Accordi Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti Stato-Regioni per la formazione ·...
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Accordi Stato-Regioni
per la formazione
Articolo 37 D.Lgs. 81/2008Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
2. La durata, i contenuti minimi e lemodalità della formazione di cui alcomma 1 sono definiti mediante accordoin sede di Conferenza Stato, regioni eprovince autonome di Trento e diBolzano adottato, previa consultazionedelle parti sociali …
Accordo formazione Lavoratrici/Lavoratori
Preposti e Dirigenti e autonomi di cui all’art. 21 comma 1 (autonomi)
(D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 37, comma 2)
Approvato il 21 dicembre 2011Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministro della salute, le Regionie le Province autonome di Trento e Bolzano per
la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR).
Pubblicazione G.U. n. 8 – 11.01.2012Entrato in vigore il 26.01.2012
Disciplina formazione e aggiornamento:
• lavoratrici /lavoratori (art. 2, co. 1 lett. a)
• preposti (art. 2 co. 1 lett. e) e art. 19
• dirigenti (art. 2 co. 1 lett. d) e art. 18)
• altri soggetti (art. 21 co. 1)
NON disciplina:
• Formazione titoli specifici e relativi obblighi(es. formazione ponteggi, uso DPI III. Cat.)
• Addestramento (art. 37, co. 5)
(es. addestramento quando previsto)
ACCORDO FORMAZIONE
Lavoratrici/Lavoratori
Art. 37 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. PERCORSO FORMATIVO OBBLIGATORIO
• Formazione Generale (art. 37 co. 1 lett. a)
• Formazione Specifica(art. 37 co. 1 lett. b e art. 37 co. 3)
ACCORDO FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI
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Formazione Generale
Durata 4 ore per tutti i settori produttivi
• concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro
Contenuti (art. 37, comma 1, lettera a)
• concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.
FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI
(art. 37, comma 1, lett. b)
… in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda…
Formazione Specifica
RIFERIMENTO ai Codici ATECO
FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI
E’ compresa la formazione di cui all’art.37, comma 3 (rischi specifici trattati neititoli successivi al I) quando presenti…
inoltre
Formazione Specifica
Durata e contenuti sono consideraticome minimi e sono subordinatiall’esito della valutazione dei rischi e alrispetto della contrattazione collettivao di procedure concordate a livellosettoriale e/o aziendale.
DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO
Tre differenti livelli di rischio:
BASSO Formazione specifica 4 oreCommercio - Bar, ristoranti, alberghi – Servizi - Terziario
MEDIO Formazione specifica 8 oreAgricoltura – Pesca – Trasporti – Assistenza sociale non residenziale – Pubblica Amministrazione e istruzione
ALTO Formazione specifica 12 oreCave, costruzioni – Manifatturiero – Chimico – Sanità –Energia – Acqua, fognature, rifiuti
FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI
DURATA COMPLESSIVA DELLA FORMAZIONEper i tre differenti livelli di rischio
BASSO Form. gen. 4 + spec. 4 = Tot. 8 ore
MEDIO Form. gen. 4 + spec. 8 = Tot. 12 ore
ALTO Form. gen. 4 + spec. 12 = Tot. 16 ore
N.B. Durata e contenuti sono considerati come minimi e subordinati all’esito della valutazione dei
rischi
I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.
FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI
FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI
E’ esclusa dal percorso formativoregolamentato dall’accordo laformazione di cui ai titoli successivi al Iquando si tratta ad esempio dellaabilitazione al montaggio dei ponteggi.
I M P O R T A N T E
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QUANDO REALIZZARE LA FORMAZIONE
GENERALE E SPECIFICA
Costituzione del rapporto di lavoro ART. 37 CO. 4
SOLO LA FORMAZIONE SPECIFICA
- Trasferimento o cambio di mansioni- Introduzione di nuove attrezzature o tecnologie, - Introduzione di nuove sostanze o preparati pericolosi
DEVE ESSERE PERIODICAMENTE RIPETUTA- in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi
FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI
Preposto
art. 2 co. 1 lett. e)
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale
potere di iniziativa
FORMAZIONE PARTICOLARE (aggiuntiva) PER IL PREPOSTO
1. Generale 4 ore
come per tutti i lavoratori
2. Specifica 4 – 8 – 12 ore
come per tutti i lavoratori
+ aggiornamento 6 ore/5anni
3. Particolare (8 ore)
+ aggiornamento 6 ore/5 anni
4. Ulteriore quando prevista ai titoli successivi o da norme speciali
FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO
La formazione del preposto, deve comprendere quella per i lavoratori
(generale e specifica), e deve essere integrata da una
FORMAZIONE PARTICOLARE, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
• art. 37, comma 7
• obblighi previsti all’art. 19
Durata 8 ore per tutti
FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO
a) principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche , organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
Articolo 37 co. 7 - I contenuti della formazione del preposto comprendono:
FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO
Secondo le rispettive attribuzioni e competenze
a) sovrintendere – vigilare - informare
b) verificare accesso lavoratori formati
c) richiedere l'osservanza - dare istruzioni
d) informare i lavoratori esposti a un rischio grave
e) astenersi dal richiedere ripresa attivitá
f) segnalare sulla base della formazione ricevuta
g) frequentare appositi corsi
Articolo 19 - Obblighi del preposto
FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO
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• Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
• Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
• Definizione e individuazione dei fattori di rischio
• Incidenti e infortuni mancati
• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri
ACCORDO FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO
I contenuti
• Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera
• Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
• Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione
ACCORDO FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO
I contenuti
ARTICOLAZIONE CORSI PER ADDETTI LAVORO FUNI
FORMAZIONE SPECIFICA PER IL PREPOSTO
Dirigenteart. 2 co. 1 lett. d)
Persona che, in ragione delle competenze professionali e di
poteri gerarchici e funzionali adeguatialla natura dell’incarico conferitogli, attua
le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività
lavorativa e vigilando su di essa
ACCORDO FORMAZIONE PER IL DIRIGENTE
FORMAZIONE DIRIGENTI
La formazione dei dirigenti deve tener conto di quanto previsto:
• art. 37, comma 7
• obblighi previsti all’art. 18
• è comprensiva della formazione per lavoratori (generale + specifica)
Durata 16 ore
a) principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche , organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
Articolo 37 co. 7 - I contenuti della formazione dei dirigenti comprendono:
FORMAZIONE PER I DIRIGENTI
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Strutturata in quattro moduli:
MODULO 1GIURIDICO – NORMATIVO
MODULO 2GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
MODULO 3 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
MODULO 4 COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI
FORMAZIONE DIRIGENTI
LAVORATORI(art. 37, comma 6)
Periodicità quinquennale
Durata minima di 6 ore, indipendentemente dai livelli di rischio
Contenuti: • approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-
normativi; • sistemi di gestione e processi organizzativi; • fonti di rischio compresi quelli di tipo ergonomico,
psicosociale.
AGGIORNAMENTI
Periodicità quinquennale
PREPOSTIDurata minima 6 ore• in relazione ai loro compiti
DIRIGENTIDurata minima 6ore• in relazione ai loro compiti
AGGIORNAMENTI
REQUISITI DOCENTI
In attesa che la Commissione consultiva (ex art. 6 T.U.) emani criteri qualificazione formatori:
Docenti interni o esterni all’azienda
che possono dimostrare di possedereesperienza triennale di insegnamento o
professionale, in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro
ORGANIZZAZIONE DEI CORSIPRESENZA LAVORATORI STRANIERI
Difficoltà di comprensione linguistica:
• verifica preventiva sulla comprensione della lingua veicolare del corso
• presenza di un mediatore interculturale e/o di un traduttore
• formazione linguistica preliminare anche in e-learning
UTILIZZO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)
Modalità E-learning (vedi allegato)
Lavoratori• formazione generale
Preposti• argomenti di carattere normativo e tecnico
Dirigenti• tutto il corso
Per tutti• aggiornamenti
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CREDITI FORMATIVI
Tabella dei crediti per la formazione generale e la formazione specifica dei lavoratori
Situazionelavoratore
Formazione effettuata
Crediti formativiconforme al nuovo accordo
Generale(4 ore)
Specifica(4/8/12 ore)
Neoassunti provenienti da azienda dello stesso settore
produttivoConforme all’accordo Esonero Esonero
Neoassunti provenienti da azienda di diverso settore
produttivoConforme all’accordo Esonero
Nuova formazione
in relazione ai rischi del
nuovo settore
(4, 8 o 12 ore)
Cambio mansione stessa azienda; nuovo processo produttivo; introduzione macchinari, prodotti ecc
Conforme all’accordo Esonero
Nuova formazione
limitatamente alle modifiche
o ai contenuti di nuova
introduzione.
