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7 aprile 2004 Iter parlamentare del disegno di legge sulle discoteche Il disegno di legge sulle discoteche sta entrando nel vivo del dibattito parlamentare. Il contenuto di stampo probizionistico, contrario alle ragioni delle imprese e soprattutto inutile a far diminuire il numero degli incidenti è contestato non solo dalle opposizioni ma da molti esponenti della maggioranza che hanno presentato, anche essi, emendamenti finalizzati a migliorare il testo ed a renderlo conforme ai principi costituzionali sulle competenze di regione e comuni. La Fipe e Silb si sono fatti promotori di numerosi emendamenti ed hanno privilegiato il contatto con le forze politiche per far valere le ragioni della moderazione e del rispetto delle libere scelte dei cittadini che preferiscono trascorrere al di fuori di casa le ore notturne. Fipe e Silb vogliono tenere costantemente informate le imprese e le altre parti sociali sull'evoluzione del provvedimento anche al fine di assicurare la massima trasparenza di cio' che sta accadendo nelle sedi parlamentari.

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7 aprile 2004 Iter parlamentare del disegno di legge sulle discoteche Il disegno di legge sulle discoteche sta entrando nel vivo del dibattito parlamentare. Il

contenuto di stampo probizionistico, contrario alle ragioni delle imprese e soprattutto inutile a

far diminuire il numero degli incidenti è contestato non solo dalle opposizioni ma da molti

esponenti della maggioranza che hanno presentato, anche essi, emendamenti finalizzati a

migliorare il testo ed a renderlo conforme ai principi costituzionali sulle competenze di regione

e comuni.

La Fipe e Silb si sono fatti promotori di numerosi emendamenti ed hanno privilegiato il contatto

con le forze politiche per far valere le ragioni della moderazione e del rispetto delle libere scelte

dei cittadini che preferiscono trascorrere al di fuori di casa le ore notturne.

Fipe e Silb vogliono tenere costantemente informate le imprese e le altre parti sociali

sull'evoluzione del provvedimento anche al fine di assicurare la massima trasparenza di cio'

che sta accadendo nelle sedi parlamentari.

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emendamenti disco

emendamenti al disegno di legge discoteche A.C. 566-592-1155-3068-4180-4341-4421-A -------------------------------------------------------------------------------- EMENDAMENTI Disciplina dell'attività delle discoteche e delle sale da ballo.

Relatore: D'ALIA

N. 4. Seduta del 31 marzo 2004 ART. 1. (Esercizio di discoteche e sale da ballo). Sostituirlo con il seguente:

Art. 1. - 1. In coerenza con i principi di cui all'articolo 17 della Costituzione, in materia di libertà di riunione, e dell'articolo 117, quarto comma della Costituzione, in materia di potestà legislativa residuale delle Regioni, la presente legge detta norme di principio volte a salvaguardare la salute dei cittadini che frequentano le discoteche e le sale da ballo. 1. 195. Boato, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1. (Esercizio di discoteche e sale da ballo). - Le regioni determinano con propri provvedimenti una fascia oraria di apertura e di chiusura delle discoteche, delle sale da ballo e dei locali di intrattenimento notturno, anche annessi alle strutture ricettive, di cui all'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59. 1. 175. Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Boato, Montecchi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1. (Esercizio di discoteche e sale da ballo). - 1. Al fine di tutelare la sicurezza e la salute degli utenti dei locali da ballo e di intrattenimento, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce una fascia oraria di chiusura omogenea su tutto il territorio nazionale dei predetti locali, anche annessi alle strutture ricettive definite ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e per i circoli privati ove si svolgono attività musicali o danzanti, che le regioni recepiscono con proprio provvedimento. I comuni provvedono a fissare tale orario secondo i criteri stabiliti dalle regioni. 2. La fascia oraria di cui al comma 1 deve essere sufficientemente ampia da consentire il deflusso dei frequentatori e contrastare il nomadismo notturno. 3. È vietata l'organizzazione di intrattenimenti privati a carattere non familiare successivamente all'orario di chiusura dei locali stabilita ai sensi del comma 1. 4. Possono essere previste deroghe alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 nella stagione estiva, in determinati periodi dell'anno, in determinate festivitào in occasione di ricorrenze di particolare importanza. 5. L'autorizzazione per la somministrazione di bevande alcoliche di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287 è rilasciata ai locali da ballo e di intrattenimento che rispettano le disposizioni di cui alla presente legge. 6. La licenza all'esercizio di spettacoli o trattenimenti di cui all'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è rilasciata esclusivamente ai soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287. 7. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai trattenimenti danzanti effettuati all'interno di feste organizzate da partiti politici, organizzazioni sindacali e sociali. 8. Il permesso di utilizzazione di opere musicali per trattenimenti danzanti è rilasciato dalla Società italiana degli autori ed editori esclusivamente per trattenimenti danzanti organizzati in luoghi riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 9. In caso di prima violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è inflitta la sanzione pecuniaria di 1.550 euro. Alla seconda violazione la sanzione

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è elevata a 2.582 euro. A partire dalla terza violazione è disposta la chiusura dell'esercizio per un mese per ogni violazione accertata. 1. 176. Bressa, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Boato, Montecchi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1. (Esercizio di discoteche e sale da ballo). - 1. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina i criteri relativi all'orario di apertura e di chiusura delle discoteche, delle sale da ballo e dei locali di intrattenimento notturno, anche annessi alle strutture ricettive, di cui all'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135. 2. Le regioni sulla base dei criteri di cui al comma 1 provvedono a stabilire l'orario di apertura e di chiusura dei locali di cui al comma 1. I comuni stabiliscono il predetto orario secondo i criteri individuati dalle regioni e nel rispetto delle diverse realtà locali. 3. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 2 i comuni si attengano nella determinazione degli orari ai seguenti principi e criteri:

a) apertura non prima delle ore 9 e non dopo le ore 23;

b) chiusura non oltre le ore 5;

c) nessun limite di orario nei giorni del 1o gennaio, 15 agosto, ultimo giovedì, sabato e martedì di carnevale;

d) per la stagione estiva, per determinati periodi dell'anno ed in occasione di festività diverse da quelle di cui alla lettera c), eventuale innalzamento dell'orario di chiusura di cui alla lettera b);

e) protrazione di una ulteriore ora, al termine dell'orario di apertura, perpermettere l'ordinato e scaglionato deflusso dei frequentatori. Nel corso dell'ora di deflusso sono osservate le seguenti disposizioni:

1) è vietato l'uso di luci stroboscopiche e ad intermittenza;

2) è vietata la vendita e la somministrazione di bevande superalcoliche;

3) è progressivamente diminuita l'intensità del volume della musica. 1. 177. Boato, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1. - 1. Le regioni definiscono le norme di amministrazione e coordinamento per la determinazione dell'orario di apertura e di chiusura delle discoteche, delle sale da ballo e dei locali di intrattenimento notturno, anche annessi alle strutture ricettive, di cui all'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135. I comuni provvedono a fissare tale orario secondo i criteri stabiliti dalle regioni. 2. Le regioni, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, determinano le linee guida dei criteri che saranno attuati dai comuni, nel rispetto delle diverse realtà locali. 3. Le regioni, fino a quando non avranno provveduto con proprie leggi ai sensi del comma 1, dispongono che i comuni si attengano nella determinazione degli orari, in linea di massima, ai seguenti principi e criteri:

a) apertura non prima delle ore 9 e non dopo le ore 23;

b) chiusura non oltre le ore 5;

c) nessun limite di orari nei giorni del 1o gennaio, 15 agosto, ultimo giovedì, sabato e martedì di carnevale; d) per la stagione estiva, per determinati periodi dell'anno ed in occasione di festività diverse da quelle di cui alla lettera c), eventuale

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innalzamento dell'orario di chiusura di cui alla lettera b);

e) protrazione di un'ulteriore ora al termine dell'orario di apertura, per permettere l'ordinato deflusso dei frequentatori. Nel corso dell'ora di deflusso sono osservate le seguenti disposizioni:

1. è vietato l'uso di luci stroboscopiche e ad intermittenza;

2. è vietata la vendita e la somministrazione di bevande superalcoliche;

3. è progressivamente diminuita l'intensità del volume della musica. *1. 2. Bertolini, Di Teodoro, Jannone.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1. - 1. Le regioni definiscono le norme di amministrazione e coordinamento per la determinazione dell'orario di apertura e di chiusura delle discoteche, delle sale da ballo e dei locali di intrattenimento notturno, anche annessi alle strutture ricettive, di cui all'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135. I comuni provvedono a fissare tale orario secondo i criteri stabiliti dalle regioni. 2. Le regioni, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, determinano le linee guida dei criteri che saranno attuati dai comuni, nel rispetto delle diverse realtà locali. 3. Le regioni, fino a quando non avranno provveduto con proprie leggi ai sensi del comma 1, dispongono che i comuni si attengano nella determinazione degli orari, in linea di massima, ai seguenti principi e criteri:

a) apertura non prima delle ore 9 e non dopo le ore 23;

b) chiusura non oltre le ore 5;

c) nessun limite di orari nei giorni del 1o gennaio, 15 agosto, ultimo giovedì, sabato e martedì di carnevale;

d) per la stagione estiva, per determinati periodi dell'anno ed in occasione di festività diverse da quelle di cui alla lettera c), eventuale innalzamento dell'orario di chiusura di cui alla lettera b);

e) protrazione di un'ulteriore ora al termine dell'orario di apertura, per permettere l'ordinato deflusso dei frequentatori. Nel corso dell'ora di deflusso sono osservate le seguenti disposizioni:

1. è vietato l'uso di luci stroboscopiche e ad intermittenza;

2. è vietata la vendita e la somministrazione di bevande superalcoliche;

3. è progressivamente diminuita l'intensità del volume della musica. *1. 141. Moroni.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sostituire i commi 1, 2, 3 e 4, con i seguenti:

1. Le regioni definiscono le norme di amministrazione e coordinamento per la determinazione dell'orario di apertura e di chiusura delle discoteche, delle sale da ballo e dei locali di intrattenimento notturno, anche annessi alle strutture ricettive, di cui all'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135. I comuni provvedono a fissare tale orario secondo i criteri stabiliti dalle regioni. 2. Le regioni, in sede di conferenza Stato-città-Regioni, determinano i criteri che saranno attuati dai comuni, nel rispetto delle diverse realtà locali.

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3. Nei locali di cui al comma 1, il costo delle bevande non alcoliche non deve superare il 50 per cento del costo di quelle alcoliche. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico è sempre prevista la distribuzione di acqua. 1. 1. Mascia, Mantovani.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 1, sopprimere le parole: e i circoli gestiti da singoli, da enti e da associazioni. 1. 111. Di Teodoro, Jannone.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 1, dopo le parole: al pubblico aggiungere le seguenti: con fini di lucro. Conseguentemente al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 2, sostituire le parole: di qualsiasi tipo con le seguenti: con fini di lucro. 1. 110. Di Teodoro, Jannone.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 1, sopprimere la parola: musicali. 1. 142. Moroni.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 1, sostituire le parole: musicali o danzanti con le seguenti: musicali e danzanti. 1. 7. Buontempo.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 1, dopo le parole: richiesta solo aggiungere le seguenti: se il locale in cui si svolgono le predette attività non è situato in un edificio adibito prevalentemente ad abitazione privata.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono revocate le licenze concesse, ai sensi dell'articolo 68, prima dell'entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui il locale di cui al comma 1 dell'articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si trovi in un edificio adibito prevalentemente ad abitazione privata. 1. 118. Tarditi.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Tutti i locali, nei quali si svolgono, anche occasionalmente, le attività di intrattenimento e svago di cui al comma 1 devono essere preventivamente verificati ai sensi dell'articolo 80 del presente decreto e degli articoli 141-142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 1-ter. In caso di inosservanza della presente disposizione, fatta salva l'applicazione dell'articolo 681 del codice penale, è sempre disposta la chiusura immediata del locale fino all'avvenuta regolarizzazione». 1. 100. Oricchio.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere il comma 2. *1. 112. Di Teodoro, Jannone.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere il comma 2. *1. 153. Bellillo, Rizzo.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere il comma 2. *1. 154-bis. Mascia, Mantovani.

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Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere il comma 2. *1. 178. Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Gli orari di apertura e di chiusura dei locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi tempo, trattenimenti danzanti, sono determinati dai comuni in base ai criteri generali di amministrazione e di coordinamento definiti con propria legge dalle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. 3. Nelle more dell'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 2, le regioni in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determinano le linee guida dei criteri che i comuni sono tenuti a seguire in attuazione del medesimo comma 2, nel rispetto delle diverse realtà. 1. 10. Polledri.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Gli orari di apertura e di chiusura dei locali di cui al comma 1 sono determinati dai comuni in base ai criteri generali di amministrazione e di coordinamento definiti con propria legge dalle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. 3. Nelle more dell'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 2, le regioni in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determinano le linee guida dei criteri che i comuni sono tenuti a seguire in attuazione del medesimo comma 2, nel rispetto delle diverse realtà. 1. 113. Di Teodoro, Jannone.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 2, sostituire le parole da: ai circoli privati fino alla fine del comma con le seguenti: agli spacci di somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati di qualsiasi specie, alle imprese agrituristiche, nonché alle manifestazioni da chiunque organizzate nelle quali si effettuano trattenimenti danzanti e musicali.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 3;

sostituire il comma 4 con il seguente: 4. La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche, da chiunque effettuata, è vietata tra le ore 3 e le ore 5 antimeridiane, salvo deroghe disposte dal questore per motivate esigenze. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, nell'ora antecedente alla chiusura, sono vietati la vendita ed il consumo di alcolici;

al comma 6, sopprimere il secondo periodo;

dopo il comma 6, aggiungere il seguente periodo: Qualora trattasi di trattenimenti effettuati al di fuori di pubblici esercizi è disposta la confisca delle attrezzature per la riproduzione e diffusione del suono, anche se non di proprietà dell'organizzatore del trattenimento;

sopprimere il comma 7. 1. 125. Zanettin.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 2, sostituire le parole da: ai circoli privati fino alla fine del comma con le seguenti: agli spacci di somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati di qualsiasi

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specie, alle imprese agrituristiche, nonché alle manifestazioni da chiunque organizzate nelle quali si effettuano trattenimenti danzanti e musicali.

Conseguentemente, sostituire i commi 3, 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:

3. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, le attività di intrattenimento e di svago, musicali o danzanti, previste dal comma 1, cessano, secondo quanto disposto dalle autorità competenti, entro le ore 5. 4. La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche, da chiunque effettuata, è vietata tra le ore 3 e le ore 5 antimeridiane, salvo deroghe disposte dal questore per motivate esigenze. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, nell'ora antecedente alla chiusura, sono vietati la vendita ed il consumo di alcolici. 5. In caso di esercizio non autorizzato delle attività di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 666 del codice penale. In presenza ditrattenimenti musicali o danzanti organizzati in violazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 e al di fuori di pubblici esercizi, è sempre disposta la confisca delle attrezzature di riproduzione e di amplificazione dei suoni, anche se di proprietà di soggetti diversi dagli organizzatori. 1. 132. Jannone.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'iscrizione non è richiesta per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, in modo del tutto occasionale e compatibili con le finalità sociali dei circoli private e delle associazioni medesime. 1. 13. Sinisi, Fistarol, Grillini, Colasio, Molinari, Montecchi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il permesso di esecuzione musicale per trattenimenti danzanti ai fini del diritto d'autore è rilasciato dalla Società italiana degli autori ed editori esclusivamente previa acquisizione presso il richiedente di copia autentica del titolo autorizzatorio previsto dall'articolo 68, nonché di attestazione dell'avvenuta verifica delle condizioni di sicurezza ex articolo 80, entrambe riferite al locale ove deve tenersi la manifestazione. 1. 101. Oricchio.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere i commi 3, 4, 5 e 7. 1. 170. Zeller, Detomas, Widmann.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere i commi 3 e 4. 1. 131. Polledri.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere il comma 3. *1. 18. Zanettin, Jannone.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere il comma 3. *1. 143. Moroni.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere il comma 3. *1. 147. Mascia, Mantovani.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere il comma 3. *1. 154. Bellillo, Rizzo.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere il comma 3. *1. 168. Zeller, Detomas, Widmann.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere il comma 3.

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*1. 179. Bressa, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Le regioni definiscono le norme di amministrazione e coordinamento per la determinazione dell'orario di apertura e di chiusura delle discoteche, delle sale da ballo e dei locali di intrattenimento notturno, anche annessi alle strutture ricettive di cui all'articolo 9 della legge 29 marzo 2001 n. 135. I comuni provvedono a fissare tale orario secondo i criteri stabiliti dalle regioni. Le regioni, in sede di Conferenza Stato-città-regioni, determinano i criteri che saranno adottati dai comuni, nel rispetto delle diverse realtà locali. 1. 149. Mantovani, Mascia.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Le regioni stabiliscono con regolamento, sentita la consulta degli enti locali, la disciplina relativa agli orari di esercizio dei locali di cui ai commi 1 e 2, fissando le deroghe in considerazione delle particolari festività nazionali e locali. 1. 24. Sinisi, Fistarol, Grillini, Colasio, Molinari, Montecchi.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I comuni, nel determinare l'orario di chiusura degli esercizi di trattenimento danzante, conformano le relative ordinanze alle leggi regionali che, ai sensi del comma 5, lettera a) dell'articolo 22, della legge 8 marzo 2000,n. 53, indicano criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti. *1. 127. Jannone, Bertolini.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I comuni, nel determinare l'orario di chiusura degli esercizi di trattenimento danzante, conformano le relative ordinanze alle leggi regionali che, ai sensi del comma 5, lettera a) dell'articolo 22, della legge 8 marzo 2000,n. 53, indicano criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti. *1. 148. Mascia.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I comuni, nel determinare l'orario di chiusura degli esercizi di trattenimento danzante, conformano le relative ordinanze alle leggi regionali che, ai sensi del comma 5, lettera a) dell'articolo 22, della legge 8 marzo 2000,n. 53, indicano criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti. *1. 155. Bellillo, Rizzo.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I comuni, nel determinare l'orario di chiusura degli esercizi di trattenimento danzante, conformano le relative ordinanze alle leggi regionali che, ai sensi del comma 5, lettera a) dell'articolo 22, della legge 8 marzo 2000,n. 53, indicano criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti. *1. 196. Gambini, Montecchi.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, sopprimere la seguente parola: musicali.

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1. 144. Moroni.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, sostituire le parole da: cessano fino alla fine del comma con le seguenti: gli orari di apertura e di chiusura sono determinati dai comuni in base ai criteri generali di amministrazione e di coordinamento definiti con propria legge dalle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. 1. 218. Polledri, Stucchi.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: secondo quanto disposto dalle autorità competenti fino a: entro le ore 3 con le seguenti: entro le ore 4. 1. 102. Oricchio.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: dalle autorità competenti fino alla fine del comma, con le seguenti: dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Caso per caso potranno inoltre essere individuati dalle amministrazioni comunali, di concerto con le organizzazioni di categoria e sentita la polizia municipale, e le associazioni di cittadini eventualmente presenti e direttamente interessate nel territorio, ulteriori limitazioni d'orario esclusivamente ove sussistano problemi di ordine pubblico o di inquinamento acustico accertati. Nelle otto ore successive al limite orario di chiusura stabilito dalla Regione, o dalla provincia autonoma di appartenenza è vietata l'apertura al pubblico. 1. 180. Boato, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: dalle autorità competenti, aggiungere le seguenti: di norma. *1. 123. Zanettin, Jannone.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: dalle autorità competenti, aggiungere le seguenti: di norma. *1. 150. Mantovani, Mascia.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: dalle autorità competenti, aggiungere le seguenti: di norma. *1. 181. Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Boato, Bressa, Montecchi.

Subemendamenti all'emendamento 1. 400. della Commissione All'emendamento 1. 400. della Commissione, sopprimere le parole da: comma 3, primo periodo fino a: medesimo capoverso. *0. 1. 400. 1. Bellillo, Rizzo, Boato.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, sopprimere le parole da: comma 3 primo periodo fino a: medesimo capoverso. *0. 1. 400. 5. Mascia, Mantovani, Giordano.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: entro le ore 4 fino alla fine del comma, con le seguenti: ovvero dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Caso per caso potranno inoltre essere individuati dalle amministrazioni comunali, di concerto con le organizzazioni di categoria e sentita la polizia municipale, e le associazioni di cittadini eventualmente presenti e direttamente interessate nel territorio, ulteriori limitazioni d'orario esclusivamente ove sussistano problemi di ordine pubblico o di inquinamento acustico accertati. Nelle dodici ore successive al limite orario di chiusura stabilito dalla regione, o dalla provincia autonoma di appartenenza è vietata l'apertura al pubblico. 0. 1. 400. 44. Leoni, Boato, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Bressa,

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Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 4 e non possono riprendere nelle sette con le seguenti: 5 e non possono riprendere nelle dodici. 0. 1. 400. 40. Gambini, Boato, Grillini, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: orario nella notte aggiungere le seguenti: del sabato e. 0. 1. 400. 14. Grillini, Bressa, Ruzzante, Leoni, Gambini, Boato, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: ad uso privato aggiungere le seguenti: e nel caso di locali siti nelle province di confine. 0. 1. 400. 21. Leoni, Boato, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: ad uso privato aggiungere le seguenti: e nella città di Venezia. 0. 1. 400. 13. Grillini, Bressa, Ruzzante, Leoni, Gambini, Boato, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applica, altresì, alcuna limitazione alle attività promosse da circoli e associazioni che abbiano come finalità prevalente o esclusiva il concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale o l'esercitare il diritto a professare la propria fede religiosa. 0. 1. 400. 26. Leoni, Raffaldini, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Rava, Boato, Bressa, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applica, altresì, alcuna limitazione alle attività promosse da circoli e associazioni che abbiano come finalità prevalente o esclusiva il concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. 0. 1. 400. 27. Grillini, Bressa, Leoni, Raffaldini, Gambini, Ruzzante, Carli, Rava, Boato, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applica, altresì, alcuna limitazione alle attività promosse da circoli e associazioni che abbiano come finalità prevalente o esclusiva l'esercitare il diritto a professare la propria fede religiosa. 0. 1. 400. 28. Leoni, Bressa, Raffaldini, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Rava, Boato, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori deroghe possono essere determinate con provvedimento del prefetto, adottato d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati. 0. 1. 400. 25. Grillini, Gambini, Leoni, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Bressa, Boato, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori deroghe possono essere determinate con provvedimento del prefetto, adottato d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati, in ragione di specifiche esigenze territoriali o in coincidenza con ricorrenze e festività di interesse locale. 0. 1. 400. 23. Leoni, Bressa, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Montecchi.

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All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori deroghe possono essere determinate con provvedimento del prefetto, adottato d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati, nelle aree caratterizzate da specifica vocazione turistica. 0. 1. 400. 24. Leoni, Boato, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Bressa, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, sopprimere il comma 3-bis. *0. 1. 400. 3. Bellillo, Rizzo, Boato.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, sopprimere il comma 3-bis. *0. 1. 400. 6. Mascia, Mantovani, Giordano.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, sopprimere il comma 3-bis. *0. 1. 400. 41. Montecchi, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Bressa.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3-bis, sostituire le parole: vietato l'ingresso con le seguenti: vietata la somministrazione di bevande superalcoliche. 0. 1. 400. 42. Leoni, Gambini, Montecchi, Boato, Grillini, Ruzzante, Carli, Bressa.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3-bis, sostituire le parole da: diciotto fino alla fine del comma con le seguenti: sedici dopo l'ora 1. È data facoltà ai gestori di richiedere l'esibizione di un documento di identità. 0. 1. 400. 15. Grillini, Bressa, Boato, Ruzzante, Leoni, Gambini, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, sopprimere il comma 4. 0. 1. 400. 4. Bellillo, Rizzo, Boato.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, il costo delle bevande non alcoliche non deve superare il 50 per cento del costo di quelle alcoliche. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico è sempre prevista la distribuzione gratuita di acqua. 0. 1. 400. 7. Mascia, Mantovani, Giordano.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nei locali indicati ai commi 1 e 2 è vietata la vendita e la somministrazione di superalcolici dalle ore 4 alle ore 7. Il medesimo divieto si applica ai pubblici esercizi e ai circoli privati. È sempre consentita la somministrazione di alcolici congiunta a quella di cibi. 0. 1. 400. 29. Gambini, Ruzzante, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche, da chiunque effettuata, è vietata tra le ore 3 e le ore 5, ad eccezione delle giornate di cui al comma 3 e salvo deroghe disposte dal prefetto e adottate d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, nell'ora antecedente la cessazione delle attività previste dal comma 1, sono vietati la vendita e il consumo di superalcolici.

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0. 1. 400. 30. Gambini, Ruzzante, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 4, sopprimere il primo ed il secondo periodo. *0. 1. 400. 8. Mascia, Mantovani, Giordano.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 4, sopprimere il primo ed il secondo periodo. *0. 1. 400. 31. Leoni, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Bressa, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e. **0. 1. 400. 10. Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e. **0. 1. 400. 16. Grillini, Preda, Bressa, Boato, Ruzzante, Leoni, Gambini, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: fresca, attraverso appositi erogatori distribuiti in tutto il locale. 0. 1. 400. 32. Leoni, Bressa, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Nei locali di cui ai commi 1 e 2, il costo delle bevande non alcoliche non deve superare il 50 per cento del costo di quelle alcoliche. 0. 1. 400. 33. Leoni, Bressa, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: nei mesi fino alla fine del comma con le seguenti: entro le ore 4 e non possono riprendere nelle sette ore successive. È comunque consentito ai soggetti già presenti nei locali di cui ai commi 1 e 2 di trattenersi nell'ambito degli stessi. Non si applica alcuna limitazione di orario nella notte tra il 31 dicembre ed il 1o gennaio, nella notte tra il 14 e il 15 agosto e nelle notti dell'ultimo giovedì, sabato e martedì di carnevale. Nelle isole minori in cui è interdetta la circolazione dei veicoli ad uso privato non si applicano le limitazioni di orario previste dal presente comma.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nei locali di cui ai commi 1 e 2 è vietato l'ingresso ai minori di anni diciotto dopo l'ora 1.»;

sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico sono vietati la vendita, la somministrazione ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche tra le ore3 e le ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. Il divieto di vendita, nella medesima fascia oraria, si applica anche alla vendita effettuata mediante gli apparecchi di distribuzione automatica. Nei locali di cui ai commi 1 e 2 è prevista la distribuzione gratuita di acqua.» 1. 400. (nuova formulazione) La Commissione.

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Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: nei mesi fino alla fine del comma 4 con le seguenti: entro quattro ore dall'apertura al pubblico e non possono riprendere prima di venti ore dalla chiusura precedente. È comunque consentito ai soggetti già presenti nei locali di cui ai commi 1 e 2 di intrattenersi nell'ambito degli stessi. Non si applica alcuna limitazione di orario nella notte tra il 31 dicembre ed il 1o gennaio, nellanotte tra il 15 ed il 16 agosto e nella notte dell'ultimo giovedì, sabato e martedìdi carnevale. 1. 135. Buontempo.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: nei mesi fino a: e, comunque, con le seguenti: entro le ore 4 e. 1. 106. La Russa, Raisi, Mazzocchi, Garnero Santanchè, Anedda, Carrara, Saia.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro le ore 4 con le seguenti: non oltre le ore 5.

Conseguentemente, sopprimere il resto del periodo fino a: successive. 1. 114. Di Teodoro, Jannone.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 4, mentre negli altri periodi dell'anno entro le ore 3 con le seguenti: 5, mentre negli altri periodi dell'anno entro le ore 4. 1. 200. Gambini, Montecchi.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: entro le ore 4 aggiungere le seguenti: o, nel caso in cui il locale si trovi in un edificio adibito prevalentemente ad abitazione privata, entro le ore 1. 1. 119. Tarditi.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: entro le ore 3 aggiungere le seguenti: o, nel caso in cui il locale si trovi in un edificio adibito prevalentemente ad abitazione privata, entro le ore 24. 1. 120. Tarditi.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Nei confronti di questi ultimi possono essere erogati servizi diversi dalla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, compreso l'ascolto della musica in misura da consentire la conversazione, secondo livelli acustici stabiliti dalla legislazione vigente.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. I livelli acustici di cui all'articolo 68-bis, comma 3, terzo periodo del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono determinati dalregolamento di cui all'articolo 7. 1. 31. Sinisi, Fistarol, Colasio, Molinari.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Nel periodo dal 1o luglio al 31 agosto, dal penultimo venerdì didicembre al secondo sabato di gennaio e per l'ultimo giovedì, sabato e martedì di carnevale, il sindaco può autorizzare deroghe alle limitazioni di orario per i locali in regola con la legislazione vigente.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. I requisiti per i locali di cui all'articolo 68-bis, comma 3, terzo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono determinatidal regolamento di cui all'articolo 7.

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1. 137. Buontempo.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: orario nella notte aggiungere le seguenti: del sabato e della notte. 1. 184. Grillini, Montecchi.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: ad uso privato aggiungere le seguenti: e nel caso di locali siti nelle province di confine. 1. 183. Boato, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: ad uso privato aggiungere le seguenti: e nella città di Venezia. 1. 182. Bressa, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applica, altresì, alcuna limitazione alle attività promosse da circoli e associazioni che abbiano come finalità prevalente o esclusiva il concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale o l'esercitare il diritto a professare la propria fede religiosa. 1. 209. Leoni, Raffaldini, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Rava, Boato, Bressa, Montecchi.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non si applica, altresì, alcuna limitazione alle attività promosse da circoli e associazioni che abbiano come finalità prevalente o esclusiva il concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. 1. 189. Bressa, Leoni, Raffaldini, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Rava, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non si applica, altresì, alcuna limitazione alle attività promosse da circoli e associazioni che abbiano come finalità prevalente o esclusiva l'esercitare il diritto a professare la propria fede religiosa. 1. 190. Bressa, Leoni, Raffaldini, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Rava, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori deroghe possono essere determinate con provvedimento del prefetto, adottato d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati. 1. 185. Gambini, Leoni, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Bressa, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori deroghe possono essere determinate con provvedimento del prefetto, adottato d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati, in ragione di specifiche esigenze territoriali o in coincidenza con ricorrenze e festività di interesse locale. 1. 186. Bressa, Gambini, Leoni, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori deroghe possono essere determinate con provvedimento del prefetto, adottato d'intesa con il sindaco o dei sindaci dei comuni interessati, nelle aree caratterizzate da specifica vocazione turistica. 1. 187. Boato, Gambini, Leoni, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Bressa, Montecchi.

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Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 possono essere derogate dai sindaci per un massimo di novanta giorni sulla base di esigenze di carattere turistico culturali che si possono verificare nell'arco dell'anno. 1. 145. Moroni.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nei locali di cui ai commi 1 e 2 è vietato l'ingresso ai minori di diciotto anni dopo le ore 1». 1. 107. La Russa, Raisi, Mazzocchi, Garnero Santanchè, Anedda, Carrara, Saia.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I titoli di accesso rilasciati per l'ingresso nei locali di cui all'articolo 1, emessi prima delle ore 23, non sono soggetti ad imposta sugli intrattenimenti a condizione che abbiano un prezzo inferiore al 50 per cento di quello dei titoli rilasciati successivamente a tale ora» 1. 197. Gambini, Montecchi.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I titoli di accesso rilasciati per l'ingresso in locali di trattenimento danzante emessi prima delle ore 24 non sono soggetti ad imposta sugli intrattenimenti a condizione che abbiano un prezzo inferiore a quello dei titoli rilasciati successivamente a tale ora» *1. 126. Jannone.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I titoli di accesso rilasciati per l'ingresso in locali di trattenimento danzante emessi prima delle ore 24 non sono soggetti ad imposta sugli intrattenimenti a condizione che abbiano un prezzo inferiore a quello dei titoli rilasciati successivamente a tale ora» *1. 151. Mascia, Mantovani.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È stabilito uno sconto del 30 per cento sul costo del biglietto per coloro che accedono ai locali di cui ai commi 1 e 2 entro e non oltre la mezzanotte». 1. 108. La Russa, Raisi, Mazzocchi, Garnero Santanchè, Anedda, Carrara, Saia.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È prevista una riduzione non inferiore al 30 per cento sul costo del biglietto di ingresso per coloro che accedono ai locali di cui ai commi 1 e 2 prima delle ore 0,30».

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1. 134. Carrara, Garnero Santanchè, Saia.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere i commi 4 e 5. *1. 104. Collavini, Jannone.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere i commi 4 e 5. *1. 157. Bellillo, Rizzo.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere i commi 4 e 5. *1. 169. Zeller, Detomas, Widmann.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nei locali indicati ai commi 1 e 2 è vietata la vendita e la somministrazione di superalcolici dalle ore 4 alle ore 7. Il medesimo divieto si applica ai pubblici esercizi e circoli privati. È sempre consentita la somministrazione di alcolici congiunta a quella di cibi. *1. 197-bis. Gambini, Montecchi.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In tutti i locali indicati ai commi 1 e 2 è vietata la vendita e la somministrazione di superalcolici dalle ore 4 alle ore 7. Il medesimo divieto si applica ai pubblici esercizi e circoli privati. È sempre consentita la somministrazione di alcolici congiunta a quella di cibi. *1. 130. Jannone.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In tutti i locali indicati ai commi 1 e 2 è vietata la vendita e la somministrazione di superalcolici dalle ore 4 alle ore 7. Il medesimo divieto si applica ai pubblici esercizi e circoli privati. È sempre consentita la somministrazione di alcolici congiunta a quella di cibi. *1. 158. Raisi, Saia, Mazzocchi.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche, da chiunque effettuata, è vietata tra le ore 3 e le ore 5, ad eccezione delle giornate di cui al comma 3 e salvo deroghe disposte dal prefetto e adottate d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, nell'ora antecedente la cessazione delle attività previste dal comma 1, sono vietati la vendita ed il consumo di superalcolici». 1. 198. Gambini, Montecchi.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 4, sopprimere il primo ed il secondo periodo. 1. 151-bis. Mantovani, Mascia.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 4, sopprimere il primo periodo. *1. 138. Buontempo.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 4, sopprimere il primo periodo. *1. 191. Gambini, Leoni, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Bressa, Montecchi.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: sono vietati fino a: ore 2 con le seguenti: titolari della licenza prevista dall'articolo 68 sono vietate la vendita e la somministrazione di alcolici e superalcolici tra le ore 3. 1. 117. La Russa, Raisi, Mazzocchi, Garnero Santanchè, Anedda, Carrara,

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Saia.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e. *1. 105. Collavini, Jannone.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e. *1. 159. Raisi, Saia, Mazzocchi.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e. *1. 139. Polledri.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ore 2 con le seguenti: ore 3.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Negli stessi locali è fatto obbligo di sottoporsi al test del tasso alcolemico a tutti coloro che durante la loro permanenza nel locale abbiano acquistato bevande alcoliche o superalcoliche. È fatto divieto a chiunque di introdurre dall'esterno nei medesimi locali alimenti o bevande alcoliche o superalcoliche. Qualora il tasso alcolemico risulti superiore alla soglia di tolleranza consentita, è predisposto un sistema di accompagnamento coatto a casa o in altre strutture idonee all'accoglimento organizzato dal gestore del locale, coadiuvato dagli organi di sicurezza, i cui costi sono a carico del guidatore risultato non idoneo alla guida. 1. 118. Di Teodoro, Jannone.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ore 2 con le seguenti: ore 3. *1. 140. Polledri.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ore 2 con le seguenti: ore 3. *1. 210. Carrara, Garnero Santanchè, Saia.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 4, sopprimere il terzo ed il quarto periodo. 1. 172. Polledri.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 4, sopprimere l'ultimo periodo. 1. 121. Carrara, Garnero Santanchè, Saia.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 4, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fresca, attraverso appositi erogatori distribuiti in tutto il locale. 1. 192. Bressa, Gambini, Leoni, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava,

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Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nei locali di cui al comma 1 è vietata la vendita ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di diciotto anni». 1. 115. Di Teodoro, Jannone.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni in materia di orari di attività e di limitazioni temporali alla somministrazione di bevande alcoliche non si applicano nei locali siti nelle province di confine. *1. 300. Zanettin, Jannone.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni in materia di orari di attività e di limitazioni temporali alla somministrazione di bevande alcoliche non si applicano nei locali siti nelle province di confine. *1. 301. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni in materia di orari di attività e di limitazioni temporali alla somministrazione di bevande alcoliche non si applicano nei locali siti nelle isole minori e nella città di Venezia. **1. 302. Bertolini, Jannone.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni in materia di orari di attività e di limitazioni temporali alla somministrazione di bevande alcoliche non si applicano nei locali siti nelle isole minori e nella città di Venezia. **1. 303. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere il comma 5. 1. 161. Bellillo, Rizzo.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 5, sostituire le parole da: applica fino alla fine del comma con le seguenti: applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 17-bis.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per le violazioni di cui al comma 3 si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 221-bis». 1. 103. Jannone.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 5, sostituire le parole da: la sanzione fino alla fine del comma con le seguenti: le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 25 agosto 1991 n. 287.

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Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole da: 1.000 euro fino alla fine del comma con le seguenti: 500 euro a 3.000 euro;

all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole da: si applicano fino alla fine dell'articolo con le seguenti: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria daeuro 1000 a 6.000 euro. In caso di recidiva entro l'anno dalla prima contestazione, è inoltre disposta la sospensione dell'attività da tre a sette giorni. *1. 305. Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 5, sostituire le parole da: la sanzione fino alla fine del comma con le seguenti: le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 25 agosto 1991 n. 287.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole da: 1.000 euro fino alla fine del comma con le seguenti: 500 euro a 3.000 euro;

all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole da: si applicano fino alla fine dell'articolo con le seguenti: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria daeuro 1000 a 6.000 euro. In caso di recidiva entro l'anno dalla prima contestazione, è inoltre disposta la sospensione dell'attività da tre a sette giorni. *1. 306. Jannone.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere il comma 6. 1. 162. Bellillo, Rizzo.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere il comma 7. *1. 62. Di Teodoro, Jannone.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sopprimere il comma 7. *1. 163. Bellillo, Rizzo.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, sostituire il comma 7 con il seguente.

«7. Per le violazioni di cui al comma 3 si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 221-bis». 1. 199. Gambini, Montecchi.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 7, sostituire le parole da: la sanzione di cui all'articolo 22 fino alla fine del comma 7 con le seguenti: si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, o dalle corrispondenti leggi regionali. *1. 63. Mascia, Mantovani.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 7, sostituire le parole da: la sanzione di cui all'articolo 22 fino alla fine del comma 7 con le seguenti: si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, o dalle corrispondenti leggi regionali. *1. 64. Bertolini, Di Teodoro, Jannone.

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 7, sostituire le parole da: la sanzione di cui all'articolo 22 fino alla fine del comma 7 con le seguenti: si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, o dalle corrispondenti leggi regionali. *1. 193. Boato, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.

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Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, comma 7, sostituire le parole: 3.000 euro a 15.000 euro con le seguenti: 2.000 euro a 6.000 euro. 1. 194. Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Boato, Bressa, Montecchi.

Al comma 1, capoverso Art. 68-ter, sopprimere la lettera b). 1. 136. Buontempo.

Al comma 1, capoverso Art. 68-ter, lettera b), sopprimere le parole da: e con un rappresentante fino alla fine della lettera. 1. 68. Buontempo.

Al comma 1, capoverso Art. 68-ter, lettera b), sostituire le parole da: rappresentante fino alla fine della lettera con le seguenti: esperto designato dall'associazione nazionale maggiormente rappresentativa degli imprenditori dei locali di trattenimento danzante. *1. 128. Jannone, Bertolini.

Al comma 1, capoverso Art. 68-ter, lettera b), sostituire le parole da: rappresentante fino alla fine della lettera con le seguenti: esperto designato dall'associazione nazionale maggiormente rappresentativa degli imprenditori dei locali di trattenimento danzante. *1. 166. Raisi, Saia, Mazzocchi.

Al comma 1, capoverso Art. 68-ter, comma 2, sopprimere le parole da: , presentando fino alla fine del comma 2. 1. 116. Di Teodoro, Jannone.

(Votazione dell'articolo 1) Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - 1. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai night club tradizionali registrati in un apposito registro tenuto presso ogni questura. Per night club tradizionale si intende quel locale di capienza non superiore a 250 posti, avente un numero medio di dipendenti non inferiore a 30, che effettua almeno uno spettacolo per ogni giorno di apertura, aperto almeno cinque giorni a settimana e che è munito di specifiche attrezzature per l'effettuazione degli spettacoli. 2. Il questore, a seguito di istanza del titolare dell'esercizio, accertata la presenza degli elementi di cui sopra, provvede all'iscrizione del locale nell'elenco. Decorsi sessanta giorni dalla domanda, la stessa si intende accolta in caso di mancata adozione e comunicazione del diniego. Durante tale termine, se la domanda è presentata per la prima volta, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, resta sospesa. 1. 0103. Oricchio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - 1. Le disposizioni in materia di orario di chiusura e di divieto di somministrazione di alcolici non si applicano ai «night club tradizionali» registrati in un apposito elenco tenuto presso la questura territorialmente competente. 2. Per «night club tradizionale» si intende quel locale di capienza non superiore a 250 persone, avente un numero medio di dipendenti non inferiore a 30, che effettua almeno uno spettacolo per ogni giorno di apertura, aperto almeno cinque giorni a settimana e munito di specifiche attrezzature e locali per l'effettuazione degli spettacoli. 3. Il questore, accertata la presenza degli elementi di cui al comma 2, provvede all'iscrizione del locale nello speciale elenco. La sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione è oggetto di verifica semestrale da parte delle Forze dell'ordine.

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*1. 07. Zanettin, Jannone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - 1. Le disposizioni in materia di orario di chiusura e di divieto di somministrazione di alcolici non si applicano ai «night club tradizionali» registrati in un apposito elenco tenuto presso la questura territorialmente competente. 2. Per «night club tradizionale» si intende quel locale di capienza non superiore a 250 persone, avente un numero medio di dipendenti non inferiore a 30, che effettua almeno uno spettacolo per ogni giorno di apertura, aperto almeno cinque giorni a settimana e munito di specifiche attrezzature e locali per l'effettuazione degli spettacoli. 3. Il questore, accertata la presenza degli elementi di cui al comma 2, provvede all'iscrizione del locale nello speciale elenco. La sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione è oggetto di verifica semestrale da parte delle Forze dell'ordine. *1. 010. Moroni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - 1. La concessione dell'autorizzazione comunale per la somministrazione di bevande alcoliche si uniforma alle norme della presente legge. 2. L'autorizzazione all'esercizio di trattenimenti danzanti, di cui all'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è rilasciata esclusivamente a chi è iscritto nel registro di cui all'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287. 3. Il permesso di esecuzione musicale per trattenimenti danzanti è rilasciato dalla Società italiana degli autori ed editori esclusivamente previo accertamento che i trattenimenti danzanti siano organizzati in luoghi riconosciuti idonei sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione degli incendi, ai sensi dell'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 4. Tutti i trattenimenti danzanti, ovunque effettuati e da chiunque organizzati, esclusi quelli effettuati in ambiti familiare, sono sottoposti alle norme di cui alla presente legge. 1. 013. Jannone.

ART. 2. (Disposizioni per il contrasto dell'alcolismo). Sopprimerlo. *2. 101. Collavini, Di Teodoro, de Ghislanzoni Cardoli, Jacini, Ricciuti, Zama, Santori, Scaltritti, Jannone.

Sopprimerlo. *2. 118. Mascia, Mantovani.

Sopprimerlo. *2. 119. Rizzo, Bellillo.

Sopprimerlo. *2. 133. Gambini, Benvenuto, Rava, Leoni, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Boato, Bressa, Montecchi.

Sopprimerlo. *2. 200. La Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis - Ai fini di un'efficace opera di prevenzione dell'alcolismo, la Presidenza del Consiglio promuove, in collaborazione con le Regioni e le

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Province autonome, speciali progetti di comunicazione sugli effetti dell'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche. Il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, d'intesa con i Ministri della salute e del lavoro e politiche sociali, promuove, altresì, speciali programmi di educazione alimentare nelle scuole finalizzati anche ad un corretto consumo delle bevande alcoliche.

Conseguentemente sopprimere i commi 6 e 7. 2. 132. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Sandi, Stramaccioni, Carli, Montecchi.

Al comma 2, sopprimere le parole: alcoliche e. 2. 125. Rava, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Borrelli, Carli, Montecchi.

Al comma 2, sostituire le parole da: e superalcoliche fino alla fine del comma con le seguenti: di qualsiasi gradazione in forma ambulante e sulle aree pubbliche, negli esercizi siti nelle aree di servizio delle strade e con apparecchi di distribuzione automatica. Dalle ore 22 alle ore 8 le bevande alcoliche possono essere vendute per asporto esclusivamente negli esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: , negli orari di cui al comma 2,. 2. 110. Jannone.

Al comma 2, sostituire le parole da: e superalcoliche fino alla fine del comma con le seguenti: di qualsiasi gradazione in forma ambulante e sulle aree pubbliche, negli esercizi siti nelle aree di servizio delle strade e con apparecchi di distribuzione automatica. Dalle ore 23 alle ore 8 le bevande alcoliche possono essere vendute per asporto esclusivamente negli esercizi autorizzati, salvo deroghe disposte dal prefetto e adottate d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati. 2. 135. Gambini, Montecchi.

Al comma 2, sostituire le parole: ore 8 con le seguenti: ore 7. 2. 106. Carrara, Garnero Santanchè, Saia.

Sopprimere il comma 3. 2. 111. Collavini, de Ghislanzoni Cardoli, Jacini, Ricciuti, Zama, Santori, Scaltritti.

Al comma 3 sopprimere le parole: alcoliche e. 2. 126. Rava, Preda, Rossiello, Sedioli, Borrelli, Oliverio, Franci, Sandi, Stramaccioni, Carli, Montecchi.

Sopprimere il comma 4. *2. 112. Collavini, de Ghislanzoni Cardoli, Jacini, Ricciuti, Zama, Santori, Scaltritti.

Sopprimere il comma 4. *2. 120. Bellillo, Rizzo.

Sopprimere il comma 4. *2. 128. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Sandi, Stramaccioni, Carli, Montecchi.

Al comma 4, sostituire le parole: ore 22 con le seguenti: ore 3 2. 109. Carrara, Garnero Santanchè, Saia.

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Al comma 4, sopprimere le parole: alcoliche e . 2. 127. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Sandi, Stramaccioni, Carli, Montecchi.

Sopprimere il comma 5. *2. 105. La Russa, Raisi, Mazzocchi, Garnero Santanchè, Anedda, Carrara, Saia.

Sopprimere il comma 5. *2. 113. Collavini, de Ghislanzoni Cardoli, Jacini, Ricciuti, Zama, Santori, Scaltritti.

Sopprimere il comma 5. *2. 134. Bressa, Gambini, Rava, Leoni, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Boato, Montecchi.

Sopprimere i commi 6 e 7. **2. 102. Collavini.

Sopprimere i commi 6 e 7. **2. 110. Carrara, Garnero Santanchè, Saia.

Sopprimere il comma 6. *2. 100. Oricchio, Collavini, de Ghislanzoni Cardoli, Jacini, Ricciuti, Zama, Santori, Scaltritti.

Sopprimere il comma 6. *2. 104. La Russa, Raisi, Mazzocchi, Garnero Santanchè, Anedda, Carrara, Saia.

Sopprimere il comma 6. *2. 116.

Polledri. Sopprimere il comma 6. *2. 129. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Sandi, Stramaccioni, Montecchi.

Sopprimere il comma 6. *2. 151. Boato, Benvenuto, Gambini, Leoni, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Bressa.

Sopprimere il comma 7. **2. 103. La Russa, Raisi, Mazzocchi, Garnero Santanchè, Anedda, Carrara, Saia.

Sopprimere il comma 7. **2. 115. Collavini, de Ghislanzoni Cardoli, Jacini, Ricciuti, Zama, Santori, Scaltritti.

Sopprimere il comma 7. **2. 117. Polledri.

Sopprimere il comma 7. **2. 150. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Sandi, Stramaccioni, Carli, Benvenuto, Gambini, Leoni, Grillini, Ruzzante, Raffaldini,

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Bressa, Boato, Montecchi.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. I Ministri dell'istruzione, università e ricerca, della salute e del lavoro e delle politiche sociali sostengono speciali progetti di educazione alimentare nelle scuole finalizzati anche ad un corretto consumo del vino e delle bevande alcoliche.

2. 130. Rava, Capitelli, Rossiello, Preda, Franci, Sedioli, Borrelli, Carli, Montecchi.

Al comma 7, sopprimere le parole: alcoliche e. 2. 131. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Sandi, Stramaccioni, Carli, Montecchi.

(Votazione dell'articolo 2)

ART. 3. (Modifica all'articolo 689 del codice penale). Sopprimerlo. *3. 101. Collavini, de Ghislanzoni Cardoli, Jacini, Ricciuti, Zama, Santori, Scaltritti.

Sopprimerlo. *3. 103. Rizzo, Bellillo.

Sopprimerlo. *3. 105. Bressa, Gambini, Rava, Leoni, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: vende per asporto o. 3. 106. Boato, Gambini, Rava, Leoni, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Bressa, Montecchi.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: e superalcoliche fino alla fne del capoverso con le seguenti: di qualsiasi gradazione ai minori degli anni sedici o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con una pena pecuniaria da 516 a 2.582 euro o con la pena degli arresti domiciliari da quindici a quarantacinque giorni, ovvero con la pena del lavoro dipubblica utilità da venti giorni a sei mesi e la pena accessoria della sospensionedell'esercizio.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

2. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro e con il sequestro della merce chi vende o somministra alcolici in spazi e aree pubbliche, indipendentemente dall'età o da particolari condizioni psicofisiche degli avventori. 3. 100. Jannone.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: sedici con la seguente: diciotto. 3. 102. Sinisi, Fistarol, Grillini, Colasio, Molinari, Montecchi.

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Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: evidente. 3. 200. La Commissione.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: evidente deficienza psichica con la seguente: ebbrezza. 3. 201. Polledri.

