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E.T.S.I. - A.A. 2013-2014 - Silvia Ceraolo 1
Silvia Ceraolo ©
Università degli Studi di Bergamo
lezioni 3, 4 , 5 e 6
CONTRATTUALISTICA
INTERNAZIONALE
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• diversità dei sistemi giuridici• fonti• legge applicabile al contratto• forma• contenuto• modelli di contratto• risoluzione delle controversie
i n t r oduz i one
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pattuizioni commerciali tra soggetti (persone
fisiche o giuridiche) situati in Paesi diversi
es. contratti di vendita di merci, di agenzia,di distribuzione, di subfornitura, di licenza, dijoint venture, ecc.
CONTRATTI INTERNAZIONALI
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• pattuizioni commerciali tra soggetti (persone
fisiche o giuridiche) situati in Paesi diversi
• es. contratti di vendita di merci, di agenzia,
di distribuzione, di subfornitura, di licenza, di
joint venture, ecc.
CONTRATTI INTERNAZIONALI
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Al mondo esistono sistemi giuridici differenti:
a) sistemi di civil law: tipico dei Paesi che si derivano daldiritto romano, si basano su testi normativi scritti (es.codice civile)
b) sistemi di common law: tipico dei Paesi anglosassoni,non si basa su testi legislativi (niente codici), bensì sudecisioni e giurisprudenza precedenti su casi analoghi
c) sistemi di diritto islamico: caratterizza i Paesi cheapplicano la shari’a, ossia la letteratura giurisprudenzialee legale interpretata secondo la letteratura sacramusulmana
d) sistemi misti
CONTRATTI INTERNAZIONALI
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• nei sistemi di civil law i contratti sono generalmentepiù sintetici, poiché in assenza di esplicitedisposizioni dei contraenti la legge chiarisce diritti edoveri delle parti e si possono definire clausolesemplicemente inserendo riferimenti ad articoli dilegge. Inoltre non è possibile pattuire diversamenteda quanto stabilito dalle norme se queste sonoimperative (=inderogabili)
• nei sistemi di common law, invece, è necessarioredigere contratti dettagliati e sono prevalenti leregole concordate tra le parti, mentre la protezioneaccordata dalla legge è solo residuale
CIVIL LAW / COMMON LAW
LE FONTI
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• nella pratica commerciale gli operatori tendono a sottovalutare ampliamente gli
aspetti contrattuali e giuridici
• in realtà negoziare, redigere e concludere contratti internazionali è più
complesso e necessita di maggiore attenzione di quanto accada negli scambi
interni a causa della diversità
– dei sistemi giuridici
– delle norme
– delle consuetudini
– del significato attribuito ai termini
• NOTA BENE: nell’Unione Europea la materia della contrattualistica non è
disciplinata da norme uniformi ⇒ anche i contratti stipulati all'interno
dell'Unione Europea sono contratti internazionali
CONTRATTI INTERNAZIONALI
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• ⇒ ci sono convenzioni internazionali chehanno stabilito regole per governare icontratti internazionali
• queste regole cercano di ovviare allamancanza di standard internazionali, che èfonte di difficoltà per le parti
CONTRATTI INTERNAZIONALI
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• Convenzione sui Contratti per VenditaInternazionale di Beni (CISG - United NationsConvention on Contracts for the International Saleof Goods) dell’Uncitral, nota come Convenzione diVienna del 1980
• Regolamento Roma 1 (Reg. 593/08/CE)• lex mercatoria = regole non scritte ma consolidate e
ufficiali, corrispondenti alla raccolta di usi econsuetudini, comportamenti e tradizioni seguite erispettate nel commercio e contesto internazionale– principi Unidroit per i contratti commerciali
internazionali– modelli di contratto, dell’ICC (International Chamber of
Commerce) e altri
L E F O N T I
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• UNCITRAL = United Nations Commission onInternational Trade Law), commissione dell’ONU perarmonizzare le regole del commercio internazionale
• UNIDROIT = Institut International pour l’Unificationdu Droit Prive, libera associazione costituita tra 63Stati
• Entrambi producono:– convenzioni, modelli e regolamentazioni applicabili in
tutto il mondo– guide legali– informazioni aggiornate su casi di legge e
sull’applicazione uniforme del diritto commerciale– assistenza tecnica agli Stati per progetti di modifica
legislativa– formazione sul diritto commerciale
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Riguarda i contratti di compravendita internazionale di benimobili e rappresenta la legge applicata per i contratti tra partidi Stati che l’hanno sottoscritta. Contiene le regole su:a) formazione del contrattob) obblighi del venditore
– consegna delle merci
– consegna dei documenti
– azioni in caso di non rispetto del contratto
c) obblighi dell’acquirente– pagamento del prezzo
– presa in carico delle merci
– azioni in caso di non rispetto del contratto
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C O N V E N Z I O N E D I V I E N N A
Non disciplina:• le vendite per uso personale, familiare e domestico• le vendite di beni all’asta, di titoli di credito e di valuta• la vendita di navi, imbarcazioni, hovercraft e aeromobili• la validità del contratto e delle singole clausole• gli effetti prodotti dal contratto sul trasferimento della
proprietà delle merci• la responsabilità del fabbricante• le garanzie in caso di mancato pagamento
⇒ ecco perché è opportuno indicare sempre la leggeapplicabile al contratto
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C O N V E N Z I O N E D I V I E N N A
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Obbligo principale del VENDITORE è consegnare la merce• nel luogo concordato (� Incoterms)• alla data pattuita o determinabile in base al contratto o a un
tempo ragionevole• con le modalità di trasporto definite nel contratto e fornendo le
informazioni e i documenti necessari al ritiro• conforme per quantità, qualità, tipo a quanto pattuito, senza
difetti, idonea all’uso e adeguatamente imballata• libera da pretese di diritto o di fatto di terzi (a meno che il
compratore non abbia consentito a ricevere la merce gravata datali diritti)
• libera da diritti sulla proprietà industriale o intellettuale secondola legge del compratore
• trasferendo la proprietà secondo quanto previsto dalla leggenazionale applicabile al contratto
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CONVENZIONE DI VIENNA
Obblighi principali del COMPRATORE sono prendere inconsegna la merce e pagare il prezzo• nell’ammontare fissato• nella valuta convenuta• con le modalità concordate (bonifico bancario, assegno,
lettera di credito, ecc)• nel tempo previsto (anticipato o contestuale o posticipato al
ricevimento della merce• nel luogo definito (banca del Paese del venditore, del
compratore o di un Paese terzo)
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CONVENZIONE DI VIENNA
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• si applica automaticamente tra parti residenti in Paesi (diversi)che l’hanno recepita (sempre che le stesse parti non indichinoespressamente una normativa nazionale di applicazione
• è comunque consigliabile richiamarla espressamente tra lenorme da applicare al contratto
• se la controparte appartiene a un Paese che non ha aderito, siapplica solo se le norme di diritto internazionale privato portanoad applicare la legge del Paese del contraente
• si può anche escluderne esplicitamente l’applicazione, ad es.scegliendo di applicare la legge di una delle parti
• in UE tutti l’hanno recepita, ad eccezione di– Malta– Portogallo– UK– Irlanda
• in extra UE ci sono Paesi anche rilevanti che non l’hannorecepita, ad es. India e Brasile
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CONVENZIONE DI VIENNA
1. Argentina2. Australia3. Austria4. Belgio5. Bielorussia6. Bosnia ed Erzegovina7. Bulgaria8. Burundi9. Canada10. Cile11. Cina12. Cipro13. Colombia14. Corea del Sud15. Croazia16. Cuba17. Danimarca18. Ecuador19. Egitto20. El Salvador21. Estonia22. Finlandia23. Francia24. Gabon25. Georgia
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CONVENZIONE DI VIENNA51. Perù52. Polonia53. Romania54. Repubblica ceca55. Russia56. Saint Vincent e Grenadine57. Serbia58. Singapore59. Siria60. Slovacchia61. Slovenia62. Spagna63. Stati Uniti d'America64. Svezia65. Svizzera66. Uganda67. Ucraina68. Ungheria69. Uruguay70. Uzbekistan71. Venezuela72. Zambia
26. Germania27. Ghana28. Grecia29. Guinea30. Honduras31. Iraq32. Islanda33. Israele34. Italia35. Kirghizistan36. Lesotho37. Lettonia38. Liberia39. Lituania40. Lussemburgo41. Macedonia (F.Y.R.O.)42. Mauritania43. Messico44. Moldavia45. Mongolia46. Montenegro47. Norvegia48. Nuova Zelanda49. Paesi Bassi50. Paraguay
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• Redazione del contratto � contratto verbale oscritto, lingua del contratto, modelli di contratto
• Individuazione della legge applicabile alcontratto � scelta della legge applicabile,efficacia della scelta della legge applicabile
• Formazione dei contratti � contenuto edefficacia
• Modi di risoluzione delle eventuali controversie� scelta tra giurisdizione ordinaria e arbitrato,scelta del foro competente
LA TABELLA DI MARCIA
FORMA DEL CONTRATTO
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• è diffusa l'opinione che per assumere un vincologiuridico sia necessario un contratto scritto
• È FALSO!!!• anche con un semplice accordo verbale si assume un
impegno giuridicamente rilevante (con la differenzache non sono perfettamente definiti tutti i vincoli cui cisi assoggetta
• trattandosi di pattuizioni internazionali è peròopportuno utilizzare sin dall'inizio la forma scritta ⇒
ridurre rischio di fraintendimenti e prevenire lecontroversie
• anche le e-mail possono essere un contratto
s c r i t t o o v e r b a l e ?
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• conviene utilizzare modelli di contrattointernazionale in versione bilingue, anchedistribuiti gratuitamente dalla Camera diCommercio
• sono soluzioni standard � adattare alle esigenzeaziendali o alle particolari esigenzedell’operazione in questione
• ove necessario avvalersi di un legale esperto incontrattualistica internazionale! (meglio prevenireche curare..)
m o d e l l i d i c o n t r a t t o
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• soluzione (apparentemente) più semplice:redigere il contratto nelle due lingue dellecontroparti attribuendo eguale validità giuridica aidue testi
• problema: difficilmente la corrispondenza tra i duetesti è perfetta
• consiglio: non far tradurre il contratto un traduttoregenerico, che difficilmente conosce la portatagiuridica dei termini e sa cogliere sfumaturerilevanti sotto il profilo legale. Meglio avvalersi diun legale esperto nelle due lingue
l i n g u a d e l c o n t r a t t o
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• se non si ha l'assoluta certezza dell'equivalenzadei due testi, meglio attribuire valore ad uno solo,possibilmente quello nella propria lingua,qualificando l'altro come semplice traduzione nonufficiale
• problema: difficilmente la controparte accetta• consiglio: ricorrere direttamente ad una lingua
"franca“ come l'inglese � ciò mette le parti sullostesso piano (almeno ove nessuna di esseappartenga ad un paese di lingua inglese..)
l i n g u a d e l c o n t r a t t o
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LA LEGGE APPLICABILE
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• Quale legge regola i rapporti tra le parti?Quella italiana? Quella del Paese dellacontroparte? Quella del Paese dove è statostipulato il contratto? Una normativainternazionale?
LA LEGGE APPLICABILE
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legge applicabile = normative applicabili al contratto
≠
foro competente= giudice chiamato ad
applicarle in caso di controversia
NOTA BENE: scegliendo il foro competente in un certo Paese non ne consegue
l’applicazione del diritto di quel Paese
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• l’applicazione di una legge piuttosto che di un'altra può incidere
sensibilmente sul contratto, per quanto non regolato dalle parti (che sarà
quindi regolato da norme diverse a seconda della legge applicabile) e anche
per la disciplina di eventuali aspetti su cui le parti hanno concordato ma che
sono soggetti a norme di carattere imperativo (quindi non derogabili)
Esempio:Un contratto stipulato con un agente di commercio francese è in scadenza el’impresa italiana non intende rinnovarlo.A seconda che si applichi la legge francese o quella italiana, l’agente ha diritto aun’indennità di clientela diversa.Per la legge francese, infatti, gli spetta una "riparazione del pregiudizio”,calcolata normalmente in due anni di provvigione.Per la legge italiana, invece, gli è dovuta un'indennità non superiore ad un annodi provvigioni (e anche meno)
LA LEGGE APPLICABILE
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• la scelta va effettuata considerando– la valutazione delle alternative– le possibilità di accordo con la controparte– la forza contrattuale– il quadro giuridico
• l’ampia autonomia contrattuale trova infatti un limitenelle norme imperative (= ad applicazione necessaria) chedevono essere attuate anche se il contratto è sottoposto auna legge stranieraEs. norme di ordine pubblico, fiscali, amministrative
LA LEGGE APPLICABILE
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• la scelta non va mai lasciata al caso• il riferimento di partenza è sempre costituito dalle
norme nazionali, quindi vi saranno per definizionedifferenti leggi (almeno quelle dei Paesi delle dueparti) potenzialmente applicabili
• non esistono norme sovranazionali sempreapplicabili
• ci sono solo le convenzioni internazionali, frutto diaccordi tra per Stati al fine di creare una normativauniforme per il commercio internazionale e validesolamente nei Paesi che le hanno sottoscritte
LA LEGGE APPLICABILE
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• se nel contratto non è indicato nulla, siapplicano le norme di dirittointernazionale privato dei singoli Paesi
• contratti commerciali comunitari: siapplica il Regolamento Roma I (Reg.CEE 593/2008)
• il Roma I uniforma tra gli Stati membrile norme di diritto internazionaleprivato
LA LEGGE APPLICABILE
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in assenza di espressa scelta delle parti, al contratto si applica (art. 3) la
legge dello Stato con cui ha il collegamento più stretto = quella del
Paese dove risiede la parte che deve effettuare la prestazione
caratteristica
ROMA I
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Eccezioni:• contratti relativi a beni immobili � legge del luogo ove è situato
il bene (lex rei sitae)• contratti di trasporto � legge del Paese in cui il vettore ha la
propria sede, se coincidente con il luogo di ricezione o diconsegna della merce o con la residenza del mittente. Altrimentilegge del luogo di consegna convenuto (� incoterms!)
TIPOLOGIA DI CONTRATTO LEGGE APPLICABILE
compravendita Paese di residenza del venditore
distribuzione Paese di residenza del distributore
Agenzia Paese di residenza dell’agente
Reg. ROMA I
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• autonomia contrattuale: in caso dicontroversie il giudice è tenuto adapplicare la normativa che è statascelta dalla parti
• universalità: il giudice europeo puòapplicare la norma di uno Statonon facente parte dell’UE
ROMA I
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• in caso di obbligazioni extracontrattuali (= che nonderivano da contratti commerciali, es. responsabilità perdanno da prodotto, ecc.) in tutti gli Stati membri adeccezione della Danimarca si applica invece il c.d.Regolamento Roma II (Reg. 864/2007)
• in caso di mancanza di scelta delle parti la leggeapplicabile è– quella del Paese in cui si verifica il danno, o in
mancanza– quella del Paese dove risiedono abitualmente sia il
presunto responsabile sia la parte lesa, o inmancanza
– quella in cui il fatto illecito presenta collegamentimanifestamenti più stretti coi Paesi di cui sopra
ROMA II
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• meglio scegliere la legge applicabile attraversoun’espressa clausola contrattuale
• scelta da compiere possibilmente prima di redigere ilcontratto, in modo da tener presente la normativa in fasedi stesura
• non c’è una legge da preferire in assoluto! Lavalutazione dipende da criteri di opportunità e,naturalmente, dalla possibilità di raggiungere un accordocon la controparte � forza contrattuale.
• possibili alternative:– legge italiana– quella del Paese della controparte– quella di un Paese terzo– la c.d. lex mercatoria = principi generali ed usi del
commercio internazionale, peraltro ancora poco definiti
LA LEGGE APPLICABILE
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LEGGE SCELTA PRO CONTRO
ITALIANA
• conosciuta o facilmente conoscibile
• standardizzazione dei propri contrattti
• può non essere accettata dalla controparte
• può non essere conveniente
PAESE CONTROPARTE
• solitamente accettata dalla controparte
• poco o per niente conosciuta• può metterci in condizioni di
svantaggio
PAESE TERZO(es. Svizzera)
• neutralità • poco o per niente conosciuta• può metterci in condizioni di
svantaggio
LEX MERCATORIA
• è per lo più compatibile con le esigenze del commercio internazionale
• poco applicata dai giudici, più dagli arbitri
• Incertezza dei contenuti perché non scritta
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LA LEGGE APPLICABILE
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• praticamente tutti gli ordinamentiriconoscono alle parti la libertà di sceltadella legge applicabile
• Eccezioni:– norme di ordine pubblico internazionale– norme di applicazione necessaria, diverse
da Paese a Paese.Es. norme a protezione della parte più debole (lavoratore,talora agente, ecc.), norme a protezione dell’imprenditoria(normative su investimenti stranieri, sui trasferimenti ditecnologia, ecc), norme a tutela di interessi pubblici (normefiscali, valutarie, antitrust, ecc.)
LA LEGGE APPLICABILE
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CONTENUTO, FIRMA
ED EFFICACIA
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a) titolob) parti stipulantic) premessed) definizioni e abbreviazionie) testo (condizioni generali + parti specifiche)
Questo è il contratto ideale e completo. Nella realtànon sempre e non tutte queste parti sono presenti,anche in considerazione del grado di complessitàdel contratto
c o n t e n u t o d e l c o n t r a t t o
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• definisce il tipo di contratto (es. di vendita, diagenzia, di distribuzione, ….)
• coerenza tra titolo e contenuto• in caso di difformità comunque il secondo
prevale sul primo
( a ) t i t o l o
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• identificate in modo corretto e univoco• utile identificare il loro ruolo nel contratto e
l’eventuale forma abbreviata con cui sonorichiamate nel seguito del contratto (es. “ilvenditore” e “il compratore”
• NOTA BENE: deve essere firmato da chiabbia il potere di farlo = legale rappresentanteo persona munita di mandato dirappresentanza (� verificare!)
( b ) p a r t i
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• descrivono le motivazioni e le finalità delleparti
• possono richiamare il contesto operativo eprecedenti accordi o prassi
• indicano che gli allegati sono parti integrali delcontratto
• NOTA BENE: se si vuole che l’introduzionesia giuridicamente vincolante per le parti ènecessario specificare che la stessa fa parteintegrante e sostanziale del contratto
( c ) p r e m e s s e
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• utili per precisare il significato di termini chepossono avere un significato non uniformenelle diverse lingue o nelle diverse legislazioni
( d ) d e f i n i z i o n i e a b b r e v i a z i o n i
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• in sintesi: condizioni generali (clausole standard) + partespecifica
• è costituito da articoli, che a loro volta possono esseresuddivisi in paragrafi e sotto paragrafi
• ogni articolo regola un aspetto (ad es. termini di consegna,ritardi di pagamento, ecc.), in particolare– caratteristiche del bene oggetto del contratto: tipologia e quantità delle
merci, tolleranze, ecc.– prezzo unitario e totale– modalità di trasporto e termini di consegna (=Incoterms)– tempi di consegna– modalità e tempi di pagamento– documentazione– durata del contratto (se applicabile)– termini di garanzia– altro (ad es. servizi post-vendita, clausole di concessione di licenze, diritti
di sfruttamento di opere dell’ingegno, clausole di riservatezza, patti di nonconcorrenza, ecc)
( e ) t e s t o / 1
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• la parte specifica serve a normare in modoparticolare il rapporto giuridico in questione
• normalmente inserite in allegati, per facilitarnela modifica
• può riguardare– casi specifici (es. legge applicabile, gestione delle
controversie, ecc)– eccezioni (es. gestione dei ritardi di consegna o di
pagamento, ecc.)– deroghe e rinunce (es. cause di forza maggiore,
ecc.)
( e ) t e s t o / 2
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1. proposta: chiara, precisa, completa ecomprensibile. Se la parte ritira la proposta dopo lal’accettazione della controparte, il primo deverifondere gli eventuali danni insorti prima che ilsecondo venisse a conoscenza del ritiro
2. negoziazione: è una fase delicata e talora puòcomportare responsabilità precontrattuale (letteredi intenti, memorandum of understanding MOU). Inogni caso le parti devono comportarsi secondo labuona fede e fornire informazioni veritiere
3. accordo: può formarsi per firma contestuale o peraccettazione (espressa o per atti concludenti) dellaproposta
FASI DELLA CONTRATTAZIONE
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• nessun problema nel caso in cui il contrattovenga stipulato contestualmente tra personefisicamente presenti nello stesso luogo
• nel caso di rapporti internazionali, il contrattoperò si forma quasi sempre a distanza
• in tal caso il consenso tra le parti si formaattraverso lo scambio di dichiarazioni tra leparti
f i r m a d e l c o n t r a t t o
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principio generale:
in un accordo a distanza il contratto si
conclude quando colui che ha fatto la
proposta ha conoscenza
dell'accettazione della controparte
(art. 1326 c.c.)
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• ⇒ in uno scambio di lettere, fax o e-mail,quando il proponente riceve la comunicazionecontenente l'accettazione
• attenzione: ciò non è valido in tutti gliordinamenti
• per la Convenzione di Vienna (artt. 14-24)regole abbastanza simili a quelle del nostrocodice civile: l’accordo è perfezionato quandol’accettazione della proposta arriva alla sedelegale (head quarter) del proponente
e f f i c a c i a d e l c o n t r a t t o
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• l'accettazione può anche manifestarsi ancheattraverso un comportamento concludente, cioè cherappresenti un’evidente adesione alla proposta
• in tal caso il contratto si perfeziona nel momento in cuil’atto materiale viene a conoscenza della controparte
• ciò è stabilito dai principi Unidroit
es: il venditore, in seguito a una generica richiesta da parte delcliente, invia un'offerta dettagliata che prevede il pagamentomediante bonifico bancario. Il compratore non accettaformalmente l'offerta, ma incarica la propria banca dipredisporre il bonifico⇒ il contratto si forma quando il venditore ha notizia della disposizione di bonifico
e f f i c a c i a d e l c o n t r a t t o
• NOTA BENE: l'accettazione deve essere conforme allaproposta
• in caso di difformità rispetto alla proposta, sarà necessariaun’ ulteriore accettazione perché il contratto si formi.
• ciò può portare a risultati indesiderati per il venditore
es. Il venditore manda una conferma d'ordine che definisce tutti gli elementi dellacompravendita (prezzo, quantità, data consegna, ecc.) e che per il resto richiama leproprie condizioni generali di vendita, stampate sul retro. Il compratore accettasenza riserve tutti i punti richiamando però le proprie condizioni generali d'acquisto.Il venditore spedisce la merce.La risposta del compratore non vale come accettazione, perché è difforme dallaproposta (per il richiamo alle proprie condizioni di acquisto) ⇒ la risposta valequindi come controproposta che il venditore ha accettato attraverso ilcomportamento concludente (spedizione della merce) ⇒ il contratto risulteràdisciplinato dalle condizioni d'acquisto del compratore
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e f f i c a c i a d e l c o n t r a t t o
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• problema: ai contratti internazionali è applicabile ilrequisito della approvazione specifica (= "doppiafirma") delle clausole vessatorie (ex art. 1341c.c.)?
• per la giurisprudenza italiana è si deve farriferimento alle norme di diritto internazionaleprivato riguardanti la forma per stabilire se sidebba applicare l'art. 1341 cod. civ. o l'eventualelegislazione straniera più permissiva
• dovrebbe in ogni caso esclusa per i contratti dicompravendita internazionale disciplinati dallaConvenzione di Vienna
e f f i c a c i a d e l c o n t r a t t o
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Criteri per stendere un buon contratto:• chiarezza: non lasciare spazi a equivoci e ambiguità• semplicità: sintassi e lessico semplice, per facilitare la
comprensione e la perfetta traduzione einterpretazione
• organicità: schema ordinato e coerente• completezza: coprire tutti i possibili punti del rapporto• giusto equilibrio: tra clausole di tutela del venditore e
del compratore• corretta formulazione
consigli per Ia redazione di contratti internazionali
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• usare contratti redatti in modo estremamente preciso, chedefiniscano ogni possibile aspetto del rapporto tra le parti
• usare frasi brevi e articoli brevi• inserire in allegati le clausole che possono variare nel tempo• inserire clausole di salvaguardia. Ad es.
– clausole di difficoltà/forza maggiore (hardship): descrivonosituazioni (ad esempio incedi, scioperi, disastri naturali, incidenti,conflitti, disordini) che potrebbero impedire l’attuazione delcontratto, determinando così il cessare dell’obbligo senza penalitàper la parte inadempiente. Importante specificare le procedure pernotificare l’insorgere di queste cause
– clausole di aggiornamento prezzi: consentono di modificare i prezzial verificarsi di specifiche condizioni
– patto di riservato dominio: consente all’esportatore di restare illegittimo proprietario dei beni fino a che gli stessi siano statiintegralmente pagati
• usare i modelli, ma adattandoli all’azienda
consigli per Ia redazione di contratti internazionali
Visto che la anche la conferma d’ordine è un contratto,inserire sempre
• contenuto
• legge applicabile (se non c’è la convenzione di Vienna – ades. India – sono problemi seri…)
• foro competente
• letto e accettato
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C O N T R A T T I
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I RECLAMI PER VIZI
DELLA MERCE
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• il compratore rileva che è stata fornita merce non conforme perquantità, tipo o qualità oppure che presenta dei difetti
• il termine per far valere il reclamo dipende dalla legge applicabile
Ripassiamo:
• nella compravendita internazionale le parti sono libere discegliere la legge applicabile
• il diritto applicabile può essere la legge italiana in materia dicompravendita o la legge del Paese della controparte o di unPaese terzo, a seconda di ciò che le parti convengono
• la legge applicabile può essere la Convenzione di Vienna se iPaesi a cui appartengono le parti l’hanno ratificata (e sempreche le parti non l’abbiano esplicitamente esclusa)
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V I Z I D E L L A M E R C E
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• per la legge italiana il termine per il reclamo è di 8 giorni dalla scopertadei vizi per merce non conforme e di 30 giorni dalla scoperta dellemancanze di qualità (questa è una garanzia ulteriore che può essereaggiunta, secondo la quale, durante un certo periodo, le merci restanoadatte al loro uso normale o a un uso speciale o conservano qualità ocaratteristiche specifiche)
• la Convenzione di Vienna, invece al pari di molti diritti nazionalistranieri, si riferisce a un periodo “breve” o “ragionevole”. Questaindeterminatezza è voluta perché è utile a valutare se il termine siacompatibile col settore merceologico e le circostanze del caso
• per la legge del Paese della controparte o per quella di un Paese terzoè necessario verificare di volta in volta cosa preveda in proposito
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• sia la Convenzione di Vienna che molte leggi nazionali concordanoperò nel prescrivere la necessità che il reclamo sia immediato in casodi vizi facilmente riscontrabili.“il compratore deve esaminare le merci o farle esaminare entro iltermine più breve possibile, come permesso dalle circostanze” (art. 38)
⇒
è necessario procedere al controllo della merce alla consegna
• è necessario notificare per scritto il vizio al venditore e concedergli untermine ragionevole per provvedere al rimedio
• se è difficile conservare il prodotto per il periodo sufficiente apermettere la verifica del vizio, è necessario rivolgersi al tribunale perchiedere un accertamento tecnico preventivo
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Se il venditore è inadempiente (merci difettose, in ritardo, ecc)secondo la Convenzione di Vienna il compratore puòchiedere i seguenti rimedi:
a. adempimento del contratto
b. sostituzione della merce (art. 46) ma :⇔– il vizio di conformità costituisce una violazione essenziale (es.
fornitura di prodotto totalmente diverso, mancata riparazione orifiuto esplicito di procedervi, ripetuti inutili tentativi di riparazione,tempi estremamente lunghi per la riparazione, ecc.)
– se tale sostituzione è chiesta nel momento della denuncia del viziodi conformità o entro un termine ragionevole dalla denuncia
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c. riparazione della merce ove ciò sia appaia ragionevoletenuto conto di tutte le circostanze
d. risolvere il contratto ⇔ dimostra che l’inadempimento delvenditore costituisce una violazione essenziale. Larisoluzione del contratto, una volta dichiarata, comporta ilvenir meno del diritto di tornare a richiederel’adempimento
e. riduzione del prezzo (art. 50) in caso di non conformitàdella merce ma ⇔ il venditore non rimedia al difetto
f. risarcimento del danno (art. 45) = danno emergente +lucro cessante
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• è consigliabile indicare nel contratto la procedura per i reclami• dato che i termini previsti per il reclamo sono indeterminati sia
nella Convenzione di Vienna sia nel diritto interno di molti Paesi,è consigliabile che il contratto indichi esplicitamente i tempi entrocui deve essere proposto il reclamo
• è consigliabile indicare nelle istruzioni relative al prodotto qualisono le norme di corretto uso e manutenzione del prodotto; avolte, infatti, vi è incertezza sulle responsabilità in caso di vizidovuti a errata manutenzione o a un utilizzo improprio
• secondo la giurisprudenza prevalente il venditore può fissare deimassimali al risarcimento del danno per vizi del prodotto, acondizione che la limitazione non riguardi il caso diresponsabilità civile per danni alle persone o non si traduca in unindennizzo simbolico o irrisorio
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V I Z I D E L L A M E R C E
• la questione della verifica dei vizi della merce è diversadalla garanzia (legale o contrattuale) sulla stessa
• responsabilità del fabbricante per prodotti difettosi o checausino danni
• è regolata dalla legge del singolo Stato, senza possibilità dideroga
• in alcuni Paesi, es. USA, la protezione del consumatore(contraente debole) è molto forte
• nel ns caso, normativa di derivazione comunitaria• è consigliabile stipulare apposite coperture assicurative
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RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE
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RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE
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in caso di controversie con la controparte, chi
è chiamato a risolverle? L'autorità giudiziaria
italiana? Quella di un Paese straniero?
Oppure uno o più arbitri?
risoluzione delle controversie
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• accordarsi preventivamente sullemodalità di risoluzione delle eventualicontroversie è uno dei migliori modi perprevenirle
• ottenere adempimento della parteinadempiente ed eventuale risarcimentodel danno
• scelta del sistemaa) giurisdizione ordinaria (= tribunale)b) arbitrato internazionale (=privati)
risoluzione delle controversie
• in ambito internazionale ricorrere in tribunaleè più complicato per l'esistenza di sistemigiurisdizionali statali diversi e pococoordinati tra di loro
• è la scelta del foro competente– attribuire la controversi ad un giudice che
altrimenti non l’avrebbe– escludere la competenza di altri giudici
• non esiste una scelta valida per tutte leoccasioni
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g i u r i s d i z i o n e o r d i n a r i a
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• l'esportatore solitamente ha interesse a portare lacontroparte davanti ai propri giudici. Ragioni logistiche edi efficacia
• non è detto però che sia la scelta migliore, per celerità eaffidabilità
• tale scelta però presuppone che la sentenza italiana siariconosciuta nel Paese della controparte. Il che nonsempre accade!Ad es. negli USA i giudici dei singoli Stati tendono a nonconsiderare le sentenze emesse da qualsiasi Paese diversodagli USA
• ⇒ bisognerà innanzitutto valutare se conviene agiredavanti ai giudici del Paese della controparte (con ilvantaggio di ottenere un provvedimento direttamenteefficace)
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g i u r i s d i z i o n e o r d i n a r i a
Possibilità di riconoscimento della sentenza italiana:
I. Paesi UE (Reg. 44/2001/CE) e Paesi che hanno siglato con l’UE la Convenzione di Lugano del 2007 (= Svizzera, Danimarca, Norvegia e Islanda) � facile riconoscimento delle sentenze ⇒ IT
II. Paesi che hanno sottoscritto accordi bilaterali sulriconoscimento delle sentenze ⇒ valutare caso per caso
III. altri Stati: Paese terzo (a meno che la controparte nonpossieda qui beni su cui rivalersi). Alternative:– scegliere l’arbitrato oppure– agire in IT ma ⇔ la strategia è difensiva (= l’impresa italiana tema
al massimo un'azione della controparte ma non prevede di avere necessità di agire). Es. vendita con pagamento anticipato
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g i u r i s d i z i o n e o r d i n a r i a
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• consiglio: se possibile (forza contrattuale) nonindicare espressamente quale foro competente lasede della controparte, perché ove ciò fosseconveniente, è sempre fattibile: praticamente tuttigli ordinamenti lo consentono anche in assenza diun’apposita clausola espresa
• Indicare nel contratto il tribunale cui sarannodevolute eventuali controversie permette di:– attribuire la competenza ad un giudice che altrimenti
non l’avrebbe– escludere la competenza di tribunali potenzialmente
più favorevoli alla controparte
F O R O C O M P E T E N T E
• l'indicazione del foro competente comportaautomaticamente l’esclusione della competenza di ognialtro giudice (art. 23 del Regolamento e della Convenzionedi Lugano)
• l'eventuale deroga del foro è efficace anche nei casi in cuiessa sarebbe vietata dalla legge di uno Stato aderente allaConvenzioneEs. la legge belga stabilisce la competenza esclusiva e inderogabile dellagiurisdizione nazionale per le controversie relative a concessionari di vendita consede in Belgio.⇒ la clausola del contratto di concessione che devolve le controversie al tribunaleitaliano è perfettamente valida ed efficace e opponibile al giudice belga(ciò non accadrebbe per una clausola arbitrale..)
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F O R O C O M P E T E N T E
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• consiglio: è possibile anche inserire clausole “miste”Esempio:“Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o allo stessocollegata sarà di esclusiva competenza del Foro di Bergamo.In deroga a quanto testé stabilito, il fornitore ha comunque facoltà di agiredavanti al giudice competente presso la sede del cliente”
• la clausola di deroga del foro competente deve essereespressa in forma scritta (artt. 23.1 del Regolamento edella Convenzione di Lugano)
• ⇒ l'eventuale clausola di deroga del foro contenutain condizioni generali della controparte non saràopponibile all'esportatore italiano ove queste sianoaccettate attraverso un comportamento concludentee non con una risposta
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F O R O C O M P E T E N T E
• è uno dei c.d. metodi alternativi di risoluzione delle controversie(ADR = Alternative Despute Resolution)
• consiste nel devolvere le eventuali controversi a una o più(meglio) persone terze indipendenti, che si pronunciano tramiteun lodo
• utile quando è necessaria anche una competenza tecnica, èriservato (il lodo non è pubblico come una sentenza)
• normalmente anche più rapido ma anche più costoso (si devonoremunerare anche gli arbitri oltre agli avvocati) � consigliato percontratti di un certo valore
• alcune Camere arbitrali hanno predisposto procedimenti diarbitrato rapido a costi ridotti in caso di controversie di modicovalore
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A R B I T R A T O ( c e n n i )
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• la scelta dell’arbitrato avviene tramite inserimento nelcontratto di una clausola compromissoria ⇔ il Paese dellacontroparte ha aderito alla Convenzione di New York del1958 per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenzearbitrali
• il lodo è un atto esecutivo
• arbitri ad hoc (= appositamente nominati dalle parti,solitamente per motivi di natura tecnica) o istituzionali(Camere arbitrali)
• le Camere arbitrali sono spesso costituite presso gli enticamerali: spessi la Camera di Commercio Internazionale diParigi (CCI) e quelle di Paesi di alta tradizione commerciale(Milano, Amsterdam, Londra, Zurigo, ecc)
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A R B I T R A T O ( c e n n i )
com’è la situazione?
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• sondaggio condotto aottobre 2012 daNewsmercati
• campione: 301 imprese• la grande maggioranza (207
aziende) utilizza uncontratto scritto che regolaanche la legge applicabile, ilforo competente, le clausoleIncoterms® 2010
• 90 aziende usano uncontratto base in cuispecificano solo prezzo,quantità e data di consegna
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i n u m e r i
68,77%
29,90%
1,33%
contr. completo contr. base altro
Lingua utilizzata perla redazione delcontratto:• 183 intervistati
utilizzano l’inglese• segue la versione
bilingue con 84preferenze
• poi l’italiano con31aziende
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i n u m e r i
60,8%
27,9%
10,3% 1,0%
inglese bilingue italiano altro
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Legge applicabile:• ben 144 aziende
utilizzano sempre la legge italiana perché la conosco meglio
• 116 valutano a seconda del paese di residenza della controparte
• e gli altri 41?
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i n u m e r i
47,8%
38,5%
13,6%
legge italiana caso per caso altro
Convenzione di Vienna del 1980:• la conoscono
pienamente solo 87 intervistati
• 91 dichiarano di conoscerla solo in parte
• ben 133 dichiarano di non conoscerla affatto
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i n u m e r i
28,9%
30,2%
40,9%
conosce così e così non conosce
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RIPASSIAMO:
IL CONTRATTO DI
COMPRAVENDITA
INTERNAZIONALE
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• cessione di beni tra soggetti residenti in Paesi diversi• ci occupiamo in particolare di compravendita di beni
mobili, di consumo o strumentali che siano• è la forma contrattuale più diffusa negli scambi
internazionali• l’essenza del contratto è la volontà di una parte
(venditore) di cedere dietro corrispettivo la proprietàdi un bene e la corrispondente volontà dell’altra parte(compratore) di acquisirla dietro pagamento delprezzo
• comporta una serie di difficoltà e incertezze a causadella diversità dei sistemi giuridici e quindi dellenorme che regolano il contratto
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• non è necessario aver sottoscritto – o anche soloscritto – un contratto perché ci sia un vincolocontrattuale tra le parti
• se il contratto è solo verbale, il vincolo esistecomunque, con l’aggravante che restanoindeterminate le regole alle quali le parti sisottopongono � elevato rischio di potenzialicontroversie
• in assenza di forma scritta, per comprovarel’esistenza del vincolo sono sufficienti:– corrispondenza (lettere, fax, e-mail) sui vari aspetti del
rapporto commerciale (offerta, ordine, modo e termine dipagamento, modo e termine di consegna, ecc.)
– atti concludenti (spedizione delle merci, ritiro delle merci,pagamenti, ecc)
COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE
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• meglio adottare la forma scritta e adattare uno deimodelli di contratto disponibili
• clausole generali + clausole specifiche• un buon contratto scritto è il miglior modo per
minimizzare il rischio di future controversieinternazionali
• il contratto si perfeziona attraversoa) propostab) negoziazionec) accordo
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• per ovviare in parte all’incertezza giuridica e fornire principi dibase uniformi (soprattutto tra common law e civil law)l’Uncitral ha emanato la Convenzione di Vienna del 1980, invigore in Italia dal 1° gennaio 1988
• pone criteri più elastici rispetto alle legislazioni nazionali (es.termini per vizi sulla merce) per potersi applicare in tutti iPaesi sottoscrittori
• sancisce la aspetti relativi alla formazione del contratto e gliobblighi di base del venditore (= consegnare la merce) e delcompratore (= prendere la merce in consegna ed effettuare ilpagamento)
CONVENZIONE DI VIENNA
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• per gli Stati che l’hanno sottoscritta funge da legge nazionaleper i contratti di compravendita internazionale ⇒ N.B. : siapplica automaticamente tra contraenti residenti in Paesisottoscrittori (lex specialis), a meno che gli stessi laescludano
• non è autosufficiente = non norma tutti gli aspetti del rapportocommerciale (v. esclusioni) ⇒ indicare sempre la leggeapplicabile per le materie non coperte dalla Convenzione (eancor di più se questa non si applica)
• http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html
CONVENZIONE DI VIENNA
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• quella eventualmente indicata espressamente dalle parti
• se nel contratto non è indicato nulla
– si applicano le norme di diritto internazionale privato dei singoliPaesi
– contratti commerciali comunitari: si applica il Regolamento Roma I(Reg. CEE 593/2008) ⇒ legge del Paese del venditore
LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
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• il consenso tra le parti si perfeziona quando (art. 14Conv.)a) la richiesta del compratore di acquisire i beni dal
venditore sia sufficientemente determinata (tipologia,quantità e prezzo) e indichi la volontà di sentirsivincolato all’acquisto in caso di accettazionedell’ordine da parte del venditore
b) l’accettazione del venditore sia esattamente conformealla richiesta
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Un buon contratto• è chiaro: per prevenire interpretazioni diverse delle parti• è comprensibile: usa termini che non si prestino a significati
ambigui• è coerente: perché la disposizione organica degli articoli ne
facilita la comprensione e condivisione• è equilibrato: non eccessivamente sbilanciato a favore di
una delle parti, che devono avere pari interesse a rispettarlo• è completo: regola il più possibile i diversi punti del rapporto
commerciale (compresi legge applicabile e risoluzione dellecontroversie), in particolare per Paesi di common law
• è corretto nella formulazione delle clausole
COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE
Domande?
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