1I() del 14/10/2014 Prot 0018720 T1oao LB DRy CRy spc-UP Sede · Proposta di legge di iniziativa...

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CO\SIGLI() R1(IO\ \Ii. I)IL \ 1\1I() e q. , N del 14/10/2014 Prot 0018720 T1oao LB DRy CRy spc-UP Al Signor Presidente della QUARTA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della PRIMA Comm issione Consiliare Sede U l;.R R oggetto: Progetto di legge n. 456 Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Gianpiero Possamai, Graziano Azzalin, Davide Bendinelli, Matteo Toscani e Stefano Peraro relativa a: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 relativo a “Norme per Ia tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per Ia disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”. Si comunica che con nota datata 8 ottobre 2014, ii Consigliere Dario Bond ha sottoscritto il progetto di legge indicato in oggetto. Cordiali saluti. IL FSIDENTE AThVJTA E RAPPORTJ JSTJJ7J(N (Clodo va/do Ruffato) IL Dm1Nm CAPO Dou, Robro Vàlente 9f4 OjçN LE iLilt Aie non) :i RV1/1() \ \I CO ‘22 39 /41 2 /)141 ( t I i \I( RI! ., •> /12’ !2 L / \ 1 Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 14/10/2014 - 0018720

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CO\SIGLI() R1(IO\ \Ii. I)IL \ 1\1I()

e q. ,

N del 14/10/2014 Prot 0018720 T1oao LB

DRy CRy spc-UP

Al Signor Presidentedella QUARTA Commissione Consiliare

Al Signor Presidentedella PRIMA Comm issione Consiliare

Sede

U l;.R R

oggetto: Progetto di legge n. 456Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Gianpiero Possamai,

Graziano Azzalin, Davide Bendinelli, Matteo Toscani e Stefano

Peraro relativa a: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale

28 aprile 1998, n. 19 relativo a “Norme per Ia tutela delle risorse

idrobiologiche e della fauna ittica e per Ia disciplina dell’esercizio

della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione

Veneto”.

Si comunica che con nota datata 8 ottobre 2014, ii Consigliere Dario Bond ha

sottoscritto il progetto di legge indicato in oggetto.

Cordiali saluti.

IL FSIDENTE

AThVJTA E RAPPORTJ JSTJJ7J(N(Clodo va/do Ruffato)

IL Dm1Nm CAPODou, Robro Vàlente 9f4 OjçN LE

iLilt Aie non)

:i RV1/1() \ \I CO ‘22 39 /41 2 /)141 ( t

I i \I( RI! ., •> /12’ !2 L/ \ 1

Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 14/10/2014 - 0018720

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 456

PROPOSTA DI LEGGE diniziativa dci Consiglieri Possarnai, Bendinelli,Azzalin, Toscani, Peraro e Bond *

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28APRILE 1998, N. 19 RELATIVA A “NORME PER LA TUTELA DELLERISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LADISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUEINTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO”

Presentato alla Presidenza del Consiglio ii 31 luglio 2014.

* Con nota del 1° agosto 2014, prot. 14423 ii consigliere Toscani ha sottoscritto Iaproposta di legge.* Con nota del 17 settembre 2014, prot. 16654 ii consigliere Peraro ha sottoscrittola proposta di legge.* Con nota del 9 ottobre 2014, prot. 18467 ii consigliere Bond ha sottoscritto laproposta di legge.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28APRILE 1998, N. 19 RELATIVA A “NORME PER LA TUTELA DELLERISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LADISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUEINTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO”

Re / azio iie:

Signor Fresidenie, colicghi consiglicri,in Veneto la pesca costituisce un elemento importante ne/i economia e

ne/ia tradizione locale.La presenza del mare, del/c lagune, dci lag/il e dci mol/eplici corsi

d’acqua c/ic la attrai’ersano hafatto cl c/ic c/a scmprc fosse grande ii iiuincro c/ic.per lavoro 0 per passionc. praticassero qucsta altività.

A live/b portivo essa con/a mig/iaia di appassionati lie/la nostra

Regionc, per questo puô vantare anche di essere uno strumento di promozioneturistica, costituendo a/trcsI an fat/ore di crescita olive che an importante

clemento economico per 1 ‘indotto dc/la produzionc c della commercializzazionedi strumenti ad a/ta tccnologia.

La presenle proposta di legge intende apportare alcunc modi/Iche al/alegge 1 9/1998 ai fine di adeguare le normc esistenti al/c aituali esigenzc sia dcipescatori dilettantistico-sportivi, sia per uiui maggiore sensibilitâ al/a tuiela degliambienti acqualici c dc/Ic specie autoctone a rischio di rarcfazione.

In part icolare ra//Irza ii ruolo dcli associazionismo piscalorlo ne/laprogrammazione e gcs/ionc affinché, nell 0/flea dc/ia sussidiarictà, sgravi gil enti

pubb/ici dci coinpiti di gcstionc e contro/lo.Tre ic principali novità introdoite Si riportano:

— inscrimcnio dcl concetto di tale/a del/c iradizioni e dc//c an/ic/ic Jörme dipesca. nd ri.spetto dc//a sostenibiiirà ambientcile:— inscrimento, fra ic attività discilinute c/a/la presente legge. delia pescaaulorizzata, co/lettiva o pro/essionale, al//ni c/cl contenimcnto dc/ic specie aliene

invasive:— potcnziamenlo dcl ruobo dc//a Consu/ta rcgionalc per /a pescci dilcttantisticoe sportiva (Tavolo B/u);- costituzione dcgli clenchi dc//c specie Autoctonc a grave rischio dirarefazione e del/c specie al/octone invasive;- rafforzamento dc/i ‘uso delle arec no-kill e di zone a lute/a;- azionc di agevolazione e avvicinamcnio a/la pesca per i giovani. attravcrso

/ ‘cscnzione dcl verscnncnto del/a concessione rcgiona/c per i minorenni:- attuazione dc/ia presente legge attraverso ii Regolamento quadro regionale iRegolamenti provinciali:- rego/ameniazione deile licenza di pesca a scopo turistico:— de/ega a/la Giunta regioncile c/el/c, c/ctcr,ninazione c/el/c inisure minime a

massime c/el pesci per esercitare la pcSca:— delega a//a Giunta regionale de/ici c/eterminazione dci periodi di proibizionedc//a pesca c del/c metodo/ogie di pesca:— consentire / ‘uso dci inotore elcttrico c/i limitata poicnza. nc/ic acquc in cal èconsentita Ia pesca e Ia navigazionc con ii cola ncitante a remi;

ampliamento delle cornpetenze alle guardie ittiche volontarie anche in

materia ambientale;attivazione di iniziative per attuare azioni di riquali/leazione ittico

ambientale nelle zone cirinicole:consentire una maggior mobilità dci pescalori nelle acque salmonicole

attraverso / ‘identi/icazione di ambiti ornogenei.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28APRILE 1998, N. 19 RELATIVA A “NORME PER LA TUTELA DELLERISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LADISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUEINTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO”

Art, 1 - Modifica dell’artieolo 1 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19“Norme per Ia tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per Iadisciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime internedella Regione Veneto”.

1. La rubrica dell’articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 ècosI modificata:“Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione del/a legge. “.

2. II comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 ècosI modificato:

“1. La Regione del Veneto, con la presente legge, in coerenza con lalegislazione comunitaria, nazionale e con le disposizioni regionali in materia dilute/a e saivaguardia della risorsa idrica, tutela la fauna Utica, / ‘ecosislemaacquatico, regola / ‘esercizio del/a pesca e dell ‘acquacoltura nelle acque interne emarittime dc/imitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2ottobre 1968, n. 1639, nel quadro del/c politiche di salvaguardia, conservazione eriequilibrio degli ecosistemi acquatici, anche tutelando le tradizioni e le anticheJörrna dipesca nd rispetlo della sostenibilità ambientale. “.

2. 11 comma 4 dell’articolo I della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 èsoppresso.

Art. 2 - Modifica delI’articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per ladisciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime internedella Regione Veneto”.

1. Dopo la lettera d) del comma I dell’articolo 2 della legge regionale 28aprile 1998, n. 19 è aggiunta la seguente:“d bis) lapesca autorizzata aifini dcl contenimento del/c specie alienc invasive,

Art. 3 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per ladisciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime internedella Regione Veneto”.

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19,dopo le parole “patrimonio ittico” e aggiunta la frase: “, avvalendosi di appositaConsulta regionale per la pesca dilettantistica e sportiva. “.

2. 11 comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, ècosI sostituito:

“2. Per le !Inaiità di cui al comma 1, la Giunta rcgionale entro novantagiorni dall ‘entrata in vigore della presente legge, adotta con proprioprovvedimcnto un regolamento “quadro” rcgionalc con valenza quinquennalc. “.

3. 11 comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, ècosI sostituito:

“3. Al/Inc di intervenire in modo uniforme nelle acque del flume Po efiumeTagliamento, la Giunta regionale, in accordo con le Province territorialmentecompetenti, promuove intese con le Regioni cointeressate.”.

4. Al comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19,alla fine è aggiunta Ia frase “La commissione tecnica provinciale è composta,come requisito minimo, da rappresentanti dalle Associazioni o Sodalizi diAssociazioni piI.i rappresentative nd territorio provinciale, da un ittiologo, da unrappresentante provinciale della Consulta regionale del Tavolo Blu, da anrappresentante di Associazione ambientalista riconosciuta dal competenteMinistero “.

Art. 4 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19“Norme per Ia tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per Iadisciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime internedella Regione Veneto”.

1. Al comma 1, dell’articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19,alla fine sono aggiunte le parole “, entro novanla giorni dali ‘approvazione delregolamento quadro di cui al comma 2 deli ‘articolo 3”.

Art. 5 - Modifica deIl’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19“Norme per Ia tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per Iadisciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime internedella Regione Veneto”.

1. Al comma I dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19,alla fine è aggiunta la frase ‘, anche con flnaiità coerenti con ia conservazionedegli stock ittici e di tutto 1 ‘ecosistema, teso anche alia buona conservazione deliabiodiversità sommersa e ripariaie. “.

2. Dopo ii comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n.19, sono aggiunti i seguenti:“3 bis. Contiene 1 ‘elenco delle specie autoctone a rischio di rarefazione, le azionidi saivaguardia e, neile Zone A, B e nei flumi e foci di flumi deile zone1 ‘individuazione dci corpi idrici che le contengono o che potenziaimentepotrebbero contenerie. Per taii corpi idrici, o in parti di essi, devono essereindicati i provvedimenti di saivaguardia. “.

3 ter. Contiene i ‘elenco delle specie ittiche alloctone invasive di cui è pro ibita1 ‘introduzione, la reintroduzione e Ia remissione in acqua dopo la cattura e leconseguenti metodologie di riduzione o eradicazione. “.

3. Dopo ii comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n.19, è aggiunto il seguente:

“6 bis. Le indicazioni gestionali, contestuali alla carta utica, devono essererecepite nei regolamenti degli Organi di gestione deli ‘esercizio della pesca inconcessione sui territori di competenza, entro tre mesi dalla pubblicazione dellastessa. “.

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Art. 6 - Modifica dell’articolo 5 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per Iadisciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime internedella Regione7eneto”.

1. Il comma I deiFarticolo 5 bis della legge regionale 28 aprile 1998. n. 19,è cosI sostiluito:

1. La carfa itlica di ciii all articolo 5 provvede aitresI a individuare. in

Iratti di corsi d’acqua con caratieristiche naturali nelle zona A e B, dove i’i siapresenza di fauna Utica autoctona e per una quota minima del dieci per cento delcorsi d’acqua, zone no kill ove la pesca viene esercitata con 1 obbligo del rilascioimmediato del pescato, o zone a riposo biologico con prelievo nullo al fine diattivare iniziative di ripopolamento naturali e semine di esemplari giovanili.

Art. 7 - Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per ladisciplina deIl’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime internedella Regione Veneto”.

1. 11 comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, ècosI modificato:

“1. Ii regolamento di cui al comma 2 dell articolo 3, disciplina inpart leo/are.

2. Dopo la lettera b) del comma I dell’articolo 7 della legge regionale 28aprile 1998, n. 19 è aggiunta:

‘b his) i divieti e gil obblighi di ciii all ‘articolo 12:3. Alla lettera c) del conirna 1 deIl’articolo 7 della legge regionale 28 aprile

1998, n. 19, dopo Ia parola “ninime” sono aggiunte le parole “e inassime4. Dopo Ia lettera f bis) del comma 1, delFarticolo 7 della legge regionale

28 aprile 1998, n. 19, è aggiunta la seguente:‘fter) la programinazione delie anività di contenimento delle specie alieneinvasive, anche attraverso metodologie di “pesca collettiva “, o subacqueaautorizzata, anche nelle zone con limitazione di pesca (no kill e riposo biologico eselettiva).

5. Dopo ii comma 1. dell’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998. n.19. è aggiunto ii seguente:

“1 his. Ogni Provincia adotta per / esercizio della pesca Un proprio

regolamento sulla base del Regolamento di cui al comma 2 dell ‘articolo 3.Eventuali deroghe al regolamento regionale da parte del/c Province devonoessere autorizzate con de/iberazione dalla Giunta regionale. “.

6, Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19,dopo le parole ‘specifIcamente delimitate” è aggiunta Ia frase “C pi’ive di scamhiobiotici con Ia rete fluviale,

Art. 8 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19“Norme per Ia tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per Iadisciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime internedella Regione Veneto”.

1. II comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, ècosi sostituito:

1. La Frovincia, sulla base del/c indicazioni della Carla ittica provinciale,approva piani di miglioramento del/a pesca provvedendo a vietaretemporaneamente, ove necessario, la pesca o ii trattenimento di una o put specieittiche e vietando tecniche di pesca c/ic non consentano un corretto rilascio del/afauna ittica, o comunque ad adottare tuni I ine:ci idonei ui/a title/a edall arricchimento del/a Jinina ittica.

2. Dopo ii comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998. n.19, sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. Ne/ic Zone Cirinicoie (BY) le Provincie attuano azioni diriquafl/Icazione ittico-ambientale realizzando attivitafinaiizzate al miglioramentoe al/a rivitalizzazione di singoli corpi idrici o parte di essi. Tali azioni, chepotranno avere anche carattere sperimentale, possono essere attuati anche insinergia con Associazioni o Federazioni di gestione del/a pesca dileitanlisticosportiva.

3 icr. La Giunta regionaic stabilisce, in accordo con le Province, gli obiettivicinnuali e pluriennali.

Art. 9 Modifica della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per latutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplinadelI’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne dellaRegione Veneto”.

1. Dopo 1’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998. n. 19, è aggiunto iiseguente:“Ar!. 8 bis — Ainbiti — Mobilità dci pescatori ne//c Zone Sahnonicole.

1. Ne/ic Zone Sa/minicoie (A) ic Province. eniro sd inesi cia/iapubblicazione delict presenle legge, dejiniscono uno o put Ambiti Idrografìci

ornogenci, con la presenza nd loro inferno di Concessioni di pesca, defInendo ic

inetodo/ogie di interazioni fra le Concessioni siesse, ai fine di conscnhire /amobihtà dci pescatori associati a/i ‘interno dci colpi idrici soggetti a concessioni,

con criteri c/i tnutuaiitàfia Ic Concessionari. “,

Art. 10 - ModitIca dell’articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19“Norme per Ia tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per Iadisciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e inarittime internedella Regione Veneto”.

1. Dopo ii comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n.19, è aggiunto ii seguente:

“1 bis, Per rcsidcnti ne/la Regione dci Venefo, la licenza di pesca di tipo B,costituiscc diritto ad esercitare / ‘altività di pesca in forma paritaria in lutto iiterritorio regionale. Per gli stessi, Ic Province non possono is! iluire oncri o tasse

cli concessione ulterior, a quanto siabi/ito da//a Rcgionc c/el Veneto, ne//c acquc

non oggetto di Concessione,

2. Al comma 4 dell’ articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.dopo le parole :faccictno richicsia” sono aggiunte le parole c a scopo luristico

3. Dopo la lettera d) del comma 9, dell’articolo 9 della legge regionale 28aprile 1998, n. 19, è aggiunta la seguente:“d bis,) i soggctti di cui all ‘art. 3 delia legge 5 febbraio 1992, n. 104 Leggcquadro per / ‘assistcnza, / ‘integrazione sociale c i diritti dc//c personc

handicappate)

Art. 11 Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per ladisciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime internedella Regione Veneto”,

1. Ii comma 1 delI’articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, èsoppresso.

2. Al comma 2 dell’ articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19,Ia parola “quattordici” è sostituita dalla parola dzczotto “.

Art. 12 . Modifica della legge regionale 28 aprile 1998, n, 19 “Norme per latutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplinadell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne dellaRegione Veneto”.

1. Dopo l’articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, è aggiuntoil seguente:“Art. 11 bis - Licenza di pesca dilettanlistico-sportiva temporanea a scopo

turistico1. La Giunta regionale prevede le modaiità, I criteri e gil oneri per ii

riiascio di permessi temporanei all ‘esercizio della pesca dileltantistico-sportiva ascopo turistico per cittadini italiani e siranieri, con validirà non superiore aiquindici giorni. II rilascio di detti perinessi è a titolo oneroso. Gli introiti vengonodestinati agli interventi in materia di pesca ricreativo-sportiva ai sensi dellapresente legge. “.

Art. 13 Modifica dell’articolo 12 delIa legge regionale 28 aprile 1998, n. 19“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per ladisciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime internedella Regione Veneto”,

1. Prima del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998,n. 19 è aggiunto:

“0]. Le disposizioni di cui alpresente arlicolo, si applicano,fino a/i’adozionedel regolamento quadro regionale di cui al comma 2 deli ‘articolo 3 e dciregolamentiprovinciali di cui al comma 1 dell ‘articolo 7. “.

1, Ii comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, ècosI sostituito:

“2. I concessionari di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e diogni tlpo di impianto anche esistente che ostacola la risalita del/c vane specieittiche sono obbligati al/a costruzione, manutenzione e funzionalità di appositescale di monta. Gli elaborati progettuali re/ativi, ottenute le approvazioni edautorizzazioni di legge, devono essere sottoposti a preventivo parere di congruitàdella Provincia, Per gli impianti già realizzati, la Provincia dispone una appositaricognizione indicando per quelli privi di scala di monta la tiologia ed ii term incentro ii quale ii concessionario deve provvedere. I concessionani di opereidroeiettniche sono tenuti agli obblighi ittiogeni di nipopolamento degli stock itticinativi e di opere di riqualificazione, a parziale risarcimento deli ‘impatto ceosistemico del/c opere in alveo, fermo restando 1 ‘obbligo dcl rilascio del “deflussominimo vitale “. “.

2. Ii comma 7 dell’articolo 12 delIa legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, ècosI sostituito:

7. Efatto divieto di immettere e reimmeitere dopo la cattura ogni genere dispecie alloctona invasiva come da elenco del Regolamenlo regionale. provincialee deile &trta utica provinciale, ne/ic ucque interne pubbliche del/a regione enelle acque private in corn umeazione duet/a con acque pubbliche. II regolarnento

regionule puo pievedere eventuali deroghe so specie che hanno sloricamentedimostrato earatlere genera/c di non invasivilâ o sovrapposuzione agli stock itticioilgunaru.”.

3. Dopo ii comma 7 delFarticolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n.19, è aggiunto ii seguente:

“7 bis. E vietalo detenere sit! toogo di pesca tulle le esche proibite datregolamenlo regionale e provinciale.

4. Dopo ii comma 8 deIl’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n.19, è aggiunto ii seguente:

“8 bis. Ne//c acque di categoria A ‘salmonicole,) e di ca/cgoria B potamaiicirinicole, è prothita la pesca, ii traporto e la detenzione sul luogo di pesca, delpesce vivo come esca e di ogni aitro animale vertebrato. “.

Art. 14 - Moditica delI’articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per ladisciplina deIl’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime internedella Regione Veneto”.

1. Prima del comma I delI’articolo 13 delIa legge regionale 28 aprile 1998.n. 19, è aggiunto ii seguente:

“01. Le disposizioni di cm aipresente articolo, si app/icano/mo all ‘adozionedel rego/alnenlo quadro regiona/e di ciii a! comma 2 dci! articolo 3 e dciregolamenti provinciati di cuE at comma I deli ‘artico/o 7.

2. Al comma I dell’articolo 13 delIa legge regionale 28 aprile 1998. n. 19,dopo la parola mm/me” sono aggiunte le parole “e massime

3. Al comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1998. n. 19,dopo Ia parola “minime sono aggiunte Ic parole ‘e massime’

Art. 15 - Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n, 19“Norme per Ia tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per ladisciplina deIl’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime internedella Regione Veneto”.

1. Prima del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998,n. 19, è aggiunto ii seguente:

“01. Le disposizioni di cui aipresenle articolo, si applicanofino all’adozionedci regolamento quadro regionale di cuE at comma 2 dcii ‘arlico/o 3 e dciregolamenti provinciali di cui a! comma ] dell ‘articolo 7. “.

2. 11 comma 1 delFarticolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998. n. 19, ècosl sostituito:

“1. A/fine di consentire uniformemenie Ia corretla coitivazione del/c acque.finaiizata in partico/are cilia sa/vaguardia e cit/a tute/a del/c epoche diriproduzione Utica I periodi di dñ’ieio di pesca e ic melodo/ogie di pesca sono

deterininati eon apposita de/ibcrazione della Giunta Regionale con raienzaquinquennate.

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3. Dopo ii comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n.19, è aggiunto ii seguente:

2 bis, Ii divieto di cui al comma 2, Jim itatamente al mese di ottobre, nonsussiste nelle zone love si esercita ii no-kill di cui all ‘articolo 5 bis e qualora Iapesca avvenga con le sole esche art iflciali in unite di amo singob privo diardiglione. “.

4. 11 comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, ècosI sostituito:

“4. In hit/c Ic ucque della regione ove è consentita la pesca e Ia navigazione

con ii solo natante a remi, viene altresI consenitto / ‘uso del motore elettricofiioribordo alimentalo con potenza non superiore a 12 W esc/usii’amente per Ianavigazione.

5. Dopo ii comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n.19, sono aggiunti i seguenti:

“4 bis, E vietato 1 ‘uso del inotore c/c itrico iie/ corso deli ‘azione di pesca.4 quater. E aitresI consentito 1 ‘uso dcl bellyboat. “.

Art. 16 - Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19“Norme per Ia tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per ladisciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime internedella Regione Veneto”.

1. Dopo ii comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 28 aprile 1998, n.19, è aggiunto ii seguente:

“1 bis. Le guardie giurate ittiche voloniarie possono avere anche compeienzacli vigilanza ainbieniale e ii loro inandato si estende all ‘in/ceo territorioprovinciale. Per acquisire tale stab giuridico è necessaria Ia par1ecipazione acorsi di Jormazione, a! superamento di apposito esame e I inserimentodeli ‘apposito registro provinciale. Le provincie possono sottoscrivere apposihiaccordi per attivitâ inierprovinciale di vigilanza.

Art. 17 - Modifica deIl’articolo 16 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19“Norme per Ia tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per Iadisciplina deIl’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime internedella Regione Veneto”.

1. Al comma 1, dell’articolo 16 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19,alle fine viene aggiunta la seguente frase: “, anche su richiesla dci Titolari diConcessioni di din/to di pesca. “.

2. Al comma 2, dell’articolo 16 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19,alle fine viene aggiunta la seguente frase: “, o per motivi sanitari. “.

3. Al comma 3 deIl’articolo 16 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19,dopo ii primo periodo, e aggiunta la seguente frase: “Lo stesso c/eve inoltrepresentare al/ci Provincia ii piano dc/I ‘inteni’eni’o, al fine di lilnitare il putpossibile ilpeniodo di asciutta coinpleta o incompleta, coeren/emente con le operec/a eseguire.

4. All’ultima frase. del comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 28aprile 1998, n. 19. dopo Ia parola collahorazione’ sono aggiunte le parole ‘con iiConcessionanio,

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Art. 18 Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per Iadisciplina delI’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime internedella Regione Veneto”.

1. Ii comma 2 delI’articolo 17 della legge regionale 28 aprile 1998. n. 19, èsoppresso.

Art. 19 - Modifica dell’articolo 19 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19“Norme per Ia tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per ladisciplina delI’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime internedella Regione Veneto”.

1. Afla fine del comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 28 aprile1998. n. 19, e aggiunta la seguenle frase: fermo restando 1 ‘obbligo da pane

deile aziende agnicole di inantenere libera una /zseia di ahneno due mcmi c/aleiglio del corso d ‘acqua.

Art. 20 - Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19“Norme per Ia tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per Iadisciplina delI’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime internedella Regione Veneto”.

1. 11 comma 2 delFarticolo 20 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, ècosi sostituito:

“2. La Giunta regionale approva, entro novanta giorni dali ‘entrata in l’igorec/ella presente legge, / elenco del/c specie. Sono da considerare indigene Ic speciec/ic per forma:ione di bane/il naturali. e per trapiantazione indotta anti/icia/mneniec/all ‘uomo, anche a seguito di prove spenimentali condotte in epoca antecedentela data di entrata in vigore delia presente legge, Si siano insediate in formapermanente e tall da nivestire interesse econornico ne/i ‘alievamento esfruttamento da parte del/c categoric dci produttori interessati, inseritinell apposilo elenco regionale. “.

Art. 21 - Modifica dell’articolo 22 delIa legge regionale 28 aprile 1998, n. 19“Norme per Ia tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per Iadisciplina deII’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime internedella Regione Veneto”.

1. Alla fine del comma I dell’articolo 22 della legge regionale 28 aprile1998, n. 19, è aggiunta Ia seguente frase: ‘che devono prevedere la niduzione diogni impatto paesaggistico deli ‘ambiente Jiuviale, JIsicoehimico e di alterazionedegli alvel.

Art. 22 - Modifica delI’articolo 25 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19“Norme per Ia tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per ladisciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime internedella Regione Veneto”.

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 25 della legge regionale 28 aprile 1998, n.19, è aggiunto il seguente:

“4 bis. ii peseatore di professionc puô essere incanicato daila Regione odalle Province o dali eventuale Concessionario del/c aeque, ad operare sui corsi

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d’acqua per ii contenimento di particolari specie invasive aliene, in qualsiasizona. “.

Art. 23 Modifica dell’articolo 30 delIa legge regionale 28 aprile 1998, n 19“Norme per Ia tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per ladisciplina delI’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime internedella Regione Veneto”,

1. Alla fine del comma 4, dell’articolo 30 delIa legge regionale 28 aprile1998, n. 19, è aggiunta la seguente frase: “che deve averefinalità coerenti con laconservazione degli stock ittici e di tutto 1 ‘ecosistema in concessione, teso a/labuona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale.”

2. Dopo ii comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n.19, sono aggiunti i seguenti:

“4 bis. Il Concessionario deve garantire la vigilanza ittico-ambientale,4 icr. I richiedenti del/c concessioni devono presentare in a/legato un piano

di riquahficazione fluviale da attuarsi sul corpo idrico che si intende gestire,strutturato sulle esigenze ecologiche del territorlo.

4 quater. Le polizze assicurative rilasciate dai Concessionari, per / ‘eserciziodella pesca ricreativa-Sportiva ne//c zone gestite, devono avere valenza in lu/to iiterritorio regionale. “.

Art. 24 - Modifica delI’articolo 31 della legge regionale 28 aprile 1998, n, 19“Norme per Ia tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per ladisciplina deIl’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime internedella Regione Veneto”.

1. Ii comma 4 dell’articolo 31 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, ècosI sostituito:

“4. Entro sei mesi dall ‘entrata in vigore della presente legge ciascunaProvincia attua i/ censimento dci campi di gara/lssi. “.

2. Dopo ii comma 5 dell’articolo 31 della legge regionale 28 aprile 1998, n.19, sono aggiunti i seguenti:

“5 bis. In occasione di manifestazioni agonistiche e nd campi gara di cui alcomma 2, è possibile trattenere il pescato in appositi contenhtori al jine diconsentirne /a sopravvivenza e i benessere, senza osservanza del periodi didivieto, di misura e di specie per i/ /oro eventuale ri/ascio al lermine del/acompetizione.

5 1cr. Nd campi gara di cul a! comma 2, adibiti al/a pesca dci sa/monidi edoggetto di apposita immissione aifini della colnpetizione. e fatta deroga di misurae di quantitativo. “.

Art. 25 Modifica dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n 19“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per Iadisciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime internedella Regione Veneto”.

1. Prima del comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998,n. 19, è aggiunto ii seguente:

‘01. La Giunta regionale approva, entro novanta giorni da/la pubblicazionedella presente legge, apposito e/enco sanzionatorio amministrativo, con va/enzaquinquennale. “.

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2. Al comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19,le parole “cia lire /00.000 a lire 600.000” sono sostituite dalle parole “cia euro

68,26aeuro 413,16’.3, Al comma 2 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n, 19,

Ic parole “cia lire 50.000 a lire 300.000 ‘ sono sostituite dalle parole ‘cia euro34,42 a euro 206.58

4. Al comma 3 delFarticolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998. n. 19,le parole:a) “cia lire 100.000” sono sostituite dalle parole “cia euro 68,26b) “a lire 600.000” sono sostituite dalle parole “a euro 413,16”;c) “cia lire 20.000” sono sostituite dalle parole “cia euro 13, 77”,

5. Al comma 4 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998. n. 19.le parole “da lire 200.000 a lire 1.200.000,00” sono sostituite dalle parole “daeuro 137, 72 a euro 825,33 “;

6. Al comma 5 dell’articolo 33 delIa legge regionale 28 aprile 1998, n. 19,le parole:a) “cia lire 5.000.000” sono sostituite dalle parole “cia euro 3.443,04 “;

b) “a lire 30.000.000” sono sostituite dalle parole “a euro 20.658,28”;c) “cia lire 1.000.000” sono sostituite dalle parole “cia euro 688,6] “;

d) “a lire 3.000.000” sono sostituite dalle parole “a euro 2.065,82”.7. Al comma 6 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19,

le parole “cia lire 1.5000.000 a lire 10.000.000” sono sostituite dalle parole “ciaeuro 1.032,92 a euro 6.88609”.

8. Al comma 7 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19,dopo la parola “struinenli” viene aggiunta Ic parole ‘c attre:zi

9. Dopo ii comma 11 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998.n. 19. è aggiunto il seguente:

“11 bis. Le ciisposizioni contenute nd presente articolo si applicano ,fino

all ‘aciozione ciella cieliberazione di Clii al comma 01.

Art. 26 - Modifica dell’articolo 37 delIa legge regionale 28 aprile 1998, n. 19“Norme per Ia tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per Iadisciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime internedella Regione Veneto”.

1. L’articolo 37 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è soppresso.

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INDICE

Art, 1 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1998.n. 1 9 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della faunaittica e per Ta disciplina delT’esercizio della pesca nelle acque internee marittime interne della Regione Veneto” 3

Art. 2 Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1998.n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della faunaittica e per Ta disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque internee marittime inteme della Regione Veneto” 3Art. 3 Modifica delFarticolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998.n. 19 Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della faunaittica e per Ta disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque internee marittime interne della Regione Veneto” 3

Art. 4 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1998,n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della faunaittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque internee marittime inteme della Regione Veneto 4Art. 5 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998,n. 19 “Norme per Ta tutela delle risorse idrobiologiche e della faunaittica e per Ta disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque intemee marittime interne della Regione Veneto” 4

Art. 6 - Modifica deliarticolo 5 bis della legge regionale 28 aprile1998. n. 19 Norrne per Ta tutela delle risorse idrobiologiche e dellafauna ittica e per la disciplina deli esercizio della pesca nelle acqueinterne e marittime inteme della Regione Veneto” 5

Art. 7 - Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998,n. 19 Norme per Ia tutela delle risorse idrobiologiche e della faunaittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque internee marittirne interne della Regione Veneto” 5Art. 8 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998,n. 19 “Norme per Ta tutela delle risorse idrobiologiche e della faunaittica e per Ia disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque internee marittime interne della Regione Veneto 5Art. 9 - Modifica della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme

per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per Tadisciplina delT’esercizio della pesca nelle acque interne e marittimeinterne della Regione Veneto” 6Art. 10 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 28 aprile1998. n. 19 “Norme per Ta lutela delle risorse idrobiologiche e dellafauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acqueinterne e marittime interne della Regione Veneto” 6Art. 11 - Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 28 aprile1998, n. 19 “Norme per latutela delle risorse idrobiologiche e dellafauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acqueinterne e marittime interne della Regione Veneto 7Art. 12 - Modifica della legge regionale 28 aprile 1998. n. 19 “Norme

per Ta tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per Ia

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disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque inteme e marittimeinteme della Regione Veneto“........7Art. 13 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile1998. n. 19 “Norme per Ia tutela delle risorse idrobiologiche e dellafauna ittica e per la disciplina delFesercizio della pesca nelle acqueinterne e marittime interne della Regione Veneto” 7Art. 14 - Modifica delFarticolo 13 della legge regionale 28 aprile1998. n. 19 Norrne per Ia tutela delle risorse idrobiologiche e dellafauna ittica e per la disciplina delFesercizio della pesca nelle acqueinterne e marittirne interne della Regione Veneto” 8Art. 15 Modifica delFarticolo 14 della legge regionale 28 aprile1998, n. 19 “Norme per Ia tutela delle risorse idrobiologiche e dellafauna ittica e per la disciplina delFesercizio della pesca nelle acqueinterne e marittirne interne della Regione Veneto” 8Art. 16 - Modifica deIl’articolo 15 della legge regionale 28 aprile1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e dellafauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acqueinterne e marittime interne della Regione Veneto” 9Art. 17 - Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 28 aprile1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e dellafauna ittica e per la disciplina delFesercizio della pesca nelle acqueinterne e inarittime interne della Regione Veneto” 9Art. 18 - Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 28 aprile1998, it 19 Nonne per la tutela delle risorse idrobiologiche e dellafauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acqueinterne e marittirne inteme della Regione Veneto 10Art. 19 - Modifica dell’articolo 19 delIa legge regionale 28 aprile1998, n. 19 “Norme per Ia tutela delle risorse idrobiologiche e dellafauna ittica e per la disciplina dellesercizio della pesca nelle acqueinterne e marittime inteme della Regione Veneto 10Art. 20 - Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 28 aprile1998. n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e dellafauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acqueinterne e marittime inteme della Regione Veneto” 10Art. 21 - Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 28 aprile1998. n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e dellafauna ittica e per Ia disciplina dell’esercizio della pesca nelle acqueinterne e marittime interne della Regione Veneto” 10Art. 22 - Modifica dell’articolo 25 della legge regionale 28 aprile1998. n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e dellafauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acqueinteme e marittime interne della Regione Veneto” 10Art. 23 - Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 28 aprile1998. n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e dellafauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acqueinterne e marittime interne della Regione Veneto” 11Art. 24 - Modifica dell’articolo 31 della legge regionale 28 aprile1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della

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fauna ittica e per Ia disciplina delFesercizio della pesca nelle acqueinterne e marittirne inteme della Regione Veneto” 11Art. 25 Modifica dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile1998. n. 19 Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e dellafauna ittica e per Ia disciplina dell’esercizio della pesca nelle acqueinterne e marittime inteme della Regione Veneto” 11Art. 26 - Modifica dell’articolo 37 delIa legge regionale 28 aprile1998, n, 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e dellafauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acqueinterne e marittime interne della Regione Veneto 12

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PDLR n. 456

PARTE NOTIZIALE(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all’articolo 1

Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 (BUR n. 38/1998)NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLAFAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL ESERCIZIO DELLA PESCANELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONEVENETO (1)

Art 1 - Oggetto ed ambito di applicazione della legge.1. La Regione del Veneto, con la presente legge, tutela la fauna ittica e regolal’esercizio della pesca e dell’acquacoltura nelle acque marittirne delimitate aisensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, ndquadro delle politiche di salvaguardia, conservazione e riequilibrio degliecosistemi acquatici.2. Ai fini della presente legge. sono pubbliche le acque individuate dalFarticolo 1.comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e quelle che abbiano o acquistinoattitudine a uso di pubblico generale interesse, come stabilito dall’articolo I delRegio Decreto 11 dicembre 1933, n, 1775.3. La presente legge regola inoltre la pesca nei corsi d’acqua pubblici gestiti daiConsorzi di bonifica, come pure nelle acque delle lagune e dci bacini di acquasalsa e salmastra fino ai punti piii foranei dei loro sbocchi in mare, appartenenti aldemanio marittimo. richiamato daIl’articolo 100. quarto comma del decreto delPresidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.4. Le acque del Lago di Garda sono soggette a regolamentazione separata, daemanarsi da parte della Regione entro sei mesi dall’entrata in vigore della presentelegge, in accordo con la Provincia di Verona, sentite la Regione Lombardia e laProvincia Autonoma di Trento.

(1) Con sentenza n. 190/2001 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata laquestione di legittimitâ costituzionale delFarticolo 23. comma 4.

Nota all’articolo 2

Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 (BUR ii. 38/1998)NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLAFAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELLTSERCIZIO DELLA PESCA

NELLE ACQUE INTERNE E MARITT1ME INTERNE DELLA REGIONEVENETO

Art. 2 Tipi di pesca.1. Le attività disciplinate dalla presente legge riguardano:a) Ia pesca dilettantistica e sportiva;b) Ia pesca professionale:c) Ta pesca scientifica;d) Facquacoltura e piscicoltura.

Nota alI’articolo 3

Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 (BUR n. 38/1998)NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA

FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLA PESCA

NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE

VENETO

Art. 3 - Funzioni in nwteria dipesca, acquaco/rura e diprotezione delpatrimonio

it/leo.1. Al fine di assicurare Funitarietà amministraliva, spettano alla Regione lefunzioni di coordinamento e di indirizzo in materia di pesca ed acquacoltura e dicoltivazione delle acque per Ta protezione del patrimonio ittico,2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, entro novanta giorni

dall’entrata in vigore della presente legge, adotta un proprio provvedimento.

3. Al fine di intervenire in modo uniforme nelle acque del fiume Po, Ta Giuntaregionale, in accordo con Ta Provincia di Rovigo, promuove intese con Ic Regioni

interessate.4. Ai sensi delFarticolo 14. comma 1, lettera f). della legge 8 giugno 1990, n. 142,alle Province è attribuito Fesercizio delle funzioni amministrative nelle materie dicui al comma 1.5. Le province, per l’espletamento delle funzioni previste dagli articoli da 4 a 8, si

avvalgono di una commissione tecnica provinciale. (1)

(1) Comma cosI sostituito da art. 1 legge regionale 30 giugno 2006, n. 10.

Nota aII’articolo 4

Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 (BUR n. 38/1998)NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA

FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLIISA DELL’ESERCIZIO DELLA PESCANELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONEVENETO

Art, 4 - Protezione del patrimonio ittico.1. La coltivazione delle acque per Ia protezione del patrimonio ittico deve basarsisull’incremento della produttività naturale degli ecosistemi acquatici, sulriequilibrio biologico e sul mantenimento delle linee genetiche originarie dellespecie ittiche uniformandosi alle indicazioni contenute nelle Carte itticheprovinciali e ai regolamenti provinciali da enianarsi da parte delle Province entroun anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nota alI’articolo 5

Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 (BUR n. 38/1998)NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLAFAUNA ITTICA F PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLA PESCANELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONEVENETO

Art. 5 Carta ittica.1. Al fine di accertare la consistenza del patrimonio ittico e la potenzialitàproduttiva delle acque, nonché stabilire i criteri ai quali deve attenersi laconseguente razionale coltivazione delle stesse, ciascuna Provincia predispone Iapropria Carta ittica articolata per bacini idrografici all’interno dci quali sonodelimitate le zone ornogenee. (1)2. La Carta ittica esprime le valutazioni di carattere qualitativo e Ia classificazionedelle acque suddividendole nelle zone salmonicola (zona A), ciprinicola (zona B).salmastra (zona C), così come previsto dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.130.3. La Carta ittica. fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4. contiene leindicazioni sulla scelta e sui quantitativi delle specie ittiche da immettere nelleacque, sulle zone di riposo biologico con divieto di pesca, sui campi di gara per losvolgimento delle manifestazioni agonistiche, sulla delimitazione di zone o trattidi corsi d’acqua da riservare eventualmente a tipi particolari di pesca, sulla stesuradci piani di miglioramento e sul numero massimo di licenze di pesca professionalein zona B che possono essere rilasciate a livello provinciale sulla base delprincipio della sostenibilità ambientale. (2)4. Su richiesta delle Province interessate, per ii coordinamento delle areeinterprovinciali omogenee, la Regione indice apposite conferenze di servizi a cuipartecipano le Province medesime.5. Al fine della salvaguardia e dell’incremento del patrimonio acquatico, leProvince possono istituire zone di divieto di pesca. Tali zone sono individuatesecondo i criteri stabiliti dalla Carta ittica provinciale.6. Agli effetti della determinazione delle zone di cui al comma 5, ii territorio diogni Provincia puO essere suddiviso in bacini imbriferi coincidenti, per quantopossihile, con i bacini delimitati da infrastrutture o confini facilmente rilevabili.

(1) L’articolo 5 della legge regionale 30 giugno 2006. n. 10 che ha previsto tral’altro Ic zone no kill e le zone trofeo di cui all’articolo 5 bis ha dettato

disposizioni transitorie disponendo che “I. Le province adeguano Ia propria cartaittica alle previsioni di cui afl’articolo 2 entro centottanta giorni dall’entrata invigore della presente legge. 2. Ai procedirnenti amministrativi in corso alla data dientrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme vigentialla data in cui hanno avuto inizio,”.(2) Comma così modificato da lett. a) comma I art. 14 legge regionale 2 aprile2014, n. 11 che ha aggiunto alla fine le parole “e sul numero massimo di licenzedi pesca professionale in zona B che possono essere rilasciate a livello provincialesulla base del principio della sostenibilitá ambientale.”.

Nota alI’articolo 6

Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 (BUR n. 38/1998)NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLAFAUNA uTICA E PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZJO DELLA PESCANELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONEVENETO

Articolo 5 bis - Previsione di zone no kill e zone trofeo.1. La carta ittica di cui all’articolo 5 provvede altresI a individuare, in tratti dicorsi dacqua con caratteristiche naturali dove vi sia presenza di fauna ittica, zoneno kill, ove la pesca viene esercitata con Fobbligo del rilascio immediato delpescato, e zone trofeo,ove e consentito Irattenere ii pesce di misura.2. omissis (1)3. Le province definiscono modalità di pesca consentiti nelle zone no kill e, nellezone trofeo, le specie ammesse a prelievo e le relative misure minime nonché iperiodi per l’esercizio dell’attività di pesca, anche nel rispetto dei periodi diriproduzione delle stesse.4. Le province provvedono altresI a curare iniziative di divulgazione in ordineall’avvenuta istituzione delle zone no kill e delle zone trofeo, alla loro ubicazionenonché alla disciplina specifica per l’esercizio dell’attività di pesca. (2)

(1) Comma abrogato da comma 1 art. 66 legge regionale 25 luglio 2008, n. 9.(2) Articolo inserito da art. 2 legge regionale 30 giugno 2006. n. 10, l’articolo 5della medesirna legge regionale 30 giugno 2006. n. 10 che ha previsto tra l’altro lezone no kill e le zone trofeo di cui all’articolo 5 bis ha dettato disposizionitransitorie disponendo che 1. Le province adeguano la propria carta ittica alleprevisioni di cui alFarticolo 2 entro centottanta giorni daIl’entrata in vigore dellapresente legge. 2. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata invigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data incui hanno avuto inizio.”.

Nota aII’articolo 7

Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 (BUR n 38/1998)NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLAFAUNA ITTICA E PER IA DISCIPLINA DFLL ESERCIZIO DELLA PESCANELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME 1NTERNE DELLA REGIONEVENETO

Art. 7 - Regolamentazione del/a pesca.1. Ogni Provincia adotta per I’esercizio della pesca un regolamento che disc iplinain particolare:a) le modalità per la coltivazione delle acque;b) i modi di pesca, gli strumenti e le esche consentite, nonché le limitazioni dicattura;c) i periodi di divieto di pesca e le dimensioni minime dci pesci nd rispetto diquanto previsto dagli articoli 13 e14;d) le specie ittiche di cui è consentita Ia semina;e) le misure di profilassi e di lotta contro le malattie dci pesci;f) le disposizioni per ii controllo sanitario del materiale ittico utilizzato peroperazioni di ripopolamento;f bis) eventuali contingentamenti nd rilascio delle licenze di pesca professionalein zona B a livello provinciale sulla base degli indirizzi gestionali contenuti nellaCarta ittica di cui all’articolo 5, (1)2. La Provincia puô autorizzare, su richiesta degli interessati, deroghe ai criteri dicoltivazione, purché in acque specificamente delimitate e senza pregiudizio dellaproduzione naturale delle acque confinanti.

(I) Lettera aggiunta da let. B) comma 1 art. 14 legge regionale 2 aprile 2014, n.11.

Nota all’articolo 8

Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 (BUR n. 38/1998)NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLAFAUNA uTICA E PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLA PESCANELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONEVENETO

Art. 8 - Piani di miglioramento del/a pesca.

1. La Provincia, sulla base delle indicazioni della Carta ittica provinciale, approvapiani di miglioramento della pesca provvedendo a vietare temporaneamente, ovenecessario, la pesca di una o piü specie ittiche, e comunque ad adottare tutti imezzi idonei alla tutela ed all’arricchirnento della fauna ittica.2. 1 piani di migliorarnento possono prevedere l’autorizzazione all’immissione, daeffettuarsi esciusivamente in forma sperimentale e controllata in acqueappositamente delimitate, di specie ittiche estranee alla fauna ittica autoctona,individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

3. Ii piano di miglioramento ha valenza regolarnentare nelFambito del periodo di

attuazione del piano medesimo.

Nota aIl’articolo 9

Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 (BUR n. 38/1998)NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA

FAUNA ITTICA F PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLA PESCANELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE

VENETO

Art. 8 - Piani di miglioramento del/a pesca.Vedi nota all’articolo 8

Nota all’articolo 10

Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 (BUR n. 38/1998)NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA

FAUNA uTICA E PER LA D1SCIPLNA DELLESERCIZIO DELLA PESCA

NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE

VENETO

Art. 9 - Licenze dipesca. (1)1. Per esercitare Ia pesca nelle acque della Regione è necessario, oltre al consenso

delFeventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca, rilasciata dalla

provincia di residenza in conforrnità a quanto stabilito dalle leggi statali e

regionali nonché nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle

concessioni regionali,2. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle province autonome di

Trento e Boizano ha validità sul territorio regionale del Veneto.3. Per i residenti in Veneto la licenza di pesca dilettantistico-sportiva (tipo B) ècostituita dall’attestazione del versarnento della tassa di concessione regionale inciii sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché Ia causale del versamento;

le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale devono essere

esibite unitamente ad un valido docurnento di identità e hanno validità dalla data

di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno

delFanno successivo.4. Nelle acque classificate salmonicole è necessario essere muniti del tesserino

regionale rilasciato dalla provincia di residenza, avente validità annuale, nel quale

ii titolare deve indicare preventivamente la giornata di uscita e successivarnente iinumero delle catture secondo quanto stabilito dai regolamenti provinciali. Leprovince rilasciano ii tesserino regionale ai pescatori residenti in altre regioni chene facciano richiesta. Ciascun pescatore puô essere in possesso di un solo

tesserino regionale.

5. Nelle acque in concessione classificate salmonicole, previa autorizzazione dellaprovincia, ii pescatore munito di tesserino di associazione alla concessione,contenente le indicazioni di cui al comma 4, puO essere esonerato dall’obbligo deltesserino regionale.6. La scelta no kill deve essere preventivamente annotata sul tesserino regionaleovvero sul tesserino di associazione alla concessione, mediante segnatura diapposita casella.7. Ii tesserino regionale puO essere ottenuto previo versarnento di un importostabilito dalla Giunta regionale, semite le province.8. La tassa annuale non è dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca.9. Non sono tenuti all’obbligo della licenza, oltre le persone esentate dalle vigentileggi dello Stato:a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquacohura e di pesca sportiva durante1esercizio della loro attività e nelFambito degli stessi impianti;b) ii personale che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplariittici per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;c) ii personale delle province o dalle stesse incaricato alle operazioni di cui alcomma 3 dell’articolo 16;d) i ricercatori in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dallaprovincia o dalla Regione in caso di attività che interessi piü province.10. I regolamenti provinciali possono prevedere modalità e criteri per ii rilascio dipermessi temporanei all’esercizio della pesca dilettantistico-sportiva con validitànon superiore ai sette giorni. In caso di rilascio a titolo oneroso, gli irnporti sonointroitati dalla province e vengono destinati agli interventi in materia di pescadilettantistico-sportiva che competono alle stesse ai sensi della presente legge.

(1) Articolo cosI sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 13 marzo 2009, n. 4.

Nota all’articolo 11

Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 (BUR n. 38/1 998)NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLAFAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLA PESCANELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REG lONEVENETO

Art. 10 — Licenze dipesca dilettantistico—sportiva per minori e anziani. (1)1. Per i minori compresi tra i quattordici e i diciotto anni di eta, viene concessauna riduzione delUottanta per cento della tassa di concessione regionale. Lericevute di versamento ridotto, effettuate prima del compimento del diciottesimoanno di eta, hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle oreventiquattro dello stesso giorno dell’anno successivo.2. 1 minori di anni quattordici e gli adulti che hanno compiuto ii settantesimo annodi eta, residenti in Veneto, possono esercitare Ia pesca dilettantistico-sportivasenza aver provveduto a! versamento della tassa di concessione regionale purchémuniti di idoneo documento di riconoscimento.

(1) Articolo cosI sostiWito da comma I art. 2 legge regionale 13 marzo 2009, n. 4

Nota all’articolo 12

Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 (BUR n. 38/1998)NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLAFAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCTZIO DELLA PESCANELLE ACQUE INTERNE F MARITTIME INTERNE DELLA REGIONEVENETO

Art. 11 Licenze dipesca di1ettantistico—por!iva per i residenti all estero. (1)1. 1 cittadini italiani residenti allestero possono esercitare la pesca dilettantisticosportiva muniti dell’attestazione di versamento della tassa di concessione previstaper la licenza di pesca di tipo B secondo le modalità e con le condizioni previsteper i residenti nella provincia,2, 1 pescatori stranieri residenti alVestero possono esercitare la pescadilettantistico-sportiva se in possesso dell’attestazione di versamento della tassa diconcessione per Iicenza di pesca di tipo D, di cui al decreto legislativo 22 giugno1991, n. 230, con validità di mesi tre, da esibire unitamente a un documento diidentità.

(1) Articolo cosl sostituito da comma 1 art. 3 legge regionale 13 marzo 2009, n. 4.

Nota all’articolo 13

Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 (BUR n. 38/1998)NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLAFAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLA PESCANELLE ACQUE INTERNE E MAR1TTIME INTERNE DELLA REGIONEVENETO

Art. 12 - Dii’ieii ed obblighi.I. Sono proibite la pesca con materiale esplodente, con Fuso di corrente elettrica ocon sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativaraccolta e commercial izzazione.2. 1 concessionari di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ognitipo di impianto che ostacola la risalita delle vane specie ittiche sono obbligatialla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di monta. Glielaborati progettuali relativi, ottenute le approvazioni ed autorizzazioni di legge,devono essere sottoposti a preventivo parere di congruità della Provincia. Per gliimpianti già realizzati, la Provincia dispone una apposita ricognizione indicandoper quelli privi di scala di monta la tipologia ed il termine entro ii quale iiconcessionario deve provvedere.

3. E vietato collocare nei corsi o bacini dacqua pubblica apparecchi fissi o mobili

che impediscono ii passaggio di animali acquatici, salvo che non si tratti di opere

espressamente previste dalla legge.4. E vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini di acqua in via di prosciugamento

artificiale.5. Nelle acque interne. zone A. B. C è vietato l’uso di ecoscandagli. sonar ed ogni

altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l’individuazione delie specie

ittiche.6. E vietata l’immissione e Ia reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie

acquatica senza l’autorizzazione della provincia. (1)7. E fatto divieto di immettere luccioperche. siluri d’Europa e carassi nelle acque

interne pubbliche della regione e nelle acque private in comunicazione diretta con

acque pubbliche. Sono invece consentiti l’immissione, ii trasporto, ii commercio e

la detenzione del pescegatto vivo (ictalurus melas) di produzione nazionale.

8. E fatto divieto di abbandonare pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché

qualsiasi materiale da pesca, lungo Ic sponde dci corsi d’acqua e bacini lacustri.

(1) Comma così sostituito da comma 1 art. 4 legge regionale 13 marzo 2009, ii, 4.

Nota aII’articolo 14

Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 (BUR ii. 38/1 998)NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA

FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLA PESCA

NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE

VENETO

Art. 13 - Lunghezze minime di canura.1. Le lunghezze minime dci pesci per esercitare la pesca, la compravendita, Ia

detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono Ic seguenti:a) trota di lago Salmo trutta trutta: cm 30;b) trota marmorata Salmo trutta marmoratus: cm 30;c) trota fario Salmo trutta trutta: cm 22;d) temolo Thymallus thymallus: cm 30;e) salmerino alpino Salvelinus alpinus: cm 22;f) pesce persico Perca fluviatilis: cm 20;g) pesce persico Perca fluviatilis. nei laghi e bacini lacustri: cm 12;

h) tinca Tinca tinca: cm 25;i) carpa Cyprinus carpio: cm 30;1) barbo Barbus plebejus, cavedano Leuciscus cephalus, savetta Chondrostoma

soetta, pigo Rutilus pigus: cm 20;m) luccio Esox lucius: cm 40;n) gambero di fiume Austropotamobius pallipes italicus: cm 10;o) anguilla Anguilla anguilla: cm 40.2. Per le specie di trota marmorata. trota fario. temolo, gambero di fiume, le

misure minime di cui al comma I possono essere modificate in modo restrittivo

dalle Province per motivi di protezione e tutela, o per periodi od ambiti

determinati.2 bis. Per la specie di [rota fario la misura di cui al comma 1, lettera c) puO essere

ridotta fino a 18 cm., dalle province, per motivi biologici o per periodi o ambiti

limitati, (1)3. Per le specie di origine marina valgono le misure indicate nella normativa

nazionale e cornunitaria vigente in materia,4. Le Iunghezze minime totali dci pesci sono misurate dall’apice del muso

all’estrernità della pinna caudale, quella del gambero dall’apice del rostro

all’estremità del telson (coda), mentre per i molluschi si misura la lunghezza

massima o ii diametro massimo delle conchiglie.5. Al fine di tutelare Ia fauna acquatica, le province hanno facoltà di provvedere,

anche in periodi e in luoghi limitati, a modificazioni delle misure di cattura dei

pesci. (2)

(1) Comma aggiunto da comma I art. 23 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27.

(2) Comma così sostituito da comma I art. 5 legge regionale 13 marzo 2009, n. 4.

Nota all’articolo 15

Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 (BUR n. 38/1 998)NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA

FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLA PESCA

NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE

VENETO

Art. 14 Periodi diproibizione dellapesca.1. Al fine di consentire uniformemente la corretta coltivazione delle acque,

finalizzata in particolare alla salvaguardia e alla tutela delle epoche di

riproduzione ittica, la pesca è vietata nei seguenti periodi rispettivamente per:

a) Salmonidi esciusa Ia trota iridea dall’ultirno lunedI di settembre al primo sabato

di marzo;b) Temolo dall’ultimo lunedI di settembre al 15 aprile;c) Persico reale dal 10 aprile al 31 maggio:d) Tinca dal 15 maggio al 30 giugno;e) Carpa dal 15 maggio al 30 giugno;1) Luccio dal 10 gennaio a! 31 marzo;g) Gambero di fiume dal 10 ottobre a! 30 giugno;h) Storione arcipenser naccarii dal 10 gennaio al 31 dicembre.2. Nelle acque classificate salmonicole la pesca sportiva e dilettantistica è vietata

dal primo giorno di ottobre alFultimo giomo di febbraio (1), fatte salve le

disposizioni di cui all’articolo 31.2 bis. Il divieto di cui al comma 2, limitatamente a! mese di ottobre, non sussiste

nelle zone dove si esercila il no-kill di cui alFarticolo 5 bis e qualora la pesca

avvenga con le sole esche artificiali munite di amo singolo privo di ardiglione. (2)

3. I regolamenti provinciali, tenuto conto delle indicazioni delle Carte ittiche,dispongono l’integrazione dci periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specieittiche non indicate nella elencazione di cui al comma 1, purché autoctone. Perqueste ultime sono consentite variazioni dci periodi di divieto, determinate inrelazione ai tempi riproduttivi ad alta specificità degli ambienti in cui esse vivono.4. Le Province possono disporre, ai fini di tutela della fauna acquatica, variazionidci periodi di apertura della pesca.5. Nei periodi di divieto, ad eccezione dci primi tre giorni, gli animali freschioggetto del divieto medesimo non possono essere commercializzati o trasportati,ne venduti nei pubblici esercizi, salvo quanto previsto dall’articolo 30 del RegioDecreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

(1) Comma cosi modificato da comma 1 dell’art. 1 legge regionale 19 giugno2014, n. 18 che ha sostituito Ic parole “dall’ultimo lunedi di settembre al primosabato di marzo” con Ic parole: dal primo giorno di ottobre all’ultirno giorno difebbraio”.(2) Comma aggiunto da comma 2 dell’art. 14 legge regionale 19 giugno 2014, n.18.

Nota all’articolo 16

Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 (BUR n. 38/1 998)NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLAFAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLA PESCANELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONEVENETO

Art. 15 - 1?gilanza e ripopolamenli.1. Le Province assicurano la vigilanza sulle acque dci rispettivi territori dicompetenza e coordinano anche l’attività di vigilanza volontaria sulla pesca,effettuata dalle guardie giurate di cui all’articolo 31 del Regio Decreto 8 ottobre1931, n. 1604.2. Il materiale ittico da immettere nelle acque della Regione per ripopolamento eper l’assolvimento degli obblighi ittiogenici deve provenire da allevamentidichiarati indenni da malattie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica30 dicembre 1992, n. 555 e successive modifiche ed integrazioni.

Nota all’articolo 17

Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 (BUR n. 38/1998)NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLAFAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLA PESCANELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONEVENETO

Art. 16 - Norme di salvaguardia.1. La Provincia, al fine di evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente divita, puo vietare o lirnitare l’esercizio delia pesca per periodi e localitàdeterminati.1 his. La Provincia sospende ii rilascio di nuove licenze di pesca professionale inzona B fino alla ridefinizione delle Carte ittiche provinciali ai sensi delia lettera fbis) del comma 1 dell’articolo 7. (1)2. Ii Presidente della Giunta regionale, ove circostanze eccezionali lo richiedano,puO disporre divieti o limitazioni all’esercizio della pesca, allo scopo diconservare i’ambiente o di salvaguardare la popolazione ittica.3. Chiunque ponga in asciutta completa o incompleta un corso o un bacinod’acqua, purché non adibito ad acquacoltura o pesca sportiva di cui ai successiviarticoli, deve dame avviso alia Provincia e. per le acque in concessione, anche alconcessionario. trenta giorni prima deli evento. fatti salvi i motivi di urgenza enon prevedibili disciplinati dal regolamento provinciale, secondo le norme dicarattere generale impartite daila Provincia medesima. ai sensi delFarticolo 7 delRegio Decreto 22 novembre 1914. n. 1486, come modificato dalFarticolo 45 deldecreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, a! fine diassicurare ii recupero degli animali acquatici. Aile relative operazioni provvedonole Province. anche con l’uso di apparecehiature elettriche, in coilaborazione con leassociazioni di pesca o con personale ailo scopo delegato.3 his. Gli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico assicurate dalleprovince o dagli eventuali concessionari ai sensi della presente legge e ai fini dellacarta ittica sono a carico del richiedente l’intervento. (2)4. 11 danneggiamento del patrimonio ittico comporta l’onere, a carico delresponsabile, del risarcimento del danno che e valutato daila Provinciacompetente per territorio.

(1) Comma aggiunto da left, c) comma 1 art. 14 legge regionale 2 aprile 2014, n.11.(2) Comma aggiunto da comma 1 art. 6 legge regionale 13 marzo 2009, n. 4.

Nota all’articolo 18

Legge regionale 28 aprile 1998, 11. 19 (BUR n. 38/1998)NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLAFAUNA ITTICA E PER LA DISCIPL1NA DELL’ESERCIZIO DELLA PESCANELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONEVENETO

Art. 17 - Diritti esciusivi di pesca.1. Fatti saivi i diritti esciusivi di pesca riconosciuti alie Province dail’articoio 100del decreto del Presidente della Repubblica 24 iuglio 1977, n. 616,l’espropriazione dei rimanenti diritti esciusivi puô essere disposta dalla Provinciacompetente per territorio in conformità alle norme sugli espropri per pubblicautilità.

2. Al fine del riconoscimento in ogni ambito provinciale dei diritti esciusivi dipesca, fatti salvi quelli riconosciuti alle Province, tutu i soggetti interessati sonotenuti, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, pena ladecadenza, a dame comunicazione a! Presidente della Provincia esibendo ladocumentazione probatoria.3. Gli elenchi aggiornati devono essere resi pubblici dalle Province ogni anno.4. Per ii mantenimento dci diritti esciusivi di pesca la Provincia deve richiedere aititolari un piano di programmazione produttiva delle zone interessate nd qualedevono essere specificate le zone di protezione, i ripopolarnenti programmati e ilnumero delle guardie giurate addette alla vigilanza.5. Sono fatti salvi gli effetti degli elenchi predisposti ai sensi dell’articolo 15 dellalegge regionale 9 dicembre 1986, n. 50.

Nota alI’articolo 19

Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 (BUR n. 38/1998)NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLAFAUNA ITT1CA E PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLA PESCANELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONEVENETO

Art. 19 - Accessi.1. E sempre consentito l’accesso ed ii passaggio alle acque pubbliche perl’esercizio della pesca e per le attivitâ ad essa connesse. purché non arrechi dannoalle colture agricole in atto ed alle attività di acquacoltura.

Nota all’articolo 20

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Art. 20 - Altività di acquacoirura.1. Ai fini della presente legge, l’acquacoltura è l’allevarnento di vane specieacquatiche fino aIl’età adulta o per un periodo limitato del ciclo biologico, confinalità alimentari, ornamentali o di nipopolamento.2. Sono da considerare indigene le specie di molluschi eduli lamellibranchi cheper trapiantazione indotta artificialmente dall’uomo, anche a seguito di provesperimentali condotte in epoca antecedente la data di entrata in vigore dellapresente legge, si siano insediate in forma permanente e tali da rivestire interesseeconomico nell’aflevamento e sfruttarnento da parte delle categoric dci produttoriinteressati.

I’ota all’articolo 21

Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 (BUR n. 38/1998)NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA

FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLA PESCA

NELLE ACQUE INTERNE F MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE

VENETO

Art. 22 Concessioni a scopo di acquacoltura e di piscicoltura.1. Le concessioni a scopo di acquacoltura e piscicoltura sono rilasciate dalla

Provincia previa acquisizione del parere favorevole dell’organo competente per

Foccupazione deilo spazio acqueo. Le modalitâ di rilascio di tali concessioni sono

previste dai regolamenti provinciali.

Nota all’articolo 22

Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 (BUR n. 38/1998)NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA

FAUNA ITTJCA F PER LA DISCIPLThJA DELL’ESERCIZlO DELLA PESCA

NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE

VENETO

Art. 25 - Esercizio della pesca professionale,1. L’esercizio della pesca professionale e subordinato al possesso delia licenza di

pesca di categoria A, ed è riservato ai pescatori iscritti negli elenchi di cui alla

legge 13 marzo 1958, n. 250, che esercitano Ia pesca quale esciusiva o prevalente

attività lavorativa, con tutti gli attrezzi consentiti ed indicati nei regolamenti

provinciali.2. Ciascun pescatore, entro tre mesi dalla data di rilascio della licenza, pena ii

ritiro della medesirna. e tenuto a dare prova dell’avvenuta iscrizione negli elenchi

di cui al comma 1, ovvero a presentare dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi

dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con cui attesti di avere inoltrato

alla Commissione di cui all’articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 250, richiesta

di iscrizione negli elenchi dci pescatori di professione e di essere in attesa di

acquisire la prova dell’ avvenuta iscrizione.3. Trascorsi novanta giorni daila data delia sottoscrizione della dichiarazione di

cui al comma 2 non avendo acquisito Ia prova dell’avvenuta iscrizione negli

elenchi dci pescatori di professione, Ia Provincia provvede a! ritiro delia licenza di

pesca.4. Ii pescatore di professione autonomo in possesso di Iicenza di categoria A, puO

essere annualmente riconfermato negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n.

250. qualora, oltre alla relativa documentazione, provi i’avvenuto pagamento dci

contributi previdenziali. Per i pescatori soci di cooperative costituite per atto

pubblico, ii pagamento dci contributi previdenziali deve essere attestato da

dichiarazioni sottoscritte dai presidenti delie cooperative ai sensi dell’articolo 4

della legge 15 gennaio 1968, n. 15.

Nota aII’articolo 23

Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 (BUR n. 38/1998)NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA

FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLA PESCANELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE

VENETO

Art. 30 - Concession/per / esercizio del/a pesca sportiva e dilettantistica.1. La Provincia puO rilasciare concessioni di pesca ad enti pubblici, ad

associazioni o società di pescatori sportivi, nonché alla federazione del Comitato

Olimpico Nazionale Italiano (CONI).2. La concessione deve essere assentita di norma per zone omogenee, individuate

dalla Carta ittica.3. La durata della concessione e gli obblighi del concessionario sono fIssati nddisciplinare di concessione.4. La Provincia approva lo statuto tipo delle associazioni concessionarie.

Nota aIl’articolo 24

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FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLA PESCA

NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONEVENETO

Art. 31 - Gare e manifesiazioni di pesca sportiva.

1. Le gare a carattere agonistico e le manifestazioni di pesca sportiva sono

soggette all’ autorizzazione della Provincia.2. Le gare di pesca a carattere agonistico sono effettuate secondo i regolamenti di

cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426. I.e altre manifestazioni aventi finalità

ricreative e di aggregazione sociale organizzate a livello locale, sono svolte

secondo le modalità stabilite dal regolamento provinciale.3. 1 concorrenti ammessi alle gare ed alle manifestazioni di pesca sportiva

regolarmente autorizzate possono partecipare alle medesime anche se sono privi

del tesserino regionale di cui all’articolo 9. Le gare e le manifestazioni di pescasportiva autorizzate sono sospese qualora gli organizzatori non adempiano alle

prescrizioni indicate nel regolamento provinciale.4. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia sidota di uno o piü campi di gara fissi che possono essere dati in concessione.

5. Nei campi di gara di cui al comma 4, la Provincia puO autorizzare

manifestazioni agonistiche. nonché I’esercizio della pesca sportiva (1) anche inperiodi di proibizione della pesca adottando idonea regolamentazione.

(1) Parole aggiunte da art. 4 legge regionale 30 giugno 2006, n. 10.

Nota all’articolo 25

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NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE

VENETO

Art. 33 — Sanziom aminimstrative. (1)1. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale,

chiunque esercita Ia pesca senza la licenza prescritta, ovvero, sia munito di licenza

di tipo diverso da quello prescritto per ii tipo di pesca esercitato, ovvero, con lalicenza scaduta, e soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000

a lire 600.000. Il titolare di licenza valida che non sia in regola con i versamenti

dovuti, nel caso non sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di

scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso.2. Chi esercita la pesca senza aver ottenuto ii tesserino regionale o senza averpreventivamente segnato Ia giornata di pesca sul tesserino medesimo incorre inuna sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000. Lamedesima sanzione si applica anche a coloro che violano gli obblighi di cuiall’articolo 9, comma 5. (2)3. Le altre trasgressioni alle disposizioni delia presente legge, dei regolamenti

provinciali, dei provvedimenti della Provincia, del Regio Decreto 8 ottobre 1931,

n. 1604, del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486 sono punite con la sanzione

amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 600.000, In caso di catturaabusiva di timallidi, salmonidi ed esocidi la sanzione viene aumentata di lire

20.000 per capo. Per cattura abusiva i intende la mancata ottemperanza alledisposizioni di legge, dci regolamenti provinciali e dci provvedimenti dellaProvincia, sulle misure minime di cattura, sui periodi e luoghi di proibizione della

pesca e sul numero di catture consentito per singola specie, nonché l’omessa

annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale e su quello di cui

all’articolo 9, comma 5. (3)4. Per le infrazioni al divieto di esercitare Ia pesca dci moiluschi, senza

l’autorizzazione prevista nd regolamento provinciale, fatta salva la denuncia allecompetenti autorità giudiziarie per i provvedimenti di rispettiva competenza, èstabilita Ia Sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.200.000,oltre alla confisca del prodotto pescato ed al sequestro dci mezzi utilizzati per lapesca e dell’imbarcazione. Ii materiale ittico vivo pescato è immediatamenteimmesso in acqua.5. Per le violazioni di cui al comma 2 dell’articolo 12, concernente l’obbligo di

costruzione di scale di monta, viene stabilita la sanzione amministrativa

pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 30.000.000, mentre per le violazioni di cui alcomma 6 del medesimo articolo, relativo all’ obbligatorietà deli’ autorizzazionedella Provincia per qualsiasi semina o reimmissione di materiale ittico, viene

stabilita Ia sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 3.000.000,

sanzione raddoppiata qualora la semina o reimmissione non autorizzata riguardi

Specie ittiche non autoctone. (4)

6. Per le violazioni di cui all’articolo 16. comma 3. fatta salva lazione per iirisarcimento del danno arrecato e Ia denuncia allautorità competente vienestahilita Ia sanzione amministrativa da lire 1.500.000 a lire 10.000.000.7. Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, conl’uso di corrente elettrica e sostanze atte a stordire ii pesce, oltre alle eventualisanzioni penali ed amministrative e al risarcimento del danno, è disposta dallaProvincia competente per territorio Ia revoca della licenza di pesca e lapreclusione all’esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a sette anni

oltre alla confisca del prodotto pescato ed al sequestro dell’imbarcazione. deimezzi e strumenti utilizzati per Ia pesca e ii trasporto del pesce. (5)8. La sospensione della licenza di pesca prevista dall’articolo 22 ter del RegioDecreto 8 ottobre 1931, n. 1604 viene applicata nei confronti di coloro che sianostati contravvenzionati per tre volte, nd corso dello stesso anno solare,8 bis. Per coloro che esercitano Ia pesca dilettantistico sportiva e incorrono nelleinfrazioni di cui al comma 7 ovvero sono stati contravvenzionati per tre volte nelcorso dello stesso anno solare, Ic province dispongono Ia sospensionedell’esercizio della pesca rispettivarnente per un periodo di tempo da tre a cinqueanni e di un anno, (6)9. Le sanzioni principali ed accessorie previste dal presente articolo sono soggettealle procedure disciplinate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.10. Le Province sono tenute ad impiegare le somme iniroitate a titolo di sanzioneamministrativa a fini di tulela del patrimonio ittico, di ripopolamento e divigilanza.11. Chi esercita Ia pesca con mezzi ed attrezzature non consentite è soggetto asanzione amministrativa pecuniaria determinata con criteri di proporzionalità anorma dell’articolo 10, primo comma della legge n. 689/1981.

(I) Per effetto del comma 2 delFart. 14 della legge regionale 2 aprile 2014. n. 11gli importi minimi e massimi delle sanzioni previste ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 hissono aumentati di un terzo.(2) Comma così modificato da lett. a) comma I art. 7 legge regionale 13 marzo2009, n. 4 che sostituisce le parole “che violano gli obblighi di cui all’articolo 9,comma 3” con Ic parole “che violano gli obblighi di cui all’articolo 9, comma 5”.(3) Comma cosI modificato da lett. b) comma 1 art. 7 legge regionale 13 marzo2009. n. 4 che sostituisce Ic parole ‘suI tesserino regionale e su quello di cuiall’articolo 9. comma 3” con le parole “sul tesserino regionale e su quello di cuiall’articolo 9. comma 5”.(4) Comma così modificato da lett. c) comma 1 art. 7 legge regionale 13 marzo2009. n. 4 che aggiunge dopo Ic parole ‘per qualsiasi semina” le parole “oreimmissione” e dopo le parole “qualora la semina” le parole “o reimmissione”.

(5) Comma cosI modificato da lett. d) comma 1 art. 14 legge regionale 2 aprile2014. n. 11 che ha sostituito Ic parole cinque anni” con le parole “sette anni” e hainserito alla fine la frase ‘oltre alla confisca del prodotto pescato ed al sequestrodell’imbarcazione. dci mezzi e strumenti utilizzati per Ia pesca e ii trasporto del

pesce”.(6) Comma aggiunto da lett. d) comma 1 art. 7 legge regionale 13 marzo 2009, n.4,

Nota alI’articolo 26

Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 (BUR n. 38/1998)NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA

FAUNA uTICA F PER LA T)JSCIPLINA DELLTSERCIZIO DELLA PESCA

NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE

VENETO

Art. 37 - Norma transitoria,1. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti provinciali continuano ad applicarsi le

disposizioni contenute nel regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 così come

modificato dal regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1 , nonché le disposizioni

di cui al terzo, ottavo e ultirno comma dell’articolo 33 della legge regionale 9

dicembre 1986, n. 50 così come modificato dalla legge regionale 1 luglio 1996, n.

18.(1)

(1) L’art. 33 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 come modificato

dall’art. 1 della legge regionale 1 Iuglio 1996, n. 18 recita:‘Art. 33 - (Sanzioni amministrative)Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale,

chiunque esercita Ia pesca senza Ia licenza prescritta ovvero sia munito di Iicenza

di tipo diverso da quello prescritto per ii tipo di pesca esercitato, ovvero con

licenza scaduta, e soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000

a lire 300.000.Chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino regionale incorre in una

sanzione amministrativa pecuniaria da lire 40.000 a lire 200.000.Chi esercita la pesca con mezzi e attrezzature non consentite dagli articoli 25 e

seguenti del regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 come modificato dal

regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1 è soggetto a sanzione amministrativa

pecuniaria determinata con criteri di proporzionalità a norma dell’articolo 10,

primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.L ‘ ammontare della pena pecuniaria è pan al triplo del valore commerciale del

prodotto ittico, di cui ii soggetto sia trovato in possesso, rilevato dai listini prezzi

della Camera di commercio provinciale competente alla data della verbalizzazione

dell’infrazione. Parimenti incorre in contravvenzione chi eserciti 1 attività di pesca

in violazione delle norme suddette, quando la infrazione sia stata accertata prima

della cattura del prodotto ittico. La pena pecuniaria amministrativa è in tal caso di

lire 2.000.000.Le infrazioni previste a] terzo comma sono, in ogni caso, denunciate alle

competenti autorità giudiziarie per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Le altre trasgressioni alle disposizioni della presente legge e del relativo

regolamento di attuazione, non previste dal RD 8 ottobre 1931, n. 1604, sono

punite con la sanzione amministrativa peduniaria da lire 40,000 a lire 200.000. In

caso di cattura abusiva di timallidi o salmonidi Ia predetta sanzione viene

aurnentata di lire 10.000 per capo.Per le trasgressioni ad altri divieti contenuti nel RD 8 ottobre 1931, n. 1604, e

relativi regolamenti di attuazione, le sanzioni amministrative ivi stabilite sono

quintuplicate. come stabilito alFarticolo 113 della legge 24 novembre 1981. n,

689.Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con

Fuso di corrente elettrica e sostanza atte a stordire ii pesce. o, nel caso delia pesca

di professione, con attrezzature non consentite dal regolamento regionale 20

luglio 1989, n, 3 come modificato dal regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1

oltre alle eventuali sanzioni penali e amministrative e al risarcimento del danno, è

disposto, dal Presidente della Giunta provinciale competente per territorio, ii ritiro

immediato della Iicenza di pesca e la preclusione dalFesercizio della pesca per un

periodo di tempo da tre a cinque anni.Le Amministrazioni provinciali sono tenute a impiegare le somme introitate a

titolo di sanzione amministrativa a scopo di tutela del patrimonio ittico, di

ripopolamento e di vigilanza.E’ attribuito alle Province ii compito di applicare, in materia di pesca, Ia legge 24

novembre 1981, n. 689, e di introitare Ic relative somme.

La Giunta regionale puO revocare Ic autorizzazioni rilasciate ai sensi dellarticolo

30 bis del regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 , come modificato dal

regolamento regionale 26 aprile 1996, n. I in caso di violazione delle disposizioni

previste dallarticolo 30 bis rnedesimo.’