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3° Lezione – DL 39/2010 e i Principi di Revisione Principali fonti normative Rassegna di alcuni fondamentali Principi della Revisione

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3° Lezione – DL 39/2010 e i Principi di Revisione

Principali fonti normative Rassegna di alcuni fondamentali Principi della Revisione

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Ricordiamoci cos’è la Revisione

La Revisione Aziendale/Contabile/Legale è una disciplina afferente al settore disciplinare dell’Economia Aziendale che consiste in un complesso ordinato di verifiche (indagini) aventi come obiettivo l’espressione di un giudizio di merito sull’attendibilità di determinati insiemi di rilevazioni contabili.

Con il DL 39/2010 si assiste ad un vero e proprio stravolgimento al punto che il Revisore diviene un vero e proprio aziendalista a tutto tondo.

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Scheda delle novità del DL 39/2010

Nomina: avviene su proposta del Collegio Sindacale (indipendenza); Revoca: Assemblea, giusta causa e comunicata al MEF; Dimissioni: motivata con responsabilità fino alla sostituzione; EIP: distinzione tra Organo di Controllo e Organo di Controllo Contabile; Isa: vengono recepiti quali PR gli Isa (International standards of auditing)

predisposti dallo Iaasb (International auditing assurance standards board); Valutazione del rischio: massima attenzione alle 3 componeneti del r. (rinvio); Procedure e tecniche di revisione (rinvio); Conclusioni ed emissione del giudizio (rinvio); Controllo di qualità (rinvio); Responsabilità civile, penale e sanzioni (rinvio).

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Cosa non è la revisione

NON E’ un giudizio sulla bontà delle scelte aziendali; NON E’ un parere sul futuro dell’azienda; NON E’ un giudizio sul valore dell’azienda; NON E’ una ricerca di frodi o irregolarità.

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Principali fonti normative e interpretative

Codice Civile Testo Unico della Finanza Principi Contabili Italiani (PC) Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) Principi di Revisione Italiani (PR) Principi di Revisione Internazionali (ISA) Delibere, Regolamenti e Comunicazioni Consob Documenti di ricerca Assirevi

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La Revisione Legale dei Conti (DL 39/2010)

Quando è obbligatoria:Spa e sapa;Srl quando è previsto dallo statuto;Srl con capitale sociale maggiore di 120k oppure quando vengono superati due dei seguenti tre requisiti per 2 anni consecutivi:1.Totale attivo 4.400k;2.Ricavi: 8.800k;3.Addetti: 50

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Soggetti abilitati al controllo legale dei conti

L’esercizio della revisione legale è riservato ai soggetti iscritti in apposito Registro. La normativa prevede che il registro sia tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) che può avvalersi di enti pubblici o privati per la sua gestione.

Attualmente è il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che gestisce il Registro per conto del MEF.

La gestione del Registro include i compiti relativi all’abilitazione professionale, alla tenuta del Registro, allo svolgimento del tirocinio, allo svolgimento della formazione continua e al controllo della qualità del revisore.

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Requisiti per l’abilitazione

Persone fisiche: possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adattato dal MEF,

sentita la Consob (pending); conseguimento di laurea almeno triennale tra quelle individuate con regolamento

del MEF, sentita la Consob, (pending); svolgimento del tirocinio triennale; sostenimento dell’esame di idoneità professionale.Società di revisione: sede principale o secondaria in Italia; maggioranza di soci e amministratori costituita da soggetti abilitati alla revisione

legale dei conti in uno stato dell’ UE; responsabili della revisione legale devono essere persone fisiche iscritte al Registro.

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Formazione continua

Gli iscritti nel Registro e i tirocinanti prendono parte a programmi di aggiornamento professionale, finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali.

Le modalità verranno stabilite con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob (pending).

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Revisori inattivi

Nel Registro è prevista una sezione riservata ai revisori inattivi.

Sono revisori inattivi coloro che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un’attività di revisione legale in una società di revisione per tre anni consecutivi, oltre a quelli che ne fanno richiesta.

I revisori inattivi possono assumere nuovi incarichi solo dopo la partecipazione ad un corso di formazione e aggiornamento in base alle modalità stabilite con regolamento dal MEF, sentita la Consob (pending).

I revisori inattivi non sono obbligati ad osservare gli obblighi di formazione continua e non pagano il contributo annuale.

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GLI STRUMENTI DELLA REVISIONE

Principi Contabili (PC)

Principi di Revisione (PR e ISA)

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I Principi Contabili

I principi contabili stabiliscono le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione in bilancio.

Sono quei principi che hanno autorevole sostegno ed avallo dalla dottrina ragionieristica più evoluta, così da diventare di generale accettazione anche in un contesto internazionale.

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Tipologia dei Principi Contabili

1. Principi Contabili Nazionali statuiti dagli Ordini Nazionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC);

2. Principi Contabili Internazionali (IAS).

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Ricordiamo i postulati principali dei PC

Utilità; Chiarezza; Neutralità; Prudenza; Continuità di applicazione; Competenza; Comparabilità; Costo come criterio base; Adeguata informativa supplementare.

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Utilità

Il bilancio deve essere di concreta utilità per il maggior numero possibile di destinatari i quali, nell’attendibilità dei suoi dati, devono trovare la base comune per la composizione degli interessi contrapposti.

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Chiarezza

Il bilancio deve essere analitico e corredato dalle note esplicative (N.I.):

Classificazione in voci omogenee e senza compensazioni;Separazione dei costi e ricavi di gestione dagli altri costi e ricavi;Separazione dei componenti ordinari di reddito da quelli straordinari.

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Neutralità

Il bilancio di esercizio deve essere preparato per una moltitudine di destinatari e deve fondarsi su principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi.

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Prudenza

I profitti non realizzati non devono essere contabilizzati;

Le perdite devono essere contabilizzate anche se non ancora realizzate.

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Continuità di applicazione

I principi contabili ed i criteri di valutazione applicati devono restare invariati

nel tempo.

I cambiamenti devono costituire una eccezione e devono essere menzionati e

quantificati nell’informativa al bilancio.

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Competenza

L’effetto dei fatti aziendali deve essere rilevato contabilmente nel periodo

(esercizio) al quale essi si riferiscono, non in quello in cui essi trovano

manifestazione numeraria (principio di cassa).

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Comparabilità

La forma di presentazione deve essere costante; I criteri di valutazione devono essere i medesimi; I mutamenti strutturali e gli eventi straordinari devono essere evidenziati.

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Costo come criterio base

Il costo misura il valore originario dei beni ed è il criterio base di valutazione

(può essere modificato nei casi e nei modi previsti dagli specifici principi

contabili).

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Adeguata informativa supplementare

Il bilancio d’esercizio deve mettere in evidenza tutte quelle informazioni supplementari che sono necessarie per la comprensione e l’attendibilità del bilancio medesimo (Nota Integrativa).

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I principi di revisione

I principi di revisione rappresentano le linee guida per l’esecuzione di una revisione contabile.

I principi di revisione sono un supporto tecnico all’attività di revisione, la cui discrezionalità viene parzialmente limitata.

I principi di revisione italiani sono redatti dalla Commissione paritetica per i principi di revisione dei Consigli Nazioni dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e derivano dagli ISA (International Standards of Audit). Per diventare efficaci necessitano l’approvazione da parte di Consob.

Tuttavia è la competenza professionale del revisore che, nel rispetto degli statuiti principi di revisione, consente l’efficacia dei controlli di revisione e la bontà delle evidenze di revisione.

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I “nuovi” Principi di Revisione

Mentre i precedenti principi enunciavano dettagliate procedure di revisione incentrate essenzialmente sulle voci di bilancio, i nuovi principi regolano i vari aspetti e le varie fasi della revisione con particolare attenzione al risultato (relazione) ed al rischio di revisione.

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Tabella comparativa dei nuovi Principi di Revisione

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ITALIANI INTERNAZIONALI

Doc. Titolo ISA Titolo

100 Principi sull’indipendenza del revisore – emanato nel 2004

200Presentazione generale. Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio – aggiornato 2006

ISA200

Presentazione generale. Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio

ISA210

I termini dell’incarico di revisione

220Il controllo della qualità del lavoro di revisione contabile

ISA220

 Il controllo della qualità del lavoro di revisione contabile

230 La documentazione del lavoro di revisioneISA230

La documentazione del lavoro di revisione

240La responsabilità del revisore relativamente a frodi ed errori nel corso della revisione contabile – emanato nel 2006

ISA 240La responsabilità del revisore relativamente a frodi ed errori

250Gli effetti connessi alla conformità a leggi e regolamenti

ISA 250Gli effetti connessi alla conformità a leggi e regolamenti

260Comunicazione di fatti e circostanze attinenti la revisione ai responsabili delle attività di governance – emanato nel 2003

ISA 260Comunicazione di fatti e circostanze attinenti la revisione ai responsabili delle attività di governance

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ITALIANI INTERNAZIONALI

Doc. Titolo ISA Titolo

300La pianificazione della revisione contabile del bilancio – aggiornato 2006

ISA 300 La pianificazione

310 La conoscenza dell’attività del cliente – abrogato 2006

   

315 La comprensione dell’impresa e del suo contesto e valutazione del rischio di errori rilevanti – emanato 2006

ISA 315 Conoscenza dell’impresa e del suo ambiente e valutazione del rischio di errori rilevanti

320 Il concetto di significatività nella revisione ISA 320 Il concetto di significatività nella revisione

330 Le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati – emanato 2006

ISA 330 Le procedure di revisione in risposta della valutazione del rischio

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ITALIANI INTERNAZIONALI

Doc. Titolo ISA Titolo

400 La valutazione del rischio e il sistema di controllo interno – abrogato 2006

   

401 La revisione contabile in un ambiente di elaborazione elettronica dei sistemi informatici

ISA 401 La revisione contabile in un ambiente di elaborazione elettronica dei sistemi informatici

402 Considerazioni sulla revisione contabile di imprese che utilizzano fornitori di servizi

ISA 402 Considerazioni sulla revisione contabile di imprese che utilizzano fornitori di servizi

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ITALIANI INTERNAZIONALI

Doc. Titolo ISA Titolo

500 Gli elementi probativi della revisione – aggiornato 2006

ISA 500 Gli elementi probativi della revisione

501 Gli elementi probativi – considerazioni addizionali per casi specifici -

ISA 501 Gli elementi probativi – considerazioni addizionali per casi specifici

505 Le conferme esterne ISA 505 Le conferme esterne

510 La verifica dei saldi di apertura a seguito dell’assunzione di un nuovo incarico

ISA 510 La verifica dei saldi di apertura a seguito dell’assunzione di un nuovo incarico

520 Le procedure di analisi comparativa – aggiornato 2006

ISA 520 Le procedure di analisi comparativa

530 Campionamento di revisione ed altre procedure di verifica con selezione delle voci da esaminare

ISA 530 Campionamento di revisione ed altre procedure di verifica con selezione delle voci da esaminare

540 La revisione delle stime contabili ISA 540 La revisione delle stime contabili

545 La revisione delle valutazioni al fair value e della relativa informativa – emanato nel 2007

ISA 545 La revisione del valore equo e relativa informativa

550 Le parti correlate ISA 550 Le parti correlate

560 Eventi successivi ISA 560 Eventi successive

570  Continuità Aziendale ISA 570 Continuità aziendale

580 Le attestazioni della direzione ISA 580 Le attestazioni della direzione

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ITALIANI INTERNAZIONALI

Doc. Titolo ISA Titolo

600 L’utilizzo del lavoro di altri revisori – emanato nel 2003

ISA 600 L’utilizzo del lavoro di altri revisori

610 L’utilizzo del lavoro di revisione interna ISA 610 L’utilizzo del lavoro di revisione interna

620 L’utilizzo del lavoro dell’esperto ISA 620 L’utilizzo del lavoro dell’esperto

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ITALIANI INTERNAZIONALI

Doc. Titolo ISA Titolo

  ISA 700 La relazione del revisore

  ISA 701 Modifiche della relazione del revisore

  ISA 710 Dati comparativi

  ISA 720 Altre informazioni nei documenti che contengono il bilancio assoggettato a revisione

    ISA 800 La relazione del revisore per incarichi di revisione speciali

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ITALIANI INTERNAZIONALI

Doc. Titolo ISA Titolo

    ISA 1000 Procedure di conferme interbancarie

    ISA 1004 Relazioni tra autorità di supervisione sul sistema bancario e revisori esterni

1005 Considerazioni sulla revisione delle imprese ed enti minori – 2004

ISA 1005 Speciali considerazioni sulla revisione delle piccole imprese

1006 Principio sulla revisione dei bilanci delle banche – 2004

ISA 1006 Revisione del bilancio delle banche

    ISA 1010 Considerazione delle questioni ambientali nella revisione del bilancio

    ISA 1012 Revisione degli strumenti finanziari derivati

    ISA 1013 Commercio elettronico - effetto sulla revisione del bilancio

    ISA 1014 La relazione del revisore sulla conformità ai principi contabili internazionali

    ISA 2400 Incarichi per la revisione sommaria del bilancio

    ISA 2410 Esame sommario di bilanci infrannuali

    ISA 3000 Incarichi diversi dalla revisione completa o sommaria di dati finanziari storici

    ISA 3400 L’esame di informazioni finanziarie prospettiche

    ISA 4400 Incarichi per l’esecuzione di procedure concordate su informazioni finanziarie

    ISA 4410 Incarichi per la compilazione di informazioni finanziarie

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PR 100 Principi generali della revisione contabile

I principi generali a cui il revisore deve attenersi sono:- indipendenza;- integrità;- obiettività;- competenza e diligenza;- riservatezza;- professionalità;-rispetto dei principi tecnici.

Il revisore deve operare in conformità alle norme di legge, ai PR e alle raccomandazioni Consob di riferimento.Nella pianificazione e realizzazione della revisione il revisore deve mantenere un atteggiamento di “scetticismo professionale”.

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Norme EticheIndipendenza, integrità ed obiettività

Il revisore deve trovarsi in una posizione di indipendenza sia formale che sostanziale nell’esecuzione dell’incarico di revisione.L’indipendenza formale (o legale) consiste nell’insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi di legge o di regolamenti (rapporti di parentela con soci o amministratori o possesso di azioni di società clienti).L’indipendenza sostanziale (o professionale) consiste in un atteggiamento mentale indipendente nei confronti del cliente che deve essere mantenuto durante tutto l’arco dell’incarico di revisione.Sempre a tutela dell’indipendenza è stato introdotto il concetto di “network”, con definizione di “servizi proibiti”.Il revisore dovrà quindi rifiutare un incarico qualora constati la presenza di vincoli o circostanze che possano influenzare il suo giudizio ovvero situazioni che potrebbero indurre nei terzi fondati dubbi sulla sua indipendenza.

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Norme EticheIndipendenza, integrità ed obiettività

L’integrità è costituita non solo dall’onestà intellettuale, ma anche dall’agire con equità e sincerità.

L’obiettività impone al revisore di essere imparziale e libero da vincoli che possano influenzare il suo giudizio.

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Principi sull’indipendenzaAmbito di applicazione

Il requisito di indipendenza si applica:al Revisore;a coloro che si trovano in una posizione tale da poter influenzare il risultato della Revisione:i)tutte le persone che partecipano direttamente all’incarico di Revisione (vale a dire il Gruppo di Lavoro);ii)tutte le persone nell’ambito della struttura del Revisore o della sua Rete che, per qualsiasi motivo, si trovino in una posizione tale da poter esercitare un’influenza sull’attività di Revisione.

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Principi sull’indipendenza Minacce all’indipendenza

L’indipendenza del Revisore può essere compromessa da diversi tipi di minacce. In particolare, le più comuni tipologie di minacce possono essere individuate:nell’interesse personale;nell’auto-riesame;nella prestazione di attività di consulente tecnico di parte;nella familiarità;nell’intimidazione.

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Principi sull’indipendenzaMinacce all’indipendenza

Interesse personale: si verifica quando il Revisore si trova in una situazione di conflitto di interessi (per esempio un interesse finanziario diretto o indiretto nei confronti del Soggetto Sottoposto a Revisione, un'eccessiva dipendenza dai corrispettivi versati dal Soggetto Sottoposto a Revisione per servizi di Revisione e non, l’esistenza di onorari arretrati). Auto-riesame: si verifica quando il Revisore si trova nella circostanza di dover svolgere attività di controllo di dati o elementi che lo stesso o altri soggetti appartenenti alla sua Rete hanno contribuito a determinare.Prestazione di attività di consulente di parte:si verifica quando il Revisore assume funzioni di patrocinatore legale e di consulente tecnico di parte a sostegno o contro la posizione del soggetto sottoposto a revisione in una controversia.

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Principi sull’indipendenzaMinacce all’indipendenza

Confidenzialità: si verifica quando il Revisore è eccessivamente sensibile all’interesse del soggetto sottoposto a revisione e conseguentemente ciò può tradursi in un’eccessiva fiducia nei riguardi del medesimo e in una insufficiente verifica obiettiva delle sue dichiarazioni (ad esempio sia nel caso di rapporti familiari, sia di rapporti troppo protratti e troppo stretti con il personale del soggetto sottoposto a revisione).Intimidazione: si verifica quando si rilevano possibili condizionamenti derivanti dalla particolare influenza del soggetto sottoposto a revisione o inseguito a comportamenti aggressivi e minacciosi dello stesso nei confronti del Revisore

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Principi sull’indipendenza - Minacce all’indipendenza

Il livello di rischio di compromissione dell’indipendenza del Revisore va determinato con riferimento alla significatività delle suddette minacce, considerate sia isolatamente sia nel loro insieme.

In presenza di circostanze che minaccino l’indipendenza dell’attività di Revisione, il Revisore deve valutare la rilevanza delle stesse e documentare la valutazione effettuata, nonché l’esistenza di un adeguato Sistema di salvaguardia che contenga il livello di rischio entro limiti ragionevolmente accettabili.

Per Sistema di salvaguardia si intende l’insieme documentato delle procedure, delle norme di comportamento e dei provvedimenti che mirano a proteggere l’autonomia di giudizio del Revisore e a mantenere l’attività di Revisione in un contesto intelleggibile di obiettività e imparzialità.

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Principi sull’indipendenza Durata del servizio di revisione

Una eccessiva durata del servizio di revisione potrebbe far sorgere rischi di familiarità con conseguente minaccia alla indipendenza del revisore.

Con riferimento agli incarichi regolati dal TUF, esiste una limitazione temporale stabilita in nove anni dall’art. 159 comma 4: “l’incarico di revisione ha durata di nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente”.

Il PR n. 100 auspica che la rotazione del responsabile sia applicata anche nella revisione delle altre società ovvero, quando un Revisore non sia in grado di provvedere ad una rotazione del Responsabile dell’incarico, che vengano poste in essere altre misure di salvaguardia per ridurre le minacce di mancanza d'indipendenza ad un livello accettabile.

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PR 200 Obiettivi e principi generali della revisione contabile

L’obiettivo della revisione contabile è di acquisire ogni elemento necessario per consentire di esprimere un giudizio sul bilancio.

Si concretizza se, nel suo complesso, sia redatto in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni che ne disciplinano i criteri di redazione. Sebbene il giudizio del revisore incida sulla valutazione dell’attendibilità del bilancio, non rappresenta una garanzia: sul futuro funzionamento della società; sul fatto che la società sia amministrata in modo efficace ed efficiente.

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Ampiezza della revisione contabile

Per ampiezza della revisione si intende l’insieme delle procedure di revisione che il revisore ritiene necessarie, nelle varie circostanze, per raggiungere gli obiettivi di revisione.

Nello stabilire l’ampiezza della revisione il revisore deve considerare: quanto richiesto dai principi di revisione; eventuali documenti emanati dalla professione in qualità di guide pratiche (es. documenti di ricerca Assirevi).

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Norme EticheCompetenza e diligenza

La competenza professionale deve essere considerata nei suoi due aspetti: ottenimento dell’abilitazione allo svolgimento della professione attraverso adeguato titolo universitario, tirocinio professionale ed esame; aggiornamento professionale attraverso un continuo studio del revisore ed una adeguata formazione ed aggiornamento dei suoi collaboratori.

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Norme EticheCompetenza e diligenza

La diligenza professionale è intesa come l’impegno del revisore e dei suoi collaboratori ad ottemperare i propri doveri professionali ed in particolare ad osservare gli statuiti principi di revisione.

La diligenza professionale inoltre impone al revisore un’adeguata direzione del lavoro svolto dai propri collaboratori ed un costante controllo e riesame critico delle risultanze e delle conclusioni raggiunte.

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Norme eticheRiservatezza

Il revisore ha l’obbligo di mantenere riservate le informazioni sugli affari dei clienti di cui è venuto a conoscenza nel corso dell’attività professionale.

La riservatezza deve essere sempre osservata dal revisore, a meno che la divulgazione di informazioni non sia stata espressamente autorizzata dal cliente o imposta dalla legge.

L’obbligo di riservatezza si estende ai collaboratori del revisore.

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Norme EticheResponsabilità

Il revisore è responsabile del processo di formazione e dell’espressione di un giudizio sul bilancio mentre è la Direzione della società responsabile della redazione e della esposizione dei dati in bilancio.

La revisione contabile del bilancio non solleva la Direzione dalle sue responsabilità.

I responsabili della revisione ed i dipendenti che hanno effettuato l’attività di revisione contabile sono responsabili per i danni conseguenti da propri inadempimenti o fatti illeciti nei confronti della società e nei confronti dei terzi danneggiati.

La responsabilità del revisore è sia nei confronti dell’azienda oggetto di revisione che nei confronti dei terzi che subiscono un danno.

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Norme EticheResponsabilità civile (sanzioni da Mef e Consob)

La responsabilità civile del revisore subentra solamente se l’inadempienza o l’errore siano derivati dalla non applicazione od erronea applicazione degli statuiti principi di revisione.La responsabilità civile del revisore inoltre subentra solo se tale comportamento ha avuto conseguenze sulla correttezza del giudizio espresso nella relazione di revisione.

Le sanzioni possono essere: Sospensione fino a 5 anni; Revoca di uno o più incarichi; Divieto di accettare nuovi incarichi per tre anni; Cancellazione dal Registro; Sanzioni pecuniarie da 1.000 a 150.000 (500.000 EIP)

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Norme EticheResponsabilità penale

Il revisore è responsabile penalmente per: falsità nelle relazioni o comunicazioni; ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; rapporti patrimoniali illeciti con società clienti; compensi illecitamente percepiti; utilizzo o divulgazione di notizie riservate.

Le sanzioni possono essere: Arresto fino a 5 anni; Sanzioni pecuniarie da 1.000 a 200.000

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Norme EticheRapporti tra revisori

Il rapporto tra revisore precedente ed entrante deve essere improntato su basi di correttezza e collaborazione: il revisore può offrire i suoi servizi ad una società revisionata da un altro revisore ma solo su esplicita richiesta della società stessa; il revisore entrante deve informare la società della necessità di consultare il precedente revisore ed ottenere che la stessa autorizzi il precedente revisore a rendersi disponibile per la consultazione sollevandolo dall’obbligo della riservatezza.

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Norme EticheCompenso del revisore

Il revisore deve percepire un compenso adeguato all’incarico svolto.

Tale necessità è riconducibile alla necessità di mantenere un’adeguata situazione di indipendenza oggettiva nei confronti della società sottoposta a revisione contabile.

Un compenso troppo modesto è indice automatico di una non efficace attività di revisione.

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Norme EticheCompenso del revisore

L’indipendenza può essere influenzata se l’entità del compenso è tale da limitare il tempo o influenzare le qualità professionali necessarie per lo svolgimento dell’incarico. Non potranno quindi essere pattuiti incarichi in cui il compenso:sia legato al risultato della attività di revisione;sia prestabilito senza la possibilità di rivederlo a fronte di fatti straordinari che richiedano l’estensione delle procedure di revisione;

In caso di compensi ridotti per particolari situazioni (es. aziende no profit), l’onere che ne deriva dovrà essere assorbito dal revisore senza riflettersi sulla qualità del lavoro svolto.

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Ragionevole sicurezza

PR 200La revisione contabile è mirata a fornire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi; a tal fine il revisore, durante l’intero processo di revisione, raccoglie gli elementi probativi che ritiene necessari. La revisione contabile è comunque soggetta a limitazioni intrinseche che possono influenzare la capacità del revisore di identificare errori significativi.

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Ragionevole sicurezzaLimitazioni

Le limitazioni intrinseche nel lavoro di revisione possono derivare da: utilizzo di verifiche su base campionaria; limitazioni intrinseche in qualsiasi Sistema di controllo interno.

Il processo che porta alla formulazione del giudizio è caratterizzato dalla presenza di molteplici elementi soggettivi con riferimento: alla determinazione della natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione da effettuare; alla formulazione di conclusioni sulla base degli elementi probativi raccolti (es. necessità di valutare l’adeguatezza delle stime effettuate dalla direzione).

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PR 230 La documentazione del lavoro di revisione

Il revisore deve documentare con tempestività gli aspetti che costituiscono gli elementi probativi a sostegno del proprio giudizio professionale (carte di lavoro o audit file). La documentazione del lavoro ha lo scopo, anche, di dimostrare che il lavoro è stato svolto in conformità dei principi di revisione.La documentazione della revisione è utile per: assistere il team di revisione nel pianificare e svolgere la revisione; assistere i responsabili del team di revisione nell’assolvere la propria funzione di riesame in conformità al documento n. 220 “Il controllo della qualità del lavoro di revisione contabile”; permettere al team di revisione di dimostrare di aver svolto il lavoro; mantenere un archivio documentale degli aspetti ricorrenti significativi per i futuri incarichi di revisione; permettere ad un revisore esperto di effettuare controlli di qualità e ispezioni ed anche di effettuare verifiche indipendenti .

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La documentazione del lavoroLe carte di lavoro (o audit file)

La documentazione della revisione può essere formalizzata su supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo.

La documentazione include, ad esempio:programmi di revisione;analisi di dettaglio effettuate;note di commento sulle questioni emerse;riepiloghi degli aspetti significativi;lettere di conferma e di attestazione;check-list;corrispondenza (incluse le e-mail) relativa ad aspetti significativi;estratti o copia di documenti aziendali.

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La documentazione del lavoroLe carte di lavoro (o audit file)

Il revisore deve predisporre una documentazione della revisione che consenta ad un revisore esperto, che non abbia alcuna cognizione dello specifico incarico, di comprendere: la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione svolte per ottemperare ai principi di revisione e alle norme di legge e regolamenti applicabili; i risultati delle procedure di revisione e gli elementi probativi raccolti; gli aspetti significativi emersi nel corso del lavoro di revisione e le conclusioni raggiunte al riguardo. La documentazione deve, inoltre, comprendere il giudizio professionale esercitato quando ciò abbia inciso significativamente sulle conclusioni raggiunte con indicazione di:chi ha svolto le procedure di revisione ed in quali date il lavoro è stato completato;chi ha riesaminato il lavoro di revisione, in quali date e l’estensione di questo riesame.

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La documentazione del lavoroTempestivo completamento

Il revisore deve stabilire direttive e procedure per il tempestivo completamento della documentazione di revisione nella versione definitiva.Il completamento, dopo la data della relazione di revisione, risponde ad esigenze di sistemazione e non implica lo svolgimento di nuove procedure di revisione né l’elaborazione di nuove conclusioni.Modifiche alla documentazione della revisione possono essere effettuate durante la sistemazione delle carte di lavoro purché siano di natura formale.

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Le carte di lavoroConservazione e riservatezza

Il revisore deve stabilire direttive e procedure per la conservazione della documentazione della revisione.Le carte di lavoro devono essere conservate per un periodo di dieci anni.

Le carte di lavoro sono di proprietà del revisore. Il revisore deve assicurare la riservatezza e la sicurezza nella custodia delle carte di lavoro.