2 La remunerazione del personale distaccato in Svizzera

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LA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE DISTACCATO

IN SVIZZERA

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Le imprese italiane che distaccano il proprio personale in Svizzera devono prestare attenzione ad applicare, per i medesimi, le condizioni di lavoro vigenti in Svizzera.In particolare devono essere rispettate le condizioni salariali minime, il tempo di lavoro, la sicurezza sul lavoro, ecc. previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e/o dai contratti collettivi.

CASISTICA

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La busta paga è la prova del rispetto delle norme in tema salariale e, se richiesta dalle autorità competenti, deve essere inviata a comprova del corretto assolvimento degli obblighi vigenti.Nella busta deve essere espressamente indicata la voce «retribuzione integrativa per lavoro in Svizzera».L’applicazione delle retribuzioni salariali minime Svizzere (di norma superiori a quelle italiane) crea infatti delle differenze retributive che innalzano l’imponibile previdenziale, l’imponibile fiscale ed il montante retributivo ai fini Inail.Ai fini della computazione delle ore lavorate in Svizzera necessita redigere giornalmente un apposito modulo per ogni dipendente che deve essere portato al seguito.

BUSTA PAGA

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L’impresa italiana deve reperire il salario minimo applicato in Svizzera per analoga attività e per le ore che il lavoratore dipendente svolge all’estero (comprese anche le ore di tragitto nel caso queste superino alcune soglie) deve essere applicata tale remunerazione in busta paga.

Attenzione: non è possibile applicare la cd. indennità di trasferta che normalmente è esentata sia dalla contribuzione sia dalle imposte dirette (eccezion fatta per i casi in cui i contratti integrativi provinciali prevedano tale trattamento).

APPLICAZIONE

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L’integrazione salariale ha dei riflessi importanti in termini di costi aziendali e non deve essere sottovalutata.Oltre all’impatto della differenza salariale infatti l’impresa deve anche tenere in considerazione il peso contributivo (Inps) che, ad esempio, nel caso di operai distaccati, è pari al 26,93% dell’integrazione stessa.Tale integrazione inoltre ha ripercussioni anche sulla determinazione del montante retributivo ai fini Inail che, nel caso della tariffa 3630 (impiantisti) è pari al 70 per mille (ossia 7%).L’impresa pertanto dovrà tenere in considerazione, già al momento della redazione del preventivo, dei suddetti impatti economici al fine di valutare adeguatamente l’opportunità di operare in Svizzera.

RIFLESSI DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE

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Le imposte dirette (Irpef) in capo ai dipendenti oggetto di distacco dell’impresa italiana scontano le stesse regole degli importi normalmente corrisposti per il lavoro svolto in Italia.L’assoggettamento fiscale verrà infatti assolto in capo al dipendente Italiano secondo la normativa Italiana (Tuir) così come stabilito dalla convenzione bilaterale vigente.

TASSAZIONE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE