Accordi Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti Stato-Regioni per la formazione ·...

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1 Accordi Stato-Regioni per la formazione Articolo 37 D.Lgs. 81/2008 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali … Accordo formazione Lavoratrici/Lavoratori Preposti e Dirigenti e autonomi di cui all’art. 21 comma 1 (autonomi) (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 37, comma 2) Approvato il 21 dicembre 2011 Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR). Pubblicazione G.U. n. 8 – 11.01.2012 Entrato in vigore il 26.01.2012 Disciplina formazione e aggiornamento: lavoratrici /lavoratori (art. 2, co. 1 lett. a) preposti (art. 2 co. 1 lett. e) e art. 19 dirigenti (art. 2 co. 1 lett. d) e art. 18) altri soggetti (art. 21 co. 1) NON disciplina: Formazione titoli specifici e relativi obblighi (es. formazione ponteggi, uso DPI III. Cat.) Addestramento (art. 37, co. 5) (es. addestramento quando previsto) ACCORDO FORMAZIONE Lavoratrici/Lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. PERCORSO FORMATIVO OBBLIGATORIO Formazione Generale (art. 37 co. 1 lett. a) Formazione Specifica (art. 37 co. 1 lett. b e art. 37 co. 3) ACCORDO FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI

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Accordi Stato-Regioni

per la formazione

Articolo 37 D.Lgs. 81/2008Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

2. La durata, i contenuti minimi e lemodalità della formazione di cui alcomma 1 sono definiti mediante accordoin sede di Conferenza Stato, regioni eprovince autonome di Trento e diBolzano adottato, previa consultazionedelle parti sociali …

Accordo formazione Lavoratrici/Lavoratori

Preposti e Dirigenti e autonomi di cui all’art. 21 comma 1 (autonomi)

(D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 37, comma 2)

Approvato il 21 dicembre 2011Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, il Ministro della salute, le Regionie le Province autonome di Trento e Bolzano per

la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR).

Pubblicazione G.U. n. 8 – 11.01.2012Entrato in vigore il 26.01.2012

Disciplina formazione e aggiornamento:

• lavoratrici /lavoratori (art. 2, co. 1 lett. a)

• preposti (art. 2 co. 1 lett. e) e art. 19

• dirigenti (art. 2 co. 1 lett. d) e art. 18)

• altri soggetti (art. 21 co. 1)

NON disciplina:

• Formazione titoli specifici e relativi obblighi(es. formazione ponteggi, uso DPI III. Cat.)

• Addestramento (art. 37, co. 5)

(es. addestramento quando previsto)

ACCORDO FORMAZIONE

Lavoratrici/Lavoratori

Art. 37 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. PERCORSO FORMATIVO OBBLIGATORIO

• Formazione Generale (art. 37 co. 1 lett. a)

• Formazione Specifica(art. 37 co. 1 lett. b e art. 37 co. 3)

ACCORDO FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI

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Formazione Generale

Durata 4 ore per tutti i settori produttivi

• concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro

Contenuti (art. 37, comma 1, lettera a)

• concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI

(art. 37, comma 1, lett. b)

… in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda…

Formazione Specifica

RIFERIMENTO ai Codici ATECO

FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI

E’ compresa la formazione di cui all’art.37, comma 3 (rischi specifici trattati neititoli successivi al I) quando presenti…

inoltre

Formazione Specifica

Durata e contenuti sono consideraticome minimi e sono subordinatiall’esito della valutazione dei rischi e alrispetto della contrattazione collettivao di procedure concordate a livellosettoriale e/o aziendale.

DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO

Tre differenti livelli di rischio:

BASSO Formazione specifica 4 oreCommercio - Bar, ristoranti, alberghi – Servizi - Terziario

MEDIO Formazione specifica 8 oreAgricoltura – Pesca – Trasporti – Assistenza sociale non residenziale – Pubblica Amministrazione e istruzione

ALTO Formazione specifica 12 oreCave, costruzioni – Manifatturiero – Chimico – Sanità –Energia – Acqua, fognature, rifiuti

FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI

DURATA COMPLESSIVA DELLA FORMAZIONEper i tre differenti livelli di rischio

BASSO Form. gen. 4 + spec. 4 = Tot. 8 ore

MEDIO Form. gen. 4 + spec. 8 = Tot. 12 ore

ALTO Form. gen. 4 + spec. 12 = Tot. 16 ore

N.B. Durata e contenuti sono considerati come minimi e subordinati all’esito della valutazione dei

rischi

I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.

FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI

FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI

E’ esclusa dal percorso formativoregolamentato dall’accordo laformazione di cui ai titoli successivi al Iquando si tratta ad esempio dellaabilitazione al montaggio dei ponteggi.

I M P O R T A N T E

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QUANDO REALIZZARE LA FORMAZIONE

GENERALE E SPECIFICA

Costituzione del rapporto di lavoro ART. 37 CO. 4

SOLO LA FORMAZIONE SPECIFICA

- Trasferimento o cambio di mansioni- Introduzione di nuove attrezzature o tecnologie, - Introduzione di nuove sostanze o preparati pericolosi

DEVE ESSERE PERIODICAMENTE RIPETUTA- in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi

FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI

Preposto

art. 2 co. 1 lett. e)

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e

funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale

potere di iniziativa

FORMAZIONE PARTICOLARE (aggiuntiva) PER IL PREPOSTO

1. Generale 4 ore

come per tutti i lavoratori

2. Specifica 4 – 8 – 12 ore

come per tutti i lavoratori

+ aggiornamento 6 ore/5anni

3. Particolare (8 ore)

+ aggiornamento 6 ore/5 anni

4. Ulteriore quando prevista ai titoli successivi o da norme speciali

FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO

La formazione del preposto, deve comprendere quella per i lavoratori

(generale e specifica), e deve essere integrata da una

FORMAZIONE PARTICOLARE, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

• art. 37, comma 7

• obblighi previsti all’art. 19

Durata 8 ore per tutti

FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO

a) principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche , organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Articolo 37 co. 7 - I contenuti della formazione del preposto comprendono:

FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO

Secondo le rispettive attribuzioni e competenze

a) sovrintendere – vigilare - informare

b) verificare accesso lavoratori formati

c) richiedere l'osservanza - dare istruzioni

d) informare i lavoratori esposti a un rischio grave

e) astenersi dal richiedere ripresa attivitá

f) segnalare sulla base della formazione ricevuta

g) frequentare appositi corsi

Articolo 19 - Obblighi del preposto

FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO

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• Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità

• Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione

• Definizione e individuazione dei fattori di rischio

• Incidenti e infortuni mancati

• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri

ACCORDO FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO

I contenuti

• Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera

• Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione

• Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione

ACCORDO FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO

I contenuti

ARTICOLAZIONE CORSI PER ADDETTI LAVORO FUNI

FORMAZIONE SPECIFICA PER IL PREPOSTO

Dirigenteart. 2 co. 1 lett. d)

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di

poteri gerarchici e funzionali adeguatialla natura dell’incarico conferitogli, attua

le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività

lavorativa e vigilando su di essa

ACCORDO FORMAZIONE PER IL DIRIGENTE

FORMAZIONE DIRIGENTI

La formazione dei dirigenti deve tener conto di quanto previsto:

• art. 37, comma 7

• obblighi previsti all’art. 18

• è comprensiva della formazione per lavoratori (generale + specifica)

Durata 16 ore

a) principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche , organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Articolo 37 co. 7 - I contenuti della formazione dei dirigenti comprendono:

FORMAZIONE PER I DIRIGENTI

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Strutturata in quattro moduli:

MODULO 1GIURIDICO – NORMATIVO

MODULO 2GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

MODULO 3 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

MODULO 4 COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

FORMAZIONE DIRIGENTI

LAVORATORI(art. 37, comma 6)

Periodicità quinquennale

Durata minima di 6 ore, indipendentemente dai livelli di rischio

Contenuti: • approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-

normativi; • sistemi di gestione e processi organizzativi; • fonti di rischio compresi quelli di tipo ergonomico,

psicosociale.

AGGIORNAMENTI

Periodicità quinquennale

PREPOSTIDurata minima 6 ore• in relazione ai loro compiti

DIRIGENTIDurata minima 6ore• in relazione ai loro compiti

AGGIORNAMENTI

REQUISITI DOCENTI

In attesa che la Commissione consultiva (ex art. 6 T.U.) emani criteri qualificazione formatori:

Docenti interni o esterni all’azienda

che possono dimostrare di possedereesperienza triennale di insegnamento o

professionale, in materia di salute e sicurezza sui

luoghi di lavoro

ORGANIZZAZIONE DEI CORSIPRESENZA LAVORATORI STRANIERI

Difficoltà di comprensione linguistica:

• verifica preventiva sulla comprensione della lingua veicolare del corso

• presenza di un mediatore interculturale e/o di un traduttore

• formazione linguistica preliminare anche in e-learning

UTILIZZO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)

Modalità E-learning (vedi allegato)

Lavoratori• formazione generale

Preposti• argomenti di carattere normativo e tecnico

Dirigenti• tutto il corso

Per tutti• aggiornamenti

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CREDITI FORMATIVI

Tabella dei crediti per la formazione generale e la formazione specifica dei lavoratori

Situazionelavoratore

Formazione effettuata

Crediti formativiconforme al nuovo accordo

Generale(4 ore)

Specifica(4/8/12 ore)

Neoassunti provenienti da azienda dello stesso settore

produttivoConforme all’accordo Esonero Esonero

Neoassunti provenienti da azienda di diverso settore

produttivoConforme all’accordo Esonero

Nuova formazione

in relazione ai rischi del

nuovo settore

(4, 8 o 12 ore)

Cambio mansione stessa azienda; nuovo processo produttivo; introduzione macchinari, prodotti ecc

Conforme all’accordo Esonero

Nuova formazione

limitatamente alle modifiche

o ai contenuti di nuova

introduzione.

Neoassunti con formazione precedente all’assunzione

qualora prevista nella contrattazione collettiva

nazionale

Conforme alla contrattazione

Esonero

Nuova formazione

in relazione ai rischi del

nuovo settore

(4, 8 o 12 ore)

CREDITI FORMATIVI (CASI PARTICOLARI)

Tabella dei crediti per la formazione generale e la formazione specifica dei lavoratori

Situazione

lavoratoreFormazione effettuata

Crediti formativi

conforme al nuovo accordo

Generale

(4 ore)

Specifica

(4/8/12 ore)

Aziende multiservizi nei casi

in cui il lavoratore svolga

mansioni riconducibili ad un

settore a rischio maggiore

Conforme all’accordo Esonero

Nuova formazione

ad integrazione dei rischi

della nuova mansione

Neoassunti nel comparto

delle costruzioni, nell’ipotesi

di primo ingresso nel settore

Formazione effettuata

nell’ambito del progetto

strutturale “16ore-MICS”,

delineato dal Formedil

Esonero

Esonero

In caso di contenuti

corrispondenti all’accordo

previo accordo contrattuale

nazionale

Neoassunti

Formazione professionale

svolta presso le strutture

della formazione

professionale o gli enti

accreditati dalle regioni e

dalle province autonome con

durata e contenuti conformi

all’accordo

Esonero

Esonero

rimarrà in ogni caso in capo

al datore di lavoro l’obbligo

di assicurare che la

formazione specifica sia

conforme alle risultanze della

valutazione dei rischi

aziendali

CREDITI FORMATIVI

Formazione particolare aggiuntiva

(8 ore) Crediti

Aggiornamento(6 ore)

Conforme all’accordo

Credito formativo permanente

Ad eccezione dei casi in cui si sia determinata una

modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito

della stessa o di altra azienda.

Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso

Preposto

Formazione specifica (16 ore)

Crediti Aggiornamento(6 ore)

Conforme all’accordo Credito formativo permanenteEntro 5 anni dalla data di

conclusione del corso

Dirigente

TEMPISTICA

26 gennaio 2012

Entrata in vigore dell’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le

Regioni e le Province Autonome (repertorio atti n. 221/CSR) riguardante la durata, i

contenuti minimi e le modalità della formazione e dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle

lavoratrici, dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui

all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08.

11 gennaio 2013(12 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo)

Completamento della formazione particolare aggiuntiva del preposto nel caso diriconoscimento parziale della formazione già effettuata conformemente al comma7 dell’art. 37 del D.lgs 81/08.

TEMPISTICA

26 gennaio 2013(12 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo)

Frequenza al corso di aggiornamento per lavoratori e preposti che abbiano giàfrequentato e concluso corsi di formative prima del 11 gennaio 2007 (5 anni prima della data di pubblicazione dell’accordo). NOTA: i corsi formazione frequentati devono essere stati svolti nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.____________________________________________________

Frequenza a corsi di formazione, rivolti ai lavoratori, ai dirigenti e ai preposti, formalmente e documentalmente già approvati alla data del 26 gennaio 2012 (entrata in vigore dell’accordo). NOTA: disposizione transitoria, valida esclusivamente in fase di prima applicazione

TEMPISTICA

11 luglio 2013(18 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo)

Conclusione della formazione dei preposti e dei dirigenti ai nuovi corsi di formazione previsti nell’accordo. In tal caso la formazione dei dirigenti potrà essere erogata nell’arco temporale di 12 mesi._____________________________________________________

Applicazione dell’accordo sulla formazione dei lavoratori (repertorio atti n. 221/CSR) anche nei confronti delle imprese medie e piccole del settore agricoloche impieghino lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali. NOTA: L’accordo sarà applicato solo in caso di mancata emanazione dei provvedimenti attuativi indicati al comma3 dell’art. 13 del D.Lgs. 81/08 (disposizioni per la semplificare gli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal D.Lgs. 81/08.

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TEMPISTICA

26 gennaio 2017(5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo)

Frequenza al corso di aggiornamento per lavoratori e preposti che abbiano già frequentato e concluso corsi di formative nel periodo tra il 12 gennaio 2007 ed il 11 gennaio 2012 (data di pubblicazione dell’accordo). NOTA: i corsi formazione frequentati devono essere stati svolti nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi._____________________________________________________

Frequenza al corso di aggiornamento per i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data del 11 gennaio 2012 (data di pubblicazione dell’accordo in Gazzetta Ufficiale), una formazione con contenuti conformi all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell’accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su GU n. 37 del 14 febbraio 2006.

TEMPISTICA

15 giorniÈ il termine entro il quale l’ente bilaterale o l’organismo paritetico deve dare riscontro alla richiesta di collaborazione inviata dal datore di lavoro per la realizzazione della formazione rivolta ai lavoratori. Decorso tale termine, in caso di mancato riscontro da parte dell’ente bilaterale o dell’organismo paritetico, il datore di lavoro potrà procedere autonomamente alla pianificazione ed alla realizzazione delle attività di formazione.

60 giorniÈ il termine previsto per il personale di nuova assunzione che dovrà essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.

Accordo formazione RSPP Datore di Lavoro(D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 34, commi 2 e 3)

Approvato il 21 dicembre 2011Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato le Regioni e le Province Autonome sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore

di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni

(Rep. Atti n. 223/CSR).

Pubblicazione G.U. n. 8 – 11.01.2012Entrato in vigore il 26.01.2012

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano …

Art. 34 D.Lgs. 81/2008Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Contenuti e articolazioni dei corsi di formazione edell’aggiornamento per il datore di lavoro che intende

svolgere i compiti propri del RSPP

Durata minima 16 ore e una massima 48 ore• natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro• attività lavorative svolte

NON ricomprende la formazione:

• Addetti alla prevenzione incendi (art. 45) • Addetti primo soccorso (art. 46)

FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVOROSOGGETTI FORMATORI

• Regioni e le Province Autonome• proprie strutture tecniche (prevenzione-formazione)• strutture accreditate (2 anni esperienza)

• Università

• INAIL

• IPSEMA per la parte di relativa competenza

• Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali per le P.A.

• Scuola superiore della pubblica amministrazione

• Altre Scuole superiori delle singole amministrazioni

• Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori

• Enti bilaterali e organismi

• Ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento

• Fondi interprofessionali di settore

FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO

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FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO

REQUISITI DOCENTI

In attesa che la Commissione consultiva (ex art. 6 T.U.) emani criteri qualificazione formatori …

Docenti interni o esterni all’azienda

che possono dimostrare di possedereesperienza triennale di insegnamento o

professionale, in materia di salute e sicurezza sui

luoghi di lavoro

ARTICOLAZIONE PERCORSO FORMATIVO

Tre differenti livelli di rischio:

BASSO 16 oreCommercio - Bar, ristoranti, alberghi – Servizi - Terziario

MEDIO 32 oreAgricoltura – Pesca – Trasporti – Attività sociali non residenziali – Pubblica Amministrazione e istruzione

ALTO 48 oreCave, costruzioni – Manifatturiero – Chimico – Sanità

NOTA:La partecipazione ad un corso di formazione per DL SPP, relativo ad un livello di rischio più elevato, ricomprenderà quella prevista per un livello di rischio inferiore

FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO

CONTENUTI

MODULO 1NORMATIVO – giuridico

MODULO 2GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza

MODULO 3TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi

MODULO 4RELAZIONALE –formazione e consultazione dei lavoratori

FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO

CONTENUTIMODULO 1NORMATIVO - giuridico• il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;• la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;• la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni,

anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.• il sistema istituzionale della prevenzione;• i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi,

responsabilità;• sistema di qualificazione delle imprese.

MODULO 2GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza • I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi;• la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi; • la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;• il documento di valutazione dei rischi (contenuti specificità e metodologie);• modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;• gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione;• il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;• la gestione della documentazione tecnico amministrativa;• l’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle

emergenze.

FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO

CONTENUTI

MODULO 3TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi• i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di

prevenzione e protezione;• il rischio da stress lavoro-correlato;• rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi;• i dispositivi di protezione individuale;• la sorveglianza sanitaria.

MODULO 4RELAZIONALE –formazione e consultazione dei lavoratori• l’informazione, la formazione e l’addestramento;• le tecniche di comunicazione;• il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;• la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:• natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la

sicurezza.

FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO

UTILIZZO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)

E-learning

Datori di lavoro

• Il MODULO 1 e MODULO 2 del corso base

• I corsi di Aggiornamenti

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VALUTAZIONE

Colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro per la verifica delle conoscenze relative alla normativa e delle competenze tecnico-professionali

Definizione prove a cura dei docenti

Definizione prove e recuperi a cura del responsabile del progetto formativo.

FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO

AGGIORNAMENTO

Periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Accordo)

Durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio:

BASSO 6 oreMEDIO 10 oreALTO 14 ore

FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO

AGGIORNAMENTO

Trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:

• approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi

• sistemi di gestione e processi organizzativi

• fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico

• tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO

AGGIORNAMENTO

Utilizzo della FAD secondo i criteri previsti in allegato 1 (La Formazione a Distanza (FAD) sulla sicurezza e salute sul lavoro);

Possibilità da parte delle Regioni e Province Autonome di riconoscere singoli percorsi formativi d’aggiornamento, ad alto livello di specializzazione tecnica.

