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1 ASSOCIATI PER CELVA CORSO RE UMBERTO, 65 10128 TORINO TEL. 011.568.30.56 FAX 011.568.31.06 VIA CHALLAND, 30 11100 AOSTA TEL. 0165.23.04.51 FAX 0165.36.00.77 E-MAIL: [email protected] AVV . G IANNI M ARIA S ARACCO AVV . L AURA F ORMENTIN AVV . D AVIDE F INOCCHIARO AVV . F ABRIZIO C OLASURDO AVV . M ARIA A NTONIETTA D AMATO AVV . A NTONIO F INOCCHIARO AVV . S TEFANIA P EDACE AVV . A LESSIO F OLIGNO AVV . R AFFAELE S CIRÈ AVV . N ICOLA R ICCIARDI AVV . L ORENZO S OMMO AVV . N ADINE S AINT C UNÉAZ AVV . A NDREA B ALDUCCI AVV . F EDERICA G ILLIAVOD AVV . S TEFANO D I F RANCESCO Torino, 31 ottobre 2019 Spett.le Amministrazione Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta - CELVA alla c.a. dott.ssa Donatella Vuillermoz OGGETTO: costruzione di nuovo fabbricato – presenza di muro di contenimento – rispetto delle distanze dal confine – modalità di calcolo – parere. Il Comune di Arvier, per il tramite del CELVA, ha richiesto un parere avente ad oggetto la corretta quantificazione delle distanze da rispettare nell’ambito dell’attività edificatoria di un nuovo fabbricato monofamiliare, di civile abitazione, realizzando in Arvier, Fraz. Leverogne, zona classificata come Ba4 dal vigente P.R.G.C. Nello specifico, viene rappresentato che a fronte del rilascio di un Permesso di Costruire, il proprietario confinante segnalava la violazione delle distanze legali del costruendo fabbricato dal proprio confine, diffidando il Comune ad adottare nell’immediatezza – ogni più opportuno provvedimento. Il Comune, precisato che il progetto prevede la costruzione di due terrazzamenti in posizione avanzata lateralmente rispetto alla casa di civile abitazione dal lato del segnalante, segnala che l’asserita violazione delle distanze sarebbe da attribuire alla localizzazione del muro di sostegno di uno dei terrapieni. Chiede, perciò, di conoscere se i muri di contenimento possano essere realizzati ad una distanza, dai confini di proprietà, inferiore a quella prevista,

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ASSOCIATI PER CELVA

CORSO RE UMBERTO, 65 – 10128 TORINO – TEL. 011.568.30.56 – FAX 011.568.31.06

VIA CHALLAND, 30 – 11100 AOSTA – TEL. 0165.23.04.51 – FAX 0165.36.00.77

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A V V . F E D E R I C A G I L L I A V O D

A V V . S T E F A N O D I F R A N C E S C O

Torino, 31 ottobre 2019

Spett.le Amministrazione Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta - CELVA

alla c.a. dott.ssa Donatella Vuillermoz

OGGETTO: costruzione di nuovo fabbricato – presenza di muro di contenimento – rispetto

delle distanze dal confine – modalità di calcolo – parere.

Il Comune di Arvier, per il tramite del CELVA, ha richiesto un parere avente ad

oggetto la corretta quantificazione delle distanze da rispettare nell’ambito dell’attività

edificatoria di un nuovo fabbricato monofamiliare, di civile abitazione, realizzando in Arvier,

Fraz. Leverogne, zona classificata come Ba4 dal vigente P.R.G.C.

Nello specifico, viene rappresentato che a fronte del rilascio di un Permesso di

Costruire, il proprietario confinante segnalava la violazione delle distanze legali del

costruendo fabbricato dal proprio confine, diffidando il Comune ad adottare –

nell’immediatezza – ogni più opportuno provvedimento.

