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    Assemblea

    La richiesta di convocazionedellassemblea nel nuovoart. 2367 c.c.di COSIMO DI BITONTO

    La riforma del diritto societario ha rimodulato il diritto della minoranza (rectius: dei soci) di richiede-re la convocazione dellassemblea di s.p.a. allorgano amministrativo exart. 2367 c.c.Sul piano disciplinare, le principali differenze rispetto al testo ante-riforma dellart. 2367 c.c. sono: da

    un lato, labbassamento della soglia di capitale sufficiente per richiedere la convocazione assembleare;dallaltro, lintroduzione di limiti allazionabilitadi tale congegno allo scopo di prevenire eventuali abu-si.

    La convocazione dellassemblea nel quadrodel procedimento di formazione della deliberaassembleare

    Come noto la (formazione di una) deliberazionedellassemblea di s.p.a. (o di qualsiasi altra so-cieta a struttura corporativa: s.r.l., s.a.p.a., an-

    che a scopo consortile, e coop.) si sostanzia in una fatti-

    specie complessa a formazione progressiva (1) (o proce-dimento) (2), la quale si articola in una serie di atti (oco-elementi) strumentali (3), collegati in una necessariae concatenata successione logico-temporale, in funzione(nesso teleologico) della formazione di un atto finale:la deliberazione assembleare (4), appunto.Pertanto, questultima si perfeziona solamente quandotutti i seguenti co-elementi sono stati posti in essere: (i)lavviso di convocazione; (ii) la riunione; (iii) la discus-sione; (iv) la votazione; (v) la proclamazione del risulta-to, relativa verbalizzazione (ed esecuzione delle formalitapubblicitarie) (5). Va, tuttavia, evidenziato (pur esulan-do dal tema in oggetto): innanzitutto, come non vi sia

    identita di vedute in ordine alla configurazione in ter-mini di autonomo (co-)elemento della discussione, pro-clamazione e verbalizzazione (6); inoltre, come sia prefe-ribile ritenere che ladempimento delle formalitapubbli-citarie (i.e., deposito o iscrizione della delibera assem-bleare nel Registro delle imprese) si atteggi, sul pianodella fattispecie, non giacome co-elemento perfeziona-tivo, quanto, piuttosto, come semplice requisito ad essaesterno, in funzione:1. dellopponibilitadella delibera (art. 2193 c.c); o2. della conoscibilita legale, per i piusvariati fini, delladelibera medesima, nellinteresse dei terzi. Per tali pos-siamo intendere, a seconda dei casi: tutti coloro che

    non hanno concorso con il loro voto alla delibera (soci

    assenti, dissenzienti od astenuti), ai fini dellannulla-mento (art. 2377, comma 2, c.c.); poi, piu in generale,chiunque vi abbia interesse, ai fini della nullita (art.2379, comma 1, c.c.); ancora, i creditori sociali, ai finidellopposizione alle piu svariate determinazioni as-sembleari (es., ex multis, costituzione di patrimonio de-stinato - art. 2447quater, comma 2, c.c., riduzione realee volontaria del capitale sociale - art. 2445, comma 3,

    c.c., fusione - art. 2503, c.c., etc.); ovvero

    Note:

    (1) Su tale nozione, cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006,81-82.

    (2) Per la nozione privatistica di procedimento, cfr. Santoro-Passarelli,Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1985, 103, e Di Prisco, VocePro-cedimento, in Enc. dir., XXXV, Milano, 1986, 836. Per la specifica qualifi-cazione in termini procedimentali dellassemblea, cfr., anteriormente allaRiforma (come di seguito definita), Serra, Lassemblea: procedimento, inTrattato Colombo-Portale, 3*, Torino, 1994, 54 e 56; mentre, con specificoriferimento alle novita introdotte dalla riforma organica del diritto dellesocietadi capitali e delle societacooperative (Riforma), di cui alla L. 3ottobre 2001, n. 366 (Legge Delega) e successivo D.Lgs. 17 gennaio

    2003, n. 6, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 6 febbraio 2004, n.37 (Primo Decreto Correttivo) e dal D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310(Secondo Decreto Correttivo), cfr. G.F. Campobasso, Diritto commer-ciale, 2,Diritto delle societa, a cura di M. Campobasso, Torino, 2006, 312,Rescio, Assemblea dei soci. Patti parasociali, in Diritto delle societa, Milano,2004, 180, Clerici - Laurini, Il procedimento assembleare nella s.p.a.: ipotesiapplicative, in La riforma delle societa. Aspetti applicativi, a cura di Bortoluzzi,Torino, 2004, 94.

    (3) Cfr. Bianca,Il contratto, Milano, 2000, 226 (nt. 86).

    (4) Cfr. Cottino,Le societa. Diritto commerciale, Padova, 1999, 344, il qua-le afferma che La deliberazione eun atto plurisoggettivo ... che scaturisceda un procedimento a carattere complesso e formale ....

    (5) Cfr. Angelici, Societaper azioni, inDig. disc. priv. - sez. comm., XIV,Torino, 1997, 382.

    (6) Cfr. Abbadessa, Lassemblea: competenza, inTrattato Colombo-Portale,3*, Milano, 1994, 65 (nt. 1).

    n DIRITTO COMMERCIALE E SOCIETARIO.OPINIONI

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    3. dellefficacia, endosocietaria e non, della delibera (incaso di modifica statutaria), a mo di condicio iuris so-spensiva (art. 2436, comma 5, c.c.).Lavviso di convocazione (art. 2366 c.c.) costituisce il

    primo elemento del procedimento assembleare (7) e,sotto il profilo contenutistico (art. 2366, comma 1, par-te 2, c.c.), deve indicare il giorno, lora ed il luogo del-ladunanza e lelenco delle materie da trattare (cd.ordine del giorno) (8).Nella s.p.a., di regola, lorgano sociale investito del po-tere di convocazione assembleare (e della prodromicafacolta di iniziativa, ossia ... di dare impulso alla con-vocazione stessa) (9) e quello amministrativo (10)(art. 2366, comma 1, parte 2, c.c.), quale che sia il si-stema gestorio prescelto: amministratore unico o consi-glio di amministrazione nel sistema tradizionale, consi-glio di amministrazione nel sistema monistico e consi-

    glio di gestione nel sistema dualistico. E tale potere,sempre in linea generale, puoessere esercitato discrezio-nalmente tutte le volte che sia ritenuto opportuno dagliamministratori interpellare lorgano assembleare su qual-siasi materia di sua competenza.Escluso il caso dellamministratore unico e, conseguen-temente, quando lorgano gestorio di s.p.a. si strutturacome organo collegiale, occorre che si operi, anche perla convocazione di assemblea, nel rispetto del metodocollegiale (11), nel senso che esso ... debba, cioe, deli-berare previa convocazione, riunione, discussione e voto... (12) e, tuttalpiu, solo una volta decisa la convoca-zione dellassemblea in sede collegiale, la sottoscrizione