N.B.Obbligo di aggiornamento anche per:

• Chi ha frequentato i corsi di cui all’art. 3 del DM 16.01.1997

• Gli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626Contenuti conformi a quelli del corso base

FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO

CREDITI FORMATIVI

FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO

Situazione

Datore di lavoro

Formazione già

effettuata

Formazione di base da effettuare

conforme al nuovo accordo

(16 - 32 – 48 ore)

Aggiornamento

(6 – 12 - 14 ore)

Nominati entro il 31 dicembre

1996

Esonero permanente

ai sensi dell’articolo 95 del

D.Lgs. 19 settembre 1994,

n. 626

Esonero

Entro il 11.01.2014

(2 anni dalla data di

pubblicazione)

NOTA: con contenuti

analoghi a quelli

previsti per il corso

base

Nominati dopo il 31 dicembre

1996

Formazione con contenuti

conformi all’art. 3 del D.M.

16/01/1997 effettuata

entro il 11

Esonero

Entro il 11.01.2017

(5 anni dalla data di

pubblicazione)

Nominati dopo il 31 dicembre

1996

Formazione prevista

nell’accordo RSPP

Possesso dei requisiti per

svolgere i compiti del

Servizio Prevenzione e

Protezione ai sensi

dell’articolo 32, commi 2, 3

e 5 del D.Lgs. n. 81/08.

Esonero

Entro 5 anni dalla data

di conclusione del corso

RSPP

TEMPISTICA CORSI

FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO

Situazione

Datore di lavoro

Formazione già

effettuata

Formazione di base da effettuare

conforme al nuovo accordo

(16 - 32 – 48 ore)

Aggiornamento

(6-12-14 ore)

Nominati dopo il 31 dicembre

1996Nessuna

Necessaria formazione

NOTA: necessaria frequenza immediata

Entro 5 anni dalla data

di conclusione del corso

Avvio di nuova attività Nessuna

Necessaria formazione

NOTA: conclusione del corso entro 90 giorni

dall’avvio della nuova attività (analogamente

a quanto previsto per l’elaborazione del

Documento di Valutazione dei Rischi)

Entro 5 anni dalla data

di conclusione del corso

Regime transitorio prima

applicazione

In corso o da iniziare

purchè approvati

documentalmente prima

del 26.01.2012 con

contenuti conformi all’art.

3 del D.M. 16/01/1997

Esonero

Necessario completare entro il 26 luglio

2012 la formazione già iniziata o da iniziare

Entro 5 anni dalla data

di conclusione del corso

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SCADENZE

FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO

26 gennaio 2012Entrata in vigore dell’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome (repertorio atti n. 223/CSR) riguardante i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento della formazione e dell’aggiornamento per il datore di lavoro che intende svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

26 luglio 2012Frequenza da parte del datore di lavoro, che intende svolgere i compiti propri delservizio di prevenzione e protezione dai rischi, a corsi di formazione formalmente edocumentalmente approvati alla data del 26 gennaio 2012, rispettosi delle previsionidi cui all’articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997 (vedi nota 12) per quanto riguarda durata econtenuti. NOTA: disposizione transitoria, valida esclusivamente in fase di primaapplicazione.

SCADENZE

FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO

11 gennaio 2014 (24 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo)

Frequenza all’aggiornamento per i datori di lavoro esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. NOTA: L’aggiornamento dovrà essere effettuato con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione base del datore di lavoro.

26 luglio 2015 (5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo)

Frequenza al corso di aggiornamento per i datori di lavoro che abbiano frequentato, alla data 11 gennaio 2012 (data di pubblicazione dell’accordo) i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997.

SCADENZE

FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO

90 giorni

È il termine previsto per la frequenza al percorso formativo di base per il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi in caso di inizio di nuova attività. In coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all’articolo 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/08 ed al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione dei nuovi obblighi di formazione, il datore di lavoro dovrà completare il percorso formativo base entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività