2. I principi fondamentali della Costituzione 2. I... · Tutte le confessioni religiose sono...

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Prof. M. Bianchi Dispense di Economia e Diritto per il Biennio Marzo 2013 Pagina 1 2. I principi fondamentali della Costituzione La prima parte della Costituzione è dedicata ai principi fondamentali su cui si basa la nostra Repubblica. Tali principi sono rappresentati dai primi 12 articoli. Il 22 dicembre del 1947 il Presidente della Commissione dei 75, on. Meuccio Ruini, presentò all'Assemblea Costituente il testo definitivo del progetto di costituzione, dicendo, tra l’altro, queste parole: "Onorevoli colleghi, con la seduta di poche ore fa il compito dell'Assemblea Costituente può dirsi compiuto. Ecco il testo definitivo del1a Costituzione, che mi appresto a consegnare al Presidente dell'Assemblea [...] Questa è un'ora nella quale chi è adusato alle prove parlamentari, chi è stato in trincea, chi ha conosciuto il carcere politico, è preso da una nuova e profonda emozione. E' la prima volta, nel corso millenario della storia d'Italia, che l'Italia unita si dà una libera Costituzione. Un bagliore soltanto vi fu, cento anni fa, nella Roma repubblicana di Mazzini. Mai tanta ala di storia è passata sopra di noi [...]. Questa carta che stiamo per darci è, essa stessa, un inno di speranza e di fede. Infondato è ogni timore che sarà facilmente divelta, sommersa e che sparirà presto. No; abbiamo la certezza che durerà a lungo, e forse non finirà mai, ma si verrà completando e adattando alle esigenze delle esperienze storiche. Pur dando alla nostra Costituzione un carattere rigido, come chiede la tutela delle libertà democratiche, abbiamo consentito un processo di revisione, che richiede medita riflessione, ma che non la cristallizza in una statica immobilità [...]. Un giudizio pacato sui pregi e i difetti della nostra Carta non può essere dato oggi, con esauriente completezza. Difetti ve ne sono; vi sono lacune e ancor più esuberanze! Principi fondamentali Art. 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di

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Prof. M. Bianchi – Dispense di Economia e Diritto per il Biennio Marzo 2013

Pagina 1

2. I principi fondamentali della Costituzione

La prima parte della Costituzione è

dedicata ai principi fondamentali su cui si

basa la nostra Repubblica. Tali principi

sono rappresentati dai primi 12 articoli.

Il 22 dicembre del 1947 il Presidente della Commissione

dei 75, on. Meuccio Ruini, presentò all'Assemblea

Costituente il testo definitivo del progetto di

costituzione, dicendo, tra l’altro, queste parole:

"Onorevoli colleghi, con la seduta di poche ore fa il compito dell'Assemblea Costituente può dirsi

compiuto. Ecco il testo definitivo del1a Costituzione, che mi appresto a consegnare al Presidente

dell'Assemblea [...] Questa è un'ora nella quale chi è adusato alle prove parlamentari, chi è stato in

trincea, chi ha conosciuto il carcere politico, è preso da una nuova e profonda emozione.

E' la prima volta, nel corso millenario della storia d'Italia, che l'Italia unita si dà una libera

Costituzione. Un bagliore soltanto vi fu, cento anni fa, nella Roma repubblicana di Mazzini. Mai

tanta ala di storia è passata sopra di noi [...]. Questa carta che stiamo per darci è, essa stessa, un

inno di speranza e di fede. Infondato è ogni timore che sarà facilmente divelta, sommersa e che

sparirà presto. No; abbiamo la certezza che durerà a lungo, e forse non finirà mai, ma si verrà

completando e adattando alle esigenze delle esperienze storiche. Pur dando alla nostra

Costituzione un carattere rigido, come chiede la tutela delle libertà democratiche, abbiamo

consentito un processo di revisione, che richiede medita riflessione, ma che non la cristallizza in

una statica immobilità [...]. Un giudizio pacato sui pregi e i difetti della nostra Carta non può

essere dato oggi, con esauriente completezza. Difetti ve ne sono; vi sono lacune e ancor più

esuberanze!

Principi fondamentali

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili

di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di

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fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e

l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del

Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano

effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività

o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che

dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi

della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art.7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due

parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti,

in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative

rappresentanze.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente

riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati

internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche

garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le

condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di

risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle

limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le

Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

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Art. 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di

eguali dimensioni.

Vediamo in estrema sintesi il significato di questi articoli.

Il valore della democrazia (art. 1).

La sovranità spetta al popolo, che sceglie l’organizzazione e il funzionamento

dello Stato. Essendo, soprattutto ai tempi della costituente, impossibile

pensare ad una partecipazione diretta di tutti i cittadini alle decisioni, la

democrazia indicata nell’articolo, è di tipo indiretto o rappresentativo, in quanto

è esercitata indirettamente attraverso i rappresentanti eletti liberamente dal

popolo stesso e costituenti il Parlamento. Tale sovranità è esercitata nei limiti

delle regole costituzionali.

A volte la democrazia è esercitata in modo diretto attraverso i referendum.

I diritti inviolabili e i doveri inderogabili (art. 2).

Vengono tutelati i diritti inviolabili dell’uomo, sia a livello individuale (es.

libertà di manifestare) che collettivo (es. diritto di riunione e di

aggregazione). Per contro i cittadini hanno anche doveri inderogabili aventi

carattere politico (diritto-dovere di voto), economico (dovere di pagare i

tributi) e sociale (dovere di pagare i contributi sociali come quelli relativi

all’INPS o all’INAIL).

L’uguaglianza dei cittadini (art. 3).

Si tratta di un uguaglianza formale, in quanto dichiarata e sancita

solennemente e sostanziale in quanto è richiesto dalla Costituzione stessa che

lo Stato si attivi per rimuovere ogni ostacolo che impedisca tale uguaglianza.

E’ un’articolo che risente fortemente del vissuto nel ventennio fascista.

Il lavoro come diritto e come dovere (art. 4).

E’ riconosciuto tale diritto non come garanzia di procurare a tutti il lavoro,

ma come impegno dello Stato per garantire le condizioni per rendere

accessibile a tutti il lavoro .

Il lavoro è anche considerato come un dovere del cittadino, anche se si tratta di

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un dovere civico, che cioè deve essere adempiuto nell’ottica di un impegno

per lo sviluppo del Paese, ma non è un obbligo giuridico e quindi è privo di

conseguenze punitive per chi non vi adempie. Il concetto di lavoro in sede

costituzionale è visto come qualunque attività permetta il progresso materiale e

spirituale del Paese, comprende quindi per esempio, anche l’impegno dello

studente, il lavoro casalingo, il lavoro di volontariato anche se non retribuito.

Il decentramento e l’autonomia (art. 5).

La nostra Repubblica è di tipo regionale, infatti sono chiaramente richiamati

dalla Costituzione sia il decentramento, che l’autonomia.

Il decentramento consiste nel trasferimento di funzioni e poteri dallo Stato centrale

agli enti territoriali, per meglio avvicinarsi alle esigenze specifiche locali e

migliorare quindi i rapporti fra lo Stato e gli utenti.

L’autonomia consiste all’effettivo potere riconosciuto agli enti pubblici territoriali

di gestire le proprie necessità attraverso una propria amministrazione e attraverso

propri atti amministrativi.

Questo decentramento e questa autonomia non intaccano l’unitarietà del

Paese, che viene innanzitutto definito dallo stesso articolo che promuove tali

principi come una Repubblica una e indivisibile.

Anche questo articolo contrasta fortemente con la politica fortemente

accentatrice del ventennio fascista.

Tutela delle minoranze linguistiche (art. 6).

Le differenze linguistiche sono state in passato motivo di discriminazione e

problemi sociali e qiundi per evitare nuovamente situazioni simili la

Costituzione riconosce e rispetta in modo assoluto tali minoranze,

prevedendo il bilinguismo in particolare in ambito scolastico, nella pubblica

amministrazione, nella cartellonistica, nelle zone interessate alla presenza di

comunità aventi nazionalità diversa come per esempio in Val d’Aosta

(comunità francesi), in Trentino (comunità tedesche e ladine), il Puglia

(comunita albanesi).

I Patti Lateranensi (art. 7) e la libertà religiosa (art. 8).

Contrariamente alla situazione precedente che riconosceva come unica

religione quella Cattolica Apostolica e Romana, la Costituzione riconosce la

libertà religiosa stabilendo quindi una Stato laico. La religione cattolica però

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ha una posizione privilegiata rispetto alle altre in quanto riconosce e

conferma la validità dei Patti lateranensi firmati nel 1929 tra Mussolini e la

Chiesa cattolica, revisionati poi nel 1948.

Con i Patti lateranensi lo Stato ha rinunciato alla sua sovranità nel territorio

dello Stato del Vaticano a favore del Papa sono state fatte alcune concessioni

alla Chiesa quali ad esempio l’obbligo dell’insegnamento della religione

cattolica nelle scuole (poi diventata opzionale a segiuto della revisione del

’48) e il riconoscimento del valore anche civile al matrimonio religioso. I

rapporti fra lo Stato e le altre religioni diverse da quella cattolica invece, sono

regolare per legge sulla base di specifici accordi con tali confessioni.

La convivenza di una tale patto che favorisce la Chiesa cattolica all’interno di

una Stato laico, è un chiaro esempio del carattere compromissorio della

Costituzione italiana. In questo caso il compromesso si evidenzia fra il

pensiero completamente laico della sinistra di riconoscimento di tutte le

religioni e quello prettamente cattolico della Democrazia Cristiana.

La tutela della cultura e della ricerca scientifica (art. 9).

Grande importanza si è riconosciuta all’istruzione e alla ricerca così come alla

salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio artistico e storico. Purtroppo lo Stato

italiano è notevolmente in ritardo nell’attuazione di questi principi e solo

negli ultimi anni possiamo affermare che si sia iniziato un percorso

finalizzato alla loro attuazione.

Il diritto internazionale e la posizione degli stranieri (art. 10).

L’Italia riconosce e si adegua al diritto internazionale accettando che norme

sorgenti da accordi e convenzioni internazionali siano primarie rispetto a

quelle interne, purché rispettose della nostra Costituzione.

La posizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in accordo con le

leggi internazionali, esistono di conseguenza leggi diverse per cittadini

appartenenti alla UE e cittadini extracomunitari.

I cittadini comunitari, in accordo con il Trattato di Maastricht, hanno piena

libertà di circolazione, soggiorno e lavoro a parità dei cittadini italiani,

mentre i cittadini extracomunitari sono soggetti al permesso di soggiorno.

Relativamente all’estradizione, cioè il provvedimento che permette ad uno

Stato di trasferire e consegnare un imputato condannato in un altro Stato, è

ammessa, ma non per reati politici.

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Nell’Unione Europea, relativamente ai reati di maggiore gravità,

l’estradizione è sostituita dal più snello e veloce provvedimento chiamato

mandato di cattura europeo, emesso da un giudice di un Paese membro, grazie

al quale qualunque organo di polizia di uno Stato europeo può procedere

direttamente all’arresto di un cittadino comunitario.

Tutela della pace (art. 11).

Sempre in ambito di diritto internazionale, la Costituzione esprime il rifiuto ,

anzi l’articolo in modo ancora più forte parla di ripudio della guerra, come

mezzo per offendere la libertà di altri popoli e come strumento di risoluzione

dei conflitti internazionali.

La bandiera d’Italia (art. 12).

Viene infine descritta la bandiera italiana che simboleggia la continuità

storica e l’unità d’Italia, affonda infatti le sue radici nella bandiera cispadana

ufficializzata a Reggio Emilia nel 1917. La bandiera italiana è formata da tre

bande verticali di uguale dimensione di colore, nell’ordine, verde, bianco e

rosso.