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    I contratti 8-9/2012 703

    Giurisprudenza

    Contratti in generale

    Svolgimento del processoCon atto di citazione del 10 dicembre 1999, M. F. R. e S.T., convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Ber-gamo, la societ Costruzioni Begnini spa., per ivi sentire

    dichiarare la risoluzione del preliminare di vendila di unappartamento con gli accessori sito in un condominio di(Omissis), per inadempimento della societ convenuta,perche questultima non aveva provveduto, cos come siera impegnata a cancellare due pignoramenti e cinqueipoteche esistenti sullimmobile. Gli attori chiedevano,altres, la restituzione della caparra e lacconto sul prezzogi versati, il cui ammontare era di lire 70 mila.Si costituiva in giudizio la societ Costruzioni Begnini, laquale contestava la domanda e sosteneva che il ritardonella stipulazione del contratto definitivo di vendita eraimputabile agli attori in quanto gli stessi non avevanotempestivamente fornito la prova del possesso delle con-dizioni per rendersi acquirenti di un alloggio economicopopolare, quale era quello promesso in vendita; che lim-mobile era libero da pignoramenti e ipoteche, nonostan-te non fossero stati cancellati. Chiedeva, pertanto, che ilTribunale accertasse la legittimit del recesso della pro-mittente venditrice e il suo diritto a trattenere la caparra.Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 742 del 2003,accoglieva la prospettazione principale degli attori, ac-certava lintervenuta risoluzione del preliminare di com-pravendita, condannava la convenuta a restituire il dop-pio della caparra.Proponeva appello, la societ Costruzioni Begnini spa.,chiedendo che la Corte dAppello di Brescia interpretas-se correttamente la normativa in tema di risoluzione per

    inadempimento con particolare riferimento allimpor-

    tanza dellinadempimento e, dunque, riformasse la sen-tenza impugnata.La Corte di Appello di Brescia, con sentenza n. 499 del2005, respingeva lappello e riconfermava la sentenza di

    primo grado.Osservava la Corte territoriale che la societ CostruzioniBegnini si era resa inadempiente alle obbligazioni assun-te nei confronti dei promissari acquirenti per non averprovveduto alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizio-ni pregiudizievoli gravanti sullimmobile, oggetto delcontratto preliminare di vendita.La cassazione della sentenza n. 499 del 2005, della Cortedi Appello di Brescia, stata chiesta dalla societ Co-struzioni Begnini spa., con ricorso affidato ad un motivo,illustrato con memoria. R. M.F. e S.T. hanno resistito concontroricorso, illustrato con memoria.

    Motivi della decisione

    1. Con lunico motivo di ricorso la societ CostruzioniBegnini spa. lamenta la violazione di legge e segnata-mente dellart. 1455 cod. civ., insufficiente e contraddit-toria motivazione circa un punto decisivo della contro-versia. Avrebbe errato la Corte di Appello di Brescia, se-condo la ricorrente, per aver omesso di valutare I1 ina-dempimento della societ Costruzioni Benigni conside-rato che lo stesso avrebbe potuto comportare la risoluzio-ne solo nellipotesi in cui la Corte ne avrebbe accertato lagravit, cio, un inadempimento che avrebbe compro-messo lequilibrio contrattuale.Secondo la ricorrente - che richiama una pronuncia diquesta Corte (sent. n. 4275 del 1994), il cui orientamen-

    to stato ribadito successivamente lintimazione, da par-

    Risoluzione del contratto

    Diffida ad adempieree gravit dellinadempimento

    CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 17 agosto 2011, n. 17337 - Pres. Schettino - Est. Scalisi - P.m. Russo- Costruzioni Begnini S.p.a. c. R. M. F.

    Una volta individuato il difetto, la correzione del prezzo variabile in relazione a fattori peculiari di ogni sin-gola contrattazione, quale linteresse dellaspirante acquirente di acquisire quellimmobile in funzione di ubi-cazione, esposizione, dimensioni, etc, il bisogno del venditore di realizzare il prezzo e quindi la disponibilit asopportare maggiore o minore abbattimento di costi.

    ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

    Conforme Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.

    Difforme Cass. 18 aprile 2007, n. 9314; Cass. 13 marzo 2006, n. 5407; Cass. 1 luglio 2005, n. 14034; Cass. 22marzo 1960, n. 584

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    te del creditore, della diffida ad adempiere di cui allart.1454 cod. civ. e linutile decorso del termine fissato perladempimento non eliminano la necessit, ai sensi del-lart. 1455 cod. civ., dellaccertamento giudiziale dellagravit dellinadempimento. A sua volta, evidenzia la ri-corrente, laccertamento della gravit dellinadempimen-to deve effettuarsi seguendo un criterio che tenga contosia dellelemento oggettivo,della mancata prestazione ri-feribile al quadro delleconomia generale del negozio, siadegli aspetti soggettivi rilevabili tramite unindagine uni-taria sul comportamento del debitore e sullinteresse delcreditore allesatto adempimento.1.1. La censura non coglie nel segno e non pu essere ac-colta, non solo o non tanto perch il ricorrente con talecensura persegue lobiettivo di un nuovo giudizio di meri-to, inibito alla Corte di Cassazione ma, soprattutto, per-ch la Corte bresciana ha applicato correttamente la nor-mativa di riferimento avendo, anche, compiuto una valu-

    tazione in ordine alla gravit dellinadempimento.1.2. Intanto, opportuno osservare che la Corte territo-riale ha dato atto che il prominente venditore anche a di-stanza di tempo rispetto alla data del 30 maggio 1999, sta-bilita per la stipula dellatto pubblico di compravendita,non aveva, ancora, provveduto alla cancellazione delleiscrizioni ipotecarie e di due iscrizioni di pignoramentogravanti sullimmobile promesso in vendita. La Corte ter-ritoriale ha avuto modo di evidenziare che alla data del20 luglio 1999 le parti si presentarono davanti al notaiodott. A. C. B. ma venne accertato, dai promissari acqui-renti, lesistenza di iscrizioni ipotecarie a carico dellim-mobile oggetto della vendita e per le quali il prominente

    venditore non disponeva del necessario consenso per lacancellazione delle stesse. E di pi, il 22 luglio 1999 i pro-missari acquirenti provvedevano ad intimare (con atto didiffida ad adempiere) alla societ, promittente venditri-ce, di adempiere nel termine di quindici giorni alle sueobbligazioni consistenti nella liberazione dellimmobile enella consegna della relativa documentazione al notaioaffinch fosse possibile stipulare latto finale di vendita.Anche questa diffida ad adempiere non ha raggiunto il ri-sultato sperato, considerato che la societ prominentevenditrice con lettera del 29 luglio 1999 comunicavalavvenuta cancellazione dei pignoramenti, di aver otte-nuto consenso per la cancellazione di una ipoteca, di averfissato appuntamento presso un notaio per provvedere al-la stipulazione di atto di assenso alla cancellazione di al-tra iscrizione ipotecaria, mentre per altre due iscrizioniipotecarie sarebbe stato necessario un pi lungo lasso ditempo, per questioni burocratiche, e pertanto si chiede-va, infine, che la stipula dellatto definitivo di venditafosse differito al 4 settembre 1999.1.2.a. Lattenta ricostruzione della vicenda contrattuale,compiuta dalla Corte territoriale, rende del tutto condi-visibile laffermazione della Corte bresciana di ravvisarein capo alla promittente venditrice un comportamentoinadempiente perfettamente idoneo ad integrare gliestremi della fattispecie di cui allart. 1454 cod. civ.1.3 In verit, in dottrina e in giurisprudenza si discute se

    la risoluzione per diffida ad adempiere sia anchessa con-

    dizionala allesistenza del grave inadempimento o taleesistenza costituisca un dato trascurabile come nelle altreipotesi di risoluzione di diritto.Tenendo conto della lettera della norma (di cui allart1454 c.c.) e considerato che la stessa non menziona in al-cun modo limportanza dellinadempimento, neppurecon un semplice rinvio formale alla previsione di cui al-lart. 1455 c.c. se ne deve dedurre che il grave inadempi-mento non assurge ad elemento essenziale della risoluzio-ne di diritto per diffida ad adempiere, al pari di quantoaccade nelle altre due ipotesi di risoluzione per clausolaespressa e per termine essenziale, essendo presuppostoimprescindibile della sola risoluzione giudiziale.1.3.a. Tuttavia, la Corte bresciana ha compiuto anche lavalutazione dellinadempimento e dopo aver attenta-mente valutato lintera vicenda contrattuale c.d. in par-ticolare, il comportamento della societ prominente ven-ditrice, ha ritenuto, con giudizio adeguato e coerente ai

    dati di fatto riscontrati, che linadempimento della socie-t promittente venditrice era di palese rilevanza, di nonscarso rilievo, cio, grave, non solo sotto il profilo ogget-tivo ma anche sotto il profilo soggettivo considerato chelimpresa Begnini sapeva che avrebbe dovuto sollecita-mente provvedere alla cancellazione delle trascrizioni ediscrizioni e che ci nonostante omise di attivarsi se nonallapprossimarsi della data fissala per la comparizione da-vanti al notaio.1.4. La gravit dellinadempimento della societ promit-tente venditrice espresso da entrambi i giudici di merito,comunque, attiene ad un giudizio di merito che, in quan-to privo di vizi logici e giuridici, come quello del caso inesame, non pu essere oggetto di una nuova valutazioneda parte del giudice di legittimit.In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ra-gione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.,condannato al pagamento delle spese del giudizio di cas-sazione cos come verranno liquidate con il dispositivo.

    P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pa-gamento delle spese del giudizio di cassazione, a favore diR.M. F. e S.T., che liquida in Euro 3200,00 oltre Euro200,00 per esborsi.

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    Giurisprudenza

    Contratti in generale

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    I contratti 8-9/2012 705

    Giurisprudenza

    Contratti in generale

    IL COMMENTOdi Nicola Pierotti

    Nella sentenza in epigrafe la Suprema Corte si pone in netto contrasto con i propri precedenti orientamentie afferma che sulla base di unanalisi letterale dellart. 1454 c.c. emergerebbe che il requisito della gravitdellinadempimento non assurge ad elemento essenziale nella diffida ad adempiere, al pari di quanto acca-de nelle altre ipotesi di risoluzione per clausola espressa e per termine essenziale, essendo presupposto im-prescindibile della sola risoluzione giudiziale. LAutore, riportandosi alle precedenti decisioni della Corte inmateria, ripercorre le ragioni per le quali si deve ritenere che la gravit dellinadempimento sia elemento es-senziale nella diffida ad adempiere.

    Il caso

    Il caso in epigrafe concerne una controversia inizia-ta nellanno 1999 avanti al Tribunale di Bergamo eavente ad oggetto una domanda di risoluzione perinadempimento di un contratto preliminare di ven-dita di un appartamento che una societ di costru-zioni aveva promesso di alienare a due privati.La societ di costruzioni si era mostrata inadempien-te per non aver cancellato due pignoramenti e cin-que ipoteche esistenti sullimmobile e pertanto ve-niva citata in giudizio per sentirla condannare, oltreche alla risoluzione del contratto per inadempimen-to, alla restituzione della caparra e delle somme ver-sate a titolo di acconto.Il Tribunale adito e successivamente la Corte di Ap-

    pello di Brescia accoglievano la domanda attorea;del caso veniva investita la Suprema Corte che, fa-cendo proprie le considerazioni logico-giuridichedei Giudici di merito, concludeva per il rigetto delricorso proposto dalla societ convenuta che lamen-tava, oltre a vizi di motivazione, la violazione del-lart. 1455 c.c. (ritenendo che la Corte di meritoavesse omesso di valutare la gravit dellinadempi-mento imputatole).

    La pronuncia della Corte e la ricostruzionedellistituto

    I Giudici della Suprema Corte ricostruiscono giuri-dicamente la vicenda secondo i seguenti passaggi: ilprimo consistente nella valutazione dellinadempi-mento compiuta dalla Corte di Appello che vienegiudicata adeguata e coerente alla realt fattualein quanto linadempimento della societ promitten-te venditrice era di palese rilevanza e di non scarsorilievo sia sotto il profilo soggettivo sia oggettivo(punti 1.2a e 1.3a dei motivi della decisione); il se-condo riferito alla disamina (peraltro ultronea allaluce delle considerazioni gi svolte dalla stessa Cor-te) del requisito della gravit dellinadempimento

    nella diffida ad adempiere (punto 1.3).

    In verit non chiaro quale sia il nesso che lega i va-ri punti, perch se da un lato si d atto di un ina-dempimento grave della convenuta, risultante da-gli atti del giudizio, da un altro lato si sostiene la suanon rilevanza ai fini della risoluzione del contratto,al pari di quanto accadrebbe per la clausola risoluti-va espressa e per il termine essenziale.Ai fini di una migliore comprensione della vicenda opportuno ricostruire gli istituti richiamati dallasentenza.Dispone lart. 1454 comma 1 c.c. titolato diffida adadempiere (1), che alla parte inadempiente laltra puintimare per iscritto di adempiere in un congruo termine,con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termi-ne, il contratto si intender senzaltro risoluto.Essa rende il creditore arbitro della sorte del rappor-to, consentendogli di ottenere la risoluzione auto-matica, qualora linadempimento si protragga oltreun termine congruo da lui stesso stabilito, e di fissa-re in tal modo definitivamente la responsabilit del

    Nota:

    (1) Si vedano, ex multis, Diener, Il contratto in generale, Milano,2002, 802 e ss; Bianca, La responsabilit, V, Milano, 1994, 305 ess.; Roppo, Il contratto, in Trattato di diritto privato, a cura di Iu-dica-Zatti, Milano, 2011, 902 ss.; Gazzoni,Manuale di diritto pri-vato, Napoli, 2007, 1022 ss.; Barchi,La diffida ad adempiere, Pa-dova, 2011, 27 ss.; Torrente - Schlesinger,Manuale di diritto pri-vato, Milano, 2011, 648 ss.; Natoli, voceDiffida ad adempiere, inEnc. dir., XII, 1964; Cian-Trabucchi,Commentario breve al codicecivile, 9 ed., Padova, 2009, sub art. 1454-1455 c.c.; Giorgianni,Linadempimento, Milano, 1959, 85 ss.; Distaso,I contratti in ge-nerale, in Giur. sist. civ. e comm., fondata da Bigiavi, Torino,1980, 2155 ss.; Lozupone,La diffida ad adempiere, in Il dirittoprivato oggi, a cura di Cendon, Milano, 2007; Viola, Inadempi-mento delle obbligazioni, Padova, 2010, 328 ss; Ruperto,Com-mentario al cod. civ., Milano, 2011, subart. 1454 c.c.; Costanza,La diffida ad adempiere1. Della risoluzione per inadempimento,in Commentario Scialoja-Branca, sub art. 1453-1454, Bologna,1990, 431 ss.; Carusi,Diffida ad adempiere, in Commentario delcodice Civile, diretto da Gabrielli, Torino, 2010, subart. 1454 c.c;Putort, Diffida ad adempiere e gravit dellinadempimento, inObbl. e contr., 2006, 975 ss.; Auletta, Importanza dellinadempi-mento e diffida ad adempiere, in Riv. Trim. dir. e proc. civ., 1955,654 ss.; Iudica, La risoluzione per inadempimento, in Riv. dir. civ.,

    II, 1986, 581 ss.

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    Giurisprudenza

    Contratti in generale

    debitore per le conseguenze ulteriori (2). La diffidaad adempiere si presenta, perci, come un automati-co diritto potestativo attribuito ex lege al creditore(3) il quale legittimato a provocare immediata-

    mente e unilateralmente una modificazione del rap-porto. La diffida pertanto deve contenere tre ele-menti: lintimazione di adempimento, la fissazionedi un termine per tale adempimento (4) e la dichia-razione che decorso inutilmente detto termine ilcontratto si intender senzaltro risoluto (cd. moni-zione) (5).Listituto della diffida ad adempiere, quale rimediorisolutorio automatico nei contratti sinallagmatici,ha trovato formale riconoscimento solo nellattualecodice civile: infatti nel previgente era richiamatasoltanto nel codice di commercio del 1882 allart.

    67 (6) e indirettamente dallart. 1512 c.c. del 1865dettato in materia di vendita mobiliare e soprattuttodallart. 307 comma 2 del cd. progetto DAmelio alcodice civile, nel quale la risoluzione era previstacome conseguenza automatica dellinutile decorsodel termine stabilito dal creditore per linadempi-mento senza che, per altro, fosse necessaria la mi-naccia delleffetto risolutivo (7).

    Requisiti della diffida ad adempiere

    I presupposti richiesti per rendere applicabile ilmeccanismo della risoluzione stragiudiziale sono tre:

    limputabilit dellinadempimento (8), la non ina-dempienza dellaltro contraente (9) e la non scarsaimportanza dellinadempimento (10).

    Note:

    (2) In questo senso la diff. ad adempiere stata caratterizzatacome ipotesi di autotutela privata. Si veda sul punto Enrietti,Della risoluzione del contratto, in Comm. al cod. civ., diretto daDAmelio-Finzi, IV, I, Firenze, 1948, 818.

    (3) Cos Natoli, op. cit., par. 2.

    (4) Si veda sul punto Bianca,op. cit., 308 il quale rileva che la fis-sazione di un termine per linadempimento essenziale in quan-to il potere legale di sciogliere il contratto strettamente subor-dinato al previo tentativo di recupero del contratto e che il termi-ne minimo della diffida di quindici giorni salvo che per la natu-ra del contratto o secondo gli usi risulti congruo un termine mi-nore. Cfr. Cass. 11 Maggio 1990, n. 4060..

    (5) La presenza di tali requisiti la rende profondamente diversadallintimazione o richiesta necessaria e sufficiente ai fini dellacostituzione in mora del debitore; cos Natoli,op. cit., par. 2.

    (6) Il citato articolo recitava: nella vendita commerciale di cosamobile la condizione risolutiva ha luogo di diritto a favore dellaparte che prima della scadenza del termine stabilito per ladem-pimento del contratto abbia offerto allaltra parte, nei modi usatiin commercio, la consegna della cosa venduta o il pagamentodel prezzo, se questa non adempie la sua obbligazione. In man-canza di tale offerta e di speciali stipulazioni, lo scioglimento delcontratto regolato secondo le disposizioni del codice civile in-torno alla condizione risolutiva tacita. In ambedue i casi ladem-

    piente tenuto al risarcimento del danno. La struttura della nor-

    ma ispirata al generale principio ex art. 1165 c.c. del 1865 se-condo il quale la risoluzione trovava fondamento in una clausolaimplicitamente apposta dai contraenti che non volevano impe-gnarsi in modo incondizionato, ma solo al fine di conseguire lacontroprestazione. Sul punto si veda Diener,op. cit., 793 ss

    (7) Da taluni stata propugnata lipotesi che lintroduzione del-listituto della diffida ad adempiere nel nostro codice sia derivatadallinfluenza di legislazioni straniere ed in particolare dal 326BgB e dallart. 107 ZGB, anche se tali norme hanno connotati di-versi dalle fattispecie disciplinate dallart. in commento, poich,da un lato, il Rucktritt non immediatamente assimilabile alla ri-soluzione del contratto e perch, dallaltro lato, il codice svizzeroconsente un potere di scelta a favore del diffidante fra adempi-mento e risarcimento. Sembra da escludere anche una deriva-zione dallart. 437 comma 2 del progetto Vivante, dove si preve-deva che il creditore che volesse far ricorso alla risoluzione giu-diziale dovesse farne pervenire notizia almeno tre giorni prima diproporre la domanda giudiziale alla controparte, perch questoatto di avviso faceva parte delliter della risoluzione giudiziale. Siveda sul punto Mosco, La risoluzione per inadempimento, Na-poli, 1950, 149.

    (8) Osserva Natoli, op. cit., par. 4, che tale risoluzione tuttaviasubordinata alle stesse condizioni che valgono in genere per la ri-soluzione per inadempimento...essa infatti non si verifica selinadempimento avuto riguardo allinteresse del creditore hascarsa importanza ovvero, secondo la giurisprudenza - Cass.1355/1950 - se non dovuto a causa imputabile al debitore.Questultima affermazione, peraltro, appare assai discutibile. Ladiffida vale, infatti, anche a mettere in mora il debitore a tutti glieffetti e a riversare su di lui - secondo la regola generale del 1221c.c. - il rischio del protrarsi della situazione. In dottrina attribui-sce specifico rilievo allimputabilit dellinadempimento Busnelli,voce Clausola risolutiva, in Enc. dir., VII, 1960. Sul punto si vedaCass. 13 marzo 2006, n. 5407, inGiust. civ. Mass., 2006, 3 e inObblig. e contr., 2006, 12, 976 anche ai fini dellaccertamentodella risoluzione di diritto, conseguente a diffida ad adempieresenza esito, intimata dalla parte adempiente, il giudice tenuto

    comunque a valutare la sussistenza degli estremi, soggettivi eoggettivi, dellinadempimento; in particolare, dovr verificaresotto il profilo oggettivo che linadempimento sia non di scarsaimportanza, alla stregua del criterio indicato dallart. 1455 c.c., e,sotto il profilo soggettivo, loperativit della presunzione di re-sponsabilit del debitore inadempiente fissata dallart. 1218 c.c.,la quale, pur dettata in riferimento alla responsabilit per il risar-cimento del danno, rappresenta un principio di carattere genera-le. E ancora sullimputabilit v. Cass. n. 16291 del 19 novembre2002, in Giust. civ. Mass., 2002, 2007 Ai fini della risoluzionedel contratto, lart. 1453 c.c. richiede che la responsabilit deldebitore per il ritardo nelladempimento sia imputabile a dolo ocolpa, non essendo sufficiente che lo stesso sia stato diffidatoad adempiere ex art. 1454 c.c. mediante richiesta fatta per iscrit-to dal creditore. Ne consegue che, ove ricorrano circostanzeobiettivamente apprezzabili, idonee a far escludere lelementopsicologico, linadempimento deve essere ritenuto incolpevole e

    non pu pronunziarsi la risoluzione del contratto.

