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O.N.L.U.S. D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

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SOGGETTI CHE POSSONO DIVENTARE ONLUS

1. Associazioni riconosciute e non riconosciute

2. Comitati

3. Fondazioni

4. Società cooperative

5. Altri enti di carattere privato operanti in specifici settori

Costituiti con: atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata

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SONO ESCLUSI DAL REGIME FISCALE DELLE ONLUS:

1. Enti pubblici

2. Società commerciali diverse dalle cooperative

3. Enti conferenti di cui alla L. 30/07/1990, n. 218

4. Partiti e movimenti politici

5. Organizzazioni sindacali

6. Associazioni dei datori di lavoro

7. Associazioni di categoria

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Per assumere la qualifica di onlus gli statuti o gli atti

costitutivi devono espressamente contenere

specifiche clausole

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SETTORI DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’

(art. 10, comma 1, lett.a)

1. Assistenza sociale e socio-sanitaria

2. Assistenza sanitaria

3. Beneficienza

4. Istruzione

5. Formazione

6. Sport dilettantistico

7. Tutela promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico

8. Tutela e valorizzazione dell’ambiente (esclusi raccolta e riciclaggio rifiuti)

9. Promozione della cultura e dell’arte

10. Tutela dei diritti civili

11. Ricerca scientifica di interesse sociale svolta da fondazioni, direttamente o tramite università, enti di ricerca o altre fondazioni

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ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA E CASE DI RIPOSO

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fo L’attività di assistenza sociale e socio-sanitaria si estrinseca in prestazioni anche

sanitarie di completamento assistenziale. Il principio di immanenza del fine solidaristico nelle attività di assistenza sociale e socio-sanitaria va inteso nel senso che dette attività devono essere necessariamente rivolte nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili al fine di assicurarne la protezione sociale, in quanto la condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale delle attività medesime.

Le case di riposo per anziani possono assumere la qualifica di ONLUS se: • la retta di ricovero praticata dalla casa di riposo venga fatta gravare sull’ ospite in misura inferiore alla metà del suo ammontare (la ONLUS si fa carico, autonomamente o in concorso con enti pubblici, della prevalente copertura economica della retta di ricovero, Circ. n. 48 del 18 novembre 2004); • forniscono assistenza ad anziani non autosufficienti per i quali sussista una situazione di gravità, riconosciuta e documentata dalle Aziende Unità sanitarie locali, che abbia ridotto l’autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione (Ris. 21 dicembre 2006, n. 146/E).

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CONCETTO DI BENEFICENZA E “BENEFICENZA INDIRETTA”

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Il principio di immanenza del fine solidaristico nell’attività di beneficenza (come nell’attività di assistenza sociale e socio-sanitaria) va inteso nel senso che dette attività devono essere necessariamente rivolte nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili, al fine di assicurarne la protezione sociale.

Beneficenza diretta: Prestazioni di carattere erogativo, in denaro o in natura a favore degli indigenti.

Beneficenza indiretta: Erogazioni gratuite in denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

Con l’introduzione nell’art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 del nuovo comma 2-bis

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BENEFICENZA INDIRETTA

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Circ. 9 aprile 2009, n. 12/E: • Trattasi di norma di carattere interpretativo, quindi con efficacia retroattiva

• I beneficiari possono essere enti pubblici o privati e assumere qualsiasi forma giuridica • Lo statuto dei beneficiari deve prevedere il divieto di distribuzione anche indiretta di utili, riserve, ecc.

• I beneficiari non possono a loro volta riversare le somme ricevute ad altri enti (erogazioni a catena), ma devono impiegarle direttamente in progetti definiti di utilità sociale

• L’erogazione deve essere tracciabile (utilizzo di strumenti bancari e postali)

• L’utilità sociale del progetto comporta che esso si connoti per la realizzazione di finalità solidaristiche indirizzate, a seconda del settore di appartenenza dell’ente (ad es. formazione, istruzione, ecc.), a particolari tipologie di soggetti svantaggiati o a vantaggio della collettività diffusa ( ad es. tutela dei beni di interesse artistico e storico, tutela dell’ambiente, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ecc.)

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PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL’ARTE

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Ai sensi del comma 2, dell’ art. 10, l’ attività di promozione della cultura e dell’ arte rientra tra i settori di attività per i quali la finalità di solidarietà sociale si intende perseguita allorché l’ attività sia diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate per le condizioni fisiche , psichiche, economiche, sociali o familiari.

Ai sensi del comma 4, dell’ art. 10, si prescinde dalla condizione di svantaggio dei destinatari solo nell’ipotesi in cui alle attività di promozione della cultura e dell’ arte siano riconosciuti apporti economici da parte dell’ amministrazione centrale dello stato (Ministero dei Beni culturali e ambientali) in ciascuno dei due periodi d’imposta antecedenti a quello in cui avviene l’acquisto della qualifica. Se per due periodi d’ imposta consecutivi l’ ente non riceve più alcun contributo decade dalle agevolazioni fiscali a favore delle ONLUS con effetto dal periodo d’imposta successivo e deve darne comunicazione alla Direzione Regionale competente.

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RICERCA SCIENTIFICA DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE

Non tutta l’attività di ricerca scientifica può consentire il riconoscimento della qualifica di ONLUS, ma solo quella svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità che sono state stabilite da norme regolamentari.

D.P.R. del 20 marzo 2003, n. 135 regolamento di attuazione dell’art. 10, comma 1, lett. a, n. 11 del D.Lgs. n. 460/97 che definisce gli ambiti e le modalità di svolgimento dell’attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

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PERSEGUIMENTO DI FINALITA’ DI SOLIDARIETA’ SOCIALE

(art. 10, comma 1, lett. b)

Cessioni di beni e prestazioni di servizi sono dirette ad arrecare benefici nei confronti di: • persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare; • componenti collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari. Sono inclusi gli stessi soci o partecipanti solo se soggetti svantaggiati

SETTORI A SOLIDARIETA’ IMMANENTE Si considerano in ogni caso inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività svolte nei settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficienza, tutela e valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, promozione della cultura e dell’arte

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NOZIONE DI PERSONE SVANTAGGIATE

Soggetti in condizione di obiettivo disagio per situazioni psicofisiche particolarmente invalidanti, in situazioni di devianza, degrado, grave disagio economico, familiare, emarginazione sociale. Per esempio: • disabili cronici, fisici e psichici; • tossicodipendenti; • alcolisti; • indigenti; • anziani non autosufficienti o in condizioni di disagio economico; • minori abbandonati, orfani, disadattati o in situazioni di devianza; • profughi.

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DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITA’ DIVERSE DA QUELLE ISTITUZIONALI AD

ECCEZIONE DI QUELLE AD ESSE DIRETTAMENTE CONNESSE (art. 10, comma 1, lett. c)

Tra le attività connesse e quelle istituzionali vi deve essere un rapporto di strumentalità, le prime non devono costituire un’autonoma attività ma devono svolgersi nell’ambito dell’attività istituzionale, al fine di raccogliere i fondi necessari a finanziare le attività principali (nei limiti quantitativi dati dal Legislatore)

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LE ATTIVITA’ DIRETTAMENTE CONNESSE

Attività analoghe

Attività nei settori dell’assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili, effettuate nei confronti di soggetti che NON sono considerati svantaggiati

Attività accessorie

Attività strutturalmente funzionali, sotto l’aspetto materiale, a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse (ad es.: vendita di depliant nei musei o cessione di beni di modico valore nel corso di campagne di sensibilizzazione, la preparazione di personale specializzato da utilizzare esclusivamente all’interno dell’Organizzazione)

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CONDIZIONI E LIMITI PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DIRETTAMENTE CONNESSE (art. 10, comma 5)

• Le attività direttamente connesse non devono essere prevalenti rispetto all’attività istituzionale • I proventi delle attività direttamente connesse non devono superare il 66% delle spese complessive

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DIVIETO DI DISTRIBUZIONE, ANCHE INDIRETTA, DI

UTILI O AVANZI DI GESTIONE (art. 10, comma 1, lett. d)

Cessioni o prestazioni a soci, fondatori, amministratori, organi di controllo, a coloro che fanno parte dell’ente o che effettuino a questo erogazioni liberali, ai loro parenti entro il terzo grado o ad affini entro il secondo, nonché a società da questi controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità (art. 10, comma6, lett. a) Acquisti per corrispettivi superiori al valore normale senza valide ragioni economiche (art. 10, comma 6, lett. b) Corresponsione di emolumenti ad amministratori e sindaci superiori agli importi previsti per l’onorario del presidente del collegio sindacale delle società per azioni (art. 10, comma 6, lett. c) Corresponsione di interessi passivi in dipendenza di prestiti a soggetti diversi da banche e intermediari autorizzati, superiori di 4 punti al T.U.S. (art. 10, comma 6, lett. d) Corresponsione di salari e stipendi ai dipendenti superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche (art. 10, comma 6, lett. e)

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ULTERIORI PREVISIONI DA INSERIRE

OBBLIGATORIAMENTE NELLO STATUTO

• Obbligo di reimpiego degli utili per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse (art. 10, comma 1, lett. e)

• In caso di scioglimento dell’organizzazione il patrimonio va devoluto ad altra ONLUS ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge (art. 10, comma 1, lett. f)

• Obbligo di redazione del bilancio o rendiconto annuale (art. 10, comma 1, lett. g)

Continua…

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ULTERIORI PREVISIONI DA INSERIRE

OBBLIGATORIAMENTE NELLO STATUTO

• Disciplina uniforme dei rapporti associativi (art. 10, comma 1, lett. h):

1. esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa;

2. Diritto di voto per le delibere di approvazione e modifica di statuto e regolamenti, nonché per la nomina alle cariche, per i soci o i partecipanti maggiorenni.

N.B.: la presente disposizione non si applica nei confronti delle fondazioni e degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato accordi

• Uso obbligatorio della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS” (art. 10, comma 1, lett. i)

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GLI ENTI CONSIDERATI ONLUS “DI DIRITTO”

(art. 10, comma 8)

SONO CONSIDERATI IN OGNI CASO ONLUS

Organismi di

volontariato di cui

alla L. 11 agosto

1991, n. 266, iscritti

nei registri istituiti

dalle Regioni e dalle

Provincie autonome

Organizzazioni non

governative (ONG)

riconosciute idonee

ai sensi della L. 26

febbraio 1987, n. 49

Cooperative sociali di

cui alla L. 8

novembre 1991, n.

381, iscritte nella

“Sezione

cooperazione

sociale” del registro

prefettizio (sostituito

dall’albo delle società

cooperative)

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ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Alle organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991 spetta la

qualifica di ONLUS di diritto a condizione che:

• L’organizzazione sia iscritta negli appositi registri del volontariato di cui all’art. 6 della L. 266/91

• Non vengano svolte attività commerciali diverse da quelle marginali di cui al D.M. 25 maggio 1995

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ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE

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Le organizzazioni non governative (O.N.G.) sono quelle che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, riconosciute idonee con decreto del Ministero degli affari esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative istituita presso lo stesso Ministero.

L’attività delle ONG, nell’ambito della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo, è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari dell’umanità, con particolare attenzione alla salvaguardia della vita umana, all’autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane e del patrimonio ambientale e, in generale, allo sviluppo ed alla crescita, sociale e culturale, dei paesi in via di sviluppo.

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ONLUS PARZIARIE (art. 10, comma 9)

Possono essere considerati Onlus limitatamente ad un ramo della propria attività:

• enti ecclesiastici delle confessioni religiose con i quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese

• associazioni di promozione sociale ex art. 3, comma 6, lett. e, L. 287/91, le cui finalità siano riconosciute dal Ministero dell’interno.

Condizioni: • La qualifica di Onlus è riconosciuta limitatamente all’esercizio delle

attività svolte nei settori indicati nell’art. 10, comma 1, lett. a; • Per tali attività deve essere tenuta la contabilità separata ex art.

20-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Devono essere rispettati i requisiti statutari e i vincoli imposti

dall’art. 10 e di comunicazione all’Anagrafe delle Onlus (art. 11).

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ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE DELLE ONLUS (art. 11)

Per beneficiare delle agevolazioni previste dal D.Lgs. N. 460/97 è necessario che entro 30 giorni dall’inizio dell’esercizio dell’attività venga data COMUNICAZIONE alla D.R.E. competente in base al domicilio fiscale utilizzando l’apposito modello approvato con D.M. 19 gennaio 1998 al quale si deve allegare una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (D.M. 18 luglio 2003, n. 266) attestante: 1. attività svolte; 2. possesso dei requisiti.

In luogo della dichiarazione sostitutiva può essere allegata copia

dello statuto e dell’atto costitutivo. La documentazione va spedita con raccomandata a.r. o

consegnata alla D.R. competente. Non devono inviare il modello di comunicazione:

• Organizzazioni di volontariato • Organizzazioni non governative • Cooperative sociali/loro consorzi

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CONTROLLO FORMALE (D.M. 18 luglio 2003, n. 266)

Comunicazione diniego

La D.R. verifica: • Regolarità di compilazione del modello di comunicazione; • Sussistenza dei requisiti formali; • Dichiarazione sostitutiva allegata e contenuti dell’atto costitutivo e dello

statuto.

Comunicazione iscrizione

Entro 40 giorni

Richiesta chiarimenti da fornire entro 30 giorni e nei

20 giorni successivi

Se la D.R. non invia alcuna comunicazione vige il silenzio assenso

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CANCELLAZIONE DALL’ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS

(art. 5, D.M. 18 luglio 2003, n. 266)

L’ente viene cancellato se successivamente all’iscrizione viene accertato il venir meno dei requisiti.

La D.R. chiede il preventivo parere all’Agenzia per il Terzo Settore

(parere obbligatorio ma non vincolante). La D.R. trasmette il provvedimento di cancellazione alla competente

Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate per l’esecuzione dei controlli e l’applicazione delle sanzioni.

La cancellazione conseguente all’accertamento della mancanza, fin

dal momento dell’iscrizione, anche di un solo requisito formale, determina la decadenza delle agevolazioni fiscali fruite.

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LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLE ONLUS

(art. 26)

Alle ONLUS si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali.

Le ONLUS sono soggetti passivi ai fini IRES (ex art. 73, comma 1,

lett. c del TUIR) e sono agevolate ai fini delle imposte sui redditi solo ai fini del reddito d’impresa.

L’art. 143 del TUIR prevede che relativamente alle ONLUS (diverse

dalle società cooperative) concorrono alla formazione del reddito tutti i redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti o di quelli soggetti a tassazione a titolo definitivo (ritenuta a titolo d’imposta) o sostitutivo.

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ONLUS E IMPOSTE SUI REDDITI (art. 12)

Relativamente al reddito d’impresa l’art. 150 del TUIR dispone che

Le attività direttamente connesse a quelle istituzionali mantengono la natura di attività commerciali ma i proventi derivanti dal loro esercizio non concorrono a formare il reddito imponibile

L’esercizio di attività istituzionali da parte delle ONLUS non costituisce attività commerciale ed i relativi proventi sono del tutto esclusi da tassazione

Completa irrilevanza ai fini delle imposte sul reddito e nessun obbligo di contabilità fiscale

Obbligo di tenuta delle scritture contabili (art. 20-bis, DPR 600/73

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ESCLUSIONE DA TASSAZIONE DI PROVENTI IN FORZA DELLA DISCIPLINA GENERALE SUGLI ENC

Ex art. 143, comma 3 del TUIR rimangono fuori da ogni forma di tassazione: • i fondi derivanti da raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; • i contributi delle Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione accreditamento (esenti dall’applicazione delle ritenute d’imposta in via ordinaria)

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EROGAZIONI LIBERALI

Le erogazioni liberali in denaro (non in contanti) alle ONLUS da parte di

soggetti IRPEF sono detraibili dall’imposta lorda nella percentuale del 19% e, comunque, entro € 2.065,83 (art. 15, comma 1, lett. i-bis del TUIR).

Le erogazioni liberali in denaro alle ONLUS da soggetti IRES sono deducibili dal reddito d’impresa per un importo non superiore a € 2.065,83 o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art. 100 comma 2, lett. h del TUIR.

In alternativa (ma resta ferma la facoltà di applicare comunque le disposizioni di cui all’art. 100, comma 2, del TUIR): per le liberalità in denaro o natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti a IRES ad una ONLUS è consentita la deduzione dal reddito complessivo per il soggetto erogatore entro la soglia del 10% del reddito complessivo dichiarato e, in ogni caso, nella misura massima di € 70.000 per anno (art. 14 D.L. 35 del 2005).

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CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI NEL CASO DI CESSIONE GRATUITA DI BENI DA PARTE DELLE IMPRESE

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1. Preventiva comunicazione al competente Ufficio delle Entrate con raccomandata a.r. (ad esclusione che per i beni facilmente deperibili e di modico valore)

2. La ONLUS deve attestare in una dichiarazione, conservata dal cedente, il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità ai fini istituzionali e realizzare l’effettivo utilizzo diretto (pena la decadenza dai benefici)

3. L’impresa cedente entro il giorno 15 del mese successivo annota nei registri IVA o in apposito prospetto qualità e quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese

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IVA (art. 14)

Per l’IVA non operano le esclusioni e le esenzioni previste per le imposte sui redditi, ma si prevede una serie di agevolazioni e di esenzioni per singole operazioni effettuate. Le ONLUS nello svolgimento di attività istituzionali o connesse, pertanto, applicano le regole ordinarie Iva indipendentemente dalla decommercializzazione stabilita ai fini delle imposte sui redditi.

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ESCLUSIONI ED ESENZIONI IN MATERIA IVA (Art. 14)

D.P.R. 633/72

Art. 3, comma 3

Le prestazioni pubblicitarie volte alla promozione delle attività istituzionali non rilevano ai fini IVA solo se effettuate a titolo gratuito.

Art. 10, comma 1

Sono esenti:

•Cessioni gratuite di beni effettuate a favore di ONLUS anche nel caso in cui l’imprenditore abbia operato la detrazione d’imposta al momento dell’acquisto (n. 12);

•Trasporti di malati o feriti con veicoli appositamente equipaggiati (n. 15);

•Prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto (n. 19);

•Prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere (n. 20);

•Prestazioni socio-sanitarie in comunità e simili ( n. 27-ter).

Art. 19-ter Le ONLUS hanno diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti a condizione che tengano la contabilità separata per l’attività commerciale ai sensi dell’art. 20 bis del DPR 600/73

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CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI AI FINI DELL’ IVA (Art. 15)

Le ONLUS non sono tenute a certificare i corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale limitatamente alle operazioni riconducibili all’attività istituzionale. Vi è invece l’obbligo di certificazione dei corrispettivi derivanti dalle attività connesse. Rimane, tuttavia, per tutte le attività di natura commerciale l’obbligo di emissione della fattura, fatta eccezione per le attività di commercio al minuto.

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ALTRE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE ONLUS

Art. 17 Sono esenti dall’imposta di bollo gli atti, documenti, istanze, contratti, ecc. posti in essere o richiesti dalle ONLUS. Art. 18 Sono esenti dalle tasse sulle CC.GG. Gli atti e i provvedimenti concernenti le ONLUS. Art. 19 Sono esenti dall’imposta sulle successioni e le donazioni i trasferimenti a favore delle ONLUS. Art. 21 Comuni, provincie, regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano possono esentare le ONLUS dal pagamento dei tributi locali e dai connessi adempimenti o disporre riduzioni.

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ALTRE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE ONLUS

Art. 22 Applicazione dell’imposta fissa di registro per i trasferimenti a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento (dichiarazione nell’atto ed effettivo utilizzo diretto entro 2 anni); applicazione dell’imposta fissa di registro per atti costitutivi e modifiche statutarie. Art. 23 Non è dovuta imposta sugli intrattenimenti svolti occasionalmente dalle ONLUS in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, previa comunicazione all’ ufficio SIAE competente.

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GLI OBBLIGHI CONTABILI DELLE ONLUS (art. 25)

In relazione all’attività complessivamente svolta :

• redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere compiutamente e analiticamente le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione; • redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali. Occorre conservare documenti e scritture ai sensi dell’art. 22, DPR 600/73.

I presenti obblighi si considerano assolti se vengono tenuti il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni degli artt. 2216 e 2217 c.c.

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GLI OBBLIGHI CONTABILI DELLE ONLUS (art. 25)

In relazione alle attività direttamente connesse:

Devono essere tenute le scritture contabili previste dagli artt. 14, 15, 16, e 18 del DPR 600/73.

Sono previsti adempimenti contabili semplificati per le ONLUS che conseguono un ammontare di ricavi o di proventi inferiori a determinati limiti.

Se i proventi superano per due anni consecutivi l’ammontare di due miliardi di lire il bilancio deve essere accompagnato da una relazione sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.

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ADEMPIMENTI CONTABILI SEMPLIFICATI PER LE ONLUS (art. 25)

Le ONLUS che hanno conseguito annualmente per attività istituzionali e direttamente connesse ricavi fino a lire 30.000.000 (euro 15.493,71) per servizi e lire 50.000.000 (euro 25.822,84) per altre attività possono applicare le seguenti disposizioni: • annotazione mensile delle operazioni entro il giorno 15 del mese successivo nei registri IVA o nel prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997; • annotazione degli acquisti entro il termine previsto per le liquidazioni IVA trimestrali sul registro acquisti o sull’apposito prospetto.

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ADEMPIMENTI CONTABILI SEMPLIFICATI PER LE ONLUS

(art. 25)

Le ONLUS che nel periodo d’imposta hanno conseguito, per attività istituzionali e direttamente connesse, proventi per ammontare non superiore a lire 100.000.000 (euro 51.645,69), nell’anno successivo

al posto delle scritture contabili cronologiche e sistematiche, nonché della situazione patrimoniale economico finanziaria, possono tenere il rendiconto delle entrate e delle spese complessive nei modi e nei termini di cui all’art. 20 del DPR 600/73

La presente disposizione si applica anche alle organizzazioni di volontariato ed alle ONG a prescindere dall’ammontare dei proventi conseguiti (art. 20-bis, comma 4 del DPR 600/73)

Restano fermi gli obblighi contabili

per le attività direttamente

connesse e per l’ IVA