27 novembre 2013 285589 fasc. 9.11/2010/729 Citare sempre ... 2013.pdf · Sono fatte salve tutte le...
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27 novembre 2013
285589 fasc. 9.11/2010/729Citare sempre il fascicolo nelle eventuali risposte
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Oggetto: SIFEME S.a.s di Sciannamea Carmelina e C. con sede legale e impianto in Trezzano sul Naviglio
(MI) - Via Treves n. 84.
Autorizzazione Provincia di Milano R.G. n. 7727 del 24.07.2013.
Verifica rispondenza impianto realizzato al progetto approvato.
Nulla osta inizio attività.
A seguito della comunicazione di fine lavori presentata dall'Impresa in oggetto, in data 15.10.2013 (prot.
provinciale n. 250176), come previsto al punto 3., dell'autorizzazione provinciale R.G. n. 7727 del 24.07.2013,
in data 13.11.2013 si è provveduto ad effettuare sopralluogo per la verifica della conformità dell’impianto al
progetto approvato e autorizzato. Il sopralluogo si è svolto alla presenza del legale rappresentante Sig.ra
Sciannamea Carmelina, del Direttore Tecnico Sig. Sciannamea Enzo e del consulente Dott. Odelli Adamo.
Da quanto è stato possibile verificare nel corso del sopralluogo, in riferimento all'autorizzazione in
oggetto e delle precisazioni fornite dalla Società, per gli elementi a vista dell’impianto, lo stesso si presenta
realizzato conformemente al progetto approvato con provvedimento di R.G. n. 7727 del 24.07.2013.
Durante il sopralluogo si è riscontrato che la Società in oggetto ha installato l'impianto di distributore di
carburante ad uso privato, per il quale non ha ancora ottenuto l'autorizzazione rilasciata dal Comune di
Trezzano sul Naviglio; si fa presente che tale attrezzatura non potrà essere utilizzata fino all'ottenimento della
predetta autorizzazione.
Si ricorda infine che dal I° gennaio 2014 dovrà essere applicato il Regolamento (UE) n. 715/2013,
recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti (End of Waste);
pertanto la SIFEME S.a.s di Sciannamea Carmelina e C., entro tale data, per proseguire il recupero delle
tipologie di rifiuti individuate dal sopraccitato Regolamento, dovrà dotarsi di un sistema di gestione attestato
da idoneo organismo di certificazione ai sensi della predetta regolamentazione comunitaria per continuare ad
ottenere materiali di rifiuti di rame che cessano la qualifica di rifiuto.
CONCLUSIONI
Per quanto rilevato e sopra esposto l’impianto in oggetto dell’Impresa SIFEME S.a.s di Sciannamea
Carmelina e C., sito in Trezzano sul Naviglio (MI) - Via Treves n. 84. è stato realizzato conformemente al
progetto approvato ed autorizzato con provvedimento provinciale R.G. n. 7727 del 24.07.2013.
Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali
C.so di P.ta Vittoria, 27 – 20122 Milano. tel: 02 7740.3763/3807 pec: [email protected]
Responsabile del procedimento: P.I. Piergiuseppe Sibilia, tel: 02 7740.6265, email: p.sibilia @provincia.milano.it
Pratica trattata da: Geom. Giovanni Falzone, tel: 02 7740.3852, email: g.falzonei @provincia.milano.it
19 novembre 2013
285589 fasc. 9.11/2010/729
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Si dà atto che il presente verbale di sopralluogo non costituisce a nessun titolo certificato di collaudo delle
opere e attesta esclusivamente la realizzazione di quanto previsto al progetto approvato ed autorizzato e la
corrispondenza dello stesso ai disegni presentati ed allegati al provvedimento autorizzativo.
Sono fatte salve tutte le autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri Enti ed Organismi.
I TECNICI
Geom. Giovanni Falzone Dott.ssa Tiziana Luraschi
visto:
IL RESPONSABILE SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
P.i. Piergiuseppe Sibilia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
Area Qualità dell'Ambiente ed Energie
Rifiuti e Bonifiche
Autorizzazione Dirigenziale
Raccolta Generale n.7727/2013 del 24/07/2013 Prot. n.189855/2013 del 24/07/2013
Fasc.9.11 / 2010 / 729
Oggetto: Sifeme s.a.s. di Sciannamea Carmelina e C. con sede legale in Comune
di Trezzano sul Naviglio (MI) - via Treves n. 84. Approvazione del
progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto da ubicarsi
in Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) - Via Treves n. 84, nonché
all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero di
materia (R3), deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non
pericolosi. Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Visto il D. Lgs del 3 aprile 2006 nr. 152 e ss. mm. e ii. "Norme in materia ambientale";
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii., testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, in particolare gli artt. 19, 48 e 107, lett. f);
Vista la L. 241/90 e ss. mm. e ii.;
Vista la L.R. del 12 dicembre 2003 nr. 26 e ss. mm. e ii. "Disciplina dei sevizi locali di interesse
economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del
sottosuolo e di risorse idriche";
Vista la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE, come
modificata dalle Decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE;
Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 24/03/2006;
Visto il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in
particolare l'art. 23;
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Richiamati gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia in materia di attribuzioni di competenza
dei dirigenti;
Richiamato il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai
documenti approvato dal Consiglio provinciale il 19/12/2011, n. R.G. 54/2011 atti n.
198340\1.1\2010\1;
Visti gli articoli 32 e 33 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi
(approvato dalla Giunta Provinciale con del n. 23855/2685/97 del 13/02/2002, e ss. mm. e ii.);
Richiamato il comma 5 dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni della Provincia di
Milano approvato con D.C.P. n. 15/2013;
Richiamate:
- la D.G.R. 6 agosto 2002 n. 7/10161 "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative
documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.lgs. 22/97 da presentare
per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e
determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
- la D.G.R. 19 novembre 2004 n. 7/19461 "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie
a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti
operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e
successive ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn.45274/99 e 5964/01”;
- la D.G.R. n. 8882 del 24/4/2002 avente per oggetto: "Individuazione dei criteri per la
determinazione dell’importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti
l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero
e smaltimento di rifiuti speciali";
Premesso che:
- l'impresa Sifeme s.a.s. di Sciannamea Carmelina & C. (già Sifeme s.a.s. di Sciannamea Sabino)
con sede legale in Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) - Via Treves n. 84 - esercita
nell'impianto in Comune di Trezzano sul Naviglio - Via Treves n. 84 - attività di messa in
riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi in regime di procedura semplificata di cui
all'iscrizione MI00671 del 13.02.2013;
- l'impresa è altresì titolare, all'interno del medesimo impianto di Via Treves n. 84, di
un'autorizzazione all'esercizio dell'attività di messa in riserva, demolizione, recupero e
rottamazione di veicoli a motore con i provvedimenti di seguito riportati, ad oggi scaduti:
- Disposizione Dirigenziale Racc. Gen. n. 8232/2003 del 26.09.2003: "Ditta Sifeme s.a.s. con
sede legale ed insediamneto in Trezzano sul Naviglio - Via Treves n. 84. Rinnovo
dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, demolizione, recupero e
rottamazione di carcasse di veicoli a motore, di cui alla D.G.R. n. 34605 del 13.02.1998 come
modificata ed integrata con D.G.R. n. VII/5965 del 2.08.2001";
- Disposizione Dirigenziale Racc. Gen.n . 1800/2005 del 22.02.2005: "Approvazione del
progetto di adeguamento, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 209/03 alla ditta Sifeme s.a.s. con sede
legale ed impianto in Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) - via Treves n. 84";
Atteso che con istanza acquisita agli atti provinciali in data 26.06.2008 con prot. gen. n. 154649
la società Sifeme s.a.s. di Sciannamea Sabino ha avanzato richiesta di rinnovo della Disposizione
Dirigenziale Racc. Gen. n. 8232/2003 del 26.09.2003 e s.m.i.;
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Richiamata la nota provinciale prot. n. 192136 del 12.08.2008 con la quale è stato comunicato
l'avvio del procedimento, come previsto dagli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., e sono stati
richiesti i pareri agli Enti competenti (Comune, ARPA e ASL) nonché documentazione
integrativa all'impresa;
Preso atto del fatto che:
- ASL con nota acquisita agli atti il 25.08.2008 con prot. gen. n. 195639 ha chiesto all'impresa
documentazione tecnica integrativa al fine di poter esprimere il parere di competenza;
- l'impresa con nota acquisita agli atti il 6.10.2008 con prot. gen. n. 227713 ha fornito riscontro a
quanto richiesto da ASL;
- ASL con nota acquisita agli atti il 15.10.2008 con prot. gen. n. 236297 ha dichiarato che "
trattandosi di rinnovo, per quanto di competenza di questa U.O.C., si esprime parere
favorevole...con prescrizioni..";
- ARPA con nota acquisita agli atti il 21.10.2008 con prot. gen. n. 240178 ha comunicato le
risultanze del sopralluogo effettuato in data 23.09.2008 presso l'impianto di Via Treves n. 84;
Richiamate la nota provinciale prot. gen. n. 53755 del 6.03.2009, le note dell'impresa Sifeme
s.a.s. acquisite agli atti il 2.02.2009 con prot. gen. n. 24410 e il 21.04.2009 con prot. gen. n.
92722 ed infine la nota provinciale prot. gen.n. 119618 del 22.05.2009;
Vista la nota acquisita agli atti il 17.12.2009 con prot. gen. n. 270597, con la quale l'impresa
Sifeme s.a.s. ha presentato richiesta di "modifica dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto
sito in Via Treves n. 84 - Trezzano sul Naviglio di cui al provvedimento n. 158/2003 del
26.09.2003";
Rilevato che l'impresa Sifeme s.a.s. in relazione alla medesima istanza, con nota pervenuta il
17.12.2009 con prot. gen. n. 270591, ha presentato in via preliminare presso la Provincia di Milano
richiesta di "verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA" ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i;
Dato atto che dall'esame della documentazione presentata in allegato alla citata istanza è emerso
che la variante richiesta consiste in:
- rinuncia all'attività di autodemolizione di cui alla Disposizione Dirigenziale Racc. Gen. n.
82342/2003 del 26.09.2003 (viene richiesta solo l'operazione R13, R4 su carcasse già bonificate
CER 160106);
- integrazione nella stessa autorizzazione dell'attività oggetto della comunicazione di cui
all'Iscrizione MI00671 del 13.02.2013;
- eliminazione di alcune tipologie di rifiuti autorizzati in regime semplificato e inserimento di
nuovi codici CER;
Visto che, essendo ormai la Disposizione Dirigenziale Racc. Gen. n. 82342/2003 del 26.09.2003
scaduta e comportando l'oggetto dell'istanza di variante una vera e propria riorganizzazione
dell'attività e dell'impianto, la Provincia con nota prot. gen. n. 97484 del 14.05.2010 ha avviato un
nuovo procedimento di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e
recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto di Trezzano sul Naviglio - Via
Treves n. 84, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06";
Considerato che con la stessa nota prot. gen. n. 97484 del 14.05.2010 è stata convocata
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Conferenza di Servizi, ai sensi del sopra citato art. 208 del D.Lgs. 152/06, per il giorno 26.05.2010
finalizzata all'esame di tale istanza;
Vista la nota acquisita agli atti il 17.05.2010 con prot. gen. n. 98956 con cui è stata comunicata la
variazione della ragione sociale da Sifeme di Sciannamea Sabino & C. s.a.s. a Sifeme s.a.s di
Sciannamea Carmelina & C.;
Vista la "Relazione tecnica d'istruttoria" provinciale del 18.05.2010 in atti 9.11/2010/729
da cui risulta che "per la realizzazione del progetto e per l'autorizzazione all'esercizio
dell'impianto in oggetto non è necessario l'espletamento della procedura di V.I.A.
regionale" ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..;
Richiamata la nota acquisita agli atti il 19.05.2010 con prot. gen. n.100495 con cui ASL ha
espresso parere favorevole in merito all'istanza di autorizzazione con la seguente
prescrizione: "documentare/garantire il rispetto dell'art. 3.11.6 R.L.I. vigente (n. servizi
igienici e dimensione spogliatoio) e se del caso adeguando la dotazione attualmente
disponibile in relazione al n. del personale contemporaneamente presente nell'impianto",
fermo restando il rispetto delle normative in materia di igiene dei luoghi di lavoro e di
sicurezza dei lavoratori;
Preso atto del fatto che, come risulta dal verbale agli atti:
- nel corso della Conferenza di Servizi del 26.05.2010 la Provincia di Milano ha richiesto
all'impresa di fornire documentazione tecnica integrativa nonchè chiarimenti in ordine alla
gestione dell'attività e, preso atto della modifica della ragione sociale dell'impresa, di presentare
la nuova documentazione di rito relativa al nuovo rappresentante legale;
- la Conferenza si è così conclusa: "Si dà atto che la Conferenza è andata deserta in quanto
nessuno degli Enti convocati si è presentato. La Provincia ha comunque chiesto documentazione
integrativa all'impresa";
Richiamata la nota provinciale prot. gen. n. 112622 del 8.06.2010 con la quale è stato inviato il
verbale di conferenza di servizi del 26.05.2010 agli enti assenti, sollecitando nel contempo
ARPA e Comune di Trezzano sul Naviglio ad esprimere il parere di competenza;
Preso atto del parere favorevole espresso dal Comune di Trezzano sul Naviglio con nota
acquisita agli atti provinciali il 23.06.2010 con prot. gen. n. 123192;
Viste :
- la nota prot. gen. n. 141567 del 21.07.2010 con la quale la Provincia ha sollecitato ARPA ad
esprimere il parere in merito all'istanza di nuova autorizzazione;
- la nota acqusita agli atti il 27.07.2010 con prot. gen. n. 145238 con cui l'impresa Sifeme s.a.s.
ha fornito ricontro alle richieste formulate in sede di Conferenza di Servizi del 26.05.2010;
Preso atto della nota acquisita agli atti il 2.11.2010 con prot. gen.n. 198133 con cui ARPA ha
riferito le risultanze del soprrallugo effettuato presso l'impianto di Via Treves n. 84 il primo
settembre 2010 e ha espresso "parere genericamente favorevole a questa scelta di
razionalizzazione e semplificazione";
Richiamate la nota provinciale prot. gen. n. 21857 del 9.02.2011, le note dell'impresa Sifeme
s.a.s. acquisite agli atti il 16.03.2011 con prot. gen. n. 46386, il 3.05.2011 con prot. gen. n. 78227
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e il 10.05.2011 con prot. gen. n. 78227 e la nota provinciale prot. gen. n. 121511 del 19.07.2011;
Preso atto della nota prot. 10726 del 25.01.2012 con cui ARPA ha confermato il "parere
favorevole a questa scelta di razionalizzazione e semplificazione";
Richiamate le note acquisite il 4.07.2013 con prot. gen. n. 171375 e con prot. gen. n. 172771 e
la nota acquisita il 19.07.2013 con prot. gen. n. 186097 con cui l'impresa Sifeme s.a.s. ha
trasmesso documentazione integrativa;
Preso atto che le caratteristiche dell'impianto, le operazioni ivi effettuate, i tipi ed i quantitativi
di rifiuti trattati sono riportati nell'allegato tecnico provinciale datato 3.07.2013 che costituisce,
quale “all. A”, parte integrante del presente provvedimento;
Ritenuto che, sulla base di quanto sopra indicato, sussistono i presupposti per procedere alla
conclusione del procedimento con l’approvazione del progetto e l’autorizzazione alla
realizzazione di un impianto da ubicare nel Comune di Trezzano sul Naviglio (MI), via Treves n.
84, nonché all’esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero di materia ( R4) e
deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.
152/2006 e smi, come da richiesta avanzata dalla società Sifeme s.a.s. di Sciannamea Carmelina
& C. con sede legale nel comune di Trezzano sul Naviglio (MI), via Treves n. 84;
Determinato, ai sensi della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461, l'ammontare totale della garanzia
finanziaria che la società Sifeme s.a.s. di Sciannamea Carmelina & C. deve prestare a favore
della Provincia di Milano in € 33.134,892 come di seguito specificato:
R13 rifiuti non pericolosi 376 mc x € 176,62 (10%) € 6.640,912*
R13/D15 rifiuti non pericolosi 30 mc x € 176,62 € 5.298,60
R4 rifiuti non pericolosi 9.000 t/anno € 21.195,38
Totale € 33.134,892
*si ricorda che l'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva dei rifiuti è
subordinata al loro avvio a recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto;
Determinato in € 1.086,04 l'importo per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in
base ai criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla D.G.P. n.
0132194 del 23.10.2002 ed aggiornata con D.G.P. n. 583 del 28/7/2008 e s.m.i. e dato atto che la
parte ha già provveduto al versamento, inviando copia della ricevuta di versamento con nota
pervenuta al prot. gen. n. 101043 in data 19.05.2010;
AUTORIZZA
l'approvazione del progetto e la realizzazione di un impianto da ubicare nel Comune di Trezzano
sul Naviglio (MI), via Treves n. 84, nonché l’esercizio delle operazioni di messa in riserva
(R13), recupero (R4) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi
dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi, così come richiesto dall'impresa Sifeme s.a.s. con sede
legale in Trezzano sul Naviglio (MI) - via Treves n. 84, per i motivi esposti in premessa che si
intendono espressamente richiamati, alle condizioni e con le prescrizioni contenute nell'Allegato
A, datato 3.07.2013 , che si unisce al presente provvedimento ed alle condizioni/prescrizioni
sotto indicate:
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1. l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del D.L.vo n. 152 del 2006, e s.m.i.,
ha durata pari a dieci anni dalla data di emanazione del presente provvedimento e pertanto avrà
scadenza il 24.07.2023; la relativa istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta
giorni prima della scadenza della stessa;
2. il presente provvedimento decadrà automaticamente qualora la società Sifeme s.a.s. non inizi i
lavori di allestimento dell’impianto autorizzato con il presente atto, dandone comunicazione alla
Provincia di Milano, entro un anno dalla data di approvazione del provvedimento stesso e non
completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali entro tre anni dalla medesima data;
3. il progetto deve essere realizzato conformemente a quello approvato e l'esercizio delle
operazioni autorizzate può essere avviato solo successivamente alla comunicazione di
ultimazione dei lavori, con allegata perizia giurata descritta nell’All. A punto 2.2, che la società
istante deve trasmettere alla Provincia, al Comune, all'A.S.L. ed all'A.R.P.A. territorialmente
competenti, ed una volta ottenuto da parte della Provincia di Milano l'attestazione di
corrispondenza contestualmente all'accettazione della garanzia finanziaria; l’esercizio dell’
attività è, altresì, subordinato all’acquisizione dell’autorizzazione allo scarico in fognatura, del
CPI e dell’autorizzazione all’emissione in atmosfera;
4. l'iscrizione MI00671 del 13.02.2013 al Registro delle Imprese che effettuano il recupero dei
rifiuti ai sensi dell'art. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 cessa di efficacia alla data dell'avvio
dell'esercizio dell'attività autorizzata con il presente provvedimento, previo nulla osta a seguito
di verifica di conformita' dell'impianto al progetto autorizzato;
5. il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti pericolosità o
dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso,
fermo restando che la società istante è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più
restrittive che dovessero essere emanate;
6. l’attività svolta dall’impresa è comunque soggetta, per le varie casistiche di riferimento, alle
disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di
assicurare la tracciabilità dei rifiuti e la loro corretta gestione mediante il rispetto dei seguenti
obblighi:
- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all’
art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo
193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali, fino alla
completa operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
- iscrizione al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e
188-ter del d.lgs. 152/06 e al d.m. 18.02.2011, n. 52 e, dalla data di completa operatività dello
stesso, attuazione degli adempimenti e delle procedure previste da dette norme;
- iscrizione all’applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18 comma
3 della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale
sui rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla
D.G.R. n. 2513/11;
- qualora l'attività dell'impresa rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al D.P.R. 11 luglio
2011 n. 175 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo
all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e
che modifica le direttive 91/689/CE e 96/61/CE, il gestore dovrà presentare al registro nazionale
delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e
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tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con
la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n.
166/2006;
7. l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la
società ottemperi alle disposizioni del presente atto autorizzativo, nonché adottare, se del caso, i
provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i.; per tale attività la
Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i., può avvalersi
dell'A.R.P.A. competente per territorio;
8. in fase di realizzazione dell'impianto nonché di esercizio, le varianti progettuali dovranno
essere preventivamente autorizzate dalla Provincia di Milano, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs.
152/06;
9. le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e
dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo
conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma
12, del D.L.gs n. 152 del 2006, e s.m.i.;
10. sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative,
nonchè le disposizioni legislative in materia di tutela delle acque e dell'ambiente;
11. l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la società Sifeme s.a.s. di Sciannamea
Carmelina & C. deve prestare, in forza della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461, è determinato in €
33.134,892 come in premessa specificato. La garanzia finanziaria deve riprodurre nella forma lo
schema di condizioni contrattuali approvato con D.G.R. n. VII/19461 del 19.11.2004 e dovrà
avere scadenza il 23.07.2024 (dieci anni più uno);
12. la garanzia finanziaria deve essere trasmessa contestualmente alla comunicazione di fine
lavori ed alla richiesta di attestazione di corrispondenza all'esercizio di cui al punto 3);
13. l'importo degli oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri
individuati dalla D.G.R. n. VII/8882 del 24.4.2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 132194
del 23.10.2002 e successivi aggiornamenti, pari a € 1.086,04 è stato già corrisposto dall'impresa
Sifeme s.a.s.;
14. gli originali degli elaborati tecnici e progettuali, allegati al presente atto quale parte
integrante, sono conservati presso gli Uffici del Settore Rifiuti e Bonifiche:
15. l’efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di notifica alla società Sifeme
s.a.s.;
16. il presente atto verrà notificato alla società Sifeme s.a.s. di Sciannamea Carmelina & C.con
sede legale in Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) - via Treves n. 84 (o comunicato con altra
forma che attesti comunque il ricevimento dell’atto) e copia dello stesso verrà trasmessa a:
Comune di Trezzano sul Naviglio, A.R.P.A. ed A.S.L per quanto di competenza;
17. il presente provvedimento è stato inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei
provvedimenti della Provincia di Milano ed è stato inviato al Responsabile del Servizio Archivio
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e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line nei termini di legge; verrà inoltre
pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del portale web istituzionale ai sensi
dell'art. 23 D.lgs. 33/2013;
18. Gli interessati sono informati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. n.
196/2003, che i dati sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo
autorizzatorio. Gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto
di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e
l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Possono altresì chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonchè di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei
dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del D. lgs. 196/03 è la Provincia di Milano nella persona del
Presidente, mentre il Responsabile del trattamento è il Direttore della Segreteria Tecnica per
l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano.
Sì dà atto, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990, che, contro il presente provvedimento,
potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro
sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso amministrativo straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla suddetta data di notifica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Raffaella QUITADAMO
IL DIRETTORE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Dr. Piergiorgio VALENTINI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate.
Pratica trattata da: Dr. M. Elisa Mariani
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Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.€ 16,00: 01111065720392 (€ 64,00)€ 1,00: 01111065720381 (€ 2,00)
Data 3.07.2013
Prot. n. 170164
ALLEGATO TECNICO A
GESTIONE RIFIUTI
Ragione Sociale: Sifeme S.a.s. di Sciannamea Carmelina e C.
C.F./P.IVA 00758580153
Indirizzo sede legale: Trezzano sul Naviglio (MI) - Via Treves n. 84
Indirizzo impianto: Trezzano sul Naviglio (MI) - Via Treves n. 84
Attività: Attività di recupero di rifiuti non pericolosi
Operazioni: Messa in riserva (R13)
Deposito preliminare (D15)
Recupero di materia (R4)
Legale rappresentante: Sciannamea Carmelina
Direttore Tecnico: Sciannamea Carmelina
1.1.1.1. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI
AUTORIZZATE
1.1 l’impianto ha una superficie utile di 1.710 mq totali ed è censito al NCTR del Comune di Trezzano sul
Naviglio al foglio 14 - mappale 32. L’area in oggetto è di proprietà;
1.2 dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Trezzano sul Naviglio in data
22.10.2009, risulta che l’insediamento ricade in zona “D1 - industriale ed artigianale”; dal certificato
comunale dei vincoli del 13.10.2009 risulta che l’area non è soggetta a vincoli di cui al r.d.l.
3267/1923, d.lgs. 42/2004 e d.lgs. 152/2006 - Parte Terza (zone di rispetto dei pozzi di captazione di
acqua potabile);
1.3 l’Impresa presso il sito svolge da anni attività di gestione rifiuti non pericolosi in procedura
semplificata ex art. 216 del d.lgs. 152/06 ed è iscritta al Registro provinciale recuperatori della
Provincia di Milano al n. MI 00671 del 13.02.2013, con scadenza il 12.02.2018 ed ha richiesto di
essere autorizzato alla gestione di rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/06;
1.4 vengono effettuate operazioni di:
1.4.1 messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in entrata;
1.4.2 recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi;
1.4.3 messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi in
uscita;
1.5 l’impianto risulta suddiviso nelle aree funzionali indicate nella Planimetria Tav. n. 02 del 02.11.2009
aggiornata al 22.07.2010, e precisamente:
1.5.1 Area A - area messa in riserva e cernita: mq 90;
1.5.2 Area B - area di lavorazione rottami metallici: mq 47;
1.5.3 Area C - area di stoccaggio rottami metallici: mq 41;
1.5.4 Area D - area deposito rifiuti pericolosi: mq 10;
1.5.5 Area E - area deposito materiali vari: mq 33;
1.5.6 Area F - area deposito rottame da demolizione auto e rottame pesanti: mq 155;
1.5.7 Area G - area deposito torniture: mq 178;
1.5.8 Area H - area deposito veicoli già bonificati: mq 32
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1.5.9 Area I - area deposito materiale cesoiato o di raccolta: mq 120
1.5.10 Area L - area triturazione cavi elettrici: mq 38
1.5.11 Area M - area cesoia/pressa: mq 50;
1.5.12 Area N - area deposito rifiuti da imballaggio: mq 47;
1.5.13 Area MPS: mq 235;
1.6 i volumi massimi di rifiuti non pericolosi destinati alle operazioni di stoccaggio provvisorio sono i
seguenti:
1.6.1 messa in riserva (R13) di rifiuti provenienti da terzi: 376 mc
1.6.2 messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti ottenuti dalle operazioni di
recupero svolte presso il sito: 30 mc
1.7 il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell’impianto alle operazioni di recupero (R4) è
complessivamente di 9.000 t/a;
1.8 l’impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare, secondo le specifiche e le
limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti speciali non pericolosi provenienti da terzi, così catalogati
secondo la decisione della comunità europea n. 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni,
entrata in vigore in data 1 gennaio 2002:
CER DenominazioneOperazioni
R13 R4
120101 limatura e trucioli materiali ferrosi X X
120102 polveri e particolato di materiali ferrosi X X
120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi X X
120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi X X
120113 rifiuti di saldatura X X
150101 imballaggi in carta e cartone X
150102 imballaggi in plastica X
150103 imballaggi in legno X
150104 imballaggi metallici X
150105 imballaggi in materiali composti X
150106 imballaggi in materiali misti X
150107 imballaggi in vetro X
160106 veicoli fuori uso non contenenti liquidi ne altre componenti pericolose X X
160117 materiali ferrosi X X
160118 materiali non ferrosi X X
160214
non RAEE
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle alla voci 160209 a 160213 X X
160216
non RAEE
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce
160225
X X
170401 rame, bronzo, ottone X X
170402 alluminio X X
170403 piombo X X
170405 ferro e acciaio X X
170406 stagno X X
170407 materiali misti X X
170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 X X
190102 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti X X
191001 rifiuti di ferro e acciaio X X
191002 rifiuti di metalli non ferrosi X X
191202 metalli ferrosi X X
191203 metalli non ferrosi X X
200136
non RAEE
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla
voce 200121, 200123 e 200135
X X
200140 metallo X X
1.9 l’impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto
riportate, i seguenti rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di recupero, così catalogati
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secondo la decisione della comunità europea n. 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni,
entrata in vigore in data 1 gennaio 2002:
CER DenominazioneOperazioni
R13 D15
150101 imballaggi in carta e cartone X
150102 imballaggi in plastica X
150103 imballaggi in legno X
150104 imballaggi in metallo X
150106 imballaggi in materiali misti X
150107 imballaggi in vetro X
150109 imballaggi in materia tessile X
191201 carta e cartone X X
191202 metalli ferrosi X
191203 metalli non ferrosi X
191204 plastica e gomma X X
191205 vetro X X
191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191206 X X
191208 prodotti tessili X X
191209 minerali (ad esempio sabbia, rocce) X X
191212 altri rifiuti( compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti,
diversi da quelli di cui alla voce 191211
X X
2.2.2.2. PRESCRIZIONI
2.1 la richiesta di sopralluogo al fine dell’ottenimento del nulla osta di conformità dell’impianto al
progetto autorizzato, è subordinata alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi ex
T.U. sulla Sicurezza - d.lgs. 81/2008, che dovrà analizzare tutti i rischi ed in particolare quello
chimico, biologico, da movimentazione dei carichi e da movimenti ripetuti;
2.2 le operazioni di gestione rifiuti possono essere avviate dal trentesimo giorno successivo alla
comunicazione di cui al precedente punto 2.1, che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla
Provincia di Milano, al Comune, all’A.R.P.A. ed all’A.S.L. territorialmente competenti, alla quale
deve essere allegata perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da tecnico
abilitato, attestante che l’impianto, le opere di stoccaggio e le attrezzature accessorie esistenti sono a
norma e corrispondono alle indicazioni contenute nel progetto autorizzato ed alle prescrizioni
impiantistiche contenute nel presente provvedimento. La Provincia di Milano, entro trenta giorni dal
ricevimento della suddetta comunicazione, relativamente alle sole operazioni di gestione rifiuti ne
accerta e ne dichiara la conformità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza
riscontro, l’attività di gestione rifiuti potrà essere avviata;
2.3 l’impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato con il presente
provvedimento e nelle indicazioni e prescrizioni nell’Allegato Tecnico;
2.4 la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre
normative specifiche relative all’attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per
la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente
e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa
vigente;
2.5 i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come
urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati qualora provenienti:
da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o
loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la
raccolta differenziata di rifiuti urbani;
da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
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da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altri classi; in tal
caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di
identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
2.6 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l’Impresa deve verificare l’accettabilità degli stessi
mediante le seguenti procedure:
acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea
certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06
preveda un CER “voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato
solo previa verifica della "non pericolosità".
Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di
quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo
produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
2.7 prima dell’accettazione dei rifiuti all’impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di
stoccaggio provvisorio o recupero, dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati
sul formulario di identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti
accompagnati da tale documentazione;
2.8 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell’impianto deve comunicarlo alla Provincia di
Milano entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della
scheda SISTRI;
2.9 le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15) e/o di recupero (R4) di rifiuti non pericolosi,
dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate Planimetria Tav. n. 02 del 02.11.2009
aggiornata al 22.07.2010, mantenendo la separazione per tipologie omogenee e dei rifiuti dalle
MPS/EoW originate dalle operazioni di recupero;
2.10 l’impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita ed in
particolare per quelli in arrivo la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli;
2.11 presso l’impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenitori
contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
2.12 devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o
maleodorante;
2.13 i rifiuti non pericolosi riportati nella tabella di cui al precedente punto 1.8, destinati all’impianto alla
sola messa in riserva (R13), possono essere ritirati a condizione che l’Impresa, prima dell’accettazione
degli stessi, chieda le specifiche del rifiuto medesimo in relazione al contratto stipulato con il soggetto
finale terzo che ne effettuerà le effettive operazioni di recupero;
2.14 non possono essere ritirati, per essere sottoposti a stoccaggio provvisorio e/o recupero presso
l’impianto, apparecchiature elettriche, di tutte le dimensioni, contenenti o che abbiano contenuto oli
dielettrici anche con sostanze pericolose, se non preventivamente bonificate. Dovrà essere tenuta a
disposizione documentazione attestante l’avvenuto trattamento di decontaminazione da parte del
produttore/detentore;
2.15 nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente solo le tipologie di rifiuti ed i rispettivi
volumi e quantità indicati ai precedenti punti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9 e le operazioni di messa in
riserva (R13) e deposito preliminare (D15) devono essere effettuate in conformità a quanto previsto
dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle “norme tecniche”
che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per
quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall’Impresa, tutte richiamate;
2.16 i rifiuti non pericolosi ritirati dall’impianto (1.8) e quelli decadenti dalle attività di trattamento (1.9) e
posti in messa in riserva (R13) dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero (R4) entro
massimo sei mesi dalla data di accettazione degli stessi nel centro o inviati ad impianti di recupero
finale di terzi entro sei (6) mesi dalla data di produzione, mentre quelli posti in deposito preliminare
(D15) dovranno essere destinati a soggetti terzi, regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno
dal loro ottenimento;
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2.17 la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati
mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
2.18 l’Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (R4) dalla cui lavorazione si ottengono m.p.s. o EoW,
con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l’unione tra i diversi
CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante
del processo tecnologico autorizzato;
2.19 nell’impianto non possono essere effettuati/e:
2.19.1 altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l’Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti,
provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
2.19.2 operazioni di miscelazione di rifiuti di rifiuti aventi CER diversi;
2.19.3 operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate
alle sole operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, recupero di materia e di
selezione e cernita;
2.20 l’area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un’agevole movimentazione dei mezzi
e delle attrezzature in ingresso e in uscita e di deposito provvisorio dei rifiuti ritirati al fine di
verificarne l’accettabilità;
2.21 devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi, la formazione degli odori e la
dispersione di aerosol e di polveri; la movimentazione e lo stoccaggio di rifiuti pulverulenti e fangosi
palabili deve avvenire in contenitori chiusi a tenuta;
2.22 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio,
dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle
soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate,
possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e
realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche
tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed
autorizzato sistema di trattamento;
2.23 le pavimentazioni di tutte le sezioni dell’impianto ed in particolare le aree di transito, di sosta e di
carico/scarico degli automezzi, devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale
manutenzione al fine di garantire l’impermeabilità delle relative superfici;
2.24 tutte le aree funzionali dell’impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva, deposito
preliminare e recupero devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la
denominazione dell’area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte
tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree
dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a
pavimento;
2.25 i contenitori utilizzati per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti devono essere adeguatamente
contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la non pericolosità/pericolosità dei rifiuti, oltre a
riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e
scarico;
2.26 i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono
possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle
caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi;
2.27 la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro
dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
2.28 le eventuali operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in
ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento
delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
2.29 se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato;
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accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento
svuotamento;
mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
2.30 l’Impresa dovrà dotarsi di contenitore chiuso ermeticamente per il confinamento di rifiuti
accidentalmente versati e poi raccolti o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra
quelli accettati e con rischio di percolamento o maleodoranti;
2.31 per la raccolta ed il confinamento, in situazioni di emergenza, di frazioni di rifiuti indesiderate,
maleodoranti, polverose o percolanti, eventualmente ritrovate nei carichi in entrata, deve essere
utilizzato materiale assorbente e relativo contenitore chiudibile;
2.32 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro
movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad
evitarne il contatto diretto e l’inalazione;
2.33 le aree di ricevimento, stoccaggio provvisorio e trattamento devono possedere adeguati requisiti di
resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti;
2.34 sui rifiuti in ingresso costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, ivi compresi i RAEE rientranti
nelle categorie individuate dal d.lgs. 151/05, deve essere garantita la sorveglianza radiometrica, così
come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità
stabilite dall’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997
e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali;
2.35 l’accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi rientranti nel
campo di applicazione del regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, dovrà
avvenire nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto
disposto dall’art. 6 del suddetto regolamento comunitario che dovrà essere redatto prima di avviare le
operazioni di recupero (R4) presso l’impianto, completo di attestazione di conformità rilasciato da
organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli
articoli 3 e 4 dello stesso regolamento;
2.36 l’accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, non rientranti
nel regolamento (UE) 333/2011, dovrà avvenire nel rispetto del protocollo di accettazione e gestione
dei rifiuti che dovrà essere redatto prima di avviare le operazioni di recupero (R4) presso l’impianto,
secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 10222/2009, integrato con le seguenti prescrizioni:
- dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico;
- dovrà essere adottato un registro dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate), al
fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per
quanto applicabile, dal punto 5 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del
20.06.1997 n. 57671;
- dovrà essere indicata in planimetria l’area eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale
contaminato. L’iter deve essere conforme a quanto previsto dalla Prefettura di Milano nel
documento “Piano d’intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di
presenza di sorgenti orfane nel territorio della Provincia di Milano”, predisposto ai sensi dell’art.
14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
- in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno
essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.S.L. come indicato nell’art. 157 del
d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009. Inoltre il ritrovamento deve essere
anche segnalato immediatamente alla più vicina autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art.
25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per
l’eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
- secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione
Generale Sanità, le procedure dovrebbero essere approvate da un esperto qualificato di 2° o di 3°
grado;
- copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell’eventuale comunicazione in caso di
ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Provincia di Milano, al
Comune di Trezzano sul Naviglio, all’A.S.L. ed all’A.R.P.A. territorialmente competenti.
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Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato, dando tempestiva comunicazione alla Provincia di
Milano e al Dipartimento A.R.P.A. territorialmente competente, a seguito di mutate condizioni di
operatività dell’impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili;
2.37 l’Impresa dovrà tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo:
2.37.1 originale dell’attestazione di conformità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a
dimostrare la rispondenza del sistema di gestione della qualità a quanto disposto dall’art. 6 del
regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011;
2.37.2 protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla
d.g.r. n. 10222/2009 e delle integrazioni previste dal presente Allegato tecnico;
2.37.3 le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie
in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del
regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011;
2.38 nell’eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito
positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai dd.llgs. 230/95 e
52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 52/07, dando
immediata comunicazione agli Enti competenti;
2.39 le operazioni di recupero di materia (R4) da effettuarsi presso l’impianto devono essere finalizzate
esclusivamente all’ottenimento di End of Waste secondo le specifiche di cui al Reg. CE 333/2011 e di
materie prime secondarie con caratteristiche previste dall’Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998,
destinate in modo oggettivo ed effettivo all’impiego in un ciclo produttivo, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 184-ter del d.lgs. 152/06;
2.40 il deposito di materiali End of Waste o che abbiano cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.) deve avvenire
in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro classificazione;
2.41 l’Impresa dovrà dotarsi e tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo, le norme
tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute
da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 333/2011 del
Consiglio del 31 marzo 2011;
2.42 ogni partita di rottami metallici assoggettati al regolamento (UE) 333/2011, che hanno cessato la
qualifica di rifiuti, al momento dell’invio ai detentori successivi deve essere altresì accompagnata dalla
dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello di cui
all’allegato III al sopraccitato regolamento comunitario;
2.43 restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie
ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo
nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o
abbia l’obbligo di disfarsi;
2.44 i rifiuti in uscita dall’impianto, ottenuti dalle operazioni di recupero (R4), devono essere identificati
con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio
provvisorio (R13) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento
al centro;
2.45 i rifiuti in uscita dal centro, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda
movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di
recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o di deposito
preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D13 dell’allegato B e/o
di recupero di cui ai punti da R1 a R9 dell’allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per i soggetti
che svolgono attività regolamentate dall’art. 212 del citato decreto legislativo gli stessi devono essere
in possesso di iscrizioni rilasciate ai sensi del d.m. 406/98;
2.46 dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progettto, le caditoie adibite alla raccolta delle
acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi
di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e
progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell’intervento, la descrizione dello
stesso e la firma del responsabile dell’esecuzione;
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2.47 dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie interne recapitanti nella
vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; quest’ultime dovranno
essere periodicamente verificate ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla
Parte Quarta del d.lgs. n.152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere
riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di
esecuzione dell’intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell’esecuzione;
2.48 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione
attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la
classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
2.49 gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche,
devono essere regolarmente autorizzati ai sensi delle vigenti normative statali e regionali e devono
altresì rispettare quanto previsto dal regolamento regionale 24.03.2006, n. 4 e dalla d.g.r. n. 2772 del
21.04.2006;
2.50 le emissioni generate dagli impianti di processo, previo eventuale trattamento in impianti di
abbattimento, e/o quelle diffuse, devono essere regolarmente autorizzate ai sensi della Parte Quinta del
d.lgs. 152/06 o delle normative previgenti;
2.51 le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in
materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito
dalla regolamentazione nazionale e regionale;
2.52 dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in
applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed
integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle
indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991. Il rispetto di tali limiti dovrà essere
documentato da idonee misurazioni dell’inquinamento acustico prodotto da effettuarsi entro sei (6)
mesi dalla messa in esercizio dell’impianto;
2.53 durante la gestione dell’impianto dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo anche la delimitazione delle aree di lavoro e
di circolazione delle persone e dei mezzi meccanici di movimentazione e trasporto;
2.54 qualora l’impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica
1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l’esercizio delle operazioni autorizzate con il
presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione
della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall’art. 4, comma 1, del suddetto decreto
legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, in corso di validità;
2.55 la cessazione dell’attività svolta presso l’impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale
rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle
condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede
legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Milano, al Comune di Trezzano
sul Naviglio, all’A.R.P.A. - Dipartimento di Milano - ed all’A.S.L. territorialmente competenti;
2.56 in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario,
almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Provincia di Milano la
volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno
causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il
soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell’atto provinciale di voltura
sarà subordinata all’accettazione di nuova garanzia finanziaria predisposta in conformità a quanto
stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. n. 48055/00, n. 5964 del
2.08.2001 e n. 19461 del 19.11.2004, ovvero di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal
soggetto titolare della presente autorizzazione;
2.57 in caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento
sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal
subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura
ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere
indicati fatti e circostanze diverse
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3.3.3.3. PIANI
3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale
Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle
attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e
ripristino ambientale.
Prima della fase di chiusura dell’impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la
cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Provincia di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune
competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione. Il
piano dovrà:
- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo Io smantellamento
delle parti impiantistiche. del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente
presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento
motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per
la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano
di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la rase di
smantellamento.
Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati
secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito
con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.
Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle
matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di
siti inquinati e comunque di tutela dell’ambiente.
All'Autorità competente per il controllo é demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da
certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.
3.2 Piano di emergenza
Prima della messa in esercizio dell’impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla
eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli
eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.
IL RESPONSABILE SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
P.i. Piergiuseppe SIBILIA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
Pratica trattata da: Geom. Giovanni Falzone
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Data 3.07.2013
Prot. n. 170164
ALLEGATO TECNICO A
GESTIONE RIFIUTI
Ragione Sociale: Sifeme S.a.s. di Sciannamea Carmelina e C.
C.F./P.IVA 00758580153
Indirizzo sede legale: Trezzano sul Naviglio (MI) - Via Treves n. 84
Indirizzo impianto: Trezzano sul Naviglio (MI) - Via Treves n. 84
Attività: Attività di recupero di rifiuti non pericolosi
Operazioni: Messa in riserva (R13)
Deposito preliminare (D15)
Recupero di materia (R4)
Legale rappresentante: Sciannamea Carmelina
Direttore Tecnico: Sciannamea Carmelina
1.1.1.1. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI
AUTORIZZATE
1.1 l’impianto ha una superficie utile di 1.710 mq totali ed è censito al NCTR del Comune di Trezzano sul
Naviglio al foglio 14 - mappale 32. L’area in oggetto è di proprietà;
1.2 dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Trezzano sul Naviglio in data
22.10.2009, risulta che l’insediamento ricade in zona “D1 - industriale ed artigianale”; dal certificato
comunale dei vincoli del 13.10.2009 risulta che l’area non è soggetta a vincoli di cui al r.d.l.
3267/1923, d.lgs. 42/2004 e d.lgs. 152/2006 - Parte Terza (zone di rispetto dei pozzi di captazione di
acqua potabile);
1.3 l’Impresa presso il sito svolge da anni attività di gestione rifiuti non pericolosi in procedura
semplificata ex art. 216 del d.lgs. 152/06 ed è iscritta al Registro provinciale recuperatori della
Provincia di Milano al n. MI 00671 del 13.02.2013, con scadenza il 12.02.2018 ed ha richiesto di
essere autorizzato alla gestione di rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/06;
1.4 vengono effettuate operazioni di:
1.4.1 messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in entrata;
1.4.2 recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi;
1.4.3 messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi in
uscita;
1.5 l’impianto risulta suddiviso nelle aree funzionali indicate nella Planimetria Tav. n. 02 del 02.11.2009
aggiornata al 22.07.2010, e precisamente:
1.5.1 Area A - area messa in riserva e cernita: mq 90;
1.5.2 Area B - area di lavorazione rottami metallici: mq 47;
1.5.3 Area C - area di stoccaggio rottami metallici: mq 41;
1.5.4 Area D - area deposito rifiuti pericolosi: mq 10;
1.5.5 Area E - area deposito materiali vari: mq 33;
1.5.6 Area F - area deposito rottame da demolizione auto e rottame pesanti: mq 155;
1.5.7 Area G - area deposito torniture: mq 178;
1.5.8 Area H - area deposito veicoli già bonificati: mq 32
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1.5.9 Area I - area deposito materiale cesoiato o di raccolta: mq 120
1.5.10 Area L - area triturazione cavi elettrici: mq 38
1.5.11 Area M - area cesoia/pressa: mq 50;
1.5.12 Area N - area deposito rifiuti da imballaggio: mq 47;
1.5.13 Area MPS: mq 235;
1.6 i volumi massimi di rifiuti non pericolosi destinati alle operazioni di stoccaggio provvisorio sono i
seguenti:
1.6.1 messa in riserva (R13) di rifiuti provenienti da terzi: 376 mc
1.6.2 messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti ottenuti dalle operazioni di
recupero svolte presso il sito: 30 mc
1.7 il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell’impianto alle operazioni di recupero (R4) è
complessivamente di 9.000 t/a;
1.8 l’impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare, secondo le specifiche e le
limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti speciali non pericolosi provenienti da terzi, così catalogati
secondo la decisione della comunità europea n. 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni,
entrata in vigore in data 1 gennaio 2002:
CER DenominazioneOperazioni
R13 R4
120101 limatura e trucioli materiali ferrosi X X
120102 polveri e particolato di materiali ferrosi X X
120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi X X
120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi X X
120113 rifiuti di saldatura X X
150101 imballaggi in carta e cartone X
150102 imballaggi in plastica X
150103 imballaggi in legno X
150104 imballaggi metallici X
150105 imballaggi in materiali composti X
150106 imballaggi in materiali misti X
150107 imballaggi in vetro X
160106 veicoli fuori uso non contenenti liquidi ne altre componenti pericolose X X
160117 materiali ferrosi X X
160118 materiali non ferrosi X X
160214
non RAEE
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle alla voci 160209 a 160213 X X
160216
non RAEE
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce
160225
X X
170401 rame, bronzo, ottone X X
170402 alluminio X X
170403 piombo X X
170405 ferro e acciaio X X
170406 stagno X X
170407 materiali misti X X
170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 X X
190102 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti X X
191001 rifiuti di ferro e acciaio X X
191002 rifiuti di metalli non ferrosi X X
191202 metalli ferrosi X X
191203 metalli non ferrosi X X
200136
non RAEE
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla
voce 200121, 200123 e 200135
X X
200140 metallo X X
1.9 l’impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto
riportate, i seguenti rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di recupero, così catalogati
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secondo la decisione della comunità europea n. 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni,
entrata in vigore in data 1 gennaio 2002:
CER DenominazioneOperazioni
R13 D15
150101 imballaggi in carta e cartone X
150102 imballaggi in plastica X
150103 imballaggi in legno X
150104 imballaggi in metallo X
150106 imballaggi in materiali misti X
150107 imballaggi in vetro X
150109 imballaggi in materia tessile X
191201 carta e cartone X X
191202 metalli ferrosi X
191203 metalli non ferrosi X
191204 plastica e gomma X X
191205 vetro X X
191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191206 X X
191208 prodotti tessili X X
191209 minerali (ad esempio sabbia, rocce) X X
191212 altri rifiuti( compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti,
diversi da quelli di cui alla voce 191211
X X
2.2.2.2. PRESCRIZIONI
2.1 la richiesta di sopralluogo al fine dell’ottenimento del nulla osta di conformità dell’impianto al
progetto autorizzato, è subordinata alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi ex
T.U. sulla Sicurezza - d.lgs. 81/2008, che dovrà analizzare tutti i rischi ed in particolare quello
chimico, biologico, da movimentazione dei carichi e da movimenti ripetuti;
2.2 le operazioni di gestione rifiuti possono essere avviate dal trentesimo giorno successivo alla
comunicazione di cui al precedente punto 2.1, che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla
Provincia di Milano, al Comune, all’A.R.P.A. ed all’A.S.L. territorialmente competenti, alla quale
deve essere allegata perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da tecnico
abilitato, attestante che l’impianto, le opere di stoccaggio e le attrezzature accessorie esistenti sono a
norma e corrispondono alle indicazioni contenute nel progetto autorizzato ed alle prescrizioni
impiantistiche contenute nel presente provvedimento. La Provincia di Milano, entro trenta giorni dal
ricevimento della suddetta comunicazione, relativamente alle sole operazioni di gestione rifiuti ne
accerta e ne dichiara la conformità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza
riscontro, l’attività di gestione rifiuti potrà essere avviata;
2.3 l’impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato con il presente
provvedimento e nelle indicazioni e prescrizioni nell’Allegato Tecnico;
2.4 la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre
normative specifiche relative all’attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per
la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente
e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa
vigente;
2.5 i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come
urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati qualora provenienti:
da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o
loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la
raccolta differenziata di rifiuti urbani;
da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
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da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altri classi; in tal
caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di
identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
2.6 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l’Impresa deve verificare l’accettabilità degli stessi
mediante le seguenti procedure:
acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea
certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06
preveda un CER “voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato
solo previa verifica della "non pericolosità".
Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di
quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo
produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
2.7 prima dell’accettazione dei rifiuti all’impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di
stoccaggio provvisorio o recupero, dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati
sul formulario di identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti
accompagnati da tale documentazione;
2.8 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell’impianto deve comunicarlo alla Provincia di
Milano entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della
scheda SISTRI;
2.9 le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15) e/o di recupero (R4) di rifiuti non pericolosi,
dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate Planimetria Tav. n. 02 del 02.11.2009
aggiornata al 22.07.2010, mantenendo la separazione per tipologie omogenee e dei rifiuti dalle
MPS/EoW originate dalle operazioni di recupero;
2.10 l’impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita ed in
particolare per quelli in arrivo la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli;
2.11 presso l’impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenitori
contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
2.12 devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o
maleodorante;
2.13 i rifiuti non pericolosi riportati nella tabella di cui al precedente punto 1.8, destinati all’impianto alla
sola messa in riserva (R13), possono essere ritirati a condizione che l’Impresa, prima dell’accettazione
degli stessi, chieda le specifiche del rifiuto medesimo in relazione al contratto stipulato con il soggetto
finale terzo che ne effettuerà le effettive operazioni di recupero;
2.14 non possono essere ritirati, per essere sottoposti a stoccaggio provvisorio e/o recupero presso
l’impianto, apparecchiature elettriche, di tutte le dimensioni, contenenti o che abbiano contenuto oli
dielettrici anche con sostanze pericolose, se non preventivamente bonificate. Dovrà essere tenuta a
disposizione documentazione attestante l’avvenuto trattamento di decontaminazione da parte del
produttore/detentore;
2.15 nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente solo le tipologie di rifiuti ed i rispettivi
volumi e quantità indicati ai precedenti punti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9 e le operazioni di messa in
riserva (R13) e deposito preliminare (D15) devono essere effettuate in conformità a quanto previsto
dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle “norme tecniche”
che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per
quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall’Impresa, tutte richiamate;
2.16 i rifiuti non pericolosi ritirati dall’impianto (1.8) e quelli decadenti dalle attività di trattamento (1.9) e
posti in messa in riserva (R13) dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero (R4) entro
massimo sei mesi dalla data di accettazione degli stessi nel centro o inviati ad impianti di recupero
finale di terzi entro sei (6) mesi dalla data di produzione, mentre quelli posti in deposito preliminare
(D15) dovranno essere destinati a soggetti terzi, regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno
dal loro ottenimento;
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2.17 la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati
mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
2.18 l’Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (R4) dalla cui lavorazione si ottengono m.p.s. o EoW,
con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l’unione tra i diversi
CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante
del processo tecnologico autorizzato;
2.19 nell’impianto non possono essere effettuati/e:
2.19.1 altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l’Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti,
provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
2.19.2 operazioni di miscelazione di rifiuti di rifiuti aventi CER diversi;
2.19.3 operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate
alle sole operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, recupero di materia e di
selezione e cernita;
2.20 l’area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un’agevole movimentazione dei mezzi
e delle attrezzature in ingresso e in uscita e di deposito provvisorio dei rifiuti ritirati al fine di
verificarne l’accettabilità;
2.21 devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi, la formazione degli odori e la
dispersione di aerosol e di polveri; la movimentazione e lo stoccaggio di rifiuti pulverulenti e fangosi
palabili deve avvenire in contenitori chiusi a tenuta;
2.22 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio,
dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle
soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate,
possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e
realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche
tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed
autorizzato sistema di trattamento;
2.23 le pavimentazioni di tutte le sezioni dell’impianto ed in particolare le aree di transito, di sosta e di
carico/scarico degli automezzi, devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale
manutenzione al fine di garantire l’impermeabilità delle relative superfici;
2.24 tutte le aree funzionali dell’impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva, deposito
preliminare e recupero devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la
denominazione dell’area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte
tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree
dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a
pavimento;
2.25 i contenitori utilizzati per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti devono essere adeguatamente
contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la non pericolosità/pericolosità dei rifiuti, oltre a
riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e
scarico;
2.26 i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono
possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle
caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi;
2.27 la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro
dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
2.28 le eventuali operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in
ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento
delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
2.29 se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato;
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accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento
svuotamento;
mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
2.30 l’Impresa dovrà dotarsi di contenitore chiuso ermeticamente per il confinamento di rifiuti
accidentalmente versati e poi raccolti o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra
quelli accettati e con rischio di percolamento o maleodoranti;
2.31 per la raccolta ed il confinamento, in situazioni di emergenza, di frazioni di rifiuti indesiderate,
maleodoranti, polverose o percolanti, eventualmente ritrovate nei carichi in entrata, deve essere
utilizzato materiale assorbente e relativo contenitore chiudibile;
2.32 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro
movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad
evitarne il contatto diretto e l’inalazione;
2.33 le aree di ricevimento, stoccaggio provvisorio e trattamento devono possedere adeguati requisiti di
resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti;
2.34 sui rifiuti in ingresso costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, ivi compresi i RAEE rientranti
nelle categorie individuate dal d.lgs. 151/05, deve essere garantita la sorveglianza radiometrica, così
come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità
stabilite dall’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997
e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali;
2.35 l’accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi rientranti nel
campo di applicazione del regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, dovrà
avvenire nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto
disposto dall’art. 6 del suddetto regolamento comunitario che dovrà essere redatto prima di avviare le
operazioni di recupero (R4) presso l’impianto, completo di attestazione di conformità rilasciato da
organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli
articoli 3 e 4 dello stesso regolamento;
2.36 l’accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, non rientranti
nel regolamento (UE) 333/2011, dovrà avvenire nel rispetto del protocollo di accettazione e gestione
dei rifiuti che dovrà essere redatto prima di avviare le operazioni di recupero (R4) presso l’impianto,
secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 10222/2009, integrato con le seguenti prescrizioni:
- dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico;
- dovrà essere adottato un registro dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate), al
fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per
quanto applicabile, dal punto 5 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del
20.06.1997 n. 57671;
- dovrà essere indicata in planimetria l’area eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale
contaminato. L’iter deve essere conforme a quanto previsto dalla Prefettura di Milano nel
documento “Piano d’intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di
presenza di sorgenti orfane nel territorio della Provincia di Milano”, predisposto ai sensi dell’art.
14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
- in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno
essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.S.L. come indicato nell’art. 157 del
d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009. Inoltre il ritrovamento deve essere
anche segnalato immediatamente alla più vicina autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art.
25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per
l’eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
- secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione
Generale Sanità, le procedure dovrebbero essere approvate da un esperto qualificato di 2° o di 3°
grado;
- copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell’eventuale comunicazione in caso di
ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Provincia di Milano, al
Comune di Trezzano sul Naviglio, all’A.S.L. ed all’A.R.P.A. territorialmente competenti.
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Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato, dando tempestiva comunicazione alla Provincia di
Milano e al Dipartimento A.R.P.A. territorialmente competente, a seguito di mutate condizioni di
operatività dell’impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili;
2.37 l’Impresa dovrà tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo:
2.37.1 originale dell’attestazione di conformità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a
dimostrare la rispondenza del sistema di gestione della qualità a quanto disposto dall’art. 6 del
regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011;
2.37.2 protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla
d.g.r. n. 10222/2009 e delle integrazioni previste dal presente Allegato tecnico;
2.37.3 le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie
in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del
regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011;
2.38 nell’eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito
positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai dd.llgs. 230/95 e
52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 52/07, dando
immediata comunicazione agli Enti competenti;
2.39 le operazioni di recupero di materia (R4) da effettuarsi presso l’impianto devono essere finalizzate
esclusivamente all’ottenimento di End of Waste secondo le specifiche di cui al Reg. CE 333/2011 e di
materie prime secondarie con caratteristiche previste dall’Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998,
destinate in modo oggettivo ed effettivo all’impiego in un ciclo produttivo, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 184-ter del d.lgs. 152/06;
2.40 il deposito di materiali End of Waste o che abbiano cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.) deve avvenire
in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro classificazione;
2.41 l’Impresa dovrà dotarsi e tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo, le norme
tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute
da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 333/2011 del
Consiglio del 31 marzo 2011;
2.42 ogni partita di rottami metallici assoggettati al regolamento (UE) 333/2011, che hanno cessato la
qualifica di rifiuti, al momento dell’invio ai detentori successivi deve essere altresì accompagnata dalla
dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello di cui
all’allegato III al sopraccitato regolamento comunitario;
2.43 restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie
ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo
nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o
abbia l’obbligo di disfarsi;
2.44 i rifiuti in uscita dall’impianto, ottenuti dalle operazioni di recupero (R4), devono essere identificati
con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio
provvisorio (R13) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento
al centro;
2.45 i rifiuti in uscita dal centro, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda
movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di
recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o di deposito
preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D13 dell’allegato B e/o
di recupero di cui ai punti da R1 a R9 dell’allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per i soggetti
che svolgono attività regolamentate dall’art. 212 del citato decreto legislativo gli stessi devono essere
in possesso di iscrizioni rilasciate ai sensi del d.m. 406/98;
2.46 dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progettto, le caditoie adibite alla raccolta delle
acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi
di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e
progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell’intervento, la descrizione dello
stesso e la firma del responsabile dell’esecuzione;
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2.47 dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie interne recapitanti nella
vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; quest’ultime dovranno
essere periodicamente verificate ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla
Parte Quarta del d.lgs. n.152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere
riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di
esecuzione dell’intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell’esecuzione;
2.48 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione
attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la
classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
2.49 gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche,
devono essere regolarmente autorizzati ai sensi delle vigenti normative statali e regionali e devono
altresì rispettare quanto previsto dal regolamento regionale 24.03.2006, n. 4 e dalla d.g.r. n. 2772 del
21.04.2006;
2.50 le emissioni generate dagli impianti di processo, previo eventuale trattamento in impianti di
abbattimento, e/o quelle diffuse, devono essere regolarmente autorizzate ai sensi della Parte Quinta del
d.lgs. 152/06 o delle normative previgenti;
2.51 le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in
materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito
dalla regolamentazione nazionale e regionale;
2.52 dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in
applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed
integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle
indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991. Il rispetto di tali limiti dovrà essere
documentato da idonee misurazioni dell’inquinamento acustico prodotto da effettuarsi entro sei (6)
mesi dalla messa in esercizio dell’impianto;
2.53 durante la gestione dell’impianto dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo anche la delimitazione delle aree di lavoro e
di circolazione delle persone e dei mezzi meccanici di movimentazione e trasporto;
2.54 qualora l’impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica
1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l’esercizio delle operazioni autorizzate con il
presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione
della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall’art. 4, comma 1, del suddetto decreto
legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, in corso di validità;
2.55 la cessazione dell’attività svolta presso l’impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale
rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle
condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede
legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Milano, al Comune di Trezzano
sul Naviglio, all’A.R.P.A. - Dipartimento di Milano - ed all’A.S.L. territorialmente competenti;
2.56 in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario,
almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Provincia di Milano la
volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno
causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il
soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell’atto provinciale di voltura
sarà subordinata all’accettazione di nuova garanzia finanziaria predisposta in conformità a quanto
stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. n. 48055/00, n. 5964 del
2.08.2001 e n. 19461 del 19.11.2004, ovvero di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal
soggetto titolare della presente autorizzazione;
2.57 in caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento
sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal
subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura
ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere
indicati fatti e circostanze diverse
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3.3.3.3. PIANI
3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale
Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle
attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e
ripristino ambientale.
Prima della fase di chiusura dell’impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la
cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Provincia di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune
competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione. Il
piano dovrà:
- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo Io smantellamento
delle parti impiantistiche. del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente
presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento
motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per
la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano
di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la rase di
smantellamento.
Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati
secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito
con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.
Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle
matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di
siti inquinati e comunque di tutela dell’ambiente.
All'Autorità competente per il controllo é demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da
certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.
3.2 Piano di emergenza
Prima della messa in esercizio dell’impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla
eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli
eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.
IL RESPONSABILE SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
P.i. Piergiuseppe SIBILIA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
Pratica trattata da: Geom. Giovanni Falzone
pag. 9 di 9
5 dicembre 2013
292487 fasc. 9.11/2010/729
1
Sifeme s.a.s di Sciannamea
Carmelina e C.
Via Treves n. 84
Trezzano sul Naviglio (MI)
Comune di Trezzano sul Naviglio
(MI)
comune.trezzanosulnaviglio@legalm
ail.it
ARPA Dip. Prov.le di Milano
Via Juvara n. 22 – Milano
ne.lombardia.it
ASL Dipartimento di Parabiago
Via Spagliardi n. 19
20015 – Parabiago (MI)
Elba Assicurazioni s.p.a.
c/o ACC Marchesi s.r.l.
Via Aldo Moro n. 7
25124 – Brescia
Oggetto: Sifeme s.a.s. di Sciannamea Carmelina e C. con sede legale in Comune di
Trezzano sul Naviglio (MI) – via Treves n. 84.
Accettazione garanzia finanziaria: polizza fideiussoria 516090 rilasciata dalla
società Elba Assicurazioni S.p.a. in data 7.10.2013 a fronte della Autorizzazione
Dirigenziale Racc. Gen. n. 7727/2013 del 24.07.2013 “Approvazione del progetto
ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto da ubicarsi in Comune di
Trezzano sul Naviglio (MI) – Via Treves n. 84, nonché all’esercizio delle
operazioni di messa in riserva (R13), recupero di materia (R3), deposito
preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i.”
Si comunica che la polizza fideiussoria n. 516090 rilasciata dalla società Elba
Assicurazioni S.p.a. in data 7.10.2013 che costituisce la prestazione di garanzia finanziaria,
Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali
C.so di P.ta Vittoria, 27 – 20122 Milano. tel: 02 7740.3763/3807 pec: [email protected]
Responsabile del procedimento: Dott.ssa R. Quitadamo, tel: 02 7740.3681 , email: r.quitadamo @provincia.milano.it
Pratica trattata da: Dott.ssa M.E. Mariani, tel: 02 7740.3950, email: me.mariani @provincia.milano.it
5 dicembre 2013
292487 fasc. 9.11/2010/729
2
così come prescritto nella Disposizione Dirigenziale di cui all’oggetto, è conforme alle
disposizioni della D.G.R. n. 19461 del 19.11.2004.
La presente, conservata in allegato alla citata Autorizzazione che si provvede a
notificare all'Azienda ed a trasmettere contestualmente agli altri Enti in indirizzo, comprova
l'efficacia a tutti gli effetti della Autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi
preposti al controllo.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIURIDICO AMMINISTRATIVO
RIFIUTI E BONIFICHE
Dott.ssa Raffaella Quitadamo
IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Dr. Piergiorgio Valentini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali
C.so di P.ta Vittoria, 27 – 20122 Milano. tel: 02 7740.3763/3807 pec: [email protected]
Responsabile del procedimento: Dott.ssa R. Quitadamo, tel: 02 7740.3681 , email: r.quitadamo @provincia.milano.it
Pratica trattata da: Dott.ssa M.E. Mariani, tel: 02 7740.3950, email: me.mariani @provincia.milano.it