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ACCORDO AZIENDA USL 1 MASSA – CARRARA, FARMACIE PUBBLICHE E FARMACIE PRIVATE CONVENZIONATE.

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Accordo per la distribuzione tramite le Farmacie Convenzionate di farmaci di cui al PHT (Prontuario della distribuzione diretta) e D.G.R. n° 135/02, ai

sensi della Delibera di Giunta Regionale n° 299 del 21/02/2005

PREMESSO: che l’art.15 della L. 475/1968 riconosce ad ogni Cittadino il diritto della libera scelta della Farmacia presso cui rifornirsi: che la legge 405/01 all’art. 8 lettera a) ha stabilito che le Regioni, anche con proprio provvedimento amministrativo, possano stipulare accordi con le Rappresentanze Sindacali delle Farmacie Convenzionate per la distribuzione, tramite le Farmacie medesime, delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del SSN; che la Regione Toscana con Deliberazione n° 135 del 11/02/2002 ha dettato le norme applicative riferite alla Legge 405/01 relativamente alla Assistenza Farmaceutica Territoriale, fornendo altresì precisi indirizzi circa le modalità di impiego delle molecole di cui all’Allegato B in termini di “Distribuzione Diretta”; che l’AIFA con la Determinazione del 29 ottobre 2004 ha individuato, all’allegato 2, un elenco di farmaci costituenti il PHT “Prontuario della distribuzione diretta” che possono essere oggetto di forme alternative di distribuzione in grado di garantire la presa in carico del Paziente, la continuità assistenziale Ospedale – Territorio, nonché uno specifico monitoraggio dei consumi; che le Parti firmatarie confermano e ribadiscono il ruolo insostituibile delle Farmacie Convenzionate nella dispensazione dei farmaci sul territorio e nell’erogazione agli assistiti di una gamma di servizi volti a migliorare l’efficacia e la qualità del Servizio Sanitario Pubblico, così come previsto dalla vigente normativa; PRESO ATTO CHE: A) le parti firmatarie del presente Accordo, a carattere sperimentale, intendono

dare attuazione al citato disposto dell’articolo 8, lettera a) della legge 405/01 ed addivenire ad una soluzione che contribuisca al raggiungimento dell’obiettivo di contenimento della spesa farmaceutica;

B) la Regione Toscana con Deliberazione n° 299 del 21/02/2005 ha sancito il

“Protocollo d’Intesa” relativo all’estensione della distribuzione diretta alle Farmacie Convenzionate, sottoscritto con URTOFAR e CISPEL, che prevede, tra l’altro, la possibilità per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali di stipulare specifici accordi operativi con le OO.SS. delle Farmacie Pubbliche e Private Convenzionate per l’estensione alle medesime della distribuzione dei farmaci di cui al PHT AIFA 2004 e DGR n° 135/02;

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C) la collaborazione delle Farmacie Convenzionate consente di non intaccare i livelli di assistenza garantiti ai Cittadini in quanto le Farmacie Pubbliche e Private garantiscono: - la qualifica professionale degli operatori addetti alla dispensazione del

farmaco; - la continuità e la capillarità del servizio farmaceutico, anche attraverso i

turni di servizio stabiliti nel contesto della normativa statale e regionale; - la conservazione e la dispensazione di medicinali sul territorio nel rispetto

della Farmacopea; - un’effettiva attività di farmacovigilanza, anche in termini di documentazione

delle prestazioni erogate; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: I Farmaci interessati al progetto sono quelli elencati nell’Allegato 1 che è parte integrante del presente Accordo. I suddetti farmaci sono quelli ricompresi nel PHT di cui alla Determinazione AIFA del 29/10/2004 e nella D.G.R. n° 135/02. I Farmaci in causa vengono ancora distinti in due Gruppi: Gruppo A e Gruppo B. Entrambi i gruppi seguono il medesimo percorso della “Distribuzione Diretta” attraverso le Farmacie convenzionate pubbliche e private che è delineato nei successivi punti del presente “Accordo”. Tuttavia, a garanzia del principio di “Continuità Ospedale-Territorio” sancito dalla norma vigente la Azienda USL 1 (MS) si riserva il diritto di procedere alla dispensazione diretta attraverso le proprie strutture ospedaliere dei farmaci di cui al Gruppo A in tutti quei casi in cui si configuri la necessità di “presa in carico” dell’Assistito affetto da particolari patologie che abbisogni di interventi e/o di trattamenti per i quali sia indispensabile un frequente ricorso alle strutture sanitarie aziendali. La Azienda USL 1 (MS) stabilisce, inoltre, per la realizzazione del presente Progetto, un budget di spesa fissato all’incirca su 8.000.000 di Euro espressi come prezzo al pubblico. Tale tetto di spesa, tuttavia, non può essere ecceduto oltre la misura del 5%. La Azienda USL 1 (MS) precisa, altresì, che, qualora la “Commissione” preposta al monitoraggio/controllo delle procedure previste dal presente “Accordo” dovesse evidenziare andamenti di spesa il cui trend possa prefigurare in proiezione uno sfondamento del tetto sopra indicato, provvederà a convocare le Parti ai fini di una rinegozziazione del presente Accordo ovvero di una sua risoluzione. Qualora si prefiguri una spesa inferiore al limite sopra fissato, provvederà a convocare le parti al fine di ridurre i farmaci dell’Allegato A. Le premesse ed ogni altra considerazione sopra esposta fanno parte integrante del presente Accordo sperimentale il cui obiettivo è quello di contribuire a mantenere, unitamente agli strumenti attivati dalla Regione, la spesa farmaceutica nell’ambito del tetto programmato. 1 – la Azienda USL 1 (MS) si impegna a: A) acquistare le specialità medicinali di cui all’Allegato 1 al presente Accordo,

comprese nel PHT “Prontuario della distribuzione diretta” di cui alla

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determinazione AIFA del 29 ottobre 2004, e nell’Elenco di cui alla D.G.R. n° 135/02, garantendone la consegna, presso le Farmacie Convenzionate per il tramite dei Distributori Intermedi autorizzati dalla Regione Toscana ai sensi del Decreto legislativo 538/92, firmatari del Regolamento Attuativo allegato al presente Accordo, di cui fa parte integrante. Le specialità medicinali acquistate dovranno essere dotate di fustello adesivo annullato con apposita dicitura, al fine di renderle facilmente distinguibili dalle confezioni in normale distribuzione. I farmaci in questione rimangono di esclusiva proprietà della Azienda USL acquirente alla quale dovranno essere pertanto restituiti, sia da parte delle Farmacie che dei Distributori Intermedi, in caso di ritiro dal commercio o in prossimità della scadenza dei lotti presenti in giacenza, ovvero, in caso di cessazione degli effetti del presente Accordo;

B) limitare la distribuzione in forma diretta, ai soli farmaci presenti nel

sopracitato Allegato 1 al presente Accordo. Tale limitazione non si applica alle forme di assistenza previste dall’articolo 8 comma 1, lettere b (1) e lettera c (2) della legge 405/01, per il massimo di una confezione.

C) riconoscere alle Farmacie un rimborso degli oneri complessivi di distribuzione

(sia intermedia che finale) del 10% al netto dell’IVA calcolato in misura percentuale sul prezzo al pubblico, al netto dell’IVA, delle specialità in oggetto vigente al momento della erogazione del farmaco all’Assistito. Tale remunerazione alla quale non si applicano gli sconti previsti dalla legge 662/96 e successive modificazioni, è comprensiva anche della remunerazione che le Farmacie dovranno riconoscere ai Distributori Intermedi. Gli importi suddetti saranno inseriti, con separata evidenza, dalle Farmacie nell’ambito della Distinta Contabile Riepilogativa prevista dal DPR 371/98 e liquidati secondo i tempi e le modalità previste dal DPR 371/1998.(3)

D) informare opportunamente Medici di base, Pediatri di libera scelta, Centri

abilitati alla prescrizione ed ogni altra Struttura Pubblica o categoria interessata al presente Accordo sui contenuti e sulle modalità di attuazione della stessa;

E) disporre che la formulazione dei Piani Terapeutici, ove previsti, e la

prescrizione dei farmaci oggetto del presente Accordo siano effettuate dai Medici prescrittori utilizzando esclusivamente il ricettario SSN vigente (Mod. 350/88) attraverso l’indicazione del Principio Attivo, del relativo dosaggio e della forma farmaceutica.

1 e 2 - Art. 8. Legge 16 novembre 2001, n. 405 Particolari modalita' di erogazione di medicinali agli assistiti

b) assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale; c) disporre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale.

3 - Art. 8 Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371 5. I tempi per la liquidazione delle competenze dovute alle farmacie sono individuati secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni. In ogni caso il termine ultimo per l'effettiva corresponsione dell'importo relativo alle ricette spedite il mese precedente, sulla base del documento contabile di cui al comma 1, è comunque fissato nell'ultimo giorno di ciascun mese. Gli accordi regionali dovranno tener conto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni laddove, superato il termine fissato per il pagamento del dovuto alle farmacie, non potranno essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali. L'acconto di cui al precedente comma 4 costituisce anticipazione del corrispettivo dovuto alla farmacia come sorte capitale.

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F) Disporre che qualora la ricetta rechi il nome commerciale dei farmaci in causa, le Farmacie Convenzionate siano tenute a dispensare all’Assistito il prodotto avente uguale principio attivo, dosaggio e forma farmaceutica, acquistato dalla ASL e disponibile sul particolare canale distributivo.

G) disporre che i Medici prescrittori formulino le ricette SSN riguardanti le

specialità medicinali oggetto del presente Accordo distinte dalle prescrizioni di altre eventuali specialità riportando la dicitura PHT ben evidente. Nel caso vi fosse una ricetta contenente due tipologie di farmaci: uno PHT e uno ordinario, la ricetta contenente quest’ultimo verrà spedita in regime “DPR 371/98” mentre quella PHT verrà spedita con fotocopia. Quanto sopra al fine di ridurre il disagio del Cittadino; la mancanza della dicitura PHT sulla ricetta non impedirà la spedizione della stessa, in quanto la molecola prescritta fa parte del presente Accordo ad eccezione dei casi di cui al punto J.

H) disporre che sui farmaci di cui al punto precedente distribuiti dalle Farmacie

Convenzionate secondo il presente Accordo, non sia dovuto alcun ticket da parte dell’Assistito.

I) concedere 15 giorni di regime transitorio a duplice via di distribuzione dalla

data di inizio prevista dall’Accordo, per consentire lo smaltimento delle scorte. J) Qualora il Medico o il Farmacista attesti l’urgenza, anche in relazione alla

festività e/o comunque alla non pronta reperibilità del farmaco PHT, a salvaguardia della salute e per la continuità assistenziale dei Pazienti il Farmacista è autorizzato alla dispensazione di una confezione per via ordinaria (DPR 371/98).

K) La distribuzione dei farmaci PHT attraverso le Farmacie Pubbliche e Private è

considerata dalla ASL la via preferenziale di distribuzione dei farmaci. L) La ASL da ampia garanzia che non intende distribuire alcun farmaco in modo

indiretto anche avvalendosi di qualsivoglia Organizzazione o Struttura alternativa organizzata presente sul territorio e considera preminente ed indispensabile alla salute pubblica l’organizzazione territoriale delle Farmacie Convenzionate.

2.- Le Farmacie Pubbliche e Private aperte al pubblico nel territorio della Azienda USL di Massa – Carrara si impegnano a: A) - verificare che le ricette a loro presentate appartengano all’ambito di

applicazione del presente Accordo in quanto redatte su ricettario SSN e contenenti tutti gli elementi previsti dalla normativa nazionale e regionale sulla corretta compilazione delle ricette compreso quanto previsto ai precedenti punti 1 E); 1F, e 1G,

- provvedere alla raccolta delle Ricette appartenenti alla fattispecie di cui al presente Accordo in mazzette separate e distinte dalle ordinarie.

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- Attivarsi affinchè le ricette SSN con prescrizione di medicinali concedibili su Diagnosi e Piano Terapeutico siano spedite, ai fini del presente Accordo, solo se accompagnate da copia fotostatica del Piano Terapeutico medesimo in corso di validità.

B) richiedere ai Distributori Intermedi i farmaci prescritti nella quantità

necessaria alla spedizione delle ricette effettivamente presentate in Farmacia; C) apporre sulla ricetta i fustelli ottici presenti sulle confezioni e consegnare i

farmaci all’Utente senza richiedere il pagamento di alcun corrispettivo; D) inserire, con separata evidenza, gli importi di cui al precedente punto 1 C)

nell’ambito della Distinta Contabile Riepilogativa prevista dal DPR 371/98. La Distinta sarà presentata con le consuete modalità;

E) in caso di irreperibilità, opportunamente documentata, del farmaco acquistato

direttamente dalla ASL, presso i Distributori Intermedi, il Farmacista è autorizzato a consegnare il prodotto reperibile nel normale ciclo distributivo, contabilizzando la ricetta, unitamente alle altre, alle condizioni previste dalla Convenzione Nazionale (DPR 371/98). Tale fattispecie può essere attuata solo nel caso in cui ogni Magazzino dichiari in tempo reale alla Farmacia ordinante, la non disponibilità del prodotto a nome di tutti i Magazzini. Dovrà essere fornita idonea documentazione attestante la mancanza del prodotto richiesto.

F) restituire le confezioni richieste e non ritirate dall’Assistito alla scadenza di

validità delle relativa prescrizione. G) collaborare con le attività aziendali di prevenzione e promozione della salute e

ad integrarsi con la rete dei servizi aziendali per migliorare l’equità e l’appropriatezza di accesso alle prestazioni sanitarie e il loro monitoraggio

3. Commissione Mista Le Parti Firmatarie istituiscono una Commissione mista comprendente quattro Componenti di cui due in rappresentanza della USL , uno in rappresentanza delle Farmacie Private e uno in rappresentanza delle Farmacie Pubbliche I compiti della Commissione sono i seguenti: A) vigilare sulla operatività dell’Accordo e sulla qualità del servizio erogato agli

Assistiti, segnalando agli Organi competenti eventuali comportamenti anomali; B) effettuare un costante monitoraggio della spesa farmaceutica convenzionata e

della spesa relativa ai farmaci oggetto del presente Accordo; C) proporre alle parti firmatarie azioni correttive per la risoluzione di eventuali

controversie tra le parti o problemi riscontrati nell’attuazione del presente Accordo.

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4. Durata e Condizioni Il presente Accordo, che ha carattere sperimentale, ha validità di anni uno, con possibilità di tacito rinnovo. Pur ribadendo che la Farmacia non ha responsabilità alcuna nella determinazione della spesa farmaceutica, con la sottoscrizione del presente Accordo le parti intendono assolto l’onere di individuare forme di corresponsabilizzazione dei principali soggetti che concorrono alla determinazione della spesa di cui all’art. 4, comma 3, lettera a) della legge 405/2001. Le parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi entro sei mesi dalla firma del presente Accordo per verificare la possibilità di addivenire ad intese per quanto riguarda la distribuzione agli Assistiti dei prodotti di Assistenza Integrativa. Si impegnano altresì ad incontrarsi entro la stessa data per valutare eventuali modifiche da apporre all’Allegato 1 alla luce dell’esperienza acquisita. Le eventuali rettifiche scaturenti, a qualsiasi titolo, dalla non corretta applicazione del presente Accordo, osservano le medesime modalità previste dal DPR 371/98. Per tutto quanto previsto si rimanda alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamenti nonché di provvedimenti amministrativi, sia nazionali che regionali, incidenti sul contenuto dell’Accordo, lo stesso dovrà essere opportunamente modificato ed integrato. Direttore Generale dell’ AZIENDA U.S.L. N. 1 di MASSA CARRARA Dr. Alessandro Scarafuggi Presidente ASSOCIAZIONE SINDACALE TITOLARI DI FARMACIA MASSA CARRARA Dr. Paolo Natale Responsabile Provinciale della CISPEL TOSCANA FARMACIE Dr. Giuseppe Trombetti Carrara, 25/01/2007