7 La Sicurezza Dei Macchinari e Delle Attrezzature Di Lavoro

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LA SICUREZZA DEI MACCHINARI E DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Introduzione Per molti anni il problema della sicurezza di una tipologia di macchine è stato riconosciuto solo nel momento in cui si è verificato un incidente grave e ripetuto; oggi, con il nuovo approccio preventivo alla sicurezza definito dalle normative europee e dal Sistema Sicurezza basato sul D. Lgs. 81/2oo8, si cerca di trattare il problema alla radice, cioè in fase di progettazione del sistema meccanico. Come strumento d'aiuto per progettisti e costruttori interviene proprio la "direttiva macchine", un provvedimento comunitario che l’Italla ha recepito nel luglio 96 (con il DPR. 45924/7/96) e che è stato aggiornato nel 2oo6 (Dir. 2oo6/42/GE). Lo scopo della direttiva è quello di armonizzare tutti i sistemi legislativi nazionali in materia di sicurezza delle macchine. Una caratteristica fondamentale della "direttiva macchine" è che essa non può essere impiegata indipendentemente da varie norme tecniche di riferimento. Tali norme sono quelle promulgate dalla CEE, note come EN, e forniscono Ie linee guida per la progettazione e costruzione di prodotti sicuri; esse vengono recepite in Italla come "Norme UNI EN". Per cui affronteremo prima di tutto gli obblighi per progettisti e produttori di macchinari introdotti e armonizzati dalle direttive europee. Verrà quindi trattato il problema delle protezioni attive e passive dei macchinari, analizzati i dispositivi di comando e di protezione che consentono un utilizzo della macchina in sicurezza per l'operatore. Si tratterà infine il problema della movimentazione dei carichi, sia di quella effettuata manualmente dall'operatore, sia di quella assistita tramite carrelli elevatori e apparecchi di sollevamento: si analizzeranno i principali accorgimenti per ridurre i rischi derivanti da tali operazioni e Ie condizioni di lavoro in sicurezza, e per la valutazione dei rischi da movimenti ripetuti degli arti superiori si parlerà del metodo OCRA. La "direttiva macchine" Con la pubblicazione del D.P.R. 24/7/1996 n. 459 sulla G.U. n. 146 del 21/9/1996 anche in Italla è stata recepita la direttiva macchine; I'importanza di tale decreto è notevole sia per la vastità del campo di applicazione della direttiva, sia perchè gli obblighi derivanti riguardano sia i costruttori, sia i rivenditori, sia gli utilizzatori delle macchine. La direttiva macchine è in vigore dal dicembre 2oo9 (dir. 2oo6/42/CE) e ha un campo di applicazione estremamente esteso; si intende infatti per "macchina" un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro per un'applicazione ben determinata, ovvero con particolare attenzione riguardo la trasformazione, il trattamento, lo spostamento ed il 1

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LA SICUREZZA DEI MACCHINARI E DELLE ATTREZZATURE DI LAVOROIntroduzione

Per molti anni il problema della sicurezza di una tipologia di macchine è stato riconosciuto solo nelmomento in cui si è verificato un incidente grave e ripetuto; oggi, con il nuovo approccio preventivo alla sicurezza definito dalle normative europee e dal Sistema Sicurezza basato sul D. Lgs. 81/2oo8, si cerca di trattare il problema alla radice, cioè in fase di progettazione del sistema meccanico. Come strumento d'aiuto per progettisti e costruttori interviene proprio la "direttiva macchine", un provvedimento comunitario che l’Italla ha recepito nel luglio 96 (con il DPR. 45924/7/96) e che è stato aggiornato nel 2oo6 (Dir. 2oo6/42/GE). Lo scopo della direttiva è quello di armonizzare tutti i sistemi legislativi nazionali in materia di sicurezza delle macchine. Una caratteristica fondamentale della "direttiva macchine" è che essa non può essere impiegata indipendentemente da varie norme tecniche di riferimento. Tali norme sono quelle promulgate dalla CEE, note come EN, e forniscono Ie linee guida per la progettazione e costruzione di prodotti sicuri; esse vengono recepite in Italla come "Norme UNI EN".Per cui affronteremo prima di tutto gli obblighi per progettisti e produttori di macchinari introdotti e armonizzati dalle direttive europee. Verrà quindi trattato il problema delle protezioni attive e passive dei macchinari, analizzati i dispositivi di comando e di protezione che consentono un utilizzo della macchina in sicurezza per l'operatore. Si tratterà infine il problema della movimentazione dei carichi, sia di quella effettuata manualmente dall'operatore, sia di quella assistita tramite carrelli elevatori e apparecchi di sollevamento: si analizzeranno i principali accorgimenti per ridurre i rischi derivanti da tali operazioni e Ie condizioni di lavoro in sicurezza, e per la valutazione dei rischi da movimenti ripetuti degli arti superiori si parlerà del metodo OCRA.

La "direttiva macchine"Con la pubblicazione del D.P.R. 24/7/1996 n. 459 sulla G.U. n. 146 del 21/9/1996 anche in Italla è stata recepita la direttiva macchine; I'importanza di tale decreto è notevole sia per la vastità del campo di applicazione della direttiva, sia perchè gli obblighi derivanti riguardano sia i costruttori, sia i rivenditori, sia gli utilizzatori delle macchine.La direttiva macchine è in vigore dal dicembre 2oo9 (dir. 2oo6/42/CE) e ha un campo di applicazione estremamente esteso; si intende infatti per "macchina" un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro per un'applicazione ben determinata, ovvero con particolare attenzione riguardo la trasformazione, il trattamento, lo spostamento ed il condizionamento di un materiale. Si considera "macchina" anche un impianto complesso (un insieme di macchine e di apparecchi che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale). Infine si definisce macchina un'attrezzatura intercambiabile commercializzata per modificare Ie funzioni di una apparecchiatura. Tale macchinario non deve essere catalogato come pezzo di ricambio o utensile. Inoltre, la direttiva si applica anche ai componenti di sicurezza, che vengono immessi separatamente sul mercato; il loro guasto o cattivo funzionamento pregiudicherebbe, infatti, I'incolumità o la salute delle persone esposte.La direttiva si riferisce sia alle macchine e componenti immessi sui mercato, sia a quelli messi in servizio dopo I'entrata in vigore del decreto stesso e cioè il 21 settembre 1996. Per immissione sul mercato si intende "Ia prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione Europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente di sicurezza per la distribuzione o impiego".

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Sono considerate immesse sul mercato anche Ie macchine e i componenti di sicurezza, messi a disposizione dopo aver subito modifiche non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione.Viene per esempio considerata immissione sul mercato:• la cessione dal costruttore al grossista/rivenditore;• la vendita finale all'utente;• il noleggio;• la locazione finanziaria;• la concessione in uso, anche gratuita.Viene considerata altresì messa in servizio la prima utilizzazione sul territorio dell'Unione Europea,oppure I'utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza costruiti sulla base della legislazione precedente e già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, (21 settembre 1996) ma successivamente assoggettati a variazioni non previste direttamente dal costruttore.In questi casi il proprietario della macchina o chi reimmette la macchina sui mercato diventa il costruttore della stessa con tutti gli oneri ed obblighi relativi. Se una macchina presenta rischi principalmente d'origine elettrica, anche se rientra nel campo di applicazione della direttiva macchine, come sopra indicato, viene disciplinata principalmente (e non esclusivamente come nella versione originale della direttiva) dalla direttiva bassa tensione (CEE 73/23 e CEE 93/68).Per quanto riguarda la procedura di certificazione definita nell'art. 12 della dir. 2oo6/42/CE, la direttiva prevede sostanzialmente una classificazione delle macchine in due cl1assi, indicando nell'allegato IV della direttiva Ie macchine ritenute più pericolose e quindi soggette all'intervento di un organismo notificato, ovvero di un ente riconosciuto, con decreto ministeriale, competente dal punto di vista tecnico e dotato degli opportuni requisiti di imparzialità e riservatezza.Per ogni macchina deve comunque essere realizzato il fascicolo tecnico di costruzione.E’ questa una raccolta di documenti che deve essere conservata dal costruttore e tenuta a disposizione delle autorità per almeno dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione.Prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio il costruttore, o suo mandatario nell'Unione Europea, deve attestare la conformità della macchina o del componente a quanto stabilito dalla direttiva; il tipo di dichiarazione varia a seconda se si tratta di un componente di sicurezza di una macchina, di una macchina che deve essere installata in un'altra macchina ed infine se la macchina rientra o meno tra quelle dell'allegato IV.Infine per poter apporre la marcatura CE occorre soddisfare tutte Ie altre direttive applicabili a quel tipo di macchina; ad esempio la direttiva EMC e la direttiva bassa tensione per macchine con equipaggiamento elettrico/elettronico, la direttiva recipienti in pressione per macchine che utilizzano tali recipienti e così via.La vigilanza sull'applicazione del D.P.R. 459/96 è affidata ai ministeri competenti, i quali si possonoavvalere per gli accertamenti di carattere tecnico dell'ISPESL e di altri uffici tecnici dello Stato.Una volta accertata la pericolosità di una macchina o di un componente di sicurezza ne viene ordinato il ritiro dal mercato ed iI divieto di utilizzazione su tutto il territorio comunitario.

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Le protezioni attive e passiveII titolo III del D. Lgs. 81/2oo8 è dedicato all'uso dei dispositivi di protezione e delle attrezzature di lavoro.Gli elementi delle macchine, quando costituiscono un pericolo, devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.Si ricorda poi che Ie macchine elettriche, in tutte Ie loro parti costitutive, devono essere costruite, installate e mantenute in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione, nonché i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anomalie che si possono verificare durante il loro esercizio.

Protezione collettivaTutte Ie macchine devono avere dispositivi di comando e di protezione tali da garantire iI massimo grado di sicurezza.Dispositivi di comandoL'avviamento di una macchina deve avvenire solamente tramite un'azione volontaria su un dispositivo di comando, previsto per tale scopo.Nel caso di macchine che prevedono la presenza di più operatori, queste dovranno essere provviste di dispositivi di comando supplementari per escludere il rischio di avviamenti pericolosi e casuali.Ogni macchina deve, inoltre, essere munita di un dispositivo di comando che consenta I'arresto generale in condizioni di sicurezza; e poi fondamentale che vi siano uno o più dispositivi di arresto di emergenza, che consentano di evitare qualsiasi situazione di pericolo agli operatori.Questi dispositivi devono:

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• essere chiaramente individuabili, ben visibili e rapidamente accessibili;• provocare I'arresto della macchina nel tempo più breve possibile senza creare eventuali rischi supplementari.

Dispositivi di protezioneLe protezioni sono misure di sicurezza che mediante mezzi tecnici specifici hanno iI compito di proteggere Ie persone dai pericoli che possono essere ragionevolmente eliminati o sufficientemente Iimitati.E’ necessario che Ie protezioni rispondano ai seguenti requisiti:• devono essere di costruzione robusta;• non devono provocare rischi supplementari;• non devono essere facilmente eluse o rese inefficaci;• devono essere installate ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa;• devono permettere interventi ordinari di installazione o sostituzione di attrezzi.

Un dispositivo di sicurezza è un elemento meccanico (es. un freno di un volano), elettrico o altro, che elimina o riduce iI rischio; normalmente è associato ad un riparo e deve:• impedire la messa in moto della macchina, fino a quando I‘operatore agisce su organi mobili della macchina e di conseguenza evitare che I'operatore possa raggiungere degli elementi in movimento;• essere regolabile solo da personale esperto e con I'ausilio di attrezzi specifici (chiavi, cacciaviti, ecc.);• se si guasta deve provocare I'arresto immediato della macchina.

Le segregazioni sono ostacoli fisici (es. barriera rigida) che limitando i movimenti del corpo o di parti di esso rendono irraggiungibile la zona pericolosa.I motori, quando costituiscono un pericolo, devono essere installati in apposite zone segregate e protette, così come i relativi organi di trasmissione (cinghie, alberi, pulegge); sulle strutture di segregazione deve essere segnalato il divieto di rimozione.

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Per quanto riguarda i rischi di natura elettrica derivanti dall'utilizzo delle macchine, la protezione delle persone dai pericoli di natura elettrica e basata principalmente sull'isolamento e sulla messa a terra. Oltre alle tipologie di rischio elettrico, relative agli impianti che Ie alimentano, Ie macchine presentano rischi specifici legati alla presenza di componenti elettrici a bordo.Si devono pertanto aggiungere ai rischi elettrici impiantistici, criteri di valutazione e precauzioni specifiche per Ie macchine, prima fra tutte la necessità di isolamento e di messa a terra del macchinario. L'isolamento consiste nell'interporre un'elevata resistenza al passaggio della corrente tra I'elemento sotto tensione e la persona.La messa a terra consiste nel collegare elettricamente con la terra quelle parti metalliche che, pur non dovendosi trovare sotto tensione durante il loro normale funzionamento, potrebbero accidentalmente, a causa della deficienza di isolamento, acquistare una differenza di potenziale rispetto terra.Gli impianti di messa a terra delle macchine elettriche devono essere verificati prima della messa in servizio e controllati periodicamente con intervalli non superiori a due anni allo scopo di accertarne lo stato di efficienza.

