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Le perdite su crediti

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Ratio:

• I crediti soggiacciono a rischio inesigibilità del debitore e ciò ne influenza la valutazione ai fini del bilancio che va effettuata in modo idoneo a registrare tempestivamente situazioni di perdita per inesigibilità.

• Il legislatore è intervenuto a ridurre la discrezionalità che circonda il trattamento dei crediti introducendo disposizioni specifiche

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Disciplina base: •art.101 C.5 TUIR“…le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e

precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure

concorsuali”….c.d. CRITERIO ANALITICO

•Art. 106 TUIR“….le svalutazioni dei crediti in bilancio…sono deducibili in ciascun

esercizio nel limite dello 0,5 % del valore nominale”…c.d. CRITERIO

FORFETTARIO

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• ELEMENTI CERTI E PRECISI:

1. una perdita è definitiva se si può escludere che in futuro il

creditore riesca a realizzare la pretesa creditoria…situazione

conclamata di illiquidità finanziaria e incapienza patrimoniale,

stato di fuga-latitanza-irreperibilità del debitore.

2. Perdita definitiva a seguito di realizzo o estinzione del

credito…cessione del credito che comporta la fuoriuscita dello

stesso dalla sfera patrimoniale del creditore, transazione col

debitore che ne comporta una riduzione, atto di rinuncia al

credito

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PROCEDURE CONCORSUALI

• Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale DALLA DATA

DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO O PROVVEDIMENTO DI

LIQ.NE COATTA AMMINISTRATIVA O CONCORDATO PREVENTIVO O

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

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Modifiche legge 134/2012

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L’ART. 101 C.5 TUIR DISPONE CHE • gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad importo non > a 5.000 € per le imprese di rilevante dimensione e non > a 2.500 € per le altre imprese

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Coordinamento con art. 106 TUIR“le perdite su crediti determinate con riferimento al valore

nominale sono deducibili a norma dell’art. 101 TUIR

limitatamente alla parte che eccede l’ammontare complessivo

delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti

esercizi”….TRADOTTO: le perdite su crediti sono accertabili e

deducibili in bilancio previo utilizzo, a copertura, dell’eventuale

fondo svalutazione (ex art. 106) accantonato prudenzialmente nei

precedenti esercizi!

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DECORRENZA

• Le disposizioni di cui alla L. 134/2012 producono effetti a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della legge stessa)