    dellavviso di convocazione puoprovenire anche da unsolo amministratore (13).Abbiamo, quindi, che einammissibile, in linea di prin-cipio, che il singolo amministratore abbia la legittima-zione individuale a convocare lassemblea (14). Ove,peraltro, ciofosse accaduto, secondo la prevalente giuri-sprudenza anteriore alla Riforma, detta irregolare moda-lita di convocazione determinava lannullabilita delladelibera assembleare (15), anche se talora non sonomancate decisioni nel senso della sua nullita(16) o, ad-dirittura, dellinesistenza (17); come pure, viceversa,quelle in cui si eaffermato che ... i vizi attinenti allaconvocazione, decisa da un amministratore anziche dal

    consiglio, sono ratificati dalla presenza dellintero consi-glio allassemblea ... (18), oppure che Sebbene sotto-scritto dal solo presidente del consiglio di amministra-zione, lavviso di convocazione dellassemblea dei soci ecomunque valido quando nel verbale della seduta con-siliare non risultano opposizioni oppure obiezioni deglialtri consiglieri (19).La Riforma, pero, disciplina ormai espressamente, nelquadro delle cause di nullita delle deliberazioni assem-bleari (20), proprio il caso ... dellavviso provenienteda un componente dellorgano amministrativo ... (art.2379, comma 3, c.c.). Tale avviso, pur essendo esplici-tamente qualificato come giuridicamente irregolare,

    tuttavia, non integra (sulla base delloperare di un mec-

    canismo difictio iuris) la mancanza di convocazione del-lassemblea e, quindi, non determina la nullitadella sus-seguente deliberazione assembleare, se (e nella misurain cui) sia ... idoneo a consentire a coloro che hanno

    diritto di intervenire di essere preventivamente avvertitidella convocazione e della data dellassemblea. In talmodo sembrerebbe, a mio avviso, doversi escludere inradice linvalidita, sotto qualsiasi forma, della delibera-zione assembleare convocata in via extra-consiliare, maidonea a raggiungere lo scopo di una convocazione re-golare (e che potremmo definire convocazione irrego-lare sanata). Ma cio non e pacifico: anzi, nel silenziodella non ancora formatasi giurisprudenza, la dottrinaprevalente sostiene (21), dopo la Riforma, che la su in-dicata convocazione irregolare sanata determinerebbe

    Note:

    (7) Cfr. in dottrina Angelici, Voce Societaper azioni, inEnc. dir., XLII,Milano, 1990, 988, Tucci, Le societadi capitali. Lassemblea nelle societadicapitali, a cura di Lener-Tucci, inTrattato di diritto privato, diretto da Besso-ne, XVII, Torino, 2000, 53; in giurisprudenza v. Cass. 13 dicembre 2002,n. 17848, inForo it., 2003, 1, 2120.

    (8) Cfr. Fre-Sbisa,Della societaper azioni, inCommentario Scialoja-Branca,a cura di Galgano, Bologna - Roma, 1997, 601.

    (9) Cfr. Ponti-Panella, Le partecipazioni sociali ingovernabili, infatto & dirit-to, collana diretta da Cendon, Milano, 2006, 15.

    (10) Cfr. Galgano-Genghini,Il nuovo diritto societario, in Trattato Galgano,XXXIX, Tomo I3, 2006, 351, G. F. Campobasso, op. cit., 312, Ferrara-Corsi, Gli imprenditori e le societa13, Milano, 2006, 527, Clerici-Laurini,op.cit., 95, Salafia,Lassemblea della societaper azioni secondo la recente riformasocietaria, in questaRivista, 2003, 1054.

    (11) Cfr. Tucci, op. cit., 57, Serra,op. cit., 80, Clerici-Laurini,op. cit., 95,Fiorio, Commento allart. 2366, in Il nuovo diritto societario, Commentariodiretto da Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, ***, Bologna, 2004,496; in giurisprudenza v. Trib. Trento 6 luglio 1999, in Giur. comm.,2001, II, 84.

    (12) Cfr. Bonelli, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle societa,Milano, 2004, 34.

    (13) V. Cass. 2 agosto 1977, n. 3422, in Foro it., 1978, I, 703.

    (14) Anche se, anche dopo la Riforma, vi e ancora chi ritiene che ... sitende a ritenere che liniziativa possa esser validamente presa dal singoloamministratore nei casi di urgenza (Ferrara-Corsi, op. cit., 527, nt. 1).

    (15) V. App. Napoli 10 dicembre 1999, in Foro nap., 2000, 196, Trib.Napoli 18 novembre 1996, inGiur. comm., 1997, II, 145, App. Milano

    25 settembre 1987, in questa Rivista, 1988, 161, Cass. 1 aprile 1982, n.2009, in Foro it., 1982, I, 1276, Cass. 2 agosto 1977, n. 3422, in Giust.civ., 1977, I, 1676, Cass. 10 luglio 1975, n. 2719, in Giur. comm., 1977,II, 39, Cass. 4 gennaio 1966, n. 45, in Giust. civ., 1966, I, 489.

    (16) V. Trib. Roma 21 settembre 1985, in questa Rivista, 1986, 853 eCass. 10 luglio 1975 n. 2719, in Giur. comm., 1977, II, 39.

    (17) V. Pret. Napoli 5 aprile 1986, inVita not., 1987, 162, Trib. Milano27 giugno 1983, in questa Rivista, 1983, 1494, Trib. Milano 17 novembre1977, inMon. trib., 1977, 225, con nota di Cassandro Sulpasso.

    (18) V. Trib. Milano 25 settembre 1969, in Riv. not., 1970, 751.

    (19) V. Trib. Teramo 27 gennaio 1998, in questa Rivista, 1998, 1426.

    (20) Tra le quali e prevista la ... mancata convocazione dellassemblea... (art. 2379, comma 1, c.c.).

    (21) Cfr. Campobasso, op. cit., 312, nt. 2, e Clerici-Laurini, op. cit., 96;contra, apparentemente, Bonelli,op. cit., 35-36, nt. 42.

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    la mera degradazione del vizio di nullita in quello disemplice annullabilitadella delibera.E appena il caso di ricordare che quanto sopra lascia inogni caso impregiudicata la piena ammissibilitae legitti-

    mita della delegabilita ex art. 2381 c.c., tra laltro, delpotere di convocazione assembleare ad uno solo degliamministratori (22), sulla base della semplice osserva-zione che tra le materie che lart. 2381, comma 4, c.c.riserva specificamente alla competenza esclusiva delple-numdellorgano amministrativo collegiale non rientra ilpotere di convocare lassemblea.In tal caso abbiamo unautonoma decisione consiliaredi ripartizione ed attribuzione inter-organica in favore disingoli consiglieri del potere, tra gli altri, di convocazio-ne dellassemblea, in cui resta, peraltro, ferma in ognicaso la permanenza in capo allorgano delegante: (a)della competenza, concorrente (23) (o cumulati-va) (24), con quella del sub-organo delegato, a delibe-rare in ordine allatto delegato (Il consiglio di ammini-strazione ... puo sempre avocare a se operazioni (25)rientranti nella delega. art. 2381, comma 3, cpv. 1,c.c.); (b) del potere di ... impartire direttive agli organidelegati ... (art. 2381, comma 3, cpv. 1, c.c.), fino allarevocaad nutumdella delega medesima (26).Diverso dal caso appena visto della delega e, invece,quello della clausola statutaria che - senza la necessitadellintermediazione di una specifica decisione dele-gante dellorgano amministrativo nella sua collegiali-ta(27) - attribuisca il potere di convocare lassemblea

    direttamente ad uno dei suoi componenti (ovvero aduno di quelli dellorgano di controllo): detta clausola hasuperato il vaglio di legittimitadella Commissione So-cietadel Consiglio Notarile di Milano, la cui massiman. 82 (28), rubricata Attribuzione statutaria della com-petenza per la convocazione dellassemblea (artt. 2366 e2479 bis c.c.) ha statuito, tra laltro, che: Ferma re-stando la competenza collegiale attribuita dalla legge al-lorgano amministrativo e, nei casi previsti, allorgano dicontrollo, lo statuto della s.p.a. puoattribuire il poteredi convocazione dellassemblea anche al presidente e/oa singoli componenti degli organi di amministrazione econtrollo (29).

    Ambito di applicazione dellart. 2367.Il caso della s.r.l.

    Prima di addentrarci nellesame della disciplinadella convocazione su richiesta dei soci di socie-taper azioni, cos come delineata nellart. 2367

    c.c., credo sia utile determinare a monte lo spazio dioperativita di detta norma e, quindi, valutare se essapossa irraggiarsi a tutto il sistema delle societadi capi-tali: societaazionarie (s.p.a. e s.a.p.a., non solo chiuseod aperte al mercato del capitale di rischio senza, peral-tro, essere quotate in quanto aventi solo azioni diffuse

    tra il pubblico in maniera rilevante ma non quotate in

    mercati regolamentati, ma anche quotate) e societa aresponsabilita limitata.Partendo dalle societaazionarie abbiamo che - dopo leiniziali incertezze dettate dalla sostanziale incompatibili-

    tatra, da un lato, laffermazione contenuta nel 5 dellaRelazione secondo cui ... la convocazione dellassem-blea su richiesta dei soci e stata oggetto di una riformadestinata a valere anche per le societaquotate e, percio,sostitutiva dellart. 125 (30) del Testo unico dellinter-mediazione finanziaria (31), e, dallaltro, il dispostodellart. 2325 bis, che, in assenza di unespressa abroga-zione, dava prevalenza alla norma del Tuf rispetto al-lart. 2367 c.c. - lart. 2367 trova ormai applicazione di-retta anche per le societaquotate, in quanto, risolvendoi problemi appena accennati, lart. 125 Tuf e statoespressamente abrogato dallart. 9 del Primo DecretoCorrettivo della Riforma.

    Ben piuardua ela soluzione del quesito relativo allap-plicabilitao meno dellart. 2367 c.c. alla s.r.l. (32). Cer-tamente questo argomento non potra essere affrontatofunditus in questa sede, ma tocca uno dei punti nodalidella Riforma in relazione, precisamente, alla:1. esistenza di lacune nella disciplina legale della nuovas.r.l., al di la(delle intenzioni e) della tecnica del rifor-matore tesa a creare un complesso corpus normativo,autonomo e separato da quello della s.p.a. (art. 3, com-ma 1, lett. a), Legge Delega), mediante labbandono

    Note:

    (22) Prima della Riforma, cfr. in dottrina Serra,op. cit., 81, Borgioli,Con-vocazione dellassemblea e delega dei poteri amministrativi, in Giur. comm.,1981, II, 369, Cagnasso, Gli organi delegati nella societaper azioni, Torino1976, 160 e v. in giurisprudenza Trib. Udine 26 marzo 1982, in Giur. it.,1982, I, 2, 662 e Cass. 7 ottobre 1967, n. 2295, in Giust. civ., 1967, I,1959; dopo la Riforma, cfr. Campobasso, op. cit., 312, nt. 2.

    (23) Cfr. Bonelli,op. cit., 43.

    (24) Cfr. De Nicola, Commento allart. 2381, inAmministratori, a cura diGhezzi, nel Commentario alla riforma delle societa, diretto da Marchetti,Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2005, 103 e dottrina e giurisprudenzaante Riforma ivi citate.

    (25) Anche se credo sia opportuno precisare che la convocazione assem-bleare non rientra nel concetto di operazione, quale puro atto gestoriodellimpresa sociale, bens in quello di atto di organizzazione endo-societa-ria.

    (26) Cfr. De Nicola, op. cit., 103-104 (e giurisprudenza ivi citata) e Bo-nelli, op. cit., 46.

    (27) Ove, chiaramente, sia consentito dallo statuto o dallassemblea (art.2381, comma 2, c.c.).

    (28) Consultabile on-line su http://www.scuoladinotariatodellalombar-dia.org/massime25nov.htm61#.

    (29) Sul punto, pero, cfr. in senso contrario Clerici-Laurini, op. cit., 95-96 o, quanto meno, dubbioso Olivero, Lautonomia statutaria nella nuovadisciplina dellassemblea della societaper azioni, Riv. not., 2003, 862, qualorasi assumesse che lart. 2366 c.c. come norma inderogabile.

    (30) Disciplinante, appunto, la convocazione dellassemblea su richiestadella minoranze.

    (31) Vale a dire il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e sue successive modi-ficazioni ed integrazioni (Tuf).

    (32) Espressamente prevista, invece, dallart. 2486 ante Riforma.

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    (peraltro, non integrale) (33) della tecnica del rinvioespresso ed analitico alla disciplina propria dells.p.a.adottata dal codice civile del 1942;2. individuazione della disciplina legale applicabile per

    colmare la lacuna (34).Con specifico riferimento alla convocazione dellassem-blea su richiesta dei soci, ci si limita a ricordare comeparte della dottrina (e della giurisprudenza) (35) escludelesistenza sul punto di una lacuna normativa da colma-re mediante lapplicazione analogica dellart. 2367 c.c. eritiene che la (parte della) disciplina relativa alle deci-sioni dei soci - secondo cui, tra laltro, questi ultimi ...decidono ... sugli argomenti ... che tanti soci che rap-presentano almeno un terzo del capitale sociale sotto-pongono alla loro approvazione (art. 2479, comma 1,c.c.) - suggerisce allinterprete ... la conclusione secon-do la quale nella societa a responsabilita limitata latti-

    vazione del processo decisionale .... svolto con il meto-do assembleare ... puoessere compiuta dai soci quantita-tivamente legittimati ... senza la mediazione dellorganoamministrativo; con lespressa precisazione ulterioreche lart. 2479, comma 1, ... svolge nella disciplinadella s.r.l. un ruolo equivalente a quello giocato dallart.2367 c.c. nellorganizzazione della s.p.a. Ma ... non im-pone di sollecitare lorgano amministrativo, bens con-sente di procedere senza mediazione alla convocazionediretta dellassemblea ..., in coerenza ... a un modello[societario] nel quale risultano ampliate le forme diauto-tutela del singolo socio e della minoranza, nel qua-dro di unaccentuata privatizzazione dei controlli e dei

    rimedi alle situazioni conflittuali endosocietarie (36).

    Il sub-procedimento di convocazione assemblearesu richiesta dei soci

    a) Legittimazione attivaAbbiamo appena visto nel precedente paragrafo chenella s.p.a., di regola, il solo organo amministrativo hasia il potere discrezionale di convocazione assembleare,sia la facolta di farsi propulsore della convocazionestessa.Lordinamento prevede, peraltro, una serie di eccezionialla regola appena enunciata, nel senso che, in taluni

    casi legalmente previsti, (37) lorgano amministrativoha lobbligo (e non il discrezionale potere) di convocarelassemblea e talora eprivo anche della facolta di dareimpulso alla convocazione stessa; in altri la convocazio-ne promana direttamente da un altro organo sociale ov-vero extra-sociale (autoritagiudiziaria), qualora lorganoamministrativo si sottragga alladempimento dellobbligolegale di convocazione.Oggetto del presente paragrafo e lanalisi dello specificocaso, disciplinato dallart. 2367 c.c. (38), dellobbligo (edei relativi eventuali limiti) a carico dellorgano ammi-nistrativo (amministratore unico o consiglio di ammini-strazione nel sistema tradizionale; il solo consiglio di

    amministrazione nel sistema monistico; il consiglio di

    gestione in quello dualistico) di convocare lassemblea... quando ne e fatta domanda da tanti soci che rap-presentino almeno il decimo del capitale sociale o laminore percentuale prevista nello statuto, e nella do-

    manda siano indicati gli argomenti da trattare (art.2367, comma 1, c.c.).Detta disposizione normativa attribuisce il diritto socia-le (39), di natura amministrativa (o anche di parteci-pazione) (40), di investire lorgano amministrativo del-

    Note:

    (33) V., tra gli altri, lart. 2463, comma 2, c.c., in tema di costituzione disocieta, lart. 2472bis, in tema di pegno usufrutto e sequestro della parte-cipazione sociale, etc.

    (34) Tema sul quale si rinvia, tra gli altri, a Zanarone, Introduzione allanuova societaa responsabilitalimitata, inRiv. soc., 2003, 84 ss.

    (35) V. Trib. Agrigento 29 dicembre 2005, consultabile on-linesu http://www.associazionepreite.it/giurisprudenza/provvedimenti/051229Trib_Agri-gento_(decr_),_29_dicembre_2005.htm, App. Lecce 23 giugno 2005, inForo it., I, 1545, con nota di Rordorf, Trib. Milano 14 gennaio 2005, inGiur. it., 2005, 523, Trib. Roma 30 novembre 2004, in Vita not., 2005,308, Trib. Bologna 21 ottobre 2004, in questa Rivista, 2005, 357.

    (36) Cfr. Abriani-Maltoni, Elasticitaorganizzativa della societaa responsa-bilita limitata e diritto dei soci di avocare decisioni gestorie: sulla derogabilitadellart. 2479, comma 1, c.c., inStudio n. 6005, approvato dalla Com-missione studi dimpresa del Consiglio Nazionale del Notariato il 15gennaio 2006, consultabile on-line su http://www.notariato.it/cnn/no-taio/Studi_e_approfondimenti/Societa/6005.htm, i quali, peraltro, allostesso tempo riconoscono margini di autonomia statutaria sul tema inoggetto, nel senso di ritenere ammissibili clausole statutarie derogatricidellart. 2479, comma, 1, attraverso, tra laltro, proprio la previsione del-la preclusione ai soci del potere di auto-convocazione assembleare, de-

    gradato al semplice potere di chiedere agli amministratori la convoca-zione: in tal caso, pero, credo sia difficile negare lapplicazione analogicadellart. 2367. Nello stesso senso del riconoscimento del potere dei socidi sollecitazione diretta, cfr. Salafia,Lassemblea dei soci nella societaa re-sponsabilitalimitata, in questa Rivista, 2005, 824, Magliulo, Le decisionidei soci, inLa riforma della societaa responsabilita`limitata, a cura di Cacca-vale, Magliulo, Maltoni e Tassinari, Milano, 2004, 286, Vaira, Com-mento allart. 2487, inIl nuovo diritto societario, Commentario diretto daCottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, ***, Bologna, 2004, 2076,nt. 29. In senso contrario, cfr. in dottrina Pecoraro, Richiesta di convoca-zione dellassembea e tutela dei soci nella s.r.l., inGiur. comm., 2006, II,647 ss., in nota ad App. Napoli 20 maggio 2005 e Di Girolamo, Breviosservazioni sullapplicabilita`dellart. 2367 c.c. alla societaa responsabilitali-mitata, in Giur. comm., 2006, II, 329 ss, in nota a Trib. Brescia 8 marzo2005; in giurisprudenza, v., oltre alle sentenze appena citate, Trib. Mila-no 23 maggio 2005, consultabileon-line su http://www.associazioneprei-te.it/giurisprudenza/provvedimenti/050523Trib_Milano_(ord_),_23_-

    maggio_2005.htm, Trib. Verona 20 luglio 2004, inVita not., ibidem.

    (37) Per la cui elencazione, cfr., tra gli altri, Ferrara-Corsi, op. cit., 527-530.

    (38) Che vede modificato in piu punti, come vedremo, il contenuto re-golamentare del testo ante Riforma.

    (39) Insuscettibile di esclusione o limitazione dallautonomia statutaria: intal senso cfr. Fre-Sbisa,op. cit., 614.