Protezione individualeLa maggior parte degli infortuni legati all'utilizzo delle macchine potrebbe essere evitata con un'adeguata conoscenza dei rischi di utilizzo, dei dispositivi di arresto, delle protezioni delle macchine, dei contenuti della scheda di sicurezza del macchinario.Laddove il rischio permanga, è necessario un corretto utilizzo dei DPI ed un'adeguata cartellonistica di segnalazione dei pericoli e di obbligo di uso dei dispositivi di protezione individuale.Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi, suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio

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destinato a tale scopo. II lavoratore è obbligato a utilizzare correttamente tali dispositivi, ad averne cura e a non apportarvi modifiche, segnalando difetti o inconvenienti specifici.Per I'uso corretto di alcuni DPI è fatto obbligo di sottoporsi a programmi di formazione e di addestramento; al fine di individuare e assegnare il DPI più appropriato è necessario analizzare per ogni singola mansione, gli elementi di rischio presenti in tutte Ie fasi della lavorazione.Alcuni dispositivi di protezione, potendo diventare veicoli di contagio, devono essere strettamentepersonali e non possono essere scambiati, prestati o riciclati tra gli operatori che Ii utilizzano.I dispositivi di protezione individuale si suddividono sulla base della finalità per cui sono utilizzati.Nella tabella si riportano i principali dispositivi e Ie condizioni di lavoro in cui diventano obbligatori.

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Fra i sistemi di protezione passiva un ruolo di primo piano è rivestito dalla cartellonistica e dalla segnaletica di sicurezza che devono indicare: Ie vie di esodo, Ie uscite di emergenza, I'attrezzatura di pronto soccorso, i presidi di sicurezza, i pericoli relativi ad un uso improprio dei macchinari. Gli obblighi di utilizzo dei DPI devono essere posti ben in vista per richiamare con immediatezza I'attenzione su situazioni costituenti pericolo o sui comportamenti da adottare per prevenirlo.

Le schede di sicurezza dei macchinariLa diffusione dei fattori di rischio legata all'utilizzo delle macchine è dovuta soprattutto al fatto che spesso vengono utilizzate, nelle varie fasi lavorative, macchine di cui gli operatori non conoscono i dispositivi di sicurezza.Spesso gli addetti sono poco informati anche riguardo alle misure di prevenzione nelle lavorazioni a rischio (presenza di dispositivi di aspirazione delle macchine che producono polveri e durante Ie operazioni di incollaggio, insonorizzazione delle macchine rumorose, isolamento delle lavorazioni che espongono al rumore).Nelle piccole aziende, il rischio può essere legato al fatto che, spesso, vengono utilizzati macchinari di vecchia fabbricazione, quindi privi dei più elementari dispositivi di sicurezza. Una notevole importanza è, inoltre, rappresentata dalla eventuale presenza di fattori strutturali (scale, soppalchi, ecc.) e dall'ingombro costituito dalle macchine stesse, elementi che, limitando notevolmente gli spazi a disposizione dell'operatore e di conseguenza i suoi movimenti, possono causare infortuni di vario genere.

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Oltre a garantire che Ie macchine siano usate in sicurezza, andrà quindi eseguita una attenta valutazione delle tecniche utilizzate e delle procedure seguite nella lavorazione, nonché della stessa organizzazione del lavoro.Per I'individuazione dei rischi meccanici e non, nonché che delle misure di cautela previste nell'utilizzo di macchinari, il datore di lavoro deve possedere tutta la documentazione tecnica a riguardo (fascicolo tecnico, manuale d'uso e manutenzione),e fornire agli operatori Ie schede di sicurezza dei macchinari.I provvedimenti elencati di seguito si riferiscono a situazioni che possono essere riscontrate comunemente in particolari comparti e realtà produttive, sia considerando I'organico dell'intera azienda, sia soltanto una parte od un singolo macchinario.Vanno comunque tenute presenti alcune norme generali per I'impiego delle macchine:• L'uso delle macchine deve essere consentito a personale addestrato ed autorizzato.• I lavoratori devono essere richiamati a tenere, durante il lavoro, una posizione corretta, e comunque tale da non esporli ad alcun pericolo.• Sulle macchine devono essere utilizzati esclusivamente utensili appropriati al lavoro da eseguire.• I pezzi in lavorazione devono essere bloccati saldamente sulla macchina, in modo da evitare che possano muoversi durante Ie lavorazioni.• I dispositivi di protezione e di sicurezza non devono essere rimossi o modificati.• La macchina ed iI posto di lavoro devono essere tenuti puliti ed in ordine.• Gli addetti alle macchine durante Ie lavorazioni non possono indossare indumenti svolazzanti o bracciali, catene o altro, in quanto questi possono facilmente avvolgersi e rimanere impigllati negli organi rotanti o in movimento.• Per lo stesso motivo nel caso di operatori con capelli lunghi è necessario indossare adeguate cuffie per raccogliere i capelli.• La pulizia delle macchine e delle attrezzature, con I'uso di aria compressa, deve essere consentitasolo nei casi previsti, e deve essere effettuata con Ie cautele necessarie ad evitare infortuni. Per tali operazioni dotare gli operatori di appositi occhiali di protezione.• Le operazioni di pulizia delle macchine devono essere effettuate a macchina ferma.• Se durante Ie lavorazioni si dovesse verificare una mancanza di energia elettrica, provvedere a disinserire I'interruttore della macchina ed allontanare I'eventuale utensile dal particolare in lavorazione.

Movimenti ripetitivi degli arti superioriLa descrizione del rischio legato allo svolgimento di attività lavorative caratterizzate da movimentiripetitivi degli arti superiori è una delle problematiche emergenti nel campo della sicurezza sul lavoro.La patologia professionale dovuta a movimenti ripetitivi rappresenta la maggiore causa di lesioni muscolo-scheletriche e nervose periferiche nella popolazione lavorativa.II sospetto della presenza di compiti lavorativi comportanti sovraccarico biomeccanico degli arti superiori può essere individuato constatando la presenza di uno o più segnalatori di rischio quali: frequenza d'azione elevata, uso eccessivo di forza, postura e movimenti degli arti superiori incongrui o stereotipati, carenza di periodi di recupero adeguati. Ad essi vanno aggiunti dei fattori complementari, non necessariamente sempre presenti nei compiti ripetitivi, che possono essere considerati amplificatori del rischio. Le affezioni muscolo-scheletriche dell'arto superiore più frequentemente associate con iI lavoro sono: borsite e tendinite (periartrite scapolo-omerale) della spalla; epicondilite mediale e laterale, borsite del gomito; e per quanto riguarda il polso, la mano e Ie dita: sindrome del tunnel carpale; sindrome del canale di Guyon; sindrome di De

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Quervain; tendinite mano-polso; dito a scatto; artrosi metacarpo-falangea; cisti tendinea. Un metodo per la valutazione del rischio da movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori è il metodo OCRA. Le caratteristiche dell'indice sintetico OCRA sono:• valuta, in modo integrato, il contributo dei principali fattori di rischio: ripetitività e frequenza d'azione, forza, posture di lavoro, periodi di recupero, fattori complementari;• sviluppa un modello di calcolo relativo alle attività che comportano movimentazione manuale dei carichi;• identifica come variabile caratterizzante dei movimenti ripetitivi degli arti superiori la frequenza di azione tecnica.L'indice OCRA risulta dal rapporto tra il numero giornaliero di azioni effettivamente svolte con gli arti superiori in compiti ripetitivi ed il corrispondente numero di azioni raccomandate, calcolate con una specifica procedura di analisi. L'indice di esposizione consente di valutare in maniera sintetica i diversi fattori di rischio fornendo intervalli di valori che corrispondono ad altrettanti livelli di azione.II calcolo dell'indice OCRA si svolge secondo una metodologia di analisi di tipo osservativo, supportata da misure ricavabili sul campo ed è quindi di semplice applicazione. I dati ricavati con la metodologia esaminata possono costituire Ie basi per interventi di tipo strutturale-organizzativo, quali ad esempio, modifiche al posto di lavoro o alle attrezzature, modifiche alla distribuzione dei tempi di lavoro, sorvegllanza sanitaria mirata. E’ necessaria una corretta formazione dei lavoratori circa la modalità di svolgimento delle lavorazioni. La progettazione delle postazioni deve avere tra gli obiettivi quello di rendere Ie zone di lavoro compatibili con I'uomo che Ie dovrà occupare e per lui confortevoli. Spesso bastano piccoli accorgimenti (per esempio, pedane e piani d'appoggio) per migliorare molto, dal punto di vista ergonomico, la postazione di lavoro. Le strumentazioni da utilizzare per svolgere i compiti lavorativi devono essere adeguate, Ie impugnature degli utensili non devono costringere ad assumere posizioni incongrue oppure ad usare la forza. Anche la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute ne traggono profitto. Se un posto di lavoro è concepito ergonomicamente, si riducono i rischi d'infortunio, così come il rischio di malattie con conseguente calo delle assenze.

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