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ACCONTO IMPOSTE Versamenti del 2 dicembre 2013 La modifica della misura degli acconti delle imposte impone il ricalcolo di quanto dovuto per la prossima scadenza del 2 dicembre a titolo di secondo o unico acconto per l’anno 2013. Lunedì 2 dicembre 2013 scade il termine ultimo per il versamento del secondo (o unico) acconto delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Il termine originale del 30 novembre cadendo di sabato è prorogato automaticamente al lunedì successivo. Per il calcolo dell’importo da versare occorre tenere conto dell’aumento degli importi in acconto stabilito dall’articolo 11, commi da 18 a 21 del DL 76 del 28 giugno 2013 “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.” Nel corpo dell’articolo 11 del 76/2013 in tema di “disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali e altre misure urgenti” è contenuta la disposizione sull’aumento degli acconti. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'IRES è aumentata dal 100 al 101%. La disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'IRPEF è fissata al 100% (invece del precedente 99%). Per l'anno 2013, questa disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell'IRPEF, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono la seconda o unica rata di acconto tenendo conto di queste disposizioni. Ci sono anche aumenti dei versamenti degli acconti 2013 e 2014 per le aziende e gli Istituti di credito che in questa sede tralasciamo. L’osservazione riguarda il tipo di aumento: per chi deve pagare l’IRPEF l’aumento è a regime cioè parte dal 2013 e sarà valido anche per gli esercizi successivi, per chi deve pagare l’IRES l’aumento riguarda esclusivamente l’anno 2013 (in caso di periodo coincidente con l’anno solare) e nell’esercizio successivo tornerà alle vecchie regole. Non cambia il presupposto per versare l’acconto di novembre (importo a debito risultante dalla dichiarazione non inferiore ad una certa misura) e la possibilità di scegliere tra metodo storico o previsionale. In particolare, il “metodo previsionale” consiste nel versare un acconto inferiore a quello determinato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente, se vi è la fondata previsione che l’imposta dovuta per l’anno in corso si riduca (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2013 o di minori redditi percepiti nello stesso anno). Eventuali errori nella previsione dell’importo da versare comportano come conseguenza l’irrogazione delle relative sanzioni. Gli acconti non sono dovuti se di ammontare non superiore a 51,65 euro per i contribuenti soggetti all’IRPEF e a 20,65 euro per i contribuenti soggetti all’IRES (art. 4, comma 2 DL 69 del 1989).

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ACCONTO IMPOSTE

Versamenti del 2 dicembre 2013 La modifica della misura degli acconti delle imposte impone il ricalcolo di quanto dovuto per la prossima scadenza del 2 dicembre a titolo di secondo o unico acconto per l’anno 2013. Lunedì 2 dicembre 2013 scade il termine ultimo per il versamento del secondo (o unico) acconto delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Il termine originale del 30 novembre cadendo di sabato è prorogato automaticamente al lunedì successivo. Per il calcolo dell’importo da versare occorre tenere conto dell’aumento degli importi in acconto stabilito dall’articolo 11, commi da 18 a 21 del DL 76 del 28 giugno 2013 “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.” Nel corpo dell’articolo 11 del 76/2013 in tema di “disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali e altre misure urgenti” è contenuta la disposizione sull’aumento degli acconti. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'IRES è aumentata dal 100 al 101%. La disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'IRPEF è fissata al 100% (invece del precedente 99%). Per l'anno 2013, questa disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell'IRPEF, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono la seconda o unica rata di acconto tenendo conto di queste disposizioni. Ci sono anche aumenti dei versamenti degli acconti 2013 e 2014 per le aziende e gli Istituti di credito che in questa sede tralasciamo. L’osservazione riguarda il tipo di aumento: per chi deve pagare l’IRPEF l’aumento è a regime cioè parte dal 2013 e sarà valido anche per gli esercizi successivi, per chi deve pagare l’IRES l’aumento riguarda esclusivamente l’anno 2013 (in caso di periodo coincidente con l’anno solare) e nell’esercizio successivo tornerà alle vecchie regole. Non cambia il presupposto per versare l’acconto di novembre (importo a debito risultante dalla dichiarazione non inferiore ad una certa misura) e la possibilità di scegliere tra metodo storico o previsionale. In particolare, il “metodo previsionale” consiste nel versare un acconto inferiore a quello determinato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente, se vi è la fondata previsione che l’imposta dovuta per l’anno in corso si riduca (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2013 o di minori redditi percepiti nello stesso anno). Eventuali errori nella previsione dell’importo da versare comportano come conseguenza l’irrogazione delle relative sanzioni. Gli acconti non sono dovuti se di ammontare non superiore a 51,65 euro per i contribuenti soggetti all’IRPEF e a 20,65 euro per i contribuenti soggetti all’IRES (art. 4, comma 2 DL 69 del 1989).

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I versamenti in acconto sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata (pari al 40% dell’acconto) non superi 103 euro (art. 17, comma 3 DPR 435 del 2001). Società di capitali Il riferimento per il calcolo dell’acconto IRES è nel modello Unico2013SC, al rigo RN17 – Differenza

⇒ se l’importo non supera 20 euro non è dovuto alcun acconto; ⇒ se l’importo è compreso tra 21 euro e 260 euro, è dovuto l’acconto in unica rata entro il 2

dicembre 2013 per un importo pari al 101%; ⇒ se l’importo supera 260 euro, entro il 2 dicembre 2013 (undicesimo mese dalla chiusura

dell’esercizio) occorre versare la differenza tra il 101% e il primo acconto versato per l’anno 2013.

Persone fisiche Il riferimento per il calcolo dell’acconto IRPEF è nel modello Unico2013PF, al rigo RN33 – Differenza:

⇒ se l’importo del rigo RN33 non supera 51 euro non è dovuto alcun acconto; ⇒ se l’importo è compreso tra 52 euro e 257 euro, è dovuto l’acconto in unica rata entro il 2

dicembre 2013 per un importo pari al 100%; ⇒ se l’importo supera 257 euro, entro il 2 dicembre 2013 occorre versare il 100% dedotto il primo

acconto che è stato versato per l’anno 2013.

Acconto IRAP Il versamento in acconto dell’IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi. Pertanto, l’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 è dovuto considerando quanto indicato al rigo IR21:

• per le persone fisiche e le società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir, nella misura pari al 100% dell’importo indicato nel rigo IR21, sempreché tale importo sia superiore a euro 51; • per gli altri soggetti nella misura pari al 101% dell’importo indicato nel rigo IR21 sempreché tale importo sia superiore a euro 20. La seconda rata è pari alla differenza tra le nuove percentuali stabilite 100% (persone fisiche e società di persone) o 101% (società di capitali) dedotto quanto versato per il primo acconto. IVIE – IVAFE Anche le imposte sulle attività finanziarie e sugli immobili all’estero sono calcolate seguendo le regole dettate dall’IRPEF. Il versamento della seconda rata di novembre dovrà tenere conto di

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questa maggiore percentuale, occorre quindi ricalcolare l’acconto del 100% e sottrarre a tale importo quanto versato a titolo di prima rata di acconto. Cedolare secca Scade anche il secondo o unico acconto relativo alla cedolare secca. Per l’anno 2013 l’acconto è calcolato nella misura del 95% dell’importo complessivamente dovuto controllando l’importo indicato al rigo RB11, colonna 3, “Totale imposta cedolare secca”:

⇒ se l’importo non supera 51 euro non è dovuto alcun acconto; ⇒ se l’importo è compreso tra 52 euro e 257 euro, è dovuto l’acconto in unica rata entro il 2

dicembre 2013 per un importo pari al 95%; ⇒ se l’importo supera 257 euro, entro il 2 dicembre 2013 occorre versare il 95% dedotto il primo

acconto che è stato versato per l’anno 2013.

Qui di seguito i codici tributo che un’impresa con esercizio coincidente con l’anno solare deve utilizzare nel modello F24 (per quanto riguarda i soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, si ricorda che bisogna barrare l’apposita casella ed indicare nella colonna “anno di riferimento” il primo dei due anni solari interessati).

Tributo Codice tributo

Sezione da compilare

Anno di riferimento

Secondo acconto IRPEF 4034 Sezione Erario 2013 Secondo acconto IRES 2002 Sezione Erario 2013

Secondo acconto IRAP 3813 Codice regione (per il Piemonte 13)

Sezione Regioni 2013

Secondo acconto CEDOLARE SECCA 1841 Sezione Erario 2013

Secondo acconto IVIE 4045 Sezione Erario 2013 Secondo acconto IVAFE 4048 Sezione Erario 2013

L’importo dovuto a titolo di secondo acconto non è rateizzabile. Ravvedimento Nel caso di ritardato od omesso versamento del secondo acconto delle imposte ricordiamo che è possibile regolarizzare la posizione mediante il ravvedimento operoso, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. La sanzione piena del 30% viene ridotta in modo differente a seconda del momento in cui si perfeziona il versamento: • nei primi 14 giorni di ritardo: 0,2% per ogni giorno di ritardo; • dal 15 giorno al 30 giorno: 3%; • dal 31 giorno e fino alla presentazione della dichiarazione: 3,75% In ogni caso occorre calcolare gli interessi nella misura del 2,5% annuo per i giorni di ritardo, calcolati dal giorno successivo alla scadenza al giorno di pagamento compreso. Il Servizio Fiscale Tributario è a disposizione per informazioni e approfondimenti (011 4513.202; [email protected]).