4. LA CESSIONE DEL QUINTO E LA DELEGAZIONE 1 DI...

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4. LA CESSIONE DEL QUINTO E LA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO GLOSSARIO 10 APPROFONDIMENTI 14 1 NORMATIVA 15

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4. LA CESSIONE DEL QUINTO E LA DELEGAZIONE

DI PAGAMENTO

GLOSSARIO 10

APPROFONDIMENTI 14

1

NORMATIVA 15

1

4. LA CESSIONE DEL QUINTO E LA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

Al termine del capitolo sarai in grado di descrivere i prestiti garantiti da cessione del quinto

dello stipendio/della pensione e la delegazione di pagamento.

4.1 Caratteristiche generali

Negli ultimi anni si sono molto diffusi sul mercato prodotti di finanziamento caratterizzati da

particolari modalità di rimborso.

Si tratta dei finanziamenti erogati contro cessione di quote dello stipendio o della

pensione del soggetto finanziato.

Questi prodotti prevedono infatti che, al momento della conclusione del contratto, il soggetto

finanziato ceda il proprio credito retributivo o pensionistico, ossia ceda il credito futuro che

egli vanterà nei confronti:

• del datore di lavoro per l’attività lavorativa da svolgersi o

• dell’istituto di previdenza per trattamenti pensionistici futuri.

L’operazione, pur non prevedendo garanzie in senso tecnico, è comunque caratterizzata da

forme di tutela a favore del finanziatore: la cessione del credito dà infatti all’intermediario

erogante una ragionevole sicurezza di ottenere la restituzione del prestito, visto che le rate di

rimborso sono versate direttamente dal datore di lavoro/istituto previdenziale, previa

trattenuta dallo stipendio o dalla pensione.

I finanziamenti erogati con cessione del quinto sono una forma di credito non finalizzato,

poiché il soggetto finanziato non utilizza le somme ricevute per acquistare specifici beni o servizi

indicati all’intermediario finanziario.

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Questi prodotti sono indirizzati solitamente a soggetti che, pur disponendo di un posto di lavoro

(anche parasubordinato o a temine), non presentano buoni indici di merito creditizio. La

complessità e l’onerosità dell’istruttoria necessaria per l’erogazione di prestiti contro cessione

del quinto rispetto agli altri prestiti personali, rendono infatti questo prodotto di norma più

costoso per il soggetto finanziato; per questo non è richiesto da clienti che potrebbero

ottenere un prestito personale a costi, generalmente, più contenuti.

La complessità degli adempimenti richiesti per l’erogazione del prestito e l’elevata

“burocratizzazione” dell’istruttoria hanno fatto sì che gli intermediari del credito acquisissero

un ruolo importante nella distribuzione del prodotto: banche e intermediari finanziari

affidano infatti spesso ad agenti e mediatori l’attività di raccolta di tutta la

documentazione necessaria per istruire la pratica e i contatti con il cliente finanziato e il

suo datore di lavoro.

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4.2 La cessione del quinto dello stipendio

La cessione del quinto dello stipendio è una forma di finanziamento senza vincolo di

destinazione che consiste nell’erogazione di una somma di denaro a favore di un lavoratore

subordinato, con impegno di quest’ultimo a restituire l’importo percepito mediante il versamento

di rate costanti che sono direttamente trattenute dal datore di lavoro e corrisposte al

finanziatore fino alla definitiva estinzione del debito.

I prestiti garantiti da cessione del quinto dello stipendio sono regolamentati in maniera molto

dettagliata dal DPR n. 180 del 1950 (“Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il

pignoramento e la cessione di stipendi e salari dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”) e

dal Regolamento attuativo (DPR n. 895 del 1950). Si tratta di una normativa in attesa di

riorganizzazione e ammodernamento ormai da molti anni.

I due DPR citati disciplinavano originariamente i soli prestiti con cessione del quinto dello

stipendio da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Negli anni ’90 e nei primi anni 2000 molti operatori hanno erogato prestiti anche a lavoratori del

settore privato, pur in mancanza di un’espressa previsione legislativa che ammettesse

l’applicazione analogica della normativa a tale settore.

Negli anni 2004/2005 alcuni provvedimenti normativi hanno ampliato in maniera significativa

l’ambito di applicazione della disciplina in materia di cessione del quinto, “sanando” la prassi

precedente che riguardava i lavoratori privati.

Con la Finanziaria 2005 (Legge n. 311/2004) è infatti stata estesa la disciplina sulla cessione

del quinto anche ai dipendenti delle aziende private, specificando che l’operazione

poteva essere effettuata sia a favore dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato

sia a favore dei lavoratori a termine.

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Con tale intervento normativo è stata risolta l’incertezza rispetto alla legittimità dell’uso di questa

forma di finanziamento anche per i lavoratori del settore privato, purché assunti con contratto di

lavoro subordinato.

A distanza di pochi mesi il Legislatore ha ulteriormente ampliato l’ambito di applicazione

della disciplina sulla cessione del quinto: con la Legge n. 80/2005 (c.d. Decreto competitività) la

normativa è stata estesa anche ai lavoratori parasubordinati.

Quindi oggi qualsiasi lavoratore subordinato o non subordinato che operi in maniera

continuativa a favore di un’impresa può cedere a un intermediario finanziario una quota

pari a un quinto del suo compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purché questo

abbia carattere certo e continuativo e a condizione che il rapporto non abbia durata

inferiore a 12 mesi.

Il contratto di finanziamento ricalca il modello contrattuale del mutuo ma prevede alcuni elementi

aggiuntivi e vincoli legislativi per quanto riguarda il contenuto. I lavoratori dipendenti e

parasubordinati possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio

fino al quinto del loro ammontare, valutato al netto di ritenute, e per periodi non superiori a 10

anni.

Inoltre, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, il limite decennale si abbrevia fino a

coincidere – nella misura massima – con la durata residua del rapporto di lavoro. I prestiti

garantiti da cessione del quinto dello stipendio possono essere erogati esclusivamente da:

• banche

• intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 106 del TUB

• compagnie di assicurazione

• Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP).

La cessione del quinto è generalmente erogata da intermediari specializzati in questo tipo di

prodotto, talvolta di emanazione bancaria.

Il modello distributivo della cessione del quinto è caratterizzato in molti casi dall’importante

ruolo delle reti di mediatori o agenti. L’elevato numero di adempimenti

burocratico/amministrativi richiesti per questo tipo di prodotti rispetto al prestito personale

semplice e la necessità di curare “sul campo” i contatti con le amministrazioni datrici di lavoro

hanno favorito l’affidamento della distribuzione delle cessioni del quinto a reti indirette.

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Tutte le attività riguardanti la raccolta della documentazione (ultime buste paga, dichiarazioni

dei redditi, ecc.) e l’iniziale istruttoria della pratica sono infatti spesso compiute da agenti

in attività finanziaria o mediatori creditizi: resta in ogni caso accentrato in capo

all’intermediario finanziario l’esame del merito di credito del soggetto che richiede il

finanziamento e dei presupposti per la deliberazione del prestito. La pratica di erogazione

del finanziamento prevede, di norma, i seguenti passaggi.

1. La richiesta di

finanziamento

La richiesta di finanziamento viene presentata in 4 copie all’intermediario

finanziario, in molti casi attraverso un mediatore o un agente in attività

finanziaria. La richiesta deve essere accompagnata da una dichiarazione

che attesti l’ammontare mensile dello stipendio: tali dichiarazioni

(denominate “certificato di stipendio”) indicano di norma anche l’entità della

quota cedibile di stipendio e l’ammontare del TFR accantonato. Il

lavoratore deve inoltre presentare un certificato di sana costituzione fisica.

2. L’emissione

della copertura

assicurativa

L’intermediario finanziario, se ritiene il lavoratore meritevole del

finanziamento richiesto, sottopone la pratica a una compagnia assicurativa

affinché presti la necessaria copertura.

3. La

conclusione del

contratto

Se tutti i passaggi precedenti hanno esito positivo, si conclude il contratto

di finanziamento, che deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di

trasparenza contrattuale nel credito ai consumatori.

4. La notifica del

contratto

Il contratto viene notificato dall’intermediario finanziario al datore di lavoro.

La notifica può essere effettuata con qualsiasi mezzo purché recante data

certa: di norma la notifica viene effettuata a mezzo di un ufficiale

giudiziario.

5. L’emissione

dell’atto di

benestare

Sebbene il codice civile e il DPR n. 180/1950 prevedano che la cessione

del credito retributivo sia efficace fin dal momento della notifica, gli

intermediari finanziari di solito acquisiscono, per maggiore cautela, una

dichiarazione con la quale il datore di lavoro accetta la cessione del

credito nei suoi confronti (c.d. “atto di benestare”). Dopo la notifica della

cessione il datore di lavoro “ceduto” è tenuto a:

effettuare le trattenute sullo stipendio nella misura prevista dal

contratto e versare gli importi trattenuti direttamente all’intermediario

finanziario con cadenza mensile

dare immediata notizia all’intermediario finanziario di qualsiasi fatto

che possa determinare riduzione, sospensione o arresto definitivo del

pagamento

nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi motivo,

trattenere il TFR e le ulteriori spettanze di fine servizio, al fine di

corrisponderle al creditore.

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6. L’erogazione

del

finanziamento

Al momento dell’erogazione l’intermediario finanziario trattiene dall’importo

finanziato il premio da corrispondere all’assicurazione, le spese da

addebitare al cliente in via anticipata (spese di istruttoria, di notifica) e la

commissione per l’intermediazione da corrispondere all’agente in

attività finanziaria o al mediatore che ha intermediato il prodotto.

A causa dell’elevata incidenza delle spese inerenti il premio assicurativo e la

provvigione dovuta all’intermediario del credito, l’importo effettivamente

erogato al lavoratore è di norma significativamente inferiore all’importo

complessivamente finanziato (c.d “montante lordo”).

Il prestito contro cessione del quinto è obbligatoriamente assistito da una copertura

assicurativa contro i rischi di:

• decesso del soggetto finanziato

• cessazione del servizio per qualsiasi causa (per es. sopravvenuta invalidità,

dimissioni, licenziamento, fallimento del datore di lavoro)

• riduzione di stipendio o salario per effetto della quale non sia più consentita la ritenuta

nell’intera quota ceduta.

Il beneficiario della garanzia assicurativa è

l’ente erogatore, che incassa l’importo residuo

del credito nel caso in cui si verifichi uno degli

eventi citati. Per le somme corrisposte

all’intermediario finanziario la compagnia

assicurativa ha poi il diritto di rivalersi nei

confronti del lavoratore/debitore.

Il diritto di rivalsa non opera però nei casi di

decesso del lavoratore: questo evento estingue

infatti ogni obbligo del mutuatario e dei suoi eredi

nei confronti dell’assicuratore.

La disciplina legislativa originariamente riservava l’emissione delle coperture assicurative

esclusivamente all’INPDAP: il monopolio dell’ente previdenziale pubblico è stato soppresso con

la Legge Finanziaria 2004 (Legge n. 311/2004), che ha liberalizzato il mercato e aperto alla

concorrenza fra compagnie di assicurazione private.

Attualmente nel settore delle coperture assicurative del rischio di credito (Credit Protection

Insurance - CPI) operano in via pressoché esclusiva compagnie specializzate.

I prestiti garantiti da cessione del quinto possono essere estinti – come tutte le altre forme di

finanziamento – anche in via anticipata. Nel recente passato si è assistito a un eccessivo ricorso

ad operazioni di estinzione anticipata con contestuale rinnovo della cessione. Con questa

operazione i soggetti finanziati utilizzano:

• una parte del nuovo prestito ottenuto dall’intermediario finanziario per estinguere

(anticipatamente) il debito precedente

• e la parte restante delle somme erogate per il proprio fabbisogno finanziario.

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Il rinnovo della cessione non è ammesso prima che siano trascorsi almeno i due quinti

del periodo di ammortamento (art. 39 DPR n. 180/1950): la scarsa attenzione dimostrata da

alcuni operatori rispetto a tale principio ha imposto all’Autorità di Vigilanza di controllare con

particolare rigore l’attività delle reti distributive e degli intermediari specializzati nella

cessione del quinto, censurando il fenomeno dei c.d. “rinnovi ante-termine”.

Attraverso il frequente ricorso a operazioni di sostituzione/rinnovo del finanziamento contro

cessione del quinto i soggetti finanziati si trovavano infatti a dover sopportare ingenti costi di

intermediazione e di copertura assicurativa che non era possibile “ammortizzare” per tutta la

durata del finanziamento proprio in ragione della sua estinzione anticipata.

La disciplina della cessione dei crediti pensionistici è contenuta nel DPR n. 180/50 e nel

Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 313 del 27 dicembre 2006, in vigore

dal febbraio del 2007.

L’iter per l’istruzione della pratica e l’erogazione del finanziamento coincidono in gran parte con

quanto previsto per la cessione dello stipendio. Oltre alla copia del documento d’identità e al

codice fiscale sono richiesti il cedolino emesso dall’ente previdenziale e il certificato di

pensione (“modello Obis M”).

La cessione del credito previdenziale deve essere notificata all’Amministrazione terza ceduta

(INPS, INPDAP): la notifica può avvenire con qualsiasi mezzo, purché rechi data certa e con

modalità che consentano all’Amministrazione che deve operare la ritenuta, di identificare

l’intermediario che ha richiesto la notifica.

La cessione ha efficacia dalla data di notifica e le amministrazioni cedute devono iniziare a

effettuare le trattenute dal 3° mese successivo alla notifica stessa.

Per garantire ai pensionati l’applicazione di condizioni contrattuali più favorevoli rispetto a quelle

medie praticate sul mercato, gli enti previdenziali concludono convenzioni con gli intermediari

che offrono finanziamenti contro cessione del quinto della pensione.

4.3 La cessione del quinto della pensione

Con il “Decreto competitività” del 2005 la

possibilità di erogare finanziamenti contro

cessione del quinto è stata estesa, oltre che ai

lavoratori parasubordinati, anche ai pensionati.

I prestiti garantiti da cessione del quinto della

pensione possono essere concessi:

• dalle banche

• dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco

previsto dall’art. 106 del TUB.

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Spesso l’erogazione di prestiti con cessione del quinto dello stipendio è abbinata a un ulteriore

finanziamento con delegazione di pagamento.

Si tratta di una forma tecnica simile alla cessione del quinto: l’operazione consiste

nell’erogazione di un finanziamento senza vincolo di destinazione, la cui restituzione avviene

mediante il pagamento di rate costanti da parte del datore di lavoro.

Il contratto prevede infatti che il datore di lavoro si impegni a effettuare trattenute mensili pari a

un quinto degli emolumenti (netti) spettanti al lavoratore e a versare direttamente

all’intermediario finanziario gli importi trattenuti.

L’abbinamento dei due prodotti (cessione dello stipendio e delegazione di pagamento) permette

di elevare fino al 40% la quota di stipendio che viene trattenuta mensilmente dal datore di

lavoro per rimborsare il prestito ottenuto dal suo dipendente.

La delegazione di pagamento si realizza con modalità e iter pressoché coincidenti con quelli

previsti per i prestiti contro cessione dello stipendio ma in questo caso il contratto non prevede

una cessione del credito bensì una semplice delega a pagare.

I soggetti che possono erogare il finanziamento sono gli stessi per entrambe le forme di

finanziamento (banche e intermediari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 106 TUB).

La principale differenza tra delegazione di pagamento e cessione del quinto dello stipendio è

che la delegazione di pagamento richiede il consenso del datore di lavoro. Viceversa, nella

cessione del quinto, l’efficacia della cessione del credito è un effetto automatico dell’accordo

concluso tra lavoratore/finanziato e intermediario finanziario e della successiva notifica al datore

di lavoro: in questi casi infatti la sottoscrizione dell’atto di benestare da parte dello stesso datore

di lavoro è un adempimento richiesto dagli enti finanziatori al solo fine di limitare il rischio di

contenzioso con il datore di lavoro e quindi per propria maggiore tutela.

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4.4 La delegazione di pagamento

Il prestito può essere assistito da delegazione di pagamento quando il soggetto finanziato è un

lavoratore dipendente (non un pensionato); la durata non può essere superiore a 10 anni.

Al datore di lavoro è riconosciuto di norma un indennizzo per assolvere l’incarico di effettuare le

trattenute e versare le rate all’intermediario finanziario.

Il coinvolgimento del datore di lavoro, la necessità della sua adesione all’accordo di delegazione,

la molteplicità degli adempimenti di carattere burocratico rendono la delegazione di pagamento

un prodotto tipicamente riservato alle reti distributive esterne. Ferma restando infatti

l’attribuzione al solo intermediario finanziario delle attività di verifica del merito creditizio e di

conclusione del contratto di finanziamento, agli intermediari del credito è in molti casi

rimessa la gestione dei contatti con il datore di lavoro e il lavoratore finanziato e tutta

l’attività di raccolta della documentazione riguardante il rapporto di lavoro e il reddito del

soggetto finanziato.

Affidabilità creditizia

Capacità di un soggetto di ottenere credito dal sistema finanziario; essa è determinata sulla

base della capacità di reddito, del livello di indebitamento in essere e della capacità dimostrata

in passato di onorare le promesse di pagamento.

Agente in attività finanziaria

Soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto

qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari

finanziari , istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica.

Attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma

La concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni

di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni

di:

a) locazione finanziaria;

b) acquisto di crediti;

c) credito al consumo, così come definito dall'articolo 121 del Testo unico, fatta eccezione per

la forma tecnica della dilazione di pagamento del prezzo svolta dai soggetti autorizzati alla

vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica;

d) credito ipotecario;

e) prestito su pegno;

f) rilascio di fideiussioni, l'avallo, l'apertura di credito documentaria, l'accettazione, la girata,

l'impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni

di firma. Sono esclusi le fideiussioni e gli altri impegni di firma previsti nell'ambito di contratti

di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari.

Carta di credito

Tessera personale e non cedibile con la quale un ente emittente autorizza il titolare, entro dei

limiti di spesa prestabiliti, a:

• pagare i propri acquisti di beni e servizi presso esercizi commerciali convenzionati con

l'emittente stesso,

• ottenere anticipazioni di contante (cash advance) presso sportelli automatici (ATM) o

presso gli sportelli bancari,

senza dar luogo all'addebito immediato delle somme spese o prelevate.

Carta di credito revolving

Carta di credito che permette di accedere ad una disponibilità di denaro sotto forma di linea di

credito. Il titolare di una carta di credito revolving rimborsa gli acquisti effettuati a rate e per

questo paga alla banca un tasso di interesse.

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GLOSSARIO

Carta di debito

Documento che abilita il titolare, in base a un rapporto contrattuale con l'emittente, a effettuare

operazioni di prelievo presso gli ATM o di pagamento attraverso terminale (POS, Point of Sale,

o cassa continua, cash dispenser) con addebito in tempo reale su conto corrente bancario del

controvalore di ogni operazione effettuata.

Cartolarizzazione

Operazione mediante la quale un soggetto (detto “originator”) cede un suo credito pro soluto

(cioè senza garanzia dell’incasso) a una società che si obbliga a incorporare il credito stesso in

uno o più titoli da cedere a terzi sul mercato.

Cessione del credito

Contratto con il quale un soggetto (creditore cedente) trasferisce un altro soggetto

(cessionario) un diritto di credito, determinando una modificazione soggettiva del rapporto

obbligatorio dal lato del creditore lasciando immutata l’identità del debitore (debitore ceduto).

Consumatore

Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale

o professionale eventualmente svolta.

Contratto di credito collegato

Contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la

prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o

concludere il contratto di credito;

2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito.

Contratto di mutuo

Contratto col quale una parte (mutuante) consegna all'altra una determinata quantità di danaro

o di altre cose fungibili, e l'altra (mutuatario) si obbliga a restituire altrettante cose della stessa

specie e qualità.

Costituzione in mora

Consiste nella richiesta scritta formulata dal creditore al debitore di adempiere l'obbligazione,

cioè di effettuare un pagamento o consegnare un bene.

La richiesta è di norma inoltrata a mezzo piego o lettera raccomandata con avviso di

ricevimento, per dare certezza alla data del ricevimento. Alla costituzione in mora conseguono

vari effetti, tra i quali:

• la maturazione degli interessi moratori, nella misura pattuita tra le parti o, in mancanza, in

misura pari all'interesse legale;

• l'interruzione del termine di prescrizione;

• l'obbligo in capo al debitore di risarcire gli eventuali danni che si producano dopo

la messa in mora.

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Fideiussione

Contratto definito dall'art. 1936 del cod. civ. con cui il fideiussore si obbliga personalmente

verso il creditore garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui. Nel caso di mancato

adempimento dell'obbligazione da parte dell'obbligato, il creditore può rivolgersi

indifferentemente o al fideiussore o all'obbligato stesso. La fideiussione non è valida se non è

valida l’obbligazione principale.

Finanziamento finalizzato

Erogazione di una somma di denaro, da parte di una banca o un intermediario finanziario, al

fine di permettere al soggetto finanziato di acquistare uno specifico bene o servizio.

Gestione caratteristica o corrente

Insieme di processi che generano costi e ricavi e pagamenti e incassi riferibili all'insieme delle

attività (di acquisto, trasformazione e vendita) proprie dell'azienda.

Intermediari finanziari

Soggetti a cui è riservato l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di

finanziamenti sotto qualsiasi forma, iscritti nell’elenco previsto dall’art. 106 del TUB.

Intermediario del credito

Sono considerati tali gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro

soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o

professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico

oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis del TUB,

almeno una delle seguenti attività:

1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della

conclusione di tali contratti;

2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore.

Ipoteca

Diritto reale di garanzia, costituito dal debitore (o da un terzo) su un bene, a garanzia di un

credito. L'ipoteca attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene sul quale è stata iscritta

e di essere soddisfatto con preferenza sul ricavato della vendita. L'ipoteca si estingue

automaticamente dopo venti anni.

Lavoratori parasubordinati

(argomento trattato a pagina 4 della dispensa)

Soggetti che collaborano con un’impresa senza essere avvinti da rapporti di lavoro subordinato

(cioè di lavoro dipendente ex art. 2094 cod. civ.) e in maniera non occasionale. Vi rientrano, per

esempio, i collaboratori coordinati continuativi (oggi “a progetto”), gli agenti, i rappresentanti di

commercio (art. 409 cod. proc. civ.).

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Mediatore creditizio

Soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari

finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Pegno

Diritto reale di garanzia che ha la funzione di garantire la soddisfazione di un credito. Esso può

costituirsi su cose di proprietà del debitore o su cose appartenenti a terzi. È causa legittima di

prelazione perché attribuisce al creditore garantito il diritto di potersi soddisfare sul bene

oggetto del pegno con preferenza rispetto ad altri creditori.

Periodo di ammortamento

(argomento trattato a pagina 7 della dispensa)

Corrisponde al lasso di tempo necessario per rimborsare interamente il prestito erogato

dall’intermediario. Il piano di ammortamento è infatti il programma di pagamenti pattuiti tra

intermediario e cliente per la restituzione del finanziamento mediante la corresponsione di rate

periodiche.

Rischio di credito

Rischio che il debitore non assolva, anche parzialmente, agli obblighi contratti con il creditore.

Rischio di obsolescenza

Rischio a cui è esposto il proprietario di un bene con riferimento a un possibile deprezzamento

del valore di mercato del bene stesso più intenso rispetto a quello rappresentato dal processo

di ammortamento; il deprezzamento può essere provocato dall'uso del bene o dalla comparsa

sul mercato di beni analoghi maggiormente all'avanguardia o di sostituti.

Sconfinamento

Utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al

saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all'importo

dell'apertura di credito concessa.

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Trasparenza contrattuale nel credito ai consumatori

(argomento trattato a pagina 5 della dispensa)

La normativa sulla trasparenza contrattuale nei rapporti tra intermediari e consumatori è

costituita dall’insieme di regole volte ad assicurare ai clienti un'informazione corretta, chiara ed

esauriente, che agevoli la comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti

finanziari offerti e ne consenta la facile confrontabilità con altre offerte.

Tale disciplina regolamenta il contenuto e le caratteristiche di base della documentazione

contrattuale elaborata dagli intermediari per assicurarne la completezza e la comprensibilità

per qualsiasi cliente.

La Banca d'Italia ha emanato le disposizioni su "Trasparenza delle operazioni e dei servizi

bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" anche con il contributo

delle segnalazioni ricevute dall'utenza bancaria e finanziaria.

Tali previsioni definiscono standard minimi e generali di redazione dei documenti informativi e

contrattuali predisposti per la clientela:

annunci pubblicitari

fogli informativi

documento sui principali diritti del cliente

documento di sintesi

testo del contratto di finanziamento

invio della documentazione periodica.

Le disposizioni si riferiscono, in particolare, alla struttura dei documenti, alle informazioni

essenziali da fornire, alle scelte lessicali, alla standardizzazione di alcune tipologie di contratti

più diffusi (per es.: conti correnti, mutui).

Le disposizioni emanate dall’Autorità di Vigilanza hanno inoltre introdotto – al fine di rafforzare i

presidi di tutela per il consumatori – obblighi di controllo a carico degli intermediari per il

rispetto della disciplina di trasparenza e la correttezza nei rapporti con l'utenza.

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APPROFONDIMENTI

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• D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287, Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della legge 7 marzo

1996, n. 108, recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia

• Decreto del presidente della repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 approvazione del testo

unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari

e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni

• Banca d’Italia, Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi

per gli operatori

• Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto 27 dicembre 2006, n. 313, Regolamento

di attuazione dell’articolo 13-bis del decreto –legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80

• Codice civile, Libro IV - Delle obbligazioni, TITOLO III - Dei singoli contratti, CAPO XVII -

Dei contratti bancari, SEZIONE III - Dell'apertura di credito bancario

• Comunicazione UIF del 16 marzo 2012 - schemi rappresentativi di comportamenti anomali

ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007- operatività connessa con il

rischio di frodi nell’attività di factoring

• Decreto Ministeriale 17 febbraio 2009 n. 29, Regolamento recante disposizioni in materia di

intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385

NORMATIVA