8 aprile 2014 Convegno di studio Il Jobs Act di Matteo Renzi :

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8 aprile 2014 Convegno di studio Il Jobs Act di Matteo Renzi: Dagli interventi urgenti alla legge delega per le riforme

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8 aprile 2014 Convegno di studio Il Jobs Act di Matteo Renzi : Dagli interventi urgenti alla legge delega per le riforme. MONITORAGGIO SULLA LEGGE 92/2012 (LEGGE FORNERO). ATTIVAZIONE CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. II TRIMESTRE 2013 RISPETTO AL II TRIMESTRE 2012 - PowerPoint PPT Presentation

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8 aprile 2014Convegno di studio

Il Jobs Act di Matteo Renzi: Dagli interventi urgenti alla legge delega per le riforme

1ATTIVAZIONE CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATOII TRIMESTRE 2013 RISPETTO AL II TRIMESTRE 2012

Attivit svolte da famiglie e convivenze + 3,00%

Commercio e riparazioni - 18,80%

Industria - 14,60%

Turismo, trasporti e terziario avanzato - 14,00%

MONITORAGGIO SULLA LEGGE 92/2012 (LEGGE FORNERO)2ATTIVAZIONE CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATOII TRIMESTRE 2013 RISPETTO AL II TRIMESTRE 2012

Stranieri comunitari - 15,80%

Italiani - 12,70%

Stranieri extracomunitari - 2,30%

MONITORAGGIO SULLA LEGGE 92/2012 (LEGGE FORNERO)3ATTIVAZIONE CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATOII TRIMESTRE 2013 RISPETTO AL II TRIMESTRE 2012

Lavoratori con pi di 34 anni6 su 10

Lavoratori con meno di 24 anni1 su 10

MONITORAGGIO SULLA LEGGE 92/2012 (LEGGE FORNERO)4TRASFORMAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATOII TRIMESTRE 2013 RISPETTO AL II TRIMESTRE 2012

73mila trasformazioni su oltre1,7 milioni di attivazioni- 22,00%

MONITORAGGIO SULLA LEGGE 92/2012 (LEGGE FORNERO)5E LAPPRENDISTATO?II TRIMESTRE 2013 RISPETTO AL II TRIMESTRE 2012

Giovani fino a 19 anni - 40,00%

Giovani tra 25 e 29 anni - 9,70%

Oltre 29 anni+ 3,00%

MONITORAGGIO SULLA LEGGE 92/2012 (LEGGE FORNERO)6E LAPPRENDISTATO?TRA APRILE E GIUGNO 2013 SOLO 1/3 DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO SONO STATI CONFERMATI AL TERMINE DEL PERIODO FORMATIVO14,00%SU BASE TENDENZIALE

MONITORAGGIO SULLA LEGGE 92/2012 (LEGGE FORNERO)7LE ATTIVAZIONI DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO SONO POCO MENO DEL 70%DI TUTTE LE ATTIVAZIONI

MONITORAGGIO SULLA LEGGE 92/2012 (LEGGE FORNERO)8JOBS ACT: Le novit del Decreto Legge n. 34/2014

Relatore: Dr. Mattia DAcunto9Acausalit

Contratto a tempo determinatodal 21 marzo 2014non pi limitato al primo contratto a termine;

pu essere stipulato per iscritto per un massimo di trentasei mesi , comprensivi di eventuali proroghe;

ammette fino ad un massimo di otto proroghe;

La nuova disposizione, contenuta nel co. 1 dellart. 1 del D.L.vo n. 368/2001 (quasi completamente riscritto) interviene sulle ragioni giustificatrici del contratto abolendole ed introducendo, in via generale, a partire dal 21 marzo 2014, il contratto acausale (dovrebbero cos calare sensibilmente il numero di controversie di lavoro), non pi, quindi, limitato al primo contratto a termine, la cui durata, comprensiva della proroga, era di dodici mesi. Lart. 1 afferma che il contratto a tempo determinato pu essere stipulato per iscritto per un massimo di trentasei mesi, comprensivi di eventuali proroghe (il nuovo art. 4, comma 1, le ammette fino ad un massimo di otto), per qualsiasi tipo di mansione: lacausalit , peraltro, estesa al contratto di somministrazione. 10 Percentuale

Contratto a tempo determinatoIl numero complessivo dei rapporti, non pu superare il 20% dellorganico complessivo.

Le imprese dimensionate fino a cinque unit possono sempre stipulare un contratto a tempo determinato.11

Contratto a tempo determinatoPercentuale

La disposizione per la base di calcolo fa riferimento allorganico complessivo (pertanto dellazienda nel suo complesso e non delle singole unit produttive) si ritiene, quindi, che si riferisca al personale dipendente in forza al momento dellassunzione.Applicando i criteri, gi presenti nella circolare INPS n. 22/2007 sono esclusi dal computo numerico:a) gli apprendisti, tra costoro rientrano anche i lavoratori in mobilit assunti con rapporto di apprendistato;b) gli assunti con contratto di inserimento eventualmente ancora in forza, non essendo possibile instaurare altri contratti a partire dal 1 gennaio 2013;c) gli assunti con contratto di inserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991;d) i lavoratori somministrati inviati dalle Agenzie di Lavoro;e) i lavoratori assunti dopo essere stati addetti in lavori socialmente utili o di pubblica utilit.

12I lavoratori a tempo parziale vanno computati pro quota I lavoratori intermittenti vanno calcolati nellorganico dellimpresa in proporzione allorario di lavoro effettivamente prestato nellarco di ciascun semestre Ovviamente, nel computo complessivo rientrano anche i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.Si fanno salvi eventuali limiti posti dalla contrattazione nazionale che possono essere maggiori o minori rispetto alla percentuale del 20%. Sono, quindi, fatti salvi dai limiti numerici i contratti a termine per le aziende di nuova costituzione nella fase di avvio, secondo le previsioni dei CCNL, i contratti legati alla stagionalit ed alle ragioni sostitutive, quelli per gli over 55 e per gli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi.

Contratto a tempo determinatoPercentuale

Contribuzione aggiuntiva dell1,40%La legge n. 92/2012 afferma che il contributo addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. La cancellazione delle ragioni giustificatrici del contratto (tra le quali era compresa quella sostitutiva) non dovrebbero, pur nella acausalit generale, portare alla cancellazione della agevolazione, atteso che sempre possibile rinvenire, se esistente, la motivazione sostitutiva.

Apposizione del termineIl nuovo comma 2 ricorda che lapposizione del termine deve risultare direttamente od indirettamente da atto scritto (per es. lassunzione per una attivit che sin dallinizio era predeterminata).

Contratto a tempo determinato

Contratto a tempo determinatoProroghe

Pu esser prorogato soltanto quando la durata iniziale inferiore ai trentasei mesi;Soppresso il riferimento alle condizioni oggettive;le proroghe sono ammesse, per un massimo di otto volte;per la somministrazione sono ammesse massimo 6 proroghe;sono condizionate allo svolgimento della stessa attivit lavorativa per la quale stato stipulato liniziale contratto.

Per lo stacco tra un contratto e laltro, in caso di rinnovo la disposizione resta quella originaria dei dieci e venti giorni (se il precedente contratto aveva avuto una durata fino a sei mesi o superiore).

Lart. 4, comma 1 dopo aver affermato che per la proroga del contratto occorre il consenso del lavoratore, afferma che lo stesso pu esser prorogato soltanto allorquando la durata iniziale inferiore ai trentasei mesi. Quindi, come in passato, un rapporto pu essere prorogato entro il limite massimo e la durata successiva pu ben essere superiore al contratto iniziale.Dal vecchio testo stato soppresso il riferimento alle condizioni oggettive, sicch, oggi, le proroghe sono ammesse, per un massimo di otto volte, invece, per i contratti di somministrazione a termine le proroghe sono di esclusiva competenza del contratto collettivo di settore. Quindi per la somministrazione dovrebbe scontare una regola di peggior favore: massimo 6 proroghe nellarco dei 36 mesi (ex art. 22 c. 2 Riforma Biagi e art. 47 del recente accordo di rinnovo del 27/02/2014 del Ccnl dei somministrati) : esse sono soltanto condizionate allo svolgimento della stessa attivit lavorativa per la quale stato stipulato liniziale contratto.Ovviamente, lampliamento dellistituto della proroga, non pi condizionato da situazioni oggettive, fa perdere importanza allo stacco tra un contratto e laltro, in caso di rinnovo: la disposizione resta quella originaria dei dieci e venti giorni (se il precedente contratto aveva avuto una durata fino a sei mesi o superiore), fermo restando che la contrattazione collettiva, anche aziendale (art. 4, comma 3) pu ridurre o abbattere i periodi di intervallo appena indicati.

15Per il resto il contratto a tempo determinato rimasto invariato:

Contratto a tempo determinato i divieti, la scadenza del termine e lo sforamento dello stesso, la possibilit di modificare, con la pattuizione collettiva, lo stacco tra un contratto e laltro, la sommatoria dei 36 mesi tra rapporto a termine e somministrazione presso lo stesso datore di lavoro, la possibilit di un ulteriore contratto in deroga assistita sottoscritto presso la Direzione territoriale del Lavoro, i contratti stagionali, i diritti di precedenza, importanti anche ai fini della fruizione degli incentivi, la non discriminazione, la formazione, la computabilit ai fini delle prerogative sindacali, i diritti di informazione, il contratto a termine per i lavoratori in mobilit, escluso dal campo di applicazione del D.L.vo n. 3 368/2001, le assunzioni fino a tre giorni nel turismo e nei pubblici esercizi, il contratto a termine dei dirigenti, le aziende dellimport-export dei prodotti ortofrutticoli, la parziale applicazione al personale tecnico e artistico delle fondazioni musicali, lapparato sanzionatorio relativo agli obblighi sulla non discriminazione.

Il comma 2 dellart. 1 del D.L. n. 34, cancella i primi due periodi dellart. 20, comma 4, del D.L.vo n. 276/2003 che disciplinavano, anche per il contratto di somministrazione tempo determinato, il rinvio alle ragioni giustificatrici di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, riferibili anche alla ordinaria attivit dellutilizzatore ed alla previsione del contratto acausale come primo contratto di somministrazione.CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE Contratto a tempo determinatoLart. 4 del D.L. n. 34 parla della de materializzazione del DURC, con semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, cosa che dovrebbe portare, a regime, ad una verifica della regolarit contributiva relativa ad INPS, INAIL e Cassa Edile (per le imprese del settore), in via telematica, attraverso lapertura e la correlazione tra le varie banche dati.Il tutto , al momento, rimandato, ad un decreto concertato tra Lavoro ed Economia che vede coinvolti, nel procedimento, INPS ed INAIL, da emanare entro i sessanta giorni successivi alla entrata in vigore del Decreto Legge. Tale provvedimento dovr indicare i requisiti di regolarit, i contenuti e le modalit della verifica.La validit del DURC resta fissata in 120 giorni.

Documento unico di regolarit contributiva - DURCDue sono le modifiche apportate dallart. 3.La prima riguarda lart. 4, comma 1, del DPR n. 442/2000 ( il regolamento sulle procedure per il collocamento ordinario): la parola persone riferita ai soggetti da inserire nellelenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione, viene sostituita dalla indicazione specifica che fa riferimento a cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.La seconda concerne lart. 2, comma 1, del D.L.vo n. 181/2000: la disponibilit allo svolgimento di unattivit lavorativa per i disoccupati pu essere resa presso i centri per limpiego di tutto il territorio nazionale e non pi soltanto in quello in cui hanno il domicilio.ELENCO ANAGRAFICO DEI LAVORATORI

DISEGNO DI LEGGEIl Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha approvato un disegno di legge delega al Governo in materia:

di riforma degli ammortizzatori sociali, di riforma dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di semplificazione delle procedure e degli adempimenti in materia di lavoro, di riordino delle forme contrattuali, di miglioramento della conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita.

DISEGNO DI LEGGEDelega in materia di ammortizzatori socialirivedere i criteri di concessione ed utilizzo delle integrazioni salariali escludendo i casi di cessazione aziendale;semplificare le procedure burocratiche anche con la introduzione di meccanismi automatici di concessione;prevedere che laccesso alla cassa integrazione possa avvenire solo a seguito di esaurimento di altre possibilit di riduzione dellorario di lavoro;rivedere i limiti di durata, da legare ai singoli lavoratori;prevedere una maggiore compartecipazione ai costi da parte delle imprese utilizzatrici;prevedere una riduzione degli oneri contributivi ordinari e la loro rimodulazione tra i diversi settori in funzione delleffettivo utilizzo;rimodulare lASpI omogeneizzando tra loro la disciplina ordinaria e quella breve;incrementare la durata massima dellASpI per i lavoratori con carriere contributive pi significative;estendere lapplicazione dellASpI ai lavoratori con contratti di co.co.co., prevedendo in fase iniziale un periodo biennale di sperimentazione a risorse definite;introdurre massimali in relazione alla contribuzione figurativa;valutare la possibilit che, dopo lASpI, possa essere riconosciuta unulteriore prestazione in favore di soggetti con indicatore ISEE particolarmente ridotto;eliminare lo stato di disoccupazione come requisito per laccesso a prestazioni di carattere assistenziale.

DISEGNO DI LEGGEDelega in materia di servizi per il lavoro e di politiche attiverazionalizzare gli incentivi allassunzione gi esistenti:razionalizzare gli incentivi per lautoimpiego e lautoimprenditorialit;istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, unAgenzia nazionale per limpiego per la gestione integrata delle politiche attive e passive del lavoro, partecipata da Stato, Regioni e Province autonome e vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Allagenzia sarebbero attribuiti compiti gestionali in materia di servizi per limpiego, politiche attive e ASpI;razionalizzare gli enti e le strutture, anche allinterno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che operano in materia di ammortizzatori sociali, politiche attive e servizi per limpiego allo scopo di evitare sovrapposizioni e garantire linvarianza di spesa;rafforzare e valorizzare lintegrazione pubblico/privato per migliorare lincontro tra domanda e offerta di lavoro;mantenere in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il ruolo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere garantite su tutto il territorio nazionale;mantenere in capo alle Regioni e Province autonome le competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro;favorire il coinvolgimento attivo del soggetto che cerca lavoro;valorizzare il sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate.

DISEGNO DI LEGGEDelega in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimentirazionalizzare e semplificare le procedure e gli adempimenti connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con lobiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione del rapporto di carattere burocratico ed amministrativo;eliminare e semplificare, anche mediante norme di carattere interpretativo, le disposizioni interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali e amministrativi;unificare le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi (es. infortuni sul lavoro) ponendo a carico delle stesse amministrazioni lobbligo di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;promuovere le comunicazioni in via telematica e labolizione della tenuta di documenti cartacei;rivedere il regime delle sanzioni, valorizzando gli istituti di tipo premiale, che tengano conto della natura sostanziale o formale della violazione e favoriscano limmediata eliminazione degli effetti della condotta illecita (a parit di costo);individuare modalit organizzative e gestionali che consentano di svolgere, anche in via telematica, tutti gli adempimenti di carattere burocratico e amministrativo connesso con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino

DISEGNO DI LEGGEDelega in materia di riordino delle forme contrattualiindividuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti ai fini di poterne valutare leffettiva coerenza con il contesto occupazionale e produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di riordino delle medesime tipologie contrattuali;procedere alla redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro, riordinate secondo quanto indicato alla punto precedente, che possa anche prevedere lintroduzione, eventualmente in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a favorire linserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti;introdurre, eventualmente anche in via sperimentale, il compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti sociali;procedere allabrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con il testo organico, al fine di assicurare certezza agli operatori, eliminando duplicazioni normative e difficolt interpretative ed applicative.

DISEGNO DI LEGGEDelega in materia di conciliazione dei tempi di lavoro con le esigenze genitorialiintrodurre a carattere universale lindennit di maternit, quindi anche per le lavoratrici che versano contributi alla gestione separata;garantire, alle lavoratrici madri parasubordinate, il diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;abolire la detrazione per il coniuge a carico ed introdurre il tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito familiare;incentivare accordi collettivi volti a favorire la flessibilit dellorario lavorativo e limpiego di premi di produttivit, per favorire la conciliazione dellattivit lavorativa con lesercizio delle responsabilit genitoriali e dellassistenza alle persone non autosufficienti;favorire lintegrazione dellofferta di servizi per la prima infanzia forniti dalle aziende nel sistema pubblico privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione del loro utilizzo ottimale da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi.JOBS ACT: Le ultime novit sullapprendistato

Relatore: Dr. Antimo Rinaldi26

APPRENDISTATODECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 167 Testo unico dell'apprendistato

le modifiche apportate dal

Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34 Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese

APPRENDISTATOArt. 2 Disciplina generale

La disciplina del contratto di apprendistato rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi:

a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;

a) forma scritta del contratto e del patto di prova;

APPRENDISTATOArt. 2 - Disciplina generale

i) possibilit di forme e modalit per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;3-bis. Lassunzione di nuovi apprendisti subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, consentita lassunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli gi confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. 3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unita.

APPRENDISTATOArt. 3 Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale 2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonch delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.

APPRENDISTATOArt. 4 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilit dellazienda, integrata, pu essere integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'et, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.

APPRENDISTATO stato quindi eliminato lobbligo per il datore di lavoro di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con lofferta formativa pubblica per la cosiddetta formazione di base/trasversale.Non per chiaro se tale formazione debba essere comunque impartita dal datore di lavoro o possa essere del tutto omessa. Scompare lobbligo della forma scritta per il piano formativo individuale (ha senso un apprendista che non ha un documento sottoscritto che attesti il percorso formativo da effettuare o effettuato?)

Eliminato lobbligo, introdotto dalla Legge Fornero, di condizionare lassunzione di nuovi apprendisti alla conferma in servizio di una percentuale di quelli assunti in precedenza. Tuttavia leliminazione della clausola di stabilizzazione legale non fa venir meno le clausole contrattuali, dove, in quasi tutti i contratti collettivi nazionali, rimane lobbligo di conferma degli apprendisti per procedere a nuove assunzioni.

APPRENDISTATOMa facendo cadere lobbligatoriet, per il datore di lavoro, di assicurare allapprendista di secondo livello una formazione trasversale, ovvero di garantirgli la frequenza di corsi regionali, ha senso parlare ancora di apprendistato? Senza un piano formativo il percorso di apprendimento meramente ipotetico. Sembra la solita scorciatoia allitaliana: non funziona la formazione e allora la eliminiamo. Solo che la formazione non dovrebbe essere uninutile scocciatura burocratica, ma lo strumento concreto per la reale qualificazione del giovane.

APPRENDISTATOSe non c formazione, gli sgravi fiscali concessi alle aziende per assumere gli apprendisti diventano aiuti di Stato illegittimi?Le aziende non rischiano, prima o poi, di doverli restituire? LItalia gi stata condannata, con sentenza della Corte di Giustizia europea del 17 novembre 2011, a pagare una multa di 80 milioni per non aver recuperato presso i datori di lavoro gli aiuti per lassunzione dei lavoratori mediante i contratti di formazione, dal momento che senza un programma di formazione gli incentivi fiscali sono stati considerati aiuti di Stato.

APPRENDISTATOSe leliminazione della clausola di stabilizzazione legale introdotta dalla Lgge Fornero (30%) non fa venir meno le clausole contrattuali, allora non parliamo di semplificazione considerato che quasi tutti i CCNL prevedono una percentuale di conferma superiore al 30%.

Commercio 80%

Pubblici Esercizi 70%

Trasporti 60%