c) abitazioni oltre 90 mq,

5. PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

Per ogni tipologia dimensionale si sono pertanto determinate tre sub-fasce d’oscillazione

del canone: minima, media e massima.

Parametri oggettivi: • Impianto di riscaldamento, (autonomo o centralizzato),

• Impianto fisso di condizionamento dell’aria,

• Ascensore,

• Autorimesse o box auto, (posto auto per il Centro Storico),

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• Cantine o soffitte,

• Doppi servizi,

• Giardino privato e/o condominiale,

• Terrazzo.

Le abitazioni che hanno fino a tre (due per il Centro Storico), dei parametri oggettivi sopra indicati si collocano nella sub-fascia minima.

Le abitazioni con quattro (tre per il Centro Storico), dei parametri oggettivi sopra indicati si collocano nella sub-fascia media.

Le abitazioni con almeno cinque (quattro per il Centro Storico), dei parametri oggettivi sopra indicati si collocano nella sub-fascia massima.

La tabella di riferimento dei parametri oggettivi per collocare le abitazioni all’interno delle

sub-fasce è la seguente.

Sub-fasce Param. Ogg. per Centro Storico Param. Ogg. per le altre zone Minima 2 3

Media 3 4

Massima 4 5

Parametri soggettivi: j) Tipologia dell’alloggio,

k) altezza di piano dell’abitazione, l) stato manutentivo dell’alloggio,

m) stato manutentivo dell’intero stabile, n) livello delle finiture dello stabile,

o) livello delle finiture dell’alloggio,

p) superficie dell’alloggio, all’interno della relativa fascia d’appartenenza.

6. DETERMINAZIONE DEL CANONE

Le parti contrattuali, utilizzando i parametri oggettivi di cui al punto 5 del presente accordo,

individuano la sub-fascia d’appartenenza dell’abitazione da locare. All’interno di ciascuna sub-fascia saranno le parti, se del caso con l’assistenza delle

organizzazioni sindacali, ove una parte lo richieda, a definire in concreto il canone effettivo,

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entro il livello massimo corrispondente, tenendo conto dei parametri soggettivi di cui al punto 5.

Il canone potrà essere aggiornato annualmente in misura contrattata e comunque non superiore al 75% della variazione ISTAT. L’adeguamento del canone decorrerà dal

mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata.

7. FASCIE D’OSCILLAZIONE DEL CANONE MENSILE

(valori in Euro)

TABELLE DIMENSIONALI DEGLI ALLOGGI E FASCIE DI CANONE MENSILE

Centro Storico maggior pregio minor pregio

fino 50 mq oltre 50 fino 90 mq oltre 90 mq fino 50 mq oltre 50 fino 90 mq oltre 90 mq fascie d'oscillazione

1 2 3 4 5 6

subfascia minima 335,18

397,67

454,48

511,29

482,89

568,10 306,78 369,27 426,08 482,89

454,48

539,70

subfascia media 397,67

454,48

511,29

568,10

568,10

653,32 369,27 426,08 482,89 539,70

539,70

624,91

subfascia massima 454,48

511,29

568,10

624,91

653,32

738,53 426,08 482,89 539,70 596,51

624,91

710,13

SemiCentro

maggior pregio minor pregio

fino 50 mq oltre 50 fino 90 mq oltre 90 mq fino 50 mq oltre 50 fino 90 mq oltre 90 mq fascie d'oscillazione

7 8 9 10 11 12

subfascia minima 323,82

386,31

443,12

499,93

471,53

556,74 295,41 357,90 414,71 471,53

443,12

528,34

subfascia media 386,31

443,12

499,93

556,74

556,74

641,96 357,90 414,71 471,53 528,34

528,34

624,91

subfascia massima 443,12

499,93

556,74

613,55

641,96

727,17 414,71 471,53 528,34 585,15

624,91

698,77

Periferia

maggior pregio minor pregio

fino 50 mq oltre 50 fino 90 mq oltre 90 mq fino 50 mq oltre 50 fino 90 mq oltre 90 mq fascie d'oscillazione

13 14 15 16 17 18

subfascia minima 278,37

340,86

397,67

454,48

426,08

511,29

249,97 312,46 369,27

426,08

397,67

482,89

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subfascia media 340,86

397,67

454,48

511,29

511,29

596,51

312,46 369,27 426,08

482,89

482,89

568,10

subfascia massima 397,67

454,48

511,29

568,10

596,51

681,72

369,27 426,08 482,89

539,70

568,10

653,32

Frazioni

fino 50 mq oltre 50 fino 90 mq oltre 90 mq

fascie d'oscillazione

19 20 21

subfascia minima 244,28

306,78

363,59

420,40

391,99

477,21

subfascia media 306,78

363,59

420,40

477,21

477,21

562,42

subfascia massima 363,59

420,40

477,21

534,02

562,42

647,64

Nei casi di particolari condizioni sociali disagiate del Conduttore e/o di particolare degrado dell’immobile o ambientale, le parti contrattuali hanno la possibilità di ridurre il minimo delle

fasce di canone sopra riportate fino al 50%; le condizioni di cui al presente comma dovran-no essere convalidate dalle associazioni firmatarie del presente accordo, almeno una per

parte scelte a cura dei contraenti.

