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2. IL PROCESSO DI AFFIDAMENTO: LE FASI PRECONTRATTUALI GLOSSARIO APPROFONDIMENTI 13 NORMATIVA 15 1 2.2. La raccolta delle informazioni 8

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2. IL PROCESSO DI AFFIDAMENTO: LE FASI PRECONTRATTUALI

GLOSSARIO

APPROFONDIMENTI 13

NORMATIVA 15

1 2.2. La raccolta delle informazioni

8

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2.2.1 Gli obblighi informativi

Passiamo ora alla seconda fase del processo. Fabio, infatti, decide di recarsi dal suo

consulente di fiducia per approfondire alcuni particolari relativi al prestito che avrebbe

intenzione di richiedere. Prima che lo incontri, vediamo un po’ più da vicino cosa prevede

questa fase.

Il rapporto con i consumatori e la loro gestione si modificano per effetto della normativa. Infatti,

occorre tenere presente che il cliente giungerà dal consulente avendo letto maggiori

informazioni sugli annunci pubblicitari e avendo maturato domande o dubbi più complessi.

Il personale di vendita, quindi, oltre ad essere aggiornato e formato, deve essere posto in

condizione di ampliare il proprio bagaglio esperienziale e approfondire il significato delle nuove

informazioni previste sia per gli annunci pubblicitari, sia per l’informativa precontrattuale, sia

per i contratti di credito.

Deve, quindi, poter essere in grado di:

• fare fronte a nuove domande del consumatore, differenti rispetto a quelle

tradizionali, relative quasi unicamente alla possibilità di accedere alla promozione e

poco più;

• rispettare tutti i nuovi obblighi imposti dalla normativa.

2.2. LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI

Al termine del capitolo sarai in grado di descrivere cosa stabilisce la normativa in merito agli

obblighi informativi e di illustrare le principali informazioni contenute nel prospetto IEBCC.

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2.2.2 Le informazioni precontrattuali per i contratti di credito: il prospetto IEBCC

L’elemento fondamentale degli obblighi informativi precontrattuali per la generalità dei contratti di

credito ai consumatori è costituito dal prospetto delle “Informazioni Europee di Base sul Credito

ai Consumatori” destinato a sostituire i precedenti documenti, cioè i fogli informativi, il

documento su principali diritti del cliente e il documento di sintesi. Torniamo allora negli uffici

dell’agente in attività finanziaria cui Fabio si è rivolto per ottenere qualche chiarimento…

In generale, la normativa stabilisce come principio che il finanziatore

fornisca al consumatore le informazioni necessarie per effettuare un

“confronto tra le diverse offerte di credito” presenti sul mercato e per

prendere una decisione “informata e consapevole” in merito al

finanziamento che sta sottoscrivendo.

Inoltre, se negli annunci pubblicitari sono inserite le informazioni standard

principali (alla stregua di quelle prima contenute nel foglio informativo) nel

prospetto IEBCC il finanziatore deve inserire le informazioni

personalizzate. La funzione svolta dal prospetto IEBCC è quindi analoga a

quella del documento di sintesi. Si tratta, quindi, di informazioni relative alla

specifica operazione e allo specifico cliente, quindi informazioni non più di

natura standardizzata.

Solo per le condizioni che non sono personalizzabili, si fa riferimento alle

condizioni offerte alla generalità della clientela.

La normativa descrive separatamente gli obblighi informativi relativi:

ai contratti di credito;

alle aperture di credito con rimborso a richiesta del finanziatore o con

rimborso entro tre mesi dal loro utilizzo;

alle dilazioni di pagamento non gratuite.

Il calcolo del TAEG e le ipotesi di offerta attraverso intermediari del credito

sono sostanzialmente uguali per tutte le tipologie individuate.

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… quindi, come le dicevo, volevo sapere se questi eventuali 7.000

euro posso restituirli, ad esempio, in 24 mesi.

Certo! Guardi qui: durante il nostro colloquio ho compilato questo

prospetto che per brevità chiameremo IEBCC. Contiene le

condizioni relative allo “specifico” finanziamento fatto “su misura”

per lei, che tiene conto delle informazioni o delle preferenze

specifiche da lei manifestate.

Ci sono tutte le informazioni riferite all’operazione da lei

proposta e… qui sotto, invece, sono riportate tutte le informazioni

sui diritti del consumatore.

Al fine di salvaguardare la chiarezza e la confrontabilità, se il finanziatore intende fornire al

consumatore informazioni aggiuntive sul contratto di credito, queste devono essere riportate

in un documento distinto, eventualmente allegato al prospetto IEBCC.

Il documento deve essere fornito gratuitamente, attraverso un supporto cartaceo o altro

supporto durevole, al consumatore che ne attesta per iscritto (o attraverso altro supporto

durevole) l’avvenuta ricezione.

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Allora Fabio: cosa ti ha detto il consulente?

Mi ha dato questo prospetto delle Informazioni Europee di Base

sul Credito ai Consumatori, così, prima di vincolarci con un

contratto di credito o una proposta irrevocabile, abbiamo tutto

riepilogato qui!

Queste sono le informazioni contenute nel prospetto IEBCC, oltre all’identità e ai contatti del

finanziatore e dell’intermediario del credito.

Caratteristiche

principali del

prodotto di

credito

In questa sezione sono riportate le seguenti informazioni:

• tipo di contratto di credito;

• importo totale del credito (limite massimo o somma totale degli importi

messi a disposizione del consumatore);

• condizioni di prelievo (modalità e tempi con i quali il consumatore può

utilizzare il credito);

• durata del contratto di credito;

• importo, numero e periodicità delle rate;

• importo totale dovuto dal consumatore (importo del capitale preso in

prestito più gli interessi e i costi connessi al credito, coincidente con la

somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito);

• in caso di contratti collegati (credito finalizzato alla vendita di un bene o

alla prestazione di un servizio specifico) l’indicazione del bene o del

servizio e il prezzo in contanti;

• garanzie richieste.

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Costi del

credito

In questa sezione sono riportate le seguenti informazioni:

• tasso di interesse (tasso fisso o variabile e modalità di indicizzazione),

eventuali tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di

credito e periodi di applicazione gli stessi. i tassi di interesse sono

riportati su base annuale e almeno con riferimento all’anno civile.

Qualora un contratto di credito preveda la capitalizzazione infrannuale

degli interessi, il valore del tasso, rapportato su base annua, viene

indicato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione;

• modalità di variazione del tasso (se esistenti e possibili);

• TAEG, esempio rappresentativo con tutte le ipotesi utilizzate per il

calcolo del tasso e avvertenza della possibilità che il TAEG potrebbe

essere diverso nel caso di utilizzo differente del consumatore rispetto

alle ipotesi utilizzate;

• contratti accessori obbligatori o necessari per ottenere il credito alle

condizioni contrattuali offerte (attenzione poiché se il finanziatore non

conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG);

• tutti i costi connessi al contratto di credito, ivi compresi:

• le spese di gestione del conto corrente sul quale registrare i

rimborsi e i prelievi (se è obbligatorio);

• costi per utilizzare uno specifico strumento di pagamento per

effettuare rimborsi e prelievi (se esistenti e obbligatori);

• spese notarili, se necessarie;

• costi in caso di ritardo nel pagamento (tasso degli interessi di mora,

condizioni per modifica del tasso di mora, penali applicate in caso di

mancato pagamento).

Altri importanti

aspetti legali

In questa sezione sono riportate le seguenti informazioni:

• esistenza del diritto di recesso e sua breve specificazione, ivi incluse le

informazioni sull’obbligo del consumatore di rimborsare il capitale

prelevato e di corrispondere gli interessi, nonché l’importo giornaliero

degli interessi da corrispondere in caso di recesso. Nel caso di contratto

di credito al quale non si applicano le disposizioni in materia di recesso,

va indicata l’inesistenza di questo diritto;

• esistenza della possibilità di rimborso anticipato, sua breve

specificazione e indicazione delle modalità di calcolo dell’eventuale

indennizzo a carico del consumatore;

• diritti legati alla consultazione di una banca dati;

• diritto a ricevere gratuitamente una copia del contratto;

• una chiara avvertenza delle conseguenze alle quali il consumatore può

andare incontro in caso di mancato pagamento di una o più rate.

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Le informazioni precontrattuali da fornire ai consumatori nel caso di aperture

di credito da rimborsare su richiesta del finanziatore o entro tre mesi

dal loro utilizzo o di dilazioni di pagamento e modalità agevolate di

rimborso di crediti preesistenti differiscono da quelle inserite nel

prospetto IEBCC del contratto di credito.

Esse possono, quindi, essere fornite alternativamente attraverso il ricorso a:

il documento standard denominato “Informazioni europee di base sul credito

ai consumatori” secondo l’allegato 4D proposto da Banca d’Italia;

un documento, diverso dal prospetto IEBCC indicato al punto precedente,

redatto nel rispetto dei criteri generali previsti dalla normativa generale;

limitatamente alle aperture di credito in conto corrente, includendole nel foglio

informativo e nel documento di sintesi del conto corrente (in questo caso, il

documento di sintesi è fornito al consumatore obbligatoriamente e

gratuitamente prima che egli sia vincolato dal contratto o da una proposta

irrevocabile)

Nel caso delle dilazioni di pagamento e delle modalità agevolate di

rimborso di crediti preesistenti, le informazioni precontrattuali sopra

riportate devono includere anche:

l'importo, il numero e la scadenza delle rate;

l’esistenza del diritto al rimborso anticipato, del diritto del creditore a ottenere

un indennizzo a fronte del rimborso anticipato e delle relative modalità di

calcolo.

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2.2.3 Scheda di riepilogo

FASE PRECONTRATTUALE

R

A

C

C

O

L

T

A

D

E

L

L

E

I

N

F

O

R

M

A

Z

I

O

N

I

Strumento

di

trasparenza

Prima

della

riforma

Disciplina attuale:

innovazioni

Modalità di

trasmissione

al cliente

Maggiore tutela

del cliente

Annunci

pubblicitari

IEBCC

(informazioni

specifiche)

Foglio

informativo

Documento

di sintesi,

bozza del

contratto,

documento

sui

principali

diritti del

cliente

Fornisce informazioni

generali

Il calcolo del TAEG e le

ipotesi di offerta

attraverso intermediari

del credito sono uguali

per tutte le tipologie

individuate

Fornisce informazioni

specifiche e rappresenta

un elemento

fondamentale degli

obblighi informativi

Le informazioni

precontrattuali da fornire

ai consumatori nel caso

di aperture di credito con

rimborso a richiesta del

finanziatore o con

rimborso entro tre mesi

dal loro utilizzo o di

dilazioni di pagamento e

modalità agevolate di

rimborso di crediti

preesistenti differiscono

da quelle inserite nel

prospetto IEBCC

Messa a

disposizione

gratuita dei

clienti

mediante

copia

asportabile

Fornito

gratuitamente,

attraverso un

supporto

cartaceo o

altro supporto

durevole, al

consumatore

che ne attesta

per iscritto (o

attraverso

altro supporto

durevole)

l’avvenuta

ricezione

Il finanziatore

fornisce al

consumatore le

informazioni

necessarie per

effettuare un

“confronto tra le

diverse offerte di

credito” presenti

sul mercato e per

prendere una

decisione

“informata e

consapevole” in

merito al

finanziamento

che sta

sottoscrivendo

Al fine di

salvaguardare la

chiarezza e la

confrontabilità,

se il finanziatore

intende fornire al

consumatore

informazioni

aggiuntive sul

contratto di

credito, queste

devono essere

riportate in un

documento

distinto,

eventualmente

allegato al

prospetto IEBCC

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Annuncio pubblicitario

Tutti i messaggi, in qualsiasi forma diffusi, aventi natura promozionale, e ogni altra

documentazione non personalizzata avente la funzione di rendere note le condizioni dell’offerta

alla potenziale clientela (salvo quanto previsto dal paragrafo 4.2.1 per la documentazione non

personalizzabile).

Apertura di credito

Contratto attraverso cui una banca si obbliga a mantenere a disposizione del cliente, un certo

importo per un periodo di tempo determinato (nel caso di apertura di credito a scadenza) o di

tempo indeterminato (nel caso di apertura di credito a revoca).

Apertura di credito rotativa

Linea di credito rotativa (revolving) in cui il rimborso (anche parziale) delle somme utilizzate

non determina la fine del finanziamento ma il ripristino del fido che può essere nuovamente

utilizzato dal cliente nei limiti dell’ammontare concesso.

Apertura di credito semplice

Forma di finanziamento in cui la disponibilità della somma è immediata, mentre le modalità di

utilizzo rientrano fra le facoltà del consumatore che decide quando e quanto utilizzare.

Attività di prestazione di servizi senza stabilimento

Lo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie nel territorio di uno Stato estero, in assenza

di succursali e attraverso un'organizzazione temporanea. Si è in presenza di prestazione di

servizi senza stabilimento quando l'offerta dei servizi viene effettuata tramite l'effettiva

presenza nel territorio del paese ospitante di personale incaricato dal prestatore, anche in

modo occasionale.

Canali distributivi

I soggetti interni o esterni all’intermediario creditizio che contribuiscono all’erogazione del

finanziamento.

Carte di credito rateali

Documenti elettronici nella forma di plastic card che consentono al titolare, nell’ambito del fido

accordato, di utilizzare il finanziamento ricevuto sia attraverso pagamenti presso i terminali

POS installati negli esercizi commerciali convenzionati, sia prelevando contante presso gli

sportelli ATM.

Consumatore

Una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale,

artigianale o professionale eventualmente svolta.

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GLOSSARIO

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Contratto di credito ai consumatori

Contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un

credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria.

Contratto di credito collegato

Un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la

prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

• il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o

concludere il contratto di credito;

• il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito.

Costo totale del credito

Tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il

consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a

conoscenza, escluse le spese notarili. Sono inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi

compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, qualora la conclusione del

contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatoria per ottenere il credito o per

ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.

Credito finalizzato

Finanziamento il cui scopo è determinato al momento della richiesta e, in generale, tale scopo

è rappresentato dall’acquisto di un bene durevole, di un bene di consumo o di un servizio.

Credito non finalizzato

Tutti i finanziamenti erogati a favore di una famiglia, destinati a coprire un fabbisogno

finanziario, la cui causa non è strettamente collegata all’acquisto di uno specifico bene o

servizio.

Credito rateale finalizzato

Forma di credito al consumo il cui scopo è determinato al momento della richiesta e consiste

nel finanziamento dell’acquisto di un bene durevole, di un bene di consumo o di un servizio.

Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (IEBCC)

Prospetto che riporta informazioni precontrattuali relative alla specifica operazione e allo

specifico cliente, quindi informazioni di natura non standardizzata.

Informazioni precontrattuali

Le informazioni necessarie, rese dal finanziatore al consumatore, prima che questi sia

vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, per consentirgli il confronto

tra le diverse offerte di credito sul mercato, così che possa prendere una decisione

informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito.

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Finanziatore

Il soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio

della Repubblica, offre o stipula contratti di credito (banca, intermediario finanziario, ecc.).

Importo totale del credito

Il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore in virtù

di un contratto di credito.

Importo totale dovuto dal consumatore

La somma dell’importo totale del credito e del costo totale del credito.

Intermediario del credito

L’agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio nonché il soggetto, diverso dal

finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, a fronte di un

compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle

riserve di attività previste dalla legge, conclude contratti di credito per conto del finanziatore

ovvero svolge attività di presentazione o proposta di contratti di credito o altre attività

preparatorie in vista della conclusione di tali contratti.

Mediatore creditizio

Il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o

intermediari finanziari autorizzati con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti

sotto qualsiasi forma.

Messa a disposizione dei documenti

Salvo che non sia diversamente specificato, i documenti si intendono “messi a disposizione”

del cliente quando questi può portarne gratuitamente con sé una copia dopo averla richiesta o

prelevata direttamente.

Nullità

Una delle forme che può assumere l’invalidità di un contratto. La nullità determina l’inidoneità

del contratto concluso a produrre in alcun modo gli effetti suoi propri.

La nullità di un contratto può essere rilevata in qualsiasi momento, anche molto tempo dopo la

sua conclusione ed esecuzione.

Le cause che determinano la nullità di un negozio sono:

• la mancanza di uno degli elementi essenziali indicati (accordo, causa, oggetto, forma

prescritta dalla legge a pena di nullità;

• l’illiceità della causa;

• l’illiceità dei motivi ex art. 1345 del Codice civile;

• l’impossibilità, illiceità, indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto;

• la contrarietà a norme imperative;

• altri casi stabiliti dalla legge.

La nullità si dice “relativa” quando può essere fatta valere solo da una delle

parti del contratto. 10

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Prestiti con delegazione di pagamento

Finanziamento in cui il dipendente delega il proprio datore di lavoro a pagare le rate del

finanziamento nel limite massimo del quinto del proprio stipendio.

Prestito contro cessione del quinto dello stipendio

Prestito personale destinato a coloro che percepiscono un reddito da lavoro dipendente o da

pensione, a fronte della cessione volontaria di una quota parte del proprio reddito, non

superiore a un quinto dello stipendio netto.

Prestito personale

Finanziamento non finalizzato, cioè non collegato all’acquisto di uno specifico bene o servizio.

Produttore

Il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore

del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o

giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome,

marchio o altro segno distintivo.

Professionista

La persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale,

commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.

Retail banking

In generale, con retail banking si definisce un’area di attività data dalla combinazione fra un

insieme di prodotti e servizi (di finanziamento, di investimento e di pagamento) che le banche

(o gli intermediari finanziari in relazione alla propria attività) erogano o rendono disponibili ai

consumatori, alle famiglie, ai privati e alle small business attraverso canali distributivi diretti (di

proprietà del finanziatore), canali virtuali (senza partecipazione fisica del personale) oppure

canali indiretti (cioè intermediati da un soggetto terzo rispetto al finanziatore e al consumatore).

Rinvio agli usi

Clausola contrattuale che, per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e

condizione praticati richiama, anziché parametri fissi, condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza.

Sconfinamento

L’utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al

saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all’importo

dell’apertura di credito concessa. Rientrano quindi nella nozione di sconfinamento

sia gli utilizzi eccedenti il saldo di un conto corrente non affidato sia quelli eccedenti

l’ammontare di un eventuale fido (cc.dd. utilizzi extrafido).

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Servizio accessorio connesso con il contratto di credito

Il servizio obbligatorio per la conclusione del contratto di credito o (sia esso obbligatorio o

facoltativo) offerto dal finanziatore congiuntamente al contratto di credito. Il servizio si intende

obbligatorio quando – anche sulla base di disposizioni di legge – il consumatore non può

stipulare il contratto di credito senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio

oppure non può stipulare il contratto di credito a determinate condizioni senza stipulare il

contratto avente a oggetto il servizio accessorio.

Società di microcredito

Soggetti che erogano servizi di finanziamento a carattere sociale.

Succursale

Un punto operativo permanente, anche se non operante in via continuativa, che svolge

direttamente con il pubblico, in tutto o in parte, l'attività della banca.

Supporto durevole

Qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente

dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo

adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione

immutata delle informazioni memorizzate.

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

Il TAEG è il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni

(prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il

consumatore. È comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di

intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore

deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse

le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a

servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per

ottenerlo alle condizioni offerte.

Tecniche di comunicazione a distanza

Tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la

presenza fisica e simultanea del cliente e dell’intermediario o di un suo incaricato (internet,

collegamento telefonico, ecc.).

Ufficio di rappresentanza

Struttura che la banca utilizza esclusivamente per svolgere attività promozionale e di studio dei

mercati.

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Gli sconfinamenti

Gli sconfinamenti non sono considerati credito ai consumatori. Tuttavia, in caso di sconfinamento

superiore a 300 euro in assenza di fido o superiore al 5% dell’apertura di credito concessa che si

protragga per oltre un mese, il creditore deve comunicare senza indugio al consumatore, su

supporto cartaceo o altro supporto durevole, l’esistenza dello sconfinamento, l’importo, il tasso

debitore e gli eventuali interessi di mora, penali e spese applicabili.

L’offerta attraverso intermediari del credito

(argomento trattato a pagina 4 della dispensa)

Gli intermediari del credito sono tenuti all’assolvimento degli obblighi informativi precedenti la

sottoscrizione del contratto di credito e delle aperture di credito e degli obblighi di assistenza al

consumatore.

Solo i fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo

accessorio non sono tenuti al rispetto di tali obblighi, il cui adempimento rimane sotto la

responsabilità del finanziatore. In questi casi, quest’ultimo può comunque utilizzare i fornitori di

merci o i prestatori di servizi per garantire al consumatore tali informazioni e attività.

Gli intermediari del credito sono tenuti a specificare in tutti gli annunci pubblicitari e nei documenti

destinati ai consumatori il proprio ruolo, la natura del proprio intervento e l’onerosità dello stesso.

Essi devono indicare, a quale titolo operano, entro quali limiti possono svolgere la propria

attività e, in particolare, se siano legati da rapporti contrattuali con uno o più finanziatori

oppure agiscano in qualità di mediatori.

Il prospetto IEBCC per aperture di credito con rimborso a richiesta del finanziatore o con

rimborso entro tre mesi dal loro utilizzo

(argomento trattato a pagina 6 della dispensa)

Il Prospetto delle informazioni europee sul credito ai consumatori contiene informazioni relative a:

Identità e contatti del finanziatore/intermediario del credito

• Finanziatore

• Intermediario del credito

Caratteristiche principali del prodotto di credito

• Tipo di contratto di credito

• Importo totale del credito (limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione

del consumatore)

• Durata del contratto di credito

• Facoltà del finanziatore di richiedere in qualsiasi momento al consumatore di rimborsare

l’importo totale del debito

Costi del credito

• Tasso di interesse (tasso fisso o variabile e modalità di indicizzazione), eventuali tassi di

interesse diversi che si applicano al contratto di credito e periodi di applicazione degli stessi. I

tassi di interesse sono riportati su base annuale e almeno con riferimento all’anno civile.

Qualora un contratto di credito preveda la capitalizzazione infrannuale degli interessi,

il valore del tasso, rapportato su base annua, viene indicato tenendo conto degli

effetti della capitalizzazione

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APPROFONDIMENTI

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• Modalità di variazione del tasso

• TAEG, esempio rappresentativo con tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo del tasso e

avvertenza della possibilità che il TAEG potrebbe essere diverso nel caso di utilizzo differente

del consumatore rispetto alle ipotesi utilizzate

• Tutti i costi addebitati al momento della sottoscrizione dell’apertura di credito

• Tutti i costi connessi al contratto di credito, ivi compresi:

• tutti gli oneri relativi allo sconfinamento extra-fido

• costi in caso di ritardo nel pagamento (tasso degli interessi di mora, condizioni per

modifica del tasso di mora, penali applicate in caso di mancato pagamento)

Altri importanti aspetti legali

• Esistenza del diritto di recesso che per i contratti a tempo indeterminato è, in ogni momento,

senza penalità e spese, per il consumatore salvo preavviso non superiore a un mese

• Avvertenza per il consumatore che il finanziatore ha la facoltà di recedere dal contratto, in

qualsiasi momento, con preavviso non inferiore a due mesi

• Diritti legati alla consultazione di una banca dati

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• Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché

modifiche del titolo VI del testo unico bancario (d. lgs. n. 385 del 1993) in merito alla disciplina

dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori

creditizi

• Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti

• Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai

contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE

• Codice del consumo (D.lgs. 206/2005)

Testo coordinato ed aggiornato con le recenti riforme introdotte dal decreto legislativo 2

agosto 2007, n. 146, dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221 e dalla Legge 24

dicembre 2007, n. 244

• Lettera Circolare del 1° giugno 2011 Prot. ULG/DSM/001132

Normativa sul credito ai consumatori - Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e

finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti - Domande frequenti sul

provvedimento del 29 luglio 2009 e successive integrazioni

NORMATIVA