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Il Sole 24 Ore - Dossier 2008 - Codice degli Appalti Percorsi monografici del Codice degli Appalti a cura dell’ Avv. Michele Lombardo e dell’Avv. Antonio Giacalone - Studio Rusconi&partners Appalti a corpo e a misura nel codice dei contratti Aggiornamento: Ottobre 2008 Selezione tratta dalla banca dati Codice degli Appalti www.codiceappalti.ilsole24ore.com

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Il Sole 24 Ore - Dossier 2008 - Codice degli Appalti

Percorsi monografici

del Codice degli Appalti a cura dell’Avv. Michele Lombardo e dell’Avv. Antonio Giacalone - Studio Rusconi&partners

Appalti a corpo e a misura nel codice dei contratti

Aggiornamento: Ottobre 2008 Selezione tratta dalla banca dati Codice degli Appalti

www.codiceappalti.ilsole24ore.com

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Codice degli Appalti

Dossier APPALTI A CORPO E A MISURA NEL CODICE DEI CONTRATTI

Sommario

Pagina

NOTA INTRODUTTIVA 5 LEGGE 7 Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163

(Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006, n. 100, S.O. n. 107)

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e

2004/18/CE. 7 Legge del 11 febbraio 1994, n. 109

(Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1994, n. 41, S.O. n. 1)

Legge quadro in materia di lavori pubblici [Legge Merloni] 17 Legge 20 marzo 1865, n. 2248/All. F

Legge sui lavori pubblici. [Allegato F] 20 PRASSI 21 Comunicato dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili del 21 settembre 2006, n. 4259 Appalto a corpo: errore nelle quantità indicate nel computo metrico.

21 Delibera Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 25 febbraio 2002, n. 51

(Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2002, n. 69)

Autostrada Messina-Palermo: lavori di costruzione del tratto autostradale S. Stefano di Camastra Tusa; lotto 28 22 GIURISPRUDENZA 25 Corte di Cassazione, sezione 2 civile, sentenza 8 maggio 2007, n. 10530 25 Consiglio di Stato, sezione 5, sentenza 30 gennaio 2002, n. 702 27 Consiglio di Stato, sezione 5, sentenza 7 settembre 2001, n. 4674 30 Consiglio di Stato, sezione 2, parere 7 marzo 2001, n. 149 32 IL SOLE 24 ORE - L’ESPERTO RISPONDE 33 Variante in diminuzione per l'appalto a corpo 33 Quando cambia il prezzo nell'appalto «a corpo» 34 Le caratteristiche dell'appalto "a corpo" 34

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COMMENTI TRATTI DALLE RIVISTE PROFESSIONALI DE “IL SOLE 24 ORE” 36 L’autorità spiega come contabilizzare le varianti in caso di appalti a corpo Edilizia e Territorio, Il Sole 24 Ore, 11 marzo 2002, n. 10, p. 37 36 Anche negli appalti a corpo offerte da valutare sul 75% dei singoli prezzi

Edilizia e Territorio, Il Sole 24 Ore, 4 marzo 2002, n. 9, p. 9 - a cura di Francesca Petullà (Associazione verso

l'Europa) 38 Guida alla presentazione delle offerte per i lavori a corpo e i lavori a misura

Edilizia e Territorio, Il Sole 24 Ore, 10 aprile 2000, n. 14, p. 36 - a cura di Guido Cianciulli 40

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Codice degli Appalti

Dossier Appalti a corpo e a misura nel codice dei contratti a cura dell’Avv. Michele Lombardo e dell’Avv. Antonio Giacalone Studio Rusconi&partners

Nota Introduttiva Con il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) è stata definitivamente abrogata la legge Merloni (legge 109/1994). Ai sensi dell’art. 256 comma 1, infatti, “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati: (…) la legge 11 febbraio 1994, n. 109”. In sostanza, il legislatore italiano oltre a recepire le due direttive comunitarie 17 e 18 ha provveduto a far confluire in un unico corpus normativo molte disposizioni in materia di appalti pubblici con il dichiarato intento di operare una chiara risistemazione dell’intera materia. Per questo motivo sono state ricollocate all’interno del Codice dei contratti le norme precedentemente previste nella legge Merloni. In realtà, il lodevole tentativo di sistemazione non sempre ha portato a risultati chiari. Un caso emblematico è rappresentato dalla disciplina degli appalti a corpo e degli appalti a misura. L’art. 53 comma 4 del codice dei contratti chiarisce che “Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione”, invece “per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione” (1). La differenza fra i due tipi di contratto viene sottolineata nel lodo arbitrale di Napoli del 22 giugno 2000, secondo il quale “nel contratto d’appalto stipulato a corpo, il prezzo viene determinato con la definizione di una somma fissa ed invariabile per la realizzazione di un’ opera tecnicamente rappresentata negli elaborati progettuali, per cui l’opera deve essere descritta in modo estremamente preciso, per mezzo di un progetto molto dettagliato; viceversa nel caso di prezzo a misura, questo può essere determinato nella sua effettiva entità soltanto al termine dei lavori, sommando le componenti dell’’opera finita e applicando loro il prezzo unitario prefissato”. Entrambe le categorie contrattuali, però presentano alcuni elementi di criticità più volte segnalati dalla giurisprudenza. Come sostenuto dal collegio arbitrale di Roma del 23 ottobre 1997 “Il criterio di determinazione del prezzo dell’appalto a corpo non costituisce, e non può costituire, strumento per trasformare l’appalto in una scommessa o in un contratto aleatorio, né tantomeno in un espediente per ottenere a spese dell’appaltatore l’esecuzione di opere pubbliche a costi inferiori a quelli effettivi, ma è consentito ed ammissibile, in via di principio, soltanto se ed in quanto sia possibile procedere preventivamente alla precisa determinazione dell’opera, quando cioè la possibilità di calcolare e misurare, precisamente tutte le categorie di lavoro richieste, consente di forfettizzare il corrispettivo globale e di lasciare quindi a carico oppure a vantaggio dell’appaltatore il rischio o l’utile delle maggiori o minori quantità che risultassero necessarie” (Lodo arbitrale Roma 23 ottobre 1997 n. 89). Ed ancora "In caso di contratto a forfait (…) il rischio che grava sull'appaltatore in tale tipo di contratto deve essere inteso nel senso che sull'impresa non possono gravare oneri correlati a difficoltà che siano insorte nel corso del rapporto e che siano al di fuori di ogni previsione originaria" (Lodo Roma 27 Maggio 2002). Diversamente, invece, come sostenuto dal collegio arbitrale di Roma del 6 aprile 2000 “Nell’appalto a misura l’importo presunto dell’appalto costituisce un tetto economico, concordato tra le parti, indicativo dei limiti di spesa dell’appalto, nonché, secondo certe regole, dell’obbligo e del diritto dell’appaltatore di eseguire le opere indicate nel contratto”. Inoltre “negli appalti a misura l’ampiezza degli oneri espressamente contemplati nella descrizione di uno o più prezzi unitari altro non comporta se non che l’impresa, nel formulare la propria offerta, deve prefigurarsene l’entità in relazione a tutti i dati progettuali a disposizione”

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(Lodo arbitrale Roma 22 marzo 2002). La legge Merloni inoltre prevedeva alcuni casi specifici per i quali si sarebbe dovuto concludere un contratto a corpo oppure un contratto a misura. In base all’art. 19 comma 4 della legge 109/1994, infatti, “i contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F; salvo il caso di cui al comma 5, i contratti di cui al comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4) del presente articolo, sono stipulati a corpo”. In breve, in base alla disposizione normativa era fatto obbligo alle amministrazioni di concludere contratti di appalto a corpo aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione (c.d. appalto integrato) riguardanti: - lavori di importo inferiore a 200.000 euro; - lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 per cento del valore dell’opera; - lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro (art. 19 comma 1 lett. b) n. 1, 2 e 4 della legge Merloni, come richiamato dal comma 4 del medesimo articolo). Inoltre, la stessa legge concedeva la facoltà alle pubbliche amministrazioni di concludere contratti di appalto a misura laddove l’affidamento riguardasse: - la sola esecuzione dei lavori pubblici di importo inferiore a 500.000; - contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici; - contratti di appalto relativi alle opere in sotterraneo e quelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni (art. 19 comma 5 legge 109/1994). Il Codice dei contratti pubblici non ripropone la stessa disposizione normativa prevista dall’art. 19 comma 4 e 5, lasciando quindi le singole amministrazione libere di scegliere quale contratto concludere a corpo e quale a misura. In base all’art. 53 comma 4, infatti, “il decreto o la determina a contrarre stabilisce, sulla base delle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura, con le modalità da stabilirsi con il regolamento”. In sostanza, la legge rinvia al regolamento previsto dall’art. 5 dello stesso d.lgs. 163/2006 ai sensi del quale “lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali (…)”. In attesa dell’entrata in vigore del regolamento non vi è, quindi, alcuna norma che riproponga il disposto dell’art. 19 comma 4 e 5 della legge Merloni (2). Il regolamento attuativo del Codice dei contratti approvato in sede di Consiglio dei ministri in data 21 dicembre 2007 e poi bloccato successivamente dalla Corte dei Conti, ripropone all’art. 105 la disciplina precedentemente prevista dall’art. 19. L’intento del legislatore è dichiarato in un considerando (Ritenuto) dello stesso regolamento in cui si dice che l’art. 105 “provvede proprio a chiarire i casi in cui si può ricorrere ai contratti a corpo e a misura, al fine di garantire semplificazione e chiarezza per gli operatori e le stazioni appaltanti”. Dott. Michele Lombardo _____ (1) Disposizione in parte analoga era prevista nella vecchia legislazione sulle opere pubbliche Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F), che ai sensi dell’art. 326 prevedeva “Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste. Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantità effettiva delle opere eseguite. Per l’esecuzione loro sono fissati nel capitolato d’appalto prezzi variabili per unità di misura e per ogni specie di lavoro”. Tale norma è stata abrogata dall’art. 256 del Codice dei contratti. (2) Nessuna disposizione in tal senso è prevista dal regolamento attuativo della legge Merloni, D.p.r. 554/1999 ancora in vigore in base al disposto dell’art. 253 comma 3 del D.lgs. 163/2006. l’art. 253 comma 3 così recita: “Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, continuano ad applicarsi il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554”.

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Legge

Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163

(Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006, n. 100, S.O. n. 107)

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE.

Nel presente provvedimento la denominazione: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", ovunque presente, è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture" e, conseguentemente, la denominazione: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti", ovunque presente, è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture", in virtù dell'art. 3, D.Lgs. 26.01.2007, n. 6, con decorrenza dal 01.02.2007.

PARTE I Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice - Titolo I Principi e disposizioni comuni

Articolo 5 - Regolamento e capitolati

(art. 3 legge n. 109/1994; art. 6, c. 9, legge n. 537/1993)

1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.

2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province autonome.(1)

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 é adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (2)

4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.

5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:

a) programmazione dei lavori pubblici;

b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;

c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;

d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;

e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;

f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;

g) requisiti soggettivi, compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2 comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese; (3) (4)

h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;

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i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;

l) procedure di esame delle proposte di variante;

m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;

n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;

o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;

p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;

q) tenuta dei documenti contabili;

r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore; (5)

s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori.

s bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto già previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145. (6)

6. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sulla cooperazione allo sviluppo, nonché per lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri, il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea. (7)

7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.

8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali è adottato il capitolato generale , con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.

9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 8 può essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali. (8)

_____

(1) E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), limitatamente alle parole "e province autonome" (C. Cost. 23.11.2007, n. 401). (2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 2 D.Lgs. 26.01.2007, n. 6, con decorrenza dal 01.02.2007. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del genio militare, il regolamento di cui al comma 1 é adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. ". (3) Le presenti parole ", anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese" sono state aggiunte dall'art. 2 D.Lgs. 31.07.2007, n. 113 (G.U. 31.07.2007, n. 176, S.O. n. 173). (4) Le parole "compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2 comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 " sono state aggiunte dall'art. 3 D.Lgs. 31.07.2007, n. 113 (G.U. 31.07.2007, n. 176, S.O. n. 173). (5) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 3 D.Lgs. 31.07.2007, n. 113 (G.U. 31.07.2007, n. 176, S.O. n. 173). Si riporta di seguito il testo previgente: "r) modalità e procedure accelerate per la deliberazione, prima del collaudo, sulle riserve dell'appaltatore;". (6) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 3 D.Lgs. 31.07.2007, n. 113 (G.U. 31.07.2007, n. 176, S.O. n. 173). (7) Il presente comma è stato così modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del terzo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici.

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(8) Le presenti parole "di cui al comma 8" sono state così sostituite dall'art. 2 D.Lgs. 31.07.2007, n. 113 (G.U. 31.07.2007, n. 176, S.O. n. 173). Si riporta di seguito il testo previgente: "di cui al comma 7".

PARTE II Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture nei settori ordinari - Titolo I Contratti di rilevanza comunitaria - Capo III Oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e selezione delle offerte - Sezione I Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente

Articolo 53 - Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

(art. 1, direttiva 2004/18; art. 19, art. 20, c. 2, legge n. 109/1994; art. 83, d.P.R. n. 554/1999; artt. 326 e 329 legge n. 2248/1865, all. F)

1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, come definiti all'articolo 3.

2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto: (1)

a) la sola esecuzione;

b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;

c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. (2)

Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali. (3)

3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e l'ammontare delle spese di progettazione comprese nell'importo a base del contratto. [Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva non è soggetto a ribasso d'asta.] (4)

3 bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista. (5)

4. Il I contratti di appalto di cui al comma 2, sono stipulati a corpo. É facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura. (6)

5. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, l'esecuzione può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo.

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6. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma di cui all'articolo 128 per i lavori, o nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture, e che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purché non sia stato già pubblicato il bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.

7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che l'immissione in possesso dell'immobile avvenga in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà, trasferimento che può essere disposto solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo.

8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano:

a) se l'offerente ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto per l'immobile, nonché il differenziale di prezzo eventualmente necessario, per l'esecuzione del contratto;

b) se l'offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, il prezzo richiesto per l'esecuzione del contratto.

9. Nell'ipotesi di cui al comma 6 la selezione della migliore offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando congiuntamente le componenti dell'offerta di cui al comma 8.

10. Nella sola ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell'immobile, quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per l'acquisizione del bene.

11. Il regolamento disciplina i criteri di stima degli immobili e le modalità di articolazione delle offerte e di selezione della migliore offerta.

12. L'inserimento nel programma triennale di cui all'articolo 128, dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile delle amministrazioni aggiudicatrici, al fine del loro trasferimento ai sensi del comma 6, determina il venir meno del vincolo di destinazione.

_____

(1) Le disposizioni del presente comma, per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007, in virtù dell'art. 253 del presente provvedimento come modificato dall'art. 1 octies, D.L. 12.05.2006, n. 173 e dall'art. 1 D.Lgs. 26.01.2007, n. 6. (2) La presente lettera è stata così modificata dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 113 del 2007, poi dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del terzo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici. (3) L’ultimo periodo del presente comma è stato aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera m), del terzo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici. (4) L'ultimo periodo del presente comma è stato soppresso dall'art. 2 D.Lgs. 31.07.2007, n. 113 (G.U. 31.07.2007, n. 176, S.O. n. 173). (5) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1 D.Lgs. 31.07.2007, n. 113 (G.U. 31.07.2007, n. 176, S.O. n. 173). (6) Il presente comma è stato così modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera m), del terzo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici.

