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Il sistema previdenziale ed assistenziale dei ministri dei culti cattolico e non cattolico Il Fondo “Clero” INPS: inquadramento normativo e dottrinale e riflessi giurisprudenziali Rocco Freda Dottore commercialista Componente Commissione enti non profit dell'ODCEC di Roma Roma, 24 novembre 2014

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Il sistema previdenziale ed assistenziale

dei ministri dei culti cattolico e non cattolico

Il Fondo “Clero” INPS:

inquadramento normativo e dottrinale e riflessi

giurisprudenziali

Rocco Freda

Dottore commercialista

Componente Commissione enti non profit dell'ODCEC di Roma

Roma, 24 novembre 2014

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“REMUNERAZIONE” O “SOSTENTAMENTO” DEL CLERO?

L’attuale sistema italiano di sostentamento del clero è disciplinato:

• dagli artt. 7, 20 e 117 co. 1 della Costituzione;

• dalla L. n. 222/1985;

• dalla legge n. 512/1961, sullo “Stato giuridico, avanzamento etrattamento economico del personale addetto all’assistenza spiritualedelle Forze Armate dello Stato” (integrata dal D. Lgs. n. 490/1997)secondo la quale, l’Ordinario militare d’Italia che ha il grado di Generaledi Corpo d’Armata, dirige un Corpo di Cappellani militari integrati nellediverse formazioni militari secondo una gerarchia corrispondente ai gradimilitari ufficiali;

• dalla legge n. 121/1981 - novellata dal d.p.r. n. 92/1991 e dal d.p.r. n.421/1999 - secondo la quale l’assistenza spirituale nell’ambito della Poliziadi Stato è offerta da sacerdoti che non fanno parte del corpo che sonoincaricati dalla diocesi di appartenenza e remunerati dalla P. A.;

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“REMUNERAZIONE” O “SOSTENTAMENTO” DEL CLERO?

• dalla legge n. 354/1975 sull’Ordinamento penitenziario dello Stato -novellata dalla legge n. 68/1982 e dal d.p.r. n. 230/2000 - che prevede cheil “trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli Istituti diprevenzione e pena” sia inquadrato come un vero e proprio rapporto dipubblico impiego;

• dalle leggi n. 132/1968 e n. 833/1968 sul S.S.N. secondo le quali deveessere assicurato ai degenti degli ospedali nazionali il “servizio di assistenzareligiosa cattolica, d’intesa con gli Ordinari diocesani competenti perterritorio”, e i compensi dei sacerdoti impegnati in tali servizi sono a caricodella P. A;

• dalla legge n. 186/2003 relativa alle “Norme sullo stato giuridico degliinsegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine egrado”, soprattutto in relazione ai sacerdoti che, designati della diocesi,sono docenti di religione cattolica nelle scuole statali;

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“REMUNERAZIONE” O “SOSTENTAMENTO” DEL CLERO?

• su queste basi retributive gli Istituti per il sostentamento del clerointervengono con azioni eventuali ed integrative, se la retribuzionedi base non sia “congrua” con i parametri delle Delibere della CEI dicui alla L. n. 222/1985;

• Secondo la sentenza della Cass. Civ., Sez. Un., n. 8870, 28 agosto 1990 “lapeculiarità del ministero presbiteriale … porta con sicurezza ad escludereche quella corrisposta al sacerdote per il suo sostentamento siaequiparabile alla retribuzione per un lavoro prestato in senso tecnico”;

• nella dimensione canonista (Corpus Iuris Canonici, Cann. 273-289) il vincolosacerdotale non è direttamente collegato al concetto di “retribuzione”,anche se i sacerdoti hanno comunque diritto ad un sostegno economico;

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“REMUNERAZIONE” O “SOSTENTAMENTO” DEL CLERO?

• Secondo l’art. 25 della L. n. 222/1985: “la remunerazione di cui agliart. 24, 33 lett. a) e 34 è equiparata ai soli fini fiscali, al reddito dalavoro dipendente”;

• la Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 4871 del 27maggio 1996) ha considerato la “sustentatio” “riconducibile aduna forma di assistenza obbligatoria”.

• “Ecco, quindi, il tratto peculiare della posizione del ministro diculto: questi non è giuridicamente qualificabile in senso propriocome “lavoratore”, e malgrado ciò, per espressa previsione dilegge, è destinatario di alcuni diritti (di natura previdenziale) che,proprio per la natura dell’attività ministeriale svolta, altrimenti nongli spetterebbero”. A. Licastro, I ministri di culto nell’ordinamentogiuridico italiano, Milano, 2005, p. 470.

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IL FONDO “CLERO ” INPS

• Il Fondo “Clero” INPS è regolato dalla L. n. 903/1973, che ha unificato ilfondo del clero secolare dei ministri di culto cattolico e quello dei ministridi culto non cattolico. Tali fondi erano stati istituiti nel 1961, semprepresso l’INPS.

• Il Fondo “Clero” gestisce gli obblighi contributivi e corrisponde leprestazioni relative allo status sacerdotale dei soggetti assicurati.

• Tale Fondo non è incompatibile con l’assicurazione generale obbligatoria(AGO) né con altre forme previdenziali a carattere sostitutivo, esclusivo oesonerativo di quest’ultima.

• I soggetti iscritti sono: sacerdoti secolari e ministri di culto delleconfessioni non cattoliche, che hanno cittadinanza italiana e residenza inItalia.

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IL FONDO “CLERO ” INPS

• Dall’ 1/1/2000 all'iscrizione al Fondo sono stati ammessi anche i sacerdotied i ministri di culto non cittadini italiani e che operano in Italia pressoDiocesi italiane e presso le Chiese o gli Enti non cattolici riconosciuti.

• Dall’ 1/1/2000 l'iscrizione al Fondo è stata aperta anche ai sacerdoti e aiministri di culto con cittadinanza italiana operanti all'estero per conto didiocesi italiane e delle Chiese o Enti non cattolici riconosciuti.

• I ministri dei culti non cattolici accedono al sistema del Fondo “Clero”mediante la stipula di mini-intese da parte delle rispettive confessionireligiose.

• Sono esclusi i Religiosi regolari (benedettini, francescani, ecc.), mentre iRabbini e i vice-rabbini ne sono esonerati.

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IL FONDO “CLERO ” INPS

• L’obbligo contributivo si perde nei seguenti casi: perdita dello stato

clericale; perdita della cittadinanza italiana; trasferimento all’estero;

passaggio dallo status sacerdotale secolare a quello di sacerdote regolare.

• L’assicurato, con riferimento al quale sia venuto meno l’obbligo di

contribuzione al Fondo “Clero”, può essere autorizzato ai versamenti

volontari.

• I ministri di culto “sembrano” accedere a tale sistema previdenziale per il

mero rilievo sociale del proprio operato, prescindendo

dall’inquadramento di tale servizio nel genus del rapporto di lavoro

subordinato.

… “REMUNERAZIONE” O “SOSTENTAMENTO” DEL CLERO?...

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IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AL FONDO “CLERO”

• Il versamento dei contributi previdenziali al Fondo avviene per importi

fissi e uguali per tutti gli iscritti;

• Il Fondo è alimentato dal contributo annuale degli assicurati (contributo

capitario fisso) a cui si aggiunge un contributo straordinario dello Stato;

• Tali contributi sono aggiornati periodicamente con decreto del Ministero

del Lavoro e delle Politiche sociali in base all’aumento percentuale delle

pensioni corrisposte e ad una perequazione automatica.

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IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AL FONDO “CLERO”

• Il versamento al Fondo, per i ministri del culto cattolico, è effettuato

dall'Istituto centrale per il sostentamento del clero: l’art. 25, co. 2, L.

222/1985 recita: “L’Istituto centrale… versa anche, per i sacerdoti che vi

siano tenuti, i contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle leggi

vigenti”.

• In particolare, l’art. 27 della L. 222/1985, regolando le funzioni

previdenziali integrative e autonome per il clero, sancisce che i contributi

corrispondenti vengano acquisiti dalla quota dell’“otto per mille” che la

CEI devolve al sostentamento del clero.

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“Marzo, tempo di bollettini e bonifici al Fondo clero”in “Previdenza e clero” del 20/03/2014 a cura di Vittorio Spinelli in www.avvenire.it

• “L'aggiornamento dei contributi pensionistici dei ministri di culto per il 2014,

inserito in un decreto del 29 novembre scorso, ha effetti retroattivi sino al 2012. Il

contributo annuale rivalutato (1.650,43 euro rispetto al precedente 1.607,04)

comporta una differenza complessiva per il 2012 e per il 2013 di 86,78 euro, pari a

7,2 euro a bimestre.

• L'Inps, cui spetta gestire il Fondo speciale di previdenza per il clero, ha predisposto

nuovi bollettini di pagamento da utilizzare esclusivamente per l'integrazione dei

versamenti relativi agli scorsi anni. La contribuzione riferita al 2014 deve essere

infatti adeguata ai nuovi importi fin dalla prima scadenza. L'istituto di previdenza

consente che il pagamento delle integrazioni avvenga senza aggiunta di interessi,

purché sia effettuato entro il prossimo 31 marzo.

• Bollettini Mav. Sin dallo scorso anno è stato introdotto il sistema dei bollettini

Mav - pagamento mediante avviso - anche per i versamenti contributivi dovuti al

Fondo clero, in sostituzione dei normali bollettini postali…”

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“Marzo, tempo di bollettini e bonifici

al Fondo clero”

in “Previdenza e clero” del 20/03/2014

a cura di Vittorio Spinelli in www.avvenire.it

• … Tuttavia i bollettini Mav devono essere utilizzati esclusivamente da alcune categorie di iscritti

al Fondo (sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sistema di sostentamento, ministri di culto di

altre confessioni tenuti al versamento individuale, altri iscritti autorizzati ai versamenti

volontari), che ricevono dall'ente una fornitura sufficiente per l'intero 2014. Per eventuali

necessità, dal sito dell'Inps - Portale dei pagamenti - è possibile ottenere la stampa immediata

di un altro Mav conforme a quello ricevuto. Questo servizio è stato attivato per evitare che lo

smarrimento di un bollettino Mav ricevuto dall'Inps induca l'interessato ad utilizzare un ordinario

bollettino postale compilandolo autonomamente. L'Inps ricorda agli assicurati al Fondo che non è

più possibile il pagamento di contributi con bollettini postali.

• Bonifici. Resta invece confermato il versamento unico, a mezzo bonifico, dei versamenti che

transitano dall'Istituto centrale per i sostentamento del clero oppure dalle singole Confessioni

che hanno previsto il pagamento unico. Oltre che per questi versamenti cumulativi, l'utilizzo del

bonifico viene eccezionalmente consentito (previa autorizzazione della sede di Terni) anche ai

sacerdoti e ai ministri attualmente all'estero, come contribuenti obbligatori al servizio di una

diocesi italiana o come contribuenti volontari, solo per i pagamenti da effettuare alle scadenze

stabilite. Questa deroga è stata prevista per facilitare i versamenti fuori del territorio italiano. Gli

interessati riceveranno in ogni caso i Mav 2014 all'indirizzo registrato negli archivi del Fondo.”

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LA “QUESTIONE” DEI RELIGIOSI…

• I religiosi appartenenti ad un ordine regolare sono esclusi dal sistema del

Fondo clero INPS… Perché? … E’ una questione di forma e/o di sostanza?

• Autorevole dottrina sostiene che la risposta sia rinvenibile nella “logica

ordinistica”: l’agire del religioso si propone di onorare i fini istituzionali

che riflettono il carisma dell’ordine di appartenenza; non si tratterebbe di

rapporto di lavoro subordinato, ma dell’adempimento dei voti di

obbedienza e povertà (G. Perone).

• Altri studiosi sostengono che nel periodo di esercizio del proprio ministero

all’interno dell’Ordine, il religioso rinuncerebbe alla retribuzione

sostituendola col mantenimento. Però, nel caso in cui questi lasci la vita

consacrata, l'attività svolta in costanza di osservanza della regola, secondo

il diritto comune, lo legittimerebbe a pretendere l’indennità di fine

rapporto (F. Finocchiaro).

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RIFLESSI GIURISPRUDENZIALI

• Nonostante la generale ritrosia dei membri della Chiesa a rivolgersi per

ottenere giustizia, alle competenti istanze in sede civile, dottrina e

giurisprudenza concordano sul principio (in diritto e in fatto) che tali

persone sono, al tempo stesso, soggetti e dell’ente Chiesa e dell’ente

Stato.

• Per l’antica e recente storia dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia, è il

caso di parlare di una sorta di “mutua invasione di campo” sempre in

progress…

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Decisione delle Sezioni Unite del 28 agosto 1990, n. 8870:

• “ In materia di remunerazione del cleroal servizio della diocesi …non èprevista una riserva di giurisdizione a favore della Chiesacon ilconseguente difetto di giurisdizione del giudice italianobensì, pur seattinente a situazioni giuridiche soggettive configurabili come diritti deireligiosi alla stregua della legislazione statale,la giurisdizioneconcorrente in via alternativa sia dello Stato che della Chiesa, con laconseguenza che,qualora l'interessato abbia prescelto la tutelagiurisdizionale ecclesiastica, con l'istanza rivolta all'organo per lacomposizione delle controversie tra sacerdoti ed istitutidiocesani, sidetermina il difetto della giurisdizione italiana in ordine alla medesimacontroversia,senza che possano rilevare in contrario gli esiti specificidella suddetta tutela.”

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… “ electa una via, non datur recursus ad alteram”

• “… A seguito dell'accordointervenuto con la S. Sede il 15 novembre1984(ratificato e reso esecutivo in Italia conl. 20 maggio 1985 n. 206e, quindi,interamente trasfuso nellal. 20 maggio 1985 n. 222) per effettodel nuovosistema di sostentamento del clero cattolico in Italia, sussiste, in materia,la concorrente giurisdizione e delle autorità ecclesiastiche e dei giudiciitaliani, in ordine alla quantificazione della remunerazione spettante peril proprio sostentamento ai sacerdoti che svolgono servizio nelle diocesi.Dovendo essere evitate, peraltro, divergenti soluzioni diuna medesimacontroversia, trova applicazione ilprincipio della prevenzione, sì chepossono essere aditi i giudici della Repubblica unicamentese non vi siastato, da parte del presbitero, alcuna istanza innanzi alleautoritàecclesiastiche”.

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EFFETTI CIVILI DELLE DECISIONI CANONICHE

• La dottrina (F. Finocchiaro) ha precisato che la decisione canonica

definitiva, pur non potendo di per sé costituire titolo esecutivo civile

idoneo ad un’esecuzione forzata patrimoniale nei confronti dell’Istituto

diocesano ipoteticamente inottemperante alla medesima, può ben

configurare quella “prova certa e scritta”, ex artt. 634 e ss del cpc per

una pronta emissione di decreto ingiuntivo prodromico all’esecuzione

stessa.

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La sent. della Cassazione civile dell’8 febbraio 2006,

n. 2757, sez. Lavoro

• Con la sentenza n. 2757 dell’8/2/2006, “la Corte ha riconosciuto il diritto

alla ricongiunzione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29 del 1979, presso

una unica gestione, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria versata

al Fondo previdenza per il clero dai sacerdoti secolari ed all'INPS dai

sacerdoti successivamente ridotti allo stato laicale, indipendentemente

dallo svolgimento, o meno, delle relative modalità lavorative all’interno

dell’ordinamento canonico, sulla scia della giurisprudenza che ha

ricondotto l'attività' dei sacerdoti secolari a quella dei lavoratori in

generale e alla stregua del carattere obbligatorio dell’iscrizione al Fondo

di previdenza per il clero (art. 5, primo comma, legge n. 903 del 1973) e di

un’interpretazione adeguatrice dell’art. 2 della legge n. 29 del 1979”.

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La sent. della Cassazione civile dell’8 febbraio 2006,

n. 2757, sez. Lavoro

• Tale decisione si fonda sull'interpretazione globale della L. n. 903 del

1973 che disciplina il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto

delle religioni diverse da quella cattolica, a cui sono iscritti

obbligatoriamente i sacerdoti secolari non titolari di un beneficio

ecclesiastico ed i ministri di culto delle altre confessioni religiose, purché

cittadini italiani e residenti in Italia.

• La Corte si è basata principalmente sull'art. 27 di tale legge, nella parte in

cui rinvia, in relazione alle prestazioni previste dal Fondo, ai benefici e ai

privilegi stabiliti dalle leggi sull'assicurazione generale obbligatoria per

l'invalidità; tale rinvio è stato considerato, però, di natura formale e non

recettizia.

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La sent. della Cassazione civile dell’8 febbraio 2006,

n. 2757, sez. Lavoro

• Questo rinvio formale, asserisce la Corte, non può assolutamente

impedire che la normativa successiva, - L. n. 29 del 1979 - istituendo un

beneficio per i trattamenti pensionistici dell'assicurazione obbligatoria,

possa escluderne il trattamento previdenziale di cui alla stessa L. n. 903

del 1973.

• Tuttavia ciò non può affermarsi con riguardo alla L. n. 29 del 1979, art. 2,

che riconosce al lavoratore, che faccia valere periodi di iscrizione

nell'A.G.O. o in forme che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero

da detta assicurazione, la possibilità di chiedere la ricongiunzione di tutti i

periodi di contribuzione.

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La sent. della Cassazione civile dell’8 febbraio 2006,

n. 2757, sez. Lavoro

• Ad avviso della Corte, la mancanza di un'espressa esclusione, da parte

della normativa, del sistema previdenziale di cui alla L. n. 903 del 1973,

non è da interpretare in senso restrittivo, escludendo i sacerdoti secolari

e i ministri di culto non cattolici dal novero dei destinatari del beneficio

della ricongiunzione dei periodi di versamento di contributi al Fondo di

previdenza per il clero.

• Ciò anche in considerazione del carattere obbligatorio - ai sensi della L. n.

903 del 1973, art. 5, comma 1 - dell'iscrizione al Fondo e, nonostante la

specificità della loro attività, della riconducibilità dei sacerdoti e dei

ministri di culto predetti al genus "dei lavoratori dipendenti e autonomi o

esercenti libere professioni".

• Questo ragionamento è confortato da precedenti e consolidati

orientamenti giurisprudenziali (Cass. sentenza n. 4906 del 1995 e n.

11577 del 1995).

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La sent. della Cassazione civile dell’8 febbraio 2006,

n. 2757, sez. Lavoro

• E’ stato considerato irrilevante inoltre, da parte della medesima Corte, ai

fini dell'esclusione del beneficio in questione, che l'iscrizione - prevista

dalla L. n. 903 del 1973, art. 5, comma 5 - sia compatibile con altra

iscrizione presso l'A.G.O. o con altre forme sostitutive di quest'ultima o

che ne comportino l'esclusione o l'esonero. Neppure, al fine del non

riconoscimento del medesimo beneficio, possono ricercarsi questioni

nell’art. 5, comma 6, che esclude dall'A.G.O. i sacerdoti che prestino

attività all'interno dell'ordinamento canonico.

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La sent. della Cassazione civile dell’8 febbraio 2006,

n. 2757, sez. Lavoro

• In effetti, come autorevolmente rilevato dalla Corte, l'opposta opzione

interpretativa (restrittiva) avrebbe comportato dubbi di legittimità

costituzionale di tali norme ex art. 3 Cost.; inevitabile è apparso quindi il

ricorso al principio dell’interpretazione adeguatrice, secondo il quale, se

una norma si presta a più interpretazioni, di cui una con significato

costituzionalmente illegittimo, il dubbio è soltanto apparente e deve

essere superato con la lettura della stessa norma in senso conforme alla

Costituzione.

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CONCLUSIONI E PROSPETTIVE …

• Questo orientamento giurisprudenziale dell’alta Corte ha accompagnato il

moderno inquadramento, nella Repubblica italiana, degli esercenti un

ministero religioso (di matrice cattolica e non), riconoscendo loro uno

status di diritto e cioè quello di cittadini ai quali precedentemente non

sempre era garantito un regime di previdenza sociale in diretta

connessione con il contesto laico.

… ma c’è ancora “qualcosa” da fare:

RICONGIUNZIONE (L. 29/1979)/TOTALIZZAZIONE (D. Lgs. 42/2006)

24/11/2014 Il Fondo "Clero" INPS 24

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Il FONDO “CLERO” OGGI

(Fonte: www.inps.it)Il Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni

religiose diverse dalla cattolica costituisce una forma previdenziale compatibile

con l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti e, con altre forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative.

Le prestazioni a carico di tale fondo sono :

• la pensione vecchiaia;

• la pensione di invalidità;

• la pensione ai superstiti.

• La pensione a carico del Fondo è cumulabile con le pensioni a carico degli altri

ordinamenti pensionistici limitatamente ai due terzi dell’importo. La somma

trattenuta sulla pensione è devoluta a favore del Fondo stesso.

I trattamenti erogati dal Fondo, stante la sua particolare natura, non sono stati

interessati dalla riforma pensionistica Monti/Fornero destinata all’assicurazione

generale obbligatoria, ai fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della stessa.

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Il FONDO “CLERO” OGGI

(Fonte: www.inps.it)ISCRITTI

Dal 1° gennaio 2000 l’obbligo di assicurazione è stato esteso anche ai

sacerdoti secolari italiani operanti all’estero al servizio di diocesi italiane

(c.d. fidei donum) e ai sacerdoti secolari stranieri che svolgono servizio

pastorale in Italia. Fino a tale data l’iscrizione al Fondo era limitata ai

sacerdoti secolari e ai ministri di culto aventi cittadinanza e residenza in

Italia.

CONTRIBUZIONE

Il contributo, a differenza delle assicurazioni obbligatorie comuni nelle

quali è commisurato ad un’aliquota percentuale della retribuzione o del

reddito, è dovuto in misura fissa.

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Il FONDO “CLERO” OGGI

(Fonte: www.inps.it)PENSIONE DI VECCHIAIA

• La pensione di vecchiaia si consegue:

• in presenza di una contribuzione minima di 20 anni e al raggiungimento di 68 anni di età da

adeguarsi alla speranza di vita ( per il 2013 è previsto un incremento di 3 mesi);

• al compimento dell’età anagrafica di 65 anni da adeguarsi alla speranza di vita (per il 2013 è

previsto un incremento di 3 mesi) per gli iscritti che possono far valere un’anzianità

contributiva pari o superiore ai 40 anni.

• Il Fondo non prevede un trattamento pensionistico indipendente dall’età anagrafica.

Quando spetta

• La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei

requisiti.

La decorrenza dei trattamenti pensionistici non è stata interessata dal sistema delle c.d.

finestre di accesso per la particolarità delle funzioni svolte dagli iscritti, non riconducibili né

al lavoro dipendente né a quello autonomo. (???)

Quanto spetta

• L’importo della pensione di vecchiaia è costituito da un trattamento minimo, pari a quello

vigente nell’AGO nell’anno di liquidazione della pensione e da un eventuale importo

aggiuntivo, determinato in relazione al numero di anni di contribuzione eccedenti

l’anzianità minima prescritta per la maturazione del diritto.

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Il FONDO “CLERO” OGGI

(Fonte: www.inps.it)PENSIONE DI INVALIDITA’

• Il Fondo prevede una specifica pensione di invalidità.

Si considera invalido, secondo la legge speciale, l'iscritto che sia divenuto

permanentemente incapace di esercitare il proprio ministero a causa di malattia

o di difetto fisico o mentale. Per conseguire la pensione di invalidità a carico del

Fondo clero l’iscritto, dichiarato invalido, deve poter vantare 5 anni di anzianità

assicurativa e contributiva nel Fondo. E' riconosciuto il diritto alla pensione di

invalidità anche a coloro che si trovino nella condizione di iscritti ridotti allo stato

laicale o esonerati dalle funzioni di ministri di culto. Tali soggetti devono far valere

5 anni di anzianità contributiva nel fondo ed essere riconosciuti invalidi secondo

le norme in vigore nell'Assicurazione generale obbligatoria.

Quando spetta.

• La pensione, in presenza dei requisiti di legge, decorre dal primo giorno del mese

successivo alla domanda.

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(Fonte: www.inps.it)PENSIONE AI SUPERSTITI

La pensione ai superstiti - indiretta o di reversibilità – introdotta a decorrere dal

1° gennaio 1973, spetta, a domanda, ai familiari aventi diritto di pensionato o di

assicurato che al momento del decesso possa far valere almeno cinque anni di

contribuzione nel Fondo.

Fatti salvi i requisiti assicurativi e contributivi previsti dal Fondo, si applicano le

norme dell’assicurazione generale obbligatoria relative alle categorie dei

beneficiari e alle aliquote percentuali.

Quando spetta.

• La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso

del dante causa.

Quanto spetta.

• La pensione è corrisposta agli aventi diritto secondo le aliquote percentuali

previste dalle norme del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’AGO. E’

comunque, stabilito un importo minimo.24/11/2014 Il Fondo "Clero" INPS 29

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(Fonte: www.inps.it)

TOTALIZZAZIONE

• La legge 42/2006 ha riconosciuto anche agli iscritti al Fondo Clero la

facoltà di ricorrere alla totalizzazione al fine di conseguire un’unica

pensione.

Si rinvia alle disposizioni normative relative alla totalizzazione.

L’operatività delle disposizioni sulla totalizzazione nei confronti degli iscritti

al fondo deve essere intesa compatibilmente con la specifica normativa

del fondo stesso.

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Il FONDO “CLERO” OGGI

(Fonte: www.inps.it)

LA DOMANDA

• La liquidazione avviene a domanda dell’interessato. La domanda va

inoltrata al Polo Nazionale presso la Direzione Provinciale di Terni

esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

• Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal

cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it;

• telefono – contattando il contact center integrato, al numero verde

803164 - gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a

pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;

• patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto - usufruendo dei servizi

telematici offerti dagli stessi.

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(Fonte: www.inps.it)RIFERIMENTI NORMATIVI

• Legge 22 dicembre 1973 n 903 (istitutiva di un Fondo unico derivante

dall’unione dei preesistenti Fondo Clero e Fondo dei ministri di culto delle

confessioni religiose diverse dalla cattolica);

• Art 42 della legge 488 del 23.12.1999 (finanziaria 2000: nuovi requisiti di

età e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia).

Grazie per l’attenzione

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