2 Disciplina Dei Raee

8
Tratto dalla RIVISTA ONLINE PL COM – EDK edizioni SAN MARINO, Newsletter settimanale. di Avvocato Rosa Bertuzzi QUESITO : I motori elettrici ed i cavi sono rifiuti RAEE ? I motori elettrici e cavi sono da classificare con codice 160216 e 170411. Si premette che la normativa sui RAEE, di enorme complessità per la sua gestione e trattamento, prevede le singole categorie di rifiuti che rientrano nella normativa CEE. Si può sintetizzare che i RAEE sono i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o semplicemente rifiuti elettronici, sono rifiuti di tipo particolare che consistono in qualunque apparecchiatura elettrica o elettronica di cui il possessore intenda disfarsi in quanto guasta, inutilizzata, o obsoleta e dunque destinata all'abbandono. La normative di riferimento sono : Normativa di riferimento: La "Direttiva RAEE": 2002/96/CE e 2003/108/CE; Il "Decreto RAEE": D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151; Dl 173/2006, rinvia l'entrata in vigore del "Decreto RAEE" al 31 dicembre 2006; Dl 300/2006, rinvia l'entrata in vigore del "Decreto RAEE" al 30 giugno 2007; Dl 81/2007, rinvia l'entrata in vigore del "Decreto RAEE" al 31 dicembre 2007; Dl 248/2007, rinvia l'entrata in vigore del "Decreto RAEE" al 31 dicembre 2008; DM 185/2007, "Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"; Dl 208/2008, rinvia l'entrata in vigore del regime del "new waste" (ogni produttore di apparecchi elettrici ed elettronici è tenuto a sostenere i costi della raccolta, del recupero e dello smaltimento sicuro di tutti i gli apparecchi che ha immesso sul mercato italiano) al 1 gennaio 2010.

description

disciplina

Transcript of 2 Disciplina Dei Raee

Per quanto riguarda il terzo quesito in materia di motori elettrici e cavi con codice 160216 e 170411, si pu sintetizzare che i RAEE sono i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o semplicemente rifiuti elettronici, sono rifiuti di tipo p

Tratto dalla RIVISTA ONLINE PL COM EDK edizioni SAN MARINO, Newsletter settimanale.

di Avvocato Rosa Bertuzzi

QUESITO : I motori elettrici ed i cavi sono rifiuti RAEE ?

I motori elettrici e cavi sono da classificare con codice 160216 e 170411.

Si premette che la normativa sui RAEE, di enorme complessit per la sua gestione e trattamento, prevede le singole categorie di rifiuti che rientrano nella normativa CEE. Si pu sintetizzare che i RAEE sono i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o semplicemente rifiuti elettronici, sono rifiuti di tipo particolare che consistono in qualunque apparecchiatura elettrica o elettronica di cui il possessore intenda disfarsi in quanto guasta, inutilizzata, o obsoleta e dunque destinata all'abbandono. La normative di riferimento sono : Normativa di riferimento: La "Direttiva RAEE": 2002/96/CE e 2003/108/CE;

Il "Decreto RAEE": D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151;

Dl 173/2006, rinvia l'entrata in vigore del "Decreto RAEE" al 31 dicembre 2006;

Dl 300/2006, rinvia l'entrata in vigore del "Decreto RAEE" al 30 giugno 2007;

Dl 81/2007, rinvia l'entrata in vigore del "Decreto RAEE" al 31 dicembre 2007;

Dl 248/2007, rinvia l'entrata in vigore del "Decreto RAEE" al 31 dicembre 2008;

DM 185/2007, "Istituzione e modalit di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)";

Dl 208/2008, rinvia l'entrata in vigore del regime del "new waste" (ogni produttore di apparecchi elettrici ed elettronici tenuto a sostenere i costi della raccolta, del recupero e dello smaltimento sicuro di tutti i gli apparecchi che ha immesso sul mercato italiano) al 1 gennaio 2010.

Lelenco R.A.E.E. (rifiuti e apparecchiature elettriche ed elettroniche), sono identificati mediante tali CODICE C.E.R. 160214; 160216; 200136; 160213*; 200135*; 160602**Codici di rifiuti pericolosi Registratori di cassa PC (hardware, tastiere ed accessori)

Video PC, monitor, televisori

Modem, fax, calcolatrici, scanner

Unit di salvataggio per PC (back up)

Gruppi di continuit per PC e per server

Stampanti da tavolo ad aghi, inkjet e laser

Stampanti ad aghi da sistema Macchine da scrivere, sistemi di videoscrittura Fotocopiatrice da tavolo e da sistema Bilance da tavolo Segreterie, centraline telefoniche ed apparecchi telefonici da tavolo Cellulari con batteria ed accessori Pezzi di ricambio sfusi (in cartoni max 40x60xh50 cm) Pezzi di ricambio di grandi dimensioni Neon (tubi e lampade fluorescenti)

.Le vostre autorizzazioni riportano i codice CER sia 160216 e 170411, in base a quanto sopra scritto si deduce che solo i motori elettrici (160216) sono RAEE o non i cavi con codice 170411. Siete autorizzati comunque escusivamente per la messa in riserva R13Gli impianti di trattamento dei RAEE devono essere autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/2006: in procedura ordinaria (Art. 208, D. Lgs. 152/2006) oppure in procedura semplificata (Artt. 214 e 216, D. Lgs. 152/2006). Devono inoltre rispettare i REQUISITI TECNICI stabiliti nellallegato 2 del D.Lgs. 151/2005. Le modalit di gestione dell'attivit di recupero dei RAEE dovranno essere conformi a quanto previsto nell'allegato 3 del D.Lgs. 151/05.

LAUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA dura 5 anni e consente il recupero dei RAEE non pericolosi individuati dal D.M. 05/02/1998 (Tipologie 5.6, 5.16 e 5.19) che prevede la verifica di assoggettabilit a VIA (impianti con capacit di trattamento superiore a 10/t giorno)e il rispetto delle norme tecniche e le limitazioni ai quantitativi trattabili (DM 05/02/1998 smi). Consente la messa in esercizio decorsi 90 giorni dalla semplice comunicazione alla provincia. L'inizio dell'attivit subordinato alla effettuazione, da parte della provincia competente, entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attivit, di apposita ispezione volta a verificare: a) il tipo e le quantit dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero; b) la conformit alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati 2 e 3 del D. Lgs. 151/2005, nonch alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza previste dalle disposizioni adottate in attuazione del D. Lgs. 152/2006 c) le misure di sicurezza da adottare. L'ispezione effettuata, dopo l'inizio dell'attivit, almeno una volta all'anno.

I RAEE devono essere oggetto di raccolta separata ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 151/05.

In base allart. 8 comma 12 si deve altres procedere all' iscrizione Albo nazionale di cui

all'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997 nella specifica sottocategoria relativa agli impianti che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE.I sistemi di trattamento dei RAEE devono avvalersi di impianti di trattamento conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonch ai requisiti tecnici stabiliti nell'allegato 2 ed alle modalit di gestione previste nell'allegato 3. e la rimozione di tutti fluidi ed un trattamento selettivo conforme alle prescrizioni dell'allegato 2.

I titolari degli impianti di trattamento di RAEE annotano, su apposita sezione del registro

di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997, suddivisa nelle categorie

di cui all'allegato 1A, il peso dei RAEE in entrata, nonch il peso dei loro componenti, dei loro

materiali o delle loro sostanze in uscita. I titolari degli impianti di recupero e di riciclaggio di

RAEE annotano, nella citata sezione, in entrata, il peso dei RAEE, nonch dei loro componenti,

dei loro materiali o delle loro sostanze, ed in uscita le quantit effettivamente recuperate.

I responsabili degli impianti che effettuano le operazioni di trattamento e di recupero dei RAEE comunicano annualmente i dati relativi ai RAEE trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al

recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio

1994, n. 70, che, a tale fine, modificato con le modalit previste dalla stessa legge n. 70 del

1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche gli esportatori di RAEE, specificando la

categoria di appartenenza secondo l'allegato 1A, il peso o, se non rilevabile, il numero di pezzi

degli stessi RAEE.

L'Allegato 1B al D.Lgs. 151/2005 (v. sotto) contiene lelenco dei prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini del presente decreto e che rientrano nelle categorie sopra indicate.

A tal fine, in attuazione di quanto disposto dallart. 14 del D.Lgs. 151/2005, il Decreto Ministeriale n. 185 del 25 settembre 2007, entrato in vigore il 20 novembre 2007, ha istituito il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (di seguito chiamato per brevit Registro AEE).

Tale Registro finalizzato al controllo della gestione dei RAEE ed alla definizione delle quote di mercato dei singoli produttori di AEE, al fine di ripartire gli oneri di smaltimento delle apparecchiature giunte a fine vita.

Il Registro AEE istituito presso il Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare, anche se l'iscrizione al Registro stesso da parte del produttore avviene tramite le Camere di commercio (che poi inviano i dati all'Organo di competenza).

Soggetti obbligati

Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetto agli obblighi di finanziamento del sistema, pu immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione nel Registro AEE presso la Camera di commercio di competenza.

E' considerato produttore e deve iscriversi al Registro chiunque:

- fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;

- rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori (il rivenditore non considerato produttore se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore stesso);

- importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche, nell'ambito di un'attivit professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;

- produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione (quest'ultimo considerato produttore solo ai fini dell'obbligo della progettazione dei prodotti, delle comunicazioni annuali e dell'iscrizione al Registro dei produttori).

Devono inoltre iscriversi al Registro i sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei RAEE.

Modalit di iscrizione

L'iscrizione al Registro AEE deve essere effettuata presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa (o, se lazienda non stabilita nel territorio italiano, del suo rappresentante in Italia incaricato degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 151/2005).

L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica, attraverso il portale www.registroaee.it, o direttamente attraverso il portale www.impresa.gov.it.

Per le aziende gi iscritte al Registro imprese ed attive i termini di iscrizione sono scaduti entro 90 giorni dallentrata in vigore del D.M. 185/2007, cio entro e non oltre il 18 febbraio 2008.

Le nuove imprese che intendono operare nel settore sono tenute all'iscrizione in qualsiasi momento e comunque prima dellimmissione dei prodotti sul mercato italiano.

Novit

Il D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 135 stabilisce, all'art. 5, che i produttori gi iscritti al Registro AEE:

- devono comunicare, entro il 31 dicembre 2009, i dati sulle quantit immesse sul mercato nel 2007 e 2008;

- devono confermare o rettificare i dati sulle quantit 2006 comunicati al momento dell'iscrizione.

Dal 17 novembre 2009 cambiano inoltre le procedure per la presentazione telematica delle pratiche al Registro AEE.

In base al Regolamento ai sensi dellart. 195, comma 2, lettera s-bis), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dellarticolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante Modalit semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiare elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori e degli installatori di installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonch dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature, il trasporto deve essere effettuato nel seguente modo: Il trasporto di cui al comma 1, lettere a) e c), accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui allallegato II, numerato e redatto in tre esemplari. Il documento di trasporto compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome.

Il trasportatore, se diverso dal distributore, provvede a restituire al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dalladdetto del centro di raccolta destinatario dei RAEE, trattenendo per s unaltra copia, anchessa sottoscritta dal medesimo addetto del centro di raccolta e adempie allobbligo di tenuta del registro di carico e scarico conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto relativi ai trasporti effettuati. Il distributore conserva la copia del documento di trasporto insieme allo schedario di cui allarticolo 1, comma 3. La terza copia del documento di trasporto rimane al centro di raccolta destinatario dei RAEE.

Le attivit di raccolta e trasporto dei RAEE domestici di cui agli articoli 1 e 2 possono essere effettuate previa iscrizione in unapposita sezione dellAlbo Nazionale Gestori Ambientali di cui allarticolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152.

Ai fini delliscrizione per le attivit di cui al comma 1 i distributori presentano alla sezione

regionale o provinciale dellAlbo territorialmente competente una comunicazione con la quale attestano sotto la propria responsabilit, ai sensi dellarticolo 21 della legge n. 241 del 1990:

a) la sede dellimpresa;

b) lindirizzo del punto vendita presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del

trasporto;

c) nei casi in cui il raggruppamento di cui allarticolo 1 sia effettuato in luogo diverso

dai locali del punto di vendita, lindirizzo del luogo presso il quale sono raggruppati i

RAEE in attesa del trasporto, il nominativo o ragione sociale del proprietario

dellarea e il titolo giuridico in base al quale avviene lutilizzo dellarea stessa;

d) le tipologie di RAEE raggruppati, con lindicazione dei relativi codici dellelenco dei

rifiuti di cui allallegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152;

e) la rispondenza ai requisiti di cui allarticolo 1, comma 2, lettera c) del luogo dove i

RAEE sono raggruppati;

f) gli estremi identificativi e lidoneit tecnica degli eventuali mezzi da utilizzare per il

trasporto dei RAEE;

g) il versamento del diritto annuale di iscrizione di cui al comma 4.

Ai fini delliscrizione per le attivit di trasporto di cui allarticolo 2 i terzi che agiscono in nome dei distributori presentano alla sezione regionale o provinciale dellAlbo territorialmente competente una comunicazione con la quale attestano sotto la propria responsabilit, ai sensi dellarticolo 21 della legge n. 241 del 1990:

a) la sede dellimpresa;

b) gli estremi del distributore per conto del quale si effettua il trasporto e lindirizzo del

punto vendita o del diverso luogo presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa

del trasporto;

c) le tipologie di RAEE trasportati, con lindicazione dei relativi codici dellelenco dei

rifiuti di cui allallegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152;

d) gli estremi identificativi e lidoneit tecnica dei mezzi da utilizzare per il trasporto

dei RAEE;

e) il versamento del diritto annuale di iscrizione di cui al comma 4.

La sezione regionale dellAlbo rilascia il relativo provvedimento entro i trenta giorni successivi alla presentazione della comunicazione di cui ai commi 2 e 3. Per tali iscrizioni non richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7 dellarticolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152. Liscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni ed subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi dellarticolo 21 del decreto del Ministro dellambiente 28 aprile 1998, n. 406. Limpresa tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alliscrizione.

I soggetti che effettuano attivit di raccolta e di trasporto dei RAEE del regolamento sono esonerati dallobbligo della comunicazione di cui allarticolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

I soggetti che effettuano attivit di raccolta e di trasporto dei RAEE ai sensi del presente

regolamento sono assoggettati, in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui la presente decreto, alle sanzioni relative alle attivit di raccolta e trasporto di cui allarticolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari di cui allarticolo 258 del medesimo decreto.