(Votazione dell'articolo 3)

ART. 4. (Modifiche all'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125). Sopprimerlo. *4. 101. Collavini, de Ghislanzoni Cardoli, Jacini, Ricciuti, Zama, Santori, Scaltritti.

Sopprimerlo. *4. 108. Mascia.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4 (Norme sulla sicurezza). - 1. La polizia stradale compie controlli mirati sulle strade nei giorni di maggiore afflusso ai locali di cui alla presente legge, al fine di garantire prevenzione e sicurezza, e compie adeguati controlli sul tasso alcolico dei guidatori, con particolare riferimento al deflusso dei frequentatori negli orari di chiusura dei locali di cui alla presente legge. 4. 102. Mantovani, Mascia.

Subemendamento all'emendamento 4. 200. della Commissione All'emendamento 4. 200. della Commissione, capoverso Art. 14-bis, comma 1, sostituire le parole: dalle ore 3 con le seguenti: dall'ora 1. 0. 4. 200. 6. Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4. (Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 125). - 1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis. (Trasporto di bevande alcoliche e superalcoliche nei veicoli). - 1. È vietato trasportare nei veicoli dalle ore 3 alle ore 6 bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori aperti.» 4. 200. (nuova formulazione) La Commissione.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: alcoliche e.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: alcoliche e. *4. 100. Collavini, Jannone.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: alcoliche e.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: alcoliche e. *4. 103. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Sandi, Stramaccioni, Carli, Montecchi.

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(Votazione dell'articolo 4)

ART. 5. (Definizione di bevande alcoliche e superalcoliche).

(Votazione dell'articolo 5) Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis. - 1. È vietata qualsiasi promozione radiotelevisiva volta a favorire il consumo di bevande superalcoliche. 5. 01. Ruzzante, Leoni, Gambini, Grillini, Carli, Rava, Montecchi.

ART. 6. (Divieto di accesso). Sostituirlo con il seguente:

Art. 6. - 1. Chiunque, per farne uso personale, detiene in pubblici esercizi e locali di spettacolo e intrattenimento sostanze stupefacenti o psicotrope, è sottoposto, fatte salve le sanzioni amministrative disposte dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 5.000 euro. 2. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i gestori dei locali possono vietare o sospendere l'accesso a persone in stato di alterazione, al fine di prevenire atti di spaccio di sostanze stupefacenti e insorgenza di risse e turbative del regolare svolgimento dell'attività di intrattenimento. 3. Per le finalità di cui al comma 2, i gestori possono predisporre i servizi divigilanza occorrenti a mezzo di propri dipendenti o tramite le guardie particolari giurate di cui agli articoli 133 e 134 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono svolgere i primi e urgenti interventi di tutela dell'incolumità personale, fermo restando l'obbligo d avvisare con immediatezza le forze dell'ordine. 4. I gestori sono tenuti a fornire ogni collaborazione agli organi di polizia incaricati dell'espletamento dei servizi di prevenzione e controllo e di polizia giudiziaria. 5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, il questore puòadottare le misure della sospensione o della revoca della licenza di esercizio, come previsto dall'articolo 100 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. 6. 105. Di Teodoro, Jannone.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6. - 1. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i gestori dei locali possono vietare o sospendere l'accesso ai trattenimenti a persone in stato di alterazione, al fine di prevenire atti di spaccio di sostanze stupefacenti, la provocazione di risse e costituire comunque un pericolo per il regolare svolgimento del trattenimento. Il diritto di esclusione non può essere esercitatoin maniera discriminatoria e le condizioni di esercizio dello stesso devono essere affisse in posizione visibile all'entrata dei locali.

2 Per le finalità di cui al comma 1, i gestori possono predisporre i servizi di vigilanza occorrenti a mezzo di propri dipendenti o tramite le guardie particolari giurate di cui agli articoli 133 e 134 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono svolgere i primi e urgenti interventi di tutela dell'incolumità personale, fermo restando l'obbligo di avvisare con immediatezza le Forze dell'ordine. 3. I gestori sono tenuti a fornire ogni collaborazione agli organi di polizia incaricati dell'espletamento dei servizi di prevenzione e controllo e di polizia giudiziaria. 6. 101. La Russa, Raisi, Mazzocchi, Garnero Santanchè, Anedda, Carrara, Saia.

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Sostituirlo con il seguente:

Art. 6. - 1. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i gestori dei locali possono vietare o sospendere l'accesso ai trattenimenti a persone in stato di alterazione, al fine di prevenire atti di spaccio di sostanze stupefacenti, la provocazione di risse e costituire comunque un pericolo per il regolare svolgimento del trattenimento. 2. Per le finalità di cui al comma 1, i gestori possono predisporre i servizi divigilanza occorrenti a mezzo di propri dipendenti o tramite le guardie particolari giurate di cui agli articoli 133 e 134 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono svolgere i primi e urgenti interventi di tutela dell'incolumità personale, fermo restando l'obbligo di avvisare con immediatezza le Forze dell'ordine. 3. I gestori sono tenuti a fornire ogni collaborazione agli organi di polizia incaricati dell'espletamento dei servizi di prevenzione e controllo e di polizia giudiziaria. 6. 103. Zanettin, Jannone.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei confronti di coloro che risultano condannati, anche con sentenza nondefinitiva, per uno dei delitti, concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il questore può stabilire il divieto di accesso alle discoteche, alle sale da ballo ed ai locali di intrattenimento notturno.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

4. Gli organizzatori dei trattenimenti danzanti, di cui all'articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono esercitare ildiritto di esclusione nei confronti di coloro che ritengano possano essere, comunque, fonte di turbativa per il normale svolgimento dell'attività nonché di chiunque ostenti abbigliamento o simboli che incitino alla violenza, al razzismo,alla xenofobia. Il diritto di esclusione non può essere esercitato in maniera discriminatoria e le condizioni di esercizio dello stesso devono essere affisse in posizione visibile all'entrata dei locali. 6. 102. Jannone.

Al comma 1, sostituire le parole: con sentenza definitiva con le seguenti: anche con sentenza non definitiva. 6. 104. Polledri.

Al comma 1, dopo le parole: successive modificazioni aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 588 del codice penale e di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993 convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. 6. 108. Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Rava, Boato, Bressa, Montecchi.

Al comma 1, dopo le parole: successive modificazioni aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 588 del codice penale. 6. 109. Bressa, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Rava, Boato, Montecchi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Del provvedimento di cui al comma 1 il questore dà tempestiva

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comunicazione ai gestori dei locali di cui all'articolo 1, presenti sul territorio di competenza. I gestori sono tenuti a segnalare agli organi di polizia l'eventuale ingresso nei relativi locali dei soggetti interdetti ai sensi del comma 1. La mancata segnalazione agli organi di polizia è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro. 6. 110. Boato, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Rava, Bressa, Montecchi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. Gli organizzatori di trattenimenti danzanti di cui all'articolo 1 possono vietare o sospendere l'accesso ai trattenimenti a persone in stato di alterazioneo che possano costituire comunque un pericolo o rappresentare fonte di turbativa per il regolare svolgimento del trattenimento, nonché a chiunque ostenti abbigliamento o simboli che incitano alla violenza, al razzismo o alla xenofobia. 5. Il diritto di esclusione non può essere esercitato dal gestore del locale o dal responsabile del circolo in maniera discriminatoria e le modalità di esercizio dello stesso devono essere affisse in posizione visibile all'ingresso del locale. 6. 100. Oricchio.

(Votazione dell'articolo 6)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis. - 1. Chiunque, per farne uso personale, detiene in pubblici esercizi sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, fatte salve le sanzioni disposte dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro. 2. I titolari dei locali di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di esclusione dal locale di coloro che ritengono possano essere, comunque, fonte di turbativa per il normale svolgimento dell'attività. Il diritto di esclusione non può essere esercitato in maniera discriminatoria. 3. Le sanzioni previste dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aumentate di un terzo qualora i reati siano commessi in occasione di trattenimenti musicali o danzanti. 6. 01. Jannone.

ART. 7. (Livello acustico e condizioni di microclima e illuminazione). Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9. 7. 129. Zeller, Detomas, Widmann.

Sopprimerlo. 7. 100. Oricchio.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7. (Livello acustico e condizioni di microclima e illuminazione) - 1. Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico, fissati con decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1o dicembre 1997, all'interno dei luoghi indicati all'articolo 1, i valoridei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base all'indice di misura LAcq, definito dal decreto del Ministro dell'ambiente del 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1o aprile 1998, sono fissati in 95dB (A) LAcq. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 16 aprile 1999, n. 215, conseguenti a quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

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3. I gestori dei locali di cui all'articolo 1 riducono progressivamente i battiti per minuto della musica, un'ora prima della chiusura. Nel corso dell'ora di deflusso possono essere adottate misure che limitano l'uso di luci stroboscopiche. 4. I locali di cui all'articolo 1:

a) garantiscono, durante tutta la serata, condizioni climatiche adeguate all'effettiva capienza del locale e un facile accesso alle fonti di distribuzione di acqua corrente fresca per affrontare eventuali problemi di ipertermia maligna e del calore;

b) riservano spazi idonei con aria fresca, spazi di riposo, possibilità di dialogo, per consentire agli utenti la decompressione e il raffreddamento.

5. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni nazionali maggiormente rappresentative della categoria delle discoteche e dei locali da ballo, stabilisce la disciplina attuativa delle norme contenute nei commi 3, e 4, che il Ministero della salute approva con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 è inflitta la sanzione pecuniaria di 1.033 euro, 1.550 euro e 2.582 euro, rispettivamente per la prima, la seconda e la terza violazione. A ciascuna violazione successiva si applica una sanzione pecuniaria di 2.582 euro. 7. 131. Bressa, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Boato, Montecchi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7 (Condizioni di esercizio dei locali) - 1. Nei locali di cui all'articolo 1, ferme restando le vigenti disposizioni, è vietato:

a) l'uso dei fumogeni che comporti emissione di sostanze tossiche, irritanti o in qualsiasi modo nocive;

b) l'uso di luci stroboscopiche e ad intermittenza al di sopra dei limiti determinati con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro noventa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) l'uso di fasci laser orientati verso il pubblico.

2. I titolari dei locali di cui all'articolo 1 sono tenuti ad esporre in luogo visibile cartelli recanti l'indicazione del divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici. 7. 132. Boato, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7 (Condizioni di esercizio dei locali) - 1. Nei locali di cui all'articolo 1, ferme restando le vigenti disposizioni, è vietato:

a) l'uso dei fumogeni che comporti emissione di sostanze tossiche, irritanti o in qualsiasi modo nocive;

b) l'uso di luci stroboscopiche e ad intermittenza al di sopra dei limiti determinati con decreto del Ministro della salute;

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c) l'uso di fasci laser orientati verso il pubblico.

2. I titolari dei locali di cui all'articolo 1 sono tenuti ad esporre in luogo visibile cartelli recanti l'indicazione del divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai sensi dell'articolo 689 del codice penale. 7. 108. Jannone.

Sopprimere il comma 1. 7. 132-bis. Boato, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: negli esercizi di cui all'articolo 68-bis fino alla fine dell'articolo con le seguenti: negli esercizi nei quali si effettuano trattenimenti danzanti:

a) nell'ora successiva a quella di cessazione dell'attività di trattenimento danzante, nel corso della quale si effettua lo sgombero della clientela, deve essere gradualmente diminuito il livello acustico, devono essere interrotte le luci ad intermittenza, deve cessare la somministrazione di alcolici, si fornisce assistenza alla clientela che non risulta in grado di mettersi al volante con sistemi di accompagnamento a domicilio o ricovero in strutture ricettive;

b) con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i criteri per l'uso di luci, comprese quelle speciali e stroboscopiche, il tasso massimo di anidride carbonica, l'uso di fumogeni, la direzionalità e la potenza dei fasci di luce, il numero massimo di watt di potenza delle luci laser. 7. 140. Jannone.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: con regolamento fino alla fine dell'articolo con le seguenti:

a) nell'ora antecedente a quella di chiusura deve essere gradualmente diminuito il livello acustico, devono essere interrotte le luci ad intermittenza, deve cessare la somministrazione di superalcolici;

b) con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i criteri per l'uso di luci, comprese quelle speciali e stroboscopiche, il tasso massimo di anidride carbonica, l'uso di fumogeni, la direzionalità e la potenza dei fasci di luce, il numero massimo di watt di potenza delle luci laser.

c) le regioni assumono iniziative finalizzate ad assicurare assistenza gratuita alla clientela che all'uscita dai locali non risulta in grado di mettersi al volante promuovendo sistemi di accompagnamento a domicilio o di ricovero in strutture ricettive; 7. 120. Mascia, Mantovani.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: con regolamento fino alla fine dell'articolo con le seguenti:

a) nell'ora antecedente a quella di chiusura deve essere gradualmente diminuito il livello acustico, devono essere interrotte le luci ad intermittenza,

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deve cessare la somministrazione di superalcolici;

b) con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i criteri per l'uso di luci, comprese quelle speciali e stroboscopiche, il tasso massimo di anidride carbonica, l'uso di fumogeni, la direzionalità e la potenza dei fasci di luce, il numero massimo di watt di potenza delle luci laser;

c) le regioni assumono iniziative finalizzate ad assicurare assistenza alla clientela che all'uscita dai locali non risulta in grado di mettersi al volante promuovendo sistemi di accompagnamento a domicilio o di ricovero in strutture ricettive. 7. 123. Bellillo, Rizzo.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: con regolamento fino alla fine dell'articolo con le seguenti:

a) nei locali che restano aperti oltre le ore 4, nell'ora antecedente a quella di chiusura deve essere gradualmente diminuito il livello acustico, devono essere interrotte le luci ad intermittenza, deve cessare la somministrazione di superalcolici;

b) i criteri per l'uso di luci, comprese quelle speciali e stroboscopiche, il tasso massimo di anidride carbonica, l'uso di fumogeni, la direzionalità e la potenza dei fasci di luce, il numero massimo di watt di potenza delle luci laser sono determinati con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati;

c) le regioni assumono iniziative finalizzate ad assicurare assistenza alla clientela che all'uscita dai locali non risulta in grado di mettersi al volante promuovendo sistemi di accompagnamento a domicilio o di ricovero in strutture ricettive. 7. 130. Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Boato, Bressa, Montecchi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: con regolamento fino alla fine dell'articolo con le seguenti:

a) nei locali che restano aperti oltre le ore 4, nell'ora antecedente a quella di chiusura deve essere gradualmente diminuito il livello acustico, devono essere interrotte le luci ad intermittenza, deve cessare la somministrazione di superalcolici;

b) con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i criteri per l'uso di luci, comprese quelle speciali e stroboscopiche, il tasso massimo di anidride carbonica, l'uso di fumogeni, la direzionalità e la potenza dei fasci di luce, il numero massimo di watt di potenza delle luci laser;

c) le regioni assumono iniziative finalizzate ad assicurare assistenza alla

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clientela che all'uscita dai locali non risulta in grado di mettersi al volante promuovendo sistemi di accompagnamento a domicilio o di ricovero in strutture ricettive. 7. 109. Jannone.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: con regolamento fino alla fine dell'articolo con le seguenti:

a) nell'ora successiva alla cessazione delle attività di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nel corso della quale si effettua lo sgombero della clientela, deve essere gradualmente diminuito il livello acustico, devono essere interrotte le luci ad intermittenza, deve cessare la somministrazione di superalcolici, si fornisce assistenza alla clientela che non risulta in grado di mettersi al volante con sistemi di accompagnamento a domicilio o ricovero in strutture ricettive;

b) con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i criteri per l'uso di luci, comprese quelle speciali e stroboscopiche, il tasso massimo di anidride carbonica, l'uso di fumogeni, la direzionalità e la potenza dei fasci di luce, il numero massimo di watt di potenza delle luci laser. *7. 110. Bertolini, Jannone. Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: con regolamento fino alla fine dell'articolo con le seguenti:

a) nell'ora successiva alla cessazione delle attività di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nel corso della quale si effettua lo sgombero della clientela, deve essere gradualmente diminuito il livello acustico, devono essere interrotte le luci ad intermittenza, deve cessare la somministrazione di superalcolici, si fornisce assistenza alla clientela che non risulta in grado di mettersi al volante con sistemi di accompagnamento a domicilio o ricovero in strutture ricettive;

b) con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i criteri per l'uso di luci, comprese quelle speciali e stroboscopiche, il tasso massimo di anidride carbonica, l'uso di fumogeni, la direzionalità e la potenza dei fasci di luce, il numero massimo di watt di potenza delle luci laser. *7. 121. Mascia, Mantovani.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: con regolamento fino alla fine dell'articolo con le seguenti:

a) nell'ora successiva alla cessazione delle attività di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nel corso della quale si effettua lo sgombero della clientela, deve essere gradualmente diminuito il livello acustico, devono essere interrotte le luci ad intermittenza, deve cessare la somministrazione di superalcolici, si fornisce assistenza alla clientela che non risulta in grado di mettersi al volante con sistemi di accompagnamento su richiesta a domicilio o ricovero in strutture ricettive;

b) con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto

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legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i criteri per l'uso di luci, comprese quelle speciali e stroboscopiche, il tasso massimo di anidride carbonica, l'uso di fumogeni, la direzionalità e la potenza dei fasci di luce, il numero massimo di watt di potenza delle luci laser. 7. 133. Gambini, Montecchi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 7. 105. Tarditi.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: i ritmi di programmazione della musica, le indicazioni sul microclima

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere: a), b), d),e) ed f). 7. 101. Oricchio.

Al comma 1, sopprimere la lettera a). 7. 113. Polledri.

Subemendamento all'emendamento 7. 200. della Commissione All'emendamento 7. 200. della Commissione, sostituire le parole: dalle ore 3 con le seguenti: dall'ora precedente alla chiusura. 0. 7. 200. 1. Leoni, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato,Bressa, Montecchi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: nell'ora precedente fino alla fine della lettera con le seguenti: a decorrere dalle ore 3. 7. 200. La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) previsione di un livello acustico ridotto della metà nel caso in cui il locale dove si svolgono le attività di cui al comma 1 dell'articolo 68-bis del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si trovi in un edificio adibito prevalentemente ad abitazione privata. 7. 104. Tarditi.

Subemendamento all'emendamento 7. 201. della Commissione All'emendamento 7. 201. della Commissione, sostituire le parole: dalle ore 3 con le seguenti: dall'ora precedente alla chiusura. 0. 7. 201. 1. Grillini, Leoni, Gambini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato,Bressa, Montecchi.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: nell'ora antecedente fino alla fine della lettera con le seguenti: a decorrere dalle ore 3. 7. 201. La Commissione.

Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e). *7. 107. Jannone.

Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e). *7. 128. Raisi, Saia, Mazzocchi.

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Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:.

i) il livello acustico della musica consentito dopo la chiusura del locale per l'intrattenimento delle persone che già si trovino all'interno senza pregiudizio per la conversazione. 7. 22. Sinisi, Fistarol, Grillini, Colasio, Molinari, Montecchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Detto decreto contiene anche i termini in base ai quali i sindaci, sullabase di particolari esigenze locali, possono concedere deroghe a quanto prescritto dal comma 3 dell'articolo 68-bis della legge n. 773 del 18 giugno 1931. 7. 112. Buontempo.

Al comma 2, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi. 7. 103. La Russa, Raisi, Mazzocchi, Garnero Santanchè, Anedda, Carrara, Saia.

Sopprimere i commi 3 e 4. *7. 102. Oricchio, Jannone.

Sopprimere i commi 3 e 4. *7. 136. Gambini, Montecchi.

Sopprimere i commi 3 e 4. *7. 141. Zeller, Detomas, Widmann.

Sopprimere il comma 3. **7. 114. Buontempo.

Sopprimere il comma 3. **7. 115. Moroni.

Sopprimere il comma 3. **7. 116. Polledri.

Sopprimere il comma 3. **7. 124. Bellillo, Rizzo.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: idonei a con la seguente: per. 7. 106. Carrara, Garnero Santanchè, Saia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , come anche le tipologie di locali che sono esentati dall'installazione per le particolari modalità e caratteristiche di esercizio. 7. 118. Buontempo.

Sopprimere il comma 4. **7. 117. Moroni.

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Sopprimere il comma 4. **7. 119. Polledri.

Sopprimere il comma 4. **7. 125. Bellillo, Rizzo.

(Votazione dell'articolo 7) Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis. - 1. Nel caso in cui il locale dove si svolgono le attività di cui al comma 1 dell'articolo 68-bis del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si trovi in un edificio adibito prevalentemente ad abitazione privata, i limiti del livello dipressione sonora di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215, sono ridotti della metà. 7. 01. Tarditi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis (Misure concernenti l'istituzione delle sale di decompressione) - 1. I locali di cui al comma 1 dell'articolo 68-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, che abbiano una superficie coperta superiore ai500 metri quadrati, devono dotarsi di una, o più sale di decompressione, atte ad accogliere almeno il 20 per cento del numero massimo di presenze consentite nell'intero locale. In tali sale il livello delle luci, il volume della musica, il microclima e i posti a sedere devono essere tali da favorire il riequilibrio ottimale delle condizioni psicofisiche dei frequentatori. Deve inoltre essere garantita la somministrazione gratuita di acqua potabile. Per la mancatarealizzazione delle sale di decompressione dopo tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 2.500 euro per ogni mese di ritardo. Superati dodici mesi di ritardo può essere disposta, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni, la chiusura del locale per un periodo non inferiore a quindici giorni. 7. 02. Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Boato, Montecchi.

ART. 8. (Monitoraggio).

(Votazione dell'articolo 8) Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis. (Istituzione della Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale) - 1. Per la lotta contro la violenza stradale, in coerenza con l'obiettivo di dimezzare il numero delle vittime della strada a livello comunitarioentro il 2010, contenuto nel Libro bianco sulla politica dei trasporti della Commissione europea, per il rafforzamento dell'attività delle forze dell'ordine divigilanza, prevenzione e repressione delle infrazioni al codice della strada e per la sua piena attuazione, nonché per il coordinamento delle funzioni attinenti alla sicurezza stradale previste dalla legislazione vigente è istituita, presso il Ministero dell'interno, la Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale. 2. La nomina dei componenti della Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale è disposta con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Il decreto di cui al comma 2, che contiene anche disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento della Sala unificata di cui al comma 1, è emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e previa intesa acquisita in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-città-autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, i compensi spettanti ai componenti della Sala unificata di cui al comma 1. 5. La Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale è cosi

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composta da:

a) un rappresentante della Polizia di Stato proposto dal Capo della Polizia;

b) un rappresentante dell'Arma dei carabinieri proposto dal Comandantedell'Arma;

c) un rappresentante della Guardia di finanza proposto dal Comandante della Guardia di finanza;

d) un rappresentante dei corpi dei vigili urbani proposto dall'ANCI, un rappresentante del Ministero dell'interno e un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, indicati rispettivamente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

e) un rappresentante della Conferenza unificata Stato-regioni-città-autonomie locali;

f) un rappresentante dell'ANAS designato dal Ministro delle infrastrutture e trasporti;

g) due rappresentanti delle società concessionarie di autostrade designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

h) due rappresentanti delle associazioni delle vittime della strada proposti dalla Consulta nazionale sulla sicurezza stradale.

6. La Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale svolge i seguenti compiti:

a) raccoglie, con cadenza settimanale, dati sui flussi di traffico e sull'incidentalità stradale e li elabora al fine di predisporre una carta dei rischi riferita alla rete delle strade statali, principali e secondarie, e delle autostrade. Tale elaborazione è finalizzata al rapido e capillare intervento da parte delle Forze dell'ordine nell'attività di vigilanza sul rispetto dei limiti di velocità e di regolazione dei flussi di traffico, in particolare nei giorni festivi;

b) fornisce informazioni, anche attraverso gli strumenti del servizio pubblico radiotelevisivo, ai cittadini, agli utenti e alle aziende circa gli eventi che modificano, limitano o comunque condizionano la fruizione della rete stradale e autostradale;

c) elabora e diffonde, con cadenza mensile, dati sugli incidenti stradali su scala nazionale e regionale;

d) redige ogni anno, entro il 31 dicembre, sulla base dei dati forniti entro il 31 ottobre di ogni anno da regioni, province e comuni, dall'ANAS e dalle società concessionarie autostradali, l'elenco delle strade urbane, delle strade extraurbane e delle autostrade più a rischio di incidenti stradali;

e) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a), c) e d), gli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle strade più a rischio di incidenti stradali;

f) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a), c) e d), gli interventi prioritari di potenziamento dell'illuminazione delle gallerie e delle strade più a rischio di incendi stradali;

g) individua nuove modalità d'intervento, anche mediante l'utilizzazione di strumenti ad alta tecnologia, per ridurre il numero degli incendi stradali;

h) predispone e coordina campagne di educazione stradale e di comunicazione sui rischi legati alla violazione delle norme di comportamento di

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cui al titolo V del codice della strada;

i) dispone e coordina l'installazione, nelle sole strade extraurbane, di sagome, a dimensione e forma umana, in corrispondenza dei luoghi dove si sono verificati incidenti mortali al fine di sensibilizzare gli utenti della strada ad un maggior rispetto delle norme a tutela della sicurezza stradale e di indurli a maggiore prudenza.

7. Per il funzionamento della Sala unificata di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ognuno degli anni 2004, 2005 e 2006. 8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro per ognuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediantecorrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 8. 019. Realacci, Pasetto.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis. (Norme sulla sicurezza stradale). - 1. La polizia stradale e il corpo comunale dei vigili compiono controlli mirati sulle strade nei giorni di maggiore afflusso ai locali di cui all'articolo 1, al fine di garantire prevenzione e sicurezza, e compie adeguati controlli sul tasso alcolico dei guidatori, con particolare riferimento al deflusso dei frequentatori negli orari di chiusura dei predetti locali. 2. Qualora il tasso alcolemico risulti superiore alla soglia di tolleranza consentita, è predisposto un sistema di accompagnamento su richiesta a casa o in altre strutture idonee all'accoglimento organizzato dal gestore del locale, coadiuvato dagli organi di sicurezza, i cui costi sono a carico del guidatore risultato non idoneo alla guida. 3. I responsabili dei locali di cui all'articolo 1 offrono la massima collaborazione alle eventuali campagne di informazione e prevenzione per la sicurezza promosse dai Ministeri competenti con i modi e i tempi dagli stessi stabiliti. 4. Al fine di incrementare i controlli sul tasso alcolemico dei guidatori, i comuni sprovvisti di etilometro si dotano di tale strumento entro sei mesi facendone richiesta al Ministero dell'interno. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. 013. Bressa, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Boato, Montecchi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis. (Norme sulla sicurezza). - 1. La polizia stradale compie controlli mirati sulle strade nei giorni di maggiore afflusso ai locali di cui alla presente legge, al fine di garantire prevenzione e sicurezza, e compie adeguati controlli sul tasso alcolemico dei guidatori, con particolare riferimento al deflusso dei frequentatori negli orari di chiusura dei locali di cui alla presente legge. 2. Se il tasso alcolemico risulta superiore alla soglia di tolleranza consentita, è predisposto un sistema di accompagnamento coatto a casa o in altre strutture idonee all'accoglimento organizzato dal gestore del locale, coadiuvato dagli organi di sicurezza, i cui costi sono a carico del guidatore risultato non idoneo alla guida. 3. I responsabili dei locali di cui all'articolo 1 offrono la massima collaborazione alle eventuali campagne di informazione e prevenzione per la sicurezza promosse dai Ministeri competenti con i modi e i tempi stabiliti dai medesimi. 8. 05. Zanettin, Jannone.

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Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis. (Piani coordinati di controllo della circolazione stradale). - 1. Nell'ambito delle direttive emanate dal Ministro dell'interno, in ciascuna regioneil prefetto, d'intesa con i prefetti delle altre province, sentita la Conferenza regionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, predispone il piano coordinato di controllo per la sicurezza della circolazione stradale nel quale stabilisce l'impiego coordinato delle singole forze di polizia e delle loro specialità, in modo da assicurare l'effettività dei controlli, tenendo conto, in particolare, degliindici di incidentalità rilevati negli anni precedenti, in relazione alle località ed agli orari in cui i sinistri si sono verificati ed alla loro gravità, ed assicurando la vigilanza anche negli orari notturni in considerazione delle attività di intrattenimento di maggiore rilievo. 2. Il prefetto inoltre:

a) stabilisce le necessarie intese con i servizi di soccorso pubblico e con gli enti e le associazioni che operano sul territorio, e le misure di assistenza da assicurare alle vittime ed ai loro familiari, nonché le modalità attraverso le quali questi ultimi debbono essere informati.

b) promuove ogni altra iniziativa utile per il rafforzamento delle condizioni di maggiore sicurezza stradale.

c) ordina con proprio decreto agli enti ed alle società titolari o gestori delle strade di rimuovere le condizioni di pericolo segnalate dalle forze dell'ordine o verificate a causa di incidenti. 8. 012. Sinisi, Fistarol, Grillini, Colasio, Molinari, Montecchi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis. - 1. Nell'ambito delle direttive emanate dal Ministro dell'interno, in ciascuna regione il prefetto, sentita la Conferenza regionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, predispone il piano coordinato di controllo per la sicurezza della circolazione stradale nel quale stabilisce l'impiego coordinato delle singole forze di polizia e delle loro specialità, in modo da assicurare l'effettività dei controlli, tenendo conto in particolare degli indici di incidentalità rilevati negli anni precedenti, in relazione alle località e agli orari in cui i sinistri si sono verificati ed alla loro gravità, ed assicurando la vigilanza anche negli orari notturni in considerazione delle attività di intrattenimento di maggiore rilievo. 2. Il prefetto stabilisce altresì le necessarie intese con i servizi di soccorso pubblico e con gli enti e le associazioni che operano sul territorio. 3. Il prefetto promuove ogni altra iniziativa utile per il rafforzamento delle condizioni di maggiore sicurezza stradale. 8. 07. Di Teodoro, Jannone.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis. (Guidatore designato) - 1. Allo scopo di evitare che i clienti dei locali di cui all'articolo 1 si mettano alla guida in stato di ubriachezza, è istituitala figura del «guidatore designato», ovvero il cliente che si assume la responsabilità di non bere alcolici nel corso della serata per poter guidare all'uscita del locale. 2. Il guidatore designato accetta di sottoporsi al momento dell'uscita, al controllo del tasso alcolemico ottenendo l'ingresso gratuito e le consumazioni non alcoliche a prezzi scontati. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i locali di cui all'articolo 1 possono usufruire di un finanziamento in conto capitale pari al 100 per cento delle seguenti spese:

a) acquisto di un etilometro;

b) promozione di campagne di sensibilizzazione dei guidatori con l'invito

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a sottoporsi al controllo del tasso alcolemico;

c) diffusione di informazioni sui mezzi pubblici utilizzabili in caso di impossibilità di mettersi alla guida e sulla possibilità di pernottamento in strutture alberghiere convenzionate.

4. Per le finalità di cui al comma 3 sono stanziati a favore dei locali di cui all'articolo 1, 10 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006, le cui modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. 011. Gambini, Grillino, Leoni, Ruzzante, Carli, Boato, Bressa, Montecchi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis. - 1. Il Presidente del consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove accordi volontari per la sicurezza stradale degli utenti delle discoteche e locali da ballo anche mirati alla realizzazione del progetto «guidatore designato» e per la facilitazione dell'autotest del tasso alcolemico. 8. 08. Boato, Raffaldini, Gambini, Leoni, Grillini, Ruzzante, Carli, Rava, Bressa, Montecchi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis. - 1. Al fine di garantire l'incolumità dei frequentatori dei locali di cui all'articolo 1 e degli altri utenti della strada negli orari successivi alla chiusura prevista dalla presente legge, nonché per garantire adeguati controlli sul tasso alcolemico dei guidatori, l'organico della polizia stradale è aumentato di 2000 unità. 8. 020. Grillini, Ruzzante, Montecchi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis. (Norme sulla sicurezza stradale). - 1. Al fine di garantire negli orari di chiusura la sicurezza dei frequentatori dei locali di cui all'articolo 1, e al fine di compiere adeguati controlli sul tasso alcolemico dei guidatori, l'organico della polizia stradale è aumentato di 2000 unità. 8. 014. Grillini, Montecchi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis. (Modifica dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) - 1. All'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo periodo è soppresso. 8. 09. Raffaldini, Gambini, Leoni, Grillini, Ruzzante, Carli, Rava, Boato, Bressa, Montecchi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis. (Modifica dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992,

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n. 285) - 1. All'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, terzo periodo, dopo le parole «atmosferiche di qualsiasi natura» sono aggiunte le seguenti «e dalle ore 3 alle ore 5». 8. 010. Bressa, Raffaldini, Gambini, Leoni, Grillini, Ruzzante, Carli, Rava, Boato, Montecchi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis. - 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 186, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Il giudice può disporre altresì la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Il lavoro di pubblica utilitànon può essere inferiore a cinque giorni, né superiore a trenta giorni. In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 99, comma 2, del codice penale, il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a quindici giorni. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto, d'intesa con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività viene comunque svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.

b) all'articolo 187, comma 7, sono aggiunte, in fine, le parole: nonché ledisposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 186. 8. 015. Verro.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis. (Modifiche al codice della strada) - 1. All'articolo 208, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dopo le parole «dal presente codice» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi quelli derivanti dall'ammenda di cui al comma 2 dell'articolo 186,». 8. 016. Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Boato, Montecchi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis. (Modifiche al codice della strada) - 1. All'articolo 208, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

d) ai comuni che ne fanno richiesta per l'acquisto di etilometri e per l'istituzione del servizio dei volontari per la sicurezza. 8. 017. Bressa, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Boato, Montecchi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis. (Fondo contro l'incidentalità notturna). - 1. È istituito il «Fondo contro l'incidentalità notturna» presso il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito, nel mese di novembre, tra le otto province che - in base ai risultati constatati dal Ministero della salute secondo quanto prescritto dall'articolo 8, comma 1 - hanno registrato, nel periodo tra il mese di novembre dell'anno precedente e il mese di ottobre dell'anno in corso, la maggiore mortalità causata da incidenti stradali avvenuti tra le ore 23 e le ore 7, calcolata rispetto alla popolazione residente per provincia. Alla provincia che ha registrato la casistica peggiore è destinata una quota pari al 30 per cento del Fondo; le quote restanti sono ripartite in parti uguali tra le sette province rimanenti. 3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le

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attività di contrasto all'incidentalità notturna attuate mediante:

a) il potenziamento dei mezzi della polizia locale;

b) il finanziamento delle attività di controllo notturne;

c) il potenziamento o l'attivazione del servizio notturno dei mezzi di trasporto pubblico;

d) la promozione e il finanziamento nelle ore notturne del servizio taxi e di noleggio di autoveicoli con autista;

e) la promozione e il finanziamento del settore alberghiero che accoglie la clientela nelle vicinanze dei locali notturni.

4. Ai soggetti cui si applica la sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva di 500 euro, daversare al Fondo contro l'incidentalità notturna, se la violazione causa della medesima sanzione è stata rilevata tra le ore 23 e le ore 7. 5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione del presente articolo. 8. 018. Buontempo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis. (Norme sulla prevenzione) - 1. Le Regioni e le altre amministrazioni locali promuovono l'informazione dei giovani sui pericoli ed i rischi connessi alla circolazione stradale soprattutto con riferimento alle condizioni fisiche di chi si mette alla guida ed alle conseguenze che possono avere sulle stesse l'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti. 2. I titolari dei locali di cui all'articolo 1, sono tenuti a collaborare con le autorità sanitarie locali e con coloro ai quali è deputata l'opera di informazione dei giovani, mettendo a disposizione idonei spazi nell'ambito dei locali per i necessari contatti. 3. Nell'ambito di tale attività si promuove la sottoposizione a test dell'alcolemia di coloro che si accingono a porsi alla guida. 4. I guidatori che rifiutano, una volta accertato il superamento del limite di alcolemia consentito, di lasciare la guida ad altra persona, sono assoggettati, ferme restando le penalità previste dal vigente codice della strada, alla frequenza di programmi obbligatori di educazione stradale e trattamento. 8. 01. (nuova formulazione) Jannone, Bertolini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis. - 1. Le Regioni e le altre amministrazioni locali promuovono l'informazione dei giovani sui pericoli ed i rischi connessi alla circolazione stradale soprattutto con riferimento alle condizioni fisiche di chi si mette alla guida ed alle conseguenze che possono avere sulle stesse l'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti. 2. I titolari dei locali di cui all'articolo 1, sono tenuti a collaborare con le autorità sanitarie locali e con coloro ai quali è deputata l'opera di informazione dei giovani, mettendo a disposizione idonei spazi nell'ambito dei locali per i necessari contatti. 3. Nell'ambito di tale attività si promuove la sottoposizione a test dell'alcolemia di coloro che si accingono a porsi alla guida. In caso di positività del test deve essere offerta la possibilità dell'accompagnamento gratuito a domicilio ovvero l'alloggio in struttura alberghiera. 8. 03. (nuova formulazione) Mascia, Mantovani.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis. - 1. È fatto obbligo ai gestori di promuovere, all'interno dei propri locali e nel corso dell'esercizio dell'attività, periodiche campagne di

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sensibilizzazione dei giovani alla guida responsabile dei veicoli, e di informazione sulle conseguenze dannose della assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e alcoliche e di ogni altra sostanza che alteri le condizioni psicofisiche, secondo programmi preventivamente comunicati al prefetto. In caso di violazione di tale obbligo il prefetto applica la sanzione amministrativa della chiusura dell'esercizio da un mese a un anno. In caso di recidiva la licenza è revocata. 8. 04. Sinisi, Fistarol, Grillini, Colasio, Molinari, Montecchi.

ART. 9.

(Sanzioni). Sopprimerlo. 9. 103. Bellillo, Rizzo.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: le seguenti sanzioni, fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: le sanzioni previste dall'articolo 221-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni. *9. 101. Jannone.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: le seguenti sanzioni, fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: le sanzioni previste dall'articolo 221-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni. *9. 105. Gambini, Montecchi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da 1.000 euro a 2.000 euro con le seguenti: da 50 a 300 euro.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

b) per le violazioni successive, commesse nel corso di 12 mesi, da 100 euro a 400 euro;

sopprimere il comma 2;

al comma 3, sostituire le parole: prefetto territorialmente competente con la seguente: sindaco. 9. 102. Moroni.

(Votazione dell'articolo 9) Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

Art. 9-bis. (Vigilanza privata nelle discoteche). - 1. All'articolo 133, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le discoteche, le sale da ballo e le attività affini possono destinare alla vigilanza privata esclusivamente guardie particolari senza porto d'armi, in possesso dellalicenza di cui all'articolo 134». 2. Le guardie destinate alla vigilanza nei locali di cui all'articolo 1 esercitano la propria attività nel rispetto delle competenze e delle attribuzioni ad essi riconosciute dalla legislazione vigente e partecipano obbligatoriamente a corsi di formazione e di aggiornamento gratuiti, organizzati dalle regioni, tenuti da esperti delle Forze di polizia e da personale specializzato nella conoscenza del mondo giovanile, tutela della salute e prevenzione di comportamenti a rischio. 3. Per l'installazione nei locali di cui all'articolo 1 di dispositivi di difesa passiva, quali apparati fissi di controllo radiogeno (metal detector) e di

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connessione con sistemi di tele-allarme collegati con le Forze di polizia e per la manutenzione degli impianti di sicurezza sono stanziati 50 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006, le cui modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art.9-ter. (Formazione del personale). - 1. Le regioni provvedono alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale dei locali di cui all'articolo 1, attraverso l'organizzazione di corsi gratuiti, la cui frequenza è obbligatoria, nelle seguenti materie:

a) prevenzione di comportamenti a rischio, rapporti con i servizi pubblici preposti alla tutela sanitaria e dell'ordine pubblico;

b) primo intervento sanitario in caso di malori, collassi, crisi di panico edaltre eventuali emergenze sanitarie.

2. I gestori dei locali di cui all'articolo 1 consentono, di intesa con le strutture sociosanitarie locali, l'intervento di operatori sociali all'interno e all'esterno dei locali medesimi, per lo svolgimento di attività di prevenzione, informazione, sensibilizzazione e contenimento dei rischi. 3. Nei locali di cui all'articolo 1 appositi spazi sono destinati ad accogliere materiali informativi predisposti nell'ambito di campagne pubbliche sui pericoli derivanti dall'uso di alcolici e di stupefacenti, per la prevenzione di malattie a trasmissione sessuale e per la sicurezza stradale. 4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono stanziati 2,5 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006, le cui modalità di ripartizione e di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro della salute, di intesa con il Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 9. 015. Gambini, Grillino, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Boato, Montecchi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis. (Compiti delle guardie particolari giurate). - 1. Le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e 134 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, impiegate nei locali di cui all'articolo 1 aventi una capienza superiore a 1.000 posti devono essere preventivamente formate anche su materie attinenti il primo soccorso sanitario. Nei rimanenti locali la predetta formazione deve essere posseduta o dal titolare o da un addetto. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, almeno una delle guardie giurate, nel caso di locali aventi capienza superiore a 1.000 posti, il titolare o un addetto, nei rimanenti locali, dovranno possedere laformazione di cui al comma 1. 3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 può essere derogato solo nel caso in cui nei locali di cui al presente articolo sia garantita la presenza di personale sanitario attraverso convenzioni con la CRI, con altre strutture di volontariato, o con strutture sanitarie private o liberi professionisti da stipularsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. *9. 016. Bressa, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Boato, Montecchi.

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Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis. (Compiti delle guardie particolari giurate). - 1. Le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e 134 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, impiegate nei locali di cui all'articolo 1 aventi una capienza superiore a 1.000 posti devono essere preventivamente formate anche su materie attinenti il primo soccorso sanitario. Nei rimanenti locali la predetta formazione deve essere posseduta o dal titolare o da un addetto. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, almeno una delle guardie giurate nel caso di locali aventi capienza superiore a 1.000 posti, il titolare o un addetto, nei rimanenti locali, dovranno possedere laformazione di cui al comma 1. 3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 può essere derogato solo nel caso in cui nei locali di cui al presente articolo sia garantita la presenza di personale sanitario attraverso convenzioni con la CRI, con altre strutture di volontariato, o con strutture sanitarie private o liberi professionisti da stipularsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. *9. 02. Jannone.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis. (Compiti delle guardie particolari giurate). - 1. Le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e 134 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, impiegate nei locali di cui all'articolo 1, aventi una capienza superiore a 1.000 posti devono essere preventivamente formate anche su materie attinenti il primo soccorso sanitario. 2. Almeno una delle guardie particolari giurate, nel caso di locali aventi capienza superiore a 1.000 posti, il titolare o un addetto, nei rimanenti locali, devono possedere la formazione di cui al comma 1. 3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 può essere derogato solo nel caso in cui nei locali di cui al presente articolo sia garantita la presenza di personale sanitario attraverso convenzioni con la CRI, con altre strutture di volontariato, o con strutture sanitarie private o liberi professionisti da stipularsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 9. 04. Mascia, Mantovani.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis. (Volontari della sicurezza) - 1. I comuni o gruppi di essi possonoautorizzare l'istituzione di un servizio volontario di sorveglianza per la sicurezza, che i gestori dei predetti locali sono tenuti a ospitare. I volontari della sicurezza hanno lo scopo di prevenire, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze, il formarsi di fenomeni anomali che mettono a repentaglio la sicurezza dei clienti dei locali di cui all'articolo 1 ed espletano il servizio di accompagnamento a casa su richiesta. 2. Per essere considerati idonei all'incarico di cui al comma 1, i cittadini che si rendono disponibili devono:

a) avere un'età compresa tra i 40 e i 60 anni;

b) essere residenti o domiciliati nei comuni che istituiscono il servizio di cui al comma 1;

c) essere in possesso di idoneità psico-fisica specifica dimostrata mediante certificato medico di emissione non anteriore di tre mesi.

2. Annualmente la Polizia Municipale:

a) definisce e aggiorna l'elenco dei locali da ballo per i quali richiedere lavigilanza dei volontari della sicurezza, sentito anche il parere delle associazioni di categoria dei locali da ballo più rappresentative a livello locale;

b) emana un bando rivolto ai volontari che vogliono aderire all'iniziativa.Valutata la domanda, la Polizia Municipale invita gli aspiranti a colloqui individuali con il Comandante o suo delegato per valutarne le attitudini e

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conoscerne le esigenze.

3. La Polizia Municipale organizza brevi corsi di formazione rivolti ai volontari prescelti, prima dell'inizio del servizio. 4. La Polizia Municipale assegna altresì ad un gruppo di volontari i locali dove espletare il servizio e fornisce a ciascuno degli incaricati gli elementi di riconoscibilità e una tessera di riconoscimento attestante la qualifica di incaricato di pubblico servizio. 5. Il rapporto tra i volontari, i gestori dei locali da ballo di cui all'articolo 1, il personale ed i clienti deve essere improntato all'educazione, al rispetto, alla tolleranza e alla disponibilità. Laddove nel locale o davanti ad esso vi sia un operatore della Polizia Municipale o di altri corpi di polizia in servizio, il volontario collabora senza interferire o sostituirsi all'agente. 6. Le modalità di svolgimento del servizio, compresi i contenuti dei corsi di formazione, sono stabiliti dai comuni interessati con proprio regolamento. 7. A copertura degli oneri di cui al presente articolo è istituito a favore dei comuni che autorizzano il servizio di cui al comma 1 il Fondo per i volontari della sicurezza finanziato con una quota degli introiti derivanti dalle ammende i cui proventi sono destinati allo Stato ai sensi dell'articolo 208, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 9. 014. Bressa, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Boato, Montecchi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis. (Installazione di sistemi di videosorveglianza) - 1. Al fine di elevare il livello di sicurezza e combattere lo spaccio di stupefacenti nelle pertinenze degli esercizi di cui all'articolo 1, i gestori possono dotarsi di sistemi di videosorveglianza, il cui utilizzo è regolamentato dal Garante per la protezione dei dati personali entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Per l'installazione dei dispositivi di cui al comma 1 sono stanziati 10 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006, le cui modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 9. 012. Boato, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis. (Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Restano ferme le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle relative norme d'attuazione nelle materie disciplinate dalla presente legge. 9. 09. Detomas, Zeller, Widmann.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis. (Revisione dell'imposta sugli intrattenimenti). - 1. Alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, al punto tariffa 1, le parole: «anche in discoteche e sale da ballo» sono soppresse. 2. All'onere costituito dalle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006,

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si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell' interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 9. 017. Bressa, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Boato, Montecchi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis. (Agevolazioni fiscali). - 1. Il numero 7) della tabella annessa alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato. 2. All'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «ivi compresi gli impianti elettrici,» sono aggiunte le seguenti: «impianti di luci e stereofonici,».

b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «h-bis) esercenti attività didiscoteche e sale da ballo».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milionidi euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 9. 018. Boato, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.

ART. 10.

(Disposizione finanziaria). Sopprimerlo. 10. 1. Mascia, Mantovani. Votazione dell'articolo 10) RT. 11. (Entrata in vigore). Sopprimerlo. 11. 2. Jannone. Subemendamenti all'emendamento 11. 10. della Commissione All'emendamento 11. 10. della Commissione, sostituire le parole: il sessantesimo con le seguenti: dopo un anno e sei mesi dal. 0. 11. 10. 1. Gambini, Leoni, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato,Bressa, Montecchi. All'emendamento 11. 10. della Commissione, sostituire le parole: il sessantesimo con le seguenti: dopo un anno dal. 0. 11. 10. 2. Grillini, Leoni, Gambini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato,Bressa, Montecchi. All'emendamento 11. 10. della Commissione, sostituire la parola: sessantesimo con la seguente: centottantesimo. 0. 11. 10. 3. Leoni, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato,Bressa, Montecchi. All'emendamento 11. 10. della Commissione, sostituire la parola: sessantesimo con la seguente: novantesimo. *0. 11. 10. 5. Oricchio. All'emendamento 11. 10. della Commissione, sostituire la parola: sessantesimo con la seguente: novantesimo. *0. 11. 10. 4. Grillini, Bressa, Ruzzante, Leoni, Gambini, Boato, Montecchi.

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Al comma 1, sostituire le parole: il giorno successivo con le seguenti: il sessantesimo giorno successivo. 11. 10. La Commissione. Votazione dell'articolo 11)

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camera22-03-04 discussione camere 22-03-04 Resoconto stenografico dell'Assemblea Seduta n. 442 del 22/3/2004 --------------------------------------------------------------------------------

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-------------------------------------------------------------------------------- ... Discussione del testo unificato dei progetti di legge: Molinari; Cola; Peretti; Gambini ed altri; d'iniziativadel Governo; Polledri e Rodeghiero; Buontempo: Disciplina dell'attività delle discoteche e delle sale da ballo (566-592-1155-3068-4180-4341-4421) (ore 17,40). PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato dei progetti di legge di iniziativa dei deputati: Molinari; Cola; Peretti; Gambini ed altri; d'iniziativa del Governo; Polledri e Rodeghiero; Buontempo: Disciplina dell'attività delle discoteche e delle sale da ballo. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 566 ed abbinati) PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento, senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento. Avverto altresì che la I Commissione (Affari costituzionali) s'intende autorizzata a riferire oralmente. Il relatore, onorevole D'Alia, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIAMPIERO D'ALIA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione affari costituzionali,dal mese di ottobre dello scorso anno, ha esaminato i diversi progetti di legge recanti disposizioni concernenti l'attività delle discoteche e delle sale da ballo, tra i quali è compreso anche un disegno di legge presentato dal Governo. La finalità comune di tutte le iniziative legislative in materia consiste nell'adozione di misure volte a ridurre, per quanto possibile, il drammatico fenomeno degli incidenti stradali, spesso mortali, che si verificano soprattutto nelle notti di fine settimana e che coinvolgono, principalmente, i giovani che escono dalle discoteche

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e dai locali di ritrovo notturno (come testimonia, ancora una volta, il tragico evento occorso all'alba dello scorso sabato, in provincia di Pavia). La Commissione ha svolto un'attività istruttoria ampia e approfondita, al fine di verificare quali siano le cause dalle quali primariamente traggono origine le cosiddette stragi del sabato sera e di individuare le misure di tipo preventivo da adottare, per porre argine alle medesime stragi. Contributi significativi all'approfondimento conoscitivo sono stati, in particolare, apportati dalle audizioni di esperti e di rappresentanti delle associazioni rappresentative delle istanze più direttamente coinvolte dal provvedimento al nostro esame. Ad esito dell'istruttoria conoscitiva, la Commissione ha ritenuto che, tra le cause alle quali va principalmente ricondotta l'incidentalità del sabato sera, un ruolo non certamente trascurabile sia da iscrivere a tre elementi critici: l'ora tarda di chiusura dei locali, le condizioni estreme dal punto di vista acustico e di illuminazione in cui normalmente si svolge l'attività di intrattenimento e, non ultimo, l'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. Il complesso delle disposizioni recate dal testo elaborato dalla Commissione mira, pertanto, ad incidere su questi tre fattori. L'articolo 1 del testo unificato approvato dalla Commissione stabilisce, infatti, quale requisito per la concessione della licenza ai gestori di pubblici esercizi, locali e circoli che erogano servizi di intrattenimento musicali e danzanti la previa iscrizione del titolare in un apposito registro tenuto presso la camera di commercio, novellando il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza mediante l'introduzione dei nuovi articoli 68-bis e 68-ter. Il medesimo articolo 1 disciplina, altresì, la durata massima delle attività di intrattenimento musicale e danzante stabilendo che nei predetti esercizi le stesse debbano cessare entro le 3 del mattino. La prosecuzione di tale attività fino alle 4 del mattino nei mesi di giugno, luglio ed agosto si giustifica in

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relazione alle più ampie possibilità di recupero fisico presenti in un periodo dell'anno in cui sono maggiori i momenti di riposo. Merita, comunque, di essere approfondita, anche in seno al Comitato dei nove, la possibilità di estendere a tutti i mesi dell'anno il termine delle 4 antimeridiane. Voglio comunque precisare che con tale disposizione non si è voluto incidere sull'orario di chiusura degli esercizi interessati che non è, quindi, oggetto di regolamentazione da parte del legislatore statale. La norma si limita, infatti, ad introdurre un vincolo limitato solo alle attività musicali e danzanti prevedendosi, del resto, che gli avventori presenti nei locali al momento della cessazione delle predette attività possano continuare a trattenervisi. Esplicite deroghe al predetto obbligo sono previste solo in limitatissimi casi: il 31 dicembre, a Ferragosto e nei giorni di carnevale in cui si è soliti festeggiare. Una deroga parziale, non prevista nel testo unificato predisposto ad esito dei lavori del Comitato ristretto, è stata invece successivamente prevista per le isole nelle quali è interdetta la circolazione degli automezzi ad uso privato, atteso che in tale ambito è per definizione esclusa la problematica che il provvedimento intende affrontare. A tale proposito sarebbe, probabilmente, opportuno circoscrivere tale deroga alle isole minori, ed anche su questo punto mi riservo un'ulteriore riflessione. Come ho già detto all'inizio del mio intervento, il progetto di legge individua l'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche quale concausa degli incidenti stradali che coinvolgono soprattutto i giovani. Sotto tale profilo introduce, sempre all'articolo 1, il divieto di vendita e consumo di tali bevande tra le ore 2 e le ore 6 di mattina. Ove tale arco temporale fosse ritenuto troppo limitativo potrebbe valutarsi la possibilità di rimodularlo tra le 3 e le 6 del mattino. È comunque importante precisare che tale prescrizione è estesa a tutti i locali pubblici o aperti al pubblico, che sono, altresì, tenuti a distribuire

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gratuitamente acqua, e non ha, quindi, un ambito di applicazione limitato alle sole discoteche e sale da ballo, per le quali, peraltro, il citato divieto opera comunque a partire dall'ora precedente alla cessazione delle attività musicali o danzanti. Con riferimento a tali esercizi è stato, inoltre, introdotto un vincolo in ordine al prezzo di vendita delle bevande non alcoliche finalizzato ad incentivarne l'uso a scapito di quelle alcoliche. Il più generale problema del contrasto all'alcolismo è affrontato nei successivi articoli da 2 a 5, non presenti nel testo unificato inizialmente predisposto, e quindi frutto di emendamenti successivi approvati dalla Commissione. In particolare, ai sensi dell'articolo 2, che introduce nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza il nuovo articolo 86-bis, si dispone che il ministro dell'interno, con decreto emanato di concerto con il ministro della salute, abbia la facoltà di sospendere il rilascio delle licenze per la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, che viene comunque vietata tra le ore 23 e le ore 8 nei casi in cui avvenga in forma ambulante, con apparecchi di distribuzione automatica o sulle aree pubbliche o negli esercizi siti nelle aree di servizio delle strade. Preannuncio che, per finalità di coordinamento con il già vigente divieto di vendita di tali bevande sulle autostrade, potrebbe valutarsi di ridurre l'ambito di applicazione di tale disposizione dalle ore 23 alle ore 7 antimeridiane. Il disfavore nei confronti del consumo notturno di alcolici, laddove possa tradursi in un rischio per l'ordine e la sicurezza pubblici è, del resto, confermato dal divieto di trasportare nelle autovetture bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori aperti dalle ore 22 alle ore 6. A tale proposito, sarebbe forse opportuno ampliare l'ambito di applicazione di tale divieto a tutti i veicoli, oltre ad estendere anche alla sua violazione la sanzione già prevista al comma 3 dello stesso articolo 2. L'articolo 2 reca, poi, altre disposizioni in materia di contrasto all'alcolismo. Si pensi, a tale proposito, all'obbligo di apporre sui contenitori delle bevande alcoliche e superalcoliche le informazioni in ordine al loro corretto consumo, che i ministri dell'interno e della salute sono chiamati a dettare. Il consumo da parte dei giovani di tali prodotti dovrebbe essere disincentivato con la previsione del divieto di qualsiasi attività promozionale in materia di alcolici, oltre che dei messaggi pubblicitari volti ad assimilarli ad avvenimenti sportivi o musicali. Viene altresì fatto obbligo ai titolari di tutti gli esercizi in cui si vendono o si somministrano alimenti e bevande di esporre in modo visibile l'indicazione di quali siano i soggetti per i quali, ai sensi dell'articolo 689 del codice penale, vige il divieto di vendita previsto per alcolici e superalcolici. Ritengo tuttavia che sui commi 5, 6 e 7 dell'articolo 2 debba essere fatta un'ulteriore riflessione, valutando appieno l'effettiva efficacia del divieto di attività promozionale rispetto all'obiettivo perseguito, nonché il potenziale impatto negativo che tali disposizioni rischiano di arrecare ad importanti attività economiche. Per questo mi riservo di sollevare delle questioni in sede di Comitato deinove e di proporre, se del caso, un'apposita proposta emendativa. L'articolo 3 del provvedimento interviene sull'articolo 689 del codice penale, riscrivendone il comma 1, di cui peraltro non altera significativamente la portata, limitandosi a specificare che la sanzione dell'arresto fino ad un anno si applica a chiunque venda per asporto o somministri bevande alcoliche o superalcoliche ai minori di anni 16 o a chi si trova in manifeste condizioni di deficienza psichica. L'articolo 4 è invece volto ad inasprire il divieto di vendita al banco di bevande alcoliche nelle aree di servizio lungo le autostrade, già previsto dall'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125 (legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati). Tale prescrizione, infatti, oltre ad essere estesa anche alle bevande superalcoliche, riguarderà anche la somministrazione e il consumo, con uno

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slittamento di un'ora dell'arco temporale attualmente previsto per l'operare

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del divieto. La parte del testo dedicata alle disposizioni di contrasto dell'alcolismo si conclude con l'articolo 5, che rimanda, per la definizione delle locuzioni «bevande alcoliche» e «bevande superalcoliche», più volte utilizzate nel provvedimento, alle definizioni già introdotte nell'ordinamento dall'articolo 1, comma 2, della predetta legge quadro sull'alcolismo. L'articolo 6 del provvedimento, non presente originariamente nel testo ma elaborato in sede di Comitato ristretto, prevede la possibilità per il questore di stabilire il divieto di accesso alle discoteche e alle sale da ballo, che non può avere durata superiore ad un anno, nei confronti di coloro che risultano condannati con sentenza definitiva per uno dei delitti puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Gli articoli 7, 8 e 9 affrontano, infine, le problematiche connesse alla persistenza e al volume della musica, al microclima dei locali e all'intermittenza delle luci, nel presupposto che si tratti di fattori che, a vario titolo, possono indurre nei frequentatori delle discoteche e delle sale da ballo l'insorgere di condizioni psicofisiche inadeguate alla guida dei veicoli. Si rimette in particolare ad un regolamento governativo di attuazione la fissazione dei ritmi di diffusione della musica, che devono essere determinati in modo da assicurare pause temporali ed una diminuzione graduale del volume nell'ora precedente alla cessazione delle attività di intrattenimento musicale e danzanti. Con lo stesso strumento normativo, sono altresì disciplinati l'uso delle luci, comprese quelle stroboscopiche e ad intermittenza, i parametri microclimatici delle sale, in termini di temperatura, di ricambio d'aria e di tasso minimo di anidride carbonica, e l'uso di fumogeni e dei fasci di luce. Tenuto conto delle difficoltà oggettive connesse all'adeguamento delle strutture alle prescrizioni tecniche, si potrebbe in realtà prevedere che il regolamento sia da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, rimettendo altresì a tale fonte normativa secondaria il compito di stabilire il termine entro il quale i gestori devono adeguarsi a tali prescrizioni. Le strutture tenute al rispetto dei parametri stabiliti dal predetto regolamento dovranno dotare i locali di supporti tecnici idonei a garantire l'osservanza delle prescrizioni dettate da esso e più in generale dalla stessa legge per la definizione delle caratteristiche tecniche di tali supporti e per le modalità inerenti il loro impiego, mentre quanto al termine entro il quale il loro uso sarà considerato obbligatorio si rimanda ad un successivo regolamento del Ministero delle attività produttive. L'articolo 8 introduce uno strumento, che ritengo molto importante e necessario per valutare l'impatto effettivo delle prescrizioni contenute in questa legge e, più in generale, il rapporto tra gli eventi mortali e traumatologici connessi agli incidenti stradali che si verificano nelle ore notturne e l'abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope e di bevande alcoliche e superalcoliche. Si tratta dell'attività di monitoraggio, attribuita al Ministero della salute, che la esplicherà anche sulla base dei dati forniti dalle aziende sanitarie locali e dalle direzioni regionali e provinciali del lavoro. È, peraltro, previsto che un decreto del ministro dell'istruzione promuova, nell'ambito delle iniziative e dei programmi sociali, scolastici e dei corsi universitari, piani di informazione dei giovani sulla sicurezza stradale, con particolare riferimento agli effetti derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche e di sostanze stupefacenti o psicotrope. L'articolo 10, introdotto dalla Commissione al fine di recepire una condizione espressa dalla V Commissione, ai sensi dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione, reca la clausola in base alla quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'ultimo articolo dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. --------------------------------------------------------------------------------

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Resta, infine, da precisare il quadro sanzionatorio. A tale proposito, vorrei precisare che l'esercizio non autorizzato delle attività di intrattenimento musicale e danzante è sanzionato, a norma dell'articolo 666 del codice penale, con la previsione della chiusura del locale per un periodo non inferiore a 15 giorni in caso di difetto di licenza. Laddove, inoltre, le attività non autorizzate siano poste in essere al di fuori di pubblici esercizi, è sempre disposta la confisca delle attrezzature tecniche, anche se di proprietà di soggetti diversi dagli organizzatori. La mancata cessazione delle attività autorizzate entro gli orari massimi previsti, così come il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di divieto di vendita degli alcolici e superalcolici nell'ora precedente la cessazione delle medesime attività, comportano l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Una sanzione analoga è prevista anche a carico di chi, tra le ore 23 e le ore 8, somministra o vende alcolici e superalcolici in forma ambulante nelle aree pubbliche o negli esercizi siti nelle aree di servizio delle strade, nonché ai danni di chi trasporta, tra le 22 e le 6 antimeridiane, bevande alcoliche e

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superalcoliche in contenitori aperti. Anche la violazione del divieto di accesso alle discoteche ed alle sale da ballo disposto dal questore è sanzionato con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, mentre per il mancato adeguamento alle prescrizioni tecniche in materia di volume della musica, microclima e luce, è prevista la sospensione temporanea della licenza, di cui al nuovo articolo 68-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Grillini. Ne ha facoltà.

FRANCO GRILLINI. Signor Presidente, è in corso in questi giorni una lodevole e ben impostata campagna informativa, promossa dal Ministero delle attività produttive, sugli incidenti domestici (come risulta anche dal sito Internet www.casasicura.info), sulla quale vorrei svolgere alcune osservazioni, prima di esprimere la mia opinione, anche a nome del gruppo cui appartengo, sulla questione degli incidenti stradali, che costituisce il cuore del provvedimento in esame (che prende il nome del ministro per i rapporti con il Parlamento, Carlo Giovanardi). Nel sito Internet del Ministero delle attività produttive si evidenzia che dall'indagine multiscopo del 1999, condotta dall'ISTAT, sugli aspetti della vita quotidiana emerge che in Italia ogni anno si verificano 3 milioni e 672 mila incidenti domestici, che coinvolgono 3 milioni e 48 mila persone, di cui 68 mila bambini. Secondo i dati emersi, molti incidenti potrebbero essere prevenuti e le lesioni responsabili di invalidità permanente sono più frequenti di quelle conseguenti ad incidenti stradali (dalla grave disabilità al ritardo mentale). Nessuno finora, a proposito di quest'enorme quantità di incidenti domestici, ha proposto di chiudere ovvero di limitare l'uso delle abitazioni domestiche, come invece il ministro Giovanardi pretende di fare a proposito delle discoteche. Il ministro delle attività produttive ha dato vita ad una campagna intelligente, fornendo consigli su come evitare i 2 mila morti circa tra le mura delle abitazioni ogni anno, per non parlare, come ho affermato precedentemente, delle centinaia e centinaia di invalidi permanenti. La Presidenza del Consiglio dei ministri propone un discorso diverso a proposito di tempo libero, di divertimento notturno, di sale da ballo, di discoteche e locali notturni in generale, che vengono additati alla pubblica opinione ormai da anni. È un discorso, ministro, che va avanti, se non sbaglio, da una quindicina di anni e che si ricollega ad un impegno particolare con --------------------------------------------------------------------------------

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cui lei si è identificato, per così dire, anima e corpo; è diventato, oserei dire, persino una sua ossessione. La mia opinione è che lei, ministro Giovanardi, in questi anni abbia commesso un errore madornale, soprattutto per quanto concerne l'indicazione dei locali da ballo, dei locali notturni, dell'uso del tempo libero in orari notturni quali massimi responsabili degli incidenti stradali. In questi giorni, in televisione abbiamo visto uno spot, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri,che non condivido per nulla. Ritengo che il messaggio di tale spot sia sbagliato e mi chiedo se sia corretto che la Presidenza del Consiglio dei ministri avvii una campagna con questi contenuti prima dell'approvazione del provvedimento in esame. Chiaramente, la Presidenza del Consiglio si assumerà le proprie responsabilità sia per l'utilizzo del danaro pubblico, sia per i messaggi che veicola attraverso questo spot. Presidente, ministro, mi sono preso la briga di appuntarmi le frasi pronunciate in questo spot. La prima frase è: «Vai in discoteca per vedere Laura, ma ci arrivi così tardi che lei è già con Marco». Francamente, già in questa prima frase emerge quella cultura maschilista che spesso è alla base delle risse nei locali da ballo; infatti, le poche risse che avvengono sono dovute esattamente al tipo di culturache ritroviamo nello spot della Presidenza del Consiglio dei ministri. Mi riferisco, cioè, all'idea che si vada in discoteca per «rimediare» e che, se non si arriva in tempo, la ragazza si è già messa con un altro. Ministro, il messaggio è terribile sotto il profilo morale, sotto il profilo dei contenuti, sotto il profilodella concezione che abbiamo della donna. Prosegue lo spot: siccome, evidentemente, Laura si è messa con Marco, il ragazzo è talmente depresso che si beve una «bomba», si prende due pasticche. A questo punto, si vede un cervello che si spappola e la voce in sottofondo dice: «Questo è quello che si è modificato nel tuo cervello». Subito dopo, alle 4, il ragazzo inforca la moto senza indossare il casco e, come se non bastasse, telefona a Laura. Quindi, si vede un ragazzo in motocicletta che ha bevuto, con il cervello spappolato, senza casco, a un tot di chilometri all'ora, che parla al cellulare. Ministro, chi ha mai visto una cosa del genere? Ci vogliono capacità straordinarie! Dunque, il ragazzo telefona a Laura, la quale non può rispondere perché sta baciando Marco. Ovviamente, il giudizio morale di chi vede lo spot è immediato e si rivolge al comportamento di Laura

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che sta baciando Marco (altra scena di maschilismo allo stato puro). A questo punto, incidente, frenata, rumore di impatto, voce di sottofondo (si vede il ragazzo con la gamba amputata) che dice: «E intanto ti sei giocato il posto in squadra. Ma ne valeva la pena? Accorcia la notte, allunga la vita». Ministro Giovanardi, trovo questo spot veramente terribile. Se sono stati spesi dei soldi - e saranno stati spesi - si poteva fare uno sforzo di creatività maggiore e anche - me lo lasci dire - di maggiore correttezza politica. «Accorcia la notte, allunga la vita»: qui veniamo al nocciolo del provvedimento. Si dice che, ogni anno, il venerdì e il sabato sera si registrano un certo numero di morti sulle strade. La maggior parte di questimorti è costituita da giovani. La colpa di questo fatto - perché di colpa si tratta nel vostro messaggio, perché avete colpevolizzato senza dare soluzione al problema, avete cercato e trovato un capro espiatorio, indicandolo ovviamente ai genitori e alle famiglie, giustamente preoccupati - sono i locali da ballo, i locali notturni e il tempo libero dei ragazzi, da colpevolizzare e da criminalizzare per queste morti che preoccupano tutti, signor ministro. Nessuno vuole sottovalutare l'importanza di ciò che avviene sulle strade. Ma perché, signor ministro, visto che in Italia si verificano oltre 230 mila incidenti l'anno, ci preoccupiamo soltanto delle cosiddette stragi del sabato sera? Lo sa, ministro Giovanardi, che l'ISTAT finalmente ha cancellato la dizione «stragi del --------------------------------------------------------------------------------

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sabato sera» dal suo annuario? Lo sa perché, signor ministro, questa dizione è stata cancellata? Questa dizione era tanto cara ai mezzi di informazione di massa, così capaci a creare miti, fatti e modi di pensare che, a mio parere, proprio come in questo caso, producono danni. Il danno è questo provvedimento che critichiamo così aspramente. Non c'è nessuna dimostrazione che ci sia un rapporto di connessione causale e diretta tra frequentazione dei locali da ballo, incidentalità stradale e soprattutto mortalità per incidentalità stradale. Questa dimostrazione non c'è: lo dice l'ISTAT, signor ministro. L'ISTAT afferma che non si puòaffermare con certezza da dove arrivano le persone morte sulle strade o cosa facevano prima dell'impatto incidentale. Soprattutto, non si possono dire tante altre cose che ci aiuterebbero a capire, per esempio, il numero di morti per chilometri. Non abbiamo questo dato, a proposito di nomadismo. Quindi, stiamo facendo una discussione in assenza di dati reali, e si è indicato all'opinione pubblica un capro espiatorio. L'opinione pubblica è preoccupata degli incidenti stradali, ma credo che questa preoccupazione dovrebbe sussistere non solo per il venerdì e il sabato notte, ma ventiquattro ore su ventiquattro e sette giorni su sette. I morti sulle strade sono tanti, migliaia. Ricordiamolo per chi ci sta ascoltando: nel 2000 ci sono stati 228.912 incidenti, con 6.649 morti, nel 2001 ci sono stati 235.142 incidenti, con 6.682 morti. Credo che questi dati dovrebbero far riflettere tutti noi sul fatto che è assolutamente urgente e necessario prendere una serie di misure per evitare queste stragi. Dal dopoguerra ad oggi sono morte centinaia di migliaia di persone, è morta una città intera; credo che dovremmo veramente riflettere su questo. La questione degli incidenti stradali, a mio parere, è stata legata in modo sbagliato alla frequentazione dei locali da ballo. Siamo di fronte, signor ministro ad uno stile di vita - affronto una questione che mi sta particolarmente a cuore - che è lo stesso in tutto il mondo, tranne che nelle dittature, naturalmente. Nelle dittature, le persone non possono fare quello che credono (si sta parlando di adulti e di vita privata di adulti consenzienti) perché nei regimi autoritari tutto è regolato, a partire dalla vita privata. In questo caso lo Stato interviene pretendendo di regolare la vita privata dei cittadini e di definire un ordinamento morale. Ciò viene affermato con chiarezza, e anche con ingenuità, nel provvedimento in esame: il Governo vuole insegnare ai giovani un modo corretto di divertirsi. Ma scherziamo, ministro Giovanardi? È il Governo che insegna ai giovani il modo corretto di divertirsi? Le persone si divertono come meglio credono! La scelta del divertimento, come la scelta delle persone da frequentare o dei luoghi in cui andare, da parte di una persona adulta, costituisce l'elemento centrale della libertà individuale e il nucleo decisivo dello Stato democratico e liberale. La pretesa di regolare per legge gli stili di vita e di sostituire lo Stato alle famiglie, non soltanto è sbagliata ma costituisce un'operazione inquietante dal punto di vista della democrazia. Il messaggio proveniente dal testo in esame è dunque sbagliato anche da tale punto di vista. Viviamo in un paese nel quale progressivamente tutto diventa proibito: in questo paese non si può fare quasi niente. O meglio: vi è da parte della maggioranza un atteggiamento bifronte, per cui accanto ad un liberismo sfrenato nel campo economico e, spesso, anche per quanto concerne la legalità, ci troviamo di fronte a una tempesta di provvedimenti regolativi della vita privata delle persone. Siamo riusciti ad impedire l'approvazione di una norma che prevedeva addirittura la conservazione per cinque anni della posta elettronica privata: fortunatamente, in tal caso il Parlamento si è opposto al Governo. Tuttavia, la tendenza all'invasività e al controllo sociale della vita privata si registra in numerosi provvedimenti; mi riferisco, ad esempio, alle proposte in materia di --------------------------------------------------------------------------------

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prostituzione e di stupefacenti, per non parlare dell'approvazione della legge sulla fecondazione assistita. La tendenza è quella di proibire, vietare, ostacolare, dire di no: suggerisco che a questo punto la Casa delle libertà cambi nome e diventi Casa del proibito, Casa del vietato, Casa del «non si può»! C'è un'ampia possibilità di scelta, quanto ai nomi che potreste darvi: anche Casa della galera, dal momento che il provvedimento prevede addirittura l'arresto nei confronti di chi somministra bevande alcoliche a un minore di sedici anni o ad uno psicolabile! Abbiamo tentato di spiegare che non si può pretendere che le persone, soprattutto nel caso di chi lavora ad un bar, siano fisiognomiche, o si improvvisino psichiatri, per capire se chi si ha di fronte non ci sta molto con la testa! Si prevede un anno di arresto, senza eccezione. Inoltre, lasciano esterrefatti le norme sull'associazionismo. Al riguardo, introduco un ulteriore argomento che mi sta a cuore: l'illegittimità costituzionale del provvedimento. La regolamentazione degli orari degli esercizi commerciali rientra infatti nelle competenze degli enti locali, secondo quanto previsto dal Titolo V della Costituzione e ribadito recentemente dalla Corte costituzionale, e come peraltro ammesso privatamente da numerosi colleghi. Ho dunque chiesto per quale motivo si sia ugualmente proseguito su questa strada, e qualcuno ha risposto che era comunque necessario dare un segnale. Dunque, per dare un segnale sono stati bloccati i lavori del Parlamento, sono state spese numerose ore di riunioni in Commissione ed è stato predisposto un progetto di legge che non funziona. L'illegittimità costituzionale emerge anche dalle norme relative all'associazionismo. Il mondo delle associazioni è contrario al provvedimento, in quanto viola l'articolo 17 della Costituzione sulla libertà di associazione (anche su questo argomento si è pronunciata la Corte costituzionale). Non si può infatti proibire alle persone di associarsi liberamente. Signor ministro, questo provvedimento non reggerà neppure cinque minuti al vaglio della Corte costituzionale! Non a caso, alcuni consiglieri regionali dell'Emilia Romagna hanno già presentato una proposta di delibera contro il testo in esame. La questione del tempo libero dei giovani è una questione rilevante e riguarda anche l'immagine del paese. Decine di migliaia di italiani alla ricerca della libertà lasciano l'Italia per altri lidi! Oltretutto, ministro, con le compagnie aeree low cost, di questi tempi è facilissimo andarsene dall'Italia per trascorrere un weekend altrove, dove non ci sono limitazioni, in paesi come la Spagna che pure, fino a qualche tempo fa, era governata dai democristiani (che oltretutto avevano il 40 per cento dei voti, a differenza dei democristiani locali che, tutti insieme, sono ben lontani dal 10 per cento). È impossibile pensare a Madrid senza la movida, o alle Canarie, alle Baleari, all'area di Barcellona o alla costa spagnola con questo tipo di provvedimento, con questo tipo di limitazioni! Tra l'altro, in passato, provvedimenti di questo genere sono già stati sperimentati. Ad esempio, furono sperimentati in Grecia, nel breve periodo del Governo Karamanlis, dopodiché l'esperimento fu immediatamente abbandonato perché si constatò che il proibizionismo provocava il doppio dei morti rispetto alla precedente normativa. Non a caso, signor ministro, ho parlato di proibizionismo, perché questo provvedimento è infarcito di proibizioni, alcune delle quali, obiettivamente, sono anche comiche. Ad esempio, quella secondo la quale, se ti trovano in macchina con un contenitore di alcol aperto - ad esempio una lattina di birra -, incorri in sanzioni pesantissime. Spero che tale norma sia cancellata nel corso dell'esame del provvedimento e che lo stesso relatore proponga di eliminarla; l'ho sentito dire, non so se verrà fatto, ma spero vi sia un momento di resipiscenza. Lo stesso vale per il divieto di qualsiasi pubblicità degli alcolici: ma quale avvenimento sportivo, quale avvenimento musicale potrebbe avere luogo senza la sponsorizzazione dei --------------------------------------------------------------------------------

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produttori di alcolici? Non mi riferisco al whisky o ai superalcolici, ma al vino, alla birra! Signor ministro, ci abbiamo messo una vita, in questo paese, a raggiungere altri paesi con la qualità delvino che si produce in Italia. Adesso, improvvisamente, dovremmo smettere di pubblicizzarlo perché il divieto vale ventiquattr'ore al giorno, per tutta la settimana, per sempre: non si può più pubblicizzare nulla che riguardi l'alcol! Questa è veramente una follia. Non a caso, la Commissione finanze ha chiesto di cancellare queste misure, perché arrecherebbero un danno al paese. Ma il danno al paese e soprattutto alle strutture produttive lo arrecherebbe il provvedimento nel suo complesso! Vorrei spiegare, sia pure brevemente, di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di 300 mila imprese che sono investite dal cosiddetto provvedimento Giovanardi, di un milione di lavoratori diretti e 600 mila lavoratori indiretti, per un fatturato di 45 miliardi di euro. Queste sono le dimensioni. Cito alcuni esempi di perdite, se il provvedimento venisse approvato così com'è. I bar: 360 milioni di euro di fatturato e 7 mila occupati; i ristoranti: 500 milioni di euro di fatturato e 10 mila occupati; i locali serali: 250 milioni di euro e 6 mila occupati; le discoteche: 600 milioni di euro di fatturato e 12 mila occupati. Credo che basti leggere questi dati per avere un'idea delle dimensioni dei danni che il provvedimento in esame provocherebbe se venisse approvato così com'è. D'altra parte, dobbiamo

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chiederci...

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Grillini.

FRANCO GRILLINI. Concludo, Presidente. Dobbiamo chiederci se il discorso del ministro Giovanardi sull'indice di mortalità sia vero. La risposta è: no. Giovanardi afferma: l'indice di mortalità (numero di morti per cento incidenti) del venerdì notte e del sabato notte è il doppio di quello degli altri giorni.

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. È il triplo!

FRANCO GRILLINI. Non è vero, ministro!

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. È vero!

FRANCO GRILLINI. No. L'indice di mortalità del sabato notte è di 5,9 (dati ISTAT); l'indice di mortalità del giovedì notte è di 5,36: sono dati ISTAT! È ben vero che il venerdì e il sabato si muore di più; in genere, la notte si muore di più sulle strade. È ben vero che sono i giovani a morire di più, ma perché, ministro Giovanardi, il fine settimana la gente esce, si va a divertire dopo una settimana di lavoro, di impegno e di studio...

PRESIDENTE. Onorevole Grillini, la invito cortesemente a concludere.

FRANCO GRILLINI. Allora, per concludere, vorrei citare un testo...

PRESIDENTE. Ancora? No!

FRANCO GRILLINI. Come?

PRESIDENTE. Non citi testi, deve concludere! Termini la frase.

FRANCO GRILLINI. Chiedo solo 30 secondi, signor Presidente!

PRESIDENTE. Le concedo 5 secondi.

FRANCO GRILLINI. Vorrei citare un testo di Richard Florida, L'ascesa della nuova classe creativa, edizioni Mondadori (quindi, di una casa editrice non sospetta, signor ministro). Egli afferma: «Anche l'indice della vita notturna è uno degli elementi che segna la qualità della vita e del progresso delle città più progredite. Più c'è libertà, anche nella vita notturna...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Grillini. --------------------------------------------------------------------------------

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FRANCO GRILLINI. ...più c'è progresso nelle città».

PRESIDENTE. Grazie!

FRANCO GRILLINI. Legga questo libro, ministro Giovanardi (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Di Teodoro. Ne ha facoltà.

ANDREA DI TEODORO. Signor Presidente, non nascondo la mia difficoltà nell'intervenire sul provvedimento al nostro esame, data dall'oggettiva complessità della materia che stiamo trattando. Infatti, mi sembra che il disegno di legge presentato dal Governo miri a contemperare due esigenze, che giudico egualmente legittime ed importanti: da una parte, la tutela dell'ordine e della salute pubblica, nel tentativo di evitare un fenomeno - che non cercherò di negare, come invece ha fatto il collega della sinistra - quale l'alta incidentalità giovanile notturna, soprattutto durante i weekend, e,

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dall'altra, la libertà di comportamento del privato, che deve essere lasciata alla sua autodeterminazione, con l'ovvio e unico limite dell'uguale esercizio, da parte altrui, della medesima libertà. Queste due esigenze appaiono egualmente legittime, ed il disegno di legge governativo cerca in qualche modo - forse è su questo che vale la pena di svolgere una piccola riflessione - di contemperarle; tuttavia, cerca di conseguire tale obiettivo, a mio avviso, in modo non del tutto riuscito, o non del tutto equilibrato. Non voglio svolgere il mio intervento parlando sull'onda di un'emotività cui è fin troppo facile appellarsi;anche le notizie dell'ultimo weekend, infatti, ci consegnano un quadro tragico delle tragedie della strada, che vedono molto spesso protagonisti giovani o giovanissimi che guidano macchine troppo potenti, e che finiscono con la morte di questi ragazzi, usciti semplicemente per divertirsi, ma che poi non trovano più la via di casa. Anche se questo tragico quadro suscita un'ondata di emozione in noi che ascoltiamo tali notizie, tuttavia credo che ciò non debba costituire il criterio principale nell'elaborazione di un provvedimento, perché sarebbe sbagliato che il legislatore intervenisse sull'onda di tale emotività, almeno se si intende raggiungere l'obiettivo di consegnare al paese una legge giusta ed equilibrata. A mio parere una legge equilibrata, al fine di contemperare le due esigenze cui facevo precedentemente riferimento, deve, ispirandosi ad una visione liberale, ricordare sempre - e si tratta, a mio parere, del punto cardine dal quale partire - che la sfera della libertà di comportamento dei privati non è mai, e non può strutturalmente diventare, oggetto della potestà dello Stato, se non per quegli aspetti di rilevanza pubblica relativi alla compatibilità con l'esercizio di altrettanta libertà da parte degli altri. Questa distinzione tra la libertà privata e le conseguenze pubbliche dei comportamenti - perché esse sole possono essere il possibile oggetto di un intervento legislativo da parte dello Stato - è ben chiara e presente in tutta la dottrina politica liberale, anche nella dottrina politica cattolico-liberale: ci sono delle bellissime pagine di Antonio Rosmini al riguardo. Quindi, lo Stato non può e non deve diventare una metafora ingigantita della figura paterna; non deve essere educatore; non deve proporre modelli etici di comportamento; non deve proporre valori coscienza: piuttosto, deve stabilire norme chiare, possibilmente neutre, e procedure oggettive. Il provvedimento, ovviamente, persegue tale obiettivo; tuttavia, in alcuni punti, signor ministro, perde di vista la distinzione testé enunciata e palesa in tal senso talune sbavature. Infatti, a mio parere, non può essere lo Stato ad indicare come e quanto i giovani possano divertirsi; né credo sia giusto incentivare i giovani a perseguire modelli di comportamento virtuosi attraverso la minaccia di sanzioni che colpiscano i comportamenti che a quei modelli virtuosi non si vogliano uniformare. --------------------------------------------------------------------------------

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A mio avviso, taluni eccessi proibizionistici del provvedimento sono il frutto, forse, di un fraintendimento da parte del proponente; forse, di un eccesso di tutela apprestata per quell'esigenza di salvaguardia della salute pubblica cui dianzi facevo riferimento e che, certamente, deve rimanere l'obiettivo dell'intervento del legislatore. Però, questa cultura sbagliata, che incide così profondamente sulla libertà privata di comportamento, deve a mio parere essere corretta negli aspetti di eccesso presenti nel provvedimento. Lo Stato, come abbiamo sottolineato, deve tutelare l'ordine e la salute di tutti; ma ciò ha a che fare conla legge della strada ovvero con la sicurezza stradale non con la libertà di divertimento. È come se, in qualche modo, per gli incidenti stradali si volessero perseguire, anziché i comportamenti scorretti dei conducenti sulla strada, i produttori di autoveicoli. È a mio avviso sbagliato colpire l'attività dei locali notturni di divertimento per ridurre il tasso di incidentalità notturna giovanile; così provvedendo, non si raggiungerà l'obiettivo. Tuttavia, avendo chiarito che condivido l'obiettivo di fondo del provvedimento in esame, non voglio assumere un atteggiamento tanto negativo quale quello manifestato dal collega dianzi intervenuto. Credo che il provvedimento conservi un impianto fondamentalmente sano, che può essere migliorato con opportuni interventi emendativi volti a correggere eccessi proibizionistici esulanti da un'ottica propriamente liberale. Eccessi proibizionistici che tendono a considerare lo Stato un po' come una sorta, per così dire, di «superpapà», che spiega ai giovani come debba intendersi il divertimento sano. A mio avviso, è dunque possibile ricondurre il provvedimento ad un'ottica e ad un impianto più liberale, meno etico ed eticistico; quindi, si può varare con il provvedimento in esame, una normativa più equilibrata. Non voglio addentrarmi in discorsi relativi all'indotto economico, alle 300 mila imprese operanti, e via dicendo; anche perché, sinceramente, non è a tale riguardo che sono intervenuto in questo dibattito. Un tale discorso mi interessa relativamente meno; certo, è importante salvaguardare l'occupazione di questo settore della nostra economia, che non è di secondaria importanza. Però, in tal caso, si ha dinanzi una questione più fondamentale, afferente ai seguenti aspetti: quale debba essere il rapporto tra Stato e cittadino; quale debba essere la sfera di intervento della potestà regolativa statale; come, infine, debba essere correttamente perseguito il fine di salvare più vite possibili, evitando che il tasso di incidentalità notturna giovanile continui ad essere così elevato, soprattutto nei weekend. Quindi, vorrei sinteticamente sollevare alcune questioni relative a talune previsioni del provvedimento che farò oggetto di specifiche proposte emendative. Disposizioni che, a mio parere, possono essere emendate correggendo quegli eccessi contenuti nel provvedimento cui dianzi ho fatto riferimento.

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Al riguardo, ritengo in parte superata la questione circa la costituzionalità del provvedimento; ciò, nella misura in cui non è più quest'ultimo a stabilire un orario di chiusura per le discoteche e per gli esercizi notturni. Tale determinazione, infatti, viene demandata ad un provvedimento dei sindaci dei vari comuni. Viene stabilito un orario di cessazione delle attività di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, che,se può avere una sua legittimità nel caso degli esercizi commerciali, delle attività professionali di intrattenimento notturno, non può essere assolutamente condiviso nel caso delle attività delle associazioni e dei circoli privati. Su questo punto, a mio avviso, andrebbe sollevata una questione di costituzionalità, per la lesione che ne deriva alla libertà di associazione sancita dalla nostra Costituzione. Peraltro, mi sembra veramente impensabile che un gruppo di amici, i quali vogliano riunirsi nella tavernetta della casa di campagna di uno di essi per organizzare una notte di ballo --------------------------------------------------------------------------------

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liscio, debbano vedersi sottoposti alle stesse limitazioni, alle stesse restrizioni cui è sottoposta la discoteca!

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Ma dove? Ma in quale provvedimento è previsto?

ANDREA DI TEODORO. Mi riferisco al disposto dell'articolo 1, comma 2, ai sensi del quale le disposizioni del comma 1 si applicano ai circoli privati ed alle associazioni di qualsiasi tipo.

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Ma a quelli che esercitano attività di intrattenimento, mica alle feste private!

ANDREA DI TEODORO. Signor ministro, se alcuni amici costituiscono un'associazione con rogito notarile e si danno uno statuto qualsiasi allo scopo di offrire al paese od al quartiere una festa nella tavernetta della casa di uno di loro, secondo il dettato dell'articolo che ho citato, si vedono sottoposti alle stesse restrizioni che valgono per la discoteca, il che, a mio parere, ingenera dubbi di costituzionalità. Vi è, poi, il problema relativo all'articolo 2 sull'alcolismo. Anche il relatore, se non erro, ha convenuto sul fatto che i commi 6 e 7 (sulla pubblicità e sulle sponsorizzazioni) denotano una visione meramente proibizionistica, che male si attaglia all'obiettivo che si vuole perseguire con il provvedimento in esame. A tale riguardo, annuncio che mi riservo di presentare un emendamento soppressivo dei predetti commi6 e 7, relativi al divieto di associare, ad esempio, una marca di birra al concerto di una popstar piuttosto che ad una sagra di paese. Peraltro, per quanto riguarda la cessazione della somministrazione di bevande alcoliche nei locali notturni un'ora prima che cessi l'attività di intrattenimento, vorrei citare l'esempio dei pub inglesi, nei quali, a mezzanotte, cessa la distribuzione della birra. Alle ventitré, una campanella avverte gli avventori che, a partire dall'ora successiva, non verranno più somministrate bevande alcoliche. Cosa succede a quel punto? Si verifica quello che viene definito «effetto scorta»: i ragazzi inglesi si alzano, vanno al banco, fanno una bella scorta di cinque o sei pinte di birra e le portano al tavolo, dove possono starsene tranquillamente a bere per tutta la notte fino all'ora di chiusura del locale! Altri problemi sono relativi al divieto di accesso ai locali notturni. Si tratta di una norma che condivido, ma che ritengo di difficile applicazione. Essa prevede che possa essere stabilito il divieto di accesso alle discoteche ed alle sale da ballo nei confronti di coloro che risultino condannati con sentenza definitiva per determinate fattispecie di reato. Ripeto: la disposizione è condivisibile, ma di difficile applicazione, ameno che il buttafuori non si metta a chiedere il certificato penale a tutti coloro che vogliono entrare in discoteca per verificare se, tra loro, vi siano persone condannate con sentenza definitiva! D'altro canto, nel provvedimento in esame mancano previsioni normative che, a mio parere, potrebberoraggiungere l'obiettivo di diminuire il tasso di incidentalità notturna in maniera più efficace e, ciò che pure è importante, senza limitare quella libertà di svago della quale dicevo in precedenza. Il problema vero, oltre alla questione legata agli stupefacenti che di frequente circolano in questi locali, riguarda il mezzo con cui i ragazzi (molto spesso, si tratta di giovani neopatentati) si recano in discoteca: macchine di grande cilindrata, superbolidi, spesso presi in prestito dai propri genitori, che, selanciati ad una velocità di 160,180 chilometri orari, non costituiscono il mezzo più adeguato per un giovane neopatentato che torna a casa a notte fonda o nelle prime ore della mattina. Sono convinto che, se si intervenisse sulla possibilità, per i giovani in possesso della patente di guida da due o tre anni, di guidare macchine al di sopra di una determinata cilindrata, si potrebbe ridurre in maniera più efficace il tasso di incidentalità giovanile.

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In questo provvedimento, inoltre, non è prevista la prova obbligatoria del test dell'etilometro. Nelle discoteche e nei locali di intrattenimento notturno che effettuano la somministrazione di alcolici, potrebbe essere interessante prevedere il test obbligatorio dell'etilometro per i clienti ai quali, durante la permanenza nel locale, sono state servite una o più bevande alcoliche o superalcoliche e, per i conducenti di auto che non risultassero in linea con i parametri previsti per legge e non in grado di mettersi alla guida, servizi di accompagnamento coatto. Inoltre, non sono previste norme per il potenziamento degli organismi di coordinamento e di pianificazione della sicurezza stradale con il coinvolgimento delle autorità preposte, ad iniziare dai prefetti, che nei weekend potrebbero dedicare a questo problema una diversa attenzione. Non vorrei soffermarmi - l'ho ricordato precedentemente - sulla questione dei gestori dell'indotto economico, tuttavia ritengo una penalizzazione per i gestori che in questo campo già svolgono attività commerciali l'obbligo di presentare nuovamente una domanda per vedersi riconosciuta una licenza che già possiedono. Infatti, in base al nuovo articolo introdotto nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per continuare a svolgere la loro attività, questi gestori, di fatto, devono vedersi riconosciuta, di una apposita domanda, la legittimità della licenza che già possiedono. Ma è un discorso che vorrei lasciare a latere. Signor ministro, credo che l'obiettivo di questo provvedimento sia legittimo. Do atto a lei e all'intero Governo della sanità dell'intenzione e della giustezza dell'obiettivo. Tuttavia, credo che tale obiettivo siastato perseguito anche durante il dibattito in Commissione (quindi, non tutta la colpa è da ricondurre al testo originario; mi sembra che l'articolo sull'alcolismo sia stato introdotto successivamente, attraverso l'approvazione di alcune proposte emendative), con un testo che, in alcuni punti, va sopra le righe, nel senso che coarta eccessivamente la sfera della libertà di comportamento privata e non interviene sulle dimensioni rilevanti propriamente attinenti all'ordine pubblico (il retto comportamento sulla strada, la sicurezza stradale). Colpisce, invece, in modo esagerato, l'attività di divertimento nei locali notturni e delle discoteche. Anche perché - su ciò vorrei spendere qualche parola prima di concludere il mio intervento -, se alcuni ragazzi esagerano nel fare uso di pastiglie di ecstasy, nel bere come spugne e si rintronano al ritmo di musica techno prima di rimettersi in macchina, tanti altri (forse la maggioranza) vanno in discoteca per ballare, non bevono, se non in modo moderato, non prendono l'ecstasy e non interpretano la discoteca come una sorta di rave party (per cui si balla costantemente in pista ad un ritmo forsennato con gli amplificatori assordanti); quindi, quando si rimettono alla guida per tornare a casa sono in possesso delle proprie facoltà mentali, non guidano come pirati della strada e non provocano incidenti. Queste migliaia di giovani si vedrebbero penalizzate come la minoranza di quelli che si imbottiscono di ecstasy, che bevono in maniera eccessiva e che soprattutto guidano in modo improprio autoveicoli spesso - come ho detto - di grossa cilindrata; dovrebbero subire le stesse conseguenze limitanti e restrittive, al pari degli altri, pur non avendo alcuna responsabilità nel fenomeno dell'incidentalità giovanile. Quindi, l'appello che posso fare - riservandomi con altri colleghi del mio gruppo, di presentare emendamenti su questi specifici aspetti (perché sul resto del provvedimento l'atteggiamento sarà assolutamente favorevole) - è di concentrarci di più sugli aspetti attinenti l'ordine pubblico e la sicurezza stradale e di valutare in maniera meno punitiva l'attività propria del divertimento, che attiene più alla sfera della libertà privata e personale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cento. Ne ha facoltà

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, credo che ci troviamo di fronte ad un provvedimento - già alcuni colleghi che --------------------------------------------------------------------------------

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mi hanno preceduto lo hanno rilevato - proibizionista. Si tratta di un provvedimento sbagliato, inutile, che non risolve, purtroppo, il problema della sicurezza, della diminuzione degli incidenti stradali, del modo in cui garantire un divertimento, oseremmo dire noi Verdi, sostenibile, nel rispetto della propria salute e di quella degli altri. Credo che proprio oggi tutti dovremmo fare qualche riflessione, alla luce di quanto è accaduto ieri sera durante il derby Roma-Lazio, dei gravi incidenti che si sono verificati e di ciò che si muove intorno ad uno stadio e ad una partita di calcio. Anche in questo caso c'è stato il fallimento di una normativa proibizionista repressiva, quella contenuta nel cosiddetto decreto contro la violenza negli stadi, che ha mostrato tutti i suoi limiti. Non è sufficiente, per risolvere il problema e per governare e contenere fenomeni così complessi (a volte comportamenti così criminali), aumentare una sanzione - nel caso del decreto contro la violenza negli stadi, una sanzione penale - o addirittura mettere in discussione alcune garanzie costituzionali (come fa la norma sull'arresto differito). Credo che lo stesso valga anche per un problema diverso, ma in qualche modo attinente (riguardando l'organizzazione del tempo libero nel nostro paese), come quello di cui stiamo discutendo: anche se fossero veri i dati che il ministro Giovanardi ci ha fornito in questi mesi (dati peraltro contestati dal collega Grillini nel suo intervento

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precedente), sarebbe una pia illusione o, peggio, un'azione demagogica e strumentale pensare di risolvere il problema degli incidenti e della mortalità sulle strade del sabato sera con norme che incidono così pesantemente su alcuni principi e su alcune libertà che sono garantite dal nostro ordinamento costituzionale. Se rimanessero così come risultano nel testo approvato dalla Commissione,queste norme sarebbero incapaci di reggere a qualsiasi giudizio di legittimità costituzionale. D'altra parte la Commissione, durante i suoi lavori, ha raggiunto un compromesso, riconoscendo le ragioni delle critiche e delle obiezioni a questa normativa, ma tentando in maniera ipocrita di non sconfessare il lavoro e la proposta avanzata dal Governo, in particolare dal ministro Giovanardi. Nella sostanza, si accolgono, senza andare fino in fondo nelle conseguenze legislative, alcune delle obiezioni di fondo che nei confronti di questo provvedimento sono state avanzate. Credo che il Governo farebbe bene - anche alla luce del dibattito che si sta svolgendo - a rivedere radicalmente la propria impostazione ed a ritirare questo provvedimento, consentendo alle Commissionicompetenti di svolgere un ragionamento serio sull'organizzazione del tempo libero e delle forme di divertimento nel nostro paese. Ciò anche al fine di evitare di coprirci di ridicolo svolgendo una discussione parlamentare che pretenderebbe, su indicazione del Governo, di fissare addirittura gli orari entro cui è possibile bere e divertirsi, limitando fortemente anche l'attività imprenditoriale di chi gestisce il settore delle discoteche (problema importante ma, a mio avviso, non il principale), e di intervenire nelle forme di organizzazione del tempo libero amatoriali, associative e culturali. Mi riferisco a quelle forme di organizzazione che non hanno in sé il carattere ed il contenuto dell'impresa che fa profitto, ma che organizzano il divertimento ed il tempo libero in maniera orizzontale e sociale. Se il provvedimento in esame entrasse in vigore, cosa accadrebbe a centinaia e centinaia di circoli culturali, di centri anziani, di associazioni e di centri sociali? Non abbiamo paura di nominare i centri sociali. In realtà, credo che dietro questo provvedimento vi sia anche il tentativo surrettizio di mettere qualche macigno sull'attività di autorganizzazione culturale e di organizzazione del divertimento che si svolge in tanti spazi comunemente chiamati centri sociali, che in realtà sono qualcosa di molto più complesso rispetto a ciò che viene rappresentato e raccontato nel dibattito e nella polemica, anche politica. Le ragioni della contrarietà mia e dei deputati Verdi rispetto a questo provvedimento --------------------------------------------------------------------------------

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sono di carattere generale. Siamo convinti che in questo come in altri campi non sia con il proibizionismo - con un proibizionismo, peraltro, impossibile da applicare con equità e che dà corso a fenomeni di iniquità, di ingiustizia e, a volte, di vera e propria vessazione nei confronti dei destinatari della norma - che si garantiscono alcuni valori che stanno a cuore a tutti. Ciò non accade con riferimento alle droghe ed alla violenza negli stadi, e tanto meno può accadere in un campo di intervento come quello del tempo libero e dell'organizzazione serale del divertimento. Noi Verdi abbiamo presentato alcuni emendamenti e su di essi condurremo la nostra battaglia parlamentare. Tuttavia, riteniamo che la scelta migliore sia di ritirare questo provvedimento e far sì che il Parlamento possa occuparsi in maniera seria, senza interventi strumentali e nuove forme di proibizionismo, del modo in cui garantire la sicurezza e la tutela della persona e della salute attraverso prescrizioni che afferiscono ad un tempo libero non sottoposto ad un'organizzazione decisa dal Governo e dalle leggi. Quando queste ultime diventano così vincolanti ed entrano così pesantemente nel merito dell'organizzazione della singola attività di tempo libero, sono sbagliate e, peraltro, ci allontanano anche dall'obiettivo perseguito.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, vorremmo ribadire anche in questa sede, dopo averlo fatto a lungo in Commissione, che il provvedimento in discussione non ci piace. Il motivo è evidente: si tratta di un testo ultra proibizionista, che persegue una logica repressiva tanto insopportabile quanto inutile, anche rispetto agli obiettivi dichiarati. In particolare, vorrei sottolineare due aspetti: il primo è di carattere formale e riguarda le competenze legislative. La riforma del Titolo V della Costituzione ha modificato l'assetto interno delle competenze, per cui il commercio interno non rientra tra le materie riservate allo Stato, neanche in modo concorrente; al contrario, rientra tra le competenze esclusive delle regioni. Su questo aspetto, naturalmente, abbiamo sottoscritto la questione pregiudiziale di costituzionalità Montecchi ed altri n. 1, insieme ai colleghi del centrosinistra. Se quest'ultima venisse approvata - come naturalmente auspichiamo - il problema sarebbe risolto. Se, invece, la questione pregiudiziale venisse respinta ed il provvedimento venisse approvato, riteniamo che sarebbe la stessa Corte costituzionale a risolvere la questione, perché sicuramente i ricorsi non mancheranno. Infatti, il tentativo del Governo di superare il problema trasformandolo in una questione di ordine pubblico e quindi ad esclusiva competenza da parte dello Stato, non è sufficiente a farne un provvedimento di potestà esclusivamente statale. Cercheremo in tutti i modi di rompere questo schema- peraltro difficilmente sostenibile - per far decadere la legittimità dell'intero provvedimento, visto che il suo cuore risiede nelle norme che regolano gli orari delle discoteche. Per quanto mi riguarda (ed è questo l'altro aspetto che vorrei affrontare) preferisco mettere da parte le statistiche sugli incidenti stradali con cui ci avete sommerso nei mesi e nelle settimane passate. È

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inutile fare la guerra dei numeri, ma non si può tacere sul fatto che i dati forniti dalla Federazione dei pubblici esercizi costringono tutti ad esprimere forti perplessità sulla connessione causale tra l'orario di chiusura delle discoteche e l'alto numero di incidenti stradali nei fine settimana. Altri colleghi hanno sollevato questi aspetti, portando anche altri dati, ma preferisco sottolineare l'insieme dei fenomeni e cioè il fatto che, per fortuna, le persone tendono sempre di più a vivere le città, soprattutto la sera e in particolare nei weekend. È quindi evidente che, con l'aumento delle auto in circolazione, crescono anche le probabilità di incidenti stradali; pensare di affrontare il problema anticipando l'orario di chiusura delle discoteche --------------------------------------------------------------------------------

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è allora quantomeno illusorio. Viceversa, va rilevato che l'Italia investe per la sicurezza stradale somme decisamente inferiori rispetto agli altri paesi europei; è bene poi ribadire che gli stessi controlli volti al rispetto del codice della strada sono completamente inadeguati. Forse sarebbero proprio queste le misure da intraprendere se vogliamo discutere di incidenti stradali e di sicurezza. È piuttosto inutile introdurre norme rigorosissime, aumentando i divieti, se poi, in caso di trasgressione,si ha la quasi certezza di non incorrere neppure nei controlli. Pensate quindi di risolvere il problema allargando le proibizioni riguardo alle bevande alcoliche, quando tutte le concrete esperienze proibizionistiche in questo campo dimostrano che tali logiche non hanno mai risolto nulla, tanto che nonvengono applicate neppure le norme repressive già esistenti. In ogni caso non so come pensiate di impedire di bere alcolici alle persone che non guidano, - di questo stiamo parlando - o di arrestare il barista o il ristoratore che dovesse vendere alcolici ai minori di 16 anni. Non capisco come pensiate di risolvere il problema con queste misure. Con questa legge pretendete di regolare tutti i divertimenti e persino le iniziative culturali e ricreative delle associazioni. In tali contesti -dove peraltro la comunicazione e le iniziative possono riguardare linguaggi differenti dalla parola, ad esempio la musica - la somministrazione di bevande è fatta al solo scopo di recuperare le spese, come ci riportano quasi tutte le realtà e le esperienze concrete. Pretendete di regolamentare tutto, comprese quindi le iniziative culturali e ricreative delle associazioni, ma anche in questo caso incorrete nella violazione dell'articolo 17 della Costituzione, relativo alla libertàdi associazione. In ogni caso, anche riferendoci soltanto alle discoteche, è bene ricordare che stiamo parlando di un settore che conta 2.500 imprese e circa 60 mila addetti; tale settore subirà, per colpa di questa legge, pesanti ripercussioni. Parliamo di un settore che si trova già in crisi profonda, e che ha visto calare le presenze almeno del 25 per cento, solo negli ultimi tre anni, con un dimezzamento del fatturato. Le ragioni di tale crisi mi pare siano state anche indicate su diversi quotidiani. Non ci sono soldi nelle famiglie. Vi è un forte aumento del costo della vita e i ragazzi (quando va bene) svolgono lavori precari e, quindi, è diventato difficile - se non impossibile - riuscire, ad esempio, a scegliere tra il pub e la discoteca, la birra, il panino e la discoteca, o la pizza e la discoteca. Ormai, ognuno è costretto a scegliere uno di tali ritrovi. Difficilmente riesce a frequentarli tutti. È una delle cause - se non la principale - del notevole calo della frequenza delle discoteche. Se pensate che tale debba essere l'obiettivo, per perseguire le cosiddette ragioni di sicurezza annunciate in questo provvedimento, potete continuare tranquillamente nella vostra politica economica: è abbastanza probabile che le frequentazioni delle discoteche diminuiscano ulteriormente. Non so se, assieme ad esse, diminuiranno anche gli incidenti stradali, ma tale è lo schema che avete prospettato. In ogni caso, non è la prima volta che si tentano campagne per anticipare la chiusura dei locali: non mi pare si siano mai riscontrati risultati efficaci. In alcuni comuni, sono stati adottati provvedimenti del genere ma, almeno da ciò che abbiamo spesso letto nel corso delle ultime settimane, non mi sembra che i risultati vadano nella direzione da voi auspicata. Il vostro ragionamento non tiene conto di alcuni aspetti del fenomeno, a partire dal fascino del buio. Ammesso che l'anticipazione degli orari di chiusura non determini gli stessi problemi, anche in orari diversi, dubito che le persone si possano rassegnare a non vivere la notte. La notte è il tempo del mistero, del nascondersi ed è l'opposizione al giorno, fatto di lavoro, di monotonia, spesso di insoddisfazioni. L'atmosfera al buio è diversa: consente comportamenti alternativi, compensa bisogni irrisolti.

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Andare in discoteca, per molti, è un rito: la musica deve essere forte, ripetitiva e deve scuotere tutto il corpo. In discoteca si diventa anonimi, signor ministro, si perde la propria identità, a favore di una dimensione corale. È vero: il ballo può essere anche una forma di «sballo», che può diventare liberatoria e terapeutica. Per i giovani delle zone più produttive del paese - quali quelle del nord-est -

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magari dopo cinque-sei giorni di lavoro, anche ad orari incredibili (per i manager o per gli impiegati), essendo totalmente diverso dalla propria quotidianità, il ballo può rappresentare, come detto, una forma liberatoria e terapeutica. È vero che ballare stanca molto: a tale fatica qualcuno pensa di rimediare con alcol e droga. Nemmeno il capitolo prevenzione si risolve anticipando gli orari di chiusura. Semmai, andrebbero indagati, tra l'altro, gli stili di vita e le motivazioni di processi di alienazione che inducono a comportamenti lesivi della propria e dell'altrui incolumità. In ogni caso, signor ministro, le scelte di vita non possono essere cambiate in modo autoritario, per fortuna! Lo Stato, infatti, non può - e non deve - normare i comportamenti, non può mettere «le braghe al mondo». Il ballo - o lo «sballo» - in discoteca rappresenta anche una cultura giovanile, che dura da decenni e che ha prodotto musica e letteratura eccellenti. Avete proposto spot assurdi ed indegni per come viene rappresentata la figura femminile e per come vengono visti i ragazzi: il collega Grillini ha parlato di Mandrake, ma a mio avviso i ragazzi che si vanno a divertire in quel modo vengono considerati solo come cretini. Forse, invece di proporre tali spot o di parlare di orari di chiusura, avrebbe più senso predisporre spazi e tempi che facilitino il ritorno alla realtà da parte dei ragazzi che vivono l'esperienza della discoteca come un momento di sballo, di forma liberatoria. Mi riferisco, ad esempio, a musica più soft e riposante ad una certa ora, a spazi per riprendersi un po' prima di uscire, ad un piatto di pasta, ad un panino, ad una camera di decompressione: qualsiasi cosa, insomma, che serva ad indicare un passaggio dalla fase dello «sballo» a quella della normalità. Questa è la strada che hanno cercato di seguire tanti paesi europei e, forse, varrebbe la pena di fare tesoro dell'esperienza altrui e lavorare su quel terreno. Il divieto assoluto di guidare per chi ha bevuto, ad esempio, può essere accompagnato da altre misure, quali l'ingresso gratuito per chi si dichiara autista del gruppo e per tale motivo rinuncia a bere alcolici, treni ed autobus notturni gratuiti, tanta acqua fresca (come abbiamo previsto con gli emendamenti in Commissione), sale di defaticamento: si tratta di piccoli aspetti di buon senso. Naturalmente, sono necessari operatori di strada fuori dalle discoteche - avrebbero molta più efficacia ed incisività rispetto ai poliziotti - che facciano conoscere ai ragazzi gli effetti nefasti dei mix tra pasticche ed alcool e che aiutino a ridurre i danni derivanti da tali consumi. Invece, nel corso di questi anni, voi siete riusciti ad indicare in termini negativi anche quelle associazioni che, in modo volontario, hanno cercato di produrre depliant e materiale informativo su tali temi. Addirittura, avete letto tali suggerimenti come istigazioni a delinquere, senza cogliere che l'obiettivo della riduzione del danno non può essere raggiunto semplicemente perché qualcuno scrive qualcosa di più repressivo su un pezzo di carta. Ci vuole un lavoro paziente: bisogna affrontare la questione in modo non demagogico, abbandonare qualsiasi logica proibizionista, prendere atto della realtà ed apprezzare il fatto che ormai in tutte le capitali europee la gente tende a vivere di notte. Tale dato diventa qualificante per le stesse città dal punto di vista turistico, indipendentemente dalle temperature climatiche. Insomma, se la gente vuole vivere è cosa buona e nessuna politica autoritaria, per fortuna, lo può impedire, neanche la vostra legge. Secondo il vostro schema dovremmo dire addio ai concerti, ai festival sponsorizzati dalle birre, alle sagre

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paesane, ai pacchetti turistici enogastronomici perché anche questi diventerebbero fuori legge. Contiamo sul fatto che i disagi emersi anche tra i parlamentari della maggioranza possano aiutarci a modificare radicalmente o a respingere il provvedimento in aula.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Carli, iscritto a parlare; si intende che vi abbia rinunciato. È iscritto a parlare l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, la materia oggetto del provvedimento in esame non vede schieramenti preconcetti perché gli obiettivi complessivi della tutela della salute e dell'incolumità dei nostri giovani sono comuni. Tutti abbiamo intenzione di fare sforzi per trovare il miglior modo per coniugare la libertà con la regolamentazione in un campo assai particolare e complesso in cui non vi sono certezze assolute e, ovviamente, non vi sono intenti demagogici. Detto ciò, non mi riferirò agli spot del Governo che sono stati qui citati da due autorevoli colleghi, perché non li ho visti e quindi non ho motivo né argomentazioni per poterli criticare nel merito, né tantomeno su un piano di legittimità. Dico semplicemente che tutto quello che si fa - sperando che sia fatto bene -, se effettivamente contribuisce a ridurre, anche di un solo caso, gli incidenti mortali in cui sono coinvolti i nostri giovani, andrebbe apprezzato. Se, tuttavia, gli spot non sono fatti bene, credo allora che il Governo debba rivederli, ma, ripeto, non ho titolo per pronunciarmi nel merito, proprio perché non li ho visti. La relazione del collega D'Alia mi è sembrata puntuale e, allo stesso tempo, problematica.

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Richiamandomi, pertanto, a quella relazione, prendo inoltre atto del fatto che vi sarebbe una proposta emendativa tesa ad accogliere le proposte avanzate in Commissione dai colleghi del mio gruppo in tema di orari, che andrebbero eliminati, stante al riguardo la competenza accertata delle regioni e non dello Stato. Il problema è talmente grave da non consentire la disattenzione del Parlamento. Dato che c'è il tempo per valutare tutti gli emendamenti, che sono stati presentati in maniera trasversale, mi auguro che da parte del Governo - in questo caso del ministro Giovanardi, che è presente in aula - e da parte della maggioranza non vi sia una chiusura e che si guardi al merito delle proposte, al fine di trovare la migliore delle soluzioni, perché se nel 2002 vi sono stati complessivamente oltre seimila morti (non so quanti siano effettivamente legati al dopo-discoteca), occorre prendere atto che si tratta di un'ecatombe e dunque bisogna che si attivino tutte le politiche necessarie. Come ho già detto, si tratta peraltro di politiche complessive, che riguardano le infrastrutture, i trasporti alternativi, il potenziamento del trasporto su rotaia, l'attivazione delle cosiddette autostrade del mare (per le quali ho sottoscritto l'altro giorno una proposta di legge, insieme ad altri colleghi): dunque, tutta una serie di provvedimenti che certamente non finiscono con il testo particolare al nostro esame. Il fatto che l'altro giorno siano morti cinque giovani in provincia di Pavia che uscivano dalla discoteca e che l'altra sera sulla Potenza-Melfi ne siano morti altri due, di età compresa tra i 18 e i 20 anni, che invece non uscivano dalla discoteca, ma andavano al lavoro, dimostra, quindi, che vi è un problema complessivo che riguarda la sicurezza sulle strade. È necessaria una politica diversa in tema di infrastrutture ed in tema di educazione e prevenzione stradale, anche se riconosco che qualcosa è stato già fatto. Non ho difficoltà a dire che il provvedimento sulla patente a punti tutto sommato sta dando alcuni risultati. Anche se ci siamo astenuti quando è stato votato (perché non erano stati accolti alcuni nostri emendamenti), tuttavia ne registriamo gli effetti positivi. Peraltro, dato che ogni legge non è perfetta e può essere migliorata, potremo valutare anche quel provvedimento fra qualche anno. --------------------------------------------------------------------------------

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Le responsabilità del Governo, onorevole ministro, su alcuni di questi aspetti vi sono, perché la politica delle grandi infrastrutture sta tardando. Voi l'avete predicata e programmata, ma in effetti non l'avete attivata; ad esempio, nel Mezzogiorno, per quanto riguarda la rete ferrata, non vedo alcun progetto o cantiere, mentre per quanto riguarda le grandi infrastrutture autostradali, quella relativa all'autostrada Salerno-Reggio Calabria è un cantiere avviato molti anni fa ed ancora incompleto. Ad ogni modo, tutto questo - ripeto - fa parte di un discorso più generale. La proposta di legge in esame ha l'ambizione di disciplinare un'abitudine sociale dei nostri giovani, con riferimento alla quale, in verità, noi genitori abbiamo da tempo ingaggiato una disputa assai limitata, purtroppo, nei successi. C'è, infatti, il problema del rientro a casa, dopo una serata trascorsa in discoteca, in un orario ragionevole ed in buone condizioni di sicurezza. Credo che ogni genitore viva l'angoscia del rientro dei propri figli a casa passata una certa ora, ma ciò non significa che dobbiamo vietare ai giovani di cercare, legittimamente, un'occasione di divertimento, soprattutto dopo l'attività lavorativa. Bisognerebbe fare in modo che questi giovani, nella ricerca del legittimo divertimento, non incorrano in motivi di insoddisfazione tali da far ricorso ad un uso eccessivo di alcol o, peggio ancora, di droga. In tal senso, la scuola e tutti noi ci dovremmo impegnare per fare in modo che prevalga la cultura della vita e che si creino le condizioni perché il giovane si realizzi nel lavoro (purtroppo, è un obiettivo mancato, soprattutto nel Mezzogiorno, dove vi è un tasso di disoccupazione ancora di prima grandezza che angoscia in maniera drammatica ogni famiglia con un giovane a carico). L'obiettivo del provvedimento in esame dovrebbe essere condiviso da tutti. L'articolato, al termine dell'esame del testo, dovrà essere il migliore possibile, nel senso di non cadere nel proibizionismo tout court, ma di tentare di coniugare diversi aspetti, proponendo una disciplina che non contrasti con il principio della libera scelta; sarebbe grave se, in ordine a tale materia, facessimo passi indietro. Per quanto riguarda l'emendamento cui ha fatto riferimento il relatore, che apre lo spiraglio ad un maggiore confronto, è stato da noi sollevato un aspetto di costituzionalità: abbiamo affermato che la fissazione degli orari di chiusura delle discoteche e dei locali rientra nella competenza delle regioni. Taleproblematica permane e, pertanto, vedremo come sarà affrontata, in particolare con riferimento all'emendamento succitato. Siamo convinti, per esempio, che lo Stato potrebbe legittimamente emanare una norma che disponga gli orari degli esercizi pubblici su tutto il territorio nazionale solo se vi fosse un aggancio con le competenze in materia di sicurezza, perché la suddetta non è di competenza regionale. Affinché ciò sia possibile, bisogna ritenere che la proposta di legge in esame riguardi la materia dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non è così, perché l'orario dei pubblici esercizi (sempre che tale aspetto sia stato espunto) riguarderebbe le attività produttive ed il commercio, che è di specifica competenza della regioni. Probabilmente, il mio riferimento è superato, perché è stato presentato al riguardo un emendamento di cui non conosco i termini.

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. È già nel testo!

MARIO LETTIERI. No, nel testo non c'è; il relatore vi ha semplicemente fatto riferimento. Parlo di competenza dei comuni e delle regioni, perché non vorrei - come diceva la collega Mascia - che

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si facesse del proibizionismo eccessivo, arrivando anche ad abolire le cosiddette notti bianche organizzate dai comuni per far vivere le nostre città, come ha fatto Roma, emulando Parigi; in molte occasioni potrebbero essere aperti tutti gli esercizi pubblici, tranne quelli da ballo; si potrebbe, peggio ancora, vietare solo il ballo, mentre --------------------------------------------------------------------------------

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sarebbe possibile ogni altro genere di intrattenimento (sarebbe davvero un'assurdità). Sarebbe vietato fare tardi nelle feste padronali dei nostri comuni, compresa la veglia danzante nelle nostre località turistiche per la notte di San Lorenzo, perché nel testo si fissa la deroga soltanto per il carnevale, il Ferragosto e l'ultima notte dell'anno, mentre sappiamo che, nelle località turistiche e nei nostri paesi, d'estate, si è abituati a festeggiare fino a tardi anche in altre occasioni, come la notte di San Lorenzo. Altrettanto singolare ci sembra la deroga per le isole, nelle quali non è consentito il traffico di autoveicoli. Allora, mi domando: quale sarà la classificazione di una discoteca aperta sull'isola Bella, di fronte a Taormina, oppure a Venezia che, pur non essendo un'isola, non ha traffico di autoveicoli? Ciò per evidenziare che la materia è complessa e che non si può adottare un parametro a cuor leggero, in quanto si potrebbe creare una sperequazione con evidenti storture. Non voglio addurre inconvenienti né confutare l'esigenza di regolamentare in qualche modo la materia, ma la legislazione regionale, oltre ad essere costituzionalmente più corretta, consentirebbe di promuovere una classificazione molto più accorta delle diverse realtà. Riteniamo particolarmente arduo affidare ai divieti il mutamento dei fenomeni sociali - che pure auspichiamo -, senza procedere ad un'analisi puntuale delle cause e dei rimedi. Crediamo che, sul versante del contrasto dell'abuso di sostanze alcoliche da parte degli adulti e dell'uso delle stesse da parte dei minorenni, non si faccia abbastanza. E non è solo un problema di leggi; possiamo approvare le migliori leggi ma, se restano disapplicate, non si riesce a raggiungere l'effetto voluto. Sono indubbiamente insufficienti le leggi che consentono ai sedicenni di acquistare alcoolici, diversamente da quanto accade in moltissimi altri paesi dove lo si consente solo ai maggiorenni; inoltre, le sanzioni sono troppo modeste e i controlli sull'inosservanza delle stesse appaiono persino inesistenti. Occorre far rispettare le leggi già esistenti; dunque, se l'alcol non può essere somministrato a chi ha meno di 16 anni, bisogna attenersi a quanto contenuto nella vigente normativa. Manca persino l'informazione di base da parte dei commercianti che, già oggi, non chiedono a nessun minorenne i documenti per accertare se abbia compiuto almeno il sedicesimo anno d'età, né sono previste sanzioni per coloro che abbiano servito bevande alcoliche a chi già si trovava in stato di ebbrezza. A tale proposito, proponiamo l'innalzamento della soglia d'età, innanzitutto a tutela della salute dei minorenni, visto che l'assunzione di alcoolici non giova né al loro sviluppo né alla loro formazione. Resta la questione dei controlli sul traffico, che non può essere esclusa da una disciplina di questa natura, pena la manifesta illegittimità costituzionale della legislazione e l'assegnazione ad un destino di inefficacia della tutela di giovani vite umane. Ci ha molto colpito il dato fornito nel corso delle audizioni in Commissione, in base al quale, nel Veneto, una campagna seria delle forze di polizia, con risorse adeguate e mezzi tecnologici appropriati, specie per i controlli del tasso alcolometrico, ha comportato una riduzione dell'indice di incidentalità del 35 per cento. Quindi, quando si vuole e si fa funzionare l'apparato dello Stato, i risultati positivi si ottengono! Quanto si è fatto nella regione Veneto può essere fatto in tutte le altre regioni con sistematicità. Ritengo che, su questo terreno, non vi debbano essere divisioni tra le forze politiche e che su questo testo vi siano ancora spazi di convergenza. Non preannuncio quale sarà il voto del mio gruppo sul provvedimento in esame; dico semplicemente che, se in sede di Comitato dei nove si discuterà in maniera approfondita degli emendamenti presentati, non ci saranno ostacoli al raggiungimento di una soluzione condivisa su una materia che - ripeto - riguarda quasi tutte le famiglie italiane. In ogni caso, è dovere del Parlamento

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tutelare la sicurezza, rispettando però la libertà dei giovani e dei meno giovani.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Ci sono tanti argomenti sui quali la Casa delle libertà ha fatto fin qui esattamente il contrario di ciò che promise in campagna elettorale: lo ha fatto sicuramente per quanto riguarda fisco, pensioni e giustizia, ma sul federalismo si è particolarmente distinta rispetto al tradimento degli

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impegni presi con gli elettori. Al Senato è in discussione la riforma della Costituzione. C'è una accelerazione dei tempi per arrivare entro una certa data all'approvazione in prima lettura. Sappiamo che la riforma costituzionale richiede un determinato iter e quindi certi tempi. Alla fine, magari, qualcuno otterrà la bandierina della devolution in prima lettura, ma questa bandierina non cancellerà due anni e mezzo di legislazione ipercentralistica. Credo che non si sia mai visto in un così breve lasso di tempo una tale concentrazione di poteri presso l'apparato dello Stato com'è accaduto con i provvedimenti del Governo Berlusconi, cioè della Casa delle libertà, di quella coalizione alla quale partecipa la Lega nord, che del tema del federalismo ha fatto il suo obiettivo prioritario. La proposta di legge sulle discoteche, in questo ambito, punta a fissare con legge del Parlamento un orario unico nazionale per la cessazione delle attività delle discoteche. Quindi - come già è stato detto da altri colleghi - è incostituzionale, perché è chiarissimo che il nuovo titolo V della Costituzione assegna esclusivamente alle regioni questa competenza. Di questo parleremo domani quando discuteremo la pregiudiziale di costituzionalità da noi presentata. In ogni caso, questa filosofia e questo obiettivo di disciplinare per legge nazionale un orario unico per lacessazione delle attività delle discoteche sono in clamoroso contrasto con i principi di base di un federalismo, neanche tanto estremo, o di un qualcosa che comunque possa essere chiamato tale. Infatti, se non possono neanche decidere sugli orari degli esercizi commerciali...

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Non è così!

CARLO LEONI. No, è esattamente così!

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. È la musica! Bisogna dire la verità.

CARLO LEONI. Se ne accorgerà, come già è stato detto, alla prima pronuncia della Corte costituzionale. Replicherà dopo, perché questa è la verità e non è una bugia. Continui pure la sua telefonata, signor ministro...! Quindi, la prima ragione di contrarietà è che si sottrae a regioni ed enti locali una materia di loro esclusiva competenza innanzitutto secondo il buonsenso, perché tutti possono capire che ogni regione ha una storia, una particolarità, uno stile di vita e un certo clima meteorologico, quindi è del tutto logico che, a seconda dei luoghi, si decida in maniera differenziata. È inoltre una materia di competenza delle regioni secondo un principio federalista e secondo la Costituzione. Ripeto che questo provvedimento è destinato a soccombere alla prima pronuncia sul tema da parte della Corte costituzionale. La seconda ragione di radicale contrarietà da parte nostra è che si usa la legislazione per ragioni meramente propagandistiche. Non ho nulla contro la propaganda politica, ma per farsi propaganda andrebbero usati gli strumenti della propaganda politica e non le leggi. Ciò soprattutto quando si punta a fare della propaganda sul dramma degli incidenti stradali mortali e di famiglie colpite dal dolore. Perché dico propaganda? Perché si cerca di far credere che basti chiudere prima le discoteche per risolvere un problema drammatico come quello che stiamo affrontando. In modo assolutamente

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illogico, chi può pensare che se una discoteca chiuderà, o cesserà le sue attività alle tre, alle tre e mezza staranno tutti sotto le lenzuola a dormire tranquilli perché gliel'ha detto il Governo? Naturalmente nessuno. È chiaro che accadrà tutt'altro. Chi ha deciso di trascorrere il sabato notte fuori casa, lo farà, anche se la discoteca chiude alle 3: andrà altrove, e dunque si incentiveranno i raduni illegali e aumenteranno il nomadismo e il caos nella circolazione. Nella migliore delle ipotesi, ciò che avviene oggi alle 5,30 avverrà alle 4,30. Non è con questi provvedimenti che si fanno passi in avanti, e la logica che li ispira non sta in piedi. Se si verificano incidenti stradali la domenica pomeriggio durante la stagione sciistica, non credo che a qualcuno possa venire in mente di chiudere gli impianti! Semmai, se si ha idea di come si governa un paese civile, viene in mente di rafforzare il controllo sulle strade; ricordo tuttavia che a questo Governo è venuto in mente di aumentare i limiti di velocità.

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Il 30 per cento di morti in meno!

CARLO LEONI. Proprio perché vi sono giovani che perdono la vita e famiglie preoccupate, e dunque si tratta di una situazione drammatica e preoccupante, occorrono risposte serie, rigorose e ben ponderate: l'incremento degli agenti di polizia stradale nelle strade; aiuti, anche finanziari, ai comuni per un maggiore impegno della polizia municipale, anche nel controllo dell'alcolismo; maggiore impegno da chiedere ai gestori. Signor ministro, lei è titolare dell'incarico per i rapporti con il Parlamento. Ritengo che il ministro per i

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rapporti con il Parlamento debba avere la dote di rispettare il Parlamento. Lei ha rilasciato oggi un'intervista al quotidiano L'Avanti, nella quale afferma: sono tutti d'accordo con me. Alla domanda: da dove vengono gli ostacoli, lei risponde: i guai cominciano a livello parlamentare, laddove un'azione legittima di lobby furibonda da parte dei gestori dei locali influenza i parlamentari. Il rispetto per i parlamentari significa comprendere i dissensi, che, come lei sa, sono numerosi anche nel suo schieramento. Al fine di ottenere l'approvazione del provvedimento, lei si sta accingendo a frettolose retromarce: sono stati annunciati alcuni emendamenti, che non sono stati presentati in Commissione e che saranno presentati in sede di Comitato dei nove. Nel caso contrario, i dissensi, che non provengono soltanto dall'opposizione ma anche dal suo schieramento, l'avrebbero lasciata senza alcuna maggioranza. La invito, signor ministro, dal momento che per la carica che ricopre dovrebbe rispettare il Parlamento, a comprendere che i parlamentari, sia del centrosinistra sia del centrodestra, hanno le loro idee... Lei, signor ministro, sta facendo un gesto che il nostro gruppo riporterà nelle sedi opportune: ha fatto il gesto di chi maneggia denaro, intendendo dire che c'è una lobby che con questi strumenti sta influenzando l'opinione dei parlamentari.

RENZO INNOCENTI. Signor ministro, deve verificare questa ipotesi, la deve provare, altrimenti la deve smentire immediatamente! Signor Presidente, mi scuso con lei e con i colleghi, ma questi gesti in aula non sono assolutamente ammissibili!

PRESIDENTE. Il ministro interverrà in sede di replica, e spero si chiarisca tutto.

CARLO LEONI. Il ministro Giovanardi dovrebbe dimettersi, o almeno cambiare dicastero, dal momento che non sa tenere i rapporti con il Parlamento. I gestori vanno dunque chiamati ad assumersi le proprie responsabilità per quanto riguarda la somministrazione delle bevande e affinché siano previste sale di decompressione e adottate misure sul volume della musica e sull'illuminazione, ma non possono essere costretti a chiudere gli esercizi: le restrizioni rischiano infatti di condurre a risultati negativi, provocando danni a un settore strategico per il turismo, nel quale sono occupati migliaia di lavoratori. --------------------------------------------------------------------------------

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Il problema certamente esiste. Occorre coinvolgere tutti i soggetti interessati - regioni, enti locali, gestori, associazioni giovanili, forze dell'ordine - per costruire una strategia vincente. Tuttavia, alla fatica di governare giorno per giorno lei, signor ministro, preferisce la semplificazione propagandistica della chiusura anticipata. Si tratta di un pasticcio, del quale ci si dovrebbe vergognare: l'esercizio chiude a una determinata ora, ma il locale può rimanere aperto senza svolgere l'attività di discoteca, come se alle 4 o alle 5 di mattina vi fosse qualcuno che va in una discoteca a bere un'aranciata o a fare due chiacchiere! Verrebbe da ridere, se questo provvedimento non fosse costruito su un dramma vero, che interessa moltissime persone. A me dispiace non per il Governo, che annuncia il suo ennesimo fallimento e la sua ennesima brutta figura, ma per i giovani e le famiglie italiane, a cui si fa credere che si risolverà il problema, quando tutti sanno che non è così. Ma, per un pugno di voti e per qualche preferenza in più, c'è chi è disposto anche a questo atteggiamento cinico. Noi ci batteremo, signor ministro, per cancellare questo provvedimento attraverso l'approvazione della questione di costituzionalità, per cambiarlo radicalmente perché è sbagliato, inutile ed illiberale (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

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camera23-03-04

discussione camera 23-03-04 Resoconto stenografico dell'Assemblea Seduta n. 443 del 23/3/2004 --------------------------------------------------------------------------------

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-------------------------------------------------------------------------------- ... Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge: Molinari; Cola; Peretti; Gambini ed altri; d'iniziativa del Governo; Polledri e Rodeghiero; Buontempo: Disciplina dell'attività delle discoteche e delle sale da ballo (566-592-1155-3068-4180-4341-4421) (ore 15,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge di iniziativa dei deputati: Molinari; Cola; Peretti; Gambini ed altri; d'iniziativa del Governo; Polledri e Rodeghiero; Buontempo: Disciplina dell'attività delle discoteche e delle sale da ballo. Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali.

(Esame di questioni pregiudiziali - A.C. 566 ed abbinati) PRESIDENTE. Ricordo che sono state presentate le questioni pregiudiziali Montecchi ed altri n. 1 e Bressa ed altri n. 2 (vedi l'allegato A - A.C. 566 ed abbinati sezione 1). A norma del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Le questioni pregiudiziali possono essere illustrate da uno solo dei proponenti per non più di dieci minuti. Può altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti. Al termine della discussione, si procederà ad un'unica votazione sulle due questioni pregiudiziali presentate.

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dal momento che il termine per la presentazione di proposte emendative riferite sia alla proposta di legge recante disciplina dell'attività delle discoteche sia al disegno di legge diconversione del decreto-legge sulla cartolarizzazione è stato fissato alle ore 16,30 ed essendo prevedibile che, esaurito l'esame delle questioni pregiudiziali, i lavori si incentreranno sulla proposta di legge in materia di sistema radiotelevisivo, chiederei di posticipare il suddetto termine, ad esempio dopo la conclusione della seduta, ovvero verso le 20. Non cambierebbe nulla in termini di organizzazione.

PRESIDENTE. Comunicherò al Presidente questa sua richiesta e ci regoleremo secondo buonsenso, oltre che nell'ottica di garantire il buon andamento dei lavori. L'onorevole Montecchi ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale n. 1

ELENA MONTECCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella relazione illustrativa del disegno di legge di iniziativa governativa si precisa che l'obiettivo esplicito della normativa in esame è quello di salvaguardare le finalità di ordine pubblico. Infatti, si prevede che la fissazione --------------------------------------------------------------------------------

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di un limite orario da parte dello Stato risponda a questa precisa esigenza. Si

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continua poi sostenendo che la legge investe esclusivamente profili di ordine e di sicurezza pubblici. Per questa ragione, non si riscontrerebbero violazioni rispetto al dettato del titolo V della Costituzione. Cercherò di dimostrare che invece con questo disegno di legge si ledono non soltanto le prescrizioni della Costituzione, ma anche il buonsenso comune dei cittadini. In primo luogo, il nuovo titolo V della Costituzione, secondo le previsioni dell'articolo 117, attribuisce alle regioni le funzioni relative alla polizia urbana, al turismo e all'industria alberghiera. L'articolo 118 poi attribuisce sempre alle regioni tutto un insieme di competenze per quanto riguarda le funzioni amministrative nelle materie elencate dall'articolo 117. Ciò trova riscontro anche nella legge n. 382 del 1975 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Quest'ultimo stabilisce, agli articoli 19, 20 e 54, che tutte le funzioni amministrative di cui al regio decreto del 1931 sono di competenza dei comuni. Tra queste, la concessione delle licenze per feste da ballo, spettacoli o intrattenimenti, nonché la fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalle regioni, degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di vendita e di consumo degli alimenti e delle bevande. Va inoltre ricordato che il decreto legislativo sulla disciplina del commercio, entrato in vigore nel 1998, ha rafforzato la competenza delle autonomie locali per quanto riguarda gli esercizi di intrattenimento e di svago. Ma perché, sostiene il ministro Giovanardi, si vogliono cancellare le responsabilità e l'autonomia degli enti locali esclusivamente per ciò che riguarda la somministrazione di alcolici e di superalcolici? È molto semplice: perché si vuole tutelare l'ordine pubblico. Noto una certa disattenzione su tale provvedimento. Signor Presidente, non vi è alcun paese occidentale che collochi le diverse forme di organizzazione dello svago e dell'intrattenimento sotto la tutela dell'ordine pubblico, a meno che non si parli di regimi totalitari. È un problema molto serio, che il legislatore deve porsi in relazione ai principi ed ai valori culturali cui fa riferimento, ma anche in relazione alle conseguenze organizzative, amministrative e repressive che ne conseguono. Quali sono i valori che questo provvedimento vuole tutelare? Quali sono le persone che il Governo, attraverso il ministro Giovanardi, sostiene di voler tutelare? Fondamentalmente, si dice, i giovani, rispetto ai danni provocati dagli incidenti stradali, a quelle che sono definite le stragi del sabato sera o rispetto al fatto che si spezzano giovani vite, complici l'abuso dell'alcol e gli orari delle discoteche. È un obiettivo, quello di tutelare giovani vite, condivisibile, ma qual è la funzione dello Stato, in questo caso? Siamo sicuri che lo strumento individuato sia efficace? È più efficace per evitare che giovani e meno giovani guidino, in stato di ebbrezza, auto lanciate a gran velocità? A noi non pare. Investire nella sicurezza stradale, sui controlli per evitare e prevenire lo spaccio di sostanze stupefacenti nei luoghi di intrattenimento, agire massicciamente sui controlli e sulla repressione delle infrazioni al codice, soprattutto nei fine settimana, e, ancora, investire risorse per una comunicazione efficace e continua sui rischi dovuti all'abuso dell'alcol: di questo, però, non si tratta; questo provvedimento non investe in tali direzioni. Noi siamo pronti a sostenere azioni efficaci ma, ripeto, nulla di tutto ciò è previsto programmaticamente in questo provvedimento. Allora: cos'è questo provvedimento? Si è cancellato l'articolo 2: in tal modo ci si è salvati dal ridicolo, ma si sono evitate anche le minori entrate sulle accise e sull'alcol, posto che le maggiori entrate previste dall'incremento del consumo di alcolici servono, come stabilisce la finanziaria del 2004, per l'assunzione di ricercatori nelle università e negli istituti di ricerca. Si sono cancellati i divieti agli spot degli alcolici. Che si vuole, dunque, produca questo provvedimento? Ancora: un altro emendamento, frutto delle mediazioni della maggioranza, propone

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che i locali chiudano alle ore 4 di notte e che tra le ore 3 e le ore 6 del mattino non si somministrino alcolici. Cosa cambia rispetto alla situazione attuale? In media, le discoteche chiudono alle ore 4 di mattino. Cosa cambia questo provvedimento? Su cosa interviene questo provvedimento? Ma c'è di più; si dice che in tutti i locali di intrattenimento, svago, eccetera sia

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vietato l'ingresso ai minori di anni 18. Dunque, in una pizzeria, in un bar, in un pub in cui si balla e si consumano alimenti, un ragazzo di 17 anni e mezzo all'una di notte non può entrare. Come al cinema, mi si dice. È noto, tuttavia, che i film sono sottoposti alla censura, che stabilisce, per ragioni morali, l'età della visione. In questo caso, quali sono le ragioni? Chi controlla l'età? E, soprattutto, chi è sanzionato? Il barista? I genitori? Il minore? A questi interrogativi non si può non rispondere o non si può rispondere sbrigativamente e propagandisticamente che noi siamo portatori di una cultura libertaria ed edonistica, che non si fa carico, responsabilmente, dei problemi. É una distorsione propagandistica, che elude i problemi reali. Il fatto è che questa maggioranza si accorda su un provvedimento-propaganda voluto da un ministro e non affronta le questioni, reali, della prevenzione e della sicurezza. Noi su questo siamo pronti a discutere, ma contrastiamo nettamente l'operazione portata avanti con il provvedimento, che, sin dal primo articolo, crea conflitti di competenza e di potere tra istituzioni locali e centrali, danneggia il tranquillo ed ordinato svolgersi di molteplici attività di svago e di intrattenimento (infatti, quella definizione non comprende soltanto le discoteche) e non definisce in modo chiaro un aspetto fondamentale. Mi riferisco al fatto che i poteri dello Stato, in una società democratica e liberale, hanno un limite invalicabile: quello del rispetto delle prerogative e delle responsabilità delle famiglie verso i loro figli (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. L'onorevole Bressa ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale n. 2.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, come ha testé rilevato la collega Montecchi in maniera molto precisa e brillante, ancora una volta ponete una domanda giusta ma fornite la risposta sbagliata. Nel caso particolare, utilizzate anche lo strumento sbagliato. La normativa che sottoponete all'approvazione della Camera è chiaramente lesiva del sistema delle autonomie e della relativa ripartizione delle competenze, così come è stato delineato, a seguito della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, dall'articolo 117. È facile dimostrare quanto sto dicendo, anche perché non è la prima volta che realizzate un'operazione all'apparenza furba ma, nella sostanza, devastante del diritto costituzionale. L'introduzione, attraverso il quarto comma dell'articolo 117, di una clausola residuale a favore delle regioni conferma il carattere tassativo degli elenchi contenuti nei commi secondo e terzo del medesimo articolo. Tutto ciò impone un nuovo apprezzamento dei limiti posti alla capacità generale di intervento dello Stato e rafforza l'ipotesi della parificazione tra la legge statale e la legge regionale, cosa che dimostrate continuamente di non voler ammettere e riconoscere. Vi è, quindi, il chiarissimo limite delle materie che si applica alla potestà legislativa statale, ma non a quella regionale: si lascia maggiore indeterminazione quanto ai confini dell'area di competenza regionale. È facile, però, ricostruire le materie di competenza regionale. È facile stabilire, attraverso una comparazione tra l'attuale articolo 117 ed il precedente, quali siano le materie di esclusiva competenza delle regioni. Da tale comparazione, che vi risparmio per ovvi motivi di tempo, emerge in maniera assolutamente chiara - su questo dottrina e giurisprudenza sono perfettamente concordi - che le materie del commercio, delle fiere e mercati, della polizia amministrativa regionale e locale, del turismo e dell'industria alberghiera

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appartengono alla potestà legislativa residuale delle regioni, cioè sono competenza esclusiva delle regioni. Nelle materie di competenza regionale lo Stato non ha alcun potere di interferenza, non può dettare norma alcuna. Come ricordava la collega Montecchi, avete cercato di eludere il problema attraverso una formuletta magica che, però, ha il naso lungo, è una bugia grande come una casa. Dite che non si ravvisano aspetti di impatto costituzionale in quanto il provvedimento in esame investe esclusivamente profili di ordine e di sicurezza pubblica, rientrando, pertanto, nella competenza

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esclusiva dello Stato. Ministro Giovanardi, non le può sfuggire che avevate fatto un tentativo analogocon la legge finanziaria per il 2002. In tale legge, all'articolo 52, comma 17, immaginavate di poter interferire in materia di commercio dicendo che stavate trattando di fiere a carattere religioso o politico. Dicevate che la materia...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Bressa. Vorrei pregare tutti i colleghi di non disturbare i rappresentanti del Governo. Prego, onorevole Bressa.

GIANCLAUDIO BRESSA. Come dicevo, adducevate a pretesto il fatto che la materia delle confessioni religiose e dei rapporti politici fosse di competenza esclusiva dello Stato. È successo però che una serie infinita di regioni ha impugnato questo articolo e la Corte costituzionale, il 18 dicembre 2003 (relatore De Siervo), ha affermato sostanzialmente che non si può far finta che la Costituzione non esista e che soprattutto non la si può eludere attraverso simili artifici; le attività di «fiera e mercato» rientrano infatti nel commercio e, poiché di commercio si tratta, la competenza è esclusiva delle regioni. Dunque, su questa materia nulla possonodecidere lo Stato e il Parlamento nazionale. Dato che allora ci siete già passati ed avete appena preso uno «schiaffo» dalla Corte, che vi ha dichiarato incostituzionale l'articolo 52, comma 17, della legge finanziaria del 2002, perché volete ripetere la stessa esperienza, facendo finta che quello in oggetto sia un argomento che riguarda l'ordine pubblico? Sapete perfettamente che avete torto, perché è la stessa giurisprudenza costante a darvi torto sul fatto che questa materia possa rientrare nel tema dell'ordine pubblico, dal momento che essa è stata in maniera uniforme e concorde attribuita alla disciplina o del commercio o della polizia amministrativa: entrambe materie facilmente riconducibili alla potestà esclusiva delle regioni. Non avete alcuna possibilità di spuntarla, attraverso questo banale e - ahimè - tristissimo artificio dell'ordine pubblico. La regolamentazione degli orari di chiusura delle discoteche è comunque sempre riconducibile alla materia del commercio e la relativa potestà legislativa spetta in via esclusiva alle regioni. Anche qualora si seguisse quella linea giurisprudenziale che la vuole attribuire alla polizia amministrativa, saremmo punto e a capo, nel senso che rientrerebbe comunque nella competenza esclusiva delle regioni. Nulla di tutto questo vi può consentire di produrre un disegno di legge come quello che ci avete sottoposto. Vi è però un'ulteriore e definitiva argomentazione, che smonta il vostro fragilissimo castello: è la sentenza n. 290 del 2001 della Corte costituzionale, che definisce esattamente cosa sia «ordine pubblico» nel nostro ordinamento costituzionale. La giurisprudenza costituzionale ha escluso la possibilità di utilizzare una nozione di ordine pubblico ideale ed ha fatto sempre riferimento al concetto di ordine pubblico materiale. Questa sentenza parla di funzioni primariamente dirette a tutelare beni fondamentali, quali l'integrità fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei possessi ed ogni altro bene che assume primaria importanza per l'esistenza stessa dell'ordinamento; è dunque in questo senso che deve essere interpretata la locuzione «interessi pubblici primari» utilizzata dall'articolo 59, comma 2: non qualsiasi interesse pubblico alla cui cura siano preposte le pubbliche amministrazioni, ma soltanto quegli interessi essenziali al mantenimento di un'ordinata

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convivenza civile. Una siffatta precisazione è necessaria ad impedire che una smisurata dilatazione della nozione di sicurezza ed ordine pubblico si converta in una preminente competenza statale in relazione a tutte le attività, che vanificherebbe ogni ripartizione di compiti tra autorità statali di polizia e autonomie locali. La giurisprudenza costante della Corte dice che quello che state per fare è incostituzionale. Il buonsenso vi dovrebbe orientare a non seguire questa strada. Ancora una volta, dimostrate la vostra ossessione rispetto alle questioni di carattere costituzionale. Lo dicevo la scorsa settimana, quando si èverificato lo straordinario evento di veder approvata una questione

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pregiudiziale di costituzionalità: se voi non fate qualcosa contro la Costituzione,non vi sentite realizzati! Però questo è il modo peggiore di legiferare: per ogni legge che fate, a distanza di un anno o due, la Corte costituzionale ve la «cassa». Ditemi voi se questo è un modo sensato di operare. In questo caso specifico, poi, c'è una sentenza che ha «cassato» una norma approvata da voi nel dicembre del 2001 (è peraltro una sentenza di pochi mesi fa). E voi cosa fate? La calpestate e la ignorate. State producendo un provvedimento normativo che non avrà alcuna possibilità di resistere al vaglio della Corte. Dimostrate, così facendo, di avere una cultura costituzionale fragilissima e, soprattutto, dimostrate di non volervi rendere conto che l'articolo 117 della Costituzione è un articolo vigente. Che vi piaccia o no, dovete attenervi a quanto il nuovo titolo V della Costituzione ha previsto per la nostra Repubblica. Questo potrà non piacervi, ma è la nostra Costituzione, che, se mi permettete, è anche la vostra, sulla quale quando siete diventati ministri avete giurato. Abbiate almeno il senso del limite, siate coerenti con il giuramento che avete prestato e fatela finita di presentare provvedimenti così privi di buonsenso costituzionale, ma anche - lasciatemelo dire - così privi di buonsenso (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Bressa; è riuscito a superare gli ultrasuoni dell'interesse che l'Assemblea ha destinato al suo intervento, anche se ciò è sbagliato! Ha chiesto di parlare l'onorevole Bellillo. Ne ha facoltà.

KATIA BELLILLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di un provvedimento - lo affermo con estrema chiarezza - proibizionista e controproducente che, fortunatamente, sta suscitando grandi critiche anche all'interno della stessa maggioranza. Tuttavia, il ministro Giovanardi prosegue nel suo intento. Il mondo non si è fermato al famoso film «La febbre del sabatosera», ma è cambiato, posto che i giovani hanno modificato la propria cultura ed i propri interessi, interessandosi non solo di discoteche, ma anche di altro. Il ministro Giovanardi con questo provvedimento intende porre alcuni divieti. Vietare è la sua parola l'ordine; è il leit motiv dell'intero provvedimento, al limite dell'incostituzionalità. La proposta del ministro è naturalmente di chiaro stampo elettorale, ma stia attento il ministro Giovanardi, perché vi è sempre il risvolto della medaglia, dal momento che si stanno violando le prerogative delle regioni e degli enti locali, iquali sono gli unici ad essere i titolari della gestione degli esercizi commerciali, a norma del Titolo V della Costituzione. Si discute tanto di riforma federalista; a tal proposito, domando ai colleghi del gruppo della Lega Nord Federazione Padana se ritengano che la loro maggioranza abbia veramente a cuore il federalismo. Non credo: in realtà, il Governo intende trattare il divertimento dei giovani ed anche dei meno giovani (le discoteche non sono soltanto una prerogativa giovanile) come se fosse una materia inerente a questioni di ordine pubblico e, quindi, di competenza esclusiva dello Stato. Noi lo contestiamo, perché riteniamo non si tratti di una questione di ordine pubblico. Il gruppo dei Comunisti italiani ritiene che il provvedimento sia al limite del grottesco ed ultraproibizionista, in grado solo di alimentare l'abusivismo dei giovani --------------------------------------------------------------------------------

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e dei meno giovani, i quali saranno spinti a cercare altre e meno controllabili forme di svago. Si tratta, quindi, di un provvedimento di carattere propagandistico ed è per questo che sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità; credo siano altre le iniziative da portare avanti, perché non si possono violare i principi dell'articolo 117 della Costituzione che attribuisce alle regioni la definizione di norme sui pubblici esercizi. Se tale provvedimento venisse approvato, sarebbero vietati concerti o festival sponsorizzati da case produttrici di birre o da case vinicole, feste e sagre paesane ad esempio, (le vie del Chianti o del Sagrantino), così come sarebbero fuorilegge i pacchetti turistici enogastronomici. È un provvedimento che interviene su circa 300 mila imprese, un milione di addetti e 600 mila addetti ai lavori indiretti: si tratta di un settore già in crisi che il Governo con i suoi provvedimenti ha reso ancor più profonda. In

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particolare, con questo provvedimento metterà sempre più a rischio migliaia di posti di lavoro (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Comunisti italiani).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, le questioni pregiudiziali di costituzionalità, che recano la prima firma degli onorevoli Montecchi e Bressa, fanno riferimento ad asseriti contrasti ...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Saponara. Può darsi che lei sia così bravo da parlare anche con questo rumore. Io però non sono capace di ascoltare e, pertanto, prego i colleghi interessati a colloqui privati di recarsi fuori dall'aula, mentre quelli che sono interessati alla discussione di restare e di ascoltare. C'è un limite anche al brusio ed alla mancanza di riguardo nei confronti di chi parla. Prego, onorevole Saponara.

MICHELE SAPONARA. Le questioni pregiudiziali presentate dai colleghi Montecchi e Bressa fanno riferimento ad asseriti contrasti delle disposizioni recate dal provvedimento in esame con gli articoli 41 e 117 della Costituzione. In aula sono stati illustrati solo quelli relativi all'articolo 117, ma ritengo doveroso rispondere ad entrambe le censure. In primo luogo, viene lamentata la lesione del principio della libertà di iniziativaeconomica e di impresa, sancita dall'articolo 41, primo comma, della Costituzione. In particolare, secondo la questione pregiudiziale, la fissazione per legge degli orari di cessazione delle attività di intrattenimento musicale e danzanti si paleserebbe come una irragionevole forma di dirigismo statale. A tale proposito è facile dimostrare l'infondatezza della doglianza, atteso che il provvedimento non incide sul diritto dei gestori di disporre liberamente, nell'ambito delle prescrizioni adottate dalle competenti autorità regionali e locali, in ordine all'orario di chiusura dei propri esercizi. Il testo in esame si limita, invece, a disciplinare in modo uniforme e su tutto il territorio nazionale alcuni profili problematici delle attività di intrattenimento, che attengono specificamente all'ordine e alla sicurezza pubblica, tanto da essere ritenute delle vere e proprie concause al dilagare del drammatico fenomeno delle cosiddette stragi del sabato sera. Si interviene, infatti, sull'orario di cessazione delle sole attività musicali e danzanti, atteso che sovente le stesse si svolgono secondo modalità definibili come estreme dal punto di vista acustico e dell'illuminazione, nonché in materia di abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti. Alla luce di tale premessa, ritengo del tutto infondato il timore in ordine alla presunta violazione dell'articolo 41 della Costituzione e ciò in quanto, nel nostro assetto costituzionale, la libertà di iniziativa economica, pur essendo riconosciuta e garantita dal primo comma della citata disposizione, può incontrare limiti o addirittura vincoli nella tutela di altri valori costituzionalmente protetti, tra i quali è esplicitamente indicata la sicurezza dei cittadini. --------------------------------------------------------------------------------

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Mi limito, a tale proposito, a citare il secondo comma dello stesso articolo 41, secondo il quale l'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. E il costituente ha demandato proprio alla legge il compito di determinare i programmi e i controlli opportuni affinché l'attività economica pubblica e privata potesse essere indirizzata e coordinata a fini sociali, ai sensi del terzo comma dell'articolo 41. Del resto, è stata la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 290 del 2001, a chiarire la latitudine delle funzioni e dei compiti che devono ricomprendersi nell'alveo dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, stabilendo che essi concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza della comunità nazionale, nonché alla sicurezza dei cittadini e dei loro beni. La stessa Corte ha tenuto a precisare come la predetta definizione nulla

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aggiunga alla tradizionale nozione di ordine pubblico e sicurezza pubblica, tramandata dalla giurisprudenza costituzionale, nella quale la riserva allo Stato riguarda le funzioni dirette a tutelare beni fondamentali quali l'integrità fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei possessi e ogni altro bene che assuma primaria importanza per l'esistenza stessa dell'ordinamento. Devo aggiungere che questa nozione di ordine pubblico e sicurezza pubblica era, comunque, già sostanzialmente presente nel nostro ordinamento; mi riferisco al disposto di cui all'articolo 159, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali, in attuazione della legge n. 59 del 15 marzo 1997, in forza del quale rimangono di esclusiva competenza statale le funzioni e i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza pubblica, intesi come quelli che concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari...

PRESIDENTE. Onorevole Saponara, la invito a concludere.

MICHELE SAPONARA. L'altra questione pregiudiziale concerne la presunta lesione al sistema delle autonomie e alla relativa ripartizione di competenze legislative così come delineato a seguito della riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione. Anche tale questione è da ritenersi infondata, posto che il provvedimento agisce in realtà sul versante dell'ordine e della sicurezza pubblica e tale precisazione è stata resa dallo stesso Governo in sede di relazione di accompagnamento alla propria iniziativa legislativa in materia. Ciò significa che le disposizioni del provvedimento al nostro esame non comportano problemi di compatibilità con le competenze regionali definite dal nuovo Titolo V della Costituzione, in quanto, investendo primariamente profili di ordine pubblico e di sicurezza, rientrano nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

PRESIDENTE. È stato chiarissimo.

MICHELE SAPONARA. Invito quindi i colleghi a votare contro le due questioni di pregiudizialità presentate e chiedo alla Presidenza l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna del testo integrale del mio intervento in merito a questo provvedimento.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente sulla base dei consueti criteri.

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pregiudiziale pregiudiziali di costituzione al disegno legge discoteche A.C. 566-592-1155-3068-4180-4341-4421-A -------------------------------------------------------------------------------- QUESTIONI PREGIUDIZIALI

Disciplina dell'attività delle discoteche e delle sale da ballo.

N. 1.

Seduta del 23 marzo 2004 La Camera,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 1 disciplina gli orari di esercizio di un'attività commerciale e che tale materia non rientra nelle competenze della legislazione statale, come definita all'articolo 117 della Costituzione;

il comma 1 dell'articolo si spinge addirittura a disciplinare la fissazione di orari rigidi per tutto il territorio nazionale, senza tenere conto delle specificità delle diverse esigenze e delle diverse caratteristiche di ogni singola realtà territoriale;

la proposta di legge si spinge sino a disciplinare i requisiti per rilascio della licenza, con manifesta lesione di altre competenze esclusive delle regioni;

tale forma di dirigismo statale lede profondamente le prerogative costituzionali delle regioni e limita irragionevolmente la libertà d'impresa tutelata dall'articolo 41 della Costituzione;

la pianificazione statale delle attività economiche non ha cittadinanza in alcun moderno ordinamento democratico;

le finalità di tutela della salute possono ottenersi per altre vie costituzionalmente corrette e assai più efficaci nell'esperienza pratica,

delibera di non procedere all'esame del testo unificato dei progetti di legge n. 566 ed abbinati. n. 1. Montecchi, Gambini, Leoni, Ruzzante, Grillini, Carli, Benvenuto, Amici, Bielli, Caldarola, Marone, Pollastrini, Sabattini, Soda, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Mascia.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame, che disciplina l'attività delle discoteche e delle sale da ballo, introduce nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) un nuovo articolo, il 68-bis, con il quale viene stabilito un limite orario - le ore 3 antimeridiane - entro il quale le attività musicali e di intrattenimento debbono cessare, prevedendo altresì che queste non possano comunque riprendere nelle otto ore successiva, benché i soggetti già presenti nei locali possano rimanervi;

a tali disposizioni sono previste inoltre deroghe per i mesi estivi (l'orario limite slitta dalle 3 alle 4 di mattina), per le festività di capodanno, ferragosto e carnevale (nessun limite orario), come anche per le isole nelle quali sia interdetta la circolazione di automezzi privati;

tale normativa appare lesiva del sistema delle autonomie e della relativa ripartizione delle competenze così come è stato delineato, a seguito

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della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione dall'articolo 117, con il quale la materia «attività produttive» è stata demandata alla competenza regionale. Essa infatti concerne in modo significativo il commercio e il turismo e pertanto deve essere regolata con legge regionale, anche al fine di non alimentare un ulteriore contenzioso tra Stato e regioni. Se nelle materie di legislazione concorrente la regione deve muoversi entro il quadro definito dai principi fondamentali dettati dallo Stato o comunque desumibili dalla legislazione statale, nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma della Costituzione, la potestà legislativa regionale si può estendere anche alla determinazione dei principi fondamentali. Nel caso della legislazione concorrente, la riserva alla regione impedisce quindi allo Stato di porre una disciplina di dettaglio, mentre nel caso della potestà legislativa residuale è invece precluso qualsiasi intervento legislativo statale,

delibera di non procedere all'esame del testo unificato dei progetti di legge n. 566 ed abbinati. n. 2. Bressa, Fistarol, Sinisi.

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seduta6-4-04

Resoconto stenografico dell'Assemblea Seduta n. 450 del 6/4/2004

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... (Esame dell'articolo 1 - A.C. 566 ed abbinati)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 566 ed abbinati sezione 2). Ha chiesto di parlare l'onorevole Castagnetti. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Signor Presidente, il provvedimento in esame tratta un tema sicuramente molto serio. Auspico che il Parlamento possa affrontarlo in un clima costruttivo, cioè senza la conflittualità che caratterizza solitamente il dibattito fra maggioranza ed opposizione. Vorrei innanzitutto rivolgermi al ministro Giovanardi, se mi presta attenzione, che è stato oggetto di diverse critiche, alcune anche volgari. Non mi associo ad alcune critiche anche brutali rivolte al

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l'onorevole Giovanardi perché, conoscendolo personalmente da molti anni, gli do atto che su tale materia ha mostrato da tempo un'attenzione particolare. Nello stesso spirito vorrei invitare gli esponenti del Governo e della maggioranza a rinunciare, sin da adesso, a qualsiasi tentazione di aggredire coloro che mostrano riserve su questo testo sollevando dubbi o formulando accuse che non possono che essere respinte in modo sdegnato. Ho già sentito da qualcuno accuse del tipo: allora vuol dire che a voi non interessa la vita dei nostri ragazzi. A noi, la vita dei nostri ragazzi interessa tutti i giorni dell'anno e, in particolare, la notte del venerdì e del sabato sera. Siamo, quindi, molto interessati, ma proprio per questa ragione non siamo disponibili ad approvare una legge che si limita a liberare la coscienza dello Stato (o anche quella della famiglia) e ad eludere il problema. Com'è noto, il problema è rappresentato dalla sicurezza sulle strade il venerdì ed il sabato notte: è la strada che uccide e non la musica. Se è la strada ad uccidere, questo provvedimento non affronta la questione, perché è al riguardo assolutamente inefficace. Su questo aspetto vorrei poter aprire

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un dialogo anche con i colleghi della maggioranza: si tratta di un provvedimento che fa divieto allo Stato di stanziare qualsiasi onere per la sua applicazione. Basta questo dispositivo per dimostrare l'assoluta inefficacia di un provvedimento che appunto, tramite il Parlamento, impegna il Governo a non stanziare una lira. Mi pare che una contraddizione più grossa di questa non vi possa essere. Questo provvedimento, signor ministro, non stanzia un euro per un agente in più sulle strade! Non stanzia un euro per l'acquisto di un etilometro in più! Non stanzia un euro per aumentare i controlli, dentro e fuori le discoteche! Potremmo dire nuovamente, come ho sentito dire in un'intervista, pubblicata in questi giorni, di un famoso dj (che conosce il problema direttamente), che basterebbe applicare le leggi che abbiamo. Queste, infatti, non vengono applicate, soprattutto perché mancano i mezzi e il personale (abbiamo un organico di polizia stradale che è inferiore a quello degli anni sessanta). Siccome è la strada ad uccidere e non la musica, se vogliamo affrontare il problema e rispondere alla preoccupazione e all'ansia delle famiglie, dobbiamo allora intervenire su questo aspetto; poi discuteremo anche del resto. Basterebbe far applicare le leggi che già ci sono. Se vogliamo approvarne un'altra, siamo anche disponibili, purché essa affronti (anziché eludere) il problema. Di fronte ad un problema così drammatico non ci interessano i manifesti e ancora meno i manifesti elettorali. Quindi, signor ministro, noi diciamo che occorrono più agenti, più etilometri, più controlli, più incentivi ai gestori, più risorse per le stanze di decongestione, più operatori sociali che si occupino di questi problemi. Personalmente sono d'accordo sulla necessità di stabilire ferrei divieti per la somministrazione di alcolici; anche noi, peraltro, abbiamo ricevuto le segnalazionida parte dei produttori di alcolici, ma a noi interessa di più la vita dei nostri ragazzi. Personalmente sono d'accordo anche sulfatto di affrontare il problema degli orari. Tuttavia, se non si affronta l'altra questione, che è quella che conferirebbe efficacia a questo provvedimento (cioè il controllo sulle strade),allora abbiamo il dovere di dire che stiamo prendendo in giro le famiglie e gli italiani. Non siamo disposti ad un'operazione di mistificazione, perché se dopo le quattro del mattino, quando cessa la musica in discoteca, i nostri ragazzi continuano con il nomadismo notturno per le strade, i bar, i pub, i club privati, allora la situazione non è per nulla risolta, non è affatto affrontata. Cari colleghi, signor ministro, dovremmo chiederci il motivo percui è cambiato il costume, il comportamento giovanile: la notte è il luogo della trasgressione e della liberazione dallo stress di una vita competitiva, selettiva e frustrante. Siamo di fronte ad una qualità della civiltà che impone ritmi insostenibili per la maggior

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parte dei cittadini e dei nostri giovani che, non a caso, durante la notte credono di scaricare le proprie tensioni e lo stress. Il problema sarebbe allora più complesso, ma non lo si intende affrontare, perché ha a che fare con un certo modello e ritmo di civiltà e con una cultura consumistica. Il problema è rappresentato dalla strada in balia di guidatori, di autisti alcolizzati o impasticcati e proprio su questo occorre concentrare la nostra attenzione. L'antiproibizionismo in sé, se non è accompagnato da servizi di ausilio esistenziale e da una certa vigilanza sui comportamenti, è destinato a fallire clamorosamente. Dobbiamo rassicurare le famiglie dicendo loro che ci stiamo occupando di tale problema,ma proprio perché lo riconosciamo ed intendiamo affrontarlo, non dobbiamo fornire risposte che rappresentino solo dei palliativi, ma porre in atto politiche rigorose e costose. Per tali ragioni, vorrei sottoporre all'attenzione del Governo alcuni emendamenti che, non a caso, abbiamo presentato anche nelle ultime ore; il nostro gruppo ha affrontato con assoluta serietà, laicità e senza pregiudizi (un nostro collega haanche presentato una proposta di legge al riguardo ed è accaduto anche nelle precedenti legislature) la problematica esistente, la quale deve essere fronteggiata con efficacia e non con meri manifesti che inevitabilmente manterrebbero la situazione invariata. Caro ministro, non sono previsti stanziamenti per aumentare l'organico del personale della polizia stradale, per acquisire etilometri o per espletare tutti i controlli necessari: l'esame in Commissione ha prodotto un provvedimento confusionale ed inapplicabile ed, in ogni caso, non è previsto alcun soggetto deputato a verificarne l'applicazione, dal momento che, come risulta dal provvedimento in esame, il Governo non stanzia una lira. Perché dovremmo accontentarci di varare manifesti? Se, davvero, anche voi avete la nostra stessa buona fede nell'affrontare tale problematica, vi lanciamo un appello: questo provvedimento deve essere rinviato in Commissione pervalutare in quella sede se il Governo sia disposto a stanziare le somme necessarie. Se non si prevede alcun finanziamento in tal senso, tale provvedimento non sarà applicabile; noi, da parte nostra, non siamo disponibili a varare manifesti o fare propaganda sulla pelle dei nostri ragazzi. Per tale motivo, vi chiediamo di rinviare il provvedimento in Commissione e dare al Governo il tempo necessario per verificare l'opportunità di reperire le risorse. Vedremo quale sarà l'atteggiamento adottato e, sulla base del medesimo (che sarà valutato serenamente e responsabilmente), il gruppo dellaMargherita si esprimerà nel voto finale. Ciò che, comunque, il gruppo della Margherita ha già deciso è di non fare propagandasulla pelle dei nostri ragazzi (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Buontempo. Ne

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ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, mi auguro che, su un tema come questo, il parlamentare sia libero di esprimersi, perché mi parrebbe assurdo che sulla questione di un'ora in piùo in meno ci si divida. Stiamo varando norme che illuderanno le famiglie, i giovani ed i cittadini sul fatto che si stiano varando delle buone misure per diminuire gli incidenti dei ragazzi che escono dalle discoteche. Tuttavia, proprio per ciò, chiedo al ministro e alla Commissione, anche in rapporto a quanto affermato dal collegache mi ha preceduto, il motivo per cui non è stato accolto il mio emendamento, con il quale - onorevole Castagnetti, proprio nella direzione che lei poc'anzi indicava - si propone l'aumento della contravvenzione alla persona sanzionata per aver bevuto alcol. Tale cifra in più verrebbe trasferita in un apposito fondo, che non costerebbe niente allo Stato, destinato a finanziare la polizia locale e quella provinciale, a incentivare la costruzione di alberghi vicino alle discoteche e a finanziare

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l'uso del taxi come avviene in tanti altri paesi europei, nei quali lo stesso gestore, quando vede una persona che ha bevuto alcol, chiama il taxi per farla accompagnare a casa, segnalando alla polizia che quel soggetto non è in condizione di guidare. Ho riproposto questo emendamento in quanto ritengo che non si possa approvare una legge volta ad evitare le morti dei giovani che escono dalle discoteche senza varare contemporaneamente un piano per la sicurezza. Dunque, se ci sono ristrettezze economiche, cerchiamo di trovare altre risorse, per esempio, facendo appunto pagare al trasgressore gli strumenti per garantire la sicurezza. Onorevoli colleghi, questa criminalizzazione, questo abbinamento discoteca-strage, questo abbinamento discoteca-ubriachi è un qualcosa che non sta né in cielo né in terra. In Italia, dalle Alpi alla Sicilia, non ho mai visto decine e decine di giovani ubriachi per le strade, mentre ne ho viste in Inghilterra, a Stoccolma, a Copenaghen, sia alle 21 sia alle 22. Infatti, in questi paesi avviene esattamente il contrario: i pub, dove ci si reca solo per bere, chiudono alle 23, ora in cui aprono le discoteche, dove ci si diverte e si beve di meno. Si tratta di una realtà sulla quale abbiamo il dovere di riflettere. Dunque, mi chiedo (e lo chiedo anche ai colleghi del mio partito): per quale motivo, a fronte di una proposta diretta a rafforzare i controlli e la sicurezza, che cerca di utilizzare tuttigli strumenti usati anche in altri paesi europei per evitare di far morire un giovane che ha sbagliato in una notte di divertimento, si respinge questo emendamento che - onorevoleministro, la prego di esaminarlo - non costa una lira allo Stato?

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Possiamo fare prevenzione, quindi, facendo pagare ai trasgressori il costo delle misure di sicurezza. Mi pare un punto di grande equità ed interesse, perché le discoteche, oggi, sono un luogo di grande libertà, principalmente per le donne. Le donne, infatti, nelle grandi città, dopo una certa ora, non possono passeggiare liberamente né entrare in un locale né girare sotto casa. L'unico luogo dove le donne si sentono libere sono le discoteche, perché in questi locali si ignora se siano sole o in compagnia; i loro comportamenti sono dettati soltantodall'educazione e dalla mentalità. Non esiste un altro luogo di libertà paragonabile alle discoteche. Le discoteche, inoltre, da alcuni anni ospitano dibattiti su questioni come le grandi malattie, l'AIDS, il fenomeno giovanile, coinvolgendo fasce di cittadini che, altrimenti, non parteciperebbero mai ad una conferenza di partito o ad un confronto politico. In discoteca possiamo portare - io stesso l'ho fatto più volte - dibattiti sulle principali questioni sociali e sulle grandi emergenze. È chiaro che deve essere lo Stato a proteggere i giovani nel tragitto da casa alla discoteca, affinché questo non sia infestatoda spacciatori o da delinquenti comuni. Ciò invece avviene, onorevole ministro, perché ad esempio sulla costa romana, da Fregene a Roma, non si trova un agente, né un poliziotto o un vigile urbano. Non ci sono strade illuminate, ma manti stradali pieni di buche e senza marciapiedi. Ecco perché muoiono i giovani: non certo perché reduci dalla discoteca, ma perché fuori di essa trovano una città selvaggia, non rispettosa dell'uomo. Ecco perché si muore! Si muore perché fuori della discoteca si guida con la motocicletta su strade dissestate, non illuminate, senza segnaletica né controlli, neppure quelli per chisale, a bordo di un'autovettura, completamente ubriaco. Onorevole Giovanardi, lei si è attivato per rompere il silenzio intorno a questo problema. Ma allora le chiedo di compiere un ulteriore salto di qualità. Nessuno può affermare che, portando l'orario di chiusura alle quattro del mattino, si risolve il problema perché, ovviamente, non si può stabilire che alle 3 e 55 si sopravvive, mentre alle 4 e 5 minuti si muore! Non condivido una chiusura uniforme su tutto il territorio nazionale, allo stesso orario, ma ritengo che debbano essere le regioni e i comuni a definire gli orari, tenendo conto delle differenti realtà locali. Ritengo

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che al posto di norme proibizionistiche debba esserci un'impostazione premiale, allargando l'orario per i locali condotti nel rispetto della legge, della sicurezza, della corretta aerazione e di un equilibrato volume sonoro. Se un sindaco riscontra che un locale è sempre stato in regola - non si è mai verificato un incendio né un incidente, non si è

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mai spacciata droga, il locale stesso è dotato di un eccellente impianto di aerazione ed è presente una forte vigilanza -, non possiamo impedirgli di premiarlo, permettendone la chiusura ritardata, solo perché un cliente ha bevuto troppo. Il problema, infatti, può risolversi chiamando un taxi o un agente di pubblica sicurezza, impedendo che il giovane ubriaco provochi la morte a se stesso e ad altri. Non può esserci un unico orario nazionale, dall'Alto Adige a Rimini, da Potenza a Fregene e su tutta la costa laziale. Ritengo che l'orario di chiusura costituisca un elemento quasi secondario. Sarebbe vergognoso, su una norma che non incide minimamente sulla vita dei ragazzi, fare propaganda e realizzare addirittura spot nei quali la discoteca viene quasi definita il luogo della perdizione in cui nascono la malavita e la delinquenza. Per tali motivi, invito l'Assemblea a riflettere, anche al fine di impedire che i giovani, una volta usciti dalle discoteche, finiscano nei rave party dell'ultrasinistra, dove non ci sono regole, la droga scorre a fiumi e la polizia non si avvicina. Ho più volte chiesto personalmente l'intervento delle forze dell'ordine in luoghi in cui avviene tutto ciò: ebbene, mi è stato risposto che non era possibile intervenire perché, se ciò fosse accaduto, si sarebbero verificati incidenti. Dunque, il ragazzo che esce dalla discoteca, si sottrae al controllo dei genitori e delle forze dell'ordine e si reca in locali in cui la polizia non mette piede, può avvenire di tutto e non c'è alcuna vigilanza. Ciò è ancora più grave, signor ministro, se avviene dopo le 4 del mattino, quando, chiudendo i locali, ci si reca nei club privati, nelle case e nei rave party, in quanto in tal caso aumenta la gravità degli incidenti. Va sottolineato che il maggior numero di incidenti avviene il giovedì sera, non il venerdì o il sabato: infatti, il giovedì sera si è stanchi, in quanto si ha una settimana di lavoro alle spalle, si abbassa la guardia, si è più deboli e i riflessi sono meno pronti. Si determinano pertanto le condizioni per un aumento degli incidenti, come dimostrano tutte le statistiche ufficiali. Signor Presidente, la pregherei...

PRESIDENTE. Onorevole Giovanardi, la prego... Onorevole Emerenzio Barbieri, per cortesia, lei sta volgendo le spalle all'oratore.

TEODORO BUONTEMPO. Ritengo che debbano essere analizzate con grande attenzione e cautela le statistiche della polizia stradale e delle forze dell'ordine. Non v'è dubbio che occorreva rompere il silenzio, ma alle mamme che hanno avutoi figli morti sulle strade dobbiamo dare risposte vere e concrete, anziché ingannarle con cortine fumogene. Se è vero che l'onorevole Giovanardi e gli altri promotori dell'iniziativa legislativa in esame hanno il merito di avere finalmente investito il Parlamento di tali questioni, è altrettanto vero che si sono determinati due schieramenti: il fatto che non si sia in grado di legiferare rispettando la libertà del parlamentare neppure sull'orario delle discoteche, ritengo dimostri che la politica sta facendo colossali passi indietro. Signor ministro, la mia proposta emendativa arricchisce il disegno di legge in esame, perché essa consente una serie di interventi per la sicurezza senza alcun costo per la collettività,

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stabilendo il principio per cui chi trasgredisce deve pagare le spese per la sicurezza. Mi auguro che vi sia una riflessione e che questo emendamento venga accolto. Mi rivolgo in particolare al mio partito, Alleanza nazionale, che è il partito della sicurezza nel nostro paese: quando si tratta di provvedimenti di questo genere, abbiamo il dovere di cercare le soluzioni per garantire la sicurezza!

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In questo provvedimento si parla soltanto dell'orario di chiusura della discoteca, dell'orario in cui deve cessare la somministrazione di alcolici, dell'orario invernale e dell'orario estivo. Tutto qui! Ora, sostenere che questo impedirà che i ragazzi perdano la vita è una cosa assurda, perché se uno gira per la nostra città, la città di Roma, il venerdì o il sabato troverà, onorevole ministro, una città abbandonata per chilometri e chilometri, una città dove basta uno sguardo per rischiare di perdere la vita! È una città completamente abbandonata, dove lo Stato, il comune, le istituzioni sembrano completamente assenti; e non si possono far pagare alla gioventù le nostre inadempienze! Ecco perché ritengo che questo ottimo obiettivo vada preso come occasione per fare una buona legge. Anzi, poiché finora vi è stata una contrapposizione preconcetta secondo il gruppo di appartenenza, io proporrei ai colleghi di centro, di destra e di sinistra di rinviare l'esame del provvedimento e di sederci attorno ad un tavolo. Onorevole ministro, io vorrei dialogare con lei e sapere da lei perché viene respinto un emendamento volto ad aumentare la sicurezza e che non costa una lira. Deve cadere il muro della contrapposizione, poiché noi siamo anche padri e fratelli dei ragazzi che rischiano la vita. Noi abbiamo il dovere di fare una legge efficace! Allora, se è necessario riflettere di più per trovare soluzioni più eque, senza nulla togliere alla buona volontà di chi ha deciso di intervenire, credo che le forze politiche abbiano il dovere di prendersi una pausa di riflessione, per rivederci nella settimanasuccessiva alle festività pasquali e rimettere sul tavolo tutte le proposte tendenti a migliorare questo provvedimento, certo neilimiti del possibile. Ritengo sia un grave errore varare questa legge così com'è e mi auguro che vi sia spazio, tempo e buona volontà per fare invece una legge buona e utile (Applausi di deputati del gruppo di Alleanza nazionale e di deputati del gruppo di Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Virgilio. Ne ha facoltà.

DOMENICO DI VIRGILIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi,

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ho ascoltato con grande attenzione gli interventi dell'onorevole Buontempo e dell'onorevole Castagnetti, in un'aula forse troppo distratta per un provvedimento che non è superficiale e che invece riveste un grande significato ed ha un grande impatto sociale. Si tratta, infatti, di un provvedimento che cerca di prevenire - non dobbiamo dimenticarlo - il tragico fenomeno della mortalità giovanile, la prima causa di morte dei giovani nel nostro paese - non possiamo sfuggire ad una analisi di questo tipo -, quel fenomeno che la scienza medica ha definito giustamente «mortalità e traumatologia del sabato sera». D'altronde basta leggere i dati dell'Automobile Club d'Italia e dell'Istituto di statistica per accorgersi che si è di fronte ad una concentrazione terrificante di mortalità e di traumatologia il venerdì e il sabato notte - non il giovedì, caro Buontempo - il cui picco è determinato e ben preciso - sono dati inconfutabili - e si registra alle cinque del mattino. Dal rapporto ISTAT relativo al 2002 si evince che alle cinque del mattino vi sono circa 8 morti ogni 100 incidenti, quando la media in tutte le altre ore del giorno è di 2 morti ogni 100 incidenti. Anche l'Automobile Club d'Italia ha reso noti i dati degli incidenti nei fine settimana del 2002, quando vi sono stati circa700 morti tra i giovani di età compresa tra i 18 ed i 37 anni ed oltre 25.000 feriti. Vi sono stati 7.000 ragazzi morti (un grande paese distrutto) negli ultimi dieci anni, concentrati nelle notti del venerdì e del sabato, con una maggiore incidenza della mortalità proprio in quelle ore. È una vera ecatombe che non può non lasciare nessuno, in questa aula, indifferente ed insensibile. Questi numeri così elevati, onorevole Castagnetti (lei è uomo politico sensibile e molto giudizioso), non sono dovuti alla strada, perché il problema sta in come ci si mette a guidare. Sesi è «rimbambiti»

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dalla stanchezza dovuta alla mancanza di sonno, storditi da un eccesso di alcol o, peggio ancora, da un mix di alcol e droga, allora la strada diviene un pericolo, ma essa non lo è per chi è morigerato, prudente e vigile. Le cause sono molteplici, e tra queste vi è sicuramente l'eccessiva velocità, ma anche lo stato di alterazione in cui si trovano spesso i giovani a causa dell'abuso di alcolici e sostanze stupefacenti nonché del bombardamento visivo ed auditivo delle musiche assordanti ascoltate per ore ed ore. Dobbiamo fare appello alle famiglie edai giovani affinché comprendano i lati positivi del provvedimento in esame. Sono d'accordo con il Governo, che con grande sensibilità (bisogna renderne atto al ministro Giovanardi) ha deciso di regolamentare l'attività dei locali da ballo, e non di chiuderli o

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proibirli, perché fino alle quattro del mattino è possibile divertirsi ugualmente. Il divertimento è una componente valida ed essenziale della vita dei giovani ed anche di quella dei meno giovani. Il Governo, ripeto, ha deciso di regolamentare questa attività con l'intento di tutelare sia la categoria degli imprenditori, attraverso la previsione di un apposito registro presso la camera di commercio e con rigorose sanzioni per gli abusivi, sia i giovani mediante un contenimento dei rischi sociali che alterano il significato ed il ruolo che il divertimento elo svago svolgono nella nostra vita. È necessario diffondere un messaggio di svago più sano, meno distruttivo, anche mediante una diversificazione dell'offerta del servizio proposto. Questa è la direzione del provvedimento in esame, che permette di rimanere nei locali anche dopo la cessazione delle attività musicali e danzanti, prevista alle quattro del mattino. Ciò anche grazie agli emendamenti delle Commissioni che, mi sembra, recepiscono le diverse esigenze prospettate dalle varie forze politiche. Spetterà poi agli imprenditori del settore riconvertire questo aspetto in altre attività che riescano a calibrare le esigenze di divertimento e svago in un contesto che assicuri l'eliminazione di tutte le cause di stordimento ed alterazione alla base di queste tragiche morti. Anzi, il Governo con questo provvedimento può giustamente stimolare la capacità e la fantasia degli imprenditori del settore e, contemporaneamente, salvaguardare la vita dei nostri giovani. Proprio in questi giorni sarà avviata la campagna istituzionale in programma, e domani vi sarà una sorta di prova generale con un invito ad una giornata priva di incidenti. È necessario affiancare un'azione formativa promossa dagli operatori veicolandola nei luoghi più vicini ai giovani, come le discoteche.Non sono affatto d'accordo con chi accusa il Governo di facile proibizionismo. Qui non si tratta di proibire ma di regolamentare, perché la vita è un dono assolutamente inestimabile (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ruzzante. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, condivido la proposta dell'onorevole Castagnetti, ripresa anche da un collega della maggioranza, l'onorevole Buontempo, per un ritorno in Commissione del provvedimento al nostro esame. Ritengo che siamo di fronte ad un testo propagandistico ed inutile, che non affronta nessuno dei temi reali per risolvere la questione che abbiamo dinanzi, cioè la sicurezza stradale. Come ha precedentemente ricordato l'onorevole Castagnetti, si tratta di un provvedimento che non ha e non garantisce investimenti. Noi riteniamo che sia questa l'esemplificazione migliore del fatto che si tratta di un provvedimento che non risolverà i nodi che ci troviamo di fronte. Oggi sono riportati su tutti i giornali i dati relativi alla giornata per la sicurezza stradale, inclusi quelli forniti dalle forze di polizia. Vorrei ricordare ai colleghi che su questo argomento non accettiamo nessuna polemica propagandistica, né accettiamo le accuse lanciate nei confronti dell'opposizione. In questa Assemblea, infatti, l'opposizione si è trovata in disaccordo con la

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maggioranza su numerosissimi provvedimenti, ma la riforma del codice della strada, ad esempio - e precisamente la patentea punti -, è stata votata all'unanimità; inoltre, quando eravamomaggioranza di Governo, abbiamo introdotto l'uso obbligatorio del casco per i ciclomotori. Garantire la sicurezza stradale per i giovani e per i meno giovani, pertanto, è un tema cui l'opposizione è sensibile; infatti, le persone che muoiono ogni anno per incidenti stradali sono oltre 6.800. Come ho affermato precedentemente, in occasione della giornata mondiale per la sicurezza stradale sono stati evidenziati i tre elementi fondamentali che determinano gli incidenti nelle nostre strade. Il primo è costituito dall'assunzione di bevande alcoliche, il secondo dalla velocità ed il terzo, infine, è rappresentato da distrazioni come, ad esempio, l'uso del cellulare durante la guida, sorpassi azzardati o momenti di disattenzione generale. Sono questi i fattori che determinano quei disastri che vediamo spesso riportati nelle cronache dei quotidiani. I morti per incidenti stradali non ci lasciano indifferenti, né quando si tratta di lavoratori (sappiamo, infatti, che gli incidenti stradali avvenuti nel percorso tra la casa ed il luogo di lavoro costituiscono una delle prime cause del decesso di centinaia di lavoratori), né quando colpiscono i più giovani che rientrano dai locali o da qualsiasi altro luogo. Proprio perché non siamo indifferenti a tale problema, abbiamo avanzato alcune proposte emendative che, a differenza del disegno di legge presentato dal ministro Giovanardi, che non affronta il tema della sicurezza stradale, tendevano ad affrontare proprio le questioni davanti agli occhi di tutti. Sto parlando, ad esempio, dell'assunzione di nuovi agenti in forza alla Polizia stradale. In tutti i rapporti presentati dai mass media in queste giornate di grande attenzione, è infatti evidente come il tema della presenza della Polizia stradale, a fini di prevenzione, sia assolutamente centrale e decisivo. Ebbene, le nostre proposte emendative, presentate in sede di Commissione, sono state bocciate dal Governo e dalla maggioranza, e pertanto non siamo riusciti ad incidere su uno dei fattori determinanti, vale a dire il controllo e la prevenzione. Abbiamo proposto, altresì, di istituire il cosiddetto guidatore designato, vale a dire la persona «sobria» incaricata di riportare a casa gli altri. Non si può sorridere riguardo a tali proposte emendative. In Gran Bretagna, ad esempio, dove hanno adottato questo sistema, ed hanno istituito anche un servizio di taxi per riportare a casa gli avventori dei locali che non sono in grado di mettersi alla guida di un veicolo, gli incidenti stradali si sono dimezzati, soprattutto nelle fasce

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orarie notturne. Anche rispetto a tali proposte, tuttavia, i nostri emendamenti sono stati respinti. Abbiamo proposto anche la possibilità di eliminare gli spot pubblicitari per le sole bevande superalcoliche nelle emittenti radiotelevisive, ma ci avete risposto negativamente. Credo che forse abbia inciso qualche interesse economico nella scelta di garantire fasce pubblicitarie, sulle reti televisive, per consentirela trasmissione di spot a favore delle bevande superalcoliche. Vi domando, allora: ma non vi sembra vi sia una contraddizione, caro ministro, tra la trasmissione di spot in cui si invitano i giovani a stare attenti alla guida, a non bere troppi alcolici e a comportarsi in maniera corretta quando si è alla guida di un veicolo e la trasmissione, 5 secondi dopo, magari sulle stesse televisioni, di spot che incita a consumare bevande superalcoliche?

Ebbene, avete votato contro questo emendamento in Commissione, con il parere contrario espresso dal Comitato dei nove e dal Governo: forse perché dovete salvaguardare gli interessi economici di qualche imprenditore televisivo, invece della sicurezza dei nostri giovani sulle strade?

Abbiamo proposto, anche nella discussione sulla riforma del codice della strada, la riduzione della velocità. Proprio in questi giorni, invece, sta entrando in vigore l'aumento della velocità a 150 chilometri

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all'ora in alcuni tratti autostradali. Non c'è un paese d'Europa, e credo non esistano paesi nel mondo dove viene garantito un limite di velocità così elevato. Anche questa è una contraddizione, non con le opinioni o il punto di vista della opposizione, ma rispetto a quanto le forze di polizia stanno dichiarando in queste ore, cioè che una delle prime cause degli incidenti stradali è l'alta velocità, con la quale vengono condottii veicoli dai giovani e anche dai meno giovani. Anche questo è piuttosto contraddittorio rispetto a ciò che avete approvato nella riforma del codice della strada e rispetto all'obiettivo propagandato di garantire la sicurezza per i nostri giovani. Abbiamo proposto la possibilità di accompagnamento a casa delle persone non in grado di guidare. A questo proposito va ricordato - lo ricordava prima anche l'onorevole Buontempo - che ci sono diversi esempi in Europa, prima ho citato quello di Londra, dove è stato dimezzato il numero degli incidenti grazie all'introduzione del taxi offerto dai locali stessi. Sostanzialmente, la vostra proposta parte da una logica sbagliata: quella di contrapporsi rispetto ai luoghi del divertimento, quello notturno e giovanile. La nostra è una logica diametralmente opposta, signor ministro, è fondamentale quella di garantirsi una collaborazione con i soggetti che hanno rapporto con il mondo giovanile, con gli

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opinion leaders del mondo giovanile. Ritengo assolutamente fondamentale averli dalla nostra parte per garantire sicurezza nel divertimento e sulle strade. Abbiamo proposto il potenziamento del trasporto pubblico verso le località del divertimento, le camere di decompressione ed abbiamo proposto anche una maggiore e più efficace educazione stradale. Queste sono le proposte con le quali i deputati del centrosinistra si sono presentati al dibattito in Commissione. Eravamo convinti che sarebbero state accolte all'unanimità; ci siamo accorti invece che non ci sono la disponibilità finanziaria e la volontà di intervenire sul tema che dovrebbe essere al centro dell'attenzione dell'Assemblea, cioè la sicurezza stradale: purtroppo ci siamo sbagliati! Questi sono i temi, signor ministro, con i quali abbiamo tentato di alzare la qualità e il livello di questo provvedimento. Come vede - e faccio un richiamo rispetto alle considerazioni da lei svolte sulle reti televisive pubbliche - non ho posto il problema dell'incidenza economica sul settore turistico e rispetto alle aziende coinvolte: non lo riteniamo il tema centrale di questo provvedimento. Ho invece posto il tema della sicurezza stradale e non le permettiamo di strumentalizzare, onorevole Giovanardi, questo argomento ai danni dell'opposizione. Il problema che abbiamo di fronte è troppo serio per rispondere alle strumentalizzazioni che abbiamo sentito sulle televisioni pubbliche, dal momento che lei ha accusato l'opposizione di centrosinistra di essere legata agli interessi economici di queste categorie. Riteniamo che la questione sia troppo delicato per darle una risposta su questo argomento. È sbagliata l'impostazione di fondo di questa legge che demonizza la vita notturna, il tempo libero dei giovani. Si trattadi una proibizionismo propagandistico e inefficace con intenzioni cinicamente elettoralistiche. Signor ministro, capisco i drammi vissuti da centinaia e centinaia di genitori, ma a costoro - dobbiamo essere seri e chiari - abbiamo l'obbligo di dire che non ci sarà mai nessuna legge e nessun decreto in grado di decidere a che ora torneranno a casa i loro figli. In caso contrario, daremmo un messaggio la cui efficacia non potrebbe essere garantita dall'approvazione né di questa né di altra proposta di legge. Dobbiamo dirlo con chiarezza: decidere di chiudere i locali autorizzati ad una certa ora, di qualunque ora si tratti, significa spingere i giovani ad organizzare feste non autorizzate - i cosiddetti rave party - ed a trascorrere la notte in situazioni molto più pericolose e molto meno controllate sotto tutti i profili! Non appare superfluo, inoltre, ricordare che riteniamo incostituzionale l'impostazione

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di questo provvedimento perché, a seguito della riforma del suo titolo V, la Costituzione assegna alle regioni ed ai comuni la competenza esclusiva in materia di gestione e di regolamentazione degli esercizi commerciali. A conclusione del mio intervento, desidero sottolineare che l'opposizione non si è affatto dichiarata indisponibile al dialogo, com'è dimostrato dal fatto che abbiamo presentato decine di proposte volte a migliorare il provvedimento. Purtroppo, la maggioranza ha sempre opposto un «no» a tutti i nostri suggerimenti. Proprio per questo motivo, riteniamo che occorraun'ulteriore riflessione che tenga conto anche del punto di vistadei deputati della maggioranza: decine di proposte emendative sono state presentate proprio dai colleghi della maggioranza! Se vogliamo fare un lavoro davvero proficuo, c'è bisogno di un ritorno del provvedimento in Commissione: soltanto in questo modo potremo approvare una legge che non sia contro i giovani, che non sia contro il tempo libero, che non sia contro la libertà di divertirsi, ma che affronti - seriamente - il problema di garantire sicurezza a tutti i nostri giovani (Applausidei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Baiamonte. Ne ha facoltà.

GIACOMO BAIAMONTE. Signor Presidente, ho ascoltato attentamente tutti i colleghi che sono intervenuti prima di me e, con particolare interesse, l'onorevole Castagnetti. Ebbene, debbo confessare che quest'ultimo mi ha un po' stupito: egli haaffermato che bisogna affidare tutto alla polizia stradale, alla quale vanno dati maggiori poteri e più etilometri, e che è necessario aumentare il personale in servizio sulle strade. Onorevole Castagnetti, in tal modo intensificheremmo la terapia, ma non faremmo prevenzione, non agiremmo sulle cause che determinano il problema! Eppure, io so che, in passato, lei ha presentato proposte di legge riguardanti proprio la prevenzione! A mio parere, il provvedimento caldeggiato dal ministro Giovanardi non è ispirato al proibizionismo, ma è volto soltanto a regolamentare in qualche modo l'attività notturna dei giovani: esso non prevede la chiusura delle discoteche (Commenti del deputato Castagnetti) ... La prego, onorevole Castagnetti, io non l'ho interrotta! Mi lasci esprimere le mie argomentazioni, la prego! In questo progetto di legge non c'è proibizionismo, nel senso che non si dice ad alcuno: «Tu non devi andare in discoteca!», né si impone ai proprietari delle discoteche di chiuderle ad una certa ora. Il provvedimento intende soltanto attenuare i disturbi che il coinvolgimento in una vita sfrenata (tra virgolette) può arrecare ai giovani (ci si è accorti che la principale causa degli incidenti è questa). Signori miei, si parla di 600 ragazzi che muoiono ogni anno! Lo Stato non ha forse il diritto di intervenire per tentare di prevenire tutte queste morti? Certo, occorre una buona educazione da parte delle famiglie, ma anche della scuola. Il Governo, dal 1o luglio, renderà obbligatorio il patentino per i quattoredicenni. L'intenzione è di garantire nelle scuole

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un'educazione alla sicurezza stradale e di insegnare le regole del codice della strada, anche con riferimento alle ore notturne.Le discoteche potranno rimanere aperte sino alle sei del mattino, ma dalle quattro si deve sospendere la vendita di alcolici. Chiunque svolga la professione medica conosce bene le conseguenze dell'alcol. La cirrosi epatica post-alcolica sta diventando in Italia un grave problema, che può rendere necessario il trapianto di fegato. Ma non credete che la prevenzione sia il modo migliore per evitare di ricorrere a tutto ciò?

Per quanto riguarda l'assunzione di pastiglie o di sostanze stupefacenti da parte di questi giovani, statistiche mediche a livello internazionale confermano che i ragazzi che assumono questo genere di pasticche all'età di 40 anni potrebbero riportare gravi lesioni al cervello. Potrebbero non essere più nelle condizioni di

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intendere e di volere! Ci rendiamo conto di cosa significhi ciò? Uno paese serio deve affrontare queste problematiche, puntando soprattutto sulla prevenzione e non sulla cura. Diversamente, avremmo un paese di giovani distrutti. Sono stati indicati chiaramente i fattori di rischio. Si è detto di dare alla polizia stradale l'incarico di controllare i giovani, con la possibilità di adottare determinati provvedimenti; si è parlato dei medici che ben conoscono le conseguenze di questa sfrenata vita notturna, della protezione civile e della insufficienza delle ore di sonno! Signori miei, questi giovani devono avere regole chiare nella propria vita per non subire le gravi conseguenze sopracitate. Ecco in cosa consiste l'educazione sociale! Si tratta di un provvedimento che - lo ripeto - disciplina la vita notturna, senza intenti proibizionistici.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Gioia. Ne ha facoltà.

LELLO DI GIOIA. Signor Presidente, ho impressione che, mentre una parte del centrodestra vuole ridurre il numero dellevittime sulle strade (soprattutto di giovani all'uscita dalle discoteche), un'altra segua un percorso opposto che potrebbe portare ad un aumento della mortalità. A nostro avviso, occorre ridurre il numero delle vittime del sabato sera. Abbiamo dimostrato che il nostro proposito è questo in più circostanze, anche durante l'approvazione unanime della modifica del codice della strada. La discussione che ha preceduto la votazione finale su un testo condiviso è stata importante. Tutti avevamo avvertito la necessità di intervenire per ridurre il tasso di mortalità sulle strade italiane.

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Noi, deputati della componente politica del gruppo Misto-socialisti democratici italiani, non concordiamo con il ministro Giovanardi. Infatti, riteniamo che debbano essere rispettate alcune libertà e che questo provvedimento non vada nella direzione che auspichiamo, che è quella di prevenire gli incidenti e di ridurre il tasso di mortalità stradale. Dunque, non possiamo accettare il provvedimento in esame. I dati statistici sugli incidenti e sulla mortalità sulle nostre strade, confermano che il fenomeno è grave. Ma non è certamente chiudendo le discoteche che si diminuisce il numero dei morti del sabato sera! Credo invece sia necessario fornire informazioni ai giovani, affinché vi sia una cultura diversa della vita, da raggiungere non certo con gli spot pubblicitari, ma attraverso gli operatori del settore. Occorre dunque migliorare la formazione e l'informazione, mettendo i giovani nelle condizionidi capire quali sono i valori importanti che bisogna portare avanti. Ma vi è un altro aspetto del problema. Crediamo sia necessario effettuare maggiori controlli sulla strada - come è accaduto conla modifica del codice della strada (dopo la quale abbiamo verificato che il numero dei morti è diminuito) - e far capire ai giovani che una verifica chiara e forte può favorire la riduzione del tasso di mortalità del sabato sera. E non dimentichiamo la modifica del Titolo V della Costituzione.Nessuno può mettere in discussione che, con la modifica del Titolo V, vi è, di fatto, una competenza esclusiva delle regioni, degli enti locali, e non dello Stato. Io credo che questo disegno di legge proposto dal ministro Giovanardi determinerà ulteriori difficoltà, non soltanto per un settore come questo, che sta vivendo momenti drammatici dal punto di vista economico e dello sviluppo occupazionale - in proposito è stata fatta chiarezza, con l'emanazione di alcuni comunicati stampa (grazie ai quali tutti i parlamentari hanno ottenuto chiarimenti sulle attività di questo settore) - , ma, in virtù delle modifiche del Titolo V, anche per molti comuni. Infatti, questi ultimi svolgono un'attività turistica estremamente significativa, che credo debba essere tutelata e rispettata in virtù anche del dettato costituzionale. Allora, crediamo sia necessaria una maggiore incidenza dei controlli, favorendo informazione e formazione attraverso gli operatori del settore e mantenendo un rapporto forte e chiaro tra il Parlamento ed il Governo nel determinare

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le linee guida, che devono essere condivise, perché tutti vogliamo ridurre le morti a causa degli incidenti stradali. Per fare questo vi è la necessità di condividere un progetto, cosa che non mi sembra si stia realizzando. A me sembra si voglia fare solo pubblicità. Noi invece siamo contrari agli spot: noi

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siamo per la vita, per il controllo e la formazione, non certamente per gli spot pubblicitari.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Oricchio. Ne ha facoltà.

ANTONIO ORICCHIO. Signor Presidente, la molteplicità degli argomenti che sono stati affrontati negli interventi precedenti sul complesso degli emendamenti meriterebbe degli approfondimenti che vanno anche al di là di quello che è il compito tecnico principale che deve svolgere il legislatore nel porre mano ad una proposta di legge, anzi ad una serie di proposte, visto che quello che stiamo discutendo è il testo unificato di un disegno di legge governativo e di una serie di progetti di legge di iniziativa parlamentare. È chiaro che, al di là delle future scelte dell'Assemblea sulle proposte di rinvio, intendo portare un contributo di carattere tecnico. Ritengo che il discorso sul provvedimento che stiamo esaminando debba attenere, soprattutto, alla volontà di disciplinare nel modo migliore tale settore, in tutte le sue implicazioni. Si tratta di implicazioni umane - le perdite di giovani vite - ma anche di contemperare le esigenze di tutela di chi vuole normalmente divertirsi e quelle del mondo economico che gravita intorno al fenomeno delle discoteche (che in Italia coinvolge circa 2 mila gestori, oltre 6 mila esercenti di locali serali ed 11 mila esercenti di circoli e club privati vari). Da tale punto di vista, ritengo che accorgimenti tecnici potrebbero, forse, mettere d'accordo tutti e migliorare il provvedimento in esame. È ciò cui tendono moltissimi emendamenti formulati non solo dai parlamentari dell'opposizione, ma anche da quelli della maggioranza. In precedenza, si è parlato di intrattenimenti e di feste organizzati privatamente (verso i quali, probabilmente, si orienterà il cosiddetto popolo della notte) in locali non sicuri, non sorvegliati e non garantiti. In merito, vorrei ricordare che sarebbe più giusto sottoporre gli organizzatori di tali intrattenimenti serali, più che all'obbligo di licenza di cui all'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (che, tra l'altro, potrebbe essere opinabile nella fattispecie), alla richiesta di autorizzazione ex articolo 80 del medesimo testo unico, che rappresenta un parametro migliore, anche perché tende a garantire adeguate condizioni di sicurezza in tali locali. Ciò tanto più in considerazione del fatto che lo stessoMinistero dell'interno, già nel 1980, con la circolare n. 16, aveva prescritto, sia pure con una norma secondaria, la sottoposizione dei menzionati locali ai controlli di vigilanza per la concessione delle autorizzazioni e per garantire l'idoneità e la mancanza di pericolosità dei medesimi locali. Si è spesso parlato dei giovani, che devono essere tutelati. Sotto tale profilo, vorrei ancora una volta ricordare per quale motivo non si è ritenuto di inserire all'interno del provvedimento in esame una norma che esiste in altri paesi (per esempio, in Spagna), che istituzionalizza il diritto degli esercenti all'esclusione di persone indesiderate nei locali. Si è previsto che le persone che abbiano riportato condanne passate in giudicato possano essere interdette dal frequentare tali locali. Sfido chiunque a controllare situazioni soggettive di

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tal genere, in presenza di migliaia di persone che si muovono la notte e che tentano di entrare nei locali. Penso che ai gestori degli stessi - che investono moltissimo nelle misure di sicurezza, nella polizia privata e nei controlli - andrebbe concessa in modo più incisivo la possibilità di interdire l'accessoa persone indesiderate, ossia a quei soggetti che, il più delle volte, mirano a sconvolgere l'iter regolare della notte. Noi, infatti, vogliamo accorciare la notte per allungare la vita, ma dobbiamo anche contemperare le esigenze di chi

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vuole vivere una serata di divertimento. Dobbiamo essere duri e seri con coloro che cercano di cogliere l'occasione per svolgere in tali serate attività illecite. Nessuno più dei gestori dei grandi locali - i cui rappresentanti sindacali si sono, a maggioranza, pronunziati in merito - conosce la pericolosità di tali soggetti. Allo stesso modo, anche rispetto alle norme che riguardano l'elevazione dei livelli acustici, vorrei sottolineare la necessità dievitare una sovrapposizione di normative. Infatti, già il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 215 del 16 aprile 1999 fissa i limiti di pressione sonora e l'Italia, sotto questo profilo, è l'unico paese al mondo in cui esiste una simile disposizione. Inoltre, anche l'articolo 3 della legge 11 novembre 1975 n. 584 e le norme UNI dettano precise disposizioni in ordine ai limiti di temperatura, all'umidità ed alla velocità. Sotto questo profilo, ritengo che aggravare ulteriormente una normativa già esistente, peraltro di difficile attuazione e verifica, non agevoli il compito di una legge che dovrebbe soprattutto essere agile e tentare di regolamentare questo settore, senza eccessi che finiscono per snaturare la ratio della legge stessa. Le stesse considerazioni valgono per i registratori delle condizioni di vivibilità all'interno dei locali. Mi pare, addirittura, che si tratti di strumenti che, al momento attuale, la tecnica ancora non conosce. Infatti, non sappiamo come si potrebbero configurare tali registratori, che dovrebbero verificare i vari livelli di umidità, di acustica e quant'altro. Ebbene, con riferimento a questi particolari aspetti tecnici e sugli altri profili di cui avremo modo di occuparci se l'iter del provvedimento andrà avanti, solleciterei l'attenzione di tutti i parlamentari, di maggioranza e di minoranza, perché spetta a noi l'obbligo di promuovere una legge giusta e corretta, nell'interesse non di qualche discoteca, ma di tutte le discoteche d'Italia e, soprattutto, nell'interesse di tutti gli utenti di questo mondo, che hanno bisogno di essere protetti, tutelati e difesi senza eccessi, anche in relazione al loro modo di vivere, che probabilmente nessuna legge dello Stato potrà mai imporre, calpestare o reprimere entro certi limiti.

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Ebbene, su questi aspetti richiamo l'attenzione dei colleghi e, successivamente all'espressione dei pareri sugli emendamenti, mi riservo di esprimere le mie ulteriori determinazioni.

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... Si riprende la discussione (ore 17,16).

(Ripresa esame dell'articolo 1 - A.C. 566 ed abbinati)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Jannone. Ne ha facoltà.

GIORGIO JANNONE. Signor Presidente, signor ministro, già in un'altra sede istituzionale abbiamo avuto modo di confrontarci e di scambiare reciprocamente qualche parere in merito a questo provvedimento. Intervengo a titolo personale per sottolineare che credo che in quest'aula non si possano non condividere le finalità e le premesse da cui nasce questo provvedimento. Ciò che, però, distingue probabilmente il nostro modus operandi non è la finalità, ma la metodologia. Ritengo che una legge, che volutamente cerca in qualche modo di essere proibizionista, non necessariamente debba o possa avere effetti positivi e non necessariamente possa raggiungere gli scopi che si è prefissata. Io ed altri colleghi riteniamo che non esista necessariamente un'equazione tra

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proibire, regolamentare e limitare gli effetti nocivi per i quali questo provvedimento è stato posto in essere. Esistono, innanzitutto, molte tipologie di locali tra loro distinte, con storie diverse, con una diversa clientela e con diverse modalità di ascoltare musica o di bere una bevanda, alcolica o meno, e di approcciarsi al divertimento. Questa legge, invece, è pericolosamente generalista in questo senso. A nostro avviso - per questo motivo abbiamo proposto una serie emendamenti - vanno fatti dei distinguo molto chiari tra le diverse tipologie di locali. Non esiste un'equazione chiara tra il proibire, l'adottare una politica tendenzialmente proibizionistaed evitare che i ragazzi o gli avventori dei locali da ballo attuino poi comportamenti pericolosi. Proibire la vendita degli alcolici in un locale non impedisce, ad esempio, ai ragazzi di fare incetta di alcolici fuori dal locale, magari portandoli

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nell'autovettura e di fare poi ricorso ad essi all'uscita delle sale da ballo. Anzi, talvolta, si sa che per i giovani proibire significa anche, in qualche modo, incentivare. Allora, signor ministro, siamo certamente d'accordo con lei sul fatto che occorra regolamentare questo settore e che la finalità proposta è nobile e condivisibile. Se, intervenendo con una nuova normativa in questo ambito, si riuscisse a salvare anche solo una vita di un ragazzo, già si sarebbe raggiunto un grande scopo. Però, le chiediamo di soffermarsi con attenzione su alcune delle proposte emendative che provengono dai banchi dell'opposizione e anche da quelli della maggioranza. Noi siamo infatti convinti che da questo dibattito possano emergere proposte costruttive, provenienti da entrambe le parti politiche, in grado di recepire le istanze di chi si occupa in maniera professionale di questo settore e si adopera per evitare scompensi che provochino danni più che benefici. Con questo spirito, ho proposto alcuni emendamenti sui quali attendo la sua valutazione, signor ministro, per capire quale sarà il comportamento da tenere, a mano a mano che proseguiremo nell'iter di approvazione del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Garnero Santanchè. Ne ha facoltà.

DANIELA GARNERO SANTANCHÈ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono francamente stupita da alcuni interventi svolti dai colleghi dell'opposizione nei quali si ribadiva il concetto secondo il quale il Parlamento ed il Governo non si devono interessare di determinate materie. Credo che, in realtà, il Governo di centrosinistra nella precedente legislatura abbia varato un provvedimento molto più proibizionista (il progetto di legge che stiamo per approvareoggi non è certo tale): per un sospetto caso di Sars, il ministro Pecoraro Scanio ci vietò di mangiare le fiorentine con l'osso! Al riguardo, mi sembra di ricordare che vi fossero dei dubbi e non delle certezze. Oggi invece abbiamo un dato certo, ovvero che oltre 600 sono i giovani che muoiono durante i fine settimana. Credo pertanto che le stragi del sabato sera non le abbia inventate né il Governo Berlusconi, né questo Parlamento; è sufficiente andarsi a leggere, che per chi ne avesse voglia, le statistiche ed i dati che ci vengono forniti quotidianamente. Io ed il mio partito crediamo che questo sia un ottimo progetto di legge e che esso abbia un presupposto certo alla sua base: l'interesse per la vita dei giovani, che è ciò che ha consentito diportare avanti l'iter del provvedimento. Alleanza Nazionale ha svolto un grande lavoro in Commissione;per questo motivo, crediamo che alcuni emendamenti sottoscritti dal nostro gruppo siano in linea non soltanto con la volontà di salvaguardare la vita dei giovani, ma anche con l'esigenza di tutelare i figli, cosa che sta a cuore alle famiglie. Va in questa direzione, ad esempio, l'emendamento che vieta l'ingresso ai minori di anni 18 dopo l'una di notte; se è

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vero infatti che quando si approva una legge non si possono avere certezze che questa determini sempre effetti in linea con l'educazione che si intende impartire ai nostri giovani, credo tuttavia che sia intrinseco allo spirito di questo provvedimento un'opera di education nei riguardi dei ragazzi. Nessuno, almeno per quanto riguarda Alleanza Nazionale, ha mai pensato che i giovani non debbano divertirsi o non debbano andare nei locali notturni. È l'esatto contrario: noi pensiamo che i giovani si debbano divertire, uscendo la sera e frequentando i locali che più ritengono opportuni. Tuttavia, il legislatore ha un dovere morale, che è quello di tutelare la salute e la vita dei giovani stessi. Anche l'emendamento che haprolungato l'orario di chiusura per le località turistiche invernali e quelle estive va in una giusta direzione, perché sicuramente non si devono penalizzare località situate diversamente sul territorio. Un altro emendamento importante è quello relativo agli incentivi per chi entrerà prima in discoteca. Ebbene, tutti questi emendamenti a firma di Alleanza Nazionale portano a credere che il testo in esame, così come verrà approvato da questa Camera, sarà una buona legge. Per concludere, ritengo che nessun legislatore abbia la palla di vetro per comprendere gli effetti che una legge approvata può determinare in futuro; tuttavia, Alleanza Nazionale crede che occorra provarci, perché se anche si riuscisse a salvare soltanto una vita, questa rappresenterebbe un bene troppo prezioso per rinunciarvi (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale - Congratulazioni).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 1 esulle proposte emendative ad esso presentate, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GIAMPIERO D'ALIA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.400 (Nuova formulazione), ed esprime parere favorevole sugli emendamenti La Russa 1.106 (che comunque risulterebbe assorbito dall'approvazione del suddetto emendamento della Commissione), 1.107 e 1.117, sugli identici emendamenti Polledri 1.140 e Carrara 1.210, nonché sugli identici emendamenti Jannone 1.128 e Raisi 1.166 a condizione che vengano riformulati, sostituendo le parole da «esperto» a «danzante» con le seguenti: «esperto designato dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative degli imprenditori e dei gestori delle discoteche e delle sale da ballo e dei locali di intrattenimento danzante». La Commissione esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative presentate all'articolo 1.

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PRESIDENTE. Il Governo?

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, per la verità avevo chiesto la parola per replicare alle osservazioni avanzate da alcuni parlamentari in merito ad un argomento estremamente importante sul quale vorrei fornire dei chiarimenti (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo). Ho chiesto la parola per intervenire, posso farlo nel momento cui la Presidenza me la concede. Credo sia un diritto-dovere del Governo rispondere alle osservazioni avanzate! Se permettete, in piena onestà intellettuale, vorrei respingerne subito una: quella del cinismo preelettorale (Commenti del deputato Ruzzante). Posso accettare tante osservazioni, ma non questa perché sono quasi dieci anni che il Parlamento sta affrontando l'argomento in esame. Nella scorsa legislatura, quando ero all'opposizione, in maniera convinta ho sostenuto il Governo D'Alema quando, da questi banchi, l'onorevole Passiglimanifestava la volontà del Governo di centrosinistra di varare un analogo provvedimento che non è stato, poi, discusso e votato proprio per la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti. Dunque, quando ero all'opposizione appoggiavo quel Governo, che aveva aderito

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a questa impostazione; allo stesso modo, oggi, che appartengo all'attuale maggioranza e al Governo in carica, non ne faccio certamente una questione elettorale, perché mettersi su questo piano - come ha fatto l'onorevole Castagnetti - vuol diremettersi su un piano molto scivoloso. All'onorevole Castagnetti,il quale dice che vogliamo approvare questo provvedimento solo per farne un manifesto elettorale, potrei rispondere che voi volete impedire di approvarlo proprio perché esso produrrà degli effetti positivi. Tuttavia, non mi sembra sia questa la materia del contendere. Semmai, essa è rappresentata da un problema oggettivo, sul quale dobbiamo confrontarci: il problema delle stragi del sabato sera, dei 250 mila feriti e dei 6 mila morti negli ultimi dieci anni, concentrati nelle notti del venerdì e del sabato. Si tratta di problemi sui quali è stata coinvolta anche l'opinione pubblica. Quante campagne promozionali sono state fatte? Qualcuno ha criticato lo spot del Governo, ma vi ricordate i manifesti di Oliviero Toscani, della regione Emilia Romagna? Quattro «pirla» in meno con la macchina distrutta: così venivano definiti i ragazzi che avevano perso la vita nelle stragidel sabato sera! Personalmente, non ho condiviso quella campagna, perché non ho mai pensato che i ragazzi che muoiono siano dei «pirla»,

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bensì li ho considerati sempre delle vittime. Quando dieci giornifa, alle 4 del mattino, sono morte due ragazze di 15 anni, che frequentavano la terza media, mi sono domandato se viviamo o non viviamo un'anomalia, perché posso dare ragione al collega Grillini quando afferma che ognuno è libero di disporre della sua vita, ma ho qualche dubbio che a 15 anni si sia perfettamente liberi e coscienti di stabilire se si vuole vivere o se si vuole morire, nel momento in cui in maniera traumatica, alle 4 del mattino, si perde la vita. Questo è il fenomeno con il quale dobbiamo confrontarci. Al riguardo, vorrei anche fornire informazioni ad alcuni colleghi, perché qualcuno - giustamente - ha in mente il testo originario del disegno di legge governativo (che peraltro non è firmato solo dal sottoscritto, ma anche da Berlusconi, da Fini, da Bossi e da tutti i ministri). Si tratta di un testo che è stato profondamente modificato in Commissione. Alcune obiezioni riguardano il fatto che avremmo posto un limite, fissando un orario di chiusura dei locali. Non è così, colleghi, perché una delle modifiche principali, accolte in Commissione proprio sulla base di osservazioni provenienti da diversi gruppi parlamentari,riguarda il fatto che gli orari di chiusura dei locali rimangono nella piena disponibilità delle regioni e dei sindaci, i quali stabiliscono un orario di chiusura che può essere compreso tra l'una e le 8 del mattino. Resta, quindi, nella disponibilità degli amministratori locali e dei sindaci fissare l'orario di chiusura deilocali di intrattenimento e di svago. Noi abbiamo invece lavorato al fine di attenuare i fattori di rischio. Mi dispiace che l'onorevole Castagnetti, che la pensava esattamente come me quand'era segretario della Democrazia cristiana in Emilia Romagna, quando ha firmato insieme a me proposte di legge o quando ha sostenuto questo in tutte le sedi, adesso abbia fatto autocritica e abbia cambiato idea. Io non ho cambiato idea rispetto alla necessità di attenuare i fattori di rischio che comportano una determinata mortalità. Colleghi, potrei farvi un elenco delle categorie, appartenenti alla società civile, che stanno combattendo questa battaglia: ad esempio, i medici. Mi colpisce il fatto che tutti i medici interpellati per il tramite delle loro associazioni (come la Società italiana di medicina di pronto soccorso, i cardiologhi o i medici che si interessano di traumi) abbiano indicato in una patologia rappresentata da un mix di sonno, stanchezza, abuso di alcol ed impasticcamento, il killer che determina, alle 5 del mattino, il picco di 8 morti ogni 100 incidenti, che non sono incidenti banali. I colleghi che hanno approfondito come me l'argomento sanno che, alle 5 del mattino, sulle strade ci sono segni di frenate. Gli esiti degli incidenti sono catastrofici perché il guidatore non ha nessun cenno di reazione. Sono situazioni particolari, che determinano

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un aumento del livello della mortalità: man mano che ci si avvicina all'alba, si passa dai 2 agli 8 morti ogni 100 incidenti.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI (ore 18,30)

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. È un picco talmente straordinario da determinare - com'è stato sottolineato - la prima causa di morte dei giovani nel nostro paese. I medici, la polizia stradale, il forum delle famiglie, le associazioni dei genitori, i lavoratori della notte, le ACLI, la CISL, le associazioni dei familiari delle vittime della strada, e persino i produttori di alcol ed i distillatori hanno espresso una posizione favorevole nei confronti di questo provvedimento: costoro sono per la cultura del bere bene, non del bere nelle ore e nei momenti in cui ciò pregiudica la vita. Mi impressiona il fatto che, da una parte, vi sia la cosiddetta società civile, nonché i medici (che, come quanti sono intervenuti oggi, hanno detto che i provvedimenti che si propongono di attenuare il rischio di incidenti faranno diminuire la mortalità) e, dall'altra, i gestori delle discoteche, che invece contrastano duramente il provvedimento in esame. Ricordo che sono state individuate alcune soluzioni che, fino a pochi mesi fa, erano condivise anche da tali soggetti, poiché nessuno intende stabilire la chiusura per legge dei locali in questione. Nel provvedimento in discussione si afferma solamente che alle 4 del mattino la musica ed il ballo (che rappresentano un fattore determinante della trasgressione e dello «sballo» quando assumono certe tonalità, per esempio, nel genere musicale «tecno»), determinano un «massacro uditivo» che causa, con le luci psichedeliche e con i rumori assordanti, una perdita di percezione da parte del soggetto che poi dovrà uscire dal locale. Non si tratta solo di mie affermazioni; anche dagli studi sulla mortalità e sulla traumatologia del sabato sera emerge che il fattore determinante è il passaggio traumatico del soggetto dal locale, dopo due o tre ore di bombardamento acustico (che, in qualsiasi fabbrica italiana, comporterebbe forse l'arresto dell'imprenditore per il modo in cui tratta i suoi operai), all'ambiente esterno. In determinati luoghi e contesti si producono certe situazioni in cui incidono l'uso e l'abuso di alcol, nonché la stanchezza. I ragazzi si mettono in macchina per cercare altri locali, nei quali la musica continua fino alle 5, alle 6, alle 7 o alle 8 del mattino (è il fenomeno del «nomadismo», che comporta trasmigrazioni bibliche da un locale dall'altro per cercare quello in cui la musica termina il più tardi possibile), ed è nel corso di queste ore che si registra un picco di mortalità e di traumatologia. Se si prevede che alle 4 del mattino cessino il ballo e la musica e che un'ora prima la musica si attenui progressivamente per rendere più morbido il passaggio dal locale alla strada, ciò significa fare prevenzione e mettere i giovani in condizione di affrontare la strada in una situazione di maggiore sicurezza. Se dalle 3 alle 6 del mattino l'uso dell'alcol e dei superalcolici, uno delle concause degli incidenti, viene inibito, si attenuano i

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fattori di rischio. Certo, se il sindaco permette che un locale rimanga aperto fino alle 5 o alle 6, nulla può obbligare il giovane che intende rimanere a mangiare i «bomboloni», a bere o a fare ciò che di solito compie nelle sue trasmigrazioni a non farlo. Nessuno può ledere la sua libertà. Noi intendiamo intervenire soltanto per impedire che questi fattori concomitanti determinino una situazione di degrado psicofisico, che il legislatore ha già segnalato in altre situazioni. Perché dopo sei ore un guidatore di pullman o un conducente di un camion, per legge, non possono più guidare? Il legislatoreha stabilito regole in virtù delle quali la sicurezza stradale deve essere garantita non solo al guidatore, ma anche ad altri soggetti. È vero che ognuno è libero di fare ciò che vuole (non intendiamo

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intervenire su tale libertà), ma coloro che alle 5, alle 6 o alle 7 del mattino potrebbero cadere vittima di incidenti causati da colpi di sonno, dall'alcol o dall'uso di droga non hanno anche loro il diritto di veder garantita la propria sicurezza personale? Non hanno anche loro il diritto di non essere investiti da bolidi condotti da soggetti che alle 4, alle 5 o alle 6 del mattino, non sono in grado di guidare? L'ordinamento non deve preoccuparsidi prevedere qualche piccola attenuazione dei fattori di rischio? Attenuando infatti i fattori di rischio (ce lo hanno detto i medici nel corso di indagini conoscitive in questa sede), si attenua la mortalità e la traumatologia. In Italia in 26 mila casi alcuni genitori sono stati informati che il loro figlio non sarebbe tornato più a casa o perché era rimasto vittima di un incidente mortale o perché aveva subito un trauma che, a volte, si è portato avanti per tutta la vita. Infatti, c'è il fenomeno della mortalità, ma c'è anche un costo per i cittadini, quello di 8 mila miliardi all'anno per spese sanitarie e sociali direttamente collegate alle stragi del sabato sera. Avendo ormai una certa esperienza parlamentare, devo dire che mi sembra di rivivere il dibattito sul casco obbligatorio per imotociclisti. Allora le case motociclistiche affermavano che ognuno doveva essere libero di indossare o meno il casco, mentre i familiari evidenziavano la loro difficoltà a convincere i figli ad indossarlo in assenza di una specifica norma di legge. In Parlamento, ci sono voluti anni per riuscire ad imporre il casco obbligatorio, ma oggi gli effetti di questa disposizione sono che, in primo luogo, tutti lo indossano e, in secondo luogo, che la mortalità per trauma cranico in Italia è sensibilmente diminuita. Dunque, è stata o non è stata una scommessa vincente quella di imporre il casco obbligatorio? Abbiamo o non abbiamo

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salvato migliaia di vite umane?

PIERO RUZZANTE. L'abbiamo fatta noi!

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Inoltre, nel codice della strada abbiamo inserito l'obbligo della cintura di sicurezza nella convinzione che tale obbligo - come quello di non telefonare, pena la perdita di punti - sia fondamentale per garantire la sicurezza.

PIERO RUZZANTE. L'ha fatto il Governo dell'Ulivo!

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Giustamente, l'opposizione ha detto: abbiamo concorso anche noi! Sono contentissimo, in quanto festeggiamo il 30 per cento di morti in meno. In Italia oggi 2 mila persone sono vive grazie all'entrata in vigore delle nuove norme del codice della strada. Colleghi dell'opposizione, vorrei che concorreste anche all'approvazione di queste norme, anche se non sono miracolose. Nessuno, onorevole Castagnetti, pensa di cancellare il fenomeno in questione, ma di attenuarlo sì! E gli spot che hanno suscitato tante ironie (come «Accorcia la notte, allunga la vita») costituiscono un meccanismo molto meno truculento dei quattro «pirla» in meno, come sono stati definiti i quattro poveri ragazzi morti. Quegli spot costituiscono, invece, un invito al divertimento, un invito a godere la notte senza limiti per quanto riguarda la possibilità di divertirsi, ma anche un suggerimento a non buttarla via. Mi sono recato in una scuola di Roma a parlare con 200 studenti per dire loro che la vita è bella a 15 anni, a 18 anni, a 30 anni, a 40 e a 50 anni, in quanto in ogni stagione vi sono cose straordinarie. Tuttavia, 600 ragazzi ogni anno non potranno vivere queste stagioni, perché la loro vita termina a 18 o a 20 anni. Ho sempre ritenuto che la morte sia il massimo della repressione. Magari riuscissi a convincere un giovane a non morire a vent'anni e a godere pienamente della sua vita attraverso gli spot, oltreché attenuando i fattori di rischio. Quando l'onorevole Pecoraro Scanio, con riferimento alla sindrome della «mucca

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pazza», ha teorizzato l'esistenza di un pericolo per la salute degli italiani, anche se ancora non si era registrato nessun caso, il Governo ha proibito il consumo di carne con l'osso a 56 milioni di italiani. Certo, vi sono state conseguenze per la filieraagroalimentare e i produttori di carni hanno subito dei danni. Tuttavia, pensate alla contraddizione: per un rischio teorico di contrarre quel morbo, 56 milioni di italiani sono stati obbligati

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per legge a non consumare più la «fiorentina» con l'osso, mentre in questo caso, di fronte a 600 morti e 25 mila feriti all'anno concentrati nelle notti del venerdì e del sabato, si contesta che alle 4 del mattino cessi la musica e che dalle 3 alle 6 del mattino non si possano consumare alcolici e superalcolici. Vi sembra che il Parlamento non debba tentare la strada di attenuare tale fenomeno? Vogliamo assumerci la responsabilità di affermare che il Parlamento italiano, di fronte a questo fenomeno, non possa assumere alcun provvedimento? Ritengo sia un diritto-dovere del Parlamento intervenire; in tal senso in Commissione abbiamo accolto tantissimi emendamenti sia della maggioranza sia dell'opposizione. Ringrazio sia la maggioranza che l'opposizione per aver contribuito a migliorare sensibilmente il provvedimento in esame anche sotto il profilo costituzionale, superando i problemi relativi al rapporto con gli enti locali attraverso la fissazione di alcune regole. Rivolgo in tutta coscienza un appello al Parlamento, perché ho fatto quanto era possibile per portare all'attenzione dell'Assemblea, espressione della sovranità popolare, il problema in esame. Credo che il provvedimento in discussione dia una risposta positiva al popolo italiano nel suo complesso e in particolare ai giovani, che sono più preparati, intelligenti e sensibili di quanto qualcuno vorrebbe far credere. Sono pertanto sicuro che ci sorprenderanno positivamente e che, ad un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, potremo con soddisfazione constatare che questo tragico fenomeno è finalmente in via di attenuazione (Applausi dei deputati del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro).

PRESIDENTE. Onorevole Giovanardi, dovrebbe esprimere anche il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 1.

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Concordo con il parere espresso dal relatore, Presidente.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Castagnetti?

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Poiché mi pare che l'intervento del ministro Giovanardi abbia riaperto il dibattito, vorrei intervenire, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Castagnetti, la discussione svoltasi in precedenza, verteva sul complesso degli emendamenti presentati all'articolo 1. Ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del regolamento, il dibattito non può intendersi riaperto a seguito dell'intervento svolto dal rappresentante del Governo nella faserelativa all'espressione del parere su tali proposte emendative. I deputati che lo ritengano, potranno replicare alle osservazioni formulate dal ministro in sede di dichiarazione di voto sull'articolo 1, ovvero nella discussione sul complesso degli emendamenti riferiti agli altri articoli (Commenti del deputato Giachetti).

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Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento Boato 1.195. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Castagnetti. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Rispetto la decisione assunta dalla Presidenza; mi si consenta tuttavia di dire che il ministro Giovanardi non si è limitato ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI (ore17,46)

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Intervengo ora, signor ministro, perché in precedenza non mi è stato possibile avere la sua attenzione. Lei, infatti, non ha risposto alle osservazioni che abbiamo sollevato. Credo che su questo argomento dobbiamo essere tutti animati da una volontà che superi le divisioni tra maggioranza ed opposizione, come lei ha auspicato e come io mi impegno a fare. La condizione perché questo avvenga è, però, che si possa dialogare. Se, cioè, avanziamo alcune osservazioni, sarebbe opportuno che chi non è d'accordo intervenisse nel merito delle stesse. Potrei cavarmela affermando che sono d'accordo con quanto dalei espresso in precedenza, perché, sostanzialmente, ha concordato con le mie osservazioni. Vede, signor ministro, se è vero quanto lei ha detto, se sono veri i numeri, le percentuali, le statistiche che lei ha riferito, allora sono ancora più valide le argomentazioni che noi abbiamo portato. Non ho contestato l'orario di chiusura alle quattro del mattino, né la possibilità di tenere aperte le discoteche, o il diritto degli enti locali di intervenire con provvedimenti amministrativi: ho semplicemente osservato che le morti sono provocate dalla strada, e non dalla musica. Mi deve dire come sia possibile prevenire il rischio di morte se il Governo continua a non mettere a disposizione neanche un euro per aumentare i controlli, anche all'interno delle discoteche. Al di là del fatto che viene regolamentato il funzionamento delle discoteche in modo assolutamente stravagante e contraddittorio, mi basterebbe, signor ministro, che rispondesse a questa domanda: chi si fa carico di controllare il rispetto della legge? Chi controlla che all'interno delle discoteche non vengano somministrati alcolici dopo l'orario stabilito? Chi esercita tali controlli? Con quale personale lo Stato intende esercitarli? Con quale personale intende verificare che le discoteche vengano chiuse alle quattro?

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La vostra posizione è contraddittoria, in quanto non prevedete lo stanziamento di un solo euro per attivare i controlli, all'interno e all'esterno delle discoteche. Abbiamo ancora l'organico della polizia stradale del 1960! In ogni provincia, di notte c'è una sola pattuglia della polizia stradale: una pattuglia! Se non affrontiamo tale questione, quello che stiamo facendo - uso un'espressione che le darà fastidio, signor ministro - è un manifesto! L'onorevole Santanchè ha commentato positivamente l'emendamento approvato dalla Commissione, a norma del quale dopo l'una di notte è vietato l'ingresso ai minori: concordo con tale emendamento, tuttavia manca la sanzione. Non c'è scritto da nessuna parte che debbono uscire: è un manifesto! C'è scritto che non possono entrare dopo l'una di notte, ma non c'è scritto che debbono essere sbattuti fuori e mandati a casa! Non c'è scritto niente! È una serie di affermazioni apodittiche senza possibilità di attuazione! Contestiamo, signor ministro, l'efficacia di questo manifesto: stiamo prendendo in giro le famiglie italiane, in quanto si tratta di parole e non si stanzia un euro perché tali parole diventino fatti! La vita dei ragazzi italiani preme a noi non meno che a voi. Chiediamo pertanto di prevedere le risorse necessarie all'attuazione delle misure stabilite dalla legge, in quanto essa non stanzia un solo euro a tal fine: qui sta la contraddizione! Se non siete in grado di farlo perché vi sono difficoltà finanziarie, lo comprendiamo e per questo proponiamo il rinvio in Commissione. Ci dobbiamo comportare seriamente, non possiamo canzonare le famiglie italiane su un tema così delicato che sta a cuore a tutti e che riguarda la vita dei nostri ragazzi. Se ci si comporta seriamente, siamo disposti a contribuire. Non siamo tuttavia disposti a sottoscrivere manifesti elettorali che canzonino gli italiani! Vi chiediamo di rispondere alle nostre osservazioni, anziché parlare d'altro. La questione pregiudiziale di costituzionalità sulla competenza delle regioni è stata già discussa, e lei, signorministro, non può rispondere su questo! Non ci interessa!

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Siamo entrando nel merito, e abbiamo contestato nel merito l'efficacia del provvedimento che proponete. È necessario il dialogo, ma se lei, signor ministro, parla d'altro e il relatore non accoglie alcun emendamento dell'opposizione, appare evidente che tale dialogo non è rifiutato dall'opposizione, ma dal Governo e dalla maggioranza (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento.

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Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, intervengo velocemente (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo) perché sono stato chiamato in causa...

RENZO INNOCENTI. È un problema personale!

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Ho qualche difficoltà a convincere l'onorevole Castagnetti dell'opportunità di un provvedimento che egli ha firmato, negli stessi termini in cui viene sottoposto all'esame del Parlamento e negli stessi termini in cui è stato presentato da un autorevole esponente del suo gruppo. Si tratta di un provvedimento che riguarda la prevenzione, ma che prevede anche sanzioni. Ci sarà sicuramente un impegno...

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Adesso, ci interessa!

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Onorevole Castagnetti, l'impegno delle forze dell'ordine c'è anche adesso, ed esprimo loro il mio ringraziamento per l'attività che svolgono ogni notte, e in particolare il venerdì e il sabato, per i controlli che effettuano, per le centinaia di patenti che hanno ritirato, e via dicendo. Ma mi è stato sempre insegnato, nell'ambito della mia cultura politica, che, oltre alla repressione, è necessaria anche la prevenzione: i fenomeni, infatti, si reprimono, ma devono anche essere utilizzati meccanismi di prevenzione che agevolino le forze dell'ordine nel loro compito. Nel momento in cui questi provvedimenti diventeranno esecutivi, ci sarà la «scatola nera» che controllerà che le norme che sono state sottoscritte anche da questo Governo vengano rispettate. Se voi andate a leggere - e invito i colleghi a farlo - il protocollo d'intesa siglato nel 1999 tra l'onorevole Jervolino, l'onorevole Turco, l'onorevole Bindi e il SILB, questo conteneva esattamente le stesse indicazioni che però, non essendo state recepite dalla legge, sono rimaste lettera morta: i gestori hanno firmato l'accordo con quel Governo, ma non vi hanno ottemperato, perché non c'era alcuna norma che li obbligasse a farlo! Viceversa, con questa legge le norme vi saranno, come vi saranno le sanzioni, anche severe, e i controlli, altrettanto severi, sul rispetto delle norme. Quindi, noi ci muoviamo non sul piano economico, bensì su quello normativo, in modo che, attenuando i fattori di rischio, mettiamo il giovane sulla strada in condizione di non cadere vittima del colpo di sonno. Onorevole Castagnetti, lei dovrebbe saperlo, perché queste tesile ha sostenute con me, esattamente in questi termini, per dieci anni prima di cambiare idea! Lei sa benissimo che alle cinque del mattino anche un ragazzo che va a 50 all'ora e che non ha bevuto può perdere il controllo dell'automobile e che l'incidente a quell'ora, in quelle condizioni, sarebbe catastrofico! Queste cose lei le ha sostenute con me in

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tantissimi convegni e mi dispiace che abbia cambiato idea; io non ho cambiato idea né quando facevo parte dell'opposizione né ora che appartengo alla maggioranza, perché la posta in gioco è troppo alta per essere condizionata da considerazioni dicarattere elettorale.

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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, sottoscrivo in pieno tutto ciò che ha detto l'onorevole Castagnetti, perché la contestazione che i gruppi dell'opposizione - ma fino a poco fa anche molti parlamentari della maggioranza - muovono a questo provvedimento non riguarda l'obiettivo dichiarato della proposta di legge - e cioè contrastare le cosiddette stragi del sabato sera -, perché su un obiettivo del genere non si può che convenire. Il problema è che il ministro Giovanardi ha fatto del tema dell'orario di chiusura delle discoteche il tema centrale di un'azione di contrasto, rendendolo un fatto simbolico, peraltro facendo, alla fine, marcia indietro, tanto che ormai si parla delle quattro di mattina, perché altrimenti non ci sarebbe stato il consenso necessario a portare avanti il provvedimento. Invece, più ragionevolmente e più razionalmente, come fin qui sostenuto l'onorevole Castagnetti, il tema vero da aggredire è quello del controllo stradale, della sicurezza delle strade. Ma se si dovesse scoprire che nei mesi invernali la domenica pomeriggio si verifica una particolare impennata di incidenti che riguarda le persone che tornano dagli impianti sciistici, non credo che a qualcuno verrebbe in mente di chiudere o limitare le attività della stagione sciistica! Verrebbe più razionalmente in mente di rafforzare i controlli sulle strade, di impiegare più polizia stradale nel controllo di tutte le fasce orarie, in particolare, delle ore critiche della notte. Questa sarebbe una scelta di governo razionale. Si è preferita invece una strada di propaganda, perché tale è quella di dire che, se le attività di discoteca finiscono alle tre - come era nel testo originario - o alle quattro, vuol dire che alle quattro e un quarto saranno tutti a letto. Se una persona giovane o meno giovane decide di passare fuori casa il sabato notte, passa fuori casa il sabato notte, e ponendo dei limiti allo svolgimento delle attività delle discoteche si rischia di incentivare tutti i raduni illegali che purenegli ultimi anni abbiamo visto crescere e che sono molto meno controllati e molto meno gestibili anche dalle forze dell'ordine. Ma vi è un altro punto - e a questo proposito vorrei intervenire a sostegno dell'emendamento Boato 1.195 - da sottolineare. Abbiamo già esaminato in Assemblea le questioni di

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incostituzionalità del provvedimento in riferimento all'articolo 7 della Costituzione in materia di libertà di riunione, perché sono chiamati in causa non solo le discoteche ma anche i circoli gestiti da singoli, da enti e da associazioni; quindi, la questione riguarda la libertà di associazione ed, in riferimento all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, la competenza della rete commerciale turistica. Il ministro afferma che il Governo non pone un limite all'apertura delle discoteche. In realtà fa qualcosa di peggio, disciplinando le attività interne di questi locali e gli orari entro cui possono svolgersi. Mi chiedo: lo Stato, secondo la Costituzione vigente, ha il potere di intervenire in questa materia? La risposta è negativa: lo Stato non ha questo potere.Le materie del commercio, delle fiere e dei mercati, della polizia amministrativa regionale e locale, del turismo e dell'industria alberghiera rientrano nella potestà legislativa residuale ed esclusiva delle regioni. Lo Stato non può interferire in questa materia e ciò è del tutto logico. Il federalismo non può condurre lo Stato a togliere alle regioni e agli enti locali la possibilità di disciplinare gli esercizi commerciali. Già oggi molti comuni, enti locali e regioni esercitano questa potestà e in tutta Europa simili attività sono disciplinate sempre da autorità locali e mai da leggi dello Stato.Quando, come nel caso francese, sono le prefetture ad intervenire, esse decidono singolarmente sulla base del contesto locale in cui si svolgono le attività in questione. L'emendamento Boato 1.195 al nostro esame sostiene che la normativa in discussione, in coerenza con i principi costituzionali, valga come norma di principio.

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Signor ministro, colleghi parlamentari, se non intendiamo rischiare la dichiarazione di incostituzionalità del provvedimento con la prima sentenza della Corte costituzionale, dobbiamo riconoscere che la materia secondo la legislazione vigente è competenza esclusiva delle regioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Non posso assolutamente accettare l'impostazione della replica del ministro. Onorevole Giovanardi, nessuno le ha contestato il termine delle ore quattro per la chiusura delle discoteche; semmai abbiamo chiesto norme e strumenti per garantire la vita dei ragazzi, non il contrario. È indecente che si intenda attribuire a chi dissente da questa norma, che è soltanto «fumo», responsabilità o irresponsabilità dinanzi al problema. Signor ministro, ho predisposto un emendamento volto ad

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istituire un fondo della sicurezza, già presentato anche durante l'esame del provvedimento riguardante l'istituzione della patente a punti. Se fosse stato approvato allora, oggi avremmoun miliardo di euro a disposizione per la sicurezza. Lei, invece, signor ministro, ha parlato per un'ora e non è stato in grado di fornire una risposta alla richiesta di chiarimento sul motivo che vi ha indotto a respingere quell'emendamento (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo). Si tratta di un miliardo e 33 milioni, sulla base dei dati forniti dalla polizia, a seguito di 2.246 contravvenzioni ex articolo 186 del codice, di cui il 92 per cento elevato di notte, moltiplicato per la sanzione aggiuntiva di 500 euro. Signor ministro, nel mio intervento le ho chiesto, dato che il Governo non ha fondi a disposizione (ce ne rendiamo conto), di approvare l'istituzione di un fondo per la sicurezza con le risorse provenienti dalle contravvenzioni. Lei a questo deve dare una risposta! Con l'emendamento in esame si propone non di eliminare i limiti orari rispetto alle attività in oggetto, ma che siano le regioni ed i comuni - dal momento che il Senato ha licenziato, in prima lettura, una riforma dello Stato in senso federalista - afissare gli orari di svolgimento delle attività. A tale proposito, ministro Giovanardi, vorrei segnalare che in Spagna le autorizzazioni ai locali sono rilasciate dai comuni, che ne determinano anche gli orari di esercizio. In Francia, invece - si tratta, dunque, non di deputati irresponsabili, ma di Governi della civilissima Europa -, le autorizzazioni sono rilasciate dai prefetti, mentre la disciplina degli orari è determinata a livello locale. In Germania, ministro Giovanardi, la legislazione di riferimento è quella per la tutela dei giovani, e sia le autorizzazioni, sia gli orari sono disciplinati da norme locali. In Danimarca, la normativa di riferimento è quella delle attività di ristoro ed alberghiere, e le autorizzazioni sono rilasciate dalla polizia a livello locale. Nel Regno Unito, infine, l'orario di chiusura è generalmente fissato intorno alle ore 3, mentre le autorizzazioni sono rilasciate dalle amministrazioni locali, sulla base di una valutazione effettuata dalle autorità preposte del settore del ristoro e del divertimento

Pertanto, non è peregrino sostenere che le regioni debbano avere una competenza normativa generale in tale materia ed i comuni funzioni esecutive per quanto concerne gli orari, così come avviene per tutto il comparto commerciale. Lei, ministro Giovanardi, non si permetta di insinuare che chi afferma questo vorrebbe in qualche maniera ...

PRESIDENTE. Onorevole Buontempo, si avvii a concludere.

TEODORO BUONTEMPO. ...non tenere conto delle stragi del sabato sera! Concludo, signor Presidente. Noi vogliamo combatterle, ma vogliamo farlo assicurando gli strumenti che consentano di far rispettare le leggi, non

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alzando cortine fumogene solo per rispettare qualche impegno che qualcuno ha assunto, disinteressandosi tuttavia di quanto avviene il sabato sera nelle città in cui vi sono i locali e le discoteche (Applausi di deputati del gruppo di Alleanza nazionale e di deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo)!

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Signor Presidente, non intendo continuare un dialogo con il ministro Giovanardi; peraltro, vorrei ricordare che su questo tema abbiamo già discusso molto tempo fa. Tuttavia, vorrei invitare il ministro Giovanardi a non insistere nell'affermazione che io abbia cambiato idea, perché non ho affatto cambiato idea sull'argomento. Infatti, come dieci anni fa, credo che l'impegno per ridurre le tragedie delle notti del sabato sera sia prioritario; tuttavia, in questi anni, in questi mesi ed anche nelle ultime settimane, ho approfondito l'argomento e mi sono convinto che il provvedimento in esame - non ho cambiato idea, ministro Giovanardi - è assolutamente inefficace al riguardo. Ancora in questi giorni, infatti, una rivista allegata ad un giornale italiano, La Stampa, ha intervistato un notissimo dj (forse il più importante), il quale ha fatto una considerazione elementare: l'unico deterrente in grado di funzionare veramente è la certezza della pena. In questo caso, non ci troviamo di fronte ad un provvedimento che assicura la certezza della pena, perché non c'è chi controlla, caro ministro Giovanardi.

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Chi lo ha detto?

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Non viene stanziato nemmeno un euro per acquistare un etilometro! Il resto, sono solo parole. Voi fate solo un manifesto pieno di parole: se non vi decidete a reperire le risorse finanziarie per acquistare etilometri, nessunosarà in grado di effettuare i controlli. Non si possono svolgere i controlli se non c'è personale e se non ci sono gli strumenti adeguati; altrimenti, continueremo solamente a pronunciare parole e a prendere in giro gli italiani. Ci si può permettere di tutto, tranne che «canzonare» gli italiani quando è in gioco la vita dei nostri giovani! Caro ministro, e tramite lei mi rivolgo a tutto il Governo, se non ci sono i soldi per le televisioni e per altre diavolerie di questo genere, si trovino affinché si possa mettere in condizione il paese di avere dei controlli efficaci! Domani, nel

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giorno dedicato alla sicurezza stradale, dobbiamo rispondere suquesto tema: la sicurezza nelle strade. Se non ci fossero i controlli non potrebbe funzionare neanche la patente a punti. È il controllo che attiva l'effetto della norma che stiamo per approvare. Al riguardo le rivolgiamo un appello: se non avete i soldi fermatevi e diteci quando sarete pronti! Noi, però, insisteremo nel dire che questa è una presa in giro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carrara, al quale ricordo che il suo gruppo ha esaurito il tempo a disposizione. Ne ha facoltà.

NUCCIO CARRARA. Signor presidente, intendo chiarire i terminireali della questione. Si sta polemizzando su qualcosa che non esiste. Noi dovremmo votare un emendamento che affida alle regioni il potere di stabilire gli orari di apertura e di chiusura. Nessuno può contestare questo potere delle regioni, ma in realtà il problema è un altro. Le statistiche fornite a tutti dimostrano con ogni evidenza che vi è una autentica strage di notte, soprattutto di giovani che escono dalle discoteche; abbiamo dunque il dovere di chiarirci cosa fare. Vogliamo introdurre criteri di sicurezza preventiva, visto che è noto che il sonno, l'alcol, la stanchezza e il bombardamento

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della musica eccessiva causano quelle condizioni di non tranquillità e di non lucidità che provocano poi tanti incidenti. Con riferimento all'emendamento in esame, noi voteremo contro perché è un fuor d'opera: non è in discussione il potere delle regioni (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale, mediante procedimento elettronico. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 1.195, non accettato dallaCommissione né dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 439

Votanti 434

Astenuti 5

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Maggioranza 218

Hanno votato sì 211

Hanno votato no 223).

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... Si riprende la discussione (ore 18,34).

(Ripresa esame dell'articolo 1 - A.C. 566 ed abbinati)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Gambini 1.175. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gambini. Ne ha facoltà.

SERGIO GAMBINI. Signor Presidente, con questo intervento mi accingo a riprendere la discussione con un po' di imbarazzo - loconfesso - dopo le questioni affrontate poco fa. Tuttavia, vorrei cercare di richiamare l'attenzione dei colleghi sull'emendamento al nostro esame. Ministro Giovanardi, nonostante il tono da crociata da lei usato,noi abbiamo un problema comune, ossia quello di trovare la strada per cancellare, o quantomeno limitare, la tragedia rappresentata dalle morti del sabato sera. Ritengo che per fare ciò abbiamo sostanzialmente due strade: una è quella di aumentare i controlli per evitare che, durante le ore notturne del sabato sera e degli altri giorni nei quali si svolge il divertimento notturno dei giovani, siano posti in essere comportamenti che mettono a rischio la vita di chi guida e di coloro che si trovano sulle strade. Allo stesso tempo, vi è un'altra necessità, ossia cercare di combattere la cultura dello sballo, che poi è all'origine dei comportamenti che favoriscono questi avvenimenti. A me sembra che, alla luce di questo testo e soprattutto delle argomentazioni avanzate a sostegno dello stesso, la risposta del Governo e della maggioranza sia

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sbagliata. Lei, ad esempio, nel suo intervento ha assimilato il divertimento notturno dei giovani al morbo della mucca pazza. È esattamente questo che non va fatto, perché non ci consente di combattere la cultura dello sballo. In tal modo, si finisce per

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criminalizzare il divertimento notturno dei giovani, all'interno del quale vi sono tante ansie, tanti fenomeni di disagio giovanile e tante aspettative nei confronti della vita: tali problematiche non possono essere trattate come un morbo. Esse vanno combattute in un'altra maniera, con una serie di provvedimenti e di interventi, quali quelli che abbiamo proposto, ad esempio, attraverso i diversi emendamenti presentati a questo provvedimento, che hanno l'obiettivo di trasformare il divertimento notturno dei giovani in un divertimento serio, che abbia un contenuto di «salute». Ciò può essere realizzato attraverso un'azione positiva e non attraverso un'azione di criminalizzazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI (ore 18,35)

SERGIO GAMBINI. Tuttavia, vi è un aspetto che più di ogni altro ci lascia perplessi: mi riferisco all'approccio che lei ha seguito. Lei sa benissimo - come lo sanno i parlamentari che si sono avvicinati a questa materia - che il provvedimento in esame molto probabilmente, per ciò che riguarda l'unica parte che sembra interessarla, ossia quella dell'orario di chiusura dei locali del divertimento notturno, non avrà probabilmente alcun effetto; e già le regioni hanno annunciato che lo impugneranno. Infatti, attraverso un escamotage, ossia quello della limitazione della musica e della somministrazione di bevande alcoliche, lei, in realtà, punta a limitare l'apertura e la chiusura dei luoghi di divertimento notturno per i giovani. Come più volte è stato sottolineato, questa è materia che attiene pienamente alla potestà legislativa, normativa e amministrativa delle regioni e degli enti locali. Le regioni - ripeto - hanno già annunciato che impugneranno il provvedimento in esame. Quindi, l'unico esito che quest'ultimo produrrà sarà quello di aumentare il contenzioso fra lo Stato centrale e le regioni, un contenzioso che, per le improvvide iniziative del Governo, ha già molti capitoli e continua ad alimentare una contrapposizione istituzionale di cui, certamente, il nostro paese non avrebbe bisogno. Per tale ragione l'emendamento in esame riporta nelle mani delsovrano di questa materia, ossia le regioni, la disciplina per ciò che concerne l'apertura e la chiusura degli intrattenimenti notturni, delle discoteche e delle sale da ballo, attraverso l'individuazione di una fascia oraria, in modo che sia possibile poi per le amministrazioni locali inserirsi in questo spazio. Ci sembra logico che si assuma questo tipo di atteggiamento nei confronti della questione; in caso contrario, il sospetto che noi abbiamo, e che ci sembra sia confermato dalla insistenza con la quale lei presenta questo tipo di impostazione, è quello che le morti del sabato sera diventino, questo sì, strumento di una campagna alquanto volgare di propaganda, che non ha nulla a che vedere con la possibilità di combattere il fenomeno delle stragi del sabato sera. Vorremmo pertanto che questo emendamento, che riporta in mano alle regioni la potestà che ad esse spetta, venisse approvato (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto

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l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, su questo emendamento vorrei svolgere una breve considerazioneriferendomi alle osservazioni formulate dal ministro Giovanardi che, in ogni caso, ringrazio per l'appassionata difesa delle proprie ragioni. Trovo davvero singolare il fatto che, da un lato, si portino dati realmente inquietanti

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- otto morti su cento incidenti stradali alle ore 5 di mattina; due giovani vite di 15 anni che frequentavano le scuole medie spezzate alle 4 di mattina - e, dall'altro, poi, si ragioni su un provvedimento che fissa il termine di musica e balli alle 4 di mattina; in pratica, si tratta dell'orario nel quale si sono verificate le morti di quelle due ragazze da lei citate e di quell'8per cento di mortalità nei sinistri stradali, posto che, alle 4 di mattina, non si svanisce dalle discoteche ed i giovani non scompaiono spegnendo la musica, ma hanno bisogno di tempo per recarsi a casa. Ciò che non ci convince in questo provvedimento è la descritta contraddizione, che è in qualche modo diseducativa: da un lato, si mostra una faccia severa e, per altro verso, si ammicca alle trasgressioni dei giovani. È una proposta di legge che non è né liberale, né proibizionista: riteniamo sul punto che la competenza sia delle regioni ed insistiamo su questo aspetto perché la sentenza n. 1 del 2004 della Corte costituzionale ha già detto che non può essere «utilizzato» il Titolo V della Costituzione in maniera elusiva. Ricordo che questo provvedimento nel corso della passata legislatura era giunto all'esame dell'Assemblea, ma da questa messo da parte perché ritenuto incostituzionale, posto che riguardava materie di competenza delle regioni. Ora è insufficiente ritenere che si tratti di un provvedimento in materia di ordine e sicurezza pubblica; si tratta di un provvedimento che invece disciplina il commercio, le attività produttive e sull'argomento la Corte costituzionale si è già pronunciata. Chiediamo pertanto quell'approfondimento già sollecitato dal collega Castagnetti e l'individuazione in Commissione di una sede atta ad affrontare i temi della sicurezza stradale, della vita dei giovani da tutelare, delle abitudini sociali dei giovani, che sono da comprendere ed in qualche modo da regolare; nel contempo, occorre individuare anche lo spazio temporale per fare le cose in modo un po' più serio! Per questa ragione, il gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo esprimerà un voto favorevole su questo emendamento.

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PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gambini 1.175, non accettato dalla Commissione né dal Governo. (Segue la votazione).

PIERO RUZZANTE. Votano doppio!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni). (Presenti 430

Votanti 425

Astenuti 5

Maggioranza 213

Hanno votato sì 201

Hanno votato no 224).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bressa 1.176. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gambini. Ne ha facoltà.

SERGIO GAMBINI. Signor Presidente, vorrei attirare l'attenzione dei colleghi sulla soluzione che proponiamo con l'emendamento in esame. Cerchiamo di farci carico del problema di contemperare la potestà legislativa delle regioni con l'esigenza di un quadro unitario su tutto il territorio nazionale che ci aiuti a combattere quei fenomeni di «nomadismo» che durante le ore notturne possono concorrere a causare le stragi. Per essere efficaci, se si vuole tentare di avere il coinvolgimento delle regioni ed evitare una possibile impugnativa, bisognerebbe almeno fare ricorso alla Conferenza Stato-regioni. È questo il tentativo che proponiamo, ministro Giovanardi, perché abbiamo a cuore che il problema venga affrontato attraverso una norma che non sia immediatamente impugnata dalle regioni. Se vogliamo fare propaganda, possiamo mantenerci sulla strada che lei ci ha indicato.

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Se, invece, vogliamo provare ad essere efficaci, dobbiamo tentare di dialogare con i soggetti a cui è stata attribuita la potestà legislativa dal nuovo titolo V della Costituzione (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento

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elettronico, sull'emendamento Bressa 1.176, non accettato dalla Commissione né dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni). (Presenti 434

Votanti 427

Astenuti 7

Maggioranza 214

Hanno votato sì 202

Hanno votato no 225).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Bertolini 1.2 e Moroni 1.141, non accettati dalla Commissione né dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni). (Presenti 438

Votanti 424

Astenuti 14

Maggioranza 213

Hanno votato sì 202

Hanno votato no 222).

Prendo atto che l'onorevole Tabacci non è riuscito ad esprimereil proprio voto e che avrebbe voluto astenersi. Passiamo alla votazione dell'emendamento Mascia 1.1. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, intervengo per ribadire che non è con un provvedimento di questo tipo che si può pensare di limitare le morti sulle strade. Abbiamo detto in diverse occasioni che le morti aumentano quando aumenta l'afflusso sulle strade. Fortunatamente, le nostre città, negli ultimi anni, sono molto «vissute» e la gente tende ad uscire anche la sera. Dunque, è naturale che aumentino anche gli incidenti. È stato ribadito, altresì, che non è con provvedimenti proibizionisti, repressivi e che prendono di mira l'orario delle discoteche che si possono affrontare gli incidenti stradali, bensì investendo sul terreno della sicurezza in cui il nostro paese è tra gli ultimi in Europa. Il provvedimento in esame non aggiunge un euro per le suddette finalità. Se volessimo affrontare seriamente le conseguenze degli sbagli che, per una serie di fattori, si producono all'interno delle discoteche, dovremmo intervenire certo in termini preventivi, ma agendo sulle cause reali. Mi riferisco, ad esempio, alla forzadella musica nelle ultime ore ed all'informazione tra i giovani relativamente all'assunzione di sostanze stupefacenti mescolate all'alcol. Si tratta di questioni informative ed

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educative. In ultima analisi, bisognerebbe mettere in atto tutti quei provvedimenti già noti in diversi paesi europei per garantire che a condurre le autovetture siano ragazzi che non hanno assunto alcolici o sostanze stupefacenti, che possano determinare una condizione non adeguata. Ci vorrebbero, quindi, un'informazione ed una prevenzione serie e non certo i limiti sugli orari, perché il fatto che si tratti delle 3, delle 4, o delle 5 non cambia nulla, se questi sono poi gli effetti concreti che si determinano in queste situazioni. Detto ciò, ci accingiamo a votare un emendamento che affida alle regioni la determinazione degli orari, perché riteniamo che questo rappresenti un punto fondamentale. Il Governo ha ritenuto di poter avocare a sé un provvedimento di questo tipo,sostenendo che esso ha a che fare con la sicurezza stradale. Tuttavia,

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poiché si interviene sugli orari e sulla gestione degli esercizi pubblici, questa è materia prettamente di competenza delle regioni, dei comuni; per questo noi, con l'emendamento in esame, intendiamo affidare nuovamente a loro la decisione in materia. Nell'ultimo comma del nostro emendamento sottolineamo una questione che indica come si dovrebbe agire anche all'interno di provvedimenti di questo tipo. In particolare, proponiamo che il costo delle bevande non alcoliche non superi il 50 per cento del costo di quelle alcoliche, perché questo potrebbe essere un incentivo al consumo di bevande non alcoliche, non con forme repressive, bensì attraverso forme, appunto, di incentivazione. Allo stesso tempo, proponiamo che sia prevista sempre la distribuzione di acqua. La questione delle bevande è di grande importanza, anche se appare banale, e d'altronde non è un caso che in emendamenti successivi qualche collega del centrodestra propone di eliminare tale aspetto, perché ciò significa che evidentemente si hanno più a cuore gli interessi spiccioli dei gestori delle discoteche (delle quali magari fanno anche parte) che non la salute e la sicurezza dei ragazzi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, sono veramente sorpreso del fatto che soprattutto il Governo, ma anche i parlamentari della maggioranza, non riescano a comprendere come emendamenti tipo quello che stiamo per votare (che il mio gruppo sostiene e che approverà) sono in realtà di aiuto all'iter legislativo ed anche ad una disciplina stabile nel tempo delle attività delle

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discoteche. Dico questo perché se si è interessati soltanto ad un colpo di teatro propagandistico, si può ben dire (come traspare dagli interventi del ministro): la Corte costituzionale faccia quel che crede nel futuro; a me interessa portare a casa oggi un risultato sul quale fare la campagna elettorale! Tuttavia, tutti i colleghi, almeno quelli più avveduti all'interno di quest'aula, sanno che, alla prima prova, questo provvedimento (che disciplina sul piano nazionale gli orari delle discoteche) è destinato a soccombere, presso la Corte costituzionale, e che dunque esso non durerà a lungo. Allora, i nostri emendamenti, pur proponendosi di assumere il tema dell'orario come un problema che sussiste, intendono tuttavia occuparsi di orari rispettando la Costituzione. Nel caso specifico, questo emendamento stabilisce che siano le regioni a disciplinare l'orario. Ciò aiuta la legislazione e la disciplina in materia ad essere stabili nel tempo. Capisco che, per il clima che è montato intorno al tema dell'orario di chiusura, molti colleghi possono pensare che se passa una norma del genere cade la legge, ma ciò non è affatto vero, perché i temi centrali di questo provvedimento, nei suoi contenuti e negli emendamenti che l'accompagnano, sono altri e ben altrimenti efficaci: sono quelli del controllo della sicurezza stradale, del controllo sugli alcolici e sugli stupefacenti, dei livelli di illuminazione nelle discoteche, del volume della musica, delle sale di decompressione, del guidatore designato. Dedichiamoci quindi a questi temi, per i quali non si corre alcun rischio di incostituzionalità, ma che invece saranno capaci di dare efficacia ad un contrasto reale nei confronti delle stragi del sabato sera. Aggiungo, infine, che potrei comprendere la logica - ma non ne condividerei assolutamente il merito - di un ministro o di un Governo che dice di voler sfidare la Corte costituzionale, perché vuole un provvedimento drastico: alle 2 chiudono tutti! Sfidare, però, l'incostituzionalità per una chiusura del locale alle 4 del mattino mi sembra grottesco ed anche ridicolo; pertanto, emendamenti, come quello in discussione, che prevede di rimodulare diversamente l'orario di apertura e di chiusura dei locali affidando la sua determinazione alle regioni (si procederà, invece, con l'esame delle altre problematiche contenute nel provvedimento), sono di buon senso e di aiuto.

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Il terzo comma dell'emendamento in esame, inoltre, prevede che nelle discoteche il costo delle bevande non alcoliche non debba superare il 50 per cento del costo di quelle alcoliche. È un modo giusto e concreto per disincentivare l'abuso di bevande alcoliche nelle discoteche. Davvero non capisco il motivo per cui il Governo non intenda

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sostenere questo argomento, riproposto anche in altri emendamenti. Ci viene detto, solo per lavarsi la coscienza, con un artificio grottesco ed anche volgare, che chi è contro questa legge è sostenuto dalle lobby dei gestori delle discoteche (questo perché non si ha la cultura e l'intelligenza di cimentarsi con il merito dei problemi) e poi non si sostiene un emendamento come questo. Non ne capisco le ragioni ed il Governo non ce l'ha ancora spiegato. Per queste ragioni di buon senso e di razionalità nel contrasto di questo fenomeno doloroso, chiedo all'Assemblea di sostenere e di approvare l'emendamento in esame (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e del gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Burtone. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE. Signor Presidente, signor ministro, il dibattito sinora svolto ci convince nettamente che siamo di fronte ad una problematica molto seria e complessa. Per tale motivo, vorrei ribadire ciò che ha affermato il nostro rappresentante di gruppo, l'onorevole Castagnetti: è necessario svolgere un'analisi puntuale, ragionando sui possibili rimedi. È un errore, signor ministro, avere la presunzione di irreggimentare il tempo libero dei giovani, dicendo loro cosa devono fare, quando, dove e perché.È sbagliato inseguire suggestioni propagandistiche ed, inoltre, non si può andare avanti con tentativi occasionali. Abbiamo bisogno, in ordine a tale tema, di procedere con un progetto all'altezza delle problematiche esistenti, capace di interpretare, di capire gli stili di vita, le mode, i modi del tempo libero, nonché le inquietudini del mondo giovanile. Di fronte a tutto ciò, appare riduttivo il progetto del Governo, prevalentemente orientato al rapporto fra l'orario di chiusura delle discoteche, qualche accorgimento tecnico nell'organizzazione di questi locali e l'incidentalità stradale. Il tema, signor ministro, è più complesso: occorre agire per far vivere positivamente il divertimento dei giovani in discoteca, ma, soprattutto, è necessario intervenire fuori dalle discoteche - ribadisco questo concetto - quando vi è il rientro a casa dei giovani o quando continua il percorso ludico degli stessi. In tal caso, bisogna agire per tentare di assicurare ai nostri giovani una certa sicurezza. Nel merito, non ci limitiamo solo ad esprimere alcune critiche, ma abbiamo anche presentato alcune proposte. In particolare, per quanto riguarda la questione dell'orario, alcuni colleghi hanno sostenuto il tema della costituzionalità, ma non vi è dubbio, signor ministro, che ci troviamo di fronte ad una problematica che deve essere portata avanti avendo ben chiaroil principio della sussidiarietà. In ordine a tale tema, può esserespesa una parola positiva da parte dei comuni e degli enti locali, quelli che sono più vicini, in questo caso, alle tematiche che riguardano la questione dei giovani. Bisogna, quindi, attribuire ai comuni la possibilità di esprimere alcune valutazioni, secondo le caratteristiche della comunità, del territorio e del clima. Questo è il motivo per cui abbiamo affermato che vi è la necessità di prevedere una delega alla Conferenza Stato-

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regioni ed agli enti locali affinché vi sia un orientamento in tal senso. Si tratta, soprattutto, di una scelta che appartiene alle municipalità. Inoltre, sul tema della positività da rendere ai nostri giovani nel momento delle loro ore di svago, ritengo si debba accentuare l'impegno verso la lotta all'alcolismo e all'uso degli stupefacenti quali fattori che facilitano gli incidenti stradali. Su tali problematiche abbiamo posto in evidenza l'importanza della prevenzione e

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dell'informazione, soprattutto con riferimento alle nuove droghe, alle droghe da «sballo». Abbiamo anche evidenziato con chiarezza che il disegno di legge in esame è molto limitato in ordine alla questione relativa alla repressione, in quanto, puressendo responsabilizzati i gestori, a questi ultimi non viene data la possibilità di impedire che nei locali possano entrare coloro che hanno subito condanne, anche in primo grado, per lo spaccio di stupefacenti o per altri reati molto gravi. Ecco perché abbiamo fornito alcune indicazioni, quali il divieto assoluto della vendita di alcolici ai minorenni e l'agevolazione della vendita di bevande analcoliche: tutti temi che possono incidere al fine di rendere positiva la presenza dei nostri giovani nei luoghi di divertimento. Tuttavia, la questione più rilevante è quella della sicurezza nella guida. Vi sono proposte significative che guardano alle sinergie da realizzarsi tra le Forze di polizia, le ASL, le associazioni di volontariato, per rendere ai nostri giovani un servizio, vale a dire quello di poter vivere positivamente il divertimento ma, soprattutto, di poter tornare alle proprie abitazioni salvaguardando la loro salute (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni). (Presenti 442

Votanti 435

Astenuti 7

Maggioranza 218

Hanno votato sì 206

Hanno votato no 229).

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Passiamo alla votazione dell'emendamento Di Teodoro 1.111. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grillini. Ne ha facoltà.

FRANCO GRILLINI. Signor Presidente, il ministro Giovanardi ha fornito, ma solo parzialmente, i dati sugli incidenti stradali verificatisi. Ciò mi rende molto perplesso in quanto, come ricordava lo stesso ministro Giovanardi, domani per la prima volta si celebra la giornata mondiale sulla sicurezza stradale a cura dell'Organizzazione mondiale della sanità. Infatti, come precisato da quest'ultima, ogni anno scompare una città come Milano; tra l'altro, il 90 per cento di questi morti si concentra nei paesi in via di sviluppo, costituendo un fattore di rallentamento del loro sviluppo. Vorrei fornire alcuni dati relativi all'Italia in quanto, secondo il ministro Giovanardi, sembra che si riprenda una frase del «grande timoniere»: ci sono delle morti che pesano come una montagna, ci sono delle morti che pesano come una piuma. I morti di notte pesano come una montagna, i morti di giorno pesano come una piuma. Ministro Giovanardi, si muore più di giorno che di notte, si muore soprattutto all'uscita dei luoghi di lavoro dopo le cinque del pomeriggio, quando non si è stanchi per essersi divertiti, ma si è stanchi per aver lavorato un'intera giornata. I dati sono i seguenti: un morto ogni ora e 18 minuti; 19 morti al giorno; 652 incidenti al giorno; 937 feriti al giorno, di cui il 30 per cento molto gravi; 6.736 morti all'anno; 237.812 incidenti all'anno, di cui il 30 per cento gravi; costo sociale pari a 34 miliardi di euro all'anno, più del doppio dell'ultima finanziaria, il 2,7 per cento del prodotto interno lordo. È una cifra gigantesca e noi ci saremmo aspettati, come hanno detto bene altri colleghi, che questo problema fosse affrontato nel suo complesso, che ci fosse, da parte del Governo, un'attenzione di carattere generale, ma soprattutto che vi fosse una proposta di legge dal titolo «Disciplina della lotta all'incidentalità

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stradale», in luogo di «Disciplina dell'attività delle discoteche e delle sale da ballo». L'articolo 10 del testo unificato dei progetti di legge recita che «dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Di fronte ad uncosto sociale pari al 2,7 per cento del PIL, il ministro Giovanardi ci informa che il Governo non ha intenzione di spendere neanche un euro nella lotta contro gli incidenti

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stradali. Peggio ancora, indica come responsabile dell'incidentalità e della mortalità notturna il tempo libero dei cittadini, aggiungendo che lo stesso tempo libero è una questione di ordine pubblico. Lei, infatti, sa bene che se non lo avesse rubricato sotto questa categoria, questo provvedimento non avrebbe avuto, fin dall'inizio, neanche lontanamente, il crisma della costituzionalità. Si indicano come responsabili il tempo libero, le discoteche, i locali di intrattenimento notturno e persino i circoli privati! Chiederei, per inciso, al ministro Giovanardi di quali libertà parliamo: vorrei che potesse elencarle, perché le state togliendo una dopo l'altra! Questo provvedimento, all'articolo 1, stabilisce che i circoli gestiti dai singoli, da enti o da associazioni, sono assoggettati alla disciplina delle discoteche. Si rincara la dose al comma 2, su cui abbiamo presentato molti emendamenti soppressivi, in cui si fa riferimento ad associazioni di qualsiasi tipo. Già in precedenza il provvedimento presentava problemi di costituzionalità; figuriamoci, signor ministro, in merito alla questione dell'associazionismo! Voglio ricordarle, in proposito, gli articoli 17 e 18 della Costituzione. L'articolo 17 recita: «I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso». L'articolo 18 stabilisce che «i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione (...)». Con questo provvedimento si obbligano i responsabili delle associazioni a chiedere non solo l'autorizzazione, ma anche l'iscrizione all'apposito elenco della camera di commercio. Signor ministro, lei prima ha fatto un'affermazione non vera.

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Grillini.

FRANCO GRILLINI. Lei prima ha fatto un'osservazione non vera, sostenendo che tutti sono d'accordo con lei. Molti esponenti del centrodestra, negli ultimi tempi, hanno raccontato bugie. La invito, pertanto, ad esaminare i risultati elettorali in Spagna e Francia e a costatare quali conseguenze derivano dal dire bugie. Non è vero che tutti sono d'accordo con lei; sono in totale e radicale dissenso, ad esempio, i 2.800 locali da ballo associati al SILB. Sono in totale e radicale dissenso le associazioni giovanili. Nessuna di queste è d'accordo con lei, ministro Giovanardi. La prego, quindi, di non affermare ciò, perché non è vero, ma è solo una penosa bugia (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!

PRESIDENTE. Abbiamo appreso con un minuto e mezzo oltre il termine consentito qual è la nuova bugia...! All'onorevole Di Teodoro seguiranno i colleghi Frigato, Mascia e Sinisi. Lo segnalo per l'economia generale degli interventi. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Teodoro. Ne ha facoltà.

ANDREA DI TEODORO. Vorrei soltanto spendere due parole per illustrare la ratio dei miei emendamenti 1.111 e 1.110. Durante la discussione sulle linee generali, ho manifestato la disponibilità ad assumere una posizione favorevole nei confronti del provvedimento in esame, pur nutrendo riserve su

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alcuni aspetti, condividendone l'intento, costituito dalla riduzione del tasso di incidentalità notturna giovanile. Non ho negato, contrariamente ad alcuni colleghi, il fenomeno delle stragi del sabato sera, pur ritenendo che il provvedimento debba essere corretto in alcuni punti. Infatti, un conto è perseguire

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la finalità della riduzione del tasso di mortalità giovanile; altro è incidere eccessivamente sulla sfera delle libertà individuali e dei comportamenti collettivi, rimessi alla scelta degli individui. L'emendamento 1.110 a mia firma costituisce un intervento migliorativo su tale aspetto. L'articolo 68-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, introdotto dall'articolo 1 del testo unificato in esame, prevede l'assoggettamento all'obbligo del rilascio della licenza, dietro iscrizione in un registro tenuto dalla camera di commercio territorialmente competente, tanto dei pubblici esercizi, quali le discoteche che svolgono attività di intrattenimento a fini di lucro e a scopo commerciale, quanto delle associazioni, dei circoli e degli altri soggetti che svolgono tale attività nell'ambito privato e dell'associazionismo e senza alcun fine di lucro. Ritengo che accomunare, prevendendo un unico regime normativo, ipotesi così diverse, oltre a presentare profili problematici per quanto riguarda la libertà di associazione sancita dalla Costituzione, produrrebbe l'effetto di disincentivare l'associazionismo ad offrire i servizi permanenti o temporanei di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, anche unitamente alla somministrazione di alimenti o bevande, di cui all'articolo 68-bis. Mi riferisco, ad esempio, all'effetto devastante che tale norma potrebbe avere sulle sagre paesane, alle quali partecipano associazioni senza fine di lucro (ne esiste una nel mio collegio, l'associazione Amici della radio, che offre spettacoli di danze popolari durante le feste nei paesi,il cui presidente, naturalmente, non è iscritto ad alcun registro presso la camera di commercio). Mi chiedo per quale motivo si debbano caricare di tali adempimenti burocratici le libere associazioni che non perseguono fini di lucro, parificandole ai gestori dei locali che svolgono attività commerciale. L'emendamento 1.110 costituisce dunque un'ipotesi subordinata rispetto all'emendamento soppressivo 1.111, con la quale si propone la sostituzione delle parole «di qualsiasi tipo» con le parole «con fini di lucro». Ciò al fine di differenziare le ipotesi in cui l'associazione o il circolo costituiscono una finzione o una copertura per mascherare una vera e propria attività commerciale, da quelle in cui si ha un'attività associazionistica pura che, a mio avviso, non deve essere sottoposta a tale regime autorizzatorio.

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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, intervengo per sottolineare come la norma che fa riferimento ad enti ed associazioni di qualsiasi tipo venga interpretata da molti di noi come una limitazione alla libertà di associazione, sancita dall'articolo 17 della Costituzione. È stato evidenziato come molte di tali associazioni che operano senza fini di lucro tendano a promuovere la comunicazione anche attraverso iniziative musicali e serate danzanti. Tuttavia, esse non possono essere assimilate alle discoteche e alle sale da ballo, e tanto meno si può prevedere che debbano essere iscritte al registro. Nel corso dell'esame in Commissione, il relatore ha sottolineato che l'intendimento non è quello di punire tali associazioni parificandole ai soggetti che agiscono esclusivamente per scopi commerciali, e si è riservato di formulare proposte volte a rendere esplicita tale posizione. Penso che gli emendamenti presentati dal collega Di Teodoro e Jannone - in particolare l'emendamento 1.110 - offrano la possibilità di chiarire in modo inequivocabile questo punto. Se ilproblema, infatti, è quello di regolamentare gli enti e le associazioni che sono definiti tali soltanto perché, anziché svolgere tutto l'anno attività commerciali, le svolgono per un periodo di tempo limitato (tre mesi) ma con le stesse caratteristiche, allora questa è una condizione. Noi non condividiamo questo provvedimento, ma è evidente che le ricadute sono tutte diverse. Altra cosa è pensare di estendere invece questa normativa alle sagre paesane, piuttosto che all'ARCI o ad associazioni culturali di

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qualsiasi tipo. Dunque noi sosterremo questi due emendamenti ed io ritengo anche che questo aspetto specifico debba essere quanto meno chiarito dal relatore, rispettando anche l'impegno che aveva assunto in Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, in Commissione abbiamo discusso con il relatore del problema di consentire occasionalmente alle associazioni che non hanno scopo di lucro di svolgere intrattenimenti danzanti. Il relatore ha già dato delle assicurazioni in via interpretativa ed anche delle assicurazioni in ordine ad un emendamento che abbiamo presentato al secondo comma, di cui discuteremo tra poco. L'emendamento in esame, invece, Presidente, onorevoli colleghi, esclude da questa disciplina i circoli privati anche

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gestiti da singoli. Il Mezzogiorno d'Italia, che io ho l'onore di rappresentare in questo momento - insieme a tutto il popolo italiano, come dice la Costituzione, ma al sud va una mia particolare sensibilità - conosce il fenomeno dei circoli privati. Essi sono solitamente il luogo del gioco d'azzardo e molto spesso il luogo dove si consumano nell'illegalità le attività che altrove sarebbero invece disciplinate dalla legge. So bene che ci sono anche circoli privati di altra natura, però a questo fenomeno io guardocon particolare preoccupazione. È chiaro che noi non amiamo questa legge ed è altrettanto chiaro che vogliamo con spirito severo che si faccia qualcosa di buono per tutelare la vita dei giovani. È per questo che dico al ministro Giovanardi che, con tutta la serietà di cui siamo capaci, pur conoscendo il momento di difficoltà che sta attraversando la maggioranza nel discutere un emendamento proposto da parlamentari della maggioranza stessa, la Margherita voterà contro questo emendamento, perché ritiene assolutamente inaccettabile che, alla fine, tutto quello che non è consentito nei locali pubblici regolarmente iscritti debba essere consentito nei circoli privati, senza nessun controllo e senza nessuna iscrizione ad alcun registro.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Di Teodoro 1.111, non accettato dalla Commissione né dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni). (Presenti 401

Votanti 386

Astenuti 15

Maggioranza 194

Hanno votato sì 133

Hanno votato no 253).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Di Teodoro 1.110, non accettato dalla Commissione né dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni). (Presenti 397

Votanti 384

Astenuti 13

Maggioranza 193

Hanno votato sì 171

Hanno votato no 213).

Prendo atto che l'onorevole Montecuollo non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere voto favorevole.

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Passiamo alla votazione dell'emendamento Moroni 1.142. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grillini. Ne ha facoltà.

FRANCO GRILLINI. Signor Presidente, in breve, credo che questo sia un emendamento assolutamente ragionevole. Già abbiamo contestato al ministro Giovanardi

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che non è assolutamente dimostrato che esista un rapporto diretto di causalità tra la frequenza delle discoteche, dei locali notturni, dei circoli privati, dei luoghi dell'associazionismo e del tempo libero notturno e gli incidenti stradali. Ministro, lei questo non ce lo ha dimostrato! Lei ci ha fornito dei numeri, ma i numeri che dimostrano che questi morti sono in relazione alla vita notturna lei non ce li ha dati, perché non è in grado di darceli. Non è in grado di darli neanche l'Istat! Tra l'altro, l'Istat (non a caso) ha cancellato da quest'anno la dizione «stragi del sabato sera». È così vero quanto sto dicendo che persino l'articolo 8 del testo unificato dei progetti di legge al nostro esame riporta le seguenti parole: «Il Ministero della salute, anche avvalendosi di istituti specializzati, raccoglie dati forniti dalle aziende sanitarie locali e dalle direzioni regionali e provinciali del lavoro ed effettua il monitoraggio della traumatologia e della mortalitàcollegate agli incidenti stradali notturni su tutto il territorio nazionale, al fine di acquisire elementi sulle cause, l'entità del fenomeno e il suo collegamento con gli orari di cessazione delleattività di cui al comma 1 dell'articolo 68-bis del citato testo unico». Ciò vuol dire che si intende emanare un provvedimentosulla base di un presupposto che si vuole dimostrare con l'applicazione della legge. Non è questo il modo di scrivere una legge (Commenti di deputati di Forza Italia e di Alleanza nazionale)! Inoltre, si continuano ad additare la vita notturna, i locali, le discoteche come responsabili di una strage. Si rende conto, signor ministro, che in questo modo contribuisce a creare l'ansia che pervade molte famiglie e molti genitori, anziché combatterla?

Si dice che la musica e il ballo siano tra le cause delle stragi delsabato sera. È falso! Ascoltare la musica non ha mai provocato incidenti. Signor ministro, lo faccia, ascolti la musica! Mi dia retta: ci provi! Vada in discoteca anche lei! Faccia le cose che non ha mai fatto nella sua vita (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e del deputato Buontempo)! Approviamo l'emendamento Moroni 1.142 che evita la criminalizzazione della musica. La musica non ha mai ucciso nessuno, signor ministro (Applausi dei deputati del gruppo dei

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Democratici di sinistra-L'Ulivo)!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Moroni 1.142, non accettato dalla Commissione né dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni). (Presenti 413

Votanti 406

Astenuti 7

Maggioranza 204

Hanno votato sì 192

Hanno votato no 214).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Buontempo 1.7. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Onorevoli colleghi, leggendo il testo unificato dei progetti di legge e l'emendamento in esame, che ha la stessa «filosofia» dell'emendamento precedentemente posto in votazione, ci si rende conto di come si sia di fronte ad una proposta di buon senso. Si prevede di sostituire le parole: «musicali o danzanti» con le seguenti: «musicali e danzanti». Infatti, non si può, in un provvedimento che disciplina le attività delle discoteche e dei locali da ballo coinvolgere le strutture che svolgono soltanto attività musicali e non anche quelle danzanti. L'emendamento è assolutamente ragionevole, quasi tecnico e non può, essendo in piena sintonia con il titolo del provvedimento,

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non essere condiviso. Invito pertanto i colleghi a riflettere sulla sua bontà e ragionevolezza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, non avevo intenzione di intervenire, perché mi sono arreso dinanzi...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Buontempo, ma gli uffici mi

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comunicano che lei è già intervenuto su tutti gli emendamenti.

TEODORO BUONTEMPO. No, signor Presidente, io ho parlato sull'articolo 1 ed ora intendevo soltanto fare una precisazione!

PRESIDENTE. Onorevole Buontempo, stiamo esaminando l'articolo 1 e su questo ha già parlato. Mi dispiace ma il regolamento questo prevede.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, conosco le regole. Vorrei intervenire soltanto per ringraziare l'onorevole Leoni. Non si è capito il testo e si pensa che cambiare una «o» con una «e» non abbia importanza. In realtà, si tratta di un regime speciale: inserendo la lettera «o», la normativa vale sia per le attività musicali, sia per quelledanzanti. Inserendo la lettera «e», invece, si afferma che una sala da tè in cui è diffusa musica non è un'attività danzante, e dunque non rientra nell'ambito del regime speciale previsto dalla normativa.

PRESIDENTE. Lo ha spiegato molto bene, onorevole Buontempo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buontempo 1.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni). (Presenti 425

Votanti 417

Astenuti 8

Maggioranza 209

Hanno votato sì 202

Hanno votato no 215).

Prendo atto che l'onorevole Fragalà non è riuscito a votare ed avrebbe voluto esprimere voto contrario. Passiamo alla votazione dell'emendamento Tarditi 1.118-bis. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tarditi. Ne ha facoltà.

VITTORIO TARDITI. Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione i diversi interventi del ministro Giovanardi, ed intendevo richiamare l'attenzione, attraverso questa ed altre proposte emendative presentate, su un problema legato alle attività delle discoteche, o comunque dei locali notturni, che interessa non tanto i giovani, quanto alcune categorie di cittadini. Infatti, signor Presidente e onorevoli colleghi, talvolta capita che vi siano discoteche che esercitano la loro attività in edifici destinati prevalentemente ad abitazione privata, vale a dire seminterrati o scantinati. Si tratta di locali attivi da molto tempo, ma non adeguatamente insonorizzati, che creano molestie e nocumento ai cittadini che abitano ai piani superiori,

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i quali subiscono non solo il danno ambientale, derivante dall'attività vera e propria (la musica che si propaga attraverso le mura condominiali), ma anche le molestie causate dagli schiamazzi che, subito dopo la chiusura dell'attività, si verificano nelle parti comuni condominiali. Allora, signor Presidente, ho letto con attenzione le modifiche apportate in sede di Commissione, ed ho sentito parlare di «scatola nera» e di un regolamento che deve essere emanato entro un determinato periodo di tempo. È per tale ragione che, in quest'ottica, ritiro il mio emendamento

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e ne trasfonderò il contenuto in un ordine del giorno, confidando nella sua accettazione da parte del ministro Giovanardi (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Tarditi. Passiamo alla votazione dell'emendamento Oricchio 1.100. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Oricchio. Ne ha facoltà.

ANTONIO ORICCHIO. Signor Presidente, si è spesso parlato della tutela della salute dei giovani...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Oricchio, ma per par condicio, così come ho fatto con il collega Buontempo, devo avvertirla che anche lei è già intervenuto sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 1 e pertanto non può più parlare. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Oricchio 1.100, non accettato dalla Commissione né dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni). (Presenti 433

Votanti 423

Astenuti 10

Maggioranza 212

Hanno votato sì 13

Hanno votato no 410).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Di Teodoro 1.112 e Gambini 1.178. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole

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Grillini. Ne ha facoltà.

FRANCO GRILLINI. Signor Presidente, consiglierei al ministro Giovanardi di riflettere, se ce la fa (Commenti)... Mi riferisco all'ora tarda, signor ministro, nulla di personale! A parte il fatto che l'articolo in esame è inutile per le ragioni che abbiamo già illustrato, signor ministro, vorrei osservare che lei si riferisce ad associazioni di qualsiasi tipo: ma se li immagina società come le bocciofile, i boy scout oppure gli anziani che giocano a briscola come responsabili delle stragi del sabato sera (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale)?

Io, francamente faccio uno sforzo, ma non riesco ad immaginarlo affatto. Tra l'altro questo articolo è un po' «maramaldesco», e anche ridondante, rispetto alle parole precedenti del comma 1 dell'articolo 68-bis sull'associazione. Era già stato detto, perché ripeterlo?

Ho quasi l'impressione, ministro, che lei detesti l'associazionismo; invece l'associazionismo in questo paese sta svolgendo ed ha svolto un ruolo prezioso di socializzazione, di aggregazione e di coesione sociale. Sono 25 milioni gli italiani che hanno in tasca una tessera di una qualsivoglia associazione, di qualsiasi tipo: 25 milioni, ministro! Quindi lei «rompe le scatole» a 25 milioni di italiani (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti italiani)! Capisco che qualche mamma bigotta dell'Emilia Romagna la possa votare nella sua 'straannunciata' candidatura alle elezioni europee! Marco Follini, bravissima persona e che ha tutta la mia stima, ha detto che tutti i 'big' del partito devono essere candidati e quindi i 'big' del partito avranno pure qualcosa da dire in campagna elettorale! Ma quello che non capisco è perché gli amici della Casa delle sedicenti libertà ... a questo punto vi chiedo quali, perché sarei veramente curioso di sapere se ne rimane qualcuna (Si ride)! Che interesse avete voi...

LUIGI OLIVIERI. A far eleggere lui!

FRANCO GRILLINI. ...a far eleggere Giovanardi! Grazie del suggerimento (Si ride)!

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Ministro... scusi! Non me ne voglia! Concludo, dicendo che non si deve, non è possibile far sì che l'associazionismo, che già ha molti problemi, soprattutto di sopravvivenza, si veda calare anche questa scure. Ministro, i problemi che hanno alcuni locali non ce l'ha l'associazionismo! In una associazione entrano gli associati, c'è il controllo di chi entra, non ci sono risse. È difficilissimo che in una associazione ci si ubriachi. Se li

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immagina lei gli iscritti alle ACLI completamente ubriachi e strafatti di notte? Non ci sono, ministro! La prego: cambi idea (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Comunisti italiani, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Verdi-L'Ulivo, di deputati di Alleanza Nazionale e del deputato Di Teodoro)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ha chiesto poi di parlare il ministro Giovanardi. È stato chiamato in causa, ha diritto di difendere le sue posizioni! Prego, onorevole Mascia, ha facoltà di parlare.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, non voglio aggiungere nulla sul merito di questo emendamento, con cui noi, insieme con altri colleghi, chiediamo la soppressione del comma 2 per il quale le disposizioni previste al comma 1 si applicano alle associazioni. Mi pare che l'intervento del collega Grillini sia abbastanza esemplificativo. Intervengo per sollecitare ancora una volta, non solo il ministroGiovanardi, che - mi pare - in quella specifica occasione e in modo del tutto eccezionale, non fosse presente in Commissione, ma il collega relatore D'Alia a chiarirci quale debba essere la giusta interpretazione di questo comma. Infatti, è stato messo agli atti della Commissione che la nostra interpretazione è errata e che la finalità del provvedimento è da riferirsi solo alle attività prettamente commerciali, che in modo temporaneo, per una parte dell'anno, svolgono questa attività. Penso che sia un elemento assolutamente importante, non solo perché ci sono 25 milioni di persone con le tessere delle associazioni, ma perché queste rischiano di finire male. Si era discusso a lungo di questi aspetti sull'onda dell'emendamento presentato dal collega Sinisi. Credo che l'Assemblea debba specificare la corretta interpretazione del comma 2 dell'articolo 68-bis del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, inserito dall'articolo 1 del provvedimento in esame.

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, ho ascoltato con grande attenzione l'onorevole Fassino ed altri colleghi, i quali hanno ricordato il dramma dei soldati italiani feriti in Iraq. Ebbene, debbo dire che i toni goliardici che hanno caratterizzato l'intervento dell'onorevole Grillini (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani) li considero offensivi per decine di migliaia difamiglie italiane che hanno avuto dei lutti! Considero gravissimo ed offensivo trasformare questo argomento in una goliardata (Proteste dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani)!

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NICHI VENDOLA. Buffone!

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia!

NICHI VENDOLA. Cialtrone!

MAURA COSSUTTA. Buffone! Vergognati!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Passiamo ...

MAURA COSSUTTA. Porta il Governo in aula!

LUIGI OLIVIERI. Vergognati!

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NICHI VENDOLA. Buffone!

MAURA COSSUTTA. Porta il Governo!

NUCCIO CARRARA. Stai zitta!

MAURA COSSUTTA. Porta Berlusconi a parlare della guerra e di quello che sta succedendo!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia! Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Di Teodoro 1.112 Gambini 1.178, non accettati dalla Commissione né dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni - Prolungati applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani, Misto-socialisti democratici italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo, Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa). (Presenti 435

Votanti 421

Astenuti 14

Maggioranza 211

Hanno votato sì 223

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Hanno votato no 198).

LUIGI OLIVIERI. Parla ancora, ministro!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia!

LUIGI OLIVIERI. Ministro, parla!

PRESIDENTE. Poiché mi pare di aver colto un cenno in tal senso da parte del relatore, riterrei che l'esame del provvedimento possa proseguire. Dovremmo passare all'emendamento Polledri 1.10, ma occorre anche valutare gli eventuali effetti preclusivi conseguenti all'approvazione degli identici emendamenti Di Teodoro 1.112 eGambini 1.178.

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad un emendamento presentato dal collega Polledri, il quale, però,non è presente in aula. Poiché condivido il contenuto dell'emendamento, lo faccio mio. Non ho capito quale problema avesse la Presidenza relativamente...

PRESIDENTE. Si tratta di valutare gli eventuali effetti preclusivi prodotti anche su questo emendamento dall'esito della precedente votazione.

PIERO RUZZANTE. Comunque, signor Presidente, poiché l'emendamento Polledri 1.10 è assolutamente condivisibile, lo faccio mio. Sostanzialmente, esso propone di attribuire nuovamente alle regioni le competenze relative agli orari di apertura e di chiusura dei locali. Abbiamo già introdotto una modifica importante approvando gliidentici emendamenti Di Teodoro 1.112 e Gambini 1.178. Anche questo è un emendamento di buon senso, che va nella stessa direzione di quelli, già esaminati, presentati dal collega Buontempo e da altri colleghi del gruppo di Forza Italia. Pertanto, invito l'Assemblea ad approvarlo anche in assenza del collega Polledri.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore, onorevole D'Alia, di chiarire la posizione della Commissione in relazione alla situazione verificatasi a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Di Teodoro 1.112 e Gambini 1.178.

GIAMPIERO D'ALIA, Relatore. Signor Presidente, la soppressione del comma 2 dell'articolo 1 per effetto dell'approvazione degli identici emendamenti Di Teodoro 1.112 e Gambini 1.178...

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PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di offrire la vostra collaborazione facendo silenzio, altrimenti non riesco a capire! Continui pure, onorevole D'Alia.

GIAMPIERO D'ALIA, Relatore. La soppressione del comma 2 dell'articolo 1 potrebbe comportare la preclusione di alcuni emendamenti successivi. Pertanto, propongo di sospendere l'esame del testo unificato al fine di consentire una verifica degli effetti derivanti dall'approvazione degli identici emendamenti Di Teodoro 1.112 e Gambini 1.178.

LUIGI OLIVIERI. Dopo Pasqua!

PRESIDENTE. Non so se la proposta del relatore incontri il consenso generale, ma ritengo che essa sia opportuna per valutare gli effetti prodotti dall'esito della precedente votazione.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, noi vogliamo andare avanti!

PRESIDENTE. Riterrei di poter sospendere brevemente la seduta.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Ma come? No!

RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, mi rivolgo a lei ma chiedo l'attenzione anche dei colleghi presenti in aula. Tenuto conto della fase dei lavori parlamentari cui siamo giunti e considerati gli episodi che si stanno verificando all'esterno e che spostano la nostra attenzione da questioni di minore rilievo a questioni di maggiore rilevanza (non voglio utilizzare questi fatti in modo strumentale: vi era già una parziale intesa a non andare molto avanti con l'esame di questo provvedimento), attesa peraltro la necessità da parte del Comitato dei nove di verificare le conseguenze derivanti dall'approvazione degli emendamenti Di Teodoro 1.112 e Gambini 1.178, vorrei chiederle di prendere in considerazione la proposta di concludere a questo punto i lavori parlamentari per riprenderli domani mattina.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Chiedo di parlare.

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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, credo che ciò che il collega Innocenti ha testé richiesto sia giusto. Ci associamo a questa proposta, non senza ricordare che il ministro Giovanardi (che ringraziamo poiché grazie al suo aiuto sono stati approvati due identici emendamenti importanti) è un uomo di lettere e certamente conosce la novella di ser Ciappelletto, il punto più alto dell'ipocrisia italica: credo lo abbia raggiunto con l'intervento di questa sera.

ANTONIO LEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, intervengo per ricordare che con i colleghi degli altri gruppi, anche dell'opposizione, eravamo d'accordo nel concludere i lavori entro le 19,30 di questa sera. La richiesta del relatore cade «a fagiolo», per così dire. Ricordo inoltre che è stata avanzata anche la richiesta (in tal senso vi è un'intesa con gli altri presidenti di gruppo) di cominciare i lavori domani mattina con l'esame del provvedimento riguardante l'istituzione dell'Eurojust.

PRESIDENTE. Ero al corrente anche di questa intesa, che mi pare sia condivisa. Credo sia opportuno, anche sulla base della richiesta del relatore, di interrompere a questo punto i nostri lavori. Il seguito del dibattito è pertanto rinviato ad altra seduta.

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21 aprile 2004 resoconto seduta Camera del 20-04-04 Resoconto stenografico dell'Assemblea Seduta n. 453 del 20/4/2004

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... Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge: Molinari; Cola; Peretti; Gambini ed altri; d'iniziativa del Governo; Polledri e Rodeghiero; Buontempo: Disciplina dell'attività delle discoteche e delle sale da ballo (566-592-1155-3068-4180-4341-4421). PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge d'iniziativa dei deputati: Molinari; Cola; Peretti; Gambini ed altri; d'iniziativa del Governo; Polledri e Rodeghiero; Buontempo: Disciplina dell'attività delle discoteche e delle sale da ballo. Avverto che, prima della seduta, sono stati ritirati gli emendamenti La Russa 1.108 e Carrara 1.134. Ricordo che nella seduta del 6 aprile sono stati da ultimo approvati gli identici emendamenti Di Teodoro 1.112 e Gambini 1.178, soppressivi del comma 2, capoverso articolo 68-bis, dell'articolo 1, comma 1.

(Ripresa esame dell'articolo 1 - A.C. 566 ed abbinati) PRESIDENTE. Riprendiamo dunque l'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 566 ed abbinati sezione 1). Invito il relatore a riferire all'Assemblea circa gli esiti della riunione del Comitato dei nove.

GIAMPIERO D'ALIA, Relatore. Signor Presidente, poiché nella precedente seduta sono stati approvati gli identici emendamenti soppressivi del comma 2, capoverso articolo 68-bis, dell'articolo 1, è evidente che tutte le proposte emendative ed il testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea, che facevano previamente riferimento ai locali da ballo di cui al comma 1 ed al comma 2, debbono intendersi riferiti in via esclusiva al comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento. In sede di coordinamento formale verranno esaminate anche le altre questioni. In sede di Comitato dei nove, inoltre, la Commissione ha presentato due ulteriori emendamenti, uno riguardante la questione dello sconto (si prevede conseguentemente il ritiro di alcuni emendamenti, tra cui quello presentato dal collega La Russa) e l'altro concernente il fondo contro l'incidentalità notturna, che comporterà il ritiro dell'emendamento presentato dal collega Buontempo. Anche a seguito dell'approfondimento di un'ulteriore questione, preannuncio la richiesta di votazione per parti separate dei subemendamenti Mascia 0.1.400.8 e Leoni 0.1.400.31, esprimendo parere favorevole sulla parte del testo che prevede in via esclusiva la soppressione del secondo

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periodo del comma 4 dell'emendamento 1.400 (Nuova formulazione) della Commissione. Questi sono gli aspetti emersi dalla riunione del Comitato dei nove.

PRESIDENTE. Anche a seguito dei chiarimenti resi dal relatore, confermo che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Di Teodoro 1.112 e Gambini 1.178, risultano preclusi gli emendamenti Zanettin 1.125, Jannone 1.132, Sinisi 1.13 e Polledri 1.10.

GIAMPIERO D'ALIA, Relatore. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMPIERO D'ALIA, Relatore. A seguito di ulteriori approfondimenti, vorrei precisare, con riferimento all'emendamento Polledri 1.10, che nello stesso ci si riferisce genericamente a tutti i locali. A seguito

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della soppressione del comma 2 dell'articolo 1, capoverso articolo 68-bis della proposta di legge, l'emendamento in questione dovrebbe pertanto essere riformulato, precisando che ci si riferisce al comma 1 dell'articolo 1, o dovrebbe altrimenti essere considerato precluso.

PRESIDENTE. Inviterò successivamente il collega Polledri a pronunciarsi sull'invito a riformulare il suo emendamento. Sempre a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Di Teodoro 1.112 e Gambini 1.178, l'emendamento Di Teodoro 1.113 deve, invece, intendersi nella sua integrità sostitutivo del comma 3 dell'articolo 1. Tale emendamento verrà pertanto posto in votazione prima dell'emendamento Mantovani 1.149. Avverto che la Commissione ha presentato gli ulteriori articoli aggiuntivi 8.050 e 8.051. Avverto inoltre che, anche nel testo dei subemendamenti presentati all'emendamento 1.400 (Nuova formulazione) della Commissione, il riferimento al comma 2 deve intendersi espunto.

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... Preavviso di votazioni elettroniche (ore 14,45). PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale. Per consentire dunque il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.

... La seduta, sospesa alle 14,45, è ripresa alle 15,15.

Si riprende la discussione (ore 15,15)

(Ripresa esame dell'articolo 1 - A.C. 566 ed abbinati) PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento Polledri 1.10 è stato riformulato dal presentatore in termini identici all'emendamento Di Teodoro 1.113. I due emendamenti, pertanto, saranno posti in votazione congiuntamente, prima dell'emendamento Mantovani 1.149. Avverto, inoltre, che l'emendamento Polledri 1.10 è stato sottoscritto dall'onorevole Ruzzante. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Oricchio 1.101, non accettato dalla Commissione né dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni). (Presenti e Votanti 319 Maggioranza 160 Hanno votato no 319).

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Prendo atto che l'onorevole Bielli non è riuscito votare e che avrebbe voluto esprimere voto contrario. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zeller 1.170, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

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(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni). (Presenti e Votanti 328 Maggioranza 165 Hanno votato sì 153 Hanno votato no 175).

Prendo atto che l'onorevole Bielli non è riuscito votare e che avrebbe voluto esprimere voto favorevole. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Polledri 1.131, non accettato dalla Commissione né dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni). (Presenti e Votanti 340 Maggioranza 171 Hanno votato sì 167 Hanno votato no 173).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Zanettin 1.18, Moroni 1.143, Bellillo 1.154, Zeller 1.168 e Bressa 1.179. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Gli identici emendamenti in esame propongono di sopprimere il comma 3 dell'articolo 1 che, non per nostra scelta e non certo sulla base di criteri logici, ma per volontà politica, in particolare del ministro, è diventato il cuore di questo provvedimento. Il cuore di un provvedimento che si propone di impedire le cosiddette «stragi del sabato sera», o comunque gli incidenti che causano troppo spesso la morte di tanti ragazzi, avrebbe dovuto essere, al contrario, il potenziamento dei controlli sulle strade, l'aumento degli agenti della polizia stradale, soprattutto in alcune ore della notte, oltre ad una serie di misure da imporre ai gestori delle discoteche affinché le attività si possano svolgere in una determinata maniera. E sappiamo tutti a cosa ci riferiamo! Invece, si è voluto porre al centro del testo unificato in esame la questione dell'orario di cessazione di attività delle discoteche. Noi riteniamo che questa misura sia del tutto inefficace: non è questa la strada per risolvere il problema e per tale motivo sono stati presentati gli emendamenti in esame. Per le predette ragioni invitiamo i colleghi ad esprimersi su di essi in senso favorevole, votarli, tanto più che anche l'emendamento proposto della Commissione interviene a modificare il comma 3 dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, l'onorevole Leoni si è già soffermato sul merito degli emendamenti in esame, volti a sopprimere, all'articolo 1, comma 1, capoverso «articolo 68-bis», il comma 3. La disposizione di cui si propone la soppressione costituisce il cuore del provvedimento, in quanto fissa gli orari delle discoteche. Ritengo che nel corso dell'esame del provvedimento, sia in Commissione sia in Assemblea, sia stato ampiamente dimostrato come non sia questa la modalità con la quale tentare di porre rimedio al problema degli incidenti stradali e come le cause di tali incidenti siano ben altre. Al contrario, la decisione di stabilire un unico orario di chiusura per tutte le discoteche potrebbe paradossalmente aumentare i rischi, poiché tutti si troverebbero in strada alla stessa ora. Vanno dunque assunte altre iniziative, volte a determinare una sorta di «decompressione» dopo la notte trascorsa in discoteca e ad evitare che i

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giovani si mettano alla guida in condizioni non idonee. Al di là del merito, vi è anche un aspetto istituzionale relativo alla ripartizione delle competenze, che forma peraltro oggetto del successivo emendamento Mantovani 1.149, con il quale si propone che siano le regioni e i comuni a definire gli orari. La disciplina degli orari degli esercizi pubblici, come è stato più

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volte ribadito, costituisce infatti un tipico caso di competenza attribuita alle regioni e ai comuni, anche inconsiderazione del fatto che gli amministratori locali dispongono di tutti gli elementi necessari per poter valutare, nelle diverse situazioni, quali siano gli orari più idonei ed anche eventualmente le ulteriori misure da porre in atto, oltre a quelle relative alla sicurezza stradale, che sono di competenza dello Stato. Raccomando pertanto l'approvazione degli emendamenti in esame, nonché del successivo emendamento Mantovani 1.149, volto a restituire alle regioni la competenza in materia di orari degli esercizi.

ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Mantovano, hanno chiesto di parlare anche gli onorevoli Sinisi e Polledri...

ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. La ringrazio, signor Presidente; mi riservoallora di intervenire successivamente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, gli emendamenti in esame concernono un punto essenziale del provvedimento. Non siamo contrari alla regolamentazione delle attività nelle ore notturne, a maggior ragione se accadono fatti che tutti vorremmo evitare, ma crediamo che non siano il ballo o le discoteche ad uccidere, bensì la stanchezza. Nello stesso tempo, non riteniamo di dover assumere una posizione contraria rispetto alla proposta di fissare gli orari. Tuttavia, tale proposta appare singolare: da una parte, vengono accolte pienamente le richieste dei gestori dei locali da ballo, in quanto vengono fissati orari uniformi e molto simili a quelli che vengono normalmente praticati; dall'altra, ciò non impedisce affatto che continuino le peregrinazioni tra i diversi luoghi della vita notturna. Tali elementi di contraddizione suscitano la nostra perplessità: non riteniamo di esprimere un voto contrario, ma neppure un voto favorevole. Per tali ragioni, il gruppo della Margherita si asterrà sugli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Polledri. Ne ha facoltà.

MASSIMO POLLEDRI. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire sull'emendamento 1.10.

PRESIDENTE. Allora interverrà successivamente, onorevole Polledri.

ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, nel dibattito di oggi, in particolare in alcuni interventi - a cominciare da quello dell'onorevole Leoni -, riecheggiano alcune riserve già espresse nella seduta precedente relativamente al disegno di legge nel suo insieme e in modo particolare nei riguardi di quello che è stato definito il «cuore» del provvedimento e cioè gli orari. Nella precedente seduta si è detto che questa è una legge manifesto, che contiene divieti senza sanzioni adeguate e soprattutto non prevede investimenti sul fronte della sicurezza e dei controlli. Si è anche detto che non c'è un euro in più per

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etilometri né per nuove unità di Polizia stradale ed è stata posta una serie di interrogativi. Vorrei tentaredi rispondere a questi interrogativi, non tanto con delle valutazioni, quanto con dati oggettivi. Si è spesso chiamata in causa la Polizia stradale, ma credo sia a tutti noto che la Polizia stradale concentra la sua attenzione soprattutto sulle autostrade e sulle grandi arterie; in un'ottica di distribuzione dei servizi di controllo delle strade, l'Arma dei carabinieri si occupa della viabilità ordinaria e le Polizie municipali si concentrano sulle strade di città. Vorrei elencare alcuni dati che possono apparire noiosi, ma che credo siano indispensabili nel momento in cui, leggendo il resoconto stenografico della seduta precedente, si trovano espressioni del tipo «in ogni provincia di notte, in Italia,c'è una sola pattuglia della Polizia stradale», poiché i dati dimostrano esattamente il contrario. Nel solo periodo tra il 1o luglio 2003 e il 31 marzo 2004 - quindi a partire dall'entrata in vigore della

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nuova disciplina sulla patente -, Polizia stradale e Arma dei carabinieri hanno effettuato circa 93 mila controlli con etilometri, il 50 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (1o luglio 2002-31 marzo 2003). Nello stesso periodo sono state contestate oltre 25 mila violazioni per guida sotto l'influenza dell'alcol e oltre 4 mila e 600 per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Ciò significa che ci sono i controlli, ci sono i controllori e ci sono anche le sanzioni, seguite dalla loro applicazione. I servizi con misurazione di velocità sono stati 33 mila e 819, con oltre 650 mila infrazioni contestate. Nello stesso periodo, Polizia stradale e Arma dei carabinieri - quindi non sono considerati i dati relativi alle polizie municipali - hanno accertato complessivamente 2 mila 342 e 650 infrazioni, con una decurtazione complessiva di oltre 1 milione e 600 mila punti. La sola Polizia stradale nel corso del 2003, per contrastare efficacemente le cosiddette stragi del sabato sera, ha messo in atto 12 mila e 449 servizi specifici, nel corso dei quali sono state impiegate tutte le risorse strumentali a disposizione per la rilevazione delle violazioni ai limiti di velocità e per l'accertamento dello stato di ebbrezza. In questi servizi sono state impiegate oltre 16 mila e 500 pattuglie. Nelle sole giornate di sabato e di domenica, inquesto periodo, mediamente sono state accertate 9 mila e 270 violazioni. Stiamo parlando di dati relativi ad ogni settimana, il che significa che i controlli ci sono, ma ci sono anche gli etilometri, ci sono gli strumenti. Con risorse finanziarie del Ministero dell'interno sono stati forniti sia alla Polizia stradale sia all'Arma dei carabinieri sia alle Polizie municipali circa 1000 etilometri, mentre con risorse proprie l'Arma dei carabinieri ne ha acquistati ulteriori 228. Per aumentare il livello di contrasto al fenomeno, entro la fine del 2004 si procederà all'acquisto di 1500 precursori, strumenti per la verifica dello stato di ebbrezza alcolica, che consentono di eseguire controlli molto spediti e su un numero molto più elevato di utenti. Credo pertanto che sia ovvio e consequenziale chiedersi: ci sono o non ci sono i controlli, gli strumenti, le risorse finanziarie? All'acquisizione dei precursori per alcol sono stati destinati, per il 2004, un milione e 283 mila euro forniti dai capitoli ordinari e da fondi a disposizione per il potenziamento dei servizi di polizia. Avviandomi alla conclusione, vorrei inoltre dire che, per realizzare tale strategia, si cercherà - come si sta già facendo - di razionalizzare le risorse a disposizione, consentendo di avere ogni anno, complessivamente, circa 48 mila pattuglie in più. Ciò avverrà sia utilizzando tecnologie avanzate sia ricorrendo alla possibilità, che le recenti modifiche del codice della strada hanno incrementato, di affidare a soggetti privati qualificati scorte per i trasporti eccezionali e le gare ciclistiche; si tratta, infatti, di servizi che oggi vedono impegnate circa 18 mila pattuglie all'anno. A regime, il progetto di razionalizzazione interesserà, gradualmente, da subito, 32 distaccamenti della Polizia stradale e, successivamente, altri 52 distaccamenti. Più in generale, oltre alla somma prevista

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per l'acquisto di precursori, il dipartimento di pubblica sicurezza-servizio di polizia stradale ha destinato, per l'anno 2004, l'ulteriore somma di 5 milioni e 300 mila euro per completare il progetto riguardante la telesorveglianza dei distaccamenti e per acquistare tecnologie finalizzate al recupero delle risorse umane da impiegare sulla strada. Questi sono alcuni - non tutti - dei dati oggettivi constatabili da chiunque. Le risorse delle forze di poliziavanno sempre più razionalizzate e la proposta di legge in oggetto, anche attraverso il comma 1 dell'articolo 1, di cui gli identici emendamenti in esame chiedono la soppressione, va nella direzione di impiegare gli strumenti offerti dalle nuove tecnologie (penso, ad esempio, a quanto previsto dall'articolo 7) per rendere più utile e funzionale il lavoro delle forze di polizia. Si tratta, d'altra parte, di una misura che si inserisce in un quadro del quale fanno parte la patente a punti e la legge sulla violenza negli stadi e del quale farà parte, tra breve, anche la legge sulle droghe, che inizierà a muovere i propri passi in Parlamento tra qualche settimana. In conclusione, vorrei solamente ricordare che, poco più di un anno fa, in questa Assemblea, così come in quella del Senato, si registrarono forti contrasti a proposito di un altro progetto di legge che andava nella direzione della razionalizzazione del lavoro delle forze di polizia, vale a dire quello sulla violenza negli stadi. Infatti, anche in quel caso si parlò - e mi sembra superfluo rileggere alcune dichiarazioni di voto espresse in quella circostanza - di una legge inutile, di una legge manifesto e di una legge dannosa. A distanza di un anno dalla sua approvazione e confrontando i dati delle partite dei vari campionati finora disputate con quelli dell'anno precedente, vorrei osservare che si registra un 36 per cento in meno di incontri che hanno richiesto l'uso di lacrimogeni, un meno 16 per cento in meno di feriti tra le forze di polizia ed un meno 30 per cento in meno di feriti tra i tifosi. A tutto ciò ha corrisposto un decremento anche degli arresti effettuati e delle persone denunciate: si registra, infatti, un 14 per cento in meno di arrestati ed un 8 per cento in meno di denunciati. Ciò significa che i provvedimenti che si inseriscono in tale quadro d'insieme, che punta a valorizzare sempre di più la vita umana, a limitare gli incidenti e a razionalizzare le risorse in campo, sono tutt'altro che leggi manifesto. Tali provvedimenti, infatti, si inseriscono in un quadro che possiede sia gli strumenti, sia le risorse finanziarie per funzionare, e pertanto non vi è bisogno di duplicare, attraverso

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le disposizioni in esame, le norme già esistenti in tal senso.

CARLO LEONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario di Stato, onorevole Mantovano, per le informazioni fornite. Si tratta di informazioni importanti, che dimostrano, innanzitutto, che è in atto uno sforzo di personale, di mezzi e di risorse da parte delle forze dell'ordine. Ciò dimostra una serie di cose. Innanzitutto, per contrastare il fenomeno di cui stiamo discutendo, non è obbligatorio fare una legge manifesto sull'orario di cessazione dell'attività. In secondo luogo, a meno che il ministro Giovanardi non ci venga a dire che lo sforzo di cui ha parlato il sottosegretario Mantovano è del tutto inutile, talmente inutile nei risultati da rendere obbligatoria una legge come quella che egli propone, questo sforzo va nella direzione giusta. E tuttavia va ulteriormente potenziato: questo è il punto. Non ci si può non rendere conto che, se si pone un orario di cessazione delle attività unico su tutto il territorio nazionale, avremo il drammatico risultato di un deflusso di migliaia e migliaia di persone nello stesso orario sul territorio nazionale, la qual cosa porrà ancora più in difficoltà quell'impegno delle forze dell'ordine di cui ha parlato il sottosegretario Mantovano. Le due cose non stanno insieme: o si sceglie lastrada del potenziamento del

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controllo statale, o si sceglie quella di una legge del tutto inutile, e soprattutto inefficace, perché capace soltanto di fare un po' di propaganda (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buontempo. Onorevole Buontempo, la avverto, ai fini «contabili», che ha esaurito il tempo a sua disposizione. Naturalmente le consentirò di intervenire brevemente, ma nel momento in cui arriverà in aula il Presidente Casini spetterà a lui la decisione di ampliare eventualmente i tempi degli interventi. Le ho detto questo perché possa regolarsi. Ha dunque facoltà di parlare.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, ringrazio l'onorevole Mantovano per i dati che ci ha comunicato. Nessuno ha mai messo in dubbio il fatto che le forze dell'ordine, anche con grandi sacrifici personali, abbiano fatto il loro dovere, ma è anche evidente che, visto che ci apprestiamo ad approvare una nuova legge, considerato il grado di «incidentalità» stradale molto elevato, occorra fare qualcosa in più. Intervengo, in particolare, per ribadire il timore che si ingeneri un equivoco sulla presentazione degli emendamenti volti a migliorare questa proposta di legge. Onorevole Giovanardi, onorevole sottosegretario, i nostri emendamenti, quelli a mia firma, a cominciare dall'emendamento che prevede un Fondo per la sicurezza, in realtà, erano stati presentati nel momento in cui si discuteva sulla riforma del codice della strada. Se avessimo approvato l'emendamento a suo tempo, oggi avremmo avuto i fondi necessari per rafforzare la sicurezza sulle strade. Quell'emendamento fu bocciato: io lo ripresento oggi, affinché siano coloro che violano la legge e che guidano in stato di ebbrezza a contribuire al finanziamento del Fondo sulla sicurezza. Ciò significa più polizia, maggiori controlli, finanziamenti alle polizie provinciali, contributi ai comuni per il corpo dei vigili urbani ove necessario, maggiori apparecchiature di controllo e, come nei paesi del nord, dotazioni di un sistema che consenta a colui che all'uscita dal locale si trovi in stato di ubriachezza di comporre un numero di telefono e chiamare un taxi che lo porti a casa, non potendo ovviamente guidare in quello stato. Ringrazio, quindi, l'onorevole Carrara, il presidente della Commissione, il relatore D'Alia e tutta la Commissione, per avere finalmente posto la giusta attenzione sull'emendamento presentato all'articolo 8, finalizzato a salvare vite umane. Non si può consentire che passi il messaggio che soltanto con il cambiamento di un orario si salvano le vite umane: la ritengo una cosa non vera, anche se senz'altro anche gli orari vanno rivisti.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, poiché il sottosegretario Mantovano, dopo aver fornito alcuni dati

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e dopo avere proceduto ad alcune precisazioni, ha voluto confermare la validità del provvedimento dal punto di vista del Governo, mi pare opportuno precisare anche la posizione del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo: nessuno di noi, tanto meno il collega Sinisi - ma la settimana scorsa il presidente del gruppo, onorevole Castagnetti, si era già espresso chiaramente al riguardo -, disconosce la necessità di un intervento! Proprio qualche giorno fa, purtroppo, altri giovani sono caduti nella trappola del sabato notte e, quindi, siamo tutti convinti che bisogna intervenire. Noi stessi, nella scorsa legislatura, avevamo assunto alcune iniziative: il collega Molinari, ad esempio, aveva presentato in proposito una proposta di legge. Tuttavia, non è questo il problema: occorre capire, invece, se il provvedimento in esame possa essere considerato un intervento serio, idoneo, congruo.

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Orbene, se le notizie ottimistiche comunicateci dal sottosegretario fossero vere, non assisteremmo più al perpetuarsi del fenomeno! Se il fenomeno, purtroppo, si ripropone, evidentemente, le iniziative poste in essere in via ordinaria non sono sufficienti! Inoltre, il sottosegretario ci informa che - con le risorse ordinarie - le forze di polizia stanno effettuando alcuni interventi. Questo lo sappiamo; ma dobbiamo all'«eroismo» (lo dico tra virgolette) delle forze di polizia se, con gli scarsi mezzi a loro disposizione, esse riescono a tamponare una difficile situazione. L'abbiamo già detto: le risorse sono del tutto insufficienti. Il Governo ha stabilito che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: è tutto qui il limite! Ed è proprio con riferimento a tale problema che, dimostrando un atteggiamento assolutamente costruttivo - assentiamo agli aspetti positivi e cerchiamo di ottenere risultati concreti in ordine agli aspetti negativi del provvedimento -, stiamo cercando di migliorare l'intervento. Da qui la nostra provocazione, la nostra definizione del testo in esame come «norma manifesto»: un provvedimento che non prevede spese sui fronti della prevenzione, del controllo e, se volete, anche della repressione, non potrà raggiungere fino in fondo gli obiettivi che si prefigge! È tutto qui il problema, signor Presidente. Ad esempio, quando si promette che verranno comprati mille etilometri, si fa un'affermazione ridicola: in una realtà come quella italiana, vi sarà qualche provincia che, forse, disporrà di un etilometro! Evidentemente, le previsioni sono del tutto insufficienti! Da qui la nostra contrarietà, che mira ad ottenere un provvedimento più efficace, un provvedimento che, accogliendo le proposte emendative da noi presentate, dovrebbe conseguire il risultato con maggiore efficacia. Purtroppo, ancora una volta, le nostre proposte non sono state prese nella dovuta considerazione dal sottosegretario Mantovano. Ecco perché abbiamo un atteggiamento costruttivo ma, in definitiva, contrario: perché il Governo si chiude ad ogni miglioramento! È vero quanto afferma il collega Buontempo: poc'anzi, la Commissione ha espresso su alcune proposte emendative un parere favorevole che ci consente di fare qualche piccolo passo in avanti, sia pure insufficiente.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI (ore 15,44) ANTONIO BOCCIA. Poiché vogliamo che si intervenga seriamente, vogliamo che il Governo accolga gli emendamenti che fanno di questo «manifesto» una legge seria dello Stato! Tutta qui la nostra posizione!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Zanettin 1.18, Moroni 1.143, Bellillo 1.154, Zeller 1.168 e Bressa 1.179, non accettati dalla Commissione né dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni). (Presenti 404 Votanti 341 Astenuti 63 Maggioranza 171 Hanno votato sì 133 Hanno votato no 208).

Prendo atto che l'onorevole Lezza non è riuscito a votare e che l'onorevole Enzo Bianco ha erroneamente espresso un voto favorevole, mentre avrebbe voluto astenersi dal voto. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Polledri 1.10, nel testo riformulato, e Di Teodoro

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1.113. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Polledri. Ne ha facoltà.

MASSIMO POLLEDRI. Signor Presidente, nessuno nutre dubbi sulla validità

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dei principi e degli intenti del provvedimento. Credo che a questo Governo vada il merito di aver posto all'attenzione del Parlamento un provvedimento a favore dei nostri figli e volto alla riduzione del tasso di mortalità, un intento sicuramente nobile. Credo che nulla debba essere eccepito dal punto di vista della costituzionalità del provvedimento, in ordine alla quale si è espressa quest'Assemblea, fermo restando che si tratta di un provvedimento di ordine pubblico. Qualora questo testo di legge riguardasse le attività produttive, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione rientrerebbe nell'esclusiva competenza regionale. Non vorrei parlare neanche di federalismo; una professione di federalismo sarebbe banale. Se affermassi che si può essere federalisti a corrente alternata, un giorno sì e l'altro no, dovrei dire di no. È evidente. Vorrei esprimere, a titolo personale, un giudizio favorevole sugli emendamenti in esame, mosso da un unico motivo, ossia la fiducia. Per quanto riguarda l'orario, ferme restando le valide finalità del provvedimento, credo possa essere meglio articolato qualora le regioni definiscano un quadro comune e i comuni intervengano singolarmente. Ai colleghi dell'Assemblea faccio notare che con queste disposizioni togliamo ai sindaci la potestà di intervenire addirittura sulla chiusura dei locali. Infatti, qualora nel locale di intrattenimento cessasse l'attività musicale, al sindaco sarebbe proibito disporre la chiusura del locale stesso. Ci troveremmo di fronte al paradosso di esercizi commerciali aperti fino alle 7 di mattina senza attività musicale. Ribadisco l'indicazione di voto e la fiducia nel provvedimento, sicuro che un voto favorevole dell'Assemblea sugli emendamenti in esame non si configuri come una bocciatura del Governo.

GIAMPIERO D'ALIA, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMPIERO D'ALIA, Relatore. Signor Presidente, vorrei correggere quanto ha dichiarato il collega Polledri. Non è in discussione l'esercizio da parte dei comuni della potestà di apertura e di chiusura dei locali. La formulazione che abbiamo stabilito concordemente in Commissione fa salva la competenza dei comuni e delle regioni in materia di apertura e chiusura degli esercizi pubblici e circoscrive l'intervento alle attività ivi svolte. L'eventuale accoglimento degli identici emendamenti pregiudicherebbe l'esame e l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, il gruppo della Margherita ha presentato una pregiudiziale di costituzionalità e la Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 1 del 2004. Riteniamo, quindi, che non vi sia la necessità di discutere in ordine al fatto che l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali e le modalità attraverso cui questi esercizi realizzano la propria attività di impresa siano di competenza regionale. Con questo provvedimento le feste patronali non potranno più avere una disciplina locale, ma saranno regolamentate dallo Stato. In alcune manifestazioni, come «La notte bianca» che si svolge a Roma, tutti i locali saranno aperti al pubblico salvo i locali da ballo. Da ciò si evince con tutta evidenza che il provvedimento in esame è inutilmente statalista ed esclusivamente impostato in termini di pubblica sicurezza; esso viola le competenze regionali previste dalla nostra Costituzione. Per questo motivo il gruppo della Margherita esprimerà un voto favorevole sugli identici emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carrara. Ne ha facoltà.

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NUCCIO CARRARA. Signor Presidente, intervengo perché si continua a giocare sull'equivoco. Ho sentito citare le feste patronali. È giusto che i colleghi sappiano che non si intende toccare la potestà dei comunidi regolare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi. Si vuole semplicemente intervenire per finalità di sicurezza pubblica su alcune attività che, svolgendosi durante la notte, possono pregiudicare le condizioni psicofisiche di chi poi deve mettersi alla guida. Invito i colleghi a parlare con onestà intellettuale, senza cercare di confondere le acque.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli emendamenti Polledri 1.10, nel testo riformulato, e Di Teodoro 1.113, di contenuto identico, non accettati dalla Commissione né dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo) (Vedi votazioni). (Presenti 410 Votanti 405 Astenuti 5 Maggioranza 203 Hanno votato sì 203 Hanno votato no 202)

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, credo che il Governo, di fronte a questo tragico fenomeno delle stragi del sabato sera (come noto solo venerdì e sabato notte hanno perso la vita 17 giovani), abbia cercato, con un provvedimento da sottoporre all'attenzione del Parlamento, di porre alcune regole per intervenire su alcuni elementi di rischio e cercare di arginare il fenomeno. Il provvedimento è stato firmato anche dal ministro Bossi, che, come noto, ne è fervido sostenitore. Questo provvedimento naturalmente non sarebbe stato approvato dal Governo se non ci fosse stato l'avallo anche dei rappresentanti della Lega Nord Federazione Padana, che lo hanno sostenuto con convinzione. Naturalmente, il Governo si inchina alla volontà del Parlamento e di una maggioranza che, con questo voto, ha «cassato» qualsiasi limitazione alle luci psichedeliche, ai rumori assordanti, allo sballo, alla trasgressione, che così potranno aver luogo senza limite alcuno (Commenti dei deputati della Lega Nord Federazione Padana). Voi, traditori di Bossi!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il diritto di parlare del ministro Giovanardi è fuori discussione e intendo tutelarlo. Chi vuole parlare può farlo dopo.

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. L'unica cosa che il Governo si sente di dire è questa. Quando il lunedì e il martedì i giornali parleranno di maledizione e si chiederà di intervenire alle associazioni dei genitori, alla polizia stradale o ai medici, noi potremo dire di aver fatto la nostra parte: abbiamo portato avanti il provvedimento, l'abbiamo discusso in Commissione, abbiamo accettato gli emendamenti di tutti i gruppi. Quindi, abbiamo la coscienza pulita davanti al paese: il Governo ha fatto il massimo che gli era consentito per dare una soluzione a questo problema (Applausi dei deputati dei gruppi dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro, di Forza Italia e di Alleanza nazionale).

PRESIDENTE. Credo che il Governo avesse il diritto di parlare, perché non esiste solo un diritto oggettivo, esiste anche un diritto dettato dal buonsenso. Però vorrei sapere cosa comporta l'intervento

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del ministro Giovanardi, peraltro dignitoso nelle sue affermazioni. Ministro Giovanardi, vorrei dei lumi da lei.

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Presidente, è stato snaturato completamente il significato del provvedimento, che introduceva norme generali - come quelle sul casco per i motociclisti, come quelle contenute nel codice della strada, come quelle che riguardano gli stadi, approvate l'anno scorso - che si proponevano l'obiettivo di introdurre un minimo di limitazione (individuando nelle quattro del mattino il momento di cessazione della musica da ballo), un minimo di regolamentazione in un settore che oggi non ha alcuna regolamentazione (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani).

MAURA COSSUTTA. I sindaci sono responsabili!

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Naturalmente, a seguito dell'approvazione di questi emendamenti, chiedo una pausa di riflessione per valutare con il Comitato dei nove ciò che è accaduto e per verificare se c'è ancora qualcosa che può essere salvato in questo provvedimento. In caso contrario, il Governo non sarà più interessato alla sua discussione (Commenti del deputato Maura Cossutta e di deputati della Margherita, DL-L'Ulivo).

GIAMPIERO D'ALIA, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Le darò subito la parola, onorevole relatore. Onorevoli colleghi, capisco le ragioni della polemica politica, che è naturale in quest'aula, però cerchiamo anche di capire che cosa stiamo facendo. Per questo è importante che parli il relatore. Ha facoltà di parlare, onorevole D'Alia.

GIAMPIERO D'ALIA, Relatore. Signor Presidente, volevo chiedere a lei e all'Assemblea una sospensione di cinque o dieci minuti per verificare insieme al Comitato dei nove se si può proseguire nell'esame o se dobbiamo chiedere il rinvio in Commissione del testo.

PRESIDENTE. Ritengo di poter accogliere la richiesta di sospensione avanzata dal relatore. Tuttavia, preliminarmente darò la parola ad un oratore per ciascun gruppo che ne faccia richiesta.

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, innanzitutto, vorrei chiarire che questi emendamenti hanno ricevuto l'assenso di vari settori dell'Assemblea. L'emendamento 1.10, sostanzialmente identico all'emendamento Di Teodoro 1.113 - vorrei chiarirlo al ministro -, era stato presentato dall'onorevole Polledri e da me sottoscritto. Mi pare che gli onorevoli Polledri e Di Teodoro siano due deputati che fanno parte della maggioranza di Governo. Signor ministro se lei, anziché fare una battaglia strumentale, ponesse al centro della prevenzione il tema della sicurezza che riguarda i nostri ragazzi, avrebbe agito più sulle strade (in cui avvengono gli incidenti) che non combattendo i luoghi di aggregazione dei nostri giovani.

PAOLO CUCCU. Che fesserie!

PIERO RUZZANTE. Veda, signor ministro, questo emendamento restituisce la possibilità ai comuni, su indicazione della Conferenza Stato-regioni, di determinare i criteri in base ai quali saranno stabiliti gli orari di chiusura dei locali. Lo dico perché lei è anche rappresentante di una parte politica, di una coalizione di Governo. Voglio dire: se i rappresentanti del centrodestra ritengono che la normativa proposta dal ministro Giovanardi possa essere applicata nei comuni e nelle regioni che governano, saranno in grado di applicarla. Quindi, l'emendamento

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che noi abbiamo presentato restituisce non solo la competenza a comuni e regioni - già prevista dalla nostra Costituzione, dalla riforma dell'articolo 117 - ma consente anche una diversificazione sul

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territorio nazionale relativamente alla questione della gestione degli orari dei locali notturni. Infine, signor ministro: le abbiamo lasciato fare anche troppa propaganda su questo tema. Quando si parla della vita dei nostri giovani bisogni essere seri, caro ministro! Lei deve spiegare - dovrà farlo anche al paese - perché ha dichiarato parere contrario sull'emendamento che noi abbiamo presentato per abolire gli spot pubblicitari per le bevande superalcoliche. Lo deve spiegare!

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Glielo spiego!

PIERO RUZZANTE. Se il tema degli incidenti stradali, infatti, è connesso all'abuso di bevande superalcoliche, non ci sfugge che forse si rischia di andare a toccare gli interessi economici non dei gestori dei locali, ma dei proprietari di alcuni mass media, che anche dagli introiti pubblicitari delle bevande superalcoliche traggono una parte importante delle proprie fortune. Allo stesso modo, deve spiegarci perché ha dato parere contrario su un emendamento presentato dal collega Grillini che prevedeva l'assunzione di duemila nuovi agenti di polizia stradale, per assicurare maggiore sicurezza sulle strade (anche per i nostri giovani, in particolare nelle fasce orarie notturne). Ciò non lo ha spiegato. Ho concluso il mio intervento, signor Presidente. Mi sembrava giusto dialogare, poiché il Governo ha deciso di sottoporre il provvedimento di nuovo all'esame dell'Assemblea. Credo sia giusto lasciare anche tale elemento di valutazione politica. Nei prossimi giorni noi presenteremo una proposta di legge concernente la sicurezza stradale, da affrontare nelle strade e non con misure rivolte contro i luoghi dell'aggregazione giovanile (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, intervengo perché il ministro Giovanardi, nel manifestare il suo disappunto per il voto espresso con riferimento agli emendamenti Polledri 1.10 e Di Teodoro 1.113, di contenuto sostanzialmente identico, ha detto cose non del tutto vere. Innanzitutto, svolgendo una considerazione politica, il ministro Giovanardi ha affermato che il Governo ha fatto il possibile. Ebbene, ciò non risponde propriamente a verità. Ministro Giovanardi - me lo consenta -, noi abbiamo presentato una questione pregiudiziale asserendo che la competenza in materiaspettasse alle regioni ed ai comuni e, per un puro caso, in tal senso sono stati approvati un emendamento presentato da un collega della Lega (l'emendamento Polledri 1.10) ed un altro proposto da un collega di Forza Italia (l'emendamento Di Teodoro 1.113). In altri termini, sono stati approvati emendamenti presentati da forze della maggioranza, che condividiamo appieno. Peraltro, noi abbiamo proposto emendamenti di contenuto analogo, nonché - lo ripeto - una questione pregiudiziale in materia; ricordo, altresì, che nella scorsa legislatura la proposta di legge dell'onorevole Molinari fu rinviata in Commissione. Non è esatto affermare che il Governo ha fatto compiutamente la sua parte, perché sono le forze di Governo che hanno consentito l'approvazione dei suddetti emendamenti. In secondo luogo, vorrei sottolineare un aspetto che attiene al contenuto delle proposte emendative in questione. Signor Presidente - mi rivolgo a lei -, questi emendamenti, dal nostro punto di vista, ripristinano la legittimità costituzionale, nel senso che attribuiscono alle regioni il coordinamento ed ai comuni la potestà di stabilire gli orari di apertura e di chiusura dei locali. Tuttavia, il provvedimento non contiene solo tali disposizioni. Esso, infatti,

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stabilisce che il contenuto della norma venga rimesso alla volontà delle regioni e dei comuni, ma reca anche altri articoli molto importanti. Il gruppo della Margherita aveva preannunziato che, con riferimento alle restrizioni della vendita e della somministrazione di alcolici e superalcolici, avrebbe espresso un voto favorevole ed avrebbe contribuito a migliorare il testo. Infatti, riconosciamo che tale aspetto assume un valore positivo. Non si vede per quale motivo, allora, solo perché si demanda alla legittima potestà di regioni e comuni l'individuazione degli orari di apertura e di chiusura dei locali, non si debba procedere nell'esame di questo provvedimento. Quindi, signor Presidente, vorrei anzitutto un chiarimento sulla verità dei fatti e sottolineo la necessità diprocedere nell'esame del provvedimento per approvare le norme condivisibili in esso contenute.

UGO PAROLO. Chiedo di parlare.

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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UGO PAROLO. Signor Presidente, credo sia opportuno un chiarimento. Ho ascoltato con molta attenzione l'intervento del ministro Giovanardi e mi rendo conto che egli ha speso parecchio tempo per cercare di far approvare il provvedimento in esame, sicuramente nel tentativo di dare al paese una legge utile a risolvere il problema delle cosiddette stragi del sabato sera. Tuttavia, vorrei anche invitare il ministro Giovanardi (che in questo momento - lo capisco - è amareggiato) a non andare sopra le righe. Infatti, dal suo intervento, sembrerebbe quasi che il Governo in questo momento sia l'unico organo istituzionale che stia tentando di risolvere il problema. Signor ministro, tutti i parlamentari hanno a cuore il problema delle stragi del sabato sera. Gli emendamenti appena approvati sono stati presentati da due gruppi che rappresentano la maggioranza dei parlamentari della Casa delle libertà. Al di là di ciò, anche se fossero stati sottoscritti da un solo deputato, la maggioranza del Parlamento li ha approvati e questa decisione va rispettata. Signor ministro, soprattutto noi deputati della Lega siamo stati eletti in un'area geografica del paese chepaga il prezzo più alto nelle stragi del sabato sera; mi sembra veramente ingeneroso affermare che chi ha proposto e fatto votare questi emendamenti non abbia a cuore tale problema. I nostri giovani sono quelli che pagano il prezzo più alto perché la maggioranza delle discoteche è concentrata nelle aree del centro-nord, dove la rete stradale è più intasata e scadente. Quindi, se c'è qualcuno che è più sensibile al problema, siamo proprio noi. Vorrei, per evitare strumentalizzazioni, ricordare il contenuto degli emendamenti approvati dalla Camera, in parte già richiamato dai colleghi che mi hanno preceduto. Con essi si chiede semplicemente che a decidere gli orari di apertura e di chiusura dei locali siano i sindaci. Quanto lei ha affermato, caro ministro, equivale a dire che i sindaci sono degli irresponsabili. Non si può dire che, siccome sono stati approvati questi emendamenti, continueranno le stragi del sabato sera, perché credo che i più di 8.000 sindaci presenti sul territorio nazionale siano altamente responsabili e capaci di adottare i provvedimenti amministrativi più utili per la tutela dei nostri giovani e di tutti i cittadini. Se si vuole risolvere in maniera efficace il problema delle stragi del sabato sera, buona norma sarebbe emanare direttive alle questure e alle forze dell'ordine affinché venga razionalizzato meglio l'utilizzo di queste ultime ed i controlli sull'uso improprio di alcool da parte di chi è alla guida siano effettuati soprattutto nelle notti del venerdì e del sabato e non, come avviene qualche volta, il lunedì o il martedì mattina, quando le persone vanno a lavorare e, magari, semplicemente perché hanno bevuto un aperitivo, si ritrovano con qualche punto in meno sulla patente o questa viene loro addirittura ritirata (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).

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Se si applicassero queste semplici ma elementari regole di buon senso, credo che si risolverebbe in buona parte il problema senza bisogno di approvare leggi come quella che era stata proposta che, con tutto rispetto, ritengo avrebbe comunque risolto ben poco (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Dillo a Bossi!

LUCA VOLONTÈ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimiamo tutta la nostra solidarietà al Governo,al vicepresidente del Consiglio qui presente, al ministro Giovanardi, al ministro Buttiglione e a tutti coloro che hanno condiviso questo provvedimento. Siamo amareggiati - lo dico con grande chiarezza - perché sono stati approvati degli emendamenti che riproducono, in maniera ancor più tautologica, il contenuto di una questione pregiudiziale che tutta la maggioranza compattamente aveva respinto. Allora, non si capisce: non si vuole strumentalizzare, non si vuole accusare nessuno; evidentemente, però, come politici e come genitori, siamo rammaricati per quanto è accaduto oggi. Spero che di questo provvedimento, che forse poteva essere migliorato, possano essere recuperate almeno alcune parti, come quelle che riguardano la somministrazione di bevande, l'uso moderato della musica, le luci e le frequenze. Ciò che si è tentato di fare oggi - il prosieguo dipenderà dalle decisioni delComitato dei nove - è evitare di dare una risposta chiara a ciò che tutti viviamo ogni domenica, cioè dal fatto che, per una ragione o per un'altra, da sempre, ma soprattutto negli ultimi dieci anni, tutti i fine settimana perdono la vita giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, senza che il fatto che ci si diverta o che si stia in compagnia sia la causa prima di tale fenomeno. Questo provvedimento rappresenta il tentativo di dare una risposta a tale problema, tentativo che, con

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l'approvazione delle proposte emendative in questione, è stato fatto fallire. Nel ringraziare ancora il Governo, mi auguro che il Comitato dei nove riesca a trovare una strada ragionevole per salvare almenouna parte del provvedimento in esame, affinché si dia una risposta a questa emergenza.

TEODORO BUONTEMPO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Ritengo che il provvedimento in esame riguardi non il commercio o le discoteche, ma la sicurezza sulle strade e la necessità di salvare la vita dei giovani dopo una notte di divertimento. Gli identici emendamenti approvati riportano ad una legislazione vigente secondo la quale le regioni approvano una legge quadro all'interno della quale i comuni stabiliscono gli orari. Ministro Giovanardi, premesso che lei può legittimamente proporre al Senato di apportare alcune modifiche al provvedimento, lo Stato deve regolamentare ben altro. Si darebbe un brutto messaggio all'opinione pubblica se, mentre si discute una legge contro le stragi del sabato sera, il Parlamento si arrendesse. Signor ministro, dobbiamo ancora regolamentare fino a che ora si possono somministrare gli alcolici (i suddetti emendamenti non impediscono di raggiungere tale obiettivo) e può essere ascoltata la musica da ballo ed a che ora si debbono ridurre i decibel all'interno di un locale. Inoltre, attraverso l'approvazione di alcuni emendamenti, potremo inserire nel provvedimento in esame interventi concreti, a costo zero per lo Stato, riguardanti i controlli, la vigilanza e la sicurezza. Ritengo, dunque, si possa proseguire nell'esame del provvedimento. Nel nostro paese vige un sistema bicamerale, in base al quale è possibile che un ramo del Parlamento modifichi una norma approvata

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dall'altra Camera. Non andando avanti nell'esame daremmo l'impressione di una resa, come se fossimo alle dipendenze di chissà quali lobby di interessi. Non è così! Ci siamo battuti per migliorare il provvedimento e riteniamo si possa fare di più. Ciò non coinvolge la responsabilità del Governo dato che il provvedimento è stato ampiamente discusso in Commissione e che lo stiamo discutendo anche in questa sede. La Commissione ha dato ottimi segnali di disponibilità in direzione dell'approvazione di alcuni emendamenti. Credo che anche la volontà del Parlamento vada rispettata e che si possa proseguire nell'esame portando ognuno il contributo che ritiene opportuno. L'Assemblea può approvare o respingere gli emendamenti senza che ciò costituisca un dramma. Signor Presidente, non vorrei che il messaggio anomalo dato nei mesi scorsi, quello secondo cui alcuni vogliono salvare le vite dei giovani ed altri no, trovi una sbocco nella mancata approvazione del provvedimento. Se ciò avvenisse, sembrerebbe che qualcuno di noi ha tentato di salvare i nostri giovani mentre altri sono felici che essi rischino la vita (Applausi del deputato Polledri)! Tale messaggio è inaccettabile, lo contesto con estrema durezza e spero che il Parlamento impedisca che si blocchi l'iter del provvedimento: dobbiamo concluderne l'esame nella piena libertà di voto e di espressione del pensiero (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana e di deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo)!

GRAZIELLA MASCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, non voglio insistere sulle difficoltà presenti all'interno della maggioranza. Mi interessa solo sottolineare che in questa sede ha vinto il buon senso e si è ripristinata la legittimità costituzionale. Credo che nessuno, neanche il ministro Giovanardi, possa sostenere che se saranno - come è giusto che sia - le regioni ed i comuni a decidere gli orari di chiusura delle discoteche si creerà un danno e non si risolveranno i problemi di cui si è discusso. Ritengo, infatti, che i livelli istituzionali deputati dalla Costituzione ad assumere tali decisioni avranno maggiori elementi rispetto al Parlamento per decidere inmerito agli orari delle discoteche. Inoltre, il ministro - così ha dichiarato - ritiene che, una volta caduto l'aspetto relativo all'orario di chiusura dei locali (le 3 del mattino nel provvedimento originario, divenute poi le 4), il provvedimento diventi inutile: ciò dimostra l'inconsistenza del provvedimento. In altri paesi europei non si è affrontato il problema degli orari in quanto tale, ma gli aspetti che conseguono alle serate trascorse in discoteca edi provvedimenti che vanno assunti per intervenire sulle conseguenze di tale fenomeno. Vale a dire: l'informazione ai ragazzi sull'assunzione di sostanze; l'organizzazione di automezzi per consentire un rientro collettivo adeguato; la distribuzione gratuita di acqua. Si tratta di una serie di misure che, nel loro insieme, possono fornire un contributo positivo. Ciò, fermo restando che le questioni relative ai

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controlli stradali restano di competenza del Governo, che però fino ad ora non ha dato alcun segnale al riguardo. Naturalmente, noi riteniamo che si debba continuare l'esame di questo provvedimento, perché in tal modo l'Assemblea sarà obbligata a concentrarsi maggiormente sugli aspetti importanti e si porrà fine ad una campagna demagogica, di propaganda, volta ad ingannare le famiglie, che vivono questi problemi e che, se accantonassimo il provvedimento, non li vedrebbero risolti (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).

CARLA MAZZUCA POGGIOLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLA MAZZUCA POGGIOLINI. Anche i deputati di Alleanza Popolare-UDEUR ritengano che sia opportuno continuare

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l'esame di questo provvedimento, anche se esso non è ottimale rispetto ai pur lodevoli obiettivi che si pone. Ciò per tre motivi: uno sostanziale, uno costituzionale ed uno politico. Il motivo sostanziale è rappresentato dai 72 mila decessi registrati sulle strade negli ultimi dieci anni, di cui il 30 per cento è costituito da giovani al di sotto dei 30 anni (molti dei quali uscivano dalle discotecheo comunque sono rimasti uccisi nel corso del week end). Questo provvedimento, pur in assenza di risorse investite nei controlli - ringrazio comunque il sottosegretario Mantovano, che ha voluto rassicurarci sulle buone intenzioni e sull'operatività dei controlli stradali -, contiene degli elementi pregevoli, relativi all'orario di somministrazione degli alcolici, nonché ad una serie di questioni molto importanti, anche legate ai decibel. Infatti, i tipi di musica, insieme agli alcolici assunti fino all'ultimo minuto, rappresentano il mix che oggi, come dicono i medici e le statistiche, provoca molto spesso (anche con l'assunzione di droghe, altro aspetto non trattato da questo provvedimento) le stragi del sabato sera. Ho citato l'assunzione di droghe perché ormai si capisce subito - così mi dicono alcuni giovani amici ed amiche - quali sono le discoteche dove si spaccia, dove cioè, insieme all'alcol e alla musica assordante, circola la droga: sono proprio quei locali in cui c'è una musica assordante, talmente alta, talmente folle che richiede, per essere sopportata due o tre ore, l'assunzione di droghe e di stupefacenti. Quindi, sarebbe molto facile - lo dico al sottosegretario Mantovano - andare a colpo sicuro, anche sulla base di questo indicatore, per colpire lo spaccio all'interno dei locali: ma di ciò non si parla. Ad ogni modo, sarebbe molto importante approvare norme che comunque migliorino la situazione attuale. Il motivo costituzionale è evidente, come hanno dimostrato i colleghi della maggioranza recuperando ciò che l'opposizione aveva posto nelle questioni pregiudiziali presentate. Dato che alcuni poteri sono stati attribuiti ai comuni (o alle regioni), è assurdo che si facciano le «capriole» - anche se a fin di bene e con nobili obiettivi - per restituirli allo Stato centrale. È vero, purtroppo, che in molti settori dobbiamo lamentare la lentezza o l'inconcludenza di taluni enti locali e di alcune regioni Ciò, tuttavia, non vuol dire che il Governo debba negare se stesso e, fra l'altro, anche una legge dello Stato. È molto importante l'aspetto sostanziale, legato a quello politico. Su questa normativa (forse è accaduto solo per quella relativa ai minori o per le questioni sociali di grande rilevanza) dovrebbe manifestarsi una forte trasversalità, quanto meno negli intenti, per raggiungere l'obiettivo comune di frenare le stragidel sabato sera. È necessario, quindi, l'avvio di una politica con la «p» maiuscola, che privilegi l'aspetto sostanziale rispetto alle divisioni tra maggioranza ed opposizione o, peggio ancora, fra partiti diversi di uno stesso schieramento politico. È l'ultima annotazione politica che esprimo e me ne scuso, ma ne sono obbligata. Sono stati presentati al provvedimento alcuni importanti emendamenti da parte dei colleghi dei gruppi della Lega e di Alleanza nazionale; ciò la dice lunga sulla volontà reale di questo Governo e della sua maggioranza di essere coesa, attenta e desiderosa di rispettare fino in fondo le competenze ed i doveri istituzionali presenti a vari livelli, indicati dalla Costituzione. Se un domani alla stessa verranno apportate alcune modifiche, cambieranno i criteri, ma questi non possono mutare in continuazione. Il fatto che all'interno del Polo ciò sia emerso, dopo che lo ha messo in evidenza l'opposizione, il centrosinistra, ci conforta, perché potrebbe significare che il senso dello Stato è ancora presente in taluni amici del centrodestra, naturalmente senza nulla togliere alla volontà comune di giungere ad una legislazione che contrasti efficacemente il tremendo fenomeno delle stragi del sabato sera, attraverso il varo di specifici provvedimenti. Chiediamo con forza al Governo di vigilare sulla loro

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applicazione, perché non vi è niente di peggio (purtroppo, capiterà anche a questo provvedimento) della necessità di un ulteriore provvedimento sotto la spinta delle cosiddette «grida manzoniane». Non vi è niente di peggio che discutere e approvare un provvedimento che nessuno si prende la briga di far attuare o di far attuare in modo puntuale (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Alleanza Popolare-UDEUR).

ANTONIO LEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, vorrei ribadire l'atteggiamento del gruppo di Forza Italia nei confronti del provvedimento in esame. Sicuramente dai voti complessivi emergerà un atteggiamento favorevole nei confronti del medesimo, al di là delle strumentalizzazioni e delle accuse che si possono muovere allo stesso; pertanto, un singolo voto non fa certo primavera! Voglio, tuttavia, mettere in risalto un aspetto: non vorrei che il provvedimento in esame venisse equiparato a quella gentile e bella donzella che, sebbene anelata da tutti, alla fine non si sposa. Mi sembra che il provvedimento si muova in questa direzione, anche con riferimento alle dichiarazioni rese in quest'Assemblea, sicuramente strumentali. Vi è chi ritiene, con riferimento all'opposizione del ministro Giovanardi ad un emendamento sullo spot riguardante gli alcolici, che gli stessi si vendano solo nelle discoteche. A casa propria si può bere un alcolico; pertanto, non vedo per quale motivo il divieto debba essere legato all'effetto che si può determinare in determinate circostanze. Altrimenti, aboliamo gli alcolici e il fumo, e poi vediamo se siamo più liberali noi o voi! Non si può volere contemporaneamente la botte piena e la moglie ubriaca. Alla luce degli atteggiamenti dimostrati in merito al provvedimento in esame, credo vi sia una volontà certa: risolvere un problema che è sotto gli occhi di tutti. Tuttavia, non lo si deve fare strumentalmente e ritenendo che, all'interno della maggioranza, vi siano spaccature; dico ciò a prescindere da uno o due voti espressi ovvero da un dato atteggiamento, che fanno parte di una certa cultura e che sono espressione della democrazia che simanifesta all'interno di un gruppo. Qualche piccola assenza post-pasquale, qualche lieve incomprensione o qualche equivoco in ordine all'interpretazione delle norme contenute nel provvedimento non possono certo far esultare le opposizioni e spingerle a dire che vi è una spaccatura all'interno della maggioranza. Ministro Giovanardi, siamo favorevoli a questo provvedimento e vorremmo proseguirne l'esame. Ben venga la sospensione, ma che sia finalizzata a concludere un lavoro del quale, da anni, si è fatto carico non solo lei, ma anche l'intera maggioranza (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a questo punto, ritengo opportuno sospendere la seduta per consentireal Comitato dei nove di riunirsi, come richiesto dal relatore. Avverto che, alla ripresa dei lavori, avranno luogo altre votazioni concernenti il provvedimento in esame o altri punti iscritti all'ordine del giorno. Sospendo dunque la seduta.

La seduta, sospesa alle 16,25, è ripresa alle 16,50.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il presidente della I Commissione, onorevole Bruno. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione. Signor Presidente, il Comitato dei nove si è riunito e gli esponenti della maggioranza hanno ritenuto che il provvedimento debba essere rinviato in Commissione. Di contro, quelli dell'opposizione hanno manifestato l'intenzione di proseguirne l'esame.

PRESIDENTE. Sulla richiesta di rinvio del testo in Commissione ai sensi dell'articolo 86, comma 7, del regolamento, darò

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la parola ad un oratore contro e ad uno a favore, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 1, del regolamento.

CARLO LEONI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Tutti i gruppi dell'opposizione, nella riunione del Comitato dei nove, hanno sostenuto la ragionevolezza della scelta di proseguire l'esame in Assemblea del provvedimento. Gli emendamenti approvati riconsegnano alle regioni e agli enti locali la disciplina in materia di orari, ma il testo che l'Assemblea sta affrontando non contiene soltanto il capitolo degli orari delle discoteche e dei locali da ballo, ma anche argomenti almeno altrettanto importanti, che non vengono assolutamente inficiati dalla votazione svoltasi poco fa. Noi possiamo dare, quindi, una risposta alla preoccupazione dei cittadini italiani e di tante famiglie rispetto alle stragi del sabato sera, intervenendo su materie quali la disciplina per la somministrazione di superalcolici, la lotta al consumo di stupefacenti, l'illuminazione e il volume sonoro all'interno delle sale da ballo, le sale di decompressione, il guidatore designato, misure cioè che riguardano la sicurezza all'interno dei locali e intorno ad essi. È sbagliata l'idea che, una volta demandata ai comuni e alle regioni la materia degli orari, non si possa proseguire l'esame del provvedimento. Potremmo invece andare avanti, affrontando anche altri argomenti di eguale, se non di maggiore importanza rispetto all'orario di chiusura, tema peraltro che l'emendamento approvato non elimina limitandosi a affidare la disciplina agli enti locali. Credo che questi ultimi avvertano, come noi, tale problematica; l'approvazione degli emendamenti rappresenta, sotto questo aspetto, un atto di fiducia nei confronti dei sindaci e degli amministratori delle regioni interessate. Per queste ragioni, pur prendendo atto dell'opinione espressa dalla maggioranza, riteniamo che ci fossero e ci sono tutte le condizioni per proseguire l'esame del provvedimento in aula.

GIAMPIERO D'ALIA, Relatore. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMPIERO D'ALIA, Relatore. Due aspetti ci obbligano a chiedere il rinvio in Commissione del provvedimento e credo che, se i colleghi dell'opposizione, insieme a noi, avessero intenzione di approfondirli, voterebbero anch'essi a favore del rinvio. Il primo aspetto riguarda l'approvazione degli emendamenti presentati dai colleghi Polledri e Di Teodoro.Tali emendamenti prevedono sostanzialmente che gli orari di apertura e di chiusura dei locali dove si svolgono intrattenimenti danzanti siano determinati dai comuni, in base a criteri generali di amministrazione e di coordinamento definiti con legge regionale. La loro approvazione incide sulla normativa vigente in materia di competenza dei sindaci sull'orario di apertura e chiusura degli esercizi pubblici. Pertanto, in sede di Commissione deve essere in primo luogo verificato se, a seguito dell'accoglimento ditali emendamenti, non vengano trasferite alle regioni le competenze oggi attribuite ai sindaci, vulnerando un potere spettante a questi ultimi anche in virtù della riforma del Titolo V della Costituzione. Inoltre, ho già avuto modo di richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla modifica sostanziale dell'assetto normativo determinata dall'approvazione degli emendamenti. Infatti, essi non riguardano soltanto la questione della disciplina degli orari, ma possono coinvolgere anche le competenze previste dagli altri articoli del provvedimento e attribuite allo Stato in forza del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Dunque, anche alcune disposizioni la cui validità è riconosciuta dall'opposizione potrebbero risultare precluse. Pertanto, al fine di compiere un lavoro logico e coerente, raccomando l'approvazione della proposta di rinvio in Commissione.

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PRESIDENTE. Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, la proposta di rinvio in Commissione del testo unificato dei progetti di legge n. 566 ed abbinati.

(È approvata per 219 voti di differenza).

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