Le Associazioni firmatarie del presente accordo, si riuniscono annualmente per definire e-ventuali variazioni dei minimi e dei massimi delle fasce di canone sopra riportate, in relazio-

ne all’andamento locale del mercato delle locazioni e dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

8. FATTISPECIE PARTICOLARI DI VARIAZIONE DEL CANONE

Sono individuate le seguenti ipotesi nelle quali il canone determinato come ai punti che precedono potrà essere oggetto di ulteriore variazione in virtù di elementi da specifica-

re espressamente in contratto.

Le percentuali sottoindicate dovranno essere sommate e poi applicate una volta sol-

tanto sui valori della fascia di riferimento.

IMMOBILI ARREDATI

Per gli immobili arredati, le fasce di oscillazione dei canoni di cui alle aree dov’è ubi-

cato l’immobile, subiranno nei valori minimo e massimo un aumento, a valere per

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l’intera durata contrattuale, calcolato come segue: a) completamente arredato fino a un massimo di aumento del 10%. Si definisce

completamente arredato l’immobile i cui locali sono tutti dotati di arredo e/o at-

trrezzature. In ogni caso i locali devono essere dotati, di arredo e/o attrezzature in quantità e qualità, da potere essere utilizzati regolarmente, in particolare la dota-

zione minima è data dall’arredamento completo per CUCINA (con Frigorifero; Piano di cottura; Tavolo, almeno 4 sedie) e CAMERA DA LETTO (Reti, Materas-

so, Armadio).

b) semiarredato fino a un massimo di aumento del 5%. Si definisce semiarredato l’immobile i cui locali non sono dotati tutti di arredo e/o attrezzature.

9. RIPARTIZIONE DEGLI ONERI ACCESSORI

In relazione alla ripartizione degli oneri accessori fra Locatore e Conduttore le parti

stipulanti richiamano e accolgono quanto previsto nell’allegato al D.M. 31.12.2002.

Per quanto ivi non previsto, le parti fanno altresì riferimento e richiamano in ogni c a-

so le norme vigenti, gli usi locali, nonché le tabelle concordate fra tutte o fra alcune delle organizzazioni stipulanti il presente Accordo.

CAPO II

NORME SPECIALI

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente i contratti

tipo allegati al D.M. 30.12.2002, così come recepiti nel presente accordo, provvedendo ad integrarlo con i dati delle parti e dell’immobile, indicando con precisione tutti gli elementi e

le pattuizioni che hanno consentito la determinazione del canone, e di cui ai punti 1,2, 3, 4, 5,6 e 7 del capo I del presente accordo.

10. CONTRATTI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

Il contratto tipo utilizzabile è esclusivamente quello recepito al presente accordo co-

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me allegato “1”. I contratti avranno la durata minima di cui al comma 5 dell’art.2, legge n.431/98.

Recesso anticipato del Conduttore

Nei contratti di locazione di cui al presente punto, il recesso anticipato del Condutto-

re per gravi motivi, si intende comunque valido quando il Conduttore invia al Locatore lette-ra raccomandata A. R. con preavviso di almeno sei mesi, assumendone tutte le relative

spese dell’imposta di registro.

11. CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI

In conformità con le previsioni del D.M. 30.12.2002 la durata della locazione non può essere inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi.

Si precisa che, la transitorietà del contratto può essere motivata rispettivamente e/o separatamente sia da esigenze del Locatore che del Conduttore. Nel contratto di locazione,

si dovrà dichiarare il motivo di transitorietà, del Locatore e/o del Conduttore, individuato all’interno delle seguenti esigenze.

ESIGENZE DI TRANSITORIETA’ DEL LOCATORE

Quando il Locatore debba disporre dell’immobile, entro i 60 giorni successivi alla scadenza

pattuita nel contratto, per i seguenti motivi:

A - destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei parenti entro il secon-

do grado in linea retta. B - destinarlo all’esercizio dell’attività propria, del coniuge, del figlio o dei parenti en-

tro il secondo grado a seguito del conseguimento di titolo abilitativo al lavoro e/o pro-

fessione; C - destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei parenti entro il secon-

do grado, per ragioni di studio o di lavoro, esclusivamente per Locatori residenti in comuni diversi da quello di Modena;

D - eseguire interventi nell’unità immobiliare, per i quali ha fatto richiesta di conces-

sione o autorizzazione edilizia, che siano incompatibili con l’occupazione

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dell’appartamento; E - ogni altra esigenza specifica del Locatore collegata ad un evento certo a data

prefissata, espressamente indicata nel contratto e documentata e convalidata dalle

associazioni firmatarie del presente accordo, almeno una per parte, scelte a cura dei contraenti.