    (9) Tale presupposto discende direttamente dai principi che reg-gono la disciplina della risoluzione per inadempimento. Cfr.Cass. n. 4275 del 4 maggio 1994, inCorr. giur., 1994, 838 nellaipotesi di diffida ad adempiere ex art. 1454 cod. civ., allorquandoanche il diffidante sia inadempiente, dalla diffida rimasta infrut-tuosa non scaturisce la risoluzione del contratto, poich in tal ca-so perde rilevanza giuridica linadempimento del diffidato, in vir-t della regola inademplenti non est adimplendum, recepita dal-lart. 1460 cod. civ.

    (10) In dottrina, fra gli altri, si legga Guarino,La diffida ad adem-piere e la gravit dellinadempimento, in Studi in memoria di Vas-salli, II, Torino, 969 la gravit dellinadempimento...costituiscecondizione della risoluzione e Costanza,op. cit., 434 ... certoche la diffida non possa avere effetto se linadempimento del

    debitore sia di non scarsa importanza.

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    I primi due requisiti trovano fondamento rispettiva-mente nellart. 1218 c.c. e 1460 c.c., mentre il terzorequisito si ricava dallart. 1455 c.c. (il contratto nonsi pu risolvere se linadempimento di una delle parti ha

    scarsa importanza avuto riguardo allinteresse dellaltra)e si pone come fattore essenziale al fine di evitareche il creditore utilizzi il rimedio della risoluzione inmodo strumentale ponendo nel nulla il principio diconservazione degli effetti negoziali e liberandosi, adnutum, di un vincolo obbligatorio per lui non pivantaggioso. il requisito della gravit che impedi-sce che qualsiasi inadempimento possa avere comeesito lo scioglimento del vincolo obbligatorio (11).Il rimedio di cui allart. 1454 c.c. costituisce il pun-to di raccordo fra risoluzione ope juris e ope judicis,coniugando lesigenza di certezza della risoluzione

    giudiziale con quella di celerit propria dei trafficicommerciali. Lorientamento dominante in dottrina(12) e giurisprudenza (13) sostiene che il requisitodella non scarsa importanza sia elemento implici-to nella logica della risoluzione di diritto e di neces-saria applicazione, con la precisazione che in temadi clausola risolutiva espressa e di termine essenzialela gravit dellinadempimento sarebbe stabilita invia convenzionale dai contraenti e pertanto non sa-rebbe possibile una valutazione del giudice sul pun-to, in quanto si sostanzierebbe in unindebita intro-missione nellautonomia privata dei contraenti

    (14). La Suprema Corte (15) ha fatto propriolorientamento secondo il quale lintimazione daparte del creditore della diffida ad adempiere e linu-tile decorso del termine fissato per ladempimentonon eliminano la necessit, ai sensi dellart. 1455c.c., dellaccertamento giudiziale della gravit del-linadempimento (16) in relazione alla situazione

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    Giurisprudenza

    Contratti in generale

    Note:

    (11) Occorre precisare che in dottrina, con riguardo alla funzionesvolta dallart. 1455 c.c., non esiste un orientamento unanime.Per valutare limportanza dellinadempimento taluni propugnanola teoria soggettiva, per la quale occorre andare a ricercare lori-

    ginaria volont dei contraenti nellopera ermeneutica di interpre-tazione del contratto; per altri, fautori della teoria oggettiva, oc-corre verificare il turbamento della causa del contratto (linadem-pimento sarebbe grave solo se incidesse sulla funzione del con-tratto). Sul punto cfr. Putort,op. cit., 982.

    (12) Lopinione pacifica in dottrina, si vedano autori richiamatiin nt. 1, ad eccezione di Auletta, loc. cit.

    (13) Cfr. fra le altre Cass. 18 aprile 2007 n. 9314, inGiust. civ.Mass. 2007, 4 ed in Guida dir., 2007, 23, 46; Cass. 13 marzo2006 n. 5407, in Giust. civ. Mass., 2006, 3 ed in Obblig. econtr., 2006, 12, 976; Cass. 1 luglio 2005, n. 14034, inGiust. civ.Mass., 2005, 6; Cass., 22 marzo 1960, n. 584, inGiust. civ. 1960,I, 1176.

    (14) Si veda sul punto Busnelli,loc. cit., che riferendosi alla clau-sola risolutiva scrive ne deriva - conseguenza ormai pacifica-

    mente affermata in dottrina e in giurisprudenza - che non ap-

    plicabile, nellipotesi in esame, la disposizione dellart. 1455 c.c.,richiedente, ai fini della risoluzione ex art. 1453 e 1454, una va-lutazione del giudice sulla effettiva gravit dellinadempimentonella economia del contratto e rispetto allinteresse dellaltraparte. Questa deroga alla norma dellart. 1455 , del resto, per-fettamente rispondente alla funzione propria della clausola riso-lutiva espressa, che quella - giova ripeterlo - di sostituire il nor-male meccanismo giudiziale della risoluzione con una regola-mentazione della stessa, espressione dellautonomia delle parti.In conseguenza, anche il giudizio sulla importanza economicadellinadempimento, che costituisce la base della risoluzione,passa logicamente dalla competenza del giudice a quella delleparti, che si pronunciano implicitamente allatto stesso della sti-pulazione della clausola. Sul termine essenziale si veda Bianca,op. cit., 318 ss. Il termine essenziale il termine di carattereperentorio, la cui inosservanza comporta lautomatica risoluzio-ne del contratto....lessenzialit pu essere oggettiva o sogget-tiva secondo che risulti dalla funzione della prestazione ovverodalla volont delle parti. (....) La gravit dellinadempimento in-sita nella stessa essenzialit del termine.

    (15) Si veda da ultimo Cass. 18 aprile 2007, n. 9314, inGiust. civ.Mass., 2007, 4 lintimazione da parte del creditore della diffidaad adempiere di cui allart. 1454 c.c. e linutile decorso del ter-mine fissato per ladempimento non eliminano la necessit aisensi dellart. 1455 c.c. dellaccertamento giudiziale della gravi-t dellinadempimento in relazione alla situazione verificatasi al-la scadenza del termine, secondo un criterio che tenga conto,sia dellelemento oggettivo della mancata prestazione nel qua-dro delleconomia generale del contratto, sia degli aspetti sog-gettivi rilevabili tramite unindagine unitaria sul comportamentodel debitore e sullinteresse del creditore allesatto e tempesti-vo adempimento. La Suprema Corte ha trattato dellargomen-to anche in Cass. 6 marzo 2012, n. 3477, inDir. giust., 2012, 7marzo: La gravit dellinadempimento, che nel giudizio di riso-luzione del contratto con prestazioni corrispettive va verificataanche dufficio dal giudice, trattandosi di elemento che attieneal fondamento stesso della domanda, deve essere accertatanon solo in relazione allentit oggettiva dellinadempimento,

    ma anche con riguardo allinteresse che laltra parte intende rea-lizzare e sulla base, quindi, di un criterio che consenta di coordi-nare il giudizio sullelemento oggettivo della mancata prestazio-ne, nel quadro delleconomia generale del contratto, con gli ele-menti soggettivi, investendo le modalit e le circostanze delconcreto svolgimento del rapporto (nella specie, relativa allaesecuzione di un preliminare per la vendita di un immobile, laCorte ha ribaltato la decisone dei giudici del merito, che aveva-no ritenuto di scarsa importanza linadempimento del promit-tente acquirente, in ragione dellelevata somma versata a titolodi caparra e del breve lasso temporale intercorso tra la diffida adadempiere e la richiesta di stipulazione del contratto definitivo.A detta della Corte, infatti, tale inadempimento non poteva con-siderarsi oggettivamente di scarsa importanza, in quanto avevacoinvolto le obbligazioni essenziali che lo stesso avevo assunto,e cio la stipulazione entro una certa data ed il pagamento del

    prezzo residuo).(16) Da osservarsi come parte della giurisprudenza ritenga chela non scarsa importanza dellinadempimento ad obbligazioniprimarie ed essenziali del contratto sarebbe in re ipsae la na-tura principale dellobbligazione inadempiuta esonererebbe ilgiudice, in punto di importanza dellinadempimento, da ogni ul-teriore onere di motivazione. Si veda in senso critico Carusi,op. cit., 430; cfr. Cass. n. 19652 del 1 ottobre 2004, inGiust. civ.Mass. 2004, 10 e in Il civilista, 2010, 11, 61 In tema di risolu-zione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi eper gli effetti dellart. 1455 c.c., della non scarsa importanza del-linadempimento deve ritenersi implicita ove linadempimentostesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie edessenziali del contratto, ovvero quando dal complesso della mo-tivazione emerga che il giudice lo ha considerato tale da incide-re in modo rilevante sullequilibrio negoziale. (Nella specie, la

    (segue)

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    verificatasi alla scadenza del termine; per valutare lagravit occorrerebbe riferirsi ad un criterio che ten-ga conto sia dellelemento oggettivo della mancataprestazione nel quadro delleconomia generale del

    negozio sia degli aspetti soggettivi rilevabili tramiteunindagine unitaria sul comportamento del debito-re e sullinteresse del creditore allesatto e tempesti-vo adempimento.Lapplicabilit dellart. 1455 c.c. alla diffida adadempiere stata spiegata secondo due correnti dipensiero: la prima, meno convincente, di tipo for-male e fa leva sulla collocazione sistematica dellenorme per cui lart. 1455 c.c. si applicherebbe allenorme che precedono ma non a quelle che seguono(17) (clausola risolutiva espressa e termine essenzia-le); la seconda, invece, attiene ad argomentazioni di

    ordine sostanziale riferibili allesigenza di tutela delsinallagma contrattuale (18). Occorre precisare, alfine di confutare con ancor maggior forza la teoriaformalistica, che la collocazione di una disposizionenel contesto normativo non ha carattere vincolan-te, ma solo indicativo, pertanto le potenzialit ap-plicative di una norma difficilmente si esauriscononella sede in cui essa posta. necessario dar conto di unisolata, ma autorevoleposizione dottrinaria (19) secondo la quale, distin-guendo diverse ipotesi di inadempimento, il requisitodella gravit sarebbe presupposto necessario nelline-

    satta esecuzione di prestazioni principali o accessorieoppure in caso di totale inadempimento di obblighiaccessori, ma non cos nel semplice caso di ritardo. Intale ultima ipotesi, infatti, occorrerebbe tutelare sol-tanto linteresse del debitore a non subire iniziative asorpresa da parte del creditore, esigenza che verrebbesoddisfatta dal meccanismo della diffida (20).Deve citarsi poi un altro Autore (21) che, pur senzadistinzioni fra i vari tipi di inadempimento, ha rite-nuto che il requisito della gravit dellinadempi-mento non fosse un presupposto della diffida, mauna mera circostanza che verrebbe ad esistenza per

    linutile decorso del termine stabilito dal creditoreper ladempimento.In realt le considerazioni sopraesposte incontranovarie obiezioni: sarebbe un errore logico, prima an-cora che giuridico, richiedere il requisito dellimpor-tanza dellinadempimento solo nella risoluzione giu-diziale ma non nella diffida, cosicch chi volesse ot-tenere la risoluzione anche per un inadempimentonon grave e per motivazioni futili non avrebbe cheda usare il procedimento per diffida; inoltre dallesa-me dellistituto dellopposizione alla diffida, di crea-zione dottrinaria (22) e giurisprudenziale, si ricava

    implicitamente come il requisito della non scarsa

    importanza dellinadempimento sia elemento es-senziale della diffida (23).

    La nozione, il momento e i criteri

    di valutazione della non scarsa importanzaIl principio della gravit dellinadempimento (24),nonostante il silenzio del codice del 1865, era giimmerso nella coscienza giuridica comune quale cri-terio di proporzione fondato sulla buona fede con-trattuale (25). Lart. 1455 c.c. , per certi versi, una

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    Giurisprudenza

    Contratti in generale

    Note:

    (segue nota 16)

    S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva considera-to indici della gravit dellinadempimento di un contratto di loca-zione labbattimento di tutte le pareti interne dellimmobile e lasublocazione dei locali, attivit poste in essere dal conduttore

    bench espressamente vietate dal contratto).

    (17) Tale tesi era stata sostenuta in dottrina da Scognamiglio,Contratti in generale, in Trattato Grosso-Passarelli, 1972, 270 ss.e Realmonte, Importanza dellinadempimento e exceptio ina-dempleti contractus, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1963, 321.

    (18) Cfr. Barchi, op. cit., 29.

    (19) Si veda Auletta, op. cit., 645 ss.

    (20) In senso critico si vedano Poturt,op. cit., 982 il quale indi-vidua ununica ratioriconducibile al rimedio di cui al 1455 cc. eosserva che lopportunit di impedire al creditore usi strumenta-li della diffida sussiste anche in ipotesi di inadempimento dovu-to a ritardo; e Costanza, op. cit., 435.

    (21) Si veda Cas, In tema di applicabilit delart. 1455 c.c., no-nostante la diffida prevista dal precedente art. 1454 c.c., in Foro

    it. 1947, I, 246.

    (22) Si veda Cian-Trabucchi,op. cit., sub art. 1454 punto VII

    (23) Con lopposizione lintimato contesta i presupposti della dif-fida; essa non sospende n evita leffetto risolutivo ma consen-te di adire il giudice onde sentir dichiarare - attraverso lindaginerelativa alla sussistenza dei presupposti richiesti dal legislatoreper la validit della diffida ed alla gravit dellinadempimento -leventuale inefficacia della diffida. Sul punto illuminante unapronuncia della Cassazione, n. 974/1971, la quale cos argomen-ta .i termini in cui viene contestata lefficacia della diffidapossono essere dedotti nel giudizio che il debitore ritenga di in-staurare per ottenere il controllo del giudice circa la sussistenzao meno dei presupposti delleffetto risolutivo; ma se tali presup-posti verranno riconosciuti esistenti la diffida avr raggiunto ilsuo effetto nonostante qualsiasi opposizione; se verranno di-chiarati insussistenti, leffetto risolutorio non si sar verificato eci a causa dellinadeguatezza della diffida o dellinsussistenzadellinadempimento. Cfr. Lozupone, op. cit., 278 ss.

    (24) Si vedano Belfiore,Risoluzione del contratto per inadempi-mento, in Enc. dir. XL, 1989; Diener, op. cit., 798 e ss.

    (25) La questione stata affrontata anche da Cass. n. 11784 del7 settembre 2000, inGiust. civ. Mass., 2000, 1903: Il principiosancito dallart. 1455 c.c. secondo cui il contratto non pu esse-re risolto se linadempimento ha scarsa importanza in relazioneallinteresse dellaltra parte, va adeguato anche ad un criterio diproporzione fondato sulla buona fede contrattuale. Pertanto lagravit dellinadempimento di una delle parti contraenti non vacommisurata allentit del danno, che potrebbe anche mancare,ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento al-la volont manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalit delrapporto, nonch al concreto interesse dellaltra parte allesatta

    e tempestiva prestazione.

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    norma superflua (26), nel senso che la risoluzione hagi nel proprio interno dei limiti riferiti alla natura ealla funzione che le sono proprie e desumibili daiprincipi generali del diritto civile: infatti essa richie-

    de che gli effetti pregiudizievoli subiti dal debitoresiano in un rapporto di proporzionalit con gli inte-ressi posti in capo al creditore.In dottrina, con riferimento allinadempimento, si discusso se occorra tener conto del solo turbamentodel sinallagma funzionale (teoria oggettiva) oppurese si debba risalire alla presumibile volont delleparti (teoria soggettiva); la giurisprudenza (27) mag-gioritaria ha fatto propri entrambi i criteri coordi-nando la valutazione oggettiva con linteresse delcreditore allesatto e puntuale adempimento dellob-bligazione. Circa la questione relativa alla determi-

    nazione del momento relativamente al quale la gra-vit dellinadempimento deve essere valutata, laGiurisprudenza ha pi volte chiarito che si debbaprendere in considerazione la data di scadenza deltermine assegnato con la diffida (28).

    Osservazioni conclusive

    La sentenza in commento ci offre la possibilit di ri-flettere sullistituto della diffida ad adempiere e sullezone dombra che esso presenta. La questione picomplessa che si pone dinnanzi allinterprete quel-la di valutare se la gravit dellinadempimento sia re-

    quisito essenziale ai fini dellart. 1454 c.c. e quali sia-no i relativi criteri per determinare quando un ina-dempimento sia grave e quando, invece, non sia tale.Come emerso dai paragrafi precedenti, lorienta-mento costante in dottrina e giurisprudenza ritieneche il requisito della non scarsa importanza dellina-dempimento sia elemento essenziale nella diffida adadempiere; la motivazione riconducibile principal-mente alla tutela del sinallagma contrattuale: infattilatto previsto al 1454 c.c. un negozio unilaterale, re-cettizio e formale, ma deriva da una scelta autonomadel creditore, che potrebbe quindi essere meramente

    arbitraria e subordinata a ragioni di opportunit.La sentenza in commento esce dal solco della tradi-zione enunciando un nuovo principio: la gravit del-linadempimento non sarebbe necessaria nella diffidaad adempiere, al pari di quanto accadrebbe nella clau-sola risolutiva espressa e nel termine essenziale. Nonci si pu esimere dal rilevare come, nel caso in esame,la Suprema Corte abbia abbandonato la propria fun-zione nomofilattica per assumerne una nomopoietica:il ragionamento che la Corte pone in essere e lacco-stamento che essa fa tra i mezzi di risoluzione di dirit-to appare quanto mai inopportuno, stanti le differen-

    ze ontologiche fra gli istituti richiamati.

    A parere dello scrivente, il fatto che la norma del1454 c.c. non rinvii alla successiva non dirimenteai fini dellapplicabilit, in quanto la diffida adadempiere deve essere inserita nel pi ampio alveo

    della risoluzione della quale condivide i presupposti:ci deriva da uninterpretazione normativa sistema-tica che consente di evitare di cadere in contraddi-zioni giuridiche che comportino, da un lato, lestre-ma conseguenza di una risolubilit del contratto adnutum e per futili motivi e, dallaltro, una netta(quanto ingiustificata) contrapposizione fra risolu-zione giudiziale e diffida ad adempiere, le quali, in-vece, condividono il requisito di cui al 1455 c.c.Quale potrebbe essere quindi la ratio della sentenzain commento? La Corte potrebbe aver inteso ritene-re che il mancato rispetto del termine concesso nel-

    la diffida costituisca gi di per s elemento sintoma-tico (e costitutivo) della gravit dellinadempimen-to. Leggendo fra le righe della pronuncia in com-mento, parrebbe evincersi che la diffida sia dotata diun gravit in re ipsa, la quale spiegherebbe i suoi ef-fetti con la scadenza del termine concesso dallinti-mante.

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    Giurisprudenza

    Contratti in generale

    Note:

    (26) Cos testualmente scrive Belfiore,op. cit., par. 6.

    (27) Si veda Cass. 1773 del 7 febbraio 2001, inGiust. civ.Mass. 2001, 224: Lo scioglimento del contratto per inadempi-

    mento - salvo che la risoluzione operi di diritto - consegue ad unapronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la va-lutazione della non scarsa importanza dellinadempimento stes-so, avuto riguardo allinteresse dellaltra parte. Tale valutazioneviene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi inprimo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica chelinadempimento abbia inciso in modo apprezzabile nellecono-mia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entit e, inconcreto in relazione al pregiudizio effettivamente causato allal-tro contraente), s da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del si-nallagma negoziale; completandosi, poi, lindagine mediante laconsiderazione di eventuali elementi di carattere soggettivo,consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un at-teggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad operadelluna, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranzadellaltra), che possano, in relazione alle particolarit del caso, at-

    tenuare il giudizio di gravit, nonostante la rilevanza della presta-zione mancata o ritardata. Conforme Cass. n. 4275 del 4 mag-gio 1994. Diversamente fanno riferimento al solo criterio ogget-tivo Cass. n. 41 del 5 gennaio 1998, inGiust. civ. mass. 1998, 14e a quello soggettivo Cass. n. 2879 del 4 marzo 1988 inArch. lo-caz., 1988, 561.

    (28) Si veda sul punto Cass. 7 Luglio 1986 n. 4425, inGiust. civ.Mass., 1986, 7. In dottrina si veda Garufi,Nota a Cassazione ci-vile 15/03/2010, n. 6236, in Dir. giust. 2010, 128 ....inoltre, conriferimento al tema che ci interessa, la giurisprudenza precisache, nel caso di diffida ad adempiere, laccertamento giudizialedella gravit dellinadempimento va operato con precipuo riferi-mento alla situazione esistente alla scadenza del termine delladiffida, avendo con essa la parte adempiente espresso il propo-sito di tollerare ulteriore ritardo nella prestazione dovutale e scel-to la via della risoluzione del contratto per il caso dellinutile de-

    corso del termine fissato.