Neoassunti con formazione precedente all’assunzione
qualora prevista nella contrattazione collettiva
nazionale
Conforme alla contrattazione
Esonero
Nuova formazione
in relazione ai rischi del
nuovo settore
(4, 8 o 12 ore)
CREDITI FORMATIVI (CASI PARTICOLARI)
Tabella dei crediti per la formazione generale e la formazione specifica dei lavoratori
Situazione
lavoratoreFormazione effettuata
Crediti formativi
conforme al nuovo accordo
Generale
(4 ore)
Specifica
(4/8/12 ore)
Aziende multiservizi nei casi
in cui il lavoratore svolga
mansioni riconducibili ad un
settore a rischio maggiore
Conforme all’accordo Esonero
Nuova formazione
ad integrazione dei rischi
della nuova mansione
Neoassunti nel comparto
delle costruzioni, nell’ipotesi
di primo ingresso nel settore
Formazione effettuata
nell’ambito del progetto
strutturale “16ore-MICS”,
delineato dal Formedil
Esonero
Esonero
In caso di contenuti
corrispondenti all’accordo
previo accordo contrattuale
nazionale
Neoassunti
Formazione professionale
svolta presso le strutture
della formazione
professionale o gli enti
accreditati dalle regioni e
dalle province autonome con
durata e contenuti conformi
all’accordo
Esonero
Esonero
rimarrà in ogni caso in capo
al datore di lavoro l’obbligo
di assicurare che la
formazione specifica sia
conforme alle risultanze della
valutazione dei rischi
aziendali
CREDITI FORMATIVI
Formazione particolare aggiuntiva
(8 ore) Crediti
Aggiornamento(6 ore)
Conforme all’accordo
Credito formativo permanente
Ad eccezione dei casi in cui si sia determinata una
modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito
della stessa o di altra azienda.
Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso
Preposto
Formazione specifica (16 ore)
Crediti Aggiornamento(6 ore)
Conforme all’accordo Credito formativo permanenteEntro 5 anni dalla data di
conclusione del corso
Dirigente
TEMPISTICA
26 gennaio 2012
Entrata in vigore dell’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le
Regioni e le Province Autonome (repertorio atti n. 221/CSR) riguardante la durata, i
contenuti minimi e le modalità della formazione e dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle
lavoratrici, dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui
all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08.
11 gennaio 2013(12 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo)
Completamento della formazione particolare aggiuntiva del preposto nel caso diriconoscimento parziale della formazione già effettuata conformemente al comma7 dell’art. 37 del D.lgs 81/08.
TEMPISTICA
26 gennaio 2013(12 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo)
Frequenza al corso di aggiornamento per lavoratori e preposti che abbiano giàfrequentato e concluso corsi di formative prima del 11 gennaio 2007 (5 anni prima della data di pubblicazione dell’accordo). NOTA: i corsi formazione frequentati devono essere stati svolti nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.____________________________________________________
Frequenza a corsi di formazione, rivolti ai lavoratori, ai dirigenti e ai preposti, formalmente e documentalmente già approvati alla data del 26 gennaio 2012 (entrata in vigore dell’accordo). NOTA: disposizione transitoria, valida esclusivamente in fase di prima applicazione
TEMPISTICA
11 luglio 2013(18 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo)
Conclusione della formazione dei preposti e dei dirigenti ai nuovi corsi di formazione previsti nell’accordo. In tal caso la formazione dei dirigenti potrà essere erogata nell’arco temporale di 12 mesi._____________________________________________________
Applicazione dell’accordo sulla formazione dei lavoratori (repertorio atti n. 221/CSR) anche nei confronti delle imprese medie e piccole del settore agricoloche impieghino lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali. NOTA: L’accordo sarà applicato solo in caso di mancata emanazione dei provvedimenti attuativi indicati al comma3 dell’art. 13 del D.Lgs. 81/08 (disposizioni per la semplificare gli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal D.Lgs. 81/08.
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TEMPISTICA
26 gennaio 2017(5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo)
Frequenza al corso di aggiornamento per lavoratori e preposti che abbiano già frequentato e concluso corsi di formative nel periodo tra il 12 gennaio 2007 ed il 11 gennaio 2012 (data di pubblicazione dell’accordo). NOTA: i corsi formazione frequentati devono essere stati svolti nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi._____________________________________________________
Frequenza al corso di aggiornamento per i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data del 11 gennaio 2012 (data di pubblicazione dell’accordo in Gazzetta Ufficiale), una formazione con contenuti conformi all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell’accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su GU n. 37 del 14 febbraio 2006.
TEMPISTICA
15 giorniÈ il termine entro il quale l’ente bilaterale o l’organismo paritetico deve dare riscontro alla richiesta di collaborazione inviata dal datore di lavoro per la realizzazione della formazione rivolta ai lavoratori. Decorso tale termine, in caso di mancato riscontro da parte dell’ente bilaterale o dell’organismo paritetico, il datore di lavoro potrà procedere autonomamente alla pianificazione ed alla realizzazione delle attività di formazione.
60 giorniÈ il termine previsto per il personale di nuova assunzione che dovrà essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.
Accordo formazione RSPP Datore di Lavoro(D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 34, commi 2 e 3)
Approvato il 21 dicembre 2011Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato le Regioni e le Province Autonome sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore
di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni
(Rep. Atti n. 223/CSR).
Pubblicazione G.U. n. 8 – 11.01.2012Entrato in vigore il 26.01.2012
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano …
Art. 34 D.Lgs. 81/2008Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Contenuti e articolazioni dei corsi di formazione edell’aggiornamento per il datore di lavoro che intende
svolgere i compiti propri del RSPP
Durata minima 16 ore e una massima 48 ore• natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro• attività lavorative svolte
NON ricomprende la formazione:
• Addetti alla prevenzione incendi (art. 45) • Addetti primo soccorso (art. 46)
FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVOROSOGGETTI FORMATORI
• Regioni e le Province Autonome• proprie strutture tecniche (prevenzione-formazione)• strutture accreditate (2 anni esperienza)
• Università
• INAIL
• IPSEMA per la parte di relativa competenza
• Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali per le P.A.
• Scuola superiore della pubblica amministrazione
• Altre Scuole superiori delle singole amministrazioni
• Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori
• Enti bilaterali e organismi
• Ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento
• Fondi interprofessionali di settore
FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO
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FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO
REQUISITI DOCENTI
In attesa che la Commissione consultiva (ex art. 6 T.U.) emani criteri qualificazione formatori …
Docenti interni o esterni all’azienda
che possono dimostrare di possedereesperienza triennale di insegnamento o
professionale, in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro
ARTICOLAZIONE PERCORSO FORMATIVO
Tre differenti livelli di rischio:
BASSO 16 oreCommercio - Bar, ristoranti, alberghi – Servizi - Terziario
MEDIO 32 oreAgricoltura – Pesca – Trasporti – Attività sociali non residenziali – Pubblica Amministrazione e istruzione
ALTO 48 oreCave, costruzioni – Manifatturiero – Chimico – Sanità
NOTA:La partecipazione ad un corso di formazione per DL SPP, relativo ad un livello di rischio più elevato, ricomprenderà quella prevista per un livello di rischio inferiore
FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO
CONTENUTI
MODULO 1NORMATIVO – giuridico
MODULO 2GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza
MODULO 3TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi
MODULO 4RELAZIONALE –formazione e consultazione dei lavoratori
FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO
CONTENUTIMODULO 1NORMATIVO - giuridico• il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;• la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;• la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni,
anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.• il sistema istituzionale della prevenzione;• i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi,
responsabilità;• sistema di qualificazione delle imprese.
MODULO 2GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza • I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi;• la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi; • la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;• il documento di valutazione dei rischi (contenuti specificità e metodologie);• modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;• gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione;• il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;• la gestione della documentazione tecnico amministrativa;• l’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle
emergenze.
FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO
CONTENUTI
MODULO 3TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi• i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione;• il rischio da stress lavoro-correlato;• rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi;• i dispositivi di protezione individuale;• la sorveglianza sanitaria.
MODULO 4RELAZIONALE –formazione e consultazione dei lavoratori• l’informazione, la formazione e l’addestramento;• le tecniche di comunicazione;• il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;• la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:• natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza.
FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO
UTILIZZO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)
E-learning
Datori di lavoro
• Il MODULO 1 e MODULO 2 del corso base
• I corsi di Aggiornamenti
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VALUTAZIONE
Colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro per la verifica delle conoscenze relative alla normativa e delle competenze tecnico-professionali
Definizione prove a cura dei docenti
Definizione prove e recuperi a cura del responsabile del progetto formativo.
FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO
AGGIORNAMENTO
Periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Accordo)
Durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio:
BASSO 6 oreMEDIO 10 oreALTO 14 ore
FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO
AGGIORNAMENTO
Trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:
• approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi
• sistemi di gestione e processi organizzativi
• fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico
• tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO
AGGIORNAMENTO
Utilizzo della FAD secondo i criteri previsti in allegato 1 (La Formazione a Distanza (FAD) sulla sicurezza e salute sul lavoro);
Possibilità da parte delle Regioni e Province Autonome di riconoscere singoli percorsi formativi d’aggiornamento, ad alto livello di specializzazione tecnica.
N.B.Obbligo di aggiornamento anche per:
• Chi ha frequentato i corsi di cui all’art. 3 del DM 16.01.1997
• Gli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626Contenuti conformi a quelli del corso base
FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO
CREDITI FORMATIVI
FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO
Situazione
Datore di lavoro
Formazione già
effettuata
Formazione di base da effettuare
conforme al nuovo accordo
(16 - 32 – 48 ore)
Aggiornamento
(6 – 12 - 14 ore)
Nominati entro il 31 dicembre
1996
Esonero permanente
ai sensi dell’articolo 95 del
D.Lgs. 19 settembre 1994,
n. 626
Esonero
Entro il 11.01.2014
(2 anni dalla data di
pubblicazione)
NOTA: con contenuti
analoghi a quelli
previsti per il corso
base
Nominati dopo il 31 dicembre
1996
Formazione con contenuti
conformi all’art. 3 del D.M.
16/01/1997 effettuata
entro il 11
Esonero
Entro il 11.01.2017
(5 anni dalla data di
pubblicazione)
Nominati dopo il 31 dicembre
1996
Formazione prevista
nell’accordo RSPP
Possesso dei requisiti per
svolgere i compiti del
Servizio Prevenzione e
Protezione ai sensi
dell’articolo 32, commi 2, 3
e 5 del D.Lgs. n. 81/08.
Esonero
Entro 5 anni dalla data
di conclusione del corso
RSPP
TEMPISTICA CORSI
FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO
Situazione
Datore di lavoro
Formazione già
effettuata
Formazione di base da effettuare
conforme al nuovo accordo
(16 - 32 – 48 ore)
Aggiornamento
(6-12-14 ore)
Nominati dopo il 31 dicembre
1996Nessuna
Necessaria formazione
NOTA: necessaria frequenza immediata
Entro 5 anni dalla data
di conclusione del corso
Avvio di nuova attività Nessuna
Necessaria formazione
NOTA: conclusione del corso entro 90 giorni
dall’avvio della nuova attività (analogamente
a quanto previsto per l’elaborazione del
Documento di Valutazione dei Rischi)
Entro 5 anni dalla data
di conclusione del corso
Regime transitorio prima
applicazione
In corso o da iniziare
purchè approvati
documentalmente prima
del 26.01.2012 con
contenuti conformi all’art.
3 del D.M. 16/01/1997
Esonero
Necessario completare entro il 26 luglio
2012 la formazione già iniziata o da iniziare
Entro 5 anni dalla data
di conclusione del corso
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SCADENZE
FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO
26 gennaio 2012Entrata in vigore dell’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome (repertorio atti n. 223/CSR) riguardante i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento della formazione e dell’aggiornamento per il datore di lavoro che intende svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
26 luglio 2012Frequenza da parte del datore di lavoro, che intende svolgere i compiti propri delservizio di prevenzione e protezione dai rischi, a corsi di formazione formalmente edocumentalmente approvati alla data del 26 gennaio 2012, rispettosi delle previsionidi cui all’articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997 (vedi nota 12) per quanto riguarda durata econtenuti. NOTA: disposizione transitoria, valida esclusivamente in fase di primaapplicazione.
SCADENZE
FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO
11 gennaio 2014 (24 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo)
Frequenza all’aggiornamento per i datori di lavoro esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. NOTA: L’aggiornamento dovrà essere effettuato con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione base del datore di lavoro.
26 luglio 2015 (5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo)
Frequenza al corso di aggiornamento per i datori di lavoro che abbiano frequentato, alla data 11 gennaio 2012 (data di pubblicazione dell’accordo) i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997.
SCADENZE
FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO
90 giorni
È il termine previsto per la frequenza al percorso formativo di base per il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi in caso di inizio di nuova attività. In coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all’articolo 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/08 ed al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione dei nuovi obblighi di formazione, il datore di lavoro dovrà completare il percorso formativo base entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività