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2014

VIA VAS AIA VI

Prof. ssa Elisa Scotti

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Rapporti con i procedimenti autorizzatori

Procedimenti autonomi funzionalmente e talora strutturalmente

Autonomia e integrazione delle valutazioni ambientali, specie in relazione all’ambito energetico

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Procedimenti autorizzatori

• D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509 concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto

• D.P.R. 380/2001 tuedilizia• D.P.R. 160/2012 SUAP • D.lgs. 387/2003 Energie rinnovabili

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Autorizzazione unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Art. 12 d.lgs. 387/2033 razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una AUTORIZZAZIONE UNICA, rilasciata dalla Regione o dalle province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico – artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico

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Procedimenti autorizzatori complessi

• Comunicazione (d.i.a./s.c.i.a.)• Silenzio-assenso• Procedimento autorizzatorio semplificato• Conferenza di servizi• Autorizzazione unica

In tutti i casi occorrono una pluralità di atti di assenso

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Atti di assenso1. l'autorizzazione ambientale integrata di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59,

recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE2. l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.3. la valutazione dell'impatto ambientale prevista dalla parte seconda del decreto legislativo

152/06 di competenza dello Stato o della Regione4. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dalla parte quinta decreto legislativo n.

152/06, di competenza della regione o della provincia5. l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi della parte quarta del decreto legislativo n.

152/066. il nulla osta di competenza dell'Ente di gestione dell'area protetta di cui alla legge 6 dicembre

1991, n. 3947. permesso di costruire di cui al DPR 380 del 2001, di competenza del Comune interessato8. parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi, di cui all'articolo 2

del DPR 12 gennaio 1998, n. 37, rilasciato dal Ministero dell'Interno - comando Provinciale VV.FF.

9. il nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitu' militari e per lasicurezza del volo a bassa quota solo se necessario e solo nel caso di impianti ubicati i

prossimita‘ di zone sottoposte a vincolo militare

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10. il nulla osta idrogeologico previsto dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 61, comma 5, del decreto legislativo n. 152/06

11. il nulla osta sismico ai sensi della legge. 2 febbraio 1974, n. 64 e successivi provvedimenti attuativi

12. il nulla osta per la sicurezza del volo da rilasciarsi da parte dell'aeronautica civile (ENACENAV), ai sensi del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 recante il codice della navigazione

13. il mutamento di destinazione d'uso temporaneo o definitivo dei terreni gravati da uso civico di cui alla legge n. 1766 del 1927 e successive modificazioni

14. l'autorizzazione al taglio degli alberi prevista dalle leggi regionali15. la verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore rilasciata dall'amministrazione

competente ai sensi della legge 447 del 1995 e successive modificazioni e integrazioni16. nulla osta dell'ispettorato del Ministero delle comunicazioni oggi Ministero dello sviluppo

economico ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 259 del 200317. l'autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade ai sensi del Codice della strada18. l'autorizzazione agli scarichi rilasciata dall'autorità competente ai sensi del decreto

legislativo 152 del 2006.19. nulla osta minerario relativo all'interferenza dell'impianto e delle relative linee di

collegamento alla rete elettrica con le attività minerarie ai sensi dell'art. 120 del R.D. n. 1775/1933

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• Molti interessi protetti, • Molte norme di settore,• Molte autorità,• Molti procedimenti

Molti interessi sono di natura ambientale

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Esigenza di coordinamentoCome avviene il coordinamento?

1. Tramite conferenza di servizi: tutti i procedimenti complessi, anche se articolati come procedimento unico o come sportello unico si basano su conferenze di servizi.

L’unicità è solo rispetto al cittadino (front office).

2. Per i progetti, i programmi, i piani e gli impianti con un rilevante impatto ambientale, attraverso procedimenti INTEGRATI

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Principio di integrazione

• Il principio di integrazione è un principio strettamente collegato con il principio dello sviluppo sostenibile e del bilanciamento:

le esigenze connesse con la protezione dell’ambiente devono essere prese in considerazione appena possibile ed integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche economiche e settoriali nonché nell’elaborazione e messa a punto dei processi produttivi .

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Procedimenti integrati ambientali

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• CARATTERI COMUNI=>Procedimenti autorizzatori complessi=> Funzione controllo preventivo • VAS valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente• VIA valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e

privati• AIA valutazione delle emissioni di sostanze inquinanti di determinati impianti• Valutazione d’incidenza dei piani e programmi sugli habitat naturali

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ORIGINE USANEPA (National Environmental Policy Act ) del 1969:• necessità di programmazione dei progetti

in bilancio;• valutazione ambientale da integrarsi con le

valutazioni economiche.

Il progetto deve essere esaminato nella sua complessità per poterne valutare correttamente tutte le implicazioni

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Origine europea:

• La Comunità adotta dal 1973 programmi di azione ambientale; • Fino al 1988 NON ha poteri in materia ambientale;• Esercita le proprie competenze in materia di tutela della concorrenza: i costi ambientali non possono rimanere all’esterno ma devono entrare nel processo produttivo

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• Carattere globale e integrato• Carattere speciale: tassatività delle ipotesi• * Origine comunitaria

VAS 2001/42/CE, VIA 85/337/CEE, (modificata dalle dir.

97/11/CE 2003/35/CE) e poi codificata con la direttiva 2011/92/UE

AIA 96/61/CEVALUTAZIONE D’INCIDENZA 92/43/CEE

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Quadro di riferimento nazionale

• VAS VIA AIA D.lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs n.4/2008 (correttivo del codice: sostituisce la seconda parte relativa a VAS VIA e AIA ) e dal

• VI D.P.R. 120/2003

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Natura tecnica e complessità dell’istruttoria

Tecnicità dell’organismo competente all’istruttoria

Politicità o estrema discrezionalità delle decisioni

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Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 5. Definizioni.1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

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b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b) ;

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.• o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il

provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto rientrante fra quelli di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III bis del presente decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore

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• VALUTAZIONE DI INCIDENZA (CD. HABITATD.P.R. 120/2003 procedimento volto alla valutazione dell’incidenza di piani o progetti sugli habitat naturali e sulle specie di flora e fauna

esistenti

• Ambito: sito di Natura 2000 =>rete di aree definita a livello europeo (Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)) destinate alla conservazione della biodiversità sul territorio dell’Unione Europea

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LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (art.6 del D.P.R. 120/2003)

Obiettivo: salvaguardare integrità e funzionalità dei siti della rete Natura 2000

Come: attraverso l’esame delle interferenze di piani e progetti o interventi, non direttamente connessi alla conservazione dei siti stessi, che ne condizionano l’equilibrio ambientale.

Iter: in caso di interventi che possono avere incidenze significative sulle specie e glihabitat presenti in un sito, è obbligatorio presentare lo Studio di Valutazione di Incidenza =>

individua e valuta i principali effetti .

Per i progetti assoggettati a VIA, la VI è ricompresa nell'ambito della procedura di VIAche, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat esulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati.

L’autorità competente ha 60 giorni per esprimersi, e può chiedere una sola voltadelle integrazioni, a seguito delle quali il termine suddetto decorre nuovamente.

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Procedimenti autonomi ma coordinati

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Norme per il coordinamento di VIA VAS AIA VI

Codice ambiente Art. 10. Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti (art. così modificato dall'art 2, co 8, d.lgs. n. 128/2010)a. via aia1. Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato XII del presente decreto. Qualora si tratti di progetti rientranti nella previsione di cui al comma 7 dell'articolo 6, l'autorizzazione integrata ambientale può essere richiesta solo dopo che, ad esito della verifica di cui all'articolo 20, l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA.

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1-ter. Nei casi di cui al comma 1, il monitoraggio e i controlli successivi al rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale avviene anche con le modalità di cui

agli articoli 29-decies e 29-undecies.

2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di

loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato VIII del presente decreto, la procedura per il

rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. è in ogni caso disposta

l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella

competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono

prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In

questo caso, si applica il comma 1-bis del presente articolo.

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.• 3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.4. La verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

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• VIA-VAS• 5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale

di cui all'articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

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V.I.A.VALUTAZIONE

DIIMPATTO AMBIENTALE

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QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO

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Secondo la Direttiva Comunitaria del 27 giugno 1985, n. 337 e la successiva 97/11/CE:

‘...la migliore politica ecologica consiste nell'evitare fin dall'inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché

combatterne successivamente gli effetti...’ (Considerando 1);

‘…. l'esistenza di disparità tra le legislazioni vigenti negli Stati membri in materia di valutazione dell'impatto ambientale dei

progetti pubblici e privati può creare condizioni di concorrenza ineguali e avere perciò un'incidenza diretta sul funzionamento

del mercato comune; che è quindi opportuno procedere al ravvicinamento delle legislazioni ….’ (Considerando 2);

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Segue CONSIDERANDO DIRETTIVA 1985/337/CE

‘ ….. risulta inoltre necessario realizzare uno degli obiettivi della Comunità nel settore della

protezione dell'ambiente e della qualità della vita …..’ (Considerando 3)

Da cui la necessità di '... introdurre principi generali di valutazione dell' impatto ambientale

allo scopo di completare e coordinare le procedure di autorizzazione dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante

sull'ambiente...’(Considerando 5). 08/11/10

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Principi generali della Valutazione di Impatto Ambientale:

• Prevenzione: analisi in via preliminare di tutte le possibili ricadute dell'azione dell'uomo, al fine di salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente e della vita.

• Partecipazione: apertura del processo di valutazione dei progetti all'attivo contributo dei cittadini ai fini di una maggiore trasparenza sui contenuti delle proposte progettuali e sull'operato della Pubblica Amministrazione.

• Integrazione: considerazione di tutte le componenti ambientali e delle interazioni fra i diversi effetti possibili.

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La Direttiva Europea impegna i Paesi della Comunità Europea al recepimento legislativo in

materia di compatibilità ambientale definendo gli scopi della valutazione di impatto ambientale (art.

3), i progetti che ne siano oggetto (Allegati I e II), le autorità competenti (art. 6).

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• direttiva 2011/92/UE

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Oggetto della VIA:

progetti di impatto ambientale rilevanti per natura, dimensioni o ubicazione (art. 2 Direttiva 337/85/CEE)

Allegato I via obbligatoria: Impatto presunto - le opere devono essere obbligatoriamente sottoposte a VIA da parte di tutti gli

Stati membri;

Allegato II via facoltativa: Impatto da verificare - gli Stati membri possono scegliere se assoggettarle a VIA o sottoporle a

procedure di screening.

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QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

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08/11/10

• Il recepimento della direttiva VIA è stato lungo e travagliato (procedure di infrazione);

• Fino all’adozione del c.d. Codice dell’Ambiente (2006) è mancata una disciplina unitaria della VIA; Il Codice dell’Ambiente ha introdotto nella Parte II (artt. 4 ss.) la disciplina di VIA e VAS;

La Parte II del Codice è stata dapprima sospesa, poi profondamente modificata (d.lgs. 4/2008);• Da ultimo (d.lgs. 128/2010) è stata introdotta anche l’AIA

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La VIA così come oggi disciplinata rappresenta uno strumento strategico

flessibile, che affronta i problemi relativi alla realizzazione di opere e

interventi attraverso una sostanziale interazione tra chi progetta e chi

autorizza sin dalle fasi iniziali della progettazione.

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L’iter è complesso: • il progetto preliminare è sottoposto a verifica

di assoggettabilità (quando prevista);• il progetto definitivo è sottoposto a VIA;• Consente l’esperimento di procedure

amministrative, di consultazione e tecniche mediante le quali vengono fornite tutte le indicazioni necessarie per le successive fasi di progettazione esecutiva e di realizzazione, qualora ricorrano le condizioni di compatibilità ambientale.

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Norme. Evoluzione

STEP 1:Legge 349 del 08/07/1986 'Istituzione del Ministero

dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale'.

Con l’art. 6 della Legge 349/86 si fissano i principi generali, i tempi e le modalità di recepimento

integrale della direttiva europea, attribuendo al Ministero dell'Ambiente il compito di pronunciarsi, di

concerto con il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali, sulla compatibilità delle opere assoggettate a

VIA

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STEP 2Con il DPCM 377 del 10 agosto 1988 sono varate le

disposizioni per l'applicazione della Direttiva Comunitaria 85/337/CEE e dell'art. 6 della L. 349/86

che reca la “Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della L. 8

luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno

ambientale”

In realtà la trasposizione della direttiva è imprecisa, tanto è vero che non compare mai l’espressione

valutazione di impatto ambientale

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Con il DPCM del 27 dicembre 1988, ”Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la

formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 10 agosto 1988, n. 377” vengono definiti per tutte le categorie di opere elencate nell'art. 1 del DPCM 10 agosto

1988 n. 377, i contenuti degli studi di impatto ambientale, la loro articolazione, la documentazione relativa, l'attività

istruttoria, i criteri di formulazione del giudizio di compatibilità, le componenti ed i fattori ambientali da

analizzare . . .

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NORMATIVA ATTUALE

DECRETO LEGISLATIVO 152/06

Il D.Lgs. 152/06 detta per la prima volta a livello dell’ordinamento statale una disciplina organica della procedura di valutazione di impatto ambientale .

L’ambito di applicazione della normativa in materia di V.I.A. è individuato mediante un rinvio ad un elenco di progetti assoggettati alla procedura in esame.

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Progetti sottoposti a VIA• ALLEGATO II : progetti da sottoporre a VIA

statale

• Allegati III – IV : progetti da sottoporre a VIA regionale

La distinzione tra VIA statale e regionale corrisponde a distinzione tra VIA obbligatoria

e facoltativa

08/11/10

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Rapporto Stato – RegioniDeterminazione del discrimine fra le competenze statali e le competenze regionali, in quanto la disciplina della VIA e della VAS rientra nell’ambito della: “…s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali." (art. 117 Cost, comma 2) di competenza esclusiva dello Stato, come prescrive lo stesso D.Lgs. 152/2006 all’art 35 comma 1: “Le regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto. (…)”. Nella procedure si intersecano inoltre aspetti relativi a materie di competenza concorrente Stato-Regioni (governo del territorio ecc….art 117 Cost, comma 3).La Corte Costituzionale svolge questa essenziale funzione.Corte Costituzionale ,sentenza 28 maggio 2010, n. 186; Corte Costituzionale, sentenza 13 maggio 2010, n. 171; Corte Costituzionale, sentenza 26 marzo 2010, n.120;Corte Costituzionale, sentenza 26 febbraio 2010, n. 67.

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Normative regionali. La Regione Lazio

• L.R. 11 Agosto 2008, n. 14 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio Art. 1, commi da 19 a 23 Disposizioni sulle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale. Modifica all’articolo 46 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6”

• Determinazione del Direttore 26 Maggio 2010, n. B2767 “Disposizioni operative relative all’attivazione dei procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. e di Valutazione di Impatto Ambientale e approvazione dell’elenco della documentazione tecnicoamministrativa da presentare ai sensi del D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152”

• D.G.R. 15 Maggio 2009, n.363 “D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale”

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FUNZIONE DELLA VIA

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L’EVOLUZIONE NORMATIVA ACCENTUA LA FINALITA’ DI

TUTELA AMBIENTALE RISPETTO ALLE ORIGINI

DELL’ISTITUTO(vd. Autorità)

08/11/10

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ART. 4(finalità della via)

a) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della

vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del

presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

1) l'uomo, la fauna e la flora;2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;

3) i beni materiali ed il patrimonio culturale; 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra;

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AUTORITA’ COMPETENTI

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Art. 7, commi 5-6

5. In sede statale, l'autorità competente è il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare. Il

provvedimento di via e il parere motivato in sede di VAS sono espressi di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali,

che collabora alla relativa attività istruttoria.

6. In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione

ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome.

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OGGETTO DELLA VIA

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I progetti che possono avere impatti signficativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale (art. 6 comma 5)

Nello specifico l’art. 6 comma 6 sottopone a V.I.A.: a) i progetti di cui agli allegati II e III;

b) i progetti di cui all'allegato IV, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali

protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

La valutazione è inoltre necessaria, ai sensi del comma 7, qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20 (che disciplina la verifica di

assoggettabilità) si ritenga che possano produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente, per:

a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per

più di due anni; b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possono

avere impatti significativi e negativi sull'ambiente; c) i progetti elencati nell'allegato IV.

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La medesima procedura si applica anche agli interventi su opere già esistenti, non rientranti nelle categorie

espressamente previste, qualora da tali interventi derivi un'opera che rientra nelle categorie stesse.

Si applica altresì alle modifiche sostanziali di opere ed interventi rientranti nelle categorie di cui al comma 1,

lettere a) e b).

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Possono essere esclusi dal campo di applicazione del titolo quei progetti che, a giudizio dell'autorità competente, non

richiedano lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (art. 6 , commi 10 e 11):

a) i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale;

b) i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopi di protezione civile, oppure disposti in

situazioni di necessità e d'urgenza a scopi di salvaguardia dell'incolumità delle persone da un pericolo imminente o a

seguito di calamità;

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Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità (screening)

L’art . 20 del D.Lgs. 152/06 , sottopone a verifica di assoggettabilità

a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi

o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente;

c) i progetti elencati nell'allegato IV.

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PROCEDIMENTO

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Nella procedura di V.I.A. si possono individuare :Tre fasi necessarie

IntroduttivaIstruttoriaDecisoria

Due fasi eventuali Una fase di verifica di assoggettabilità (cd.screening)

Una fase preliminare (“Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale – cd. scoping)

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Procedimento di verifica preliminare (screening) Art. 20.

Il proponente trasmette all’autorità competente:il progetto preliminare

lo Studio preliminare ambientale

Il proponente cura la pubblicazione in GU o nel Bur nonché nell’albo pretorio dei comuni interessati della trasmissione e deposita presso i comuni copia degli

attie presso le province per i progetti di competenza

statale.

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Pubblicità della decisione: GU o Bur (estratto); sito web dell’autorità competente (integrale).

Entro 45 giorni: osservazioni di chiunque

Nei successivi 45 giorni l’autorità si esprime, “verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi

e significativi sull'ambiente”.

La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo

amministrativo (silenzio inadempimento).

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La fase preliminareArt. 21 (scoping)

Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale

Sulla base del progetto preliminare, dello studio preliminare ambientale e di una relazione che, sulla base degli impatti

ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, il proponente ha la facoltà di

richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la

portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare. La documentazione

presentata dal proponente, in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto

cartaceo, include l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati

necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto.

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2. L'autorità competente:

a) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;

b) esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero; c) verifica, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto,

l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità; d) in carenza di tali elementi, indica le condizioni per ottenere, in sede di progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza che ciò pregiudichi

la definizione del successivo procedimento.

3. Le informazioni richieste tengono conto della possibilità per il proponente di raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e dei metodi

di valutazione disponibili.

4. La fase di consultazione di cui al comma 1 si conclude entro sessanta giorni e, allo scadere di tale termine, si passa alla fase successiva.

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SIAArt. 22

Lo studio di impatto ambientale deve contenere le seguenti informazioni:

a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e

possibilmente compensare gli effetti negativi rilevanti;c) i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;

d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, ivi compresa la cosiddetta “opzione zero", con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo

dell'impatto ambientale;e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

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Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle

caratteristiche dimensionali e funzionali dell'opera o intervento progettato e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso. La documentazione

dovrà essere predisposta al fine consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico

ed un'agevole riproduzione (comma 5).

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LA FASE INTRODUTTIVA

Art. 23. Presentazione dell'istanza

1. L'istanza è presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorità competente. Ad essa sono allegati il progetto

definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa, di cui all'articolo 24, commi 1 e

2. Dalla data della presentazione decorrono i termini per l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione.

La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente, delle regioni, delle province e dei comuni il cui

territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione.

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Contestualmente alla presentazione della domanda

il committente o proponente provvede a proprie spese:

a) al deposito del progetto dell'opera, dello studio di impatto ambientale e di un congruo numero di

copie della sintesi non tecnica presso gli uffici individuati, ai sensi del comma 1, dalle

amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dalle province autonome interessate;

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b) alla diffusione di un annuncio dell'avvenuto deposito a mezzo stampa e sul sito web dell’autorità

competente.

La pubblicazione deve contenere, oltre una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali

impatti ambientali, l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i termini

entro i quali è possibile presentare osservazioni.

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Consultazioni Art. 24Partecipazione• Il soggetto interessato che intenda fornire elementi

conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'opera o intervento progettato può presentare all'autorità competente osservazioni scritte su tale progetto entro 60 giorni.

• Il proponente, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della fase di valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni.

• Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve tenere in conto le osservazioni pervenute, considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi.

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Art. 24 comma 6

L' autorità competente alla valutazione dell'impatto ambientale può disporre lo svolgimento di un'inchiesta

pubblica per l'esame dello studio presentato dal committente o proponente, dei pareri forniti dalle pubbliche

amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini.

L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati

ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

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Modifiche eventuali a seguito dei processi di partecipazione.

Art. 24, comma 9.

Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, il proponente può chiedere di modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o di rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio di cui

al comma 8. Se accoglie l'istanza, l'autorità competente fissa per l'acquisizione degli elaborati un termine non superiore a

quarantacinque giorni, prorogabili su istanza del proponente per giustificati motivi, ed emette il

provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati

modificati.

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Eventuale riapertura della fase di consultazione.Art. 24 comma 9-bis.

9-bis. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente ne depositi

copia ai sensi dell'articolo 23, comma 3 e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto, emendato ai sensi del comma 9, chiunque abbia interesse può prendere visione del

progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in

relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma 9. In questo caso, l'autorità competente esprime il provvedimento di

valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni

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Partecipazione dei soggetti pubblici.Art. 25 comma 3

Contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 24, il proponente, affinché l'autorità competente ne acquisisca le

determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la

realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque

denominati in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla

presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1, ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi istruttoria

eventualmente indetta a tal fine dall’Autorità competente.

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LA FASE ISTRUTTORIA

L'istruttoria tecnica ha le seguenti finalità:

a) accertare la completezza della documentazione presentata;

b) verificare la rispondenza della descrizione dei luoghi e delle loro caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente;

c) verificare che i dati del progetto, per quanto concerne la produzione e gestione di rifiuti liquidi e solidi, le emissioni

inquinanti nell'atmosfera, i rumori ed ogni altra eventuale sorgente di potenziale inquinamento, corrispondano alle prescrizioni dettate

dalle normative di settore;

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d) accertare la coerenza del progetto, per quanto concerne le tecniche di realizzazione ed i processi produttivi previsti, con i

dati di utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali;

e) accertare il corretto utilizzo degli strumenti di analisi e previsione, nonché l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti

ambientali;

f) individuare e descrivere l'impatto complessivo della realizzazione del progetto sull'ambiente e sul patrimonio

culturale anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva.

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Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione ambientale dei progetti di

opere ed interventi di competenza dello Stato sono svolte dalla Commissione

tecnico-consuntiva.

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La Commissione acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni,

obiezioni e suggerimenti inoltrati ed esprime il proprio parere motivato

Il parere emesso é trasmesso al competente vicepresidente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'adozione del

giudizio di compatibilità ambientale.

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LA FASE DECISORIA Art. 26. Decisione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 24 [riapertura della

consultazione] l'autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei centocinquanta

giorni successivi alla presentazione dell'istanza. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di

valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente.

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3. L'autorità competente può richiedere al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 24, comma 4, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata.

4. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.

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2. L'inutile decorso dei termini previsti dal presente articolo ovvero dall'articolo 24, implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte

del Consiglio dei Ministri, che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni,

previa diffida all'organo competente ad adempire entro il termine di venti giorni. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto

ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite norme

regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia e dei principi richiamati

all'articolo 7, comma 7, lettera e), del presente decreto.

Mancata adozione della VIA nei termini - Procedimento sostitutivo Art. 26 comma 2.

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2-bis. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle

disposizioni generali del processo amministrativo (silenzio-inadempimento).

L’art. 14 ter l. n. 241/90 dispone a questo proposito che se la VIA non interviene nei termini l’autorità

procedente in conferenza dei servizi può innescare il meccanismo dell’intervento sostitutivo previsto

dall’art. 26

Silenzio.Art. 26 comma 2-bis

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1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è pubblicato per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza, a cura del proponente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

per i progetti di competenza statale ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione, per i progetti di rispettiva competenza. Dalla data di

pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale.

2. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve essere pubblicato per intero e su sito web dell'autorità competente indicando

la sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.

Informazione sulla decisioneArt. 27

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L'amministrazione competente all'autorizzazione definitiva alla realizzazione dell'opera o dell'intervento

progettato acquisisce il giudizio di compatibilità ambientale.

Nel caso di iniziative promosse da autorità pubbliche, il provvedimento definitivo che ne autorizza la

realizzazione deve adeguatamente evidenziare la conformità delle scelte effettuate agli esiti della

procedura d'impatto ambientale.

Negli altri casi i progetti devono essere adeguati agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale prima del

rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione.

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VIA e conferenza di servizi (art. 14-ter l. 241/1990)

La VIA rappresenta un presupposto del procedimento autorizzatorio:

• deve essere acquisita in conferenza di servizi (possibile proroga del termine per la sua conclusione e possibile affidamento delle attività tecniche istruttorie a soggetti diversi, ad es. università);

• Nel caso di VIA positiva, non si applica la disciplina del dissenso delle P.A. ambientali previste dalla l. 241/1990

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VIA e conferenza: ritardo nella conclusione del procedimento di VIA

• Art. 14 ter. L. n. 241/90 Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi, l’amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell’amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (62).

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VIA/VAS

Se il progetto esaminato in conferenza di servizi è stato oggetto di una VAS positiva, espressa nella medesima sede statale o regionale, i relativi risultati e prescrizioni vengono utilizzati senza modificazioni ai fini VIA (art. 14 ter l. 241/1990)

08/11/10

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Gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale devono essere

comunicati ai soggetti del procedimento, a tutte le amministrazioni pubbliche

competenti, anche in materia di controlli ambientali, e devono essere

adeguatamente pubblicizzati.

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Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la

progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti. Il monitoraggio assicura il

controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la

corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche, al fine di

individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di

essere in grado di adottare le opportune misure correttive.

Monitoraggio - Art. 28

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Qualora dalle attività di cui al comma 1 risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità

significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto

ambientale, l'autorità competente può modificare il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori.

Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni

negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può

ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive

da adottare.

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Controlli e sanzioni - Art. 29

1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

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Cons. St. V, 16 giugno 2009, n. 3849• Necessità di valutare il progetto nel suo complesso; illegittimità

del frazionamento di un progetto, che consenta di omettere la VIA che sarebbe necessaria per l’opera nel suo complesso;

• “Quanto alla portata della acclarata fondatezza dei motivi di ricorso, si deve osservare che l’avanzato e non più reversibile stato di realizzazione dell’opera, per quel che attiene all’ambito territoriale interessato dal presente giudizio, impedisce, anche alla luce della regula iuris sottesa agli artt. 2058 e 2933 c.c. , l’adozione di una pronuncia costituiva di annullamento con effetti demolitori e ripristinatori. La Sezione deve allora pervenire ad un accertamento dell’illegittimità, senza esito di annullamento e con effetti nei riguardi del solo appellante, ai fini della tutela risarcitoria invocabile con riguardo agli eventuali danni patiti per effetto dell’esecuzione dei provvedimenti di che trattasi.”

08/11/10

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Adeguamento dell’opera o intervento in caso di violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali di valutazione;

Sospensione dei lavori, eventuale demolizione e ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile;

Applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.

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VAS

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QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO

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Dir. 2001/41/CE Art.1

Al fine di estendere i principi della VIA anche ai piani ed ai programmi, l'Unione Europea ha adottato la Direttiva

2001/42/CE concernente “La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente”, il cui obiettivo

è quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, per cui è si rende necessaria ''l'integrazione di

considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione di determinati piani

e programmi che possano avere effetti significativi sull'ambiente''.

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L'ambito di applicazione della VAS è essenzialmente costituito dai piani, urbani e regionali, e dai programmi soggetti a certe condizioni o vincoli. Per piani e programmi si intendono quelli

"che:

•sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento

o dal governo e

•che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative (Direttiva 2001/42/CE, art.2a)."

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Sono soggetti ad una valutazione ambientale i piani e i programmi che possono avere effetti significativi

sull'ambiente, (art.3, paragrafo 1): in particolare tutti i piani 'che sono elaborati per i settori :agricolo ' forestale - della

pesca - delle telecomunicazioni ' turistico - della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e

che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva

85/337/CEE' (art.3, paragrafo 2a). Gli Stati membri determinano se i piani e programmi, diversi

da quelli sopra citati possono avere effetti significativi sull'ambiente esaminandoli caso per caso; per tale

valutazione, essi devono tenere conto dei criteri riportati all'Allegato II

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E' compito degli Stati membri, una volta approvati i piani o programmi,

controllare gli effetti ambientali significativi dell'attuazione degli stessi,

'al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi

imprevisti ' (art.10, paragrafo 1).

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QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

08/11/10

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Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Artt. 4 e ss., artt. 11 e ss.

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FUNZIONE

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Art 4 comma 4a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

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OGGETTO DELLA VAS

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I piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale(art. 6 comma 1).

In particolare sono assoggettati a VAS tutti i piani e programmi (art 6.2):che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria

ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

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L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di

assoggettabilità), se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei

progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

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Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto (art. 6 comma 4):

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio; c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

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Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a

4, la cui approvazione compete ad organi dello Stato.

Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.

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PROCEDIMENTO

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Anche nella procedura di V.A.S. si possono individuare :Tre fasi necessarie

IntroduttivaIstruttoriaDecisoria

Due fasi eventuali la fase di verifica di assoggettabilità (cd.screening)

una fase cd. di scoping

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L’art. 11 D.Lgs. 152/2006 prevede le seguenti fasi:

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis;

b) l'elaborazione del rapporto ambientale;

c) lo svolgimento di consultazioni;

d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;

e) la decisione;

f) l'informazione sulla decisione;

g) il monitoraggio.

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Verifica di assoggettabilità. Art 12.• L'autorità procedente trasmette un rapporto preliminare comprendente una

descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma

• L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

• L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

• Entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

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Rapporto ambientale dell'Autorità responsabile del piano/programma. Art. 13Il rapporto ambientale rappresenta lo strumento di raccolta ed elaborazione dell'informazione ambientale necessaria per una decisione ponderata e costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione (comma 3).Deve essere preparata contestualmente una sintesi non tecnica dell'informazione contenuta nel rapporto ambientale.

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Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del

programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che

possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.

L'allegato VI al T.U. Ambiente riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo.

Il Rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 dell’art. 13 ed evidenzia come sono stati presi in

considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute

nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

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Fase di “scoping”.

La direttiva 2001/42/CE disciplina una procedura di “scoping”, con la quale viene definita l'informazione necessaria per consentire la valutazione degli impatti significativi diretti ed indiretti derivanti dall'implementazione del piano/programma sull'uomo, su fauna e flora, su suolo, acqua, aria, clima, paesaggio, beni materiali e patrimonio culturale

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Art. 13 D.Lgs. 152/2006, commi 1 e 2 (scoping)

• Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

• La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo.

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- La proposta di piano o di programma - il rapporto ambientale - la sintesi non tecnica dello stesso sono comunicate all’autorità competente

Sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi (art 13 comma 5).

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Tutta la documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente

e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche

solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua

attuazione (art 13 comma 6)

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Consultazione

Art. 14: pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta

di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può

consultare la sintesi non tecnica.

L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto

ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.

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Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso in GU o sul BUR,

chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del

relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche

fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

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Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni - Art. 15.

1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e

valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti ed esprime il proprio

parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle

disposizioni generali del processo amministrativo.

2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o

programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni

del piano o programma.

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Art. 16. Decisione 1. Il piano o programma ed il

rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione

acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi

all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o

programma.

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Art. 17. Informazione sulla decisione

1. La decisione finale è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o

programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità

interessate:

a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;

b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che

erano state individuate;

c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.

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Art. 18. Monitoraggio

Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

Le informazioni raccolte sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

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Relazioni tra VAS e VIAArt. 10

Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti

4. La verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 può essere condotta, nel rispetto delle

disposizioni contenute nel presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di

informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

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5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già

sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi

contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della

loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le

conclusioni della VAS.

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AIAautorizzazione integrata ambientale

. Ai fini dell'esercizio di nuovi impianti, della modifica sostanziale e

dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti

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Art. 4 co. 4 c)funzione

• l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale

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OBIETTIVO

semplificare il regime autorizzatorio previsto per una attività potenzialmente lesiva di diversi fattori ambientali:

• invece di richiedere distinte autorizzazioni, l’interessato deve ottenere un'unica autorizzazioni che consideri unitariamente i diversi profili

• quadro unitario degli effetti di una determinata attività anche per raccogliere ed elaborare i relativi dati più facilmente .

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ambito di applicazione oggettivo (art. 6, comma 13)

apposito elenco (Allegato VIII e XII del d lgs. 152/2006):• attività energetiche; • attività di produzione e lavorazione dei metalli; • attività di produzione e lavorazione dei minerali; • industria chimica; • gestione dei rifiuti; • altre attività (cartiere, industria • tessile, concerie, macelli, allevamenti • zootecnici con una certa capacità produttiva)

+ le modifiche sostanziali agli impianti suddetti (nel caso di modifiche non sostanziali e cambio del gestore è sufficiente darne comunicazione all’autorità competente che può aggiornare A.I.A.)

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Autorità competenteA.I.A. di livello statale, • impianti relativi alle attività indicate nell’Allegato XII

o loro modifiche sostanziali per cui competente è il Ministero dell’Ambiente, sentito il Ministro dell’Interno, del Lavoro, della Salute, dello Sviluppo economico, delle Politiche agricole alimentari e forestali

A.I.A. di livello regionale impianti relativi alle attività indicate nell’Allegato VIII in

cui è competente l’ autorità indicata dalla legge regionale

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procedimento

Se l’A.I.A. si somma alla V.I.A.

• innesto dell’A.I.A. nella V.I.A., => procedimento unitario nel quale alcuni adempimenti formali (domanda introduttiva, partecipazione del pubblico ecc. ecc. ) sono svolti con riguardo ad entrambi i fini (restando distinti ovviamente i parametri e l’oggetto della valutazione)

Altrimenti: PROCEDIMENTO AUTONOMO

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1. domanda• 29-ter. Domanda di autorizzazione integrata ambientale.• 1. Ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la

domanda deve contenere le seguenti informazioni:• a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attività;• b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto;• c) le fonti di emissione dell'impianto;• d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;• e) il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché un'identificazione degli

effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;• f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per

ridurle;• g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;• h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di

controllo programmato che richiede l'intervento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (146);

• i) le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria;• l) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 15, del presente decreto.

• 2. sintesi non tecnica

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2. Pubblicità

• L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del proprio nominativo, nonché gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. … Le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresì pubblicate dall'autorità competente nel proprio sito web.

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3. Istruttoria

Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’annuncio si apre fase di partecipazione del pubblico per cui i soggetti interessati possono osservazioni in forma scritta sulla domanda;

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3. a. Conferenza di servizi• 5. La convocazione da parte dell'autorità competente, ai fini

del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di apposita conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, ha luogo ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

• 9. Salvo quanto diversamente concordato, la Conferenza dei servizi di cui al comma 5 deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dal comma 4 per la presentazione delle osservazioni.

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4. Decisoria

acquisite le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nel procedimento e considerate le osservazioni presentate dal pubblico, viene emesso il provvedimento finale di rilascio o diniego dell’autorizzazione nel termine di 150 giorni* dalla presentazione della domanda, e depositato a cura dell’autorità competente presso l’ufficio già individuato per il deposito di domande e documenti, unitamente alle informazioni rilevanti sulla partecipazione del pubblico al procedimento

• * 180 nel caso in cui nell’ambito della conferenza di servizi sia stata richiesta un’integrazione istruttoria

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Il provvedimento

• 11. Le autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali.

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che cosa rimane ancora fuori?• 1.i titoli edilizi e quindi la conformità

urbanistica (di competenza comunale)• 2. profili sanitari dell’inquinamento

atmosferico (di competenza comunale)• 3. autorizzazione paesaggistica

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contenuto• 12. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità previste

dal presente decreto per la protezione dell'ambiente, nonché l'indicazione delle autorizzazioni sostituite.

• 1. misure necessarie per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

• 3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato X, che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

• Se necessario, l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico.

• Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.

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Contenuto in funzione del monitoraggio

5. 6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, quanto previsto dal presente comma può tenere conto dei costi e benefici. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

• 9. L'autorizzazione integrata ambientale può contenere altre condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dall'autorità competente. Le disposizioni di cui al successivo art. 29-nonies non si applicano alle modifiche necessarie per adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (151).

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29-septies. Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale.

• 1. Se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale (152).

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pubblicità

• 13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento

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29-octies. Rinnovo e riesame.• 1. L'autorità competente rinnova ogni cinque anni

l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione. A tale fine, sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto dall'articolo 29-ter, comma 3. L'autorità competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dall'articolo 29-quater, commi da 5 a 9. Fino alla pronuncia dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione.

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Riesame anticipato• . Il riesame è effettuato dall'autorità competente, anche su

proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

• a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;

• b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;

• c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;

• d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.

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controllo• 3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per

impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, negli altri casi, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:

• a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;• b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare

riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

• c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

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Revoca• In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di

esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

• a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

• b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove sì manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;

• c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

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Valutazione d’incidenza

DPR n. 357/1997 come modif. dal DPR n. 120/2003

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Art. 4 d.p.r. 357/1997• 1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto

della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

• 2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

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• 3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

• 4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'àmbito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

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• 5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

• 6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

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• 7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

• 8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

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• 9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

• 10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (24).

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Portualità sostenibile

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Normativa in materia di produzioneenergetica da fonti rinnovabili

D.Lgs. 29 Dicembre 2007, n.283 (recepimento della Direttiva 2001/77/CE)

L. 23 Luglio 2009, n.99 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” (recante modifiche al D.Lgs. 387/2003)

D.M. 10 Settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”

Dlgs n. 28/2011 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE