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A. Marinelli - Dip. Democra zia Economica, Fisco e Pre videnza 1 Novembre 2006 Presentazione di Angelo Marinelli La previdenza complementare ed il TFR: le novità del disegno di legge finanziaria

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A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

1

Novembre 2006

Presentazione di Angelo Marinelli

La previdenza complementare ed il TFR: le novità del disegno di legge finanziaria

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Le variabili più rilevanti nel lungo periodo  2002 2010 2020 2040 2050

Speranza di vita

MaschiFemmine

ITALIA 79.5 media U.E. 73

 76.682.9

  

77.984.4

  

79.686.2

  

81.488.1

ITALIA 84.7media U.E.80

 81,4 88.1

Tasso di dipendenza degli anziani rapp. Fra over 65/pop. 20 – 64

Tasso di dip. (over 65/pop. 15 – 64)

29.8

(28 –UE 24.2 )

34.1 40.3 64.9 68.8

(61 – UE 49)

Popolazione in età attiva

35.9 35.4 34.1 28.3 26.1

Tasso di occupazione (20 –64)

59 (UE 68)

Tasso occ. (55 -64) 28% (UE 38,8)

62.9 63.6 67.3 69

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Tasso di sostituzione prev. ObbligatoriaDep 60: lav. Dipendente in pensione a 60/65 anniSelf 60: lav. Autonomo in pensione a 60/65 anni

•I coefficienti di trasformazione del sistema pubblico sono stati aggiornati sulla base delle ipotesi sottostanti lo scenario demografico Eurostat centrale

N.B.: Elaborazioni NVSP - 2004

Fig. 1.5.1 Tassi di sostituzione lordi del sistema pubblico - Carriere dinamiche

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

2004

2010

2020

2030

2040

2050

% d

el

red

dit

o f

inale

60 dep 60 self 65 dep 65 self

Fig. 1.5.2 Tassi di sostituzione lordo del sistema pubblico - Carriere piatte

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

20

04

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60 dep 60 self 65 dep 65 self

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Tasso di sostituzione prev. obbligatoria e complementare dopo impatto demografico e MDL

Fig. 1.5.5 Tassi di sostituzione netti pubblico + privato - Carriere dinamiche

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

110,0%

20

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20

40

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% d

el

sa

lari

o f

ina

le

60 dep 60 self 65 dep 65 self

Fig. 1.5.6 Tassi di sostituzione netti pubblico + privato - Carriere piatte

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

110,0%

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% d

el

sa

lari

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ina

le

60 dep 60 self 65 dep 65 self

•crescita del PIL: 1,4%;•crescita me salari: 1,8%;•rendimento netto prev. complementare: 2%;•inflazione e deflatore del PIL: 0%.•Contrib. PC: 9,25%

N.B.: Elaborazioni NVSP - 2004

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Le iscrizioni alla previdenza complementare (dati aggiornati al 30/06/2006)

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MACRO AREE DELLA RIFORMA della previdenza complementare

Norme a sostegno

dell’adesione

(silenzio – assenso)

Liberalizzazione del settore

della previdenza complementare

(equiparazione fra le forme pens.)

Disciplina fiscale della

previdenza complementare

Compensazioni alle imprese

per il conferimento del TFR

Modificazioni al regime

delle prestazioni

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manifestare una SCELTA ESPLICITA

scegliere di destinare il tfr maturando ad una forma pensionistica complementare, collettiva o individuale (ed eventualmente il suo contributo, attivando anche la contribuzione del datore di lavoro prevista dai CCNL) N.B.: il contributo del datore di lavoro non spetta nel caso un cui si scelga una forma pensionistica diversa da quella prevista dai medesimi accordi collettivi

Fondo chiuso

PIP – Piano individuale pensionistico

I dipendenti privati dovranno scegliere dove destinare il TFR che matura dal 1° gennaio 2007

Dal 1° gennaio 2007 il lavoratore dipendente del settore

privato ha sei mesi di tempo

per

Fondo aperto con adesione individuale

manifestare una SCELTA TACITA (Silenzio – assenso)

Se non dice nulla, dopo sei mesi dal 1° gennaio 2007 (il 1° luglio 2007)o dopo sei mesi dall’assunzione se successiva, il TFR

viene conferito:

- Se l’azienda ha almeno 50 addetti, il datore di lavoro conferisce il TFR maturando al Fondo per l’erogazione dei TFR, presso la tesoreria di Stato e gestito dall’INPS