PARTE V Disposizioni di coordinamento finali e transitorie – Abrogazioni

Articolo 253 - Norme transitorie

1. Fermo quanto stabilito ai commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies , le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. (1)

1 bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007: (4)

a) articolo 33, commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;

[b) articolo 49, comma 10;] (8)

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[c) articolo 58;] (9)

d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari. (2)

1 ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni dell'articolo 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007. Le disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1° agosto 2007. (3)

1 quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni dell'articolo 58 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5. (10)

1 quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, riferite alle fattispecie di cui al presente comma, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5. (13)

2. Il regolamento di cui all'articolo 5 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Le disposizioni regolamentari previste ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettere g) e g-bis) entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 5. (14)

3. Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, nei limiti di compatibilità con il presente codice. Per i lavori pubblici, fino all'adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 se richiamato nel bando, nei limiti di compatibilità con il presente codice. (11)

4. In relazione all'art. 8:

a) fino all'entrata in vigore del nuovo trattamento giuridico ed economico, ai dipendenti dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 4, si applicano le disposiz ioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999;

5. Il termine di scadenza dei membri dell'Autorità già nominati al momento dell'entrata in vigore del presente codice è prorogato di un anno.

6. In relazione all'articolo 10, fino all'entrata in vigore del regolamento, restano ferme le norme vigenti in tema di soggetti responsabili per le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici.

7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2003, recante "acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei lavori in economia, ovvero a trattativa privata, per gli organismi di informazione e sicurezza". Il regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, disporrà l'abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2003 e dell'articolo 24 comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera g) e dell'articolo 122, comma 8, non si applicano alle opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi da parte di soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del codice, abbiano già assunto nei confronti del Comune l'obbligo di eseguire i lavori medesimi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

9. Al fine dell'applicazione dell'articolo 37, fino all'entrata in vigore del regolamento, i raggruppamenti temporanei sono ammessi se il mandatario e i mandanti abbiano i requisiti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34.

9 bis. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2010, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del

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requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2010, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste. (15)

10. In relazione all'articolo 66, comma 7, le modifiche che si rendano necessarie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, anche in relazione alla pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al citato decreto ministeriale, di bandi relativi a servizi e forniture, nonché di bandi di stazioni appaltanti non statali, sono effettuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Sino alla entrata in funzione del sito informatico presso l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.

11. Con disposizioni dell'Istituto Poligrafico dello Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, è istituita e disciplinata la serie speciale relativa ai contratti pubblici della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in sostituzione delle attuali modalità di pubblicazione di avvisi e bandi su detta Gazzetta. Nel frattempo la pubblicazione avviene nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le vigenti modalità.

12. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 77, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le stazioni appaltanti non richiedono agli operatori economici l'utilizzo degli strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di comunicazione, salvo nel caso di ricorso all'asta elettronica e di procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici. (12)

13. In relazione all'articolo 83, comma 5, fino all'entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante "affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa", nei limiti di compatibilità con il presente codice.

14. In relazione all'articolo 85, comma 13, fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 nei limiti di compatibilità con il presente codice.

15. In relazione all'articolo 90, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidame nti ivi previsti, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415 per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico -organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali[; per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della citata legge 18 novembre 1998, n. 415 detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data]. (5)

15 bis. In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti dis posizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste. (15)

16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415 in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

17. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.

18. In relazione all'articolo 95, comma 1, fino all'emanazione del regolamento si applica l'articolo 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. L'articolo 95 non si applica alle opere indicate al comma 1 del medesimo articolo 95, per le quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge 25 giugno 2005, n. 109 l'approvazione del progetto preliminare.

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19. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 113 si applicano, quanto ai contratti relativi a lavori, anche ai contratti in corso; le disposizioni del citato comma 3 dell'articolo 113 si applicano inoltre anche ai contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione, affidati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, ove gli stessi abbiano previsto garanzie di esecuzione.

20. In relazione all'articolo 112, comma 5, sino all'entrata in vigore del regolamento, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o degli organismi di cui alla lettera a) del citato art. 112. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'Autorità, emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica è conclusa entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto. (6)

22. In relazione all'articolo 125 (lavori, servizi, forniture in economia) fino alla entrata in vigore del regolamento:

a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 nei limiti di compatibilità con le disposizioni del presente codice;

b) le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 nei limiti di compatibilità con le disposizioni del presente codice.

Restano altresì in vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 2001.

23. In relazione all'articolo 131, comma 5, la nullità riguarda i contratti ivi previsti, stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 senza i prescritti piani di sicurezza; i contratti di appalto o concessione, in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 131, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto.

24. In relazione all'articolo 133 le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 dell'articolo 133 si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 133 rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003.

25. In relazione all'articolo 146 e all'articolo 149 per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del 30 giugno 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del 40% dei lavori.

26. Le stazioni appaltanti procedono a rendere noto il diritto di prelazione a favore del promotore, nel caso di avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, che non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione, secondo le modalità alternativamente specificate ai successivi periodi del presente comma. Ove alla data del 28 dicembre 2005 non sia stato pubblicato il bando per la gara prevista dall'art. 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti inseriscono, al momento della pubblicazione del bando, l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore. Ove alla data di pubblicazione del citato decreto sia stato pubblicato il bando per la gara prevista dall'articolo 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti, nel corso della successiva procedura negoziata prevista dall'articolo 155, comma 1, lettera b), inviano comunicazione formale, con l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore, unicamente ai soggetti partecipanti alla procedura negoziata.

26 bis. In relazione all’articolo 159, comma 2, fino all’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i criteri e le modalità di attuazione possono essere fissati dalle parti nel contratto. (15)

27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi) :

a) non trovano applicazione i seguenti articoli del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999:

a.1) articolo 9 - Pubblicità degli atti della conferenza di servizi;

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a.2) titolo III, capo II - La progettazione;

a.3) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in euro di 200.000 DSP; e capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP;

b) per le concessioni già affidate, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del 10 settembre 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta per cento dei lavori;

c) le disposizioni dell'art. 174 (concessione relativa a infrastrutture strategiche) si applicano anche alle concessioni relative a infrastrutture già affidate alla data del 10 settembre 2002;

d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia già stato redatto il progetto definitivo, sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore più opportuno ai fini della celere realizzazione dell'opera, può procedersi all'attestazione di compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera sulla base del progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia stato già redatto il progetto esecutivo o sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, per l'affidamento a contraente generale il soggetto aggiudicatore può porre a base di gara il progetto esecutivo. In tale caso il contraente generale assume l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'art. 176;

e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, il progetto delle infrastrutture sia già oggetto, in tutto o in parte, di procedura autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti norme statali o regionali, i soggetti aggiudicatori possono richiedere l'interruzione della medesima procedura optando per l'avvio unitario delle procedure disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, ovvero proseguire e concludere la procedura in corso. Ai fini del compimento delle procedure di cui alla parte II, titolo III, capo IV, possono essere utilizzate quali atti istruttori le risultanze delle procedure anche di conferenza di servizi già compiute ovvero in corso. Si osservano, in quanto applicabili, i commi 6 e 7 dell'articolo 185;

f) in sede di prima applicazione del decreto legislativo n. 190 del 2002 i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento a contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti: interconnessione con altri sistemi di collegamento europei; complessità dell'intervento tale da richiedere un'unica logica realizzativa e gestionale, nonché estrema complessità tecnico-organizzativa. L'individuazione dei predetti progetti è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ferma restando l'applicazione delle semplificazioni procedurali di cui al presente capo, i progetti che non abbiano le caratteristiche sopra indicate sono realizzati con appalto [integrato] di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o più lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo. E' comunque consentito l'affidamento in concessione; (7)

g) per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione, nominati in virtù di disposizioni diverse da quelle di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 possono stipulare, con riferimento alle concessioni in corso alla data del 10 settembre 2002 e nel rispetto degli elementi essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento alle previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della parte II, titolo III, capo IV;

h) per i procedimenti relativi agli insediamenti produttivi e alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico di cui all'articolo 179, in corso alla data del 10 settembre 2002, è data facoltà al richiedente di optare per l'applicazione della normativa stabilita nella parte II, titolo III, capo IV, ferma restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli stessi procedimenti

i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167, 168, 169, 171, 172 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Le norme di cui all'allegato tecnico contenuto nell'allegato XXI al presente codice, si applicano ai progetti delle infrastrutture, la cui redazione sia stata bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero, per i progetti redatti direttamente, oggetto di deliberazione dell'organo competente dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Per i progetti in corso e per quelli banditi prima della data di entrata in vigore del citato decreto n. 189 del 2005 i soggetti aggiudicatori hanno facoltà di adeguare il progetto alle norme tecniche allegate, con eventuale variazione del relativo corrispettivo;

l) la disposizione di cui all'articolo 165, comma 3, relativa al limite del 5 per cento, si applica ai progetti la cui istruttoria è avviata dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005. Le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 176 si applicano alle procedure di gara e ai rapporti contrattuali in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi 15, 16 e 17 del medesimo articolo 176, si applicano ai lavori banditi dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005 ma é facoltà del soggetto aggiudicatore prevedere la applicazione

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delle disposizioni medesime ai lavori già banditi ovvero, per quelli già aggiudicati, convenire con il contraente generale la applicazione delle stesse ai relativi contratti;

m) in relazione all'articolo 180, comma 1, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 che trovano applicazione in materia di esecuzione, contabilità e collaudo;

n) in relazione all'articolo 188, fino all'entrata in vigore del regolamento, continua ad applicarsi l' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e ai fini dell'articolo 188, comma 2, si tiene conto della qualificazione rilasciata da non oltre cinque anni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;

o) in relazione all'articolo 189, comma 1, lettera b), fino all'entrata in vigore del regolamento si applica l' articolo 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;

p) ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 194, sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti e i provvedimenti già formati o assunti, e i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 che i soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritengano eventualmente più opportuno, ai fini della celere realizzazione dell'opera proseguire e concludere in luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai sensi della parte II, titolo III, capo IV.

28. Il regolamento di cui all'articolo 196 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 196 fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, restano ferme le disposizioni regolamentari attualmente vigenti, nei limiti di compatibilità con il presente codice.

29. Ai fini della disciplina di cui alla parte II, titolo IV, capo II le attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420 ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, hanno efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. E' tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti individuati da detto regolamento.

30. In relazione all'articolo 201, fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 201, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 201, le stazioni appaltanti possono individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di appalto, l'avvenuta esecuzione, nell'ultimo decennio, di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base alla tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti.

31. In relazione all'articolo 212, fino alla conclusione favorevolmente della procedura di cui all'articolo 219 eventualmente attivata in relazione alle attività di cui al citato articolo 212, sono fatti salvi i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

32. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 240, per i lavori per i quali la individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento secondo la disciplina anteriore alla entrata in vigore della citata legge.

33. Ai fini dell'applicazione della disciplina dell'arbitrato di cui all'articolo 241 e seguenti restano in vigore i criteri di determinazione del valore della lite e le tariffe fissate, rispettivamente dall'articolo 10, commi 1, 4, 5, e 6, e dall'allegato di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398 salvo quanto disposto dall'articolo 252, comma 7.

34. In relazione alla disciplina dell'arbitrato, recata dagli articoli 241, 242, 243:

a) dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa previgente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con le nuove procedure secondo le modalità previste dal codice e i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina ivi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata a seguito dell'entrata in vigore del citato

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decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 a condizione che i collegi arbitrali medesimi risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 purché risultino rispettate le disposizioni relative all'arbitrato contenute nel codice di procedura civile, ovvero nell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 16 sexies del citato decreto legge n. 35 del 2005;

c) fatte salve le norme transitorie di cui alle lettere a) e b), i giudizi arbitrali nei quali siano stati già nominati i due arbitri delle parti, si svolgono secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del presente codice;

d) sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con la disciplina del presente codice, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, o contemplano arbitrati obbligatori. E salvo il disposto dell'articolo 3 comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 8 agosto 1998, n. 267, e dell'articolo 1, comma 2 quater, del decreto legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 62.

35. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 4, lettera h) dell'allegato XXI, fino all'entrata in vigore del regolamento si applica l' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive modificazioni.

_____

(1) Il presente comma prima sostituito dall'art. 1 octies, D.L. 12.05.2006, n. 173, con decorrenza dal 13.07.2006 è stato poi così sostituito dall'art. 1 D.Lgs. 31.07.2007, n. 113 (G.U. 31.07.2007, n. 176, S.O. n. 173). Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Fermo quanto stabilito ai commi 1 bis e 1 ter, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.". (2) Il presente comma è stato inserito dall'art. 1 octies, D.L. 12.05.2006, n. 173. (3) Il presente comma aggiunto dall'art. 1 octies, D.L. 12.05.2006, n. 173, poi, modificato dall'art. 1 D.Lgs. 26.01.2007, n. 6 con decorrenza dal 01.02.2007 è stato, da ultimo, così modificato, dall'art. 1 D.Lgs. 31.07.2007, n. 113 (G.U. 31.07.2007, n. 176, S.O. n. 173). Si riporta di seguito il testo previgente: "1 ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3, e 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007. Le disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1° agosto 2007.". (4) Il presente alinea è stato così modificato dall'art. 1 D.Lgs. 26.01.2007, n. 6, con decorrenza dal 01.02.2007. Si riporta di seguito il testo previgente: "1 bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007:". (5) Le parole tra parentesi quadre contenute nel presente articolo sono state soppresse dall'art. 3 D.Lgs. 26.01.2007, n. 6 con decorrenza dal 01.02.2007. (6) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 3 D.Lgs. 26.01.2007, n. 6, con decorrenza dal 01.02.2007. Si riporta di seguito il testo previgente: "21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa con l'Autorità, emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica è conclusa entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto.". (7) Le parole tra parentesi quadre contenute nella presente lettera sono state soppresse dall'art. 3 D.Lgs. 26.01.2007, n. 6 con decorrenza dal 01.02.2007. (8) La presente lettera è stata soppressa dall'art. 1 D.Lgs. 26.01.2007, n. 6, con decorrenza dal 01.02.2007. (9) La presente lettera è stata soppressa dall'art. 1 D.Lgs. 31.07.2007, n. 113 (G.U. 31.07.2007, n. 176, S.O. n. 173). (10) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1 D.Lgs. 31.07.2007, n. 113 (G.U. 31.07.2007, n. 176, S.O. n. 173). (11) Le parole "nei limiti di compatibilità con il presente codice", nell'ultimo periodo del presente comma, sono state aggiunte dall'art. 2 D.Lgs. 31.07.2007, n. 113 (G.U. 31.07.2007, n. 176, S.O. n. 173). (12) Le parole ", salvo nel caso di ricorso all'asta elettronica e di procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici" sono state aggiunte dall'art. 2 D.Lgs. 31.07.2007, n. 113 (G.U. 31.07.2007, n. 176, S.O. n. 173). (13) Il presente comma è stato aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 113 del 2007, poi modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera vv), del terzo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici. (14) Il presente comma è stato aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 113 del 2007, poi modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera vv), del terzo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici. (15) Il presente comma è stato aggiunto dall’articolo 2, comma 1, lettera vv), del terzo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici.

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Legge dell’11 febbraio 1994, n. 109

(Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1994, n. 41, S.O. n. 1)

LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI [LEGGE MERLONI]

Abrogata dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza dal 1 luglio 2006

Articolo 19 - Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici

[01. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 6. (1)

1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, aventi per oggetto:

a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1;

b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:

1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;

2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 per cento del valore dell'opera;

3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;

4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro . (2) (11)

1 bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b), la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'articolo 16, comma 4. (3)

1 ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di opere di particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo a verificare la conformità con il progetto definitivo, al fine di accertare l'unità progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformità. (12)

[1 quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali individuate dal regolamento di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2. L'affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici comprende, di regola, l'affidamento dell'attività di progettazione successiva a livello preliminare.] (12) (14)

1 quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di qualità, qualora la stazione appaltante non abbia già adottato un proprio sistema di qualità, è fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti qualificati, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, in modo da assicurare che anche il funzionamento della stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualità richiesti dall'appaltatore. (12)

2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori a essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora necessario , il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del

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servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara [, che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili]. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di intere sse pubblico, già indicati nel programma di cui all'articolo 14, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completame nto da parte del concessionario. (4) (13)

2 bis. L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato . I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 37 septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione. (5)

2 ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera. (12)

2 quater. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'articolo 37 quater, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto. (12)

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali. (6)

4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi dell'art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'art. 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F; salvo il caso di cui al comma 5, i contratti di cui al comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4) , del presente articolo, sono stipulati a corpo. (7)

5. É in facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, i contratti di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a 500.000 euro e i contratti" e, dopo le parole: "scavi archeologici", sono aggiunte le seguenti: "nonché quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici. (8)

5 bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici. (9)

5 ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma di cui all'articolo 14 in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile. (10)

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5 quater. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni e alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima degli immobili di cui al comma 5 ter nonché le modalità di aggiudicazione.] (10) (15)

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(1) Il presente comma è stato premesso dall'art. 3, c. 2°, L. 18.11.1998, n. 415 (G.U. 04.12.1998 n. 284, S.O. n. 199/L). (2) Il presente comma, prima sostituito dall'art. 6 bis, D.L. 03.04.1995, n. 101 (G.U. 03.04.1995, n. 78), è stato poi così modificato dall'art. 3, L. 18.11.1998, n. 415 (G.U. 04.12.1998 n. 284, S.O. n. 199/L). (3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 3, c. 5°, L. 18.11.1998, n. 415 (G.U. 04.12.1998 n. 284, S.O. n. 199/L). (4) Il presente comma prima sostituito dall'art. 3, c. 6°, L. 18.11.1998, n. 415, è stato, poi, così modificato dall'art. 7, L. 01.08.2002, n. 166, con decorrenza dal 18.08.2002. si riporta di seguito il testo previgente: " 2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori a essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili. " (5) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 3, c. 7°, L. 18.11.1998, n. 415, è stato, poi, così modificato dall'art. 7, L. 01.08.2002, n. 166, con decorrenza dal 18.08.2002. Si riporta di seguito il testo previgente: " 2 bis. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 37 septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione. " (6) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 9, c. 31° e 32°, L. 18.11.1998, n. 415 (G.U. 04.12.1998 n. 284, S.O. n. 199/L). (7) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 6 bis, D.L. 03.04.1995, n. 101è stato, poi, così modificato dall'art. 7, L. 01.08.2002, n. 166, con decorrenza dal 18.08.2002. si riporta di seguito il testo previgente: " 4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi dell'art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'art. 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F; in ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera b), numero 1), del presente articolo, sono stipulati a corpo. " (8) Il presente comma, prima modificato dall'art. 6 bis, D.L. 03.04.1995, n. 101 (G.U. 03.04.1995, n. 78), poi modificato dall'art. 9, c 33°, L. 18.11.1998, n. 415 (G.U. 04.12.1998 n. 284, S.O. n. 199/L), è stato, poi, così modificato dall'art. 7, L. 01.08.2002, n. 166, con decorrenza dal 18.08.2002. si riporta di seguito il testo previgente: " 5. É in facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici. " (9) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 6 bis, D.L. 03.04.1995, n. 101 (G.U. 03.04.1995, n. 78), (10) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 3, c. 9, L. 18.11.1998, n. 415 (G.U. 04.12.1998 n. 284, S.O. n. 199/L). (11) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 7, L. 01.08.2002, n. 166, con decorrenza dal 18.08.2002. si riporta di seguito il testo previgente: " b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora: 1) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore dell'opera; 2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici. " (12) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 7, L. 01.08.2002, n. 166, con decorrenza dal 18.08.2002. (13) Le parole tra parentesi quadra contenute nel presente comma, sono state soppresse dall'art. 7, L. 01.08.2002, n. 166, con decorrenza dal 18.08.2002. (14) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 22.01.2004, n. 30, con decorrenza dal 08.02.2003. (15) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, con decorrenza dal 01.07.2006.

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Legge del 20 marzo 1865, n. 2248/All. F

LEGGE SUI LAVORI PUBBLICI. [ALLEGATO F]

TITOLO VI - Della gestione amministrativa ed ed economica dei lavori pubblici CAPO II - Dei contratti.

Articolo 326 - Prezzo a corpo o a misura

[I contratti si fanno sempre per la esecuzione d i un dato lavoro o di una data provvista, regolandone il prezzo od a corpo od a misura.

Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura loro, o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste.

Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantità effettiva di opere eseguite. Per la esecuzione loro sono fissati nel capitolato di appalto prezzi invariabili per unità di misura e per ogni specie di lavoro.] (1)

_____

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 256 D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, con decorrenza dal 01.07.2006.

Articolo 329 - Tipologie delle opere

[In un medesimo contratto si possono comprendere opere da eseguirsi a corpo, a misura e ad economia.] (1)

_____

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 256 D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, con decorrenza dal 01.07.2006.

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Prassi

Comunicato dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili del 21 settembre 2006, n. 4259

APPALTO A CORPO: ERRORE NELLE QUANTITÀ INDICATE NEL COMPUTO METRICO.

Appalto pubblico lavori - Sistema "a corpo" - Progetto a base di gara - Errore nel computo metrico - Affidamento incolpevole dell'aggiudicatario - Annullamento del contratto per errore - Risarcimento danno

Come può tutelarsi un appaltatore di un lavoro pubblico nel caso di un appalto a corpo, affidato sulla base di un progetto esecutivo, predisposto dalla committente, il cui computo metrico risulti, nel corso dei lavori, essere sensibilmente sottostimato rispetto alle quantità effettivamente occorrenti?

Pur con i margini di opinabilità che la delicata questione presenta, si ritiene che l'appaltatore possa tentare di far valere le sue ragioni, sulla base di alcune argomentazioni giuridiche.

Infatti, se è vero, che nell'appalto a corpo si prescinde dalle misurazioni, e quindi dalle quantità effettivamente occorrenti, è altrettanto vero che l'amministrazione ha l'obbligo di porre a base di gara un progetto correttamente studiato ed elaborato, e perciò immune da errori.

Per quanto in particolare concerne il computo metrico, questo costituisce parte integrante della progettazione, ai sensi degli articoli 44, 43 e 34 del D.P.R. n. 554/1999, e consiste nell'applicazione dei prezzi unitari alle quantità (ovviamente correttamente stimate e calcolate) delle lavorazioni occorrenti. D'altra parte, l'art. 71, comma 2 del medesimo regolamento generale, impone che il computo metrico, in quanto appunto parte integrante del progetto, sia dato in visione ai concorrenti, a prescindere dalla circostanza che si tratti di appalto a corpo o a misura.

Fatte tali premesse, va detto che l'appalto a corpo ha la funzione di prevedere un prezzo tale da compensare contenute variazioni di quantità tra quelle stimate all'atto della pattuizione e quelle riscontrate nel corso dei lavori e non variazioni quantitative assai rilevanti e quindi sostanziali. In altri termini, l'adozione del sistema dell'appalto a corpo non può costituire l'espediente per camuffare errori dell'amministrazione e vincolare indiscriminatamente l'appaltatore, che in sede di offerta abbia incolpevolmente fatto affidamento su un computo, che riteneva aderente alla realtà.

Ciò posto, dunque, in termini civilistici la questione si inquadra nell'errore, quale vizio della volontà, nel quale è stato indotto l'appaltatore e che lo legittima a richiedere l'annullamento del contratto ed il risarcimento del danno.

A seguito del diniego dell'amministrazione di sanare il proprio errore con il riconoscimento del maggiore importo corrispondente alle maggiori quantità, l'appaltatore dovrebbe rivolgersi al Tribunale competente per chiedere:

a. l'annullamento del contratto per errore;

b. il risarcimento del danno (verosimilmente corrispondente all'importo delle maggiori quantità), ai sensi dell'art. 1338 cod. civ.. Secondo tale disposizione, la parte (nella specie, l'amministrazione) che, dovendo conoscere, con la diligenza professionale necessaria, l'esistenza di una causa di invalidità, non ne ha dato notizia all'altra parte (nella specie, l'appaltatore) è tenuta a risarcirla del danno da essa subito, per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto. Nel caso concreto, il danno, salve ulteriori voci che eventualmente l'appaltatore potrà individuare, corrisponde all'importo delle maggiori quantità eseguite rispetto al computo metrico, in ragione del fatto che, qualora non vi fosse stato l'errore, l'appaltatore avrebbe assunto il contratto a condizioni diverse, comunque remunerative delle effettive quantità da eseguire.

La controversia dovrebbe, perciò, essere fondata sui seguenti punti:

1. dimostrazione dell'errore dell'amministrazione;

2. dimostrazione che l'entità dell'errore è notevole, e perciò tale che l'amministrazione, con la dovuta diligenza, avrebbe potuto evitare;

3. dimostrazione che l'impresa ha fatto affidamento sulla correttezza del progetto, senza sua colpa, visto che, per i brevi tempi fissati per la presentazione dell'offerta, non era in condizione di poterlo riconoscere (ciò anche perché era indotta a fare affidamento sulla correttezza della progettazione, per effetto delle

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norme cogenti che vincolano in tal senso l'ente appaltante).

Evidentemente, nel corso del giudizio, l'impresa deve proseguire nell'esecuzione dei lavori, visto che l'annullamento del contratto è una pronuncia costitutiva e può aver luogo, perciò, soltanto a seguito di provvedimento giurisdizionale.

Prima di dar luogo all'azione giurisdizionale, che si prescrive in cinque anni dalla scoperta dell'errore, è ipotizzabile la formulazione di riserva negli atti contabili e l'attivazione del procedimento finalizzato all'accordo bonario, i cui tempi, e connessi pareri necessari, possono condurre l'amministrazione ad una più meditata riflessione, circa la fondatezza del diritto dell'impresa.

Delibera Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 25 febbraio 2002, n. 51

(Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2002, n. 69)

AUTOSTRADA MESSINA-PALERMO: LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRATTO AUTOSTRADALE S. STEFANO DI CAMASTRA TUSA; LOTTO 28

Appalto a corpo - Varianti – Gestione

Stazione appaltante: Consorzio per le Autostrade siciliane

Esponente: impresa Asfalti Sintex

Riferimento normativo: Articoli 13 e 14 DPR 1063/1962

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici appresso riportata

CONSIDERATO IN FATTO

L'impresa Asfalti Sintex, esecutrice dei lavori indicati in oggetto a seguito di contratto stipulato il 23.7.1998, ha fatto pervenire una richiesta di parere, corredata da specifica documentazione, relativa alla possibilità, per la stazione appaltante, di redigere una perizia di variante in diminuzione causata dalla ridefinizione, da parte della Direzione lavori, della classe di scavo in galleria talché la stessa, definita "migliore" del previsto, comporterebbe una riduzione dello spessore teorico del rivestimento, e, conseguentemente, una riduzione del compenso per l'impresa di circa il 10% del compenso a corpo.

Richieste notizie e documentazione alla stazione appaltante, la stessa non ha inviato alcunché entro il termine perentorio fissato, tanto che la pratica è stata inviata al Servizio Ispettivo per gli adempimenti di competenza ed è esaminata allo stato degli atti.

RITENUTO IN DIRITTO

La fattispecie prospettata attiene ad un appalto conclusosi con la stipula del contratto in data anteriore all'entrata in vigore della Legge 415/1998 e del Regolamento attuativo approvato con DPR 554/1999, in vigenza della Legge 109/1994 come modificata dalla Legge 216/1995; il Capitolato speciale d'appalto -norme generali- all'articolo 2 "corrispettivo dell'appalto" - prevede che "le opere da compensare a corpo... sono tutte quelle identificabili o ricavabili dai disegni allegati al progetto... qualora, per lievi errori od inesattezze degli elaborati grafici o possibili necessità sopravvenute si rendesse necessaria una variazione entro il 5% in più o in meno delle quantità desumibili dai citati elaborati...l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi a sua cura e spese se in aumento...; qualora tale variazione fosse in diminuzione nulla sarà trattenuto dal compenso pattuito..."

Nel contratto di appalto i cui corrispettivi sono stabiliti "a corpo", l'offerente formula la propria offerta economica, attraverso la determinazione, a proprio rischio e sulla base dei grafici di progetto e delle specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale d'appalto, dei fattori produttivi necessari per la realizzazione dell'opera, così come risulta dal progetto, finita in ogni sua parte (quantità e costi dei materiali occorrenti, produttività e costi delle maestranze e dei tecnici nonché modalità esecutive).

Da ciò discende la immodificabilità del prezzo determinato "a corpo", con assunzione a carico dell'appaltatore

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dell'alea rappresentata dalla maggiore o minore quantità dei fattori produttivi che si renda necessaria rispetto a quella prevista nell'offerta.

Il concetto di immodificabilità del prezzo "a corpo" non è però assoluto ed inderogabile, trovando il limite nella pedissequa rispondenza dell'opera da eseguire ai disegni esecutivi ed alle specifiche tecniche (che comprendono le prestazioni tecniche dei vari materiali e componenti e le relative modalità esecutive) entrambi forniti dalla stazione appaltante e sulla base dei quali l'offerente ha eseguito i propri calcoli e proprie stime economiche e si è determinato a formulare la propria offerta, ritenendola congrua e conveniente rispetto alle prestazioni da eseguire.

E che il progetto (caratterizzato dai disegni esecutivi e dalle specifiche tecniche) costituisca un fondamentale elemento di riferimento nel contratto di appalto con corrispettivo "a corpo", si riscontra anche dalla lettura dell'art. 1661 c.c, laddove è, appunto, prevista come causa di derogabilità alla immodificabilità del prezzo, la variazione, tipologica e dimensionale, dell'opera. A conferma di ciò, la centralità attribuita dal legislatore della Merloni alla fase della progettazione, che ha portato la stessa ad una definizione approfondita, graduale rispetto alla tre fasi previste, che comporta un livello previsionale che lascia pochissimi spazi a variazioni in fase esecutiva.

La predeterminazione del sinallagma contrattuale viene meno, pertanto, allorché vi sia una modifica dei disegni esecutivi (e quindi una modifica dell'oggetto del contratto) che comporti la necessità di maggiori (ovvero minori) quantità di opere o lavorazioni rispetto a quelle stimate al momento della fissazione del prezzo e della conseguente formulazione dell'offerta da parte dell'appaltatore; oppure vi sia una variazione delle specifiche tecniche, previste nel progetto facente parte del contratto, che, allo stesso modo di cui sopra, variando l'oggetto del contratto, comportino maggiori o minori costi ed oneri per l'appaltatore.

Verificandosi una simile evenienza, con la conseguenza di far esorbitare il rischio assunto con l'offerta "a corpo" fuori della normale ed accettabile alea, ci si trova di fronte alla necessità di rideterminare il prezzo "a corpo", non assolvendo più quest'ultimo alla sua naturale funzione.

Alla suddetta rideterminazione del prezzo "a corpo" le parti contraenti perverranno assumendo a base di calcolo il prezzo "a corpo" offerto dall'appaltatore cui dovranno aggiungere o diminuire le quantità e le qualità variate in aumento o in diminuizione ovvero le diverse prestazioni richieste, valorizzate per i corrispondenti prezzi contrattuali che sono quelli dell'offerta a prezzi unitari, nel caso si sia aggiudicato l'appalto con tale modalità, oppure quelli dell'elenco prezzi posto a base di gara, nel caso si sia seguita, come nel caso in esame, la modalità di offerta di ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara

Nel computare le richiamate quantità, le parti contraenti dovranno riferirsi unicamente a quelle quantità previste nel progetto e determinabili con valutazioni oggettive con riferimento ai disegni, sulla cui unica base l'appaltatore medesimo ha formulato la propria offerta e non anche ad altri elementi quantitativi (quali ad esempio le stime predisposte dal committente), carenti di rilevanza contrattuale per la loro esclusiva funzione di rappresentare il metodo seguito per pervenire alla determinazione del presunto prezzo complessivo dell'opera da porre a base di gara. Allo stesso modo si dovrà procedere in caso di variazioni delle specifiche tecniche.

Per gli appalti a corpo, quindi, i lavori in variante, riguardanti le lavorazioni ricomprese nell'appalto principale, possono essere disposti esclusivamente per le opere in più o in meno rispetto alle previsioni di progetto con la conseguenza che la perizia non deve rielaborare le quantità dei lavori non interessanti le variazioni supplementari o riduttive, anche se le quantità originarie, previste nei computi metrici del progetto, sono di valore differente rispetto alle quantità risultanti in fase di esecuzione; in caso contrario si cadrebbe nell'equivoco di trasformare in sede consuntiva un appalto a corpo in un appalto a misura.

Nel caso di specie la perizia è dovuta ad un miglioramento -la cui possibilità è prevista contrattualmente ed è poi emersa in fase esecutiva - della classe degli scavi, che non ha comportato modifiche al progetto posto a base di gara. Si osserva, peraltro, che il Capitolato Speciale d'Appalto ha espressamente escluso la possibilità di trattenere in diminuzione parte del compenso in caso di una variazione di quantità predefinita (più o meno cinque per cento).

In base a quanto sopra considerato,

Il Consiglio

- accerta che la redazione, da parte del Consorzio Autostrade Siciliane, della perizia di variante in riduzione per i lavori di costruzione del lotto 28 sull'autostrada Messina-Palermo, presenta profili di non conformità alla normativa vigente in quanto non è stato tenuto presente che contrattualmente è prevista la eventualità di poter riscontrare, in fase esecutiva, un miglioramento della classe di scavi, miglioramento che non ha comportato modifiche al progetto posto a base di gara;

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- manda all'Ufficio Affari Giuridici perché comunichi la presente deliberazione al Consorzio Autostrade Siciliane ai fini dell'adozione di conseguenti provvedimenti da comunicare entro il termine del 27.3.02 nonché al soggetto istante.

il Relatore

il Presidente

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 25/02/02

Il Segretario

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Giurisprudenza

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE 2 CIVILE, SENTENZA 8 MAGGIO 2007, N. 10530

Integrale: Appalto a corpo - Fissazione di un prezzo - Opere eseguite solo in parte - Natura del contratto - Aleatorietà del rapporto - Esclusione - Riduzione del prezzo per le opere inseguite - Ammissibilità.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Si gg. ri Magistrati:

Dott. Franco PONTORIERI - Presidente

Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere

Dott. Ennio MALZONE - Rel. Consigliere

Dott. Massimo ODDO - Consigliere

Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COOP Au. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Ro.Via Ma. (...), presso il sig. Lu.Ga., difeso dall'avvocato Al.Ca., giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

Mo.Vi., Fr.Va., elettivamente domiciliati in Ro. Via De.Ca. (...), presso lo studio dell'avvocato Pe.Lu.An., che li difende, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 50/03 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 27/01/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/07 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;

udito l'Avvocato Pe.L.A. difensore delie ricorrenti che ha chiesto il rigetto del ricorsO; udito il P .M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ev.Mo. e Va.Fr. con separarti atti, poi riuniti, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento della somma di lire 6.362.000 emesso nei loro confronti dal pretore di Lecce, Sez. dist. di Gallipoli, in data 21.6.1979 su richiesta della Cooperativa Au. srl, quale residuo importo del corrispettivo di lire 16.862.300 comprensivo di IVA, dovuto in base a contratto, per lavori di costruzione e ristrutturazione eseguiti nella loro abitazione, sostenendo che i lavori non erano stati integralmente eseguiti e che i prezzi contabilizzati erano superiori a quelli di mercato.

Il Tribunale, espletata c.t.u., con sentenza 14.6.2000, revocava il decreto ingiuntivo e, in parziale accoglimento dell'opposizione, riduceva a lire 689.075, oltre IVA e interessi, il credito dell'opposta società, compensando le spese di lite.

La Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 50/03, depositata il 27.1.03, rigettava sia l'appello principale

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della Cooperativa sia quello incidentale dei predetti opponenti, compensando le spese del grado.

Per la cassazione della decisione ricorre la predetta Cooperativa esponendo due motivi, cui resistono gli intimati con controricorsi. La ricorrente ha presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1657 c.c., si censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha ritenuto che nel caso di specie non fosse enucleabile dalla fattispecie contrattuale alcuno accordo in ordine al criterio determinativo del corrispettivo dei lavori aggiuntivi di cui al preventivo del 17.3.97.

Si sostiene che il criterio di determinazione del prezzo "a corpo" contrattualmente adottato dalle parti, doveva ritenersi applicabile non solo alle opere inizialmente concordate, bensì anche a quelle successivamente richieste dalla committenza, in quanto le medesime, inserendosi nel medesimo programma di ristrutturazione della casa di abitazione dei resistenti, facevano parte integrante del contratto, con la conseguenza che il relativo compenso dell'appaltatore doveva essere determinato con lo stesso originario criterio.

Il motivo è infondato. Ben vero, la "ratio decidendi" della sentenza impugnata è che "nella fattispecie non si tratta di variazioni, ma di lavori extracontrattuali".

La Corte di merito ha desunto la natura di tali lavori dal raffronto tra il preventivo concernente i lavori per l'opera originaria, che rappresenta la base dell'accordo, e l'indicazione dei lavori elencati nel documento di contabilità finale del 17 marzo 1997, definiti dalla ste ssa cooperativa come "extra".

Ne consegue che tali lavori non costituiscono modifiche o sostituzioni dei primi, ma sono nuovi ed ulteriori rispetto a quelli indicati nel preventivo, di tal che il criterio di determinazione del corrispettivo "a corpo" in questo previsto, non è riferibile, cosi come avviene per le variazioni ai lavori extracontrattuali.

Trattasi comunque, di un accertamento in fatto, basata sui risultati della disposta c.t.u., che, in quanto sorretta da motivazione immune da vizi logico-giuridici, non è censurabile in sede di legittimità.

Con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1657 c.c., si censura la sentenza impugnata nel punto in cui, pur ritenendo la natura extracontrattuale dei lavori aggiuntivi, non ha applicato il criterio residuale di determinazione del relativo compenso con riferimento agli usi.

Trattasi di motivo del tutto nuovo, non sottoposto all'esame della Corte di me rito, e perciò inammissibile.

Con il terzo motivo di ricorso, deducendo violazione dell'at. 2697 c.c., violazione e falsa applicazione del principio di intangibilità del prezzo di appalto "a corpo" omessa pronunciaci censura la sentenza impugnata nel punto in cui, pur applicando il criterio a misura per la determinazione del corrispettivo delle opere aggiuntive e sostitutive, ha ritenutoci fine di determinare l'importo complessivo spettante alla coopera tiva, di potere defalcare dal corrispettivo relativo ai lavori aggiuntivi e sostitutivi un importo pari al valore delle opere originarie rimaste ineseguite.

Si sostiene che una volta accertato che il corrispettivo dei lavori originariamente previsti era stato determinato "a corpo"devesi ritenere l'intangibilità dello stesso, specialmente in ragione delle variazioni decise per volontà della committenza: il principio di immodificabilità del prezzo determinato globalmente, oltre che desumibile dall'art. 1538 c.c. applicabile analogicamente al contratto di appalto, emergerebbe dagli artt. 1659 e 1661 c.c., nel senso che, laddove la prima norma precisa che, nel caso di corrispettivo determinato globalmente, l'appaltatore non ha diritto a compenso per variazioni e per le aggiunte, parallelamente devesi intendere l'immodificabilità del prezzo per eventuali diminuzioni, e nel senso che laddove la seconda norma riconosce il diritto dell'appaltatore al compenso per i maggiori lavori ordinati dal committente, ancorché il prezzo fosse stato determinato globalmente, introduce solo una specifica deroga al principio dell'immodificabilità del prezzo globalmente determinato.

Il motivo è infondato. il contratto di appalto ha carattere bilaterale, oneroso, ma non aleatorio, nel senso che l'appaltatore ha diritto al corrispettivo per le opere eseguite, ma non anche per quelle non eseguite, la cui determinazione è rimessa al giudice secondo i criteri fissati dall'art. 1657 c.c.

Nel caso di specie, il giudice ha richiesto l'ausilio del c.t.u. il quale dopo avere esaminato il preventivo dei lavori, ha operato la determinazione del corrispettivo delle opere eseguite e di quelle non eseguite.

Con il quarto motivo di ricorso, deducendo violazione e mancata applicazione dell'art. 1667 e e, si censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha ritenuto inconferente il richiamo all'art. 1667 c.c., inerendo la controversia alla mancata esecuzione dei lavori e non a difformità e vizi dell'opera: si sostiene che in ipotesi di intervenuta sostituzione delle opere originarie con altre ordinate dalla committenza, la vicenda sarebbe

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riconducibile all'ipotesi di difformità dell'opera, con l'obbligo della committenza di denunziarne i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, per non incorrere nella decadenza di cui al secondo comma della predetta disposizione di legge.

Va condiviso il giudizio della Corte di merito in ordine all'incoerenza della norma richiamata al caso di specie:

Ben vero, l'art. 1667 c.c. attiene alla responsabilità dell'appaltatore per inadempimento e tale ipotesi è fuori del tema trattato nel presente giudizio.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in concessivi euro 1.100.00, di cui euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed oneri accessori.

Massima redazionale: Appalto a corpo - Fissazione di un prezzo - Opere eseguite solo in parte - Natura del contratto - Aleatorietà del rapporto - Esclusione - Riduzione del prezzo per le opere inseguite - Ammissibilità.

Il contratto di appalto ha carattere bilaterale, oneroso, ma non aleatorio, nel senso che l'appaltatore ha diritto al corrispettivo per le opere eseguite ma non per quelle non eseguite, la cui determinazione è rimessa al giudice secondo i criteri fissati dall'articolo 1657 del codice civile. Ne consegue che, anche in caso di appalto a corpo, il prezzo non può essere considerato intangibile ma deve essere defalcato delle opere rimaste ineseguite.

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE 5, SENTENZA 30 GENNAIO 2002, N. 702

Integrale: Appalto di lavori - Appalti a corpo - Offerte anomale - Valutazione ex art.21L.109/1994 – Applicabilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 9819/2000, proposto dall'Ir. Co. Ge. S.r.l., in proprio e nella qualità di capogruppo dell'At. costituenda tra la ste ssa Ir. Co. Ge. S.r.l. e l'impresa Gi. Pu. e Figli s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sa. Pe. Li. ed elettivamente domiciliato in Ro., Via Ti. n. 10 presso l'Avv. Ma. Fu.;

contro

l'ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

e contro

il Consorzio Em. Ro., in persona del Presidente p.t. in proprio e quale capogruppo At. tra il Consorzio Em. Ro. e la Fi. S.p.A., rappresentato e difeso dall'Avv. Ni. Ma., elettivamente domiciliato in Roma, Via Fr. Ca., n. 24, presso lo Studio Si.;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna n. 640 del 27 luglio 2000;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'ESAF e del Consorzio Em. Ro.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista l'ordinanza n. 5879 del 2000, con la quale è stata respinta la richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza appellata;

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Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 3 luglio 2001 il Consigliere Goffredo Zaccardi e uditi, altresì, l'Avv. Pe. Li. e l'Avv. Ma.;

Visto il dispositivo della decisione n. 402 del 9 luglio 2001;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

La Ir. Co. s.r.l. impugna la sentenza del Tar per la Sardegna n.640/2000 con cui è stato rigettato il ricorso presentato per l'annullamento degli atti con i quali l'EASF -Ente Sardo Acquedotti e Fognature - ha ritenuto anomala l'offerta presentata dalla Società stessa nella procedura concorsuale di appalto dei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione dei Comuni di Carbonia e S. Giovanni Suergiu ed ha aggiudicato i lavori al CER Consorzio Emiliano Romagnolo. Sono riproposte le censure di primo grado:

1) Eccesso di potere per difetto di presupposti, carenza di motivazione e sviamento: negli appalti a corpo la serietà dell'offerta deve essere valutata non solo con riguardo ai singoli prezzi ma anche in relazione al prezzo complessivo e tenendo conto della capacità produttiva ed organizzativa dell'impresa;

2) La Commissione di gara ha operato in modo illogico e contraddittorio nell'escludere l'offerta della IRA Costruzioni s.r.l. che aveva correttamente documentato la serietà della sua offerta;

3) L'aggiudicazione è conseguentemente affetta da illegittimità derivata.

Si sono costituiti sia il Consorzio controinteressato che l'Avvocatura Generale dello Stato a difesa dell'ESAF e, con memorie, hanno confutato gli argomenti dell'appellante.

La causa è passata in decisione all'udienza del 3/7/2001.

DIRITTO

La Società indicata in epigrafe appella la sentenza n. 640/2000 del Tar per la Sardegna con cui è stato rigettato il ricorso proposto in primo grado per l'annullamento: A) della determinazione del Direttore Generale dell'ESAF n. 289 del 12 /4/2000 di esclusione dell'offerta della attuale appellante dalla procedura concorsuale di appalto dei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione dei Comuni di Carbonia e S. Giovanni Suergiu per un importo a base d'asta di L. 12.091.632.569; B) della relazione della Commissione di valutazione delle offerte anomale del 30/3/2000 e di tutte le determinazioni dei verbali di gara con riguardo in particolare al verbale n. 5 del 30/3/2000 nella parte in cui non ha ritenuto giustificato il ribasso offerto dalla Società stessa nonché della aggiudicazione dell'appalto al Consorzio Emiliano Romagnolo impresa CER.

Essenzialmente la sentenza appellata ha respinto le censure svolte nell'atto introduttivo del giudizio negando che negli appalti a corpo, al fine di individuare l'anomalia delle offerte, debbano essere considerati non s olo i singoli prezzi, ma vada anche accertato se, tenuto conto della specifica capacità produttiva ed organizzativa delle imprese offerenti, il prezzo complessivo offerto sia tale da remunerare le singole imprese in quanto la differenza delle singole voci di spesa potrebbe trovare una adeguata contropartita nell'ambito di tutti gli altri fattori di produzione ed, inoltre, ritenendo indenne da vizi logici la valutazione effettuata dalla Commissione di gara che si è in concreto pronunciata sull'offerta della Ir. Co. Ge. s.r.l.

A giudizio del Collegio la decisione è corretta e puntuale:

1) per quanto concerne il primo punto si deve osservare che è la legge a determinare l'obbligo della considerazione delle singole voci di prezzo ed a non richiedere una valutazione complessiva dell'offerta per tutti gli appalti senza distinzione tra appalti a corpo ed appalti a misura, in tal senso dispone in modo inequivoco l'art. 21 co. 1-bis della legge 11/2/1994, n.109 nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art.7 del D.L. 3/4/1995 n. 101, convertito nella legge 2/6/1995, n. 216 e successive modificazioni. Detta disposizione prevede, infatti, che le offerte siano " corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta". Il tenore letterale della norma non consente, ad avviso del Collegio, interpretazioni estensive trattandosi di disposizione diretta a regolare in modo rigoroso e puntuale le condizioni di accesso alla gara. Peraltro, nello stesso art. 21 della legge n. 109 sono contemplati i due tipi di appalto di cui si discute e non è, quindi, priva di significato la mancanza della distinzione degli stessi quanto alla disciplina della anomalia delle offerte. Il legislatore, in definitiva, ha preferito che la fase, complessa e delicata, della valutazione delle offerte anomale sia incentrata solo sull'esame dei documenti prodotti dagli offerenti e su dati facilmente riscontrabili, con esclusione di valutazioni attinenti alle capacità imprenditoriali dei singoli partecipanti sia per la maggior difficoltà che presentano che, in particolare, per la indisponibilità da parte degli Enti appaltanti di

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elementi certi in ordine alla capacità produttiva ed organizzativa delle imprese.

2) Con riguardo alla seconda censura dell'appello è opportuno ricordare che la Commissione di gara dopo l'esame delle giustificazioni prodotte dalla Società appellante al momento di presentazione dell'offerta, ha richiesto ulteriori elementi di valutazione in ordine ad alcune voci -tra le quali la n. 6 che ha portato poi alla esclusione della Società appellante - e che in esito all'esame degli ulteriori elementi forniti ha ritenuto non giustificata detta voce (verbale n. 5 del 30/3/2000) relativa alla fornitura e getto in opera di conglomerato cementizio a resistenza garantita Rck 25 (n. 174 dell'elenco prezzi) per la somma di L. 101.835.621. Tale valutazione è, ad avviso del Collegio, fondata su elementi condivisibili ed, invero, la prima delle analisi dei costi presentata dalla Società IRA Costruzioni s.r.l. era inadeguata perché l'incidenza della casseratura non era di 2 mq. per ogni mc. di calcestruzzo messo in opera, ma di 3 mq. con una alterazione dei costi che è proprio la ragione della presentazione di una offerta in parte diversa -anche se questo profilo non è stato rilevato dalla Commissione di gara - e ha indotto ripetutamente negli scritti difensivi la Società appellante a precisare che invece, non si trattava di offerta diversa ma semplicemente della integrazione della unica offerta proposta nella seconda analisi dei costi che ha seguito la richiesta di precisazioni suindicata. Per quel che riguarda questa seconda analisi la Commissione ha rilevato che non era stato giustificato in modo idoneo il nuovo costo del calcestruzzo più basso, evidentemente, di quello esposto nella prima analisi per consentire di assorbire il maggior costo delle ca sserature, in quanto i documenti allegati per provare i minori costi erano riferiti ad un diverso tipo di calcestruzzo non idoneo per l'esecuzione dell'opera (cfr. sul punto le sintetiche ma chiare motivazioni contenute nel verbale n. 5 del 30/3/2000). Le argomentazioni svolte nell'appello e negli ulteriori scritti dalla difesa della Società appellante non intaccano la solidità della valutazione effettuata dalla Commissione: a) non ha pregio sostenere che si doveva tener conto del livello degli sconti effettuati dal fornitore alla Società appellante perché la dimostrazione che se ne dava era come si è detto contraddittoria ed insufficiente, né può avere alcun rilievo la documentazione acquisita successivamente nel corso del giudizio per infirmare la valutazione svolta nel procedimento che ha portato alla adozione dell'atto impugnato.

3) Si deve ancora osservare che appare esatta la valutazione del primo giudice in ordine alla novità della censura espressa in una memoria, ma non nel ricorso, con cui si sostiene che la valutazione dei singoli prezzi non possa prescindere dalla loro incidenza sull'offerta complessiva e si richiama una pronuncia della Sesta Sezione del Consiglio di Stato (n. 707 del 10/2/2000) che si è orientata in tal senso, sono comunque esatte anche le considerazioni svolte nel merito -pur non necessarie essendo la censura inammissibile- nella sentenza appellata in ordine alla diversa entità percentuale della voce di costo in discussione, ben più significativa dal caso esaminato nella decisione richiamata.

4) dalla reiezione delle censure avanzate con i primi due motivi dell'appello consegue anche la infondatezza della censura di illegittimità derivata rivolta avverso l'atto di aggiudicazione.

Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello va rigettato. Sussistono, tuttavia, motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta rigetta l'appello indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così decisio in Roma, nella camera di consiglio del 3 e 4 luglio 2001 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale -Sez. V-, riuniti in Camera di Consiglio.

Massima redazionale:

Sia negli appalti a corpo che negli appalti a misura - ai sensi l’art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (c.d. Legge Merloni), al fine di individuare l’anomalia delle offerte, debbono essere considerate solo le singole voci di prezzo e non occorre valutare se il prezzo complessivo offerto - tenuto conto della specifica capacità produttiva ed organizzativa delle imprese offerenti - sia tale da remunerare le singole imprese.

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CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE 5, SENTENZA 7 SETTEMBRE 2001, N. 4674

Integrale: Appalti pubblici - Prezzi a corpo - Voci di prezzo - Elenco - Rilevanza - Funzione - Maggiore conoscenza dell'offerta - Prescrizioni di gara - Prezzi unitari - Conoscenza - Dichiarazione - Omissione - Effetti - Esclusione – Legittima

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello R.G. 347/1999 proposto da s.r.l. Società Sa. Appalti in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Co. Mu. e St. Di Me. ed elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma, alla via G. Pi., n. 2

contro

il Consorzio Ve., in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Ov. Ma. e Gi. Oz. ed elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma al Lu. dei Me ., n. 10

e nei confronti

della società Costruzioni appalti s.r.l., non costituitasi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna n. 1107/1998 depositata l'11 novembre 1998;

Visto l'appello con i relativi allegati:

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Ve. intimato;

Vista l'ordinanza n. 239/99 con la quale è stata respinta la richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza appellata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese:

Visti gli atti tutti di causa;

Nominato relatore per l'udienza del 29 maggio 2001 il Consigliere Filoreto D'Agostino e uditi altresì per le parti gli avvocati Di Me. per l'appellante e Ca. su delega, quest'ultimo, dell'avv. Ma. per l'appellato;

Visto il dispositivo della decisione n. 286 del 31 maggio 2001;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue

Ritenuto in fatto

Viene in decisione l'appello proposto dalla Società Sa . Appalti s.r.l. avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha respinto il ricorso proposto per l'annullamento: della deliberazione dell'8 aprile 1998 del Comitato tecnico di gestione del Consorzio Ventuno che stabiliva di escludere l'odierna appellante da una gara bandita per l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione della condotta idrica principale per l'approvvigionamento idro-potabile del Parco scientifico e tecnologico di Pula; della nota 9 aprile 1998, n. 702, contenente la comunicazione della predetta esclusione, nonché della determinazione dello stesso ente di aggiudicare in via definitiva i predetti lavori alla Società Costruzioni Appalti.

Si è costituito il Consorzio Ve. che con argomentata memoria ha concluso per la reiezione del gravame.

All'udienza del 29 maggio 2001 sentiti i difensori delle parti, la causa è stata assegnata in decisione.

Considerato in diritto

L'appello è infondato.

La questione dedotta avanti questo Consiglio può essere così sintetizzata: se sia legittima l'esclusione da una gara per l'appalto di lavori di realizzazione di condotta idrica di un'impresa che non abbia dichiarato specificamente di aver preso visione dell'elenco prezzi, così come prescritto nell'avviso di gara.

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Quest'ultimo specificava sub 2 (pagine 2 e 3) che, unitamente all'offerta e ad altri documenti elencati nei successivi sub 3,4, 5, 6, 7, 8 e 9 (deposito cauzionale provvisorio, dichiarazione sostituiva di atto notorio nonché certificati concernenti le persone fisiche e giuridiche aspiranti all'aggiudicazione e via elencando), l'impresa concorrente doveva compiegare dichiarazione datata e sottoscritta dal legale rappresentante, redatta in carta legale con la quale atte stava: di essersi recata sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle opere da eseguire e di quant'altro, in relazione alle circostanze generali e particolari nonché alle condizioni contrattuali, potesse influire tanto sul costo dei materiali quanto su quello della mano d'opera, dei noli e dei trasporti; di aver giudicato i prezzi a corpo remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, di aver preso visione dei disegni esecutivi di progetto, dei capitolati generale e speciale nonché dell'elenco prezzi.

Tale dichiarazione, aggiungeva l'avviso di gara, "dovrà essere redatta secondo la formula sopra descritta. L'irregolarità o l'incompletezza della dichiarazione medesima comporterà l'esclusione dalla gara".

E' pacifico che l'odierna appellante non ha reso specifica dichiarazione sul punto.

La lettura dell'avviso di asta pubblica è peraltro illuminante sulla ratio sottesa alla prevista esclusione dalla gara.

L'espressa dichiarazione sulla presa visione dell'elenco prezzi era logicamente funzionale alla precedente affermazione (pure richiesta nell'avviso) sulla remuneratività dei prezzi a corpo, costituendo, in definitiva, necessario presupposto per considerare seria e affidabile la proposta contrattuale.

Alla stregua di questo dato, consegue come l'espressa dichiarazione sulla presa visione dell'elenco prezzi non costituisse solo un onere privo di coerenza con i contenuti della gara, ma rappresentasse, per contro, un indice sicuro di valutazione sull'esistenza, in capo all'offerente, di una sicura e articolata volontà contrattuale.

E' perfettamente ragionevole, in relazione a questa osservazione, che l'avviso di gara configurasse come clausola essenziale (tale cioè da determinare l'esclusione in caso di inottemperanza) la dichiarazione sull'effettiva presa visione dell'elenco prezzi.

Il Tribunale amministrativo adito ha correttamente interpretato la clausola in esame rilevando come risponda a un serio e apprezzabile interesse dell'amministrazione l'approntare strumenti atti a garantire, per quanto possibile, che i concorrenti formulino il ribasso sul prezzo a base d'asta alla luce di tutti i necessari elementi di giudizio, tra i quali assume certo rilievo l'elenco dei prezzi unitari utilizzato dalla stessa amministrazione per individuare la base d'asta.

Queste considerazioni assumono, sotto il profilo del merito, valore assorbente e non sono scalfite dalle altre deduzioni di parte appellante.

Con un primo ordine di censure la società Sarda Appalti reclama la non corrispondenza a realtà dell'omessa dichiarazione sulla presa visione dell'elaborato indicato come elenco prezzi e fornisce a prova dell'assunto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui la medesima ebbe a dichiarare, tra l'altro, di aver preso visione dei disegni esecutivi e di progetto, del capitolato generale per i lavori dello Stato e di quello speciale d'appalto.

Ora è agevole arguire da tale documento (che non presenta comunque i caratteri della dichiarazione tipica di chi manifesta una volontà contrattuale) che l'elenco prezzi non era stato comunque indicato.

Né vale obiettare che il capitolato speciale, all'articolo 6, elenca nel dettaglio gli allegati al contratto ed indica al n. 15 proprio l'elenco prezzi unitari. Si tratta di una ricostruzione che, quand'anche si dimostrasse conforme sotto il profilo della corrispondenza tra documenti e allegati, non potrebbe mai integrare la lacuna nella dichiarazione richiesta, nella peculiare valenza che quest'ultima assume al fine di considerare la serietà della proposta contrattuale.

Anche il secondo motivo non consegue favorevole scrutinio. Si sostiene da parte dell'appellante che, in ogni caso, la dichiarazione mancante si sarebbe rivelata totalmente superflua, in quanto, trattandosi di lavoro a corpo e non a misura, l'offerta doveva riguardare il ribasso sull'importo complessivo e non certo sui prezzi unitari.

Se si dovesse seguire quel metodo argomentativo in tutte le ipotesi di gara con offerta in prezzi a corpo e non a misura perderebbero ogni rilievo i prezzi unitari, con la conseguenza di rendere spesso indecifrabile il risultato numerico proposto (la percentuale di ribasso). E' evidente, infatti, che i prezzi unitari costituiscono, in ogni caso, utile elemento di calcolo al fine di valutare la serietà e congruenza dei prezzi a corpo, privi, altrimenti di ogni riscontro logico.

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Va, infine, respinta la doglianza relativa alla circostanza (ritenuta equipollente alla dichiarazione non resa in sede di gara) dell'acquisizione, da parte dll'appellante, di copia di tutti gli atti di gara, ivi compreso l'elenco prezzi, per il tramite di società incaricata dal Consorzio appellato.

E' sufficiente per la reiezione del motivo constatare che l'affermazione di ricezione di un documento non equivale, sotto un profilo logico prima ancora che giuridico, alla effettiva presa visione del testo del documento stesso.

La presunzione, deducibile dalla avvenuta consegna di quei documenti, vale, in questo caso, solo a esonerare il Consorzio da ogni responsabilità sulla regolare ostensione delle notizie utili alla gara, ma non certo a dare per acquisita la piena conoscenza dei singoli documenti consegnati.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quinta respinge l'appello.

Condanna l'appellante alle spese del presente grado del giudizio che, comprensive di diritti e onorari, liquida in lire quattromilioni a favore del Consorzio appellato.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Massima: Appalti pubblici - Prezzi a corpo - Voci di prezzo - Elenco - Rilevanza - Funzione - Maggiore conoscenza dell'offerta - Prescrizioni di gara - Prezzi unitari - Conoscenza - Dichiarazione - Omissione - Effetti - Esclusione – Legittima

E’ legittima la prescrizione di gara che sanzioni con l'esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica l'impresa concorrente che non presenti una dichiarazione attestante la presa visione dei prezzi unitari, in considerazione del fatto che in un appalto a corpo i singoli prezzi rappresentano un utile elemento per il calcolo del prezzo offerto. Tale dichiarazione non è solo logicamente funzionale alla dichiarazione sulla remuneratività dei prezzi a corpo, ma è anche indice di una sicura volontà contrattuale.

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE 2, PARERE 7 MARZO 2001, N. 149 Massima redazionali: Appalto a corpo e a misura – Distinzione

L'appalto a corpo è quello per cui la determinazione del prezzo, a differenza di quello a misura, avviene con l’individuazione di una somma fissa e invariabile che è riferita all’opera considerata globalmente e nel suo complesso, anziché nella fissazione di un prezzo calcolato per unità di misura o per categorie di lavoro. Nell'appalto a corpo l’appaltatore sopporta il rischio delle quantità.

Massima redazionali: Appalto a corpo e a misura – Distinzione

La determinazione a corpo, anziché a misura, del prezzo dell’appalto va correlata non alla determinazione dell’oggetto del contratto, ma soltanto a quella della quota di assunzione di rischio da parte dell’appaltatore in relazione al prezzo determinato.

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Il Sole 24 Ore - “L'Esperto Risponde”

L'Esperto Risponde 11 giugno 2007, n. 45 a cura dell’Associazione verso l'Europa VARIANTE IN DIMINUZIONE PER L'APPALTO A CORPO D. Sono il direttore dei lavori di un appalto pubblico assegnato come appalto a corpo in campo di ex legge Merloni 109/94 (importo 12.000.000 euro). In corso di esecuzione ho riscontrato che alcune quantità previste dal progettista sono molto superiori rispetto a quelle che effettivamente verranno messe in opera (metri di cavi elettrici, kg di tubazioni impianti meccanici eccetera). Alcune di queste quantità riguardano opere per le quali è necessaria la perizia di variante in quanto ciò che viene realizzato è diverso da quanto progettato, altre quantità riguardano invece opere realizzate come indicato sui disegni esecutivi. Vorrei sapere se è legittimo che nella perizia di variante inserisca per ogni opera le quantità in diminuzione anche se l'appalto è configurato come appalto a corpo. Il dubbio mi viene pensando al fatto che la legge Merloni è stata concepita anche per limitare il più possibile brogli e "combine" tra le diverse figure; ora come è possibile che venga ammesso che un eventuale progettista (che normalmente sarà poi anche il direttore dei lavori) possa maggiorare in fase di progetto le quantità dell'appalto per poi eventualmente battere cassa all'impresa in corso di esecuzione? A. T. - MILANO

R. Va innanzitutto rilevato che nell'appalto a corpo non si considerano le misurazioni, e quindi le quantità effettivamente occorrenti. Ciò non esclude, anzi lo postula, che l'amministrazione ha l'obbligo di porre a base di gara un progetto esattamente studiato ed preparato, e perciò esente da errori. Il relativo computo metrico costituisce parte integrante della progettazione, ai sensi degli articoli 44, 43 e 34 del Dpr 554/99, e si fonda sull'applicazione dei prezzi unitari alle quantità (naturalmente con proprietà stimate e calcolate) delle lavorazioni occorrenti. D'altra parte, l'articolo 71, comma 2 del medesimo regolamento generale, impone che il computo metrico, in quanto appunto parte integrante del progetto, sia dato in visione ai concorrenti, a prescindere dalla circostanza che si tratti di appalto a corpo o a misura. L'appalto a corpo, quindi, ha la funzione di prevedere un prezzo tale da compensare contenute variazioni di quantità tra quelle stimate all'atto della pattuizione e quelle riscontrate nel corso dei lavori e non variazioni quantitative assai rilevanti e quindi sostanzia li. Ciò premesso, occorre sottolineare che nella logica della legge 109/94 che regola l'appalto in disamina (ma l'attuale normativa del Dlgs 163/2006 replica sostanzialmente la citata legge) le varianti, anche se soltanto quantitative, sono ammissibili se attinenti ad una delle ipotesi rigidamente contemplate dall'articolo 25 (similmente dispone l'articolo 132 del Dlgs 163) .Il regolamento generale 554/99 della legge 109/94 stabilisce, all'articolo 134, che le disposizioni dell'articolo 25 circa i presupposti per le varianti si applicano soltanto per le modificazioni in aumento. Ne consegue che le variazioni in diminuzione, secondo il successivo articolo 135, sono regolate dal capitolato generale d'appalto, il quale statuisce (articolo 12) che la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, aggiungendo che l'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale. Quando si tratta di variazione quantitative in diminuzione, quindi, negli appalti a corpo deve ricostruirsi l'estimativo del progetto in base alle nuove quantità e ai prezzi unitari che hanno contribuito a formare il menzionato estimativo ovvero, ove occorra, mediante fissazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 136 del regolamento generale 554/99.Per quanto riguarda la perizia di variante dovuta alla circostanza che «ciò che viene realizzato è diverso da quanto progettato», si evidenzia che si tratta di variante di tipo qualitativo di talché esse non devono essere tali da mutare sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. In proposito, l'articolo 10 del ricordato capitolato generale stabilisce che, ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolato speciale, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite. In siffatta prospettiva, quindi, è legittimo inserire nella perizia di variante (parte in diminuzione e parte suppletiva, secondo quanto sembra evincersi dalla richiesta del lettore) per ogni opera le quantità in diminuzione anche se l'appalto è configurato come appalto a corpo. Quanto all'ultima parte del quesito, si segnala che degli errori progettuali risponde il progettista, ai sensi dell'articolo 105 del regolamento generale 554/99, tanto che è imposto al

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predetto di stipulare una polizza ad hoc che copre la responsabilità professionale per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Aggiunge l'articolo che la polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. Peraltro l'affidamento dell'incarico di progettazione è subordinato alla produzione di una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico. Non immune da responsabilità nei confronti della stazione appaltante è anche il responsabile del procedimento che in fase di «validazione» del progetto, prescritta dall'articolo 47 del regolamento generale 554/99, non ha rilevato che «alcune quantità previste dal progettista, sono molto superiori rispetto a quelle che effettivamente verranno messe in opera».Potrebbe, pertanto, verificarsi responsabilità di tipo erariale, soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, nei casi in cui si ravvisi un comportamento doloso o di colpa grave produttivo di danno, allorché artatamente diretto a favorire il privato contraente mediante approvazione di un aumento di quantità assolutamente sproporzionate nella redazione di un progetto, nell'ipotesi teorica rappresentata dal lettore.

L'Esperto Risponde 21 maggio 2007, n. 39 a cura dell’Associazione verso l'Europa QUANDO CAMBIA IL PREZZO NELL'APPALTO «A CORPO» D. Posto che in un appalto "a corpo" il prezzo isso e immutabile, il direttore dei lavori può proporre deduzioni utilizzando l'elaborato di cui all'articolo 159 del Dpr 554/99, che non fa parte della documentazione contrattuale? F. P. - ROMA

R. Al fine di rispondere al quesito formulato, occorre premettere che nei contratti d'appalto stipulati a corpo, non si da luogo a misurazioni delle opere eseguite, di conseguenza la stazione appaltante non può pretendere di pagare un corrispettivo inferiore a quello pattuito né d'altra parte l'appaltatore può pretendere maggiori compensi rispetto a quelli contrattuali se, in entrambi i casi, dai rilevamenti risultano minori gravami o, viceversa, maggiori oneri in fase esecutiva. Va, tuttavia, evidenziato che il sopra citato principio non ha valore assoluto, nel senso che se il progetto è eseguito in parte o le opere sono aggiuntive rispetto a quelle progettuali, rispettivamente la stazione appaltante legittimamente paga le opere effettivamente eseguite e l'appaltatore può pretendere il pagamento delle maggiori opere effettuate che assumono la veste di lavori extracontrattuali. In altri termini, si deve escludere, in una fattispecie concreta, l'applicazione del principio dell'immutabilità del prezzo nel contratto d'appalto a corpo, ogni qual volta il conto finale ponga in evidenza non già una diversa valutazione delle opere progettuali, ma una minore esecuzione di lavorazioni rispetto a quelle contrattuali. Del resto, la stazione appaltante può ordinare minori o maggiori lavorazioni nella misura di un quinto dell'importo contrattuale (si veda l'articolo 11 del Rd 2440/24), senza che l'appaltatore possa sottrarsi.

L'Esperto Risponde 1 dicembre 2003, n. 91, p. 99 a cura dell’Associazione verso l'Europa, Francesca Petullà LE CARATTERISTICHE DELL'APPALTO "A CORPO" D. La mia impresa esegue lavori pubblici. Nel mese di ottobre 2002 sono stato aggiudicata rio dei lavori banditi dall'Asi. L'appalto è del tipo a forfait e in fase di gara è stata resa la dichiarazione di rito che i lavori sono remunerativi. In virtù del regolamento dei lavori pubblici, Dpr 554/99 in vigore all'epoca dell'appalto, l'articolo 25 lettera l) e l'articolo 34 sanciscono che il computo metrico estimativo deve corrispondere agli elaborati grafici e i prezzi unitari devono essere desunti dai prezziari vigenti nella Regione. Non sono stati rispettati né l'uno né l'altro, con la conseguenza che l'importo dell'appalto, per effetto delle omissioni e della mancata utilizzazione dei prezzi unitari del prezziario vigente nella Regione, si è ridotto del 35 per cento. Alla luce della sentenza della Cassazione 2116 del 13 febbraio 2003, secondo la quale "per gli appalti è sempre possibile l'integrazione dei costi", è stata soppressa l'invariabilità dell'importo del forfait? Inoltre, si può ipotizzare l'errore progettuale? Cosa devo fare per avere il giusto prezzo dell'appalto, visto che si configura

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anche un indebito arricchimento dell'amministrazione? G. S. - GALLICO MARINA

R. La fattispecie prospettata attiene a un appalto nel quale si prevede la corresponsione del corrispettivo dell'appalto "a corpo". Mancano elementi utili per inquadrare la fattispecie stessa in modo corretto. In via generale, però , si può rilevare che di solito nel capitolato di questi contratti si prevede che le opere da compensare a corpo sono tutte quelle identificabili o ricavabili dai disegni allegati al progetto. Qualora, per lievi errori o inesattezze degli elaborati grafici o possibili necessità sopravvenute, si rendesse necessaria una variazione entro un limite stabilito in più o in meno delle quantità desumibili dai citati elaborati, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi a sua cura e spese, se in aumento; qualora questa variazione fosse in diminuzione, nulla sarà trattenuto dal compenso pattuito. Nel contratto di appalto, i cui corrispettivi sono stabiliti "a corpo", l'offerente formula la propria offerta economica, attraverso la determinazione, a proprio rischio e sulla base dei grafici di progetto e delle specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale d'appalto, dei fattori produttivi necessari per la realizzazione dell'opera, così come risulta dal progetto, finita in ogni sua parte (quantità e costi dei materiali occorrenti, produttività e costi delle maestranze e dei tecnici nonché modalità esecutive). Da ciò discenderebbe l'immodificabilità del prezzo determinato "a corpo", con assunzione a carico dell'appaltatore dell'alea rappresentata dalla maggiore o minore quantità dei fattori produttivi che si renda necessaria rispetto a quella prevista nell'offerta. Il concetto di immodificabilità del prezzo "a corpo" non è però assoluto e inderogabile, trovando il limite nella pedissequa rispondenza dell'opera da eseguire ai disegni esecutivi e alle specifiche tecniche (che comprendono le prestazioni tecniche dei vari materiali e componenti e le relative modalità esecutive), entrambi forniti dalla stazione appaltante e sulla base dei quali l'offerente ha eseguito i propri calcoli e proprie stime economiche e si è determinato a formulare la propria offerta, ritenendola congrua e conveniente rispetto alle prestazioni da eseguire. In altri termini, il fatto che il progetto (caratterizzato dai disegni esecutivi e dalle specifiche tecniche) costituisca un fondamentale elemento di riferimento nel contratto di appalto con corrispettivo "a corpo", si riscontra anche dalla lettura dell'articolo 1661 del Codice civile, laddove è, appunto, prevista come causa di derogabilità alla immodificabilità del prezzo, la variazione, tipologica e dimensionale, dell'opera. La predeterminazione del sinallagma contrattuale viene meno, pertanto, allorché vi sia una modifica dei disegni esecutivi (e quindi una modifica dell'oggetto del contratto) che comporti la necessità di maggiori (ovvero minori) quantità di opere o lavorazioni rispetto a quelle stimate al momento della fissazione del prezzo e della conseguente formulazione dell'offerta da parte dell'appaltatore; oppure vi sia una variazione delle specifiche tecniche, previste nel progetto facente parte del contratto, che, allo stesso modo di cui sopra, variando l'oggetto del contratto, comportino maggiori o minori costi e oneri per l'appaltatore. Verificandosi una simile evenienza, come rilevato dalla stessa Cassazione nella sentenza 2116/2003, ma ancor prima in una serie di lodi arbitrali, il principio è stato espresso, tanto da far ritenere che sul punto si sia costituito un orientamento costante della giurisprudenza. Pertanto si deve procedere con la nuova determinazione del prezzo "a corpo", non assolvendo più quest'ultimo alla sua naturale funzione, assumendo a base di calcolo il prezzo "a corpo" offerto dall'appaltatore, cui dovranno aggiungere o diminuire le quantità e le qualità variate in aumento o in diminuizione ovvero le diverse prestazioni richieste, valorizzate per i corrispondenti prezzi contrattuali che sono quelli dell'offerta a prezzi unitari, nel caso si sia aggiudicato l'appalto con questa modalità; oppure quelli dell'elenco prezzi posto a base di gara, nel caso si sia seguita, come nel caso in esame, la modalità di offerta di ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara. Nel computare le richiamate quantità , le parti contraenti dovranno riferirsi unicamente a quelle quantità previste nel progetto e determinabili con valutazioni oggettive con riferimento ai disegni, sulla cui unica base l'appaltatore medesimo ha formulato la propria offerta e non anche ad altri elementi quantitativi (quali per esempio le stime predisposte dal committente), carenti di rilevanza contrattuale per la loro esclusiva funzione di rappresentare il metodo seguito per pervenire alla determinazione del presunto prezzo complessivo dell'opera da porre a base di gara. Allo stesso modo, si dovrà procedere in caso di variazioni delle specifiche tecniche. Per gli appalti a corpo, quindi, i lavori in variante, riguardanti le lavorazioni ricomprese nell'appalto principale, possono essere disposti esclusivamente per le opere in più o in meno rispetto alle previsioni di progetto con la conseguenza che la perizia non deve rielaborare le quantità dei lavori non interessanti le variazioni supplementari o riduttive, anche se le quantità originarie, previste nei computi metrici del progetto, sono di valore differente rispetto alle quantità risultanti in fase di esecuzione; in caso contrario, si cadrebbe nell'equivoco di trasformare in sede consuntiva un appalto a corpo in un appalto a misura. Diversa è l'ipotesi in cui vi sia un errore di progettazione che dovrà dall'appaltatore puntualmente esser contestato nelle forme e nei modi previsti dall'ordinamento (iscrizione di riserva con contestazione degli elementi fattuali e contestuale dichiarazione di esecuzione dei lavori "a regia", quindi con declinazione di ogni responsabilità in ordine all'esecuzione).

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Commenti tratti dalle riviste professionali de “Il Sole 24 Ore”

L’AUTORITÀ SPIEGA COME CONTABILIZZARE LE VARIANTI IN CASO DI APPALTI A CORPO Edilizia e Territorio, Il Sole 24 Ore, 11 marzo 2002, n. 10, p. 37

L'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici fornisce alcune indicazioni su come contabilizzare e gestire le varianti in un appalto a corpo. Nella delibera n. 51/2002 l'Authority precisa innanzitutto che proprio l'introduzione di una variante non deve essere motivo per trasformare l'appalto a corpo in appalto a misura. Per questo quindi la perizia relativa alla variante non deve rielaborare tutte le quantità di lavori. In particolare deve essere esclusa la parte dell'intervento che non è interessata dalla variante stessa.

In corso d'esecuzione non si può trasformare un appalto a corpo in appalto a misura con l'introduzione di una variante. Negli appalti a corpo i lavori in variante riguardanti le lavorazioni ricomprese nell'appalto principale, possono esser disposti esclusivamente per le opere in più o in meno rispetto alle previsioni di progetto con la conseguenza che la perizia non deve rielaborare le quantità di lavori non interessanti le variazioni suppleme ntari o riduttive, anche se le quantità originarie, previste nei computi metrici del progetto, sono di valore differente rispetto alle quantità risultanti in fase d'esecuzione. Ciò è quanto ha affermato l'Autorità di vigilanza nella deliberazione dello sco rso 27 febbraio (pubblicata da pagina 39) nella quale ritorna sulla questione delle varianti ma con riferimento agli appalti a corpo.

Il regime delle varianti nella fattispecie esaminata. Dalla deliberazione si evince chiaramente che l'intervento dell'Autorità sollecitato da un caso specifico sottoposto da un'impresa appaltatrice in realtà è volto a far chiarezza su una questione che spesso desta confusione e perplessità generate tra l'altro dal susseguirsi di modifiche della normativa a partire dal 1994. In particolare, nel caso di specie - come si avrà modo di verificare - il regime delle varianti era stato oggetto di specifica disciplina nel capitolato d'appalto, nel quale si prevedeva espressamente che fosse esclusa la possibilità di trattenere in diminuzione parte del compenso in caso di una variazione di quantità predefinita (più o meno cinque per cento). La fattispecie prospettata attiene a un appalto conclusosi con la stipula del contratto in data anteriore all'entrata in vigore della legge 415/1998 e del Regolamento attuativo approvato con Dpr 554/1999 in vigenza della sola legge 109/1994 come modificata dalla legge 216/1995 (Merloni bis). La stazione appaltante aveva proceduto con la redazione di una perizia di variante in diminuzione causata dalla ridefinizione, da parte della direzione lavori, della classe di scavo in galleria talché la stessa, definita «migliore» del previsto, comportava una riduzione dello spessore teorico del rivestimento, e, conseguentemente, una riduzione per l'impresa di circa il 10% del compenso a corpo. Il Capitolato speciale d'appalto - norme generali - all'articolo 2 «corrispettivo dell'appalto» - prevede che «le opere da compensare a corpo... sono tutte quelle identificabili o ricavabili dai disegni allegati al progetto... qualora, per lievi errori o inesattezze degli elaborati grafici o possibili necessità sopravvenute si rendesse necessaria una variazione entro il 5% in più o in meno delle quantità desumibili dai citati elaborati... l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi a sua cura e spese se in aumento...; qualora tale variazione fosse in diminuzione nulla sarà trattenuto dal compenso pattuito...».

Il difficile connubio appalto a corpo e variante. All'amministrazione è riconosciuto il diritto potestativo di apportare variazioni e addizioni all'opera ed è, corrispondentemente, sancito l'obbligo dell'appaltatore di eseguire le une e le altre, purché siano contenute entro determinati limiti e siano disposte con determinate forme. La disciplina di questa delicata materia è contenuta nell'articolo 25 della legge 109/1994 così come modificata dalla legge 216/1995 e, da ultimo, dall'articolo 9 della 415/1998. Innanzitutto, in tema di varianti vige una disciplina alquanto differenziata a seconda che la variazione superi o meno il limite del sesto quinto. Nel caso in cui l'esercizio dello ius variandi comporti un aumento (ovvero una diminuzione) dei lavori non superiore al quinto dell'importo complessivo dell'appalto sull'appaltatore incombe un vero e proprio obbligo di eseguire le variazioni disposte dalla stazione committente. Peraltro, l'appaltatore è tenuto a eseguire non solo le varianti ordinate dall'amministrazione che rientrino nei limiti quantitativi (quinto dell'importo contrattuale), ma anche tutte quelle varianti che non superino i limiti qualitativi prescritti dalla suddetta normativa. Per quanto concerne, invece, le varianti oltre il sesto quinto, l'appaltatore, e l'amministrazione, possono avviare una nuova fase di negoziazione tutta puntualmente descritta nel regolamento. Nell'ipotesi di contratto il cui corrispettivo sia a corpo la normativa di riferimento è la medesima, anche se in fase

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applicativa spesso desta qualche aspetto di problematicità dovuto soprattutto alle modalità di computo della variante in relazione alla immodificabilità del prezzo del contratto a corpo. Infatti, negli appalti a corpo, l'offerente formula la propria offerta economica, attraverso la determinazione, a proprio rischio e sulla base dei grafici di progetto e delle specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale d'appalto, dei fattori produttivi necessari per la realizzazione dell'opera, così come risulta dal progetto, finita in ogni sua parte: l'alea rappresentata dalla maggiore o minore quantità dei fattori produttivi necessari rispetto a quelli previsti nell'offerta è tutta posta a carico dell'appaltatore. Da ciò discende che nella nostra tradizione legislativa (sia la legge fondamentale dei lavori pubblici del 1865, art. 326 - secondo cui il prezzo è invariabile, ma soltanto nel senso che non può «esser invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura» - che il codice civile, art. 1661 - secondo cui «il committente può apportare variazioni al progetto», ma «l'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era determinato globalmente») la immodificabilità del prezzo a corpo trova un limite logico e di giustizia nella perfetta corrispondenza dell'opera da eseguire ai disegni esecutivi e alle specifiche tecniche, cioè i dati forniti dalla stazione appaltante e sulla base dei quali l'offerente ha formato la propria volontà contrattuale. Quindi, è inesatto ritenere che la differenza che vi è tra un appalto a corpo e uno a misura risieda nel fatto che nell'appalto a corpo si trasferiscono all'appaltatore i rischi di maggiori lavorazioni occorrenti rispetto al progetto appaltato. La natura di appalto a corpo non esclude a priori che spettino all'appaltatore maggiori oneri sostenuti durante l'esecuzione su indicazioni della stazione appaltante (orientamento inaugurato con una sentenza della Cassazione del 27 aprile 1968, n. 1331). La finalità della determinazione forfetaria del prezzo è volta a evitare complicate contabilizzazioni in ragione della specificità dell'opera (si pensi all'impiantistica), il che comporta che il compenso pattuito copra tutto quanto contrattualmente pattuito, ma non anche lavori diversi da quelli progettati (Lodo 13 aprile 1979 n. 29 e Lodo 8 aprile 1987 n. 37). Come ampiamente testimoniato dalla miglior giurisprudenza la predeterminazione del sinallagma contrattuale viene meno quando vi sia una modifica dei disegni esecutivi (e quindi una modifica dell'oggetto del contratto) che comporti la necessità di maggiori (ovvero minori) quantità di opere o lavo razioni rispetto a quelle stimate al momento della fissazione del prezzo e della conseguente formulazione dell'offerta da parte dell'appaltatore; oppure vi sia una variazione delle specifiche tecniche, previste nel progetto facente parte del contratto, che, allo stesso modo di cui sopra, variando l'oggetto del contratto, comportino maggiori o minori costi e oneri per l'appaltatore (Lodo 29 ottobre 1982 n. 69; Corte appello Genova 17 marzo 1988). In tal caso va da sé che ci si trova di fronte alla necessità di rideterminare il prezzo a corpo, non assolvendo più quest'ultimo alla sua naturale funzione. Ove si opinasse diversamente si assisterebbe alla trasformazione del contratto d'appalto da commutativo in aleatorio.

La determinazione. L'Autorità interviene sostanzialmente ricordando che non v'è nessuna ragione giuridica per non ritenere modificabile un appalto il cui corrispettivo è calcolato a corpo. Infatti, l'Autorità rammenta agli operatori che per questa tipologia di appalti sostanzialmente vi è un equivoco di fondo: il forfait non determina la natura di un appalto, bensì costituisce una modalità di contabilizzazione del corrispettivo che prescinde dalla effettiva misurazione delle quantità di lavorazioni eseguite, con la logica conseguenza che le parti non potranno mai eccepire la variazione del corrispettivo in ragione delle quantità effettivamente eseguite. Ciò sempre che l'opera non subisca modificazioni. Come conferma l'articolo 136 del Regolamento, alla nuova determinazione del prezzo a corpo le parti contraenti perverranno assumendo a base di calcolo il prezzo a corpo offerto dall'appaltatore cui dovranno aggiungere o diminuire le quantità e le qualità variate in aumento o in diminuzione ovvero le diverse prestazioni richieste, valorizzate per i corrispondenti prezzi contrattuali che sono quelli dell'offerta a prezzi unitari, nel caso si sia aggiudicato l'appalto con tale modalità, oppure quelli dell'elenco prezzi posto a base di gara, nel caso si sia seguita la modalità di offerta di ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara.

Nel computare le quantità, le parti contraenti dovranno riferirsi unicamente a quelle previste nel progetto e determinabili con valutazioni oggettive con riferimento ai disegni, sulla cui unica base l'appaltatore medesimo ha formulato la propria offerta e non anche ad altri elementi quantitativi (quali ad esempio le stime predisposte dal committente), carenti di rilevanza contrattuale per la loro esclusiva funzione di rappresentare il metodo seguito per pervenire alla determinazione del presunto prezzo complessivo dell'opera da porre a base di gara. Allo stesso modo si dovrà procedere in caso di variazioni delle specifiche tecniche.

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ANCHE NEGLI APPALTI A CORPO OFFERTE DA VALUTARE SUL 75% DEI SINGOLI PREZZI Edilizia e Territorio, Il Sole 24 Ore, 4 marzo 2002, n. 9, p. 9 a cura di Francesca Petullà (Associazione verso l'Europa)

Non c'è nessuna differenza nel metodo di valutazione delle offerte anomale tra appalti a corpo e a misura. Anche per le gare a corpo l'amministrazione deve procedere secondo quanto prevede ora l'articolo 21 della Merloni e prendere in considerazione il 75% delle singole voci di prezzo che compongono l'offerta. È illegittimo quindi pretendere di esaminare l'insieme dell'offerta facendo leva su eventuali compensazioni di alcuni ribassi attraverso altre voci. Lo ha stabilito con una sentenza che ha un solo precedente il Consiglio di Stato.

Anche negli appalti a corpo l'anomalia dell'offerta va valutata sul 75% delle voci significative che compongono la proposta del concorrente. Questo è il principio affermato dal Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza n. 702 del 7 febbraio 2002 (pubblicata da pagina 11), nella quale si ribadisce che la verifica dell'anomalia dell'offerta segue le stesse linee guida normative fissate dal legislatore indistintamente per tutti i tipi di offerta.

Il fatto. In un appalto a corpo, avente un importo comunitario, a seguito della verifica dell'anomalia dell'offerta, la stazione appaltante escludeva questa offerta. Il concorrente ricorreva in primo grado lamentando un eccesso di potere per difetto di presupposti, carenza di motivazione e sviamento in quanto negli appalti a corpo la serietà dell'offerta deve essere valutata non solo con riguardo ai singoli prezzi ma anche in relazione al prezzo complessivo. Tesi ricostruttiva che non è stata accolta dal Tar, che ha respinto le censure negando che negli appalti a corpo, al fine di individuare l'anomalia delle offerte, debbano essere considerati non solo i singoli prezzi, ma vada anche accertato se, tenuto conto della specifica capacità produttiva e organizzativa delle imprese offerenti, il prezzo complessivo offerto sia tale da remunerare le singole imprese in quanto la differenza delle singole voci di spesa potrebbe trovare una adeguata contropartita nell'ambito di tutti gli altri fattori di produzione e, inoltre, ritenendo indenne da vizi logici la valutazione effettuata dalla Commissione di gara.

La normativa di riferimento. Il legislatore «ha preferito che la fase della valutazione delle offerte anomale fosse incentrata sull'esame dei documenti prodotti dagli offerenti e su dati oggettivamente riscontrabili, con esclusione di valutazioni attinenti alle capacità imprenditoriali dei singoli partecipanti sia per la maggior difficoltà che presentano che, in, particolare, per la indisponibilità da parte degli enti appaltanti di elementi certi in ordine alla capacità produttiva e organizzativa delle imprese». Da questa affermazione della sentenza occorre prendere le mosse per verificare la portata della normativa rilevante nel caso di specie. La previsione della Merloni in base alla quale le offerte devono essere «corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta», è una prescrizione di carattere generale mediante la quale si lascia a indici rilevatori oggettivi l'individuazione delle offerte che possono presentare un tasso d'anomalia. In realtà, come sottolineato nella sentenza stessa, questa fase è divenuta piuttosto un momento di verifica dell'ammissibilità dell'offerta non tanto sotto il profilo sostanziale quanto formale. Nella sentenza, infatti, si afferma che la verifica svolta in fase di procedimento sull'anomalia è volta ad accertare la sussistenza dei presupposti imposti dalla legge per l'accesso alla gara. Questa operazione assume un significato particolare quando si tratta di offerte da presentarsi a corpo ove le quantità si annullano dietro un ribasso unico. Infatti, nel caso in cui si proceda con l'appalto a corpo, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, della 109 e dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (espressamente richiamato dalla norma della Merloni e, quindi, in virtù di tale richiamo non inserito fra le norme abrogate dalla stessa legge), si affiderà l'appalto con il sistema del massimo ribasso sull'importo delle opere a corpo, con prezzo di aggiudicazione da considerarsi fisso e invariabile; l'offerta, pertanto, verrà presentata come percentuale di ribasso rispetto alla base d'asta.

In tal caso è evidente che le voci significative componenti l'appalto e le relative analisi assumono una rilevanza ai fini dell'ammissione dell'offerta senza che ciò possa costituire un motivo per andare a esprimere da parte dell'amministrazione un apprezzamento sulla composizione della singola offerta presentata dal concorrente che a tal fine come ormai è consuetudine si dovrà attenere alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante nelle disposizioni di gara per la compilazione delle schede di formulazione delle voci e delle relative analisi.

La sentenza. Ed è proprio accogliendo questa linea ricostruttiva che il Consiglio di Stato nel confermare la sentenza di primo grado precisa che è la Merloni a determinare l'obbligo della considerazione della verifica

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dell'anomalia delle offerte secondo un medesimo sistema. Infatti il Consiglio di Stato sottolinea che la legge impone di prendere in considerazione «le singole voci di prezzo nella verifica per l'anomalia e a non richiedere una valutazione complessiva dell'offerta indistintamente per tutti gli appalti senza diversificare tra appalti a corpo e appalti a misura»: l'articolo 21, comma 1 bis della 109 introduce un meccanismo di verifica dell'anomalia dell'offerta universale senza distinguere la modalità di presentazione dell'offerta e di liquidazione del corrispettivo. Ne è una conferma un dato testuale positivo e, cioè l'impostazione della norma nella quale è dato rintracciare entrambi i tipi di appalto senza indicazione alcuna in merito alla eventuale distinzione degli stessi quanto alla disciplina della anomalia delle offerte; ulteriormente, occorre considerare che nei casi in cui il legislatore ha voluto introdurre una distinzione tra i due sistemi di presentazione dell'offerta lo ha detto espressamente. Si pensi al disposto dell'articolo 90, comma 5, nel quale è fatto obbligo ai concorrenti nel caso di appalti i cui corrispettivi siano stabiliti esclusivamente a corpo, ovvero a corpo e a misura, nonché nel caso dell'appalto integrato, di verificare le voci riportate nella lista attraverso gli elaborati grafici e il computo metrico, correggendoli o modificandoli, senza che ciò possa avere una rilevanza sul prezzo che resta fisso e invariabile.

D'altro canto, sarebbe stato difficile introdurre una distinzione dal momento che la norma sull'anomalia è norma di derivazione comunitaria e, quindi, di assoluta stretta applicazione: nella normativa comunitaria non vi è alcuna disposizione nella quale si distinguono gli appalti a corpo da quelli a misura. Anzi nel panorama europeo è difficile rintracciare delle normative nazionali con una simile distinzione che è propria della tradizione romanistica del diritto italiano. Oltre a ciò, l'introduzione di una distinzione del meccanismo in ragione del tipo di appalto avrebbe comportato una violazione di un principio costituzionale tutelato dall'articolo 3 della Costituzione, il principio della par condicio per antonomasia. Inoltre, occorre osservare che il dato testuale e letterale della norma non consente, come giustamente rilevato dal Consiglio di Stato, interpretazioni estensive trattandosi di disposizione volta a imporre i presupposti per l'ammissione della offerta alla gara, e quindi di stretta interpretazione. La sentenza da questo punto di vista si segnala in quanto sinora la giurisprudenza è stata avara di precedenti. Infatti, l'unico precedente giurisprudenziale che si annovera - citato nella sentenza stessa - ha precisato che: «Anche se, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 bis. legge 11 febbraio 1994, n. 109 le giustificazioni di un'offerta anomala debbono riferirsi alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta, in un appalto a corpo occorre valutare gli aspetti quantitativi della complessiva prestazione senza che debbano essere giustificabili in sé e per sé i singoli prezzi» (Consiglio di Stato, sezione VI, 10 febbraio 2000, n. 707).

Del resto, nella ricostruzione difensiva del caso di specie si è portata aventi la tesi che comunque avrebbero dovuto essere prese in considerazione componenti che attengono alla struttura e alla organizzazione della impresa e del lavoro, elementi questi che a rigore già sono presenti nella composizione dell'offerta sotto la veste quanto meno di spese generali, contratti dei fornitori, costi per i trasporti, ammortamento dei mezzi d'opera e non da ultimo l'utile. Ciò rientra nella ratio stessa della norma sulle offerte anomale, norma comunitaria in virtù della quale l'amministrazione deve valutare, sulla base di quanto richiesto e prodotto a corredo dell'offerta dal concorrente, la composizione dell'offerta attraverso l'esame delle voci di prezzo al fine di accertare se taluna di esse si appalesi priva di rapporto con la realtà del mercato e dunque poco seria: solo in tal caso è confermato il sospetto di anomalia dell'offerta ed è legittima l'esclusione dalla gara, mentre in caso contrario, e cioè quando l'amministrazione non riesca a dimostrare l'intrinseca inaffidabilità di questa o della voce di prezzo, la stessa non è giustificata (per tutte giurisprudenza costante, Tar Piemonte, sezione II, 29 giugno 1987, n. 392; Tar Sicilia, Palermo, sezione I, 30 giugno 1987, n. 461; Tar Umbria, 31 luglio 1987, n. 312).

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GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE PER I LAVORI A CORPO E I LAVORI A MISURA

Edilizia e Territorio, Il Sole 24 Ore, 10 aprile 2000, n. 14, p. 36 a cura di Guido Cianciulli

La Merloni ter attribuisce una netta preferenza agli appalti aggiudicati a corpo rispetto a quelli a misura. Questa scelta rende particolarmente importante la fase progettuale, bloccando ogni variazione, anche di costo, in fase di realizzazione. In fase di progettazione quindi devono essere definiti i corpi d'opera in maniera dettagliata indicandoli con il proprio prezzo e con la percentuale con cui ciascuno concorre alla definizione dell'importo globale. Due le modalità fissate dalla legge per effettuare la gara: massimo ribasso o offerta a prezzi unitari.

La legge quadro sui lavori pubblici (legge 109/1994) e il regolamento di attuazione impongono sostanziali modifiche alle procedure di progettazione e di contabilizzazione dell'opera pubblica, rispetto a quanto richiesto da precedenti normative e dalle prassi consolidate.

Nuovi criteri di progettazione, contratti di appalto a corpo con relativa contabilità, modalità di aggiudicazione delle gare, gestione delle varianti in corso d'opera, "prezzo chiuso" per l'appalto, sono gli aspetti che impongono, di fatto, una definizione approfondita della fase progettuale che non permetta con semplicità modifiche della natura dell'opera, degli obiettivi da perseguire, dei costi e dei tempi di realizzazione. Certamente il legislatore ha creduto di individuare proprio nelle modalità previste per l'appalto e la contabilizzazione dell'opera pubblica le condizioni che più di altre impongono al progettista e all'appaltatore uno studio approfondito della fase progettuale.

La prima fondamentale indicazione da considerare è data dall'articolo 19 della Merloni ter. Quest'articolo indica i sistemi di realizzazione dei lavori pubblici. Sostanzialmente le tipologie di lavorazione a misura, a corpo e in economia, rimangono quelle individuate per la realizzazione dell'opera pubblica fin dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248. Solo che il legislatore, al fine di perseguire gli intenti di cui si è parlato, sovverte sostanzialmente la priorità nella modalità di stipulare i contratti. Infatti, mentre finora, nello stipulare i contratti era privilegiato il corrispettivo a misura, la Merloni ter favorisce la stipula del contratto a corpo.

Se diverse tipologie di lavoro sono soggette a contratti d'appalto e contabilizzazioni diverse, anche, la modalità di presentazione dell'offerta per l'aggiudicazione degli appalti, secondo l'articolo 21 della Merloni ter, varia in relazione al tipo di contratto stipulato. Non possiamo fare a meno di notare che l'articolo 21 sancisce come criterio per l'aggiudicazione dell'appalto quello del prezzo più basso. Elemento questo che conferma l'intenzione di rendere trasparente la partecipazione alle gare e di centrare l'obiettivo sulla convenienza di esecuzione dell'opera. Ma l'articolo 21 non fissa solo questo determinante principio di aggiudicazione per il pubblico incanto o la licitazione privata, ma anche le modalità per effettuare la gara (massimo ribasso ovvero offerta a prezzi unitari) in rapporto alla tipologia di contratto da stipulare (a corpo, a misura, a corpo e a misura). Schematizziamo nella tabella, alla pagina successiva, le condizioni in cui si devono adottare i diversi tipi di contratto e, quindi, di offerta.

In pratica, riassumendo le condizioni dell'articolo 19 e dell'articolo 21 della Merloni ter, è evidente che i contratti di appalto relativi alle opere che ricadono sotto le indicazioni della nuova legge quadro andranno stipulati quasi esclusivamente a corpo. E evidente la scelta da parte del legislatore di una modalità di contratto e di contabilizzazione che esalti la definizione della fase progettuale a discapito di variazioni, anche di costo, che si possano avere in fase di realizzazione.

Il contratto misto (a corpo e a misura) è utile quando in fase di progetto si riscontrano particolari categorie di lavoro che non possono essere descritte (come definizione delle lavorazioni da eseguire) e/o quantizzate in maniera esecutiva.

Quando parliamo genericamente di lavori a corpo e lavori a misura indichiamo con una dizione impropria tipologie di contratto che differiscono per una diversa determinazione del corrispettivo. Nell'appalto a corpo il corrispettivo consiste in una somma determinata, fissa e invariabile, riferita globalmente all'opera nel suo complesso. Nell'appalto a misura il, corrispettivo può consistere nell'individuazione di un prezzo per ogni unità di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantità eseguite di lavorazione o di opera (da cui l'importo di questo tipo di appalto risulta variabile). Mentre nel contratto a corpo o a forfait restano accollati all'appaltatore il rischio delle quantità e, quando il progetto sia dello stesso appaltatore, anche quello della qualità delle lavorazioni, nel contratto a misura il rischio delle quantità e quello della qualità delle lavorazioni restano accollati al committente.

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Selezione tratta dalla banca dati Codice degli Appalti 41

Diremo subito che insito nella natura dell'appalto a corpo è la definizione qualitativa e quantitativa dell'opera da appaltare, cui è assegnato in fase di progetto, di offerta e di contratto, un prezzo definito e invariabile. In pratica con l'appalto a corpo si fa riferimento a raggruppamenti omogenei di lavori, definiti nelle quantità, nella quantità e nel prezzo.

Di seguito indicheremo con il termine lavorazione la fornitura elementare di prestazione lavorativa, di materiali o di prodotto, individuata da un prezzo espresso per unità di misura di lavorazione fornita. Nella descrizione di lavorazione non c'è riferimento alla fornitura totale, cioè alla quantità complessiva di misura da realizzare . Un raggruppamento di lavorazioni omogenee, a ognuna delle quali sia stata assegnata una quantità, che, individua una parte definita dell'opera, (da un punto di vista logico, tecnologico e funzionale) si dirà categoria di lavoro. Indicheremo con il termine corpo d'opera una categoria di lavoro da appaltare a corpo. La somma degli importi di ogni lavorazione. omogenea della categoria di lavoro costituisce l'importo complessivo e invariabile del corpo d'opera da porre alla base del contratto d'appalto a corpo. Tale importo coincide con il prezzo unitario del corpo d'opera.

Nell'appalto a corpo il corrispettivo non è più calcolato in base alla quantità di lavorazione realizzata, per cui l'importo complessivo trova esatta definizione solo alla fine dei lavori, ma i prezzi unitari sono direttamente riferiti all'intera opera o a sue parti (corpi d'opera). I corpi d'opera devono essere determinabili a priori in maniera pressoché certa e dettagliata da elaborati di progetto che siano realmente esecutivi.

Di conseguenza, la progettazione è influenzata in maniera determinante dal concetto di appalto a corpo. Nella fase di progettazione, infatti, devono essere definiti i corpi d'opera che caratterizzano l'appalto, il contratto e la successiva contabilità.

Per la definiz ione dei corpi d'opera in fase di progetto il tecnico dovrà considerare diversi fattori, tra cui si riportano i più rilevanti:

1) il, corpo d'opera dovrà essere individuabile" in maniera semplice, certa univoca dagli elaborati di progetto esecutivo e dalla sua minuziosa definizione qualitativa, prestazionale e quantitativa nel capitolato speciale;

2) il corpo d'opera deve essere scomponibile in lavorazioni desumibili da prezzari di riferimento o da analisi, per poterne individuare univocamente il prezzo;

3) nel definire i corpi d'opera si deve tener conto della tipologia di opera che si sta progettando al fine di individuarne parti che abbiano, una unità logica, tecnico-costruttiva e/o funzionale;

4) nella definizione del corpo d'opera si dovrà tener conto del cronoprogramma dei lavori per individuare categorie che possano essere contabilizzate in successione e quindi liquidate con continuità all'impresa.

Oltre alla definizione dei corpi d'opera, che seguendo i criteri indicati sarà fatta nel computo metrico, il progettista deve indicare in apposito quadro economico del progetto, all'interno del capitolato speciale, i corpi d'opera individuati, ognuno con il proprio prezzo/importo e con la percentuale con cui ciascuno concorre alla definizione dell'importo dell'intera opera da appaltare a corpo.

TUTTI I CONTRATTI POSSIBILI

Tipo di contratto

Quando si stipula Come si appalta

Lavori a corpo

- Possono essere stipulati per qualsiasi genere di lavoro

- Sono obbligatori per gli appalti integrati di progettazione esecutiva ed esecuzione qualora riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più dei 50% sul valore dell'opera

- Possono essere appaltati mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'asta

- Possono essere appaltati mediante offerta a prezzi unitari

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Lavori a misura

- Possono essere stipulati esclusivamente per lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici

- Possono essere appaltati mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara

- Possono essere appaltati mediante offerta a prezzi unitari

Lavori a corpo e a misura

- Non possono essere stipulati per gli appalti integrati di progettazione esecutiva ed esecuzione, qualora riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50% sul valore dell'opera

Possono essere stipulati per qualsiasi tipologia di lavoro diversa da quella di cui al punto precedente. In ogni caso la parte liquidabile a misura deve riguardare le lavorazione per le quali in sede di progettazione risulti eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità

- Possono essere appaltati esclusivamente mediante offerta a prezzi unitari

Il corpo d'opera è proprio, per caratteristiche e definizione, l'elemento unitario dell'appalto a co rpo come suggerito dall'articolo 45 comma 6 del regolamento di attuazione ("Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte, a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, il capitolato speciale d'appalto indica, per ogni gruppo delle lavorazioni complessive dell'intervento ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico-estimativo").

Nella tabella in questa pagina si trova un esempio di quadro delle ripartizioni dei costi da inserire nel capitolato speciale d'appalto.

Nell'appalto a corpo, anche se il prezzo dei corpo d'opera è calcolato tramite l'applicazione di prezzi unitari a misure di lavorazioni, l'elemento di accordo del contratto è costituito dal ribasso percentuale offerto dall'impresa e quindi dall'importo offerto per il corpo d'opera o per l'intera opera appaltata a corpo.

Nel caso di offerta con ribasso unico, il ribasso sarà ritenuto valido e applicabile a tutte le lavorazioni o ai corpi d'opera che concorrono a definire l'importo dell'opera nel suo complesso. In questo caso i prezzi di contratto coincidono con. i prezzi di progetto soggetti al ribasso offerto in sede di gara dall'appaltatore. Il ribasso è l'elemento di accordo tra le parti che identifica l'importo del contratto.

Nel caso di offerta a prezzi unitari per un appalto integrato nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, i prezzi offerti dall'appaltatore per la parte dei lavori a corpo posti a base di gara hanno effetto al solo fine dell'aggiudicazione e divengono i prezzi di contratto utili unicamente per eventuali varianti in corso d'opera o per l'analisi dell'offerta in caso di anomalia. Ciò che determinerà l'assegnazione della gara è comunque il ribasso offerto dall'impresa indipendentemente dai prezzi e dalle quantità riportate nella lista.

In un certo qual modo, per l'appalto di lavori a corpo l'offerta a prezzi unitari e quella con unico ribasso si equivalgono. Nel primo caso la stazione appaltante avrà indicazioni utili alla valutazione dell'offerta ed è quindi una modalità di gara utile nel caso di appalti con valori che superano la soglia comunitaria per l'eventuale valutazione delle anomalie.

L'offerta a prezzi unitari può essere esperita per i lavori a corpo, per i lavori a misura ed è obbligatoria per i lavori misti a misura e a corpo. I prezzi offerti per la parte dei lavori a corpo posti a base di gara, proprio in quanto hanno valore solo in caso di varianti o di analisi dell'offerta e non.ai fini, dell'aggiudicazione della gara, non possono variare il peso percentuale (aliquota ) che, in progetto, ciascun corpo d'opera ha rispetto all'importo complessivo dell'opera da appaltare a corpo. Il quadro di progetto che elenca i corpi d'opera costituenti il progetto, con relativi importi e aliquote, che deve essere riportato nel capitolato speciale in fase di progettazione, non deve essere aggiornato dopo l'offerta con l'indicazione dei nuovi importi dei corpi

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d'opera, del nuovo importo del lavoro, a corpo e quindi dell'aliquota aggiornata di ciascun corpo d'opera. Il quadro di progetto senza alcuna modifica dopo l'offerta, con la suddivisione dell'opera in corpi d'opera e con l'indicazione delle aliquote percentuali riferite all'ammontare complessivo dell'intervento, è alla base della contabilizzazione per la liquidazione del corrispettivo dell'opera. Infatti, il comma 6 dell'articolo 45 del regolamento dice che "i pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita".

Nel caso di offerta a prezzi unitari applicata a lavori da appaltare a corpo, è opportuno che la lista contenga per ciascuna lavorazione la relativa scomposizione in corpi d'opera. Infatti, benché i prezzi unitari offerti per le lavorazioni dall'appaltatore e le quantità proposte dalla stazione appaltante non hanno valore contrattuale, le indicazioni richieste sono utili a una corretta valutazione di nuovi importi e nuove incidenze nel caso di varianti in corso d'opera.

COME RIPARTIRE I COSTI

Esempio delle ripartizioni da inserire nel capitolato speciale d'appalto

Corpi d'opera Importi (lire) Aliquote (%)

Movimenti terra 12.180.000 1,4

Strutture di fondazione 71.340.000 8,2

Strutture in elevazione 127.890.000 14,7

Tamponamenti e tramezzi 13.050.000 1,5

Intonaci, pavimenti e rivestimenti 294.060.000 33,8

Infissi, opere in ferro e diversi 93.960.000 10,8

Sistemazioni esterne 54.810.000 6,3

Impianto idrico-sanitario e antincendio

75.690.000 8,7

Impianti elettrici e di sollevamento 58.290.000 6,7

Impianto di condizionamento 68.730.000 7,9

TOTALI 870.000.000 100

Il comma 8 dell'articolo 45 del regolamento di attuazione chiarisce che "ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 25, comma 3, primo periodo della Legge, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei".

Il dettaglio delle lavorazioni, con il parziale di ogni corpo d'opera cui afferiscono, è desumibile dal computo metrico, che è accessibile all'appaltatore come elaborato di valutazione per la formulazione dell'offerta.