    (40) Cfr. Schermi, In tema di diritti amministrativi del socio di societa` perazioni, in Giust. civ., 2001, 1047, che ne individua la caratteristica comu-ne nel non essere ... diritti attribuiti per la tutela di interessi individuali,particolari dei soci ..., ma ... poteri attribuiti ai singoli soci o a gruppi disoci per la realizzazione o per contribuire alla realizzazione di interessi ge-nerali dellordinamento societario: funzioni nella complessa organizzazioneordinamentale. Con specifico riferimento al diritto di convocazione as-sembleare linteresse tutelato, secondo il citato autore, equello ... al fun-

    (segue)

    DIRITTO COMMERCIALE E SOCIETARIO.OPINIONI n

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    la richiesta di convocazione assembleare, la cui legitti-mazione attiva, pero, spetta solamente ad uno o piu socititolari di una soglia minima del capitale sociale, che efissata legalmente nella misura del 10% (41); soglia che

    e ulteriormente abbassabile (ma non elevabile) (42) invia statutaria (43): e ciosembra illimitatamente, fino alpunto di riconoscere, in linea teorica, il diritto in ogget-to in capo a ciascun socio quale che sia lentita dellapropria partecipazione azionaria (44).Specularmente, il diritto sociale amministrativo in og-getto non spetta solo alla minoranza qualificata, nellamisura fissata legalmente o statutariamente, ma ai sociin genere (45) e, quindi, anche a quelli di maggioranzao addirittura allunico azionista (46), come si evincechiaramente dal fatto che lart. 2367 c.c. e rubricatoConvocazione su richiesta dei soci indistintamen-te (47).

    Occorre a questo punto indagare e risolvere il quesitocirca la base del calcolo della partecipazione qualificataa richiedere la convocazione assembleare, ossia se essadebba consistere nellintero capitale sociale ovvero nellasola parte di esso rappresentato da azioni con diritto divoto. Giaprima della Riforma si rispondeva a tale que-sito nel secondo senso (48) e tale orientamento deveessere ribadito anche dopo la Riforma ... in forza delcoordinamento tra i novellati artt. 2368 e 2370... (49), secondo cui, da un lato, ai fini della regolarecostituzione dellassemblea occorre escludere ... dalcomputo le azioni prive del diritto di voto nellassem-blea medesima (art. 2368, comma 1, c.c.); dallaltro, il

    diritto di intervento in assemblea spetta solamente ...agli azionisti cui spetta il diritto di voto (art. 2370,comma 1, c.c.). Conseguentemente, argomentando afortiori, sulla base del ... rapporto di strumentalita fradiritto di intervento e diritto di voto (50), si affermagiustamente che ... sarebbe illogico ritenere che la ri-chiesta di convocazione possa essere presentata da sog-getti ai quali e precluso non solo il diritto di voto, maanche il diritto di intervenire in assemblea (51).Allargando il campo di indagine sui soggetti, al di ladei soci in senso proprio, legittimati ad avvalersi dellostrumento convocativo in oggetto, si osserva che la Ri-forma, sul su indicato presupposto che il diritto a do-

    mandare la convocazione assembleare ha natura social-amministrativa, ha espressamente risolto in senso positi-vo la sua spettanza: (i) in caso di usufrutto o pegno diazioni, allusufruttuario ed al creditore pignoratizio (inconcorso col socio titolare del pacchetto azionario con-cesso in usufrutto o pegno), salvo patto contrario (art.2352, comma 1, cpv. 1, c.c.); (ii) in caso di sequestrodi azioni, al solo custode inderogabilmente (art. 2352,comma 1, cpv. 2, c.c.) (52).

    b) OggettoLa richiesta dei soci di convocazione assembleare devecontenere ... gli argomenti da trattare (art. 2367,

    comma 1, c.c.), i quali, quindi, devono rientrare nella

    competenza dellassemblea, ordinaria o straordinaria, ol-treche essere leciti e possibili. Non e invece richiestoun obbligo di motivazione della richiesta.A questo punto va verificato se, accanto al potere dei

    soci di innesco del meccanismo procedimentale as-sembleare mediante la richiesta diretta di convocazioneassembleare, ve ne possa essere uno, di minore contenu-to, avente ad oggetto la semplice richiesta dei soci inte-grazione dellordine del giorno dellassemblea giaconvo-cata, come di regola, dagli amministratori (eventual-mente su richiesta di altri soci) (53).

    Note:

    (segue nota 40)

    zionamento dellorgano assembleare per la deliberazione su argomenti cheil socio od il gruppo di soci legittimamente vuole sottoporre al suo esa-me.

    (41) Laddove lart. 2367 c.c. ante Riforma richiedeva il 20%.(42) Fiorio, Commento allart. 2367, inIl nuovo diritto societario, op. cit.,510.

    (43) Possibilitanon prevista dallart. 2367 c.c. ante Riforma.

    (44) Cfr. Notari,Azioni e strumenti finanziari: confini della fattispecie e profilidi disciplina, intervento al Convegno Verso il nuovo diritto societario. Dubbied attese, Firenze, 16 novembre, 12, consultabile on-line su http://www.notarlex.it/news/notari.pdf.

    (45) Ed il relativo esercizio anche in capo ad un procuratore generale adnegotia: in tal senso v. Trib. Milano 7 maggio 2002, in Giur. it., 2002,2100. E, in caso di partecipazione azionaria in comunione pro indiviso, conconseguente nomina del rappresentante comune ex art. 2347, comma 1,c.c., il diritto in esame puoessere esercitato direttamente anche dal singolosocio comunista, sempreche la quota in sua contitolarita corrispondaidealmente alla misura minima, legale o statutaria, per lesercizio di detto

    diritto. E ciosul presupposto che il diritto exart. 2367 c.c. sarebbe uno di... quei diritti derivanti dalla partecipazione sociale la realizzazione dei qua-li non presuppone una determinazione di volontaunitaria (App. Bologna12 aprile 1999, inNotariato, 2000, 158, con nota di Di Maria).

    (46) Come gia riconosciuto anteriormente alla Riforma dalla giurispru-denza di merito: v. Trib. Milano 14 gennaio 1997, in Vita not., 1997,1496, citata da De Giorni, Commento allart. 2367 c.c., in Codice com-mentato delle nuove societa, a cura di Bonfante, Corapi, Marziale, Rordorf,Salafia, Milano, 2004, 248.

    (47) A differenza di quella dellart. 2367 c.c. ante Riforma (Convocazio-ne su richiesta della minoranza), come notato, tra gli altri, da Ponti-Pa-nella, op. cit., 17.

    (48) Cfr., tra gli altri, Serra, op. cit., 73, e dottrina e giurisprudenza ivi ci-tata.

    (49) Cfr. Pasquariello, Commento allart. 2367, inIl nuovo diritto delle so-cieta, I, a cura di Maffei Alberti, Padova, 2005, 460.

    (50) Campobasso,op. cit., 326.

    (51) Fiorio,op. cit., 511.

    (52) Ponti-Panella, op. cit., 11, Fiorio, op. cit., 511-512, De Giorni, op.cit., 249 (sia pure in forma leggermente dubitativa, laddove si limita ad af-fermare che nel caso in esame ... non puo escludersi lapplicabilitadelladisciplina contenuta nel citato ultimo comma [dellart. 2352 c.c.].) e Cle-rici-Laurini,op. cit., 99, cui si rinvia per lanalitica indagine sulla spettanzao meno del diritto in oggetto in caso di azioni senza diritto di voto ovverocon diritto di voto limitato a particolari argomenti o subordinati a determi-nate condizioni non meramente potestative (art. 2351, comma 1, c.c.) edi strumenti finanziari partecipativi non azionari con diritto di voto su ar-gomenti specifici (artt. 2346, comma 6, 2349, comma 2, e 2351 c.c.).

    (53) Tale possibilitae prevista, ad es., nellordinamento tedesco (par. 122

    Aktiengesetz), sulla cui disciplina cfr. Sambucci, Il diritto delle minoranze di(segue)

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    Una previsione in tal senso estata recentemente intro-dotta per le societaquotate dal nuovo art. 126 bisTuf,introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262 (Leggesul risparmio), a favore dei soci rappresentanti, anche

    congiuntamente, il 2,5% del capitale sociale, i quali ...possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazio-ne dellavviso di convocazione dellassemblea, lintegra-zione dellelenco delle materie da trattare, indicandonella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti(Art. 126 bis, comma 1, Tuf), con il limite, peral-tro, (54) dellesclusione dellintegrabilita per ... gli ar-gomenti sui quali lassemblea delibera, a norma di legge,su proposta degli amministratori o sulla base di un pro-getto o di una relazione da essi predisposta (Art. 126bis, comma 2, Tuf).Fermo quanto sopra per le quotate, in riferimento allesocietanon quotate, la mancata espressa previsione di

    analoga possibilitada parte dellart. 2367 c.c., a mio av-viso, non ne escluderebbe in radice lammissibilita (an-che in assenza di apposita previsione statutaria), argo-mentando a fortiori dallo stesso art. 2367 c.c.: il poteredi autonoma e diretta richiesta di convocazione assem-bleare dovrebbe automaticamente contenere in sequel-lo, di minore ampiezza, della semplice integrazione del-lordine del giorno di unassemblea gia convocata dagliamministratori. Il che, peraltro, pone il problema dellemodalitadi concreta azionabilitadi detto potere, per lequali si potrebbe attingere proprio alla su indicata nuo-va disciplina delle quotate.In ogni caso, si dovrebbe ritenere comunque ammissibi-

    le la specifica previsione statutaria introduttiva di talepeculiare diritto dishareholders proposals(55).

    c) Limiti legali e potere di sindacatodegli amministratori e correlato intervento surrogatoriodel collegio sindacale e del TribunaleOccorre ora verificare se, una volta avanzata la richiestadei soci di convocazione assembleare, nel rispetto delrequisiti legali minimi, soggettivo (soci rappresentantialmeno la misura minima, legale o statutaria del capita-le sociale) ed oggettivo (indicazione delle materie datrattare), alla luce della Riforma, la convocazione del-lassemblea diventi un atto dovuto degli amministratori

    ovvero se questi ultimi siano dotati (ed in che limiti) diun potere di sindacato della richiesta, cos da poterla ri-fiutare quando vi sia un giustificato motivo. In altri ter-mini, occorre domandarsi se con il nuovo testo dellart.2367 venga o meno circoscritto lobbligo degli ammini-stratori di dar corso alla convocazione dellassemblea ri-chiesta dai soci.Un primo indice della negazione dellautomatismo estretta doverosita nella convocazione assembleare daparte degli amministratori, destinatari di una formal-mente regolare richiesta dei soci, edato dalla introdu-zione con la Riforma di uno specifico limite legale: laconvocazione in oggetto ... non e ammessa per argo-

    menti sui quali lassemblea delibera, a norma di legge,

    su proposta degli amministratori (56) o sulla base di unprogetto (57) o di una relazione (58) da essi predispo-sta (Art. 2367, comma 3, che e stato trasfuso, comevisto sopra, nel nuovo art. 126 bisTuf) (59).

    Con tale norma viene quindi notevolmente ristretto ilmargine di iniziativa dei soci che sembrerebbe ormaicircoscriversi a quelle delibere inerenti: a) alla stessastruttura ed operativitadellorgano assembleare (es., mo-dificaquorum costitutivi e deliberativi, adozione regola-mento assembleare), dellorgano gestorio, di controllo edel revisore (nomina, revoca, determinazione del com-penso, azione di responsabilita, etc., pur, chiaramentenella diversitadelle rispettive discipline) (60); b) al di-retto interesse dei soci (es., inserimento o soppressionedi limiti alla circolazione delle azioni) (61); c) alla so-pravvivenza della societa (es., liquidazione volontariaovvero proroga della durata, etc.).Occorre ora chiedersi se, al di la dellespresso limite le-gale appena visto, sia ricavabile dal sistema unulteriorelimitazione dellobbligo degli amministratori di convo-care lassemblea, volta che ne siano stati richiesti dai so-ci. La risposta positiva a detto quesito puoessere fornitaalla luce delle seguenti considerazioni.Gia anteriormente alla Riforma, si era sviluppata unacorrente di pensiero, secondo cui, ferma linammissibili-tadi un rifiuto per meri motivi di opportunita(62) ov-vero di convenienza economica, dovessero ritenersi ille-gittime in concreto e, quindi, improcedibili e legitti-

    Note:

    (segue nota 53)

    convocare lassemblea e di inserire punti allordine del giorno, in Riv. dir.amm., 2003, I, 813, Tronti, Corporate governance e convocazione dellas-semblea di societaper azioni su richiesta della minoranza: il par. 122 Aktienge-setz, inContr. e impr., 2001, 325 ss.

    (54) Analogamente alla disciplina delle societa non quotate, su cui v. successivo.

    (55) Cfr. Pasquariello,op. cit., 459.

    (56) Es., lautorizzazione, se prevista dallo statuto, al compimento di attigestori (art. 2364, comma 1, n. 5, c.c.).

    (57) Es., fusione (art. 2501ter, c.c.), scissione (art. 2506bisc.c.).

    (58) Es., bilancio (art. 2428), aumento del capitale con esclusione del di-

    ritto di opzione (art. 2441, comma 6, c.c.), distribuzione di acconti sui di-videndi (art. 2433 bis, comma 5, c.c.), riduzione del capitale sociale perperdite (art. 2446, comma 1, c.c.), trasformazione eterogenea regressiva disocietadi capitali in societadi persone (art. 2500 sexies, comma 3, c.c.).

    (59) Sul punto, cfr. Galgano-Genghini, op. cit., 353, Clerici-Laurini, op.cit., 100, De Giorni, op. cit., 254 e dottrina ivi citata in ordine allaratiolegisdi tale previsione, introdotta per rimarcare, nel riparto di competenzetra gli organi sociali, lesclusiva pertinenza della gestione sociale allorganoamministrativo, anche e soprattutto con riferimento a ... quelle delibereche richiedono uninsostituibile attivitagestionale ed il compimento dioperazioni che presuppongono conoscenze ... non accessibili ai soci ...(Fiorio, op. cit., 516).

    (60) Cfr. Fiorio,op. cit., 518.

    (61) Cfr. Pescatore, La societaper azioni. La riforma del diritto societario, acura di Buonocore, Torino, 2003, 51.

    (62) Trib. Monza 14 febbraio 1983, inGiur. comm., 1983, II, 937.

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    manti il rifiuto giustificato di darvi seguito da parte del-lorgano amministrativo, le richieste di convocazione:(i) vertenti su argomenti ... contra legem (63) o impos-sibili (64) ... (65) od anche ... estranei alla compe-

    tenza della assemblea (66); e (ii) ... immotivate einutilmente ripetitive e come tali rivelatrici di mero spi-rito dichicane(67) ... (68) (o, con una piccola varian-te lessicale ... ispirate a mero intento di disturbo...) (69); ed anche ... pretestuose o che possano conprobabilitadare vita a situazioni e deliberazioni capacidi recare danno alla societa (70).Si epreferito indicare separatamentesub(i) e (ii) le tipo-logie di richieste implicanti un giustificato motivo di ri-fiuto dellorgano amministrativo a convocare lassemblea,in quanto riflettenti diversi presupposti sistematici. Infatti,possiamo comunque parlare, nel primo caso, di richiesteillecite; nel secondo caso, invece, di richieste di per sele-

    cite, ma che in concreto si rivelano essere espressione diun abuso del diritto (71) (in questo caso della minoran-za) ... in quanto contrarie alla clausola generale di buo-na fede (72), che, secondo il prevalente orientamentogiurisprudenziale (73), trova applicazione anche in mate-ria societaria (ancorche, peraltro, la Riforma abbia persoloccasione per fissare espressamente tale principio) (74).Ora, al di ladellespresso riferimento nel 5 della rela-zione ministeriale sulla Riforma (Relazione), che, acommento del novellato art. 2367 c.c., afferma che si e... tenuto conto della giurisprudenza di merito che esa-mina i non rari casi di abuso del diritto dei soci di chie-dere la convocazione ... (75) e del gia indicato limite

    legale espressoexart. 2367, comma 3, esistono dei chia-ri indici per negare che i soci abbiano un vero e propriodiritto ad ottenere la convocazione, subordinato sola-mente al mero riscontro dellesistenza dei su indicati re-quisiti, soggettivo ed oggettivo, minimi, e, per converso,affermare che gli amministratori, di fronte ai soci richie-denti, si troverebbero solo ... nella necessita... di prov-vedere, ... non gianella necessitae nel dovere, incondi-zionato, di provvedere in senso positivo ... (76), con-vocando lassemblea.Consideriamo, infatti, la nuova disciplina delle conse-guenze dellinerzia dellorgano amministrativo a convo-care senza ritardo (77) lassemblea come richiesto daisoci.Sotto tale profilo, eprevisto dalla legge un duplice in-tervento: sia surrogatorio, in primo luogo, del collegiosindacale (art. 2406, comma 1, c.c.) (78) ed in secondoluogo, ossia in caso di inerzia anche del collegio sinda-cale medesimo, del Tribunale (79) (art. 2367, comma2, c.c.); sia sanzionatorio, mediante lirrogazione di unasanzione amministrativa (80) a carattere pecuniario a

    Note:

    (63) Si pensi, ad es., alla richiesta di distribuzione di riserve indisponibili:riserva da sovrapprezzo azioni anteriormente alla completa formazione diquella legale (art. 2433 c.c.).

    (64) Si pensi, ad es., alla richiesta di convocazione per il mutamento del-loggetto sociale ai fini dellesercizio di una delle cd. attivita riservate(bancaria, finanziaria, assicurativa, etc.) per la quale la societa sia privadei requisiti legali, soggettivi ed oggettivi (es., per lattivita bancaria, quellidi cui allart. 14 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385).

    (65) Cfr. in dottrina Grippo,Lassemblea nelle societaper azioni, in TrattatoRescigno, 16, Torino, 1985, 373.

    (66) V. Trib. Aosta 9 aprile 1994, in Gius, 1994, 13, 192. In tal senso v.anche Trib. Napoli 24 gennaio 1996, in questa Rivista, 1996, 817, connota di Gagliotti. In dottrina, cfr. Serra, op. cit., 75 e, dopo la Riforma,Fiorio, op. cit., 514.

    (67) I.e. disturbo (in lingua francese).

    (68) V. Trib. Milano 22 marzo 1990, in questa Rivista, 1990, 775, connota di Morano, id.7 maggio 1987, in Giur. comm., 1987, II, con notadi Rimini.

    (69) V. App. Palermo 15 ottobre 1998, in Vita not., 2000, 366. Dettasentenza risulta particolarmente significativa, in quanto i giudici, dopoaver icasticamente affermato come lart. 2367 c.c. ... non comporti unassoluto e cieco automatismo fra lordine del giorno della minoranza e

    quello predisposto dagli amministratori hanno, da un lato, accolto par-zialmente la richiesta di convocazione, espungendo dallordine del giornopresentato dai soci alcuni punti reputati illegittimi, dallaltro, lo hanno in-tegrato aggiungendovi uno diverso.

    (70) V. Trib. Milano 21 novembre 1994, in Giur. comm., 1995, II, 586,con nota di Perotto.

    (71) Cfr. in dottrina Martines,Abuso del diritto: la chicane del socio di mino-ranza, in Contr. e impr., 1998, 27, Rordorf, Labuso di potere della minoran-za, in questaRivista, 1999, 809; in giurisprudenza v. Trib. Aosta 12 aprile1994,ivi, 1995, 70, con nota di Straneo.

    (72) Cfr. Fiorio,op. cit., 515.

    (73) V., tra le altre, sia pure con riferimento allabuso della maggioranza enon della minoranza, Cass. 12 dicembre 2005, n. 27387, in Impresa,2006, 482, Cass. 11 giugno 2003, n. 9353, in questa Rivista, 2004, 188,con nota di Malavasi, Cass. 11 giugno 2003, n. 9353, in Guida al dir., 32,

    65 e Cass. 11 dicembre 2000, n. 15592, in questa Rivista, con nota diCardarelli.

    (74) Come evidenziato da DAngelo, Il nuovo diritto societario e la clausolagenerale di buona fede, inContr. e impr., 2004, 770, e stigmatizzato da DiSabato, Per una riforma della riforma delle societa, in questa Rivista, 2006,811.

    (75) Cfr.La riforma delle societa. D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 - Codice civi-le vigente. Testi a confronto, con commento di Buonocore, in Giur. com. -Suppl. al n. 4/03, 73.

    (76) Cfr. Dalmartello,Limiti obiettivi del diritto della minoranza alla convoca-zione dellassemblea, inRiv. not., 1956, 167.

    (77) Pur nella genericitadi tale formula temporale, epacifica linterpre-tazione secondo un termine certo per ladempimento dellobbligo di con-vocazione ericavabile implicitamente, ma inequivocamente dal dispostodellart. 2631, comma 1, cpv. 2, c.c. (su cui v. infra), il quale stabilisce,tra laltro, che: ... ove la legge o lo statuto ... non prevedano un termine,entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa, allor-chesiano trascorsi trenta giorni dal momento in cui gli amministratori ...sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazionedellassemblea dei soci: nel caso in esame, chiaramente, la ricezione dellarichiesta di convocazione avanzata dai soci.

    (78) Che non viene approfondito in questa sede e per il quale si rinviaa, tra gli altri, Magnani, Commento allart. 2406, in Collegio sindacale.Controllo contabile, a cura di Ghezzi, nel Commentario alla riforma dellesocieta, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2005 eBenatti, Commento allart. 2406, in Il nuovo diritto delle societa, II, op.cit., 950-952.

    (79) E non piudel solo Presidente, come previsto dallart. 2367 ante Ri-forma.

    (80) E non piupenale, come previsto fino allintervento legislativo modi-ficativo di cui al D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

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    carico degli amministratori e sindaci che omettono laconvocazione assembleare (art. 2631 c.c.).Ai nostri fini occorre soffermarsi su alcuni aspetti del-lintervento sostitutivo del Tribunale e della correlata

    sanzione amministrativa.Quanto al Tribunale (81), abbiamo, infatti, che esso,innanzitutto, non convoca lassemblea de plano, do-vendo, per contro, sentire prima ... i componenti degliorgani amministrativi e di controllo ... (art. 2367,comma 2, c.c.), affincheessi ... possano esporre le ra-gioni per le quali non hanno ottemperato alla richiestadei soci (82); ma, soprattutto, vi provvede non piusulla base del solo accertamento della mancata convo-cazione (83), ma solamente ... ove il rifiuto di provve-dere risulti ingiustificato ... (84) (art. 2367, comma 2,c.c.).Quanto alla sanzione amministrativa omissiva (85),

    occorre rilevare che imprescindibile presupposto essen-ziale della sua applicazione (nella misura aggravata) elaricorrenza di una ... espressa legittima richiesta da partedei soci (art. 2632, comma 2, c.c.) di convocazione as-sembleare.Alla luce di quanto sopra, possiamo quindi ragionevol-mente opinare che la Riforma abbia confermato ed, an-zi, rafforzato lidea che esista un legittimo potere in capoagli amministratori di valutazione (86) e, in caso di esi-to negativo, di giustificato rifiuto di convocare las-semblea e, simmetricamente, di illegittima richiestadei soci di convocazione, riassumendo, nei seguenti ca-si:

    1. di richiesta proveniente da uno (o piusoci) non rap-presentanti almeno il quorum, legale o statutario, mini-mo (art. 2367, comma 1, c.c.);2. di ordine del giorno vertente su argomenti illegittimi(illeciti, contrari allobbligo di buona fede in quantoespressione di abuso del diritto (87) od esulanti le com-petenze assembleari) (88), impossibili ovvero richieden-ti una preventiva proposta o la predisposizione di unarelazione o di un progetto da parte degli amministratori(art. 2367, comma 3, c.c.).Per concludere, ricordiamo che lillegittimo rifiuto degliamministratori di convocare lassemblea li esporra, oltre-

    chealla sanzione amministrativa su indicata, quantome-no al rischio della revoca giudiziale ai sensi dellart.2409, comma 4, c.c. (89), sul presupposto che detto ri-fiuto rileva come grave irregolaritaamministrativa (90);

    se non anche allazione sociale di responsabilita, eserci-tata eventualmente direttamente dalla minoranza quali-ficata dei soci exart. 2393bisc.c. o, piu semplicemente,alla loro revoca per giusta causa exart. 2383, comma 3,c.c. (ipotesi questultima difficilmente praticabile, consi-derato che gli amministratori inadempienti potrebberoessere espressione di quella stessa maggioranza che do-vrebbe revocarli).

    Note:

    (81) Il quale provvede secondo le regole del procedimento in camera di

    consiglio societario (artt. 25-33 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e sue suc-cessive modificazioni ed integrazioni, di seguito n.p.s.) e quindi: a) ope-ra in composizione collegiale (art. 25, comma 3, n.p.s.), dovendo il prov-vedimento richiesto emettersi nei confronti di piuparti (art. 33 n.p.s.); b)pronuncia la decisione sotto forma di decreto motivato (art. 26, comma1, n.p.s.) e reclamabile (art. 27, comma 1, n.p.s.), venendo in tal modosuperato lampio dibattito sul punto anteriormente alla Riforma.

    (82) Cfr. Fiorio,op. cit., 515.

    (83) Cfr. Arieta-De Santis, Diritto processuale societario, Padova, 2004,558.

    (84) Inciso inserito con la Riforma.

    (85) Giordanengo, Commento allart. 2631, in Il nuovo diritto societario,op. cit., 3127.

    (86) Se del caso anche alla luce dellacquisizione di un ... parere legale

    non dilatorio in ordine alla obbligatorieta della reclamata convocazio-ne (Trib. Ancona 9 marzo 2000, in questa Rivista, 2000, 727, con notadi Giampieri).

    (87) Pur nella consapevolezza che trattasi di un criterio estremamente in-determinato, tale da rischiare di svuotare il contenuto precettivo dellart.2367 c.c., come sostenuto da Tucci, op. cit., 62.

    (88) Ad es., esame di atti gestionali compiuti ovvero proposta di (od op-posizione al) compimento di atti gestionali decidendi, alla luce delcombinato disposto degli artt. 2364, comma 1, n. 5 e 2380 bis, comma 1,c.c.

    (89) V. Trib. Milano 7 maggio 1987, cit.

    (90) V. Trib. Padova 24 dicembre 1986, in questa Rivista, 1987, 518,con nota di Salafia.

    DIRITTO COMMERCIALE E SOCIETARIO.OPINIONI n

    28 LE SOCIETA N. 1/2007