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IL CONFERIMENTO Relatori: Dott. F. Marzii, Dott. F. Dell’Agostino 12 Novembre 2015 Università degli Studi di Bergamo Corso di Operazioni e bilanci Straordinari

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IL CONFERIMENTO

Relatori: Dott. F. Marzii, Dott. F. Dell’Agostino 12 Novembre 2015

Università degli Studi di Bergamo Corso di Operazioni e bilanci Straordinari

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Indice

1. I conferimenti in generale;

2. I conferimenti di beni e crediti;

3. I conferimenti d’azienda;

4. I conferimenti in società già esistente e conferimenti in newco;

5. La procedura di conferimento;

6. La relazione di stima;

7. L’atto di conferimento;

8. La revisione della stima;

9. La successione nei rapporti giuridici;

10. Allegato: esercizi svolti

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I CONFERIMENTI IN GENERALE

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I CONFERIMENTI IN GENERALE

► Il conferimento è un’operazione con cui un soggetto

(conferente) apporta ad una società (conferitaria)

denaro, beni o crediti ricevendo in cambio porzioni del

capitale sociale della società medesima sotto forma di

azioni (nel caso di S.p.A. o S.a.p.A.) ovvero di quote (nel

caso di S.r.l.)

► Successivamente all’esecuzione del conferimento, il

denaro, i beni od i crediti conferiti divengono di proprietà

della società che ha ricevuto il conferimento

► Il conferimento è disciplinato dal Codice Civile (Art. 2342

e ss. per le S.p.A e Art. 2464 e ss. per le S.r.l). Per i

conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le

disposizioni degli Artt. 2254 e 2255)

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Conferente

Conferitaria

Denaro, beni, crediti,etc.

Quote o azioni

I CONFERIMENTI IN GENERALE

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I CONFERIMENTI IN GENERALE

► Il conferimento può avvenire:

1. In una società da costituirsi (cd. «primo conferimento»)

In tale caso, a fronte del conferimento, il capitale sociale della società che riceve il conferimento viene costituito.

2. In una società già esistente e, dunque, successivamente alla sua costituzione

In tale caso, a fronte del conferimento, il capitale sociale della società che riceve il conferimento viene aumentato.

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I CONFERIMENTI IN GENERALE

I conferimenti in fase di costituzione delle società.

► Per costituire validamente una società di capitali (S.p.A.,

S.r.l. o S.a.p.A.) è necessario che l’intero capitale sociale

sia stato sottoscritto, mentre è sufficiente che solo il 25%

dei conferimenti in denaro sia stato versato

► Tuttavia, se la società è stata costituita per atto unilaterale

(unico socio o azionista), dovrà essere versato l’intero

conferimento

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I CONFERIMENTI IN GENERALE

I Conferimenti in società già esistenti.

► Nel caso di conferimento in società già esistente il capitale

sociale di tale società deve essere aumentato in modo da

riflettere l’avvenuta esecuzione del conferimento ed il

valore dello stesso

► L’aumento del capitale sociale è deliberato

dall’assemblea degli azionisti della società che riceve il

conferimento

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I CONFERIMENTI IN GENERALE

► Normalmente i conferimenti devono essere effettuati in denaro

► Solo se lo prevede l’atto costitutivo o lo statuto della società

conferitaria è possibile conferire beni in natura o crediti

► Le azioni che vengono emesse a seguito di conferimenti di beni in

natura o crediti devono essere interamente liberate (pagate) al

momento della sottoscrizione (Art. 2342 c.c.)

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► Nelle S.p.A. e nelle S.a.p.A non possono essere conferiti servizi e

prestazioni di opera

► Nelle S.r.l. possono essere conferiti “tutti gli elementi

suscettibili di valutazione economica” ivi incluse le prestazioni

d’opera ed i servizi. In questo ultimo caso l’adempimento del socio

deve essere garantito mediante l’emissione di una polizza

assicurativa o una fideiussione in favore della società

I CONFERIMENTI IN GENERALE

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I CONFERIMENTI DI BENI E DI CREDITI

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I CONFERIMENTI DI BENI E DI CREDITI

► Nel caso in cui siano conferiti beni in natura o crediti, il soggetto

conferente deve presentare una relazione giurata di un esperto

nominato dal Tribunale territorialmente competente in ragione

della sede legale della società

► Nel caso di S.r.l. l’esperto non deve più essere nominato dal

Tribunale; la relazione giurata deve essere predisposta da un

revisore legale o da una società di revisione iscritti nell’apposito

registro (Art. 2465 c.c.)

► Tale relazione deve contenere:

1) descrizione dei beni o dei crediti oggetto di conferimento;

2) attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito per

la determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo;

3) indicazione dei criteri di valutazione utilizzati.

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Art. 2343 - ter c.c. – Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima

Non è richiesta la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale di cui all’Art. 2343 c.c. nei casi in cui:

1. Il conferimento abbia per oggetto valori mobiliari ovvero strumenti del mercato monetario, qualora il valore ad essi attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, sia pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi antecedenti il conferimento;

2. Nel caso il valore attribuito ai beni in natura o crediti conferiti, diversi da quelli di cui al punto 1, corrisponda o sia inferiore al:

a) Fair value ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purché sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto di conferimento;

b) Fair value risultante dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi ed ai criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, effettuata da un esperto indipendente e dotato di adeguata e comprovata professionalità.

Il conferimenti di azienda – Riforma 2008 all’inquadramento civilistico

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• Art. 2343 - quater c.c. – Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla

valutazione 1. Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dall’iscrizione della

società, se, nel periodo successivo a quello di cui all’articolo 2343-ter c.c., comma 1, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data effettiva del conferimento […] ovvero se si sono verificati fatti nuovi o rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o dei crediti conferiti. Gli amministratori verificano altresì nel medesimo termine i requisiti di professionalità ed indipendenza dell’esperto che ha reso la valutazione di cui all’articolo 2343-ter c.c.

2. Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al punto 1) oppure ritengano non idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell’esperto che ha reso la valutazione di cui all’articolo 2343-ter c.c procedono ad una nuova valutazione. Si applica in tal caso l’articolo 2343 c.c.

Il conferimenti di azienda – Riforma 2008 all’inquadramento civilistico

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I CONFERIMENTI DI AZIENDA

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IL CONFERIMENTI DI AZIENDA

► L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per

l’esercizio dell’impresa (immobili, mobili, crediti, debiti, contratti,

rapporti di lavoro, etc.)

► Al conferimento di azienda si applicano le norme relative ai

conferimenti di beni.

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• Riferendosi ad un complesso di beni organizzati (azienda) per conferimento si intende

l’operazione attraverso la quale un’azienda o un ramo aziendale dotato di autonoma

capacità di reddito, vengono “apportati” ad un ente giuridicamente diverso dall’impresa

conferente. La conferitaria può essere un’azienda preesistente o di nuova costituzione

• Come contropartita, l’impresa conferente riceve, invece che denaro, azioni o quote della

società in cui ha effettuato l’apporto. Pertanto nel bilancio della conferente agli attivi e

passivi conferiti si “sostituisce” una partecipazione nella conferitaria

• La società conferente può continuare ad esistere come società industriale qualora il ramo

conferito non rappresenti il suo intero business, oppure come società finanziaria, gestendo

la partecipazione nella società industriale conferitaria, senza quindi cessare la propria

attività

La società B emette nuove azioni a favore della conferente società A

Società B (Conferitaria)

Il ramo Alfa viene conferito a B

Ramo Alfa

Società A (Conferente)

Aumento di capitale sociale (con esclusione del diritto di opzione)

PN

I CONFERIMENTI DI AZIENDA

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ASPETTI GENERALI E FINALITA’ DELL’OPERAZIONE

Il conferimento è l’operazione con cui un complesso

aziendale (corrispondente all’intera azienda o ad un suo

ramo) viene trasferito ad una società della quale il

soggetto conferente riceve, a titolo di corrispettivo, quote

od azioni

I CONFERIMENTI DI AZIENDA

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Con il conferimento si tende ad «estrapolare»

(scorporare) da un’impresa detta conferente un

complesso aziendale che viene «conferito» (apportato) ad

un’altra azienda, la conferitaria, già costituita o nata a

seguito del conferimento

Le ragioni alla base dell’operazione possono essere di

tipo aziendale, organizzativo o fiscale

I CONFERIMENTI DI AZIENDA

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I CONFERIMENTI DI AZIENDA

Conferente

Conferitaria

Azienda o ramo

Quote o azioni

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La società conferitaria può essere di nuova costituzione, ovvero

preesistente all’operazione:

► Il conferimenti in società di nuova costituzione è chiamato anche

«conferimento per scorporo»

► Il conferimento in società già esistente è chiamato anche

«conferimento per apporto in concentrazione»

I CONFERIMENTI DI AZIENDA

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IL CONFERIMENTO IN SOCIETA` GIA` ESISTENTE Detto conferimento per apporto o concentrazione

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IL CONFERIMENTO IN SOCIETA` GIA` ESISTENTE Detto conferimento per apporto o concentrazione

L’aumento di capitale sociale nella società che riceve il conferimento:

Quando il conferimento dell’azienda viene fatto ad una società già esistente, quest’ultima dovrà aumentare il proprio capitale sociale dell’importo necessario a compensare il conferimento dell’azienda ricevuto, da assegnare alla società conferente

Un problema da esaminare concerne la possibilità di imputare il valore complessivo del conferimento parte a capitale sociale e parte a sovrapprezzo

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Evidenziato
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Il diritto d’opzione (Art. 2441 c.c.)

Normalmente le azioni di nuova emissione devono essere

offerte in opzione ai soci in misura proporzionale al

numero delle azioni possedute (ciò per rispettare la quota

di ognuno)

Se avviene un conferimento in natura questo principio

non può però essere rispettato in quanto le azioni di

nuova emissione sono destinate alla conferente

IL CONFERIMENTO IN SOCIETA` GIA` ESISTENTE Detto conferimento per apporto o concentrazione

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IL CONFERIMENTO IN SOCIETA` GIA` ESISTENTE Detto conferimento per apporto o concentrazione

L’Art. 2441 c.c. al comma 6 prescrive che gli amministratori

redigano una relazione che illustri le ragioni dell’esclusione

del diritto d’opzione e i criteri adottati nella determinazione

del prezzo di emissione.

La suddetta relazione deve essere comunicata dagli

amministratori al collegio sindacale (o al consiglio di

sorveglianza) e al soggetto incaricato della revisione legale

dei conti almeno 30 giorni prima dell’assemblea.

Entro 15 giorni il Collegio Sindacale deve esprimere il proprio

parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

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Nel conferimento d’azienda spesso i nuovi soci (ovvero la

società conferente) si trovano a dover riconoscere

l’eventuale plusvalore dell’azienda conferitaria (ovvero il

valore intrinseco dell’azienda maturato fino a quel

momento e non riflesso nel valore nominale delle quote o

azioni)

In questi casi l’aumento di capitale sociale della conferitaria

avviene mediante costituzione di una riserva

sovrapprezzo azioni, riserva non distribuibile fino a che la

riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale

sociale (Art. 2431 c.c.)

IL CONFERIMENTO IN SOCIETA` GIA` ESISTENTE Detto conferimento per apporto o concentrazione

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ESEMPIO

► CAPITALE SOCIALE CONFERITARIA 300

► VALORE CAPITALE ECONOMICO CONFERITARIA 3.000

► VALORE EFFETTIVO COMPLESSO CONFERITO 6.000

Occorre effettuare la seguente proporzione:

C.S. Conferitaria : Aumento c.s. a favore conferente =

Valore Cap econ. conferitaria : Valore effettivo complesso conferito

300 : X = 3.000 : 6.000

x = 600

AUMENTO C.S. SOVRAPREZZO = 6.000 – 600 = 5.400 (da imputare a

riserva sovrapprezzo azioni)

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Il sovraprezzo azioni è quindi necessario quando

sussistono contemporaneamente tre condizioni:

► La società conferitaria è preesistente al conferimento;

► I soci della conferitaria sono diversi dai soci della

conferente;

► La società conferitaria ha, prima del conferimento, un

valore intrinseco superiore al suo capitale sociale.

La genesi del sovraprezzo risiede quindi nell’avviamento

intrinseco presente nella conferitaria prima del

conferimento, inteso come differenza tra il valore intrinseco

di mercato dell’intera azienda conferitaria ed il suo capitale

contabile.

IL CONFERIMENTO IN SOCIETA` GIA` ESISTENTE Detto conferimento per apporto o concentrazione

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LA PROCEDURA DI CONFERIMENTO

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La procedura si articola in tre fasi:

1. FASE PROPEDEUTICA: Inizia con i primi contatti tra le società

(conferente e conferitaria), si sviluppa sino al momento in cui la conferente delibera il conferimento di azienda o del ramo;

2. FASE VALUTATIVA: Inizia con la presentazione dell’istanza al Tribunale per la nomina dell’esperto e termina con l’asseverazione della perizia da parte dell’esperto;

3. FASE ATTUATIVA: Inizia con la delibera di aumento del capitale sociale o di costituzione della conferitaria e termina con l’atto di conferimento.

LA PROCEDURA DI CONFERIMENTO

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CONFERENTE

► Delibera del CdA (indicazione della

motivazione) se cambia oggetto

sociale convocazione assemblea

straordinaria;

► Delega al presidente o ad uno o più

amministratori per istanza di nomina

dell’esperto;

► Decreto di nomina dell’esperto da parte

del tribunale;

► Relazione di stima dell’esperto ex Art.

2343 cc;

CONFERITARIA

► Se già costituita è opportuna delibera

del CdA che sponga preliminari e

relazione intercorse con conferente;

LA PROCEDURA DI CONFERIMENTO

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CONFERENTE

CONFERITARIA

► ….Continua…

► Se già costituita (30 giorni prima

dell’assemblea dei soci) delibera del

CdA per aumento del capitale

sociale;

► Entro 15 giorni il collegio sindacale

esprime il parere sulla congruità

prezzo per emissione azioni;

► Parere del collegio sindacale e

relazione di stima dell’esperto

devono rimanere depositati presso la

sede della società durante i 15 giorni

precedenti all’assemblea dei soci:

► Assemblea straordinaria per delibera

aumento del capitale sociale;

LA PROCEDURA DI CONFERIMENTO

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CONFERENTE

CONFERITARIA

LA PROCEDURA DI CONFERIMENTO

► Stipula atto di conferimento davanti al notaio;

► Entro 30 giorni dalla stipula dell’atto di conferimento

è necessario effettuare il suo deposito, unitamente

alla relazione dell’esperto, presso la camera di

commercio;

► Iscrizione atto presso il registro delle imprese;

► Entro 180 giorni verifica da parte del

CdA della relazione si stima;

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LA RELAZIONE DI STIMA EX ART 2343 cc

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LA RELAZIONE DI STIMA EX ART 2343 cc

La relazione di Stima

► È obbligatoria nel caso di conferimento di azienda o ramo di azienda in

una società di capitali

► La verifica della corrispondenza tra il valore nominale e quello reale del

capitale sociale della conferitaria non assolve solo la funzione di tutela dei

creditori, ma è anche volta a proteggere gli interessi dei soci della

conferente e dei futuri soci che potranno in futuro acquistare partecipazioni

nella conferitaria

► Deve essere effettuata e asseverata da un esperto nominato dal tribunale

nel cui circondariato ha sede la società conferitaria (fatto salvo quanto già

esposto per le s.r.l)

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L’esperto ha l’obbligo di:

► Descrivere i beni o i crediti conferiti;

► Indicare il valore dei beni e dei crediti conferiti;

► Esporre i criteri di valutazione che vengono utilizzati;

► Attestare che il valore attribuito all’azienda sia uguale o maggiore del valore nominale del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo.

Il contenuto della relazione sarà analizzato nel corso della lezione sugli aspetti valutativi.

LA RELAZIONE DI STIMA EX ART 2343 cc

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ATTO DI CONFERIMENTO

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ATTO DI CONFERIMENTO

Deve essere redatto per atto pubblico (da un notaio) e deve contenere:

1. Identificazione società partecipanti;

2. Riferimento alla relazione di stima ex Art. 2343 c.c.;

3. Individuazione beni oggetto di conferimento;

4. Data di efficacia (la stessa dell’atto o qualche giorno dopo);

5. Valore netto del conferimento;

6. Numero, valore nominale e il godimento delle azioni che saranno emesse a seguito del conferimento.

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REVISIONE DELLA STIMA

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LA REVISONE DELLA STIMA

► Nel caso delle S.r.l non è prevista la procedura di

revisione della relazione di stima nel caso di conferimenti

di beni in natura o crediti

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Gli adempimenti successivi all’atto di conferimento ovvero la

revisione della stima per le S.p.A e le S.a.p.A.

► Entro 180 gg. dall’iscrizione della società nel Registro delle Imprese

(o dalla delibera assembleare di aumento del capitale sociale in caso

di conferimento in società già esistente) gli amministratori della

conferitaria devono:

controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima;

procedere alla revisione della stima contenuta nella relazione

se sussistono fondati motivi che le valutazioni effettuate

dall’esperto non fossero corrette;

► Sino a quando la revisione della stima non è stata completata le

azioni corrispondenti ai conferimenti non possono essere alienate e

devono restare depositate presso la società;

LA REVISIONE DELLA STIMA

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Se dalla revisione della relazione di stima risulta che il valore totale

dei beni o dei crediti conferiti è inferiore di oltre 1/5 a quello per cui

era avvenuto il conferimento, la società conferitaria deve ridurre

proporzionalmente il capitale sociale annullando le azioni che

risultano scoperte;

In alternativa il socio conferente può versare la differenza in

denaro o recedere dalla società ottenendo in restituzione i beni

conferiti.

Nel caso in cui il conferimento coinvolga una società quotata è la

società di revisione che deve effettuare il controllo della relazione di

stima.

LA REVISIONE DELLA STIMA

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LA SUCCESSIONE NEI RAPPORTI GIURIDICI

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LA SUCCESSIONE NEI RAPPORTI GIURIDICI

Il conferimento comporta il trasferimento dell’azienda dalla

conferente alla conferitaria, che ne assume «ex lege» la titolarità

Con il conferimento si ha quindi la successione nei rapporti

contrattuali, il trasferimento dei rapporti obbligatori attivi, l’accollo

delle passività, il trasferimento del marchio, delle licenze, etc.,

della responsabilità tributaria ed amministrativa

La conferitaria subentra quindi alla conferente in tutti i rapporti

giuridici in essere relativi all’azienda ceduta

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ESERCIZI SVOLTI

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118.522

389.878

127.000 x 0,314 (0,275 + 0,039) =

39.878

582.000 127.00

0

105.000 145.000

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192.122

87.122

192.122 192.122

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GRAZIE PER L’ATTEZIONE