8170707_SOCI_00134996_2013_03_0326

9
S.r.l. Sequestro di quota offerta in prelazione, fumus e preannuncio della causa di merito Tribunale di Busto Arsizio, sez. dist. di Gallarate, ord., 9 marzo 2012 - Giudice Di Lorenzo Societa`- Societa`di capitali - Clausola di prelazione - Denuntiatio cumulativa - Accettazione parziale - Ammissibilita`- Esclusione (Cod. civ. artt. 1326, 1349, 1473, 2469) Ove lo statuto di una societa ` a responsabilita ` limitata rechi una clausola di prelazione, in caso di denuntiatio cumulativa non e ` conforme alla proposta l’accettazione formulata con riguardo alla sola quota che garantisce il controllo della societa ` , per cui ne va negato il sequestro per difetto di una controversia sulla proprieta `. Procedimenti cautelari - Sequestro giudiziario - Ricorso ante causam - Preannuncio della causa di merito - Domanda ex art. 2932 c.c. - Avvenuta conclusione del contratto - Incompatibilita` (Cod. civ. artt. 2932; Cod. proc. civ. artt. 670, n. 1, 669 bis, 669 octies) Qualora risulti che il contratto sia gia ` concluso, non e ` ammissibile l’istanza di sequestro giudiziario ante cau- sam del bene che ne forma oggetto quando sia prospettata come futura azione di merito l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c. Il Tribunale (omissis). 1. Tizia, premettendo di essere socia della Gamma s.r.l.; che soci della societa ` in questione sono Caio, il quale vanta una partecipazione pari al 25% del capitale socia- le, nonche ´ Sempronio, il quale vanta una partecipazione del 5%, e appunto Tizia, con una partecipazione del 70%; che Caio e Sempronio, intendendo congiuntamen- te cedere a Mevio la propria partecipazione nella societa ` che ammonta complessivamente al 30% del capitale so- ciale, in adempimento della clausola di prelazione previ- sta nell’art. 6 dello Statuto sociale le hanno comunicato denuntiatio contenente i termini dell’accordo con Mevio, indicando il prezzo pattuito nel valore di mercato della partecipazione pari a E 450.000,00; che, in particolare, l’art. 6 dello Statuto prevede una prelazione in favore degli altri soci in caso di vendita a terzi di partecipazione societaria, ad un prezzo non superiore al valore di merca- to, e con previsione della possibilita ` di ricorso al Presi- dente del Tribunale per la nomina di stimatore in caso di disaccordo sulla valutazione del valore della partecipa- zione; di avere comunicato a Caio la volonta ` di esercita- re la prelazione sulla sua partecipazione pari al 25% del capitale sociale, previa determinazione del prezzo in mi- sura non superiore al reale valore di mercato cosı ` come previsto dalla clausola statutaria di prelazione, con stima da effettuarsi da parte di un esperto nominato dal Presi- dente del Tribunale, come previsto dall’art. 6 dello Sta- tuto in caso di contestazione sul valore della partecipa- zione; che Caio, dopo avere ricevuto tale comunicazione di Tizia, ha dichiarato di revocare la propria proposta, non intendendo piu ` vendere la propria partecipazione; che la propria accettazione e ` pervenuta al resistente pri- ma che questo revocasse la proposta, per cui la revoca e ` inefficace; tutto cio ` premesso, ha chiesto il sequestro giudiziario della partecipazione di Caio nella Gamma s.r.l., prospettando la sussistenza di una controversia sul- la proprieta ` e il possesso della partecipazione societaria oggetto di prelazione. Si e ` costituito Caio, che ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto l’accettazione di Tizia non e ` conforme alla proposta formulata da Caio e Sempronio, e in quanto la propria proposta di vendita e ` stata revocata. 2. In ordine al fumus boni juris necessario per la conces- 326 Le Societa ` 3/2013 Giurisprudenza Processo, arbitrato e mediazione

description

9

Transcript of 8170707_SOCI_00134996_2013_03_0326

Page 1: 8170707_SOCI_00134996_2013_03_0326

S.r.l.

Sequestro di quota offertain prelazione, fumuse preannuncio della causadi merito

Tribunale di Busto Arsizio, sez. dist. di Gallarate, ord., 9 marzo 2012 - Giudice Di Lorenzo

Societa - Societa di capitali - Clausola di prelazione - Denuntiatio cumulativa - Accettazione parziale - Ammissibilita -Esclusione

(Cod. civ. artt. 1326, 1349, 1473, 2469)

Ove lo statuto di una societa a responsabilita limitata rechi una clausola di prelazione, in caso di denuntiatiocumulativa non e conforme alla proposta l’accettazione formulata con riguardo alla sola quota che garantisceil controllo della societa, per cui ne va negato il sequestro per difetto di una controversia sulla proprieta.

Procedimenti cautelari - Sequestro giudiziario - Ricorso ante causam - Preannuncio della causa di merito - Domanda exart. 2932 c.c. - Avvenuta conclusione del contratto - Incompatibilita

(Cod. civ. artt. 2932; Cod. proc. civ. artt. 670, n. 1, 669 bis, 669 octies)

Qualora risulti che il contratto sia gia concluso, non e ammissibile l’istanza di sequestro giudiziario ante cau-sam del bene che ne forma oggetto quando sia prospettata come futura azione di merito l’esecuzione in formaspecifica dell’obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c.

Il Tribunale (omissis).

1. Tizia, premettendo di essere socia della Gamma s.r.l.;che soci della societa in questione sono Caio, il qualevanta una partecipazione pari al 25% del capitale socia-le, nonche Sempronio, il quale vanta una partecipazionedel 5%, e appunto Tizia, con una partecipazione del70%; che Caio e Sempronio, intendendo congiuntamen-te cedere a Mevio la propria partecipazione nella societache ammonta complessivamente al 30% del capitale so-ciale, in adempimento della clausola di prelazione previ-sta nell’art. 6 dello Statuto sociale le hanno comunicatodenuntiatio contenente i termini dell’accordo con Mevio,indicando il prezzo pattuito nel valore di mercato dellapartecipazione pari a E 450.000,00; che, in particolare,l’art. 6 dello Statuto prevede una prelazione in favoredegli altri soci in caso di vendita a terzi di partecipazionesocietaria, ad un prezzo non superiore al valore di merca-to, e con previsione della possibilita di ricorso al Presi-dente del Tribunale per la nomina di stimatore in casodi disaccordo sulla valutazione del valore della partecipa-zione; di avere comunicato a Caio la volonta di esercita-

re la prelazione sulla sua partecipazione pari al 25% delcapitale sociale, previa determinazione del prezzo in mi-sura non superiore al reale valore di mercato cosı comeprevisto dalla clausola statutaria di prelazione, con stimada effettuarsi da parte di un esperto nominato dal Presi-dente del Tribunale, come previsto dall’art. 6 dello Sta-tuto in caso di contestazione sul valore della partecipa-zione; che Caio, dopo avere ricevuto tale comunicazionedi Tizia, ha dichiarato di revocare la propria proposta,non intendendo piu vendere la propria partecipazione;che la propria accettazione e pervenuta al resistente pri-ma che questo revocasse la proposta, per cui la revoca einefficace; tutto cio premesso, ha chiesto il sequestrogiudiziario della partecipazione di Caio nella Gammas.r.l., prospettando la sussistenza di una controversia sul-la proprieta e il possesso della partecipazione societariaoggetto di prelazione.Si e costituito Caio, che ha chiesto il rigetto del ricorsoin quanto l’accettazione di Tizia non e conforme allaproposta formulata da Caio e Sempronio, e in quanto lapropria proposta di vendita e stata revocata.2. In ordine al fumus boni juris necessario per la conces-

326 Le Societa 3/2013

Giurisprudenza

Processo, arbitrato e mediazione

Page 2: 8170707_SOCI_00134996_2013_03_0326

sione del sequestro giudiziario, secondo un primo orien-tamento la norma di cui all’art. 670 c.p.c. richiede solol’esistenza di una controversia, nella specie vertente sullaproprieta o sul possesso, cosı che l’accertamento del Giu-dice e limitato alla verifica della sussistenza di tale datooggettivo e non discrezionale. Secondo la preferibile im-postazione, invece, non vi e deroga ai principi generaliin tema di tutela cautelare, e quindi occorre la delibazio-ne in ordine alla prevedibile fondatezza della domandadi merito che il ricorrente intende poi proporre. Nel ca-so in esame, il ricorrente ha dichiarato che intende pro-porre domanda di adempimento dell’obbligo a contrarreai sensi dell’art. 2932 c.c. (con riguardo a cui general-mente e ammessa la tutela cautelare di cui all’art. 670,n. 1, c.p.c.: Cass. 21 luglio 1994, n. 6813).2.1. Cio detto, e venendo alla verifica della sussistenzadel presupposto in questione, parte ricorrente affermache, avendo Sempronio e Caio comunicato la denuntia-tio in adempimento del patto di prelazione statutario, e afronte della propria risposta positiva alla denuntiatio limi-tatamente alla vendita della partecipazione di Caio, none legittima la successiva revoca della proposta effettuatadal resistente. In particolare, avendo il resistente e Sem-pronio effettuato la denuntiatio comunicando l’intenzio-ne di vendere a Mevio in base a un determinato prezzo,e avendo la ricorrente dichiarato di voler comprare lapartecipazione del solo Caio in base all’effettivo valoredi mercato (ritenendo che il valore dichiarato dal resi-stente sia superiore al valore di mercato) e di volere ri-correre agli arbitri per la determinazione del valore cor-retto di cessione (come previsto dallo stesso art. 6 delloStatuto per l’ipotesi di disaccordo sulla determinazionedel prezzo di vendita), la revoca della proposta comuni-cata da Caio dopo la conclusione del contratto e ineffi-cace perche tardiva, per cui il rifiuto di Caio e illegitti-mo; sulla scorta di tali rilievi, parte ricorrente ha dichia-rato che nel successivo giudizio di merito azionera la tu-tela di cui all’art. 2932 c.c. al fine di ottenere il trasferi-mento della quota del resistente2.2. Come anticipato, l’art. 6 dello Statuto della Gammas.r.l. prevede che il socio che intendere cedere la propriaquota a terzi deve comunicare la propria intenzione aglialtri soci, indicando il valore di cessione che non puo es-sere superiore al valore reale della partecipazione, e incaso di contestazione del prelazionario sulla determina-zione di tale valore, e prevista la possibilita di ricorso adun arbitrato.Tale clausola statutaria e qualificabile come prelazionec.d. impropria, o impura, connotata dal fatto che perl’individuazione del prezzo si fa riferimento non solo allalibera determinazione delle parti a seguito di trattative,ma anche a parametri oggettivi, quali la determinazioneda parte di arbitri, o il prezzo di mercato, o il c.d. giustoprezzo, ecc.La ratio della clausola e evitare manovre a danno deglialtri soci prelazionari, che potrebbero essere scoraggiatidall’acquisto tramite la fissazione fraudolenta di prezzo diprelazione in misura notevolmente superiore al valorereale della partecipazione.

In dottrina e giurisprudenza si e discusso della validita ditali clausole.Secondo un orientamento minoritario tale clausola e nul-la per difetto di causa, perche la funzione della prelazionee solo quella di fissare l’obbligo di preferire il prelazionarioa parita di prezzo (Trib. Trieste 19 dicembre 1993).Viceversa, e condivisibile l’orientamento della dottrina edella giurisprudenza prevalenti, secondo cui e valida taleforma di prelazione, sussistendo una causa meritevole ditutela, consistente nella tutela sostanziale dei soci prela-zionari a fronte di manovre fraudolente (Trib. Alba 14gennaio 1998).D’altra parte, argomento per affermare la validita di taliclausole puo trarsi anche dalla previsione codicistica del-l’arbitraggio per la determinazione del prezzo (artt. 1349e 1473 c.c.).2.3. Cio detto, occorre esaminare la sussistenza del fumusdella pretesa della ricorrente, secondo cui, a seguito delladenuntiatio inviata dal resistente e avendo la ricorrenteprelazionaria dichiarato di volere acquistare la partecipa-zione sociale pur se in base a determinazione del prezzoda parte di arbitri, vi e stato incontro di proposta e ac-cettazione conforme, per cui e inefficace la successiva re-voca della proposta ed e illegittimo il rifiuto del promit-tente, con conseguente esperibilita del rimedio di cui al-l’art. 2932 c.c.2.4. Preliminarmente, e opportuno delineare l’inquadra-mento sistematico del patto di prelazione, di cui e dibat-tuta la natura giuridica e l’efficacia.2.4.1. Secondo un primo orientamento emerso in dottri-na e giurisprudenza, il patto di prelazione e qualificabilecome contratto preliminare unilaterale, il cui contenutoe individuabile per relationem nelle condizioni di acqui-sto del futuro ed eventuale contratto offerte dal terzo; ta-le contratto preliminare unilaterale e sottoposto allacondizione sospensiva della decisione del promittente diconcludere il contratto.La denuntiatio del promittente, cioe la dichiarazione del-l’intenzione di contrarre con il terzo, indirizzata al prela-zionario, fa avverare la condizione sospensiva, e ha natu-ra di proposta irrevocabile, cosı che, in caso di accetta-zione del prelazionario e di rifiuto del promittente, e in-vocabile la tutela di cui all’art. 2932 c.c.Infatti, la S.C. ha affermato che «L’adesione all’invitoad esercitare la prelazione di un preliminare di venditadetermina la conclusione del contratto preliminare»(Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 1992, n. 13282).Parte ricorrente sembra aderire a tale indirizzo interpre-tativo.Secondo il preferibile orientamento della dottrina e dellagiurisprudenza piu recente, invece, in capo al promittentenon grava un obbligo di contrarre, ma solo due obblighi:quello positivo di rendere edotto il prelazionario dellavolonta di contrarre con il terzo rendendo note le condi-zioni del futuro contratto; quello negativo di non stipula-re il contratto con il terzo prima o in pendenza della de-nuntiatio (Cass. civ., sez. II, 12 aprile 1999, n. 3571; conf.Cass. civ., sez. III, 15 ottobre 2002, n. 14645).Insomma, come chiarito da autorevole dottrina, la de-nuntiatio puo anche contenere una proposta - comunque

Le Societa 3/2013 327

Giurisprudenza

Processo, arbitrato e mediazione

Page 3: 8170707_SOCI_00134996_2013_03_0326

revocabile - (esame che l’interprete deve svolgere di vol-ta in volta in base al contenuto concreto della dichiara-zione), ma di regola essa costituisce solo un invito ad of-frire, cosı che, a fronte dell’adesione del prelazionario, ilcontratto non si conclude automaticamente, ma solo inun secondo momento, quando promittente e prelaziona-rio lo perfezioneranno.Ne consegue che, a fronte della manifestazione di volon-ta del prelazionario che dichiari di volere stipulare allecondizioni indicate nella denuntiatio, e a fronte del rifiu-to del promittente, non e azionabile il rimedio di cui al-l’art. 2932 c.c., ma al piu la tutela risarcitoria.Anche le Sezioni Unite della S.C., nel solco di tali prin-cipi, hanno affermato che «La domanda giudiziale voltaad ottenere l’accertamento dell’esistenza di un patto diprelazione in caso di vendita di un bene immobile, in as-senza di una specifica previsione normativa al riguardo,non e suscettibile di essere trascritta; il patto di prelazio-ne, infatti, non puo essere assimilato al contratto preli-minare, in quanto in quest’ultimo e individuabile un’ob-bligazione gia esistente, rispetto alla quale ha senso assi-curare l’effetto di prenotazione della trascrizione, effettoche non e invece collegabile al patto di prelazione, chenon prevede alcun obbligo di futuro trasferimento»(Cass. civ., sez. un., 23 marzo 2011, n. 6597).2.4.2. Tali principi trovano applicazione anche con rife-rimento a quella particolare forma di prelazione volonta-ria, costituita dalla previsione nello statuto societario deldiritto di prelazione in favore dei soci in caso di trasferi-mento della partecipazione sociale a soggetti terzi rispet-to la compagine sociale.L’art. 2469, comma 1, c.c. prevede la libera trasferibilitadelle partecipazioni della societa a responsabilita limita-ta, salva contraria disposizione dell’atto costitutivo; ilcomma successivo stabilisce poi che, qualora l’atto costi-tutivo disponga l’intrasferibilita delle partecipazioni o nesubordini il trasferimento al gradimento di organi sociali,di soci o di terzi senza prevedere condizioni e limiti, oponga condizioni o limiti che nel caso concreto impedi-scano il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoieredi possano esercitare il recesso ai sensi dell’art. 2473c.c. In tali ipotesi l’atto costitutivo puo stabilire un ter-mine non maggiore di due anni dalla costituzione dellasocieta o dalla sottoscrizione della partecipazione, primadel quale non puo essere esercitato il recesso.Quindi, la norma riconosce espressamente la possibilitadi pattuizione di clausole di gradimento, mentre nonviene espressamente richiamata la clausola di prelazione,che quindi resta un’ipotesi di prelazione volontaria, enon legale; comunque, la possibilita di inserire nello sta-tuto il patto di prelazione e implicitamente presuppostadall’art. 2469, comma 1, c.c., che, come detto, prevedela possibilita di stabilire nell’atto costitutivo vincoli allacircolazione della partecipazione.2.4.2.1. In dottrina si e a lungo dibattuto circa l’efficaciadella clausola di prelazione statutaria.Secondo un primo indirizzo, l’inserimento della clausolanello statuto non muta la natura di prelazione volontariae quindi non cancella la sua efficacia meramente obbli-gatoria, e cio anche perche e principio generale, sancito

anche dagli artt. 1379 e 1372, comma 2, c.c., che nonl’autonomia negoziale, ma solo la legge puo prevedere li-mitazioni alla circolazione dei beni con efficacia reale.Secondo altro orientamento emerso in dottrina e giuri-sprudenza, la clausola di prelazione, inserita nello statutodella societa a responsabilita limitata, ha efficacia reale,sia perche una volta inserita nell’atto costitutivo o nellostatuto essa diviene regola organizzativa dell’ente, siaperche gode della pubblicita derivante dall’inserimentonel Registro delle Imprese con conseguente opponibilitaa terzi.Tuttavia, va evidenziato che non puo essere la forma dipubblicita a determinare la natura giuridica della clauso-la, trasformando l’efficacia obbligatoria in quella reale.In secondo luogo, l’inserimento nello statuto o nell’attocostitutivo, con conseguente asserita elevazione dellaclausola a regola organizzativa dell’ente, non e argomen-to dirimente al fine di affermarne l’efficacia reale anchenei rapporti tra i soci, ma al piu puo incidere sull’oppo-nibilita alla societa del trasferimento avvenuto in viola-zione del patto di prelazione.E sulla scorta di tali ultimi rilievi si inserisce un terzoorientamento, intermedio, secondo cui le clausole inquestione hanno efficacia reale qualora siano azionatedalla societa che intende lamentare la loro violazione,mentre l’efficacia e obbligatoria qualora ad agire siano isoci pretermessi (Trib. Catania 20 novembre 2002).2.4.2.2. La qualificazione giuridica in chiave di efficaciareale o obbligatoria ha chiare ricadute in tema di indivi-duazione degli strumenti di tutela azionabili dai soci pre-termessi e dalla societa. Affermando l’efficacia obbligato-ria, le conseguenze in caso di violazione sarebbero solodi tipo risarcitorio; piu variegate e complesse sono le so-luzioni offerte da chi afferma l’efficacia reale della clau-sola, in quanto, se nei confronti della societa e pacificala conseguenza della inopponibilita, piu dibattuta e l’in-dividuazione della tutela azionabile dai soci pretermessi.Sotto tale ultimo profilo, non e condivisibile la tesi dellanullita del trasferimento contra pactum, in quanto, trat-tandosi di prelazione di fonte pattizia e non legale (nonprevista espressamente dalla legge), non si comprendesul piano sistematico come si possa giustificare tale tipodi sanzione, sia sotto il profilo di violazione di normaimperativa difettando una norma (tantomeno imperati-va) che prevede espressamente tale prelazione (Cass.civ., sez. II, 16 dicembre 2010, n. 25468, che esclude ilvizio di nullita), sia sotto il profilo della nullita per im-possibilita dell’oggetto per la asserita indisponibilita dellapartecipazione ceduta, in quanto il patto di prelazionenon crea alcun vincolo di indisponibilita, limitandosi aprevedere solo un obbligo di denutiatio e un obbligo dinon vendere in pendenza o in difetto di denuntiatio.Non e condivisibile l’orientamento secondo cui sarebbepossibile il riscatto della partecipazione da parte del so-cio pretermesso, in quanto il potere di riscatto deve esse-re previsto dalla legge.Non puo essere accolta, in quanto foriera di eccessiveincertezze applicative, la tesi secondo cui l’efficacia realeo obbligatoria dipende dalla natura dell’interesse protet-

328 Le Societa 3/2013

Giurisprudenza

Processo, arbitrato e mediazione

Page 4: 8170707_SOCI_00134996_2013_03_0326

to, se cioe e quello individuale del socio oppure quellodella societa.La tesi preferibile e quella della inefficacia relativa dellacessione avvenuta contra pactum: essa ha efficacia interpartes, ma non nei confronti della societa ai fini della le-gittimazione all’esercizio dei diritti sociali dell’acquiren-te, impedendo anche l’iscrizione del cessionario nel librosoci e impedendogli di acquistare lo status di socio; talecessione non e inefficace anche nei confronti del socioprelazionario pretermesso, che puo esercitare non giaazione di adempimento di obbligo a contrarre o il riscat-to (Trib. Verona, sez. IV, 20 ottobre 2006, n. 3011;Trib. Brindisi 17 marzo 2006), ma puo solo ottenere dal-l’alienante il risarcimento dei danni per responsabilitacontrattuale e dal terzo acquirente, ricorrendone i pre-supposti, il risarcimento per responsabilita extracontrat-tuale (chiaramente nessuna conseguenza risarcitoria eprospettabile per chi sostiene la tesi della nullita o ineffi-cacia assoluta del trasferimento contra pactum, in quanto,non producendosi valido ed efficace trasferimento, nonvi sarebbe danno risarcibile in capo al socio pretermes-so).2.5. Venendo al caso concreto in esame, difetta il fumusboni juris sotto piu profili.2.5.1. In primo luogo, va evidenziato che il resistente,pur ammettendo che la sua denuntiatio e qualificabile co-me proposta contrattuale (quindi essa, nel caso in esame,non e mera invitatio ad offerendum, ma e vera e propriaproposta rivolta al prelazionario), ha rilevato che l’accet-tazione della prelazionaria Tizia non e conforme allaproposta.Effettivamente, la proposta-denuntiatio proviene non soloda Caio, ma anche da Sempronio, e ha ad oggetto lapartecipazione sociale di entrambi (il 25% di Caio, e il5% di Sempronio), per il valore complessivo del 30%del capitale sociale.Tuttavia, l’accettazione di Tizia e rivolta solo a Caio, eha ad oggetto solo la sua partecipazione del 25%, e nonanche la partecipazione del 5% di proprieta di Sempro-nio.Orbene, come condivisibilmente affermato in giurispru-denza, l’art. 1326 c.c., secondo il quale il contratto si de-ve intendere concluso nel momento in cui chi ha fattola proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altraparte, ed il principio che un’accettazione non conformealla proposta equivale a nuova proposta, nel caso di eser-cizio del diritto di prelazione per la cessione di partecipa-zioni sociali impongono al prelazionario di accettare l’of-ferta alle precise condizioni contenute nella denuntiatio;quindi, nel caso di offerta complessa di piu partecipazio-ni sociali con unica denuntiatio, il diritto di essere prefe-riti puo essere esercitato dal socio solo in parte e nonper l’intero quando la proposta sia scindibile e cioequando l’intenzione del proponente possa riguardare ipo-tesi tra loro dissociabili benche comunicate congiunta-mente (Trib. Milano 14 novembre 2000).Tuttavia, come condivisibilmente prospettato da parteresistente, nel caso in esame la proposta dei promittentiCaio e Sempronio concerne posizioni non scindibili.L’interesse dei promittenti alla inscindibilita della cessio-

ne si evince dal rilievo che nella societa in esame, sumolte e importanti materie, e previsto il quorum costitu-tivo e deliberativo dell’85% del capitale sociale (cfr.doc. 2 di parte resistente), per cui e chiaro che la cessio-ne in blocco delle partecipazioni di Caio e Semproniopari al 30% del capitale sociale e in grado di incidere inmodo decisivo sugli equilibri della societa, visto che laquota del 70% in mano a Tizia non e sufficiente a ga-rantire a quest’ultima il controllo della societa (mentreacquistando la quota del resistente la ricorrente si assicu-rerebbe il riferito controllo); insomma, la cessione con-giunta delle due partecipazioni di Caio e Sempronio (enon del solo Sempronio, pari al 5%, che non e in gradodi spostare gli equilibri societari), per i motivi illustrati,anche sul piano economico puo fruttare di piu agli alie-nanti e puo risultare piu appetibile sul mercato, mentretale vantaggio non si verificherebbe in caso di cessioneseparata della quota minoritaria del 5% di proprieta diSempronio, in quanto il potenziale acquirente compre-rebbe una partecipazione insufficiente ad evitare il con-trollo in capo a Tizia.Tali considerazioni sono confermate dal contenuto dellacomunicazione (datata 21 settembre 2011) del terzo Me-vio interessato all’acquisto, in cui questo ha chiarito aCaio e Sempronio l’intenzione di acquistare la quota dientrambi «senza possibilita di scissione» (cfr. doc. 3 di par-te resistente).Insomma, per i motivi illustrati, l’accettazione di Tizianon e conforme alla proposta, per cui non si e conclusoil contratto, e legittimamente Caio ha revocato la pro-pria proposta - doc. 4 di parte resistente- (proposta revo-cata con distinto atto anche da Caio e Sempronio con-giuntamente: cfr. doc. 5 di parte resistente).2.5.2. Aldila di tale assorbente rilievo, va evidenziatoche il fumus boni juris difetta anche con riguardo al tipodi azione che parte ricorrente afferma di volere intra-prendere nel giudizio di merito, in quanto, per le ragioniesposte, non sussiste un obbligo di contrarre in capo alpromittente, e quindi non e azionabile la tutela di cui al-l’art. 2932 c.c.3. Il difetto del fumus boni juris rende superfluo l’accerta-mento della sussistenza del periculum in mora.4. Il ricorso va quindi rigettato.(omissis).

Le Societa 3/2013 329

Giurisprudenza

Processo, arbitrato e mediazione

Page 5: 8170707_SOCI_00134996_2013_03_0326

IL COMMENTOdi Giuseppe della Pietra

Il commento analizza in chiave processuale i motivi che hanno condotto a negare il sequestro: l’inesistenzadel fumus per la difformita fra proposta cumulativa e accettazione parziale e l’incongruenza fra la vicendasostanziale e l’azione di merito prefigurata nel ricorso.

1. Il fuoco della lite

Degna d’interesse l’ordinanza in epigrafe, passibi-le di lettura con lente bifocale.

Il sostanzialista vi avra trovato ricchi spunti di ri-flessione: la natura (reale o obbligatoria) della pre-lazione; il rango che le conferisce l’inserimento nel-lo statuto sociale; il contenuto dell’obbligo in cui sisostanzia la preferenza dovuta ai soci; le peculiaritadella prelazione c.d. impropria; la sanzione generatadal trasferimento in violazione del patto; i rimediaccordati ai soci penalizzati dall’infrazione (1).

Il filtro del processualista e piu selettivo. Cia-scuno di questi temi, pur toccato con efficace sin-tesi dal giudice gallaratese, suona soverchio al suoorecchio finalistico. Sarebbero stati rilevanti, queiprofili, se la ricorrente si fosse doluta della man-canza di preventiva denuntiatio, o dell’incapacitadi questa (per vaghezza, difformita pattizie, difettodi legittimazione) di rappresentare la futura, effet-tiva vendita: se avesse lamentato, insomma, l’in-frazione del patto di prelazione in qualunque for-ma avvenuta.

Nulla di cio nel caso concreto. L’offerta era statapuntuale; la divergenza sul prezzo superabile conl’arbitraggio contemplato dalla clausola statutaria; iltrasferimento al terzo non ancora eseguito. I pro-mittenti si erano dunque scrupolosamente attenutiall’obbligo di preferire l’altro socio, e questi era incondizione di acquistarne le quote al prezzo corri-spondente al valore di mercato.

Avevano fatto anche di piu, a onor del vero, gliaspiranti venditori. Avevano formulato la dichiara-zione non in termini di mera denuntiatio, ma diconcreta proposta contrattuale (e il resistente l’ave-va anche riconosciuto in giudizio!), sicche all’obla-ta non restava che saldare alla proposta dei consocila propria conforme accettazione. Ed invece, hapreferito limitare l’adesione alla sola quota di unodei due, sul presupposto - tacito, ma nitido - che laproposta fosse soggettivamente scindibile e percio,di riflesso, oggettivamente scorporabile.

Il fuoco della lite e tutto qui: se hanno comba-ciato (sia pur pro quota) proposta e accettazione, lasuccessiva revoca degli offerenti e senza effetto; se

l’offerta era invece infrazionabile, il contratto nonsi e mai concluso, per cui il socio che ha mal aderi-to non puo dolersi del ripensamento dei sodali dicompagine.

Il punto non era dunque la violazione della pre-lazione, ma l’eventuale formazione del negozio, cuigli altri pur intriganti temi societari restano in tuttoestranei. L’indagine rilevante era proprio e soloquella che ha condotto a negare il fumus della mi-sura.

Su questo piano, ragioni di convenienza econo-mica escludono, per il giudice bustocco, che l’accet-tazione dell’offerta potesse limitarsi a una sola delledue quote, sicche la revoca della proposta fu tempe-stiva perche trasmessa a negozio non ancora con-cluso. Con il riflesso che la ricorrente non ha dirit-to sulla quota del socio resistente da proteggere invia cautelare. Senza considerare - per lo stesso giu-dice - che l’azione cui l’istante dichiara strumentalela misura (quella ex 2932 c.c.) e un fuor d’opera indifetto di un obbligo a contrarre in capo a socio expromittente.

2. Il dubbio sul fumus

Ambo i passaggi forniscono spunti di sia pur ra-pida riflessione.

E lapidario in punto di fumus il provvedimentoin epigrafe. L’offerta soggettivamente plurima - ri-tiene il giudicante - non era scomponibile perche,detenendo la ricorrente il 70% del capitale socialee fissando lo statuto quorum assembleari dell’85%,soltanto la quota di uno dei due proponenti, quellapari al 25%, e capace d’influire sul controllo dellacompagine, e dunque riesce appetita dal mercato.La residua quota in mano al terzo socio (5%) ha in-vece speranza di essere venduta solo in unione conl’altra, perche non in grado di alterare da sola gliequilibri societari.

Nota:

(1) Su molti di questi spunti, v. A. Maccarrone, La clausola diprelazione impropria negli statuti della societa a responsabilita li-mitata: natura giuridica e efficacia tra i soci, in Corr. giur., 2012,791, che, nel commentare la medesima ordinanza, ne condividegli approdi.

330 Le Societa 3/2013

Giurisprudenza

Processo, arbitrato e mediazione

Page 6: 8170707_SOCI_00134996_2013_03_0326

Ragionamento artimeticamente ineccepibile (2),di cui colpisce, piu che l’esito cui approda, l’asserti-vita dei toni, di per se poco frequente nelle progno-si dei giudici cautelari, e francamente incompatibilecon l’indagine svolta in concreto.

Chi scrive va assumendo ormai da tempo che ilprocedimento delineato dall’art. 669 sexies c.p.c.,benche calato nello stampo sommario-cautelare, sianeutro quanto ad ampiezza della cognizione, poten-do aspirare a livelli di pienezza non minori di quelliassicurati dal giudizio ordinario (3). Cio che rendesolitamente (e, direi anche, doverosamente) super-ficiale la cognizione non e allora la peculiare strut-tura del processo cautelare, ma la funzione per cui eimpiegato: sopperire con rapidita ad istanze con lequali e incompatibile lo svolgimento di indaginipiu approfondite.

E questa la ragione per cui il giudice puo (ma,per certi versi, deve) arrestarsi alla soglia del fumus:non v’e margine alla cautela se non c’e urgenza, enon e dato fronteggiare l’emergenza se non nei mo-di spicci della cognizione sommaria. Ma se la cifradella sede cautelare e la superficialita, al giudicedella misura conviene esprimersi in termini di pro-babilita (o di verosimiglianza), evitando di assume-re toni di ferma persuasione che avra pure attintonel segreto del suo animo, ma che non puo ostenta-re nel corpo del provvedimento (4).

Con questa visione stride la sicurezza ostentatadal giudice di Gallarate. Non manifesta dubbi, quelgiudice, sulla dissonanza fra proposta e accettazionee, dunque, sull’efficacia della revoca, non essendosiper lui il contratto giammai perfezionato. Eppuretanto granitica persuasione mal si sposa con la natu-ra tipicamente dubitativa della cognizione cautelare.

Certo, alla fin fine anche il giudice della cautelauna decisione deve pur renderla. Nel farlo, pero,non puo trascendere dal piano della verosimiglianzaa quello della certezza. E pur quando la celerita pro-pria della sede non gli avesse impedito un’indaginesı sommaria nelle forme, ma dilatata nei mezzi e ap-profondita nei risultati, egualmente non potrebbeabbandonare la soglia della probabilita in favore de-gli assertivi accenti cui e intonata l’ordinanza inepigrafe.

Il discorso, naturalmente, non e di mero stile: ra-gionare in termini di verosimiglianza avrebbe pro-babilmente ampliato l’angolo visuale del giudican-te. Gli avrebbe forse potuto suggerire che l’indaginesui motivi (della proposta congiunta, in questo ca-so) e delicata e complessa, tale da non ridursi allalettura puramente meccanica e esteriore della di-chiarazione; che l’esame passa di norma per vicen-

de, condotte, circostanze di troppo elaborato intricoperche possa farsene anche solo un’idea in sedecautelare; che, in un quadro tanto nebuloso, la scel-ta dei soci di procedere ad un’unica comunicazionepuo sia alludere all’inscindibilita intravista dall’or-dinanza, sia riposare su ragioni di mera praticita,che non sottraggono frazionabilita a proposte soloper economia versate nell’unico atto.

E chissa che, ragionando in questa maniera piuaddolcita, il giudice - che, come detto, un partitodoveva pur prendere - non potesse pervenire a solu-zione diversa, semmai spigolando sul fatto che ilmero e non nitido segno dell’unicita dello scrittonon depone da se per l’indivisibilita dell’offerta;che chi sceglie la via della proposta congiunta perconferirle inscindibilita si premura di scandirlo achiare lettere (5); che nel silenzio della denuntiatiosul punto, l’onere di provarne l’inscindibilita in-combeva sugli autori, e non poteva ridursi alla mis-siva di un terzo che, anche a volerle prestare il cre-dito che ha riscosso presso il giudice, non puo eleg-gersi a chiave interpretativa dell’altrui dichiarazio-ne; che se la clausola di prelazione fosse concepitain funzione dell’acquisto individuale da ciascun so-

Note:

(2) Per il quale v. gia Pernazza, Clausola compromissoria binariae arbitrato multiparti; clausole di prelazione statutarie e paraso-ciali: tutela reale e tutela risarcitoria, in Riv. arb., 2001, 305 ss.

(3) Il procedimento possessorio - Contributo allo studio della tu-tela del possesso, Torino, 2003, 219 ss. Sul tema, v. anche Ti-scini, L’accertamento del fatto nei procedimenti con strutturasommaria, in Giusto proc. civ., 2010, 1204 ss. Mi piace, inoltre,qui ricordare la proposta rilanciata in tempi non lontani da Cipria-ni, Il procedimento cautelare tra efficienza e garanzie, ivi, 2006,29 s., di un impiego del modello cautelare anche in sede ordina-ria, che con il procedimento sommario di cognizione (in partico-lare, con l’art. 702 ter, comma 5, c.p.c.) ha trovato sostanzialeaccoglimento.

(4) E su questa base, del resto, che la Corte costituzionale ha ri-tenuto infondata la questione di legittimita costituzionale del-l’art. 51 c.p.c., nella parte in cui non prevede l’obbligo di asten-sione nella causa di merito per il giudice che abbia concessouna misura cautelare ante causam: Cost. 7 novembre 1997, n.326, in Foro it., 1998, I, 1007, con nota di Scarselli, Terzieta delgiudice e Corte costituzionale; in Giur. it., 1998, 410, con nota diConsolo, Il giudice civile cautelare non diviene in via generale in-compatibile a statuire sul merito secondo la Consulta; in Giust.civ., 1998, I, 20; Cost., ord., 26 maggio 1998, n. 193; Cost.,ord., 21 ottobre 1998, n. 359 (per il processo amministrativo).Su queste (e altre) pronunzie, si veda, se si vuole, anche il mioL’imparzialita del giudice civile nel riflesso del novellato procedi-mento possessorio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2007, in partic.471 ss.

(5) Come nel pur diverso caso rimesso a Trib. Milano 14 novem-bre 2000, in questa Rivista, 2001, 873, con nota di Platania, Di-ritto di prelazione, contenuto dell’onere di denuntiatio e sortedel contratto in violazione, in cui il socio aveva espresso conchiarezza l’intenzione di alienare per intero la propria partecipa-zione, per cui non poteva valere accettazione la dichiarazione dialtro socio di volerne acquistare solo il 40%.

Le Societa 3/2013 331

Giurisprudenza

Processo, arbitrato e mediazione

Page 7: 8170707_SOCI_00134996_2013_03_0326

cio, giammai sarebbe indivisibile un’offerta plurimaad un prezzo globale (6). Nessuno di questi argo-menti e qui risolutivo, mi rendo conto; ma nelcomplesso non paiono meno decisivi del semplicefattore percentile che ha condotto con nettezza aldiniego del sequestro. E, soprattutto, mostrano co-me forse il rilascio della misura sarebbe stato piuopportuno proprio in ragione del dubbio circa l’av-venuta conclusione del contratto: tema la cui solu-zione il giudice avrebbe dovuto rimettere all’indagi-ne piana e distesa della cognizione ordinaria, e nonanticipare nei toni assertivi e irrevocabili che si leg-gono in fine dell’ordinanza di rigetto.

3. Il preannuncio della causa di merito

Anche altro e il motivo per cui il giudice sentedi dover negare il sequestro.

Avendo proposto l’istanza cautelare ante causam,la ricorrente aveva prospettato la misura come stru-mentale a una futura azione ex art. 2932 c.c. Lacorretta lettura della vicenda esclude, pero, l’esi-stenza di un obbligo a contrarre in capo ai soci offe-renti. Delle due, l’una: o l’accettazione parziale eraammessa, ed allora il contratto, benche per una solapartecipazione, e gia perfetto; o l’adesione non ri-specchio l’offerta, ed allora fu tempestiva la revocadella proposta, con il riflesso che non v’e diritto incapo alla socia oblata.

Ineccepibile torna a suonare il provvedimento peril sostanzialista, avendo il giudice bustocco ben am-ministrato i principi in punto di teoria del negoziogiuridico. Ferma la base sostanziale, la lente del pro-cessualista si appunta, invece, su un fuoco diverso.

Non e dubbio che la ricorrente abbia errato nelprefigurare lo scenario del futuro giudizio a cogni-zione piena. La prospettiva di un’accettazione con-forme - benche pro quota - alla proposta schiudevala via non a un’azione costitutiva, ma a una do-manda di mero accertamento dell’acquisto gia per-fetto. Su questa premessa ha avuto gioco facile ilgiudice di Gallarate a concludere che la causapreannunciata dalla ricorrente avrebbe riscosso si-curo insuccesso, sicche la misura neppure si profila-va strumentale a un fruttuoso giudizio di merito.

Eppure anche qui una diversa via era forse per-corribile.

E giustamente tetragona la Cassazione nell’esclu-dere il passaggio dalla domanda di esecuzione del-l’obbligo di contrarre a quella di accertamento delcontratto gia concluso (e viceversa), diversi essen-done, a monte, la base negoziale (a effetti obbligato-ri nel primo caso, ad efficacia reale, nel secondo), e,

a valle, la natura della pronunzia (7). Non sarei, pe-ro, cosı sicuro che la regola, espressa per domandein atto nel giudizio ordinario, sia valevole anche perla domanda in potenza recata dall’istanza cautelare, ecio in virtu di un discorso di piu largo respiro.

Fra gli elementi del ricorso ante causam figurasenz’altro il preannuncio della successiva causa dimerito (8). Il requisito e rivolto non tanto al giudicedella cautela, che a rigore neppure ha i mezzi perscrutinare ammissibilita ed esito di una domanda de-stinata alla cognizione piena, quanto al giudice del-l’eventuale inefficacia, chiamato a sindacare la con-gruita fra l’azione prefigurata e quella concretamenteinnescata in via ordinaria. La dichiarazione e allorası essenziale nell’economia dell’istanza, ma piu chegodere oggi di una proiezione futura, offrira domaniuna visuale retrospettiva, se e quando colui che hasubıto la misura denuncera lo scollamento fra il giu-dizio di merito concretamente avviato e quello vir-tualmente imposto dalla misura conservativa.

In questo quadro, il vincolo che al giudice derivadalla prospettazione del ricorrente si libera a mioavviso dai rigori del principio della domanda, del-l’obbligo di corrispondenza tra chiesto e pronuncia-

Note:

(6) Cosı nel caso risolto da Cass. 29 agosto 1998, n. 8645. Nondistante Trib. Cassino 9 settembre 1997, in questa Rivista,1998, 415, con nota adesiva di Terenghi, Requisiti dell’offerta inprelazione di vendita di azioni, che ha ritenuto invalida la denun-tiatio concernente le partecipazioni di piu soci per un prezzo uni-tario in un caso di prelazione propria: ne traggo che, ove la prela-zione sia invece impropria, l’invalidita scali in scindibilita dell’of-ferta, dal momento che in questo caso l’arbitraggio sul valore dimercato rende praticabile l’acquisto parziale. Nel senso che,ove la clausola di prelazione non autorizzi espressamente la ven-dita in blocco, la denuntiatio cumulativa non e consentita, v. an-che App. Bologna 18 aprile 1996, in Giur. comm., 1997, II, 707,con nota di Binni, Vendita congiunta di azioni e clausola di prela-zione.

(7) Cass. 29 maggio 2012, n. 8564; Cass. 8 febbraio 2010, n.2723; Cass. 9 novembre 2009, n. 23708; Cass. 25 gennaio2008, n. 1740; Cass., 26 ottobre 2007, n. 22494; Cass. 12 set-tembre 2003, n. 13420; Cass. 29 gennaio 2002, n. 1063; Cass.8 ottobre 2001, n. 12323; Cass. 7 dicembre 2000, n. 15541;Cass. 27 gennaio 1998, n. 790; Cass., sez. un., 5 marzo 1996,n. 1731, in Giust. civ., 1996, I, 1294; in Corr. giur., 1996, 639,con nota di Guarnieri, Contratto preliminare, contratto definitivoe mutatio libelli; in Arch. civ., 1996, 1134; Cass. 13 gennaio1995, n. 375; Cass. 12 febbraio 1993, n. 1782. Riesce cosı defi-nitivamente abbandonata l’idea che possa trattarsi di una sem-plice emendatio, consentita un tempo anche in appello: Cass.30 maggio 2001, n. 7383: Cass. 29 dicembre 1999, n. 14643;Cass. 6 novembre 1991, n. 11840.

(8) E cio tanto nei casi, come quello in esame, in cui sia doman-data una misura conservativa, quanto in quelli in cui si aspiri auna tutela di tipo anticipatorio: sul tema, v. Querzola, La tutelaanticipatoria fra procedimento cautelare e giudizio di merito, Bo-logna, 2006, 13 ss. In senso diverso, pero, v. Trib. Milano 7 giu-gno 2006, in Giur. mer., 2006, 2691, con nota di Diaferio, Provvi-sorieta facoltativa del provvedimento d’urgenza.

332 Le Societa 3/2013

Giurisprudenza

Processo, arbitrato e mediazione

Page 8: 8170707_SOCI_00134996_2013_03_0326

to, del divieto di mutatio libelli, per approdare a lidiin cui per un verso piu fluida e la formulazione delrequisito, per l’altro piu fattiva la cooperazione del-l’ufficio.

Per il primo aspetto, si puo ritenere che la parteche domanda la cautela non sia tenuta a descriverela successiva azione di merito con la medesima ac-curatezza che impiegherebbe nella sede ordinaria.Anche la generica rappresentazione del futuro sce-nario sostanziale, che permetta di cogliere le lineeessenziali dell’iniziativa in funzione della quale sisollecita la cautela, dovrebbe di regola bastare asoddisfare il requisito (9). Perfino la qualificazionedella futura azione, o la sua ascrizione a una precisanorma, possono mancare, a condizione che la nar-razione consenta a posteriori di controllare che lamisura fu sollecitata proprio in vista delle istanze diprotezione sostanziale rappresentate nel ricorso, esolo con la successiva introduzione del giudizio dimerito calate nello stampo rigido e immodificabiledegli artt. 2907 c.c., 99, 112, 183, comma 6, n. 1,c.p.c.

Su questa piu diluita base s’innesta il secondo ver-sante, che poi piu attiene alla vicenda in epigrafe.

Appurato che nell’economia dell’istanza antecausam la prefigurazione del giudizio di merito sisottrae ai vincoli propri della domanda, con riguar-do al pur essenziale requisito compete, a mio parere,al giudice della cautela non solo un lato potered’interpretazione, ma anche una doverosa attivitad’integrazione. E se la funzione ermeneutica e colti-vata con larghezza anche nel giudizio ordina-rio (10), il margine d’intervento del giudice dellacautela attinge un’ampiezza sconosciuta alla sedepiena.

Descrittivita sul punto della domanda cautelaree potere suppletivo del giudice, anzitutto, si salda-no. In uno scenario di tanta liberta mi pare perfet-tamente lecito che, a fronte di un’istanza che si li-miti a narrare la protezione sostanziale cui la parteaspira nella sede piena, sia il giudice a fissare la spe-cie concreta di azione che il ricorrente sara tenutoa coltivare. Si delinea in tal modo per l’ufficio unamansione collaborativa che, fuor dell’ipotesi deli-neata dall’art. 316, comma 2, c.p.c., sfugge alla logi-ca della cognizione ordinaria, ma e armonica a unrequisito sottratto al vincolo che discende dal prin-cipio della domanda.

Ne l’intervento del giudice si arresta alla sola in-tegrazione. Una volta allentato il rigido legame conl’istanza di parte, non vedo ragioni per non accor-dare all’ufficio anche una funzione correttiva del-l’errore del ricorrente. Non violerebbe a mio avviso

alcuna regola - ed eserciterebbe, anzi, un doverosocompito - il giudice che, cogliendo lo sbaglio dell’i-stante nella scelta del futuro mezzo a cognizionepiena, ne emendasse l’intenzione, prospettandoglil’azione effettivamente dovuta, semmai con lo stes-so provvedimento con cui accorda la misura.

Naturalmente il giudice non e in tutto liberonella gestione di questo potere. L’esercizio dellafunzione correttiva deve sempre conservarsi neiconfini della tutela sostanziale cui il ricorrente hadato mostra di aspirare. Nell’ambito di questa trac-cia, pero, il giudice della sede cautelare non cono-sce i vincoli del collega della cognizione piena.Questi, costretto dal severo ancoraggio alla doman-da, non puo permettersi di sostituire alla pretesaconcretamente azionata altra dotata di diversi og-getto o titolo. Quello, libero nell’individuazionedella futura azione di merito, ha il dovere di indica-re che la lite da coltivare e diversa da quella imma-ginata dal ricorrente.

Note:

(9) Cosı anche Trib. Torino 9 luglio 2008, in Dir. ind., 2008, 593;Trib. Napoli 5 maggio 2001, ivi, 2002, 31; Trib. Roma 29 settem-bre 2004, in Dir. fall., 2005, II, 818; Trib. Rovereto 14 giugno2004, in Giur. mer., 2004, 2481, con nota di Pedrelli, Sulla ne-cessita di individuare la domanda di merito nel cautelare antecausam proposto secondo il nuovo rito societario; Trib. L’Aquila23 ottobre 2003, in Foro it., 2004, I, 1262; in Corr. giur., 2004,219; in Giur. it., 2004, 767; in Giust. civ., 2004, I, 499; Trib. Mila-no 28 gennaio 2002, in Riv. crit. dir. lav., 2002, 365; Trib. Trieste24 luglio 1999, in Giust. civ., 2000, I, 1851. Piu rigorosa Trib. Mi-lano 10 aprile 2004, in Giur. comm., 2006, II, 134, che, pur mar-cando la diversa consistenza rispetto alla domanda introduttivadel giudizio a cognizione piena, esige comunque l’indicazione dipetitum e causa petendi della futura pretesa. In questa prospet-tiva Trib. Salerno, 30 marzo 2009, in Giur. it., 2009, 2489, connota sostanzialmente critica sul punto di Frus, Sulla sanabilitadella domanda cautelare ante causam priva dell’indicazione del-la futura causa di merito e sulle modalita della relativa sanatoria,ritiene l’eventuale difetto sanabile in via analogica con le tecni-che dell’art. 164, commi 4 e 5, c.p.c. Invece, per Trib. Napoli 30aprile 1997, in Giur. it., 1998, 269, e Pret. Vallo della Lucania 19marzo 1997, in Giur. mer., 1998, 674, questa disposizione nonsarebbe compatibile con le caratteristiche del processo cautela-re.

(10) Cass. 14 novembre 2011, n. 23794; Cass. 26 settembre2011, n. 19630; Cass. 10 febbraio 2010, n. 3012; Cass. 28 ago-sto 2009, n. 18783; Cass. 17 settembre 2007, n. 19331; Cass.26 giugno 2007, n. 14751; Cass. 28 maggio 2007, n. 12402;Cass. 20 dicembre 2006, n. 27285; Cass. 29 settembre 2006,n. 21244; Cass. 4 agosto 2006, n. 17760, Cass. 6 aprile 2006,n. 8107; Cass. 14 marzo 2006, n. 5491; Cass. 14 marzo 2006,n. 5442; Cass. 2 marzo 2006, n. 4598; Cass. 13 dicembre 2005,n. 27428; Cass. 2 novembre 2005, n. 21208; Cass. 20 ottobre2005, n. 20322; Cass. 28 luglio 2005, n. 15802; Cass. 2 dicem-bre 2004, n. 22665; Cass. 16 settembre 2004, n. 18653; Cass.8 settembre 2004, n. 18068; Cass. 1 settembre 2004, n. 17610;Cass. 28 agosto 2004, n. 17250; Cass. 22 luglio 2004, n. 13740;Cass. 14 maggio 2004, n. 9215; Cass. 29 aprile 2004, n. 8225;Cass. 28 aprile 2004, n. 8128; Cass. 23 aprile 2004, n. 7766;Cass. 9 aprile 2004, n. 6972; Cass. 16 febbraio 2004, n. 2916:ma la ricerca potrebbe ancora risalire nel tempo.

Le Societa 3/2013 333

Giurisprudenza

Processo, arbitrato e mediazione

Page 9: 8170707_SOCI_00134996_2013_03_0326

Insomma, fermo per ogni altro il principio delladomanda (11), in merito al particolare requisito ilpotere conformativo inverte la polarita. Competeal giudice di segnalare all’istante l’errore in cui e in-corso nel prefigurare la domanda e di condurre perquesta via l’incipiente giudizio di merito nel suocorretto solco. Si produce in tal modo una coopera-zione fra ufficio e litiganti proficua non solo per ilricorrente, ma per l’intero sistema, che vede emen-dato il vizio addirittura prima che l’iniziativa giudi-ziale sia avviata.

A chi volesse condividere questa visione potreb-be allora riuscire inappagante la soluzione attinta infine dell’ordinanza (benche ad abundantiam, nell’e-conomia del provvedimento). E troppo sbrigativoconcludere che, non essendo concepibile una pro-nunzia ex art. 2932 domani, non v’e margine per laconcessione del sequestro oggi. Tanto geometricasoluzione non si giustifica con riguardo al requisitoche, deducibile nelle forme plastiche di cui s’e det-to, meritava l’intervento manipolativo-correttivodel giudice della misura.

E verosimile che l’aver gia appurato l’inesistenzadel fumus per altra via abbia distolto il tribunaledal porre in atto la tecnica salvifica, e che, ove sene fossero profilate le basi, il sequestro non sarebbestato negato per il solo errore nella prospettazionedel merito. Anche per evitare l’antieconomica ripe-tizione di procedimenti sullo stesso oggetto (respin-ta la prima domanda, una seconda, emendata delvizio, avrebbe superato senz’altro il filtro dell’art.

669 septies, secondo comma), voglio credere che ilgiudice gallaratese non si sarebbe astenuto da un’in-dagine volta dapprima ad appurare l’assetto sostan-ziale concretamente avuto di mira dalla ricorrente,e poi a segnalare - in luogo di quella preannunciata- la domanda confacente all’aspirazione espressa (oanche solo tradita) nell’istanza cautelare, suscettibi-le con questo restyling di essere accolta.

In questo modo avrebbe reso un buon servizionon solo alla causa (in senso stretto) della ricorren-te, ma anche a quella (in senso lato) dell’ordinegiudiziario che, sovente interventista in ambiti incui non ne ha il potere (12), non puo rinunciare aisuoi compiti di supplenza in quei casi (rari, per for-tuna) in cui ne ha il dovere.

Note:

(11) Per questo aspetto, v. Recchioni, Il processo cautelare uni-forme, in Chiarloni - Consolo (a cura di), I procedimenti sommarie speciali - II. Procedimenti cautelari, Torino, 2005, 267 ss.

(12) Un esempio su tutti: la riesumazione dell’autorizzazione allachiamata in causa del terzo: Cass., sez. un., 23 febbraio 2010, n.4309, in Foro it., 2010, I, 1775, con nota di Caponi - Dalfino - Pro-to Pisani - Scarselli, In difesa delle norme processuali; in Giur. it.,2010, 2381, con nota di Amendolagine, La chiamata in causa delterzo formulata dal convenuto ai sensi dell’art. 269, 28 comma,c.p.c.: il giudice puo rigettarla nell’ipotesi di litisconsorzio facolta-tivo?; in Riv. dir. proc., 2010, 973, con nota di E. F. R.(icci), Nooo!(la tristissima sorte della ragionevole durata del processo nellagiurisprudenza della cassazione: da garanzia in cerca di attuazio-ne a killer di garanzie), e di C. C.(onsolo), Ragionevole durata, giu-sto processo e nuovo «sperimentale» art. 360 bis, n. 2, c.p.c.; inquesta Rivista, 2010, 1361, con nota di Dalfino su altro profilo.

334 Le Societa 3/2013

Giurisprudenza

Processo, arbitrato e mediazione