A cura di Luca Tamassia LA GESTIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI. PROGETTARE LE COMPETENZE IREF-IFOST...

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a cura di L uca Tamassi LA GESTIONE DEI PROFILI LA GESTIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI. PROFESSIONALI. PROGETTARE LE COMPETENZE PROGETTARE LE COMPETENZE IREF-IFOST Milano 24 ottobre 2002

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LA GESTIONE DEI PROFILI LA GESTIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI.PROFESSIONALI.

PROGETTARE LE PROGETTARE LE COMPETENZECOMPETENZE

IREF-IFOSTMilano 24 ottobre 2002

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IL PROFILO IL PROFILO PROFESSIONALE….COS’E’?PROFESSIONALE….COS’E’?

IL PROFILO IL PROFILO PROFESSIONALE….COS’E’?PROFESSIONALE….COS’E’?

E’ la definizione convenzionale della posizione lavorativa ricoperta dal dipendente riguardata, nell’ambito del contesto produttivo/organizzativo dell’Ente, nell’ottica del ruolo e delle competenze che la caratterizzano..

Il sistema convenzionale da cui deriva la puntuale definizione del profilo professionale e dei contenuti che lo contraddistinguono ha, oggi, natura disciplinatoria “datoriale”.

Luca TamassiaLuca Tamassia

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CODICE CIVILECODICE CIVILE

Art. 2094 Art. 2094

PRESTATORE DI LAVORO PRESTATORE DI LAVORO SUBORDINATOSUBORDINATO

E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare

nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore

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CODICE CIVILECODICE CIVILEArt. 2103 - Art. 2103 - Mansioni del lavoratoreMansioni del lavoratoreIl prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali

è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.

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CASSAZIONECASSAZIONE

Lo “ius variandi” dell’imprenditore trova un limite nel rispetto della specifica preparazione tecnico-professionale del dipendente e non può tradursi in mutamenti di mansioni che non consentano, nel loro espletamento, l’utilizzazione ed il conseguente perfezionamento del corredo di nozioni, di esperienza e di perizia acquisto nella fase pregressa del rapporto.

Sez. Lav., sent. n. 169 del 14-01-1986Sez. Lav., sent. n. 169 del 14-01-1986

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CASSAZIONECASSAZIONE

L’accertamento in ordine alla sussistenza o meno del requisito dell’equivalenza (che è concetto diverso da quello dell’identità) dev’essere bensì effettuato alla stregua della posizione professionale raggiunta dal dipendente, ma tenendo conto non solo del complesso di nozioni, esperienza e perizia che egli abbia già acquisito in concreto ma anche del corredo di nozioni, esperienza e perizia che il lavoratore medesimo sia, potenzialmente, in grado d’cquisire.

Sez. Lav., sent. n. 3990 del 09-07-1984Sez. Lav., sent. n. 3990 del 09-07-1984

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CASSAZIONECASSAZIONEL’art. 2103 cod. civ. tutela la professionalità

del lavoratore, intesa come insieme di nozioni, esperienze, cognizioni tecniche ed abilità operativa precedentemente acquisite, di cui deve essere salvaguardata la possibilità di ulteriore utilizzazione ed affinamento. La lesione del bene giuridico garantito da detta norma, prescinde da una specifica volontà del datore di lavoro di declassare il lavoratore e non è giustificabile neppure per comprovate esigenze organizzative e tecniche.

Sez. Lav., sent. n. 6852 del 08-08-1987Sez. Lav., sent. n. 6852 del 08-08-1987

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CASSAZIONECASSAZIONE

L’art. 2103 cod. civ., se non ha eliminato lo “ius variandi” del datore di lavoro, ne ha limitato però l’esercizio, stabilendo – oltre alla garanzia del livello retributivo raggiunto – l’esigenza del rispetto dell’equivalenza delle nuove mansioni, al fine di tutelare la corrispondenza tra il patrimonio professionale del datore di lavoro e la sua collocazione nella struttura organizzativa aziendale; e ciò con norma che, sancendo la nullità di ogni patto contrario, non consente deroghe.

Sez. Lav., sent. n. 539 del 23-01-1988Sez. Lav., sent. n. 539 del 23-01-1988

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CASSAZIONECASSAZIONE

Nel caso in cui il mutamento di mansioni, fermi restando l’importo della retribuzione ed il livello d’inquadramento del lavoratore, comporti la destinazione del medesimo da un’attività caratterizzata da un certo potere autoritativo (o di controllo) su altri lavoratori ad altra attività, priva di detta caratteristica ma ugualmente idonea a consentire l’utilizzazione e l’accrescimento del patrimonio professionale acquisito, non sussiste violazione dell’art. 2103 cod. civ., atteso che l’attività di sorveglianza di persone non attribuisce una particolare posizione di supremazia o dignità, diversa da quella connessa alla preposizione ad altri settori produttivi.

Sez. Lav., sent. n. 1437 del 10-02-1988Sez. Lav., sent. n. 1437 del 10-02-1988

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CASSAZIONECASSAZIONE

L’equivalenza sussiste laddove le nuove mansioni consentano l’utilizzo ed il conseguente perfezionamento del corredo di nozioni, esperienza e perizia acquisito nella fase pregressa del rapporto; ne consegue che la suddetta equivalenza non è configurabile solo se le nuove mansioni comportino uno stravolgimento, un depauperamento, una obsoloscenza del patrimonio professionale del lavoratore, il che non ricorre automaticamente nell’ipotesi in cui le nuove mansioni siano diverse da quelle espletate da ultimo, spettando quindi al lavoratore l’onere di allegare come, in relazione al particolare tipo di specializzazione conseguito, le nuove mansioni determinino l’impossibilità di utilizzare la professionalità acquisita.

Sez. Lav., sent. n. 5162 del 09-06-1997Sez. Lav., sent. n. 5162 del 09-06-1997

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CASSAZIONECASSAZIONEAi fini della sussistenza di un corretto esercizio dello “ius

variandi”, non è sufficiente verificare se le nuove mansioni siano comprese nel livello contrattuale nel quale è inquadrato il dipendente, essendo necessario verificare altresì l’equivalenza in concreto di tali mansioni con quelle in precedenza assegnate, alla stregua del contenuto, della natura e delle modalità di svolgimento delle stesse, atteso che la suddetta equivalenza presuppone che le nuove mansioni pur se non identiche a quelle in precedenza espletate corrispondano alla specifica competenza tecnica del dipendente, ne salvaguardino il livello professionale, non lo danneggino altrimenti, nell’ambito del settore o socialmente, e siano comunque tali da consentire l’utilizzazione del patrimonio di esperienza lavorativa acquisita nella pregressa fase del rapporto.

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CASSAZIONECASSAZIONE

Sussiste la violazione, pertanto, qualora le nuove mansioni, pur comprese nel livello – o nella categoria – contrattuale, comportino una lesione del suo diritto a conservare e migliorare la competenza o la professionalità maturata o pregiudichino quello al suo avanzamento graduale nella

gerarchia del settore.

Sez. Lav., sent. n. 7040 del 17-07-1998Sez. Lav., sent. n. 7040 del 17-07-1998

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CASSAZIONECASSAZIONE

L’indagine devoluta al giudice di merito, si articola in varie direzioni e afferisce:

a) all’eventuale violazione del livello retributivo raggiunto;

b) all’accertamento delle mansioni previste nell’atto dell’assunzione e concretamente poi svolte, nonché all’esatto inquadramento delle stesse nel corrispondente livello del contratto collettivo di categoria;

c) alla rigorosa individuazione delle nuove mansioni affidate al lavoratore, inquadrandole come da contrattazione collettiva;

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CASSAZIONECASSAZIONEd) all’equivalenza o meno delle nuove mansioni a

quelle precedentemente espletate, rispetto all’inquadramento astratto e formalistico di categoria secondo il C.C.N.L.;

e) all’accertamento comparativo delle stesse in concreto, in relazione alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto e all’utilizzazione del patrimonio professionale acquisito nella pregressa fase del rapporto

f) all’applicazione del principio secondo cui il lavoratore deve essere adibito a funzioni confacenti alle proprie qualità, nell’ottica di un costante loro affidamento e di una progressiva evoluzione delle stesse.

Sez. Lav., sent. n. 2428 del 17-03-1999Sez. Lav., sent. n. 2428 del 17-03-1999

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D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

Articolo 2

I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto.

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D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

Articolo 52Articolo 52

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'àmbito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive.

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CCNL 31 MARZO 1999 CCNL 31 MARZO 1999

Classificazione – Art. 3, commi 5 e 6Classificazione – Art. 3, commi 5 e 6

Il sistema di classificazione del personale.5. I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della categoria. Nell'allegato A sono riportati, a titolo esemplificativo, alcuni profili relativi a ciascuna categoria.

6. Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali non individuati nell'allegato A o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo semplificativo nell'allegato A.

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CCNL 31 MARZO 1999 CCNL 31 MARZO 1999 Classificazione – art. 3, commi 2 e 3Classificazione – art. 3, commi 2 e 3

Il sistema di classificazione del personale.Il sistema di classificazione del personale.

2. Ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 1993, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.

3. L'assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo. Essa, fino a diversa disciplina contrattuale, è regolata dai commi 2-4 dell'art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 1993

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DECLARATORIEDECLARATORIE

Categoria ACategoria A

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:

• Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;

• Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;

• Problematiche lavorative di tipo semplice;

• Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti;

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DECLARATORIEDECLARATORIE

Categoria ACategoria A

Esemplificazione dei profili:

• lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna - ritiro della documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa.

• lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro.

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DECLARATORIEDECLARATORIE

Categoria BCategoria B

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:

• Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;

• Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;

• Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;

• Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta.

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DECLARATORIEDECLARATORIE

Categoria BCategoria B

Esemplificazione dei profili:

• lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni.

• lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto.

• lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori.

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DECLARATORIEDECLARATORIE

Categoria BCategoria B

Per i profili professionali che, secondo la disciplina del D.P.R. n. 347 del 1983 (12) come integrato dal D.P.R. n. 333 del 1990 (13), potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica B3.

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DECLARATORIEDECLARATORIECategoria CCategoria C

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:

Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;

Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;

Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;

Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

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DECLARATORIEDECLARATORIECategoria CCategoria C

Esemplificazione dei profili:

lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza.

lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati.

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DECLARATORIEDECLARATORIECategoria DCategoria D

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:

Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;

Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;

Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;

Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

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DECLARATORIEDECLARATORIECategoria DCategoria D

Esemplificazione dei profili:

lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari.

lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc.

lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche.

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DECLARATORIEDECLARATORIECategoria DCategoria D

lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.

Per i profili professionali che, secondo la disciplina del D.P.R. n. 347 del 1983 (14) come integrato dal D.P.R. n. 333 del 1990 (15), potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3.

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“La carenza di una previa valutazione delle esigenze funzionali dell’ente, infatti, finirebbe (…) per subordinare l’interesse pubblico a quello del personale, con ciò venendosi a determinare quell’inversione di priorità che questa Corte, in diverse circostanze, ha già ritenuta lesiva dell’art. 97 della Costituzione (…) le norme denunciate operano, per l’appunto, quell’inversione d’ordine di priorità che l’art. 97 della Costituzione non consente, tra l’interesse del personale all’impiego e le esigenze dell’amministrazione pubblica.” Corte Costituzionale 4 marzo 1997, n. 59 (conformi Corte Cost. n. 205/1996, n. 484/1991, n. 1/1989, n. 123/1968)

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EQUIVALENZA PROFESSIONALE

EQUIVALENZA TOTALE

Mansioni esigibili in quanto “professionalmente equivalenti” = poiché sono equivalenti nell’ambito della categoria

Cat. CCat. C

Istruttore Istruttore Istruttore

Amministrativo Culturale ContabileUnico limiteUnico limite:: Necessario possesso di particolari titoli di studio e/o abilitativi Necessario possesso di particolari titoli di studio e/o abilitativi

FormazioneFormazione:: Obbligazione contrattuale di tipo principale-complementare Obbligazione contrattuale di tipo principale-complementare

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EQUIVALENZA PROFESSIONALE

EQUIVALENZA PARZIALE

Mansioni esigibili in quanto “professionalmente equivalenti” = se sono equivalenti nell’ambito della categoria

Cat. CCat. C

Istruttore Istruttore Istruttore

Amministrativo Polizia Municipale ContabileLimitiLimiti : : - Necessario possesso di particolari titoli di studio e/o abilitativi- Necessario possesso di particolari titoli di studio e/o abilitativi

- Obbligo di individuare aree omogenee di professionalità per scongiurare - Obbligo di individuare aree omogenee di professionalità per scongiurare fenomeni di deprofessionalizzazione fenomeni di deprofessionalizzazione

Formazione:Formazione: Obbligazione meramente incidentale ed eventuale Obbligazione meramente incidentale ed eventuale

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EQUIVALENZA PROFESSIONALE

Istruttore Istruttore Istruttore Istrutture Amministrativo Culturale Polizia Municipale Contabile Modifica del Profilo ProfessionaleModifica del Profilo Professionale

“Atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto contrattuale” (art. 3, comma 2, CCNL 31.3.1999) Atto datoriale di gestione del rapporto di lavoro mediante il quale si chiama il lavoratore a ricoprire un ruolo diverso, nell’ambito della categoria d’inquadramento, ed a svolgere diverse attribuzioni.

Atto datoriale Atto datoriale Atto datoriale Atto datorialeAtto datoriale Atto datoriale Atto datoriale Atto datoriale

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EQUIVALENZA PROFESSIONALE

Senza indicazione del Profilo Professionale l’obbligazione contrattuale è generica, quindi la prestazione è inesigibile, cioè

non è giuridicamente esigibile dal lavoratore

Istruttore

P.M.

Istruttore

Contabile

Istruttore

Culturale

Istruttore Am.vo

Cat. CCat. C

Cat. CCat. C

L’indicazione del Profilo Professionale converte l’obbligazione contrattuale da generica a specifica, quindi la prestazione è giuridicamente esigibile dal lavoratore

L’assegnazione del Profilo Professionale converte l’obbligazione assunta L’assegnazione del Profilo Professionale converte l’obbligazione assunta nel Contratto individuale di lavoro danel Contratto individuale di lavoro da

OBBLIGAZIONE GENERICA (NON ESIGIBILE) A OBBLIGAZIONE SPECIFICA (ESIGIBILE)

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AFFIDAMENTO MANSIONI SUPERIORI

EQUIVALENZA PROFESSIONALE

Potere DeterminativoPotere Determinativo dell’oggetto contrattuale

Atto di esercizio del Potere ModificativoPotere Modificativo dell’oggetto contrattuale

(Art. 3, comma 3, CCNL 31.3.1999)

Nel sistema pubblico, quindi, lo “ius variandi”, cioè l’esercizio del potere potere modificativomodificativo dell’oggetto contrattuale, può essere esercitato solo eccezionalmente e temporaneamente in relazione all’affidamento di mansioni inerenti a diversa diversa categoriacategoria,, cioè a categoria superiore rispetto a quella di ascrizione del dipendente. L’affidamento di diverse funzioni nell’ambito della stessa categoriastessa categoria di ascrizione, invece, mediante modifica del Profilo Professionale, costituisce un esercizio di potere modificatico dell’oggetto, bensì l’esercizio del potere potere determinativodeterminativo dell’oggetto contrattuale, cioè della facoltà di specificare unilateralmente il peculiare contenuto della prestazione lavorativa che l’ente esige in un determinato momento.

Cat. CCat. C

Cat. DCat. D

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GESTIONE DEI PROFILI PROFESSIONALIREGOLAMENT

OSTRUTTURE ORGANIZZATIVE

ENTITA’ DEI POSTI PREVISTI IN D.O.

CATEGORIE CONTRATTUALI

PROFILI PROFESSIONALI

DOTAZIONE ORGANICA E PROFILI DOTAZIONE ORGANICA E PROFILI PROFESSIONALIPROFESSIONALI

SETTORE 1DIRIGENTE AMMINISTR. N. 1 QUALIFICA DIRIG. FUNZIONARIO AMMINISTR. N. 2 CAT. D3 ISTRUTTORE AMMINISTR. N. 5 CAT. CSETTORE 2

DIRIGENTE TECNICO N. 1 QUALIFICA DIRIG. FUNZIONARIO TECNICO N. 4 CAT. D3 FUNZIONARIO AMM.VO N. 1 CAT. D3 ISTRUTTORE DIR. TECNICO N. 6 CAT. D1 ISTRUTTORE TECNICO N. 11 CAT. C

ERRORE!!!!ERRORE!!!!

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GESTIONE DEI PROFILI GESTIONE DEI PROFILI PROFESSIONALIPROFESSIONALI

GESTIONE DEI PROFILI GESTIONE DEI PROFILI PROFESSIONALIPROFESSIONALI

Nel presente sistema il Regolamento disciplina tutto il

sistema organizzativo e gestionale, sulla base di un assetto culturale che vede la norma come strumento di

organizzazione e gestione delle strutture e delle risorse.

ERRORE!!!!ERRORE!!!!ERRORE!!!!ERRORE!!!!

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a cura di Luca Tamassia

GESTIONE DEI PROFILI GESTIONE DEI PROFILI PROFESSIONALIPROFESSIONALI

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA (art. 89, comma 2, let. e), D.Lgs. n. 267/00)

CATEGORIA O

QUALIFICA

NUMERI POSTI

PREVISTI

NUMERO POSTI

COPERTI

NUMERO POSTI

VACANTI

DIRIGENTE 12 10 2

D3 47 31 16

D1 79 51 28

C 118 98 20

B3 57 48 9

B1 30 22 8

A 11 8 3

TOTALI 345 268 77

DOTAZIONE ORGANICA PRIVA DI PROFILI PROFESSIONALI, in quanto il profilo professionale non è norma, statuizione, bensì è espressione dinamica di aspetti inerenti alla gestione del rapporto di lavoro con poteri datoriali di diritto comune

REGOLAMENTO

Disciplina le “regole del gioco”, cioè detta le norme di riferimento per l’organizzazione e la gestione, oltre a definire la dotazione organica (art. 89, comma 2, let. E), TUOEL), ma non organizza e gestisce mediante le norme giuridiche.

Oggi vi sono atti diversi dal mero regolamento che detta norme, in particolare vi sono i c.d. “atti datoriali”, cioè atti organizzativi e gestionali assunti con “la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro” (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001)

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GESTIONE DEI PROFILI PROFESSIONALIGESTIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI

MAPPAMAPPA DEI PROFILI PROFESSIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI E DEL SISTEMA RUOLO/COMPETENZEDEL SISTEMA RUOLO/COMPETENZECAT. D3 CAT. D1 CAT. C

FUNZION. AMM.VO - RUOLO - COMPETENZE FUNZIONARIO TECNICO - RUOLO - COMPETENZE

FUNZIONARIO DI P.M. - - RUOLO - COMPETENZE

FUNZIONARIO CONTAB. - RUOLO - COMPETENZE

FUNZIONARIO CULT. - RUOLO - COMPETENZE

FUNZIONARIO INFORM. - RUOLO - COMPETENZE

ISTR. DIRET. AMM.VO - RUOLO - COMPETENZE

ISTR. DIRET. TECNICO - RUOLO - COMPETENZE

ISTR. DIRET. DI P.M. - RUOLO - COMPETENZE

ISTR. DIRET. CONTAB. - RUOLO - COMPETENZE

ISTR. DIRET. CULTUR. - RUOLO - COMPETENZE

ISTR. DIRET. INFORM. - RUOLO - COMPETENZE

ISTRUTTORE AMM.VO - RUOLO - COMPETENZE

ISTRUTTORE TECNICO - RUOLO - COMPETENZE

ISTRUTTORE DI P.M. - RUOLO - COMPETENZE

ISTRUTTORE CONTAB. - RUOLO - COMPETENZE

ISTRUTTORE CULTUR. - RUOLO - COMPETENZE

ISTRUTTORE INFORM. - RUOLO - COMPETENZE

AGGIORNATA AGGIORNATA COSTANTEMENTECOSTANTEMENTE

ATTO ORGANIZZATIVO (DATORIALE) DI

COMPETENZA DEL

DIRETTORE DIRIGENTE DIRETTORE DIRIGENTE GENERALE RISORSE GENERALE RISORSE

UMANE UMANE

Conferenza Dirigenti

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GESTIONE DEI PROFILI GESTIONE DEI PROFILI PROFESSIONALIPROFESSIONALI

MAPPA DEI PROFILI PROFESSIONALIMAPPA DEI PROFILI PROFESSIONALI

CAT. B3 A._________ B._________ C._________ D._________

E. ________

CAT. B1 A._________ B._________ C._________ D._________

CAT. A A._________ B._________ C._________ D._________

CAT. D3CAT. D3 A._________ A._________ B._________ B._________ C._________ C._________

D._________D._________CAT. D1CAT. D1 A._________ A._________

B._________ B._________ C._________ C._________ D._________D._________

CAT. CCAT. C A._________ A._________ B._________ B._________ C._________ C._________ D._________D._________

ASSEGNAZIONEASSEGNAZIONE

DEL PROFILO DEL PROFILO PROFESSIONALEPROFESSIONALE

Atto di gestioneAtto di gestione del del rapporto di lavoro rapporto di lavoro adottato con poteri adottato con poteri

datoriali di competenza datoriali di competenza dirigenzialedirigenzialeCOME ?

- nel contratto individuale di lavoro

- con appositi atti “datoriali” di gestione del rapporto

Principio di eterointegrazione contrattuale: art. 1374 C.c.

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CODICE CIVILECODICE CIVILE

art. 1374 - Integrazione del 1374 - Integrazione del contratto (contratto (eterointegrazione)eterointegrazione)

Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo

la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equitàla legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità

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GESTIONE DEI PROFILI GESTIONE DEI PROFILI PROFESSIONALIPROFESSIONALI

MODIFICA DEL PROFILO PROFESSIONALEMODIFICA DEL PROFILO PROFESSIONALE

GESTIONE DEI PROFILI GESTIONE DEI PROFILI PROFESSIONALIPROFESSIONALI

MODIFICA DEL PROFILO PROFESSIONALEMODIFICA DEL PROFILO PROFESSIONALE

ATTO DI GESTIONE ATTO DI GESTIONE DATORIALEDATORIALE CON CUI SI ESIGONO CON CUI SI ESIGONO

DAL LAVORATORE, PRESTAZIONI INERENTI AD UN DAL LAVORATORE, PRESTAZIONI INERENTI AD UN DIVERSO RUOLO E A DIVERSE COMPETENZEDIVERSO RUOLO E A DIVERSE COMPETENZE

ISTRUTTORE DI POLIZIA

MUNICIPALE (RUOLO &

COMPETENZE)

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(RUOLO & COMPETENZE)

La competenza dell’adozione dell’atto datoriale di modifica del profilo professionale è individuata in capo al Dirigente cui è assegnata la risorsa

umana e non al Dirigente delle Risorse Umane (Personale)

Occorre favorire una cultura di gestione diffusa delle Risorse Umane e non centralizzata

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IL PROFILO PROFESSIONALE IL PROFILO PROFESSIONALE e’….impegnarsi!!!!e’….impegnarsi!!!!

IL PROFILO PROFESSIONALE IL PROFILO PROFESSIONALE e’….impegnarsi!!!!e’….impegnarsi!!!!

Ora non resta che…LAVORARE!!!!!