A cura di - Appalti&Contratti

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A cura di Alessandro Massari

Lino Bellagamba - Maurizio Greco - Alessandro Massari

La Merloni-quater

Commento alle innovazioni alla legge quadro sui ll.pp.introdotte dalla Legge I agosto 2002 n.166 ("Collegato Infrastrutture")

in appendice il testo coordinato della L.109/1994 ss.mm.

riferimenti al c.d. Decreto Lunardi - Dlgs. 20 agosto 2002 n.190e alla prima legislazione regionale (L.R. Friuli Venezia Giulia, L.R. Sicilia, L.R. Sardegna)

INDICE

§ 1La Merloni-quater

La “Merloni-quater”: profili introduttivi

Art. 2. (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge)

Concessionari di lavori, art. 2: si applica il comma 2, lett. b) della legge, oppure il comma 3?

La Merloni quater e l'affidamento a terzi di una quota di lavori da parte dei concessionari diopere pubbliche

La Merloni quater e la realizzazione di lavori pubblici mediante sponsorizzazione: dubbi diconformità con il diritto comunitario

La realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di concessione

Art. 4 (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)

La nuova modulazione degli obblighi di comunicazione all’Autorità di Vigilanza

Art. 8 (Qualificazione)

"Merloni-quater" e qualificazione: novità immediate e novità annunciate

La qualificazione nel restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate dibeni architettonici dopo la "Merloni quater"

I lavori accessori nelle forniture e servizi dopo la "Merloni-quater"

Ancora sulla qualificazione nei lavori accessori ad appalti di forniture e servizi

La verifica dei requisiti al terzo anno

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Art. 12. (Consorzi stabili)

Il consorzio stabile dopo la Merloni-quater: la problematica ricostruzione di una figura

Consorzi stabili dopo la Merloni-quater: l’incertezza interpretativa sull’estensione, apenultimo e ultimo anno, del beneficio dell’aumento della cifra d’affari

Art. 13. (Riunione di concorrenti)

Merloni-quater: il riconoscimento ordinamentale del raggruppamento misto elaborato dallagiurisprudenza e il nuovo principio della ripartibilità in orizzontale delle lavorazioniscorporabili.

Merloni-quater: il significato dell'ultimo periodo del novellato comma 7 dell'art. 13 della L.109/1994.

Scorporabile-subappaltabile: una precisazione sulla classifica da richiedersi alsubappaltatore

Le superspecializzate superiori al 15% nella "Merloni quater"

Il Tar bolognese suggerisce una lettura alternativa del comma 7° dell'art. 13 della L.109/94"

Art. 17 (Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori eaccessorie)

Gli incarichi di progettazione della fascia intermedia nella "Merloni-quater": quale ladisciplina applicabile?

Dalla "Merloni-quater" una significativa conferma: la competenza per il conferimento degliincarichi professionali spetta ai dirigenti

Progettazioni fino a 100.000 euro: la procedura ad evidenza pubblica alternativa alconferimento fiduciario dell’incarico

Ancora sul conferimento degli incarichi fiduciari di progettazione sotto i 100.000 euro

La Merloni quater abroga la riduzione del 20% della tariffa professionale

Gli effetti dell'annullamento del d.m. 4.4.2001

I consorzi stabili tra società di professionisti e/o d'ingegneria nella "Merloni-quater"

Art. 19. (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici)

Appalto integrato dopo la Merloni-quater: la qualificazione del concorrente che possiede irequisiti progettuali con attestazione-Soa

Appalto integrato dopo la Merloni-quater: il concorrente che si associa con progettistaqualificato

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Appalto integrato dopo la Merloni-quater: cauzione definitiva e responsabiltà nell’ipotesi diraggruppamento con progettista. La terza ipotesi qualificatoria: il concorrente che designa ilprogettista in sede di offerta. Altri aspetti dell’appalto integrato

Le stazioni appaltanti chiamate a "lavorare in qualità"

Art. 20. (Procedure di scelta del contraente)

Il "nuovo" appalto concorso dopo la Merloni quater

Art. 21. (Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici)

La Merloni quater e la conformità al diritto comunitario dei criteri di aggiudicazione dei lavoripubblici

La valutazione delle offerte anomale a seguito della "Merloni-quater"

Art. 23. (Licitazione privata e licitazione privata semplificata)

La relatività dell’obbligo delle verifiche a campione nella licitazione privata semplificata:ancora possibile conciliare efficienza e legalità con una lettura non formalistica della normadella Merloni-quater.

Parte I. Il principio della qualificazione in tempo reale.

Parte II. Le casistiche. La questione se la verifica a campione vada operata anche suirequisiti di idoneità soggettiva.

Art. 24. (Trattativa privata)

Affidamento a trattativa privata di lavori di importo complessivo non superiore a 100.000euro: la gara informale è obbligatoria, facoltativa od opportuna?

Art. 28. (Collaudi e vigilanza)

Le nuove commissioni di collaudo nella "Merloni quater"

Art. 29 (Pubblicità)

Gli adempimenti in materia di pubblicità nella “Merloni quater”

Art. 30 (Garanzie e coperture assicurative)

L’applicazione ai contratti in corso della nuova disciplina della cauzione definitiva

Art. 37-bis. (Promotore) e ss.

Il diritto di prelazione per il promotore nella Merloni-quater: il solito dilemma perl’Amministrazione di fronte a una fattispecie normativa soggetta a disapplicazione di fronteall’ordinamento comunitario.

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Merloni-quater: per tutte le Amministrazioni che comunque hanno programmato interventiidonei per il project financing, attenzione alla norma di diritto transitorio in materia dipubblicità.

§ 2Il Dlgs. 20 agosto 2002 n.190 - c.d. "Decreto "Lunardi"

Novità processuali in materia di progettazione, approvazione e realizzazione delleinfrastrutture

Il decreto sulle "grandi opere"

§ 3La prima legislazione regionale sui lavori pubblici

La nuova legge della Sicilia sugli appalti

La legge organica sui lavori pubblici del Friuli Venezia Giulia

Appendice normativa

art. 7 della LEGGE I agosto 2002 n.166 ("Disposizioni in materia di infrastrutture etrasporti)"Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109"

LEGGE 11 febbraio 1994 n.109 e ss.mm.ii. - TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHEAPPORTATE DALL'ART.7 DELLA LEGGE I AGOSTO 2002 n.166

DECRETO LEGISLATIVO 20 agosto 2002, n. 190 - Attuazione della legge 21 dicembre 2001,n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e diinteresse nazionale.

LEGGE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 31 maggio 2002, n.14 - "Disciplina organicadei lavori pubblici"

LEGGE REGIONE SICILIANA 2 agosto 2002, n. 7 - Norme in materia di opere pubbliche.Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.

Legge Regionale Sardegna 9 agosto 2002 n. 14 - "Nuove norme in materia di qualificazionedelle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell'ambitoterritoriale regionale"

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La “Merloni-quater”: profili introduttivi

di Maurizio Greco

I. Come noto, la legge 1° agosto 2002, n. 166 (il “collegato infrastrutture” alla finanziaria2002) reca una modifica alla legge “Merloni”, volta dichiaratamente ad un adeguamento aiprincipi e delle finalità (snellimento, sburocratizzazione, accelerazione realizzativa,incentivazione dell’iniziativa privata) della “legge obiettivo” n. 443/2001 (Lunardi) anchedella disciplina generale delle opere pubbliche non interessate da quest’ultimoprovvedimento.

L’iniziativa, che ha come precedenti alcuni disegni di legge presentati sin dall’inizio dellanuova legislatura, ha nel corso dei lavori parlamentari assunto contorni ben più marcatidella stesura iniziale, tanto che il testo che ne è scaturito (il lungo art.7 del provvedimento)va a modificare molti articoli della legge, presentandosi pertanto come una riformacomplessiva di quest’ultima.

Sul provvedimento il dibattito parlamentare è stato assai vivace, rilevandosi da parte dellamaggioranza la necessità di por mano ad una legge ormai superata e frutto di una stagione“emergenziale” (quella della c.d. Tangentopoli) e in quanto tale eccessivamente rigida.

Mentre l’opposizione ha rimarcato la natura episodica e frammentaria dell’intervento, chesegue di pochi mesi un’altra disciplina derogatoria sugli stessi punti incisi, ora, dalla nuovaformulazione della “Merloni” (programmazione, progettazione, sistemi di realizzazione,project financing, ecc.).

In effetti, la nuova disciplina generale dei lavori pubblici ha visto la luce prima di quella sulle“grandi opere” (D.Lgs. 190/2002) che pure era stata stralciata (a mezzo della delega) inragione della sua urgenza.

Deve essere anche rimarcato che si prevede, conseguentemente alla novellazione dellalegge, che il governo provveda:

- sia alla modifica al regolamento generale 21 dicembre 1999, n. 554, anche su aspettidiversi su cui sia emersa l”opportunità” di emenda nell’applicazione dello stesso;

- sia al regolamento sulla qualificazione 25 gennaio 2000, n. 34, anche al finedichiarato di “aggiornare” i requisiti richiesti alle imprese, secondo regole “chemigliorino la qualificazione del mercato e la adeguata concorrenza”.

Pertanto un quadro complessivo della riforma potrà aversi soltanto in esito di tali ulterioriadeguamenti della normativa.

Nel presente volume verranno analizzati gli interventi principali della L. 166, con la sintesiche un commento “a caldo” consente.

II. Appare innanzitutto problematica la premessa da cui muove l’intervento normativo:infatti, le modifiche alla legge 109/1994 sono apportate “nelle more della revisione dellalegge quadro sui lavori pubblici, allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche al titolo Vdella parte seconda della Costituzione”.

E’ infatti chiaro che, se una necessità di adeguamento della legge quadro sui lavori pubblicisussiste alla luce del nuovo quadro istituzionale scaturente dalla l. cost. n. 3/2001, talenecessità dovrebbe ben fondare anche la nuova legge e pertanto lascia perplessi il rinvio adun successivo provvedimento più generale e organico, anche tenuto conto della portatacomplessivamente riordinatrice della legge in commento.

Per altro verso, è altrettanto evidente, come già per la legge Lunardi, impugnata per talemotivo da alcune regioni, che il fondamento costituzionale del potere legislativo statale in

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questa materia appare dubbio alla luce dell’elencazione (tassativa) delle materie dicompetenza dello Stato di cui al nuovo art. 117 Cost., anche se la tesi sostenuta inproposito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è che la legge rientra nellacompetenza statale riferita alla “tutela della concorrenza”.

Tale tesi è fatta propria da una recentissima pronuncia del Tar della Sardegna che hacondotto alla caducazione dell’albo regionale degli appaltatori di quella regione (alternativoal sistema nazionale delle SOA), la quale peraltro ha prontamente provveduto allariviviscenza in un testo legislativo delle norme regolamentari censurate dai giudiciamministrativi.

D’altro canto, tenendo conto che la “Merloni” rappresenta anche e soprattutto unanormativa di recepimento della disciplina comunitaria in tema di opere pubbliche, non puòomettersi il riferimento all’orientamento espresso dall’Adunanza generale del Consiglio diStato.

Il supremo consesso di giustizia amministrativa infatti ha affermato che anche nelle materiedi competenza esclusiva regionale l’intervento statale (ovviamente cedevole nel caso in cuile regioni legiferino) si giustifica in quanto è lo Stato tenuto all’adempimento degli obblighicomunitari, essendo l’Unione europea un’unione di stati e non di regioni.

Il quadro è comunque complicato dall’approvazione da parte di alcune regioni (sia prima chesuccessivamente alla L. 166/2002, ma dopo la riforma del titolo V della Costituzione), dellerispettive nuove leggi regionali sui lavori pubblici, ispirate solo parzialmente al testo che nelfrattempo era oggetto della discussione parlamentare nazionale.

Mentre pare riprendersi ed anzi entrare nel vivo la discussione all’interno degli organismiinterregionali volta alla definizione di una legge regionale tipo sui lavori pubblici.

Sullo sfondo, l’emananda direttiva comunitaria unificata sugli appalti pubblici.

III. In tale problematico concorso di fonti, risulta dai resoconti parlamentari che il testodefinitivamente approvato è frutto più che altro della volontà di addivenire all’approvazionedella legge prima della pausa estiva ed in tempi compatibili con la conclamata intenzione diprocedere ad una prima riforma della normativa in materia di lavori pubblici.

Invero, tante erano state le modifiche al testo licenziato dalla Camera a seguito degliemendamenti del Senato, ragione per la quale anche esponenti della maggioranza avevanoauspicato una ulteriore revisione dell’articolato nello spirito dell’iniziativa legislativaoriginaria.

Deve dirsi al riguardo che effettivamente il Senato pare aver attenuato la portatainnovatrice di alcune previsioni del testo della Camera, circostanza peraltro che pare ridurrealtresì la consistenza complessiva delle motivazioni alla base dell’intervento normativo nelquadro, sopra rapidissimamente tratteggiato, di dubbia legittimità costituzionale scaturentedalla riforma del titolo V.

Tra le disposizioni approvate dalla Camera e non recepite dal Senato e quindi nel testo finaledel provvedimento, ovvero diversamente modulate, si segnalano in particolare:

- l’esonero dall’obbligo di comunicazione all’Osservatorio dei lavori pubblici per i lavoridi importo inferiore a 200.000 euro;

- la previsione che le regioni potessero elevare il livello dei lavori per i quali non èrichiesta la qualificazione, sino a 258.228 euro;

- la soppressione del divieto di partecipare a più di un consorzio stabile;

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- l’esonero dalla programmazione triennale per i soli lavori di importo inferiore a200.000 euro;

- la reintroduzione dell’anticipazione sull’importo contrattuale;

- la modifica della disciplina del prezzo “chiuso”;

- la soppressione della cauzione provvisoria nelle gare per lavori pubblici di importoinferiore a 750.000 euro;

- l’incremento al 50 per cento della quota subappaltabile della categoria prevalente.

D’altro canto anche alcune delle novità introdotte dal Senato, così come la talora lacunosaformulazione del provvedimento ed alcune imprecisioni contenute, paiono suscitare più di undubbio.

Un rilievo di fondo (sia pure ovviamente facilitato dal senno del poi, n.d.r.) è che il tempoutilizzato poteva forse essere impiegato più fruttuosamente e con maggiore rispetto perl’elevato tecnicismo della materia (oltre che per la sua delicatezza) per approvarerapidamente una delega per la riforma della L. 109, demandandola agli esiti di unaCommissione di studio.

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Concessionari di lavori, art. 2 della L. 109/1994: si applica il comma 2, lett. b),oppure il comma 3?

di Lino Bellagamba

Ma sussiste contraddizione fra i due commi? La vera novità della Merloni-quater.L'estensione dei lavori affidati in concessione.1. La materia richiede una trattazione previo riferimento diretto al testo normativo.2. Così recita il primo periodo del nuovo comma 3 dell'articolo 2 della L. 109/1994: "Aiconcessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni della presente legge inmateria di pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto pergli appalti a terzi dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, nonché inmateria di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici".Mentre il comma 2, lett. b), assoggetta di regola i concessionari di lavori pubblici allanormativa ordinaria nazionale - pur con le eccezioni previste per gli artt. 7, 14, 18, 19,commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della L. 109/1994 - il comma 3 in esame sembrerebbe limitare inmodo essenziale la regola stessa, ponendo di prima evidenza un'eccezione di estesocontenuto.Ma è proprio così? In sede di primo periodo del comma 3 in esame, il legislatore nazionalenon fa altro che recepire in toto la disciplina di Direttiva. Cosa prevede questa?L'art. 3, paragrafo 4 della 93/37 così recita: "Gli Stati membri prendono le misurenecessarie affinché i concessionari di lavori pubblici, diversi dalle amministrazioniaggiudicatrici, applichino le regole di pubblicità definite all'articolo 11, paragrafi 4, 6, 7 e da9 a 13 ed all'articolo 16, per gli appalti che essi concludono con terzi, se il valore di taliappalti è pari o superiore a 5 000 000 di ecu [la Dir. 97/52 ha materialmente omesso sulpunto di rettificare l'importo in DSP: n.d.a.] (…)".Il legislatore della Merloni-quater ha voluto dire che - con l'unico limite che chi esegue ilavori deve comunque essere qualificato ai sensi del D.P.R. 34/2000, sia che l'esecutore siadirettamente esso stesso concessionario, sia che si tratti di "terzi" - per il resto si applica lanormativa comunitaria.Eppure, a ben vedere, si tratta di un'affermazione tautologica. Cosa dice il legislatore della166/2002? Egli ricorda che, se la quota d'appalto da affidare a "terzi" da parte delconcessionario eguaglia o supera la soglia comunitaria, in tal caso è obbligatorio bandireuna gara formale secondo la normativa ordinaria nazionale.Si applica l'art. 29 della L. 109/1994, in combinato disposto con gli artt. 79 ed 80 del D.P.R.554/1999, nei commi che riguardano importi d'appalto di valore comunitario.E allora? Nulla di nuovo. Si nota benissimo che si tratta del meccanismo delle scatole vuote,perché la normativa nazionale che in tal caso si applica è proprio quella che recepisce ladisciplina comunitaria.3. La domanda che ora viene logico porsi è la seguente: se il concessionario non ha (in tuttoo in parte) la qualificazione per i lavori e deve quindi dare in appalto a terzi l'esecuzionedegli stessi, se l'importo di questi ultimi è inferiore alla soglia comunitaria, quid juris?Diventa forse ammissibile un generalizzato affidamento a trattativa privata, o magari ai solisensi del codice civile? La risposta è che, in tal caso, si applica proprio la regola data dalcomma 2, lett. b).Per importi di esecuzione di lavori inferiori a 5.000.000 di Dsp, da darsi a terzi,evidentemente non "si applicano le (…) disposizioni della presente legge in materia dipubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto per gli appaltia terzi dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993". Per importiinfracomunitari si applica la regola data dal comma 2, lett. b): "Le norme della presentelegge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano: (…) ai concessionari dilavori (…) pubblici (…); ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 18, 19, commi2 e 2-bis, 27 e 33 della presente legge". A prescindere dall'importo dei lavori oggetto diconcessione, dunque, i concessionari rientrano sempre, in modo indefettibile, nel novero diquelli che la L. 109/994 denomina "altri enti aggiudicatori o realizzatori" (art. 2, comma 7,lett. d)).4. Dove si rinviene allora la novità della Merloni-quater? Nel semplice recepimento integraledella disciplina comunitaria. Mentre prima il concessionario qualificato ai sensi del D.P.R.

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34/2000 poteva eseguire fino al 70% o al 60% dei lavori nei casi rispettivamente diprocedura attivata da promotore e di bando di concessione con progetto preliminarepredisposto dall'Amministrazione (cfr.: abrogato comma 6 dell'art. 37-ter; abrogato vecchiotesto del comma 4 dell'art. 2), ora egli stesso è legittimato ad eseguire il 100% dei lavori (ameno che l'Amministrazione - cfr. infra - non ponga l'obbligo di dare a terzi una quota fino aun massimo del 30%).5. Così recita il secondo periodo del nuovo comma 3 dell'articolo 2 della L. 109/1994: "per ilavori eseguiti direttamente o tramite imprese collegate o controllate, individuate ai sensidella citata direttiva 93/37/CEE, si applicano le sole norme relative alla qualificazione degliesecutori di lavori pubblici".Anche il secondo periodo del comma 3 reca una disciplina di stampo comunitario. Ilparagrafo 4 dell'art. 3 della Dir. 93/37 stabilisce che "non si considerano come terzi (…) leimprese (…) collegate". Lo stesso paragrafo 4 dà la definizione di impresa collegata: "Per"impresa collegata" s'intende qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitaredirettamente o indirettamente un'influenza dominante o qualsiasi impresa che puòesercitare un'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla proprietà, allapartecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa.L'influenza dominante è presunta quando un'impresa direttamente o indirettamente, neiconfronti di un'altra impresa: - detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa,o - dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa, o- può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o divigilanza dell'impresa".Essendo questa in Direttiva la definizione di impresa "collegata", l'espressione adottata dallaL. 109/1994 ("imprese collegate o controllate") genera una sola categoria concettuale. Perconverso, non sono da considerarsi "collegate" secondo disciplina comunitaria, e sono quindida considerarsi come soggetti terzi, le imprese "collegate" nella definizione del comma 3dell'art. 2359 del codice civile: "Sono considerate collegate le società sulle quali un'altrasocietà esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assembleaordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società haazioni quotate in borsa ". Si riafferma inoltre il principio - in quanto già espresso nel primoperiodo del comma - che il soggetto esecutore deve comunque essere qualificato ai sensi delD.P.R. 34/2000.6. Così recita il terzo periodo del nuovo comma 3 dell'articolo 2 della L. 109/1994: "Leamministrazioni aggiudicatrici possono imporre ai concessionari di lavori pubblici, conespressa previsione del contratto di concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti auna percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto dellaconcessione oppure possono invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offertela percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essiintendono affidare a terzi".Questo terzo periodo ricalca tutto il paragrafo 2 dell'art. 3 di Direttiva: "L'amministrazioneaggiudicatrice può: - imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalticorrispondenti a una percentuale minima del 30 % del valore globale dei lavori oggetto dellaconcessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale. Dettapercentuale minima deve figurare nel contratto di concessione di lavori; - oppure invitare icandidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valoreglobale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi".6.1. La prima previsione pone una facoltà in capo all'Amministrazione. Resta il fatto che -come abbiamo visto - se la quota da appaltare a terzi è inferiore alla soglia di rilievocomunitario, il concessionario ha l'obbligo di bandire una formale gara d'appalto secondol'ordinaria normativa nazionale. Se si ipotizzasse un'affidamento diretto verrebbe meno larilevanza stessa della figura del "terzo". Ogni concessionario affiderebbe l'esecuzione deilavori ad libitum, purché sia posseduta la qualificazione-lavori.Dove va a finire il principio di tutela della concorrenza, che deve essere applicato anchesotto soglia comunitaria? Vale solo per le società di ingegneria?6.2. La seconda previsione concede invece un'opportunità al concessionario, nel senso cheegli avrà l'onere di dichiarare in sede di procedimento concorsuale la quota-lavori daappaltarsi a terzi, o perché non possegga la necessaria qualificazione ex D.P.R. 34/2000(anche tramite imprese "collegate") o perché si tratti di una scelta aziendale in tal senso.

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Anche qui, come nel caso precedente, va rispettato il principio della gara a prescindere dalladisciplina da applicarsi in relazione all'importo.7. Emerge tutta la portata essenziale dell'art. 2, comma 2, lett.b). Si tratta di una regolache non tollera eccezioni. Non si vede pertanto - tornando al comma 3, sotto altro profilo -come la disciplina dell'esecuzione possa essere sottratta all'applicazione della normativaordinaria nazionale, data, oltre che dalla L. 109/1994, anche e soprattutto dal D.P.R.554/1994 e dal D.M. LL.PP. 145/2000.8. Così recita il quarto periodo del nuovo comma 3 dell'articolo 2 della L. 109/1994: "Per larealizzazione delle opere previste nelle convenzioni già assentite alla data del 30 giugno2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente, i concessionari sonotenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, applicando ledisposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27,32, 33". Per le convenzioni già stipulate alla data del 30 giugno 2002, "ovvero rinnovate eprorogate ai sensi della legislazione vigente", rimane valida la previgente disciplina, inquanto dedotta a contenuto contrattuale. Fra l'altro, per la prima tipologia di convenzionivale anche il principio del tempus regit actum.9. Così recita il quinto periodo del nuovo comma 3 dell'articolo 2 della L. 109/1994: "È fattodivieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), di procedere ad estensioni di lavori affidatiin concessione al di fuori delle ipotesi previste dalla citata direttiva 93/37/CEE previoaggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti.Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento".Le "estensioni di lavori affidati in concessione" comportano atti aggiuntivi al contrattoprincipale, tramite i quali i concedenti affidano ai concessionari, a trattativa privata, quote dilavori originariamente non previste. Configurandosi fattispecie di trattativa privata, le"ipotesi previste" sono quelle dell'art. 7 di Direttiva (procedura negoziata con bando esenza).L'ipotetica considerazione che l'art. 7 di Direttiva possa riferirsi solo agli appalti ("Leamministrazioni aggiudicatrici possono attribuire gli appalti di lavori mediante la proceduranegoziata (…)", paragrafi 2 e 3) viene a non aver alcun fondamento se si considera lanozione comunitaria di concessione: "La "concessione di lavori pubblici" è un contratto chepresenta le stesse caratteristiche di cui alla lettera a), ad eccezione del fatto che lacontroprestazione dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale dirittoaccompagnato da un prezzo" (Dir. 93/37, art. 1, lett. d)).La lettera a) è proprio quella che definisce gli "appalti pubblici di lavori" (Dir. 93/37,medesimo art. 1).Dal tenore letterale del comma, sembrerebbe che non si possa procedere a stipula di attoaggiuntivo fino a che il Ministero non abbia predisposto il previsto "schema". Ciò peròappare dubbio.

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La Merloni quater e l'affidamento a terzi di una quota di lavori da parte deiconcessionari di opere pubbliche

di Maurizio Greco

I. La precedente formulazione del comma 4 dell'art. 2 prevedeva che i concessionari dilavori pubblici fossero obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o licitazioneprivata i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate (chedovevano essere espressamente indicate in sede di candidatura, con la specificazione anchedelle rispettive quote dei lavori da eseguire).

Le amministrazioni aggiudicatrici peraltro dovevano prevedere nel bando l'obbligo per ilconcessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavorioggetto della concessione.

Ai fini delle predette disposizioni si intendevano per soggetti terzi anche le impresecollegate; le situazioni di controllo e di collegamento si determinavano secondo quantoprevisto dall'articolo 2359 del codice civile.

Oggi, la nuova formulazione del comma 3 dello stesso articolo (fatta salva una disciplinatransitoria per le convenzioni già assentite alla data del 30 giugno 2002) dispone che leamministrazioni aggiudicatici:

- possano imporre ai concessionari di lavori pubblici, con espressa previsione del contrattodi concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 percento del valore globale dei lavori oggetto della concessione;- oppure possano invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte lapercentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essiintendono affidare a terzi.

In tali casi si applicano le sole disposizioni della legge in materia di pubblicità dei bandi digara e termini per concorrere, nonché in materia di qualificazione degli esecutori di lavoripubblici.

Viceversa per i lavori eseguiti direttamente o tramite imprese collegate o controllate,individuate ai sensi della direttiva 93/37/CEE, si applicano le sole norme relative allaqualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

II. Le differenze tra le due stesure sono sensibili e sono da interpretare nel senso di unauniformazione alle disposizioni di cui all'art. 3 della citata direttiva lavori (peraltro la normanazionale si applica, evidentemente, anche sotto soglia comunitaria).

Infatti per il comma 2 dell'art. 3 cit. l'amministrazione aggiudicatrice può imporre alconcessionario di lavori pubblici:

- di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 % del valoreglobale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati diaumentare tale percentuale;- oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ovesussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare aterzi.

La riduzione al 30 della quota oggetto della previsione di appalto a terzi delle opere oggettodella concessione costituisce riconduzione alla misura stabilita nella direttiva comunitaria.

In precedenza la fissazione di una quota superiore (ed oggetto di obbligo di affidamento aterzi) era stata giustificata, in termini di compatibilità con il diritto europeo, in quantodiretta ad ampliare maggiormente la concorrenza ed il mercato nell'esecuzione di opereoggetto di concessione di lavori pubblici, e quindi conforme alle finalità dell'UE.

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III. Cambia anche la definizione dei "terzi" ai fini dell'affidamento della quota di lavoristabilita, ed in particolare l'inclusione in tale nozione delle imprese collegate.

Nella Merloni-ter si intendevano per soggetti terzi anche le imprese collegate; le situazioni dicontrollo e di collegamento si determinavano secondo quanto previsto dall'articolo 2359 delcodice civile.

In tale contesto la giurisprudenza (da ultimo Consiglio di Stato - sez. IV - sentenza 6maggio 2002 n.2430) aveva affermato che i concessionari di lavori pubblici, per appaltaread imprese collegate i lavori non realizzati direttamente o tramite imprese controllate,dovevano espletare una regolare gara di appalto.

Per la nuova norma nazionale i lavori eseguiti direttamente o tramite imprese collegate ocontrollate, individuate ai sensi della direttiva 93/37/CEE, non sono lavori affidati a "terzi" eagli stessi si applicano le sole norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavoripubblici.

Secondo la direttiva per "impresa collegata" s'intende qualsiasi impresa su cui ilconcessionario può esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante oqualsiasi impresa che può esercitare un'influenza dominante sul concessionario o che, comeil concessionario, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinentialla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa.

L'influenza dominante è presunta quando un'impresa direttamente o indirettamente, neiconfronti di un'altra impresa detiene la maggioranza del capitale sottoscritto, o dispone dellamaggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale, o può designare più della metàdei membri dell'organo di amministrazione, direzione o di vigilanza dell'impresa.

La conclusione è che l'impresa non "collegata" al concessionario sulla base di tali criteri è daconsiderarsi terza e pertanto in tal caso (e solo in esso) si applicano per l'affidamento deilavori le disposizioni della legge che prevedono l'espletamento di procedure pubbliche econcorrenziali.

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La Merloni quater e la realizzazione di lavori pubblici mediante sponsorizzazione:dubbi di conformità con il diritto comunitario

di Maurizio Greco

La "Merloni-quater" tenta di risolvere il problema della realizzazione di lavori pubblicimediante contratti di sponsorizzazione dichiarando, al nuovo art. 2 comma 6, che la leggenon si applica a tali fattispecie se non per quanto riguarda il rispetto della qualificazionedelle imprese esecutrici secondo il sistema introdotto dalla legge medesima.

In tal modo si vorrebbe recepire l'indicazione fornita a suo tempo dall'Autorità di Vigilanzacon determinazione n. 24/2001, in base alla quale nulla osterebbe alla realizzazione di lavorimediante tali tipologie contrattuali, proprio in quanto non si tratterebbe di appalti soggettialla disciplina dettata in materia di lavori pubblici.

Tale orientamento aveva suscitato più di una perplessità, in quanto soprattutto parevaconfliggere con la tassatività dei sistemi di realizzazione dei lavori pubblici sancita dallalegge.

In effetti, proprio la nuova disposizione pare confermare che sotto il regime della "Merloni-ter" non fosse consentito realizzare lavori se non riconducendo il modulo negoziale ai dueparadigmi tipici dell'appalto o della concessione.

In secondo luogo non pareva dubbio il contrasto del ricorso a moduli atipici con l'osservanzadi principi fondamentali del diritto comunitario della concorrenza, affermati ripetutamentecon riguardo ad una serie di fattispecie (concessioni, appalti di servizi sottosoglia, ecc.) che,se di per sé escluse dall'ambito applicativo delle direttive, non potevano comunque nonsoggiacere ad esigenze di pubblicità e concorsualità.

Vale a dire che il ricorso allo sponsor non può comunque costituire l'occasione per l'elusionedi regole basilari di concorrenza.

A tale riguardo non pare sufficiente, nella nuova disposizione di legge, che sia fatto salvo ilrispetto del sistema di qualificazione.

D'altronde la stessa nuova formulazione del comma 3 dell'art. 2 prevede che a (lla tuttosommato raffrontabile figura de) i concessionari di lavori pubblici si applicano le disposizionidella legge non solo in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, ma anchein materia di pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto previstoper gli appalti dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993.

Tale ultima disposizione pare maggiormente in linea con quanto da tempo stabilito da unaserie di fonti (tra cui si citano in modo sparso la circolare 1 marzo 2002, n.3944 deldipartimento delle politiche comunitarie, la comunicazione interpretativa della Commissioneeuropea sulle concessioni del 12 aprile 2000, la sentenza della Corte di giustizia 7 dicembre2000, causa C-324/98, Teleaustria c. Post & Telekom Austria, la decisione n. 253 del 17gennaio 2002 della IV Sezione del Consiglio di Stato, il parere in data 26 febbraio 2002 dellaIII Sezione del Consiglio di Stato).

Esse hanno sancito che il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento comunitario(ritraibili principalmente dagli articoli 43 e 49 del trattato C.E.), nonché i principi generaliche governano la materia dei contratti pubblici (enucleabili dalle direttive in materia diappalti di lavori, servizi, forniture e settori esclusi), impone all'amministrazione procedentedi operare con modalità che preservino la pubblicità degli affidamenti e la nondiscriminazione delle imprese, mercè l'utilizzo di procedure competitive selettive.

La scelta del contraente, infatti, deve di regola essere conseguente a una proceduracompetitiva e concorrenziale ispirata ai principi dettati dal trattato istitutivo, in modo da

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consentire, anche attraverso idonee forme di pubblicità, la possibilità da parte delle impreseinteressate di esplicare le proprie chances partecipative.

Non pare dubbio che gli stessi principi siano invocabili alla fattispecie della sponsorizzazione,anche per altre due fondamentali ragioni:

- per il principio comunitario, ripetutamente affermato, della (relativa) indifferenza delleforme giuridiche rispetto ai fenomeni sostanziali;

- per l'esigenza, sostenuta invece dalla giurisprudenza nazionale (si veda la recenteAdunanza plenaria del Consiglio di Stato in materia di convenzioni di tesoreria), cheattraverso l'elemento della sponsorizzazione non si snaturi l'essenza della fattispecienegoziale e soprattutto del fenomeno economico ed imprenditoriale ad essa sottostante.

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La realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo del contributo diconcessione

di Maurizio Greco

Con il nuovo comma 5 dell'art. 2 si tiene conto di una recente nota pronuncia della Corte diGiustizia delle Comunità Europee, prevedendo che la "Merloni" non si applichi agli interventieseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitantiall'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 28 dellalegge 17 agosto 1942, n. 1150, o di quanto ad essi assimilabile.

Solo per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sonotenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla direttiva93/37/CEE.

Viene pertanto recepita in legge l'interpretazione resa a caldo dal Ministero della suddettapronuncia, con una circolare alquanto limitativa degli effetti della medesima, e che pertantoaveva suscitato alcune perplessità tra i commentatori (Ministero delle infrastrutture e deitrasporti, circolare 18 dicembre 2001, n.462).

La Corte di giustizia della Comunità europea - Sesta Sezione, 12 luglio 2001 (c-399/98) haritenuto che la direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le proceduredi aggiudicazione degli appalti di lavori, osti ad una normativa nazionale in materiaurbanistica che, al di fuori delle procedure previste da tale direttiva, consenta al titolare diuna concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato la realizzazione diretta diun'opera di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo dovuto per il rilasciodella concessione, nel caso in cui il valore di tale opera eguagli o superi la soglia fissatadalla direttiva di cui trattasi.

Secondo il dispositivo della sentenza, all'opera di urbanizzazione di importo pari o superiorea 5.000.000 di ecu (pari a L. 9.681.350.000) si applica, ai fini dell'affidamento, il contenutodella direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE.

A tale proposito il Ministero ha affermato che la soglia dei 5.000.000 di ecu non deve essereconsiderata con riguardo al complesso delle opere di urbanizzazione ma con riferimento allasingola opera, come individuata, da parte del responsabile del procedimento, nell'ambitodella progettazione dell'intervento di trasformazione urbanistica.

Nella sentenza citata si sostiene che l'amministrazione comunale possa affidare al privatolottizzante la realizzazione di un'opera di urbanizzazione esclusivamente nella forma delmandato alla realizzazione, a spese di quest'ultimo, per conto del comune e nel rispettodelle regole europee che si applicano allo stesso comune concedente.

Il principio di diritto affermato, con riferimento alle opere di importo superiore a 5.000.000di ecu, è fondato sull'assunto che la realizzazione delle opere crea in ogni caso vantaggioper il privato che lucra un corrispettivo pari all'esonero dall'obbligo del versamento diquanto dovuto a titolo di onere di urbanizzazione.

Ne deriva, secondo il Ministero, che tale principio non si applica laddove l'affidamentodell'incarico non assume caratterizzazione onerosa, ossia quando il privato manifesti ladisponibilità all'esecuzione dell'opera senza ricevere corrispettivo sub specie di esonero dalpagamento degli oneri di urbanizzazione.Infine il Ministero ha affermato che è da ritenere impregiudicata la definizione dei lavori chesiano già iniziati alla data del 12 luglio 2001 nell'ambito dei piani di lottizzazioni o di altriinterventi di trasformazione urbanistica.

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La nuova modulazione degli obblighi di comunicazione all'Autorità di Vigilanza

di Maurizio Greco

L'Autorità di vigilanza non è stata colpita dalla soppressione che pure era negli intendimentiinizialmente espressi dall'esecutivo. Probabilmente ciò è anche dovuto al parallelo iter di unprovvedimento generale di riordino delle c.d. autorità indipendenti. L'intervento in materiadella "Merloni quater" è quindi alquanto modesto.

Il testo approvato alla Camera modificava l'articolo 4 prevedendo che l'obbligo dicomunicazione all'Osservatorio dei lavori pubblici sussistesse per i lavori di importosuperiore a 500.000 euro (il limite previgente era di 150.000 euro, anche se pretoriamentel'Autorità aveva chiesto comunicazioni anche per i lavori di importo inferiore).

Mentre per i lavori pubblici di importo compreso fra 200.000 e 500.000 euro era prevista lacomunicazione esclusivamente di note informative sintetiche con cadenza annuale.

La novella meritava adesione per le finalità di sburocratizzazione, che intendevano sovveniread un appesantimento delle incombenze a carico del responsabile del procedimentoincompatibile con la natura degli interventi più modesti.

Più in generale, dubbi sussistevano sulla pretesa dell'Autorità di vigilanza, con una serie dirichieste sempre maggiormente analitiche e sempre meno fondate sul dato normativo, discaricare sulle stazioni appaltanti una parte del lavoro di rilevazione statistica di propriacompetenza.

Inoltre la previsione generale del comma 6° dell'art. 4 (rispetto alla possibilità di richiedereinformazioni alle stazioni appaltanti su lavori in corso o da iniziare) non pareva idonea asuffragare la raccolta "a tappeto" delle comunicazioni all'osservatorio dei lavori pubblici cherappresentano una fattispecie distinta e che per il successivo comma 17 sono dovutesoltanto per i lavori sopra i 150.000 euro.

Tuttavia l'innalzamento dell'esonero da forme di comunicazione ai 200.000 euro è statooggetto di perplessità nel corso dell'esame parlamentare, in quanto lo stesso avrebbe potutorappresentare una forma di sottrazione dalla realizzazione di obiettivi di qualità etrasparenza per interventi comunque numericamente consistenti.

Non poteva comunque escludersi che, almeno in via di fatto, l'Autorità avrebbe potutocontinuare a chiedere notizie sugli appalti di importo inferiore, come già avvenuto.

Il testo finale del comma novellato pertanto si limita al raddoppio dei terminiprecedentemente previsti e all'esonero dalla trasmissione degli stati di avanzamento per gliappalti di importo inferiore a 500.000 euro.

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"Merloni-quater" e qualificazione: novità immediate e novità annunciate

di Maurizio Greco

I. La "Merloni-quater" interviene sulla materia della qualificazione con due principalimodifiche ai criteri direttivi relativi alla disciplina regolamentare di delegificazione inmateria.

Ciò in realtà apparentemente, in quanto al comma 4° dell'art. 7 della L. 166/2002 siprevede, con una formula aperta che suscita diversi interrogativi (anche sotto il profilo delcorretto rapporto tra fonti), che il governo provveda alla modifica del regolamento sullaqualificazione, "anche" al fine dichiarato di "aggiornare" i requisiti richiesti alle imprese,secondo regole "che migliorino la qualificazione del mercato e la adeguata concorrenza".

C'è da chiedersi in particolare quali aggiornamenti fossero nella mens legislatoris, tenutoconto che alcune scelte fondamentali in materia di regole di concorrenza nel settore deilavori pubblici (impostazione del sistema di qualificazione sul possesso della certificazione diqualità, esenzione da quest'ultima a regime per i soli lavori sino a 500.000 euro, durataquinquennale del periodo transitorio, ecc.) non sono state revocate dalla "novella".

Peraltro, come rimarcato, quella di modificare i requisiti delle imprese non costituisce unafinalità esclusiva della disposizione in commento, e pertanto il governo potrà intervenireanche su altri versanti, peraltro deve ritenersi nei limiti stabiliti dalla legge.

Deve altresì rilevarsi che altre modifiche implicite alla disciplina regolamentare sullaqualificazione sono contenute in sparse disposizioni della legge, come nel caso del nuovoarticolo 12 il quale, con finalità agevolative dei consorzi stabili, comporta modifica all'art. 20d.p.r. n. 34/2000.

II. Nella precedente formulazione della lett. b) del comma 4° dell'art. 8, la legge sancivache:- gli organismi di attestazione dovessero agire in piena indipendenza rispetto ai soggettiesecutori di lavori pubblici destinatari del sistema di qualificazione;- i soggetti accreditati nel settore delle costruzioni al rilascio della certificazione dei sistemidi qualità potessero essere autorizzati anche allo svolgimento dei compiti di attestazione,fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti della certificazioneche quelli dell'attestazione relativamente alla medesima impresa.

Entrambi i divieti cadono nella nuova formulazione della lett. b).

In particolare si ricorderà che in ottemperanza alla direttiva legislativa l'art. 8 del d.p.r. n.34/2000 aveva consentito esclusivamente una limitata partecipazione al capitale delle SOAda parte delle associazioni nazionali delle imprese a condizione che vi fosse partecipazionein uguale misura da parte di associazioni di stazioni appaltanti.

Tale ipotesi costituiva una eccezione al principio stabilito dal comma 4° dell'art. 7 delregolamento, in base al quale la composizione delle SOA doveva assicurare il rispetto delprincipio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale,disciplinandosi, al successivo comma 6, i poteri dell'Autorità in ordine al controllo e vigilanzasulla composizione azionaria delle SOA e sulla persistenza del requisito dell'indipendenza.

Non pare dubbio che a seguito della riforma cada ogni preclusione alla partecipazioneazionaria alle SOA, in quanto tale materia non sembra inclusa tra i requisiti "soggettivi,organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere", cui per effettodella stessa si esplicherà in via esclusiva la potestà regolamentare.

Cade altresì il divieto di certificare e attestare la medesima impresa.

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Tale circostanza pare avvalorare l'ulteriore conclusione che lo svolgimento dell'attività diattestazione possa avere carattere non esclusivo per gli organismi (con implicita modificadell'art. 7, 3° comma d.p.r. n. 34/2000).

III. La precedente formulazione della lett. g) dello stesso comma demandava alregolamento di determinare la durata dell'efficacia della qualificazione, non inferiore a dueanni e non superiore a tre anni, nonché le relative modalità di verifica.

La riforma (ad esclusione di quanto previsto con riferimento alla qualificazione relativa allacategoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate dibeni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela) fissa direttamente la duratadell'efficacia della qualificazione in cinque anni, con verifica entro il terzo anno delmantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità "strutturale"da indicare nel regolamento, dettando altresì una disposizione sulla tariffazione della verifica"di mantenimento".

Non pare dubbio che il prolungamento a cinque anni dell'attestazione comporti con effettoimmediato implicita modifica dell'art. 15, 5° comma del d.p.r. n. 34/2000, in quanto oggettodella nuova disciplina regolamentare sarà esclusivamente l'indicazione dei requisiti generalie "strutturali" (autentica innovazione nella terminologia legislativa) che dovranno essereverificati entro il terzo anno.

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La qualificazione nel restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superficidecorate di beni architettonici dopo la "Merloni quater"

di Maurizio Greco

I. La nuova formulazione dell'art. 8, comma 11-sexies della L. 109/94 prevede che per leattività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beniarchitettonici è facoltà delle stazioni appaltanti individuare, quale requisito dei soggettiesecutori ulteriore rispetto a quello stabilito nell'apposito regolamento, l'avvenutaesecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento.

Ai fini della comprova del requisito relativo all'esecuzione di lavori nello specifico settore cuisi riferisce l'intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente edeffettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi esubaffidamenti.

La disposizione in commento pare implicitamente abrogare gli artt. 4 e 10 del D.M. 3 agosto2000, n. 294, in base ai quali rispettivamente:

- l'adeguata idoneità tecnica dei soggetti operanti in tale settore è dimostrata dalla avvenutaesecuzione, nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con unaSOA, di lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beniarchitettonici, per un importo complessivo non inferiore al novanta per cento dell'importodella classifica per cui è chiesta la qualificazione;

- per i lavori di restauro o di manutenzione di beni culturali mobili e di superfici decorate dibeni architettonici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, le imprese devono avereeseguito lavori direttamente e in proprio nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente lapubblicazione del bando o la data dell'invito alla gara ufficiosa, "del medesimo tipo di quelliche si affidano", per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare.

Se infatti l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'interventocostituisce requisito "ulteriore" individuabile discrezionalmente dalla singola stazioneappaltante rispetto a quelli di regolamento, non pare dubbio che debbano ritenersi caducatele disposizioni regolamentari suddette che richiedono in via generale per la qualificazione sulpiano tecnico l'avvenuta esecuzione di lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili edelle superfici decorate di beni architettonici.

II. La conclusione raggiunta peraltro desta sconcerto anche tenuto conto della specificità edelicatezza del settore di che trattasi e delle esigenze di tutela costituzionalmente affermatedei beni soggetti agli interventi di restauro e manutenzione in discorso.

Riguardo poi all'applicazione di tale conclusione ai requisiti per il conseguimentodell'attestazione SOA in OS2, questa pare tale da far perdere di significato la stessaattestazione.

Allora si pone la questione se la norma intendesse in realtà prevedere un quid pluris rispettoalla qualificazione tecnica nel campo del restauro e manutenzione dei beni mobili e dellesuperfici decorate di beni architettonici (con riferimento ad esempio alla specifica tipologiadei beni mobili o delle superfici decorate da sottoporre a restauro e manuntezione).

In tal senso "l'esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento"costituirebbe un qualcosa in più rispetto all'aver eseguito lavori "del medesimo tipo di quelliche si affidano", ciò che peraltro pare di difficile configurabilità se non altro sulla base dellalingua italiana.

D'altro canto tale tesi, applicata ai soggetti in possesso di attestazione per restauro emanutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, costituirebbe

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una smentita del principio generale per cui l'attestazione di qualificazione costituiscecondizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti dicapacità tecnica ai fini dell'affidamento di lavori; d'altronde la qualificazione nelle categoriespecializzate, per altro principio generale, dimostra la capacità di eseguire in proprio attivitàche necessitano di una particolare specializzazione e professionalità (allegato A al dpr34/00).

III. Viceversa pare sufficientemente certo che la disposizione in commento, stante la suainnegabile specialità, costituisca conferma e recepimento delle conclusioni già raggiuntedalla giurisprudenza (Cons. Stato, V, n. 2700/2002), che ha affermato che non è legittimala previsione di un requisito ulteriore per la partecipazione alla gara rispetto alla disciplinadell'art. 28 del DPR 34/2000 in quanto tale disposizione, per lavori di importo inferiore ai150.000 euro, non richiede alcuna speciale qualificazione riconducibile alla natura dei lavorigià eseguiti.

Come già rilevato in altra sede, le indicazioni fornite tanto dal Ministero LL.PP. quantodall'Autorità di vigilanza erano nel senso che i lavori eseguiti nel quinquennio antecedente ilbando (cifra d'affari in lavori) dovessero essere assimilabili a quelli oggetto del contratto daaffidare.

Secondo tale indirizzo, stante la necessità del possesso di una professionalità qualificata,che altrimenti non potrebbe intendersi se non come requisito riferito alla specificitàdell'attività esercitata, i lavori eseguiti dall'impresa che concorre all'affidamento di appalti divalore inferiore ai 150.000 euro non dovrebbero che avere caratteristiche similari (seppurenon esprimibili in termini di categoria secondo il sistema unico) a quelle che connotano ilavori da affidare.

A tale orientamento, insieme alle considerazioni svolte dal Consiglio di Stato, si potevaperaltro opporre un'ulteriore argomento.

Infatti in detta materia si pone l'alternativa che o l'art. 28 è da interpretare per come èscritto (onde in base alla ratio del divieto di ulteriore aggravamento del requisito non devefarsi alcun riferimento alla natura e tipologia dei lavori eseguiti), o la norma, ex comma 3,deve essere integrata con le regole dell'art. 18 dello stesso regolamento, ma queste nonistituiscono in tema di cifra d'affari (fatturato generico) alcuna relazione con la natura deilavori oggetto dell'appalto, limitandosi ad una corrispondenza tra l'importo di quest'ultima equello della qualificazione necessaria.

Né valeva opporre l'esigenza di qualificazione espressa dalla legge (indipendentementedall'importo dell'appalto), in quanto tale esigenza ai sensi dell'art. 8, comma 1-quinquiesviene definita esclusivamente dalla normativa regolamentare (di delegificazione) peraltroinderogabile (art. 1, 4° comma).

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I lavori accessori nelle forniture e servizi dopo la "Merloni-quater"

di Maurizio Greco

I. Il nuovo art. 8, comma 1 septies della L. 109/94 stabilisce che nel caso di forniture eservizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devonoessere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dello stesso art. 8.

Si tratta di una deroga al principio di cui all'art. 2, 1° comma della legge in base al quale neicontratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quandocomprendano lavori accessori, si applicano le norme della "Merloni" qualora i lavoriassumano rilievo economico superiore al 50 per cento.

In ragione di ciò la giurisprudenza (si veda da ultimo Consiglio di Stato - sez. V - sentenza 2aprile 2002 n.1813) aveva avuto modo di affermare che nei contratti misti con prestazioni diservizi e di lavori, con elementi riconducibili al d.lgs. n. 157 del 1995 e alla legge n. 109 del1994, si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazionisolo qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50%.

Il criterio della prevalenza economica costituiva l'esito di una lunga elaborazione diretta adindividuare la disciplina applicabile a fattispecie "borderline", tutt'altro che infrequenti nellapratica.

Lo stesso, peraltro, era parzialmente svalutato dall'Autorità di vigilanza sui LL.PP., che conatto di regolazione n. 5 del 31 gennaio 2001 aveva ritenuto che quando opere e impiantivanno inseriti in un organismo di ingegneria civile, commerciale, industriale, ecc. non èconsentito dare rilievo alle forniture, anche se di valore superiore al 50%.

Ciò in quanto in ogni appalto di lavori vi è una componente, talora economicamenteprevalente, di forniture ma detto appalto non muta natura quando l'opera si realizza o simodifica per consentire un'attività che costituisce finalità della iniziativa della pubblicaamministrazione.

Viceversa, nei casi di forniture e lavori, congiuntamente presenti in un contratto finalizzatoalla fornitura mentre i lavori acquistano la funzione di componente accessoria, è applicabilela disciplina dei contratti di fornitura (con l'eccezione dei casi di incidenza percentualemaggioritaria della componente lavoro, nei quali pur trattandosi di forniture si applicano lenorme sulla esecuzione di lavori pubblici).

II. Per effetto della novella, i lavori, anche se di rilievo economico inferiore al 50 per cento(indipendentemente dalla loro accessorietà o meno) dovranno comunque essere eseguiti dasoggetti qualificati ai sensi della "Merloni", fatta salva per il resto l'applicazione dellanormativa relativa alla tipologia alla quale il contratto è riconducibile in misura prevalente(forniture o servizi).

Si tratta peraltro di un'esigenza affermata ripetutamente nella nuova stesura della legge inrelazione a tipologie contrattuali di per sé dichiaratamente sottratte all'applicazione della"Merloni", e ciò ad esempio tanto nel caso dei lavori eseguiti dai concessionari di lavoripubblici direttamente o tramite imprese collegate o controllate (art. 2, 2° comma), o nelcaso di contratti di sponsorizzazione o assimilabili (art. 2, 6° comma).

Con la modifica il legislatore pare aver aderito alla presa di posizione di cui alladeliberazione n. 254 del 21/6/2001 dell'Autorità di Vigilanza.

In tale sede, esaminando un bando della Consip s.p.a. per la fornitura di servizi di globalservice immobiliare, aveva ritenuto le clausole di partecipazione nello stesso contenutecompatibili solo con l'esecuzione di servizi, in quanto non era prevista, ex ante, qualerequisito per la partecipazione alla gara il possesso della qualificazione ai sensi del D.P.R.

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34/2000, necessario, invece, per l'esecuzione di lavori di manutenzione.

Poiché le clausole inserite nel bando non potevano innovare la legislazione vigente, ilproblema della qualificazione e dell'affidamento a terzi dei lavori, eluso nel bando, sisarebbe quindi ripresentato in occasione dell'esecuzione.

A tale problema intende ovviare la nuova disposizione per la quale i lavori, ancorchéaccessori e inferiori al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggettiqualificati.

Pertanto in sede di gara i concorrenti dovranno dimostrare di essere in possesso dellaqualificazione richiesta per l'esecuzione dei lavori previsti (che dovrà essereopportunamente evidenziata in termini di categoria e classifica), ovvero dichiararel'intenzione di subappaltare i medesimi ad imprese qualificate.

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Ancora sulla qualificazione nei lavori accessori ad appalti di forniture e servizi

di Maurizio Greco

I. Si è già detto che il nuovo art. 8, comma 1 septies della L. 109/94 stabilisce che nel casodi forniture e servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economico inferiore al 50 percento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dello stesso art.8.

Pertanto in sede di gara i concorrenti dovranno dimostrare di essere in possesso dellaqualificazione richiesta per l'esecuzione dei lavori previsti (che dovrà essereopportunamente evidenziata in termini di categoria e classifica), ovvero dichiararel'intenzione di subappaltare i medesimi ad imprese qualificate.

Ci si può domandare se il richiamo alla qualificazione ai sensi della normativa in materia dilavori pubblici valga altresì a far ritenere applicabili alla fattispecie una serie di norme, noncontenute nel dpr 34/00, ma che indubbiamente incidono sulla qualificazione negli appalti dilavori.

Ad esempio ci si può domandare se alla fattispecie sia applicabile il divieto di subppalto dellelavorazioni superspecializzate superiori al 15%, di cui all'art. 13, 7° comma della legge.

O se sia applicabile, nel caso in cui i lavori siano assunti da un'associazione orizzontale, ilcriterio del possesso dei requisiti nella misura minima prevista dall'art. 95, 2° comma deldpr 554/99 rispettivamente per la capofila e le mandanti.

O se viga il divieto di subappalto a cascata di cui all'art. 18, 12° comma della L.55/90 es.m., ecc..

II. Per risolvere il problema, occorre muovere dalla considerazione che nella specie si trattadi una deroga al principio di cui all'art. 2, 1° comma della legge, in base al quale neicontratti misti di lavori, forniture e servizi, e nei contratti di forniture o di servizi quandocomprendano lavori accessori, si applicano le norme della "Merloni" soltanto qualora i lavoriassumano rilievo economico superiore al 50 per cento.

In tutti gli altri casi si applicano le norme sugli appalti di servizi o forniture anche senell'appalto siano compresi lavori.

In via generale, l'ordinamento degli appalti pubblici, per stabilire quale sia la disciplinaapplicabile ad un contratto misto, presceglie il criterio dell' "assorbimento" nella disciplinadettata per il tipo di appalto prevalente sul piano economico.

Ciò in quanto il diverso criterio della "combinazione" tra gli elementi dell'uno e dell'altro tipocontrattuale, pure ipotizzabile sul piano civilistico, non è ritenuto accettabile in quantocontrastante con il principio di tipicità delle forme di scelta del contraente delle p.a..

Allora, l'art. 8 comma 1 septies rappresenta un'eccezione al principio, in quanto determinala combinazione con il possesso della qualificazione ex dpr 34/00 da parte dell'esecutore deilavori accessori in una procedura regolata per il residuo dalle norme sugli appalti di servizioo di fornitura.

La norma in quanto eccezionale, deve essere ritenuta di stretta interpretazione e pertantonon può estendersi all'applicazione di istituti che riguardano gli appalti (o concessioni) dilavori pubblici, perché nella specie si tratta di appalti di servizi o forniture.

Si tenga conto al riguardo che la formulazione adottata è del tutto consimile a quellaimpiegata per ipotesi che ex lege sono dichiarate estranee alla sfera di applicazione della L.109, come ad esempio la realizzazione di opere mediante contratti di sponsorizzazione (art.

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2, 6° comma).

Vale a dire che il fatto che l'esecutore dei lavori debba essere qualificato ai sensi dell'art. 8L. 109 non trasforma, per espressa scelta legislativa, il contratto con lo sponsor in unappalto di lavori pubblici.

III. Anche sul piano dell'interpretazione orientata alla conformità al diritto comunitario,deve rilevarsi che quest'ultimo non conosce i limiti e i vincoli sopraindicati, che sonocaratteristici dalla normazione nazionale.

La normativa comunitaria non contempla una disposizione analoga all'art. 13, 7° commadella "Merloni", tanto meno nelle direttive servizi e forniture.

Per l'art. 26, 1° comma della direttiva 92/50, "le offerte possono venire presentate daraggruppamenti di prestatori di servizi. A tali raggruppamenti non può venir richiesto diassumere una forma giuridica specifica".

Né sono conosciuti limiti quantitativi al subappalto.

Anzi l'art. 32, 2° comma lett. C della citata direttiva prevede che la prova della capacitàtecnica dei prestatori di servizi può essere fornita mediante l'indicazione di tecnici odorganismi tecnici a prescindere dal fatto che essi facciano o meno capo al concorrente.

Peraltro una eccezione a quanto rilevato riguarda l'applicazione alla fattispecie, in quantocompatibile, dell'art. 18 L. 55/90.

Essa deriva tuttavia dal diretto richiamo della stessa norma da parte dell'art. 16, 3° commadel D.Lgs. 358/92 e dell'art. 18, 3° comma del D.Lgs. 157/95.

Vale a dire che l'art. 18 L. 55 si applica all'appalto di servizi o forniture contenenteprestazioni di lavori inferiori al 50% per via di applicazione, non della normativa sui lavoripubblici, ma della normativa nazionale su servizi e forniture.

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La verifica dei requisiti al terzo anno

di Maurizio Greco

Si intende indagare la portata della verifica triennale (meglio "entro il terzo anno") delmantenimento dei requisiti di ordine generale delle imprese attestate da parte delle SOA.

Al riguardo già nel vigore della previgente disciplina si era avanzato il dubbio che, a seguitodell'effettività del Casellario informatizzato delle imprese attestate, la verifica dei requisiti diordine generale dovesse essere effettuata esclusivamente tramite la consultazione di talecasellario.

Nel Casellario infatti confluiscono i dati relativi ai requisiti ex art. 17 d.p.r. 34/2000coincidenti con (o assorbiti ne) i requisiti ex art. 75 d.p.r. 554/1999, oltre ai requisiti diversiche peraltro devono risultare per l'appunto dalla consultazione del casellario medesimo (alquale pervengono relazioni ecc. in ordine agli stessi, al ricorrere delle circostanze previstenel regolamento sulla qualificazione oltre che nelle determinazioni dell'Autorità di vigilanza).

Si era cioè ipotizzato di poter ritenere sostanzialmente venuto meno (relativamente alleimprese attestate, come è ovvio) il potere/dovere delle stazioni appaltanti di procedere aduna verifica autonoma della sussistenza dei requisiti di ordine generale

Tramontava così la distinzione tra idoneità statica e dinamica che pure era stata teorizzataall'indomani dell'introduzione del nuovo sistema di qualificazione.

Infatti l'operatività del Casellario rende "dinamica" l'idoneità ipostatizzata nell'attestazione.

Tali conclusioni paiono confermate e rafforzate dalla nuova disciplina.

Infatti, se spetta alle SOA la verifica del mantenimento dei requisiti di ordine generale (invia di ulteriore canale di aggiornamento delle risultanze del Casellario rispetto ai dati nellostesso già presenti), non pare dubbio che tale compito debba ritenersi esclusivo di questeultime, come per tutte le attività espletate dalle medesime.

In tal senso può dirsi superato l'equivoco scaturente dal rilievo che il d.p.r. 34/2000 affermaesplicitamente soltanto che l'attestazione "copre" i requisiti speciali.

In realtà la norma già poteva leggersi nel senso che tale affermazione non esclude chel'attestazione riguardi anche i requisiti d'ordine generale (d'altronde esplicitamente oggettodi verifica da parte delle SOA).

A maggior ragione questo pare oggi sostenibile nel momento in cui la verifica è effettuataper legge dalla SOA in un momento diverso e successivo al rilascio dell'attestazione.

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Il consorzio stabile dopo la Merloni-quater: la problematica ricostruzione di unafigura

di Lino Bellagambahttp://www.linobellagamba.it

1. I consorzi stabili di imprese sono – tra altri – previsti dall’art. 10, comma 1, lett. c) dellaL. 109/1994, fra i "soggetti ammessi alle gare".

2. Il consorzio stabile è composto "da non meno di tre consorziati" (L. 109/1994, art. 12,comma 1), ricompresi "tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, societàcooperative di produzione e lavoro" (L. 109/1994, art. 10, comma 1, lett. c)).

3. Il primo elemento identificativo del consorzio stabile (rispetto al diverso tipo di consorzioex lett. e) del comma 1 dell’art. 10 della L. 109/1994) è l’istituzione di "una comunestruttura di impresa" (L. 109/1994, art. 12, comma 1).

Questa segue a "decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi" dei consorziati, i quali "abbianostabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo noninferiore a cinque anni" (L. 109/1994, art. 12, comma 1).

Pertanto, in prima approssimazione, possiamo dire che la qualificazione ex D.P.R. 34/2000si deve riferire al consorzio in quanto tale e non alle consorziate, diversamente da quantoinvece avviene per:

- le "associazioni temporanee di concorrenti" (lett. d) del comma 1 dell’art. 10 della L.109/1994);- "i consorzi di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile", anche se "costituiti (…)in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile" (lett. e) del comma 1dell’art. 10 della L. 109/1994).

Per una migliore comprensione dei concetti, si riportano gli articoli del codice civilerichiamati dalla L. 109/1994.

"Art. 2602. Nozione e norme applicabili. Con il contratto di consorzio più imprenditoriistituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinatefasi delle rispettive imprese (…)".

"Art. 2615- ter. Società consortili. Le società previste nei Capi III e seguenti del Titolo Vpossono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’art. 2602 (…)".

Quindi, anche se il consorzio ex art. 2602 c.c. dà origine a una società consortile ex art.2615-ter c.c., non è soggetta a qualificazione la società consortile stessa, ma sempre esoltanto lo sono le consorziate. Tale principio è chiaramente espresso nell’ultimaproposizione della lett. e) del comma 1 dell’art. 10, dove chiaramente si afferma che "siapplicano al riguardo le disposizioni di cui all’art. 13", cioè quelle sulla riunione deiconcorrenti.

I consorzi stabili possono essere "costituiti anche in forma di società consortili ai sensidell’articolo 2615-ter del codice civile" (L. 109/1994, art. 10, comma 1, lett. c)). Non èpertanto la forma societaria elemento discriminante riguardo all’altra tipologia di consorzi.

Ad ogni modo, "ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alcapo II del titolo X del libro quinto del codice civile" (L. 109/1994, art. 12, comma 4), cioètutte quelle dall’art. 2602 all’art. 2620, che in generale riguardano i "consorzi per ilcoordinamento della produzione e degli scambi".

4. Che la qualificazione, cioè l’attestazione-Soa, si riferisca al consorzio stabile e non alle

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consorziate, lo vediamo da diversi indici normativi: 1) nella L. 109/1994; 2) nel D.P.R.34/2002; 3) nel D.P.R. 554/1999.

4.1. "I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure diaffidamento dei lavori ai soggetti di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e c), devono essereposseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto previsto (…) dal regolamento di cuiall’art. 8, comma 2" della L. 109/1994, cioè dal D.P.R. 34/2000 (L. 109/1994, art. 11).

Altro discorso è che, al solo fine di poter conseguire l’attestazione-Soa, il consorzio stabile siavvalga di quanto posseduto dalle consorziate "per i requisiti relativi alla disponibilità delleattrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo". Tali requisiti "sonocomputati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole impreseconsorziate" (L. 109/1994, art. 11).

Cfr. anche D.P.R. 34/2000, art. 18, comma 13.

Che sia il consorzio stabile in quanto tale a dover possedere la qualificazione oggidisciplinata dal D.P.R. 34/2000 lo vediamo anche al comma 1 dell’art. 12 della L. 109/1994:"Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell’art. 11, dei requisitiprevisti dagli articoli 8 e 9".

4.2. Nel D.P.R. 34/2000, il principio dell’autonoma qualificazione del consorzio stabile ècontenuto all’art. 20, prima proposizione del comma unico, dove si dice che, "sulla basedelle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate", "il consorzio stabile èqualificato".

Il nuovo comma 8-ter, prima proposizione, dell’art. 12 della L. 109/1994 ribadisce ilprincipio dell’autonoma qualificazione del consorzio stabile, acquisita tramite le qualificazionidelle consorziate, ma riscrive la seconda parte dell’art. 20 del D.P.R. 34/2000, che quindirisulta implicitamente abrogata in parte qua (rimane valido, ma non esaustivo, solo ilprincipio di cui all’ultima proposizione).

Il nuovo comma 8-ter – come già l’art. 20 del D.P.R. 34/2000 – non ha alcuna rilevanza perle stazioni appaltanti ai fini della qualificazione da accertarsi in sede di gara, in quantoridetermina i criteri in base ai quali il consorzio stabile consegue l’attestazione-Soa sullabase delle attestazioni possedute dalle consorziate

4.3. Nel D.P.R. 554/1999, il comma 2 dell’art. 97 ha lo stesso contenuto del principio giàespresso negli altri due testi normativi: "a seguito di verifica dell’effettiva sussistenza incapo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti", "i consorzi stabili conseguono laqualificazione".

Di "conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile" si parla anche alsuccessivo comma 3.

5. Chiarito come sia il consorzio stabile a doversi qualificare ex se con attestazione-Soa, ilprincipio affermato è però obbligatorio solo per la partecipazione alle gare banditesuccessivamente al quinquennio minimo di durata del consorzio stabile stesso.

Infatti, "per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione del consorzioalle gare i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi previsti dalla normativavigente, posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati. Alle singole impreseconsorziate si applicano le disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamentitemporanei di imprese" (cfr. D.P.R. 554/1999, art. 97, comma 4).

Non vi è alcun dato di diritto formale che consenta la materiale disapplicazione di questanorma, espressamente rilevante per dato normativo letterale "ai fini della partecipazione delconsorzio alle gare".

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Fatta salva l’ipotesi di cui al comma 6 dell’art. 3 del D.P.R. 34/2000 – "per gli appalti diimporto a base di gara superiore a L. 40.000.000.000 (euro 20.658.276), l’impresa, oltrealla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennioantecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d’affari, ottenuta con lavori svoltimediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l’importo a base di gara" –non c’è alcun dubbio sul fatto che "i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativiprevisti dalla normativa vigente" siano quelli che si riconducono alla qualificazione dasistema unico a regime, incentrata sull’attestazione-Soa.

Di diverso avviso l’Autorità di vigilanza, la quale ritiene che "la disposizione che prevede lapossibilità, per cinque anni dalla costituzione, di utilizzare la somma dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dalle imprese consorziate (articolo 97, comma 4,del D.P.R.554/1999), può conservare valore precettivo ove la si ritenga applicabile per ladimostrazione nelle gare di appalto di importo superiore a 40 miliardi del possesso dellarichiesta cifra d’affari in lavori" (determinazione 8 febbraio 2001, n. 6).

L’assunto non regge, per la semplice e pacifica considerazione che il comma 4 dell’art. 97del D.P.R. 554/1999 parla del complesso dei "requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi", mentre la cifra d’affari è un requisito di sola idoneità economica che nonesaurisce neanche il genus dell’idoneità economica stessa.

Il senso della norma è che, "trascorso un quinquennio dalla costituzione del consorziostabile, l’unico sistema di qualificazione applicabile sarebbe quello fondato sull’art. 11 dellalegge e disciplinato dall’art. 18, D.P.R. n. 34 del 2000, non essendo più autorizzata unaqualificazione dei consorzi stabili non fondata sui requisiti suoi propri" (LUIGI GIORGINO, Iconsorzi stabili tra imprese dopo la Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavoripubblici 8 febbraio 2001, n. 6, in Rivista trimestrale degli appalti, 2001, 2, 388).

In definitiva, l’attestazione-Soa, per i soggetti di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), della L.109/1994, è obbligatoriamente riferita al consorzio e non alle singole imprese consorziatesoltanto dopo il primo quinquennio dalla costituzione. Entro tale periodo il consorzio godedel favor di poter partecipare alla gare in regime qualificatorio di associazione temporaneadi imprese, ognuna delle quali apporta la propria qualificazione-Soa.

Da un punto di vista logico-giuridico, è evidente che l’ordinamento configura unacontraddizione in termini nel far qualificare come un raggruppamento chi è titolare di unasoggettività piena.

Eppure anche recente giurisprudenza (con riferimento a un appalto di servizio) ha ammessopienamente questa possibilità, con riferimento ai consorzi di cooperative, che pure, come iconsorzi stabili, sono suscettibili di qualificazione ex se.

"Oppone l’appellante (…) che il consorzio di cooperative, la cui posizione nei confrontidell’amministrazione appaltante non può essere in alcun modo equiparata a quella deiraggruppamenti temporanei di imprese, assume i caratteri di una struttura permanente, conuna propria fisionomia giuridica e una propria autonomia, anche patrimoniale. In particolarei consorzi di cooperative, di cui alla legge 422/1909 e seguenti, sarebbero soggetti giuridicia sé stanti, del tutto distinti organizzativamente e giuridicamente dalle cooperativeconsorziate. L’argomento decisivo sarebbe dunque che il consorzio agisce ed opera in nomeproprio, quale entità autonoma e ben distinta rispetto alle cooperative consorziate, ed ancherispetto alle cooperative alle quali, in caso di aggiudicazione, verrà affidata l’esecuzione deiservizi appaltati. Di conseguenza risulterebbe ovvio che i requisiti di partecipazione vadanoverificati in capo al consorzio, dal momento che nel caso di eventuali inadempimenti oproblemi di qualsiasi tipo sarà il consorzio e solo esso a rispondere nei confrontidell’Amministrazione.

(…) Non si può disconoscere, che il consorzio di cooperative costituisca di per sé un soggetto

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autonomo, disciplinato peraltro da una normativa speciale di favore (in considerazione delloscopo mutualistico) a partire dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e che in quanto tale puòautonomamente partecipare ad appalti pubblici.

Ma, al contempo, non può pretermettersi che sono le singole società consorziate, soggettinon privi di autonoma personalità e soprattutto di distinta organizzazione d’impresa, adassumere concretamente, attraverso il consorzio appositamente costituito, le opere (e iservizi) in appalto (Cons. Stato, V, 20 giugno 1994, n. 687).

A tale presupposto consegue che (…) è in astratto ammissibile cumulare i requisiti di naturatecnica singolarmente posseduti dalle cooperative consorziate - vale a dire che, ove siarichiesto il possesso di un determinato numero di mezzi o di unità di personale, esso puòessere raggiunto sommando tra loro quello delle singole imprese.

(…) In definitiva, un corretto approccio ermeneutico alla normativa sulla partecipazione adappalti pubblici dei consorzi di cooperative (...) consente di richiamare le risorse tecniche edeconomico-finanziarie proprie di ciascuna impresa consorziata designata ed anche dicumularle al fine dell’aggiudicazione di commesse pubbliche" (Cons. Stato, V, 30 gennaio2002, n. 507).

6. Altro favor per il consorzio stabile è quello previsto dal nuovo comma 8-bis dell’art. 12della L. 109/1994, che, attenzione, non riguarda necessariamente il primo quinquennio didurata della "comune struttura d’impresa", ma riguarda anzitutto il caso – e soltanto quello– di cui al cit. comma 6 dell’art. 3 del D.P.R. 34/2000.

Essendo richiesta la cifra d’affari come requisito aggiuntivo all’"attestazione", ogni singolaconsorziata – sia che il consorzio stabile abbia conseguito autonoma qualificazione-Soa, siache concorra alle gare come a.t.i. – aumenta il proprio importo quinquennale di unapercentuale rapportata all’importo totale medesimo: 20% per il primo anno, 15% per ilsecondo, 10% nel terzo anno.

In pratica, se una consorziata ha per ognuno dei cinque anni una cifra d’affari di 100, "lasomma delle cifre d’affari in lavori realizzate" nel quinquennio è di 500. Dovendo talesomma essere "incrementata di una percentuale della somma stessa", gli incrementirisultano essere i seguenti tre: 20% di 500 = 100; 15% di 500 = 75; 10% di 500 = 50.Diventa pertanto inutile, nella formulazione della norma, il riferimento al "primo anno", al"secondo anno" e al "terzo anno", in quanto la percentuale di incremento non è rapportataalla cifra d’affari annuale.

La cifra d’affari apportata al consorzio stabile sarà pertanto di 725 (500 + 100 + 75 + 50)rispetto a quella iniziale di 500.

Da rimarcare che il beneficio dell’aumento dell’importo di cifra d’affari complessivamenteposseduto rileva solo "ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare".

7. Proprio perché "il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile nonpregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate" (D.P.R.554/1999, art. 97, comma 3, prima parte), per converso "è vietata la partecipazione allamedesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e deiconsorziati" (L. 109/1994, art. 12, comma 5). Tale previsione è rimasta rispetto al testodella L. 109/1994 innovato dalla Merloni-ter.

È rimasto anche il principio per cui è vietato a uno stesso soggetto costituire più di inconsorzio stabile. È soltanto cambiata la formulazione letterale del principio: "è vietata lapartecipazione a più di un consorzio stabile" (L. 109/1994, art. 12, comma 5, ultimaproposizione).

La Merloni-quater ha invece eliminato il rigore ingiustificato della disposizione secondo cui

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era "vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro o con terzi consorzi eassociazioni temporanee ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettere b), d), e) ed e-bis)".

La disposizione cassata aveva una valenza di carattere assoluto, nel senso che in nessuncaso il soggetto membro di un consorzio stabile avrebbe potuto essere componente anche diqualsiasi altra tipologia di consorzio o di un’a.t.i. o di un Geie, neanche nel caso in cui ilconsorzio stabile stesso non partecipasse alla medesima gara.

Per converso, è evidente che non possono partecipare alla medesima gara consorzio stabilee mandante di raggruppamento (di cui alle citt. lett. d), e) od e-bis)) che sia componentedel consorzio stabile stesso. Mentre, se si tratta di consorzio ex cit. lett. b), il divieto valesoltanto se il soggetto componente il consorzio stabile sia designato all’esecuzione da partedel consorzio stesso di cooperative o di imprese artigiane.

8. Quanto alle "singole imprese consorziate", "il documento di qualificazione di questeultime deve riportare la segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile, nonchél’indicazione di tutti gli altri soggetti partecipanti" (D.P.R. 554/1999, art. 97, comma 3).

Pertanto, l’indicazione da parte del consorzio stabile della consorziata designata ad eseguirei lavori – "i consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare,in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre", ai sensi della L. 109/1994, art.13, comma 4 – serve solo in via concorrente ed eventuale al fine di potersi accertare, per"questi ultimi", il "divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara" (partefinale del medesimo comma 4).

Questo, perché è già dall’attestazione-Soa di un’impresa che compone un consorzio stabileche si rilevano sia il consorzio stabile stesso sia ogni altra consorziata. Peraltro – ai sensianche del comma 8-ter dell’art. 12 della L. 109/1994 così come innovata – non si vedecome una consorziata non possa non avere attestazione-Soa.

"Tutte le imprese consorziate devono essere in possesso di attestazione di qualificazione" (Autorità divigilanza, determinazione cit.).

Si rammenta, inoltre, che pure consorziate non designate all’esecuzione dal consorziostabile sono parimenti escluse dalla medesima gara. Infatti, ai sensi del comma 5 dell’art.12 della L. 109/1994, "è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamentodei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati", mentre per converso tale divietonon è posto per i "consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro" né per i "consorzitra imprese artigiane".

9. A questo punto c’è da chiedersi quale sia la valenza giuridica essenziale del principiosecondo cui i consorzi stabili "sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziatiil consorzio concorre".

Si tratta di un obbligo, come sembra apparire, o di una mera facoltà?

La risposta, sicura, viene dal diritto positivo. Sussiste la "facoltà del consorzio di eseguire ilavori anche tramite affidamento ai consorziati" (L. 109/1994, art. 12, comma 2). Ilregolamento ribadisce il principio di "facoltà di far eseguire i lavori dai consorziati" (D.P.R.554/1999, art. 97, comma 1).

Ciò significa che il consorzio stabile può eseguire i lavori anche in proprio, a differenza deiconsorzi ex lett. b) del comma 1 dell’art. 10 della L. 109/1994.

"I consorzi stabili, in base alle disposizioni contenute nella legge 109/94 e successivemodificazioni nonché nel D.P.R. 554/99 e nel D.P.R. 34/2000, possono eseguire i lavoriappaltati con la propria organizzazione d’impresa" (Autorità di vigilanza, determinazionecit.).

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Per converso, il consorzio stabile sarebbe più propriamente tenuto all’indicazione delladesignata all’esecuzione dei lavori solo nel caso in cui non intenda eseguire i lavori inproprio. L’indicazione della designata serve, in tal caso, ai fini dell’obbligatorietà dellaqualificazione di gara in capo alla designata stessa, sotto il solo profilo della c.d. idoneità"morale".

Il principio del riferimento della qualificazione al consorzio, infatti, "non implica che requisitidi natura formale relativi alla regolarità della gestione delle imprese sotto il profilodell’ordine pubblico, anche economico, possano ritenersi accertati con esclusivo riferimentoal consorzio o al raggruppamento e non debbano invece essere posseduti e documentatidalle imprese designate quali esecutrici del servizio o dell’opera (C. Stato, sez. V, 24-11-1997, n. 1367)" (Cons. Stato, V, 15 giugno 2001, n. 3188).

D’altra parte, è il D.P.R. 554/1999 medesimo a prevedere esplicitamente che, pur sel’"affidamento dei lavori (…) ai propri consorziati non costituisce subappalto", "si applicanocomunque le disposizioni di cui al comma 3, numero 5 (…) dell’articolo 18 della legge 19marzo 1990, n. 55" (D.P.R 554/1999, art. 141, comma 4), cioè va sempre verificata laregolarità antimafia anche del soggetto esecutore (cfr. anche L. 109/1994, art. 12, comma4)

Anche se la facoltà di far eseguire i lavori dai consorziati non costituisce subappalto, rimane"ferma la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazioneappaltante" (D.P.R. 554/1999, art. 97, comma 1, che recepisce l’art. 12, comma 2 della L.109/1994).

In caso di scioglimento, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti maturati dalconsorzio (le quote di assegnazione devono tenere conto dell’apporto dato dai singoliall’esecuzione dei lavori) (D.P.R. 554/1999, art. 97, comma 5).

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Consorzi stabili dopo la Merloni-quater: l'incertezza interpretativa sull'estensione,a penultimo e ultimo anno, del beneficio dell'aumento della cifra d'affari

Cfr. precedente articolo:Il consorzio stabile dopo la Merloni-quater: la problematica ricostruzione di una figura

di Lino Bellagambahttp://www.linobellagamba.it

1. Si richiama il precedente articolo in materia su questa stessa rivista.

2. Costituisce fonte di incertezza l'interpretazione dell'espressione: "fino al compimento delquinquennio".Se essa delimita soltanto primo, secondo e terzo anno fino a che non si compia unquinquennio, l'interpretazione già data appare corretta (fondata anche sul principio diragionevolezza che l'aggiornamento degli importi dovrebbe riferirsi soltanto al periodo piùlontano).Altrimenti, potrebbe anche interpretarsi che "il 10 per cento nel terzo anno" vada reiterato"fino al compimento del quinquennio" e quindi da attribuirsi anche per quarto e quinto anno(cioè per il biennio più vicino, penultimo e ultimo anno).In tal caso, nell'esempio esposto, occorrerebbe aggiungere 50 + 50, per una cifra d'affarifinale di 825 (anziché di 725).

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Merloni-quater: il riconoscimento ordinamentale del raggruppamento mistoelaborato dalla giurisprudenza e il nuovo principio della ripartibilità in orizzontale

delle lavorazioni scorporabili

di Lino Bellagambahttp://www.linobellagamba.it

1. L'art. 7 della L. 1 agosto 2002, n. 166 (c.d. Merloni-quater), al comma 7, lett. f), ha tral'altro stabilito un'innovazione in materia di raggruppamenti.

"f) all'articolo 13:1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I lavori riconducibili alla categoriaprevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunitein associazione ai sensi del comma 1."".

Per comprendere appieno la portata di questa norma, occorre riferirsi all'assetto che lamateria aveva in regime antecedente alla data di entrata in vigore della nuova legge (18agosto 2002).

2.1. Con deliberazione 5 novembre 2001, n. 377, l'Autorità di Vigilanza esprime la tesi chele lavorazioni scorporabili siano ripartibili anche in raggruppamento "orizontale".

Viene detto che "la possibilità di associazioni cd. di tipo misto non è (…) esclusa dallanormativa vigente che, pertanto, ammette che la mandataria assuntrice delle lavorazionidella categoria prevalente sia una ATI orizzontale e che le mandanti assuntrici dellelavorazioni di categorie diverse dalla prevalente siano anche più di una impresa per ognunadi queste categorie, semprechè riunite in raggruppamento orizzontale."

In realtà l'ordinamento positivo vigente non prevedeva affatto, allora, la mista orizzontale-verticale. Questa era una ragionevole creazione giurisprudenziale, in base alla quale, nellasola prevalente, era ammessa la ripartizione di una medesima lavorazione, la prevalenteappunto.Il presupposto era che si fosse anzitutto in presenza di una "verticale". Su quella siinnestava l'"orizzontale" nella sola prevalente.È chiara quindi la distinzione concettuale fra raggruppamento "orizzontale" eraggruppamentro "verticale". Il primo dà luogo a una ripartizione quantitativa dellelavorazioni nell'ambito della medesima lavorazione (allora la sola prevalente). L'altro,invece, origina una ripartizione di tipo qualitativo, per cui le lavorazioni specialistichevengono assunte da altre, singole imprese.Nulla toglie che una singola mandante possa essere qualificata anche in più di unascorporabile nell'ambito di un raggruppamento verticale. E si poteva anche ammettere che,nel medesimo raggruppamento verticale, la capogruppo fosse qualificata anche in unascorporabile.Ma che "le mandanti assuntrici delle lavorazioni di categorie diverse dalla prevalente sianoanche più di una impresa per ognuna di queste categorie, semprechè riunite inraggruppamento orizzontale", questo principio era allora illegittimo in quanto contrastante,anzitutto, con l'ordinamento di diritto positivo.

Prima della Merloni-quater, queste sole erano (e oggi sono ancora) le disposizioni in materiadi raggruppamento verticale:- "per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti (…), sempre che sianofrazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo per i lavori dellacategoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante devepossedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere enella misura indicata per il concorrente singolo" (cfr. L. 109/1994, art. 13, comma 3);- "per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1,lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e

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tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nellecategorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavoridella categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola" (cfr.D.P.R. 554/1999, art. 95, comma 3).

La giurisprudenza era consolidata sull'inammissibilità del principio affermato invecedall'Autorità di vigilanza, "dovendosi escludere - alla stregua dell'orientamentogeneralmente ricevuto - la possibilità di costituzione di un raggruppamento misto(orizzontale-verticale) per le opere scorporabili" (Cons. Stato, V, 6 agosto 2001, n. 4230).Conforme, C.G.A.R.S., 15 novembre 2001, n. 590.L'unica mista ammessa, si ripete, era solo l'a.t.i. (o consorzio) verticale in cui la solaprevalente era ripartibile in raggruppamento orizzontale.

2.2. Con determinazione 20 dicembre 2001, n. 25, l'Autorità ritorna sull'argomento eribadisce il principio dell'ammissibilità del raggruppamento orizzontale nell'ambito dellalavorazioni scorporabili. Rispetto alla determinazione precedente, viene esaminata unacasisitica di fattispecie possibili (solo dal 18 agosto 2002, anticipiamo, diventate legittime).Si potrebbe così avere un raggruppamento soltanto orizzontale di medesime imprese che siripartiscono sia la prevalente sia le scorporabili, nelle proporzioni percentuali previstedall'art. 95, comma 2 (40% e 10%).

Si ritiene "ammissibile la partecipazione (…) di una associazione nella quale la mandataria ele mandanti posseggano la qualificazione nella categoria prevalente ed in tutte o alcunedelle categorie scorporabili rispettivamente per una classifica adeguata al 40% ed al 10%dell'importo della categoria prevalente oppure della somma degli importi della categoriaprevalente e delle categorie, scorporabili per le quali l'associazione orizzontale non èspecificamente qualificata, nonché dei singoli importi delle categorie scorporabili per le qualil'associazione è specificamente qualificata".

Viene configurato come "di tipo misto" un tipo di raggruppamento che invece non lo era inbase al modello costruito dalla giurisprudenza.

"Va verificata se sia possibile ammettere alle gare una associazione temporanea di tipomisto, cioè una associazione di tipo verticale in cui la mandataria sia costituita da un subassociazione orizzontale e le mandanti siano anch'esse sub associazioni orizzontali perognuna delle categorie scorporabili".Il caso, anche se diverso da quello prospettato al punto precedente in relazione allastruttura compositiva, si riconduce comunque allo stesso affermato principio di ripartibilitàin orizzontale di una lavorazione scorporabile.Si possono così ipotizzare due esempi riepilogativi riferiti a un medesimo appalto:prevalente in OG1, scorporabile in OS30, ancora una scorporabile in OS28.Primo esempio.L'Autorità prospetta che sia ammissible un'a.t.i. orizzontale fra A e B, in cui la capogruppo Asia qualificata rispetto alla mandante B in misura maggioritaria sia in OG1, sia in OS30, siain OS28. La mandante B deve essere qualificata anch'essa in tutte e tre le categorie, peralmeno il 10% dell'importo di qualificazione rispettivamente richiesto e comunque in misuratale da coprirlo interamente.Secondo esempio.A e B sono le raggruppate in orizzontale per la sola prevalente OG1. La scorporabile OS30viene ripartita in orizzontale fra C e D. La scorporabile OS28 viene ripartita anch'essa inorizzontale fra E ed F (oppure ancora fra C e D).Pertanto, "l'importo di ognuna delle categorie scorporabili può essere coperto anche da piùdi una mandante con la condizione che almeno una di esse (da considerarsi mandatariadella sub associazione orizzontale che intende assumere l'esecuzione delle lavorazioni dellacategoria scorporabile) sia qualificata per una classifica adeguata al 40% dell'importo e lealtre per una classifica adeguata al 10% del suddetto importo, fermo restando la coperturadell'intero importo".

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Diverso caso - anche se pur esso al di fuori delle previsioni normative ante Merloni-quater -era invece che dopo il D.P.R. 554/1999 si potesse obtorto collo ammettere un'a.t.i.orizzontale (all'esito, però, una specie di "mista") in cui o solo la capogruppo o solo lamandante dell'orizzontale stessa fossero qualificate nella scorporabile.

Infatti, in tal caso, anche se il tipo di raggruppamento non era inquadrabile in nessunmodello di quelli ammessi dall'ordinamento o dalla giurisprudenza, era comunque fatto salvoil principio dell'integrale esecuzione della scorporabile da parte di una sola impresa.Nell'esempio precedente: OG1 in orizzontale fra A e B, OS28 e OS30 assunte o solo dallacapogruppo A o solo dalla mandante B.Volendo dare una configurazione teorica più precisa della fattispecie (diffusa nella prassi),sia nell'uno sia nell'altro caso si sarebbe trattato più precisamente di a.t.i. mista, ex modellogiurisprudenziale, impropria. L'"improprietà" sarebbe risieduta nel fatto che l'assuntrice dellescorporabili non era impresa terza rispetto a quelle costituenti il gruppo orizzontale (o, inaltri termini, l'impresa che componeva l'orizzontale era anche qualificata ad eseguire lascorporabile, assumendo di fatto il ruolo di una mandante di verticale).

3. A seguito dell'entrata in vigore della L. 166/2002, l'ultima parte del comma 3 dell'art. 13della L. 109/1994 può essere scissa in due concorrenti letture, ognuna delle quali esprimeun principio generale.

3.1. La prima lettura è questa: "per le associazioni temporanee di tipo verticale (…) i lavoririconducibili alla categoria prevalente (…) possono essere assunti anche da imprese riunitein associazione ai sensi del comma 1", cioè da "associazioni temporanee di concorrenti"(lett. d) del comma 1 dell'art. 10 della L. 109/194) o da "consorzi di concorrenti" (lett. e) ditipo orizzontale.Il comma 1 dell'art. 13 della L. 109/1994 è quello che prevede la riunione orizzontale fraimprese, cioè la ripartizione meramente quantitativa di una stessa lavorazione ai fini dellaqualificazione in sede di gara.

"1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e deiconsorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), è ammessa a condizione che ilmandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisitidi qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, per ciascuno di essiin conformità a quanto stabilito dal Dpcm 10 gennaio 1991, n.55".

Tale comma va letto in combinato disposto con l'art. 95, comma 2 del D.P.R. 554/1999.

"2. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari etecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essereposseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; larestante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandatanti [sic: n.d.a.] o dallealtre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiestoall'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misuramaggioritaria."

Tale comma va inoltre letto in combinato disposto con l'art. 3, comma 2 del D.P.R. 34/2002.

"2. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire ilavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di impreseraggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascunaimpresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classificapari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara".

Per la lettura combinata delle due norme, cfr. LINO BELLAGAMBA, 10% e 150.000 euro:purtroppo non è scritto et-et, ma aut-aut, in http://www.appaltiecontratti.it, 2002.La tesi ivi sostenuta è stata per ora confermata da T.A.R. Sicilia, II, 6 maggio 2002, n.

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"Sul punto osserva il Collegio che le disposizioni di cui all'art. 95 del D.P.R. n. 554/99 edell'art. 3 del D.P.R. n. 34/2000 non si sovrappongono, prevedendo due differenti tipologiedi requisiti richiesti alle imprese associate, che ben possono trovare applicazione nell'ambitodella rispettiva disciplina.Infatti, l'art. 95 del D.P.R. n. 554/99 indica i requisiti per la partecipazione alle gare delleassociazioni temporanee di imprese, mentre l'art. 3 del successivo D.P.R. n. 34/2000disciplina le categorie di qualificazione e relative classifiche nonché i presupposti necessariaffinchè dette imprese raggruppate possano godere dell'incremento del quinto della propriaclassifica.In particolare, quest'ultima disposizione prevede che il predetto incremento è consentitosoltanto nei confronti delle imprese raggruppate che siano qualificate per una classifica pariad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Da ciò, ovviamente, non puòdedursi, come afferma l'impresa ricorrente, che le imprese mandanti debbano possedere laquota di percentuale del 20% di quanto richiesto all'intero raggruppamento, anziché del10% come richiesto dal secondo comma dell'art. 95 citato.In altri termini, la previsione di cui al menzionato art. 3 si sostanzia in un beneficio per leimprese raggruppate, che può aggiungersi a seconda della percentuale di qualificazioneposseduta, naturalmente sempre in raccordo ai requisiti di base previsti dal più volterichiamato art. 95.Deve, quindi, inferirsi che possono partecipare alle gare le associazioni temporanee diimprese di tipo orizzontale la cui mandataria abbia i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi in misura non inferiore al 40% e le mandanti in misura non inferiore al 10%."

Con questa prima - oggettiva - lettura dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 13 della L.109/1994, si ha il riconoscimento positivo da parte dell'ordinamento del raggruppamentomisto elaborato dalla giurisprudenza.

3.2. La seconda lettura dell'ultimo periodo del comma in esame - concorrente con la prima,come si è detto - è questa: "per le associazioni temporanee di tipo verticale (…) i lavoririconducibili (…) alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunitein associazione ai sensi del comma 1", cioè da raggruppamenti ancora di tipo orizzontale.L'ordinamento estende alle lavorazioni scorporabili la raggruppabilità in orizzontale.

Il principio era in realtà desumibile da giurisprudenza minoritaria, che però riaffermava latassatività del modello di a.t.i. mista:"Ove vi siano anche opere scorporabili, sono ammissibili tre modelli di a.t.i.: 1) orizzontale,sia per lavori della categoria prevalente, che per quelli scorporabili; 2) verticale, in cuiun'impresa assume i lavori della categoria prevalente, e altre imprese mandanti assumonole opere scorporabili; 3) mista, cioè orizzontale per i lavori prevalenti e verticale per quelliscorporabili" (Cons. Stato, IV, 9 luglio 1998, n. 702).

Diventa pertanto legittimo anche il raggruppamento verticale in cui - a prescindere dal fattose la prevalente sia assunta da impresa singola o da raggruppamento orizzontale - unascorporabile venga assunta da un raggruppamento ancora orizzontale.Diventano legittime, per bandi pubblicati dal 18 agosto 2002, le fattispecie diraggruppamenti "di tipo misto" delineate dall'Autorità di vigilanza.In definitiva, stemperandosi la distinzione fra i due tipi di raggruppamento sotto il profilodelle lavorazioni assumibili - distinzione che comunque rimane sul piano della formalestruttura compositiva - si riespande il principio comunitario della più ampia conformabilitàdelle riunioni di concorrenti.Nella disciplina comunitaria si dice soltanto, sic et simpliciter, che "i raggruppamenti diimprenditori sono autorizzati a presentare offerte" (Dir. 93/37, art. 21).La categoria concettuale dell'opera scorporabile è creazione tutta dell'ordinamento interno.C'è da chiedersi se non sia il caso che il legislatore italiano la espunga del tutto, visto che èl'ordinamento stesso a rendere sufficiente, oggi, il principio della qualificazione minimanecessaria comunque posseduta dal soggetto concorrente.

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Merloni-quater: il significato dell’ultimo periodo del novellato comma 7 dell’art. 13della L. 109/1994.

Chiarimenti per i bandi da pubblicarsi dal 18 agosto 2002: sempre non subappaltabili leSIOS superiori al 15% del totale d’appalto e qualificazione del subappaltatore da equipararsia quella prevista in bando.

di Lino Bellagamba

http://www.linobellagamba.it

1. L’art. 7 della L. 1 agosto 2002, n. 166 (c.d. Merloni-quater), al comma 7, lett. f), ha tral’altro posto una precisazione in materia di subappalto di strutture, impianti e opere speciali.

"f) all’articolo 13:

2) al comma 7, (…) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime specialicategorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, nonpuò essere artificiosamente suddiviso in più contratti."".

2. La norma genera due interrogativi principali.

1) Parlandosi di "medesime speciali categorie di lavori, (…) indicate nel bando di gara",l’ordinamento si riferisce a "strutture, impianti ed opere speciali" rilevanti ai fini dell’art. 13,comma 7 della L. 109/1994, che è il comma in cui l’inciso stesso è inserito?

Oppure, le "medesime speciali categorie di lavori" sono sic et simpliciter "strutture, impiantied opere speciali", cioè quelle lavorazioni la cui individuazione è operata dal regolamento(D.P.R. 554/1999, art. 72, comma 4) prescindendo da ogni riferimento all’art. 13, comma 7della L. 109/1994?

2) Qual è la ratio del principio secondo cui il subappalto di una SIOS "non può essereartificiosamente suddiviso in più contratti"?

Per l’origine dell’espressione: "SIOS", adottata per indicare convenzionalemente e con immediatezza"strutture, impianti ed opere speciali", cfr. LINO BELLAGAMBA, La qualificazione nell’appalto di lavori,Milano, 2000, 94-97.3. Da un’immediata lettura dell’ultimo periodo dell’innovato comma 7 dell’art. 13 –riferendosi la norma alle "medesime speciali categorie di lavori" rilevanti ai fini dell’obbligodi costituzione di associazione verticale, qualora il concorrente (come singolo o comeassociazione orizzontale in prevalente) non possegga attestazione-Soa nella scorporabile dicui si tratti – si potrebbe trarre convincimento che sia stata accolta dall’ordinamento didiritto positivo la tesi dell’Autorità di vigilanza, secondo cui si possa avere "subappalto (…)consentito" anche laddove esso è di regola vietato.

"Nel caso di associazioni temporanee verticali – indipendentemente se costituite per scelta delconcorrente o perché conseguenza del divieto di subappalto – ogni mandante, assumendo l’esecuzionedelle lavorazioni di una singola categoria, è da considerarsi assimilabile al soggetto che assume lelavorazioni della categoria prevalente. Non vi è dubbio, quindi, che sussiste la facoltà di subappaltareentro il limite del 30% le lavorazioni di ogni categoria".

"Qualora (…) l’aggiudicatario è [rectius: "sia", n.d.a.] un’associazione temporanea di tipo verticaleoccorre tenere conto che ciascuna delle mandanti assume l’esecuzione di lavorazioni di una particolarecategoria e, pertanto, non vi è dubbio che sono da considerarsi assimilabili al soggetto che assume lelavorazioni della categoria prevalente. Ne consegue che esse possono subappaltare le lavorazioniesclusivamente entro il limite del 30% dell’importo delle lavorazioni assunte" ("Profili interpretativi inmateria di bandi di gara e di esecuzione dei lavori", determinazione 20 dicembre 2001, n. 25).Ora, il punto principale da chiarire è se le SIOS di cui all’art. 13, comma 7 della L. 109/1994siano eccezionalmente subappaltabili oppure no. Ciò perché, se la risposta è negativa,

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evidentemente l’espressione: "le medesime speciali categorie di lavori" si riferisce sì,sempre a "strutture, impianti ed opere speciali", ma soltanto a quelle soggette al"subappalto, ove consentito".La risposta è negativa, per le considerazioni che seguono.3.1. Nell’ordinamento non sussiste nessuna equiparazione di scorporabile – assunta damandante di raggruppamento verticale – a una lavorazione prevalente. Per la mandante, lascorporabile è sì lavorazione principale, ma tale solo se soggettivamente riferita a essamandante stessa.Il criterio di principalità che adotta l’ordinamento è invece di ordine quantitativo e funge daparametro oggettivo proprio per distinguere anzitutto la prevalente dalle scorporabili."Si intende prevalente la categoria di importo più elevato fra quelle costituenti l’intervento" (D.P.R.34/2000, art. 30, comma 1, lett. b))."Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituentil’intervento" (D.P.R. 554/1999, art. 73, comma 1).3.2. L’art. 18, comma 3, della L. 55/1990 – così come modificato dal D.P.R. 554/1999, art.231, comma 1, lett. u) – riferisce il limite di subappaltabilità del 30% alla sola categoriaprevalente.Non può dunque essere "la quota parte subappaltabile, (…) in ogni caso non superiore al 30per cento", parametro di omogeneizzazione delle due tipologie di lavorazioni. Ed infatti lescorporabili o non sono affatto subappaltabili (come quelle ex art. 13, comma 7 della L.109/1994) oppure (in altri casi) debbono essere subappaltate per la totalità del loroimporto.È discutibile invece la questione se la mandante di raggruppamento verticale sia legittimata asubappaltare l’assunta scorporabile-subappaltabile nei limiti del 30%.A favore della tesi positiva – sostenuta, come visto, dall’Autorità – milita la considerazione che lalavorazione stessa si presta fin dall’inizio alla possibilità del doppio regime. Dunque, se la lavorazioneè oggettivamente subappaltabile per il concorrente nel suo complesso, perché questo non potrebbeessere possibile anche per la sola mandante?Per la tesi negativa – sostenuta da chi scrive – sussistono tre considerazioni.Se la mandante può subappaltare in proprio (sempre in sede di gara) quota-parte della scorporabileassunta, il limite non necessariamente sarebbe quello del 30% (come detto, riferito solo allaprevalente), ben potendo esso essere anche superiore. La verità è che, proprio perché manca unlimite quantitativo alla subappaltabilità di una scorporabile, questo, proprio per far reggere la tesi dellasubappaltabilità della scorporabile assunta da mandante, viene surrettiziamente ricondottodall’Autorità a quello proprio della prevalente. Altrimenti, la mandante potrebbe subappaltare latotalità dell’importo della lavorazione già scorporata!Poi, electa una via, si potrebbe dire, non datur recursus ad alteram. Il soggetto concorrente in quantotale – singolo o riunito che sia – è titolare della possibilità piena di scegliersi in gara l’assettoqualificatorio per sé più idoneo, ai fini dell’eventuale successiva esecuzione. In ipotesi di lavorazionescorporabile-subappaltabile, scorporo e subappalto stanno in rapporto di alternatività. Una delle duevie deve essere scelta, se non si abbia qualificazione in proprio. Ma, una volta operata l’opzione, che siriferisce alla totalità dell’importo della lavorazione, l’opzione stessa è ormai definitiva.Terza considerazione è che, se si ammettesse la subappaltabilità parziale di una scorporabile da partedi una mandante di raggruppamento verticale, si lederebbe il principio di par condicio nei riguardi delconcorrente singolo che abbia tutte le qualificazioni. Quest’ultimo infatti, pur avendo il possesso dellestesse categorie che ha l’a.t.i. verticale, potrebbe subappaltare in gara solo il 30% di prevalente.3.3. Che l’art. 13, comma 7, primi due periodi, della L. 109/1994 generi una fattispecie didivieto categorico di subappalto, ciò si rinviene da più indici testuali.Se queste lavorazioni (SIOS superiori al 15% del totale d’appalto) "non possono essereaffidate in subappalto", evidentemente sarebbe una contraddizione in termini parlare peresse di "subappalto, ove consentito".Tali lavorazioni "sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari". Altrimenti iconcorrenti "sono tenuti a costituire (…) associazioni temporanee di tipo verticale".Le espressioni adottate dal legislatore: "non possono", "esclusivamente", "tenuti", denotanol’assolutezza del divieto.Ipotizzare, come sostiene l’Autorità, che la mandante di un raggruppamento verticale possasubappaltare fino al 30% di una SIOS superiore al 15% del totale d’appalto, vorrebbe direrendere relativo – peraltro con una motivazione che non trova alcun riscontro nelle fonti,così come si è analizzato – un divieto che si presenta invece come inderogabile in ogni caso.Peraltro, anche in questo caso si lederebbe il principio di par condicio nei riguardi del concorrentesingolo che abbia l’attestazione-Soa in tutte le categorie.

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3.4. A questo punto, la risposta al primo interrogativo principale è già data.Visto che le SIOS superiori al 15% non sono mai subappaltabili, il divieto di frazionamentodel subappalto in più contratti si riferisce soltanto a quelle SIOS per le quali il subappalto èconsentito.La sede più propria della novella sarebbe stata non la legge, ma il regolamento, e, più precisamente,l’art. 74, comma 2, del D.P.R. 554/1999. Dopo: "sono comunque subappaltabili ad imprese inpossesso delle relative qualificazioni.", si sarebbe dovuto inserire l’inciso: "Il subappalto non puòessere artificiosamente suddiviso in più contratti.".Sulla non felice collocazione del principio di divieto di frazionamento del subappalto ha avutosicuramente incidenza de facto la fretta del legislatore di apportare da subito significative innovazioniall’ordinamento dei lavori pubblici. Ma questa è una considerazione che non ha alcuna valenzainterpretativa di carattere giuridico-formale.4. Esaminiamo, ora, il secondo interrogativo principale, e cioè quale sia la ratio del principiosecondo cui il subappalto di una SIOS, "ove consentito, non può essere artificiosamentesuddiviso in più contratti".4.1. La disposizione inserita in calce al comma 7 dell’art. 13 non ha in realtà alcuna realeefficacia innovativa. Si tratta della ricognizione legislativa di un principio implicito giàvigente nell’ordinamento e, come tale, estensibile oltre la fattispecie delle lavorazioniqualificabili come "strutture, impianti e opere speciali".Evidentemente, l’intento del legislatore è di richiamare l’attenzione del responsabile delprocedimento sull’illegittimità della prassi di autorizzare per una medesima lavorazionescorporabile più di un contratto di subappalto. Infatti, con questa prassi, si viene adaggirare l’obbligo per il subappaltatore di possedere la classifica (se non addirittura lacategoria) prevista in bando.La questione è estremamente semplice.Se in bando si ha come lavorazione ulteriore rispetto alla categoria prevalente, ad esempio,una OS30 superiore al 10% del totale d’appalto e inferiore o al massimo pari al 15%, diclassifica II, proprio perché il subappalto obbligatorio costituisce in tal caso requisito diqualificazione – qualora il concorrente non possegga la OS30 stessa in proprio, oppure nonla scorpori a mandante di raggruppamento verticale – anche il subappaltatore dovrà avereattestazione-Soa in classifica II (o come singolo o in raggruppamento).Il subappaltatore dovrà cioè avere la stessa classifica comprovata in gara, o dal soggettosingolo qualificato in OS30 oltre che in prevalente, ovvero dalla mandante (oggi ancheun’a.t.i. orizzontale) assuntrice della OS30 stessa.Se invece il subappalto viene illegittimamente frazionato nel tempo in più affidamenti,l’importo di qualificazione si riduce "artificiosamente" a quello del singolo affidamento, conla conseguenza che può diventare sufficiente dimostrare con l’art. 28 del D.P.R. 34/2000 irequisiti richiesti dal n. 4) del comma 3 dell’art. 18 della L. 55/1990.4.2. Si comprende come non sia condivisibile l’interpretazione dell’Autorità, secondo cui laqualificazione del subappaltatore dovrebbe essere quella riferita all’importo autonomo disubappalto e non alla categoria indicata in bando."Va in ultimo rilevato che, nel caso dei subappaltatori, si applicano certamente le disposizioni" in basealle quali l’attestazione-Soa è obbligatoria soltanto sopra 150.000 euro, in quanto i subappaltatoristessi "sono da considerarsi certamente esecutori di lavori e non partecipanti alle gare"(determinazione 20 dicembre 2001, n. 25).Se una lavorazione è indicata in bando con l’acronimo di OG o di OS, in quanto superiore al10% del totale d’appalto, anche il subappaltatore dovrà possedere la qualificazione che sicomprova con attestazione-Soa, a prescindere dall’importo eventualmente inferiore a150.000 euro.Del resto, l’Autorità ha espressamente dovuto ammettere, nella cit. determinazione, che in gara vacomunque richiesta l’attestazione-Soa per categorie dell’importo predetto. Non si vede perché la ratiodovrebbe cambiare laddove il subappalto sia requisito di qualificazione.4.3. Il principio della novella, secondo cui il subappalto di una SIOS, "ove consentito, nonpuò essere artificiosamente suddiviso in più contratti", vale anche per le OS che non siano"strutture, impianti e opere speciali", ma che tuttavia – alla pari di queste ultime – siano aqualificazione obbligatoria.

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Scorporabile-subappaltabile: una precisazione sulla classifica da richiedersi alsubappaltatore

di Lino Bellagambahttp://www.linobellagamba.it

1. Si richiama il precedente articolo: "Merloni-quater: il significato dell'ultimo periodo delnovellato comma 7 dell'art. 13 della L. 109/1994".Al punto 4.1. si è detto:"Il subappaltatore dovrà cioè avere la stessa classifica comprovata in gara, o dal soggettosingolo qualificato in OS30 oltre che in prevalente, ovvero dalla mandante (oggi ancheun'a.t.i. orizzontale) assuntrice della OS30 stessa."

2. A scanso di equivoci, è da chiarire però che, se a seguito del ribasso l'importo diesecuzione del subappalto rientra in una classifica più bassa, è ovvio che debba farsiriferimento all'importo di esecuzione stesso.

3. Andrebbe pertanto posta in disciplinare di gara la seguente clausola, che riconduce adunità la problematica de qua:"Nell'ipotesi, costituendo il subappalto requisito obbligatorio di qualificazione, ilsubappaltatore affidatario dovrà dimostrare i requisiti di cui alla L. 55/1990, art. 18, comma3, n. 4, con attestazione-Soa nella medesima categoria richiesta in bando (cfr. anche D.P.R.554/1999, art. 74, comma 2, che consente il subappalto solo "ad imprese in possesso dellerelative qualificazioni"), seppur per classifica riferita all'effettivo importo di esecuzione. Inordine a tale obbligo, "il subappalto (…) non può essere artificiosamente suddiviso in piùcontratti" (L. 109/1994, art. 13, comma 7, ultimo periodo).".

4. Si consideri anche che, se l'importo di esecuzione del subappalto si riduce sotto 150.000euro rispetto all'eventuale classifica I prevista in bando, la classifica I stessa non decorre daimporto superiore a 150.000 euro, ma riguarda comunque tutto il livello "fino a L.500.000.000 euro 258.228" (D.P.R. 34/2000, art. 3, comma 4).

5. In definitiva, se vi è opera scorporabile-subappaltabile, in sede di subappalto si fariferimento all'importo dello stesso solo per quanto riguarda la classifica da richiedersi,fermo rimanendo l'obbligo della categoria.

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Le superspecializzate superiori al 15% nella "Merloni quater"

di Maurizio Greco

I. Secondo la nuova stesura del comma 7° dell'art. 13 della L. 109/1994, "qualoranell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per lequali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevantecomplessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali [cd. SIOS, n.d.r], e qualorauna o più di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori,esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggettiaffidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componentisono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipoverticale (omissis)".

La modifica interviene su un punto assai critico della previgente disciplina (che stabiliva ildivieto di subappalto laddove "ciascuna" di tali opere superasse in valore il 15 per centodell'importo totale dei lavori).

Si ricorderà che nel vigore della "Merloni-ter" in base alle interpretazioni del Ministero LL.PP.(Circolare n. 182/400/93 del 1 marzo 2000, lettera a, sesto capoverso) nonché dell'autority(Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, n. 15 del 18 luglio 2001, puntoB) era possibile subappaltare le opere superspecializzate nel caso in cui non fossero tutte o"ciascuna" superiori al 15% dell'importo dell'appalto.

Il Tar del Lazio (sez. III-bis, 1 agosto 2001, n. 6895), peraltro, aveva sovvertito leinterpretazioni di cui sopra.

Infatti secondo il Tar, anche se non tutte le categorie superspecializzate superavano il 15%,per quelle che superavano tale percentuale andava costituita un'ATI, in quanto andavacontraddetta l'interpretazione formalistica dell'espressione "ciascuna"; infatti seguire dettainterpretazione "significa(va) ammettere la possibilità per soggetti sprovvisti di specificaqualificazione di eseguire lavorazioni caratterizzate da un'oggettiva complessità perspecialità e per entità economica".

In aggiunta alle considerazioni svolte dal Tar si poteva rilevare che la posizione dell'Autorità(in tal senso anche la precedente pronuncia 31 maggio 2001, n. 299) comportava che incaso di unica lavorazione di categoria "superspecializzata" non prevalente superiore al 15%la ricorrenza del divieto di subappalto sarebbe venuta a dipendere, in definitiva, dallacircostanza che in bando fosse prevista o meno una o più ulteriori lavorazioni appartenentiall'elenco di cui all'art. 72, 4° comma, inferiori al 15%.

Mentre nel secondo caso vi sarebbe stato l'obbligo di costituire un'associazione temporanead'impresa di tipo verticale (tra due sole imprese, la mandataria in possesso dellaqualificazione per la prevalente e la mandante in possesso della qualificazione obbligatoriaper la "superspecializzata"), nel primo caso (incongruamente) sarebbe risultatasubappaltabile non solo l'ulteriore lavorazione, ma anche la lavorazione superiore al 15%.

II. Sullo sfondo di tali problemi interpretativi ed applicativi, ci si doveva peraltro interrogaresulla conformità della norma in questione ai principi comunitari.

Infatti per l'ordinamento comunitario ciò che conta è il possesso sostanziale dei requisiti dicapacità necessari all'esecuzione dell'appalto, indipendentemente dalla qualificazionegiuridica dei contratti attraverso i quali il prestatore di servizi si assicura i mezzi per taleesecuzione.

Onde divieti generalizzati di ricorrere allo scopo ad una determinata tipologia di contratto(nella specie, il subappalto) non sono rispondenti al richiamato indirizzo.

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La giurisprudenza della Corte di Giustizia CE (sentenza 2 dicembre 1999, cd. "Holst Italia")ha stabilito che è consentito provare il possesso dei richiesti requisiti tecnici e finanziariavvalendosi delle referenze di altra impresa "qualunque sia la natura giuridica dei vincoli, acondizione che [il concorrente] sia in grado di disporre effettivamente di tali capacità".

Il giudice comunitario, per il quale è indifferente la natura del rapporto giuridico esistentetra i soggetti, supera gli aspetti giuridico-formali a vantaggio di quelli economico-materiali invirtù dei quali rileva per l'Amministrazione non già il titolo in base al quale si dispone dellerichieste capacità, bensì il fatto di poterne realmente disporne.

Se l'attuazione del mercato unico europeo si compie anche attraverso il minore formalismogiuridico delle procedure degli appalti pubblici, i legislatori nazionali sono tenuti ad adattarealle direttive ed alla giurisprudenza comunitaria le rispettive categorie giuridiche, posto cheper partecipare non occorre una forma giuridica specifica (cfr. anche Tar Lombardia, Milano,Sez. III, 26 gennaio 2001, n. 195).

III. Nella nuova formulazione della norma, "ciascuna" viene sostituita da "una o più", percui il significato letterale della modifica sembra deporre nel senso che se anche una soladelle superspecializzate supera il 15%, per tutte scattano l'obbligo di qualificazione diretta eil divieto di subappalto.

La norma, così intesa, si allontanerebbe ancor più dai principi comunitari sopra espressi.

In realtà è possibile una ancor più restrittiva interpretazione (Tabarrini), ossia che il divietodi subappalto sorge al raggiungimento del 15% complessivo dell'importo dei lavori (con unao più SIOS).

Pare, invece, che la modifica volesse risolvere il contrasto di cui al par. I nel senso dellacitata pronuncia del Tar Lazio (per cui solo per le categorie superspecializzate che superanoil 15%, una o più che siano, va costituita un'ATI).

Tuttavia, l'espressione letterale introduce una terza tesi, per cui se anche solo unasuperspecializzata supera il 15%, allora per tutte (anche quelle inferiori al 15%) scattanol'obbligo di qualificazione diretta e il divieto di subappalto.

Secondo una possibile lettura ortopedica (Bosetti), volta a ricondurre la novella allaposizione del Tar Lazio e quindi al (presumibile) scopo della norma, la locuzione "esse nonpossono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggettiaffidatari" non si riferisce a "opere per le quali sono necessari lavori o componenti dinotevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica" bensì a "una o più di taliopere superi altresì in valore il 15 per cento ...".

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Il Tar bolognese suggerisce una lettura alternativa del comma 7° dell'art. 13 dellaL. 109/1994

di Maurizio Greco

I. La nuova stesura del comma 7° dell'art. 13 della L. 109/1994 interviene su un puntoassai critico della previgente disciplina (che stabiliva il divieto di subappalto laddove"ciascuna" delle opere superspecializzate avesse superato in valore il 15 per centodell'importo totale dei lavori).

Nella nuova formulazione della norma, "ciascuna" viene sostituita da "una o più", per cui ilsignificato letterale della modifica, ad una prima lettura, sembra deporre nel senso che seanche una sola delle superspecializzate supera il 15%, per tutte scattano l'obbligo diqualificazione diretta e il divieto di subappalto.

La norma, così intesa, si allontanerebbe dai principi comunitari.

Infatti per l'ordinamento comunitario ciò che conta è il possesso sostanziale dei requisiti dicapacità necessari all'esecuzione dell'appalto, indipendentemente dalla qualificazionegiuridica dei contratti attraverso i quali il prestatore di servizi si assicura i mezzi per taleesecuzione.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia CE (sentenza 2 dicembre 1999, cd. "Holst Italia")ha stabilito che è consentito provare il possesso dei richiesti requisiti tecnici e finanziariavvalendosi delle referenze di altra impresa "qualunque sia la natura giuridica dei vincoli, acondizione che [il concorrente] sia in grado di disporre effettivamente di tali capacità".

Onde divieti generalizzati di ricorrere allo scopo ad una determinata tipologia di contratto(nella specie, il subappalto) non sono rispondenti al richiamato indirizzo.

II. Pare che la modifica voglia recepire una nota pronuncia del Tar Lazio (per cui solo per lecategorie superspecializzate che superano il 15%, una o più che siano, va costituita un'ATI).

Il Tar del Lazio (sez. III-bis, 1 agosto 2001, n. 6895) ha infatti ritenuto che, anche se nontutte le categorie superspecializzate superano il 15%, per quelle che superano talepercentuale va costituita un'ATI, in quanto va contraddetta l'interpretazione formalisticadell'espressione "ciascuna"; infatti seguire detta interpretazione "significa ammettere lapossibilità per soggetti sprovvisti di specifica qualificazione di eseguire lavorazionicaratterizzate da un'oggettiva complessità per specialità e per entità economica".

L'espressione letterale della norma, come innovata dalla "Merloni-quater", suggerisce che seanche solo una superspecializzata supera il 15%, allora per tutte (anche le inferiori al 15%)scattano l'obbligo di qualificazione diretta e il divieto di subappalto.

Secondo una possibile lettura ortopedica (Bosetti), volta a ricondurre la novella allaposizione del Tar Lazio e quindi al (presumibile) scopo della norma, la locuzione "esse nonpossono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggettiaffidatari" non si riferisce a "opere per le quali sono necessari lavori o componenti dinotevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica" bensì a "una o più di taliopere superi altresì in valore il 15 per cento ...".

III. Nel contesto di queste prime dubitative considerazioni, si inserisce la pronuncia del TarBologna, Sez. I, 21.8.2002, n. 1097, che, se pure sicuramente resa con riferimento allaprevigente disciplina di cui alla "Merloni-ter", offre interessanti spunti di riflessione.

Essa infatti afferma (parrebbe del tutto in linea con gli orientamenti comunitari soprasintetizzati) che nel nuovo contesto normativo conseguente all'entrata in vigore del D.P.R.34/2000 si è realizzata - col venir meno delle precedenti problematiche concernenti

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l'indicazione della scorporabilità delle opere e l'obbligo di costituzione di associazionitemporanee verticali - una sorta di "liberalizzazione".

Nel senso che l'impresa è sostanzialmente libera di determinarsi e organizzarsi come megliocrede, cioè concorrendo da sola (se ne possiede i requisiti di qualificazione), in A.T.I.verticale od orizzontale o con subaffidatari.

In questo mutato quadro, dunque, la regola è la libertà di scelta dell'impresa circa le formeorganizzative che ritenga più idonee alla partecipazione alla gara e alla successivaesecuzione dei lavori.

Quindi la previsione del comma 7 dell'art. 13 della legge 109/94 (uscito indenne daisuccessivi aggiustamenti e modifiche della legge medesima) che pone un divieto disubappalto e di conseguenza limita la suddetta libertà di auto-organizzazione, non può cheintegrare una ipotesi eccezionale e derogatrice della regola generale.

Come tale, la disposizione medesima costituisce quindi norma di stretta interpretazione.

Da questo punto di vista, all'espressione "qualora ciascuna di tali opere superi altresì invalore il 15% dell'importo totale dei lavori" (contenuta nel predetto comma 7), non può cheattribuirsi il significato letterale che essa riveste, laddove il pronome "ciascuno" indica latotalità dell'insieme preso a riferimento: cosicché, nella frase in esame, esso equivale a"tutte le opere, ad una ad una".

Sotto tale profilo, conclude il Tar bolognese, non può condividersi l'opzione ermeneuticafatta propria dal T.A.R. Lazio con la citata sentenza n. 6895 del 2001.

IV. Ci si può domandare se le conclusioni raggiunte con la pronuncia in commento possanovalere a fornire un'opzione ermeneutica alternativa anche della formulazione della normacosì come presente nella "Merloni-quater".

Rileggiamo la norma.

"Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti […]strutture, impianti ed opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi altresì in valoreil 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappaltoe sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari".

Secondo il Tar emiliano, la disposizione pone un divieto di subappalto e di conseguenzalimita la libertà di auto-organizzazione dell'impresa, onde non può che integrare una ipotesieccezionale e derogatrice della regola generale.

Ci si può chiedere, allora, se non sia possibile una lettura che ne preservi la suddettaportata, sia pure nel nuovo tenore (ed al di là della sua genesi: d'altronde l'argomentostorico non costituisce, notoriamente, un canone ermeneutico esclusivo).

Tale interpretazione si fonda su una lettura "debole" della espressione "una o più", per cuil'obbligo di subappalto scatta soltanto se le s.i.o.s. superino il 15% dell'importo totaledell'appalto, siano esse una o più.

"Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti […]strutture, impianti ed opere speciali (le quali possono essere una o più, n.d.r.), e qualorauna (se nella specie si tratta di una sola s.i.o.s.) o più di tali opere (se si tratta di piùs.i.o.s.) superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse nonpossono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggettiaffidatari".

Come si vede, in tal caso il significato della norma non muterebbe sostanzialmente rispetto

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alla tesi avversata dal Tar Lazio e quindi alla posizione espressa, a suo tempo, dall'Autoritàdi vigilanza e dal Ministero LL.PP. ed oggi dal Tar Emilia Romagna.

Pare di poter dire che la disposizione ha profili di plurivocità tali da renderla secondasoltanto al famigerato art. 21, comma 1° bis della legge "Merloni" in materia dideterminazione della soglia di anomalia.

Peraltro quella da ultimo ipotizzata parrebbe la lettura preferibile, in quanto tale dapreservare al massimo grado la libertà di scelta dell'impresa circa le forme organizzative cheritenga più idonee alla partecipazione alla gara e alla successiva esecuzione dei lavori.

Ciò in coerenza con l'ordinamento comunitario che valorizza il possesso sostanziale deirequisiti di capacità necessari all'esecuzione dell'appalto, indipendentemente dallaqualificazione giuridica dei contratti attraverso i quali il prestatore di servizi si assicura imezzi per tale esecuzione.

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Gli incarichi di progettazione della fascia intermedia nella "Merloni-quater": qualela disciplina applicabile?

di Maurizio Greco

La nuova formulazione del comma 11 dell'art. 17 della legge "Merloni" pone il problema diindividuare la normativa applicabile per l'affidamento di incarichi di progettazione il cuiimporto stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplinacomunitaria in materia di appalti pubblici di servizi.

La disposizione prevede che in relazione a tale fattispecie il regolamento disciplini lemodalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa allaprocedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi esiano contemperati i princìpi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenzadi garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico.

Ci si domanda, ferma restando la prevista prossima modifica regolamentare a scopo diadeguamento alla nuova legge, di cui al nuovo art. 38 bis comma 4, se sino a tale momentola disciplina regolamentare di cui al dpr 554/99 sia ancora applicabile.

(Salva ovviamente l'elevazione del limite inferiore della "fascia" di applicazione da 40.000euro a 100.000 euro, che pare immediatamente operativa anche in ragione della circostanzache il comma 12 sugli incarichi "fiduciari" sotto i 100.000 euro non richiedel'intermediazione regolamentare).

Militerebbero a favore di tale tesi, da un lato, l'esigenza di evitare vuoti normativi, dall'altroil rilievo che anche la previgente versione del comma 11 indicava tutto sommato i medesimicriteri per orientare la disciplina regolamentare.

Onde, fatte salve modifiche che però dovrebbero essere espresse (stante anche la ricordataesplicita previsione di un successivo adeguamento del regolamento alla legge), le attualidisposizioni regolamentari potrebbero essere considerate compatibili con i nuovi indirizzilegislativi.

Tuttavia, vi sarebbero ragioni per sostenere anche l'immediata caducazione degli art. 62 ss.dpr 554/99.In primo luogo, proprio la novellazione del comma 11, con il rinnovo della richiesta di"contemperare i princìpi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza digarantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico",parrebbe significare una valutazione (del legislatore) di non conformità dell'attualeregolamento a tali esigenze.

Ma soprattutto non pare eludibile il problema posto dalla circostanza che la nuova leggestabilisce che le modalità disciplinate dal regolamento sono alternative alla procedura delpubblico incanto.

Non pare dubbio che almeno questa parte della norma sia di immediata applicazione, nondipendendo dall'intermediazione regolamentare.

L'incompatibilità della nuova legge con il regolamento scaturisce, allora, dalla circostanzache il combinato disposto dell'art. 50, 1° comma e dell'art. 62, 2° comma del dpr 554/99impone nella fattispecie esclusivamente l'espletamento di una licitazione privata(coerentemente con la prevista predeterminazione dei concorrenti in una forcella tra dieci eventi, ex art. 63 comma 1 lett. p).

Vale a dire che laddove la legge stabilisce oggi che la procedura ordinaria per l'affidamentodegli incarichi è il pubblico incanto (oltre alla modalità alternativa che sarà stabilita nelregolamento da emanarsi o, rectius, da adeguarsi), pare che non possa sopravvivere la

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disposizione regolamentare che individua invece in modo esclusivo nella licitazione laprocedura da esperire.

Salvo voler ritenere che la nuova disposizione sia integrabile con il regolamento nel senso diconsentire l'espletamento, oltre della licitazione privata nei termini di cui agli artt. 62 ss.(che corrisponderebbe alla modalità alternativa di cui sopra), anche del pubblico incanto (cuiforse sarebbe applicabile analogicamente la prima parte dell'art. 69 dpr 554/99).

Appare evidente l'urgenza del chiarimento da apportarsi nella sede regolamentare.

Peraltro per le ragioni sopra dette l'ambito di tale integrazione della disciplina legislativapare alquanto ampio, potendo al limite risolversi in una sostanziale conferma della disciplinaprevigente, o viceversa condurre all'alternativa tra pubblico incanto e una procedura assaipiù snella, improntata a "contemperare i princìpi generali della trasparenza e del buonandamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e ilcorrispettivo dell'incarico" in modo assai diverso da quanto avesse fatto il dpr 554/99.

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Dalla "Merloni-quater" una significativa conferma: la competenza per ilconferimento degli incarichi professionali spetta ai dirigenti

di Maurizio Greco

In merito al riparto delle competenze per l'affidamento degli incarichi ai professionisti lalegislazione più recente (art. 45 del D.Lgs. 80/1998, artt. 3 e 17 del D.Lgs. 29/1993ss.mm.ii. artt. 107 e 192 del T.U.E.L) assegna agli organi politici funzioni di governo e nondi amministrazione; l'organo politico non è competente a svolgere funzioni diamministrazione attiva, onde esso non deve compiere atti di gestione concreta, giacchéquesti sono di esclusiva competenza della dirigenza.

L'assegnazione degli incarichi ai professionisti non appare in alcun modo una "funzione digoverno", pur essendo caratterizzata - quando non vi sia a monte della scelta delprofessionista una procedura di gara - da un'ampia discrezionalità.

Se l'opera di un professionista si rende necessaria per il conseguimento di un determinatoobiettivo gestionale (dalla formazione del personale alla progettazione di un'opera pubblica,dalla costituzione di una società alla valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. 626/1994) èconseguenza che l'incarico sia affidato direttamente dal dirigente competente, che nel pianoesecutivo di gestione (o atto analogo per tipologie di amministrazioni diverse dagli entilocali) deve avere ottenuto le risorse per poter concludere un contratto d'operaprofessionale rientrante tra i mezzi a lui necessari per conseguire i suoi risultati.

Né può essere considerato atto di alta amministrazione la nomina di un professionista se lasua opera è funzionale al conseguimento di un obiettivo gestionale.

Se anche l'atto della giunta fosse configurato come direttiva, si rivelerebbe ancoraillegittimo, in quanto l'atto di indirizzo non può e non deve esaurire il contenuto dell'atto odegli atti gestionali conseguenti, configurando una sorta di avocazione di fatto o comunqueun'inammissibile ingerenza nella sfera di un altro soggetto, peraltro con l'effetto surrettiziodi scaricare la responsabilità sul dirigente.

Anche la giurisprudenza (es. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 23 marzo 2000, n. 1248) haaffermato che la competenza all'assegnazione degli incarichi a professionisti è sempre deidirigenti, anche quando si tratta di incarichi fiduciari.

Deve essere infine ricordata la disposizione di cui all'art. 1, comma 1-ter, ultima parte dellaL. 14 gennaio 1994, n. 20 ss.mm.ii., in base al quale nel caso di atti che rientrano nellacompetenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende aititolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati, ovvero ne abbianoautorizzato o consentito l'esecuzione.

Quanto sopra riceve una significativa conferma dal nuovo art. 17 comma 12 della L. 109/94in materia di incarichi di progettazione di importo inferiore a 100.000 euro.

Anche se la formulazione della norma non è delle più brillanti, non pare dubbio che siadefinitivamente chiarita l'ascrizione dell'affidamento dell'incarico di progettazione (che èspecies rispetto al più ampio genus degli incarichi professionali e consulenziali affidabilidall'ente) alle competenze della dirigenza (nella specie, del responsabile unico delprocedimento di cui all'art. 7 della stessa legge).

La circostanza che trattasi di atto di natura discrezionale o "fiduciaria" non vale infatti atrasformare l'atto medesimo in qualcosa di diverso dagli ordinari atti di natura gestionale.

La "fiducia" non è certamente da intendersi di tipo soggettivo, e tanto meno nei confrontidell'organo politico in carica.

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Si è viceversa correttamente parlato, in dottrina, di "fiducia oggettiva".

Il professionista riceve l'incarico non perché abbia un particolare legame conl'Amministrazione (e nemmeno con il dirigente che lo conferisce), quanto piuttosto perchésussistono elementi tali da far considerare il professionista stesso idoneo alla prestazionesulla base, da un lato, delle proprie esperienze e competenze (il curriculum), dall'altro, dellanatura dell'incarico medesimo.

Elementi tutti da concretare in un'adeguata motivazione.

Ed in effetti la nuova norma, nel fornire la ridetta definizione normativa di "fiducia", pareaver integralmente e correttamente recepito l'indirizzo dottrinale e giurisprudenziale di cuisopra, stabilendo per l'appunto che "per l'affidamento di incarichi di progettazione ovverodella direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioniappaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono procedereall'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di loro fiducia, previaverifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione dellascelta in relazione al progetto da affidare."

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Progettazioni fino a 100.000 euro: la procedura ad evidenza pubblica alternativa alconferimento fiduciario dell'incarico

di Maurizio Greco

I. Le possibilità offerte dall'ordinamento per il conferimento di incarichi di progettazionedella fascia minore sono due.

Una prima possibilità è quella dell'affidamento diretto dell'incarico, su scelta fiduciaria.

Che tale eventualità sussista deriva dall'espresso dettato della norma ed anche da unaconsiderazione sistematica.

Infatti nel caso di appalto integrato la quota riferita alla progettazione ben può esseresuperiore a 100.000 euro (si pensi ad opere del valore di decine di miliardi delle vecchielire), ma in tal caso non v'è confronto concorrenziale tra progettisti (di cui occorre soltantoaccertare il possesso della qualificazione richiesta), in quanto la gara viene assegnata almaggior ribasso sulla quota lavori.

Pertanto, sulla base del principio della proporzionalità delle forme, non può esservi obbligodi selezione comparativa tra progettisti al di sotto dei 100.000 euro, laddove tale obbligonon sussiste - almeno nella fattispecie citata - neppure per importi superiori.

D'altro canto un obbligo di attivare in ogni caso una procedura concorsuale nondistinguerebbe l'ipotesi in discorso da quella degli incarichi di progettazione delle fascesuperiori, laddove invece l'intento del legislatore di differenziare le rispettive modalità parechiaro.

Nel caso di affidamento diretto, la scelta non deve essere fondata su relazioni preferenzialidel progettista con l'amministrazione.

Piuttosto occorre che la stazione appaltante motivi sul possesso di specifiche competenze daparte del professionista prescelto in relazione alla natura dell'incarico, desunta dalleprecedenti esperienze maturate e da una eventuale proposta metodologica inoltratadall'interessato.

Tale motivazione deve essere espressa in termini "assoluti", nel senso del riscontro in capoal professionista medesimo della qualificazione specifica prevista per il tipo di incarico di chetrattasi.

Non è infatti consentito affermare che la scelta del professionista appare maggiormenterispondente alle esigenze dell'amministrazione rispetto ad altre ipotesi, senza dare contezzadei criteri adottati per tale valutazione e per la stessa scelta del tertium comparationis.

Tale scelta a sua volta dipende dalla pubblicità data preventivamente all'esigenza stessa, colche si ricade nella diversa ipotesi di cui al paragrafo successivo.

II. La seconda possibilità è che la stazione appaltante intenda prendere in considerazioneper l'incarico diverse figure, tra le quali svolgere una comparazione.

In tal caso, viene dato luogo all'esperimento di una procedura di tipo paraconcorsuale, chequanto ai principi di pubblicità viene regolata dall'art. 62, 1° comma del dpr 554/99.

In tal caso, a differenza dell'ipotesi sopra considerata, il conferimento non può non motivarsiin termini di preferibilità del professionista prescelto rispetto agli altri candidati, sulla base dielementi di valutazione predeterminati.

Vale a dire che le due modalità non possono essere confuse tra loro.

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Laddove l'amministrazione dia vita ad una procedura comparativa, l'affidamento deveessere connesso ad una valutazione di maggiore rispondenza ai previi criteri che la stazioneappaltante si sarà data al riguardo: una valutazione, quindi, "relativa".

Come ha ritenuto più volte la giurisprudenza, la sollecitazione ad una presentazione plurimadi offerte o di candidature dà luogo ipso facto ad una procedura competitiva, anche laddovenon sia stato adottato il nomen iuris di gara d'appalto.

Pertanto la determinazione di affidare l'incarico non può che costituire la risultante dellacomparazione avviata; diversamente il provvedimento sarebbe viziato da eccesso di potere.

In questa seconda procedura, pare evidente che debbano seguirsi alcuni principifondamentali delle procedure concorsuali.

In primo luogo occorrerà fissare alcuni requisiti minimali connessi alla tipologia e all'importodell'incarico, in quanto in difetto non potrebbe escludersi una partecipazione amplissima chederiverebbe dal semplice possesso da parte dei candidati dell'abilitazione professionaleprevista per la redazione del progetto.

Essi requisiti, peraltro non andranno espressi nelle misure previste dal regolamentogenerale per gli incarichi delle fasce superiori, onde non incorrere in un eccessoqualificatorio, ed anche perché la fattispecie legislativa è espressamente sottrattaall'integrazione da parte della disciplina regolamentare.

In secondo luogo, dovranno essere fissati i criteri di valutazione delle proposte (oltre che lemodalità per la loro presentazione).

I quali, se ancora una volta non dovranno seguire le previsioni e formalità disciplinate per gliincarichi di maggior importo, saranno comunque per la maggior parte impostati sullecaratteristiche metodologiche dell'offerta.

Non ci si potrà basare invece sulle risultanze curriculari, onde non incorrere in unaconfusione tra prequalifica e valutazione più volte censurata dagli organi comunitari.

Seguirà la pubblicizzazione dell'iter valutativo seguito, dando conto delle modalità di avvisopubblico adottate, dei soggetti che avevano dato la propria disponibilità all'incarico e dellamotivazione della scelta effettuata.

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Ancora sul conferimento degli incarichi fiduciari di progettazione sotto i 100.000euro

di Maurizio Greco

I. Si è già discusso del nuovo art. 17 comma 12 della L. 109/94 in materia di incarichi diprogettazione di importo inferiore a 100.000 euro.

La norma ridetta dispone che in relazione a tali incarichi "le stazioni appaltanti per il tramitedel responsabile del procedimento possono procedere all'affidamento ai soggetti […] di lorofiducia".

La formulazione della norma non è delle più brillanti.

Commentando a caldo la disposizione si è detto che pare definitivamente chiarita l'ascrizionedell'affidamento dell'incarico di progettazione (che è species rispetto al più ampio genusdegli incarichi professionali e consulenziali affidabili dall'ente) alle competenze delladirigenza (nella specie, del responsabile unico del procedimento di cui all'art. 7 della stessalegge).

Con il che si sono recepite le indicazioni della giurisprudenza (da ultimo Tar Emilia-Romagna- Bologna - sez. II - sentenza 23 maggio 2002 n.769, in questa Rivista) secondo cui gliaffidamenti degli incarichi di progettazione non possono essere ricondotti alla eterogeneacategoria degli incarichi di collaborazione esterna che il sindaco può attribuire a norma degliartt.50 e 110 del Testo unico degli enti locali.

Infatti, da un lato gli incarichi di progettazione non hanno alcuna connotazione di specialitàrispetto al resto dell'attività gestionale inerente ai lavori pubblici già programmati dall'entelocale; dall'altro sono compiutamente disciplinati e procedimentalizzati, pur con unagraduazione di forme in base a scaglioni di importi, dalla normativa di settore (art.17l.n.109/1994).

Né, infine, - ha concluso il Tar - l'incompetenza può ritenersi sanata per il fatto che ildirigente approvi il disciplinare d'incarico e stipuli il contratto, mancando a monte, nella fasedella scelta, il suo apprezzamento tecnico-professionale.

II. Ciò appurato, si pone il problema dell'esatta interpretazione della disposizione per cui "lestazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono procedereall'affidamento".

Si può infatti sostenere che la norma non cambi l'ordine delle competenze previgente, inbase al quale il potere di conferire l'incarico e di impegnare la relativa spesa deve ritenersiposto in capo non tanto al responsabile del procedimento, ma al dirigente (o funzionarioresponsabile di servizio) preposto al competente settore dell'ente (che peraltro può, almenoin alcuni casi, coincidere con il rdp), che in quanto tale rappresenta (in via esclusiva) lastazione appaltante.

Infatti il dpr 554/99, nel ripartire le incombenze gravanti rispettivamente sul responsabiledel procedimento e sugli organi rappresentativi della stazione appaltante, demanda soltantoa questi ultimi la deliberazione e manifestazione della volontà dell'ente nel caso diprovvedimenti che comportino una spesa.

In questo senso "per il tramite del responsabile del procedimento" starebbe a significare chea quest'ultimo compete la sola istruttoria del provvedimento di incarico, ferma restando lacompetenza ad affidare l'incarico medesimo che, per conto della stazione appaltante, spettaal dirigente responsabile.

III. Viceversa, pare preferibile ritenere, sulla base delle formulazione legislativa, che lacompetenza di che trattasi sia del responsabile del procedimento.

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Nella lingua italiana "tramite" significa "per mezzo di" (Dizionario Zingarelli).

La norma quindi è da leggere "le stazioni appaltanti […] proced(ono) all'affidamento permezzo del responsabile del procedimento".

La disposizione, per quanto indubbiamente formulata in modo atecnico, è attributiva di unacompetenza ad un organo. La stazione appaltante affida l'incarico con atto del responsabiledel procedimento che agisce per conto di essa.

E' evidente che la nuova fattispecie non collima con l'ambito di attività del responsabile delprocedimento descritto dal dpr 554/99 e ricostruibile nei termini di cui sopra.

Tuttavia non ci si può far fuorviare nell'interpretazione della legge dalle disposizioniregolamentari, che d'altronde avevano a riferimento il quadro legislativo previgente.

Vale a dire che se nel regolamento il responsabile del procedimento non ha autonomi poteridi spesa e di rappresentanza (questi ultimi, invero, se non nei casi e per gli effetti previsti)ciò non toglie che la "novella" possa aver disposto diversamente, pur con tutta l'asimmetriarispetto al sistema che ciò - in tesi - comporta.

IV. Un ulteriore punto riguarda l'ultravigenza dell'art. 62, 1° comma del dpr 554/99, inordine alla necessità (e non mera opportunità e/o preferibilità) di provvedere adun'adeguata pubblicità, sia dell'esigenza di acquisire le prestazioni professionali, siadell'avvenuto affidamento dell'incarico.

Tale norma non ha alcun fondamento nella legge.

Non si rinviene né nell'art. 3 né nell'art. 17 alcun rinvio al regolamento per la disciplina dellemodalità di conferimento degli incarichi della fascia minore.

La legge rimanda al regolamento per la disciplina delle modalità di conferimento degliincarichi della fascia "intermedia" (da 100.000 euro al controvalore in euro di 200.000 DSP),con l'espresso mandato di contemperare i princìpi generali della trasparenza e del buonandamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e ilcorrispettivo dell'incarico, tacendo invece per quanto riguarda gli incarichi minori.

Pare quindi indubbio che la norma escluda, in quanto tale, la sussistenza di un obbligo dipubblicità dell'affidamento dell'incarico (sancito invece dall'art. 62, 1° comma dpr 554),peraltro scarsamente compatibile con la previsione di un fondamento fiduciario delmedesimo (pur dovendosi doverosamente intendere la fiducia come motivata e oggettivavalutazione delle specifiche capacità professionali dell'incaricato).

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La "Merloni-quater" abroga la riduzione del 20% della tariffa professionale

di Maurizio Greco

Si è già avuto modo di dire, commentando a caldo le novità della riforma della L. 109, che lanuova formulazione dell'art. 17, comma 12-ter della legge quadro porta a ritenere che nonsia più operante la riduzione del 20% sulla tariffa professionale.

Infatti se il successivo comma 14-quater continua a citare il comma 12-bis dell'articolo 4 deldecreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile1989, n. 155), pare trattarsi di un difetto di coordinamento rispetto alla "novella" che silimita ad affermare l'inderogabilità dei minimi così come stabiliti, oggi, dal d.m. 4.4.2001,ed a regime dall'emanando nuovo decreto interministeriale che disciplinerà la materia.

La conferma di quanto già intuibile in ragione della disposizione citata viene dal nuovo art.19 comma 1 ter in base al quale nell'appalto integrato l'ammontare delle spese diprogettazione non è soggetto a ribasso d'asta.

E' infatti evidente che non può ritenersi che il compenso del progettista (esecutivo)nell'appalto integrato non sia ribassabile mentre lo sia negli altri casi.

Si badi che è detto espressamente che l'ammontare delle spese di progettazione esecutivacomprese nell'importo a base di appalto è stabilito in conformità a quanto richiesto dallanormativa in materia di gare di progettazione.

E' cioè stabilito un chiaro nesso tra le due fattispecie, onde il trattamento normativo nonpuò essere differenziato.

Il risultato è che i corrispettivi per le attività di progettazione non sono più, in viageneralizzata, soggetti a ribasso.

Certamente può essere fonte di discussione l'estendersi delle fattispecie nelle quali unaparte del corrispettivo dell'appalto di servizi o di lavori viene dichiarato ex lege nonribassabile.

In tali casi la determinazione del prezzo di acquisto della prestazione viene sottratta alladinamica dell'incontro tra domanda e offerta, in apparente contraddizione rispetto ai principidi mercato e concorrenza affermati in sede comunitaria.

Una mano tutt'altro che invisibile determina autoritativamente il prezzo della parte diprestazione presa in considerazione (ieri gli oneri per la sicurezza, oggi le speseprogettuali), dichiarandolo non ribassabile.

A tali considerazioni si aggiunge ovviamente il maggior onere economico gravante sullestazioni appaltanti, che forse condurrà a valorizzare le progettazioni interne.

Ma il punto da rimarcare è che conseguentemente le gare di progettazione non potrannoavere più ad oggetto la valutazione dell'offerta economica, che è predeterminata per legge.

La gara si svolgerà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nonconsiderando tuttavia tra gli elementi ponderati il prezzo, che diventa un dato.

Al riguardo è da rimarcare che anche sulla voce spese il d.m. 4.4.2001 stabilisce un minimoinderogabile che pertanto è soggetto alla stessa disciplina della tariffa.

Sul punto vi è abrogazione implicita non tanto delle regole sugli incarichi sopra soglia (cheormai sono rimessi alla discrezionalità delle stazioni appaltanti) quanto di quelle sugli

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incarichi della fascia intermedia che attribuiscono all'elemento prezzo un valore ponderale dialmeno 10 punti su 100.

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Gli effetti dell'annullamento del d.m. 4.4.2001

di Maurizio Greco

I. E' ormai noto che il decreto interministeriale che, in osservanza della legge "Merloni-ter",aveva fissato i nuovi corrispettivi per le attività di progettazione è stato annullato dal TarLazio con sentenza 23.7.2002, n. 6552.

Tale pronuncia, che pare indubbio avere efficacia erga omnes trattandosi di atto aventenatura regolamentare, apre delicate questioni.

E' infatti altrettanto noto che la "Merloni-quater" provvede alla legificazione dello stessoprovvedimento, che viene dichiarato applicabile sino all'emanazione del nuovo decretoprevisto dalla stessa norma e che disciplinerà la materia.

In effetti la problematica involge temi di teoria generale delle fonti che meritano unapprofondimento incompatibile con lo spazio di queste righe.

Ci si può infatti domandare se tale effetto di perdurante validità (a causa del recepimento inlegge) si produca realmente, tenuto conto della rimozione del decreto dal mondo giuridicoper effetto della pronuncia del Tar, fatta salva l'improbabile ipotesi della sospensionedell'efficacia della stessa per effetto di una sua impugnativa intervenuta prima dell'entrata invigore della nuova legge.

Vale a dire che se anche la legge afferma che il d.m. 4.4.2001 continua ad applicarsi,potrebbe sostenersi che tale disposizione presuppone che al momento dell'entrata in vigoredella "Merloni-quater" tale decreto sia valido ed efficace, anche perché non potrebbericollegarsi alla norma un effetto di sanatoria in assenza di una espressa previsione inmerito.

II. Ci si può adesso soffermare su ciò che succede sino all'entrata in vigore della "Merloni-quater".

Con riferimento alle procedure non concluse relative agli incarichi affidati nella vigenza delmedesimo decreto, non pare dubbio che il corrispettivo debba essere rideterminato nellamisura prevista dalla previdente normativa, eventualmente quindi adottando gli eventualiatti idonei a porre i concorrenti in condizione di tenere conto di tale innovazione (prorogheconsegne offerte, ecc.).

Non può escludersi che in alcuni casi in ragione del ricalcolo della tariffa a base di garavenga peraltro a mutare il tipo di procedura, ricadendo l'incarico in una fascia di importodiversa.

Con riguardo infine ai contratti già stipulati o quanto meno aggiudicati, se si intende aderirealla tesi tradizionale, questa induce alla conclusione che la sopravvenuta declaratoria diillegittimità di un atto presupposto del regolamento negoziale intercorrente traAmministrazione e progettista non influisce con efficacia caducante su quest'ultimo, inquanto esso ha, tra le parti, forza di legge.

Viceversa, si perviene a diverse conclusioni valorizzando la più recente giurisprudenza (TarCampania, Napoli, sez. I, 29.5.2002, n. 3177, cui sia consentito rinviare anche perriferimenti; in termini la recente determinazione n. 19/2002 dell'Autorità di Vigilanza).

Questa ricostruisce in termini di nullità (in questo caso parziale) i contratti stipulati a seguitodi procedure nelle quali si innestano atti illegittimi, onde nella fattispecie in esame dovrebbedesumersi la conseguenza dell'inserimento automatico in contratto dei nuovi corrispettivi,salva facoltà al progettista di risolvere il contratto in conseguenza della diversaremuneratività del medesimo.

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Secondo peraltro una diversa possibile (ed ancor più drastica) ricostruzione, dovrebbetenersi conto che proprio la misura del corrispettivo a base di gara potrebbe aver influitosulla procedura di gara ed in particolare sulla partecipazione dei concorrenti e sullapresentazione delle offerte, onde la possibile conseguenza della radicale invalidità delcontratto e della necessità di esperire una nuova gara, salvo che il contratto non sia giàstato integralmente eseguito.

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I consorzi stabili tra società di professionisti e/o d'ingegneria nella "Merloni-quater"

di Maurizio Greco

I. La L. 166/2002, introducendo una lettera g-bis) al comma 1 dell'art. 17 della L. 109/94,ha recepito la figura dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.

Sono tali quei consorzi, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati cheabbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di temponon inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo leprevisioni del comma 1 dell'articolo 12 della legge.

Per espresso richiamo di legge, ai consorzi stabili di società di professionisti e di società diingegneria si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12; èinoltre vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Come si vede, si tratta in pratica dell'applicazione pedissequa della fattispecie del consorziostabile, disciplinata dall'art. 12 della "Merloni", ai servizi professionali di ingegneria earchitettura.

Lo scopo di favorire tale forma aggregativa tra soggetti operanti nel ridetto settore pareevidente, come confermato dalla concessione del beneficio dell'incremento figurativo delfatturato globale secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 8-bis.

In sostanza, dopo l'apertura della "Merloni" alle società di professionisti e alle società diingegneria, pare proseguire l'atteggiamento di sfiducia del legislatore, quanto meno perincarichi di maggiore importo, rispetto alla capacità del libero professionistatradizionalmente considerato di affrontare con adeguate competenze e risorse organizzativeil sempre più complesso quadro di adempimenti tecnici e normativi cui il progettista di operepubbliche è chiamato.

II. Peraltro al perseguimento di tale finalità della norma attentano in modo rilevante gravidifetti di coordinamento che interessano la disciplina come risultante dalla novella.

In parole povere, il legislatore si è dimenticato di richiamare la nuova lettera g-bis neirimanenti commi dell'art. 17.

Si pensi ad esempio agli incarichi di progettazione ovvero di direzione dei lavori il cuiimporto stimato sia inferiore a 100.000 euro, che, ai sensi del successivo comma 12,possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), esclusi pertantoproprio i consorzi stabili.

Il discorso si complica ancora se si guarda la prescrizione generale di cui al comma 4°,secondo il quale "la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché losvolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in […] casi chedevono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essereaffidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g)".

Si complica perché l'ambito applicativo del comma 1, che individua tra i possibili beneficiaridegli incarichi i consorzi stabili, è in parte diverso da quello del comma 4°, riguardando "leprestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alladirezione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività delresponsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione delprogramma triennale di cui all'articolo 14".

Non sarebbe cioè insostenibile che il comma 4° elida il comma 1°, tranne per quelle attivitàche non sono coincidenti tra le due norme, in particolare per quanto riguarda la direzionelavori.

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La direzione lavori, quindi, potrebbe essere affidata ai consorzi stabili, sia pure in via deltutto residuale (precisamente ai sensi dell'art. 27, 2° comma, lett. c della legge), anche selo stesso comma 2 dell'art. 27 fa, in verità, riferimento ai "casi" di cui all'art. 17, 4° comma.

Analogamente potrebbe dirsi per gli incarichi di supporto alle attività del responsabile unicodel procedimento, benché anche in questo caso la norma (art. 7, 5° comma della legge)faccia riferimento alle sole società di ingegneria e professionali singolarmente considerate.

L'attività dei nuovissimi consorzi stabili resterebbe quindi confinata a tali fattispecie.

III. Purtuttavia, pare preferibile un'interpretazione che (al di là del dato letterale, pure nontrascurabile) consideri i consorzi stabili di società professionali e di ingegneria pienamentericompresi nel complesso delle disposizioni dell'art. 17.

Al riguardo militano due argomenti testuali e una considerazione sistematica.

Il primo argomento è che le norme che non contemplano espressamente i consorzi stabili disocietà professionali e di ingegneria non devono essere considerate di strettainterpretazione, in quanto comunque elencano le società professionali e di ingegneriasingolarmente considerate, di cui in definitiva i consorzi stabili sono una diversa forma dicooperazione (non dissimilmente, sotto tale profilo, dai raggruppamenti temporanei, giàconsiderati alla lettera g del 1° comma).

Un secondo, decisivo, argomento deriva dalla seconda parte della lettera g-bis): laddove siprevede che il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascunasocietà consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondoquanto stabilito dall'articolo 12, comma 8-bis della legge "ai fini della partecipazione allegare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essaconnesse", ossia esattamente la medesima formula di cui al comma 4.

Pare pertanto indubbio che i consorzi stabili di società professionali e di ingegneria possanoottenere "l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essaconnesse" (quanto meno gli incarichi conseguenti all'espletamento di una gara).

Infine deve essere ricordata l'espunzione dall'ordinamento, proprio da parte della l.166/2002, per contrasto con il principio comunitario dell'irrilevanza delle forme (da ultimoCons. Stato 505/2002), della norma che escludeva le società di ingegneria dagli affidamentidi incarichi di importo inferiore ai 200.000 euro.

Pare evidente che nei confronti dei consorzi stabili di società professionali e di ingegnerianon possa che valere la stessa ratio.

Usando le parole della citata pronuncia di Palazzo Spada, "la disposizione di cui all'art.17,c.4, L.109/1994 non trova alcun antecedente né alcun supporto di riferimento nellanormativa comunitaria. Viene con essa, infatti, ad essere gravemente incisa la potenzialitàeconomica dei soggetti contemplati, che si trovano esclusi da talune committenzeprogettuali senza una congrua ragione giustificativa […]

Avuto riguardo ai profili della libera prestazione di servizi, della tutela della concorrenza edel rispetto del paritetico esercizio della professione da parte di tutti i titolari della funzione,singoli o comunque associati, […] la norma di cui all'articolo 17 comma 4 della legge109/1994 appare incompatibile con il prevalente dettato comunitario.

Al rilevato contrasto tra la predetta disposizione e le norme ed i principi comunitari,consegue la doverosa disapplicazione della norma nazionale da parte del giudice adito,senza dover provocare al riguardo, come è noto, una pronunzia della Corte costituzionale.All'obbligo di disapplicazione non può sfuggire la Pubblica Amministrazione, chiamata

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anch'essa a dare puntuale applicazione alle norme comunitarie, disattendendo quelle interneche si pongono in contrasto con le prime".

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Appalto integrato dopo la Merloni-quater: la qualificazione del concorrente chepossiede i requisiti progettuali con attestazione-Soa

di Lino Bellagambahttp://www.linobellagamba.it

1. La materia della qualificazione dei concorrenti, in caso di appalto integrato, è affrontatadal comma 1-ter, prima parte, dell'art. 19 della L. 109/1994.

"L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), devepossedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettistaqualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta oeventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutivacomprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità aquanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione".

2. Esaminiamo in dettaglio, al fine di chiarificare la pratica operativa, l'ipotesi qualificatoriadel concorrente che possiede i requisiti progettuali con attestazione-Soa.Il principio di fondo, secondo cui la qualificazione ex D.P.R. 34/2000 va riferita all'importototale dell'appalto integrato, si comprende alla perfezione nell'ipotesi qualificatoria piùsemplice prevista dal comma 1-ter, quella in cui "l'appaltatore che partecipa ad un appaltointegrato" comprova autonomamente di "possedere i requisiti progettuali previsti dalbando".Si tratta della fattispecie prevista dal D.P.R. 34/2000, art. 3, comma 1, secondo cui "leimprese sono qualificate (…) per prestazioni di progettazione e costruzione".

Si rileva che, "nell'àmbito delle categorie loro attribuite", le stesse imprese sono "classificate(…) secondo gli importi di cui al comma 4" - che sono i "livelli di importo" che danno lestesse classifiche valevoli per gli appalti di sola esecuzione (D.P.R. 34/2000, art. 3, comma1).Si applica inoltre, anche per le imprese già qualificate per l'appalto integrato conattestazione-Soa, il beneficio di cui al comma 2.

3. La qualificazione "per prestazioni di progettazione e costruzione" comportaintrinsecamente - anche se l'"ammontare delle spese di progettazione non è soggetto aribasso d'asta" - che, qualora siano presenti in bando lavorazioni scorporabili, la sommadegli importi di tutte le singole categorie (ognuna al lordo della rispettiva quota-sicurezza)debba dare il totale d'appalto, e non quest'ultimo decurtato dell'importo di progettazione.

La scelta ordinamentale di non assoggettare a ribasso l'importo delle spese di progettazioneè ispirata all'obiettivo del perseguimento della qualità progettuale, che altrimenti sarebbenegativamente condizionata dall'esigenza di risparmio economico dell'appaltatore.

Ogni categoria "per prestazioni di progettazione e costruzione" indicata in bando è quindi, inquanto, tale al lordo dell'importo di progettazione.

4. Nell'appalto integrato sono due i sub-importi non soggetti a ribasso.

Ipotizziamo l'esempio di un appalto integrato di 159.000 euro.

La prima distinzione da operare è fra importo soggetto a ribasso e importo per l'attuazionedei piani di sicurezza, ai sensi dell'art. 31, comma 2, della L. 109/1994.

Nota correttamente l'Autorità di vigilanza per l'ipotesi di appalto integrato: "è conforme allanorma legislativa e regolamentare predeterminare, da parte della stazione appaltante,l'importo della sicurezza, già in fase di progetto definitivo, nel presupposto che la principale

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responsabilità in materia di sicurezza resta in capo al committente" (deliberazione 26 luglio2001, n. 291).

Ipotizziamo le seguenti lavorazioni - rectius: categorie di progettazione-costruzione - con irispettivi importi indicati in bando:- OG1: 85.000 euro;- OS30: 42.000 euro;- OS28 32.000 euro.

Il soggetto qualificato in tutte le categorie comproverà la propria qualificazione tramite:- attestazione-Soa in OG1, per prestazioni di progettazione e costruzione, per classifica I(riferita a un importo indicato in bando di 85.000 euro);- attestazione-Soa in OS30, per prestazioni di progettazione e costruzione, per classifica I(riferita a un importo indicato in bando di 42.000 euro);- attestazione-Soa in OS28, per prestazioni di progettazione e costruzione, per classifica I(riferita a un importo indicato in bando di 32.000 euro).

Ogni categoria è indicata in bando al lordo della propria quota-sicurezza, ipotizzata in:- 5.000 euro per la OG1;- 2.000 euro per la OS30;- 2.000 euro per la OS28.

Avremo allora:- 150.000 euro (importo provvisorio soggetto a ribasso);- 9.000 euro (quota-sicurezza non soggetta a ribasso).

L'"ammontare delle spese di progettazione non (…) soggetto a ribasso d'asta" si desumedagli importi delle categorie di progettazione-costruzione ormai al netto della quota-sicurezza:- OG1: 80.000 euro, con quota-progettazione ipotizzata in 9.000 euro;- OS30: 40.000 euro, con quota-progettazione ipotizzata in 4.000 euro;- OS28 30.000 euro, con quota-progettazione ipotizzata in 3.000 euro.

Tale ammontare sarà pertanto pari a 16.000 euro.

Riepilogando:- importo totale d'appalto: 159.000 euro, sul quale si calcola il 2% della cauzioneprovvisoria;- importo totale non soggetto a ribasso: 9.000 euro (quota-sicurezza) + 16.000 euro(quota-progettazione) = 25.000 euro;- importo soggetto a ribasso: 159.000 - 25.000 = 134.000 euro.

5. L'ipotesi dell'appaltatore che dimostra di "possedere i requisiti progettuali" non annulla lapossibilità di qualificazione con raggruppamento orizzontale o verticale, o tramitesubappalto integrale di una scorporabile-subappaltabile non posseduta.Resta fermo il fatto che la categoria ripartita in orizzontale o assunta da mandante diverticale, ovvero subappaltata per la totalità del suo importo in quanto a qualificazioneobbligatoria, deve sempre essere "per prestazioni di progettazione e costruzione".

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Appalto integrato dopo la Merloni-quater: il concorrente che si associa conprogettista qualificato.

di Lino Bellagambahttp://www.linobellagamba.it

1. Aspetti generali: gli importi di qualificazione.1. Dopo quella del concorrente che possiede i requisiti progettuali con attestazione-Soa,seconda ipotesi qualificatoria è quella di "avvalersi di un progettista qualificato allarealizzazione del progetto esecutivo (…) associato" (L. 109/1994, art. 19, comma 1-ter).Tale ipotesi era già prevista nel regolamento sulla qualificazione:"Le imprese che non possiedono la qualificazione per prestazione di progettazione ecostruzione, possono partecipare alla relative gare in associazione temporanea con isoggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e), ed f), della legge" (D.P.R. 34/2000,art. 3, comma 8).Con la novella introdotta dalla Merloni-quater, a tali ultimi soggetti (liberi professionistisingoli o associati, società di professionisti e società di ingegneria) vanno aggiunti i"consorzi stabili di società di professionisti (…) e di società di ingegneria" (L. 109/1994, art.17, comma 1, lett. g-bis).Inoltre, se si tratta di cat. OS2, fra i progettisiti – "liberi professionisti singoli od associati" –debbono essere "compresi (…) soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensidella vigente normativa" (L. 109/1994, art. 17, comma 1, lett. d), ultima parte).Il raggruppamento ai fini dell’appalto integrato è costituito fra un soggetto capogruppo cheha qualificazione ex D.P.R. 34/2000 "per prestazioni di sola costruzione" e un soggettomandante che ha la qualificazione soltanto per il servizio di progettazione.Si tratta di un raggruppamento verticale improprio. Il raggruppamento è verticale, in quantola ripartizione non è di ordine meramente quantitativo, ma riguarda prestazionitipologicamente diverse del medesimo appalto. È inoltre improprio, in quanto le prestazionidiverse non ineriscono al medesimo settore d’appalto (come nell’ipotesi della verticale insenso proprio), ma a due diversi settori (di lavori e di servizi).2. Qui non può valere la regola secondo cui la qualificazione ex D.P.R. 34/2000 vada riferitaall’importo totale dell’appalto integrato. È evidente, infatti, che – essendoci unraggruppamento formalmente previsto dall’ordinamento – ogni raggruppato sia titolare diun importo di qualificazione assolutamente autonomo, anche perché riferito al propriosettore d’appalto.Riprendiamo l’esempio riportato nel precedente articolo (LINO BELLAGAMBA, Appaltointegrato dopo la Merloni-quater: la qualificazione del concorrente che possiede i requisitiprogettuali con attestazione-Soa, su questa stessa rivista, 26 agosto 2002).Si avrà che:

• il soggetto capogruppo avrà un importo di qualificazione dato dalla quota di solaececuzione dei lavori al lordo degli oneri per la sicurezza: 159.000 – 16.000 =143.000 euro;

• il soggetto mandante avrà un importo di qualificazione pari al solo ammontare dellaprogettazione esecutiva: 16.000 euro.

3. Il problema che a questo punto si pone ai fini della qualificazione ex D.P.R. 34/2000 è se,rispetto al limite di 150.000 euro, debba prevalere il fatto che l’importo d’appalto integratosia superiore oppure il diverso fatto che l’importo dei soli lavori sia inferiore.Il problema non cambia se l’importo dei soli lavori richieda comunque attestazione-Soa. Intal caso, infatti, ci si chiederebbe se la classifica da possedersi in categoria "per prestazionidi sola costruzione" vada riferita all’importo totale dell’appalto integrato, oppure soloall’importo-lavori pur al lordo della quota-sicurezza.È evidente che la risposta è già data da quanto affermato in premessa. In un caso laqualificazione è data dall’art. 28 del D.P.R. 34/2000, nell’altro da attestazione-Soa "perprestazioni di sola costruzione" e per classifica corrispondente – con l’eventuale beneficiodell’aumento "del quinto" – al solo importo lordo dei lavori.4. Di qui due ipotetiche obiezioni:

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• non si comprende perché nell’appalto di sola costruzione l’importo totale superiore a150.000 euro faccia scattare l’obbligo dell’attestazione-Soa anche per le categoriescorporabili inferiori a 150.000 euro, mentre qui l’obbligo stesso non dovrebbeoperare neanche per la prevalente;

• riprendendo l’esempio esposto (cfr. cit. articolo), si avrebbe che nel medesimo casod’appalto integrato un soggetto sconterebbe l’obbligo dell’attestazione-Soa e un altrono.

Le due obiezioni hanno un’apparenza di ragionevolezza. In realtà, sono del tutto infondate.La chiave di risoluzione del problema è una sola. In un bando integrato, le categorie,accanto all’acronimo di OG o di OS, vanno indicate con l’obbligo dell’attestazione "perprestazioni di progettazione e costruzione". Il loro importo è pertanto, in misuraindifferenziata, al lordo dell’ammontare delle spese di progettazione. Questo è l’unicoprincipio discriminante della materia.▪ Se un soggetto non partecipa alla gara in raggruppamento con un progettista, oppure senon ricorre all’altra possibilità data dalla semplice indicazione "in sede di offerta" delsoggetto incaricato della progettazione esecutiva, egli deve avere attestazione-Soa percategorie di progettazione ed esecuzione. Si tratta, per un concorrente che partecipi adappalti integrati, di ipotesi di qualificazione integrale.Si potrebbe dire che, se l’appalto è integrato sotto il profilo delle prestazioni richieste, lo èanche sotto quello della qualificazione.Per il resto, si applica lo stesso discrimine che nell’appalto di sola costruzione: l’importototale superiore a 150.000 euro fa scattare l’obbligo dell’attestazione-Soa anche per lecategorie scorporabili inferiori a 150.000 euro.Potremmo dire che l’importo totale di un appalto integrato superiore a 150.000 euro fascattare l’obbligo dell’attestazione-Soa per prestazioni di progettazione ed esecuzione ancheper le categorie scorporabili inferiori a 150.000 euro, in quanto anch’esse sono previste inbando per prestazioni di progettazione ed esecuzione.▪ Ma, in uno stesso caso d’appalto, l’ordinamento consente a un concorrente di parteciparealla gara tramite qualificazione ripartita, laddove invece le categorie sono unitariamenteindicate in bando per prestazioni di progettazione ed esecuzione. Dovendosi allora ripartirela qualificazione fra i raggruppati, si dovrà anche ripartire l’importo-lavori (comprensivodella sicurezza) dall’importo di progettazione.L’importo-lavori scisso dall’importo totale dell’appalto integrato costituirà la base per laqualificazione per prestazioni di sola costruzione del soggetto capogruppo, che in sé può benessere ancora un raggruppamento.Siamo all’anello finale.Occorre anzitutto rilevare se l’importo di sola costruzione (al lordo degli oneri per lasicurezza) superi o meno il limite di 150.000 euro.In caso negativo, la qualificazione sarà data dall’art. 28 del D.P.R. 34/2000.In caso positivo:

• l’importo totale di sola costruzione (al lordo degli oneri per la sicurezza), che siasuperiore a 150.000 euro, fa scattare l’obbligo dell’attestazione-Soa per prestazionidi sola costruzione;

• al solo fine della qualificazione, le eventuali categorie ulteriori vanno tutte depurate,così come la prevalente, dell’importo di progettazione;

• le categorie ulteriori (al lordo degli oneri per la sicurezza) sono scorporabili sesuperano 150.000 euro, ovvero se superano il 10% dell’importo totale di solacostruzione; occorre pertanto per esse attestazione-Soa, seppure per prestazioni disola costruzione.

2. La qualificazione del progettista.1. Rimane ancora aperta una questione per l’ipotesi del concorrente che si associa conprogettista qualificato: la qualificazione di quest’ultimo.Sulla materia, per approfondimenti, cfr. anche LINO BELLAGAMBA, Le gare di progettazione,Milano, 2001.Il bando di gara – oltre che riportare "l’ammontare delle spese di progettazione esecutivacomprese nell’importo a base di appalto" e che "non è soggetto a ribasso d’asta" – indica "irequisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materiadi gare di progettazione".

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Mentre la conoscenza della prima indicazione serve a ogni concorrente in quanto tale al finedella presentazione dell’offerta, la seconda non serve al soggetto che si qualifichi conattestazione-Soa per categorie di progettazione ed esecuzione. I "requisiti progettualiprevisti dal bando" riguardano solo chi gareggi o in associazione con un soggetto progettistao tramite individuazione del medesimo già "in sede di offerta".L’espressione normativa di requisiti "progettuali" è impropria. Qui non siamo nello stessoàmbito oggettivo del concorso di idee o di progettazione, dove si sceglie un progetto. Piùpropriamente si tratta di requisiti di idoneità economica e tecnica che, soggettivamente, ilprogettista deve possedere, sia che partecipi già in raggruppamento alla gara di appaltointegrato, sia che costituisca un designato all’esecuzione del servizio.Per la qualificazione del progettista, occorre riferirsi al combinato disposto di legge eregolamento generale.Tre le fasce di qualificazione.Da premettere che il Decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001 va pienamenteapplicato, nelle more del nuovo decreto, essendo una fonte di rango legislativo a dare forzae valore di legge al decreto stesso, peraltro annullato dal T.A.R. Lazio (23 luglio 2002, n.6552) prima del 18 agosto 2002, data di entrata in vigore della Merloni-quater che lo harichiamato in vigore.Così prevede il nuovo comma 12-ter dell’art. 17 della L. 109/1994:"Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essereespletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffepreviste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili aisensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdottodall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo. Finoall’emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministrodella giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001".Trattasi, in definitiva, di rinvio materiale e non dinamico a fonte secondaria, da parte dilegge sopravvenuta alla caducazione della fonte stessa.2. La prima fascia infracomunitaria.La prima fascia è quella prevista dal nuovo comma 12 dell’art. 17 della L. 109/1994 . Ilprecedente limite era quello inferiore a 40.000 euro. Il nuovo limite è per importi inferiori a100.000 euro."Per l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importostimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile delprocedimento possono procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d),e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale deglistessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare"Si esplicita il principio secondo cui la direzione-lavori integra comunque il contenutodell’affidamento. Ma ciò non può valere per l’ipotesi dell’appalto integrato, dove ilprogettista non è scelto dall’Amministrazione ma dall’appaltatore.Poi, visto che – rispetto alla disciplina della Merloni-ter – sono ammessi all’affidamentoanche società di ingegneria e raggruppamenti, costituisce sicuramente un lapsus la mancataprevisione dei consorzi stabili ex lett. g-bis) del comma 1 dell’art. 17. È pacifico che lamancata previsione non significhi divieto.Qualora l’ammontare della progettazione dell’appalto integrato rientri nella fascia predetta, irequisiti di qualificazione sono pertanto dati:

• per l’idoneità soggettiva: dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. 554/1999; dalla normativaresiduale in materia di cause di esclusione dai pubblici appalti e di incapacità dicontrattare con la pubblica Amministrazione;

• per l’idoneità tecnico-professionale: dalla "verifica dell’esperienza e della capacitàprofessionale (…) in relazione al progetto da affidare".

Il responsabile del procedimento ha due possibilità di scelta in ordine alla delimitazione delrequisito di idoneità tecnico-professionale, ai fini dell’appalto integrato:

1. esplicitare la discrezionalità che nella fattispecie si ha e stabilire preventivamente inbando il quid ed il quantum;

2. esplicitare la medesima discrezionalità, richiamando la qualificazione prevista per laseconda fascia.

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L’ipotesi sub 2 non costituisce eccesso di qualificazione. Se per tale fascia si può procederead affidamento c.d. fiduciario – qualora sia l’Amministrazione ad affidare l’incarico diprogettazione – evidentemente il non obbligo della gara d’appalto non significa divieto diprocedervi.3. La seconda fascia infracomunitaria.La seconda fascia è quella prevista dal nuovo comma 11 dell’art. 17 della L. 109/1994)."Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appaltipubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioniappaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo chesia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i princìpi generali dellatrasparenza e del buon andamento con l’esigenza di garantire la proporzionalità tra lemodalità procedurali e il corrispettivo dell’incarico"Rispetto al precedente importo di 40.000 euro, viene innalzato il limite per l’obbligo dellagara formale sotto soglia comunitaria. Ora il nuovo limite è il seguente: > 100.000 euro e <al controvalore in euro di 200.000 Dsp (per gli enti locali, tralasciando i settori esclusi).Qualora l’ammontare della progettazione dell’appalto integrato rientri nella fascia predetta, irequisiti di qualificazione sono pertanto dati:

• per l’idoneità soggettiva: dal D.P.R. 554/1999, artt. 51 e 52; dalla normativaresiduale in materia di cause di esclusione dai pubblici appalti e di incapacità dicontrattare con la pubblica Amministrazione;

• per l’idoneità tecnico-professionale: dal D.P.R. 554/1999, art. 63, comma 1, lett. o),riferito all’"importo globale stimato dell’intervento" – cioè dell’appalto integrato –depurato dell’ammontare delle spese di progettazione.

4. La terza fascia: quella comunitaria.Con l’entrata in vigore il 18 agosto 2002 dell’art. 7 della L. 1 agosto 2002, n. 166 (c.d.Merloni-quater), non è cambiato nulla rispetto all’ordinamento preesistente, per quantoriguarda l’affidamento dei servizi di progettazione di valore comunitario (nuovo comma 10dell’art. 17 della L. 109/1994)."Per l’affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia diapplicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicanole disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successivemodificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all’applicazione del decreto legislativo 17 marzo1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste".Qualora l’ammontare della progettazione dell’appalto integrato eguagli la soglia comunitariaprevista per i servizi, i requisiti di qualificazione sono pertanto dati:

• per l’idoneità soggettiva: dal D.P.R. 554/1999, artt. 51 e 52 (cfr. anche comma 3dell’art. 66); dalla normativa residuale in materia di cause di esclusione dai pubbliciappalti e di incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;

• per l’idoneità tecnico-ecomomica: dal D.P.R. 554/1999, art. 66, commi 1 e 2(tenendosi ovviamente conto del fatto che "l’importo stimato dei lavori daprogettare" è l’importo-lavori dell’appalto integrato, al lordo degli oneri per lasicurezza, depurato dell’ammontare delle spese di progettazione esecutiva).

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Appalto integrato dopo la Merloni-quater: cauzione definitiva e responsabiltànell'ipotesi di raggruppamento con progettista. La terza ipotesi qualificatoria: il

concorrente che designa il progettista in sede di offerta. Altri aspetti dell'appaltointegrato.

di Lino Bellagambahttp://www.linobellagamba.it

1. La garanzia definitiva nell'appalto integrato e il regime delle responsabilità nelraggruppamento con progettista.

La figura unitaria dell'appalto integrato, essendo l'affidatario titolare sia della progettazionesia dell'esecuzione dei lavori, comporta come corollario che "l'appaltatore risponde deiritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causadi carenze del progetto esecutivo" (L. 109/1994, art. 19, comma 1-ter).

Nell'appalto integrato l'appaltatore è sempre responsabile della progettazione. La garanziadefinitiva dovrà pertanto avere il contenuto:- dei commi 2 e 2-bis dell'art. 30 della L. 109/1994, in riferimento all'importo dei lavori daeseguire (al lordo degli oneri per la sicurezza);- del comma 5 del medesimo articolo, in riferimento all'importo dei lavori da progettare.

La garanzia definitiva "copre gli oneri per il mancato (…) adempimento" (L. 109/1994, art.30, comma 2), ivi ricomprendendosi la mancata presentazione del progetto esecutivo.Sotto quest'ultimo profilo, essa potrebbe essere ragionevolmente parametrata all'importototale dell'appalto integrato. Ma, nella lacuna del'ordinamento, al fine di non aggravare glioneri economici per le imprese, nel dubbio appare preferibile seguire l'interpretazione diriferirla al solo importo-lavori.Peraltro, riferire la mancata esecuzione del servizio anche al più alto importo dei lavori puòapparire non proporzionato. Semmai sarebbe più congruo aggiungere, alla misura previstaper i lavori, un 5/10% quale sub-importo di cauzione riferito al sub-importo del servizio.Sarebbe questa la "fotografia" esatta di quello che si prevede quando l'Amministrazioneprocede autonomamente all'affidamento del contratto di progettazione.Per converso, dubbi non sussistono per la cauzione provvisoria che, se pur riferitaall'importo dei lavori (comma 1 dell'art. 30 della L. 109/1994), deve comunque coprire "lamancata sottoscrizione del contratto".

Essendo il contratto d'appalto integrato stipulato unitariamente come contratto diprogettazione ed esecuzione, la garanzia del progettista non sarebbe scindibile dal contrattoprincipale. Pertanto, essa dovrebbe essere presentata per la stipulazione e non "a far datadall'approvazione del progetto" esecutivo.Se però, al corretto fine di non aggravare i costi economici per l'appaltatore, si vuolconsentire di far decorrere il termine iniziale della polizza del progettista in un secondomomento rispetto a quello della stipulazione, si può far riferimento ai lavori progettati. In talcaso, allora, occorre dedurre a contenuto contrattuale l'obbligazione dell'appaltatore diprodurre la garanzia del progettista "a far data dall'approvazione del progetto".

Nell'ipotesi di raggruppamento con progettista, come si ripartiscono le responsabilità sotto ilprofilo soggettivo?

Abbiamo già detto che quest'ultimo configura un raggruppamento di tipo verticale (cfr. LINOBELLAGAMBA, “Appalto integrato dopo la Merloni-quater: il concorrente che si associa conprogettista qualificato”, in questa stessa rivista, 27 agosto 2002), per il quale il regime delleresponsabilità è dato dal principio giuridico desumibile dal secondo periodo del comma 2dell'art. 13 della L. 109/1994.Parafrasando il citato comma, potremmo dire che per gli assuntori di prestazioni scorporabilila responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni stesse di propria competenza,

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ferma restando la responsabilità solidale del capogruppo. Per la mandante sussiste pertantosolo la responsabilità pro quota (cfr. anche D.P.R. 554/1999, art. 108).Ora, né nell'ipotesi di appaltatore qualificato con attestazione-Soa anche per prestazioni diprogettazione, né nell'altra ipotesi di appaltatore che si avvale di progettista qualificato manon associato (cfr. infra), non sussiste altro responsabile verso l'Amministrazione che nonsia l'appaltatore stesso.Qui, invece, anche se il contratto viene stipulato da soggetto capogruppo qualificato soltantoper l'esecuzione dei lavori, egli stesso ricorre alla formula dell'associazione proprio percorresponsabilizzare il progettista. Anche a quest'ultimo, spetta il nomen e la sostanza diappaltatore sia pure soltanto pro quota.

La polizza del progettista deve sempre essere un'appendice della garanzia definitiva relativaai lavori. Essa, cioè, anche nel caso di raggruppamento, non è sottoscritta solo dalprogettista ma anche dall'esecutore dei lavori.

2. La terza ipotesi qualificatoria: il concorrente che designa il progettista in sede di offerta.

La terza ipotesi, non prevista dal D.P.R. 34/2000, è che il concorrente ad appalto integratopossa "avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivoindividuato in sede di offerta".

Non si tratta di un mero designato all'esecuzione del servizio di progettazione, così comeinvece avviene nell'appalto di soli lavori per il consorzio fra cooperative o imprese artigiane.Il progettista, infatti, come esecutore dell'appalto di servizio, deve essere qualificato nonsolo sotto il profilo dell'idoneità soggettiva, ma anche sotto quello della capacità tecnico-professionale (e pure economica se l'importo di progettazione è di valore comunitario).L'ipotesi ricorda quella del subappalto in regime di Merloni-bis, quando già in sede di gara sidovevano indicare i nominativi dei subappaltatori. Sembra emergere un'ipotesi assimilabile -nei lavori - al subappalto obbligatorio come requisito di qualificazione, alternativo alloscorporo a mandante delle prestazioni per le quali non si è qualificati.

Sia nella prima ipotesi (soggetto con attestazione-Soa per prestazioni di progettazione ecostruzione), sia nella seconda (soggetto qualificato solo per i lavori, associato conprogettista), l'importo di qualificazione è dato alla fine sempre dall'importo totaledell'appalto integrato:- nella prima, in quanto il concorrente possiede ambedue le qualificazioni in modo indistinto;- nella seconda, in quanto le possiede, sia tipologicamente, sia quantitativamente, in modoripartito.

Nella terza ipotesi - di cui qui si tratta - abbiamo invece un concorrente che non ha pernulla, né come singolo, né in associazione, la qualificazione per eseguire il servizio diprogettazione. Eppure egli stesso dovrà essere qualificato per sola costruzione sullo stessoimporto finale degli altri due, non solo per rispetto del principio di par condicio, ma ancheperché l'importo suscettibile di divenire prezzo del contratto è quello totale dell'appaltointegrato.

A maggior ragione qui si riespande pienamente la regola secondo cui la qualificazione exD.P.R. 34/2000 va riferita all'importo totale dell'appalto integrato. Sarebbe infatti assurdoche il difetto di qualificazione per la progettazione debba tradursi in relativa diminuzione diimporto di qualificazione.

Il fatto che il progettista debba essere "individuato in sede di offerta" denotanormativamente che il soggetto stesso non è più sostituibile in fase di esecuzione delcontratto.Appare però ragionevole far riferimento, analogicamente, alle fattispecie previste al comma2 dell'art. 94 del D.P.R. 554/1999.

Infine, dicendo la norma che "individuato in sede di offerta" è "un progettista qualificato",

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occorre che già in sede di gara si faccia comprovare al concorrente - in autocertificazione,sul piano documentale - che il progettista indicato abbia il possesso degli stessi requisitirichiesti al progettista associato.

3. Il cronoprogramma insieme all'offerta. Appalto integrato e offerta a prezzi unitari. Altriaspetti.

Eccezione alla regola secondo cui la predisposizione del progetto esecutivo costituisceoggetto di obbligazione contrattuale si ha in ordine al cronoprogramma.Quest'ultimo, infatti, che pur fa parte del progetto esecutivo (cfr. D.P.R. 554/1999, art. 35,comma 1, lett. h)), deve essere "presentato dall'appaltatore [rectius: concorrente, n.d.a.]unitamente all'offerta" (D.P.R. 554/1999, art. 42, comma 2).

L'art. 19, comma 4, ultima parte, della L. 109/1994 stabilisce per l'appalto integrato - adeccezione che per l'ipotesi sub n. 3 ("manutenzione, restauro e scavi archeologici") dellalett. b) del comma 1 - l'obbligatorietà della regolazione del corrispettivo a corpo.L'art. 21, comma 1, lett. b) della L. 109/1994 prevede, "per i contratti da stipulare a corpo",oltre che il criterio di aggiudicazione del massimo "ribasso", anche quello dell'"offerta aprezzi unitari".Scegliendosi quest'ultima, occorre tener conto del principio di cui al comma 5 dell'art. 90 delD.P.R. 554/1999.

Per la validazione del progetto definitivo, cfr. l'art. 47, comma 1 del D.P.R. 554/1999, ultimoperiodo, in combinato disposto con l'art. 140, comma 5, primo periodo del D.P.R. 554/1999stesso, nonché con l'art. 19, comma 1-ter della L. 109/1994, ultimi due periodi.

Per i riferimenti normativi ai fini della redazione dello schema di contratto, cfr. tutto l'art.140 del D.P.R. 554/1999.

Per l'appalto integrato relativo alla lavorazione OS2, si tratta di tutta una materia a parte.

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Le stazioni appaltanti chiamate a "lavorare in qualità"

di Maurizio Greco

I. L'impatto finanziario di varie disposizioni della nuova legge sui bilanci delleamministrazioni aggiudicatici e quindi soprattutto dei comuni appare notevole.

Il punto che forse merita maggiore attenzione è la nuova disciplina dei compensi per leprogettazioni esterne.

Al riguardo attraverso una nuova formulazione dell'art. 17, comma 12-ter si prevedel'emanazione di un nuovo decreto interministeriale con la fissazione dei corrispettivi cherappresenteranno minimi inderogabili. Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsiquanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001.

Tale norma suscita più di una perplessità. E' noto che il citato decreto del 2001 era oggettodi una impugnazione in particolare dell'associazione dei comuni italiani, che lamentavano unincremento medio del 30% del costo delle progettazioni rispetto alla disciplina anteriore. Lasoluzione del contenzioso (nel senso della validità del citato d.m.) è disposta mediantelegificazione del provvedimento.

Peraltro non pare peregrino sostenere che non sia più operante la riduzione del 20% sullatariffa professionale. Al riguardo infatti la norma afferma perentoriamente che trattasi diminimi inderogabili e che ogni patto contrario è nullo.

E' vero che poi il successivo comma 14-quater continua a citare il comma 12-bis dell'articolo4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile1989, n. 155.

Ma si tratta palesemente di un difetto di coordinamento tenuto conto che il restantecontenuto del comma 14-quater è identico a quello del comma 14-ter. La "novella" staquindi proprio nel mancato richiamo dell'istituto dello sconto del 20%.

Si rinvia, peraltro, al relativo commento sub art. 17.

II. I dubbi aumentano a leggere le ormai note disposizioni sulla validazione dei progetti (daaffidare, a regime, obbligatoriamente all'esterno in caso di progettazioni interne) esoprattutto il nuovo art. 19 comma 1 quinquies.

In base al quale, "nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di qualità", qualora lastazione appaltante non abbia già adottato un proprio sistema di qualità, è fatto obbligo allastessa di affidare, ad idonei soggetti qualificati, secondo le procedure di cui al decretolegislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al responsabile del procedimento edal direttore dei lavori, in modo da assicurare che anche il funzionamento della stazioneappaltante sia conforme ai livelli di qualità richiesti (da sopprimere la d: palese refuso)all'appaltatore.

Volendo tentare di dare un senso alla norma, certamente non perspicua, pare che si vogliadire che nel caso di appalti di importo tale per cui all'appaltatore è richiesto il possesso delsistema di qualità (che a regime saranno tutti, tranne quelli sotto il miliardo delle vecchielire), l'amministrazione si troverà di fronte a due strade.

O dotarsi (dotare cioè, secondo un'interpretazione benevola, che però non emerge dallanorma, almeno l'ufficio tecnico) di un sistema di qualità, ovvero obbligatoriamente affidare iridetti incarichi di supporto a rup e dl (entrambe le soluzioni certamente non ridurranno laspesa pubblica complessiva per lavori).

Altra voce che graverà sul bilancio delle amministrazioni sono i compensi da riconoscere alla

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nuovissima commissione incaricata di formulare le proposte di accordo bonario ai sensidell'art. 31 bis comma 1 bis (anche se fortunatamente la stessa sotto i 10 milioni di euro èfacoltativa).

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Il "nuovo" appalto concorso dopo la Merloni quater

di Maurizio Greco

I. Si è già avuto modo di dire, che una lettura orientata ai principi comunitari dell'art. 20, 4°comma della L. 109/1994, sollecitata da T.A.R. Lombardia, sezione di Brescia, ordinanza 26giugno 2002, n. 997, potrebbe condurre a "salvare" la normativa nazionale dall'imputazionedi contrasto con la direttiva sugli appalti di lavori, escludendo che la L. 109/94 precluda perl'aggiudicazione degli appalti a procedura aperta e ristretta in materia di lavori pubblici lascelta da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici del criterio dell'offerta più vantaggiosa.

Secondo la norma europea, infatti, è rimesso all'Amministrazione che bandisce la gara seaggiudicare la stessa in base all'uno o all'altro criterio, in base ad una valutazione daeffettuarsi in concreto ed ex ante con riferimento alla singola opera o lavoro pubblico darealizzare, senza che operi un vincolo a priori nella scelta dell'uno piuttosto che dell'altrometodo d'aggiudicazione.

Allo scopo potrebbero dunque valorizzarsi i possibili risvolti del metodo di scelta delcontraente rappresentato dall'appalto concorso (corrispondente in termini comunitari ad unaprocedura ristretta con aggiudicazione all'offerta più vantaggiosa), al quale, in base allacitata norma di legge nazionale, può ricorrersi "per speciali lavori" e "per la realizzazione diopere complesse" o "ad elevata componente tecnologica", la cui progettazione richieda "ilpossesso di competenze particolari" o "la scelta tra soluzioni tecniche differenziate".

Il risultato di un'opzione ermeneutica particolarmente lata, infatti, potrebbe far ricaderenell'istituto in commento un'ampia tipologia di lavori, in particolare tutti quelli che sianoascrivibili a categorie specializzate e tutti quelli in ordine ai quali la stazione appaltantedisponga soltanto di una progettazione preliminare suscettibile di essere diversamenteapprofondita sul piano tecnico nei successivi livelli.

D'altronde era in sostanza quest'ultima la definizione di appalto concorso contenuta nell'art.8 1° comma lett. c del d.lgs. n. 406/1991.

A tale scopo andrebbe altresì considerata l'innovazione contenuta nella L. 166/2002, che,richiedendo il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per i soli lavori di importopari o superiore a 25.000.000 di euro, pare attenuare alquanto la portata eccezionale delricorso al suddetto metodo di scelta del contraente.

Sul piano delle conseguenze fattuali, potrebbero ridursi in tal modo gli oneri derivanti alleamministrazioni dagli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva, l'affidamento deiquali è peraltro attualmente fonte di un ampio contenzioso.

D'altro canto il "dogma" della completezza della progettazione a base di gara non ha evitatosinora che le progettazioni continuino a presentarsi sostanzialmente non esecutive (o, toutcourt, non eseguibili), con il conseguente carico di controversie in sede di esecuzione chepotrebbe essere eliminato nel momento in cui il progetto è redatto dallo stesso concorrentecandidato esecutore.

II. A quanto sopra parrebbe ostare il disposto dell'art. 2, 1° comma lett. h del dpr 554/99.

Tale disposizione definisce ai sensi dell'art. 20, 4° comma della legge quali opere complesseo ad elevata componente tecnologica le opere e impianti caratterizzati dalla presenza inmodo rilevante di almeno due degli elementi enumerati da 1 a 6 nella stessa lettera h.

Pertanto in difetto di tali requisiti (assai peculiari, si pensi all' "esecuzione in ambientiaggressivi") non potrebbe ricorrersi a tale procedura.

Deve peraltro dirsi che la disposizione in argomento, come tutto il dpr 554/99, è soggetto

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alla previsione di adeguamento alla nuova legge contenuta all'art. 7, 4° comma della L.166/2002.

Ed invero la norma in questione fa sorgere più di una perplessità.

In primo luogo, in quanto non emerge tra i compiti demandati al regolamento, né dall'art.20 della legge né dalla previsione generale di cui all'art. 3 della medesima, la definizione(tanto meno con connotazioni ulteriormente restrittive) delle fattispecie che legittimanol'appalto concorso ai sensi dell'art. 20 comma 4.

In secondo luogo perché la norma fa confluire, in un unico "calderone" definitorio, lafattispecie in esame insieme a quelle di cui all'art. 17, commi 4 e 13 ed art. 28, comma 7della legge, che peraltro difficilmente paiono riducibili ad unicum.

Con l'apparente scopo principale di costruire una fattispecie derogatoria alla disciplina di cuiai commi 4 e 5 dell'art. 7 dello stesso regolamento in tema di responsabile del procedimento(oltre che costituire il riferimento delle disposizioni regolamentari di cui ai successivi articoli15, 11° comma; 26, 3° comma; 36, 3° comma; 45, 4° comma).

In terzo luogo perché la definizione fornita non è completa, in quanto rimane fuori la terzatipologia presa in considerazione dal comma 4 dell'art. 20 insieme alle "opere complesse" e"ad elevata componente tecnologica", ossia quella degli "speciali lavori".

Come più sopra accennato, non pare insostenibile, già oggi ed a prescindere dunque da unamodifica regolamentare, che tale ultima fattispecie corrisponda tout court alle lavorazioniappartenenti alle categorie specializzate di cui al dpr 34/2000, ampliando quindinotevolmente - in tesi - l'ambito applicativo della norma in commento.

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La Merloni quater e la conformità al diritto comunitario dei criteri diaggiudicazione dei lavori pubblici

di Maurizio Greco

I. Come ormai noto, il T.A.R. Lombardia, sezione di Brescia, ordinanza 26 giugno 2002, n.997ha sollevato davanti alla Corte di giustizia delle Comunità Europee questione sui criteri diaggiudicazione nei pubblici appalti.

Nella specie era impugnata una determinazione dell'Autorità di Vigilanza (53/2000) nellaquale era espresso l'avviso che:1) nel sistema della legge quadro sui lavori pubblici n. 109/94 l'aggiudicazione può avveniresoltanto con l'applicazione del criterio del prezzo più basso essendo possibile fare ricorso aquello dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle sole ipotesi dell'appalto-concorso edella concessione di costruzione e gestione dei lavori pubblici;2) le regole indicate trovano applicazione nel caso di appalti di lavori di qualsiasi importo enon soltanto inferiore alla soglia comunitaria, e la relativa disciplina non può ritenersicontrastante con il comma 1 dell'art. 30 della direttiva CEE 93/37/CEE.

Secondo il ricorrente la determinazione sarebbe illegittima per contrasto con la richiamatadisposizione comunitaria, posto che essa ha stabilito l'inammissibilità dell'adozione delcriterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in caso d'appalto di lavori pubblicibandito con la procedura della licitazione privata (procedura ristretta).

Il Tar rileva che la disciplina dettata in materia dalla Direttiva n. 93/37/CEE si discostasensibilmente da quella nazionale sopra richiamata.

Essa, infatti, dopo aver definito all'art. 1 gli appalti pubblici quali quelli aventi ad oggettol'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori, attribuisce alleAmministrazioni la facoltà di scelta tra procedure aperte (corrispondenti ai pubblici incanti),procedure ristrette (corrispondenti alla licitazione privata) e procedure negoziate, indicandoal successivo art. 30 i criteri d'aggiudicazione alternativamente adottabili dalleAmministrazioni aggiudicatrici, individuati nel prezzo più basso o nell'offertaeconomicamente più vantaggiosa.

L'assenza nella richiamata disposizione di ogni stretta connessione fra criterid'aggiudicazione e tipi di procedure di gara assume dunque l'univoco significato di attribuireall'Amministrazione che bandisce la gara se aggiudicare la stessa in base all'uno o all'altrocriterio: il tutto in base ad una valutazione da effettuarsi in concreto ed ex ante conriferimento alla singola opera o lavoro pubblico da realizzare senza che operi, pertanto, unvincolo a priori nella scelta dell'uno piuttosto che dell'altro metodo d'aggiudicazione.

La normativa nazionale inoltre appare isolata rispetto ai Decreti legislativi di attuazione delleDirettive comunitarie in materia di appalti pubblici di forniture e di servizi (D.Lgs.24.7.1992, n. 358 e D.Lgs. 17.3.1995, n. 157), che indicano indifferentemente i due criteridi aggiudicazione del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualialternativi metodi d'aggiudicazione, del tutto indipendentemente dal tipo di proceduradiscrezionalmente prescelto da parte delle singole Amministrazioni.

Deve quindi dedursi che il criterio adottato dal Legislatore interno per gli appalti di servizi edi forniture è quello di non limitare a priori la scelta del criterio di volta in volta ritenutoappropriato.

Né sembra al Tar condivisibile e comunque risolutiva l'argomentazione addotta dall'Autorità,in base alla quale la scelta del criterio del prezzo più basso accrescerebbe il libero esplicarsidel principio di libera concorrenza.

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Infatti il principio della concorrenza non viene in gioco nell'opzione fra l'uno o l'altro criteriod'aggiudicazione, ma solo in dipendenza del metodo di gara prescelto dall'Amministrazione.

In conclusione la questione viene rimessa alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee,perché, ai sensi dell'art. 234 (ex 177) del Trattato, si pronunci pregiudizialmente sul quesitose l'art. 30 della Direttiva 14.6. 1993, n. 93/37 osti a che l'art. 21 della L. 109/94 precludaper l'aggiudicazione degli appalti a procedura aperta e ristretta in materia di lavori pubblicila scelta da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici del criterio dell'offerta piùvantaggiosa, prescrivendo in via generale solo quello del prezzo più basso.

II. Si erano a suo tempo commentati due disegni di legge per la modifica della leggeMerloni presentati all'inizio della presente legislatura, l'atto camera n. 662 e l'atto senato n.506.

Con la finalità dichiarata di evitare le distorsioni che il meccanismo di aggiudicazione alprezzo più basso comporterebbe sulle vicende dell'esecuzione dell'appalto e in definitivasulla qualità dell'opera (il c.d. fenomeno dei "maxi ribassi"), tali provvedimenti siproponevano di modificare il sistema attuale di aggiudicazione, facendo adottare per tutti ilavori il sistema tipico dell'appalto-concorso, eliminando la disciplina attuale dell'offertaanomala e prendendo in esame in sede di gara il prezzo, il valore tecnico, il valore estetico,il tempo di esecuzione, le modalità e i costi di utilizzazione e di manutenzione.

Al riguardo si era osservato che la direttiva CE 93/37 sugli appalti di lavori pubblici prevedeentrambi i criteri di aggiudicazione (prezzo più basso e offerta economicamente piùvantaggiosa).

In definitiva, se si potevano nutrire dubbi - sul piano della conformità al diritto comunitario -sulla preclusione ad aggiudicare le gare con il criterio dell'offerta economicamente piùvantaggiosa (salvi i casi peculiari disciplinati dalla stessa legge Merloni), suscitava ancoramaggiori perplessità che si volesse introdurre in via esclusiva il principio opposto,precludendo una delle due possibilità offerte dalla direttiva comunitaria (la gara al minorprezzo).

I rilievi formulati nella specie dal Tar paiono confermare la fondatezza delle valutazioni a suotempo svolte.

III. La questione sollevata dal Tar bresciano parrebbe peraltro oggi risolta dalla nuovaformulazione del comma 1-ter dell'art. 21 della legge "Merloni", come risultante dallariforma quater.

Tale norma prevede infatti che l'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto olicitazione privata può essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente piùvantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a) dello stessoarticolo (quelli riferiti all'appalto concorso), nel caso di appalti di importo superiore allasoglia comunitaria.

Tuttavia ci si deve chiedere se realmente possa dirsi così composto il (potenziale) contrastocon il diritto comunitario, e soprattutto quale sia l'effettivo ambito applicativo della norma.

Infatti la liberalizzazione dell'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosanon è totale, ma limitata ai soli in casi in cui, "per la prevalenza della componentetecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, siritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazionitecniche proposte dall'appaltatore".

La fattispecie pare avere punti di contatto sia con le ipotesi di appalto concorso sia conquelle di appalto integrato.

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Ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge (nella stesura risultante dalla riforma quater),l'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti appaltanti, inseguito a motivata decisione (previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per ilavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro), per speciali lavori o per larealizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazionerichieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate.

Anche se alcuni presupposti paiono simili (prevalenza della componente tecnologica nell'uncaso, elevata componente tecnologica nell'altro, o ancora particolare rilevanza tecnica dellepossibili soluzioni progettuali da un lato, scelta tra soluzioni tecniche differenziate dall'altro),la differenza pare consistere nella circostanza che in caso di appalto concorso lo svolgimentodella gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare nonché di un capitolatoprestazionale.

Mentre nella nuova fattispecie di licitazione (o pubblico incanto) con offerta economicamentepiù vantaggiosa pare che il dato di partenza sia una progettazione completa, soltanto da"migliorare" con integrazioni tecniche da parte dell'appaltatore (la norma non si preoccupa,come parrebbe ovvio, di precisare la necessità di una nuova validazione del progetto come"migliorato" dal concorrente).

In realtà, anche se il discorso meriterebbe ovviamente ben altri approfondimenti che quellipossibili in questa sede (anche perché paiono a questo punto revocati alcuni punti fermi inmateria di progettazione), pare che la vera liberalizzazione dell'offerta economicamente piùvantaggiosa (gli elementi da prendere in considerazione nella valutazione delle offerte sono,ex lege, i medesimi) sia proprio la nuova disciplina dell'appalto concorso.

Infatti, sia pure con alcuni aggravamenti (la motivata decisione, il previo parere delConsiglio superiore dei lavori pubblici per i soli lavori di importo pari o superiore a25.000.000 di euro), a tale metodo di scelta del contraente può ricorrersi anche "perspeciali lavori" e "per la realizzazione di opere complesse", la cui progettazione richieda "ilpossesso di competenze particolari" o "la scelta tra soluzioni tecniche differenziate".

Il ventaglio di ipotesi è tale che pare ricadervi un'ampia tipologia di lavori, in particolaretutti quelli che siano ascrivibili a categorie specializzate e tutti quelli in ordine ai quali lastazione appaltante disponga soltanto di una progettazione preliminare suscettibile di esserediversamente approfondita sul piano tecnico nei successivi livelli.

Dall'altra parte sta l'ipotesi dell'art. 19, 1° comma lett. b della legge, secondo cuil'affidamento dell'appalto integrato della progettazione esecutiva è possibile, tra l'altro, nelcaso di lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 per centodel valore dell'opera.

Anche in questo caso vi sono presupposti simili (prevalenza della componente tecnologica),che peraltro conducono a conseguenze opposte, in quanto non pare dubbio che, a differenzadell'appalto concorso e della (nuovissima) licitazione con offerta economicamente piùvantaggiosa, l'appalto integrato vada aggiudicato esclusivamente al minor prezzo.

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La valutazione delle offerte anomale a seguito della "Merloni-quater"

di Maurizio Greco

I. La nuova disciplina di cui all'art. 21, comma 1-bis della L. 109/94, come modificata dallaL. 166/2002 ha conservato, nel caso di appalto di importo pari o superiore al controvalore ineuro di 5.000.000 di DSP con il criterio del prezzo più basso, l'obbligo di corredare le offerte,fin dalla loro presentazione, di giustificazioni per un importo non inferiore al 75 per cento diquello posto a base d'asta.

La nuova formulazione della norma sopraggiunge che il bando o la lettera di invito devonoprecisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, "nonché indicare quelleeventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte".

Non sono richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili dadati ufficiali.

Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escluderel'incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi edall'esclusione potrà provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio.

II. Nell'intento del legislatore, l'emenda alla precedente formulazione della norma vale aporre rimedio ai rilievi mossi alla "Merloni-ter" dalla nota pronuncia della Corte di giustiziadelle Comunità europee (sezione sesta, 27 novembre 2001, procedimenti riuniti C-285/99 eC-286/99).

La ricordata decisione infatti aveva considerato la previgente normativa italiana noncompatibile con il diritto comunitario sotto i due seguenti profili:

a) la possibilità per l'autorità aggiudicatrice di respingere come anormalmente bassaun'offerta sulla base delle sole giustificazioni preventive senza che il concorrente, la cuiofferta sia risultata anomala, abbia potuto far valere tutte le giustificazioni che ritieneappropriate;

b) la previsione di un elencazione tassativa dei tipi di giustificazioni.

Il legislatore interviene al riguardo, da un lato sancendo espressamente il principio delcontraddittorio nella verifica di congruità dell'offerta, dall'altro espungendo l'elencazionetassativa dei tipi di giustificazioni contenuta nella precedente formulazione della norma.

III. E' altrettanto noto che erano stati "salvati" dal giudice comunitario:

- il metodo di calcolo della soglia di anomalia basato sulla media dell'insieme delle offertericevute per l'aggiudicazione di cui trattasi, peraltro solo se tale meccanismo di calcolo nonsia immutabile ma possa essere riconsiderato dall'amministrazione aggiudicatrice (se ciòrisulta necessario in considerazione in particolare del livello della soglia di anomalia delleofferte applicata in appalti analoghi e degli insegnamenti che si ricavano dall'esperienzacomune);

- l'obbligo di giustificazione preliminare, a condizione che venga garantito un contraddittoriosuccessivo.

In verità il Consiglio di Stato, sezione VI, 11 dicembre 2001, n. 6217 aveva ritenuto che lapresentazione anticipata delle giustificazioni non possa essere imposta a pena di esclusionevenendo in rilievo la mancata documentazione solo nella fase successiva della verifica dianomalia qualora l'offerta risulti sospetta.

Avevano osservato i giudici di Palazzo Spada che se fosse esatto che la presentazione di

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documenti giustificativi a corredo dell'offerta è imposta a pena di esclusione, la stazioneappaltante dovrebbe verificare la completezza documentale in sede di esame dei requisiti dipartecipazione prima dell'individuazione delle offerte anomale ed escludere le offerte noncorredate di giustificazioni che non potrebbero concorrere alla determinazione della soglia dianomalia.

Invece, ha rilevato il massimo consesso di giustizia amministrativa, la presentazione digiustificazioni a corredo dell'offerta non è requisito di partecipazione alla gara a pena diesclusione, ma viene in rilievo solo in via eventuale e successiva, nella fase di verificadell'anomalia.

In via eventuale, perché le giustificazioni da esaminare sono solo quelle delle offertesospette; in via successiva, perché è solo in sede di procedimento di verifica dell'anomaliache vanno esaminate le giustificazioni.

IV. Alla luce di tale indirizzo giurisprudenziale suscita più di una perplessità che nella"Merloni-quater" sia stato mantenuto l'obbligo di corredare le offerte, fin dalla loropresentazione, di giustificazioni per un importo non inferiore al 75 per cento di quello postoa base d'asta.

Se, come affermato dal Consiglio di Stato, la presentazione di giustificazioni a corredodell'offerta non può essere requisito di partecipazione alla gara a pena di esclusione, inquanto viene in rilievo solo in via eventuale e successiva nella fase di verifica dell'anomalia,tale obbligo (di cui d'altronde è stata affermata la mera "compatibilità" con la direttivacomunitaria, purché sia garantito un contraddittorio successivo) deve ritenersi sfornito disanzione.

Pare, invero, che sia stata sovvertita l'ottica della giurisprudenza comunitaria, in quantonella nuova norma nazionale la valutazione di anomalia ha per oggetto l'esame dellegiustificazioni presentate in via preventiva, mentre successivamente il concorrente èchiamato ad "integrare" i documenti giustificativi.

Viceversa, la Corte di Giustizia aveva ritenuto non conforme al diritto comunitario lapossibilità per il concorrente, la cui offerta sia risultata anomala, di non far valere "tutte" legiustificazioni che ritiene appropriate.

Anche Cons. Stato, sez. IV, 3 ottobre 2001, n. 5209 aveva affermato che "l'eventualerichiesta preventiva di giustificazioni, diretta a consentire una delibazione preliminare esommaria sull'affidabilità dell'offerta, può legittimamente porsi solo come integrativa e maicome sostitutiva della fase delle giustificazioni successive".

In una prospettiva del tutto rovesciata, per quest'ultima pronuncia sono semmai legiustificazioni preventive (da deliberarsi soltanto in via preliminare e sommaria) a porsicome "integrative" delle giustificazioni successive e non il contrario (come nella "Merloni-quater").

Ulteriori ed ancor più consistenti dubbi insorgono alla lettura che il bando o la lettera diinvito devono "indicare quelle (le giustificazioni, n.d.a.) eventualmente necessarie perl'ammissibilità delle offerte".

E' infatti evidente che non potrebbero enuclearsi "giustificazioni necessarie perl'ammissibilità delle offerte" (id est, necessarie per la stessa ammissione alla gara) senzacontraddire appieno la portata del principio comunitario sopra ricordato, in base al qualenon è mai ammesso escludere un'offerta in base a giustificazioni preventive senzacontraddittorio.

La conclusione che si ricava è che tale parte della norma deve essere, in realtà, da subitodisapplicata per contrasto con la direttiva comunitaria sugli appalti di lavori pubblici.

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D'altronde si discorre di giustificazioni "eventualmente" necessarie, onde risulta possibileun'applicazione della norma, per così dire, "comunitariamente" orientata, potendosi ritenerenon necessaria da parte della stazione appaltante alcuna giustificazione per l'ammissibilitàdelle offerte.

V. Altro punto oggetto della citata decisione della Corte di Giustizia CEE è la previsione dellaprecedente formulazione della "Merloni" relativa alla tassatività dei tipi di giustificazioni, cheaveva condotto all'affermazione del suo contrasto con la direttiva comunitaria.

La prescrizione comunitaria, infatti, si limita a fornire solo alcuni esempi di giustificazioni chel'offerente può presentare al fine di dimostrare la serietà dei vari elementi di prezzoproposti.

Essa dunque non autorizza certamente (come faceva la "Merloni-ter") l'esclusione di talunitipi di giustificazioni, come quelle relative ad elementi i cui valori minimi siano stabilite dadisposizioni legislative regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori minimi sonorilevabili da dati ufficiali.

Peraltro, secondo la posizione assunta dal Dipartimento delle politiche comunitarie, taleinterpretazione non riguarda il rispetto dei minimi inderogabili fissati dalla legge o da altrefonti normative o dai contratti collettivi a garanzia di interessi generali quali, ad esempio, lasicurezza del lavoro e la giusta retribuzione dei lavoratori.

Tale ultima interpretazione suscita alcune perplessità.

Se si può infatti concordare con l'affermazione dell'inderogabilità dei minimi stabiliti daprescrizioni di carattere imperativo, il punto è che il giudice comunitario ha affermato chenessuna giustificazione è in via di principio escludibile e quindi nemmeno quelle riferibili atali minimi, le quali vanno verificate comunque nel caso concreto.

In caso contrario, è facile vedere che si ritornerebbe a fattispecie di giustificazioni ex legeescluse.

Ed infatti, in relazione alla norma per cui non sono ammissibili giustificazioni delle offerte"concernenti elementi i cui valori minimi siano stabiliti da disposizioni legislative,regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori risultino da atti ufficiali" va ricordata lacitata pronuncia del Cons. Stato n. 5209/2001.

In tale sede Palazzo Spada aveva affermato che, "pur essendo vero che l'offerente nonpotrà utilmente produrre precisazioni al fine di giustificare il superamento dei suddettiminimi, egli potrà tuttavia presentare giustificazioni dirette ad evidenziare che,diversamente da quanto ritenuto dall'amministrazione, l'offerta rispetta i valori minimiprescritti, in relazione alla prestazione da effettuare".

Da tale punto di vista, pertanto, non pare in linea con gli orientamenti sopra menzionatil'ulteriore disposto della norma novellata, per cui "Non sono richieste giustificazioni perquegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali".

Non pare infatti potersi dare alla disposizione altro significato che la violazione di tali miniminon è, a priori, giustificabile, ossia esattamente il contrario di quanto ritenuto dalla Corte digiustizia delle Comunità europee nella citata sentenza 27 novembre 2001.

Onde è facile preconizzare una nuova pronuncia di non conformità al diritto comunitario, inparte qua, anche per la "Merloni-quater".

VI. Un ultimo cenno merita la questione della valutazione delle offerte anomale negli appaltiaggiudicati con il criterio dell' "offerta economicamente più vantaggiosa".

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Pare infatti indubbio che l'art. 21, comma 1 bis si applichi di per sé esclusivamente agliappalti aggiudicati con il criterio del prezzo più basso (quindi l'obbligo di presentazione digiustificazioni preventive non dovrebbe sussistere in tale diversa fattispecie).

Per tali appalti, come noto, il combinato disposto degli artt. 91, 4° comma ed art. 64, 6°comma del dpr 554/99 prevede la verifica di congruità dell'offerta economicamente piùvantaggiosa:

- da un lato, come eventuale, rappresentando una facoltà che può essere esercitata soltantomediante previsione in bando;- dall'altro vincolandola al raggiungimento del doppio parametro rappresentato dalconseguimento dell'80% del punteggio riferito agli elementi sia qualitativi sia economicidell'offerta (quindi la soglia di anomalia viene determinata secondo un criterio matematicodiverso da quello previsto per gli appalti al minor prezzo).

Invero, tale previsione appare opinabile sotto entrambi i profili: in particolare non parelogico né rispondente ai principi comunitari sopra affermati che la valutazione dell'anomalia(fermo restando l'importo dell'appalto, in tesi superiore alla soglia CEE) sia obbligatoria negliappalti aggiudicati secondo uno dei due previsti criteri di aggiudicazione e facoltativa neglialtri.

Ma ciò che pare rimarchevole è che con la "Merloni-quater" l'ambito di applicazione delcriterio dell'"offerta economicamente più vantaggiosa" si estende, accentuando lacontraddittorietà rilevata.

Peraltro, sembra certo che alla procedura per la verifica si applichino anche in questafattispecie i nuovi principi di cui al novellato art. 21 comma 1 bis (ed in particolare la facoltàdi presentare giustificazioni successive, oltre al ripudio di elenchi tassativi di giustificazioniammissibili), non in via di applicazione diretta ma in quanto espressivi di principi affermatidal legislatore comunitario.

A tal fine, quindi, presumibilmente dovranno essere operate in relazione alla normanazionale le letture ortopediche sopra suggerite.

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La relatività dell’obbligo delle verifiche a campione nella licitazione privatasemplificata: ancora possibile conciliare efficienza e legalità con una lettura nonformalistica della norma della Merloni-quater.Parte I. Il principio della qualificazione in tempo reale.

di Lino Bellagambahttp://www.linobellagamba.it

1. Il comma 1-ter dell’art. 23 della L. 109/1994, così come innovata dalla Merloni-quater,esplicitamente prevede che "le stazioni appaltanti procedono a verifiche a campione suisoggetti concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari".La norma si legge pacificamente nel senso che, per la licitazione privata semplificata, lestazioni appaltanti debbono procedere a verifiche: a campione, sui concorrenti; comunque,sull’aggiudicatario.2. La prima notazione da effettuare è che, mentre la verifica sui soggetti semplicementeiscritti in elenco è lasciata alla disciplina ordinaria del D.P.R. 445/2000, le verifiche debbonoinvece sempre essere effettuate per la singola gara a semplice invito. Si parla, infatti, di"soggetti concorrenti" e di "soggetti aggiudicatari".Tale obbligo sarebbe pleonastico, se non fosse per converso implicitamente confermato ilprincipio che la scelta se verificare con documentazione finale i meri iscritti in elenco – al dilà dell’ipotesi dei "fondati dubbi" – costituisce oggetto di una facoltà discrezionale. Tanto piùse si considera l’obbligo della verifica appunto "in seconda battuta", cioè in sede di singolagara.3. La verifica prevista sembra ricalcare il procedimento ex art. 10, comma 1-quater della L.109/1994. In effetti, l’invito nella "semplificata" genera una gara d’appalto in senso stretto,cui naturalmente inerirebbe il meccanismo con sorteggio introdotto a suo tempo dallaMerloni-ter.Si riporta del resto la seconda Circolare ministeriale sul D.P.R. 34/2000 (22 giugno 2000,prot. n. 823/400/93), a titolo di semplice parametro di analisi interpretativa e non certo peril carattere vincolante che essa stessa non possiede:"Per quanto riguarda la licitazione privata semplificata, ad integrazione e parziale modificadella precedente circolare, si suggerisce alle Stazioni appaltanti che annoverino negli elenchicostituiti ai sensi dell'articolo 23 comma 1-ter della legge-quadro un numero elevato diimprese, di non procedere ad una preventiva qualificazione generalizzata di queste ultime,ma di effettuare tale verifica nella singola gara utilizzando il meccanismo del controllo acampione di cui all’articolo 10, comma 1 quater, della legge 109/1994".4. Ci sarebbe però da chiedersi se l’obbligo posto dalla Merloni-quater non costituisca unprevisione pleonastica, se non addirittura impositiva di un adempimento giuridicamente deltutto inutile.Già la prima Circolare ministeriale (1 marzo 2000, prot. n. 182/400/93), poi corretta sulpunto dalla successiva (cfr. supra), così prevedeva:"Le stesse stazioni appaltanti, coerentemente con il carattere semplificativo della specialeprocedura, provvederanno una volta per tutte a verificare l’effettiva sussistenza dei requisitidichiarati, e di gara in gara inviteranno quelle imprese i cui requisiti siano congrui rispettoall’importo da affidare secondo i criteri indicati (…) dal bando di gara, salva comunque lapossibilità di verificare la sussistenza dei requisiti generali al momento della gara stessa."5. Si consideri, infatti, che è invalsa la prassi – "coerentemente con il caratteresemplificativo della speciale procedura" di licitazione – di evitare l’allungamento dei tempiprocedimentali indotto dal meccanismo ex art. 10, comma 1-quater della L. 109/1994,chiedendosi a tutti i soggetti interessati di produrre documentazione già di carattere finale,cioè con valenza di originale.A tale finalità, ci si è avvalsi della possibilità giuridica offerta dall’art. 19 del D.P.R.445/2000."La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 può riguardare anche ilfatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblicaamministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di serviziosono conformi all’originale (…)".

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▪ Per l’appalto sopra 150.000 euro, già nella gara ordinaria si evita pacificamente laprocedura ex art. 10, comma 1-quater della L. 109/1994, anche tenuto conto dellapossibilità di immediata verifica on line presso il "casellario informatico" del possesso daparte di un concorrente di idonea attestazione-Soa.▪ Per importi fino a 150.000 euro sono autocertificabili conformi all’originale:

• i certificati di eseguito appalto (per il requisito di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art.28 del D.P.R. 34/2000);

• bilanci, o dichiarazioni dei redditi (per il requisito di cui alla lett. b)), trattandosi didocumentazione conservata dall’Amministrazione finanziaria.

L’unica ragione per cui nella gara ordinaria non è evitabile la procedura con sorteggio risiedenella possibilità che il concorrente si qualifichi (per il requisito di cui alla lett. a)) con i lavoric.d. privati di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 25 del D.P.R. 34/2000, come tali nonautocertificabili ai fini dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000.Va però anche detto che, in ipotesi, si potrebbe prevedere solo l’eventualità del sorteggio, inrelazione a quei concorrenti che si qualifichino con lavori privati.Ora, se la ratio della disposizione introdotta dalla Merloni-quater fosse quella di imporresempre e comunque per ogni invito la procedura ex art. 10, comma 1-quater della L.109/1994, le stazioni appaltanti si troverebbero a porre in essere un adempimentoformalistico. Dovrebbe venir meno quella corretta prassi che è venuta ad affermarsinell’obiettivo amministrativo di conciliare legittimità ed efficienza.6. La ratio della disposizione secondo cui "le stazioni appaltanti procedono a verifiche acampione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari" deve piuttostorinvenirsi nella considerazione di base che gli inviti generano autonome gare d’appalto.Abbiamo già notato (cfr. supra) che l’ordinamento dei lavori pubblici prevede verificheobbligatorie ai fini non dell’iscrizione in elenco, ma della singola gara a semplice invito.Se l’idoneità tecnico-economica (requisiti ex art. 28 del D.P.R. 34/2000 o attestazione-Soa)posseduta al momento di iscrizione in elenco fosse da considerarsi condizione sufficiente alfine di partecipare a ogni successiva singola gara, i controlli documentali obbligatori – suirequisiti sostanziali autocertificati – si sarebbero incentrati sulle domande di ammissione alicitazione semplificata.E invece così non è.Perché?La ragione risiede nell’autonomia della gara d’appalto, in relazione a cui la qualificazionesostanziale da possedersi è riferita – in una procedura a invito diretto – al tempo dellapresentazione dell’offerta.Se la c.d. idoneità morale deve essere posseduta in relazione al singolo procedimento (e, inrelazione a quest’ultimo, verificata come minimo sulla base delle rese autocertificazioni),non si vede perché identico pacifico principio non debba valere anche per l’idoneità tecnico-economica.Il principio del tempus regit actum per la qualificazione dei concorrenti – unitariamenteintesa come requisiti che il concorrente deve possedere e la stazione appaltante accertaresu un minimum documentale – si appunta sul momento dell’effettività della gara d’appalto.Il principio della qualificazione in tempo reale è richiamato espressamente nel regolamento,laddove si dice che l’invito è inoltrato a trenta concorrenti pre-qualificati che ne abbiamodiritto in relazione al criterio della rotazione, "sempre che siano in possesso dei requisiti diqualificazione necessari per l’affidamento dei lavori cui si riferisce l’invito" (D.P.R. 554/1999,art. 77, comma 2).Il principio è ribadito anche al comma 4 del medesimo art. 77 del D.P.R. 554/1999. Leimprese possono ricevere ulteriori inviti, a rotazione terminata, purchè siano "in possessodei requisiti di qualificazione necessari per l’affidamento dei lavori cui si riferisce l’invito".L’accertamento della qualificazione dei soggetti – sulla base dell’autocertificazione checorreda la domanda – non può pertanto valere necessariamente in via definitiva per tuttol’arco temporale di durata dell’elenco. Neanche qualora tale accertamento avvenga già sullabase di documentazione finale che comprovi la veridicità di quanto autocertificato.L’accertamento della qualificazione ai fini dell’iscrizione in elenco – provvisoria o definitivache sia sul piano della forma documentale – non può mai essere necessariamente definitivasul piano sostanziale dei requisiti che i concorrenti debbono possedere.Essa, in altri termini, non equivale a un attestato-Soa.

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"L’attestazione di qualificazione che una Soa abbia rilasciato ad un’impresa (…) haun’efficacia limitata nel tempo a tre [oggi cinque, fatta eccezione in via provvisoria per laOS2: n.d.a.] anni, durante i quali la Soa che ha rilasciato l’attestazione non compie ulterioriverifiche [se non al terzo anno: n.d.a.] circa la permanenza dei requisiti di ordine speciale incapo all’impresa alla quale l’attestazione è stata rilasciata. Se durante il periodo di efficaciadell’attestazione intervengono modifiche oggettive che incidono sulla sussistenza deipredetti requisiti, quindi, tale circostanza non rileva ai fini della partecipazione alle gare edell’esecuzione dei lavori" (Autorità di vigilanza, 5 giugno 2002, determinazione n. 11)."Dove scatta, allora, l’esigenza di assicurare la concorrenza? Nella singola gara. È in quelmomento che bisogna garantire il rispetto delle regole specifiche e quindi la par condicio"(FEDERICO TITOMANLIO, Ma la concorrenza va garantita all’interno di ogni competizione, inEdilizia e territorio, 2002, 32-33, 18).Per appalti di valore comunitario, tale principio andrebbe addirittura riferito anche al sistemaunico di qualificazione, incentrato sull’attestazione-Soa: "non è pensabile che un’impresagiudicata idonea, oggi, possa avvalersi di questo attestato per i prossimi cinque anni,quando cioè è cambiata la sua situazione" (ibidem).7. Facendo applicazione del principio analizzato, si configura nella licitazione privatasemplificata un sistema a doppia qualificazione.La prima, provvisoria, è quella che i soggetti interessati debbono possedere al fine diconsentire all’Amministrazione la costituzione di un un elenco di soggetti invitabili.L’Amministrazione deve poter invitare soggetti che si presume soltanto siano qualificatianche per il successivo tempo della singola gara.La seconda qualificazione, definitiva, è quella da possedersi al momento della gara, ma dicui il soggetto invitato – sempre sul piano dei requisiti sostanziali di idoneità soggettiva etecnico-economica – potrebbe eventualmente non essere più titolare rispetto al momentodella semplice iscrizione in elenco (o meglio, in sub-elenco).Ecco allora – siamo al termine del ragionamento – perché è giuridicamente necessaria (omeglio: può essere necessaria, come vedremo) la disposizione secondo cui "le stazioniappaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque suisoggetti aggiudicatari".Doveremo perciò analizzare, in concreto, i casi nei quali si può verificare che un soggettoiscritto in elenco – nel momento in cui viene avviata la gara tramite invito diretto – nonabbia più la qualificazione sostanziale richiesta per il singolo appalto.

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La relatività dell’obbligo delle verifiche a campione nella licitazione privatasemplificata: ancora possibile conciliare efficienza e legalità con una lettura nonformalistica della norma della Merloni-quater.Parte II. Le casistiche. La questione se la verifica a campione vada operata anche suirequisiti di idoneità soggettiva.

di Lino Bellagambahttp://www.linobellagamba.it

1. Dobbiamo ora analizzare, in concreto, i casi nei quali si può verificare che un soggettoiscritto in elenco – nel momento in cui viene avviata la gara tramite invito diretto – nonabbia più la qualificazione sostanziale richiesta per il singolo appalto.2. Consideriamo l’importo d’appalto fino a 150.000 euro, disciplinato dall’art. 28 del D.P.R.34/2000.2.1. Consideriamo il requisito sostanziale dato dall’"importo dei lavori".2.1.1. Ai fini della prima iscrizione in elenco, la lett. a) del comma 1 può essere cosìriscritta:"importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data dipubblicazione dell’elenco dei lavori di cui al comma 6 dell’art. 77 del D.P.R. 554/1999, noninferiore all’importo del contratto da stipulare".2.1.2. Ai fini dell’iscrizione in elenco dopo il 15 dicembre, la medesima lett. a) può esserecosì riscritta:"importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data dipresentazione della domanda, non inferiore all’importo del contratto da stipulare".2.1.3. Ai fini della partecipazione alla gara su invito, sempre la stessa lett. a) è cosìriscrivibile:"importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di spedizionedella lettera di invito, non inferiore all’importo del contratto da stipulare".2.2. Consideriamo, ora, il requisito sostanziale dato dal "costo complessivo sostenuto per ilpersonale dipendente"Esso si desume o da bilancio o da dichiarazione dei redditi:

• il termine di deposito del bilancio è di n. 30 giorni dall’approvazione, che avvieneentro il 30 aprile o anche entro il 30 giugno;

• il termine per la trasmissione della dichiarazione dei redditi scade invece il 31ottobre.

2.2.1. Ai fini della prima iscrizione in elenco, l’ultimo documento contabile cuinecessariamente riferirsi è quello dell’anno in cui viene pubblicato l’elenco dei lavori.Ad es., se l’elenco-lavori viene pubblicato entro il 30 novembre 2002, bilanci e dichiarazionidei redditti da cui desumere la richiesta misura del costo-personale sono quelli delquinquennio 2001-2000-1999-1998-1997.2.2.2. Ai fini dell’iscrizione in elenco dopo il 15 dicembre, la situazione si presenta articolataa seconda se si tratti di soggetto tenuto a redazione del bilancio oppure no.Nel primo caso:se la domanda viene presentata entro il 30 giugno (in esempio: 2003), l’istante deveautocertificare a pena di inammissibilità se – e, in caso positivo, quando – il bilancio è statodepositato; solo in caso positivo il quinquennio di riferimento sarà, nell’esempio: 2002-2001-2000-1999-1998.

Nel secondo caso:se la domanda viene presentata entro il 31 ottobre (in esempio: 2003), l’istante deveautocertificare a pena di inammissibilità se – e, in caso positivo, quando – la dichiarazionedei redditi sia stata trasmessa; solo in caso positivo il quinquennio di riferimento sarà comequello di cui sopra in esempio: 2002-2001-2000-1999-1998.2.2.3. Ai fini della partecipazione alla gara, il criterio temporale della spedizione della letteradi invito si combina con quello soggettivo della tipologia di impresa.La casistica è la seguente (modulata sulla stessa fattispecie logica dell’ipotesi di iscrizione inelenco dopo il 15 dicembre):

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• se l’impresa è tenuta alla redazione del bilancio e la lettera di invito viene speditaentro il 30 giugno (in esempio: 2003), l’invitato deve autocertificare a pena diesclusione se – e, in caso positivo, quando – il bilancio è stato depositato; solo incaso positivo il quinquennio di riferimento sarà, nell’esempio: 2002-2001-2000-1999-1998;

• se l’impresa non è tenuta alla redazione del bilancio e la lettera di invito vienespedita entro il 31 ottobre (in esempio: 2003), l’invitato deve autocertificare a penadi esclusione se – e, in caso positivo, quando – la dichiarazione dei redditi sia statatrasmessa; solo in caso positivo il quinquennio di riferimento sarà come quello di cuisopra in esempio: 2002-2001-2000-1999-1998.

3. A fronte delle casistiche riportate si osserva che nel singolo invito si può evitare diprevedere la procedura ex art. 10, comma 1-quater della L. 109/1994, ponendosi in esserela prova di resistenza, e cioè verificandosi d’ufficio che i soggetti da invitarsi sianocomunque qualificati sulla base:

• dei certificati dei lavori, già esibiti in copia auto-autenticata ai fini dell’iscrizione inelenco, che ricadono nell’ultimo quinquennio utile (naturale e consecutivo) rispettoalla gara;

• delle copie dei bilanci o delle dichiarazioni dei redditi, auto-autenticate ai finidell’iscrizione in elenco, che ricadono nell’ultimo quinquennio utile (per esercizifinanziari) sempre rispetto alla data di spedizione della lettera di invito.

4. Se poi il soggetto si iscriva in elenco per appalti fino a 150.000 euro con attestazione-Soa, non è sufficiente la prova di resistenza riferita alla durata di validità del documento, maoccorre preventivamente verificare d’ufficio presso il casellario informatico che l’attestazionestessa conservi ancora validità (in quanto non annullata), oppure chiedere in gara una copiaauto-autenticata in data posteriore a quella di spedizione dell’invito.5. Per importi d’appalto superiori a 150.000 euro ed inferiori a 750.000, vale quanto detto alpunto precedente.Non occorre affatto porre in essere la procedura ex art. 10, comma 1-quater, della L.109/1994.6. Ultima delicata questione è se la verifica a campione vada operata anche sui requisiti diidoneità soggettiva, che comunque, si ripete, debbono sempre essere posseduti conriferimento al tempo della gara.Sotto quest’ultimo profilo, cfr. anche Autorità di vigilanza, determinazione 29 maggio 2002,n. 10:"Il possesso dell’attestazione di qualificazione, se è sufficiente alla dimostrazione deirequisiti di idoneità tecnica ed economica del concorrente, non basta a far ritenere provatol’ulteriore requisito di idoneità morale e professionale dell’imprenditore che, oltre che alladata del rilascio dell’attestazione di qualificazione, deve permanere sino alla data distipulazione del contratto. Tale idoneità si ricollega al mancato verificarsi di fatti ecircostanze suscettibili di continua modificazione e la cui insussistenza va verificatadinamicamente in occasione anche di ogni singola gara secondo i criteri indicati dall’art. 75del regolamento 21 dicembre 1999, n. 554".6.1. Il quartultimo periodo del comma 1-ter dell’art. 23 della L. 109/1994 va letto incombinato disposto con l’art. 10, comma 1-quater.Non c’è alcun obbligo di verifica a campione per i concorrenti (peraltro pre-verificabili, siapure parzialmente, tramite casellario informatico).Per l’aggiudicatario, è invece opportuno che la c.d. idoneità morale venga documentalmentesempre verificata.6.2. Se non si prendesse a parametro il richiamato art. 10, comma 1-quater, residuerebbeall’Amministrazione un margine di discrezionalità troppo elevato in ordine all’àmbito dellaverifica formale sulle cause di esclusione e di incapacità a contrattare.Infatti, la norma posta nel comma 1-ter dell’art. 23 ("le stazioni appaltanti procedono averifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari")prescrive che la verifica è sempre obbligatoria (profilo dell’an), ma non ne specifical’oggetto.Di qui – non solo dalla contestuale vigenza di due norme – la necessità logico-giuridica diuna lettura combinata. La capacità tecnico-economica va sempre documentalmenteverificata (se ciò sia necessario in ordine alle esaminate casistiche, di cui supra).

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Se poi dal combinato disposto delle due norme, come anche dalla collocazione testuale delquartultimo periodo del comma 1-ter dell’art. 23 – che sta subito dopo il periodo dove simenziona l’"autocertificazione (…) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dallegare d’appalto" – si vuol trarre motivo per dedurre un rafforzamento dell’art. 10, comma 1-quater, nel senso di un obbligo di "verifiche (…) comunque sui soggetti aggiudicatari"(intesa la formulazione come catagoria di genere, cioè come naturalmente unico soggettoaggiudicatario), questo può anche apparire congruo e ragionevole.Ma che l’obbligo della verifica dell’idoneità soggettiva riguardi anche i meri concorrenti,questo non sta scritto in nessuna delle due norme da leggersi in combinato disposto. Nerisulterebbe, peraltro, una licitazione "semplificata" proceduralmente più aggravata dellagara ordinaria fino a 150.000 euro, assoggettata al solo comma 1-quater dell’art. 10 dellalegge.

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Affidamento a trattativa privata di lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro: lagara informale è obbligatoria, facoltativa od opportuna ?

di Alessandro Massari

Come noto, l'art. 7, comma 1, lettera p), della legge 1 agosto 2002, n.166 ha introdotto alcomma 1 dell'art. 24, c.1, della L.109/1994 ss.mm una nuova ipotesi di affidamento dilavori a trattativa privata, collocata alla lettera "0a", e precisamente per "lavori di importocomplessivo non superiore a 100.000 euro".A differenza dell'ipotesi di cui alla successiva lettera a), per la quale si ammette il ricorsoalla trattativa privata per "lavori di importo complessivo compreso tra oltre 100.000 euro e300.000 euro, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare,dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827", l'applicazione della nuovafattispecie introdotta dal "Collegato Infrastrutture" non è più subordinata alla ricorrenza dialmeno uno dei presupposti di cui all'art. 41 del regolamento di contabilità (diserzione delpubblico incanto o della licitazione privata, urgenza di provvedere, speciali ed eccezionalicircostanze, ecc).Si è dunque "liberalizzato" il ricorso alla trattativa privata per tutta la fascia di importo fino a100.000 euro, e ciò in netta controtendenza rispetto alla impostazione restrittiva finoraadottata dalla legge quadro, la cui disciplina, come noto, è addirittura più vincolante diquella di derivazione comunitaria di cui alla direttiva 93/37/Cee.La scelta operata dal legislatore della 166 non può che essere salutata con estremo favoredagli operatori delle stazioni appaltanti: la possibilità di affidare a trattativa privata senza iprecedenti vincoli qualsiasi tipologia di lavori all'interno della soglia dei 100.000 euro, parerecepire le pressanti istanze volte ad una consistente semplificazione procedimentale perl'affidamento di appalti di assai modesa entità economica, in ossequio ai principi dieconomicità, di efficienza dell'azione amministrativa e di proporzionalità delle forme. Lageneralizzazione della trattativa per gli affidamenti di modesto importo consente finalmentedi ottenere gli auspicati benefici in termini di speditezza e snellezza amministrativa, a frontedi una insostenibile complessità e dilatazione temporale delle procedure formali fino ad oranecessarie anche per gli interventi di più scarsa rilevanza (l'Autorità per la vigilanza suilavori pubblici ha rilevato, nella relazione dell'anno 2001, una durata media della sola fase digara di 81,5 giorni, la quale si rivela sovente la più lunga dell’intero ciclo realizzativodell'opera, dalla progettazione al collaudo).Invero, non può non rammentarsi che, proprio per gli appalti per importi inferiori a 150.000euro, in relazione alla norma di cui all’art. 10 comma 1 quater della legge (che invece non siapplica alle trattative private, secondo le indicazioni fornite dall' Aut. Vig. LL.PP. con atto diregolazione n. 15/2000), sussiste la necessità per le stazioni appaltanti (salvo che leimprese concorrenti dispongano di attestazione SOA anche per le categorie oggettodell'appalto di importo inferiore a 150.000 euro da affidare) di verificare, gara per gara, ilpossesso dei requisiti prescritti dall’art. 28 del d.p.r. n. 34/2000 - requisiti chesostanzialmente non divergono da quelli necessari per il conseguimento dell’attestazioneSOA per gli appalti di importo superiore a 150.000 euro, ma che tuttavia sono accertati daun soggetto professionalmente qualificato (le società organismi d’attestazione, perl’appunto) e a fronte di remunerazione (cfr. M. Greco, La trattativa privata nei lavori pubblicialla luce della "Merloni-quater": verso una possibile generalizzazione dell'istituto?, inwww.appaltiecontratti.it).Il comma 5 dell'art.24 stabilisce che "l'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi delcomma 1, lettera b), avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitatialmeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi dellapresente legge per i lavori oggetto dell'appalto".Dunque, seguendo l'interpretazione letterale della norma, l'obbligo di esperire la garainformale sussiste solo e soltanto per l'affidamento a trattativa privata di "lavori di importocomplessivo superiore a 300.000 euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti efunzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa,qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile delprocedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamentodegli appalti" (art.24, c.1, lett.b)).

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Un regime particolare è stato poi introdotto al comma 5bis per la gara informale relativa ailavori di importo complessivo non superiore a 300.000 euro, per lavori di restauro emanutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno1939, n. 1089, e ss.mm. (ora Dlgs. 29.10.1999 n.490).Dunque, relativamente all'ipotesi dei lavori di importo complessivo non superiore a 100.000euro, il legislatore della 166 non solo ha svincolato il ricorso alla trattativa privata daqualsiasi presupposto di ammissibilità previsto dal regolamento di contabilità, ma ha altresìesonerato la stazione appaltante, per la stessa fattispecie, dall'obbligo di esperire un seppurminimo confronto concorrenziale in via informale.Tale volontà si evince anche dall'esame dell'iter dei lavori parlamentari e dal confronto tra laprima versione del "collegato infrastrutture" ed il testo definitivo poi approvato con la LeggeI agosto 2002 n. 166.Nella prima versione del ddl AC 2032 approvato dalla Camera, l'obbligo di esperimento dellagara informale, oltre all'ipotesi di cui alla lettera b) del primo comma dell'art.24, era statoespressamente esteso anche alla fattispecie di alla lettera Oa), e dunque anche per i lavoridi importo fino a 100.000 euro.Il riferimento del comma 5 alla lettera Oa) è stato poi espunto nel testo approvato dalSenato (AS 1246) destinato a divenire quello definitivo.Appare dunque chiara la volontà del legislatore statale di non assoggettare gli affidamenti atrattativa privata dei lavori di importo complessivo fino a 100.000 euro all'obbligo della garainformale tra almeno quindici concorrenti e con le modalità di cui all'art.78 del DPR554/1999.Va peraltro subito avvertito che, relativamente agli appalti di lavori pubblici di interesseregionale, tale assetto dovrà essere nuovamente verificato da ogni stazione appaltante unavolta che la rispettiva Regione di appartenenza abbia legiferato nella materia dei lavoripubblici, nell'esercizio della potestà loro conferita dal nuovo testo dell'art.117 Costituzione,a seguito dell'entrata in vigore della nota L.cost. 3/2002.A titolo esemplificativo, la proposta di legge regionale uniforme sui lavori pubblici elaboratada ITACA (Istituto per la Trasparenza, l'Aggiornamento e la Certificazione degli Appalti) eattualmente all'esame delle commissioni di diversi consigli regionali prevede all'art.25, c.3,che "di regola la trattativa privata comporta la comparazione delle offerte sulla base del soloprezzo ed è svolta con almeno tre soggetti ..." (cfr. il testo della proposta al sitohttp://www.itaca.org/).Ulteriore, e ovvia, verifica è poi quella che il responsabile del procedimento deve effettuarecon riguardo alla disciplina interna contenuta nel regolamento dei contratti di ciascun ente,nel quale potrebbe essere eventualmente previsto l'obbligo generalizzato di far precedere gliaffidamenti a trattativa privata da una procedura ufficiosa tra un numero minimo diconcorrenti.Se la gara informale per i lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro,appare al momento giuridicamente non obbligatoria, salva la verifica del livello legislativoregionale e della eventuale disciplina regolamentare interna di cui si è detto, deve esseretuttavia richiamato l'orientamento sfavorevole, discendente dai generali principi dellacontrattualistica pubblica e fatto proprio dalla giurisprudenza e dalle autorità poste a tuteladella concorrenza e del mercato, verso gli affidamenti diretti di appalti pubblici nonpreceduti da un seppur minimo ed informale confronto concorrenziale.Nella raccomandazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del17.12.1999, si trova affermato che "nei rari casi in cui effettivamente la gara sia facoltativa,l'Autorità, come peraltro stabilito dalla Commissione Europea, auspica una più ampiautilizzazione di procedure concorsuali ad evidenza pubblica, in quanto il periodico raffrontoconcorrenziale tra più operatori garantisce il contribuente che la spesa pubblica risultaeffettivamente minimizzata, incentivando peraltro l'efficienza produttiva e organizzativadelle imprese".Il Dipartimento delle politiche comunitarie con circolare del 6.6.2002 n.8756, nel ribadire ilprincipio del primato del diritto europeo nella materia degli appalti pubblici ha affermato che"… anche per gli appalti pubblici sottosoglia, e piu' in generale per i contratti stipulati dapubblici soggetti in settori non regolamentati sul versante europeo, il diritto comunitarioconsidera il ricorso alla scelta diretta, in deroga ai principi di trasparenza e di concorrenza,quale evenienza eccezionale, giustificabile solo in presenza di specifiche ragioni tecniche ed

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economiche, necessitanti di adeguata motivazione, che rendano impossibile in termini dirazionalità l'individuazione di un soggetto diverso da quello prescelto … ".In giurisprudenza si trova affermato, che "in materia di contratti con la p.a., in forza deiprincipî desumibili dall'art. 41 r.d. 23 maggio 1924 n. 827, il ricorso alla trattativa privatacon unico contraente è ammesso solo nei casi di oggettiva impossibilità di acquisire laprestazione da parte di altri contraenti, non riconducibile alla volontà o al precedentecomportamento della stessa amministrazione procedente" (C.d.S. sez. IV, sent. 29/1995).L'art.78, c.4, del DPR 554/1999 nello stabilire che "La procedura della gara informale puòessere adottata dalla stazione appaltante anche nel caso in cui questa non sia obbligatoriaper legge; il numero dei soggetti da invitare può essere inferiore a quello di legge, ecomunque non inferiore a cinque", mostra, ancora una volta, il chiaro favor dell'ordinamentoverso il confronto concorrenziale, ancorchè attuato in via informale, in ossequio ai generaliprincipi giuscontabili, nell'intento di assicurare alla P.A. le condizioni contrattuali piùvantaggiose mediante lo stimolo della concorrenza tra i privati, e dunque perseguirel'ottimale utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche, garantendo altresì la massimatrasparenza dell’azione amministrativa.In definitiva, per gli affidamenti a trattativa privata di lavori di importo complessivo nonsuperiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, se possono procedere anche adaffidamento diretto, salva diversa indicazione a livello di legislazione regionale o di disciplinainterna, dovrebbero tuttavia valutare, anche alla luce del quadro che si è sopra delineato,l'opportunità di prevedere nel regolamento dei contratti, se già non contemplato,l'esperimento di una gara informale tra un numero minimo di concorrenti, ovvero facendoapplicazione del comma 4 dell'art.78 del DPR 554/1999 sopra richiamato.Il numero delle imprese da invitare potrebbe essere calibrato in funzione dell'importodell'appalto da affidare, essendo evidente la differenza tra un importo di 20.000 euro (sogliasotto la quale è tra l'altro consentito l'affidamento diretto del cottimo fiduciario ai sensidell'art.144 DPR 554/1999) ed un importo invece di poco inferiore a 100.000 euro. Sipotrebbe, solo per fare una delle tante possibili ipotesi, consentire un affidamento diretto, inanalogia alla disciplina del cottimo, per importi non superiori a 20.000 euro e prevedereinvece un numero minimo di tre imprese da invitare per importi superiori a 20.000 euro efino, ad esempio, a 50.000 euro, per arrivare ad un minimo di cinque, o più concorrenti, perimporti da oltre 50.000 fino a 100.000 euro.La Legge regionale Siciliana n.7 del 2.8.2002 (che non ha neppure recepito lageneralizzazione della trattativa privata fino a 100.000 euro), fissa invece il numero minimodelle imprese da invitare alla gara informale in funzione della popolazione dei comuni,stabilendo al comma 5 dell'art.19 che l'affidamento a trattativa privata "avviene mediantegara informale alla quale debbono essere invitati almeno cinque concorrenti nei comuni conpopolazione inferiore a 10.000 abitanti e almeno dieci concorrenti nei comuni conpopolazione superiore a 10.000 abitanti.".In tal modo, e per concludere, si potrebbero coniugare le esigenze di semplificazione e diaccelerazione dell'affidamento e dunque di economicità ed efficacia dell'azioneamministrativa - che vanno comunque salvaguardate per non vanificare le preziose, edattese, concessioni della legge 166 - con le altrettanto pregnanti esigenze di trasparenza econcorrenzialità sottese ai generali principi della contrattualistica pubblica.

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Le nuove commissioni di collaudo nella "Merloni quater"

di Maurizio Greco

I. Secondo la nuova formulazione del comma 4 dell'art. 28 della legge 109/1994, per leoperazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici dielevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità eall'importo degli stessi.

I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture,salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile delprocedimento.

Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, ifunzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in ufficipubblici.

È abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare.

La novella consiste dunque nell'inserimento degli ultimi due periodi, con lo scopo diconsentire la partecipazione alle commissioni di collaudo anche di funzionari amministrativi.

L'innovazione pare comprensibile tenuto conto della natura anche amministrativa delleverifiche demandate alla commissione di collaudo.

Tuttavia sarebbe stato opportuno prevedere il possesso da parte del funzionarioamministrativo di "specifica qualificazione" nella materia, analogamente a quanto richiestoai tecnici, e non limitare il requisito alla mera anzianità di servizio di cinque anni (magari insettori del tutto diversi).

Restano peraltro ferme le incompatibilità stabilite al comma 5 dell'art. 28.

II. La chiusa del comma, per cui è abrogata ogni diversa disposizione, anche di naturaregolamentare, comporta la necessità di identificare le disposizioni colpite dall'immediatoeffetto abrogativo.

Ci si può ad esempio chiedere se sopravviva la disposizione del comma 5° dell'art. 188 dpr554/99, in base alla quale il collaudo è affidato ad una commissione composta da tremembri soltanto "nel caso dei lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse inragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento".

Siccome infatti il funzionario amministrativo costituisce per definizione una "professionalitàdiversa" non pare dover sussistere ulteriormente la limitazione alla costituzione di un organocollegiale legata soltanto alla particolare tipologia e categoria dell'intervento.

Peraltro sembra opportuno salvare la prescrizione regolamentare nella parte in cui individuain tre i componenti dell'organo di collaudo, sovvenendo alla imprecisione della disposizionelegislativa che paradossalmente legittimerebbe la costituzione di un organismo formato dadue soli componenti.

Analogo discorso vale per la successiva norma regolamentare per cui la commissione nonpuò essere composta congiuntamente da soggetti appartenenti all'organico della stazioneappaltante e da soggetti esterni.

E' infatti evidente che il funzionario amministrativo è (almeno di regola) un soggettoappartenente all'organico della stazione appaltante.

L'applicazione della norma comporterebbe allora che in tutti i casi in cui si designano tecnici

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esterni il funzionario dovrebbe appartenere ad un altro ente.

III. Un'altra serie di norme pare invece non colpita dalla modifica legislativa, nonapparendo di per sé in contrasto con la stessa (salve successive innovazioni del dpr 554/99sulla base della generale previsione dell'art. 7, 4° comma della L. 166/2002).

In particolare si pensa:

- al comma 2 dell'art. 188 dpr 554/99, che prevede i requisiti abilitanti allo svolgimentodell'incarico di collaudo (evidentemente, a questo punto, per i soli componenti tecnici);- i commi 8, 9 e 10 dello stesso articolo, che disciplinano l'istituzione e l'iscrizione neglielenchi dei collaudatori (sempre ad esclusione, si deve ritenere, del componenteamministrativo);- il comma 11, che specifica i criteri di individuazione del collaudatore nell'ambito deglielenchi;- il comma 12 che stabilisce particolari divieti relativi a nuovi incarichi di collaudo (adeccezione dei collaudatori appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti, compresoquindi il funzionario amministrativo).

Riguardo infine ai problemi di diritto transitorio, si può ritenere, sulla base del principio dicui all'art. 232, 1° comma del dpr 554/99, che la nuova norma sia di immediataapplicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione, attenendo all'organizzazione dellastazione appaltante.

Pertanto finché il procedimento di collaudo non sia concluso ai sensi dell'art. 209 dpr554/99, potrà procedersi eventualmente ad una modifica della composizione dellacommissione già nominata, o anche all'effettuazione di un nuovo collaudo.

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Gli adempimenti in materia di pubblicità nella "Merloni quater"

di Maurizio Greco

I. La nuova formulazione del comma 2 dell'art. 29 della legge quadro prevede chel'amministrazione è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui allo stessoarticolo in materia di pubblicità, tramite il responsabile del procedimento il quale, in caso dimancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme dipubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione.

L'ambito di applicazione della norma si riferisce alla pubblicazione:

- dei bandi e avvisi di gara e degli avvisi di aggiudicazione (lett. a, b, c del comma 1°);- degli avvisi riferiti all'ultimazione dei lavori e all'effettuazione del collaudo (lett. f);- degli avvisi riferiti al maggior importo e/o ritardo nell'effettuazione dei lavori (lett. f-bis);- degli avvisi riferiti a sentenze o pronunce che dispongano variazioni rispetto agli importi diaggiudicazione o di affidamento dei lavori (lett. f-ter).

Appare peculiare la previsione che il responsabile del procedimento, in caso di mancataosservanza delle disposizioni stesse, debba effettuare a proprio carico le forme di pubblicità,senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione.

La ratio della disposizione pare ispirata a fornire un ulteriore stimolo all'adempimento deglioneri pubblicitari previsti dalla legge, i quali peraltro non i tutti i casi sono posti a presidiodella concorrenzialità (si pensi alle tipologie di avvisi sub f, f-bis ed f-ter).

Innanzitutto pare che la disposizione nulla innovi in ordine alle conseguenze, sul piano dellalegittimità degli atti, dell'omissione degli adempimenti in materia di pubblicità.

Pertanto risultano confermati gli orientamenti della giurisprudenza in ordine all'effettocaducante sugli atti consequenziali della procedura di gara derivante dall'omissione delleforme di pubblicità notizia prodromiche all'esperimento del confronto concorrenziale.

Così come deve continuare ad escludersi, per ragioni contrarie, che l'omissione dellepubblicazioni successive alla gara abbiano un tale effetto.

Essa, infatti, può esclusivamente comportare la rimessione in termini nei confronti deisoggetti che non siano destinatari diretti dei provvedimenti (in particolaredell'aggiudicazione), in quanto non si è integrata la fattispecie legale di pubblicità, dalla datadella quale decorre il termine per l'impugnazione.

II. Escluso pertanto sotto il profilo esaminato un effetto innovativo della disposizione, deverimarcarsi che la stessa introduce una peculiare "sanzione" consistente nell'obbligo delresponsabile del procedimento di effettuare, in caso di mancata osservanza delledisposizioni in materia, le forme di pubblicità previste, a proprio carico e senza potersirivalere sull'amministrazione.

Per le ragioni sopra esposte, sorge il sospetto che la norma sia frutto più che altro dipressioni lobbistiche degli editori.

La disposizione peraltro pare mal conciliarsi con i principi generali in materia diresponsabilità amministrativa.

Si tratta presumibilmente dell'unico caso in cui viene affrontato un esborso diretto da partedel funzionario che non derivi dall'accertamento della responsabilità per danno erariale daparte del giudice contabile.

La fattispecie, inoltre, pare di per sé male inquadrarsi in uno schema di responsabilità

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amministrativa, sia pure ex lege, proprio perché prescinde dalla causazione di un danno.

E' infatti evidente che un danno erariale potrebbe sussistere esclusivamente nel caso diduplicazione della spesa per pubblicità, in quanto l'effettuazione della spesa, perl'amministrazione, è dovuta.

Si tratta quindi di una sorta di sanzione amministrativa di tipo oggettivo (la colpa è semprein re ipsa), collegata alla violazione delle norme in tema di pubblicità e fondatasull'interruzione, a tal fine, dell'immedesimazione organica con l'ente.

Quanto ciò sia conforme ai principi dell'ordinamento sarà presumibilmente oggetto diconfronto nel tempo a venire.

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L'applicazione ai contratti in corso della nuova disciplina della cauzione definitiva

di Maurizio Greco

I. Come noto, la L. 166/2002 modifica la disciplina della cauzione definitiva, con incrementodell'importo della stessa per le gare aggiudicate con i maggiori ribassi (con evidenti finalitàdeflative di questi ultimi).

Il nuovo comma 2 dell'art. 30 della "Merloni" prevede infatti che in caso di aggiudicazionecon ribasso d'asta superiore al 10 (e non più il 20) per cento, la garanzia fidejussoria èaumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove ilribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto diribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione definitiva è, peraltro, progressivamente (e automaticamente) svincolata adecorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante statid'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale.

Al raggiungimento di tale importo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per centodell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragionedi un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo deilavori eseguiti.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolatosecondo la normativa vigente.

II. Perplessità induce la previsione che tali disposizioni si applichino anche ai contratti incorso.

Invero, pare che la formulazione sia frutto di una svista del legislatore.

Sembra infatti che si intendesse riferire l'effetto di applicazione ai contratti in corso soltantoalle nuove disposizioni sulle modalità di svincolo (quindi con un intento di favor perl'impresa) e non all'incremento della misura della cauzione per i ribassi superiori al 10%.

Tuttavia l'espressione testuale riferisce l'applicazione ai contratti in corso "dei periodiprecedenti", compreso quindi il nuovo primo periodo dell'art. 30, 2° comma della leggequadro.

La norma pare contrastare seriamente con principi ricevuti, in quanto incide su un assettosostanziale definito nella vigenza della precedente normativa.

In base al principio recepito nell'art. 232, 2° comma del d.p.r. n. 554/1999, le nuovedisposizioni che riguardano il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto siapplicano soltanto ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore.

In particolare, la norma, applicata retroattivamente, introduce un maggior costo chel'impresa non ha considerato nella formulazione dell'offerta.

Inoltre se la ratio della disposizione è quella di disincentivare ribassi eccessivi (anche se èlecito nutrire qualche dubbio sull'efficacia di tale rimedio), essa, applicata ad offerte giàformalizzate, non raggiungerebbe certamente il suo scopo.

III. Purtuttavia, per una volta la lettera della disposizione pare chiara.

Inoltre, al di là dell'argomento storico (pure non irrilevante) non potrebbe escludersiun'ulteriore finalità dell'intervento normativo, ossia quello di incrementare le garanziefornite alla stazione appaltante anche nel caso di contratti in corso di esecuzione ma definiti

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nel vigore della precedente disciplina.

E' noto che la giurisprudenza costituzionale ha affermato che la retroattività della leggetrova un limite invalicabile soltanto in materia penale, mentre si sottraggono alle censure diincostituzionalità le disposizioni con portata retroattiva sorrette, oltre che dall'assenza dilesioni di un legittimo affidamento (ciò che nella specie può essere discusso), dallaragionevolezza.

Il che nella circostanza potrebbe non essere escluso in ragione dell'ulteriore finalità sopraindividuata della disposizione, riconducibile al generalissimo canone di buon andamentodella p.a.

In secondo luogo non pare scontato che risponderebbe agli stessi criteri di ragionevolezzache l'impresa beneficiasse esclusivamente delle disposizioni di favore.

Pare cioè plausibile che la norma potrebbe non superare il vaglio di legittimità costituzionalese intendesse applicare ai contratti in corso soltanto le più favorevoli previsioni in tema disvincolo e non anche l'incremento della cauzione che, in tesi, risponde alla finalità dicircoscrivere di maggiori cautele l'esecuzione di un appalto aggiudicato in base ad un "maxi-ribasso" (che la legge considera con sospetto).

A tal riguardo, un'interpretazione prudente ed aderente al dato letterale pare suggeritaanche dalla sanzione prevista dal successivo periodo, per cui "la mancata costituzione dellagaranzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione dellacauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o laconcessione al concorrente che segue nella graduatoria".

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Il diritto di prelazione per il promotore nella Merloni-quater: il solito dilemma perl’Amministrazione di fronte a una fattispecie normativa soggetta a disapplicazionedi fronte all’ordinamento comunitario.

di Lino Bellagambahttp://www.linobellagamba.it

1. L’ultima parte del comma unico dell’art. 37-ter della L. 109/1994, così come innovatadalla c.d. Merloni-quater, prevede la seguente disposizione:

"Nella procedura negoziata di cui all’articolo 37-quater il promotore potrà adeguare lapropria proposta a quella giudicata dall’amministrazione più conveniente. In questo caso, ilpromotore risulterà aggiudicatario della concessione".

2. Prima di esaminare la disposizione appena citata, ricordiamo che, mentre con la gara perl’ordinaria concessione la procedura è di carattere semplice e consiste obbligatoriamente inuna licitazione (L. 109/1994, art. 20, comma 2), nella gara di project financing attivata dapromotore la procedura è sdoppiata in due sottofasi:

• la prima sottofase è data dalla "gara" con cui, attenzione, non si affida affatto laconcessione, ma si selezionano soltanto i soggetti (due o uno solo) con i qualinegoziare successivamente, insieme al promotore, il contratto di concessione; ora,per tale sotto-fase, "è altresì consentita la procedura di appalto-concorso" (art. 37-quater, comma 1, lett. a), ultima proposizione);

• la seconda sottofase è data dalla "procedura negoziata" a tre (o a due), fra i soggettiselezionati con la "gara" ed il promotore; dalla negoziazione risulteràl’"aggiudicatario" del contratto di concessione con il quale l’Amministrazione stipuleràil contratto.

3. Ricordiamo anche che la configurazione sistematicamente più corretta della fattispecieprocedurale si coglie dalle norme comunitarie:

"Le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire gli appalti di lavori mediante laprocedura negoziata, dopo aver pubblicato un bando di gara e selezionato i candidatisecondo criteri qualitativi e resi noti: (....) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori la cuinatura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi"(Dir. 93/37, art. 7, paragrafo 2, lett. c)).

Alla luce di questa disposizione appare chiaramente la trattativa privata con bando lafattispecie entro cui correttamente inquadrare la gara preliminare del project financingdell’ordinamento italiano (LINO BELLAGAMBA, La collocazione sistematica della garapreliminare di project financing: non si tratta affatto di licitazione privata, inhttp://www.appaltiecontratti.it, 15 ottobre 2001).

Infatti:• in ambedue gli ordinamenti si tratta di gara con bando, essendo però l’ordinamento

comunitario a chiarire definitivamente che al concetto di "gara" non corrispondononecessariamente né la procedura ristretta (licitazione) né quella aperta (incanto);

• i "criteri qualitativi" di cui alla Direttiva corrispondono - nella "gara" ex art. 37-quater, lett. a) della L. 109/1994 - ai "valori degli elementi necessari per ladeterminazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previstedal piano economico-finanziario presentato dal promotore";

• nell’operazione di project financing si tratta oggettivamente di lavori la cui "natura"non consente preliminare fissazione dei prezzi.

La configurazione della fattispecie non cambia, oggi, con la previsione dell’appalto-concorso(impropria nella denominazione) per la prima sub-fase. Infatti, in tal caso, i concorrentidebbono presentare come offerta tecnica un progetto definitivo (e non un esecutivo), se abase di gara è stato posto il preliminare del promotore.

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4. Ad ogni modo, proprio perché si tratta di trattativa privata, fermo restando il solo limitedell’obbligo del bando, l’Amministrazione ha discrezionalità nello stabilire se le regoleprocedurali debbano strutturarsi:

• sul trinomio richiesta di essere invitati-invito-negoziazione (parametrato sullaprocedura ristretta);

• oppure solo sul binomio richiesta di candidatura-negoziazione (consistente in unaprocedura ristretta imperfetta).

Si esprime la preferenza teorica per la seconda soluzione, quanto meno per importi di valorecomunitario, in quanto rimane il fatto che la trattativa con bando della normativacomunitaria genera un modello di scelta del contraente in cui il bando stesso è un invitoindifferenziato a presentare domande di candidatura, cui segue la selezione dei soggetti coni quali negoziare.Ma, attenzione, ed è qui il punto nodale di tutta la questione: anche una volta selezionati isoggetti con cui negoziare, pure in fase di negoziazione va tutelato il principio diconcorrenza effettiva. I soggetti selezionati per la negoziazione debbono poter migliorare lapropria offerta e l’Amministrazione ha l’obbligo di tener conto dell’interesse delle imprese alconfronto concorrenziale reale.Che questo sia il principio da applicarsi, si desume dalla stessa giurisprudenza del Consigliodi Stato."La Corte di giustizia delle C.E. (....) ponendosi in una prospettiva sistematica tesa asalvaguardare, anche in relazione a fattispecie concessorie, il rispetto dei principifondamentali dell’ordinamento comunitario, ha fatto leva sulla correlazione fra il divieto didiscriminazione in base alla nazionalità e la trasparenza delle commesse pubbliche, intesasia come esigenza di diffondere le informazioni relative ai contratti da stipulare perconsentire alle imprese di valutare l’opportunità della presentazione di un’offerta, sia comecriterio informatore delle successive fasi delle procedure di aggiudicazione di cuisalvaguardare il corretto svolgimento.Così ricostruita nella sua portata applicativa, la trasparenza appare il logico corollario dellaparità di trattamento di cui assicura l’effetto utile garantendo, attraverso l’eguale possibilitàdi accesso alle gare e l’obbiettiva ed imparziale selezione dei candidati, condizioni diconcorrenza non falsate.Tale impostazione ermeneutica, vincolante per le istituzioni degli stati membri ivi compresequelle giurisdizionali (....), è coerente con le valutazioni formulate dalla Commissioneeuropea nella comunicazione interpretativa sulle concessioni adottata il 29 aprile 2000.(....) Per concludere sul punto il collegio osserva che in tema di affidamento, medianteconcessione, di servizi pubblici di rilevanza comunitaria, il rispetto dei principi fondamentalidell’ordinamento comunitario (ritraibili principalmente dagli artt. 43 e 49 del Trattato C.E.),nonché dei principi generali che governano la materia dei contratti pubblici (enucleabili dalledirettive in materie di appalti di lavori, servizi, forniture e settori esclusi), imponeall’amministrazione procedente di operare con modalità che preservino la pubblicità degliaffidamenti e la non discriminazione delle imprese, mercè l'utilizzo di procedure competitiveselettive" (Cons. Stato, IV, 17 gennaio 2002, n. 253).4. Così ricostruito l’assetto giuridico della materia, è evidente che il diritto di prelazionericonosciuto al promotore vìola manifestamente i principi dell’ordinamento comunitario e,come tale, costituisce istituto da disapplicarsi.Si tratta di un’ipotesi di affidamento diretto ed automatico al promotore, che non trovasussunzione (né potrebbe essere diversamente) in nessuna delle ipotesi che la Direttiva93/37 prevede per la procedura negoziata.Senza consentirsi possibilità di rilancio agli altri soggetti sulla proposta stessa perl’amministrazione più conveniente, è annullata ogni possibilità di concorrenzialità finale ed èinutiliter data tutta la prima fase.Ciò di fatto potrebbe portare a gare già deserte nella prima sub-fase in quanto:

• se la procedura non è ad appalto-concorso, nessuno lucrerà più alcun rimborso (cfr.nuovo comma 5 dell’art. 37-quater);

• se invece lo è, pochi saranno disponibili a rischiare il terzo posto in graduatoria,senza ricevere alcun rimborso per le non indifferenti spese di progettazione.

Ciò comporterà anche un anticipo della concorrenza effettiva al momento di comparazionedelle proposte, in quanto la proposta valutata "di pubblico interesse" sarà di fatto quella

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idonea ad essere affidataria della concessione. Ma qui l’Amministrazione gode di unamaggiore discrezionalità.Ciò comporterà, infine, un’inevitabile contenzioso, in quanto:

• il promotore avrà tutto l’interesse all’applicazione della norma, ciò che metterà indifficoltà l’Amministrazione che correttamente intenda disapplicarla;

• se invece l’Amministrazione intende applicare la norma, nel caso che vi sianoeffettivamente soggetti interessati all’affidamento della concessione diversi dalpromotore, saranno proprio questi ultimi ad attivare il ricorso per la disapplicazione.

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Merloni-quater: per tutte le Amministrazioni che comunque hanno programmatointerventi idonei per il project financing, attenzione alla norma di diritto

transitorio in materia di pubblicità.

di Lino Bellagambahttp://www.linobellagamba.it

1. Mentre si scrive, la c.d. Merloni-quater non è neppure stata pubblicata in G.U..La legge recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti", approvata in viadefinitiva dalla Camera il 17 luglio 2002, all'art. 7 ("Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n.109. Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici "),al comma immediatamente successivo alla lett. ee) (comma che dovrebbe pertanto essereindividuato come n. 8 e non come n. 2 … ma la fretta, si sa, è sempre cattiva consigliera diogni governo, di questo come del precedente …) reca una norma di diritto transitorio.

La norma è la seguente:"2. Per i programmi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, leproposte dei promotori di cui all'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, comemodificato dal comma 1 del presente articolo, possono essere presentate senzapubblicazione del preventivo avviso indicativo entro la data del 30 giugno 2002. Qualoraentro tale data non siano pervenute proposte da parte del promotore, si dà luogo all'avvisoindicativo. La procedura di comparazione delle proposte, di cui all'articolo 37-ter, comma 1,della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, èestesa anche alle proposte già ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e non ancoraistruite. In questo caso si intende che i termini decorrano dalla data di entrata in vigoredella presente legge."

Il comma appena riportato fa riferimento a due diversi adempimenti che la L. 109/1994,così come innovata, viene a prevedere. Andiamo allora con ordine.

2. Il "preventivo avviso indicativo" di cui parla il comma in esame è quello che ora risulta nelnuovo comma 2-bis) dell'art. 37-bis della L. 109/1994.

La norma è la seguente:"2-bis) Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, leamministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi diinterventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica,pubblicando un avviso indicativo con le modalità di cui all'articolo 80 del regolamento di cuial decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante affissionepresso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stessoavviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000,n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito informatico. L'avviso è trasmesso all'Osservatorio deilavori pubblici che ne dà pubblicità. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioniaggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differentimodalità, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge."

Sul presupposto che alla data di entrata in vigore della Merloni-quater (il quindicesimogiorno dopo la pubblicazione in G.U.) il programma dei lavori pubblici sia già statoapprovato (altrimenti la questione di diritto transitorio non si pone proprio), si presentanodue situazioni.

2.1. Se, per un intervento programmato, un promotore ha effettivamente presentatoproposta entro la scadenza del 30 giugno 2002, nulla quaestio. L'Amministrazione - e, peressa, il responsabile del procedimento - non deve curare la pubblicazione di nessun avvisoindicativo.Attenzione però, nel caso, al rispetto di un altro termine, anche se è dubitabile della sua

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natura perentoria.

Così prevede, infatti, il nuovo comma 2-ter dell'art. 37-ter della L. 109/1994:"2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatriciprovvedono:a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliatarichiesta di integrazione."

Ora, sia l'interpretazione logica del comma 2-ter appena riportato, sia quella in combinatodisposto con la previsione dell'ultima parte del comma 2 che costituisce oggetto di analisiprincipale ("si intende che i termini decorrano dalla data di entrata in vigore della presentelegge"), tutte e due queste interpretazioni conducono ad affermare che - se proposta è statapresentata entro il 30 giugno 2002 - ai procedimenti in corso il comma 2-ter stesso vaapplicato (anche perché di fatto applicabile come jus superveniens, ed è questal'interpretazione logica).Quindi, entro n. 15 giorni dall'entrata in vigore della Merloni-quater, si deve comunicare alpromotore il nome del responsabile del procedimento (che comunque non può non risultaregià nominato), il quale dovrà provvedere a una sorta di pre-istruttoria della proposta confunzione di regolarizzazione quanto meno di carattere documentale (come noto, si tratta diuna sotto-fase procedimentale delle più delicate).

2.2. Se invece, entro la scadenza prevista dalla L. 109/1994 così come innovata dalla solaMerloni-ter, non è pervenuta nessuna proposta, allora "si dà luogo all'avviso indicativo".In tal caso, il termine di n. 20 giorni per adempiere all'obbligo di pubblicità decorre dalladata di entrata in vigore della Merloni-quater.

3. C'è da porsi ora una domanda: nel precedente caso (sub 2.2.) si applica il nuovo comma2 dell'art. 29 ("pubblicità")?

La nuova versione di tale comma stabilisce che "l'amministrazione (…) è tenuta adassicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile delprocedimento di cui all'articolo 80, comma 10, del regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancataosservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicitàivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione".

Si rileva che, nell'àmbito delle "disposizioni di cui al presente articolo", il comma 1, lett. e)dell'art. 29 stesso - già dal precedente testo - prevede che rientrino "i contenuti (…) dellecomunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici".La risposta all'interrogativo iniziale è pertanto positiva.Vista la letteralità dell'art. 29, con la soluzione appena affermata non sembra neanchepotersi parlare di interpretazione estensiva, che in ipotesi non sarebbe ammessa,trattandosi di fattispecie normativa che prevede una tipologia sanzionatoria.Né sarebbe sufficiente affermare che "le forme di pubblicità (…) delle concessioni" (cfr.prima parte del comma 1 dell'art. 29) si riferiscono - come pure sembra apparire dal dettatonormativo - solo a quelle bandite con progetto preliminare predisposto dall'Amministrazione(concessione ordinaria senza promotore). Infatti, la cit. lett. e) - riferendosi a "lavori diqualsiasi importo - ha una valenza di chiusura del sistema, finalizzato all'attuazione effettivadi un principio di carattere generale - quale quello della pubblicità - che è strumentale alprincipio primo di tutela della concorrenza.Né infine sarebbe corretto affermare che la sanzione dell'addebito delle spese di noneffettuata pubblicità varrebbe soltanto dove il progetto è predisposto dall'Amministrazione,quindi non nel caso di procedura attivata da promotore. Infatti, il nuovo inciso del comma 2dell'art. 29, secondo cui l'amministrazione "è tenuta ad assicurare il rispetto delledisposizioni di cui al presente articolo", si legge anche autonomamente dall'inciso che loprecede, secondo cui "le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadroeconomico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione".

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4. Assolutamente pleonastica la previsione della norma di diritto transitorio, secondo cui "laprocedura di comparazione delle proposte, di cui all'articolo 37-ter, comma 1, della legge 11febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è estesa anchealle proposte già ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e non ancora istruite".La prima parte dell'unico comma dell'art. 37-ter - fatta salva l'eliminazione del termine del"31 ottobre di ogni anno" - è rimasta del tutto inalterata. La c.d. "procedura dicomparazione delle proposte" è un obbligo di legge che prescinde da problematiche di dirittotransitorio, quanto al profilo dell'an (cioè, se porla in essere oppure no).Sotto il profilo del quando, la questione assume invece tutta la sua rilevanza, nel senso che,per le proposte già ricevute alla data di entrata in vigore della Merloni-quater, "si intendeche i termini decorrano dalla data di entrata in vigore della (…) legge" stessa. Pertanto, inmerito all'individuazione delle proposte quali "di pubblico interesse", "la pronuncia delleamministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi", salvo, "ove necessario(…), un più lungo programma di esame e valutazione" (L. 109/1994 così come innovatadalla Merloni-quater, art. 37-ter, terzultima e quartultima proposizione del comma unico).

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Novità processuali in materia di progettazione, approvazione e realizzazione delleinfrastrutture

di Maurizio Greco

I. Il D. Lgs. 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, perla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interessenazionale) reca, all'art. 14, importanti novità di carattere processuale.

Sulla base del tenore testuale, la disposizione pare avere portata alquanto ampia, benchéinserita in un decreto che "regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e larealizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonchèl'approvazione […] dei progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutturestrategiche private di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del programma dicui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443".

Infatti si prevede che nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che"comunque" riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delleinfrastrutture ed insediamenti produttivi (senza dunque alcun riferimento al preminenteinteresse nazionale e alla strategicità degli stessi) e le relative attività di espropriazione,occupazione ed asservimento:

a) l'udienza di merito del ricorso non richiede la domanda di fissazione ed avviene non piùtardi del quarantacinquesimo giorno dalla data di deposito dello stesso presso la segreteriadel giudice competente;b) la valutazione del provvedimento cautelare eventualmente richiesto deve tener contodelle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possonoessere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera;nel concedere la misura cautelare il giudice non potrà prescindere dal motivare anche sullagravità ed irreparabilità del pregiudizio all'impresa del ricorrente, il cui interesse dovràcomunque essere comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzionedelle procedure;c) per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni dell'articolo 23-bisdella legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Inoltre si stabilisce che la sospensione o l'annullamento giurisdizionale della aggiudicazionedi prestazioni pertinenti alle infrastrutture non determina la risoluzione del contrattoeventualmente già stipulato dai soggetti aggiudicatori; in tale caso il risarcimento degliinteressi o diritti lesi avviene per equivalente, con esclusione della reintegrazione in formaspecifica.

II. Mentre la norma sub a) reca un'ulteriore accelerazione dei tempi della discussione dimerito (deve ritenersi, anche in caso di diniego della misura cautelare), e mentre quantosub b) e c) non pare introdurre sostanziali innovazioni (in quanto il contemperamento tragravità ed irreparabilità del pregiudizio all'impresa del ricorrente ed interesse del soggettoaggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure doveva già ritenersi immanente alsistema), di peculiare rilievo tale ultima disposizione, che si inserisce in un dibattitoparticolarmente attuale.

Secondo un recente indirizzo (da ultimo Tar Campania, Napoli, sez. I, 29.5.2002, n. 3177,in questa Rivista), l'invalidità di cui è affetto il contratto stipulato dalla p.a. con chi èillegittimamente aggiudicatario assume la connotazione della nullità per contrasto con lenorme di disciplina del procedimento di evidenza pubblica, e non della sola annullabilità suazione giurisdizionale della parte nel cui interesse è stabilito dalla legge (e cioè della p.a.appaltante).

Una diversa soluzione comporterebbe infatti l'attribuzione all'amministrazione inadempientedi una ambito assai ampio di scelta discrezionale circa le sorti del contratto invalido, consostanziale vanificazione dell'effetto ripristinatorio conformativo del giudicato di

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annullamento dell'aggiudicazione.

Nel tracciare un primo commento "a caldo" di tale pronuncia, si era osservato che essaaveva contestualizzato la problematica delle conseguenze dell'annullamentodell'aggiudicazione a contratto già stipulato nel quadro della "nuova" giurisdizione esclusivain materia di affidamento dei contratti della pubblica amministrazione.

Al riguardo, se una prima perplessità poteva nascere, era costituita per l'appunto dal rilievoche il solo trasmigrare la materia dalla giurisdizione ordinaria a quella amministrativa nonpareva poter costituire ragione sufficiente ad obliterare il prevalente indirizzo per il quale ilgiudice amministrativo non può annullare un contratto, avendo lo stesso, tra le parti, forzadi legge.

Il senso del costante indirizzo della Cassazione era infatti quello per cui soltantol'amministrazione, essendo preposta alla cura del pubblico interesse cui il contratto èpreordinato, può valutare se il vizio della volontà che ha afflitto il processo determinativo distipulare con quel contraente possa essere tale da dover comportare una reazione contro lostesso contratto stipulato.

La stessa ricostruzione del contratto, stipulato a seguito di aggiudicazione illegittima, comecontrario (sempre ed in ogni caso) a norme imperative poteva essere oggetto didiscussione.

Infatti intendendo quest'ultimo come quel contratto che si discosta dallo schema legalemettendo in pericolo valori preminenti dell'ordinamento, deve dirsi che quanto meno taledefinizione non si attaglia a tutte le (frequenti) ipotesi di vizi meramente procedimentali,nelle quali non pare leso l'interesse pubblico alla corretta competizione delle imprese nelmercato degli appalti pubblici.

Almeno in tali casi la tesi tradizionale, che vi individuava (soltanto) un vizio della "volontà"dell'amministrazione procedente, e non una fattispecie di nullità radicale del contratto percontrasto insanabile con valori fondamentali dell'ordinamento, pareva ancora convincere.

L'orientamento tradizionale trova conferma quindi nella nuova disposizione che stabilisceche la sospensione o l'annullamento giurisdizionale della aggiudicazione di prestazionipertinenti alle infrastrutture non determina la risoluzione del contratto già stipulato; in talecaso il risarcimento degli interessi o diritti lesi avviene soltanto per equivalente, conespressa esclusione della reintegrazione in forma specifica.

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Il decreto sulle "grandi opere"di Maurizio Greco

I. Con il D. Lgs. 20 agosto 2002, n. 190 è stata data attuazione della legge 21 dicembre2001, n. 443 ("legge obiettivo" o Lunardi), per la realizzazione delle infrastrutture e degliinsediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.

Il provvedimento segue il "collegato infrastrutture" alla finanziaria 2002 (L. 166/2002) chereca una modifica alla legge "Merloni" volta dichiaratamente ad un adeguamento delladisciplina generale delle opere pubbliche non interessate dalla "legge obiettivo" ai principi edelle finalità di quest'ultima (snellimento, sburocratizzazione, accelerazione realizzativa,incentivazione dell'iniziativa privata).

La L. 443 (tuttavia anch'essa oggetto di modifiche da parte della L. 166/2002) detta unadisciplina derogatoria sugli stessi punti incisi dalla nuova formulazione della "Merloni"(programmazione, progettazione, sistemi di realizzazione, project financing, ecc.).

Peraltro la nuova disciplina generale dei lavori pubblici ha visto la luce prima di quella sulle"grandi opere" che pure era stata stralciata (a mezzo della delega) in ragione della suaurgenza.

Tra l'altro la nuova normativa non è completa in quanto si dovrà attendere la relativaregolamentazione di esecuzione di cui all'art. 15 del decreto legislativo in commento,mentre all'art. 16 si dettano regole peculiari per la fase di prima applicazione del medesimo.

Saranno oggetto del presente rapido esame le disposizioni che maggiormente attengono lafase procedimentale dell'affidamento e che hanno interferenze con la disciplina generale suilavori pubblici, rinviando ad altre sedi l'esame di disposizioni diverse (si veda al capo II deldecreto sulla procedura di valutazione di impatto ambientale relativa alle "grandi opere").

II. Venendo all'ambito di applicazione del provvedimento, il decreto legislativo regola laprogettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategichedi preminente interesse nazionale, nonché l'approvazione dei progetti degli insediamentiproduttivi strategici e delle infrastrutture strategiche private di preminente interessenazionale (individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge21 dicembre 2001, n.443).

Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture sono regolate dalle disposizioni deldecreto legislativo.

Per tutte le materie oggetto di legislazione concorrente le regioni, le province, i comuni, lecittà metropolitane, gli enti pubblici dagli stessi dipendenti ed i loro concessionari applicano,per le proprie attività contrattuali ed organizzative relative alla realizzazione delleinfrastrutture, le norme del decreto legislativo fino alla entrata in vigore di una diversanorma regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

Dall'esame, peraltro, delle più recenti leggi approvate dalle regioni (in particolare FriuliVenezia Giulia e Sicilia), paiono del tutto assenti riferimenti alla L. 443/2001 e al relativodecreto attuativo.

Per quanto non ulteriormente previsto si applicano le disposizioni di cui alla legge 11febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e relativi regolamenti e le leggi regionaliregolanti la materia.

III. Il progetto preliminare delle infrastrutture regolate dal decreto legislativo non èsottoposto a conferenza di servizi.

Esso infatti, istruito secondo le previsioni dell'articolo 3, è approvato dal CIPE.

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Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, deipresidenti delle regioni e province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti icomuni nel cui territorio si realizza l'opera.

In caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome interessate allaapprovazione del progetto preliminare si provvede con decreto del Presidente dellaRepubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

L'approvazione determina, ove necessario, l'accertamento della compatibilità ambientaledell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla sualocalizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti edadottati.

L'approvazione del progetto definitivo ai sensi del successivo art. 4, adottata con il votofavorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione,approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gliinsediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previstenel progetto approvato.

Non pare recepita la procedura alternativa di cui al comma 3-bis dell'art. 1 della L.443/2001.

IV. Il successivo art. 6 prevede che, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 19 della leggequadro, la realizzazione delle infrastrutture è oggetto di:

a) concessione di costruzione e gestione;b) affidamento unitario a contraente generale.

Peraltro in sede di prima applicazione del regolamento (art. 16, 3° comma) i soggettiaggiudicatori ossono adottare l'affidamento a contraente generale per la realizzazione deiprogetti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro, che presentino, inoltre,uno dei seguenti requisiti:

· interconnessione con altri sistemi di collegamento europei;· complessità dell'intervento tale da richiedere un'unica logica realizzativa e gestionale;· nonché estrema complessità tecnico-organizzativa.

Ferma restando l'applicazione delle semplificazioni procedurali di cui al decreto, i progettiche non abbiano le caratteristiche sopra indicate sono realizzati con appalto integrato diprogettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o più lotti ovvero con appalto di solaesecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo. E' comunque consentitol'affidamento in concessione.

V. La concessione di costruzione e gestione di infrastrutture è regolata dagli articoli 19, 20,21 e dal 37-bis al 37-nonies, nonché dalle altre norme dettate in materia dalla leggequadro, modificate ed integrate come previsto dall'art. 7 del decreto in commento.

Il concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione dell'opera.

Il prezzo eventualmente da accordare al concessionario e la durata della concessione sonodeterminati, nel bando di gara, sulla base del piano economico finanziario e costituisconoparametri di aggiudicazione della concessione.

Nei rapporti del concessionario con i propri appaltatori:

a) il soggetto aggiudicatore può alternativamente:

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· imporre al concessionario di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentualeminima del 30% del valore globale dei lavori, pur prevedendo la facoltà per i candidati diaumentare tale percentuale in sede di offerta;· invitare i candidati a dichiarare la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavoriche essi intendono affidare a terzi;

b) le procedure di appalto del concessionario ed i rapporti dello stesso concessionario con ipropri appaltatori o con il proprio contraente generale, sono regolate esclusivamente dalle:

· norme regolanti gli appalti del concessionario di cui alla direttiva 93/37/CEE del Consiglio,del 14 giugno 1993;· norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;· verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli affidatari e subaffidatari di lavori;

c) i rapporti di collegamento del concessionario con le imprese esecutrici dei lavori sonoindividuati e regolati dall'articolo 3, comma 6, della medesima direttiva 93/37/CEE.

Ove il contraente generale sia un'impresa collegata al concessionario, deve assicurare ilsubaffidamento a terzi delle quote ad essi riservate in sede di gara; il subaffidamento dellequote predette dovrà avvenire con la procedura prevista per gli appalti del concessionariodalla direttiva 93/37/CEE.

La disciplina dettata si uniforma alle previsioni generali di cui all'art. 2, 3° comma della L.109/94 come novellata dalla L. 166/2002.

L'art. 8 prevede che il Ministero pubblichi la lista delle infrastrutture per le quali il soggettoaggiudicatore ritiene di sollecitare la presentazione di proposte da parte di promotori aisensi dell'articolo 37-bis della legge quadro, precisando, per ciascuna infrastruttura, iltermine non inferiore a quattro mesi entro il quale i promotori possono presentare leproposte.

Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente al progetto preliminare, nei tempi emodi di cui all'articolo 3; la gara di cui all'articolo 37-quater della legge quadro è banditaentro un mese dalla delibera di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE edè regolata dall'articolo 10 del decreto legislativo.

VI. Per quanto riguarda invece l'affidamento a contraente generale, l'art. 9 prevede che contale contratto il soggetto aggiudicatore, in deroga all'articolo 19 della legge quadro, affidaad un soggetto la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenzespecificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggettoaggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopol'ultimazione dei lavori.

Il contraente generale deve essere un soggetto dotato di adeguata esperienza equalificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria; peraltro, come si vedrà, il sistema di qualificazione dei contraentigenerali dovrà essere stabilito dal regolamento di esecuzione del decreto legislativo incommento.

Il contraente generale provvede:

a) allo sviluppo del progetto definitivo ed alle attività tecnico amministrative occorrenti perpervenire alla approvazione dello stesso;

b) alla acquisizione delle aree di sedime;

c) alla progettazione esecutiva;

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d) alla esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori ed alla loro direzione;

e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare;

f) ove richiesto, alla individuazione delle modalità gestionali dell'opera e di selezione deisoggetti gestori;

g) alla indicazione del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture dimateriale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità.

Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta etempestiva esecuzione dell'opera.

Alle varianti del progetto affidato al contraente generale non si applicano gli articoli 24 e 25della legge quadro; esse, invece, sono regolate dalla direttiva 93/37/CEE o dal decretolegislativo 17 marzo 1995, n. 158, e dalle seguenti disposizioni:

a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti necessarie ad emendare ivizi o integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso, mentre restano a carico delsoggetto aggiudicatore le eventuali varianti indotte da forza maggiore, sorpresa geologica osopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggettoaggiudicatore;

b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente generale può proporre al soggettoaggiudicatore le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili aridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere.

I rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato.

Tuttavia, al contraente generale che sia esso stesso soggetto aggiudicatore in forza dellenormative comunitarie si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 93/37/CEE, ovvero aldecreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

Il contraente generale può eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti dellaqualificazione posseduta a norma del d.p.r. 25 gennaio 2000, n. 34, ovvero medianteaffidamento a soggetti terzi.

I terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti diqualificazione prescritti e possono subaffidare i lavori nei limiti ed alle condizioni previste pergli appaltatori di lavori pubblici; a tal fine l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, siapplica ai predetti subaffidamenti.

Il soggetto aggiudicatore richiede al contraente generale di individuare ed indicare, in sededi offerta, le imprese esecutrici di una quota non inferiore al trenta per cento degli eventualilavori che il contraente generale prevede di eseguire mediante affidamento a terzi.

Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente generale, ove composto da piùsoggetti, costituisce una società di progetto in forma di società, anche consortile, per azionio a responsabilità limitata.

La società è regolata dall'articolo 37-quinquies della legge quadro e dall'articolo 9 deldecreto legislativo.

VII. L'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a contraente generale avviene, ascelta del soggetto aggiudicatore, mediante licitazione privata o appalto concorso; per lascelta della procedura non è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

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L'appalto concorso perde il connotato di eccezionalità che possiede nella legge quadro.

Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare; perl'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto preliminare ovveroquello definitivo. In ogni caso, per la procedura di appalto-concorso si pone a base di gara ilprogetto preliminare.

Peraltro la disciplina transitoria (art. 16, 1° comma) prevede che nel caso in cui, alla data dientrata in vigore del decreto legislativo, sia stato già redatto il progetto esecutivo o sia statagià affidata la realizzazione dello stesso, per l'affidamento a contraente generale il soggettoaggiudicatore può porre a base di gara il progetto esecutivo.

In tale caso il contraente generale assume l'obbligo di verificare il progetto esecutivo postoin gara e di farlo proprio.

I soggetti aggiudicatori possono stabilire ed indicare nel bando di gara, in relazioneall'importanza e alla complessità delle opere da realizzare, il numero minimo e massimo diconcorrenti che verranno invitati a presentare offerta.

In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non potrà essere inferiore acinque.

L'aggiudicazione dei contratti avviene al prezzo più basso ovvero all'offerta economicamentepiù vantaggiosa, individuata sulla base di una pluralità di criteri fra i quali:

a) il prezzo;

b) il valore tecnico ed estetico delle varianti;

c) il tempo di esecuzione;

d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

e) per le concessioni, il rendimento, la durata della concessione, le modalità di gestione, illivello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza, nonché l'eventualeprestazione di beni e servizi;

f) ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare.

Le predette disposizioni derogano agli articoli 2, 8, 19, 20, 21, 23, 24 e 25 della leggequadro.

Colpisce la previsione della possibilità di aggiudicare la gara al minor prezzo.

Per l'affidamento di servizi, anche di progettazione, pertinenti le infrastrutture, diammontare superiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria in materia, isoggetti aggiudicatori applicano le norme di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, ovvero, se operanti nei settori ivi previsti, le norme di cui al decreto legislativo 17marzo 1995, n. 158; per gli stessi servizi non si applicano i commi 10, 11 e 12 dell'articolo17 della legge quadro.

VIII. Ai sensi dell'art. 12 del decreto in commento, tutte le controversie relativeall'esecuzione dei contratti possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.

Al giudizio arbitrale si applicano le disposizioni del codice di procedura civile.

La disciplina è derogatoria rispetto a quella della legge quadro.

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Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza, nomina l'arbitro dipropria competenza scelto fra professionisti aventi particolare esperienza nella materia deilavori pubblici.

Il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio arbitrale è nominato, d'accordo, dagliarbitri di parte o dalle parti stesse, tra i magistrati amministrativi e contabili, nonché tra gliavvocati dello Stato nel caso in cui non ne sia stato nominato uno quale arbitro di parte el'Avvocatura dello Stato non sia difensore di una delle parti in giudizio.

In caso di mancato accordo, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la cameraarbitrale per i lavori pubblici di cui all'articolo 32 della legge quadro e successivemodificazioni, scegliendo il terzo arbitro nell'albo previsto dal decreto del Presidente dellaRepubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

IX. L'art. 15 prevede che il Governo provveda a modificare ed integrare i regolamentiemessi ai sensi della legge quadro, con l'emanazione delle ulteriori disposizioni necessariealla migliore realizzazione delle infrastrutture, assumendo come norme regolatrici il decretolegislativo, la legge delega e le normative comunitarie in materia di appalti di lavori, inquanto applicabili.

Le predette norme si applicano alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici nazionalied ai loro concessionari ed appaltatori, nonché alle regioni, province autonome, province,città metropolitane, comuni, e loro concessionari ed appaltatori limitatamente alle proceduredi intesa per la approvazione dei progetti e di aggiudicazione delle infrastrutture.

Per quanto non pertinente a queste procedure esse si applicano a regioni, provinceautonome, province, città metropolitane, comuni e loro concessionari o appaltatori sino allaentrata in vigore di diversa normativa regionale.

In particolare, con uno o più regolamenti, possono essere disciplinate:

a) le modalità di compimento dell'istruttoria del progetto definitivo, a mezzo dellaConferenza di servizi, e della attività finalizzata alla risoluzione delle interferenze;

b) le modalità di approvazione delle varianti al progetto definitivo approvato;

c) le ulteriori norme transitorie per l'applicazione del decreto;

d) l'istituzione di un sistema di qualificazione dei contraenti generali, le modalità di sceltadel contraente generale ed i connotati principali del relativo rapporto contrattuale, anche inderoga alle previsioni degli articoli da 8 a 13, 20, 21 e 23 della legge quadro ed assicurandoil rispetto delle normative comunitarie applicabili;

e) gli elaborati tecnici ulteriori rispetto a quelli previsti dal regolamento "generale",necessari alla integrazione del progetto preliminare ai fini di cui al decreto legislativo;

f) le norme procedurali per la risoluzione in via bonaria o contenziosa delle vertenze, anchein deroga agli articoli 31-bis e 32 della legge quadro.

Fino alla entrata in vigore dei regolamenti integrativi si applica il regolamento in quantocompatibile con le norme della legge delega e del decreto legislativo; i requisiti diqualificazione e quant'altro non espressamente previsto sono individuati e regolati dal bandoe dagli atti di gara, nel rispetto delle previsioni della direttiva 93/37/CEE e del decretolegislativo 17 marzo 1995, n. 158.

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La nuova legge della Sicilia sugli appaltidi Maurizio Greco

I. Proseguendo nella ricognizione delle norme regionali via via approvate in materia diappalti pubblici di lavori, viene in rilievo la L.R. Sicilia 2 agosto 2002, n. 7.

La lettura della quale costituisce occasione per misurare le peculiarità della potestàlegislativa in una regione ad autonomia differenziata: in particolare colpisce la circostanzache con la legge in esame si provveda direttamente a modificare le norme della L. n.109/1994, ovvero a dichiararne non applicabili singole disposizioni o commi (art. 1, 1°comma) o interi istituti come la licitazione privata (art. 1, 4° comma).

Ragione per la quale si provvede (art. 43) alla contestuale pubblicazione di un testocoordinato della "Merloni" con le modifiche di cui alla legge regionale (leggibile all'indirizzourl http://fons.pa.cnr.it/gurs/gazzette/g02-37-a.htm).

Altra peculiarità della legge regionale è che la stessa contiene anche una disciplina degliappalti di fornitura di beni e degli appalti di servizi e nei settori esclusi.

Si segnalano al riguardo, tra le diverse norme, l'estensione della trattativa privatageneralizzata fino a 100.000 euro negli appalti di forniture (art. 31) e fino alla soglia dirilevanza comunitaria negli appalti di servizi (art. 32).

II. La legge in esame ha tenuto conto della "Merloni-ter" ed, in parte, delle modificheapportate alla legge nazionale dalla l. 166/2002, che era parallelamente in discussione.

Risultano così recepite alcune delle novità di quest'ultima.

Come ad esempio:

- nei casi di cui ai commi 3-bis e 4 dell'art. 2 della 109, rispettivamente in tema di opereeseguite a titolo di oneri di urbanizzazione e di appalto a terzi di una percentuale dei lavorida parte del concessionario di lavori pubblici;- nel caso della nuova disciplina della concessione di lavori di cui all'art. 19, 6° comma ss.;- nel caso della nuova disciplina della presentazione e valutazione delle giustificazioni ex art.21, comma 1-bis;- o ancora nel caso della nuova ipotesi di appalto aggiudicato all'offerta economicamente piùvantaggiosa ai sensi dell'art. 21, comma 1-ter.

In altri casi la novella nazionale "quater" non risulta recepita:

- così ad esempio, ed in qualche misura paradossalmente, per quanto riguarda ilprolungamento a cinque anni dell'efficacia dell'attestazione;- o l'innalzamento al 60% della componente tecnologica richiesta per l'appalto integrato;- o la nuova ipotesi di trattativa privata generalizzata sotto i 100.000 euro;- o ancora l'estensione al funzionario amministrativo delle commissioni di collaudo.

Oppure viene recepita con modifiche:

- come ad esempio nel caso delle diverse soglie di valore stabilite all'art. 4, 17° commadella Merloni "siciliana" in relazione agli obblighi di comunicazione all'osservatorio dei lavoripubblici;- o nel caso della diversa modulazione dell'incremento del fatturato del consorzio stabile aisensi dell'art. 12;- o in merito al diverso ammontare della cauzione definitiva di cui all'art. 30, 2° comma.

Stupisce in particolare il mancato adeguamento alla nuova disciplina sul project financing(artt. 37-bis ss.).

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In altri casi ancora, la disciplina regionale non trova corrispondenza nella normativa statale:

- o parzialmente (come nel caso dell'art. 29 in tema di pubblicità);- o del tutto, come nella particolare disposizione di cui all'art. 21-bis in materia di immediataredazione e pubblicazione, ai fini di eventuali contestazioni, del verbale di gara;- o negli artt. 18-bis e 18-ter in tema di prezziario unico regionale.

In ulteriori fattispecie la legge siciliana regola (con modifiche o meno) ipotesi che nelladisciplina nazionale trovano sede nel regolamento generale (cfr. ad es. l'art. 24-ter in temadi contratti aperti).

A proposito dei regolamenti (generale, sulla qualificazione, sulla qualificazione in materia direstauro di beni vincolati, sulla procedura arbitrale, nonché il capitolato generale) la legge incommento li dichiara espressamente applicabili, salve successive modifiche e integrazioni daadottarsi con decreto del presidente della regione (art. 1, 5° comma della L.R. 7/2002).

III. Venendo ad un rapidissimo esame delle singole disposizioni salienti della legge quadronella stesura siciliana, si segnalano, sul piano organizzativo:

- la disciplina di cui all'art. 4, commi 21 ss. in materia di osservatorio regionale dei lavoripubblici;- e l'art. 7-bis che istituisce la conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e lacommissione regionale dei lavori pubblici, cui sono demandati, tra l'altro, i pareri in lineatecnica sui progetti a seconda del diverso importo dell'appalto.

Assume rilievo, in particolare, l'art. 7 ter che crea l'ufficio regionale per l'espletamento digare per l'appalto di lavori pubblici, cui è demandato l'espletamento delle gare d'appalto perle opere di interesse sovra-provinciale, provinciale, intercomunale e comunale con importo abase d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro.

Sul piano dei requisiti richiesti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, il comma 11-quinques dell'art. 8 ritiene sufficiente, per le imprese artigiane e cooperative, l'iscrizione alrispettivo albo e registro da almeno due anni.

La materia della programmazione dei lavori riceve una disciplina che è in parte originale(artt. 14-bis e 14-ter) ed in parte non recepisce la L. 166/2002 in ordine alle semplificazionidalla stessa introdotte (art. 14).

L'art. 17, recante disposizioni sostanzialmente in linea con la "Merloni-quater", si segnalaperaltro per la previsione che incardina nei rispettivi organi esecutivi politici delleamministrazioni la competenza all'affidamento degli incarichi di progettazione e affini(comma 2).

Ciò in controtendenza rispetto ad un orientamento che pareva consolidato nel sensodell'ascrizione di tali fattispecie alla competenza gestionale dei dirigenti (analoga disciplina èdettata all'art. 28, 4° comma in tema di nomina del collaudatore).

Peculiare della legge siciliana è la previsione del ribasso unico (con 2 cifre decimali)sull'importo a base di gara come unica modalità di espressione dell'offerta per tutti icontratti, sia a corpo, che a misura, che a corpo e misura (art. 21, 1° comma).

Viene stabilito un criterio di esclusione automatica delle offerte anomale anche per i casi ditrattativa privata ammessi nella legge (art. 24, 11° comma).

Infine, la cauzione provvisoria non è richiesta per lavori fino a 150.000 euro e fino allasoglia comunitaria è ridotta allo 0,50 per cento, da prestarsi esclusivamente a mezzo difideiussione bancaria (art. 30, comma 1-bis).

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La legge organica sui lavori pubblici del Friuli Venezia Giulia

di Maurizio Greco

I. Con la L.R. 31 maggio n. 14, il Friuli Venezia Giulia si è dato la nuova legge organica suilavori pubblici.

E' una legge da tempo all'attenzione dei commentatori, in quanto, anche se trattasi diregione a statuto speciale, è comunque la prima legge regionale sui lavori pubblici entrata invigore successivamente alla riforma del titolo V della Costituzione, onde viva eral'aspettativa di verificare sul campo l'impatto della suddetta modifica costituzionale alladisciplina di settore, sul quale si erano già confrontate contrapposte tesi.

Ed in effetti la legge nel suo tenore testuale pare recepire già in prima battuta laformulazione del nuovo art. 117 Cost., laddove si dice che la materia dei lavori pubblici darealizzarsi nel territorio regionale è regolata da tale legge nel rispetto della costituzione edei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali (art. 1).

Viene altresì recepita la nozione geografica di lavori di interesse regionale, in quanto, fattesalve le sole opere di competenza esclusiva realizzate direttamente dallo Stato, la leggestessa si applica a tutti i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio della regione (da qualsiasitipologia soggettiva di amministrazione aggiudicatrice: artt. 2-3).

Trova quindi decisa affermazione, nella specie, la tesi regionalista in base alla quale dopo lariforma costituzionale di cui sopra la materia dei lavori pubblici rientra nella competenzaesclusiva regionale.

Tanto è vero che la disciplina di legge statale continua ad applicarsi soltanto per le residualiopere che ancor oggi possano ricadere nella competenza esclusiva dello Stato, e purché daquest'ultimo realizzate direttamente.

La circostanza che la regione di che trattasi sia a statuto speciale non pare rilevante ai fini diuna valutazione più generale delle conseguenze di una simile impostazione, in quanto lariforma costituzionale da questo punto di vista è venuta in realtà ad uniformare la posizionedelle regioni ordinare a quella delle regioni a speciale autonomia, onde sotto questo profilodovrebbe ritenersi venuta meno la "specialità" degli ordinamenti di queste ultime.

C'è quindi da aspettarsi che altre regioni, anche a statuto "ordinario", seguano prestoquesta strada, con tutte le conseguenze immaginabili sia positivamente che negativamente.

La legge prevede l'emanazione di un regolamento di attuazione, di ampi e importanticontenuti, e coerentemente stabilisce che dall'entrata in vigore di quest'ultimo sianoabrogate le disposizioni di legge (quindi anche statale) incompatibili con il medesimo (art.4).

Un ulteriore problema, al quale si può qui solo accennare, è il conflitto del testo normativodi che trattasi con la legge nazionale in itinere ("Merloni-quater"), in quanto le disposizionidella legge in commento paiono tutto sommato ispirate alla legge vigente, con limitatecorrezioni, e pertanto non recepiscono alcune delle più significative indicazioni contenutenella riforma "quater".

A tale riguardo va ricordata l'impostazione di fondo sopra evidenziata per la quale la materiaè di competenza esclusiva statale, ed inoltre che la stessa legge statale di attuazione delnuovo Titolo V, come noto anch'essa in itinere, prevede che lo Stato può introdurre normein materie esclusive regionali purché le regioni non abbiano già legiferato nelle stessematerie.

Dovrebbe perciò ritenersi che al momento dell'entrata in vigore della "Merloni-quater" la

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stessa legge non dovrebbe trovare applicazione nel Friuli Venezia Giulia, ed inoltre che nondovrebbe sorgere in capo alla Regione Friuli Venezia Giulia alcun obbligo di adeguamentoalla sopravvenuta normativa statale.

II. La legge segue tendenzialmente l'ordine espositivo della legge quadro nazionale.

Ci si limiterà, nel brevissimo commento di seguito riportato, alle norme corrispondenti alladisciplina della "Merloni" (artt. 1-39), in quanto la legge ha anche altri contenuti (es.disciplina delle opere di competenza regionale) anche non direttamente interessanti larealizzazione dei lavori in senso stretto (es. espropriazioni per pubblica utilità).

Tra le disposizioni che più innovano vi è la previsione che il responsabile del procedimentopossa essere un professionista esterno o un dipendente di altra amministrazione.

Laddove il responsabile del procedimento sia interno, cade a carico dell'Amministrazione lastipula di una adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'incarico (art.5).

La regione inoltre agevola la cooperazione tra enti, in particolare favorendo la creazione distrutture tecniche comuni (art. 6).

Dopo un articolo dedicato alla programmazione dei lavori pubblici (art. 7), gli artt. 8-9 sonodedicati alle attività di progettazione e direzione lavori.

Significativa la possibilità di affidare gli incarichi sino a 100.000 euro da parte delresponsabile del procedimento su base fiduciaria.

L'art. 10 è dedicato alla sicurezza nei cantieri e l'art. 11 agli incentivi per la progettazione erealizzazione dei lavori.

Innovativa è la previsione dell'art. 12 che consente - per quegli enti che affidino soltantooccasionalmente lavori pubblici - la possibilità di individuare, mediante procedura di garad'appalto di servizi, un "organizzatore generale" al quale demandare tutte le attività delresponsabile del procedimento volte alla progettazione, affidamento ed esecuzione deilavori.

Gli artt. 13-15 regolano la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici con un rinvio allanormativa statale vigente, ad eccezione della qualificazione negli appalti sotto i 150.000euro per i quali, con scelta condivisibile, è dichiarato sufficiente il possesso dell'iscrizionealla camera di commercio.

Si deve ritenere che il rinvio alla disciplina statale operato dalla legge in commento trovifondamento della considerazione che la materia "tutela della concorrenza" è ricompresa nelnuovo art. 117 Cost. nell'elenco delle materie di competenza esclusiva statale.

Gli artt. 16 e 17 disciplinano rispettivamente, nel solco della legge quadro vigente, leprocedure di esecuzione dei lavori pubblici e i criteri di aggiudicazione.

Nell'ambito della disciplina delle diverse procedure (artt. 18-22), priva di sostanziali novità,rimarchevole appare comunque l'estensione della possibilità di ricorso sia all'appalto-concorso (per il quale è comunque richiesto il parere favorevole della regione) sia allaprocedura negoziata, che in presenza delle fattispecie di cui all'art. 41 r.d. 827/24 vieneconsentita sino all'importo corrispondente alla soglia di rilevanza comunitaria.

Dopo una norma sul cottimo fiduciario (art. 23), vengono singolarmente previsti criteri piùrestrittivi che possono essere introdotti negli appalti da aggiudicarsi con offertaeconomicamente più vantaggiosa: in particolare, avere sede legale o aver eseguito lavori inregione da almeno tre anni (art. 24).

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Si dubita della conformità di tali restrizioni con l'ordinamento comunitario.

All'art. 25 viene confermata sotto soglia l'esclusione automatica, peraltro rispetto alla leggenazionale con un diverso calcolo della soglia di anomalia che si ferma alla determinazionedella prima media.

Dopo un articolo che opportunamente chiarisce che i documenti richiamati nel contratto nondebbono essere materialmente allegati (art. 26), l'art. 27 si occupa delle varianti in corsod'opera con una disciplina che ricalca quella attuale dello Stato, con il solo incremento, perle varianti migliorative nell'interesse dell'amministrazione, al 20% e 10% delle percentualidel 10% e 5% previste rispettivamente per i lavori manutentivi e gli altri lavori.

Gli artt. 28 e 29 si occupano di direzione lavori e collaudo, in particolare innalzando a1.500.000 euro l'importo per il quale il certificato di collaudo può essere sostituito da quellodi regolare esecuzione.

L'art. 30, in materia di garanzie assicurative, si segnala per la previsione che sino a 150.000euro la cauzione provvisoria possa essere prestata anche in numerario e quindi senzal'impegno del fideiussore al rilascio della definitiva.

Dopo un art. 31 in tema di piani di sicurezza, un art. 32 in materia di clausole sociali ed unart. 33 che reca la definizione di lavori scorporabili e subappaltabili, l'art. 34 prevedel'emanazione di un capitolato generale d'appalto, in attesa del quale continuerà ad applicarsiil d.m. 145/2000.

Due articoli rispettivamente in tema di accordo bonario e risoluzione delle controversie,senza rilevanti novità (artt. 35-36), precedono l'art. 37 che regola la pubblicità dei bandi, laquale sotto il 1.500.000 euro avviene all'albo pretorio e nel sito informatico della regione eal di sopra nel suddetto sito e su due quotidiani.

Gli artt. 38-39 regolano la raccolta delle informazioni sugli appalti di lavori e i rapporti conl'Autorità di vigilanza, stabilendo opportunamente che i termini indicati nella legge nazionaleper le comunicazioni sono incrementati di quindici giorni e che nessuna comunicazione èdovuta per i lavori in economia ed i lavori sotto i 150.000 euro.

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Articolo 7

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti eil Consiglio superiore dei lavori pubblici)

1. Nelle more della revisione della legge quadro sui lavori pubblici, anche allo scopo diadeguare la stessa alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, allalegge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modificazioni:a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:"Articolo 2. - (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge). – 1. Ai sensi e pergli effetti della presente legge e del regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, si intendonoper lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attivitàdi costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere edimpianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contrattimisti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendanolavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievoeconomico superiore al 50 per cento.2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, siapplicano:a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici,compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni econsorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico;b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, alle aziende speciali ed ai consorzi di cuiagli articoli 114, 2 e 31 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115e 116 del citato testo unico, alle società con capitale pubblico, in misura anche nonprevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi nondestinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza; ai predetti soggettinon si applicano gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della presente legge;c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all’allegato A del decreto legislativo 19dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativie per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubblicheamministrative, di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione siaprevisto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in contointeressi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei lavori; aipredetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33 dellapresente legge.3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni della presente legge inmateria di pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto pergli appalti a terzi dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, nonché inmateria di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; per i lavori eseguiti direttamente otramite imprese collegate o controllate, individuate ai sensi della citata direttiva 93/37/CEE,si applicano le sole norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Leamministrazioni aggiudicatrici possono imporre ai concessionari di lavori pubblici, conespressa previsione del contratto di concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti auna percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto dellaconcessione oppure possono invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offertela percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essiintendono affidare a terzi. Per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni giàassentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi dellalegislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minimadel 40 per cento dei lavori, applicando le disposizioni della presente legge ad esclusionedegli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32, 33. È fatto divieto ai soggetti di cui alcomma 2, lettera a), di procedere ad estensioni di lavori affidati in concessione al di fuoridelle ipotesi previste dalla citata direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento degli atti

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convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle infrastrutture e deitrasporti. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.4. I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, applicano le disposizionidella presente legge per i lavori di cui all’articolo 8, comma 6, del medesimo decretolegislativo e comunque per i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari. Agli stessisoggetti non si applicano le disposizioni del regolamento di cui all’articolo 3, comma 2,relative all’esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori. Restaferma l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi dinatura tecnica. Gli appalti di forniture e servizi restano comunque regolati dal solo decretolegislativo 17 marzo 1995, n. 158.5. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi eseguiti direttamentedai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all’attività edilizia oconseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell’articolo 28 della legge 17 agosto 1942,n. 1150, e successive modificazioni, o di quanto agli interventi assimilabile; per le singoleopere d’importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare lestesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla citata direttiva 93/37/CEE.6. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dell’articolo 8, non si applicano aicontratti di sponsorizzazione di cui all’articolo 119 del citato testo unico di cui al decretolegislativo n. 267 del 2000, ed all’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovveroai contratti a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto interventi di cui al comma 1, ivicompresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate dibeni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I del testo unico delledisposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo29 ottobre 1999, n. 490.7. Ai sensi della presente legge si intendono:a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituitoper soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattereindustriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato,dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri entipubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta alcontrollo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o divigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati daimedesimi soggetti;b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi diappalto o di concessione;c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera a);d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c).";b) all’articolo 3, comma 6, lettera l):1) le parole: "ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni" sonosostituite dalle seguenti: "ai sensi del Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative inmateria di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490";2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo quanto specificatamente previstocon riferimento ai beni mobili ed alle superfici decorate di beni architettonici";c) all’articolo 4, comma 17, primo periodo, le parole: "150.000 Ecu" sono sostituite dalleseguenti: "150.000 euro"; le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trentagiorni"; le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"; almedesimo comma 17 dell’articolo 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per gliappalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell’emissionedegli stati di avanzamento".d) all’articolo 8:1) al comma 2, le parole: "150.000 Ecu" sono sostituite dalle seguenti: "150.000 euro";2) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:"b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degliorganismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici chei predetti organismi devono possedere";3) al comma 4, la lettera g) è sostituita dalla seguente:"g) le modalità di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente previstocon riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e

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manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alledisposizioni di tutela del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di beniculturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenuteantecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexiesovvero nelle more dell’efficacia dello stesso, la durata dell’efficacia della qualificazione è dicinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordinegenerale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento. La verificadi mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura nonsuperiore ai 3/5 della stessa. La durata dell’efficacia della qualificazione relativa allacategoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate dibeni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al citato testo unico ottenutaantecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexiesovvero nelle more dell’efficacia dello stesso, è di tre anni, fatta salva la verifica in ordine alpossesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale individuati dalsuddetto regolamento";4) al comma 11-sexies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "È facoltà dei soggetti di cuiall’articolo 2, comma 2, individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavoridi cui al presente comma, l’avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui siriferisce l’intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo all’esecuzione di lavori nellospecifico settore cui si riferisce l’intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavoridirettamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimie subaffidamenti.";5) dopo il comma 11-sexies è aggiunto il seguente:"11-septies. Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economicoinferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati aisensi del presente articolo.";e) all’articolo 12:1) al comma 5, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "È vietata la partecipazione a piùdi un consorzio stabile";2) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:"8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l’affidamento di lavori,la somma delle cifre d’affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nelquinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di unapercentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento delquinquennio.8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singoleimprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinatacategoria di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla somma diquelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importoillimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possiedatale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una conqualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra leimprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per laqualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione deimeccanismi premiali di cui all’articolo 8, comma 4, lettera e), è in ogni caso sufficiente che icorrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora lasomma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche dicui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio2000, n. 34, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o inquella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle impreseconsorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al disopra o alla pari della metà dell’intervallo tra le due classifiche";f) all’articolo 13:1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I lavori riconducibili alla categoriaprevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunitein associazione ai sensi del comma 1.";

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2) al comma 7, la parola: "ciascuna", è sostituita dalle seguenti: "una o più" ed è aggiunto,in fine, il seguente periodo: "Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicatenel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddivisoin più contratti.";g) all’articolo 14:1) al comma 1, dopo le parole: "L’attività di realizzazione dei lavori di cui alla presentelegge" sono inserite le seguenti: "di singolo importo superiore a 100.000 euro";2) il comma 3 è sostituito dal seguente:"3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell’ambito di tale ordinesono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonioesistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gliinterventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privatomaggioritario";3) al comma 6, dopo le parole: "è subordinata" sono inserite le seguenti: ", per i lavori diimporto inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e,per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro,";4) al comma 7, le parole: "o un tronco di lavoro a rete" sono soppresse;h) all’articolo 16:1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:"3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superficidecorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delledisposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo29 ottobre 1999, n. 490, il progetto preliminare dell’intervento deve ricomprendere unascheda tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di restauratore di beniculturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata alla puntuale individuazione dellecaratteristiche del bene vincolato e dell’intervento da realizzare.";2) al comma 6, dopo le parole: "e momenti di verifica" è inserita la seguente: "tecnica";i) all’articolo 17:1) al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi compresi, conriferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e dellesuperfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beniculturali ai sensi della vigente normativa"; al medesimo comma 1, dopo la lettera g) èaggiunta la seguente:"g-bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma 6, lettera a), e disocietà di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista, formati da nonmeno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria earchitettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso dioperare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 12. È vietata lapartecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare perl’affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essaconnesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascunasocietà consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondoquanto stabilito dall’articolo 12, comma 8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili disocietà di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui aicommi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12";2) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;3) al comma 6, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "di categoria cuiciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativoalbo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Cassesecondo gli ordinamenti statutari e regolamenti vigenti;" e alla lettera b), secondo periodo,le parole: "di ciascun professionista firmatario del progetto" sono sostituite dalle seguenti:"di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizioneobbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quotaalle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti";4) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "All’atto dell’affidamentodell’incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario";5) i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

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"10. Per l’affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia diapplicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicanole disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successivemodificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all’applicazione del decreto legislativo 17 marzo1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste.11. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appaltipubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioniappaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo chesia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i princìpi generali dellatrasparenza e del buon andamento con l’esigenza di garantire la proporzionalità tra lemodalità procedurali e il corrispettivo dell’incarico.12. Per l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cuiimporto stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il tramite delresponsabile del procedimento possono procedere all’affidamento ai soggetti di cui alcomma 1, lettere d), e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell’esperienza e dellacapacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto daaffidare";6) dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:"12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività chepossono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo contodelle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimiinderogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143,introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.Fino all’emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto delMinistro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26aprile 2001.";l) all’articolo 19:1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:"b) la progettazione esecutiva di cui all’articolo 16, comma 5, e l’esecuzione dei lavoripubblici di cui all’articolo 2, comma 1, qualora:1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 percento del valore dell’opera;3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro";2) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:"1-ter. L’appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b),deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettistaqualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta oeventualmente associato; il bando indica l’ammontare delle spese di progettazione esecutivacomprese nell’importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità aquanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L’ammontare dellespese di progettazione non è soggetto a ribasso d’asta. L’appaltatore risponde dei ritardi edegli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa dicarenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47, comma 1, delregolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nelcaso di opere di particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento procedein contraddittorio con il progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo averificare la conformità con il progetto definitivo, al fine di accertare l’unità progettuale. Alcontraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell’affidamento del progetto definitivo,che si esprime in ordine a tale conformità.1-quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beniarchitettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico di cui al decretolegislativo 29 ottobre 1999, n. 490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente adaltre lavorazioni afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali individuate dalregolamento di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all’articolo 8, comma

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2. L’affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superficidecorate di beni architettonici comprende, di regola, l’affidamento dell’attività diprogettazione successiva a livello preliminare.1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di qualità, qualora lastazione appaltante non abbia già adottato un proprio sistema di qualità, è fatto obbligo allastessa di affidare, ad idonei soggetti qualificati, secondo le procedure di cui al decretolegislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al responsabile del procedimento edal direttore dei lavori, in modo da assicurare che anche il funzionamento della stazioneappaltante sia conforme ai livelli di qualità richiesti dall’appaltatore";3) al comma 2, le parole: "Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati,controllati o predeterminati" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora necessario"; le parole:", che comunque non può superare il 50 per cento dell’importo totale dei lavori. Il prezzopuò essere corrisposto a collaudo effettuato in un’unica rata o in più rate annuali, costanti ovariabili" sono soppresse; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A titolo di prezzo, isoggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nellapropria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessaall’opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzionidi interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all’articolo 14, ad esclusione degliimmobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto-legge 25 settembre2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualorail soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l’oggetto dellaconcessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione dellaprogettazione e al suo completamento da parte del concessionario";4) al comma 2-bis, le parole: "La durata della concessione non può essere superiore atrenta anni" sono sostituite dalle seguenti: "L’amministrazione aggiudicatrice, al fine diassicurare il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti delconcessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trentaanni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui alcomma 2 sull’importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizionidel mercato";5) dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:"2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate allautilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione diservizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l’alea economico-finanziaria dellagestione dell’opera.2-quater. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all’articolo 37-quater,partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all’esame ed alla approvazione dei progettidi loro competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto";6) al comma 4, le parole: "in ogni caso" sono sostituite dalle seguenti: "salvo il caso di cui alcomma 5,"; e le parole: "numero 1)" sono sostituite dalle seguenti: "numeri 1), 2) e 4)";7) al comma 5, dopo le parole: "i contratti" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1,lettera a), di importo inferiore a 500.000 euro e i contratti" e, dopo le parole: "scaviarcheologici", sono aggiunte le seguenti: "nonché quelli relativi alle opere in sotterraneo equelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni";m) all’articolo 20:1) al comma 2, dopo le parole: "ponendo a base di gara un progetto" sono inserite leseguenti: "almeno di livello";2) al comma 4, dopo le parole: "previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici"sono inserite le seguenti: "per i lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro";n) all’articolo 21:1) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: "a 5 milioni di ECU" sono sostituite dalleseguenti: "al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP"; è soppresso il secondo periodo;dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "Il bando o la lettera di invito devono precisarele modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmentenecessarie per l’ammissibilità delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per queglielementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l’esame delle giustificazionirichieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruità della offerta, il concorrente

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è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all’esclusione potrà provvedersi soloall’esito della ulteriore verifica, in contraddittorio";2) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:"1-ter. L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata puòessere effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata inbase agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore allasoglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolarerilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazionepossa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall’appaltatore";3) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:"8-bis. L’aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superficidecorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unicodelle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decretolegislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 DSP, èdisposta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assumendo qualielementi obbligatori di valutazione il prezzo e l’apprezzamento dei curricula in relazione allecaratteristiche dell’intervento individuate nella scheda tecnica di cui all’articolo 16, comma3-bis. In questa ipotesi, all’elemento prezzo dovrà essere comunque attribuita una rilevanzaprevalente secondo criteri predeterminati";o) all’articolo 23, comma 1-ter, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: "Ogni domandadeve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve esserecorredata da una autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia, con la qualeil richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cuial decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi innessuna delle cause di esclusione dalle gare d’appalto e di non aver presentato domanda innumero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioniappaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque suisoggetti aggiudicatari";p) all’articolo 24:1) al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:"0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro";2) al comma 1, lettera a), le parole: "non superiore a 300.000 ECU" sono sostituite dalleseguenti: "compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro"; alle lettere b) e c), la parola:"ECU" è sostituita dalla seguente: "euro";3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:"5-bis. L’affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato siasuperiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di quanto dispostodall’articolo 21, comma 8-bis, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti,se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavorioggetto dell’appalto. Per l’affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importostimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamentoa soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque le stazioniappaltanti devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui allapresente legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da affidare.";4) dopo il comma 7 è inserito il seguente:"7-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superficidecorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unicodelle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decretolegislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è ammissibile l’affidamento a trattativa privata, ad unsoggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari, non figuranti nel progettoinizialmente approvato o nell’affidamento precedentemente disposto, che siano diventatinecessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all’intervento nel suo complesso,sempreché tali lavori non possano essere tecnicamente o economicamente separatidall’appalto principale senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure,quantunque separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari alsuo perfezionamento. L’importo dei lavori complementari non può complessivamentesuperare il 50 per cento dell’appalto principale.";q) all’articolo 27, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

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"2-bis. Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e dellesuperfici decorate di beni architettonici, sottoposte alle disposizioni di tutela previste daltesto unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui aldecreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l’ufficio di direzione dei lavori del direttore deilavori deve comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo un soggetto conqualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente.";r) all’articolo 28, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Possono fare partedelle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionariamministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. Èabrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare";s) all’articolo 29:1) al comma 1, lettera a), le parole: "superiori a 5 milioni di ECU" sono sostituite dalleseguenti: "pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP"; alla lettera b), allaparola: "superiore", sono premesse le parole: "pari o" e la parola: "ECU" è sostituita dallaseguente: "euro"; alla lettera c) la parola: "ECU", è sostituita dalla seguente: "euro";2) il comma 2 è sostituito dal seguente:"2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico delprogetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione, che è tenuta ad assicurare ilrispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimentodi cui all’articolo 80, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delledisposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate,senza alcuna possibilità di rivalsa sull’amministrazione";t) all’articolo 30:1) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "In caso di aggiudicazione conribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti puntipercentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 percento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 percento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimentodi un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d’avanzamento lavori o analogodocumento, pari al 50 per cento dell’importo contrattuale. Al raggiungimento dell’importodei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 percento dell’ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo inragione di un 5 per cento dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importodei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senzanecessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegnaall’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati d’avanzamentolavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimentodelle predette percentuali di lavoro eseguito. L’ammontare residuo, pari al 25 per centodell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le disposizioni dicui ai precedenti periodi si applicano anche ai contratti in corso"; al terzo periodo, dopo leparole: "La mancata costituzione della garanzia" sono inserite le seguenti: "di cui al primoperiodo";2) il comma 6 è sostituito dai seguenti:"6. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devonoverificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza deglielaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità allanormativa vigente. Gli oneri derivanti dall’accertamento della rispondenza agli elaboratiprogettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. Conapposito regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 3, il Governo regola le modalità diverifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata daorganismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagliuffici tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettistiesterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo diqualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;

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c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di unapolizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attivitàdi propria competenza.6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica puòessere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo dicui alla lettera a) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore allasoglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante.";3) al comma 7-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il sistema, una volta istituito, èobbligatorio per tutti i contratti di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), di importosuperiore a 75 milioni di euro";u) all’articolo 31-bis, il comma 1 è sostituito dai seguenti:"1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), inmateria di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenticontabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni casonon inferiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimentopromuove la costituzione di apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione deldirettore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro novanta giorni dallaapposizione dell’ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. Inmerito alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l’appaltatore ed il soggettocommittente. Decorso tale termine è in facoltà dell’appaltatore avvalersi del dispostodell’articolo 32. La procedura per la definizione dell’accordo bonario può essere reiterata peruna sola volta. La costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile delprocedimento, indipendentemente dall’importo economico delle riserva ancora da definirsi,al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cuiall’articolo 28. Nell’occasione la proposta motivata della commissione è formulata entronovanta giorni dal predetto ricevimento.1-bis. La commissione di cui al comma 1 è formata da tre componenti in possesso dispecifica idoneità, designati, rispettivamente, il primo dal responsabile del procedimento, ilsecondo dall’impresa appaltatrice o concessionaria ed il terzo, di comune accordo, daicomponenti già designati contestualmente all’accettazione congiunta del relativo incarico. Incaso di mancato accordo, alla nomina del terzo componente provvede su istanza della partepiù diligente, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblicinazionali e dei loro concessionari, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulatoil contratto. Qualora l’impresa non provveda alla designazione del componente di suaelezione nel termine di trenta giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, questiprovvede a formulare direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita larelazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo. Gli oneri connessiai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoliinterventi.1-ter. L’accordo bonario, definito con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis ed accettatodall’appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione ilpotere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l’accordobonario risolutivo delle riserve.1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano ai lavori per i qualil’individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigoredella presente disposizione; per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, lacostituzione della commissione è facoltativa ed il responsabile del procedimento può esserecomponente della commissione stessa.";v) all’articolo 32:1) al comma 2, sono premesse le parole: "Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,lettera a), della presente legge,";2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatte salve le disposizioni cheprevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata, contenutenelle clausole di contratti o capitolati d’appalto già stipulati alla data di entrata in vigore delregolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla datadi entrata in vigore della presente disposizione";3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

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"4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi,prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavoripubblici come definita all’articolo 2";z) all’articolo 33, comma 1, dopo le parole: "destinate ad attività" sono inserite le seguenti:"della Banca d’Italia,";aa) all’articolo 37-bis:1) al comma 1, le parole: "Entro il 30 giugno di ogni anno" sono soppresse; dopo le parole:"promotori stessi", è inserito il seguente periodo: "Le proposte sono presentate entro il 30giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentateproposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre."; dopo le parole: "un pianoeconomico-finanziario asseverato da un istituto di credito" sono inserite le seguenti: "o dasocietà di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degliintermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del testo unico delle leggi in materiabancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da unasocietà di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966"; dopo leparole: "garanzie offerte dal promotore all’amministrazione aggiudicatrice" sono inserite leseguenti: "; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attività diasseverazione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I soggetti pubblici e privatipossono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell’ambito della fase diprogrammazione di cui all’articolo 14 della presente legge, proposte d’intervento relativealla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Talepresentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame evalutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell’ambito dei propri programmi, leproposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l’adozione non determinaalcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazionedegli interventi proposti";2) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La realizzazione di lavori pubblici odi pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c-bis),del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dellosviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità o propostedi intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavoripubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale";3) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:"2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, leamministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi diinterventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica,pubblicando un avviso indicativo con le modalità di cui all’articolo 80 del regolamento di cuial decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante affissionepresso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stessoavviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 24 della legge 24 novembre 2000,n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito informatico. L’avviso è trasmesso all’Osservatorio deilavori pubblici che ne dà pubblicità. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioniaggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differentimodalità, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge.2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatriciprovvedono:a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliatarichiesta di integrazione.";bb) all’articolo 37-ter, comma 1, le parole: "Entro il 31 ottobre di ogni anno" sono soppressee sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatricideve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore. Ovenecessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un piùlungo programma di esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui all’articolo 37-quater il promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata

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dall’amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatariodella concessione";cc) all’articolo 37-quater:1) al comma 1, all’alinea, le parole: "il 31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "tremesi dalla pronuncia di cui all’articolo 37-ter"; alla lettera a), sono aggiunte, in fine, leparole: "; è altresì consentita la procedura di appalto-concorso";2) al comma 5 le parole da: "Nel caso" fino a: "secondo offerente" sono sostituite dalleseguenti: "Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successivaprocedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lostesso è tenuto a versare all’altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbianopartecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limitidell’importo di cui all’articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo";3) il comma 6 è abrogato;4) le parole: "articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo", ovunque ricorrano, sono sostituitedalle seguenti: "articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo";dd) all’articolo 37-quinquies, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:"1-ter. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione delcontratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituiscel’aggiudicatario in tutti i rapporti con l’Amministrazione concedente. Nel caso di versamentodi un prezzo in corso d’opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della societàrestano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confrontidell’Amministrazione per l’eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, lasocietà di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie edassicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d’opera,liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione delcertificato di collaudo dell’opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per laeventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci chehanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare allasocietà ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi delconcessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera. L’ingresso nelcapitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte dibanche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per laqualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.";ee) dopo l’articolo 38, è aggiunto il seguente:"Articolo 38-bis. - (Deroghe in situazioni di emergenza ambientale). – 1. Al fine diaccelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese amigliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente nelle città, l’approvazione dei progetti definitivida parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti".2. Per i programmi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, leproposte dei promotori di cui all’articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, comemodificato dal comma 1 del presente articolo, possono essere presentate senzapubblicazione del preventivo avviso indicativo entro la data del 30 giugno 2002. Qualoraentro tale data non siano pervenute proposte da parte del promotore, si dà luogo all’avvisoindicativo. La procedura di comparazione delle proposte, di cui all’articolo 37-ter, comma 1,della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, èestesa anche alle proposte già ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e non ancoraistruite. In questo caso si intende che i termini decorrano dalla data di entrata in vigoredella presente legge.3. All’articolo 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, èaggiunto il seguente periodo: "Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per centodell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilasciodell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà".4. Nell’esercizio del potere regolamentare di cui all’articolo 3 della legge 11 febbraio 1994,n. 109, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare il regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle previsioni dellapresente legge, determinando in particolare i requisiti di idoneità e i criteri di remunerazionedei componenti della Commissione istituita ai sensi del comma 1, lettera u), del presentearticolo, e apportando altresì allo stesso le modificazioni la cui opportunità sia emersa nel

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corso del primo periodo di applicazione della medesima legge. Il Governo provvede altresì amodificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,n. 34, anche al fine di aggiornare i requisiti richiesti alle imprese, secondo regole chemigliorino la qualificazione del mercato e la adeguata concorrenza. Il Governo provvedeinfine a modificare il regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n.34 del 2000 prevedendo la possibilità per l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici dicomminare sanzioni rapportate alla gravità delle violazioni compiute dagli organismi diattestazione (SOA).5. Per garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio superiore deilavori pubblici ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, èistituito un apposito centro di responsabilità amministrativa nello stato di previsione delMinistero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del predetto organo tecnicoconsultivo.6. È abrogato l’articolo 55 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.7. In apposita unità previsionale di base da istituire nell’ambito del centro di responsabilitàdi cui al comma 5 è trasferita, nella misura da determinare con decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, quotaparte delle risorse iscritte per l’anno 2002 nell’unità previsionale di base 3.1.1.0 –Funzionamento, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alcentro di responsabilità "Opere pubbliche ed edilizia".8. Ai fini di cui al comma 5, è altresì autorizzata la spesa aggiuntiva di 1.000.000 di euroannui a decorrere dall’anno 2002.9. All’unità previsionale di base di cui al comma 7 affluiscono, sulla base di appositoregolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, i proventi delle attività del Servizio tecnico centraledel Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con l’applicazione del regolamento di cuial decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti allosvolgimento delle funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonché di notifica dialtri organismi e di benestare tecnico europeo. Confluiscono, altresì, in detta unitàprevisionale di base, secondo quanto disposto dall’articolo 43, comma 4, della legge 27dicembre 1997, n. 449, i proventi dell’attività di studio e ricerca, anche nel campo dellamodellistica fisica delle opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale perl’espletamento dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove suimateriali, ai sensi dell’articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di provegeotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi dell’articolo 8 del citato regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, nonché dell’attività ispettiva,relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, pressoimpianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale nellecostruzioni civili.10. All’onere derivante dall’attuazione del comma 8, pari a 1.000.000 di euro a decorreredal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai finidel bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze perl’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti.

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Legge 11 febbraio 1994, n. 109coordinata con le modifiche introdotte dalla

LEGGE 1 AGOSTO 2002, n.166 recante "Disposizioni in materia di infrastrutture etrasporti"

N.b. in grassetto le parti oggetto delle modifiche ed integrazioni.

Art. 1. (Principi generali)

1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia diopere e lavori pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e diefficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nelrispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.

2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche astatuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionalida queste finanziati, i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscononorme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato aisensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione ancheper il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.

3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n.400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni inconformità alle norme della presente legge.

4. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate senon per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.

Art. 2. (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge)

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all’articolo3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui alcomma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero,ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio edifesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori,forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendanolavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavoriassumano rilievo economico superiore al 50 per cento.

2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all’articolo 3, comma 2,si applicano:

a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli entipubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alleloro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico;b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decretolegislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, alle aziendespeciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e ’31 del testo unico delle leggisull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, alle società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del citato testounico, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, cheabbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi nondestinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza; aipredetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27e 33 della presente legge;c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all’allegato A del decretolegislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali,

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impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici eduniversitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importosuperiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte deisoggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in contointeressi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’importodei lavori; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 19, commi 2 e2-bis, 27, 32 e 33 della presente legge.

3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni della presentelegge in materia di pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, secondoquanto previsto per gli appalti a terzi dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del14 giugno 1993, nonché in materia di qualificazione degli esecutori di lavoripubblici; per i lavori eseguiti direttamente o tramite imprese collegate ocontrollate, individuate ai sensi della citata direttiva 93/37/CEE, si applicano lesole norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Leamministrazioni aggiudicatrici possono imporre ai concessionari di lavori pubblici,con espressa previsione del contratto di concessione, di affidare a terzi appalticorrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale deilavori oggetto della concessione oppure possono invitare i candidati concessionaria dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale deilavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi. Per larealizzazione delle opere previste nelle convenzioni già assentite alla data del 30giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente, iconcessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del 40 percento dei lavori, applicando le disposizioni della presente legge ad esclusione degliarticoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32, 33. È fatto divieto ai soggetti di cui alcomma 2, lettera a), di procedere ad estensioni di lavori affidati in concessione aldi fuori delle ipotesi previste dalla citata direttiva 93/37/CEE previoaggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dalMinistro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve esseredata comunicazione al Parlamento.

4. I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, applicano ledisposizioni della presente legge per i lavori di cui all’articolo 8, comma 6, delmedesimo decreto legislativo e comunque per i lavori riguardanti i rilevatiaeroportuali e ferroviari. Agli stessi soggetti non si applicano le disposizioni delregolamento di cui all’articolo 3, comma 2, relative all’esecuzione dei lavori, allacontabilità dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l’applicazione delledisposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica. Gliappalti di forniture e servizi restano comunque regolati dal solo decreto legislativo17 marzo 1995, n. 158.

5. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi eseguitidirettamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitantiall’attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell’articolo28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, o di quantoagli interventi assimilabile; per le singole opere d’importo superiore alla sogliacomunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delleprocedure di gara previste dalla citata direttiva 93/37/CEE.

6. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dell’articolo 8, non siapplicano ai contratti di sponsorizzazione di cui all’articolo 119 del citato testounico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed all’articolo 43 della legge 27dicembre 1997, n. 449, ovvero ai contratti a questi ultimi assimilabili, aventi adoggetto interventi di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di restauro emanutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonicisottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I del testo unico delledisposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decretolegislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

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7. Ai sensi della presente legge si intendono:

a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalitàgiuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generalenon aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata inmodo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome diTrento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi didiritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di talisoggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanzasiano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati daimedesimi soggetti;b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorsoa sistemi di appalto o di concessione;c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera a);d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettereb) e c).

(articolo sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 1 agosto 2002,n.166)

Art. 3. (Delegificazione)

1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo lenorme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:

a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alleattività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici,nonché degli incarichi di progettazione;c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche medianteinformazione televisiva o trasmissione telematica, nonché alle procedure di accesso a taliatti;d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e allerelative competenze.

2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro il 30settembre 1995 adotta l'apposito regolamento, di seguito così denominato, che, insieme allapresente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recandoaltresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come normeregolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente ecomunque senza pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della liberaprestazione dei servizi, la presente legge, nonché, per quanto non da essa disposto, lalegislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitariavigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministrodei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali,sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonchédelle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dallatrasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresìalle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento. Sullo schema di regolamentoil Consiglio di Stato esprime parere entro 45 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i qualiil regolamento è emanato.

3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche almedesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che nonrichiedono la modifica di disposizioni della presente legge.

4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti

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normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle normedella legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la suapubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale che avviene contestualmentealla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate finoalla data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla presentelegge e dalle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavoripubblici, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,il nuovo capitolato generale d'appalto che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti dicui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge, e che entra in vigorecontestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato diconcerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per ibeni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali per lavori aventi adoggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1º giugno 1939, n. 1089.

6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, oltre allematerie per le quali è di volta in volta richiamato definisce in particolare:a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'articolo 4;b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione deicompiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e ildirettore del lavori;c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'articolo 7;d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzistabili di cui all'articolo 12, nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi stabilialle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavoriad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 7;f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmidi cui all'articolo 14;g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettualirelativi a specifiche categorie di lavori;h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'articolo 17, comma 7;i) abrogata ;l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo,restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi del Titolo I del testo unicodelle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui aldecreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, anche in deroga agli articoli 16, 19,20 e 23 della presente legge, fatto salvo quanto specificatamente previsto conriferimento ai beni mobili ed alle superfici decorate di beni architettonici;(lettera così modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 1agosto 2002, n.166)m) le modalità di espletamento dell'attività delle commissioni giudicatrici di cuiall'articolo 21;n) abrogata;o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 25;p) l'ammontare delle penali di cui all'articolo 26, comma 6, secondo l'importo dei lavori ele cause che le determinano, nonché le modalità applicative;q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da partedel soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni diqualità dell'opera e dei materiali e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti lemodalità del collaudo di cui all'articolo 28 e il termine entro il quale il collaudo stessodeve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo incorso d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negliincarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'articolo 29;t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 30, le condizionigenerali e p articolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di

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costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo articolo 30; le modalità diprestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'articolo 13;u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'articolo 33;v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorieprevalenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, comesostituito dall'articolo 34, comma 1, della presente legge;z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare deilavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, lemodalità di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allostato di avanzamento dei lavori;aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.

7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro dei lavori pubblici,apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici edesperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione eper la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavoripubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzatala spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione delMinistero dei lavori pubblici.

7-bis. Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensidell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro deilavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa è adottato apposito regolamento inarmonia con le disposizioni della seguente legge, per la disciplina delle attività del Geniomilitare, in relazione ai lavori connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data dientrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmentevigenti.

7-ter. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure diaffidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri,nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allosviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri,tengono conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delleprocedure applicate in materia dalle Organizzazioni Internazionali e dalla Unione Europea.

Art. 4. (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)

1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materiadei lavori pubblici, anche di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità perla vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata "Autorità".

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed èorgano collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesadai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membridell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono sceltitra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciutaprofessionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le normesul proprio funzionamento.

3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essinon possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza,non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altriuffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partitipolitici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, inaspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, èdeterminato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità, nel limitecomplessivo di lire 1.250.000.000 annue.

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4. L'Autorità:

a) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici;b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materiaverificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamentodei lavori pubblici;c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblicoerario;d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeniparticolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavoripubblici;e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento;f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale sievidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni di lavoripubblici con particolare riferimento:

1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera b);4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d'opera;5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari edegli appaltatori;6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;

g) sovrintende all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, letterac);h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all'articolo 8.

5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei lavoripubblici di cui al comma 10, lettera c), delle unità specializzate di cui all'articolo 14, comma1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12luglio 1991, n. 203, nonché, per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consigliosuperiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della legge1º giugno 1939, n. 1089.

6. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può richiedere alle amministrazioniaggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblicaamministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso,documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare,al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiestamotivata di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizioispettivo di cui al comma 10, e della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporreperizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine aqualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i datiriguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino allaconclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi dellepubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sonopubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

7. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cuial comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma finoa lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire leinformazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento diuna somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti nonveritieri. L'entità delle sanzioni è proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui leinformazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti.I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione e

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avverso di essi è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizioneesclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi.La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli.

8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previstedall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.

9. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agliorgani di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionalicompetenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivipregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggettiinteressati e alla procura generale della Corte dei conti.

10. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:

a) la Segreteria tecnica;b) il Servizio ispettivo;c) l'Osservatorio dei lavori pubblici.

10-bis . Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive nelle materie dicompetenza dell'Autorità; informa, altresì, gli organi amministrativi competenti sulleeventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberiprofessionisti e di imprese. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorità, puòavvalersi del Servizio ispettivo per l'attivazione dei compiti di controllo spettantiall'Amministrazione.

10-ter. Al Servizio ispettivo è preposto un dirigente generale di livello C ed esso è compostoda non più di 125 unità appartenenti alla professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.

10-quater . Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degliinvestimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997,n. 430.

10-quinquies . Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica èautorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi compresoil trasferimento delle risorse dal centro di responsabilità "Ispettorato tecnico" dello stato diprevisione del Ministero dei lavori pubblici all'apposito centro di responsabilità dello stato diprevisione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

11. abrogato.

12. abrogato.

13. abrogato.

14. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale ed in sezioniregionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli dellaarticolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base diapposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi dellaRagioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica(ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale perl'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione provinced'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio,industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.

16. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:

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a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavoripubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gliavvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego dellamano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quellipreventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi ele disfunzioni;b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifichearee territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalleamministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei lavori pubblici affidati;d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioniaggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le regioni, al fine diacquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e allerelative elaborazioni;f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e laformulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioniinteressate.

16-bis. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavoriconcernenti i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1º giugno 1939, n. 1089, i compitidi cui alle lettere a) e b) del comma 16 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatoriodei lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettoniciavente sede nel capoluogo di regione, da effettuarsi per il tramite della sezione regionaledell'Osservatorio.

17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatorisono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici diimporto superiore a 150.000 euro, entro trenta giorni dalla data del verbale digara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazionedei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importodi aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e delprogettista e, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento edeffettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori,l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Per gli appalti di importoinferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione deglistati di avanzamento. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire idati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione èelevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 1 agosto2002, n.166)

18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale ecomunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che litrasmettono alla sezione centrale.

Art. 5. (Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e del Servizio ispettivo enorme finanziarie)

1. Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. La segreteria tecnica di cui all'articolo 4, comma 10, lettera a), è composta da non più di50 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigentegenerale di livello C.

3. abrogato

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4. L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 10, lettera c), al quale èpreposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 59 unità, ivi comprese 4 unità dilivello dirigenziale.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità; alla coperturadel predetto ruolo si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cuial capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché,in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto. (...) Al personaledell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché di esercitareattività professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla stipula dei contratticollettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alpersonale dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico delpersonale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede alla copertura deiposti in organico del Servizio ispettivo, in via prioritaria, mediante il personale assunto inesito ai concorsi per esami di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 1997,n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, in subordine,mediante il personale assunto nell'ambito del sistema di programmazione delle assunzioniprevisto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per il restante personale siprovvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del titoloII del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché, in via subordinata, con il ricorsoalle procedure di concorso di cui al medesimo decreto.

6. L'Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con ununico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio deiministri. Su proposta dell'Autorità, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con ilMinistro del tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità direndicontazione.

7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14.040 milioni perl'anno 1995 e in lire 13.680 milioni per l'anno 1996 e in lire 13.320 milioni a decorreredall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione delMinistero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamentorelativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7-bis. L'Autorità provvede alla definizione delle risorse necessarie per le sezioni regionalidell'Osservatorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

Art. 6 (Modifica dell'organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore deilavori pubblici)

1. E' garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonché l'indipendenza digiudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organotecnico consultivo dello Stato.

2. L'art. 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. 1. Il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato con decreto delPresidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta delMinistro dei lavori pubblici, fra personalità di riconosciuta competenza tecnica in materia dilavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni. Le funzioni di presidente disezione sono attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta delPresidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici".

3. Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, dellalegge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì garantiti:

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a) l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta dall'Autorità;

b) l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;

c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubblicheamministrazioni.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei lavori pubblici,previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 1° gennaio 1996 siprovvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affinia quelle già di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizionivigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri organiistituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con iledesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazionidello Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché ad integrareanalogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi. Sono fatte salve lecompetenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitividi lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per centodallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di Ecu, nonché parere sui progetti delle altrepubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta.Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di Ecu, le competenze del Consigliosuperiore sono esercitate dai Comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati regionalialle opere pubbliche, la cui composizione viene parimenti modificata secondo quantoprevisto al comma 4. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di Ecu,presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il Provveditore sottopone ilprogetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.

5-bis. Le adunanze delle Sezioni e dell'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavoripubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i pareri sono validiquando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presentiall'adunanza.

5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giornidalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende espresso in sensofavorevole.

Art. 7 (Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblicaamministrazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento diattuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici,per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

2. Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali ilresponsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori.Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata perlavori di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione della difesa, in considerazione dellastruttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile delprocedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase disvolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.

3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai finidella predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamentiannuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli diprestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed aitempi di realizzazione del programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delleprocedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli

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interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisceall'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento delprocesso attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di suacompetenza.

4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento,coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e deicoordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durantel'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successivemodificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, leresponsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativavigente.

5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dei soggettidi cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguatecompetenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quantoattestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, icompiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati conle procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, aprofessionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, esuccessive modificazioni, o alle società di cui all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f),aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario,amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguatapolizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

6. Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazionistatali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabileunico del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma aisensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

7. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta eassensi, comunque denominati, al fine dell'esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazioneaggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca unaconferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successivemodificazioni. Alle amministrazioni interessate deve essere comunicato, a cura delresponsabile unico del procedimento, il progetto di cui al comma 8 del presente articoloalmeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza o dell'accordo diprogramma. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 19,comma 2, la conferenza di servizi è convocata dal concedente anche nell'interesse delconcessionario.

8. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono sul progetto definitivosuccessivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine allavalutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere neltermine di novanta giorni dalla richiesta, o nel più breve termine idoneo a consentirel'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista.Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione ètenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi può esprimersianche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, insede di presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, leautorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti norme.

9. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità dei lavori dellaconferenza di servizi, nonché degli atti da cui risultano le determinazioni assunte daciascuna amministrazione interessata.

10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai progettisti, se necessario,chiarimenti e documentazione.

11. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle

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norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggettiche dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poterispettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto delprocedimento.

12. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata siarisultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, laconferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dallaprima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delleamministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggettiintervenuti.

13. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, apena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai finidell'assenso.

14. Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, inarmonia con i princìpi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza regionale elocale.

[N.B. I commi da 7 a 14, benchè abrogati dall’articolo 14, comma 1, della legge n. 340 del2000 (legge di semplificazione 1999), continuano ad applicarsi ai lavori pubblici ai sensidell’articolo 14, comma 3, della legge n. 241 del 1990 (come sostituito dall’articolo 9,comma 1, della legge n. 340 del 2000)]

15. Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte delle Ragionerie centrali delloStato è fissato in trenta giorni e può essere interrotto per non più di due volte, per unmassimo di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo ildisposto di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20aprile 1994, n. 367.

Art. 8 (Qualificazione)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, isoggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntarela loro attività ai princìpi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stessofine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimisoggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministrodell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali eambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dellecompetenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente inmateria, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavoripubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 euro, articolato inrapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione,appositamente autorizzati dall'Autorità di cui all'articolo 4, sentita un'apposita commissioneconsultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento dellacommissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorsedisponibili. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza neisoggetti qualificati di:

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI ENISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensidelle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema diqualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari

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conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.

4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:

a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui alcomma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessatedello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delleregioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie dicontratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza deilavoratori interessati;b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confrontidegli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi,finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere;(lettera così sostituita dall'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 1 agosto2002, n.166)c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione delsistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità,di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonché lemodalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati dibilancio;d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), con le relative misure in rapporto all'entità e allatipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributivae contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili;e) la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un periodo nonsuperiore a cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti deicontratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità o delladichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, letterea) e b). La facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere lacertificazione di qualità non potranno comunque essere previsti per lavori di importoinferiore a 500.000 ECU;f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione;g) le modalità di verifica della qualificazione. Fatto salvo quantospecificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa allacategoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superficidecorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela del citatotesto unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali eambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenuteantecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui alcomma 11-sexies ovvero nelle more dell’efficacia dello stesso, la duratadell’efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzoanno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti dicapacità strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di mantenimentosarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura nonsuperiore ai 3/5 della stessa. La durata dell’efficacia della qualificazionerelativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili edelle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni ditutela di cui al citato testo unico ottenuta antecedentemente alla data dientrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle moredell’efficacia dello stesso, è di tre anni, fatta salva la verifica in ordine alpossesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine specialeindividuati dal suddetto regolamento;(lettera così sostituita dall'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 1 agosto2002, n.166)h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito laqualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità,che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cuiall'articolo 4.

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5. abrogato

6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità dell'esercizio, da partedell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sestocomma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 , delle competenze già attribuite alpredetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.

7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori disponela sospensione da 3 a 6 mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavoripubblici nei casi previsti dall'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE delConsiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafiaed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alprimo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relativa alla sospensione e allacancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci iprocedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubbliciprovvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.

8. A decorrere dal 1 gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamenteda soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensidel comma 7 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presentelegge, è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o difiducia predisposti dai soggetti di cui all'articolo 2.9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e sino al 31dicembre 1999, l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 3 è accertata in baseal certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per leimprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base alla certificazione, prodottasecondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per lapartecipazione delle imprese italiane alle gare.

10. A decorrere dal 1 gennaio 2000, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restanoferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 9 efino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e diaggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale deicostruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57 , e successive modificazionie integrazioni, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti diiscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 9.

11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano alle procedure perl'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo lenormative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per lapartecipazione delle imprese italiane alle gare.

11-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce gli specifici requisitieconomico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad unaconcessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propriaorganizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento irequisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici.

11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dellenorme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualitàconforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione dellapresenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono deiseguenti benefici:

a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dalcomma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate,del 50 per cento;

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b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione lacertificazione del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementisignificativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui alcomma 2 dell'articolo 21 della presente legge.

11-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti di ordine generale,organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di lavoripubblici di importo inferiore a 150.000 ECU.

11-sexies. Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e dellesuperfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali,sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti diqualificazione dei soggetti esecutori dei lavori. È facoltà dei soggetti di cuiall’articolo 2, comma 2, individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti esecutoridei lavori di cui al presente comma, l’avvenuta esecuzione di lavori nello specificosettore cui si riferisce l’intervento. Ai fini della comprova del requisito relativoall’esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l’intervento, potrannoessere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente realizzati dalsoggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti.(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 1 agosto2002, n.166)

11-septies. Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievoeconomico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente dasoggetti qualificati ai sensi del presente articolo.(comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 1 agosto 2002,n.166)

Art. 9 (Norme in materia di partecipazione alle gare)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, fino al 31 dicembre 1999 lapartecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici è altresì ammessa in basealle norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni eintegrazioni, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55,come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991,n. 55, sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensidell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene al periododi riferimento nonché alla determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati perimporto dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che iconcorrenti debbono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavoripubblici.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalladata di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato centrale per l'Albonazionale dei costruttori, articola l'attuale sistema di categorie in opere specializzate e leridetermina adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltredisposizioni in ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e specificacapacità tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneità tecnica, dell'attrezzaturatecnica, della manodopera impiegata e della capacità finanziaria ed imprenditoriale.4. Con il decreto di cui al comma 3, è istituita una apposita categoria per le attività di scavoarcheologico, restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 1°giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.

4-bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori

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non è richiesto il parere consultivo del comitato regionale.

Art. 10 (Soggetti ammessi alle gare)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i seguentisoggetti:

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative,secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane dicui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9della presente legge;c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali,società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12della presente legge;d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a),b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandatocollettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il qualeesprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo ledisposizioni di cui all'articolo 13;e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggettidi cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di società ai sensidell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cuiall'articolo 13 della presente legge;e-bis) I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesseeconomico (GEIE), ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano alriguardo le disposizioni di cui all'articolo 13 della presente legge.

1-bis. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in unadelle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.

1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono prevedere nel bando la facoltà, incaso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originarioappaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto peril completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede diofferta. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in caso di fallimento del secondoclassificato, possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto èstipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.

1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prima di procedere all'apertura dellebuste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 percento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico,di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso deirequisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiestinel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera diinvito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenutenella domanda di partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedonoall'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria ealla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7,nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7. Lasuddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni digara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessinon siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano laprova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procedealla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventualenuova aggiudicazione.

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Art. 11. (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare)

1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamentodei lavori ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), devono essere possedutie comprovati dagli stessi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consigliodei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, dellapresente legge, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e deimezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente incapo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Art. 12. (Consorzi stabili)

1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 11, dei requisitiprevisti dagli articoli 8 e 9 formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assuntadai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settoredei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fineuna comune struttura di impresa.

2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1999 dei consorzi stabiliall'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresì le condizioni edi limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati,fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante oconcedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dellostesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.

3. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, detta le norme per l'applicazione delsistema di qualificazione di cui al medesimo articolo 8 ai consorzi stabili e ai partecipanti aiconsorzi medesimi.

4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II deltitolo X del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'articolo 34 della presente legge.

5. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavoripubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di taledivieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a piùdi un consorzio stabile.(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 1 agosto2002, n.166)

6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti all'articolo 4 della parte I dellatariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successivemodificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensidell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.

7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1non sono soggette alle imposte sui redditi.

8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.

8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l’affidamentodi lavori, la somma delle cifre d’affari in lavori realizzate da ciascuna impresaconsorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando digara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale èpari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 percento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.

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(comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 1 agosto 2002,n.166)

8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dallesingole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad unadeterminata categoria di opera generale o specializzata per la classificacorrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per laqualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario chealmeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero chetra le imprese consorziate ve ne sia almeno una con qualificazione per classificaVII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le impreseconsorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per laqualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per lafruizione dei meccanismi premiali di cui all’articolo 8, comma 4, lettera e), è inogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno unadelle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle impreseconsorziate non coincida con una delle classifiche di cui all’articolo 3 delregolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.34, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o inquella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalleimprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al disotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell’intervallo tra le due classifiche.(comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 1 agosto 2002,n.166)

Art. 13. (Riunione di concorrenti)

1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e deiconsorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), è ammessa a condizione che ilmandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisitidi qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'articolo 8, per la quota percentualeindicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 8, comma 2, per ciascuno di essi inconformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio1991, n. 55.

2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la lororesponsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione nonché nei confronti delle impresesubappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità limitataall'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidaledel mandatario o del capogruppo.

3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui agli articoli 8 e9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario ocapogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per ilavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importodella categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per ilconcorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero allecategorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite inassociazione ai sensi del comma 1.(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera f), della legge 1 agosto2002, n.166)

4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporaneao consorzio di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) ovvero di partecipare alla garaanche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione oconsorzio. I consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare,in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto dipartecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

5. É consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma

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1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve esseresottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenerel'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandatocollettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta equalificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio edelle mandanti.

5- bis. É vietata l'associazione in partecipazione. É vietata qualsiasi modificazione allacomposizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1,lettere d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento dell'aggiudicazioneo la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione oconsorzio di cui al comma 1 concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relativeai medesimi lavori.

7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavoriprevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevolecontenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impiantied opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il 15 percento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappaltoe sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti chenon siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, aisensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinatedal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presentecomma. Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bandodi gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso inpiù contratti.(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera f), della legge 1 agosto2002, n.166)

8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti di cuiall'articolo 10, comma 1, lettera d), nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori dellao delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti allao alle categorie prevalenti e cosi definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.

Art. 14. (Programmazione dei lavori pubblici)

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importosuperiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoiaggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, giàprevisti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamenteall'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera g), della legge 1 agosto2002, n.166)

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e diidentificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamenteprevisto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Glistudi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano lecaratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi econtengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componentistorico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilitàambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioniaggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite larealizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestioneeconomica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resipubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui

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all'articolo 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell’ambito di taleordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recuperodel patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progettiesecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità difinanziamento con capitale privato maggioritario.(comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera g), della legge 1 agosto2002, n.166)

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine diquanto previsto all'articolo 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta alienazioneanche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificatie valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica,paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennaledevono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventiimprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni dilegge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata,per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione diuno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 dieuro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensidell'articolo 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficientel'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera g), della legge 1 agosto2002, n.166)

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o piùlotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazionealmeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarienecessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazionenomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo acertificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera g), della legge 1 agosto2002, n.166)

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essereconformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti ditali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dallanormativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sonoesclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Permotivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commiquarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni e successivemodificazioni, e dell'articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvatounitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenerel'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario odi altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibiliai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoronon inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo pianofinanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione almomento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili aseguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizionipreviste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed

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integrazioni.

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte dipubbliche amministrazioni.

11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchiannuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro deilavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubbliciche ne dà pubblicità, ad eccezione di quelli provenienti dal Ministero della difesa. Iprogrammi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti daglienti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE,per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti.12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dal primo eserciziofinanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 11, ovvero dal secondoqualora il decreto sia emanato nel secondo semestre dell'anno.

13. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatriceequivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

Art. 15. (Competenze dei consigli comunali e provinciali)(cfr.art. 42 del decreto legislativo n. 267 del 2000)

Art. 16. (Attività di progettazione)

1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, edei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, inpreliminare, definitiva ed esecutiva, in modo di assicurare:

a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale ecomunitario;

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabiledel procedimento della fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia edalla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui al comma 4 e 5insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, ilquadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste inuna relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base allavalutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali eall'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilitàamministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di primaapprossimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché inschemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche,tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovràinoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.

3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e dellesuperfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cuial testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali,di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il progetto preliminaredell’intervento deve ricomprendere una scheda tecnica redatta e sottoscritta da unsoggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigentenormativa e finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del benevincolato e dell’intervento da realizzare.(comma introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 1 agosto 2002,

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4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delleesigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite nel progettopreliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritteautorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzatiper le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti edell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto indisegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere,delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo difondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed allecaratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti in unadisciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progettononché in computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti quali quelli di tipogeognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi ed i sondaggi, sonocondotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degliimpianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ognidettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad unlivello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma,tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insiemedelle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati graficinelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale diappalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico-estimativo e dall'elenco dei prezziunitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti edegli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali,che risultino necessari sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni dirilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredatoda apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, conle modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento di cuiall'articolo 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento etenendo presenti le esigenze di gestione e di, manutenzione, stabilisce criteri,contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 1 agosto2002, n.166)

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi,nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani disicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi deldecreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali especialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo inogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo distrutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per larealizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delleamministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori,tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso diinterventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e deiservizi a rete.

9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività diprogettazione è autorizzato dal Sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dalprefetto in caso di opere statali.

Art. 17 (Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori eaccessorie)

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1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alladirezione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività delresponsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione delprogramma triennale di cui all'articolo 14, sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettiviconsorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, glienti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cuiagli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioniaggiudicatrici possono avvalersi per legge;d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, conriferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di benimobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica direstauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;(lettera così modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera i), della legge 1 agosto2002, n.166)

e) dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera a);f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), aiquali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili;g-bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma 6, letteraa) e di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista,formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nelsettore dei servizi d ingegneria e architettura, per un periodo di tempo noninferiore a cinque anni che abbiano deciso di operare in modo congiuntosecondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 12 . Èvietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini dellapartecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi di progettazione e attivitàtecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi diingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nelquinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quantostabilito dall’articolo 12, comma 8-bis, della presente legge; ai consorzi stabilidi società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì ledisposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12.(lettera introdotta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), della legge 1 agosto2002, n.166)

2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati dadipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, inassenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamentiprofessionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovveroabbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, daalmeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbianosvolto o collaborato ad attività di progettazione.

3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delleamministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di naturaprofessionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamentodella progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché losvolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in casodi carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero didifficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere lefunzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza

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architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali,così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità dicompetenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile delprocedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e),f) e g).(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera i), della legge 1 agosto2002, n.166)

5. Il regolamento dei lavori per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis,indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti.

6. Si intendono per:

a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionistiiscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle formedelle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto delcodice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VIdel libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche,consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effettiprevidenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in formaassociata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Aicorrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle normeche disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascunfirmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria alrelativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota allerispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari i regolamenti vigenti;(lettera così modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera i), della legge 1 agosto2002, n.166)

b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo Vdel libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche,consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predetteattività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dallenorme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascunfirmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria alrelativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota allerispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.(lettera così modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera i), della legge 1 agosto2002, n.166)

7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le societàdi cui al comma 6 del presente articolo. Fino all'entrata in vigore del regolamento, le societàdi cui al predetto comma 6, lettera b), devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventititolo professionale di ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica attinentealla attività prevalente svolta dalla società, iscritti al relativo albo da almeno dieci anni confunzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società, dicollaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, inrelazione alle quali controfirmano gli elaborati.

8. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incaricodi cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscrittinegli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmenteresponsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta,con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltreessere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazionetra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità perpromuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai

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bandi per l'aggiudicazione. All’atto dell’affidamento dell’incarico deve esseredimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera i), della legge 1 agosto2002, n.166)

9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alleconcessioni di lavori pubblici nonché agli eventuali subappalti o cottimi per i quali abbianosvolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavoripubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante ocollegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e dicollegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codicecivile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incaricodi progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti,nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.

10. Per l’affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore allasoglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici diservizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all’applicazione deldecreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, ledisposizioni ivi previste.(comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera i), della legge 1 agosto2002, n.166)

11. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato siacompreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitariain materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità diaggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa allaprocedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicitàagli stessi e siano contemperati i princìpi generali della trasparenza e del buonandamento con l’esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalitàprocedurali e il corrispettivo dell’incarico.(comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera i), della legge 1 agosto2002, n.166)

12. Per l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavoriil cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per iltramite del responsabile del procedimento possono procedere all’affidamento aisoggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di loro fiducia, previa verificadell’esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione dellascelta in relazione al progetto da affidare.(comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera i), della legge 1 agosto2002, n.166)

12-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensirelativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essaconnesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzionestipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e lemodalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazionedell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzionedei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture edei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delleattività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presentearticolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionaliinteressate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo commadell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall’articolo unico

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della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo. Finoall’emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto delMinistro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96del 26 aprile 2001.(comma introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera i), della legge 1 agosto 2002,n.166)

13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto ilprofilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, lestazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunità di applicare la procedura delconcorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioniin materia di pubblicità previste dai commi 10 e 12.

14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 4, l'attività didirezione dei lavori è affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, alprogettista incaricato. In tal caso il conteggio effettuato per stabilire l'importo stimato, ai finidell'affidamento dell'incarico di progettazione, deve comprendere l'importo della direzionedei lavori.

14-bis. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini delladeterminazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che ilMinistro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, conproprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmentefissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lostesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi allediverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e lapercentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 7,comma 5, nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori inmateria di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494

14-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 14-bis, continuano ad applicarsi letariffe professionali in vigore. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata peril progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva siapplica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva siapplicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi eper i capitolati e i contratti.

14-quater. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis nonché ai sensi delcomma 14-ter del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bisdell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo commadell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.

14-quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersidel subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche esismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione dielaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per lasola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata laresponsabilità del progettista.

14-sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimosoggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni,accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte delnuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento puòricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quelloesecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltantisulla progettazione definitiva.

14-septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) , operanti nei settori di cui al

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decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le progettazioni, nonché leconnesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure perl'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse, direttamente a società diingegneria di cui al comma 1, lettera f) , che siano da essi stessi controllate, purché almenol'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nella Unioneeuropea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sonocontrollate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codicecivile.

Art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione)

1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'operao un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, èripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede dicontrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra ilresponsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del pianodella sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. Lapercentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento inrapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene contodelle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quoteparti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predettidipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazionemedesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regiodecreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.2. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto dipianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nelregolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che loabbiano redatto.2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio delloStato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progettipreliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche egeognostiche, studi di impatto ambientale ed altre rilevazioni, alla stesura dei piani disicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi deldecreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti,nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti giàesistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico allarealizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le provinceautonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loroconsorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioniattraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quoterelative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.

2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possonoespletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali perconto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

2-quater. É vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo,indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedurediverse da quelle previste dalla presente legge.

Art. 19. (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici)

01. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamentemediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previstoall'articolo 24, comma 6.

1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo

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oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 2,comma 2, aventi per oggetto:

a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1;b) la progettazione esecutiva di cui all’articolo 16, comma 5, e l’esecuzione deilavori pubblici di cui all’articolo 2, comma 1, qualora:1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per piùdel 60 per cento del valore dell’opera;3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro.(lettera così sostituita dall'articolo 7, comma 1, lettera l), della legge 1 agosto2002, n.166)

1-bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b), la gara è indetta sullabase del progetto definitivo di cui all'articolo 16, comma 4.

1-ter. L’appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1,lettera b), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deveavvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivoindividuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indical’ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell’importo a basedi appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiestodalla normativa in materia di gare di progettazione. L’ammontare delle spese diprogettazione non è soggetto a ribasso d’asta. L’appaltatore risponde dei ritardi edegli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera acausa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47,comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso diopere di particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimentoprocede in contraddittorio con il progettista qualificato alla realizzazione delprogetto esecutivo a verificare la conformità con il progetto definitivo, al fine diaccertare l’unità progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il progettistatitolare dell’affidamento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a taleconformità.(comma introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera l), della legge 1 agosto 2002,n.166)

1-quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superficidecorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste daltesto unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, non sonosuscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti ed altrecategorie di opere generali e speciali individuate dal regolamento di cui all’articolo3, commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all’articolo 8, comma 2. L’affidamento deilavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beniarchitettonici comprende, di regola, l’affidamento dell’attività di progettazionesuccessiva a livello preliminare.(comma introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera l), della legge 1 agosto 2002,n.166)

1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di qualità, qualorala stazione appaltante non abbia già adottato un proprio sistema di qualità, è fattoobbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti qualificati, secondo le proceduredi cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto alresponsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, in modo da assicurare cheanche il funzionamento della stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualitàrichiesti dall’appaltatore.(comma introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera l), della legge 1 agosto 2002,n.166)

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2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra unimprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto laprogettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavoripubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamentecollegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione afavore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestirefunzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualoranecessario il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimentodell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestionein relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo,stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cederein proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o alloscopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all’opera daaffidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni diinteresse pubblico, già indicati nel programma di cui all’articolo 14, ad esclusionedegli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto-legge25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitivao esecutiva, l’oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, puòessere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento daparte del concessionario.(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera l), della legge 1 agosto2002, n.166)

2-bis. L’amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimentodell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, puòstabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni,tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo dicui al comma 2 sull’importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifichedelle condizioni del mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinanol'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, darichiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Levariazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti ocondizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscanonuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previstenella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano,comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazionedelle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine discadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione ilconcessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioniapportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, larevisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso direcesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 37-septies,comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il pianoeconomico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere laspecificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonchél'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine dellaconcessione.(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera l), della legge 1 agosto2002, n.166)

2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione operedestinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quantofunzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionariol’alea economico-finanziaria della gestione dell’opera.(comma introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera l), della legge 1 agosto 2002,n.166)

2-quater. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all’articolo 37-

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quater, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all’esame ed allaapprovazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno dirittodi voto.(comma introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera l), della legge 1 agosto 2002,n.166)

3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b)non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni edelle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposito disciplinare leamministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante aiProvveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali.

4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensidell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e amisura ai sensi dell'articolo 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F;salvo il caso di cui al comma 5, i contratti di cui al comma 1, lettera b), numeri 1),2) e 4) del presente articolo, sono stipulati a corpo.(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera l), della legge 1 agosto2002, n.166)

5. È in facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, stipulare a misura, aisensi del terzo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865. n. 2248,allegato F, i contratti di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a 500.000euro e i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologicinonché quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli afferenti alle opere diconsolidamento dei terreni.(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera l), della legge 1 agosto2002, n.166)

5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazioneappaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescinderedall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori dimanutenzione o di scavi archeologici.

5-ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivodell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà dibeni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma dicui all'articolo 14 in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermorestando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo deilavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per l'immissione nelpossesso dell'immobile.

5-quater. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione deibeni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori el'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiuntarelativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle duemigliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed allaesecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente perl'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara siintende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Ilregolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità perl'effettuazione della stima degli immobili di cui al comma 5-ter nonché le modalità diaggiudicazione.

Art. 20. (Procedure di scelta del contraente)

1. Gli appalti di cui all'articolo 19 sono affidati mediante pubblico incanto o licitazioneprivata.

2. Le concessioni di cui all'articolo 19 sono affidate mediante licitazione privata,

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ponendo a base di gara un progetto almeno di livello preliminare corredato,comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indaginigeologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad oggetto glielementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), nonché le eventuali proposte divarianti al progetto posto a base della gara; i lavori potranno avere inizio soltantodopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazioneaggiudicatrice.(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera m), della legge 1 agosto2002, n.166)

3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso o trattativa privataesclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla presente legge.

4. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggettiappaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere del Consiglio superioredei lavori pubblici per i lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro, perspeciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componentetecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o lascelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuatosulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 16, nonché diun capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, dellecondizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progettoesecutivo ed il prezzo.(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera m), della legge 1 agosto2002, n.166)

Art. 21. (Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici)

1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuatacon il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:

a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a basedi gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi diimpianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quantocompatibile [cfr. ora articolo 90 del D.P.R. 554/1999]b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto abase di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta offerta a prezziunitari.

1-bis . Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore alcontrovalore in euro di 5.000.000 di DSP con il criterio del prezzo più basso di cuial comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte dicui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore allamedia aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, conesclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamentedelle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata delloscarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Leofferte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazionirelativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara onella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 percento di quello posto a base d'asta. Il bando o la lettera di invito devono precisarele modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelleeventualmente necessarie per l’ammissibilità delle offerte. Non sono richiestegiustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da datiufficiali. Ove l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente adescludere l’incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i

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documenti giustificativi ed all’esclusione potrà provvedersi solo all’esito dellaulteriore verifica, in contraddittorio. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblicidi importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procedeall'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentualedi ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo delpresente comma. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualorail numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera n), della legge 1 agosto2002, n.166)

1-ter. L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazioneprivata può essere effettuata con il criterio dell’offerta economicamente piùvantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nelcaso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per laprevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnicadelle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possaessere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall’appaltatore.(comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera n), della legge 1 agosto 2002,n.166)

2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonché l'affidamento diconcessioni mediante licitazione privata avvengono con il criterio dell'offertaeconomicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabiliin relazione all'opera da realizzare:

a) nei casi di appalto-concorso:

1) il prezzo;2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;3) il tempo di esecuzione dei lavori;4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;

b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:

1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;3) il tempo di esecuzione dei lavori;4) il rendimento;5) la durata della concessione;6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticareall'utenza;7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.

3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara devonoindicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraversometodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unicoparametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, lavalutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dalregolamento.

5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la sceltadell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da unnumero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui siriferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazioneaggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possonosvolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavorioggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di

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vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedentehanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissarirelativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le qualihanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano giàricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorioprovinciale ove è affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento, se nondecorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichicoloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con doloo colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiaraticonseguentemente illegittimi.

6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, sceltinell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dellefacoltà di appartenenza;c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito di rose dicandidati proposte dalle amministrazioni medesime.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo lascadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra lesomme a disposizione dell'amministrazione.

8-bis. L’aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e dellesuperfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutelapreviste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali eambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui importostimato sia inferiore a 5.000.000 di DSP, è disposta secondo il criterio dell’offertaeconomicamente più vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori divalutazione il prezzo e l’apprezzamento dei curricula in relazione allecaratteristiche dell’intervento individuate nella scheda tecnica di cui all’articolo16, comma 3-bis. In questa ipotesi, all’elemento prezzo dovrà essere comunqueattribuita una rilevanza prevalente secondo criteri predeterminati.(comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera n), della legge 1 agosto 2002,n.166)

Art. 22. (Accesso alle informazioni)

1. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di cui allapresente legge è fatto tassativo divieto all'amministrazione aggiudicatrice o ad altro enteaggiudicatore o realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimentoamministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:

a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima dellascadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il lorointeresse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che precedela trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante oconcedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento atrattativa privata.

2. L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta per i pubblici ufficiali o pergli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.

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Art. 23. (Licitazione privata e licitazione privata semplificata)

1. Alle licitazioni private per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitatitutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti diqualificazione previsti dal bando.

1- bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA esclusa, i soggetti di cuiall'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), hanno la facoltà di invitare a presentare offertaalmeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 1- ter del presentearticolo se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavorioggetto dell'appalto.

1-ter . I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1 , lettere a), b), c), d) ed e) ,interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 1- bis del presente articolo,presentano apposita domanda. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), possono presentare un numero massimo di trenta domande; i soggetti di cuiall'articolo 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e), possono presentare domande innumero pari al doppio di quello dei propri consorziati e comunque in numerocompreso fra un minimo di sessanta ed un massimo di centottanta. Si applicaquanto previsto dal comma 4 dell'articolo 13. Ogni domanda deve indicare glieventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve esserecorredata da una autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia,con la quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti previstidal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,n. 34, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d’appalto e dinon aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondoperiodo del presente comma. Le stazioni appaltanti procedono a verifiche acampione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari. Ladomanda presentata nel mese di dicembre ha validità per l'anno successivo aquello della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha validità perl'anno finanziario corrispondente a quello della domanda stessa. In caso di falsedichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all'articolo 8, comma 7.(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera o), della legge 1 agosto2002, n.166)

Art. 24. (Trattativa privata)

1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubbliciesclusivamente nei seguenti casi:

0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro;(lettera aggiunta dall'articolo 7, comma 1, lettera p), della legge 1 agosto2002, n.166)a) lavori di importo complessivo compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro, nelrispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 euro, nel caso di ripristino di operegià esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili dinatura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dalfunzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dallealtre procedure di affidamento degli appalti;c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 euro, per lavori di restauro emanutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1°giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicatiall'Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visionedi chiunque lo richieda.

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3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisitiper l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazioneprivata.

4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presentearticolo.

5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, lettera b), avvienemediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, sesussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavorioggetto dell'appalto.

5-bis. L’affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimatosia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di quantodisposto dall’articolo 21, comma 8-bis, alla quale devono essere invitati almenoquindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi dellapresente legge per i lavori oggetto dell’appalto. Per l’affidamento di appalti di cuial comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, lestazioni appaltanti possono procedere all’affidamento a soggetti, singoli oraggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque le stazioni appaltantidevono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui allapresente legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da affidare.(comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera p), della legge 1 agosto 2002,n.166)

6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200.000 ECU., fatti salvi i lavori delMinistero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei repartidel Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attività del Genio militare di cuiall'articolo 3, comma 7-bis.

7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativaprivata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempisuccessivi e appartenente alla medesima opera.

7-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e dellesuperfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutelapreviste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali eambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è ammissibilel’affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un appalto, di lavoricomplementari, non figuranti nel progetto inizialmente approvato onell’affidamento precedentemente disposto, che siano diventati necessari, aseguito di circostanza non prevedibile, all’intervento nel suo complesso,sempreché tali lavori non possano essere tecnicamente o economicamenteseparati dall’appalto principale senza grave inconveniente per il soggettoaggiudicatario oppure, quantunque separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale,siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L’importo dei lavoricomplementari non può complessivamente superare il 50 per cento dell’appaltoprincipale.(comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera p), della legge 1 agosto 2002,n.166)

8. abrogato

Art. 25. (Varianti in corso d'opera)

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttoredei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui

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all'articolo 3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti etecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senzaaumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti esempre che non alterino l'impostazione progettuale;b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali siinterviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nellafase progettuale;c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, intutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso ilresponsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio eal progettista.

2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioniappaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1,lettera d)

3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore deilavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superioreal 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 percento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino unaumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltreammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o indiminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché noncomportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti dacircostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo inaumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario delcontratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario delcontratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuovagara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento deilavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattroquinti dell'importo del contratto.

5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazionel'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione dellanormativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionalied economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenzanella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici)

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativiagli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che nondevono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore deilavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente condecreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio edella programmazione economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cuisopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia statotempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importonetto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile ovvero, previacostituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data dellacostituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione delcontratto.

2. L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.

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3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri entiaggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non siapplica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavorial netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui ladifferenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'annoprecedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ognianno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, condecreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nellamisura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazionedella presente legge, il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata invigore della legge stessa.

5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso lepubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessionedi lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavoripubblici.

6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardatoadempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamentosono disciplinate dal regolamento.

Art. 27. (Direzione dei lavori)

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, leamministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavoricostituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui al comma4 dell'articolo 17, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguentisoggetti:

a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cuiall'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 17, comma 4;c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimentodelle disposizioni comunitarie in materia.

2-bis. Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili edelle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte alle disposizioni di tutelapreviste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali eambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l’ufficio didirezione dei lavori del direttore dei lavori deve comprendere tra gli assistenti confunzioni di direttore operativo un soggetto con qualifica di restauratore di beniculturali ai sensi della normativa vigente.(comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera q), della legge 1 agosto 2002,n.166)

Art. 28. (Collaudi e vigilanza)

1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essereeffettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesidall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionalidei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essispettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato dicollaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.

2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari,amministrativi e contabili.

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3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondole modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio edassume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso taletermine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale diapprovazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nelcaso di lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito da quello diregolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di ECU, èin facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolareesecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalladata di ultimazione dei lavori.

4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da unoa tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori,alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dallepredette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesidi carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento.Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solocomponente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almenocinque anni in uffici pubblici. È abrogata ogni diversa disposizione, anche di naturaregolamentare.(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera r), della legge 1 agosto2002, n.166)

5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svoltoalcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, divigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avutonell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori.Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare partedi organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di granderilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualitàdell'opera e dei materiali.

7. È obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:

a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettereb) e c);b) in caso di opere di particolare complessità;c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;d) in altri casi individuati nel regolamento.

8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercitaanche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispettodella convenzione.

9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essereeffettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudoprovvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione diaccettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per ladifformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili purché denunciati dal soggettoappaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 29. (Pubblicità)

1. Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni sullabase delle seguenti norme regolatrici:a) per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di

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DSP, I.V.A. esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi digara, nonché degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioniufficiali delle Comunità europee;(lettera così modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera s), della legge 1 agosto2002, n.166)b) per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro, I.V.A. esclusa, prevedereforme unificate di pubblicità a livello nazionale;c) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, I.V.A. esclusa, prevedere formedi pubblicità semplificata a livello regionale e provinciale;d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del responsabiledel procedimento;e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i lavoridi qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i termini e i contenutidegli inviti, delle comunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute leamministrazioni aggiudicatrici;f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori orealizzatori, prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cuil'aggiudicazione è avvenuta mediate trattativa privata, provvedano, con le modalità dicui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco degliinvitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema diaggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi direalizzazione dell'opera, del nominativo del direttore dei lavori designato, nonché, entrotrenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell'ultimazione dei lavori,dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale del lavoro;f-bis) nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi di più del 20 per cento l'importo diaggiudicazione o di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardosuperiore ai sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell'opera fissato all'attodell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme di pubblicità, con le stessemodalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario odell'affidatario, diretta a rendere note le ragioni del maggior importo e/o del ritardonell'effettuazione dei lavori;f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31-bis , commi 2 e 3, e 32, gli organigiudicanti devono trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle pronunce emesseall'Osservatorio e, qualora le sentenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto agliimporti di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme di pubblicità, acarico della parte soccombente, con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) delpresente comma.

2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economicodel progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione, che è tenuta adassicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite ilresponsabile del procedimento di cui all’articolo 80, comma 10, del regolamento dicui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 il quale, incaso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a propriocarico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsasull’amministrazione.(comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera s), della legge 1 agosto2002, n.166)

Art. 30. (Garanzie e coperture assicurative)

1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata dauna cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediantefideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elencospeciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgonoin via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero deltesoro, del bilancio e della programmazione economica e dall'impegno del fidejussore arilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Lacauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è

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svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai nonaggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’astasuperiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti puntipercentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superioreal 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribassosuperiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata adecorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediantestati d’avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell’importocontrattuale. Al raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui alprecedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per centodell’ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo inragione di un 5 per cento dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento diimporto dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, èautomatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizionedella preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o delconcessionario, degli stati d’avanzamento lavori o di analogo documento, inoriginale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentualidi lavoro eseguito. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importogarantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le disposizioni di cui aiprecedenti periodi si applicano anche ai contratti in corso. La mancata costituzionedella garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento el'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, cheaggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Lagaranzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avereeffetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera t), della legge 1 agosto2002, n.166)

2- bis. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovràprevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitoreprincipale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazioneappaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoriadovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tengaindenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti irischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori diprogettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e chepreveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione deilavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavoripubblici, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissionedel certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché unapolizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi dirovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti,a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionaleper i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta ladurata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Lapolizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione,anche i maggiori posti che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cuiall'articolo 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia èprestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati,con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, I.V.A.esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati,con il limite di 2 milioni e 500.000 ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU,

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I.V.A. esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanziaesonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

6. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, le stazioni appaltantidevono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, larispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 16, commi 1e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Gli oneri derivantidall’accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresinelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. Con apposito regolamento,adottato ai sensi dell’articolo 3, il Governo regola le modalità di verifica deiprogetti, attenendosi ai seguenti criteri:(comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera t), della legge 1 agosto2002, n.166)

a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuatada organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuatadagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto daprogettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno dicontrollo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dalregolamento;c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito diuna polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimentodell’attività di propria competenza.

6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, laverifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagliorganismi di controllo di cui alla lettera a) del medesimo comma. Gli incarichi diverifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati asoggetti di fiducia della stazione appaltante.(comma introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera t), della legge 1 agosto 2002,n.166)

7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.

7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, diconcerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previoparere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entrosessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema, è istituito, per i lavori diimporto superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia globale diesecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, letterea) e b). Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cuiall’articolo 19, comma 1, lettera b), di importo superiore a 75 milioni di euro.(comma così modificat dall'articolo 7, comma 1, lettera t), della legge 1 agosto2002, n.166)

Art. 31. (Piani di sicurezza)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su propostadei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite leorganizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana unregolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

1-bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori,l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 2, comma2:

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a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del pianogenerale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo14 agosto 1996, n. 494;b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del pianogenerale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decretolegislativo 14 agosto 1996, n. 494;

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome erelative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, daconsiderare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e dicoordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi sianoprevisti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano disicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) .

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previstiai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezzasostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1- bis , nonché il piano operativo di sicurezza dicui alla lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante del contratto di appalto o diconcessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti aribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o delconcessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa dirisoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni dellasicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore dicantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delleproprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

2-bis. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possonopresentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e dicoordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alletecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzionedegli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel pianostesso.

3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore delregolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 1-bis, sononulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cuialla lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimientro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.

4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ladimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendalinei cantieri di opere e lavori pubblici e determinata dal complessivo numero dei lavoratorimediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle impreseconcessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o dellecategorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nelquadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

4-bis. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propriaorganizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore.

Art. 31-bis (Norme acceleratorie in materia di contenzioso)

1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a)e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell’iscrizione diriserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare inmisura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell’importocontrattuale, il responsabile del procedimento promuove la costituzione diapposita commissione perché formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavorie, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione

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dell’ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. In meritoalla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l’appaltatore ed ilsoggetto committente. Decorso tale termine è in facoltà dell’appaltatore avvalersidel disposto dell’articolo 32. La procedura per la definizione dell’accordo bonariopuò essere reiterata per una sola volta. La costituzione della commissione è altresìpromossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall’importoeconomico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stessodel certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui all’articolo 28.Nell’occasione la proposta motivata della commissione è formulata entro novantagiorni dal predetto ricevimento.(comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera u), della legge 1 agosto2002, n.166)

1-bis. La commissione di cui al comma 1 è formata da tre componenti in possessodi specifica idoneità, designati, rispettivamente, il primo dal responsabile delprocedimento, il secondo dall’impresa appaltatrice o concessionaria ed il terzo, dicomune accordo, dai componenti già designati contestualmente all’accettazionecongiunta del relativo incarico. In caso di mancato accordo, alla nomina del terzocomponente provvede su istanza della parte più diligente, per le opere dicompetenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e dei loroconcessionari, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato ilcontratto. Qualora l’impresa non provveda alla designazione del componente disua elezione nel termine di trenta giorni dalla richiesta del responsabile delprocedimento, questi provvede a formulare direttamente la proposta motivata diaccordo bonario, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito,dell’organo di collaudo.Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico deifondi stanziati per i singoli interventi1-ter. L’accordo bonario, definito con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis edaccettato dall’appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno facoltà diconferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti,perfezionando, per conto delle stesse, l’accordo bonario risolutivo delle riserve.1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano ai lavori per iquali l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data dientrata in vigore della presente disposizione; per gli appalti di importo inferiore a10 milioni di euro, la costituzione della commissione è facoltativa ed ilresponsabile del procedimento può essere componente della commissione stessa.(commi introdotti dall'articolo 7, comma 1, lettera u), della legge 1 agosto 2002,n.166)

2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la qualesia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, dellalegge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro novanta giornidalla data dell'ordinanza di sospensione.

3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici inrelazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, icontrointeressati e l'amministrazione resistente possono chiedere che la questione vengadecisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la discussione della causa chedeve avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza siaproposta all'udienza già fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidentedel collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entrosessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorniprima dell'udienza stessa.4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sonoequiparate agli appalti.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie relative ai lavoriappaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

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Art. 32 (Definizione delle controversie)

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguential mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'articolo 31-bis ,possono essere deferite ad arbitri.

2. Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge,qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegioarbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita pressol'Autorità di cui all'articolo 4 della presente legge. Con decreto del Ministro deilavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entrotre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme diprocedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei princípi del codice di proceduracivile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalleparti per la decisione della controversia.(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera v), della legge 1 agosto2002, n.166)

3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 3 della presentelegge, la composizione e le modalità di funzionamento della camera arbitrale per i lavoripubblici; disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisitisoggettivi e di professionalità per assumere l'incarico di arbitro, nonché la duratadell'incarico stesso, secondo princípi di trasparenza, imparzialità e correttezza.

4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gliarticoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appaltoapprovato con il d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo aicollegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelleclausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi danominare con la procedura camerale secondo le modalità previste dai commiprecedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata.Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali indifformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti ocapitolati d’appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, acondizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla data dientrata in vigore della presente disposizione.(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera v), della legge 1 agosto2002, n.166)

4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi,prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia deilavori pubblici come definita all’articolo 2.(comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera v), della legge 1 agosto 2002,n.166)

Art. 33. (Segretezza)

1. Le opere destinate ad attività della Banca d'Italia, delle forze armate o dei corpi di poliziaper la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misurespeciali di sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari edamministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali dellasicurezza dello Stato, dichiarante indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in derogaalle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, aisensi del comma 2.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi nei quali debbonosvolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i criteri di individuazione dei concorrentiritenuti idonei all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonché le relative procedure.

3. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della

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Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficaciadella gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno diciascun anno in una relazione al Parlamento.

Art. 34. (Subappalto)

1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituito dall'articolo34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente:

"3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoriao le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tuttele altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte lelavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo,ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto diaffidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, conregolamento manato ai sensi dell'articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a secondadelle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento insubappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera,all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendonosubappaltare o concedere in cottimo;

2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazioneappaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dellerelative lavorazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltantel'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte delsubappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;

4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero nonappartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo nazionale deicostruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare insubappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dallavigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo lalegislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera dicommercio, industria, artigianato e agricoltura;

5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno deidivieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successivemodificazioni.

2. abrogato

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle gare per lequali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora pubblicato ilbando.

4. abrogato

Art. 35. (Fusioni e conferimenti)

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad impreseche eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascunaamministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultantedall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essaalle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagliarticoli 8 e 9 della presente legge.

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2. Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione può opporsi al subentro del nuovosoggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove,in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cuiall'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione delladelinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale,decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti dicui al comma 1 producono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effettiloro attribuiti dalla legge.

4. Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le disposizioni di cui allacircolare del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985, n. 382, pubblicata nella GazzettaUfficiale n. 190 del 13 agosto 1985.

5. Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati nellesocietà risultanti da fusioni relative ad imprese che eseguono opere pubbliche non sonosoggette alle imposte sui redditi da conferimento.

Art. 36. (Trasferimento e affitto di azienda)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 35 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affittodi azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore dicooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n.59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti disoci cooperatori, nei cui confronti risultano estinti, a seguito della procedura stessa, rapportidi lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o inlista di mobilità di cui all'articolo 6 legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 37. (Gestione delle casse edili)

1. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza socialepromuovono la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le parti sociali interessate perl'adeguamento della gestione delle casse edili, anche al fine di favorire i processi di mobilitàdei lavoratori. Qualora l'intesa non venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata invigore della presente legge, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazionecollettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i versamenti, leindennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti quali sono statiiscritti.

Art. 37-bis. (Promotore)

1. I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati "promotori", possonopresentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazionedi lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazionetriennale di cui all'articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti diprogrammazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sullabase della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi.Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cuientro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimointervento, entro il 31 dicembre. Le proposte devono contenere uno studio diinquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progettopreliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseveratoda un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di creditostesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensidell’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui aldecreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione aisensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, una specificazionedelle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione degli

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elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b) , e delle garanzie offerte dalpromotore all'amministrazione aggiudicatrice; il regolamento detta indicazioni perchiarire ed agevolare le attività di asseverazione. Le proposte devono inoltreindicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivoanche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Taleimporto, soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice,non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibiledal piano economico-finanziario. I soggetti pubblici e privati possono presentarealle amministrazioni aggiudicatrici, nell’ambito della fase di programmazione di cuiall’articolo 14 della presente legge, proposte d’intervento relative allarealizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Talepresentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esamee valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell’ambito dei propriprogrammi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse;l’adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per leprestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.

(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera aa), della legge 1 agosto2002, n.166)

2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idoneirequisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento,nonché i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), eventualmenteassociati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. Larealizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi dicui all’articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999,n. 153. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambitodegli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesseperseguiti, possono presentare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovveroaggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cuial comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera aa), della legge 1 agosto2002, n.166)

2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessiprogrammi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili digestione economica, pubblicando un avviso indicativo con le modalità di cuiall’articolo 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21dicembre 1999, n. 554, mediante affissione presso la propria sede per almenosessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dallasua istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n.340 , e, ove istituito, sul proprio sito informatico. L’avviso è trasmesso alloOsservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità. Fermi tali obblighi dipubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lostesso avviso facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei princìpi di cuiall’articolo 1, comma 1, della presente legge.(comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera aa), della legge 1 agosto 2002,n.166)

2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioniaggiudicatrici provvedono:(comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera aa), della legge 1 agosto 2002,n.166)

a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile delprocedimento;b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale

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dettagliata richiesta di integrazione.

Art. 37-ter. (Valutazione della proposta)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle propostepresentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché dellaqualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilitàal pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della duratadella concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delletariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valoreeconomico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione,verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate leproposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne faccianorichiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse. Lapronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesidalla ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile delprocedimento concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma diesame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui all'articolo 37-quater ilpromotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicatadall’amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulteràaggiudicatario della concessione.(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera bb), della legge 1 agosto2002, n.166)

Art. 37-quater. (Indizione della gara)

1. Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all’articolo 37-ter di ogni anno leamministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbianoindividuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizionidi cui all'articolo 14, comma 8, ultimo periodo e, al fine di aggiudicare medianteprocedura negoziata la relativa concessione di cui all'articolo 19, comma 2,procedono, per ogni proposta individuata:(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera cc), della legge 1 agosto2002, n.166)

a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente piùvantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b) , ponendo a base di gara ilprogetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sullabase delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori deglielementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente piùvantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dalpromotore; è altresì consentita la procedura di appalto-concorso;(lettera così modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera cc), della legge 1 agosto2002, n.166)

b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra ilpromotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui allalettera a) ; nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la proceduranegoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.

2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non visiano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, eda una ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo,da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bandodi gara.

3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, versano,mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando inmisura pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo.

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4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore nonrisulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando digara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a caricodell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo. Ilpagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dallacauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.

5. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successivaprocedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risultiaggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all’altro soggetto, ovvero agli altri duesoggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenutee documentate nei limiti dell’importo di cui all’articolo 37-bis, comma 1, quintoperiodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevandotale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera cc), della legge 1 agosto2002, n.166)

6. (comma abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera cc), della legge 1 agosto2002, n.166)

Art. 37-quinquies. (Società di progetto)

1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione diuna infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere chel'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto informa di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di garaindica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrentecostituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale socialedi ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo37-quater . La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto diconcessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Talesubentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere chela costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.

1-bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dalcomma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidatidirettamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso deirequisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme ledisposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamentodei lavori o dei servizi a soggetti terzi.

1-ter. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione delcontratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario esostituisce l’aggiudicatario in tutti i rapporti con l’Amministrazione concedente.Nel caso di versamento di un prezzo in corso d’opera da parte della pubblicaamministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con lasocietà di progetto nei confronti dell’Amministrazione per l’eventuale rimborso delcontributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblicaamministrazione garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle sommeversate a titolo di prezzo in corso d’opera, liberando in tal modo i soci. Le suddettegaranzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera. Ilcontratto di concessione stabilisce le modalità per la eventuale cessione dellequote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso aformare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed agarantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi delconcessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera.L’ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo dellepartecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano

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concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire inqualsiasi momento.(comma introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera dd), della legge 1 agosto 2002,n.166)

Art. 37-sexies. (Società di progetto: emissione di obbligazioni)

1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovoservizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza,obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, purchégarantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.

2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente edevidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondomodalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavoripubblici.

Art. 37-septies. (Risoluzione)

1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedenteovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsatial concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti,ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costieffettivamente sostenuti dal concessionario;b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento delvalore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestirevalutata sulla base del piano economico-finanziario.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento deicrediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino alcompleto soddisfacimento di detti crediti.

3. La efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento daparte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.

Art. 37-octies. (Subentro)

1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggettoconcessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzionedesignando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte delconcedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nellaconcessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizioneche:

a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziariesostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epocadell'affidamento della concessione;b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro inovanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del presente commaovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra ilconcedente e i finanziatori.

2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità di attuazionedelle previsioni di cui al comma 1.

Art. 37-nonies .(Privilegio sui crediti)

1.I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse

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pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili delconcessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essereesattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in lineacapitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono ilfinanziamento.

3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registroindicato dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegiorisulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglioannunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. Latrascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogoove ha sede l'impresa finanziata.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essereesercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sonooggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non siapossibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferiscesul corrispettivo.

Art. 38. (Applicazione della legge)

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il Ministero per i beni culturali eambientali per la realizzazione dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelatiai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, può procedere in deroga agli articoli 16, 20,comma 4, 23, comma 1, e 23, comma 1- bis, limitatamente all'importo dei lavori, nonchéall'articolo 25, fermo restando che le percentuali di cui al comma 3 del medesimo articolo 25possono essere elevate non oltre il limite del 20 per cento e che l'importo in aumentorelativo alle varianti che determinano un incremento dell'importo originario del contrattodeve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Art. 38-bis. (Deroghe in situazioni di emergenza ambientale)1. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità eparcheggi, tese a migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente nelle città,l’approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituiscevariante urbanistica a tutti gli effetti.

(articolo aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera ee), della legge 1 agosto 2002,n.166)

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INDICE

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DECRETO LEGISLATIVO 20 agosto 2002, n. 190 - Attuazione della legge 21dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degliinsediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.(in G.U. n. 199 del 26 agosto 2002- Suppl. Ordinario n. 174 - in vigore dal10 settembre 2002)

Capo IInfrastrutture ed insediamenti produttivi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 21 dicembre 2001, n.443; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 3 maggio 2002; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a normadell'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 443 del 2001; Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato dellaRepubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 1,comma 2, della citata legge n. 443 del 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nellariunione del 2 agosto 2002; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delleattivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio,per i beni e le attivita' culturali, dell'interno, della giustizia eper gli affari regionali;Emana il seguente decreto legislativo:

Capo IInfrastrutture ed insediamenti produttivi

Art. 1. Oggetto - Definizioni 1. Il presente decreto legislativo regola laprogettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazionedelle infrastrutture strategiche di preminente interessenazionale, nonche' l'approvazione secondo quanto previstodall'articolo 13 dei progetti degli insediamenti produttivistrategici e delle infrastrutture strategiche private dipreminente interesse nazionale, individuati a mezzo delprogramma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21dicembre 2001, n. 443. Nell'ambito del programma predettosono, altresi', individuate, con intese generali quadro tra ilGoverno e ogni singola regione o provincia autonoma, leopere per le quali l'interesse regionale e' concorrente con ilpreminente interesse nazionale. Per tali opere le regioni oprovince autonome partecipano, con le modalita' indicatenelle stesse intese, alle attivita' di progettazione,affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normativevigenti ed alle eventuali leggi regionali allo scopoemanate. Rimangono salve le competenze delle provinceautonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale erelative norme di attuazione. 2. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture edinsediamenti di cui al comma 1 avviene d'intesa tra loStato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai presidentidelle regioni e province autonome interessate, secondo leprevisioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e deisuccessivi articoli del presente decreto legislativo.

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3. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture dicui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni delpresente decreto legislativo. 4. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici nazionalied i loro concessionari applicano, per le proprie attivita'contrattuali ed organizzative, relative alla realizzazione delleinfrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente decretolegislativo. 5. Le regioni, le province, i comuni, le citta' metropolitane,gli enti pubblici dagli stessi dipendenti ed i loroconcessionari applicano, per le proprie attivita' contrattualied organizzative, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3,relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma1, le norme del presente decreto legislativo fino alla entratain vigore di una diversa norma regionale, da emanarsi nelrispetto dei principi della legge 21 dicembre 2001, n. 443,per tutte le materie oggetto di legislazione concorrente. Sonofatte salve le competenze dei comuni, delle citta' metropolitane,delle province e delle regioni in materia diprogettazione, approvazione e realizzazione delleinfrastrutture ed insediamenti produttivi diversi da quelli dicui al comma 1. 6. Per quanto non previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n.443, dal presente decreto legislativo e dai regolamentidi cui all'articolo 15, alle opere di cui al comma 1 siapplicano le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni e relativi regolamenti e,per i soggetti di cui al comma 5, le leggi regionali regolanti lamateria. 7. Ai fini di cui al presente decreto legislativo: a) legge delega e' la legge 21 dicembre 2001, n. 443; b) programma e' il programma delle infrastrutture edegli insediamenti produttivi strategici di preminente interessenazionale, di cui all'articolo 1 della legge delega; c) Ministero e' il Ministero delle infrastrutture edei trasporti; d) infrastrutture e insediamenti produttivi sonole infrastrutture ed insediamenti produttivi inseriti nelprogramma; e) opere per le quali l'interesse regionale concorrecon il preminente interesse nazionale sono le infrastrutture,individuate nel programma di cui al comma 1, non aventicarattere interregionale o internazionale, per le quali siaprevista, nelle intese generali quadro di cui al comma 1,una particolare partecipazione delle regioni o province autonomealle procedure attuative. Hanno carattere interregionale ointernazionale le opere da realizzare sul territorio di piu'regioni o Stati, ovvero collegate funzionalmente ad una reteinterregionale o internazionale; f) fondi, indica le risorse finanziarie - integrativedei finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo scopostimati disponibili - che la legge finanziaria annualmentedestina alle attivita' di progettazione, istruttoria erealizzazione delle infrastrutture inserite nel programma; g) soggetti aggiudicatori sono le amministrazioniaggiudicatrici ai sensi dell'articolo 1, lettera b) delladirettiva 93/37/CEE, nonche' i soggetti aggiudicatori di cuiall'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.158, competenti alla realizzazione delle infrastrutture. Sonoaltresi' soggetti aggiudicatori, ai soli fini di cui allapresente legge, i diversi soggetti pubblici o privatiassegnatari dei fondi;

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h) CIPE e' il Comitato interministeriale per laprogrammazione economica, integrato con i presidenti delleregioni e province autonome di volta in volta interessate dallesingole infrastrutture e insediamenti produttivi; i) legge quadro e' la legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni; l) regolamento e' il decreto del Presidente dellaRepubblica 21 dicembre 1999, n. 554; m) concessione e' il contratto di cui all'articolo 19comma 2, primo periodo della legge 11 febbraio 1994, n. 109,con il quale viene affidata la progettazione e realizzazione diuna infrastruttura a fronte unicamente del diritto a gestirel'opera ovvero a fronte di tale diritto accompagnato da unprezzo. I concessionari non sono soggetti aggiudicatori ai sensidel presente decreto legislativo; gli appalti del concessionariosono regolati dalla direttiva 93/37/CEE e dalle successive normedel presente decreto; n) affidamento a contraente generale e' il contratto dicui all'articolo 1, comma 2, lettera f), della legge 21 dicembre2001, n. 443, con il quale viene affidata la progettazione erealizzazione con qualsiasi mezzo di una infrastrutturarispondente alle esigenze specificate dal soggettoaggiudicatore. I contraenti generali non sono soggettiaggiudicatori ai sensi del presente decreto legislativo.

Art. 2. Attivita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1. Il Ministero promuove le attivita' tecniche edamministrative occorrenti ai fini della sollecita progettazione eapprovazione delle infrastrutture e degli insediamentiproduttivi ed effettua, con la collaborazione delle regioni oprovince autonome interessate con oneri a proprio carico, leattivita' di supporto necessarie per la vigilanza, da partedel CIPE, sulla realizzazione delle infrastrutture.Previa intesa da sottoscriversi tra il Ministero, di concertocon il Ministero dell'economia e delle finanze, le regionipossono provvedere alle attivita' di progettazionedelle infrastrutture statali eventualmente anche mediantel'anticipazione dei finanziamenti previsti dalla legge delega.Nello svolgimento di tali funzioni il Ministero impronta lapropria attivita' al principio di leale collaborazione con leregioni e le province autonome e con gli enti localiinteressati e acquisisce, nei casi indicati dal presentedecreto legislativo, la previa intesa delle regioni oprovince autonome interessate. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero: a) promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri edelle regioni o province autonome, formulando la proposta diprogramma da approvare con le modalita' previste dalla leggedelega; promuove e propone intese quadro tra Governo esingole regioni o province autonome, al fine del congiuntocoordinamento e realizzazione delle infrastrutture; b) promuove la redazione dei progetti delleinfrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, ancheattraverso eventuali opportune intese o accordiprocedimentali tra i soggetti comunque interessati; c) promuove ed acquisisce il parere istruttorio deiprogetti preliminari e definitivi da parte dei soggetticompetenti a norma del presente decreto legislativo e, sullabase dei pareri predetti, cura a sua volta l'istruttoria aifini delle deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso leeventuali prescrizioni per la approvazione del progetto. Per

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le opere di competenza dello Stato il parere del Consigliosuperiore dei lavori pubblici, o di altri organi ocommissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti,e' acquisito sul progetto preliminare; d) provvede, eventualmente in collaborazione con leregioni, le province autonome e gli altri enti interessati cononeri a proprio carico, alle attivita' di supporto al CIPEper la vigilanza delle attivita' di affidamento da parte deisoggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delleinfrastrutture; e) ove necessario, collabora alle attivita' deisoggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle attivita'istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a mezzodelle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissaristraordinari di cui al comma 5; f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico deifondi, le risorse finanziarie integrative necessariealle attivita' progettuali; propone, d'intesa con il Ministerodell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione aisoggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorsefinanziarie integrative necessarie alla realizzazione delleinfrastrutture, previa approvazione del progetto preliminare enei limiti delle risorse disponibili. Per leinfrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici dicompetenza del Ministero delle attivita' produttive, leattivita' di cui al presente comma sono svolte d'intesa con ilMinistero delle attivita' produttive. 3. Per le attivita' di cui al presente decreto il Ministero,ove non vi siano specifiche professionalita' interne, puo': a) avvalersi di una struttura tecnica di missionecomposta da dirigenti delle pubbliche amministrazioni, datecnici individuati dalle regioni o province autonometerritorialmente coinvolte, nonche', sulla base di specificiincarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinatae continuativa, da progettisti ed esperti nella gestionedi lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. Lastruttura tecnica di missione e' istituita con decreto delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti; i costi dellastruttura tecnica di missione e degli advisor di cui allalettera c) sono posti a carico dei fondi con le modalita'stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze, di cui al comma 6; b) assumere, per esigenze della struttura medesima,personale di alta specializzazione e professionalita', previaselezione, con contratti a tempo determinato di durata nonsuperiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta; c) avvalersi, quali advisor, di societa' specializzatenella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati. 4. Per le attivita' di cui al presente decreto ilMinistero, inoltre, puo': a) avvalersi della eventuale ulteriore collaborazioneche le regioni o province autonome interessate vorranno offrire,con oneri a proprio carico; b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia edelle finanze, con apposita convenzione ai sensi dell'articolo47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, della Cassadepositi e prestiti o di societa' da essa controllata perle attivita' di supporto tecnico-finanziario occorrenti alMinistero ed ai soggetti aggiudicatori; c) richiedere al Ministero dell'economia e dellefinanze la collaborazione della Unita' tecnica finanza diprogetto, allo scopo riorganizzata con decreto del Ministero

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dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 7,della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 57 della legge23 dicembre 2000, n. 388. 5. Al fine di agevolare la realizzazione delleinfrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti,nonche' i presidenti delle regioni o province autonomeinteressate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lanomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamentodelle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo esupporto, promuovendo le occorrenti intese tra i soggettipubblici e privati interessati. Per le opere non aventicarattere interregionale o internazionale, la propostadi nomina del commissario straordinario e' formulatad'intesa con il presidente della regione o provinciaautonoma, o sindaco della citta' metropolitana interessata. 6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5sono posti a carico dei fondi e sono contenuti nell'ambitodella quota delle risorse che annualmente sono destinate alloscopo con decreto del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze. 7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su propostadel Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti iMinistri competenti nonche', per le infrastrutture di competenzadei soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delleregioni o province autonome interessate, abilita eventualmentei commissari straordinari ad adottare, con le modalita' ed ipoteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997,n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, iprovvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari allasollecita progettazione, istruttoria, affidamento erealizzazione delle infrastrutture e degli insediamentiproduttivi. 8. I commissari straordinari riferiscono al Presidentedel Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti eal CIPE in ordine alle problematiche riscontrate ed alleiniziative assunte ed operano secondo le direttive daimedesimi impartite e con il supporto del Ministero, e, oveesistenti, della struttura tecnica di missione e degliadvisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrentestudio e parere. 9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dinomina del commissario straordinario individua il compensoed i costi pertinenti alle attivita' da svolgere dallostesso, nonche' le modalita' di corresponsione degli stessi,a carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di cui al comma6. 10. Con decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri e' istituito, su proposta del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, e senza oneri per il bilanciodello Stato, un gruppo di lavoro allo scopo di assicurare aicommissari straordinari che ne facciano richiesta, l'assistenzaed il supporto coordinato da parte delle amministrazioni statalie regionali interessate.

Art. 3. Progetto preliminare - Procedura di VIA e localizzazione 1. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero,entro il termine di sei mesi dalla approvazione delprogramma, il progetto preliminare delle infrastrutture di

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competenza; per le opere gia' previste nel primo programma,il termine decorre dalla data di entrata in vigore delpresente decreto legislativo. Ove sia necessariol'espletamento di procedure di gara, il termine e' elevato anove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la redazionedel progetto preliminare ed eventualmente non gia'disponibili, sono assegnate dal Ministro delle infrastrutturee dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia edelle finanze, su richiesta del soggetto aggiudicatore, a valeresulla quota dei fondi destinata alle attivita' progettuali,nei limiti delle risorse disponibili, anche a rimborso disomme gia' anticipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 2,comma 1. 2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, perla redazione del progetto preliminare, la proposta di unpromotore, ne da' immediata comunicazione al Ministero, ai finidella pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 8, comma 1. 3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre aquanto gia' previsto ai sensi dell'articolo 16 della leggequadro, dovra' evidenziare, con apposito adeguato elaboratocartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fascedi rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, dovra'inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristicheprestazionali, le specifiche funzionali ed i limiti dispesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limitedi spesa per le eventuali opere e misure compensativedell'impatto territoriale e sociale e dovra' includerele infrastrutture ed opere connesse, necessarie allarealizzazione. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali oregionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione diimpatto ambientale, il progetto preliminare e' corredato ancheda studio di impatto ambientale e, una volta emessi iregolamenti di cui all'articolo 15, comma 3, degli ulteriorielaborati ivi eventualmente previsti e reso pubblicosecondo le procedure previste dalla legge nazionale oregionale applicabile. Ai fini della approvazione del progettopreliminare non e' richiesta la comunicazione agliinteressati alle attivita' espropriative, di cuiall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8giugno 2001, n. 327. 4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progettopreliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delleattivita' produttive ed al Ministero per i beni e le attivita'culturali, nonche' alle regioni o province autonome competentiper territorio. Il medesimo progetto e' altresi' rimesso aglienti gestori delle interferenze ai fini di cui al successivoarticolo 5. Le amministrazioni interessate rimettono le proprievalutazioni al Ministero entro novanta giorni dalla ricezione delprogetto preliminare; le valutazioni delle amministrazionicompetenti in materia ambientale sono rese nel rispettodelle previsioni del Capo II del presente decretolegislativo. Nei successivi sessanta giorni il Ministero,acquisito, nei casi previsti, il parere del Consigliosuperiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultivacompetente, formula la propria proposta al CIPE, che sipronuncia nei successivi trenta giorni. Ove non sia pervenutonel termine prescritto una o piu' delle valutazioni o pareridi cui sopra, il Ministero delle infrastrutture e deitrasporti invita i soggetti medesimi a rendere lavalutazione o parere entro i successivi trenta giorni; inmancanza di riscontro il Ministro formula la propriaproposta al CIPE, con eventuali prescrizioni.

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5. Il progetto preliminare non e' sottoposto aconferenza di servizi. Il progetto preliminare, istruito secondole previsioni del presente articolo, e' approvato dalCIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso,ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presidentidelle regioni e province autonome interessate, che sipronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizzal'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui alcomma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati nonsi siano tempestivamente espressi. 6. In caso di motivato dissenso delle regioni o provinceautonome interessate si procede come segue: a) per le infrastrutture di carattereinterregionale o internazionale, il progetto preliminaree' sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore deilavori pubblici, alla cui attivita' istruttoria partecipano irappresentanti della regione o provincia autonoma interessata. Atale fine il progetto e' rimesso a cura del Ministero alConsiglio superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinquegiorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e laeventuale proposta alternativa che, nel rispetto dellefunzionalita' dell'opera, la regione o provinciaautonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso.Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e'rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivatedefinitive determinazioni entro i successivi trenta giorni.Ove anche in questa sede permanga il dissenso della regione oprovincia autonoma, alla approvazione del progetto preliminaresi provvede entro sessanta giorni con decreto del Presidentedella Repubblica, previa deliberazione del Consiglio deiMinistri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, e, per le infrastrutture di competenza di altriMinisteri, di concerto con il Ministro delle attivita'produttive o altro Ministro competente per materia, sentita laCommissione parlamentare per le questioni regionali; b) per le altre infrastrutture ed insediamentiproduttivi, in caso di dissenso delle regioni o provinceautonome interessate, si provvede, entro i successivi seimesi ed a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa trail Ministero e la regione o provincia autonoma interessata,ad una nuova valutazione del progetto preliminare e dellaeventuale proposta alternativa che, nel rispetto dellefunzionalita' dell'opera, la regione o provincia autonomadissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Ovepermanga il dissenso sul progetto preliminare, il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti propone al CIPE, d'intesa conla regione o provincia autonoma interessata, la sospensionedella infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa dinuova valutazione in sede di aggiornamento del programma, ovverol'avvio della procedura prevista in caso di dissenso sulleinfrastrutture o insediamenti produttivi di carattereinterregionale o internazionale. 7. L'approvazione determina, ove necessario ai sensi dellevigenti norme, l'accertamento della compatibilita' ambientaledell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ededilizio, l'intesa Stato-regione sulla sua localizzazione,comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanisticivigenti ed adottati; gli enti locali provvedono alle occorrentimisure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relativeeventuali fasce di rispetto. Ai fini ambientali, si applical'articolo 18, comma 6. 8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione dicui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica

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8 giugno 2001, n. 327, puo' essere estesa al compimentodi ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici,bonifica dei siti inquinati e puo' essere rilasciata dallaautorita' espropriante ovvero dal concessionario delegato alleattivita' espropriative, ai soggetti o alle societa'incaricate della predetta attivita' anche prima dellaredazione del progetto preliminare. Le ricerchearcheologiche sono compiute sotto la vigilanza dellecompetenti soprintendenze, che curano la tempestivaprogrammazione delle ricerche ed il rispetto della medesima,allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere. 9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture,sia necessaria l'escavazione di cunicoli esplorativi,l'autorizzazione alle attivita' relative, ivi inclusa lainstallazione dei cantieri e la individuazione dei siti dideposito, e' rilasciata dal Ministro delle infrastrutture edei trasporti, d'intesa con il presidente della regione oprovincia autonoma interessata, ed ha gli effetti dell'articolo4, comma 5. In caso di mancata intesa nei trenta giorni dallarichiesta la autorizzazione e' rimessa al CIPE, che sipronuncia nei successivi trenta giorni, con le modalita' dicui ai commi 5 e 6. I risultati dell'attivita' esplorativa,significativi a livello ambientale, sono altresi'comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela delterritorio ai fini della procedura di valutazione di impattoambientale.

Art. 4. Progetto definitivo - Pubblica utilita' dell'opera 1. Il progetto definitivo delle infrastrutture e' integrato dauna relazione del progettista attestante la rispondenza alprogetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettatein sede di approvazione dello stesso con particolareriferimento alla compatibilita' ambientale ed allalocalizzazione dell'opera. E' corredato inoltre dalladefinizione delle eventuali opere e misure mitigatrici ecompensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale. 2. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblicautilita' e' comunicato dal soggetto aggiudicatore, oper esso dal concessionario o contraente generale, aiprivati interessati alle attivita' espropriative ai sensi dellalegge 7 agosto 1990, n. 241;la comunicazione e' effettuata con le stesse forme previsteper la partecipazione alla procedura di valutazione di impattoambientale dall'articolo 5 del decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termineperentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio delprocedimento, i privati interessati dalle attivita'espropriative possono presentare osservazioni al soggettoaggiudicatore, che dovra' valutarle per ogni conseguentedeterminazione. Le disposizioni del presente comma deroganoalle disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto delPresidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 3. Il progetto definitivo e' rimesso da parte delsoggetto aggiudicatore, del concessionario o contraentegenerale a ciascuna delle amministrazioni interessate dalprogetto rappresentate nel CIPE ed a tutte le ulterioriamministrazioni competenti a rilasciare permessi edautorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche' ai gestori diopere interferenti. Nel termine perentorio di novanta giorni dalricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competentied i gestori di opere interferenti possono presentare motivate

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proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per ilprogetto definitivo o di varianti migliorative che nonmodificano la localizzazione e le caratteristiche essenzialidelle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e dellecaratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionaliindividuati in sede di progetto preliminare. Le proposte erichieste sono acquisite dal Ministero a mezzo di appositaConferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dalricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati econclusa non oltre il termine di novanta giorni di cui alpresente comma. 4. La Conferenza di servizi di cui al comma 3 hafinalita' istruttoria e ad essa non si applicano le previsionidegli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1999, n.241, in materia di Conferenza di servizi. Nei novanta giornisuccessivi alla conclusione della Conferenza di servizi ilMinistero valuta la compatibilita' delle proposte e richiestepervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte dellepubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opereinterferenti con le indicazioni vincolanti contenute nelprogetto preliminare approvato e formula la propria proposta alCIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, coneventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo,anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita'. 5. L'approvazione del progetto definitivo, adottata con ilvoto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE,sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parerecomunque denominato e consente la realizzazione e, per gliinsediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte leopere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato.In caso di dissenso della regione o provincia autonoma, siprovvede con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 6. Glienti locali provvedono all'adeguamento definitivo deglielaborati urbanistici di competenza ed hanno facolta' dichiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario ocontraente generale di porre a disposizione gli elaborati a talefine necessari.

Art. 5. Interferenze 1. Ad integrazione e parziale deroga delle previsioni dicui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica8 giugno 2001, n. 327, alla programmazione e gestione dellarisoluzione delle interferenze alla realizzazione delleinfrastrutture si provvede secondo le previsioni del presentearticolo. 2. Il progetto preliminare e' rimesso, a cura delsoggetto aggiudicatore, agli enti gestori delle interferenzegia' note o prevedibili. Gli enti gestori hanno l'obbligodi verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore lasussistenza di interferenze non rilevate con il sedime dellainfrastruttura o insediamento produttivo, di collaborare conil soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delleopere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, aspese del soggetto aggiudicatore, alle attivita' progettuali dipropria competenza. 3. Il progetto definitivo e' corredato dalla indicazionedelle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, inmancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di novantagiorni di cui all'articolo 4, comma 3, nonche' dal programmadegli spostamenti ed attraversamenti e di quant'altronecessario alla risoluzione delle interferenze.

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4. I gestori di servizi pubblici e di infrastrutturedestinate al pubblico servizio devono rispettare il programma dirisoluzione delle interferenze di cui al comma 3 approvatodal CIPE unitamente al progetto definitivo, ancheindipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioniregolanti la risoluzione delle interferenze, sempreche' ilsoggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizionein via anticipata le risorse occorrenti. 5. In caso di mancato rispetto del programma di cui alcomma 4, ovvero di mancata segnalazione ai sensi del comma2, il soggetto gestore ha l'obbligo di risarcire i dannisubiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguenteimpedimento al regolare svolgimento dei lavori; il soggettoaggiudicatore ha inoltre facolta' di attivare le procedure dicui all'articolo 25, comma 4, del decreto del Presidentedella Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo alPrefetto, ovvero al Ministero, la convocazione, entro diecigiorni, del gestore inadempiente al programma dirisoluzione delle interferenze.

Art. 6. Modalita' di realizzazione 1. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 19 dellalegge quadro, la realizzazione delle infrastrutture e' oggettodi: a) concessione di costruzione e gestione; b) affidamento unitario a contraente generale.

Art. 7. Concessione 1. La concessione di costruzione e gestione diinfrastrutture e' regolata dagli articoli 19, 20, 21 e dal 37-bisal 37-nonies, nonche' dalle altre norme dettate in materiadalla legge quadro, modificate ed integrate come previsto dalpresente articolo. 2. Il concessionario assume a proprio carico il rischio digestione dell'opera. Il prezzo eventualmente da accordare alconcessionario e la durata della concessione sonodeterminati, nel bando di gara, sulla base del pianoeconomico finanziario e costituiscono, come previsto alsuccessivo articolo 10, comma 4, parametri diaggiudicazione della concessione. Nella determinazione delprezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni eservizi da parte del concessionario allo stesso soggettoaggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo leprevisioni del bando di gara. 3. Nei rapporti del concessionario con i propri appaltatori: a) il soggetto aggiudicatore puo' alternativamente: imporre al concessionario di affidare a terziappalti corrispondenti ad una percentuale minima del 30% delvalore globale dei lavori, pur prevedendo la facolta' per icandidati di aumentare tale percentuale in sede di offerta.Detta percentuale minima deve figurare nel contratto; invitare i candidati a dichiarare la percentuale, ovesussista, del valore globale dei lavori che essi intendonoaffidare a terzi; b) le procedure di appalto del concessionario ed i rapportidello stesso concessionario con i propri appaltatori o conil proprio contraente generale, sono regolate esclusivamentedalle:

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norme regolanti gli appalti del concessionario di cuialla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993; norme di qualificazione degli appaltatori esubappaltatori di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 25 gennaio 2000, n.34; verifiche antimafia, da espletarsi nei confrontidegli affidatari e subaffidatari di lavori. I rapporti traconcessionario e appaltatore o contraente generale sonorapporti di diritto privato disciplinati dal contratto e dallenorme del codice civile regolanti l'appalto; alle stesseprocedure e rapporti non si applicano le norme della legge quadroe del regolamento; c) i rapporti di collegamento del concessionario con leimprese esecutrici dei lavori sono individuati e regolatidall'articolo 3, comma 6, della medesima direttiva 93/37/CEE.L'elenco limitativo di tali imprese e' unito allecandidature per la concessione. Tale elenco e' aggiornato infunzione delle modifiche che intervengono successivamente neicollegamenti tra le imprese. Ove il concessionario siavvalga per la realizzazione delle opere, di un contraentegenerale, ai rapporti tra concessionario e contraentegenerale si applicano i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 9 delpresente decreto. Ove il contraente generale sia un'impresacollegata al concessionario, deve assicurare il subaffidamento aterzi delle quote ad essi riservate in sede di gara ovvero aisensi del comma 4; il subaffidamento delle quote predette dovra'avvenire con la procedura prevista per gli appalti delconcessionario dalla direttiva 93/37/CEE. 4. Per le concessioni gia' affidate, relative adinfrastrutture, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi dellalegislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare aterzi una percentuale minima del quaranta per cento deilavori. E' fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2,lettera a), della legge quadro, di procedere ad estensioni deilavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesiconsentite dalla direttiva 93/37/CEE, previo aggiornamentodegli atti convenzionali sulla base di uno schema predispostodal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di taleaggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicanoanche alle concessioni, relative ad infrastrutture, gia'affidate al momento di entrata in vigore del presentedecreto e derogano agli articoli 24 e 25 della legge quadro.

Art. 8. Promotore 1. Il Ministero pubblica sul proprio sito informatico e, unavolta istituito, sul sito informatico individuato dalPresidente del Consiglio dei Ministri ai sensidell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340,nonche' nelle Gazzette Ufficiali italiana e comunitaria, lalista delle infrastrutture per le quali il soggetto aggiudicatoreritiene di sollecitare la presentazione di proposte da parte dipromotori ai sensi dell'articolo 37-bis della legge quadro,precisando, per ciascuna infrastruttura, il termine noninferiore a quattro mesi entro il quale i promotoripossono presentare le proposte nonche' l'ufficio competente ariceverle e presso il quale gli interessati possono ottenere leinformazioni ritenute utili. 2. Il soggetto aggiudicatore non prende in esame leproposte pervenute oltre la scadenza del termine. E' comunquefacolta' del promotore presentare proposta per opere per le

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quali non sia stato pubblicato l'avviso nei termini di cuiall'articolo 37-bis della legge quadro. 3. Il soggetto aggiudicatore, ove valuti la proposta dipubblico interesse ai sensi dell'articolo 37-ter della leggequadro, promuove, ove necessaria, la procedura di valutazionedi impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica,ai sensi dell'articolo 3. A tale fine, il promotore integra ilprogetto preliminare con lo studio d'impatto ambientale equant'altro necessario alle predette procedure. 4. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente alprogetto preliminare, nei tempi e modi di cui all'articolo 3.Ove ritenga di non approvare la proposta, la rimette alsoggetto aggiudicatore ai fini dell'eventuale espletamento diuna nuova istruttoria o per la realizzazione dell'opera condiversa procedura; in ogni caso, sono rimborsati al promotorei costi della integrazione del progetto richiesta dal soggettoaggiudicatore a norma del comma 3. 5. La gara di cui all'articolo 37-quater della leggequadro e' bandita entro un mese dalla delibera diapprovazione del progetto preliminare da parte del CIPE ed e'regolata dall'articolo 10 del presente decreto legislativo.

Art. 9. Affidamento a contraente generale 1. Con il contratto di cui all'articolo 6, comma 1, letterab), il soggetto aggiudicatore, in deroga all'articolo 19 dellalegge quadro, affida ad un soggetto dotato di adeguataesperienza e qualificazione nella costruzione di operenonche' di adeguata capacita' organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasimezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificatenel progetto preliminare o nel progetto definitivo redattodal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro uncorrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazionedei lavori. 2. Il contraente generale provvede: a) allo sviluppo del progetto definitivo ed alleattivita' tecnico amministrative occorrenti al soggettoaggiudicatore per pervenire alla approvazione dello stesso daparte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base digara; b) alla acquisizione delle aree di sedime; la delega dicui all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente dellaRepubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di unconcessionario, puo' essere accordata al contraente generale; c) alla progettazione esecutiva; d) alla esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori ed allaloro direzione; e) al prefinanziamento, in tutto o in parte,dell'opera da realizzare; f) ove richiesto, alla individuazione delle modalita'gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori; g) alla indicazione, al soggetto aggiudicatore, del pianodegli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture dimateriale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire leinfiltrazioni della criminalita', secondo le forme stabilitetra quest'ultimo e gli organi competenti in materia. 3. Il soggetto aggiudicatore provvede: a) alle attivita' necessarie alla approvazione delprogetto definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto nonsia stato posto a base di gara; b) alla approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;

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c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere; d) al collaudo delle stesse; e) alla stipulazione di appositi accordi con gliorgani competenti in materia di sicurezza nonche' diprevenzione e repressione della criminalita', finalizzati allaverifica preventiva del programma di esecuzione dei lavoriin vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi diesecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. 4. Il contraente generale risponde nei confronti delsoggetto aggiudicatore della corretta e tempestivaesecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni delpresente decreto. I rapporti tra soggetto aggiudicatore econtraente generale sono regolati, per quanto non previstodalla legge delega, dal presente decreto e dall'integrazionedel regolamento di cui all'articolo 15, dalle norme delladirettiva 93/37/CEE o del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.158, dagli atti di gara e dalle norme del codice civileregolanti l'appalto. 5. Alle varianti del progetto affidato al contraente generalenon si applicano gli articoli 24 e 25 della legge quadro;esse sono regolate dalla direttiva 93/37/CEE o dal decretolegislativo 17 marzo 1995, n. 158, e dalle disposizioni seguenti: a) restano a carico del contraente generale le eventualivarianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissionidel progetto redatto dallo stesso ed approvato dal soggettoaggiudicatore, mentre restano a carico del soggettoaggiudicatore le eventuali varianti indotte da forzamaggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni dilegge o di enti terzi o comunque richieste dal soggettoaggiudicatore; b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), ilcontraente generale puo' proporre al soggettoaggiudicatore le varianti progettuali o le modifichetecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o ilcosto di realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatorepuo' rifiutare la approvazione delle varianti o modifichetecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e leesigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel progettoposto a base di gara, o comunque determinino peggioramentodella funzionalita', durabilita', manutenibilita' e sicurezzadelle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico delsoggetto aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione. 6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitariadelle attivita' di cui al comma 2 direttamente ovvero, secostituito da piu' soggetti, a mezzo della societa' di progettodi cui al comma 10;i rapporti del contraente generale con i terzi sonorapporti di diritto privato, cui non sono applicabili le normedella legge quadro e del relativo regolamento, salvo perquanto previsto dalla legge delega, dal presente decreto e dallaintegrazione del regolamento di cui all'articolo 15. Alcontraente generale che sia esso stesso soggetto aggiudicatorein forza delle normative comunitarie si applicano ledisposizioni di cui alla direttiva 93/37/CEE, ovvero al decretolegislativo 17 marzo 1995, n. 158. 7. Il contraente generale puo' eseguire i lavoriaffidati direttamente, nei limiti della qualificazioneposseduta a norma del decreto del Presidente della Repubblica25 gennaio 2000, n. 34, ovvero mediante affidamento a soggettiterzi. I terzi affidatari di lavori del contraente generaledevono a loro volta possedere i requisiti di qualificazioneprescritti dal predetto decreto del Presidente dellaRepubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e possono subaffidare i

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lavori nei limiti ed alle condizioni previste per gli appaltatoridi lavori pubblici; l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990,n. 55, si applica ai predetti subaffidamenti. Il soggettoaggiudicatore richiede al contraente generale diindividuare ed indicare, in sede di offerta, le impreseesecutrici di una quota non inferiore al trenta per centodegli eventuali lavori che il contraente generale prevede dieseguire mediante affidamento a terzi. 8. L'affidamento al contraente generale, nonche' gliaffidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente generale,sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalita' previsteper i lavori pubblici. 9. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente ilregolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraentegenerale verso i propri affidatari; ove risulti lainadempienza del contraente generale, il soggettoaggiudicatore ha facolta' di applicare una detrazione suisuccessivi pagamenti e procedere al pagamento direttoall'affidatario, nonche' di applicare le eventuali diversesanzioni previste in contratto. 10. Per il compimento delle proprie prestazioni ilcontraente generale, ove composto da piu' soggetti, costituisceuna societa' di progetto in forma di societa', ancheconsortile, per azioni o a responsabilita' limitata. Lasocieta' e' regolata dall'articolo 37-quinquies della leggequadro e dalle successive disposizioni del presente articolo.Alla societa' possono partecipare, oltre ai soggetticomponenti il contraente generale, istituzioni finanziarie,assicurative e tecnico operative preventivamente indicate insede di gara. La societa' cosi' costituita subentra nelrapporto al contraente generale senza alcuna autorizzazione,salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro costituiscacessione di contratto;salvo diversa previsione del contratto, i soggetticomponenti il contraente generale restano solidalmenteresponsabili con la societa' di progetto nei confronti delsoggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto.In alternativa, la societa' di progetto puo' fornire alsoggetto aggiudicatore garanzie bancarie ed assicurative perla restituzione delle somme percepite in corso d'opera,liberando in tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla datadi emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il capitaleminimo della societa' di progetto e' indicato nel bando di gara. 11. Il contratto stabilisce le modalita' per la eventualecessione delle quote della societa' di progetto, fermo restandoche i soci che hanno concorso a formare i requisiti per laqualificazione sono tenuti a partecipare alla societa' ed agarantire, nei limiti del contratto, il buon adempimentodegli obblighi del contraente generale, sino a che l'operasia realizzata e collaudata. L'ingresso nella societa' diprogetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di istitutibancari ed altri investitori istituzionali che non abbianoconcorso a formare i requisiti per la qualificazione puo'tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatorenon puo' opporsi alla cessione di crediti effettuata dalcontraente generale nell'ipotesi di cui all'articolo 26, comma5, della legge quadro. 12. Il bando determina la quota di valore dell'opera chedeve essere realizzata dal contraente generale conanticipazione di risorse proprie ed i tempi ed i modi dipagamento del prezzo. Per il finanziamento della predettaquota, il contraente generale o la societa' di progettopossono emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli

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organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo2410 del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisceil pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del propriodebito verso il contraente generale quale risultante da stati diavanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato dicollaudo dell'opera; le obbligazioni garantite dalsoggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per lacostituzione delle riserve bancarie o assicurative previstedalla legislazione vigente.Le modalita' di operativita' della garanzia di cui al terzoperiodo del presente comma sono stabilite con decretodel Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto conil Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le garanzieprestate dallo Stato ai sensi del presente comma sonoinserite nell'elenco allegato allo stato di previsione delMinistero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 13della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni edintegrazioni. 13. Il contraente generale presta, una volta istituita, lagaranzia globale di esecuzione di cui all'articolo 30, comma 7-bis della legge quadro, che deve comprendere la possibilita' peril garante, in caso di fallimento o inadempienza delcontraente generale, di far subentrare nel rapporto altrosoggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraentegenerale, scelto direttamente dal garante stesso.

Art. 10. Procedure di aggiudicazione 1. L'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamentia contraente generale avviene, a scelta del soggettoaggiudicatore, mediante licitazione privata o appalto concorso;per la scelta della procedura non e' richiesto il parere delConsiglio superiore dei lavori pubblici. 2. Per l'affidamento delle concessioni si pone a base digara il progetto preliminare; per l'affidamento a contraentegenerale si pone a base di gara il progetto preliminare ovveroquello definitivo. In ogni caso, per la procedura di appalto-concorso si pone a base di gara il progetto preliminare. 3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire ed indicare nelbando di gara, in relazione all'importanza e alla complessita'delle opere da realizzare, il numero minimo e massimo diconcorrenti che verranno invitati a presentare offerta. Nelcaso in cui le domande di partecipazione superino ilpredetto numero massimo, i soggetti aggiudicatoriindividuano i soggetti da invitare redigendo unagraduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi predefinitinel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo diconcorrenti da invitare non potra' essere inferiore a cinque. 4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene: al prezzo piu' basso ovvero all'offerta economicamentepiu' vantaggiosa, individuata sulla base di una pluralita' dicriteri fra i quali: a) il prezzo; b) il valore tecnico ed estetico delle varianti; c) il tempo di esecuzione; d) il costo di utilizzazione e di manutenzione; e) per le concessioni, il rendimento, la duratadella concessione, le modalita' di gestione, il livello e icriteri di aggiornamento delle tariffe da praticareall'utenza, nonche' l'eventuale prestazione di beni e servizia norma dell'articolo 7, comma 2;

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f) ulteriori elementi individuati in relazione alcarattere specifico delle opere da realizzare. Il soggetto aggiudicatore menziona, nel capitolato d'oneri onel bando di gara, tutti i criteri di aggiudicazione di cuiprevede l'applicazione nell'ordine decrescente dell'importanzache e' loro attribuita. 5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori dicui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, si applicano,per quanto non previsto nel presente articolo, le norme dicui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. 6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano,per quanto non previsto nel presente articolo, le norme dicui alla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 16 giugno 1993. 7. Le predette disposizioni derogano agli articoli 2, 8, 19,20, 21, 23, 24 e 25 della legge quadro. 8. Per l'affidamento di servizi, anche di progettazione,pertinenti le infrastrutture, di ammontare superiore alla sogliadi applicazione della normativa comunitaria in materia, isoggetti aggiudicatori applicano le norme di cui al decretolegislativo 17 marzo 1995, n. 157, ovvero, se operanti neisettori ivi previsti, le norme di cui al decreto legislativo 17marzo 1995, n. 158; per gli stessi servizi non si applicano icommi 10, 11 e 12 dell'articolo 17 della legge quadro.

Art. 11. C o l l a u d o 1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con lemodalita' e nei termini previsti dalla legge quadro. 2. Per le infrastrutture di grande rilevanza ocomplessita', il soggetto aggiudicatore puo' autorizzare lecommissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supportoe di indagine di soggetti specializzati nel settore. Glioneri relativi sono a carico dei fondi con le modalita' ed ilimiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutturee dei trasporti, di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze. L'affidatario del supporto alcollaudo non puo' avere rapporti di collegamento con chiha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o inparte l'infrastruttura.

Art. 12. Risoluzione delle controversie 1. Tutte le controversie relative all'esecuzione deicontratti la realizzazione delle infrastrutture possono essererisolte mediante arbitrato rituale di diritto. Al giudizioarbitrale si applicano, salvo quanto disposto nel presentearticolo, le disposizioni del codice di procedura civile. 2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizioe' demandato ad un collegio composto da tre membri. 3. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato onell'atto di resistenza, nomina l'arbitro di propriacompetenza scelto fra professionisti aventi particolareesperienza nella materia dei lavori pubblici. 4. Il terzo arbitro con funzioni di presidente delcollegio arbitrale e' nominato, d'accordo, dagli arbitri diparte o dalle parti stesse, tra i magistrati amministrativi econtabili, nonche' tra gli avvocati dello Stato nel casoin cui non ne sia stato nominato uno quale arbitro di parte el'Avvocatura dello Stato non sia difensore di una delleparti in giudizio. In caso di mancato accordo, ad iniziativadella parte piu' diligente, provvede la camera arbitrale per ilavori pubblici di cui all'articolo 32 della legge quadro e

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successive modificazioni, scegliendo il terzo arbitronell'albo previsto dal decreto del Presidente dellaRepubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 5. Il collegio arbitrale provvede alla nomina delsegretario in persona di propria fiducia e, quando occorra,alla nomina del consulente tecnico di ufficio, sceltonell'ambito dell'apposito elenco tenuto dalla camera arbitrale. 6. I compensi spettanti agli arbitri sono determinaticon il regolamento di cui all'articolo 15.

Art. 13. Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico 1. Gli insediamenti produttivi e le infrastruttureprivate strategiche inclusi nel programma sono opere privatedi preminente interesse nazionale; alla intesa Stato-regione perla localizzazione delle stesse ad ogni fine urbanistico ededilizio, alla valutazione di impatto ambientale, ovenecessaria, nonche' al conseguimento di ogni altro parere epermesso, comunque denominato, necessario alla realizzazionedegli insediamenti produttivi e delle infrastrutture privatestrategiche si provvede con le modalita' di cui agli articoli 3e 4 del presente decreto legislativo; contestualmenteall'approvazione del progetto definitivo, ovvero consuccessiva eguale procedura, il realizzatoredell'insediamento produttivo o dell'infrastruttura privatastrategica puo' richiedere e conseguire tutte leautorizzazioni ed i permessi necessari all'eserciziodell'insediamento stesso. 2. Per la localizzazione, la VIA, l'approvazione dei progettie la dichiarazione di pubblica utilita' delle infrastrutturestrategiche per l'approvvigionamento energetico, incluse nelprogramma di cui all'articolo 1, si applicano ledisposizioni di cui ai commi seguenti. 3. Il soggetto aggiudicatore, o per esso, iloncessionario o contraente generale, trasmette al Ministeroe al Ministero delle attivita' produttive, entro il termine disei mesi dall'approvazione del programma, il progetto delleinfrastrutture di competenza. Il progetto e' trasmessoaltresi' alle amministrazioni interessate rappresentate nelCIPE ed alle ulteriori amministrazioni competenti a rilasciarepermessi e autorizzazioni necessari alla realizzazione edall'esercizio delle opere, nonche' ai gestori di opereinterferenti.Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti,l'opera e' soggetta a VIA, il progetto contiene tutti glielementi necessari ai fini dello svolgimento delle relativeprocedure ed e' corredato dallo studio di impatto ambientaleche e' reso pubblico secondo le procedure vigenti. Ilprogetto evidenzia con adeguato elaborato cartografico learee impegnate, le eventuali fasce di rispetto e le necessariemisure di salvaguardia. L'avvio del procedimento, anche ai finidella dichiarazione di pubblica utilita', e' comunicato dalsoggetto aggiudicatore o, per esso, dal concessionario ocontraente generale, ai privati interessati ai sensi della legge7 agosto 1990, n. 241, con le stesse forme previste per la VIAdall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri 10 agosto 1988, n. 377. 4. Il Ministero convoca una Conferenza di servizi entrotrenta giorni dal ricevimento del progetto. La Conferenza diservizi ha finalita' istruttoria ed acquisisce gli atti e idocumenti relativi alla realizzazione del progetto.

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Nell'ambito della Conferenza di servizi, che si concludeentro il termine perentorio di novanta giorni, leamministrazioni competenti e i gestori di opereinterferenti hanno facolta' di presentare motivate propostedi adeguamento, richieste di prescrizioni all'atto dellaapprovazione del progetto, o richieste di varianti chenon modificano le caratteristiche essenziali delle operee le caratteristiche prestazionali e funzionali individuatein sede di progetto. Entro i quaranta giorni successivi allaconclusione della Conferenza di servizi il Ministero valutale proposte e le richieste pervenute dalle amministrazionicompetenti e dai gestori delle opere interferenti e glieventuali chiarimenti o integrazioni progettuali apportati dalsoggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario ocontraente generale, e formula la propria proposta al CIPE che,nei trenta giorni successivi, approva con eventualiadeguamenti o prescrizioni il progetto definitivo. Nei casi incui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera e' soggettaa VIA, si applicano per l'approvazione del progetto le proceduredi cui all'articolo 18. 5. L'approvazione del CIPE e' adottata a maggioranza deicomponenti con l'intesa dei presidenti delle regioni e delleprovince autonome interessate. L'approvazione sostituisce, ancheai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione,approvazione, parere e nulla osta comunque denominato,costituisce dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita'e urgenza delle opere, e consente la realizzazione e l'eserciziodelle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamentoenergetico e di tutte le attivita' previste nel progettoapprovato.In caso di dissenso della regione o provincia autonoma siprovvede con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 6. 6. Le funzioni amministrative previste dal presentedecreto relative alla realizzazione e all'esercizio delleinfrastrutture strategiche per l'approvvigionamentoenergetico sono svolte di concerto tra il Ministero e ilMinistero delle attivita' produttive. 7. Alle infrastrutture strategiche perl'approvvigionamento energetico si applicano le disposizioni dicui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. 8. Alle interferenze che interessano gli insediamentiproduttivi e le infrastrutture strategiche perl'approvvigionamento energetico si applica l'articolo 5 delpresente decreto legislativo.

Art. 14. Norme in materia processuale 1. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativache comunque riguardino le procedure di progettazione,approvazione e realizzazione delle infrastrutture edinsediamenti produttivi e relative attivita' di espropriazione,occupazione ed asservimento: a) l'udienza di merito del ricorso non richiede ladomanda di fissazione ed avviene non piu' tardi delquarantacinquesimo giorno dalla data di deposito dello stessopresso la segreteria del giudice competente; b) la valutazione del provvedimento cautelareeventualmente richiesto deve tener conto delle probabiliconseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi chepossono essere lesi, nonche' del preminente interessenazionale alla sollecita realizzazione dell'opera; nelconcedere la misura cautelare il giudice non potra'

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prescindere dal motivare anche sulla gravita' ed irreparabilita'del pregiudizio all'impresa del ricorrente, il cui interessedovra' comunque essere comparato con quello del soggettoaggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure; c) per quanto non espressamente previsto dal presentearticolo si applicano le disposizioni dell'articolo 23-bis dellalegge 6 dicembre 1971, n. 1034. 2. In applicazione delle previsioni dell'articolo 2, comma 6,delle direttive 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, e92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, la sospensione ol'annullamento giurisdizionale della aggiudicazione diprestazioni pertinenti alle infrastrutture non determina larisoluzione del contratto eventualmente gia' stipulato daisoggetti aggiudicatori; in tale caso il risarcimento degliinteressi o diritti lesi avviene per equivalente, conesclusione della reintegrazione in forma specifica. 3. Il soggetto aggiudicatore comunica il provvedimentodi aggiudicazione ai controinteressati almeno trenta giorniprima della firma del contratto.

Art. 15. Regolamento 1. Il Governo provvede a modificare ed integrare, con lemodalita' previste dalla legge quadro, il regolamento,nonche' gli altri regolamenti emessi ai sensi dellamedesima legge quadro, con l'emanazione delle ulterioridisposizioni necessarie alla migliore realizzazione delleinfrastrutture, assumendo come norme regolatrici il presentedecreto legislativo, la legge delega e le normativecomunitarie in materia di appalti di lavori, in quantoapplicabili.Le predette norme si applicano alle amministrazioni dello Stato,agli enti pubblici nazionali ed ai loro concessionari edappaltatori, nonche' alle regioni, province autonome,province, citta' metropolitane, comuni, e loroconcessionari ed appaltatori limitatamente alle proceduredi intesa per la approvazione dei progetti e diaggiudicazione delle infrastrutture; per quanto non pertinentea queste procedure si applicano a regioni, provinceautonome, province, citta' metropolitane, comuni e loroconcessionari o appaltatori sino alla entrata in vigore didiversa normativa regionale. 2. A norma dell'articolo 3 della legge quadro, iregolamenti emanati in esercizio della potesta' di cui al comma 1abrogano ovvero derogano, dalla loro entrata in vigore, le normedi diverso contenuto precedentemente vigenti nella materia. 3. In particolare, con uno o piu' regolamenti, possonoessere disciplinate: a) le modalita' di compimento dell'istruttoria delprogetto definitivo, a mezzo della Conferenza di servizi di cuiall'articolo 4 allo scopo convocata, e della attivita'finalizzata alla risoluzione delle interferenze; b) le modalita' di approvazione delle varianti alprogetto definitivo approvato, assicurando la possibilita', perla regione o provincia autonoma ed i Ministri partecipanti alCIPE, di verificare la natura e l'impatto delle stessesenza pregiudizi per la continuita' dei lavori; c) le ulteriori norme transitorie per l'applicazione delpresente decreto; d) l'istituzione di un sistema di qualificazione deicontraenti generali, le modalita' di scelta del contraentegenerale ed i connotati principali del relativo rapporto

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contrattuale, anche in deroga alle previsioni degli articolida 8 a 13, 20, 21 e 23 della legge quadro ed assicurando ilrispetto delle normative comunitarie applicabili; e) gli elaborati tecnici ulteriori rispetto a quelli previstidal regolamento, necessari alla integrazione del progettopreliminare ai fini di cui al presente decreto legislativo; f) le norme procedurali per la risoluzione in viabonaria o contenziosa delle vertenze, anche in deroga agliarticoli 31-bis e 32 della legge quadro. 4. Fino alla entrata in vigore dei regolamenti integrativi dicui al comma 1 si applica il regolamento in quantocompatibile con le norme della legge delega e del presentedecreto legislativo; i requisiti di qualificazione e quant'altronon espressamente previsto dal regolamento sono individuati eregolati dal bando e dagli atti di gara, nel rispetto delleprevisioni della direttiva 93/37/CEE e del decreto legislativo 17marzo 1995, n. 158. 5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concertocon il Ministro della giustizia e con il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, sono individuate le procedureper il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamentiindustriali per la prevenzione e repressione di tentativi diinfiltrazione mafiosa. I relativi oneri sono posti a carico deifondi con le modalita' e nei limiti stabiliti con appositodecreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 16. Norme transitorie e derogatorie 1. Nel caso in cui sia gia' stato redatto il progettodefinitivo, sia stata gia' affidata la realizzazione dellostesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatorepiu' opportuno ai fini della celere realizzazione dell'opera,puo' procedersi all'attestazione di compatibilita' ambientaleed alla localizzazione dell'opera sulla base del progettodefinitivo. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore delpresente decreto legislativo, sia stato gia' redatto il progettoesecutivo o sia stata gia' affidata la realizzazione dellostesso, per l'affidamento a contraente generale ilsoggetto aggiudicatore puo' porre a base di gara il progettoesecutivo. In tale caso il contraente generale assumel'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara edi farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5dell'articolo 9. 2. Nel caso in cui il progetto delle infrastrutture siagia' oggetto, in tutto o in parte, di procedura autorizzativa,approvativa o di valutazione di impatto ambientale sulla basedi vigenti norme statali o regionali, i soggettiaggiudicatori possono richiedere l'interruzione della medesimaprocedura optando per l'avvio unitario delle proceduredisciplinate dal presente decreto legislativo, ovvero proseguiree concludere la procedura in corso. Ai fini del compimento delleprocedure di cui al presente decreto legislativo, possonoessere utilizzate quali atti istruttori le risultanze delleprocedure anche di conferenza di servizi gia' compiute ovvero incorso. 3. In sede di prima applicazione delle presenti norme isoggetti aggiudicatori adottano, in alternativa allaconcessione, l'affidamento a contraente generale per larealizzazione dei progetti di importo superiore aduecentocinquanta milioni di euro, che presentino, inoltre,uno dei seguenti requisiti: interconnessione con altri sistemi

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di collegamento europei; complessita' dell'intervento tale darichiedere un'unica logica realizzativa e gestionale, nonche'estrema complessita' tecnico-organizzativa. L'individuazionedei predetti progetti e' effettuata dal Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti. Ferma restando l'applicazionedelle semplificazioni procedurali di cui al presente decreto, iprogetti che non abbiano le caratteristiche sopra indicate sonorealizzati con appalto integrato di progettazione esecutiva edesecuzione, in uno o piu' lotti ovvero con appalto di solaesecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo. E'comunque consentito l'affidamento in concessione. 4. Le norme del presente decreto non derogano le previsionidelle leggi 16 aprile 1973, n. 171, 29 novembre 1984, n. 798, e5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni edintegrazioni, relative alle procedure speciali per lasalvaguardia di Venezia. 5. Le procedure di approvazione, finanziamento eaffidamento previste dal presente decreto legislativosi applicano all'attraversamento stabile dello Stretto diMessina, inserito nel programma, anche in deroga alleprevisioni della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. La societa'Stretto di Messina S.p.a., istituita secondo le previsioni dellalegge speciale 17 dicembre 1971, n. 1158, e qualificataorganismo di diritto pubblico in applicazione del decretodel Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio1998, costituisce soggetto aggiudicatore ai sensi delpresente decreto legislativo. 6. Per la realizzazione delle infrastrutture di lorocompetenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi icommissari straordinari di Governo, anche in liquidazione,nominati in virtu' di disposizioni diverse da quelle di cuialla legge delega, possono stipulare, con riferimento alleconcessioni in corso e nel rispetto degli elementi essenzialidei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento alleprevisioni della legge delega e del presente decretolegislativo. 7. Per i procedimenti relativi agli insediamenti produttivi ealle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamentoenergetico di cui all'articolo 13, in corso alla data di entratain vigore del presente decreto, e' data facolta' al richiedentedi optare per l'applicazione della normativa stabilita neldecreto stesso, ferma restando l'efficacia degli atticompiuti relativamente agli stessi procedimenti.

Capo IIProcedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandiopere Art. 17. Campo di applicazione 1. Il presente capo, in attuazione dell'articolo 1, comma 2,della legge 21 dicembre 2001, n. 443, disciplina laprocedura per la valutazione di impatto ambientale el'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alleinfrastrutture ed agli insediamenti produttivi soggetti a taleprocedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIAstatale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985,come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3marzo 1997. 2. Il procedimento di valutazione di impatto ambientalee' obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette

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a norma delle vigenti disposizioni ed e' concluso, secondo leprevisioni del presente capo, prima dell'avvio dei lavori. 3. Sono esclusi dalla procedura di valutazione diimpatto ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionalein vista di un pericolo imminente ovvero in seguito a calamita'per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensidell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Iprovvedimenti di esclusione sono emanati con decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con iMinistri interessati, nel rispetto delle norme vigenti chegarantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e sullaeventuale deroga. 4. Per le infrastrutture ed insediamenti produttivisoggetti a screening o valutazione di impatto ambientaleregionale, il provvedimento di compatibilita' ambientale e'emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalleregioni nei modi e tempi previsti dall'articolo 3. 5. Con successivo decreto legislativo sara' regolata laprocedura di autorizzazione ambientale integrata per gliinsediamenti produttivi.

Art. 18. Procedure 1. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere dicui all'articolo 17, comma 1, e' eseguita nel rispetto dellefinalita' indicate nell'articolo 6 del decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e lo studio diimpatto ambientale e' redatto ai sensi delle norme tecnichedi cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministriin data 27 dicembre 1988 e del decreto del Presidente dellaRepubblica 2 settembre 1999, n. 348, e reso pubblico nelle formepreviste dalle procedure vigenti. 2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lostudio di impatto ambientale, che deve comprenderedati, analisi ed informazioni relative al progetto stesso,alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione diinquinanti, alla creazione di sostanze nocive ed allosmaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deveredigere una relazione sui metodi di previsione utilizzati perla valutazione dell'impatto ambientale e delle misure previsteper evitare, ridurre ed eventualmente compensare effettinegativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonche'consegnare un riassunto non tecnico delle informazionitrasmesse ed indicare le eventuali difficolta' riscontrate. 3. Il progetto comprendente lo studio di impattoambientale, relativo ad una delle opere di cui all'articolo17, comma 1, e' trasmesso dal soggetto proponente al Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio. 4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territoriotiene conto, ai fini delle valutazioni di propriacompetenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse daisoggetti pubblici e dai privati interessati, nei modi e terminidi cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e,per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutelaculturale o paesaggistica, il Ministro per i beni e leattivita' culturali, decorsi novanta giorni dalla datadi presentazione della documentazione da parte del soggettoaggiudicatore o dell'autorita' proponente, provvedono ademettere la valutazione sulla compatibilita' ambientaledell'opera, comunicandola alle regioni interessate ed al

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Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonche', per leopere di cui all'articolo 13, anche al Ministro delle attivita'produttive. Il Ministro dell'ambiente e della tutela delterritorio a tale fine si avvale della commissioneprevista dall'articolo 19. 6. Il provvedimento di compatibilita' ambientale e' adottatodal CIPE, contestualmente all'approvazione del progettopreliminare. In caso di motivato dissenso del Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio o del Ministro peri beni e le attivita' culturali, l'adozione del provvedimentodi compatibilita' ambientale e' demandata al Consiglio deiMinistri, che vi provvede nella prima riunione utilesuccessiva. Sul progetto definitivo si procede alla verifica diottemperanza ai sensi dell'articolo 20, comma 4.

Art. 19. Contenuto della valutazione di impatto ambientale 1. La valutazione di impatto ambientale individua glieffetti diretti ed indiretti di un progetto e delle sueprincipali alternative, compresa l'alternativa zero,sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acquedi superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sulpaesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonche' suibeni materiali e sul patrimonio culturale, sociale edambientale e valuta inoltre le condizioni per larealizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti. 2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decretodel Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delMinistro dell'ambiente e della tutela del territorio, e'istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigoredel presente decreto, una commissione speciale di valutazionedi impatto ambientale, composta da venti membri, oltre ilpresidente, scelti tra professori universitari e professionistiparticolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali,economiche e giuridiche, nonche' tra dirigenti dellapubblica amministrazione. Con il medesimo decreto sonostabilite le modalita' per la durata, l'organizzazione ed ilfunzionamento dell'organismo. Con successivo decreto delMinistro dell'ambiente e della tutela del territorio, diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, daemanare annualmente, sono stabiliti i compensi spettanti alpresidente ed ai componenti della commissione, nell'ambito dellerisorse di cui al comma 3. 3. La commissione di cui al comma 2 si avvale delle risorseversate dai soggetti aggiudicatori a norma dell'articolo 27della legge 30 aprile 1999, n. 136, senza oneri per il bilanciodello Stato.

Art. 20. Compiti della Commissione speciale VIA 1. La Commissione provvede alla istruttoria tecnica dicui all'articolo 19 e, entro sessanta giorni dallapresentazione del progetto da parte del soggetto proponente,esprime il proprio parere sul progetto assoggettato allavalutazione dell'impatto ambientale. 2. Ove la Commissione verifichi l'incompletezzadella documentazione presentata, il termine indicato alcomma 1 e' differito di trenta giorni per le necessarieintegrazioni. 3. Le integrazioni sono richieste entro trenta giornidall'apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto

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aggiudicatore non abbia provveduto alle richiesteintegrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere siritiene negativo. 4. La Commissione ha, altresi', il compito diverificare la ottemperanza del progetto definitivo alleprescrizioni del provvedimento di compatibilita' ambientalee di effettuare gli opportuni controlli sull'esattoadempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decretodi compatibilita' ambientale. 5. Qualora il progetto definitivo sia sensibilmentediverso da quello preliminare, la Commissione riferisceal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio chepuo' disporre, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dalsoggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale,l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuovapubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale inviodi osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privatiinteressati. 6. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni presiovvero modifiche del progetto che comportino significativevariazioni dell'impatto ambientale, la commissioneriferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela delterritorio, il quale ordina al soggetto gestore di adeguarel'opera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione deilavori ed il ripristino della situazione ambientale a spesedel responsabile, nonche' l'adozione dei provvedimenticautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio1986, n. 349. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normatividella Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti diosservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 agosto 2002

CIAMPI Berlusconi, Presidente del

Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti Tremonti, Ministro

dell'economia e delle finanzeMarzano, Ministro delle attivita'

produttive Matteoli, Ministro dell'ambiente edella tutela del territorio Urbani, Ministro per i beni e

le attivita' culturali Pisanu, Ministro dell'interno

Castelli, Ministro della giustizia La Loggia, Ministro per gli

affari regionaliVisto, il Guardasigilli: Castelli

indice

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SOMMARIOPARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 14.

Disciplina organica dei lavori pubblici.

pag. 6315

PARTE TERZACONCORSI E AVVISI

E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto- Zona Monfalcone - Monfalcone (Gorizia):

Pubblicazione degli estratti dei decreti del Direttoreprovinciale sostituto dei Servizi tecnici di Gorizia di au-torizzazione alla costruzione ed esercizio di impiantielettrici.

pag. 6356

E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto- Zona di Udine - Udine:

Pubblicazione degli estratti dei decreti del Direttoreprovinciale dei Servizi tecnici di Udine di autorizzazio-ne alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

pag. 6369

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI EATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 14.

Disciplina organica dei lavori pubblici.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D’ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo gior-no feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relati-ve pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modifi-cato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n.50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L’archivio relativo ai numeri dall’aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativisupplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

II Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale n. 22del 29 maggio 2002

S.S. N. 11

BOLLETTINO UFFICIALEDELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIATRIESTE, 4 giugno 2002 i 1,50

Spedizione in abbonamento postale

Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia

In caso di mancato recapito inviare

al detentore del conto, per la restituzione al mittente

che si impegna a pagare la relativa tariffa

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la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

Art. 2 Ambito oggettivo di applicazione della legge

Art. 3 Ambito soggettivo di applicazione della leg-ge

Art. 4 Regolamento di attuazione

CAPO II

ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONEE PROGETTAZIONE

Art. 5 Responsabile unico del procedimento

Art. 6 Cooperazione tra enti

Art. 7 Programma triennale dei lavori pubblici

Art. 8 Progettazione

Art. 9 Attività di progettazione, direzione dei lavorie accessorie

Art. 10 Sicurezza nei cantieri

Art. 11 Incentivi per la progettazione e la realizza-zione di lavori pubblici

Art. 12 Organizzatore generale

CAPO III

REQUISITI DEGLI ESECUTORI DILAVORI PUBBLICI

Art. 13 Qualificazione

Art. 14 Requisiti per l’esecuzione di lavori pubblicidi importo pari o inferiore a quello per cui lanormativa statale non prevede l’obbligatorie-tà del sistema di qualificazione attuato dalleSOA

Art. 15 Soggetti ammessi alle gare

CAPO IV

SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORIPUBBLICI E SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 16 Sistemi di realizzazione di lavori pubblici

Art. 17 Criteri di aggiudicazione e Commissionegiudicatrice

Art. 18 Procedure di scelta del contraente

Art. 19 Procedura aperta

Art. 20 Procedura ristretta

Art. 21 Procedura ristretta semplificata

Art. 22 Procedura negoziata

Art. 23 Lavori in economia

Art. 24 Ulteriori criteri di affidamento dei lavori

Art. 25 Offerte anomale

CAPO V

ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 26 Documenti facenti parte del contratto

Art. 27 Varianti in corso d’opera

Art. 28 Direzione dei lavori

Art. 29 Collaudo

Art. 30 Garanzie e coperture assicurative

Art. 31 Piani di sicurezza

Art. 32 Clausole sociali

Art. 33 Lavori scorporabili e subappaltabili

Art. 34 Capitolato generale d’appalto

CAPO VI

NORME IN MATERIA DI CONTENZIOSO

Art. 35 Accordo bonario

Art. 36 Definizione delle controversie

CAPO VII

PUBBLICITA’, ACCESSO ALLE INFORMAZIONIE RAPPORTI CON L’AUTORITA’ PER LA

VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Art. 37 Forme di pubblicità

Art. 38 Accesso alle informazioni

Art. 39 Rapporti con l’Autorità per la vigilanza suilavori pubblici

CAPO VIII

ATTIVITA’ A SUPPORTO DELLEAMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI

Art. 40 Iniziative per la realizzazione di lavori pub-blici

Art. 41 Commissione regionale dei lavori pubblici

Art. 42 Semplificazione delle procedure valutative

Art. 43 Snellimento delle procedure autorizzatorie

Art. 44 Assistenza negli affidamenti e nella gestionedei lavori pubblici

Art. 45 Archivio tecnico regionale

6316 - 4/6/2002 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Suppl. straord. N. 11

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Art. 46 Sistemi di qualità dell’attività amministrati-va

Art. 47 Attività contrattuale

Art. 48 Formazione professionale e studi

Art. 49 Opere di interesse locale realizzate dalla Re-gione

CAPO IX

OPERE DI COMPETENZA DELLA REGIONE

Art. 50 Disposizioni generali

Art. 51 Delegazione amministrativa intersoggettiva

CAPO X

COLLAUDO

Art. 52 Elenco regionale dei collaudatori

Art. 53 Specializzazione degli elenchi

Art. 54 Nomina dei collaudatori

Art. 55 Commissione di collaudo

CAPO XI

FINANZIAMENTO DI LAVORI PUBBLICI

Art. 56 Concessione del finanziamento a enti pubbli-ci

Art. 57 Erogazione del finanziamento concesso aenti pubblici

Art. 58 Finanziamento a soggetti a partecipazionepubblica

Art. 59 Concessione del finanziamento a soggettiprivati

Art. 60 Erogazione del finanziamento in conto capi-tale concesso a soggetti privati

Art. 61 Erogazione del finanziamento in annualità afavore di soggetti privati

Art. 62 Rendicontazione del finanziamento

Art. 63 Adempimenti specifici

Art. 64 Norme sulla sicurezza

CAPO XII

ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA’ EOCCUPAZIONI TEMPORANEE E D’URGENZA

Art. 65 Organi competenti

Art. 66 Compilazione degli stati di consistenza

Art. 67 Dichiarazione di pubblica utilità, nonché diurgenza e indifferibilità

Art. 68 Termini di inizio e di ultimazione dei lavori edelle espropriazioni

Art. 69 Notificazioni

Art. 70 Svincolo delle indennità

CAPO XIII

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIEE ABROGATIVE

Art. 71 Superamento delle barriere architettoniche

Art. 72 Adeguamento della struttura

Art. 73 Norme finanziarie

Art. 74 Norma di rinvio

Art. 75 Finanziamenti per strutture sanitarie e so-cio-assistenziali

Art. 76 Procedimenti contributivi in corso

Art. 77 Conferma dell’iscrizione nell’elenco dei col-laudatori

Art. 78 Norma transitoria in materia di espropriazioni

Art. 79 Abrogazioni

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazionedell’articolo 4, primo comma, n. 9), dello Statuto spe-ciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio1963, n. 1, e successive modificazioni, nel rispetto del-la Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamentocomunitario e dagli obblighi internazionali, disciplinacon la presente legge organica la materia dei lavoripubblici da realizzarsi nel territorio regionale.

Art. 2

(Ambito oggettivo di applicazione della legge)

1. La presente legge si applica ai lavori pubblici darealizzarsi nel territorio della regione, indipendente-mente dalla provenienza dei finanziamenti.

2. Sono fatte salve le disposizioni relative alle ope-re di competenza esclusiva direttamente realizzate dal-lo Stato, nonché quelle contenute nelle leggi regionalidi intervento nelle zone terremotate.

Suppl. straord. N. 11 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA 4/6/2002 - 6317

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Art. 3

(Ambito soggettivo di applicazione della legge)

1. La presente legge si applica alle seguenti ammi-nistrazioni aggiudicatrici e loro consorzi di diritto pub-blico:

a) Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

b) Province;

c) Comuni, anche in forma associata;

d) Comunità montane e collinare;

e) Aziende per i servizi sanitari e Aziende ospedalie-re;

f) organismi di diritto pubblico, dotati di personalitàgiuridica e istituiti per soddisfare specificatamentebisogni di interesse generale, non aventi carattereindustriale o commerciale, la cui attività sia finan-ziata dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), ov-vero la cui gestione sia sottoposta al controllo di talisoggetti o il cui organismo di amministrazione, didirezione o di vigilanza sia costituito, in misura noninferiore alla metà, da componenti designati daimedesimi soggetti.

2. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7e 11, si applica agli enti pubblici economici.

3. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7,11, 28 e 36, si applica ai concessionari di lavori pubbli-ci delle amministrazioni aggiudicatrici. La presentelegge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applicaai concessionari di esercizio di infrastrutture delle am-ministrazioni aggiudicatrici destinate al pubblico servi-zio.

4. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7,11 e 28, si applica ai concessionari di servizi pubblici eai soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consi-glio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure diappalto degli enti erogatori di acqua e di energia, deglienti che forniscono servizi di trasporto, nonché deglienti che operano nel settore delle telecomunicazioni eal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successi-ve modificazioni, qualora operino in virtù di diritti spe-ciali o esclusivi derivanti dalle amministrazioni aggiu-dicatrici. Ai medesimi soggetti non si applicano le di-sposizioni del regolamento di attuazione relativeall’esecuzione dei lavori, alla contabilità e al collaudodei lavori. Resta ferma l’applicazione delle disposizio-ni legislative e regolamentari relative ai collaudi di na-tura tecnica.

5. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7,11, 28, 35 e 36 si applica ai seguenti soggetti:

a) società con capitale pubblico partecipate dalle am-ministrazioni aggiudicatrici, in misura anche nonprevalente, che abbiano a oggetto della propria atti-

vità la produzione di beni o servizi non destinati aessere collocati sul mercato in regime di libera con-correnza;

b) soggetti privati relativamente a lavori in materia diviabilità, opere d’arte in superficie e nel sottosuolo,opere d’arte fluviali e marittime, opere di idraulica,opere di miglioramento fondiario, nonché ai lavoricivili relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreati-vi e per il tempo libero, edifici per il culto, scolasti-ci e universitari, edifici destinati a funzioni pubbli-che amministrative, di importo superiore a 1 milio-ne di euro, per la cui realizzazione sia previsto uncontributo diretto e specifico concesso dalle ammi-nistrazioni aggiudicatrici, in conto interessi o inconto capitale, che, attualizzato, superi il 50 percento dell’importo dei lavori;

c) società costituite ai sensi degli articoli 116 e 120del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esuccessive modificazioni, relativamente a lavori diimporto superiore a 1 milione di euro, per la cui rea-lizzazione sia previsto un contributo pubblico diret-to e specifico, in conto interessi o in conto capitale,che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’importodei lavori.

Art. 4

(Regolamento di attuazione)

1. Il regolamento di attuazione della presente leggeè emanato entro novanta giorni dall’entrata in vigoredella medesima, previo parere vincolante della compe-tente Commissione consiliare, in conformità ai principigenerali di cui all’articolo 1 della legge regionale 20marzo 2000, n. 7, nonché in conformità ai seguenti ul-teriori principi e criteri:

a) libera concorrenza degli operatori;

b) omogeneità e trasparenza delle procedure;

c) semplificazione, accorpamento e accelerazione del-le procedure valutative, autorizzatorie e di spesa;

d) programmazione efficace, finalizzata alla certezzadei tempi e dei costi;

e) collaborazione tra la Regione, le amministrazionipubbliche e le altre stazioni appaltanti;

f) separazione delle procedure e delle responsabilitàrelative a progettazione, esecuzione e collaudo deilavori pubblici;

g) preferenza per la redazione dei progetti da parte de-gli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni;

h) nomina del responsabile unico del procedimento.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono ema-nate le norme di attuazione della presente legge e sonodisciplinati i procedimenti amministrativi, con riferi-

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mento alle seguenti materie:

a) organizzazione della stazione appaltante;

b) programmazione, progettazione, direzione dei la-vori, collaudo, supporto tecnico-amministrativo eannesse normative tecniche;

c) procedure di affidamento degli appalti e delle con-cessioni di lavori pubblici;

d) attività di valutazione tecnica e autorizzatorie, fina-lizzate o comunque connesse con la realizzazionedi lavori pubblici;

e) forme di pubblicità, di informazione e di conoscibi-lità degli incarichi e degli affidamenti, nonché degliatti procedimentali, anche mediante utilizzo di si-stemi telematici;

f) attività di supporto a favore delle amministrazioniaggiudicatrici in relazione alla progettazione e alladirezione dei lavori;

g) modalità di affidamento dei servizi attinenti all’in-gegneria e all’architettura non disciplinati dallenorme di recepimento delle direttive comunitarie;

h) attuazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri emodalità di accertamento della regolarità contribu-tiva delle imprese esecutrici di lavori pubblici.

3. Con la presente legge sono abrogate, a decorreredalla data di entrata in vigore del regolamento di cui alcomma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, conesso incompatibili, espressamente indicate nel regola-mento medesimo.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONEE PROGETTAZIONE

Art. 5

(Responsabile unico del procedimento)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici perseguonocome prioritario l’obiettivo di dotarsi di adeguate strut-ture tecnico-operative in armonia con i principi genera-li dell’ordinamento in materia di organizzazione dellapubblica amministrazione, nonché secondo quanto di-sposto dal presente capo.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici nominano, se-condo i propri ordinamenti, un responsabile unico delprocedimento di attuazione di ogni singolo interventoprevisto dal programma triennale dei lavori pubblici dicui all’articolo 7, per le fasi della progettazione,dell’affidamento e dell’esecuzione.

3. Il responsabile del procedimento assicura, in cia-scuna fase di attuazione degli interventi, il rispetto degliobiettivi in coerenza con la copertura finanziaria, i tempidi realizzazione del programma e il corretto e razionale

svolgimento delle procedure; segnala all’amministrazio-ne eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’at-tuazione degli interventi e accerta la libera disponibilitàdelle aree e degli immobili necessari da qualsiasi vinco-lo; fornisce all’amministrazione i dati e le informazionirelativi alle principali fasi di svolgimento del processoattuativo necessari per l’attività di coordinamento, di in-dirizzo e di controllo di sua competenza.

4. Il regolamento di cui all’articolo 4 disciplina ul-teriori funzioni del responsabile del procedimento an-che in relazione ai compiti e alle responsabilità del di-rettore dei lavori e dei coordinatori in materia di salutee di sicurezza durante la progettazione e l’esecuzionedei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto1996, n. 494, e successive modificazioni.

5. Il responsabile del procedimento deve possedereadeguate competenze professionali in relazione allacomplessità dell’intervento.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono aproprio carico alla stipula di apposita polizza assicura-tiva a copertura dei rischi connessi all’espletamento delproprio mandato per il soggetto nominato ai sensi delcomma 2, qualora lo stesso sia dipendente dell’ammi-nistrazione aggiudicatrice medesima.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affi-dare compiti di supporto a professionisti singoli o asso-ciati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n.1815, e successive modificazioni, o alle società di cuiall’articolo 9, comma 1, lettere e) ed f), aventi le neces-sarie competenze specifiche di carattere tecnico, eco-nomico-finanziario, amministrativo, organizzativo elegale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguatapolizza assicurativa a copertura dei rischi di natura pro-fessionale.

8. Qualora le professionalità interne siano insuffi-cienti in rapporto ai lavori programmati, l’amministra-zione può nominare responsabile unico del procedi-mento un professionista esterno ovvero un dipendentedi altra amministrazione, con l’obbligo della stipuladella polizza assicurativa di cui al comma 6.

Art. 6

(Cooperazione tra enti)

1. La Regione favorisce forme di cooperazione fragli enti locali per la realizzazione di lavori pubblici,mediante:

a) particolare considerazione nell’assegnazione di fi-nanziamenti per lavori gestiti da strutture comuni,costituite ai sensi del titolo II, capo V, del decretolegislativo 267/2000;

b) supporto tecnico e amministrativo per la costituzio-ne di una struttura tecnica comune tra gli enti;

c) partecipazione alle attività consultive della Regione.

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Art. 7

(Programma triennale dei lavori pubblici)

1. L’attività di realizzazione dei lavori di cui allapresente legge si svolge sulla base del programmatriennale dei lavori pubblici, di seguito denominatoprogramma, e dei suoi aggiornamenti annuali.

2. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, predi-spongono e approvano il programma, nel rispetto deidocumenti programmatori, previsti dalla normativa vi-gente e in particolare dalla normativa urbanistica, uni-tamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno diriferimento, ivi comprese le opere di manutenzione or-dinaria e straordinaria del patrimonio e dei servizi arete.

3. I bisogni connessi con la conservazione e la valo-rizzazione dell’ambiente e del patrimonio culturale,con la difesa del territorio, con lo sviluppo economi-co-sociale della regione e con lo svolgimento di funzio-ni istituzionali, che per il loro soddisfacimento preve-dono la realizzazione di lavori pubblici, costituiscono ilriferimento per la programmazione dei lavori pubblici.

4. Il programma individua gli interventi da attivaresulla base di una relazione illustrativa, dell’inquadra-mento territoriale di massima, di uno studio di fattibili-tà tecnico-amministrativa e di identificazione e quanti-ficazione dei bisogni con particolare riferimento al ba-cino di utenza, di un preventivo di spesa e della indivi-duazione dei presumibili tempi di attuazione. Il pro-gramma può essere oggetto di revisione.

5. Nel programma sono altresì indicati i beni immo-bili pubblici che, al fine di quanto previsto dall’articolo16, comma 10, possono essere oggetto di diretta aliena-zione anche del solo diritto di superficie, previo esperi-mento di una gara; tali beni sono classificati e valutatianche rispetto a eventuali caratteri di rilevanza stori-co-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale,tenuto conto della situazione catastale e ipotecaria.

6. Il programma e l’elenco annuale dei lavori sonoapprovati unitamente al bilancio preventivo, di cui co-stituiscono parte integrante; l’elenco annuale deve con-tenere l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullostato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero dispo-nibili in base a contributi o risorse comunitarie, statali,regionali o di altri enti pubblici, nonché quelli comun-que acquisibili. Tale disposizione non si applica allaRegione.

7. L’individuazione nel programma dell’interventocostituisce presupposto per l’avvio delle fasi di proget-tazione definitiva ed esecutiva.

8. Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate adisporre l’erogazione del finanziamento o del contribu-to, non appena il lavoro, oggetto di incentivi finanziari,viene inserito nell’elenco annuale dell’ente beneficia-

rio.

9. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, adottanoil programma e gli elenchi annuali dei lavori sulla basedi schemi-tipo definiti con il regolamento di cui all’ar-ticolo 4. I programmi e gli elenchi approvati sono co-municati all’Osservatorio dei lavori pubblici per il tra-mite della competente sezione regionale ai sensi e pergli effetti di cui all’articolo 5 della legge regionale 26aprile 1999, n. 11. Rimangono fermi gli obblighi di co-municazione a organismi centrali e dello Stato per laverifica della compatibilità del programma con i docu-menti programmatori vigenti.

10. La programmazione dei lavori pubblici dei sog-getti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere e) ed f), èadottata in coerenza con le disposizioni disciplinantil’attività programmatoria e previsionale della spesa. Atal fine sono adeguate le eventuali norme regolamentariin vigore. In particolare per la programmazione dei la-vori pubblici dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,lettera e), trovano applicazione le disposizioni di cuialla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, e succes-sive modificazioni.

Art. 8

(Progettazione)

1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vin-coli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti dispesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi ap-profondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed ese-cutiva, in modo da assicurare:

a) la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalitàrelative;

b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definitidal quadro normativo nazionale, regionale e comu-nitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi egrafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma ne-cessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati.

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristi-che qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delleesigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni dafornire e consiste in una relazione illustrativa delle ra-gioni della scelta della soluzione prospettata in basealla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, an-che con riferimento ai profili ambientali e all’utilizzodei materiali provenienti dalle attività di riuso e rici-claggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica,accertata attraverso le indispensabili indagini di primaapprossimazione, dei costi, da determinare in relazioneai benefìci previsti, nonché in schemi grafici per l’indi-viduazione delle caratteristiche dimensionali, volume-

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triche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavorida realizzare; il progetto preliminare deve inoltre con-sentire l’individuazione dei beni e dei soggetti interes-sati dalla procedura espropriativa ai fini della parteci-pazione al procedimento amministrativo, sempre che lemodalità per la loro individuazione o per la comunica-zione non risultino particolarmente onerose per l’am-ministrazione procedente.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente ilavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei cri-teri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabi-liti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementinecessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizza-zioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione de-scrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali,nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti edell’inserimento delle opere sul territorio; nello studiodi impatto ambientale, ove previsto; in disegni generalinelle opportune scale descrittivi delle principali carat-teristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da re-alizzare, compresi quelli per l’individuazione del tipodi fondazione; negli studi e indagini preliminari occor-renti con riguardo alla natura e alle caratteristichedell’opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degliimpianti; in un disciplinare descrittivo degli elementiprestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto,nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e leindagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico,idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, irilievi e i sondaggi, sono condotti fino a un livello taleda consentire i calcoli preliminari delle strutture e degliimpianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.Sono altresì descritti i criteri di progettazione dei lavorifinalizzati alla sicurezza, con l’indicazione della relati-va spesa.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità alprogetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavorida realizzare e il relativo costo previsto e deve esseresviluppato a un livello di definizione tale da consentireche ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia,qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progettoè costituito dall’insieme delle relazioni, dei calcoli ese-cutivi delle strutture e degli impianti e degli elaboratigrafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali par-ticolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto,prestazionale o descrittivo, dal computo metrico esti-mativo e dall’elenco dei prezzi unitari. Esso è redattosulla base degli studi e delle indagini compiuti nellefasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagi-ni, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali,che risultino necessari e sulla base di rilievi planoalti-metrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi dellarete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivodeve essere altresì corredato del piano di sicurezza ecoordinamento, ove previsto dalla normativa vigente,nonché di apposito piano di manutenzione dell’opera,delle sue parti e dei relativi costi.

6. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzio-ne dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché aglistudi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla pro-gettazione dei piani di sicurezza e loro coordinamentoin fase esecutiva, gli oneri relativi alle prestazioni pro-fessionali e specialistiche atte a definire gli elementinecessari a fornire il progetto esecutivo completo inogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardantiprove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di im-pianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanzia-menti previsti per la realizzazione dei singoli lavori ne-gli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle am-ministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti ag-giudicatori o realizzatori.

7. I progetti sono redatti in modo da assicurare il co-ordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo contodel contesto in cui si inseriscono, con particolare atten-zione, nel caso di interventi urbani, ai problemi dellaaccessibilità e della manutenzione degli impianti e deiservizi a rete.

8. Per i lavori di minore complessità, la cui proget-tazione non richieda fasi autonome di approfondimen-to, il progetto definitivo e quello esecutivo sono svilup-pati in un unico elaborato tecnico, salvo diversa indica-zione del responsabile unico del procedimento.

9. L’accesso agli immobili per l’espletamento delleindagini e delle ricerche necessarie all’attività di pro-gettazione è autorizzato, entro trenta giorni dalla ri-chiesta, dal sindaco del comune in cui i lavori sono lo-calizzati.

Art. 9

(Attività di progettazione, direzione dei lavorie accessorie)

1. Le prestazioni finalizzate alla realizzazione di la-vori pubblici e in particolare quelle relative alla proget-tazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonchéalla direzione dei lavori sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzio-ne dei lavori costituiti con la partecipazione di entipubblici ai sensi della legislazione vigente, nonchécon le modalità di cui all’articolo 6;

c) dagli uffici di altre pubbliche amministrazioni ade-guatamente attrezzate, di cui le singole amministra-zioni aggiudicatrici possono avvalersi sulla base diapposito accordo;

d) da liberi professionisti singoli o associati nelle for-me di cui alla legge 1815/1939 e successive modifi-cazioni;

e) dalle società di professionisti;

f) dalle società di ingegneria;

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g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai sogget-ti di cui alle lettere d), e) ed f).

2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti in possessodel titolo di abilitazione o equipollente ai sensi dellanormativa vigente in materia.

3. Sono a carico delle amministrazioni pubbliche lepolizze assicurative per la copertura dei rischi di naturaprofessionale a favore dei dipendenti ai quali sono at-tribuiti incarichi di responsabile del procedimento, si-curezza, progettazione, direzione e collaudo dei lavori.Nel caso di affidamento di incarichi professionali asoggetti esterni le polizze assicurative sono a carico deisoggetti stessi.

4. Per l’esercizio delle funzioni tecniche, di proget-tazione, direzione dei lavori e collaudo, nonché di quelleamministrative, finalizzate al regolare svolgimento delciclo realizzativo dei lavori pubblici, le amministrazionipubbliche possono affidare incarichi e consulenze a sog-getti esterni aventi le competenze di carattere tecnico,economico-finanziario, amministrativo e legale e cheabbiano stipulato a proprio carico una polizza assicurati-va a copertura dei rischi di natura professionale.

5. La redazione del progetto preliminare, definitivoed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecni-co-amministrative connesse alla progettazione, in casodi carenza in organico di personale tecnico nelle stazio-ni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempidella programmazione dei lavori o di svolgere le fun-zioni di istituto, ovvero in caso di lavori di specialecomplessità o di rilevanza architettonica o ambientale oin caso di necessità di predisporre progetti integrali,così come definiti dal regolamento di cui all’articolo 4,che richiedono l’apporto di una pluralità di competen-ze, casi che devono essere accertati e certificati dal re-sponsabile della struttura competente alla realizzazionedei lavori, possono essere affidati ai soggetti di cui alcomma 1, lettere d), e), f) e g).

6. Indipendentemente dalla natura giuridica delsoggetto affidatario dell’incarico, lo stesso deve essereespletato da professionisti iscritti negli appositi albiprevisti dai vigenti ordinamenti professionali, perso-nalmente responsabili e nominativamente indicati negliatti di affidamento, con la specificazione delle rispetti-ve qualificazioni professionali e, in presenza di più pre-stazioni specialistiche, con l’individuazione della per-sona fisica incaricata dell’integrazione tra le stesse.Oltre alle prestazioni da svolgersi dai professionisti in-dicati negli atti di affidamento, l’affidatario non può af-fidare a terzi ulteriori attività, fatta eccezione per quel-le relative alle indagini geologiche, geotecniche e si-smiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchetta-zioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e didettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche,nonché per la sola redazione grafica degli elaborati pro-

gettuali. Resta comunque impregiudicata la responsa-bilità del progettista.

7. Gli affidatari di incarichi di progettazione nonpossono partecipare agli appalti o alle concessioni dilavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cot-timi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività diprogettazione; ai medesimi appalti, concessioni di la-vori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipareun soggetto controllato, controllante o collegato all’af-fidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni dicontrollo e di collegamento si determinano con riferi-mento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codicecivile. I divieti di cui al presente comma sono estesi aidipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazio-ne, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incari-co e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attivitàdi supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

8. Per l’affidamento di servizi di ingegneria e archi-tettura il cui importo stimato sia pari o superiore allasoglia comunitaria, si applicano le disposizioni di cuialla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno1992, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, esuccessive modificazioni.

9. Gli incarichi di progettazione di importo stimatoinferiore al valore della soglia comunitaria sono affida-ti con le seguenti procedure alternative:

a) mediante gara a evidenza pubblica, qualora il valo-re di stima del servizio richiesto sia compreso traeuro 40.000 e la soglia comunitaria, imposta sul va-lore aggiunto (IVA) esclusa;

b) con il metodo della trattativa privata, previo esperi-mento di gara ufficiosa tra un numero di candidatinon inferiore a cinque;

c) con incarico fiduciario dell’amministratore, legalerappresentante della stazione appaltante;

d) con incarico fiduciario del responsabile unico delprocedimento a liberi professionisti singoli o asso-ciati e a società di professionisti, nel caso di proget-tazione il cui importo stimato sia inferiore a euro100.000.

10. Quando la prestazione riguardi la progettazionedi lavori di particolare rilevanza sotto il profilo archi-tettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo,nonché tecnologico, le stazioni appaltanti possono va-lutare la opportunità di applicare la procedura del con-corso di progettazione o del concorso di idee.

11. Gli affidamenti di cui ai commi 9 e 10 sono ulte-riormente disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 4.

12. Le stazioni appaltanti non possono subordinarela corresponsione dei compensi relativi allo svolgimen-to della progettazione e delle attività tecnico-ammini-strative a essa connesse all’ottenimento del finanzia-mento dell’opera progettata. Nella convenzione stipu-

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lata fra stazione appaltante e progettista incaricato sonopreviste le condizioni e le modalità per il pagamentodei corrispettivi. Ai fini dell’individuazione dell’im-porto stimato il conteggio deve ricomprendere tutti iservizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora siintenda affidarla allo stesso progettista esterno.

13. Nel caso di affidamento di incarichi di progetta-zione a soggetti esterni, l’attività di direzione dei lavoriè affidata, con priorità rispetto ad altri professionistiesterni, al progettista incaricato.

14. È fatto obbligo alle amministrazioni aggiudica-trici e agli enti aggiudicatori di prevedere nei quadrieconomici dei progetti relativi ai lavori su sedi stradaliun congruo importo per indennizzi derivanti da even-tuali interruzioni di pubblici servizi.

Art. 10

(Sicurezza nei cantieri)

1. Il piano di sicurezza e coordinamento, di cui aldecreto legislativo 494/1996 e successive modificazio-ni, è sviluppato per successivi approfondimenti secon-do le fasi della progettazione preliminare, definitiva edesecutiva delle opere. Alla progettazione preliminare èallegata una relazione illustrativa contenente le primeindicazioni tecniche ed economiche per la successivastesura del piano di sicurezza. La progettazione defini-tiva ed esecutiva è corredata di un computo metricoestimativo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ri-basso d’asta. Nel piano sono indicati tempi, modalità eprocedure per l’attuazione, la contabilizzazione e la li-quidazione dei relativi lavori.

2. Le iniziative e le segnalazioni del coordinatoredella sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sono co-municate al responsabile unico del procedimento per iprovvedimenti di competenza, che devono assicurare laprosecuzione dei lavori nel rispetto delle condizioni disicurezza.

3. L’Amministrazione regionale è autorizzata apromuovere con le Aziende per i servizi sanitari, con iComitati paritetici territoriali e con gli altri organismipreposti alla vigilanza intese mirate alla organizzazio-ne di forme di controllo sistematico in cantiere, anchemediante l’utilizzo della banca dati degli appalti pub-blici, di cui all’articolo 38.

4. Per i lavori pubblici fruenti di incentivi trova ap-plicazione l’articolo 64.

5. L’Amministrazione regionale, nell’ambito delleiniziative di cui all’articolo 40, cura la diffusione dellaconoscenza della materia e adotta misure per l’acquisi-zione di adeguati livelli qualitativi di sicurezza pressogli operatori del settore. A tal fine predispone specificipiani annuali di attività.

Art. 11

(Incentivi per la progettazione e larealizzazione di lavori pubblici)

1. Una somma non superiore all’1,5 per centodell’importo posto a base di gara di un’opera o di un la-voro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cuiall’articolo 8, comma 6, è ripartita, per ogni singolaopera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti insede di contrattazione decentrata e assunti in un regola-mento adottato dall’amministrazione, tra il responsabi-le unico del procedimento, gli incaricati della redazio-ne del progetto, del piano della sicurezza, della direzio-ne dei lavori, del collaudo, nonché tra quanti, tecnici eamministrativi, hanno collaborato alla realizzazionedell’opera. La percentuale effettiva, nel limite massimodell’1,5 per cento, al netto dei relativi oneri previden-ziali e assicurativi posti a carico dell’amministrazioneaggiudicatrice, da ripartirsi esclusivamente tra i dipen-denti, e le relative modalità di erogazione sono stabilitedal regolamento in rapporto all’entità e alla complessi-tà dell’opera da realizzare. La ripartizione tiene contodelle responsabilità professionali connesse alle specifi-che prestazioni da svolgere. Il regolamento dell’ammi-nistrazione può stabilire un ulteriore incentivo nellamisura massima dell’1 per cento, qualora le attività diresponsabile unico del procedimento, le prestazioni re-lative alla progettazione, al coordinamento della sicu-rezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonchéalla direzione dei lavori siano tutte espletate dagli uffi-ci di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Le quote parti delle somme corrispondenti a pre-stazioni che non sono svolte dai dipendenti, in quantoaffidate a personale esterno, costituiscono economie. Iconcessionari di lavori pubblici delle amministrazioniaggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 2, possonoadottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

3. Il 30 per cento della tariffa professionale relativaalla redazione di un atto di pianificazione comunquedenominato è ripartito, con le modalità e i criteri previ-sti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendentidell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano re-datto.

4. Nelle more dell’emanazione del regolamento dicui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici ap-plicano il regolamento del Ministero delle infrastruttu-re e dei trasporti a decorrere dall’1 gennaio 2003.

Art. 12

(Organizzatore generale)

1. I soggetti di cui all’articolo 3 che sono tenuti allarealizzazione di lavori pubblici episodicamente e senzacontinuità e non dispongono al loro interno delle neces-sarie professionalità possono affidare l’espletamento

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degli adempimenti di competenza della stazione appal-tante a un organizzatore generale.

2. L’affidamento avviene nel rispetto della normati-va in materia di appalti pubblici di servizi e può avere aoggetto il compimento degli atti propri del responsabiledel procedimento e delle procedure dalla fase della pro-gettazione a quelle di affidamento, esecuzione e collau-do dei lavori, nonché l’attività di progettazione, o partedi essa, e la direzione dei lavori.

3. L’organizzatore generale deve essere in possessodelle professionalità richieste dalla stazione appaltante,con riferimento alle attività che sono affidate all’ester-no, e deve prestare le garanzie previste dalle vigentileggi con riferimento alle prestazioni affidate.

CAPO III

REQUISITI DEGLI ESECUTORI DILAVORI PUBBLICI

Art. 13

(Qualificazione)

1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavoripubblici devono essere qualificati ai sensi della norma-tiva statale. Per i requisiti di carattere generale dei sog-getti esecutori di lavori pubblici e per le cause di esclu-sione dalla partecipazione alle procedure di aggiudica-zione o di affidamento dei lavori, nonché per i beneficia favore delle imprese in possesso di certificazione disistemi di qualità, ovvero di loro elementi significativi,trova altresì applicazione la normativa statale vigentein materia.

2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a farparte di associazioni di stazioni appaltanti pubblicheper la partecipazione azionaria a società organismi diattestazione, nei limiti e con le modalità previste in ma-teria di qualificazione.

Art. 14

(Requisiti per l’esecuzione di lavori pubblici diimporto pari o inferiore a quello per cui la normativa

statale non prevede l’obbligatorietà del sistema diqualificazione attuato dalle SOA)

1. Per l’affidamento di lavori di importo complessi-vo pari o inferiore a quello per cui la normativa statalenon prevede l’obbligatorietà del sistema di qualifica-zione attuato da organismi di diritto privato di attesta-zione (SOA), da realizzarsi con le procedure di cui agliarticoli 21, 22 e 23, il possesso dei requisiti di ordinetecnico e organizzativo è dimostrato con l’iscrizionealla Camera di commercio, industria, artigianato e agri-coltura.

2. Nel subappalto di lavori di importo pari o inferio-re a quello per cui la normativa statale non prevedel’obbligatorietà del sistema di qualificazione attuatodalle SOA, il possesso dei requisiti di ordine tecnico eorganizzativo del subappaltatore è dimostratodall’iscrizione dello stesso alla Camera di commercio,industria, artigianato e agricoltura, nonché da appositadichiarazione dell’impresa appaltatrice attestante l’ido-neità tecnico-organizzativa del subappaltatore.

Art. 15

(Soggetti ammessi alle gare)

1. I soggetti ammessi a partecipare alle procedure diaffidamento dei lavori pubblici, la disciplina dei con-sorzi e dei raggruppamenti, nonché i limiti, i divieti e lecause di esclusione dalla partecipazione alle procedure,sono individuati dalla normativa comunitaria e, per gliaspetti integrativi e attuativi, da quella statale.

2. I soggetti di cui all’articolo 3 possono prevederenegli atti di gara, anche informale, la facoltà, in caso difallimento o di risoluzione del contratto per grave ina-dempimento dell’originario appaltatore, di interpellareil secondo classificato al fine di convenire un nuovocontratto per la realizzazione integrale o il completa-mento dei lavori, da stipularsi alle medesime condizio-ni economiche già proposte in sede di offerta.

CAPO IV

SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORIPUBBLICI E SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 16

(Sistemi di realizzazione di lavori pubblici)

1. I lavori pubblici di cui alla presente legge posso-no essere realizzati esclusivamente mediante contrattidi appalto o di concessione di lavori pubblici, salvoquanto previsto per i lavori in economia.

2. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui allapresente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusiin forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cuiall’articolo 3, aventi per oggetto:

a) la sola esecuzione dei lavori pubblici;

b) la progettazione esecutiva espletata da uno dei sog-getti di cui all’articolo 9, comma 1, lettere d), e), f)e g), nonché l’esecuzione dei lavori pubblici qualo-ra questi riguardino:

1) lavori la cui componente impiantistica o tecno-logica presenti particolari complessità in rela-zione alla tipologia e al valore dell’opera;

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2) lavori di manutenzione, restauro e scavi archeo-logici.

3. L’affidamento dei contratti avviene sulla basedel progetto esecutivo fatte salve le ipotesi di cui alcomma 2, lettera b), del presente articolo e al comma 1,lettera d), dell’articolo 18.

4. Le concessioni di lavori pubblici sono contratticonclusi in forma scritta tra un imprenditore e una am-ministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la pro-gettazione definitiva, la progettazione esecutiva el’esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, edi lavori a essi strutturalmente e direttamente collegati,nonché la loro gestione funzionale ed economica. Lacontroprestazione a favore del concessionario consisteunicamente nel diritto di gestire funzionalmente e disfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qua-lora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe ammi-nistrati, controllati o predeterminati, il soggetto conce-dente assicura al concessionario il perseguimentodell’equilibrio economico-finanziario degli investi-menti e della connessa gestione in relazione alla qualitàdel servizio da prestare, anche mediante un prezzo, sta-bilito in sede di gara, che comunque non può superare il50 per cento dell’importo totale dei lavori. Il prezzopuò essere corrisposto a collaudo effettuato in un’unicarata o in più rate annuali, costanti o variabili.

5. La durata della concessione non può essere supe-riore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di baseche determinano l’equilibrio economico-finanziariodegli investimenti e della connessa gestione, da richia-mare nelle premesse del contratto, ne costituisconoparte integrante. Le variazioni apportate dall’ammini-strazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizio-ni di base, nonché norme legislative e regolamentariche stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuovecondizioni per l’esercizio delle attività previste nellaconcessione, qualora determinino una modificadell’equilibrio del piano, comportano la sua necessariarevisione da attuare mediante rideterminazione dellenuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proro-ga del termine di scadenza delle concessioni, e in man-canza della predetta revisione il concessionario può re-cedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioniapportate o le nuove condizioni introdotte risultino fa-vorevoli al concessionario, la revisione del piano deveessere effettuata a vantaggio del concedente. Il contrat-to deve contenere il piano economico-finanziario di co-pertura degli investimenti e deve prevedere la specifi-cazione del valore residuo al netto degli ammortamentiannuali, nonché l’eventuale valore residuo dell’investi-mento non ammortizzato al termine della concessione.

6. Nel caso di realizzazione di lavori pubblici con lostrumento della finanza di progetto di cui al capo II del-la legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, e successivemodificazioni, la concessione è regolamentata dall’ar-

ticolo 4 della medesima legge regionale 20/1999.

7. I contratti di appalto di cui alla presente leggesono stipulati a corpo, ovvero a corpo e a misura; inogni caso i contratti di cui al comma 2, lettera b), nume-ro 1), sono stipulati a corpo.

8. È in facoltà delle stazioni appaltanti stipulare amisura i contratti di appalto relativi a manutenzione, re-stauro e scavi archeologici.

9. L’esecuzione da parte dell’impresa avviene inogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante haapprovato il progetto esecutivo. L’esecuzione dei lavo-ri può prescindere dall’avvenuta redazione e approva-zione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori dimanutenzione o di scavi archeologici.

10. In sostituzione totale o parziale delle somme didenaro costituenti il corrispettivo dell’appalto, il bandodi gara può prevedere il trasferimento all’appaltatoredella proprietà di beni immobili appartenenti all’ammi-nistrazione aggiudicatrice già indicati nel programmaai sensi dell’articolo 7, comma 5, in quanto non assol-vono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restan-do che detto trasferimento avviene non appena appro-vato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di garapuò prevedere un momento antecedente per l’immis-sione nel possesso dell’immobile.

11. La gara avviene tramite offerte che possono ri-guardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzionedei lavori, ovvero congiuntamente l’esecuzione dei la-vori e l’acquisizione dei beni. L’aggiudicazione avvienein favore della migliore offerta congiunta relativa allaesecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovveroin favore delle due migliori offerte separate relative, ri-spettivamente, alla acquisizione dei beni e alla esecuzio-ne dei lavori, qualora la loro combinazione risulti piùconveniente per l’amministrazione aggiudicatrice ri-spetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara siintende deserta qualora non siano presentate offerte perl’acquisizione del bene. Il regolamento di cui all’articolo4 disciplina compiutamente le relative procedure.

Art. 17

(Criteri di aggiudicazione e Commissionegiudicatrice)

1. L’aggiudicazione degli appalti è effettuata:

a) con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quel-lo posto a base di gara, determinato mediante ribas-so sull’elenco dei prezzi posto a base di gara ovveromediante offerta a prezzi unitari;

b) con il criterio dell’offerta economicamente più van-taggiosa.

2. L’aggiudicazione degli appalti mediante appal-to-concorso, nonché l’affidamento di concessioni me-

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diante procedura ristretta, avvengono con il criteriodell’offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Il criterio dell’offerta economicamente più van-taggiosa considera i seguenti elementi variabili in rela-zione all’opera da realizzare e al sistema di affidamen-to:

1) corrispettivo e sua corresponsione;

2) qualità e pregio tecnico dell’opera progettata;

3) caratteristiche estetiche e funzionali;

4) caratteristiche ambientali;

5) costo di utilizzazione e rendimento;

6) tempo di esecuzione dei lavori;

7) economicità;

8) durata, modalità di gestione, livello e criteri di ag-giornamento delle tariffe da praticare all’utenzanell’ipotesi di concessione;

9) eventuali priorità di cui all’articolo 24;

10) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavo-ro da realizzare.

4. Il bando o gli atti di gara indicano l’ordine di im-portanza degli elementi di cui al comma 3.

5. Qualora l’aggiudicazione o l’affidamento dei la-vori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è af-fidata a una commissione giudicatrice.

6. La commissione giudicatrice, nominata dall’or-gano competente a effettuare la scelta dell’aggiudicata-rio o affidatario dei lavori oggetto della procedura, ècomposta da un numero dispari di componenti non su-periore a cinque, esperti nella specifica materia cui siriferiscono i lavori. La commissione è presieduta da undirigente dell’amministrazione aggiudicatrice odell’ente aggiudicatore. I commissari non debbonoaver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione oincarico tecnico o amministrativo relativamente ai la-vori oggetto della procedura, e non possono far parte diorganismi che abbiano funzioni di vigilanza o di con-trollo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel qua-driennio precedente hanno rivestito cariche di pubblicoamministratore non possono essere nominati commis-sari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicatidalle amministrazioni presso le quali hanno prestatoservizio. Non possono essere nominati commissari co-loro i quali ricoprano cariche di pubblico amministrato-re in enti del medesimo territorio provinciale ove è affi-dato l’appalto o la concessione. Sono esclusi da succes-sivi incarichi coloro che, in qualità di membri dellecommissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, condolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale,all’approvazione di atti dichiarati conseguentemente il-legittimi.

7. I commissari sono scelti secondo le disposizionidel regolamento di cui all’articolo 4, nel rispetto deicriteri di imparzialità e competenza, in armonia con lanormativa vigente.

8. La nomina dei commissari e la costituzione dellacommissione devono avvenire dopo la scadenza deltermine fissato ai concorrenti per la presentazione delleofferte.

9. Le spese relative alla commissione sono inseritenel quadro economico del progetto tra le somme a di-sposizione dell’amministrazione.

Art. 18

(Procedure di scelta del contraente)

1. Le procedure di scelta del contraente sono:

a) la procedura aperta;

b) la procedura ristretta;

c) la procedura ristretta semplificata;

d) l’appalto-concorso;

e) la procedura negoziata.

2. La procedura aperta è la procedura in cui ogniimprenditore in possesso dei requisiti di qualificazionepuò presentare un’offerta; la procedura ristretta è laprocedura in cui soltanto gli imprenditori che ne abbia-no fatto richiesta e che siano stati invitati dalle ammini-strazioni aggiudicatrici possono presentare un’offerta;la procedura ristretta semplificata è la procedura in cuisoltanto gli imprenditori direttamente invitati dalle am-ministrazioni aggiudicatrici possono presentare un’of-ferta; l’appalto-concorso è la procedura in cui gli im-prenditori presentano il progetto esecutivo dei lavori eindicano le condizioni alle quali sono disposti a ese-guirlo, con facoltà per le amministrazioni aggiudicatri-ci di negoziare le condizioni del contratto; la proceduranegoziata è la procedura in cui le amministrazioni ag-giudicatrici consultano gli imprenditori di propria scel-ta e negoziano con uno o più di essi le condizioni delcontratto.

3. L’affidamento di appalti mediante appalto-con-corso è consentito ai soggetti appaltanti, in seguito amotivata decisione, previo parere del dirigente dellastruttura regionale competente nella materia dei lavoripubblici, per speciali lavori o per la realizzazione diopere complesse o a elevata componente tecnologica,la cui progettazione richieda il possesso di competenzeparticolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenzia-te. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base diun progetto preliminare, nonché di un capitolato presta-zionale corredato dell’indicazione delle prescrizioni,delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.L’offerta ha a oggetto il progetto esecutivo e il prezzo.

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Art. 19

(Procedura aperta)

1. L’autorità che presiede l’incanto dichiara l’astadeserta qualora non siano presentate almeno due offer-te, salvo il caso in cui l’amministrazione aggiudicatriceabbia stabilito nel bando di gara di procedere all’aggiu-dicazione anche in presenza di una sola offerta.

Art. 20

(Procedura ristretta)

1. Per l’affidamento dei lavori di importo al di sottodella soglia comunitaria mediante procedura ristretta ilbando di gara può fissare il numero minimo e quellomassimo entro cui collocare il numero di concorrentiche si intende invitare. In tale caso, il numero minimonon può essere inferiore a dieci e quello massimo supe-riore a trenta.

2. Qualora il numero dei candidati sia superiore aquello indicato nel bando, prima di procedere all’esa-me dei requisiti delle imprese, le amministrazioni ag-giudicatrici procedono alla scelta dell’impresa da invi-tare sulla base di criteri, stabiliti da un apposito regola-mento di attuazione del regolamento-tipo regionale,predisposto prima dell’indizione delle gare da partedelle amministrazioni stesse, che tengano conto dellamigliore idoneità dimensionale, tipologica e di colloca-zione operativa dei concorrenti, rispetto ai lavori da re-alizzare. Il regolamento-tipo predisposto dalla Regionesi applica alla Regione medesima e agli enti regionali,nonché, fino all’emanazione dei rispettivi regolamentidi attuazione, alle altre amministrazioni aggiudicatrici.

Art. 21

(Procedura ristretta semplificata)

1. Nell’affidamento mediante procedura ristrettasemplificata l’importo dei lavori messi in gara non puòessere superiore a euro 1.500.000.

2. L’amministrazione aggiudicatrice disciplina losvolgimento della gara in sede di invito a parteciparenel rispetto dei principi della trasparenza e concorren-za.

3. L’affidamento degli appalti avviene a seguito digara alla quale sono invitati almeno dieci concorrenti,qualificati per i lavori oggetto dell’appalto, salvaguar-dando criteri di rotazione. Per gli affidamenti inferioria euro 200.000 devono essere indicate almeno tre dittequalificate.

4. Qualora la gara di cui al comma 3 sia andata de-serta, l’amministrazione aggiudicatrice può procederea trattativa diretta anche con una sola ditta.

Art. 22

(Procedura negoziata)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedonoall’affidamento di lavori pubblici mediante proceduranegoziata nei casi previsti dall’articolo 7 della direttiva93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e conl’osservanza delle modalità previste dalla medesima di-rettiva, nel caso di appalti di importo pari o superiorealla soglia comunitaria.

2. Nel caso di appalti di importo inferiore alla so-glia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici af-fidano lavori con procedura negoziata esclusivamentequalora, per cause non imputabili alla stazione appal-tante, non siano utilmente esperibili le procedure aperteo ristrette e in presenza di una delle seguenti condizio-ni:

a) qualora ricorrano le circostanze previste dall’arti-colo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

b) nel caso di lavori relativi ai lotti successivi di pro-getti generali definitivi approvati, consistenti nellaripetizione di opere similari affidate all’impresa ti-tolare del primo appalto, a condizione che tali lavo-ri siano conformi al progetto generale, che il lottoprecedente sia stato aggiudicato con procedureaperte o ristrette, che negli atti di gara del primo ap-palto sia stato esplicitamente previsto l’eventualericorso a tale procedura e sia stato considerato an-che l’importo del lotto successivo ai fini dell’appli-cazione della normativa comunitaria; il ricorso atale procedura è limitato al triennio successivo allaultimazione dei lavori dell’appalto iniziale;

c) nel caso di appalti per lavori di restauro e manuten-zione di beni immobili e superfici architettonichedecorate, di cui al decreto legislativo 29 ottobre1999, n. 490.

3. Gli affidamenti di appalti mediante proceduranegoziata sono motivati e comunicati alla sezione re-gionale dell’Osservatorio dei lavori pubblici dal re-sponsabile del procedimento e i relativi atti sono postiin libera visione di chiunque lo richieda.

4. Qualora un lotto funzionale appartenente aun’opera sia stato affidato mediante procedura nego-ziata, allo stesso appaltatore non può essere assegnatocon tale procedura altro lotto in tempi successivi se ap-partenente alla medesima opera.

Art. 23

(Lavori in economia)

1. I lavori in economia sono ammessi fino all’im-porto di euro 200.000.

2. I lavori in economia si possono eseguire:

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a) in amministrazione diretta;

b) per cottimo.

3. I lavori in amministrazione diretta si eseguonoper mezzo del personale della amministrazione aggiu-dicatrice; il responsabile del procedimento acquista imateriali e noleggia i mezzi eventualmente necessariper la realizzazione dell’opera.

4. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata perl’affidamento dei lavori di particolari tipologie, indivi-duate da ciascuna stazione appaltante in un apposito re-golamento.

5. Con il regolamento di cui all’articolo 4 sono defi-nite le tipologie dei lavori da eseguirsi in economia e leforme di contabilità semplificata dei lavori.

Art. 24

(Ulteriori criteri di affidamento dei lavori)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltàdi introdurre nelle procedure di aggiudicazione con ilcriterio dell’offerta economicamente più vantaggiosacriteri di priorità per le imprese in possesso dei seguen-ti requisiti:

a) sede legale da almeno tre anni in regione alla datadel bando di gara;

b) lavori eseguiti in Regione negli ultimi tre anni dalladata del bando, similari a quelli oggetto di gara.

2. In caso di lavori eseguiti in associazione di im-prese o in consorzio si tiene conto degli importi dei la-vori eseguiti direttamente o riferiti alla quota di parteci-pazione.

Art. 25

(Offerte anomale)

1. Negli appalti di lavori pubblici di importo pari osuperiore alla soglia comunitaria per le offerte che ap-paiano anormalmente basse rispetto alla prestazionetrovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo30, paragrafo 4, della direttiva 93/37/CEE.

2. Nelle procedure di aggiudicazione degli appaltidi lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comu-nitaria, esperite ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 e conil criterio di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), tro-va applicazione il sistema di esclusione automatica del-le offerte anomale.

3. Ai fini della determinazione della soglia di ano-malia l’amministrazione aggiudicatrice procede al cal-colo della media aritmetica dei ribassi percentuali ditutte le offerte ammesse previa esclusione del 10 percento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamentedelle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ri-basso. L’amministrazione procede all’esclusione delle

offerte ammesse i cui ribassi siano pari o maggiori del-la soglia di anomalia come sopra determinata.

4. La procedura di esclusione automatica non èesercitabile qualora il numero delle offerte valide risul-ti inferiore a cinque.

CAPO V

ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 26

(Documenti facenti parte del contratto)

1. Sono parte del contratto:

a) il capitolato generale;

b) il capitolato speciale;

c) gli elaborati progettuali individuati dal responsabi-le del procedimento;

d) l’elenco dei prezzi unitari;

e) i piani di sicurezza;

f) il cronoprogramma.

2. La stazione appaltante è esonerata dall’allegareal contratto i documenti e gli elaborati di cui al comma1, se li richiama espressamente e in modo inequivoca-bile nel contratto medesimo.

Art. 27

(Varianti in corso d’opera)

1. Le varianti in corso d’opera possono essere am-messe, sentiti il progettista e il direttore dei lavori,esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti moti-vi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizionilegislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili o per l’interve-nuta possibilità di utilizzare materiali, componentie tecnologie non esistenti al momento della proget-tazione che possono determinare, senza aumento dicosto, significativi miglioramenti nella qualitàdell’opera o di sue parti e sempre che non alterinol’impostazione progettuale;

c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specifi-cità dei beni sui quali si interviene, verificatisi incorso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o nonprevedibili nella fase progettuale;

d) nei casi previsti dall’articolo 1664, secondo com-ma, del codice civile;

e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del pro-getto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte,la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizza-

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zione; in tal caso il responsabile del procedimentone dà comunicazione alla sezione regionaledell’Osservatorio dei lavori pubblici e segnala al-tresì l’esito del procedimento.

2. I titolari di incarichi di progettazione sono re-sponsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti inconseguenza di errori o di omissioni della progettazio-ne di cui al comma 1, lettera e).

3. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interessedell’amministrazione, le varianti, in aumento o in dimi-nuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e allasua funzionalità, sempreché non comportino modifichesostanziali e siano motivate da obiettive esigenze.L’importo in aumento relativo alle varianti non può su-perare per i lavori di recupero, ristrutturazione, manu-tenzione e restauro il 20 per cento e per tutti gli altri la-vori il 10 per cento dell’importo di contratto e deve tro-vare copertura nella somma stanziata per l’esecuzionedell’opera.

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), ecce-dano il quinto dell’importo originario del contratto, ilsoggetto aggiudicatore procede alla risoluzione delcontratto e indìce una nuova gara alla quale è invitatol’aggiudicatario iniziale.

5. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 4dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materialiutili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, nella mi-sura massima dei quattro quinti dell’importo del con-tratto.

6. Ai fini del presente articolo si considerano erroreo omissione di progettazione l’inadeguata valutazionedello stato di fatto, la mancata o erronea identificazionedella normativa tecnica vincolante per la progettazio-ne, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed eco-nomici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la viola-zione delle norme di diligenza nella predisposizionedegli elaborati progettuali.

7. Non sono considerati varianti gli interventi di-sposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti didettaglio, che non comportino un aumento dell’importodel contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.

8. A eccezione dei contratti affidati a seguito di ap-palto-concorso, l’impresa appaltatrice, durante il corsodei lavori, può proporre al direttore dei lavori eventualivariazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e checomportino una diminuzione dell’importo originariodei lavori. Possono formare oggetto di proposta le mo-difiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, non-ché singoli elementi tecnologici o singole componentidel progetto, che non comportano una riduzione delleprestazioni qualitative e quantitative stabilite nel pro-getto stesso e che mantengono inalterati il tempo diesecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei la-voratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attra-verso specifiche tecniche di valutazione comprendenti

anche gli elementi di carattere economico. Le propostedell’appaltatore devono essere predisposte e presentatein forma di perizia tecnica e non devono comportare in-terruzione o rallentamento nell’esecuzione dei lavori.Le economie risultanti dalla proposta migliorativa ap-provata sono ripartite in parti uguali tra la stazione ap-paltante e l’appaltatore.

Art. 28

(Direzione dei lavori)

1. Per l’esecuzione di lavori pubblici oggetto dellapresente legge affidati in appalto le amministrazioniaggiudicatrici e gli enti realizzatori individuano le ri-sorse specialistiche necessarie per espletare la funzionedi direzione dei lavori al fine dell’istituzione del relati-vo ufficio.

2. L’ufficio di direzione dei lavori è costituito da undirettore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

3. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici nonpossano nominare tra i dipendenti il direttore dei lavoriper carenza delle necessarie risorse specialistiche, ladirezione dei lavori è affidata nell’ordine ai seguentisoggetti:

a) progettista incaricato;

b) liberi professionisti singoli o associati nelle formedi cui alla legge 1815/1939 e successive modifica-zioni;

c) altri soggetti scelti con le procedure previste dallanormativa vigente in materia.

4. La situazione di carenza di cui al comma 3 è ac-certata dal responsabile della struttura competente allarealizzazione dei lavori, anche in relazione alla presen-za delle forme di cooperazione di cui all’articolo 6.

Art. 29

(Collaudo)

1. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è re-datto un certificato di collaudo secondo le modalità e itempi previsti dal regolamento di cui all’articolo 4. Ilcertificato di collaudo ha carattere provvisorio e assu-me carattere definitivo decorsi due anni dall’emissionedel medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si in-tende tacitamente approvato ancorché l’atto formale diapprovazione non sia intervenuto entro due mesi dallascadenza del medesimo termine.

2. Per i lavori di importo contrattuale non eccedenteeuro 1.500.000 è in facoltà del soggetto appaltante disostituire il certificato di collaudo con quello di regola-re esecuzione.

3. Il certificato di regolare esecuzione è comunqueemesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei

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lavori.

4. Il collaudo in corso d’opera è obbligatorio per ilavori di importo contrattuale superiore a euro1.500.000 nei seguenti casi:

a) quando la direzione dei lavori sia affidata all’ester-no;

b) in caso di opera di particolare complessità;

c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;

d) in altri casi individuati nel regolamento di cuiall’articolo 4.

5. Il collaudo non può essere affidato a coloro chesono direttamente intervenuti sui lavori con una attivitàautorizzativa, di controllo, progettazione, direzione, vi-gilanza ed esecuzione dell’opera o che abbiano in corsorapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che haeseguito il lavoro. Il collaudatore o i componenti lacommissione di collaudo non possono inoltre fare partedi organismi che abbiano funzioni giurisdizionali.

6. I requisiti professionali per poter svolgere l’atti-vità di collaudatore, le modalità di nomina e le cause diincompatibilità sono definiti con il regolamento di cuiall’articolo 4.

7. L’amministrazione aggiudicatrice che per causenon imputabili alla stessa non si trovi nelle condizionidi approvare l’atto di collaudo o il certificato di regola-re esecuzione, in relazione agli effetti attribuiti a taliatti dall’articolo 89, comma 18, della legge regionale19 novembre 1991, n. 52, come sostituito dall’articolo43, comma 1, della legge regionale 34/1997, provvedecomunque, entro i termini fissati dalla normativa vi-gente, all’accertamento della corretta esecuzione deilavori nel rispetto delle clausole contrattuali mediantel’approvazione di un atto provvisorio, ai fini della li-quidazione della rata di saldo all’impresa appaltatrice.

Art. 30

(Garanzie e coperture assicurative)

1. L’offerta da presentare per l’affidamentodell’esecuzione dei lavori pubblici è corredata di unacauzione pari al 2 per cento dell’importo dei lavori, daprestare mediante fideiussione bancaria o assicurativae dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanziadi cui al comma 2, qualora l’offerente risultasse aggiu-dicatario. Per l’affidamento di lavori di importo non su-periore a euro 150.000 è altresì ammessa la cauzione innumerario anche mediante assegno circolare e non è ri-chiesto l’impegno del fideiussore. La cauzione copre lamancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’ag-giudicatario ed è svincolata automaticamente al mo-mento della sottoscrizione del contratto medesimo. Aisoggetti non aggiudicatari la cauzione è restituita entrotrenta giorni dall’aggiudicazione.

2. L’esecutore dei lavori è obbligato a costituireuna garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importodegli stessi. In caso di aggiudicazione con ribassod’asta superiore al 20 per cento la garanzia fideiussoriaè aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quellieccedenti il 20 per cento. La mancata costituzione dellagaranzia determina la revoca dell’affidamento e l’ac-quisizione della cauzione da parte del soggetto appal-tante o concedente, che aggiudica l’appalto o la conces-sione al concorrente che segue nella graduatoria. La ga-ranzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempi-mento e cessa di avere effetto solo alla data di emissio-ne del certificato di collaudo provvisorio.

3. La fideiussione bancaria o assicurativa di cui aicommi 1 e 2 deve prevedere espressamente la rinunciaal beneficio della preventiva escussione del debitoreprincipale e la sua operatività entro quindici giorni asemplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lafideiussione bancaria o polizza assicurativa relativaalla cauzione provvisoria dovrà avere validità per al-meno centottanta giorni dalla data fissata per la presen-tazione dell’offerta.

4. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipu-lare una polizza assicurativa che tenga indenni le am-ministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicato-ri o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qual-siasi causa determinati, salvo quelli derivanti da erroridi progettazione, insufficiente progettazione, azioni diterzi o cause di forza maggiore, e che preveda ancheuna garanzia di responsabilità civile per danni a terzinell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissionedel certificato di collaudo provvisorio.

5. Per i lavori di importo contrattuale pari o supe-riore a quello determinato dal regolamento di cui all’ar-ticolo 4, l’esecutore è inoltre obbligato a stipulare, condecorrenza dalla data di emissione del certificato dicollaudo provvisorio, una polizza indennitaria decen-nale, nonché una polizza per responsabilità civile versoterzi, della medesima durata, a copertura dei rischi dirovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi de-rivanti da gravi difetti costruttivi.

6. Il progettista o i progettisti incaricati della pro-gettazione esecutiva devono essere muniti, a far datadall’approvazione del progetto e con riferimento allospecifico lavoro, di una polizza di responsabilità civileprofessionale per i rischi derivanti dallo svolgimentodelle attività di propria competenza, per tutta la duratadei lavori e sino alla data di emissione del certificato dicollaudo provvisorio. La polizza del progettista o deiprogettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di pro-gettazione, anche i maggiori costi che l’amministrazio-ne deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 27,comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecu-zione. La garanzia è prestata per un massimale non in-feriore al 10 per cento dell’importo dei lavori progetta-ti, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di impor-

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to inferiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa, e per unmassimale non inferiore al 20 per cento dell’importodei lavori progettati, con il limite di euro 2.500.000, perlavori di importo superiore a 5 milioni di euro, IVAesclusa. La mancata presentazione da parte dei proget-tisti della polizza di garanzia esonera le amministrazio-ni pubbliche dal pagamento della parcella professiona-le. Per gli incarichi fiduciari, di cui all’articolo 9, com-ma 9, lettera d), la garanzia può intendersi prestata, sal-vo diversa indicazione del responsabile del procedi-mento, mediante polizza generale di responsabilità ci-vile professionale.

7. Prima di iniziare le procedure per l’affidamentodei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare la ri-spondenza degli elaborati progettuali ai documenti dicui all’articolo 8, commi 1 e 2, e la loro conformità allanormativa vigente. Tale verifica può essere effettuatadagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti op-pure da organismi di controllo accreditati ai sensi dellenorme europee della serie UNI CEI EN 45000.

8. Non sono ammesse forme di garanzia diverse daquelle previste ai commi precedenti.

Art. 31

(Piani di sicurezza)

1. I soggetti tenuti all’osservanza della disciplinasulla sicurezza, i contenuti e le procedure per l’attua-zione della medesima sono individuati dalla normativadi settore.

2. Gli oneri della sicurezza vanno evidenziati neibandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta. Legravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezzada parte dell’appaltatore o del concessionario, previaformale costituzione in mora dell’interessato, costitui-scono causa di risoluzione del contratto. Il direttore dicantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di ese-cuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competen-ze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.

Art. 32

(Clausole sociali)

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativanazionale sul rispetto degli obblighi in materia di lavo-ro da parte delle imprese esecutrici di opere pubbliche edi interesse pubblico, i bandi di gara, i capitolati spe-ciali d’appalto, i contratti di appalto di lavori pubblici,nonché le convenzioni di concessione di opere pubbli-che nel territorio regionale prevedono:

a) l’obbligo di applicare o far applicare integralmentenei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impie-gati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assuntifuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condi-zioni economiche e normative previste dai contratti

collettivi nazionali e locali di lavoro della categoriavigenti nella regione durante il periodo di svolgi-mento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione dei lavo-ratori stessi alle casse edili delle province di Gori-zia, Pordenone, Trieste e Udine anche ai finidell’accentramento contributivo;

b) l’obbligo dell’appaltatore di rispondere dell’osser-vanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte de-gli eventuali subappaltatori nei confronti dei propridipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito delsubappalto;

c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corri-spettivi a titolo di saldo da parte dell’ente appaltan-te o concedente per le prestazioni oggetto del con-tratto o della convenzione sia subordinato all’ac-quisizione della dichiarazione di regolarità contri-butiva e retributiva, rilasciata dalle autorità compe-tenti, ivi compresa la cassa edile. L’ente appaltanteo concedente provvede direttamente alla richiestadella dichiarazione di regolarità contributiva e re-tributiva alle autorità competenti, ferma restando lapossibilità per l’appaltatore o il concessionario diprodurre autonomamente la dichiarazione medesi-ma. Qualora dalla dichiarazione risultino irregolari-tà dell’impresa appaltante o concessionaria, l’enteappaltante o concedente provvede direttamente alpagamento delle somme dovute rivalendosi sugliimporti ancora spettanti all’impresa medesima.

2. L’Amministrazione regionale promuove intesecon gli enti previdenziali, assicurativi e le casse edili fi-nalizzate all’introduzione di un documento unico sullaregolarità contributiva delle imprese esecutrici di lavo-ri pubblici. Il documento unico certifica la regolaritàcontributiva in relazione al rapporto di lavoro e agli ob-blighi previdenziali e assicurativi delle imprese esecu-trici.

Art. 33

(Lavori scorporabili e subappaltabili)

1. Ferme restando le disposizioni in materia di su-bappalto, la cui disciplina è regolamentata dalle normestatali, le stazioni appaltanti indicano negli atti di garal’importo complessivo dell’opera o del lavoro oggettodell’appalto, la categoria prevalente e la relativa classi-fica, nonché le parti appartenenti alle categorie generalio specializzate, di cui si compone l’opera o il lavoro,diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importie categorie che sono, anche interamente a scelta delconcorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo e co-munque scorporabili.

2. Le parti costituenti l’opera o il lavoro subappaltabi-li e scorporabili sono quelle di valore singolarmente supe-riore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’operao del lavoro, ovvero di importo superiore a euro 150.000.

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Art. 34

(Capitolato generale d’appalto)

1. Il capitolato generale d’appalto di cui all’articolo26, comma 1, lettera a), è adottato con decreto del Pre-sidente della Regione e si applica ai lavori affidati daisoggetti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato edentra in vigore contestualmente al regolamento di cuiall’articolo 4. Fino all’entrata in vigore medesima trovaapplicazione il decreto del Ministro dei lavori pubblici19 aprile 2000, n. 145.

CAPO VI

NORME IN MATERIA DI CONTENZIOSO

Art. 35

(Accordo bonario)

1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cuiall’articolo 3, commi 3 e 4, in materia di appalti e diconcessioni, qualora, a seguito dell’iscrizione di riser-ve sui documenti contabili, l’importo economicodell’opera possa variare in misura sostanziale e in ognicaso non inferiore al 10 per cento dell’importo contrat-tuale, il responsabile del procedimento acquisisce im-mediatamente la relazione riservata del direttore dei la-vori, nonché, ove costituito, dell’organo di collaudo e,sentito l’affidatario, formula all’amministrazione, en-tro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delleriserve medesime, proposta motivata di accordo bona-rio.

2. L’amministrazione, entro sessanta giorni dallaproposta di cui al comma 1, decide in merito con prov-vedimento motivato. Il verbale di accordo bonario èsottoscritto dall’affidatario.

Art. 36

(Definizione delle controversie)

1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzionedel contratto, comprese quelle conseguenti al mancatoraggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’ar-ticolo 35, sono decise dall’autorità giudiziaria compe-tente, salva la decisione di ambo le parti di ricorrere aun collegio arbitrale.

2. Qualora la controversia sia affidata al collegioarbitrale, questo è costituito presso la camera arbitraleistituita presso l’Autorità per la vigilanza sui lavoripubblici.

CAPO VII

PUBBLICITÀ, ACCESSO ALLE INFORMAZIONIE RAPPORTI CON L’AUTORITÀ PER LA

VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Art. 37

(Forme di pubblicità)

1. Le forme di pubblicità degli appalti e delle con-cessioni per i lavori di importo pari o superiore alla so-glia comunitaria sono disciplinate dalla direttiva93/37/CEE e dalle norme statali di recepimento.

2. Per i lavori di importo pari o superiore a euro1.500.000 e inferiore alla soglia comunitaria i bandi digara sono pubblicati sul sito informatico della Regione,di cui all’articolo 5 della legge regionale 11/1999, e perestratto su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazio-nale e uno a diffusione regionale.

3. Per i lavori di importo inferiore a euro 1.500.000gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati nell’albopretorio del comune ove si debbono eseguire i lavori,nell’albo della stazione appaltante e sul sito informati-co della Regione.

4. Il regolamento di cui all’articolo 4 individua con-tenuti, modalità e tempi dell’attivazione del sistema in-formatico della Regione.

Art. 38

(Accesso alle informazioni)

1. L’Amministrazione regionale organizza la rac-colta e la diffusione telematica delle informazioni con-cernenti gli appalti, riguardanti tutte le fasi proceduralidalla pubblicizzazione dei bandi di gara e affidamentodegli incarichi al completamento e collaudo delle ope-re.

2. L’accesso telematico alle informazioni è libero.

3. È fatto obbligo ai soggetti di cui all’articolo 3 dicomunicare tutte le informazioni necessarie per l’orga-nizzazione della banca dati, nonché di rendere disponi-bili in sede decentrata tali dati, sulla base di procedurestandardizzate individuate in apposito regolamento diattuazione.

4. Il regolamento di cui al comma 3 tiene conto del-le funzioni istituzionali svolte in ambito regionale d’in-tesa con l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Art. 39

(Rapporti con l’Autorità per la vigilanzasui lavori pubblici)

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata asvolgere, d’intesa con l’Autorità per la vigilanza sui la-

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vori pubblici, funzioni istituzionali dell’Autorità mede-sima relativamente ai lavori da realizzarsi in ambito re-gionale.

2. I termini fissati per gli adempimenti previstidall’articolo 4, comma 17, della legge 11 febbraio1994, n. 109, come modificato dall’articolo 9, comma14, della legge 415/1998, sono incrementati di ulterioriquindici giorni.

3. In relazione a quanto disposto dall’articolo 5 del-la legge regionale 11/1999, in materia di raccolta e dif-fusione dei dati relativi agli affidamenti di incarichi edi lavori pubblici sulla base di procedure standardizza-te, il procedimento sanzionatorio per l’omessa comuni-cazione di cui all’articolo 4, comma 17, della legge109/1994 può essere avviato dopo l’infruttuoso esperi-mento di richiesta di trasmissione del dato e non si con-sidera omissione la comunicazione effettuata oltre i ter-mini di legge, purché intervenga entro il termine asse-gnato.

4. Sono esentati dall’obbligo di comunicazione deidati di cui all’articolo 4, comma 17, della legge109/1994 le amministrazioni che affidano lavori ineconomia e lavori di importo non superiore a euro150.000.

CAPO VIII

ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLEAMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI

Art. 40

(Iniziative per la realizzazione di lavori pubblici)

1. L’Amministrazione regionale promuove la rea-lizzazione di lavori pubblici di interesse regionale e lo-cale mediante le seguenti iniziative:

a) convocazione della Commissione regionale dei la-vori pubblici;

b) assistenza e supporto nelle procedure di affidamen-to mediante le unità specializzate di cui all’articolo44;

c) accesso ai dati conoscitivi contenuti nell’archiviotecnico regionale per il miglioramento qualitativodella progettazione, gestione e collaudo degli ap-palti e dei piani di sicurezza;

d) accorpamento in un’unica struttura delle attività diformazione dei contratti relativamente ai lavori diinteresse regionale, nonché delle attività di consu-lenza in materia contrattuale relativamente ai lavoridi interesse locale;

e) attività di consulenza finalizzata all’approfondi-mento e all’uniformità degli indirizzi interpretativinella materia, anche mediante l’organizzazione diun prezzario regionale;

f) introduzione di sistemi di qualità nelle procedure diselezione dei concorrenti, di aggiudicazione delcontratto e di gestione dello stesso;

g) promozione di attività di formazione del personaledelle amministrazioni aggiudicatrici, e in generedegli operatori del settore, con particolare riferi-mento alla sicurezza;

h) realizzazione diretta di opere di interesse locale.

Art. 41

(Commissione regionale dei lavori pubblici)

1. Al fine della semplificazione dei procedimenti divalutazione, di autorizzazione e di finanziamento con-cernente l’attuazione di lavori pubblici, il soggettopubblico o privato attuatore dell’intervento può richie-dere la convocazione della Commissione regionale deilavori pubblici, di seguito denominata Commissioneregionale, alla quale partecipano tutti i soggetti compe-tenti all’esame tecnico del progetto e al rilascio deiprovvedimenti autorizzatori previsti dalla normativavigente. In tale ipotesi non trova applicazione il dispo-sto di cui all’articolo 21 della legge regionale 7/2000.La convocazione della Commissione regionale può es-sere altresì richiesta da soggetti beneficiari di contribu-ti pubblici per l’attuazione di opere non soggette allanormativa dei lavori pubblici che la Giunta regionaledichiari di preminente interesse regionale.

2. Nel caso di opere e interventi sottoposti a proce-dura di valutazione di impatto ambientale o a proceduradi incidenza in attuazione dell’articolo 4 della direttiva85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e co-munque quando la normativa vigente attribuisce a or-gani collegiali o politici la competenza al rilascio diprovvedimenti autorizzatori o finali, partecipa allaCommissione regionale il dirigente della struttura com-petente all’istruttoria per il rilascio del provvedimento.

3. La Commissione regionale esamina ai fini valu-tativi i progetti, valuta i tempi necessari per l’esecuzio-ne dei lavori, determina la spesa ammissibile e assume iprovvedimenti di competenza con il voto favorevoledella maggioranza dei componenti.

4. Nel caso di opere e interventi ricadenti in zonesottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeo-logico, che comportino riduzione di superfici boscate,che ricadono in aree classificate parchi e riserve natura-li e in siti di importanza comunitaria di cui al decretodel Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, e successive modificazioni, nonché nel caso diprogetti richiedenti la procedura di valutazione di im-patto ambientale e di progetti sottoposti a preventiveautorizzazioni di natura ambientale, la Commissioneregionale delibera con il voto favorevole dei due terzidei componenti. In caso di lavori pubblici incidenti insiti di importanza comunitaria, la Commissione regio-

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nale non può assumere determinazioni positive in pre-senza del voto negativo del rappresentante della strut-tura competente alle valutazioni di cui al decreto delPresidente della Repubblica 357/1997 e successive mo-dificazioni.

5. Con deliberazione della Giunta regionale è indi-viduata la struttura tecnica competente per territorio in-caricata di provvedere all’organizzazione della Com-missione regionale, nonché sono disciplinati la compo-sizione della Commissione medesima, assicurando lapartecipazione degli enti locali interessati, le modalitàdi funzionamento, nonché i termini entro i quali deveessere assunto il provvedimento finale.

Art. 42

(Semplificazione delle procedure valutative)

1. La Commissione regionale, su richiesta di enti eprofessionisti incaricati della progettazione dei lavorida realizzare, può tenere apposite audizioni per fornireindicazioni e valutazioni preliminari ai fini dell’indivi-duazione delle ipotesi progettuali più idonee.

2. La Commissione regionale si esprime, anche aifini dell’ammissibilità della spesa, sulla base del proget-to preliminare come definito dall’articolo 8, comma 3,nonché dal regolamento di cui all’articolo 4, ovvero, nelcaso di interventi di soggetti privati, sulla base di elabo-rati tecnici progettuali di analogo approfondimento.

3. Nel caso di opere e interventi ricadenti in zonesottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeo-logico, che comportino riduzione di superfici boscate,che ricadano in aree classificate parchi e riserve natura-li e nei siti di importanza comunitaria di cui al decretodel Presidente della Repubblica 357/1997 e successivemodificazioni, nonché nel caso di progetti richiedentila procedura di valutazione di impatto ambientale, ov-vero la procedura di valutazione di incidenza e di pro-getti sottoposti a preventive autorizzazioni di naturaambientale, la Commissione regionale si esprime sulprogetto preliminare, integrato con l’ulteriore docu-mentazione individuata con deliberazione della Giuntaregionale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale dellaRegione, al fine di concordare quali siano le condizioniper ottenere, in sede di presentazione del progetto defi-nitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le li-cenze e i nulla osta previsti dalla normativa vigente.

4. Nel caso di opere e interventi richiedenti la pro-cedura di valutazione di impatto ambientale, il progettoè inviato alle autorità individuate in base all’articolo13, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 7 set-tembre 1990, n. 43, ed è data informazione al pubblicomediante pubblicazione su due quotidiani a diffusioneregionale e sul sito telematico della Regione. Nel casodi opere e interventi richiedenti la procedura di inci-denza di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva

85/337/CEE, la Commissione regionale opera sullabase delle determinazioni assunte dalla Giunta regiona-le ai sensi dell’articolo 41, comma 5.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non siapplicano ai lavori pubblici relativi a impianti di smal-timento rifiuti.

Art. 43

(Snellimento delle procedure autorizzatorie)

1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni, conces-sioni, licenze, nulla osta e pareri, la Commissione re-gionale esamina il progetto definitivo, predisposto aisensi dell’articolo 8, comma 4, nonché del regolamentodi cui all’articolo 4, per accertare il rispetto delle con-dizioni di cui all’articolo 42.

2. Le procedure di competenza della Commissioneregionale sostituiscono tutte le altre procedure di con-trollo ed esame tecnico, nonché le procedure per la for-malizzazione di intese e concerti e per il rilascio di nul-la osta, autorizzazioni, assensi e altri atti autorizzativida parte della Regione o di altri enti pubblici previstidalla normativa vigente, a esclusione di quelle di com-petenza delle amministrazioni statali, salvo quanto pre-visto dal comma 3.

3. Qualora alla Commissione regionale partecipinoi rappresentanti di amministrazioni statali e concessio-nari, il provvedimento finale sostituisce le autorizza-zioni di competenza dei predetti soggetti. Qualora l’in-tervento riguardi aree sottoposte a vincolo paesaggisti-co, ai sensi degli articoli 139 e 146 del decreto legislati-vo 490/1999, il provvedimento finale della Commissio-ne regionale e i relativi allegati costituiscono autorizza-zione ai sensi dell’articolo 151, commi 2 e 3, del citatodecreto legislativo. Il pronunciamento favorevole inseno alla Commissione regionale del rappresentantedella Soprintendenza per i beni culturali e ambientalidel Friuli Venezia Giulia sostituisce il formale atto diassenso da parte degli organi statali preposti all’eserci-zio del potere di annullamento, di cui al comma 2dell’articolo 138 della legge regionale 52/1991, comeda ultimo modificato dall’articolo 63, comma 1, dellalegge regionale 34/1997. Ai fini dell’assunzione delprovvedimento finale della Commissione regionale,trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo22, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 7/2000, comemodificato dall’articolo 29, comma 4, della legge re-gionale 3/2001.

4. Per i lavori di cui al presente capo la concessioneedilizia o l’accertamento di compatibilità urbanisticasono rilasciati sulla base del provvedimento finale as-sunto dalla Commissione regionale.

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Art. 44

(Assistenza negli affidamenti e nella gestionedei lavori pubblici)

1. L’Amministrazione regionale istituisce, nell’am-bito della struttura di cui all’articolo 50, comma 1, ap-posite unità specializzate per l’espletamento delle atti-vità connesse con la realizzazione di appalti di lavoripubblici, anche in relazione agli adempimenti di cuiall’articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 lu-glio 1991, n. 203.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono avva-lersi nell’espletamento delle attività istituzionali delleunità specializzate di cui al comma 1.

3. L’Amministrazione regionale favorisce la diffu-sione telematica per scopi istituzionali, previa intesatra gli enti pubblici interessati, delle informazioni tec-niche disponibili contenute in banche dati e archivi.

Art. 45

(Archivio tecnico regionale)

1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigoredella presente legge, è istituito l’archivio tecnico regio-nale quale strumento di conoscenza per la promozionedel miglioramento qualitativo della progettazione, ge-stione e collaudo degli appalti e dei piani di sicurezza.

2. L’archivio raccoglie i progetti, i piani di sicurez-za e i documenti tecnici della Regione, nonché di altrienti e amministrazioni, e ha carattere permanente. Isoggetti di cui all’articolo 3 sono tenuti a fornireall’Amministrazione regionale i dati relativi ai lavoripubblici di propria competenza.

3. L’Amministrazione regionale assicura nella fasedi consultazione dell’archivio il rispetto e la tuteladell’attività professionale.

4. Il regolamento di cui all’articolo 4 determinal’articolazione e il funzionamento dell’archivio, non-ché le modalità di utilizzazione dei progetti e dei docu-menti tecnici.

Art. 46

(Sistemi di qualità dell’attività amministrativa)

1. La Regione promuove l’adozione dei sistemi diqualità nell’attività amministrativa delle amministra-zioni pubbliche aggiudicatrici attraverso indirizzi e ini-ziative ispirati al principio dell’efficacia ed efficienzadella pubblica amministrazione.

2. Per sistema di qualità si intende un sistema dinorme procedurali formalizzate mediante una adeguatadocumentazione costituita, almeno, dal manuale di

qualità e dalla documentazione complementare, in cuisono esplicitamente e puntualmente evidenziati, secon-do metodologie ispirate alla normativa tecnica della se-rie UNI EN ISO 9000, i documenti e le procedure ne-cessarie a garantire la qualità, con particolare riferi-mento alla fase di selezione dei concorrenti, aggiudica-zione e gestione degli adempimenti successivi.

Art. 47

(Attività contrattuale)

1. La Giunta regionale individua la struttura com-petente alle attività di formazione dei contratti relativa-mente ai lavori di interesse regionale, nonché a svolge-re attività di consulenza in materia contrattuale relati-vamente ai lavori di interesse locale.

Art. 48

(Formazione professionale e studi)

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata apromuovere attività di formazione del personale regio-nale, delle amministrazioni aggiudicatrici e in generedegli operatori del settore, con particolare riferimentoalla sicurezza, nonché a svolgere studi e ricerche, orga-nizzare convegni, affidare incarichi, acquisire e diffon-dere documentazione e dati.

2. Il primo progetto formativo, come definito alcomma 1, è approvato entro centoventi giorni dall’en-trata in vigore della presente legge.

Art. 49

(Opere di interesse locale realizzate dalla Regione)

1. L’Amministrazione regionale, quando se ne as-sume l’intera spesa, previa deliberazione favorevoledell’ente locale competente sul territorio interessato, èautorizzata a realizzare, mediante intervento diretto,opere di interesse locale e di interesse subregionale dicompetenza di altri enti pubblici, con le procedure dicui all’articolo 50.

CAPO IX

OPERE DI COMPETENZA DELLA REGIONE

Art. 50

(Disposizioni generali)

1. La Giunta regionale approva il programma trien-nale dei lavori pubblici di competenza della Regione.Tenuto conto degli indirizzi politici di cui all’articolo 6della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successi-ve modificazioni, entro il 31 marzo di ogni anno le di-rezioni regionali comunicano alla struttura regionaleindividuata dalla Giunta regionale le ipotesi di inter-

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vento, ai fini del coordinamento tecnico e della formu-lazione della proposta di programmazione. Entro il 30aprile di ogni anno è sottoposto all’approvazione dellaGiunta regionale il programma triennale dei lavori pub-blici di competenza della Regione, distinto per settoridi intervento.

2. Le funzioni relative ai lavori pubblici di compe-tenza della Regione sono esercitate dalle direzioni re-gionali competenti alla gestione della spesa per la rea-lizzazione dei lavori medesimi. Le funzioni consultivee le funzioni in materia di sorveglianza e vigilanzasull’esecuzione di lavori pubblici sono esercitate dallastruttura regionale di cui al comma 1.

3. Le funzioni del responsabile unico del procedi-mento sono svolte dal direttore del servizio competenteper materia ovvero dal coordinatore di strutture stabilia tal fine costituite. Le funzioni di committente e di re-sponsabile dei lavori di cui al decreto legislativo494/1996 e successive modificazioni sono svolte daldirettore del servizio competente per materia.

4. La Giunta regionale approva il progetto prelimi-nare di lavori pubblici; il direttore del servizio compe-tente per materia approva il progetto definitivo ed ese-cutivo, nonché la perizia sommaria di spesa delle opereda eseguirsi in economia. La Giunta regionale può de-legare l’approvazione del progetto preliminare al Di-rettore regionale competente per materia.

5. L’approvazione del progetto definitivo ha valoredi dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e di ur-genza e indifferibilità dei relativi lavori.

6. La realizzazione dei lavori in economia è disci-plinata con il regolamento di cui all’articolo 4. Sinoall’emanazione del regolamento medesimo si applica-no le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigoredella presente legge. Ai fini del rispetto dei limiti di im-porto, per i lavori di competenza della Regione realiz-zati in amministrazione diretta non si tiene conto deglioneri del personale.

Art. 51

(Delegazione amministrativa intersoggettiva)

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata aprovvedere alla progettazione e all’esecuzione di lavoripubblici di propria competenza, mediante delegazioneamministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle mate-rie di cui ai commi 2 e 3.

2. I soggetti delegatari possono essere individuatitra i seguenti:

a) enti locali e loro consorzi;

b) consorzi di bonifica;

c) Camere di commercio, industria, artigianato e agri-coltura, anche tramite le loro aziende speciali;

d) consorzi tra enti pubblici;

e) soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo113 bis, comma 1, e società di cui all’articolo 116del decreto legislativo 267/2000;

f) società a prevalente partecipazione regionale;

g) enti e consorzi per lo sviluppo industriale.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 possono essere de-legati:

a) lavori in materia di agricoltura relativi all’esecuzio-ne e manutenzione di opere di bonifica, di sistema-zione idraulico-agraria, di irrigazione, di ricompo-sizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientalidi cui all’articolo 2 del regio decreto 13 febbraio1933, n. 215, ivi inclusi la redazione e l’aggiorna-mento dei piani generali di bonifica comprensorialie di tutela del territorio di cui all’articolo 4 del regiodecreto 215/1933;

b) lavori in materia ambientale relativi all’esecuzionee manutenzione di opere idrauliche e di sistemazio-ne idrogeologica, nonché di prevenzione o conse-guenti a calamità naturali;

c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell’am-biente montano relativamente alle sistemazioniidraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura edi difesa dei boschi dagli incendi;

d) lavori in materia di viabilità e trasporti;

e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazio-ne interna.

4. La delegazione amministrativa intersoggettivapuò essere disposta dalla Giunta regionale solo nei con-fronti di soggetti adeguatamente organizzati ai finidell’esecuzione dei lavori. Contestualmente all’indivi-duazione del soggetto delegatario la Giunta regionalepuò decidere che l’opera realizzata sia acquisita a titologratuito al demanio di altro ente pubblico.

5. La deliberazione di cui al comma 4 è assunta sul-la base di una relazione tecnica predisposta dalla strut-tura competente per materia che individua le opere darealizzare in delegazione amministrativa, la tipologiacostruttiva e i costi preventivati.

6. I soggetti delegatari operano nei confronti deiterzi in nome proprio, nell’ambito di propria competen-za e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sonoimputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, ancheverso i terzi, connesse all’attività di progettazione, di-rezione, esecuzione e collaudo dei lavori.

7. L’atto di delegazione deve contenere gli elementiche regolano il rapporto tra l’Amministrazione regio-nale delegante e il soggetto delegatario; in particolaredeve comunque prevedere:

a) l’eventuale predisposizione, a cura del delegatario,dei progetti;

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b) l’acquisizione da parte del delegatario delle auto-rizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, non-ché l’eventuale espletamento delle attività espro-priative o acquisitive di immobili;

c) l’approvazione del progetto definitivo da parte delDirettore di servizio competente;

d) la nomina del collaudatore, ove necessaria, da partedell’Amministrazione regionale;

e) la partecipazione dell’Amministrazione regionaledelegante alla vigilanza sui lavori;

f) le modalità e i termini per la consegna dell’operaall’Amministrazione regionale delegante, ovveroper l’acquisizione diretta dell’opera ultimata ad al-tro demanio pubblico, previa autorizzazione dellaGiunta regionale;

g) l’erogazione del finanziamento al soggetto delega-tario nella misura del 10 per cento contestualmenteall’atto di delegazione, nella misura dell’ulteriore80 per cento alla consegna dei lavori e nella misuradell’importo rimanente all’accertamento finale del-la spesa, conseguente all’approvazione da parte delsoggetto delegatario degli atti di contabilità finale edi collaudo;

h) le modalità e i termini per la manutenzione delleopere fino alla consegna;

i) i casi di decadenza della delegazione e le modalitàper la relativa declaratoria.

8. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collau-do, nonché per imprevisti, premi di accelerazione e perla costituzione del fondo per accordi bonari sono deter-minati ai sensi dell’articolo 56, comma 2.

9. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano appli-cazione anche per gli enti regionali.

10. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore dellapresente legge la Giunta regionale approva l’elencodelle opere già affidate in delegazione amministrativache sono acquisite a titolo gratuito al demanio di altroente pubblico.

CAPO X

COLLAUDO

Art. 52

(Elenco regionale dei collaudatori)

1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigoredella presente legge, è istituito l’elenco regionale deicollaudatori, di seguito denominato elenco, che si arti-cola in una parte generale e in una speciale riservata aicollaudatori di opere strutturali di cui alla legge regio-nale 9 maggio 1988, n. 27.

2. L’elenco parte generale è suddiviso nelle seguen-ti due sezioni, nelle quali possono essere iscritti, nei li-miti delle rispettive competenze professionali, a do-manda:

a) ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi edottori forestali che abbiano prestato servizio peralmeno dieci anni alle dipendenze delle ammini-strazioni dello Stato o di altre pubbliche ammini-strazioni, anche se si trovino in posizione di quie-scenza, o che, essendo liberi professionisti o dipen-denti di soggetti privati, siano iscritti ininterrotta-mente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi pro-fessionali;

b) geometri, periti industriali e agrari che abbiano pre-stato servizio per almeno dieci anni alle dipendenzedelle amministrazioni dello Stato o di altre pubbli-che amministrazioni, anche se si trovino in posizio-ne di quiescenza, o che, essendo liberi professioni-sti o dipendenti di soggetti privati, siano iscrittiininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispet-tivi albi professionali.

3. Nell’elenco parte speciale possono essere iscritti,a domanda, ingegneri e architetti, liberi professionisti odipendenti di enti pubblici o privati, che abbiano acqui-sito una specifica esperienza nella materia e che risulti-no iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, neirispettivi albi professionali.

4. Ai fini del raggiungimento dell’anzianità di diecianni di cui al comma 2, è ammesso il cumulo del perio-do di iscrizione ininterrotta nel rispettivo albo profes-sionale con il periodo di attività svolta in rapporto dipubblico impiego.

Art. 53

(Specializzazione degli elenchi)

1. In relazione alle attività professionali svolte, tuttii tecnici interessati possono chiedere di essere iscrittinell’elenco parte generale di cui all’articolo 52 nel nu-mero massimo di specializzazioni determinato dal re-golamento di cui all’articolo 4. L’iscrizione nell’appo-sita sezione dell’elenco, per quanto attiene i tecnici di-plomati, si intende richiesta e concessa nei limiti dellespecifiche competenze professionali determinate dalleleggi dello Stato.

2. Le specializzazioni sono definite con il regola-mento di cui all’articolo 4, tenuto conto delle disposi-zioni del decreto del Presidente della Repubblica 25gennaio 2000, n. 34, sull’istituzione del sistema di qua-lificazione degli esecutori di lavori pubblici.

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Art. 54

(Nomina dei collaudatori)

1. Il collaudatore è nominato dalla stazione appal-tante tra i soggetti iscritti nell’elenco parte generale.

2. Il collaudatore di opere strutturali di cui alla leg-ge regionale 27/1988 è nominato tra i soggetti iscrittinell’elenco parte speciale, fatte salve le disposizioni dicui all’articolo 7, commi 4 e 5, della medesima leggeregionale 27/1988.

3. Nei limiti delle competenze professionali deter-minate dalle vigenti leggi, a tecnici diplomati, iscrittinell’elenco parte generale, possono essere affidati inca-richi di rilievi e perizie, di stima e compilazione di statidi consistenza, da effettuare ai fini espropriativi.

Art. 55

(Commissione di collaudo)

1. Per i lavori di notevole importanza può essere no-minata una commissione di collaudo, formata da tremembri, di cui uno scelto tra i laureati in discipline giu-ridico-amministrative che abbia prestato servizio peralmeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazio-ni dello Stato o di altri enti pubblici, anche se in posi-zione di quiescenza, con particolare esperienza nel set-tore delle opere pubbliche.

CAPO XI

FINANZIAMENTO DI LAVORI PUBBLICI

Art. 56

(Concessione del finanziamento a enti pubblici)

1. La concessione del finanziamento ai soggetti dicui all’articolo 3, comma 1, è disposta in via definitivasulla base del progetto preliminare per un importo com-misurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinatadal dirigente della struttura tecnica competente ovvero,nei casi di cui all’articolo 42, dalla Commissione regio-nale dei lavori pubblici. Per specifici lavori individuatidalla Giunta regionale, la concessione del finanziamen-to è disposta in via definitiva, sulla base di un program-ma operativo di intervento che definisce i bisogni, gliobiettivi che si intende raggiungere, la tipologiadell’intervento, i tempi di realizzazione, la spesa pre-ventivata per un importo commisurato alla spesa rite-nuta ammissibile, determinata dal dirigente della strut-tura tecnica competente.

2. Gli oneri per spese tecniche generali e di collau-do sono commisurati alle aliquote percentuali dell’am-montare dei lavori e delle acquisizioni degli immobilidi progetto ritenuti ammissibili a finanziamento; le ali-quote sono determinate per categorie di opere, anche in

misura graduale, con decreto del Presidente della Re-gione, previa deliberazione della Giunta regionale, te-nuto conto dei costi desunti dalle tariffe professionali.Gli incentivi ammissibili per imprevisti, premi di acce-lerazione e per la costituzione del fondo per accordi bo-nari non possono complessivamente eccedere l’aliquo-ta massima del 10 per cento dell’ammontare dei lavorie delle acquisizioni degli immobili di progetto. Le som-me da destinare a ricerche e indagini preliminari nonpossono eccedere complessivamente l’aliquota massi-ma del 5 per cento dell’ammontare dei lavori e delle ac-quisizioni degli immobili di progetto. Fino all’emana-zione del decreto del Presidente della Regione si appli-ca il decreto del Presidente della Giunta regionale ema-nato ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della leggeregionale 31 ottobre 1986, n. 46, come modificatodall’articolo 130, comma 1, della legge regionale1/1993, e dell’articolo 24 della medesima legge regio-nale 46/1986.

3. La concessione del finanziamento si intende ef-fettuata per l’opera e non per le singole voci o importirisultanti dal progetto.

4. Ad avvenuta conclusione dei lavori, l’ente pub-blico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economiecontributive conseguite in corso di realizzazionedell’opera ammessa a finanziamento a copertura dimaggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonchéper l’esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli ese-guiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progettogià approvato dall’ente.

5. Il finanziamento concesso si intende comprensi-vo dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’attua-zione dell’intervento.

6. L’imposta sul valore aggiunto può essere reim-piegata, qualora rimborsata dall’Amministrazione fi-nanziaria, in altri lavori pubblici, nonché per la manu-tenzione di opere, di impianti e di attrezzature fisse omobili, e per altre iniziative comunque finalizzate alconseguimento dei fini istituzionali degli enti stessi.

Art. 57

(Erogazione del finanziamento concesso aenti pubblici)

1. Il finanziamento concesso ai soggetti indicatiall’articolo 3, comma 1, è erogato come segue:

a) nel caso di concessione del finanziamento in contocapitale o di anticipazione finanziaria, è disposta lasomministrazione in via definitiva e in unica solu-zione del finanziamento contestualmente al provve-dimento di concessione;

b) nel caso di concessione di finanziamento in annua-lità è disposta, contestualmente al provvedimentodi concessione, l’apertura di un ruolo di spesa fissaper il pagamento a favore dell’ente beneficiario di

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tutte le annualità concesse con scadenza fissa an-nuale a decorrere dall’anno di emissione del prov-vedimento stesso.

Art. 58

(Finanziamento a soggetti a partecipazione pubblica)

1. Ai soggetti privati a partecipazione pubblica cherealizzano lavori pubblici si applicano le disposizionicontenute negli articoli 56 e 57.

2. Per soggetti privati a partecipazione pubblica siintendono quelli il cui capitale sociale sia posseduto inmisura anche non maggioritaria, direttamente o indiret-tamente, da enti pubblici.

3. Per le modalità di concessione ed erogazione delfinanziamento sono fatte salve le diverse disposizionidi settore.

Art. 59

(Concessione del finanziamento a soggetti privati)

1. La concessione del finanziamento a soggetti di-versi da quelli indicati all’articolo 56, comma 1, è di-sposta, in via definitiva, dall’organo concedente per unimporto commisurato alla spesa ritenuta ammissibiledal dirigente della struttura tecnica competente sullabase di elaborati tecnici progettuali di adeguato appro-fondimento. Sono fatte salve le attribuzioni della Com-missione regionale dei lavori pubblici, di cui all’artico-lo 42.

2. Per l’ammissibilità a finanziamento trovano ap-plicazione le disposizioni di cui all’articolo 56, comma2.

3. Fatte salve particolari disposizioni di settore, peri soggetti di cui al comma 1, esercenti attività in regimeIVA, l’imposta sul valore aggiunto non è ammissibile afinanziamento.

Art. 60

(Erogazione del finanziamento in conto capitaleconcesso a soggetti privati)

1. Il finanziamento in conto capitale concesso aisoggetti diversi da quelli indicati all’articolo 56, com-ma 1, è erogato contestualmente all’atto di concessioneper una quota pari al 50 per cento del suo ammontare enon eccedente la somma di euro 155.000; la somma ri-manente è erogata a presentazione della documentazio-ne di cui all’articolo 62.

2. In alternativa al sistema di cui al comma 1, su do-manda e subordinatamente alla prestazione, per un im-porto equivalente alla parte di anticipazione eccedentela somma di euro 155.000, di fideiussione bancaria o dipolizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, isti-

tuti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni puòessere corrisposto l’intero finanziamento concesso.

3. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoriaassicurativa da rilasciarsi ai sensi dell’articolo 4 dellalegge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, devono espressa-mente prevedere che il fideiussore è tenuto a rifondereall’Amministrazione regionale le somme anticipate en-tro trenta giorni dalla richiesta dell’organo concedenteil contributo.

4. Le spese non documentate entro il termine asse-gnato dal decreto di concessione sono escluse dal con-tributo, e in ogni caso il beneficiario è tenuto alla resti-tuzione delle somme eventualmente riscosse in ecce-denza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Losvincolo della fideiussione bancaria o della polizza fi-deiussoria assicurativa avviene a seguito della presen-tazione della documentazione di spesa, nonché della di-chiarazione di un tecnico qualificato attestante la con-formità dei lavori eseguiti al progetto dell’opera finan-ziata.

5. L’organo concedente il finanziamento, d’intesacon la struttura tecnica competente per territorio, di-spone controlli a campione per accertare la regolaritàdella realizzazione dei lavori ammessi a contributo e lacorrispondenza con la documentazione presentata aifini della rendicontazione della spesa. Qualora dalleverifiche effettuate dalla struttura tecnica risulti accer-tata la non conformità delle finalità dell’opera realizza-ta a quelle dell’opera ammessa a contributo, ovvero lanon corrispondenza dei lavori eseguiti con il progettoapprovato o con la documentazione di spesa presentata,l’organo concedente dispone la revoca del finanzia-mento con conseguente obbligo per il beneficiario direstituzione delle somme riscosse, maggiorate degli in-teressi al tasso legale.

6. Qualora la struttura tecnica valuti che le irregola-rità accertate non incidono sulla finalità o sulla funzio-nalità dell’opera, determina l’eventuale minor costodelle opere; in tal caso l’organo concedente procedealla riduzione del finanziamento, con conseguente ob-bligo per il beneficiario di restituzione delle somme ri-scosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tassolegale. Se le irregolarità non comportano minor costodelle opere, l’organo concedente dispone l’archiviazio-ne del procedimento.

7. La Giunta regionale delibera periodicamente icriteri per l’esercizio dei controlli a campione.

Art. 61

(Erogazione del finanziamento in annualità afavore di soggetti privati)

1. Il contributo pluriennale a favore dei soggetti in-dicati all’articolo 59 è erogato contestualmente all’attodi concessione mediante l’apertura di un ruolo di spesa

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fissa, con scadenza fissa annuale, per un numero di an-nualità pari alla metà di quelle concesse. Le restanti an-nualità sono erogate mediante apertura di un nuovo ru-olo di spesa fissa a seguito della presentazione della do-cumentazione di spesa, nonché della dichiarazione diun tecnico qualificato attestante la conformità dei lavo-ri eseguiti al progetto dell’opera finanziata. Le spesenon documentate entro il termine assegnato dal decretodi concessione sono escluse dal contributo; in tal casol’organo concedente ridetermina mediante nuovo ruolodi spesa fissa il contributo pluriennale, con contestualeconguaglio sulla annualità in scadenza delle sommeerogate in eccedenza, maggiorate degli interessi al tas-so legale.

2. L’organo concedente il finanziamento, d’intesacon la struttura tecnica competente per territorio, di-spone controlli a campione per accertare la regolaritàdella realizzazione dei lavori ammessi a contributo e lacorrispondenza con la documentazione presentata aifini della rendicontazione della spesa. Qualora dalleverifiche effettuate dalla struttura tecnica risulti accer-tata la non conformità delle finalità dell’opera realizza-ta a quelle dell’opera ammessa a contributo, ovvero lanon corrispondenza dei lavori eseguiti con il progettoapprovato o con la documentazione di spesa presentata,l’organo concedente dispone la revoca del finanzia-mento con conseguente obbligo per il beneficiario direstituzione delle somme riscosse, maggiorate degli in-teressi al tasso legale.

3. Qualora la struttura tecnica valuti che le irregola-rità accertate non incidono sulla finalità o sulla funzio-nalità dell’opera, determina l’eventuale minor costodelle opere; in tal caso l’organo concedente procedealla riduzione del finanziamento e, qualora il finanzia-mento pluriennale non sia stato interamente erogato, ri-determina mediante nuovo ruolo di spesa fissa il contri-buto pluriennale, con contestuale conguaglio sulla an-nualità in scadenza delle somme erogate in eccedenza,maggiorate degli interessi al tasso legale. Se le irrego-larità di lieve entità non comportano minor costo delleopere, l’organo concedente dispone l’archiviazione delprocedimento.

4. La Giunta regionale delibera periodicamente icriteri per l’esercizio dei controlli a campione.

Art. 62

(Rendicontazione del finanziamento)

1. Con il provvedimento di concessione sono stabi-liti i termini entro i quali devono essere ultimati i lavo-ri, nonché quelli di rendicontazione. Ai fini della rendi-contazione del finanziamento i soggetti beneficiari pre-sentano, nei termini previsti dal decreto di concessione,la documentazione di cui al titolo II, capo III, della leg-ge regionale 7/2000.

Art. 63

(Adempimenti specifici)

1. Per i lavori fruenti di incentivi regionali i benefi-ciari sono tenuti a esporre sui luoghi di cantiere un car-tello che riproduca lo stemma della Regione con la dici-tura «Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia» e indi-chi la legge e l’entità del finanziamento.

2. I soggetti di cui all’articolo 3 indicano il numerodi codice assegnato al lavoro per la comunicazione deidati di cui all’articolo 5 della legge regionale 11/1999,ai fini della rendicontazione degli incentivi concessiper la realizzazione di lavori pubblici aggiudicati o af-fidati dopo l’1 gennaio 2000. Si fa salvo quanto previ-sto dall’articolo 39, comma 4.

Art. 64

(Norme sulla sicurezza)

1. I soggetti beneficiari di incentivi per la realizza-zione di lavori pubblici sono tenuti all’osservanza dellenorme sulla sicurezza nei cantieri, pena la revoca degliincentivi.

2. Il regolamento di cui all’articolo 4 definisce i casidi revoca dell’incentivo, tenuto conto dell’entità dei la-vori non ancora eseguiti, del grado di responsabilità de-gli incaricati dell’amministrazione aggiudicatricenell’inosservanza delle norme sulla sicurezza, nonchédell’accertamento dei competenti organi di vigilanza.

CAPO XII

ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ EOCCUPAZIONI TEMPORANEE E D’URGENZA

Art. 65

(Organi competenti)

1. Fatta eccezione per le opere di competenza deglienti di cui al comma 2, le attribuzioni spettanti alla Re-gione in materia di espropriazione per pubblica utilità edi occupazione temporanea e d’urgenza sono esercitatedal dirigente della struttura regionale competente alleespropriazioni.

2. Per le opere di competenza e di iniziativa dei Co-muni, anche riuniti in consorzio, e delle Province, ivicompresi gli interventi pianificatori, le funzioni spet-tanti alla Regione in materia di espropriazione per pub-blica utilità, di costituzione di servitù coattiva e di oc-cupazione temporanea e d’urgenza sono trasferite aiComuni e alle Province.

3. Spetta al Comune, nel cui territorio le opere de-vono essere eseguite, emanare i provvedimenti autoriz-zativi dell’accesso agli immobili, sia per l’esecuzionedi misure e rilievi, sia per la redazione degli stati di

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consistenza, nonché i provvedimenti di nomina dei tec-nici incaricati per le esigenze di cui sopra.

Art. 66

(Compilazione degli stati di consistenza)

1. Per le generalità delle occupazioni temporanee ed’urgenza, la redazione degli stati di consistenza avvie-ne nelle forme e nei modi previsti dall’articolo 3, se-condo, terzo e quarto comma, della legge 3 gennaio1978, n. 1.

2. Gli stati di consistenza sono compilati in conco-mitanza con la redazione del verbale di immissione nelpossesso, anche nel caso di occupazioni consensuali.

Art. 67

(Dichiarazione di pubblica utilità, nonchédi urgenza e indifferibilità)

1. Relativamente alle opere pubbliche da realizzarsinel territorio regionale, la dichiarazione di pubblicautilità e la dichiarazione di urgenza e indifferibilità deirelativi lavori sono implicite nell’atto di approvazionedel progetto definitivo dalla data in cui lo stesso divie-ne efficace ai sensi di legge.

2. Le opere, che godono di contributo regionale,possono essere espressamente dichiarate, nel provvedi-mento di concessione, previa conforme deliberazionedella Giunta regionale, di pubblica utilità e i relativi la-vori urgenti e indifferibili.

3. Per le opere diverse da quelle di cui ai commi 1 e2, la dichiarazione espressa di pubblica utilità è pro-nunciata dall’autorità individuata dalle norme di setto-re e, in mancanza, dalla Giunta regionale. Al fine dicontemperare l’interesse pubblico con le esigenze ditutela della proprietà privata, nelle more della revisionedelle procedure relative alla dichiarazione di pubblicautilità contenute nelle norme di settore, da attuarsi en-tro un anno dalla data di entrata in vigore della presentelegge, il provvedimento di dichiarazione espressa dipubblica utilità è comunque assunto previa conformedeliberazione della Giunta regionale.

Art. 68

(Termini di inizio e di ultimazione dei lavorie delle espropriazioni)

1. Per i procedimenti espropriativi da effettuarsinell’ambito del territorio regionale, il periodo utile perl’esecuzione dei lavori e delle espropriazioni è fissatoin ventiquattro mesi per il loro inizio e in trentasei mesiper la loro ultimazione a decorrere dalla data della di-chiarazione espressa o implicita di pubblica utilità.

2. Eventuali proroghe o fissazioni di termini diversida quelli di cui al comma 1 sono concesse solo per mo-tivate circostanze:

a) da parte dell’organo cui compete emettere la di-chiarazione espressa di pubblica utilità;

b) da parte dell’organo che approva il progetto defini-tivo nel caso di opere di competenza degli enti pub-blici.

3. Spetta, altresì, agli organi di cui al comma 2 lafissazione dei termini di inizio e ultimazione dei lavorie delle espropriazioni, nelle ipotesi in cui la dichiara-zione di pubblica utilità sia direttamente contenuta inuna disposizione di legge.

4. In ogni caso i lavori e le espropriazioni debbonoaver inizio entro tre anni dalla data di cui al comma 1.

5. Qualora non ricorra la necessità espropriativa, seper le opere sia previsto un contributo statale o regiona-le, la fissazione dei termini di inizio e fine lavori, non-ché la concessione di eventuali proroghe spettanoall’organo concedente il contributo. In caso di mancatorispetto del termine finale, l’organo concedente, suistanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di moti-vate ragioni, di confermare il contributo e fissare unnuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero di con-fermare il contributo quando i lavori siano già stati ulti-mati, accertato il pieno raggiungimento dell’interessepubblico.

Art. 69

(Notificazioni)

1. Il provvedimento autorizzante l’occupazionetemporanea e d’urgenza è notificato a cura dell’enteprocedente, unitamente all’avviso di cui all’articolo 3,quarto comma, della legge 1/1978, ai proprietari degliimmobili interessati, ovvero, se sconosciuti, ai soggettiche comunque risultano tali secondo i dati catastali.

2. Le notificazioni previste dall’articolo 11, terzo equarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865,sono eseguite a cura e spese dell’ente espropriante.

3. L’avviso di deposito, eseguito ai sensi e per glieffetti dell’articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n.2359, oltre alle forme di pubblicità ivi previste, è noti-ficato ai soggetti espropriandi.

4. Il termine di quindici giorni previsto dal terzocomma dell’articolo 10 della legge 865/1971, duranteil quale gli interessati possono presentare osservazioniscritte, depositandole nella segreteria del Comune, de-corre dalla data della notifica ai soggetti espropriandi.

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Art. 70

(Svincolo delle indennità)

1. Ai fini dello svincolo delle indennità di occupa-zione temporanea e d’urgenza, di asservimento coatti-vo e di espropriazione per pubblica utilità, nonché aifini del pagamento diretto delle indennità accettate aisensi dell’articolo 12, terzo comma, della legge865/1971, l’accertamento della proprietà e libertàdell’immobile da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e al-tri vincoli reali, ovvero della qualifica di erede aventetitolo esclusivo o per quota agli indennizzi di cui sopra,è effettuato sulla base di apposita dichiarazione scrittaresa dall’interessato nei modi e nelle forme previstidall’articolo 47 del decreto del Presidente della Repub-blica 28 dicembre 2000, n. 445. Per l’accertamento del-la qualifica di erede la suddetta dichiarazione è corre-data dell’atto di morte dell’espropriato.

2. La dichiarazione di cui al comma 1, resa nei modie nelle forme ivi previsti, esonera da ogni responsabili-tà l’ente espropriante e l’Amministrazione regionale.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIEE ABROGATIVE

Art. 71

(Superamento delle barriere architettoniche)

1. Non può essere oggetto di incentivi la realizza-zione di opere che non rispettino la normativa in mate-ria di superamento delle barriere architettoniche.

Art. 72

(Adeguamento della struttura)

1. In relazione alle finalità della presente legge,l’Amministrazione regionale, anche in deroga alla di-sciplina prevista dalla vigente normativa secondo pro-cedure e modalità da definirsi nei bandi di concorso dicui al comma 2, è autorizzata a effettuare assunzioni,nel ruolo unico regionale, di personale per un numeromassimo di venticinque unità nella qualifica funzionaledi consigliere, di cui dieci con profilo professionaleconsigliere giuridico-amministrativo-legale e quindicicon profilo professionale consigliere ingegnere.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giornidall’entrata in vigore della presente legge, determinacon propria deliberazione le modalità per lo svolgimen-to dei concorsi.

3. In attesa di procedere alle assunzioni di cui alcomma 1, nonché al fine di garantire comunque lo svol-gimento delle funzioni istituzionali, l’Amministrazio-ne regionale provvede a sopperire alle esigenze di per-

sonale mediante recupero dalle graduatorie di meritopredisposte per il profilo professionale di consigliereingegnere e urbanista a seguito dell’espletamento delleprocedure concorsuali previste dall’articolo 8 della leg-ge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo mo-dificato dall’articolo 17, comma 2, della legge regiona-le 4/2000, e dall’articolo 40, comma 11, della legge re-gionale 31 dicembre 1999, n. 30, nonché mediante il ri-corso al lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno1997, n. 196, e successive modificazioni.

Art. 73

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri a carico dell’Amministrazione regiona-le derivanti dall’applicazione degli articoli 5, comma 8,limitatamente agli oneri derivanti dalla nomina di undipendente di altra amministrazione quale responsabileunico del procedimento, e 9, comma 3, primo periodo,fanno carico all’unità previsionale di base 52.2.4.1.650dello stato di previsione della spesa del bilancio plu-riennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio perl’anno 2002, con riferimento al capitolo 555 del docu-mento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui de-nominazione è integrata con l’aggiunta in fine della lo-cuzione «, nonché per le polizze assicurative per la co-pertura dei rischi professionali a favore dei dipendentiincaricati della responsabilità del procedimento – ivicompresi quelli di altra amministrazione – e della sicu-rezza, della progettazione, della direzione e del collau-do di lavori pubblici».

2. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’artico-lo 45 fanno carico alle seguenti unità previsionali dibase dello stato di previsione della spesa del bilanciopluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio perl’anno 2002, con riferimento ai capitoli del documentotecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascu-no indicati:

a) U.P.B.52.3.1.1.664 – capitolo 156;

b) U.P.B.52.3.1.2.666 – capitolo 180.

3. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’artico-lo 48 fanno carico all’unità previsionale di base5.5.24.1.95 dello stato di previsione della spesa del bi-lancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancioper l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3199 deldocumento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’artico-lo 72 fanno carico alle seguenti unità previsionali dibase dello stato di previsione della spesa del bilanciopluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio perl’anno 2002, con riferimento ai capitoli del documentotecnico allegato ai bilanci medesimi, a fianco di ciascu-na indicati, che presentano sufficiente disponibilità:

1) U.P.B. 52.2.4.1.1 capitoli 550, 551 e 561;

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2) U.P.B. 52.2.4.1.651 capitoli 552 e 553;

3) U.P.B. 52.2.4.1.659 capitoli 9630 e 9631;

4) U.P.B. 52.5.8.1.687 capitolo 9650;

5) U.P.B. 52.3.4.1.2603 capitolo 599, relativa-mente agli oneri derivanti dal ricorso al lavoro interi-nale previsto al comma 3 del citato articolo 72.

Art. 74

(Norma di rinvio)

1. Agli istituti regolamentati dallo Stato non disci-plinati dalla presente legge si applica la previgente nor-mativa statale fino all’esercizio della potestà legislati-va regionale.

Art. 75

(Finanziamenti per strutture sanitarie esocio-assistenziali)

1. Per la concessione dei finanziamenti a soggettipubblici e privati relativi a strutture sanitarie e so-cio-assistenziali, continuano a trovare applicazione ledisposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dellapresente legge, sino al 31 dicembre 2004.

2. Per la erogazione e il rendiconto dei finanzia-menti di cui al comma 1 trovano applicazione, in quan-to compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 57, 58,59, 60, 61 e 62.

Art. 76

(Procedimenti contributivi in corso)

1. Salvo diversa richiesta del beneficiario, da inol-trarsi entro sessanta giorni alla struttura concedentel’incentivo, la presente legge non si applica ai procedi-menti contributivi in corso alla data di entrata in vigoredella legge medesima.

Art. 77

(Conferma dell’iscrizione nell’elenco deicollaudatori)

1. È confermata l’iscrizione nell’elenco dei collau-datori di cui all’articolo 52 di coloro che, alla data di en-trata in vigore della presente legge, risultino già iscrittinell’elenco regionale dei collaudatori di cui all’articolo33 della legge regionale 46/1986 e dell’articolo 7 dellalegge regionale 27/1988, previa acquisizione di una di-chiarazione scritta di conferma da parte dell’iscritto e diuna dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensidell’articolo 46, comma 1, lettera i), del decreto del Pre-sidente della Repubblica 445/2000, circa la permanenzadell’iscrizione nell’albo professionale.

Art. 78

(Norma transitoria in materia di espropriazioni)

1. Le procedure di espropriazione e di asservimentocoattivo concernenti opere e interventi di competenza edi iniziativa dei Comuni, anche riuniti in consorzio, edelle Province, le cui richieste risultano già attivatepresso la competente struttura dell’Amministrazioneregionale alla data di entrata in vigore della presentelegge, rimangono attribuite alla competenza diquest’ultima.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano altresìapplicazione per l’espropriazione di aree già occupatecon procedura d’urgenza in data anteriore all’entrata invigore della presente legge.

3. Per quanto non diversamente disposto dal capoXII si applica la vigente normativa statale.

Art. 79

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposi-zioni:

a) l’articolo 11 della legge regionale 26 agosto 1983,n. 74, e successive modificazioni;

b) il primo comma dell’articolo 2 della legge regiona-le 30 dicembre 1985, n. 54, e successive modifica-zioni;

c) l’articolo 61 della legge regionale 30 gennaio 1986,n. 5;

d) l’articolo 1 della legge regionale 6 giugno 1986, n.24;

e) la legge regionale 46/1986 e successive modifica-zioni, a eccezione dei capi V e V bis, nonchédell’articolo 44;

f) i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7 della legge regionale27/1988;

g) l’articolo 13 della legge regionale 1 settembre1989, n. 24;

h) l’articolo 19 della legge regionale 6 novembre1995, n. 42;

i) l’articolo 16 della legge regionale 4 luglio 1997, n.23;

l) l’articolo 42 della legge regionale 9 novembre1998, n. 13;

m) il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 15febbraio 1999, n. 4;

n) l’articolo 18 della legge regionale 15 febbraio2000, n. 1.

Suppl. straord. N. 11 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA 4/6/2002 - 6343

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bol-lettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiun-que spetti di osservarla e di farla osservare come leggedella Regione.

Data a Trieste, addì 31 maggio 2002

TONDO

6344 - 4/6/2002 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Suppl. straord. N. 11

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LEGGE REGIONE SICILIANA 2 agosto 2002, n. 7 (in G.U.R.S. n. 37, parte I, del 10agosto 2002) - Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di

lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATOIL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:Titolo I

DISCIPLINA DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI E NORME ACCELERATORIECapo I

Appalti di lavori pubbliciArt. 1.

Applicazione normativa nazionale

1. La legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici",nel testo vigente alla data di approvazione della presente legge, di seguito indicata "legge n.109 del 1994", si applica nel territorio della Regione, ad eccezione del comma 16 bis del l'articolo 4; dell'articolo 5; dell'articolo 6; del comma 15 dell'articolo 7; dell'articolo 15;dell'articolo 23; del comma 2 dell'articolo 27; del comma 3 dell'articolo 34; del l'ar ticolo 38,con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge.2. Si applicano altresì nel territorio della Regione, nel testo vigente alla data di approvazionedella presente legge, ad eccezione delle parti incompatibili con la disciplina di cui allapresente legge:a) il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante"Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio1994, n. 109, e successive modificazioni";b) il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, "Regolamento recante il capitolato generaled'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994,n. 109, e successive modifica zioni";c) il decreto del Presidente della Repubblica 25 gen naio 2000, n. 34, "Regolamento recanteistituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensidell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni";d) il decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, "Regolamento concernente laindividuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro emanutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici" comemodificato con decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420;e) il decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, "Regolamento recante le norme diprocedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109e successive modificazioni".3. Nei casi in cui la legge n. 109 del 1994 ed i regolamenti di cui al comma 2 fannoriferimento a normativa statale, si applica la vigente e corrispondente normativa regionale;quando fanno riferimento al "Bollettino ufficiale della Regione" deve intendersi "GazzettaUfficiale della Regione siciliana"; quando fanno riferimento ad organi ed istituzioni statalideve farsi riferimento ai corrispondenti organi ed istituzioni regionali; quando fannoriferimento alla parola "ecu" la stessa deve intendersi "euro" equivalente in "euro di dirittispeciali di prelievo", secondo il rapporto di cambio corrente.4. I riferimenti alla licitazione privata, contenuti nella legge n. 109 del 1994 e neiregolamenti di attuazione della stessa, non si applicano nell'ambito della Regione adeccezione di quelli relativi alla licitazione privata per la concessione di costruzione egestione. Si applicano, altresì, nell'ambito della Regione i riferimenti alla licitazione privatacontenuti nelle disposizioni di cui al Titolo II della presente legge recante "Disciplina degliappalti di fornitura di beni e degli appalti di servizi e nei settori esclusi".5. Le eventuali modifiche ed integrazioni ai regolamenti di cui al comma 2, successiveall'approvazione della presente legge, sempreché coerenti con la legislazione regionale invigore, sono adottate nella Regione con regolamento approvato con decreto del Presidentedella Regione su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, di concerto, per ciò

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che concerne il regolamento di cui al comma 2, lettera d), con l'Assessore regionale per ibeni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previo parere vincolante dellaCommissione legislativa competente in materia di lavori pubblici del l'As semblea regionalesiciliana, che si esprime entro 30 giorni dalla ricezione dello schema di regolamento.

Art. 2.Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, sono premesse le seguenti parole"qualunque sia la fonte di finanziamento".2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994 è così sostituita: "a)all'amministrazione regionale, alle aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti e/ocomunque sottoposti a vigilanza, agli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazionie consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza,nonché agli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente ointera partecipazione pubblica".3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, dopo le parole"strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina deldecreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158" sono aggiunte le parole "ed alle società ditrasformazione urbana di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".4. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, è inserito il seguente: "3-bis.Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi eseguiti direttamente daiprivati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguentiagli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o diquanto ad essi assimilabile; per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria isoggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previstedalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993.".5. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, le parole: "Le amministrazioniaggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terziuna percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione" sonosostituite dalle seguenti: "Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre alconcessionario di lavori pubblici, con espressa previsione del bando di concessione, diaffidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valoreglobale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati diaumentare tale percentuale, oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loroofferte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessioneche essi intendono affidare a terzi.".6. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, le parole: "inferiore a 5 milioni diEcu" sono sostituite dalle parole "inferiore alla soglia comunitaria".7. Alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, le parole "dalleregioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano" sono sostituite dalle parole "dallaRegione".

Art. 3.Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed Osservatorio regionale dei lavori pubblici

1. Il comma 17 dell'articolo 4 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:"17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti acomunicare al l'Os servatorio dei lavori pubblici, per i lavori pubblici di importo superiore a250.000 euro, entro trenta giorni dalla data del verbale di gara o di definizione dellatrattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e deiverbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro sessanta giorni dalla data del lorocompimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori,l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senzagiustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità,alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 30.000 euro. La sanzioneè elevata fino a 60.000 euro se sono forniti dati non veritieri non dipendenti da errori oerrata interpretazione dei dati richiesti. Per i lavori pubblici di importo compreso fra 150.000e 250.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori

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sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici esclusivamente note informativesintetiche con cadenza annuale.".2. All'articolo 4 della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti i seguenti commi:"19. L'Autorità opera nel territorio della Regione.20. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a stipulare apposita convenzione,previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana,con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per l'assolvimento, nel territorio dellaRegione, dei compiti e delle funzioni cui l'organo è preposto.21. L'Osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica di cuiall'articolo 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche edintegrazioni assume la denominazione di Osservatorio regionale dei lavori pubblici.22. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici è istituito presso l'Assessorato regionale deilavori pubblici.23. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici è lo strumento tecnico-gestionale dellaRegione per lo svolgimento di tutte le attività ed i compiti previsti dalla presente legge. Alfine di massimizzare l'efficienza e minimizzare l'onere di trasmissione dei dati da parte dellestazioni appaltanti di cui al comma 2, dell'articolo 2, al solo Osservatorio regionale dei lavoripubblici compete la raccolta delle informazioni relative all'intero ciclo di realizzazione deilavori pubblici, in particolare alla fase di programmazione, esperimento della gara diappalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2,comma 2, hanno l'obbligo di rapportarsi esclusivamente all'Osservatorio regionale per laraccolta delle informazioni utili ai servizi informativi e statistici.24. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici opera con strumentazioni informatiche nelrispetto di standard comuni che consentano l'interscambio delle informazioni con gli altriosservatori regionali ed i vari soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e comunitario,che debbano accedere o utilizzare le informazioni.25. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici opera anche avvalendosi del supporto tecnicoe strumentale di soggetti esterni, pubblici e privati, al fine di ottimizzare qualità e costi digestione.26. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:a) rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione e sui risultatidegli appalti di lavori e sul rispetto delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, dicontrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni;b) attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori e delle operepubbliche eseguiti nel territorio regionale;c) promuove attività di indirizzo e regolazione, anche cooperando con le altre regioni ed icompetenti organismi statali;d) promuove attività dirette alla formazione ed alla qualificazione del personale delleamministrazioni appaltanti preposto alle attività di cui alla presente legge, con particolareriferimento alla sicurezza; realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce ediffonde documentazione tecnica e dati;e) assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito informatico, per lapubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;f) espleta attività finalizzate agli approfondimenti ed all'uniformità degli indirizziinterpretativi in materia di lavori pubblici;g) cura la pubblicazione informatica del "Notiziario regionale sugli appalti e le concessioni dilavori pubblici" per la messa a disposizione alle stazioni appaltanti delle notizie utili in ordinealla normativa vigente in materia, alle risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alleproblematiche procedurali presentatesi;h) assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li rendedisponibili su reti informatiche condivise dagli enti locali;i) promuove le opportune iniziative, ivi compreso l'intervento ispettivo attraverso lecompetenti strutture regionali, qualora sulla base delle risultanze comunque acquisiteemergano insufficienze, ritardi, anche nell'espletamento delle gare, disservizi ed ogni altraanomalia;j) trasmette annualmente alla competente Com-mis sione legislativa dell'Assemblearegionale siciliana una relazione sull'andamento del settore dei lavori pubblici, delle fornituree dei servizi.

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27. La Regione istituisce un apposito capitolo di spesa per il funzionamento dell'Osservatorioregionale dei lavori pubblici.28. I proventi dell'attività sanzionatoria dell'Autorità, effettuata nel territorio della Regione,e concernenti violazioni di normativa regionale, salva l'eventuale detrazione di una quota daconvenirsi nella convenzione di cui al comma 20, affluiscono in entrata nel bilancio dellaRegione in apposita posta da istituirsi nella rubrica Dipartimento regionale lavori pubblici.29. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici esplica le funzioni previste ai commiprecedenti anche per i contratti di forniture di beni di cui all'articolo 31, nonché per gliappalti di servizi e nei settori esclusi di cui agli articoli 32 e 33, per importi superiori a50.000 euro.".

Art. 4.Conferenza di servizi

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della legge n. 109 del 1994 è introdotto il seguentecomma:"7. Qualora alla Conferenza di servizi, convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241e successive modifiche, il rappresentante di una amministrazione invitata sia risultatoassente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza èriconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla primaconvocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioniinvitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.".

Art. 5.Pareri sui progetti e Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori

pubblici

1. Dopo l'articolo 7 della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti i seguenti articoli:"Art. 7 bis. Conferenza speciale di servizi per i lavo-ri pubblici e Commissione regionale deilavori pubblici - 1. Per tutti i lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o ugualealla soglia comunitaria, il parere sui progetti in linea tecnica è espresso dal responsabile delprocedimento.2. I pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a trevolte il medesimo importo vengono resi dalla Conferenza speciale di servizi che è convocatacon le modalità e l'osservanza delle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 7dall'ingegnere capo del Genio civile della provincia in cui ricade l'opera, sulla base delprogetto definitivo o esecutivo delle opere inviato dal responsabile del procedimento. Il votodel presidente in caso di parità determina la maggioranza.3. La Conferenza speciale di servizi acquisisce tutte le intese, pareri, concessioni,autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari allarealizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame oparere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali inmateria di opere pubbliche.4. Il parere favorevole della Conferenza speciale di servizi costituisce approvazione in lineatecnica del progetto di cui al comma 2.5. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano:a) l'ingegnere capo del Genio civile, in qualità di presidente;b) il responsabile del procedimento;c) i responsabili degli uffici degli enti pubblici e/o privati delegati per legge ad esprimerepareri di competenza, in qualità di componenti;d) un dirigente dell'ufficio del Genio civile.6. Le funzioni di segretario della Conferenza speciale di servizi sono svolte da un dirigentedell'ufficio del Genio civile.7. L'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, qualora ne ravvisi lanecessità, può avvalersi di non più di cinque consulenti tecnico-giuridici scelti tra liberiprofessionisti di comprovata esperienza o docenti universitari.8. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici sono determinate le modalitàper le spese generali per il funzionamento, per i partecipanti ed i consulenti dellaConferenza speciale di servizi.9. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano, altresì, per l'acquisizione degli

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assensi di competenza, i responsabili di enti e/o società private proprietari di immobili e/oinfrastrutture interessati dalla realizzazione degli interventi previsti in progetto.10. I pareri sui progetti di importo superiore a tre volte la soglia comunitaria nonché suiprogetti di interesse ultra provinciale sono resi dalla Commissione regionale dei lavoripubblici, di seguito denominata Commissione regionale, istituita quale organo tecnicoconsultivo della Regione. La Commissione regionale espri-me anche il parere nei casi diappalto-concorso di cui al comma 4 dell'articolo 20.11. La Commissione regionale svolge attività di consulenza tecnica per la Regione e, perconsulenze di particolare complessità, su richiesta degli altri enti di cui alla lettera a) delcomma 2 dell'articolo 2.12. Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e difinanziamento per l'esecuzione di lavori pubblici di cui al comma 10, il responsabile delprocedimento, o il soggetto privato at tua tore di interventi, richiede la convocazione dellaCommissione regionale, alla quale partecipano tutti i soggetti competenti al rilascio diintese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi comunquedenominati previsti dalla normativa vigente, nonché il responsabile del procedimento.13. Il parere della Commissione regionale, da rendersi su progetti definitivi e/o esecutivi aisensi dell'articolo 16, sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere diamministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali e di uffici regionali in materiadi opere pubbliche.14. La Commissione regionale assume i provvedimenti di competenza con l'osservanza delleprocedure di cui al comma 7 dell'articolo 7. Il voto del presidente della Commissioneregionale, in caso di parità, determina la maggioranza.15. La Commissione regionale è composta dai dirigenti generali dei dipartimenti regionali deilavori pubblici, Ispettorato tecnico e Ispettorato tecnico regionale, dall'avvocato generaledella Regione, dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da cinqueconsulenti tecnico-giuridici designati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.16. L'Assessore regionale per i lavori pubblici designa altresì il presidente della Commissionetra i dirigenti generali degli ispettorati tecnici, cui è attribuito il potere di convocazione dellaCommissione regionale dei lavori pubblici con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 7.17. Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un dirigente tecnicodel dipartimento cui è affidata la presidenza.18. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici sono determinate le modalitàper le spese generali per il funzionamento relativamente ai componenti ed ai consulentidella Commissione regionale.19. Per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici si applicano leprocedure previste per la Conferenza speciale di servizi.20. Nel caso di opere e interventi sottoposti a procedura di valutazione di impattoambientale o a procedura di incidenza in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 85/337/CEEdel Consiglio del 27 giugno 1985, partecipa alla Conferenza speciale o alla Commissioneregionale l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensidell'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.21. Nel caso di opere ed interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, avincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici bo-scate, che ricadono in parchie riserve naturali ed in siti di importanza comunitaria di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, nonché nel caso di progettirichiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la procedura divalutazione di incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di naturaambientale, la Conferenza speciale di servizi o la Commissione regionale si esprimono sulprogetto preliminare, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede dipresentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze ed inulla osta previsti dalla normativa vigente.22. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, laspesa di 200 migliaia di euro in termini di competenza e di 100 migliaia di euro in termini dicassa.23. All'onere di cui al comma 22 si provvede in termini di competenza con parte delledisponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, codice 1001) ed in termini di cassa conparte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).

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24. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 100 migliaia di euro, cui siprovvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704).Art. 7 ter. Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici - 1.Nelle more della compiuta applicazione del capo I della legge regionale 12 gennaio 1993, n.10, è istituito l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per ldi lavori pubblici.2. L'Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo ed in sezioni provincialiaventi sede nei capoluoghi delle province regionali.3. L'Ufficio costituisce articolazione dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.4. La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere diinteresse sovra-provinciale con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro.5. Le sezioni provinciali svolgono attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere diinteresse provinciale, intercomunale e comunale per i lavori con importo a base d'astasuperiore a 1.250 migliaia di euro.6. Le sezioni centrale e provinciali redigono un verbale delle operazioni di gara che vienetrasmesso alle amministrazioni appaltanti nonché ai soggetti collocatisi al primo ed alsecondo posto in graduatoria. Il verbale costituisce proposta ai fini dell'adozione delprovvedimento di aggiudicazione da parte dell'organo competente dell'amministrazioneappaltante.7. Gli importi di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificati, in relazione agli elementistatistici utili a determinare la concreta funzionalità delle sezioni, con decreto dell'Assessoreregionale per i lavori pubblici su deliberazione adottata dalla Giunta regionale previo pareredella competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana8. E' data facoltà alle amministrazioni appaltanti di avvalersi, con motivata richiesta, dellesezioni provinciali, indipendentemente dall'importo dell'appalto.9. Presso ciascuna sezione provinciale è costituita una commissione di tre componenti inpossesso di adeguata professionalità scelti rispettivamente tra le seguenti figure:a) un dirigente amministrativo dell'Amministrazione regionale, previo parere dellaCommissione "Affari isti tuzionali" dell'Assemblea regionale siciliana;b) un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, previo parere dellaCommissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana;c) un dirigente o un funzionario dell'ente appaltante, escluso il responsabile delprocedimento, indicato di volta in volta dall'ente di competenza.10. La sezione centrale è costituita dai presidenti delle sezioni provinciali.11. Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, al quale èpreposto un dirigente regionale.12. Nell'ambito degli uffici di segreteria tecnico-amministrativa, la cui dotazione non puòsuperare le trenta unità, possono essere assegnate in posizione di comando non più di dieciunità di personale proveniente da amministrazioni comunali, provinciali o dagli entiterritoriali interessati.13. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per ilavori pubblici, sono istituite le commissioni delle sezioni e nominati i componenti dicompetenza dell'Amministrazione regionale.14. All'atto dell'accettazione dell'incarico ciascun com ponente delle sezioni è tenuto apresentare dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge27 marzo 2001, n. 97.15. I componenti delle sezioni e i funzionari preposti alle segreterie restano in carica dueanni. Durante tale periodo i componenti in attività di servizio sono distaccati presso l'Ufficioregionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici. Dopo tre assenzecontinuative il componente dell'Ufficio di cui al comma 1 è dichiarato decaduto e si procedealla sua sostituzione. Il rinnovo delle nomine è effettuato almeno sei mesi prima dellanaturale scadenza. L'incarico di componente della commissione non può essere rinnovatoprima di due anni dalla cessazione del precedente incarico.16. Ai componenti delle commissioni di nomina regionale spetta un'indennità annua lorda difunzione da determinarsi con il regolamento di cui al comma 17. Per gli altri componentil'eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza.17. Entro il 30 novembre 2002 la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per ilavori pubblici approva lo schema di regolamento per il funzionamento dell'ufficio di cui alpresente articolo.

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18. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cuial comma 17 gli enti appaltanti sono obbligati ad applicare le procedure di cui al presentearticolo.19. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo si provvede ad imputare ilrelativo onere a carico del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2003.".

Art. 6.Qualificazione

1. Il comma 11 quinquies dell'articolo 8 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dalseguente:"11 quinquies. Per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro il sistema diqualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici è così determinato:a) per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le Cameredi commercio, industria, artigianato e agricoltura, il requisito richiesto per partecipare agliappalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, daalmeno due anni, al rispettivo albo camerale;b) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, ilrequisito richiesto per partecipare agli appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente lapresentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio;c) per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), per lapartecipazione agli appalti di lavori pubblici i requisiti richiesti sono quelli previstidall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica del 25gennaio 2000, n. 34 ridotti del cinquanta per cento.".

Art. 7.Consorzi stabili

1. Al comma 5 dell'articolo 12 della legge n. 109 del 1994, l'ultimo periodo è sostituito dalseguente: "E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile".2. Dopo il comma 8 dell'articolo 12 della legge n. 109 del 1994, sono aggiunti i seguenticommi:"9. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, lasomma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel triennioantecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentualepari al 10 per cento per ogni anno fino al terzo.".10. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singoleimprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinatacategoria di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla somma diquelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importoillimitato è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possiedatale qualificazione. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate noncoincida con una delle classifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25gennaio 2000, n. 34, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore oin quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle impreseconsorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al disopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche.".

Art. 8.Programmazione dei lavori pubblici

1. L'articolo 14 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:"Art. 14. Programmazione dei lavori pubblici - 1. L'attività di realizzazione dei lavori sisvolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggettidi cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 predispongono ed approvano, nel rispettodel documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2 della leggeregionale 27 aprile 1999, n. 10 e degli altri strumenti programmatori pubblici cheinteressino il loro operare e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori darealizzare nell'anno stesso. Per le opere di competenza del l'Am mi nistrazione regionale, ilPresidente della Regione e ciascun Assessore regionale predispongono il programmatenendo conto anche di quanto proposto dagli uffici periferici.

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2. Il programma triennale costituisce momento at tua tivo di studi di fattibilità e diidentificazione e quanti ficazione dei propri bisogni che i soggetti di cui alla lettera a) delcomma 2 dell'articolo 2 predispongono nel l'esercizio delle loro autonome competenze e,quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettiviassunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento deipredetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sueeventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle suecomponenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. Inparticolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possonoessere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quantosuscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamentiannuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede deisoggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 per almeno trenta giorniconsecutivi.3. Il programma triennale deve prevedere opere munite di progettazione almenopreliminare. Deve, altresì, prevedere un ordine di priorità tra le categorie di lavori, nonchéun ulteriore ordine di priorità all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunqueprioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamentodei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamentocon capitale privato maggioritario. Sono escluse dal programma triennale le opere dimanutenzione ordinaria.4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine diquanto previsto all'articolo 19, commi 6 e 16, possono essere oggetto di diretta alienazioneanche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificatie valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica,paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennaledevono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventiimprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni dilegge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata alla previaapprovazione in linea tecnica della progettazione definitiva, redatta ai sensi dell'articolo 16,salvo per i lavori di manutenzione straordinaria, per i quali è sufficiente la redazione delprogetto preliminare.7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purchécon riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare esiano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazionedell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad essoaddetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essereconformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Per motivate ra-gioni di pubblicointeresse si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 3 gennaio1978, n. 1 e successive modificazioni; del comma 5 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267; dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e dell'articolo89, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvatounitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenerel'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, giàstanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un'opera non inserita nell'elenco annualepuò essere realizzata solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzirisorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazionedell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o dieconomia. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni.

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10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano all'Amministrazione regionale.11. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte dipubbliche amministrazioni.12. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchiannuali dei lavori sulla base di schemi tipo, definiti con decreto del l'As sessore regionale peri lavori pubblici entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Iprogrammi e gli elenchi, dopo la loro adozione, sono trasmessi alla sezione regionaledell'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità.13. Il progetto di programma triennale deve essere inviato per il parere ai comuniterritorialmente interessati dalle opere. In sede di espressione del parere i comuni possonoformulare osservazioni entro quindici giorni dalla data di ricevimento della medesimarichiesta di parere. Trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.14. Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una cartografia su scalaadeguata, che indichi la localizzazione di tutte le opere previste ed una relazione generale,che illustri la concreta utilità di ciascuna delle opere in rapporto alla situazione complessivadelle strutture localmente esistenti o inserite nel programma, raffrontata all'effettivo bacinodi utenza ed evidenzi le condizioni che possono influire sulla realizzazione delle singoleopere alla stregua delle previsioni degli strumenti urbanistici e dell'eventuale esistenza divincoli a tutela di interessi pubblici.15. Il programma adottato dall'ente è trasmesso alla Presidenza della Regione e a ciascunodegli assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite. Il programma è, altresì,inviato per conoscenza alle province regionali nel cui territorio le opere devono essererealizzate.16. Nell'adottare il programma, gli enti possono mo di ficare le previsioni o l'ordine dellepriorità di quello precedente in dipendenza di nuove disposizioni legislative o disopravvenute circostanze di fatto, da indicare nella relativa deliberazione, che rendanoopportuno il mutamento nell'interesse pubblico, ovvero, nel caso di elezione diretta delsindaco o del presidente della provincia regionale, limitatamente all'adattamento delprogramma triennale di opere pubbliche al programma elettorale depositato. Le modificherichiedono il voto favorevole della maggioranza dei presenti nella seduta dell'organodeliberante.17. Restano riservati all'Amministrazione regionale i programmi delle opere marittime eportuali che vengono formulati tenendo conto delle richieste o dei pareri degli enti localiinteressati.18. E' riservata all'Amministrazione regionale competente la formulazione dei programmi diopere riguardanti gli enti di culto e di formazione religiosa. E', altresì, riservataall'Amministrazione regionale competente la programmazione degli interventi disistemazione idraulica ed idraulico-forestale tenuto conto delle proposte degli ispettoratiforestali, degli uffici del Genio civile, degli enti locali e degli enti gestori delle aree naturaliprotette.19. I soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 del l'articolo 2 nel provvedere alconferimento di incarichi di progettazione ed agli atti conseguenziali tendenti allarealizzazione di opere pubbliche, si attengono al l'or dine di priorità contenuto nelprogramma di cui al presente articolo. In casi di particolare urgenza gli enti possonoderogare all'ordine di priorità generale, con voto favorevole dell'organo deliberantedell'ente, purché sia in ogni caso rispettato l'ordine relativo al settore di intervento.".

Art. 9.Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche. Relazioni istituzionali

1. Dopo l'articolo 14 della legge n. 109 del 1994 sono inseriti i seguenti articoli:"Art. 14 bis. Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche - 1. Salvo eventiimprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, è vietatoall'Amministrazione regionale concedere finanziamenti a carico di fondi propri, o di cui abbiala gestione, in favore degli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 per larealizzazione di opere pubbliche estranee ai programmi di cui al precedente articolo oquando la richiesta dell'ente non ne rispetti l'ordine delle priorità.2. Le determinazioni assunte dall'Amministrazione regionale, nel caso di eventi imprevedibili

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o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, sono pubblicate nella GazzettaUfficiale della Regione siciliana.3. La Presidenza della Regione e ciascuno degli assessorati regionali ripartisconoannualmente le somme disponibili per il finanziamento di opere pubbliche secondo unprogramma di spesa cui possono aggiungersi altri interventi solo in caso di economie o disopravvenute disponibilità finanziarie. Il programma è corredato di una relazione contenentel'elenco delle richieste di finanziamento pervenute e l'enunciazione dei criteri di selezionedelle stesse.4. In aderenza agli obiettivi indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, i programmi dispesa identificano i settori di intervento, gli ambiti territoriali di intervento prioritari perciascun settore, le priorità per ogni settore ed indicano tutte le risorse disponibili e le fontiregionali ed extra regionali che concorrono alla formazione delle risorse.5. Possono essere inseriti nei programmi di spesa regionali solo opere dotate di progettodefinitivo munito di tutte le autorizzazioni e i pareri in riferimento a detto stato dielaborazione del progetto.6. Le istanze di finanziamento, insieme con i programmi triennali delle opere pubbliche,sono presentate dai soggetti interessati alla Presidenza della Regione o ai singoli assessoratiregionali in relazione alle rispettive competenze; nelle stesse istanze deve essere specificatose per la medesima opera è stata o sarà presentata richiesta di finanziamento ad entidiversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale e/o se è stato o saràprevisto il concorso di finanza privata. Il provvedimento di ammissione a finanziamentodetermina l'obbligo di presentazione del progetto esecutivo dell'opera entro il termine dicentoventi giorni, salvo rinunzia espressa.7. I programmi di spesa si conformano, fatti salvi i criteri determinati in piani di settore o indisposizioni legislative attinenti alle singole categorie di opere, ai seguenti criteri generali diselezione delle richieste pervenute:a) attuazione di priorità contenute nel piano di sviluppo socio-economico regionale e neirelativi progetti di attuazione;b) esigenza di completamento di progetti generali di opere, parte delle quali siano state giàrealizzate;c) realizzazione di interventi per la prevenzione del rischio sismico;d) recupero del patrimonio edilizio esistente;e) equa ripartizione territoriale dei finanziamenti.8. Nel programma di spesa ciascun progetto è sempre finanziato per intero. E' tuttaviapossibile il finanziamento di progetti che, pur facendo parte di un più ampio progettogenerale, siano già dotati di una distinta funzionalità e prevedano la realizzazione di opereautonomamente fruibili da parte degli utenti.9. I programmi di cui al presente articolo devono essere pubblicati senza oneri nellaGazzetta Ufficiale della Regione siciliana.10. L'insieme dei programmi deve comprendere l'in tera disponibilità offerta dal bilancioregionale e da risorse finanziarie gestite dalla Presidenza della Regione o dagli assessoratiregionali. I programmi devono assicurare che una parte delle disponibilità possa essereimpiegata per la copertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazioneesecutiva. Restano estranei ai programmi di cui al presente articolo le somme destinate adinterventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti dasopravvenute disposizioni di legge o di regolamenti ovvero da altri atti amministrativiadottati a livello statale o regionale.11. La Presidenza della Regione e ciascuno degli assessorati regionali provvedono condecreto al finanziamento delle singole opere dopo l'approvazione del progetto esecutivo, chel'ente deve inoltrare corredato degli atti che comprovano la realizzabilità dell'opera allastregua della normativa urbanistica nonché la positiva acquisizione delle autorizzazioni e deipareri ivi compresi quelli relativi alla eventuale valutazione di impatto am bien tale richiestidalle leggi vigenti. Si ha riguardo al l'ap provazione del progetto definitivo quando la garadeve essere bandita sul progetto medesimo. Contestualmente al finanziamento vienedisposto l'accreditamento delle somme occorrenti per i pagamenti che si prevede debbanoessere effettuati entro l'esercizio finanziario.12. Qualora gli enti destinatari dei finanziamenti disposti dall'Amministrazione regionale non

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provvedano ad avviare le procedure per l'appalto dei lavori entro tre mesi dallacomunicazione del decreto di finanziamento, l'Assessore regionale che ha concesso ilfinanziamento provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario "ad acta"per gli adempimenti di competenza e per quelli relativi alla stipula del contratto d'appalto eper la consegna dei lavori.13. Le somme corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazioneregionale affluiscono per il cinquanta per cento in entrata del bilancio degli enti appaltanti dicui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 in apposito capitolo "Fondo di rotazione" perl'anticipazione delle spese professionali e tecniche per la progettazione, per lo studiogeologico e per gli altri studi ed indagini necessarie, il cui importo è reintegrato al momentodel finanziamento dell'opera; il restante cinquanta per cento è iscritto in appositi capitoli daistituirsi negli stati di previsione della spesa del ramo di Amministrazione regionale che hadisposto il finanziamento per essere utilizzato per il funzionamento e per la nomina deiconsulenti della Conferenza speciale di cui all'articolo 7 bis e, ove necessario, per ilfinanziamento di eventuali perizie di variante e suppletive dei lavori entro il limite previstodalla vigente normativa nonché per la realizzazione di opere della medesima tipologiad'investimento.14. Nel caso di opere ricadenti in comuni con popolazione non superiore a cinquemilaabitanti e per i comuni delle isole minori la percentuale dei ribassi d'asta che affluisce inentrata nel bilancio dei comuni stessi, nell'apposito capitolo "Fondo di rotazione" per lefinalità previste dal comma 12, è pari al 60 per cento.15. Al compimento dell'intera opera entro i termini contrattuali, i fondi residui, destinati aifinanziamenti e alla realizzazione della stessa ed economizzati, costituiscono avanzo diamministrazione vincolato da utilizzare per il finanziamento di spese in conto capitale deibilanci degli enti appaltanti o per impinguare il capitolo di bilancio relativo al "Fondo dirotazione" per le spese di progettazione di cui al comma 12.Art. 14 ter. Relazioni istituzionali - 1. Nell'ambito dei lavori di predisposizione delprogramma triennale, nonché per quelli di aggiornamento annuale, il Presidente dellaRegione o l'Assessore regionale competente convoca una o più riunioni con le associazionidegli imprenditori e le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute, le finalitàdelle opere nei programmi e le risorse finanziarie disponibili.2. Nelle riunioni di cui al comma 1, il Presidente della Regione o l'Assessore regionalecompetente raccolgono le osservazioni e le proposte pervenute dagli interlocutori che, perquanto compatibili con il programma e con i finanziamenti disponibili, vengono riportate onel programma triennale o in quello annuale.3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), prima di inviare al Presidente dellaRegione o all'Assessore regionale competente le proposte di lavori pubblici da realizzare nelloro territorio, convocano una o più riunioni con le associazioni imprenditoriali e leorganizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute e le finalità delle opere incluse neiprogrammi.4. Nelle riunioni di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a)verificano le osservazioni e le proposte pervenute che, per quanto compatibili con le finalitàdel programma triennale o di quello annuale, sono ivi inserite.

Art. 10.Modifiche all'articolo 16 della legge n. 109 del 1994

1. Il titolo dell'articolo 16 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente: "Attività distudio e progettazione".2. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 109 del 1994 è inserito il seguentecomma:"2 bis. Ove richiesto, l'attività di progettazione è preceduta da uno studio di fattibilità che siarticola in una relazione contenente:a) l'esposizione della fattibilità dell'intervento, le relazioni geologiche, geotecniche,idrologiche, idrauliche e sismiche di prima approssimazione delle aree interessate edell'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica,archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobiliinteressati;b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle

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componenti ambientali e sulla salute dei cittadini.".3. Al comma 6 dell'articolo 16 della legge n. 109 del 1994, dopo le parole "momenti diverifica" è inserita la seguente parola "tecnica".

Art. 11.Attività di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessorie

1. L'articolo 17 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:"Art. 17. Effettuazione delle attività di studio, progettazione, direzione dei lavori eaccessorie - 1. Le prestazioni relative alle attività di studio, rilievi ed indagini connesse,progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori, allefunzioni dei responsabili della sicurezza, ai collaudi ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigentecompetente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14, e a tutte leattività di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1A del decreto legislativo 17 marzo 1995,n. 157 e successive modifiche ed integrazioni, comprese le prestazioni professionali deigeologi, sono espletate:a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettiviconsorzi ed unioni, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione egli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 2, comma 2, 30, 31 e32 del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267;c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioniaggiudicatrici possono avvalersi per legge;d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939,n. 1815 e successive modificazioni;e) dalle società di professionisti di cui al comma 5, lettera a);f) dalle società di ingegneria di cui al comma 5, lettera b);g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), aiquali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili.2. I provvedimenti di affidamento concernenti la scelta degli uffici, organismi e soggetti dicui al comma 1 nonché gli affidamenti aventi natura fiduciaria sono di competenza:a) per l'Amministrazione regionale, del Presidente della Regione o dell'Assessore regionalecompetente;b) per le altre amministrazioni o enti, dei rispettivi organi esecutivi.3. Gli studi e i progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmatida dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I tecnicidiplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagliordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice,ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice daalmeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svoltoo collaborato ad attività di progettazione.4. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delleamministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di naturaprofessionale a favore dei dipendenti incaricati dello studio o della progettazione. Nel caso diaffidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggettistessi.5. Si intendono per:a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negliappositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società dipersone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del libro quinto del Codice civile ovvero nellaforma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del libro quinto del Codice civile,che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle societàagli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in formaassociata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettividelle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano lerispettive casse di previdenza;b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del libro

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quinto del Codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazionio direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto am bientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributointegrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza diciascun professionista firmatario del pro getto.6. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le societàdi cui al comma 5.7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stessodeve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigentiordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già insede di presentazione dell'offerta o nella convenzione di incarico, ove lo stesso sia affidatodirettamente, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltreessere indicata, sempre nell'offerta o nella convenzione di incarico, ove lo stesso sia affidatodirettamente, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazionispecialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche digiovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione.8. Gli affidatari di incarichi di studio o progettazione non possono partecipare agli appalti oalle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i qualiabbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni dilavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllanteo collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e dicollegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del Codicecivile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incaricodi progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti,nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.9. Per l'affidamento degli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1, il cui importostimato sia pari o superiore ai 200.000 euro, IVA esclusa, si applicano le disposizioni di cuialla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, ed al decreto legislativo 17 marzo1995, n. 157 e successive modificazioni.10. Per l'affidamento di incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1 il cui importostimato sia compreso tra 100.000 e 200.000 euro, IVA esclusa, si procede con gare adevidenza pubblica disciplinate con apposito regolamento da emanarsi entro sessanta giornida parte del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavoripubblici, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionalesiciliana. Sulla base del predetto regolamento, l'Assessore regionale per i lavori pubbliciemana il bando tipo che deve essere adottato per l'espletamento delle gare.11. Per gli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1 il cui importo stimato siainferiore a 100.000 euro, IVA esclusa, le stazioni appaltanti possono procedereall'affidamento a professionisti singoli o associati di loro fiducia.12. Gli enti appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allosvolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesseall'ottenimento del finanziamento dell'opera.13. Ciascun ente non può conferire allo stesso professionista incarichi fiduciari checumulativamente superino la soglia annua di 100.000 euro, IVA esclusa. In ogni caso,l'ammontare complessivo degli incarichi fiduciari in corso di espletamento da parte diciascun professionista nell'ambito della Regione siciliana non può superare l'importo di200.000 euro, IVA esclusa. All'accettazione dell'incarico il professionista deve produrredichiarazione sostitutiva relativa all'ammontare degli incarichi fiduciari in corso.14. La stazione appaltante che ha conferito l'incarico fiduciario deve darne adeguatapubblicità con comunicazione scritta da inviare agli ordini e collegi professionali competentiper territorio entro trenta giorni dal conferimento medesimo attraverso il rappresentantelegale dell'ente.15. Gli enti appaltanti non possono conferire incarichi di studio, progettazione e direzionedei lavori a dipendenti di altri enti pubblici, ancorché autorizzati dall'ente di appartenenza.16. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previstele condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quantoprevisto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.17. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 1, l'attività di

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direzione dei lavori è affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, alprogettista incaricato. In tal caso il conteggio effettuato per stabilire l'importo stimato, ai finidell'affidamento dell'incarico di progettazione, deve comprendere l'importo della direzionedei lavori.18. Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto ilprofilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, lestazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunità di applicare la procedura delconcorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioniin materia di pubblicità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successivemodificazioni.19. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazionedell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro digiustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto,ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livellidi progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sonorideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori,anche in relazione ai nuovi oneri finanziari-assicurativi, e la percentuale per il pagamentodei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 5, nonché per leattività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezzaintrodotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.20. I corrispettivi determinati in conformità al decreto ministeriale 4 aprile 2001 e, perquanto in esso non previsto, alla legge 2 marzo 1949 n. 143 e sue modifiche edintegrazioni, sono minimi inderogabili ai sensi del l'ultimo comma dell'articolo unico dellalegge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n.340. Ogni patto contrario è nullo.21. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario può avvalersi delsubappalto, per la propria area di competenza, limitatamente alle attività relative alleindagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni epicchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusionedelle prestazioni professionali. Resta co mun que impregiudicata la responsabilità delprogettista.22. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto,pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dalresponsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovoprogettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento puòricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quelloesecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltantisulla progettazione definitiva.23. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decretolegislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le progettazioni, nonché le connesseattività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e larealizzazione dei lavori di loro interesse direttamente a società di ingegneria di cui al comma5, lettera b), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'80 per cento della cifrad'affari media realizzata dalle predette società nella Unione europea negli ultimi tre anniderivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni dicontrollo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.".

Art. 12.Fondo di rotazione per la progettazione definitiva

1. Dopo l'articolo 17 della legge n. 109 del 1994 è inserito il seguente articolo:"Articolo 17 bis. Fondo di rotazione per la progettazione definitiva - 1. E' istituito nel bilanciodella Regione, rubrica Ispettorato tecnico lavori pubbli ci, un fondo di rotazione per lacopertura finanziaria delle spese occorrenti per la progettazione definitiva ed ilperfezionamento delle procedure tecniche, amministra tive ed operative, necessarie perl'accesso ai flussi di fi nan ziamento, anche di provenienza extraregionale, per larealizzazione di interventi per la riqualificazione urbana ed il recupero del tessutourbanistico, edilizio ed ambientale.2. L'importo del fondo di cui al comma 1 è determi na to, per l'esercizio finanziario 2002, in

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20.000 migliaia di euro cui si provvede, ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23dicembre 1998, n. 448, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulleassegnazioni statali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.3. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, previa deliberazione dellaGiunta regionale, vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1che comunque devono attenersi ai se guenti criteri:a) validità triennale del programma di utilizzazione con riferimento ai programmi di spesa;b) ripartizione del fondo per ogni ente locale in misura minima proporzionale all'estensioneterritoriale e al numero di abitanti.4. A seguito del finanziamento dell'opera le spese di progettazione anticipate con le risorsedel fondo vengono reintroitate al medesimo.".

Art. 13.Incentivi e spese di progettazione

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge n. 109 del 1994, dopo le parole "lo abbianoredatto" aggiungere le seguenti: "tenendo conto del grado di responsabilità professionaleassunta".2. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge n. 109 del 1994, aggiungere il seguentecomma 2.1:"2.1. Il 25 per cento delle somme di cui ai precedenti commi è assegnato al responsabileunico del procedimento, in considerazione dell'importanza delle sue funzioni e delleresponsabilità assunte. Le funzioni di responsabile del procedimento sono incompatibili conqualunque altra funzione tecnica ed amministrativa riguardante l'opera.".3. Nel comma 2 bis dell'articolo 18 della legge n. 109 del 1994 sostituire le parole "nonsuperiore al 10 per cento" con le parole "non inferiore al 10 per cento".

Art. 14.Inserimento di articoli

1. Dopo l'articolo 18 della legge n. 109 del 1994, sono inseriti i seguenti articoli:"Art. 18 bis. Prezzario unico regionale - 1. Con decreto del Presidente della Regione, previadeliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per i lavoripubblici, è adottato il prezzario unico regionale per i lavori pubblici, a cui si attengono, perla realizzazione dei lavori di loro competenza, tutti gli enti di cui alla lettera a) del comma 2dell'articolo 2. Il prezzario deve contenere il maggior numero possibile di prezzicorrispondenti a lavorazioni e forniture in opera, compiutamente descritte, realizzabili nelleopere pubbliche in Sicilia.2. Il prezzario unico regionale è aggiornato, ogni dodici mesi, anche con riferimento alprezzario unico nazionale, con la stessa procedura di cui al comma 1.Art. 18 ter. Aggiornamento prezzi - 1. Gli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo2 nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario unico regionale, prima dellaindizione della gara possono aggiornare, su parere motivato del responsabile delprocedimento, i prezzi dei progetti, senza necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori parerio ad approvazioni.2. L'aggiornamento viene effettuato sulla base del prezzario regionale vigente.Art. 18 quater. Parere igienico-sanitario - 1. Il parere igienico-sanitario è espresso dalresponsabile del competente servizio di igiene pubblica distrettuale dell'azien-da unitàsanitaria locale nel cui territorio ricade l'opera progettata.2. Nel caso di opere che ricadano nel territorio di più aziende sanitarie locali, nonappartenenti allo stesso comune, esprime il parere il servizio di igiene pubblica del distrettodell'azienda unità sanitaria locale il cui territorio è maggiormente interessato dallarealizzazione dell'opera, con l'obbligo di darne conoscenza alle altre aziende.3. Il parere igienico-sanitario deve essere reso entro trenta giorni dalla ricezione dellarichiesta.4. Fatta salva la responsabilità dell'organo competente ad esprimere il parere, questos'intende reso favorevolmente in mancanza di pronunzia entro i termini previsti.Art. 18 quinquies. Opere marittime e portuali e sul demanio marittimo - 1. Per l'esecuzionedi opere pubbliche di urbanizzazione primaria relative a strumenti urbanistici approvati,ricadenti in terreno demaniale marittimo regionale, è richiesta l'autorizzazione del l'As

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sessore regionale per il territorio e l'ambiente, che esprime il proprio parere, senzaconsultazioni di altri uffici regionali o statali, salvo gli obblighi derivanti da prescrizionidell'autorità militare o da necessità connesse alla difesa nazionale.2. L'autorizzazione dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente s'intende acquisitafavorevolmente in mancanza di pronunzia entro novanta giorni dalla richiesta, in pendenzadi successive regolarizzazioni amministrative.".

Art. 15.Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici

1. L'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:"Art. 19. Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici - 1. I lavori pubblici di cui alla presentelegge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o diconcessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 24.2. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolooneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui al comma 2,dell'articolo 2, aventi per oggetto:a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 2;b) l'appalto integrato comprendente la progettazione esecutiva di cui al comma 5dell'articolo 16 e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1.3. La stazione appaltante è facultata a ricorrere al sistema di cui al comma 2, lettera b), neiseguenti casi:a) lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento sulvalore dell'opera;b) lavori di manutenzione, restauro e/o scavi archeologici;c) lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria in materia di appalti di lavoripubblici.4. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 2, lettera b), la gara è indetta sulla basedel progetto definitivo di cui all'articolo 16, comma 4.5. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 2, lettera b), devedimostrare nell'offerta il possesso dei requisiti professionali previsti dal bando per laredazione del progetto esecutivo, e ciò anche mediante l'eventuale ricorso a professionistiesterni; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva compresenell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quantorichiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese diprogettazione non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli onericonseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze delprogetto esecutivo.6. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra unimprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la progettazionedefinitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, edi lavori a essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionaleed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente neldiritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.Qualora necessario il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimentodell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazionealla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. Atitolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimentobeni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione siastrumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che nonassolvono più a funzioni di interesse pubblico, o altri beni aventi valore economico. Qualorail soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto dellaconcessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione dellaprogettazione e al suo completamento da parte del concessionario.7. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni salvo motivati casi diequilibrio economico-finanziario degli investimenti che richiedano termini di durata più ampi.I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degliinvestimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, necostituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a

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detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari chestabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attivitàpreviste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano,comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuovecondizioni di equi librio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni,e in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nelcaso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli alconcessionario, la revisione del piano deve essere effettuata a vantaggio del concedente.Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 37 septies,comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valoreresiduo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuodell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate allautilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione diservizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria dellagestione dell'opera.9. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'articolo 37 quater, partecipanoalla conferenza speciale di servizi o alla Commissione regionale di cui all'articolo 7 bisfinalizzate all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essinon hanno diritto di voto.10. L'Assessore regionale per i lavori pubblici promuove un'intesa con INPS, INAIL e Cassaedile, al fine di semplificare le procedure relative alla certificazione della regolaritàcontributiva, mediante un documento unico (DURC). Il documento unico attesta la regolaritàcontributiva e retributiva del rapporto di lavoro relativamente all'impresa esecutrice di lavoripubblici, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, rispettoall'adempimento da parte delle imprese degli obblighi relativi ai versamenti dei contributiprevidenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa edile. La mancata onegativa certificazione preclude ogni forma di pagamento in favore dall'impresa esecutricedei lavori.11. Il DURC non sostituisce le altre dichiarazioni ob bligatorie per l'impresa ai sensi dellanormativa vigente.12. Per i fini di cui ai commi precedenti è istituito un collegamento informatizzato tral'Osservatorio regionale dei lavori pubblici e le casse edili presenti nel territorio dellaRegione. Le modalità di attivazione e le procedure applicative sono determinate da unaccordo da realizzarsi tra l'Assessore regionale per i lavori pubblici, le associazioni degliimprenditori edili e le organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori dellecostruzioni.13. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 ter, le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti dicui all'articolo 2, comma 2, lettera b), non possono affidare a soggetti pubblici o di dirittoprivato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici.Sulla base di apposita convenzione le amministrazioni dei comuni possono affidare lefunzioni di stazione appaltante all'amministrazione della rispettiva provincia regionale.14. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati sia a corpo sia a misura aisensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e amisura ai sensi dell'articolo 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F.15. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo l'approvazione delprogetto esecutivo da parte dello stesso soggetto che ha approvato il progetto definitivo.16. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivodell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà oaltro diritto reale su beni immobili ovvero di altri beni aventi valore economico appartenentiall'amministrazione aggiudicatrice; detto trasferimento avviene non appena approvato ilcertificato di collaudo dei lavori. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare lasola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzionedei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offertacongiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favoredelle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni e allaesecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per

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l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara siintende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Ilregolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità perl'effettuazione della stima degli immobili di cui al presente comma nonché le modalità diaggiudicazione.".

Art. 16.Procedure di scelta del contraente

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge n. 109 del 1994 è così sostituito:"1. Gli appalti di cui all'articolo 19 sono affidati mediante pubblico incanto.".2. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge n. 109 del 1994 dopo le parole "ponendo a base digara un progetto" sono inserite le seguenti: "almeno di livello".3. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:"4. L'affidamento di appalti mediante appalto concorso è consentito ai soggetti appaltanti inseguito a propria motivata decisione, previo parere della Commissione regionale dei lavoripubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevatacomponente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolario la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sullabase di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell16, nonché di un capitolatoprestazionale corredato dell'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisititecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo.".4. All'articolo 20 della legge n. 109 del 1994 è aggiunto il seguente comma:"5. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, entro novanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge, e sentito il parere della competente Commissionelegislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono emanati bandi tipo uniformi che devonoessere adottati ed applicati, per l'espletamento delle gare di cui al presente articolo, da tuttigli enti appaltanti, nonché il capitolato di appalto tipo, secondo le prescrizioni del decretoministeriale 19 aprile 2000, n. 145. Il responsabile del procedimento certifica lacorrispondenza del bando al bando tipo di riferimento; in casi eccezionali possono inserirsinel bando specifiche modifiche che il responsabile del procedimento deve idoneamenteevidenziare e giustificare in sede di certifica zione.".

Art. 17.Criteri di aggiudicazione e commissioni aggiudicatrici

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 109 del 1994 è così sostituito:"1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto è effettuata con il criterio delprezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato, per tutti i contratti,sia a corpo che a misura, che a corpo e misura, mediante offerta espressa in cifrapercentuale di ribasso, con 2 cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, daapplicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara.".2. Al comma 1 bis dell'articolo 21 della legge n. 109 del 1994 è soppresso il secondoperiodo; dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "Il bando o la lettera di invito possonoprecisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelleeventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Ove l'esame delle giustificazionirichieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, il concorrenteè chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione può provvedersi soloall'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio.".3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 21 della legge n. 109 del 1994 sono inseriti i seguenti:"1 ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto, o licitazione privata nelcaso di concessione di costruzione e gestione, può essere effettuata con il criteriodell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui alcomma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui,per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica dellepossibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmentemigliorata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore.1 quater. Il possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla gara richiesti dal relativo bandodeve essere attestato in un'unica dichiarazione resa dal partecipante a norma di legge.".

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Art. 18.Aggiudicazione ed esecuzione di lavori in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario

1. Dopo l'articolo 21 della legge n. 109 del 1994 è inserito il seguente articolo:"Art. 21 bis. - Aggiudicazione ed esecuzione di lavori in caso di ricorso amministrativo e/ogiudiziario - 1. Il verbale di gara di appalto dei lavori deve essere redatto immediatamente,sottoscritto dall'impresa aggiudicataria, se presente, e pubblicato, per almeno tre giorniconsecutivi non festivi nella sede degli enti dove è svolta la gara. Ove l'aggiudicatario nonsia presente, deve essergli data comunicazione immediata da parte del responsabile delprocedimento.2. In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei sette giornisuccessivi a quello di espletamento della gara, il verbale di gara diviene definitivo.3. In caso di rilievi e contestazioni l'ente appaltante, e per esso il responsabile delprocedimento, è tenuto a decidere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla lorotrasmissione.4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, in mancanza di decisione, i rilievi e lecontestazioni si intendono respinti ed il verbale di gara diviene defini tivo.5. Fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela, in caso di ricorso in sede amministrativae/o giurisdizionale l'ente appaltante, in assenza di provvedimento cautelare sospensivodefinitivo, è tenuto a consegnare i lavori all'aggiudicatario risultante dal verbale divenutodefinitivo ai sensi dei commi 2, 3 e 4 senza attendere la definizione nel merito del giudizio.".

Art. 19.Trattativa privata

1. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 24 della legge n. 109 del 1994 l'inciso "non superiorea 300.000 ECU" è sostituito dal seguente: "non superiore a 150.000 euro".Al comma 1, lettera b) , dell'articolo 24 l'inciso "superiore a 300.000 ECU" è sostituito dalseguente: "superiore a 150.000 euro". Al comma 1, lettera c), dell'articolo 24 l'inciso "nonsuperiore a 300.000 ECU" è sostituito dal seguente: "non superiore a 150.000 euro".2. Il comma 5 dell'articolo 24 della legge n. 109 del 1994 è così sostituito:"5. L'affidamento di appalti di cui al comma 1 avviene mediante gara informale alla qualedebbono essere invitati almeno cinque concorrenti nei comuni con popolazione inferiore a10.000 abitanti e almeno dieci concorrenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000abitanti.".3. Alla fine dell'articolo 24 della legge n. 109 del 1994 sono inseriti i seguenti commi:"8. Gli enti e organismi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) non possono, nel corso diuno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa lavori per importi complessivisuperiori a quelli indicati al comma 1.9. Il ricorso alla trattativa privata è di competenza del legale rappresentante dell'ente, ilquale adotta la relativa determinazione previo parere degli uffici compe tenti.10. Tutte le determinazioni devono essere trasmesse per conoscenza, entro il termine dicinque giorni dall'adozione, alla Presidenza dell'organo assembleare o consiliare. Le stessedevono essere pubblicate nell'albo del l'ente.11. Per l'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara informale, si applicail criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 2febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribassosuperiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse.La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerteammesse risulti inferiore a cinque.

Art. 20.Cottimo e contratto aperto

1. Dopo l'articolo 24 della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti i seguenti articoli:"Art. 24 bis. Cottimo - 1. Il cottimo è consentito per l'esecuzione di opere o lavori di importofino a 150.000 euro.2. Il ricorso al cottimo è di competenza del legale rappresentante dell'ente, il quale adotta ledeterminazioni di autorizzazione all'espletamento delle gare informali previo parere degliuffici competenti.

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3. Gli enti ed organismi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) non possono, nel corso diuno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa lavori per importo complessivosuperiore a quello indicato al comma 1.4. Nelle procedure di affidamento a cottimo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24,comma 11.5. Ai fini della formazione degli elenchi delle imprese che possono assumere lavori con laprocedura del cottimo, sulla diramazione degli inviti e sulla partecipazione alla relativa garainformale, si osservano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 25novembre 1993 recante il Regolamento tipo sulle modalità di affidamento di lavori pubblicimediante cottimo fiduciario.6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti di cuiall'articolo 2, comma 2, lettera a) adottano i propri regolamenti in conformità alRegolamento-tipo di cui al comma 5 e formano gli elenchi ivi indicati.7. Decorso il termine di cui al comma 6 non è consentito l'affidamento di alcun cottimo daparte degli enti che non abbiano ancora formato gli elenchi di cui al comma 5.8. Fino alla formazione degli elenchi di cui al comma 5, e comunque non oltre centottantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 2, comma2, lettera a) esperiscono le procedure di cottimo sulla base delle norme in vigore alla data diapprovazione della presente legge.Art. 24 ter. Contratto aperto per lavori di pronto intervento e di manutenzione - 1. Sonocontratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinatoarco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo lenecessità della stazione appaltante.2. Nel caso di contratti aperti relativi a lavori di pronto intervento e a lavori dimanutenzione, di cui deve essere comunque dimostrata l'imprevedibilità e l'urgenza,qualora l'importo dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale, il direttore dei lavoridà comunicazione al responsabile del procedimento per le opportune determinazioni. Ilresponsabile del procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa, fino ad un totalecomplessivo pari all'originario importo posto a base di gara e comunque non superiore a150.000 euro.".

Art. 21.Varianti in corso d'opera

1. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 25 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dalseguente:"L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare, rispettivamente, il 10 percento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e il 5 per cento pergli altri lavori dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella sommastanziata per l'esecuzione dell'opera tra le somme a disposizione dell'amministrazione allavoce imprevisti.".

Art. 22.Collaudi

1. L'articolo 28 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:"Art. 28. Collaudi - 1. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificatodi collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo hacarattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione delmedesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorchél'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza delmedesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 euro il certificato di collaudoè sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma noneccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato dicollaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunqueemesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.2. E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:a) in caso di opere di particolare complessità;b) in caso di affidamento dei lavori in conces sione;c) in altri casi individuati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

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21 dicembre 1999, n. 554.3. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercitaanche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispettodella convenzione.4. La nomina del collaudatore tecnico-amministrativo è di competenza del Presidente dellaRegione o del l'As sessore regionale competente per le opere direttamente finanziate ad altrienti o di propria competenza, ferma restando l'imputazione della spesa per il collaudo allaquota per spese tecniche previste in progetto ai sensi della presente legge.L'Amministrazione regionale interessata deve ricevere lo stato finale e gli atti necessarientro la metà del tempo indicato nel capitolato speciale d'appalto per l'esecuzione delcollaudo; la stessa, non oltre novanta giorni dal ricevimento della comunicazione distipulazione del contratto, procede alla nomina. Decorso infruttuosamente tale termine lanomina è effettuata dalle amministrazioni aggiudicatrici. Gli incarichi di collaudo statico sonoconferiti dall'amministrazione aggiudicatrice. La nomina del collaudatore tecnico-am ministrativo, nel caso di opere non finanziate dalla Regione, è di competenza dell'ente chefinanzia l'opera medesima.5. Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo sono affidati a tecnici liberi professionisticon specifica competenza, purché iscritti da almeno dieci anni negli albi degli ordiniprofessionali per opere di importo superiore ad un milione di euro. Per opere di importo pario inferiore a un milione di euro la suddetta anzianità è ridotta a cinque anni.6. Se il collaudo è affidato a commissioni, queste possono comprendere pubblici funzionarie/o dirigenti, in servizio con almeno dieci anni di anzianità nella rispettiva qualifica presso lapubblica amministrazione, fatto salvo il disposto dell'articolo 13 della legge regionale 15maggio 2000, n. 10.7. Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui ai commi 5 e 6 l'anzianità di servizio presso lapubblica amministrazione e quella eventuale di iscrizione agli albi degli ordini professionalicon la medesima competenza sono cumulabili, sempreché non siano contestuali.8. L'anzianità è rilevata dagli elenchi degli ordini professionali provinciali o dalle tabelle delleammini-stra zioni.9. Gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a magistrati ordinari, amministrativi econtabili, a tecnici appaltatori di opere pubbliche o interessati negli appalti stessi; nonpossono altresì essere affidati a legali rappresentanti, amministratori, soci, sindaci odipendenti o consulenti stabili di imprese individuali, di cooperative o società aventi peroggetto l'appalto affidato. Tali requisiti devono risultare da apposita dichiarazione degliinteressati, presentata contestualmente all'accettazione dell'incarico e con firma autenticataa norma di legge.10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nell'affidamento di incarichi di collaudo a proprifunzionari e/o dirigenti ai sensi del comma 4, tenuto conto della capacità e delle esperienzeprofessionali, devono osservare il principio della rotazione degli incarichi stessi, nonchéquello della loro equa ripartizione anche in relazione all'entità finanziaria dell'opera.11. Non possono essere conferiti incarichi di collaudatore, di collaudatore statico o dicomponente di commissione di collaudo, in corso d'opera o finale, di compo nente dicommissione giudicatrice di appalto-concorso, di componente di commissione giudicatrice diconcorso di progettazione, di componente di commissione giudicatrice di concessione dicostruzione e gestione, nonché di componente di commissione di appalto per forniture dibeni o servizi, a chi nei due anni precedenti la data del conferimento abbia ricevuto uno opiù di detti incarichi, per uno o più contratti di appalto di lavori pubblici i cui importi iniziali,cumulati, eccedano i 35 milioni di euro, esclusa IVA.12. Non può inoltre conferirsi incarico di collaudatore, di collaudatore statico, di componentedi commissione di collaudo, a chi abbia in corso altro di tali incarichi relativamente adappalto di lavori pubblici affidato alla stessa impresa con cui intercorre il contratto oggettodel nuovo incarico. Il divieto vige anche nel caso in cui il precedente rapporto concerna unadelle imprese riunite titolari del nuovo contratto o un raggruppamento di imprese checomprenda l'appaltatore o una delle imprese riunite cui è affidata la realizzazione dell'opera.13. Le amministrazioni e gli enti non possono conferire consecutivamente allo stessosoggetto incarichi di collaudo di opere eseguite dalla medesima impresa.14. I limiti e i divieti di cui ai commi 11 e 12 operano anche quando si intende conferirel'incarico di componente di commissione di collaudo a funzionari e/o dirigenti dell'ente

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appaltante.15. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non si tiene conto degli incarichinon retribuiti perché svolti nell'adempimento dei compiti di istituto.16. I componenti di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o a dareautorizzazioni su opere sulle quali è chiamato a pronunziarsi l'ufficio o l'organo di cui fannoparte, non possono ricevere incarichi retribuiti di studio, di progettista, direttore dei lavori ocollaudatore anche statico relativamente a tali opere.17. L'assenza degli impedimenti di cui al presente articolo deve risultare da appositadichiarazione resa dagli interessati contestualmente all'accettazione del l'incarico.18. I componenti di organi consultivi della Regione o degli enti locali, che abbiano resodichiarazioni non veritiere in ordine alle situazioni di incompatibilità di cui al presentearticolo, decadono automaticamente dall'incarico. La revoca è dichiarata dall'autoritàcompetente alla nomina.19. Per le opere di importo superiore a 2.500 migliaia di euro, esclusa I.V.A, si procede allanomina di commissioni di collaudo, composte da due componenti. Per le opere di importosuperiore a 5.000 migliaia di euro, esclusa I.V.A., il numero dei componenti le commissionidi collaudo è elevato a tre; in tal caso almeno due dei componenti devono essere inpossesso di professionalità tecnica.20. Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo conferiti a commissioni di piùprofessionisti, ai fini dell'applicazione delle tariffe professionali, si intendono affidati acomponenti non riuniti in collegio, ad eccezione di quelli riguardanti lavori caratterizzati dallepresenze di più categorie specialistiche, nel quale caso deve essere specificata, neldisciplinare d'incarico, l'attribuzione ai singoli tecnici della categoria per la quale sonochiamati ad effettuare le attività di collaudo.21. Le commissioni di collaudo possono essere integrate da un componente diplomato,nominato fra i dipendenti dell'ente cui spetta la nomina del collaudatore, appartenente allacategoria non inferiore a quella di istruttore, con compiti di segreteria.22. Al medesimo spetta un compenso pari ad un terzo dell'onorario del singolo collaudatore,oltre al rimborso delle spese documentate. Lo stesso criterio di rimborso delle sole spesedocumentate è applicato a tutti gli altri componenti della commissione di collaudo.23. Resta salva la facoltà di conferire incarichi di collaudo a tecnici diplomati nei limiti dellespecifiche competenze ed, in tal caso, agli stessi è corrisposto un onorario determinatosecondo le tariffe di appartenenza.24. Gli incarichi di collaudatore, anche statico, o di componente di commissione di collaudonon possono essere conferiti, a pena di nullità, prima dell'affidamento dei lavori.25. Le norme del presente articolo si applicano per gli incarichi affidati dopo l'entrata invigore della presente legge.".

Art. 23.Pubblicità

1. L'articolo 29 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:"Art. 29. Pubblicità - 1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importopari o superiore alla soglia comunitaria, contenuti nei programmi, sono rese note mediantecomunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.2. Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi sonoinviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. Gli avvisi e i bandi sonoaltresì pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, dopo dodici giornidall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per estratto su almenouno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella Regione e su almenotre quotidiani regionali.3. Per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro ed inferiore alla sogliacomunitaria, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dellaRegione siciliana e, per estratto, su uno dei principali quotidiani nazionali con particolarediffusione nella regione e su almeno tre quotidiani regionali, nonché su almeno un periodicoa diffusione regionale e su un periodico edito dall'Assemblea regionale siciliana o dallaFondazione "Federico II".4. Per i lavori di importo compreso tra 200.000 e un milione di euro gli avvisi ed i bandi digara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per estratto, su

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almeno tre dei principali quotidiani aventi maggiore diffusione nella provincia in cui sieseguono i lavori, nonché su un periodico a diffusione regionale.5. Per gli importi inferiori a 200.000 euro la pubblicazione è effettuata presso l'albo pretoriodel comune ove si eseguono i lavori ovvero presso l'albo pretorio del comune sede dellastazione appaltante.6. E' facoltà dell'ente appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità anche telematica.7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re gione siciliana reca menzione della datadi spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; lestazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di spedizione.8. La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana deve pubblicare, senza oneri, i bandi di cui alpresente articolo entro dodici giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine di ricezionedella domanda di partecipazione alla gara deve essere stabilito dagli enti appaltanti inmisura non inferiore a quindici giorni dalla data della pubblicazione suddetta. Ai finidell'assolvimento del predetto ordine di pubblicità, lo stesso giornale non può essereutilizzato contemporaneamente come nazionale e come regionale.9. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re gione siciliana dei bandi va fatta perestratto e non deve eccedere, di massima, le seicentocinquanta parole. Al terminedell'estratto, l'ente appaltante deve indicare l'ufficio presso cui gli interessati possonoacquisire il bando in forma integrale. La pubblicazione per estratto dei predetti avvisi ebandi su quotidiani e periodici deve essere effettuata utilizzando lo stesso corpo dei caratteridei testi della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.10. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie: la tipologia dellecommesse, l'importo dei lavori, la località di esecuzione, la data di pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale delle Comunità europee e/o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana, la data di presentazione dell'offerta e della domanda di partecipazione alla gara,l'indirizzo dell'ufficio ove potere acquisire le informazioni necessarie.11. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico delprogetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare ilrispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimentodi cui all'articolo 80, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, deveeffettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità dirivalsa sull'amministrazione.

Art. 24.Garanzie e coperture assicurative

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 è aggiunto il seguentecomma:"1 bis. Per i lavori d'importo a base d'asta inferiori alla soglia comunitaria e superiori a150.000 euro la cauzione di cui al comma 1 è ridotta allo 0,50 per cento da prestarsi amezzo di fideiussione bancaria. Per i lavori d'importo a base d'asta fino a 150.000 euro lacauzione non è richiesta.".2. Al comma 2 dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 il secondo periodo è sostituito daiseguenti:"In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanziafidejussoria è aumentata di 0,50 punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 percento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di un punto percentuale perogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamentesvincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestatomediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importocontrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo,la cauzione è svincolata in ragione di 1/3 dell'ammontare garantito. L'ammontare residuo èsvincolato secondo la normativa vigente.".3. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 le parole "gli ammontari stabiliticon decreto del Ministro dei lavori pubblici" sono sostituite con "500.000 euro".4. Al comma 5 dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994, sostituire le parole "e per unmassimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati" con le parole "eper un massimale non inferiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare fra il

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10 per cento ed il 20 per cento dell'importo dei lavori progettati".5. Al comma 5 dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 dopo le parole "dal pagamentodella parcella professionale" è inserito il seguente periodo: "La garanzia è ridotta del 50 percento in caso di progettista o progettisti incaricati della progettazione esecutiva certificaticon il sistema di qualità conforme alla norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e allavigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europeedella serie UNI EN ISO 45000, ovvero in caso di progettista o progettisti provvisti didichiarazione della presenza di elementi significativi e tra di loro correlati del sistema diqualità rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO45000.".6. Alla fine del comma 7 bis dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 è aggiunto ilseguente periodo: "Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cuiall'articolo 19, comma 2, lettera b), di importo superiore a 50 milioni di euro.".

Art. 25.Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109

1. All'articolo 31 della legge n. 109 del 1994, ovunque ricorrono le parole "decretolegislativo 14 agosto 1996, n. 494", sono aggiunte le seguenti: "e successive modifiche edintegrazioni.".

Art. 26.Modifiche all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109

1. All'inizio del comma 2 dell'articolo 32 della legge n. 109 del 1994 sono inserite le parole:"Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge".2. Alla fine del comma 4 dell'articolo 32 della legge n. 109 del 1994 è aggiunto il seguenteperiodo: "Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali indifformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appaltogià stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitralimedesimi non risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presentedisposizione".3. Dopo il comma 4 dell'articolo 32 della legge n. 109 del 1994 è aggiunto il seguente:"4 bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi,prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavoripubblici come definita all'articolo 2.".

Art. 27.Riunione di concorrenti

1. All'articolo 35 della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti i seguenti commi:"6. In ogni caso, qualora il soggetto subentrante abbia partecipato alla stessa gara, ilsubentro ha effetto risolutivo del contratto.7. Qualora le imprese riunite in associazione temporanea e risultate aggiudicatarie sicostituiscono successivamente in consorzio, devono ricomprendere nella composizione degliorgani della struttura consortile solo i soggetti che nelle singole imprese avevano larappresentanza legale o compiti di direzione tecnica dell'impresa alla data della celebrazionedella gara.".

Art. 28.Società di progetto

1. Il comma 1 bis dell'articolo 37 quinquies della legge n. 109 del 1994 è così sostituito:"1 bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dalcomma 1, e dalle società di trasformazione urbana di cui all'articolo 120 del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono realizzati e prestati in proprio anche nelcaso che siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essisiano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedanoobblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.".

Art. 29.Inserimento di articoli in materia di finanza di progetto

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1. Dopo l'articolo 37 nonies della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti i seguenti articoli:"Art. 37 decies. Finanza di progetto - 1. I lavori pubblici ed i lavori di pubblica utilitàpossono essere realizzati mediante finanza di progetto nel rispetto del principio dellaconcorrenza e delle previsioni della presente legge.2. In aggiunta alle procedure di cui agli articoli 19, 20 e 21 e alle procedure di cui agliarticoli 37 bis, 37 ter e 37 quater per l'attuazione, promozione ed incentivazione dellafinanza di progetto, si applica altresì la procedura negoziata di cui alla direttiva 93/37/CEEdel Consiglio del 14 giugno 1993 nei casi eccezionali ove si tratti di lavori la cui natura o icui imprevisti non consentano una fissazione preliminare o globale dei prezzi.Art. 37 undecies. Nucleo tecnico per la finanza di progetto - 1. E' istituito un Nucleo tecnicoper la finanza di progetto presso la Presidenza della Regione, dipartimento dellaprogrammazione. Il Nucleo svolge attività istruttoria nell'individuazione dei progettistrategici, promuove l'utilizzo ed il finanziamento privato delle infrastrutture, fornisce i primielementi di valutazione sulla redditività delle opere per cui si intende fare ricorso alfinanziamento privato, coordina gli interventi di finanza di progetto con la programmazionedelle risorse del POR Sicilia e degli accordi di programma quadro.2. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ilPresidente della Regione stabilisce con proprio decreto l'organizzazione, la composizione e iltrattamento economico dei componenti del Nucleo anche esterni all'Amministrazioneregionale.3. Del Nucleo fanno comunque parte almeno due dirigenti tecnici dell'ispettorato tecnico e/odell'ispettorato regionale tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici su indicazionedell'Assessore regionale per i lavori pubblici.4. Il Nucleo svolge la propria attività in collaborazione con l'unità tecnica finanza di progettoistituita presso il CIPE ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesadi 200 migliaia di euro in termini di competenza e di 100 migliaia di euro in termini di cassa.6. All'onere di cui al comma 5 si provvede in termini di competenza con parte delledisponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001) ed in termini dicassa con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).7. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 100 migliaia di euro, cui siprovvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704).".

Capo IINorme di accelerazione delle procedure in materia di lavori pubblici

Art. 30.Realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici d'interesse

regionale

1. Per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivistrategici e di preminente interesse regionale, trovano applicazione nella Regione leprevisioni dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dei relativi decreti delegatidi attuazione, in quanto compatibili con l'ordinamento regionale.2. Nei casi in cui la legge ed i decreti di cui al comma 1 facciano riferimento al CIPE deveintendersi operato il riferimento alla Giunta regionale; ove facciano riferimento al Presidentedel Consiglio dei ministri ed ai ministri deve intendersi operato il riferimento rispettivamenteal Presidente della Regione ed agli assessori regionali competenti per materia; ove faccianoriferimento al Consiglio superiore dei lavori pubblici deve intendersi operato il riferimentoalla Commissione regionale dei lavori pubblici di cui all'articolo 7 bis.

Titolo IIDISCIPLINA DEGLI APPALTI DI FORNITURA DI BENI E DEGLI APPALTI DI SERVIZI E NEI

SETTORI ESCLUSIArt. 31.

Contratti di fornitura di beni

1. Le forniture di beni nella Regione siciliana sono disciplinate dalle disposizioni del decretolegislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modifiche ed integra zioni.2. I contratti di fornitura di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa di cui

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al comma 1 e superiori a 100.000 euro sono disciplinati dai regolamenti degli enti di cui allalettera a), del comma 2, dell'articolo 2 nel rispetto dei principi del decreto del Presidentedella Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 e successive modifiche ed integrazioni.3. E' consentito l'affidamento a trattativa privata mediante gara informale disciplinata dairegolamenti di cui al comma 2 di forniture di beni di importo fino a 100.000 euro.4. Con le procedure di cui al comma 3 non è consentito, nel corso di uno stesso anno solare,affidare ad una stessa impresa forniture il cui importo complessivo superi i 100.000 euro.

Art. 32.Appalti di servizi

1. Gli appalti di servizi nella Regione sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995,n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.2. Gli appalti di servizi di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa di cuial comma 1 sono disciplinati dai regolamenti degli enti di cui alla lettera a) del comma 2dell'articolo 2, con l'osservanza dei principi che discendono dalla medesima disciplina epossono essere affidati a trattativa privata mediante gara informale nel rispetto dellecondizioni stabilite dai regolamenti medesimi, con esclusione dei servizi di cui alle categorie11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificheed integrazioni.3. Nel corso di uno stesso anno solare, non è possibile affidare ad una stessa impresa, conle procedure della trattativa privata disciplinate dai regolamenti degli enti di cui al comma 2,servizi il cui importo complessivo raggiunga o superi la soglia comunitaria.

Art. 33.Appalti nei settori esclusi

1. Gli appalti nei settori esclusi nella Regione sono disciplinati dal decreto legislativo 17marzo 1995, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni.2. Gli appalti nei settori esclusi di importo inferiore alla soglia di applicazione dellanormativa di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti degli enti di cui alla lettera a)del comma 2 dell'articolo 2, nel rispetto dei principi che discendono dalla medesimanormativa, con esclusione dei servizi di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decretolegislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 34.Ricorso a trattativa privata

1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge nonché a norme statutarie o regolamentari,il ricorso alla trattativa privata senza gara formale per l'affidamento degli appalti di cui alpresente titolo è consentito, senza previe autorizzazioni, per importi non superiori a 25.000euro.2. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso, previo parere degli uffici competenti, quandosia ravvisata la necessità e l'urgenza di accelerare le procedure per l'acquisto di beni eservizi non programmabili preventivamente.3. Nei casi predetti si deve procedere, a pena di nullità, ad espletare gara informaleinvitando almeno cinque ditte, ridotte a tre nei comuni con popolazione inferiore a diecimilaabitanti, con l'esclusione dell'acquisto di forniture di beni e servizi gestiti da soggetti inregime di privativa.4. Tutte le determinazioni sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse perconoscenza entro il termine di cinque giorni dall'adozione alla presidenza dell'organoassembleare o consiliare ed, ove istituito, al difensore civico. Le stesse devono esserepubblicate a norma di legge nell'albo dell'ente.

Art. 35.Pubblicità

1. La pubblicità dei bandi di gara prevista dai decreti legislativi di cui agli articoli 31 e 32,fatte salve le norme concernenti la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunitàeuropee, va effettuata mediante pubblicazione nell'albo degli enti ove la stazione appaltanteha sede nonché, ove l'importo sia superiore a 100.000 euro, mediante pubblicazione senzaoneri nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e ove l'importo sia superiore a 200.000

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euro mediante la pubblicazione per estratto, su almeno tre quotidiani e un periodicoregionali. Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 23.

Titolo IIINORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 36.Procedure per le espropriazioni e le occupazioni

1. Le disposizioni riguardanti le espropriazioni per pubblica utilità di cui al decreto delPresidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, si applicanonell'ordinamento regionale contestualmente all'entrata in vigore della presente leggeovvero, ove successive, con le decorrenze previste nel citato decreto.

Art. 37.Modifiche alla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 è premesso ilseguente comma:"01. In materia di subappalti, noli e forniture, si applicano le disposizioni di cui al presentearticolo nonché le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 esuccessive modifiche ed integrazioni.".

Art. 38.Certificazione antimafia

1. Le disposizioni che prevedono l'obbligo della certificazione antimafia sono estese, nel casodi società che partecipano ad appalti pubblici, ai componenti dell'organo di amministrazionee del collegio sindacale.

Art. 39.Esclusione del rimborso dei finanziamenti per opere marittime e per opere idrauliche

1. Gli interventi di finanziamento per opere marittime e portuali e per opere idrauliche diquarta e quinta categoria sono effettuati dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici senzaoneri di rimborso delle quote di spesa a carico degli enti e dei soggetti obbligati.2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai finanziamenti effettuati primadell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 40.Interventi per l'approvvigionamento idro-potabile

1. L'Amministrazione regionale provvede, per l'ap-provvigionamento idro-potabile deicomuni della Regione, al finanziamento delle opere di costruzione, completamento,rifacimento, ristrutturazione e riparazione di acquedotti da alimentare con acque pubbliche,in favore di enti pubblici regionali, locali ed istituzionali e dei consorzi, sulla scorta diapposita dichiarazione, rilasciata sotto la propria responsabilità dal legale rappresentantedell'ente richiedente il finanziamento, attestante la disponibilità giuridica o l'uso dell'acquautilizzata, purchè sia pendente il perfezionamento delle procedure previste dalla vigentenormativa in materia di acque.

Art. 41.Norme transitorie

1. I programmi annuali e triennali delle opere pubbliche adottati entro i dodici mesisuccessivi all'entrata in vigore della presente legge possono includere, in deroga a quantoprevisto dalla presente legge, opere munite di progetto già tecnicamente approvato comeprogetto esecutivo ai sensi della disciplina regionale previgente.2. Sono fatti salvi i bandi di gara già approvati dall'organo esecutivo competente dell'enteappaltante alla data di entrata in vigore della presente legge.3. Le procedure per l'affidamento di incarichi di studio e di progettazione di importo inferiorealla soglia comunitaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge decadono,ove non concluse, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del relativo bando o avviso digara. Sono comunque fatte salve le procedure concluse entro due mesi dalla data di entratain vigore della presente legge.

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4. Sono fatti salvi gli incarichi di progettazione in corso di espletamento o espletati; leamministrazioni conferenti nominano i responsabili del procedimento e, previa relazionedello stesso, provvedono, ove necessario, a richiedere ai professionisti incaricatil'adeguamento delle progettazioni ai requisiti previsti dalla presente legge. Gli eventualimaggiori oneri sono ricompresi nel quadro economico del progetto.5. Per le anticipazioni sul prezzo di appalto continua ad applicarsi il comma 1 dell'articolo 5del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 esuccessive modifiche ed integrazioni.6. Le disposizioni relative alle spese per la gestione degli impianti idrici continuano adapplicarsi fino all'attivazione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n.36 e successive modifiche ed integrazioni. Tra dette spese devono essere comprese anchequelle relative alla fornitura di energia per il funzionamento dei dissalatori.7. I programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche per l'anno 2002 possonoincludere, in aggiunta alle opere dotate di progetti definitivi o esecutivi muniti di tutte leautorizzazioni e i pareri conseguibili in dette fasi di elaborazione dei progetti, opere munitedi progetto già tecnicamente approvato come progetto di massima o esecutivo ai sensi delladisciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.8. L'affidamento dei lavori con le procedure di scelta del contraente di cui alla presentelegge puo essere avviato anche sulla scorta di progetti già tecnicamente approvati comeesecutivi secondo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 42.Abrogazione di norme

1. Sono abrogati: la legge regionale 2 agosto 1954, n. 32 e successive modifiche edintegrazioni; la legge regionale 20 settembre 1957, n. 53 e successive modifiche edintegrazioni; la legge regionale 18 novembre 1964, n. 29 e successive modifiche edintegrazioni; la legge regionale 25 luglio 1969, n. 23 e successive modifiche ed integrazionicon esclusione degli articoli 1, 3, 14 e 18; l'articolo 23 della legge regionale 8 marzo 1971,n. 5; l'articolo 14 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19; gli articoli dal 5 al 23, 29, 32,33, 34, 36, 37 e 38 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35; la legge regionale 29 aprile1985, n. 21 con esclusione degli articoli 7, 16 e 30; la legge regionale 12 gennaio 1993, n.10, ad eccezione del capo I; gli articoli dal 150 al 152 e 154 della legge regionale 1settembre 1993, n. 25; gli articoli dall'1 all'11 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19;gli articoli dall'1 al 4 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10; gli articoli dall'1 al 22della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4; gli articoli dall'1 al 20 della legge regionale 6aprile 1996, n. 22; gli articoli 1, commi da 1 a 8, 2 e 3 della legge regionale 2 settembre1998, n. 21; gli articoli 44 e 120 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.2. Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni normative e regolamentari regionali,generali e speciali, in contrasto o, comunque, incompatibili con la presente legge.

Art. 43.Testo coordinato

1. Il testo della legge n. 109 del 1994, coordinato con le norme di cui alla presente legge, èpubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contestualmente alla pubblicazionedella presente legge.

Art. 44.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana edentrerà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione.2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dellaRegione.Palermo, 2 agosto 2002.Presidente della Regione CUFFAROAssessore regionale per i lavori pubblici SCAMMACCA DELLA BRUCAAvvertenza:Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, deltesto unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è

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operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondole relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.Per quanto attiene la legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavoripubblici", si rinvia al testo coordinatodi seguito pubblicato.

Nota all'art. 30, comma 1:L'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 "Delega al Governo in materia di infrastruttureed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivitàproduttive", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 2001,n. 299, S.O., dispone in materia di individuazione e realizzazione delle infrastrutturepubbliche e private, degli insediamenti strategici di preminente interesse nazionale e deirelativi principi e criteri direttivi.

Nota all'art. 31, comma 1:Il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 "Testo unico delle disposizioni in materia diappalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/295/CEE" èpubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 agosto 1992, n. 188, S.O.

Nota all'art. 31, comma 2:Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573, "Regolamento recante norme per la semplificazione deiprocedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievocomunitario" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 ottobre 1994,n. 273.

Nota all'art. 32, comma 1:Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 "Attuazione della Direttiva 92/50/CEE inmateria di appalti pubblici di servizi" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana 6 maggio 1995, n. 104, S.O.

Nota all'art. 32, comma 2:Le categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157riguardano, rispettivamente: "11. Servizi di consulenza gestionale e affini; 12. Serviziattinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica edalla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi disperimentazione tecnica ed analisi.".

Nota all'art. 33, comma 1:Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 "Attuazione delle direttive 90/531/CEE e93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi" è pubblicato nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana 6 maggio 1995, n. 104, S.O.

Nota all'art. 33, comma 2:Per le categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedinota all'art. 32, comma 2.

Nota all'art. 36, comma 1:Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari inmateria di espropriazione per pubblica utilità", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana 16 agosto 2001, n. 189, S.O.

Nota all'art. 37, comma 1:L'art. 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, per effetto dell'integrazioneoperata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:"Disposizioni in materia di subappalti, noli e forniture. - 1. In materia di subappalti, noli eforniture, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo nonché le disposizioni di cuiall'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.1. Le imprese partecipanti alle gare per l'appalto dei lavori pubblici qualunque sia l'importo

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posto a base d'asta, devono, in sede di presentazione dell'offerta, indicare dettagliatamentei mezzi di cui dispongono in proprio per l'esecuzione dei lavori. Qualora le imprese intendanoavvalersi di noli a freddo dovranno produrre apposita dichiarazione in sede di presentazionedelle offerte. La mancata presentazione di tale dichiarazione non comporta esclusione macostituisce motivo di diniego dell'autorizzazione di cui al presente articolo.2. I soggetti cui vengono subappaltati o affidati in cottimo lavori, o con cui vengono stipulaticontratti per la fornitura di beni o servizi o contratti di nolo non devono trovarsi in alcunadelle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 esuccessive modifiche.3. Salvo che la legge non disponga per specifici interventi, ulteriori e diverse condizioni,l'affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere o di lavori pubblicicompresi nell'appalto ovvero la stipula di contratti per la fornitura di beni o servizi o pernoli, è autorizzato dall'ente o dall'amministrazione appaltante qualora sussistano lecondizioni indicate nel comma 3, dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 esuccessive modifiche e previo accertamento delle capacità economiche e tecniche di cui agliarticoli 20 e 21 del 4 decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche.4. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21 èabrogata; trova applicazione l'articolo 18 del decreto legislativo 19 dicembre 199l, n. 406 esuccessive modifiche.5. Le ditte esecutrici, ovvero le ditte private, presentano una dichiarazione di responsabilitàattestante l'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confrontidei lavoratori; tale dichiarazione è parte integrante della documentazione per la richiestadella certificazione finale di abitabilità, agibilità e di qualunque altra autorizzazione richiesta.6. Le autorizzazioni di cui al comma 3, con riferimento alla stipula di contratti per lafornitura di beni, servizi e noli, possono essere negate anche nel caso in cui l'enteappaltante ravvisi il verificarsi di forme illecite o surrettizie di subappalto. È rilevante ai finidel diniego di autorizzazione che l'impresa fornitrice dei beni, servizi o noli abbia presoparte, non rimanendo aggiudicataria, alla gara per l'esecuzione degli stessi lavori.".

Nota all'art. 41, comma 5:Il comma 1 dell'art. 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28maggio 1997, n. 140 "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica", così dispone:"1. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasiforma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e diservizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presentedecreto e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unioneeuropea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto conquelle di cui al presente comma. Per l'attuazione dei programmi URBAN cofinanziatidall'Unione europea l'anticipazione sui contratti suddetti non può superare la sommacomplessiva del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione dell'appalto.".

Nota all'art. 41, comma 6:La legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" è pubblicata nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 gennaio 1994, n. 14, S.O.

Nota all'art. 42, comma 1:L'art. 1 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21 "Norme in materia di lavori pubblicied urbanistica. Proroghe dei termini di cui alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 e 3novembre 1994, n. 43" per effetto dell'abrogazione operata dall'articolo che qui si annota èil seguente:"Procedimenti di aggiudicazione. - 1. .....2. .....3. .....4. .....5. .....6. .....7. .....

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8. .....9. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 è sostituito dalseguente:"4. Per l'aggiudicazione dei cottimi fiduciari e per l'affidamento di lavori e forniture mediantetrattativa privata, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 1, lettera a),primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerteche presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmeticadei ribassi di tutte le offerte ammesse.".

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 294"Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi".Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su propostadell'Assessore per i lavori pubblici (Scammacca della Bruca) il 19 dicembre 2001.Trasmesso alla Commissione Ambiente e territorio in data 10 gennaio 2002.D.D.L. n. 119"Norme per l'espropriazione per pubblica utilità".Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Catania Giuseppe il 26 luglio 2001.Trasmesso alla Commissione Ambiente e territorio in data 19 settembre 2001.D.D.L. n. 268"Disciplina degli appalti di lavori, forniture e servizi".Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Formica, Incardona, Infurna, Ioppolo,Tricoli, Virzi il 7 novembre 2001.Trasmesso alla Commissione Ambiente e territorio (IV) in data 19 novembre 2001.D.D.L. n. 290"Nuove disposizioni in materia di lavori pubblici in Sicilia".Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Ardizzone, Sbona, Lo Giudice, Savona,Dina, Fratello il 14 dicembre 2001.Trasmesso alla Commissione Ambiente e territorio (IV) in data 20 dicembre 2001D.D.L. n. 306"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, riguardante: Normeper l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia".Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Incardona, Formica, Infurna, Ioppolo,Tricoli, Virzì il 24 dicembre 2001.Trasmesso alla Commissione Ambiente e territorio (IV) in data 10 gennaio 2002.D.D.L. n. 313"Norme per favorire l'occupazione professionale giovanile nell'affidamento degli incarichi diprogettazione di opere pubbliche".Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Lo Monte, Basile, D'Antoni, Amendolia,Sanzeri il 18 gennaio 2002.Trasmesso alla Commissione Ambiente e territorio (IV) in data 22 gennaio 2002.D.D.L. n. 339"Norme in materia di appalti di lavori, forniture e servizi".Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Giannopolo, Oddo, Speziale, Zago, DeBenedictis, Capodicasa, Cracolici, Crisafulli, Panarello, Villari il 26 febbraio 2002.Trasmesso alla Commissione Ambiente e territorio (IV) in data 5 marzo 2002.D.D.L. n. 353"Disposizioni per la realizzazione di opere pubbliche".Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Ferro, Raiti il 23 marzo 2002.Trasmesso alla Commissione Ambiente e territorio (IV) in data 27 marzo 2002.D.D.L. n. 369"Norme transitorie per l'uso delle risorse comunitarie nel settore dei lavori pubblici".Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Formica, Incardona, Infurna, Ioppolo,Tricoli, Virzì il 2 maggio 2002.Trasmesso alla Commissione Ambiente e territorio in data 7 maggio 2002.D.D.L. n. 388"Nuova disciplina in materia di utilizzo delle risorse comunitarie nel settore dei lavori

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pubblici".Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Acierno il 14 maggio 2002.Trasmesso alla Commissione Ambiente e Territorio (IV) in data 14 maggio 2002.

Esaminati dalla Commissione ed abbinati nella seduta n. 32 del 29 maggio 2002.Esaminati dalla Commissione nella seduta n. 35 del 5 giugno e n. 36 dell'11 giugno 2002.Deliberato l'invio del testo coordinato in Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 36 dell'11giugno 2002.Parere reso dalla Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 60 del 18 giugno 2002.Esitato per l'Aula nella seduta n. 37 del 18 giugno 2002.Relatore: Beninati.Discusso dall'Assemblea nelle sedute nn. 61 del 18 giugno, 63 del 25 giugno, 66 del 9, 67del 10, 68 dell'11, 69 del 16 e 72 del 18 luglio 2002.Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 75 del 24 luglio 2002.

indice

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Regione Autonoma della SardegnaRegione Autonoma della SardegnaRegione Autonoma della SardegnaRegione Autonoma della Sardegna Legge 09 agosto2002, N. 14Legge 09 agosto2002, N. 14Legge 09 agosto2002, N. 14Legge 09 agosto2002, N. 14

Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale regionale.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Gli enti e le pubbliche amministrazioni, richiamati negli articoli 1 e 11, penultimo comma, della legge regionale 22 aprile 1987 n. 24, che intendono appaltare, concedere o affidare la realizzazione di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito del territorio regionale sono tenuti all’applicazione delle seguenti disposizioni per la validità dell’intero procedimento.

ART. 2

Qualificazione delle imprese

1. La qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici di cui all’articolo 1 della presente legge, attestata sulla base delle disposizioni seguenti, costituisce condizione sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria, dell’idoneità tecnica e organizzativa, della dotazione di attrezzature tecniche e dell’adeguato organico medio annuo delle imprese ai fini della partecipazione alle gare d’appalto dei lavori pubblici di cui all’articolo 1 della presente legge.

2. Per i lavori il cui importo a base d’asta sia pari o inferiore a euro 77.469, le imprese interessate dimostrano di svolgere un’attività lavorativa adeguata a quella dei lavori oggetto dell’appalto presentando, in sede di gara, il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ovvero dichiarazione personale sostituiva redatta nei modi di legge.

3. Per i lavori di importo, a base d’asta, superiore a euro 20.658.276, l’impresa partecipante deve dimostrare:

a) il conseguimento della qualificazione nella classifica 09;

b) l’aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, un volume d’affari, conseguente ai lavori svolti non inferiore a tre volte l’importo a base di gara.

4. Il requisito di cui al comma 3 è comprovato secondo quanto previsto dall’articolo 11, commi 2 e 3, ed è soggetto a verifica secondo l’articolo 10, comma 1-quater della legge 11 febbraio1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

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ART. 3

Organismo di qualificazione

1. La qualificazione delle imprese che intendono partecipare agli appalti di lavori pubblici di cui all’articolo 1 della presente legge viene attribuita da una apposita Commissione permanente, costituita presso l’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici.

2. La commissione è così composta:

a) dal direttore del Servizio competente dell’Assessorato regionale dei Lavori pubblici;

b) da quattro membri tecnici effettivi del Comitato Tecnico- amministrativo regionale e/o provinciali dei lavori pubblici;

c) da un rappresentante delle Province Sarde, designato dall’Unione regionale delle Province;

d) da un rappresentante designato dall’Unione regionale delle Camere di Commercio;

e) da un rappresentante designato dall’ANCI Sardegna;

f) dai direttori dei servizi degli Uffici del Genio Civile di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano;

g) da undici rappresentanti della categoria dei costruttori edili di cui:

1) tre designati dall’A.N.C.E. Sardegna;

2) tre designati dall’Associazione Piccole Imprese (ANIEM-API Sarda);

3) tre in rappresentanza delle due associazioni più rappresentative dell’artigianato sardo: l’associazione più rappresentativa designa due componenti su tre;

4) due su designazione delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle società cooperative più rappresentative a livello nazionale;

h) da tre rappresentanti delle categorie lavoratrici interessate, designati dalle Associazioni che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali, regionali o provinciali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto;

i) dal direttore del settore ispezione della direzione regionale del lavoro o da un suo delegato.

3. Le funzioni di segretario, con attività verbalizzante, sono svolte da un dipendente, assegnato al Servizio competente ed appartenente almeno alla VI fascia funzionale.

4. La Commissione è presieduta dal Direttore generale dell’Assessorato regionale dei LL.PP. o in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dal Direttore del Servizio competente.

5. Le deliberazioni sono assunte con la presenza di almeno metà più uno dei componenti e con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Contro le deliberazioni della Commissione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione, è ammesso ricorso alla Giunta regionale la quale, entro i sessanta giorni

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successivi, ove non ritenga di respingerlo, può disporre, per una sola volta, il riesame da parte della Commissione.

7. Un estratto delle deliberazioni della Commissione è pubblicato, entro trenta giorni dalla loro adozione, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

8. La Commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti, tranne per i componenti dipendenti delle amministrazioni pubbliche, possono essere riconfermati per un solo quadriennio.

9. Alla nomina della Commissione ovvero alla modifica della sua composizione provvede, con proprio decreto, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici.

10. La Commissione è convocata dal Presidente, o dal suo delegato, con un preavviso di almeno cinque giorni.

11. Gli ordini del giorno delle sedute sono comunicati ai componenti al momento della convocazione.

12. L’esposizione alla Commissione degli argomenti in discussione può essere affidata, almeno dieci giorni prima della riunione del medesimo organo collegiale, dal Servizio competente ad un componente che redige, sottoscrivendola, una relazione redatta secondo il modello previamente predisposto.

13. Copia della domanda e dell’annesso corredo documentale concernente la richiesta di qualificazione o di variazione della situazione dell’impresa interessata, viene affidata dal predetto Servizio al componente della Commissione ai fini della relazione di cui al comma 12.

14. La Commissione, nella sua prima seduta, stabilisce le regole interne per il suo funzionamento ed approva la modulistica da utilizzare dalle imprese ai fini della presente legge.

15. Le decisioni della Commissione sono comunicate alle imprese interessate entro trenta giorni dalla loro adozione dal Direttore del Servizio competente che provvede, altresì, alla raccolta delle notizie sull’idoneità tecnica, finanziaria, organizzativa e morale degli imprenditori.

ART. 4

Albo regionale appaltatori

1. Le imprese qualificate vengono iscritte in un apposito casellario denominato “Albo regionale appaltatori” che, già istituito ai sensi della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13, è diviso in quattro sezioni:

a) consorzi di società, di cooperative o di imprese;

b) cooperative;

c) imprese individuali;

d) società.

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2. L’Albo ha sede presso l’Assessorato dei lavori pubblici ed è tenuto dal personale addetto designato dal competente dirigente che forma la segreteria dell’Albo.

3. L’iscrizione all’Albo si comprova mediante attestazione, rilasciata dal competente Servizio valevole per tre anni dalla data della deliberazione della Commissione di cui all’articolo 3.

4. Alla presentazione della domanda di qualificazione ovvero di revisione, di variazione delle specializzazioni o di aumento della classifica, le imprese versano l’importo fisso di euro 154,94 a titolo di contributo alle spese di tenuta e aggiornamento del casellario.

5. Nell’Albo sono inseriti in via informatica per ogni impresa qualificata i seguenti dati:

a) denominazione e ragione sociale, indirizzo, partita IVA e codice fiscale, numero di matricola, data di iscrizione alla Camera di Commercio;

b) rappresentanti legali, direttori tecnici e organi con poteri di rappresentanza;

c) categorie ed importi della qualificazione conseguita;

d) data dell’ultima attestazione conseguita e data di cessazione dell’efficacia dell’attestazione di qualificazione;

e) cifra d’affari in lavori, costo complessivo del personale e costo degli ammortamenti nell’ultimo quinquennio;

f) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nell’ultimo quinquennio;

g) elenco dell’attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria;

h) data di cancellazione o sospensione dal casellario e motivi della cancellazione o della sospensione;

i) eventuali procedure concorsuali pendenti.

ART. 5

Categorie e classifiche

1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali e per categorie di opere specializzate secondo l’elenco di cui all’articolo 6 e secondo gli importi di cui all’articolo 7.

2. Al fine della declaratoria delle categorie si fa rinvio all’allegato A) del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

3. La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori pubblici di cui all’articolo 1 della presente legge, nei limiti della propria classifica attribuita incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base d’asta.

ART. 6

Categorie di opere

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1. Le categorie di opere generali, individuate con il simbolo “OG”, sono le seguenti:

OG 1 - edifici civili e industriali

OG 2 - restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali

OG 3 - strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari

OG 4 - opere d’arte nel sottosuolo

OG 5 - dighe

OG 6 - acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione, di evacuazione

OG 7 - opere marittime e lavori di dragaggio

OG 8 - opere fluviali, di difesa e di sistemazione idraulica e di bonifica

OG 9 - impianti per la produzione di energia elettrica

OG 10 - impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua

OG 11 – impianti tecnologici

OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OG 13 – opere di ingegneria naturalistica

2. Le categorie di opere specializzate, individuate con il simbolo “OS”, sono le seguenti:

OS 1 - lavori di terra

OS 2 - superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico

OS 3 - impianti idrico - sanitari, cucine, lavanderie

OS 4- impianti elettromeccanici trasportatori

OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione

OS 6 - finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

OS 7 - finiture di opere generali di natura edile

OS 8 - finiture di opere generali di natura tecnica

OS 9 - impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

OS 10 - segnaletica stradale non luminosa

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OS 11 - apparecchiature strutturali speciali

OS 12 - barriere e protezioni stradali

OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato

OS 14 - impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti

OS 15 – pulizia di acque marine, lacustri e fluviali

OS 16 – impianti per centrali di produzione energia elettrica

OS 17 – linee telefoniche ed impianti di telefonia

OS 18 – componenti strutturali in acciaio e metallo

OS 19 – impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati

OS 20 - rilevamenti topografici

OS 21 - opere strutturali speciali

OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione

OS 23 - demolizione di opere

OS 24 - verde e arredo urbano

OS 25 - scavi archeologici

OS 26 - pavimentazioni e sovrastrutture speciali

OS 27 - impianti per la trazione elettrica

OS 28 - impianti termici e di condizionamento

OS 29 - armamento ferroviario

OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS 31 - impianti per la mobilità sospesa

OS 32 - strutture in legno

OS 33 - coperture speciali

OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

ART. 7

Classifiche

1. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

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01 – fino a euro 154.937

02 – fino a euro 258.228

03 – fino a euro 516.457

04 – fino a euro 1.032.913

05 – fino a euro 2.582.284

06 – fino a euro 5.164.569

07 – fino a euro 10.329.138

08 – fino a euro 15.493.707

09 – oltre euro 15.493.707

TITOLO II

REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

ART. 8

Domanda di qualificazione

1. Le imprese interessate al conseguimento della qualificazione devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui al presente titolo.

2. La documentazione del possesso dei requisiti è allegata alla domanda di qualificazione da presentare all’Assessorato regionale dei lavori pubblici – Albo Regionale Appaltatori.

3. Nella domanda di qualificazione, il rappresentante dell’impresa dichiara di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti previsti dalla Legge 31 dicembre 1996, n. 675, delle finalità del trattamento dei dati dell’impresa e delle persone fisiche che ne fanno parte e di essere informato e di dare informazione alle medesime persone fisiche che i dati di cui sopra sono oggetto di pubblicazione per i fini istituzionali dell’Amministrazione riguardanti l’esecuzione dei lavori pubblici.

4. L’impresa può chiedere di essere qualificata a più categorie di lavoro purché sia in possesso dei requisiti per ciascuna di esse.

5. La domanda e la documentazione relativa presentata dall’impresa, prima di essere affidate ai relatori, sono sottoposte all’istruttoria da parte del competente ufficio dell’Albo che provvede ad accertare la presenza dei requisiti previsti. Tale ufficio compila una scheda, contenente i dati dell’impresa e i requisiti presentati, che è consegnata al relatore per l’esposizione in Commissione.

ART. 9

Requisiti d’ordine generale

1. I requisiti di ordine generale occorrenti per ottenere la qualificazione sono:

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a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;

b) assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato per delitti contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione e condanna con pena superiore ad un anno di reclusione per delitti non colposi o preterintenzionali, ovvero inesistenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale;

d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o dei paesi di residenza;

e) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;

f) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Ufficio Registro delle Imprese - ai sensi del D.P.R. 07 dicembre 1995, n. 581 – riguardante i seguenti requisiti:

1) l’indicazione dell’oggetto sociale e dell’attività che devono essere adeguate alle categorie di lavoro per le quali l’impresa chiede l’iscrizione all’Albo delle imprese qualificate;

2) il riferimento alla Legge 5 marzo 1990, n. 46, per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di impiantistica (qualora l’impresa voglia operare nel settore);

3) la dichiarazione che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo state iniziate, né essendo in corso a suo carico procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, scioglimento e liquidazione;

4) le generalità e l’indicazione dei rappresentanti legali, degli amministratori, dei consiglieri e dei procuratori in carica con la specifica dei poteri conferiti ai medesimi nonché di tutti i direttori tecnici della società; nel caso di società in accomandita semplice, devono essere indicati tutti gli accomandatari e tutti i direttori tecnici e nel caso di società in nome collettivo tutti i componenti e tutti i direttori tecnici;

5) l’assenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste nell’articolo 10 della Legge n. 575 del 1965, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal decreto legislativo n. 490 del 1994;

g) assolvimento degli oneri contributivi dovuti agli enti previdenziali, assicurativi e alle Casse Edili, qualora dovuti, derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. I requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) sono comprovati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione che deve essere rilasciata:

a) da tutti i direttori tecnici e da tutti i componenti, se trattasi di società in nome collettivo;

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b) da tutti i direttori tecnici e da tutti gli accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice;

c) da tutti i direttori tecnici e da tutti i rappresentanti legali per ogni altro tipo di società, consorzi e cooperative;

d) da tutti i procuratori speciali o generali della società.

3. I requisiti di cui alla lettera f) del comma 1 sono comprovati mediante presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio – Ufficio Registro Imprese.

4. I requisiti di cui alla lettera g) del comma 1 sono dimostrati mediante certificazione dei medesimi enti e Casse Edili.

ART. 10

Requisiti di ordine speciale

1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:

a) capacità economica e finanziaria;

b) capacità tecnica e organizzativa;

c) dotazione di attrezzature tecniche;

d) adeguato organico medio annuo.

2. Ai fini del rispetto dei requisiti di ordine speciale, l’importo della classifica 09 (illimitato) di cui all’articolo 7 è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.276.

3. Per concorrere agli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.276 l’impresa, oltre alla qualificazione di cui alla presente legge, deve dimostrare di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d’affari in lavori, ottenuta mediante attività diretta o indiretta, non inferiore a tre volte l’importo a base di gara.

ART. 11

Capacità economica e finanziaria

1. La capacità economica e finanziaria è dimostrata:

a) da idonee referenze bancarie rilasciate da istituti di credito, indicati dall’impresa nella domanda di iscrizione, concernenti la solidità finanziaria dell’impresa;

b) dalla cifra di affari in lavori realizzata dall’impresa negli ultimi cinque anni mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al 100 per cento della somma degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie. Per la determinazione dell’importo complessivo della cifra d’affari concorre interamente il valore dell’attrezzatura per effetto dell’applicazione del comma 2 dell’articolo 18 della presente legge.

2. La cifra d’affari in lavori relativa all’attività diretta è comprovata:

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a) per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i consorzi di imprese artigiane e i consorzi stabili che effettuano esclusivamente attività di costruzione ai sensi dell’articolo 12 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, con le dichiarazioni annuali IVA e con il modello unico corredati della relativa ricevuta di presentazione;

b) per le società di capitali e le società di cooperative che effettuano esclusivamente attività di costruzione, con la presentazione dei bilanci annuali redatti ai sensi dell’articolo 2423 e segg. del Codice Civile riclassificati in base alle normative europee recepite nell’ordinamento italiano, corredati della relativa nota che ne attesti l’avvenuto deposito.

3. La cifra d’affari in lavori relativa all’attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell’impresa richiedente, è comprovata con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito dei consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della Legge n. 109 del 1994 e delle società fra imprese riunite dei quali l’impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti dai soggetti consorziati.

ART. 12

Capacità tecnica e organizzativa

1. La capacità tecnica ed organizzativa dell’impresa è dimostrata con la presentazione di certificati dai quali risulti che l’impresa ha eseguito lavori analoghi a quelli per i quali l’imprenditore chiede la qualificazione.

2. Per lavori analoghi si intendono i lavori rientranti nella tabella di classificazione delle opere generali e specializzate di cui all’articolo 6.

3. I certificati sono rilasciati:

a) se trattasi di lavori pubblici, da un funzionario tecnico in servizio, responsabile di ufficio statale, regionale, provinciale, comunale o di altri enti pubblici che hanno curato l’appalto dell’opera; nel caso in cui manchi il responsabile tecnico dei suddetti uffici i certificati sono rilasciati dal rappresentante dell’ente pubblico e vistati da un tecnico dell’ente medesimo; se i lavori pubblici sono stati eseguiti dall’impresa interessata all’iscrizione con contratto di subappalto, i certificati contengono anche l’esplicita indicazione della ditta appaltante e gli estremi dell’autorizzazione concessa per il sub - appalto;

b) se trattasi di lavori privati, dal direttore dei lavori ovvero dal committente; la dichiarazione è sempre vistata dall’Ufficio del Genio Civile, competente per territorio, che accerta e conferma i lavori eseguiti. A corredo dei certificati dei lavori privati, l’interessato allega copia delle fatture il cui importo deve corrispondere all’ammontare dei lavori eseguiti indicati nel certificato.

4. L’Ufficio del Genio Civile competente per territorio dovrà apporre sul certificato suddetto il visto di conferma sui lavori.

5. Sia per i lavori pubblici che per quelli privati il certificato, inoltre, indica:

a) il nominativo del direttore tecnico - con relativo codice fiscale - sotto la cui direzione i lavori sono stati eseguiti dall’impresa interessata all’iscrizione;

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b) l’oggetto e il luogo dell’opera eseguita, con la menzione dell’ente pubblico o del committente a favore dei quali l’opera è stata realizzata; l’oggetto dell’opera deve essere esaurientemente descritto con tutte le caratteristiche salienti del lavoro effettuato in modo che si possa individuare inequivocabilmente la categoria di opera corrispondente; i lavori eseguiti devono rientrare nella tabella di classificazione delle categorie di opere sopra indicate;

c) l’importo della categoria del lavoro prevalente ed eventualmente l’importo delle categorie dei lavori scorporabili;

d) il periodo di inizio e termine dei lavori;

e) la data e il numero del contratto di appalto (se trattasi di lavori pubblici);

f) che i lavori sono stati, regolarmente e con buon esito, portati a termine, senza dar luogo a vertenze con il committente;

g) gli estremi della certificazione liberatoria rilasciata dalle Casse Edili riconosciute, ai sensi delle vigenti disposizioni, per l’assolvimento degli oneri contributivi dovuti a favore dei lavoratori dipendenti.

6. I lavori di cui al presente articolo riguardano quelli eseguiti negli ultimi cinque anni antecedenti la data della domanda di qualificazione; nel caso di lavori iniziati in epoca precedente, i certificati contengono la parte dei lavori eseguiti nel quinquennio utile.

7. Per i lavori in corso di esecuzione alla data di presentazione della domanda di qualificazione, i certificati indicano l’importo dei lavori contabilizzati sulla base degli stati di avanzamento emessi nel quinquennio utile ed eseguiti alla data del rilascio del certificato.

8. L’importo dei lavori è costituito dall’importo contabilizzato al netto del ribasso d’asta, incrementato dall’eventuale revisione dei prezzi e dall’importo delle riserve riconosciute all’impresa con esclusione dei compensi riconosciuti a titolo risarcitorio.

ART. 13

Criteri di valutazione dell’attività lavorativa eseguita per conto terzi

1. L’attribuzione alle categorie di qualificazione individuate dalle tabelle di cui all’articolo 6 e relative ai lavori eseguiti per conto di soggetti pubblici ovvero di soggetti sottoposti all’applicazione delle leggi in materia di opere pubbliche, è effettuata con riferimento alla categoria prevalente indicata nel bando di gara o nella lettera d’invito.

2. I lavori privati, non sottoposti al vincolo delle leggi in materia di lavori pubblici, effettuati in regime privatistico ai sensi delle sole norme del Codice Civile, sono sottoposti, come indicato all’articolo 12, all’accertamento del Servizio del Genio Civile competente per territorio che attesta la conformità dei lavori certificati a quelli eseguiti dall’impresa richiedente sia per l’importo che per categoria di lavoro.

3. I certificati di esecuzione dei lavori privati contengono, al pari dei lavori pubblici, oltre la categoria prevalente dei lavori, l’eventuale suddivisione per le altre categorie di lavoro e relativi importi, la puntuale ed esauriente descrizione della tipologia dei lavori medesimi per consentire all’organo deliberante la corretta attribuzione della qualificazione secondo le categorie e classifiche di cui agli articoli 6 e 7.

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4. L’attività lavorativa svolta dalle imprese per conto di committenti privati è accertata con:

a) copia conforme del contratto di affidamento dei lavori, regolarmente registrato;

b) copia conforme all’originale, scritture private, atti di impegno, lettere di commessa, buoni d’ordine, atti di cottimo, contabilità dei lavori, purché da essi si desuma la volontà negoziale delle parti, possono essere prodotte nell’eventualità che non sia stato stipulato formale contratto di appalto.

La documentazione individuata nelle lettere a) e b) e, in ogni caso, i certificati dei lavori privati, devono essere sempre suffragati dalle fatture emesse dalla ditta esecutrice dei lavori a favore del committente; la somma degli importi netti delle fatture deve corrispondere agli importi indicati dal committente o dal direttore dei lavori nei certificati; parimenti detta corrispondenza deve sussistere tra la categoria di lavoro indicata nel certificato dei lavori eseguiti e quella indicata nelle fatture;

c) copia conforme, per tutti i lavori, della concessione o autorizzazione edilizia.

5. La verifica delle fatture da parte del Genio Civile non ha valore di controllo sulla regolarità della fattura medesima né sulla sua regolare iscrizione nei registri contabili dell’impresa, ma ha valore di un’attività amministrativa finalizzata al controllo della corrispondenza delle categorie di lavoro, dei relativi importi e del periodo dei lavori nelle stesse indicati con quanto dichiarato nel certificato rilasciato dal committente privato. La difformità tra questi elementi porta come conseguenza il diniego, da parte del competente ufficio, del visto favorevole sui certificati.

6. Per casi più complessi, l’Ufficio del Genio Civile può disporre sopralluoghi dei quali si redige il processo verbale.

7. Gli Uffici istruttori del Genio Civile conservano nei propri archivi la documentazione e i verbali dei sopralluoghi effettuati; copia di detta documentazione deve essere messa a disposizione della Commissione di valutazione, qualora necessaria per consentire una più congrua valutazione dell’idoneità tecnica - organizzativa del richiedente.

8. L’esito favorevole dell’accertamento è annotato dal Servizio del Genio Civile competente sul certificato dei lavori mediante apposizione della dicitura di rito che deve contenere la data e la firma, unitamente a quella del dirigente responsabile, del funzionario preposto, tenuto all’asseverazione delle fatture, delle categorie di lavoro e degli importi eseguiti per conto dei committenti privati.

ART. 14

Criteri di valutazione dell’attività lavorativa eseguita per conto proprio

1. L’attività lavorativa eseguita per proprio conto ricorre quando i lavori privati sono eseguiti per conto della stessa impresa o perché l’opera finita rimane di proprietà della ditta esecutrice per i fini connessi all’esercizio dell’azienda o perché l’opera deve essere immessa nel mercato per fini commerciali.

2. In tal caso l’accertamento non può riferirsi alle fatture che, qualora esistenti, rispecchino il valore commerciale del prodotto finito e non anche il valore connesso alla costruzione in se considerata.

3. L’accertamento è effettuato al netto di ogni utile dell’impresa, in stretta connessione con il costo sopportato dall’impresa per la sola costruzione (forniture materiali e mano d’opera) sulla base dei seguenti elementi di riferimento:

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a) parametri fisici (costo di una costruzione stabilito a metro quadrato o metro cubo secondo prescrizioni o indici ufficiali o usuali di mercato correnti nel luogo ove insiste la costruzione; nel caso di edilizia abitativa si fa riferimento ai valori stabiliti in via generale dal decreto dell’Assessore dei lavori pubblici n. 362/2 dell’11 settembre 1995, pubblicato nel BURAS n. 43 del 22 dicembre 1995, supplemento straordinario n. 3);

b) progetto approvato;

c) contabilità dei lavori, ove esistente.

4. Per casi di lavoro in proprio si applicano anche le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell’articolo 13.

ART. 15

Criteri di valutazione della capacità tecnica organizzativa dei lavori eseguiti

1. La capacità tecnica delle imprese è soggetta ai seguenti parametri di valutazione:

a) attribuzione della classifica fino all’importo di euro 516.457:

1) l’importo complessivo dei lavori, eseguiti in ciascuna delle categorie di lavoro per cui si chiede la qualificazione, non deve essere inferiore a quello della classifica richiesta ovvero a quello della classifica attribuita dalla Commissione di valutazione;

b) attribuzione della classifica da euro 1.032.913 fino alla classifica di euro 15.493.707:

1) esecuzione di lavori, eseguiti in ciascuna delle categorie di lavoro per cui si chiede la qualificazione, per un importo complessivo non inferiore al 90 per cento della classifica richiesta ovvero della classifica attribuita dalla Commissione di valutazione;

2) esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40 per cento dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55 per cento dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65 per cento dell’importo della qualificazione richiesta;

c) attribuzione della classifica di oltre euro 15.493.707:

1) l’attribuzione di tale classifica è soggetta alla dimostrazione dei requisiti tecnici di cui alla precedente lettera b) con riferimento all’importo convenzionalmente stabilito in euro 20.658.276.

ART. 16

Criteri di valutazione della capacità tecnica organizzativa dei lavori diretti

1. La capacità tecnica ed organizzativa delle imprese che chiedono la qualificazione può essere dimostrata anche mediante l’attività di direzione dei lavori pubblici o privati certificabili secondo i parametri e le condizioni previsti dall’articolo 12.

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2. Per attività di direzione si intende esclusivamente l’attività materiale, strettamente connessa a quella di cantiere, esercitata dal direttore tecnico o dai direttori tecnici di un’impresa riferita all’ultimo quinquennio e deve riguardare lavori analoghi a quelli della specializzazione richiesta affidati ad altre imprese.

3. Gli importi dei lavori indicati nei certificati attestanti la direzione dei lavori sono valutati abbattendo ad un decimo l’importo complessivo di essi; in ogni caso l’importo massimo di iscrizione concedibile non può superare l’importo di euro 1.032.913.

4. Tale qualificazione è, inoltre, subordinata a:

a) che i lavori siano stati eseguiti da altre imprese della cui condotta sia stato responsabile uno dei direttori tecnici dell’impresa che chiede la qualificazione;

b) che i soggetti, designati dall’impresa che chiede la qualificazione quali direttori tecnici, abbiano ricoperto la medesima funzione per conto di altre imprese - iscritte all’Albo Nazionale dei Costruttori o all’Albo Regionale degli Appaltatori ovvero qualificate ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 – per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa; lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l’esibizione del certificato dell’A.N.C. o A.R.A. o attestazione rilasciata ai sensi del citato D.P.R. n. 34 del 2000.

5. I soggetti nominati direttori tecnici dalla impresa qualificata non possono far valere la capacità tecnica dimostrata con lavori diretti qualora non siano trascorsi cinque anni dalla precedente dimostrazione; a tal fine devono produrre un’apposita dichiarazione.

6. La qualificazione conseguita ai sensi del presente articolo è collegata al direttore tecnico che l’ha consentita e può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l’impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità.

7. I lavori diretti sono presi in considerazione solamente per la prima iscrizione di ogni singola categoria di lavoro. L’aumento dell’importo nella medesima categoria di lavoro è consentito soltanto se documentato con certificati di lavori eseguiti.

ART. 17

Criteri particolari di valutazione della capacità tecnica

1. L’attribuzione di alcune categorie di opere richiede la presenza di particolari elementi.

2. La qualificazione nella categoria di opera generale OG 2 “restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali” è concessa a condizione che l’impresa abbia eseguito lavori pubblici volti alla conservazione, al ripristino e al consolidamento statico di immobili aventi caratteristiche artistiche o che comunque siano vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni ambientali), di competenza della Soprintendenza per i beni architettonici, artistici e storici.

3. Nel caso in cui altri soggetti privati provvedano all’esecuzione di questo genere di opere, è necessario che la competente Soprintendenza confermi espressamente la qualità del lavoro e la sua esecuzione sull’immobile vincolato.

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4. Nel caso di esecuzione di scavi archeologici (OS 25), i certificati dei lavori devono riportare la conferma della competente Soprintendenza Archeologica.

ART. 18

Dotazione di attrezzatura tecnica

1. La dotazione di attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, dei mezzi d’opera e dell’equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, necessari per l’esecuzione dei lavori. Essa deve essere adeguata alla categoria di lavoro e all’importo di qualificazione richiesto ed è comprovata mediante autocertificazione, rilasciata dal rappresentante legale dell’impresa, contenente l’indicazione specifica e matricolare di tutti i mezzi d’opera.

2. La dotazione dell’attrezzatura è riferita all’ultimo quinquennio sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio per un valore complessivo quinquennale non inferiore al 2 per cento della cifra di affari in lavori, costituito per almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria.

3. Qualora la percentuale dell’attrezzatura tecnica sia inferiore alla percentuale di cui al comma 2, la cifra di affari è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra d’affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b).

4. Alla percentuale richiesta per l’attrezzatura concorre, in proporzione alle quote di competenza dell’impresa, anche l’attrezzatura dei consorzi e delle società fra imprese riunite.

5. L’ammortamento è comprovato:

a) da parte delle ditte individuali e da parte delle società di persone con la presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi corredate delle ricevute di presentazione e di autocertificazione relative alla quota riferita alla attrezzatura tecnica. L’ammortamento può essere rilevato nel prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF o nel prospetto dei dati di bilancio oppure nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri; qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, l’ammortamento è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante, corredata del libro dei beni ammortizzabili vidimato;

b) da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e dalle società di capitale con la presentazione dei bilanci annuali, riclassificati in base alle norme europee, corredati della relativa nota di deposito; la quota di ammortamento riferita all’attrezzatura tecnica è quella risultante dalla nota integrativa nel “prospetto dei movimenti delle immobilizzazioni per voce”; qualora la nota integrativa non contenga tali informazioni è sufficiente un’autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa che, a richiesta della Commissione di qualificazione, deve essere corredata di copia del libro dei beni ammortizzabili vidimato che attesti l’effettiva ripartizione degli ammortamenti.

6. Qualora l’attrezzatura tecnica non sia di proprietà dell’impresa richiedente la qualificazione ma sia da questa assunta in locazione finanziaria o in noleggio, l’impresa richiedente deve presentare i relativi contratti da cui si desumano i canoni effettivamente ed annualmente corrisposti.

ART. 19

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Adeguato organico medio annuo

1. L’adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15 per cento della cifra di affari in lavori effettivamente realizzati, di cui almeno il 40 per cento per il personale operaio. In alternativa l’organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10 per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno l’80 per cento per personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.

2. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è documentato:

a) da parte delle ditte individuali e da parte delle società di persone con la presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi corredate delle ricevute di presentazione. Il costo complessivo da ripartire può essere rilevato o nel prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF, o nel prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavo oppure ancora nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri. Qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, il costo complessivo è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante corredata della documentazione INPS che ne attesti l’importo. La ripartizione del costo tra personale operaio e personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata in base al numero medio di dipendenti diviso per categorie attestato da autocertificazione del legale rappresentante, suscettibile di verifica attraverso la richiesta di copia del libro matricola ed altra documentazione INPS, INAIL o Casse Edili comprovante la consistenza dell’organico;

b) da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e dalle società di capitale con la presentazione dei bilanci annuali, riclassificati in base alle norme europee, corredati della relativa nota di deposito. Il costo complessivo è quello risultante dalla voce “costi per il personale” del conto economico. La ripartizione del costo tra personale operaio e personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata in base al numero medio di dipendenti diviso per categorie attestato da autocertificazione del legale rappresentante, suscettibile di verifica attraverso la richiesta di copia del libro matricola ed altra documentazione INPS, INAIL o Casse Edili comprovante la consistenza dell’organico.

3. Qualora il costo del personale sia inferiore alle percentuali indicate nel comma 1, la cifra d’affari è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra d’affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b).

4. Alle percentuali richieste per il costo complessivo del personale dipendente concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell’impresa, anche il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società fra imprese riunite.

ART. 20

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Lavori eseguiti in subappalto

1. I lavori eseguiti in regime di subappalto possono essere utilizzati dall’impresa subappaltatrice per l’intero importo dei lavori eseguiti corrispondenti alle categorie di lavoro elencate all’articolo 6, a condizione che il committente abbia rilasciato la prescritta autorizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. I certificati dei lavori rilasciati dal committente ai sensi dell’articolo 12 devono indicare gli estremi della predetta autorizzazione.

2. L’impresa aggiudicataria dell’appalto principale può utilizzare l’importo complessivo dei lavori se l’importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30 per cento dell’importo complessivo. In caso contrario l’ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente.

ART. 21

Consorzi di imprese

1. I consorzi di imprese costituiti ai sensi del comma 1, lettere b), c) ed e) dell’articolo 10 della Legge n. 109 del 1994, e successive modifiche ed integrazioni, sono qualificati sulla base delle qualificazioni delle singole imprese consorziate. I requisiti richiesti sono così dimostrati:

a) per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria, mediante la cifra d’affari propria o dei propri consorziati conseguita ai sensi dell’articolo 11;

b) per quanto riguarda la dotazione di attrezzature tecniche, mediante l’attrezzatura propria o in dotazione stabile dei propri consorziati comprovata ai sensi dell’articolo 18;

c) per quanto riguarda il requisito relativo all’organico medio annuo si deve far riferimento al costo complessivo del personale direttamente dipendente del consorzio o dei propri consorziati, dimostrato secondo le previsioni di cui all’articolo 19;

d) il requisito della capacità tecnica può essere dimostrato con la presentazione di certificati di lavori eseguiti o diretti dal direttore tecnico del consorzio ovvero da ciascuna delle imprese consorziate; se il consorzio è costituito tra imprese iscritte all’Albo Regionale degli Appaltatori, in luogo dei certificati dei lavori eseguiti o diretti, la capacità tecnica può essere dimostrata con la presentazione dei certificati comprovanti la qualificazione delle imprese consorziate con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata, in questo ultimo caso la qualificazione è acquisita per la classifica corrispondente all’importo pari o immediatamente inferiore alla somma delle classifiche possedute da tutte le imprese consorziate; per la classifica di importo illimitato è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione.

ART. 22

Direttore tecnico

1. Il direttore tecnico è il soggetto responsabile della conduzione tecnica dell’impresa; egli compie tutti gli adempimenti di carattere tecnico e organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori da eseguire.

2. Le società comunque costituite nonché i Consorzi di imprese nominano uno o più direttori tecnici. Analogamente provvedono le imprese individuali qualora il titolare non ne sia anche direttore tecnico.

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3. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dall’amministratore o dal socio, deve essere dipendente dell’impresa stessa o in possesso di contratto di opera professionale regolarmente registrato. Il rapporto di dipendenza è dimostrato con la produzione di copia del libro matricola o altra documentazione INPS o INAIL.

4. E’ fatto divieto alla medesima persona di ricoprire contemporaneamente l’incarico di direttore tecnico in più imprese qualificate; a tal fine la domanda dell’impresa richiedente la qualificazione deve essere corredata della dichiarazione di unicità di incarico rilasciata dal soggetto nominato direttore tecnico.

5. La mancanza di almeno un direttore tecnico non consente all’impresa di svolgere legittimamente la sua attività imprenditoriale.

6. La scelta del direttore tecnico avviene nei seguenti modi:

a) per la qualificazione in categorie di lavoro con classifica di importo superiore alla V della tabella di cui all’articolo 7, è necessaria la laurea in ingegneria, in architettura o altra equipollente, di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente ovvero di diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico;

b) per la qualificazione in categorie di lavoro con classifica pari o inferiore alla V, è ammesso il possesso del diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico ovvero il possesso di esperienza nel settore delle costruzioni acquisita mediante diretta esecuzione di lavori ovvero mediante attività di direzione tecnica o di cantiere presso la propria impresa o, con rapporto di lavoro dipendente, presso altra impresa. L’esperienza è dimostrata con certificati di lavori che, pur prescindendo dalle specifiche categorie di lavoro richieste, abbiano un importo complessivo, nell’ultimo quinquennio, non inferiore al 50% della sommatoria delle classifiche ovvero degli importi richiesti. Il rapporto di lavoro dipendente è dimostrato con la produzione del libro matricola o altra documentazione INPS o INAIL.

c) per la qualificazione delle imprese nelle categorie aventi ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali ovvero per gli scavi archeologici, la direzione tecnica è affidata a soggetto in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura. Per la qualificazione nelle medesime categorie di lavoro con classifica pari o inferiore alla IV, il direttore tecnico, qualora non possieda la laurea, deve essere dotato di esperienza professionale, acquisita mediante diretta esecuzione dei suddetti lavori ovvero mediante attività di direzione tecnica o di cantiere presso la propria impresa o presso altra impresa con rapporto di lavoro dipendente dimostrato con la produzione del libro matricola o altra documentazione INPS o INAIL. L’esperienza è dimostrata con certificati di lavori attestanti tale condizione, rilasciati o vistati dall’autorità preposta alla tutela dei beni, per un importo complessivo, nell’ultimo quinquennio, non inferiore al 50% della classifica ovvero dell’importo richiesto.

7. In deroga a quanto stabilito dal comma 6 e soltanto ai fini della revisione prevista dai successivi articoli 32 e 33, i soggetti che all’entrata in vigore della presente legge svolgono la funzione di direttore tecnico presso l’impresa che alla medesima data era iscritta all’Albo regionale degli Appaltatori possono conservare l’incarico presso la stessa impresa a prescindere dalla classifica e dalle categorie di lavoro possedute.

ART. 23

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Variazione o sostituzione dei direttori tecnici

1. Al fine di poter confermare la qualificazione di un’impresa che abbia sostituito o aggiunto uno o più direttori tecnici, i nuovi soggetti devono possedere una capacità tecnica analoga a quella posseduta dai soggetti uscenti e dimostrare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 16 e 22.

2. Se l’impresa non provvede alla sostituzione dei direttori tecnici uscenti, è disposta la revoca ovvero la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, in connessione, rispettivamente, alla mancanza o alla minor capacità tecnica dei nuovi direttori tecnici.

TITOLO III

MODIFICHE DEI REQUISITI, DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA STRUTTURA DELLE IMPRESE

ART. 24

Atti di trasformazione delle aziende

1. Nei casi di trasformazione delle imprese, quali il conferimento, la fusione per incorporazione e la cessione di azienda, i nuovi soggetti risultanti da dette operazioni mediante atto pubblico notarile, possono avvalersi della capacità economico - finanziaria, della capacità tecnica e organizzativa, della dotazione delle attrezzature e dell’organico medio annuo ovvero della qualificazione già posseduti dalle imprese originarie; a tal fine dai medesimi atti pubblici si deve desumere che al momento del trasferimento i nuovi soggetti mantengono le capacità operative, finanziarie e tecniche e che detti requisiti, compresa la qualificazione, vengono acquisiti dall’impresa richiedente.

ART. 25

Conferimento d’azienda

1. Le imprese individuali o societarie già qualificate che intendono conferire la propria azienda in un’altra impresa, devono nominare quale direttore tecnico la stessa persona che ricopriva tale incarico nella ditta individuale o società originaria, fatta salva la possibilità di sostituirlo con altro soggetto avente una capacità tecnica ritenuta idonea rispetto alla qualificazione posseduta dall’impresa originaria.

ART. 26

Fusione per incorporazione

1. Qualora le imprese manifestino la volontà di unire in un unico soggetto la propria organizzazione, gli organici, i mezzi d’opera, le proprie capacità finanziarie e tecniche al fine di potenziare la propria attività imprenditoriale nel settore delle costruzioni, il criterio da seguire per la qualificazione da assentire al nuovo soggetto risultante dalla fusione tiene conto delle migliori prestazioni imprenditoriali che, in virtù della sommatoria delle suindicate capacità, tale nuovo soggetto acquisisce.

2. La qualificazione da attribuire ai soggetti risultanti dalle avvenute fusioni o incorporazioni deve risultare dalla sommatoria delle qualificazioni già possedute dai soggetti coinvolti nelle suddette trasformazioni, a condizione che il nuovo direttore tecnico o i nuovi direttori tecnici dell’impresa cessionaria siano in possesso dei requisiti necessari, ai sensi della presente legge, per la qualificazione del nuovo soggetto nelle categorie e classifiche risultanti dalla fusione.

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ART. 27

Cessione d’azienda

1. L’impresa cessionaria può conservare la medesima qualificazione già posseduta dall’impresa cedente l’intero ramo, o semplicemente un ramo di azienda, a condizione che il nuovo direttore tecnico o i nuovi direttori tecnici dell’impresa cessionaria siano in possesso dei requisiti necessari, ai sensi della presente legge, per la qualificazione del nuovo soggetto nelle categorie e classifiche risultanti dalla cessione.

ART. 28

Decesso del titolare di impresa individuale

1. E’ ammesso il recupero della qualificazione posseduta dal titolare di una ditta individuale, nell’ipotesi di decesso di quest’ultimo, a favore dell’erede o degli eredi a condizione che il direttore tecnico del nuovo soggetto sia in possesso dei particolari requisiti previsti dalla presente legge e che l’impresa richiedente mantenga le capacità operative, finanziarie e tecniche dell’impresa già appartenente al titolare deceduto.

ART. 29

Variazioni

1. Le imprese iscritte all’Albo di cui all’articolo 4 comunicano alla segreteria, entro il termine di trenta giorni dal loro verificarsi, tutte le variazioni nei loro requisiti, organizzazione e strutture che siano rilevanti ai fini della presente legge.

2. È fatto obbligo alle stazioni appaltanti di comunicare alla segreteria ogni utile notizia ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza della Commissione di cui all’articolo 3.

ART. 30

Rinnovo dell’attestazione di qualificazione

1. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine triennale di validità dell’attestazione, l’impresa può chiederne il rinnovo, effettuato secondo le procedure di cui all’articolo 32.

2. Da tale data di attestazione decorre il nuovo termine di efficacia fissato dall’articolo 4.

3. Nei casi di conferimento, fusione per incorporazione, cessione d’azienda o di un ramo di azienda o in caso di recupero della qualificazione per decesso del titolare di una ditta individuale, l’attestazione rilasciata alle imprese che hanno dato origine al nuovo soggetto continua a produrre la propria efficacia fino allo scadere del triennio decorrente dal rilascio della medesima attestazione. E’ fatta salva la facoltà per i nuovi soggetti di richiedere, per un nuovo triennio, il rinnovo dell’attestazione che avviene sulla base della revisione operata secondo le condizioni previste nell’articolo 32.

ART. 31

Aumento di classifica ed estensione a nuove categorie di lavoro

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1. Le imprese interessate possono chiedere l’aumento della classifica per ciascuna delle categorie di lavoro già possedute ovvero l’estensione ad altre categorie di lavoro purché sia decorso almeno un anno dalla data dell’attestazione precedente.

2. L’aumento da una classifica inferiore ad una superiore e l’estensione a nuove categorie è soggetta all’accertamento della capacità tecnica e organizzativa, di cui all’articolo 12, con riferimento alle classifiche che si intende aumentare o alle categorie di lavori di cui si chiede l’estensione. In tali casi, il possesso della percentuale della cifra d’affari è riferita alla sommatoria tra gli importi di qualificazione conseguiti, per i quali si chiede la conferma, e gli importi delle nuove qualificazioni richieste.

3. Per la dimostrazione della capacità tecnica e organizzativa, l’impresa può far riferimento alla documentazione già in possesso della segreteria dell’Albo purché questa rientri nell’ultimo quinquennio di riferimento.

4. L’impresa richiedente l’aumento o l’estensione deve sottoporsi alla revisione generale di cui all’articolo 32.

5. L’aumento della classifica o l’estensione a nuove categorie di lavoro comporta il rinnovo dell’attestazione della qualificazione che ha efficacia per un triennio.

ART. 32

Revisione generale delle qualificazioni

1. La revisione delle qualificazioni è soggetta all’accertamento dei seguenti requisiti:

a) requisiti generali di cui all’articolo 9;

b) idonee referenze bancarie rilasciate da Istituti di Credito indicati dall’impresa richiedente la revisione;

c) dotazione della direzione tecnica avente i requisiti previsti dall’articolo 22;

d) cifra d’affari in lavori derivante da attività diretta ed indiretta, documentata e determinata ai sensi dell’articolo 11, non inferiore al 100 per cento della somma degli importi di qualificazione conseguiti nelle categorie di lavoro di cui all’articolo 6; alle qualificazioni per un importo illimitato si attribuisce il valore convenzionale di euro 20.658.276;

e) dotazione stabile di attrezzatura tecnica documentata e determinata ai sensi dell’articolo 18;

f) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente dimostrato e determinato ai sensi dell’articolo 19.

2. Nel caso in cui i requisiti di cui al comma 1, lettere e) ed f), non rispettino i valori previsti rispetto alla cifra di affari in lavori, questa è figurativamente ridotta in misura proporzionale in modo da ristabilire le percentuali richieste.

3. I requisiti di cui al comma 1, lettere d), e) ed f) sono riferiti al quinquennio antecedente la data di richiesta della revisione.

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4. L’impresa che dimostra di possedere i requisiti richiesti è confermata nella qualificazione, per categorie di opere e classifiche corrispondenti.

5. L’impresa che non dimostri il possesso di tali requisiti deve indicare, con richiesta motivata, quali categorie di opere intende cancellare o in quali delle medesime categorie intende ridurre gli importi corrispondenti, in modo da rientrare nei requisiti stabiliti, pena la mancata conferma delle qualificazioni possedute, fatta comunque salva la facoltà della Commissione di cui all’articolo 3 di provvedere d’ufficio.

ART. 33

Prima attuazione della revisione

1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano regolarmente iscritte all’Albo Regionale degli Appaltatori sono soggette ad una prima revisione generale che avviene secondo le seguenti modalità:

a) per l’attribuzione della qualificazione nelle categorie di opere con classifiche pari o inferiori all’importo di euro 258.228, l’impresa deve dimostrare di possedere i requisiti indicati nell’articolo 32, comma 1, lettere a) e b);

b) per l’attribuzione della qualificazione nelle categorie di opere con classifica superiore all’importo di euro 258.228, si procederà ai sensi dell’articolo 32.

2. All’impresa sottoposta a revisione è attribuita la qualificazione delle categorie di opere che trovano corrispondenza con quelle indicate nell’articolo 6, come rappresentato nella tabella A) allegata alla presente legge.

3. Per quanto riguarda l’attribuzione degli importi di qualificazione per ciascuna delle suddette categorie di lavoro, all’impresa viene attribuita la classifica immediatamente inferiore all’importo risultante dalla precedente iscrizione fermo restando l’obbligo dell’accertamento positivo dei requisiti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b), c), e), f); il requisito di cui all’articolo 32, lettera d) è invece ridotto al 50 per cento. Alle imprese che risultano già iscritte all’A.R.A per importi illimitati viene attribuita la classifica di euro 15.493.707, fatta salva la possibilità di ottenere la classifica illimitata alle condizioni di cui all’articolo 32. Per la dimostrazione del possesso della capacità tecnica e organizzativa all’importo illimitato si attribuisce il valore convenzionale di euro 20.658.276.

4. In deroga a tali disposizioni:

a) le imprese, già iscritte all’A.R.A. con categorie di lavoro fino all’importo di lire 150.000.000 (euro 77.469), sono cancellate dall’Albo, fatta salva la possibilità di chiedere la qualificazione per importi superiori rientranti nelle classifiche stabilite dall’articolo 7, previa dimostrazione dei requisiti di cui all’articolo 31;

b) le imprese, già iscritte all’A.R.A. con categorie di lavoro fino all’importo di lire 240.000.000 (euro 123.950) possono beneficiare dell’adeguamento della qualifica fino all’importo di euro 154.937 purché dimostrino di possedere i requisiti previsti al comma 1, lettera a), dell’articolo 33.

5. Entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le imprese già iscritte all’A.R.A. devono presentare la domanda di revisione ai sensi del presente articolo, corredata della documentazione richiesta.

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6. Nel caso in cui la revisione non venga chiesta entro il termine sopra stabilito, l’impresa non può più godere del beneficio della medesima revisione, fatta salva la possibilità di sottoporsi a nuova qualificazione presentando la documentazione richiesta.

ART. 34

Revoca dell’attestazione di qualificazione

1. Con provvedimento della Commissione di cui all’articolo 3, è disposta la cancellazione di un’impresa qualificata nei seguenti casi:

a) qualora abbia cessato la propria attività;

b) per il decesso del titolare dell’impresa individuale;

c) per il venir meno di uno dei requisiti generali previsti dall’articolo 9 e che ne avevano consentito la qualificazione;

d) per grave e ripetuta negligenza nell’esecuzione dei lavori accertata dalle amministrazioni competenti;

e) in tutti gli altri casi cui facciano riferimento altre disposizioni vigenti di legge in materia di esecuzione di opere pubbliche.

ART. 35

Norme transitorie

1. Le imprese interessate a partecipare agli appalti di lavori pubblici che si eseguono nel territorio della Regione, anche se non in possesso della qualificazione attestata secondo le modalità della presente legge, possono, entro il termine del 30 giugno 2003, partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici disposte dagli enti e dalle pubbliche amministrazioni indicati negli articoli 1 e 11, comma 13, della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 a condizione che siano in possesso dei seguenti requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi:

a) una cifra d’affari in lavori non inferiore ad una volta l’importo a base d’asta dell’appalto da affidare determinata secondo le disposizioni previste dall’articolo 11;

b) l’esecuzione dei lavori, appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell’appalto di importo non inferiore al 60 per cento di quello da affidare, comprovata secondo le disposizioni degli articoli 12, 13 e 14;

c) una dotazione stabile di attrezzatura tecnica e un costo complessivo del personale secondo i valori e le modalità contenuti negli articoli 18 e 19 della presente legge.

2. Il possesso dei requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi è attestato, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con dichiarazione del rappresentante legale dell’impresa, rimanendo fermo l’obbligo per la stazione appaltante della verifica della documentazione probante dei suddetti requisiti nei confronti delle imprese partecipanti alla gara sulla base della procedura prevista dall’articolo 10, comma 1 quater, della Legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni.

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3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai bandi di gara pubblicati entro il 30 giugno 2003.

4. Sono fatte salve tutte le richieste che, per effetto del D.P.G.R. 9 marzo 2001, n. 1/L, siano state inoltrate dalle imprese interessate all’Assessorato regionale dei lavori pubblici prima dell’entrata in vigore della presente legge purché corredate della documentazione necessaria per ottenere la qualificazione per la partecipazione agli appalti. In tal caso la documentazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa è riferita al quinquennio antecedente la data della richiesta medesima.

5. Sono, altresì, fatte salve tutte le qualificazioni già assentite alle imprese per effetto del decreto del Presidente della Giunta regionale 9 marzo 2001, n. 1/L, purché siano ratificate dalla Commissione di cui al precedente articolo 3.

6. Le imprese in possesso dei requisiti indicati nelle precedenti disposizioni possono partecipare agli appalti di lavori pubblici i cui bandi sono stati pubblicati in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge e per i quali non sono ancora scaduti i termini per presentare le offerte ovvero per essere invitati.

ART. 36

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale dellaRegione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 09.08.2002

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TABELLA CORRISPONDENZA NUOVE E VECCHIE CATEGORIE

NUOVE CATEGORIE DI OPERE CATEGORIE

D.A. 29.09.1998, N. 746

OG 1 Edifici civili e industriali G 1

OG 2 Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela … G 2

OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane … G 3

OG 4 Opere d’arte nel sottosuolo G 4 OG 5 Dighe G 5

OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione, di evacuazione G 6

OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio G 7

OG 8 Opere fluviali, di difesa e di sistemazione idraulica e di bonifica G 8

OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica G 9

OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua

G 10

OG 11 Impianti tecnologici G 11 OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale S 22

GE

NE

RA

LI

OG 13 Opere di ingegneria naturalistica S 1 OS 1 Lavori di terra S 1

OS 2 Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico S 2

OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie S 3 OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori S 4 OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione S 5

OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi S 6

OS 7 Finiture di opere generali di natura edile S 7 OS 8 Finiture di opere generali di natura tecnica S 8

OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico S 9

OS 10 Segnaletica stradale non luminosa S 10

SPEC

IAL

IZZ

ATE

OS 11 Apparecchiature strutturali speciali S 11

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INDICE

OS 12 Barriere e protezioni stradali S 12 OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato S 13 OS 14 Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti S 14 OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri e fluviali S 15 OS 16 Impianti per centrali di produzione energia elettrica S 16 OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia S 17 OS 18 Componenti strutturali in acciaio e metallo S 18 OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati S 19 OS 20 Rilevamenti topografici S 20 OS 21 Opere strutturali speciali S 21 OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione S 23 OS 23 Demolizione di opere S 1 OS 24 Verde e arredo urbano S 1 OS 25 Scavi archeologici G 2 OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali G 3 OS 27 Impianti per la trazione elettrica G 10 OS 28 Impianti termici e di condizionamento G 11 OS 29 Armamento ferroviario S 9

OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi G 11

OS 31 Impianti per la mobilità sospesa S 18 OS 32 Strutture in legno G 1 OS 33 Coperture speciali G 1

OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità S 8

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INDICE
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INDICE
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ISBN 88.387.2125.4i

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