ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO 20 MARZO 2002 · Dangiolillo Marina, De Checchi Loredana, De Filippo...

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1 ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO 20 MARZO 2002 PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE NEL SETTORE DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA Il giorno 20 marzo 2002, in Roma, tra la CONFAPI, Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata, rappresentata dal Presidente Roberto Maria Radice e dal Vice Presidente per le Relazioni Industriali Massimo Paniccia, dal Vice Presidente e componente CONFAPI nel Consiglio di Amministrazione ENASARCO Alfredo Gherardi assistiti dal Direttore Generale Sandro Naccarelli, dal Dirigente per le Relazioni Industriali Armando Occhipinti e dai tecnici per la contrattazione agenti Francesco Petrolillo e Paolo Ravagli con la partecipazione della delegazione imprenditoriale composta da Guido Aires, Franco Bertini, Giovanni De Biasi, Massimo Giammetta, Anna Serena Serantoni, Antonella Zaini e della commissione sindacale tecnica composta da Francesco Battaglini, Daniele Cattunar, Roberto Ceroni, Valeria Data, Grazia De Rosa, Emanuele Guerzoni, Claudio Lissoni, Michele Trippa, Luciano Veronesi e la FNAARC (Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio), rappresentata dal Presidente Adalberto Corsi, dai Vice Presidenti Alberto Ulivi, Egidio Casorati, Ferdinand Less, Gabriele Mazzanti, dai componenti la Giunta Esecutiva Domenico Ambra, Luca Chiari, Giuseppe Corbetta, Antonio Ferrarini, Antonio Franceschi, Sergio Mercuri, Mauro Ristè, Ottavio Righini, Germano Ruscitto, Giuseppe Stefanini, dal Responsabile delle Relazioni Sindacali Luigi Strazzella l’USARCI (Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti Commercio Italiani), rappresentata dal Presidente Ciano Donadon, dal Vice Presidente Vicario Francesco D’Angelo, dai Vice Presidenti Emanuele Lo Monaco, Mario Nicolai, Luigi Gervasoni, Massimo Azzolini, dal Segretario Nazionale Antonello Marzolla, dai componenti il Centro Giuridico Carlo Tabellini e Tonino Liaci, dal Segretario di Presidenza Massimiliano Baldini la FIARC (Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio), rappresentata dal Presidente Carlo Massaro, dai Vice Presidenti Andrea Parrini, Domenica Cominci, Luigi Lupi, Antonino Marcianò, Salvatore Sciliberto, dal membro di giunta Enrico Guida, assistiti dal Segretario Nazionale Elvira Massiniano la FILCAMS-CGIL, Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi, rappresentata dal Segretario Generale Ivano Corraini, dai Segretari Antonia Franceschini,

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ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO

20 MARZO 2002

PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI AGENZIA E RAPPRESENTANZACOMMERCIALE NEL SETTORE DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA

Il giorno 20 marzo 2002, in Roma,

tra

la CONFAPI, Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata,rappresentata dal Presidente Roberto Maria Radice e dal Vice Presidente per le RelazioniIndustriali Massimo Paniccia, dal Vice Presidente e componente CONFAPI nel Consigliodi Amministrazione ENASARCO Alfredo Gherardi assistiti dal Direttore Generale SandroNaccarelli, dal Dirigente per le Relazioni Industriali Armando Occhipinti e dai tecnici per lacontrattazione agenti Francesco Petrolillo e Paolo Ravagli con la partecipazione delladelegazione imprenditoriale composta da Guido Aires, Franco Bertini, Giovanni De Biasi,Massimo Giammetta, Anna Serena Serantoni, Antonella Zaini e della commissionesindacale tecnica composta da Francesco Battaglini, Daniele Cattunar, Roberto Ceroni,Valeria Data, Grazia De Rosa, Emanuele Guerzoni, Claudio Lissoni, Michele Trippa,Luciano Veronesi

e

la FNAARC (Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio),rappresentata dal Presidente Adalberto Corsi, dai Vice Presidenti Alberto Ulivi, EgidioCasorati, Ferdinand Less, Gabriele Mazzanti, dai componenti la Giunta EsecutivaDomenico Ambra, Luca Chiari, Giuseppe Corbetta, Antonio Ferrarini, Antonio Franceschi,Sergio Mercuri, Mauro Ristè, Ottavio Righini, Germano Ruscitto, Giuseppe Stefanini, dalResponsabile delle Relazioni Sindacali Luigi Strazzella

l’USARCI (Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti Commercio Italiani), rappresentatadal Presidente Ciano Donadon, dal Vice Presidente Vicario Francesco D’Angelo, dai VicePresidenti Emanuele Lo Monaco, Mario Nicolai, Luigi Gervasoni, Massimo Azzolini, dalSegretario Nazionale Antonello Marzolla, dai componenti il Centro Giuridico CarloTabellini e Tonino Liaci, dal Segretario di Presidenza Massimiliano Baldini

la FIARC (Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio), rappresentata dalPresidente Carlo Massaro, dai Vice Presidenti Andrea Parrini, Domenica Cominci, LuigiLupi, Antonino Marcianò, Salvatore Sciliberto, dal membro di giunta Enrico Guida, assistitidal Segretario Nazionale Elvira Massiniano

la FILCAMS-CGIL, Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi,rappresentata dal Segretario Generale Ivano Corraini, dai Segretari Antonia Franceschini,

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Carmelo Caravella, Marinella Meschieri, Bruno Perin, Carmelo Romeo, Claudio Treves,dal Presidente del C.D. Bruno Rastelli, dal responsabile del settore Massimo Nozzi,assistito da Giuseppe Ricci, Alfio Vigloli, Giovanni Cammarata del CoordinamentoNazionale Agenti e dai componenti del Comitato Direttivo Nazionale, Abbonizio Marzia,Acconci Angela, Agassini Silvia, Albanella Luisa, Alberti Donatella, Anelli Livio, AngeliniDalida, Anile Lucia, Antonioli Maura, Bacci Marco, Baini Giuliana, Balestrieri Francesca,Belli Otello, Bellini Giancarlo, Benocci Valeria, Bertolotti Marco, Bertolucci Paolo,Besenzoni Gianfranco, Bianchi Ennio, Biscaro Vigilio, Bittarelli Luigi, Bonazza Dino,Bortolami Adriano, Botta Danila, Brogi Barbara, Broglia Miriam, Bucchioni Giovanni,Calanca Alessandro, Calò' Luigina, Campari Ramona, Capponi Fabio, CaraccioloManuela, Caramelle Rolland, Carnevale Maddalena, Carpino Giovanni, Castagnini Fabio,Castellani Cristina, Cattaneo Federica, Cetti Pierluigi, Ciavarella Maria, Ciman Rosella,Cioffi Canio, Codonesu Sergio, Coppini Luigi, Corazzesi Luigi, Cuntrò Anna, Dmelì Nadia,Dangiolillo Marina, De Checchi Loredana, De Filippo Antonio, De Rocco Elena, DeciccoTonino, Della Volpe Carla, Di Meglio Enzo, Dragone Lucia, Eel Zaaf Abdelaziz, ErbanteAnna Pia, Esposito Rosa, Fanesi Gabriella, Fassina Sergio, Fattini Romano, FerrariStefania, Filandetti Antonella, Fiorani Giordano, Folloni Enrico, Forti Piergiorgio,Francavilla Cosimo, Franceschini Sergio, Franceschini Franco, Galati Mario, GiannessiLaura, Giupponi Zaverio, Giuriolo Lorenza, Grimaldi Antonella, Guerriero Angelo,Guglielmi Gabriele, Hoo Elena, Ioris Marisa, Landini Alda, Lorusso Giuseppe, MaestriPatrizia, Mafezzoli Dora, Maggio Maria, Magnani Luca, Mancini Gianfranco, ManciniGiuseppe, Mangili Mario, Manocchio Maria, Marchi Giancarlo, Marconi Piero, MargherittaDanilo, Marieschi Cristiano, Marinucci Daniela, Martinelli Gianbattista, Mazziotta Manlio,Melidoni Rosa Giulia, Melotti Massimo, Mengaroni Luigino, Merlo Lucia, Merola Adriana,Minnì Cono, Minniti Carmela, Montanini Giusi, Morgese Gaetano, Morini Silvana, MoriconiMauro, Moscagiuri Antonio, Muchon Giusi, Nacinovich Luciano, Nesi Carmine, OrsiMichele, Palazzo Antonio, Pasero Bruno, Pedretti Marco, Pes Daniela, Pestelli Sergio,Pinna Salvatore, Pizzamiglio Santino, Ponti Licia, Presta Michele, Ricci Loretto, RoncacciaGianni, Rota Mirco, Roverano Marco, Salvato Alessandra, Sardyko Wioletta, ScognamilloGiuseppe, Serafini Egidio, Sforza Giuseppe, Sgargi Walter, Silvestro Giuseppe, SimulaGiuseppe, Soavi Rossella, Sormanni Fabio, Speriani Giovanni, Stancampiano Antonio,Stornaiuolo Rosario, Talenti Enrico, Taratufolo Manuela, Tempesta Pasquale, TerenziAntonio, Tordini Stefano, Trinchero Gianni, Unmarino Francesca, Valenti Assunta, VeranaFulvia, Vitagliano Andrea, Walzl Christine, Zanardi Guido, Zapparoli Roberto, ZerlottiCaterina, Zucchini Leonardo, con l’intervento della Confederazione Generale ItalianaLavoratori (CGIL) rappresentata dalla Segretaria Confederale Carla Cantone