ESIGENZE DI TRANSITORIETA’ DEL CONDUTTORE

Quando il Conduttore abbia la necessità di una abitazione per un periodo non superiore a

18 mesi, per i seguenti motivi:

F - contratto di lavoro a termine o a tempo determinato.

G - previsione di trasferimento per ragioni di lavoro; H - trasferimento temporaneo della sede di lavoro;

I - necessità di cure o di assistenza per sé o a famigliari in luogo diverso dalla propria resi-denza;

L - acquisto, o locazione di una abitazione che si renda disponibile entro il periodo di durata

del contratto; M - esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile la sua abitazione;

N - ogni altra esigenza specifica del Conduttore collegata ad un evento certo a data prefis-sata, espressamente indicata nel contratto e documentata e convalidata dalle associazioni

firmatarie del presente accordo, almeno una per parte, scelte a cura dei contraenti.

Il Conduttore non deve avere la residenza nel Comune di Modena e comuni contermini per

i punti F, G, H, I. Le ragioni di transitorietà del Conduttore dovranno essere specificatamente docu-

mentate. Si precisa, che per la stipula dei contratti di cui sopra è necessaria e sufficiente la

sussistenza in capo ad una sola delle parti contraenti di una delle suindicate esigenze.

E’ fatto obbligo al Locatore di confermare l’esigenza transitoria con lettera racco-mandata A/R da inviarsi entro un termine anteriore alla scadenza pari ad almeno tre mesi,

ridotti a quindici giorni per contratti di durata fino a tre mesi.

Il deposito cauzionale non potrà essere superiore all’importo di una mensilità del ca-

none per contratti sino a sei mesi, non superiore a due mensilità per contratti di durata fino

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a diciotto mesi.

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente il

contratto tipo, recepito al presente accordo come allegato “2”, indicando con precisione i motivi di transitorietà.

12. CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI

Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 30-12-2002 è possibile stipulare tali contratti di locazione

per studenti universitari fuori sede. Tali contratti di locazione hanno durata da sei mesi a tre

anni, possono essere sottoscritti o dal singolo o da gruppi di studenti. Alla prima scadenza i contratti si rinnovano per un uguale periodo salvo recesso del Conduttore e termina auto-

maticamente alla seconda scadenza.

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente il

contratto tipo recepito al presente accordo come allegato “3”. 13. GRANDI PROPRIETA’

Per gli enti previdenziali pubblici, le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi

l’attribuzione, in capo ad un medesimo soggetto, della disponibilità di più di 30 unità immo-biliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio

nazionale) i canoni sono definiti, all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di

oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalle contrattazioni terri-toriali, in base ad appositi Accordi integrativi fra la proprietà interessata e organizzazioni

sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente accordo. Tali Accordi integrativi, da stipularsi per zone territoriali da individuarsi dalle associa-

zioni sindacali predette, possono prevedere speciali condizioni per far fronte ad esigenze di

particolari categorie di conduttori nonché la possibilità di derogare dalla tabella oneri acces-sori.

Nella stipula dei contratti di locazione, le parti potranno essere assistite dalle asso-

ciazioni sindacali da esse prescelte tra quelle che abbiano sottoscritto l’accordo integrativo

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stesso.

CAPO III

NORME FINALI

14. DURATA ED EFFICACIA

Il presente accordo territoriale ha durate di tre anni a partire dal deposito dello stesso presso il Comune.

Il presente accordo potrà formare oggetto di revisione anche prima della sua natura-

le scadenza qualora:

- il Comune deliberi nuove aliquote ICI per l’affitto contrattato di cui al presente accor-

do; - siano modificate le normative fiscali previste agli articoli 8 e 10, legge 431/98 e delle

altre normative attualmente vigenti;

- siano intervenute consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale degli affitti, (come previsto all’ultimo comma del punto 7 del presente accordo);

- il CIPE individui una modifica dei Comuni considerati ad alta tensione abitativa; - le parti contraenti lo ritengano comunque necessario o opportuno.

Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo si rendono fin d’ora di-sponibili ad assistere le parti nelle trattative precontrattuali per la definizione delle condizio-

ni del contratto, ivi compresa la determinazione del canone. Il presente accordo verrà depositato presso la Segreteria generale del Comune, uni-

tamente ai seguenti allegati:

A. Pianta delle zone omogenee;

Contratto tipo

“1” Uso abitativo

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“2” Uso transitorio ordinario “3” Uso transitorio universitario

Letto, confermato e sottoscritto in Modena, in data 01 febbraio 2004

Le organizzazioni firmatarie

Organizzazioni della Proprietà

APE ________________________________________________________________

ASPPI _______________________________________________________________

UPPI ________________________________________________________________

Organizzazioni degli Inquilini

SICET _______________________________________________________________

SUNIA _______________________________________________________________

UNIAT _______________________________________________________________