Il Comune, precisato che il progetto prevede la costruzione di due terrazzamenti in

posizione avanzata lateralmente rispetto alla casa di civile abitazione dal lato del segnalante,

segnala che l’asserita violazione delle distanze sarebbe da attribuire alla localizzazione del

muro di sostegno di uno dei terrapieni. Chiede, perciò, di conoscere se i muri di contenimento

possano essere realizzati ad una distanza, dai confini di proprietà, inferiore a quella prevista,

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in via generale, dal Regolamento edilizio comunale (m. 5,00) ed inoltre se, nel caso di

necessario adeguamento del secondo terrazzamento, ancora da realizzare, alla distanza

suddetta, essa distanza possa essere “misurata per ribaltamento sulla testa della scarpata” da

realizzarsi previa variante in corso d’opera.

Come si è avuto modo di rappresentare, il Regolamento edilizio del Comune di

Arvier, detta norme specifiche riguardanti le distanze legali, con un duplice riferimento a

quelle che debbono intercorrere tra fabbricati (andando così ad integrare, quindi, la disciplina

generale posta dall’art. 873 del codice civile) e a quelle che debbono intercorrere tra i fabbricati

e il confine di proprietà.

A tal proposito, in particolare, l’art. III – 1 – 7, par. B) del Regolamento, prevede che

le distanze dei fabbricati dai confini “rimangono stabilite nella misura della metà (5 m.) della

descritta distanza tra i fabbricati (10 m.) e dovranno essere rispettate da tutti i punti (di cui al

precedente comma 2 del paragrafo A) di tutte le costruzioni, principali ed accessorie, salvo quanto

ammesso nei successivi comma”.

Tale norma, dunque, pone una duplice regola per cui, salvo deroghe espresse, le

nuove costruzioni dovranno essere ubicate ad una distanza minima di metri 10,00 l’una

dall’altra e comunque ad almeno metri 5,00 dal confine di proprietà.

Appare necessario, quindi, comprendere quale sia la nozione di “costruzione”

rilevante ai fini della disciplina sulle distanze legali. A tal proposito, la giurisprudenza ha

avuto modo di affermare che “ai fini dell'osservanza delle distanze legali di cui agli artt. 873 e

seguenti c.c., nonché di quelle prescritte dagli strumenti urbanistici o normativi che integrano la

disciplina codicistica, deve considerarsi costruzione qualsiasi manufatto non completamente

interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante

appoggio, incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica preesistente o

contestualmente realizzato, e ciò indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera,

dai caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno, dall'uniformità o continuità della massa, dal

materiale impiegato per la sua realizzazione e dalla sua funzione o destinazione.

In particolare, per quanto riguarda gli sporti, le terrazze, le scale esterne o, in genere, i corpi

avanzati costituenti aggetti di un edificio, questi, ove siano stabilmente incorporati nell'immobile e

non abbiano una funzione meramente decorativa od ornamentale, accrescono la superficie, il

volume e la funzionalità dell'immobile cui accedono e rientrano nel concetto civilistico di

costruzione, per cui di essi deve tenersi conto ai fini delle distanze, che vanno misurate dal limite

dei manufatti aggettanti verso il vicino” (C. Cass. 28 settembre 2007 n. 20574).

Ciò posto, con particolare riferimento ai muri di contenimento, la giurisprudenza ha

operato una distinzione così sintetizzabile: il muro di contenimento di una scarpata o di

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un terrapieno naturale non può considerarsi “costruzione” agli effetti della disciplina di

cui all’art. 873 c.c., per la parte che adempie alla sua specifica funzione mentre devono

ritenersi soggetti a tale norma, in quanto costruzioni, il terrapieno ed il relativo muro di

contenimento elevati ad opera dell’uomo per creare un dislivello artificiale o per

accentuare il naturale dislivello esistente (cfr. TAR Lombardia, Brescia, n. 180/2018).

Nel caso di specie, dalla richiesta di parere si evince che i muri di contenimento, di

cui uno ancora da realizzare, sarebbero funzionali alla creazione di due terrazzamenti,

venendosi quindi a creare un dislivello artificiale o ad accentuare il naturale dislivello

esistente, con conseguente necessaria applicazione della disciplina normativa in materia di

distanze.

A tal proposito, si deve sottolineare come il Regolamento edilizio del Comune di

Arvier contenga una norma specifica in materia di muri di contenimento, l’art. III-5-11, comma

2, secondo cui “Senza accordo scritto con il proprietario confinante, i riporti di terra

eventualmente necessari non potranno essere eseguiti a confine, ma dovranno essere

opportunamente sistemati - con muretti di contenimento o a scarpa - a distanza dal confine stesso

pari ad ogni livello alla loro altezza con un minimo di m 1.50. I suddetti eventuali muri di

contenimento dovranno rispettare le norme precisate al precedente articolo III-5-10”.

Pertanto, si può affermare che, per quanto riguarda i muri di contenimento, la

misura minima della distanza dal confine dovrà essere calcolata applicando il disposto dell’art.

III-5-11, comma 2, del Regolamento edilizio del Comune di Arvier, ovvero ad una distanza pari

ad ogni livello alla loro altezza con un minimo di m 1.50, che costituisce espressa eccezione

alla disciplina posta dallo stesso Regolamento edilizio, per la generalità delle costruzioni, che

devono rispettare la distanza di m. 5,00 dal confine.

Ciò posto, resta ferma la necessaria applicazione delle distanze minime inderogabili

tra fabbricati di cui all’art. 873 c.c. (o eventuale misura fissata dal Regolamento edilizio)

nonché di quelle dalle pareti finestrate poste dal Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n.

1444, rispetto alle quali il Comune dovrà effettuare le opportune verifiche.

Per quanto riguarda il secondo quesito, relativo alla possibilità di procedere, in caso

di modifica del progetto concessionato, per quel che attiene il secondo terrazzamento ancora

da realizzare, alla misurazione della distanza dal confine “per ribaltamento sulla testa della

scarpata” realizzanda, si deve avere riguardo a quanto segue.

Secondo la giurisprudenza ampiamente prevalente, la distanza tra fabbricati deve

essere misurata secondo il metodo c.d. “lineare” (in contrapposizione al metodo c.d. “radiale”,

da applicare nel caso di vedute).

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A tal proposito, infatti, si è stabilito che “La distanza tra le costruzioni deve essere

calcolata secondo il computo lineare tra i fronti laddove essi si fronteggino, almeno in parte: l'art.

873 c.c., infatti, in tema di limitazioni legali alla proprietà, prevede che le norme

sulle distanze legali si applicano soltanto agli edifici che si fronteggiano e tali sono gli edifici che,

supponendo di farli avanzare idealmente in linea retta, si incontrino almeno in un punto; in tal

caso la loro misurazione deve essere effettuata in maniera lineare e non in maniera radiale, come,

invece, previsto per le vedute” (TAR Campania-Salerno, sez. II, 29/09/2017, n.1418) e che “In

tema di rispetto delle distanze dal confine, ai sensi dell'art. 873 c.c., (sic) ai Comuni è riconosciuto

il potere di stabilire negli appositi strumenti urbanistici distanze maggiori rispetto a quelle indicate

dalla normativa, ma non quello di alterare il metodo di calcolo lineare.” (C. Cass. Sez. II,

16/04/2019, n.10580).

La misurazione della distanza, dunque, dovrà avvenire applicando il metodo di

calcolo lineare, e il punto iniziale della misurazione dovrà essere individuato, di conseguenza,

in quello situato nella posizione più avanzata rispetto al fabbricato fronteggiante (c.d. punto di

massima sporgenza) rappresentato, nel caso di specie, non dalla testa della scarpa, bensì dalla

base della stessa.

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Riteniamo con ciò di aver esaurientemente esaminato il quesito sottoposto alla nostra

attenzione.

Restiamo a disposizione per qualsiasi altro chiarimento si rendesse necessario e ne

approfittiamo per porgere i nostri migliori saluti,

Avv. Gianni Maria Saracco Avv. Laura Formentin

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