8 Introduzione alle procedure di Certificazione dei ... · Sistemi di precompressione a cavi...

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8 Introduzione alle procedure di Certificazione dei materiali/prodotti Nella gestione di un lavoro complesso, per giungere a produrre un risultato prestabilito è necessario compiere una sequenza di attività che vengono comunemente definite “Processo”. La descrizione dettagliata della sequenza di passi, da eseguirsi per assicurare il raggiungimento dell’obiettivo del processo, è contenuta nelle “Procedure”. Queste procedure descrivono come procedere al fine di ottenere un certo scopo mediante sequenze di operazioni, punti decisionali e opzioni in caso di decisioni. Le procedure sono spesso rappresentate facendo uso di diagrammi di flusso (flow-chart): essendo una qualsiasi procedura una collezione di operazioni elementari (passi), queste costituiscono una rete nella quale i nodi sono dati da operazioni (azioni) e i punti decisionali (test) e gli archi sono percorsi logici tra loro. Nel seguito si riportano alcuni schemi di diagrammi di flusso riguardanti alcuni dei principali processi, quali quelli di: identificazione: 8.1 certificazione: - secondo ENh - secondo BTE - secondo DM 08 8.2 8.2 8.3 accettazione: 8.4

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8 Introduzione alle procedure di Certificazione dei materiali/prodotti

Nella gestione di un lavoro complesso, per giungere a produrre un risultato prestabilito è necessario compiere una sequenza di attività che vengono comunemente definite “Processo”. La descrizione dettagliata della sequenza di passi, da eseguirsi per assicurare il raggiungimento dell’obiettivo del processo, è contenuta nelle “Procedure”. Queste procedure descrivono come procedere al fine di ottenere un certo scopo mediante sequenze di operazioni, punti decisionali e opzioni in caso di decisioni. Le procedure sono spesso rappresentate facendo uso di diagrammi di flusso (flow-chart): essendo una qualsiasi procedura una collezione di operazioni elementari (passi), queste costituiscono una rete nella quale i nodi sono dati da operazioni (azioni) e i punti decisionali (test) e gli archi sono percorsi logici tra loro.

Nel seguito si riportano alcuni schemi di diagrammi di flusso riguardanti alcuni dei principali processi, quali quelli di:

• identificazione:

8.1

• certificazione: - secondo ENh - secondo BTE - secondo DM 08

8.2 8.2 8.3

• accettazione:

8.4

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8.1 Procedura di Identificazione

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8.2 Procedura di Certificazione secondo Specifiche Tecniche Europee

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8.3 Procedura di Qualificazione secondo Specifiche Tecniche Nazionali

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8.4 Procedura di Accettazione

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9 Il materiale/componente generico

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9

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10

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11

10 Conglomerato cementizio

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12

CALCESTRUZZO CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO (11.1.8)

Essere idonei a una produzione costante

Disporre di apparecchiature adeguate per il

confezionamento

Disporre di personale esperto

Disporre di attrezzature idonee a provare, valutare, correggere la qualità del

prodotto

Dotarsi di un sistema di controllo della produzione

DEVE essere:- predisposto in coerenza con le norme della serie UNI EN 9000- certificato da organismo terzo che opera in coerenza con le norme della serie UNI EN 45000

SI

NO

IN CANTIERE

I documenti che accompagnano ogni fornitura devono indicare gli estremi della certificazione di controllo di procedure in

fabbrica

NO

SI

Sovrintende al processo di fabbricazione del

produttore

DIRETTORE dei LAVORI

controlla la conformità prima dell’inizio della

fornitura

È conforme?

DIRETTORE dei LAVORI

deve effettuare le prove di accettazione (v. 11.1.5)

DIRETTORE dei LAVORI

rifiuta la fornitura

Gli impianti DEVONO:SISTEMA di GESTIONE

della QUALITA’ del PRODOTTO

L'impianto di produzione appartiene a un appaltatore,

dotato di un sistema di gestione della qualità

aziendale?

La certificazione DEVE includere anche il sistema di

controllo del processo di produzione conforme alle

Linee Guida del STC

CONGLOMERATO CEMENTIZIO – schema 2b

A2

B

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13

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Si può:-dequalificare l’opera - eseguire lavori di consolidamento-demolire l’opera stessa

ACCETTAZIONE

CONTROLLO D’ACCETTAZIONE

(11.1.5)(Tipo A-Tipo B)

B

DIRETTORE dei LAVORI

o persona di sua fiducia, prelievo diretto dei campioni

(11.1.5.3)

TECNICO di FIDUCIA

- redige apposito verbale di prelievo - dispone l’identificazione dei provini

DIRETTORE LAVORI

deve sottoscrivere la domanda di prove al laboratorio

LABORATORIOprove presso i laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001,

secondo i tempi previsti dal Direttore dei Lavori

(UNI EN 12390-1, UNI EN 12390-2,

UNI EN 12390-3, UNI EN 12390-4)

Possibilità di utilizzare risultati di PROVE

COMPLEMENTARI (11.1.7)

Nota 1: la certificazione deve riportare espresso riferimento al verbale di prelievoNota 2: i per i contenuti minimi dei certificati v. 11.1.5.3

L'opera o parte di opera è conforme ai controlli di

accettazione?

DIRETTORE LAVORI

esegue verifica delle caratterisiche del calcestruzzo

messo in opera con altri mezzi d’indagine (11.1.6)

L'opera o parte di opera è conforme ai controlli di

accettazione?

E' possibile un controllo teorico e/o sperimentale

della sicurezza della struttura?

I risultati sono soddisfacenti?

DIRETTORE LAVORI

controllo teorico e/o sperimentale della sicurezza della struttura

interessata dal quantitativo di cls non conforme sulla base della rex

ridotta del cls

SI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO – schema 2c

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14

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15

11 Acciaio

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16

Acciaio per cemento armato EN 10080 S.A.C. 1+

CERTIFICAZIONE SECONDO NORME

EUROPEE

ACCIAIO – schema 3b

B

ORGANISMO NOTIFICATO O SERVIZIO TECNICO

CENTRALE

Effettua le Prove Iniziali di Tipo e l’ispezione iniziale della fabbrica

PRODUTTORE

Richiede a un Organismo Notificato o al STC l’ispezione iniziale della

fabbrica, le Prove Iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT) e la sorveglianza

continua dell’FPC

PRODUTTORE

Adotta e applica un sistema per il Controllo del Processo di Fabbrica

(FPC)

ORGANISMO NOTIFICATO O SERVIZIO TECNICO

CENTRALE

Rilascia il certificato di conformità del prodotto

PRODUTTORE

Dichiara la conformità del prodotto al certificato, appone la Marcatuta CE e

immette il prodotto sul mercato

ORGANISMO NOTIFICATO O SERVIZIO TECNICO

CENTRALE

Effettua la sorveglianza continua, valutando e approvando il Controllo

del processo di fabbrica

PRODUTTORE

Effettua le prove di campioni prelevati in fabbrica secondo un

determinato piano di prova, valuta costantemente l’efficacia del

controllo del processo di fabbrica

ORGANISMO NOTIFICATO O SERVIZIO TECNICO

CENTRALE

Effettua prelievi di campioni in fabbrica, sul mercato o in cantiere al

fine di sottoporli a prove

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17

Acciaio per cemento armato precompresso prEN 10138

S.A.C. 1+

CERTIFICAZIONE SECONDO NORME

EUROPEE

ACCIAIO – schema 3c

C

ORGANISMO NOTIFICATO O SERVIZIO TECNICO

CENTRALE

Effettua le Prove Iniziali di Tipo e l’ispezione iniziale della fabbrica

PRODUTTORE

Richiede a un Organismo Notificato o al STC l’ispezione iniziale della

fabbrica, le Prove Iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT) e la sorveglianza

continua dell’FPC

PRODUTTORE

Adotta e applica un sistema per il Controllo del Processo di Fabbrica

(FPC)

ORGANISMO NOTIFICATO O SERVIZIO TECNICO

CENTRALE

Rilascia il certificato di conformità del prodotto

PRODUTTORE

Dichiara la conformità del prodotto al certificato, affigge la Marcatuta CE e

immette il prodotto sul mercato

ORGANISMO NOTIFICATO O SERVIZIO TECNICO

CENTRALE

Effettua la sorveglianza continua, valutando e approvando il Controllo

del processo di fabbrica

PRODUTTORE

Effettua le prove di campioni prelevati in fabbrica secondo un

determinato piano di prova, valuta costantemente l’efficacia del

controllo del processo di fabbrica

ORGANISMO NOTIFICATO O SERVIZIO TECNICO

CENTRALE

Effettua prelievi di campioni in fabbrica, sul mercato o in cantiere al

fine di sottoporli a prove

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Acciaio per strutture metalliche EN 10025

S.A.C. 2+

CERTIFICAZIONE SECONDO NORME

EUROPEE

ACCIAIO – schema 3d

D

ORGANISMO NOTIFICATO O SERVIZIO TECNICO

CENTRALE

Effettua l’ispezione iniziale della fabbrica e rilascia il certificato di

conformità del processo di fabbrica

PRODUTTORE

Richiede a un Organismo Notificato o al STC l’ispezione iniziale della fabbrica e la sorveglianza continua

dell’FPC

PRODUTTORE

Adotta e applica un sistema per il Controllo del Processo di Fabbrica

(FPC) ed effettua le Prove Iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT)

PRODUTTORE

Dichiara la conformità del prodotto alla norma europea, affigge la

Marcatuta CE e immette il prodotto sul mercato

ORGANISMO NOTIFICATO O SERVIZIO TECNICO

CENTRALE

Valuta il Controllo del processo di fabbrica applicato dal produttore

attraverso visita di ispezione

PRODUTTORE

Effettua le prove di campioni prelevati in fabbrica secondo un

determinato piano di prova, valuta costantemente l’efficacia del

controllo del processo di fabbrica

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12 Muratura

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13 Altri materiali

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Appendice

14 Organismi notificati

Gli organismi coinvolti nel processo di attestazione della conformità secondo qualunque direttiva europea, e in particolare secondo la Direttiva 89/106, devono essere abilitati e notificati.

Gli organismi notificati svolgono la loro funzione in settori di interesse pubblico e pertanto rispondono alle autorità nazionali competenti. Ai fini della notifica, un organismo deve avere personalità giuridica ed essere stabilito all'interno di uno Stato Membro, rientrando dunque nell'ambito giurisdizionale di quest'ultimo. Gli Stati Membri sono liberi di decidere se notificare o meno un organismo conforme ai requisiti fissati nella Direttiva e si assumono la responsabilità finale in merito alla competenza degli organismi notificati nei confronti degli altri Stati membri e delle istituzioni comunitarie. Ciò implica che essi devono verificare la competenza degli organismi che richiedono la notifica. Tale competenza viene valutata sulla base dei criteri minimi fissati nell’Allegato IV della direttiva, unitamente ai compiti fissati nelle specifiche norme armonizzate. In generale, i criteri di competenza, in Italia definiti dal D.M. 156/03 del Ministero Attività Produttive, riguardano i seguenti aspetti:

• personale e attrezzature disponibili; • indipendenza e imparzialità rispetto alle persone direttamente o indirettamente interessate al

prodotto (ad esempio, progettista, fabbricante, rappresentante autorizzato del fabbricante, fornitore, persona responsabile dell'assemblaggio o dell'installazione, utilizzatore);

• competenza tecnica del personale, attinente ai prodotti e alla procedura di valutazione della conformità applicabile;

• segreto professionale e integrità; • sottoscrizione di una polizza di assicurazione per responsabilità civile, a meno che tale

responsabilità non sia disciplinata dallo Stato per legge. La valutazione dell'organismo da notificare determina se esso soddisfa i requisiti necessari. L’accreditamento ai sensi delle norme serie EN 45000 rappresenta un sostegno alla parte tecnica della notifica ma non è un requisito obbligatorio. Costituisce invece uno strumento guida importante a disposizione delle Amministrazioni abilitanti per valutare la competenza, l'imparzialità e l'integrità degli organismi da notificare. Per creare e mantenere la fiducia reciproca fra i vari Stati Membri riguardo alle valutazioni degli organismi notificati, è di fondamentale importanza applicare analoghi criteri di valutazione; gli Stati Membri devono pertanto garantire che gli organismi notificati conservino sempre la loro competenza e siano in grado di svolgere le attività per le quali sono stati notificati. Le norme che la Commissione europea considera come base di dimostrazione di conformità, entro un definito ambito di comprovata competenza, secondo i requisiti dell’Allegato IV, sono: Per organismi di certificazione di prodotto

EN 45011: "Criteri generali per organismi di certificazione che certifichino prodotti"

Per organismi di certificazioni FPC EN 45012: "Criteri generali per organismi di certificazione che operano nell'ambito della valutazione e certificazione obbligatoria /registrazione dei sistemi di qualità e/o EN45011”

Per organismi che compiono ispezioni FPC

EN45012 e/o EN45004: "Criteri generali per l'operatività di vari tipi di organismi di ispezione"

Per i laboratori di prova EN ISO IEC 17025:2000 :"Requisiti generali di competenza per laboratori di prova e calibratura"

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Il Documento Guida A della Commissione fa rilevare che, non essendoci accordo unanime

sull'uso della EN 45012, gli Stati Membri possono impiegare, come alternativa, i punti rilevanti della EN 45011 e/o EN 45004 come base per dimostrare il soddisfacimento dei requisiti dell'Allegato IV della Direttiva. 15 Glossario BENESTARE TECNICO EUROPEO (ETA – European Technical Approval) È una valutazione tecnica positiva dell’idoneità di un prodotto per l’impiego previsto; in particolare valuta l’idoneità all’impiego previsto dei prodotti innovativi per i quali non esista né una norma armonizzata, né una norma nazionale riconosciuta, né un mandato per una norma europea. L’organismo europeo incaricato per l’elaborazione del benestare tecnico (ETA), su apposito mandato della Commissione, è l’European Organisation for Technical Approvals (EOTA). BENESTARE TECNICO NAZIONALE È una valutazione tecnica positiva dell’idoneità di un prodotto per l’impiego previsto; valuta l’idoneità all’impiego previsto dei prodotti innovativi ai sensi del DM 14-09-2005, “Norme Tecniche per le costruzioni”, in particolare al punto 5.5, “Costruzioni in altri materiali”, e al punto 11.8, “Dispositivi antisismici”. CERTIFICATO DI CONFORMITÁ La certificazione prevede che una terza parte dà assicurazione scritta che un prodotto e/o un processo è conforme ai requisiti precisati all’interno delle specifiche tecniche armonizzate. Il certificato di conformità è un documento emanato da un organismo notificato a seguito della valutazione e della sorveglianza del controllo della produzione e/o del prodotto, secondo i casi previsti dai sistemi di attestazione della conformità. CONTROLLO DEL PROCESSO DI FABBRICA (FPC – Factory Production Control) È il controllo interno della fabbricazione effettuato dal fabbricante per tutta la durata del processo di produzione del prodotto, consistente nel controllo interno di qualità integrato da prove di autocontrollo. Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati sistematicamente con modalità e procedure scritte. L’FPC serve a garantire la capacità del produttore a conservare con continuità durante tutta la produzione le caratteristiche accertate durante le prove iniziali di tipo. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ Atto con cui il fabbricante o il suo mandatario si assume la responsabilità di dichiarare che un prodotto è conforme ai requisiti di una specifica tecnica. DIRETTIVA È un atto normativo che vincola gli Stati membri della Comunità Europea al conseguimento di un determinato risultato, “ferma restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi”; essa impone, dunque, un obbligo di risultato, ma gli Stati sono liberi di adottare le misure da essi ritenute opportune per il conseguimento. La direttiva viene recepita nell’ordinamento nazionale con un atto legislativo (una legge o un decreto), entro i termini fissati dalla direttiva stessa. Qualora uno Stato non adempia ai suoi obblighi entro i termini previsti, è possibile che la stessa abbia un’efficacia diretta nell’ordinamento nazionale.

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ENTE DI NORMAZIONE Organismo riconosciuto a svolgere attività di normazione, ovvero organismo che svolge le

mansioni di preparazione, approvazione o di recepimento di norme secondo procedure riconosciute e ufficiali. In Italia gli enti di normazione sono: UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione – per tutti i settori ad esclusione di quello elettrico e elettrotecnico; CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano – per il settore elettrico ed elettrotecnico. L’UNI e il CEI rappresentano l’Italia presso gli enti di normazione a livello Europeo (CEN e CENELEC) e internazionale (ISO e IEC). FABBRICA Stabilimento utilizzato dal fabbricante per la realizzazione dei prodotti mediante attrezzature e luoghi di lavoro adeguati per la produzione, l’immagazzinamento e la conservazione dei prodotti stessi. FABBRICANTE È colui che si assume la responsabilità della progettazione e della fabbricazione di un prodotto per l’immissione dello stesso sul mercato comunitario. LINEA GUIDA DI BENESTARE TECNICO (ETAG – European Technical Approval Guideline)

Documento tecnico-procedurale di riferimento indirizzato agli Organismi Notificati dell’EOTA per la predisposizione di un Benestare Tecnico Europeo (ETA). È preparato dall’EOTA su Mandato della Commissione Europea.

MANDATARIO È colui che, designato personalmente dal fabbricante con specifico mandato, agisce in nome e per conto di quest’ultimo per quanto concerne gli obblighi previsti dalla Direttiva. MANDATO È l’incarico che la Commissione Europea affida agli organismi di normazione europea, CEN/CENELEC, affinché elaborino le Specifiche Tecniche Armonizzate ai fini della marcatura CE dei prodotti. MARCATURA CE

La marcatura CE è una sigla che deve essere apposta in modo visibile e indelebile su un prodotto per attestare che esso possiede i requisiti essenziali fissati da una o più direttive comunitarie. La marcatura CE è la sola che può attestare la conformità ai requisiti prescritti dalle direttive. Nel caso della Direttiva Prodotti da Costruzione, essa attesta la conformità del prodotto su cui è apposta alle specifiche tecniche armonizzate secondo il sistema di attestazione previsto per il prodotto. NORME ARMONIZZATE (ENh – Harmonized Euro Norme) Sono specifiche tecniche elaborate dagli enti di normazione europei (CEN/CENELEC); definiscono i requisiti, in termini di caratteristiche e di prestazioni, di prodotti, processi e servizi; per i prodotti da costruzione definiscono anche il sistema di attestazione della conformità obbligatorio per poter apporre la marcatura CE, dopo la pubblicazione del riferimento sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (OJ) e al termine del periodo di coesistenza indicato. ORGANISMO NOTIFICATO (NB – Notified Body) Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione Europea l’elenco dei nomi e degli indirizzi degli organismi di certificazione, degli organismi di ispezione e dei laboratori di prova da esso abilitati per i compiti da svolgere ai fini dei benestare tecnici, dei certificati di conformità, delle

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ispezioni e delle prove. In Italia l’Organismo di accreditamento alla Commissione Europea degli Organismi Notificati è il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici presso il Ministero delle Infrastrutture, per ciò che riguarda il Requisito Essenziale 1 – Resistenza e Stabilità. PROVE INIZIALI DI TIPO (ITT – Initial Type Testing) Sono prove di laboratorio, effettuate su un significativo campione di prodotto, preliminarmente all’inizio della produzione ordinaria, atte a stabilire se i requisiti dei prodotti corrispondono a quanto previsto nelle relative specifiche tecniche. SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÁ (SAC) I sistemi di attestazione della conformità specificano le procedure da adottare ai fini dell’affissione della marcatura CE sui prodotti, precisando i compiti del Fabbricante e, quando richiesto, dell’Organismo Notificato. SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA È una specifica tecnica elaborata da un organismo normativo europeo. I tre tipi di Specifiche Tecniche Europee previsti dalla Direttiva Prodotti da Costruzione (CPD) sono: 1. Norme Armonizzate (emanate dal CEN o dal CENELEC); 2. ETA – Benestare Tecnico Europeo; 3. Specifiche Tecniche Nazionali riconosciute dalla Comunità Europea.

16 Bibliografia essenziale

- D. M. 14/09/2005, “Norme tecniche per le costruzioni”

- D.M. 14/01/2008, “Norme tecniche per le costruzioni”

- C.S.L.L.P.P. Circolare 02/02/2009 n. 617

- Direttiva 89/106 CEE - www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp

- Guida all’attuazione delle direttive fondate sul nuovo approccio e sull’approccio globale –

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/guide/index.htm

- “Direttiva prodotti da costruzione – principi generali ed elementi fondamentali per l’applicazione”, Ing. Giuseppe Leuci, Edizioni Contech

- Compendio CPD, ITC-CNR, 2003 – www.aedilitia.itc.cnr.it

- SINCERT, Certificazione di Prodotto, 2004 – www.sincert.it

- Dizionario della qualità, Il Sole 24 ore, 2001