la FISASCAT-CISL (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e delTurismo), rappresentata dal Segretario Generale Gianni Baratta, dai Segretari NazionaliPierangelo Raineri, Pietro Giordano, Mario Piovesan, Giovanni Pirulli, da SalvatoreFalcone, Antonio Michelagnoli, Mario Marchetti, Marcello Pasquarella, Daniela Rondinelli,dell’Ufficio Sindacale unitamente ad una delegazione trattante composta da AlbinianoAntonio, Andriolo Cecilia, Bosio Claudio, Calì Renato, Camporese Riccardo, CastiglioniElmina, Ceotto Mirco, Cinosi Antonio, Cordiano Bruno, Corona Roberto, Dal Soler Mario,Degioanni Adriano, Di Gennaro Ermanno, Di Paola Carlo, Fabrizio Giovanni, FerroniFrancesco, Fiorot Ferruccio, Fortin Roberto, Francioso Francesco, Gentile Giancarlo,Giudice Giovanni, Ianni Pietro, Lo Proto Rosario, Mair Otilia, Manca Iride, Mangone

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Gilberto, Marcazzan Luca, Marcolin Maurizio, Meniconi Amedeo, Menin Francesco,Morassi Iris, Parisi Ugo, Parutta Sabrina, Petri Ferruccio, Pirillo Marco, Quaglia Raffaele,Santile Francesco, Sassi Bruno, Schiappacasse Santo, Sirni Rolando, Testoni Mario,Toma Fernando, Trotta Giancarlo, Turati Oscar, Turis Elio, Vanelli Elena, VaragonaFrancesco, con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL)rappresentata dal Segretario Confederale Luigi Bonfanti

la UILTuCS-UIL (Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi), rappresentatadal Segretario Generale Brunetto Boco, dal Presidente Raffaele Vanni, dai SegretariNazionali Emilio Fargnoli, Caterina Fulciniti, Marco Marroni, Gianni Rodilosso, ParmenioStroppa; da Paolo Poma e Antonio Vargiu del Dipartimento Sindacale; dai membri delDirettivo Nazionale Sergio Amari, Paolo Andreani, Antonio Angrisano, Cristiano Ardau,Alessia Ardenna, Pietro Baio, Giuliana Baldini, Giuseppe Ballato, Enzo Bardi, GiuseppinaBelletti, Gaetano Bentivegna, Bruno Bettocchi, Luigino Boscaro, Salvatore Bove, RobertoBroglia, Gianni Callegaro, Osvaldo Cappadona, Maurizio Casadei, Agata Castiglione,Roberto Ceccarelli, Grazia Chisin, Nicola Cieri, Gianluca Cioccoloni, Rosario Cusi, MarioD’Angelo, Luigi Di Mitri Pugno, Michele De Simone, Sergio Del Zotto, Rocco Della Luna,Sergio Diecidue, Alessandro Fanzone, Salvatore Fanzone, Gabriele Fiorino, MariannaFlauto, Stefano Franzoni, Giovanni Gazzo, Cataldo Giammella, Giuliano Giannetti,Giovanni Giorgio, Marcello Gregorio, Giancarlo Guidi, Luciano Gullone, Cesare Ierulli,Antonino Ilarda, Pietro La Torre, Cosimo La Volta, Ermelinda Luchetti, Roberto Maestrelli,Massimo Marchetti, Gilberta Massari, Maurizio Milandri, Ivano Moranti, Milva Moretta,Roberta Musu, Antonio Napoletano, Raffaella Nomade, Francesco Ortelli, Leonardo Pace,Aurelio Pellegrini, Antonio Petrelli, Giannantonio Pezzetta, Bruno Pilo, Paolo Proietti,Maurizio Regazzoni, Ennio Rovatti, Giuseppe Sagliocco, Carlo Sama, Pasquale Sastri,Luigi Scardaone, Fabio Scapinelli, Luciano Sciascia, Riccardo Serri, Remigio Servadio,Fabio Servidei, Giuseppe Silvestro, Elisabetta Sorgia, Gennario Strazzullo, MicheleTamburrelli, Ivana Veronese, Antonio Verrino, Arcangelo Vurruso, Angelo Zarfati,Giuseppe Zimmari; e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (UIL) nellapersona del Segretario Confederale Lamberto Santini

la Federazione Nazionale UGL (Unione Generale del Lavoro) Commercio Turismo eTerziario, rappresentata dal Responsabile Federale Renata Polverini, dal SegretarioNazionale Commercio e Turismo Vittorio Delle Donne, assistito da Mario Gaetani, dalCoordinatore Nazionale Servizi Privati Marco Pepe, Bianco Cortinovis, dai RappresentantiAgenti di Commercio Bruno Sangermano, Nerio Marabini, Franco Berva, Mattia Jannone,con la partecipazione della UGL Confederazione rappresentata dal Vice SegretarioGenerale Renata Polverini

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Art. 1(Definizione dell'agente - Sfera di applicazione)

Il presente accordo regola i rapporti fra gli agenti e i rappresentanti di commercio,rappresentati dalle Associazioni contraenti e le aziende industriali, rappresentate dalleAPI, associazioni piccole e medie industrie, aderenti alla CONFAPI, Confederazioneitaliana della piccola e media industria.a) agli effetti di esso ed in conformità agli artt. 1742 e 1752 del codice civile,

indipendentemente dalla qualifica o denominazione usata dalle parti:è agente di commercio il soggetto incaricato stabilmente da una o più ditte dipromuovere la conclusione di contratti in una determinata zona;

b) è rappresentante di commercio il soggetto incaricato stabilmente da una o più ditte diconcludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.

L'agente o rappresentante esercita la sua attività, in forma autonoma ed indipendente,nell'osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell'art. 1746 del codicecivile, senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati. Le istruzioni di cuiall'art. 1746 del codice civile devono tenere conto dell'autonomia operativa dell'agente orappresentante, il quale, tenuto ad informare costantemente la casa mandante sullasituazione del mercato in cui opera, non è tenuto peraltro a relazioni con periodicitàprefissata sulla esecuzione delle sue attività.Il presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo o prevalentel'esercizio delle attività suddette, salve le eccezioni e deroghe espressamente previstenell'accordo stesso, nonchè a coloro che, in qualità di agenti o rappresentanti, hannoincarico di vendere esclusivamente a privati consumatori.Le norme del presente accordo - salvo quelle di cui agli artt. 10 e 13 - non sono vincolantinel caso di conferimento di mandato di agenzia o rappresentanza a coloro che svolgonoanche il commercio in proprio nello stesso genere di prodotti.

Chiarimento a verbale

Le parti si danno atto che nella definizione di cui al secondo comma, lett. a) e b), rientranoanche gli agenti e i rappresentanti di commercio operanti in "tentata vendita", a condizioneche vengano rispettati i principi di autonomia e indipendenza nello svolgimento dell'attivitàe che non siano previsti obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati.

Art. 2(Zona ed esclusiva - Variazioni)

Ferma restando la possibilità di diverse intese tra le parti, di norma la ditta non può valersicontemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio di più agenti orappresentanti, nè l'agente o rappresentante può assumere l'incarico di trattarvi gli affari dipiù ditte che siano in concorrenza fra di loro.Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto di esclusiva per una sola ditta,all'assunzione, da parte dell'agente o rappresentante, dell'incarico di trattare gli affari di

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più ditte non in concorrenza tra di loro. Nel caso in cui l'agente o rappresentante non siavincolato dal patto di esclusiva per una sola ditta, egli resta libero di assumere altriincarichi per ditte che non siano in concorrenza.Le variazioni di zona (territorio, clientela, prodotti) e della misura delle provvigioni, esclusi icasi di lieve entità (intendendosi per lieve entità le riduzioni, che incidano fino al cinqueper cento del valore delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentantenell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione,qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero), possono essere realizzateprevia comunicazione scritta all'agente o al rappresentante da darsi almeno due mesiprima (ovvero quattro mesi prima per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare lapropria attività esclusivamente per una sola ditta), salvo accordo scritto tra le parti per unadiversa decorrenza.Qualora queste variazioni siano di entità tale da modificare sensibilmente il contenutoeconomico del rapporto (intendendosi per varazione sensibile le riduzioni superiori al ventiper cento del volore delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civileprecedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l'annoprecedente non sia stato lavorato per intero), il preavviso scritto non potrà essere inferiorea quello previsto per la risoluzione del rapporto.Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro trenta giorni, di non accettare levariazioni che modifichino sensibilmente il contenuto economico del rapporto, lacomunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto diagenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante.L'insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di dodici mesi sarà daconsiderarsi come unica variazione, per l'applicazione del presente articolo 2, sia ai finidella richiesta del preavviso di due o quattro mesi, sia ai fini della possibilità di intendere ilrapporto cessato ad iniziativa della casa mandante.

Chiarimento a verbale all'articolo 2

In relazione a quanto previsto dai commi primo e secondo del presente articolo, le parti sidanno atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza quando l'incarico conferitoall'agente o rappresentante riguardi generi di prodotti che per foggia, destinazione evalore d'uso siano diversi e infungibili tra di loro.

Art. 3(Documenti - Campionario)

All'atto del conferimento dell'incarico, all'agente o rappresentante debbono essereprecisati per iscritto, in un unico documento, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, iprodotti da trattarsi, la misura delle provvigioni e compensi, la durata, quando questa nonsia a tempo indeterminato.In ogni contratto individuale dovrà essere inserito l'esplicito riferimento alle normedell'accordo economico collettivo in vigore e successive modificazioni.

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Nel caso di affidamento del campionario, sarà altresì previsto che il valore dello stessopotrà essere addebitato all'agente o rappresentante in caso di mancata o parzialerestituzione o di danneggiamento.

Art. 4(Tempo determinato)

Le norme previste nel presente accordo si applicano anche al contratto a tempodeterminato in quanto compatibili con la natura del rapporto, con esclusione, comunque,delle norme relative al preavviso di cui all'art. 9.Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, la casa mandantecomunicherà all'agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza deltermine, l'eventuale disponibilità al rinnovo o proroga del mandato.

Art. 5(Diritti e doveri delle parti)

L'agente o rappresentante, nell'esecuzione dell'incarico, deve tutelare gli interessi delpreponente ed agire con lealtà e buona fede.In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità alle istruzioni impartitedalla ditta e fornire le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zonaassegnatagli, nonché ogni altra informazione utile al preponente per valutare laconvenienza dei singoli affari.L'agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta, nè di concedere scontio dilazioni, salvo diverso accordo scritto.Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede.Egli deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria, relativa aibeni o servizi trattati e fornire all'agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nellamaniera più producente il proprio mandato. Il preponente informerà altresì l'agente orappresentante sul lancio di nuovi prodotti e sulle nuove politiche di vendita e avvertiràl'agente, allorché preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmenteinferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi.Nei contratti individuali potrà essere stabilito un termine per l'accettazione o il rifiuto, totaleo parziale, da parte del preponente delle proposte d'ordine trasmesse dall'agente. Inassenza nel contratto individuale di espressa previsione del termine di cui sopra, leproposte d'ordine si intenderanno accettate, ai soli fini del diritto alla provvigione, se nonrifiutate dal preponente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle propostestesse.

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Art. 6(Provvigioni)

Ai sensi dell'art. 1748 cod. civ., l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione,determinta di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto,quando l'operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento.I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ognicaso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli scontidi valuta accordati per condizioni di pagamento.Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di riscuotereper conto della casa, con responsabilità dell'agente per errore contabile, dovrà esserestabilita una provvigione separata, in relazione agli affari per i quali sussista l'obbligo dellariscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata di cui trattasi non sussiste per ilcaso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attivitàdi recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate lescadenze di pagamento.Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico di coordinamento di altriagenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovràessere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale.Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare sieffettui su accordo fra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione saràcorrisposta sugli importi delle singole consegne.In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla dittasia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente orappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore siainferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto allaprovvigione sulla quota soluta.La provvigione spetta all'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avutoesecuzione per causa imputabile al preponente.L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto allaprovvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, semprechè rientrantinell'ambito del mandato affidatogli.Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati inesclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbiaeffettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizionedella provvigione stessa.In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante hadiritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione delcontratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizionidi cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiestadella ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzionedegli affari in corso.L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anchedopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da luisvolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A talfine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà

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dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, acausa dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di quattromesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine,l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, laconclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, nonpotrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindiriconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, cheprevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agentisuccedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affare.

Art. 7(Liquidazione delle provvigioni)

Le ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni trimestre.Entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre considerato, le ditte invieranno all'agente orappresentante il conto delle provvigioni, nonchè il relativo importo, con l'adempimentodelle formalità richieste dalle vigenti norme fiscali. In caso di contestazione, la dittaverserà le eventuali ulteriori somme non oltre 30 giorni dalla definizione della controversia.Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute di oltre quindici giorni,rispetto ai termini di cui al precedente comma, sarà tenuta a versare su tali somme pertutti i giorni di ritardo un interesse in misura pari al tasso ufficiale di riferimento.Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture tramite l'agente o rappresentante,essa deve almeno alla fine di ogni mese fornire all'agente o rappresentante le copie dellefatture inviate direttamente ai clienti.Sulle provvigioni maturate, l'agente o rappresentante ha diritto ad anticipi, nel corso deltrimestre, nella misura del 70 per cento del suo credito per tale titolo. Nel caso in cui siapattuito il diritto alle provvigioni al buon fine dell'affare, è facoltà dell'agente orappresentante all'atto del conferimento del mandato, di chiedere, in alternativa al criteriodi cui sopra, la liquidazione di anticipi nella misura del 50 per cento delle provvigioni, chesi riferiscono ad affari con pagamento non oltre 90 giorni, e nella misura del 35 per centodelle provvigioni, che si riferiscono ad affari con pagamento oltre 90 giorni, ma non oltre120. Resta fermo che l'agente o rappresentante non ha diritto ad anticipi, ove sia debitoredella ditta per altro titolo.

Art. 8(Rimborso spese)

L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla suaattività svolta ai sensi dell'articolo 1 del presente accordo, salvo patto in contrario.Resta fermo che tutte le somme corrisposte dalla casa mandante, anche se a titolo dirimborso o concorso spese, per lo svolgimento dell'attività di agenzia e di rappresentanzacommerciale sono computabili agli effetti dei vari istituti contrattuali e legali e sonosoggette alla contribuzione ENASARCO.

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Art. 9(Termini di preavviso)

In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato, la parte recedente dovràdarne comunicazione scritta all'altra parte con un preavviso della seguente misura:

A- Agente o rappresentante non impegnato in esclusiva per una sola ditta- tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;- quattro mesi nel quarto anno di durata del rapporto;- cinque mesi nel quinto anno di durata del rapporto;- sei mesi di preavviso, dal sesto anno in poi.

B- Agente o rappresentante impegnato in esclusiva per una sola ditta- cinque mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto;- sei mesi per gli anni dal sesto all'ottavo anno;- otto mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi.

In caso di recesso da parte dell'agente o rappresentante, la durata del preavviso sarà dicinque o di tre mesi, a seconda che l'agente sia impegnato o meno ad esercitare la suaattività in esclusiva per una sola ditta, indipendentemente dalla durata complessiva delrapporto.Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si farà riferimento alla duratacomplessiva del rapporto, intendendosi il periodo intercorso dalla stipula del contratto finoal momento di ricevimento della comunicazione di recesso.Le parti convengono che la scadenza del periodo di preavviso possa coincidere con unoqualsiasi dei giorni di calendario, in rapporto alla data di effettiva ricezione dellacomunicazione di recesso e comunque nel rispetto della durata del preavviso di cui aicommi che precedono.Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto immediato alrapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, unasomma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'annosolare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso dovutoovvero una somma a questa proporzionale, in caso di esonero da una parte del preavviso.Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell'anno solare precedente, sarannoconteggiati i successivi mesi dell'anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento.Ove più favorevole, la media retributiva per la determinazione dell'indennità di cui trattasisarà calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso.Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore a dodici mesi, il detto computo sieffettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.L'importo sostitutivo del preavviso va computato su tutte le somme corrisposte indipendenza del contratto di agenzia, anche se a titolo di rimborso o concorso spese.La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte alpreavviso, senza obbligo di corrispondere la somma di cui al comma che precede, entrotrenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.Durante la prestazione in servizio del preavviso, il rapporto prosegue regolarmente, contutti i diritti e gli obblighi connessi al mandato.

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Art. 10(Indennità per lo scioglimento del contratto)

Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all'art.1751 cod. civ. anche in riferimento alle previsioni dell’art. 17 della Direttiva CEE n. 86/653,individuando con funzione suppletiva modalità e criteri applicativi, particolarmente perquanto attiene alla determinazione in concreto della misura dell'indennità in caso dicessazione del rapporto, e introducendo nel contempo condizioni di miglior favore per gliagenti e rappresentanti di commercio, sia per quanto riguarda i requisiti per ilriconoscimento dell'indennità, sia per ciò che attiene al limite massimo dell'indennità,stabilito dal terzo comma del predetto art. 1751 cod. civ.A tal fine si conviene che l'indennità in caso di scioglimento del contratto sarà compostada due emolumenti: l'uno, denominato indennità di risoluzione del rapporto, vienericonosciuto all'agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcunincremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell'equità;l'altro, denominato indennità suppletiva di clientela, è invece collegato all'incremento dellaclientela e/o del fatturato e intende premiare essenzialmente la professionalità dell'agenteo rappresentante.L'indennità in caso di scioglimento del contratto, di cui ai successivi capi I e II, saràcomputata su tutte le somme, comunque denominate, percepite dall'agente nel corso delrapporto, nonché sulle somme per le quali, al momento della cessazione del rapporto, siasorto il diritto al pagamento in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse nonsiano state in tutto o in parte ancora corrisposte.In caso di decesso dell'agente o rappresentante, l'indennità stessa sarà corrisposta aglieredi.

I) indennità di risoluzione del rapporto:

all’atto della cessazione del rapporto spetta all’agente o rappresentante una indennità,calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate, secondo le misure di seguitoriportate:

Agente o Rappresentante con obbligo di esclusiva per una sola ditta- 4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 12.400,00 annui;- 2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 12.400,01 annui ed Euro 18.600,00

annui;- 1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro 18.600,00 annui

Agente o Rappresentante senza obbligo di esclusiva per una sola ditta:- 4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 6.200,00 annui;- 2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 6.200,01 annui ed Euro 9.300,00

annui;- 1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro 9.300,00 annui.

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L’indennità di cui al presente capo I) sarà riconosciuta in tutte le ipotesi di cessazione delrapporto, ad eccezione dello scioglimento dello stesso ad iniziativa della casa mandantegiustificata da una delle fattispecie di sotto elencate:- ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente;- concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta.Le somme di cui sopra verranno annualmente accantonate dal preponente nell'appositofondo costituito presso la Fondazione ENASARCO, secondo quanto previsto dalle normeregolamentari di cui al successivo articolo 16. Nel medesimo regolamento saranno altresìdettate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importieventualmente già accantonati al fondo stesso ma non più spettanti all’agente per ilverificarsi di una delle ipotesi di decadenza di cui sopra.Le parti stipulanti, ferma restando l'obbligatorietà dell'accantonamento del FIRR presso laFondazione ENASARCO, concordano di procedere alla costituzione di una commissioneparitetica, incaricata di studiare e formulare proposte sulla trasformazione in sensoprevidenziale dell'indennità di cui al presente capo I. Le risultanze dei lavori dellacommissione paritetica saranno sottoposte alle parti stipulanti per le determinazioni dicompetenza entro il 30 aprile 2003.

II) indennità suppletiva di clientela:

A) all'atto dello scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale, saràcorrisposta direttamente dalla ditta preponente all'agente o rappresentante, in aggiuntaall'indennità di risoluzione del rapporto, di cui al precedente capo I, una indennitàsuppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altresomme corrisposte o comunque dovute all'agente o rappresentante fino alla data dicessazione del rapporto e relative comunque ad affari conclusi dopo il 1° luglio 1989,secondo le seguenti aliquote:- 3 per cento sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme dovute;- 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno (nel limite massimo

annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni);- ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto (nel

limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni).

B) In aggiunta agli importi previsti al capo I ed alla precedente lett. A), sarà riconosciutoall'agente o rappresentante un ulteriore importo a titolo di indennità suppletiva di clientela,a condizione che, alla cessazione del contratto, egli abbia apportato nuovi clienti alpreponente e/o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, in modo daprocurare al preponente anche dopo la cessazione del contratto sostanziali vantaggiderivanti dagli affari con tali clienti.Detto importo aggiuntivo sarà calcolato nelle seguenti misure:- 1 per cento sul valore annuo dell'incremento delle provvigioni, come determinato ai

sensi del successivo articolo 11;- 2 per cento sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti superiore

al 100%;- 3 per cento sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti superiore

al 150%;

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- 4 per cento del valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti superioreal 200%;

- 5 per cento del valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti superioreal 250%;

- 6 per cento del valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti superioreal 300%;

- 7 per cento del valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti superioreal 350%.

L'importo in questione non può comunque essere superiore alla differenza tral'ammontare massimo previsto dal terzo comma dell'articolo 1751 cod. civ. e la sommadegli emolumenti del capo I e del capo II, lett. A).Per gli agenti e rappresentanti incaricati da case editrici di vendere esclusivamente aprivati consumatori, l'ammontare annuo delle provvigioni eccedenti la misura del 12%viene preso in considerazione ai fini del calcolo dell'indennità suppletiva di clientela, nellimite del 65%.Il trattamento di cui al presente capo II non è dovuto se il contratto si scioglie per un fattoimputabile all'agente o rappresentante. Non si considerano fatto imputabile all'agente orappresentante le dimissioni dovute a invalidità permanente e totale o successive alconseguimento della pensione di vecchiaia (ENASARCO), sempreché tali eventi siverifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno.Il trattamento di cui al presente capo II sarà riconosciuto, nei termini e alle condizioni di cuisopra, anche per lo scioglimento del contratto a termine, che sia stato rinnovato oprorogato.

Dichiarazione a verbale

Gli importi previsti al capo I e al capo II, lett. A), del presente articolo verranno riconosciutiall'agente o rappresentante, anche nel caso in cui eccedano l'ammontare massimostabilito dal terzo comma dell'articolo 1751 cod. civ.Le parti confermano che le presenti disposizioni collettive in materia di indennità per lacessazione del rapporto di agenzia sono applicative della Direttiva CEE n. 86/653 edell'art. 1751 c.c., ne rispettano la lettera e lo spirito così come perseguito dal legislatorecomunitario e nazionale e costituiscono complessivamente una condizione di migliorfavore rispetto alla disciplina di legge. Esse sono correlative ed inscindibili tra di loro e nonsono cumulabili con alcun altro trattamento.

Art. 11(Individuazione del valore dell'incremento e del relativo tasso)

Per individuare il valore reale dell'incremento della clientela e/o del fatturato, di cui alpunto II), lett. B), dell’articolo 10, da parte dell'agente o rappresentante, sarà preso inconsiderazione il volume complessivo dei guadagni provvigionali e di ogni altro compensopercepito dall'agente e rappresentante.Il valore reale dell'incremento annuo finale, sul quale si applicano le aliquote di cui al capoII, lett. B), si determina in base alla differenza tra i guadagni complessivi risultanti dalle

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ultime quattro liquidazioni trimestrali e quelli risultanti dalle prime quattro liquidazionitrimestrali (applicandosi a questi ultimi i coefficienti di rivalutazione Istat per i crediti dilavoro).Il tasso reale dell'incremento annuo finale, in rapporto al quale si individua l'aliquotaapplicabile, si determina commisurando percentualmente all'importo rivalutato delle primequattro liquidazioni trimestrali il valore differenziale calcolato secondo quanto disposto dalcomma precedente.In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, le parti direttamente interessatepossono concordare di assumere, come base di calcolo per la determinazione del tasso diincremento, il fatturato sul quale sono state conteggiate le prime quattro liquidazionitrimestrali e il fatturato sul quale sono state calcolate le ultime quattro liquidazionitrimestrali. In tal caso, il tasso finale di incremento reale, di cui al precedente comma, èdeterminato in base alla differenza tra il fatturato relativo alle ultime quattro liquidazionitrimestrali e il fatturato relativo alle prime quattro liquidazioni trimestrali (applicandosi aquest'ultimo i coefficienti di rivalutazione Istat per i crediti di lavoro), commisuratapercentualmente al fatturato relativo alle prime quattro liquidazioni trimestrali rivalutatocome sopra.Nel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, che all'atto dellacessazione siano in corso da più di cinque anni, il valore annuo iniziale da prendere ariferimento per l'individuazione sia del valore assoluto sia del tasso di incremento verràdeterminato in base alla media annua delle provvigioni di competenza dell'agente orappresentante nei primi due anni di durata del rapporto (otto liquidazioni trimestrali), -ovvero del relativo fatturato, nel caso di cui al comma quarto - con la rivalutazionesecondo gli indici Istat per i crediti di lavoro. Il valore annuo finale sarà determinato sullabase della media annua delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentantenegli ultimi due anni di durata del rapporto (otto liquidazioni trimestrali) ovvero del relativofatturato.Nel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, che all'atto dellacessazione siano in corso da oltre dieci anni, il valore annuo iniziale da prendere ariferimento per l'individuazione sia del valore assoluto sia del tasso di incremento verràdeterminato in base alla media annua delle provvigioni di competenza dell'agente orappresentante nei primi tre anni di durata del rapporto (dodici liquidazioni trimestrali), -ovvero del relativo fatturato, nel caso di cui al quarto comma - con la rivalutazionesecondo gli indici Istat per i crediti di lavoro. Il valore annuo finale sarà determinato sullabase della media annua delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentantenegli ultimi tre anni di durata del rapporto (dodici liquidazioni trimestrali) ovvero del relativofatturato.Il raffronto tra dati iniziali e dati finali di cui ai precedenti commi va effettuato in terminiomogenei. Pertanto, in caso di variazioni in aumento o in diminuzione intervenute nelcorso del rapporto e riguardanti il territorio, la clientela, i prodotti, le provvigioni, gli effetti didette variazioni vanno neutralizzati, non potendo comportare né oneri né vantaggi pernessuna delle parti, ai fini specifici qui considerati.

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Norma transitoria agli articoli 10 e 11

I nuovi valori massimi annui di cui al capo I e al capo II, lettera A), dell'articolo 10, siapplicano sulle provvigioni e le altre somme di competenza dell'agente dalla data del 1^gennaio 2002 in poi.Per i contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale in corso alla data disottoscrizione del presente accordo economico collettivo e stipulati prima del gennaio2001, come dato iniziale di raffronto ai fini dell'individuazione del monte provvigionaledifferenziale su cui applicare le aliquote percentuali di cui al capo II, lett. B), dell'art. 10, edai fini della determinazione del tasso reale finale di incremento della clientela e/o delfatturato, di cui alla medesima disposizione, si prenderanno in considerazione leprovvigioni e gli altri proventi risultanti dalle quattro liquidazioni trimestrali di competenzadell'anno 2001 (o le otto liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 2000 e 2001,nell'ipotesi del quinto comma dell’art. 11, o le dodici liquidazioni trimestrali di competenzadegli anni 1999, 2000 e 2001, nell'ipotesi del sesto comma dell'art. 11) ovvero i relativifatturati, nel caso di opzione secondo quanto previsto dal quarto comma dell’articolo 11.

Art. 12(Malattia ed infortunio)

In caso di malattia o infortunio dell'agente o rappresentante che gli impedisca di svolgere ilmandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della dittapreponente o dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effettoper la durata massima di sei mesi nell'anno solare dall'inizio della malattia o dalla datadell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere allarisoluzione del rapporto.Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodopredetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare adaltri l'incarico di esercitarlo.Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deveconsentire, nel corso di predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incaricodi sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che aquesta derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nelperiodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli.A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che siano sociillimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggettoesclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale,si provvederà alla stipulazione di una polizza assicurativa, tramite la FondazioneENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero.La polizza sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limitidelle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presentearticolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto aquello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione:

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a) in caso di morte per infortunio:liquidazione di un capitale di Euro 40.000,00;b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio:liquidazione di un capitale di Euro 50.000,00.Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, in caso di invalidità inferiore all'81 per cento,in relazione alla percentuale riconosciuta seconda la tabella INAIL, purchè superiore alminimo del 6 per cento;c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici ovverodi degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero perinfortunio, che abbia comportato l'applicazione di ingessatura:corresponsione di una diaria giornaliera di Euro 13,00, dal primo giorno di degenza e finoad un massimo di 60 giorni per anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale dellacopertura assicurativa per la diaria stessa.

Gli oneri per stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della FondazioneENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo di una quotaparte dell'interesse del 4 per cento di spettanza delle case mandanti, di cui all'art. 16,comma 3, del presente accordo.

Norma transitoria

Le nuove misure delle prestazioni previste dal quinto comma dell'art. 12, lett. a), b) e c),avranno effetto dal momento in cui l'ENASARCO avrà provveduto all'adeguamento dellapolizza assicurativa in atto. Fino a quella data, restano valide le misure stabilitedall'articolo 12 dell'accordo economico collettivo 25 luglio 1989.

Art. 13(Gravidanza e puerperio)

In caso di gravidanza e puerperio dell’agente o rappresentante, il rapporto resteràsospeso ad ogni effetto, su richiesta dell’agente o rappresentante medesima, per unperiodo di otto mesi, all’interno dei quali deve collocarsi la data del parto, intendendosiche in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto.Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodopredetto ad assicurare l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare adaltri l'incarico di esercitarlo.La titolare del mandato di agenzia o rappresentanza deve consentire, nel corso dipredetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlaprovvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questaderivino oneri. Non ha inoltre diritto a compensi sui proventi degli affari che siano statipromossi e portati a conclusione direttamente dall'azienda o dal sostituto nel periodostesso, fermo restando il diritto alla provvigione per quegli ordini pervenuti durante ilperiodo di astensione per effetto dell’attività in precedenza svolta dall’agente orappresentante.

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Art. 14(Patto di non concorrenza postcontrattuale)

Con riferimento all'art. 1751 bis c.c. e fermo restando quanto ivi stabilito, a fronte del pattodi non concorrenza postcontrattuale l'agente o rappresentante, operante in formaindividuale o di società di persone o di società di capitali con un unico socio, avrà diritto aduna specifica indennità.Salvo diversi, più favorevoli accordi tra le parti direttamente interessate, la misuradell'indennità spettante all'agente o rappresentante per l'intera durata massima (due anni)del patto di non concorrenza viene determinata sulla base della tabella allegata alpresente articolo. In caso di patto di non concorrenza di durata inferiore ai due anni,l'ammontare dell'indennità indicata nella tabella sarà ridotto, in rapporto all'effettiva duratadel patto, sulla base di un parametro del 40% per il primo anno e del 60% per il secondoanno.La base di calcolo dell'indennità è costituita dalla media annua delle provvigioni spettantinegli ultimi cinque anni precedenti la cessazione del rapporto ovvero dalla media annuacalcolata sull'intero rapporto, se questo abbia avuto una durata inferiore a cinque anni.In caso di dimissioni dell'agente o rappresentante, non motivate da inadempimento delpreponente né da pensionamento di vecchiaia (ENASARCO) né da grave inabilità, chenon consenta più lo svolgimento dell'attività, la misura dell'indennità è ridotta al 70%,limitatamente al caso dell’agente plurimandatario e in relazione ad un mandato che nonrappresenti più del 25% dei suoi introiti.In caso di agente o rappresentante non vincolato ad esercitare la sua attività in esclusivaper una sola ditta, per il quale il rapporto cessato valga almeno l'80% (ottanta per cento)del monte provvigionale complessivo spettante nel periodo di cui al precedente terzocomma, si applicheranno le misure previste dalla tabella per l'indennità delmonomandatario. L'agente o rappresentante di commercio che intenda avvalersi dellapresente disposizione è tenuto ad esibire, al momento della cessazione del rapporto, lescritture contabili valide ai fini fiscali, dalle quali risulti il totale delle provvigionicomplessivamente percepite in ciascuno degli anni presi a riferimento.In caso di violazione del patto di non concorrenza, l’agente o rappresentante non ha dirittoad alcune indennità e pertanto dovrà restituire al prepoonente gli importi eventualmentegià percepiti a tale titolo. Egli dovrà inoltre corrispondere una penale di ammontare nonsuperiore al 50% dell’indennità di cui alla Tabella allegata.

Ammontare totale dell'indennità

Anni di durata del rapporto Monomandato(esclusiva per una sola ditta)

Plurimandato(non esclusiva per una sola ditta)

Oltre 10 anniOltre 5 e fino a 10Fino a 5 anni

12 mensilità10 mensilità8 mensilità

10 mensilità8 mensilità6 mensilità

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Art. 15(Trattamento di previdenza)

In relazione a quanto previsto dall'art. 12 dell'accordo economico 30 giugno 1938 e allenorme dettate dal regolamento delle attività istituzionali della Fondazione ENASARCO,deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente il 5 agosto 1998 e approvato dalMinistero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, delBilancio e della programmazione economica il 24 settembre 1998, il trattamento diprevidenza in favore degli agenti e rappresentanti, i cui rapporti siano regolati dal presenteaccordo, viene attuato mediante il versamento, da parte delle ditte, di un contributo del5,75% sulle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante e da un pari contributo acarico dell'agente o rappresentante, che verrà trattenuto dalle ditte all'atto dellaliquidazione delle provvigioni stesse.I contributi di cui sopra dovuti sulle provvigioni liquidate nell'anno nel limite di Euro12.394,97, ovvero nel limite di Euro 21.691,19, se l'agente o rappresentante siaimpegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta.Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli effetti, nei casi incui le attività di agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da società perazioni o da società a responsabilità limitata.Nell'ipotesi predetta le ditte mandanti sono però tenute al versamento di un contributo del2% su tutte le provvigioni corrisposte, allo scopo di finanziare un Fondo di assistenza infavore degli agenti e rappresentanti.Fino alla data del 30 giugno 1956 gli obblighi delle aziende per la previdenza si intendonointegralmente soddisfatti, unitamente a quelli per l'indennità, per lo scioglimento delcontratto, come previsto dall'art. 10, dalle competenze spettanti agli agenti erappresentanti, in dipendenza del trattamento ENASARCO, ai sensi dell'art. 12dell'accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.

Art. 16(Iscrizione ENASARCO)

Le ditte hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti all'Ente nazionaleassistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) entro 30 giorni dall'iniziodel rapporto di agenzia e di rappresentanza.I contributi di cui all'articolo precedente saranno versati alla Fondazione ENASARCO conperiodicità trimestrale, secondo la normativa vigente.Anche gli importi maturati annualmente per l'indennità di cui all'art. 10, punto I), verrannoaccantonate presso l'ENASARCO con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'art.23, a condizione che l'Istituto si impegni a riconoscere alle aziende un interesse del 4%annuo sulle somme accantonate nonché a rivalutare i conti individuali degli agentiEntro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante invierà all'agente o rappresentante unriepilogo delle somme versate al fondo di previdenza dell'ENASARCO e di quelleaccantonate presso il FIRR, di competenza dell'anno precedente.

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Art. 17(Pattuizioni individuali)

Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoliper l'agente o rappresentante.

Art. 18(Controversie)

Le parti stipulanti si riservano di istituire una commissione nazionale paritetica per l'esamee la definizione delle controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presenteaccordo.

Art. 19(Procedure di conciliazione ed arbitrato)

Le parti stipulanti si riservano di definire procedure di conciliazione e arbitrato in sede distesura completa dell'accordo economico collettivo e delle relative disposizioniregolamentari.Fino al momento in cui non entreranno in vigore le nuove disposizioni, restano valide ledisposizione contenute nell'art. 17 dell'accordo economico collettivo del 25 luglio 1989.

Art. 20(Decorrenza e durata)

Il presente accordo entra in vigore il 1° aprile 2002, ferme restando le diverse decorrenzespecificamente previste per determinati istituti, e scadrà il 31 marzo 2005, salvo quantodisposto dall'art. 21. Ove non venga disdetto in forma scritta da una delle parti con unpreavviso di sei mesi, si intenderà rinnovato di anno in anno.In caso di regolare disdetta, esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da unsuccessivo accordo.

Art. 21(Emanazione di norme di legge)

Qualora, in qualunque momento della durata del presente accordo, venisse intrapresaun'azione legislativa tendente a modificare le clausole dell'accordo stesso, o checomunque comporti oneri nuovi per le ditte preponenti, le parti si impegnano - su invito diuna di esse - a riunirsi immediatamente per concertarsi sui provvedimenti da adottareperchè la sostanza e lo spirito del presente accordo, ed in particolare il complesso deglioneri da esso derivanti, non subiscano modificazioni.

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Ove non si possibile raggiungere un accordo prima della data della eventuale entrata invigore della nuova norma, da tale ultima data il presente accordo si intenderà decaduto.

Art. 22(Inscindibilità e incumulabilità)

Fermo restando quanto disposto dall'articolo precedente, le disposizioni del presenteaccordo relative alla indennità di scioglimento del contratto ed alla previdenza sonocorrelative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

Art. 23(Regolamento indennità risoluzione fine rapporto)

Le parti si riservano di provvedere alla redazione di un apposito regolamento perl'accantonamento ed il versamento agli aventi diritto dell'indennità per la risoluzione delrapporto, di cui al capo I dell'art. 10.

Art. 24(Versamento contributo associativo)

Qualora l’agente o rappresentante ne faccia richiesta con delega scrittam la casamandante provvederà a trattenere sulle competenze dell’agente o rappresentantel’importo della quota associativa e a versare detto importo su apposito conto correnteintestato alle Organizzazioni firmatarie, secondo le indicazioni contenute nella delegastessa.La delega avrà valore fino a disdetta avanzata dall’agente o rappresentante, medianteraccomandata da indirizzare contestualmente all’organizzazione sindacale diappartenenza e alla casa mandante.

Dichiarazione a verbale

Le organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti di commercio danno atto all'altraparte contraente che l'accordo economico sottoscritto in pari data rappresenta unadisciplina normativa e previdenziale del rapporto di agenzia e rappresentanzacommerciale, che contempera le attuali possibilità della economia nazionale con leesigenze della categoria rappresentata.Esse assumono pertanto impegno, anche in relazione alla norma di cui all'art. 21dell'accordo, in caso di presentazione di progetti di legge sulla materia, di portare aconoscenza dei presentatori stessi questo loro apprezzamento sugli accordi raggiunti incampo sindacale, che essi considerano lo strumento più idoneo per la regolamentazionedei rapporti dei propri associati con le case mandanti.Le parti stipulanti assumono altresì l'impegno di incontrarsi, su richiesta di una di esse,durante il periodo di vigenza del presente accordo, per esaminare lo stato del settore, le

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sue prospettive nonchè le situazioni di mercato, anche per i riflessi che possanodeterminarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali della categoria degliagenti e rappresentanti di commercio.

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TABELLE ANNESSE ALL’ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO(calcolo indennità risoluzione rapporto)

TABELLA A(in vigore dal 1º gennaio 1959 al 31 dicembre 1968)

TABELLA B(in vigore dal 1º gennaio 1969 al 31 dicembre 1976)

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TABELLA C(in vigore dal 1º gennaio 1977 al 31 dicembre 1980)

TABELLA D(in vigore dal 1º gennaio 1981 al 31 dicembre 1988)

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TABELLA E(in vigore dal 1º gennaio 1989)

Nota:il calcolo dell’indennità risoluzione rapporto a partire dal 1° gennaio 2002 è da effettuarsisecondo le seguenti modalità:

Agente o Rappresentante senza obbligo di esclusiva per una sola ditta:- 4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 6.200,00 annui;- 2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 6.200,01 annui ed Euro 9.300,00

annui;- 1% sulla quota di provvigioni eccedenti Euro 9.300,00 annui.

Agente o Rappresentante con obbligo di esclusiva per una sola ditta:- 4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 12.400,00 annui;- 2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 12.400,01 annui ed Euro 18.600,00

annui;- 1% sulla quota di provvigioni eccedenti Euro 18.600,00 annui.

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DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DI CUI AGLI ARTT. 12 E 23DELL'ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO DEL 20 MARZO 2002 PER

LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI AGENZIA E RAPPRESENTANZACOMMERCIALE

Il giorno 20 marzo 2002, in Roma,

tra le stesse parti stipulanti che hanno sottoscritto in data odierna l'accordo che rinnoval'accordo economico collettivo 25 luglio 1989;

si è stipulato il presente accordo per provvedere alla redazione delle disposizioniregolamentari, di cui agli articoli 12 e 23 dell'accordo economico collettivo 20 marzo 2002,in sostituzione del regolamento stipulato con accordo del 25 luglio 1989.

Le seguenti disposizioni regolamentari hanno la stessa decorrenza e durata dell'accordoeconomico collettivo del 20 marzo 2002.

I. Disposizioni regolamentari per l'accantonamento delle somme dovute a titolodi indennita' per la risoluzione del contratto di agenzia e rappresentanzacommerciale.

Art. 1

L'accantonamento delle somme dovute, ai sensi dell'articolo 10, capo I, dell'accordoeconomico collettivo del 20 marzo 2002, in caso di scioglimento del contratto di agenzia erappresentanza commerciale, verrà effettuato in costanza di rapporto presso il "Fondo perla risoluzione del rapporto", gestito dall'Enasarco. Sull'ammontare delle somme versatedalle ditte l'Ente riconoscerà alle ditte medesime l'interesse annuo del 4 per cento.Il Fondo provvede alla erogazione agli agenti e rappresentanti di commercio dei settoriindustriali e della cooperazione dell'indennità per la risoluzione del rapporto, di cuiall'articolo 10, capo I, dell'A.E.C. 20 marzo 2002.

Art. 2

Le ditte tenute all'applicazione dell'accordo economico collettivo del 20 marzo 2002 hannol'obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti al Fondo entro trenta giorni dall'iniziodel rapporto di agenzia e rappresentanza, comunicando la data di inizio del rapportostesso e le generalità dell'agente e rappresentante, opportunamente documentate dacertificati anagrafici forniti dall'interessato, ed il relativo domicilio, specificando, quandol'agente o rappresentante sia una società per azioni, o in accomandita per azioni, o aresponsabilità limitata, la denominazione di essa.Le ditte sono tenute a comunicare la variazione del domicilio ed i dati anagraficidell'agente o rappresentante in base ai documenti forniti dall'interessato.

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Nel caso in cui l'agente o rappresentante sia una Associazione di fatto, una Societàsemplice, collettiva o in accomandita semplice, l'iscrizione di essa all'Ente deve essereeffettuata dalla ditta mentre i dati relativi ai singoli soci e la precisazione delle percentualidei versamenti da accreditare ad ognuno di essi debbono essere forniti a cura dellaSocietà agente o rappresentante.I soci delle Società indicate nel comma precedente possono esercitare individualmente idiritti derivanti dall'iscrizione all'Ente, che darà comunicazione alla Società a cuil'interessato partecipa di tutti i provvedimenti adottati.Le ditte comunicheranno all'Ente la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanzaentro un mese dalla cessazione stessa.

Art. 3

Le somme dovute a titolo di indennità per la risoluzione del rapporto sulle provvigioni e lealtre somme liquidate nel corso di ogni anno solare (1° gennaio-31 dicembre) sarannotrasmesse al Fondo entro il 31 marzo successivo.Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nelcorso dell'anno solare, gli scaglioni di cui all'art. 10, capo I, dell'accordo economicocollettivo del 20 marzo 2002 saranno ridotti in proporzione ai mesi di durata del rapportonell'anno solare stesso.I versamenti dovranno essere accompagnati con una distinta da cui risulti chiaramente lacausale del versamento riferita a ciascun agente o rappresentante.Qualora il versamento sia effettuato con vaglia postale o sul conto corrente postadell'ENASARCO, debbono essere riportati sulla distinta gli estremi del bollettino postale.La ricevuta dei versamenti viene rilasciata direttamente dall'Ente, a meno che essi nonsiano effettuati per vaglia postale o sul conto corrente postale dell'Ente stesso, nel qualcaso le relative ricevute tengono luogo di quelle dell'Ente.Gli obblighi derivanti all'Ente per effetto del versamento sorgono dalla data di ricezione deisingoli versamenti.Il versamento al Fondo delle somme dovute esaurisce gli obblighi posti a carico delle dittedall'art. 10, capo I, dell'accordo economico collettivo del 20 marzo 2002.

Art. 4

Le ditte che omettono l'iscrizione dei propri agenti o rappresentanti a norma delprecedente art. 2 rimangono responsabili dei versamenti relativi alle provvigioni liquidatedall'inizio del rapporto fino alla data di iscrizione dell'agente o rappresentante all'Ente,gravati degli interessi di mora in misura pari al doppio del tasso ufficiale di riferimento, macomunque non superiore al 20% annuo.Sono altresì tenute alla corresponsione degli interessi di mora in misura pari a quellasuddetta le ditte che effettuino il versamento oltre il termine previsto dal precedente art. 3.La corresponsione degli interessi decorre dalla data in cui le somme avrebbero dovutoessere versate e viene effettuata su richiesta dell'Ente.

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E' tuttavia in facoltà dell'Ente di dispensare dal pagamento degli interessi di mora quandola mancata tempestiva iscrizione degli agenti o rappresentanti e il ritardo nel versamentodipenda obiettivamente da causa non imputabile alle ditte.

Art. 5

L'Ente istituisce nella gestione del " Fondo per l'indennità di risoluzione del rapporto"(FIRR) per ciascun agente o rappresentante un conto individuale, in cui annota iversamenti effettuati dalle ditte sotto la data dell'avvenuta ricezione di essi.Su detti conti individuali devono essere annotati gli accreditamenti derivantidall'attribuzione annuale degli utili netti della gestione o da altre cause, nonché glieventuali addebiti posti a carico dell'agente o rappresentante. Su tali conti verranno altresìaccreditati gli interessi del 4% di cui all'art. 1, dedotta la quota utilizzata dall'Ente per lacopertura delle spese di stipulazione e gestione della polizza assicurativa per infortunio ericovero ospedaliero, di cui all'art. 12 dell'accordo economico collettivo.Gli utili netti di cui al comma precedente verranno ripartiti sui singoli conti individuali inmisura percentuale pari all'incidenza dell'utile stesso sull'importo complessivo dei singoliconti individuali risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 6

L'Ente, all'atto della istituzione del primo conto di ciascun agente o rappresentante,rilascia all'interessato un certificato di iscrizione.Nel trimestre successivo alla data di approvazione del bilancio consuntivo di ciascunesercizio finanziario, l'Ente trasmette a ciascun iscritto un riepilogo dei conti ad essointestati nella gestione "Indennità per la risoluzione del rapporto" da cui risultino, inrelazione a ciascuna ditta mandante, i versamenti accreditati alla data di chiusuradell'esercizio stesso, comprensivi degli utili e degli interessi accreditati, ai sensi delprecedente art. 5.Entro la stessa data l'Ente provvederà ad inviare alle ditte un estratto conto delle sommeversate per l'indennità di risoluzione del rapporto ed a comunicare l'ammontare degliinteressi di cui al precedente art. 1, di spettanza delle case mandanti, ma accreditati suiconti individuali degli agenti e rappresentanti.Trascorsi tre mesi dall'invio del riepilogo, ove non pervengano reclami, esso si intendeapprovato dagli interessati.

Art. 7

L'Ente liquiderà all'agente o rappresentante le somme accantonate a suo nome entrosessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cessazione del rapporto diagenzia, fermo restando che le somme non ancora accantonate al Fondo verrannocorrisposte all'agente o rappresentante direttamente dalla casa mandante.Nel caso in cui il rapporto di agenzia sia cessato per una delle cause di particolare gravitàimputabili all'agente o rappresentante, previste dall'art. 10, capo I, comma secondo,

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dell'accordo economico collettivo 20 marzo 2002 (ritenzione indebita di somme dispettanza della preponente; concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva peruna sola ditta), le somme a titolo di indennità risoluzione rapporto non verranno liquidateall'agente, ma restituite alla casa mandante su richiesta della stessa.La ditta, per ottenere il rimborso delle somme di cui trattasi, dovrà trasmettere all'Ente,entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanzacommerciale, una dichiarazione, sottoscritta anche dall'agente, che attesti la causa dicessazione del rapporto.In caso di controversia tra le parti sulla causa di cessazione del rapporto, l'Ente liquideràle somme di cui trattasi ad esito del componimento della controversia, in via giudiziaria ostragiudiziale.

Art. 8

Le somme disponibili nel Fondo indennità risoluzione rapporto a seguito degliaccantonamenti effettuati dalle case mandanti in applicazione della presente normativaverranno impiegate secondo piani di investimento deliberati annualmente dal Consiglio diAmministrazione dell'Enasarco, sentito il parere di un Comitato paritetico formato dairappresentanti delle Organizzazioni congiuntamente stipulanti il presente accordoeconomico collettivo.Le forme di impiego sono le seguenti:

a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;b) annualità dovute dallo Stato;c) cartelle o titoli equiparati emessi dagli Istituti esercenti il credito fondiario;d) depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità;e) mutui a Istituti per le case popolari e alle cooperative edilizie sovvenzionate dallo

Stato, mutui a cooperative edilizie di iscritti all'Ente;f) beni immobili, liberamente disponibili;g) mutui ipotecari.

Gli investimenti diversi dall'acquisto di titoli di Stato devono in ogni caso garantire un utilesuperiore a quello che si ricaverebbe dall'acquisto di essi.In ogni caso deve essere destinata a depositi sui conti di cui al punto d), la percentualedei fondi di ciascun anno ritenuta necessaria, dal Consiglio di Amministrazione, perassicurare in ogni momento la disponibilità delle somme per le liquidazioni spettanti agliagenti.

II. Disposizioni regolamentari per la stipulazione della polizza assicurativa diinfortunio e ricoveri ospedalieri

In relazione a quanto stabilito dall'art. 12 dell'accordo economico collettivo, valgono leseguenti disposizioni regolamentari per la stipulazione della polizza assicurativa da partedell'Enasarco.

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1) Persone assicurateSi intendono comprese nell'assicurazione tutte le persone che, operando in formaindividuale, abbiano un mandato di agenzia o di rappresentanza commerciale, senzaalcuna limitazione di anzianità e cioè dal momento in cui viene conferito il mandato, macon le limitazioni previste dalle condizioni generali di assicurazione.Sono altresì ricompresi nell'assicurazione gli agenti soci illimitatamente responsabili dellesocietà di persone (s.n.c. e s.a.s.), che abbiano per oggetto esclusivo o prevalentel'esercizio dell'attività di agenzia e rappresentanza commerciale.

2) Oggetto dell'assicurazioneL'assicurazione copre i seguenti rischi derivanti da infortunio professionale ed extraprofessionale:a) in caso di morte: liquidazione di Euro 40.000,00b) in caso di invalidità permanente totale o comunque superiore all'80%: liquidazione di

Euro 50.000,00Nel caso b) il capitale sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla percentualed'invalidità riconosciuta secondo la tabella INAIL ed a partire da un minimo del 7%.L'assicurazione, inoltre, garantisce la corresponsione di una diaria giornaliera di Euro13,00 per 60 giorni per anno assicurativo, nei casi di ricovero ospedaliero (sia in clinichepubbliche che private) dovuto ad infortunio, a malattia o ad accertamenti diagnostici,seguito o non da intervento, nonché in caso di degenza domiciliare successiva a ricovero,per intervento chirurgico o per infortunio, che abbia comportato l'applicazione digessatura, senza alcun periodo di franchigia, fatta comunque salva la decorrenza inizialedella copertura assicurativa per la diaria stessa.Per la definizione degli eventi coperti da assicurazione e per la regolamentazione delrapporto assicurativo, vale quanto disposto dalle condizioni particolari, di cui allo schemadi polizza allegato al presente regolamento.

3) Adempimenti delle partiLa casa mandante, entro 30 giorni dall'instaurazione del rapporto, secondo quantodisposto dall'art. 14 dell'accordo economico collettivo nonché dall'art. 2 delle presentidisposizioni regolamentari, provvederà alla iscrizione dell'agente all'Enasarco.In caso di evento indennizzabile l'agente o chi per lui provvederà direttamente, neiconfronti dell'Enasarco e/o dell'impresa assicuratrice, alle incombenze dallo stesso dettatee comunicategli per il conseguimento delle prestazioni assicurative.

4) CumulabilitàLe garanzie prestate in forza della polizza di cui al presente regolamento sonoindipendenti da qualsiasi altra assicurazione. In particolare, è escluso il diritto di rivalsadell'impresa assicuratrice, nel caso di indennizzo dovuto da parte di terzi all'agente orappresentante assicurato.

5) FinanziamentoTutti gli oneri sostenuti dall'Enasarco per la stipulazione e la gestione della polizza restanoa carico delle case mandanti e sono coperti mediante l'utilizzo di una parte dell'interessedel 4% spettante alle case mandanti sugli accantonamenti al FIRR.