Se non c’é nessun fondo pensione negoziale e NESSUN accordo collettivo aziendale, l’azienda provvede a trasferire il TFR ad un fondo pensione complementare residuale istituito presso l’Inps (N.B.: è un fondo a capitalizzazione da non confondere con quello istituito presso tesoreria di Stato)

Decidere di mantenere il TFR in azienda in tutto

(per i lavoratori non iscritti ai fondi

pensione) o in parte

al Fondo chiuso, o ad altra forma pensionistica complementare eventualmente prevista da un accordo collettivo aziendale (ma non si ha diritto al contributo del datore di lavoro)

Le forme pensionistiche ricevono il versamento del TFR e dei contributi eventualmente dovuti, relativi alle adesioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007 a decorrere dal 1° luglio 2007 (con effetto sui periodi di paga dal momento dell’adesione)

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Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il “Fondo per l’erogazione ai

lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di

cui all’articolo 2120 del codice civile”, che viene gestito, per conto dello

Stato, dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria

statale.

Il fondo per l’erogazione del TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato

(art. 84 DDL finanziaria 2007)

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Con effetto dal 1° gennaio 2007, I datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50

addetti conferiscono al fondo per l’erogazione del TFR un contributo pari al 100 per cento della

quota di TFR maturando, non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto

legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per ciascun lavoratore interessato.

Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro secondo modalità stabilite con

Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro delle finanze. La liquidazione del

trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene interamente effettuata

dal datore di lavoro, che provvede a conguagliare la quota corrispondente ai versamenti al Fondo

in sede di corresponsione mensile dei contributi dovuti agli enti previdenziali e al medesimo Fondo

Il fondo per l’erogazione del TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato

(art. 84 DDL finanziaria 2007)

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Il fondo per la gestione dei TFR (3)

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Verso l’inclusione della previdenza complementare nel concetto di previdenza sociale…

La legge 23 agosto 2004, n° 243 prevede,fra i criteri direttivi: “l’eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all’interno del sistema della previdenza complementare”

I lavoratori, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo 252/2005 (a partire dal 1° gennaio 2007, in base alla novità che saranno introdotte con apposito Decreto Legge ) potranno aderire ad una qualsiasi forma pensionistica collettiva o individuale (fondo “chiuso”, fondo “aperto” o piano pensionistico individuale attuato tramite contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale stipulato con un’impresa assicurativa)

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La previdenza complementare dopo il d.lgs 252/05 e il DDL finanziaria

•Dal primo gennaio 2007 entra in vigore il D. lgs 252/2005 e il TFR maturando non destinato alle forme pensionistiche complementari dei lavoratori del settore privato di imprese con almeno 50 addetti viene destinato al Fondo per l’erogazione dei TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato, presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS

•Il lavoratore con prima assunzione successiva al 28 Aprile 1993, entro sei mesi dal (1° gennaio 2007), o dal termine indicato da apposito Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, può:

Aderire ad una forma pensionistica complementare, collettiva o individuale

Manifestare il proprio dissenso all’adesione

Il TFR viene destinato alla forma pensionistica scelta

Il TFR dei lavoratori del settore privato di imprese con meno di 50 dipendenti rimane in azienda; tutto il TFR maturando dei lavoratori del settore privato di imprese con almeno 50 addetti va al Fondo pubblico per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto

Non esprimere alcuna scelta (silenzio)

1) TFR NEI FONDI CONTRATTUALI salvo accordo aziendale per destinazione ad altra forma collettiva;

2) in caso di presenza di fondi contrattuali, il TFR va al fondo con più aderenti in azienda (salvo diverso accordo aziendale)

3) nel caso non si possano applicare le disposizioni precedenti, il TFR va AL FONDO RESIDUALE INPS (da non confondersi con il Fondo per l’erogazione dei TFR…questo è un fondo di previdenza complementare).

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Il silenzio assenso

LAVORATORI con PRIMA OCCUPAZIONE precedente al 29/4/93

A SE ISCRITTI AD UN FONDO PENSIONE alla data di decorrenza del periodo di “silenzio – assenso” possono:

1)  MANTENERE IL RESIDUO TFR MATURANDO IN AZIENDA (ma per i lavoratori di imprese con almeno 50 dipendenti verrà destinato al Fondo pubblico per la gestione dei trattamenti di fine rapporto)

2) VERSARLO INTERAMENTE al fondo pensione

IN CASO DI SILENZIO: dopo 6 mesi il TFR residuo VA AL FONDO A CUI SI ADERISCE B LAVORATORI NON ISCRITTI AD UN FONDO PENSIONE alla data di entrata in vigore del D. lgs 252 possono

1) MANTENERE IL TFR IN AZIENDA (ma i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti devono conferire mensilmente il TFR dei propri dipendenti non destinato alla previdenza complementare al Fondo pubblico per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto, gestito dall’INPS)

2) CONFERIRLO ad una forma pensionistica complementare (nella misura contrattualmente prevista, o, se manca, del 50%-elevabile succ.)

IN CASO DI SILENZIO: COME PER I LAVORATORI POST 28/4/93 

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Nel caso in cui il lavoratore, entro i 6 mesi previsti dal decreto, non

esprima alcuna scelta, ivi compresa quella di mantenere il TFR

maturando in azienda*e in assenza di una forma pensionistica

complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi

della quale il lavoratore stesso sia destinatario, il datore di lavoro

trasferisce il TFR maturando al fondo pensionistico complementare

istituito presso l’INPS.

* Con gli effetti di cui all’art. 84 del ddl finanziaria per i lavoratori dipendenti di imprese con almeno 50

addetti

Il fondo residuale INPS per il conferimento del TFR non altrimenti devoluto

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Il silenzio –assenso: la tempistica probabile

Dal 1° gennaio 2007

Il datore di lavoro deve informare ciascun dipendente delle scelte disponibili

Scattano i 6 mesi per esercitare le opzioni relative al Tfr

un mese prima della

scadenza dei sei mesi

il datore di lavoro deve comunicare ai dipendenti che non abbiano ancora optato il fondo di destinazione del Tfr alla scadenza del semestre

Dopo il periodo dei sei mesi utili per esercitare una scelta esplicita (dal 1° luglio 2007)

Scade il termine per esercitare le opzioni ed il Tfr inizia ad essere versato al fondo pensione di riferimento

Le quote di TFR maturando non destinate alla previdenza complementare

il Tfr maturando non optato resta in azienda se l’impresa ha meno di 50 dipendenti; va al fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto se l’impresa ha almeno 50 dipendenti

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• Le compensazioni previste per i datori di lavoro che conferiscono il TFR dei propri dipendenti alla previdenza complementare o al fondo per l’erogazione del trattamento di fine rapporto per i lavoratori dipendenti del settore privato

• Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi sociali di natura assistenziale, dal 1° gennaio 2008, in relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il conferimento del TFR dei propri dipendenti ai fondi pensione, secondo le modalità previste da apposito all’allegato del disegno di legge finanziaria e nella stessa percentuale del TFR trasferito ai fondi pensione o al fondo INPS per la gestione dei trattamenti di fine rapporto;

•Il datore di lavoro è esonerato, a partire dal 1° gennaio 2007, dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 28 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al fondo pubblico per la gestione del TFR;

•Dal reddito d’impresa, a partire dal 1° gennaio 2007, le imprese potranno dedurre un importo pari al quattro per cento dell’ammontare del TFR annualmente destinato alle forme pensionistiche complementari o al fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto presso la tesoreria di Stato (6 per cento per le imprese con meno di 50 addetti);

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Esonero contributivo compensativo del conferimento del TFR verso le forme pensionistiche complementari o verso il fondo

per l’erogazione del TFR

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LIVELLI DI INFORMAZIONE

INFORMAZIONE ISTITUZIONALE: soggetti super partes (Presid. Consiglio, MinWelf., Covip,

Mefop)

INFORMAZIONE NELLE AZIENDE(funzionale al silenzio-assenso/tacito conferimento del TFR)

INFORMAZIONE DEI SINGOLI FONDI

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Obblighi informativi a carico dei datori di lavoro

I datori di lavoro sono tenuti a fornire ai lavoratori una prima adeguata informativa scritta, in merito alla devoluzione del TFR a previdenza complementare, sulle diverse scelte disponibili, secondo la seguente tempistica:

•In prossimità dell’entrata in vigore del decreto, per i lavoratori già assunti a quella data;•Contestualmente all’assunzione per i lavoratori assunti successivamente all’entrata in vigore del decreto

Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento tacito del TFR maturando alla previdenza complementare (entro il 1° giugno 2007 per i lavoratori già assunti alla data di entrata in vigore del decreto ed entro cinque mesi dall’assunzione per i lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2007) i datori di lavoro sono tenuti a fornire ai lavoratori che non abbiano ancora manifestato alcuna volontà, una seconda adeguata informativa scritta, diretta ad indicare la forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando sarà conferito in caso di diversa manifestazione di volontà alla scadenza del semestre

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• Nota informativa

•Scheda sintetica – che ha lo scopo, in modo semplice, di introdurre l’aderente ai meccanismi di funzionamento e alle condizioni di partecipazione alla forma pensionistica complementare

•Progetto esemplificativo – da mettere a disposizione dell’aderente in forme e con modalità idonee, incluso l’utilizzo di strumenti informatici anche successivamente all’adesione

fornire all’aderente un’indicazione dell’evoluzione nel tempo della posizione individuale e l’importo iniziale della prestazione complementare, consentendogli di avere un’idea delle conseguenze che tali scelte avranno nel tempo

accessibilità, sinteticità e immediatezza delle informazioni fornite sui meccanismi di funzionamento e sulle condizioni di partecipazione

prospetto informativo per la raccolta delle adesioni dove è evidenziato l’indicatore sintetico dei costi

OBIETTIVI DELLE COMUNICAZIONI PRE-CONTRATTUALI O IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVE ALL’ADESIONE ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMETARI

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Prestazione in forma di capitale(max 50% del montante*)

Prestazione in forma di rendita

* È possibile percepire l’intera prestazione in forma di capitale qualora convertendo il 70% del montante si ottenga una rendita inferiore al 50% dell’assegno sociale

tassazione con ritenuta d’imposta (15%) ridotta per ogni anno di iscrizione eccedente il 15° fino ad un minimo del 9%)

LA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI

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La disciplina fiscale delle prestazioni in forma di capitaleLa disciplina fiscale delle prestazioni in forma di capitale

il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48, ovvero in caso di procedure di mobilità, CIG e CIGS;

il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari;

Il riscatto degli eredi in caso di morte degli aderenti

La prestazione in forma capitale al momento del pensionamento

Il riscatto fuori dalle ipotesi suddette 23%

15% meno lo 0.30% x ogni anno eccedente il quindicesimo (riduzione max 6%)

N.B.: in tutti i casi l’imponibile è colpito da una ritenuta a titolo d’imposta

al netto dei redditi già assoggettati ad imposta

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Oggi Dal 01.01.2007

• Per spese sanitarie - decorsi 8 anni di iscrizione - fino al 100% del capitale - tassazione separata (min. 23%)

• Per acquisto o ristrutturazione 1a casa - decorsi 8 anni di iscrizione - fino al 100% del capitale - tassazione separata (min. 23%)

• Per spese sanitarie gravissime - in qualsiasi momento - fino al 75% del capitale - aliquota fissa (min. 9% max. 15%)

• Per acquisto o ristrutturazione 1a casa - decorsi 8 anni di iscrizione - fino al 75% del capitale - aliquota fissa (23%)

• Per “ulteriori esigenze” - decorsi 8 anni di iscrizione - fino al 30% del capitale - aliquota fissa (23%)

Ai fini dell’anzianità valgono i periodi di partecipazione a qualsiasi forma pensionistica complementare

LE ANTICIPAZIONI

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Le aree oggetto di implementazione

• Le prestazioni accessorie (premorienza, invalidità, long term care, dread desease);

• L’erogazione delle rendite (tramite il mercato assicurativo e/o gli enti previdenziali);

• I servizi accessori per l’iscritto (ruolo dei patronati, proselitismo sindacale);

• La democrazia economica e l’investimento nei mercati dei capitali (finanza etica, sviluppo locale, ecc.);

• La previdenza complementare per il lavoro non standard

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Soggetti deboli del mercato del lavoro

§        Copertura assicurativa per i periodi non lavorati. In presenza di forte discontinuità e frammentarietà lavorativa si pone la questione della copertura assicurativa dei periodi non lavorati. La questione talvolta è risolta tramite una copertura figurativa, ma per lo più è consentito al lavoratore di provvedere tramite prosecuzione volontaria o riscatti dei periodi non lavorati, una soluzione onerosa in situazioni di evidenti carenze di reddito da parte del lavoratore;

§        Una rete (o un sistema) di tutele. Le nuove tipologie del lavoro sono sostanzialmente sprovviste di tutele fondamentali, legate ai periodi di assenza dal lavoro. Anche la riforma degli ammortizzatori sociali dovrebbe avere una attenzione particolare per tali tipologie di lavoro